Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I
DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
Testo
Ufficiale
In
vigore dal 1° gennaio 1995
COSTITUZIONE
DELLE PARTI
Addì 3
dicembre 1994, in
Roma, presso la sede della
A.N.C.C. Lega
Nazionale
Cooperative e Mutue
tra
l'Associazione
Nazionale delle Cooperative di Consumatori (Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue), rappresentata dal
Presidente Ivano Barberini,
dal Vice
Presidente Giuseppe Fabretti, da
Antonio Canino membro della
Presidenza,
da Franco Barsali responsabile del Settore Nazionale Lavoro e
Formazione, da
Andrea Papini e da una
delegazione composta da
Gianni
Barbetti, Gianfranco
Beltramini, Giorgio Bigliardi,
Franco Branchetti,
Mauro
Bruzzone, Bruno Cocci, Stefania Conti, Maurizio Fasce, Angelo Gerli,
Gastone
Gimignani, Edoardo Laccu, Claudio Lunardi, Roberto Malucchi, Paolo
Materassi, Oddone
Pattini, Elsa Pavesi, Graziano
Pellicciari, Cesare
Perini,
Fiorenzo Romè, Mauro Saccenti, Gianluigi Silvestro, Aldo Soldi;
l'Associazione Nazionale
delle Cooperative fra
Dettaglianti (Lega
Nazionale delle
Cooperative e Mutue),
rappresentata dal Segretario
Generale
Roberto Dessì, da Federico Genitoni, Settore Sindacale A.N.C.D. e
da una
delegazione composta da: Moreno Batani, Raffaele Cortesi, Guglielmo
Cusi,
Lino Fioravanti, Osvaldo Innocenti, Gianni Murri, Sergio Stefanini;
la Federazione
Nazionale Cooperative di Consumo
e della Distribuzione
(Confederazione Cooperative Italiane), rappresentata
dal suo Presidente
Pierluigi Angeli, dal Vice Presidente Francesco
Valvassori, dal Direttore
Fausto Pasqualitti
e da una delegazione composta da
Tiziano Bambi,
Bernardino Santoni,
Aldo Sironi, Elisabetta
Vicino, assistita dal
Responsabile
del Servizio Sindacale Confcooperative Carlo Bagni;
l'Associazione
Generale Cooperative Italiane, rappresentata dal Presidente
Luciano Zignani, da Maurizio Zaffi membro
dell'Ufficio di Presidenza
e
Graziano
Poli Commissario del settore Cooperative di Consumo;
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio,
Alberghi, Mense e Servizi
(FILCAMS-CGIL),
rappresentata dal Segretario Generale Aldo
Amoretti, dal
Segretario
Generale aggiunto Pietro Ruffolo, dai Segretari Nazionali Ivano
Corraini, Renata
Bagatin, Gennaro Pannozzo,
Luigi Piacenti, e
dai
componenti il Comitato Direttivo nelle persone di Luigi
Coppini, Claudio
Treves, Bruno Perin, Piero Marconi, Lionello
Giannini, Manlio Mazziotta,
Marco Bertolotti,
Antonio Paparatto, Cristina Ronco,
Marisa Valenti,
Giovanna Vaudano,
Demerio Vazzana, Antonio Amoruso,
Giovanni Baseotto,
Domenico Campagnoli,
Marco Cipriano, Nadia D'Amely,
Beatrice Di Bari,
Patrizia
Ferrari, Renato Franchi, Adriana Freddi, Lucia Giorgi, Angioletta
La Monica,
Antonio Lareno, Melissa
Oliviero, Carla Pasquale,
Santino
Pizzamiglio, Bruno
Rastelli, Marco Vicedomini, Mauro
Dassio, Carmela
Minniti, Giorgio Scarinci, Patrizia Vistori, Elsa
Ruzza, Renato Zanieri,
Marina Bergamin,
Loredana De Checchi, Giorgio Loro, Sandro Maccatrozzo,
Vittorio Meneghini, Giusy Muchon, Celeste Paulon,
Diana Pelizza, Sandra
Veneri, Roberto
Cinelli, Ezio Medeot,
Denise Trevisan, Dino
Bonazza,
Ramona Campari, Mauro Capacci, Dino Chieregatti,
Silvano Conti, Gualtiero
Francisconi,
Gabriele Guglielmi, Mirella Losi, Patrizia Maestri, Gabriele
Marchi,
Marinella Meschieri, Anna Naldi, Daniela Pellacani, Franca Rosini,
Walter
Sgargi, Giulio Tiberio, Daniela Zini, Carlo Amato, Dalida Angelini,
Fabio Giunti,
Paolo Graziani, Roberto Mati, Silena Menchetti, Raffaello
Nesi, Erminio Ontani, Stefania Palli, Marco
Raiconi, Alessandra Salvato,
Silvano Marani, Roberto Ghiselli, Roberta Massacesi,
Claudio Bazzichetto,
Orfeo Cecchini, Simona Cervellini, Antonella
Chiusaroli, Luigi Corazzesi,
Fabio De Rossi, Amedeo Fileri, Simona lovinella,
Giuseppe Mancini, Carla
Mattiussi, Vincenzo
Quaranta, Laura Ricci, Antonio
Stancampiano, Luigi
Castiglione, Domenico Troise, Alfonso Argeni,
Giovanni Carpino, Antonio
Coppola, Paola
Di Celmo, Rosario Stornaiuolo, Maria Antonelli, Giuseppe
Giuri, Giuseppe
Scognamillo, Canio, Cioffi,
Michele Furci, Giovanna
Pellegrino, Concetta
Alario, Luisa Albanella,
Minnì Cono, Sante
Pellegrino, Antonino
Triglia, Gianni Cotzia,
Rosanna Facchin, con
la
partecipazione della Confederazione Generale Italiana del
Lavoro (CGIL),
rappresentata
dal Segretario Confederale Walter Cerfeda;
la
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del
Turismo (FISASCAT-CISL), rappresentata dal
Segretario Generale Gianni
Baratta, dai
Segretari Generali Aggiunti Antonio
Michelagnoli e Maria
Pantile, dai
Segretari Nazionali Luciana Cirillo,
Mario Marchetti e
Pierangelo
Raineri, da Salvatore Falcone dell'Ufficio Sindacale unitamente
ad una
delegazione composta da: Piero Abrami, Giovanni Agostini, Attilio
Albanello, Antonio
Albiniano, Antonietta Aloisi,
Cecilia Andriolo,
MarioAnnoni,
Mafalda Bergamin, Sante Blasi, Maria Letizia Borgia, Claudio
Bosio, Emiliano
Bovarini, Domenico Bove, Rosalba Carai,
Rocco Carbone,
Giovanni Cardellini, Luigi Carignani, Carlo
Castellano, Elmina
Castiglioni, Claudio
Cavalletto, Alberto Cavalloni,
Osvaldo Cecconi,
Romano Celandroni,
Mario Cesino, Giuseppe
Chiofalo, Franco Ciccolini,
Maria Teresa
Ciminnisi, Antonio Cinosi, Antonio Conte, Bruno Cordiano,
Gina Cotroneo,
Patrizia Dal Chiele, Mario Dal Soler, Adriano Degioanni,
Marco
Dell'infante, Ermanno Di Gennaro, Franco Di Liberto, Carlo Di Paola,
Andrea Dominijanni, Jmma Egger, Giovanni Fabrizio,
Patrizio Fattorini,
Adriano
Fontanella, Marino Friggeri, Libero Gabrielli, Antonio Galantucci,
Silvano Gherbaz, Paolo Giachetti, Sebastiano
Gionfriddo, Pietro Giordano,
Angelo Giovanniello, Giovanni Giudice, Luca
Grazioli, Mario Lapia,
Calogero Lauria,
Carmela Licienziato, Afredo Magnifico,
Guido Malvisi,
Iride Manca,
Gilberto Mangone, Ornella
Mantica, Lucio Marchesin,
Gianfranco Mazza,
Enrico Mazzetti, Germano Medici,
Maresa Meneghini,
Amedeo Meniconi,
Aniello Montuolo, Ivano Morandi, Luigi
Nanni, Eugenio
Neri, Nicola Nesticò, Giorgio Pajaro, Marta
Paparella, Ugo Parisi, Maria
Pascale, Marcello Pasquarella, Gianfranco Patrignani,
Gianfranco Pedini,
Giovanni Pellegrini, Ferruccio Petri, Leonardo
Piccinno, Giorgio
Piacentini, Sergio Piermattei, Mario Piovesan,
Claudio Pinci, Antonella
Pirolo, Ida
Pocetti, Simone Ponziani, Vincenzo Ramogida, Rosetta Raso,
Roberto Ricciardi,
Vincenzo Riglietta, Mario
Rossano, Tuilio Ruffoni,
Pasquale
Russo, Vincenzo Sacchetta, Francesco Sanfile, Rosanna Santarello,
Carlo Santi,
Domenico Saponara, Bruno Sassi,
Fausto Scandola, Santo
Schiappacasse, Rinelda
Segatto, Carmelo Signorelli,
Domenico Simone,
Rolando Simi,
Achille Siveri, Stefano Stefani, Silvia Susini, Paola
Taddei,
Mario Testoni, Loredana Tinello, Giuseppe Tognacca, Fernando Toma,
Lilian Tradiotto,
Giancarlo Trotta, Elena Vanelli, Alessandro Varriale,
Vincenzo Vasciaveo,
Filippo Vargilii, Armando Vittorio,
Eduard Wieser,
Laura Zerbin,
con la partecipazione della Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori
(CISL) rappresentata dal
Segretario Confederale
Natale
Foriani;
l'Unione Italiana
Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
(UILTuCS-UIL),
rappresentata dal
Segretario Generale
Raffaele Vanni, dal
Segretario
Generale
Aggiunto Salvatore Caronia, dai
Segretari Nazionali: Michele
Malerba, Pier
Luigi Paolini, Virgilio Scarpellini, Parmenio
Stroppa,
Antonio Zilli;
da Marco Marroni
e Antonio Vargiu
del Dipartimento
Sindacale della
UILTuCS; dai membri del Comitato Direttivo
Nazionale
Sergio Amari,
Carlo Amoretti, Paolo
Andreani, Marco Beccati,
Pina
Belletti, Marco
Bellocchi, Giuseppe Benanti, Bruno
Bettocchi, Fernando
Biasini, Bruno Boco, Maria Pia Cafagna, Gianni
Callegaro, Renzo Canella,
Enzo Cardonatti, Bruno Carli, Leonardo Casacci,
Maurizio Casadei, Antonio
Celentano,
Grazia Chisin, Nicola Cieri, Gianluca Cioccoloni, Pietro Cocco,
Maria Codegoni,
Amedeo Colonghi, Amedeo
Criscuolo, Francesco D'Amico,
Domenico Damiano,
Michele De Simone, Diego Di Pierro,
Sergio Diecidue,
Salvatore Fanzone, Emilio Fargnoli, Stefano Franzoni,
Giuseppe Fruggiero,
Caterina Fulciniti, Giuseppe Gagliardi, Giorgio
Gandino, Giovanni Gazzo,
Giovanni Giorgio,
Rosario Gucciardo, Giancarlo
Guidi, Cesare Ierulli,
Bartolo Iozzia, Pietro La Torre, Giuseppe La Via,
Cosimo La Volta, Maria
Lo Vasco, Maria Ermelinda Luchetti, Paolo
Merlin, Teresa Milione, Antonio
Monaco, Roberto
Moro, Antonio Napoletano,
Raffaella Nomade, Francesco
Ortelli, Leonardo
Pace, Giulio Parisi, Aurelio Pellegrini, Giannantonio
Pezzetta, Paolo
Poma, Maurizio Regazzoni, Cristina Rocchi, Carlo Sama,
Sandro Sansoni,
Pasquale Sastri, Luigi
Scardaone, Gianni Tomasi,
Gianfranco
Venturi, Ivana Veronese, Paolo Vestri, Luca Visentini, Domenico
Zanghi;
da una rappresentanza del settore Cooperazione composta da Claudio
Bavastro, Simona
Bonalumi, Luigino Boscaro,
Enrica Buono, Damiano
De
Paoli, Fausta
Dessì, Silvio Cerù, Claudio Moretti, Gianluigi Renna,
Giovanni
Rodilosso, Ennio Rovatti, Carlo Salvadori, Franco Verdini, con la
partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL)
rappresentata dal
Segretario
Confederale Bruno Bruni;
si è
stipulato
il
presente CCNL composto da 49 titoli, 181 articoli e 16 allegati.
Letto, approvato
e sottoscritto dai rappresentanti
di tutte le
parti
stipulanti.
AVVERTENZA
Le parti
stipulanti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei
singoli articoli
risponde soltanto all'esigenza di migliorare la
consultazione
del testo contrattuale.
I titoli, pertanto, non sono esaustivi
nell'indicazione dei contenuti dei
singoli articoli e, quindi, in quanto tali non
costituiscono elemento di
interpretazione
della norma.
Le parole
e i numeri evidenziati in
corsivo indicano le innovazioni
apportate
dall'ipotesi di accordo del 3.12.94 e in fase di stesura.
PREMESSA
AL CCNL
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro, nell'assumere come
proprio lo
spirito del "Protocollo sulla politica dei
redditi e
dell'occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e
sul sostegno al sistema produttivo" del
23.7.93, ne realizza, per quanto
di
competenza del Contratto Collettivo Nazionale di categoria, le finalità
e gli
indirizzi in tema di relazioni sindacali
· attribuendo all'autonomia
collettiva delle parti
una funzione
primaria
per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo
del metodo partecipativo, ai diversi livelli
e con diversi strumenti, al
quale
le parti riconoscono un ruolo essenziale nella
prevenzione del
conflitto;
· regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di
una dinamica delle relazioni di lavoro tale da consentire ai
lavoratori
benefici economici con contenuti non
inflazionistici e alle imprese una
gestione
programmabile del costo del
lavoro nonché di sviluppare e
valorizzare pienamente le opportunità
offerte dalle risorse umane.
A tal
fine le parti si impegnano a che
il funzionamento del sistema di
relazioni
sindacali e contrattuali più avanti descritto si svolga secondo
i
termini e le procedure specificamente indicate dal presente contratto.
Le parti
si impegnano, inoltre,
ad intervenire congiuntamente per
l'emanazione di
un apposito provvedimento legislativo
che applichi il
particolare
trattamento contributivo previdenziale, così come previsto per
le erogazioni
del secondo livello di contrattazione dal Protocollo del
23.7.93.
Le parti,
infine, avendo anche assunto quale orientamento per i
propri
comportamenti lo
sviluppo delle imprese
nel quadro di
un corretto
confronto competitivo tra le imprese distributive,
italiane e straniere,
operanti in
Italia e la valorizzazione del lavoro,
nel quadro di
una
evoluzione del
sistema di relazioni
sindacali finalizzato alla
partecipazione ai
processi, realizzano con il presente
contratto gli
assetti
contrattuali indicati dal Protocollo del 23.7.93.
VALIDITA'
E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente
contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale di
ambo i
sessi dipendente dalle
cooperative di consumo, dai
consorzi da
queste costituiti,
nonché dipendenti di società
costituite o comunque
controllate dalle
predette cooperative o consorzi, che
appartengano al
settore della distribuzione, del terziario e dei
servizi. Esso si applica
altresì al
personale dei laboratori annessi e al personale dei
reparti
commerciali delle cooperative con attività promiscua
(vedi i protocolli
allegati
n. 5 e 6).
Il
presente contratto si applica anche ai rapporti di lavoro del personale
dipendente
da cooperative fra dettaglianti, ai loro consorzi e società di
servizio
alle cooperative e ai consorzi del settore.
Il presente
contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve
essere
considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, che ha
efficacia
in tutto il territorio nazionale è complessivamente migliorativo
rispetto
al precedente CCNL, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti
i precedenti
contratti collettivi nazionali,
provinciali, aziendali,
accordi speciali,
usi e consuetudini riferentisi ai medesimi settori e
categorie indicati nel precedente comma. Sono fatte
salve, per tutti i
lavoratori,
le relative condizioni di miglior favore comunque acquisite.
Per
quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di
legge
vigenti in materia.
Chiarimento
a verbale.
Ai fini
dell'applicazione del
presente contratto i
consorzi vengono
considerati,
a tutti gli effetti, aziende autonome, in quanto autogestiti,
a termine
dei singoli Statuti, dalle cooperative delle rispettive zone.
Nota a
verbale.
In relazione all'applicazione del presente CCNL
alle società controllate
nei casi
in cui si verificasse la necessità di un cambiamento
di
applicazione di
contratto le parti si incontreranno preventivamente per
esaminare
le necessarie armonizzazioni.
