IPOTESI
DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL
PER I
DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
5
ottobre 1999
- ANCC
- ANCD
-
FEDERCONSUMO
- AGCI
-
FILCAMS-CGIL
-
FISASCAT-CISL
-
UILTUCS-UIL
Art. 1
- Organizzazione del sistema.
11. Le
parti s'incontreranno
periodicamente, di norma ogni 6
mesi o
anticipatamente su richiesta, al
fine di valutare
le relazioni
intercorrenti tra la normativa contrattuale
e la legislazione emanata o
emananda in materia di rapporto di lavoro.
Art. 2
- Diritti di informazione.
1.Le parti, ferma restando la piena autonomia di
poteri decisionali e di
responsabilità gestionali delle Cooperative e
le rispettive distinte
responsabilità delle Associazioni cooperative
e delle OO.SS.
dei
lavoratori, concordano il seguente sistema
d'informazione.
2.Al fine
di consentire alle
OO.SS. firmatarie del
presente CCNL
un'adeguata conoscenza delle problematiche
relative ai rilevanti fenomeni
collegati
ai processi di sviluppo e
ristrutturazione e alle relative
innovazioni tecnico-organizzative,
nonché ai loro
riflessi
sull'organizzazione del
lavoro e sui
livelli occupazionali e
professionali, saranno fornite le
informazioni stabilite ai livelli di
competenza come sotto specificato
(nazionale, regionale, aziendale) allo
scopo di consentire anche l'attivazione di
un'eventuale fase di confronto
sui progetti di cui all'art. 3 (partecipazione).
3.In
relazione a quanto sopra, ciascuna delle Associazioni cooperative, In
piena autonomia, fornirà alle predette
OO.SS. informazioni sulle materie
indicate
ai livelli e con le procedure stabilite nel presente articolo;
per quanto riguarda le informazioni sui
progetti con le procedure previste
dal punto 3 dell'art. 3.
A)Livello
nazionale.
1.Di norma
annualmente, entro il 1° quadrimestre, saranno fornite, nel
corso
di un apposito incontro, informazioni globali, articolate
per
tipologia
strutturale, riferite alle
prospettive del settore,
all'evoluzione complessiva del sistema di
imprese cooperative associate,
agli orientamenti inerenti le modificazioni
tecnico- organizzative e ai
prevedibili
riflessi sugli andamenti occupazionali
e sulla struttura
dell'occupazione, suddivisa per livelli e per tipologia dei contratti
d'assunzione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile
e
femminile.
2.In questo
ambito e nei
suoi termini più generali,
l'informazione
riguarderà
inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti degli
assetti
societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni,
le
acquisizioni di rilevanti partecipazioni
societarie, avverrà nel rispetto
dei tempi di decisione delle cooperative e
sarà preventiva nei termini di
cui al successivo ad. 3, punto 3, lett. a).
Tale informazione si riferirà
anche alle articolazioni regionali e/o
interregionali interessate.
3.Saranno altresì
fornite informazioni globali in materia
di politiche
commerciali, con riferimento ai rapporti con
la produzione, alla struttura
dei
consumi e al
ruolo della cooperazione per
stabilire rapporti
funzionali con i programmi agricoli e
industriali tali da consentire una
politica commerciale e degli assortimenti
coerente rispetto alle esigenze
dei consumatori.
4.Nel
corso degli incontri saranno fornite informazioni anche sui problemi
inerenti la riforma del settore distributivo
e sulle iniziative reciproche
verso
i pubblici poteri per porre in
atto politiche coerenti per
il
rinnovamento del settore distributivo, nel
quadro di una riorganizzazione
settoriale
e territoriale che consenta alla cooperazione di consumo di
svilupparsi nel territorio nazionale
attraverso una qualificata presenza
strutturale e commerciale.
5.Le Associazioni cooperative nazionali, a
fronte di propri
progetti
strategici di rilevanza nazionale e/o
territoriale forniranno nel corso di
appositi incontri alle Segreterie nazionali
delle OO.SS. firmatarie del
presente CCNL informazioni relative alle
caratteristiche dei progetti, ai
piani d'investimento e ai tempi di
realizzazione.
Acquisite
tali informazioni le
parti potranno concordemente dare
attuazione alle previsioni e alle procedure
di cui all'art. 3, lett. a)
e b).
6.Nello
stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete
commerciale
e i conseguenti effetti
sull'occupazione, le problematiche
inerenti
alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario
d'apertura dei negozi, anche con riferimento
al D.lgs n. 114/98, nonché in
tema di mercato de lavoro, come disciplinate
dal presente CCNL.
B)Livello
regionale (*).
(*) La
rappresentanza delle Associazioni delle Cooperative nel confronto a
livello
regionale sarà quello
distrettuale laddove la
struttura
associativa delle cooperative abbia
assunto tale dimensione. Per le
provincie
di Trento e
Bolzano, invece, il
livello regionale è
sostituito dal livello provinciale.
1.Di
norma annualmente, entro il 1° quadrimestre, dalle Associazioni delle
Cooperative
saranno fornite alle strutture regionali interessate delle
OO.SS.
firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro,
informazioni globali riferite ai
processi di sviluppo
o di
ristrutturazione delle cooperative
associate, con particolare riferimento
ai programmi che comportano nuovi
insediamenti o processi di mobilità dei
lavoratori,
nonché informazioni sugli andamenti occupazionali e
sulla
struttura
dell'occupazione con particolare riferimento all'occupazione
giovanile e femminile e sui processi di esternalizzazione.
Saranno
altresì fornite informazioni globali sulle politiche
commerciali, sulla struttura e
sull'andamento complessivo dei prezzi dei
prodotti di più largo consumo e sui rapporti
con la produzione.
Le
informazioni di cui sopra, se riferite alle cooperative fino
a 50
dipendenti
ove anche finalizzate alla
contrattazione di 2°
livello,
saranno
necessariamente più articolate
e suddivise, con particolare
riferimento
ai nuovi insediamenti e alla loro
localizzazione, nonché
alle implicazioni in materia
d'organizzazione del lavoro, di occupazione
e di mobilità.
2.Il suddetto
incontro verterà anche sull'opportunità di raccordare la
presenza
e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi
degli
enti pubblici territoriali e con le necessità complessive
del
settore
distributivo nel territorio, in
una prospettiva riformatrice,
mettendo in atto iniziative reciproche volte
a rimuovere gli ostacoli che
impediscono tale sviluppo.
3.In
occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi
relativi
agli orari degli esercizi commerciali le parti
interessate
concorderanno incontri specifici prima
dell'adozione dei provvedimenti da
parte dell'autorità competente.
4.Le parti
si danno atto che qualora il diritto d'informazione, per
la
qualità e la dimensione delle materie,
interessi più Regioni, il confronto
avverrà
fra Associazioni distrettuali e
i rappresentanti delle OO.SS.
regionali
interessate e/o le
Organizzazioni nazionali stipulanti
il
presente CCNL.
5.Nello
stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete
commerciale
e i conseguenti effetti
sull'occupazione, le problematiche
inerenti
alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario
d'apertura dei negozi, anche con riferimento
al D.lgs n. 114/98, nonché ai
nuovi
processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal
presente CCNL.
C)Livello
aziendale.
1.Nelle
cooperative con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture
delle OO.SS. firmatarie del presente
contratto e alle RSU di cui all'art.
27,
nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il
1°
quadrimestre dell'anno e comunque su
richiesta di una delle parti,
informazioni riguardanti le prospettive
della cooperativa, del consorzio,
o della società da esse costituite o
controllate, i programmi di sviluppo
e
innovazioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni aziendali,
con particolare riferimento:
I.ai
nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;
II.
agli accordi intervenuti in materia di
costituzione di nuove società
e/o mutamenti assetti societari,
concentrazione, fusioni, acquisizioni di
rilevanti partecipazioni societarie;
III.alle prevedibili implicazioni in materia
d'organizzazione del lavoro,
di occupazione e di mobilità;
IV.
ai programmi di formazione
professionale nelle cooperative con oltre
300 dipendenti secondo la previsione di
cui al punto 6 dell'art. 15;
V.effetti
legge n. 125/91;
VI.
terziarizzazione, affiliazione, utilizzo lavori atipici;
VII.agli
inserimenti relativi alle categorie protette.
2.Durante l'incontro saranno fornite, inoltre,
informazioni sulla
struttura e il funzionigramma aziendale,
sulla dinamica e sulla struttura
dell'occupazione (a tempo pieno, a tempo
parziale, a tempo determinato),
suddivisa
per livelli e sui programmi
formativi, dati derivanti
dal
bilancio consuntivo e dalle attività
dell'azienda nonché dati riferiti al
bilancio preventivo e al suo andamento
periodico nell'anno di riferimento.
3.Saranno fornite
altresì informazioni sugli
aspetti generali delle
politiche commerciali e su quelle che saranno adottate dalla
cooperativa a
favore e a tutela dei consumatori.
4.Le informazioni suddette saranno fornite con la
necessaria tempestività
ai
fini dell'utilità del confronto
anche in relazione alla possibile
attivazione di quanto previsto al successivo
art. 3, ivi compreso quanto
previsto dalle procedure.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti concordano che le informazioni fornite
ai livelli A), B), C) ad
esclusione di quelle aventi carattere strategico
fornite alle Segreterie
delle OO.SS.
firmatari, laddove siano state
fornite in forma scritta
saranno trasmesse anche all'Osservatorio nazionale
ove contribuiranno ad
alimentare
la banca dati dello stesso.
Art. 3
- Partecipazione.
a)Confronto
sui progetti.
1.Con riferimento alle informazioni di maggiore
interesse, contenute nel
precedente
articolo, inerenti i più significativi piani di sviluppo
e
ristrutturazione, le conseguenti innovazioni tecnico organizzative nei
comparti commerciali e loro riflessi
sull'organizzazione del lavoro, sui
livelli
occupazionali e professionali, le OO.SS. competenti per livello
potranno
avanzare formale richiesta per l'apertura di
una fase di
confronto.
2.Data la
riservatezza delle informazioni che saranno fornite l'uso
di
esse sarà consentito nel rispetto dei
principi sanciti dall'art. 2105 C.C.
(vedi
appendice, leggi e regolamenti). Le parti s'impegnano all'obbligo
della
riservatezza rispetto alle informazioni acquisite. Nel
caso di
violazione
dell'obbligo le parti
s'incontreranno per valutare
le
conseguenze e decidere le opportune
iniziative.
3.Rimane inteso
che le informazioni relative a
tale confronto saranno
riferite
alla fase successiva l'iter
formativo del progetto iniziale
proprio
delle cooperative, e preventive
rispetto alla definizione del
progetto finale e del relativo piano di
fattibilità in modo da consentire
alle OO.SS. e alle RSU e/o RSA un'effettiva
partecipazione ai medesimi.
4.In
particolare, a seguito della decisione assunta dall'impresa per nuovi
investimenti, si concorderanno incontri specifici per dare vita
a un
confronto
sui progetti dell'organizzazione del
lavoro funzionale
all'investimento, della distribuzione degli orari e della composizione
degli organici e delle professionalità.
5.Le parti
convengono altresì sull'utilità di pervenire ad
intese
aziendali
che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche,
forme
di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo,
attraverso nuove modalità di partecipazione
diretta dei lavoratori stessi
ad elementi d'organizzazione del lavoro.
b)Procedure.
1.Relativamente al precedente punto a) si conviene che la
richiesta di
confronto
dovrà essere inoltrata
per iscritto all'azienda e
all'Associazione cooperativa competente per
territorio entro 6 giorni dal
momento in cui le informazioni sono state
fornite.
