L'anno 1996, il giorno 6 del mese di dicembre in Roma,

 

tra

 

l'Associazione  Nazionale  delle Cooperative  di  Consumatori  (Lega

Nazionale delle Cooperative e Mutue);

 

l'Associazione  Nazionale delle Cooperative fra  Dettaglianti  (Lega

Nazionale delle Cooperative e Mutue);

 

la   Federazione   Nazionale  Cooperative   di   Consumo   e   della

Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane)

 

l'Associazione Generale Cooperative Italiane

 

e

 

la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense  e

Servizi (FILCAMS-CGIL);

 

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini

e del Turismo (FISASCAT-CISL);

 

la  Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-

UIL)

 

in  applicazione di quanto stabilito del Protocollo  sul  costo  del

lavoro  del 23 luglio 1993 e dall'art. 181 del CCNL 3 dicembre  1994

si   è   stipulato  la  presente  ipotesi  di  accordo  della  parte

retributiva del CCNL per il biennio 1997-1998.

 

 

 

Art. 1.

 

A  decorrere  delle scadenze appresso indicate a tutto il  personale

qualificato  verranno  erogati  i  seguenti  aumenti  salariali  non

assorbibili ad integrazione di quelli di cui all'art. 143 del CCNL 3

dicembre 1994:

 

 

              DAL     DAL        DAL     TOTALE

LIVELLI      1.1.97  1.1.98    1.7.98

       

 

QUADRI 255  123.958  97.396   106.250    327.604

      

I      232  112.778  88.611    96.667    298.056

 

II     202   98.194  77.153    84.167    259.514

 

III    180   87.500  68.750    75.000    231.250

 

III    167   81.181  63.785    69.583    214.549

 

IV     155   75.347  59.201    64.583    199.131

 

IV     144   70.000  55.000    60.000    185.000

 

V      130   63.194  49.653    54.167    167.014

 

VI     100   48.611  38.194    41.667    128.472

 

                                    

 

 

 

Art. 2.

 

Di  conseguenza,  a  decorrere dal 1°  gennaio  1997  e  dalle  date

successivamente  indicate, la paga base nazionale  conglobata  lorda

per ciascun livello d'inquadramento è la seguente:

 

 

           DAL 1.1.97  DAL 1.1.98  DAL 1.7.98

LIVELLI

 

 

QUA 255    1.643.724   1.741.120   1.847.370

DRI

 

I   232    1.495.469   1.584.080   1.680.747

 

II  202    1.302.087   1.379.240   1.463.407

 

III 180    1.160.276   1.229.026   1.304.026

 

III 167    1.076.480   1.140.265   1.209.848

 

IV  155      999.126   1.058.327   1.122.910

 

IV  144      928.221     983.221   1.043.221

 

V   130      837.977     887.630     941.797

 

VI  100      644.597     682.791     724.458

 

 

 

Art. 3.

 

Gli  appartenenti all'ex 1° Super cui non è attribuita la  qualifica

di  quadro,  conserveranno il parametro 242 con i  seguenti  aumenti

retributivi:

 

LIVELLI      DAL 1.1.97       DAL 1.1.98   DAL 1.7.98   TOTALE

 

Ex 1°  242    117.639          92.431      100.833      310.903

Super   

 

 

Di  conseguenza,  a  decorrere dal 1°  gennaio  1997  e  dalle  date

successivamente  indicate, la paga base nazionale  conglobata  lorda

per l'ex 1° Super, è la seguente:

 

LIVELLI      DAL 1.1.97     DAL 1.1.98    DAL 1.7.98

 

Ex 1°  242  1.559.927       1.652.358     1.753.191

Super

 

 

Gli   aumenti  salariali  di  cui  al  presente  articolo   verranno

corrisposti  agli  apprendisti  nelle  misure  percentuali  previste

dall'art. 72 CCNL 3 dicembre 1994 (vedi tabella n. 1 allegata).

