Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
IMPRESE ELETTRICHE
MINORI PRODUTTRICI E/O
DISTRIBUTRICI DI ENERGIA
ELETTRICA
11
giugno 1998
Addì 23
settembre 1998 in Roma,
- tra
l'Unione Nazionale Imprese
Elettriche Minori (UNIEM) -
nella
persona
del Presidente prof.
Filippo Accardi coadiuvato dal
Vice-Presidente dott. Andrea Butera;
- con
la partecipazione di una
Delegazione Industriale composta dai
sigg.
rag. Cornelio Caldarella della Società SELIS Lampedusa SpA, dott.
Giuseppe Germano della Società GERMANO
Industrie Elettriche srl e rag.
Nicola Albanese della Società Elettrica di
Favignana SpA.
e
- la Federazione Nazionale Lavoratori
Energia (FNLE-CGIL) rappresentata
dal
Segretario Generale Giacomo Berni, e dal componente la
Segreteria
Nazionale
Ulisse Sadocchi, dai Coordinatori Nazionali Mauro Tiboni e
Salvatore Martinelli;
- la
Federazione Lavoratori Aziende
Elettriche Italiane (FLAEI-CISL)
rappresentata dal Segretario Generale sig.
Arsenio Carosi, dai Segretari
Nazionali sigg.: Carlo De Masi, Pierluigi
Gallareto, Salvatore Mancuso,
Valter
Rigobon, assistiti da
Bruno Costantini, Antonio
Coviello,
Piergiorgio Solari;
- l'Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (UILSP-UIL)
rappresentata dal Segretario Generale
Enzo Arcioni e dai Segretari
Nazionali Giuseppe Chiara e Michele Polizzi
assistiti da Giuseppe Mangione
è stato
ratificato il presente CCNL, già stipulato in data 11 giugno 1998,
per le imprese elettriche minori produttrici e/o
distributrici di energia
elettrica
e i lavoratori alle stesse dipendenti.
CAMPO
DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente
CCNL disciplina il
rapporto di lavoro
fra le Aziende
Elettriche Minori
produttrici e/o distributrici
di energia elettrica,
singolarmente o
in forma associata o consortile aderenti
alla UNIEM
(combinato
disposto artt. 1 e 4, comma 8, legge 6.12.62 n. 1643 e art. 7,
legge 9.1.91
n. 10) e il personale dalle
stesse dipendenti, laddove
l'applicazione del
contratto nazionale
comporti un costo retributivo
superiore del
20% rispetto a quello
derivante dall'applicazione della
contrattazione
precedente, il relativo adeguamento sarà ripartito su più
esercizi,
in modo tale di non avere fra un esercizio e l'altro un aumento
del
costo di ciascun istituto superiore al 20% annuo.
Capitolo
1 - RELAZIONI INDUSTRIALI
PREMESSA
Il presente
CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo
sulla
politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali,
sulle politiche
del lavoro e del sostegno
al sistema produttivo" del
23.7.93, ne
realizza, per quanto di
competenza, le finalità
e gli
indirizzi in
tema di relazioni
sindacali regolando l'assetto
della
contrattazione collettiva
in funzione di una dinamica delle
relazioni
coerente con
gli obiettivi di
competitività delle imprese
e di
valorizzazione
del lavoro.
Residuando di converso a livello Aziendale materie e
istituti diversi e
non
ripetitivi a quelli propri del CCNL.
Art. 1
- Articolazione del sistema di relazioni.
Le parti
condividono altresì che lo
sviluppo e il consolidamento di
moderne relazioni industriali presuppongono una
comune conoscenza delle
linee di evoluzione del comparto di cui fanno
parte le aziende firmatarie
del presente CCNL e secondo questa logica
ritengono opportuno realizzare
un sistema
di informazioni e di confronto
improntato a trasparenza e
tempestività.
A livello nazionale interaziendale le parti
costituiranno un OSSERVATORIO
DI SETTORE
congiunto paritetico che,
ferme restando l'autonomia
dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte
responsabilità
degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori,
divenga sede
e momento di
analisi, verifica e
confronto, con la
periodicità richiesta dai problemi in discussione, su
temi di rilevante
interesse
reciproco quali:
· il
sistema legislativo e le novità
normative con particolare
riferimento
agli assetti generali del comparto e all'istituzione delle
Autorità per i servizi di pubblica utilità;
· le
politiche industriali e l'andamento economico - occupazionale del
comparto;
· le
tematiche relative ad ambiente, sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro;
· la struttura e la dinamica del costo del
lavoro;
· l'evoluzione delle relazioni industriali.
Ribadendo l'imprescindibile utilità di incontri anche
a livello locale,
nello spirito di cui al 1° capoverso del presente
articolo e al fine di
consentire la
soluzione delle problematiche emergenti, a livello
aziendale,
dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno, saranno
promossi
incontri in cui ogni singola azienda fornirà, su richiesta delle
Organizzazioni
Sindacali, informazioni relative a:
· risultati economici conseguiti;
· linee
essenziali delle strategie
e dei conseguenti piani di
investimento;
· nuove
iniziative particolarmente significative anche con riferimento
ai programmi di riorganizzazione che
incidano su livelli occupazionali e
sulle condizioni di lavoro;
· questioni
ambientali di rilevanza societaria e/o
presentazione del
bilancio ambientale;
· politiche
e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a
formazione/addestramento e sviluppo.
Art. 2
- Contrattazione.
A)
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il CCNL
è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da
una parte economica la cui durata è biennale
(per la 1a applicazione del
presente
contratto la parte economica scadrà il 31 dicembre 1998).
Per il rinnovo del CCNL è necessario che una
delle parti dia disdetta nei
termini convenuti
in modo che le proposte per
un nuovo accordo siano
presentate in
tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3
mesi
prima della scadenza del contratto.
Durante
tale periodo e nel mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti non
assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad
azioni
dirette.
Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla
data di
scadenza, ovvero
dalla data di
presentazione delle piattaforme se
successiva; verrà corrisposto un elemento provvisorio
della retribuzione
denominato "indennità di vacanza contrattuale", che cesserà di essere
erogato
all'atto del rinnovo.
L'importo di
tale indennità sarà pari al 30%
del tasso di inflazione
programmato
applicato ai minimi e contingenza.
Dopo 6
mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà
pari al 50%
dell'inflazione
programmata.
La violazione del periodo di raffreddamento
sopra menzionato comporterà,
come conseguenza a carico della
parte che vi
avrà dato causa,
l'anticipazione
e lo slittamento del termine a partire dal
quale decorre
l'indennità
di vacanza contrattuale.
B)
Contrattazione aziendale.
Le
parti si danno atto che la contrattazione aziendale non potrà avere per
oggetto
materie e istituti già definiti a livello nazionale.
Gli accordi aziendali secondo quanto previsto
dal protocollo del 23.7.93
hanno durata
quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto dell'autonomia
dei cicli
negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i
tempi di
rinnovo
del CCNL.
La trattativa
aziendale esclude
iniziative unilaterali, ivi
comprese
azioni dirette
di qualsiasi tipo, per un periodo di 2
mesi dall'inizio
della
medesima.
Al fine
dell'acquisizione di elementi
di conoscenza comune
per la
definizione degli
obiettivi della
contrattazione aziendale, le
parti
valuteranno
preventivamente, in
appositi incontri, la
situazione
produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i
requisiti essenziali
di redditività ed efficienza, unitamente alle
condizioni di lavoro e alle
prospettive
occupazionali.
I contenuti
economici di questo
livello negoziale troveranno
concretizzazione mediante
un Premio di Risultato annuale
strettamente
correlato:
· all'andamento economico dell'impresa;
· ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali,
aventi
per obiettivo incrementi
di produttività, di
qualità, di
redditività e di altri elementi rilevanti ai
fini del miglioramento della
competitività aziendale.
Tale premio,
per sua natura, è determinato a consuntivo, variabile
e
differenziabile in relazione alle diverse modalità
della prestazione di
lavoro.
I parametri,
gli indici e i meccanismi
utili alla determinazione
quantitativa di
tale erogazione saranno definiti
dalle parti in sede
nazionale
entro il 31.12.98.
Capitolo
2 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 3
- Assunzione.
Valgono
le norme di legge in materia.
Nello
specifico, all'atto dell'assunzione:
· l'Azienda, che ha la
facoltà di richiedere prima
dell'assunzione
visite
mediche specialistiche per
accertare l'idoneità fisica
del
lavoratore, comunicherà per iscritto la
data, le mansioni da svolgere, il
trattamento economico, il luogo di lavoro,
la durata del periodo di prova
nonché tutte le condizioni concordate;
· il
lavoratore, da parte sua, presenterà la documentazione relativa:
libretto
di lavoro, copia autenticata del
titolo di studio, stato di
famiglia, foglio matricolare, certificato
penale, coordinate bancarie per
l'eventuale
accredito delle competenze. Mutamenti
di residenza e/o
domicilio
e ogni altra variazione
necessaria alla corretta esecuzione
degli
adempimenti previdenziali e
fiscali dovranno essere celermente
notificati dal lavoratore all'Azienda.
Nota a
verbale in merito alle assunzioni
di cui
all'art. 25, legge n. 223/91.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25,
comma 2, legge n. 223/91,
le parti si danno atto che non rientrano nella
quota di riserva stabilita
dal comma 1 del medesimo art. 25 i lavoratori
classificabili dal livello
B1
compreso alla categoria QM1.
Art. 4
- Periodo di prova.
Il periodo
di prova, comunicato
con atto scritto
al momento
dell'assunzione
e di cui non è ammessa né la protrazione
né il rinnovo,
avrà la
durata di:
· 6 mesi per i Quadri e per le categorie ASS,
AS, A1S, A1;
· 3 mesi per i lavoratori di tutte le altre
categorie.
Durante
questo periodo:
· la
retribuzione non può essere inferiore al
minimo fissato dal
presente
contratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in
relazione alle mansioni affidategli;
· non
si applicano le
norme previste in tema
di rimborsi spese
istruzione figli e di alloggio e vestiario;
· la
risoluzione del rapporto di
lavoro può aver luogo in qualsiasi
momento
ad iniziativa di ciascuna delle 2 parti
senza che ricorra
l'obbligo
del reciproco preavviso. In tal
caso la retribuzione viene
corrisposta per il solo periodo di servizio
prestato.
Superato con esito favorevole il periodo di prova,
comprensivo anche di
eventuali
periodi di addestramento programmati dalla Società, l'assunzione
diviene definitiva
a tutti gli effetti
contrattuali e previdenziali
decorrendo
l'anzianità di servizio dal giorno dell'assunzione stessa.
Art. 5
- Contratti di lavoro atipici.
A) Part-time.
Le parti
riconoscono l'opportunità di
utilizzare quanto offerto dalla
legislazione vigente
in materia e si impegnano
a definire entro
il
31.12.98 un'apposita regolamentazione che ne
individui le modalità
applicative
anche alla luce della specificità del settore.
B)
Contratto a tempo determinato.
In
attuazione dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56 (norme sull'organizzazione
del mercato
del lavoro), le
Parti concordano che
l'assunzione di
lavoratori
con contratto di lavoro a termine, oltre che nei casi previsti
dalla legislazione vigente, è consentita nelle ipotesi
e alle condizioni
indicate
di seguito:
1. esecuzione
di un'opera, di un servizio o di
un appalto definiti o
predeterminati nel tempo;
2. esecuzione
di attività di installazione o montaggio soggette
a
particolari
condizioni
climatico-ambientali che non
consentono la
protrazione delle lavorazioni in altro
periodo dell'anno;
3. esecuzione
di particolari commesse che,
per la
loro specificità,
richiedono
l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse
da
quelle normalmente impiegate;
4. sostituzione di lavoratori assenti per
aspettativa esclusi i casi di
chiusura dell'unità lavorativa, ovvero per
ferie, malattie, maternità o
servizio militare o civile, etc.
Il numero
massimo di lavoratori che possono
contemporaneamente essere
assunti con contratto di lavoro a termine per le
ipotesi sopraindicate è
pari
al:
· 10%
del numero dei lavoratori
occupati a tempo indeterminato nelle
unità
lavorative fino a
150 dipendenti (al 31
dicembre dell'anno
precedente) con un minimo di 3 unità;
· 8%
del numero dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato nelle
unità
lavorative con più di 150
dipendenti (al 31 dicembre dell'anno
precedente) nelle quali è comunque
consentita la stipulazione di almeno 10
contratti
a termine. Qualora se ne ravvisi
la necessità, con accordo
sindacale,
i suddetti valori possono essere
elevati in funzione delle
specifiche esigenze aziendali. Le Aziende
comunicheranno alle RSU/OS il
numero dei lavoratori interessati e le
fattispecie utilizzate fra quelle
sopra indicate.
Capitolo
3 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 6
- Classificazione del personale.
1.
Quadri.
Appartengono a
questa categoria di inquadramento, ai
sensi e per
gli
effetti anche
della legge n.
190/85, i titolari
delle posizioni
organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo
di raccordo tra la
struttura dirigenziale sovrastante e il restante
personale e svolgono
funzioni
di maggiore importanza per il più elevato contenuto professionale
delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle
quali sono fortemente
presenti facoltà
di rappresentanza, funzioni
di sovraintendenza e
coordinamento di
altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse
ovvero
contenuti specialistici particolarmente elevati.
Tale categoria
si articola, in funzione
di mansioni esercitate
con
contenuti sia manageriali sia specialistici particolarmente
rilevanti ai
fini dell'attuazione delle politiche aziendali o
del raggiungimento degli
obiettivi prefissati, sulle seguenti 2 categorie e
con le specificità
retributive
più avanti evidenziate:
- QM1
- QM2
2)
Gruppo A.
Categoria
AS Superiore.
Sono inquadrabili in questa categoria i
dipendenti che svolgono mansioni
che, pur
avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria AS,
hanno un
contenuto professionale di maggior rilievo per il più
elevato
grado di
presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dalle Società,
funzioni di
sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori,
contenuto
specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Esemplificazioni:
a) Responsabile coordinatore dei settori amministrativi e tecnici di
impianti con produzione oltre 25.000.000
kwh.
Categoria
AS.
