1° CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE PER I
DIPENDENTI DEGLI ENTI PRIVATIZZATI DI
CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.
509/94
Stipulato
il 26 giugno 1996 in Roma.
TRA
la A.d.E.P.P. "Associazione
degli Enti Previdenziali Privati" in
rappresentanza
dei seguenti Enti:
- Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti;
- Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e
Periti Commerciali;
-
E.N.P.A.M. "Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici";
- Ente
Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari;
- Fondo
Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di
Spedizione Corrieri e delle Agenzie
Marittime Raccomandatarie e Mediatori
Marittimi;
- Cassa
Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti;
- Cassa
Nazionale del Notariato;
-
E.N.P.A.I.A. "Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli
Impiegati in Agricoltura;
- Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
-
E.N.P.A.C.L. "Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti
del Lavoro";
-
O.N.A.O.S.I. "Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani";
-
INARCASSA "Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri
e Architetti Liberi Professionisti";
-
I.N.P.G.I. "Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti
Italiani".
Presidente:
Prospero Mobilio
Vice-Presidente:
Giuseppe Innocenti
Consigliere:
Antonio Muratore
E
le
seguenti Organizzazioni sindacali:
C.G.I.L.
F.P. Firmatario
C.I.S.L.
Federpubblici. Firmatario
U.I.L.
DEP. Firmatario
C.I.S.A.L.
FIALP.: Firmatario
C.I.S.N.A.L.:
Firmatario
D.I.R-P.
- CONFEDIR: Firmatario
CONF.SAL. - F.N.P.. Firmatario
R.d.B -
Cub.: Firmatario
Sottoscrive
il presente contratto anche la Commissione Tecnica composta da:
-
Avv. Filippo Bove del Foro di Roma -
Coordinato
-
Avv. Francesco Cundari del Foro di S.M.
Capua Vetere - Componente;
-
Rag. Valerio Pizzuti dell'Ordine
Consulenti del Lavoro di Frosinone -
Componente,
-
Dott. Bruno Rossi Consulente sindacale
- Componente;
-
Dott. Antonio Selvaggi Direttore
Generale Cassa Commercialisti -
Componente
-
Dott. Walter Pavan Direttore Cassa
Nazionale del Notariato - Componente
Art. 1
- APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE
Il
presente contratto disciplina i rapporti di lavoro tra le Associazioni o
Fondazioni
di cui all'elenco "A" allegato al decreto legislativo 30 giugno
1994, n.
509 e successive modificazioni
ed integrazioni (che saranno In
seguito
chiamati Enti) e il personale non
dirigente che presti servizio in
conformità
delle norme di cui agli articoli seguenti.
Il
presente contratto non si applica ai portieri degli stabili di proprietà
degli
Enti.
Al
personale assunto a tempo determinato
si applicano le disposizioni di
legge,
salvo quanto previsto dal presente contratto in quanto compatibili.
Il presente
contratto collettivo nazionale
ha decorrenza dal 1° gennaio
1996 e durata,
per la parte normativa, fino al 31 dicembre 1999 e, per la
parte
economica, fino al 31 dicembre 1997.
Esso si
intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni per
la parte normativa e di due per la
parte economica, qualora
non venga
disdettato
per iscritto da una delle Parti almeno quattro mesi prima della
scadenza, sia per quanto concerne il contratto
quadriennale che per quello
biennale.
Dopo
un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla
data di
scadenza del
CCNL, ai lavoratori
dipendenti ai quali
si applica il
contratto medesimo
non ancora rinnovato sarà
corrisposto, a partire dal
mese
successivo, un "elemento
provvisorio della retribuzione"
pari al 30%
del tasso
programmato di inflazione
applicato ai minimi contrattuali
vigenti,
inclusa l'ex indennità integrativa speciale.
Dopo sei mesi
di vacanza contrattuale, detto
importo sarà pari al 50%
dell'inflazione programmata. Dalla data di
decorrenza del rinnovo
contrattuale
l'indennità cesserà di essere erogata.
Tale
meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Art. 2
- RELAZIONI SINDACALI
Ogni anno
l'Ente, successivamente all'approvazione del bilancio di
esercizio, indirà
un apposito incontro
informativo con gli organismi
sindacali
aziendali.
Nell'incontro
l'Ente:
1)
consegnerà il bilancio approvato ed i relativi allegati, fornendo gli
eventuali chiarimenti richiesti;
2)
informerà sulle condizioni dell'Ente e sulle sue prospettive di sviluppo
in sede di bilancio tecnico;
3)
informerà altresì:
- sui livelli occupazionali, fornendo
rispettivamente, per quanto
concerne il personale, il numero complessivo dei dipendenti distinti
per
sesso, per livello, per fasce di età e per
regioni, nonché,
nell'ambito di ciascun livello, per
classi di anzianità e per sesso;
- sulle previsioni delle eventuali nuove
assunzioni, specificando la
tipologia e le eventuali trasformazioni
del rapporto di lavoro con
indicazione anche delle aree professorali
prevedibilmente interessate;
- sul costo del lavoro, comunicando, per il
personale l'ammontare
complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri
sociali,
degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di
competenza dell'anno corrente, nonché
l'ammontare complessivo dei
compensi corrisposti per lavoro
straordinario;
- sul numero globale delle movimentazioni
verificatesi, con
specificazione dei passaggi di livello
ripartiti per sesso;
4) per
quanto riguarda i corsi di formazione, fornirà:
- previsioni di massima circa i programmi
dei corsi per l'anno
successivo indicando, per quanto
riguarda i corsi
inerenti il
personale interessato ai
processi di mobilità,
i contenuti e le
finalità degli stessi;
- informazioni sul numero e tipologie
lavorative dei partecipano ai
corsi
e loro percentuale evidenziando, il
numero globale delle
movimentazioni verificatesi.
Ove la consegna del bilancio non si
rendesse possibile prima della fine
del mese di giugno, le informazioni di cui ai precedenti punti saranno
fornite in un apposito incontro da tenersi
entro la fine di settembre.
Art.
2/a
Al
fine di migliorare le relazioni sindacali, le Parti concordano anche
sull'opportunità
di sperimentare momenti di confronto tra
Ente e Organismi
sindacali
aziendali per favorire una migliore comprensione delle reciproche
esigenze.
Le Parti indicano che in sede aziendale possano sperimentarsi i detti
confronti
in materia di parità
uomo-donna, pari opportunità,
sicurezza,
igiene
ed ambiente di lavoro.
Art.
2/b
In caso
di sciopero, le Organizzazioni
sindacali procureranno di informare
l'Ente
il più tempestivamente possibile e comunque entro i termini previsti
dalla
legge 12 giugno 1990, n. 146.
Art.
2/c
Nei casi
di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti
da
innovazioni
tecnologiche, fusioni, concessioni, scorpori di attività, che
possano
incidere concretamente sui livelli occupazionali
aziendali, ovvero
comportino modifiche nello svolgimento della prestazione
lavorativa di
gruppi
di personale o ne comportino la
mobilità, intesa come mutamento
di
sede di
lavoro, l'Ente informerà gli Organismi
sindacali aziendali in via
preventiva
rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
Al
riguardo, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali e prima della
fase di
realizzazione, si effettuerà
un confronto tra
le Parti sui
possibili
effetti in materia di:
a)
occupazione, con riferimento a modifiche dei livelli occupazionali;
b)
condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità
territoriale, professionalità e mansioni
dei lavoratori/trici;
c)
orginizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e
riqualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in
tema di
parità uomo-donna (legge 9
dicembre 1977, n. 903, ed i suoi
successivi sviluppi anche di derivazione
comunitaria).
In sede
di confronto l'Ente fornirà le ulteriori informazioni che venissero
richieste
dagli Organismi sindacali aziendali
e che siano oggettivamente
utili
alla migliore comprensione delle
finalità delle ristrutturazioni in
questione, dei tempi
di realizzazione nonché
degli eventuali riflessi
organizzatavi.
Il
confronto tra le Parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa,
avverrà tenendo
conto tanto delle
esigenze dei lavoratori/trici
interessati
quanto delle esigenze dell'Ente e si esaurirà comunque entro 30
giorni
dalla data dell'incontro informativo.
L'Ente
potrà amare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui
lavoratori/trici di
cui ai punti a), b) e c),
trascorsi i 30 giorni
indicati
al precedente comma.
Durante
i predetti 30 giorni le Organizzazioni
sindacali si asterranno da
ogni
azione diretta.
Art.
2/d
In caso
di eccedenza di personale l'Ente,
prima di prendere ogni altra
iniziativa,
e fare eventualmente ricorso alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
ove ne
sussistano i presupposti, attiverà una
fase preventiva di confronto
sindacale
secondo le disposizioni che seguono.
In un
apposito incontro con le RSA, l'Ente informerà le stesse in ordine
alla situazione
di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, al
numero
dei lavoratori/trici coinvolti con relativa collocazione aziendale e
profili
professionali.
Nel corso del confronto, le
Parti esamineranno
l'attuabilità di misure
quali ad
esempio forme flessibili
di gestione del
tempo di lavoro,
contratti di
riduzione d'orario, part-time,
incentivazioni all'esodo
anticipato
volontario (legge n. 223/91), anche accompagnate da offerta di
partecipazione
a corsi di formazione ai fini dell'eventuale riconversione
professionale.
L'Ente fornirà
indicazioni circa i
motivi per i
quali ritenga non
adottatile
o non idonea ed efficace.
nella fattispecie, alcuna di tale
misure.
Il
confronto, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, si esaurirà,
salvo
diverso accordo tra le Parti, entro 30
giorni dalla data della prima
riunione
informativa.
Nel
caso non si raggiunga alcuna
intesa, su richiesta di una delle Parti
verrà
attivata un'ulteriore fase di
verifica tra le Parti firmatarie del
presente
contratto.
Tale
fase dovrà esaurirsi nell'ulteriore
termine di 30 giorni o eventuale
periodo
diverso pattuito tra le Parti.
Decorso
detto periodo senza che sia stato
raggiunto un accordo, l'Ente
adotterà
i provvedimenti ritenuti necessari.
In sede di prima attuazione, e comunque per tutto il periodo
di vigenza
contrattuale, il personale di ruolo in servizio alla data di stipula del
presente
CCNL ha comunque diritto alla conservazione
del posto di lavoro.
Restano
salve in ogni caso le cause legittime di risoluzione.
Art. 3
- ASSUNZIONE
Le
assunzioni del personale
dipendente verranno effettuate in conformità
alle
disposizioni vigenti in materia, di
norma a tempo indeterminato e al
livello
economico iniziale di ogni area.
Secondo le
esigenze e la discrezionalità
dell'Ente ed in considerazione
degli
eventi occupazionali in continua evoluzione
saranno utilizzate altre
forme di
lavoro, quali: interinale,
contratti di formazione e lavoro,
part-time,
a termine, apprendistato, on-line, job-sharing (lavoro
avvicendato). Fatte salve le norme di legge, per le modalità applicative
relative
al lavoro on-line, job-sharing
ed interinale, si
rinvia alla
contrattazione
di secondo livello.
I
rapporti di lavoro a tempo parziale sono gestiti e regolamentati secondo
le
disposizioni di cui all'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e
del
presente contratto.
CONTRATTO
DI FORMAZIONE LAVORO:
L'Ente
può stipulare contratti di formazione
lavoro, ai sensi dell'art. 3
della
legge n. 863/84 ed art.
16 comma 1° della legge 19 luglio 1994, n.
451.
Possono
essere assunti con il contratto di formazione lavoro giovani di età
compresa
tra i 16 ed i 32 anni.
Possono
essere stipulate due tipologie di contratti di formazione lavoro:
-
tipologia A, ulteriormente suddivisa in A-1 per il conseguimento di
professionalità elevate, ed A-2
per il conseguimento di professionalità
intermedie;
-
tipologia B per l'inserimento professionale mediante esperienza
lavorativa che consenta un
adeguamento delle capacità
professionali al
contesto produttivo ed organizzativo.
La
durata del contratto è così suddivisa:
- n. 24
mesi per tipologia A-1 (Aree di inquadramento: A e B);
- n. 18
mesi per tipologia A-2 (Aree di inquadramento: A e B);
- n. 12
mesi per tipologia B (Aree di inquadramento: C e D).
Può essere
concessa una proroga della scadenza
del contratto solo ed
esclusivamente
a seguito della sospensione del rapporto
per gravidanza e
puerperio, infortunio, malattia o servizio militare,
per un periodo pari a
quello
della sospensione.
Qualora
il rapporto di formazione lavoro venga
trasformato in rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato il periodo di
formazione lavoro
verrà
computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
Dall'entrata
in vigore del presente contratto, al
lavoratore assunto con
contratto di
formazione lavoro è
attribuito il livello
retributivo
dell'area immediatamente inferiore a quello d'inserimento dell'area di
destinazione.
Per
quanto concerne il
contratto di tipologia B al lavoratore che sarà
inquadrato nell'area
D verrà riconosciuto il livello retributivo
d'inquadramento
pari a quello iniziale.
La
durata della formazione è la seguente:
- tipo
A-1: 80 ore;
- tipo
A-2: 130 ore;
- tipo
B: 40 ore.
I
contenuti della formazione sono i seguenti:
Nozioni sulla disciplina del rapporto di lavoro,
sull'organizzazione e
sulle norme di
disciplina ambientale ed
infortunistica; conoscenza ed
addestramento
sulla materia oggetto dell'attività dell'Ente.
Detta formazione
è fornita da
parte di personale
dell'Ente, già
qualificato, con lezioni teoriche e pratiche, tenute sia
durante che fuori
dell'orario
normale di lavoro.
Eventuali
ore di formazione che l'Ente riterrà di
dover effettuare oltre
quelle
su menzionate, non o retribuite.
Le
caratteristiche, la tipologia, la durata ed il periodo di prova dovranno
essere
elencati nel contratto scritto,
stipulato dall'Ente e
sottoscritto
dal
giovane, all'atto dell'assunzione.
Il
progetto di formazione lavoro predisposto
dall'Ente sarà sottoposto ad
approvazione
dalla Commissione regionale per l'impiego e, appena approvato,
ne
verrà fornita copia al giovane, sempre all'atto dell'assunzione.
PART-TIME.
Possono
essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito
riportati:
a)
part-time orizzontale: il lavoro viene effettuato in tutte le giornate
della settimana secondo il normale
calendario, ma per un numero di ore
inferiore rispetto a quello dei lavoratori
a tempo pieno.
b) part-time
verticale: il lavoro avviene solo per alcuni giorni della
settimana o del mese ad orario intero.
c)
part-time ciclico: la prestazione di lavoro è limitata ad alcuni
determinati periodi dell'anno o del mese
esattamente prestabiliti.
I
contingenti di personale da destinare a part-time non possono superare il
20% della dotazione organica complessiva di
personale a tempo pieno.
Eventuali percentuali inferiori verranno concordate in sede di
contrattazioni
di 2° livello.
Al
personale interessato è consentito,
previa autorizzazione dell'Ente,
l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio
alle
esigenze di servizio dell'Ente stesso e non siano incompatibili con la
sua
attività.
Il
trattamento economico è proporzionale
alla prestazione lavorativa, con
riferimento
a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di
lavoro a tempo
pieno appartenente alla
stessa area e
stesso livello
retributivo.