Prima
parte - RELAZIONI SINDACALI
Titolo
I - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 1
- ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
1. Le
parti, rilevato che
rientra negli obiettivi
comuni la
realizzazione di condizioni che consentano
una più marcata presenza della
cooperazione nel paese e una sempre
maggiore efficienza e competitività
delle
Cooperative nel settore
distributivo anche quale
premessa
indispensabile per sviluppare
l'occupazione, riconoscono l'importanza di
favorire,
a tal fine, lo sviluppo di un sistema di corrette relazioni
sindacali
e la ricerca di comportamenti coerenti, anche negoziali, da
parte
dei propri rappresentati per affermare un processo di più larga
partecipazione, nel quadro di una comune concezione di valori
di
democrazia economica e d'impresa, anche
attraverso l'esercizio dei diritti
sindacali e un migliore utilizzo degli
strumenti di cui al presente CCNL
2. Le
parti stipulanti il presente
CCNL concordano di organizzare un
sistema di relazioni sindacali come sotto
specificato:
2-1)
informazione ai livelli: nazionale, regionale e aziendale, con le
modalità stabilite dall'art. 2 (diritti
di informazione);
2-2)
partecipazione e confronto per le materie e con le modalità
indicate nell'art. 3;
2-3)
contrattazione collettiva al
livello nazionale e al
secondo
livello di contrattazione con le modalità
e i contenuti stabiliti
nell'art. 13.
3. Strumenti per un'efficace gestione delle
relazioni sindacali vengono
definiti:
3-1)
Osservatorio Nazionale (art. 6);
3-2)
Commissione Paritetica Nazionale (art. 7);
3-3)
Comitati Misti Paritetici (art. 8).
4. In
questo contesto e a
tutti i livelli, assume valore politico
un'etica di rapporti che salvaguardi il
pluralismo sindacale che si è
realizzato
nell'esperienza italiana quale
patrimonio positivo delle
Organizzazioni Sindacali e cooperative
firmatarie del presente contratto.
5. Le
parti, anche alla luce del nuovo sistema di relazioni sindacali,
sono
impegnate a perseguire
comportamenti, politiche contrattuali e
politiche salariali coerenti con gli
obiettivi indicati dal Protocollo del
23.7.93
(v. Protocollo 23.7.93, parte
prima - Impegni delle Parti -
Allegato n. 13)
6. Le
imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente
contratto perseguiranno indirizzi di
efficienza, innovazione e sviluppo
delle proprie attività che nelle
compatibilità di mercato siano tali da
poter
contenere i prezzi entro i livelli necessari alla politica
dei
redditi.
7. Le
parti si danno atto che le
innovazioni in materia di relazioni
sindacali,
struttura contrattuale e diritti
individuali, esprimono
l'intendimento di perseguire gli obiettivi
comuni di democrazia economica
e
di partecipazione ai
processi di sviluppo della cooperazione e
dell'occupazione.
8. Una
coerente gestione del CCNL nel rispetto, a tutti i livelli, di
quanto previsto nel sistema di relazioni
sindacali, costituisce un impegno
delle
parti e può consentire, alla verifica,
di aprire la strada ad
ulteriori avanzamenti.
9. Al
fine di risolvere
eventuali controversie sul sistema
delle
relazioni indicate nel presente articolo su
richiesta anche di una delle
parti e nel rispetto di quanto previsto si
ricorrerà, ad un confronto tra
le organizzazioni firmatarie il presente
contratto a livello territoriale
prima e a livello nazionale poi, da
esaurirsi entro 20 giorni dalla data
di richiesta. Trascorso tale periodo ed
esperite le procedure, le parti
riprenderanno libertà di azione.
10. Al fine di risolvere eventuali controversie
di interpretazione e di
applicazione di interi istituti e di
singole clausole contrattuali, con
esclusione della materia delle sanzioni
disciplinari, su richiesta anche
di una delle parti e nel rispetto di quanto
previsto, verrà attivata la
Commissione Paritetica Nazionale di cui
all'art. 7 del presente CCNL.
11. Le
parti si incontreranno periodicamente, di norma ogni 6
mesi o
anticipatamente su richiesta, al fine di valutare la corrispondenza e
adeguamento della normativa contrattuale
alla legislazione emanata per le
parti espressamente demandate da questa
alla contrattazione collettiva.
Art. 2
- DIRITTI DI INFORMAZIONE
1. Le parti, ferma restando la piena
autonomia di poteri decisionali e
di
responsabilità gestionali delle Cooperative e le rispettive distinte
responsabilità delle Associazioni
Cooperative e delle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori, concordano il
seguente sistema di informazione.
2. Al
fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente
CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative
ai
rilevanti fenomeni collegati ai processi di
sviluppo e ristrutturazione e
alle relative innovazioni
tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi
sull'organizzazione del
lavoro e sui
livelli occupazionali e
professionali, saranno fornite le
informazioni stabilite ai
diversi
livelli di competenza come sotto
specificato.
3. In relazione a quanto sopra, ciascuna delle
Associazioni Cooperative,
in
piena autonomia, fornirà
alle predette
Organizzazioni Sindacali
informazioni sulle materie indicate ai livelli e
con le procedure
stabilite nel presente articolo.
A)
Livello nazionale.
1. Di
norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite,
nel
corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per
tipologia
strutturale, riferite alle prospettive
del settore, alla
evoluzione complessiva del sistema di
imprese cooperative associate, agli
orientamenti inerenti le modificazioni tecnico-organizzative
e ai
prevedibili
riflessi sugli andamenti occupazionali
e sulla struttura
dell'occupazione, suddivisa per livelli e
per tipologia dei contratti di
assunzione,
con particolare riferimento all'occupazione giovanile
e
femminile.
2. In
questo ambito e nei suoi termini più generali, l'informazione
riguarderà
inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti degli
assetti
societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni,
le
acquisizioni di rilevanti partecipazioni
societarie, avverrà nel rispetto
dei tempi di decisione delle cooperative e
sarà preventiva nei termini di
cui al successivo art. 3, punto 3, lett. a).
Tale informazione si riferirà
anche alle articolazioni regionali e/o
interregionali interessate.
3. Saranno altresì fornite informazioni
globali in materia di politiche
commerciali, con riferimento ai rapporti con
la produzione, alla struttura
dei
consumi e al
ruolo della cooperazione,
per stabilire rapporti
funzionali con i programmi agricoli e
industriali tali da consentire una
politica commerciale e degli assortimenti
coerente rispetto alle esigenze
dei
consumatori e garantire il
contenimento dei prezzi - specie
nei
prodotti di prima necessità - e apprezzabili
livelli qualitativi.
4. Nel
corso degli incontri saranno fornite informazioni anche
sui
problemi inerenti la riforma del settore
distributivo - ivi compresa la
modifica della vigente legislazione - e
sulle iniziative reciproche verso
i pubblici poteri per porre in atto
politiche coerenti per il rinnovamento
del settore distributivo, nel quadro di una
riorganizzazione settoriale e
territoriale che consenta alla cooperazione
di consumo di svilupparsi nel
territorio
nazionale attraverso una qualificata presenza strutturale e
commerciale.
B) Livello
regionale la rappresentanza delle Associazioni delle
Cooperative
nel confronto a livello regionale sarà quello distrettuale
laddove
la struttura associativa delle
cooperative abbia assunto tale
dimensione.
Per le provincie di Trento e
Bolzano, invece, il livello
regionale è sostituito dal livello
provinciale).
1. Di norma annualmente, entro il primo
quadrimestre, dalle Associazioni
delle
Cooperative saranno fornite alle strutture regionali interessate
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie
del presente CCNL, nel corso di
un
apposito incontro, informazioni globali riferite ai
processi di
sviluppo
e di ristrutturazione delle cooperative
associate, con
particolare riferimento ai programmi che
comportano nuovi insediamenti o
processi di mobilità dei lavoratori, nonché
informazioni sugli andamenti
occupazionali e sulla struttura
della occupazione con
particolare
riferimento all'occupazione giovanile e
femminile.
Saranno
altresì fornite informazioni globali sulle politiche
commerciali, sulla struttura e
sull'andamento complessivo dei prezzi dei
prodotti di più largo consumo e sui rapporti
con la produzione.
Le
informazioni di cui sopra, se riferite alle cooperative fino
a 50
dipendenti,
ove anche finalizzate
alla contrattazione di
secondo
livello,
saranno necessariamente più
articolate e suddivise,
con
particolare riferimento ai nuovi
insediamenti e alla
loro
localizzazione, nonché alle implicazioni in materia di organizzazione
del lavoro, di occupazione e di mobilità.
2. Il suddetto incontro verterà anche
sull'opportunità di raccordare la
presenza
e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi
degli
enti pubblici territoriali e con le necessità complessive
del
settore
distributivo nel territorio, in
una prospettiva riformatrice,
mettendo in atto iniziative reciproche volte
a rimuovere gli ostacoli che
impediscono tale sviluppo.
3. In
occasione di prevedibili
provvedimenti legislativi e/o
amministrativi relativi agli orari degli
esercizi commerciali le parti
interessate
concorderanno incontri specifici
prima dell'adozione dei
provvedimenti da parte dell'autorità
competente.
4. Le parti si danno atto che qualora il
diritto di informazione, per la
qualità e la dimensione delle materie,
interessi più Regioni, il confronto
avverrà
fra Associazioni Distrettuali e i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali Regionali interessate
e/o le Organizzazioni
Nazionali stipulanti il presente CCNL.
C)
Livello aziendale.
1. Nelle
cooperative con oltre 50 dipendenti saranno
fornite alle
strutture delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente contratto
e
alle RSU di cui all'art. 27, nel corso di un
apposito incontro da
tenersi
di norma entro il primo quadrimestre
dell'anno e comunque su
richiesta
di una delle parti, informazioni
riguardanti le prospettive
della
cooperativa, del consorzio, o delle società da esse costituite o
controllate, i programmi di sviluppo e di
ristrutturazione aziendale e
delle innovazioni tecnologiche, con
particolare riferimento:
I. ai nuovi insediamenti e alla loro
localizzazione;
II. agli
accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società
e/o mutamenti di assetti societari,
concentrazioni, fusioni, acquisizione
di rilevanti partecipazioni societarie;
III.
alle prevedibili implicazioni in materia di
organizzazione del
lavoro, di occupazione e di mobilità.
2. Durante
l'incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla
struttura e il funzionigramma aziendale,
sulla dinamica e sulla struttura
dell'occupazione (a tempo pieno, a tempo
parziale, a tempo determinato),
suddivisa
per livelli e sui programmi
formativi, dati derivanti
dal
bilancio consuntivo e dalle attività
dell'azienda nonché dati riferiti al
bilancio preventivo e al suo andamento
periodico nell'anno di riferimento.
3. Saranno
fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle
politiche commerciali e su quelle che
saranno adottate dalla cooperativa a
favore e a tutela dei consumatori.
4. Le
informazioni suddette saranno
fornite con la
necessaria
tempestività ai fini dell'utilità del
confronto.
Art. 3
- PARTECIPAZIONE
a) -
Confronto sui progetti.
1. Con
riferimento alle informazioni di maggiore interesse, contenute
nel precedente articolo, inerenti i più
significativi piani di sviluppo e
ristrutturazione, le conseguenti innovazioni tecnico organizzative nei
comparti commerciali e i loro riflessi
sull'organizzazione del lavoro, sui
livelli
occupazionali e professionali, le Organizzazioni Sindacali
competenti per livello potranno avanzare
formale richiesta per l'apertura
di una fase di confronto.
2. Data la riservatezza delle informazioni
che saranno fornite l'uso di
esse sarà consentito nel rispetto dei
principi sanciti dall'art. 2105 C.C.
(vedi appendice, leggi e regolamenti).
3. Rimane
inteso che le informazioni relative a tale confronto saranno
riferite
alla fase successiva l'iter
formativo del progetto iniziale
proprio
delle cooperative, e preventive
rispetto alla definizione del
progetto finale e del relativo piano di
fattibilità in modo da consentire
alle
Organizzazioni Sindacali e
alle RSU e/o
RSA una effettiva
partecipazione ai medesimi.
4. In
particolare, a seguito della decisione assunta dall'impresa per
nuovi investimenti, si concorderanno
incontri specifici per dare vita ad
un
confronto sui progetti dell'organizzazione del lavoro
funzionale
all'investimento, della distribuzione degli orari e della composizione
degli organici e delle professionalità.
5. Le
parti convengono altresì
sull'utilità di pervenire ad
intese
aziendali
che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche,
forme
di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo,
attraverso nuove modalità di partecipazione
diretta dei lavoratori stessi
ad elementi di organizzazione del lavoro.
b) -
Procedure.
1. Relativamente al precedente punto a) si
conviene che la richiesta di
confronto
dovrà essere inoltrata
per iscritto all'azienda
e alla
Associazione Cooperativa competente per territorio entro 6 giorni
dal
momento in cui le informazioni sono state
fornite.
2. L'azienda
interessata e l'Associazione cooperativa competente per
livello, ricevuta la richiesta di cui al
comma precedente, attiveranno il
confronto
con le Organizzazioni
Sindacali competenti per
livello
realizzando concretamente la partecipazione del sindacato sulle
problematiche in esame, anche per
favorire le occasioni di
sviluppo
occupazionale e di crescita
professionale, di miglioramento delle
condizioni complessive di lavoro, nonché per
superare i punti di debolezza
aziendali, anche attraverso adeguate forme
di flessibilità organizzativa e
di
mobilità, di cui
all'art. 20, basata
sulla riutilizzazione
economicamente valida delle risorse
produttive e professionali.
3. La
suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 (dieci)
giorni
dalla richiesta e dovrà esaurirsi entro 10 (dieci) giorni dalla
data della riunione in cui il confronto
stesso è stato avviato, salvo le
proroghe
che le parti concorderanno. In ogni caso, fino all'esaurimento
della
procedura di cui sopra, le Organizzazioni Sindacali non
daranno
luogo
a manifestazioni di conflittualità inerenti gli
argomenti in
oggetto, né le imprese daranno attuazione ai
loro piani e progetti.
4. Nell'ambito della procedura suddetta le
parti possono istituire per i
livelli di competenza, a partire da quello
aziendale, Comitati Consultivi
Paritetici
formati per il
livello nazionale e/o
regionale da
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
e dalle Associazioni
Cooperative
competenti per livello e, per il livello Aziendale, dalle
aziende interessate e dalle RSU con il
compito di esprimere la valutazione
attraverso
un parere formale, obbligatorio,
ma non vincolante nonché
indicazioni di eventuali opzioni o programmi
alternativi. Detti Comitati
potranno
redigere un apposito verbale sottoscritto
dai componenti da
trasmettere alle rispettive Organizzazioni.
5. I Comitati paritetici suddetti, costituiti
dai rappresentanti di cui
sopra, saranno composti da 6 (sei) membri
nominati in rappresentanza delle
Organizzazioni Sindacali e/o RSU
e da 6 (sei) membri
nominati
dall'Associazione Cooperativa competente
per livello o
dall'azienda
interessata.
c) -
Accordi di avvio.
Le parti,
anche come coerente sviluppo di quanto previsto dai precedenti
punti,
a fronte di nuovi insediamenti avvieranno confronti preventivi tesi
a definire accordi di avvio sulle materie
relative all'organizzazione del
lavoro e all'utilizzo degli impianti, alla
occupazione quali-quantitativa
e
dall'articolazione dell'orario, alle flessibilità organizzative.
Il confronto
si dovrà esaurire, di norma, un
mese prima del
nuovo
insediamento.
Art. 4
- LIVELLI DELLA CONTRATTAZIONE
Le parti convengono che la contrattazione viene
effettuata esclusivamente
su due livelli: nazionale per il primo livello
e aziendale per il secondo
(ferme restando le materie di cui all'art. 13
titolo VI, per le province
di Trento
e Bolzano, per quanto attiene la contrattazione di
secondo
livello,
in sostituzione della contrattazione integrativa aziendale potrà
essere
effettuata la contrattazione provinciale).
Art. 5
- PROCEDURE DEL NEGOZIATO CONTRATTUALE
Ai sensi
del Protocollo 23.7.93 le parti
per i rispettivi livelli
di
competenza si
atterranno alle procedure di
seguito indicate, ritenute
funzionali alla
tempestiva conclusione delle vertenze e
all'intento di
prevenire
il conflitto ed evitare carenze contrattuali.
A)
Rinnovo del contratto nazionale.
1. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a
presentare la piattaforma
rivendicativa per il rinnovo del contratto
in tempo utile per consentire
l'apertura delle trattative tre mesi prima
della scadenza del contratto.
2. Le
Associazioni Cooperative si impegnano ad iniziare le trattative
entro 20 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento della piattaforma. in
occasione del primo incontro oltre
all'illustrazione dei contenuti della
piattaforma
tra le delegazioni trattanti si
definirà il percorso del
negoziato.
3. Durante
i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza
del
contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro
mesi
dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti
non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
4. Le parti si danno atto che in assenza di
accordo, dopo un periodo di
vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla
scadenza del CCNL, ai lavoratori
dipendenti
ai quali si applica il contratto
non ancora rinnovato sarà
corrisposto, a partire dal mese successivo e
comunque dopo tre mesi dalla
data
di presentazione della
piattaforma di rinnovo se successiva
alla
scadenza
del contratto, un
elemento provvisorio della retribuzione
denominato "indennità di vacanza
contrattuale". L'importo di tale elemento
sarà pari al 30% del tasso di inflazione
programmato, applicato ai minimi
retributivi contrattuali vigenti, inclusa la
ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo,
detto importo sarà pari al
50% dell'inflazione programmata. Tale
meccanismo sarà unico per tutti i
lavoratori.
