1° CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I

      DIPENDENTI DEGLI ENTI PRIVATIZZATI DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO

                           LEGISLATIVO N. 509/94

 

Stipulato il 26 giugno 1996 in Roma.

 

TRA

 

la   A.d.E.P.P.   "Associazione  degli   Enti  Previdenziali   Privati"  in

rappresentanza dei seguenti Enti:

 

- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori

  Commercialisti;

 

- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e

  Periti Commerciali;

 

- E.N.P.A.M. "Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici";

 

- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari;

 

- Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di

  Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori

  Marittimi;

 

- Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi

  Professionisti;

 

- Cassa Nazionale del Notariato;

 

- E.N.P.A.I.A. "Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli

  Impiegati in Agricoltura;

 

- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;

 

- E.N.P.A.C.L. "Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti

  del Lavoro";

 

- O.N.A.O.S.I. "Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani";

 

- INARCASSA "Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri

  e Architetti Liberi Professionisti";

 

- I.N.P.G.I. "Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani".

 

Presidente: Prospero Mobilio

Vice-Presidente: Giuseppe Innocenti

Consigliere: Antonio Muratore

 

E

 

le seguenti Organizzazioni sindacali:

 

C.G.I.L. F.P. Firmatario

C.I.S.L. Federpubblici. Firmatario

U.I.L. DEP. Firmatario

C.I.S.A.L. FIALP.: Firmatario

C.I.S.N.A.L.: Firmatario

D.I.R-P. - CONFEDIR: Firmatario

CONF.SAL. - F.N.P.. Firmatario

R.d.B - Cub.: Firmatario

 

Sottoscrive il presente contratto anche la Commissione Tecnica composta da:

 

- Avv.  Filippo Bove del Foro di Roma - Coordinato

- Avv.  Francesco Cundari del Foro di S.M. Capua Vetere - Componente;

- Rag.  Valerio Pizzuti dell'Ordine Consulenti del Lavoro di Frosinone -

  Componente,

- Dott.  Bruno Rossi Consulente sindacale - Componente;

- Dott.  Antonio Selvaggi Direttore Generale Cassa Commercialisti -

  Componente

- Dott.  Walter Pavan Direttore Cassa Nazionale del Notariato - Componente

 

 

 

Art. 1 - APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE

 

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro tra le Associazioni o

Fondazioni di cui all'elenco "A"  allegato al decreto legislativo 30 giugno

1994,  n.  509  e successive modificazioni ed integrazioni  (che saranno In

seguito chiamati Enti)  e il personale non dirigente che presti servizio in

conformità delle norme di cui agli articoli seguenti.

 

Il presente contratto non si applica ai portieri degli stabili di proprietà

degli Enti.

 

Al personale  assunto a tempo determinato si  applicano le  disposizioni di

legge, salvo quanto previsto dal presente contratto in quanto compatibili.

 

Il  presente  contratto collettivo  nazionale ha decorrenza dal  1° gennaio

1996  e durata,  per la parte normativa, fino al 31 dicembre 1999 e, per la

parte economica, fino al 31 dicembre 1997.

 

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di quattro  anni per

la  parte normativa e di  due per la  parte  economica,  qualora  non venga

disdettato per iscritto da una delle Parti almeno quattro mesi  prima della

scadenza,  sia per quanto concerne il contratto quadriennale che per quello

biennale.

 

Dopo un  periodo di  vacanza contrattuale  pari  a tre mesi  dalla  data di

scadenza  del  CCNL,  ai  lavoratori  dipendenti  ai  quali  si  applica il

contratto  medesimo  non ancora  rinnovato sarà corrisposto,  a partire dal

mese successivo,  un "elemento provvisorio della retribuzione"  pari al 30%

del  tasso  programmato  di  inflazione  applicato  ai  minimi contrattuali

vigenti, inclusa l'ex indennità integrativa speciale.

 

Dopo  sei mesi  di  vacanza contrattuale,  detto  importo sarà  pari al 50%

dell'inflazione  programmata.    Dalla  data  di   decorrenza  del  rinnovo

contrattuale l'indennità cesserà di essere erogata.

 

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

 

 

 

Art. 2 - RELAZIONI SINDACALI

 

Ogni  anno  l'Ente,   successivamente  all'approvazione   del  bilancio  di

esercizio,  indirà  un  apposito  incontro  informativo  con  gli organismi

sindacali aziendali.

 

Nell'incontro l'Ente:

 

1) consegnerà il bilancio approvato ed i relativi allegati, fornendo gli

   eventuali chiarimenti richiesti;

 

2) informerà sulle condizioni dell'Ente e sulle sue prospettive di sviluppo

   in sede di bilancio tecnico;

 

3) informerà altresì:

 

   - sui livelli occupazionali, fornendo rispettivamente, per quanto

     concerne il personale,  il numero complessivo dei  dipendenti distinti

     per  sesso,  per livello,  per fasce di  età  e  per  regioni, nonché,

     nell'ambito di ciascun livello, per classi di anzianità e per sesso;

  

   - sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando la

     tipologia e le  eventuali trasformazioni  del rapporto  di  lavoro con

     indicazione anche delle aree professorali prevedibilmente interessate;

  

   - sul costo del lavoro, comunicando, per il personale l'ammontare

     complessivo  delle  retribuzioni  corrisposte,  dei  conseguenti oneri

     sociali,  degli accantonamenti per il trattamento di fine  rapporto di

     competenza  dell'anno  corrente,  nonché  l'ammontare  complessivo dei

     compensi corrisposti per lavoro straordinario;

  

   - sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con

     specificazione dei passaggi di livello ripartiti per sesso;

 

4) per quanto riguarda i corsi di formazione, fornirà:

 

   - previsioni di massima circa i programmi dei corsi per l'anno

     successivo  indicando,   per  quanto  riguarda  i  corsi  inerenti  il

     personale interessato  ai  processi  di  mobilità,  i  contenuti  e le

     finalità degli stessi;

  

   - informazioni sul numero e tipologie lavorative dei partecipano ai

     corsi  e  loro  percentuale  evidenziando,  il  numero  globale  delle

     movimentazioni verificatesi.

  

   Ove la consegna del bilancio non si rendesse possibile prima  della fine

   del mese di giugno,  le informazioni di cui ai  precedenti punti saranno

   fornite in un apposito incontro da tenersi entro la fine di settembre.

  

  

 

Art. 2/a

 

Al fine  di  migliorare le relazioni sindacali,  le  Parti concordano anche

sull'opportunità di sperimentare momenti di confronto tra  Ente e Organismi

sindacali aziendali per favorire una migliore comprensione delle reciproche

esigenze.

 

Le  Parti indicano  che in  sede  aziendale possano  sperimentarsi  i detti

confronti in  materia di  parità  uomo-donna,  pari opportunità, sicurezza,

igiene ed ambiente di lavoro.

 

 

 

Art. 2/b

 

In caso di sciopero,  le Organizzazioni sindacali procureranno di informare

l'Ente il più tempestivamente possibile e comunque entro i termini previsti

dalla legge 12 giugno 1990, n. 146.

 

 

 

Art. 2/c

 

Nei  casi  di  rilevanti  ristrutturazioni  aziendali  anche  derivanti  da

innovazioni tecnologiche,  fusioni,  concessioni, scorpori di attività, che

possano incidere concretamente sui livelli  occupazionali aziendali, ovvero

comportino  modifiche nello  svolgimento  della  prestazione  lavorativa di

gruppi di personale o ne comportino la  mobilità,  intesa come mutamento di

sede di lavoro,  l'Ente informerà gli Organismi sindacali aziendali  in via

preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.

 

Al riguardo, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali e prima della

fase  di  realizzazione,  si  effettuerà  un  confronto  tra  le  Parti sui

possibili effetti in materia di:

 

a) occupazione, con riferimento a modifiche dei livelli occupazionali;

 

b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità

   territoriale, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;

 

c) orginizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e

   riqualificazione professionale  ed alla applicazione  della normativa in

   tema di  parità  uomo-donna  (legge 9  dicembre 1977,  n. 903, ed i suoi

   successivi sviluppi anche di derivazione comunitaria).

 

In sede di confronto l'Ente fornirà le ulteriori informazioni che venissero

richieste dagli Organismi sindacali aziendali  e  che  siano oggettivamente

utili alla migliore comprensione  delle finalità  delle ristrutturazioni in

questione,  dei tempi  di  realizzazione  nonché  degli  eventuali riflessi

organizzatavi.

 

Il confronto tra le  Parti,  che sarà finalizzato ad una  possibile intesa,

avverrà    tenendo  conto   tanto   delle   esigenze  dei  lavoratori/trici

interessati quanto delle esigenze dell'Ente e si esaurirà comunque entro 30

giorni dalla data dell'incontro informativo.

 

L'Ente potrà amare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui

lavoratori/trici  di  cui ai  punti a),  b)  e  c),  trascorsi  i 30 giorni

indicati al precedente comma.

 

Durante i predetti 30  giorni le Organizzazioni sindacali  si asterranno da

ogni azione diretta.

 

 

 

Art. 2/d

 

In  caso  di  eccedenza di personale  l'Ente,  prima di prendere ogni altra

iniziativa, e fare eventualmente ricorso alla legge 23 luglio 1991, n. 223,

ove ne sussistano i presupposti,  attiverà una fase preventiva di confronto

sindacale secondo le disposizioni che seguono.

 

In un apposito incontro  con le RSA,  l'Ente informerà le  stesse in ordine

alla situazione di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, al

numero dei lavoratori/trici coinvolti con relativa collocazione aziendale e

profili professionali.

 

Nel  corso del confronto,  le  Parti esamineranno  l'attuabilità  di misure

quali  ad  esempio  forme  flessibili  di  gestione  del  tempo  di lavoro,

contratti  di  riduzione  d'orario,   part-time,  incentivazioni  all'esodo

anticipato volontario (legge n.  223/91),  anche accompagnate da offerta di

partecipazione a corsi di  formazione ai fini  dell'eventuale riconversione

professionale.

 

L'Ente  fornirà  indicazioni  circa  i  motivi  per  i  quali  ritenga  non

adottatile o non idonea  ed  efficace.  nella  fattispecie,  alcuna di tale

misure.

 

Il confronto,  che sarà finalizzato ad  una possibile intesa,  si esaurirà,

salvo diverso accordo tra le Parti,  entro 30 giorni dalla data della prima

riunione informativa.

 

Nel caso non si  raggiunga alcuna intesa,  su richiesta di una  delle Parti

verrà attivata un'ulteriore  fase di verifica  tra le  Parti firmatarie del

presente contratto.

 

Tale fase dovrà esaurirsi nell'ulteriore  termine di 30  giorni o eventuale

periodo diverso pattuito tra le Parti.

 

Decorso detto periodo senza che  sia  stato  raggiunto  un  accordo, l'Ente

adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.

 

In  sede di prima attuazione,  e comunque per tutto il  periodo  di vigenza

contrattuale,  il personale di ruolo in servizio  alla data di  stipula del

presente CCNL ha comunque diritto alla  conservazione del posto  di lavoro.

Restano salve in ogni caso le cause legittime di risoluzione.

 

 

 

Art. 3 - ASSUNZIONE

 

Le assunzioni  del personale dipendente  verranno  effettuate in conformità

alle disposizioni vigenti in materia,  di norma a tempo  indeterminato e al

livello economico iniziale di ogni area.

 

Secondo  le  esigenze e  la discrezionalità dell'Ente  ed in considerazione

degli eventi occupazionali in continua evoluzione  saranno utilizzate altre

forme  di  lavoro,   quali:  interinale,  contratti di formazione e lavoro,

part-time,   a  termine,   apprendistato,   on-line,   job-sharing  (lavoro

avvicendato).   Fatte salve le norme di legge,  per le modalità applicative

relative al  lavoro  on-line,  job-sharing ed  interinale,  si  rinvia alla

contrattazione di secondo livello.

 

I rapporti di lavoro a tempo parziale sono gestiti  e regolamentati secondo

le disposizioni di cui all'art.  5  della legge 19  dicembre 1984, n. 863 e

del presente contratto.

 

 

CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO:

 

L'Ente può stipulare contratti di  formazione lavoro,  ai sensi dell'art. 3

della legge n.  863/84  ed art.  16 comma 1° della legge 19 luglio 1994, n.

451.

 

Possono essere assunti con il contratto di formazione lavoro giovani di età

compresa tra i 16 ed i 32 anni.

 

Possono essere stipulate due tipologie di contratti di formazione lavoro:

 

- tipologia A, ulteriormente suddivisa in A-1 per il conseguimento di

  professionalità elevate,  ed A-2  per il conseguimento di professionalità

  intermedie;

 

- tipologia B per l'inserimento professionale mediante esperienza

  lavorativa che consenta  un  adeguamento delle capacità  professionali al

  contesto produttivo ed organizzativo.

 

La durata del contratto è così suddivisa:

 

- n. 24 mesi per tipologia A-1 (Aree di inquadramento: A e B);

 

- n. 18 mesi per tipologia A-2 (Aree di inquadramento: A e B);

 

- n. 12 mesi per tipologia B (Aree di inquadramento: C e D).

 

Può  essere  concessa  una proroga della  scadenza  del  contratto  solo ed

esclusivamente a seguito della sospensione del rapporto  per  gravidanza  e

puerperio,  infortunio, malattia o servizio militare, per un periodo pari a

quello della sospensione.

 

Qualora il rapporto di formazione lavoro  venga trasformato in  rapporto di

lavoro  subordinato a tempo indeterminato il  periodo di  formazione lavoro

verrà computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.

 

Dall'entrata in  vigore del  presente contratto,  al lavoratore assunto con

contratto  di  formazione  lavoro  è  attribuito  il   livello  retributivo

dell'area  immediatamente  inferiore a  quello  d'inserimento  dell'area di

destinazione.

 

Per quanto  concerne  il  contratto di  tipologia B al  lavoratore che sarà

inquadrato   nell'area   D   verrà  riconosciuto   il  livello  retributivo

d'inquadramento pari a quello iniziale.

 

La durata della formazione è la seguente:

 

- tipo A-1: 80 ore;

- tipo A-2: 130 ore;

- tipo B: 40 ore.

 

I contenuti della formazione sono i seguenti:

 

Nozioni  sulla disciplina  del rapporto  di  lavoro,  sull'organizzazione e

sulle  norme di  disciplina  ambientale  ed  infortunistica;  conoscenza ed

addestramento sulla materia oggetto dell'attività dell'Ente.

 

Detta   formazione  è  fornita  da  parte   di  personale   dell'Ente,  già

qualificato,  con lezioni teoriche e pratiche, tenute sia durante che fuori

dell'orario normale di lavoro.

 

Eventuali ore  di formazione che l'Ente  riterrà di  dover effettuare oltre

quelle su menzionate, non o retribuite.

 

Le caratteristiche, la tipologia, la durata ed il periodo di prova dovranno

essere elencati nel contratto scritto,  stipulato dall'Ente  e sottoscritto

dal giovane, all'atto dell'assunzione.

 

Il progetto di formazione lavoro  predisposto dall'Ente sarà  sottoposto ad

approvazione dalla Commissione regionale per l'impiego e, appena approvato,

ne verrà fornita copia al giovane, sempre all'atto dell'assunzione.

 

 

PART-TIME.

 

Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito

riportati:

 

a) part-time orizzontale: il lavoro viene effettuato in tutte le giornate

   della settimana secondo il normale calendario,  ma per un numero  di ore

   inferiore rispetto a quello dei lavoratori a tempo pieno.

 

b) part-time verticale: il lavoro avviene solo per alcuni giorni della

   settimana o del mese ad orario intero.

 

c) part-time ciclico: la prestazione di lavoro è limitata ad alcuni

   determinati periodi dell'anno o del mese esattamente prestabiliti.

 

I contingenti di personale da destinare a part-time non possono superare il

20%  della dotazione  organica  complessiva  di  personale  a  tempo pieno.

Eventuali   percentuali   inferiori   verranno   concordate   in   sede  di

contrattazioni di 2° livello.

 

Al personale interessato  è  consentito,  previa  autorizzazione dell'Ente,

l'esercizio  di altre prestazioni  di lavoro che non  arrechino pregiudizio

alle esigenze di servizio dell'Ente stesso e non siano incompatibili con la

sua attività.

 

Il trattamento economico  è proporzionale alla  prestazione lavorativa, con

riferimento a tutte le  competenze  spettanti al personale  con rapporto di

lavoro  a tempo  pieno  appartenente  alla  stessa  area  e  stesso livello

retributivo.

