Rinnovo normativo ed economico

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

PER DIPENDENTI DA CENTRI ELABORAZIONE DATI (CED)

 

Venezia, 1 giugno 2001

 

 

L'anno 2001, il giorno 1 del mese di giugno in Venezia

 

tra

 

-     Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati AssoCED rappresentata

  dal Presidente Fausto Perazzolo Marra, Vice Presidente Giancarlo Badalin,

  Segretario generale Giorgio Ferro e la delegazione composta da: Gian Paolo

  Simonato,   Giammarino  Battistella,  Lionello  Durissimi,  Alberto   De

  Franceschi, Rino Rossetto, Enzo Munaro, Enzo Passerella, Armando Soncin,

  Renato Massaro, Luigino Zulian, Quaglia Graziano, Paperini Roberto, Mirko

  Mion,  Gianni Marchetti, Roberto Lazzaroni, Fiorenzo Tremolada, Fabrizio

  Adammi,  Lorenzo  Gangichiodo, Rita Catalano, Alessandro  Zarna,  Marzia

  Tassinari,  Roberto Semplici, Maria Teresa Giannini, Giovanni  Truccone,

  Giuseppina Pilo, Giandomenico Pulcinelli, Fausto Iamundo, Paolo Belleggia,

  Pierluigi Chiaravallotti, Patrizio Rossi, Elisa Crecchio, Antonio Rufolo,

  Annunziato Scordo, Emilio De Raffele, Franca Falabella, Gentile Rosa, Vito

  Giordano, Giuseppe Abazia, Mariolino Sanna, Adamo Antonino, Della  Porta

  Emanuele

 

e

 

-     UGL  TERZIARIO  -  Federazione  Nazionale  rappresentata  da  Renata

  Polverini  Vice  Segretario Generale UGL, Responsabile  UGL  Federazione

  Nazionale  del  Terziario  e  Marco Pepe, Dirigente  Federale  Nazionale

  Terziario

 

si è rinnovato

 

il presente CCNL per i dipendenti da CED, composto di:

 

·    27 Titoli

·    155 Articoli

·    3 Allegati

 

Letti  approvati  e  sottoscritti  dai rappresentanti  delle  su  indicate

organizzazioni stipulanti.

 

 

 

PREMESSA

 

A  4  anni dall'entrata in vigore del primo CCNL per i dipendenti dei CED,

le  Parti  promotrici  dell'ideazione del contratto e sottoscrittrici  del

presente  rinnovo intendono confermarne la validità e la piena rispondenza

a quelle che sono le esigenze del comparto.

 

Altresì le Parti individuano nel comparto elementi di continuità su cui  è

necessario  insistere nell'opera di valorizzazione e  implementazione  del

rateo di professionalità presente, ed elementi di novità che devono essere

governati per tradursi in ulteriori opportunità di sviluppo per il Paese e

per il comparto.

 

Tra  gli  elementi  di  continuità  si  evidenziano:  la  sempre  maggiore

professionalizzazione del settore che, abbandonata  ogni  connotazione  di

spontaneismo,  si  avvia ad essere sempre più un segmento  produttivo  del

sistema paese di insostituibile supporto per le imprese e i cittadini;

 

-     la via imboccata dall'Amministrazione finanziaria che di fatto rende

  i  CED contabili soggetti unici e soli abilitati ad una molteplicità  di

  interventi  a  favore  dei contribuenti siano  essi  persone  fisiche  o

  giuridiche;

-     il  definitivo  affermarsi anche nel nostro Paese di  una  mentalità

  terziaria  che vede nella delega a soggetti specializzati  una  risposta

  sempre più vincente rispetto a prassi di un passato prossimo che vedevano

  gli italiani e il sistema produttivo italiano oscillanti tra impossibili

  tentazioni autarchiche e crepuscolari deleghe in bianco rilasciate sulla

  base di sensi di appartenenza anziché, come giustamente sempre più avviene

  oggi, date a fronte di giudizi qualitativi e comparativi;

-     il  delinearsi di un considerevole nucleo di lavoratori che,  da  un

  lato  vedono  nel  settore dei CED il loro avvenire professionale  e  di

  conseguenza hanno indotto un circolo virtuoso che consente, anche mediante

  i   consistenti   investimenti  sulla  formazione  e  sull'aggiornamento

  professionale tipico del CED, di fornire servizi di standard qualitativi

  alti e di non risentire delle grandi rivoluzioni tecnologiche in atto.

 

Tra   gli   elementi  di  novità  presentatesi  nel  corso  dello   scorso

quadriennio, possiamo notare:

 

-     la rivoluzione di Internet che, con la sua rapidissima diffusione  -

  ancora più incidente nel nostro settore per ovvie ragioni - ha di  fatto

  annullato  le  distanze  geografiche rendendo  possibile  una  forma  di

  assistenza e di servizio virtualmente svincolata da qualsiasi limitazione

  tradizionale;

-      l'accelerarsi  dei  processi  di  integrazione  continentale  e  di

  globalizzazione  dell'economia che richiedono,  pena  la  scomparsa  dal

  mercato, di abbandonare qualsiasi dilettantismo anche in realtà produttive

  caratterizzate  da nulla o minima spesa per i servizi,  con  conseguente

  aumento della massa potenziale dei clienti per i CED;

·    l'imminente avvio della stagione dell'Euro, appena nove mesi da oggi,

  pur  se  programmata ed analizzata da anni, si sta comunque manifestando

  come evento "nuovo" per le multiformi spinte critiche che sta inducendo in

  ogni settore della vita sociale e produttiva dei paesi europei.

 

Naturalmente  le  Parti  stipulanti  il  presente  rinnovo  non  intendono

nascondersi    dietro   una   cortina   autocelebrativa   ed   inneggiante

svincolandosi da quella che è e resta la realtà fattuale presente oggi  in

Italia  per  i  CED. Dove ancora, pur con tutti i segnali  positivi  sopra

evidenziati,  ancora  persistono tentazioni di  resistenza  al  nuovo  che

costringono  i soggetti operanti nel settore a continue azioni  di  tutela

collettiva.

 

Così come la rinnovata presenza di soggetti che mirano con il loro operato

a disaggregare una realtà solo da poco ed a fatica realizzata, mostra come

la  strada  per  una più puntuale rappresentazione dei  problemi  e  delle

aspettative dei CED sia ancora lunga e piena di insidie.

 

In conclusione le parti sottoscrittrici del presente rinnovo contrattuale,

ribadendo la propria adesione a modello della concertazione avviato  ormai

ben  8  anni  fa,  auspicano una ripresa del confronto a tutto  campo  per

meglio  definire  la cornice su cui si svilupperà l'economia  italiana  in

questo secolo appena iniziato.

 

 

Validità e sfera di applicazione del contratto.

 

Il  presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il  territorio

nazionale,  i  rapporti  di  lavoro a tempo  indeterminato,  i  lavoratori

interinali  forniti  da  società autorizzate e,  se  compatibili  a  tempo

determinato,  tra  tutti  i  CED qui di seguito  elencati  e  il  relativo

personale dipendente:

 

A)   CED contabili;

B)   Centri elaborazione cedolini paghe;

C)   Centri elaborazione data entry;

D)   CED per amministrazioni pubbliche;

E)   Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato;

F)   CED per la comunicazione aziendale;

G)   CED per attività di mailing e publishing;

G bis) CED operanti come Internet Provider;

G ter)    CED  operanti  per  la  fornitura  di  servizi commerciali o non

          forniti per conto terzi in modalità on line;

G quater) CED  operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli

          utenti in rete;

H)    altri  centri  che  operino  in aree riconducibili  alle  precedenti

  declaratorie.

 

 

 

Titolo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Art. 1 - Classificazione del personale.

 

Il  personale  addetto ai CED è classificato su 6 livelli aventi  ciascuno

una declaratoria valida per tutto il settore.

 

Quadri.

 

A  questo livello appartengono i lavoratori che conducono operativamente e

tecnicamente  il  CED, assumendosi dirette responsabilità  nella  gestione

delle procedure e nella direzione del restante personale del CED.

 

1° livello.

 

A  questo  livello  appartengono i lavoratori che, muniti  di  diploma  di

laurea  o  di  scuola  media superiore o di titolo di studio  equipollente

legalmente   riconosciuto,  esplicano  funzioni  direttive  sovrintendendo

all'intera  attività  del  CED  con ampi poteri  decisionali  e  autonomia

d'iniziativa.

 

In dettaglio:

 

-    capo di ufficio tecnico;

-    capocentro EDP;

-    analista sistemista;

-    capo ufficio amministrativo;

-    responsabile commerciale;

-    responsabile public relations;

-    responsabile ricerche statistiche;

-    direttore di logistica;

-    system manager;

-    lan manager;

-    security manager.

 

2° livello.

 

A  questo  livello  appartengono i lavoratori  che  svolgono  mansioni  di

concetto  con  specifiche  ed elevate capacità  tecnico-professionali  con

autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del  titolare

del  CED  nonché  con eventuali responsabilità di settori  che  implichino

coordinamento  e  controllo dell'attività di altri dipendenti  e  analoghe

responsabilità per quanto riguarda il rispetto di scadenze  legislative  o

amministrative.

 

In dettaglio:

 

-    programmatore analista;

-      contabile   con   responsabilità  di  controllo   delle   procedure

  amministrative;

-    addetto alla segreteria di direzione;

-    addetto specializzato di EDP;

-    capo servizio qualità;

-    web master

-    system analyst.

 

3° livello.

 

A  questo  livello  appartengono i lavoratori  che  svolgono  mansioni  di

concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze  ed

esperienze tecnico-professionali comunque acquisite.

 

In dettaglio:

 

-    operatore EDP;

-    programmatore EDP;

-    contabile;

-    impiegato amministrativo;

-    on line assistant (help desk);

-    operatore HTML e/o Java.

 

4° livello.

 

A  questo  livello  appartengono i lavoratori che  svolgono  mansioni  che

richiedono  speciali  conoscenze e particolari capacità  tecnico  pratiche

comunque acquisite.

 

In dettaglio:

 

-    contabile d'ordine;

-    digitatore EDP;

-    addetto al controllo macchine EDP;

-    dattilografo;

-    schedarista;

-    archivista;

-    codificatore;

-    addetto di segreteria;

-    operatore di call center, in audio e/o video.

 

5° livello.

 

A  questo  livello  appartengono i lavoratori che svolgono  esclusivamente

mansioni  di  ordine  con  adeguate conoscenze  tecnico-pratiche  comunque

acquisite.

 

 

 

Art. 2 - Campo di applicazione del lavoro interinale.

 

In  applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge 24.6.97 n. 196,  si

concorda  che  il  contratto  di  fornitura  per  prestazioni  di   lavoro

temporaneo potrà essere stipulato per le seguenti mansioni:

 

1° livello:

 

-    analista sistemista;

-    capo centro EDP;

-    responsabile commerciale;

-    responsabile public relations;

-    responsabile ricerche statistiche;

-    direttore di logistica;

-    system manager;

-    lan manager.

 

2° livello:

 

-    programmatore analista;

-      contabile   con   responsabilità  di  controllo   delle   procedure

  amministrative;

-    addetto specializzato di EDP;

-    capo servizio qualità;

-    web master;

-    system analyst.

 

3° livello:

 

-    operatore EDP;

-    programmatore EDP;

-    impiegato amministrativo;

-    on line assistant;

-    operatore HTML e/o Java.

 

 

 

Art. 3 - Campo di esclusione.

 

Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 4, lett. a),  legge  n.  196/97  non  sarà

possibile stipulare contratti per prestazioni di lavoro temporaneo per  le

seguenti mansioni:

 

1° livello:

 

-    capo di ufficio tecnico;

-    capo ufficio amministrativo;

-    security manager.

 

2° livello:

 

-    addetto alla segreteria di direzione.

 

3° livello:

 

-    contabile;

 

4° livello:

 

-    tutti i profili professionali.

 

5° livello:

 

-    tutti i profili professionali.

 

 

 

Art. 4 - Limiti di applicazione.

 

Ai  sensi  dell'art.  1, comma 8, legge n. 196/97 i prestatori  di  lavoro

temporaneo non possono superare il 50% del totale dei lavoratori, occupati

dall'impresa  utilizzatrice in forza di contratto  a  tempo  indeterminato

calcolato al momento della stipula del contratto temporaneo.

 

 

 

Art. 5 - Individuazione dei soggetti fornitori.

 

I  contratti  di lavoro temporaneo possono essere stipulati esclusivamente

tra i CED e imprese fornitrici individuate ai sensi dell'art. 2, legge  n.

15/97.

 

 

 

Titolo II - QUADRI

 

Art. 6 - Declaratoria.

 

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto  previsto

dalla legge 13.5.85 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi  i

dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro

attribuite  di  rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi  del

CED nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

La corretta interpretazione dell'art. 6 è la seguente:

 

1)    sono  considerati  Quadri  i lavoratori  in  possesso  di  tutte  le

  competenze  tecnico-professionali in grado di gestire nel suo  complesso

  l'attività del CED, con la sola esclusione della direzione strategico e/o

  industriale di competenza della proprietà e/o dei Dirigenti;

2)    il  raggiungimento  delle  capacità di  cui  al  punto  1)  richiede

  pertanto,  oltre  alla propria competenza professionale  specifica,  una

  generica conoscenza di tutte le aree produttivo/organizzative in cui  si

  articola  il CED, con la conseguente capacità di indirizzo e valutazione

  del  lavoro  svolto  dagli altri dipendenti e con la capacità,  in  sede

  straordinaria  e di durata minima, di supplire a qualsiasi  assenza  del

  personale     di     regola    assegnato    alle    diverse     mansioni

  produttivo/organizzative;

3)    in  aggiunta ai precedenti punti, il Quadro impiegato presso CED con

  più  sedi  operative, deve, se specificatamente delegato  e  formato  al

  compito, essere in grado di gestire la totalità delle operazioni connesse

  con la corretta gestione dell'unità produttiva a lui assegnata.

 

 

 

Art. 7 - Orario part-time speciale per Quadri.

 

Per  i  Quadri, in deroga al successivo art. 39, è consentita l'assunzione

con  contratto a tempo indeterminato part-time con il limite minimo di  16

ore mensili.

 

L'orario  di  lavoro  dei Quadri con contratto di lavoro  sino  a  30  ore

mensili si articolerà in giornate lavorative di minimo 4 ore.

 

 

 

Art. 8 - Formazione e aggiornamento.

 

Al  fine  di  garantire il mantenimento degli standard  qualitativi  e  di

migliorare  la  gamma dei servizi offerti, i CED favoriranno  l'accesso  a

specifici  corsi  di formazione per le materie di diretta  competenza  dei

Quadri.

 

 

 

Art. 9 - Assegnazione della qualifica.

 

L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro,  che  non

sia  avvenuta  in  sostituzione di lavoratori  assenti  con  diritto  alla

conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un

periodo di oltre 180 giorni di calendario.

 

 

 

Art. 10 - Polizza assicurativa.

 

Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la

copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili

o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti

direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

 

L'azienda  è  tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il  rischio  di

responsabilità  civile verso terzi, conseguente a colpa nello  svolgimento

delle proprie funzioni.

 

 

 

Art. 11 - Indennità di funzione.

 

A  decorrere     dalla data di attribuzione della categoria di  Quadro  da

parte   dell'azienda,   verrà   mensilmente  corrisposta   ai   lavoratori

interessati un'indennità di funzione pari a ? 100 lorde per 14 mensilità.

 

 

 

Titolo III - ASSUNZIONE ORDINARIA E CON CONTRATTI ATIPICI

 

Art. 12 - Assunzione.

 

L'assunzione sarà effettuata con atto scritto dei due contraenti, in  esso

dovranno essere specificate:

 

a)   data di assunzione;

b)   durata del periodo di prova;

c)   qualifica del lavoratore;

d)   trattamento economico.

 

In   caso   di  assunzione  a  tempo  determinato  i  contraenti  dovranno

specificare,  espressamente, la durata del rapporto stesso e le  eventuali

clausole di proroga.

 

Per  le assunzioni con CFL, si rimanda al successivo titolo V del presente

CCNL.

 

Per  i  lavoratori  assunti  con qualifica di apprendista  si  rimanda  al

successivo titolo IV del presente CCNL.

 

 

 

Art. 13 - Documentazione.

 

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

 

a)   certificato di nascita;

b)     certificato  o  diploma  degli  studi  compiuti,  oppure  attestati

  comprovanti la frequenza di corsi di formazione professionale  ai  sensi

  della legge n. 863/84;

c)    attestato  di conoscenza di una o più lingue estere per le  mansioni

  che implichino tale requisito;

d)   certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;

e)   libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;

f)   documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne

  siano provvisti;

g)    documentazioni  e dichiarazioni necessarie per l'applicazione  delle

  leggi previdenziali e fiscali;

h)    dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti  il  numero  dei

  giorni  di  malattia  indennizzati nel periodo  precedente  la  data  di

  assunzione, dell'anno di calendario in corso;

i)     dichiarazione  di  responsabilità  per  i  lavoratori  assunti  con

  contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate

  nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini

  di quanto previsto dall'art. 5, legge 11 novembre 1983 n. 638.

 

Il  datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati

e a restituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

 

 

 

Art. 14 - Periodo di prova.

 

La  durata  massima  del periodo di prova non potrà  superare  i  seguenti

limiti:

 

Quadri e 1° livello; 180 giorni;

2° e 3° livello; 90 giorni;

4° e 5° livello; 30 giorni.

 

Il  periodo di prova si computerà per i Quadri e 1° livello in  giorni  di

calendario. Per i restanti livelli i giorni indicati devono intendersi  di

lavoro effettivo.

 

 

 

Titolo IV - CONTRATTO DI APPRENDISTATO

 

Art. 15 - Limiti anagrafici.

 

Il contratto di apprendistato può essere stipulato per lavoratori privi di

qualsiasi esperienza professionale nel campo di applicazione del  presente

CCNL  d'età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni,  26  anni

per  le  aree di cui agli obbiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93,

ai sensi dell'art. 16, legge n. 196/97.

 

 

 

Art. 16 - Inquadramento degli apprendisti.

 

Il  contratto  di  apprendistato può essere stipulato  per  i  giovani  da

inserirsi  nelle  mansioni comprese nel 3° e 4° livello  del  CCNL  per  i

dipendenti dei CED.

 

 

 

Art. 17 - Durata del contratto.

 

I contratti di apprendistato dovranno avere una durata minima di 18 mesi e

una durata massima di 48 mesi.

 

Nello specifico i limiti minimi e massimi sono:

 

Gruppo A:

 

-    schedarista;

-    codificatore.

 

Per   apprendisti  maggiorenni  all'atto  dell'assunzione  mesi  18,   per

minorenni all'atto dell'assunzione mesi 24.

