Il giorno 22 del mese di gennaio 1999,

 

visto il protocollo interconfederale 23.7.93, il CCNL Turismo del 6.10.94,

l'accordo per il rinnovo della parte retributiva 19.7.96, il patto sociale

per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.98

 

si  è  stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo della parte

normativa e retributiva del contratto collettivo nazionale di lavoro

 

PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO

 

 

 

PREMESSA

 

Le Parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:

 

-    il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità professionale

  e  territoriale  degli  addetti con rischio di perdite  di  investimenti

  professionali;

-    la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune  da

  valorizzare,  per promuovere lo sviluppo del settore e la  sua  capacità

  competitiva sui mercati internazionali;

-    le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano un

  mercato  del  lavoro  non esclusivamente fondato sul  rapporto  a  tempo

  indeterminato;

-    l'evoluzione  della  domanda di mercato  e  le  fluttuazioni  tipiche

  dell'attività turistica rendono necessaria una sempre maggiore efficienza

  volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela;

-    le  recenti norme prevedono un'attribuzione alle Regioni  dei  poteri

  sull'organizzazione dell'incontro tra domanda e offerta di  lavoro,  con

  possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali;

-    la  libera circolazione della manodopera, nell'ambito dei Paesi della

  Unione  Europea  e  con  i  Paesi limitrofi, sarà  sempre  più  un  dato

  ineliminabile nel panorama occupazionale del turismo;

 

condividono  l'obiettivo di valorizzare la permanenza  nel  settore  delle

professionalità  esistenti  e quelle in via di costituzione,  operando  il

monitoraggio  congiunto degli strumenti del lavoro, al fine di  facilitare

l'incontro  tra  domanda e offerta di lavoro e favorire le esigenze  delle

aziende nel reperimento di specifiche professionalità.

 

Su  questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia

dal  lato  del  servizio alle aziende e ai lavoratori, può  essere  svolto

dagli Enti Bilaterali.

 

In  questo  quadro, le Parti, preso atto dell'evoluzione del  mercato  del

lavoro  e  della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata

l'opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli

operatori   del  settore  e  di  sostenere  la  libera  circolazione   dei

lavoratori;

 

-    riconoscono  concordemente  la  necessità  di  utilizzare  tutti  gli

  istituti  capaci di determinare l'espansione dei livelli  occupazionali,

  nonché la creazione di nuove occasioni di impiego;

-    ribadiscono  il  valore  strategico della  formazione  professionale,

  individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato

  delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative;

-    concordano che la rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio

  possa agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

 

Conseguentemente,  le  Parti  ritengono  opportuna  l'istituzione  di  uno

strumento  operativo cui le imprese del settore, come  pure  i  lavoratori

potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere

le  professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza

nel settore.

 

A  tal  fine,  fermo restando che il ricorso ai servizi offerti  dall'ente

bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel

rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla

rete   degli   enti  bilaterali  del  turismo,  che  sarà  attrezzata   di

conseguenza,  le  informazioni  relative ai  nominativi,  alle  qualifiche

professionali,    alle   esperienze   professionali,    alle    competenze

professionali   (titoli,   patenti,  corsi   frequentati,   crediti/debiti

formativi).

 

Le  parti,  conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per  definire  le

caratteristiche  del  servizio che sarà attivato  dalla  rete  degli  enti

bilaterali e i relativi aspetti organizzativi.

 

 

 

MERCATO DEL LAVORO

 

APPRENDISTATO

 

Le  Parti,  esaminata  l'evoluzione della  disciplina  dell'apprendistato,

riconoscono  in  tale istituto un importante strumento per  l'acquisizione

delle  competenze  necessarie per lo svolgimento del lavoro  e  un  canale

privilegiato  per  il  collegamento tra  la  scuola  e  il  lavoro  e  per

l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

 

Conseguentemente,  le  parti riconoscono la necessità  di  valorizzare  il

momento  formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione  teorica

anche esterni al processo produttivo.

 

A  tal  fine,  confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente  un

progetto  pilota  per la sperimentazione dei nuovi modelli  formativi  per

l'apprendistato e convengono di istituire una Commissione  Paritetica  che

provvederà a definire i contenuti delle attività formative per  gruppi  di

figure  professionali.  In tale sede saranno individuate  le  modalità  di

svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.

 

In  questo  quadro,  le  Parti assegnano agli  enti  bilaterali  un  ruolo

strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo  dei

sistemi di riconoscimento delle competenze.

 

 

 

L'art. 38 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è sostituito dal seguente:

 

1)   Possono  essere  assunti  con contratto di apprendistato,  i  giovani

  d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle

  aree  di  cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93  del

  Consiglio del 20.7.93, e successive modificazioni. Qualora l'apprendista

  sia  portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma  sono

  elevati di 2 anni.

 

 

 

L'art. 40 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è sostituito dal seguente:

 

1)   La  durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alle

  qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità:

 

livello inquadramento  durata in mesi

                     

          3                  48

          4                  36

          5                  36

          6 S                24

          6                  18

 

2)   Restano  ferme le maggiori durate previste in relazione a  specifiche

  qualifiche nelle parti speciali del presente contratto.

 

3)  La contrattazione integrativa può stabilire una durata maggiore.

 

4)   Per  gli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente

  accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.

 

5)   Per le agenzie di viaggio si applicano le disposizioni in materia  di

  maggiore durata previste nella parte speciale.

 

6)   In  relazione  alla  possibilità di svolgere l'apprendistato  per  il

  conseguimento di qualifiche inquadrate al 3° livello, si precisa che gli

  apprendisti interessati non potranno essere destinati a svolgere funzioni

  di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori.

 

7)    Lo   svolgimento  dell'apprendistato  per  il  conseguimento   delle

  qualifiche inquadrate al 6° livello, è consentito esclusivamente per  le

  seguenti qualifiche:

 

-   cameriera ai piani; villaggi turistici, camping;

-    commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante,  self-

  service;

-   facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;

-   bagnino;

-   guardiano notturno;

-   sorvegliante di ingresso;

-   ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione integrativa.

 

 

 

Dopo l'art. 44 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è inserito il seguente:

 

1)    L'impegno  formativo  dell'apprendista  è  garantito  in   relazione

  all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni

  da  svolgere,  con  le  seguenti modalità, da  riproporzionare  per  gli

  apprendisti stagionali.

 

             titolo di studio              ore di formazione

 

scuola dell'obbligo                               120

attestato di qualifica                             

e diploma di scuola media superiore               100

diploma universitario e diploma di laurea          80

 

2)    La   contrattazione  integrativa  territoriale  può   stabilire   un

  differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento  della

  formazione  interna ed esterna, in coerenza con le cadenze  dei  periodi

  lavorativi,  tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni

  stagionali dell'attività.

 

3)   Le  attività formative svolte presso più datori di lavoro, così  come

  quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli enti bilaterali, si

  cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

 

4)    I   nominativi  degli  apprendisti  che  partecipano  alle  attività

  formative organizzate dal sistema degli enti bilaterali saranno registrati

  nella banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

 

 

 

La lett. e) dell'art. 45 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è modificata come

segue:

 

e)   di  informare per iscritto l'apprendista sui risultati  del  percorso

  formativo, con periodicità non superiore a 6 mesi, anche per il  tramite

  del   centro   di  formazione;  qualora  l'apprendista  sia   minorenne,

  l'informativa sarà fornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita

  legalmente la patria potestà.

