Il
giorno 22 del mese di gennaio 1999,
visto
il protocollo interconfederale 23.7.93, il CCNL Turismo del 6.10.94,
l'accordo
per il rinnovo della parte retributiva 19.7.96, il patto sociale
per lo
sviluppo e l'occupazione del 22.12.98
si è stipulata
la presente ipotesi di accordo per il rinnovo della parte
normativa
e retributiva del contratto collettivo nazionale di lavoro
PER I
DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
PREMESSA
Le
Parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:
- il settore turistico è contrassegnato da
ampia mobilità professionale
e
territoriale degli addetti con rischio di perdite di
investimenti
professionali;
- la professionalità degli addetti
costituisce un patrimonio comune da
valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore e la sua
capacità
competitiva sui mercati internazionali;
- le caratteristiche strutturali delle
attività turistiche implicano un
mercato
del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo
indeterminato;
- l'evoluzione della domanda di
mercato e le fluttuazioni tipiche
dell'attività turistica rendono necessaria
una sempre maggiore efficienza
volta a rispondere alle mutevoli e
diversificate esigenze della clientela;
- le
recenti norme prevedono un'attribuzione alle Regioni dei
poteri
sull'organizzazione dell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, con
possibili diversità territoriali dovute
anche a fattori istituzionali;
- la
libera circolazione della manodopera, nell'ambito dei Paesi della
Unione
Europea e con
i Paesi limitrofi, sarà sempre
più un dato
ineliminabile nel panorama occupazionale del
turismo;
condividono l'obiettivo di valorizzare la
permanenza nel settore
delle
professionalità esistenti
e quelle in via di costituzione,
operando il
monitoraggio congiunto degli strumenti del lavoro, al
fine di facilitare
l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro e favorire le esigenze delle
aziende
nel reperimento di specifiche professionalità.
Su questo versante un ruolo importante, sia dal
lato della formazione sia
dal lato
del servizio alle aziende e ai
lavoratori, può essere svolto
dagli
Enti Bilaterali.
In questo
quadro, le Parti, preso atto dell'evoluzione del mercato
del
lavoro e
della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata
l'opportunità
di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli
operatori del
settore e di
sostenere la libera
circolazione dei
lavoratori;
- riconoscono concordemente la necessità
di utilizzare tutti
gli
istituti
capaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali,
nonché la creazione di nuove occasioni di
impiego;
- ribadiscono il valore strategico della formazione professionale,
individuando negli enti bilaterali la sede
idonea per l'esame concertato
delle relative problematiche e la promozione
delle conseguenti iniziative;
- concordano che la rete degli enti
bilaterali e dei centri di servizio
possa agevolare l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
Conseguentemente, le
Parti ritengono opportuna
l'istituzione di uno
strumento operativo cui le imprese del settore,
come pure i lavoratori
potranno
rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere
le professionalità dei lavoratori, agevolarne
la mobilità e la permanenza
nel
settore.
A tal
fine, fermo restando che il
ricorso ai servizi offerti dall'ente
bilaterale
ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel
rispetto
delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla
rete degli
enti bilaterali del
turismo, che sarà
attrezzata di
conseguenza, le
informazioni relative ai nominativi,
alle qualifiche
professionali, alle
esperienze professionali, alle
competenze
professionali (titoli,
patenti, corsi frequentati, crediti/debiti
formativi).
Le parti,
conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire
le
caratteristiche del
servizio che sarà attivato
dalla rete degli
enti
bilaterali
e i relativi aspetti organizzativi.
MERCATO
DEL LAVORO
APPRENDISTATO
Le Parti,
esaminata l'evoluzione
della disciplina dell'apprendistato,
riconoscono in
tale istituto un importante strumento per l'acquisizione
delle competenze
necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale
privilegiato per
il collegamento tra la
scuola e il
lavoro e per
l'ingresso
dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le
parti riconoscono la necessità
di valorizzare il
momento formativo del rapporto, prevedendo momenti
di formazione teorica
anche
esterni al processo produttivo.
A tal
fine, confermano il proprio
impegno a condurre congiuntamente un
progetto pilota
per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per
l'apprendistato
e convengono di istituire una Commissione
Paritetica che
provvederà
a definire i contenuti delle attività formative per gruppi di
figure professionali. In tale sede saranno individuate
le modalità di
svolgimento
della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.
In questo
quadro, le Parti assegnano agli enti
bilaterali un ruolo
strategico
per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei
sistemi
di riconoscimento delle competenze.
L'art.
38 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è sostituito dal seguente:
1) Possono
essere assunti con contratto di apprendistato, i
giovani
d'età non inferiore a 16 anni e non
superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle
aree
di cui agli obiettivi 1 e 2 del
regolamento (CEE) n. 2081/93 del
Consiglio del 20.7.93, e successive
modificazioni. Qualora l'apprendista
sia
portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono
elevati di 2 anni.
L'art.
40 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è sostituito dal seguente:
1) La
durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alle
qualifiche da conseguire, con le seguenti
modalità:
livello
inquadramento durata in mesi
3 48
4 36
5 36
6 S 24
6 18
2) Restano
ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche
qualifiche nelle parti speciali del presente
contratto.
3) La contrattazione integrativa può stabilire
una durata maggiore.
4) Per
gli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente
accordo valgono le precedenti disposizioni
in materia di durata.
5) Per le agenzie di viaggio si applicano le
disposizioni in materia di
maggiore durata previste nella parte
speciale.
6) In
relazione alla possibilità di svolgere l'apprendistato per
il
conseguimento di qualifiche inquadrate al 3°
livello, si precisa che gli
apprendisti interessati non potranno essere
destinati a svolgere funzioni
di coordinamento tecnico funzionale di altri
lavoratori.
7) Lo
svolgimento
dell'apprendistato per il
conseguimento delle
qualifiche inquadrate al 6° livello, è
consentito esclusivamente per le
seguenti qualifiche:
- cameriera ai piani; villaggi turistici,
camping;
- commis di cucina, sala e piani, bar,
tavola calda, ristorante, self-
service;
- facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
- bagnino;
- guardiano notturno;
- sorvegliante di ingresso;
- ulteriori qualifiche individuate dalla
contrattazione integrativa.
Dopo
l'art. 44 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è inserito il seguente:
1) L'impegno
formativo dell'apprendista è
garantito in relazione
all'eventuale possesso di un titolo di
studio corrispondente alle mansioni
da
svolgere, con le seguenti
modalità, da riproporzionare per
gli
apprendisti stagionali.
titolo di studio ore di formazione
scuola
dell'obbligo
120
attestato
di qualifica
e diploma
di scuola media superiore
100
diploma
universitario e diploma di laurea
80
2) La
contrattazione integrativa territoriale può stabilire un
differente impegno formativo e specifiche
modalità di svolgimento della
formazione
interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi
lavorativi,
tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni
stagionali dell'attività.
3) Le
attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come
quelle svolte presso gli istituti di
formazione o gli enti bilaterali, si
cumulano ai fini dell'assolvimento degli
obblighi formativi.
4) I
nominativi degli apprendisti
che partecipano alle
attività
formative organizzate dal sistema degli enti
bilaterali saranno registrati
nella banca dati per l'incontro tra domanda
e offerta di lavoro.
La
lett. e) dell'art. 45 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è modificata come
segue:
e) di
informare per iscritto l'apprendista sui risultati del
percorso
formativo, con periodicità non superiore a 6
mesi, anche per il tramite
del
centro di formazione;
qualora l'apprendista sia
minorenne,
l'informativa sarà fornita alla famiglia
dell'apprendista o a chi esercita
legalmente la patria potestà.