 

Il personale assunto con contratto part-time è escluso dalla prestazione di

lavoro straordinario e non può  fruire di benefici  che comunque comportino

riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

 

Per eccezionali e temporanee esigenze organizzativi dell'Ente, il personale

a  part-time è tenuto  all'effettuazione di lavoro supplementare,  entro il

limite di 40  ore annue complessive distribuite nell'arco dell'anno, con la

corresponsione dell'ordinaria retribuzione oraria ovvero,  su richiesta del

dipendente, con recupero in altre giornate.

 

I dipendenti a part-time orizzontale hanno  diritto ad un numero  di giorni

di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in

misura proporzionale alle ore di lavoro prestate.

 

I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero  di giorni di

ferie  proporzionale  ai  giorni  e/o  alle  ore  di  lavoro effettivamente

prestate.

 

In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile

la  trasformazione  del  rapporto  stesso  da  part-time  a  tempo  pieno e

viceversa.

 

Detto accordo deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione

e  la  durata  della  prestazione  lavorativa.    Tale  atto  dovrà  essere

convalidato dall'Ufficio provinciale del lavoro o dalle sezioni  locali del

collocamento.

 

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:

 

L'Ente può assumere personale a tempo determinato,  ai sensi della legge 18

aprile 1962, n. 230, nei seguenti casi:

 

a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista

   superi  i 60  giorni consecutivi;  il lavoratore assunto  è mantenuto in

   servizio  per   la  durata  e   nei  limiti  del  restante   periodo  di

   conservazione del posto del dipendente assente;

 

b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio,

   nell'ipotesi  di  astensione  obbligatoria e  facoltativa previste dalla

   legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903;

 

c) per assunzioni stagionali, per particolari punte di attività, e per

   esigenze straordinarie nel  limite  massimo  di  sei  mesi,  quando alle

   stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio.

 

Nei  casi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  nel  contratto  individuale è

specificato per Iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

 

Il  rapporto  di  lavoro  si  risolve  automaticamente,  senza  diritto  al

preavviso,  alla scadenza del termine indicato nel  contratto individuale e

comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.

 

L'assunzione a tempo determinato può avvenire:  a tempo pieno, a part-time,

ad on-line e in job-sharing (lavoro avvicendato).

 

Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il  trattamento

economico  e normativo previsto  dal presente  contratto  per  il personale

assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue:

 

- le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;

 

- in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi

  restando -  in quanto compatibili -  i criteri stabiliti dagli artt. 22 e

  seguenti  del  presente  contratto,  si  applica  l'art.  5  del  d.l. 12

  settembre 1983,  n.  463,  convertito con  modificazioni  dalla  legge 11

  novembre 1983, n. 638.

 

  La durata della conservazione del posto ed  il  trattamento economico non

  possono  comunque  essere  prorogati  oltre  la  data  prestabilita della

  cessazione del rapporto di lavoro;

 

- possono essere concessi, per motivate esigenze, permessi non retribuiti

  fino ad un massimo di 10 giorni complessivi.

 

L'Ente,  per  comprovate  esigenze organizzative,  può prorogare il termine

prestabilito nel contratto di assunzione, non più di una volta e nei limiti

di durata del primo rapporto; può inoltre trasformare il rapporto di lavoro

da  tempo determinato a tempo indeterminato,  previo  consenso  scritto del

lavoratore.

 

 

APPRENDISTATO:

 

L'Ente,  d'intesa con le  Organizzazioni sindacali  firmatarie del presente

contratto,  al fine del rilancio  dell'apprendistato,  conviene di attivare

nella   disciplina   contrattuale   strumenti   coerenti   con  l'obiettivo

d'incrementare l'occupazione e la sua qualificazione.

 

Pertanto  l'apprendistato,  che  ha  lo  scopo  di  consentire  ai  giovani

lavoratori di  apprendere mansioni per le quali occorre un certo tirocinio,

viene introdotto nell'Ente stesso.

 

L'apprendistato non è ammesso per le mansioni superiori all'area C.

 

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di  età non  inferiore ai

16  anni,  salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre

1967, n. 977, sulla tutela del lavoro degli adolescenti.

 

L'assunzione  è effettuata  nominativamente ai  sensi degli artt.  21  e 22

della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

 

A tal  fine  l'Ente  deve  ottenere  l'autorizzazione  dall'Ispettorato del

lavoro   territorialmente  competente,   precisando  le   condizioni  delle

prestazioni richieste agli apprendisti, il genere di addestramento al quale

saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al  termine del

rapporto.

 

La durata dell'apprendistato per i dipendenti  inquadrati  nell'area D sarà

di 24 mesi, per i dipendenti inquadrati nell'area C sarà di 36 mesi.

 

Il periodo di prova è fissato in 60  giorni di lavoro effettivo, durante il

quale il rapporto può essere risolto da ambo le parti senza preavviso.

 

Compiuto  il  periodo  di  prova,   l'assunzione  dell'apprendista  diviene

definitiva  e  si  estinguerà  al  termine  della   durata  precedentemente

stabilita.

 

L'ENTE HA L'OBBLIGO:

 

1) di far impartire all'apprendista, da parte di personale già qualificato,

   l'insegnamento  necessario  perché  possa  conseguire  la  capacità  per

   diventare anch'egli lavoratore qualificato;

 

2) di accordare all'apprendista premessi retribuiti, occorrenti per la

   frequenza obbligatoria dei corsi  di insegnamento complementare e  per i

   relativi esami,  nei limiti di tre ore settimanali e per non più di otto

   mesi l'anno;

 

3) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al

   conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 36 ore annue;

 

4) d'informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei

   mesi,  la  famiglia  dell'apprendista  o  chi  ne  esercita  la  potestà

   genitoriale,  dei  risultati dell'addestramento,  fino al raggiungimento

   della maggior età dello stesso.

 

L'APPRENDISTA HA L'OBBLIGO:

 

1) di attenersi alle istruzioni impartitegli sia dal personale qualificato

   ad  esso affiancato che da  responsabili  dell'Ente e di  seguire con il

   massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

 

2) di prestare la sua opera con la massima diligenza;

 

3) di frequentare con assiduità e diligenza, anche se già in possesso di un

   titolo  di  studio,   i  corsi  d'insegnamento   complementare  ritenuti

   opportuni dall'Ente;

 

4) di osservare le norme disciplinari generali previste dal presente

   contratto e le  norme contenute negli eventuali  regolamenti conseguenti

   alla contrattazione di 2° livello.

 

Il trattamento economico risulterà così costituito:

 

AGLI APPRENDISTI DELL'AREA D:

 

- 60% della retribuzione tabellare per i primi 12 mesi;

- 80% della retribuzione tabellare per i successivi 12.

 

GLI APPRENDISTI DELL'AREA C:

 

- 60% della retribuzione tabellare per i primi 12 mesi;

- 70% della retribuzione tabellare per i secondi 12;

- 80% della retribuzione tabellare per i successivi 12.

 

In caso  di  malattia  ed  infortunio,  agli apprendisti  verrà corrisposta

un'indennità pari all'intera retribuzione per  i primi tre giorni,  pari al

25%  per i giorni dal quarto al ventesimo,  pari al 33%  dal ventunesimo al

centottantesimo.

 

In caso d'infortunio sul lavoro verrà corrisposta l'intera indennità per il

primo giorno,  una indennità pari al 60%  dal secondo al quarto giorno, dal

quinto  e  fino  alla  guarigione  clinica  un'integrazione  dell'indennità

corrisposta   dall'I.N.A.I.L.   fino  al  raggiungimento   del   75%  della

retribuzione  giornaliera   media  calcolata  con   le  modalità  stabilite

dall'I.N.A.I.L..

 

Durante il periodo di  apprendistato il  dipendente ha diritto  allo stesso

trattamento  normativo previsto  dal presente  contratto  per  i lavoratori

della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

 

Al termine del periodo d'apprendistato, e dopo aver conseguito la qualifica

per la quale ha svolto il tirocinio, al dipendente spetterà la retribuzione

tabellare della qualifica raggiunta.

 

Per  quanto  non  disciplinato  dal   presente  contratto   in  materia  di

apprendistato,  si fa  riferimento alle  disposizioni  di  legge e relativi

regolamenti vigenti in materia.

 

 

 

Art. 4 - DOCUMENTI

 

Per l'assunzione sono richiesti di norma i seguenti documenti:

 

- certificato di nascita;

 

- certificato di cittadinanza dei Paesi U.E.;

 

- titolo di studi compiuti ed eventuali specializzazioni;

 

- copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

 

- certificato penale generale del casellario giudiziario di data non

  anteriore a tre mesi;

 

- certificali di servizio eventualmente prestato in precedenza;

 

- il consenso, se trattasi di minori, delle persone che per legge ne hanno

  la potestà genitoriale;

 

- stato di famiglia;

 

- libretto di lavoro;

 

- fotocopia del documento attestante il codice fiscale del lavoratore;

 

- certificato d'idoneità all'occupazione, rilasciato dalla competente

  autorità sanitaria;

 

- certificato di visita medica rilasciato da specialista in medicina del

  lavoro così come previsto dal D.Lgs.  19  settembre 1994, n. 626, art. 16

  n. 2 lettera a).

 

Eventuali  rapporti  di  parentela  o  di  affinità  che  esistano all'atto

dell'assunzione o che sorgano durante il  rapporto di lavoro  con personale

dell'Ente devono essere portati a conoscenza del datore di lavoro.

 

I limiti  di  età per l'assunzione  sono  quelli  stabiliti  dalla  legge a

seconda della qualifica e delle mansioni da svolgere.

 

 

 

Art. 5 - LETTERA DI ASSUNZIONE

 

All'atto dell'assunzione l'Ente comunicherà all'interessato, per iscritto:

 

- la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;

- la data di assunzione in servizio;

- la durata del periodo di prova;

- la categoria d'inquadramento sulla base del presente contratto;

- il trattamento economico;

- la sede di assegnazione;

- il numero di iscrizione al libro matricola.

 

Provvederà, infine a consegnare al lavoratore una copia del contratto

dell'eventuale contratto aziendale.

 

 

 

Art. 6 - PROVA

 

L'assunzione del personale avviene con un periodo di prova.

 

Il periodo di prova non potrà essere inferiore a tre mesi e superiore a sei

mesi di servizio effettivo e precisamente:

 

area A e area Professionale mesi sei;

 

area B mesi quattro;

 

area C e area D mesi tre.

 

Trascorso  tale  periodo,  senza che  sia  intervenuta  la  risoluzione del

rapporto, si applicheranno integralmente le norme del presente contratto ed

il periodo stesso andrà computato,  a tutti gli  effetti, nell'anzianità di

servizio.

 

Durante il  periodo di  prova il  rapporto  di lavoro potrà  essere risolto

senza preavviso ad  iniziativa  di una  delle Parti.   Nel periodo di prova

spetta al lavoratore/trice il trattamento economico contrattuale in vigore.

 

Le Parti si danno atto che sono esclusi dal periodo di prova i  rapporti di

lavoro  derivanti  da  contratti  di  formazione  lavoro,   trasformati  in

contratti a tempo indeterminato.

 

 

 

Art. 7 - SALVAGUARDIA DELLA DIGNITA' DEI LAVORATORI

 

Al fine di tutelare la dignità delle persone sul posto di lavoro, anche con

riferimento  alla  sfera sessuale,  gli  Enti  adotteranno comportamenti in

linea con le direttive della raccomandazione U.E. 131/92 e con l'evoluzione

legislativa in tale materia.

 

Considerata la necessità di garantire che  il rapporto di  lavoro si svolga

in un  ambiente  idoneo  al sereno svolgimento dell'attività,  dovrà essere

assicurato il  pieno rispetto  della  dignità  della  persona  in  ogni sua

manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.

 

I  rapporti  tra  i  lavoratori  ai  diversi   livelli   di  responsabilità

nell'organizzazione  dell'Ente   devono  essere   improntati   a  reciproca

correttezza.

 

In  tale  ottica  devono  essere  evitati,  in particolare, comportamenti a

connotazione  sessuale  offensivi  della  dignità  della  persona,  i quali

determinano una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e

possono  influenzare,   esplicitamente   o   implicitamente,  le  decisioni

riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale,  nonché ogni

discriminazione in  relazione ad  orientamenti  che  rientrano  nella sfera

personale.

 

Le  Parti si impegnano  a rimuovere,  anche a livello di  singolo Ente, gli

effetti pregiudizievoli o discriminanti  di  eventuali  situazioni,  atti o

comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona.

 

 

 

Art. 8 - PARI OPPORTUNITA'

 

L'Ente,   anche  su  proposta  delle  Rappresentanze  sindacali  aziendali,

promuove iniziative che,  oltre al controllo ed al rispetto delle normative

sulla parità,  verifichino  le  condizioni  di opportunità  o rimuovano gli

ostacoli  che impediscono la  realizzazione di  tali  condizioni  nel campo

della promozione  e qualificazione  del lavoro  dei dipendenti,  quantità e

modalità di assunzioni, formazione professionale ed iter di carriera.

 

A tal fine si provvederà, laddove non sia già stato costituito a livello di

Associazione di  Enti,  alla costituzione,  entro sei  mesi dall'entrata in

vigore  del  CCNL,  del  Comitato  di  pari  opportunità,  composto  da  un

rappresentante per ogni  Organizzazione  sindacale firmataria  del presente

contratto e dalla Rappresentanza dell'Ente all'uopo designata.

 

 

 

Art. 9 - ASSENZA

 

In caso di assenza per malattia,  infortunio non sul lavoro o  per causa di

forza maggiore,  il lavoratore dovrà avvertire l'Ente tramite l'ufficio del

personale,  all'inizio  dell'orario  di  lavoro  e  comunque,  in  caso  di

comprovato impedimento, entro le 24 ore dall'evento stesso.

 

In caso d'infortunio sul lavoro anche se  di modesta  entità, il lavoratore

infortunato deve darne immediato avviso all'ufficio del personale  stesso e

comunque entro le 24 ore.

 

 

 

Art. 10 - RESIDENZA

 

Il  personale  deve  avere  residenza  nella  località  o  zona  ove presta

servizio, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente.

 

Il personale ha l'obbligo di denunciare il proprio  indirizzo di abitazione

e  gli  eventuali  mutamenti  entro  48  ore  dall'intervenuta  variazione.

 

 

 

 

Art. 11 - DOVERI DEL DIPENDENTE

 

1. Il dipendente deve prestare la sua attività lavorativa con impegno e

   responsabilità,   nel   rispetto   dei   principi   di   buon  andamento

   dell'attività   dell'Ente,   anteponendo  l'osservanza  della   legge  e

   l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

 

2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento

   dell'efficienza   e  dell'efficacia  dei  servizi   istituzionali  nella

   primaria considerazione delle esigenze degli utenti.

 

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nell'obiettivo di

   migliorare costantemente la qualità del servizio,  il dipendente deve in

   particolare:

 

   a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto

      e  le  disposizioni   impartite  dall'Ente  per   l'esecuzione  e  la

      disciplina del  lavoro  anche  in  relazione  alle  norme  vigenti in

      materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

  

   b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e modi previsti dalle norme

      dei singoli  ordinamenti ai sensi  dell'art.  24 della legge 7 agosto

      1990, n. 241;

  

   c) non utilizzare a fini personali le informazioni di cui disponga per

      ragioni d'ufficio;

  

   d) nei rapporti con l'utente, prestare adeguata attenzione alle

      richieste di ciascuno, fornendo tutte le risposte dovute nel rispetto

      della massima trasparenza;

  

   e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per

      la rilevazione delle presenze  e non assentarsi  dal luogo  di lavoro

      senza l'autorizzazione del dirigente responsabile;

  

   f) mantenere nei rapporti interpersonali, con gli altri dipendenti e con

      gli  utenti,  una  condotta  corretta,  astenendosi  da comportamenti

      lesivi della dignità della persona;

  

   g) non attendere, durante l'orario di lavoro, a occupazioni estranee al

      servizio  e rispettare  i principi di incompatibilità  previsti dalla

      legge e dai regolamenti e,  nei periodi  di  assenza  per  malattia o

      infortunio,  non  attendere  ad  attività  che  possano  ritardare il

      recupero psico-fisico;

  

   h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per

      l'esecuzione della prestazione.   Se le disposizioni sono palesemente

      illegittime,  il  dipendente  è tenuto  a fame  immediata  e motivata

      contestazione a  chi  le  ha  impartite,  e  dame  comunque immediata

      comunicazione in  via gerarchica  al  Dirigente dell'ufficio.   Se le

      disposizioni sono rinnovate per iscritto,  il dipendente ha il dovere

      di  darvi  esecuzione,   salvo  che  le  disposizioni   stesse  siano

      espressamente vietate dalla legge penale  ovvero configurino illecito

      amministrativo;

  

   i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale

      sottordinato   ove   tale   compito   rientri   nelle  responsabilità

      attribuite;

  

   l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;

  

   m) non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del

      servizio per finalità diverse da quelle istituzionali,

  

   n) non accettare compensi, regali o altre utilità in dipendenza e/o

      connessione con la prestazione lavorativa;

  

   o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai

      locali dell'Ente da parte del  personale e non introdurre,  salvo che

      non siano  debitamente autorizzate,  persone estranee all'Ente stesso

      in locali non aperti al pubblico;

  

   p) in caso di malattia, dare comunicazione dell'assenza all'ufficio del

      personale (art.  9), all'inizio del turno di lavoro, salvo comprovato

      impedimento;

  

   q) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti dell'Ente che

      possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri.