 

 

 

Dopo l'art. 126 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è inserito il seguente:

 

1)   Durante  il periodo di malattia previsto dall'art. 123, l'apprendista

  avrà diritto:

 

a)   per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 3 eventi morbosi in

  ragione d'anno, a un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda  cui

  avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;

b)   in  caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello  stesso,

  entro i limiti di cui all'art. 129, a un'indennità a carico del datore di

  lavoro pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in

  caso di normale svolgimento del rapporto.

 

2)   Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere

  dal termine del 3° mese dall'inizio del rapporto di lavoro.

 

 

 

All'art.  363  del  CCNL Turismo 6 ottobre 1994 i commi  1,  2  e  3  sono

abrogati.

 

Armonizzazione.

 

Le parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione delle

norme  concernenti i contratti di formazione e lavoro  e  i  contratti  di

apprendistato  con  le  disposizioni  in  corso  di  emanazione  ai  sensi

dell'art. 16, comma 5, legge n. 196/97.

 

 

 

LAVORO A TEMPO PARZIALE

 

All'art.  54 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 i commi 2 e 3 sono sostituiti

dai seguenti:

 

2)   La  prestazione  individuale sarà fissata  tra  datore  di  lavoro  e

   lavoratore entro le seguenti fasce:

 

a)   nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale  da

   15 a 28 ore;

b)   nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale  da

   64 a 124 ore;

c)   nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale  da

   600 a 1.352 ore.

 

La  contrattazione  integrativa può stabilire limiti massimi  superiori  e

limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo.

 

 

3)   In  relazione alle caratteristiche peculiari del settore  turismo,  a

   livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità  di

   programmazione flessibile dell'orario di lavoro che si concretano nella

   possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle

   prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori  limiti

   minimi o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto

   organizzativo.

 

 

 

Il  comma 2 dell'art. 55 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è sostituito  dal

seguente:

 

2)   In  presenza  di specifiche esigenze organizzative, è  consentito  il

  ricorso al lavoro supplementare sino a un limite massimo di 130 ore annue,

  salvo comprovati impedimenti.

 

 

 

Il  comma 6 dell'art. 55 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è sostituito  dal

seguente:

 

6)   In  particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla

  gratifica  di  ferie,  alla  retribuzione del  periodo  di  ferie  e  al

  trattamento  di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando  al

  compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del 30%.

 

 

 

L'art. 56 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è abrogato.

 

 

 

Gli  artt.  57  e  58 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 sono sostituiti  dal

seguente:

 

1)   La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto  di

  esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità

  del   settore   e  dei  suoi  comparti,  con  particolare  riguardo   al

  consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera  continuativa,

  all'effettuazione  della prestazione in turni unici e  al  funzionamento

  dell'istituto dei permessi retribuiti.

 

 

 

LAVORO RIPARTITO

 

Dopo l'art. 65 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è inserito il seguente:

 

1)   Il  contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale 2 o più

  lavoratori   assumono   in   solido  un'unica  obbligazione   lavorativa

  subordinata.

 

2)   Il  contratto,  stipulato in forma scritta, deve indicare  la  misura

  percentuale   e  la  collocazione  temporale  del  lavoro   giornaliero,

  settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei

  lavoratori  interessati, ferma restando la possibilità  per  gli  stessi

  lavoratori  di determinare discrezionalmente, in qualsiasi  momento,  la

  sostituzione  ovvero  la modificazione consensuale  della  distribuzione

  dell'orario di lavoro.

 

3)    Conseguentemente,  la  retribuzione  verrà  corrisposta  a   ciascun

  lavoratore in proporzione alla qualità di lavoro effettivamente prestato.

 

4)   I  lavoratori  devono informare preventivamente il datore  di  lavoro

  sull'orario   di  lavoro  di  ciascun  lavoratore  con  cadenza   almeno

  settimanale.

 

5)   Gli  accordi  individuali possono prevedere che il datore  di  lavoro

  legittimamente pretenda l'adempimento dell'intera prestazione dovuta  da

  ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.

 

6)   Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'ente

  bilaterale  territoriale, il numero dei contratti  di  lavoro  ripartito

  instaurati  nell'anno  precedente, utilizzando il modello  appositamente

  predisposto dall'ente stesso.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti,  in  considerazione del carattere di  novità  presentato  dalla

disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale,  si

impegnano ad esaminare gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

 

 

 

LAVORO TEMPORANEO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

 

Le parti si danno atto che l'evoluzione della disciplina legale sul lavoro

temporaneo e le conseguenti regolamentazioni di seguito definiti  su  tale

istituto e sul lavoro a tempo determinato ivi comprese le soluzioni legate

alla  definizione  di qualifiche ad esiguo contenuto  professionale  e  le

eventuali ulteriori determinazioni da definire nella contrattazione di 

livello  costituiscono un quadro normativo complessivamente finalizzato  e

idoneo  a  favorire un più appropriato e fisiologico utilizzo  del  lavoro

extra  e di surroga di cui all'art. 63 del CCNL Turismo 6.10.94 e all'art.

54,  comma 4, legge n. 448/98, nonché a riferire il ricorso alle forme  di

appalto  nei limiti della legge con particolare riferimento a  funzioni  e

figure professionali tipiche delle imprese turistiche.

 

 

 

L'art. 64 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è sostituito dai seguenti:

 

Casi di ammissibilità.

 

1)   Il  ricorso  al  contratto a tempo determinato, ai sensi  e  per  gli

  effetti dell'art. 23, comma 1, legge n. 56/87, e al contratto di fornitura

  di prestazione di lavoro temporaneo, ai sensi e per gli effetti del comma

  2,  lett. a), art. 1, legge n. 196/97, è consentito, oltre che nei  casi

  previsti dalla legge, nelle ipotesi di seguito indicate:

 

a)    intensificazione  temporanee  dell'attività  dovute  a  flussi   non

  ordinari  di clientela cui non sia possibile far fronte con  il  normale

  organico;

b)    intensificazioni  temporanee  dell'attività  dovute  a  flussi   non

  programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale

  organico;

c)    sostituzione  di  lavoratori  assenti,  anche  per  ferie,   o   per

  aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lett. b), legge n.

  230/62;

d)   servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far

  fronte con il normale organico;

e)   sostituzioni  in  caso di risoluzione del rapporto  di  lavoro  senza

  preavviso,  per  un  periodo massimo di 2 mesi  utile  alla  ricerca  di

  personale idoneo alla mansione.

 

2)   Restano confermate tutte le ulteriori ipotesi in cui la legge e/o  la

  contrattazione  collettiva  ammettono  il  ricorso  al  lavoro  a  tempo

  determinato  e  al lavoro temporaneo. Si richiamano, in particolare,  le

  disposizioni di cui al DPR n. 378/95 e di cui alla legge n. 598/79.

 

3)   La stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore a  1

  mese  è  subordinata  alla preventiva verifica della  disponibilità  dei

  lavoratori  con  la  stessa  qualifica nei cui  confronti  ricorrano  le

  condizioni  di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 56/87, e  che  abbiano

  manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza.

 

4)   Nei  casi  di  cui  alle  lett.  a), b)  d),  il  contratto  a  tempo

  determinato non potrà essere stipulato per una durata superiore a 6 mesi.

