L'anno 2001, il giorno 2 del mese di luglio in Roma

 

tra

 

-    Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC  Coop  (Lega

  Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata dal Responsabile del Settore

  Lavoro e Formazione Franco Barsali e da Andrea Papini;

-    Associazione  Nazionale  Cooperative fra Dettaglianti  -  ANCD  CONAD

  (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata da Federino Genitoni;

-    Federazione  Nazionale Cooperative di Consumo e  della  Distribuzione

  (Confederazione Cooperative Italiane) rappresentata da Aldo Sironi e Livio

  Camilli;

-   Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI)

 

e

 

-    Federazione  Italiana  Lavoratori del Commercio,  Alberghi,  Mense  e

  Servizi (FILCAMS-CGIL) rappresentata da Ivano Corraini e Luigi Coppini;

-    Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali  Affini  e

  del  Turismo  (FISASCAT-CISL) rappresentata da Gianni  Baratta  e  Mario

  Piovesan;

-    Unione  Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL)

  rappresentata da Bruno Boco, Gianni Rodilosso e Antonio Vargiu

 

si  è stipulata la seguente Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del

5.10.99.

 

 

 

Art. 1 - Aumenti retributivi mensili.

 

A  decorrere  dalle  scadenze  appresso  indicate  a  tutto  il  personale

qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili.

 

par.  liv. 1.7.01  1.1.02  1.7.02  1.1.03   totale

              £       £       £       £       £

255   Q     35.417  75.260  70.833  49.583  231.094

232       32.222  68.472  64.444  45.111  210.250

202       28.056  59.618  56.111  39.278  183.063

180   3°S   25.000  53.125  50.000  35.000  163.125

167       23.194  49.288  46.389  32.472  151.344

155   4°S   21.528  45.747  43.056  30.139  140.469

144       20.000  42.500  40.000  26.000  130.500

130       18.056  38.368  36.111  25.278  117.813

100       13.889  29.514  27.778  19.444   90.625

242   1°S   33.611  71.424  67.222  47.056  219.313

 

 

par.  liv. 1.7.01  1.1.02  1.7.02  1.1.03  totale

              _       _       _       _       _

255   Q      18,29   38,87   36,58   25,61  119,35

232        16,64   35,36   33,28   23,30  108,59

202        14,49   30,79   28,98   20,29   94,54

180   3°S    12,91   27,44   25,82   18,08   84,25

167        11,98   25,46   23,96   16,77   78,16

155   4°S    11,12   23,63   22,24   15,67   72,55

144        10,33   21,95   20,66   14,46   67,40

130         9,32   19,82   18,65   13,05   60,85

100         7,17   15,24   14,35   10,04   46,80

242   1°S    17,36   36,89   34,72   24,30  113,27

 

Gli  aumenti  salariali di cui al presente articolo  verranno  corrisposti

agli  apprendisti  nelle  misure percentuali  previste  dall'art.  72  del

vigente CCNL.

 

Resta  inteso  che  a  decorrere dal mese di luglio  2001  l'indennità  di

vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.

 

 

 

Art. 2 - Una tantum.

 

A tutto il personale in forza alla data della stipula del presente Accordo

o  assunti successivamente a tale data, compresi i giovani assunti con CFL

verrà erogato un importo 'una tantum'.

 

Tale  importo,  pari  a  £. 320.000 (_ 165,27) lorde  medie  (4°  livello)

riparametrate  per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti  secondo

le  percentuali  di cui all'art. 72, CCNL 5.10.99, è aggiuntivo  a  quanto

dovuto  fino  al  30.6.01 a titolo di indennità di vacanza contrattuale  e

spetta   in   relazione  all'intero  periodo  di  12  mesi   intercorrenti

dall'1.1.01 al 31.12.01.

 

Per  i  casi  d'anzianità  inferiore ai 12 mesi e  fermo  restando  quanto

previsto  nel  comma  1 del presente articolo, gli importi  di  cui  sopra

verranno  erogati 'pro quota' in rapporto ai mesi d'anzianità di  servizio

maturata  durante  il  periodo  indicato al comma  precedente,  secondo  i

criteri   previsti   dagli  artt.  146  e  147  del  presente   contratto.

Analogamente  si  procederà  per i casi  in  cui  non  sia  dato  luogo  a

retribuzione  nello  stesso periodo a norma di legge  e  di  contratto  ad

eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

 

Al  personale  con  rapporto  a tempo parziale  l'erogazione  avverrà  con

criteri di proporzionalità.

 

Con  i  medesimi criteri di cui al comma precedente la 'una tantum'  verrà

erogata al personale assunto con contratto a termine.

 

L'importo  'una tantum' spettante verrà erogato con il foglio di  paga  di

settembre 2001.

 

In  caso  di  risoluzione del rapporto intervenuta  antecedentemente  alla

scadenza  indicata  al precedente comma 6, l'importo  'una  tantum'  verrà

erogato sulla base dei criteri di cui al comma 3.

 

L'importo  'una tantum' di cui sopra non è utile agli effetti del  computo

di alcun istituto contrattuale né del TFR.

 

Ai  lavoratori  di cui al comma 1 del presente articolo,  che  godano  dei

trattamenti di CIGS e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti  di

solidarietà,  le  quote mensili di 'una tantum' o le sue frazioni  saranno

erogate  dall'istituto  competente  secondo  le  disposizioni  vigenti  in

materia.

 

 

 

Articolo 3.

 

Le parti, nel definire l'attuale Accordo economico, convengono che il CCNL

verrà rinnovato alla scadenza naturale (31 dicembre 2002).

 

In  riferimento  al 3° anno economico (2003) - ricadente nella  previsione

del  prossimo  rinnovo  e definito dall'attuale  Accordo  -  a  fronte  di

scostamenti  dei  DPEF, le parti valuteranno, nel corso  del  rinnovo  del

prossimo  CCNL, le determinazioni, coerenti con l'impianto del  Protocollo

23.7.93, da adottare.