Il
personale assunto con contratto part-time è escluso dalla prestazione di
lavoro
straordinario e non può fruire di
benefici che comunque comportino
riduzioni
dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Per
eccezionali e temporanee esigenze organizzativi dell'Ente, il personale
a part-time è tenuto all'effettuazione di lavoro supplementare, entro il
limite
di 40 ore annue complessive distribuite
nell'arco dell'anno, con la
corresponsione
dell'ordinaria retribuzione oraria ovvero,
su richiesta del
dipendente,
con recupero in altre giornate.
I
dipendenti a part-time orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni
di
ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in
misura
proporzionale alle ore di lavoro prestate.
I
dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie proporzionale ai giorni e/o
alle ore di
lavoro effettivamente
prestate.
In
costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile
la trasformazione del rapporto stesso
da part-time a
tempo pieno e
viceversa.
Detto
accordo deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione
e la
durata della prestazione
lavorativa. Tale atto
dovrà essere
convalidato
dall'Ufficio provinciale del lavoro o dalle sezioni locali del
collocamento.
CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO:
L'Ente
può assumere personale a tempo determinato,
ai sensi della legge 18
aprile
1962, n. 230, nei seguenti casi:
a) per
la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista
superi
i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in
servizio
per la durata
e nei limiti del restante
periodo di
conservazione del posto del dipendente
assente;
b) per
la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio,
nell'ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalla
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dalla
legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) per
assunzioni stagionali, per particolari punte di attività, e per
esigenze straordinarie nel limite
massimo di sei
mesi, quando alle
stesse non sia possibile far fronte con il
personale in servizio.
Nei casi
di cui alle lettere a)
e b) nel contratto individuale è
specificato
per Iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
Il rapporto
di lavoro si
risolve automaticamente, senza
diritto al
preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e
comunque
con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
L'assunzione
a tempo determinato può avvenire: a
tempo pieno, a part-time,
ad
on-line e in job-sharing (lavoro avvicendato).
Al personale
assunto a tempo
determinato si applica
il trattamento
economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale
assunto
a tempo indeterminato, salvo quanto segue:
- le
ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
- in
caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi
restando -
in quanto compatibili - i
criteri stabiliti dagli artt. 22 e
seguenti
del presente contratto,
si applica l'art.
5 del d.l. 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638.
La durata della conservazione del posto
ed il
trattamento economico non
possono
comunque essere prorogati
oltre la data
prestabilita della
cessazione del rapporto di lavoro;
-
possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti
fino ad un massimo di 10 giorni complessivi.
L'Ente, per
comprovate esigenze
organizzative, può prorogare il termine
prestabilito
nel contratto di assunzione, non più di una volta e nei limiti
di
durata del primo rapporto; può inoltre trasformare il rapporto di lavoro
da tempo determinato a tempo
indeterminato, previo consenso
scritto del
lavoratore.
APPRENDISTATO:
L'Ente, d'intesa con le Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente
contratto, al fine del rilancio dell'apprendistato, conviene di attivare
nella disciplina contrattuale
strumenti coerenti con
l'obiettivo
d'incrementare
l'occupazione e la sua qualificazione.
Pertanto l'apprendistato, che ha lo
scopo di consentire
ai giovani
lavoratori
di apprendere mansioni per le quali
occorre un certo tirocinio,
viene
introdotto nell'Ente stesso.
L'apprendistato
non è ammesso per le mansioni superiori all'area C.
Possono
essere assunti come apprendisti i giovani di
età non inferiore ai
16 anni,
salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre
1967,
n. 977, sulla tutela del lavoro degli adolescenti.
L'assunzione è effettuata nominativamente ai sensi
degli artt. 21 e 22
della
legge 28 febbraio 1987, n. 56.
A
tal fine l'Ente deve ottenere
l'autorizzazione
dall'Ispettorato del
lavoro territorialmente competente,
precisando le condizioni
delle
prestazioni
richieste agli apprendisti, il genere di addestramento al quale
saranno
adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del
rapporto.
La
durata dell'apprendistato per i dipendenti
inquadrati nell'area D sarà
di 24
mesi, per i dipendenti inquadrati nell'area C sarà di 36 mesi.
Il periodo
di prova è fissato in 60 giorni di
lavoro effettivo, durante il
quale
il rapporto può essere risolto da ambo le parti senza preavviso.
Compiuto il
periodo di prova,
l'assunzione
dell'apprendista diviene
definitiva e
si estinguerà al termine della durata
precedentemente
stabilita.
L'ENTE
HA L'OBBLIGO:
1) di
far impartire all'apprendista, da parte di personale già qualificato,
l'insegnamento necessario perché possa
conseguire la capacità
per
diventare anch'egli lavoratore qualificato;
2) di
accordare all'apprendista premessi retribuiti, occorrenti per la
frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i
relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali e per non più di otto
mesi l'anno;
3) di
accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al
conseguimento di titoli di studio nella
misura massima di 36 ore annue;
4)
d'informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei
mesi,
la famiglia dell'apprendista o chi ne
esercita la potestà
genitoriale, dei risultati
dell'addestramento, fino al
raggiungimento
della maggior età dello stesso.
L'APPRENDISTA
HA L'OBBLIGO:
1) di
attenersi alle istruzioni impartitegli sia dal personale qualificato
ad
esso affiancato che da
responsabili dell'Ente e di seguire con il
massimo impegno gli insegnamenti che gli
vengono impartiti;
2) di
prestare la sua opera con la massima diligenza;
3) di
frequentare con assiduità e diligenza, anche se già in possesso di un
titolo
di studio, i
corsi d'insegnamento complementare ritenuti
opportuni dall'Ente;
4) di
osservare le norme disciplinari generali previste dal presente
contratto e le norme contenute negli eventuali
regolamenti conseguenti
alla contrattazione di 2° livello.
Il
trattamento economico risulterà così costituito:
AGLI
APPRENDISTI DELL'AREA D:
- 60%
della retribuzione tabellare per i primi 12 mesi;
- 80%
della retribuzione tabellare per i successivi 12.
GLI
APPRENDISTI DELL'AREA C:
- 60%
della retribuzione tabellare per i primi 12 mesi;
- 70%
della retribuzione tabellare per i secondi 12;
- 80%
della retribuzione tabellare per i successivi 12.
In caso di
malattia ed infortunio,
agli apprendisti verrà
corrisposta
un'indennità
pari all'intera retribuzione per i
primi tre giorni, pari al
25% per i giorni dal quarto al ventesimo, pari al 33%
dal ventunesimo al
centottantesimo.
In caso
d'infortunio sul lavoro verrà corrisposta l'intera indennità per il
primo
giorno, una indennità pari al 60% dal secondo al quarto giorno, dal
quinto e
fino alla guarigione
clinica un'integrazione dell'indennità
corrisposta dall'I.N.A.I.L. fino al raggiungimento del 75% della
retribuzione giornaliera media calcolata con
le modalità stabilite
dall'I.N.A.I.L..
Durante
il periodo di apprendistato il dipendente ha diritto allo stesso
trattamento normativo previsto dal presente
contratto per i lavoratori
della
qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Al
termine del periodo d'apprendistato, e dopo aver conseguito la qualifica
per la
quale ha svolto il tirocinio, al dipendente spetterà la retribuzione
tabellare
della qualifica raggiunta.
Per quanto
non disciplinato dal
presente contratto in
materia di
apprendistato, si fa
riferimento alle
disposizioni di legge e relativi
regolamenti
vigenti in materia.
Art. 4
- DOCUMENTI
Per
l'assunzione sono richiesti di norma i seguenti documenti:
-
certificato di nascita;
-
certificato di cittadinanza dei Paesi U.E.;
-
titolo di studi compiuti ed eventuali specializzazioni;
- copia
dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;
-
certificato penale generale del casellario giudiziario di data non
anteriore a tre mesi;
-
certificali di servizio eventualmente prestato in precedenza;
- il
consenso, se trattasi di minori, delle persone che per legge ne hanno
la potestà genitoriale;
- stato
di famiglia;
-
libretto di lavoro;
-
fotocopia del documento attestante il codice fiscale del lavoratore;
-
certificato d'idoneità all'occupazione, rilasciato dalla competente
autorità sanitaria;
-
certificato di visita medica rilasciato da specialista in medicina del
lavoro così come previsto dal D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626, art. 16
n. 2 lettera a).
Eventuali rapporti
di parentela o di affinità
che esistano all'atto
dell'assunzione
o che sorgano durante il rapporto di
lavoro con personale
dell'Ente
devono essere portati a conoscenza del datore di lavoro.
I
limiti di età per l'assunzione
sono quelli stabiliti
dalla legge a
seconda
della qualifica e delle mansioni da svolgere.
Art. 5
- LETTERA DI ASSUNZIONE
All'atto
dell'assunzione l'Ente comunicherà all'interessato, per iscritto:
- la
tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
- la
data di assunzione in servizio;
- la
durata del periodo di prova;
- la categoria
d'inquadramento sulla base del presente contratto;
- il
trattamento economico;
- la
sede di assegnazione;
- il
numero di iscrizione al libro matricola.
Provvederà,
infine a consegnare al lavoratore una copia del contratto
dell'eventuale
contratto aziendale.
Art. 6
- PROVA
L'assunzione
del personale avviene con un periodo di prova.
Il
periodo di prova non potrà essere inferiore a tre mesi e superiore a sei
mesi di
servizio effettivo e precisamente:
area A
e area Professionale mesi sei;
area B
mesi quattro;
area C
e area D mesi tre.
Trascorso tale
periodo, senza che sia
intervenuta la risoluzione del
rapporto,
si applicheranno integralmente le norme del presente contratto ed
il
periodo stesso andrà computato, a tutti
gli effetti, nell'anzianità di
servizio.
Durante
il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto
senza
preavviso ad iniziativa di una
delle Parti. Nel periodo di
prova
spetta
al lavoratore/trice il trattamento economico contrattuale in vigore.
Le
Parti si danno atto che sono esclusi dal periodo di prova i rapporti di
lavoro derivanti
da contratti di
formazione lavoro, trasformati in
contratti
a tempo indeterminato.
Art. 7
- SALVAGUARDIA DELLA DIGNITA' DEI LAVORATORI
Al fine
di tutelare la dignità delle persone sul posto di lavoro, anche con
riferimento alla
sfera sessuale, gli Enti
adotteranno comportamenti in
linea
con le direttive della raccomandazione U.E. 131/92 e con l'evoluzione
legislativa
in tale materia.
Considerata
la necessità di garantire che il
rapporto di lavoro si svolga
in
un ambiente idoneo al sereno
svolgimento dell'attività, dovrà essere
assicurato
il pieno rispetto della
dignità della persona
in ogni sua
manifestazione,
anche per quanto attiene la sfera sessuale.
I rapporti
tra i lavoratori ai diversi
livelli di responsabilità
nell'organizzazione dell'Ente
devono essere improntati a reciproca
correttezza.
In tale
ottica devono essere
evitati, in particolare,
comportamenti a
connotazione sessuale
offensivi della dignità
della persona, i quali
determinano
una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e
possono influenzare, esplicitamente o implicitamente, le decisioni
riguardanti
il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale, nonché ogni
discriminazione
in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera
personale.
Le Parti si impegnano a rimuovere, anche a
livello di singolo Ente, gli
effetti
pregiudizievoli o discriminanti di eventuali
situazioni, atti o
comportamenti
contrari alla tutela della dignità della persona.
Art. 8
- PARI OPPORTUNITA'
L'Ente, anche
su proposta delle
Rappresentanze sindacali aziendali,
promuove
iniziative che, oltre al controllo ed
al rispetto delle normative
sulla
parità, verifichino le
condizioni di opportunità o rimuovano gli
ostacoli che impediscono la realizzazione di
tali condizioni nel campo
della
promozione e qualificazione del lavoro
dei dipendenti, quantità e
modalità
di assunzioni, formazione professionale ed iter di carriera.
A tal
fine si provvederà, laddove non sia già stato costituito a livello di
Associazione
di Enti, alla costituzione, entro
sei mesi dall'entrata in
vigore del
CCNL, del Comitato
di pari opportunità, composto da un
rappresentante
per ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente
contratto
e dalla Rappresentanza dell'Ente all'uopo designata.
Art. 9
- ASSENZA
In caso
di assenza per malattia, infortunio non
sul lavoro o per causa di
forza
maggiore, il lavoratore dovrà avvertire
l'Ente tramite l'ufficio del
personale, all'inizio
dell'orario di lavoro
e comunque, in caso di
comprovato
impedimento, entro le 24 ore dall'evento stesso.
In caso
d'infortunio sul lavoro anche se di
modesta entità, il lavoratore
infortunato
deve darne immediato avviso all'ufficio del personale stesso e
comunque
entro le 24 ore.
Art. 10
- RESIDENZA
Il personale
deve avere residenza
nella località o
zona ove presta
servizio,
salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente.
Il
personale ha l'obbligo di denunciare il proprio indirizzo di abitazione
e gli
eventuali mutamenti entro
48 ore dall'intervenuta
variazione.
Art. 11
- DOVERI DEL DIPENDENTE
1. Il
dipendente deve prestare la sua attività lavorativa con impegno e
responsabilità, nel rispetto dei
principi di buon
andamento
dell'attività dell'Ente,
anteponendo l'osservanza della
legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati
propri ed altrui.
2. Il
comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento
dell'efficienza e dell'efficacia dei
servizi istituzionali nella
primaria considerazione delle esigenze
degli utenti.
3. Nel
perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nell'obiettivo di
migliorare costantemente la qualità del
servizio, il dipendente deve in
particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le
norme del presente contratto
e
le disposizioni impartite
dall'Ente per l'esecuzione e la
disciplina del lavoro anche in
relazione alle norme
vigenti in
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi
e modi previsti dalle norme
dei singoli ordinamenti ai sensi
dell'art. 24 della legge 7
agosto
1990, n. 241;
c) non utilizzare a fini personali le
informazioni di cui disponga per
ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con l'utente, prestare
adeguata attenzione alle
richieste di ciascuno, fornendo tutte le
risposte dovute nel rispetto
della massima trasparenza;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere
alle formalità previste per
la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro
senza l'autorizzazione del dirigente
responsabile;
f) mantenere nei rapporti interpersonali,
con gli altri dipendenti e con
gli
utenti, una condotta
corretta, astenendosi da comportamenti
lesivi della dignità della persona;
g) non attendere, durante l'orario di
lavoro, a occupazioni estranee al
servizio e rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla
legge e dai regolamenti e, nei periodi
di assenza per
malattia o
infortunio, non attendere ad
attività che possano
ritardare il
recupero psico-fisico;
h) attenersi alle disposizioni che gli
vengono impartite per
l'esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono palesemente
illegittime, il dipendente è tenuto
a fame immediata e motivata
contestazione a chi le ha impartite,
e dame comunque immediata
comunicazione in via gerarchica al Dirigente
dell'ufficio. Se le
disposizioni sono rinnovate per
iscritto, il dipendente ha il dovere
di
darvi esecuzione, salvo
che le disposizioni stesse siano
espressamente vietate dalla legge
penale ovvero configurino illecito
amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento
dell'attività del personale
sottordinato ove tale compito
rientri nelle responsabilità
attribuite;
l) avere cura dei beni strumentali a lui
affidati;
m) non utilizzare beni e strumenti
preordinati all'espletamento del
servizio per finalità diverse da quelle
istituzionali,
n) non accettare compensi, regali o altre
utilità in dipendenza e/o
connessione con la prestazione
lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le
disposizioni che regolano l'accesso ai
locali dell'Ente da parte del personale e non introdurre, salvo che
non siano debitamente autorizzate,
persone estranee all'Ente stesso
in locali non aperti al pubblico;
p) in caso di malattia, dare comunicazione
dell'assenza all'ufficio del
personale (art. 9), all'inizio del turno di lavoro, salvo
comprovato
impedimento;
q) astenersi dal partecipare all'adozione
di provvedimenti dell'Ente che
possano coinvolgere direttamente o
indirettamente interessi propri.
