Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
PER LE
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
Addì 28
Giugno 2000
tra
- CONFINDUSTRIA, rappresentata da
e
- CGIL, rappresentata da
- CISL, rappresentata da
- UIL, rappresentata da
è stata
sottoscritta l'ipotesi di accordo per la definizione del
nuovo
CCNL
per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
NOTA DI
INTENTI
CONFINDUSTRIA e
CGIL, CISL, UIL
rilevano congiuntamente che
caratteristica principale delle imprese operanti nel
settore individuato
dal "Campo
di applicazione", è di
essere costantemente interessate da
processi di
convergenza delle
tecnologie telematiche, informatiche e
multimediali che
determinano situazioni organizzative
e produttive in
progressivo
e rapido mutamento, in relazione alle quali cambia il modo di
operare nelle
attività correnti, con
conseguenti nuove modalità
e
tipologie
di lavoro allo stato non predeterminabili.
Sulla
base di queste comuni constatazioni, CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL
riconoscono di
interesse per le imprese
del settore e
per i loro
dipendenti
che, nel periodo di vigenza del CCNL, si sviluppi tra le parti
stipulanti
un'attività di monitoraggio delle normative definite affinché,
con modalità
non conflittuali, sia
possibile individuare modifiche
e
integrazioni delle discipline contrattuali in grado di
fornire soluzioni
adeguate rispetto alle innovazioni tecnologiche e
normative che abbiano
rilevanti conseguenze
sull'organizzazione del lavoro,
sulle condizioni
prestative
e sull'occupazione.
Le
ipotesi di modificazione così individuate formeranno oggetto d'esame in
occasione delle
fasi con finalità negoziali previste dal CCNL in sede
nazionale, allo
scopo di valutare i positivi effetti che ne potrebbero
derivare per
il settore e di delineare i
futuri sviluppi degli
esiti
dell'attività
di monitoraggio.
CONFINDUSTRIA e
CGIL, CISL, UIL avvieranno la 1a fase
dell'attività di
monitoraggio entro
1 anno dalla sottoscrizione
del presente CCNL, in
occasione di
uno specifico incontro che sarà
convocato per iniziativa
congiunta
ovvero su richiesta di una delle parti.
PREMESSA
1) CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL - di seguito indicate come
"parti
stipulanti" - nel recepire lo spirito
e gli indirizzi del "Protocollo
sulla politica dei redditi e
dell'occupazione, sugli assetti contrattuali,
sulle
politiche del lavoro e sul
sostegno al sistema
produttivo" del
23.7.93 e del "Patto per lo sviluppo e
l'occupazione" del 22.12.98-1.2.99,
condividono
l'esigenza di fornire
risposte tempestive, flessibili
e
qualificate
all'evoluzione del mercato e della tecnologia in relazione
all'elevato
livello di competitività e alla
crescente dinamicità dei
contesti
di riferimento, anche
perseguendo modelli di
tipo
partecipativo nel qualificare i rapporti tra
le parti - ai vari livelli e
con
i diversi strumenti - e nel valorizzare la risorsa
lavoro, fermi
restando
i distinti ruoli e le rispettive
responsabilità delle parti
stesse.
2) A
tal fine individuano quali
valori di riferimento per il presente
contratto:
- la
centralità dell'autonomia collettiva
nella gestione delle
problematiche e delle linee evolutive del rapporto di
lavoro e la
strategicità del sistema di relazioni
industriali quale strumento di
governo dei processi settoriali e aziendali,
finalizzato alla creazione di
un
sistema di regole
certe e condivise in grado di
assicurare il
perseguimento degli obiettivi di
competitività delle imprese garantendo,
al
contempo, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità e il
coinvolgimento delle risorse umane
su obiettivi di
qualità, con
particolare riguardo alla soddisfazione del
cliente;
- la natura di pubblica utilità delle
attività delle imprese operanti
nel
settore, anche al fine di assicurare la continuità dei servizi
prestati;
- l'individuazione di un assetto relazionale
che sia fattivamente
orientato
alla prevenzione e al superamento dei motivi di conflitto;
- la funzionalità dell'assetto contrattuale a
una dinamica delle
relazioni
di lavoro che sia improntata al raggiungimento dei risultati di
politica
dei redditi e dell'occupazione stabiliti da Governo e Parti
sociali
e al perseguimento di una gestione controllata, corretta e
programmabile
del costo del lavoro, nonché di modelli e strumenti di
flessibilità
adeguati alle esigenze presenti e future del settore.
CAMPO
DI APPLICAZIONE
Il presente
CCNL si applica
alle imprese esercenti, con
licenze/autorizzazioni ove
previste, servizi di
telecomunicazione,
intendendosi per
tali i servizi di telefonia fissa
e/o mobile e/o
trasmissione dati
anche attraverso l'esercizio
di reti e
servizi di
networking
(e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.).
Parte I
- DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 1
- Sistema di relazioni sindacali.
1) Le
parti stipulanti, sulla
base dei principi
individuati in
"Premessa", convengono
sulla necessità di promuovere un
sistema di
relazioni fondato sul reciproco
riconoscimento dei ruoli e sul rispetto
delle distinte prerogative, nonché
caratterizzato dalla sistematicità dei
rapporti sui temi individuati di comune
interesse e dall'esame delle loro
evoluzioni e ricadute specifiche nelle
diverse realtà aziendali.
2) In
tale sistema gli strumenti relazionali di seguito
determinati
risultano
orientati alla creazione di condizioni tali da prevenire le
occasioni di insorgenza del conflitto,
attraverso sia la diffusione sempre
più ampia e generalizzata degli obiettivi d'impresa
in funzione dei
mutamenti e dell'evoluzione dei nuovi
contesti tecnologici, organizzativi
e di mercato, che il coinvolgimento delle
istanze di rappresentanza.
A)OSSERVATORIO
NAZIONALE
A partire
dal 4° mese dalla stipulazione del presente CCNL
verrà
costituito
a livello nazionale un Osservatorio, formato pariteticamente da
12 componenti appartenenti a ciascuna delle
parti stipulanti (6 per
la
parte
imprenditoriale e 6 per la parte sindacale),
quale sede di analisi,
verifica e
confronto sistematici sui
temi di rilevante
interesse
reciproco.
In tale
sede saranno affrontati i seguenti argomenti:
1) le
linee di sviluppo
tecnologico del settore,
con specifico
riferimento
alle possibili applicazioni e alle connesse opportunità di
mercato;
2) le dinamiche, congiunturali e di lungo
periodo, dei principali
indicatori
economici del settore, ivi compreso quello del costo del
lavoro,
valutate anche all'interno del mercato
internazionale;
3) la formazione e la riqualificazione
professionale, tenuto conto in
particolare
dei mutamenti e delle connotazioni evolutive delle esigenze
formative
connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative,
professionali e normative;
4) le pari opportunità, con specifica
attenzione all'andamento
dell'occupazione
femminile e alle problematiche complessive ad essa
connesse;
5) l'andamento del mercato del lavoro del
settore nelle sue componenti
più significative;
6) le tematiche della sicurezza sul lavoro e
della tutela dell'ambiente,
anche
con riferimento ai rapporti con le Istituzioni, nonché le
problematiche
eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive
della
UE in materia;
7) l'evoluzione della legislazione nazionale,
europea e internazionale
di
interesse del settore.
Fermo restando
quanto stabilito nell'art. 2
(Formazione professionale)
circa la
costituzione della Commissione nazionale paritetica
per la
formazione
professionale, con riferimento ai temi di cui ai punti 4
e 6
saranno costituite nell'ambito dell'Osservatorio, a
partire dal 7° mese
dall'avvio dell'Osservatorio stesso, apposite
Commissioni incaricate di
seguire
le relative problematiche.
L'Osservatorio potrà
avvalersi per lo svolgimento
dei propri compiti,
oltre che
del contributo delle
parti stipulanti presenti
nell'Osservatorio, anche
dell'apporto di esperti,
ovvero di strutture
professionali
esterne, scelti di comune accordo.
Gli studi, i dati e le informazioni prodotti
dall'Osservatorio, oltre a
costituire una
base documentale comune, condivisa e
utile all'attività
delle parti, potranno - ove sia stato raggiunto un
"avviso comune" sulla
materia
- essere sottoposti all'attenzione di Enti e Istituzioni pubbliche
nazionali
ed eventualmente territoriali.
Ai fini
di cui sopra l'Osservatorio potrà anche realizzare specifiche
iniziative di
approfondimento, studio e ricerca su materie e argomenti
individuati
di comune accordo tra le parti.
Le parti
nell'ambito dell'Osservatorio stabiliranno i criteri per
la
ripartizione delle
spese relative al
funzionamento dell'Osservatorio
stesso,
mentre quelle concernenti le iniziative di studio di cui al comma
precedente verranno
concordate preventivamente di volta
in volta, con
riferimento sia all'ammontare che alla suddivisione,
valutando anche la
possibilità di utilizzare finanziamenti europei e
nazionali eventualmente
disponibili.
La segreteria dell'Osservatorio e dei gruppi di
lavoro avrà sede presso
l'organizzazione
datoriale stipulante, che si farà carico
della relativa
gestione
ordinaria.
Entro 6
mesi dalla stipula del presente contratto le parti definiranno in
apposito incontro le ulteriori modalità costitutive
e operative per il
corretto
funzionamento dell'Osservatorio e delle Commissioni specifiche.
B)
INFORMAZIONI IN SEDE NAZIONALE
L'organizzazione
datoriale stipulante, nel corso di un apposito
incontro,
provvederà
- anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito
dell'Osservatorio -
a fornire, con cadenza
annuale, alle Segreterie
nazionali delle
OO.SS. stipulanti, elementi conoscitivi
afferenti le
seguenti
tematiche:
1) scenari
evolutivi del settore,
con riferimento al
quadro
istituzionale regolatorio, ai fenomeni di evoluzione tecnologica e ai
mutamenti
macroeconomici e di mercato;
2) andamento dei livelli occupazionali -
disaggregati, ove possibile,
per
sesso, categoria e fascia d'età - e delle relative dinamiche interne
correlate
sia al quadro legislativo, ivi compresi gli strumenti di
politica
attiva del lavoro, che ai fenomeni connessi all'introduzione di
tecnologie
innovative;
3) linee di tendenza dei principali indicatori
economici del settore, in
relazione
alle esigenze di competitività nazionale e internazionale delle
imprese,
con particolare riferimento alle tendenze qualitative e
quantitative
degli investimenti nel settore e alle dinamiche del costo del
lavoro.
C)
INFORMAZIONI IN SEDE TERRITORIALE
A
titolo sperimentale, per la vigenza del presente contratto, nel corso di
apposito incontro
annuale, una delegazione
delle Associazioni degli
industriali territorialmente competenti fornirà -
anche alla luce
di
risultati e
valutazioni svolte nell'ambito
dell'Osservatorio - alle
strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti,
informazioni riguardanti
gli
argomenti di cui alla lett. B) con specifico riferimento al territorio
considerato.
Le aree
geografiche interessate dall'informativa territoriale sono
individuate
come segue:
- Nord Ovest: Valle d'Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria;
- Nord Est: Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige;
- Centro Ovest: Toscana, Umbria, Lazio,
Sardegna;
- Centro Est: Emilia Romagna, Marche,
Abruzzo, Molise;
- Sud: Campania, Basilicata, Calabria,
Puglia, Sicilia.
In fase
di 1a applicazione le informazioni verranno fornite presso le sedi
delle Associazioni degli industriali di Milano,
Venezia, Bologna, Roma e
Napoli.
In occasione
del rinnovo biennale del CCNL le
parti verificheranno la
funzionalità
di questo modello territoriale sperimentale, in coerenza con
lo
sviluppo del settore e la localizzazione delle imprese.
D)
INFORMAZIONI IN SEDE AZIENDALE
Con cadenza
annuale e di
norma nel 1° quadrimestre,
le imprese che
occupano
complessivamente più di 350 dipendenti provvederanno - anche alla
luce di
risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio - a
fornire,
con l'assistenza delle Associazioni degli industriali dove hanno
sede le
Direzioni generali aziendali,
alle OO.SS. stipulanti e
congiuntamente alle RSU, ove costituite, informazioni sulle
materie di
seguito
individuate:
1) gli
andamenti e le prospettive produttive conseguenti ai
programmi
qualitativi e quantitativi d'investimento,
con particolare riferimento a
quelli che comportino diversificazioni di
attività e nuove localizzazioni
produttive;
2) l'evoluzione degli assetti tecnologici e organizzativi e le relative
ricadute
sul sistema produttivo e sulla organizzazione complessiva del
lavoro;
3) le linee degli interventi in materia di
ambiente e sicurezza sul
lavoro
e di salvaguardia degli impianti;
4) i programmi qualificanti afferenti la
formazione e l'aggiornamento
professionale,
avuto particolare riguardo alle azioni promosse nei
confronti
del personale femminile e dei
lavoratori coinvolti in processi
di
mobilità;
5) l'andamento dell'occupazione, distinto per
sesso, tipologia di
contratto
e inquadramento professionale;
6) il sistema complessivo degli orari di
lavoro;
7) gli orientamenti e le azioni più
significative rivolti al
miglioramento
della qualità dei servizi offerti alla clientela.
Qualora
dovessero successivamente intervenire modifiche significative dei
programmi
aziendali sulle materie oggetto di informazione, saranno forniti
ulteriori
aggiornamenti integrativi.
Dichiarazione
a verbale.
Restano salve
le esigenze derivanti
dalla salvaguardia del
segreto
industriale e
della riservatezza
necessaria per non
pregiudicare la
realizzazione
delle iniziative aziendali.
Art. 2
- Formazione professionale.
1) Le
parti, nel riconoscere il ruolo strategico che
la formazione
riveste nella valorizzazione professionale
delle risorse umane attraverso
processi
di sviluppo e
riorientamento delle competenze,
convengono
sull'opportunità di istituire la
Commissione Nazionale Paritetica per la
Formazione
professionale, costituita da 12 componenti appartenenti a
ciascuna parte stipulante, 6 per la parte
imprenditoriale e 6 per la parte
sindacale.
2) L'attività
della Commissione, che si
avvarrà anche dei risultati
delle attività di analisi e studio svolte
dall'Osservatorio nazionale di
cui al precedente art. 1, è finalizzata ad
approfondire gli impatti sul
mercato
del lavoro e sulle
professionalità derivanti
dall'evoluzione
tecnologica e dall'introduzione di nuovi
servizi.
3) Alla
Commissione, che si riunirà con
cadenza di norma semestrale,
sono attribuiti i seguenti compiti:
- monitoraggio dell'evoluzione legislativa in
materia di formazione
professionale, con riguardo anche alle
possibili opportunità di ricorso a
forme di finanziamento/incentivazione
regionale, nazionale ed europeo;
- analisi dei fabbisogni formativi,
all'interno del settore, con
riferimento
sia al consolidamento delle professionalità esistenti che allo
sviluppo
delle nuove competenze professionali derivanti dall'evoluzione
tecnologica
e dall'introduzione di nuovi modelli di lavoro. A tale scopo
la
Commissione farà riferimento anche alle risultanze delle attività
svolte
dall'Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione di cui
all'Accordo
interconfederale 20.1.93 e successive intese;
- azioni di sensibilizzazione e orientamento
presso le Istituzioni
comunitarie,
nazionali e locali per la promozione di interventi mirati
allo
sviluppo delle professionalità nell'ambito del settore;
- indirizzo ed elaborazione di progetti di
formazione continua per
l'aggiornamento
permanente delle competenze professionali e di
massimizzazione
del livello di impiegabilità delle risorse del settore;
- individuazione di proposte e azioni mirate
alla sperimentazione di
progetti
ed esperienze di formazione professionale rivolti ad esigenze di
riconversione
professionale e di ricollocazione di lavoratori, nonché a
iniziative
di nuova imprenditorialità;
- elaborazione di proposte di progetti
formativi che, nell'ambito della
mobilità
professionale, siano finalizzati all'arricchimento delle
competenze
dei lavoratori in coerenza con l'evoluzione tecnologica e
organizzativa
dell'impresa.
4) Nell'ambito del quadro generale così determinato, la
Commissione
nazionale per la formazione professionale
potrà inoltre prevedere:
- contatti
con analoghi organismi nazionali
ed esteri finalizzati a
promuovere
forme di collaborazione e di comparazione a livello
internazionale;
- collaborazioni con Scuole/Università per la
realizzazione di
iniziative
mirate al rafforzamento delle sinergie Impresa/Scuola su
materie
attinenti al mercato e alle tecnologie di interesse per le imprese
del
settore.
5) Le
parti convengono che gli incontri della Commissione
nazionale
avranno sede presso l'organizzazione
datoriale stipulante, che fornirà i
servizi di segreteria.
6) Le parti convengono, inoltre, di istituire,
decorsi 6 mesi dall'avvio
dei lavori della Commissione nazionale,
apposite Commissioni paritetiche
aziendali nelle imprese che occupano almeno
2000 dipendenti.
7) La
Commissione aziendale sarà
costituita pariteticamente da 6
componenti, di cui 3 in rappresentanza
dell'impresa e 3 in rappresentanza
congiunta delle OO.SS. stipulanti e delle
RSU, ove costituite.
8) La Commissione aziendale potrà svolgere le
seguenti attività:
- monitorare i fabbisogni formativi connessi
all'esigenza di mantenere
livelli
di professionalità coerenti con l'evoluzione
tecnologica e
organizzativa dell'impresa;
- formulare linee guida in materia di
aggiornamento e riconversione
professionale
in connessione ai fabbisogni formativi rilevati;
- effettuare un'analisi quali-quantitativa
dell'attività di formazione
e
riqualificazione svolta a livello annuale nell'impresa.
9) Gli
incontri della Commissione aziendale avverranno presso la
sede
dell'Associazione degli industriali
competente.
10) Le
decisioni delle Commissioni paritetiche di cui
sopra saranno
adottate all'unanimità dei loro componenti.
Art. 3
- Assetti contrattuali.
1) Nel quadro di quanto previsto dal
Protocollo 23.7.93 e dal Patto per
lo
sviluppo e l'occupazione 22.12.98 - le cui disposizioni anche
non
riprodotte s'intendono integralmente
confermate - il sistema contrattuale
delle
imprese esercenti servizi di telecomunicazione si articola
sul
livello nazionale e - sulla base delle
specifiche clausole di rinvio del
CCNL
e in conformità ai criteri e alle procedure da tale
contratto
indicate -
sul livello aziendale.
Contratto
nazionale.
2) Il
CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa, biennale per
la parte retributiva.
3) Detto
contratto regolamenta gli aspetti normativi e retributivi in
coerenza con le indicazioni di politica dei
redditi stabilite dal Governo
di
concerto con le Parti sociali secondo gli obiettivi definiti con il
Patto sociale del 22.12.98.
4) Il
contratto individua, per il livello aziendale, le
materie, i
soggetti abilitati e la tempistica, previe
opportune garanzie procedurali,
con
ambiti e competenze non
ripetitivi rispetto a quelli propri del
livello nazionale.
5) Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno
presentate in tempo utile
per consentire l'apertura delle trattative
3 mesi prima della scadenza del
contratto.
6) La
parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro
entro 20 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento delle stesse.
7) Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese
successivo alla scadenza del
contratto e comunque per un periodo
complessivamente pari a 4 mesi dalla
data
di presentazione della piattaforma di rinnovo,
le parti non
assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
8) Dopo
3 mesi dalla data di scadenza del contratto, in caso di mancato
accordo
e comunque dopo
3 mesi dalla data di presentazione della
piattaforma di rinnovo se successiva alla
scadenza del contratto, verrà
corrisposto ai lavoratori un
apposito elemento provvisorio
della
retribuzione denominato "indennità di
vacanza contrattuale" (IVC) secondo
le modalità e i criteri previsti dal
Protocollo 23.7.93.
9) La
violazione del periodo di raffreddamento come
sopra definito
comporta
come conseguenza a carico della
parte che vi ha dato causa
l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi
del termine a partire dal quale
decorre la suddetta IVC.
Contrattazione
aziendale.
10) La
contrattazione a livello aziendale è prevista
secondo quanto
disposto dal Protocollo 23.7.93 e riguarda
materie e istituti diversi e
non ripetitivi rispetto a quelli propri del
CCNL.
11) Detta
contrattazione, oltre a disciplinare
le materie oggetto
di
specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di
negoziare
erogazioni economiche correlate a risultati
conseguiti nella realizzazione
di programmi concordati tra le parti.
12) Tali programmi avranno come obiettivo
incrementi di produttività, di
qualità ed altri elementi di competitività
di cui le imprese dispongano,
compresi i margini di produttività, che
potrà essere impegnata con accordo
tra
le parti, eccedente
quella eventualmente già
utilizzata per
riconoscere gli aumenti retributivi a
livello di CCNL.
13) La
relativa disciplina è
contenuta nell'art. 44
(Premio di
risultato).
14) Sono soggetti della contrattazione a livello
aziendale congiuntamente
le strutture territoriali delle OO.SS.
stipulanti e le RSU costituite ai
sensi dell'Accordo interconfederale
20.12.93 ovvero, per le aziende più
complesse e secondo la prassi esistente, le
OO.SS. nazionali e le RSU. Le
aziende
sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali
territoriali cui sono iscritte o
conferiscono mandato.
15) Gli
accordi aziendali hanno durata quadriennale.
16) Il
CCNL stabilisce anche la tempistica - secondo il principio della
non
sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi
comprese le
relative erogazioni iniziali - della
contrattazione aziendale.
17) Fermo
restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi
aziendali
dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai
soggetti
individuati al precedente
comma 14 e
presentate all'azienda e
contestualmente all'Associazione
industriale territoriale cui l'azienda è
iscritta o ha conferito mandato, in tempo
utile per consentire l'apertura
delle trattative 3 mesi prima della
scadenza degli accordi stessi.
18) La
parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro
entro 20 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento delle stesse.
19) Durante i 3 mesi dalla data di presentazione
delle piattaforme e per
il mese successivo alla scadenza
dell'accordo e comunque per un periodo
complessivamente pari a 4 mesi dalla data
di presentazione delle richieste
di
rinnovo, le parti
non assumeranno iniziative
unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
Controversie
sugli assetti contrattuali.
20) Il mancato rispetto delle clausole relative
agli assetti contrattuali
così come definiti nel presente capitolo,
sarà segnalato dalla parte che
ne ha interesse alle segreterie nazionali
dei sindacati stipulanti il CCNL
entro 15 giorni dal momento in cui sono
stati rilevati.
21) Entro
i successivi 7 giorni lavorativi si farà luogo ad un tentativo
di conciliazione in sede nazionale con
l'eventuale partecipazione delle
istanze
delle parti competenti
per territorio nel
caso in cui
l'inadempimento riguardi una singola
azienda.
Art. 4
- Decorrenza e durata.
1) Ferma
restando la disciplina degli assetti contrattuali di
cui
all'art. 3, il presente contratto, salvo
quanto diversamente previsto per
singoli istituti, decorre dal 1°
luglio 2000 e scade il 31 dicembre
2002,
per la parte economica e il 31 dicembre
2004, per quella normativa.
2) Il contratto s'intenderà rinnovato se non
disdetto 3 mesi prima della
scadenza con raccomandata a.r.. In caso di
disdetta il presente contratto
resterà in vigore fino a che non sia stato
sostituito dal successivo CCNL.
3) Le disposizioni del presente contratto,
nell'ambito di ogni istituto,
sono correlative e inscindibili fra loro.
Art. 5
- Garanzia per prestazioni indispensabili.
1) In
considerazione delle attività svolte dalle imprese operanti
nel
settore
e al fine di assicurarne la
continuità in coerenza con
le
previsioni
di legge, s'intendono comunque ricomprese nelle prestazioni
indispensabili quelle inerenti i servizi di
rete, di assistenza tecnica,
di
'customer care' per
ciò che attiene alle attività
finalizzate a
garantire
la libertà di
comunicazione, nonché i correlati
sistemi
informativi e logistici.
2) Le
relative modalità attuative
verranno individuate a
livello
aziendale, dopo la stipula del Protocollo di
cui al comma successivo.
3) Entro
il 30.9.00 le
parti stipulanti definiranno
con apposito
protocollo
le procedure di raffreddamento e
di conciliazione di
cui
all'art. 2, comma 2, legge n. 146/90, così
come modificato dall'art. 1,
comma
4, legge 11.4.00, n. 83, nonché i termini di
preavviso e di
proclamazione degli scioperi, la durata
degli scioperi stessi, i relativi
intervalli
minimi temporali tra l'effettuazione di uno sciopero e la
proclamazione del successivo e tra diverse
proclamazioni interessanti lo
stesso servizio finale o lo stesso bacino di
utenza, le modalità di revoca
e di sospensione degli scioperi proclamati,
gli scioperi concomitanti, i
periodi di franchigia.
4) Eventuali
intese già in essere formeranno oggetto di riesame sulla
base delle previsioni del presente articolo.
Art. 6
- Comitati aziendali europei.
1) Le
parti fanno riferimento, ove ne ricorrano
i presupposti,
all'Accordo interconfederale 26.11.96 di
recepimento della Direttiva UE n.
45/94
concernente l'informazione
e la
consultazione dei lavoratori
dipendenti da imprese e gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
2) A
tale riguardo, nelle imprese di
cui al comma 1 le procedure
di
negoziazione previste dall'Accordo
inizieranno entro il 31 dicembre 2000.
Art. 7
- Reclami e controversie.
1) Ferme
restando le possibilità di accordo diretto tra
le parti
interessate per eventuali reclami
nell'applicazione del presente
contratto,
le controversie individuali e collettive tra azienda
e
lavoratori saranno risolte possibilmente in
1a istanza tra la Direzione e
la RSU e, in difetto di accordo, dalle
rispettive competenti OO.SS.
2) Le
controversie collettive sull'applicazione del presente contratto
saranno
esaminate dalle competenti strutture territoriali delle
parti
stipulanti e, in caso di mancato accordo,
saranno riesaminate a livello
nazionale.
Parte
II - DISCIPLINA DEI DIRITTI SINDACALI
Art. 8
- Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
1) In
applicazione dell'Accordo
interconfederale 20.12.93 e
secondo
quanto previsto dall'art. 3 (Assetti
contrattuali) del presente CCNL, le
RSU - congiuntamente alle strutture territoriali
delle OO.SS. stipulanti
ovvero,
per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente,
congiuntamente alle OO.SS. nazionali - hanno
la capacità di partecipare
alle trattative e la facoltà di
sottoscrivere accordi collettivi in sede
aziendale
negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri
stabiliti dal presente CCNL.
2) Le
funzioni riconosciute per legge
alle Rappresentanze Sindacali
Aziendali
(RSA) vengono esercitate dalle RSU, che risultano, pertanto,
titolari di tutti i relativi diritti, poteri
e tutele.
3) In
ciascuna unità produttiva con più di 15
dipendenti vengono
costituite
le RSU di cui al
Protocollo 23.7.93 e
come regolate
dall'Accordo interconfederale 20.12.93.
4) Le
OO.SS. firmatarie del
predetto Accordo
interconfederale, del
presente contratto o comunque aderenti alla
disciplina in esso contenuta,
partecipando alla procedura di elezione
della RSU, rinunciano formalmente
ed espressamente a costituire la RSA.
5) L'effettuazione delle operazioni elettorali
dovrà garantire il
regolare
espletamento del servizio. Il
luogo e il calendario delle
votazioni
saranno oggetto d'intesa tra la Commissione elettorale e la
Direzione aziendale in modo tale da
permettere la più ampia affluenza dei
lavoratori, restando inteso che il concreto
esercizio del diritto di voto
sarà effettuato fuori dall'orario di lavoro.
6) I
componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei
permessi,
delle libertà sindacali
e delle tutele
stabiliti dalle
disposizioni di cui al titolo III, legge n.
300/70.
7) Per
quanto riguarda l'individuazione, il numero e le competenze dei
Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza nonché per ciò che attiene
agli organismi di natura pattizia di cui al
D.lgs. n. 626/94 e successive
modifiche,
le parti fanno riferimento alle disposizioni dell'Accordo
interconfederale 22.6.95 in materia, salve
le eventuali diverse intese
esistenti a livello aziendale.
Art. 9
- Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.
1) I
componenti le RSU
hanno diritto, per
l'espletamento del loro
mandato, a
permessi in conformità a quanto
previsto dagli artt. 23 e 24,
legge n. 300/70.
2) Ai
lavoratori che siano membri
degli organi direttivi nazionali e
regionali/territoriali delle OO.SS.
stipulanti potranno essere concesse
fino a 24 ore trimestrali di permessi
retribuiti per il disimpegno delle
loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro
venga espressamente richiesta
per iscritto dalle OO.SS. interessate e
garantito comunque lo svolgimento
dell'attività produttiva.
3) Le
funzioni e cariche
sopra menzionate e le
relative variazioni
dovranno
essere comunicate per iscritto
dalle OO.SS. stipulanti alle
Associazioni industriali territoriali, che provvederanno a comunicarle
alle aziende interessate.
4) Ai
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali si
applicano le disposizioni di
cui agli artt. 31 e 32, legge n. 300/70 e successive modifiche.
5) I permessi di cui al presente articolo non
sono cumulabili con quelli
eventualmente stabiliti allo stesso titolo
da accordi a livello aziendale,
nonché con quelli che dovessero derivare da
disposizioni di legge.
Art. 10
- Assemblea.
1) Le OO.SS. stipulanti il presente contratto
e le RSU possono chiedere
di indire per
le unità produttive, in locali di cui
l'azienda abbia
disponibilità, assemblee del personale
dipendente ai fini dell'esercizio
del
diritto di assemblea di cui
all'art. 20, legge n. 300/70 e
agli
accordi interconfederali.
2) Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle
unità
produttive
con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore
annue
retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi
di cui al comma 2, art. 35,
legge
n. 300/70. Tali assemblee
saranno tenute, di norma, fuori dalle
unità produttive medesime, con le modalità
di seguito indicate, per quanto
compatibili.
3) La
convocazione sarà comunicata
alla Direzione aziendale
con
l'indicazione specifica dell'ordine del
giorno e con un preavviso minimo
di 48 ore, tenendo comunque conto delle
correlate esigenze organizzative e
logistiche.
Contestualmente dovranno essere
comunicati all'azienda i
nominativi dei dirigenti esterni del
sindacato che s'intenda eventualmente
far partecipare all'assemblea.
4) Le
assemblee indette durante
l'orario di lavoro,
nei limiti
complessivi
stabiliti dalla legge e dagli accordi interconfederali,
dovranno svolgersi, di norma, all'inizio o
al termine di ciascun periodo
lavorativo
giornaliero. Nei casi
in cui l'attività del personale
interessato si svolga a turni e/o in
presenza di specifiche esigenze di
presidio del servizio, l'assemblea sarà
scaglionata in almeno 2 riunioni,
di norma
nell'arco della stessa giornata. Lo svolgimento delle riunioni
durante
l'orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che
tengano conto dell'esigenza di garantire la
continuità del servizio, la
sicurezza delle persone e la salvaguardia
degli impianti.
5) Sono
fatte salve ulteriori e/o diverse modalità di svolgimento delle
assemblee definite a livello aziendale.
Art. 11
- Diritto di affissione.
1) Il diritto di affissione è regolato
dall'art. 25, legge n. 300/70.
2) Le
aziende in ciascuna unità produttiva metteranno a disposizione
delle OO.SS. stipulanti e delle RSU appositi
spazi, accessibili a tutti i
lavoratori, per l'affissione di
comunicazioni.
3) Le suddette comunicazioni riguarderanno
materie d'interesse sindacale
e del lavoro e saranno tempestivamente
inoltrate alla Direzione aziendale.
Art. 12
- Locali.
In adempimento
all'art. 27, legge n.
300/70 le aziende, nelle unità
produttive
con almeno 200 dipendenti, metteranno a disposizione delle RSU
un idoneo locale comune all'interno di ciascuna
unità produttiva o nelle
immediate
vicinanze di essa.
Nelle
unità produttive di cui all'art. 35 della citata legge n. 300/70 con
un numero inferiore a 200 dipendenti, il
diritto riguarderà l'uso di un
locale
idoneo alle riunioni.
Art. 13
- Contributi sindacali.
1) Nei
confronti dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante
consegna diretta all'azienda di delega
debitamente sottoscritta, l'azienda
stessa provvederà alla trattenuta dei
contributi sindacali in favore delle
OO.SS. stipulanti il presente contratto.
2) La
delega rilasciata dal lavoratore dovrà contenere l'indicazione
della O.S. cui l'azienda verserà l'importo
della trattenuta mensile e del
mese
di decorrenza. Tale importo è
stabilito nella misura dell'1% da
calcolare
sul minimo tabellare ed ex
indennità di contingenza per 13
mensilità; la percentuale stessa non potrà
essere modificata nel corso
dell'anno solare.
3) In costanza di rapporto di lavoro la delega
avrà validità permanente,
salvo revoca da parte del dipendente, che
potrà intervenire in qualsiasi
momento.
4) Nel
caso in cui la retribuzione mensile non sia dovuta, non si farà
luogo ad alcuna trattenuta né a successivo
recupero.
5) L'importo
delle trattenute sarà versato mensilmente dall'azienda su
conto
corrente bancario o postale secondo le indicazioni che
verranno
fornite
per ciascun anno dalle OO.SS. di
cui al comma 1 del presente
articolo.
Eventuali variazioni nel corso dell'anno delle modalità di
versamento dovranno essere comunicate
all'azienda per iscritto e con un
preavviso di almeno 3 mesi.
Parte
III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Sezione
I - COSTITUZIONE E FORME DEL RAPPORTO
Art. 14
- Assunzione.
1) L'assunzione è comunicata al
lavoratore con lettera
nella quale
devono essere specificati:
a) la data d'inizio del rapporto di lavoro;
b) la categoria, il livello d'inquadramento e
il profilo professionale
di
appartenenza ai sensi dell'art. 23 (Classificazione professionale) del
presente
contratto;
c) il luogo in cui è situata la sede di lavoro
di riferimento del
dipendente
all'atto dell'assunzione;
d) il trattamento economico iniziale;
e) la durata dell'eventuale periodo di prova.
2) Prima
dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita
medica d'idoneità al lavoro.
3) All'atto dell'assunzione il lavoratore deve
presentare:
a) la carta d'identità o altro documento
equivalente;
b) il libretto di lavoro o altro documento
equivalente;
c) il certificato penale di data non anteriore
a 3 mesi;
d) il certificato di cittadinanza e di
residenza di data non anteriore a
3 mesi
(l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio
fiscale,
ove questo sia diverso dalla residenza);
e) il certificato degli studi compiuti;
f) l'eventuale documento attestante la
posizione rispetto al servizio
militare;
g) lo stato di famiglia;
h) copia del certificato di attribuzione del
numero di codice fiscale;
i) ogni altro documento che l'azienda ritenesse
opportuno richiedere per
ragioni
amministrative, fiscali e previdenziali.
4) Il
lavoratore dovrà dare
comunicazione formale degli
eventuali
successivi mutamenti di residenza e di
domicilio.
5) In
attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 25,
legge n.
223/91, al fine del calcolo della
percentuale di cui al comma 1, art. 25
della
legge citata, si
tiene esclusivamente conto
dei lavoratori
inquadrati
all'atto dell'assunzione nei
livelli di classificazione
professionale 1°, 2° e 3°, con esclusione in quest'ultimo caso dei
seguenti profili: addetto agli interventi
tecnici, tecnico di supervisione
e
controllo, addetto alla gestione
amministrativa. Dal computo della
suddetta
riserva è inoltre escluso il
restante personale, tra cui
i
lavoratori assunti da adibire a mansioni di
custodia, fiducia e sicurezza,
nonché
quelli destinati a servizi
essenziali ai fini dell'integrità
e
dell'affidabilità di strutture rilevanti per
la sicurezza dello Stato,
determinati con Decreto del Presidente del
Consiglio.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti
si danno reciprocamente atto che le procedure di
assunzione
dovranno avvenire nel rispetto delle finalità e delle
disposizioni della
legge
31.12.96 n. 675 sulla tutela della privacy.
Art. 15
- Periodo di prova.
1) Il
lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo
di
prova non superiore
a mesi 6 per i lavoratori dei
livelli di
classificazione 7°, 6° e 5° e a mesi 3 per i lavoratori degli
altri
livelli.
2) Non sono ammesse né la protrazione né la
rinnovazione del periodo di
prova,
salvo giustificata assenza
dovuta a malattia o infortunio, nei
quali
casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova
stesso, qualora sia in grado di riprendere
il servizio entro 3 mesi.
3) Nel
corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro
può
aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle
2
parti
e non fa ricorrere il reciproco
obbligo del preavviso né della
relativa indennità sostitutiva.
4) In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di
prova, la retribuzione verrà corrisposta per
il solo periodo di servizio
prestato.
Art. 16
- Contratto di lavoro a tempo determinato.
1) Oltre
ai casi previsti dalle leggi e
dagli accordi interconfederali
vigenti in materia, l'apposizione di un
termine alla durata del contratto
di
lavoro è consentita, ai sensi e
per gli effetti di quanto stabilito
dall'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, nelle
seguenti ipotesi:
a) necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per
ferie, aspettativa, congedo o partecipazione
a corsi di formazione;
b) esecuzione di un'attività o di un servizio
definiti o predeterminati
nel
tempo non aventi carattere eccezionale od occasionale;
c) esecuzione di attività di installazione o
montaggio soggette a
particolari
condizioni climatico-ambientali che non consentano la
protrazione
delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;
d) esecuzione di particolari commesse che, per
la specificità del
prodotto
ovvero delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità
e
specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
e) punte di più intensa attività anche
derivanti dall'acquisizione di
commesse
per il lancio di nuovi prodotti o servizi o anche indotte
dall'attività
di altri settori che non sia possibile evadere con le
risorse
normalmente impiegate;
f) avvio di nuove attività connesse alla
commercializzazione e relativo
presidio
di servizi e prodotti offerti alla clientela;
g) incrementi di attività in dipendenza di
eventi eccezionali o di
esigenze
produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia
possibile
soddisfare con il normale organico;
h) per coprire posizioni di lavoro non ancora
stabilizzate.
