Rinnovo
normativo ed economico
Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
PER
DIPENDENTI DA CENTRI ELABORAZIONE DATI (CED)
Venezia,
1 giugno 2001
L'anno
2001, il giorno 1 del mese di giugno in Venezia
tra
- Associazione Italiana Centri Elaborazione
Dati AssoCED rappresentata
dal Presidente Fausto Perazzolo Marra, Vice
Presidente Giancarlo Badalin,
Segretario generale Giorgio Ferro e la
delegazione composta da: Gian Paolo
Simonato,
Giammarino Battistella, Lionello
Durissimi, Alberto De
Franceschi, Rino Rossetto, Enzo Munaro, Enzo
Passerella, Armando Soncin,
Renato Massaro, Luigino Zulian, Quaglia
Graziano, Paperini Roberto, Mirko
Mion,
Gianni Marchetti, Roberto Lazzaroni, Fiorenzo Tremolada, Fabrizio
Adammi,
Lorenzo Gangichiodo, Rita
Catalano, Alessandro Zarna, Marzia
Tassinari,
Roberto Semplici, Maria Teresa Giannini, Giovanni Truccone,
Giuseppina Pilo, Giandomenico Pulcinelli,
Fausto Iamundo, Paolo Belleggia,
Pierluigi Chiaravallotti, Patrizio Rossi,
Elisa Crecchio, Antonio Rufolo,
Annunziato Scordo, Emilio De Raffele, Franca
Falabella, Gentile Rosa, Vito
Giordano, Giuseppe Abazia, Mariolino Sanna,
Adamo Antonino, Della Porta
Emanuele
e
- UGL
TERZIARIO - Federazione
Nazionale rappresentata da
Renata
Polverini
Vice Segretario Generale UGL,
Responsabile UGL Federazione
Nazionale
del Terziario e
Marco Pepe, Dirigente
Federale Nazionale
Terziario
si è
rinnovato
il
presente CCNL per i dipendenti da CED, composto di:
· 27 Titoli
· 155 Articoli
· 3 Allegati
Letti approvati
e sottoscritti dai rappresentanti delle su indicate
organizzazioni
stipulanti.
PREMESSA
A 4
anni dall'entrata in vigore del primo CCNL per i dipendenti dei CED,
le Parti
promotrici dell'ideazione del
contratto e sottoscrittrici del
presente rinnovo intendono confermarne la validità e
la piena rispondenza
a
quelle che sono le esigenze del comparto.
Altresì
le Parti individuano nel comparto elementi di continuità su cui è
necessario insistere nell'opera di valorizzazione
e implementazione del
rateo
di professionalità presente, ed elementi di novità che devono essere
governati
per tradursi in ulteriori opportunità di sviluppo per il Paese e
per il
comparto.
Tra gli
elementi di continuità
si evidenziano: la
sempre maggiore
professionalizzazione
del settore che, abbandonata ogni connotazione di
spontaneismo, si
avvia ad essere sempre più un segmento
produttivo del
sistema
paese di insostituibile supporto per le imprese e i cittadini;
- la via imboccata dall'Amministrazione
finanziaria che di fatto rende
i
CED contabili soggetti unici e soli abilitati ad una molteplicità di
interventi
a favore dei contribuenti siano essi
persone fisiche o
giuridiche;
- il
definitivo affermarsi anche nel
nostro Paese di una mentalità
terziaria
che vede nella delega a soggetti specializzati una risposta
sempre più vincente rispetto a prassi di un
passato prossimo che vedevano
gli italiani e il sistema produttivo
italiano oscillanti tra impossibili
tentazioni autarchiche e crepuscolari
deleghe in bianco rilasciate sulla
base di sensi di appartenenza anziché, come
giustamente sempre più avviene
oggi, date a fronte di giudizi qualitativi e
comparativi;
- il
delinearsi di un considerevole nucleo di lavoratori che, da
un
lato
vedono nel settore dei CED il loro avvenire
professionale e di
conseguenza hanno indotto un circolo
virtuoso che consente, anche mediante
i
consistenti investimenti sulla
formazione e sull'aggiornamento
professionale tipico del CED, di fornire
servizi di standard qualitativi
alti e di non risentire delle grandi
rivoluzioni tecnologiche in atto.
Tra gli
elementi di novità
presentatesi nel corso
dello scorso
quadriennio,
possiamo notare:
- la rivoluzione di Internet che, con la
sua rapidissima diffusione -
ancora più incidente nel nostro settore per
ovvie ragioni - ha di fatto
annullato
le distanze geografiche rendendo possibile
una forma di
assistenza e di servizio virtualmente
svincolata da qualsiasi limitazione
tradizionale;
- l'accelerarsi dei processi di
integrazione continentale e di
globalizzazione dell'economia che richiedono,
pena la scomparsa
dal
mercato, di abbandonare qualsiasi
dilettantismo anche in realtà produttive
caratterizzate da nulla o minima spesa per i servizi, con conseguente
aumento della massa potenziale dei clienti
per i CED;
· l'imminente avvio della stagione
dell'Euro, appena nove mesi da oggi,
pur
se programmata ed analizzata da
anni, si sta comunque manifestando
come evento "nuovo" per le
multiformi spinte critiche che sta inducendo in
ogni settore della vita sociale e produttiva
dei paesi europei.
Naturalmente le
Parti stipulanti il
presente rinnovo non
intendono
nascondersi dietro
una cortina autocelebrativa ed inneggiante
svincolandosi
da quella che è e resta la realtà fattuale presente oggi in
Italia per
i CED. Dove ancora, pur con
tutti i segnali positivi sopra
evidenziati, ancora
persistono tentazioni di
resistenza al nuovo
che
costringono i soggetti operanti nel settore a continue
azioni di tutela
collettiva.
Così
come la rinnovata presenza di soggetti che mirano con il loro operato
a
disaggregare una realtà solo da poco ed a fatica realizzata, mostra come
la strada
per una più puntuale
rappresentazione dei problemi e
delle
aspettative
dei CED sia ancora lunga e piena di insidie.
In
conclusione le parti sottoscrittrici del presente rinnovo contrattuale,
ribadendo
la propria adesione a modello della concertazione avviato ormai
ben 8
anni fa, auspicano una ripresa del confronto a
tutto campo per
meglio definire
la cornice su cui si svilupperà l'economia italiana in
questo
secolo appena iniziato.
Validità
e sfera di applicazione del contratto.
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria,
per tutto il territorio
nazionale, i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori
interinali forniti
da società autorizzate e, se
compatibili a tempo
determinato, tra
tutti i CED qui di seguito elencati e il
relativo
personale
dipendente:
A) CED contabili;
B) Centri elaborazione cedolini paghe;
C) Centri elaborazione data entry;
D) CED per amministrazioni pubbliche;
E) Centri elaborazione servizi per il
commercio e/o artigianato;
F) CED per la comunicazione aziendale;
G) CED per attività di mailing e publishing;
G bis)
CED operanti come Internet Provider;
G
ter) CED operanti per la
fornitura di servizi commerciali o non
forniti per conto terzi in modalità
on line;
G quater)
CED operanti con fornitori di servizi a
valore aggiunto per gli
utenti in rete;
H) altri
centri che operino
in aree riconducibili alle precedenti
declaratorie.
Titolo
I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 1
- Classificazione del personale.
Il personale
addetto ai CED è classificato su 6 livelli aventi ciascuno
una
declaratoria valida per tutto il settore.
Quadri.
A questo livello appartengono i lavoratori che
conducono operativamente e
tecnicamente
il
CED, assumendosi dirette responsabilità
nella gestione
delle
procedure e nella direzione del restante personale del CED.
1°
livello.
A questo
livello appartengono i
lavoratori che, muniti di diploma
di
laurea o
di scuola media superiore o di titolo di studio equipollente
legalmente riconosciuto, esplicano funzioni direttive
sovrintendendo
all'intera attività
del CED con ampi poteri decisionali e autonomia
d'iniziativa.
In
dettaglio:
- capo di ufficio tecnico;
- capocentro EDP;
- analista sistemista;
- capo ufficio amministrativo;
- responsabile commerciale;
- responsabile public relations;
- responsabile ricerche statistiche;
- direttore di logistica;
- system
manager;
- lan manager;
- security
manager.
2° livello.
A questo
livello appartengono i
lavoratori che svolgono
mansioni di
concetto con
specifiche ed elevate
capacità tecnico-professionali con
autonomia
di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare
del CED
nonché con eventuali
responsabilità di settori che implichino
coordinamento e
controllo dell'attività di altri dipendenti e analoghe
responsabilità
per quanto riguarda il rispetto di scadenze
legislative o
amministrative.
In
dettaglio:
- programmatore analista;
- contabile con responsabilità di
controllo delle procedure
amministrative;
- addetto alla segreteria di direzione;
- addetto specializzato di EDP;
- capo servizio qualità;
- web master
- system
analyst.
3°
livello.
A questo
livello appartengono i
lavoratori che svolgono
mansioni di
concetto
operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed
esperienze
tecnico-professionali comunque acquisite.
In
dettaglio:
- operatore EDP;
- programmatore EDP;
- contabile;
- impiegato amministrativo;
- on line assistant (help desk);
- operatore HTML e/o Java.
4°
livello.
A questo
livello appartengono i lavoratori
che svolgono mansioni che
richiedono speciali
conoscenze e particolari capacità
tecnico pratiche
comunque
acquisite.
In
dettaglio:
- contabile d'ordine;
- digitatore EDP;
- addetto al controllo macchine EDP;
- dattilografo;
- schedarista;
- archivista;
- codificatore;
- addetto di segreteria;
- operatore di call center, in audio e/o
video.
5°
livello.
A questo
livello appartengono i
lavoratori che svolgono esclusivamente
mansioni di
ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque
acquisite.
Art. 2
- Campo di applicazione del lavoro interinale.
In applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. a),
legge 24.6.97 n. 196, si
concorda che
il contratto di
fornitura per prestazioni
di lavoro
temporaneo
potrà essere stipulato per le seguenti mansioni:
1°
livello:
- analista sistemista;
- capo centro EDP;
- responsabile commerciale;
- responsabile public relations;
- responsabile ricerche statistiche;
- direttore di logistica;
- system
manager;
- lan manager.
2°
livello:
- programmatore analista;
- contabile con responsabilità di
controllo delle procedure
amministrative;
- addetto specializzato di EDP;
- capo servizio qualità;
- web master;
- system
analyst.
3°
livello:
- operatore EDP;
- programmatore EDP;
- impiegato amministrativo;
- on line
assistant;
- operatore HTML e/o Java.
Art. 3
- Campo di esclusione.
Ai sensi
dell'art. 1, comma 4, lett. a), legge n. 196/97
non sarà
possibile
stipulare contratti per prestazioni di lavoro temporaneo per le
seguenti
mansioni:
1°
livello:
- capo di ufficio tecnico;
- capo ufficio amministrativo;
- security
manager.
2° livello:
- addetto alla segreteria di direzione.
3°
livello:
- contabile;
4°
livello:
- tutti i profili professionali.
5°
livello:
- tutti i profili professionali.
Art. 4
- Limiti di applicazione.
Ai sensi
dell'art. 1, comma 8, legge n.
196/97 i prestatori di lavoro
temporaneo
non possono superare il 50% del totale dei lavoratori, occupati
dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a
tempo indeterminato
calcolato
al momento della stipula del contratto temporaneo.
Art. 5
- Individuazione dei soggetti fornitori.
I contratti
di lavoro temporaneo possono essere stipulati esclusivamente
tra i
CED e imprese fornitrici individuate ai sensi dell'art. 2, legge n.
15/97.
Titolo
II - QUADRI
Art. 6
- Declaratoria.
Appartengono
alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto
dalla
legge 13.5.85 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i
dirigenti,
che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro
attribuite di
rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi del
CED
nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti.
Chiarimento
a verbale.
La
corretta interpretazione dell'art. 6 è la seguente:
1) sono
considerati Quadri i lavoratori in possesso di
tutte le
competenze
tecnico-professionali in grado di gestire nel suo complesso
l'attività del CED, con la sola esclusione
della direzione strategico e/o
industriale di competenza della proprietà
e/o dei Dirigenti;
2) il
raggiungimento delle capacità di
cui al punto 1) richiede
pertanto,
oltre alla propria competenza
professionale specifica, una
generica conoscenza di tutte le aree
produttivo/organizzative in cui si
articola
il CED, con la conseguente capacità di indirizzo e valutazione
del
lavoro svolto dagli altri dipendenti e con la
capacità, in sede
straordinaria e di durata minima, di supplire a qualsiasi assenza
del
personale di regola assegnato alle diverse mansioni
produttivo/organizzative;
3) in
aggiunta ai precedenti punti, il Quadro impiegato presso CED con
più
sedi operative, deve, se
specificatamente delegato e formato
al
compito, essere in grado di gestire la
totalità delle operazioni connesse
con la corretta gestione dell'unità
produttiva a lui assegnata.
Art. 7
- Orario part-time speciale per Quadri.
Per i
Quadri, in deroga al successivo art. 39, è consentita l'assunzione
con contratto a tempo indeterminato part-time
con il limite minimo di 16
ore
mensili.
L'orario di
lavoro dei Quadri con contratto
di lavoro sino a
30 ore
mensili
si articolerà in giornate lavorative di minimo 4 ore.
Art. 8
- Formazione e aggiornamento.
Al fine
di garantire il mantenimento
degli standard qualitativi e di
migliorare la
gamma dei servizi offerti, i CED favoriranno l'accesso a
specifici corsi
di formazione per le materie di diretta
competenza dei
Quadri.
Art. 9
- Assegnazione della qualifica.
L'assegnazione
del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non
sia avvenuta
in sostituzione di
lavoratori assenti con
diritto alla
conservazione
del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un
periodo
di oltre 180 giorni di calendario.
Art. 10
- Polizza assicurativa.
Ai
Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la
copertura
delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili
o
penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti
direttamente
connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è
tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio
di
responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa
nello svolgimento
delle
proprie funzioni.
Art. 11
- Indennità di funzione.
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro
da
parte dell'azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori
interessati
un'indennità di funzione pari a ? 100 lorde per 14 mensilità.
Titolo
III - ASSUNZIONE ORDINARIA E CON CONTRATTI ATIPICI
Art. 12
- Assunzione.
L'assunzione
sarà effettuata con atto scritto dei due contraenti, in esso
dovranno
essere specificate:
a) data di assunzione;
b) durata del periodo di prova;
c) qualifica del lavoratore;
d) trattamento economico.
In caso
di assunzione a
tempo determinato i
contraenti dovranno
specificare, espressamente, la durata del rapporto stesso
e le eventuali
clausole
di proroga.
Per le assunzioni con CFL, si rimanda al
successivo titolo V del presente
CCNL.
Per i
lavoratori assunti con qualifica di apprendista si
rimanda al
successivo
titolo IV del presente CCNL.
Art. 13
- Documentazione.
Per
l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato o diploma degli
studi compiuti, oppure
attestati
comprovanti la frequenza di corsi di
formazione professionale ai sensi
della legge n. 863/84;
c) attestato
di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni
che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente
prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di
disoccupazione;
f) documenti relativi alle assicurazioni
sociali per i lavoratori che ne
siano provvisti;
g) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle
leggi previdenziali e fiscali;
h) dichiarazione di responsabilità dalla
quale risulti il numero
dei
giorni
di malattia indennizzati nel periodo precedente
la data di
assunzione, dell'anno di calendario in
corso;
i) dichiarazione di responsabilità per
i lavoratori assunti
con
contratto a termine, dalla quale risulti il
numero delle giornate lavorate
nei 12 mesi immediatamente precedenti la
data di assunzione; ciò ai fini
di quanto previsto dall'art. 5, legge 11
novembre 1983 n. 638.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare
ricevuta dei documenti ritirati
e a
restituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 14
- Periodo di prova.
La durata
massima del periodo di prova non
potrà superare i
seguenti
limiti:
Quadri
e 1° livello; 180 giorni;
2° e 3°
livello; 90 giorni;
4° e 5°
livello; 30 giorni.
Il periodo di prova si computerà per i Quadri e
1° livello in giorni di
calendario.
Per i restanti livelli i giorni indicati devono intendersi di
lavoro
effettivo.
Titolo
IV - CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Art. 15
- Limiti anagrafici.
Il
contratto di apprendistato può essere stipulato per lavoratori privi di
qualsiasi
esperienza professionale nel campo di applicazione del presente
CCNL d'età non inferiore ai 16 anni e non
superiore ai 24 anni, 26 anni
per le
aree di cui agli obbiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93,
ai
sensi dell'art. 16, legge n. 196/97.
Art. 16
- Inquadramento degli apprendisti.
Il contratto
di apprendistato può essere
stipulato per i giovani da
inserirsi nelle
mansioni comprese nel 3° e 4° livello
del CCNL per
i
dipendenti
dei CED.
Art. 17
- Durata del contratto.
I
contratti di apprendistato dovranno avere una durata minima di 18 mesi e
una
durata massima di 48 mesi.
Nello
specifico i limiti minimi e massimi sono:
Gruppo
A:
- schedarista;
- codificatore.
Per apprendisti maggiorenni all'atto dell'assunzione mesi 18, per
minorenni
all'atto dell'assunzione mesi 24.
Gruppo
B:
- digitatore EDP;
- dattilografo;
- operatore di call center.
Per apprendisti maggiorenni all'atto dell'assunzione mesi 24, per
minorenni
all'atto dell'assunzione mesi 30.
Gruppo
C:
- addetto di segreteria;
- contabile d'ordine;
- addetto al controllo macchine EDP.
Per apprendisti maggiorenni all'atto dell'assunzione mesi 30, per
minorenni
all'atto dell'assunzione mesi 36.
Gruppo
D:
- contabile;
- impiegato amministrativo.