  

 

 

Art.  11/b - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI

 

1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati negli

   articoli 10  e 11 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità

   dell'infrazione,  all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari,

   previo procedimento disciplinare nei casi previsti:

 

   a) rimprovero verbale;

 

   b) rimprovero scritto;

 

   c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di

      retribuzione;

 

   d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni;

 

   e) licenziamento con preavviso;

 

   f) licenziamento senza preavviso.

 

2. L'Ente per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale

   deve effettuare la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione

   specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

 

   La  contestazione  dell'addebito  deve  effettuarsi  tempestivamente  e,

   comunque, non oltre 20 giorni da quando l'Ente è venuto a conoscenza del

   fatto.

 

   Il lavoratore,  ove lo richieda,  dovrà essere sentito  a discolpa anche

   con   l'assistenza   di   un   procuratore   o   di   un  rappresentante

   dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce  mandato, e/o

   avrà la facoltà di presentare giustificazione scritta.

 

   Il provvedimento potrà essere  adottato  solo dopo che siano  decorsi 15

   giorni dalla data della contestazione, in assenza di presentazione delle

   giustificazioni da parte del lavoratore  ovvero  se le stesse  non siano

   state accolte.

 

3. L'Ente, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni

   addotte  dal  dipendente,  irroga  la  sanzione  applicabile  tra quelle

   indicate nel presente articolo.   Quando, invece, ritenga che non vi sia

   luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura  del procedimento

   dandone comunicazione all'interessato.

 

4. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari

   decorsi due anni dalla loro applicazione.

 

5. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore da

   eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

 

   Il  procedimento  disciplinare,  di norma,  deve  concludersi  entro 120

   giorni dalla data della contestazione dell'addebito.  Il procedimento si

   estingue qualora per un periodo continuativo di 120 giorni non sia stato

   compiuto alcun atto istruttorio.

 

6. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Direttore Generale.

 

 

 

Art. 12 - CODICE DISCIPLINARE

 

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle

   sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di

   ciascuna  delle  sanzioni  sono  determinati  in  relazione  ai seguenti

   criteri generali:

 

   a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o

      imperizia  dimostrate,   tenuto  conto   anche   della  prevedibilità

      dell'evento e delle circostanze attenuanti;

  

   b) rilevanza degli obblighi violati;

  

   c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata;

  

   d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'Ente, agli

      utenti o a terzi del disservizio determinatosi;

  

   e) sussistenza di circostanze aggravanti, con particolare riguardo al

      comportamento  del lavoratore  nei confronti  dell'Ente,  degli altri

      dipendenti  e   degli  utenti,   nonché  al  precedenti  disciplinari

      nell'ambito del biennio precedente come previsto dalla legge;

  

   f) concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra loro.

  

2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel

   biennio di  riferimento,  comporta una sanzione di  maggiore gravità tra

   quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

 

3. Al dipendente responsabile di più infrazioni con unica azione o

   omissione o con più azioni od omissioni tra loro  collegate ed accertate

   con  unico procedimento,  è  applicabile  la  sanzione  prevista  per la

   mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di

   diversa gravità.

 

4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata per le

   infrazioni di cui al presente comma,  quando esse siano di lieve entità.

   La sanzione disciplinare,  dal rimprovero scritto fino  al massimo della

   multa di importo pari a quattro ore di retribuzione,  si applica, quando

   l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di  cui ai commi  1 e 2,

   per le seguenti infrazioni:

 

   a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e

      delle norme da osservare in caso di malattia o infortunio;

  

   b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso l'Ente, gli

      altri dipendenti ovvero verso il pubblico;

  

   c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei

      locali o altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del

      servizio e alla sua custodia e  vigilanza alle quali  egli sia tenuto

      in relazione alle sue responsabilità;

   

   d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni

      e di sicurezza ed igiene  sul lavoro,  quando non ne  sia derivato un

      pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'Ente o di terzi;

  

   e) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati,

      tenuto conto dei carichi di lavoro;

  

   f) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi

      specificatamente  nelle  lettere  precedenti  da  cui   sia  derivato

      disservizio ovvero danno o pericolo per l'Ente,  per gli utenti o per

      terzi.

  

   L'importo  delle  ritenute  per  multa  sarà  introitato   dal  bilancio

   dell'Ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

 

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione

   della  retribuzione  fino  ad  un  massimo di  dieci giorni  si applica,

   graduando l'entità  della sanzione  in  relazione ai  criteri di  cui al

   comma 1, per:

 

   a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato

      l'applicazione del massimo della multa;

 

   b) particolare gravità nelle mancanze previste dal comma 4;

  

   c) assenza ingiustificato dal servizio fino a giorni tre o arbitrario

      abbandono dello stesso.

  

      In tale ipotesi,  l'entità della sanzione e  determinata in relazione

      alla  durata  dell'assenza   o   dell'abbandono   del   servizio,  al

      disservizio determinatosi,  alla gravità della violazione  dei doveri

      del dipendente,  agli eventuali danni causati all'Ente, agli utenti o

      ai terzi;

  

   d) ingiustificato ritardo, fino a cinque giorni, nel raggiungere la sede

      assegnata dall'Ente;

  

   e) svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di

      attività che ritardino il recupero psicofisico;

  

   f) testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di testimoniare in

      procedimenti disciplinari;

  

   g) comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi, diffamatori nei

      confronti di altri dipendenti, di utenti o di terzi;

  

   h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei

      riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;

  

   i) manifestazioni calunniose o diffamatorie nei confronti dell'Ente,

      fatte  salve  le  manifestazioni  di  libertà  di  pensiero  ai sensi

      dell'art 1 della legge n. 300 del 1970;

  

   l) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della

      dignità della persona;

  

   m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente

      nelle lettere precedenti  da  cui sia comunque  derivato  grave danno

      all'Ente, agli utenti o a terzi.

  

6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per

   violazioni  di gravità tale da  compromettere gravemente  il rapporto di

   fiducia con l'Ente e da non  consentire la prosecuzione  del rapporto di

   lavoro.   Tra queste  sono da ricomprendersi  in ogni caso  oltre che le

   ipotesi  più gravi di  cui al  precedente  comma 5  lett.  g), h), i) le

   seguenti:

 

   a) recidiva plurima, per almeno tre volte in un anno, nelle mancanze

      previste nel comma 5,  se  di  diversa natura,  ovvero  recidiva, nel

      biennio in una mancanza,  tra quelle previste nel medesimo comma, che

      abbia  comportato  l'applicazione  della sanzione di dieci  giorni di

      sospensione  dal servizio  e dalla retribuzione,  fatto  salvo quanto

      previsto al comma 7 lett. a);

  

   b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo

      o della  vigilanza di fatti  e circostanze relativi  ad illecito uso,

      manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza

      dell'Ente o ad esso affidati;

  

   c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di

      servizio;

  

   d) assenza ingiustificato ed arbitraria dal servizio per oltre tre

      giorni lavorativi consecutivi,

  

   e) persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamento che

      dimostrino grave inefficienza  del dipendente  nell'adempimento degli

      obblighi di servizio rispetto ai carichi di lavoro;

  

   f) responsabilità penale risultante da condanna passata in giudicato,

      per delitti commessi fuori dal servizio  e pur non  attinenti  in via

      diretta al rapporto di lavoro,  ma che per la  loro specifica gravità

      non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.

  

7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica

   per violazione  dei doveri  di  comportamento,  anche  nei  confronti di

   terzi,  di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di

   fiducia  con  l'Ente  e  da  non  consentire  la  prosecuzione,  neanche

   provvisoria  del rapporto  di  lavoro.   In  particolare la  sanzione si

   applica nelle seguenti fattispecie:

 

   a) recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro

      con ricorso a vie di  fatto nei confronti  di  superiori  o  di altri

      dipendenti  ovvero  di  terzi,  anche  per  motivi  non  attinenti al

      servizio;

  

   b) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione

      di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

  

   c) condanna passata in giudicato:

  

      1) per delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d),

         e) ed f) della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed integrata

         dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

  

      2) per gravi delitti commessi in servizio;

  

   d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua

      l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

  

8. Il procedimento disciplinare, ove ne ricorrano i presupposti, deve

   essere avviato nel caso  in  cui  sia  connesso  anche  con procedimento

   penale per fatti estranei e Esterni al rapporto e all'ambiente di lavoro

   e  rimane  sospeso fino  alla  sentenza  definitiva.   La  sospensione è

   disposta  anche ove la  connessione emerga  nel  corso  del procedimento

   disciplinare.   Qualora l'Ente venga a conoscenza  di  fatti che possano

   dare luogo ad una sanzione disciplinare a seguito di sentenza definitiva

   di condanna  potrà  avviare  il  procedimento  disciplinare  nei termini

   previsti dall'art.  11/b,  comma 2, da computarsi a decorrere dalla data

   in cui l'Ente è venuto a conoscenza della sentenza stessa.

 

9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato

   entro 180  giorni da  quando  l'Ente  ha  avuto  notizia  della sentenza

   definitiva.

 

10. Al codice disciplinare contenuto nel presente articolo deve essere data

    la massima pubblicità mediante affissione in luogo idoneo accessibile e

    visibile a tutti i dipendenti.   Tale forma di pubblicità è tassativa e

    non può essere sostituita con altre.

 

11. Il codice deve essere pubblicato tassativamente entro 30 giorni dalla

    stipula  del presente  contratto e  si  attua  dal  quindicesimo giorno

    successivo a quello dell'affissione.

 

 

 

Art. 12/b - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

1. L'Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su

   fatti addebitati  al  dipendente  a  titolo  di  infrazione disciplinare

   punibili con la sanzione della sospensione dal  servizio  con privazione

   della  retribuzione,   può   disporre,   nel   corso   del  procedimento

   disciplinare,  l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo

   di  tempo  non  superiore  a  trenta  giorni,  con  conservazione  della

   retribuzione.

 

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione

   disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con   privazione  della

   retribuzione,  il  periodo dell'allontanamento  cautelativo  deve essere

   computato  nella   sanzione,   ferma   restando   la   privazione  della

   retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

 

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello

   computato   come  sospensione dal servizio,  è  valutabile  agli effetti

   dell'anzianità di servizio.

 

 

 

Art. 12/c - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE

 

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà

   personale  è  sospeso  d'ufficio  dal  servizio  con   privazione  della

   retribuzione per la  durata dello  stato di detenzione o  comunque dello

   stato restrittivo della libertà.

 

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della

   retribuzione  anche nel caso  in  cui  venga  sottoposto  a procedimento

   penale che non comporti la restrizione della libertà  personale, qualora

   egli sia stato rinviato a giudizio  per fatti direttamente  attinenti al

   rapporto  di  lavoro  o  comunque  tali  da  comportare,  se  accertati,

   l'applicazione  della sanzione  disciplinare del  licenziamento ai sensi

   dell'art. 11/b, commi 6 e 7.

 

3. L'Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui

   al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino

   alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.

 

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15,

   comma  1,  della  legge  19  marzo  n.  55  del  1990,  come  sostituito

   dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

 

5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in

   tema di  rapporti  tra procedimento  disciplinare  e procedimento penale

   dall'art. 12 commi 8 e 9.

 

6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono

   corrisposti un'indennità pari al  50  per cento della retribuzione fissa

   mensile  e gli assegni  per  il  nucleo  familiare,  ove  spettanti, con

   esclusione  di ogni compenso  accessorio,  comunque denominato, anche se

   pensionabile.

 

7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, quanto

   corrisposto nel periodo di sospensione cautelare  viene conguagliato con

   quanto sarebbe spettato al lavoratore se fosse rimasto in servizio.

 

8. Quando vi sia stata la sospensione cautelare dal servizio a causa di

   procedimento penale,  la stessa conserva efficacia, se non revocata, per

   un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni.   Decorso tale

   termine la sospensione cautelare è revocata di diritto ed  il dipendente

   è riammesso in  servizio.   Il procedimento disciplinare rimane comunque

   sospeso sino all'esito del procedimento penale.

 

 

 

Art. 12/d - LAVORATORE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE PER RAGIONI DI

            UFFICIO

 

Qualora nei  confronti  del  lavoratore  venga  notificata  informazione di

garanzia  o  provvedimento  analogo  ovvero  esercitata  azione  penale  in

relazione a fatti commessi  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  le spese

giudiziali,  comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell'Ente,

fanno restando  il  diritto dell'interessato  a nominare  un  legale di sua

fiducia.

 

Nei casi  di  cui  sopra,  al  lavoratore  che  sia  privato  della libertà

personale  verrà   conservato  il  posto   di  lavoro   con   diritto  alla

retribuzione, fermi restando i cani di risoluzione del rapporto da imputare

a causa diversa.

 

Qualora il  danneggiato  si  costituisca  parte  civile  nei  confronti del

lavoratore, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'Ente.

 

Il lavoratore  che si  trovi nelle condizioni  di cui  al presente articolo

deve dame immediata notizia all'Ente.

 

Le  garanzie e  le tutele di  cui al primo  ed al terzo comma  del presente

articolo si applicano al  lavoratore anche  successivamente alla cessazione

del rapporto,  sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto

stesso.

 

Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  in quanto

compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la  materia e,

comunque,  con  eventuali  disposizioni  regolamentari  già  vigenti  sulla

materia stessa.

 

 

 

Art. 13 - GIORNI FESTIVI

 

Sono considerati festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni:

 

- Capodanno                                  1° gennaio

- Epifania                                    6 gennaio

- Anniversario della Liberazione             25 aprile

- Lunedì dopo Pasqua                          -------

- Festa del lavoro                           1° maggio

- Assunzione della Beata Vergine             15 agosto

- Giorno successivo all'Assunzione           16 agosto

- Ognissanti                                 1° novembre

- Immacolata Concezione                      8 dicembre

- Natività di Nostro Signore                25 dicembre

- Santo Stefano                             26 dicembre

- Santo Patrono                              -------

 

Sono considerati semifestivi i seguenti giorni:

 

Venerdì  o Sabato  Santo,  Vigilia dell'Assunzione della  Beata  Vergine 14

agosto,  Commemorazione dei defunti  2  novembre, Vigilia della Natività di

Nostro Signore 24 dicembre, ultimo giorno dell'anno 31 dicembre.

 

Nelle suindicate giornate l'attività lavorativa  sarà limitata a tre  ore e

mezza dell'orario giornaliero con riferimento all'articolazione dell'orario

di lavoro fissato da ciascun Ente con contrattazione di 2° livello.

 

Le suelencate festività verranno  incluse nello stipendio mensile,  in caso

di godimento nel  corso della settimana;  verranno retribuite separatamente

se ricadenti di domenica.

 

In tema delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, valgono le

disposizioni dettate dalla stessa,  ovvero,  per  le  4  ex-festività, (San

Giuseppe  19   marzo,   Corpus  Domini,  San  Pietro  e  Paolo  29  giugno,

Ascensione), verranno concessi permessi retribuiti, le cui modalità saranno

disciplinate da ciascun Ente.

 

Le festività del 2  giugno e 4 novembre, spostate alla domenica successiva,

saranno retribuite.

 

 

 

Art. 14 - INDENNITA' DI CONTINGENZA

 

Ai  lavoratori  spetta  l'indennità di  contingenza di  cui  alla  legge 26

febbraio 1986,  n. 38, prorogata dalla legge 13 luglio 1990, n. 191 sino al

31 dicembre 1991.

 

Detta indennità è ricompresa nel minimo tabellare di cui è parte integrante

(v. tabelle retributive).