 

Gruppo B:

 

-    digitatore EDP;

-    dattilografo;

-    operatore di call center.

 

Per   apprendisti  maggiorenni  all'atto  dell'assunzione  mesi  24,   per

minorenni all'atto dell'assunzione mesi 30.

 

Gruppo C:

 

-    addetto di segreteria;

-    contabile d'ordine;

-    addetto al controllo macchine EDP.

 

Per   apprendisti  maggiorenni  all'atto  dell'assunzione  mesi  30,   per

minorenni all'atto dell'assunzione mesi 36.

 

Gruppo D:

 

-    contabile;

-    impiegato amministrativo.

 

Per  apprendisti,  muniti  di  diploma di Ragioneria  e/o  equipollente  -

diploma di 5 anni - la durata di 36 mesi.

 

 

 

Art. 18 - Obbligo formativo.

 

Gli  apprendisti dovranno obbligatoriamente svolgere almeno 120 ore  medie

annue  di  impiego formativo extra lavorativo. Il rispetto del  precedente

comma è vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla legge.

 

L'iter formativo potrà essere svolto anche mediante l'ausilio di strumenti

didattici  multimediali  che,  forniti  da  ditte/enti  autorizzati   alla

attività  formativa, siano direttamente disponibili  presso  il  luogo  di

lavoro.

 

 

 

Art. 19 - Diritti degli apprendisti.

 

Agli  apprendisti  si applica, in quanto compatibile con  la  legislazione

vigente,  lo  stesso trattamento contrattuale previsto per i lavoratori  a

tempo indeterminato.

 

 

 

Art. 20 - Retribuzione.

 

Agli  apprendisti compete una retribuzione pari a quella  riportata  nella

presente tabella

 

Gruppo A (cfr. art. 17)

 

retribuzione            65%       75%        85%        95%

periodo                                                  

di apprendistato     mesi da a mesi da a  mesi da a  mesi da a

                                                         

maggiorenni 18 mesi   ///////     1-6        7-12      13-18

minorenni   24 mesi     1-6       7-12      13-18      19-24

 

 

Gruppo B (cfr. art. 17)

 

retribuzione            65%       75%        85%        95%

periodo                                                  

di apprendistato     mesi da a mesi da a  mesi da a  mesi da a

                                                         

maggiorenni 24 mesi    /////      1-8        9-16      17-24

minorenni   30 mesi     1-6       7-16      17-24      25-30

 

 

Gruppo C (cfr. art. 17)

 

retribuzione            65%       75%        85%        95%

periodo                                                  

di apprendistato     mesi da a mesi da a  mesi da a  mesi da a

                                                          

maggiorenni 30 mesi    /////      1-10      11-20      21-30

minorenni   36 mesi     1-9      10-18      19-27      28-36

 

 

Gruppo D (cfr. art. 17)

 

retribuzione            65%       75%        85%        95%

periodo                                                   

di apprendistato     mesi da a mesi da a  mesi da a  mesi da a

                                                         

maggiorenni 36 mesi    /////      1-12      13-24      25-36

 

 

 

Art. 21 - Proporzione numerica.

 

La  proporzione  numerica  tra  apprendisti e  lavoratori  dipendenti  con

contratto a tempo indeterminato non potrà superare il rapporto di 1  a  2,

considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per  le

quali l'apprendistato non è previsto e i titolari, i soci, i familiari  ex

art. 230 C.C.

 

 

 

Art. 22 - Norma speciale.

 

È  consentita, in deroga all'art. 21, l'assunzione di un apprendista per i

CED  che  occupino con contratto di lavoro a tempo indeterminato  un  solo

dipendente, comprendendo nel computo anche il titolare e/o il socio.

 

 

 

Titolo V - Contratto di formazione e lavoro (CFL).

 

Art. 23 - Campo di applicazione.

 

Il presente CCNL regola in modo unitario per tutto il territorio nazionale

l'istituto dei CFL.

 

 

 

Art. 24 - Tipologia di contratto.

 

Le  Parti firmatarie del presente contratto intendono lo strumento del CFL

quale momento atto a valorizzare i processi di formazione e di inserimento

di giovani nel mondo del lavoro.

 

Le Parti, unitamente con l'apprendistato, attribuiscono alle assunzioni in

CFL  valore  strategico  per l'attuazione di un  turn-over  che  valorizzi

sempre più i contenuti professionali degli addetti ai CED.

 

 

 

Art. 25 - Durata dei contratti di formazione e lavoro.

 

La durata dei CFL è suddivisa in 3 aree di diverso contenuto formativo:

 

A.     CFL  mirato  all'inserimento  di  giovani  laureati  in  discipline

  attinenti l'attività dei CED, di durata pari a 12 mesi;

B.   CFL mirato all'inserimento di professionalità elevate, di durata pari

  a 24 mesi;

C.    CFL  mirato all'inserimento di professionalità intermedie, di durata

  pari a 18 mesi.

 

 

 

Art. 26 - Declaratoria.

 

Le  mansioni  rientranti nel CFL per professionalità A1 sono le  seguenti:

contabile,  impiegato amministrativo, operatore EDP e  programmatore  EDP,

operatore HTML e/o Java, on line assistant.

 

Le  mansioni  rientranti nel CFL per professionalità A2 sono le  seguenti:

analista   sistemista,  capo  servizio  qualità,  programmatore  analista,

responsabile commerciale e responsabile ricerche statistiche.

 

Le   mansioni  rientranti  nel  CFL  per  professionalità  B  sono  quelle

individuate  nel    livello d'inquadramento del personale  previsto  dal

vigente CCNL.

 

 

 

Art. 27 - Attività formativa.

 

L'attività  formativa  che dovrà, pena la nullità  del  contratto,  essere

effettuata  nei  termini  e  contenuti  del  presente  articolato  è  così

suddivisa:

 

-     CFL  per professionalità A1 - attività di formazione pari a 180  ore

  per  l'intero  arco della durata del processo formativo  da  effettuarsi

  presso  strutture  idonee  a  garantire standard  formativi  o  mediante

  l'utilizzo del Tutor secondo le modalità di cui al successivo art. 8;

-     CFL  per professionalità A2 - attività di formazione pari a 240  ore

  per  l'intero  arco della durata del processo formativo  da  effettuarsi

  presso strutture idonee a garantire elevati standard formativi o mediante

  l'utilizzo di opzioni telematiche di eguali livelli qualitativi;

-     CFL  per  professionalità B - attività di orientamento e inserimento

  alle procedure operative, tesa al conseguimento da parte del lavoratore in

  formazione  di  considerevole esperienza  'on  the  job'  e  mirante  al

  conseguimento della più completa autonomia lavorativa.

 

 

 

Art. 28 - Tutor formativo.

 

Per   l'espletamento  del  processo  formativo   di   cui   al   CFL   per

professionalità  A1,  i  CED  potranno,  al  momento  della  stipula   del

contratto, indicare l'opzione del Tutor aziendale quale responsabile della

formazione tecnico-pratica del lavoratore in CFL.

 

Il Tutor dovrà essere un lavoratore con contratto a tempo indeterminato  e

con  qualifiche e mansioni identiche a quelle per le quali viene stipulato

il CFL.

 

Il  Lavoratore investito nel ruolo di Tutor non può essere fatto carico di

contestazioni  disciplinari per il mancato raggiungimento degli  obiettivi

formativi.

 

 

 

Art. 29 - Contenuti formativi.

 

I  contenuti  dei  CFL per professionalità A2 e B dovranno  tassativamente

prevedere le sotto elencate materie:

 

CFL per professionalità A2:

 

CAPO SERVIZIO QUALITÀ

 

-    conoscenza generale dei campi di attività del CED;

-    conoscenza delle procedure di certificazione di qualità;

-    conoscenza delle norme sulla tutela della privacy.

 

ANALISTA SISTEMISTA

 

-     conoscenza del/i linguaggio/i informativo/i utilizzato/i  presso  il

  CED;

-     conoscenza  generica  degli obblighi di  legge  sulla  tutela  della

  privacy.

 

RESPONSABILE COMMERCIALE

 

-    elementi di diritto commerciale;

-    elementi di diritto civile;

-    telemarketing;

-    mailing;

-    conoscenza linguaggio HTML.

 

PROGRAMMATORE ANALISTA

 

-     Conoscenza  funzionale del/i linguaggio/i informativo/i utilizzato/i

  nel CED;

-    rudimenti di conoscenza sugli specifici campi di attività del CED;

-    programmazione linguaggio HTML e Java.

 

RESPONSABILE RICERCHE STATISTICHE

 

-    elementi di statistica;

-    elementi di calcolo attuariale;

-    conoscenza del/i linguaggio/i informatico/i utilizzato/i nel CED.

 

CFL per professionalità A1:

 

CONTABILE

 

-    elementi di ragioneria;

-    conoscenze basilari di diritto tributario;

-    procedure di calcolo meccanografico;

-    dattilografia ovvero videoscrittura.

 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

 

-    dattilografia ovvero videoscrittura;

-    procedura di segretariato;

-    tecnica commerciale;

-    corrispondenza in lingue estere (opzionale).

 

OPERATORE EDP

 

-     conoscenza  media del/i linguaggio/i informativo/i utilizzato/i  nel

  CED;

-    rudimenti in materia fiscale, contabile, amministrativa, del lavoro,

commerciale;

-    rudimenti di conoscenze sugli specifici campi di attività del CED;

-    conoscenza linguaggio HTML ed elementi di Java.

 

PROGRAMMATORE EDP

 

-    conoscenza del/i linguaggio/i informativo/i utilizzato/i nel CED;

-    capacità d'intervento nell'ambito delle opzioni previste dai software

  applicativi;

-    conoscenza procedure linguaggio HTML.

 

OPERATORE HTML e/o JAVA

 

-    conoscenza dei protocolli di rete;

-    conoscenza degli editor HTML;

-    conoscenza basica del funzionamento dei software di mailing.

 

ON LINE ASSISTANT

 

-    conoscenza dei software in uso nel CED;

-    elementi di tecnica delle comunicazioni interpersonali;

-    nozioni di tutela della privacy.

 

 

 

Art. 30 - Rimando alla legislazione vigente (nuovo testo).

 

Per  quanto  non  previsto dal presente CCNL valgono le norme  vigenti  di

legge sui CFL.

 

La  modifica  sostanziale della normativa regolante i  CFL  comporterà  la

definizione  di  uno specifico accordo di recepimento  che  costituirà  un

allegato al presente CCNL.

 

 

 

Titolo VI - ORARIO DI LAVORO

 

Art. 31 - Orario normale settimanale.

 

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.

 

Sempre  nel  limite  dell'orario settimanale, è consentito  al  datore  di

lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.

 

Per  lavoro  effettivo s'intende ogni lavoro che richiede  un'applicazione

assidua  e  continuativa, non sono considerati come  lavoro  effettivo  il

tempo  per  recarsi  al  posto  di lavoro, i riposi  intermedi  presi  sia

all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e

la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

 

 

 

Art. 32 - CED con orario lungo, lunghissimo o h 24.

 

I  CED  che  per la loro articolazione organizzativa interna  e/o  per  le

specificità del settore di mercato operano con orari di lavoro:

 

-     lunghi:  più  di  12  ore giornaliere di apertura  per  6  giorni  a

  settimana;

-    lunghissima: più di 12 ore giornaliere per 365 giorni;

-     h  24:  per  i  CED che non operano mai interruzioni  nell'attività,

  possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili.

 

I dipendenti assunti con l'indicazione di lavoro a turni non hanno diritto

alle  maggiorazioni previste per il lavoro ordinario notturno e/o festivo.

Ai  lavoratori  assunti secondo il comma precedente il CED  attribuirà  un

titolo  di  preferenza  nelle  richieste di  cambio  turno  o  di  aumento

dell'orario lavorativo per i contratti part-time.

 

 

 

Art. 33 - Disposizioni per i lavoratori in reperibilità.

 

I  CED per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall'orario

di  apertura  degli  uffici, possono richiedere ad  alcuni  dipendenti  di

restare in reperibilità.

 

La  richiesta  dell'azienda deve essere presentata  in  forma  scritta  al

dipendente,  che se accetta, provvede a firmare un'apposita  comunicazione

di servizio.

 

La  reperibilità  non  può essere richiesta durante i  periodi  di  ferie,

malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.

 

La  reperibilità del dipendente deve essere retribuita in  una  delle  due

seguenti opzioni:

 

a)     con  un  assegno  'ad  personam'  di  importo  pari  al  10%  della

  retribuzione  di  fatto  di  cui  all'art.  97,  per  i  dipendenti  che

  continuativamente si rendano reperibili per le esigenze di emergenza;

b)   con un importo del 15% delle retribuzione oraria per i lavoratori che

  si rendano disponibili alla reperibilità per un periodo non superiore alle

  6 settimane annue.

 

Ove  si  richieda  l'effettivo intervento del dipendente  in  reperibilità

trovano   applicazione  le  norme  del  presente  contratto   sul   lavoro

straordinario,   straordinario   notturno,   straordinario    festivo    o

straordinario festivo notturno.

 

 

 

Art. 34 - Flessibilità dell'orario.

 

Per  far  fronte  alle variazioni dell'intensità lavorativa  dell'azienda,

questa    potrà    realizzare    diversi   regimi    d'orario,    rispetto

all'articolazione  prescelta, con il superamento dell'orario  contrattuale

in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per

un massimo di 16 settimane.

 

A  fronte  della  prestazione di ore aggiuntive ai  sensi  del  precedente

comma,   l'azienda  riconoscerà  ai  lavoratori  interessati,  nel   corso

dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità  di

ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i

periodi di superamento dell'orario contrattuale.

 

I  lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario

settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli  di

corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

 

L'azienda  provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori  interessati

il  programma  annuale  di applicazione della flessibilità,  le  eventuali

variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.

 

Ai  fini  dell'applicazione del presente articolo, per anno  s'intende  il

periodo  di  12  mesi seguente la data di avvio del programma  annuale  di

flessibilità.

 

 

 

Art. 35 - Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede.

 

Qualora  il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove  egli

presta  normalmente  servizio, l'orario di lavoro avrà  inizio  sul  posto

indicatogli.

 

In  tale  ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla  fine

della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della  fine

del  normale  orario  di  lavoro  quanto  è  strettamente  necessario   al

lavoratore  -  in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione  -  per

raggiungere la sede.

 

Le  spese di trasporto saranno rimborsate dal datore di lavoro     secondo

le norme contenute nell'ultimo comma del successivo art. 69.

 

 

 

Art. 36 - Fissazione dell'orario.

 

Fermi  i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto

in  materia,  il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando

le istanze del personale con le esigenze dell'azienda.

 

Ai  sensi dell'art. 12, RD 10.9.23 n. 1955, l'articolazione dell'orario di

lavoro  deve  risultare  da apposita tabella collocata  in  posizione  ben

visibile a tutto il personale interessato.

 

 

 

Art. 37 - Lavoratori discontinui.

 

La  durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo  o  di

semplice  attesa  o  custodia addetto prevalentemente  alle  mansioni  che

seguono:

 

1)   uscieri;

2)   inservienti;

3)   fattorini, abilitati alla guida di motocicli e/o autoveicoli;

 

è fissata nella misura di 45 ore settimanali.

 

Qualora i lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo svolgano  nei

periodi  di  attesa altre mansioni, sempre riconducibili  con  il  proprio

inquadramento, l'orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali.

 

 

 

Titolo VII - PART-TIME

 

Art. 38 - Premessa.

 

L'esigenza  di accrescere la base lavorativa dei CED, di concerto  con  la

riduzione  del  monte  ore annuo di straordinari 'pro  capite'  possibili,

rende  per le Parti stipulanti il presente CCNL di primaria importanza  il

corretto utilizzo dello strumento del part-time.

 

A  tal  fine  le Parti si danno reciprocamente atto della valenza  sociale

della  diffusione  dei contratti a tempo ridotto al  fine  di  contribuire

all'abbattimento  della disoccupazione e delle necessità  di  flessibilità

necessariamente connesse con la tipologia produttiva dei CED.

 

 

 

Art. 39 - Rapporto a tempo parziale.

 

Così  come  disciplinato  dall'art. 5, legge n. 863/84,  il  contratto  di

lavoro  a  tempo  parziale  deve stipularsi per  iscritto  e  deve  essere

notificato all'UPLMO. Nel contratto dovrà essere indicato:

 

1)   il periodo di prova per i nuovi assunti;

2)   la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità

  da  ricondurre  ai regimi d'orario esistenti in azienda. La  prestazione

  individuale  sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore,  di  norma,

  entro le seguenti fasce:

 

a)    nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario settimanale  da

  12 a 25 ore;

b)   nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 48 al

  120 ore;

c)   nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a

  1.300 ore;

 

3)     il   trattamento   economico  e  normativo   secondo   criteri   di

  proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.

 

All'atto  della  stipulazione  del  contratto  a  tempo  parziale  i   CED

informeranno   il   lavoratore  sugli  eventuali   riflessi   in   materia

previdenziale, sia per quanto attiene alle prestazioni INPS sia per quanto

connesso  con  le  contribuzioni ai Fondi pensione di cui  alla  legge  n.

335/95,  derivante  dalla instaurazione del rapporto  di  lavoro  a  tempo

parziale.

 

La  prestazione  lavorativa giornaliera fino a  4  ore  non  potrà  essere

frazionata nell'arco della giornata.

 

La prestazione lavorativa a tempo ridotto potrà essere svolta per tutti  i

giorni  di  normale attività dei CED (part-time orizzontale)  o  solo  per

alcuni  -  definiti - giorni (part-time verticale). Inoltre viene recepito

quanto  previsto  nel  testo del D.lgs. 25.2.00 n. 61  coordinato  con  il

D.lgs.  26.2.001  n.  100  che prevede: il "rapporto  di  lavoro  a  tempo

parziale   di  tipo  misto"  ossia  quello  che  si  svolge  secondo   una

combinazione  delle due modalità indicate nel rapporto di lavoro  a  tempo

parziale  orizzontale  e al rapporto di lavoro a tempo  parziale  di  tipo

verticale.

 

 

Nota a verbale.

 

Entro   6   mesi,  l'Osservatorio  paritetico  nazionale  dovrà   studiare

l'attuazione del rapporto part-time di tipo misto.

 

 

 

Art. 40 - Disciplina del rapporto a tempo parziale.

 

Il  rapporto  a  tempo  parziale  sarà  disciplinato  secondo  i  seguenti

principi:

 

a)   volontarietà di entrambe le parti;

b)    reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo  pieno  in

  relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni

  svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;

c)    priorità  nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o  viceversa

  dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le

  stesse mansioni;

d)     applicabilità  delle  norme  del  presente  contratto   in   quanto

  compatibili con la natura del rapporto stesso;

e)    volontarietà  delle  parti  in caso di modifiche  dell'articolazione

  dell'orario concordata.