5. La violazione della norma di cui al comma
3 della presente lett. A)
comporta
come conseguenza a carico della
parte che vi ha dato causa,
l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi
del termine a partire dal
quale decorre l'indennità di vacanza
contrattuale.
6. L'indennità di vacanza contrattuale,
eventualmente erogata, cesserà
dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del
contratto.
B)
Rinnovo dei contratti di secondo livello.
1. Gli
accordi aziendali sono
rinnovabili nel rispetto del principio
dell'autonomia dei cicli negoziali.
2. Entro 20 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento delle richieste
sindacali,
nel rispetto delle norme e delle procedure contrattuali, le
aziende si impegnano ad iniziare le
trattative stabilendo il percorso del
negoziato.
3. Durante tre mesi dalla data di
presentazione della piattaforma e per
il mese successivo alla scadenza
dell'accordo, e comunque per un periodo
complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle
richieste di rinnovo, saranno garantite
condizioni di normalità sindacale
con
esclusione del ricorso
ad agitazioni relative
alla predetta
piattaforma.
Titolo
II - STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 6
- a) SEZIONE NAZIONALE DELL'OSSERVATORIO INTERCONFEDERALE
1. Al
fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli
elementi di
conoscenza
necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante
interesse
reciproco sotto specificati, le
parti si impegnano a
dare
concreta attuazione alla fase di avvio
dell'apposita sezione riguardante
la
distribuzione cooperativa,
costituita nell'ambito dell'Osservatorio
Nazionale
sulla Cooperazione di
cui al punto 5 del
Protocollo
Interconfederale del 5.4.90 (vedi allegato
n. 11) con lo scopo precipuo
di:
I. confrontare i reciproci orientamenti,
individuando eventuali proposte
di approfondimento, in merito
all'evoluzione della normativa nazionale e
comunitaria del settore;
II. realizzare
una informazione reciproca in materia di politiche del
lavoro e di riforma del sistema
distributivo, anche al fine di individuare
iniziative nei confronti delle competenti
autorità;
III. analizzare
la struttura del settore della distribuzione cooperativa
nonché quella dell'occupazione suddivisa
per sesso, tipologia di contratto
e per livelli di inquadramento;
IV. seguire l'andamento dell'occupazione
femminile e acquisire conoscenze
adeguate alla specificità della materia
allo scopo di individuare azioni
positive volte a concretizzare le pari
opportunità, collaborando a tal
fine con la commissione paritetica
nazionale per le pari opportunità, di
cui all'art. 22, comma 2;
V. rilevare
eventuali problematiche derivanti
dall'inserimento in
azienda
di lavoratori extracomunitari, tossicodipendenti, etilisti e
portatori di handicap e individuare le
iniziative che possono concorrere
alla loro soluzione;
VI. sviluppare una analisi generale dei
fabbisogni formativi del settore;
VII. svolgere
indagini e approfondire lo stato delle relazioni sindacali
anche a livello europeo, l'evoluzione e
gli esiti della contrattazione
collettiva del settore, esaminando le
dinamiche contrattuali nel complesso
della distribuzione commerciale e quelle
del costo del lavoro anche in
rapporto alla legislazione e contribuzione
sociale.
2. Tutte
le elaborazioni e le proposte della sezione dell'Osservatorio
Nazionale saranno trasmesse alle parti
stipulanti il CCNL per consentire
le
opportune valutazioni e un loro
eventuale utilizzo. I finanziamenti
delle
iniziative di studio e ricerca adottate, qualora queste non siano
esaudibili
dalle normali strutture
associative delle parti,
saranno
ripartiti fra le stesse, secondo modalità da
concordarsi.
Norma
transitoria.
Le parti si impegnano a dare concreta
attuazione, in tempi immediatamente
successivi alla
data di entrata
in vigore del
presente CCNL, al
regolamento per il funzionamento della sezione
dell'Osservatorio di cui
alla
presente intesa, che ha già costituito oggetto di confronto e che si
intende
formalmente approvato (allegato n. 9).
Conseguentemente
la sezione dell'Osservatorio terrà la sua prima riunione
entro
il dicembre 1995.
Art. 7
- b) COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
1. E'
istituita a Roma, presso la sede della A.N.C.C., la Commissione
Paritetica Nazionale.
Tale
Commissione opererà al fine di assicurare il rispetto delle intese
intercorse
esaminando tutte le controversie
di interpretazione e di
applicazione di interi istituti e di singole
clausole del contratto, con
esclusione della materia delle sanzioni
disciplinari.
Della
Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti
stipulanti il presente contratto.
2. A
detta Commissione dovranno
rivolgersi, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, le Organizzazioni
Sindacali locali facenti capo alle
Organizzazioni Nazionali stipulanti detto contratto e/o le cooperative
aderenti alle rispettive Associazioni
tramite le Associazioni territoriali
di
competenza. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le
parti entro 15 giorni dal ricevimento della
raccomandata di cui al comma
precedente
e l'intera procedura
dovrà esaurirsi entro
130 giorni
successivi. La Commissione, prima di
deliberare, può convocare le parti in
controversia per acquisire ogni
informazione e osservazione utile
all'esame della controversia stessa.
Le
deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in
copia
alle parti interessate, alle quali incombe
l'obbligo di uniformarvisi e,
ove
ne ricorrano gli
estremi, di darvi attuazione,
trasferendone i
contenuti
in un verbale di conciliazione,
ai sensi e per gli effetti
degli
artt. 411, comma
3, 412 C.P.C. e 2113, comma
4 C.C., come
modificati dalla legge 11.8.73 n. 533.
3. In pendenza di procedura presso la
Commissione Nazionale, cioè per 45
giorni dalla sua attivazione, le parti
interessate non potranno prendere
alcuna iniziativa sia sindacale che legale.
4. Ove la controversia e relativa procedura
abbiano riguardato questioni
attinenti al sistema di relazioni sindacali
la parte, il cui diritto di
Organizzazione Sindacale al rispetto di
quanto in materia previsto risulti
leso - sulla base della deliberazione della
Commissione Paritetica ovvero,
in assenza di detta deliberazione, sulla
base di oggettivi riscontri -
potrà
decidere, previo confronto
tra le Organizzazioni stipulanti
(confronto da esaurirsi entro 10 giorni), di
non ottemperare a sua volta
alle procedure e modalità previste al
riguardo.
5. Per
tutto quanto relativo
al funzionamento della
Commissione
Paritetica Nazionale potrà provvedere la
Commissione stessa con proprie
deliberazioni.
Art. 8
- c) COMITATI MISTI PARITETICI
1. A livello regionale, ove sia più
significativa la presenza di imprese
cooperative del settore, le parti stipulanti
costituiranno "Comitati Misti
Paritetici".
2. Compiti principali di tali comitati sono:
I. Effettuare l'esame dell'andamento del
mercato del lavoro, riferito al
settore distributivo del terziario, nel
territorio al quale si rivolgono.
II. Rilevare i fabbisogni professionali,
quantitativi e qualitativi delle
imprese
di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base
dei
rispettivi programmi di ristrutturazione e
sviluppo.
III. Attivare rapporti con gli enti pubblici sia
al fine di migliorare le
conoscenze che per favorire la reperibili
sul mercato occupazionale delle
figure professionali necessarie alle
imprese cooperative del settore.
IV. Espletare
quanto demandato dall'art. 80 in materia di contratti a
termine.
3. I
Comitati misti regionali coordineranno la propria attività con la
Commissione
prevista dal CCNL per le pari
opportunità nonché con
la
Commissione
prevista per i contratti di formazione e
lavoro, fermo
restando, per questi ultimi le procedure di
approvazione di cui all'art. 4
dell'accordo quadro (vedi allegato n. 4).
Titolo
III - LIVELLO DI CONFRONTO REGIONALE
Art. 9.
1. Le parti si danno atto della validità di
attivare a livello regionale
momenti di confronto per giungere a positive
intese operative in merito a:
I. attivazione e regolamentazione dei
comitati misti paritetici sul
mercato del lavoro di cui all'art. 8 e per
le azioni positive e le pari
opportunità;
II. attivazione e regolamentazione dei comitati
consultivi paritetici per
l'esercizio del diritto all'informazione
di cui all'art. 3, lett. b, punto
4;
III. confronti
in merito a norme vigenti o
emanante in tema di
orari
commerciali dagli enti pubblici competenti
per verificarne i riflessi
eventuali con gli orari di punti di
vendita. A fronte di tali verifiche le
parti potranno assumere orientamenti
comuni con cui confrontarsi con gli
enti pubblici predetti;
IV. attivazione e regolamentazione delle
commissioni paritetiche per la
gestione dell'accordo quadro sui contratti
di formazione e lavoro;
V. verifiche
generali sull'applicazione del contratto di lavoro nelle
cooperative di piccole dimensioni qualora
richiesto dalle Organizzazioni
Sindacali stipulanti.
Titolo
IV - MERCATO DEL LAVORO
Art.
10.
1. In
conformità con gli obiettivi di cui al presente titolo le parti,
allo
scopo di consentire alle aziende di soddisfare le proprie esigenze
organizzative e produttive rivolte a
salvaguardare e sviluppare la loro
competitività e di dare
al tempo stesso
un contributo positivo
all'occupazione, riconoscono l'opportunità di utilizzare le occasioni
offerte
dalla vigente normativa legislativa e contrattuale in tema
di
contratti di formazione e lavoro, di
apprendistato, di contratti a tempo
determinato e di lavoro a tempo parziale
nell'ambito della contrattazione
degli organici e dell'organizzazione del
lavoro.
2. Le parti si danno atto che il ricorso al
lavoro a tempo parziale su
base annua, oltre a rispondere alle esigenze
di cui al precedente comma,
risponde anche all'obiettivo di ridurre il
ricorso ai contratti di lavoro
a tempo determinato.
3. In questo contesto le parti valutano
positivamente l'opportunità di
interessare all'avviamento i vari soggetti
dell'offerta di lavoro secondo
quanto
previsto dalle altre normative
in materia di collocamento, con
particolare riferimento alle categorie
socialmente più deboli.
4. A
tal fine potranno
essere utilizzate le indagini
conoscitive
realizzate
dai comitati misti
di cui all'art. 8
e dalla sezione
dell'Osservatorio di cui all'art. 6.
Titolo
V - LAVORO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO
AD ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Art.
11.
1. Il
lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è
regolato dalle disposizioni vigenti in
materia.
2. Al
riguardo le parti
convengono sull'obiettivo di
favorire
l'inserimento nelle strutture aziendali, nell'ambito delle possibilità
tecnico-organizzative di
queste, degli invalidi e dei
portatori di
handicap
in funzione della loro capacità
lavorativa e del conseguente
sviluppo
professionale delle varie categorie, anche su segnalazione e
partecipazione delle RSU.
3. Per
quanto riguarda l'adeguatezza
delle condizioni di lavoro alle
capacità
lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti
stipulanti, in considerazione del problema
sociale che essi rappresentano,
dichiarano che si adopereranno
congiuntamente per la realizzazione delle
iniziative e dei provvedimenti necessari per
dare attuazione ai "sistemi
di lavoro protetto" di cui all'art. 25
della legge 30.3.71 n. 118. Su tale
punto
convengono di intervenire congiuntamente presso
i competenti
Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché
il problema venga considerato
e affrontato con la massima sensibilità.
4. Inoltre
in sede aziendale le parti promuoveranno incontri specifici
per esaminare le problematiche concernenti
le "barriere architettoniche"
nei
luoghi di lavoro. In questo quadro le parti si adopereranno per
individuare
interventi atti a superare
le "barriere architettoniche"
compatibilmente con le esigenze
impiantistiche e/o tecniche-organizzative.
Allo scopo verranno anche attivate idonee
iniziative per accedere a fonti
di finanziamento previste dalle leggi
vigenti.
Art. 12
- ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA
1. Ai
sensi del comma 2 dell'art. 25 della legge 23.7.91 n. 223,
non
sono
computabili, ai fini
della determinazione della
riserva le
assunzioni:
I. dei lavoratori cui sia assegnata una
qualifica ricompresa nei livelli
Quadro, I, II e III;
II. dei lavoratori del IV e V livello, per
quest'ultimo relativamente al
profilo 1, a condizione che abbiano già
prestato servizio presso imprese
del
terziario e/o della
distribuzione cooperativa e siano
stati
interessati da processi di mobilità, crisi
aziendale o diminuzione di
organico.
2. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti
da adibire a mansioni di
custodia, fiducia e sicurezza.
3. I lavoratori assunti tra le categorie
riservatarie previste dal comma
5
dell'art. 25 della legge 23.7.91 n. 223, saranno computabili, ai fini
della copertura dell'aliquota di riserva di
cui ai commi 1 e 6 dell'art.
25
citato, anche quando
vengono inquadrati nelle
qualifiche
precedentemente individuate.
Titolo
VI - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Art. 13
- FUNZIONE E MATERIE
1. La
contrattazione di secondo livello si svolge in azienda una sola
volta nel periodo di vigenza del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
e riguarda materie e istituti diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli
definiti dal CCNL medesimo.
I contratti di secondo livello hanno durata
quadriennale.
2. Il
secondo livello di contrattazione è di competenza
della RSU
unitamente
alle Organizzazioni Sindacali
firmatarie competenti per
livello.
3. Le
erogazioni retributive del
livello di contrattazione aziendale
sono strettamente correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di
programmi, concordati tra le parti, aventi
come obiettivo incrementi di
produttività, di qualità e altri elementi di competitività di
cui le
imprese
dispongono nonché ai risultati
legati all'andamento economico
dell'impresa medesima.
4. Considerati i vantaggi che in ragione
della funzione specifica e
innovativa degli istituti della
contrattazione aziendale possono derivare
all'intero sistema produttivo, attraverso il
miglioramento dell'efficienza
aziendale
e dei risultati di gestione
dell'impresa, queste erogazioni
devono
avere caratteristiche tali da
consentire l'applicazione del
particolare trattamento contributivo
previdenziale che verrà emanato in
attuazione dell'impegno di cui al Protocollo
23.7.93.
5. La contrattazione aziendale potrà
concordare norme riguardanti:
I. articolazioni dell'orario di lavoro
mediante turni unici continuati,
fasce orarie differenziate, orari
spezzati anche combinati tra loro e
forme di flessibilità dell'orario di
lavoro di cui all'art. 84;
II. problematiche connesse all'organizzazione
del lavoro;
III.
organici;
IV. mobilità
per motivi di ristrutturazione, concentrazione e sviluppo
aziendale;
V. inquadramento delle mansioni non
esemplificate nei profili;
VI. problemi
connessi al mercato del lavoro,
riferiti all'utilizzazione
delle
diverse tipologie di contratto (part-time, tempo determinato,
apprendistato, ecc.) e all'applicazione
della legge 28.2.87 n. 56;
VII.
tutela della salute e dell'integrità
fisica dei lavoratori, ambiente
e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VIII. pari opportunità uomo-donna secondo
quanto previsto dalle norme
di legge;
IX. determinazione dei periodi feriali ai sensi
dell'art. 97;
X. modalità di svolgimento dell'attività dei
patronati;
XI. quanto
delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge
20.5.70 n. 300 "Statuto dei
lavoratori";
XII.
erogazioni economiche strettamente
correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione di programmi,
concordati tra le parti, aventi come
obiettivo incrementi di produttività, di
qualità e altri elementi di
competitività di cui le imprese
dispongono nonché ai risultati legati
all'andamento economico dell'impresa
medesima.
Tali
erogazioni devono rispondere alle caratteristiche di
cui al
comma 4 del presente articolo;
XIII. altre materie espressamente demandate
dagli articoli dei singoli
istituti del presente CCNL.
6. Inoltre
potranno essere concordati
interventi di formazione
e
riqualificazione connessi ad iniziative o
direttive dei pubblici poteri
anche a livello nazionale e comunitario.
Nota a
verbale.
Per i
gerenti o gestori di cui al terzo livello si
procederà in sede
aziendale alla
fissazione di un elemento
aggiuntivo alla retribuzione
tabellare, in
relazione all'entità del negozio gestito, commisurata al
numero
dei dipendenti e/o al volume delle vendite.