 

 

 

Art. 15 - DIRITTO E COMPUTO DELLE FERIE

 

Nel corso di ogni anno  solare (1-1/31-12),  il personale ha  diritto ad un

periodo di ferie retribuito della seguente durata:

 

a) per gli Enti nei quali è adottato l'orario di lavoro su cinque giorni

   settimanali: giorni lavorativi 26 per ciascun anno solare.

 

   Non sono computabili come giorni  di ferie  le domeniche,  i sabati e le

   giornate interamente festive infrasettimanali.

 

b) per gli Enti nei quali è adottato l'orario di lavoro su sei giorni

   settimanali: giorni lavorativi 30 per ciascun anno solare.

 

   Non  sono computabili  come giorni di  ferie le domeniche  e le giornate

   interamente festive infrasettimanali.

 

Il periodo di ferie è di norma continuativo.

 

Le ferie vanno fruite nel  corso dell'anno solare.   Qualora il dipendente,

per  straordinarie ed  eccezionali esigenze  di servizio,  non possa fruire

delle  ferie o parte di  esse,  ha comunque  diritto a fruirne entro  il 31

luglio dell'anno successivo.

 

In caso  di  risoluzione del rapporto  al lavoratore spetterà  il pagamento

delle ferie non godute in proporzione ai dodicesimi maturati.

 

La  frazione  di  mese  superiore a 15  giorni  sarà  considerata come mese

intero.

 

 

 

Art. 16 - DURATA DEL PERIODO DI FERIE

 

La  Direzione dell'Ente,  compatibilmente con  le  proprie  esigenze, nello

stabilire il  turno di ferie,  terrà conto delle  richieste dei lavoratori;

soltanto  per imprescindibili  esigenze  di  servizio,  potrà  frazionare i

periodi di ferie  superiori a 20  giorni lavorativi,  purché il periodo non

sia inferiore a 15 giorni lavorativi.

 

L'Ente può richiamare  l'assente prima del termine  del  periodo  di ferie,

quando eccezionali necessità di  servizio lo richiedano,  fermo restando il

diritto  del lavoratore  di  complesse le  ferie in  epoca  successiva, con

diritto  altresì al  rimborso  delle spese  incontrate  per  il  rientro in

servizio anticipato.

 

Il frazionamento delle ferie può  essere  concesso  anche  a  richiesta del

lavoratore, sempre che le esigenze dei singoli Enti lo consentano.

 

 

 

Art. 17 - RIDUZIONE DELLE FERIE PER INFERMITA ED ALTRE CAUSE

 

Nei  casi  di  assenza dal servizio,  senza  diritto alla  retribuzione, il

periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti  sono i

mesi interi di assenza.

 

Per l'assenza dovuta  a malattia,  la riduzione ha  luogo  quando l'assenza

stessa superi i nove  mesi.   La frazione di assenza superiore  a 15 giorni

verrà considerata quale mese intero.

 

La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive, e che sia tale

da impedirne il godimento, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

 

a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;

 

b) malattia la cui prognosi sia superiore a tre giorni di calendario.

 

L'effetto  sospensivo si determina a condizione  che il  dipendente assolva

agli  obblighi  di  comunicazione,   di  certificazione  e  di  ogni  altro

adempimento  di  cui al precedente art.  9;  nel caso in cui la  dimora non

coincida con il  domicilio  abituale  si  farà  riferimento  alla normativa

vigente.

 

 

 

Art. 18 - ASPETTATIVE

 

Il  lavoratore  in servizio effettivo da  almeno  3  anni ha diritto ad una

aspettativa della  durata  massima  di  due  mesi,  da  fruire  in un'unica

soluzione ovvero con frazionamento in due periodi,  ciascuno  dei quali non

può comunque essere inferiore a 15 giorni di calendario.

 

Ciascun periodo di aspettativa dovrà essere preceduto da un preavviso di 15

giorni, salvo il caso di impossibilità oggettiva.

 

E'  facoltà del lavoratore richiedere  che l'aspettativa cessi  prima della

scadenza del termine stabilito.

 

Nel  caso  che  l'aspettativa   venga  richiesta  frazionata,   qualora  il

lavoratore rientri anticipatamente,  agli  effetti di  cui al    comma si

considerano come fruiti almeno quindici giorni.

 

Sono  altresì  dovute,   se  richieste  dal   lavoratore,  aspettative  per

l'assolvimento di pubblici doveri (mandato parlamentare, cariche pubbliche,

ecc..).

 

L'aspettativa può essere nuovamente richiesta con le stesse modalità dopo 5

anni  dalla  precedente.   Il  termine  dei  5  anni  decorrerà dall'inizio

dell'aspettativa  precedente o,  nell'ipotesi di frazionamento, dall'inizio

del primo periodo della stessa.

 

Le  aspettative   di  cui   ai  commi  precedenti   non  comportano  alcuna

corresponsione di  trattamento economico né  maturazione  dell'anzianità ad

alcun effetto.

 

Potranno,  altresì,  essere  accordate aspettative per  giustificati motivi

personali  o di  famiglia,  ferma restando la  facoltà del singolo  Ente di

corrispondere  gli  emolumenti  del  primo  mese,   se  le  circostanze  lo

giustificano.   Tali aspettative non possono superare la durata di un anno.

Il periodo eccedente i quattro  mesi non comporta maturazione  di anzianità

ad alcun effetto.

 

E in facoltà del lavoratore richiedere che l'aspettativa cessi  prima della

scadenza del termine stabilito.

 

 

 

Art. 19 - PERMESSI E CONGEDO MATRIMONIALE

 

Potranno essere  accordati al  lavoratore permessi per  giustificati motivi

personali o di  famiglia  per  la  durata  massima  di  36  ore complessive

nell'arco  dell'anno  e  di  durata  non  superiore  alla  metà dell'orario

lavorativo giornaliero, che dovranno essere successivamente recuperati.

 

E'  fatta salva la facoltà dei singoli  Enti di aumentare detti  limiti, da

verificare in sede di contrattazione di 2° livello.

 

In caso di nascita di figli spettano al  lavoratore tre  giorni di permesso

retribuito.

 

In  caso  di  decesso del coniuge,  dei figli,  dei genitori  e fratelli il

lavoratore ha diritto ad un   permesso retribuito di  quattro giorni.  Tale

permesso  sarà  concesso  anche nel caso  di decesso di persone  diverse da

quelle  sopra indicate,  purché le  stesse  risultino all'atto  del decesso

conviventi con il lavoratore.

 

Saranno concessi altresì i permessi previsti dal 2° comma dell'art. 7 della

legge 30  dicembre 1971,  n. 1204 anche per le malattie del bambino sino al

compimento del 5° anno di età.

 

In occasione di matrimonio il lavoratore fruirà di un congedo straordinario

retribuito di  15  giorni  consecutivi di  calendario  non computabili come

ferie, secondo le disposizioni di legge.

 

Ulteriori   permessi  sanitari  potranno  essere  concessi   a   fronte  di

regolamentazione da valutare in sede di contrattazione aziendale.

 

 

 

Art. 20 - PRESTAZIONI TERMALI

 

Per  dette prestazioni si  fa  esplicito riferimento alle  vigenti  norme e

disposizioni di legge.

 

 

Art. 21 - PRODUZIONE CERTIFICATO MEDICO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO

 

Fermo  quanto  stabilito dall'art.  9,  l'assenza per  malattia deve essere

giustificata con certificato medico,  da presentarsi  nel  più  breve tempo

possibile e comunque non oltre il terzo giorno.

 

In caso di infortunio sul lavoro la certificazione  dovrà essere presentata

entro il 1° giorno e comunque entro le 24 ore dall'evento.

 

L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio  deve essere

comunicata al datore di lavoro con le stesse modalità di  cui al precedente

art.  9  e deve essere attestata  da successivi certificati medici,  che il

lavoratore deve far pervenire al datore di  lavoro entro  il secondo giorno

dalla scadenza  del periodo di  assenza per malattia  o infortunio indicata

nel certificato medico precedente.

 

In caso di inadempienza all'obbligo di  dare comunicazione  e di presentare

il certificato medico di cui ai commi precedenti l'assenza si considera non

giustificata e darà luogo all'applicazione del procedimento disciplinare di

cui al precedente art. 11.

 

 

 

Art. 22 - INTEGRAZIONE ECONOMICA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO,

          CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

 

N.B.:  questo  articolo  dovrà essere rivisto  alla luce dell'inquadramento

previdenziale  che l'I.N.P.S.  darà  agli  Enti privatizzati,  in quanto se

verranno inquadrati nel settore Assicurativi l'indennità di  malattia verrà

corrisposta  totalmente  dall'Ente,  in  caso  d'inquadramento  nel settore

Terziario  L'I.N.P.S.  corrisponderà  l'indennità,  e  l'Ente  integrerà la

differenza.

 

In caso di assenza per malattia o infortunio, l'Ente conserverà il posto al

lavoratore che abbia superato il periodo di prova per:

 

a) mesi 12 al lavoratore con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti;

 

b) mesi 18 al lavoratore con anzianità di servizio oltre i 10 anni.

 

Al  lavoratore  assente per malattia.  sarà corrisposto ad  integrazione di

quanto  corrisposto  dagli   istituti  I.N.P.S.   il  seguente  trattamento

economico:

 

1) per i primi nove mesi l'intera retribuzione fissa mensile, con

   l'esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato;

 

2) il 90% della retribuzione di cui al punto 1), per i successivi tre mesi

   di assenza;

 

3) il 50% della retribuzione di cui al punto 1), per i successivi sei mesi.

 

In caso di  malattia particolarmente grave  in relazione alla sua  natura o

durata,  su richiesta del lavoratore, l'Ente potrà concedere un'aspettativa

non retribuita,  successiva allo  scadere del termine per  la conservazione

del posto di lavoro, di durata massima di mesi 18.

 

Trascorso il  periodo durante il  quale il  datore di lavoro  è tenuto alla

conservazione  del  posto,   ovvero  dell'eventuale  ulteriore  periodo  di

aspettativa,  concesso ai sensi del comma precedente, il rapporto di lavoro

cessa di  diritto e il  datore  di  lavoro provvederà a  dame comunicazione

scritta all'interessato.

 

I trattamenti economici prevista  ai  commi precedenti  non sono cumulabili

con quelli corrisposta dall'INPS o da altro Ente  pubblico  per ogni giorno

di  assenza dal lavoro  dovuta  a malattia  e le  corresponsioni degli Enti

costituiranno un'integrazione di  quella  stabilita dalla legge,  sino alla

concorrenza del trattamento più favorevole in materia.

 

In caso di infortuni o attribuibile alla responsabilità di  terzi l'Ente ha

il  diritto di surroga  nei diritti dell'infortunato  fino alla concorrenza

della somma erogata.

 

 

 

Art. 23 - TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO D'INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA

          PROFESSIONALE

 

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l'Ente conserverà

il  posto di  lavoro  al  dipendente  fino  alla sua  guarigione clinica, e

comunque  non oltre i  periodi  di  conservazione  del  posto  previsti nei

successivi punti a) e b).

 

In tali periodi al dipendente spetterà:

 

1) l'intera retribuzione per il giorno dell'infortunio;

 

2) dal 2° al 4° giorno il 100% (carenza);

 

3) dal 5° alla guarigione clinica l'Ente garantirà il 100% della

   retribuzione  tabellare   mensile,   anche  anticipando  il  trattamento

   economico a carico dell'I.N.A.I.L..

 

L'Ente recupererà  le  somme  anticipate  per  conto  dell'I.N.A.I.L. dalle

spettanze dovute al dipendente non appena venuto a  conoscenza dell'importo

indennizzato dallo stesso I.N.A.I.L..

 

Le indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'I.N.A.I.L. non

corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.

 

Al lavoratore sarà conservato il posto:

 

a) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il

   quale egli  percepisca  l'indennità  per  inabilità  temporanea prevista

   dalla legge;

 

b) in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica

   comprovata  coi rilascio  del  certificato  medico  definitivo  da parte

   dell'Istituto assicuratore.

 

 

 

Art. 24 - CUMULO DI MALATTIE

 

I periodi di malattia non potranno superare cumulativamente i limiti di cui

all'art. 22 lett. a) e b) negli ultimi trentasei mesi precedenti all'ultima

manifestazione morbosa.

 

Nel  caso  di  successive malattie,  a ciascuna di esse  verrà applicato il

trattamento economico di cui al precedente art. 22.

 

Le ricadute nella medesima malattia sono considerate come unica malattia, a

meno  che non si  interponga  un  intervallo di almeno  quaranta giorni tra

l'una e l'altra manifestazione morbosa

 

Il periodo di malattia va computato come  servizio a tutti  gli effetti, ad

eccezione  dei  periodi  contemplata   negli  artt.   18  e  22  (ulteriore

aspettativa).

 

Le disposizioni contenute nel  presente articolo si  applicano alle assenze

per  malattia  iniziate  successivamente  alla  data  di  stipulazione  del

presente contratto, o dalla quale si computano i termini previsti dal comma

1°.

 

Alle assenze in corso alla predetta data,  si applica la  normativa vigente

al momento dell'insorgenza della malattia per quanto  attiene alla modalità

di retribuzione,  fatto salvo il  diritto alla conservazione  del posto ove

più favorevole.

 

 

 

Art. 25 - ACCERTAMENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

 

Il datore di lavoro  ha facoltà  di accertare l'esistenza  della malattia o

dell'infortunio  e di  controllare il decorso  nei modi e  nei limiti della

normativa vigente.

 

Il lavoratore assente è tenuto a trovarsi  nel proprio  abituale domicilio,

ovvero in quello eventualmente indicato  in sostituzione,  durante le fasce

orarie "di reperibilità" indicate dalla normativa vigente.

 

Sono fatte salve le  eventuali necessità di  assentarsi  dal  domicilio per

visite mediche,  accertamenti  specialistici,  visite di controllo,  che il

lavoratore dovrà documentare  e  preventivamente  comunicare  al  datore di

lavoro.

 

Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi  sopra indicati,

ovvero il rifiuto a sottoporsi a  visite di controllo,  comporta la perdita

del  trattamento   di  malattia  ed  è   sanzionabile   sotto   il  profilo

disciplinare.

 

 

 

Art. 26 - TRATTAMENTO ECONOMICO IN GRAVIDANZA O PUERPERIO

 

In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dal

datore  di  lavoro,  per tutto il periodo di  assenza dal  lavoro stabilito

dall'art.  4  della  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  un'integrazione

dell'indennità prevista dall'art.  15, primo comma della citata legge, pari

al 20% della retribuzione presa e base per la determinazione dell'indennità

di cui trattasi.

 

Qualora durante la gravidanza o puerperio subentri una malattia, si applica

il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa

si è manifesta, salvo che nei singoli casi risulti , nel suo complesso, più

favorevole il trattamento di legge.

 

In deroga  a quanto  previsto  dal primo comma dell'art.  7  della legge n.

1204/71,  per  il primo mese di  assenza verrà corrisposta  la retribuzione

intera,   ferma  restando  per  il  periodo  successivo  la  corresponsione

dell'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.

 

Le provvidenze di  cui sopra sono  estese,  in quanto applicabili, anche al

casi di affidamento e di adozione di cui alla legge in vigore.

 

Il periodo di  assenza di  cui al  primo comma dell'art.  7  della legge n.

1204/71,  verrà considerato agli effetti del trattamento  di  fine rapporto

con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita.

 

Durante il  periodo di  assenza obbligatoria dal  lavoro saranno garantire,

oltre al  trattamento economico ordinario,  le quote  di salario accessorio

fisso e quelle  connesse  alla  professionalità  ed  alla  produttività, in

relazione agli  effettivi quantitativi  di  produzione  medi  raggiunti dal

reparto di appartenenza.

 

Per le lavoratrici assunte con  contratto a tempo determinato  si applicano

le disposizioni di cui alla legge n. 1204/71, art. 2, comma 3°.

 

 

 

Art. 27 - PERMESSI PER ASSISTENZA A FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP

 

Ai lavoratori  che abbiano  familiari  a  carico  portatori  di  handicap e

bisognosi di assistenza riabilitativa continua  si applica  la normativa di

cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

 

 

Art. 28 - LAVORATORI TOSSICODIPENDENTI

 

Le Parti,  in attuazione di quanto Previsto dalla legge 26  giugno 1990, n.

162, convengono quanto segue.

 

I lavoratori  di cui viene  ,  secondo le previsioni di legge,  lo stato di

tossicodipendenza,  i quali intendono accedere  ai  programmi terapeutici e

riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie  locali  o di

altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali  se assunti

a tempo  indeterminato,  hanno  diritto  alla  conservazione  del  posto di

lavoro,  in aspettativa non retribuita  a tutti gli effetti di  legge  e di

contratto,  per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative

è dovuta per l'esecuzione del trattamento riabilitativo e  comunque  per un

periodo non superiore a tre anni.