 

5)   Ulteriori  ipotesi e maggiori durate potranno essere  definite  dalla

  contrattazione integrativa.

 

 

Individuazione qualifiche.

 

1)   Ai  sensi  e per gli effetti del comma 4, art. 1, legge n. 196/97,  è

  consentito  lo  svolgimento  di  lavoro  temporaneo  per  le  qualifiche

  inquadrate  ai  livelli 6° super e superiori della  classificazione  del

  personale  CCNL  Turismo  6.10.94,  nonché  per  le  seguenti  ulteriori

  qualifiche inquadrate al 6° livello:

 

-   cameriera ai piani; villaggi turistici, camping;

-    commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante,  self-

  service;

-   facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;

-   bagnino;

-   guardiano notturno;

-   sorvegliante di ingresso;

-   ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione integrativa.

 

 

Percentuale di lavoratori assumibili.

 

1)   il  numero  dei  lavoratori  impiegati  a  tempo  determinato  e  con

  contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo di  cui  alle

  lett.  a),  b),  d), e), non potrà essere superiore, in  ciascuna  unità

  produttiva, ai seguenti limiti

 

base di computo  lavoratori assumibili

 

da  0 a  4               4 unità

da  5 a  9               5 unità

da 10 a 25               6 unità

da 26 a 35               7 unità

da 36 a 50              10 unità

 

2)   Nelle  unità  produttive con oltre 50 dipendenti, la  percentuale  di

  lavoratori assunti con contratto a termine e con contratto di fornitura di

  prestazione di lavoro temporaneo, di cui alle lett. a), b), d), e),  non

  potrà superare complessivamente il 22% di cui non più del 17% per ciascuna

  fattispecie.

 

3)   La  base di computo per il calcolo dei lavoratori assumibili ai sensi

  del presente articolo è costituita dal numero dei lavoratori occupati  a

  tempo indeterminato e dal numero dei lavoratoti assunti con contratto di

  formazione e lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui

  al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.

 

4)   Nelle  imprese stagionali, attesa la loro particolarità, la  base  di

  computo  è,  in via convenzionale, costituita dal numero dei  lavoratori

  occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente

  articolo.

 

5)   La contrattazione integrativa può stabilire percentuali maggiori, con

  particolare   attenzione  ai  casi  di  nuove  aperture,   acquisizioni,

  ampliamenti,   ristrutturazioni,  etc.,  anche  in  considerazione   del

  contributo conseguentemente apportato allo sviluppo di nuova occupazione.

 

 

Informazione.

 

1)   In  coerenza  con lo spirito del presente accordo  e  con  i  compiti

  attribuiti  al  sistema  degli  enti  bilaterali  in  tema  di   ausilio

  all'incontro  tra domanda e offerta di lavoro l'impresa che  ricorra  ai

  contratti  di  cui  al  presente articolo comunica  alle  rappresentanze

  sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali

  delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo:

 

a)   il  numero  e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo  prima  della

  stipula  del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate  ragioni  di

  urgenza  e  necessità di stipulare il contratto, l'impresa  fornisce  le

  predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;

b)   il numero e i motivi del ricorso ai contratti a tempo determinato  di

  cui al presente articolo, entro i 5 giorni successivi;

c)   entro  il  20  febbraio  di ogni anno, anche  per  il  tramite  delle

  associazioni dei datori di lavoro cui aderisca o conferisca mandato,  il

  numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi

  e  dei contratti a tempo determinato stipulati nell'anno precedente,  la

  durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 

2)   La  comunicazione di cui alla precedente lett. c) sarà inviata  anche

  all'ente bilaterale. Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici

  posti   a  carico  delle  aziende,  con  particolare  riferimento   alle

  caratteristiche  delle  piccole  e  medie  imprese,  l'ente   bilaterale

  territoriale  potrà  attivare un servizio di  domiciliazione  presso  la

  propria   sede   delle  comunicazione  di  cui  al  presente   articolo,

  predisponendo a tal fine idonea modulistica.

 

3)   All'atto  delle  assunzioni a tempo determinato di  cui  al  presente

  articolo  l'impresa  dovrà  esibire agli  organi  del  collocamento  una

  dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro  di

  servizio,  da  cui  risulti l'impegno all'integrale  applicazione  della

  contrattazione collettiva vigente e all'assolvimento degli  obblighi  in

  materia  di  contribuzione e di legislazione  sul  lavoro  (schema  tipo

  allegato al CCNL Turismo 6.10.94).

 

 

Formazione.

 

1)   L'Ente  Bilaterale  Nazionale del settore  Turismo  potrà  progettare

  iniziative  mirate al soddisfacimento delle esigenze di  formazione  dei

  lavoratori temporanei e a richiedere i relativi finanziamenti. Le  parti

  richiedono  che le iniziative formative promosse dal sistema degli  enti

  bilaterali possano godere della priorità di cui al comma 2 dell'art.  5,

  legge n. 196/97.

 

 

Campo di applicazione.

 

1)   La  nuova  disciplina sui contratti a tempo determinato e sul  lavoro

  temporaneo  è  applicabile  esclusivamente alle  aziende  aderenti  alle

  organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente accordo.

 

2)   Al  fine  di  favorire  la  migliore conoscenza  delle  norme  e   il

  conseguente  utilizzo  degli istituti, nonché di  agevolare  le  imprese

  nell'adempimento   delle   formalità   amministrative,    le    suddette

  organizzazioni attiveranno specifici servizi di assistenza.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti,  in  considerazione  del carattere  di  novità  prestato  dalla

disciplina del lavoro temporaneo, cui assegnano carattere sperimentale, si

impegnano ad esaminare gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

 

 

 

ORARIO DI LAVORO

 

L'art. 76 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è sostituito dal seguente.

 

1)   In  relazione  alle peculiarità del settore turistico e  quindi  alle

  particolari  esigenze produttive delle aziende potranno essere  adottati

  sistemi   di   distribuzione   dell'orario   di   lavoro   per   periodi

  plurisettimanali,  intendendosi per tali quei sistemi  di  distribuzione

  dell'orario  di lavoro che comportano per 1 o più settimane  prestazioni

  lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 71

  e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.

 

2)   Conseguentemente  il maggior lavoro effettuato  nelle  settimane  con

  orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 71 non

    diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane

  con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 71

  non dovrà darsi luogo a riduzione della normale retribuzione.

 

3)   Il  numero  delle  settimane  per le  quali  è  possibile  effettuare

  prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 71 non potrà

  superare  le 4 consecutive e in ogni caso l'orario di lavoro  non  potrà

  superare  le  8  ore giornaliere, fermo restando il diritto  al  normale

  godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il

  limite è di 6 settimane consecutive.

 

4)   Il  recupero  delle maggiori prestazioni di lavoro  verrà  effettuato

  attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di

  minore  intensità produttiva e comunque entro 12 settimane  a  far  data

  dall'inizio del periodo di maggio prestazione lavorativa.

 

5)   Qualora,  invece,  i  sistemi di distribuzione dell'orario  prevedano

  l'estensione   dei  periodi  di  cui  ai  precedenti  commi   3   e   4,

  rispettivamente, a 12 e 24 settimane, per i lavoratori cui  si  applichi

  tale  sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'art. 72 del CCNL

  Turismo 6.10.94 è elevato a 116 ore.