Per apprendisti, muniti di diploma di Ragioneria e/o
equipollente -
diploma
di 5 anni - la durata di 36 mesi.
Art. 18
- Obbligo formativo.
Gli apprendisti dovranno obbligatoriamente
svolgere almeno 120 ore medie
annue di impiego
formativo extra lavorativo. Il rispetto del
precedente
comma è
vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla legge.
L'iter
formativo potrà essere svolto anche mediante l'ausilio di strumenti
didattici multimediali che, forniti da ditte/enti
autorizzati alla
attività formativa, siano direttamente
disponibili presso il
luogo di
lavoro.
Art. 19
- Diritti degli apprendisti.
Agli apprendisti
si applica, in quanto compatibile con
la legislazione
vigente, lo
stesso trattamento contrattuale previsto per i lavoratori a
tempo
indeterminato.
Art. 20
- Retribuzione.
Agli apprendisti compete una retribuzione pari a
quella riportata nella
presente
tabella
Gruppo
A (cfr. art. 17)
retribuzione 65% 75% 85% 95%
periodo
di
apprendistato mesi da a mesi da
a mesi da a mesi da a
maggiorenni
18 mesi /////// 1-6 7-12 13-18
minorenni 24 mesi
1-6 7-12 13-18 19-24
Gruppo
B (cfr. art. 17)
retribuzione 65% 75% 85% 95%
periodo
di
apprendistato mesi da a mesi da
a mesi da a mesi da a
maggiorenni
24 mesi ///// 1-8 9-16 17-24
minorenni 30 mesi
1-6 7-16 17-24 25-30
Gruppo
C (cfr. art. 17)
retribuzione 65% 75% 85% 95%
periodo
di
apprendistato mesi da a mesi da
a mesi da a mesi da a
maggiorenni
30 mesi ///// 1-10 11-20 21-30
minorenni 36 mesi
1-9 10-18 19-27 28-36
Gruppo
D (cfr. art. 17)
retribuzione 65% 75% 85% 95%
periodo
di
apprendistato mesi da a mesi da
a mesi da a mesi da a
maggiorenni
36 mesi ///// 1-12 13-24 25-36
Art. 21
- Proporzione numerica.
La proporzione
numerica tra apprendisti e lavoratori dipendenti con
contratto
a tempo indeterminato non potrà superare il rapporto di 1 a 2,
considerando
nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le
quali
l'apprendistato non è previsto e i titolari, i soci, i familiari ex
art.
230 C.C.
Art. 22
- Norma speciale.
È consentita, in deroga all'art. 21,
l'assunzione di un apprendista per i
CED che
occupino con contratto di lavoro a tempo indeterminato un
solo
dipendente,
comprendendo nel computo anche il titolare e/o il socio.
Titolo
V - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Art. 23
- Campo di applicazione.
Il
presente CCNL regola in modo unitario per tutto il territorio nazionale
l'istituto
dei CFL.
Art. 24
- Tipologia di contratto.
Le Parti firmatarie del presente contratto
intendono lo strumento del CFL
quale
momento atto a valorizzare i processi di formazione e di inserimento
di
giovani nel mondo del lavoro.
Le
Parti, unitamente con l'apprendistato, attribuiscono alle assunzioni in
CFL valore
strategico per l'attuazione di
un turn-over che valorizzi
sempre
più i contenuti professionali degli addetti ai CED.
Art. 25
- Durata dei contratti di formazione e lavoro.
La
durata dei CFL è suddivisa in 3 aree di diverso contenuto formativo:
A. CFL
mirato all'inserimento di
giovani laureati in
discipline
attinenti l'attività dei CED, di durata pari
a 12 mesi;
B. CFL mirato all'inserimento di
professionalità elevate, di durata pari
a 24 mesi;
C. CFL
mirato all'inserimento di professionalità intermedie, di durata
pari a 18 mesi.
Art. 26
- Declaratoria.
Le mansioni
rientranti nel CFL per professionalità A1 sono le seguenti:
contabile, impiegato amministrativo, operatore EDP
e programmatore EDP,
operatore
HTML e/o Java, on line assistant.
Le mansioni
rientranti nel CFL per professionalità A2 sono le seguenti:
analista sistemista, capo servizio qualità,
programmatore analista,
responsabile
commerciale e responsabile ricerche statistiche.
Le mansioni
rientranti nel CFL
per professionalità B
sono quelle
individuate nel
1° livello d'inquadramento del
personale previsto dal
vigente
CCNL.
Art. 27
- Attività formativa.
L'attività formativa
che dovrà, pena la nullità
del contratto, essere
effettuata nei
termini e contenuti
del presente articolato
è così
suddivisa:
- CFL
per professionalità A1 - attività di formazione pari a 180 ore
per
l'intero arco della durata del
processo formativo da effettuarsi
presso
strutture idonee a
garantire standard
formativi o mediante
l'utilizzo del Tutor secondo le modalità di
cui al successivo art. 8;
- CFL
per professionalità A2 - attività di formazione pari a 240 ore
per
l'intero arco della durata del
processo formativo da effettuarsi
presso strutture idonee a garantire elevati
standard formativi o mediante
l'utilizzo di opzioni telematiche di eguali
livelli qualitativi;
- CFL
per professionalità B - attività
di orientamento e inserimento
alle procedure operative, tesa al
conseguimento da parte del lavoratore in
formazione
di considerevole esperienza 'on
the job' e
mirante al
conseguimento della più completa autonomia
lavorativa.
Art. 28
- Tutor formativo.
Per l'espletamento del processo formativo
di cui al
CFL per
professionalità A1,
i CED potranno, al momento
della stipula del
contratto,
indicare l'opzione del Tutor aziendale quale responsabile della
formazione
tecnico-pratica del lavoratore in CFL.
Il
Tutor dovrà essere un lavoratore con contratto a tempo indeterminato e
con qualifiche e mansioni identiche a quelle per
le quali viene stipulato
il CFL.
Il Lavoratore investito nel ruolo di Tutor non
può essere fatto carico di
contestazioni disciplinari per il mancato raggiungimento
degli obiettivi
formativi.
Art. 29
- Contenuti formativi.
I contenuti
dei CFL per professionalità A2 e
B dovranno tassativamente
prevedere
le sotto elencate materie:
CFL per
professionalità A2:
CAPO
SERVIZIO QUALITÀ
- conoscenza generale dei campi di attività
del CED;
- conoscenza delle procedure di
certificazione di qualità;
- conoscenza delle norme sulla tutela della privacy.
ANALISTA
SISTEMISTA
- conoscenza del/i linguaggio/i
informativo/i utilizzato/i presso il
CED;
- conoscenza generica degli obblighi
di legge sulla tutela della
privacy.
RESPONSABILE
COMMERCIALE
- elementi di diritto commerciale;
- elementi di diritto civile;
- telemarketing;
- mailing;
- conoscenza linguaggio HTML.
PROGRAMMATORE
ANALISTA
- Conoscenza funzionale del/i linguaggio/i informativo/i utilizzato/i
nel CED;
- rudimenti di conoscenza sugli specifici
campi di attività del CED;
- programmazione linguaggio HTML e Java.
RESPONSABILE
RICERCHE STATISTICHE
- elementi di statistica;
- elementi di calcolo attuariale;
- conoscenza del/i linguaggio/i informatico/i utilizzato/i nel CED.
CFL per
professionalità A1:
CONTABILE
- elementi di ragioneria;
- conoscenze basilari di diritto tributario;
- procedure di calcolo meccanografico;
- dattilografia ovvero videoscrittura.
IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO
- dattilografia ovvero videoscrittura;
- procedura di segretariato;
- tecnica commerciale;
- corrispondenza in lingue estere
(opzionale).
OPERATORE
EDP
- conoscenza media del/i linguaggio/i informativo/i utilizzato/i nel
CED;
- rudimenti in materia fiscale, contabile,
amministrativa, del lavoro,
commerciale;
- rudimenti di conoscenze sugli specifici
campi di attività del CED;
- conoscenza linguaggio HTML ed elementi di
Java.
PROGRAMMATORE
EDP
- conoscenza del/i linguaggio/i
informativo/i utilizzato/i nel CED;
- capacità d'intervento nell'ambito delle
opzioni previste dai software
applicativi;
- conoscenza procedure linguaggio HTML.
OPERATORE
HTML e/o JAVA
- conoscenza dei protocolli di rete;
- conoscenza degli editor HTML;
- conoscenza basica del funzionamento dei
software di mailing.
ON LINE
ASSISTANT
- conoscenza dei software in uso nel CED;
- elementi di tecnica delle comunicazioni
interpersonali;
- nozioni di tutela della privacy.
Art. 30
- Rimando alla legislazione vigente (nuovo testo).
Per quanto
non previsto dal presente CCNL
valgono le norme vigenti di
legge
sui CFL.
La modifica
sostanziale della normativa regolante i
CFL comporterà la
definizione di
uno specifico accordo di recepimento
che costituirà un
allegato
al presente CCNL.
Titolo
VI - ORARIO DI LAVORO
Art. 31
- Orario normale settimanale.
La
durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Sempre nel
limite dell'orario settimanale,
è consentito al datore
di
lavoro
di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro
effettivo s'intende ogni lavoro che richiede un'applicazione
assidua e
continuativa, non sono considerati come
lavoro effettivo il
tempo per
recarsi al posto
di lavoro, i riposi
intermedi presi sia
all'interno
che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e
la fine
dell'orario di lavoro giornaliero.
Art. 32
- CED con orario lungo, lunghissimo o h 24.
I CED
che per la loro articolazione
organizzativa interna e/o per
le
specificità
del settore di mercato operano con orari di lavoro:
- lunghi: più di 12
ore giornaliere di apertura per 6
giorni a
settimana;
- lunghissima: più di 12 ore giornaliere per
365 giorni;
- h
24: per i
CED che non operano mai interruzioni
nell'attività,
possono ricorrere a nastri orari con turni
fissi o variabili.
I
dipendenti assunti con l'indicazione di lavoro a turni non hanno diritto
alle maggiorazioni previste per il lavoro
ordinario notturno e/o festivo.
Ai lavoratori
assunti secondo il comma precedente il CED attribuirà un
titolo di
preferenza nelle richieste di cambio turno o
di aumento
dell'orario
lavorativo per i contratti part-time.
Art. 33
- Disposizioni per i lavoratori in reperibilità.
I CED per la copertura di emergenze tecniche
occorrenti fuori dall'orario
di apertura
degli uffici, possono richiedere
ad alcuni dipendenti di
restare
in reperibilità.
La richiesta
dell'azienda deve essere presentata
in forma scritta
al
dipendente, che se accetta, provvede a firmare
un'apposita comunicazione
di
servizio.
La reperibilità non può essere richiesta
durante i periodi di
ferie,
malattia,
infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
La reperibilità del dipendente deve essere
retribuita in una delle
due
seguenti
opzioni:
a) con
un assegno 'ad
personam' di importo
pari al 10%
della
retribuzione di fatto di
cui all'art. 97,
per i dipendenti che
continuativamente si rendano reperibili per
le esigenze di emergenza;
b) con un importo del 15% delle retribuzione
oraria per i lavoratori che
si rendano disponibili alla reperibilità per
un periodo non superiore alle
6 settimane annue.
Ove si
richieda l'effettivo intervento
del dipendente in reperibilità
trovano applicazione le norme del
presente contratto sul
lavoro
straordinario, straordinario notturno,
straordinario festivo o
straordinario
festivo notturno.
Art. 34
- Flessibilità dell'orario.
Per far
fronte alle variazioni
dell'intensità lavorativa dell'azienda,
questa potrà
realizzare diversi regimi
d'orario, rispetto
all'articolazione prescelta, con il superamento
dell'orario contrattuale
in
particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per
un
massimo di 16 settimane.
A fronte
della prestazione di ore
aggiuntive ai sensi del
precedente
comma, l'azienda
riconoscerà ai lavoratori
interessati, nel corso
dell'anno
e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di
ore di
riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i
periodi
di superamento dell'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la
retribuzione relativa all'orario
settimanale
contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente
riduzione dell'orario contrattuale.
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai
lavoratori interessati
il programma
annuale di applicazione della
flessibilità, le eventuali
variazioni
dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini
dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende
il
periodo di
12 mesi seguente la data di
avvio del programma annuale di
flessibilità.
Art. 35
- Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede.
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori
della sede ove egli
presta normalmente
servizio, l'orario di lavoro avrà
inizio sul posto
indicatogli.
In tale
ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine
della
giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine
del normale
orario di lavoro
quanto è strettamente necessario al
lavoratore - in
rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione - per
raggiungere
la sede.
Le spese di trasporto saranno rimborsate dal
datore di lavoro secondo
le
norme contenute nell'ultimo comma del successivo art. 69.
Art. 36
- Fissazione dell'orario.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni
del presente contratto
in materia,
il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando
le
istanze del personale con le esigenze dell'azienda.
Ai sensi dell'art. 12, RD 10.9.23 n. 1955,
l'articolazione dell'orario di
lavoro deve
risultare da apposita tabella
collocata in posizione ben
visibile
a tutto il personale interessato.
Art. 37
- Lavoratori discontinui.
La durata normale del lavoro per il seguente
personale discontinuo o di
semplice attesa
o custodia addetto
prevalentemente alle mansioni
che
seguono:
1) uscieri;
2) inservienti;
3) fattorini, abilitati alla guida di
motocicli e/o autoveicoli;
è
fissata nella misura di 45 ore settimanali.
Qualora
i lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo svolgano nei
periodi di
attesa altre mansioni, sempre riconducibili con il proprio
inquadramento,
l'orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali.
Titolo
VII - PART-TIME
Art. 38
- Premessa.
L'esigenza di accrescere la base lavorativa dei CED, di
concerto con la
riduzione del
monte ore annuo di straordinari
'pro capite' possibili,
rende per le Parti stipulanti il presente CCNL di
primaria importanza il
corretto
utilizzo dello strumento del part-time.
A tal
fine le Parti si danno
reciprocamente atto della valenza
sociale
della diffusione
dei contratti a tempo ridotto al
fine di contribuire
all'abbattimento della disoccupazione e delle necessità di
flessibilità
necessariamente
connesse con la tipologia produttiva dei CED.
Art. 39
- Rapporto a tempo parziale.
Così come
disciplinato dall'art. 5, legge
n. 863/84, il contratto di
lavoro a
tempo parziale deve stipularsi per iscritto
e deve essere
notificato
all'UPLMO. Nel contratto dovrà essere indicato:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa
ridotta e le relative modalità
da
ricondurre ai regimi d'orario
esistenti in azienda. La prestazione
individuale
sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di
norma,
entro le seguenti fasce:
a) nel caso d'orario ridotto rispetto al
normale orario settimanale da
12 a 25 ore;
b) nel caso d'orario ridotto rispetto al
normale orario mensile da 48 al
120 ore;
c) nel caso d'orario ridotto rispetto al
normale orario annuale da 400 a
1.300 ore;
3) il
trattamento economico e
normativo secondo criteri
di
proporzionalità all'entità della prestazione
lavorativa.
All'atto della
stipulazione del contratto
a tempo parziale
i CED
informeranno il
lavoratore sugli eventuali
riflessi in materia
previdenziale,
sia per quanto attiene alle prestazioni INPS sia per quanto
connesso con
le contribuzioni ai Fondi
pensione di cui alla legge
n.
335/95, derivante
dalla instaurazione del rapporto
di lavoro a
tempo
parziale.
La prestazione
lavorativa giornaliera fino a
4 ore non potrà essere
frazionata
nell'arco della giornata.
La
prestazione lavorativa a tempo ridotto potrà essere svolta per tutti i
giorni di
normale attività dei CED (part-time orizzontale) o
solo per
alcuni -
definiti - giorni (part-time verticale). Inoltre viene recepito
quanto previsto
nel testo del D.lgs. 25.2.00 n.
61 coordinato con il
D.lgs. 26.2.001
n. 100 che prevede: il "rapporto
di lavoro a
tempo
parziale di
tipo misto" ossia
quello che si
svolge secondo una
combinazione delle due modalità indicate nel rapporto di
lavoro a tempo
parziale orizzontale
e al rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo
verticale.
Nota a
verbale.
Entro 6
mesi, l'Osservatorio paritetico
nazionale dovrà studiare
l'attuazione
del rapporto part-time di tipo misto.
Art. 40
- Disciplina del rapporto a tempo parziale.
Il rapporto
a tempo parziale
sarà disciplinato secondo
i seguenti
principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo
parziale a tempo pieno in
relazione alle esigenze aziendali e quando
sia compatibile con le mansioni
svolte e/o da svolgere, ferma restando la
volontarietà delle parti;
c) priorità
nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
dei lavoratori già in forza rispetto ad
eventuali nuove assunzioni, per le
stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del
presente contratto in
quanto
compatibili con la natura del rapporto
stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione
dell'orario concordata.
Art. 41
- Riproporzionamento.
Al lavoratore con contratto part-time saranno
garantite le previsioni di
cui al
presente CCNL, con i seguenti meccanismi:
A) riproporzionamento del
trattamento economico e
normativo del
lavoratore assunto a tempo parziale
determinato sulla base del rapporto
fra orario settimanale o mensile ridotto e
il corrispondente orario intero
previsto dal presente contratto;
B) la
retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti
a
tempo parziale, fatto salvo il caso di
lavoro supplementare, è in misura
fissa mensile, la quota giornaliera di essa
si ottiene, in tutti i casi
dividendo
l'importo mensile determinato ai sensi dell'art. 41, per
il
divisore
convenzionale 26, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 79,
altresì
la quota oraria della retribuzione si ottiene
dividendo la
retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del
rapporto
a tempo pieno per il divisore
convenzionale orario previsto
all'art. 100;
C) in caso di coincidenza di una delle
festività di cui all'art. 50 con
una domenica o con diverso giorno di riposo
settimanale, in aggiunta alla
retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo
parziale
un ulteriore importo
pari alla quota
giornaliera della
retribuzione di fatto di cui all'art. 97;
D) fermo restando il computo per dodicesimi
dei permessi retribuiti di
cui all'art. 54 con le modalità previste
dallo stesso articolo, il numero
di
ore annuo dei permessi
retribuiti spettanti al lavoratore a tempo
parziale si determina utilizzando i criteri
previsti dal precedente art.