Dopo
l'art. 126 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è inserito il seguente:
1) Durante
il periodo di malattia previsto dall'art. 123, l'apprendista
avrà diritto:
a) per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente
a 3 eventi morbosi in
ragione d'anno, a un'indennità pari al 60%
della retribuzione lorda cui
avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto;
b) in
caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso,
entro i limiti di cui all'art. 129, a
un'indennità a carico del datore di
lavoro pari al 60% della retribuzione lorda
cui avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto.
2) Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere
dal termine del 3° mese dall'inizio del
rapporto di lavoro.
All'art. 363
del CCNL Turismo 6 ottobre 1994
i commi 1, 2 e 3
sono
abrogati.
Armonizzazione.
Le
parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione delle
norme concernenti i contratti di formazione e
lavoro e i contratti di
apprendistato con
le disposizioni in
corso di emanazione
ai sensi
dell'art.
16, comma 5, legge n. 196/97.
LAVORO
A TEMPO PARZIALE
All'art. 54 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 i commi 2
e 3 sono sostituiti
dai
seguenti:
2) La
prestazione individuale sarà
fissata tra datore di lavoro
e
lavoratore entro le seguenti fasce:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario settimanale da
15 a 28 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario settimanale da
64 a 124 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario settimanale da
600 a 1.352 ore.
La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori
e
limiti
minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo.
3) In
relazione alle caratteristiche peculiari del settore turismo,
a
livello aziendale o territoriale possono
essere concordate modalità di
programmazione flessibile dell'orario di
lavoro che si concretano nella
possibilità di turni variabili in ordine
alla collocazione temporale delle
prestazioni lavorative, nonché identificare
eventuali inferiori limiti
minimi o superiori limiti massimi
nell'ambito di un equilibrato assetto
organizzativo.
Il comma 2 dell'art. 55 del CCNL Turismo 6
ottobre 1994 è sostituito dal
seguente:
2) In
presenza di specifiche esigenze
organizzative, è consentito il
ricorso al lavoro supplementare sino a un
limite massimo di 130 ore annue,
salvo comprovati impedimenti.
Il comma 6 dell'art. 55 del CCNL Turismo 6
ottobre 1994 è sostituito dal
seguente:
6) In
particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla
gratifica
di ferie, alla
retribuzione del periodo di
ferie e al
trattamento
di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al
compenso per il lavoro supplementare la
maggiorazione percentuale del 30%.
L'art.
56 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è abrogato.
Gli artt.
57 e 58 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 sono sostituiti dal
seguente:
1) La corretta applicazione dei principi
suddetti costituirà oggetto di
esame a livello territoriale o aziendale,
tenuto conto della specificità
del
settore e dei
suoi comparti, con
particolare riguardo al
consolidamento del lavoro supplementare
svolto in maniera continuativa,
all'effettuazione della prestazione in turni unici e al funzionamento
dell'istituto dei permessi retribuiti.
LAVORO
RIPARTITO
Dopo
l'art. 65 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è inserito il seguente:
1) Il
contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale 2 o più
lavoratori
assumono in solido
un'unica obbligazione lavorativa
subordinata.
2) Il
contratto, stipulato in forma
scritta, deve indicare la misura
percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si
prevede venga svolto da ciascuno dei
lavoratori
interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi
lavoratori
di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione ovvero la modificazione
consensuale della distribuzione
dell'orario di lavoro.
3) Conseguentemente, la
retribuzione verrà corrisposta
a ciascun
lavoratore in proporzione alla qualità di
lavoro effettivamente prestato.
4) I
lavoratori devono informare
preventivamente il datore di lavoro
sull'orario di lavoro di
ciascun lavoratore con
cadenza almeno
settimanale.
5) Gli
accordi individuali possono
prevedere che il datore di lavoro
legittimamente pretenda l'adempimento
dell'intera prestazione dovuta da
ciascuno dei lavoratori solidalmente
obbligati.
6) Entro il 20 febbraio di ogni anno, le
imprese comunicheranno all'ente
bilaterale
territoriale, il numero dei contratti
di lavoro ripartito
instaurati
nell'anno precedente,
utilizzando il modello appositamente
predisposto dall'ente stesso.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti,
in considerazione del carattere
di novità presentato dalla
disciplina
del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si
impegnano
ad esaminare gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.
LAVORO
TEMPORANEO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Le
parti si danno atto che l'evoluzione della disciplina legale sul lavoro
temporaneo
e le conseguenti regolamentazioni di seguito definiti su tale
istituto
e sul lavoro a tempo determinato ivi comprese le soluzioni legate
alla definizione
di qualifiche ad esiguo contenuto
professionale e le
eventuali
ulteriori determinazioni da definire nella contrattazione di 2°
livello costituiscono un quadro normativo
complessivamente finalizzato e
idoneo a
favorire un più appropriato e fisiologico utilizzo del
lavoro
extra e di surroga di cui all'art. 63 del CCNL
Turismo 6.10.94 e all'art.
54, comma 4, legge n. 448/98, nonché a riferire
il ricorso alle forme di
appalto nei limiti della legge con particolare
riferimento a funzioni e
figure
professionali tipiche delle imprese turistiche.
L'art.
64 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è sostituito dai seguenti:
Casi di
ammissibilità.
1) Il
ricorso al contratto a tempo determinato, ai sensi e
per gli
effetti dell'art. 23, comma 1, legge n.
56/87, e al contratto di fornitura
di prestazione di lavoro temporaneo, ai
sensi e per gli effetti del comma
2,
lett. a), art. 1, legge n. 196/97, è consentito, oltre che nei casi
previsti dalla legge, nelle ipotesi di
seguito indicate:
a) intensificazione temporanee
dell'attività dovute a
flussi non
ordinari
di clientela cui non sia possibile far fronte con il
normale
organico;
b) intensificazioni temporanee
dell'attività dovute a
flussi non
programmabili di clientela cui non sia
possibile far fronte con il normale
organico;
c) sostituzione di lavoratori assenti,
anche per ferie,
o per
aspettative diverse da quelle già previste
dall'art. 1, lett. b), legge n.
230/62;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo
cui non sia possibile far
fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro
senza
preavviso,
per un periodo massimo di 2 mesi
utile alla ricerca
di
personale idoneo alla mansione.
2) Restano confermate tutte le ulteriori
ipotesi in cui la legge e/o la
contrattazione collettiva ammettono il
ricorso al lavoro
a tempo
determinato
e al lavoro temporaneo. Si
richiamano, in particolare, le
disposizioni di cui al DPR n. 378/95 e di
cui alla legge n. 598/79.
3) La stipula di contratti di lavoro
temporaneo di durata superiore a 1
mese
è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei
lavoratori
con la stessa qualifica nei cui confronti
ricorrano le
condizioni
di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 56/87, e che
abbiano
manifestato la volontà di esercitare il
diritto di precedenza.
4) Nei
casi di cui
alle lett. a), b)
d), il contratto a tempo
determinato non potrà essere stipulato per
una durata superiore a 6 mesi.
5) Ulteriori
ipotesi e maggiori durate potranno essere definite dalla
contrattazione integrativa.
Individuazione
qualifiche.
1) Ai
sensi e per gli effetti del
comma 4, art. 1, legge n. 196/97, è
consentito
lo svolgimento di
lavoro temporaneo per
le qualifiche
inquadrate
ai livelli 6° super e superiori
della classificazione del
personale
CCNL Turismo 6.10.94,
nonché per le
seguenti ulteriori
qualifiche inquadrate al 6° livello:
- cameriera ai piani; villaggi turistici,
camping;
- commis di cucina, sala e piani, bar,
tavola calda, ristorante, self-
service;
- facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
- bagnino;
- guardiano notturno;
- sorvegliante di ingresso;
- ulteriori qualifiche individuate dalla
contrattazione integrativa.