Art. 11/b - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le
violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati negli
articoli 10 e 11 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari,
previo procedimento disciplinare nei casi
previsti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un
massimo di quattro ore di
retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2.
L'Ente per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale
deve effettuare la contestazione scritta al
lavoratore con l'indicazione
specifica dei fatti costitutivi
dell'infrazione.
La
contestazione dell'addebito deve
effettuarsi tempestivamente e,
comunque, non oltre 20 giorni da quando
l'Ente è venuto a conoscenza del
fatto.
Il lavoratore, ove lo richieda, dovrà
essere sentito a discolpa anche
con
l'assistenza di un
procuratore o di
un rappresentante
dell'associazione sindacale cui egli
aderisce o conferisce mandato, e/o
avrà la facoltà di presentare
giustificazione scritta.
Il provvedimento potrà essere adottato
solo dopo che siano decorsi 15
giorni dalla data della contestazione, in
assenza di presentazione delle
giustificazioni da parte del
lavoratore ovvero se le stesse non siano
state accolte.
3.
L'Ente, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte
dal dipendente, irroga
la sanzione applicabile
tra quelle
indicate nel presente articolo. Quando, invece, ritenga che non vi sia
luogo a procedere disciplinarmente dispone
la chiusura del procedimento
dandone comunicazione all'interessato.
4. Non
può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
5. I
provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore da
eventuali responsabilità di altro genere
nelle quali egli sia incorso.
Il
procedimento disciplinare, di norma,
deve concludersi entro 120
giorni dalla data della contestazione
dell'addebito. Il procedimento si
estingue qualora per un periodo continuativo di 120 giorni non sia
stato
compiuto alcun atto istruttorio.
6. I
provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Direttore Generale.
Art. 12
- CODICE DISCIPLINARE
1. Nel
rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni in relazione alla gravità della
mancanza, il tipo e l'entità di
ciascuna
delle sanzioni sono
determinati in relazione
ai seguenti
criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado
di negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto
anche della prevedibilità
dell'evento e delle circostanze
attenuanti;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione
di lavoro occupata;
d) rilevanza del danno o grado di pericolo
arrecato all'Ente, agli
utenti o a terzi del disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti,
con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore nei
confronti dell'Ente, degli altri
dipendenti e degli utenti,
nonché al precedenti
disciplinari
nell'ambito del biennio precedente come
previsto dalla legge;
f) concorso nell'infrazione di più lavoratori
in accordo tra loro.
2. La
recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel
biennio di
riferimento, comporta una
sanzione di maggiore gravità tra
quelle previste nell'ambito dei medesimi
commi.
3. Al
dipendente responsabile di più infrazioni con unica azione o
omissione o con più azioni od omissioni tra
loro collegate ed accertate
con
unico procedimento, è applicabile
la sanzione prevista
per la
mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravità.
4. La
sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata per le
infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità.
La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto fino al massimo della
multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione, si applica, quando
l'entità delle sanzioni in relazione ai
criteri di cui ai commi 1 e 2,
per le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio,
dell'orario di lavoro e
delle norme da osservare in caso di
malattia o infortunio;
b) condotta non conforme ai principi di
correttezza verso l'Ente, gli
altri dipendenti ovvero verso il
pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti
assegnati o nella cura dei
locali o altri beni strumentali affidati
al dipendente in ragione del
servizio e alla sua custodia e vigilanza alle quali egli sia tenuto
in relazione alle sue responsabilità;
d) inosservanza degli obblighi in materia
di prevenzione degli infortuni
e di sicurezza ed igiene sul lavoro,
quando non ne sia derivato un
pregiudizio per il servizio o per gli
interessi dell'Ente o di terzi;
e) insufficiente rendimento
nell'assolvimento dei compiti assegnati,
tenuto conto dei carichi di lavoro;
f) altre violazioni dei doveri di
comportamento non ricompresi
specificatamente nelle
lettere precedenti da
cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo per
l'Ente, per gli utenti o per
terzi.
L'importo
delle ritenute per
multa sarà introitato
dal bilancio
dell'Ente e destinato ad attività sociali a
favore dei dipendenti.
5. La
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della
retribuzione fino ad
un massimo di dieci giorni si applica,
graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di
cui al
comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal
comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità nelle mancanze
previste dal comma 4;
c) assenza ingiustificato dal servizio fino
a giorni tre o arbitrario
abbandono dello stesso.
In tale ipotesi, l'entità della sanzione e determinata in relazione
alla
durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio,
al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri
del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli
utenti o
ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a cinque
giorni, nel raggiungere la sede
assegnata dall'Ente;
e) svolgimento, durante le assenze per malattia
o infortunio, di
attività che ritardino il recupero
psicofisico;
f) testimonianza falsa o reticente ovvero
rifiuto di testimoniare in
procedimenti disciplinari;
g) comportamenti minacciosi, ingiuriosi,
calunniosi, diffamatori nei
confronti di altri dipendenti, di utenti
o di terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto
negli ambienti di lavoro, nei
riguardi di altri dipendenti, di utenti
o di terzi;
i) manifestazioni calunniose o diffamatorie
nei confronti dell'Ente,
fatte
salve le manifestazioni di libertà di
pensiero ai sensi
dell'art 1 della legge n. 300 del 1970;
l) atti e comportamenti, ivi comprese le
molestie sessuali, lesivi della
dignità della persona;
m) violazione di doveri di comportamento
non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti da
cui sia comunque derivato grave danno
all'Ente, agli utenti o a terzi.
6. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per
violazioni
di gravità tale da compromettere
gravemente il rapporto di
fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione del rapporto di
lavoro.
Tra queste sono da
ricomprendersi in ogni caso oltre che le
ipotesi
più gravi di cui al precedente
comma 5 lett. g), h), i) le
seguenti:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte
in un anno, nelle mancanze
previste nel comma 5, se
di diversa natura, ovvero
recidiva, nel
biennio in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che
abbia
comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di
sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, fatto salvo quanto
previsto al comma 7 lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile
della custodia, del controllo
o della
vigilanza di fatti e circostanze
relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione
di somme o beni di pertinenza
dell'Ente o ad esso affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento
disposto per motivate esigenze di
servizio;
d) assenza ingiustificato ed arbitraria dal
servizio per oltre tre
giorni lavorativi consecutivi,
e)
persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamento che
dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli
obblighi di servizio rispetto ai carichi
di lavoro;
f) responsabilità penale risultante da
condanna passata in giudicato,
per delitti commessi fuori dal
servizio e pur non attinenti
in via
diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità
non siano compatibili con la
prosecuzione del rapporto.
7. La
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica
per violazione dei doveri di comportamento, anche nei confronti di
terzi,
di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di
fiducia
con l'Ente e
da non consentire la prosecuzione, neanche
provvisoria del rapporto di lavoro.
In particolare la sanzione si
applica nelle seguenti fattispecie:
a) recidiva nella responsabilità di
alterchi negli ambienti di lavoro
con ricorso a vie di fatto nei confronti di
superiori o di altri
dipendenti ovvero di terzi,
anche per motivi
non attinenti al
servizio;
b) accertamento che l'impiego è stato
conseguito mediante la produzione
di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per delitti di cui all'art. 15, comma
1, lettere a), b), c), d),
e) ed f) della legge 19 marzo 1990,
n. 55, modificata ed integrata
dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2) per gravi delitti commessi in
servizio;
d) condanna passata in giudicato quando
dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici.
8. Il
procedimento disciplinare, ove ne ricorrano i presupposti, deve
essere avviato nel caso in
cui sia connesso
anche con procedimento
penale per fatti estranei e Esterni al
rapporto e all'ambiente di lavoro
e
rimane sospeso fino alla
sentenza definitiva. La
sospensione è
disposta
anche ove la connessione
emerga nel corso del procedimento
disciplinare. Qualora l'Ente venga a conoscenza di fatti che possano
dare luogo ad una sanzione disciplinare a
seguito di sentenza definitiva
di condanna potrà avviare il
procedimento disciplinare nei termini
previsti dall'art. 11/b,
comma 2, da computarsi a decorrere dalla data
in cui l'Ente è venuto a conoscenza della
sentenza stessa.
9. Il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato
entro 180
giorni da quando l'Ente
ha avuto notizia
della sentenza
definitiva.
10. Al
codice disciplinare contenuto nel presente articolo deve essere data
la massima pubblicità mediante affissione
in luogo idoneo accessibile e
visibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e
non può essere sostituita con altre.
11. Il
codice deve essere pubblicato tassativamente entro 30 giorni dalla
stipula
del presente contratto e si
attua dal quindicesimo giorno
successivo a quello dell'affissione.
Art.
12/b - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1.
L'Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su
fatti addebitati al dipendente a
titolo di infrazione disciplinare
punibili con la sanzione della sospensione
dal servizio con privazione
della
retribuzione, può disporre,
nel corso del
procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo
di
tempo non superiore
a trenta giorni,
con conservazione della
retribuzione.
2.
Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione
della
retribuzione, il periodo
dell'allontanamento cautelativo deve essere
computato
nella sanzione, ferma
restando la privazione
della
retribuzione limitata agli effettivi giorni
di sospensione irrogati.
3. Il
periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato
come sospensione dal
servizio, è valutabile agli effetti
dell'anzianità di servizio.
Art.
12/c - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale
è sospeso d'ufficio
dal servizio con
privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello
stato restrittivo della libertà.
2. Il
dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui
venga sottoposto a procedimento
penale che non comporti la restrizione
della libertà personale, qualora
egli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto
di lavoro o
comunque tali da
comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento
ai sensi
dell'art. 11/b, commi 6 e 7.
3.
L'Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui
al comma 1, può prolungare il periodo di
sospensione del dipendente fino
alla sentenza definitiva, alle medesime
condizioni di cui al comma 2.
4.
Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15,
comma
1, della legge
19 marzo n.
55 del 1990, come sostituito
dall'articolo 1, comma 1, della legge 18
gennaio 1992, n. 16.
5. Nei
casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in
tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale
dall'art. 12 commi 8 e 9.
6. Al
dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
corrisposti un'indennità pari al 50
per cento della retribuzione fissa
mensile
e gli assegni per il
nucleo familiare, ove
spettanti, con
esclusione
di ogni compenso
accessorio, comunque denominato,
anche se
pensionabile.
7. In
caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare viene conguagliato con
quanto sarebbe spettato al lavoratore se
fosse rimasto in servizio.
8.
Quando vi sia stata la sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per
un periodo di tempo comunque non superiore
a cinque anni. Decorso tale
termine la sospensione cautelare è revocata
di diritto ed il dipendente
è riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane comunque
sospeso sino all'esito del procedimento
penale.
Art.
12/d - LAVORATORE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE PER RAGIONI DI
UFFICIO
Qualora
nei confronti del lavoratore venga
notificata informazione di
garanzia o
provvedimento analogo ovvero
esercitata azione penale
in
relazione
a fatti commessi nell'esercizio delle
sue funzioni, le spese
giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a
carico dell'Ente,
fanno
restando il diritto dell'interessato
a nominare un legale di sua
fiducia.
Nei
casi di cui sopra, al
lavoratore che sia
privato della libertà
personale verrà
conservato il posto
di lavoro con
diritto alla
retribuzione,
fermi restando i cani di risoluzione del rapporto da imputare
a causa
diversa.
Qualora
il danneggiato si
costituisca parte civile
nei confronti del
lavoratore,
l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'Ente.
Il
lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui
al presente articolo
deve
dame immediata notizia all'Ente.
Le garanzie e
le tutele di cui al primo ed al terzo comma del presente
articolo
si applicano al lavoratore anche successivamente alla cessazione
del
rapporto, sempreché si tratti di fatti
accaduti nel corso del rapporto
stesso.
Le disposizioni di cui al
presente articolo si
applicano in quanto
compatibili
con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e,
comunque, con
eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla
materia
stessa.
Art. 13
- GIORNI FESTIVI
Sono
considerati festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni:
-
Capodanno
1° gennaio
-
Epifania 6 gennaio
-
Anniversario della Liberazione
25 aprile
-
Lunedì dopo Pasqua
-------
- Festa
del lavoro 1°
maggio
-
Assunzione della Beata Vergine
15 agosto
-
Giorno successivo all'Assunzione
16 agosto
-
Ognissanti
1° novembre
-
Immacolata Concezione
8 dicembre
-
Natività di Nostro Signore
25 dicembre
- Santo
Stefano 26
dicembre
- Santo
Patrono
-------
Sono
considerati semifestivi i seguenti giorni:
Venerdì o Sabato
Santo, Vigilia dell'Assunzione
della Beata Vergine 14
agosto, Commemorazione dei defunti 2
novembre, Vigilia della Natività di
Nostro
Signore 24 dicembre, ultimo giorno dell'anno 31 dicembre.
Nelle
suindicate giornate l'attività lavorativa
sarà limitata a tre ore e
mezza
dell'orario giornaliero con riferimento all'articolazione dell'orario
di
lavoro fissato da ciascun Ente con contrattazione di 2° livello.
Le
suelencate festività verranno incluse
nello stipendio mensile, in caso
di
godimento nel corso della
settimana; verranno retribuite
separatamente
se
ricadenti di domenica.
In tema
delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, valgono le
disposizioni
dettate dalla stessa, ovvero, per
le 4 ex-festività, (San
Giuseppe 19
marzo, Corpus Domini,
San Pietro e
Paolo 29 giugno,
Ascensione),
verranno concessi permessi retribuiti, le cui modalità saranno
disciplinate
da ciascun Ente.
Le
festività del 2 giugno e 4 novembre,
spostate alla domenica successiva,
saranno
retribuite.
Art. 14
- INDENNITA' DI CONTINGENZA
Ai lavoratori
spetta l'indennità di contingenza di cui alla legge 26
febbraio
1986, n. 38, prorogata dalla legge 13
luglio 1990, n. 191 sino al
31
dicembre 1991.
Detta
indennità è ricompresa nel minimo tabellare di cui è parte integrante
(v.
tabelle retributive).
Art. 15
- DIRITTO E COMPUTO DELLE FERIE
Nel
corso di ogni anno solare
(1-1/31-12), il personale ha diritto ad un
periodo
di ferie retribuito della seguente durata:
a) per
gli Enti nei quali è adottato l'orario di lavoro su cinque giorni
settimanali: giorni lavorativi 26 per
ciascun anno solare.
Non sono computabili come giorni di ferie
le domeniche, i sabati e le
giornate interamente festive
infrasettimanali.
b) per
gli Enti nei quali è adottato l'orario di lavoro su sei giorni
settimanali: giorni lavorativi 30 per
ciascun anno solare.