 

 

 

Allegato n. 1

ELEMENTI RETRIBUTIVI RIFERITI AGLI APPRENDISTI

Paga base nazionale conglobata

-------------------------------------------------------------------

Livello IV                        

(par. 144)                           Dal         Dal        Dal

                                  1.1.1997     1.1.1998   1.7.1998

-------------------------------------------------------------------

     Primi 12 mesi                 696.166      737.416    782.416

     Successivi 12 mesi            788.988      835.738    886.738

-------------------------------------------------------------------

Livello IV                          

(par. 155)                

-------------------------------------------------------------------

     Primi 18 mesi                  749.344      793.745    842.182

     Successivi 18 mesi             849.257      899.578    954.473

-------------------------------------------------------------------

 

 

ACCORDO  PER  LA  COSTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE  NEL

SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA.

 

L'anno 1996, il giorno 6 del mese di dicembre in Roma

tra

 

Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori

(Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)

 

Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti

(Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)

 

Federazione   Nazionale  delle  Cooperative  di  Consumo   e   della

Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane)

 

Associazione Italiana Cooperative di Consumo

(Associazione Generale Cooperative Italiane)

 

e

 

Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi

(FILCAMS-C.G.I.L.)

 

Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini  e

del Turismo (FISASCAT-C.I.S.L.)

 

Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi

(UILTuCS-U.I.L.)

 

preso atto che:

 

·gli interventi realizzati per la ricerca del  riequilibrio del

 sistema  pensionistico obbligatorio spingono a considerare

 l'introduzione di forme di previdenza privata aggiuntive  a  quelle

 contemplate dal regime pubblico;

·l'attuale assetto legislativo della previdenza complementare -

 così come risulta dal D.lgs. n. 124/93 innovato dalla Legge n. 335/95

 - evidenzia complessivamente un quadro di condizioni positive per la

 realizzazione dei fondi pensione complementari attraverso strumenti

 di natura contrattuale;

·le parti, con la dichiarazione sulla previdenza integrativa di cui

 al C.C.N.L. vigente, hanno espresso valutazione positiva sulla

 diffusione di forme di previdenza complementare

 

si concorda

 

di  istituire una forma pensionistica complementare per i lavoratori

dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, da attuare

mediante un apposito Fondo Pensione Nazionale da costituire entro il

30  giugno  1997 finalizzato a realizzare un più elevato livello  di

copertura previdenziale a favore dei lavoratori stessi.

 

Il  fondo  avrà  lo  scopo di fornire prestazioni complementari  dei

trattamenti   pensionistici  pubblici  in  forma   di   rendita   e,

limitatamente  a quanto previsto dalle leggi, in forma  di  capitale

sulla  base  dei contributi accantonati e capitalizzati  nonché  dei

rendimenti conseguiti dai soggetti gestori.

 

La   forma  pensionistica  complementare  è  rivolta  ai  lavoratori

dipendenti (assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato  e

con contratto di formazione e lavoro) delle imprese rientranti nella

sfera  di  applicazione  del  CCNL della  distribuzione  cooperativa

nonché dalle imprese o rilevanti rami di azienda di cui all'allegato

5 del CCNL vigente.

 

Il Fondo ha carattere bilaterale. L'adesione del lavoratore al Fondo

è  volontaria  e deve essere preceduta da una formale manifestazione

di volontà nelle modalità disciplinate dallo Statuto del Fondo.

 

Il Fondo, costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo

Statuto che verrà predisposto sulla base del presente accordo,  avrà

quali  soci  sia i lavoratori che i datori di lavoro  aderenti  allo

stesso  e  verrà gestito attraverso organi paritetici, dei quali  la

formazione  e  le attribuzioni verranno definite nello  Statuto  del

Fondo.

 

E'  prevista  la  possibilità di adesione  da  parte  di  lavoratori

dipendenti da società di settori affini.

 

Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati CCNL

sottoscritti dalle stesse OOSS dei lavoratori stipulanti il CCNL per

i dipendenti di aziende della distribuzione cooperativa.

 

Dall'adesione   del  lavoratore  al  Fondo,  una   volta   attivato,

scaturisce  l'obbligo contributivo a carico del lavoratore  e  delle

imprese,  a  decorrere dal mese successivo la formalizzazione  della

volontà di adesione.

 

Il   trattamento   pensionistico  complementare  è  finanziato   con

contribuzioni  a  carico delle imprese, del  lavoratore  e  mediante

l'utilizzo  di  quote  del trattamento di fine  rapporto  di  lavoro

maturando.