Art. 14
- ASSETTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI DIRETTIVI
1. Le parti si impegnano, in sede aziendale,
ad intervenire sull'assetto
retributivo
dei lavoratori con funzioni di carattere direttivo e/o
altamente qualificati, non appartenenti alla
categoria quadri, mediante la
previsione o la eventuale rivalutazione
delle quote salariali aggiuntive
esistenti
al fine di cogliere e valorizzare
i contenuti professionali
delle
prestazioni, sia in
rapporto alle particolari
modalità di
svolgimento delle prestazioni medesime, sia
in rapporto alle situazioni
del
mercato del lavoro,
adeguate alle specifiche
funzioni svolte
nell'ambito
del sistema organizzativo aziendale, tenendo
conto dei
seguenti
criteri che possono
essere presenti congiuntamente o
alternativamente:
I. capacità
propositive in relazione
ai processi decisionali, in
riferimento alle proprie funzioni;
II. incidenza della funzione stessa e della
responsabilità nella
organizzazione
aziendale;
III.
gestione di procedure basate sull'impiego di tecnologie complesse;
IV. complessità delle strutture aziendali;
V. situazione del mercato del lavoro.
2. Tali
indennità potranno essere riassorbite dalla contrattazione
collettiva, se espressamente previsto.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti
si danno atto che con l'istituzione delle fasce
retributive
suddette non hanno inteso mettere in discussione la
scala classificatoria
stabilita dal
vigente CCNL. Pertanto esse riconfermano il principio
dell'equivalenza delle
mansioni all'interno dei
rispettivi livelli
d'inquadramento a tutti gli effetti contrattuali e,
principalmente, ai
fini dell'eventuale mobilità aziendale che
le parti non
intendono
ulteriormente
vincolare.
Titolo
VII - FORMAZIONE
Art.
15.
1. Le parti ritengono che la valorizzazione
delle risorse umane rivesta
importanza strategica ai fini dello sviluppo
delle imprese cooperative e
dell'occupazione. Convengono che la
formazione professionale rivolta
all'acquisizione di cultura e conoscenze
adeguate anche in relazione alla
diffusione
delle nuove tecnologie è uno strumento utile negli attuali
processi
di innovazione, per contribuire
a riqualificare il lavoro e
sviluppare
le professionalità, nonché per
facilitare la mobilità dei
lavoratori.
2. Alla luce di questi convincimenti le parti
ritengono che i principali
obiettivi della formazione consistono nel:
I. porre i lavoratori in condizioni di
rispondere più efficacemente alle
esigenze poste dalle trasformazioni
tecnologiche e organizzative delle
imprese;
II. soddisfare le necessità di
aggiornamento professionale dei
lavoratori;
III. facilitare
il loro reinserimento dopo eventuali periodi
di
aspettativa previsti dal presente CCNL e
dalle norme di legge.
3. Le parti concordano che la realizzazione
di quanto sopra è demandata
al
confronto aziendale, per la elaborazione di programmi e di attività
formative tra le quali possono essere
ricomprese:
I. formazione nel settore della comunicazione
sociale;
II. formazione sui principi generali
della distribuzione e
sulla
cooperazione, sulle problematiche delle
attività dei servizi, sul ruolo di
tali settori nell'economia, sulla
struttura d'impresa;
III. formazione riguardante il rapporto
di lavoro e
le sue
regolamentazioni, la legislazione e gli
accordi sindacali sulla salute e
la sicurezza;
IV. formazione
in marketing, vendite e servizi, acquisti e gestione di
stock;
V. formazione di contabilità;
VI. formazione sul ruolo e sull'utilizzazione
delle nuove tecnologie;
VII.
studio di una lingua della Comunità in aggiunta alla lingua madre.
4. A
tal fine le parti, considerato
quanto previsto dal punto 3 del
protocollo
interconfederale del 5.4.90 e dall'accordo interconfederale
23.7.94
tra Centrali Cooperative e CGIL, CISL,
UIL in materia di
formazione professionale (allegato n. 15),
si impegnano a collaborare con
gli
organismi paritetici preposti
alla realizzazione degli obiettivi
stabiliti
individuando le specifiche
esigenze formative della
distribuzione commerciale cooperativa anche
monitorando, ai fini di un
migliore
orientamento, i fabbisogni
degli addetti delle
imprese
cooperative. Si impegnano, inoltre, ai
diversi livelli di competenza, ad
attivarsi
presso le istituzioni comunitarie e nazionali per ottenere i
finanziamenti da queste destinate alle
attività formative.
5. I comitati misti di cui all'art. 8
collaboreranno alla realizzazione
delle
finalità assunte dal
Comitato Interconfederale e
potranno
predisporre, con i predetti enti pubblici
competenti, specifici progetti
di
formazione professionale, con
particolare attenzione alle
specializzazioni non sufficientemente offerte dal
mercato e tesi
ad
attuare
azioni positive per
le pari opportunità nonché a
favorire
l'inserimento delle fasce più disagiate del mercato del lavoro di
cui
all'art. 10.
6. In
sede aziendale saranno valutati
programmi e progetti formativi
nonché le possibilità di sperimentare le
iniziative proposte dai comitati
paritetici nazionali e regionali. A tal fine
le cooperative presenteranno
annualmente i programmi formativi in essere,
elaborati secondo le finalità
del
presente articolo, corrispondenti ai fabbisogni rilevati nel quadro
della
propria politica di valorizzazione delle risorse umane. Modalità,
criteri,
finalità e risultati di tali programmi formeranno oggetto
di
valutazione comune tra le parti. La
definizione dei programmi esecutivi e
la scelta dei docenti, ad esclusione di
quanto previsto dai punti 6 bis e
6 ter, sono di competenza aziendale.
6 bis)
Qualora le parti
convengano di far ricorso ai
finanziamenti
pubblici,
nazionali e comunitari, compresi quelli del Dialogo Sociale per
la formazione
iniziale e continua, i programmi e
i progetti esecutivi
saranno
concordati tra le parti stipulanti ai vari livelli di competenza.
6 ter)
Per i progetti di cui al precedente punto le parti si incontreranno
a scadenze concordate per verificare lo stato
di avanzamento del progetto
formativo
e per valutare gli eventuali interventi necessari. A conclusione
del singolo
programma formativo le
parti si incontreranno per la
valutazione
complessiva.
7. In
questo contesto le parti convengono sull'opportunità che
siano
realizzati aziendalmente progetti formativi
specifici per componenti di
RSU e per i lavoratori interessati, finalizzati
alla diffusione della
cultura
inerente le materie di cui all'art. 3 (partecipazione) e
alla
conoscenza di strumenti finalizzati alla
gestione degli accordi aziendali,
realizzati o da realizzare, in tema di
salario-obiettivi di produttività e
redditività nonché progetti specifici volti
a promuovere e a diffondere
cultura
in tema di ambiente e sicurezza. Tali progetti saranno definiti
fra le parti e da queste gestiti.
Titolo
VIII - APPALTI
Art.
16.
1. Le Associazioni Cooperative, consapevoli
della rilevanza economica e
sociale
che assume il problema degli
appalti anche in rapporto
alle
prospettive di un diverso sviluppo
produttivo del paese, convengono sulla
necessità
di addivenire ad
una migliore disciplina degli eventuali
contratti di appalto di opere e/o servizi
che saranno stipulati da parte
delle
cooperative, in modo da contemperare sempre più efficacemente le
esigenze
delle cooperative stesse
con i legittimi interessi dei
lavoratori.
2. In base a questa premessa - ferme restando
le norme che disciplinano
la
materia di cui alla legge 23.10.60 n. 1369, in base alla quale sono
esclusi
dagli appalti i
lavori che sono
strettamente pertinenti
all'attività propria dell'azienda - le parti
si danno reciprocamente atto
che
la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento
in un
principio
di correttezza nei rapporti. A
tale proposito, le direzioni
delle
cooperative appaltanti informeranno preventivamente le RSU sulla
natura
delle attività da conferire in
appalto e sulle caratteristiche
delle relative imprese appaltatrici.
3. Ove
possibile, le imprese appaltatrici devono essere scelte fra le
cooperative di servizi.
4. Le
concessioni di opere e/o servizi in appalto, con organizzazione
propria
dell'impresa appaltatrice, saranno limitate ai casi imposti da
esigenze tecniche, organizzative, di
gestione ed economiche, che potranno
essere oggetto di verifica in sede
aziendale.
5. Di
norma sono esclusi
dagli appalti i lavori
di manutenzione
ordinaria
degli impianti, i lavori di
pulizia e di facchinaggio, che
vengono svolti in via continuativa e che
siano tali da consentire la piena
utilizzazione, anche in mansioni diverse, delle prestazioni lavorative
giornaliere dei lavoratori.
6. I
contratti di appalto di cui
sopra, stipulati prima del presente
accordo,
restano in vigore fino alla loro scadenza. Comunque,
resta
esclusa dalla presente disciplina la
manutenzione degli impianti detenuti
in
locazione e/o impianti
di manutenzione esclusiva
delle ditte
fornitrici.
7. Per
gli altri casi di appalto, ivi
compresi i trasporti, si darà
luogo ad incontri in sede aziendale per
ricercare, ove possibile, adeguate
soluzioni.
8. La
stipulazione dei contratti di appalto per opere e/o servizi sarà
subordinata all'inclusione nei contratti
stessi di clausole che prevedano
l'obbligo delle imprese appaltatrici al
rispetto delle norme contrattuali
del
settore merceologico a
cui esse appartengono, delle norme
previdenziali e antinfortunistiche nonché
degli obblighi ad esse derivanti
dalla legge 20.5.70 n. 300 e delle altre
leggi in materia di lavoro.
9. I
lavoratori delle ditte appaltatrici che svolgono la loro attività
con
carattere continuativo presso le
cooperative appaltanti, possono
usufruire, previo accordo, delle mense
aziendali e dei locali appositi per
lo svolgimento delle assemblee sindacali.
Titolo
IX - AMBIENTE E SALUTE
Dichiarazione
a verbale (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro).
Le parti,
considerato il recepimento con D.lgs.
19.9.94 n. 626
delle
direttive CEE
riguardanti l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il
lavoro,
convengono di costituire una commissione paritetica con il compito
di avanzare
alle parti stipulanti proposte di adeguamento della vigente
disciplina contrattuale al nuovo quadro
normativo, ai fini
della
prevenzione dei rischi professionali,
dell'eliminazione dei fattori
di
rischio e di incidente, dell'informazione,
consultazione e partecipazione
dei lavoratori
e della formazione dei lavoratori stessi
e dei loro
rappresentanti.
Pertanto anche gli artt. 17 e 18 del presente CCNL
saranno aggiornati in
base a
quanto previsto al
D.lgs. 19.9.94 n. 626
nonché da quanto
concordato
tra le parti, su proposta della commissione paritetica di
cui
sopra,
in applicazione del suddetto decreto.
L'accordo che interverrà su tale materia costituirà
parte integrante del
presente
CCNL.
La Commissione, costituita come da verbale allegato, inizierà i
propri
lavori
entro il gennaio 1995 per concluderli non oltre il 31 ottobre 1995.
Art. 17 - NORMATIVE GENERALI
1. Ai sensi dell'art. 9 della legge 20.5.70 n.
300, le RSU e/o RSA hanno
diritto di controllare l'applicazione delle
norme per la prevenzione degli
infortuni
e delle malattie professionali e
di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di misure
idonee a tutelare l'integrità
fisica dei lavoratori.
2. Quando di comune accordo si riconosca la
necessità di promuovere le
relative rilevazioni o indagini di cui al
precedente comma, attraverso i
preposti
istituti sanitari pubblici e
adottare i provvedimenti di
conseguenza, in caso di eventuale temporanea
carenza di predetti istituti
sanitari
pubblici, le spese relative
faranno carico alla cooperativa
interessata.
3. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 12 della legge 20.5.70 n.
300, si conviene che gli istituti di
patronato potranno svolgere i compiti
previsti
dall'art. 1 del
DLCPS 29.7.47 n.
804, mediante propri
rappresentanti i cui nominativi dovranno
essere portati preventivamente a
conoscenza delle cooperative.
4. I
rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende
le modalità per lo svolgimento della loro
attività.
5. Per
quanto riguarda l'istituzione e
tenuta dei registri dei dati
ambientali e biostatistici le parti si danno
atto che tale incombenza, in
base alle norme di legge vigenti, è delle
Unità Sanitarie Locali.
Art. 18
- VIDEOTERMINALI
1. Le
parti convengono che le apparecchiature informatiche, dotate di
video terminale, di cui alla direttiva del
Consiglio CEE del 29.5.90, sono
da considerarsi un comune strumento di
lavoro che agevola lo svolgimento
dell'attività lavorativa.
2. In caso di installazione di nuove
apparecchiature informatiche dotate
di
video terminale l'azienda fornirà alle strutture aziendali
delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente contratto le informazioni
relative
alla loro collocazione e alle caratteristiche ergonomiche dei
posti di lavoro.
3. In
caso di utilizzo prevalente e continuato delle
apparecchiature
informatiche dotate di video terminale l'attività
lavorativa degli
operatori dovrà essere organizzata con
periodiche interruzioni durante le
quali saranno assegnati ad altri compiti;
eventuali controlli oculistici
di tali operatori saranno compiuti ai sensi
e secondo le modalità di cui
all'art. 17 del presente CCNL.
4. In caso di pregiudizio alla salute,
accertato dagli organi competenti
in
materia di lavoro,
dovuto all'utilizzo delle
apparecchiature
informatiche dotate di video terminali, la
lavoratrice, durante il periodo
della
gestazione, dovrà essere
adibita obbligatoriamente ad
altre
mansioni.
Titolo
X - TRASFERIMENTO DI AZIENDA
Art.
19.
1. Ai sensi dell'art. 47 della legge 19.12.90
n. 428 (legge riportata in
appendice)
quando si intenda effettuare, ai sensi del nuovo art.
2112
C.C.,
un trasferimento d'azienda in
cui sono occupati più di quindici
lavoratori,
l'alienante e l'acquirente devono darne
comunicazione per
iscritto, almeno venticinque giorni prima,
alle rispettive RSU e/o RSA
delle unità produttive interessate, nonché
alle rispettive associazioni di
categoria.
In mancanza delle
predette rappresentanze aziendali, la
comunicazione deve essere effettuata alle organizzazioni di
categoria
aderenti
alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul
piano
nazionale.
La comunicazione alle Associazioni di categoria può
essere
effettuata
per il tramite dell'Organizzazione
Sindacale alla quale
aderiscono o conferiscono mandato.
L'informazione deve riguardare:
a) i motivi del programmato trasferimento
d'azienda;
b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e
sociali per i lavoratori;
c) le eventuali misure previste nei
confronti di questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle RSU e/o RSA o
dei sindacati di categoria,
comunicata entro sette giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui
al
comma precedente, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare,
entro
sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un
esame
congiunto con soggetti sindacali
richiedenti. La consultazione si intende
esaurita
qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato
raggiunto
un accordo. Il mancato rispetto,
da parte dell'acquirente o
dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel
presente
articolo costituisce condotta antisindacale
ai sensi dell'art. 28 della
legge 20.5.70 n. 300.
Titolo
XI - MOBILITA'
Art.
20.
Per affrontare
gli effetti sull'occupazione conseguenti ai processi di
sviluppo, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale,
al fine di
garantire
l'occupazione in rapporto alla contrattazione degli organici, si
conviene di
contrattare tra le parti, a livello aziendale di competenza,
la
mobilità aziendale, definendone e concordandone in sede di confronto le
modalità, i
limiti territoriali e i
criteri obiettivi che
dovranno
garantire
la professionalità dei lavoratori.
Titolo
XII - REGOLAMENTI AZIENDALI
Art.
21.
I regolamenti aziendali non possono essere in
contrasto con le norme di
legge e
di contratto e devono essere preventivamente esaminati con la RSU
prima
della loro applicazione.
Titolo
XIII - AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'
Art. 22
- COMMISSIONE PARITETICA
1. Le
parti convengono
sull'opportunità di realizzare, in
attuazione
della
raccomandazione CEE del 13.12.84
n. 635
e delle disposizioni
legislative in tema di parità uomo donna
(legge riportata in appendice),
attività
di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di
azioni
positive a favore del personale femminile.
2. In relazione a quanto sopra è costituita
dalle parti una Commissione
Paritetica Nazionale per le pari opportunità
composta da 6 rappresentanti
per
ciascuna delle due
parti stipulanti -
Associazione Nazionale
Cooperative
di Consumatori (L.N.C.
e M.), Associazione Nazionale
Cooperative fra Dettaglianti (L.N.C. e M.),
Federazione Nazionale delle
Cooperative
di Consumo e della Distribuzione (C.C.I.),
Associazione
Italiana
Cooperative di Consumo
(A.G.C.I.), Federazione Italiana
Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e
Servizi (FILCAMS-CGIL), Federazione
Italiana
Sindacati Addetti Servizi
Commerciali Affini e del
Turismo
(FISASCAT-CISL), Unione Italiana Lavoratori
Turismo Commercio e Servizi
(UILTuCS-UIL).
Analoghe
commissioni potranno, su
richiesta delle parti,
essere
costituite a livello aziendale.
3. I compiti della Commissione Nazionale
consistono nel:
I. raccogliere e analizzare le informazioni
contenute nel Rapporto sulla
situazione del personale che sarà trasmesso dalle aziende con
oltre 100
dipendenti, le quali sono tenute a
redigerlo, almeno ogni due anni ai
sensi
dell'art. 9 della legge 10.4.91 n. 125 (legge
riportata in
appendice);
II. studiare le problematiche connesse alle
molestie sessuali nei luoghi
di
lavoro di cui al successivo art. 23, verificando la eventuale
consistenza
del fenomeno nelle cooperative al fine di individuare le
iniziative
atte a prevenirle;
III.
predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del
personale
femminile, con particolare riferimento a quanto previsto dai
punti
c), d), e) dell'art. 1 della legge 10.4.91 n. 125;
IV. proporre iniziative di formazione
professionale di concerto con i
Comitati
Misti di cui all'art. 8 per favorire le donne in percorso di
carriera
e nella riqualificazione dopo le assenze dal lavoro per lungo
periodo.