 

6)   Qualora  a  livello aziendale o internazionale le  imprese  intendano

  applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più  di  2

  volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta

  da  un  incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale  nel

  corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa e

  i  relativi  programmi, al fine di procedere a un esame congiunto.  Dopo

  questa  fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2  settimane

  prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si

  darà  comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno  fatte

  salve  le  situazioni di persone che comprovino fondati  e  giustificati

  impedimenti.

 

7)   Nel  caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli

  fini retributivi, decorre dalla 1a ora successiva all'orario comunicato al

  lavoratore.

 

 

 

L'art. 77 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è sostituito dal seguente.

 

1)    Le   parti  convengono  sull'obiettivo  di  ottimizzare  le  risorse

  attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una

  più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto  di

  lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico

  previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento

  delle ferie e dei permessi.

 

2)   Le  parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere

  alle  esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior  utilizzo

  delle  attrezzature  anche con il prolungamento delle  fasi  stagionali,

  facendo  meglio  incontrare le esigenze delle  imprese  con  quelle  dei

  lavoratori,  anche  per il contenimento del lavoro straordinario  e  una

  migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro  non  a

  tempo indeterminato.

 

3)   Tutto ciò permesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi  di

  aziende  che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente

  articolo  dovranno  attivare  una negoziazione  a  livello  aziendale  o

  interaziendale  per  il  raggiungimento  di  accordi,  anche   di   tipo

  sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di essa, su una o  più

  delle  materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla

  base  delle  ore di lavoro complessivamente dovute a norma del  presente

  contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.

 

4)   I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto

  di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge,

  l'orario  normale settimanale di riferimento di cui all'art. 71,  nonché

  tutti  gli  aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico  -

  superare  i  limiti  quantitativi previsti dalla normativa  contrattuale

  vigente per le relative materie.

 

5)   In  tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore" al  fine

  di  mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte

  riposi  compensativi  a  fronte di prestazioni  eventualmente  eccedenti

  l'orario medio annuo.

 

6)    Pertanto,  eventuali  prestazioni  eccedenti  l'orario  medio  annuo

  verranno  compensate con la maggiorazione retributiva  prevista  per  il

  lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi

  che  potranno  essere  retribuiti  o fruiti  -  compatibilmente  con  le

  condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al

  termine  del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità  che

  saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di  cui  al

  presente articolo.

 

7)   Negli  accordi di cui al presente articolo potranno, altresì,  essere

  concordate le cadenze temporali per la verifica dei programmi definiti.

 

8)   Per  i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo  di

  permessi di cui all'art. 72 del CCNL Turismo 6.10.94 è elevato a 128 ore.

 

9)   Nel  caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli

  fini  delle  maggiorazioni retributive, decorre dalla 1a ora  successiva

  all'orario comunicato al lavoratore.

 

 

 

L'art.  309  del  CCNL  Turismo  6 ottobre 1994  parte  speciale  pubblici

esercizi è modificato come segue:

 

1)   Le  parti,  prendono  atto che la precedente disciplina  ha  generato

  difficoltà  interpretative  e applicative,  intendono  con  la  presente

  disposizione  individuare un quadro normativo  fruibile  e  di  maggiore

  certezza. A tal fine convengono che in presenza di particolari  esigenze

  aziendali da programmare e comunicare preventivamente a livello di unità

  produttiva o di singolo reparto, il godimento dei permessi di cui all'art.

  72 del CCNL Turismo 6.10.94 potrà essere attuato, usufruendo degli stessi

  in misura non inferiore a 1 ora, e assorbendo dal monte ore annuo fino a

  un  massimo di 96 ore, usufruendo degli stessi in misura di 1  o  2  ore

  settimanali nell'arco di 48 settimane. In tali casi il monte ore annuo è

  elevato  a 120 ore e le ore residue rispetto a quelle assorbite  saranno

  fruite con le modalità di cui all'art. 72.

 

2)   La  comunicazione  di  cui  sopra  verrà  effettuata,  oltre  che  ai

  lavoratori anche alle RSU/RSA o al delegato aziendale, ove esistenti.

 

3)   Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte

  alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali

  dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto.

 

4)   Le  unità produttive o i singoli lavoratori cui non si applicherà  la

  disciplina di cui sopra, continueranno a godere dei permessi retribuiti,

  come  previsto dall'art. 72 CCNL Turismo 6.10.94, nella misura (104  ore

  annue) e con le modalità del precitato articolo.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Premesso  che  la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza  delle

parti  sociali, le partii concordano che, in caso di approvazione  di  una

disposizione   di  legge  sulla  riduzione  dell'orario  di   lavoro,   si

incontreranno  per convenire gli eventuali adattamenti di tale  disciplina

alle  caratteristiche  del settore, anche al fine di  evitare  alterazioni

agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo.

 

Le parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione della

disciplina contrattuale concernente l'orario di lavoro con le disposizioni

in  corso di emanazione ai sensi della direttiva comunitaria n. 104/93.  A

tal  fine,  le  parti  richiedono congiuntamente l'integrale  salvaguardia

delle  competenze che la stessa direttiva attribuisce alla  contrattazione

collettiva.

 

 

 

SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

 

1)   La  contrattazione  integrativa  si  svolge  a  livello  aziendale  o

  territoriale.

 

2)  I relativi accordi hanno durata pari a 4 anni.

 

3)   Le  piattaforme per la negoziazione dei contratti integrativi saranno

  presentate  in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative  3

  mesi prima della scadenza e, comunque, non prima del 31.12.99.

 

4)   In  occasione  della  contrattazione  integrativa  saranno  garantite

  condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare

  del  ricorso ad agitazioni, per un periodo di 2 mesi dalla presentazione

  della piattaforma rivendicativa e comunque fino a 2 mesi successivi alla

  scadenza dell'accordo precedente.

 

5)    I   contratti   integrativi  territoriali   sono   negoziati   dalle

  organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.  In

  considerazione del nuovo assetto assunto dalla contrattazione integrativa

  territoriale, le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà

  di partecipare ai relativi negoziati.

 

6)   I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle

  strutture   sindacali   aziendali   dei   lavoratori   unitamente   alle

  Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi  livelli  di

  competenza.

 

7)   Di  norma,  la contrattazione integrativa territoriale si svolge  per

  singoli comparti.

 

8)   Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali

  che  abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di 2° livello  si

  svolge:

 

a)  a livello aziendale per le aziende che occupano più di 15 dipendenti;

b)   a  livello  territoriale  per  le aziende  che  occupano  sino  a  15

  dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di 15 dipendenti

  laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale;

c)   a  livello  provinciale per le imprese della ristorazione collettiva,

  salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello

  di unità produttiva.

 

9)   Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle

  imprese  in  cui sussista la contrattazione integrativa aziendale  o  in

  quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale

  esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni

  territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno

  assumere  iniziative  congiunte  volte  a  prevenire  l'alimentarsi  del

  contenzioso.

 

 

Premio di risultato.

 

1)   In  applicazione  del  protocollo 23.7.93, l'erogazione  di  elementi

  economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contratto

  è  prevista  mediante la contrattazione integrativa che avrà ad  oggetto

  erogazioni  salariali  - in coerenza con le strategie  delle  imprese  -

  strettamente  correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione  di

  programmi  concordati  tra le parti, aventi per obiettivo,  ad  esempio,

  incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.