Sono inquadrabili in questa categoria i
dipendenti che svolgono mansioni
di concetto
con funzioni direttive
di particolare importanza e
responsabilità per
la loro ampiezza e natura, oppure
per la rilevante
dimensione dell'unità
in cui sono preposti in relazione
alla struttura
organizzativa
delle Società, ovvero mansioni di particolare importanza per
il contenuto
specialistico che
implichino responsabilità di identico
livello.
Esemplificazioni:
Capo impianto con produzione superiore a 25.000.000 kwh.
Categoria
A1 Superiore.
Sono inquadrabili in questa categoria i
dipendenti che svolgono mansioni
che, pur
avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria A1,
hanno un
contenuto di responsabilità e di professionalità di
maggior
rilievo per il più elevato grado di presenza di
facoltà di rappresentanza
attribuita
dall'Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di
altri lavoratori, contenuto specialistico
particolarmente elevato delle
mansioni.
Esemplificazioni:
a) Capo impianto con produzione superiore a
10.000.000 kwh e inferiore a
25.000.000 kwh.
Categoria
A1.
Sono inquadrabili in questa categoria i
dipendenti che svolgono mansioni
di concetto con funzioni direttive o mansioni
rilevanti per il contenuto
specialistico
che implichino responsabilità di identico livello.
Esemplificazioni:
a) Coordinatore servizi vari da
cui dipende la
responsabilità
dell'attività commerciale
amministrativa e il coordinamento con la
direzione
centrale, con funzioni di vicario del
Capo impianto con
produzione superiore a 10.000.000 kwh e fino
a 25.000.000 kwh;
b) personale laureato neo-assunto.
3)
Gruppo B.
Categoria
BS Superiore.
Sono inquadrabili in questa categoria i
dipendenti che svolgono funzioni
che, pur
avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria BS,
hanno un
contenuto professionale di maggiore rilievo per il più elevato
grado di
presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dall'Azienda,
funzioni di
sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori,
contenuto
specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Esemplificazioni:
a) Capo impianto di minori dimensioni;
b) Assistenti senior tecnici, commerciali,
amministrativi;
c) Diplomati universitari neo-assunti.
Categoria
BS.
Sono inquadrabili in questa categoria i
dipendenti che svolgono funzioni
di concetto
di particolare importanza e responsabilità per la
loro
ampiezza e
natura, oppure per la rilevante estensione dell'ufficio, del
reparto
o dell'impianto cui sono addetti.
Esemplificazioni:
a) Vice capo impianto termico di minori
dimensioni;
b) Responsabile di un'unità di manutenzione di centrali con produzione
superiore a 25.000.000 kwh.
Categoria
B1 Superiore.
Sono inquadrabili in questa categoria i
dipendenti che svolgono funzioni
che, pur
avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B1,
hanno un
contenuto professionale di maggiore rilievo per il più elevato
grado di
presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dall'Azienda,
funzioni di
sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori,
contenuto
specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Esemplificazioni:
a) Responsabile unità di manutenzione di
maggiori dimensioni.
Categoria
B1.
Sono inquadrabili in questa categoria i
dipendenti che svolgono funzioni
di concetto nonché i dipendenti che svolgono
funzioni tecnico - manuali
specializzati che
richiedono una specifica
competenza conseguibile
attraverso una notevole esperienza pratica
di lavoro congiunta
a
conoscenze
teoriche in scuole professionali.
Esemplificazioni:
a) Responsabile unità di manutenzione di
impianti di minori dimensioni;
b) Addetti amministrativi;
c) personale diplomato neo-assunto.
Categoria
B2 Superiore.
Sono inquadrabili in questa categoria i
dipendenti che svolgono funzioni
che, pur
avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B2,
assumono un
contenuto professionale di
maggior rilievo anche
per la
maturazione di una notevole esperienza di mestiere,
nonché i dipendenti
che
svolgono funzioni semplici di concetto.
Esemplificazioni
a) Elettricista o meccanico provetto di
manutenzione senior che esegue i
lavori
di maggior rilievo svolgendo
anche funzione di guida di altro
personale.
Categoria
B2.
Sono
inquadrabili in questa categoria i dipendenti che eseguono lavori che
richiedono una
qualificata o provetta capacità tecnico - pratica
o
amministrativa
conseguibile attraverso un necessario tirocinio o mediante
preparazione avuta
in scuole professionali, corsi di formazione
professionale
e che, comunque, compiono a regola d'arte lavori di maggiore
importanza
e responsabilità, relativi alla loro specialità di mestiere.
Esemplificazioni:
a) Meccanico
specializzato di squadra
di manutenzione che
in via
autonoma esegue i lavori di manutenzione e
riparazione;
b) Elettricista specializzato di squadra di
manutenzione;
c) Aggiunto amministrativo;
d) Letturista con altri compiti.
4)
Gruppo C.
Categoria
CS.
Sono
inquadrabili in questa categoria i dipendenti che eseguono lavori od
operazioni
d'ordine, di carattere tecnico - manuale o amministrativo e di
responsabilità che
richiedono una specifica
capacità conseguibile
attraverso un
adeguato tirocinio mediante preparazione avuta in scuole
professionali.
Esemplificazioni:
a) Meccanico qualificato di squadra di
manutenzione;
b) Elettricista qualificato;
c) personale di supporto ufficio tecnico;
d) Letturista;
e) Stenodattilografi con altri compiti;
f) Autista
di vettura e altri automezzi quali: autocarri con rimorchio,
autoscale, autobotti;
g) Addetto al magazzino;
h) Personale licenziato istituto professionale
neo-assunto.
Categoria
C1.
Sono inquadrabili in questa categoria i
dipendenti ai quali si richiedono
capacità conseguibili con un breve tirocinio per
eseguire lavori d'ordine
di
carattere amministrativo o tecnico - manuale.
Esemplificazioni:
a) Aiuto elettricista e meccanico;
b) Dattilografo/a addetto/a al centralino;
c) Portiere;
d) Aiutante di magazzino.
Categoria
C2.
Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che eseguono lavori
semplici di
carattere amministrativo (uscieri, fattorini e custodi con
esclusivi compiti di attesa), nonché i dipendenti che
eseguono operazioni
semplici di
carattere tecnico - manuale, anche di fatica e i dipendenti
addetti ai
lavori di facchinaggio e di pulizia, questi ultimi eseguiti
anche
con l'uso di idonee apparecchiature.
Esemplificazioni:
a) Aiuto elettricista / meccanico di squadra;
b) Mansioni d'ordine (usciere, fattorino,
custode, ecc.).
L'inquadramento del personale viene attuato dalle
Società in base alle
declaratorie previste dal presente articolo e tenendo
conto dei seguenti
criteri:
a) mansioni effettivamente svolte prescindendo
da eventuali organigrammi
od organici preordinati;
b) grado
di conoscenza del lavoro
occorrente per l'espletamento delle
mansioni nel contesto tecnico-organizzativo
dell'unità di appartenenza;
c) necessarie
nozioni di carattere tecnico - professionale anche
in
materia antinfortunistica;
d) capacità
di iniziativa e autonomia quando
richieste nel ruolo da
esercitare;
e) effettivi compiti di controllo e
coordinamento espletati;
f) ampiezza delle responsabilità declarate
assegnate con le mansioni.
Art. 7
- Inquadramenti particolari.
1)
Assistenti Senior Categoria BSS.
La qualifica
di assistente senior di
categoria BSS si riconoscerà agli
assistenti commerciali o amministrativi dopo 6 anni
di esperienza nella
mansione.
Tale
riconoscimento avverrà dopo 3 anni di esperienza nella mansione per i
dipendenti
assunti come diplomati e per gli assistenti tecnici.
Il riconoscimento della categoria BSS sarà
subordinato al superamento di
un
colloquio di accertamento professionale.
2)
Categoria B2S.
Agli addetti alle squadre di manutenzione della
Produzione e alle squadre
di manutenzione degli impianti primari della
Distribuzione la categoria
B2S sarà
attribuita dopo 3 anni di
effettiva permanenza ed esperienza
specifica
maturate in dette squadre in categoria B2 mediante colloquio di
accertamento
professionale.
3)
Categoria C2/C1/CS.
I lavoratori inquadrati in categoria C2
passeranno in categoria C1 dopo 1
anno di
effettivo servizio, entro 1 anno se addetti a nuclei o squadre.
In quest'ultimo caso l'accesso alla categoria
CS avverrà dopo 1 anno di
permanenza nella
categoria C1. Questi
passaggi non presuppongono
necessariamente
un cambiamento delle mansioni.
4)
Manutentore provetto (categoria B2).
L'accesso alla
qualifica di manutentore
provetto (B2) delle aree di
manutenzione
meccanica, manutenzione elettrica, regolazione e automazione,
tirafili
e manutenzione civile si consegue entro un periodo massimo di 5
anni di
attività specifica maturata in una o più delle aree menzionate,
previa verifica
della professionalità acquisita, mediante colloquio di
accertamento
professionale.
5)
Preposti al turno.
I preposti al turno di impianti idroelettrici
o di trasformazione saranno
inquadrati come
minimo in categoria B2.
Chiarito che non è previsto
l'inquadramento
generalizzato in categoria B1 dei turnisti, si dovrà tener
conto ai
fini classificatori delle differenziazioni anche notevoli
dal
punto
di vista tecnico-funzionale che esistono tra i diversi impianti.
Complessità
degli impianti e funzioni di coordinamento, professionalità e
responsabilità esercitate potranno consentire l'individuazione di
posizioni
di lavoro inquadrabili in categoria B1.
6)
Laureati - diplomati - licenziati da istituti professionali a indirizzo
tecnico o scuole similari.
Dopo 2
anni dal conseguimento del titolo di studio e con
2 anni di
attività professionale e lavorativa inerente i titoli
di studio sopra
indicati
ed espressamente richiesti per il ruolo aziendale ricoperto, sarà
assegnata la
categoria BS ai
lavoratori diplomati da
scuola media
superiore
e la categoria B2 ai licenziati da scuole professionali.
Con le
stesse premesse - ma dopo 2 anni dal conseguimento del titolo con 2
anni di
esercizio della specifica
professione - sarà
assegnata la
categoria
AS ai laureati e la categoria A1 ai diplomati universitari.
I lavoratori assunti con specifica richiesta
di titolo di laurea saranno
inquadrati
in categoria A1S dopo 1 anno di servizio.
I lavoratori
assunti con specifica
richiesta di diplomi universitari
saranno
inquadrati in categoria BSS dopo 1 anno di servizio.
I
lavoratori assunti con specifica richiesta di diploma saranno inquadrati
in
categoria B1S dopo 1 anno di servizio.
Dichiarazione
a verbale in tema di scelta del personale.
Per la
copertura di eventuali
necessità occupazionali e
per la
realizzazione e lo sviluppo della propria organizzazione,
le Aziende si
avvarranno preferibilmente del personale in
servizio quando ne
siano
riconosciute le
attitudini e i
requisiti necessari, tenendo
conto,
consultate le
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, di fattori quali
capacità, merito, anzianità, titolo di
studio nonché dell'eventuale
esplicazione in
via temporanea della mansione
per la quale si sta
effettuando
la ricerca interna.
Le Aziende
potranno altresì utilizzare lo
strumento dei contratti di
formazione
e lavoro così come previsti e regolamentati dalle leggi e dagli
accordi
interconfederali in vigore.
Chiarimento
a verbale.
Nel caso
di svolgimento di
più mansioni aventi
diverso valore
professionale:
a) quelle
più qualificate - se svolte con
carattere di prevalenza -
costituiscono l'elemento determinante per
l'inquadramento in categorie del
gruppo A o categorie superiori;
b) quelle
più qualificate - anche se non prevalenti ma svolte in
modo
ripetitivo
- costituiscono l'elemento
determinante per l'inquadramento
fino alla categoria BSS.
Il
presente art. 7 per le aziende che già non lo applicano avrà decorrenza
dall'1.1.2000.
Art. 8
- Mutamento temporaneo di mansioni.
Il lavoratore
può essere assegnato
temporaneamente a svolgere mansioni
inerenti ad
altra categoria purché ciò
non comporti né peggioramento
economico né
mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nella
Società.
Detta assegnazione per esigenze di carattere
aziendale non può avvenire
per un periodo superiore a 3 mesi, mentre per
effetto di sostituzione di
lavoratori per i quali sussista il diritto alla
conservazione del posto
tale periodo non può essere superiore a quanto
previsto in materia dalla
legge o
dal contratto collettivo, con il limite di 1 anno nell'ipotesi di
sostituzione
di personale in aspettativa.
Nel caso
di assegnazione temporanea a nuove mansioni di cui al presente
articolo, al
lavoratore dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla
sua
retribuzione,
un'indennità temporanea - ma utile per la determinazione del
compenso per
lavoro straordinario - pari alla differenza (categoria di
appartenenza della
mansione svolta, escluso eventuale sovrainquadramento
'ad personam', e categoria temporaneamente
svolta) tra i minimi delle 2
categorie.
Nel caso
in cui l'affidamento di mansioni di categoria superiore sia
previsto per
un periodo eccedente il mese, verrà data comunicazione
scritta
dell'inizio e della fine di detto periodo.
Art. 9
- Passaggio di categoria.
In caso di passaggio definitivo a categoria
superiore, da comunicare per
iscritto
all'interessato, a seguito di mutamento di mansioni coerentemente
alle
declaratorie e ai profili previsti dal sistema classificatorio di cui
agli artt.
6 e 7, il lavoratore ha diritto a un trattamento economico
complessivo
che terrà conto di:
· conservazione in cifra dei
supplementi minimi e
degli scatti
d'anzianità;
· assorbimento delle indennità salariali di categoria e degli aumenti
di merito fino alla concordanza della
differenza tra i 2 minimi.
Capitolo
4 - ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITÀ
Art. 10
- Orario di lavoro.
Nulla viene
innovato circa la
durata massima dell'orario in
quanto
disciplinato
da norme di legge.
La
durata contrattuale dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori è pari
a 40
ore settimanali, articolato in 5 o 6 giornate di lavoro.
La distribuzione delle ore di lavoro viene
stabilita a seguito di accordi
con le
RSU o in mancanza di queste con le Rappresentanze Sindacali
Aziendali.
Deve essere
favorito il massimo
contenimento delle prestazioni
straordinarie, cui
si ricorrerà per eccezionali esigenze
tecnico-organizzative.