4. Gli
schemi di progetto
di formazione professionale, qualora
concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti
concordati con le Organizzazioni Sindacali e
l'eventuale adesione ad uno
di essi da parte delle aziende costituisce
titolo per l'applicazione dei
benefici previsti dalle vigenti disposizioni
di legge in materia.
5. Annualmente la commissione nazionale
elaborerà un rapporto
complessivo sulle iniziative intraprese.
Art. 23
- MOLESTIE SESSUALI
1. Le parti riconoscono la gravità del
problema delle molestie sessuali
sui luoghi di lavoro e assumendo ad
orientamento generale la risoluzione
del Consiglio della CEE del 29.5.90, nonché
le normative nazionali emanate
o
emanande da parte dei poteri pubblici, si impegnano a prevenirle e si
attiveranno verso le istituzioni affinché
sia promossa una forte campagna
d'informazione culturale e di
sensibilizzazione per creare una
adeguata
consapevolezza dei diritti individuali di
tutti i lavoratori.
2. Le parti convengono di considerare
riconducibili a forme di molestie
sessuali
quelle manifestazioni fisiche
o verbali e/o gestuali, che
risultino indesiderate od offensive per i
soggetti destinatari e che le
stesse costituiscono violazione della
dignità e del diritto della persona
umana, in applicazione di quanto previsto
dalla legislazione vigente.
Titolo
XIV - DIRITTI SINDACALI
Art. 24
- DIRIGENTI SINDACALI
1. Agli
effetti di quanto stabilito
negli articoli seguenti sono da
considerarsi dirigenti sindacali i
lavoratori che fanno parte:
a) di
Consigli o Comitati
direttivi nazionali o periferici
delle
Organizzazioni Sindacali di categoria;
b) di rappresentanze sindacali aziendali
costituite, ai sensi dell'art.
19
della legge 20.5.70 n. 300 (*), nelle imprese che nell'ambito dello
stesso
comune occupano più
di otto dipendenti, i
quali risultino
regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni
stesse;
c) della
Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo
delle
RSA,
nelle imprese che nell'ambito dello stesso Comune occupano più di
otto dipendenti.
(*) Come
modificato dagli esiti
referendari dell'11.6.95 nel seguente
nuovo testo,
in vigore dal 28.9.95: "Rappresentanze sindacali aziendali
possono essere
costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni
unità
produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali,
che siano firmatarie
di contratti
collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di
aziende con
più unità produttive le rappresentanze sindacali
possono
istituire
organi di coordinamento".
2. Le
Organizzazioni Sindacali interessate
devono comunicare, con
lettera raccomandata, alle cooperative e
alle Associazioni rappresentative
di queste ultime, i nominativi dei dirigenti
sindacali di cui al comma 1,
lett. a) e b), mentre per i dirigenti eletti
in base al punto c) valgono
le norme di cui all'art. 29 dell'accordo
interconfederale del 13.9.94.
3. I
componenti del Consigli o Comitati di cui alla
lett. a) del
presente articolo hanno diritto ai necessari
permessi o congedi retribuiti
per partecipare alle riunioni degli organi
suddetti, nella misura massima
di ottanta ore annue.
Art. 25
- CONTRIBUTI SINDACALI
1. Le
parti convengono che l'impresa
provvederà alla trattenuta del
contributo associativo-sindacale ai
dipendenti che ne facciano richiesta
mediante consegna di una lettera di delega
debitamente sottoscritta dal
lavoratore.
2. La
lettera di delega
conterrà l'indicazione
dell'ammontare del
contributo
da trattenere e l'Organizzazione
Sindacale a cui l'impresa
dovrà versarla. Quest'ultima, garantendo la
segretezza della scelta del
lavoratore,
trasmetterà l'importo della
trattenuta all'Organizzazione
Sindacale prescelta.
Art. 26
- DIRITTI SINDACALI DELLE RAPPRESENTANZE PREVISTE DALL'ART. 24,
comma 1, lett. b)
1. Alle rappresentanze sindacali aziendali
previste dall'art. 24, comma
1, lett. b) del presente CCNL, trovano
applicazione le disposizioni della
legge 20.5.70 n. 300.
2. Per
le assemblee indette dalle
rappresentanze di cui al precedente
comma
trovano applicazione le
disposizioni per lo svolgimento
delle
assemblee contenute nell'art. 20 della legge
20.5.70 n. 300. Le procedure
e le modalità sono quelle stabilite dal
successivo art. 35.
Art. 27
- R.S.U.: COMPITI, FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
Le RSU aziendali,
rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal
loro voto
e in quanto espressione
dell'articolazione organizzativa dei
sindacati categoriali
e delle confederazioni svolgono,
unitamente alle
federazioni FILCAMS,
FISASCAT, UILTuCS, le
attività negoziali per
le
materie proprie del livello aziendale, secondo le
modalità definite nel
CCNL
nonché in attuazione delle politiche confederali delle Organizzazioni
Sindacali
di categoria.
1. Nelle
cooperative che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti la
Rappresentanza Sindacale Unitaria di cui
all'art. 24, comma 1, lett. c) è
costituita da 1 componente.
Qualora
la cooperativa abbia più di 8 e fino a 15 dipendenti, operanti
in
unità produttive situate in regioni geografiche diverse, la RSU
di
cui sopra è costituita da 3 componenti.
2. In
via sperimentale la
Rappresentanza Sindacale
Unitaria delle
cooperative
fino a 15 dipendenti (v. nota a verbale)
potrà essere
costituita
a livello interaziendale o per area
territoriale o
circoscrizionale ed essere eletta
dai lavoratori dipendenti
dalle
cooperative interessate.
Il
bacino interaziendale e le aree
territoriali o circoscrizionali di
competenza
nonché le modalità
di ripartizione degli oneri
tra le
cooperative
sono definite mediante
accordo tra le parti a
livello
regionale e delle province autonome di
Trento e Bolzano.
3. Nelle cooperative che nell'ambito dello
stesso comune occupano più di
8 dipendenti, anche se ciascuna unità
produttiva singolarmente considerata
non raggiunge tali limiti, la RSU di cui
all'art. 24, comma 1, lett. c), è
costituita da 3 componenti.
4. Nelle
cooperative che occupano più di 15 dipendenti la RSU di
cui
all'art. 24, comma 1, lett. c), è costituita
da:
a) 1 componente nelle unità produttive in cui
sono occupati più di 8 e
fino
a 15 dipendenti, garantendosi comunque
in tali unità
la
rappresentanza di 3 componenti
qualora le altre
unità produttive
dell'impresa siano costituite ciascuna da un
numero di dipendenti uguale o
inferiore ad 8;
da
almeno:
b) 3 componenti nelle unità produttive in cui
sono occupati più di 15 e
fino a 200 dipendenti;
c) 3 componenti, per ogni 300 dipendenti o
frazioni di essi, nelle unità
produttive in cui sono occupati da 201 a
3000 dipendenti;
d) in
aggiunta ai componenti di cui
alla lett. c), 3 per
ogni 500
dipendenti o frazione di essi, nelle unità
produttive in cui è occupato un
numero di dipendenti superiore a 3000.
Nota a
verbale.
Le parti
si danno atto che quanto
previsto al punto 2 dell'art. 27 è
applicabile alle
sole cooperative aderenti
alla Confcooperative /
Federconsumo.
Art. 28
- COMPOSIZIONE SPERIMENTALE DELLE R.S.U.
1. In
via sperimentale nelle unità produttive che occupano più di
15
dipendenti la Rappresentanza Sindacale
Unitaria è composta come segue:
a) da 16 a 70 dipendenti - 3
rappresentanti
b) da 71 a 90 dipendenti -
4 rappresentanti
c) da 91 a 120 dipendenti- 5
rappresentanti
d) da 121 a 200 dipendenti -
8 rappresentanti
e) da 201 a 300 dipendenti - 10 rappresentanti
f) da 301 a 600 dipendenti - 12 rappresentanti
g) da 601 a 900 dipendenti - 15 rappresentanti
2. Nelle unità produttive che occupano più di
900 dipendenti la RSU è
incrementata di 2 rappresentanti ulteriori
ogni 1000 dipendenti.
3. Le parti si incontreranno, su
richiesta, prima della scadenza del
presente contratto per verificare la
possibilità di consolidamento della
sperimentazione di cui al comma 1.
Art. 29
- PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DELLE R.S.U.
1. I
componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di
cui alla
lett. c) del precedente art. 24 hanno
diritto per l'espletamento del loro
mandato a permessi retribuiti.
2. Il diritto riconosciuto nel comma
precedente spetta:
a) a 3 componenti la RSU costituita nelle
unità produttive che occupano
più di 15 e fino a 200 dipendenti;
b) a
3 componenti ogni 300 o frazione
di 300 dipendenti nelle unità
produttive che occupano fino a 3000
dipendenti;
c) a 3 componenti per ogni 500 o frazione di
500 dipendenti nelle unità
produttive
di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla
precedente lett. b);
d) per la RSU costituita nelle cooperative
che occupano più di 5 e fino
a
15 dipendenti il diritto a permessi
retribuiti spetta ai componenti
indicati espressamente ai punti 1 e 3 del
precedente art. 27, secondo le
fattispecie ivi previste.
3. I
permessi spettanti alle RSU di
cui al presente articolo saranno
pari
a 15 ore mensili nelle unità
produttive che occupano più di 200
dipendenti e a 2 ore annue per ciascun
dipendente nelle unità produttive
che occupano fino a 200 dipendenti.
4. I
lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui
ai commi
precedenti devono darne comunicazione
scritta alla cooperativa di regola
24 ore prima come segue: nei casi di cui
alla lett. b), comma 1 dell'art.
24
tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale; nei casi di cui alla
lett.
c) comma 1
dell'art. 24 tramite la Rappresentanza Sindacale
Unitaria.
5. Sono fatte salve le condizioni di miglior
favore nei confronti delle
Organizzazioni Sindacali che siano state
eventualmente convenute e
sottoscritte in accordi collettivi
aziendali, in materia di numero dei
dirigenti delle RSA, diritti, permessi e
libertà sindacali.
6. Nelle
stesse sedi negoziali
si procederà, a parità
di costi,
all'armonizzazione nell'ambito dei singoli
istituti contrattuali, anche in
ordine alla quota eventualmente da
trasferire ai componenti della RSU.
7. In tale occasione, sempre nel rispetto dei
principi sopra concordati,
le
parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le
singole
condizioni di miglior
favore dovranno permettere alle
Organizzazioni Sindacali con le quali si
erano convenute, di mantenere una
specifica agibilità sindacale.
Art. 30
- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le Organizzazioni Sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19,
legge 20.5.70
n. 300, che siano firmatarie del
presente accordo o,
comunque,
aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla
procedura
di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a
costituire RSA
ai sensi della
norma sopra menzionata
e dichiarano
automaticamente decadute
le RSA, i consigli dei
delegati, nonché il
delegato aziendale,
precedentemente costituiti, al
momento della
costituzione
della RSU.
Art. 31
- PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DELLE R.S.U.
COMPOSTE SPERIMENTALMENTE
I
rappresentanti le RSU composte in via sperimentale ai sensi dell'art. 28
del presente CCNL usufruiranno,
complessivamente, dei permessi retribuiti
spettanti
ai componenti indicati all'art. 29 punto 2 lett. a) - b) - c) -
d), secondo le modalità previste al punto 3
dello stesso art. 29 (unità
produttive
che occupano fino e oltre 200 dipendenti).
Art.
32.
Per quanto
concerne la disciplina dell'elezione della
Rappresentanza
Sindacale Unitaria e l'esercizio dei diritti sindacali
valgono le norme
contenute
nell'accordo tra le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni
Sindacali dei
lavoratori firmato il 12.10.95,
applicativo dell'Accordo
Interconfederale
Centrali Cooperative AGCI, CCI, LNC e M e
Confederazioni
Sindacali CGIL,
CISL, UIL sottoscritto in data
13.9.94, che diventano
parte
integrante del presente CCNL.
Art. 33
- PERMESSI NON RETRIBUITI
1. I
componenti le RSU hanno diritto a permessi non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a
congressi e convegni di natura
sindacale, in misura non superiore a 8
giorni all'anno.
I
lavoratori che intendono
esercitare il diritto di cui al
precedente
comma
devono darne comunicazione scritta alla cooperativa di regola
3
giorni prima tramite la RSU.
2. I
lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di
Assemblee
Regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche
elettive
possono, a richiesta, essere collocati in
aspettativa non
retribuita per tutta la durata del loro
mandato; la medesima disposizione
si
applica ai lavoratori
chiamati a ricoprire
cariche sindacali
provinciali o nazionali.
Art. 34
- AFFISSIONI
Il diritto
di affissione negli appositi spazi di cui all'art. 25
della
legge
20.5.70 n. 300 è esteso alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il
presente
CCNL.
Art. 35
- ASSEMBLEA
1. Nelle
unità nelle quali siano occupati normalmente
più di due
dipendenti,
i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di
riunirsi
per la trattazione di problemi
di interesse sindacale e del
lavoro.
2. Dette
riunioni avranno luogo su convocazione delle RSU e/o delle
Organizzazioni Sindacali in base
a quanto previsto
dall'art. 6
dell'allegato accordo firmato in data
12.10.95.
3. La
convocazione sarà comunicata
alla direzione entro
la fine
dell'orario
di lavoro, del
secondo giorno antecedente la
data di
effettuazione e con l'indicazione specifica
dell'ordine del giorno.
4. Le
riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di
lavoro e
anche durante l'orario di lavoro, entro un
limite massimo di dodici ore
annue, per le quali verrà corrisposta la
normale retribuzione di fatto di
cui all'art. 142.
5. Le riunioni potranno riguardare la
generalità dei lavoratori in forza
nelle unità o gruppi di essi.
6. Relativamente ai lavoratori quadri le ore
di assemblea previste dal
CCNL
oltre che essere utilizzate
nell'unità produttiva possono essere
utilizzate anche in riunioni in unica sede
aziendale.
7. Alle riunioni possono partecipare, previo
preavviso alla cooperativa,
dirigenti esterni delle Organizzazioni
Sindacali stipulanti il presente
contratto.
8. Lo svolgimento delle riunioni durante
l'orario di lavoro dovrà avere
luogo
con modalità che tengano conto dell'esigenza di
garantire la
sicurezza delle persone, la salvaguardia dei
beni e degli impianti e di
consentire
il servizio di vendita al
pubblico; tali modalità saranno
concordate aziendalmente con l'intervento
delle Organizzazioni Sindacali
locali aderenti o facenti capo alle
Federazioni Nazionali stipulanti.
9. Ove
si costituiscano RSU
interaziendali o di area territoriale o
circoscrizionale (punto 2 art. 27 del
presente CCNL) il
diritto di
assemblea viene esercitato su convocazione
delle Organizzazioni Sindacali
territorialmente competenti delle
Federazioni Sindacali stipulanti il CCNL
o della stessa RSU.
Art. 36
- REFERENDUM
1. La cooperativa consentirà nell'ambito
aziendale lo svolgimento, fuori
dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per
categoria, su
materie
inerenti all'attività sindacale,
indetti dalla RSU
o,
unitariamente, dalle
Organizzazioni Sindacali, con
diritto di
partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti all'unità aziendale e
alla categoria particolarmente interessata.
2. Ulteriori modalità per lo
svolgimento dei referendum
saranno
stabilite da accordi aziendali.
3. Per
quanto non previsto espressamente dal presente contratto
in
materia
di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti
sindacali, si rinvia alla legge 20.5.70 n.
300.
Art. 37
- DISTACCO SINDACALE
1. Nella
comune intesa di cui alla premessa contrattuale le parti
contraenti convengono che potrà essere
avanzata dalle organizzazioni dei
lavoratori
stipulanti il presente
contratto richiesta di
esonero
retribuito
per distacco sindacale nelle cooperative con
almeno 200
dipendenti.
2. Tale richiesta verrà discussa in sede
aziendale tra la Direzione, con
l'assistenza della rispettiva Associazione cooperativa competente
per
territorio, e l'Organizzazione Sindacale
richiedente.
Titolo
XV - CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI
Art. 38
- CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
1. Per
tutte le controversie individuali, singole o plurime, relative
all'applicazione del presente contratto e di
altri contratti e accordi
comunque riguardanti rapporti di lavoro
nelle aziende comprese nella sfera
di
applicazione del presente contratto potrà essere effettuato
il
tentativo
di conciliazione in sede
sindacale, secondo le norme e le
modalità di cui al presente articolo, da
esperirsi presso l'Associazione
competente
per territorio, alla quale aderisce o conferisce mandato la
cooperativa interessata, con la assistenza:
a) per le cooperative, della stessa
Associazione delle Cooperative;
b) per
i dipendenti, dell'Organizzazione Sindacale
di una delle
Federazioni
nazionali firmatarie del presente
contratto, a cui
il
lavoratore sia iscritto o conferisca
mandato.