Percentuale
di lavoratori assumibili.
1) il
numero dei lavoratori
impiegati a tempo
determinato e con
contratto di fornitura di prestazione di
lavoro temporaneo di cui alle
lett.
a), b), d), e), non potrà essere superiore, in ciascuna
unità
produttiva, ai seguenti limiti
base di
computo lavoratori assumibili
da 0 a
4 4 unità
da 5 a
9 5 unità
da 10 a
25 6 unità
da 26 a
35 7 unità
da 36 a
50 10 unità
2) Nelle
unità produttive con oltre 50
dipendenti, la percentuale di
lavoratori assunti con contratto a termine e
con contratto di fornitura di
prestazione di lavoro temporaneo, di cui
alle lett. a), b), d), e), non
potrà superare complessivamente il 22% di
cui non più del 17% per ciascuna
fattispecie.
3) La
base di computo per il calcolo dei lavoratori assumibili ai sensi
del presente articolo è costituita dal
numero dei lavoratori occupati a
tempo indeterminato e dal numero dei
lavoratoti assunti con contratto di
formazione e lavoro all'atto
dell'attivazione dei singoli rapporti di cui
al presente articolo. Le frazioni di unità
si computano per intero.
4) Nelle
imprese stagionali, attesa la loro particolarità, la base
di
computo
è, in via convenzionale,
costituita dal numero dei lavoratori
occupati all'atto dell'attivazione dei
singoli rapporti di cui al presente
articolo.
5) La contrattazione integrativa può stabilire
percentuali maggiori, con
particolare attenzione ai casi
di nuove aperture,
acquisizioni,
ampliamenti, ristrutturazioni,
etc., anche in
considerazione del
contributo conseguentemente apportato allo
sviluppo di nuova occupazione.
Informazione.
1) In
coerenza con lo spirito del
presente accordo e con
i compiti
attribuiti
al sistema degli
enti bilaterali in
tema di ausilio
all'incontro tra domanda e offerta di lavoro l'impresa che ricorra
ai
contratti
di cui al presente articolo
comunica alle rappresentanze
sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza,
alle organizzazioni territoriali
delle organizzazioni sindacali stipulanti il
presente accordo:
a) il
numero e i motivi del ricorso al
lavoro temporaneo prima della
stipula
del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni
di
urgenza
e necessità di stipulare il
contratto, l'impresa fornisce le
predette comunicazioni entro i 5 giorni
successivi;
b) il numero e i motivi del ricorso ai
contratti a tempo determinato di
cui al presente articolo, entro i 5 giorni
successivi;
c) entro
il 20 febbraio di ogni anno,
anche per il tramite delle
associazioni dei datori di lavoro cui aderisca
o conferisca mandato, il
numero e i motivi dei contratti di fornitura
di lavoro temporaneo conclusi
e
dei contratti a tempo determinato stipulati nell'anno precedente, la
durata degli stessi, il numero e la
qualifica dei lavoratori interessati.
2) La
comunicazione di cui alla precedente lett. c) sarà inviata anche
all'ente bilaterale. Al fine di evitare
l'aggravio degli oneri burocratici
posti
a carico delle
aziende, con particolare
riferimento alle
caratteristiche delle piccole e
medie imprese, l'ente
bilaterale
territoriale potrà attivare un
servizio di domiciliazione presso
la
propria
sede delle comunicazione di cui al
presente articolo,
predisponendo a tal fine idonea modulistica.
3) All'atto
delle assunzioni a tempo
determinato di cui al
presente
articolo
l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una
dichiarazione, avvalendosi degli appositi
moduli vidimati dal Centro di
servizio,
da cui risulti l'impegno all'integrale
applicazione della
contrattazione collettiva vigente e
all'assolvimento degli obblighi in
materia
di contribuzione e di
legislazione sul lavoro
(schema tipo
allegato al CCNL Turismo 6.10.94).
Formazione.
1) L'Ente
Bilaterale Nazionale del
settore Turismo potrà
progettare
iniziative
mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei
lavoratori temporanei e a richiedere i
relativi finanziamenti. Le parti
richiedono
che le iniziative formative promosse dal sistema degli enti
bilaterali possano godere della priorità di
cui al comma 2 dell'art. 5,
legge n. 196/97.
Campo
di applicazione.
1) La
nuova disciplina sui contratti a
tempo determinato e sul lavoro
temporaneo
è applicabile esclusivamente alle aziende
aderenti alle
organizzazioni imprenditoriali nazionali
stipulanti il presente accordo.
2) Al
fine di favorire
la migliore conoscenza delle
norme e il
conseguente
utilizzo degli istituti, nonché
di agevolare le imprese
nell'adempimento delle formalità amministrative, le suddette
organizzazioni attiveranno specifici servizi
di assistenza.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti,
in considerazione del carattere di novità prestato
dalla
disciplina
del lavoro temporaneo, cui assegnano carattere sperimentale, si
impegnano
ad esaminare gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.
ORARIO
DI LAVORO
L'art.
76 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è sostituito dal seguente.
1) In
relazione alle peculiarità del
settore turistico e quindi alle
particolari
esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati
sistemi
di distribuzione dell'orario di lavoro per
periodi
plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione
dell'orario
di lavoro che comportano per 1 o più settimane prestazioni
lavorative di durata superiore a quelle
prescritte dal precedente art. 71
e per le altre, a compensazione, prestazioni
di durata inferiore.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato
nelle settimane con
orario di lavoro di durata superiore a
quello prescritto dall'art. 71 non
dà
diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane
con prestazioni di durata inferiore a quella
prevista dallo stesso art. 71
non dovrà darsi luogo a riduzione della
normale retribuzione.
3) Il
numero delle settimane
per le quali è
possibile effettuare
prestazioni lavorative di durata superiore a
quelle dell'art. 71 non potrà
superare
le 4 consecutive e in ogni caso l'orario di lavoro non
potrà
superare
le 8 ore giornaliere, fermo restando il diritto al
normale
godimento del riposo settimanale di legge.
Per le agenzie di viaggio, il
limite è di 6 settimane consecutive.
4) Il
recupero delle maggiori
prestazioni di lavoro verrà effettuato
attraverso congedi di conguaglio il cui
godimento avverrà nei periodi di
minore
intensità produttiva e comunque entro 12 settimane a
far data
dall'inizio del periodo di maggio
prestazione lavorativa.
5) Qualora,
invece, i sistemi di distribuzione dell'orario prevedano
l'estensione dei periodi di
cui ai precedenti commi 3
e 4,
rispettivamente, a 12 e 24 settimane, per i
lavoratori cui si applichi
tale
sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'art. 72 del CCNL
Turismo 6.10.94 è elevato a 116 ore.
6) Qualora
a livello aziendale o
internazionale le imprese intendano
applicare i suddetti sistemi, cui non potrà
farsi ricorso per più di 2
volte nell'anno, non consecutive, l'adozione
dei programmi sarà preceduta
da
un incontro tra direzione
aziendale e RSU o delegato aziendale
nel
corso del quale la direzione aziendale
esporrà le esigenze dell'impresa e
i
relativi programmi, al fine di
procedere a un esame congiunto. Dopo
questa
fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane
prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura
della direzione aziendale si
darà
comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte
salve
le situazioni di persone che
comprovino fondati e giustificati
impedimenti.
7) Nel
caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli
fini retributivi, decorre dalla 1a ora
successiva all'orario comunicato al
lavoratore.
L'art.
77 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è sostituito dal seguente.