1.
Lavoro in luoghi diversi dall'abituale sede (ore viaggio).
A coloro che prestano servizio in luogo
diverso dall'abituale località o
posto di
lavoro, le ore eccedenti l'orario normale di lavoro giornaliero
occorrenti agli
spostamenti di andata e ritorno vengono
compensate con
un'indennità pari al 50% della retribuzione oraria
per le
prime 3 ore
giornaliere
e al 100% per le ore giornaliere successive.
2.
Lavoro programmato inferiore alle 3 ore o non effettuato.
Il lavoratore
chiamato per lo svolgimento di un lavoro programmato, in
giorno non
lavorativo o di riposo settimanale o
festivo ha diritto
a
percepire,
anche nel caso di prestazione effettiva inferiore alle 3
ore,
oltre al
rimborso delle spese di viaggio
e al compenso per il
lavoro
straordinario,
un'indennità pari alla normale retribuzione oraria per il
tempo
mancante al raggiungimento delle 3 ore complessive.
Inoltre il lavoratore che, non potendo svolgere il
lavoro programmato di
cui sopra, venisse rinviato a casa dopo essersi
presentato sul posto di
lavoro,
ha diritto a percepire per il disagio un'indennità pari a 3 ore di
normale
retribuzione e il rimborso delle spese di viaggio.
3.
Dipendenti con funzioni direttive.
Le Parti
si danno atto che, nello
stabilire le norme sulla disciplina
della durata
del lavoro ordinario e
straordinario non hanno
comunque
inteso
introdurre alcuna modifica a quanto disposto dalle leggi vigenti in
materia, con
particolare riferimento al RDL 15.3.23
n. 692 e al suo
regolamento
applicativo RD 10.9.23 n. 1995.
Sono quindi da considerare dipendenti con
funzioni direttive, non tanto
tutti coloro che sono inquadrati nelle categorie
ASS, AS, A1S, A1 bensì
chi è
realmente preposto alla
direzione tecnica e amministrativa
della
azienda o
di un reparto di essa
con la diretta responsabilità
dell'andamento
del servizio.
4.
Turnisti.
L'orario normale dei lavoratori turnisti è fissato in
40 ore settimanali,
anche
se ripartibili su più settimane.
Le Società, su richiesta delle rappresentanze
sindacali e compatibilmente
con le esigenze di servizio, stabiliranno una
turnazione settimanale così
che al
lavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra
mattino,
pomeriggio e
notte, impegnandosi altresì a
far in modo che a
chi
sostituisce un lavoratore nel turno di notte venga
garantito un adeguato
riposo
fisiologico.
Qualora eccezionalmente ciò non si verifichi e
l'intervallo di tempo si
riduca
a meno di 10 ore, viene corrisposta al lavoratore un'indennità pari
al 100%
della normale retribuzione oraria per ciascuna ora mancante
al
raggiungimento
delle 10, fatte salve le migliori condizioni in atto.
Il lavoratore turnista richiamato in servizio
per sostituzione di altro
personale in
turno ha diritto al rimborso
delle spese documentate di
trasporto
che eventualmente sia costretto a sopportare in misura superiore
a quelle
che avrebbe sostenuto in relazione al suo piano di turno o al
normale orario settimanale. L'entità di tale
rimborso è commisurata alle
tariffe dei mezzi pubblici, se esistenti,
utilizzabili in relazione alla
richiesta
della prestazione, alle tariffe aziendali negli altri casi.
Le parti
concordano inoltre che l'utilizzo delle giornate di
riduzione
d'orario per
il personale turnista - che rientrano a tutti gli effetti
nella pianificazione annua dell'orario di lavoro -
possa avvenire, su
richiesta
degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio,
anche
quando la prestazione richiesta è a giornata.
Art. 11
- Riposo settimanale, giorni festivi, riposi aggiuntivi
e riduzione dell'orario di lavoro.
I) Riposo settimanale.
Il
riposo settimanale cade normalmente di domenica.
Come previsto dalla legge, tale riposo può essere
fissato anche in altro
giorno
della settimana, diventando quindi la domenica giorno lavorativo a
tutti gli
effetti e festivo il giorno di riposo, per le seguenti categorie
di
lavoratori:
1) addetti alla sorveglianza e/o manutenzione
delle opere di presa, dei
canali di carico e scarico;
2) addetti
all'esercizio delle centrali, delle stazioni e delle cabine
presidiate;
3) addetti alla sorveglianza delle linee, delle
reti e delle cabine.
A
questi lavoratori dovrà essere garantito che il giorno di riposo, almeno
1 volta
ogni 4 settimane, cada di domenica; in caso contrario sarà loro
dovuta un'indennità pari al 60% della retribuzione
giornaliera per la
domenica
di cui sono stati privati.
Spetta - nel caso in cui il giorno di riposo
compensativo venga a cadere
in giorno
festivo infrasettimanale -
un'indennità pari al 100%
della
retribuzione
giornaliera.
Ai lavoratori
che siano normalmente addetti ad
altre attività tecniche
inerenti agli
impianti di cui ai commi
precedenti e che lavorano di
domenica -
per essi normale
giorno di riposo -
compete lo stesso
trattamento
complessivo (riposo compensativo + maggiorazioni) previste dal
presente
articolo.
Per le
prestazioni lavorative pari o superiori a 4 ore, effettuate
nel
normale giorno
di riposo settimanale, compete
ai lavoratori un'intera
giornata di
riposo compensativo, fermo restando il diritto al pagamento
della sola maggiorazione del 60% (75% per la
notte) per le ore di lavoro
effettivamente
prestate.
II)
Giorni festivi ed ex festività.
Sono considerati giorni festivi quelli
riconosciuti come tali dallo Stato
a tutti gli effetti civili nonché la
ricorrenza del S. Patrono del luogo
in cui
il dipendente lavora.
Nelle località in cui tale ricorrenza coincida con
un giorno riconosciuto
festivo,
si procederà, in sede sindacale locale e una volta e per tutte, a
determinare
un altro giorno di festa sostitutivo.
Qualora
una delle festività sopra richiamate cadesse di domenica è dovuta
al lavoratore
1 giornata di retribuzione,
restando inteso che
per i
lavoratori per
i quali è consentito il riposo settimanale
in giorno
diverso dalla
domenica tale trattamento verrà
corrisposto in caso
di
coincidenza delle festività di cui sopra con il giorno
di riposo. Nessun
compenso aggiuntivo
è dovuto in caso di festività
infrasettimanali non
lavorate.
In
sostituzione delle festività soppresse dalla legge 5.3.77 n. 54 vengono
riconosciute
4 giornate di permesso retribuito all'anno.
Per le
festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre viene corrisposto
lo stesso
trattamento economico previsto per le festività che coincidono
con la
domenica corrispondente a 1/26 della retribuzione globale mensile.
I permessi
di cui sopra vengono maturati in
proporzione ai mesi
di
servizio prestati
nell'anno considerando per intero i
periodi di mese
superiori
a 15 giorni.
III)
Riduzione dell'orario di lavoro.
A tutti
i lavoratori non turnisti è riconosciuta una riduzione dell'orario
annuo
pari a 76 ore. Per coloro che operano in turni continui avvicendati,
con prestazioni alternate diurne e notturne, la
riduzione dell'orario di
lavoro
è pari a 96 ore annue.
Per le
aziende che praticano un orario di lavoro inferiore alle 40
ore
settimanali, la
differenza viene assorbita mediante
la detrazione dal
monte
ore annuo di riduzione, fatte salve le condizioni di miglior favore.
La programmazione applicativa delle ore di cui
sopra, d'accordo con
la
Rappresentanza Sindacale
Unitaria, o in
assenza di questa
con la
Rappresentanza
Sindacale Aziendale, sarà attuata secondo le specificità di
ogni
singola azienda/unità lavorativa.
IV)Permessi
retribuiti speciali (add. centrali termiche o in caverna
/turnisti / addetti a lavori su
elettrodotti).
In aggiunta
a quanto già previsto in tema di definizione
e gestione
dell'orario
di lavoro:
A) Ai
lavoratori che operano in Centrali termoelettriche in condizioni
di
particolare gravosità o che
operano normalmente all'interno delle
centrali in caverna verranno concessi
permessi giornalieri retribuiti in
misura variabile da un minimo di 6 a un
massimo di 10 giorni l'anno.
La
valutazione puntuale dell'entità dei permessi di
cui sopra, in
funzione delle effettive condizioni di
lavoro gravoso, è demandata alla
contrattazione aziendale.
B) Ai
lavoratori addetti a turni
continui avvicendati con prestazioni
alternate
diurne e notturne, spettano 8
giorni di permesso retribuito
all'anno. Se questi turnisti prestano la
loro opera in centrali in caverna
tali permessi possono raggiungere un massimo
di 12 giorni l'anno.
Tutti
i giorni di permesso retribuito, sia per i giornalieri sia per i
turnisti,
non potranno essere aggiunti ai periodi di ferie e dovranno
essere
opportunamente distribuiti nel corso dell'anno secondo accordi
con i lavoratori interessati.
C) A
coloro che eseguono lavori che
comportino permanenza su sostegni
degli
elettrodi a tensione superiore a 60 KV, nei giorni in
cui sono
addetti a tali lavori, sono concessi 2
intervalli giornalieri di riposo,
cumulabili anche in un unico intervallo, di
un quarto d'ora ciascuno.
Art. 12
- Ferie.
I lavoratori hanno diritto a un periodo di
riposo (ferie) con decorrenza
della
retribuzione e per un numero di giorni come di seguito specificato:
Lavoratori con orario settimanale ripartito su 5 giorni
e turnisti su 6
giorni
la settimana:
- 20
giorni lavorativi - sabato
escluso a tutti gli effetti
- con
anzianità di servizio fino a 8 anni
compiuti;
- 1
giorno ulteriore per ogni anno
d'anzianità successivo fino a un
massimo di 24 giorni. Fatte salve le
condizioni di miglior favore.
La scelta
dell'epoca di tale periodo di riposo sarà fatta accordando le
esigenze
di servizio con i desideri del lavoratore.
Non
sono in ogni caso ammesse:
· la rinuncia espressa o tacita alle ferie;
· la non concessione;
· la sostituzione con compenso monetario;
· l'assegnazione durante il periodo di
preavviso.
Solo nel
caso di provate esigenze di servizio o
del lavoratore, il
godimento
delle fede può slittare fino al 30 aprile dell'anno successivo.
La risoluzione del rapporto di
lavoro, per qualsiasi
motivo, non
pregiudica il
diritto alle ferie maturate
in proporzione ai
mesi di
servizio
prestato.
Il decorso
delle fede si interrompe, sempre
che il lavoratore ne
dia
tempestiva comunicazione scritta all'Azienda per gli
opportuni controlli,
nel caso
di malattia di durata non
inferiore ai 4 giorni o di ricovero
ospedaliero
di almeno 48 ore intervenuti nel periodo delle ferie stesse.
Nel corso
del 1° anno solare di assunzione saranno
accordati tanti
dodicesimi di ferie - detraibili dalle competenze di
fine lavoro per la
parte eventualmente fruita in più nel
caso di risoluzione prima del
compimento dell'anno
di servizio - quanti sono i mesi
dell'anno stesso
intercorrenti tra
la data di assunzione e il 31 dicembre
immediatamente
successivo.
Art. 13
- Lavoro straordinario, notturno, a turni e in festività.
Salvo giustificati motivi di impedimento e nei limiti consentiti dalla
legge e
dal presente contratto, il
lavoratore è tenuto a compiere
il
lavoro straordinario, festivo, notturno. Tali
prestazioni dovranno essere
disposte
e autorizzate dalla Società.
1.
Lavoro straordinario.
Si considera lavoro straordinario quello
compiuto dal lavoratore oltre i
limiti
della durata dell'orario normale settimanale.
Il ricorso
al lavoro straordinario, che non può essere sostituito
da
altrettante ore
di riposo, deve avere carattere
eccezionale ed essere
correlato a
comprovate,
imprescindibili, di durata
temporanea,
imprevedibili e
non altrimenti sopperibili, esigenze strettamente
attinenti
alla regolarità del servizio elettrico.
Le prestazioni
per lavoro straordinario,
che saranno contenute entro
limiti strettamente indispensabili, sono
ammissibili nella misura di 120
ore
annuali 'pro-capite' se rispondenti ad esigenze programmabili.
Le ore
di tale natura,
ma eccedenti tale limite, daranno
titolo a
corrispondenti riposi
compensativi, fermo restando
il diritto alla
corresponsione
delle maggiorazioni contrattualmente previste.
Le Aziende,
in caso di grandi lavori di
manutenzione che prevedano il
ricorso al
lavoro straordinario, informeranno in via preventiva
la
Rappresentanza
Sindacale Unitaria o in assenza di questa la Rappresentanza
Sindacale Aziendale, cui in ogni caso comunicheranno,
mensilmente e per
singola unità lavorativa, il numero delle ore di
straordinario effettuate
nel
mese precedente.
Ogni ora
di lavoro straordinario sarà compensata con
le seguenti
maggiorazioni
della retribuzione oraria:
· se feriale 50%;
· se
festiva 60%, vale
a dire compiuta in domenica
o in giorno
riconosciuto festivo per i lavoratori il cui giorno
di riposo è
normalmente la domenica o compiuta - in
relazione al turno di lavoro - in
uno dei giorni considerati festivi (escluse
le domeniche, eccezion fatta
per la Pasqua) per i lavoratori cui è
consentito il riposo settimanale non
di domenica.
Ai lavoratori
del gruppo "A" che non rientrano tra quelli esclusi
- a
norma di
legge - dalla
limitazione dell'orario di
lavoro, saranno
compensate le
ore di straordinario richieste e regolarmente autorizzate
dalla
Direzione, secondo le modalità sopra citate.
Il personale
avente funzioni direttive - e
come tale non soggetto a
limitazioni d'orario - non ha diritto al compenso per
le ore
di lavoro
straordinario, tenendo
tuttavia conto, in sede
di corresponsione di
gratifiche o
compensi speciali, della
loro reale prestazione in
particolari
e contingenti situazioni.
2.
Lavoro notturno.
Si considera lavoro notturno quello compiuto
dal lavoratore tra le ore 20
e le
ore 6 antimeridiane.
