L'anno
1996, il giorno 6 del mese di dicembre in Roma,
tra
l'Associazione Nazionale
delle Cooperative di Consumatori
(Lega
Nazionale
delle Cooperative e Mutue);
l'Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti (Lega
Nazionale
delle Cooperative e Mutue);
la Federazione Nazionale
Cooperative di Consumo
e della
Distribuzione
(Confederazione Cooperative Italiane)
l'Associazione
Generale Cooperative Italiane
e
la
Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e
Servizi
(FILCAMS-CGIL);
la
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini
e del
Turismo (FISASCAT-CISL);
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio
e Servizi (UILTuCS-
UIL)
in applicazione di quanto stabilito del
Protocollo sul costo
del
lavoro del 23 luglio 1993 e dall'art. 181 del CCNL
3 dicembre 1994
si è
stipulato la presente
ipotesi di accordo
della parte
retributiva
del CCNL per il biennio 1997-1998.
Art. 1.
A decorrere
delle scadenze appresso indicate a tutto il personale
qualificato verranno
erogati i seguenti
aumenti salariali non
assorbibili
ad integrazione di quelli di cui all'art. 143 del CCNL 3
dicembre
1994:
DAL DAL DAL TOTALE
LIVELLI 1.1.97
1.1.98 1.7.98
QUADRI
255 123.958 97.396 106.250 327.604
I 232
112.778 88.611 96.667
298.056
II 202
98.194 77.153 84.167
259.514
III 180
87.500 68.750 75.000
231.250
III 167
81.181 63.785 69.583
214.549
IV 155
75.347 59.201 64.583
199.131
IV 144
70.000 55.000 60.000
185.000
V 130
63.194 49.653 54.167
167.014
VI 100
48.611 38.194 41.667
128.472
Art. 2.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio
1997 e dalle date
successivamente indicate, la paga base nazionale conglobata
lorda
per
ciascun livello d'inquadramento è la seguente:
DAL 1.1.97 DAL 1.1.98
DAL 1.7.98
LIVELLI
QUA
255 1.643.724 1.741.120
1.847.370
DRI
I 232
1.495.469 1.584.080 1.680.747
II 202
1.302.087 1.379.240 1.463.407
III
180 1.160.276 1.229.026
1.304.026
III
167 1.076.480 1.140.265
1.209.848
IV 155
999.126 1.058.327 1.122.910
IV 144
928.221 983.221 1.043.221
V 130
837.977 887.630 941.797
VI 100
644.597 682.791 724.458
Art. 3.
Gli appartenenti all'ex 1° Super cui non è
attribuita la qualifica
di quadro,
conserveranno il parametro 242 con i
seguenti aumenti
retributivi:
LIVELLI DAL 1.1.97 DAL 1.1.98 DAL
1.7.98 TOTALE
Ex
1° 242 117.639
92.431 100.833 310.903
Super
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio
1997 e dalle date
successivamente indicate, la paga base nazionale conglobata
lorda
per
l'ex 1° Super, è la seguente:
LIVELLI DAL 1.1.97 DAL 1.1.98 DAL
1.7.98
Ex
1° 242
1.559.927 1.652.358 1.753.191
Super
Gli aumenti
salariali di cui
al presente articolo
verranno
corrisposti agli
apprendisti nelle misure
percentuali previste
dall'art.
72 CCNL 3 dicembre 1994 (vedi tabella n. 1 allegata).
Allegato
n. 1
ELEMENTI
RETRIBUTIVI RIFERITI AGLI APPRENDISTI
Paga
base nazionale conglobata
-------------------------------------------------------------------
Livello
IV
(par.
144) Dal Dal Dal
1.1.1997 1.1.1998 1.7.1998
-------------------------------------------------------------------
Primi 12 mesi 696.166
737.416 782.416
Successivi 12 mesi 788.988 835.738 886.738
-------------------------------------------------------------------
Livello
IV
(par.