2. La parte interessata alla definizione
della controversia chiederà il
tentativo di conciliazione tramite
l'Organizzazione Sindacale alla quale
sia iscritta o conferisca mandato.
3. L'Organizzazione Sindacale che rappresenta
la parte interessata deve
a sua volta notificare la controversia
all'organizzazione contrapposta per
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno.
4. Nel
caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da
una
cooperativa, l'Associazione delle
Cooperative ne darà comunicazione con
lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno al
prestatore d'opera,
invitandolo a designare entro otto giorni
l'Organizzazione Sindacale dei
lavoratori che dovrà assisterlo.
5. Ricevuta la comunicazione, l'Associazione delle Cooperative
provvederà
entro 10 giorni
alla convocazione delle parti
e delle
Organizzazioni Sindacali, fissando il giorno
e l'ora in cui sarà esperito
il tentativo di conciliazione.
6. Il
verbale di conciliazione o di mancato accordo, redatto in cinque
copie,
dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate e dai
rappresentanti delle rispettive
organizzazioni.
Copia
del verbale sarà
inviata dall'Associazione
delle Cooperative
all'Ufficio del Lavoro competente per
territorio per gli effetti di cui
all'art.
12 della legge 22.7.61 n. 628 e dall'art. 411, comma 3 C.P.C.
Le altre copie resteranno a disposizione
delle parti interessate e delle
rispettive Organizzazioni Sindacali.
Art. 39
- CONCILIAZIONE PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
Le
parti interessate, o anche una di esse, qualora non intendano avvalersi
della
procedura di conciliazione di cui agli articoli precedenti, possono.
promuovere, tramite
e con l'assistenza della
rispettiva Organizzazione
Sindacale, il
tentativo di conciliazione di cui agli
artt. 410 e 411
C.P.C. dinanzi
alla competente commissione
di conciliazione presso
l'Ufficio
Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.
Art. 40
- TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Per le
controversie conseguenti a
licenziamenti individuali si
fa
riferimento
alla legge 11.5.90 n. 108 (legge riportata in appendice) per i
casi nei
quali il tentativo di
conciliazione, previsto alternativamente
dai precedenti artt. 38 e 39, è reso
obbligatorio dall'art. 5 della legge
sopra
citata ai fini della procedibilità della domanda in giudizio.
Art. 41
- ARBITRATO IRRITUALE
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito
negativo, sia nei casi
di licenziamenti individuali intimati ai sensi
della legge 11.5.90 n. 108
sia nei
casi previsti dall'art. 7 della legge 20.5.70 n. 300, le
parti
possono definire
consensualmente la controversia mediante arbitrato
irrituale con
le procedure e le
modalità da definire con apposito
regolamento.
Titolo
XVI - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE PER LA CLASSIFICAZIONE
DEI LAVORATORI
Art.
42.
a) PREMESSA
1. Fermo
restando quanto previsto agli
artt. 47 e 48 del presente
contratto, le parti convengono di istituire uno strumento di
studio per
una
gestione più flessibile
e dinamica della
classificazione del
personale, al fine di identificare le
peculiarità, le professionalità e
l'evoluzione di profili professionali
esemplificativi nell'ambito delle
imprese, in rapporto ai processi di
trasformazione dell'organizzazione del
lavoro e all'introduzione di tecnologie
innovative.
2. A
tal fine durante la vigenza del presente contratto
opererà una
commissione
paritetica nazionale per lo
studio delle problematiche
connesse all'evoluzione della
classificazione dei lavoratori.
b) COMPOSIZIONE
La commissione è composta da 12 membri
effettivi di cui 6 designati dalle
Associazioni
delle imprese cooperative stipulanti e 6 dalle Organizzazioni
Sindacali dei
lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL,
UILTuCS-UIL. Per
ogni
membro effettivo può essere nominato un supplente.
c) COMPITI
Sviluppare uno
studio sull'attuale classificazione, ivi compresi i
lavoratori quadri,
nonché la ricerca delle coerenze tra le
attuali
declaratorie contrattuali e le relative
esemplificazioni, formulando
eventuali proposte
di aggiornamento. In
relazione a processi
di
innovazione tecnologica/organizzativa di
particolare rilevanza si
procederà
a:
1) individuare figure
professionali non previste
nell'attuale
classificazione;
2) esaminare l'evoluzione dei profili
professionali esemplificativi;
3) esaminare
le esperienze di contrattazione realizzate a livello
aziendale
in merito alla professionalità
in stretto rapporto con
le
modifiche
ed evoluzioni dell'organizzazione del lavoro e le innovazioni
tecnico/organizzative.
d) MODALITA'
1. La
commissione si riunirà di norma quadrimestralmente o a richiesta
di
una delle parti a fronte di un'esigenza di revisione dinamica della
classificazione.
2. La
commissione procederà
all'analisi del contenuto delle
figure
professionali e del relativo inquadramento, sulla base
dei criteri
contrattuali e ricorrendo a
elementi di valutazione congiuntamente
ritenuti
idonei. Le conclusioni
della commissione dovranno
essere
sottoposte alle parti stipulanti e, se
accolte, integreranno il presente
CCNL.
3. La commissione è presieduta a turno da uno
dei componenti delle parti
e
delibera all'unanimità sulle
proposte da sottoporre
alle parti
stipulanti e in ordine agli indirizzi e ai
metodi di lavoro.
4. Annualmente, di norma nel secondo
semestre, la commissione riporterà
alle
parti stipulanti in uno specifico incontro i risultati degli studi
compiuti.
5. In
questa sede verranno presentati tanto i risultati del lavoro sui
quali sia stata raggiunta unanimità di
pareri della commissione quanto di
quelli che costituiscano la posizione di una
delle parti componenti.
6. Sei mesi prima della scadenza contrattuale
la commissione presenterà
alle parti un rapporto conclusivo.
Titolo
XVII - CONTRIBUTO DI SERVIZIO CONTRATTUALE
Art.
43.
1. Per la pratica realizzazione di quanto
previsto nei titoli precedenti
e
per assicurare l'efficienza delle proprie strutture
sindacali al
servizio
dei lavoratori, le Associazioni Cooperative stipulanti,
la
Federazione Italiana Lavoratori del
Commercio, Albergo-Mensa e Servizi
(FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana
Sindacati Addetti Commerciali
Affini
e del Turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione Italiana Lavoratori
Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL),
procederanno alla riscossione
dei contributi di servizio contrattuale
secondo il regolamento allegato al
presente articolo che ne fa parte integrante
(allegato n. 3).
2. Sono
tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente
capoverso tanto le imprese che i rispettivi
dipendenti.
3. Le
misure contributive e le relative
norme di esazione
di
ripartizione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da
stipularsi tra le parti ed eventualmente con
l'istituto previdenziale o
assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno
parte
integrante del presente contratto e non possono essere
subite
deroghe
nei confronti dei soggetti ai quali il contratto
stesso si
applica.
4. Le imprese porteranno espressamente a
conoscenza dei loro dipendenti
il contenuto del presente articolo.
Dichiarazione
sulla previdenza integrativa.
Le parti,
nell'esprimere la propria
valutazione positiva circa
la
diffusione di
forme di previdenza
integrativa volontaria, si
danno
reciprocamente
atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo
che lo
consenta, una soluzione della materia per il settore.
Le
parti si impegnano a promuovere proprie iniziative presso il Governo e
le istituzioni, per sollecitare una
diversa normativa in
grado di
agevolare
realmente il decollo dei fondi pensione integrativi del sistema
pubblico,
adeguata alle esigenze dei lavoratori e compatibile con i costi
previdenziali
a carico delle aziende.
A tale
fine verrà insediata una
Commissione Paritetica di esperti che
esaminerà
le problematiche connesse.
La predetta Commissione, composta da 6 membri
per parte, verrà insediata
entro
il 31.1.95 e dovrà concludere i lavori entro dodici mesi.
Impegno
a verbale.
Le
parti si incontreranno nel corso del vigente CCNL al fine di verificare
la
possibilità di realizzare forme di assistenza sanitaria integrativa per
i dipendenti
della cooperazione del
settore di cui
alla sfera di
applicazione
del CCNL.
Parte
seconda - RAPPORTO DI LAVORO
Titolo
XVIII - ASSUNZIONE
Art. 44
- NORME
1. L'assunzione del personale sarà effettuata
secondo le norme di legge
in vigore.
2. L'assunzione dovrà risultare da atto
scritto, contenente le seguenti
indicazioni:
a) data di assunzione;
b) la
durata dell'eventuale periodo di
prova (in mancanza di atto
scritto il periodo di prova si intende non
pattuito (art. 2096 C.C.);
c) la qualifica del lavoratore;
d) il trattamento economico.
Art. 45
- DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE
1. Per l'assunzione possono essere richiesti i
seguenti documenti:
a) certificato di studio;
b) libretto di lavoro (*);
c) eventuali altri documenti richiesti dalle
disposizioni di legge sul
collocamento;
d) libretto
di idoneità sanitaria per il
personale da adibire alla
preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui
all'art. 14 della legge 30.4.62 n. 283 e
all'art. 37 del DPR 26.3.80 n.
327 concernente il regolamento di attuazione
della legge stessa;
e) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle
leggi previdenziali e fiscali;
f) eventuali altri documenti e certificati.
(*) Legge
10.1.35 n. 112 (Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 5.3.35).
Sono
eccettuati: la moglie, i parenti e gli affini
conviventi a carico, non
oltre il
terzo grado; il personale con funzioni direttive; i lavoratori
esclusivamente
a compartecipazione. Il libretto di lavoro è rilasciato dal
Comune a
richiesta dell'interessato; agli
stranieri è rilasciato
dall'ispettorato
del Lavoro a richiesta del datore di lavoro.
Durante il
periodo di occupazione il libretto resta depositato
presso il datore di
lavoro.
2. La cooperativa è tenuta a rilasciare
ricevuta dei documenti ritirati,
il
lavoratore dovrà comunicare gli
eventuali successivi mutamenti di
residenza e di domicilio.
Titolo
XIX - PERIODO DI PROVA
Art.
46.
1. La durata massima del periodo di prova non
potrà superare i seguenti
limiti:
- Quadri e primo livello 150 giorni
- Secondo e terzo livello 60 giorni
- Quarto e quinto livello 45 giorni
- Sesto livello 30 giorni
- Apprendisti 30 giorni
2. Ai
sensi dell'art. 4 del RDL 16.11.24 n. 1825 convertito in
legge
18.3.26
n. 562, il periodo indicato per Quadri e I livello deve essere
computato
in giorni di calendario. I
giorni indicati per i
restanti
livelli devono intendersi di lavoro
effettivo.
3. Durante il periodo di prova la
retribuzione del lavoratore non potrà
essere inferiore al minimo contrattuale
stabilito per la qualifica alla
quale il lavoratore stesso è stato
attribuito.
4. Durante
il periodo di prova il rapporto di lavoro
potrà essere
rescisso in qualsiasi momento, da una parte
e dall'altra senza preavviso.
In
tale caso spettano al lavoratore il trattamento di fine rapporto, i
ratei di ferie e delle mensilità
supplementari, calcolati per dodicesimi
in base ai mesi di servizio prestati in
cooperativa, computandosi per mese
intero le frazioni di mese superiori ai 15
giorni (Corte Costituzionale:
sentenza del 22.12.80 n. 189).
5. Trascorso
il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia
dato
regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si
intenderà
confermata e il periodo sarà computato
nell'anzianità di servizio (art. n.
2096 C.C.).
Dichiarazione
a verbale.
Le parti
si danno atto
che le norme di
cui al presente articolo
costituiscono
nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto
a tutti
i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Titolo
XX - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 47
- INQUADRAMENTO
1. I lavoratori sono inquadrati in una
classificazione unica, fondata su
declaratorie e profili, articolata in
livelli, in ciascuno dei quali sono
comprese
diverse categorie di lavoratori anche se, agli effetti delle
norme
di legge o
delle disposizioni contrattuali, mutualistiche,
previdenziali e simili, prevedono, allo
stato, trattamento differenziato.
2. Ai singoli livelli corrispondono
altrettanti livelli di retribuzione
minima tabellare nazionale, di cui al
successivo art. 143, comma 2.
3. La declaratoria determina, per ciascun
livello, le caratteristiche e
i requisiti per l'inquadramento delle
mansioni nel livello stesso.
4. I
profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto
professionale delle mansioni in
essi considerate e
hanno valore
esemplificativo.
5. Per
le mansioni non rappresentate nei profili, l'inquadramento sarà
effettuato
sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia
i
profili delle qualifiche indicate in ciascun
livello.
Chiarimento
a verbale.
1. Le parti ribadiscono che la nuova
classificazione unica non modifica
le
norme contenute nel CCNL 1.1.71 e nei CCNL precedenti per i relativi
periodi
in vigore, riguardanti i diversi trattamenti del personale con
mansioni impiegatizie e del personale con
mansioni non impiegatizie.
2. I
diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la
loro efficacia sia nell'ambito di ciascuno
istituto e delle singole norme,
che nell'ambito dell'intero contratto.
3. La
nuova classificazione, pertanto,
non modifica le
sfere di
applicazione di leggi, regolamenti e norme
amministrative che comportano
differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie
richiamate
e non richiamate nel CCNL
1.1.71, quali il trattamento per
richiamo alle armi, l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro, e ogni altra normativa in vigore ed
emananda.
4. L'istituzione del livello quadri nella
classificazione, salvo quanto
stabilito
dalla legge 13.5.85 n. 190 e dalle norme del titolo XXI
del
presente CCNL, non comporta per essi
modificazioni all'applicazione delle
norme per il personale con mansioni impiegatizie.
Art. 48
- LIVELLI DI INQUADRAMENTO
QUADRI
- I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono
definiti al Titolo XXI.
PRIMO
LIVELLO
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori, inseriti nei diversi servizi
aziendali, dotati di necessaria competenza
professionale accompagnata da
notevole esperienza
di lavoro acquisita
anche nell'esercizio della
funzione stessa,
ai quali sono
affidate mansioni che
implicano la
responsabilità gestionale
e/o il coordinamento e il controllo
delle
attività di
importanti strutture
aziendali, disponendo dei
necessari
poteri
per l'attuazione delle direttive loro impartite.
Profili.
1. Lavoratori responsabili dell'andamento
funzionale e organizzativo di
una grande unità di vendita che,
nell'ambito delle politiche aziendali e
delle
procedure stabilite e nel rispetto delle disposizioni di legge,
assicurano la razionale gestione del punto
di vendita.
Esempio:
u responsabili di negozio.
2. Lavoratori che, nell'ambito della propria
attività e sulla base delle
direttive ricevute, svolgono, con autonomia
operativa, rilevanti compiti
di elaborazione, analisi, controllo e
verifica di fatti amministrativi e/o
tecnici,
coordinando, se necessario, l'attività di altri lavoratori o
uffici posti alle loro dipendenze, o
lavoratori che svolgono compiti di
coordinamento e controllo della corretta contabilizzazione dei
fatti
amministrativi, della preparazione dei
bilanci infrannuali e annuali e
della tenuta dei libri contabili.
Esempi:
u capi di un ufficio autonomo;
u capi contabili.
3. Lavoratori che, in base alle indicazioni
ricevute e alla valutazione
dei
dati a loro forniti, effettuano acquisti di rilevante impegno e/o
complessità in relazione all'entità,
all'estensione della gamma
merceologica e dei fornitori, tali da
richiedere specifiche conoscenze
tecniche relative al settore merceologico
di competenza e alle tecniche di
vendita della cooperativa; i suddetti
lavoratori impostano e concludono le
relative trattative, definiscono i
fornitori, le condizioni e le clausole
di
acquisto, partecipano alla
definizione delle scelte della
gamma
merceologica insieme alle cooperative.
Esempio:
u compratori.
4. Lavoratori con responsabilità tecnica e
organizzativa che dirigono e
coordinano
l'attività di un magazzino di settore merceologico con
articolazione di funzioni organizzative
interne sufficientemente autonome
e che coordinano almeno due responsabili di
settori organizzativi interni
e assicurano, nel rispetto delle direttive
e delle procedure stabilite, la
razionale gestione delle varie fasi di
attività del magazzino.
Esempio:
u capi magazzinieri.
5. Lavoratori che, nell'ambito della propria
attività di intervento sui
punti di vendita e sulla base di
indicazioni ricevute dai responsabili dei
settori
di appartenenza, hanno la
responsabilità di elaborare,
con
relativa
autonomia, programmi operativi e
di dare ad essi pratica
attuazione, con apporti tecnici diretti, nell'ambito delle
linee di
politica aziendale stabilite nei vari
settori, assicurandone la corretta
applicazione.
Esempio:
u assistenti di direzione: commerciale,
personale, strutture, ecc.
6. Lavoratori che, coordinati dal responsabile
di negozio di cui alla ex
1°
Super o Quadri,
sotto la propria
responsabilità, coordinano e
controllano l'andamento funzionale e
organizzativo del settore food e non
food a gamma merceologica completa.