2) Il
numero di lavoratori che possono essere occupati con contratto a
tempo determinato in attuazione delle
ipotesi di cui alle lett. da a) ad
h)
del precedente comma 1, non può
superare il 13% in media annua dei
lavoratori occupati a tempo indeterminato
nell'azienda alla data del 31
dicembre dell'anno precedente. Tale
percentuale è aumentata al 15% per le
aziende operanti nei territori del
Mezzogiorno individuati dal Testo Unico
approvato con DPR 6.3.78 n. 218. Nei casi in
cui tale rapporto percentuale
dia
luogo a un
numero inferiore a 5, resta
ferma la possibilità
dell'azienda di stipulare sino
a 5 contratti di lavoro
a tempo
determinato. I lavoratori con contratto a
tempo parziale sono computati in
proporzione al relativo orario di lavoro.
3) A
livello aziendale le parti potranno individuare ulteriori ipotesi
e/o
maggiori percentuali - in questo caso nel limite massimo aggiuntivo
del
5% in media annua - di ricorso
al contratto a tempo determinato
rispetto a quelle previste nei precedenti
commi 1 e 2.
4) Ai
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato può
essere
richiesto un periodo di prova adeguato alla
durata del rapporto di lavoro
ma
comunque non superiore ai 10 giorni per ogni mese di
durata del
contratto,
fermi restando i periodi indicati nell'art. 15 (Periodo di
prova).
5) Nel
caso di sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o
facoltativa dal lavoro, il periodo previsto
dall'art. 10, comma 1, legge
8.3.00
n. 53 per l'assunzione anticipata
di lavoratori a
tempo
determinato, può essere elevato
sino a 2 mesi prima
dell'inizio
dell'astensione.
Art. 17
- Contratto di prestazioni di lavoro temporaneo.
1) Le
aziende si potranno avvalere di prestazioni di lavoro temporaneo
in
conformità alla vigente legislazione in materia, in particolare alle
disposizioni dell'art. 1, comma 2, lett. b)
e c), legge 24.6.97 n. 196.
2) Inoltre, in attuazione delle previsioni di
cui all'art. 1, comma 2,
lett.
a) della citata
legge n. 196/97, si definiscono
le ulteriori
seguenti causali di ricorso alle prestazioni
di lavoro temporaneo:
a) necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per
ferie, aspettativa, congedo o partecipazione
a corsi di formazione;
b) esecuzione di un'attività o di un servizio
definiti o predeterminati
nel tempo
non aventi carattere eccezionale od occasionale;
c) esecuzione di attività di installazione o
montaggio soggette a
particolari
condizioni climatico-ambientali che non consentano la
protrazione
delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;
d) esecuzione di particolari commesse che, per
la specificità del
prodotto
ovvero delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità
e
specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
e) punte di più intensa attività anche
derivanti dall'acquisizione di
commesse
per il lancio di nuovi prodotti o servizi o anche indotte
dall'attività
di altri settori che non sia possibile evadere con le
risorse
normalmente impiegate;
f) fabbisogni di maggiore organico connessi a
situazioni di mercato
congiunturali
e non consolidabili;
g) incrementi di attività in dipendenza di
eventi eccezionali o di
esigenze
produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia
possibile
soddisfare con il normale organico;
h) per coprire posizioni di lavoro non ancora
stabilizzate.
3) Il
numero di lavoratori con contratto di lavoro
temporaneo che
possono essere utilizzati in attuazione
delle ipotesi di cui al precedente
comma 2 non può superare il 13% in media
annua dei lavoratori occupati a
tempo
indeterminato nell'azienda alla
data del 31 dicembre dell'anno
precedente. Tale percentuale è aumentata al
15% per le aziende operanti
nei
territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con
DPR 6.3.78 n. 218. Nei casi in cui tale
rapporto percentuale dia luogo a
un
numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell'azienda di
utilizzare
sino a 5 contratti di lavoro temporaneo. I lavoratori con
contratto
a tempo parziale sono computati
in proporzione al relativo
orario di lavoro.
4) A
livello aziendale le parti potranno individuare ulteriori ipotesi
e/o
maggiori percentuali - in questo caso nel limite massimo aggiuntivo
del
5% in media annua - di ricorso al contratto di lavoro temporaneo
rispetto a quelle previste nei precedenti
commi 2 e 3.
Art. 18
- Contratto di lavoro a tempo parziale.
1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale può
determinarsi, in posizioni
compatibili
con l'istituto, o mediante assunzione o per effetto della
trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno.
2) Il lavoro a tempo parziale può essere di
tipo:
a) orizzontale, quando la riduzione d'orario
rispetto al tempo pieno è
prevista in relazione all'orario normale
giornaliero di lavoro;
b) verticale, quando risulti previsto che
l'attività lavorativa sia
svolta
a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso
della
settimana, del mese o dell'anno;
c) misto, quando la prestazione si realizza
secondo una combinazione
delle
modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo
pieno
alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro.
3) Fatte
salve le esigenze tecnico-organizzative,
l'azienda valuterà
l'accoglimento di richieste per la
trasformazione di rapporti di lavoro a
tempo parziale. In caso di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale, lo stesso potrà anche avere
durata
predeterminata che, di norma, non sarà
inferiore a 6
mesi e
superiore
a 24 mesi. La relativa
comunicazione all'interessato sarà
fornita
entro 45 giorni dalla richiesta.
In tal caso è consentita, ai
sensi
dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'assunzione di personale con
contratto a tempo determinato per completare
il normale orario di lavoro
giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato
osserverà il tempo di lavoro parziale. Il
personale assunto con la causale
di cui al presente punto non viene computato
nella percentuale di limite
complessivo
di cui alla precedente disciplina contrattuale relativa al
contratto a tempo determinato.
4) Il
trattamento economico e normativo del personale con rapporto
di
lavoro
a tempo parziale sarà
riproporzionato, compatibilmente
con le
particolari
caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra
orario
ridotto e il corrispondente
orario ordinario previsto per
il
personale a tempo pieno.
5) Le prestazioni a tempo parziale potranno
essere organizzate anche su
turni collocati in fasce orarie
predeterminate e programmate secondo le
articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Le
parti
si danno atto che le prestazioni
a tempo parziale organizzate a
turni secondo le modalità di cui al
precedente periodo non configurano una
fattispecie
di clausole elastiche disciplinata dall'art. 3, comma 7,
D.lgs. 25.2.00 n. 61.
6) Fermo restando quanto sopra, ai sensi del
citato art. 3, commi 7 e 8,
D.lgs. n. 61/00 l'azienda ha facoltà di
variare la collocazione temporale
della
prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale in
presenza di eventi non programmabili e/o
eccezionali, dandone preavviso ai
lavoratori
interessati 10 giorni prima. Le ore di
lavoro prestate in
applicazione del presente comma sono
compensate con una maggiorazione pari
al
5% della retribuzione oraria
globale di fatto. Quanto sopra non si
applica
nei casi di riassetto
complessivo dell'orario di lavoro
che
interessino
l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della
stessa.
7) In
riferimento a specifiche esigenze organizzative e
produttive è
consentita la prestazione di lavoro
eccedente l'orario ridotto concordato.
È
altresì consentito, sempre
in presenza di
specifiche esigenze
organizzative e produttive, il ricorso al lavoro in giorni diversi
da
quelli
in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente
concordata. Lo svolgimento di tali
prestazioni è ammesso, oltre che nelle
ipotesi di rapporto di lavoro part-time a
tempo indeterminato, anche in
ogni fattispecie in cui è possibile
l'assunzione a tempo determinato. Le
predette
prestazioni - che costituiscono
lavoro supplementare - sono
ammesse, previa richiesta dell'azienda e
previo consenso del lavoratore a
tempo
parziale, entro il
limite massimo pari al
100% dell'orario
giornaliero ed annuo stabilito per ciascun
lavoratore a tempo parziale di
tipo
orizzontale. Le ore di lavoro
supplementare come sopra definite
saranno compensate con la quota oraria della
retribuzione maggiorata del
15%
per le prestazioni rientranti
nell'ambito del 50%
dell'orario
giornaliero ed annuo stabilito per ciascun
lavoratore. Per le prestazioni
eccedenti nel mese tale limite la
maggiorazione sarà del 24%.
8) Nel
rapporto di lavoro
a tempo parziale di
tipo verticale le
prestazioni di lavoro straordinario sono
disciplinate nei presupposti e
nelle
quantità dalle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo
pieno previste dall'art. 30, comma 3 (Lavoro
straordinario) del presente
CCNL.
Art. 19
-Contratto di formazione e lavoro e contratto
di inserimento lavorativo.
1) Per
la disciplina dei
contratti di formazione e
lavoro e dei
contratti di inserimento lavorativo, si
richiamano le disposizioni degli
Accordi
interconfederali 18.12.88 e 31.1.95, riportati in allegato al
presente CCNL.
Art. 20
- Contratto di apprendistato.
1) Per
la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle
disposizioni di legge in materia.
2) L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di
prova di
servizio effettivo pari a 30 giorni.
3) Il
contratto di apprendistato può riguardare ciascuna
delle
qualifiche previste nei livelli superiori al
2° della Classificazione dei
lavoratori.
4) La
durata massima del contratto sarà non inferiore a 18 mesi e
non
superiore:
- a
4 anni, per lavoratori con titolo di studio non superiore a quello
della scuola dell'obbligo;
- a 42 mesi, per lavoratori con titolo di
studio pari alla scuola
dell'obbligo
più un corso generico di formazione professionale;
- a 38 mesi, per lavoratori con diploma di
scuola media superiore;
- a 32 mesi, per lavoratori con diploma
universitario di laurea breve;
- a 26 mesi, per lavoratori con laurea
universitaria.
5) I
predetti titoli di
studio s'intendono inerenti
alla qualifica
professionale da acquisire.
6) La retribuzione degli apprendisti sarà
composta da: minimo tabellare,
indennità di contingenza ed EDR del livello
corrispondente alla qualifica
professionale da acquisire e
verrà corrisposta con
la seguente
progressione:
- 1° semestre: 67%
- 2°
" 72%;
- 3°
" 77%;
- 4°
" 82%;
- 5°
" 90%;
- successivi 95%.
7) L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore
settimanali salve diverse
articolazioni d'orario relative ai
lavoratori a tempo indeterminato.
8) L'apprendista maturerà il diritto alle ferie nella misura prevista
dall'art.
31 (Ferie) del presente CCNL e alla 13a mensilità sulla base
della retribuzione percepita mensilmente.
9) Quanto alla durata dell'impegno formativo
esterno essa sarà:
- di
80 ore annue per i lavoratori in
possesso di titolo d'istruzione
post-obbligo o attestato di qualifica
professionale idonei rispetto al
profilo professionale da conseguire;
- di 120 ore annue per i lavoratori in
possesso di titoli d'istruzione
post-obbligo
o attestati di qualifica non idonei rispetto al profilo
professionale
da conseguire;
- di 120 ore annue per i lavoratori in
possesso di titolo d'istruzione
dell'obbligo.
Dichiarazione
a verbale.
Le
parti, nell'ambito della Commissione per la formazione professionale di
cui all'art.
2 del presente CCNL costituiranno un apposito gruppo di
lavoro con
l'obiettivo di individuare di concerto con
gli organismi
competenti
i contenuti della formazione esterna che deve essere impartita
agli
apprendisti.
Art. 21
- Contratto di lavoro ripartito.
1) Il contratto di lavoro ripartito è un
contratto di lavoro subordinato
stipulato
per iscritto tra
l'azienda e, di
norma, 2 lavoratori
solidalmente responsabili per l'adempimento
di una obbligazione lavorativa
a tempo pieno.
2) Con
tale modalità di
rapporto di lavoro,
ogni lavoratore è
personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera
obbligazione lavorativa, anche se
la stessa può
essere assolta
indifferentemente da uno solo dei
coobbligati. Resta conseguentemente a
carico di questi ultimi la definizione delle
modalità operative con cui
viene
resa la prestazione lavorativa,
senz'altro assicurata
indipendentemente dall'assenza di uno dei
coobbligati, senza che l'azienda
provveda di volta in volta a specifiche
richieste.
3) Il contratto di lavoro ripartito dovrà
indicare la misura percentuale
e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero, settimanale, mensile o
annuale
che si prevede venga svolto da
ciascuno dei lavoratori, ferma
restando
la possibilità per
gli stessi lavoratori
di determinare
discrezionalmente, in qualsiasi
momento, la sostituzione ovvero la
modificazione consensuale della
distribuzione dell'orario di lavoro.
4) I
lavoratori devono informare preventivamente l'azienda sull'orario
di lavoro di ciascuno dei 2 con cadenza
settimanale.
5) Il
trattamento economico e normativo del personale con contratto di
lavoro
ripartito verrà riconosciuto a ciascun lavoratore in proporzione
alla
quantità di lavoro prestato. A
tal fine il calcolo dei compensi
spettanti per le prestazioni verrà
effettuato con cadenza mensile.
6) Per
quanto non espressamente previsto dal presente
articolo
s'intendono applicate le norme di legge e di
contratto per il rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto
compatibili con la specificità
del rapporto come sopra definito.
Nota a
verbale.
La parti,
in considerazione del
carattere innovativo del
presente
istituto, si
danno atto che eventuali
applicazioni dello stesso nelle
aziende
avranno carattere sperimentale finalizzato allo sviluppo di nuovi
strumenti
per la flessibilizzazione dell'orario
di lavoro.
Art. 22
- Telelavoro.
1) Il
telelavoro, costituendo una
modalità di svolgimento
della
prestazione
lavorativa o della prestazione
professionale, può essere
riconducibile sia al lavoro subordinato che
al lavoro autonomo.
2) Ad
ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per
telelavoro
subordinato s'intende una modalità di prestazione lavorativa
effettuata per esigenze di servizio,
mediante l'impiego non occasionale di
strumenti telematici, da un luogo diverso e
distante rispetto alla sede
aziendale,
a condizione che
tale modalità di
espletamento della
prestazione non sia richiesta dalla natura
propria dell'attività svolta.
3) Nei
suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo
di adempimento dell'obbligazione lavorativa,
realizzata secondo modalità
logistico-operative riconducibili a titolo
esemplificativo alle seguenti
principali tipologie:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene
prestata dal dipendente di norma presso il
proprio domicilio;
- telelavoro da centri o postazioni
satellite, qualora l'attività
lavorativa
venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo
l'attività
medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti
organizzativi
e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non
costituenti
unità produttive autonome.
4)Le obbligazioni connesse al rapporto di
lavoro potranno svilupparsi
attraverso
modalità diverse rispetto
a quelle ordinarie
sia come
collocazione della prestazione lavorativa
nell'arco della giornata, sia
come
durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro
complessivamente previsto per i lavoratori adibiti
in azienda alle
stesse mansioni.
5)Le diverse
configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento
del
lavoratore
nell'organizzazione
aziendale né sulla
connotazione
giuridica del rapporto di lavoro
subordinato, così come disciplinato ai
sensi del presente CCNL.
6)Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente
inerenti il rapporto di
lavoro
subordinato potranno essere
espletate in via telematica,
nel
rispetto
dell'art. 4, legge n. 300/70 e/o per il tramite di valutazione
di
obiettivi correlati alla
durata della prestazione
giornaliera/settimanale. Nel
caso di telelavoro domiciliare il
dipendente dovrà consentire gli accessi di
organi istituzionali esterni
finalizzati
a visite ispettive
nonché, con congruo
preavviso, di
rappresentanti dell'azienda per motivi
tecnici e di sicurezza.
7)Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti
in materia di sicurezza
e
salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori
che svolgono
attività lavorativa in azienda.
8)Il
lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza
delle
norme, in quanto non espressamente derogate da
disposizioni di
legge
e come integrate dalle
discipline aziendali, adottando
comunque
ogni
prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta
segretezza
delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento
dei compiti attribuitigli.
9)Eventuali discipline
di carattere applicativo
del presente istituto
saranno oggetto di esame congiunto a livello
aziendale.
Sezione
II - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 23
- Classificazione professionale.
A)
PREMESSA
1) I
lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata
su
7 livelli professionali e
altrettanti livelli retributivi, ai quali
corrispondono eguali valori minimi tabellari
mensili secondo le tabelle di
cui all'allegato 1.
2) L'inquadramento dei lavoratori è effettuato
secondo le declaratorie
generali,
i profili professionali e le esemplificazioni di seguito
indicati.
3) La
classificazione unica di
cui sopra, mentre determina
comuni
livelli
di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto
l'attribuzione ai singoli lavoratori
dei trattamenti di
carattere
normativo ed economico che continuano ad
essere previsti per i quadri, gli
impiegati e gli operai - questi ultimi sono
contraddistinti nei successivi
profili
con il carattere (*) - dalle disposizioni di legge e di accordo
interconfederale che s'intendono qui
riconfermate, in quanto
non
esplicitamente modificate con il presente
contratto.
4) Le
parti si danno
atto che i contenuti dei profili
professionali
esplicitati sono da ritenersi
esemplificativi e non esaustivi sul
piano
della
descrizione delle attività; resta comunque inteso che i contenuti
professionali specificati nelle declaratorie
consentono per analogia di
inquadrare
le figure professionali non indicate nel presente articolo,
così
come le figure professionali dei lavoratori di
1° livello, non
descritte
in quanto già
sufficientemente definite nella
relativa
declaratoria.
B)
DECLARATORIE, PROFILI PROFESSIONALI ED ESEMPLIFICAZIONI
1° LIVELLO
Appartengono a
questo livello le lavoratrici/i lavoratori che svolgono
attività a
contenuto prevalentemente manuale per le quali non occorrono
conoscenze
professionali.
2°
LIVELLO
Appartengono a
questo livello le lavoratrici/i lavoratori che svolgono
attività
per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e
conoscenze professionali di tipo elementare e
lavoratori che svolgono
attività amministrative o tecniche che
non richiedono particolare
preparazione
e prolungata esperienza e pratica di ufficio.
- Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze operative di
base,
fornisce
informazioni telefoniche mediante la consultazione di dati
a
videoterminale ed espleta le attività
operative correlate.
ADDETTO ALLE INFORMAZIONI TELEFONICHE.
- Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze professionali di
base,
svolge attività manuali di installazione e manutenzione di
tipo
elettrico
e/o meccanico su apparati di TLC
e su
impianti ausiliari.
ADDETTO IMPIANTI TECNICI (*).
- Lavoratrice/tore che, in possesso di
conoscenze professionali di
base,
provvede alla manutenzione degli impianti di centrale di tecnica
analogica,
individuando e rimuovendo le eventuali anomalie di
funzionamento.
ADDETTO A TECNICHE ANALOGICHE.
- Lavoratrice/tore che, seguendo istruzioni precise
e dettagliate e
secondo
procedure prestabilite, svolge
nell'ambito dei settori
amministrativi attività di servizio con
compiti esecutivi semplici.
ADDETTO A COMPITI SEMPLICI DI UFFICIO.
3° LIVELLO
Appartengono
a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso
di
specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro
e procedure
definite, svolgono attività operative di media complessità,
ovvero le
lavoratrici/i lavoratori che
svolgono, con specifica
collaborazione, attività
esecutive di
carattere amministrativo,
commerciale
o tecnico di media complessità.
- Lavoratrice/tore che, in possesso di
specifiche conoscenze acquisite
attraverso un'adeguata esperienza di lavoro
ovvero attraverso specifici
percorsi formativi 'on the job', fornisce
informazioni telefoniche alla
clientela
mediante consultazione, secondo procedure standardizzate, di
dati a videoterminale ed espleta le attività
operative correlate.