155)
-------------------------------------------------------------------
Primi 18 mesi 749.344
793.745 842.182
Successivi 18 mesi 849.257 899.578 954.473
-------------------------------------------------------------------
ACCORDO PER
LA COSTITUZIONE DEL FONDO
PENSIONE COMPLEMENTARE NEL
SETTORE
DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA.
L'anno
1996, il giorno 6 del mese di dicembre in Roma
tra
Associazione
Nazionale delle Cooperative di Consumatori
(Lega
Nazionale delle Cooperative e Mutue)
Associazione
Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti
(Lega
Nazionale delle Cooperative e Mutue)
Federazione Nazionale
delle Cooperative di
Consumo e della
Distribuzione
(Confederazione Cooperative Italiane)
Associazione
Italiana Cooperative di Consumo
(Associazione
Generale Cooperative Italiane)
e
Federazione
Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi
(FILCAMS-C.G.I.L.)
Federazione
Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e
del
Turismo (FISASCAT-C.I.S.L.)
Unione
Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
(UILTuCS-U.I.L.)
preso
atto che:
·gli
interventi realizzati per la ricerca del
riequilibrio del
sistema
pensionistico obbligatorio spingono a considerare
l'introduzione di forme di previdenza privata
aggiuntive a quelle
contemplate dal regime pubblico;
·l'attuale
assetto legislativo della previdenza complementare -
così come risulta dal D.lgs. n. 124/93
innovato dalla Legge n. 335/95
- evidenzia complessivamente un quadro di
condizioni positive per la
realizzazione dei fondi pensione
complementari attraverso strumenti
di natura contrattuale;
·le
parti, con la dichiarazione sulla previdenza integrativa di cui
al C.C.N.L. vigente, hanno espresso
valutazione positiva sulla
diffusione di forme di previdenza
complementare
si
concorda
di istituire una forma pensionistica
complementare per i lavoratori
dipendenti
delle imprese della distribuzione cooperativa, da attuare
mediante
un apposito Fondo Pensione Nazionale da costituire entro il
30 giugno
1997 finalizzato a realizzare un più elevato livello di
copertura
previdenziale a favore dei lavoratori stessi.
Il fondo
avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei
trattamenti pensionistici pubblici in forma
di rendita e,
limitatamente a quanto previsto dalle leggi, in forma di
capitale
sulla base
dei contributi accantonati e capitalizzati nonché dei
rendimenti
conseguiti dai soggetti gestori.
La forma
pensionistica complementare è
rivolta ai lavoratori
dipendenti
(assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
con
contratto di formazione e lavoro) delle imprese rientranti nella
sfera di
applicazione del CCNL della
distribuzione cooperativa
nonché
dalle imprese o rilevanti rami di azienda di cui all'allegato
5 del
CCNL vigente.
Il
Fondo ha carattere bilaterale. L'adesione del lavoratore al Fondo
è volontaria
e deve essere preceduta da una formale manifestazione
di
volontà nelle modalità disciplinate dallo Statuto del Fondo.
Il
Fondo, costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo
Statuto
che verrà predisposto sulla base del presente accordo, avrà
quali soci
sia i lavoratori che i datori di lavoro
aderenti allo
stesso e
verrà gestito attraverso organi paritetici, dei quali la
formazione e le
attribuzioni verranno definite nello
Statuto del
Fondo.
E' prevista
la possibilità di adesione da
parte di lavoratori
dipendenti
da società di settori affini.
Per
settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati CCNL
sottoscritti
dalle stesse OOSS dei lavoratori stipulanti il CCNL per
i
dipendenti di aziende della distribuzione cooperativa.
Dall'adesione del
lavoratore al Fondo,
una volta attivato,
scaturisce l'obbligo contributivo a carico del
lavoratore e delle
imprese, a
decorrere dal mese successivo la formalizzazione della
volontà
di adesione.
Il trattamento pensionistico
complementare è finanziato
con
contribuzioni a
carico delle imprese, del
lavoratore e mediante
l'utilizzo di
quote del trattamento di
fine rapporto di lavoro
maturando.