1) Le
parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le
risorse
attraverso una migliore organizzazione del
lavoro, e cioè attraverso una
più adeguata combinazione tra l'utilizzo
delle tipologie di rapporto di
lavoro, le rispettive entità necessarie a
coprire le esigenze di organico
previste, la definizione degli orari e la
loro distribuzione, il godimento
delle ferie e dei permessi.
2) Le
parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere
alle
esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo
delle
attrezzature anche con il
prolungamento delle fasi stagionali,
facendo
meglio incontrare le esigenze
delle imprese con quelle dei
lavoratori,
anche per il contenimento del
lavoro straordinario e una
migliore regolazione del tempo parziale e
dei rapporti di lavoro non a
tempo indeterminato.
3) Tutto ciò permesso, le parti convengono che
le aziende o i gruppi di
aziende
che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente
articolo
dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale
o
interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche
di tipo
sperimentale, riferiti all'intera azienda o
parti di essa, su una o più
delle
materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla
base
delle ore di lavoro
complessivamente dovute a norma del
presente
contratto e/o le particolari citate
tipologie di rapporti di lavoro.
4) I contenuti dei predetti accordi, che
saranno realizzati nel contesto
di programmi di massima annuali, potranno -
fatte salve le norme di legge,
l'orario
normale settimanale di riferimento di cui all'art. 71, nonché
tutti
gli aspetti concernenti
maggiorazioni o a contenuto economico -
superare
i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale
vigente per le relative materie.
5) In
tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore"
al fine
di
mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte
riposi
compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti
l'orario medio annuo.
6) Pertanto,
eventuali prestazioni eccedenti
l'orario medio annuo
verranno
compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il
lavoro straordinario e con un corrispondente
numero di riposi compensativi
che
potranno essere retribuiti
o fruiti - compatibilmente con le
condizioni organizzative dell'azienda e con
le esigenze del mercato - al
termine
del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che
saranno definiti in occasione
dell'attivazione dei programmi di
cui al
presente articolo.
7) Negli
accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere
concordate le cadenze temporali per la
verifica dei programmi definiti.
8) Per
i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di
permessi di cui all'art. 72 del CCNL Turismo
6.10.94 è elevato a 128 ore.
9) Nel
caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli
fini
delle maggiorazioni retributive,
decorre dalla 1a ora successiva
all'orario comunicato al lavoratore.
L'art. 309
del CCNL Turismo
6 ottobre 1994 parte speciale
pubblici
esercizi
è modificato come segue:
1) Le
parti, prendono atto che la precedente disciplina ha
generato
difficoltà
interpretative e
applicative, intendono con
la presente
disposizione individuare un quadro normativo
fruibile e di
maggiore
certezza. A tal fine convengono che in
presenza di particolari esigenze
aziendali da programmare e comunicare
preventivamente a livello di unità
produttiva o di singolo reparto, il
godimento dei permessi di cui all'art.
72 del CCNL Turismo 6.10.94 potrà essere
attuato, usufruendo degli stessi
in misura non inferiore a 1 ora, e
assorbendo dal monte ore annuo fino a
un
massimo di 96 ore, usufruendo degli stessi in misura di 1 o 2 ore
settimanali nell'arco di 48 settimane. In
tali casi il monte ore annuo è
elevato
a 120 ore e le ore residue rispetto a quelle assorbite saranno
fruite con le modalità di cui all'art. 72.
2) La
comunicazione di cui
sopra verrà effettuata,
oltre che ai
lavoratori anche alle RSU/RSA o al delegato
aziendale, ove esistenti.
3) Il suddetto regime è applicabile
esclusivamente alle aziende iscritte
alle Associazioni datoriali facenti parte
delle Organizzazioni nazionali
dei datori di lavoro firmatarie del presente
contratto.
4) Le
unità produttive o i singoli lavoratori cui non si applicherà la
disciplina di cui sopra, continueranno a
godere dei permessi retribuiti,
come
previsto dall'art. 72 CCNL Turismo 6.10.94, nella misura (104 ore
annue) e con le modalità del precitato
articolo.
Dichiarazione
a verbale.
Premesso che
la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle
parti sociali, le partii concordano che, in caso
di approvazione di una
disposizione di
legge sulla riduzione
dell'orario di lavoro,
si
incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di
tale disciplina
alle caratteristiche del settore, anche al fine di
evitare alterazioni
agli
equilibri complessivi determinati con il presente accordo.
Le
parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione della
disciplina
contrattuale concernente l'orario di lavoro con le disposizioni
in corso di emanazione ai sensi della direttiva
comunitaria n. 104/93. A
tal fine,
le parti richiedono congiuntamente l'integrale salvaguardia
delle competenze che la stessa direttiva
attribuisce alla contrattazione
collettiva.
SECONDO
LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
1) La
contrattazione integrativa si
svolge a livello
aziendale o
territoriale.
2) I relativi accordi hanno durata pari a 4
anni.
3) Le
piattaforme per la negoziazione dei contratti integrativi saranno
presentate
in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3
mesi prima della scadenza e, comunque, non
prima del 31.12.99.
4) In
occasione della contrattazione integrativa saranno garantite
condizioni di assoluta normalità sindacale
con esclusione in particolare
del
ricorso ad agitazioni, per un periodo di 2 mesi dalla presentazione
della piattaforma rivendicativa e comunque
fino a 2 mesi successivi alla
scadenza dell'accordo precedente.
5) I
contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle
organizzazioni aderenti alle parti
stipulanti il presente contratto. In
considerazione del nuovo assetto assunto
dalla contrattazione integrativa
territoriale, le singole organizzazioni
nazionali si riservano la facoltà
di partecipare ai relativi negoziati.
6) I contratti integrativi aziendali sono
negoziati dall'azienda e dalle
strutture
sindacali aziendali dei
lavoratori unitamente alle
Organizzazioni stipulanti il presente
contratto ai relativi livelli di
competenza.
7) Di
norma, la contrattazione
integrativa territoriale si svolge per
singoli comparti.
8) Ferme restando le disposizioni dei
contratti integrativi territoriali
che
abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di 2° livello si
svolge:
a) a livello aziendale per le aziende che
occupano più di 15 dipendenti;
b) a
livello territoriale per
le aziende che occupano
sino a 15
dipendenti e, comunque, per le aziende che
occupino più di 15 dipendenti
laddove nelle stesse non si svolga la
contrattazione aziendale;
c) a
livello provinciale per le
imprese della ristorazione collettiva,
salvo quanto appresso specificato in materia
di contrattazione a livello
di unità produttiva.
9) Il rinvio alla contrattazione territoriale
potrà essere operato nelle
imprese
in cui sussista la
contrattazione integrativa aziendale
o in
quelle che ricevano la piattaforma per il
contratto integrativo aziendale
esclusivamente previo accordo tra le parti.
A tal fine, le organizzazioni
territoriali aderenti alle parti stipulanti
il presente contratto potranno
assumere
iniziative congiunte volte
a prevenire l'alimentarsi del
contenzioso.
Premio
di risultato.
1) In
applicazione del protocollo 23.7.93, l'erogazione di
elementi
economici ulteriori rispetto a quanto già
previsto dal presente contratto
è
prevista mediante la
contrattazione integrativa che avrà ad
oggetto
erogazioni
salariali - in coerenza con le
strategie delle imprese
-
strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di
programmi
concordati tra le parti, aventi
per obiettivo, ad esempio,
incrementi di produttività, di
competitività, di qualità, di redditività.
2) Al
fine dell'acquisizione di
elementi di conoscenza comune per la
definizione degli obiettivi della
contrattazione integrativa a contenuto
economico,
le parti valuteranno preventivamente le condizioni
delle
imprese e del lavoro, le loro prospettive di
sviluppo anche occupazionale,
tenuto conto dell'andamento delle
prospettive della competitività e delle
condizioni essenziali di redditività.