 

2)   Al  fine  dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune  per  la

  definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto

  economico,  le  parti  valuteranno preventivamente le  condizioni  delle

  imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale,

  tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle

  condizioni essenziali di redditività.

 

3)   Laddove  sussistano  erogazioni economiche di analoga  natura,  anche

  parzialmente  variabili,  la  parte variabile  dovrà  essere  ricondotta

  nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà

  conservata.

 

4)   Gli  importi  dei  nuovi elementi economici  integrativi  di  cui  al

  presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili

  ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.

 

5)   Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire

  l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dall'art.

  2, DL 25.3.97 n. 67, convertito nella legge 23.5.97 n. 135.

 

6)   Salvo  diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano  a

  trovare applicazione le norme di cui agli artt. 174, 175, 176, 217, 218,

  219 e 249 del CCNL Turismo 6.10.94, con conseguente inapplicabilità delle

  disposizioni inerenti il premio di risultato.

 

 

Materie della contrattazione.

 

1)   Le  parti  si  danno  atto  che  la contrattazione  integrativa,  nel

  rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali

  del protocollo 23.7.93, che si intende integralmente richiamato, non potrà

  avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione,

  salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.

 

2)   Fermo  restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa

  nelle  aziende  che  occupino più di 15 dipendenti,  al    livello  di

  contrattazione,  territoriale o aziendale, sono  demandate  le  seguenti

  materie, oltre a quelle esplicitamente indicate dal presente accordo:

 

a)  interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 71, 78 e 324);

b)  intervallo per la consumazione dei parti (art. 80);

c)  misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (art. 101);

d)  regolamentazione nastro orario stagionali (art. 169);

e)  ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (art. 256);

f)  ripartizione orario di lavoro giornaliero (art. 348);

g)   qualifiche  esistenti in azienda non equiparabili a  quelle  comprese

  nella classificazione del presente contratto;

h)   ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica  dei

  lavoratori  nell'ambito  delle  norme  dell'art. 9  della legge 20.5.70 n.

  300;

i)  premio di risultato di cui al presente accordo;

j)   distribuzione  degli  orari, dei turni  di  lavoro,  degli  eventuali

  riposi di conguaglio;

k)   l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla  specificità

  delle  singole  aree  e non riconducibili alle qualifiche  previste  dal

  presente contratto;

l)   articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende  che  non

  attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;

m)    azioni  a  favore  del  personale  femminile,  in  attuazione  della

  raccomandazione CEE, n. 635, del 13.12.84 e delle disposizioni legislative

  in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia

  a livello nazionale;

n)   eventuale  istituzione del lavoro a turno intendendosi  per  tale  il

  lavoro prestato in 1 dei 3 o più turni giornalieri avvicendati nell'arco

  delle 24 ore;

o)   l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di

  lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 76;

p)   diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione

  dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 72 reclamate da particolari

  esigenze produttive aziendali;

q)   il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di

  minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 79;

r)   il  superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare  nel

  caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;

s)   ulteriori  diversi  regimi  di  flessibilità  dell'orario  di  lavoro

  settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 76;

t)    diverse  regolamentazioni  dell'orario  annuo  complessivo  di   cui

  all'art. 77;

u)   la  definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi

  inferiori  della  durata della prestazione lavorativa ridotta  superiori

  rispetto a quanto previsto dall'art. 54.

 

 

3)   Le  seguenti materie restano demandate all'esclusiva competenza della

  contrattazione integrativa territoriale:

 

a)   l'elaborazione  e  la  definizione di schemi di  convenzioni  di  cui

  all'art. 17, legge 28.2.87 n. 56, al fine della sua concreta attuazione;

b)   la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è

  istituito l'Ente Bilaterale e in particolare di quelle per la formazione e

  la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente

  stesso.  Ciò  in  relazione alle concrete esigenze  territoriali  e  dei

  comparti  e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione

  delle  suddette iniziative si terrà conto delle previsioni  comunitarie,

  nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;

c)   programmi  di formazione per l'attuazione dei contratti di formazione

  e  lavoro  di  cui al presente contratto fermo restando quanto  previsto

  dall'art. 1, comma 6, dell'accordo quadro sui contratti di formazione  e

  lavoro, nonché specifici accordi in materia di apprendistato relativamente

  alla  durata  dei  rapporti di lavoro e al numero degli  apprendisti  in

  proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento   a   quanto

  previsto  dall'art. 21, comma 4, legge 28.2.87 n. 56;

d)   contratti a termine e aziende di stagione (artt. 174, 175, 176,  212,

  218, 219);

e)   decisioni  in  caso di epidemie o di altre cause  di  forza  maggiore

  (artt. 180, 223, 250, 342);

f)   la  determinazione del compenso per i lavoratori extra o  di  surroga

  secondo quanto previsto dall'art. 63;

g)   la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall'art.  65

  volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel mercato del

  lavoro;

h)   la  definizione  di  ulteriori fattispecie  ed  eventi  similari  e/o

  qualifiche per e quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra  in

  aggiunta rispetto a quanto previsto dall'art. 63;

i)   l'individuazione  di ulteriori qualifiche per le quali  è  consentito

  l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo

  di apprendistato;

j)   la  disciplina  delle  modalità di svolgimento dell'apprendistato  in

  cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'art. 40;

k)   la  disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione e  lavoro

  in cicli stagionali;

l)   la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1, art.

  23, legge n. 56/87, e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal

  presente contratto;

m)   assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti  e  simili

  agli interni (art. 279);

n)   definizione delle modalità di calcolo della percentuale  di  servizio

  al personale tavoleggiante dei locali notturni (art. 288);

o)   definizione  eventuali  diversi sistemi di  retribuzione  per  usi  e

  consuetudini locali;

p)   determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti

  dalle aziende della ristorazione collettiva (art. 304);

q)   determinazione  del compenso fisso ai maitres o capi camerieri  (art.

  276);

r)   determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i

  banchetti (art. 273);

s)  determinazione della misura della trattenuta cautelativa (art. 253);

t)  funzionamento Commissioni paritetiche (artt. 204, 241 e 392);

u)   determinazione  della  percentuale  di  servizio  e  dei  criteri  di

  ripartizione (art. 267);

v)  determinazione della trattenuta cautelativa (art. 345);

w)   determinazione  di  un'indennità per il  personale  assunto  a  tempo

  determinato  da  corrispondersi in caso  di  chiusura  dell'azienda  per

  epidemie e per altre cause similari (stabilimenti balneari);

x)  determinazione e applicazione della trattenuta di cui all'art. 322;

y)  eventuali deroghe a quanto stabilito dall'art. 330.

 

 

4)   Per  le  aziende  di ristorazione collettiva e servizi,  le  seguenti

  materie  sono  demandate all'esclusiva competenza  della  contrattazione

  integrativa provinciale:

 

a)   l'individuazione  di ulteriori qualifiche per le quali  è  consentito

  l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo

  di apprendistato;

b)   la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1, art.

  23, legge n. 56/87, e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal

  presente contratto;

c)  premio di risultato di cui al presente accordo;

d)  l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità

delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal

presente contratto;

e)  il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel

caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.

 

 

5)   Per  le  aziende  di ristorazione collettiva e servizi,  le  seguenti

  materie  sono  demandate all'esclusiva competenza  della  contrattazione

  dell'unità produttiva.