In conformità
all'art. 8 del D.lgs. n. 124/93 tutte
le forme di
contribuzione sono
calcolate con riferimento
alla retribuzione
assunta
a base della determinazione del TFR, nelle misure seguenti:
una contribuzione a carico del lavoratore pari
allo 0,55% - di cui
lo 0,05%
a titolo di quota associativa - della retribuzione utile
per il
computo del TFR e un uguale versamento a carico del datore di
lavoro.
Inoltre per
i lavoratori già assunti è previsto il versamento del
50% del
TFR maturando.
Per i
lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 27
aprile 1993,
in conformità a quanto contemplato dalla legislazione
vigente, è prevista la destinazione integrale del TFR
maturando al
Fondo
pensione.
Compatibilmente
con la normativa fiscale vigente, contribuzioni più
elevate a
carico del lavoratore saranno consentite nelle modalità
previste dallo
Statuto del Fondo. Dette contribuzioni potranno
derivare anche
da destinazione di quote del
salario variabile,
derivanti dalla contrattazione di secondo livello,
non soggette a
contribuzione obbligatoria ai sensi della
legislazione vigente in
materia.
L'obbligo posto
a carico del datore di lavoro
sussisterà per la
durata
della adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base
del
presente accordo.
In costanza
di rapporto di lavoro il lavoratore ha
facoltà di
disporre unilateralmente la cessazione della contribuzione a suo
carico,
fermo restando la prosecuzione del rapporto associativo con
il Fondo.
In tal caso si determina
automaticamente la cessazione
della contribuzione a carico dell'impresa e
di quella derivante
dall'utilizzo
del TFR.
Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare
un versamento al
momento
dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a lire
30.000
di cui lire 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità di
esecuzione
verranno definite dal Regolamento del Fondo.
L'istituzione del Fondo Pensione per i lavoratori
dipendenti della
distribuzione cooperativa
sarà realizzato in
coerenza con il
processo di
definizione in atto
del sistema di
previdenza
complementare nell'ambito del movimento cooperativo, nel
rispetto
delle prerogative che la legge attribuisce alle
fonti istitutive e
agli
Organi del Fondo.
In questa
ottica le parti si impegnano ad analizzare le esperienze
di Fondi
già esistenti nel
settore al fine
di valutare le
opportunità di
una loro destinazione per la realizzazione del
trattamento
previdenziale di cui al presente Accordo.
Entro 6
mesi le parti si impegnano a stipulare un apposito Accordo
attuativo
che disciplini le seguenti materie:
· le caratteristiche generali del Fondo;
· le modalità di adesione dei lavoratori e
delle
imprese, nel rispetto della libertà di
adesione dei
lavoratori stessi;
· le norme di avvio del Fondo e la relativa
campagna
promozionale;
· le modalità di contribuzione, nel rispetto
degli
importi definiti nel presente Accordo;
· le norme di costituzione e funzionamento
degli
Organi Sociali del Fondo, nel rispetto
della pariteticità
degli organi (Assemblea dei delegati dei
soci; Consiglio
di Amministrazione; Collegio dei Revisori
dei Conti);
· la costituzione di un Comitato di Garanti
composto
pariteticamente da rappresentanti delle
parti stipulanti
il presente Accordo;
· la cessazione del rapporto associativo e i
relativi
diritti degli Associati, fermo restando un
periodo minimo
di iscrizione al Fondo pari a 5 anni per
il primo
quinquennio di operatività del Fondo e,
successivamente a
tale termine, pari almeno a 3 anni;
· le caratteristiche delle prestazioni
previdenziali,
con particolare riferimento alla
tipologia, ai requisiti
per il diritto e alle modalità di
erogazione;
· le modalità di utilizzo dei fondi pensione
esistenti
nel settore, anche al fine di valorizzare
le opportunità
e accelerare l'avvio del trattamento di
previdenza
complementare.
Nella stessa
sede verranno sottoscritti l'Atto
Costitutivo, lo
Statuto e il Regolamento del Fondo e il regolamento
elettorale per
la
formazione degli Organi Sociali.