3) Laddove
sussistano erogazioni economiche
di analoga natura, anche
parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta
nell'ambito delle nuove erogazioni sopra
specificate. La parte fissa sarà
conservata.
4) Gli
importi dei nuovi elementi economici integrativi
di cui al
presente articolo sono variabili e non
predeterminabili e non sono utili
ai fini di alcun istituto legale e
contrattuale.
5) Le erogazioni di cui sopra avranno
caratteristiche tali da consentire
l'applicazione del particolare trattamento
contributivo previsto dall'art.
2, DL 25.3.97 n. 67, convertito nella legge
23.5.97 n. 135.
6) Salvo
diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a
trovare applicazione le norme di cui agli
artt. 174, 175, 176, 217, 218,
219 e 249 del CCNL Turismo 6.10.94, con
conseguente inapplicabilità delle
disposizioni inerenti il premio di
risultato.
Materie
della contrattazione.
1) Le
parti si danno
atto che la contrattazione integrativa, nel
rispetto di quanto previsto al punto 3) del
capitolo assetti contrattuali
del protocollo 23.7.93, che si intende
integralmente richiamato, non potrà
avere per oggetto materie già definite in
altri livelli di contrattazione,
salvo quanto espressamente stabilito dal
presente contratto.
2) Fermo
restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa
nelle
aziende che occupino più di 15 dipendenti, al
2° livello di
contrattazione, territoriale o aziendale, sono
demandate le seguenti
materie, oltre a quelle esplicitamente
indicate dal presente accordo:
a) interruzione dell'orario giornaliero di
lavoro (artt. 71, 78 e 324);
b) intervallo per la consumazione dei parti
(art. 80);
c) misura del risarcimento per rotture e
smarrimento oggetti (art. 101);
d) regolamentazione nastro orario stagionali
(art. 169);
e) ripartizione dell'orario giornaliero di
lavoro (art. 256);
f) ripartizione orario di lavoro giornaliero
(art. 348);
g) qualifiche
esistenti in azienda non equiparabili a
quelle comprese
nella classificazione del presente
contratto;
h) ambiente di lavoro e tutela della salute e
dell'integrità fisica dei
lavoratori
nell'ambito delle norme
dell'art. 9 della legge 20.5.70
n.
300;
i) premio di risultato di cui al presente
accordo;
j) distribuzione degli orari, dei
turni di lavoro, degli eventuali
riposi di conguaglio;
k) l'individuazione di peculiari qualifiche
reclamate dalla specificità
delle
singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste
dal
presente contratto;
l) articolazione dei turni di riposo
settimanale nelle aziende che non
attuano la chiusura settimanale obbligatoria
a turno ai sensi di legge;
m) azioni
a favore del
personale femminile, in
attuazione della
raccomandazione CEE, n. 635, del 13.12.84 e
delle disposizioni legislative
in tema di parità uomo-donna, in coerenza
con quanto convenuto in materia
a livello nazionale;
n) eventuale
istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il
lavoro prestato in 1 dei 3 o più turni
giornalieri avvicendati nell'arco
delle 24 ore;
o) l'adozione di ulteriori diversi regimi di
flessibilità dell'orario di
lavoro settimanale normale rispetto a quanto
previsto dall'art. 76;
p) diverse modalità di godimento dei permessi
conseguenti alla riduzione
dell'orario di lavoro annuale di cui
all'art. 72 reclamate da particolari
esigenze produttive aziendali;
q) il recupero delle ore di lavoro perse per
forza maggiore o periodi di
minor lavoro secondo quanto previsto
dall'art. 79;
r) il
superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel
caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
s) ulteriori
diversi regimi di
flessibilità dell'orario di
lavoro
settimanale normale rispetto a quanto
previsto dall'art. 76;
t) diverse
regolamentazioni
dell'orario annuo complessivo
di cui
all'art. 77;
u) la
definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi
inferiori
della durata della prestazione
lavorativa ridotta superiori
rispetto a quanto previsto dall'art. 54.
3) Le
seguenti materie restano demandate all'esclusiva competenza della
contrattazione integrativa territoriale:
a) l'elaborazione e la definizione di schemi di convenzioni
di cui
all'art. 17, legge 28.2.87 n. 56, al fine
della sua concreta attuazione;
b) la definizione delle iniziative relative
alle funzioni per le quali è
istituito l'Ente Bilaterale e in particolare
di quelle per la formazione e
la riqualificazione professionale, la cui
attuazione è demandata all'Ente
stesso.
Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei
comparti
e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione
delle
suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie,
nazionali e regionali in materia al fine di
realizzare possibili sinergie;
c) programmi
di formazione per l'attuazione dei contratti di formazione
e
lavoro di cui al presente contratto fermo restando
quanto previsto
dall'art. 1, comma 6, dell'accordo quadro
sui contratti di formazione e
lavoro, nonché specifici accordi in materia
di apprendistato relativamente
alla
durata dei rapporti di lavoro e al numero degli apprendisti
in
proporzione ai lavoratori qualificati anche
con riferimento a quanto
previsto
dall'art. 21, comma 4, legge 28.2.87 n. 56;
d) contratti a termine e aziende di stagione
(artt. 174, 175, 176, 212,
218, 219);
e) decisioni
in caso di epidemie o di altre
cause di forza maggiore
(artt. 180, 223, 250, 342);
f) la
determinazione del compenso per i lavoratori extra o di
surroga
secondo quanto previsto dall'art. 63;
g) la definizione di meccanismi analoghi a
quanto previsto dall'art. 65
volti ad agevolare ulteriormente
l'inserimento dei giovani nel mercato del
lavoro;
h) la
definizione di ulteriori fattispecie ed
eventi similari e/o
qualifiche per e quali è consentita
l'assunzione di lavoratori extra in
aggiunta rispetto a quanto previsto
dall'art. 63;
i) l'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito
l'apprendistato, nonché la definizione di
una maggiore durata del periodo
di apprendistato;
j) la
disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in
cicli stagionali, fermo restando quanto
previsto al comma 5 dell'art. 40;
k) la
disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione e lavoro
in cicli stagionali;
l) la definizione di ulteriori ipotesi di
applicazione del comma 1, art.
23, legge n. 56/87, e maggiori percentuali
rispetto a quanto stabilito dal
presente contratto;
m) assegnazione della percentuale di servizio
per i banchetti e simili
agli interni (art. 279);
n) definizione delle modalità di calcolo della
percentuale di servizio
al personale tavoleggiante dei locali
notturni (art. 288);
o) definizione eventuali diversi sistemi
di retribuzione per
usi e
consuetudini locali;
p) determinazione dei trattamenti integrativi
salariali per i dipendenti
dalle aziende della ristorazione collettiva
(art. 304);
q) determinazione del compenso fisso ai maitres o capi camerieri (art.
276);
r) determinazione del compenso fisso per il
servizio a domicilio e per i
banchetti (art. 273);
s) determinazione della misura della trattenuta
cautelativa (art. 253);
t) funzionamento Commissioni paritetiche (artt.
204, 241 e 392);
u) determinazione della percentuale di
servizio e dei
criteri di
ripartizione (art. 267);
v) determinazione della trattenuta cautelativa
(art. 345);
w) determinazione di un'indennità per
il personale assunto a tempo
determinato
da corrispondersi in caso di
chiusura dell'azienda per
epidemie e per altre cause similari
(stabilimenti balneari);
x) determinazione e applicazione della
trattenuta di cui all'art. 322;
y) eventuali deroghe a quanto stabilito
dall'art. 330.