Non
sono computabili come giorni
di ferie le domeniche e le giornate
interamente festive infrasettimanali.
Il
periodo di ferie è di norma continuativo.
Le
ferie vanno fruite nel corso dell'anno
solare. Qualora il dipendente,
per straordinarie ed eccezionali esigenze di
servizio, non possa fruire
delle ferie o parte di esse, ha comunque diritto a fruirne entro il 31
luglio
dell'anno successivo.
In
caso di risoluzione del rapporto
al lavoratore spetterà il
pagamento
delle
ferie non godute in proporzione ai dodicesimi maturati.
La frazione
di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese
intero.
Art. 16
- DURATA DEL PERIODO DI FERIE
La Direzione dell'Ente, compatibilmente con le
proprie esigenze, nello
stabilire
il turno di ferie, terrà conto delle richieste dei lavoratori;
soltanto per imprescindibili esigenze
di servizio, potrà
frazionare i
periodi
di ferie superiori a 20 giorni lavorativi, purché il periodo non
sia
inferiore a 15 giorni lavorativi.
L'Ente
può richiamare l'assente prima del
termine del periodo di ferie,
quando
eccezionali necessità di servizio lo
richiedano, fermo restando il
diritto del lavoratore di complesse le ferie in
epoca successiva, con
diritto altresì al
rimborso delle spese incontrate
per il rientro in
servizio
anticipato.
Il
frazionamento delle ferie può
essere concesso anche
a richiesta del
lavoratore,
sempre che le esigenze dei singoli Enti lo consentano.
Art. 17
- RIDUZIONE DELLE FERIE PER INFERMITA ED ALTRE CAUSE
Nei casi
di assenza dal servizio, senza
diritto alla retribuzione, il
periodo
di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i
mesi
interi di assenza.
Per
l'assenza dovuta a malattia, la riduzione ha luogo quando l'assenza
stessa
superi i nove mesi. La frazione di assenza superiore a 15 giorni
verrà
considerata quale mese intero.
La
malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive, e che sia tale
da
impedirne il godimento, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a)
malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
b)
malattia la cui prognosi sia superiore a tre giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il
dipendente assolva
agli obblighi
di comunicazione, di
certificazione e di
ogni altro
adempimento di
cui al precedente art. 9; nel caso in cui la dimora non
coincida
con il domicilio abituale
si farà riferimento
alla normativa
vigente.
Art. 18
- ASPETTATIVE
Il lavoratore
in servizio effettivo da
almeno 3 anni ha diritto ad una
aspettativa
della durata massima di due
mesi, da fruire
in un'unica
soluzione
ovvero con frazionamento in due periodi,
ciascuno dei quali non
può
comunque essere inferiore a 15 giorni di calendario.
Ciascun
periodo di aspettativa dovrà essere preceduto da un preavviso di 15
giorni,
salvo il caso di impossibilità oggettiva.
E' facoltà del lavoratore richiedere che l'aspettativa cessi prima della
scadenza
del termine stabilito.
Nel caso
che l'aspettativa venga
richiesta frazionata, qualora
il
lavoratore
rientri anticipatamente, agli effetti di
cui al 1° comma si
considerano
come fruiti almeno quindici giorni.
Sono altresì
dovute, se richieste
dal lavoratore, aspettative
per
l'assolvimento
di pubblici doveri (mandato parlamentare, cariche pubbliche,
ecc..).
L'aspettativa
può essere nuovamente richiesta con le stesse modalità dopo 5
anni dalla
precedente. Il termine
dei 5 anni decorrerà
dall'inizio
dell'aspettativa precedente o, nell'ipotesi di frazionamento, dall'inizio
del
primo periodo della stessa.
Le aspettative di cui ai
commi precedenti non
comportano alcuna
corresponsione
di trattamento economico né maturazione
dell'anzianità ad
alcun
effetto.
Potranno, altresì,
essere accordate aspettative
per giustificati motivi
personali o di
famiglia, ferma restando la facoltà del singolo Ente di
corrispondere gli
emolumenti del primo
mese, se le
circostanze lo
giustificano. Tali aspettative non possono superare la
durata di un anno.
Il
periodo eccedente i quattro mesi non
comporta maturazione di anzianità
ad
alcun effetto.
E in
facoltà del lavoratore richiedere che l'aspettativa cessi prima della
scadenza
del termine stabilito.
Art. 19
- PERMESSI E CONGEDO MATRIMONIALE
Potranno
essere accordati al lavoratore permessi per giustificati motivi
personali
o di famiglia per la durata
massima di 36
ore complessive
nell'arco dell'anno
e di durata non superiore
alla metà dell'orario
lavorativo
giornaliero, che dovranno essere successivamente recuperati.
E' fatta salva la facoltà dei singoli Enti di aumentare detti limiti, da
verificare
in sede di contrattazione di 2° livello.
In caso
di nascita di figli spettano al
lavoratore tre giorni di
permesso
retribuito.
In caso
di decesso del coniuge, dei figli,
dei genitori e fratelli il
lavoratore
ha diritto ad un permesso retribuito
di quattro giorni. Tale
permesso sarà
concesso anche nel caso di decesso di persone diverse da
quelle sopra indicate, purché le stesse risultino all'atto del decesso
conviventi
con il lavoratore.
Saranno
concessi altresì i permessi previsti dal 2° comma dell'art. 7 della
legge
30 dicembre 1971, n. 1204 anche per le malattie del bambino
sino al
compimento
del 5° anno di età.
In
occasione di matrimonio il lavoratore fruirà di un congedo straordinario
retribuito
di 15
giorni consecutivi di calendario
non computabili come
ferie,
secondo le disposizioni di legge.
Ulteriori permessi
sanitari potranno essere
concessi a fronte
di
regolamentazione
da valutare in sede di contrattazione aziendale.
Art. 20
- PRESTAZIONI TERMALI
Per dette prestazioni si fa
esplicito riferimento alle
vigenti norme e
disposizioni
di legge.
Art. 21
- PRODUZIONE CERTIFICATO MEDICO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO
Fermo quanto
stabilito dall'art. 9, l'assenza per malattia deve essere
giustificata
con certificato medico, da
presentarsi nel più
breve tempo
possibile
e comunque non oltre il terzo giorno.
In caso
di infortunio sul lavoro la certificazione
dovrà essere presentata
entro
il 1° giorno e comunque entro le 24 ore dall'evento.
L'eventuale
prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere
comunicata
al datore di lavoro con le stesse modalità di
cui al precedente
art. 9 e
deve essere attestata da successivi
certificati medici, che il
lavoratore
deve far pervenire al datore di lavoro
entro il secondo giorno
dalla
scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata
nel
certificato medico precedente.
In caso
di inadempienza all'obbligo di dare
comunicazione e di presentare
il
certificato medico di cui ai commi precedenti l'assenza si considera non
giustificata
e darà luogo all'applicazione del procedimento disciplinare di
cui al
precedente art. 11.
Art. 22
- INTEGRAZIONE ECONOMICA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO,
CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
N.B.: questo
articolo dovrà essere
rivisto alla luce dell'inquadramento
previdenziale che l'I.N.P.S. darà agli Enti privatizzati, in quanto se
verranno
inquadrati nel settore Assicurativi l'indennità di malattia verrà
corrisposta totalmente
dall'Ente, in caso
d'inquadramento nel settore
Terziario L'I.N.P.S.
corrisponderà l'indennità, e
l'Ente integrerà la
differenza.
In caso
di assenza per malattia o infortunio, l'Ente conserverà il posto al
lavoratore
che abbia superato il periodo di prova per:
a) mesi
12 al lavoratore con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti;
b) mesi
18 al lavoratore con anzianità di servizio oltre i 10 anni.
Al lavoratore
assente per malattia. sarà
corrisposto ad integrazione di
quanto corrisposto
dagli istituti I.N.P.S.
il seguente trattamento
economico:
1) per
i primi nove mesi l'intera retribuzione fissa mensile, con
l'esclusione di ogni altro compenso
accessorio, comunque denominato;
2) il
90% della retribuzione di cui al punto 1), per i successivi tre mesi
di assenza;
3) il
50% della retribuzione di cui al punto 1), per i successivi sei mesi.
In caso
di malattia particolarmente grave in relazione alla sua natura o
durata, su richiesta del lavoratore, l'Ente potrà
concedere un'aspettativa
non
retribuita, successiva allo scadere del termine per la conservazione
del
posto di lavoro, di durata massima di mesi 18.
Trascorso
il periodo durante il quale il
datore di lavoro è tenuto alla
conservazione del
posto, ovvero dell'eventuale ulteriore periodo di
aspettativa, concesso ai sensi del comma precedente, il
rapporto di lavoro
cessa
di diritto e il datore
di lavoro provvederà a dame comunicazione
scritta
all'interessato.
I
trattamenti economici prevista ai commi precedenti non sono cumulabili
con
quelli corrisposta dall'INPS o da altro Ente
pubblico per ogni giorno
di assenza dal lavoro dovuta a malattia e le
corresponsioni degli Enti
costituiranno
un'integrazione di quella stabilita dalla legge, sino alla
concorrenza
del trattamento più favorevole in materia.
In caso
di infortuni o attribuibile alla responsabilità di terzi l'Ente ha
il diritto di surroga nei diritti dell'infortunato
fino alla concorrenza
della
somma erogata.
Art. 23
- TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO D'INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA
PROFESSIONALE
In caso
di infortunio sul lavoro o malattia professionale l'Ente conserverà
il posto di
lavoro al dipendente
fino alla sua guarigione clinica, e
comunque non oltre i
periodi di conservazione del posto previsti nei
successivi
punti a) e b).
In tali
periodi al dipendente spetterà:
1)
l'intera retribuzione per il giorno dell'infortunio;
2) dal
2° al 4° giorno il 100% (carenza);
3) dal
5° alla guarigione clinica l'Ente garantirà il 100% della
retribuzione tabellare mensile, anche
anticipando il trattamento
economico a carico dell'I.N.A.I.L..
L'Ente
recupererà le somme anticipate per
conto dell'I.N.A.I.L. dalle
spettanze
dovute al dipendente non appena venuto a
conoscenza dell'importo
indennizzato
dallo stesso I.N.A.I.L..
Le
indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'I.N.A.I.L. non
corrisponde
per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.
Al
lavoratore sarà conservato il posto:
a) in
caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il
quale egli
percepisca l'indennità per
inabilità temporanea prevista
dalla legge;
b) in
caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica
comprovata
coi rilascio del certificato
medico definitivo da parte
dell'Istituto assicuratore.
Art. 24
- CUMULO DI MALATTIE
I
periodi di malattia non potranno superare cumulativamente i limiti di cui
all'art.
22 lett. a) e b) negli ultimi trentasei mesi precedenti all'ultima
manifestazione
morbosa.
Nel caso
di successive malattie, a ciascuna di esse verrà applicato il
trattamento
economico di cui al precedente art. 22.
Le
ricadute nella medesima malattia sono considerate come unica malattia, a
meno che non si
interponga un intervallo di almeno quaranta giorni tra
l'una e
l'altra manifestazione morbosa
Il
periodo di malattia va computato come
servizio a tutti gli effetti, ad
eccezione dei
periodi contemplata negli
artt. 18 e
22 (ulteriore
aspettativa).
Le
disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano alle assenze
per malattia
iniziate successivamente alla
data di stipulazione del
presente
contratto, o dalla quale si computano i termini previsti dal comma
1°.
Alle
assenze in corso alla predetta data, si
applica la normativa vigente
al
momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alla modalità
di
retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove
più
favorevole.
Art. 25
- ACCERTAMENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
Il
datore di lavoro ha facoltà di accertare l'esistenza della malattia o
dell'infortunio e di
controllare il decorso nei modi
e nei limiti della
normativa
vigente.
Il
lavoratore assente è tenuto a trovarsi
nel proprio abituale domicilio,
ovvero
in quello eventualmente indicato in
sostituzione, durante le fasce
orarie
"di reperibilità" indicate dalla normativa vigente.
Sono
fatte salve le eventuali necessità
di assentarsi dal domicilio per
visite
mediche, accertamenti specialistici, visite di controllo, che
il
lavoratore
dovrà documentare e preventivamente comunicare al datore di
lavoro.
Il
mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi sopra indicati,
ovvero
il rifiuto a sottoporsi a visite di
controllo, comporta la perdita
del trattamento di malattia ed è sanzionabile sotto il profilo
disciplinare.
Art. 26
- TRATTAMENTO ECONOMICO IN GRAVIDANZA O PUERPERIO
In caso
di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dal
datore di
lavoro, per tutto il periodo
di assenza dal lavoro stabilito
dall'art. 4
della legge 30
dicembre 1971, n.
1204, un'integrazione
dell'indennità
prevista dall'art. 15, primo comma
della citata legge, pari
al 20%
della retribuzione presa e base per la determinazione dell'indennità
di cui
trattasi.
Qualora
durante la gravidanza o puerperio subentri una malattia, si applica
il
trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa
si è
manifesta, salvo che nei singoli casi risulti , nel suo complesso, più
favorevole
il trattamento di legge.
In
deroga a quanto previsto
dal primo comma dell'art. 7 della legge n.
1204/71, per
il primo mese di assenza verrà
corrisposta la retribuzione
intera, ferma
restando per il
periodo successivo la
corresponsione
dell'indennità
giornaliera pari al 30% della retribuzione.
Le
provvidenze di cui sopra sono estese,
in quanto applicabili, anche al
casi di
affidamento e di adozione di cui alla legge in vigore.
Il
periodo di assenza di cui al
primo comma dell'art. 7 della legge n.
1204/71, verrà considerato agli effetti del
trattamento di fine rapporto
con
riferimento alla retribuzione effettivamente percepita.
Durante
il periodo di assenza obbligatoria dal
lavoro saranno garantire,
oltre
al trattamento economico
ordinario, le quote di salario accessorio
fisso e
quelle connesse alla
professionalità ed alla
produttività, in
relazione
agli effettivi quantitativi di
produzione medi raggiunti dal
reparto
di appartenenza.
Per le
lavoratrici assunte con contratto a
tempo determinato si applicano
le
disposizioni di cui alla legge n. 1204/71, art. 2, comma 3°.
Art. 27
- PERMESSI PER ASSISTENZA A FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP
Ai
lavoratori che abbiano familiari
a carico portatori
di handicap e
bisognosi
di assistenza riabilitativa continua si
applica la normativa di
cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 28
- LAVORATORI TOSSICODIPENDENTI
Le
Parti, in attuazione di quanto Previsto
dalla legge 26 giugno 1990, n.
162,
convengono quanto segue.
I
lavoratori di cui viene ,
secondo le previsioni di legge,
lo stato di
tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e
riabilitativi
presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di
altre
strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali se assunti
a
tempo indeterminato, hanno
diritto alla conservazione del posto di
lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge
e di
contratto, per il tempo in cui la sospensione delle
prestazioni lavorative
è
dovuta per l'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque
per un
periodo
non superiore a tre anni.
Nel caso in cui la legge non riconosca la
patologia come malattia, sarà
applicabile
la disciplina di cui agli artt. 18 e 22.
Il
lavoratore che intende avvalersi
della facoltà di
cui sopra dovrà
avanzare
la relativa richiesta all'Ente almeno 15
giorni prima dell'inizio
del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata
documentazione
circa
il programma stesso e la sua presumibile durata.