 

Nel  caso in cui la  legge non riconosca la  patologia come  malattia, sarà

applicabile la disciplina di cui agli artt. 18 e 22.

 

Il lavoratore  che intende  avvalersi  della  facoltà  di  cui  sopra dovrà

avanzare la relativa richiesta all'Ente almeno 15  giorni prima dell'inizio

del  programma cui intende  partecipare,  fornendo  adeguata documentazione

circa il programma stesso e la sua presumibile durata.

 

I  lavoratori  familiari di  un  tossicodipendente  entro  il    grado di

parentela e,  in mancanza, entro il 3° grado in linea retta, possono a loro

volta essere posti,  a domanda,  in aspettativa non retribuita a  tutti gli

effetti di legge e di contratto  per concorrere al programma  terapeutico e

socio-riabilitativo  del  tossicodipendente,  qualora  il  servizio  per le

tossicodipendenze ne attesti le necessità.

 

Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta  all'Ente almeno 15

giorni prima dell'inizio dell'aspettativa, fornendo adeguata documentazione

circa lo stato di tossicodipendenza del famigliare, il programma cui questi

partecipa, nonché l'attestazione di cui sopra.

 

I lavoratori in  aspettativa dovranno fornire  periodica attestazione circa

la prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.

 

Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l'Ente potrà ricorrere ad

assunzioni a tempo determinato.

 

Al lavoratore tossicodipendente potranno essere concessi permessi, ai sensi

dell'art.  19  del presente contratto; se assunto con contratto di lavoro a

tempo indeterminato,  al lavoratore tossicodipendente potrà essere concessa

la facoltà di trasformare il rapporto di lavoro da full-time  (tempo pieno)

a part-time (tempo parziale).

 

Successivamente,  a richiesta dell'interessato, il rapporto di lavoro potrà

essere di nuovo trasformato a tempo pieno.

 

 

 

Art. 28/b - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

 

Gli  Enti  attueranno,  nei  limiti  della  oggettiva  fattibilità,  quegli

interventi tecnici idonei al superamento delle barriere architettoniche che

ostacolano l'accesso ai luoghi di lavoro per i portatori di handicap.

 

 

 

Art. 29 - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

 

La chiamata alle armi  per adempiere agli  obblighi di leva  non risolve il

rapporto di lavoro,  ma lo sospende fino alla data effettiva di ripresa del

servizio  (D.Lgs.  C.P.S.  13  settembre 1946,  n. 303 e D.P.R. 14 febbraio

1964, n. 237, artt. 77 e 81).

 

Il  periodo di  assenza per  la  prestazione  del  servizio  di  leva viene

computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

 

Il lavoratore  deve  riprendere  il servizio entro un  mese  dal giorno del

congedo o dell'invio in licenza illimitata in  attesa del  congedo; in caso

contrario sarà considerato dimissionario.

 

Dal momento in  cui il  lavoratore chiamato alle  armi per  gli obblighi di

leva  sia trattenuto  in servizio militare  oltre il  termine stabilito, si

applicano le disposizioni del primo e secondo comma.

 

Il  compimento  di  eventuali  periodi  di  servizio   militare  per  ferma

volontaria,  risolve il rapporto di lavoro, senza diritto al riconoscimento

dell'anzianità relativa al periodo trascorso sotto le armi.

 

Il  richiamo  alle armi non risolve il  rapporto  di lavoro;  il periodo di

richiamo viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità (legge 3 maggio

1955, n. 370).

 

Il lavoratore richiamato deve riprendere servizio entro  dieci giorni dalla

fine del richiamo se il servizio militare  ha avuto durata non  superiore a

un mese;  entro 15  giorni se superiore ad un mese ma non a sei mesi; entro

20  giorni,  se ha avuto la durata superiore a sei mesi ma non ad  un anno;

entro  30  giorni,  se ha  avuto la  durata  superiore ad un anno;  in caso

contrario il lavoratore sarà considerato dimissionario.

 

 

 

Art. 30 - INVIO IN MISSIONE

 

L'Ente può inviare il dipendente in missione temporanea fuori  sede, con un

preavviso di norma di 48 ore, salvo casi di urgenza.

 

Il rifiuto senza giustificato  motivo  di uniformarsi  alle disposizioni di

recarsi alla destinazione fissata nel tempo assegnato costituisce motivo di

provvedimento disciplinare di cui all'art. 11/b.

 

Al lavoratore inviato in missione per un periodo non inferiore  ad  un mese

compete il rimborso delle spese di viaggio per il  rientro in  famiglia per

un fine settimana ogni 30 giorni di calendario.

 

Salvo il consenso dell'interessato,  ciascuna missione non potrà superare i

6  mesi e le missioni non potranno  complessivamente superare i  160 giorni

lavorativi nell'arco dell'anno.

 

 

 

Art. 31 - TRATTAMENTO DI MISSIONE IN ITALIA

 

Al personale inviato in missione temporanea in Italia compete:

 

a) Il rimborso delle spese di viaggio in li classe, seguendo la via più

   breve,  ovvero,  qualora  non  sia  possibile  l'uso  della  vettura  di

   servizio,  o disco preventiva autorizzazione,  alle spese per l'utilizzo

   della propria autovettura,  in una  misura pari a quanto  previsto dalle

   tabelle A.C.I. per Km oltre il pedaggio autostradale;

 

b) il rimborso delle spese per il trasporto del normale bagaglio;

 

c) il rimborso delle spese postali, telefoniche, telegrafiche e di tutte le

   altre  sostenute in  esecuzione  del mandato  ricevuto  e nell'interesse

   dell'Ente,  previa  produzione  di  opportuna  documentazione attestante

   dette spese;

 

d) il trattamento di trasferta (diaria e pie' di lista) per i giorni di

   viaggio e di  permanenza,  da stabilirsi  a  norma  della contrattazione

   aziendale di 2° livello;

 

e) l'anticipazione non inferiore al 75% delle spese prevedibili da

   sostenere.

 

 

 

Art. 32 - TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO

 

Il   trattamento   relativo  alle  missioni  all'estero   verrà  concordato

preventivamente,  secondo  i  criteri  fissati  in  sede  di contrattazione

aziendale di 2° livello.

 

 

 

Art. 33 - COPERTURA ASSICURATIVA

 

L'Ente,  in  fase  di  contrattazione  aziendale  di    livello, valuterà

l'ipotesi  di  stipulare   apposite  polizze   assicurative,  oltre  quelle

obbligatorie (I.N.A.I.L.), in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi,

in occasione di missioni o adempimenti di servizio  fuori dall'ufficio, del

proprio mezzo di trasporto,  limitatamente al tempo strettamente necessario

per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

 

La polizza di cui al precedente comma è rivolta a copertura  dei rischi non

compresi   nell'assicurazione    obbligatoria    di    terzi,   nonché   di

danneggiamento,   urto  ecc.   al  mezzo  di  trasporto  di  proprietà  del

dipendente.

 

 

 

Art. 34 - TRASFERIMENTO

 

L'Ente,  per comprovate  ragioni tecniche,  organizzativi e produttive, può

disporre il  trasferimento della sede  di  lavoro  del dipendente  in altra

città, previo preavviso di mesi quattro.

 

Nei  confronti del lavoratore  che abbia  raggiunto  i  50  anni  di  età e

maturato almeno 15  anni di anzianità di servizio, il trasferimento non può

essere disposto senza il consenso del lavoratore stesso.

 

Le disposizioni  di cui  al comma precedente non si  applicano nei  casi di

trasferimento  di  personale preposto  o da  preporre  ad unità periferiche

comunque denominate,  oltre  che per i lavoratori  di  cui  alle  Aree  A e

Professionale Ramo 1.

 

Qualora particolari ragioni  di  urgenza  non  consentano  di  rispettare i

termini di preavviso, il dipendente viene considerato in missione fino alla

scadenza dei suddetti termini.

 

Il  trasferimento  della  sede  di  lavoro  per  iniziativa  dell'Ente, che

determini  il  cambiamento  di  residenza  del  lavoratore,     luogo  al

riconoscimento dei seguenti rimborsi:

 

a) spese di viaggio in prima classe, per la via più breve, per il

   dipendente ed i famigliari conviventi ovvero spese  per l'utilizzo della

   propria autovettura secondo quanto disposto dall'art. 31 punto a);

 

b) spese per eventuale perdita del canone di locazione, in caso di recesso

   anticipato,  nei limiti previsti dalla legge  27  luglio 1978, n. 392, e

   successive modificazioni a integrazioni;  in tale caso la trattativa con

   il locatore, sarà demandata direttamente all'Ente;

 

c) spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa

   assicurazione  a   carico  dell'Ente,   che   provvederà   a  contattare

   direttamente una primaria società di trasporti;

 

d) L'indennità "una tantum" a copertura di tutte le altre spese, pari ad

   una mensilità di  stipendio,  elevata a  due  per  chi  abbia famigliari

   conviventi,   a  completamente  dell'avvenuto   trasferimento  e  dietro

   presentazione del certificato di nuova residenza;

 

e) maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione

   per  l'eventuale differenza  di canone di  locazione per un  alloggio di

   tipo analogo a quello occupato nella sede di origine per  un periodo non

   superiore a mesi otto.

 

Nel  caso  di  morte del dipendente  entro cinque  anni  dal trasferimento,

l'Ente rimborserà  le eventuali spese  di rientro della  famiglia alla sede

originaria.

 

L'Ente non è tenuto ad alcun rimborso di cui ai punti a),  b),  c), d), nel

caso in cui il trasferimento avvenga  a seguito di  accoglimento di domanda

del lavoratore.

 

 

 

Art. 35 - CORSI PROFESSIONALI

 

1) Le Parti individuano nella formazione un fondamentale strumento di

   aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di

   inserimento nel processo  produttivo del personale  di nuova assunzione,

   al fine  di  promuovere  lo  sviluppo  del  sistema  organizzativo anche

   attraverso  più alti  livelli di  preparazione  e di  consapevolezza del

   personale rispetto agli obiettivi strategici e produttivi da perseguire

 

2) L'Ente nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e ai fini del

   costante miglioramento dei livelli  di produttività,  di efficienza e di

   efficacia dell'azione amministrativa e gestionale,  nonché della qualità

   del servizio può organizzare, con la collaborazione di soggetti pubblici

   o  società specializzate del settore,  corsi di  formazione di contenuto

   generale ovvero mirato su specifiche materie.

 

3) La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante corsi

   teorico-pratici,  di intensità  e  durata  rapportate  alle  mansioni da

   svolgere,   in  base   a  specifici  programmi   definiti  dalla  stessa

   amministrazione.

 

4) I programmi dei corsi di aggiornamento professionale sono definiti

   dall'Ente che ne dà informazione alle Organizzazioni sindacali le quali,

   in occasione dell'informativa,  possono  chiedere all'amministrazione un

   apposito   confronto   finalizzato   al  perseguimento   della  maggiore

   convergenza  possibile delle rispettive  posizioni  in  ordine  ai corsi

   stessi.

 

5) Gli Enti individuano, in base alle esigenze tecniche organizzativi

   produttive  dei vari uffici,  i dipendenti che  parteciperanno ai corsi,

   tenendo  conto  anche   delle  attitudini  personali  e   culturali  dei

   lavoratori  e garantendo  a tutti  pari  opportunità  di partecipazione,

   sulla base di criteri generali definiti in sede di contraddizione  di 2°

   livello.                                                       

 

6) I costi per la partecipazione ai corsi saranno a carico dell'Ente.

 

7) I corsi potranno essere tenuti anche durante l'orario di lavoro e, salvo

   casi  particolari,  quelli  organizzati  direttamente  all'Ente  saranno

   tenuti fuori dall'orario di lavoro per non più del 50% del tempo.

 

8) Poiché la qualificazione professionale concreta un interesse reciproco

   dell'Ente  e del lavoratore,  le eventuali ore dedicate  ai  corsi al di

   fuori  del  normale  orario  di  lavoro   dovranno   essere  considerate

   maggiorazione  di  orario  con  conseguente  recupero  orario  o  riposo

   compensativo delle sole ore del corso.

 

9) Nei casi di innovazioni, sia tecnologiche che organizzativi, l'Ente

   curerà l'aggiornamento professionale del personale in modo da consentire

   lo svolgimento delle mansioni con adeguata competenza.

 

10) Nel caso di assenza dal servizio per periodi superiori a tre mesi

    continuativi,  qualora  nel contempo si siano  verificati significativi

    cambiamenti  organizzativi  o  procedurali,  gli  Enti  favoriranno  il

    reinserimento del personale in  parola,  anche  mediante  l'utilizzo di

    adeguati  strumenti formativi in  relazione alle  conoscenze necessarie

    allo sviluppo dei compiti assegnati.

 

 

 

Art. 36 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

La cessazione del rapporto di lavoro ha luogo:

 

a) per dimissioni

 

b) per raggiungimento del limite d'età previsto per il collocamento a

   riposo,  salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in  materia di

   opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro;

 

c) per malattia o conseguenza di infortunio la cui durata abbia superato il

   periodo contrattuale di conservazione del posto ai  sensi dei precedenti

   artt. 22 e 23;

 

d) per recesso per giusta causa a norma dell'art. 2119 c.c.;

 

e) per recesso per giusta causa o giustificato motivo a norma della legge

   15  luglio  1966,  n.  604  e successive  modificazioni  ed integrazioni

   nell'ambito dell'applicazione della legge stessa;

 

f) per morte.

 

 

 

Art. 37 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

 

Il recesso dal rapporto di lavoro deve essere comunicato per iscritto.

 

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti ai punti a), b), c)

e del precedente art. 36 i termini di preavviso sono così fissati:

 

1) per i lavoratori che hanno superato il periodo di prova e non hanno

   ancora compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 4;

 

2) per i lavoratori che hanno compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi

   6.

 

Il  recesso  ha  effetto  dal  momento  indicato  nella  comunicazione  ma,

comunque, non prima che questa sia pervenuta alla controparte; i termini di

preavviso,   peraltro,   decorrono  dal    o  dal  16°  giorno  del  mese

immediatamente successivo alla data dell'avvenuta comunicazione.

 

La  parte  che  risolve  il  rapporto  senza  l'osservanza  del  termine di

preavviso deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva.

 

Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di

dimissioni,  l'Ente è tenuto ad  accordare al  lavoratore adeguati permessi

non retribuiti per consentirgli la ricerca di altra occupazione.

 

La  durata  dei permessi  e la  distribuzione saranno  stabilite dall'Ente,

tenuto conto anche delle esigenze del lavoratore.

 

Pertanto il periodo di preavviso è considerato come  servizio.   Qualora il

preavviso venga  consensualmente ridotto o sostituito  dalla corrispondente

proporzionale  indennità,   il  rapporto  di  lavoro  è   risolto  all'atto

dell'effettiva cessazione dal servizio.

 

Al personale che risolve il rapporto di lavoro nel periodo  di gravidanza o

fino  al  compimento  di  un  anno  di  età del bambino  compete,  oltre al

trattamento di  fine  rapporto,  un importo equivalente all'ammontare della

retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel

caso di recesso da  parte dell'Ente.   La gravidanza o  l'esistenza in vita

del bambino dovranno essere documentate con idonea certificazione.

 

 

 

Art. 38 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GIUSTA CAUSA

 

Il datore di lavoro che recede  dal rapporto  per giusta causa  non deve al

prestatore di lavoro il preavviso,  né la corrispondente indennità, ma solo

il trattamento di fine rapporto.

 

Al lavoratore che recede per giusta causa spettano,  invece, il trattamento

di  fine  rapporto  e un  importo equivalente  all'ammontare dell'indennità

sostitutiva del preavviso.

 

Il recesso  ha effetto dalla  data risultante dalla ricevuta  della lettera

raccomandata a.r. diretta al domicilio della parte interessata.

 

L'esercizio del diritto di recesso per giusta  causa  lascia impregiudicate

le eventuali azioni di danno spettanti a norma di legge.

 

 

 

Art. 39 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GIUSTIFICATO MOTIVO

 

Il  giustificato  motivo  di  licenziamento  di  cui  alla  lettera  e) del

precedente art.  3 6 sussiste nei casi previsti dalla legge 15 luglio 1966,

n. 604 e successive integrazioni e modificazioni.

 

In caso di licenziamento per  giustificato motivo sono  dovuti il preavviso

di cui al precedente art. 36 e il trattamento di fine rapporto.