 

 

 

Art. 41 - Riproporzionamento.

 

Al  lavoratore con contratto part-time saranno garantite le previsioni  di

cui al presente CCNL, con i seguenti meccanismi:

 

A)     riproporzionamento  del  trattamento  economico  e  normativo   del

  lavoratore assunto a tempo parziale determinato sulla base del  rapporto

  fra orario settimanale o mensile ridotto e il corrispondente orario intero

  previsto dal presente contratto;

B)    la  retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori  assunti  a

  tempo parziale, fatto salvo il caso di lavoro supplementare, è in misura

  fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i  casi

  dividendo  l'importo mensile determinato ai sensi dell'art. 41,  per  il

  divisore  convenzionale  26, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  79,

  altresì  la  quota  oraria della retribuzione si  ottiene  dividendo  la

  retribuzione  mensile che sarebbe spettata in caso  di  svolgimento  del

  rapporto  a  tempo pieno per il divisore convenzionale  orario  previsto

  all'art. 100;

C)    in caso di coincidenza di una delle festività di cui all'art. 50 con

  una domenica o con diverso giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla

  retribuzione  mensile sarà corrisposto ai lavoratori  occupati  a  tempo

  parziale  un  ulteriore  importo  pari  alla  quota  giornaliera   della

  retribuzione di fatto di cui all'art. 97;

D)    fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti  di

  cui all'art. 54 con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero

  di  ore  annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore  a  tempo

  parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art.

  41;

E)    conformemente  a  quanto previsto all'art. 55 i lavoratori  a  tempo

  parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di  26

  giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che

  sia  la  distribuzione dell'orario di lavoro settimanale  -  è  comunque

  considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del

  computo  delle  ferie.  La  retribuzione relativa  va  commisurata  alla

  prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle

  ferie. Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza

  di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa  a

  quanto  previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato

  proporzionalmente  in  relazione  ai  mesi  lavorati  nel   periodo   di

  maturazione, con corresponsione della retribuzione intera;

F)    per  i  lavoratori occupati a tempo parziale il  numero  di  ore  di

  permesso retribuito di cui agli artt. 64 e 66 è determinato utilizzando i

  criteri previsti dal presente articolo.

 

 

 

Art. 42 - Lavoro supplementare.

 

Per  lavoro supplementare s'intende quello prestato fino al raggiungimento

dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.

 

Ai sensi del comma 4, art. 5, legge n. 863/84, sono autorizzate, quando vi

sia  accordo  tra  datore di lavoro e lavoratore,  prestazioni  di  lavoro

supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella  misura  di

60   ore   annue,  con  riferimento  alle  seguenti  specifiche   esigenze

organizzative:

 

-     compilazione  degli  inventari e dei bilanci  o  di  analoghe  brevi

  necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;

-      particolari  difficoltà  organizzative  derivanti  da  concomitanti

  assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.

 

Le  ore  di  lavoro supplementare verranno retribuite con la quota  oraria

della  retribuzione  di  fatto  di cui all'art.  97  secondo  le  modalità

previste   dall'art.   100,   e   la  maggiorazione   forfettariamente   e

convenzionalmente  determinata nella misura del 25%,  da  calcolare  sulla

quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 97.

 

Tale  maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di  fatto  di  cui

all'art.   97,   esclude   il  computo  della  retribuzione   del   lavoro

supplementare  su ogni istituto differito. Essa è compresa  in  ogni  caso

nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR  ai

sensi e per gli effetti del comma 2, art. 2120 C.C.

 

Ferma  restando l'applicabilità della presente norma, mantengono  validità

gli accordi aziendali già esistenti.

 

Saranno  valide  altresì intese a livello aziendale o di unità  che,  alla

luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle  di

cui  sopra, prevedano quantità superiore a quelle indicate al comma 2  del

presente articolo.

 

 

 

Art. 43 - Registro lavoro supplementare.

 

Le  ore  di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a  cura

dell'azienda su apposito registro.

 

Le  OO.SS.  regionali o provinciali firmatarie del presente CCNL  potranno

consultarlo  o  presso la sede del CED stesso oppure  presso  la  sede  di

AssoCED.

 

Il  registro  di cui al presente articolo può essere sostituito  da  altra

idonea  documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale

informatizzata.

 

 

 

Art. 44 - Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima.

 

Per  i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto

nel  corso dell'anno l'importo della 13a e 14a mensilità è determinato per

dodicesimi,  riproporzionando ciascuno di  essi  sulla  base  dei  criteri

previsti dal precedente art. 41.

 

Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui

all'art. 97 spettante all'atto della corresponsione.

 

 

 

Art. 45 - Preavviso.

 

I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la

tessa  durata  di  quelli previsti per i lavoratori a  tempo  pieno  e  si

calcolano  in  giorni  di  calendario  indipendentemente  dalla  durata  e

dall'articolazione della prestazione lavorativa.

 

Essi decorrono dal 1° e dal 16° giorno di ciascun mese.

 

 

 

Titolo VIII - LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO ORDINARIO NOTTURNO

 

Art. 46 - Norme generali lavoro straordinario.

 

Le  mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale

orario di lavoro fissato dal presente contratto.

 

Ai  sensi  delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà  del  datore  di

lavoro   di  richiedere  prestazioni  d'opera  straordinarie  a  carattere

individuale nel limite di 100 ore annue.

 

Il   lavoratore  non  può  compiere  lavoro  straordinario  ove  non   sia

autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

 

Le  clausole  contenute  nel presente articolo  hanno  valore  di  accordo

permanente  fra  le  parti  ai sensi e per gli effetti  dell'art.  5,  RDL

15.3.23 n. 692, e dell'art. 9 del relativo regolamento.

 

 

 

Art. 47 - Maggiorazioni lavoro straordinario.

 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, RDL 15.3.23 n. 692, le ore  di

lavoro  straordinario,  intendendosi come tali quelle  eccedenti  l'orario

normale  di lavoro previsto dall'art. 31 del presente contratto,  verranno

retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.

97  e  con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della

normale retribuzione di cui all'art. 96:

 

-    15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;

-    20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.

 

Salvo  quanto  disposto  dal successivo art. 52 le  ore  straordinarie  di

lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota oraria

della retribuzione di fatto di cui all'art. 97 e con la maggiorazione  del

30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 96.

 

Le  ore  straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi  per

tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non  si

tratti  di  turni  regolari di servizio - verranno  retribuite  con  quota

oraria  della  retribuzione  di  fatto  di  cui  all'art.  97  e  con   la

maggiorazione del 50% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui

all'art. 96.

 

Per  i  lavoratori  retribuiti  in tutto  o  in  parte  a  provvigioni  la

maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata  sulla

quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 97 tenendo conto,

per  il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare

o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 6 mesi.

 

Le  varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili

tra loro.

 

 

 

Art. 48 - Registro lavoro straordinario.

 

Le  ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a  cura

dell'azienda,  su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria,  e  che

dovrà  essere  esibito in visione, a richiesta delle  OO.SS.  regionali  e

provinciali  o  comprensoriali, presso la sede della  locale  Associazione

imprenditoriale.

 

Il  registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra

idonea  documentazione  nei  CED che abbiano la  contabilità  meccanizzata

autorizzata.

 

La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre

il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

 

Per  quanto  non previsto dal presente contratto in materia di  orario  di

lavoro  e  lavoro  straordinario valgono  le  vigenti  norme  di  legge  e

regolamentari.

 

 

 

Art. 49 - Lavoro ordinario notturno.

 

Le  ore  di  lavoro  ordinario prestato di notte - intendendosi  per  tali

quelle  effettuate  dalle ore 22 alle 6 del mattino - verranno  retribuite

con  la  quota  oraria  della retribuzione di fatto  di  cui  all'art.  97

maggiorata del 15%.

 

 

 

Titolo IX - RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E PERMESSI RETRIBUITI

 

Art. 50 - Riposo settimanale.

 

Il  lavoratore  ha  diritto  al riposo settimanale  nella  giornata  della

domenica  o  in  altra  giornata se comunicato dall'azienda  per  iscritto

all'atto  dell'assunzione nei modi previsti dalle vigenti disposizioni  di

legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

 

 

 

Art. 51 - Festività.

 

Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:

 

-    festività nazionali

 

1)   25 aprile - ricorrenza della Liberazione;

2)   1° maggio - festa dei Lavoratori;

 

-    festività infrasettimanali:

 

1)   1° giorno dell'anno;

2)   Epifania;

3)   lunedì dopo Pasqua;

4)   15 agosto - Assunzione;

5)   1° novembre - Ognissanti;

6)   8 dicembre - Immacolata Concezione;

7)   25 dicembre - S. Natale;

8)   26 dicembre - S. Stefano;

9)   S. Patrono del luogo ove si svolge il lavoro;

10)  2 giugno.

 

In  relazione alla norma di cui al comma 1 del presente articolo,  nessuna

riduzione  o  trattenuta  sarà  operata sulla  retribuzione  di  fatto  ai

lavoratori  in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei  giorni

sopra  indicati,  sempre  che  non si tratti di  prestazioni  saltuarie  e

occasionali senza continuità.

 

Nulla  è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque  sia  la

misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in

un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza

di  provvedimenti  disciplinari  o di assenza  ingiustificata  e  comunque

derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.

 

In  caso  di  coincidenza di una delle festività sopra  elencate  con  una

domenica,  in  aggiunta  alla  retribuzione mensile  sarà  corrisposto  ai

lavoratori  un  ulteriore  importo  pari  alla  quota  giornaliera   della

retribuzione di fatto di cui all'art. 97.

 

Per  la  festività  civile la cui celebrazione è stata  spostata  alla  1a

domenica  del mese, ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge 5.3.77 n.  54  (4

novembre),  il  lavoratore  beneficerà del  trattamento  previsto  per  le

festività che coincidono con la domenica.

 

 

 

Art. 52 - Retribuzione prestazioni festive.

 

Le  ore  di  lavoro,  a  qualsiasi titolo richieste, prestate  nei  giorni

festivi  indicati nel precedente art. 50 dovranno essere  compensate  come

lavoro  straordinario festivo nella misura e con le modalità previste  dal

precedente art. 46 e dall'art. 100 di questo stesso contratto.

 

 

 

Art. 53 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale

          di legge.

 

Le  ore  di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di  cui  alla

legge 22.2.34 n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione

del  30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art.  96

fermo  restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo

nel  giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge  vigenti

in materia.

 

 

 

Art. 54 - Permessi retribuiti.

 

Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione

delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5.3.77 n. 54,

e del DPR 28.12.85 n. 792, verranno fruiti dai lavoratori.

 

I  permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e

mediante  rotazione  dei  lavoratori che  non  implichi  assenze  tali  da

ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.

 

Con  le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo

restando  l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali  trattamenti  non

previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie,

per complessive 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti.

 

I  permessi  non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno  e  saranno

pagati con la retribuzione di fatto, di cui all'art. 97 in atto al momento

della  scadenza,  oppure  potranno essere fruiti  in  epoca  successiva  e

comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

 

In  caso  di  prestazione  lavorativa  ridotta,  nel  corso  dell'anno  di

calendario, al lavoratore verrà corrisposto 1/12 dei permessi  di  cui  al

presente  articolo  per  ogni  mese  intero  di  servizio  prestato,   non

computandosi,  a  tal fine, i periodi in cui non è dovuta,  a  carico  del

datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

 

 

 

Titolo X - CONGEDI - DIRITTO ALLO STUDIO - ASPETTATIVA

 

Art. 55 - Congedi retribuiti.

 

In  casi  speciali e giustificati il datore di lavoro potrà  concedere  in

qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli  dalle

ferie annuali.

 

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere

prove  d'esame, e che, in base alla legge 20.5.70 n. 300 hanno diritto  ad

usufruire di permessi giornalieri retribuiti, i CED concederanno  altri  5

giorni  retribuiti,  pari a 40 ore lavorative all'anno,  per  la  relativa

preparazione.

 

I   permessi  di  cui  al  precedente  comma  saranno  retribuiti   previa

presentazione   della  documentazione  ufficiale  degli  esami   sostenuti

(certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).

 

 

 

Art. 56 - Congedo matrimoniale.

 

Al  lavoratore  che  non  sia in periodo di prova compete,  per  contrarre

matrimonio,  un  congedo  straordinario  della  durata  di  giorni  15  di

calendario.

 

Compatibilmente  con le esigenze dell'azienda, il datore di  lavoro  dovrà

concedere   il  congedo  straordinario  con  decorrenza  dal      giorno

antecedente alla celebrazione del matrimonio.

 

Il  lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine  del

congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.

 

Durante  il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore

è  considerato  ad  ogni effetto in attività di servizio,  conservando  il

diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 97.

 

 

 

Art. 57 - Diritto allo studio.

 

Al  fine  di  contribuire al miglioramento culturale e  professionale  dei

lavoratori del settore, i CED concederanno, nei casi e alle condizioni  di

cui  ai  successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in  prova

che  intendono  frequentare  corsi  di  studio  compresi  nell'ordinamento

scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla  legge

31.12.62 n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19.1.42 n. 86,  nonché

corsi  regolari  di  studio per il conseguimento  del  diploma  di  scuola

secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari  o  di

laurea.

 

I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150

ore  'pro capite' in un triennio e nei limiti di un monte ore globale  per

tutti  i  dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio

di  ogni  triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al  decimo

del  numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva  a  tale

data.

 

Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili

anche in un solo anno.

 

I   lavoratori  che  potranno  assentarsi  contemporaneamente   dall'unità

produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare  il  2%

della forza occupata alla data di cui al precedente comma.

 

Nei  CED  che  occupano  da 30 a 49 dipendenti il diritto  allo  studio  è

comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.

 

In  ogni  unità  produttiva  e nell'ambito di  questa,  per  ogni  singolo

reparto,  deve  essere  comunque garantito lo  svolgimento  della  normale

attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti

ai  sensi  del presente articolo dovrà specificare il corso di  studio  al

quale  intende  partecipare  che dovrà comportare  l'effettiva  frequenza,

anche  in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di  ore

doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

 

A  tal  fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta

all'azienda  nei termini e con le modalità che saranno concordate  con  il

datore  di  lavoro.  Tali  termini, di norma,  non  saranno  inferiori  al

trimestre.

 

Qualora  il  numero dei richiedenti sia tale da comportare il  superamento

della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere

di  situazioni contrastanti con le condizioni di cui ai commi 3  e  5  del

presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la rappresentanza

sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto  ai

precedenti commi 3 e 5, provvederà a ridurre proporzionalmente  i  diritti

individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali:

età,  anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio)  per  la

identificazione  dei beneficiari dei permessi e della relativa  misura  di

ore assegnabili a ciascuno.

 

I  lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al

corso  e  successivamente certificati mensili di effettiva  frequenza  con

identificazione delle ore relative.

 

Dei  permessi  di cui al comma 2 potranno altresì usufruire  i  lavoratori

extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati,

organizzati  da istituti e/o enti pubblici con i limiti e le  modalità  di

cui ai commi precedenti.

 

È  demandato  alle  Organizzazioni aderenti alle Organizzazioni  nazionali

contraenti  di  svolgere congiuntamente le azioni più  opportune  affinché

dagli  organismi  competenti  siano  predisposti  corsi  di  studio   che,

garantendo  le  finalità di cui al comma 1, favoriscano l'acquisizione  di

più  elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche

dell'attività commerciale.

 

 

 

Art. 58 - Chiamata alle armi.

 

La  chiamata  alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata

dal DLCPS 13.9.46 n. 303 e sue successive modificazioni, a norma del quale

il  rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso  per  il

periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione  del

posto.

 

Al  termine  del  servizio militare di leva per congedo  o  per  invio  in

licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal

congedo  o  dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore  di

lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è

risolto.

 

Il  periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità  di

servizio  ai  soli  effetti  dell'indennità di  anzianità,  in  vigore  al

31.5.82, e del preavviso.

 

A  decorrere  dall'1.6.82  e  fino al 31.3.87,  il  periodo  trascorso  in

servizio   militare  è  considerato  utile  per  il  TFR,  ai  soli   fini

dell'applicazione  del tasso di rivalutazione di cui all'art.  2120  C.C.,

come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297.

 

Ai  sensi  e  per gli effetti del comma 2, art. 2120 C.C., come modificato

dalla  legge 29.5.82 n. 297, a decorrere dall'1.4.87, durante  il  periodo

trascorso  in  servizio militare deve essere computato nella  retribuzione

utile ai fini del calcolo del TFR l'equivalente della normale retribuzione

di  cui all'art. 96 alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso

di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

 

Non  saranno,  invece,  computati a nessun  effetto  i  periodi  di  ferma

volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. Nel  caso  di

cessazione  dell'attività dell'azienda, il periodo trascorso  in  servizio

militare   sarà  computato  nella  anzianità  del  lavoratore  fino   alla

cessazione  della stessa. Le norme del presente articolo non si  applicano

nel  caso  di contratto a termine e di assunzione per lavori stagionali  o

saltuari.  Le norme di cui al presente articolo si applicano, per  effetto

dell'art.  7, legge 15.12.72 n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione  di

coscienza,  anche ai lavoratori che prestano servizio civile  sostitutivo,

nonché   per  effetto  della  legge  26.2.87  n.  49,  sulla  cooperazione

dell'Italia  con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori  ai  quali  sia

riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi  della

legge stessa.

 

 

 

Art. 59 - Richiamo alle armi.

 

In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in

cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.

 

Tale  periodo  va  computato nell'anzianità di servizio  ai  soli  effetti

dell'indennità  di  anzianità, in vigore fino  al  31.5.82,  nonché  degli

scatti d'anzianità e del preavviso.

 

A decorrere dall'1.6.82, fino al 31.3.87, il periodo di richiamo alle armi

è  considerato utile per il TFR, ai soli fini dell'applicazione del  tasso

di  rivalutazione di cui all'art. 2120 C.C., come modificato  dalla  legge

29.5.82 n. 297.

 

Ai  sensi  e  per gli effetti del comma 2, art. 2120 C.C., come modificato

dalla legge 29.5.82 n. 297, a decorrere dal 10.4.87, durante il periodo di

richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai  fini

del  calcolo  del  TFR  l'equivalente della normale  retribuzione  di  cui

all'art.  96  alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto  in  caso  di

normale svolgimento del rapporto di lavoro.

 

Durante  il  periodo di richiamo alle armi il personale  avrà  diritto  al

trattamento previsto dalla legge 10.6.40 n. 653.

 

Il  trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore  dei

richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.