 

a)  intervallo per la consumazione dei pasti (art. 89);

b)  misure del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (art. 101);

c)  ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (art. 256);

d)   qualifiche  esistenti in azienda non equiparabili a  quelle  comprese

   nella classificazione del presente contratto;

e)   ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica  dei

   lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9, legge 20.5.70 n. 300;

f)   distribuzione  degli  orari, dei turni  di  lavoro,  degli  eventuali

   riposi di conguaglio;

g)   articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende  che  non

   attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;

h)    azioni  a  favore  del  personale  femminile,  in  attuazione  della

   raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.84 e delle disposizioni legislative

   in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia

   a livello nazionale;

i)   eventuale  istituzione del lavoro a turno intendendosi  per  tale  il

   lavoro prestato in uno dei 3 o più turni giornaliere avvicendati nell'arco

   delle 24 ore;

l)   l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di

  lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 76;

m)   diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione

  dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 72 reclamate da particolari

  esigenze produttive aziendali;

n)   il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di

  minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 79;

o)   ulteriori  diversi  regimi  di  flessibilità  dell'orario  di  lavoro

  settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 76;

p)    diverse  regolamentazioni  dell'orario  annuo  complessivo  di   cui

  all'art. 77;

q)   la  definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi

  inferiori  della durata della presentazione lavorativa ridotta superiori

  rispetto a quanto previsto dall'art. 54.

 

 

6)   Al fine di salvaguardare le condizioni di concorrenza tra le imprese,

  le  aziende articolate in più esercizi, che effettuino la contrattazione

  aziendale,  potranno applicare le norme relative al mercato  del  lavoro

  contenute negli accordi territoriali, previa intesa con le rappresentanze

  aziendali e le organizzazioni sindacali interessate.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le   parti   si   danno  atto  che  l'elencazione  delle   materie   della

contrattazione integrativa, come sopra individuate, costituirà oggetto  di

verifica più approfondita in sede di stesura del testo contrattuale.

 

 

Clausole di uscita.

 

1)   Ferma  restando  l'applicabilità  delle  disposizioni  di  legge  che

  regolano i contratti di riallineamento, al fine di salvaguardare i livelli

  occupazionali  e  di  favorire la normalizzazione  delle  condizioni  di

  concorrenza tra le imprese in presenza di situazioni di crisi verificatesi

  nei   territori   non  ricompresi  nell'obiettivo  1,  accertate   dalle

  organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile,

  previa intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni

  differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL.

 

2)   Ai  predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita

  al  CCNL,  a  condizione  che i programmi si concludano  entro  un  arco

  temporale  non  superiore al periodo di vigenza  contrattuale  e  che  i

  relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle organizzazioni nazionali

  stipulanti il CCNL.

 

 

Retribuzione onnicomprensiva.

 

1)   Tenuto  conto delle peculiari caratteristiche del mercato del  lavoro

  turistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono

  il  lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui

  all'art. 15 del CCNL Turismo 6.10.94 come modificato dal presente accordo

  può  regolamentare,  in via sperimentale, sistemi  di  retribuzione  che

  prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali

  differenti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge

  e/o  dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento  di

  fine rapporto.

 

2)    Ai   fini  di  cui  sopra,  l'eventuale  conglobamento  del   lavoro

  straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate con

  conseguente esclusione di sistemi di fosfatizzazione.

 

 

Dichiarazione congiunta.

 

Al  fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego  della

manodopera e di concorrenza tra le imprese, le organizzazioni territoriali

dei  datori  di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti  il

presente accordo potranno assumere a base di retribuzione di cui sopra per

richiedere  congiuntamente  al Ministero del  Lavoro  e  della  Previdenza

Sociale  l'adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti

del  calcolo  dei contributi di previdenza e assistenza sociale  ai  sensi

dell'art. 6 del RDL 14.4.39 n. 636 e dell'art. 35 del DPR 30.5.55 n. 797.

 

 

Lavoratori studenti.

 

1)   Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola

  e lavoro anche utilizzando i periodi di intervallo dei corsi scolastici,

  la  contrattazione integrativa può prevedere, ai sensi del comma 1, art.

  23,  legge  n.  56/87, la stipula di contratti a tempo  determinato  con

  lavoratori studenti, regolandone l'eventuale computabilità ai  fini  del

  calcolo  della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso

  tenendo  conto  del  ridotto  contributo  professionale  apportato   dai

  lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo,

 

 

Archivio dei contratti.

 

1)   I  contratti  integrativi territoriali saranno depositati,  entro  15

  giorni  dalla stipula, presso l'archivio dei contratti istituito  presso

  l'ente bilaterale nazionale del settore turismo che, a richiesta potranno

  essere inviati al CNEL.

 

 

 

ORGANISMI PARITETICI

 

ENTI BILATERALI

 

Con   decorrenza  dall'1.6.99,  la  disciplina  contrattuale  degli   enti

bilaterali è modificata come segue.

 

Organi sociali.

 

1)   Le modalità di composizione degli organi degli enti bilaterali, fermo

  restando il principio della pariteticità sono modificate come segue:

 

-    ciascuno dei soci di parte imprenditoriale ha diritto di nominare  un

  componente  l'Assemblea; il diritto di nomina degli ulteriori componenti

  l'Assemblea  di  parte  imprenditoriale è attribuito  in  ragione  della

  rilevanza  dei  diversi  comparti e della  rappresentatività  dei  soci,

  riferite  anche  al  contributo economico apportato, ferma  restando  la

  permanenza in carica degli organi sociali sino alla scadenza del mandato;

-    il numero dei componenti il Comitato Esecutivo è elevabile sino a 12,

  comprensivo del Presidente e del Vice Presidente, il numero dei componenti

  il Comitato Direttivo dell'Ente Bilaterale Nazionale è elevato a 12;

-    il  Presidente  e il Vice Presidente continueranno ad  essere  eletti

  dall'Assemblea con le modalità attualmente previste;

-    i  residui  componenti il Comitato Direttivo (o  Comitato  Esecutivo)

  sono   eletti  dall'Assemblea  con  metodo  proporzionale,  a  tal  fine

  l'Assemblea  si  divide  in  2 collegi, composti,  rispettivamente,  dai

  componenti nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e  dai

  componenti nominati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

-    resta  confermato il diritto di partecipazione al Comitato  Direttivo

  (o Comitato Esecutivo), senza diritto di voto, dei soci che non esprimano

  un proprio rappresentante in seno allo stesso.

 

 

Agenzie di viaggio.

 

1)   Con  decorrenza dall'1.1.99 gli enti bilaterali del comparto  agenzie

  di viaggio avranno struttura regionale o pluriregionale, ferme restando le

  attività,  limitazioni  ed estensioni previste dal  CCNL  per  gli  enti

  bilaterali per le agenzie di viaggio, nonché quanto previsto dal comma 5

  dell'art. 18 dello statuto tipo allegato al CCNL 6.10.94.

 

 

Scopi.

 

1)  Gli scopi sociali degli enti bilaterali saranno integrati come segue:

 

-    istituzione della banca dati per l'incontro tra domanda e offerta  di

  lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro;

-   monitoraggio del ricorso al lavoro temporaneo e al contratto a tempo

determinato;

-   attivazione, in seno all'ente bilaterale nazionale della funzione di

formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, fermo

restando che lo stesso potrà continuare a organizzare lo svolgimento

d'attività formative in favore di tutti i lavoratori.