 

Qualora  la  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  avvenga  per  notevole

inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di  lavoro a norma

dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, l'Ente è tenuto a contestare

per  iscritto  la  mancanza  all'interessato.   Quest'ultimo può richiedere

entro 15  giorni i motivi che hanno determinato il recesso.   L'Ente in tal

caso dovrà entro i 7  giorni successivi dame comunicazione per  iscritto ai

sensi e per gli effetti di cui all'art.  2, comma 2°, della legge 11 maggio

1990, n. 108.

 

Alla risoluzione del rapporto di lavoro di  cui al primo  comma sono estese

le  procedure previste per  i provvedimenti disciplinari  dell'art. 7 della

legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

 

 

Art. 40 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A CAUSA DI MORTE

 

Quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per morte, ai sensi del

punto f) del precedente art. 36, si applicano le norme di cui all'art. 2122

c.c.  corrispondendo agli  aventi  causa quanto  previsto  dall'art. 37 del

presente contratto.

 

 

 

Art. 41 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL

          PREAVVISO

 

All'atto della risoluzione del rapporto l'Ente corrisponderà  al lavoratore

un  trattamento di  fine  rapporto  da  calcolarsi  secondo quanto disposto

all'art. 2120 del codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

 

Per  il  computo dell'indennità  di anzianità maturata fino  all'entrata in

vigore del presente  contratto valgono le  norme di  cui all'art.  13 della

legge 20 marzo 1975, n. 70, e dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87.

 

L'importo  che,  a tale titolo,  sarebbe spettato ai singoli  prestatori di

lavoro in  caso  di  cessazione del rapporto costituisce  base rivalutabile

sulla quale confluiranno i successivi  accantonamenti annuali  ai sensi del

1° comma.

 

Le basi retributive per la determinazione del trattamento di  fine rapporto

e  dell'indennità  sostitutiva  del  preavviso  sono  calcolate  secondo le

disposizioni degli artt.  2120  e 2121  c.c., così come modificata dalla 29

maggio 1982, n. 297.

 

 

 

Art. 42 - MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE SPETTANZE DI FINE RAPPORTO

 

Le somme dovute in caso di  cessazione del rapporto debbono  essere versate

all'interessato alla cessazione dal servizio,  compatibilmente  con i tempi

necessari per l'elaborazione dei conteggi, e comunque entro 60 giorni.

 

 

 

Art. 43 - CERTIFICATO DI PRESTATO SERVIZIO

 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro,  a domanda dell'interessato,

e  compatibilmente  con  i  tempi  necessari  per  la  compilazione  l'Ente

rilascerà una certificazione  contenente  l'indicazione della  durata della

prestazione,  dell'area d'inquadramento,  del livello  retributivo  e delle

mansioni  del dipendente,  nonché,  eventualmente del servizio o ufficio al

quale il dipendente stesso era addetto.

 

 

 

Art. 44 - CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO

 

In conformità con gli obiettivi  del nuovo assetto contrattuale,  oltre che

per i punti su cui esistono  esplicite norme di  rinvio  negli articoli del

presente  contratto,   potranno  essere   stipulati  contratti  integrativi

aziendali  esclusivamente  per  le  materie  sottoindicate  con   i  limiti

specificatamente previsti:

 

1) previdenza integrativa;

 

2) indennità di cassa;

 

3) indennità di mensa;

 

4) modalità di attuazione dei turni di lavoro per settore ove sussistenti

   specifiche esigenze funzionari ed operative;

 

5) agevolazioni particolari per lavoratori studenti;

 

6) criteri e modalità per la corresponsione individuale del "premio

   aziendale di  risultato"  sulla base  di progetti specifici  che abbiano

   riferimento al  miglioramento dell'efficienza aziendale e  dei risultati

   di gestione così come previsto dal protocollo sulla politica dei redditi

   e dell'occupazione del 23 luglio 1993 (v. tabella "A");

 

7) criteri per l'attribuzione dei benefici assistenziali e sociali al

   personale.

 

Gli accordi integrativi aziendali,  secondo quanto  previsto dal Protocollo

del 23  luglio  1993,  hanno  durata  quadriennale  e sono  rinnovabili nel

rispetto  del principio  dell'autonomia  dei  cicli  negoziali  al  fine di

evitare sovrapposizioni con i tempi  di  rinnovo  del  contratto collettivo

nazionale.

 

Le richieste di rinnovo dell'accordo integrativo  aziendale dovranno essere

formulate in tempo utile al fine di consentire  l'apertura delle trattative

tre mesi prima della scadenza dell'accordo.

 

La direzione dell'Ente darà  riscontro delle richieste  pervenute  entro 30

giorni dal loro ricevimento.

 

Nei tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per i tre mesi

successivi  alla  scadenza  dell'accordo  e,   comunque,   per  un  periodo

complessivamente  pari  a  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione  delle

richieste  di rinnovo,  le Parti non assumeranno iniziative  unilaterali né

procederanno ad azioni dirette.

 

 

 

Art. 45 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

La  gestione  del  personale  è  informata  a   principi  di  flessibilità,

efficienza e funzionalità dei servizi.

 

A tal fine il personale viene classificato in quattro aree professionali.

 

Al dipendente può essere  assegnato lo  svolgimento di tutte  o parti delle

mansioni  rientranti nell'area di appartenenza,  attesa l'intercambiabilità

delle mansioni stesse.

 

Pertanto, l'affidamento di mansioni diverse da quelle normalmente svolte ma

rientranti,  comunque,  nell'area  di  appartenenza  non  determina  alcuna

modifica        sotto   l'aspetto   retributivo       sotto   l'aspetto

dell'inquadramento;  il personale, tuttavia, ove sia necessario, è tenuto a

svolgere  temporaneamente anche attività  complementari ed  accessorie alle

proprie, ancorché riferibili ad area inferiore o superiore.

 

L'inquadramento  dei lavoratori  nelle diverse  aree,  delle  quali vengono

determinate  le  caratteristiche ed  i requisiti,  viene effettuato tenendo

conto del contenuto professionale delle mansioni.

 

In ogni area sono previsti tre livelli retributivi.

 

Al dipendente che avrà operato con diligenza e senza demerito per i periodi

rispettivamente indicati nella sottoriportata tabella "B" sarà riconosciuto

il  livello retributivo superiore a quello  di  partenza e  così di seguito

fino al raggiungimento del massimo livello retributivo di  cui  all'area di

appartenenza.

 

Per servizio senza demerito si  intende quello prestato dal  dipendente che

abbia raggiunto gli obiettivi di  produzione  fissati annualmente dall'Ente

senza aver riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero.

 

Al  dipendente che  si sarà distinto  per particolari doti  di efficienza e

produttività,  e  avrà  seguito  con  profitto  corsa  di  aggiornamento  o

riqualificazione professionale organizzati dall'Ente ai sensi  dell'art. 35

del  presente  contratto,  potrà essere  attribuito  il livello retributivo

superiore senza tener conto dei periodi indicati nell'allegata tabella "B".

 

 

Il  dipendente  che  esplica  prevalentemente  mansioni   previste  in  una

determinata area non potrà essere assegnato ad area inferiore, salvo quanto

stabilito nei successivi punti 1) e 2).

 

Lo  svolgimento di  mansioni  rientranti  in  area diversa non  dà luogo al

passaggio nella nuova area quando sia dovuto alle seguenti motivazioni:

 

1) sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione

   del posto di lavoro;

 

2) esigenze organizzative, tecniche, di produttività e di risultato, di

   durata non superiore a mesi tre.

 

Posizioni differenziate di area:

 

a) lo svolgimento di mansioni previste in area superiore dà diritto, per il

   periodo  corrispondente,   al   riconoscimento   della   retribuzione  a

   quest'ultima relativa;

 

b) lo svolgimento di mansioni previste in area inferiore, dipendente dalle

   necessità   sopraindicate,   non  comporta,   invece,   riduzione  della

   retribuzione.

 

   Per il  caso  di  inquadramento definitivo  in  area  inferiore,  ove ne

   sussistano le condizioni e/o  le motivate necessità di cui  all'art. 2/d

   del presente contratto,  la differenza di  retribuzione tra  le due aree

   verrà attribuita al dipendente  quale superminimo riassorbibile  in caso

   di successivo passaggio ad area superiore.

 

Per  particolari e qualificati incarichi (quali  a  titolo esemplificativo:

attività di ricerca,  studio e indagine, controllo e coordinamento), l'Ente

potrà inoltre riconoscere  al dipendente un'indennità  in percentuale sulla

retribuzione base.

 

Detta  indennità   (v.   tabella  "A"   voce  2)  sarà  attribuita  in  via

preferenziale ai dipendenti collocati nella posizione economica  apicale di

ciascuna area con provvedimento motivato di cui sarà data informazione alle

OO.SS..

 

L'indennità in  questione,  che potrà essere  assegnata  anche  a posizioni

intermedie,  sarà corrisposta per il solo periodo di tempo durante il quale

il dipendente svolgerà l'incarico affidatogli.

 

Ne   consegue  che,   alla  cessazione  dall'incarico,   cesserà  anche  la

corresponsione della predetta indennità.

 

 

 

Art. 46 - DECLARATORIE

 

AREA A:

 

Appartiene a questa  area  il  personale in possesso di  elevata competenza

tecnico-professionale  che,  nell'ambito di  indirizzi generali  in materia

tecnico-amministrativa-economica    e    finanziaria,    svolge    attività

caratterizzata dall'importanza ed  autonomia delle  funzioni,  di  studio e

programmazione  di   problemi   di   carattere   complesso   anche  diretti

all'organizzazione,   nazionalizzazione  delle  procedure   e  delle  nuove

tecniche e metodologie di  lavoro,  nonché attività relative al trattamento

automatico delle informazioni  assicurandone,  con  piena  autonomia, anche

l'attuazione.

 

E'   normalmente   preposto  a   strutture   organizzativi  di  particolare

complessità  anche  a  rilevanza  esterna  non  attribuibili  al  dirigente

verificando l'attività di esecuzione,  ricerca, consulenza e programmazione

applicata nelle stesse.

 

Cura la  predisposizione e l'esame di  atti  e provvedimenti amministrativi

che richiedono capacità di analisi, decisione ed iniziativa per la corretta

applicazione della normativa,  l'utilizzazione funzionale  del personale ed

il conseguimento dei risultati e degli obiettivi previsti  dai programmi di

lavoro.

 

Cura, anche direttamente, la formazione e l'aggiornamento professionale del

personale.

 

L'area prevede tre livelli retributivi denominati Al, A2 e A3.

 

 

AREA B:

 

Appartiene a questa area il personale che svolge attività di collaborazione

istruttoria,   di  iniziativa  promozionale,   studio,   di  addestramento,

qualificazione e aggiornamento del personale,  elaborazione e progettazione

di  natura  tecnica  contabile  c/o  amministrativa  che  -  nell'ambito di

prescrizioni  generali  contenute  in  norme  o  procedure  definite  o  in

direttive  di  massima  -  presuppongono  specializzazione  e  preparazione

professionale nelle  attribuzioni  di  settore  o  di  modulo organizzativo

interdisciplinare,  capacità di valutazione e perseguimento  dei risultati,

nonché  capacità  di  decisione,   di  proposta  e  di  individuazione  dei

procedimenti necessari all'istruttoria dei casi esaminati e  delle concrete

situazioni di lavoro.

 

Svolge attività  istruttoria di  tipo  amministrativo,  contabile e tecnico

che,  nell'ambito di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate,

presuppone un'applicazione concettuale ed  una  valutazione  di  merito dei

casi concreti,  nonché interpretazione di istruzioni operative e conoscenze

professionali.

 

Svolge  le  proprie   attribuzioni   anche   mediante   l'utilizzazione  di

apparecchiatura specializzate, macchinari, e/o sistemi autonomi ed impianti

gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate.

 

Può essere preposto a settori di attività.

 

L'area prevede tre livelli retributivi denominati B1, B2 e B3.

 

 

AREA C:

 

Appartiene  a questa  area  il  personale che svolge  attività  tecnica e/o

amministrativa  ovvero  attività  ausiliare complesse  e  differenziate; vi

appartiene altresì il personale che svolge attività operativa con autonomia

esecutiva,   anche  con  l'ausilio   di  altri   lavoratori,  e/o  attività

specialistiche che richiedono conoscenze, esperienze, ed abilità inerenti a

tecniche,   tecnologie,   processi  operativi;  detto  personale  opera  in

conformità a procedure,  con elementi di variabilità di realizzazione e con

necessità di informazione e integrazione.

 

Svolge   attività   di   fascicolazione,    conservazione,   catalogazione,

distribuzione  e consegna  di  documenti  ed  altri  supporti;  attività di

protocollazione,  di  smistamento  e  di  corrispondenza  in  arrivo  e  in

partenza;   tenuta  di   schedari,   registri,   bollettari;   attività  di

dattilografia,  videoscrittura  e  digitazione  a  terminale,  con  diretta

responsabilità per la corretta esecuzione del lavoro.

 

L'area prevede tre livelli retributivi denominati C1, C2 e C3.

 

 

AREA D:

 

Appartiene  a  questa  area  il  personale  che  svolge  semplici  attività

ausiliarie o operazioni e lavori richiedenti capacità e conoscenze tecniche

standardizzate. 

 

L'area prevede tre livelli retributivi denominati D1, D2 e D3.

 

 

AREA PROFESSIONALE:

 

Appartengono a questa area i dipendenti inclusi in  detta area  assumono la

personale responsabilità nello svolgimento  dell'attività professionale nel

rispetto delle norme che regolano il relativo Ordine e Collegio.

 

L'area  professionale si  distingue in  due rami  a  seconda  del requisito

culturale di base:

 

Ramo uno: diploma di laurea ed iscrizione all'albo professionale;

 

Ramo  due:   diploma   d'istruzione   superiore   ed   iscrizione  all'albo

professionale. 

 

In ogni ramo esistono tre livelli retributivi:

 

R1,  R2  e R3  ai quali si accede secondo i tempi indicati nella  tabella C

(art. 45).

 

 

RAMO UNO:

 

Appartiene a questo  settore il  personale  non  dirigente  che  svolge con

carattere  continuativo  funzioni  di  rilevante importanza  ai  fini dello

sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Ente,  dando  uno specifico

contributo al  generale  andamento dell'attività aziendale  intesa  nel suo

complesso    attraverso   lo   svolgimento   di    funzioni   professionali

specialistiche di notevole importanza.

 

Comprende    alcune   tipiche   figure   professionali,    con   competenze

specialistiche,  abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione nei

relativi  albi,   con   funzioni  di  studio,   consulenza,  progettazione,

programmazione e ricerca ad essi assegnati  dall'Amministrazione dell'Ente,

e con il coordinamento della Direzione.

 

RAMO DUE:

 

Appartiene  a   questo  settore   il  personale  che  svolge   attività  di

progettazione  e/o  direzione  dei  lavori,  di  opere  edili  ed  impianti

tecnologici,   ristrutturazione   e   migliorie,   nonché   interventi   di

manutenzione ordinaria e straordinaria.

 

Coadiuva il progettista o il  direttore dei lavori,  titolare per  opere di

importanza  rilevante,  nello svolgimento di tutti i  compiti connessi alla

natura  dell'incarico,  assumendo,  nell'ambito della  specifica competenza

personale, responsabilità degli atti professionali svolti nell'espletamento

dell'incarico di collaborazione.

 

Esegue  il  collaudo  di  opere edili e  di  impianti  che  rientrano nelle

competenze   previste  dagli   ordinamenti   professionali,  l'esame  delle

questioni relative alla condotta,  alla esecuzione ed alla  contabilità dei

lavori di appalto; in particolare, provvede alla istruttoria della pratica,

all'esame degli atti,  all'applicazione delle norme sugli  appalti  ed alla

valutazione delle riserve.

 

E' incaricato della revisione prezzo degli appalti; in particolare provvede

alla  elaborazione di computi ed  alla liquidazione dei  compensi spettanti

alle  ditte appaltatrici,  previa istruttoria delle  pratiche,  esame degli

atti,  applicazione di  leggi speciali  e valutazione  dei  prezzi rilevati

dalle apposite Commissioni.

 

E'   incaricato   delle  stime,   delle  consulenze  tecnico-legali,  degli

accertamenti e operazioni catastali.

 

Effettua,  anche in  collaborazione con altre  professionalità, verifiche e

controlli funzionali,  costruzioni,  impianti, sistemi semplici e complessi

di  ogni   tipo   e   caratteristica,   apparati,   laboratori,  materiali,

strumentazioni,  organizzazioni,  piani  di  sistemazione  del  territorio.

Esegue personalmente interventi specializzati.   Sorveglia l'esecuzione dei

lavori  verificandone i risultati tecnici  in  corso  d'opera  e/o prodotto

finito.