 

Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di

invio  in  licenza  illimitata in attesa di congedo - il  lavoratore  deve

porsi  a  disposizione  del  datore  di  lavoro  per  riprendere  la   sua

occupazione  entro il termine di 5 giorni se il richiamo ha  avuto  durata

non  superiore a 1 mese, di 8 giorni se ha avuto durata superiore a 1 mese

ma  non a 6 mesi, di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi.  Nel

caso  che,  senza giustificato impedimento, il lavoratore non si  ponga  a

disposizione  del  datore  di  lavoro nei  termini  sopra  indicati,  sarà

considerato dimissionario.

 

Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:

 

a)   in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;

b)    in  caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente

  alla durata del contratto;

c)    in  caso  di  richiamo durante il periodo di prova, il  rapporto  di

  lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo e il periodo trascorso in

  servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;

d)   in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento,

  il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo

  periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

 

 

 

Titolo XI - FERIE

 

Art. 60 - Ferie.

 

Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie

annuali  nella  misura  di 26 giorni lavorativi,  fermo  restando  che  la

settimana  lavorativa  -  quale  che sia la distribuzione  dell'orario  di

lavoro  settimanale  - è comunque considerata di 6 giorni  lavorativi  dal

lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

 

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e  le

festività  nazionali  e  infrasettimanali cadenti nel  periodo  stesso,  e

pertanto  il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante  sono

le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

 

 

 

Art. 61 - Funzioni pubbliche elettive.

 

In  conformità alla vigente legge 21.3.90 n. 53, in occasione di tutte  le

consultazioni  elettorali disciplinate da leggi della Repubblica  o  delle

Regioni,  coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali,  ivi

compresi  i  rappresentanti di lista o di gruppo di candidati  nonché,  in

occasione di Referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici  e

dei  promotori del Referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro  per

tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

 

I  giorni  di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente

comma sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.

 

 

 

Art. 62 - Determinazione periodo di ferie.

 

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei

lavoratori,  è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo  delle

ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate i centri di elaborazione di  dati

contabili  che  potranno  fissare i turni di ferie  in  qualsiasi  periodo

dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a  quanto

sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi

diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.

 

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.

 

I  turni  di  ferie non potranno avere inizio di domenica,    di  giorno

festivo  e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo

ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.

 

Per  i lavoratori stranieri si rimanda alla speciale previsione di cui  al

successivo art. 148.

 

 

 

Art. 63 - Richiesta di ferie per festività religiose diverse da quelle

          di cui all'art. 51.

 

Ai  lavoratori  che,  con congruo anticipo, comunichino  per  iscritto  la

richiesta  di  ferie per partecipare a celebrazioni religiose  diverse  da

quelle  individuate  dal precedente art. 51, le aziende  cercheranno,  nei

limiti  delle  esigenze  di  funzionalità  interna  e  di  rispetto  delle

richieste complessive, di accordare una via preferenziale.

 

 

 

Art. 64 - Insorgenza della malattia durante il periodo feriale.

 

Il  decorso  delle  ferie  resta interrotto nel  caso  di  sopravvenienza,

durante   il  periodo  stesso,  di  malattia  regolarmente  denunciata   e

riconosciuta   dalle   strutture  sanitarie   pubbliche   competenti   per

territorio,  in  tal caso - quale che sia il domicilio del  lavoratore  al

momento dell'insorgenza della malattia - si applicheranno le previsioni di

cui al precedente art. 51.

 

 

 

Art. 65 - Normativa per cessazione rapporto.

 

In  caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti

dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di

effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

 

 

 

Art. 66 - Richiamo lavoratore in ferie.

 

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore

prima  del  termine del periodo di ferie, fermi restando  il  diritto  del

lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto  al

rimborso  delle  spese  sostenute sia per l'anticipato  rientro,  sia  per

tornare  eventualmente  al  luogo  dal  quale  il  dipendente  sia   stato

richiamato.

 

 

 

Art. 67 - Irrinunciabilità.

 

Le  ferie  sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità  è  dovuta  al

lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno  di

ferie assegnatogli.

 

 

 

Art. 68 - Registro ferie.

 

Per  le  ferie  verrà istituito presso i CED un apposito registro  con  le

stesse  garanzie e modalità previste dal precedente art. 48 per il  lavoro

straordinario.

 

Il  registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra

idonea  documentazione  nei  CED che abbiano  la  gestione  del  personale

informatizzata.

 

 

 

Titolo XII - MISSIONI E TRASFERIMENTI

 

Art. 69 - Missioni.

 

L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea  fuori

della propria residenza. In tal caso al personale compete:

 

1)   il rimborso delle spese effettive di viaggio:

2)   il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;

3)    il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in

  esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;

4)    una  diaria  non  inferiore al doppio della quota giornaliera  della

  retribuzione di fatto di cui all'art. 97; qualora non vi sia pernottamento

  fuori sede la diaria verrà ridotta di 1/3.

 

Per  le  missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria

ridotta  del  10%.  Analogamente si procederà quando le  attribuzioni  del

lavoratore comportino viaggi abituali.

 

In  luogo delle diarie di cui al n. 4) del comma 2, nonché della diaria di

cui  al  comma 3 del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà  di

corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e  alloggio,

con trattamento uniforme per tutto il personale.

 

Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva

del viaggio e quella di soggiorno.

 

 

 

Art. 70 - Trasferimenti.

 

I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:

 

a)   al lavoratore che non sia capofamiglia:

 

1)   il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;

2)    il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del

  bagaglio;

3)    il  rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato

  possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso

  va corrisposto per un massimo di 6 mesi;

4)    una  diaria  nella  misura  fissata per  il  personale  in  missione

  temporanea  pari  a  quella prevista dal precedente art.  69  ovvero  un

  rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;

 

b)    al  lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria  o

  conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:

 

1)   il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per

  sé e per le persone di famiglia;

2)    il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del

  bagaglio;

3)    il  rimborso  dell'eventuale perdita di pigione ove  non  sia  stato

  possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso

  va corrisposto per un massimo di 6 mesi;

4)    una  diaria  nella  misura  fissata per  il  personale  in  missione

  temporanea,  per    e per ciascun convivente a  carico;  per  i  figli

  conviventi a carico la diaria è ridotta a 3/5. In luogo di detta diaria il

  datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese

  di vitto e alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari  a

  carico componenti il nucleo familiare.

 

Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per

il  tempo  strettamente  necessario al trasloco. Quando  il  trasferimento

comporta  anche  il trasporto del mobilio, il lavoratore  avrà  diritto  a

percepire  le  diarie o i rimborsi di cui al presente articolo  fino  a  8

giorni dopo l'arrivo del mobilio.

 

Il  trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva

che  determini  il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato  per

iscritto  agli  interessati con un preavviso di 45  giorni  ovvero  di  70

giorni per coloro che abbiano familiari a carico.

 

In  tali    ipotesi,  ai  lavoratori  di  cui  al  comma  precedente  sarà

riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale

differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello  stesso

tipo di quello occupato nella località di provenienza.

 

 

 

Art. 71 - Disposizioni per i trasferimenti.

 

A  norma dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore non può  essere

trasferito da un'unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni

tecniche, organizzative e produttive.

 

Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento,

al  rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo

di  provenienza,  purché  il  rientro sia  effettuato  entro  6  mesi  dal

licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

 

 

 

Titolo XIII - MALATTIE E INFORTUNI

 

Art. 72 - Malattia.

 

Nell'ambito  della  normativa del Servizio Sanitario  Nazionale  (SSN)  il

datore  di  lavoro  ha  l'obbligo  di  rilasciare  ai  propri  dipendenti,

all'atto,  dell'assunzione,  la  certificazione  eventualmente  prescritta

dalle   vigenti   disposizioni  di  legge  o  di   regolamento   ai   fini

dell'iscrizione del lavoratore stesso al SSN.

 

 

 

Art. 73 - Normativa.

 

Salvo  il  caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi  restando

gli  obblighi  di cui al precedente art. 72 il lavoratore ha l'obbligo  di

dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso

di  mancata  comunicazione,  trascorso 1 giorno dall'inizio  dell'assenza,

l'assenza  stessa  sarà  considerata ingiustificata,  con  le  conseguenze

previste dagli artt. 123 e 126 del presente contratto.

 

Il  lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data  indicata

dal  certificato  del  medico curante ovvero,  laddove  siano  esperiti  i

controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico

di   controllo;   in   caso  di  mancata  presentazione   o   di   ritardo

ingiustificato,  il  rapporto  di lavoro si  intenderà  risolto  di  pieno

diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 114 e 115  del

presente contratto.

 

Nell'ipotesi   di  continuazione  della  malattia,  salvo   il   caso   di

giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di  dare

immediata  notizia della continuazione stessa all'azienda da cui  dipende;

in   caso   di  mancata  comunicazione,  trascorso  1  giorno  dall'inizio

dell'assenza,  l'assenza  stessa sarà considerata  ingiustificata  con  le

conseguenze previste dagli artt. 123 e 126 del presente contratto.

 

Ai  sensi dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, il datore di lavoro o chi  ne

fa  le  veci  ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze  per

infermità  di  malattia  attraverso  i servizi  ispettivi  degli  Istituti

competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla  Regione.

Il  datore  di  lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la  facoltà  di  far

controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici  e

istituti specializzati di diritto pubblico.

 

 

 

Art. 74 - Obblighi del lavoratore.

 

Il  lavoratore  assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente

le   prescrizioni  mediche  inerenti  la  permanenza  presso  il   proprio

domicilio.

 

Il  lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore

10  alle  12  e dalle ore 17 alle 19 al fine di consentire l'effettuazione

delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.

 

Nel  caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo

siano  effettuate  a  seguito  di  un provvedimento  amministrativo  o  su

decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da

quelli  indicati  al  secondo comma del presente articolo,  questi  ultimi

saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

 

Salvo  i  casi  di giustificata e comprovata necessità di  assentarsi  dal

domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici  e

le  visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore dei

quali  ultimi  il  lavoratore  ha  l'obbligo  di  dare  immediata  notizia

all'azienda  da  cui dipende, il mancato rispetto da parte del  lavoratore

dell'obbligo  di  cui al comma 2 del presente articolo  comporta  comunque

l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11.11.83 n. 638,

comma 14, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.

 

In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con

le conseguenze previste dagli artt. 109 e 112 del presente contratto.

 

 

 

Art. 75 - Periodo di comporto.

 

Durante  la  malattia,  il  lavoratore  non  in  prova  ha  diritto   alla

conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni  in  un  anno

solare,  trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore  di  lavoro

potrà  procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto

dagli  artt.  114 e 115 del presente contratto, salvo quanto disposto  dal

successivo art. 81.

 

Il  periodo  di  malattia è considerato utile ai fini  del  computo  delle

indennità di preavviso e di licenziamento.

 

Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato  le

norme  relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo

di  cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del

contratto stesso.

 

 

 

Art. 76 - Trattamento economico di malattia.

 

Durante  il  periodo  di malattia, previsto dall'articolo  precedente,  il

lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

 

a)    a  un'indennità  pari al 50% della retribuzione  giornaliera  per  i

  giorni  di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione stessa

  per i giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico di INPS ai sensi

  dell'art. 74, legge 23.12.78 n. 833, secondo le modalità stabilite per i

  dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di  lavoro  ai

  sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33. L'importo anticipato dal datore di

  lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti ad INPS, secondo  le

  modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33;

b)    a un'integrazione dell'indennità a carico INPS da corrispondersi dal

  datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le

  seguenti misure:

 

1)   100% per i primi 3 giorni (periodo di carenza);

2)   75% per i giorni dal 4° al 20°;

3)   100% per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta

  cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del

  rapporto.  Per retribuzione giornaliera si intende la quota  giornaliera

  della retribuzione di fatto di cui all'art. 97.

 

Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di

malattia  il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29.2.80  n.

33  -  a  recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata  a.r.,  entro  2

giorni   dal   rilascio  da  parte  del  medico  curante,   l'attestazione

sull'inizio  e  la  durata presunta della malattia,  nonché  i  successivi

certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.

 

Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato

a  rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale  risulti  il

numero  di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente  alla

data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.

 

Le  indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute  se  INPS  non

corrisponde  per  qualsiasi motivo l'indennità di cui alla  lett.  a)  del

presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura

ridotta;  il  datore  di  lavoro  non  è  tenuto  ad  integrare  la  parte

d'indennità non corrisposta dall'Istituto.

 

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui

ai successivi artt. 78 e 82.

 

 

 

Art. 77 - Infortunio.

 

Così  come  previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive  modificazioni,  il

datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto a

tenere  un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni

sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.

 

Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e  le

malattie  professionali  i CED sono tenuti ad assicurare  presso  INAIL  i

propri dipendenti, secondo la normativa vigente.

 

Il  lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio,  anche

di  lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore  abbia

trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro,  non

essendo  venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia  potuto

inoltrare  la  prescritta denuncia ad INAIL, il  datore  di  lavoro  resta

esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso;

il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo

art. 121.

 

Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro

valgono le stesse norme di cui agli artt. 75 e 81.

 

 

 

Art. 78 - Trattamento economico di infortunio.

 

Ai sensi dell'art. 73, DPR 30.6.65 n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a

corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di  fatto  di

cui all'art. 97 per la giornata in cui avviene l'infortunio.

 

A  decorrere  dal    giorno successivo a quello  dell'infortunio,  verrà

corrisposta  dal  datore  di lavoro al lavoratore  assente  per  inabilità

temporanea  assoluta  derivante da infortunio sul lavoro,  un'integrazione

dell'indennità corrisposta da INAIL fino a raggiungere complessivamente le

seguenti misure:

 

1)   60% per i primi 3 giorni (periodo di carenza);

2)    75%  per i giorni dal 4° in poi della retribuzione giornaliera netta

  cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del

  rapporto.  Per retribuzione giornaliera si intende la quota  giornaliera

  della retribuzione di fatto di cui all'art. 97.

 

L'indennità  a  carico  del datore di lavoro non è  dovuta  se  INAIL  non

corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.

 

 

 

Art. 79 - Quota giornaliera per malattia e infortunio.

 

Durante  i  periodi  di malattia e infortunio la quota  giornaliera  della

retribuzione di fatto di cui all'art. 97 stante la sua natura integrativa,

si ottiene applicando i criteri adottati da INPS e INAIL.

 

 

 

Art. 80 - Festività.

 

Ai  sensi della legge 31.3.54 n. 90, per le festività cadenti nel  periodo

di  malattia  o  infortunio,  il  lavoratore  ha  diritto  a  un'indennità

integrativa  di  quella  a carico rispettivamente  di  INPS  e  INAIL,  da

corrispondersi  a  carico del datore di lavoro,  in  modo  da  raggiungere

complessivamente il 100% della retribuzione di fatto di cui all'art. 97.

 

 

 

Art. 81 - Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio.

 

Nei  confronti  dei  lavoratori  ammalati  o  infortunati  sul  lavoro  la

conservazione  del  posto,  fissata nel  periodo  massimo  di  giorni  180

rispettivamente  dagli  artt.  75  e  77  del  presente  contratto,   sarà

prolungata,  a  richiesta  del lavoratore, per  un  ulteriore  periodo  di

aspettativa  non  retribuita e non superiore a 120 giorni alla  condizione

che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

 

I  lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di  cui

al  precedente  comma dovranno presentare richiesta a  mezzo  raccomandata

r.r.  prima  della  scadenza del 180° giorno di  assenza  per  malattia  o

infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.

 

Il  datore  di  lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al  precedente

comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.

 

Al  termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere

al  licenziamento  ai sensi del precedente art. 75; il  periodo  stesso  è

considerato  utile  ai  fini  dell'anzianità  di  servizio  in   caso   di

prosecuzione del rapporto.

 

 

 

Art. 82 - Tubercolosi.

 

I  lavoratori affetti da tbc, che siano ricoverati in Istituti sanitari  o

Case  di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria tbc o dello  Stato,

delle  Province  e  dei  Comuni, o a proprie  spese,  hanno  diritto  alla

conservazione  del  posto  fino a 18 mesi dalla data  di  sospensione  del

lavoro  a  causa  della malattia tubercolare; nel caso di  dimissione  per

dichiarata  guarigione, prima della scadenza di  14  mesi  dalla  data  di

sospensione  predetta, il diritto alla conservazione  del  posto  sussiste

fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.

 

Per   le  aziende  che  impiegano  più  di  15  dipendenti  l'obbligo   di

conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a 6 mesi dopo  la  data

di  dimissione  dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione,  ai  sensi

dell'art. 9, legge 14.12.70 n. 1088.

 

Il  diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata

l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia,  in

caso  di  contestazione  il  merito  all'idoneità  stessa  decide  in  via

definitiva  il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito,

a  richiesta,  da  sanitari  indicati dalle parti  interessate,  ai  sensi

dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28.2.53 n. 86.

 

Tanto  nei casi di ricovero in luogo di cura, quanto negli altri casi,  al

lavoratore    affetto   da   malattia   tubercolare   sarà    riconosciuto

nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

 

 

 

Art. 83 - Sicurezza sul lavoro.

 

Per  l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene  sui

luoghi  di  lavoro  di  cui agli artt. 18, 19 e 20,  D.lgs.  n.  626/94  e

successive modificazioni, si rimanda all'allegato C al presente contratto.

 

 

 

Art. 84 - Rimando alla vigente normativa.

 

Per  quanto  non previsto dal presente contratto in materia di malattia  e

infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

 

Restano  altresì immutate le potestà delle legislazioni speciali  previste

per  le Regioni autonome e per le Province autonome di Bolzano/Sudtirol  e

Trento.

 

 

 

Titolo XIV - GRAVIDANZA E PUERPERIO

 

Art. 85 - Astensione dal lavoro della lavoratrice.

 

Durante  lo  stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto  di

astenersi dal lavoro:

 

a)    per  i  2  mesi precedenti la data presunta del parto  indicata  nel

  certificato medico di gravidanza;

b)    per  il  periodo intercorrente tra la data presunta del parto  e  il

  parto stesso;

c)   per i 3 mesi dopo il parto;

d)    per un ulteriore periodo di 6 mesi (facoltativo) dopo il periodo  di

  cui alla lett. c).

 

Il  godimento  dei  periodi  di cui alle lett.  a)  e  c),  può,  mediante

presentazione  di  idonea  certificazione  medica  del  SSN,  essere  così

diversamente articolato:

 

a)    per  il  mese  precedente la data presunta del  parto  indicata  dal

  certificato medico di gravidanza;

c)   per i 4 mesi dopo il parto.

 

La  lavoratrice  ha  diritto alla conservazione del  posto  per  tutto  il

periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al

compimento  di  1 anno d'età del bambino, salvo eccezioni  previste  dalla

legge   (licenziamento   per   giusta  causa,   cessazione   dell'attività

dell'azienda,  ultimazione della prestazione per la quale  la  lavoratrice

era  stata  assunta, cessazione del rapporto di lavoro  per  scadenza  del

termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).