 

 

Contribuzione.

 

1)    Le  parti  stipulanti  il  CCNL  richiederanno  la  stipula  di  una

  convenzione con l'INPS per la riscossione dei contributi dovuti al sistema

  degli enti bilaterali.

 

2)     La   quota   di   competenza   dell'ente   bilaterale   nazione   è

  progressivamente ridotta con le seguenti modalità:

 

-   1999: 14%

-   2000: 13%

-   2001: 12%

 

3)   Tali riduzioni si applicano ai soli enti che provvedano alla regolare

  consegna  dei  propri  bilanci e al conseguente versamento  delle  somme

  dovute.  La regolarizzazione relativa agli anni pregressi dovrà avvenire

  entro l'1.6.99.

 

4)   Il  regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire  che

  il versamento di  contributi  di  importo  complessivamente  inferiore  a

  £.  100.000  possa essere effettuato con cadenza ultramensile  entro  un

  periodo massimo di 12 mesi.

 

 

Centri di servizio.

 

1)   I  centri di servizio, oltre alle attività previste dal CCNL, possono

  svolgere  compiti  di  segreteria  tecnica  degli  organismi  paritetici

  costituiti   dalle  organizzazioni  territoriali  aderenti  alle   parti

  stipulanti il presente contratto.

 

 

Sostegno al reddito.

 

1)   Salvo  diversa  determinazione dell'Assemblea, il 30% del  contributo

  contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale è destinato

  al   sostegno  al  reddito  dei  lavoratori  coinvolti  in  processi  di

  ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di

  sospensione  dell'attività, previo accordo tra azienda e  rappresentanza

  aziendale,  nei  limiti  e  con le modalità  che  verranno  disciplinati

  dall'Ente  Bilaterale  Territoriale, con apposito regolamento  che  sarà

  sottoposto  alla  preventiva  approvazione  del  Comitato  di  Vigilanza

  Nazionale.

 

2)   Nei  territori in cui non sia costituito l'ente bilaterale o non  sia

  effettivamente  attivato quanto previsto al comma  che  precede  per  le

  aziende  distribuite in più territori, che versano il contributo  dovuto

  agli  enti  bilaterali territoriali per il tramite dell'ente  bilaterale

  nazionale, la quota destinata al sostegno al reddito è accantonata in un

  apposito fondo costituito presso l'ente bilaterale nazionale. Tali donne

  saranno  trasferite  agli  enti  bilaterali  territoriali  che  attivino

  interventi di sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle aziende

  suddette o, per i territori in cui gli enti non attivino tali interventi,

  saranno erogate direttamente dall'EBNT, nei limiti e con le modalità che

  verranno disciplinati con apposito regolamento.

 

 

Revisione statutaria.

 

Le parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione della

disciplina   contrattuale  concernente  gli   enti   bilaterali   con   le

disposizioni del D.lgs. n. 460/97.

 

Le  parti  affidano  all'EBNT lo svolgimento  di  una  ricognizione  degli

accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una  più

ampia diffusione del sistema della bilateralità.

 

 

Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

 

Le  Organizzazioni  sindacali dei lavoratori ritengono che  le  situazioni

locali  in essere rappresentano utili strumenti per un consolidamento  del

sistema della bilateralità nel settore del Turismo.

 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO

 

Le  parti, nel ribadire l'applicabilità dell'accordo confederale  18.11.96

al  settore Turismo, convengono di apportare le conseguenti modifiche allo

statuto  dell'ente  bilaterale nazionale al fine di costituire  l'apposita

sezione  di  cui  al  punto 12 del citato accordo. Il testo  del  suddetto

accordo sarà allegato al CCNL Turismo.

 

 

 

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

 

Le  parti  si  incontreranno entro 60 giorni per decidere le  modalità  di

armonizzazione della disciplina contrattuale concernente la  conciliazione

e  l'arbitrato  con  le  disposizioni del D.lgs.  n.  80/98  ed  esaminare

compiti,  funzioni,  finanziamento  e  regolamento  di  attuazione   delle

commissioni paritetiche e dei collegi di arbitrato.

 

 

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

1)   Il  presente  accordo istituisce la forma pensionistica complementare

  per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo.

 

2)   Le  parti  stipulanti il CCNL di cui al presente rinnovo  attiveranno

  entro  il  28.2.99  una Commissione tecnica al fine di  realizzare   gli

  adempimenti   necessari  all'effettiva  costituzione  del  fondo.   Tale

  Commissione esaminerà, anche con riferimento alle dimensioni necessarie ad

  assicurare  l'economicità  di  gestione, la  possibilità  di  realizzare

  sinergie all'interno delle categorie e settori del terziario.

 

3)   L'associazione  al  fondo  dei lavoratori avverrà  mediante  adesione

  volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti

  i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o

  parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di

  durata  superiore a 3 mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti  da

  aziende del settore Turismo.

 

4)    Le  aziende  e  i  lavoratori  associati  al  fondo  sono  tenuti  a

  contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati

  e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il

  presente accordo:

 

-    0,55%  (di  cui  lo 0,05% costituisce la quota associativa)  -  della

  retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;

-    0,55%  (di  cui  lo 0,05% costituisce la quota associativa)  -  della

  retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;

-    3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato  dal

  TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo;

-    una  quota 'una tantum', non utile ai fini pensionistici, da versarsi

  all'atto  dell'iscrizione,  pari a £. 30.000  di  cui  23.000  a  carico

  dell'azienda e 7.000 a carico del lavoratore.

 

5)   Per i lavoratori di 1a occupazione, successiva al 28.4.93, è prevista

  l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione  al

  fondo.

 

6)   Al  momento  dell'adesione al fondo il lavoratore può  richiedere  di

  aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione

  utile per il calcolo del TFR.

 

7)   Gli  enti  bilaterali  del settore turismo e  i  centri  di  servizio

  potranno  svolgere una funzione di sensibilizzazione tra  i  lavoratori,

  anche  attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare   il

  rapporto tra associati e il fondo attraverso l'erogazione di informazioni

  riguardanti le posizioni individuali degli stessi.

 

8)   Restano  fatte  salve  le eventuali analoghe iniziative  adottate  in

  materia sulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.

 

 

 

RETRIBUZIONE

 

I  valori  retributivi di cui all'art. 114, comma 1 del CCNL Turismo  sono

incrementati nella misura di cui alla tabella A allegata.

 

Resta  inteso  che  a decorrere dal mese di gennaio 1999,  l'indennità  di

vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

 

Il compenso orario onnicomprensivo lordo di cui all'art. 63, comma 4, CCNL

Turismo  6.10.94,  è  rideterminato nella misura di  cui  alla  tabella  B

allegata.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

I  valori in euro di cui alle tabelle allegate sono ottenuti applicando il

tasso  di  conversione di £. 1936,27 per Euro e assumono valore indicativo

in  quanto  l'arrotondamento deve essere effettuato sulla  sommatoria  dei

diversi elementi che compongono la retribuzione lorda.

 

 

Calcolo dei ratei.

 

1)   In  caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di  lavoro

  iniziati  e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione

  dei  ratei  di  13a, 14a, ferie e permessi, le frazioni di mese  saranno

  cumulate.