2.L'azienda interessata
e l'Associazione cooperativa
competente per
livello, ricevuta la richiesta di cui al
comma precedente, attiveranno il
confronto con le OO.SS. competenti per
livello realizzando concretamente
la
partecipazione del sindacato sulle problematiche in esame, anche per
favorire
le occasioni di
sviluppo occupazionale o
di crescita
professionale, di miglioramento delle
condizioni complessive di lavoro,
nonché
per superare i punti di
debolezza aziendale, anche attraverso
adeguate
forme di flessibilità organizzativa e di mobilità,
di cui
all'art.
20, basata sulla riutilizzazione
economicamente valida delle
risorse produttive e professionali.
3.La
suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 giorni dalla
richiesta e dovrà esaurirsi entro 10 giorni
dalla data della riunione in
cui
il confronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti
concorderanno. In ogni caso, fino all'esaurimento
della procedura di cui
sopra,
le OO.SS. non daranno luogo a
manifestazioni di conflittualità
inerenti
gli argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione ai
loro piani e progetti.
4.Nell'ambito della procedura suddetta le parti possono
istituire per i
livelli di competenza, a partire da quello
aziendale, Comitati consultivi
paritetici
formati per il
livello nazionale e/o
regionale da
rappresentanti delle OO.SS. e dalle
Associazioni cooperative competenti
per livello e, per il livello aziendale,
dalle aziende interessate, dalle
RSU e dalle OO.SS. competenti per livello,
con il compito di esprimere la
valutazione attraverso un parere formale,
obbligatorio, ma non vincolante
nonché
indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti
Comitati potranno redigere un apposito
verbale sottoscritto dai componenti
da trasmettere alle rispettive
organizzazioni.
5.I Comitati
paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di
cui
sopra,
saranno composti da 6 membri
nominati in rappresentanza delle
OO.SS.
e/o RSU e da
6 membri nominati dall'Associazione
cooperativa
competente per livello o dall'azienda
interessata.
c)Accordi
di avvio.
Al fine
di favorirne il successo le parti, anche come coerente sviluppo di
quanto
previsto dai precedenti punti a fronte di nuovi insediamenti e ad
ampliamenti di
rilevante importanza di
insediamenti già esistenti
avvieranno confronti preventivi tesi a definire
accordi di avvio sulle
materie relative
all'organizzazione del lavoro
e all'utilizzo degli
impianti, all'occupazione quali-quantitativa
e all'articolazione
dell'orario,
alle flessibilità organizzative.
Il confronto
si dovrà esaurire, di norma, 1 mese
prima del nuovo
insediamento.
Titolo
II - STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 6.
a)
OSSERVATORIO
1.Al fine
di raccogliere, elaborare
e utilizzare gli
elementi di
conoscenza
necessari a un confronto sistematico sui temi di rilevante
interesse reciproco sotto specificati, le
parti convengono di costituire
l'Osservatorio nazionale sulla distribuzione
cooperativa, secondo le
modalità
di funzionamento di cui al regolamento allegato con lo
scopo
precipuo di:
I)confrontare i
reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte
d'approfondimento, in merito
all'evoluzione della normativa nazionale e
comunitaria del settore;
II)
realizzare un'informazione reciproca in materia di politiche
del
lavoro e di riforma del sistema
distributivo, anche al fine di individuare
iniziative nei confronti delle competenti
autorità;
III)analizzare la
struttura del settore della distribuzione cooperativa
nonché
di quella dell'occupazione suddivisa per sesso, tipologia di
contratto e per livelli d'inquadramento;
IV)
seguire l'andamento dell'occupazione
femminile e acquisire conoscenze
adeguate alla specificità della materia allo
scopo di individuare azioni
positive volte a concretizzare le pari
opportunità, collaborando a tal
fine con la Commissione paritetica
nazionale per le pari opportunità, di
cui all'art. 22, comma 2;
V) rilevare
eventuali problematiche derivanti
dall'inserimento in
azienda di lavoratori extracomunitari,
tossicodipendenti, etilisti e
portatori di handicap e individuare le
iniziative che possono concorrere
alla loro soluzione;
VI)
sviluppare un'analisi generale dei fabbisogni formativi del settore;
VII)svolgere indagini
e approfondire lo stato delle relazioni
sindacali
anche a livello europeo, l'evoluzione e
gli esiti della contrattazione
collettiva del settore, esaminando le
dinamiche contrattuali nel complesso
della distribuzione commerciale e quelle
del costo del lavoro anche in
rapporto alla legislazione e
contribuzione sociale;
VIII) seguire lo sviluppo del lavoro interinale
nell'ambito delle norme
stabilite dalla legislazione e dalle
intese tra le parti sociali e dei
lavori atipici;
IX)
sviluppare analisi sui sistemi di
partecipazione nella distribuzione
commerciale e cooperativa in Italia e in
Europa e sul dialogo sociale
europeo;
X)ricevere dalle
organizzazioni territoriali, gli accordi realizzati a
livello aziendale curandone l'analisi e
la registrazione secondo quanto
stabilito dalla legge n. 936/86 di
riforma del CNEL.
2.A livello
nazionale si effettueranno degli incontri al
fine di
monitorare
le politiche del
lavoro, quanto previsto
in materia
d'assistenza sanitaria integrativa, nonché
le iniziative formative svolte
per
la categoria dei
Quadri mediante il
coinvolgimento di una
rappresentanza degli stessi.
3.L'Osservatorio nazionale,
istruisce su istanza di
una delle parti
stipulanti,
la ricognizione di problemi
sorti relativi agli
effetti
derivanti
dall'attuazione delle norme contrattuali, con riferimento a
sistemi di flessibilità dell'orario anche in
conseguenza di nuove modalità
di
svolgimento dell'attività
lavorativa, organizzazione del
lavoro,
innovazioni tecnologiche e le altre materie
affidate dalle parti.
4.Tutte le elaborazioni e le proposte
dell'Osservatorio nazionale saranno
presentate nel corso di un apposito incontro
alle parti stipulanti il CCNL
per
consentire anche, attraverso la
sottoscrizione di uno
specifico
accordo, l'inserimento delle stesse nel
contesto del presente contratto,
ivi compreso l'individuazione di nuove
figure professionali di 2° livello
per le quali consentire l'instaurazione del
rapporto d'apprendistato.
5.Le parti
convengono di effettuare una prima verifica sullo stato di
funzionamento e sulla realizzazione delle attività dell'Osservatorio a
conclusione del 1° biennio di vigenza del
presente CCNL.
Art. 8
- Comitato misto paritetico nazionale (articolo nuovo).
1.A
livello nazionale le parti stipulanti costituiranno il "Comitato misto
paritetico
nazionale", con sede in Roma, composto da 6 rappresentanti
delle Associazioni cooperative e da 6
rappresentanti delle OO.SS., nonché
eventuali supplenti.
2.Compiti
principali di tali Comitati sono:
I.effettuare
l'esame dell'andamento del mercato del
lavoro, riferito al
settore distributivo del terziario;
II.
rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle
imprese
di cui alla sfera d'applicazione del CCNL sulla base
dei
rispettivi programmi di ristrutturazione
e sviluppo;
III.incentivare e
promuovere studi e ricerche, con particolare riguardo
all'analisi dei fabbisogni di formazione;
IV.
promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e
riqualificazione professionale, percorsi
formativi previsti dal D.lgs. n.
626/94, anche in riferimento
all'apprendistato e ai conseguenti possibili
stage
e tirocini formativi, in collaborazione con le
istituzioni
nazionali, europee, internazionali,
nonché con altri organismi orientati
ai medesimi scopi;
V.analizzare, progettare
e di conseguenza favorire le
opportunità
d'accesso per la cooperazione ai programmi comunitari ispirati
e
finanziati dai fondi strutturali, con
particolare riferimento al Fondo
sociale europeo;
VI.
predisporre progetti pilota di
formazione professionale da realizzare
a livello nazionale e/o territoriale;
VII.promuovere e
coordinare, a livello
nazionale e territoriale,
iniziative in materia di formazione e
qualificazione professionale anche
in collaborazione con i Ministeri
competenti, le Regioni e altri Enti
interessati;
VIII. valutare i percorsi formativi previsti dalla
legge n. 626/94;
IX.
valorizzare in tutti gli ambiti significativi la specificità
delle
relazioni sindacali della distribuzione
cooperativa;
X.promuovere e
coordinare a livello nazionale iniziative in materia di
formazione e aggiornamento dei promotori
del Fondo Previcooper.
Il
Comitato misto paritetico nazionale per
la realizzazione degli
obiettivi
di cui sopra
stabilirà un rapporto
funzionale, di
collaborazione con gli Enti bilaterali
confederali (Coop Form nazionali
o regionali), in merito alle iniziative
individuate.
3.In
caso d'assenza o d'inattività dei Comitati misti paritetici regionali
o
per progetti che interessano più
ambiti regionali, il Comitato misto
paritetico nazionale può:
I.espletare quanto
demandato dall'art. 80 in materia
di contratti a
termine;
II.
espletare quanto previsto dall'accordo quadro sui CFL;
III.può svolgere
anche funzioni di promozione delle convenzioni per la
realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n.
196/97 e del DM 25.5.98;
IV.
esprimere parere di
conformità su progetti
presentati per
l'assunzione di apprendisti in rapporto
alle norme previste dal CCNL in
materia.
4.Qualora il
Comitato di cui
al presente articolo sia
chiamato ad
esprimere
pareri di conformità
comunque finalizzati, gli
stessi
s'intenderanno positivamente espressi qualora non siano adottati nel
termine di giorni 20 dal ricevimento della
formale richiesta.
5.Le parti
convengono di definire entro il 30.11.99 di definire
il
regolamento attuativo del Comitato misto
paritetico nazionale di cui al
presente articolo.
Art. 8
bis - Comitati misti paritetici regionali.
1.Ove sia
più significativa la presenza
di imprese cooperative
del
settore, anche a livello regionale, le parti
stipulanti costituiranno i
"Comitati misti
paritetici" composti da
3 rappresentanti delle
Associazioni cooperative e da 3
rappresentanti delle OO.SS.
2.Compiti
principali di tali Comitati sono:
I.attivare rapporti
con gli enti pubblici sia al fine di
migliorare le
conoscenze che per favorire la
reperibilità sul mercato occupazionale
delle
figure professionali necessarie
alle imprese cooperative del
settore;
II.
effettuare l'esame dell'andamento del mercato del lavoro, riferito al
settore distributivo del terziario;
III.rilevare
i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle
imprese
di cui alla sfera d'applicazione del CCNL sulla base
dei
rispettivi programmi di ristrutturazione
e sviluppo;
IV.
espletare quanto demandato dall'art. 80 in materia di
contratti a
termine;
V.espletare
quanto previsto dall'accordo quadro sui CFL;
VI.
svolgere anche funzioni
di promozione di
convenzioni per la
realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n.
196/97 e del DM 25.5.98;
VII.svolgere
quanto previsto in merito ai contratti a tempo parziale di 8
ore settimanali, di cui all'art. 78;
VIII. esprimere
parere di conformità
su progetti presentati
per
l'assunzione di apprendisti in rapporto
alle norme previste dal CCNL in
materia;
IX.
ricevere dalle imprese,
che non hanno contrattazione
aziendale, i
programmi di flessibilità realizzati,
curandone la registrazione.
Presso
tali Comitati avranno
sede le Commissioni di
Conciliazione
secondo quanto previsto dall'art. 38.
3.Qualora i
Comitati di cui
al presente articolo siano chiamati
ad
esprimere
pareri di conformità comunque finalizzati, e gli stessi
non
siano
adottati nel termine di giorni 15 dal ricevimento della
formale
richiesta, s'intenderanno non espressi e
quindi rinviati alla competenza
del
Comitato misto paritetico nazionale per il
relativo parere di
conformità.