 

In  conformità  all'art. 8 del D.lgs. n. 124/93 tutte  le  forme  di

contribuzione  sono  calcolate  con  riferimento  alla  retribuzione

assunta a base della determinazione del TFR, nelle misure seguenti:

 

una  contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di  cui

lo  0,05%  a titolo di quota associativa - della retribuzione  utile

per il computo del TFR e un uguale versamento a carico del datore di

lavoro.

 

Inoltre  per  i lavoratori già assunti è previsto il versamento  del

50% del TFR maturando.

 

Per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al  27

aprile  1993,  in conformità a quanto contemplato dalla legislazione

vigente,  è prevista la destinazione integrale del TFR maturando  al

Fondo pensione.

 

Compatibilmente con la normativa fiscale vigente, contribuzioni  più

elevate  a  carico del lavoratore saranno consentite nelle  modalità

previste  dallo  Statuto  del  Fondo. Dette  contribuzioni  potranno

derivare  anche  da  destinazione di quote  del  salario  variabile,

derivanti  dalla contrattazione di secondo livello, non  soggette  a

contribuzione  obbligatoria ai sensi della legislazione  vigente  in

materia.

 

L'obbligo  posto  a  carico del datore di lavoro sussisterà  per  la

durata della adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla  base

del presente accordo.

 

In  costanza  di  rapporto  di lavoro il lavoratore  ha  facoltà  di

disporre  unilateralmente la cessazione della  contribuzione  a  suo

carico, fermo restando la prosecuzione del rapporto associativo  con

il  Fondo.  In  tal caso si determina automaticamente la  cessazione

della  contribuzione  a carico dell'impresa e  di  quella  derivante

dall'utilizzo del TFR.

 

Viene,  infine, stabilito l'obbligo di effettuare un  versamento  al

momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari  a  lire

30.000 di cui lire 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità di

esecuzione verranno definite dal Regolamento del Fondo.

 

L'istituzione  del Fondo Pensione per i lavoratori dipendenti  della

distribuzione  cooperativa  sarà  realizzato  in  coerenza  con   il

processo   di   definizione  in  atto  del  sistema  di   previdenza

complementare  nell'ambito del movimento cooperativo,  nel  rispetto

delle  prerogative che la legge attribuisce alle fonti istitutive  e

agli Organi del Fondo.

 

In  questa  ottica le parti si impegnano ad analizzare le esperienze

di  Fondi   già  esistenti  nel  settore  al  fine  di  valutare  le

opportunità  di  una  loro  destinazione per  la  realizzazione  del

trattamento previdenziale di cui al presente Accordo.

 

Entro  6  mesi le parti si impegnano a stipulare un apposito Accordo

attuativo che disciplini le seguenti materie:

 

·   le caratteristiche generali del Fondo;

·   le modalità di adesione dei lavoratori e delle

    imprese, nel rispetto della libertà di adesione dei

    lavoratori stessi;

·   le norme di avvio del Fondo e la relativa campagna

    promozionale;

·   le modalità di contribuzione, nel rispetto degli

    importi definiti nel presente Accordo;

·   le norme di costituzione e funzionamento degli

    Organi Sociali del Fondo, nel rispetto della pariteticità

    degli organi (Assemblea dei delegati dei soci; Consiglio

    di Amministrazione; Collegio dei Revisori dei Conti);

·   la costituzione di un Comitato di Garanti composto

    pariteticamente da rappresentanti delle parti stipulanti

    il presente Accordo;

·   la cessazione del rapporto associativo e i relativi

    diritti degli Associati, fermo restando un periodo minimo

    di iscrizione al Fondo pari a 5 anni per il primo

    quinquennio di operatività del Fondo e, successivamente a

    tale termine, pari almeno a 3 anni;

·   le caratteristiche delle prestazioni previdenziali,

    con particolare riferimento alla tipologia, ai requisiti

    per il diritto e alle modalità di erogazione;

·   le modalità di utilizzo dei fondi pensione esistenti

    nel settore, anche al fine di valorizzare le opportunità

    e accelerare l'avvio del trattamento di previdenza

    complementare.

 

Nella  stessa  sede  verranno sottoscritti  l'Atto  Costitutivo,  lo

Statuto  e il Regolamento del Fondo e il regolamento elettorale  per

la formazione degli Organi Sociali.