41;
E) conformemente a quanto previsto
all'art. 55 i lavoratori a tempo
parziale hanno diritto a un periodo di ferie
annuali nella misura di 26
giorni lavorativi, fermo restando che la
settimana lavorativa - quale che
sia
la distribuzione dell'orario di
lavoro settimanale - è
comunque
considerata di sei giorni lavorativi dal
lunedì al sabato agli effetti del
computo
delle ferie. La
retribuzione relativa va commisurata
alla
prestazione di lavoro ordinario riferita al
periodo di maturazione delle
ferie. Nel solo caso di prestazione
lavorativa configurata come alternanza
di mesi lavorati a tempo pieno con altri non
lavorati, in alternativa a
quanto
previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato
proporzionalmente in relazione ai
mesi lavorati nel
periodo di
maturazione, con corresponsione della
retribuzione intera;
F) per
i lavoratori occupati a tempo
parziale il numero di
ore di
permesso retribuito di cui agli artt. 64 e
66 è determinato utilizzando i
criteri previsti dal presente articolo.
Art. 42
- Lavoro supplementare.
Per lavoro supplementare s'intende quello
prestato fino al raggiungimento
dell'orario
di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai
sensi del comma 4, art. 5, legge n. 863/84, sono autorizzate, quando vi
sia accordo
tra datore di lavoro e
lavoratore, prestazioni di
lavoro
supplementare,
rispetto a quello individuale concordato, nella misura di
60 ore
annue, con riferimento
alle seguenti specifiche
esigenze
organizzative:
- compilazione degli inventari e dei
bilanci o di analoghe brevi
necessità di intensificazione dell'attività
lavorativa aziendale;
- particolari difficoltà
organizzative derivanti da
concomitanti
assenze per malattia o infortunio di altri
dipendenti.
Le ore
di lavoro supplementare verranno
retribuite con la quota oraria
della retribuzione di fatto di cui all'art. 97 secondo le
modalità
previste dall'art.
100, e la
maggiorazione forfettariamente e
convenzionalmente determinata nella misura del 25%, da
calcolare sulla
quota
oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 97.
Tale maggiorazione, che non rientra nella
retribuzione di fatto di
cui
all'art. 97,
esclude il computo
della retribuzione del
lavoro
supplementare su ogni istituto differito. Essa è
compresa in ogni caso
nella
quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR ai
sensi e
per gli effetti del comma 2, art. 2120 C.C.
Ferma restando l'applicabilità della presente
norma, mantengono validità
gli
accordi aziendali già esistenti.
Saranno valide
altresì intese a livello aziendale o di unità che, alla
luce di
ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di
cui sopra, prevedano quantità superiore a quelle
indicate al comma 2 del
presente
articolo.
Art. 43
- Registro lavoro supplementare.
Le ore
di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura
dell'azienda
su apposito registro.
Le OO.SS.
regionali o provinciali firmatarie del presente CCNL potranno
consultarlo o
presso la sede del CED stesso oppure
presso la sede
di
AssoCED.
Il registro
di cui al presente articolo può essere sostituito da
altra
idonea documentazione nelle aziende che abbiano la
gestione del personale
informatizzata.
Art. 44
- Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima.
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di
trasformazione del rapporto
nel corso dell'anno l'importo della 13a e 14a
mensilità è determinato per
dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi
sulla base dei
criteri
previsti
dal precedente art. 41.
Ogni
dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui
all'art.
97 spettante all'atto della corresponsione.
Art. 45
- Preavviso.
I
termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la
tessa durata
di quelli previsti per i
lavoratori a tempo pieno
e si
calcolano in
giorni di calendario
indipendentemente dalla durata
e
dall'articolazione
della prestazione lavorativa.
Essi
decorrono dal 1° e dal 16° giorno di ciascun mese.
Titolo
VIII - LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO ORDINARIO NOTTURNO
Art. 46
- Norme generali lavoro straordinario.
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere
svolte durante il normale
orario
di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di
lavoro di
richiedere prestazioni d'opera
straordinarie a carattere
individuale
nel limite di 100 ore annue.
Il lavoratore
non può compiere
lavoro straordinario ove
non sia
autorizzato
dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole
contenute nel presente
articolo hanno valore
di accordo
permanente fra
le parti ai sensi e per gli effetti dell'art.
5, RDL
15.3.23
n. 692, e dell'art. 9 del relativo regolamento.
Art. 47
- Maggiorazioni lavoro straordinario.
Fermo
restando quanto previsto dall'art. 5, RDL 15.3.23 n. 692, le ore di
lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle
eccedenti l'orario
normale di lavoro previsto dall'art. 31 del presente
contratto, verranno
retribuite
con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.
97 e
con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della
normale
retribuzione di cui all'art. 96:
- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a
alla 48a ora settimanale;
- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti
la 48a ora settimanale.
Salvo quanto
disposto dal successivo art. 52
le ore
straordinarie di
lavoro
prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota oraria
della
retribuzione di fatto di cui all'art. 97 e con la maggiorazione del
30%
sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 96.
Le ore
straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per
tali
quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si
tratti di
turni regolari di servizio -
verranno retribuite con
quota
oraria della
retribuzione di fatto
di cui all'art. 97 e
con la
maggiorazione
del 50% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui
all'art.
96.
Per i
lavoratori retribuiti in tutto
o in parte a provvigioni
la
maggiorazione
del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla
quota
oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 97 tenendo conto,
per il calcolo delle provvigioni, della media
dell'ultimo semestre solare
o del
periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 6 mesi.
Le varie maggiorazioni previste dal presente
articolo non sono cumulabili
tra
loro.
Art. 48
- Registro lavoro straordinario.
Le ore di lavoro straordinario saranno
cronologicamente annotate, a cura
dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è
obbligatoria, e che
dovrà essere
esibito in visione, a richiesta delle
OO.SS. regionali e
provinciali o
comprensoriali, presso la sede della
locale Associazione
imprenditoriale.
Il registro di cui al precedente capoverso può
essere sostituito da altra
idonea documentazione nei CED che abbiano
la contabilità meccanizzata
autorizzata.
La
liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre
il mese
successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto
non previsto dal presente contratto in materia di orario
di
lavoro e
lavoro straordinario
valgono le vigenti norme di
legge e
regolamentari.
Art. 49
- Lavoro ordinario notturno.
Le ore
di lavoro ordinario prestato di notte -
intendendosi per tali
quelle effettuate
dalle ore 22 alle 6 del mattino - verranno retribuite
con la
quota oraria della retribuzione di fatto di
cui all'art. 97
maggiorata
del 15%.
Titolo
IX - RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E PERMESSI RETRIBUITI
Art. 50
- Riposo settimanale.
Il lavoratore
ha diritto al riposo settimanale nella
giornata della
domenica o
in altra giornata se comunicato dall'azienda per
iscritto
all'atto dell'assunzione nei modi previsti dalle
vigenti disposizioni di
legge,
alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Art. 51
- Festività.
Le
festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
- festività nazionali
1) 25 aprile - ricorrenza della Liberazione;
2) 1° maggio - festa dei Lavoratori;
- festività infrasettimanali:
1) 1° giorno dell'anno;
2) Epifania;
3) lunedì dopo Pasqua;
4) 15 agosto - Assunzione;
5) 1° novembre - Ognissanti;
6) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
7) 25 dicembre - S. Natale;
8) 26 dicembre - S. Stefano;
9) S. Patrono del luogo ove si svolge il
lavoro;
10) 2 giugno.
In relazione alla norma di cui al comma 1 del
presente articolo, nessuna
riduzione o
trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto
ai
lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di
lavoro nei giorni
sopra indicati,
sempre che non si tratti di prestazioni
saltuarie e
occasionali
senza continuità.
Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore
d'opera - qualunque sia la
misura
e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in
un
periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza
di provvedimenti disciplinari o di
assenza ingiustificata e
comunque
derivante
da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
In caso
di coincidenza di una delle
festività sopra elencate con
una
domenica, in
aggiunta alla retribuzione mensile sarà
corrisposto ai
lavoratori un
ulteriore importo pari
alla quota giornaliera della
retribuzione
di fatto di cui all'art. 97.
Per la
festività civile la cui
celebrazione è stata spostata alla
1a
domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
legge 5.3.77 n. 54 (4
novembre), il
lavoratore beneficerà del trattamento
previsto per le
festività
che coincidono con la domenica.
Art. 52
- Retribuzione prestazioni festive.
Le ore
di lavoro, a
qualsiasi titolo richieste, prestate
nei giorni
festivi indicati nel precedente art. 50 dovranno
essere compensate come
lavoro straordinario festivo nella misura e con le
modalità previste dal
precedente
art. 46 e dall'art. 100 di questo stesso contratto.
Art. 53
- Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale
di legge.
Le ore
di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui
alla
legge
22.2.34 n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione
del 30% sulla quota oraria della normale
retribuzione di cui all'art. 96
fermo restando il diritto del lavoratore di godere
il riposo compensativo
nel giorno successivo, avuto riguardo alle
disposizioni di legge vigenti
in
materia.
Art. 54
- Permessi retribuiti.
Gruppi
di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione
delle 4
festività abolite dal combinato disposto della legge 5.3.77 n. 54,
e del
DPR 28.12.85 n. 792, verranno fruiti dai lavoratori.
I permessi saranno fruiti individualmente in
periodi di minore attività e
mediante rotazione
dei lavoratori che non
implichi assenze tali
da
ostacolare
il normale andamento dell'attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori
gruppi di permessi, salvo
restando l'assorbimento fino a concorrenza di
eventuali trattamenti non
previsti
nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie,
per
complessive 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti.
I permessi
non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e
saranno
pagati
con la retribuzione di fatto, di cui all'art. 97 in atto al momento
della scadenza,
oppure potranno essere
fruiti in epoca successiva e
comunque
non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
In caso
di prestazione lavorativa
ridotta, nel corso
dell'anno di
calendario,
al lavoratore verrà corrisposto 1/12 dei permessi di cui al
presente articolo
per ogni mese
intero di servizio
prestato, non
computandosi, a
tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del
datore
di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Titolo
X - CONGEDI - DIRITTO ALLO STUDIO - ASPETTATIVA
Art. 55
- Congedi retribuiti.
In casi
speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere
in
qualunque
epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle
ferie
annuali.
Ai
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere
prove d'esame, e che, in base alla legge 20.5.70
n. 300 hanno diritto ad
usufruire
di permessi giornalieri retribuiti, i CED concederanno altri
5
giorni retribuiti,
pari a 40 ore lavorative all'anno,
per la relativa
preparazione.
I permessi
di cui al precedente comma
saranno retribuiti previa
presentazione della
documentazione ufficiale degli
esami sostenuti
(certificati,
dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).
Art. 56
- Congedo matrimoniale.
Al lavoratore
che non sia in periodo di prova compete, per
contrarre
matrimonio, un
congedo straordinario della
durata di giorni
15 di
calendario.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore
di lavoro dovrà
concedere il
congedo straordinario con
decorrenza dal 3°
giorno
antecedente
alla celebrazione del matrimonio.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore
di lavoro, alla fine del
congedo,
regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.
Durante il periodo di congedo straordinario per
matrimonio, il lavoratore
è considerato
ad ogni effetto in attività di
servizio, conservando il
diritto
alla retribuzione di fatto di cui all'art. 97.
Art. 57
- Diritto allo studio.
Al fine
di contribuire al miglioramento
culturale e professionale dei
lavoratori
del settore, i CED concederanno, nei casi e alle condizioni di
cui ai
successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova
che intendono
frequentare corsi di
studio compresi nell'ordinamento
scolastico,
svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge
31.12.62
n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19.1.42 n. 86, nonché
corsi regolari
di studio per il
conseguimento del diploma
di scuola
secondaria
superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di
laurea.
I
lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150
ore 'pro capite' in un triennio e nei limiti di
un monte ore globale per
tutti i
dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio
di ogni
triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo
del numero totale dei dipendenti occupati nella
unità produttiva a tale
data.
Le ore
di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili
anche
in un solo anno.
I lavoratori
che potranno assentarsi
contemporaneamente dall'unità
produttiva
per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il
2%
della
forza occupata alla data di cui al precedente comma.
Nei CED
che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo
studio è
comunque
riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.
In ogni
unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni
singolo
reparto, deve
essere comunque garantito
lo svolgimento della
normale
attività.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti
ai sensi
del presente articolo dovrà specificare il corso di studio
al
quale intende
partecipare che dovrà
comportare l'effettiva frequenza,
anche in ore non coincidenti con l'orario di
lavoro, ad un numero di ore
doppio
di quelle richieste come permesso retribuito.
A tal
fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta
all'azienda nei termini e con le modalità che saranno
concordate con il
datore di
lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori
al
trimestre.
Qualora il
numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento
della media
annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere
di situazioni contrastanti con le condizioni di
cui ai commi 3 e 5
del
presente
articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la rappresentanza
sindacale
ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai
precedenti
commi 3 e 5, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti
individuali
sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali:
età, anzianità di servizio, caratteristiche dei
corsi di studio) per la
identificazione dei beneficiari dei permessi e della
relativa misura di
ore
assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un
certificato di iscrizione al
corso e
successivamente certificati mensili di effettiva frequenza
con
identificazione
delle ore relative.
Dei permessi
di cui al comma 2 potranno altresì usufruire i lavoratori
extracomunitari
per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati,
organizzati da istituti e/o enti pubblici con i limiti e
le modalità di
cui ai
commi precedenti.
È demandato
alle Organizzazioni aderenti
alle Organizzazioni nazionali
contraenti di
svolgere congiuntamente le azioni più
opportune affinché
dagli organismi
competenti siano predisposti
corsi di studio
che,
garantendo le
finalità di cui al comma 1, favoriscano l'acquisizione di
più elevati valori professionali e siano
appropriati alle caratteristiche
dell'attività
commerciale.
Art. 58
- Chiamata alle armi.
La chiamata
alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata
dal
DLCPS 13.9.46 n. 303 e sue successive modificazioni, a norma del quale
il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si
considera sospeso per il
periodo
del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del
posto.
Al termine
del servizio militare di leva
per congedo o per invio in
licenza
illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal
congedo o
dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di
lavoro
per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è
risolto.
Il periodo trascorso in servizio militare va
computato nell'anzianità di
servizio ai
soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore al
31.5.82,
e del preavviso.
A decorrere
dall'1.6.82 e fino al 31.3.87, il periodo trascorso
in
servizio militare
è considerato utile
per il TFR, ai soli
fini
dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui
all'art. 2120 C.C.,
come
modificato dalla legge 29.5.82 n. 297.
Ai sensi
e per gli effetti del comma 2,
art. 2120 C.C., come modificato
dalla legge 29.5.82 n. 297, a decorrere
dall'1.4.87, durante il periodo
trascorso in
servizio militare deve essere computato nella retribuzione
utile
ai fini del calcolo del TFR l'equivalente della normale retribuzione
di cui all'art. 96 alla quale il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso
di
normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Non saranno,
invece, computati a nessun effetto
i periodi di
ferma
volontaria
eccedenti la durata normale del servizio di leva. Nel caso di
cessazione dell'attività dell'azienda, il periodo
trascorso in servizio
militare sarà
computato nella anzianità
del lavoratore fino
alla
cessazione della stessa. Le norme del presente articolo
non si applicano
nel caso
di contratto a termine e di assunzione per lavori stagionali o
saltuari. Le norme di cui al presente articolo si
applicano, per effetto
dell'art. 7, legge 15.12.72 n. 772, sul riconoscimento
dell'obiezione di
coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio
civile sostitutivo,
nonché per
effetto della legge
26.2.87 n. 49,
sulla cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai
lavoratori ai quali sia
riconosciuta
la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della
legge
stessa.
Art. 59
- Richiamo alle armi.
In caso
di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in
cui
rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.
Tale periodo
va computato nell'anzianità di
servizio ai soli effetti
dell'indennità di
anzianità, in vigore fino
al 31.5.82, nonché
degli
scatti
d'anzianità e del preavviso.
A
decorrere dall'1.6.82, fino al 31.3.87, il periodo di richiamo alle armi
è considerato utile per il TFR, ai soli fini
dell'applicazione del tasso
di rivalutazione di cui all'art. 2120 C.C.,
come modificato dalla legge
29.5.82
n. 297.
Ai sensi
e per gli effetti del comma 2,
art. 2120 C.C., come modificato
dalla
legge 29.5.82 n. 297, a decorrere dal 10.4.87, durante il periodo di
richiamo
alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini
del calcolo
del TFR l'equivalente della normale retribuzione di cui
all'art. 96
alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
normale
svolgimento del rapporto di lavoro.
Durante il
periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al
trattamento
previsto dalla legge 10.6.40 n. 653.
Il trattamento previsto dalle norme di legge e
contrattuali a favore dei
richiamati
ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.
Alla
fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di
invio in
licenza illimitata in attesa di
congedo - il lavoratore deve
porsi a
disposizione del datore
di lavoro per
riprendere la sua
occupazione entro il termine di 5 giorni se il richiamo
ha avuto durata
non superiore a 1 mese, di 8 giorni se ha avuto
durata superiore a 1 mese
ma non a 6 mesi, di 15 giorni se ha avuto
durata superiore a 6 mesi. Nel
caso che,
senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga
a
disposizione del
datore di lavoro nei
termini sopra indicati,
sarà
considerato
dimissionario.