 

Svolge,  anche in collaborazione con le professionalità superiori, attività

professionale   nell'ambito   dell'articolazione   del   settore   agrario,

forestale,  zootecnico ed  agro  alimentare,  dei  beni storico-artistici e

culturali.

 

 

 

Art. 47 - PASSAGGI DI AREA

 

Il passaggio ad  area  superiore a quella  di appartenenza si  consegue con

provvedimento motivato del CdA,  su  proposta del Direttore  Generale, o di

quest'ultimo, se previsto nello Statuto dell'Ente.

 

Costituiscono   elementi  di  valutazione   per   l'adozione  del  predetto

provvedimento,  ove ne ricorrano i presupposti e le  condizioni, i seguenti

requisiti:

 

a) la qualità del servizio reso nell'espletamento del proprio lavoro;

 

b) aver adempiuto con risultato positivo eventuali particolari incarichi

   conferiti;

 

c) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero nel

   biennio precedente;

 

d) aver seguito con profitto i corsi di aggiornamento e/o di

   riqualificazione professionale  eventualmente  promossi  e/o organizzati

   dall'Ente.

 

Il passaggio di cui sopra avviene di  norma dal  livello  apicale dell'area

inferiore e comporta  l'attribuzione del trattamento  economico di accesso,

con il  mantenimento  di  eventuali trattamenti ad  personam  (es.  ex RIA)

goduti alla data del passaggio.

 

 

 

Art. 48 - ORARIO DI LAVORO

 

L'orario di  lavoro  è fissato  in  36  ore  settimanali,  anche  in orario

pomeridiano,  distribuito  in  cinque  o sei giorni  lavorativi, secondo le

esigenze dell'Ente.

 

Per l'articolazione e  l'applicazione  di  forme  specifiche  di  orario di

lavoro (turni,  flessibilità, ecc.) si procederà attraverso incontri con le

OO.SS. per l'esame delle obiettive esigenze esistenti nei singoli Enti.

 

 

 

Art. 49 - ORARIO DI LAVORO PER GLI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI

          SEMPLICE ATTESA

 

I lavoratori  di  cui al  r.d.  6  dicembre 1923, n. 2657 svolgono tutte le

mansioni  dell'area di appartenenza secondo le esigenze dell'Ente.

 

L'orario  di  lavoro  è di  36  ore settimanali,  pari a quello degli altri

dipendenti.

 

Per  i custodi  degli  stabili  adibiti  a  sede  istituzionale  degli Enti

l'orario di lavoro,  considerata la particolarità delle mansioni,  è pari a

48 ore settimanali.

 

Per i dipendenti di cui al presente articolo  non si applicano  i limiti di

orario straordinario di cui al successivo articolo 50.

 

 

 

Art. 50 - LAVORO STRAORDINARIO

 

Ferme restando  le  limitazioni di  legge,  le  prestazioni  di  lavoro del

personale devono essere di norma contenute entro l'orario ordinario  di cui

agli artt. 48 e 49 del presente contratto.

 

Il lavoro  straordinario potrà essere  effettuato  per particolari esigenze

dell'Ente.

 

Il lavoro straordinario sarà prestato  in base alle  disposizioni impartite

di volta in volta dall'Ente, di norma con un preavviso di 24 ore.

 

Ai  sensi delle vigenti disposizioni  di  legge,  è facoltà  degli  Enti di

richiedere prestazioni di lavoro straordinario a  carattere individuale nel

limite  di 150  ore annue.   In presenza di necessità operative  connesse a

raggiungimento dei fini dell'Ente tale limite potrà essere  superato previo

confronto con le OO.SS..

 

Il lavoratore sarà tenuto alla  prestazione del lavoro  straordinario salvo

che sussistano  obiettivi impedimenti personali e sia  possibile  adibire a

dette prestazioni straordinarie altro lavoratore dipendente.

 

 

 

Art. 51 - RETRIBUZIONE DI STRAORDINARIO FERIALE

 

Il lavoro straordinario compiuto in  giorni feriali  deve essere retribuito

con la corresponsione  di un compenso  pari alla paga  oraria aumentata del

25%.

 

La paga  oraria  viene calcolata dividendo  1/12  della  retribuzione annua

contrattuale per il coefficiente 156.

 

 

 

Art. 52 - RETRIBUZIONE DI STRAORDINARIO FESTIVO

 

Il lavoro straordinario compiuto in un giorno festivo infrasettimanale deve

essere retribuito  con  compenso  pari  alla  paga  oraria,  calcolata come

indicato nel precedente articolo, 2° comma, aumentata del 50% .

 

 

 

Art. 53 - LAVORI COMPIUTI DI DOMENICA

 

Il lavoro  compiuto  di domenica,  salvo quello svolto in  missione, sia in

Italia che all'Estero,  da diritto ad  un compenso aumentato del  25% della

paga  oraria,  calcolata  come  indicato  nell'art.  51,  nonché  al riposo

compensativo di un altro giorno lavorativo della settimana.

 

 

 

Art. 54 - CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER STRAORDINARIO

 

Il compenso per lavoro straordinario deve essere corrisposto entro  il mese

successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

 

 

 

Art. 55 - INDENNITA' LAVORO NOTTURNO

 

Per  lavoro notturno si  intende quello  prestato dalle ore  22,00 alle ore

6,00  del giorno successivo e verrà retribuito con la maggiorazione del 50%

della paga oraria, come indicato nell'art. 51, comma 2°

 

 

 

Art. 56 - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Il trattamento economico annuale del  personale  è  costituito  dal "MINIMO

TABELLARE"  indicato nelle tabelle retributive,  ed è  suddiviso in tredici

mensilità di eguale importo.

 

 

 

Art. 57 - GRATIFICA NATALIZIA

 

La mensilità aggiuntiva,  da pagare il 15 dicembre (gratifica natalizia), è

pari ad un tredicesimo del minimo tabellare.

 

Nel caso di assenza dal lavoro  senza diritto al  trattamento  economico, o

con trattamento ridotto per cause diverse da quelle previste  al precedente

art.  9,  la mensilità aggiuntiva compete in  proporzione.   La frazione di

mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.

 

Al personale assunto nel corso dell'anno la mensilità aggiuntiva  spetta in

proporzione al  periodo di  servizio  prestato  e  la  corresponsione della

stessa avverrà appena sarà trascorso il periodo di prova.

 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, anche se

in periodo di  prova,  la  mensilità aggiuntiva  compete in  proporzione al

periodo di servizio prestato

 

 

 

Art. 58 - PREMIO DI ANZIANITA' DI SERVIZIO

 

Per  le  modalità  di  riconoscimento  di  detto  premio,  si  rinvia  alla

contrattazione di 2° livello (Regolazione interna per ogni singolo Ente).

 

 

 

Art. 59 - RECLAMI E CONTROVERSIE

 

Qualora nell'interpretazione  o nell'applicazione del presente  contratto e

nello svolgimento del rapporto  di  lavoro sorga  controversia questa dovrà

essere sottoposta per esperire il tentativo di conciliazione e,  in caso di

mancato accordo,  prima di  adire l'autorità  giudiziaria, alla Commissione

paritetica di cui al successivo articolo.

 

 

 

Art. 60 - RELAZIONI AZIENDALI E CONFLITTUALITA'

 

Al fine di migliorare sempre più il  clima delle relazioni  sindacali negli

Enti e di ridurre la conflittualità,  è comune impegno delle  Parti, tenuto

conto  di  quanto previsto dagli accordi interconfederali  del  25/1/1990 e

23/7/1993  a che,  in  caso  di  controversie  collettive, vengano esperiti

tentativi  idonei  per una possibile  soluzione  conciliativa  delle stesse

attraverso un  esame congiunto  tra  Direzione  aziendale  e Rappresentanza

sindacale  aziendale.   In particolare,  qualora la controversia abbia come

oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge,

nonché l'informazione di cui alla    parte del contratto,  a richiesta di

una  delle Parti  l'esame  avverrà  con  l'intervento  delle Organizzazioni

stipulanti.   A tale proposito è costituita una commissione paritetica alla

quale   sarà  demandata  l'interpretazione  autentica   delle  disposizioni

contrattuali.  In tal caso le Parti concorderanno il periodo entro il quale

si asterranno dall'intraprendere iniziative unilaterali.

 

Detta  commissione sarà  composta  dai  membri  che  hanno  provveduto alla

realizzazione del contratto e da un rappresentante per ogni sigla sindacale

firmataria  del  presente  contratto,  si  riunirà  entro  30  giorni dalla

motivata e/o documentata richiesta di una delle parti.

 

 

 

Art. 61 - SICUREZZA E PREVENZIONE

 

L'entrata in  vigore  del D.Lgs.  19  settembre 1994, n. 626, ha introdotto

concetti innovativi che provocano una vera  e propria evoluzione  nel campo

della sicurezza e  della  prevenzione  sul  lavoro  al  fine  principale di

realizzare  e consolidare la  FUNZIONE  SICUREZZA all'interno del  luogo di

lavoro.

 

I  momenti di  informazione,  formazione e addestramento diventano elementi

indispensabili per migliorare la prevenzione sul lavoro ed è necessario che

vengano  pianificati e  gestiti  da  una  funzione  specifica  "Servizio di

prevenzione e protezione".

 

Per  la corretta applicazione,  in particolare degli articoli  18,  19 e 20

della  norma richiamata e  delle successive variazioni &o  integrazioni, si

prevede di procedere,  fra le parti stipulanti, entro sei mesi dall'entrata

in vigore del presente accordo a fissare le regole pratiche per stabilire:

 

- il numero e le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per

  la sicurezza;

 

- le ore di permesso spettanti;

 

- le condizioni di utilizzo.

 

Sarà possibile inoltre  regolamentare  ai  sensi  dell'art.  19  del D.Lgs.

626/94,  le migliori condizioni per facilitare le modalità di consultazione

e  di  accesso anche al  fine  di  realizzare  la  gestione  ottimale delle

informazioni tutte indispensabili  per incrementare la conoscenza  e quindi

realizzare il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

 

 

 

Art. 62 - PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE

 

In sintonia  con l'evoluzione  di  nuove forme di  previdenza ed assistenza

complementare  e nel rispetto  del D.Lgs.  21  aprile 1993,  n. 124 e della

legge 8  agosto 1995,  n.  335, gli Enti si impegnano, entro sei mesi dalla

firma del presente contratto,  ad istituire,  anche con l'eventuale proprio

concorso;  una forma di previdenza ed assistenza complementare a favore dei

loro dipendenti.

 

I modi  e le  forme di  applicazione  verranno  studiate  dalla commissione

paritetica di cui al precedente articolo 60.

 

 

 

Art. 63 - AFFISSIONI

 

I comunicati e le  pubblicazioni di cui  all'art.  25 della legge 20 maggio

1970,  n.  300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria

dei lavoratori,  stipulanti il presente contratto,  vengono affissi su albi

messi a disposizione da parte degli Enti.

 

Tali comunicati  dovranno riguardare materia di  interesse sindacale  e del

lavoro.

 

 

 

Art. 64 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI

 

Gli Enti opereranno le trattenute per contributi sindacali  previo rilascio

di deleghe individuali firmate dagli interessati che ne  facciano richiesta

e consegnate o fatte pervenire all'Ente dal lavoratore stesso.

 

La delega  avrà  validità  fino  a revoca  scritta da  parte del lavoratore

interessato.   Gli effetti del rilascio e della revoca avranno decorrenza a

partire dal mese successivo a quello di comunicazione all'Ente.

 

Ogni delega dovrà specificare le  generalità  del lavoratore,  il numero di

matricola o di cartellino,  l'indicazione dell'Organizzazione sindacale cui

l'Ente dovrà versare il contributo nonché la  misura dello  stesso che sarà

comunicata   da  parte   delle  Organizzazioni   nazionali  dei  lavoratori

stipulanti il presente contratto.

 

Le trattenute saranno effettuate mensilmente sulle  relative competenze del

lavoratore.

 

Le trattenute operate dall'Ente verranno versate su conti  correnti bancari

indicati  da  ciascun sindacato.   I  relativi  versamenti  dovranno essere

eseguiti entro la fine del mese successivo.

 

 

 

Art. 65 - ASSEMBLEA

 

I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei giorni  di attività

lavorativa  all'interno dell'unità  produttiva nel  luogo all'uopo indicato

ovvero,  in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'Ente

nelle immediate vicinanze  dell'unità  produttiva,  per  la  trattazione di

materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

Tali assemblee saranno tenute fuori dell'orario di  lavoro e  nei limiti di

20  ore annue per  le  quali  verrà  corrisposta  la  normale retribuzione,

durante l'orario di lavoro.

 

Le assemblee -  che  potranno  riguardare  la  generalità  dei lavoratori o

gruppi di  essi  -  saranno  indette singolarmente  o  congiuntamente dalle

Organizzazioni sindacali stipulanti  il presente contratto o  dalle R.S.U.,

con apposito ordine del giorno.

 

Alle assemblee potranno partecipare dirigenti esterni  delle Organizzazioni

sindacali stipulanti,  i cui nominativi e qualifiche - unicamente alla data

e ora dell'assemblea nonché all'ordine  del giorno della  stessa - dovranno

essere resi noti per iscritto alla Direzione dell'Ente con  un preavviso di

almeno 48 ore.

 

Lo svolgimento  delle assemblee dovrà aver  luogo con modalità  che tengano

conto dell'esigenza di  garantire la  sicurezza  delle  persone,  i servizi

essenziali e la salvaguardia degli impianti.

 

 

 

Art. 66 - RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

 

In applicazione  dell'accordo  interconfederale 20/12/93  in ciascuna unità

con più di 15  dipendenti le Associazioni sindacali firmatarie del presente

CCNL assumono l'iniziativa per la costituzione della RSU.  Possono assumere

l'iniziativa per la costituzione della RSU anche le Associazioni sindacali,

formalmente  costituite  con  proprio   statuto  e  atto   costitutivo  che

aderiscano al  regolamento sulle RSU e raccolgano  un  numero  di  firme di

lavoratori dipendenti dell'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto

al voto.

 

Con  separato accordo  le parti concorderanno  apposito protocollo d'intesa

per  redigere  il  regolamento  per  la  costituzione  della  RSU  entro il

31/12/1996.

 

In via transitoria si conferma la disciplina attualmente  vigente anche per

quanto concerne il ruolo negoziale delle strutture sindacali aziendali.

 

 

 

Art. 67 - PERMESSI SINDACALI

 

I dirigenti sindacali componenti gli organi direttivi ed esecutivi previsti

dagli  statuti delle singole OO.SS.  hanno diritto,  per l'espletamento del

loro  mandato,  nei  limiti  di  legge,  ai  seguenti  permessi  retribuiti

cumulabili nell'arco di mesi tre:

 

a) numero due ore settimanali per ciascuna rappresentanza per le aziende

   fino a 100 dipendenti;

 

b) numero due 1/2 ore settimanali per ciascuna rappresentanza per le

   aziende fino a 300 dipendenti;

 

c) numero quattro ore settimanali per ciascuna rappresentanza per le

   aziende fino a 500 dipendenti;

 

d) numero 1/2 ora settimanale aggiuntiva a quanto indicato nelle lettere

   precedenti per ogni 100 dipendenti oltre i 500.

 

Le OO.SS. devono comunicare all'Amministrazione i nominativi dei dipendenti

interessati che possono usufruire dei permessi.

 

 

Non  sono  computabili nel monte ore di  cui  al  presente  articolo  e del

successivo art. 68:

 

1. i permessi retribuiti concessi ai lavoratori/trici che rivestano cariche

   sindacali a livello nazionale per la partecipazione alle  trattative per

   il rinnovo del CCNL e agli incontri con l'associazione degli Enti di cui

   all'art. 5 D.Lgs. 509/94, del limite di un lavoratore/trice per ciascuna

   Organizzazione sindacale;

 

2. i permessi retribuiti ai lavoratori/trici che rivestano cariche

   sindacali a livello nazionale e/o di  strutture territoriali periferiche

   per la partecipazione  agli incontri delle delegazioni  nelle trattative

   per la contrattazione aziendale prevista  dal presente  CCNL, nel limite

   di un lavoratore/trice per ciascuna Organizzazione sindacale.