Esempio:
u capi settori di negozio.
7. Lavoratori responsabili dell'andamento
funzionale e organizzativo del
reparto di ipermercato loro affidato, di
rilevante impegno in relazione
alla complessità organizzativa, all'entità
e all'estensione della gamma
merceologica e del numero dei fornitori,
che operano sulla base delle
direttive del capo diretto gestendo la
contrattualistica degli acquisti e
sono responsabili degli obiettivi
concordati di vendita, di servizio, dei
costi e del margine del reparto di
competenza.
Sono altresì responsabili dell'organizzazione,
della gestione, sviluppo
delle risorse umane assicurando il rispetto
delle procedure aziendali e
delle norme di legge di propria competenza.
Esempio:
u capi reparto ipermercato.
8. Lavoratori adibiti al centro elettronico di elaborazione dati
che
studiano
e definiscono le funzioni aziendali individuandone i
flussi
informativi e le correlazioni logiche, semplificandone le
fasi di
realizzazione; studiano il
dimensionamento dell'hardware; studiano,
sperimentano e gestiscono il software di
base.
Esempio:
u analista programmatore di sistema.
9. Lavoratori che studiano, definiscono e
descrivono le funzioni logiche
delle applicazioni; definiscono nei vari
aspetti gli archivi sui supporti
dell'elaboratore e i flussi; concordano con
l'utente i documenti di input
e di output; definiscono i diagrammi di
flusso della procedura; producono
tutta la documentazione necessaria per i
programmatori, predisponendo, se
del caso, le relative misure organizzative
e assegnando ai programmatori i
compiti per la realizzazione dei programmi;
effettuano il test dell'intera
procedura prima del rilascio al settore
operativo.
Esempi:
u analisti di procedura;
u analisti che svolgano anche funzioni di
programmatore;
u analisti responsabili di area
applicativa con compiti
di
coordinamento pianificazione di gruppi di analisti del 2 livello
e/o
programmatori.
10. Lavoratori responsabili della validità
dell'integrità della
catalogazione e dell'aggiornamento dei dati
contenuti in un "data-base".
Esempio:
u data-base administrator.
11. Lavoratori
che sovrintendono al personale
addetto all'elaboratore
operante
in multiprogrammazione e in teleprocessing locale e
remoto,
compreso
RJE, nonché alle unità periferiche ad esso collegate e
alle
apparecchiature ausiliarie; schedulano i
lavori sull'elaboratore con la
diretta
responsabilità della produzione dei risultati in tempo utile;
sovrintendono alla gestione dei
terminali remoti (a
distanza);
predispongono e aggiornano le procedure per
l'esecuzione dei lavori.
Lavoratori che, in possesso di notevole
conoscenza delle tecniche della
elaborazione elettronica dei dati e di
sufficiente esperienza acquisita
nel
campo scientifico, sono
responsabili dell'andamento funzionale
e
organizzativo del centro E.D.P.
Esempi:
u capo centro E.D.P.;
u responsabili di settore operativo E.D.P.;
u responsabili sala macchine.
SECONDO
LIVELLO
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni
di concetto che
svolgono compiti,
che possono anche
essere di coordinamento e di
controllo, per
i quali è richiesta un'adeguata competenza professionale
accompagnata da
notevole esperienza di
lavoro acquisita anche
nell'esercizio
della funzione stessa.
Profili.
1. Lavoratori responsabili dell'andamento di strutture di vendita non
previsti
ai livelli superiori che, nel
rispetto delle disposizioni di
legge
nonché nell'ambito delle
politiche e delle procedure stabilite,
assicurano la razionale gestione del punto di
vendita.
Esempio:
u responsabili di negozio; ispettori alle
vendite.
2. Lavoratori specializzati e/o con requisiti e capacità professionali
tecnico-organizzative comunque conseguiti
che, in base alle indicazioni
del loro diretto superiore, hanno la
responsabilità funzionale dei reparti
di una grande struttura di vendita di cui
all'ex Primo Super o Quadro, per
la
cui attività e funzionalità
necessitano di superfici, strutture e
addetti (sia d'ordine che specializzati) di
ragguardevole entità e numero
e
comunque quei lavoratori che dirigono strutture di reparto o di area
merceologica che, per numero di addetti e/o
complessità e quantità delle
attività, sono obiettivamente assimilabili
alle strutture di reparto di
cui sopra, quali i reparti di macelleria
aventi tali caratteristiche.
Esempio:
u capi reparto.
3. Lavoratori con responsabilità tecnica e
organizzativa delle attività
di magazzino relative al proprio settore i
quali, anche coordinando altri
lavoratori,
provvedono, con l'osservanza dei metodi e delle procedure
stabilite,
al controllo della qualità e della quantità delle merci
in
arrivo
e in partenza, curando la
compilazione delle prescritte
documentazioni e provvedono, ove
necessario, alla reintegrazione
dell'assortimento della gamma merceologica.
Esempio:
u magazzinieri consegnatari.
4. Lavoratori che, sulla base
di indicazioni generali
e anche
avvalendosi di procedure esistenti,
provvedono, nell'ambito della loro
attività,
all'analisi, al controllo
e all'imputazione di
fatti
amministrativi e contabili, formulano
situazioni preventive e consuntive
necessarie
alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali oppure
effettuano analisi, controllo e sintesi
della situazione delle partite di
rilevante
entità e complessità relative a tutte le voci del piano
dei
conti,
disponendo gli interventi
tecnici idonei alla
rettifica e
all'aggiornamento delle voci medesime, dei
documenti, delle scritture e
delle
situazioni contabili; lavoratori
che, con equivalente contenuto
professionale, svolgono anche
compiti di coordinamento e controllo
dell'attività dell'ufficio a cui sono
preposti.
Esempi:
u contabili con mansioni di concetto;
u capi ufficio.
5. Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute e a
metodologie
esistenti,
nell'ambito del proprio centro di attività e attenendosi ad
istruzioni loro impartite relative ai
criteri di scelta dei fornitori, a
clausole
e condizioni da applicare,
effettuano approvvigionamenti che
richiedono il possesso di adeguate
conoscenze merceologiche nonché, ove
richiesto, assistono e collaborano con i compratori di cui al
Primo
livello.
Esempio:
u compratori.
6. Lavoratori che, sulla base
di istruzioni o con
riferimento a
procedure esistenti, eseguono e controllano
da consolle e/o video i vari
cicli di lavoro dell'elaboratore,
assicurando la regolarità del ciclo di
elaborazione con interventi di ordine di
rettifica, stabilendo le priorità
delle
elaborazioni da eseguire e coordinando il lavoro
degli altri
operatori.
Lavoratori che, in base alle istruzioni
ricevute o con riferimento alle
metodologie esistenti,
predispongono i programmi di lavoro
sull'elaboratore.
Esempi:
u capo turno operatori;
u operatore con conoscenza delle procedure e
con autonomia gestionale.
7. Lavoratori che, sulla base di
documentazione ricevuta dall'analista,
con riferimento a metodologie esistenti,
scrivono e codificano i programmi
nel
linguaggio di programmazione; compongono i relativi diagrammi e la
documentazione necessaria; eseguono i test di
prova controllandone i
risultati;
eseguono modifiche e migliorie
ai programmi esistenti e/o
partecipano alla stesura delle procedure e
alla formazione dell'utente.
Esempio:
u programmatori.
8. Lavoratori addetti a mansioni che permettono
l'acquisizione di
conoscenze tecnico-pratiche necessarie per
svolgere mansioni di livello
superiore per un periodo massimo di 18 mesi.
Esempio:
u analisti di sistema o di procedura in
training; ecc.
9. Lavoratori responsabili a livello funzionale e organizzativo del
reparto di ipermercato loro affidato che
svolgono compiti operativamente
autonomi sulla base di specifiche direttive
del capo diretto, attenendosi
a istruzioni loro impartite relative alle
scelte dei fornitori, a clausole
e
condizioni da applicare
e che gestiscono in tale
ambito, anche
parzialmente, la contrattualistica degli
acquisti. Sono responsabili degli
obiettivi assegnati di vendite, di servizio,
dei costi e del margine di
competenza; sono responsabili altresì
dell'organizzazione del lavoro e
della
gestione delle risorse
umane e assicurano il rispetto
delle
procedure aziendali e delle norme di legge
per quanto di competenza.
Esempio:
u Capo reparto ipermercato.
TERZO
LIVELLO
Declaratoria.
Appartengono
a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto e con
funzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione
professionale
nonché i
lavoratori che compiono lavori e operazioni la cui esecuzione
richiede specifiche conoscenze tecniche e adeguate
capacità di esecuzione
pratica
comunque acquisite.
PARAMETRO
180
Profili.
1. Lavoratori inquadrati al III livello
sulla base della specifica
declaratoria ai quali, oltre alle mansioni
previste dal proprio profilo
professionale, vengono affidate con
carattere di continuità funzioni di
coordinamento di più lavoratori anche di pari
livello e di raccordo con il
superiore diretto.
Esempio:
u Coordinatore.
2. Lavoratori che, oltre a possedere le
caratteristiche del profilo 3.
del
III livello (parametro
167) e svolgere le relative
mansioni
(frigorista, elettricista-impiantista,
meccanico-motorista), compiono -
con maggiore abilità professionale e
autonomia operativa, espressione di
particolari, specifiche competenze - lavori
che presuppongono comprovate
conoscenze di tecnologie avanzate relative
al funzionamento di impianti e
macchinari complessi, coordinando anche
altri lavoratori.
Esempio:
u Operai specializzati provetti.
3. Lavoratori di cui al profilo professionale 4.
del III livello
(parametro 167) che coordinano almeno 2
macellai provetti (l'attribuzione
del
parametro superiore annulla e sostituisce l'indennità di
funzione
disposta dalla nota del profilo 4. livello
III, del CCNL 1.2.83)
Esempio:
u Capo reparto macelleria.
PARAMETRO
167
Profili.
1. Lavoratori con formazione specifica
relativa allo svolgimento di
lavori
o funzioni che si esplicano attraverso procedure
e tecniche
definite.
2. Lavoratori adibiti a compiti di guida,
controllo e coordinamento di
reparto o squadra con apporti tecnici e
pratici.
3. Lavoratori che sanno eseguire correttamente e
in autonomia le
operazioni inerenti la loro specializzazione
per la cui esecuzione occorre
la relativa capacità tecnico-pratica.
Esempi:
u magazziniere, magazziniere anche con
funzioni di vendita;
u operaio specializzato provetto
(frigorista, elettricista-impiantista,
meccanico-motorista);
u gastronomo preparatore.
4. Lavoratori con adeguate e specifiche
capacità professionali acquisite
mediante approfondita preparazione teorica e
tecnico-pratica che in autono
mia operativa, nell'ambito delle mansioni e
procedure assegnate, svolgono
con perizia tutte le fasi di lavoro quali
taglio, disossatura, sfesatura,
rimondatura, taglio a filo
(a mano o a macchina),
presentazione in
vassoio, rifilatura dei tagli e
confezionamento.
Esempio:
u macellaio specializzato provetto.
5. Lavoratori che, in base
alle indicazioni ricevute,
hanno la
responsabilità tecnico organizzativa del
reparto loro affidato.
Esempio:
u capi reparto.
6. Lavoratori che conducono prevalentemente
autoarticolati, autotreni o
equivalenti mezzi pesanti.
In
sede aziendale si darà pratica
attuazione al passaggio di livello,
previa verifica dell'esistenza delle
condizioni di cui sopra.
Esempio:
u autista consegnatario.
7. Lavoratori responsabili di negozio con funzioni di vendita e che
coordinano un massimo di tre addetti.
Esempio:
u gerente o gestore; capo negozio.
Nota.
u In sede locale tra le parti competenti si
conviene di esaminare casi
specifici che giustifichino il passaggio al
2° livello.
Nota a
verbale.
Per la
particolare attività svolta dai gerenti o gestori delle cooperative
delle provincie
di Trento e
Bolzano, la determinazione dell'esatto
inquadramento
è demandata a livello provinciale.
1. Lavoratori che, in base alle norme in uso
nel loro campo di attività,
svolgono compiti di segreteria, redigono
corrispondenza anche avvalendosi
di
appunti stenografici, raccolgono, curandone l'archiviazione, dati e
documenti,
selezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per
trasmettere informazioni.
Esempio:
u segretari di direzione con mansioni di
concetto.
2. Lavoratori che, con sufficiente apporto di
apprezzamento e di
iniziativa propria, nell'ambito di procedure
operative relative al sistema
contabile
adottato nello specifico campo di competenza, rilevano e
sviluppano
dati anche diversi
per l'elaborazione di
situazioni
riepilogative o rendiconti, effettuando
anche l'imputazione ai conti
nonché
interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti,
fornitori,
ecc. ed eseguendo, se del caso, operazioni di
cassa con
effettuazione delle relative scritturazioni
contabili.
Esempio:
u contabili/impiegati amministrativi.
3. Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e
secondo
schemi
preordinati, la preparazione e l'avviamento
dell'elaboratore
elettronico; seguono le fasi
operative e coadiuvano
l'operatore
consollista
nella gestione della consolle e/o video; conducono
il
macchinario ausiliario.
Esempio:
u operatore di sistema di elaborazione
elettronica dei dati.
4. Lavoratori addetti a mansioni che permettono
l'acquisizione di
conoscenze teorico-pratiche necessarie a svolgere mansioni di
livello
superiore per un massimo di 18 mesi.
Esempio:
u programmatore junior.
5. Lavoratori che, nell'ambito delle
procedure stabilite, effettuano il
filtro e la preparazione di tutti i
documenti da passare in perforazione
e/o
registrazione elettronica e ne curano la distribuzione agli addetti
alla
perforazione e/o registrazione elettronica in
modo funzionale
all'organizzazione del lavoro e/o effettuano
il filtro, il controllo di
merito
e lo smistamento ai vari utenti dei documenti in
uscita dal
calcolatore, archiviandone in maniera
sistematica le copie di competenza
dell'azienda.
Esempio:
u codificatori addetti al filtro documenti.
6. Lavoratori che, con comprovata esperienza nell'attività specifica,
hanno
la responsabilità dei controlli
qualitativi e quantitativi del
ricevimento merci, sistemazione e
suddivisione per l'allestimento e lo
stoccaggio delle stesse, riordino e gestione
dei resi e curano la relativa
documentazione amministrativa.
Esempio:
u ricevitore responsabile merci di
ipermercato.
7. Lavoratori addetti agli uffici
amministrativi, tecnici e commerciali
che
con sufficiente apporto di
apprezzamento e di iniziativa propria
nell'ambito di procedure operative definite
svolgono attività e mansioni
di concetto.
Esempio:
u impiegati di concetto.
QUARTO
LIVELLO
Declaratoria.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni o lavori
che richiedono
adeguata preparazione professionale acquisita con la
necessaria
esperienza di lavoro.
PARAMETRO
155
Profili.
1. Lavoratori ai quali, oltre alle mansioni
previste dal proprio profilo
professionale o mansioni promiscue di
equivalente contenuto, vengono
attribuite con carattere di continuità,
nell'ambito della organizzazione
del lavoro in atto, mansioni di
coordinamento di più lavoratori anche di
pari livello e di raccordo con il superiore
diretto.
Esempio:
u coordinatore; addetto cassa centrale
ipermercato.
Nota a
verbale.
Le parti
chiariscono che l'individuazione di tale profilo non
comporta
l'introduzione generalizzata, indipendente dai modelli
organizzativi
concordati
tra le parti, bensì tale profilo viene riconosciuto in stretto
rapporto a
modelli di organizzazione del lavoro concordati che
esplicitamente
lo prevedano.
2. Lavoratore in possesso di
specifiche conoscenze professionali
acquisite con adeguata esperienza lavorativa
al banco salumi, gastronomia,
pesce o carni, in grado di fornire utili
indicazioni per il buon andamento
dell'attività al banco e di porre la
propria esperienza ai
fini
dell'affiancamento addestrativo con compiti di
semplice coordinamento
operativo
di altri addetti, che svolge al
suddetto banco in
modo
continuativo le seguenti operazioni:
u uso
delle macchine, attrezzature e strumenti di lavoro in dotazione
al reparto;
u lavorazione e taglio, riducendo al minimo
scarti e dispersioni nonché
pesature,
confezionamento di prodotti sia al banco tradizionale che
a
libero
servizio; lavorazione e taglio, eviscerazione e pulizia prodotto
nonché pesatura e confezionamento;
u applicazione di tecniche di servizio con
particolare riferimento alla
presentazione del prodotto e alla fornitura
di indicazione e consigli alla
clientela;
u conservazione del prodotti o rotazione
dei prodotti in assortimento,
assicurando una buona presentazione degli
stessi e offrendo una costante
immagine di freschezza e di pulizia,
nell'assoluto rispetto delle norme
igienico-sanitarie.
Esempio:
u salumiere banconiere; addetto qualificato al banco pesce;
addetto
qualificato al banco carni.
PARAMETRO
144
Profili.
1. Lavoratori addetti agli uffici
amministrativi, tecnici e commerciali
che,
nel rispetto delle procedure prestabilite, svolgono attività
e
mansioni d'ordine.