Nei
confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) in caso di contratto a termine, la
decorrenza del termine è sospesa;
b) in
caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente
alla durata del contratto;
c) in
caso di richiamo durante il periodo di prova,
il rapporto di
lavoro resta sospeso fino alla fine del
richiamo e il periodo trascorso in
servizio militare non è computato agli
effetti dell'anzianità di servizio;
d) in caso di richiamo durante il periodo di
preavviso di licenziamento,
il posto è conservato fino al termine del
richiamo alle armi e il relativo
periodo è computato agli effetti
dell'anzianità di servizio.
Titolo
XI - FERIE
Art. 60
- Ferie.
Il
personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie
annuali nella
misura di 26 giorni
lavorativi, fermo restando
che la
settimana lavorativa
- quale che sia la distribuzione dell'orario
di
lavoro settimanale
- è comunque considerata di 6 giorni
lavorativi dal
lunedì
al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Dal
computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le
festività nazionali
e infrasettimanali cadenti
nel periodo stesso, e
pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti
giorni quante sono
le
domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Art. 61
- Funzioni pubbliche elettive.
In conformità alla vigente legge 21.3.90 n. 53,
in occasione di tutte le
consultazioni elettorali disciplinate da leggi della
Repubblica o delle
Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli
Uffici elettorali, ivi
compresi i
rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché,
in
occasione
di Referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e
dei promotori del Referendum, hanno diritto ad
assentarsi dal lavoro per
tutto
il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni
di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente
comma
sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.
Art. 62
- Determinazione periodo di ferie.
Compatibilmente
con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei
lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire
il periodo delle
ferie
dal maggio all'ottobre, eccettuate i centri di elaborazione di dati
contabili che
potranno fissare i turni di
ferie in qualsiasi periodo
dell'anno.
Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto
sopra,
la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi
diversi
dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.
Le
ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.
I turni di ferie non potranno
avere inizio di domenica, né di giorno
festivo e neppure nel giorno antecedente alla
domenica o a quello festivo
ad
eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.
Per i lavoratori stranieri si rimanda alla
speciale previsione di cui al
successivo
art. 148.
Art. 63
- Richiesta di ferie per festività religiose diverse da quelle
di cui all'art. 51.
Ai lavoratori
che, con congruo anticipo,
comunichino per iscritto
la
richiesta di
ferie per partecipare a celebrazioni religiose diverse da
quelle individuate
dal precedente art. 51, le aziende
cercheranno, nei
limiti delle
esigenze di funzionalità interna e di
rispetto delle
richieste
complessive, di accordare una via preferenziale.
Art. 64
- Insorgenza della malattia durante il periodo feriale.
Il decorso
delle ferie resta interrotto nel caso
di sopravvenienza,
durante il
periodo stesso, di
malattia regolarmente denunciata
e
riconosciuta dalle
strutture sanitarie pubbliche
competenti per
territorio, in
tal caso - quale che sia il domicilio del lavoratore al
momento
dell'insorgenza della malattia - si applicheranno le previsioni di
cui al
precedente art. 51.
Art. 65
- Normativa per cessazione rapporto.
In caso di licenziamento o di dimissioni,
spetteranno al lavoratore tanti
dodicesimi
del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di
effettivo
servizio prestato per l'anno di competenza.
Art. 66
- Richiamo lavoratore in ferie.
Per
ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore
prima del
termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del
lavoratore
a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al
rimborso delle
spese sostenute sia per
l'anticipato rientro, sia
per
tornare eventualmente al luogo dal
quale il dipendente
sia stato
richiamato.
Art. 67
- Irrinunciabilità.
Le ferie
sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è
dovuta al
lavoratore
che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di
ferie
assegnatogli.
Art. 68
- Registro ferie.
Per le
ferie verrà istituito presso i
CED un apposito registro con le
stesse garanzie e modalità previste dal precedente
art. 48 per il lavoro
straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può
essere sostituito da altra
idonea documentazione nei CED che abbiano la
gestione del personale
informatizzata.
Titolo
XII - MISSIONI E TRASFERIMENTI
Art. 69
- Missioni.
L'azienda
ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori
della
propria residenza. In tal caso al personale compete:
1) il rimborso delle spese effettive di
viaggio:
2) il rimborso delle spese effettive per il
trasporto del bagaglio;
3) il rimborso delle spese postali,
telegrafiche ed altre, sostenute in
esecuzione del mandato nell'interesse
dell'azienda;
4) una
diaria non inferiore al doppio della quota
giornaliera della
retribuzione di fatto di cui all'art. 97;
qualora non vi sia pernottamento
fuori sede la diaria verrà ridotta di 1/3.
Per le
missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria
ridotta del
10%. Analogamente si procederà
quando le attribuzioni del
lavoratore
comportino viaggi abituali.
In luogo delle diarie di cui al n. 4) del comma
2, nonché della diaria di
cui al
comma 3 del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di
corrispondere
il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio,
con
trattamento uniforme per tutto il personale.
Per
brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva
del
viaggio e quella di soggiorno.
Art. 70
- Trasferimenti.
I
trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) al lavoratore che non sia capofamiglia:
1) il rimborso della spesa effettiva di
viaggio per la via più breve;
2) il rimborso della spesa effettiva per il
trasporto del mobilio e del
bagaglio;
3) il
rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato
possibile sciogliere la locazione o far
luogo al subaffitto; tale rimborso
va corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4) una
diaria nella misura fissata per il personale
in missione
temporanea
pari a quella prevista dal precedente art. 69 ovvero un
rimborso a piè di lista con le modalità
indicate nello stesso articolo;
b) al
lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o
conviva con parenti verso cui abbia obblighi
di alimenti:
1) il rimborso delle spese effettive di
viaggio per la via più breve per
sé e per le persone di famiglia;
2) il rimborso delle spese effettive per il
trasporto del mobilio e del
bagaglio;
3) il
rimborso dell'eventuale perdita
di pigione ove non sia
stato
possibile sciogliere la locazione o far
luogo al subaffitto; tale rimborso
va corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4) una
diaria nella misura
fissata per il personale
in missione
temporanea,
per sé e per ciascun convivente a
carico; per i
figli
conviventi a carico la diaria è ridotta a
3/5. In luogo di detta diaria il
datore di lavoro può corrispondere il
rimborso a piè di lista delle spese
di vitto e alloggio sostenute dal lavoratore
per sé e per i familiari a
carico componenti il nucleo familiare.
Le
diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per
il tempo
strettamente necessario al trasloco.
Quando il trasferimento
comporta anche
il trasporto del mobilio, il lavoratore
avrà diritto a
percepire le
diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino
a 8
giorni
dopo l'arrivo del mobilio.
Il trasferimento dei lavoratori con
responsabilità di direzione esecutiva
che determini
il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per
iscritto agli
interessati con un preavviso di 45
giorni ovvero di
70
giorni
per coloro che abbiano familiari a carico.
In tali ipotesi, ai lavoratori
di cui al comma precedente
sarà
riconosciuto,
per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale
differenza
del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso
tipo di
quello occupato nella località di provenienza.
Art. 71
- Disposizioni per i trasferimenti.
A norma dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300, il
lavoratore non può essere
trasferito
da un'unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni
tecniche,
organizzative e produttive.
Il
personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento,
al rimborso delle spese per il ritorno suo e
della sua famiglia nel luogo
di provenienza, purché il rientro sia
effettuato entro 6
mesi dal
licenziamento,
salvo i casi di forza maggiore.
Titolo
XIII - MALATTIE E INFORTUNI
Art. 72
- Malattia.
Nell'ambito della
normativa del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) il
datore di
lavoro ha l'obbligo
di rilasciare ai
propri dipendenti,
all'atto, dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta
dalle vigenti
disposizioni di legge
o di regolamento ai fini
dell'iscrizione
del lavoratore stesso al SSN.
Art. 73
- Normativa.
Salvo il
caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando
gli obblighi
di cui al precedente art. 72 il lavoratore ha l'obbligo di
dare
immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso
di mancata
comunicazione, trascorso 1
giorno dall'inizio dell'assenza,
l'assenza stessa
sarà considerata
ingiustificata, con le
conseguenze
previste
dagli artt. 123 e 126 del presente contratto.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in
servizio alla data indicata
dal certificato
del medico curante ovvero, laddove
siano esperiti i
controlli
sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico
di controllo; in caso di
mancata presentazione o
di ritardo
ingiustificato, il
rapporto di lavoro si intenderà
risolto di pieno
diritto
con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 114 e 115 del
presente
contratto.
Nell'ipotesi di
continuazione della malattia,
salvo il caso
di
giustificato
e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare
immediata notizia della continuazione stessa
all'azienda da cui dipende;
in caso
di mancata comunicazione, trascorso 1 giorno
dall'inizio
dell'assenza, l'assenza
stessa sarà considerata
ingiustificata con le
conseguenze
previste dagli artt. 123 e 126 del presente contratto.
Ai sensi dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, il
datore di lavoro o chi ne
fa le
veci ha diritto di far
effettuare il controllo delle assenze
per
infermità di
malattia attraverso i servizi
ispettivi degli Istituti
competenti
nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione.
Il datore
di lavoro o chi ne fa le veci ha
inoltre la facoltà di
far
controllare
la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e
istituti
specializzati di diritto pubblico.
Art. 74
- Obblighi del lavoratore.
Il lavoratore
assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente
le prescrizioni mediche inerenti la
permanenza presso il
proprio
domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel
proprio domicilio dalle ore
10 alle
12 e dalle ore 17 alle 19 al
fine di consentire l'effettuazione
delle
visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale
le visite di controllo
siano effettuate
a seguito di
un provvedimento
amministrativo o su
decisione
dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da
quelli indicati
al secondo comma del presente
articolo, questi ultimi
saranno
adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i
casi di giustificata e
comprovata necessità di assentarsi dal
domicilio
per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e
le visite ambulatoriali di controllo e salvo i
casi di forza maggiore dei
quali ultimi
il lavoratore ha
l'obbligo di dare
immediata notizia
all'azienda da
cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore
dell'obbligo di
cui al comma 2 del presente articolo
comporta comunque
l'applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11.11.83 n. 638,
comma
14, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.
In caso
di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con
le
conseguenze previste dagli artt. 109 e 112 del presente contratto.
Art. 75
- Periodo di comporto.
Durante la
malattia, il lavoratore
non in prova ha diritto
alla
conservazione
del posto per un periodo massimo di 180 giorni
in un anno
solare, trascorso il quale, perdurando la malattia,
il datore di lavoro
potrà procedere al licenziamento con la
corresponsione di quanto previsto
dagli artt.
114 e 115 del presente contratto, salvo quanto disposto dal
successivo
art. 81.
Il periodo
di malattia è considerato utile
ai fini del computo delle
indennità
di preavviso e di licenziamento.
Nei
confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le
norme relative alla conservazione del posto ed al
trattamento retributivo
di cui al successivo articolo sono applicabili
nei limiti di scadenza del
contratto
stesso.
Art. 76
- Trattamento economico di malattia.
Durante il
periodo di malattia, previsto
dall'articolo precedente, il
lavoratore
avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) a
un'indennità pari al 50% della
retribuzione giornaliera per
i
giorni
di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione stessa
per i giorni di malattia dal 21° in poi,
posta a carico di INPS ai sensi
dell'art. 74, legge 23.12.78 n. 833, secondo
le modalità stabilite per i
dipendenti del settore terziario, e
anticipata dal datore di lavoro ai
sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33.
L'importo anticipato dal datore di
lavoro è posto a conguaglio con i contributi
dovuti ad INPS, secondo le
modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge
29.2.80 n. 33;
b) a un'integrazione dell'indennità a carico
INPS da corrispondersi dal
datore di lavoro, a suo carico, in modo da
raggiungere complessivamente le
seguenti misure:
1) 100% per i primi 3 giorni (periodo di
carenza);
2) 75% per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% per i giorni dal 21° in poi della
retribuzione giornaliera netta
cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del
rapporto.
Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera
della retribuzione di fatto di cui all'art.
97.
Al fine
della percezione delle indennità economiche relative al periodo di
malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art.
2, legge 29.2.80 n.
33 -
a recapitare o a trasmettere a
mezzo raccomandata a.r., entro
2
giorni dal
rilascio da parte
del medico curante,
l'attestazione
sull'inizio e
la durata presunta della
malattia, nonché i
successivi
certificati
in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Al
momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato
a rilasciare una dichiarazione di
responsabilità dalla quale risulti il
numero di giornate di malattia indennizzate nel
periodo, precedente alla
data di
risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non
sono dovute se INPS
non
corrisponde per
qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lett. a) del
presente
articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura
ridotta; il
datore di lavoro
non è tenuto ad integrare
la parte
d'indennità
non corrisposta dall'Istituto.
Le
indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui
ai
successivi artt. 78 e 82.
Art. 77
- Infortunio.
Così come
previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, il
datore
di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto a
tenere un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni
sul
lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.
Per la
copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le
malattie professionali i CED sono tenuti ad assicurare
presso INAIL i
propri
dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di
qualsiasi infortunio, anche
di lieve entità, al proprio datore di lavoro;
quando il lavoratore abbia
trascurato
di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non
essendo venuto altrimenti a conoscenza
dell'infortunio, non abbia potuto
inoltrare la
prescritta denuncia ad INAIL, il
datore di lavoro
resta
esonerato
da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso;
il
presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo
art.
121.
Per la
conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro
valgono
le stesse norme di cui agli artt. 75 e 81.
Art. 78
- Trattamento economico di infortunio.
Ai
sensi dell'art. 73, DPR 30.6.65 n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere
un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di
cui
all'art. 97 per la giornata in cui avviene l'infortunio.
A decorrere
dal 1° giorno successivo a quello
dell'infortunio, verrà
corrisposta dal
datore di lavoro al
lavoratore assente per
inabilità
temporanea assoluta
derivante da infortunio sul lavoro,
un'integrazione
dell'indennità
corrisposta da INAIL fino a raggiungere complessivamente le
seguenti
misure:
1) 60% per i primi 3 giorni (periodo di
carenza);
2) 75%
per i giorni dal 4° in poi della retribuzione giornaliera netta
cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del
rapporto.
Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera
della retribuzione di fatto di cui all'art.
97.
L'indennità a
carico del datore di lavoro non
è dovuta se INAIL non
corrisponde
per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.
Art. 79
- Quota giornaliera per malattia e infortunio.
Durante i
periodi di malattia e infortunio
la quota giornaliera della
retribuzione
di fatto di cui all'art. 97 stante la sua natura integrativa,
si
ottiene applicando i criteri adottati da INPS e INAIL.
Art. 80
- Festività.
Ai sensi della legge 31.3.54 n. 90, per le
festività cadenti nel periodo
di malattia
o infortunio, il
lavoratore ha diritto
a un'indennità
integrativa di quella a carico
rispettivamente di INPS
e INAIL, da
corrispondersi a
carico del datore di lavoro,
in modo da
raggiungere
complessivamente
il 100% della retribuzione di fatto di cui all'art. 97.
Art. 81
- Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio.
Nei confronti
dei lavoratori ammalati
o infortunati sul
lavoro la
conservazione del
posto, fissata nel periodo
massimo di giorni
180
rispettivamente dagli
artt. 75 e 77 del
presente contratto, sarà
prolungata, a
richiesta del lavoratore,
per un
ulteriore periodo di
aspettativa non
retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione
che
siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del
periodo di aspettativa di cui
al precedente
comma dovranno presentare richiesta a
mezzo raccomandata
r.r. prima
della scadenza del 180° giorno
di assenza per malattia o
infortunio
e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore
di lavoro darà riscontro alla
richiesta di cui al precedente
comma,
comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore
di lavoro potrà procedere
al licenziamento ai sensi del precedente art. 75; il periodo stesso è
considerato utile
ai fini dell'anzianità di servizio in
caso di
prosecuzione
del rapporto.
Art. 82
- Tubercolosi.
I lavoratori affetti da tbc, che siano
ricoverati in Istituti sanitari o
Case di cura a carico dell'assicurazione
obbligatoria tbc o dello Stato,
delle Province
e dei Comuni, o a proprie
spese, hanno diritto
alla
conservazione del
posto fino a 18 mesi dalla
data di sospensione del
lavoro a
causa della malattia
tubercolare; nel caso di
dimissione per
dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14
mesi dalla data
di
sospensione predetta, il diritto alla conservazione del
posto sussiste
fino a
4 mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le
aziende che impiegano
più di 15 dipendenti l'obbligo
di
conservazione
del posto sussiste in ogni caso fino a 6 mesi dopo la data
di dimissione
dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai
sensi
dell'art.
9, legge 14.12.70 n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa
comunque ove sia dichiarata
l'inidoneità
fisica permanente al posto occupato prima della malattia, in
caso di
contestazione il merito
all'idoneità stessa decide
in via
definitiva il Direttore del Presidio sanitario
antitubercolare assistito,
a richiesta,
da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi
dell'ultimo
comma dell'art. 10, legge 28.2.53 n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura,
quanto negli altri casi, al
lavoratore affetto
da malattia tubercolare sarà riconosciuto
nell'anzianità
di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Art. 83
- Sicurezza sul lavoro.
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la
sicurezza e l'igiene sui
luoghi di
lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20, D.lgs.
n. 626/94 e
successive
modificazioni, si rimanda all'allegato C al presente contratto.
Art. 84
- Rimando alla vigente normativa.
Per quanto
non previsto dal presente contratto in materia di malattia e
infortuni
valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano altresì immutate le potestà delle
legislazioni speciali previste
per le Regioni autonome e per le Province
autonome di Bolzano/Sudtirol e
Trento.