ADDETTO AD INFORMAZIONI TELEFONICHE SENIOR.
- Lavoratrice/tore che, operando attraverso
canali telefonici e/o
telematici mediante l'utilizzo di centrali
specializzate (call center) e
con
il supporto di sistemi
informativi e programmi software
dedicati,
svolge, secondo procedure standardizzate e
metodologie definite, attività
di
informazione generale e/o
supporto commerciale alla clientela e/o
attività di vendita di servizi telefonici
ovvero di connessione alla rete
Internet;
svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e
connessi
a quelli del 'front office', atti al completamento del
ciclo
organizzativo del particolare e specifico
servizio reso dal 'call center'.
ADDETTO AL CALL CENTER.
- Lavoratrice/tore che, con conoscenze ed esperienze specifiche e
qualificate di tipo applicativo, svolge
attività di carattere tecnico con
interventi di tipo manuale per
l'installazione e manutenzione di impianti
e
per l'attivazione di nuovi
servizi, assicurando le azioni
atte a
garantire la funzionalità del servizio.
ADDETTO AD INTERVENTI TECNICI (*).
- Lavoratrice/ore che, con specifica preparazione
sulle tecniche di
telecomunicazioni (commutazione e/o trasmissione) presenti nell'ambito
organizzativo di appartenenza, svolge
attività di configurazione in rete
di
nuovi impianti/servizi, effettua il monitoraggio dei
livelli di
funzionalità della rete attraverso sistemi
di supervisione e controllo,
esegue
prove e misure
finalizzate alla
diagnosi/localizzazione dei
disservizi, assicurando le azioni atte alla
risoluzione delle anomalie di
funzionamento riscontrate. Tali attività
richiedono, per il
loro
espletamento, un'efficacia
realizzativa basata sulla
capacità di
applicazione di metodologie operative anche
di tipo evoluto e innovativo,
nonché la conoscenza delle interrelazioni
funzionali esistenti nell'ambito
del processo operativo di appartenenza.
TECNICO DI
SUPERVISIONE E CONTROLLO.
- Lavoratrice/tore che,
con specifica
preparazione tecnico-
professionale in materia
amministrativo-contabile, nonché conoscenza delle
normative
e procedure aziendali che
regolano l'attività di competenza,
cura
le problematiche di
gestione amministrativa (contabilità
generale/industriale, fatturazione fornitori, ecc.) verificando
l'attendibilità e conformità dei dati
contabili anche attraverso contatti
con
enti interni e/o
esterni all'azienda; assicura,
inoltre, la
realizzazione di tutte le operatività
connesse tramite l'utilizzo anche di
idonei supporti informatici.
ADDETTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA.
4°
LIVELLO
Appartengono
a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso
di qualificate
conoscenze di tipo
specialistico, esplicano attività
tecnico-operative di
adeguata complessità, ovvero
svolgono attività
amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività
richiedono capacità
di
valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di
più elementi
dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e
responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e
conseguite anche
attraverso idonei
percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/lavoratori
che, oltre
a possedere i requisiti di cui
sopra e in relazione alla
specificità del
ruolo ricoperto, svolgono,
anche solo in
via
complementare, attività
di coordinamento operativo
e/o di supporto
professionale
di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica.
- Lavoratrice/tore che, con piena
professionalità acquisita anche
attraverso
specifici percorsi
formativi, operando attraverso
canali
telefonici
e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate
(call
center) e con
il supporto di sistemi informativi
e programmi
software
dedicati, svolge con capacità di
relazione interpersonale e
autonomia
esecutiva, attività di informazione, vendita di servizi,
attività
di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni
delle
reti, assistenza commerciale
alla clientela attiva e potenziale;
attività
di interfaccia verso la rete commerciale; svolge,
inoltre,
compiti
conseguenti, funzionali e connessi a quelli del 'front office'
atti al completamento del ciclo
organizzativo del particolare e specifico
servizio reso.
OPERATORE DI CALL CENTER/CUSTOMER CARE.
- Lavoratrice/tore che,
in relazione alla
piena professionalità
acquisita
anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata
esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle
procedure e norme tecniche che regolano il
funzionamento, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti di
competenza, intervenendo con completa
autonomia
operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento
riscontrate.
SPECIALISTA DI INTERVENTI TECNICI (*).
- Lavoratrice/tore che,
in relazione alla
piena professionalità
acquisita
anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata
esperienza,
svolge compiti di contenuto
specialistico e/o di supporto
professionale che richiedono la conoscenza
approfondita delle tecnologie
presenti
nell'ambiente organizzativo d'appartenenza, esprimendo piena
autonomia operativa nella gestione dei
sistemi di supervisione e controllo
utilizzati.
TECNICO SPECIALISTA DI SUPERVISIONE E
CONTROLLO.
- Lavoratrice/tore che svolge attività di
coordinamento e indirizzo
professionale di un nucleo di addetti e/o
operatori di 'call center' al
fine di assicurare la diffusione, la
condivisione e il perseguimento degli
obiettivi
quali-quantitativi assegnati.
Dette funzioni si
esplicano
attraverso la messa in atto di fasi di
pianificazione e di organizzazione
del
lavoro, monitoraggio degli
andamenti, verifica dei
risultati
conseguiti e supporto professionale nei
confronti delle risorse affidate.
ASSISTENTE DI CALL CENTER.
- Lavoratrice/tore che svolge attività di commercializzazione diretta
mediante visite presso i clienti,
individuazione ed analisi delle esigenze
degli
stessi, svolgimento di
trattative, elaborazione di preventivi,
presentazione di offerte, redazione di rapporti informativi periodici,
anche attraverso l'utilizzo di apposite
apparecchiature telematiche.
ADDETTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA.
5°
LIVELLO
Appartengono
a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso
di capacità
professionali e gestionali correlate ad
elevate conoscenze
specialistiche, svolgono
funzioni per l'espletamento delle quali è
richiesta adeguata
autonomia e decisionalità nei
limiti dei principi,
norme e
procedure valevoli nel campo di
attività in cui operano. Tali
funzioni
sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle
diverse risorse
assegnate, ovvero mediante
lo svolgimento di
compiti
specialistici
ad elevata tecnicalità.
- Lavoratrice/tore che, seguendo le
indicazioni provenienti dai propri
responsabili e nell'ambito dei principi,
norme e procedure valevoli per le
attività
di competenza, coordina e indirizza operativamente le attività
anche di gruppi di addetti e operatori al
call center/customer care; li
gestisce
operativamente sotto i profili
di formazione, aggiornamento,
valutazione, sviluppo e motivazione;
li supporta nella loro
normale
attività
relativamente a informazioni sui prodotti e servizi offerti,
nella
gestione diretta del
cliente e negli
strumenti informatici
utilizzati. L'esercizio di tali
compiti richiede un
ambito di
decisionalità funzionale ai risultati
quali-quantitativi attesi,
un'approfondita conoscenza del processo operativo di riferimento,
nonché
adeguate capacità di relazione, energia
realizzativa e leadership.
COORDINATORE DI CALL CENTER/CUSTOMER CARE.
- Lavoratrice/tore che, in possesso
di un'elevata conoscenza
del
mercato
di riferimento e dell'offerta di prodotti/servizi nonché
di
soluzioni
sistemistiche complesse, gestisce il rapporto con il cliente
finalizzando le azioni commerciali
intraprese.
VENDITORE.
- Lavoratrice/tore che,
sulla base di un approfondito grado di
conoscenza
delle tecnologie inerenti il
mondo Internet, assicura
la
realizzazione, l'aggiornamento e la
manutenzione delle pagine
e
dell'albero
di navigazione dei siti
gestiti; definisce, inoltre,
le
specifiche
tecniche dei servizi su siti
istituzionali e sui
portali
verticali, supportando e coordinando le
attività di messa 'on line' delle
produzioni.
WEBMASTER.
- Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze
approfondite degli
elementi
della rete di competenza, esegue
le attività necessarie alla
raccolta
ed elaborazione dei dati di
traffico, rilevando i principali
indicatori
di qualità della comunicazione e
gestendo le procedure
informatiche relative all'acquisizione dei dati
di tassazione,
documentazione addebiti, numerazione clienti
ecc.; effettua, inoltre, la
diagnosi dei malfunzionamenti relativi agli
applicativi di competenza, il
ripristino
della funzionalità e la
gestione delle relative
schede
inconvenienti.
ANALISTA DI MISURE E PROCEDURE DI TRAFFICO.
- Lavoratrice/tore che, in possesso di approfondite
conoscenze delle
architetture informatiche aziendali,
effettua attività di analisi delle
esigenze
di sviluppo e
manutenzione delle applicazioni software
contribuendo alla stesura delle relative
specifiche funzionali; svolge,
inoltre, le attività di realizzazione delle
applicazioni, assicurando la
conformità del prodotto alle specifiche fornite,
ed effettua i test e le
prove
di validazione e qualificazione
ai fini della messa in esercizio
delle applicazioni sviluppate.
TECNICO PROGRAMMATORE.
- Lavoratrice/tore che, in possesso di
conoscenze specialistiche sugli
elementi di rete di competenza
(autocommutatori, apparati, reti speciali
ecc.),
svolge attività di progettazione esecutiva degli impianti sulla
base del piano lavori definito, nel rispetto
delle normative e dei criteri
di progettazione; provvede alla richiesta di
buoni d'ordine e monitora le
attività
di realizzazione secondo
le tempificazioni previste
ed
effettuando gli opportuni controlli di
qualità sui lavori effettuati.
PROGETTISTA ESECUTIVO/REALIZZATORE DI
IMPIANTI.
6° LIVELLO
Appartengono
a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso
di elevata
e consolidata preparazione e di particolare capacità
professionale
e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività
complesse.
Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia
d'iniziativa nei
limiti delle sole direttive generali loro impartite e
sono esercitate attraverso la guida e il
controllo di settori operativi,
ovvero
attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono
un
contributo professionale autonomo e innovativo.
- Lavoratrice/tore che, sulla base di ampie
conoscenze professionali e
nei limiti delle sole direttive generali,
sviluppando progetti relativi ad
apparati complessi, anche attraverso la
definizione delle specifiche di
progetto
in relazione ad
apparati/tecnologie di fornitori
esterni ed
operando
le necessarie valutazioni
in ordine agli
adeguamenti
hardware/software degli impianti esistenti, assicura la progettazione,
l'ingegnerizzazione, la
realizzazione e/o l'ampliamento di reti
voce/dati/internet, o
di parti di
esse e/o la
definizione, la
progettazione e la realizzazione di nuovi servizi
voce/dati/internet.
SPECIALISTA DI PIANIFICAZIONE DI
RETE/SERVIZI DI RETE.
- Lavoratrice/tore che, in possesso del più
alto grado di
specializzazione
per tipologia di centrale numerica o per aggregazioni di
reti
speciali o apparati trasmissivi, cura la gestione di particolari
eventi
anomali non diagnosticati dai sistemi di gestione fornendo supporto
professionale
agli organismi operativi, intrattiene rapporti con le
aziende
fornitrici per il collaudo di nuovi impianti/prestazioni di rete,
partecipa
all'elaborazione di procedure e normative di esercizio e
manutenzione
degli elementi di rete di competenza.
ESPERTO DEL SUPPORTO SPECIALISTICO.
- Lavoratrice/tore che,
sulla base di
conoscenze specialistiche
riguardanti
i sistemi, il software, gli
strumenti utilizzati per
la
creazione dei contenuti presenti nelle
pagine web, nell'ambito delle sole
direttive
generali, idea, crea, elabora i
contenuti e realizza siti
internet e/o pagine web, sia dal punto di
vista editoriale che dal punto
di vista delle interfacce grafiche.
PUBLISHER.
- Lavoratrice/tore che, sulla base di direttive generali, coordina
importanti organismi operativi, tecnici,
amministrativi, provvedendo alla
programmazione, alla gestione e all'utilizzo
integrato e ottimizzato delle
risorse umane, tecniche, economiche ed
organizzative assegnate.
COORDINATORE DI SETTORI OPERATIVI.
7°
LIVELLO
Appartengono
a questo livello:
- le
lavoratrici/i lavoratori che svolgono funzioni direttive inerenti
la
realizzazione di risultati
produttivi complessi che
richiedono
autonomia
e discrezionalità di poteri
ed iniziativa nell'ambito del
processo
di competenza, nonché la responsabilizzazione primaria
sui
risultati attesi. Tali funzioni sono
esercitate attraverso la conduzione e
il controllo di rilevanti unità
organizzative, ovvero fornendo contributi
professionali a carattere progettuale-innovativo di
particolare
complessità e alta specializzazione.
· Lavoratrice/tore che, in possesso di una
approfondita conoscenza del
mercato
di riferimento, cura l'ideazione di nuovi
prodotti/servizi,
identificando, con le opportune analisi economiche di redditività, le
relative
potenzialità di vendita; determina il posizionamento del
prodotto/servizio sul mercato di riferimento
definendone le modalità di
lancio,
comunicazione e 'pricing';
gestisce il posizionamento del
prodotto/servizio anche nelle fasi
successive al lancio.
PRODUCT MANAGER.
· Lavoratrice/tore che, sulla base di
approfondite conoscenze degli
scenari e delle dinamiche di mercato
Internet, assicura l'ideazione e la
programmazione delle iniziative
pubblicitarie su web al fine di sviluppare
'revenues'
da 'web advertising'; definisce i modelli
di 'pricing',
gestendo
i rapporti con
i clienti del 'web
advertising' e con
le
concessionarie pubblicitarie monitorando
l'andamento delle attività,
promuovendo gli eventuali interventi correttivi, attivando, inoltre, le
opportune procedure e attività per la
visibilità delle pagine pubblicate.
WEB ADVERTISING.
· Lavoratrice/tore che, operando sulla
base di obiettivi,
svolge
funzioni
di coordinamento di
strutture operative di
particolare
complessità
comprendenti anche più settori operativi. Tali funzioni si
esplicano
nella conduzione e gestione
di risorse umane, tecniche e
organizzative caratterizzate da
significative eterogeneità e complessità
nell'ambito aziendale di appartenenza.
COORDINATORE DI SETTORI OPERATIVI COMPLESSI.
- Le
lavoratrici/i lavoratori che,
esprimendo un elevato grado di
capacità gestionale, organizzativa e
professionale svolgono, con carattere
di continuità, attività di rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e
attuazione degli obiettivi d'impresa. Tali
funzioni sono esercitate con il
più alto grado di autonomia, capacità
propositiva e responsabilizzazione
diretta ed esplicitate attraverso il
coordinamento di unità organizzative
complesse
e/o di strutture professionali, ovvero fornendo contributi
specialistici della massima complessità e
rilevanza.
A
tali lavoratrici/tori è
attribuita la qualifica di "Quadro"
di cui
alla
legge 3.5.85 n. 190. Agli stessi si applica quanto definito
al
successivo capitolo C).
· Lavoratrice/tore che assume, nei diversi
ambienti organizzativi,
responsabilità dirette nel governo
e nella gestione
integrata e
ottimizzata
delle risorse umane, tecniche, economiche e organizzative
assegnate, in contesti contraddistinti da
elevata eterogeneità e rilevante
complessità. È altresì propria di detto
profilo la conduzione di relazioni
complesse con interlocutori interni ed
esterni nonché la piena conoscenza
delle politiche di sviluppo aziendale.
RESPONSABILE DI STRUTTURA.
· Lavoratrice/tore che,
per l'elevato grado
di specializzazione
raggiunto, è preposto alla definizione di
importanti progetti relativi al
settore
di appartenenza, verificando,
anche attraverso il supporto di
altre funzioni aziendali, la fattibilità
tecnica ed economica e garantendo
l'impostazione, la sperimentazione e la
realizzazione dei progetti stessi.
È altresì proprio del
profilo lo svolgimento di attività di consulenza
integrata nei confronti delle altre
strutture aziendali.
PROFESSIONAL DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE ED
ESPERIENZA.
C)
QUADRI
Ai sensi e per gli effetti delle leggi 13.5.85 n.
190 e 2.4.86 n. 106, si
concorda
quanto segue:
1) le aziende provvederanno a garantire il
personale cui è attribuita la
qualifica
di Quadro anche attraverso
l'eventuale stipula di apposita
polizza assicurativa, in caso di danni
derivanti da responsabilità civile
verso
terzi nello svolgimento delle
proprie funzioni, ad eccezione di
quelli causati da dolo o colpa grave.
Nei
confronti di detto personale
verrà riconosciuta, anche attraverso
eventuale
polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza
definitiva
in caso di
procedimenti civili e penali
per motivi non
dipendenti
da dolo o
colpa grave e relativi a
fatti direttamente
connessi all'esercizio delle funzioni loro
attribuite.
2) È riconosciuta ai
Quadri, previa specifica
e preventiva
autorizzazione aziendale, la possibilità di
pubblicazione nominativa o di
svolgere
relazioni in ordine a ricerche o
lavori afferenti l'attività
svolta.
3) In
relazione alle loro
esigenze, le aziende
promuoveranno la
partecipazione dei Quadri ad iniziative
di formazione finalizzate al
miglioramento delle capacità professionali.
4) In
relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai Quadri
ai
fini
del perseguimento e dello
sviluppo degli obiettivi d'impresa, le
aziende
promuoveranno momenti
informativi anche attraverso strumenti
idonei
a fornire agli interessati gli
elementi necessari per il
più
adeguato svolgimento delle loro funzioni.
5) Ai
Quadri viene corrisposta
un'indennità di funzione dell'importo
di £. 190.000 mensili lorde comprensive
dell'elemento retributivo previsto
per i lavoratori inquadrati nel 7° livello.
6) Le parti si danno atto che con la
regolamentazione di cui al presente
contratto si è data piena attuazione a
quanto disposto dalla legge 13.5.85
n. 190.
7) Le
parti si danno
atto che per quanto non previsto
nel presente
capitolo
C si applicano ai Quadri le disposizioni legali e contrattuali
relative agli impiegati direttivi.
D)
CRITERI DI IMPIEGO E DI MOBILITÀ DEI LAVORATORI
In
relazione alle caratteristiche di competitività e globalità dei mercati
di riferimento
e alla connessa esigenza di
sostenere efficacemente
l'evoluzione delle dinamiche organizzative aziendali, le
parti intendono
promuovere, tramite
il sistema di
inquadramento professionale,
l'arricchimento
e lo sviluppo delle specifiche professionalità del settore
in un'ottica
di valorizzazione dell'apporto professionale delle risorse
umane e
dell'apprezzamento delle specificità
di ruolo generate
dai
processi
d'innovazione tecnologica, organizzativa e produttiva.
In tale
contesto, valore preminente viene attribuito alla
formazione
professionale
intesa come l'insieme degli interventi atti a realizzare una
piena
ed efficace espressione del ruolo. Tali interventi si esprimono sia
nello sviluppo
di un sistema di competenze
mirato a mantenere
ed
aggiornare le
conoscenze e le capacità operative, sia nel consolidamento
delle capacità di interagire con l'innovazione e
la complessità tecnico-
organizzativa.