4) Per
le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le
seguenti
materie
sono demandate all'esclusiva
competenza della contrattazione
integrativa provinciale:
a) l'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito
l'apprendistato, nonché la definizione di
una maggiore durata del periodo
di apprendistato;
b) la definizione di ulteriori ipotesi di
applicazione del comma 1, art.
23, legge n. 56/87, e maggiori percentuali
rispetto a quanto stabilito dal
presente contratto;
c) premio di risultato di cui al presente
accordo;
d) l'individuazione di peculiari qualifiche
reclamate dalla specificità
delle
singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal
presente
contratto;
e) il superamento del limite stabilito per il
lavoro supplementare nel
caso di
rapporti di lavoro a tempo parziale.
5) Per
le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le
seguenti
materie
sono demandate all'esclusiva
competenza della contrattazione
dell'unità produttiva.
a) intervallo per la consumazione dei pasti
(art. 89);
b) misure del risarcimento per rotture e
smarrimento oggetti (art. 101);
c) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro
(art. 256);
d) qualifiche
esistenti in azienda non equiparabili a
quelle comprese
nella classificazione del presente
contratto;
e) ambiente di lavoro e tutela della salute e
dell'integrità fisica dei
lavoratori nell'ambito delle norme dell'art.
9, legge 20.5.70 n. 300;
f) distribuzione degli orari, dei
turni di lavoro, degli eventuali
riposi di conguaglio;
g) articolazione dei turni di riposo
settimanale nelle aziende che non
attuano la chiusura settimanale obbligatoria
a turno ai sensi di legge;
h) azioni
a favore del
personale femminile, in
attuazione della
raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.84 e
delle disposizioni legislative
in tema di parità uomo-donna, in coerenza
con quanto convenuto in materia
a livello nazionale;
i) eventuale
istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il
lavoro prestato in uno dei 3 o più turni
giornaliere avvicendati nell'arco
delle 24 ore;
l) l'adozione di ulteriori diversi regimi di
flessibilità dell'orario di
lavoro settimanale normale rispetto a quanto
previsto dall'art. 76;
m) diverse modalità di godimento dei permessi
conseguenti alla riduzione
dell'orario di lavoro annuale di cui
all'art. 72 reclamate da particolari
esigenze produttive aziendali;
n) il recupero delle ore di lavoro perse per
forza maggiore o periodi di
minor lavoro secondo quanto previsto
dall'art. 79;
o) ulteriori
diversi regimi di
flessibilità dell'orario di
lavoro
settimanale normale rispetto a quanto
previsto dall'art. 76;
p) diverse
regolamentazioni
dell'orario annuo complessivo
di cui
all'art. 77;
q) la
definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi
inferiori
della durata della presentazione lavorativa ridotta superiori
rispetto a quanto previsto dall'art. 54.
6) Al fine di salvaguardare le condizioni di
concorrenza tra le imprese,
le
aziende articolate in più esercizi, che effettuino la contrattazione
aziendale,
potranno applicare le norme relative al mercato del
lavoro
contenute negli accordi territoriali, previa
intesa con le rappresentanze
aziendali e le organizzazioni sindacali
interessate.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti
si danno atto
che l'elencazione delle
materie della
contrattazione
integrativa, come sopra individuate, costituirà oggetto di
verifica
più approfondita in sede di stesura del testo contrattuale.
Clausole
di uscita.
1) Ferma
restando l'applicabilità delle
disposizioni di legge
che
regolano i contratti di riallineamento, al
fine di salvaguardare i livelli
occupazionali e di favorire la normalizzazione delle
condizioni di
concorrenza tra le imprese in presenza di
situazioni di crisi verificatesi
nei
territori non ricompresi
nell'obiettivo 1, accertate
dalle
organizzazioni nazionali stipulanti il
presente accordo, sarà possibile,
previa intesa territoriale di cui al comma
seguente, prevedere modulazioni
differenti degli aumenti contrattuali di cui
al presente CCNL.
2) Ai
predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita
al
CCNL, a condizione
che i programmi si concludano
entro un arco
temporale
non superiore al periodo di
vigenza contrattuale e
che i
relativi accordi vengano sottoscritti anche
dalle organizzazioni nazionali
stipulanti il CCNL.
Retribuzione
onnicomprensiva.
1) Tenuto
conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro
turistico, con particolare riferimento alle
prassi che contraddistinguono
il
lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui
all'art. 15 del CCNL Turismo 6.10.94 come
modificato dal presente accordo
può
regolamentare, in via
sperimentale, sistemi di retribuzione che
prevedano la corresponsione con cadenza
mensile degli elementi salariali
differenti e/o il conglobamento di ulteriori
elementi previsti dalla legge
e/o
dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di
fine rapporto.
2) Ai
fini di cui
sopra, l'eventuale conglobamento del lavoro
straordinario è utile sino a concorrenza del
numero di ore conglobate con
conseguente esclusione di sistemi di
fosfatizzazione.
Dichiarazione
congiunta.
Al fine di favorire la normalizzazione delle
condizioni di impiego della
manodopera
e di concorrenza tra le imprese, le organizzazioni territoriali
dei datori
di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il
presente
accordo potranno assumere a base di retribuzione di cui sopra per
richiedere congiuntamente al Ministero del
Lavoro e della
Previdenza
Sociale l'adozione di apposite tabelle di
retribuzione medie agli effetti
del calcolo
dei contributi di previdenza e assistenza sociale ai
sensi
dell'art.
6 del RDL 14.4.39 n. 636 e dell'art. 35 del DPR 30.5.55 n. 797.
Lavoratori
studenti.
1) Considerata la necessità di favorire
momenti di alternanza tra scuola
e lavoro anche utilizzando i periodi di
intervallo dei corsi scolastici,
la
contrattazione integrativa può prevedere, ai sensi del comma 1, art.
23,
legge n. 56/87, la stipula di contratti a tempo determinato
con
lavoratori studenti, regolandone l'eventuale
computabilità ai fini del
calcolo
della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso
tenendo
conto del ridotto
contributo professionale apportato
dai
lavoratori che non abbiano ancora completato
l'iter formativo,
Archivio
dei contratti.
1) I contratti integrativi territoriali saranno
depositati, entro 15
giorni
dalla stipula, presso l'archivio dei contratti istituito presso
l'ente bilaterale nazionale del settore
turismo che, a richiesta potranno
essere inviati al CNEL.
ORGANISMI
PARITETICI
ENTI
BILATERALI
Con decorrenza
dall'1.6.99, la disciplina
contrattuale degli enti
bilaterali
è modificata come segue.
Organi
sociali.
1) Le modalità di composizione degli organi
degli enti bilaterali, fermo
restando il principio della pariteticità
sono modificate come segue:
- ciascuno dei soci di parte imprenditoriale
ha diritto di nominare un
componente
l'Assemblea; il diritto di nomina degli ulteriori componenti
l'Assemblea
di parte imprenditoriale è attribuito in
ragione della
rilevanza
dei diversi comparti e della rappresentatività
dei soci,
riferite
anche al contributo economico apportato, ferma restando
la
permanenza in carica degli organi sociali
sino alla scadenza del mandato;
- il numero dei componenti il Comitato
Esecutivo è elevabile sino a 12,
comprensivo del Presidente e del Vice
Presidente, il numero dei componenti
il Comitato Direttivo dell'Ente Bilaterale
Nazionale è elevato a 12;
- il
Presidente e il Vice Presidente
continueranno ad essere eletti
dall'Assemblea con le modalità attualmente
previste;
- i
residui componenti il Comitato
Direttivo (o Comitato Esecutivo)
sono
eletti dall'Assemblea con
metodo proporzionale, a tal fine
l'Assemblea
si divide in 2
collegi, composti,
rispettivamente, dai
componenti nominati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dai
componenti nominati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro;
- resta
confermato il diritto di partecipazione al Comitato Direttivo
(o Comitato Esecutivo), senza diritto di
voto, dei soci che non esprimano
un proprio rappresentante in seno allo
stesso.