Per ogni
ora di lavoro notturno effettivamente prestata saranno
corrisposte
le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria:
· 50% in regime di lavoro ordinario;
· 60% in regime di lavoro straordinario
feriale;
· 75% in regime di lavoro straordinario
festivo.
Al personale addetto a servizi di sorveglianza
e di guardia che presta la
propria
opera esclusivamente di notte, in sostituzione del trattamento di
cui sopra,
spetta un'indennità mensile pari
al 5% della retribuzione,
indennità che va corrisposta in misura proporzionale
alle ore di lavoro
notturno effettuate
per quei custodi e guardiani che
prestino il loro
normale
lavoro in talune ore di notte.
3.
Lavoro a turni.
A) Turni continui avvicendati con prestazioni
alternate
(2 diurne e 1 notturna).
In questo
caso i lavoratori, compresi gli addetti a servizi di custodia,
hanno diritto
a una maggiorazione pari all'11%
del minimo tabellare e
dell'indennità
di contingenza della categoria di appartenenza.
B)
Turni di lavoro con solo 2 prestazioni diurne.
In
questo caso i lavoratori hanno diritto a un'indennità mensile pari al:
· 5,5%
del minimo tabellare e dell'indennità di
contingenza della
categoria di appartenenza;
· 3,6%
del minimo tabellare e dell'indennità di
contingenza della
categoria
di appartenenza in caso di turni
con riposo settimanale di
domenica.
Fatti
salvi gli accordi aziendali di miglior favore, ai lavoratori di cui
al presente punto B), impegnati in cicli di
turno che prevedono il lavoro
domenicale,
sarà corrisposta, in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra,
un'indennità
- per le ore effettivamente prestate di domenica - pari al
60% del
minimo tabellare.
C)
Normativa comune.
C1)Tutti i
lavoratori turnisti hanno
diritto, in aggiunta alle loro
specifiche
indennità e maggiorazioni retributive, al trattamento previsto
per la
generalità dei lavoratori
nel caso di
lavoro notturno e/o
straordinario.
C2) A tutti i lavoratori turnisti - nel caso di
assenza dal servizio per
ferie,
malattia, infortunio o altro motivo retribuito a norma di contratto
- compete
la corresponsione della normale indennità turnisti di cui
ai
punti A)
e B) (% su minimo e
contingenza) per i turni diurni e
una
maggiorazione pari al 35% della retribuzione oraria per
le ore
notturne
previste
dal piano di turno.
C3) Nel
caso in cui l'attività della centrale o del gruppo venga sospesa
nel corso
del mese, ai
lavoratori addetti alle centrali termiche
e
idrauliche che prestano servizio in turni continui
avvicendati diurni e
notturni,
sarà corrisposta:
· per i primi 2 mesi l'indennità dell'11%
già prevista al punto A) e la
maggiorazione del 35% sulla
retribuzione oraria per le ore
notturne
previste dal piano di turno;
· per
i successivi 2 mesi - eccezion
fatta nel caso di assenze
per
ferie, malattia o infortunio - l'indennità
di cui al punto A) ridotta al
5% e, immutata, la maggiorazione del 35%.
C4) La
dizione "prestazioni diurne", per i lavoratori turnisti,
fa
riferimento al turno del mattino e del pomeriggio,
ancorché esse abbiano
inizio
o termine in ore contrattualmente considerate notturne:
D)
Chiarimenti finali.
Le varie percentuali di maggiorazione previste
dal presente articolo non
sono cumulabili, fatta eccezione per il
trattamento per ore straordinarie
notturne
festive (75% di maggiorazione per ogni ora) che in ogni caso non
assorbe le
indennità - turnisti di cui ai punti A e B del punto 3 del
presente
articolo.
Ai lavoratori che siano chiamati a sostituire
personale turnista saranno
corrisposte le
corrispondenti indennità proporzionate ai giorni di
effettiva
prestazione in turno.
Nei casi
particolari di turni avvicendati - diversi da quelli previsti
dalla normativa del presente contratto - la misura
di eventuali ulteriori
indennità aggiuntive sarà concordata tra
Direzione aziendale e
Rappresentanza Sindacale
Unitaria o in
assenza di queste
con le
Rappresentanze
Sindacali Aziendali.
4.
Lavoro in giorno di festività.
Il
lavoro prestato (festività lavorata), eccezionalmente o in relazione al
turno di
lavoro, in giorno
festivo che non
sia quello di riposo
settimanale va compensato con la retribuzione oraria
maggiorata del 60%
(75% se straordinario notturno) senza la
concessione del giorno di festa
sostitutivo.
Art. 14
- Reperibilità.
1.
Definizione e articolazione.
In relazione alle esigenze di servizio, i lavoratori possono essere
chiamati,
mediante comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del
normale
orario di lavoro.
A tal fine essi sono tenuti a fornire alle
competenti Direzioni aziendali
tutte
le notizie utili affinché questa prestazione, ove richiesta, avvenga
sollecitamente.
A)
Reperibilità mensile.
La reperibilità può essere richiesta per
l'intero mese - fatta eccezione
per i
giorni di riposo,
ferie, festività o a fronte di
particolari
necessità
personali - in ragione di 6 giorni la settimana.
In
questo caso - sempreché non ostino obiettive difficoltà ed eccettuati i
giorni
riposo, ferie e festività - essa sarà richiesta a settimane alterne
contenendo
tale impegno in 1 settimana su 4 laddove - a parità di assetto
organizzativo
- sia possibile distribuirlo su più lavoratori.
B)
Reperibilità giornaliera.
La reperibilità può essere richiesta per le singole giornate
della
settimana
e precisamente:
· per ciascuna delle 6 giornate di normale
attività lavorativa;
· per
il 6° giorno della settimana
nel caso di
distribuzione
dell'orario settimanale su 5 giorni, anche
in aggiunta - nel caso non vi
sia
altro personale da rendere reperibile - a quella mensile di cui al
punto A;
· per le giornate festive.
2.
Trattamento.
Ai lavoratori
cui viene richiesta la
reperibilità compete un'indennità
mensile pari al 13% del minimo tabellare e
dell'indennità di contingenza
della
categoria B1.
La predetta
indennità spetta in proporzione per i periodi inferiori al
mese
per i quali viene effettivamente richiesta la reperibilità.
3.
Trattamenti complementari e aggiuntivi.
Le prestazioni eventualmente effettuate oltre
il normale orario di lavoro
dal personale
chiamato a rendersi reperibile
vanno compensate con
il
normale trattamento previsto per le ore
straordinarie (diurne, notturne,
festive).
Al lavoratore
reperibile, in aggiunta
a quanto previsto
nei punti
precedenti del
presente articolo e in considerazione del fatto che la
prestazione di reperibilità avviene fuori dell'orario di
lavoro, vengono
riconosciuti
questi ulteriori trattamenti:
a) in
ore comprese tra le 20 e le 6 e
con l'esclusione di coloro che
abitano nelle immediate vicinanze del posto
di lavoro:
· un
importo forfettario pari
al 100% di
1 ora della normale
retribuzione, per tener conto
del tempo di viaggio
andata/ritorno
occorrente per l'intervento e/o riunione;
· se
la prestazione è inferiore alle
3 ore e in aggiunta al compenso
per
il lavoro straordinario
compiuto, un'indennità pari alla normale
retribuzione oraria maggiorata della
percentuale prevista per il lavoro
straordinario relativamente, al tempo
mancante al raggiungimento dell'ora
superiore;
b) il
rimborso delle spese
viaggio - rapportate
al tipo e
alla
cilindrata del mezzo utilizzato - per i
chilometri effettivamente percorsi
andata/ritorno sulla base di "compensi
chilometrici" aziendali qualora non
esistano
mezzi pubblici in
grado di garantire
la tempestività
dell'intervento.
Al lavoratore "reperibile" che presta
la sua opera per un numero di ore
pari o
superiore a 8 nel 6° giorno della settimana o in giorno
festivo
sarà corrisposta l'indennità di reperibilità
spettante nella misura dei
2/3.
L'indennità
di reperibilità mensile continuerà ad essere erogata, con le
stesse modalità
e nella stessa misura,
anche nei periodi di assenza
retribuita.
L'alloggio
concesso ai lavoratori, ai quali è richiesta la reperibilità e
il cui uso esclude la corresponsione
dell'indennità mensile, è quello che
consente
loro di abitarvi con il proprio nucleo familiare.
In tema
di reperibilità sono comunque fatti salvi
eventuali accordi
aziendali
che prevedano condizioni di miglior favore.
Capitolo
5 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 15
- Elementi della retribuzione e modalità di corresponsione.
La
retribuzione è composta dalle seguenti voci:
· stipendio
o paga (minimo contrattuale, supplementi
dei minimi,
aumenti d'anzianità, livelli salariali di
livello, livelli di funzione ed
eventuali aumenti di merito);
· indennità di contingenza (nel
rispetto di quanto
previsto
nell'accordo interconfederale del 31.7.92).
Elementi
aggiuntivi della retribuzione sono:
· 13ª e 14ª mensilità;
· compensi
per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo e a
turni;
· eventuali indennità
erogate per specifiche circostanze
(reperibilità...);
· Elemento Distinto della Retribuzione (EDR);
· premio di produzione;
· assegni 'ad personam' o altre voci aventi
carattere continuativo.
La retribuzione, come sopra definita
nelle sue parti costitutive ed
aggiuntive,
si intende al lordo delle imposte e delle trattenute di legge
e di
contratto e sarà corrisposta a mensilità posticipate.
Art. 16
- Minimi contrattuali e categorie di funzione.
Gli importi
mensili dei minimi di stipendio e paga
sono riportati, in
entità
e decorrenza, nell'allegata tabella A.
Al livello
dei Quadri viene riconosciuto - per
14 mensilità -
uno
specifico elemento
in cifra fissa
in aggiunta alla
retribuzione,
denominato
"livello di funzione" come di seguito specificato:
QUADRO
QM1: £. 440.000
QUADRO
QM2: £. 210.000
Tabella
A
MINIMI
MENSILI DI STIPENDIO E PAGA DAL 1° gennaio 1998
livelli 1.1.98
QM1 2.730.000
QM2 2.570.000
ASS
2.380.000
AS
2.185.000
A1S
2.070.000
A1
1.950.000
BSS
1.830.000
BS
1.725.000
B1S
1.618.000
B1
1.518.000
B2S
1.380.000
B2
1.240.000
CS 1.035.000
C1
882.000
C2 767.000
Art. 17
- Supplementi dei minimi e scatti di anzianità.
Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di
effettivo servizio prestato
calcolato sulla
base della data di assunzione e con
decorrenza dal 1°
giorno del
mese immediatamente successivo,
alla corresponsione di
un
aumento
retributivo mensile, in cifra fissa e riparametrato per categoria,
come di
seguito indicato:
- Primi
2 bienni d'anzianità:
Al compimento
del 1° e 2° biennio d'anzianità sarà corrisposto ad
ogni
lavoratore
un importo a titolo di supplemento dei minimi.
I supplementi dei minimi - che sono pari al 6%
del minimo della categoria
di
inquadramento di ciascun lavoratore e dell'indennità di contingenza non
conglobata in atto al 31.12.78 (£. 105.116 lorde
mensili) e che quindi
vengono ricalcolati al variare dei minimi - sono
riportate nell'allegata
tabella.
In caso di passaggio di categoria il lavoratore
ha diritto al supplemento
corrispondente
al nuovo livello di inquadramento.
- Dal
3° biennio d'anzianità:
Dal 3° biennio d'anzianità il lavoratore ha
diritto a un aumento biennale
(scatto d'anzianità), secondo le regole poste in
premessa al presente
articolo e
gli importi sotto indicati, fino a raggiungere la percentuale
massima del
32% del proprio minimo di categoria e
dell'indennità di
contingenza non
conglobata in atto al 31.12.78. La parametrazione degli
scatti
d'anzianità è la seguente:
categoria importo
QM1 94.900
QM2
89.700
ASS
83.400
AS
77.100
A1S
73.300
A1
69.200
BSS
65.300
BS
61.900
B1S
58.400
B1
55.100
B2S
50.600
B2
46.100
CS 39.300
C1 34.200
C2 30.500
Nei passaggi di categoria il lavoratore manterrà
l'importo in cifra degli
scatti maturati precedentemente. Tale importo, ai
fini del raggiungimento
della percentuale
massima del 32% di cui sopra, sarà tradotto, all'atto
del passaggio
di livello, nella
nuova percentuale corrispondente
all'ammontare
complessivo del minimo del nuovo livello e dell'indennità di
contingenza
non conglobata in atto al 31.12.78.
Tale
meccanismo di riproporzionamento della percentuale sarà applicato in
ogni
caso di variazione dei minimi.
In caso
di risoluzione del rapporto di
lavoro con diritto a pensione,
ognuna delle 6 mensilità di retribuzione
antecedenti alla data di detta
risoluzione si intende aumentata dell'importo dei
ventiquattresimi dello
scatto d'anzianità
afferenti a ciascuna delle
mensilità stesse, con
liquidazione
da effettuarsi con le competenze di fine rapporto.
Tale importo
non darà luogo
ad alcun conguaglio
retributivo per
qualsivoglia
altro titolo di legge e di contratto.
SUPPLEMENTI
MINIMI - Dal 1° gennaio 1998
livelli 1° suppl. 2° suppl.
QM1
170.100 340.200
QM2
160.500 321.000
ASS
149.100 298.200
AS 137.400 274.800
A1S
130.500 261.000
A1
123.300 246.600
BSS
116.100 232.200
BS
109.800 219.600
B1S
103.400 206.800
B1
97.400 194.800
B2S
89.100 178.200
B2
80.700 161.400
CS 68.400 136.800
C1 59.200 118.400
C2 52.300 104.600
Art. 18
- Retribuzione oraria e giornaliera.
Lo stipendio
o paga oraria si ottiene dividendo lo
stipendio o paga
mensile
per 167.
Lo stipendio o paga giornaliera si ottiene
dividendo lo stipendio o paga
mensile
per 26.
Per determinare il valore orario
e giornaliero dell'indennità di
contingenza si divide l'indennità di contingenza
mensile, rispettivamente
per
172,9 e per 26.
Art. 19
- Mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima).