Conformemente ai principi sopra enunciati e in
coerenza con le proprie
esigenze
tecnico-organizzative e produttive, le aziende potranno assumere,
anche sulla
base dei contributi della Commissione nazionale
sull'inquadramento
e di quella sulla formazione professionale,
iniziative
volte a
favorire un crescente
arricchimento della professionalità,
adottando
i seguenti criteri d'impiego del personale:
- ricomposizione: l'impiego della risorsa è orientato all'acquisizione
di un livello di professionalità tale da
limitare una parcellizzazione di
compiti nell'ambito di
attività che attengono
alla finalità
organizzativa del ruolo;
- mobilità orizzontale: in relazione alle
esigenze tecnico-produttive,
organizzative
e di mercato, il lavoratore può essere adibito a tutte le
mansioni
relative al livello nel quale risulta inquadrato, anche in
ambienti
organizzativi diversi da quello di provenienza;
- specializzazione: in relazione
all'evoluzione tecnologica e di
mercato
e alle connesse esigenze dei diversi ambienti organizzativi di
appartenenza,
può prevedersi, attraverso opportuni interventi addestrativi
e
idonee esperienze operative, un impiego della risorsa mirato
all'apprendimento,
nell'ambito dell'attività prevalente, di conoscenze
specialistiche
finalizzate a garantire condizioni di elevata efficienza e
qualità
del servizio.
Le parti convengono, limitatamente ai passaggi
dal 1° al 2° livello e dal
2° al 3° livello e nell'ambito delle esigenze
organizzative ed economico-
produttive
delle aziende, la seguente disciplina:
a) i lavoratori assunti con compiti propri del
1° livello conseguiranno,
in relazione alla professionalità acquisita,
il 2° livello dopo 18 mesi di
effettivo servizio;
b) i lavoratori assunti con compiti propri del
2° livello conseguiranno,
in
relazione alla professionalità acquisita, il 3° livello dopo 36 mesi di
effettivo
servizio.
E)
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE SULL'INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
Le parti
nel riconoscere la necessità di sviluppare un coerente sistema
d'inquadramento professionale in grado di rappresentare efficacemente i
processi di
trasformazione in atto,
con specifico riferimento
all'individuazione di nuove professionalità connesse allo
sviluppo del
settore dell'Information Technology,
convengono sull'opportunità di
istituire, in
via sperimentale, per la durata del presente CCNL,
una
Commissione Nazionale
Paritetica
sull'Inquadramento
Professionale,
costituita da
12 componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante, 6
per la
parte imprenditoriale e 6 per la parte sindacale.
L'attività della
Commissione, che si avvarrà anche dei contributi della
Commissione Nazionale per la Formazione Professionale di
cui all'art. 2
(Formazione professionale), è finalizzata anche
all'individuazione dei
necessari interventi
da proporre alle
parti stipulanti sul
sistema
d'inquadramento
professionale previsto dal vigente CCNL.
Alla
Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
- analizzare i cambiamenti in atto nel
settore per ciò che attiene alla
definizione delle nuove professionalità
emergenti;
- definire e aggiornare i profili
professionali indicati
dall'inquadramento
professionale, anche prevedendo l'individuazione di
un'anagrafe
delle professionalità di particolare rilevanza per il settore;
- formulare proposte alla Commissione
nazionale per la formazione
professionale
in ordine alla possibilità di individuare i progetti
formativi
necessari, in coerenza con le modifiche dell'organizzazione del
lavoro
aziendale, per lo sviluppo e l'arricchimento professionale dei
lavoratori;
- esaminare i diversi aspetti caratterizzanti
il sistema professionale,
attraverso
l'analisi dei parametri di riferimento che ne costituiscono la
struttura,
in forma aggregata e statistica per aree professionali;
- formulare, alle parti stipulanti il vigente
CCNL, proposte di
modifica
e/o d'innovazione del sistema d'inquadramento professionale, da
esaminare
in occasione del rinnovo del CCNL;
- proporre alle parti stipulanti, in
relazione all'introduzione di
tecnologie
innovative, integrazioni ai profili professionali e alle
esemplificazioni
di cui alla presente classificazione del personale. Le
proposte
verranno sottoposte alle parti stipulanti appositamente riunite
in
delegazione e, una volta concordemente accolte, integreranno il CCNL
vigente
esclusivamente per gli effetti della modifica introdotta.
La
Commissione si riunisce di norma trimestralmente, presieduta a turno da
uno dei
componenti delle due parti e delibera all'unanimità per
quanto
attiene
alle materie di sua competenza, come sopra individuate.
Una
volta all'anno la Commissione si riunisce con le delegazioni che hanno
stipulato il
presente CCNL per riferire sull'attività svolta. In tale
occasione verranno presentati i risultati tanto dei
lavori sui quali sia
stata raggiunta
l'unanimità dei pareri
della Commissione, quanto
dei
lavori
che costituiscano la posizione di una delle due componenti.
La
Commissione potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del
contributo
di esperti nominati di comune accordo.
La Commissione
potrà prevedere l'analisi, lo studio,
l'elaborazione di
indagini finalizzate all'acquisizione
di elementi conoscitivi
relativamente all'evoluzione delle esigenze aziendali,
connesse alle
modifiche tecnologiche e all'impatto di queste sul
sistema professionale
dei lavoratori.
Tali analisi e
studi costituiranno base documentale
comune,
condivisa e utile all'attività delle parti.
Le parti convengono che gli incontri della
Commissione nazionale avranno
sede presso l'organizzazione datoriale
stipulante, che fornirà i servizi
di
segreteria.
Art. 24
- Mutamento temporaneo di mansioni.
1) Fermo
restando il disposto dell'art.
13, legge 20.5.70 n. 300,
i
lavoratori che disimpegnino, non
continuativamente, mansioni di livello
superiore hanno diritto al passaggio a detto
livello superiore purché la
somma dei singoli periodi, nell'arco massimo
di 3 anni, raggiunga mesi 9
per
il passaggio al 6° livello
professionale e mesi 6 per il passaggio
agli altri livelli professionali.
2) L'esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di
altro
lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e
puerperio,
infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di
durata
non superiore alla
durata normale del
servizio di leva,
aspettativa, non dà luogo a passaggio di livello, salvo il caso
della
mancata
riammissione del lavoratore
sostituito nelle sue
precedenti
mansioni.
3) Al
lavoratore comunque assegnato a compiere mansioni
inerenti a
livello
superiore a quello di appartenenza deve essere corrisposto, in
aggiunta
alla sua normale retribuzione, un compenso non inferiore alla
differenza
tra la sua normale retribuzione e la
retribuzione minima
contrattuale del livello superiore.
Art. 25
- Trasferimenti.
1) I
trasferimenti individuali potranno essere disposti per comprovate
esigenze tecniche, organizzative e
produttive.
2) In tali occasioni si terrà conto delle
obiettive e comprovate ragioni
che il lavoratore dovesse addurre contro il
trasferimento, con particolare
attenzione a quelle eventualmente addotte da lavoratori
ultracinquantacinquenni.
3) Il trasferimento deve essere comunicato per
iscritto al lavoratore e
la comunicazione sarà preceduta da un preavviso
non inferiore a 15 giorni.
4) I
trasferimenti collettivi formeranno
oggetto di preventiva
comunicazione alle OO.SS. stipulanti e, a
richiesta delle stesse, di esame
congiunto.
5) La
presente disciplina non si applica ai trasferimenti che
vengano
disposti
nell'ambito del comprensorio, fatte salve le regolamentazioni
eventualmente presenti a livello di singola
impresa.
Art. 26
- Orario di lavoro.
1) Ferma
restando la disciplina legale dell'orario di lavoro e le
relative deroghe ed eccezioni, ai soli fini
contrattuali la durata massima
normale dell'orario di lavoro settimanale è
fissata in 40 ore, distribuite
di norma su 5 o 6 giorni alla settimana.
2) Previo
esame con la
RSU, la Direzione
aziendale stabilisce
l'articolazione giornaliera, anche in modo
non uniforme, dell'orario di
lavoro settimanale contrattuale nonché gli
eventuali orari elastici di
entrata,
intervallo e uscita del
personale. Per specifiche oggettive
esigenze
finalizzate a garantire la continuità e la funzionalità del
servizio
da soddisfare in modo tempestivo
e non espletabili con
le
ordinarie articolazioni giornaliere
dell'orario di lavoro (quali, le fasi
di
'start up', l'immissione sul mercato di prodotti e
servizi, le
operazioni connesse ai cambi 'release',
ecc. ), l'azienda può stabilire,
per predefiniti periodi temporali, diverse
modalità di collocazione della
prestazione. Delle predette esigenze tecnico-produttive nonché
delle
modalità
applicative l'azienda darà preventiva comunicazione alla RSU
interessata entro 48 ore. Per le ore di
lavoro non coincidenti con la
collocazione ordinaria, verrà corrisposta
una maggiorazione del 10% da
calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui all'art. 30 (Lavoro
supplementare, ecc.). La predetta maggiorazione non è cumulabile con
eventuali maggiorazioni spettanti ad altro
titolo. Di norma ogni 6 mesi,
su
richiesta della RSU,
si effettuerà un incontro
per esaminare
l'andamento e le motivazioni del fenomeno
nonché le modalità applicative.
3) Per
far fronte a
necessità connesse a
variazioni d'intensità
dell'attività lavorativa dovute a motivi stagionali o contingenti, la
durata
dell'orario di lavoro
può risultare anche
da una media
plurisettimanale nell'arco di ciascun
semestre, con i limiti massimi di 48
ore settimanali e 12 ore giornaliere e con
una durata minima di 32 ore o
formule compensative equivalenti. L'azienda definirà tali regimi d'orario
previo
esame congiunto con
la RSU interessata. In tali
casi, le
prestazioni eccedenti il normale
orario di lavoro
giornaliero e
settimanale non daranno
luogo a compensi per lavoro
supplementare/straordinario sino a
concorrenza degli orari da compensare.
Nell'ambito delle flessibilità sopra
previste, i lavoratori interessati
percepiranno la retribuzione relativa all'orario
contrattuale normale sia
nei periodi di superamento che in quelli di
minore prestazione. Per le
prestazioni eventualmente
eccedenti le 45
ore settimanali sarà
riconosciuta una maggiorazione della
retribuzione nella misura
onnicomprensiva del 15% da computare sugli
elementi utili al calcolo delle
maggiorazioni per lavoro straordinario.
4) Gli orari di lavoro individuali possono
essere:
- orari
spezzati, intendendosi per tali
gli orari che prevedono un
intervallo non retribuito;
- orari continuati, intendendosi per tali gli
orari che non prevedono
intervallo.
Nel
caso di orari spezzati, la
durata di ciascuno dei due periodi di
prestazione giornaliera non deve essere, in
via normale, inferiore a 3
ore per tutti i lavoratori; la durata
dell'intervallo tra i due periodi
stessi non deve essere, di norma, superiore
a 4 ore.
5) I
lavoratori non potranno rifiutarsi di partecipare alle turnazioni
stabilite
dall'azienda, anche per
specifiche aree organizzative di
appartenenza. Per i lavoratori turnisti,
l'eventuale giornata di libertà
potrà anche non essere consecutiva a quella
di riposo.
6) Sono
considerati lavoratori addetti a turni avvicendati coloro
che
normalmente effettuano la loro prestazione
lavorativa in attività in cui
vi
sia un'effettiva coincidenza tra
la fine di un turno di lavoro e
l'inizio di quello successivo, secondo un
ritmo rotativo programmato che
comporti la necessità di compiere un lavoro
ad ore differenziate su un
periodo
determinato di giorni
o settimane. Non sono
pertanto da
considerarsi tali, oltre ai lavoratori che
operano ad orario base e ai
lavoratori
che operano ad orari sfalsati/speciali, quelli
che pur
osservando in modo continuativo un orario
coincidente per inizio e termine
con quello del turno avvicendato, sono
addetti a posti di lavoro in cui di
fatto
non viene attuato
avvicendamento di turni
per motivi di
organizzazione aziendale ovvero inerenti il
particolare tipo di lavoro.
Nei
casi di lavoro a turni avvicendati, i singoli componenti del turno
cessante
non possono abbandonare il loro
posto di lavoro e le
loro
mansioni se non quando siano stati
sostituiti dai lavoratori del turno
subentrante. La sostituzione dovrà avvenire
entro un termine massimo di
un
numero di ore corrispondenti
alla metà del turno. Quando non sia
possibile
addivenire alla sostituzione e
le mansioni del lavoratore
siano tali che dalla sua assenza possa
derivare pregiudizio al servizio
o al lavoro di altri lavoratori, il termine
di cui innanzi potrà essere
prolungato
per tutta la
durata del turno
così iniziato. Queste
prolungate prestazioni saranno retribuite
con la maggiorazione prevista
per il lavoro straordinario.
7) Ai
lavoratori addetti a
turni avvicendati, come
definiti al
precedente comma, che prestano normalmente
la propria attività per 8 ore
giornaliere e per 40 ore settimanali, viene riconosciuta una
pausa
retribuita di 30 minuti al giorno per la
refezione nelle ore di presenza
in azienda.
8) In
linea normale i turni di servizio sono articolati in
modo da
garantire a ciascun lavoratore un periodo
di riposo pari ad almeno 8 ore
tra la fine del turno di lavoro e l'inizio
di quello successivo.
Nota a
verbale.
Le parti,
viste le disposizioni di cui all'art. 1, RDL
n. 692/23 e
all'art. 3, RD n. 1955/23, si danno reciprocamente
atto che ai lavoratori
inquadrati nei
livelli 6° e
7°, in quanto personale con
funzioni
direttive, non
spetta il compenso per le prestazioni eccedenti l'orario
normale contrattuale. Restano salvi i trattamenti
di miglior favore in
essere.
Riduzione
dell'orario di lavoro.
9) Ferma
restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore
settimanali, viene riconosciuta una
riduzione dell'orario di lavoro di 72
ore in ragione di anno di servizio e in
misura proporzionalmente ridotta
per
le frazioni di anno. Per i lavoratori addetti a turni avvicendati,
così come definiti al precedente comma 6,
che prestano la propria attività
in
sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il
turno notturno e/o quelli di sabato e
domenica, sarà inoltre riconosciuto,
a decorrere dall'1.12.04, un ulteriore
permesso annuo retribuito di 8 ore,
computato in ragione di anno di servizio o
frazione di esso, assorbibile
fino
a concorrenza dalle eventuali
riduzioni definite negli accordi
aziendali.
10) I
lavoratori potranno fruire
di detta riduzione
con permessi
individuali retribuiti per gruppi di ore non inferiori a 2; l'azienda
potrà stabilire, previo esame congiunto con
la RSU, diverse modalità di
utilizzazione delle ore di riduzione
compatibilmente con le specifiche
esigenze aziendali.
11) La fruizione di detti permessi individuali
retribuiti (come di quelli
previsti per ex festività) avverrà previa
richiesta da effettuarsi almeno
25 giorni prima e nel rispetto di un tasso
di assenza contemporanea a tale
titolo non superiore al 5% dei lavoratori
normalmente addetti al turno.
Nel caso in cui non sia rispettato il
termine di preavviso di 25 giorni la
fruizione dei permessi richiesti avverrà
compatibilmente con le specifiche
esigenze aziendali e mediante rotazione che
non implichi complessivamente
assenza superiore ad un tetto compreso tra
l'8,5% e l'11,5% dei lavoratori
normalmente addetti al turno.
12) I permessi eventualmente non fruiti entro
l'anno di maturazione - ove
il
lavoratore non ne
chieda la monetizzazione anno per anno
-
confluiscono, a decorrere dall'1.1.02, in un apposito
Conto ore
individuale per un ulteriore periodo
di 24 mesi, per consentirne la
fruizione da parte del lavoratore secondo
le modalità di preavviso e alle
condizioni indicate al precedente comma 11.
Al termine di tale periodo, le
eventuali ore che risultassero ancora
accantonate, saranno liquidate con
la retribuzione in atto nel mese di
scadenza.
13) Le
riduzioni d'orario di cui al precedente comma 9 non si applicano,
fino a concorrenza, ai lavoratori che
osservano orari di lavoro articolati
secondo modalità non specificamente
previste dal presente CCNL e con orari
settimanali o plurisettimanali di lavoro
effettivo inferiori alle 40 ore,
quali, ad esempio, il turno di 6 ore per 6
giornate settimanali e/o le
prestazioni lavorative fissate in 38 ore e
10 minuti settimanali o 37 ore
e 40 minuti per i turnisti.
Dichiarazione
a verbale.
Ai fini
della saturazione delle
percentuali di assenza
contemporanea
stabilite dal
presente articolo (5%, 8,5% - 11,5%) le assenze derivanti
dalla fruizione
dei permessi annui retribuiti maturati
nell'anno e di
quelli
accantonati nel Conto ore, devono essere considerate in cumulo con
quelle
derivanti dalla fruizione dei permessi accantonati nella Banca ore
di cui
all'art. 30 (Lavoro
supplementare,
straordinario, festivo,
notturno).
Norme
transitorie.
La nuova
disciplina riguardante le
modalità di fruizione dei permessi
annui
retribuiti e di quelli per ex festività decorrerà dall'1.1.01.
L'attivazione
del Conto ore individuale avverrà previo accertamento presso
gli Enti
previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a
prelievo
contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al
momento
della sua effettiva liquidazione.
In occasione
del rinnovo quadriennale del CCNL le parti procederanno ad
una verifica dei risultati dell'iniziativa
concernente l'istituzione del
Conto
ore e della Banca ore al fine di valutarne i successivi sviluppi.
Art. 27
- Reperibilità.
1) La
reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione
lavorativa, mediante il quale il lavoratore
è a disposizione dell'azienda
per
assicurare, secondo un
programma dalla stessa predisposto, la
continuità dei servizi, la funzionalità
degli impianti e il presidio del
mercato di riferimento.
2) Il
lavoratore, ove richiesto dall'azienda, deve partecipare
alle
turnazioni di reperibilità salvo giustificati
motivi di impedimento e sarà
di regola informato con un preavviso minimo
di 48 ore.
3) Per
intervento in reperibilità s'intende l'attività svolta
dal
lavoratore
a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino
della
funzionalità. L'intervento può
essere effettuato con
mezzi
telematici o direttamente sul sito in cui si
è verificata la criticità; in
questo
secondo caso il tempo complessivo d'intervento comprende quello
normalmente necessario dal momento della
chiamata per raggiungere il sito
e rientrare dal medesimo.
4) Ai
lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno trattamenti
retributivi specifici differenziati fra il
trattamento di disponibilità e
quello
d'intervento, tra loro
non cumulabili, che potranno
essere
rapportati a quote orarie della retribuzione
mensile, ovvero consistere in
importi forfettari lordi.
5) Fermi
restando i criteri di cui sopra,
gli importi e le modalità
applicative verranno definiti a livello
aziendale.
Art. 28
- Giorni festivi.
1) Agli
effetti della legge 22.2.34 n. 370 sono
considerati giorni
festivi
le domeniche o i giorni di
riposo settimanale sostitutivo di
quello di cui all'art. 29 (Riposo settimanale).
2) Agli
effetti delle leggi 27.5.49 n. 260,
5.3.77 n. 54 e
del DPR
28.12.85 n. 792, sono considerati giorni
festivi:
a) le festività del 25 aprile (anniversario
della Liberazione) e del 1°
maggio (festa del Lavoro);
b) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Pietro e Paolo per il comune di Roma
(giorno del S. Patrono - 29
giugno);
5) Assunzione di M.V. (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre);
c) Il giorno del S. Patrono del luogo in cui è
situata la sede di lavoro
di
riferimento del dipendente
o un'altra festività da
concordarsi
all'inizio
di ogni anno tra le organizzazioni locali
competenti in
sostituzione di quella del S. Patrono, fatto
salvo il punto 4), lett. B).