Agenzie
di viaggio.
1) Con
decorrenza dall'1.1.99 gli enti bilaterali del comparto agenzie
di viaggio avranno struttura regionale o
pluriregionale, ferme restando le
attività,
limitazioni ed estensioni
previste dal CCNL per
gli enti
bilaterali per le agenzie di viaggio, nonché
quanto previsto dal comma 5
dell'art. 18 dello statuto tipo allegato al
CCNL 6.10.94.
Scopi.
1) Gli scopi sociali degli enti bilaterali
saranno integrati come segue:
- istituzione della banca dati per
l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro e per il monitoraggio del mercato del
lavoro;
- monitoraggio del ricorso al lavoro
temporaneo e al contratto a tempo
determinato;
- attivazione, in seno all'ente bilaterale
nazionale della funzione di
formazione
dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, fermo
restando
che lo stesso potrà continuare a organizzare lo svolgimento
d'attività
formative in favore di tutti i lavoratori.
Contribuzione.
1) Le
parti stipulanti il
CCNL richiederanno la
stipula di una
convenzione con l'INPS per la riscossione
dei contributi dovuti al sistema
degli enti bilaterali.
2) La
quota di competenza dell'ente
bilaterale nazione è
progressivamente ridotta con le seguenti
modalità:
- 1999: 14%
- 2000: 13%
- 2001: 12%
3) Tali riduzioni si applicano ai soli enti
che provvedano alla regolare
consegna
dei propri bilanci e al conseguente versamento delle
somme
dovute.
La regolarizzazione relativa agli anni pregressi dovrà avvenire
entro l'1.6.99.
4) Il
regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che
il versamento di contributi di importo
complessivamente inferiore a
£.
100.000 possa essere effettuato
con cadenza ultramensile entro un
periodo massimo di 12 mesi.
Centri
di servizio.
1) I
centri di servizio, oltre alle attività previste dal CCNL, possono
svolgere
compiti di segreteria
tecnica degli organismi
paritetici
costituiti
dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti
stipulanti il presente contratto.
Sostegno
al reddito.
1) Salvo
diversa determinazione
dell'Assemblea, il 30% del contributo
contrattuale di competenza dell'Ente
Bilaterale Territoriale è destinato
al
sostegno al reddito
dei lavoratori coinvolti
in processi di
ristrutturazione e/o riorganizzazione
aziendale interessati da periodi di
sospensione
dell'attività, previo accordo tra azienda e rappresentanza
aziendale,
nei limiti e
con le modalità che verranno
disciplinati
dall'Ente
Bilaterale Territoriale, con
apposito regolamento che sarà
sottoposto
alla preventiva approvazione del Comitato di
Vigilanza
Nazionale.
2) Nei
territori in cui non sia costituito l'ente bilaterale o non sia
effettivamente attivato quanto previsto al comma che precede per
le
aziende
distribuite in più territori, che versano il contributo dovuto
agli
enti bilaterali territoriali per
il tramite dell'ente bilaterale
nazionale, la quota destinata al sostegno al
reddito è accantonata in un
apposito fondo costituito presso l'ente
bilaterale nazionale. Tali donne
saranno
trasferite agli enti
bilaterali territoriali che
attivino
interventi di sostegno al reddito in favore
dei dipendenti delle aziende
suddette o, per i territori in cui gli enti
non attivino tali interventi,
saranno erogate direttamente dall'EBNT, nei
limiti e con le modalità che
verranno disciplinati con apposito
regolamento.
Revisione
statutaria.
Le
parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione della
disciplina contrattuale concernente gli enti
bilaterali con le
disposizioni
del D.lgs. n. 460/97.
Le parti
affidano all'EBNT lo
svolgimento di una
ricognizione degli
accordi
locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più
ampia
diffusione del sistema della bilateralità.
Dichiarazione
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono che le situazioni
locali in essere rappresentano utili strumenti per
un consolidamento del
sistema
della bilateralità nel settore del Turismo.
SICUREZZA
SUL LAVORO
Le parti, nel ribadire l'applicabilità
dell'accordo confederale 18.11.96
al settore Turismo, convengono di apportare le
conseguenti modifiche allo
statuto dell'ente
bilaterale nazionale al fine di costituire l'apposita
sezione di
cui al punto 12 del citato accordo. Il testo del suddetto
accordo
sarà allegato al CCNL Turismo.
CONCILIAZIONE
E ARBITRATO
Le parti
si incontreranno entro 60 giorni
per decidere le modalità di
armonizzazione
della disciplina contrattuale concernente la
conciliazione
e l'arbitrato
con le disposizioni del D.lgs.
n. 80/98 ed
esaminare
compiti, funzioni,
finanziamento e regolamento
di attuazione delle
commissioni
paritetiche e dei collegi di arbitrato.
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
1) Il
presente accordo istituisce la
forma pensionistica complementare
per i lavoratori dipendenti da aziende del
settore Turismo.
2) Le
parti stipulanti il CCNL di cui
al presente rinnovo attiveranno
entro
il 28.2.99 una Commissione tecnica al fine di realizzare
gli
adempimenti necessari all'effettiva costituzione del fondo. Tale
Commissione esaminerà, anche con riferimento
alle dimensioni necessarie ad
assicurare
l'economicità di gestione, la possibilità di realizzare
sinergie all'interno delle categorie e
settori del terziario.
3) L'associazione al fondo dei lavoratori avverrà mediante
adesione
volontaria, secondo forme e modalità da
definire, e potrà riguardare tutti
i lavoratori assunti a tempo indeterminato
con contratto a tempo pieno o
parziale nonché i lavoratori assunti a tempo
determinato con contratto di
durata
superiore a 3 mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti da
aziende del settore Turismo.
4) Le
aziende e i
lavoratori associati al
fondo sono tenuti
a
contribuire secondo le misure, i termini e
le modalità di seguito elencati
e che potranno essere modificati solo ad
opera delle parti stipulanti il
presente accordo:
- 0,55%
(di cui lo 0,05% costituisce la quota
associativa) - della
retribuzione utile per il computo del TFR a
carico del lavoratore;
- 0,55%
(di cui lo 0,05% costituisce la quota
associativa) - della
retribuzione utile per il computo del TFR a
carico del datore di lavoro;
- 3,45% della retribuzione utile per il
calcolo del TFR, prelevato dal
TFR maturando dal momento dell'iscrizione al
fondo;
- una
quota 'una tantum', non utile ai fini pensionistici, da versarsi
all'atto
dell'iscrizione, pari a £.
30.000 di cui 23.000 a
carico
dell'azienda e 7.000 a carico del
lavoratore.
5) Per i lavoratori di 1a occupazione,
successiva al 28.4.93, è prevista
l'integrale destinazione del TFR maturando
dal momento dell'adesione al
fondo.
6) Al
momento dell'adesione al fondo
il lavoratore può richiedere di
aumentare la propria quota di contribuzione
sino al 2% della retribuzione
utile per il calcolo del TFR.
7) Gli
enti bilaterali del settore turismo e i
centri di servizio
potranno
svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori,
anche
attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il
rapporto tra associati e il fondo attraverso
l'erogazione di informazioni
riguardanti le posizioni individuali degli
stessi.
8) Restano
fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate
in
materia sulla base della legislazione di
Regioni a statuto speciale.
RETRIBUZIONE
I valori
retributivi di cui all'art. 114, comma 1 del CCNL Turismo sono
incrementati
nella misura di cui alla tabella A allegata.