Titolo
XIV - GRAVIDANZA E PUERPERIO
Art. 85
- Astensione dal lavoro della lavoratrice.
Durante lo
stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di
astenersi
dal lavoro:
a) per
i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata
nel
certificato medico di gravidanza;
b) per
il periodo intercorrente tra la
data presunta del parto e il
parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi
(facoltativo) dopo il periodo di
cui alla lett. c).
Il godimento
dei periodi di cui alle lett. a) e c),
può, mediante
presentazione di
idonea certificazione medica
del SSN, essere
così
diversamente
articolato:
a) per
il mese precedente la data presunta del parto
indicata dal
certificato medico di gravidanza;
c) per i 4 mesi dopo il parto.
La lavoratrice
ha diritto alla conservazione
del posto per tutto il
periodo
di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al
compimento di 1
anno d'età del bambino, salvo eccezioni
previste dalla
legge (licenziamento per giusta causa,
cessazione dell'attività
dell'azienda, ultimazione della prestazione per la
quale la lavoratrice
era stata
assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del
termine
per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il
divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel
corso del periodo
in cui
opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto
di lavoro
mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di
idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del
licenziamento,
delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi
dell'art. 4, DPR 25.11.76 n.
1026, la mancata prestazione di
lavoro durante
il periodo di tempo intercorrente tra
la data della
cessazione effettiva
del rapporto di lavoro e la
presentazione della
certificazione
non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso
è tuttavia
computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle
ferie,
alle mensilità supplementari e al TFR.
In caso
di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti
il
periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a
conservare il posto alla lavoratrice alla quale è
applicabile il divieto
stesso.
I periodi
di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lett. a),
b), c),
devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti
gli
effetti contrattualmente previsti, compresi
quelli relativi alla
13a
mensilità,
alle ferie e al TFR.
Il periodo
di assenza facoltativa di cui alla lett.
d) è computato
nell'anzianità
di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, e alle
mensilità
supplementari.
Durante
il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha
diritto a
un'indennità pari
rispettivamente all'80% e
al 30% della
retribuzione, posta a carico INPS dall'art. 74, legge 23.12.78
n. 833,
secondo
le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi
dell'art. 1,
legge 29.2.80 n. 33. L'importo
anticipato dal datore
di
lavoro è
posto a conguaglio con i contributi dovuti ad INPS, secondo le
modalità
di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo
determinato per i lavori
stagionali, INPS provvede direttamente al pagamento
delle prestazioni di
maternità
agli aventi diritto, ai sensi del comma 6, art. 1, legge 29.2.80
n. 33.
Nei confronti
delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li
abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si
applica l'art. 6,
legge
9.12.77
n. 903.
Art. 86
- Astensione dal lavoro del lavoratore.
Il
diritto di cui alla lett. c), comma 1, art. 85, è riconosciuto anche al
padre lavoratore
ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 7, legge
9.12.77 n. 903, e sue successive modificazioni, alle
condizioni previste
nello stesso articolo, nonché in applicazione
della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 1 del 19.1.87, ove l'assistenza della
madre al minore
sia
divenuta impossibile per decesso o grave infermità.
Il diritto
di cui alla lett. d), comma
1, art. 85 è riconosciuto, in
alternativa
alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di
cui all'art.
7, legge 9.12.77 n. 903, alle condizioni previste
nello
stesso
articolo.
Art. 87
- Permessi per assistenza.
Il datore di lavoro deve consentire alle
lavoratrici madri, durante il 1°
anno di
vita del bambino, 2 periodi di riposo anche cumulabili, durante la
giornata di
riposo e 1 solo quando l'orario giornaliero di
lavoro è
inferiore
a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è
riconosciuto in alternativa alla
madre, al
padre lavoratore, in applicazione della sentenza della
Corte
Costituzionale
n. 179 del 21.2.93.
La
concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in
ogni caso all'esplicito consenso scritto della
madre. Inoltre, il diritto
ai riposi giornalieri retribuiti non può
esercitarsi durante i periodi in
cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice
godano già dei periodi di
astensione obbligatoria, o di assenza facoltativa o
quando, per altre
cause,
l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
I periodi di riposo di cui al precedente comma
hanno la durata di 1 ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli
effetti della durata del
lavoro, essi
comportano il diritto
della lavoratrice ad
uscire
dall'azienda.
Per detti
riposi è dovuta da INPS un'indennità pari all'intero ammontare
della
retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è
anticipata dal datore ed è portata a
conguaglio con gli
importi contributivi dovuti all'ente assicuratore,
ai sensi dell'art. 8,
legge
9.12.77 n. 903.
I riposi
di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti
dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 635, sulla
tutela del lavoro delle
donne.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad
assentarsi dal lavoro durante le
malattie del
bambino d'età inferiore a 3 anni, dietro presentazione di
certificato
medico.
Il diritto di cui al comma precedente è
riconosciuto, in alternativa alla
madre,
al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di
godimento
di cui all'art. 7, legge 9.12.77 n. 903.
I
periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati
nell'anzianità
di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle
mensilità supplementari, ai sensi dell'art.
7, ultimo comma,
legge
30.12.71
n. 1204, e al TFR.
Art. 88
- Normativa.
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta
ad esibire al datore di
lavoro il certificato rilasciato a un ufficiale
sanitario o da un medico
del SSN
e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire
dei benefici connessi con
il parto e il puerperio
la
lavoratrice
è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno
successivo al
parto, il certificato di nascita
del bambino rilasciato
dall'Ufficio
di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto,
vidimato dal
sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n.
2128. Nel caso
di
dimissioni
presentate durante il periodo antecedente il parto per cui è
previsto
il divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto al TFR e ad
un'indennità pari
a quella spettante in caso
di preavviso secondo le
modalità
previste dall'art. 114.
Ai sensi della legge 31.3.54 n. 90, per le
festività cadenti nel periodo
di assenza
obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto
a
un'indennità integrativa
di quella a carico INPS, da corrispondersi a
carico del
datore di lavoro in modo da
raggiungere complessivamente il
100% della quota giornaliera della retribuzione
di fatto di cui all'art.
97.
Per
quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e
puerperio
valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Titolo
XV - SOSPENSIONE DEL LAVORO
Art. 89
- Sospensione.
In caso
di sospensione del lavoro per
fatto dipendente dal datore
di
lavoro
e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla
retribuzione di
fatto di cui all'art. 97
per tutto il periodo della
sospensione.
La norma
di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche
calamità,
eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
Titolo
XVI - ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Art. 90
- Decorrenza anzianità di servizio.
L'anzianità
di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato
a far
parte dell'azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate,
resta valida
la normativa per
il riconoscimento dell'anzianità
convenzionale
così come previsto dalla legislazione vigente.
Sono fatti
salvi criteri diversi
di decorrenza dell'anzianità
espressamente previsti per singoli istituti contrattuali,
ai fini della
maturazione
dei relativi diritti.
Art. 91
- Computo anzianità frazione annua.
Ad eccezione
degli effetti derivanti dalla
normativa sugli scatti
di
anzianità, le
frazioni di anno saranno computate, a
tutti gli effetti
contrattuali,
per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di
mese
superiori o uguali a 15 giorni.
Per mesi
s'intendono quelli del
calendario civile (gennaio, febbraio,
marzo,
ecc.).
Titolo
XVII - PASSAGGI DI QUALIFICA
Art. 92
- Mansioni del lavoratore.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito
alle mansioni per le quali è
stato assunto
o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia
successivamente acquisito
ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime
effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione stessa
diviene
definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un
periodo
non superiore a 3 mesi.
Art. 93
- Modificazioni tecnologiche.
La
previsione di cui al comma 2, art. 92, ferma restando la validità per i
casi individuali, trova diversa applicazione nel caso del
CED che
utilizzando
i futuri miglioramenti di hardware e/o software, e a seguito
di evidente,
rilevante ed innovativa
modificazione delle procedure
lavorative, proceda
ad una diversa riconfigurazione degli
incarichi
assegnati
ai dipendenti.
Ove questa riconfigurazione delle mansioni
coinvolga più della metà dei
dipendenti, prima
del decorrere dei tre mesi
dell'avvio delle nuove
procedure lavorative, il CED potrà formulare uno
schema retributivo sia
collettivo che
individuale che pur
riconoscendo i miglioramenti di
professionalità dei dipendenti non dovrà
necessariamente portare ad
un
diverso
inquadramento contrattuale.
La
proposta aziendale troverà applicazione solo se sottoscritta in accordo
aziendale,
ove, diversamente, non si raggiungesse l'accordo aziendale, si
ricorrerà
alla Commissione paritetica nazionale di cui al successivo art.
140.
La
presente fattispecie è consentita solo per quelle mansioni che oggi non
trovano corrispondenza nella classificazione di cui
all'art. 1 e solo se
le mansioni
di partenza dei lavoratori
cesseranno di esistere tra
il
personale
interessato dalle innovazioni.
Art. 94
- Passaggi di livello.
Il lavoratore
promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione
contrattuale
del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto
della
promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo
livello,
manterrà la relativa eccedenza come assegno 'ad personam' avente
lo stesso
titolo e caratteristiche originarie. In ogni
caso, tale
eccedenza non potrà essere
assorbita dagli scatti
d'anzianità e
dall'indennità
di contingenza.
Il
lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge,
in caso
di passaggio a
categoria impiegatizia,
conserva l'anzianità
maturata nelle
rispettive qualifiche di impiegato e
di lavoratore con
mansioni
non impiegatizie.
Art. 95
- Scatti di anzianità.
Per
l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda il personale
ha diritto a 10 scatti triennali. Ai fini della
maturazione degli scatti,
l'anzianità
di servizio decorre dalla data di assunzione.
Gli importi
degli scatti in cifra fissa
sono determinati per
ciascun
livello d'inquadramento, nelle seguenti misure
e con le seguenti
decorrenze:
inquadramento 3/97 (in ?)
3/01 3/03
Quadri 26,85 29,00 31,00
1°
livello 25,56 27,00
29,00
2° 24,00 25,50
27,00
3° 22,72 23,50
25,00
4° 21,43 22,25 23,00
5° 20,14 20,50
21,00
L'importo degli
scatti determinati secondo i criteri
di cui ai commi
precedenti, viene
corrisposto con decorrenza
dal 1° giorno del mese
immediatamente successivo
a quello in
cui si compie il triennio
d'anzianità.
Gli scatti
d'anzianità non possono
essere assorbiti da
precedenti e
successivi
aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono esser
assorbiti
dagli scatti maturati o da maturare.
Titolo
XVIII - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 96
- Normale retribuzione.
La
normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) eventuali
scatti d'anzianità per gli aventi diritto ai sensi del
precedente art. 95;
c) altri elementi derivanti dalla
contrattazione collettiva.
Art. 97
- Retribuzione di fatto.
La
retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art.
96 nonché
da tutti gli altri elementi retributivi aventi
carattere
continuativo
ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro
straordinario, delle gratificazioni straordinarie o
'una tantum', e di
ogni elemento
espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli
istituti
contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma
di
legge.
Art. 98
- Retribuzione mensile.
Eccettuate le
prestazioni occasionali o
saltuarie, la retribuzione
mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa
e cioè non variabile
in relazione
alle festività, ai permessi retribuiti,
alle giornate di
riposo
settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le
condizioni
di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.
Essa si
riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
Art. 99
- Quota giornaliera.
La quota
giornaliera della retribuzione, sia normale che di
fatto, si
ottiene, in
tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore
convenzionale
26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 79.
Art.
100 - Quota oraria.
La quota oraria della retribuzione, sia normale
che di fatto, si ottiene
dividendo
l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
a) 168
per il personale la cui durata
normale di lavoro è di 40 ore
settimanali;
b) 195,
per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45
ore
settimanali.
Art.
101 - Paga base nazionale conglobata.
Ai 6 livelli previsti dalla classificazione del
personale dei CED di cui
al
presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle
misure indicate
nella allegata tabella A che
fa parte integrante del
presente
contratto.
Art.
102 - Assorbimenti.
In caso
di aumenti di
tabelle, gli aumenti di merito
concessi dalle
aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti
d'anzianità, non possono
essere
assorbiti.
Per aumenti
di merito devono intendersi gli assegni
corrisposti con
riferimento
alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
Gli
aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità,
erogati
dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati
in sede
sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di
aumento
di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali
accordi sindacali
oppure espressamente stabilito
all'atto della
concessione.
Non possono
essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e
unilateralmente
dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente
precedenti
la scadenza del presente contratto.
Art.
103 - Prospetto paga.
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà
risultare da apposito
prospetto
paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a
cui la retribuzione si riferisce, l'importo
della retribuzione, la misura
e l'importo
dell'eventuale lavoro straordinario e
di tutti gli
altri
elementi che concorrono a formare l'importo
corrisposto nonché tutte le
ritenute
effettuate.
Il prospetto
paga deve recare la firma, sigla
o timbro del datore di
lavoro
o di chi ne fa le veci.
Titolo
XIX - MENSILITÀ SUPPLEMENTARI (13a e 14a).
Art. 104
- Tredicesima mensilità.
In coincidenza
con la vigilia di Natale di
ogni anno i CED dovranno
corrispondere
al personale dipendente un importo pari a 1 mensilità della
retribuzione
di fatto di cui all'art. 97 (esclusi gli assegni familiari).
In caso di prestazione lavorativa ridotta,
rispetto all'intero periodo di
12 mesi precedenti alla suddetta data, il
lavoratore avrà diritto a tanti
dodicesimi
dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi interi di
servizio
prestato.
Dall'ammontare della 13a mensilità saranno detratti i
ratei relativi ai
periodi in
cui non sia
stata corrisposta dal datore
di lavoro la
retribuzione
per una della cause previste dal presente contratto.
Per i
periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al
precedente art. 85 la lavoratrice ha diritto a
percepire dal datore di
lavoro la 13a mensilità limitatamente all'aliquota
corrispondente al 20%
della
retribuzione di fatto di cui all'art. 97.
Art.
105 - Quattordicesima mensilità.
Al personale compreso nella sfera di
applicazione del presente contratto
sarà
corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari a 1 mensilità
della retribuzione di fatto di cui all'art. 97
in atto al
30 giugno
immediatamente
precedente (14a mensilità), esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta,
rispetto all'intero periodo di
12 mesi precedenti alla suddetta data, il
lavoratore avrà diritto a tanti
dodicesimi
dell'ammontare della 14a mensilità quanti sono i mesi interi di
servizio
prestato.
Per quanto
riguarda tutte le
altre modalità di
computo della 14a
mensilità, si
fa riferimento alle analoghe
norme del presente Titolo
riguardanti
la 13a mensilità.
Nessun obbligo
incombe al datore
di lavoro per
il caso previsto
dall'ultimo
comma del precedente art. 104.
Titolo
XX - FONDO PENSIONI INTEGRATIVO
Art.
106 - Pensioni integrative.
Le parti
si danno atto
che per le peculiarità
del settore non
è
praticabile l'ipotesi di attivazione di un Fondo chiuso
per i dipendenti
inquadrati
dal presente CCNL.
In ottemperanza della legge n. 335/95 i dipendenti dei
CED potranno
richiedere l'attivazione, nelle forme e nei modi
stabiliti dalla citata
legge e
dai regolamenti ministeriali in materia, di strumenti assicurativi
personali.
I CED
potranno, mediante stipula di accordi aziendali, individuare forme
di
miglior favore per i dipendenti in presenza di specifiche convenzioni.
Nota a
verbale.
Le parti
si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per
monitorare i
bisogni dell'attivazione in
merito al Fondo integrativo
pensioni.
Titolo
XXI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
107 - Recesso ex art. 2118 C.C.
Ai sensi
dell'art. 2118 C.C. ciascuno dei contraenti può recedere dal
contratto
di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo
di
lettera raccomandata r.r. o altro mezzo idoneo a certificare la data di
ricevimento,
nei termini stabiliti nel successivo art. 113.
Art.
108 - Recesso ex art. 2119 C.C.
Ai sensi
dell'art. 2119 C.C., ciascuno dei contraenti può recedere
dal
contratto
di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a
tempo determinato, o senza preavviso
se il contratto è a
tempo
indeterminato, qualora
si verifichi una
causa che non
consenta la
prosecuzione
anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere
effettuata per iscritto, a mezzo
di
lettera raccomandata r.r. o altro mezzo idoneo a certificare la data di
ricevimento,
contenente l'indicazione dei motivi.
A
titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del
presente
articolo:
- il
diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra
dipendenti,
che comporti nocumento o
turbativa al normale esercizio
dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori
accompagnata da comportamento
oltraggioso;
- l'irregolare dolosa
scritturazione o timbratura
di schede di
controllo delle presenze al lavoro;
- l'appropriazione nel luogo di lavoro di
beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni
dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso di lavoro
nell'azienda per conto proprio
o di terzi;
- il comportamento tendente a creare
costrizione psicologica e/o fisica
fra i dipendenti motivato da comportamenti
discriminatori e/o da molestie
sessuali.
Se il
contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che
recede per
giusta
causa compete l'indennità di cui al successivo art. 114.
Art.
109 - Normativa.
Nei CED
compresi nella sfera di applicazione della legge 15.7.66 n. 604, e
dell'art. 35,
legge 20.5.70 n. 300, nei confronti del personale cui
si
applica il
presente contratto, il licenziamento può essere intimato per
giusta causa
(art. 2119 C.C. e art. 108 del presente
contratto) o per
giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale
il licenziamento
determinato da un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del
prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti
all'attività produttiva,
all'organizzazione
del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il
datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo
di
lettera raccomandata r.r. o altro mezzo idoneo a certificare la data di
ricevimento.
In caso
di licenziamento per
giustificato motivo con
preavviso il
lavoratore può
chiedere entro 8
giorni dalla comunicazione del
licenziamento
i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di
lavoro
è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta.