3) Le
ore di lavoro prestate nei giorni festivi di cui sopra, anche se
infrasettimanali, saranno compensate, in
aggiunta alla normale
retribuzione, con la retribuzione oraria
aumentata della maggiorazione per
lavoro festivo.
4) Qualora una delle suddette festività cada
di domenica ai lavoratori è
dovuto, in aggiunta alla normale
retribuzione mensile, l'importo di una
quota
giornaliera della retribuzione di fatto, pari a
1/26 della
retribuzione mensile fissa ovvero
ragguagliata ad 1/6
dell'orario
settimanale normale per i lavoratori non
retribuiti in misura fissa.
5) Tale trattamento è dovuto, per il giorno di
domenica coincidente con
una delle dette festività, anche a coloro
che, nei casi consentiti dalla
legge, lavorino di domenica, fruendo del
prescritto riposo compensativo in
altro
giorno della settimana, fermo
restando che non è dovuto
alcun
compenso
nel caso di coincidenza della festività col giorno di
riposo
compensativo. Al trattamento in parola si
aggiunge inoltre, per coloro che
lavorano
di domenica, il
compenso previsto dall'art.
30 (Lavoro
supplementare, straordinario, festivo,
notturno) per tali prestazioni.
6) In
sostituzione delle soppresse
festività religiose, di cui
alla
legge
5.3.77 n. 54 e del relativo trattamento, i
lavoratori potranno
fruire,
secondo la prassi in atto, di 4 giorni di permesso individuale
retribuito nel corso di ciascun anno. In caso d'inizio o cessazione del
rapporto
di lavoro nel corso dell'anno, o
di assenze non valide agli
effetti
del servizio prestato, i
predetti giorni di permesso verranno
ridotti
in proporzione ai mesi
d'anzianità di servizio maturati. Per
quanto concerne le modalità per la fruizione
dei permessi di cui sopra, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12, art. 26 (Orario
di
lavoro - riduzione dell'orario di lavoro).
7) Per
quanto riguarda le due festività del 2 giugno e del 4 novembre,
la cui celebrazione ha luogo rispettivamente
nella 1a domenica di giugno e
nella 1a domenica di novembre, le aziende
provvederanno a corrispondere il
trattamento
economico previsto per le festività che coincidono con
la
domenica. Eventuali discipline aziendali in
atto, che prevedano invece il
riconoscimento di permessi retribuiti individuali a fronte delle due
predette
ex festività, potranno formare
oggetto di apposito esame
a
livello aziendale.
Art. 29
- Riposo settimanale.
1) Il
riposo settimanale cade normalmente di domenica. Sono fatte salve
le deroghe e le eccezioni di legge.
2) Con
riferimento ai lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge
il riposo settimanale in giorno diverso
dalla domenica, questa ultima è
considerata giorno lavorativo, mentre è considerato
festivo a tutti gli
effetti il giorno fissato in sostituzione
del riposo settimanale.
3) L'azienda ha comunque facoltà di disporre,
per esigenze di servizio,
lo spostamento dei turni di riposo
settimanale, previo adeguato preavviso
ai
lavoratori interessati.
Art. 30
- Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno.
1) Fermi
restando gli effetti sulla
disciplina dell'orario di lavoro
derivanti
dalla natura di
servizio pubblico dell'attività svolta
dall'azienda, si considera lavoro
straordinario, ai soli
fini
contrattuali, quello compiuto oltre
l'orario normale settimanale di cui
all'art. 26 (Orario di lavoro).
2) Sino
a detto limite, le prestazioni eccedenti la
normale durata
dell'orario di lavoro settimanale applicato
in azienda sono considerate
lavoro supplementare.
3) Il
lavoro di cui al precedente comma 1 è ammesso in via normale per
un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali,
salve
in ogni caso le deroghe ed eccezioni di cui
al punto 3, art. 5 bis, RDL
15.3.23 n. 692 (convertito dalla legge
17.4.25 n. 473, introdotto dalla
legge 30.10.55 n. 1079), nel testo
novellato dalla legge 27.11.98 n. 409.
4) Ai
fini della disciplina
del lavoro notturno,
anche per
l'individuazione dei casi di esclusione, si fa riferimento al
D.lgs.
26.11.99 n. 532. Si considera lavoro
notturno agli effetti legali di cui
al citato D.lgs. n. 532/99, quello effettivamente
prestato alle condizioni
di cui al decreto medesimo nel periodo
intercorrente tra le ore 24 e le
ore 7. Ai soli effetti retributivi, è
considerato lavoro notturno quello
compiuto tra le ore 22 e le 7.
5) Ai
sensi e per
gli effetti di cui all'art. 4
del citato D.lgs.
26.11.99
n. 532, il limite delle 8 ore di
prestazione dei lavoratori
notturni è calcolato come media nell'arco
della settimana, ovvero nel più
ampio periodo eventualmente previsto nelle
aziende in applicazione dei
modelli
di flessibilità oraria di cui al
comma 3, art. 26 (Orario di
lavoro).
6) Ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art.
3, comma 2, D.lgs. 26.11.99
n. 532:
a) il
divieto di adibire al lavoro notturno le donne per il periodo che
va dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di 1
anno d'età del bambino, riguarda anche il
lavoro notturno eccezionale;
b) la non obbligatorietà del lavoro notturno -
prevista per i casi di
cui alle
lett. a), b) e c), art. 17, comma 2, legge 5.2.99 n. 25 riguarda
anche
il lavoro notturno eccezionale.
7) Si
considera lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore
nelle
domeniche, o per i lavoratori in turno nel
giorno di riposo settimanale, e
negli altri giorni riconosciuti festivi.
8) È in facoltà dell'azienda di richiedere ai
lavoratori, entro i limiti
consentiti
dalla legge o dal presente
contratto, di compiere lavoro
supplementare, straordinario, festivo o
notturno e il lavoratore non può
rifiutarsi, salvo giustificato motivo
d'impedimento. Non è consentito che
il lavoratore si trattenga sul posto di
lavoro oltre l'orario normale se
non
deve prestare lavoro supplementare e/o straordinario richiesto
dall'azienda.
9) I compensi per le prestazioni suddette, non
cumulabili tra loro, sono
stabiliti come segue.
10)
Lavoro supplementare/straordinario.
Le ore
di lavoro supplementare/straordinario sono compensate
con le
seguenti maggiorazioni, da computarsi
sulla quota oraria
della
retribuzione mensile
composta da minimo
contrattuale di categoria,
sovraminimi
'ad personam', aumenti periodici di anzianità, ex indennità di
contingenza:
lavoratori a turni restante
avvicendati(*) personale
-
lavoro straordinario diurno
prime 2 ore 25% 25%
- lavoro
straordinario diurno
ore successive nella stessa 30% 30%
giornata
-
lavoro straordinario
festivo 55% 55%
-
lavoro straordinario
festivo
con riposo 35% 35%
compensativo
-
lavoro straordinario
notturno prime 2 ore 40% 50%
-
lavoro straordinario
notturno ore successive 45% 50%
-
lavoro straordinario
notturno festivo 65%
75%
-
lavoro straordinario
notturno festivo 50%
55%
con riposo compensativo
(*)per l'individuazione dei lavoratori a
turni avvicendati si
fa
riferimento a quanto previsto al comma 6,
art. 26 (Orario di lavoro).
11)
Lavoro festivo e lavoro notturno.
Le ore
di lavoro festivo e di lavoro notturno sono
compensate con le
seguenti
maggiorazioni da computarsi sulla quota oraria della retribuzione
mensile composta
da minimo contrattuale di
categoria, sovraminimi 'ad
personam',
aumenti periodici d'anzianità, ex indennità di contingenza:
lavoratori a
turni restante
avvicendati(*) personale
-
lavoro festivo 50% 50%
-
lavoro festivo
con riposo compensativo 10% 10%
-
lavoro notturno
15% 30%
-
lavoro notturno
con riposo compensativo 15% 15%
-
lavoro notturno e festivo
55% 60%
-
lavoro notturno festivo
con riposo compensativo 50% 55%
(*)Per l'individuazione dei lavoratori a
turni avvicendati si
fa
riferimento a quanto previsto al comma 6,
art. 26 (Orario di lavoro).
12) Le
maggiorazioni di cui ai commi 10
e 11 non sono utili al fine del
computo
dei vari istituti contrattuali e di legge a
corresponsione
indiretta e differita, in quanto sono già
comprensive della loro eventuale
incidenza sugli stessi.
BANCA
ORE
Le
parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.02, la Banca ore.
A tale
scopo verrà costituita una Commissione paritetica che entro il mese
di
giugno 2001 stabilirà - sulla base dell'andamento del ricorso al lavoro
straordinario
nel settore - le modalità di funzionamento e le quantità di
ore che
confluiranno nella Banca medesima.
Art. 31
- Ferie.
1) I
lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie
con corresponsione della retribuzione, pari
a 4 settimane corrispondenti a
24 giorni lavorativi. Ogni settimana di
ferie dovrà essere ragguagliata a
6 giorni lavorativi. I lavoratori che
maturano un'anzianità di servizio
oltre 10 anni avranno diritto a un giorno
in più rispetto alla misura di
cui al periodo precedente. In caso di
distribuzione dell'orario di lavoro
su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti
come ferie sono computati per 1,2
ciascuno,
sia agli effetti del computo del periodo di ferie che
agli
effetti della retribuzione relativa. I
giorni festivi di cui all'art. 28
(Giorni festivi) che ricorrono nel periodo
di godimento delle ferie non
sono
computabili come ferie. Le ferie hanno normalmente carattere
continuativo. L'epoca delle ferie sarà
stabilita dall'azienda, tenendo
conto del desiderio dei lavoratori,
compatibilmente con le esigenze di
servizio.
2) Le ferie devono normalmente essere godute
nel corso dell'anno.
3) Il
lavoratore che durante le ferie
sia richiamato in servizio
ha
diritto
al trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio
e
fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena
siano cessati i motivi che
hanno
determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo
scelto
dall'interessato, ma normalmente entro
l'anno.
4) In
caso di particolari esigenze di servizio che
non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel
corso dell'anno ovvero in caso di
impossibilità derivante da uno stato
di malattia o infortunio, le ferie
potranno essere fruite entro il 1° semestre
dell'anno successivo. In caso
di
motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con
le
esigenze produttive, potrà essere concessa
la fruizione dei residui di
ferie
entro il mese
di febbraio dell'anno successivo
a quello di
spettanza.
5) L'assegnazione delle ferie dovrà avvenire
in modo che nei periodi di
maggiore domanda di servizio l'aliquota di
personale contemporaneamente in
ferie in quelle aree di attività ove si
verifichi tale maggiore domanda
risulti contenuta in relazione alle
necessità di espletamento del servizio
medesimo. A livello aziendale le parti
procederanno alla definizione per
dette
aree del numero
massimo dei giorni di ferie concedibili
in
particolari periodi dell'anno.
6) Al
lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il
diritto
all'intero periodo di ferie spetterà per
ogni mese di servizio prestato
1/12 del periodo feriale di cui al comma 1.
La frazione di mese superiore
a 15 giorni sarà considerata a questi
effetti come mese intero. Nei casi
di assenze non valide agli effetti del
servizio prestato, o di cessazione
del
rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che abbia fruito
delle
ferie in misura maggiore a
quelle spettanti, si provvederà al
recupero della retribuzione corrispondente.
7) Il periodo di preavviso non può essere
considerato periodo di ferie.
8) La
risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto
di lavoro non
provoca la decadenza del
diritto alle ferie e, pertanto, in tale caso,
al lavoratore
spetterà il pagamento delle ferie residue maturate e non
fruite.
9) Non
possono essere concesse
ferie per periodi
inferiori alla
giornata.
10) Il
decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una
malattia o un infortunio che abbiano
determinato il ricovero in ospedale o
in
casa di cura per almeno 2 giorni
ovvero che abbiano effettivamente
determinato un pregiudizio al recupero
psicofisico regolarmente prescritto
della durata di almeno 5 giorni.
11) L'effetto
sospensivo si determina a
condizione che Il
lavoratore
assolva tempestivamente agli obblighi di
comunicazione, di certificazione
e
di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini
dell'espletamento della visita di controllo
dello stato d'infermità
previsti dalla legge e dalle disposizioni
contrattuali vigenti. Qualora
non
sia stato espressamente
autorizzato a fruire in prosecuzione
del
periodo
di ferie da
recuperare, il lavoratore avrà
l'obbligo di
presentarsi in servizio al termine del
periodo di ferie precedentemente
fissato,
oppure al termine,
se successivo, della
malattia o
dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei
periodi di ferie da recuperare.
Art. 32
- Assenze, permessi, congedo matrimoniale e aspettativa.
Assenze.
1) Il
lavoratore che - salvo il caso di giustificato impedimento - non
può
presentarsi in servizio, deve darne avviso immediato e giustificare
l'assenza non oltre il 2° giorno.
2) Le
assenze ingiustificate, indipendentemente dalla trattenuta della
corrispondente retribuzione, possono
dare luogo all'applicazione di
provvedimenti disciplinari, secondo le norme
del presente CCNL.
Permessi.
3) Al
lavoratore che ne
faccia domanda l'azienda
può accordare,
compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre
che ricorrano
giustificati motivi, permessi di breve
durata.
Congedo
matrimoniale.
4) Al lavoratore non in prova che contragga
matrimonio sarà concesso un
permesso di 15 giorni consecutivi con
corresponsione della retribuzione.
5) La
richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore con
un
preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio,
salvo casi eccezionali.
6) Il
congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali,
né potrà essere considerato quale periodo di
preavviso di licenziamento.
7) Il
congedo matrimoniale è altresì
dovuto alla lavoratrice che
si
dimetta per contrarre matrimonio.
8) Il
congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e
l'altro ne abbiano diritto.
Aspettativa.
9) Le
parti stipulanti si
incontreranno entro il 31.10.00 al
fine di
attuare, per le parti rinviate alla
contrattazione collettiva di settore,
le disposizioni contenute nella legge 8.3.00
n. 53.
Art. 33
- Diritto allo studio.
Le parti
convengono che modalità,
tempi, condizioni e
finalità di
utilizzazione
dell'istituto del "Diritto allo studio", quantificato nella
misura
massima di 150 ore di permesso retribuito 'pro capite' nell'arco di
vigenza del presente contratto, saranno definiti tra
le parti stipulanti
entro il prossimo mese di ottobre in relazione alle specifiche esigenze
del
settore dei servizi di telecomunicazione.
Art. 34
-Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi
e per gli esami dei lavoratori
studenti.
1) I
lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari
di
studio
in scuole d'istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione
professionale statali, parificate o
legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli legali di
studio, saranno immessi, su loro
richiesta, in turni di lavoro che agevolino
la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami.
2) Sempre
su loro richiesta
saranno esonerati dal prestare
lavoro
straordinario e durante i riposi settimanali.
3) I
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono
sostenere
prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi
retribuiti
per tutti i giorni di esame e per i 2
giorni lavorativi
precedenti
ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la
sessione di esami negli altri casi.
4) I
permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che
siano stati sostenuti per più di 2 volte
nello stesso anno accademico.
5) Inoltre
i lavoratori studenti - che abbiano meno di 5
anni di
anzianità aziendale - potranno richiedere
nel corso dell'anno solare 120
ore
di permesso non
retribuito il cui utilizzo
verrà programmato
trimestralmente 'pro quota', in sede
aziendale, compatibilmente con le
esigenze
produttive e organizzative dell'azienda. A far
data dal
compimento del 5° anno d'anzianità di
servizio presso la stessa azienda, i
lavoratori potranno richiedere un
"congedo per la formazione" nei limiti e
alle condizioni previste dall'art. 5, legge
8.3.00 n. 53.
6) A
richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le
certificazioni necessarie all'esercizio dei
diritti di cui al presente
articolo.
Art. 35
-Servizio militare, servizio di volontariato civile
e di cooperazione allo sviluppo.
1) La chiamata di leva o il richiamo alle armi
non risolvono il rapporto
di lavoro.
2) Il lavoratore chiamato al servizio di leva
o richiamato alle armi ha
diritto alla conservazione del posto fino a
1 mese dopo la cessazione del
servizio militare.
3) Se
il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto
di
lavoro ha diritto a tutte le indennità competentigli, a norma delle
disposizioni vigenti all'atto della
chiamata, ma in tal caso non ricorre
l'obbligo
del preavviso, né
il diritto alla
relativa indennità
sostitutiva.
4) Le
norme stabilite dal presente articolo s'intendono completate con
quelle previste dalla legge vigente in caso di chiamata o di
richiamo alle
armi
al momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché da quanto
contenuto nella legge 26.2.97 n. 49,
"Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo".
5) I
diritti di cui al presente
articolo si applicano, compatibilmente
con
le esigenze aziendali, ai lavoratori cooperanti o volontari
che
lavorino
all'estero nell'ambito di
programmi di cooperazione
internazionale approvati dal Governo
italiano.
Nota a
verbale.
I
lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all'art. 6, legge 11.8.91 n.
266, per poter espletare
attività
di volontariato hanno diritto, ai sensi dell'art. 17 della legge
stessa, di
usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro
o
delle turnazioni
previste dal contratto e
dagli accordi collettivi,
compatibilmente
con l'organizzazione aziendale.
Art. 36
- Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
1) Il
lavoratore che non si presenti
in servizio a causa di malattia
deve darne avviso all'azienda
tempestivamente entro il 1° giorno in cui si
è verificata l'assenza, comunicando
contestualmente il luogo ove si trovi
degente, se diverso dal domicilio, nonché
eventuali variazioni successive
del
luogo stesso espressamente
autorizzate dal medico. Il lavoratore
inoltre
deve giustificare l'assenza
facendo pervenire all'azienda la
relativa certificazione medica entro il 2°
giorno dall'inizio dell'assenza
stessa.
2) In
caso di prosecuzione dell'assenza per malattia il
lavoratore,
fermo
restando l'obbligo di darne avviso, nei termini di
cui sopra,
all'azienda entro il 1° giorno in cui egli
avrebbe dovuto riprendere il
servizio, dovrà far pervenire all'azienda
la relativa certificazione entro
il 2° giorno dalla scadenza del periodo di
assenza indicato nel precedente
certificato medico.
3) Il
lavoratore è tenuto a comunicare all'azienda la
durata della
prognosi contestualmente al rilascio dei
certificati di cui sopra.
4) In
mancanza di ciascuna delle comunicazioni di cui ai
precedenti
punti 1 e 2 nonché in caso di ritardo nella
giustificazione dell'assenza,
saranno
considerate assenze ingiustificate le giornate non coperte da
certificazione medica e quelle di ritardo
nella comunicazione e nell'invio
o nel recapito della certificazione.
5) In
caso di assenza
per malattia, l'azienda ha
facoltà di far
controllare lo stato di salute del
lavoratore ai sensi delle vigenti norme
di legge.
6) Fermo
restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il
lavoratore, pur in presenza di una espressa
autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto, fin dal 1°
giorno di assenza dal lavoro e per
tutta
la durata della malattia, a farsi trovare a disposizione nel
domicilio comunicato all'azienda, dalle ore
10 alle ore 12 e dalle ore 17
alle
ore 19, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite
da norme
legislative o amministrative locali o
nazionali, di tutti i giorni,
compresi quelli domenicali o festivi, per
consentire l'accertamento del
suo stato di salute.