Resta inteso
che a decorrere dal mese di
gennaio 1999, l'indennità di
vacanza
contrattuale cessa di essere erogata.
Il
compenso orario onnicomprensivo lordo di cui all'art. 63, comma 4, CCNL
Turismo 6.10.94,
è rideterminato nella misura
di cui
alla tabella B
allegata.
Dichiarazione
a verbale.
I valori in euro di cui alle tabelle allegate
sono ottenuti applicando il
tasso di
conversione di £. 1936,27 per Euro e assumono valore indicativo
in quanto
l'arrotondamento deve essere effettuato sulla sommatoria dei
diversi
elementi che compongono la retribuzione lorda.
Calcolo
dei ratei.
1) In
caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro
iniziati
e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione
dei
ratei di 13a, 14a, ferie e permessi, le frazioni di
mese saranno
cumulate.
2) La
somma così ottenuta
comporterà a corresponsione
di un rateo
mensile per ogni 30 giorni di calendario,
nonché per l'eventuale frazione
residua pari o superiore a 15 giorni. La
frazione inferiore ai 15 giorni
non verrà considerata.
3) Resta fermo quanto stabilito dal CCNL
Turismo 6.10.94 agli artt. 120
comma 3, 121 comma 5, 89 comma 2, 72 comma
9.
VITTO E
ALLOGGIO
1) Con decorrenza dall'1.1.99, il prezzo del
vitto e dell'alloggio per i
dipendenti di aziende alberghiere è
determinato come segue:
- un
pranzo £. 800
- una
prima colazione 175
- un
pernottamento 925
2) A
decorrere dall'1.1.99, eventuali valori del vitto e
alloggio
provincialmente in atto superiori a quelli
di cui sopra verranno adeguati
nella
misura massima di £. 150 per un
pranzo, di £. 25 per una prima
colazione e di £. 125 per un pernottamento.
3) Le
parti richiedono congiuntamente una modifica del D.lgs. n. 314/97
al
fine di chiarire che la rilevanza ai fini fiscali e contributivi del
servizio di alloggio resta commisurata ai
valori convenzionali determinati
con gli appositi decreti ministeriali.
4) Con decorrenza dall'1.1.99, il prezzo del
vitto per i dipendenti dei
pubblici esercizi in atto nelle varie
provincie è aumentato di £. 150 a
pasto.
CONFRONTO
ISTITUZIONALE
Le parti
convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a
livello
locale
della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione
e per
garantire il rispetto
dell'autonomia e l'esercizio delle
responsabilità attribuite
alle parti sociali
ai vari livelli
di
competenza. In
particolare, le parti promuoveranno
la costituzione di
tavoli triangolari
di concertazione ai vari livelli per
ilo confronto,
anche preventivo,
delle iniziative istituzionali,
anche legislative e
regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti
tra le
imprese e
i loro dipendenti, nonché le
materie suscettibili di
condizionare
le condizioni di sviluppo del settore.
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Le parti
convengono di istituire
una Commissione Paritetica
per
approfondire i
temi connessi alla
classificazione del personale,
con
particolare riferimento all'esame comparativo con la
situazione in atto
nei sistemi turistici dell'Unione Europea e
dell'area del Mediterraneo e
alla
necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica e
organizzativa
in atto. Tale Commissione elaborerà, conseguentemente, anche
indirizzi per
la definizione dei contenuti delle attività formative
destinate
agli apprendisti.
LAVORO
PARASUBORDINATO
Le parti si incontreranno per esaminare le
questioni attinenti al lavoro
parasubordinato, anche
al fine di
verificare la possibilità di
disciplinare
la materia con un apposito accordo.
AMMORTIZZATORI
SOCIALI
Le
parti si incontreranno per esaminare la materia del sostegno al reddito
dopo la
riforma legislativa degli ammortizzatori sociali.
AZIENDE
STAGIONALI
Le
parti nel darsi atto che con il presente accordo sono state individuate
soluzioni negoziali
che tengono conto delle particolari
esigenze delle
aziende
di stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente
una maggiore
specializzazione dei relativi
strumenti e istituti
contrattuali. A
tal fine, sarà
istituita un'apposita Commissione
Paritetica.
PORTI
TURISTICI
Le parti,
preso atto delle problematiche indotte
dall'applicazione ai
porti turistici del decreto del Ministero della
Marina Mercantile 2.2.82,
si impegnano
ad incontrarsi per esaminare la
materia e formulare una
proposta di soluzione volta a salvaguardare le
professionalità esistenti,
tenendo
conto delle effettive esigenze di sicurezza sul lavoro.
DECORRENZA
E DURATA
Il
comma 1, art. 158, CCNL Turismo 6.10.94, è sostituito dal seguente:
1) Le
parti, nel riconfermarne la propria adesione allo spirito
del
protocollo interconfederale 23.7.93, con
particolare riferimento a quanto
dallo
stesso stabilito in tema di
assetti contrattuali, convengono di
adottare
in via eccezionale una
disposizione speciale in ordine alla
durata,
al fine di consentire la migliore organizzazione delle attività
connesse
al Giubileo dell'anno 2000.
Pertanto, il presente contratto,
fatte salve le specifiche decorrenze
espressamente previste per i singoli
istituti, decorre dall'1.7.98 e sarà valido
sino al 31.12.2001, sia per la
parte normativa che per la parte
retributiva.
Roma,
22 gennaio 1999
Le
Organizzazioni Imprenditoriali
le Organizzazioni Sindacali
TABELLA
A
PERSONALE
QUALIFICATO
LIRE EURO
1.1.99 1.1.00 1.1.01 1.1.99 1.1.00 1.1.01
A 49.875
99.750 149.625 25,76 51,52 77,27
B 46.083
92.167 138.250 23,80 47,60 71,40
1 43.167
86.333 129.500 22,29 44,59 66,88
2 39.375
78.750 118.125 20,34 40,67 61,01
3 37.042
74.083 111.125 19,13 38,26 57,39
4 35.000
70.000 105.000 18,08 36,15 54,23
5 32.958
65.917 98.875 17,02 34,04 51,06
6S 31.500
63.000 94.500 16,27 32,54 48,81
6 31.208
62.417 93.625 16,12 32,24 48,35
7 29.167
58.333 87.500 15,06 30,13 45,19
PERSONALE
QUALIFICATO MINORE ANNI 18
LIRE EURO
1.1.99 1.1.00 1.1.01 1.1.99 1.1.00 1.1.01
4 33.250
66.500 99.750 17,17 34,34 51,52
5 31.310
62.621 93.931 16,17 32,34 48,51
6S 29.925
59.850 89.775 15,45 30,91 46,36
6 29.648
59.296 88.944 15,31 30,62 45,94
7 27.708
55.417 83.125 14,31
28,62 42,93
PERSONALE
QUALIFICATO MINORE ANNI 16
LIRE EURO
1.1.99 1.1.00 1.1.01 1.1.99 1.1.00 1.1.01
4 31.500
63.000 94.500 16,27 32,54 48,81
5 29.662
59.325 88.987 15,32 30,64 45,96
6S 28.350
56.700 85.050 14,64 29,28 43,92
6 28.088
56.175 84.263 14,51 29,01 43,52
7 26.250
52.500 78.750 13,56 27,11 40,67
TABELLA
B
COMPENSO
LAVORATORI EXTRA
LIRE EURO
1.1.99 1.1.00 1.1.01 1.1.99 1.1.00 1.1.01
4 17.875
18.486 19.402 9,23 9,55 10,02
5 17.038
17.623 18.500 8,80 9,10 9,55
6S 16.311
16.867 17.700 8,42 8,71 9,14
6 16.089
16.640 17.467 8,31 8,59 9,02
7 15.083
15.598 16.371 7,79 8,06 8,45