L'anno
2001, il giorno 2 del mese di luglio in Roma
tra
- Associazione Nazionale Cooperative di
Consumatori - ANCC Coop (Lega
Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata
dal Responsabile del Settore
Lavoro e Formazione Franco Barsali e da
Andrea Papini;
- Associazione Nazionale Cooperative fra
Dettaglianti - ANCD
CONAD
(Lega Nazionale Cooperative e Mutue)
rappresentata da Federino Genitoni;
- Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione
(Confederazione Cooperative Italiane)
rappresentata da Aldo Sironi e Livio
Camilli;
- Associazione Generale Cooperative Italiane
(AGCI)
e
- Federazione Italiana Lavoratori del
Commercio, Alberghi, Mense
e
Servizi (FILCAMS-CGIL) rappresentata da
Ivano Corraini e Luigi Coppini;
- Federazione Italiana Sindacati Addetti
Servizi Commerciali Affini e
del
Turismo (FISASCAT-CISL)
rappresentata da Gianni Baratta e
Mario
Piovesan;
- Unione
Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL)
rappresentata da Bruno Boco, Gianni
Rodilosso e Antonio Vargiu
si è stipulata la seguente Ipotesi di accordo
per il rinnovo del CCNL del
5.10.99.
Art. 1
- Aumenti retributivi mensili.
A decorrere
dalle scadenze appresso
indicate a tutto
il personale
qualificato
verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili.
par. liv.
1.7.01 1.1.02 1.7.02 1.1.03 totale
£ £
£ £ £
255 Q 35.417
75.260 70.833 49.583
231.094
232 1° 32.222
68.472 64.444 45.111
210.250
202 2° 28.056
59.618 56.111 39.278
183.063
180 3°S 25.000
53.125 50.000 35.000
163.125
167 3° 23.194
49.288 46.389 32.472
151.344
155 4°S 21.528 45.747 43.056 30.139
140.469
144 4° 20.000
42.500 40.000 26.000
130.500
130 5° 18.056
38.368 36.111 25.278
117.813
100 6° 13.889
29.514 27.778 19.444
90.625
242 1°S 33.611
71.424 67.222 47.056
219.313
par. liv.
1.7.01 1.1.02 1.7.02 1.1.03 totale
_ _
_ _ _
255 Q 18,29
38,87 36,58 25,61
119,35
232 1° 16,64
35,36 33,28 23,30
108,59
202 2° 14,49
30,79 28,98 20,29
94,54
180 3°S 12,91
27,44 25,82 18,08
84,25
167 3° 11,98
25,46 23,96 16,77
78,16
155 4°S 11,12
23,63 22,24 15,67
72,55
144 4°
10,33 21,95 20,66
14,46 67,40
130 5°
9,32 19,82 18,65
13,05 60,85
100 6°
7,17 15,24 14,35
10,04 46,80
242 1°S
17,36 36,89 34,72
24,30 113,27
Gli aumenti
salariali di cui al presente articolo
verranno corrisposti
agli apprendisti
nelle misure percentuali previste
dall'art. 72 del
vigente
CCNL.
Resta inteso
che a decorrere dal mese di luglio
2001 l'indennità di
vacanza
contrattuale cessa di essere corrisposta.
Art. 2
- Una tantum.
A tutto
il personale in forza alla data della stipula del presente Accordo
o assunti successivamente a tale data,
compresi i giovani assunti con CFL
verrà
erogato un importo 'una tantum'.
Tale importo,
pari a £. 320.000 (_ 165,27) lorde
medie (4° livello)
riparametrate per i lavoratori qualificati e per gli
apprendisti secondo
le percentuali
di cui all'art. 72, CCNL 5.10.99, è aggiuntivo a quanto
dovuto fino
al 30.6.01 a titolo di indennità
di vacanza contrattuale e
spetta in
relazione all'intero periodo
di 12 mesi intercorrenti
dall'1.1.01
al 31.12.01.
Per i
casi d'anzianità inferiore ai 12 mesi e fermo
restando quanto
previsto nel
comma 1 del presente articolo,
gli importi di cui
sopra
verranno erogati 'pro quota' in rapporto ai mesi
d'anzianità di servizio
maturata durante
il periodo indicato al comma precedente, secondo i
criteri previsti
dagli artt. 146
e 147 del presente contratto.
Analogamente si
procederà per i casi in
cui non sia
dato luogo a
retribuzione nello
stesso periodo a norma di legge
e di contratto ad
eccezione
dell'assenza obbligatoria per maternità.
Al personale
con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con
criteri
di proporzionalità.
Con i
medesimi criteri di cui al comma precedente la 'una tantum' verrà
erogata
al personale assunto con contratto a termine.
L'importo 'una tantum' spettante verrà erogato con il
foglio di paga di
settembre
2001.
In caso
di risoluzione del rapporto
intervenuta antecedentemente alla
scadenza indicata al precedente comma 6, l'importo
'una tantum' verrà
erogato
sulla base dei criteri di cui al comma 3.
L'importo 'una tantum' di cui sopra non è utile agli
effetti del computo
di
alcun istituto contrattuale né del TFR.
Ai lavoratori
di cui al comma 1 del presente articolo, che godano dei
trattamenti
di CIGS e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di
solidarietà, le
quote mensili di 'una tantum' o le sue frazioni saranno
erogate dall'istituto competente secondo le
disposizioni vigenti in
materia.
Articolo
3.
Le
parti, nel definire l'attuale Accordo economico, convengono che il CCNL
verrà
rinnovato alla scadenza naturale (31 dicembre 2002).
In riferimento
al 3° anno economico (2003) - ricadente nella previsione
del prossimo
rinnovo e definito
dall'attuale Accordo -
a fronte di
scostamenti dei
DPEF, le parti valuteranno, nel corso
del rinnovo del
prossimo CCNL, le determinazioni, coerenti con
l'impianto del Protocollo
23.7.93,
da adottare.