L'Azienda entro le scadenze di seguito indicate
corrisponderà 2 mensilità
aggiuntive entrambe pari alla retribuzione mensile
lorda composta dagli
elementi
di cui al comma 1 dell'art. 15 del presente contratto.
Esse saranno
erogate rispettivamente a dicembre, entro Natale (13ª)
ed
entro
il mese di luglio (14ª).
Nel
caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno o
nel caso
di assenza non retribuita, il
lavoratore ha diritto a
tanti
dodicesimi
dell'ammontare di tali mensilità quanti sono i mesi interi di
servizio prestato,
computando come mese intero
la frazione di
mese
superiore
a 15 giorni.
Art. 20
- Premio di risultato.
Nel ribadire
il comune intento di garantire il miglioramento continuo
della produttività tecnico-economica e della
competitività delle Aziende,
le Parti
concordano (nello spirito di quanto previsto sull'argomento
dall'accordo
interconfederale 23.7.93) di istituire a livello di singola
azienda
un PREMIO DI RISULTATO con le caratteristiche già esposte al punto
B)
dell'art. 2 del presente contratto.
Per sua
natura tale Premio non
costituisce base di calcolo per alcuno
istituto
contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non
è
utilmente considerabile ai fini contributivo-pensionistici salvo diversa
disposizione
di legge.
Art. 21
- Indennità varie - premi - rimborsi spese - sussidi sanitari.
1.
Indennità di cassa o maneggio denaro.
Ai cassieri
che abbiano continuativamente maneggio di denaro
con
responsabilità diretta
in casso di errore finanziario, è corrisposta
un'indennità
mensile dal 3% al 5% della retribuzione mensile.
L'indennità di
cassa spetta anche al
lavoratore che, pur
svolgendo
prevalentemente
altre mansioni, abbia frequente maneggio o
responsabilità
di denaro.
L'importo mensile verrà
proporzionato per le
giornate di
effettiva
prestazione e responsabilità.
Le eventuali e adeguabili nel tempo somme
richieste dall'Azienda a titolo
di
cauzione dovranno essere depositate presso un istituto di credito e gli
interessi
relativi spetteranno al lavoratore stesso.
2.
Premi di nuzialità, natalità e anzianità.
Sono fatte
salve le eventuali
regolamentazioni in atto nelle
singole
aziende.
3.
Rimborsi spese per istruzione figli.
Per
garantire un sostegno economico a quei lavoratori che, in mancanza di
scuole nelle loro località di residenza, iscrivono i
loro figli altrove,
le Società
corrisponderanno loro i seguenti importi mensili lordi per
ognuno dei figli effettivamente a carico e per la
durata di ciascun anno
scolastico
o accademico:
· £.
18.000 per un
periodo massimo di
5 anni per l'istruzione
elementare;
· £.
40.000 per un
periodo massimo di
8 anni relativamente
all'istruzione secondaria di 1° e 2° grado;
· £.
60.000 per un
periodo massimo di
6 anni per l'istruzione
universitaria.
Gli
importi così stabiliti saranno erogati anche nei seguenti casi:
¨ iscrizione a una scuola privata legalmente
riconosciuta o pareggiata
in mancanza di una scuola pubblica nella
località di residenza;
¨ iscrizione a una scuola privata legalmente
riconosciuta o pareggiata
di
2° grado di tipo diverso da quelle pubbliche
esistenti sia nella
località
di residenza, sia altrove (solo conseguendo la promozione
nell'anno scolastico di riferimento).
Chiarimenti
a verbale.
A) Agli
effetti della corresponsione del rimborso spese per istruzione
figli, la durata convenzionale dell'anno
scolastico o accademico è di 8
mesi
(9 mesi per elementari, medie,
medie superiori quando i corsi si
concludono con esami obbligatori).
B) Per gli studenti universitari il rimborso -
erogabile per i soli anni
di
durata del piano di studi previsto dallo statuto
della facoltà e
comunque alla fine di ogni anno accademico -
sarà concesso se lo studente
supera, nell'anno considerato, un numero di
esami pari a quello previsto
dal
piano di studio approvato oppure
se supera l'80% del numero degli
esami
previsto con una votazione media
non inferiore a 27/30 (e
con
nessuna votazione inferiore a 24/30).
Per conseguire
il rimborso spese per il successivo anno di corso deve,
ovviamente, essere stato superato il numero totale
degli esami previsto
per il
precedente anno dal piano di studio seguito.
4.
Indennità guida.
Nei particolari casi in cui i lavoratori non
autisti siano anche tenuti,
nell'espletamento del
proprio lavoro, a guidare automezzi
di proprietà
aziendale per
la cui conduzione è richiesto il possesso di patente, è
dovuta un'indennità da concordarsi tra la Direzione
della Società e le
competenti
Rappresentanze Sindacali dei lavoratori.
5.
Trasferta.
Al lavoratore in trasferta per
motivi di servizio
esplicitamente
autorizzati
spetta:
· il
rimborso delle spese di viaggio e un'indennità pasto di £. 15.000
se il rientro avviene nella stessa giornata;
· un'indennità di trasferta di £. 60.000 in
caso di pernottamento.
Per trasferte
della durata superiore a 1 mese
possono essere pattuite
condizioni
particolari, condizioni che dovranno essere concordate con
la
RSU nel caso di coinvolgimento di gruppi di
lavoratori appartenenti alla
stessa
unità operativa.
6.
Sussidi sanitari.
Nelle aziende
che già attuano iniziative o interventi di
carattere
sanitario e per
quelle che dovessero decidere al riguardo,
fatto salvo
quanto contenuto
in quella sede
e nel rispetto delle leggi
che
regolamentano la
materia, il contributo per
ogni lavoratore sarà
non
inferiore
a £. 50.000 annue.
Dichiarazione
a verbale in tema di sussidi sanitari.
Al fine
di favorire il migliore impiego delle risorse che nelle aziende
verranno destinate
all'istituto, nel rispetto
delle disponibilità
concordate a
livello nazionale,
nell'ambito dell'osservatorio di
cui
all'art. 1
del presente contratto, verranno studiate soluzioni tecniche
che le
parti potranno eventualmente utilizzare nelle singole realtà.
Detto lavoro
di studio dovrà completarsi entro la vigenza del presente
contratto.
Art. 22
- Trasferimento.
Il trasferimento di un lavoratore può avvenire per motivate ragioni
di
servizio
o su richiesta dello stesso accolta dall'Azienda. Nel disporre il
trasferimento, la
Direzione competente, nel curarsi di
contemperare le
esigenze
di servizio con l'interesse personale del lavoratore, cercherà di
sopperire a questa esigenza mediante l'utilizzo di
lavoratori disposti a
trasferirsi
volontariamente.
Il
trasferimento deve essere comunicato per iscritto con congruo preavviso
comunque non
inferiore ai 30
giorni. Entro 10
giorni da questa
comunicazione
il lavoratore - eventualmente assistito dalla
RSU/OS - ha
facoltà di
opporsi. Entro 20 giorni da questa opposizione, la Direzione
valuta -
in contraddittorio con
l'interessato eventualmente assistito
dalla RSU/OS
le considerazioni da lui esposte e decide sul merito del
provvedimento.
In caso di trasferimento collettivo, vale a
dire di gruppi di lavoratori,
la Direzione
ne darà comunicazione alla RSU/OS con congruo e tempestivo
preavviso al
fine di esaminare congiuntamente gli eventuali
problemi
connessi.
Il lavoratore che risolve il rapporto di lavoro
per mancata accettazione
del
trasferimento ha diritto al preavviso.
Il
lavoratore trasferito in altro comune:
a) conserva
il trattamento economico goduto precedentemente, escluse
tutte
le competenze, anche in natura,
legate a condizioni locali o a
particolari prestazioni presso l'unità di
provenienza;
b) ha
diritto al rimborso delle spese di viaggio per sé e per i propri
familiari
nonché delle spese
di trasporto degli effetti
familiari
(mobilio,
bagagli, ecc.) comprensive
degli eventuali oneri
per
assicurazione sul rischio connesso,
previ opportuni accordi
con la
Società;
c) ha diritto al rimborso della somma
eventualmente corrisposta a titolo
di
indennizzo per anticipata risoluzione del
contratto di affitto
registrato.
Al lavoratore
trasferito a sua domanda compete solo
il rimborso delle
spese di
viaggio e di trasporto come definito al punto b) del
presente
articolo.
Ai fini
del presente articolo
non è considerato
trasferimento
l'assegnazione
presso la sede legale o uffici amministrativi e tecnici.
Art. 23
- Mensa - alloggio - vestiario - energia elettrica.
1.
Mensa.
Per la
mensa e le
convenzioni ad essa
riconducibili valgono le
regolamentazioni
esistenti a livello di singola azienda/unità lavorativa.
2.
Alloggio.
Quando l'alloggio viene fornito dalla Società in
relazione alle esigenze
di
servizio e alla necessità di reperibilità richiesta (eccezion fatta per
i
giorni di riposo settimanale, ferie, festività o per casi di particolare
necessità) l'assegnazione è senza oneri per il
lavoratore, nel rispetto
secondo le deposizioni previste dalla legislazione
fiscale e contributiva
vigente.
Le spese correnti di gestione (manutenzione
ordinaria, acqua, luce, gas,
telefono,
... ) sono comunque a carico del lavoratore.
Questa assegnazione o altre eventuali assegnazioni
a costi ridotti hanno
termine sia
con la risoluzione, per
qualsiasi causa, del rapporto
di
lavoro
sia con il mutamento della natura e/o del luogo delle prestazioni.
3.
Vestiario.
La Società
terrà in dotazione individuale o fornirà senza oneri per
il
lavoratore:
· impermeabili per tutti coloro, tecnici compresi, la
cui normale
attività li costringa a lavorare all'aperto
e anche sotto la pioggia;
· soprascarpe e/o stivaloni per chi lavora in
zone paludose o simili;
· tute estive o invernali (in 1 o 2 pezzi e
in ragione di 3 ogni 2 anni
salvo maggiori occorrenze legate al
particolare compito svolto) o camici
ai lavoratori le cui mansioni lo rendano
necessario;
· scarpe da montagna per i guardafili che
svolgono la loro attività in
zone di montagna o in zone simili per natura
aspra e rocciosa;
· 1 giacca invernale agli autisti di
autocarro e ai motociclisti;
· l'uniforme, quando ne viene
prescritto l'uso, ai
portieri, ai
fattorini e agli autisti di vettura;
· il berretto ai lavoratori tecnici.
4.
Energia elettrica.
Il beneficio
della riduzione dell'80%
sulle tariffe di
vendita
dell'energia elettrica per gli usi familiari non verrà
riconosciuto ai
lavoratori
assunti dalla data di stipula del presente contratto.
Ai dipendenti
che ancora beneficiano di
tale istituto, nelle
diverse
misure stabilite
dai precedenti contratti, le singole
Aziende potranno
erogare,
mediante accordo con le organizzazioni sindacali e/o RSU, quanto
spettante
mediante l'individuazione di un importo annuo forfettario
regolarmente
assoggettato a ritenute fiscali e contributive.
Capitolo
6 - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL
LAVORO
Art. 24
- Assenze.
Tutte le
assenze debbono essere
comunicate dal lavoratore all'Azienda
entro il normale orario di lavoro del giorno in
cui si verifica l'assenza
stessa,
salvo il caso di impedimento per cause di forza maggiore.
Art. 25
- Permessi e brevi congedi.
Le Aziende
possono accordare al lavoratore, che ne faccia richiesta per
sue
giustificate esigenze, permessi e brevi congedi non retribuiti.
In occasione di eventi di carattere familiare e
personale di particolare
importanza, concordati aziendalmente, potranno
essere concessi permessi
retribuiti
aggiuntivi rispetto alle ferie.
Per quanto
riguarda i permessi, retribuiti e non
retribuiti, per i
lavoratori chiamati
a funzioni pubbliche elettive si
fa riferimento a
quanto previsto
sull'argomento dalle leggi
vigenti, con particolare
riferimento alla
legge 27.12.85 n.
816 e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 26
- Congedo matrimoniale.
In occasione
del matrimonio il lavoratore ha diritto
a un periodo di
congedo pari a 15 giorni consecutivi di calendario a
partire dal giorno
del matrimonio stesso, non computabile come
ferie e con decorrenza della
retribuzione.
Rimane l'obbligo
del lavoratore di esibire,
alla fine del
congedo,
regolare
documentazione dell'avvenuta celebrazione del matrimonio.
Art. 27
- Aspettativa.
Al lavoratore non in prova può essere concesso,
per motivi che valuterà
l'azienda e purché questo non rechi nocumento
all'andamento del servizio,
un periodo
di aspettativa fino al massimo di 1 anno senza diritto alla
retribuzione
né decorrenza dell'anzianità.
Art. 28
- Servizio militare.
Per adempiere
agli obblighi di
leva (servizio militare
o servizio
sostitutivo
civile) o per richiamo alle armi viene sospeso il rapporto di
lavoro
con diritto alla conservazione del posto e ai trattamenti economico
-normativi
previsti dalle leggi vigenti.
Detto periodo, non utile ai fini del trattamento
di fine rapporto, viene
computato
agli effetti degli istituti contrattuali connessi all'anzianità.
Art. 29
- Maternità.
Valgono le
vigenti disposizioni di legge, sia per gli aspetti normativi
sia per
gli aspetti economico-previdenziali, sulla
tutela delle
lavoratrici
madri.
Riconoscendo
il valore sociale della maternità, le Aziende garantiranno:
a) per
il periodo (5 mesi) di assenza obbligatoria per gravidanza
e
puerperio,
la corresponsione del
100% della normale
retribuzione,
calcolata
sulla base di quella del mese precedente l'astensione dal
lavoro;
b) per
il periodo di
assenza sia obbligatoria
sia facoltativa per
gravidanza e puerperio, la copertura
previdenziale mediante il versamento
dei contributi al Fondo di Previdenza
Elettrici.
Art. 30
- Malattia e infortunio.
A)
Comunicazione dell'assenza.
L'incapacità lavorativa
per malattia deve
essere comunicata dal
lavoratore, salvo i casi di giustificato
impedimento, entro il
normale
orario
di lavoro del 1° giorno di assenza.
