VERBALE DI ACCORDO

 

 

Addì, 20 dicembre 1999

 

tra

 

-    Federazione  Imprese di Servizi (FISE), rappresentata  dal  direttore

  Francesco  Tiriolo e dal responsabile di settore Giancarlo Cipullo,  dal

  presidente di ASSOAMBIENTE Giuliana Ferrofino, dal Vicepresidente  Carlo

  Noto  La  Diega, presenti Alberto Arrigoni, e Giovanni Roz della società

  AIMERI,  Monica Cerroni, Angelica Gini, Pietro Testoni, Alberto  Salini,

  Adriano Borghi;

  assistita   dalla   Confederazione  generale   dell'industria   italiana

  (CONFINDUSTRIA)  nella persona di Ottavio Fantini e  di  Giovanni  Ricci

  Curbastro;

 

e

 

-   le OO.SS. dei lavoratori:

 

  FP-CGIL  rappresentata dal Segretario nazionale Carlo Podda e da Mazzino

  Tamburini;

 

  FIT-CISL  rappresentata dal Segretario nazionale Costantino Trombetta  e

  da Francesco Bisceglia;

 

  UILTRASPORTI rappresentata dal Segretario nazionale Paolo Carcassi e  da

  Dino Milloni;

 

con  riferimento al punto 2) (Assetti contrattuali), comma  2,  Protocollo

23.7.93,  come  riconfermato  dal  Protocollo  Governo  -  Parti   Sociali

dell'1.2.99, è stato definito l'Accordo per la parte economica valida  per

il  biennio  1999-2000  del  ccnl 2.8.95 per i  lavoratori  delle  aziende

d'igiene ambientale scaduto il 31.12.98, nei seguenti termini.

 

 

 

1) AUMENTI RETRIBUTIVI

 

a)   Gli  aumenti retributivi riferiti al 3° livello di inquadramento  del

  CCNL  2.8.95 sono stabiliti nelle misure e con le decorrenze di  seguito

  indicate:

 

  dal 1° gennaio 2000       £. 40.000

  dal 1° aprile  2000          40.000

 

  I   predetti   aumenti,   riparametrati  per  i  restanti   livelli   di

  inquadramento, sono corrisposti per 14 mensilità a titolo di EDR e  sono

  utili esclusivamente ai fini del trattamento di malattia, d'infortunio e

  del TFR.

   

b)   Ad integrazione e a definizione dei trattamenti economici relativi al

  periodo 1.1.99-31.12.99, verrà erogato, in occasione della corresponsione

  della  retribuzione  relativa  al  mese  di  gennaio  2000,  un  importo

  onnicomprensivo, quantificato convenzionalmente in £. 260.000, sempre con

  riferimento al 3° livello di inquadramento del CCNL citato.

  Il    predetto   importo,   riparametrato   per   i   restanti   livelli

  d'inquadramento,  verrà  corrisposto  esclusivamente  ai  lavoratori  in

  servizio alla data di stipulazione del presente accordo.

  L'importo   è   proporzionalmente  ridotto  per  i  lavoratori   assunti

  dall'1.1.99  in  funzione  della  data  di  assunzione,  nonché  per  il

  personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.

  A  tal  fine  le  frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni  vengono

  computate come mese intero.

  L'importo  di  cui  sopra  non  è  utile  ai  fini  di  alcun   istituto

  contrattuale e legale, compreso il TFR.

  Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e

  congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1.1.99-31.12.99, che hanno

  dato luogo al pagamento d'indennità a carico dell'istituto competente  e

  ad  integrazione a carico delle aziende, sono considerate utili ai  fini

  della maturazione dell'importo di cui sopra.

 

 

 

2) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

La  contribuzione dovuta al Fondo Previambiente, ai sensi del punto n. 9),

comma  1,  dell'Accordo nazionale 12.1.98, è aumentata  della  percentuale

dello 0,10%, a carico rispettivamente dell'azienda e dei lavoratori.

 

L'aumento   del  contributo,  come  sopra  disposto,  decorre   dal   mese

immediatamente  successivo  a  quello  in  cui  il  Fondo  avrà   ottenuto

l'autorizzazione all'esercizio dalla Commissione di Vigilanza.

 

 

 

3) INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE

 

Per effetto di quanto convenuto nel precedente punto n. 1), l'indennità di

vacanza contrattuale cessa di essere erogata dal 1° gennaio 2000.

 

 

 

Tabella allegata

 

ACCORDO NAZIONALE 20 DICEMBRE 1999

 

a)  £. 40.000 al livello 3° dal 1.1.2000 come EDR

b)      40.000 al livello 3° dal 1.4.2000 come EDR

 

 

liv.  parametri      EDR          EDR                 trattamento

                gennaio 2000  aprile 2000   totale       1999

                     

1        100       30.769        30.769      61.538     200.000

2        120       36.923        36.923      73.846     240.000

3        130       40.000        40.000      80.000     260.000

4        144       44.307        44.307      88.614     288.000

5        164       50.461        50.461     100.922     328.000

6        189       58.153        58.153     116.306     378.000

7        217       66.769        66.769     133.538     434.000

8        250       76.922        76.922     153.844     500.000

 