Il
licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui ai commi 2
e 3 del
presente articolo è inefficace.
Sono esclusi
dalla sfera di
applicazione del presente
articolo i
lavoratori in
periodo di prova e quelli che siano in
possesso dei
requisiti
di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Art.
110 - Nullità del licenziamento.
Ai sensi
delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di
razza, sesso,
credo politico o fede religiosa,
dall'appartenenza a un
sindacato e
dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è
nullo,
indipendentemente
dalla motivazione adottata.
Art.
111 - Nullità del licenziamento per matrimonio.
Ai sensi
dell'art. 1, legge 9.1.63 n. 7, è nullo il licenziamento della
lavoratrice attuato
a causa del matrimonio; a tali
effetti si presume
disposto per
causa di matrimonio
il licenziamento intimato
alla
lavoratrice
nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle
pubblicazioni di
matrimonio, in quanto segua
la celebrazione, e la
scadenza
di 1 anno dalla celebrazione stessa.
Il datore
di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della
lavoratrice
verificatosi nel periodo indicato dal comma precedente non
è
dovuto a
causa di matrimonio, ma per una
delle ipotesi previste dalle
lett. a),
b) e c) del comma 3, art. 2, legge 30.12.71 n. 1204, e
cioè:
licenziamento per
giusta causa, cessazione
dell'attività dell'azienda,
ultimazione
della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta
o cessazione del rapporto di lavoro per
scadenza del termine per il quale
è stato
stipulato.
Per quanto
attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate
dalla
lavoratrice
nel periodo specificato nel comma 1 del presente articolo, si
rinvia
al successivo art. 119.
Art.
112 - Licenziamento simulato.
Il licenziamento del lavoratore seguito da
nuova assunzione presso la
stessa ditta
deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando
sia rivolto
alla violazione delle norme
protettive dei diritti
del
lavoratore
e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato -
salvo prova del contrario
- se la
nuova assunzione venga effettuata entro 1 mese dal licenziamento.
Art.
113 - Preavviso.
I termini
di preavviso, a decorrere dal 1° o dal 16° giorno di
ciascun
mese,
sono i seguenti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti:
- Q e 1: 60 giorni di calendario;
- 2 e 3: 30 giorni di calendario;
- 4 e 5: 20 giorni di calendario;
b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio
compiuti:
- Q e 1: 90 giorni di calendario;
- 2 e 3: 45 giorni di calendario;
- 4 e 5: 30 giorni di calendario;
c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:
- Q e 1: 120 giorni di calendario;
- 2 e 3: 60 giorni di calendario;
- 4 e 5: 45 giorni di calendario.
Art.
114 - Indennità sostitutiva del preavviso.
Ai sensi
del comma 2, art. 2118 C.C. in caso di mancato preavviso
al
lavoratore sarà
corrisposta un'indennità equivalente
all'importo della
retribuzione
di fatto di cui all'art. 97 corrispondente al periodo di cui
all'articolo
precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.
Art.
115 - Trattamento di fine rapporto.
In ogni
caso di risoluzione
del rapporto di lavoro
subordinato il
prestatore di
lavoro ha diritto ad un TFR determinato secondo le
norme
della
legge 29.5.82 n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Ai sensi
e per gli effetti del comma 2,
art. 2120 C.C., come modificato
dalla legge
29.5.82 n. 297,
sono escluse dalla
quota annua della
retribuzione
utile ai fini del calcolo del TFR le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le
somme concesse occasionalmente a titolo di
'una tantum',
gratificazioni straordinarie non
contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per
lavoro festivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso, di
cui agli artt. 86, 114 e
116;
- l'indennità sostitutiva di ferie di cui
all'art. 55;
- le indennità di trasferta e diarie non
aventi carattere continuativo
nonché, quando le stesse hanno carattere
continuativo, una quota di esse
pari all'ammontare esente da IRPEF;
- le
prestazioni in natura, quando
sia previsto un corrispettivo a
carico del lavoratore;
- gli
elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva
integrativa.
Ai sensi del comma 3, art. 2120 C.C., come
modificato dalla legge 29.5.82
n. 297,
in caso di sospensione della prestazione di
lavoro nel corso
dell'anno
per una delle cause di cui all'art. 2110 C.C. nonché in caso di
sospensione totale
o parziale per la quale sia
prevista l'integrazione
salariale,
in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti
assistenziali
(INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della
retribuzione
utile al calcolo del TFR a cui il lavoratore avrebbe diritto
in caso
di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Ai sensi del precedente art. 106, i lavoratori,
in possesso dei requisiti
previsti dalla
legge n. 335/95, che hanno optato per
l'attivazione dei
versamenti sul
Fondo pensionistico integrativo, non
avranno diritto a
percepire
gli importi previsti dal presente articolo.
Art.
116 - Decesso del dipendente.
In caso
di decesso del dipendente, il TFR e l'indennità sostitutiva del
preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto
secondo le disposizioni
di
legge vigenti in materia.
Art.
117 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Il TFR
deve essere corrisposto all'atto
della cessazione dal servizio,
dedotto quanto
eventualmente fosse dovuto dal
dipendente, nei tempi
tecnici necessari
alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui
alla legge
29.5.82 n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data
di
cessazione
del rapporto di lavoro.
In caso
di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore,
sarà
corrisposto
dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2%
superiore
al tasso ufficiale di sconto.
L'importo così
determinato s'intende comprensivo
della rivalutazione
monetaria
per crediti di lavoro, relativa al TFR.
Art.
118 - Dimissioni.
In caso
di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il TFR
di cui
all'art. 115.
Le dimissioni
devono essere rassegnate in ogni
caso per iscritto con
lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a
certificare la data
di
ricevimento e
con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art.
113 del
presente contratto.
Ove il
dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di
lavoro ha
facoltà
di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di
cui
all'art. 114.
Su richiesta
del dimissionario, il datore di
lavoro può rinunciare al
preavviso,
facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.
Ove invece
il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il
rapporto prima
della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà
corrispondere al
lavoratore l'indennità sostitutiva per
il periodo di
anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro.
Art.
119 - Dimissioni per matrimonio.
In conformità della norma contenuta nel comma
4, art. 1, legge 9.1.63 n.
7, le
dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente
fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni
di matrimonio in quanto
segua la celebrazione, e la scadenza di 1 anno
dalla celebrazione stessa,
sono nulle
se non risultino confermate entro 1
mese all'Ufficio del
lavoro.
La lavoratrice
che rassegni le dimissioni per
contrarre matrimonio ha
diritto al
TFR previsto dall'art. 115 con esclusione dell'indennità
sostitutiva
del preavviso.
Anche in
questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto
con l'osservanza dei termini di
preavviso di cui
all'art. 113 e
confermate,
a pena di nullità, all'Ufficio del lavoro entro il termine di
1 mese.
La previsione
di cui al comma 2 del presente articolo non vige per le
lavoratrici, in possesso dei requisiti di cui alla legge
n. 335/95, che
hanno deciso di utilizzare i ratei maturati di TFR
per l'attivazione del
Fondo
pensionistico integrativo.
Art.
120 - Dimissioni per maternità.
Per il
trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni
in occasione
della maternità, valgono le norme di cui all'art. 85 del
presente
contratto.
Titolo
XXII - DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI
Art.
121 - Obbligo del prestatore di lavoro.
Il
lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e
il segreto
di ufficio, di
usare modi cortesi con la
clientela, di
rispettare
scrupolosamente le scadenze amministrative di legge e assegnate
dai
superiori e di competenza per mansione e inquadramento.
Il lavoratore
ha l'obbligo di conservare diligentemente le
dotazioni
strumentali e
i materiali di
consumo, di cooperare alla
prosperità
dell'impresa.
Il lavoratore ha l'obbligo di uniformare il
proprio comportamento con i
colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze
di razza, sesso,
religione
e cultura che possano esistere tra i colleghi.
È altresì obbligatorio il rispetto della legge
n. 675/96 per i dipendenti
che per
motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili
dei
propri
colleghi.
Art.
122 - Divieti.
È vietato
al personale ritornare nei
locali dell'azienda e trattenersi
oltre l'orario
prescritto, se non
per ragioni di
servizio e con
l'autorizzazione dell'azienda. Non è consentito
al personale di
allontanarsi
dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e
con
permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà
trattenere il proprio personale
oltre l'orario
normale, salvo nel
caso di prestazione
di lavoro
straordinario.
Il
lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro
anche per
ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà
del
datore di
lavoro richiedere il
recupero delle ore
di assenza con
altrettante
ore di lavoro normale nella misura massima di 1 ora al giorno
senza
diritto ad alcuna maggiorazione.
Al
termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita,
è
assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
Art.
123 - Giustificazioni delle assenze.
Salvo i
casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore
l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di
dare immediata notizia
dell'assenza al
datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate
per iscritto
presso l'azienda entro
48 ore, per
gli eventuali
accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà
operata la trattenuta di tante
quote giornaliere della retribuzione di fatto di
cui all'art. 97 quante
sono le
giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della
sanzione
prevista
dal successivo art. 126.
Art.
124 - Rispetto orario di lavoro.
I lavoratori
hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro.
Nei
confronti
dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare
sul prospetto
paga, d'importo pari alle
spettanze corrispondenti al
ritardo,
fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo
art.
126.
Art.
125 - Comunicazione mutamento di domicilio.
È dovere
del personale di comunicare immediatamente all'azienda
ogni
mutamento della
propria dimora sia durante il
servizio che durante
i
congedi.
Il personale
ha altresì l'obbligo dì rispettare ogni altra disposizione
emanata dall'azienda per regolare il servizio
interno, in quanto
non
contrasti con le norme del presente contratto e con le
leggi vigenti, e
rientri
nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme
dovranno essere rese note al personale con comunicazione
scritta
o mediante affissione nell'interno dell'azienda.
Art.
126 - Provvedimenti disciplinari.
L'inosservanza dei
doveri da parte del personale dipendente comporta i
seguenti
provvedimenti che saranno presi dal datore di lavoro in relazione
alla
entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le
mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di
recidiva delle infrazioni
di cui al precedente punto 1);
3) multa
in misura non eccedente l'importo di 4 ore
della normale
retribuzione di cui all'art. 96;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo
di
giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso
e con le altre conseguenze
di ragione e di legge.
Il
provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza
giustificazione per un importo
pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro
affidatogli;
- si
assenti dal lavoro
fino a 3 giorni nell'anno
solare senza
comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di
ogni mutamento della propria
dimora, sia durante il servizio che durante
i congedi;
- non curi con scrupolo la consegna di
valori ricevuti per servizio;
- utilizzi per scopi impropri e/o estranei
al servizio gli accessi alla
rete del CED, indipendentemente dal carico
di lavoro presente.
Il provvedimento della sospensione dalla
retribuzione e dal servizio si
applica
nei confronti del lavoratore che:
- arrechi
danno alle cose ricevute in dotazione e uso, con dimostrata
responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di
manifesta ubriachezza;
- commetta
recidiva, oltre la 3a volta nell'anno solare, in qualunque
delle
mancanze che prevedono la multa, salvo
il caso dell'assenza
ingiustificata e per la 2a mancanza di
diligenza nella consegna di valori
di
clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta
una multa per
analogo motivo;
- utilizzi senza specifica autorizzazione
dell'azienda connessione alla
rete e/o telefoniche a tariffazione
speciale.
Salva ogni
altra azione legale, il
provvedimento di cui
al punto 5
(Licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per
le seguenti
mancanze:
- assenza ingiustificata oltre 3 giorni
nell'anno solare;
- recidiva
nei ritardi ingiustificati oltre
la 5a
volta nell'anno
solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui
all'art. 121;
- infrazione alle norme di legge circa la
sicurezza previste dal D.lgs.
n. 626/94;
- abuso di fiducia, concorrenza, violazione
del segreto d'ufficio;
- esecuzione, in concorrenza con l'attività
dell'azienda, di lavoro per
conto proprio o di terzi, fuori dell'orario
di lavoro;
- recidiva
oltre la 3a volta nell'anno solare in
qualunque delle
mancanze che prevedono la sospensione, fatto
salvo quanto previsto per la
recidiva nei ritardi, e per la 3a mancanza
di diligenza nella consegna di
valori
dei clienti se
nell'anno in corso è già
stata comminata la
sospensione per analogo motivo;
- utilizzo per fini diversi da quelli
d'ufficio e comunque senza
specifica
autorizzazione scritta del datore di lavoro, degli archivi sui
dati
sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente normativa sulla
privacy
e connessi con l'attività del CED.
L'importo delle
multe sarà destinato al Fondo
pensioni dei lavoratori
dipendenti. Il
lavoratore ha facoltà
di prendere visione
della
documentazione
relativa al versamento.
Art.
127 - Codice disciplinare.
Ai sensi
e per gli effetti dell'art.
7, legge 20.5.70 n. 300,
le
disposizioni contenute
negli articoli di cui al presente
Titolo nonché
quelle contenute
nei regolamenti o accordi
aziendali in materia
di
sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei
lavoratori
mediante
affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore
colpito da provvedimento
disciplinare il quale
intenda
impugnare la
legittimità del provvedimento stesso
può avvalersi delle
procedure
di conciliazione previste dall'art. 7, legge 20.5.70 n. 300.
Art.
128 - Normativa provvedimenti disciplinari.
L'eventuale adozione
del provvedimento disciplinare dovrà essere
comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro
15 giorni dalla
scadenza
del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue
controdeduzioni.
Per esigenze
dovute a difficoltà
nella fase di
valutazione delle
controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine
di cui
sopra può
essere prorogato
di 30 giorni, purché l'azienda
ne dia preventiva
comunicazione
scritta al lavoratore interessato.
Titolo
XXIII - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
Art.
129 - Assistenza legale.
Ai lavoratori con responsabilità di direzione
esecutiva, nei casi in cui
le norme
di legge o di regolamento attribuiscano loro
specifiche
responsabilità
civili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei
rapporti con
le pubbliche
amministrazioni per conto
dei clienti, è
riconosciuta l'assistenza legale e la
copertura di eventuali
spese
connesse,
in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti
da colpa
grave o dolo
e relative a fatti
direttamente connessi con
l'esercizio
delle funzioni svolte.
Art.
130 - Normativa su procedimenti penali.
Ove il
dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di
procedimento penale,
il datore di lavoro lo sospenderà
dal servizio e
dallo stipendio
o salario e ogni altro emolumento
e compenso fino al
giudicato
definitivo.
In caso
di procedimento penale per reato
non colposo, ove il lavoratore
abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore
di lavoro ha facoltà di
sospenderlo dal
servizio e dallo stipendio o salario e
ogni altro
emolumento
o compenso.
Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo
il giudicato definitivo,
il datore
di lavoro deciderà
sull'eventuale riammissione in servizio,
fermo restando che comunque il periodo di sospensione
non sarà computato
agli
effetti dell'anzianità del lavoratore.
Nell'ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con
formula piena il
lavoratore
ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.
In caso
di condanna per delitto non colposo commesso fuori dell'azienda,
al lavoratore
che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento
previsto
dal presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro s'intenderà, invece,
risolto di pieno diritto e con
gli effetti
del licenziamento in tronco,
qualora la condanna risulti
motivata da
reato commesso nei riguardi del
datore di lavoro
o in
servizio.
Titolo
XXIV - RELAZIONI SINDACALI
Art.
131 - Osservatorio paritetico nazionale CED.
Le Parti
firmatarie del presente CCNL costituiscono un Osservatorio
paritetico nazionale per il settore dei CED che seguirà
le seguenti aree
tematiche:
1) situazione economico-sociale del comparto;
2) sviluppo.
Sulla
base delle analisi sviluppate dall'Osservatorio, le Parti firmatarie
del presente contratto si attiveranno per
promuovere condizioni generali
che
favoriscano nuove attività lavorative.
Nota a
verbale.
Le parti
dovranno, entro 4 mesi dalla
firma del rinnovo contrattuale,
adoperarsi
per l'istituzione di un regolamento interno per la funzionalità
dell'Osservatorio.
Art.
132 - Relazioni nazionali.
Le parti
si danno reciprocamente atto
dell'importanza ascritta ad
un
sistema di
relazioni industriali basato
sulla concertazione e
sul
raffreddamento
delle vertenze collettive.
A tal
proposito AssoCED e UGL Terziario si incontreranno, entro 6
mesi
dalla firma
del presente contratto,
per una valutazione
congiunta
sull'andamento
del settore e dei trend occupazionali.
Nella stessa
riunione si valuteranno le proposte avanzate
dall'Osservatorio
paritetico nazionale ex Commissione paritetica nazionale
al fine
di rendere operative
le eventuali proposte
avanzate dalla
Commissione
stessa in tema d'inquadramento di nuove figure professionali o
di mutamento
dei contenuti di professionalità per mansioni già definite
nel testo
contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le
tecnologie
di applicazione.
Art.
133 - Relazioni regionali.
Le parti consapevoli delle differenziazioni
presenti nelle tipologie dei
CED operanti nelle diverse realtà regionali, si
riuniranno - su richiesta
di una
delle parti - su base regionale per la valutazione dell'andamento
occupazione
e del mercato del territorio.
La previsione
degli incontri di cui al
precedente comma si
intende
rapportata a
livello provinciale per
le province autonome
di
Bolzano/Sudtirol
e Trento.
Art.
134 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Le OO.SS. firmatarie del presente CCNL
costituiranno nei luoghi di lavoro
con più
di 15 dipendenti le RSU così come delineate negli accordi
interconfederali
sottoscritti da UGL.
L'elezione
delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel
successivo
art. 109.
Art.
135 - Regolamento elettorale RSU.
Per la
regolamentazione dell'elezione delle RSU AssoCED e UGL Terziario
sottoscrivono
l'allegato Regolamento elettorale per le RSU rubricato alla
lett.