 

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di

gravidanza  e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del  periodo

in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto

di  lavoro  mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento,  di

idonea  certificazione  dalla  quale risulti  l'esistenza,  all'epoca  del

licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

 

Ai  sensi  dell'art.  4, DPR 25.11.76 n. 1026, la mancata  prestazione  di

lavoro  durante  il  periodo  di tempo intercorrente  tra  la  data  della

cessazione  effettiva  del  rapporto di lavoro e  la  presentazione  della

certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso  è  tuttavia

computato  nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti  relativi  alle

ferie, alle mensilità supplementari e al TFR.

 

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti

il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato  a

conservare  il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il  divieto

stesso.

 

I  periodi  di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lett.  a),

b),  c),  devono essere computati nell'anzianità di servizio a  tutti  gli

effetti  contrattualmente  previsti, compresi  quelli  relativi  alla  13a

mensilità, alle ferie e al TFR.

 

Il  periodo  di  assenza  facoltativa di cui alla  lett.  d)  è  computato

nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, e alle

mensilità supplementari.

 

Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha

diritto  a  un'indennità  pari rispettivamente  all'80%  e  al  30%  della

retribuzione,  posta a carico INPS dall'art. 74, legge  23.12.78  n.  833,

secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai  sensi

dell'art.  1,  legge  29.2.80 n. 33. L'importo anticipato  dal  datore  di

lavoro  è  posto a conguaglio con i contributi dovuti ad INPS, secondo  le

modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33.

 

Nei  confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i  lavori

stagionali,  INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni  di

maternità agli aventi diritto, ai sensi del comma 6, art. 1, legge 29.2.80

n. 33.

 

Nei  confronti  delle lavoratrici che abbiano adottato bambini  o  che  li

abbiano  ottenuti in affidamento preadottivo si applica  l'art.  6,  legge

9.12.77 n. 903.

 

 

 

Art. 86 - Astensione dal lavoro del lavoratore.

 

Il diritto di cui alla lett. c), comma 1, art. 85, è riconosciuto anche al

padre  lavoratore  ai  sensi e per gli effetti di cui  all'art.  7,  legge

9.12.77  n. 903, e sue successive modificazioni, alle condizioni  previste

nello  stesso articolo, nonché in applicazione della Sentenza della  Corte

Costituzionale  n. 1 del 19.1.87, ove l'assistenza della madre  al  minore

sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.

 

Il  diritto  di  cui alla lett. d), comma 1,  art. 85 è  riconosciuto,  in

alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti  di

cui  all'art.  7,  legge  9.12.77 n. 903, alle condizioni  previste  nello

stesso articolo.

 

 

 

Art. 87 - Permessi per assistenza.

 

Il  datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1°

anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo anche cumulabili, durante la

giornata  di  riposo  e  1 solo quando l'orario giornaliero  di  lavoro  è

inferiore a 6 ore.

 

Il  diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa  alla

madre,  al  padre lavoratore, in applicazione della sentenza  della  Corte

Costituzionale n. 179 del 21.2.93.

 

La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in

ogni  caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto

ai  riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in

cui  il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi  di

astensione  obbligatoria, o di assenza facoltativa  o  quando,  per  altre

cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.

 

I  periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di  1  ora

ciascuno  e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata  del

lavoro,   essi   comportano  il  diritto  della  lavoratrice   ad   uscire

dall'azienda.

 

Per  detti  riposi è dovuta da INPS un'indennità pari all'intero ammontare

della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

 

L'indennità  è  anticipata dal datore ed è portata a  conguaglio  con  gli

importi  contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art.  8,

legge 9.12.77 n. 903.

 

I  riposi  di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti

dagli  artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 635, sulla tutela del lavoro  delle

donne.

 

La  lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro  durante  le

malattie  del  bambino d'età inferiore a 3 anni, dietro  presentazione  di

certificato medico.

 

Il  diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla

madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità  di

godimento di cui all'art. 7, legge 9.12.77 n. 903.

 

I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati

nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle

mensilità  supplementari,  ai  sensi  dell'art.  7,  ultimo  comma,  legge

30.12.71 n. 1204, e al TFR.

 

 

 

Art. 88 - Normativa.

 

La  lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire  al  datore  di

lavoro  il certificato rilasciato a un ufficiale sanitario o da un  medico

del SSN e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.

 

Per  usufruire  dei  benefici connessi con il  parto  e  il  puerperio  la

lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il  15°  giorno

successivo  al  parto,  il certificato di nascita del  bambino  rilasciato

dall'Ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto,

vidimato  dal  sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n.  2128.  Nel  caso  di

dimissioni presentate durante il periodo antecedente il parto  per  cui  è

previsto il divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto al TFR e ad

un'indennità  pari  a  quella spettante in caso di  preavviso  secondo  le

modalità previste dall'art. 114.

 

Ai  sensi della legge 31.3.54 n. 90, per le festività cadenti nel  periodo

di  assenza  obbligatoria  e  facoltativa, la  lavoratrice  ha  diritto  a

un'indennità  integrativa  di quella a carico INPS,  da  corrispondersi  a

carico  del  datore  di lavoro in modo da raggiungere complessivamente  il

100%  della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui  all'art.

97.

 

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza  e

puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

 

 

 

Titolo XV - SOSPENSIONE DEL LAVORO

 

Art. 89 - Sospensione.

 

In  caso  di  sospensione del lavoro per fatto dipendente  dal  datore  di

lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla

retribuzione  di  fatto  di cui all'art. 97 per  tutto  il  periodo  della

sospensione.

 

La  norma  di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche

calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.

 

 

 

Titolo XVI - ANZIANITÀ DI SERVIZIO

 

Art. 90 - Decorrenza anzianità di servizio.

 

L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è  entrato

a  far  parte dell'azienda, quali che siano le mansioni ad esso  affidate,

resta   valida   la   normativa   per  il  riconoscimento   dell'anzianità

convenzionale così come previsto dalla legislazione vigente.

 

Sono   fatti   salvi   criteri   diversi  di   decorrenza   dell'anzianità

espressamente  previsti per singoli istituti contrattuali, ai  fini  della

maturazione dei relativi diritti.

 

 

 

Art. 91 - Computo anzianità frazione annua.

 

Ad  eccezione  degli  effetti derivanti dalla normativa  sugli  scatti  di

anzianità,  le  frazioni di anno saranno computate, a  tutti  gli  effetti

contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di

mese superiori o uguali a 15 giorni.

 

Per  mesi  s'intendono  quelli del calendario civile  (gennaio,  febbraio,

marzo, ecc.).

 

 

 

Titolo XVII - PASSAGGI DI QUALIFICA

 

Art. 92 - Mansioni del lavoratore.

 

Il  prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali  è

stato  assunto  o a quelle corrispondenti al livello superiore  che  abbia

successivamente  acquisito  ovvero  a  mansioni  equivalenti  alle  ultime

effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

 

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto  al

trattamento  corrispondente all'attività svolta  e  l'assegnazione  stessa

diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione

di  lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,  dopo  un

periodo non superiore a 3 mesi.

 

 

 

Art. 93 - Modificazioni tecnologiche.

 

La previsione di cui al comma 2, art. 92, ferma restando la validità per i

casi  individuali,  trova  diversa  applicazione  nel  caso  del  CED  che

utilizzando i futuri miglioramenti di hardware e/o software, e  a  seguito

di   evidente,  rilevante  ed  innovativa  modificazione  delle  procedure

lavorative,  proceda  ad  una  diversa  riconfigurazione  degli  incarichi

assegnati ai dipendenti.

 

Ove  questa riconfigurazione delle mansioni coinvolga più della  metà  dei

dipendenti,  prima  del  decorrere dei tre  mesi  dell'avvio  delle  nuove

procedure  lavorative, il CED potrà formulare uno schema  retributivo  sia

collettivo  che  individuale  che  pur  riconoscendo  i  miglioramenti  di

professionalità  dei dipendenti non dovrà necessariamente  portare  ad  un

diverso inquadramento contrattuale.

 

La proposta aziendale troverà applicazione solo se sottoscritta in accordo

aziendale, ove, diversamente, non si raggiungesse l'accordo aziendale,  si

ricorrerà alla Commissione paritetica nazionale di cui al successivo  art.

140.

 

La presente fattispecie è consentita solo per quelle mansioni che oggi non

trovano  corrispondenza nella classificazione di cui all'art. 1 e solo  se

le  mansioni  di  partenza dei lavoratori cesseranno di  esistere  tra  il

personale interessato dalle innovazioni.

 

 

 

Art. 94 - Passaggi di livello.

 

Il  lavoratore  promosso a livello superiore ha diritto alla  retribuzione

contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto

della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo

livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno 'ad personam'  avente

lo  stesso  titolo  e  caratteristiche  originarie.  In  ogni  caso,  tale

eccedenza   non   potrà  essere  assorbita  dagli  scatti  d'anzianità   e

dall'indennità di contingenza.

 

Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge,

in  caso  di  passaggio  a  categoria impiegatizia,  conserva  l'anzianità

maturata  nelle  rispettive qualifiche di impiegato e  di  lavoratore  con

mansioni non impiegatizie.

 

 

 

Art. 95 - Scatti di anzianità.

 

Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda il personale

ha  diritto a 10 scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti,

l'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione.

 

Gli  importi  degli  scatti in cifra fissa sono  determinati  per  ciascun

livello   d'inquadramento,  nelle  seguenti  misure  e  con  le   seguenti

decorrenze:

 

inquadramento  3/97 (in ?)  3/01    3/03

                    

Quadri            26,85     29,00   31,00

1° livello        25,56     27,00   29,00

                24,00     25,50   27,00

                22,72     23,50   25,00

                21,43     22,25   23,00

                20,14     20,50   21,00

 

L'importo  degli  scatti determinati secondo i criteri  di  cui  ai  commi

precedenti,  viene  corrisposto con decorrenza  dal    giorno  del  mese

immediatamente  successivo  a  quello  in  cui  si  compie   il   triennio

d'anzianità.

 

Gli  scatti  d'anzianità  non possono essere  assorbiti  da  precedenti  e

successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono esser

assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

 

 

 

Titolo XVIII - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 96 - Normale retribuzione.

 

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

 

a)   paga base nazionale conglobata;

b)    eventuali  scatti d'anzianità per gli aventi diritto  ai  sensi  del

  precedente art. 95;

c)   altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

 

 

 

Art. 97 - Retribuzione di fatto.

 

La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art.

96  nonché  da  tutti  gli  altri  elementi retributivi  aventi  carattere

continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per  lavoro

straordinario,  delle gratificazioni straordinarie o 'una  tantum',  e  di

ogni  elemento  espressamente escluso dalle parti dal calcolo  di  singoli

istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a  norma

di legge.

 

 

 

Art. 98 - Retribuzione mensile.

 

Eccettuate   le  prestazioni  occasionali  o  saltuarie,  la  retribuzione

mensile,  sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile

in  relazione  alle festività, ai permessi retribuiti,  alle  giornate  di

riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve  le

condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.

 

Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

 

 

 

Art. 99 - Quota giornaliera.

 

La  quota  giornaliera della retribuzione, sia normale che  di  fatto,  si

ottiene,  in  tutti i casi, dividendo l'importo mensile  per  il  divisore

convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 79.

 

 

 

Art. 100 - Quota oraria.

 

La  quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si  ottiene

dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:

 

a)    168  per  il personale la cui durata normale di lavoro è di  40  ore

  settimanali;

b)    195,  per il personale la cui durata normale di lavoro è di  45  ore

  settimanali.

 

 

 

Art. 101 - Paga base nazionale conglobata.

 

Ai  6 livelli previsti dalla classificazione del personale dei CED di  cui

al presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle

misure  indicate  nella  allegata tabella A che fa  parte  integrante  del

presente contratto.

 

 

 

Art. 102 - Assorbimenti.

 

In  caso  di  aumenti  di  tabelle, gli aumenti di merito  concessi  dalle

aziende,  nonché gli aumenti derivanti da scatti d'anzianità, non  possono

essere assorbiti.

 

Per  aumenti  di  merito  devono intendersi gli  assegni  corrisposti  con

riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.

 

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità,

erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati

in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di

aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali

accordi   sindacali   oppure   espressamente  stabilito   all'atto   della

concessione.

 

Non  possono  essere assorbiti gli aumenti corrisposti  collettivamente  e

unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente

precedenti la scadenza del presente contratto.

 

 

 

Art. 103 - Prospetto paga.

 

La  retribuzione  corrisposta al lavoratore dovrà  risultare  da  apposito

prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di  lavoro  a

cui  la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura

e  l'importo  dell'eventuale lavoro straordinario e  di  tutti  gli  altri

elementi  che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché  tutte  le

ritenute effettuate.

 

Il  prospetto  paga  deve recare la firma, sigla o timbro  del  datore  di

lavoro o di chi ne fa le veci.

 

 

 

Titolo XIX - MENSILITÀ SUPPLEMENTARI (13a e 14a).

 

Art. 104 - Tredicesima mensilità.

 

In  coincidenza  con  la vigilia di Natale di ogni  anno  i  CED  dovranno

corrispondere al personale dipendente un importo pari a 1 mensilità  della

retribuzione di fatto di cui all'art. 97 (esclusi gli assegni familiari).

 

In  caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di

12  mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti

dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi interi di

servizio prestato.

 

Dall'ammontare  della 13a mensilità saranno detratti i ratei  relativi  ai

periodi  in  cui  non  sia  stata corrisposta  dal  datore  di  lavoro  la

retribuzione per una della cause previste dal presente contratto.

 

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al

precedente  art. 85 la lavoratrice ha diritto a percepire  dal  datore  di

lavoro  la 13a mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al  20%

della retribuzione di fatto di cui all'art. 97.

 

 

 

Art. 105 - Quattordicesima mensilità.

 

Al  personale compreso nella sfera di applicazione del presente  contratto

sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari a 1 mensilità

della  retribuzione  di fatto di cui all'art. 97  in  atto  al  30  giugno

immediatamente precedente (14a mensilità), esclusi gli assegni familiari.

 

In  caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di

12  mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti

dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità quanti sono i mesi interi di

servizio prestato.

 

Per  quanto  riguarda  tutte  le  altre  modalità  di  computo  della  14a

mensilità,  si  fa  riferimento alle analoghe norme  del  presente  Titolo

riguardanti la 13a mensilità.

 

Nessun   obbligo  incombe  al  datore  di  lavoro  per  il  caso  previsto

dall'ultimo comma del precedente art. 104.

 

 

 

Titolo XX - FONDO PENSIONI INTEGRATIVO

 

Art. 106 - Pensioni integrative.

 

Le  parti  si  danno  atto  che  per le  peculiarità  del  settore  non  è

praticabile  l'ipotesi di attivazione di un Fondo chiuso per i  dipendenti

inquadrati dal presente CCNL.

 

In  ottemperanza  della  legge  n. 335/95 i dipendenti  dei  CED  potranno

richiedere  l'attivazione, nelle forme e nei modi stabiliti  dalla  citata

legge e dai regolamenti ministeriali in materia, di strumenti assicurativi

personali.

 

I  CED  potranno, mediante stipula di accordi aziendali, individuare forme

di miglior favore per i dipendenti in presenza di specifiche convenzioni.

 

 

Nota a verbale.

 

Le  parti  si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno  per

monitorare  i  bisogni  dell'attivazione in merito  al  Fondo  integrativo

pensioni.

 

 

 

Titolo XXI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 107 - Recesso ex art. 2118 C.C.

 

Ai  sensi  dell'art. 2118 C.C. ciascuno dei contraenti  può  recedere  dal

contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a  mezzo

di lettera raccomandata r.r. o altro mezzo idoneo a certificare la data di

ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 113.

 

 

 

Art. 108 - Recesso ex art. 2119 C.C.

 

Ai  sensi  dell'art. 2119 C.C., ciascuno dei contraenti può  recedere  dal

contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è  a

tempo   determinato,  o  senza  preavviso  se  il  contratto  è  a   tempo

indeterminato,  qualora  si  verifichi  una  causa  che  non  consenta  la

prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

 

La  comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo

di lettera raccomandata r.r. o altro mezzo idoneo a certificare la data di

ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.

 

A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del

presente articolo:

 

-     il  diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra

  dipendenti,  che  comporti nocumento o turbativa  al  normale  esercizio

  dell'attività aziendale;

-     l'insubordinazione verso i superiori accompagnata  da  comportamento

  oltraggioso;

-      l'irregolare  dolosa  scritturazione  o  timbratura  di  schede  di

  controllo delle presenze al lavoro;

-    l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;

-    il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;

-    l'esecuzione, senza permesso di lavoro nell'azienda per conto proprio

  o di terzi;

-    il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica

  fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie

  sessuali.

 

Se  il  contratto è a tempo indeterminato, al prestatore  che  recede  per

giusta causa compete l'indennità di cui al successivo art. 114.

 

 

 

Art. 109 - Normativa.

 

Nei CED compresi nella sfera di applicazione della legge 15.7.66 n. 604, e

dell'art.  35,  legge 20.5.70 n. 300, nei confronti del personale  cui  si

applica  il  presente contratto, il licenziamento può essere intimato  per

giusta  causa  (art. 2119 C.C. e art. 108 del presente  contratto)  o  per

giustificato  motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento

determinato  da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali  del

prestatore  di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva,

all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

 

Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo

di lettera raccomandata r.r. o altro mezzo idoneo a certificare la data di

ricevimento.

 

In  caso  di  licenziamento  per  giustificato  motivo  con  preavviso  il

lavoratore   può   chiedere  entro  8  giorni  dalla   comunicazione   del

licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore  di

lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta.

 

Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui ai commi 2

e 3 del presente articolo è inefficace.

 

Sono  esclusi  dalla  sfera  di  applicazione  del  presente  articolo   i

lavoratori  in  periodo  di  prova e quelli  che  siano  in  possesso  dei

requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

 

 

 

Art. 110 - Nullità del licenziamento.

 

Ai  sensi  delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni  di

razza,  sesso,  credo  politico o fede religiosa, dall'appartenenza  a  un

sindacato  e  dalla partecipazione attiva ad attività sindacali  è  nullo,

indipendentemente dalla motivazione adottata.

 

 

 

Art. 111 - Nullità del licenziamento per matrimonio.

 

Ai  sensi  dell'art. 1, legge 9.1.63 n. 7, è nullo il licenziamento  della

lavoratrice  attuato  a causa del matrimonio; a tali  effetti  si  presume

disposto   per   causa  di  matrimonio  il  licenziamento  intimato   alla

lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta  delle

pubblicazioni  di  matrimonio,  in quanto  segua  la  celebrazione,  e  la

scadenza di 1 anno dalla celebrazione stessa.

