RINNOVI
CONTRATTUALI - TERZIARIO - CONFCOMMERCIO
IPOTESI
DI ACCORDO DI RINNOVO (*)
2
luglio 2001
(*)
La stessa ipotesi di Accordo è stata sottoscritta da CONFESERCENTI e
dalle
stesse OOSS dei
lavoratori il 3
luglio 2001 (nota a cura
dell'Archivio Nazionale dei Contratti
Collettivi del CNEL).
Il giorno
2 luglio 2001 in Roma tra la Confederazione generale italiana
del
commercio, del turismo dei servizi e delle PMI CONFCOMMERCIO e FILCAMS-
CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL si è stipulata
la seguente Ipotesi di
accordo
per il rinnovo del CCNL 20.9.99.
Art. 1
- Aumenti retributivi mensili.
A decorrere
dalle scadenze appresso
indicate a tutto
il personale
qualificato
verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili.
Gli aumenti
salariali (in Lire) di cui al presente articolo
verranno
corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali
previste dall'art.
27,
seconda parte. Resta inteso che a decorrere da luglio 2001 l'indennità
di
vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
liv.
1.7.01 1.1.02 1.7.02 1.1.03
Quadri 34.722 73.785 69.444 48.611 226.563
1° 31.278 66.465 62.556
43.789 204.087
2° 27.056 57.493 54.111
37.878 176.538
3° 23.125 49.141 46.250
32.375 150.891
4° 20.000 42.500 40.000
28.000 130.500
5° 18.069 38.398 36.139
25.297 117.903
6° 16.222 34.472 32.445
22.711 105.850
7° 13.889 29.514 27.778
19.444 90.625
categorie
1a 18.879 40.118 37.758
26.431 123.185
2a 16.102 34.217 32.204
22.543 105.067
Art. 2
- Una tantum.
A tutto il personale in forza alla data di
stipula del presente Accordo o
assunti
successivamente a tale data, compresi i giovani assunti con CFL e
gli
operatori di vendita, verrà erogato un importo 'una tantum'.
Tale
importo, pari a £. 320.000 lorde medie (4° livello) riparametrate per
i lavoratori qualificati e per gli apprendisti
secondo le percentuali di
cui
all'art. 27, seconda parte, CCNL 20.9.99, è aggiuntivo a quanto dovuto
fino al 30.6.01 a titolo d'indennità di vacanza contrattuale
e spetta in
relazione all'intero
periodo di 12 mesi intercorrenti dall'1.1.01 al
31.12.01.
Per i
casi d'anzianità inferiore ai 12 mesi e fermo
restando quanto
previsto nel
comma 1 del presente articolo,
gli importi di cui
sopra
verranno erogati 'pro quota' in rapporto ai mesi
d'anzianità di servizio
maturata durante
il periodo indicato al comma precedente, secondo i
criteri previsti
dagli artt. 106 e 107 della
2a parte del
presente
contratto.
Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo
a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto
ad
eccezione
dell'assenza obbligatoria per maternità.
Al personale
con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con
criteri di
proporzionalità. Con i
medesimi criteri di
cui al comma
precedente la
'una tantum' verrà
erogata al personale
assunto con
contratto
a termine.
L'importo 'una
tantum' spettante verrà erogato con
il foglio paga di
settembre
2001.
In caso
di risoluzione del rapporto
intervenuta antecedentemente alla
scadenza indicata
al precedente comma 6
l'importo 'una tantum'
verrà
erogato
sulla base dei criteri di cui al comma 3.
L'importo 'una tantum' di cui sopra non è utile agli
effetti del computo
di
alcun istituto contrattuale né del TFR.
Ai lavoratori
di cui al comma 1 del presente articolo, che godano dei
trattamenti
di CIGS e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di
solidarietà, le
quote mensili di 'una tantum' o le sue frazioni saranno
erogate dall'istituto competente secondo le
disposizioni vigenti in
materia.
Articolo
3.
Le
parti, nel definire l'attuale accordo economico, convengono che il CCNL
verrà rinnovato
alla scadenza naturale (31 dicembre 2002).
In riferimento
al 3° anno economico (2003)-
ricadente nella previsione
del prossimo
rinnovo e definito
dall'attuale Accordo -
a fronte di
scostamenti dei
Dpef, le parti valuteranno, nel corso
del rinnovo del
prossimo CCNL, le determinazioni, coerenti con
l'impianto del Protocollo
23.7.93,
da adottare.