B, che costituisce parte integrante del presente contratto.
Art.
136 - Assemblea.
Nei CED
con più di
15 dipendenti, la RSU e le OO.SS.
firmatarie del
presente CCNL
potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella
misura
massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa.
La comunicazione di indizione dell'assemblea
dei lavoratori dovrà essere
notificata almeno
3 giorni lavorativi
prima dello svolgimento
dell'assemblea
stessa.
Ai sensi
della legge n. 300/70 l'azienda è tenuta a consentire l'accesso
di dirigenti
sindacali esterni, i
cui nominativi vanno,
comunicati
contestualmente
alla richiesta di assemblea, e a mettere a disposizione un
locale
idoneo.
Art.
137 - Delegato provinciale.
Al fine
di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti
da CED con meno di 15 dipendenti, le OO.SS.
firmatarie del presente CCNL
nomineranno
un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al DST
saranno riconosciuti i diritti d'informazione presso i CED con meno
di 15
dipendenti presenti nel
territorio di competenza, oltre
all'esercizio della
tutela dei lavoratori nei
casi rientranti nella
previsione
dell'art. 7, legge n. 300 del 20.5.70.
L'attivazione del
DST avverrà mediante la
riscossione da parte
delle
OO.SS. firmatarie
del presente CCNL di una trattenuta
- a carico del
datore
di lavoro - pari al costo di 1 ora all'anno per dipendente.
La
retribuzione di riferimento sarà quella del 3° livello contrattuale.
Il versamento
verrà effettuato su
apposito conto corrente
bancario
intestato
alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Art.
138 - Deleghe sindacali.
I lavoratori
potranno rilasciare delega al datore di lavoro per effettuare
la trattenuta sindacale dalla propria
retribuzione in favore della O.S.,
firmataria
del presente CCNL, a cui aderiscano.
Le deleghe
sindacali s'intenderanno
rinnovate di anno in
anno salvo
disdetta
da inviare entro il mese di settembre di ciascun anno.
L'importo delle deleghe sarà pari all'1% della paga
base conglobata, per
14
mensilità.
Le deleghe
dovranno contenere la specifica
liberatoria rilasciata dal
lavoratore
interessato al trattamento dei suoi dati sensibili.
L'assenza della
liberatoria di cui al comma precedente libera l'azienda
dal dover
compiere sia la trattenuta sulla busta paga sia ogni qualsiasi
elaborazione
statistico-organizzativa.
Titolo
XXV - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art.
139 - Composizione delle controversie.
In sede
di soluzione amichevole
di eventuali vertenze
inerenti
l'applicazione del
presente CCNL, AssoCED e le OO.SS.
firmatarie del
contratto s'impegnano, prima di adire le vie legali,
ad intraprendere il
tentativo
di conciliazione in sede sindacale.
La pratica
attuazione del presente
articolo avverrà con
le seguenti
modalità:
a) accertamento della vertenza;
b) raccolta del materiale inerente la
vertenza;
c) comunicazione della vertenza e invio
del materiale raccolto alla
controparte;
d) incontro tra O.S. promotrice e AssoCED
entro il termine di 15 giorni
di calendario dall'invio della comunicazione
con raccomandata r.r.
In caso di esito positivo della conciliazione
in sede sindacale, le parti
provvederanno alla notifica presso il competente Ufficio
del lavoro per
l'applicazione di
quanto previsto dalla
vigente norma per
le
conciliazioni.
Art.
140 - Commissione paritetica nazionale.
La Commissione paritetica nazionale è composta
da 4 componenti designati
da
AssoCED, da 4 componenti designati dalla OO.SS. firmatarie del presente
CCNL,
da 1 Presidente nominato di comune accordo tra le parti.
Funzioni
della Commissione paritetica nazionale sono:
- preparazione dei testi di lavoro per gli
incontri nazionali di cui al
precedente art. 132;
- valutazione dello stato di applicazione
del CCNL nel territorio;
- definizione di standard applicativi comuni, su tutto il territorio
nazionale, degli istituti di cui al presente
CCNL;
- istruttoria delle pratiche inerenti
le vertenze collettive
direttamente collegate con l'autentica
interpretazione contrattuale;
- istruttoria della pratiche connesse con le
nuove figure professionali
o con quelle interessate da rilevanti
mutamenti di contenuto professionale
ai sensi del precedente art. 93.
Art.
141 - Procedure.
Le procedure
di convocazione della
Commissione paritetica nazionale
saranno le
medesime previste per gli incontri nazionali tra AssoCED e
OO.SS.
firmatarie del presente CCNL di cui al precedente art. 139, i costi
diretti di
attivazione e attività della
Commissione saranno sostenuti
mediante
l'utilizzo dei Fondi di cui al successivo art. 144.
Dei lavori della Commissione paritetica
nazionale dovranno essere redatti
3 verbali per l'esperimento delle procedure
previste ai sensi e per gli
effetti del
combinato disposto di cui agli artt.
411, comma 3
e 412
C.P.C.;
2113, comma 4 C.C., come modificati dalla legge 11.8.73 n. 533.
Art.
142 - Organismi paritetici.
AssoCED e
le OO.SS. firmatarie
del presente CCNL
promuoveranno la
costituzione di
appositi Organismi
paritetici per la
gestione delle
problematiche
connesse con:
- formazione professionale;
- formazione continua.
Art.
143 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali.
Su richiesta del lavoratore
licenziato, fatto salvo
il caso di
licenziamento per giusta causa derivante da procedimento
disciplinare, e
per iniziativa della O.S. a cui venga conferito
mandato, si riunirà - a
livello regionale - apposita Commissione di
conciliazione composta da 3
componenti:
1 rappresentante AssoCED, 1 rappresentante della O.S. delegata
e un terzo elemento, con funzioni di
Presidente, scelto di comune accordo
tra le
Parti.
Della riunione verrà redatto verbale in triplice
copia di cui una inviata
presso il
competente UPLMO per la registrazione ai sensi della normativa
vigente
per la conciliazione in sede sindacale.
Art.
144 - Contributi di assistenza contrattuale.
Al fine
di garantire il funzionamento di
quanto previsto nel presente
Titolo
XXIV è attivata una trattenuta pari allo 0,1% della retribuzione a
carico dei datori di lavoro e dei lavoratori che
verranno attribuite per
50% ad
AssoCED e 50% alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
L'attivazione del
presente articolo avviene, ai
sensi della legge
n.
311/73,
mediante la convenzione con INPS.
I lavoratori
potranno, con apposita comunicazione scritta al datore
di
lavoro, essere
esclusi dal prelievo e, conseguentemente, dall'assistenza
degli
Organi paritetici.
Titolo
XXVI - ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI
Art.
145 - Accordi integrativi regionali.
In sede di incontro regionale, di cui al
precedente art. 133 AssoCED e le
OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno
stipulare appositi contratti
integrativi regionali per le materie che gli Accordi
sulla politica dei
redditi
delegano alla contrattazione di 2° livello.
Analogamente in
questa sede si potranno stipulare
accordi di gestione
sulle
materie rientranti nel passaggio di competenze tra l'amministrazione
centrale
dello Stato e le Regioni autonome e ordinarie.
Titolo
XXVII - TUTELA DELLA DIGNITÀ E PARITÀ DEI LAVORATORI
Art.
146 - Tutela delle lavoratrici madri.
Per le
lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà su
minori
e non abbiano, all'interno del nucleo familiare convivente, l'altro
genitore, le
aziende riconosceranno un titolo
di preferenza per
la
concessione del periodo feriale e per le richieste di
trasformazione del
rapporto
di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.
Art.
147 - Pari opportunità.
In
armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 636 e
dalle disposizioni della legge 10.4.91
n. 125, le parti riconoscono
l'esigenza
di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla
pari opportunità
uomo-donna, con particolare riguardo
all'accesso alla
formazione
e alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non
consentono
una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Art.
148 - Azioni positive.
Le aziende, d'intesa con le Organizzazioni
firmatarie del presente CCNL,
adotteranno
misure concrete per dare attuazione al diritto di accesso alla
formazione
e informazione del personale femminile.
Tali azioni positive si indirizzeranno
principalmente nell'individuazione
di metodologie
formative, di aggiornamento e/o di
riqualificazione che
prevedano
l'utilizzo di media e la fruizione 'on-site' tale da non rendere
necessaria
la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il
normale
orario di lavoro.
Art.
149 - Molestie sui luoghi di lavoro.
Le aziende
si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi
comportamento o
prassi che possa costituire forma di
coercizione della
persona umana,
con particolare attenzione per
la sfera delle molestie
sessuali.
Art.
150 - Lavoratori di lingua non italiana.
Le aziende
favoriranno
l'utilizzazione da parte
di lavoratori
extracomunitari
delle previsioni di cui all'art. 57 del presente CCNL per
l'accesso a
corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza
basica
della lingua italiana.
Art.
151 - Lavoratori stranieri.
Nella programmazione delle ferie, le
aziende che occupino lavoratori
stranieri con
il proprio nucleo
familiare nel Paese
di origine,
favoriranno
il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un
congruo
periodo di permanenza nei rispettivi Paesi di origine.
Art.
152 - Aspettativa per tossicodipendenza.
I
lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali
intendono
accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i
servizi sanitari
delle unità sanitarie locali
o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e
socio-assistenziali, se assunti
a tempo
indeterminato
hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il
tempo in
cui la sospensione delle prestazioni
lavorative è dovuta
all'esecuzione
del trattamento riabilitativo e, comunque, un
periodo non
superiore
a 3 anni.
Tale
periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori
familiari di un tossicodipendente possono essere posti,
a
domanda, in
aspettativa non retribuita
per concorrere al
programma
terapeutico e
socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il
servizio per le tossicodipendenze ne attesti la
necessità per un periodo
massimo
di 3 mesi non frazionabile e non ripetibile.
Le relative domande devono essere presentate al
datore di lavoro in forma
scritta dall'interessato corredate di idonea
documentazione redatta dai
servizi
sanitari delle altre strutture sopra indicate.
Art.
153 - Salubrità degli ambienti di lavoro.
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso
rispetto delle normative vigenti
e delle sensibilità individuali, a promuovere
tutte le azioni utili tese
ad
eliminare il fumo di sigaretta dai luoghi di lavoro.
In via
transitoria l'azienda che introduca il divieto assoluto di fumo nei
locali
lavorativi, prima dell'entrata in vigore di diversa normativa, può,
pur con
la salvaguardia del ciclo lavorativo e
per un periodo non
superiore al trimestre, autorizzare i dipendenti
fumatori a recarsi per
brevi
periodi in aree ove sia possibile fumare.
Le suddette
aree non dovranno essere di accesso comune e dovranno poter
essere
convenientemente aerate.
Art.
154 - Tutela dei genitori di portatori di handicap.
Le
aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di handicappati
non autosufficienti, con documentazione
comprovante emessa da competente
struttura
del SSN, un titolo di preferenza per la concessione del periodo
di ferie
e per le richieste di
trasformazione del regime orario del
rapporto
di lavoro.
Titolo
XXVIII - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Art.
155 - Decorrenza e durata (modificato).
Il presente
CCNL entra in vigore il 27 marzo 2001 e scadrà il 26
marzo
2003
per la parte economica e il 26 marzo 2005 per la parte normativa.
Ove non
sia data disdetta da una delle due parti stipulanti
a mezzo
lettera raccomandata almeno 3 mesi prima
della scadenza, il
presente
contratto
s'intenderà rinnovato di anno in anno.
Allegato
A
TABELLA
RETRIBUTIVA
paghe paghe paghe
livello
inquadramento al al al
26.3.01 1.4.01
1.3.02
(in ?)
Quadri
(*) 1.493,79 1.539,00
1.577,00
1°
livello 1.349,75 1.390,00
1.425,00
2° 1.227,04 1.264,00
1.295,00
3° 1.125,68 1.159,00
1.188,00
4° 1.040,32 1.072,00
1.098,00
5° 1.002,97 1.033,00
1.060,00
(*) Ai
sensi dell'art. 11 del CCNL ai Quadri è riconosciuta un'indennità
di funzione pari a ? 100.
Allegato
B
REGOLAMENTO
ELETTORALE RSU
Parte I
Premessa.
Il presente
accordo assume la disciplina generale
in materia di
RSU,
contenuta
nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 22.12.94
e
recepito da AssoCED in data odierna.
Modalità
di costituzione e di funzionamento.
Art. 1
- Ambito ed iniziativa per la costituzione.
RSU
possono essere costituite nei CED nei quali l'azienda occupi più di 15
dipendenti, ad
iniziativa delle associazioni
sindacali firmatarie del
Protocollo
22.12.94.
Hanno potere d'iniziativa anche le associazioni
sindacali firmatarie del
CCNL CED
ovvero le associazioni sindacali
abilitate alla presentazione
delle liste
elettorali ai sensi del punto 4, parte II, a condizione che
abbiano comunque
espresso adesione formale
al contenuto del presente
accordo.
L'iniziativa di
cui al comma 1 deve essere esercitata, congiuntamente o
disgiuntamente, da
parte delle associazioni sindacali come sopra
individuate,
entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo.
In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio
dell'iniziativa entro il
termine di
cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche
dopo
detto
termine.
La
stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche
dalla
RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del
mandato.
Art. 2
- Composizione.
Alla costituzione della RSU si procede,
per 2/3 dei seggi, mediante
elezione a
suffragio universale e a scrutinio
segreto tra liste
concorrenti.
Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle
associazioni sindacali
firmatarie del CCNL
applicato nell'unità
produttiva, e
alla sua copertura
si procede, mediante
elezione o
designazione,
in proporzione ai voti ricevuti.
Nella
composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di
genere, attraverso una coerente applicazione delle norme
antidiscriminatorie
e sulle pari opportunità.
Art. 3
- Numero dei componenti.
Fermo
restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa 22.12.94, sotto il
titolo
rappresentanze sindacali, al punto B (Vincolo della parità di costi
per le
aziende), il numero dei componenti le RSU sarà pari almeno a:
a) 3
componenti per la
RSU costituita nelle unità produttive
che
occupano fino a 100 dipendenti;
b) 3
componenti ogni 200
o frazione di 200 dipendenti
nelle unità
produttive che occupano fino a 1.000
dipendenti;
c) 3
componenti ogni 500
o frazione di 500 dipendenti
nelle unità
produttive
di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla
precedente lett. b).
Art. 4
- Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità
di esercizio.
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti
delle RSA nella titolarità
dei diritti, permessi e libertà sindacali e
tutele già loro spettanti per
effetto
delle disposizioni di cui al titolo III,
legge n. 300/70.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei
principi sopra concordati, le
parti definiranno
in via prioritaria soluzioni in
base alle quali
le
singole condizioni di miglior favore dovranno
permettere alle OO.SS. con
le quali
si erano convenute,
di mantenere una
specifica agibilità
sindacale.
In tale
ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti
alle
associazioni sindacali stipulanti il CCNL CED, i seguenti diritti:
a) diritto
ad indire, singolarmente o
congiuntamente l'assemblea dei
lavoratori
durante l'orario di lavoro,
per 3 delle 10 ore
annue
retribuite, spettanti a ciascun lavoratore
ex art. 20, legge n. 300/70;
b) diritto
ai permessi non retribuiti di
cui all'art. 24, legge
n.
300/70;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25,
legge n. 300/70.
Art. 5
- Compiti e funzioni.
Le RSU
subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri
e nell'esercizio delle funzioni ad
essi spettanti per
effetto di
disposizioni
di legge.
La RSU
e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali
firmatarie del CCNL, possono stipulare il contratto
collettivo aziendale
di
lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti
dal
CCNL dei CED.
Art. 6
- Durata e sostituzione nell'incarico.
I componenti della RSU restano in carica per 3
anni, al termine dei quali
decadono
automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo
stesso
sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima
lista.
Il componente dimissionario, che sia stato
nominato su designazione delle
associazioni
sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva,
sarà sostituito
mediante nuova designazione da parte delle
stesse
associazioni.
Le
dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono
concernere un
numero superiore al 50% degli stessi,
pena la decadenza
della
RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le
modalità
previste dal presente accordo.
Art. 7
- Decisioni.
Le
decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle
stesse in
base ai criteri previsti da intese definite dalle OO.SS.
dei
lavoratori
stipulanti il presente accordo.
Art. 8
- Clausola di salvaguardia.
Le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art.
19, legge 20.5.70 n. 300,
che siano
firmatarie del presente accordo o comunque aderiscano
alla
disciplina in
esso contenuta, partecipando
alla procedura di elezione
della RSU,
rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA
ai
sensi
della norma sopra menzionata.
Parte
II - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU
Art. 1
- Modalità per indire le elezioni.
Almeno 3
mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni
sindacali prima del presente accordo, congiuntamente o
disgiuntamente, o
la RSU
uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione
da
affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della
RSU e
da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione
delle liste
è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di
cui sopra;
l'ora di scadenza s'intende fissata alla mezzanotte del
15°
giorno.
Art. 2
- Quorum per la validità delle elezioni.
Le
OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più
ampia partecipazione dei lavoratori alle
operazioni elettorali. Le
elezioni
sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei
lavoratori
aventi diritto al voto.
Nei casi
in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione
elettorale e le
OO.SS. prenderanno ogni determinazione
in ordine alla
validità della
consultazione in relazione
alla situazione venutasi
a
determinare
nell'unità produttiva.
Art. 3
- Elettorato attivo e passivo.
Hanno
diritto di votare tutti i dipendenti non in prova in forza all'unità
produttiva
alla data delle elezioni.
Ferma restando
l'eleggibilità dei
dipendenti non in
prova in forza
all'unità
produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4,
la contrattazione regolerà limiti ed esercizio
del diritto di elettorato
passivo
dei lavoratori non a tempo indeterminato.