 

 

PROTOCOLLO D'INTESA

 

Addì, 20 dicembre 1999, in Roma,

 

tra

 

-     FEDERAMBIENTE,  rappresentata  dal  Presidente  Guido   Berro,   dal

  Presidente della Commissione relazioni industriali Giuseppe Corticelli e

  dai componenti Giuseppe Caronna, Marco Pietrangelo e dal Direttore Andrea

  Cirelli;

 

-    Federazione  Imprese di Servizi (FISE), rappresentata  dal  Direttore

  Francesco  Tiriolo e dal Responsabile di settore Giancarlo Cipullo,  dal

  Presidente ASSOAMBIENTE Giuliana Ferrofino, dal Vicepresidente Carlo Noto

  La  Diega e da Monica Cerroni, Alberto Arrigoni, Angelica Gini, Giovanni

  Roz, Pietro Testoni, Alberto Salini, Adriano Bori.

 

-     Assistita  dalla  Confederazione  generale  dell'industria  italiana

  (CONFINDUSTRIA) nella persona di Ottavio Fantini;

 

e

 

-   le OO.SS. dei lavoratori:

 

  FP-CGIL  rappresentata dal Segretario nazionale Carlo Podda e da Mazzino

  Tamburini;

 

  FIT-CISL  rappresentata dal Segretario nazionale Costantino Trombetta  e

  da Francesco Bisceglia;

 

  UILTRASPORTI rappresentata dal Segretario nazionale Paolo Carcassi e  da

  Dino Milloni;

 

si è stipulato il seguente Protocollo d'intesa.

 

 

Premesso che

 

·    il 31.12.98 sono scaduti i CCNL 2.8.95 e 31.10.95 rispettivamente per

  il personale dipendente da imprese private e pubbliche esercenti servizi

  di igiene ambientale;

·    il  quadro  in  cui  si  colloca l'attuale  stagione  contrattuale  è

  caratterizzato da forti elementi d'innovazione strutturale, in particolare

  determinati  dall'attuazione del D.lgs. n. 22/97 e dalla  riforma  della

  legge n. 142/90 (Ddl. 4014 S) sulla gestione dei servizi pubblici locali;

·    si  è  avviato  il processo di liberalizzazione dei servizi  pubblici

  locali a rilevanza imprenditoriale, che si caratterizza tra l'altro per la

  scelta  della  competitività e l'efficienza dei mercati, nonché  per  la

  volontà di migliorare la qualità dei servizi nel rispetto e nella tutela

  dell'ambiente attraverso l'adozione di una politica di investimenti e di

  sviluppo produttivo;

·    le parti attribuiscono rilevanza prioritaria alla creazione di solide

  strutture d'impresa capaci di gestire in modo economico e con tecnologie

  avanzate in una logica di ciclo complessivo del comparto;

·    in  tale contesto occorre superare la frammentazione contrattuale che

  caratterizza il comparto attraverso la definizione di regole comuni e di

  pari  condizioni per l'accesso al mercato del lavoro, anche al  fine  di

  evitare che la competizione avvenga in termini di differenziali normativi

  ed economici;

 

le parti nel darsi atto che

 

-    hanno  rinnovato con separati accordi, sottoscritti entrambi in  data

  20.12.99, la parte economica valida per il biennio 1999-2000;

-    tutte  le  disposizioni  contrattuali di cui  al  CCNL  FEDERAMBIENTE

  31.10.95 e al CCNL FISE 2.8.95 rimangono in vigore sino a quando non siano

  sostituite  da un nuovo accordo collettivo, salvo diversa  intesa  delle

  parti;

-    con  la  stipulazione dei sopracitati Accordi nazionali del  20.12.99

  hanno  ottemperato a quanto recato dal "Protocollo di intenti" stipulato

  fra  Governo  e  Parti  Sociali il 3.6.99 e che, in  particolare,  hanno

  determinato  "le  necessarie  condizioni  per  un  ordinato   e   sereno

  svolgimento" del Giubileo dell'anno 2000, come richiesto ai punti 1) e 5)

  del richiamato Protocollo

 

convengono

 

1.   di  avviare  il negoziato per la predisposizione del  nuovo  CCNL  di

  settore  per il personale dipendente delle imprese pubbliche  e  private

  d'igiene  ambientale che valorizzi le capacità tecniche e  organizzative

  delle imprese e favorisca la migliore qualificazione professionale degli

  addetti, accrescendo la produttività e la qualità del lavoro.

  A  questo  fine,  le  parti si danno atto che il  sistema  di  relazioni

  industriali  individuato  dal  "Patto sociale  per  l'occupazione  e  lo

  sviluppo"  stipulato tra Governo e Parti Sociali l'1.2.99 - fondato  sul

  metodo  del  confronto  e della concertazione - deve  caratterizzare  il

  contratto in questione;

 

2.   di fissare al 31.3.00, previa verifica tra le parti, la data oltre la

  quale  è  riconosciuta a ciascuna delle parti stipulanti la  facoltà  di

  recedere dagli impegni previsti dal precedente punto 1) e di avviare  la

  trattativa per la definizione di contratti separati.

  Tale data potrà essere riprogrammata previa intesa tra le parti.