 

Nella fase di avvio verrà creato un organismo paritetico di gestione

con  il  compito  di  predisporre la campagna  di  promozione  delle

adesioni al Fondo.

 

Viene  previsto  un periodo di preadesione al fondo  di  12  mesi  a

partire dalla data della sua costituzione.

 

Le  parti  individueranno gli strumenti nazionali e territoriali,  a

carattere  bilaterale, di supporto alle attività  del  Fondo  e  per

garantire  un  corretto  e  costante  processo  di  informazione  ai

lavoratori.

 

Il  fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto

previsto  dal  presente accordo, rappresenta la forma  pensionistica

complementare   riconosciuta  dalle  parti   come   applicabile   ai

dipendenti   del  settore.  Pertanto,  le  Parti  si   impegnano   a

collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche  al  fine  di

pervenire  a una sua applicazione generalizzata a tutti  i  soggetti

operanti nel settore.

 

Le  Parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente  nel

caso  in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento  di

tale progetto.

 

In  relazione  alle  modalità di impiego delle risorse  finanziarie,

fermo  restando  le  competenze  e le  responsabilità  degli  Organi

competenti,  le  parti  individuano  la  necessità  di  valutare  le

opportunità  di  forme  di  investimento finalizzate  allo  sviluppo

produttivo e occupazionale della economia cooperativa.

 

Le  parti  convengono  che  la previdenza  complementare  collettiva

costituisce  materia  di competenza della contrattazione  collettiva

nazionale.

 

Le  parti  si  danno reciprocamente atto che eventuali correzioni  o

integrazioni  del presente accordo di intesa richieste dagli  Organi

di   Vigilanza   competenti   non   pregiudicano   la   validità   e

l'applicabilità  dell'intero  accordo,  ma  impegnano  le  parti  ad

apportare al testo le correzioni con integrazioni necessarie.

 

Letto e sottoscritto

 

ANCC  -  Lega                            FILCAMS-CGIL

 

ANCD  - Lega                             FISASCAT-CISL

 

FEDERCONSUMO - CCI                       UILTuCS-UIL

 

AGCI

 

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

In  relazione alla sottoscrizione del Protocollo di intesa regionale

in  materia  di previdenza complementare da parte della  Federazione

Trentina    delle   Cooperative   aderenti   alla   Confcooperative,

Federconsumo-CCI ritiene necessario, a seguito della richiesta delle

O.O.S.S.,  che  le  parti  si impegnino a  valutare  i  problemi  di

raccordo tra Fondo Nazionale di previdenza complementare del settore

e l'iniziativa riguardante il Trentino Alto Adige.

 

 

FEDERCONSUMO-CCI

 

 

Legge 626 del  1994.

 

Le  parti convengono sulla necessità di attivare la procedura di cui

alla  clausola  di  salvaguardia prevista dal punto  9  dell'accordo

interconfederale 5/10/95 in materia di applicazione della Legge  626

nell'ambito Cooperativo.

 

 

 

Commissione   Paritetica  Nazionale  per  la   classificazione   dei

lavoratori art. 42 CCNL.

 

Le  parti  decidono in applicazione di quanto previsto dall'art.  42

del  CCNL di procedere entro il mese di gennaio 1997 alla nomina dei

rappresentanti  ivi  previsti  e di  dar  corso  all'attività  della

commissione stessa entro il mese di febbraio 1997.

 

 

 

RETRIBUZIONE NAZIONALE - DISTRIBUZIONE COOP

 

PERIODO 1/1/97 - 31/12/98

 

                                       Dal 1-1-97

------------------------------------------------------------------------

Par.                                                         % di aum.

ccnl  Livelli Paga Base  Conting.  Aumento   Totale    Par.  per livello

------------------------------------------------------------------------

255   Quadri  1.519.766  1.049.168 123.958  2.692.892  163,6     4,8

     

232         1.382.691  1.043.318 112.778  2.538.787  154,2     4,6

      Liv. 

202         1.203.893  1.033.669  98.194  2.335.756  141,9     4.4

      Liv. 

180         1.072.776  1.026.175  87.500  2.188.491  132,8     4,2

      Liv. 

167           995.299  1.022.900  81.181  2.099.300  127,5     4,0

      Liv. 