 

Il  datore  di  lavoro  ha facoltà di provare che il  licenziamento  della

lavoratrice verificatosi nel periodo indicato dal comma precedente  non  è

dovuto  a  causa  di matrimonio, ma per una delle ipotesi  previste  dalle

lett.  a),  b) e c) del comma 3, art. 2, legge 30.12.71 n. 1204,  e  cioè:

licenziamento  per  giusta  causa, cessazione dell'attività  dell'azienda,

ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata  assunta

o  cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale

è stato stipulato.

 

Per  quanto  attiene  alla  disciplina delle dimissioni  rassegnate  dalla

lavoratrice nel periodo specificato nel comma 1 del presente articolo,  si

rinvia al successivo art. 119.

 

 

 

Art. 112 - Licenziamento simulato.

 

Il  licenziamento  del  lavoratore seguito da nuova assunzione  presso  la

stessa  ditta  deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici  quando

sia  rivolto  alla  violazione  delle norme  protettive  dei  diritti  del

lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

 

Il  licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario

- se la nuova assunzione venga effettuata entro 1 mese dal licenziamento.

 

 

 

Art. 113 - Preavviso.

 

I  termini  di preavviso, a decorrere dal 1° o dal 16° giorno  di  ciascun

mese, sono i seguenti:

 

a)   fino a 5 anni di servizio compiuti:

 

-    Q e 1: 60 giorni di calendario;

-    2 e 3: 30 giorni di calendario;

-    4 e 5: 20 giorni di calendario;

 

b)   oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

 

-    Q e 1: 90 giorni di calendario;

-    2 e 3: 45 giorni di calendario;

-    4 e 5: 30 giorni di calendario;

 

c)   oltre i 10 anni di servizio compiuti:

 

-    Q e 1: 120 giorni di calendario;

-    2 e 3: 60 giorni di calendario;

-    4 e 5: 45 giorni di calendario.

 

 

 

Art. 114 - Indennità sostitutiva del preavviso.

 

Ai  sensi  del  comma  2, art. 2118 C.C. in caso di mancato  preavviso  al

lavoratore  sarà  corrisposta un'indennità equivalente  all'importo  della

retribuzione di fatto di cui all'art. 97 corrispondente al periodo di  cui

all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.

 

 

 

Art. 115 - Trattamento di fine rapporto.

 

In  ogni  caso  di  risoluzione  del rapporto  di  lavoro  subordinato  il

prestatore  di  lavoro ha diritto ad un TFR determinato secondo  le  norme

della legge 29.5.82 n. 297, e secondo le norme del presente articolo.

 

Ai  sensi  e  per gli effetti del comma 2, art. 2120 C.C., come modificato

dalla  legge  29.5.82  n.  297,  sono  escluse  dalla  quota  annua  della

retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR le seguenti somme:

 

-    i rimborsi spese;

-      le  somme  concesse  occasionalmente  a  titolo  di  'una  tantum',

  gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;

-    i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;

-     l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 86,  114  e

  116;

-    l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 55;

-     le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo

  nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse

  pari all'ammontare esente da IRPEF;

-     le  prestazioni  in natura, quando sia previsto un  corrispettivo  a

  carico del lavoratore;

-     gli  elementi espressamente esclusi dalla contrattazione  collettiva

  integrativa.

 

Ai  sensi del comma 3, art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 29.5.82

n.  297,  in  caso  di sospensione della prestazione di lavoro  nel  corso

dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 C.C. nonché in caso  di

sospensione  totale  o  parziale per la quale sia prevista  l'integrazione

salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli  istituti

assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della

retribuzione utile al calcolo del TFR a cui il lavoratore avrebbe  diritto

in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

 

Ai  sensi del precedente art. 106, i lavoratori, in possesso dei requisiti

previsti  dalla  legge n. 335/95, che hanno optato per  l'attivazione  dei

versamenti  sul  Fondo pensionistico integrativo, non  avranno  diritto  a

percepire gli importi previsti dal presente articolo.

 

 

 

Art. 116 - Decesso del dipendente.

 

In  caso  di decesso del dipendente, il TFR e l'indennità sostitutiva  del

preavviso  saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni

di legge vigenti in materia.

 

 

 

Art. 117 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto.

 

Il  TFR  deve  essere corrisposto all'atto della cessazione dal  servizio,

dedotto  quanto  eventualmente  fosse dovuto  dal  dipendente,  nei  tempi

tecnici  necessari  alla elaborazione del tasso di rivalutazione,  di  cui

alla  legge  29.5.82 n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla  data  di

cessazione del rapporto di lavoro.

 

In  caso  di  ritardo  dovuto a cause non imputabili al  lavoratore,  sarà

corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del  2%

superiore al tasso ufficiale di sconto.

 

L'importo  così  determinato  s'intende  comprensivo  della  rivalutazione

monetaria per crediti di lavoro, relativa al TFR.

 

 

 

Art. 118 - Dimissioni.

 

In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il TFR

di cui all'art. 115.

 

Le  dimissioni  devono  essere rassegnate in ogni caso  per  iscritto  con

lettera  raccomandata  o  altro mezzo idoneo  a  certificare  la  data  di

ricevimento  e  con rispetto dei termini di preavviso stabiliti  dall'art.

113 del presente contratto.

 

Ove  il  dipendente non abbia dato il preavviso, il datore  di  lavoro  ha

facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di

cui all'art. 114.

 

Su  richiesta  del  dimissionario, il datore di lavoro può  rinunciare  al

preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.

 

Ove  invece  il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare  il

rapporto  prima  della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà,  ma  dovrà

corrispondere  al  lavoratore l'indennità sostitutiva per  il  periodo  di

anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 

 

Art. 119 - Dimissioni per matrimonio.

 

In  conformità della norma contenuta nel comma 4, art. 1, legge 9.1.63  n.

7,  le  dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo  intercorrente

fra  il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto

segua  la celebrazione, e la scadenza di 1 anno dalla celebrazione stessa,

sono  nulle  se  non  risultino confermate entro 1  mese  all'Ufficio  del

lavoro.

 

La  lavoratrice  che  rassegni le dimissioni per contrarre  matrimonio  ha

diritto  al  TFR  previsto  dall'art. 115  con  esclusione  dell'indennità

sostitutiva del preavviso.

 

Anche  in  questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto

con  l'osservanza  dei  termini  di  preavviso  di  cui  all'art.  113   e

confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del lavoro entro il termine  di

1 mese.

 

La  previsione  di cui al comma 2 del presente articolo non  vige  per  le

lavoratrici,  in possesso dei requisiti di cui alla legge n.  335/95,  che

hanno  deciso di utilizzare i ratei maturati di TFR per l'attivazione  del

Fondo pensionistico integrativo.

 

 

 

Art. 120 - Dimissioni per maternità.

 

Per  il  trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni

in  occasione  della maternità, valgono le norme di cui  all'art.  85  del

presente contratto.

 

 

 

Titolo XXII - DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI

 

Art. 121 - Obbligo del prestatore di lavoro.

 

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e

il  segreto  di  ufficio,  di  usare modi cortesi  con  la  clientela,  di

rispettare scrupolosamente le scadenze amministrative di legge e assegnate

dai superiori e di competenza per mansione e inquadramento.

 

Il  lavoratore  ha  l'obbligo  di conservare diligentemente  le  dotazioni

strumentali  e  i  materiali  di  consumo, di  cooperare  alla  prosperità

dell'impresa.

 

Il  lavoratore ha l'obbligo di uniformare il proprio comportamento  con  i

colleghi  al massimo rispetto delle possibili differenze di razza,  sesso,

religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.

 

È  altresì obbligatorio il rispetto della legge n. 675/96 per i dipendenti

che  per  motivi  di  lavoro vengano a conoscenza dei dati  sensibili  dei

propri colleghi.

 

 

 

Art. 122 - Divieti.

 

È  vietato  al  personale ritornare nei locali dell'azienda e  trattenersi

oltre  l'orario  prescritto,  se  non  per  ragioni  di  servizio  e   con

l'autorizzazione   dell'azienda.  Non  è  consentito   al   personale   di

allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro  e

con permesso esplicito.

 

Il  datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale

oltre   l'orario  normale,  salvo  nel  caso  di  prestazione  di   lavoro

straordinario.

 

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro

anche  per  ragioni estranee al servizio. In tal caso  è  in  facoltà  del

datore  di  lavoro  richiedere  il  recupero  delle  ore  di  assenza  con

altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di 1 ora al  giorno

senza diritto ad alcuna maggiorazione.

 

Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita,

è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

 

 

 

Art. 123 - Giustificazioni delle assenze.

 

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore

l'onere  della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia

dell'assenza  al  datore di lavoro, le assenze devono essere  giustificate

per   iscritto   presso  l'azienda  entro  48  ore,  per   gli   eventuali

accertamenti.

 

Nel  caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di  tante

quote  giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art.  97  quante

sono  le  giornate di assenza, fatta salva l'applicazione  della  sanzione

prevista dal successivo art. 126.

 

 

 

Art. 124 - Rispetto orario di lavoro.

 

I  lavoratori  hanno  l'obbligo  di rispettare  l'orario  di  lavoro.  Nei

confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà  figurare

sul  prospetto  paga,  d'importo  pari alle  spettanze  corrispondenti  al

ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo

art. 126.

 

 

 

Art. 125 - Comunicazione mutamento di domicilio.

 

È  dovere  del  personale  di comunicare immediatamente  all'azienda  ogni

mutamento  della  propria dimora sia durante il  servizio  che  durante  i

congedi.

 

Il  personale  ha altresì l'obbligo dì rispettare ogni altra  disposizione

emanata  dall'azienda  per regolare il servizio  interno,  in  quanto  non

contrasti  con le norme del presente contratto e con le leggi  vigenti,  e

rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

 

Tali  norme  dovranno  essere  rese note al  personale  con  comunicazione

scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.

 

 

 

Art. 126 - Provvedimenti disciplinari.

 

L'inosservanza  dei  doveri da parte del personale dipendente  comporta  i

seguenti provvedimenti che saranno presi dal datore di lavoro in relazione

alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

 

1)   richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;

2)    richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni

  di cui al precedente punto 1);

3)    multa  in  misura  non eccedente l'importo di 4  ore  della  normale

  retribuzione di cui all'art. 96;

4)    sospensione  dalla retribuzione e dal servizio  per  un  massimo  di

  giorni 10;

5)   licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze

  di ragione e di legge.

 

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

 

-     ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione per un  importo

  pari all'ammontare della trattenuta;

-    esegua con negligenza il lavoro affidatogli;

-     si  assenti  dal  lavoro  fino  a 3 giorni  nell'anno  solare  senza

  comprovata giustificazione;

-    non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria

  dimora, sia durante il servizio che durante i congedi;

-    non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio;

-    utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla

  rete del CED, indipendentemente dal carico di lavoro presente.

 

Il  provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal  servizio  si

applica nei confronti del lavoratore che:

 

-     arrechi  danno alle cose ricevute in dotazione e uso, con dimostrata

  responsabilità;

-    si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;

-     commetta  recidiva, oltre la 3a volta nell'anno solare, in qualunque

  delle  mancanze  che  prevedono la multa,  salvo  il  caso  dell'assenza

  ingiustificata e per la 2a mancanza di diligenza nella consegna di valori

  di  clienti  se  nell'anno in corso è già stata inflitta una  multa  per

  analogo motivo;

-    utilizzi senza specifica autorizzazione dell'azienda connessione alla

  rete e/o telefoniche a tariffazione speciale.

 

Salva  ogni  altra  azione legale, il provvedimento  di  cui  al  punto  5

(Licenziamento  disciplinare) si applica esclusivamente  per  le  seguenti

mancanze:

 

-    assenza ingiustificata oltre 3 giorni nell'anno solare;

-     recidiva  nei  ritardi ingiustificati oltre la  5a  volta  nell'anno

  solare, dopo formale diffida per iscritto;

-    grave violazione degli obblighi di cui all'art. 121;

-    infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal D.lgs.

  n. 626/94;

-    abuso di fiducia, concorrenza, violazione del segreto d'ufficio;

-    esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per

  conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;

-     recidiva  oltre  la  3a volta nell'anno solare  in  qualunque  delle

  mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la

  recidiva nei ritardi, e per la 3a mancanza di diligenza nella consegna di

  valori  dei  clienti  se  nell'anno in corso è già  stata  comminata  la

  sospensione per analogo motivo;

-    utilizzo per fini diversi da quelli d'ufficio e comunque senza

specifica autorizzazione scritta del datore di lavoro, degli archivi sui

dati sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente normativa sulla

privacy e connessi con l'attività del CED.

 

L'importo  delle  multe  sarà destinato al Fondo pensioni  dei  lavoratori

dipendenti.   Il   lavoratore  ha  facoltà  di  prendere   visione   della

documentazione relativa al versamento.

 

 

 

Art. 127 - Codice disciplinare.

 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 7,  legge  20.5.70  n.  300,  le

disposizioni  contenute  negli articoli di cui al presente  Titolo  nonché

quelle  contenute  nei  regolamenti o  accordi  aziendali  in  materia  di

sanzioni  disciplinari devono essere portate a conoscenza  dei  lavoratori

mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

 

Il  lavoratore  colpito  da provvedimento disciplinare  il  quale  intenda

impugnare  la  legittimità del provvedimento stesso  può  avvalersi  delle

procedure di conciliazione previste dall'art. 7, legge 20.5.70 n. 300.

 

 

 

Art. 128 - Normativa provvedimenti disciplinari.

 

L'eventuale   adozione   del  provvedimento  disciplinare   dovrà   essere

comunicata  al lavoratore con lettera raccomandata entro 15  giorni  dalla

scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le  sue

controdeduzioni.

 

Per   esigenze  dovute  a  difficoltà  nella  fase  di  valutazione  delle

controdeduzioni  e di decisione nel merito, il termine di  cui  sopra  può

essere  prorogato  di  30  giorni,  purché  l'azienda  ne  dia  preventiva

comunicazione scritta al lavoratore interessato.

 

 

 

Titolo XXIII - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

 

Art. 129 - Assistenza legale.

 

Ai  lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in  cui

le    norme  di  legge  o  di  regolamento attribuiscano  loro  specifiche

responsabilità civili o penali, anche in presenza di apposite deleghe  nei

rapporti  con  le  pubbliche amministrazioni  per  conto  dei  clienti,  è

riconosciuta  l'assistenza  legale  e  la  copertura  di  eventuali  spese

connesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti

da  colpa  grave  o  dolo  e  relative a fatti direttamente  connessi  con

l'esercizio delle funzioni svolte.

 

 

 

Art. 130 - Normativa su procedimenti penali.

 

Ove  il  dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza  di

procedimento  penale,  il datore di lavoro lo sospenderà  dal  servizio  e

dallo  stipendio  o  salario e ogni altro emolumento e  compenso  fino  al

giudicato definitivo.

 

In  caso  di  procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore

abbia  ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà  di

sospenderlo  dal  servizio  e  dallo stipendio  o  salario  e  ogni  altro

emolumento o compenso.

 

Salva  l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo,

il  datore  di  lavoro deciderà sull'eventuale riammissione  in  servizio,

fermo  restando che comunque il periodo di sospensione non sarà  computato

agli effetti dell'anzianità del lavoratore.

 

Nell'ipotesi  di sentenza definitiva di assoluzione con formula  piena  il

lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.

 

In  caso  di condanna per delitto non colposo commesso fuori dell'azienda,

al  lavoratore  che non sia riammesso in servizio spetterà il  trattamento

previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.

 

Il  rapporto di lavoro s'intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con

gli  effetti  del  licenziamento in tronco, qualora  la  condanna  risulti

motivata  da  reato  commesso nei riguardi  del  datore  di  lavoro  o  in

servizio.

 

 

 

Titolo XXIV - RELAZIONI SINDACALI

 

Art. 131 - Osservatorio paritetico nazionale CED.

 

Le  Parti  firmatarie  del  presente CCNL  costituiscono  un  Osservatorio

paritetico  nazionale per il settore dei CED che seguirà le seguenti  aree

tematiche:

 

1)   situazione economico-sociale del comparto;

2)   sviluppo.

 

Sulla base delle analisi sviluppate dall'Osservatorio, le Parti firmatarie

del  presente contratto si attiveranno per promuovere condizioni  generali

che favoriscano nuove attività lavorative.

 

 

Nota a verbale.

 

Le  parti  dovranno,  entro 4 mesi dalla firma del  rinnovo  contrattuale,

adoperarsi per l'istituzione di un regolamento interno per la funzionalità

dell'Osservatorio.

 

 

 

Art. 132 - Relazioni nazionali.

 

Le  parti  si  danno reciprocamente atto dell'importanza  ascritta  ad  un

sistema  di  relazioni  industriali  basato  sulla  concertazione  e   sul

raffreddamento delle vertenze collettive.

 

A  tal  proposito AssoCED e UGL Terziario si incontreranno, entro  6  mesi

dalla   firma  del  presente  contratto,  per  una  valutazione  congiunta

sull'andamento del settore e dei trend occupazionali.

 

Nella    stessa    riunione   si   valuteranno   le   proposte    avanzate

dall'Osservatorio paritetico nazionale ex Commissione paritetica nazionale

al  fine  di  rendere  operative  le  eventuali  proposte  avanzate  dalla

Commissione stessa in tema d'inquadramento di nuove figure professionali o

di  mutamento  dei contenuti di professionalità per mansioni già  definite

nel  testo  contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti  le

tecnologie di applicazione.

 

 

 

Art. 133 - Relazioni regionali.

 

Le  parti consapevoli delle differenziazioni presenti nelle tipologie  dei

CED  operanti nelle diverse realtà regionali, si riuniranno - su richiesta

di  una  delle parti - su base regionale per la valutazione dell'andamento

occupazione e del mercato del territorio.

 

La  previsione  degli  incontri  di cui al  precedente  comma  si  intende

rapportata   a   livello   provinciale  per  le   province   autonome   di

Bolzano/Sudtirol e Trento.

 

 

 

Art. 134 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

 

Le  OO.SS. firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro

con  più  di  15  dipendenti  le  RSU così come  delineate  negli  accordi

interconfederali sottoscritti da UGL.

 

L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte  nel

successivo art. 109.

 

 

 

Art. 135 - Regolamento elettorale RSU.

 

Per  la  regolamentazione dell'elezione delle RSU AssoCED e UGL  Terziario

sottoscrivono l'allegato Regolamento elettorale per le RSU rubricato  alla

lett. B, che costituisce parte integrante del presente contratto.

 

 

 

Art. 136 - Assemblea.

 

Nei  CED  con  più  di  15 dipendenti, la RSU e le OO.SS.  firmatarie  del

presente  CCNL  potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori  nella

misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa.