I lavoratori
familiari di un tossicodipendente entro il 2°
grado di
parentela
e, in mancanza, entro il 3° grado in
linea retta, possono a loro
volta
essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli
effetti
di legge e di contratto per concorrere
al programma terapeutico e
socio-riabilitativo del
tossicodipendente, qualora il servizio per le
tossicodipendenze
ne attesti le necessità.
Gli
interessati dovranno avanzare la relativa richiesta all'Ente almeno 15
giorni
prima dell'inizio dell'aspettativa, fornendo adeguata documentazione
circa
lo stato di tossicodipendenza del famigliare, il programma cui questi
partecipa,
nonché l'attestazione di cui sopra.
I
lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa
la
prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.
Per la
sostituzione dei lavoratori in aspettativa l'Ente potrà ricorrere ad
assunzioni
a tempo determinato.
Al
lavoratore tossicodipendente potranno essere concessi permessi, ai sensi
dell'art. 19
del presente contratto; se assunto con contratto di lavoro a
tempo
indeterminato, al lavoratore
tossicodipendente potrà essere concessa
la
facoltà di trasformare il rapporto di lavoro da full-time (tempo pieno)
a
part-time (tempo parziale).
Successivamente, a richiesta dell'interessato, il rapporto di
lavoro potrà
essere
di nuovo trasformato a tempo pieno.
Art.
28/b - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Gli Enti
attueranno, nei limiti
della oggettiva fattibilità, quegli
interventi
tecnici idonei al superamento delle barriere architettoniche che
ostacolano
l'accesso ai luoghi di lavoro per i portatori di handicap.
Art. 29
- CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
La
chiamata alle armi per adempiere
agli obblighi di leva non risolve il
rapporto
di lavoro, ma lo sospende fino alla
data effettiva di ripresa del
servizio (D.Lgs.
C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 e D.P.R. 14 febbraio
1964,
n. 237, artt. 77 e 81).
Il periodo di
assenza per la prestazione
del servizio di
leva viene
computato
a tutti gli effetti dell'anzianità.
Il
lavoratore deve riprendere
il servizio entro un mese dal giorno del
congedo
o dell'invio in licenza illimitata in attesa del congedo; in
caso
contrario
sarà considerato dimissionario.
Dal
momento in cui il lavoratore chiamato alle armi per
gli obblighi di
leva sia trattenuto in servizio militare
oltre il termine stabilito, si
applicano
le disposizioni del primo e secondo comma.
Il compimento
di eventuali periodi
di servizio militare
per ferma
volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza diritto
al riconoscimento
dell'anzianità
relativa al periodo trascorso sotto le armi.
Il richiamo
alle armi non risolve il
rapporto di lavoro; il periodo di
richiamo
viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità (legge 3 maggio
1955,
n. 370).
Il
lavoratore richiamato deve riprendere servizio entro dieci giorni dalla
fine
del richiamo se il servizio militare ha
avuto durata non superiore a
un
mese; entro 15 giorni se superiore ad un mese ma non a sei
mesi; entro
20 giorni,
se ha avuto la durata superiore a sei mesi ma non ad un anno;
entro 30
giorni, se ha avuto la
durata superiore ad un
anno; in caso
contrario
il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Art. 30
- INVIO IN MISSIONE
L'Ente
può inviare il dipendente in missione temporanea fuori sede, con un
preavviso
di norma di 48 ore, salvo casi di urgenza.
Il
rifiuto senza giustificato motivo di uniformarsi alle disposizioni di
recarsi
alla destinazione fissata nel tempo assegnato costituisce motivo di
provvedimento
disciplinare di cui all'art. 11/b.
Al
lavoratore inviato in missione per un periodo non inferiore ad
un mese
compete
il rimborso delle spese di viaggio per il
rientro in famiglia per
un fine
settimana ogni 30 giorni di calendario.
Salvo
il consenso dell'interessato, ciascuna
missione non potrà superare i
6 mesi e le missioni non potranno complessivamente superare i 160 giorni
lavorativi
nell'arco dell'anno.
Art. 31
- TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ITALIA
Al
personale inviato in missione temporanea in Italia compete:
a) Il
rimborso delle spese di viaggio in li classe, seguendo la via più
breve,
ovvero, qualora non
sia possibile l'uso
della vettura di
servizio,
o disco preventiva autorizzazione,
alle spese per l'utilizzo
della propria autovettura, in una
misura pari a quanto previsto dalle
tabelle A.C.I. per Km oltre il pedaggio
autostradale;
b) il
rimborso delle spese per il trasporto del normale bagaglio;
c) il
rimborso delle spese postali, telefoniche, telegrafiche e di tutte le
altre
sostenute in esecuzione del mandato
ricevuto e nell'interesse
dell'Ente,
previa produzione di
opportuna documentazione
attestante
dette spese;
d) il
trattamento di trasferta (diaria e pie' di lista) per i giorni di
viaggio e di permanenza, da
stabilirsi a norma della
contrattazione
aziendale di 2° livello;
e)
l'anticipazione non inferiore al 75% delle spese prevedibili da
sostenere.
Art. 32
- TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO
Il trattamento relativo alle missioni
all'estero verrà concordato
preventivamente, secondo
i criteri fissati
in sede di contrattazione
aziendale
di 2° livello.
Art. 33
- COPERTURA ASSICURATIVA
L'Ente, in
fase di contrattazione aziendale di 2°
livello, valuterà
l'ipotesi di
stipulare apposite polizze
assicurative, oltre quelle
obbligatorie
(I.N.A.I.L.), in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi,
in
occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del
proprio
mezzo di trasporto, limitatamente al
tempo strettamente necessario
per
l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
La
polizza di cui al precedente comma è rivolta a copertura dei rischi non
compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, nonché
di
danneggiamento, urto
ecc. al mezzo
di trasporto di
proprietà del
dipendente.
Art. 34
- TRASFERIMENTO
L'Ente, per comprovate ragioni tecniche,
organizzativi e produttive, può
disporre
il trasferimento della sede di
lavoro del dipendente in altra
città,
previo preavviso di mesi quattro.
Nei confronti del lavoratore che abbia
raggiunto i 50
anni di età e
maturato
almeno 15 anni di anzianità di
servizio, il trasferimento non può
essere
disposto senza il consenso del lavoratore stesso.
Le
disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi di
trasferimento di
personale preposto o da preporre
ad unità periferiche
comunque
denominate, oltre che per i lavoratori di
cui alle Aree
A e
Professionale
Ramo 1.
Qualora
particolari ragioni di urgenza
non consentano di
rispettare i
termini
di preavviso, il dipendente viene considerato in missione fino alla
scadenza
dei suddetti termini.
Il trasferimento della sede di
lavoro per iniziativa
dell'Ente, che
determini il
cambiamento di residenza
del lavoratore, dà
luogo al
riconoscimento
dei seguenti rimborsi:
a)
spese di viaggio in prima classe, per la via più breve, per il
dipendente ed i famigliari conviventi
ovvero spese per l'utilizzo della
propria autovettura secondo quanto disposto
dall'art. 31 punto a);
b)
spese per eventuale perdita del canone di locazione, in caso di recesso
anticipato, nei limiti previsti dalla legge
27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni a
integrazioni; in tale caso la
trattativa con
il locatore, sarà demandata direttamente
all'Ente;
c)
spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa
assicurazione a carico dell'Ente,
che provvederà a
contattare
direttamente una primaria società di
trasporti;
d)
L'indennità "una tantum" a copertura di tutte le altre spese, pari ad
una mensilità di stipendio, elevata a due
per chi abbia famigliari
conviventi, a completamente dell'avvenuto trasferimento e dietro
presentazione del certificato di nuova
residenza;
e)
maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione
per
l'eventuale differenza di canone
di locazione per un alloggio di
tipo
analogo a quello occupato nella sede di origine per un periodo non
superiore a mesi otto.
Nel caso
di morte del dipendente entro cinque anni dal trasferimento,
l'Ente
rimborserà le eventuali spese di rientro della famiglia alla sede
originaria.
L'Ente
non è tenuto ad alcun rimborso di cui ai punti a), b), c), d), nel
caso in
cui il trasferimento avvenga a seguito
di accoglimento di domanda
del
lavoratore.
Art. 35
- CORSI PROFESSIONALI
1) Le
Parti individuano nella formazione un fondamentale strumento di
aggiornamento e di crescita professionale
del personale in servizio e di
inserimento nel processo produttivo del personale di nuova assunzione,
al fine
di promuovere lo
sviluppo del sistema
organizzativo anche
attraverso
più alti livelli di preparazione e di consapevolezza del
personale rispetto agli obiettivi
strategici e produttivi da perseguire
2)
L'Ente nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e ai fini del
costante miglioramento dei livelli di produttività, di efficienza e di
efficacia dell'azione amministrativa e
gestionale, nonché della qualità
del servizio può organizzare, con la
collaborazione di soggetti pubblici
o
società specializzate del settore,
corsi di formazione di contenuto
generale ovvero mirato su specifiche
materie.
3) La
formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante corsi
teorico-pratici, di intensità e durata
rapportate alle mansioni da
svolgere,
in base a
specifici programmi definiti
dalla stessa
amministrazione.
4) I
programmi dei corsi di aggiornamento professionale sono definiti
dall'Ente che ne dà informazione alle
Organizzazioni sindacali le quali,
in occasione dell'informativa, possono
chiedere all'amministrazione un
apposito
confronto finalizzato al
perseguimento della maggiore
convergenza possibile delle rispettive
posizioni in ordine
ai corsi
stessi.
5) Gli
Enti individuano, in base alle esigenze tecniche organizzativi
produttive
dei vari uffici, i dipendenti
che parteciperanno ai corsi,
tenendo
conto anche delle
attitudini personali e
culturali dei
lavoratori
e garantendo a tutti pari
opportunità di partecipazione,
sulla base di criteri generali definiti in
sede di contraddizione di 2°
livello.
6) I
costi per la partecipazione ai corsi saranno a carico dell'Ente.
7) I
corsi potranno essere tenuti anche durante l'orario di lavoro e, salvo
casi
particolari, quelli organizzati
direttamente all'Ente saranno
tenuti fuori dall'orario di lavoro per non
più del 50% del tempo.
8)
Poiché la qualificazione professionale concreta un interesse reciproco
dell'Ente
e del lavoratore, le eventuali
ore dedicate ai corsi al di
fuori
del normale orario
di lavoro dovranno
essere considerate
maggiorazione di orario con
conseguente recupero orario
o riposo
compensativo delle sole ore del corso.
9) Nei
casi di innovazioni, sia tecnologiche che organizzativi, l'Ente
curerà l'aggiornamento professionale del
personale in modo da consentire
lo svolgimento delle mansioni con adeguata
competenza.
10) Nel
caso di assenza dal servizio per periodi superiori a tre mesi
continuativi, qualora nel contempo si
siano verificati significativi
cambiamenti organizzativi o procedurali, gli Enti favoriranno
il
reinserimento del personale in parola,
anche mediante l'utilizzo di
adeguati
strumenti formativi in relazione
alle conoscenze necessarie
allo sviluppo dei compiti assegnati.
Art. 36
- CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La
cessazione del rapporto di lavoro ha luogo:
a) per
dimissioni
b) per
raggiungimento del limite d'età previsto per il collocamento a
riposo,
salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di
opzione per la prosecuzione del rapporto di
lavoro;
c) per
malattia o conseguenza di infortunio la cui durata abbia superato il
periodo contrattuale di conservazione del
posto ai sensi dei precedenti
artt. 22 e 23;
d) per
recesso per giusta causa a norma dell'art. 2119 c.c.;
e) per
recesso per giusta causa o giustificato motivo a norma della legge
15
luglio 1966, n.
604 e successive modificazioni ed integrazioni
nell'ambito dell'applicazione della legge
stessa;
f) per
morte.
Art. 37
- PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
Il
recesso dal rapporto di lavoro deve essere comunicato per iscritto.
Nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti ai punti a), b), c)
e del
precedente art. 36 i termini di preavviso sono così fissati:
1) per
i lavoratori che hanno superato il periodo di prova e non hanno
ancora compiuto 25 anni di servizio
effettivo: mesi 4;
2) per
i lavoratori che hanno compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi
6.
Il recesso
ha effetto dal
momento indicato nella
comunicazione ma,
comunque,
non prima che questa sia pervenuta alla controparte; i termini di
preavviso, peraltro,
decorrono dal 1° o dal
16° giorno del
mese
immediatamente
successivo alla data dell'avvenuta comunicazione.
La parte
che risolve il
rapporto senza l'osservanza del termine di
preavviso
deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva.
Durante
il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di
dimissioni, l'Ente è tenuto ad accordare al lavoratore
adeguati permessi
non
retribuiti per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
La durata
dei permessi e la distribuzione saranno stabilite dall'Ente,
tenuto
conto anche delle esigenze del lavoratore.
Pertanto
il periodo di preavviso è considerato come
servizio. Qualora il
preavviso
venga consensualmente ridotto o
sostituito dalla corrispondente
proporzionale indennità,
il rapporto di
lavoro è risolto
all'atto
dell'effettiva
cessazione dal servizio.
Al
personale che risolve il rapporto di lavoro nel periodo di gravidanza o
fino al
compimento di un
anno di età del bambino compete, oltre al
trattamento
di fine rapporto, un importo
equivalente all'ammontare della
retribuzione
che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel
caso di
recesso da parte dell'Ente. La gravidanza o l'esistenza in vita
del
bambino dovranno essere documentate con idonea certificazione.
Art. 38
- CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GIUSTA CAUSA
Il
datore di lavoro che recede dal
rapporto per giusta causa non deve al
prestatore
di lavoro il preavviso, né la
corrispondente indennità, ma solo
il
trattamento di fine rapporto.
Al
lavoratore che recede per giusta causa spettano, invece, il trattamento
di fine
rapporto e un importo equivalente all'ammontare dell'indennità
sostitutiva
del preavviso.
Il
recesso ha effetto dalla data risultante dalla ricevuta della lettera
raccomandata
a.r. diretta al domicilio della parte interessata.
L'esercizio
del diritto di recesso per giusta
causa lascia impregiudicate
le
eventuali azioni di danno spettanti a norma di legge.
Art. 39
- CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GIUSTIFICATO MOTIVO
Il giustificato motivo di licenziamento di cui alla
lettera e) del
precedente
art. 3 6 sussiste nei casi previsti
dalla legge 15 luglio 1966,
n. 604
e successive integrazioni e modificazioni.
In caso
di licenziamento per giustificato
motivo sono dovuti il preavviso
di cui al
precedente art. 36 e il trattamento di fine rapporto.
Qualora la
risoluzione del rapporto
di lavoro avvenga
per notevole
inadempimento
degli obblighi contrattuali del prestatore di
lavoro a norma
dell'art.
3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, l'Ente è tenuto a contestare
per iscritto
la mancanza all'interessato. Quest'ultimo può richiedere
entro
15 giorni i motivi che hanno
determinato il recesso. L'Ente in tal
caso
dovrà entro i 7 giorni successivi dame
comunicazione per iscritto ai
sensi e
per gli effetti di cui all'art. 2,
comma 2°, della legge 11 maggio
1990,
n. 108.