7) Salvo
casi di forza maggiore
debitamente documentati il lavoratore,
qualora debba allontanarsi durante le fasce
di reperibilità dal luogo di
degenza
per prestazioni indilazionabili
o accertamenti specialistici
inerenti lo stato di malattia ovvero per
altri gravi motivi, è tenuto a
darne
preventiva comunicazione all'azienda e successiva documentazione
giustificativa.
8) Nel caso di assenza per malattia al
lavoratore non in prova assunto a
tempo indeterminato sarà conservato il
posto di lavoro per i periodi di
tempo e con la retribuzione sotto
specificati:
- 180 giorni di calendario ad intera
retribuzione;
- 185 giorni di calendario al 50% della
retribuzione.
Qualora i suddetti periodi di conservazione vengano superati a causa di
un
evento morboso continuativo caratterizzato da assenza ininterrotta,
o
interrotta da un'unica
ripresa del lavoro per
un periodo non
superiore a 2 mesi, il periodo di
conservazione del posto e il relativo
trattamento retributivo sono prolungati
sino ad un massimo di ulteriori
120 giorni di calendario.
9) In ogni caso ove si verifichino più assenze
per malattia o infortunio
non
sul lavoro, i trattamenti di cui al precedente punto 8 s'intendono
riferiti alle assenze complessivamente
verificatesi nel periodo di 3 anni
precedente ogni nuovo ultimo episodio
morboso.
10) Nei
suddetti periodi l'anzianità decorre ad ogni effetto.
11) Dalla
retribuzione corrisposta nelle misure suddette viene dedotto
quanto il lavoratore eventualmente abbia
diritto a percepire da istituti
previdenziali e assistenziali.
12) Se
l'interruzione del servizio
supera i termini
massimi sopra
indicati, l'azienda può risolvere il
rapporto di lavoro corrispondendo al
lavoratore
il TFR e l'indennità sostitutiva di preavviso previsti dal
presente contratto.
13) Scaduti
i termini massimi
indicati nel precedente punto
8, al
lavoratore
ammalato che ne faccia richiesta potrà essere concessa la
sospensione del rapporto di lavoro per un
periodo fino a 18 mesi; in tal
caso
questo ulteriore periodo di
assenza, non retribuita, non
sarà
ritenuto utile ai fini del trattamento di
fine rapporto di lavoro né ad
alcun altro effetto.
14) Il
mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi indicati
nel presente articolo potrà comportare,
indipendentemente dalla perdita
del trattamento di malattia con le modalità
previste dalla legge vigente,
l'adozione di provvedimenti disciplinari
con la procedura di cui all'art.
46 (Provvedimenti disciplinari) del
presente contratto.
15) Nell'applicazione del presente articolo le
aziende valuteranno con la
massima
attenzione la situazione dei lavoratori affetti da
gravi
patologie.
16) Le
malattie cadenti nei
periodi di astensione
facoltativa per
gravidanza
e puerperio o di aspettativa,
nonché di assenza ai sensi
dell'art. 32 del presente contratto, non
danno luogo ad alcun trattamento
economico
di malattia poiché in tali
ipotesi trovano applicazione le
discipline economico-normative previste per
le predette assenze.
17) Le
assenze dal servizio
non utili ai
fini del riconoscimento
dell'anzianità sospendono il periodo
triennale di cui al precedente comma
9.
18) Il
periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro per gravidanza e
puerperio
non interrompe il computo del predetto periodo
triennale
eventualmente già in atto, ma sospende la
corresponsione del relativo
trattamento economico di malattia.
19) Nel
caso in cui l'infermità sia causata da colpa di
un terzo, il
risarcimento da parte del terzo responsabile,
relativamente alla parte
retributiva e oneri inerenti, sarà versato
dal lavoratore all'azienda.
20) Agli
effetti del presente
articolo è considerata
malattia anche
l'infermità derivante da infortunio
non coperto da assicurazione
obbligatoria.
Art. 37
- Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
1) L'infortunio sul lavoro, anche
se consente la
continuazione
dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente, salvo
casi di forza maggiore, dal lavoratore al
proprio superiore diretto perché
possano essere prestate le previste cure di
pronto soccorso ed effettuate
le denunce di legge.
2) Il
lavoratore, in caso di
infortunio sul lavoro, ha diritto
alla
conservazione del posto:
- in
caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per
il
quale egli percepisce
l'indennità per inabilità temporanea prevista
dalla legge;
- in caso d'infortunio, fino alla guarigione
clinica comprovata con il
rilascio
del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto
assicuratore.
3) Nei
casi d'infortunio sul
lavoro e malattia
professionale, il
lavoratore
non in prova assunto con contratto a tempo indeterminato ha
diritto,
per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, al
trattamento economico nelle misure e per i
periodi fissati al comma 8,
art. 36 (Trattamento in caso di malattia e
infortunio non sul lavoro), con
deduzione
di quanto l'Istituto
assicuratore dovesse eventualmente
corrispondergli direttamente.
4) Per
quanto non previsto
nel presente articolo si richiamano
le
disposizioni di legge in materia di obblighi
assicurativi, previdenziali,
di assistenza e soccorso.
5) Superato
il termine di
conservazione del posto
come sopra
determinato, l'azienda può risolvere il
rapporto di lavoro corrispondendo
al
lavoratore il trattamento previsto per il caso di licenziamento ivi
compresa l'indennità sostitutiva del
preavviso.
Qualora
al superamento di detto periodo
il lavoratore ritenga di non
poter
riprendere servizio questi potrà risolvere il rapporto di lavoro
con diritto al solo TFR.
Qualora
l'azienda non proceda al
licenziamento e il
lavoratore non
risolva
volontariamente il rapporto di
lavoro, il rapporto
rimane
sospeso a tutti gli effetti, salva la
decorrenza dell'anzianità ai fini
del preavviso.
6) Nei
casi in cui a seguito di infortunio sul lavoro
o di
malattia
professionale la conseguente invalidità
parziale non consenta
al
lavoratore
di svolgere i
compiti precedentemente affidatigli,
compatibilmente con le esigenze
organizzative, l'azienda individuerà
soluzioni compatibili con la ridotta
capacità del lavoratore.
7) Per i lavoratori coperti da assicurazione
obbligatoria e da eventuali
previdenze assicurative predisposte
dall'azienda, in caso d'infortunio o
di malattia professionale non si farà luogo
al cumulo.
8) I
lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro
opera di assistenza o soccorso nel caso
d'infortunio di altri lavoratori,
devono essere retribuiti per il tempo
trascorso a tale scopo nel luogo di
lavoro.
Art. 38
- Tutela della maternità.
1) In caso di gravidanza e puerperio si
applicano le norme di legge.
2) Nei
periodi di interdizione
obbligatoria dal lavoro previsti dalla
legge,
alla lavoratrice verrà corrisposta la normale retribuzione, con
deduzione
di quanto la stessa abbia
diritto di percepire dall'INPS a
titolo d'indennità di maternità.
3) Ove
durante il suddetto
periodo d'interruzione del
servizio
intervenga la malattia, si applicheranno le
disposizioni di cui all'art.
36
(Trattamento di malattia), a partire dal giorno in cui la
malattia
stessa
si è manifestata e sempreché dette disposizioni risultino più
favorevoli alla lavoratrice interessata.
Art. 39
- Tutele specifiche.
Portatori
di handicap.
1) Ai
lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità, nonché
ai
lavoratori che si trovino nella necessità di prestare assistenza
a
figli
ovvero a parenti
o affini entro il 3°
grado, ancorché non
conviventi, del pari portatori di handicap in situazione di
gravità, si
applicano le disposizioni previste dall'art.
33, legge 5.2.92 n. 104, così
come integrate dalla legge n. 53/00.
2) Allo
scopo di favorire, nel rispetto della quota d'obbligo prevista
dalla legge n. 68/99, l'inserimento dei
portatori di handicap in posti di
lavoro
confacenti alle loro
attitudini e capacità
lavorative,
compatibilmente con le esigenze
tecnico/impiantistiche, le aziende
si
adopereranno per assicurare adeguate condizioni di
sicurezza e di
agibilità dei posti di lavoro.
Lavoratori
affetti da patologie derivanti da uso di sostanze stupefacenti.
3) Ai
sensi e per gli effetti del DPR 9.10.90 n. 309, il lavoratore del
quale viene accertato lo stato di
tossicodipendenza e che intende accedere
ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari
delle
USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e
socio-
assistenziali, se assunto a
tempo indeterminato, ha
diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il
tempo in cui la sospensione della
prestazione lavorativa è dovuta
all'esecuzione del trattamento
riabilitativo e, comunque, per un periodo
non superiore a 3 anni, secondo
le specifiche modalità di seguito definite.
4) Il dipendente che intende avvalersi di
detto periodo di aspettativa è
tenuto
a presentare alla Direzione
dell'azienda la documentazione di
accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal
servizio
pubblico
per le tossicodipendenze e il relativo
programma di
riabilitazione ai sensi dell'art. 122 del
citato DPR.
5) Il
dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità
mensile, la documentazione rilasciata dalla
struttura presso la quale sta
eseguendo il programma terapeutico
attestante l'effettiva prosecuzione del
programma stesso.
6) Il
rapporto di lavoro s'intende
risolto qualora il lavoratore non
riprenda servizio entro 7 giorni dal completamento della
terapia di
riabilitazione o dalla scadenza del periodo
massimo di aspettativa, ovvero
dalla data dell'eventuale volontaria
interruzione anticipata del programma
terapeutico.
7) Previa
richiesta scritta, l'azienda concederà ai lavoratori che
ne
facciano richiesta per la necessità,
attestata dal servizio pubblico per
le
tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e
socio-
riabilitativo seguito da un familiare
tossicodipendente, un periodo di
aspettativa - compatibilmente con le
esigenze tecnico-produttive - non
superiore a 4 mesi, anche frazionabile per
periodi non inferiori a 1 mese.
8) Durante i suddetti periodi di aspettativa
non decorrerà retribuzione,
né si avrà decorrenza d'anzianità di
servizio per alcun istituto di legge
e/o di contratto.
9) Nell'attuazione degli adempimenti
disciplinati dal presente articolo,
sarà posta particolare attenzione a tutela
della riservatezza dei soggetti
interessati.
Art. 40
- Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera.
1) La
retribuzione dei lavoratori è contabilmente determinata in misura
mensile.
2) La retribuzione oraria dei lavoratori anche
ai fini dei vari istituti
contrattuali, salvo diverse indicazioni, si
determina dividendo per 173 i
minimi
tabellari della classificazione
unica, gli aumenti periodici
d'anzianità, gli aumenti di merito, nonché gli altri compensi
già
eventualmente fissati a mese e
aggiungendo a tali valori
gli altri
elementi orari della retribuzione, quali
incentivi, indennità varie, ecc.
L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato
per le ore lavorate e per
quelle contrattualmente dovute.
3) La
retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione di
cui sopra per 26.
Art. 41
- Aumenti periodici di anzianità.
1) Il
lavoratore ha diritto, per ogni
biennio di servizio maturato e
valido ai fini dell'anzianità, al
riconoscimento di un importo in cifra
fissa nella misura riportata nella seguente
tabella, per ciascun livello
retributivo, limitatamente a 7 bienni
maturati a partire dalla data di
assunzione:
livello importo mensile
lordo
7°
59.500
6°
54.400
5°
49.500
4°
47.200
3°
45.000
2°
41.700
2) Gli
aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno
del mese
immediatamente successivo a quello in
cui si
compie il biennio
di
anzianità.
3) Nei
casi di assegnazione a livello superiore
verrà mantenuto
l'importo degli assegni periodici
d'anzianità in precedenza maturati e la
frazione di biennio in corso di maturazione
sarà utile per l'attribuzione
dello scatto al valore del nuovo livello.
4) Gli
assegni periodici d'anzianità
non potranno essere assorbiti da
precedenti
o successivi assegni 'ad
personam' o di merito, né questi
potranno essere assorbiti dagli aumenti
periodici maturati o da maturare.
Norme
transitorie.
5) Per
i lavoratori nei confronti dei
quali già trova applicazione -
alla
data di stipula del presente accordo - la disciplina degli aumenti
periodici d'anzianità così come definiti
nell'articolo di cui sopra, il
nuovo
valore dello scatto verrà attribuito per il numero degli aumenti
periodici che matureranno a decorrere dalla
predetta data.
6) Gli
aumenti periodici già
maturati continueranno ad
essere
corrisposti negli importi a suo tempo riconosciuti.
7) L'anzianità in corso è utile alla maturazione del successivo scatto
nell'ambito dei complessivi 7 previsti.
8) Le
parti convengono che il
riconoscimento del nuovo importo degli
aumenti
periodici d'anzianità all'atto dell'applicazione del
presente
contratto
non costituisce passaggio a livello superiore del sistema di
classificazione.
9) Per
i lavoratori cui, alla data di stipula del presente
accordo,
trovi
applicazione una differente
disciplina degli aumenti periodici,
verranno adottati i seguenti criteri:
- ai
lavoratori che non abbiano
ancora maturato 5 aumenti periodici
d'anzianità, verranno mantenuti in cifra gli importi già percepiti e
l'anzianità in corso sarà utile
alla maturazione del successivo scatto
al nuovo valore, nell'ambito dei complessivi
7 previsti.
- ai
lavoratori che, entro il 31.12.98, abbiano già maturato 5 aumenti
periodici, verranno riconosciuti, ai nuovi
valori, altri 2 scatti, il 1°
dei
quali decorrerà dall'1.1.01.
Analoga disciplina, ma con decorrenza
dalla
naturale scadenza del biennio, troverà applicazione nei confronti
dei lavoratori che maturino i 5 aumenti
periodici nel periodo successivo
al 31.12.98.
Art. 42
- Tredicesima mensilità.
1) L'azienda è tenuta a corrispondere per
ciascun anno al lavoratore, in
occasione
della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità d'importo
ragguagliato all'intera retribuzione
mensile percepita.
2) La corresponsione deve avvenire,
normalmente, alla vigilia di Natale.
3) Nel
caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il
corso
dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti 12simi
dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi d'anzianità di
servizio presso l'azienda. La frazione di
mese superiore a 15 giorni va
considerata a questi effetti come mese
intero.
4) Il
periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per
il
calcolo dei 12simi di cui sopra.
Dichiarazione
a verbale.
Ai soli
fini dei rapporti con gli enti previdenziali e senza pregiudizio
per la
retribuzione contrattualmente
dovuta ai lavoratori, le parti
dichiarano
che la quota di 13a mensilità e di altre eventuali retribuzioni
differite, corrisposta al lavoratore per i periodi
di sospensione della
prestazione di
lavoro relativi a malattia, infortunio
non sul lavoro,
gravidanza e
puerperio, è a
carico dell'azienda esclusivamente ad
integrazione della
parte di tale
quota indennizzata in
forza di
disposizioni
legislative.
Art. 43
- Trasferte.
1) Al
lavoratore inviato dall'azienda, per esigenze di servizio, fuori
dal
suo normale ambito territoriale d'impiego, verranno rimborsate,
qualora egli non possa usufruire dei
servizi aziendali, le spese effettive
di
viaggio corrispondenti all'utilizzo dei mezzi normali di trasporto
nonché, in relazione alla necessità di
consumare uno o più pasti e/o di
pernottare fuori dalla abituale residenza,
le spese di vitto e alloggio,
ovvero verrà corrisposta un'indennità di
trasferta giornaliera (diaria).
2) Gli
importi del suddetto rimborso spese o
della diaria saranno
riferiti ai trattamenti individuati secondo
le prassi in atto a livello
aziendale.
3) Le
indennità riconosciute al personale in trasferta sono escluse dal
calcolo della retribuzione spettante per
tutti gli istituti di legge e/o
di contratto.
Art. 44
- Premio di risultato.
1) La
contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per
l'istituzione di un Premio di Risultato
calcolato solo con riferimento ai
risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi concordati tra le
parti
aventi come obiettivo incrementi di produttività, di
qualità,
redditività
e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della
competitività aziendale nonché ai risultati
legati all'andamento economico
dell'impresa.
2) Al fine di acquisire elementi di conoscenza
comune per la definizione
degli
obiettivi della contrattazione
aziendale, le parti esamineranno
preventivamente, in apposito incontro in sede
aziendale, le condizioni
produttive
e occupazionali e le relative prospettive, tenendo
conto
dell'andamento della competitività e
delle condizioni essenziali
di
redditività dell'azienda.
3) Gli
importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione
quantitativa dell'erogazione connessa al Premio di risultato saranno
definiti contrattualmente dalle parti in
sede aziendale, in coerenza con
gli
elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assumendo quali
criteri di riferimento uno o più di uno tra
quelli indicati al comma 1.
4) L'erogazione del Premio di risultato
avrà caratteristiche di
non
determinabilità a priori e, a seconda
dell'assunzione di uno o più criteri
di riferimento di cui al comma 1 potrà
essere anche totalmente variabile
in
funzione dei risultati conseguiti e avverrà secondo
criteri e
modalità definiti dalle parti in sede
aziendale.
5) Le
richieste di rinnovo degli accordi aziendali in materia di Premio
di
risultato non potranno essere presentate prima
del 2° semestre
dell'anno
2001, salve le scadenze successive già concordate a
livello
aziendale. Sono fatti salvi i negoziati in
corso di svolgimento alla data
di sottoscrizione del presente contratto.
Art. 45
- Rapporti in azienda.
1) Le
caratteristiche proprie del
servizio fornito dalle imprese
di
gestione
di reti e servizi di telecomunicazioni richiedono un elevato
livello
di collaborazione e
senso di responsabilità da parte
dei
lavoratori nell'espletamento dei compiti
loro affidati. In tale quadro,
pertanto,
tenuto soprattutto conto
dell'esigenza di garantire
alla
clientela il miglior grado di
servizio, i rapporti in azienda dovranno
ispirarsi ai seguenti principi.
2) In armonia con la dignità del lavoratore i
superiori impronteranno i
rapporti con i dipendenti a sensi di
collaborazione e urbanità.
3) Nell'ambito del rapporto di
lavoro, il lavoratore
dipende dai
rispettivi superiori, come previsto
dall'organizzazione aziendale.
4) I
rapporti tra i
lavoratori, a tutti i livelli di
responsabilità
nell'organizzazione aziendale, saranno
improntati a reciproca correttezza
ed educazione.
5) Dovranno essere osservate le norme di legge
e del presente contratto,
i
regolamenti aziendali e le disposizioni di servizio e in particolare
l'attività
lavorativa assegnata andrà eseguita con
la diligenza, la
professionalità e l'impegno necessari per
assicurare il raggiungimento
degli obiettivi aziendali.
6) Il
lavoratore deve osservare
l'orario di lavoro e adempiere
alle
formalità
prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze con
espresso divieto di fare variazioni o
cancellature sulla scheda/badge, di
ritirare quella di un altro lavoratore o di
tentare in qualsiasi modo di
alterare
le indicazioni dell'orologio
controllo, nonché di compiere
volontariamente movimenti irregolari degli
strumenti di controllo delle
presenze.
