RINNOVI CONTRATTUALI - TERZIARIO - CONFCOMMERCIO

 

IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO (*)

 

2 luglio 2001

 

 

(*) La  stessa  ipotesi di Accordo è stata sottoscritta da CONFESERCENTI e

    dalle  stesse  OOSS  dei  lavoratori  il  3  luglio  2001 (nota a cura

    dell'Archivio Nazionale dei Contratti Collettivi del CNEL).

 

 

Il  giorno  2 luglio 2001 in Roma tra la Confederazione generale  italiana

del commercio, del turismo dei servizi e delle PMI CONFCOMMERCIO e FILCAMS-

CGIL,  FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL si è stipulata la  seguente  Ipotesi  di

accordo per il rinnovo del CCNL 20.9.99.

 

 

 

Art. 1 - Aumenti retributivi mensili.

 

A  decorrere  dalle  scadenze  appresso  indicate  a  tutto  il  personale

qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili.

 

Gli  aumenti  salariali  (in  Lire) di cui al presente  articolo  verranno

corrisposti  agli apprendisti nelle misure percentuali previste  dall'art.

27, seconda parte. Resta inteso che a decorrere da luglio 2001 l'indennità

di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.

 

   liv.    1.7.01 1.1.02  1.7.02  1.1.03     

                                    

Quadri     34.722 73.785  69.444  48.611  226.563

         31.278 66.465  62.556  43.789  204.087

         27.056 57.493  54.111  37.878  176.538

         23.125 49.141  46.250  32.375  150.891

         20.000 42.500  40.000  28.000  130.500

         18.069 38.398  36.139  25.297  117.903

         16.222 34.472  32.445  22.711  105.850

         13.889 29.514  27.778  19.444   90.625

                                             

categorie                           

1a         18.879 40.118  37.758  26.431  123.185

2a         16.102 34.217  32.204  22.543  105.067

 

 

 

Art. 2 - Una tantum.

 

A  tutto il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo o

assunti successivamente a tale data, compresi i giovani assunti con CFL  e

gli operatori di vendita, verrà erogato un importo 'una tantum'.

 

Tale importo, pari a £. 320.000 lorde medie (4° livello) riparametrate per

i  lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali  di

cui all'art. 27, seconda parte, CCNL 20.9.99, è aggiuntivo a quanto dovuto

fino  al 30.6.01 a titolo d'indennità di vacanza contrattuale e spetta  in

relazione  all'intero  periodo  di 12 mesi  intercorrenti  dall'1.1.01  al

31.12.01.

 

Per  i  casi  d'anzianità  inferiore ai 12 mesi e  fermo  restando  quanto

previsto  nel  comma  1 del presente articolo, gli importi  di  cui  sopra

verranno  erogati 'pro quota' in rapporto ai mesi d'anzianità di  servizio

maturata  durante  il  periodo  indicato al comma  precedente,  secondo  i

criteri  previsti  dagli  artt. 106 e 107  della  2a  parte  del  presente

contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato  luogo

a  retribuzione  nello stesso periodo a norma di legge e di  contratto  ad

eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

 

Al  personale  con  rapporto  a tempo parziale  l'erogazione  avverrà  con

criteri  di  proporzionalità.  Con i medesimi  criteri  di  cui  al  comma

precedente  la  'una  tantum'  verrà  erogata  al  personale  assunto  con

contratto a termine.

 

L'importo  'una  tantum' spettante verrà erogato con  il  foglio  paga  di

settembre 2001.

 

In  caso  di  risoluzione del rapporto intervenuta  antecedentemente  alla

scadenza  indicata  al  precedente comma 6 l'importo  'una  tantum'  verrà

erogato sulla base dei criteri di cui al comma 3.

 

L'importo  'una tantum' di cui sopra non è utile agli effetti del  computo

di alcun istituto contrattuale né del TFR.

 

Ai  lavoratori  di cui al comma 1 del presente articolo,  che  godano  dei

trattamenti di CIGS e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti  di

solidarietà,  le  quote mensili di 'una tantum' o le sue frazioni  saranno

erogate  dall'istituto  competente  secondo  le  disposizioni  vigenti  in

materia.

 

 

 

Articolo 3.

 

Le parti, nel definire l'attuale accordo economico, convengono che il CCNL

verrà rinnovato alla scadenza naturale (31 dicembre 2002).

 

In  riferimento  al 3° anno economico (2003)-  ricadente nella  previsione

del  prossimo  rinnovo  e definito dall'attuale  Accordo  -  a  fronte  di

scostamenti  dei  Dpef, le parti valuteranno, nel corso  del  rinnovo  del

prossimo  CCNL, le determinazioni, coerenti con l'impianto del  Protocollo

23.7.93, da adottare.