Nella
fase di avvio verrà creato un organismo paritetico di gestione
con il
compito di predisporre la campagna di
promozione delle
adesioni
al Fondo.
Viene previsto
un periodo di preadesione al fondo
di 12 mesi a
partire
dalla data della sua costituzione.
Le parti
individueranno gli strumenti nazionali e territoriali, a
carattere bilaterale, di supporto alle attività del
Fondo e per
garantire un
corretto e costante
processo di informazione ai
lavoratori.
Il fondo, così come costituito e regolamentato
sulla base di quanto
previsto dal
presente accordo, rappresenta la forma
pensionistica
complementare riconosciuta dalle parti come
applicabile ai
dipendenti del
settore. Pertanto, le
Parti si impegnano
a
collaborare
per la massima diffusione del Fondo, anche
al fine di
pervenire
a una sua applicazione generalizzata a
tutti i soggetti
operanti
nel settore.
Le Parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi
preventivamente nel
caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà
nello svolgimento di
tale
progetto.
In relazione
alle modalità di impiego delle
risorse finanziarie,
fermo restando
le competenze e le
responsabilità degli Organi
competenti, le
parti individuano la
necessità di valutare
le
opportunità di
forme di investimento finalizzate allo sviluppo
produttivo
e occupazionale della economia cooperativa.
Le parti
convengono che la previdenza complementare collettiva
costituisce materia
di competenza della contrattazione
collettiva
nazionale.
Le parti
si danno reciprocamente atto che
eventuali correzioni o
integrazioni del presente accordo di intesa richieste
dagli Organi
di Vigilanza
competenti non pregiudicano la validità e
l'applicabilità dell'intero
accordo, ma impegnano
le parti ad
apportare
al testo le correzioni con integrazioni necessarie.
Letto e
sottoscritto
ANCC -
Lega
FILCAMS-CGIL
ANCD - Lega FISASCAT-CISL
FEDERCONSUMO
- CCI UILTuCS-UIL
AGCI
DICHIARAZIONE
A VERBALE
In relazione alla sottoscrizione del Protocollo
di intesa regionale
in materia
di previdenza complementare da parte della Federazione
Trentina delle
Cooperative aderenti alla
Confcooperative,
Federconsumo-CCI
ritiene necessario, a seguito della richiesta delle
O.O.S.S., che
le parti si impegnino a valutare i problemi
di
raccordo
tra Fondo Nazionale di previdenza complementare del settore
e
l'iniziativa riguardante il Trentino Alto Adige.
FEDERCONSUMO-CCI
Legge
626 del 1994.
Le parti convengono sulla necessità di attivare
la procedura di cui
alla clausola
di salvaguardia prevista dal
punto 9 dell'accordo
interconfederale
5/10/95 in materia di applicazione della Legge
626
nell'ambito
Cooperativo.
Commissione Paritetica
Nazionale per la
classificazione dei
lavoratori
art. 42 CCNL.
Le parti
decidono in applicazione di quanto previsto dall'art. 42
del CCNL di procedere entro il mese di gennaio
1997 alla nomina dei
rappresentanti ivi
previsti e di dar
corso all'attività della
commissione
stessa entro il mese di febbraio 1997.
RETRIBUZIONE
NAZIONALE - DISTRIBUZIONE COOP
PERIODO
1/1/97 - 31/12/98
Dal
1-1-97
------------------------------------------------------------------------
Par. % di aum.
ccnl Livelli Paga Base Conting. Aumento Totale
Par. per livello
------------------------------------------------------------------------
255 Quadri
1.519.766 1.049.168 123.958 2.692.892
163,6 4,8
232 1°
1.382.691 1.043.318 112.778 2.538.787
154,2 4,6
Liv.
202 2°
1.203.893 1.033.669 98.194
2.335.756 141,9 4.4
Liv.
180 3°
1.072.776 1.026.175 87.500
2.188.491 132,8 4,2
Liv.
167 3°
995.299 1.022.900 81.181
2.099.300 127,5 4,0
Liv.
155 4°
923.779 1.018.328 75.347
2.017.454 122,6 3,9
Liv.