Il lavoratore deve consegnare o far pervenire
all'Azienda, entro il
2°
giorno dall'inizio
dell'assenza o dal proseguimento della
stessa, il
certificato
medico attestante lo stato di malattia.
B)
Controlli.
È facoltà
della Società far
constatare in qualsiasi
momento tale
incapacità lavorativa
da parte dei
competenti organi del
Servizio
Sanitario
Nazionale nei termini e secondo le modalità previste dalle leggi
vigenti.
Per
quanto riguarda gli accertamenti sanitari di controllo, fermo restando
quanto disposto
dall'art. 5 della legge n. 300/70, le
parti concordano
che:
· la
visita medica di controllo potrà
essere effettuata entro fasce
orarie di reperibilità del lavoratore dalle
10,00 alle 12.00 e dalle 17.00
alle 19.00 di tutti i giorni, comprese le
domeniche e i festivi;
· sono fatte salve le eventuali documentali
necessità di assentarsi dal
domicilio per visite, prestazioni ed
accertamenti specialistici nonché per
le visite di controllo, di cui il lavoratore
darà preventiva informazione
all'Azienda.
Per
eventuali ricorsi si fa riferimento alle norme vigenti.
Il
lavoratore che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba
trasferirsi
in località diversa della sua abituale residenza, deve darne
tempestiva e
preventiva comunicazione all'Azienda
per gli opportuni
controlli.
Inoltre l'Azienda
può far constatare - da parte di Enti
pubblici o di
istituti specializzati di diritto pubblico - la
capacità lavorativa del
dipendente
al rientro al lavoro dopo un periodo di infortunio o malattia.
L'esito sarà comunicato per iscritto al lavoratore
da parte dell'Azienda.
Entro 3 giorni da questa comunicazione, nel caso
di disaccordo tra medico
di fiducia
del lavoratore e su richiesta
del lavoratore stesso,
sarà
nominato
di comune accordo tra Azienda e dipendente un "terzo" medico.
Nelle
more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio, tale
periodo fa
parte a tutti gli effetti -
anche economici - dei
termini
stabiliti
per il diritto alla conservazione del posto.
Se la
decisione definitiva del
"terzo" medico attesta
la capacità
lavorativa della
persona non si
applicano le decurtazioni della
retribuzione
previste. Nell'attesa della decisione definitiva, il rapporto
di lavoro
rimane sospeso per il periodo eccedente rispetto a quello per
cui il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, ma nel caso di
decisione definitiva
attestante la ritrovata capacità
lavorativa del
lavoratore sarà reintegrata la retribuzione per tutto
questo periodo di
sospensione.
C)
Trattamento economico.
Al lavoratore,
non in prova, assente per
malattia viene corrisposta
l'intera
retribuzione per un periodo di 12 mesi.
Nel caso
di assenze per
malattie oncologiche, distrofia
muscolare,
sclerosi multipla,
morbo di Cooley
o per degenza ospedaliera la
retribuzione verrà corrisposta in misura intera fino a un
massimo di 18
mesi e
al 70% per ulteriori 6 mesi.
Quando
l'assenza è dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia contratta a
causa di
servizio, la retribuzione intera
spetta sino alla guarigione
clinica.
Quanto il lavoratore abbia diritto a percepire per
atti assicurativi, di
previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà
computato in conto del
trattamento di
cui sopra fino
al limite dell'intera retribuzione e
l'eventuale
eccedenza sarà trattenuta dall'Azienda.
D)
Conservazione del posto.
Nel caso di assenza per malattia il lavoratore,
non in prova, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo pari
a 12 mesi. La malattia
che interviene non oltre 30 giorni dalla
cessazione della precedente si
considera
prosecuzione a tutti gli effetti del periodo di malattia.
Nel computo
del predetto periodo di 12 mesi
non si terrà conto delle
assenze dovute
a malattie oncologiche, distrofia muscolare,
sclerosi
multipla,
morbo di Cooley o a degenza ospedaliera.
In caso di più assenze imputabili a una
pluralità di episodi morbosi, il
diritto alla
conservazione del posto viene garantito - indipendentemente
dalla
durata dei singoli intervalli tra una malattia e l'altra - fino a un
massimo di
18 mesi (24 mesi nel caso di malattie oncologiche, distrofia
muscolare,
sclerosi multipla, morbo di Cooley, TBC) nell'arco temporale di
36 mesi,
escluse le degenze
ospedaliere pari ad
almeno 15 giorni
consecutivi.
Superati i
12, 18 o 24 mesi di cui sopra, al lavoratore che ne faccia
richiesta potrà essere concesso un periodo di
aspettativa non retribuita
fino a
un massimo di 12 mesi.
Qualora
l'assenza per malattia si protragga ulteriormente - e quindi oltre
agli eventuali
12 mesi di aspettativa aggiuntivi ai 12, 18 o 24
mesi
previsti -
non consentendo al lavoratore di riprendere il servizio, il
rapporto di lavoro può essere risolto o su iniziativa
dell'Azienda o su
richiesta
del lavoratore.
In
entrambi i casi il lavoratore ha diritto alle normali indennità di fine
lavoro,
ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
La risoluzione
del rapporto di lavoro trascorsi i termini suddetti può
anche
non avvenire e in questo caso il rapporto di lavoro, oltre a non dar
luogo a
retribuzione alcuna, rimane sospeso anche se tale periodo
sarà
utile
ai fini della maturazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
E)
Situazioni particolari.
Ai lavoratori sottoposti a dialisi
verranno concessi, per
la
somministrazione delle terapie collegate a questa
particolare patologia,
tutti i
permessi necessari allo scopo, retribuiti ed esclusi dal computo
dei periodi
di conservazione del
posto come definiti
dal presente
articolo.
F)
Infortuni sul lavoro dipendenti non soggetti ad obblighi INAIL.
Le
aziende provvederanno ad assicurare i lavoratori tecnici e il personale
amministrativo non
assicurato INAIL. L'assicurazione aziendale dovrà
prevedere
come minimo le seguenti indennità:
· 5 volte la retribuzione annua in caso di
morte;
· 6 volte la retribuzione annua in caso di
invalidità permanente;
· l'applicazione delle tabelle INAIL in caso
di invalidità parziale.
Art. 31
- Diritto allo studio.
Ai lavoratori studenti che frequentino corsi
per il conseguimento di una
laurea, di
un diploma o di una licenza (scuole biennali
o triennali
successive
alla scuola dell'obbligo) verranno concessi permessi retribuiti
in
misura da concordarsi aziendalmente.
Art. 32
- Lavoratori sottoposti a procedimento
penale per reati commessi
all'espletamento delle mansioni ad
essi affidate.
Nel caso
di interruzione del servizio dovuta a privazione della libertà
personale del
lavoratore sottoposto a procedimento penale per reati
commessi
all'espletamento delle sue mansioni, l'Azienda, ove non ricorrano
gli estremi per la risoluzione del rapporto di
lavoro ai sensi dell'art.
42 del
presente contratto, garantiranno al lavoratore la
normale
retribuzione
per tutta la durata dell'interruzione del servizio.
Il lavoratore
è tenuto a mettersi a disposizione
dell'Azienda entro 8
giorni
dal momento in cui avrà riacquistato la libertà personale. A favore
dei predetti lavoratori, salvo i casi di dolo o
colpa grave degli stessi,
l'Azienda
fornirà a proprio carico l'assistenza legale.
Il lavoratore, qualora non ritenga
di avvalersi dell'assistenza
dell'Azienda,
potrà farsi assistere da un legale di sua fiducia, con onere
a
carico dell'Azienda nei limiti delle tariffe professionali.
Rimane comunque
impregiudicato il diritto dell'Azienda di adottare gli
opportuni provvedimenti in conseguenza del
passaggio in giudicato
dell'eventuale
sentenza di condanna che sarà pronunciata nei confronti del
lavoratore.
Art. 33
- Lavoratori chiamati in giudizio quali testi.
In caso
di assenza a seguito di chiamata quale teste in
procedimenti
civili
o penali correlati a cause di servizio e su richiesta dell'Azienda,
il
lavoratore ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione e al
pagamento
delle eventuali spese di viaggio - vitto - pernottamento secondo
le
modalità stabilite dall'apposito articolo del presente contratto.
Art. 34
- Volontariato.
Ai lavoratori
"volontari in servizio civile" che intendono prestare
la
loro opera
nei Paesi in via di sviluppo,
secondo quanto previsto dalla
normativa vigente
in materia e in particolare
dalle leggi n. 49 del
26.2.67 e
n. 266 del 11 agosto, le
Aziende, compatibilmente con
le
esigenze di
servizio, potranno concedere periodi di
aspettativa - non
retribuita
e senza decorrenza d'anzianità a tutti gli effetti - di durata
anche superiore
a 1 anno fino a un massimo
di 2 anni salvo casi
particolari
ed eccezionali.
Per quanto
riguarda i lavoratori volontari impegnati in
attività di
Protezione
Civile o in operazioni di soccorso alpino e speleologico si fa
riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme
che disciplinano
la
materia e in particolare dal DPR 21.9.94 n. 613, dalla legge n. 162 del
18.2.92
e dal DM 24.3.94 n. 379 applicativo della stessa.
Art. 35
- Portatori di handicap.
Per
quanto concerne i portatori di handicap si fa riferimento all'art. 33
della legge 5.2.92 n. 104 ("Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate"),
il cui contenuto si
intende
integralmente richiamato.
Capitolo
7 - AMBIENTE E SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 36
- Tutela delle condizioni di lavoro.
Impegno delle
Parti è perseguire il continuo miglioramento dell'ambiente
di lavoro
garantendo la tutela della salute e dell'integrità fisica dei
lavoratori.
Per una
reale concretizzazione dei
principi sopra esposti e per
dare
pratica attuazione
a quanto previsto
dalle normative vigenti,
con
particolare accento su quanto previsto dalla legge n.
300 del 20.5.70 e
dal D.lgs. n. 626 del 19.9.94 che recepisce
direttive comunitarie in tema
di miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo
di lavoro, si rinvia alla sede aziendale e alle
disposizioni ivi previste
per la
generalità dei dipendenti.
Le intese e
le regolamentazioni
aziendali
in materia faranno così riferimento a quanto previsto dal capo V
-
Consultazione e partecipazione dei lavoratori - del D.lgs. n. 626/94.
Art. 37
- Formazione professionale.
Premesso che
tutte le ragioni
di addestramento e
formazione sono
finalizzate all'arricchimento e all'aggiornamento delle
conoscenze
professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto
della continua
evoluzione tecnologica
del settore e della
necessità di una
costante
revisione delle
conoscenze individuali, le Aziende realizzeranno idonee
iniziative
teorico - pratiche per consentire:
· un efficace inserimento di tutti i
neo-assunti;
· un
proficuo aggiornamento dei
lavoratori in servizio per quanto
concerne temi quali la sicurezza, nuove
metodiche di lavoro, automazione
dei processi;
· un
pronto inserimento nelle
nuove mansioni a
seguito
dell'avvicendamento.
Sull'argomento
e sui diritti/doveri del rappresentante per la sicurezza e
dei lavoratori
si rimanda a quanto sull'argomento disposto dal D.lgs.
n.
626/94.
Capitolo
8 - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 38
- Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno
rispondente ai doveri inerenti alla
esplicazione
delle mansioni affidategli e, in particolare:
· rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte
dalla Società per il controllo delle
presenze;
· dedicare
attività assidua e diligente nel
disbrigo delle mansioni
assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché
quelle impartite dai superiori;
· osservare scrupolosamente
tutte le norme di legge
e le relative
specificazioni aziendali sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
· mantenere la massima riservatezza sugli
interessi della Società;
· non
trarre profitto, con danno della Società stessa, da quanto forma
oggetto delle sue mansioni né svolgere
attività contraria agli interessi
della Società;
· astenersi dallo svolgere durante l'orario
di lavoro atti che possono
procurargli lucro o distogliere comunque la
sua attività dall'espletamento
delle mansioni affidategli;
· avere
cura dei locali,
mobili, oggetti, macchinari,
cancelleria,
attrezzi e strumenti a lui affidati;
· tenere,
nell'espletamento delle sue
funzioni, un contegno
che
concorra al buon nome della società.
Al lavoratore è vietato inoltre di valersi,
anche al di fuori dell'orario
di lavoro,
della propria condizione per svolgere - a fini di lucro
-
attività che
siano comunque in concorrenza con quelle della Società e
ricevere
a tale effetto compensi o regalie sotto qualsiasi forma.
Art. 39
- Norme aziendali.
Oltre che
alle norme del presente CCNL, i lavoratori devono uniformarsi
alle regole
che saranno stabilite dalla
Società al loro interno,
nel
rispetto
dei diritti dei lavoratori come sanciti dalle leggi vigenti e dal
presente contratto. In ogni caso sarà cura della
Società provvedere alla
loro diffusione
informando tutti i lavoratori mediante comunicazioni di
servizio
o altri mezzi ritenuti più opportuni.
Art. 40
- Provvedimenti disciplinari.
L'inosservanza da parte del lavoratore delle
disposizioni contenute nel
presente
contratto può dar luogo, a seconda della gravità dell'infrazione,
all'applicazione
dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione
(minimo + contingenza);
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 3
giorni;
e) licenziamento per mancanze ai
sensi dell'art. 41
del presente
contratto.
La Società
non potrà adottare
alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del
lavoratore senza avergli
preventivamente contestato
l'addebito
e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che
per il richiamo verbale, la
contestazione dovrà essere
effettuata
per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere
applicati prima
che siano trascorsi 5 giorni, nel
corso dei quali
il
lavoratore potrà
presentare le sue giustificazioni. Il lavoratore potrà
presentare le
sue giustificazioni anche
verbalmente e con l'eventuale
assistenza
di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui conferisce
il
mandato in forma scritta.
L'applicazione del provvedimento dovrà essere motivata
e comunicata per
iscritto. I provvedimenti disciplinari di cui alle
lett. a), b), c) del
presente
articolo potranno essere impugnati dal lavoratore secondo quanto
previsto dall'art. 7 della legge n. 300/70. Il
licenziamento per mancanze
di cui
al punto a) e b) dell'art. 42
potrà essere impugnato secondo le
procedure previste dall'art. 7 della legge n. 604/66
confermate dall'art.