Alla
risoluzione del rapporto di lavoro di
cui al primo comma sono estese
le procedure previste per i provvedimenti disciplinari dell'art. 7 della
legge
20 maggio 1970, n. 300.
Art. 40
- CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A CAUSA DI MORTE
Quando
la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per morte, ai sensi del
punto
f) del precedente art. 36, si applicano le norme di cui all'art. 2122
c.c. corrispondendo agli aventi
causa quanto previsto dall'art. 37 del
presente
contratto.
Art. 41
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL
PREAVVISO
All'atto
della risoluzione del rapporto l'Ente corrisponderà al lavoratore
un trattamento di fine rapporto da
calcolarsi secondo quanto
disposto
all'art.
2120 del codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Per il
computo dell'indennità di
anzianità maturata fino all'entrata in
vigore
del presente contratto valgono le norme di
cui all'art. 13 della
legge
20 marzo 1975, n. 70, e dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87.
L'importo che,
a tale titolo, sarebbe spettato
ai singoli prestatori di
lavoro
in caso di cessazione del rapporto
costituisce base rivalutabile
sulla
quale confluiranno i successivi
accantonamenti annuali ai sensi
del
1°
comma.
Le basi
retributive per la determinazione del trattamento di fine rapporto
e dell'indennità sostitutiva del preavviso
sono calcolate secondo le
disposizioni
degli artt. 2120 e 2121
c.c., così come modificata dalla 29
maggio
1982, n. 297.
Art. 42
- MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE SPETTANZE DI FINE RAPPORTO
Le
somme dovute in caso di cessazione del
rapporto debbono essere versate
all'interessato
alla cessazione dal servizio,
compatibilmente con i tempi
necessari
per l'elaborazione dei conteggi, e comunque entro 60 giorni.
Art. 43
- CERTIFICATO DI PRESTATO SERVIZIO
In caso
di risoluzione del rapporto di lavoro,
a domanda dell'interessato,
e compatibilmente con i tempi
necessari per la
compilazione l'Ente
rilascerà
una certificazione contenente l'indicazione della durata della
prestazione, dell'area d'inquadramento, del livello
retributivo e delle
mansioni del dipendente, nonché, eventualmente del
servizio o ufficio al
quale
il dipendente stesso era addetto.
Art. 44
- CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO
In
conformità con gli obiettivi del nuovo
assetto contrattuale, oltre che
per i
punti su cui esistono esplicite norme
di rinvio negli articoli del
presente contratto,
potranno essere stipulati
contratti integrativi
aziendali esclusivamente per le materie
sottoindicate con i
limiti
specificatamente
previsti:
1)
previdenza integrativa;
2)
indennità di cassa;
3)
indennità di mensa;
4)
modalità di attuazione dei turni di lavoro per settore ove sussistenti
specifiche esigenze funzionari ed
operative;
5)
agevolazioni particolari per lavoratori studenti;
6)
criteri e modalità per la corresponsione individuale del "premio
aziendale di risultato" sulla
base di progetti specifici che abbiano
riferimento al miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati
di gestione così come previsto dal
protocollo sulla politica dei redditi
e dell'occupazione del 23 luglio 1993 (v.
tabella "A");
7)
criteri per l'attribuzione dei benefici assistenziali e sociali al
personale.
Gli
accordi integrativi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo
del
23 luglio 1993, hanno durata
quadriennale e sono rinnovabili nel
rispetto del principio dell'autonomia dei cicli
negoziali al fine di
evitare
sovrapposizioni con i tempi di rinnovo
del contratto collettivo
nazionale.
Le
richieste di rinnovo dell'accordo integrativo
aziendale dovranno essere
formulate
in tempo utile al fine di consentire
l'apertura delle trattative
tre
mesi prima della scadenza dell'accordo.
La
direzione dell'Ente darà riscontro
delle richieste pervenute entro 30
giorni
dal loro ricevimento.
Nei tre
mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per i tre mesi
successivi alla
scadenza dell'accordo e,
comunque, per un
periodo
complessivamente pari
a sei mesi dalla data
di presentazione delle
richieste di rinnovo,
le Parti non assumeranno iniziative
unilaterali né
procederanno
ad azioni dirette.
Art. 45
- CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
La gestione
del personale è
informata a principi
di flessibilità,
efficienza
e funzionalità dei servizi.
A tal
fine il personale viene classificato in quattro aree professionali.
Al
dipendente può essere assegnato lo svolgimento di tutte o parti delle
mansioni rientranti nell'area di appartenenza, attesa l'intercambiabilità
delle
mansioni stesse.
Pertanto,
l'affidamento di mansioni diverse da quelle normalmente svolte ma
rientranti, comunque,
nell'area di appartenenza non determina alcuna
modifica né
sotto l'aspetto retributivo né sotto l'aspetto
dell'inquadramento; il personale, tuttavia, ove sia necessario,
è tenuto a
svolgere temporaneamente anche attività complementari ed accessorie alle
proprie,
ancorché riferibili ad area inferiore o superiore.
L'inquadramento dei lavoratori nelle diverse aree, delle
quali vengono
determinate le
caratteristiche ed i
requisiti, viene effettuato tenendo
conto
del contenuto professionale delle mansioni.
In ogni
area sono previsti tre livelli retributivi.
Al
dipendente che avrà operato con diligenza e senza demerito per i periodi
rispettivamente
indicati nella sottoriportata tabella "B" sarà riconosciuto
il livello retributivo superiore a quello di
partenza e così di seguito
fino al
raggiungimento del massimo livello retributivo di cui all'area di
appartenenza.
Per
servizio senza demerito si intende
quello prestato dal dipendente che
abbia
raggiunto gli obiettivi di
produzione fissati annualmente
dall'Ente
senza
aver riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero.
Al dipendente che si sarà distinto per
particolari doti di efficienza e
produttività, e
avrà seguito con
profitto corsa di
aggiornamento o
riqualificazione
professionale organizzati dall'Ente ai sensi
dell'art. 35
del presente
contratto, potrà essere attribuito
il livello retributivo
superiore
senza tener conto dei periodi indicati nell'allegata tabella "B".
Il dipendente
che esplica prevalentemente mansioni previste in
una
determinata
area non potrà essere assegnato ad area inferiore, salvo quanto
stabilito
nei successivi punti 1) e 2).
Lo svolgimento di mansioni rientranti in
area diversa non dà luogo al
passaggio
nella nuova area quando sia dovuto alle seguenti motivazioni:
1)
sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto di lavoro;
2)
esigenze organizzative, tecniche, di produttività e di risultato, di
durata non superiore a mesi tre.
Posizioni
differenziate di area:
a) lo
svolgimento di mansioni previste in area superiore dà diritto, per il
periodo
corrispondente, al riconoscimento della retribuzione a
quest'ultima relativa;
b) lo
svolgimento di mansioni previste in area inferiore, dipendente dalle
necessità
sopraindicate, non comporta,
invece, riduzione della
retribuzione.
Per il
caso di inquadramento definitivo in
area inferiore, ove ne
sussistano le condizioni e/o le motivate necessità di cui all'art. 2/d
del presente contratto, la differenza di retribuzione tra le due
aree
verrà attribuita al dipendente quale superminimo riassorbibile in caso
di successivo passaggio ad area superiore.
Per particolari e qualificati incarichi
(quali a titolo esemplificativo:
attività
di ricerca, studio e indagine,
controllo e coordinamento), l'Ente
potrà
inoltre riconoscere al dipendente
un'indennità in percentuale sulla
retribuzione
base.
Detta indennità
(v. tabella "A" voce 2) sarà
attribuita in via
preferenziale
ai dipendenti collocati nella posizione economica apicale di
ciascuna
area con provvedimento motivato di cui sarà data informazione alle
OO.SS..
L'indennità
in questione, che potrà essere assegnata anche
a posizioni
intermedie, sarà corrisposta per il solo periodo di
tempo durante il quale
il
dipendente svolgerà l'incarico affidatogli.
Ne consegue
che, alla cessazione
dall'incarico, cesserà anche
la
corresponsione
della predetta indennità.
Art. 46
- DECLARATORIE
AREA A:
Appartiene
a questa area il personale in possesso
di elevata competenza
tecnico-professionale che,
nell'ambito di indirizzi
generali in materia
tecnico-amministrativa-economica e
finanziaria, svolge attività
caratterizzata
dall'importanza ed autonomia delle funzioni,
di studio e
programmazione di
problemi di carattere
complesso anche diretti
all'organizzazione, nazionalizzazione delle procedure e
delle nuove
tecniche
e metodologie di lavoro, nonché attività relative al trattamento
automatico
delle informazioni assicurandone, con
piena autonomia, anche
l'attuazione.
E' normalmente preposto a strutture
organizzativi di particolare
complessità anche
a rilevanza esterna
non attribuibili al
dirigente
verificando
l'attività di esecuzione, ricerca,
consulenza e programmazione
applicata
nelle stesse.
Cura
la predisposizione e l'esame di atti
e provvedimenti amministrativi
che
richiedono capacità di analisi, decisione ed iniziativa per la corretta
applicazione
della normativa, l'utilizzazione
funzionale del personale ed
il
conseguimento dei risultati e degli obiettivi previsti dai programmi di
lavoro.
Cura,
anche direttamente, la formazione e l'aggiornamento professionale del
personale.
L'area
prevede tre livelli retributivi denominati Al, A2 e A3.
AREA B:
Appartiene
a questa area il personale che svolge attività di collaborazione
istruttoria, di iniziativa promozionale, studio, di addestramento,
qualificazione
e aggiornamento del personale,
elaborazione e progettazione
di natura
tecnica contabile c/o
amministrativa che -
nell'ambito di
prescrizioni generali
contenute in norme
o procedure definite
o in
direttive di
massima - presuppongono specializzazione e preparazione
professionale
nelle attribuzioni di
settore o di
modulo organizzativo
interdisciplinare, capacità di valutazione e perseguimento dei risultati,
nonché capacità
di decisione, di
proposta e di
individuazione dei
procedimenti
necessari all'istruttoria dei casi esaminati e
delle concrete
situazioni
di lavoro.
Svolge
attività istruttoria di tipo
amministrativo, contabile e tecnico
che, nell'ambito di prescrizioni di massima e di
procedure predeterminate,
presuppone
un'applicazione concettuale ed una valutazione
di merito dei
casi
concreti, nonché interpretazione di
istruzioni operative e conoscenze
professionali.
Svolge le
proprie attribuzioni anche
mediante l'utilizzazione di
apparecchiatura
specializzate, macchinari, e/o sistemi autonomi ed impianti
gestibili
con programmi variabili entro procedure generali determinate.
Può
essere preposto a settori di attività.
L'area
prevede tre livelli retributivi denominati B1, B2 e B3.
AREA C:
Appartiene a questa
area il personale che svolge attività
tecnica e/o
amministrativa ovvero
attività ausiliare
complesse e differenziate; vi
appartiene
altresì il personale che svolge attività operativa con autonomia
esecutiva, anche
con l'ausilio di
altri lavoratori, e/o
attività
specialistiche
che richiedono conoscenze, esperienze, ed abilità inerenti a
tecniche, tecnologie, processi operativi; detto
personale opera in
conformità
a procedure, con elementi di
variabilità di realizzazione e con
necessità
di informazione e integrazione.
Svolge attività
di fascicolazione, conservazione, catalogazione,
distribuzione e consegna
di documenti ed
altri supporti; attività di
protocollazione, di
smistamento e di
corrispondenza in arrivo
e in
partenza; tenuta
di schedari, registri,
bollettari; attività di
dattilografia, videoscrittura e digitazione a
terminale, con diretta
responsabilità
per la corretta esecuzione del lavoro.
L'area
prevede tre livelli retributivi denominati C1, C2 e C3.
AREA D:
Appartiene a
questa area il
personale che svolge
semplici attività
ausiliarie
o operazioni e lavori richiedenti capacità e conoscenze tecniche
standardizzate.
L'area
prevede tre livelli retributivi denominati D1, D2 e D3.
AREA
PROFESSIONALE:
Appartengono
a questa area i dipendenti inclusi in
detta area assumono la
personale
responsabilità nello svolgimento
dell'attività professionale nel
rispetto
delle norme che regolano il relativo Ordine e Collegio.
L'area professionale si distingue in due
rami a
seconda del requisito
culturale
di base:
Ramo
uno: diploma di laurea ed iscrizione all'albo professionale;
Ramo due:
diploma d'istruzione superiore
ed iscrizione all'albo
professionale.
In ogni
ramo esistono tre livelli retributivi:
R1, R2 e
R3 ai quali si accede secondo i tempi
indicati nella tabella C
(art.
45).
RAMO
UNO:
Appartiene
a questo settore il personale
non dirigente che
svolge con
carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai
fini dello
sviluppo
e dell'attuazione degli obiettivi dell'Ente,
dando uno specifico
contributo
al generale andamento dell'attività aziendale intesa nel suo
complesso attraverso lo svolgimento di
funzioni professionali
specialistiche
di notevole importanza.
Comprende alcune tipiche figure professionali, con competenze
specialistiche, abilitazione all'esercizio professionale ed
iscrizione nei
relativi albi,
con funzioni di
studio, consulenza, progettazione,
programmazione
e ricerca ad essi assegnati dall'Amministrazione
dell'Ente,
e con
il coordinamento della Direzione.
RAMO
DUE:
Appartiene a
questo settore il
personale che svolge
attività di
progettazione e/o
direzione dei lavori,
di opere edili
ed impianti
tecnologici, ristrutturazione e migliorie, nonché interventi di
manutenzione
ordinaria e straordinaria.
Coadiuva
il progettista o il direttore dei
lavori, titolare per opere di
importanza rilevante,
nello svolgimento di tutti i
compiti connessi alla
natura dell'incarico, assumendo, nell'ambito
della specifica competenza
personale,
responsabilità degli atti professionali svolti nell'espletamento
dell'incarico
di collaborazione.
Esegue il
collaudo di opere edili e di impianti che
rientrano nelle
competenze previste
dagli ordinamenti professionali, l'esame delle
questioni
relative alla condotta, alla esecuzione
ed alla contabilità dei
lavori
di appalto; in particolare, provvede alla istruttoria della pratica,
all'esame
degli atti, all'applicazione delle
norme sugli appalti ed alla
valutazione
delle riserve.
E'
incaricato della revisione prezzo degli appalti; in particolare provvede
alla elaborazione di computi ed alla liquidazione dei compensi spettanti
alle ditte appaltatrici, previa istruttoria delle
pratiche, esame degli
atti, applicazione di leggi speciali e
valutazione dei prezzi rilevati
dalle
apposite Commissioni.
E' incaricato delle stime, delle
consulenze tecnico-legali, degli
accertamenti
e operazioni catastali.
Effettua, anche in
collaborazione con altre
professionalità, verifiche e
controlli
funzionali, costruzioni, impianti, sistemi semplici e complessi
di ogni
tipo e caratteristica, apparati, laboratori, materiali,
strumentazioni, organizzazioni, piani di sistemazione del territorio.
Esegue
personalmente interventi specializzati.
Sorveglia l'esecuzione dei
lavori verificandone i risultati tecnici in
corso d'opera e/o prodotto
finito.
Svolge, anche in collaborazione con le
professionalità superiori, attività
professionale nell'ambito dell'articolazione
del settore agrario,
forestale, zootecnico ed agro alimentare, dei
beni storico-artistici e
culturali.