144 4°
858.221 1.015.556 70.000
1.943.777 118,1 3,7
Liv.
130 5°
774.783 1.011.072 63.194
1.849.049 112,3 3,5
Liv.
100 6°
595.986 1.001.544 48.611
1.646.141 100,0 3,0
Liv.
242 ex
1.442.288 1.046.973 117.639 2.606.900
158,4 4,7
1° S
Dal
1-1-98
------------------------------------------------------------------------
Par. % di aum.
ccnl Livelli Paga Base Conting. Aumento Totale
Par. per livello
-----------------------------------------------------------------------
255 Quadri
1.643.724 1.049.168 97.396
2.790.288 165,7 3,6
232 1°
1.495.469 1.043.318 88.611
2.627.398 156,0 3,5
Liv.
202 2°
1.302.087 1.033.669 77.153
2.412.909 143,3 3,3
Liv.
180 3°
1.160.276 1.026.175 68.750
2.255.201 133,9 3,1
Liv.
167 3°
1.076.480 1.022.900 63.785
2.163.165 128,4 3,0
Liv.
155 4°
999.126 1.018.328 59.201
2.076.655 123,3 2,9
Liv.
144 4°
928.221 1.015.556 55.000
1.998.777 118,7 2,8
Liv.
130 5°
837.977 1.011.072 49.653
1.898.702 112,7 2,7
Liv.
100 6°
644.597 1.001.544 38.194
1.684.336 100,0 2,3
Liv.
242 ex
1.559.927 1.046.973 92.431
2.699.331 160,3 3,5
1° S
Dal
1-7-98
------------------------------------------------------------------------
Par. % di aum.
ccnl Livelli Paga Base Conting. Aumento Totale
Par. per livello
---------------------------------------------------------------------
255 Quadri
1.741.120 1.049.168 106.250 2.896.538
167,8 3,8
232 1°
1.584.080 1.043.318 96.667 2.724.065
157,8 3,7
Liv.
202 2°
1.379.240 1.033.669 84.167 2.497.076
144,7 3,5
Liv.
180 3°
1.229.026 1.026.175 75.000 2.330.201
135,0 3,3
Liv.
167 3°
1.140.265 1.022.900 69.583 2.232.748
129,4 3,2
Liv.
155 4°
1.058.327 1.018.328 64.583 2.141.238
124,1 3,1
Liv.
144 4°
983.221 1.015.556 60.000 2.058.777
119,3 3,0
Liv.
5° 887.630 1.011.072
54.167 1.952.869 113,1
2,9
Liv.
100 6°
682.791 1.001.544 41.667 1.726.001
100,0 2,5
Liv.
242 ex
1.652.358 1.046.973 100.833 2.800.164
162,2 3,7
1° S
Al 31-12-1998
--------------------------------------------------------------------------
Par. Par. Par.
Diff. Totale
ccnl Livelli Paga Base Conting. Totale gen.
gen. Par. % aum.
31-12-96 Gen
per liv.
--------------------------------------------------------------------------
255
Quadri 1.847.370 1.049.168 2.896.538 168
160,8 7,0 12,2
232
1° 1.680.747 1.043.318 2.724.065 158
151,9 6,0 11,8
Liv.
202
2° 1.463.407 1.033.669 2.497.076 145
140,1 4,6 11,2
Liv.
180
3° 1.304.026 1.026.175 2.330.201 135
131,4 3,6 10,6
Liv.
167
3° 1.209.848 1.022.900 2.232.748 129
126,3 3,0 10,3
Liv.
155
4° 1.122.910 1.018.328 2.141.238 124
121,6 2,5 9,9
Liv.
144
4° 1.043.221 1.015.556 2.058.777 119
117,3 2,0 9,6
Liv.
130
5° 941.797 1.011.072 1.952.869 113
111,8 1,4 9,1
Liv.
100
6° 724.457 1.001.554 1.726.001 100
100,0 0,0 7,8
Liv.
242
ex 1.753.191 1.046.973 2.800.164 162
155,8 6,4 12,0
1° S