18
della legge n. 300/70.
Non si
terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi
2 anni
dalla loro applicazione.
Art. 41
- Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Incorre nei
provvedimenti di ammonizione
scritta o sospensione il
lavoratore
che:
a) non
si presenti al lavoro e/o non provveda a darne tempestivo avviso
salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi senza giustificato motivo l'inizio
del lavoro o lo sospenda o
ne anticipi la cessazione;
c) non esegua gli ordini impartiti
dall'Azienda sia in forma scritta che
verbale;
d) esegua negligentemente il lavoro
affidatogli ovvero per disattenzione
crei
disservizi o guasti agli impianti, macchinari e attrezzature della
Azienda;
e) non provveda tempestivamente alle dovute
segnalazioni o incombenze in
caso
di guasti alle
macchine a agli
impianti o di
irregolarità
nell'andamento del servizio;
f) contravvenga ai divieti esposti in forma scritta in locali dove
si
mette in pericolo l'incolumità degli
impianti o delle persone;
g) esegua
nei locali dell'Azienda lavori di lieve entità
per conto
proprio
o di terzi fuori dell'orario di
lavoro e senza sottrazione di
materiale dell'Azienda, con uso di
attrezzature dell'Azienda stessa;
h) trasgredisca in altro modo
l'osservanza del presente contratto
o
commetta mancanza che porti pregiudizio alla
disciplina e alla sicurezza
sul posto di lavoro;
i) rechi
danno col suo comportamento all'immagine dell'Azienda.
L'ammonizione
verrà applicata per le mancanze di minor rilievo: la multa e
la
sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle
multe che non costituiscono risarcimento di danni è
devoluto alle
esistenti istituzioni
assistenziali e previdenziali di
carattere
aziendale, o, in mancanza di queste, ad altro Ente.
Art. 42
- Licenziamenti per mancanze.
1)
Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che
commetta infrazioni alla
disciplina
e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo
di quelle
contemplate nell'art. 40, non
siano così gravi da rendere
applicabile
la sanzione del licenziamento senza preavviso.
A
titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo agli
impianti o alle attrezzature;
c) grave
pregiudizio all'Azienda a seguito di mancate segnalazioni di
guasti alle macchine e/o impianti o di
irregolarità nel servizio;
d) esecuzione senza permesso di lavori
nell'Azienda per conto proprio o
di terzi senza impiego di materiale
dell'Azienda stessa e durante l'orario
di lavoro;
e) abbandono
del posto di
lavoro da parte del
personale cui siano
specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo
senza
pregiudizio dell'incolumità delle persone o della sicurezza degli
impianti;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4
giorni consecutivi;
g) assenze ingiustificate fino a 4 giorni
consecutivi ripetute più volte
in 1 anno;
h) condanna
a una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza
passata
in giudicato, per azione
commessa non in connessione con
lo
svolgimento del rapporto di lavoro;
i) atti tali da far venire meno radicalmente
la fiducia dell'Azienda nei
confronti del lavoratore;
j) recidiva in qualunque delle mancanze
contemplate nell'art. 41 quando
siano stati applicati 2 provvedimenti di
sospensione dal lavoro;
k) stato
di manifesta alterazione psico-fisica durante
l'orario di
lavoro.
2)
Licenziamento senza preavviso.
In tale
provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Azienda grave
nocumento morale
e/o materiale o che compia,
in connessione con
lo
svolgimento del
rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a
termine
di legge.
A
titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b) furto nell'Azienda;
c) trafugamento di schizzi, disegni, progetti di impianti, macchine
e
attrezzature e documenti;
d) danneggiamento volontario di materiale di
proprietà dell'azienda;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa
derivare pregiudizio alla
incolumità
delle persone o alla sicurezza
degli impianti o
comunque
compimento di azioni che implichino gli
stessi pregiudizi;
f) assunzione
di comportamenti che possano provocare grave pregiudizio
all'incolumità delle persone o alla
sicurezza degli impianti;
g) esecuzione, senza permesso, di lavori
nell'Azienda per conto proprio
o di terzi con l'impiego di materiale
dell'Azienda;
h) rissa
all'interno dell'Azienda o comunque
durante l'espletamento
delle proprie mansioni.
Art. 43
- Sospensione cautelare non disciplinare.
In caso
di licenziamento per
mancanze senza diritto
al preavviso,
l'Azienda potrà
disporre la sospensione cautelare non
disciplinare del
lavoratore
con effetto immediato e per un periodo massimo di 5 giorni.
L'Azienda
comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini
del
provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.
Capitolo
9 - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
Art. 44
- Rappresentanza Sindacale Unitaria.
1)
Premessa.
Le
Aziende firmatarie del presente CCNL e le Organizzazioni Sindacali FNLE-
CGIL, FLAEI-CISL
e UILSP-UIL si
danno reciprocamente atto
che le
rappresentanze
dei lavoratori in azienda, in ciascuna unità lavorativa con
più di
15 dipendenti, sono costituite dalle Rappresentanze Sindacali
Unitarie
(RSU) nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal
"Protocollo sulla politica dei redditi e
dell'occupazione sugli assetti
contrattuali, sulle
politiche del lavoro e
sul sostegno al
sistema
produttivo" del
23.7.93 e dall'accordo interconfederale
per la
costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie
del 20.12.93
(allegati che
costituiscono parte integrante
del presente contratto
collettivo).
2)
Costituzione.
A) L'iniziativa per la costituzione della RSU
può essere assunta, oltre
che dalle Organizzazioni Sindacali sopra
richiamate in quanto firmatarie
del
CCNL e a condizione che abbiano espresso formale adesione
alla
regolamentazione di cui al punto 4, lett. b) - parte II - del citato
accordo
interconfederale, anche da
altre Associazioni sindacali
formalmente
costituite con un
proprio statuto e
un proprio atto
costitutivo.
B) In ogni caso le Organizzazioni Sindacali,
dotate dei requisiti di cui
all'art.
19 della legge n. 300/70, che
siano firmatarie del presente
contratto o comunque aderiscano alla
disciplina contenuta nell'accordo del
20.12.93,
partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano
formalmente
ed espressamente a
costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi della norma sopra
menzionata.
3)
Composizione.
La RSU
è composta per
2/3 dai rappresentanti eletti
tra le liste
presentate da
Associazioni Sindacali richiamate al punto precedente, in
proporzione ai
voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle
liste,
in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo
terzo è assegnato alle sole Associazioni Sindacali firmatarie
del
presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o
designazione, in
misura proporzionale ai
voti ricevuti nell'unità
lavorativa da
ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi dell'accordo
interconfederale
del 20.12.1993.
4)
Compiti e funzioni.
Le parti si danno atto che le funzioni
attribuite per legge e/o contratto
alle
rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle RSU, che
divengono
pertanto titolari di tutti i relativi diritti, permessi, libertà
e
agibilità sindacali, poteri e tutele.
Il
potere di stipula del contratto collettivo aziendale di lavoro, secondo
quanto previsto
dal punto 5,
parte I dell'accordo interconfederale
20.12.93, è
esercitato sia dalla RSU sia
dalle strutture territoriali
delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
5)
Numero dei componenti.
Ad integrazione e specificazione di quanto
previsto dal sopra menzionato
accordo interconfederale del 20.12.93, il numero dei
componenti la RSU,
che
durano in carica 3 anni al termine dei quali decadono automaticamente,
è pari
a:
· n. 3 nelle unità lavorative che occupano da
16 a 100 dipendenti;
· n. 4 nelle unità da 101 a 200 dipendenti;
· n. 6 nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
· n. 9 nelle unità oltre i 300 dipendenti.
6)
Permessi.
La RSU
disporrà di un
monte ore annuo di
permessi retribuiti per
l'espletamento dei
propri compiti e
funzioni per un
ammontare non
inferiore a 1,5 ore per ogni dipendente in forza
all'unità lavorativa. A
tal fine
le Aziende provvederanno - alla data del 31 gennaio di ciascun
anno - a comunicare alle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente
contratto il
numero dei dipendenti nonché il
numero degli iscritti a
ciascuna
Associazione.
I permessi di cui sopra dovranno essere
richiesti, per iscritto e con un
preavviso
di almeno 24 ore, alla Direzione aziendale.
7)
Elezioni e modalità della nomina.
Le operazioni di voto per l'elezione dei
componenti la RSU saranno svolte
nel rispetto delle esigenze di lavoro in modo
tale da permettere a tutti
gli
aventi diritto l'esercizio del voto.
I lavoratori
potranno compiere le
operazioni di voto al di fuori
dell'orario
di lavoro nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore
di
assemblea di cui all'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.
Per il
luogo e il calendario della votazione saranno presi
opportuni
accordi con
la Direzione Aziendale che, per parte sua, fornirà l'elenco
dei
dipendenti con diritto di voto
8)
Comunicazione della nomina.
La nomina,
a seguito di elezione o designazione, dei componenti la
RSU
sarà comunicata per iscritto - da parte delle
Organizzazioni Sindacali -
alla Direzione
aziendale per il tramite dell'Associazione industriale
territoriale
competente.
9)
Disposizioni finali.
· Nella
RSU, costituita ai sensi del presente articolo, si identifica
anche la rappresentanza dei lavoratori
aventi la qualifica di "quadro" ex
lege n. 190/85;
· le
variazioni occupazionali
dell'unità lavorativa, comportanti un
numero diverso di componenti la RSU, saranno
considerate utili al momento
della relativa nuova elezione;
· il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo
quanto
espressamente previsto dal comma 3, art. 18.
D.lgs. n. 626/94, è eletto o
designato dai lavoratori nell'ambito della
RSU i permessi retribuiti per
l'esercizio di tali specifiche funzioni si
intendono aggiuntivi rispetto a
quelli previsti al precedente punto 6;
· per
quanto non espressamente previsto dalle
norme del presente
articolo
si intendono integralmente richiamate le disposizioni
dell'accordo interconfederale 20.12.93.
Art. 45
- Assemblee.
Secondo quanto
previsto dall'art. 20 della
legge n. 300/70, potranno
essere promosse
dalla RSU e,
congiuntamente o singolarmente, dalle
Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente contratto, assemblee del
personale su
materie di interesse sindacale inerenti il
rapporto di
lavoro.
L'esercizio
di tale diritto avverrà nel rispetto delle seguenti modalità:
· la
convocazione sarà comunicata alla Direzione - per iscritto - con
preavviso di 48 ore (salvo casi di
particolare urgenza) con l'indicazione
di
argomenti trattati, eventuali
partecipanti esterni, luogo, data e
durata;
· normalmente le assemblee saranno tenute alla fine o
all'inizio
dell'orario di lavoro o della sosta
giornaliera;
· lo
svolgimento di tali
assemblee durante l'orario di
lavoro è
limitato a 10 ore retribuite 'pro-capite'
per anno di calendario durante
le quali decorrerà la normale retribuzione
ordinaria. La partecipazione a
queste assemblee da parte del personale
turnista in turno di riposo o al
di
fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna forma né
diretta né indiretta di retribuzione;
· di
volta in volta sarà messo a disposizione,
da parte dell'Azienda,
un locale idoneo per lo svolgimento di dette
assemblee;
· il diritto ad indire assemblee retribuite,
può essere esercitato:
1) da parte della RSU entro il limite di 7 ore
l'anno;
2) da
parte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il
presente
contratto collettivo - secondo quanto
previsto alla lett. a), punto 4,
parte I dell'accordo interconfederale del
23.12.93 - per le restanti 3 ore
l'anno.
Art. 46
- Affissioni.
Si richiama
quanto previsto dalle
disposizioni di legge
vigenti, in
particolare
dall'art. 25, legge n. 300/70.
Le RSU
hanno quindi il diritto di affiggere, su appositi spazi, che
il
datore
di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti
i lavoratori
all'interno dell'unità lavorativa, pubblicazioni, testi
e
comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le organizzazioni stipulanti il presente CCNL
godono altresì del medesimo
diritto, secondo quanto previsto dall'accordo
interconfederale 20.12.93,
lett. c),
punto 4, parte I, e potranno affiggere, nelle usuali bacheche,
comunicazioni e/o stampa sindacale periodica,
attinente al rapporto di
lavoro, regolarmente autorizzata dalle competenti
Autorità e trasmessa a
firma
dei Segretari sindacali.
Copia di
tutto questo materiale dovrà
essere portata tempestivamente a
conoscenza
della Direzione aziendale.
Art. 47
- Permessi per motivi sindacali.
Oltre a
quanto previsto dall'articolo
specifico sulle RSU,
le OO.SS
stipulanti
il presente contratto hanno altresì diritto, per lo svolgimento
della loro attività associativa - compresa la
partecipazione a riunioni,
congressi, corsi
di formazione sindacale
- a un monte ore annuo
complessivamente
pari a mezz'ora per ogni dipendente in forza all'Azienda.
Le Organizzazioni Sindacali
comunicheranno alle Aziende,
oltre alla
ripartizione
del monte ore di cui sopra, l'elenco dei lavoratori che hanno
diritto
a fruire di tali permessi sindacali.
Permessi retribuiti sono concessi,
compatibilmente con le
esigenze di
servizio
e fino a un massimo di 7 giornate l'anno, ai lavoratori membri di
organi direttivi nazionali, regionali territoriali
(provinciali, zonali,
comprensoriali
o simili) nonché degli organi di controllo e/o collegi dei
probiviri delle Confederazioni sindacali e delle
Organizzazioni Sindacali
stipulanti il
presente CCNL per l'espletamento delle
loro funzioni, i
permessi di
cui sopra dovranno essere richiesti secondo
le modalità
previste
per la RSU.
Art. 48
- Riscossione contributi sindacali.
Le società
provvederanno alle trattenute
sindacali sulle retribuzioni
mensili
sulla base di deleghe individuali firmate dai singoli lavoratori.
La misura
della trattenuta - da operarsi su 14 mensilità annuali e da
versarsi
secondo modalità che le Organizzazioni Sindacali comunicheranno -
è fissata
in cifra o in percentuale dalle Segreterie Nazionali
delle
Organizzazioni
Sindacali che possono altresì comunicarne variazioni.
La retribuzione di riferimento per effettuare
il calcolo di cui sopra è
cosi composta:
minimo, supplementi dei minimi,
aumenti per anzianità,
categorie salariali
di livello, categorie
di funzione, supplementi
parametrici
dei minimi, indennità di contingenza, premio di produzione.