2)   La  somma  così  ottenuta  comporterà a corresponsione  di  un  rateo

  mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per l'eventuale frazione

  residua pari o superiore a 15 giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni

  non verrà considerata.

3)   Resta fermo quanto stabilito dal CCNL Turismo 6.10.94 agli artt.  120

  comma 3, 121 comma 5, 89 comma 2, 72 comma 9.

 

 

 

VITTO E ALLOGGIO

 

1)   Con decorrenza dall'1.1.99, il prezzo del vitto e dell'alloggio per i

   dipendenti di aziende alberghiere è determinato come segue:

 

- un pranzo           £. 800

- una prima colazione      175

- un pernottamento        925

 

2)   A  decorrere  dall'1.1.99,  eventuali valori  del  vitto  e  alloggio

  provincialmente in atto superiori a quelli di cui sopra verranno adeguati

  nella  misura  massima di £. 150 per un pranzo, di £. 25 per  una  prima

  colazione e di £. 125 per un pernottamento.

 

3)   Le  parti richiedono congiuntamente una modifica del D.lgs. n. 314/97

  al  fine di chiarire che la rilevanza ai fini fiscali e contributivi del

  servizio di alloggio resta commisurata ai valori convenzionali determinati

  con gli appositi decreti ministeriali.

 

4)   Con decorrenza dall'1.1.99, il prezzo del vitto per i dipendenti  dei

  pubblici esercizi in atto nelle varie provincie è aumentato di £. 150  a

  pasto.

 

 

 

CONFRONTO ISTITUZIONALE

 

Le  parti  convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche  a  livello

locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione

e   per   garantire   il  rispetto  dell'autonomia  e  l'esercizio   delle

responsabilità   attribuite  alle  parti  sociali  ai  vari   livelli   di

competenza.  In  particolare, le parti promuoveranno  la  costituzione  di

tavoli  triangolari  di concertazione ai vari livelli per  ilo  confronto,

anche  preventivo,  delle iniziative istituzionali,  anche  legislative  e

regolamentari,  concernenti le materie che attengono ai  rapporti  tra  le

imprese   e   i  loro  dipendenti,  nonché  le  materie  suscettibili   di

condizionare le condizioni di sviluppo del settore.

 

 

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Le   parti   convengono  di  istituire  una  Commissione  Paritetica   per

approfondire  i  temi  connessi alla classificazione  del  personale,  con

particolare  riferimento all'esame comparativo con la situazione  in  atto

nei  sistemi turistici dell'Unione Europea e dell'area del Mediterraneo  e

alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica  e

organizzativa in atto. Tale Commissione elaborerà, conseguentemente, anche

indirizzi  per  la  definizione  dei contenuti  delle  attività  formative

destinate agli apprendisti.

 

 

 

LAVORO PARASUBORDINATO

 

Le  parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al  lavoro

parasubordinato,   anche  al  fine  di  verificare   la   possibilità   di

disciplinare la materia con un apposito accordo.

 

 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

Le parti si incontreranno per esaminare la materia del sostegno al reddito

dopo la riforma legislativa degli ammortizzatori sociali.

 

 

 

AZIENDE STAGIONALI

 

Le parti nel darsi atto che con il presente accordo sono state individuate

soluzioni  negoziali  che tengono conto delle particolari  esigenze  delle

aziende di stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente

una   maggiore   specializzazione  dei  relativi  strumenti   e   istituti

contrattuali.   A   tal  fine,  sarà  istituita  un'apposita   Commissione

Paritetica.

 

 

 

PORTI TURISTICI

 

Le  parti,  preso  atto  delle problematiche indotte dall'applicazione  ai

porti  turistici del decreto del Ministero della Marina Mercantile 2.2.82,

si  impegnano  ad  incontrarsi per esaminare la materia  e  formulare  una

proposta  di soluzione volta a salvaguardare le professionalità esistenti,

tenendo conto delle effettive esigenze di sicurezza sul lavoro.

 

 

 

DECORRENZA E DURATA

 

Il comma 1, art. 158, CCNL Turismo 6.10.94, è sostituito dal seguente:

 

1)   Le  parti,  nel  riconfermarne la propria adesione allo  spirito  del

  protocollo interconfederale 23.7.93, con particolare riferimento a quanto

  dallo  stesso  stabilito in tema di assetti contrattuali, convengono  di

  adottare  in  via eccezionale una disposizione speciale in  ordine  alla

  durata,  al fine di consentire la migliore organizzazione delle attività

  connesse  al  Giubileo dell'anno 2000. Pertanto, il presente  contratto,

  fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli

  istituti, decorre dall'1.7.98 e sarà valido sino al 31.12.2001, sia per la

  parte normativa che per la parte retributiva.

 

 

Roma, 22 gennaio 1999

 

 

Le Organizzazioni Imprenditoriali         le Organizzazioni Sindacali

 

 

 

TABELLA A

 

PERSONALE QUALIFICATO

 

                 LIRE                             EURO

  

     1.1.99     1.1.00     1.1.01     1.1.99     1.1.00     1.1.01

                                                               

A    49.875     99.750    149.625     25,76      51,52      77,27

B    46.083     92.167    138.250     23,80      47,60      71,40

1    43.167     86.333    129.500     22,29      44,59      66,88

2    39.375     78.750    118.125     20,34      40,67      61,01

3    37.042     74.083    111.125     19,13      38,26      57,39

4    35.000     70.000    105.000     18,08      36,15      54,23

5    32.958     65.917     98.875     17,02      34,04      51,06

6S   31.500     63.000     94.500     16,27      32,54      48,81

6    31.208     62.417     93.625     16,12      32,24      48,35

7    29.167     58.333     87.500     15,06      30,13      45,19

 

 

PERSONALE QUALIFICATO MINORE ANNI 18

 

                 LIRE                             EURO

  

     1.1.99     1.1.00     1.1.01     1.1.99     1.1.00     1.1.01

                                                              

4    33.250     66.500     99.750     17,17      34,34      51,52

5    31.310     62.621     93.931     16,17      32,34      48,51

6S   29.925     59.850     89.775     15,45      30,91      46,36

6    29.648     59.296     88.944     15,31      30,62      45,94

7    27.708     55.417     83.125     14,31      28,62      42,93

 

 

PERSONALE QUALIFICATO MINORE ANNI 16

 

                 LIRE                             EURO

                                   

     1.1.99     1.1.00     1.1.01     1.1.99     1.1.00     1.1.01

                                                               

4    31.500     63.000     94.500     16,27      32,54      48,81

5    29.662     59.325     88.987     15,32      30,64      45,96

6S   28.350     56.700     85.050     14,64      29,28      43,92

6    28.088     56.175     84.263     14,51      29,01      43,52

7    26.250     52.500     78.750     13,56      27,11      40,67

 

 

 

TABELLA B

 

COMPENSO LAVORATORI EXTRA

 

 

                 LIRE                             EURO

                                   

     1.1.99     1.1.00     1.1.01     1.1.99     1.1.00     1.1.01

                                                              

4    17.875     18.486     19.402      9,23       9,55      10,02

5    17.038     17.623     18.500      8,80       9,10       9,55

6S   16.311     16.867     17.700      8,42       8,71       9,14

6    16.089     16.640     17.467      8,31       8,59       9,02

7    15.083     15.598     16.371      7,79       8,06       8,45