Art. 4
- Presentazione delle liste.
All'elezione della
RSU possono concorrere
liste elettorali presentate
dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del
presente accordo e del
CCNL
CED;
b) associazioni sindacali formalmente
costituite con un proprio statuto
ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la
presente regolamentazione;
2) la lista sia corredata da un numero di
firme di lavoratori dipendenti
dall'unità produttiva pari al 5% degli
aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano
presentato la lista e i
membri
della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
Ove, nonostante il
divieto
di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in
più
di una
lista, la Commissione elettorale di cui al punto
5, dopo la
scadenza
del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere
alla affissione
delle liste stesse ai sensi del
punto 7, inviterà
il
lavoratore
interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non
può superare di oltre 1/3
il
numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
Art. 5
- Commissione elettorale.
Al fine
di assicurare un
ordinato e corretto
svolgimento della
consultazione, nelle
singole unità produttive
viene costituita una
Commissione
elettorale.
Per la
composizione della stessa ogni
organizzazione abilitata alla
presentazione
di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità
produttiva,
non candidato.
Art. 6
- Compiti della Commissione.
La
Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste
rimettendo immediatamente dopo
la sua completa integrazione ogni
contestazione relativa alla rispondenza
delle liste stesse ai requisiti previsti dal
presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle
liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo
alle operazioni di voto
che
dovranno svolgersi senza
pregiudizio del normale
svolgimento
dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni
di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi
proposti nei termini di cui
al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni
comunicando gli stessi a tutti
i
soggetti interessati ivi
comprese le associazioni sindacali
presentatrici di liste.
Art. 7
- Affissioni.
Le liste
dei candidati dovranno
essere portate a
conoscenza dei
lavoratori, a
cura della Commissione elettorale, mediante
affissione
nell'albo
di cui al punto 1, almeno 8 giorni prima della data fissata per
le elezioni.
Art. 8
- Scrutatori.
È in
facoltà dei presentatori di ciascuna lista
di designare uno
scrutatore
per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori
non
candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata
non oltre le 24
ore che
precedono l'inizio delle votazioni.
Art. 9
- Segretezza del voto.
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non
può essere espresso per
lettera
né per interposta persona.
Art. 10
- Schede elettorali.
La
votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte
in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso
di
contemporaneità
della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a
sorte.
Le
schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro
preparazione e
la votazione devono avvenire
in modo da garantire la
segretezza e la
regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a
ciascun
elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto
di lista sarà
espresso mediante crocetta
tracciata sulla
intestazione della
lista. Il voto è nullo se
la scheda non
è quella
predisposta o
se presenta tracce di
scrittura o analoghi
segni di
individuazione.
Art. 11
- Preferenze.
L'elettore
può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista
da lui votata. Il voto preferenziale sarà
espresso dall'elettore mediante
una crocetta
apposta a fianco del nome del candidato
preferito, ovvero
segnando il
nome del candidato preferito nell'apposito spazio della
scheda.
L'indicazione di
più preferenze date alla stessa lista
vale unicamente
come votazione della lista, anche se non sia
stato espresso il voto della
lista. Il
voto apposto a
più di una lista, o l'indicazione di più
preferenze date a liste differenti, rende nulla la
scheda. Nel caso di
voto apposto
ad una lista e di preferenze date a
candidati di liste
differenti,
si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti
di
preferenza.
Art. 12
- Modalità della votazione.
Il luogo e il calendario di votazione saranno
stabiliti dalla Commissione
elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale,
in modo tale da
permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del
voto, nel rispetto
delle
esigenze della produzione.
Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei
votanti lo dovessero
richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione,
evitando
peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare
sotto ogni aspetto
la
segretezza del voto.
Nelle
aziende con più unita produttive le votazioni avranno luogo di norma
contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a
conoscenza di
tutti i lavoratori,
mediante comunicazione nell'albo
esistente
presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per
le
votazioni.
Art. 13
- Composizione del seggio elettorale.
Il seggio
è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte II,
del
presente
accordo e da un presidente nominato dalla Commissione elettorale.
Art. 14
- Attrezzatura del seggio elettorale.
A cura
della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di
un'urna
elettorale,
idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla
apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello
scrutinio. Il seggio
deve inoltre
poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi
diritto
al voto presso di esso.
Art. 15
- Riconoscimento degli elettori.
Gli elettori, per essere ammessi al voto,
dovranno esibire al Presidente
del seggio
un documento di riconoscimento personale. In
mancanza di
documento personale essi dovranno essere riconosciuti
da almeno 2 degli
scrutatori del
seggio; di tale circostanza deve
essere dato atto
nel
verbale
concernente le operazioni elettorali.
Art. 16
- Compiti del Presidente.
Il Presidente farà apporre all'elettore,
nell'elenco di cui al precedente
punto
14 la firma accanto al suo nominativo.
Art. 17
- Operazioni di scrutinio.
Le operazioni
di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle
operazioni
elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del
Presidente del seggio, il verbale
dello scrutinio,
su cui dovrà essere dato
atto anche delle eventuali
contestazioni,
verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione
(schede,
elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più
seggi,
procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel
proprio
verbale.
La Commissione
elettorale al termine delle operazioni di cui al comma
precedente provvederà a sigillare in un unico
piego tutto il materiale
(esclusi i
verbali) trasmesso dai seggi; il
piego sigillato, dopo
la
definitiva convalida
della RSU sarà conservato secondo
accordi tra la
Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo
da garantirne la
integrità e
ciò almeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla
presenza di
un delegato della Commissione
elettorale e di un delegato
della
Direzione.
Art. 18
- Attribuzione dei seggi.
Ai fini
dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU, il
numero dei
seggi sarà ripartito, secondo il criterio
proporzionale, in relazione ai
voti perseguiti
dalle singole liste concorrenti. Il
residuo terzo dei
seggi sarà
attribuito in base al criterio di composizione della RSU
previsto
dall'art. 2, comma 1, parte I, del presente accordo.
Nell'ambito delle
liste che avranno
conseguito un numero
di voti
sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno
individuati
seguendo
l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e,
in caso
di parità di voti di preferenza,
in relazione all'ordine nella
lista.
Art. 19
- Ricorsi alla Commissione elettorale.
La Commissione elettorale sulla base dei
risultati di scrutinio, procede
all'assegnazione
dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni
elettorali che
deve essere sottoscritto da tutti
i componenti della
Commissione
stessa.
Trascorsi
5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che
siano stati
presentati ricorsi da
parte dei soggetti
interessati,
s'intende confermata l'assegnazione dei seggi di
cui al
comma 1 e la
Commissione
ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece
siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti,
la
Commissione deve
provvedere al loro esame entro 48
ore, inserendo nel
verbale
suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di
tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a
ciascun
rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato
liste elettorali, entro 48 ore dal compimento
delle operazioni di cui al
comma precedente
e notificata, a mezzo raccomandata
con ricevuta, nel
termine stesso,
sempre a cura
della Commissione elettorale,
all'Associazione industriale territoriale, che, a
sua volta, ne
darà
pronta
comunicazione all'azienda.
Art. 20
- Comitato dei garanti.
Contro le decisioni della Commissione elettorale è
ammesso ricorso entro
10
giorni ad apposito Comitato dei garanti.
Tale
Comitato è composto, a livello provinciale, da 1 membro designato da
ciascuna
delle OO.SS., presentatrici di liste, interessate al ricorso, da
1 rappresentante dell'associazione industriale
locale di appartenenza, ed
è
presieduto dal Direttore UPLMO o da un suo delegato.
Il
Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
Art. 21
- Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
La
nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU,
una volta
definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per
iscritto
alla Direzione
aziendale per il tramite
della locale organizzazione
imprenditoriale d'appartenenza a cura delle
OO.SS. di rispettiva
appartenenza
dei componenti.
Art. 22
- Adempimenti della Direzione aziendale.
La
Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale
l'elenco dei
dipendenti aventi diritto al
voto nella singola
unità
produttiva
e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle
operazioni
elettorali.
Art. 23
- Clausola finale.
Il presente
accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle
parti
firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
Allegato
C
Norme
per l'applicazione del D.lgs n. 626/94.
Protocollo
Sindacale per l'attuazione del disposto del D.lgs. n. 626/94.
Titolo
I - AZIENDE SINO A 15 DIPENDENTI
Art. 1
- Sfera di applicazione.
L'individuazione
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
avverrà mediante
elezione tra tutti i
dipendenti dell'azienda durante
un'assemblea appositamente convocata con questo
esclusivo argomento
all'ordine
del giorno.
Art. 2
- Elezioni del RLS.
Il RLS
è eletto con
il sistema del
voto uninominale per
liste
contrapposte.
Godono del
diritto al voto
tutti i lavoratori
indipendentemente dal
contratto di
lavoro ad essi
applicato - a
tempo determinato,
indeterminato,
formazione e lavoro.
Sono eleggibili
solo i dipendenti con rapporto
di lavoro a
tempo
indeterminato.
Art. 3
- Durata del mandato.
Il
mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.
Art. 4
- Formazione RLS.
Per la
formazione dei RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le
norme
di cui al successivo titolo III.
Art. 5
- Permessi retribuiti per la formazione..
Per la
formazione basica il RLS avrà a
disposizione 50 ore
annue di
permesso retribuito. Nel caso di successive
rielezioni il RLS non potrà
usufruire
del presente articolo.
Art. 6
- Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.
Le aziende
metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi
retribuiti.
Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di
cui al
presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà
essere
comunicato
con almeno 3 giorni di preavviso.
Art. 7
- Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
È prevista la facoltà per i dipendenti da
aziende sino a 15 lavoratori di
demandare le
funzioni del RLS a un dirigente sindacale con funzioni di
Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che
svolgerà le
medesime attribuzioni di legge del RLS
per un insieme di
aziende
ricomprese in uno specifico territorio.
Art. 8
- Applicazione D.lgs n. 626/94.
Il RLST
è espressione dell'Organismo
Paritetico (OP) per l'applicazione
del
D.lgs. n. 626/94 per il settore dei CED.
Accedono all'OP
le OO.SS. stipulanti il CCNL CED
e sottoscrittrici del
presente
protocollo.
Art. 9
- Dimensioni del territorio.
L'OP designerà
ogni RLST in ragione o del rapporto
1 RLST ogni 2.000
addetti
e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.
Art. 10
- Durata del mandato.
La durata
del mandato di nomina degli RLST avrà
base triennale con
possibilità
di successive nuove designazioni.
Art. 11
- Clausola estensiva.
È concessa
alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di
pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla
designazione del RLST
per
l'applicazione
dei disposti di legge.
Le aziende
o U.P. che ricorreranno alla
presente opzione dovranno
associarsi
all'OP.
Titolo
II - ORGANISMO PARITETICO
Art. 12
- Costituzione.
L'OP per
l'applicazione del D.lgs. n. 626/94
per i CED è costituito
pariteticamente
dalle OO.SS. di cui all'art. 7 e da AssoCED.
Art. 13
- Territorialità.
L'OP si
articola su 2 livelli: nazionale e territoriale.
Il
livello territoriale corrisponderà a quello regionale.
Art. 14
- Funzionamento OP.
Il funzionamento dell'OP è garantito da una
quota associativa pari allo
0,1%
della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a 15
dipendenti. L'incarico di esattore delle quote sarà demandato,
mediante
convenzione,
ad un Ente di diritto pubblico.
Art. 15
- Retribuzione RLST.
L'OP provvederà alla retribuzione degli RLST con
l'esclusione degli oneri
previdenziali
ai sensi dell'art. 30, legge n. 300/70.
Art. 16
- Notifica nominativi RLST.
L'OP provvederà a notificare i nominativi degli
RLST a tutte le aziende
interessate, alle
Associazioni datoriali e
all'UPLMO competente
territorialmente,
unitamente con l'attribuzione agli RLST di un
documento
di
riconoscimento.
Titolo
III - AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI
Art. 17
- Sfera di applicazione.
Per le
aziende e/o unità
produttive con più
di 15 dipendenti
l'individuazione
del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i
lavoratori
occupati
presso la stessa unità produttiva.
Art. 18
- Numero degli RLS.
Il
numero degli RLS da eleggere sarà di:
- aziende da 16 a 200 dipendenti: 1 RLS;
- aziende da 201 a 500 dipendenti: 3 RLS;
- aziende con più di 500 dipendenti: 6 RLS.
Art. 19
- Monte ore per RLS.
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un
monte
ore retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti: 100 ore
annue per RLS;
- aziende con più di 100 dipendenti: 144 ore
annue per RLS.
Art. 20
- Garanzie per gli RLST.
Ai RLST
si applicano le garanzie
previste dalla legge n. 300/70 per i
dirigenti
di RSA.
Art. 21
- Modalità di elezione.
Per
l'elezione del RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU,
di cui
all'allegato B.
Titolo
IV - FORMAZIONE DEGLI RLS/RLST
Art. 22
- Formazione RLS/RLST.
La
formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP.
È
prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie e individuate
dall'OP con
specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo
produttivo
dell'azienda medesima.
Art. 23
- RLST.
La formazione
del RLST sarà effettuata in via
esclusiva dall'OP anche
mediante
l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il
raggiungimento dei previsti
livelli formativi consentirà alle
OO.SS.
di designare a RLST i propri dirigenti indicati.
Art. 24
- RLS.
La formazione
degli RLS eletti potrà avvenire
o presso l'OP, con le
modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda
stessa. Le materie e la
ripartizione della
formazione non potranno in ogni
caso differire dal
modello previsto
dall'OP salvo che per
integrazioni formative di
cui
all'art.
22.
Art. 25
- Permessi per la formazione.
Le aziende
metteranno a disposizione degli
RLS al momento della
loro
elezione
100 ore annue per la formazione basica.
Qualora
allo scadere del proprio mandato il RLS risultasse rieletto non si
avrà
erogazione del monte ore per la prima nomina.
Titolo
V - PERCORSO FORMATIVO
Art. 26
- Materie formative.
La formazione,
fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che
dovessero
rendersi necessari, sarà suddivisa in 3 aree conoscitive:
- normativa di legge;
- normative contrattuali;
- nozioni
di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del
rischio.
Art. 27
- Criteri valutativi.
L'OP elaborerà
sulle materie di
cui al precedente articolo metodi
formativi e
valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui
livelli
di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.
Art. 28
- Riconoscimento RLS.
Qualora un
lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo,
non raggiungesse gli standard conoscitivi
minimi, l'azienda potrà erogare
al RLS
un ulteriore monte ore formativo.
Le ore
formative concesse in surplus
saranno poste per metà a
carico
diretto
dell'azienda, per l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli
artt. 6
e 18.
Titolo
VI - ATTRIBUZIONI DEI RLS/RLST
Art. 29
- Accesso ai luoghi di lavoro.
I RLS/RLST
avranno diritto dì accesso ai luoghi di lavoro con semplice
informazione preventiva alla Direzione aziendale, da
comunicarsi anche
all'OP
nel caso di RLST.
Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di
lavoro saranno quelli di
legge. L'azienda
potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio
titolare
e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un
proprio
incaricato di fiducia.
Art. 30
- Modalità di consultazione.
Per i
diritti di informazione previsti dal D.lgs. n.
626/94 l'azienda
provvederà
a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato -
con indicazione
specifica degli argomenti da trattare
- con almeno 2
giorni
di preavviso.
Nel verbale
della riunione dovranno risultare le osservazioni che
il/i
RLS/RLST
porteranno alle comunicazioni aziendali.
Il verbale, indipendentemente dall'approvazione
della materia presentata
in
informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante
un suo
delegato, e dal/i RLS/RLST.
Art. 31
- Informazione.
Il
diritto d'informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la
materia
concernente la valutazione del rischio in azienda.
La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà,
altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto
alla riservatezza dei
lavoratori.
Art. 32
- Documentazione aziendale.
Nell'espletamento del
diritto all'informazione il RLS/RLST
non potrà
asportare
nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda
dichiari,
con propria responsabilità, la riservatezza.
È fatto, comunque, esplicito divieto al
RLS/RLST di comunicare ad esterni
conoscenze o
dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e
sulle
metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza
nell'espletamento del
proprio
mandato.
Art. 33
- Norme di salvaguardia ed estensive.
La
contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei
diritti di
informazione per meglio aderire alle
esigenze di tutela
e
prevenzione.
Titolo
VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 34
- Sostituzione RLS.
In caso
di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di
RLS si
procederà
all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34
e 35.
Art. 35
- Aziende sino a 200 dipendenti.
Nelle previsioni
di cui all'art. 29 si convocherà
un'assemblea per
effettuare
nuove elezioni.
Art. 36
- Aziende con più di 200 dipendenti.
In caso
di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei
Lavoratori
per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del
primo
dei non eletti.
Ai RLS
subentrati si applica il disposto dell'art. 25.
Art. 37
- Sostituzione RLST.
L'OP potrà
in qualsiasi momento
effettuare sostituzioni e/o
integrazioni
degli RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP
seguirà
la procedura di cui all'art. 16.
Art. 38
- Clausola di salvaguardia.
Gli RLST
sostituiti resteranno a carico
delle OO.SS. di appartenenza
mediante utilizzo dell'art. 30, legge n. 300/70 con
retribuzione a cura
dell'OP
sino alla scadenza dell'anno solare.
Dal 1°
gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui
sono occupati
o resteranno a totale onere e
carico della O.S. che
ne
richiede
l'aspettativa sindacale non retribuita.
Art. 39
- Decorrenza e durata.
Il
presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte
normativa e
90 giorni dopo la firma per
l'attivazione dell'OP con
il
collegato
Fondo.
Il presente
accordo potrà essere disdetto
in qualsiasi momento e da
qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di
preavviso mediante lettera
raccomandata
a.r. a tutte le parti sottoscrittrici.