155           923.779  1.018.328  75.347  2.017.454  122,6     3,9

      Liv. 

144           858.221  1.015.556  70.000  1.943.777  118,1     3,7

      Liv. 

130           774.783  1.011.072  63.194  1.849.049  112,3     3,5

      Liv. 

100           595.986  1.001.544  48.611  1.646.141  100,0     3,0

      Liv.                                            

242   ex      1.442.288  1.046.973 117.639  2.606.900  158,4     4,7

      1° S 

                                       Dal 1-1-98                       

------------------------------------------------------------------------

Par.                                                          % di aum.

ccnl  Livelli Paga Base  Conting.  Aumento   Totale    Par.  per livello

-----------------------------------------------------------------------

255   Quadri  1.643.724  1.049.168  97.396  2.790.288  165,7    3,6

     

232         1.495.469  1.043.318  88.611  2.627.398  156,0    3,5

      Liv. 

202         1.302.087  1.033.669  77.153  2.412.909  143,3    3,3

      Liv.

180         1.160.276  1.026.175  68.750  2.255.201  133,9    3,1

      Liv. 

167         1.076.480  1.022.900  63.785  2.163.165  128,4    3,0

      Liv. 

155           999.126  1.018.328  59.201  2.076.655  123,3    2,9

      Liv. 

144           928.221  1.015.556  55.000  1.998.777  118,7    2,8

      Liv. 

130           837.977  1.011.072  49.653  1.898.702  112,7    2,7

      Liv. 

100           644.597  1.001.544  38.194  1.684.336  100,0    2,3

      Liv. 

                                              

242   ex      1.559.927  1.046.973  92.431  2.699.331  160,3    3,5

      1° S 

                                       Dal 1-7-98                       

------------------------------------------------------------------------

Par.                                                          % di aum.

ccnl  Livelli Paga Base  Conting.  Aumento   Totale    Par.  per livello

--------------------------------------------------------------------- 

255   Quadri  1.741.120 1.049.168  106.250  2.896.538  167,8    3,8

     

232         1.584.080 1.043.318   96.667  2.724.065  157,8    3,7

      Liv. 

202         1.379.240 1.033.669   84.167  2.497.076  144,7    3,5

      Liv. 

180         1.229.026 1.026.175   75.000  2.330.201  135,0    3,3

      Liv. 

167         1.140.265 1.022.900   69.583  2.232.748  129,4    3,2

      Liv. 

155         1.058.327 1.018.328   64.583  2.141.238  124,1    3,1

      Liv. 

144           983.221 1.015.556   60.000  2.058.777  119,3    3,0

      Liv.

              887.630 1.011.072   54.167  1.952.869  113,1    2,9

      Liv. 

100           682.791 1.001.544   41.667  1.726.001  100,0    2,5

      Liv. 

                                             

242   ex      1.652.358 1.046.973  100.833  2.800.164  162,2    3,7

      1° S

                                   Al  31-12-1998

--------------------------------------------------------------------------

Par.                                         Par.  Par.     Diff. Totale

ccnl  Livelli Paga Base   Conting.  Totale   gen.  gen.     Par.  % aum.

                                                 31-12-96   Gen   per liv.

--------------------------------------------------------------------------

255 Quadri    1.847.370  1.049.168 2.896.538  168  160,8    7,0    12,2

   

232 1°        1.680.747  1.043.318 2.724.065  158  151,9    6,0    11,8

    Liv.

202 2°        1.463.407  1.033.669 2.497.076  145  140,1    4,6    11,2

    Liv. 

180 3°        1.304.026  1.026.175 2.330.201  135  131,4    3,6    10,6

    Liv. 

167 3°        1.209.848  1.022.900 2.232.748  129  126,3    3,0    10,3

    Liv. 

155 4°        1.122.910  1.018.328 2.141.238  124  121,6    2,5     9,9

    Liv. 

144 4°        1.043.221  1.015.556 2.058.777  119  117,3    2,0     9,6

    Liv. 

130 5°          941.797  1.011.072 1.952.869  113  111,8    1,4     9,1

    Liv. 

100 6°          724.457  1.001.554 1.726.001  100  100,0    0,0     7,8

    Liv.                                                    

242 ex        1.753.191  1.046.973 2.800.164  162  155,8    6,4    12,0

    1° S