4.I Comitati
misti paritetici coordineranno la propria attività con
il
Comitato misto - Paritetico nazionale e la
Commissione prevista dal CCNL
per
le pari opportunità, stabilendo un
rapporto funzionale. e di
collaborazione con gli Enti bilaterali
confederali regionali (Coop Form),
in merito alle iniziative individuate.
ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA
1.Tra le
materie oggetto della contrattazione di 2° livello aziendale è
inclusa l'assistenza sanitaria integrativa
secondo le previsioni di cui al
successivo comma 3.
2.Le parti
convengono altresì di istituire una Commissione paritetica a
livello nazionale per individuare
strumentazioni e schemi applicativi, di
orientamento alla contrattazione di 2° livello che sia specifico sulla
materia, nonché eventuali rapporti tra
offerte di servizio e modalità di
finanziamento.
A
tal fine, vista
la complessità della
problematica, le parti
s'incontreranno allo scopo di realizzare
quanto previsto dal precedente
comma entro il 31.7.2000.
3.Le parti
si danno atto che quanto sopra
previsto non influirà sulle
scadenze
della contrattazione di 2°
livello, così come definite dalle
stesse.
4.Resta inteso
che i costi relativi vanno
ricompresi nelle erogazioni
previste
dal punto 2 - Assetti contrattuali dell'Accordo 23.7.93, dal
comma 3 e dalla lett. XII, comma 5, art. 13
del presente contratto e ne
mantengono le caratteristiche e le
specificità.
Titolo
VII - FORMAZIONE
Art.
15.
1.Le parti
ritengono che la valorizzazione delle risorse umane rivesta
importanza strategica ai fini dello sviluppo
delle imprese cooperative e
dell'occupazione. Convengono che la
formazione professionale rivolta
all'acquisizione di cultura e conoscenze
adeguate anche in relazione alla
diffusione
delle nuove tecnologie è uno strumento utile negli attuali
processi
d'innovazione, per contribuire a
riqualificare il lavoro
e
sviluppare
te professionalità, nonché per
facilitare la mobilità dei
lavoratori.
2.Alla luce
di questi convincimenti le parti ritengono che i principali
obiettivi della formazione consistono nel:
I)porre i
lavoratori in condizioni di rispondere più efficacemente alle
esigenze poste dalle trasformazioni
tecnologiche e organizzative delle
imprese;
II)
soddisfare le necessità d'aggiornamento professionale dei lavoratori;
III)facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi
d'aspettativa
previsti dal presente CCNL e dalle norme
di legge.
3.Le parti concordano che la realizzazione di
quanto sopra è demandata al
confronto
aziendale, per l'elaborazione
di programmi e di attività
formative tra le quali possono essere
ricomprese:
I)formazione
nel settore della comunicazione sociale;
II)
formazione su principi
generali della distribuzione e sulla
cooperazione, sulle problematiche delle
attività dei servizi, sul ruolo di
tali settori nell'economia, sulla
struttura d'impresa;
III)formazione riguardante il rapporto di
lavoro e le
sue
regolamentazioni, la legislazione e gli
accordi sindacali in riferimento
al D.lgs
n. 626/94;
IV)
formazione in marketing, vendite o servizi, acquisti e gestione
di
stock;
V)formazione
di contabilità;
VI)
formazione sul ruolo e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie;
VII)studio
di una lingua della Comunità in aggiunta alla lingua madre;
VIII) progetti di formazione per apprendistato.
4.In
sede aziendale saranno valutati programmi e progetti formativi nonché
le
possibilità di sperimentare le iniziative proposte
dai Comitati
paritetici nazionali e regionali. A tal fine
le cooperative presenteranno
annualmente i programmi formativi in essere,
elaborati secondo le finalità
del
presente articolo, corrispondenti ai fabbisogni rilevati nel quadro
della
propria politica di valorizzazione delle risorse umane. Modalità,
criteri,
finalità e risultati di tali programmi formeranno oggetto
di
valutazione comune tra le parti. La
definizione dei programmi esecutivi e
la scelta dei docenti ad esclusione di
quanto previsto dai punti 4 bis e 4
ter, sono di competenza aziendale.
4.bis) Qualora
le parti convengano di far ricorso ai
finanziamenti
pubblici,
nazionali e comunitari, compresi quelli del Dialogo sociale
per
la formazione iniziale e
continua i programmi e progetti esecutivi
saranno
esaminati tra le
parti stipulanti ai
vari livelli di
competenza.
4.ter) Per i progetti di cui al precedente punto le
parti s'incontreranno
a
scadenze concordate per
verificare lo stato
d'avanzamento del
progetto formativo e per valutare gli
eventuali interventi necessari. A
conclusione
del singolo programma formativo
le parti s'incontreranno
per la valutazione complessiva.
5.In questo
contesto le parti convengono sull'opportunità che siano
realizzati aziendalmente progetti formativi
specifici per componenti di
RSU
e per i lavoratori interessati,
finalizzati alla diffusione della
cultura
inerente le materie di cui all'art. 3 (partecipazione) e
alla
conoscenza di strumenti finalizzati alla
gestione degli accordi aziendali,
realizzati o da realizzare, in tema di
salario-obiettivi di produttività e
redditività nonché progetti specifici volti
a promuovere e a diffondere
cultura in tema d'ambiente e sicurezza. Tali
progetti saranno definiti fra
le parti e da queste gestiti.
Art. 38
- Conciliazione in sede sindacale (articolo nuovo).
1.Ai sensi
di quanto previsto dagli artt.
410 e seguenti C.P.C., come
modificati
dai DD.lgs. 31.3.98 n. 80 e 29.10.98 n. 387, per tutte
le
controversie individuali singole o plurime
relative all'applicazione del
presente
contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti
rapporti di lavoro nelle aziende comprese
nella sfera d'applicazione del
presente contratto, è previsto il tentativo
obbligatorio di conciliazione
in
sede sindacale secondo le norme
e le modalità di cui al presente
articolo
da esperirsi da
parte della Commissione di conciliazione
territoriale presso le Associazioni
cooperative, o le OO.SS. competenti
per
territorio, alla quale
aderiscono o conferiscono mandato la
cooperativa o il lavoratore interessato,
oppure dove hanno sede i Comitati
misti paritetici territoriali.
2.La
Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a)per le
imprese della distribuzione
cooperativa, da 1 rappresentante
della stessa Associazione delle Cooperative;
b)per i
dipendenti, da un rappresentante dell'O.S. territoriale di
una
delle Federazioni firmataria del presente
contratto, a cui il lavoratore
sia iscritto o conferisca mandato.
3.La parte
interessata alla definizione della controversia è
tenuta a
richiedere il tentativo di conciliazione
tramite l'O.S. alla quale si è
iscritta e/o abbia conferito mandato.
4.L'Associazione delle
Cooperative ovvero l'O.S.
dei lavoratori che
rappresenta la parte interessata deve a sua volta
denunciare la
controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera
raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax
o consegna a mano in duplice
copia o altro mezzo idoneo a certificare la
data di ricevimento.
5.Ricevuta la
comunicazione la Commissione di
conciliazione provvederà
entro 20 giorni alla convocazione delle
parti fissando il giorno, l'ora e
la sede in cui sarà esperito il tentativo
di conciliazione. Il tentativo
di conciliazione deve essere espletato
entro il termine previsto dall'art.
37, D.lgs. n. 80/98.
6.Il termine previsto dall'art. 37, D.lgs. n.
80/98 decorre dalla data di
ricevimento o di presentazione della
richiesta da parte dell'Associazione
delle Cooperative o della O.S. a cui il
lavoratore conferisce mandato.
7.La Commissione di conciliazione esperisce il
tentativo di conciliazione
ai sensi dell'artt. 410, 411 e 412 C.P.C.
come modificati dalla legge n.
533/73 e dai DD.lgs. n. 80/98 e n. 387/98.
8.Il processo
verbale di conciliazione o di mancato
accordo viene
depositato a cura della Commissione di
conciliazione presso la Direzione
provinciale del lavoro competente per
territorio e a tal fine
deve
contenere:
a)il
richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto
di lavoro al quale fa riferimento la
controversia conciliata;
b)la presenza dei rappresentanti sindacali le cui
firme risultino essere
depositate presso, la Direzione provinciale
del lavoro;
c)la
presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9.Qualora
le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra
loro insorta, possono richiedere,
attraverso spontanea comparizione, di
conciliare
la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto
dagli artt. 2113, comma 4 C.C., 410 e 411
C.P.C. come modificati dalla
legge
n. 533/73 e
dai DD.lgs. n. 80/98 e n.
387/98 in sede di
Commissione di conciliazione.
10. Le
decisioni assunte dalla
Commissione di conciliazione non
costituiscono interpretazione autentica del
presente contratto, che
pertanto resta demandata alla Commissione
paritetica nazionale di cui
all'art. 7.
11. In
caso di richiesta
del tentativo di
conciliazione per una
controversia relativa all'applicazione
di una sanzione disciplinare
conservativa, questa verrà sospesa fino
alla conclusione della procedura.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti
convengono le procedure di cui al presente articolo
avranno
decorrenza
a far data dall'1.1.2000, fatti salvi gli accordi in materia.
Art. 41
- Arbitrato irrituale (articolo nuovo).
1.Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art.
410 C.P.C. o all'art.
38
del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine
previsto
per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di
adire
l'autorità
giudiziaria, secondo quanto
previsto dalla legge 11.8.73 n.
533,
ciascuna delle parti può
deferire la controversia a un Collegio
arbitrale secondo le norme previste dal
presente articolo.
2.L'istanza della
parte, avente medesimo
oggetto e contenuto
dell'eventuale precedente tentativo di
conciliazione e contenente tutti
gli
elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso
l'organizzazione cui la parte stessa
aderisce e/o conferisce mandato
all'altra
parte. L'istanza, sottoscritta
dalla parte promotrice, sarà
inoltrata,
a mezzo raccomandata a.r. o
raccomandata a mano, entro 30
giorni
successivi alla conclusione
del tentativo obbligatorio di
conciliazione. L'altra parte è tenuta a
manifestare la propria eventuale
adesione
al Collegio arbitrale entro il termine di 15
giorni dal
ricevimento dell'istanza, con facoltà di
presentare contestualmente o fino
alla
1a udienza uno
scritto difensivo. Entrambe le
parti possono
manifestare la propria volontà di rinunciare
alla procedura arbitrale con
dichiarazione scritta da inviare
alla controparte fino
al giorno
antecedente alla 1a udienza.
3.Il Collegio è composto da 3 membri, di cui 2
nominati da ciascuno delle
parti
ovvero dall'Associazione della
Cooperativa ovvero dall'O.S.
territoriale, FILCAMS, FISASCAT e
UILTUCS a cui il lavoratore
si è
iscritto
o conferisca mandato, e il 3° con funzioni
di Presidente,
nominato
di comune accordo dalle predette
organizzazioni territoriali
ovvero in difetto dal Presidente del
Tribunale territorialmente competente
su istanza congiunta delle parti o di una di
essa. Il Collegio avrà sede
presso il luogo dove è stato esperito il
tentativo di conciliazione.
4.I 2
membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono
coincidere con coloro che hanno esperito la
conciliazione nell'interesse
delle stesse parti.
5.Il Presidente del Collegio provvede a fissare
entro 15 giorni dalla sua
nomina,
la data di convocazione del
Collegio il quale ha facoltà
di
procedere a una fase istruttoria secondo
modalità che potranno prevedere:
a)l'interrogatorio
libero delle parti ed eventuali testi;
b)l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche
a cura
delle parti e dei procuratori di queste;
c)eventuali
ulteriori mezzi istruttori.
6.Il
Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della 1a
riunione, dandone tempestiva comunicazione
alle parti interessate salva la
facoltà
del Presidente di disporre una
proroga fino a un massimo
di
ulteriori
15 giorni, in relazione a
necessità inerenti lo svolgimento
della procedura.