 

I nominativi dei lavoratori/trici designati a fruire dei permessi di cui ai

nn.   1  e 2 devono essere, a cura delle OO.SS. di appartenenza, notificati

per iscritto  all'Associazione degli Enti,  di nonna in via  preventiva, la

quale provvederà a dame comunicazione a ciascun Ente dai  quali dipendono i

lavoratori/trici interessati

 

 

 

Art. 67/a - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI - ASPETTATIVA PER CARICHE

            PUBBLICHE ELETTIVE E SINDACALI

 

Per l'adempimento delle funzioni sindacali e di quelle inerenti a funzioni

pubbliche elettive potrà essere concessa una aspettativa a  norma dell'art.

31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

L'aspettativa  per cariche sindacali sarà  accordata  su  richiesta scritta

delle Organizzazioni sindacali interessate.

 

E'   fatto  obbligo  ai  lavoratori,  cui  è  accordata  l'aspettativa,  di

presentarsi in  servizio  entro 7  giorni dalla  data  di  cessazione della

carica che ha determinato l'aspettativa.   In caso contrario il rapporto di

lavoro si considera risolto per dimissioni del lavoratore.

 

 

 

Art. 68 - PERMESSI PER DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI

 

1. Al fine di agevolare la fase di transizione dal regime pubblicistico a

   quello  privatistico  e   quindi  di  non   pregiudicare  la  continuità

   dell'azione sindacale degli organi direttivi nazionali e provinciali, il

   monte ore annuale di permessi retribuiti di  cui al  precedente art. 67,

   va incrementato,  nei confronti delle OO.SS.  che siano rappresentate in

   almeno metà degli Enti di cui al D.Lgs. 509/94, delle seguenti ulteriori

   misure:

 

   - fino a 100 iscritti n. 10 ore annue per ciascun iscritto;

 

   - fino a 200 iscritti n. 09 ore annue per ciascun iscritto;

 

   - fino a 300 iscritti n. 06 ore annue per ciascun iscritto;

 

   - oltre 300 iscritti n. 04 ore annue per ciascun iscritto.

 

   Il  numero  dei lavoratori/trici  da  considerarsi  iscritto  a ciascuna

   Organizzazione sindacale si  determina  in  base  al  numero complessivo

   delle deleghe per  l'esazione  dei  contributi  sindacali  che risultino

   rilasciate in  favore  della Organizzazione  medesima  alla  data del 31

   dicembre dell'anno precedente.

 

2. I permessi di cui sopra competono a ciascuna Organizzazione sindacale

   firmataria  del presente contratto  sulla base del  numero delle deleghe

   rilasciate agli Enti in favore dell'Organizzazione medesima.

 

3. Ciascuna Organizzazione sindacale ripartisce annualmente il monte ore di

   permessi cui ha diritto tra le proprie strutture presso gli Enti.

 

4. Ciascuna Organizzazione sindacale comunicherà all'Associazione

   costituita dagli Enti ex D.Lgs. 509/94 entro il 31 dicembre dell'anno di

   pertinenza i dati relativi alla ripartizione di cui al comma precedente,

   dati che non potranno essere modificati per la durata dell'anno stesso.

 

5. Nella stessa occasione le OO.SS. dovranno comunicare all'Associazione

   degli Enti  i nominativi  dei lavoratori  designati a  usufruire  in via

   continuativa del permessi retribuiti, anche qualora si tratti di assenze

   parziali dal  servizio,  nonché  eventuali  variazioni  successive. tali

   comunicazioni esplicheranno i loro effetti decorsi 30  giorni dal giorno

   di ricevimento da parte dell'Associazione stessa.

 

6. Entro il 15 gennaio dell'anno successivo l'associazione consegnerà alle

   Segreterie nazionali di ciascuna  delle OO.SS.  firmatarie, un numero di

   cedole  orarie  di  permesso  pari  al  numero  complessivo   delle  ore

   annualmente spettanti  ai  sensi  del  comma  1.  Dette  cedole,  le cui

   caratteristiche   vengono  separatamente  definite  dalle   parti,  sono

   predisposte a cura  dell'Associazione degli Enti  in  conformità ai dati

   risultanti dalla ripartizione del monte ore permessi effettuata ai sensi

   del comma 4.

 

7. Il lavoratore che intende fruire di permesso retribuito in applicazione

   di  quanto  previsto dal presente articolo,  è tenuto a  comunicarlo per

   iscritto all'Ente da cui dipende con un preavviso di norma di almeno due

   giorni lavorativi e a consegnare alla stessa  al rientro  la quantità di

   cedole di  cui al  precedente  comma 6  corrispondente  alla  durata del

   permesso.

 

8. I lavoratori designati di cui al precedente comma 5, devono - mese per

   mese consegnare le cedole relative ai permessi usufruiti entro i primi 5

   giorni del mese successivo a quello di pertinenza.

 

   Le cedole  consegnate  all'Ente  debbono essere  annullate a  cura dello

   stesso  ed  in  nessun  caso  possono essere restituite.   Le cedole non

   utilizzate  nel  corso  dell'anno  di  pertinenza   non  possono  essere

   utilizzate negli anni successivi.

 

 

 

NORMA TRANSITORIA n. 1

 

Al personale che,  decorso il termine previsto per l'esercizio del relativo

diritto,  non abbia perfezionato l'opzione, gli Enti, per il solo anno 1996

- in deroga a quanto previsto dall'art. 44, comma 1°, n. 6, dell'ipotesi di

accordo  corrisponderanno,  a titolo di premio aziendale di  risultato, una

somma forfettaria media per qualifica, pari a quella corrisposta per l'anno

1995, come previsto dal 3° e 4° comma dell'art. 12 del d.p.r. 43/90, e, per

il personale dell'O.N.A.O.S.I., quanto ago stesso titolo percepito.

 

Per la  pratica  applicazione  di  quanto  sopra  stabilito,  nel  corso di

apposito  incontro  con le  OO.SS.  aziendali,  gli Enti provvederanno alla

attribuzione  individuale della suddetta  somma in  base  alle  giornate di

effettiva presenza al lavoro nell'anno 1996.

 

 

 

NORMA TRANSITORIA n. 2

 

INSERIMENTO PERSONALE IN FORZA AL 30 SETTEMBRE 1996

 

In sede di prima applicazione del  contratto e nel confronti  del personale

in servizio  che non avrà  esercitato  il diritto di opzione,  si procederà

all'assegnazione delle aree contrattuali e del relativi livelli retributivi

-  con  definitiva  attuazione  a  decorrere  dal  1/10/1996  -  attraverso

l'automatica applicazione del  quadro di raccordo  e riferimento concordato

fra  le  parti,  che dovrà  essere  tassativamente  rispettato  (v. tabelle

allegate).

 

Al personale già in forza alla data del 31 dicembre 1995 verrà mantenuta, a

titolo di  premio  di  anzianità ad personam,  la quota RIA  nonché il e.d.

"gradone"  e il  L.E.D.,  in quanto compresi nelle voci  di retribuzione al

30/9/1996.

 

Al personale di cui all'art. 15, comma 1°, legge n. 88/89 compete, altresì,

a titolo di assegno ad personam, riassorbibile in caso di passaggio ad area

diversa  o alla Dirigenza,  il differenziale retributivo erogato  alla data

del  31/12/1995,   rispetto  al  livello  retributivo  della  IX  qualifica

funzionale.

 

Per il riscontro delle esatte qualifiche del precedente contratto pubblico,

entro  la  data  del  15  settembre  1996,  si  procederà  ad  una verifica

sindacale,  a livello di  singolo Ente  interessato,  che tenga conto delle

mansioni  e/o funzioni  effettivamente espletate da ciascun  dipendente con

carattere continuativo e prevalente e per un  periodo non inferiore  a mesi

diciotto  e/o per il  personale di  cui  alla  norma  transitoria  n.  3 in

possesso  di   specifici  titoli  e/o  documentate   esperienze  lavorative

precedenti.

 

Ciò  potrà avvenire  esclusivamente  a seguito  di  motivata  richiesta del

dipendente interessato alla verifica del proprio inquadramento contrattuale

ed esclusivamente ai fini della successiva collocazione nel livello di area

prevista.

 

 

In sede di prima applicazione del contratto di lavoro al personale in forza

alla data del 30/9/1996,  che non ha esercitato il diritto di opzione, sarà

assicurata la integrale applicazione del nuovo contratto  e  delle garanzie

previste dal rapporto di impiego privato.

 

Gli Enti opereranno per garantire i livelli occupazionali  anche attraverso

l'utilizzo,  in quanto necessario,  del TURN-OVER e delle assunzioni, tutte

nel rispetto delle norme di legge e di contratto.

 

Al personale che avrà esercitato nei modi e termini di legge il  diritto di

opzione,  sarà mantenuto  a  tutti  gli  effetti  di  legge  il trattamento

economico  e normativo  previsto  dal  contratto  degli  Enti  pubblici non

economici e in nessun caso potrà essere applicato il presente  contratto di

lavoro.

 

 

 

NORMA TRANSITORIA n. 3

 

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE ASSUNTO NEL PERIODO DAL 1/1/95 AL 28/5/96

 

Gli Enti che abbiano dovuto  provvedere,  a seguito di esodo  volontario di

personale,  ad assunzioni urgenti ed indifferibili,  al fine di  evitare la

compromissione   del   perseguimento   delle   attività   istituzionali  in

conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione di cui  all'art. 5, comma

1,   del  D.Lgs.  del  30/06/94,  n.  509  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni,  inquadreranno  il  personale così  assunto nelle aree  e nei

livelli retributivi  con  le  modalità  di  cui  al  IV  comma  della norma

transitoria n. 2.

 

 

 

NORMA TRANSITORIA n. 4

 

AREA PROFESSIONALE

 

Per il personale appartenente al Ramo  legale resta in vigore  la normativa

relativa alla  ripartizione delle  competenze di Procuratore ed  onorari di

Avvocato (art. 30 d.p.r. 411/76 e successive modificazioni).

 

Allo stesso spettano altresì eventuali indennità riconosciute dai vari Enti

alla data di decorrenza del presente contratto.

 

Sono abolite le maggiorazioni stipendiali dal 31/12/95,  fermo restando che

sarà  riconosciuta  la  quota parte in  60esimi  maturata  a  tale  data in

proporzione al  periodo di  attesa  già maturato  per il  conseguimento del

successivo scatto maggiorativo.

 

Alle retribuzioni tabellari vanno aggiunte la  RIA,  il cd.  "gradone" e le

maggiorazioni stipendiali maturate.

 

Gli Avvocati iscritti nell'albo delle giurisdizioni superiori con almeno 20

anni  di anzianità  nell'Ente di appartenenza vengono  inquadrati nell'Area

Professionale, Ramo 1.

 

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

 

Le parti ritengono opportuno sottoporre l'ipotesi di accordo oggi raggiunta

a consultazione, rispettivamente dei Consigli di Amministrazione degli Enti

privatizzati e dei dipendenti degli Enti stessi, consultazione da ultimarsi

entro 30 giorni dalla data odierna.

 

Le parti si danno reciprocamente atto  che la  predetta consultazione dovrà

interessare  l'attuale  formulazione  degli  istituti  contrattuali  di cui

all'articolato,  incluse le  norme  transitorie,  e  le  tabelle economiche

siglate.

 

Per  quanto  riguarda  l'armonizzazione  della normativa  applicata  per il

personale dell'ONAOSI si procederà alla definitiva verifica dei riferimenti

relativi alle  norme di  legge e contrattuali  entro lo  stesso  termine di

giorni 30.

 

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

 

Le parti si danno reciprocamente atto,  nelle more ed in relazione ai tempi

di definizione del 1° CCNL del personale degli Enti privatizzati, nonché in

relazione  alle  situazioni  conseguenti  ai  processi  di  mobilità dovuti

all'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs.

30/6/94,  n.  509  e successive modificazioni e integrazioni,  da parte dei

dipendenti che permangono nel pubblico impiego,  della oggettiva difficoltà

di concordare,  per l'esercizio 1996, progetti-obiettivo ulteriori rispetto

a  quelli  sottostanti  all'espletamento  delle  attività  correnti  e agli

standards consueti di attività.

 

In considerazione di quanto sopra,  per il solo esercizio 1996, il fondo di

cui all'art.  12  del d.p.r.  n. 43/90 è formato dalle voci costitutive del

fondo per l'anno 1995 previste al comma 2 di detto articolo.

 

Pertanto,  al personale che,  esercitato il diritto di opzione, transita ad

altra  Amministrazione   pubblica,   verrà  corrisposto,   al  momento  del

passaggio,  a titolo  di  premio  correlato alla  corrente produttività per

l'anno  1996,  l'importo erogato  nel 1995,   rivalutato del 5%, rapportato

alle giornate di effettiva presenza al lavoro nell'anno 1996.

 

 

 

TABELLA RETRIBUTIVA E DI PRIMO INQUADRAMENTO

--------------------------------------------------

     AREA             LIVELLI           QUALIFICHE

CONTRATTUALE        RETRIBUTIVI          PARASTATO

--------------------------------------------------

A/1                 46.900.000              IX

A/2                 42.800.000              VIII

A/3                 40.900.000

 

B/1                 39.000.000              VII

B/2                 35.600.000              VI

B/3                 34.600.000

 

C/1                 33.600.000               V

C/2                 31.900.000              IV

C/3                 31.000.000

 

D/1                 30.100.000              III

D/2                 28.600.000              II

D/3                 27.500.000

 

 

TABELLA RETRIBUTIVA E DI PRIMO INQUADRAMENTO AREA PROFESSIONALE

 

---------------------------------------------------------

     AREA             LIVELLI           QUALIFICHE

CONTRATTUALE        RETRIBUTIVI          PARASTATO

---------------------------------------------------------

                      RAMO 1

---------------------------------------------------------

1-R1                82.000.000         X differenziato 2°

1-R2                67.200.000         X differenziato 1°

1-R3                49.600.000         X livello base

---------------------------------------------------------

                      RAMO 2

---------------------------------------------------------

     AREA             LIVELLI           QUALIFICHE

CONTRATTUALE        RETRIBUTIVI          PARASTATO

---------------------------------------------------------

 

2-R1                43.500.000             VIII

2-R2                39.500.000             VII

2-R3                36.700.000

 

 

 

TABELLA A - RETRIBUZIONI ACCESSORIE

 

1. PREMIO AZIENDALE DI RISULTATO:

 

   come  previsto  dall'art.  44,  sub 6),  con  decorrenza  dal 01/01/1997

   verranno riconosciuti premi individuali legati ai risultati raggiunti in

   relazione ai  programmi stabiliti,  nella misura  minima  del  10% della

   retribuzione base.

 

2. INDENNITA' PER PARTICOLARI INCARICHI:

 

   ai dipendenti verrà riconosciuta una indennità  per particolari funzioni

   (vedasi art. 45) nella misura minima del 15% della retribuzione base.

 

 

 

TABELLA B - ART. 45

 

+----------------------------------------------------------------------+

¦AREA A                                            ¦                   ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦Per il passaggio dal livello A/3 al livello A/2   ¦5 anni   (60 mesi) ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦Per il passaggio dal livello A/2 al livello A/1   ¦9 anni   (108 mesi)¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦AREA B                                            ¦                   ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦Per il passaggio dal livello B/3 al livello B/2   ¦5 anni   (60 mesi) ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦Per il passaggio dal livello B/2 al livello B/1   ¦7 anni   (84 mesi) ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦AREA C                                            ¦                   ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦Per il passaggio dal livello C/3 al livello C/2   ¦3 anni   (36 mesi) ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦Per il passaggio dal livello C/2 al livello C/1   ¦7 anni   (84 mesi) ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦AREA D                                            ¦                   ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦Per il passaggio dal livello D/3 al livello D/2   ¦3 anni   (36 mesi) ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦Per il passaggio dal livello D/2 al livello D/1   ¦5 anni   (60 mesi) ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦                AREA PROFESSIONALE                ¦                   ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦RAMO 1                                            ¦                   ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦Per il passaggio dal livello R/3 al livello R/2   ¦5 anni   (60 mesi) ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦Per il passaggio dal livello R/2 al livello R/1   ¦9 anni   (108 mesi)¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦RAMO 2                                            ¦                   ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦Per il passaggio dal livello R/3 al livello R/2   ¦5 anni   (60 mesi) ¦

+--------------------------------------------------+-------------------¦

¦Per il passaggio dal livello R/2 al livello R/1   ¦7 anni   (84 mesi) ¦

+----------------------------------------------------------------------+

 

 

 

DICHIARAZIONE FINALE

 

Per  quanto  riguarda  la  dichiarazione  congiunta  n.  1,  facente  parte

dell'ipotesi di accordo stipulato in data 28 maggio 1996, le Parti prendono

atto che la stessa ha prodotto gli effetti suoi  propri;  quindi , in virtù

della  sottoscrizione  del  presente  contratto,  deve  ritenersi,  come in

effetti è, superata.

 

 

 

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