7) Il
lavoratore che non
avrà fatto il
regolare movimento della
scheda/badge sarà considerato
ritardatario e quando non
possa far
constatare
in modo sicuro la sua presenza
nel luogo di lavoro sarà
considerato assente.
8) Si dovrà mantenere assoluta segretezza
sugli interessi dell'azienda e
il
più stretto riserbo, anche successivamente alla
cessazione dal
servizio,
su notizie e dati riservati riconducibili alla
sfera di
interessi dell'azienda.
9) Il
lavoratore non dovrà trarre profitto, anche a
prescindere da
eventuali danni causati all'azienda stessa,
da quanto forma oggetto delle
sue
funzioni né esplicare direttamente o per interposta persona, anche
fuori dall'orario di lavoro, mansioni ed
attività - a titolo gratuito od
oneroso - che possano determinare, anche
indirettamente, un conflitto di
interessi
con l'Azienda; in particolare dovrà astenersi da qualunque
attività o da qualsiasi forma di
partecipazione, diretta o indiretta, in
imprese
od organizzazioni di
fornitori, clienti, concorrenti e
distributori.
10) Durante
l'orario giornaliero il
lavoratore dovrà disimpegnare con
assiduità e diligenza i compiti
attribuitigli, mantenere nei rapporti con
la
clientela una condotta
uniformata a principi di correttezza e di
integrità, non attendere ad occupazioni
estranee al servizio e, in periodo
di malattia o infortunio, ad attività
lavorativa ancorché non remunerata.
11) I lavoratori non dovranno sottrarre o
danneggiare i beni materiali o
immateriali in proprietà o in uso all'azienda compreso il
patrimonio
informatico. Inoltre non dovranno
falsificare o alterare dati, documenti,
apparecchiature, procedure o software
aziendali né duplicare, installare
e/o
detenere programmi e ogni altro prodotto software senza esplicita
autorizzazione.
12) Non
è possibile valersi
di mezzi di comunicazione, di strumenti
informatici, di collegamenti in rete o
di quant'altro ancora
è di
proprietà o in uso dell'azienda per ragioni
che non siano di servizio.
13) Dovranno
essere scrupolosamente osservate
le disposizioni che
regolano l'accesso ai locali dell'azienda
da parte del personale e non
potranno essere introdotte - salvo che non
siano debitamente autorizzate -
persone estranee nei locali non aperti al
pubblico.
14) Nei
confronti di colleghi, clienti e terzi, i lavoratori dovranno
attenersi a comportamenti improntati al
massimo rispetto della condizione
sessuale,
della dignità e del diritto della persona e conseguentemente
astenersi
dal porre in essere comportamenti riconducibili a forme
di
molestie
sessuali anche perpetrate deliberatamente in ragione della
posizione ricoperta.
15) Le
infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt.
46 e 47 daranno luogo a provvedimenti
disciplinari che potranno giungere
fino al licenziamento per mancanze ai sensi
dell'art. 48.
16) Quando sia richiesto dalla natura del
comportamento del lavoratore o
dalla necessità di effettuare accertamenti
in relazione al comportamento
medesimo,
l'azienda può disporre
l'allontanamento temporaneo del
lavoratore dal servizio.
Art. 46
- Provvedimenti disciplinari.
1) L'inosservanza, da parte del lavoratore,
delle disposizioni di
legge, contrattuali o di normativa aziendale
può dar luogo, secondo la
gravità
della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa
non superiore a 3 ore della
retribuzione base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
fino a un massimo di 3
giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi del
successivo art. 48.
2) Il
datore di lavoro
non potrà adottare
alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente
contestato l'addebito e senza averlo sentito
a sua difesa.
3) Salvo
che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà
essere
effettuata
per iscritto e i provvedimenti
disciplinari non potranno
essere applicati prima che siano trascorsi 5
giorni nel corso dei quali il
lavoratore potrà presentare le sue
giustificazioni.
4) Se il provvedimento non verrà comunicato
entro i 10 giorni successivi
alla ricezione di tali giustificazioni,
queste si riterranno accolte.
5) Il
lavoratore potrà presentare
le sue giustificazioni anche
verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante
dell'Associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, ovvero
di un componente la RSU.
6) L'adozione
del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per
iscritto.
7) I
provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lett. b),
c) e d)
potranno essere impugnati dal lavoratore
in sede sindacale,
secondo
le norme contrattuali relative alle controversie
individuali (cfr. art. 7,
Reclami e controversie).
8) Il
licenziamento per mancanze di cui al successivo art.
48 potrà
essere
impugnato secondo le
procedure previste dall'art. 7, legge
15.7.66 n. 604, confermate dall'art. 18,
legge 20.5.70 n. 300, anche nel
testo introdotto dall'art. 1, legge n.
108/90.
9) Non
si terrà conto a nessun effetto
dei provvedimenti disciplinari
decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Art. 47
- Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
1) Incorre
nei provvedimenti di
ammonizione scritta, multa
o
sospensione il lavoratore che:
a) non
si presenti in servizio o
abbandoni il proprio posto di lavoro
senza giustificato motivo, oppure non
giustifichi l'assenza entro il
giorno
successivo a quello d'inizio dell'assenza stessa salvo il caso
d'impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio
del lavoro o lo sospenda o
ne
anticipi la cessazione;
c) non osservi una condotta uniformata a
principi di correttezza verso i
colleghi
e/o compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) non mantenga nei rapporti con i clienti o
con i fornitori condotta
uniformata
a principi di correttezza;
e) esegua negligentemente il lavoro affidatogli
e/o arrechi per colpa
danni a
tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'azienda;
f) esegua all'interno dell'azienda attività di
lieve entità per conto
proprio
o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione, ma con
uso di
mezzi dell'azienda medesima;
g) introduca persone non autorizzate in locali
aziendali;
h) ponga in essere comportamenti lesivi della
dignità della persona in
ragione
della condizione sessuale;
i) durante l'orario di lavoro venga trovato in
stato di manifesta
ubriachezza
o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
l) in
altro modo non osservi le disposizioni di legge,
del presente
contratto, le procedure e i regolamenti
aziendali e le norme interne in
materia di sicurezza e di igiene sul lavoro;
m) contravvenga al divieto di fumare laddove
questo esista e sia
indicato
da apposito cartello;
2) L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo.
La
multa e la sospensione per quelle di maggior
rilievo.
3) L'elencazione sopra riportata deve
intendersi a titolo
esemplificativo e non esaustivo facendo
salvo il principio dell'analogia
per quanto applicabile.
4) L'importo delle multe che non costituiscono
risarcimento di danni è
devoluto
alle istituzioni assistenziali e
previdenziali di carattere
aziendale o, in mancanza di queste,
all'Istituto assicuratore.
Art. 48
- Licenziamento per mancanze.
A)
Licenziamento con preavviso.
1) In
tale provvedimento incorre il
lavoratore che commetta infrazioni
alla
disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior
rilievo di quelle contemplate nell'art. 47
(Ammonizioni scritte, multe e
sospensioni), non siano così gravi da rendere
applicabile la sanzione di
cui alla seguente lett. B.
2) A titolo indicativo rientrano nelle
infrazioni di cui sopra:
a) l'insubordinazione ai superiori;
b) la rissa nel luogo di lavoro, fuori dai
reparti operativi;
c) i danni rilevanti arrecati per colpa grave a
tutto quanto forma
oggetto
del patrimonio dell'azienda;
d) l'assenza ingiustificata per un periodo
superiore a 4 giorni
consecutivi
o ripetuta per 3 volte in un anno nel giorno seguente alle
festività
o alle ferie;
e) l'abbandono del posto di lavoro da parte del
personale addetto a
mansioni
di sorveglianza, custodia e controllo, al di fuori delle ipotesi
previste
dal punto e), lett. B;
f) l'utilizzo di prodotti "software"
o altri mezzi in uso all'azienda
per
eseguire attività connesse a finalità personali dalle quali derivi
direttamente
o indirettamente un lucro per il lavoratore e/o un danno per
l'azienda;
g) i comportamenti lesivi della dignità della
persona in ragione della
condizione
sessuale, nelle fattispecie più gravi, allorquando il
comportamento
sia comunque riconducibile alla sfera del rapporto
gerarchico;
h) la recidiva in qualunque delle mancanze
contemplate nell'art. 47,
qualora
siano stati applicati 2 provvedimenti di sospensione nell'ambito
del biennio
precedente;
i) la condanna ad una pena detentiva con
sentenza passata in giudicato,
per
azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di
lavoro,
che leda la figura morale del lavoratore.
B)
Licenziamento senza preavviso.
3) In
tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda
grave
nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo
svolgimento del rapporto di lavoro, azioni
che costituiscono delitto a
termine di legge.
4) A titolo indicativo rientrano nelle
infrazioni di cui sopra:
a) la grave insubordinazione ai superiori;
b) la rissa nel luogo di lavoro, all'interno
dei reparti operativi;
c) i danni rilevanti arrecati per dolo a tutto
quanto forma oggetto del
patrimonio
dell'azienda;
d) la sottrazione, la manomissione o la
distruzione intenzionali di
tutto
quanto forma oggetto del patrimonio materiale e/o immateriale
dell'azienda;
e) l'abbandono ingiustificato del posto di
lavoro, da cui possa derivare
un
pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli
impianti
o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi
pregiudizi;
f) il furto in azienda;
g) lo svolgimento, a titolo gratuito od
oneroso, di attività in
contrasto
o in concorrenza anche indiretta con l'azienda, ivi compresa
qualunque
forma di partecipazione in imprese od organizzazioni di
fornitori,
clienti, concorrenti o distributori;
h) lo svolgimento di altra attività lavorativa,
ancorché non remunerata,
in
dichiarato stato di malattia o di infortunio;
i) la richiesta o l'accettazione, a qualsiasi
titolo, di compensi di
carattere
economico in connessione agli adempimenti della prestazione
lavorativa;
l) la
violazione del segreto sugli interessi dell'azienda, del segreto
telefonico e/o di quello delle comunicazioni
come definiti dalla vigente
legislazione penale (titolo XII, libro II,
capo III, sez. V del Codice
Penale);
m) l'introduzione di persone non autorizzate in
locali aziendali
allorquando
da tale comportamento derivi un grave pregiudizio all'azienda;
n) fumare dove ciò può provocare pregiudizio
all'incolumità delle
persone
o alla sicurezza degli impianti.
Art. 49
- Sospensione cautelare non disciplinare.
1) In
caso di licenziamento di cui all'art.
48 (Licenziamento
disciplinare), l'azienda potrà disporre
la sospensione cautelare non
disciplinare del lavoratore con effetto
immediato, per un periodo massimo
di 15 giorni.
2) Il
datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i
fatti
rilevanti ai fini del provvedimento e ne
esaminerà le eventuali deduzioni
contrarie.
Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal
momento della disposta sospensione.
Art. 50
- Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
1) Fatta eccezione per i licenziamenti per
giusta causa, il rapporto di
lavoro
a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere
risolto
da nessuna delle parti senza un
preavviso i cui termini sono
stabiliti come segue a seconda
dell'anzianità di servizio e del
livello
professionale a cui appartiene il
lavoratore.
anni di servizio livelli livello livelli
1,2,3,4 5
6,7
fino a
5 1 mese 1,5 mesi
2 mesi
oltre 5
e fino a 10 1,5 mesi 2 mesi
3 mesi
oltre
10 2 mesi 2,5 mesi
4 mesi
2) I termini della disdetta decorrono dalla
metà o dalla fine di ciascun
mese.
3) La
parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei
predetti
termini
di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari
all'importo della retribuzione per il
periodo di mancato preavviso.
4) È
facoltà della parte che riceve il preavviso di interrompere il
rapporto
sia all'inizio sia nel corso del preavviso, corrispondendo
all'altra parte un'indennità pari
all'importo della retribuzione per il
periodo di preavviso non compiuto.
5) Durante
il compimento del
periodo di preavviso
in caso di
licenziamento l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per
la
ricerca
di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi
stessi
saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze
dell'azienda.
6) Il
licenziamento e le
dimissioni devono essere
comunicati per
iscritto.
Art. 51
- Trattamento di fine rapporto.
1) All'atto
della risoluzione del rapporto
l'azienda corrisponderà al
lavoratore
un TFR da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120
C.C. e dalla legge 29.5.82 n. 297.
2) Il pagamento del TFR spettante avverrà
entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione del
trattamento maturato.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti
in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120
C.C.,
convengono che la retribuzione, comprensiva delle
relative maggiorazioni,
afferente
alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di
lavoro
è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Art. 52
- Fondo di previdenza complementare.
1) È
istituita la previdenza complementare per
i dipendenti delle
aziende che applicano il presente CCNL.
2) A
tal fine è
istituita una specifica
Commissione bilaterale
paritetica composta da 6 rappresentanti per
CONFINDUSTRIA e 6 per CGIL,
CISL
e UIL che dovrà individuare,
entro la fine del corrente anno, le
soluzioni tecniche più adeguate per
consentire la trasformazione del Fondo
TELEMACO, attraverso le necessarie e
conseguenti modifiche dello Statuto e
del Regolamento.
Con
accordo fra le parti stipulanti
saranno successivamente stabilite
misure, modalità e termini della
contribuzione al Fondo, in modo tale da
promuoverne l'operatività non appena
acquisite le necessarie
autorizzazioni di legge.
3) Per i lavoratori già iscritti a Fondi di settore già operativi,
sarà
salvaguardata la continuità d'iscrizione a
tali Fondi fino all'avvenuta
trasformazione del Fondo TELEMACO.
Quanto sopra sarà oggetto di specifica
intesa con i Fondi interessati.
Allegato
1
RETRIBUZIONE
CCNL (da valere sino al 31 dicembre 2000).
livelli
minimi par. conting. EDR totale
minimi
QUA.-
7° 1.656.000 222 1.027.976
20.000 2.703.976
6° 1.472.000 198 1.020.386
20.000 2.512.386
5° 1.200.000 161 1.008.957
20.000 2.228.957
4° 1.083.000 145 1.002.652
20.000 2.105.652
3° 989.800 133 999.245
20.000 2.009.045
2° 878.000 118 995.300
20.000 1.893.300
1° 745.000 100 989.940
20.000 1.754.940
Ai lavoratori
inquadrati nel 7°
livello è corrisposto
un elemento
retributivo
pari a £. 115.000 mensili lorde.
Ai
Quadri è corrisposta un'indennità di funzione pari a £. 190.000 mensili
lorde, comprensive dell'elemento retributivo
previsto per i lavoratori
inquadrati
nel 7° livello.
livelli aumenti aumenti
aumenti
minimi tabellari minimi
tabellari minimi tabellari
dal
dal
1.1.01 1.1.02
totale
7° 62.000 49.000
111.000
6° 56.000 43.000
99.000
5° 45.500 35.000
80.500
4° 41.000 31.500
72.500
3° 37.500 29.000
66.500
2° 34.000 25.000
59.000
1° 28.000 22.000 50.000
Gli importi
di aumento dei minimi tabellari
sopra indicati sono stati
determinati, secondo
i criteri di
calcolo del Protocollo
23.7.93,
assumendo convenzionalmente a base di
computo il valore punto pari a
£. 27.500
rapportato al parametro 161.
Allegato
2.
QUOTE
CONTRATTO
Le OO.SS. stipulanti provvederanno a proprie
spese e cura alla stampa del
testo del CCNL 28.6.00. Una copia dello stesso
verrà distribuita a tutti
gli
iscritti alle OO.SS.
Le OO.SS.
comunicheranno a CONFINDUSTRIA che i contributi sindacali
previsti dall'art.
13, afferenti al mese
di novembre 2000,
saranno
aumentati
di £. 20.000 a titolo di "quota contratto", e saranno trattenuti
in
occasione del saldo del mese suddetto.
Di ciò le OO.SS. daranno notizia ai lavoratori
entro il 25.10.00 mediante
comunicato
- da affiggersi a cura delle RSU negli appositi spazi previsti
dall'art.
25, legge n. 300/70 - eguale per tutto il territorio nazionale.
I lavoratori iscritti che intendessero
eventualmente non acquistare copia
del contratto
dovranno rivolgersi alla RSU
affinché provveda a
darne
comunicazione alla Direzione dell'azienda in tempo utile
per evitare la
trattenuta.
Le operazioni di distribuzione dei volumi del
contratto saranno svolte da
un incaricato della Direzione dell'azienda
assistito da un rappresentante
sindacale
aziendale.
Su richiesta
delle OO.SS. - che ne daranno notizia sempre a mezzo del
suddetto comunicato
- le aziende inseriranno nella
busta paga o
nell'acconto del
mese di novembre 2000 dei lavoratori risultanti
non
iscritti
ad alcuna O.S., una comunicazione con la quale verrà loro offerto
di acquistare
una copia del nuovo CCNL al prezzo di
£. 40.000 da
trattenere
a cura dell'azienda con il saldo del mese di dicembre 2000.
I lavoratori
che intendono accogliere
l'invito delle OO.SS.
dovranno
restituire
alla Direzione dell'azienda l'apposito tagliando - compilato in
ogni
sua parte - allegato al comunicato di cui sopra.
L'azienda
darà tempestiva comunicazione alla RSU del numero dei lavoratori
non
iscritti ad alcuna O.S. che hanno aderito all'iniziativa.
La distribuzione del volume del contratto a
questi lavoratori avverrà con
le
modalità indicate nel precedente comma 5.
Le quote contratto verranno versate a cura
dell'azienda al conto corrente
intestato
..........................
Allegato
3.
Lettera
di intenti tra CONFINDUSTRIA e CGIL,
CISL, UIL
sul
contratto di settore TLC.
Fermo restando
quanto previsto dalla Parte II,
Disciplina dei diritti
sindacali,
di cui all'art. 8 (RSU), le parti firmatarie del presente CCNL
si danno
reciprocamente atto che il
sistema di relazioni sindacali
è
quello
basato sulle RSU, così come previsto dal Protocollo 23.7.93 e come
regolato
successivamente dall'Accordo interconfederale 20.12.93.
In tal senso, perciò, le funzioni riconosciute
per legge alle RSA vengono
esercitate
dalle RSU che sono titolari di tutti i relativi diritti, poteri
e
tutele.
Tuttavia, in
considerazione sia della rapida evoluzione tecnologica sia
del costante
inserimento di soggetti imprenditoriali all'interno
del
settore, anch'esso
attraversato da continui
processi di mutamento
organizzativo e produttivo, CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL
e UIL,
entro 18
mesi dalla
stipula del presente
CCNL effettueranno uno
specifico
monitoraggio
al fine di valutare la dimensione quantitativa e territoriale
delle RSU.
Entro il corrente anno, le OO.SS. stipulanti
indiranno le elezioni delle
RSU nel
maggior numero di
aziende. A tal fine
CONFINDUSTRIA e le
Associazioni territorialmente competenti
assicureranno, ai sensi
dell'Accordo
interconfederale 20.12.93, la prevista collaborazione.
Allegato
4.
RAPPRESENTANZA
CATEGORIALE
In attesa di una specifica compiuta reciproca
rappresentanza categoriale,
con
riferimento all'esercizio dei diritti sindacali previsti dal CCNL, le
Confederazioni sindacali
CGIL, CISL e UIL provvederanno
ad indicare i
soggetti
appositamente delegati in loro rappresentanza.
Allegato
5.
Scambio di
lettere tra CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL del 25 ottobre
1999.