7.I
compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.
8.Le parti si danno atto che il Collegio
arbitrale ha natura irrituale ed
è
istituito, ai sensi e per gli effetti della legge 11.8.73 n. 533,
e
successive
modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni
sulla base d'apposito Regolamento.
9.Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo
esecutivo, osservate le
disposizioni dell'art. 412 quater C.P.C.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti convengono che le procedure di cui al
presente articolo avranno
decorrenza
a far data dall'1.1.2000.
Titolo
XI - QUADRI
Art. 52
- Requisiti di appartenenza.
1.La
categoria di Quadro prevista dalla legge 13.5.85 n. 190, è attribuita
a
quei lavoratori subordinati che, senza appartenere alla categoria dei
Dirigenti,
sono titolari delle posizioni organizzative aziendali
di
maggior rilievo per ampiezza e natura che
richiedono un elevato contenuto
professionale ed esercitano, con carattere
continuativo, mansioni nelle
quali
sono fortemente presenti facoltà
di rappresentanza, funzioni di
sovrintendenza e coordinamento di altri
lavoratori, responsabilità e
autonomia
nella gestione delle risorse, ovvero contenuti specialistici
particolarmente elevati delle mansioni
svolte.
Tali lavoratori svolgono un ruolo di
fondamentale importanza ai fini del
perseguimento degli obiettivi aziendali in rapporto con la sovrastante
struttura dirigenziale.
È
pertanto obiettivo delle imprese
cooperative porre in essere azioni
che valorizzino la categoria di Quadro.
2.
(Invariato)
3.
(Invariato)
Titolo
XI - Quadri
Art. 58
- Formazione
4.In relazione
all'art. 15, con particolare riferimento all'art. 6,
inclusi
i punti 6 bis e 6 ter, si darà luogo a un incontro annuale tra
la
Direzione aziendale e la
rappresentanza sindacale dei Quadri
per
esaminare
congiuntamente i programmi
formativi e d'aggiornamento
professionale nonché i relativi preventivi
di spesa.
La
formazione per la
categoria di Quadro avrà anche
contenuti di
managerialità che ne valorizzi il ruolo.
5.(Invariato)
6.(Invariato)
Titolo
XI - QUADRI
Art. 60
- Trasferimento.
7.Fermo
restando quanto previsto all'art. 113 ai Quadri sarà riconosciuto,
per
un periodo massimo
di 12 mesi, il rimborso
dell'eventuale
differenza
del canone effettivo di locazione per un alloggio dello
stesso tipo di quello occupato nella
località di provenienza.
Il
Quadro che abbia
compiuto il 55° anno
d'età, può opporsi
al
trasferimento disposto dalla Cooperativa
esclusivamente in caso di gravi
e comprovati motivi.
Art. 61
- Assistenza sanitaria integrativa.
1.Con decorrenza 1.1.2000 ai Quadri delle imprese
rientranti nella sfera
d'applicazione del presente CCNL
saranno garantite le
prestazioni
sanitarie integrative del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) individuate,
quali condizioni di base, nell'allegato n.
10.
2.Tali prestazioni saranno attuate con un idoneo
strumento operativo che
sarà
prescelto da ciascuna
Associazione cooperativa e, al
quale si
uniformeranno le cooperative associate. A
cura di ciascuna Associazione
cooperativa verrà data preventivamente
informazione alle OO.SS. stipulanti
e ai Quadri in merito allo strumento
operativo prescelto.
3.Il
finanziamento delle prestazioni concordate, che saranno usufruite dal
Quadro, nei limiti dei massimali e delle
condizioni di base previste, è
individuato
nell'importo complessivo annuo di £.
1.000.000, ripartito
nella
misura dell'85% a carico delle
imprese e del 15% a carico
del
Quadro.
Il
Quadro concorre all'eventuale
quota d'iscrizione alla Cassa o al
Fondo
mutualistico nella misura massima di £. 50.000, da versare
'una
tantum'.
Sarà
a carico delle
imprese l'eventuale quota
di servizio o di
convenzionamento annuale richiesta dalla
Cassa o dal Fondo mutualistico
nel limite dell'importo annuo di £. 50.000.
4.L'adesione alla
forma integrativa sanitaria e
la relativa copertura
assistenziale è volontaria da parte del Quadro, che vi può
rinunciare
dandone comunicazione scritta all'azienda.
In
caso di non adesione del Quadro, non vi saranno oneri a carico delle
imprese in relazione alle previsioni del
presente articolo.
L'adesione è vincolante per tutta la vigenza
contrattuale.
5.In caso di variazioni legislative riguardanti
l'assistenza sanitaria le
parti s'impegnano ad apportare al presente
articolo gli aggiornamenti e le
modifiche che risultino opportune.
Dichiarazioni
a verbale.
I.Le
parti concordano che
i finanziamenti e le prestazioni
sanitarie
definiti
nel contesto del presente rinnovo del CCNL di settore sono
previsti con la finalità di garantire ai
Quadri, nell'arco temporale di
valenza del CCNL stesso, un efficace e
sensibile miglioramento della
qualità dell'assistenza sanitaria
integrativa preesistente. Pertanto,
costituirà impegno delle parti monitorare, tramite richieste di
informazioni periodiche alle Casse in merito
all'andamento e alle
prestazioni erogate anche al fine di
ricercare, durante la vigenza del
CCNL, le eventuali possibilità di
miglioramento, a parità di costi, delle
condizioni previste nell'allegato n. 10.
II.
Le parti convengono
sull'obiettivo di estendere
le coperture
assistenziali sanitarie ai Quadri in
quiescenza, che intendano aderire,
con onere a loro carico, alle Casse o
Fondi mutualistici di riferimento.
Al
fine di verificarne la
praticabilità, le Associazioni
datoriali
firmatarie effettueranno, entro 6 mesi
dalla data di stipulazione del
presente
contratto, una valutazione
con le
Casse o i
Fondi di
riferimento.
La
verifica effettuata sarà sottoposta alla valutazione delle parti
per la definizione di uno specifico
accordo.
Dichiarazione
a verbale di FEDERCONSUMO.
FEDERCONSUMO
si riserva di verificare, entro il 31.12.99, con il Fondo di
riferimento la
compatibilità delle
prestazioni e condizioni di base
previste
nell'allegato n. 10 con i costi contrattualmente previsti.
Art....
- Lavoro ripartito.
1.Il contratto di lavoro ripartito è il contratto
con il quale 2 o più
lavoratori
assumono in solido
un'unica obbligazione lavorativa
subordinata.
2.Il contratto,
stipulato in forma scritta, deve
indicare la misura
percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si
preveda venga svolto da ciascuno dei
lavoratori
interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi
lavoratori
di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione ovvero la modificazione
consensuale della distribuzione
dell'orario di lavoro.
3.Conseguentemente,
la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore
in proporzione alla quantità di lavoro
effettivamente prestato.
4.I lavoratori
devono informare preventivamente il
datore di lavoro
sull'orario di lavoro di
ciascun lavoratore con
cadenza almeno
settimanale.
5.Gli
accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di
lavoro
dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei
lavoratori solidalmente obbligati.
6.Entro
il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno al Comitato
misto paritetico regionale o nazionale, il
numero dei contratti di lavoro
ripartito instaurati nell'anno precedente.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti,
in considerazione del carattere
di novità presentato dalla
disciplina del
lavoro ripartito, cui assegnano
carattere sperimentale,
s'impegnano
ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.
Titolo
XXII - APPRENDISTATO (testo nuovo)
Art. 63
- Finalità dell'istituto.
Considerato
il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le parti nel
ritenere che tale tipologia di impiego rientri
nell'ambito del confronto
sul mercato
del lavoro di
cui al titolo IV del presente
contratto,
convengono sull'utilità della diffusione del suo
utilizzo, in un quadro
che consenta
di promuovere lo sviluppo del
settore e la sua capacità
competitiva
nei mercati nazionali, anche in considerazione dei processi di
trasformazione e di
innovazione tecnologica, che rendono
necessario un
costante
aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze dei
soci e
dei consumatori.
Preso con
favore atto della rivalutazione conseguita dall'istituto a
seguito del Patto per il lavoro 24.9.96 e della
legge 19.7.97 n. 196, le
parti
riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario
per l'acquisizione delle competenze utili
allo svolgimento della
prestazione lavorativa e un percorso orientato tra
sistema scolastico e
mondo
del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
A tal
fine le parti,
condividendo la necessità
di armonizzare la
disciplina
legale e la disciplina contrattuale, concordano di identificare
l'attivazione di
interventi congiunti per affrontare
i problemi della
formazione, come
uno degli obiettivi
prioritari da perseguire
per
rispondere adeguatamente alle esigenze delle
aziende dei settori
rappresentati e
consentire da parte degli apprendisti l'acquisizione di
professionalità
conformi.
Le
parti s'impegnano, nell'ambito del Comitato misto paritetico nazionale,
altresì
a realizzare e a presentare congiuntamente un progetto pilota, da
finanziarsi tramite il Fondo sociale europeo e/o altre
risorse nazionali
all'uopo stanziate,
per la sperimentazione di
nuovi modelli formativi
dell'apprendistato.
In
questo quadro le parti, concordano sulla necessità che il Ministero del
lavoro e
le Regioni si
attivino per un'adeguata
offerta formativa
programmata e
finanziata dalle pubbliche
amministrazioni, e si
adopereranno
in tal senso.
Art. 64
- Ammissibilità.
1.L'apprendistato è
ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese
nel
3°, 4° e 5° livello della classificazione del
personale, con
esclusione delle figure professionali
individuate nei profili 1, 2, 3, 4
(2°
esempio) del 5° livello e delle figure di coordinamento e controllo
individuate nel profilo 1 e 3 (par. 180) e
profilo 7 (par. 167) del 3°
livello.
L'apprendistato è altresì ammesso per le
qualifiche del 2° livello con
esclusione
delle figure aventi funzioni di
coordinamento e controllo
individuate nei profili 1, 2, 4 (2° esempio), 6 (1° esempio) e
nel
profilo 9.
2.Nel 2°
livello di contrattazione potranno essere individuate ulteriori
figure professionali appartenenti al 2°
livello d'inquadramento.
3.Le imprese
cooperative che intendono
assumere apprendisti debbono
presentare, prima dell'inoltro della
richiesta dell'autorizzazione della
Direzione provinciale del lavoro, domanda ai
Comitati misti paritetici, i
quali
esprimeranno il proprio parere di conformità, secondo quanto
previsto dal comma 3, art. 8.
4.Ai sensi
e alle condizioni previste dall'art. 16, comma 2, legge
n.
196/97 è consentito instaurare
rapporti d'apprendistato anche con
soggetti
in possesso di titolo di studio post-obbligo o d'attestato di
qualifica professionale idonei rispetto
all'attività da svolgere, con i
limiti di un impegno formativo ridotto, così
come previsto dal successivo
art. 67.
5.Nel rapporto d'apprendistato il lavoro a tempo
parziale avrà durata non
inferiore al 60% della prestazione di cui
all'art. 81 del presente CCNL,
fermo restando le ore di formazione medie
annue di cui al successivo art.
67 e la durata di cui al successivo art. 66.
Art. 65
- Limiti numerici e di età per l'assunzione.
1.Considerato che
la legge n. 196/97 prevede la
partecipazione degli
apprendisti
alle iniziative di formazione, le parti convengono che
il
numero
di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare non può
superare
il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio
presso l'azienda stessa.
2.Ai sensi
del comma 1,
art. 21, legge 28.2.87 n.
56, è tuttavia
consentita l'assunzione fino a 3 apprendisti
anche nelle imprese che non
abbiano alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o
ne abbiano meno di 3.