Art. 47
- PASSAGGI DI AREA
Il
passaggio ad area superiore a quella di appartenenza si
consegue con
provvedimento
motivato del CdA, su proposta del Direttore Generale, o di
quest'ultimo,
se previsto nello Statuto dell'Ente.
Costituiscono elementi
di valutazione per
l'adozione del predetto
provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, i seguenti
requisiti:
a) la
qualità del servizio reso nell'espletamento del proprio lavoro;
b) aver
adempiuto con risultato positivo eventuali particolari incarichi
conferiti;
c) non
aver riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero nel
biennio precedente;
d) aver
seguito con profitto i corsi di aggiornamento e/o di
riqualificazione professionale eventualmente promossi e/o organizzati
dall'Ente.
Il
passaggio di cui sopra avviene di norma
dal livello apicale dell'area
inferiore
e comporta l'attribuzione del
trattamento economico di accesso,
con
il mantenimento di
eventuali trattamenti ad
personam (es. ex RIA)
goduti
alla data del passaggio.
Art. 48
- ORARIO DI LAVORO
L'orario
di lavoro è fissato in 36
ore settimanali, anche
in orario
pomeridiano, distribuito
in cinque o sei giorni lavorativi, secondo le
esigenze
dell'Ente.
Per
l'articolazione e l'applicazione di
forme specifiche di
orario di
lavoro
(turni, flessibilità, ecc.) si
procederà attraverso incontri con le
OO.SS.
per l'esame delle obiettive esigenze esistenti nei singoli Enti.
Art. 49
- ORARIO DI LAVORO PER GLI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI
SEMPLICE ATTESA
I
lavoratori di cui al r.d. 6
dicembre 1923, n. 2657 svolgono tutte le
mansioni dell'area di appartenenza secondo le
esigenze dell'Ente.
L'orario di
lavoro è di 36
ore settimanali, pari a quello
degli altri
dipendenti.
Per i custodi
degli stabili adibiti
a sede istituzionale degli Enti
l'orario
di lavoro, considerata la particolarità
delle mansioni, è pari a
48 ore
settimanali.
Per i
dipendenti di cui al presente articolo
non si applicano i limiti di
orario
straordinario di cui al successivo articolo 50.
Art. 50
- LAVORO STRAORDINARIO
Ferme
restando le limitazioni di
legge, le prestazioni
di lavoro del
personale
devono essere di norma contenute entro l'orario ordinario di cui
agli
artt. 48 e 49 del presente contratto.
Il
lavoro straordinario potrà essere effettuato
per particolari esigenze
dell'Ente.
Il
lavoro straordinario sarà prestato in
base alle disposizioni impartite
di
volta in volta dall'Ente, di norma con un preavviso di 24 ore.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, è facoltà degli
Enti di
richiedere
prestazioni di lavoro straordinario a
carattere individuale nel
limite di 150
ore annue. In presenza di
necessità operative connesse a
raggiungimento
dei fini dell'Ente tale limite potrà essere
superato previo
confronto
con le OO.SS..
Il
lavoratore sarà tenuto alla prestazione
del lavoro straordinario salvo
che
sussistano obiettivi impedimenti
personali e sia possibile adibire a
dette
prestazioni straordinarie altro lavoratore dipendente.
Art. 51
- RETRIBUZIONE DI STRAORDINARIO FERIALE
Il
lavoro straordinario compiuto in giorni
feriali deve essere retribuito
con la
corresponsione di un compenso pari alla paga oraria aumentata del
25%.
La
paga oraria viene calcolata dividendo
1/12 della retribuzione annua
contrattuale
per il coefficiente 156.
Art. 52
- RETRIBUZIONE DI STRAORDINARIO FESTIVO
Il
lavoro straordinario compiuto in un giorno festivo infrasettimanale deve
essere
retribuito con compenso
pari alla paga
oraria, calcolata come
indicato
nel precedente articolo, 2° comma, aumentata del 50% .
Art. 53
- LAVORI COMPIUTI DI DOMENICA
Il
lavoro compiuto di domenica, salvo quello svolto in
missione, sia in
Italia
che all'Estero, da diritto ad un compenso aumentato del 25% della
paga oraria,
calcolata come indicato
nell'art. 51, nonché
al riposo
compensativo
di un altro giorno lavorativo della settimana.
Art. 54
- CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER STRAORDINARIO
Il
compenso per lavoro straordinario deve essere corrisposto entro il mese
successivo
a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Art. 55
- INDENNITA' LAVORO NOTTURNO
Per lavoro notturno si intende quello prestato
dalle ore 22,00 alle ore
6,00 del giorno successivo e verrà retribuito con
la maggiorazione del 50%
della
paga oraria, come indicato nell'art. 51, comma 2°
Art. 56
- TRATTAMENTO ECONOMICO
Il
trattamento economico annuale del
personale è costituito
dal "MINIMO
TABELLARE" indicato nelle tabelle retributive, ed è
suddiviso in tredici
mensilità
di eguale importo.
Art. 57
- GRATIFICA NATALIZIA
La
mensilità aggiuntiva, da pagare il 15
dicembre (gratifica natalizia), è
pari ad
un tredicesimo del minimo tabellare.
Nel
caso di assenza dal lavoro senza
diritto al trattamento economico, o
con
trattamento ridotto per cause diverse da quelle previste al precedente
art. 9,
la mensilità aggiuntiva compete in
proporzione. La frazione di
mese
superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Al
personale assunto nel corso dell'anno la mensilità aggiuntiva spetta in
proporzione
al periodo di servizio prestato e la corresponsione della
stessa
avverrà appena sarà trascorso il periodo di prova.
In caso
di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, anche se
in
periodo di prova, la
mensilità aggiuntiva compete
in proporzione al
periodo
di servizio prestato
Art. 58
- PREMIO DI ANZIANITA' DI SERVIZIO
Per le
modalità di riconoscimento di detto premio,
si rinvia alla
contrattazione
di 2° livello (Regolazione interna per ogni singolo Ente).
Art. 59
- RECLAMI E CONTROVERSIE
Qualora
nell'interpretazione o
nell'applicazione del presente
contratto e
nello
svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia questa dovrà
essere
sottoposta per esperire il tentativo di conciliazione e, in caso di
mancato
accordo, prima di adire l'autorità giudiziaria, alla Commissione
paritetica
di cui al successivo articolo.
Art. 60
- RELAZIONI AZIENDALI E CONFLITTUALITA'
Al fine
di migliorare sempre più il clima delle
relazioni sindacali negli
Enti e
di ridurre la conflittualità, è comune
impegno delle Parti, tenuto
conto di
quanto previsto dagli accordi interconfederali del 25/1/1990 e
23/7/1993 a che,
in caso di
controversie collettive, vengano
esperiti
tentativi idonei
per una possibile soluzione conciliativa delle stesse
attraverso
un esame congiunto tra
Direzione aziendale e Rappresentanza
sindacale aziendale.
In particolare, qualora la
controversia abbia come
oggetto
l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge,
nonché
l'informazione di cui alla 1ª parte del contratto, a richiesta di
una delle Parti
l'esame avverrà con
l'intervento delle
Organizzazioni
stipulanti. A tale proposito è costituita una
commissione paritetica alla
quale sarà
demandata l'interpretazione autentica
delle disposizioni
contrattuali. In tal caso le Parti concorderanno il
periodo entro il quale
si
asterranno dall'intraprendere iniziative unilaterali.
Detta commissione sarà composta dai membri
che hanno provveduto alla
realizzazione
del contratto e da un rappresentante per ogni sigla sindacale
firmataria del
presente contratto, si
riunirà entro 30
giorni dalla
motivata
e/o documentata richiesta di una delle parti.
Art. 61
- SICUREZZA E PREVENZIONE
L'entrata
in vigore del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ha introdotto
concetti
innovativi che provocano una vera e
propria evoluzione nel campo
della
sicurezza e della prevenzione
sul lavoro al
fine principale di
realizzare e consolidare la FUNZIONE SICUREZZA
all'interno del luogo di
lavoro.
I momenti di
informazione, formazione e
addestramento diventano elementi
indispensabili
per migliorare la prevenzione sul lavoro ed è necessario che
vengano pianificati e gestiti da una
funzione specifica "Servizio di
prevenzione
e protezione".
Per la corretta applicazione, in particolare degli articoli 18,
19 e 20
della norma richiamata e delle successive variazioni &o integrazioni, si
prevede
di procedere, fra le parti stipulanti,
entro sei mesi dall'entrata
in
vigore del presente accordo a fissare le regole pratiche per stabilire:
- il
numero e le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza;
- le
ore di permesso spettanti;
- le
condizioni di utilizzo.
Sarà
possibile inoltre regolamentare ai
sensi dell'art. 19
del D.Lgs.
626/94, le migliori condizioni per facilitare le
modalità di consultazione
e di
accesso anche al fine di
realizzare la gestione
ottimale delle
informazioni
tutte indispensabili per incrementare
la conoscenza e quindi
realizzare
il miglioramento delle condizioni di sicurezza.
Art. 62
- PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE
In
sintonia con l'evoluzione di
nuove forme di previdenza ed
assistenza
complementare e nel rispetto del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e della
legge
8 agosto 1995, n.
335, gli Enti si impegnano, entro sei mesi dalla
firma
del presente contratto, ad
istituire, anche con l'eventuale
proprio
concorso; una forma di previdenza ed assistenza
complementare a favore dei
loro
dipendenti.
I
modi e le forme di
applicazione verranno studiate
dalla commissione
paritetica
di cui al precedente articolo 60.
Art. 63
- AFFISSIONI
I
comunicati e le pubblicazioni di
cui all'art. 25 della legge 20 maggio
1970, n.
300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria
dei
lavoratori, stipulanti il presente
contratto, vengono affissi su albi
messi a
disposizione da parte degli Enti.
Tali
comunicati dovranno riguardare materia
di interesse sindacale e del
lavoro.
Art. 64
- VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI
Gli
Enti opereranno le trattenute per contributi sindacali previo rilascio
di
deleghe individuali firmate dagli interessati che ne facciano richiesta
e
consegnate o fatte pervenire all'Ente dal lavoratore stesso.
La
delega avrà validità fino a revoca
scritta da parte del lavoratore
interessato. Gli effetti del rilascio e della revoca
avranno decorrenza a
partire
dal mese successivo a quello di comunicazione all'Ente.
Ogni
delega dovrà specificare le
generalità del lavoratore, il numero di
matricola
o di cartellino, l'indicazione
dell'Organizzazione sindacale cui
l'Ente
dovrà versare il contributo nonché la
misura dello stesso che sarà
comunicata da
parte delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori
stipulanti
il presente contratto.
Le
trattenute saranno effettuate mensilmente sulle relative competenze del
lavoratore.
Le
trattenute operate dall'Ente verranno versate su conti correnti bancari
indicati da
ciascun sindacato. I relativi
versamenti dovranno essere
eseguiti
entro la fine del mese successivo.
Art. 65
- ASSEMBLEA
I
lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei giorni di attività
lavorativa all'interno dell'unità produttiva nel luogo all'uopo indicato
ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a
disposizione dall'Ente
nelle
immediate vicinanze dell'unità produttiva,
per la trattazione di
materie
di interesse sindacale e del lavoro.
Tali
assemblee saranno tenute fuori dell'orario di
lavoro e nei limiti di
20 ore annue per le quali verrà
corrisposta la normale retribuzione,
durante
l'orario di lavoro.
Le
assemblee - che potranno
riguardare la generalità
dei lavoratori o
gruppi
di essi - saranno indette singolarmente o
congiuntamente dalle
Organizzazioni
sindacali stipulanti il presente
contratto o dalle R.S.U.,
con
apposito ordine del giorno.
Alle
assemblee potranno partecipare dirigenti esterni delle Organizzazioni
sindacali
stipulanti, i cui nominativi e
qualifiche - unicamente alla data
e ora
dell'assemblea nonché all'ordine del
giorno della stessa - dovranno
essere
resi noti per iscritto alla Direzione dell'Ente con un preavviso di
almeno
48 ore.
Lo
svolgimento delle assemblee dovrà
aver luogo con modalità che tengano
conto
dell'esigenza di garantire la sicurezza
delle persone, i servizi
essenziali
e la salvaguardia degli impianti.
Art. 66
- RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
In
applicazione dell'accordo interconfederale 20/12/93 in ciascuna unità
con più
di 15 dipendenti le Associazioni
sindacali firmatarie del presente
CCNL
assumono l'iniziativa per la costituzione della RSU. Possono assumere
l'iniziativa
per la costituzione della RSU anche le Associazioni sindacali,
formalmente costituite
con proprio statuto
e atto costitutivo che
aderiscano
al regolamento sulle RSU e
raccolgano un numero di firme di
lavoratori
dipendenti dell'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto
al
voto.
Con separato accordo le parti concorderanno
apposito protocollo d'intesa
per redigere
il regolamento per
la costituzione della
RSU entro il
31/12/1996.
In via
transitoria si conferma la disciplina attualmente vigente anche per
quanto
concerne il ruolo negoziale delle strutture sindacali aziendali.
Art. 67
- PERMESSI SINDACALI
I
dirigenti sindacali componenti gli organi direttivi ed esecutivi previsti
dagli statuti delle singole OO.SS. hanno diritto, per l'espletamento del
loro mandato,
nei limiti di
legge, ai seguenti
permessi retribuiti
cumulabili
nell'arco di mesi tre:
a)
numero due ore settimanali per ciascuna rappresentanza per le aziende
fino a 100 dipendenti;
b)
numero due 1/2 ore settimanali per ciascuna rappresentanza per le
aziende fino a 300 dipendenti;
c)
numero quattro ore settimanali per ciascuna rappresentanza per le
aziende fino a 500 dipendenti;
d)
numero 1/2 ora settimanale aggiuntiva a quanto indicato nelle lettere
precedenti per ogni 100 dipendenti oltre i
500.
Le
OO.SS. devono comunicare all'Amministrazione i nominativi dei dipendenti
interessati
che possono usufruire dei permessi.
Non sono
computabili nel monte ore di
cui al presente articolo e del
successivo
art. 68:
1. i
permessi retribuiti concessi ai lavoratori/trici che rivestano cariche
sindacali a livello nazionale per la
partecipazione alle trattative per
il rinnovo del CCNL e agli incontri con
l'associazione degli Enti di cui
all'art. 5 D.Lgs. 509/94, del limite di un
lavoratore/trice per ciascuna
Organizzazione sindacale;
2. i
permessi retribuiti ai lavoratori/trici che rivestano cariche
sindacali a livello nazionale e/o di strutture territoriali periferiche
per la partecipazione agli incontri delle delegazioni nelle trattative
per la contrattazione aziendale
prevista dal presente CCNL, nel limite
di un lavoratore/trice per ciascuna
Organizzazione sindacale.
I
nominativi dei lavoratori/trici designati a fruire dei permessi di cui ai
nn. 1 e
2 devono essere, a cura delle OO.SS. di appartenenza, notificati
per
iscritto all'Associazione degli
Enti, di nonna in via preventiva, la
quale
provvederà a dame comunicazione a ciascun Ente dai quali dipendono i
lavoratori/trici
interessati
Art.
67/a - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI - ASPETTATIVA PER CARICHE
PUBBLICHE ELETTIVE E SINDACALI
Per
l'adempimento delle funzioni sindacali e di quelle inerenti a funzioni
pubbliche
elettive potrà essere concessa una aspettativa a norma dell'art.