 

La  comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà  essere

notificata   almeno   3   giorni  lavorativi   prima   dello   svolgimento

dell'assemblea stessa.

 

Ai  sensi  della legge n. 300/70 l'azienda è tenuta a consentire l'accesso

di  dirigenti  sindacali  esterni,  i  cui  nominativi  vanno,  comunicati

contestualmente alla richiesta di assemblea, e a mettere a disposizione un

locale idoneo.

 

 

 

Art. 137 - Delegato provinciale.

 

Al  fine  di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti

da  CED con meno di 15 dipendenti, le OO.SS. firmatarie del presente  CCNL

nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).

 

Al DST saranno riconosciuti i diritti d'informazione presso i CED con meno

di   15   dipendenti   presenti  nel  territorio  di   competenza,   oltre

all'esercizio  della  tutela  dei lavoratori  nei  casi  rientranti  nella

previsione dell'art. 7, legge n. 300 del 20.5.70.

 

L'attivazione  del  DST  avverrà mediante la riscossione  da  parte  delle

OO.SS.  firmatarie  del presente CCNL di una trattenuta  -  a  carico  del

datore di lavoro - pari al costo di 1 ora all'anno per dipendente.

 

La retribuzione di riferimento sarà quella del 3° livello contrattuale.

 

Il  versamento  verrà  effettuato  su  apposito  conto  corrente  bancario

intestato alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

 

 

 

Art. 138 - Deleghe sindacali.

 

I lavoratori potranno rilasciare delega al datore di lavoro per effettuare

la  trattenuta sindacale dalla propria retribuzione in favore della  O.S.,

firmataria del presente CCNL, a cui aderiscano.

 

Le  deleghe  sindacali  s'intenderanno rinnovate di  anno  in  anno  salvo

disdetta da inviare entro il mese di settembre di ciascun anno.

 

L'importo  delle deleghe sarà pari all'1% della paga base conglobata,  per

14 mensilità.

 

Le  deleghe  dovranno  contenere la specifica liberatoria  rilasciata  dal

lavoratore interessato al trattamento dei suoi dati sensibili.

 

L'assenza  della  liberatoria di cui al comma precedente libera  l'azienda

dal  dover  compiere sia la trattenuta sulla busta paga sia ogni qualsiasi

elaborazione statistico-organizzativa.

 

 

 

Titolo XXV - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

Art. 139 - Composizione delle controversie.

 

In   sede   di   soluzione  amichevole  di  eventuali  vertenze   inerenti

l'applicazione  del  presente CCNL, AssoCED e  le  OO.SS.  firmatarie  del

contratto  s'impegnano, prima di adire le vie legali, ad intraprendere  il

tentativo di conciliazione in sede sindacale.

 

La  pratica  attuazione  del presente articolo  avverrà  con  le  seguenti

modalità:

 

a)   accertamento della vertenza;

b)   raccolta del materiale inerente la vertenza;

c)    comunicazione  della  vertenza e invio del materiale  raccolto  alla

  controparte;

d)    incontro tra O.S. promotrice e AssoCED entro il termine di 15 giorni

  di calendario dall'invio della comunicazione con raccomandata r.r.

 

In  caso di esito positivo della conciliazione in sede sindacale, le parti

provvederanno  alla notifica presso il competente Ufficio del  lavoro  per

l'applicazione   di   quanto  previsto  dalla   vigente   norma   per   le

conciliazioni.

 

 

 

Art. 140 - Commissione paritetica nazionale.

 

La  Commissione paritetica nazionale è composta da 4 componenti  designati

da AssoCED, da 4 componenti designati dalla OO.SS. firmatarie del presente

CCNL, da 1 Presidente nominato di comune accordo tra le parti.

 

Funzioni della Commissione paritetica nazionale sono:

 

-    preparazione dei testi di lavoro per gli incontri nazionali di cui al

  precedente art. 132;

-    valutazione dello stato di applicazione del CCNL nel territorio;

-     definizione  di standard applicativi comuni, su tutto il  territorio

  nazionale, degli istituti di cui al presente CCNL;

-      istruttoria   delle   pratiche  inerenti  le  vertenze   collettive

  direttamente collegate con l'autentica interpretazione contrattuale;

-    istruttoria della pratiche connesse con le nuove figure professionali

  o con quelle interessate da rilevanti mutamenti di contenuto professionale

  ai sensi del precedente art. 93.

 

 

 

Art. 141 - Procedure.

 

Le  procedure  di  convocazione  della  Commissione  paritetica  nazionale

saranno  le  medesime previste per gli incontri nazionali  tra  AssoCED  e

OO.SS. firmatarie del presente CCNL di cui al precedente art. 139, i costi

diretti  di  attivazione  e attività della Commissione  saranno  sostenuti

mediante l'utilizzo dei Fondi di cui al successivo art. 144.

 

Dei  lavori della Commissione paritetica nazionale dovranno essere redatti

3  verbali per l'esperimento delle procedure previste ai sensi e  per  gli

effetti  del  combinato disposto di cui agli artt.  411,  comma  3  e  412

C.P.C.; 2113, comma 4 C.C., come modificati dalla legge 11.8.73 n. 533.

 

 

 

Art. 142 - Organismi paritetici.

 

AssoCED  e  le  OO.SS.  firmatarie  del  presente  CCNL  promuoveranno  la

costituzione  di  appositi  Organismi paritetici  per  la  gestione  delle

problematiche connesse con:

 

-    formazione professionale;

-    formazione continua.

 

 

 

Art. 143 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali.

 

Su   richiesta  del  lavoratore  licenziato,  fatto  salvo  il   caso   di

licenziamento  per giusta causa derivante da procedimento disciplinare,  e

per  iniziativa della O.S. a cui venga conferito mandato, si riunirà  -  a

livello  regionale - apposita Commissione di conciliazione composta  da  3

componenti: 1 rappresentante AssoCED, 1 rappresentante della O.S. delegata

e  un terzo elemento, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo

tra le Parti.

 

Della  riunione verrà redatto verbale in triplice copia di cui una inviata

presso  il  competente UPLMO per la registrazione ai sensi della normativa

vigente per la conciliazione in sede sindacale.

 

 

 

Art. 144 - Contributi di assistenza contrattuale.

 

Al  fine  di  garantire il funzionamento di quanto previsto  nel  presente

Titolo XXIV è attivata una trattenuta pari allo 0,1% della retribuzione  a

carico  dei datori di lavoro e dei lavoratori che verranno attribuite  per

50% ad AssoCED e 50% alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

 

L'attivazione  del  presente articolo avviene, ai  sensi  della  legge  n.

311/73, mediante la convenzione con INPS.

 

I  lavoratori  potranno, con apposita comunicazione scritta al  datore  di

lavoro,  essere  esclusi dal prelievo e, conseguentemente, dall'assistenza

degli Organi paritetici.

 

 

 

Titolo XXVI - ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI

 

Art. 145 - Accordi integrativi regionali.

 

In  sede di incontro regionale, di cui al precedente art. 133 AssoCED e le

OO.SS.  firmatarie del presente CCNL potranno stipulare appositi contratti

integrativi  regionali per le materie che gli Accordi sulla  politica  dei

redditi delegano alla contrattazione di 2° livello.

 

Analogamente  in  questa sede si potranno stipulare  accordi  di  gestione

sulle materie rientranti nel passaggio di competenze tra l'amministrazione

centrale dello Stato e le Regioni autonome e ordinarie.

 

 

 

Titolo XXVII - TUTELA DELLA DIGNITÀ E PARITÀ DEI LAVORATORI

 

Art. 146 - Tutela delle lavoratrici madri.

 

Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà  su

minori e non abbiano, all'interno del nucleo familiare convivente, l'altro

genitore,  le  aziende  riconosceranno un  titolo  di  preferenza  per  la

concessione  del periodo feriale e per le richieste di trasformazione  del

rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.

 

 

 

Art. 147 - Pari opportunità.

 

In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 636 e

dalle  disposizioni  della  legge 10.4.91 n.  125,  le  parti  riconoscono

l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla

pari  opportunità  uomo-donna, con particolare riguardo  all'accesso  alla

formazione e alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli  che  non

consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.

 

 

 

Art. 148 - Azioni positive.

 

Le  aziende, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente  CCNL,

adotteranno misure concrete per dare attuazione al diritto di accesso alla

formazione e informazione del personale femminile.

 

Tali  azioni positive si indirizzeranno principalmente nell'individuazione

di  metodologie  formative, di aggiornamento e/o di  riqualificazione  che

prevedano l'utilizzo di media e la fruizione 'on-site' tale da non rendere

necessaria la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il

normale orario di lavoro.

 

 

 

Art. 149 - Molestie sui luoghi di lavoro.

 

Le  aziende  si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro  qualsiasi

comportamento  o  prassi che possa costituire forma di  coercizione  della

persona  umana,  con  particolare attenzione per la sfera  delle  molestie

sessuali.

 

 

 

Art. 150 - Lavoratori di lingua non italiana.

 

Le   aziende   favoriranno   l'utilizzazione  da   parte   di   lavoratori

extracomunitari delle previsioni di cui all'art. 57 del presente CCNL  per

l'accesso  a  corsi di formazione per il conseguimento di  una  conoscenza

basica della lingua italiana.

 

 

 

Art. 151 - Lavoratori stranieri.

 

Nella  programmazione  delle  ferie, le aziende  che  occupino  lavoratori

stranieri   con  il  proprio  nucleo  familiare  nel  Paese  di   origine,

favoriranno il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un

congruo periodo di permanenza nei rispettivi Paesi di origine.

 

 

 

Art. 152 - Aspettativa per tossicodipendenza.

 

I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali

intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione  presso  i

servizi  sanitari  delle  unità sanitarie  locali  o  di  altre  strutture

terapeutico-riabilitative  e  socio-assistenziali,  se  assunti  a   tempo

indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per  il

tempo  in  cui  la  sospensione  delle  prestazioni  lavorative  è  dovuta

all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, un  periodo  non

superiore a 3 anni.

 

Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.

 

I  lavoratori  familiari di un tossicodipendente possono essere  posti,  a

domanda,  in  aspettativa  non  retribuita  per  concorrere  al  programma

terapeutico  e  socio-riabilitativo  del  tossicodipendente   qualora   il

servizio  per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un  periodo

massimo di 3 mesi non frazionabile e non ripetibile.

 

Le  relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma

scritta  dall'interessato corredate di idonea documentazione  redatta  dai

servizi sanitari delle altre strutture sopra indicate.

 

 

 

Art. 153 - Salubrità degli ambienti di lavoro.

 

Le  aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti

e  delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili  tese

ad eliminare il fumo di sigaretta dai luoghi di lavoro.

 

In via transitoria l'azienda che introduca il divieto assoluto di fumo nei

locali lavorativi, prima dell'entrata in vigore di diversa normativa, può,

pur  con  la  salvaguardia  del ciclo lavorativo  e  per  un  periodo  non

superiore  al trimestre, autorizzare i dipendenti fumatori a  recarsi  per

brevi periodi in aree ove sia possibile fumare.

 

Le  suddette  aree non dovranno essere di accesso comune e dovranno  poter

essere convenientemente aerate.

 

 

 

Art. 154 - Tutela dei genitori di portatori di handicap.

 

Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di handicappati

non  autosufficienti, con documentazione comprovante emessa da  competente

struttura del SSN, un titolo di preferenza per la concessione del  periodo

di  ferie  e  per  le  richieste di trasformazione del regime  orario  del

rapporto di lavoro.

 

 

 

Titolo XXVIII - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

 

Art. 155 - Decorrenza e durata (modificato).

 

Il  presente  CCNL entra in vigore il 27 marzo 2001 e scadrà il  26  marzo

2003 per la parte economica e il 26 marzo 2005 per la parte normativa.

 

Ove  non  sia  data  disdetta da una delle due parti  stipulanti  a  mezzo

lettera  raccomandata  almeno  3 mesi prima della  scadenza,  il  presente

contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno.

 

 

 

Allegato A

 

TABELLA RETRIBUTIVA

 

                         paghe     paghe      paghe

livello inquadramento      al        al         al

                        26.3.01    1.4.01     1.3.02

                         (in ?)

                           

Quadri (*)              1.493,79  1.539,00   1.577,00

1° livello              1.349,75  1.390,00   1.425,00

                      1.227,04  1.264,00   1.295,00

                      1.125,68  1.159,00   1.188,00

                      1.040,32  1.072,00   1.098,00

                      1.002,97  1.033,00   1.060,00

 

(*) Ai sensi dell'art. 11 del CCNL ai Quadri è riconosciuta un'indennità

    di funzione pari a ? 100.

 

 

 

Allegato B

 

REGOLAMENTO ELETTORALE RSU

 

Parte I

 

Premessa.

 

Il  presente  accordo assume la disciplina generale  in  materia  di  RSU,

contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 22.12.94

e recepito da AssoCED in data odierna.

 

Modalità di costituzione e di funzionamento.

 

Art. 1 - Ambito ed iniziativa per la costituzione.

 

RSU possono essere costituite nei CED nei quali l'azienda occupi più di 15

dipendenti,  ad  iniziativa delle associazioni  sindacali  firmatarie  del

Protocollo 22.12.94.

 

Hanno  potere d'iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie  del

CCNL  CED  ovvero  le associazioni sindacali abilitate alla  presentazione

delle  liste  elettorali ai sensi del punto 4, parte II, a condizione  che

abbiano  comunque  espresso  adesione formale al  contenuto  del  presente

accordo.

 

L'iniziativa  di  cui al comma 1 deve essere esercitata, congiuntamente  o

disgiuntamente,   da  parte  delle  associazioni  sindacali   come   sopra

individuate, entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo.

 

In  caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro  il

termine  di  cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo  anche  dopo

detto termine.

 

La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche

dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del

mandato.

 

 

 

Art. 2 - Composizione.

 

Alla  costituzione  della  RSU si procede, per  2/3  dei  seggi,  mediante

elezione   a  suffragio  universale  e  a  scrutinio  segreto  tra   liste

concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate  dalle

associazioni   sindacali   firmatarie  del   CCNL   applicato   nell'unità

produttiva,  e  alla  sua  copertura  si  procede,  mediante  elezione   o

designazione, in proporzione ai voti ricevuti.

 

Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di

genere,    attraverso    una    coerente    applicazione    delle    norme

antidiscriminatorie e sulle pari opportunità.

 

 

 

Art. 3 - Numero dei componenti.

 

Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa 22.12.94, sotto  il

titolo rappresentanze sindacali, al punto B (Vincolo della parità di costi

per le aziende), il numero dei componenti le RSU sarà pari almeno a:

 

a)    3  componenti  per  la  RSU costituita nelle  unità  produttive  che

  occupano fino a 100 dipendenti;

b)    3  componenti  ogni  200  o frazione di 200 dipendenti  nelle  unità

  produttive che occupano fino a 1.000 dipendenti;

c)    3  componenti  ogni  500  o frazione di 500 dipendenti  nelle  unità

  produttive  di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero  di  cui  alla

  precedente lett. b).

 

 

 

Art. 4 - Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità

         di esercizio.

 

I  componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità

dei  diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per

effetto delle disposizioni di cui al titolo III,  legge n. 300/70.

 

In  tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati,  le

parti  definiranno  in via prioritaria soluzioni in  base  alle  quali  le

singole  condizioni di miglior favore dovranno permettere alle OO.SS.  con

le  quali  si  erano  convenute,  di  mantenere  una  specifica  agibilità

sindacale.

 

In  tale  ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni  aderenti

alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL CED, i seguenti diritti:

 

a)    diritto  ad  indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea  dei

  lavoratori  durante  l'orario  di lavoro,  per  3  delle  10  ore  annue

  retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/70;

b)    diritto  ai  permessi non retribuiti di cui all'art.  24,  legge  n.

  300/70;

c)   diritto di affissione di cui all'art. 25, legge n. 300/70.

 

 

 

Art. 5 - Compiti e funzioni.

 

Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri

e   nell'esercizio  delle  funzioni  ad  essi  spettanti  per  effetto  di

disposizioni di legge.

 

La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali

firmatarie  del CCNL, possono stipulare il contratto collettivo  aziendale

di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti

dal CCNL dei CED.

 

 

 

Art. 6 - Durata e sostituzione nell'incarico.

 

I  componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali

decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo

stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima

lista.

 

Il  componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle

associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva,

sarà   sostituito  mediante  nuova  designazione  da  parte  delle  stesse

associazioni.

 

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono

concernere  un  numero superiore al 50% degli stessi,  pena  la  decadenza

della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo  le

modalità previste dal presente accordo.

 

 

 

Art. 7 - Decisioni.

 

Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle

stesse  in  base ai criteri previsti da intese definite dalle  OO.SS.  dei

lavoratori stipulanti il presente accordo.

 

 

 

Art. 8 - Clausola di salvaguardia.

 

Le  OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20.5.70 n. 300,

che  siano  firmatarie  del  presente accordo o comunque  aderiscano  alla

disciplina  in  esso  contenuta, partecipando alla procedura  di  elezione

della  RSU,  rinunciano formalmente ed espressamente a costituire  RSA  ai

sensi della norma sopra menzionata.

 

 

 

Parte II - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU

 

Art. 1 - Modalità per indire le elezioni.

 

Almeno  3  mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni

sindacali  prima del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente,  o

la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione

da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della

RSU e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione

delle  liste  è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio  di

cui  sopra;  l'ora di scadenza s'intende fissata alla mezzanotte  del  15°

giorno.

 

 

 

Art. 2 - Quorum per la validità delle elezioni.

 

Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più

ampia  partecipazione  dei  lavoratori  alle  operazioni  elettorali.   Le

elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà  dei

lavoratori aventi diritto al voto.

 

Nei  casi  in  cui  detto quorum non sia stato raggiunto,  la  Commissione

elettorale  e  le OO.SS. prenderanno ogni determinazione  in  ordine  alla

validità  della  consultazione in relazione  alla  situazione  venutasi  a

determinare nell'unità produttiva.

 

 

 

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo.

 

Hanno diritto di votare tutti i dipendenti non in prova in forza all'unità

produttiva alla data delle elezioni.

 

Ferma  restando  l'eleggibilità  dei dipendenti  non  in  prova  in  forza

all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto  4,

la  contrattazione regolerà limiti ed esercizio del diritto di  elettorato

passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.

 

 

 

Art. 4 - Presentazione delle liste.

 

All'elezione  della  RSU  possono concorrere liste  elettorali  presentate

dalle:

 

a)    associazioni sindacali firmatarie del presente accordo  e  del  CCNL

  CED;

b)    associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto

  ed atto costitutivo a condizione che:

 

1)   accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;

2)   la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti

  dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.

 

Non  possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista  e  i

membri della Commissione elettorale.