3.In applicazione di quanto previsto
dall'art. 16, comma 1,
legge
n.
196/97 possono essere assunti
come apprendisti i giovani d'età non
inferiore a 16 anni e non superiore a 24,
ovvero 26 nelle aree indicate
nel
citato comma 1
dello stesso art. 16. Qualora
l'apprendista sia
portatore di handicap i suddetti limiti sono
elevati di 2 anni.
Dichiarazione
congiunta.
Le parti
s'impegnano a promuovere
iniziative congiunte presso
le
Istituzioni al fine di snellire le procedure
burocratiche attualmente in
vigore relative
al rilascio dell'autorizzazione della
Direzione
provinciale
del lavoro per l'avviamento dell'apprendista.
Art. 66
- Durata dell'apprendistato.
1.Il rapporto d'apprendistato si estingue in
relazione alle qualifiche da
conseguire alla scadenza dei termini di
seguito indicati:
- 2°
livello 36 mesi;
- 3°
livello Super 36 mesi;
- 3°
livello 36 mesi;
- 4°
livello Super 36 mesi;
- 4°
livello 36 mesi;
- 5°
livello 18 mesi.
Per
gli apprendisti assunti prima della data di
sottoscrizione del
presente
contratto valgono le precedenti
disposizioni in materia
di
durata del rapporto.
2.Trascorso
tale periodo, l'apprendista, sarà assegnato alla qualifica per
la quale ha compiuto l'apprendistato.
3.Il
periodo d'apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende
dello stesso settore merceologico e per le
stesse mansioni sarà computato
ai fini del completamento del periodo
prescritto del presente contratto,
purché non vi sia stata un'interruzione
superiore a 1 anno.
4.Le attività
formative svolte presso più datori di
lavoro, così come
quelle svolte presso gli Istituti di
formazione o altri enti riconosciuti
dalle
Regioni in tal senso, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli
obblighi formativi.
5.Nel caso
di apprendista minore,
l'impresa s'impegna ad
informare
periodicamente, comunque a intervalli non
superiori a 6 mesi, la sua
famiglia
o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati
dell'addestramento.
6.L'impresa s'impegna
alla verifica intermedia con
l'apprendista circa
l'andamento dell'impegno formativo di
questi.
7.Fermo restando quanto previsto in termini di
preavviso, di cui all'art.
161, l'impresa comunicherà all'apprendista
la conferma o meno del rapporto
di lavoro 3 mesi prima dalla conclusione del
contratto stesso.
Art. 67
- Durata dell'impegno formativo.
La durata
dell'impegno formativo dell'apprendista, correlata alla
tipologia
del titolo di studio o dall'attestato di qualifica professionale
idonei rispetto all'attività da svolgere, è così
convenuta in ore medie
annue:
TITOLO DI STUDIO DURATA
Scuola
dell'obbligo 120
Attestato
di qualifica 100
Diploma
di scuola media superiore 80
Diploma
universitario o laurea 60
Al 2°
livello di contrattazione potrà essere stabilito un
differente
impegno formativo e specifiche modalità di
svolgimento della formazione
interna ed
esterna, in coerenza con le
cadenze dei periodi lavorativi,
tenendo conto
delle esigenze determinate dalle
fluttuazioni stagionali
dell'attività.
È
facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione
previste
per gli anni successivi.
Le ore
di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario
normale
di lavoro.
Art. 68
- Contenuto della formazione.
1.Salvo quanto
previsto dagli specifici decreti ministeriali emanati o
emanandi in attuazione di quanto previsto
dall'art. 16, comma 2, legge n.
196/77, i contenuti delle attività formative
esterni all'azienda saranno
quelli elaborati a titolo sperimentale delle
parti stipulanti il presente
CCNL.
2.Le
attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in
contenuti
a carattere trasversale e contenuti a
carattere
professionalizzante di tipo tecnico-scientifico e
operativo, tra loro
connessi
e complementari e finalizzati
alla comprensione dei processi
lavorativi. In particolare:
A)Le attività formative per gli apprendisti di
cui all'art. 2, lett. a),
Decreto
Ministero del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire i
seguenti
obiettivi formativi articolati in 4 aree di
contenuti:
-
competenze relazionali;
-
organizzazione ed economia;
-
disciplina del rapporto di lavoro;
-
le misure collettive di prevenzione e sicurezza e ai modelli operativi
per la tutela della salute e della sicurezza
sul luogo di lavoro.
B)I contenuti di cui all'art. 2, lett. b) dello
stesso Decreto Ministero
del
lavoro 8.4.98 e le competenze da conseguire mediante esperienza di
lavoro
dovranno essere definite sulla base dei seguenti
obiettivi
formativi:
-
conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
-
conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della
professionalità;
-
conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di
lavoro
(attrezzature, macchinari, strumenti di
lavoro);
-
conoscere e utilizzare misure di
sicurezza individuale e
tutela
ambientale;
-
conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il
consolidamento e l'eventuale recupero di conoscenza
linguistico-
matematiche
sarà effettuato all'interno
dei moduli trasversali e
professionalizzanti.
3.Le parti firmatarie del presente contratto
potranno altresì considerare
valide
ai fini della sperimentazione le eventuali offerte
formative
realizzate
tra gli Enti
pubblici territoriali e
le Associazioni
territoriali datoriali e/o sindacali.
Le
parti s'impegnano altresì ad intervenire nei confronti del Ministero
del lavoro affinché le imprese rientranti
nella sfera d'applicazione del
presente
CCNL, qualora non abbiano potuto ricevere l'offerta formativa
dalle
Regioni, mantengano le
agevolazioni contributive connesse
all'assunzione di apprendisti.
Art. 69
- Assunzione.
Per l'assunzione di apprendisti il
datore di lavoro
deve ottenere
l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, al
quale dovrà precisare le condizioni della
prestazione
richiesta
agli apprendisti, il percorso formativo in cui saranno impegnati
e la
qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
Art. 70
- Periodo di prova.
La
durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in:
- 30
giorni di lavoro effettivo per i livelli 5° e 4°;
- 45
giorni di lavoro effettivo per i livelli 3° e 2°;
durante
i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro
senza
preavviso.
Art. 71
- Trattamento normativo.
1.L'apprendista ha
diritto, durante il periodo
d'apprendistato, allo
stesso
trattamento normativo previsto
dal presente contratto per i
lavoratori della qualifica per cui egli
compie il tirocinio.
2.Le ore
di insegnamento complementare sono comprese nell'orario normale
di lavoro.
Art. 72
- Trattamento economico
1.La retribuzione degli apprendisti risulta
costituita dalle seguenti
componenti:
I.Paga
base nazionale conglobata.
-
per la
1a metà del periodo d'apprendistato il 75% della
paga base
nazionale conglobata corrisposta ai
lavoratori qualificati;
-
per la
2a metà del
periodo d'apprendistato l'85%
della paga base
nazionale conglobata corrisposta ai
lavoratori qualificati.
II.
Indennità di contingenza:
- vedi
tabella allegata
2.Resta inteso che per gli apprendisti in forza alla
data di stipula del
presente
CCNL il trattamento economico è quello
previsto dal CCNL
3.12.94.
Art. 73
- Estinzione del rapporto.
1.Ai sensi
dell'art. 19, legge 19.1.55 n.
25, qualora al termine
del
periodo d'apprendistato non sia data
disdetta a norma dell'art. 2118 C.C.,
l'apprendista è mantenuto in servizio con la
qualifica conseguita mediante
le
prove d'idoneità e il periodo d'apprendistato è considerato utile ai
fini dell'anzianità di servizio del
lavoratore.
2.Il datore
di lavoro è
tenuto a comunicare entro
10 giorni alla
competente
Sezione circoscrizionale i nominativi degli apprendisti ai
quali sia stata attribuita la qualifica.
3.Il datore
di lavoro è
tenuto altresì a comunicare
alla competente
Sezione
circoscrizionale i nominativi degli apprendisti, dei quali per
qualunque motivo sia cessato il rapporto di
lavoro entro il termine di 5
giorni dalla cessazione stessa.
Art. 74
- Percentuale di conferma.
La disciplina
dell'apprendistato di cui al
precedente art. 63
non è
applicabile alle
imprese che, al momento della
domanda allo specifico
Comitato misto
paritetico regionale, risultino non
avere mantenuto in
servizio
almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto d'apprendistato sia
già
venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i
lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per
giusta causa, per
giustificato motivo soggettivo, per mancato
superamento del periodo
di
prova e
quelli che, al
termine del rapporto d'apprendistato,
abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con
rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente
comma non si
applica quando
nel biennio precedente sia venuto
a scadere un
solo
contratto
d'apprendistato.
Art. 75
- Disposizione finale.
1.Per quanto
non disciplinato dal
presente contratto in
materia
d'apprendistato o di istruzione
professionale, le parti fanno espresso
riferimento alle disposizioni di legge e
regolamenti vigenti in materia
(*).
(*)
Nota a verbale.
In relazione
alla legislazione vigente e alla validità della precedente
contrattazione in
materia d'apprendistato e di
CFL, la normativa
del
presente contratto
riferita a tale
istituto continuerà ad
essere
disciplinata autonomamente nelle province di Trento e
Bolzano mediante
opportuni
incontri tra le parti a livello territoriale (provinciale).
Dichiarazione
a verbale.
1.Le parti
si danno atto
che le norme di
cui al presente titolo
costituiscono nel loro complesso una
condizione di miglior favore rispetto
a tutti i precedenti CCNL del settore.
2.Le parti,
considerato il carattere sperimentale del presente titolo,
convengono
di affidare al
Comitato misto paritetico
nazionale la
definizione dei contenuti dell'attività
formativa degli apprendisti.
3.Le parti
s'incontreranno altresì per
decidere le modalità
d'armonizzazione delle norme concernenti
i CFL e i contratti
d'apprendistato con le disposizioni che verranno emanate ai
sensi
dell'art. 16, comma 5, legge n. 196/97 e
dell'art. 45, comma 6, lett. B,
legge n. 144/99.
Titolo
XXIV - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 77
- Finalità dell'istituto e normativa.
5.Compatibilmente
con le esigenze aziendali, per i primi 5
anni di vita
del
bambino, il genitori
può richiedere, secondo
modalità e norme
definite
a livello aziendale, il passaggio a tempo parziale. A termine
del periodo il genitore riprenderà il lavoro
a tempo pieno (*).
8.Le ore
di lavoro supplementare saranno retribuite con la quota oraria
della
retribuzione di fatto di cui
all'art. 142, secondo le modalità
previste
dall'art. 145, e la maggiorazione forfettariamente e
convenzionalmente determinata nella misura
del 35% comprensiva di tutti
gli
istituti differiti, ivi compreso il TFR, da calcolarsi sulla quota
oraria della retribuzione di fatto di cui
all'art. 142.
Tale
maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto di cui
all'art.
142. Esclude il
computo della retribuzione del lavoro
supplementare su ogni altro istituto.
(*)
Nota a verbale.
In relazione
alla legislazione vigente e alla validità della precedente
contrattazione in materia di lavoro a tempo parziale, la
normativa del
presente contratto riferita a tale
istituto continuerà ad
essere
disciplinata autonomamente nelle province di Trento e
Bolzano mediante
opportuni
incontri tra le parti a livello territoriale (provinciale).
Art. 78
- Contenuto del contratto individuale.
1.L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà
risultare da atto
scritto, nel quale siano indicati:
I)il
periodo di prova per i nuovi assunti;
II)
le mansioni, la durata della
prestazione lavorativa ridotta e la
distribuzione dell'orario con riferimento
al giorno, alla settimana, al
mese e all'anno;
III)il trattamento economico e normativo
secondo criteri di
proporzionalità, in relazione all'entità
della prestazione lavorativa e
all'anzianità di servizio, rispetto
a quello dei dipendenti dello
stesso
livello contrattuale che
effettuano l'orario completo, con
esclusione della riduzione dell'orario di
lavoro che riguarda unicamente i
lavoratori a tempo pieno qualunque sia la
riduzione attuata fermo restando
l'adozione di diversi divisori
convenzionali per la determinazione della
paga oraria stabiliti dall'art. 145.