31
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
L'aspettativa per cariche sindacali sarà accordata
su richiesta scritta
delle
Organizzazioni sindacali interessate.
E' fatto
obbligo ai lavoratori,
cui è accordata
l'aspettativa, di
presentarsi
in servizio entro 7 giorni dalla data
di cessazione della
carica
che ha determinato l'aspettativa. In
caso contrario il rapporto di
lavoro
si considera risolto per dimissioni del lavoratore.
Art. 68
- PERMESSI PER DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI
1. Al
fine di agevolare la fase di transizione dal regime pubblicistico a
quello
privatistico e quindi
di non pregiudicare la continuità
dell'azione sindacale degli organi
direttivi nazionali e provinciali, il
monte ore annuale di permessi retribuiti
di cui al precedente art. 67,
va incrementato, nei confronti delle OO.SS.
che siano rappresentate in
almeno metà degli Enti di cui al D.Lgs.
509/94, delle seguenti ulteriori
misure:
- fino a 100 iscritti n. 10 ore annue per
ciascun iscritto;
- fino a 200 iscritti n. 09 ore annue per
ciascun iscritto;
- fino a 300 iscritti n. 06 ore annue per
ciascun iscritto;
- oltre 300 iscritti n. 04 ore annue per
ciascun iscritto.
Il
numero dei lavoratori/trici da
considerarsi iscritto a ciascuna
Organizzazione sindacale si determina
in base al
numero complessivo
delle deleghe per l'esazione dei contributi
sindacali che risultino
rilasciate in favore della
Organizzazione medesima alla
data del 31
dicembre dell'anno precedente.
2. I
permessi di cui sopra competono a ciascuna Organizzazione sindacale
firmataria
del presente contratto sulla
base del numero delle deleghe
rilasciate agli Enti in favore dell'Organizzazione
medesima.
3.
Ciascuna Organizzazione sindacale ripartisce annualmente il monte ore di
permessi cui ha diritto tra le proprie
strutture presso gli Enti.
4.
Ciascuna Organizzazione sindacale comunicherà all'Associazione
costituita dagli Enti ex D.Lgs. 509/94
entro il 31 dicembre dell'anno di
pertinenza i dati relativi alla
ripartizione di cui al comma precedente,
dati che non potranno essere modificati per
la durata dell'anno stesso.
5.
Nella stessa occasione le OO.SS. dovranno comunicare all'Associazione
degli Enti
i nominativi dei lavoratori designati a
usufruire in via
continuativa del permessi retribuiti, anche
qualora si tratti di assenze
parziali dal servizio, nonché eventuali
variazioni successive. tali
comunicazioni esplicheranno i loro effetti
decorsi 30 giorni dal giorno
di ricevimento da parte dell'Associazione
stessa.
6.
Entro il 15 gennaio dell'anno successivo l'associazione consegnerà alle
Segreterie nazionali di ciascuna delle OO.SS. firmatarie, un numero di
cedole
orarie di permesso
pari al numero
complessivo delle ore
annualmente spettanti ai
sensi del comma
1. Dette cedole,
le cui
caratteristiche vengono
separatamente definite dalle
parti, sono
predisposte a cura dell'Associazione degli Enti in
conformità ai dati
risultanti dalla ripartizione del monte ore
permessi effettuata ai sensi
del comma 4.
7. Il
lavoratore che intende fruire di permesso retribuito in applicazione
di
quanto previsto dal presente
articolo, è tenuto a comunicarlo per
iscritto all'Ente da cui dipende con un
preavviso di norma di almeno due
giorni lavorativi e a consegnare alla
stessa al rientro la quantità di
cedole di
cui al precedente comma 6
corrispondente alla durata del
permesso.
8. I
lavoratori designati di cui al precedente comma 5, devono - mese per
mese consegnare le cedole relative ai
permessi usufruiti entro i primi 5
giorni del mese successivo a quello di
pertinenza.
Le cedole
consegnate all'Ente debbono essere annullate a cura dello
stesso
ed in nessun caso possono essere restituite. Le cedole non
utilizzate
nel corso dell'anno
di pertinenza non
possono essere
utilizzate negli anni successivi.
NORMA
TRANSITORIA n. 1
Al
personale che, decorso il termine
previsto per l'esercizio del relativo
diritto, non abbia perfezionato l'opzione, gli Enti,
per il solo anno 1996
- in
deroga a quanto previsto dall'art. 44, comma 1°, n. 6, dell'ipotesi di
accordo corrisponderanno, a titolo di premio aziendale di
risultato, una
somma
forfettaria media per qualifica, pari a quella corrisposta per l'anno
1995,
come previsto dal 3° e 4° comma dell'art. 12 del d.p.r. 43/90, e, per
il
personale dell'O.N.A.O.S.I., quanto ago stesso titolo percepito.
Per
la pratica applicazione di quanto
sopra stabilito, nel
corso di
apposito incontro
con le OO.SS. aziendali,
gli Enti provvederanno alla
attribuzione individuale della suddetta somma in
base alle giornate di
effettiva
presenza al lavoro nell'anno 1996.
NORMA
TRANSITORIA n. 2
INSERIMENTO
PERSONALE IN FORZA AL 30 SETTEMBRE 1996
In sede
di prima applicazione del contratto e
nel confronti del personale
in
servizio che non avrà esercitato
il diritto di opzione, si
procederà
all'assegnazione
delle aree contrattuali e del relativi livelli retributivi
- con
definitiva attuazione a
decorrere dal 1/10/1996
- attraverso
l'automatica
applicazione del quadro di
raccordo e riferimento concordato
fra le
parti, che dovrà essere
tassativamente rispettato (v. tabelle
allegate).
Al
personale già in forza alla data del 31 dicembre 1995 verrà mantenuta, a
titolo
di premio di anzianità ad
personam, la quota RIA nonché il e.d.
"gradone" e il
L.E.D., in quanto compresi nelle
voci di retribuzione al
30/9/1996.
Al
personale di cui all'art. 15, comma 1°, legge n. 88/89 compete, altresì,
a
titolo di assegno ad personam, riassorbibile in caso di passaggio ad area
diversa o alla Dirigenza, il differenziale retributivo erogato alla data
del 31/12/1995, rispetto al livello
retributivo della IX
qualifica
funzionale.
Per il
riscontro delle esatte qualifiche del precedente contratto pubblico,
entro la
data del 15
settembre 1996, si
procederà ad una verifica
sindacale, a livello di singolo Ente
interessato, che tenga conto
delle
mansioni e/o funzioni effettivamente espletate da ciascun dipendente con
carattere
continuativo e prevalente e per un
periodo non inferiore a mesi
diciotto e/o per il
personale di cui alla
norma transitoria n. 3
in
possesso di
specifici titoli e/o
documentate esperienze lavorative
precedenti.
Ciò potrà avvenire esclusivamente a
seguito di motivata richiesta del
dipendente
interessato alla verifica del proprio inquadramento contrattuale
ed
esclusivamente ai fini della successiva collocazione nel livello di area
prevista.
In sede
di prima applicazione del contratto di lavoro al personale in forza
alla
data del 30/9/1996, che non ha
esercitato il diritto di opzione, sarà
assicurata
la integrale applicazione del nuovo contratto
e delle garanzie
previste
dal rapporto di impiego privato.
Gli
Enti opereranno per garantire i livelli occupazionali anche attraverso
l'utilizzo, in quanto necessario, del TURN-OVER e delle assunzioni, tutte
nel
rispetto delle norme di legge e di contratto.
Al
personale che avrà esercitato nei modi e termini di legge il diritto di
opzione, sarà mantenuto a tutti gli
effetti di legge
il trattamento
economico e normativo
previsto dal contratto
degli Enti pubblici non
economici
e in nessun caso potrà essere applicato il presente contratto di
lavoro.
NORMA
TRANSITORIA n. 3
PRIMO
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE ASSUNTO NEL PERIODO DAL 1/1/95 AL 28/5/96
Gli
Enti che abbiano dovuto
provvedere, a seguito di
esodo volontario di
personale, ad assunzioni urgenti ed indifferibili, al fine di
evitare la
compromissione del
perseguimento delle attività
istituzionali in
conseguenza
dell'esercizio del diritto di opzione di cui
all'art. 5, comma
1, del
D.Lgs. del 30/06/94,
n. 509 e successive modificazioni ed
integrazioni, inquadreranno il personale così assunto nelle aree e nei
livelli
retributivi con le
modalità di cui
al IV comma della norma
transitoria
n. 2.
NORMA
TRANSITORIA n. 4
AREA
PROFESSIONALE
Per il
personale appartenente al Ramo legale
resta in vigore la normativa
relativa
alla ripartizione delle competenze di Procuratore ed onorari di
Avvocato
(art. 30 d.p.r. 411/76 e successive modificazioni).
Allo
stesso spettano altresì eventuali indennità riconosciute dai vari Enti
alla
data di decorrenza del presente contratto.
Sono
abolite le maggiorazioni stipendiali dal 31/12/95, fermo restando che
sarà riconosciuta la quota parte in 60esimi
maturata a tale
data in
proporzione
al periodo di attesa già maturato per il
conseguimento del
successivo
scatto maggiorativo.
Alle
retribuzioni tabellari vanno aggiunte la
RIA, il cd. "gradone" e le
maggiorazioni
stipendiali maturate.
Gli
Avvocati iscritti nell'albo delle giurisdizioni superiori con almeno 20
anni di anzianità nell'Ente di appartenenza vengono inquadrati nell'Area
Professionale,
Ramo 1.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 1
Le
parti ritengono opportuno sottoporre l'ipotesi di accordo oggi raggiunta
a consultazione,
rispettivamente dei Consigli di Amministrazione degli Enti
privatizzati
e dei dipendenti degli Enti stessi, consultazione da ultimarsi
entro
30 giorni dalla data odierna.
Le
parti si danno reciprocamente atto che
la predetta consultazione dovrà
interessare l'attuale
formulazione degli istituti
contrattuali di cui
all'articolato, incluse le
norme transitorie, e le tabelle economiche
siglate.
Per quanto
riguarda l'armonizzazione della normativa applicata per il
personale
dell'ONAOSI si procederà alla definitiva verifica dei riferimenti
relativi
alle norme di legge e contrattuali
entro lo stesso termine di
giorni
30.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 2
Le
parti si danno reciprocamente atto,
nelle more ed in relazione ai tempi
di
definizione del 1° CCNL del personale degli Enti privatizzati, nonché in
relazione alle
situazioni conseguenti ai
processi di mobilità dovuti
all'esercizio
del diritto di opzione di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs.
30/6/94, n.
509 e successive modificazioni e
integrazioni, da parte dei
dipendenti
che permangono nel pubblico impiego,
della oggettiva difficoltà
di
concordare, per l'esercizio 1996,
progetti-obiettivo ulteriori rispetto
a quelli
sottostanti all'espletamento delle
attività correnti e agli
standards
consueti di attività.
In
considerazione di quanto sopra, per il
solo esercizio 1996, il fondo di
cui
all'art. 12 del d.p.r. n. 43/90 è
formato dalle voci costitutive del
fondo
per l'anno 1995 previste al comma 2 di detto articolo.
Pertanto, al personale che, esercitato il diritto di opzione, transita ad
altra Amministrazione pubblica, verrà corrisposto, al momento del
passaggio, a titolo
di premio correlato alla corrente produttività per
l'anno 1996,
l'importo erogato nel 1995, rivalutato del 5%, rapportato
alle
giornate di effettiva presenza al lavoro nell'anno 1996.
TABELLA
RETRIBUTIVA E DI PRIMO INQUADRAMENTO
--------------------------------------------------
AREA LIVELLI
QUALIFICHE
CONTRATTUALE RETRIBUTIVI PARASTATO
--------------------------------------------------
A/1 46.900.000 IX
A/2 42.800.000 VIII
A/3 40.900.000
B/1 39.000.000 VII
B/2 35.600.000 VI
B/3 34.600.000
C/1 33.600.000 V
C/2 31.900.000 IV
C/3 31.000.000
D/1 30.100.000 III
D/2 28.600.000 II
D/3 27.500.000
TABELLA
RETRIBUTIVA E DI PRIMO INQUADRAMENTO AREA PROFESSIONALE
---------------------------------------------------------
AREA LIVELLI
QUALIFICHE
CONTRATTUALE RETRIBUTIVI PARASTATO
---------------------------------------------------------
RAMO 1
---------------------------------------------------------
1-R1 82.000.000 X differenziato 2°
1-R2 67.200.000 X differenziato 1°
1-R3 49.600.000 X livello base
---------------------------------------------------------
RAMO 2
---------------------------------------------------------
AREA LIVELLI
QUALIFICHE
CONTRATTUALE RETRIBUTIVI PARASTATO
---------------------------------------------------------
2-R1 43.500.000 VIII
2-R2 39.500.000 VII
2-R3 36.700.000
TABELLA
A - RETRIBUZIONI ACCESSORIE
1.
PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO:
come
previsto dall'art. 44,
sub 6), con decorrenza
dal 01/01/1997
verranno riconosciuti premi individuali
legati ai risultati raggiunti in
relazione ai programmi stabiliti,
nella misura minima del
10% della
retribuzione base.
2.
INDENNITA' PER PARTICOLARI INCARICHI:
ai dipendenti verrà riconosciuta una
indennità per particolari funzioni
(vedasi art. 45) nella misura minima del
15% della retribuzione base.
TABELLA
B - ART. 45
+----------------------------------------------------------------------+
¦AREA
A
¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦Per il
passaggio dal livello A/3 al livello A/2
¦5 anni (60 mesi) ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦Per il
passaggio dal livello A/2 al livello A/1
¦9 anni (108 mesi)¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦AREA
B
¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦Per il
passaggio dal livello B/3 al livello B/2
¦5 anni (60 mesi) ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦Per il
passaggio dal livello B/2 al livello B/1
¦7 anni (84 mesi) ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦AREA
C
¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦Per il
passaggio dal livello C/3 al livello C/2
¦3 anni (36 mesi) ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦Per il
passaggio dal livello C/2 al livello C/1
¦7 anni (84 mesi) ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦AREA
D
¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦Per il
passaggio dal livello D/3 al livello D/2
¦3 anni (36 mesi) ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦Per il
passaggio dal livello D/2 al livello D/1
¦5 anni (60 mesi) ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦ AREA PROFESSIONALE ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦RAMO
1
¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦Per il
passaggio dal livello R/3 al livello R/2
¦5 anni (60 mesi) ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦Per il
passaggio dal livello R/2 al livello R/1
¦9 anni (108 mesi)¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦RAMO
2
¦ ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦Per il
passaggio dal livello R/3 al livello R/2
¦5 anni (60 mesi) ¦
+--------------------------------------------------+-------------------¦
¦Per il
passaggio dal livello R/2 al livello R/1
¦7 anni (84 mesi) ¦
+----------------------------------------------------------------------+
DICHIARAZIONE
FINALE
Per quanto
riguarda la dichiarazione congiunta n. 1,
facente parte
dell'ipotesi
di accordo stipulato in data 28 maggio 1996, le Parti prendono
atto
che la stessa ha prodotto gli effetti suoi
propri; quindi , in virtù
della sottoscrizione del presente contratto,
deve ritenersi, come in
effetti
è, superata.
...OMISSIS...
INDICE