 

Ciascun  candidato può presentarsi in una sola lista. Ove,  nonostante  il

divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso  in  più

di  una  lista,  la  Commissione elettorale di cui al  punto  5,  dopo  la

scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere

alla  affissione  delle liste stesse ai sensi del  punto  7,  inviterà  il

lavoratore interessato a optare per una delle liste.

 

Il  numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre  1/3

il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.

 

 

 

Art. 5 - Commissione elettorale.

 

Al   fine   di  assicurare  un  ordinato  e  corretto  svolgimento   della

consultazione,  nelle  singole  unità  produttive  viene  costituita   una

Commissione elettorale.

 

Per  la  composizione  della  stessa ogni  organizzazione  abilitata  alla

presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità

produttiva, non candidato.

 

 

 

Art. 6 - Compiti della Commissione.

 

La Commissione elettorale ha il compito di:

 

a)    ricevere la presentazione delle liste rimettendo immediatamente dopo

  la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza

  delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;

b)   verificare la valida presentazione delle liste;

c)    costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni  di  voto

  che   dovranno  svolgersi  senza  pregiudizio  del  normale  svolgimento

  dell'attività aziendale;

d)   assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;

e)   esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui

  al presente accordo;

f)    proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti

  i   soggetti   interessati   ivi  comprese  le  associazioni   sindacali

  presentatrici di liste.

 

 

 

Art. 7 - Affissioni.

 

Le   liste  dei  candidati  dovranno  essere  portate  a  conoscenza   dei

lavoratori,  a  cura  della  Commissione elettorale,  mediante  affissione

nell'albo di cui al punto 1, almeno 8 giorni prima della data fissata  per

le elezioni.

 

 

 

Art. 8 - Scrutatori.

 

È  in  facoltà  dei  presentatori  di  ciascuna  lista  di  designare  uno

scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori

non candidati.

 

La  designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre  le  24

ore che precedono l'inizio delle votazioni.

 

 

 

Art. 9 - Segretezza del voto.

 

Nelle  elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso  per

lettera né per interposta persona.

 

 

 

Art. 10 - Schede elettorali.

 

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste

disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In  caso  di

contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a

sorte.

 

Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro

preparazione  e  la  votazione devono avvenire in  modo  da  garantire  la

segretezza  e  la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata  a

ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.

 

Il   voto  di  lista  sarà  espresso  mediante  crocetta  tracciata  sulla

intestazione  della  lista. Il voto è nullo se  la  scheda  non  è  quella

predisposta  o  se  presenta  tracce di  scrittura  o  analoghi  segni  di

individuazione.

 

 

 

Art. 11 - Preferenze.

 

L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista

da  lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante

una  crocetta  apposta a fianco del nome del candidato  preferito,  ovvero

segnando  il  nome  del  candidato preferito  nell'apposito  spazio  della

scheda.

 

L'indicazione  di  più preferenze date alla stessa lista  vale  unicamente

come  votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della

lista.  Il  voto  apposto  a  più di una lista,  o  l'indicazione  di  più

preferenze  date a liste differenti, rende nulla la scheda.  Nel  caso  di

voto  apposto  ad  una  lista e di preferenze date a  candidati  di  liste

differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i  voti

di preferenza.

 

 

 

Art. 12 - Modalità della votazione.

 

Il  luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione

elettorale,  previo accordo con la Direzione aziendale, in  modo  tale  da

permettere  a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel  rispetto

delle esigenze della produzione.

 

Qualora  l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo  dovessero

richiedere,  potranno essere stabiliti più luoghi di  votazione,  evitando

peraltro  eccessivi frazionamenti anche per conservare sotto ogni  aspetto

la segretezza del voto.

Nelle aziende con più unita produttive le votazioni avranno luogo di norma

contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a

conoscenza  di  tutti  i  lavoratori,  mediante  comunicazione   nell'albo

esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato  per

le votazioni.

 

 

 

Art. 13 - Composizione del seggio elettorale.

 

Il  seggio  è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte  II,  del

presente accordo e da un presidente nominato dalla Commissione elettorale.

 

 

 

Art. 14 - Attrezzatura del seggio elettorale.

 

A  cura  della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito  di  un'urna

elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla

apertura  ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.  Il  seggio

deve  inoltre  poter disporre di un elenco completo degli elettori  aventi

diritto al voto presso di esso.

 

 

 

Art. 15 - Riconoscimento degli elettori.

 

Gli  elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al  Presidente

del  seggio  un  documento  di riconoscimento personale.  In  mancanza  di

documento  personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno  2  degli

scrutatori  del  seggio; di tale circostanza deve  essere  dato  atto  nel

verbale concernente le operazioni elettorali.

 

 

 

Art. 16 - Compiti del Presidente.

 

Il  Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente

punto 14 la firma accanto al suo nominativo.

 

 

 

Art. 17 - Operazioni di scrutinio.

 

Le  operazioni  di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura  delle

operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.

 

Al  termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il  verbale

dello  scrutinio,  su  cui dovrà essere dato atto  anche  delle  eventuali

contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della  votazione

(schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di  più

seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel

proprio verbale.

 

La  Commissione  elettorale al termine delle operazioni di  cui  al  comma

precedente  provvederà a sigillare in un unico piego  tutto  il  materiale

(esclusi  i  verbali)  trasmesso dai seggi; il piego  sigillato,  dopo  la

definitiva  convalida  della RSU sarà conservato secondo  accordi  tra  la

Commissione  elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne  la

integrità  e  ciò almeno per 3 mesi. Successivamente sarà  distrutto  alla

presenza  di  un  delegato della Commissione elettorale e di  un  delegato

della Direzione.

 

 

 

Art. 18 - Attribuzione dei seggi.

 

Ai  fini  dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU,  il  numero  dei

seggi  sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione  ai

voti  perseguiti  dalle singole liste concorrenti. Il  residuo  terzo  dei

seggi  sarà  attribuito  in  base al criterio di  composizione  della  RSU

previsto dall'art. 2, comma 1, parte I, del presente accordo.

 

Nell'ambito  delle  liste  che  avranno  conseguito  un  numero  di   voti

sufficiente  all'attribuzione di seggi, i componenti  saranno  individuati

seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e,

in  caso  di  parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine  nella

lista.

 

 

 

Art. 19 - Ricorsi alla Commissione elettorale.

 

La  Commissione elettorale sulla base dei risultati di scrutinio,  procede

all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni

elettorali  che  deve  essere sottoscritto da  tutti  i  componenti  della

Commissione stessa.

 

Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza  che

siano   stati  presentati  ricorsi  da  parte  dei  soggetti  interessati,

s'intende  confermata l'assegnazione dei seggi di cui  al  comma  1  e  la

Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.

 

Ove  invece  siano  stati  presentati ricorsi  nei  termini  suddetti,  la

Commissione  deve  provvedere al loro esame entro 48  ore,  inserendo  nel

verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.

 

Copia  di  tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata  a

ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato

liste  elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui  al

comma  precedente  e notificata, a mezzo raccomandata  con  ricevuta,  nel

termine    stesso,   sempre   a   cura   della   Commissione   elettorale,

all'Associazione  industriale territoriale, che,  a  sua  volta,  ne  darà

pronta comunicazione all'azienda.

 

 

 

Art. 20 - Comitato dei garanti.

 

Contro  le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso  entro

10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.

 

Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da 1 membro designato  da

ciascuna delle OO.SS., presentatrici di liste, interessate al ricorso,  da

1  rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed

è presieduto dal Direttore UPLMO o da un suo delegato.

 

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

 

 

 

Art. 21 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.

 

La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU,

una  volta  definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata  per  iscritto

alla  Direzione  aziendale  per  il tramite  della  locale  organizzazione

imprenditoriale   d'appartenenza  a  cura  delle  OO.SS.   di   rispettiva

appartenenza dei componenti.

 

 

 

Art. 22 - Adempimenti della Direzione aziendale.

 

La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale

l'elenco  dei  dipendenti  aventi diritto  al  voto  nella  singola  unità

produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento  delle

operazioni elettorali.

 

 

 

Art. 23 - Clausola finale.

 

Il  presente  accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera  delle

parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.

 

 

 

Allegato C

 

Norme per l'applicazione del D.lgs n. 626/94.

 

Protocollo Sindacale per l'attuazione del disposto del D.lgs. n. 626/94.

 

Titolo I - AZIENDE SINO A 15 DIPENDENTI

 

Art. 1 - Sfera di applicazione.

 

L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  (RLS)

avverrà  mediante  elezione  tra tutti i dipendenti  dell'azienda  durante

un'assemblea  appositamente  convocata  con  questo  esclusivo   argomento

all'ordine del giorno.

 

 

 

Art. 2 - Elezioni del RLS.

 

Il   RLS  è  eletto  con  il  sistema  del  voto  uninominale  per   liste

contrapposte.

 

Godono  del  diritto  al  voto  tutti i lavoratori  indipendentemente  dal

contratto   di   lavoro   ad  essi  applicato  -  a   tempo   determinato,

indeterminato, formazione e lavoro.

 

Sono  eleggibili  solo  i  dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato.

 

 

 

Art. 3 - Durata del mandato.

 

Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

 

 

 

Art. 4 - Formazione RLS.

 

Per  la  formazione dei RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono  le

norme di cui al successivo titolo III.

 

 

 

Art. 5 - Permessi retribuiti per la formazione..

 

Per  la  formazione  basica il RLS avrà a disposizione  50  ore  annue  di

permesso  retribuito. Nel caso di successive rielezioni il RLS  non  potrà

usufruire del presente articolo.

 

 

 

Art. 6 - Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.

 

Le  aziende  metteranno a disposizione del RLS 50 ore  annue  di  permessi

retribuiti. Considerate le caratteristiche dimensionali delle  aziende  di

cui  al  presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti  dovrà  essere

comunicato con almeno 3 giorni di preavviso.

 

 

 

Art. 7 - Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

 

È  prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di

demandare  le  funzioni del RLS a un dirigente sindacale con  funzioni  di

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST),  che

svolgerà  le  medesime attribuzioni di legge del RLS  per  un  insieme  di

aziende ricomprese in uno specifico territorio.

 

 

 

Art. 8 - Applicazione D.lgs n. 626/94.

 

Il  RLST  è  espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione

del D.lgs. n. 626/94 per il settore dei CED.

 

Accedono  all'OP  le  OO.SS. stipulanti il CCNL CED e sottoscrittrici  del

presente protocollo.

 

 

 

Art. 9 - Dimensioni del territorio.

 

L'OP  designerà  ogni RLST in ragione o del rapporto  1  RLST  ogni  2.000

addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.

 

 

 

Art. 10 - Durata del mandato.

 

La  durata  del  mandato  di nomina degli RLST  avrà  base  triennale  con

possibilità di successive nuove designazioni.

 

 

 

Art. 11 - Clausola estensiva.

 

È  concessa  alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità  produttive  di

pari  grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione  del  RLST  per

l'applicazione dei disposti di legge.

 

Le  aziende  o  U.P.  che  ricorreranno  alla  presente  opzione  dovranno

associarsi all'OP.

 

 

 

Titolo II - ORGANISMO PARITETICO

 

Art. 12 - Costituzione.

 

L'OP  per  l'applicazione del D.lgs. n. 626/94  per  i  CED  è  costituito

pariteticamente dalle OO.SS. di cui all'art. 7 e da AssoCED.

 

 

 

Art. 13 - Territorialità.

 

L'OP si articola su 2 livelli: nazionale e territoriale.

 

Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.

 

 

 

Art. 14 - Funzionamento OP.

 

Il  funzionamento dell'OP è garantito da una quota associativa  pari  allo

0,1% della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a  15

dipendenti.  L'incarico di esattore delle quote sarà  demandato,  mediante

convenzione, ad un Ente di diritto pubblico.

 

 

 

Art. 15 - Retribuzione RLST.

 

L'OP  provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri

previdenziali ai sensi dell'art. 30, legge n. 300/70.

 

 

 

Art. 16 - Notifica nominativi RLST.

 

L'OP  provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte  le  aziende

interessate,   alle   Associazioni  datoriali   e   all'UPLMO   competente

territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un  documento

di riconoscimento.

 

 

 

Titolo III - AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI

 

Art. 17 - Sfera di applicazione.

 

Per   le   aziende  e/o  unità  produttive  con  più  di   15   dipendenti

l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i  lavoratori

occupati presso la stessa unità produttiva.

 

 

 

Art. 18 - Numero degli RLS.

 

Il numero degli RLS da eleggere sarà di:

 

-    aziende da 16 a 200 dipendenti: 1 RLS;

-    aziende da 201 a 500 dipendenti: 3 RLS;

-    aziende con più di 500 dipendenti: 6 RLS.

 

 

 

Art. 19 - Monte ore per RLS.

 

Per  l'espletamento  delle proprie mansioni è previsto  l'utilizzo  di  un

monte ore retribuito pari a:

 

-    aziende da 16 a 100 dipendenti: 100 ore annue per RLS;

-    aziende con più di 100 dipendenti: 144 ore annue per RLS.

 

 

 

Art. 20 - Garanzie per gli RLST.

 

Ai  RLST  si  applicano le garanzie previste dalla legge n. 300/70  per  i

dirigenti di RSA.

 

 

 

Art. 21 - Modalità di elezione.

 

Per l'elezione del RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU,

di cui all'allegato B.

 

 

 

Titolo IV - FORMAZIONE DEGLI RLS/RLST

 

Art. 22 - Formazione RLS/RLST.

 

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP.

 

È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie e individuate

dall'OP  con  specifiche  conoscenze  direttamente  rispondenti  al  ciclo

produttivo dell'azienda medesima.

 

 

 

Art. 23 - RLST.

 

La  formazione  del  RLST sarà effettuata in via esclusiva  dall'OP  anche

mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.

 

Solo  il  raggiungimento  dei previsti livelli formativi  consentirà  alle

OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

 

 

 

Art. 24 - RLS.

 

La  formazione  degli  RLS eletti potrà avvenire o  presso  l'OP,  con  le

modalità  di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa. Le materie  e  la

ripartizione  della  formazione non potranno in ogni  caso  differire  dal

modello  previsto  dall'OP  salvo che per integrazioni  formative  di  cui

all'art. 22.

 

 

 

Art. 25 - Permessi per la formazione.

 

Le  aziende  metteranno  a disposizione degli RLS al  momento  della  loro

elezione 100 ore annue per la formazione basica.

 

Qualora allo scadere del proprio mandato il RLS risultasse rieletto non si

avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.

 

 

 

Titolo V - PERCORSO FORMATIVO

 

Art. 26 - Materie formative.

 

La  formazione,  fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti  che

dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in 3 aree conoscitive:

 

-    normativa di legge;

-    normative contrattuali;

-     nozioni  di  comunicazione,  gestione d'impresa  e  valutazione  del

  rischio.

 

 

 

Art. 27 - Criteri valutativi.

 

L'OP  elaborerà  sulle  materie  di  cui  al  precedente  articolo  metodi

formativi  e  valutativi tali da garantire l'uniformità  di  giudizio  sui

livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

 

 

 

Art. 28 - Riconoscimento RLS.

 

Qualora  un  lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo,

non  raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare

al RLS un ulteriore monte ore formativo.

 

Le  ore  formative  concesse in surplus saranno poste per  metà  a  carico

diretto dell'azienda, per l'altra metà sottratte al monte ore di cui  agli

artt. 6 e 18.

 

 

 

Titolo VI - ATTRIBUZIONI DEI RLS/RLST

 

Art. 29 - Accesso ai luoghi di lavoro.

 

I  RLS/RLST  avranno diritto dì accesso ai luoghi di lavoro  con  semplice

informazione  preventiva alla Direzione aziendale,  da  comunicarsi  anche

all'OP nel caso di RLST.

 

Unici  limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli  di

legge.  L'azienda  potrà richiedere la presenza obbligatoria  del  proprio

titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un

proprio incaricato di fiducia.

 

 

 

Art. 30 - Modalità di consultazione.

 

Per  i  diritti  di  informazione previsti dal D.lgs. n. 626/94  l'azienda

provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato  -

con  indicazione  specifica degli argomenti da trattare  -  con  almeno  2

giorni di preavviso.

 

Nel  verbale  della riunione dovranno risultare le osservazioni  che  il/i

RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali.

 

Il  verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia  presentata

in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante

un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.

 

 

 

Art. 31 - Informazione.

 

Il diritto d'informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la

materia concernente la valutazione del rischio in azienda.

 

La  documentazione  inerente le assicurazioni sociali obbligatorie  potrà,

altresì,  essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza  dei

lavoratori.

 

 

 

Art. 32 - Documentazione aziendale.

 

Nell'espletamento  del  diritto all'informazione  il  RLS/RLST  non  potrà

asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda

dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.

 

È  fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni

conoscenze  o  dati  tecnici  sull'organizzazione  del  lavoro   e   sulle

metodologie  produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento  del

proprio mandato.

 

 

 

Art. 33 - Norme di salvaguardia ed estensive.

 

La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei

diritti  di  informazione per meglio aderire alle  esigenze  di  tutela  e

prevenzione.

 

 

 

Titolo VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 34 - Sostituzione RLS.

 

In  caso  di  decadenza,  per qualsiasi motivo, dall'incarico  di  RLS  si

procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt.  34

e 35.

 

 

 

Art. 35 - Aziende sino a 200 dipendenti.

 

Nelle  previsioni  di  cui  all'art. 29  si  convocherà  un'assemblea  per

effettuare nuove elezioni.

 

 

 

Art. 36 - Aziende con più di 200 dipendenti.

 

In  caso  di  dimissioni  di  1  o più componenti  la  Rappresentanza  dei

Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del

primo dei non eletti.

 

Ai RLS subentrati si applica il disposto dell'art. 25.

 

 

 

Art. 37 - Sostituzione RLST.

 

L'OP   potrà       in   qualsiasi  momento  effettuare  sostituzioni   e/o

integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica  l'OP

seguirà la procedura di cui all'art. 16.

 

 

 

Art. 38 - Clausola di salvaguardia.

 

Gli  RLST  sostituiti  resteranno a carico delle  OO.SS.  di  appartenenza

mediante  utilizzo dell'art. 30, legge n. 300/70 con retribuzione  a  cura

dell'OP sino alla scadenza dell'anno solare.

 

Dal 1° gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui

sono  occupati  o  resteranno a totale onere e carico della  O.S.  che  ne

richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.

 

 

 

Art. 39 - Decorrenza e durata.

 

Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte

normativa  e  90  giorni dopo la firma per l'attivazione  dell'OP  con  il

collegato Fondo.

 

Il  presente  accordo  potrà essere disdetto in  qualsiasi  momento  e  da

qualsiasi  sottoscrittore  con 180 giorni di  preavviso  mediante  lettera

raccomandata a.r. a tutte le parti sottoscrittrici.