2.Fermo
restando che la prestazione lavorativa con orario giornaliero fino
a 4 ore non potrà essere frazionata nella
stessa giornata, salvo espressa
richiesta
del lavoratore, le modalità di svolgimento della prestazione
individuale saranno fissate tra cooperativa
e lavoratore, di norma, entro
i seguenti limiti:
I.18
ore nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
II. 72
ore nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
III.532
ore nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
3.Potranno essere realizzati contratti di lavoro a
tempo parziale della
durata anche di 8 ore settimanali per la
giornata di sabato cui potranno
accedere studenti e/o lavoratori occupati a
tempo parziale e indeterminato
presso altro datore di lavoro. Diverse
modalità relative alla collocazione
della giornata di lavoro potranno essere
definite previo accordo aziendale
e,
laddove non si eserciti la
contrattazione aziendale, previo parere
vincolante di conformità del Comitato misto
paritetico regionale.
4.Copia del contratto deve essere inviata entro 30
giorni alla competente
Direzione provinciale del lavoro.
5.A fronte dell'evoluzione normativa in materia,
al fine di valutarne la
corrispondenza alle disposizioni contrattuali e prevederne l'eventuale
adeguamento, le parti s'incontreranno entro
i termini previsti dal comma
11, art. 1 del presente CCNL.
Norma
transitoria.
In caso
di nuove assunzioni a tempo parziale con l'orario
di lavoro
settimanale pari
ai limiti fissati, di cui nel
precedente comma 2, i
lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo
professionale, con
orario
settimanale di 16 ore, avranno priorità d'accesso nella posizione.
La priorità indicata al comma precedente si
applica altresì ai lavoratori
assunti per la durata di 8 ore ai sensi del presente
articolo al momento
in cui
cessa la condizione di studente.
Le modifiche
di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla
data di
stipula del presente accordo.
Titolo
XXV - CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO
TEMPORANEO
Art. 79
- Contratti di lavoro a tempo determinato.
Finalità dell'istituto -
Ammissibilità - Limiti.
2.Ai sensi dell'art. 23, legge n. 56/87 le parti
individuano ipotesi per
le
quali sono consentite assunzioni con contratti di
lavoro a tempo
determinato di durata non inferiore a 1 mese
e non superiore a 12 mesi,
comunque prorogabili, ai sensi della legge
18.4.62 n. 230.
3.Le
assunzioni ai sensi del precedente comma potranno aver luogo per:
IV.
incrementi d'attività produttiva in
dipendenza di ordini, commesse o
progetti straordinari;
V.periodi di
più intensa attività non ricorrenti nell'arco dell'anno,
derivanti da richieste di mercato alle
quali non si riesca a far fronte
con i normali organici aziendali;
VI.
sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
VII.aspettative diverse
da quelle già previste dall'art.
1, lett. b),
legge 18.4.62 n. 230;
VIII. sostituzione di lavoratori temporaneamente
passati da tempo pieno a
tempo parziale, relativamente alle ore
non effettuate dal titolare del
rapporto di lavoro;
IX.
apertura di nuovi negozi e/o
ristrutturazione di punti di
vendita o
di
singoli reparti;
X.sostituzione di
lavoratori temporaneamente inidonei
a svolgere le
mansioni
assegnate, ai sensi del D.lgs. n. 626/94 e
successive
integrazioni;
XI.
sostituzione di lavoratori che nell'ambito di
progetti di
ristrutturazione aziendale, o di
riqualificazione professionale siano
temporaneamente assenti per formazione o
addestramento, sia che questa
venga effettuata all'interno dell'azienda
che all'esterno.
3.Ai lavoratori
assunti ai sensi del presente
articolo si applica il
diritto di priorità di cui all'art. 8 bis,
legge n. 79/83.
4.Le imprese
non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze
lavoratori
assunti per le
predette ipotesi di
contratto a tempo
determinato
- ad esclusione di quella di cui al punto V del precedente
comma 2 - in numero superiore al 10%
dell'organico in forza in ogni unità
produttiva. La quota di contratti a tempo
determinato derivante da tale
calcolo non contempla i contratti a tempo
determinato utilizzabili secondo
quanto previsto al titolo XXXV - aspettative
non retribuite - che pertanto
vanno considerati aggiuntivi. Nelle singole
unità produttive che abbiano
meno
di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei
predetti
contratti per 3 lavoratori. Ai fini della percentuale predetta
non
si computano le
assunzioni effettuate con
contratto a tempo
determinato
nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (legge
n.
230/62; DL n. 876/77 convertito in legge n.
18/78 e successive proroghe)
né con CFL.
5.Nell'ambito
della contrattazione di 2° livello possono essere realizzate
intese per il superamento dei limiti di cui
ai precedenti commi e delle
procedure del successivo articolo.
Art. 80
- Contratti di lavoro a tempo determinato.
Procedure.
1.L'impresa che
intende avvalersi della normativa di cui al precedente
art.
79 è tenuta a darne preventiva
comunicazione scritta al Comitato
misto
paritetico territorialmente competente, ovvero in caso di
sua
assenza
o inattività, al Comitato misto
paritetico nazionale di
cui
all'art.
8 e, su richiesta di questo, a
fornire indicazione analitica
delle tipologie dei contratti a tempo
determinato intervenuti per effetto
di
norme diverse da quelle del
presente contratto. Il Comitato misto
paritetico,
ove ritenga che con la richiesta
venga a configurarsi un
quadro d'utilizzo anomalo dell'Istituto del
contratto a tempo determinato,
ha
facoltà di segnalare
i casi alle parti stipulanti
il presente
contratto.
Queste, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i
programmi occupazionali e le prospettive di
consolidamento dei contratti a
tempo
determinato, potranno, quando traggano conferma dell'anomalia
segnalata,
procedere alla sospensione anche
temporanea dell'efficacia
delle norme del presente articolo nei
confronti delle imprese interessate.
2.All'atto della comunicazione alla Direzione
provinciale del lavoro, di
cui al presente punto, l'azienda dovrà
esibire una dichiarazione relativa
all'applicazione del presente CCNL e
all'assolvimento degli obblighi in
materia di contribuzione sociale e di
legislazione sul lavoro.
3.Gli accordi aziendali in materia già in atto
all'entrata in vigore del
contratto sono confermati.
Art....
- Lavoro ripartito.
7.
Il contratto di lavoro ripartito è il
contratto con il quale 2 o più
lavoratori assumono in solido
un'unica obbligazione lavorativa
subordinata.
8.
Il contratto, stipulato in forma
scritta, deve indicare la
misura
percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si
preveda venga svolto da ciascuno
dei
lavoratori interessati, ferma
restando la possibilità per gli
stessi
lavoratori di determinare
discrezionalmente, in qualsiasi
momento,
la sostituzione ovvero la modificazione consensuale
della
distribuzione dell'orario di lavoro.
9.Conseguentemente,
la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore
in proporzione, alla quantità di lavoro
effettivamente prestato.
10. I
lavoratori devono informare
preventivamente il datore di lavoro
sull'orario di lavoro di
ciascun lavoratore con
cadenza almeno
settimanale.
11. Gli
accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore
di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione
dovuta da ciascuno dei
lavoratori solidalmente obbligati.
12. Entro
il 20 febbraio di ogni anno, le
imprese comunicheranno al
Comitato misto paritetico regionale o
nazionale, il numero dei contratti
di lavoro ripartito instaurati nell'anno
precedente.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti,
in considerazione del carattere
di novità presentato dalla
disciplina del
lavoro ripartito, cui assegnano
carattere sperimentale,
s'impegnano
ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.
Art. 81
- Durata settimanale - Lavoro effettivo.
13. L'orario
di lavoro effettivo settimanale è:
38 ore settimanali
dall'1.1.90.
14. Per
lavoro effettivo s'intende
ogni lavoro che
richieda una
applicazione assidua e continuativa; non
sono considerati come lavoro
effettivo
il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi
presi sia all'interno che all'esterno delle
aziende, le soste comprese tra
l'inizio e la fine dell'orario giornaliero.
15. L'orario
di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare
senza
interruzione più di 4 ore
e mezza (art. 20, legge 17.10.67
n.
977).
Nota a
verbale.
Il
passaggio dalle 38 ore e mezzo alle 38 ore potrà essere derogato previo
accordo
in sede aziendale. In tal caso le ore residue di cui ai punti III
e IV,
art. 83, comma 3, saranno utilizzate come
stabilito dall'ultimo
comma
dello stesso articolo. Resta inteso che la determinazione della paga
oraria sarà
effettuata con i divisori convenzionali di cui all'art. 145
riferiti
all'orario effettivo settimanale di lavoro (es. ore 38 = 165).
Art. 84
- Distribuzione dell'orario.
1.La distribuzione dell'orario di lavoro
sarà concordata in
sede
aziendale,
sulla base di quanto previsto dall'art. 13,
al fine di
realizzare,
nella sua articolazione e tenendo conto
degli orari
d'apertura, i seguenti obiettivi:
-
la migliore utilizzazione dei fattori
produttivi e della forza lavoro,
per incrementare la competitività e la
produttività aziendale;
- il
miglioramento del servizio ai consumatori;
- il
pieno utilizzo degli impianti;
-
il miglioramento delle condizioni
complessive di lavoro dei dipendenti,
da
conseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro
orario.
2.Per il
conseguimento degli obiettivi di cui sopra le parti convengono
che
la distribuzione dell'orario di lavoro di
cui al comma 1 si
realizzerà,
con articolazioni dell'orario
di lavoro essenzialmente
riscontrabili in turni unici continuati, fasce orarie differenziate e
orari spezzati anche diversamente combinati
tra loro.
3.A tal
fine potranno essere attuate,
nell'ambito dell'esercizio della
contrattazione aziendale, forme
diversificate d'orario di lavoro anche per
gruppi di dipendenti e/o per aree
professionali in rapporto alle diverse
tipologie strutturali. Le articolazioni
dell'orario di lavoro di cui sopra
saranno attuate in modo da far fronte più
efficacemente anche ai periodi
di
maggiore attività produttiva e agli orari di maggiore concentrazione
delle vendite e dei servizi.
4.Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle
ore e nei turni previsti
anche
se questi siano predisposti
soltanto per determinati reparti o
uffici.
5.Nel caso
in cui il lavoro sia organizzato
in turni, questi devono
risultare da apposita tabella collocata in
posizione ben visibile a tutto
il personale interessato.
6.Sempre nei
limiti dell'orario settimanale
si potranno concordare
prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
7.Si darà
luogo alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate
laddove
non sussistano obiettivi impedimenti di
carattere tecnico,
organizzativo o produttivo.
Art. 84
bis - Flessibilità dell'orario (articolo nuovo).
1.Fatto salvo
il confronto in materia previsto in sede di contrattazione
aziendale dall'art. 13, e in riferimento
all'art. 84, per far fronte alle
variazioni
dell'intensità lavorativa dell'azienda,
le parti potranno
realizzare
diversi regimi d'orario
con il superamento dell'orario
contrattuale in particolari periodi
dell'anno sino al limite di 42 ore
settimanali per un massimo di 16 settimane,
previa verifica qualitativa e
quantitativa degli organici.
2.Diversi limiti
dell'orario settimanale e periodi
di durata potranno
essere concordati nell'ambito del 2° livello
di contrattazione, a fronte
di specifiche esigenze organizzative, come
previsto dal successivo art. 84
ter.