Le deleghe rilasciate si intendono a tempo
indeterminato, salvo disdetta
attraverso
la comunicazione scritta alla Direzione della Società.
In questo caso la trattenuta viene a cessare
dal mese successivo a quello
nel
quale la revoca stessa sia pervenuta alla Direzione della Società.
Le deleghe
devono essere redatte su
apposito modulo predisposto dalle
Organizzazioni
Sindacali.
Mensilmente
le società comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali locali
l'elenco
nominativo degli iscritti e le eventuali variazioni intervenute.
Capitolo
10 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 49
- Risoluzione del rapporto.
Il rapporto di lavoro, oltre che per i motivi
previsti dall'articolo sui
licenziamenti
per mancanze, può essere risolto anche nei seguenti casi:
1) dimissioni;
2) invalidità, determinata da malattia professionale o infortunio sul
lavoro, che dia diritto a pensione del Fondo
o dell'INPS;
3) decesso;
4) compimento dei requisiti d'età o d'anzianità
secondo quanto previsto
dalla
normativa vigente con particolare riferimento alle leggi n. 355
dell'8.8.95
("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare")
e n. 724 del 23.12.94 (età e requisiti contributivi per la
pensione
di vecchiaia che vanno a regime quanto all'età
- 65 anni se
uomini
e 60 se donne - dall'1.1.2000 e quanto agli anni di contribuzione -
20 anni
- dall'1.1.2001) per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Sono parificate
a tutti gli effetti alla risoluzione
del rapporto per
limiti d'età, le dimissioni rassegnate dal
lavoratore che abbia maturato
il
diritto alla pensione di vecchiaia o d'anzianità del Fondo o dell'INPS,
fermo
restando l'obbligo da parte dello stesso al rispetto dei termini di
preavviso.
Dichiarazioni
a verbale.
A) Le
lavoratrici hanno facoltà, in base all'art. 4, legge n. 903
del
9.12.77 ("Parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro"),
di
optare per la prosecuzione del
rapporto di lavoro fino agli stessi
limiti d'età previsti per gli uomini dalle
leggi vigenti.
B) In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro per
invalidità, le
Parti ricercheranno le modalità più
opportune perché ciò avvenga superando
-
laddove necessario - l'eventuale ostacolo dell'inerzia del lavoratore
attraverso gli orientamenti della Suprema
Corte di Cassazione in materia.
C) In caso di decesso tutte le indennità di
fine lavoro, ivi compreso il
preavviso, saranno corrisposte agli aventi
diritto secondo le disposizioni
previste nel Codice Civile (art. 2122).
Se
il decesso di
un lavoratore con anzianità inferiore
ai 10 anni
avviene
per cause di
servizio agli aventi
diritto spetterà
un'integrazione al trattamento di fine
rapporto fino ad arrivare a 10
anni, effettivi.
Art. 50
- Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di
un lavoratore non in prova
può essere
risolto, salvo i casi
espressamente previsti dal
punto 2
dell'art.
42, da una delle 2 Parti - mediante comunicazione scritta - con
un
preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
· 1 mese con anzianità fino a 2 anni
compiuti;
· 3 mesi con anzianità da 2 a 10 anni
compiuti;
· 4 mesi con anzianità oltre i 10 anni
compiuti.
La
decorrenza del preavviso è stabilita nella metà o nella fine di ciascun
mese.
La
parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti
termini di
preavviso deve corrispondere all'altra
un'indennità pari
all'importo
della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
I
termini di cui sopra sono ridotti alla metà in caso di dimissioni.
L'Azienda
ha diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore
un
importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da
questi eventualmente non prestato. La parte che
riceve la disdetta può
troncare il
rapporto di lavoro,
sia all'inizio sia
nel corso del
preavviso, senza
che da ciò derivi alcun obbligo di
indennizzo per il
periodo
di preavviso non prestato.
Il periodo
di preavviso, anche
se sostituito dalla
corrispondente
indennità,
vale ai fini dell'anzianità di servizio.
Durante tale periodo l'Azienda deve concedere al
lavoratore dei permessi,
compatibilmente
con le esigenze di servizio, per la ricerca di
una nuova
occupazione.
Art. 51
- Trattamento di fine rapporto.
Per la
disciplina di tale istituto si fa riferimento a quanto
previsto
dall'art.
2120 C.C. e dalla legge 29.5.82 n. 297.
Art. 52
- Certificato di lavoro.
Ai sensi
dell'art. 2124 C.C., l'Azienda dovrà rilasciare al
lavoratore
all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro,
qualunque ne sia la
causa e
sempreché non sia
obbligatorio il libretto
di lavoro, un
certificato con
l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore
stesso è
stato occupato alle sue
dipendenze e delle mansioni da
esso
esercitate.
Art. 53
- Previdenza.
Il trattamento
previdenziale spettante ai lavoratori è
quello previsto
dalle
leggi che regolamentano, direttamente o indirettamente, il "fondo di
previdenza
per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e
dalle
aziende elettriche private" e la sua evoluzione.
Dichiarazione
a verbale.
Le
Parti, consapevoli della rilevanza dell'argomento nel quadro dell'ormai
prossima armonizzazione dei regimi
pensionistici sostitutivi prevista
dalla legge
n. 335/95 e anche alla luce delle difficoltà strutturali in
cui versa
il Fondo di Previdenza Elettrici (FPE), si attiveranno presso
gli organi
competenti affinché siano
individuate soluzioni idonee
al
superamento
dell'attuale situazione, senza oneri aggiuntivi per le imprese
e nel
pieno rispetto delle situazioni contributive fin qui maturate dai
singoli
lavoratori.
Le Parti
- di conseguenza - assumendo
l'obiettivo di partecipare a un
Fondo
Pensione Complementare, convengono di istituire entro l'1.10.98 una
Commissione
di studio paritetica composta dai rappresentanti dei firmatari
del contratto
la cui attività sarà finalizzata alla
definizione di
proposte da
demandare alle Parti
per l'attuazione dall'1.1.99
dell'adesione
a un Fondo Pensione Complementare.
Capitolo
11 - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
Art. 54
- Inscindibilità e interpretazione del contratto.
Le disposizioni del presente contratto, sia
nell'ambito di ogni singola
regolamentazione come nel loro insieme, sono correlative e
inscindibili
tra loro
costituendo il trattamento
complessivo del lavoratore,
trattamento
non cumulabile, né 'in toto' né in parte, con qualunque altro
trattamento
sia collettivo sia individuale.
L'interpretazione delle
norme del presente contratto
è demandata alle
Parti
stipulanti.
Art. 55
- Distribuzione del contratto.
Le Aziende
distribuiranno a ciascun lavoratore in
forza alla data
di
stipulazione
del presente contratto una copia dello stesso.
Art.
56 - Decorrenza e durata del contratto.
In
applicazione di quanto previsto dal protocollo 23.7.93 e richiamato nel
capitolo
1, il presente CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa
e fino
al 31 dicembre 1998 per la parte retributiva.
Norma
transitoria.
Le aziende
che non hanno provveduto nelle more della definizione
del
presente contratto
ad adeguare i
minimi contrattuali di
contratti
aziendali scaduti
corrisponderanno ai lavoratori
entro il mese
di
settembre
1998 un importo economico, in forma di 'una tantum', da definire
presso le
singole aziende, con
le RSU/OS, firmatarie
del presente
contratto, tenendo
conto degli eventuali emolumenti
già corrisposti a
titolo
di vacanza contrattuale.
Adeguamento
salariale.
Le Aziende
che nel biennio 1996/97 hanno applicato i minimi contrattuali
in misura
identica a quelli dell'ENEL o ASSOELETTRICA, corrisponderanno
entro
il mese di giugno 1998 'una tantum' nelle misure di cui alla tabella
"A"
sotto descritta.
Tale quota
verrà corrisposta in
'pro-quota' ai lavoratori
che hanno
cessato
o cesseranno dal servizio entro il 1998.
Tabella
"A"
QM1 1.016.400
QM2 956.500
ASS 885.100
AS 813.700
A1S 770.900
A1 725.200
BSS 680.900
BS 642.400
B1S 602.400
B1 565.300
B2S 513.900
B2 462.500
CS 385.400
C1 328.300
C2 285.500
Tale
somma 'una tantum' non ha riflessi su alcun istituto contrattuale ne
è utile
ai fini del TFR.
Per
quanto riguarda la computabilità ai fini contributivi previdenziali e
pensionistici,
valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
APPENDICE
PARI
OPPORTUNITÀ
Alla luce
di quanto disposto dalla legge 9.12.77 n.
903 (Parità di
trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro), dalla legge 10.4.91
n. 125 (Azioni positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel
lavoro) e
delle iniziative intraprese in materia a livello nazionale ed
europeo, le
Parti convengono di
promuovere azioni finalizzate a
individuare e rimuovere eventuali situazioni di
ingiustificato ostacolo,
soggettive
e oggettive, che non consentano alle donne un'effettiva parità
di
opportunità al lavoro e nel lavoro.
A tal fine verranno programmati in ogni
azienda specifici incontri tra le
Parti allo scopo di agevolare l'acquisizione di
informazioni e promuovere
studi e
ricerche per rendere possibile
un pari sviluppo professionale,
tenendo conto
delle possibilità tecnico
- organizzative e
delle
specificità
del settore.
In materia di politica degli orari e di
ambiente di lavoro, le Parti, pur
richiamandosi
alle vigenti norme legislative e alle specifiche previsioni
contrattuali, evidenziano
l'opportunità di valutare
con particolare
sensibilità le richieste di permesso avanzate per
comprovate esigenze di
carattere
familiare.
Nell'ambito del previsto OSSERVATORIO DI SETTORE,
saranno valutate tutte
le azioni
positive possibili per rimuovere
gli ostacoli che di
fatto
impediscono
la realizzazione di pari opportunità.
UNIONE
NAZIONALE IMPRESE ELETTRICHE MINORI (UNIEM)
OGGETTO:
Contratto UNIEM, lavoro a turni.
Roma,
16 aprile 1998
Spett.
li
Segreterie
Nazionali
FNLE-CGIL
FLAEI-CISL
UILSP-UIL
Loro
Sedi
Ci riferiamo
alla richiesta da Voi formulata nel corso della trattativa
per il
contratto collettivo di lavoro
per i lavoratori delle
imprese
elettriche
minori, in ordine all'art. 13, punto 3, lavoro a turni.
Al riguardo,
per i sub A e B, confermiamo che le condizioni di miglior
favore
in atto presso ciascuna azienda saranno mantenute.
Distinti
saluti.
FNLE-CGIL
FLAEI-CISL
UILSP-UIL
Roma,
16 aprile 1998.
OGGETTO:
CONTRATTO UNIEM, LAVORO A TURNI
In riscontro alla Vs. del 16 aprile 1998 di
pari oggetto, diamo atto che
quanto
comunicatoci risponde alle intese fra noi intercorse.
Distinti
saluti
LE
SEGRETERIE NAZIONALI
FNLE-CGIL FLAEI-CISL
UILSP-UIL
Roma,
11 giugno 1998
Spett.
li
Segreterie
Nazionali
FNLE-CGIL
FLAEI-CISL
UILSP-UIL
Loro
Sedi
OGGETTO:
Contratto UNIEM, classificazione del personale
e inquadramenti particolari.
Ci riferiamo
alla richiesta da Voi formulata nel corso della trattativa
per il
contratto collettivo di lavoro
per i lavoratori delle
imprese
elettriche
minori:
- in ordine all'art. 6, confermiamo che
l'impianto è il complesso delle
strutture tecniche amministrative necessarie
per assicurare il servizio
primario
di produzione e distribuzione di energia elettrica nell'ambito
del territorio comunale servito, articolato
a sua volta in unità operative
preposte
ai distinti servizi
di produzione, distribuzione e
Amministrazione;
- in
ordine all'art. 7
confermiamo che l'applicazione di detto
articolo, nel caso in cui comporti più di un
passaggio di categoria, per
lo
stesso lavoratore, fra un passaggio e l'altro, intercorrerà un anno
solare.
Distinti
saluti.
UNIONE
NAZIONALE IMPRESE ELETTRICHE MINORI (UNIEM)
FNLE-CGIL FLAEI-CISL UILSP-UIL
Roma,
11 giugno 1998
OGGETTO:
Contratto UNIEM, inquadramenti particolari.
In riscontro alla Vs. dell'11.6.98 di pari
oggetto, diamo atto che quanto
comunicatoci
risponde alle intese fra noi intercorse.
Distinti
saluti
LE
SEGRETERIE NAZIONALI FNLE-CGIL FLAEI-CISL UILSP-UIL
Roma, 6
luglio 1998
Spett.
li
Segreterie
Nazionali
FNLE-CGIL
FLAEI-CISL
UILSP-UIL
Loro
Sedi.
OGGETTO:Contratto
UNIEM, decorrenza e durata.
In
riferimento all'ipotesi di contratto siglato l'11.6.98, Vi comunichiamo
che l'art.
56 relativo all'oggetto
deve essere così
modificato e
integrato:
Art. 56
- Decorrenza e durata del contratto.
In
applicazione di quanto previsto dal protocollo 23.7.93 e richiamato nel
cap. 1,
il presente CCNL, fatte salve le decorrenze particolari previste
per singoli istituti, decorre dal 1° luglio 1998
e ha durata quadriennale
per la
parte normativa e
fino al 31
dicembre 1998 per
la parte
retributiva.
Le parti
si sono date
atto che nel caso in cui venissero meno le
condizioni attuali che regolano il sistema di
integrazione tariffaria a
riaprire anticipatamente il tavolo delle
trattative per adottare
i
provvedimenti che
si dovessero rendere
necessari per garantire
la
stabilità del
rapporto di lavoro, tenendo
conto dell'eventuale mutato
quadro
di riferimento.
Distinti
saluti.
FNLE-CGIL FLAEI-CISL UILSP-UIL
Roma,
OGGETTO:
Contratto UNIEM, decorrenza e durata.
In
riscontro alla Vs. del 6.7.98 di pari oggetto, prendiamo atto di quanto
comunicatoci.
Distinti
saluti.
LE
SEGRETERIE
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