3.A fronte
della prestazione di ore
aggiuntive ai sensi dei precedenti
commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori
interessati, nel corso dei 12
mesi successivi all'inizio della
flessibilità, e in un periodo di minore
intensità lavorativa, una pari entità di ore
di riduzione.
4.I lavoratori interessati
percepiranno la retribuzione relativa
all'orario settimanale contrattuale, sia nei
periodi di superamento che in
quelli di corrispondente riduzione
dell'orario contrattuale.
5.Resta
inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso
di ricorso a regimi d'orario
plurisettimanale, esso decorre dalla 1a ora
successiva all'orario definito per
settimana.
Art. 84
ter - (articolo nuovo).
1.Nell'ambito del
2° livello di
contrattazione, per far
fronte alle
variazioni dell'intensità lavorativa, le
parti potranno realizzare accordi
sul seguente regime d'orario con il limite
di seguito previsto:
-
superamento dell'orario contrattuale in
particolari periodi dell'anno
sino al limite di 44 ore settimanali per un
massimo di 16 settimane. Ai
lavoratori cui si applica tale criterio di flessibilità
verrà riconosciuto
in incremento del monte ore annuo dei
permessi retribuiti, di cui all'art.
83,
pari a 45 minuti per ciascuna
settimana di superamento dell'orario
normale settimanale.
2.Diversi limiti
dell'orario settimanale e periodi
di durata potranno
essere
convenuti, a fronte di specifiche esigenze organizzative. Resta
inteso
che, fino ai limiti di 44 ore settimanali per un massimo di
24
settimane, l'incremento del monte ore annuo
di permessi retribuiti, di cui
all'art. 83, sarà pari a 45 minuti per
ciascuna settimana di superamento
dell'orario normale settimanale.
3.Il 50% delle ore di cui al precedente comma
sarà articolato secondo il
programma di flessibilità definito.
Il
restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella
banca
delle ore e utilizzato dal lavoratore in
riposi compensativi.
Art. 84
quater - Procedure (articolo nuovo).
1.A fronte
della prestazione di ore
aggiuntive ai sensi dei precedenti
commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori
interessati, nel corso dei 12
mesi successivi all'inizio della
flessibilità, e in un periodo di minore
intensità lavorativa, una pari entità di ore
di riduzione.
2.I lavoratori interessati percepiranno
la
retribuzione relativa
all'orario settimanale contrattuale, sia nei
periodi di superamento che in
quelli di corrispondente riduzione
dell'orario contrattuale.
3.Resta
inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso
di ricorso a regimi d'orario
plurisettimanale, esso decorre dalla 1a ora
successiva all'orario definito per
settimana.
4.Al fine
di consentire il
confronto sulla realizzazione della
flessibilità dell'orario le aziende
provvederanno a comunicare alle RSU e
alle OO.SS. competenti per livello il
programma di flessibilità.
5.L'azienda provvederà
altresì a comunicare, con congruo
preavviso, ai
lavoratori
interessati, il programma
definito di flessibilità, le
eventuali variazioni dovranno essere
tempestivamente comunicate.
6.In caso di mancata fruizione del riposi
compensativi individuali di cui
all'art. 84 ter le ore di maggior lavoro
prestate e contabilizzate nella
banca delle ore saranno liquidate con la
maggiorazione prevista per le ore
straordinarie corrispondente entro e non
oltre il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di maturazione.
7.Le imprese senza contrattazione aziendale
provvederanno a comunicare il
programma
di flessibilità al
Comitato misto paritetico
regionale
competente.
Art. 84
quinquies - Banca delle ore (articolo nuovo).
1.Le parti
riconoscendo, l'opportunità che i lavoratori siano messi
in
condizione di utilizzare i riposi
compensativi di cui all'art. 84 ter, che
sono
a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la
banca delle ore la cui fruizione avverrà con
le seguenti modalità:
· il
numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione delle
ore maturate non dovrà superare il 10% della
manodopera presente al lavoro
nella
singola unità produttiva o reparto ed escludendo
dai periodi
dell'anno interessati all'utilizzo dei
permessi i mesi di luglio, agosto e
dicembre.
Per la giornata di sabato o quella
di maggiore intensità
lavorativa nell'arco della settimana la
percentuale non dovrà superare il
5% della manodopera presente al lavoro nella
singola unità produttiva o
reparti.
6.per rispondere
a particolari esigenze
aziendali, diverse modalità
potranno
essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in
sede
aziendale (*).
Al 31
dicembre di ogni anno l'azienda
fornirà al lavoratore l'estratto
conto individuale
delle ore depositate nella banca, con i
relativi
movimenti.
Il
prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
Ai fini
del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
(*)
Nota a verbale.
In relazione
alla legislazione vigente e alla validità della precedente
contrattazione in
materia di flessibilità oraria, la normativa
del
presente contratto
riferita a tale
istituto continuerà ad
essere
disciplinata autonomamente nelle province di Trento e
Bolzano mediante
opportuni
incontri tra le parti a livello territoriale (provinciale).
LAVORO
STRAORDINARIO
Art. 89
- Decorrenza.
1.È
considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro
prestato oltre l'orario di lavoro
settimanale ad eccezione dei periodi di
flessibilità di cui agli artt. 84, 84 bis e
84 ter.
2.Le mansioni
di ciascun lavoratore debbono
essere svolte durante il
normale
orario di lavoro fissato dal presente contratto. Il ricorso al
lavoro
straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare
obiettiva giustificazione in necessità di
ordine tecnico-organizzativo.
3.Il lavoratore
non può compiere
lavoro straordinario ove
non sia
autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne
fa le veci.
4.Le
necessità di ordine tecnico-organizzativo che giustificano il ricorso
al
lavoro straordinario, saranno
preventivamente esaminate tra
la
Direzione della Cooperativa e la RSU, quando
il ricorso ad esso non sia
causato da necessità impreviste e
indifferibili.
Le
prestazioni di lavoro straordinario saranno comunque contenute
nei
limiti di 150 ore annue riferite al singolo
dipendente.
La
prestazione straordinaria, su richiesta del lavoratore, potrà essere
recuperata
in riposi compensativi, compatibilmente con
le esigenze
organizzative e produttive, fermo
restando il diritto
alla
maggiorazione.
5.Per la gestione dei riposi compensativi si fa
riferimento all'art. 83,
comma 13 del presente CCNL.
Titolo
XXXIV - GRAVIDANZA E PUERPERIO
Art.
127 - Astensione dal lavoro e trattamento economico.
7.bis). Per
i soli periodi indicati nel
precedente comma, relativamente
all'astensione obbligatoria, l'indennità di
cui al comma precedente verrà
integrata
dal datore di lavoro in modo da
raggiungere il 100% della
retribuzione mensile netta cui la
lavoratrice avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto,
salvo che l'indennità economica
dell'INPS non raggiunga un importo
superiore, a decorrere dall'1.1.2000.
Art.
143 - Aumenti minimi tabellari.
5.
A decorrere dalle scadenze appresso
indicate a tutto il
personale
qualificato verranno erogati i seguenti
aumenti salariali:
livelli
dal 1.9.99 dal 1.7.00 totale
Quadri 70.833 63.750 134.583
1° 64.444 58.000 122.444
2° 56.111 50.500 106.611
3°
Super 50.000 45.000 95.000
3° 46.389 41.750 88.139
4°
Super 43.056 38.750 81.806
4° 40.000 36.000 76.000
5° 36.111 32.500 68.611
6° 27.778 25.000 52.778
6.Di conseguenza, a decorrere dall'1.9.99 e
dalle date successivamente
indicate,
la paga base nazionale conglobata lorda per ciascun livello
d'inquadramento, è la seguente:
livelli
dal 1.9.99 dal 1.7.00
Quadri 1.918.203 1.981.953
1° 1.745.191 1.803.191
2° 1.519.518 1.570.018
3°
Super 1.354.026 1.399.026
3° 1.256.237 1.297.987
4°
Super 1.165.966 1.204.716
4° 1.083.221 1.119.221
5° 977.908 1.010.408
6° 752.236 777.236
7.Gli appartenenti all'ex 1° Super cui non è
attribuita la qualifica di
Quadro, conserveranno il parametro 242 con
i seguenti aumenti retributivi:
dal 1.9.99 dal 1.7.00 totale
ex 1°
Super 67.222 60.500
127.722
Di
conseguenza, a decorrere dall'1.9.99
e dalle date successivamente
indicate, la paga base nazionale conglobata
lorda per l'ex 1° Super, è
la seguente:
livelli dal 1.9.99 dal 1.7.00
ex 1°
Super 1.820.413 1.880.913
8.Per i
minori la suddetta paga base
nazionale conglobata lorda dovrà
essere
ragguagliata al minore orario di lavoro effettuato
a norma
dell'art. 18, legge 17.10.67 n. 977.
9.Gli aumenti
salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti
agli apprendisti nelle misure percentuali
previste dall'art. 72.
10. Per l'indennità di contingenza spettante
all'1.9.99 vedi allegato n.
1.
11. Resta inteso che a decorrere dal mese di
ottobre 1999 l'Indennità di
vacanza contrattuale cessa di essere
corrisposta.
UNA
TANTUM
A tutto
il personale in forza alla data dell'1.9.99 - compresi i giovani
assunti
con CFL - verrà erogato un importo 'una tantum'.
Tale
importo, pari a £. 120.000 lorde per i lavoratori qualificati e a
£. 90.000
lorde per gli
apprendisti, spetta in
relazione all'intero
periodo di 8 mesi intercorrenti dall'1.1.99 al
31.8.99 ed è aggiuntivo a
quanto dovuto
fino al 31.8.99
a titolo di
Indennità di vacanza
contrattuale.
Per i
casi d'anzianità inferiore a 8 mesi gli importi
di cui sopra
verranno erogati 'pro quota' in rapporto ai mesi
d'anzianità di servizio
maturata durante
il periodo indicato al comma precedente, secondo i
criteri previsti
dagli artt. 137
e 138 del presente contratto.
Analogamente si
procederà per i casi in
cui non sia
dato luogo a
retribuzione nello
stesso periodo a norma di legge
e di contratto ad
eccezione
dell'assenza obbligatoria per maternità.
Al personale
con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con
criteri
di proporzionalità.
Con i
medesimi criteri di cui al comma
precedente l'una tantum
verrà
erogata
al personale assunto con contratto a termine.
L'importo
'una tantum' sopra definito verrà erogato con la retribuzione di
ottobre
1999.
L'importo 'una tantum' di cui sopra non è utile agli
effetti del computo
di
alcun istituto contrattuale né del TFR.
Ai lavoratori
che, in forza
alla data di stipulazione del
presente
contratto, godano dei trattamenti di CIGS e di
riduzione dell'orario di
lavoro
per contratti di solidarietà, le quote mensili di 'una tantum' o le
sue frazioni,
saranno erogate dall'istituto competente secondo le
disposizioni
vigenti in materia.
In caso
di risoluzione del rapporto
intervenuta antecedentemente alla
scadenza indicata al comma 6 l'importo 'una tantum'
verrà erogato sulla
base
dei criteri di cui al comma 3.
Art.
181 - Decorrenza e durata del contratto.
1.In applicazione di quanto previsto dal
Protocollo 23.7.93, il CCNL ha
durata
quadriennale per la parte
normativa e biennale per
la parte
retributiva.
2.Salve le
decorrenze particolari previste
per i singoli istituti, il
presente contratto decorre dal 1° gennaio
1999 e avrà vigore fino a tutto
il 31 dicembre 2002; per la parte economica
il 1° biennio avrà vigore fino
a tutto il 31 dicembre 2000.
3.Il contratto s'intenderà rinnovano secondo la
durata di cui al comma 1
se
non disdetto, 6 mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.. In
caso di disdetta il presente contratto
resterà in vigore fino a che non
sia stato sostituito dal successivo
contratto nazionale.
GARANZIE
DI ASSISTENZA SANITARIA PER I QUADRI DIPENDENTI
DA
IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
A.N.C.C.,
A.N.C.D., C.C.I., A.G.C.I. (distintamente)
In nome
e per conto delle imprese
cooperative associate, attraverso
strumenti operativi idonei, assicureranno assistenza
a favore del solo
personale
avente la qualifica di Quadro che s'intende valida:
-
durante il permanere del rapporto di
lavoro con una delle imprese
associate
e fino alla 1a scadenza annuale delle coperture assistenziali
dopo la cessazione del rapporto stesso;
-
indipendentemente dalle condizioni fisiche degli assicurati.
Prestazioni.
A)Area
Ricovero.
Ricovero con
e senza intervento chirurgico, day-hospital, intervento
chirurgico
ambulatoriale per malattia e per infortunio e parto cesareo.
In
strutture sanitarie convenzionate:
-
pagamento diretto da
parte della Cassa alla Casa
di cura per
le
prestazioni erogate senza applicazione di
franchigie o scoperti.
In
strutture sanitarie private non convenzionate:
-
rimborso delle spese sostenute con applicazione di scoperto 15%.
In strutture del SSN o da esso accreditate in
caso di ricovero a carico
del
SSN:
-
rimborso delle spese nel limite dei massimali assicurati;
-
rimborso delle spese sostenute nei 100 giorni precedenti di ricovero per
visite specialistiche e accertamenti
diagnostici correlati al ricovero;
-
rimborso di tutte le spese per prestazioni sanitarie e per
rette di
degenza durante il ricovero;
-
rimborso di vitto e pernottamento dell'accompagnatore nel
limite di
£. 100.000 al giorno per un massimo di 30
giorni per ricovero.
Solo in
strutture sanitarie non convenzionate i seguenti limiti:
-
assistenza infermieristica individuale
nel limite di £. 100.000
al
giorno per un massimo di 30 giorni per
ricovero.
Sia in
strutture sanitarie convenzionate sia non convenzionate.
Spese sostenute
nei 100 giorni successivi al
ricovero per prestazioni
sanitarie trattamenti
terapeutici e riabilitativi, medicinali, cure
termali
correlati al ricovero.
Parto
non cesareo e aborto.
In
strutture sanitarie convenzionate:
-
pagamento diretto da
parte della Cassa alla Casa
di cura per
le
prestazioni erogate senza applicazione di
franchigie e scoperti.
In
strutture sanitarie non convenzionate:
-
rimborso delle spese sostenute nel limite di £. 5.000.000.
Day-hospital
chirurgico e terapeutico:
- ad
eccezione di quello esclusivamente diagnostico.
In caso
di trapianto:
-
rimborso delle spese sostenute per il prelievo sul donatore sia deceduto
sia vivente.
Rimborso
trasporto sanitario:
-
in ambulanza, aereo sanitario o unità coronarica mobile
nel limite di
£. 2.000.000.
Indennità
sostitutiva:
- in
assenza di spese o di richiesta di rimborso, indennità giornaliera di
£. 150.000 per un massimo di 90 giorni per
ricovero.
Massimale
annuo assicurato (parte A) £. 300 milioni per persona.
Nel caso
di grande intervento (di cui all'elenco allegato) il massimale
viene
elevato a £. 500 milioni.
B)Alta
specializzazione.
Alta
diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici):
-
angiografia
-
artrografia
-
brocografia
-
cisternografia
-
cistografia
-
clisma opaco
-
colangiografia
-
colangiografia percutanea
-
colecistografia
-
dacriocistografia
-
defecografia
-
discografia
-
fistolografia
-
flebografia
-
fluorangiografia
-
galattografia
-
isterosalpingografia
-
linfografia
-
mammografia
-
mielografia
-
pneumoencefalografia
-
retinografia
- Rx
esofago, Rx tubo digerente
-
scialografia
-
splenoportografia
-
tomografia torace, tomografia in genere
-
tomografia logge renali, tomoxerografia
-
urografia
-
vesciculodeferentografia.
Tomografia
Assiale Computerizzata (TAC).
Risonanza
Magnetica Nucleare.
Scintigrafia.
Elettromiografia.
Dialisi.
Laserterapia
a scopo fisioterapico.
Chemioterapia.
Cobaltoterapia.
In
strutture sanitarie convenzionate:
-
pagamento diretto da parte della Cassa alla struttura per le prestazioni
erogate senza applicazione di franchigie o
scoperti.
In
strutture sanitarie private non convenzionate:
-
rimborso delle spese sostenute con applicazione di scoperto 25% con
il
minimo non indennizzabile di £. 100.000 per
ogni accertamento diagnostico
o ciclo di terapia.
In
strutture del SSN o da esso accreditate:
-
rimborso integrale dei
ticket sanitari nel
limite del massimale
assicurato.
Massimale
annuo assicurato (parte B) 10 milioni per persona.
C)Visite specialistiche/ticket per accertamenti diagnostici/prestazioni
odontoiatriche.
1)Visite
specialistiche.
Tutte
le visite specialistiche con l'esclusione delle visite pediatriche e
delle
visite specialistiche odontoiatriche e ortodontiche.
In
strutture sanitarie convenzionate:
-
pagamento diretto da
parte della Cassa alla Casa
di cura per
le
prestazioni erogate senza applicazione di
franchigie o scoperti.
In
strutture sanitarie private non convenzionate:
-
rimborso delle spese sostenute con applicazione di scoperto 25% con
il
minimo non indennizzabile di £. 100.000 per
ogni visita.
In
strutture del SSN o da esso accreditate:
-
rimborso integrale dei
ticket sanitari nel
limite del massimale
assicurato.
2)Ticket
per accertamenti diagnostici non compresi
nella garanzia "Alta
specializzazione".
Sottomassimale
annuo per persona di £. 500.000.
Importo minimo
rimborsabile, anche se
ottenuto cumulando più ticket,
£.
70.000.
3)Prestazioni
odontoiatriche.
Garanzia prestata
esclusivamente nella forma di rimborso
all'Assicurato
delle
spese sostenute:
-
il rimborso viene effettuato con
l'applicazione di uno scoperto del 25%
con il minimo non indennizzabile di £.
150.000.
Sottomassimale
annuo per persona di £. 800.000.
Massimale annuo
complessivo o della garanzia (parte
C) 3 milioni per
persona.
D)Terapie
fisioterapiche riabilitative.
Terapie
conseguenti a infortunio su presentazione di certificato di Pronto
Soccorso:
-
ozonoterapia
-
fisioterapia
-
chinesiterapia
-
chiropratica
-
ionoforesi
-
ultrasuoni
- radar
-
massoterapia.
Massimale
annuo assicurato 700.000 per persona.
E)Prevenzione.
Una volta
l'anno in strutture sanitarie convenzionate con la
Cassa su
prenotazione
della Cassa stessa:
·
prelievo venoso
· ALT
· AST
· Gamma
GT
·
Glicemia
·
colesterolo totale
·
trigliceridi
· urea
·
creatinina
·
emocromo
· tempo
di tromboplastina parziale (PTT)
· tempo
di protrombina (PT)
· VES
· esame
urine.
Qualora
l'esito di alcuni esami della prevenzione risulti alterato, con il
supporto del
proprio medico curante o di uno specialista si attueranno
ulteriori
accertamenti mirati.
F)Servizi
di consulenza e di assistenza.
I seguenti
servizi di consulenza e
d'assistenza di seguito elencati a
titolo esemplificativo verranno forniti con
le modalità stabilite
attraverso
polizze assicurative:
1.informazioni
sanitarie telefoniche;
2.prenotazione
di prestazioni sanitarie;
3.pareri
medici immediati;
4.invio
di un medico;
5.rientro
dal ricovero di primo soccorso;
6.trasferimento
in centro medico specializzato;
7.viaggio
di un familiare all'estero;
8.invio
di medicinali urgenti all'estero;
9.rimpatrio
sanitario.
ELENCO
GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
NEUROCHIRURGIA
·
interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale;
·
interventi di cranioplastica;
·
intervento sull'ipofisi per via transfenoidale;
·
asportazione tumori dell'orbita;
·
asportazione di processi
espansivi del rachide
(intra e/o
extramidollari);
·
interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra
natura a
livello cervicale per via anteriore o
posteriore;
·
interventi per ernia
del disco dorsale e/o per
mielopatie di altra
natura per via posteriore, laterale o
transtoracica;
·
interventi sul plesso brachiale.
OCULISTICA
·
interventi per neoplasie del globo oculare;
·
intervento di enucleazione del globo oculare;
·
reinterventi per ricostruzioni delle vie biliari;
·
interventi chirurgici per ipertensione portale;
·
interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica;
·
interventi per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via
laparotomica;
·
interventi neoplasie pancreatiche.
UROLOGIA
·
nefroureterectomia radicale;
·
surrenalectomia;
·
interventi di cistectomia totale;
·
interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia;
·
cistoprostatovescicolectomia;
·
interventi di prostatectomia radicale
per via perineale, retropubica o
transsacrale;
·
interventi di orchiectomia con
linfoadenectomia per neoplasia
testicolare.
GINECOLOGIA
·
isterectomia radicale per
via addominale o
vaginale con
linfoadenectomia;
·
vulvectomia radicale allargata
con linfoadenectomia inguinale
e/o
pelvica;
·
intervento radicale per tumori vaginali con linfoadenectomia.
ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA
·
interventi per costola cervicale;
·
interventi di stabilizzazione vertebrale;
·
interventi di resezione di corpi vertebrali;
·
trattamento delle dismetrie e/o delle
deviazioni degli arti inferiori
con impianti esterni;
·
interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei;
·
interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio.
TRAPIANTI
DI ORGANI
·
tutti.
OTORINOLARINGOIATRIA
·
asportazione di tumori maligni del cavo orale;
·
asportazione di tumori parafaringei, dell'ugola
(intervento di
ugulotomia) e delle corde vocali (intervento
di cordectomia);
·
interventi demolitivi della laringe (intervento di laringectomia totale
o parziale);
·
asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale, sfenoidale
e mascellare;
·
ricostruzione della catena ossiculare;
·
intervento per neurinoma dell'8° nervo cranico;
·
asportazione di tumori glomici timpano-giugolari.
CHIRURGIA
DEL COLLO
·
tiroidecnomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale;
·
intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia.
CHIRURGIA
DELL'APPARATO RESPIRATORIO
·
interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici;
·
interventi per fistole bronchiali;
· interventi
per echinococcosi polmonare;
·
pneumectomia totale o parziale;
·
interventi per cisti o tumori del mediastino.
CHIRURGIA
CARDIOVASCOLARE
·
interventi sul cuore per via toracotomica;
·
interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica;
·
interventi sull'aorta addominale per via laparotomica;
·
endarterectomia dell'arteria carotide e dell'arteria vertebrale;
·
decompressione dell'arteria vertebrale nel forame trasversario;
·
interventi per aneorismi: resezione e trapianto con protesi;
·
asportazione di tumore glomico carotideo.
CHIRURGIA
DELL'APPARATO DIGERENTE
·
interventi di resezione (totale o parziale) dell'esofago;
·
interventi con esofagoplastica;
·
intervento per mega-esofago;
·
resezione gastrica totale;
· resezione
gastro-digiunale;
·
intervento per fistola gastro-cligiunocolica;
·
colectomie totali, emicolectomie e resezione rettocoliche per via
anteriore (con o se colostomia);
·
interventi d'amputazione del retto-ano;
·
interventi per megacolon per via anteriore o addomino-perineale;
·
exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale;
·
drenaggio di ascesso epatico;
·
interventi per echinococcosi epatica;
·
resezioni epatiche.