2. Lavoratori addetti alle operazioni
ausiliarie alla vendita: addetto
all'insieme delle operazioni ausiliarie alla
vendita intendendosi per tali
l'esercizio promiscuo delle funzioni di
incasso e relative registrazioni,
di
preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura,
di
segnalazione dello scoperto e di
rifornimento merci dei
banchi o
scaffalature, di movimentazione fisica delle
merci.
3. Lavoratori addetti alla vendita al
pubblico.
4. Lavoratori di magazzino addetti alle
operazioni di preparazione e
movimentazione, trasporto e consegna delle
merci.
5. Lavoratori addetti all'insieme delle operazioni nei magazzini di
smistamento, centri di distribuzione e/o
depositi, con oltre diciotto mesi
di servizio.
Esempi:
u impiegato e/o contabile d'ordine;
u stenodattilografo e dattilografo;
u centralinista telefonico;
u perforatore/verificatore su schede;
u registratore;
u verificatore su supporli magnetici;
u videista;
u commesso alle vendite;
u addetto alle operazioni ausiliarie di
vendita;
u operai specializzati: autista
consegnatario; autisti non compresi nel
III livello. Preparatore di commissioni;
carrellista-mulettista.
6. Lavoratori addetti al centro E.D.P. con
funzioni esecutive:
Esempi:
u perforatore verificatore su schede;
u registratore;
u verificatore su supporti magnetici;
u videista (perforazione), verifica e/o
registrazione su video;
u addetto data-entry.
QUINTO
LIVELLO
Declaratoria.
Appartengono
a questo livello i lavoratori con capacità di compiere lavori
od operazioni
che chiedono il possesso di normali conoscenze di lavoro
comunque
acquisite.
Profili.
1. Lavoratori di primo impiego in attesa del
tempo utile di formazione
per l'inserimento nel IV livello.
2. Addetti
alle operazioni ausiliarie alla
vendita nelle aziende a
integrale libero servizio: addetti
all'insieme delle operazioni ausiliarie
alla vendita, intendendosi per tali
l'esercizio promiscuo delle funzioni
di incasso e relative registrazioni, di
preparazione delle confezioni, di
prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello
scoperto dei banchi, di
rifornimento degli stessi, di movimentazione
fisica delle merci, per i
primi 18 mesi di servizio.
Esempi:
u commessi alla vendita per i primi 18 mesi
di servizio per coloro che
non hanno fatto l'apprendistato;
u addetti alle operazioni ausiliarie alla
vendita per i primi 18 mesi
di servizio;
u addetti
all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento,
centri di
distribuzione e/o depositi per i primi 18 mesi di servizio.
3. Addetti alla vigilanza e/o sorveglianza
diurna e notturna.
Esempi:
u guardiano;
u custode;
u portiere;
u usciere.
4. Personale generico.
Esempi:
u addetto al confezionamento e/o prezzatura
merci di magazzino;
u addetto al carico e scarico.
SESTO
LIVELLO
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a
semplici operazioni
per la
cui esecuzione non occorre alcuna preparazione professionale.
Esempio:
u addetti alle pulizie anche con mezzi
meccanici.
Chiarimenti
alla classificazione.
I gestori o gerenti, di cui al III livello,
sono quei prestatori d'opera
che hanno in consegna il negozio o lo spaccio
tradizionale sotto la loro
responsabilità
e ne rispondono, a norma degli artt. 167,
169 e 176 del
presente CCNL,
ai fini della
disciplina,
dell'inventario e/o
dell'andamento
degli affari, ai dirigenti della cooperativa.
Note
alla classificazione.
I) Le parti si danno atto che l'assegnazione
dei lavoratori al parametro
superiore del medesimo livello di
inquadramento avviene esclusivamente in
relazione ai contenuti della declaratoria
contrattuale del livello stesso
e che, con l'istituzione del doppio
parametro retributivo suddetto, non
hanno inteso istituire un livello
superiore di mansioni.
Pertanto,
riconfermano il principio dell'equivalenza delle mansioni
all'interno di ciascun livello a
tutti gli effetti contrattuali e,
principalmente, ai fini dell'eventuale
mobilità aziendale che le parti
non hanno inteso ulteriormente vincolare.
II) Gli
aumenti retributivi derivanti
dalla differenza fra
i nuovi
parametri e quelli preesistenti nello
stesso livello assorbono fino a
concorrenza le indennità previste in sede
aziendale a titolo equivalente,
comunque denominato, per le relative
figure professionali.
Art. 49
- PASSAGGI DI QUALIFICA
Il prestatore di lavoro deve essere adibito
alle mansioni per le quali è
stato assunto
o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia
successivamente acquisito
ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel
caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa
diviene
definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un
periodo
non superiore a tre mesi.
Art. 50
- ATTIVITA' PREVALENTE
1. Ad eccezione delle mansioni relative alle
qualifiche di addetto alle
operazioni
ausiliarie alla vendita nelle aziende
ad integrale libero
servizio
o di addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini
di
smistamento, centri di distribuzione e/o
depositi (IV livello e V livello)
in caso di mansioni promiscue si farà
riferimento all'attività prevalente.
2. Per
attività prevalente si
intende quella di
maggiore valore
professionale, sempre che venga abitualmente
prestata, non si tratti di un
normale
periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio
e
complementare.
3. In
tal caso, fermo
restando le mansioni di fatto
espletate, al
lavoratore competerà l'inquadramento al
livello superiore.
Art. 51
- TRATTAMENTO ECONOMICO - ANZIANITA'
1. Il
lavoratore promosso a
livello superiore ha
diritto alla
retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore
percepisca,
all'atto della promozione, una
retribuzione superiore al
minimo tabellare del nuovo livello, manterrà
la relativa eccedenza come
assegno
"ad personam" avente
lo stesso titolo
e caratteristiche
originarie. In ogni caso, tale eccedenza non
potrà essere assorbita dagli
scatti di anzianità e dall'ex indennità di
contingenza.
2. Il lavoratore appartenente a qualifica non
impiegatizia ai sensi di
legge, in caso di passaggio a categoria
impiegatizia, conserva l'anzianità
maturata
nelle rispettive qualifiche di
impiegato e di lavoratore con
mansioni non impiegatizie.
Titolo
XXI - QUADRI
Art. 52
- REQUISITI DI APPARTENENZA
1. La categoria di quadro, prevista dalla
legge 13 maggio 1985 n. 190, è
attribuita
a quei lavoratori subordinati
che, senza appartenere alla
categoria
dei dirigenti, sono titolari
delle posizioni organizzative
aziendali
di maggior rilievo per ampiezza
e natura che richiedono un
elevato contenuto professionale ed
esercitano, con carattere continuativo,
mansioni nelle quali sono fortemente
presenti facoltà di rappresentanza,
funzioni
di sovraintendenza e
coordinamento di altri
lavoratori,
responsabilità e autonomia nella gestione
delle risorse ovvero contenuti
specialistici particolarmente elevati delle
mansioni svolte.
Tali lavoratori svolgono un ruolo di
fondamentale importanza ai fini del
perseguimento degli obiettivi aziendali, in
rapporto con la sovrastante
struttura dirigenziale.
2. All'interno dei criteri generali assumono particolare rilevanza
quelli connessi:
I) alle
conoscenze specifiche elevate nel proprio campo di competenza,
accompagnate da una esperienza lavorativa
in ruoli direttivi maturata
nell'azienda, o in aziende similari,
valide e temporalmente consolidate;
II) all'istruzione o formazione di base
buona e diversificata che
consenta di rapportare le problematiche
della posizione a quelle più ampie
della gestione aziendale;
III) alla capacità innovativa e/o all'attitudine
a lavorare per obiettivi
globali e integrati;
IV) alla capacità gestionale riferita, in
particolare, alla utilizzazione
delle risorse umane e strumentali e alla
collaborazione con altre unità
organizzative.
3. In sede aziendale tra la Direzione e la
rappresentanza sindacale dei
quadri
si provvederà, se
del caso, alla
loro integrazione o
specificazione, tenuta di conto la particolare struttura organizzativa
dell'impresa.
Art. 53
- PROFILI
1°
PROFILO
Lavoratori che,
in armonia con gli indirizzi e
gli obiettivi generali
stabiliti
dalla direzione aziendale, programmano e organizzano le attività
produttive e
funzionali di unità
organizzative molto rilevanti
per
dimensione e complessità, in funzione del
raggiungimento degli obiettivi
aziendali, sia
in termini di efficacia che di efficienza, nell'area di
responsabilità di ruolo attribuita e che sono chiamati a
collaborare con
un particolare
contributo d'iniziative alla
formulazione dei suddetti
programmi.
Esempio:
u responsabili di strutture organizzative di
rilevante complessità.
2°
PROFILO
Lavoratori che,
sulla base di direttive generali aziendali, nell'ambito
del proprio
campo di attività
(amministrativo, tecnico, acquisti
e
vendite, ecc.)
e con la necessaria conoscenza dei
settori correlati,
svolgono
analisi ed elaborazioni complesse di problematiche finalizzate al
conseguimento degli
obiettivi della cooperativa, provvedendo alla loro
impostazione
e sviluppo e curandone le relative fasi di esecuzione. A tal
fine possono
avvalersi dell'apporto di
altri lavoratori non
gerarchicamente
subordinati, realizzandone il coordinamento operativo.
Esempio:
u specialisti di settore aziendale.
3°
PROFILO
Lavoratori che, nell'ambito delle politiche aziendali e
sotto la propria
responsabilità, dirigono
e assicurano l'andamento funzionale e
organizzativo
delle strutture di vendita cui sono preposti,
composte dal
supermercato alimentari
e dal magazzino non alimentari a gamma
merceologica completa,
nonché lavoratori che
dirigono e assicurano
l'andamento
funzionale e organizzativo di strutture di vendita le quali,
per i
dati complessivi di dimensioni,
numero di addetti, complessità e
quantità delle attività, sono obiettivamente
assimilabili alla struttura
di
vendita di cui sopra.
Esempio:
u responsabili di negozio.
4°
PROFILO
Lavoratori
adibiti al centro elettronico di elaborazioni dati che studiano
e definiscono le funzioni aziendali
individuandone i flussi informativi e
le correlazioni logiche,
semplificandone le fasi
di realizzazione;
studiano il
dimensionamento
dell'hardware; studiano, sperimentano e
gestiscono il
software di base,
coordinando altri analisti
e/o
programmatori.
Esempio:
u responsabili analisi del sistema.
5°
PROFILO
Lavoratori che,
sulla base degli indirizzi e
degli obiettivi generali
stabiliti
dalla direzione aziendale, sono preposti alla responsabilità di
settori merceologici di rilevante importanza (per
numero di merceologie,
di referenze,
di fornitori e
per volume d'affari)
e complessità
(merceologiche,
di mercato e procedurali), e operano con elevata autonomia
decisionale e
margini di discrezionalità nella determinazione delle
condizioni
d'acquisto.
Esempio:
u capi
settore con compiti di guida e coordinamento operativo
dei
compratori.
6°
PROFILO
Lavoratori in
possesso di notevoli conoscenze
nella/e disciplina/e di
propria competenza
che collaborano con la direzione aziendale, fornendo
contributi originali
e creativi all'elaborazione delle strategie
dell'impresa e
alla determinazione degli obiettivi
nonché, nella fase
realizzativa,
all'elaborazione di programmi e/o di progetti e/o di sistemi
di
controllo, ad alta specializzazione e di notevole interesse aziendale.
Esempio:
u progettisti - ricercatori - responsabili
di analisi e programmazione
generale.
7°
PROFILO
Lavoratori che,
in armonia con gli indirizzi e
gli obiettivi generali,
relativi all'area di loro competenza, stabiliti dalla
Direzione Aziendale
o dal
Direttore dell'ipermercato,
decidono sulle scelte
di gestione
commerciale dei reparti da loro coordinati (politica
degli assortimenti,
degli acquisti
e delle vendite)
e sono responsabili per
l'area di
competenza degli
obiettivi concordati di
vendita, servizio, costi,
margine,
sviluppo risorse umane nonché del coordinamento dei capi reparto
e
garantiscono l'applicazione di tutte le norme di legge.
Esempio:
u capi area ipermercato.
Art. 54
- ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA E PROCEDURE
1. L'attribuzione della categoria di Quadro è
operata dall'azienda sulla
base
della rispondenza della professionalità e delle responsabilità ai
criteri
sopra enunciati in
relazione alla particolare struttura
organizzativa aziendale.
L'attribuzione della categoria
di Quadro
unitamente
all'indicazione della funzione attribuita verrà comunicata
dall'azienda ai lavoratori interessati
e contemporaneamente alla
rappresentanza sindacale dei quadri stessi.
2. Fermo
restando che le
sottoindicate procedure non
sospendono
l'efficacia immediata del provvedimento di
attribuzione, i lavoratori che
ritengono
di essere stati ingiustamente non inclusi nella
categoria
Quadro, potranno presentare direttamente o
tramite la loro rappresentanza
sindacale o l'organizzazione sindacale a cui
sono iscritti o conferiscono
mandato, motivato ricorso alla direzione
aziendale, la quale, valutate le
osservazioni, aprirà il confronto di merito
entro 15 giorni dal ricorso
stesso
allo scopo di dare definitiva
risposta entro i successivi
10
giorni, salvo eventuali proroghe da
concordarsi.
Nota.
La norma
di cui al comma 3 dell'art. II
parte seconda del CCNL
del
20.12.90, che
si riporta testualmente, ha esaurito la
sua validità in
quanto norma
transitoria e di prima applicazione della legge 1.5.85
n.
190:
"In sede di prima applicazione l'individuazione di lavoratori a cui è
attribuita
la categoria di Quadro dovrà essere effettuata entro 60 giorni
dalla
sottoscrizione del presente accordo".
Art. 55
- TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Ai Quadri, oltre
al trattamento retributivo
stabilito dalla
contrattazione collettiva, in considerazione
dell'importanza e delle
responsabilità connesse al loro ruolo nonché
alle modalità di svolgimento
della
prestazione, viene riconosciuta una indennità di
funzione
determinata
nella misura minima di £. 80.000 lorde
mensili per 14
mensilità.
2. Detta
indennità di funzione unitamente
ad altre indennità, quote
salariali
o emolumenti a titolo equivalente, erogati in sede aziendale,
concorrerà
a formare un'unica voce retributiva denominata indennità di
funzione.
3. In
sede aziendale potranno
essere concordate quote
salariali
aggiuntive aventi le caratteristiche di:
I) incrementi dell'indennità di funzione eventualmente articolati
in
gradi, in ragione dei fattori specifici di
cui ai punti da 1), a 4) del
comma 2 dell'art. 52;
II) assegni variabili collegati ai risultati
conseguiti in rapporto agli
obiettivi.
4. A decorrere dall'1.1.91 l'indennità di
funzione di cui al comma 1 è
incrementata di £. 20.000 mensili.
Tale aumento non è assorbibile.
5. A
decorrere dall'1.1.95 l'indennità
medesima è ulteriormente
incrementata di £. 150.000 lorde, elevando,
di conseguenza, l'indennità di
funzione a £. 250.000 lorde mensili.
Tale
aumento è assorbibile al 50% da
indennità similari, da eventuali
superminimi
individuali, nonché da elementi
retributivi concessi con
clausole
espresse di assorbimento ovvero a titolo di
acconto o di
anticipazione sul presente contratto.
Art. 56
- RESPONSABILITA' CIVILE
1. Le
norme di attuazione dell'art. 5 della legge 13.5.85 n. 190 sono
definite all'art. 177 del presente CCNL.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art.
177, i Quadri sono comunque
esonerati
da corrispondere somme a titolo
di risarcimento danni
nei
confronti di terzi in ottemperanza di quanto
previsto dall'art. 5 della
legge 13.5.85 n. 190 in quanto a carico
dell'impresa.
Art. 57
- INFORMAZIONE
1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, si
riconosce per il Quadro il
diritto ad essere informato circa le
strategie, i progetti e gli obiettivi
dell'impresa e i risultati, nonché ad essere
consultato sulla definizione
degli obiettivi dell'area di attività di sua
competenza.
Art. 58
- FORMAZIONE
1. In
relazione all'art. 15, con particolare riferimento al comma
6,
inclusi i punti 6 bis e 6 ter, si darà luogo
ad un incontro annuale tra la
direzione aziendale e la rappresentanza
sindacale dei Quadri per esaminare
congiuntamente i programmi formativi e
di aggiornamento professionale
nonché i relativi preventivi di spesa.
2. Tali programmi comprenderanno iniziative a
favore del personale femmi
nile
al fine di incrementare la
presenza delle donne nell'area quadri
nonché iniziative specifiche per la loro
riqualificazione dopo le assenze
di lungo periodo.
3. Gli investimenti formativi
saranno realizzati anche
attraverso
l'attivazione di progetti collegati ai
programmi europei con particolare
riferimento al dialogo sociale.
Art. 59
- MUTAMENTO PROVVISORIO DI MANSIONI
1. L'assegnazione temporanea del lavoratore a
mansioni di Quadro, di cui
agli artt. 52 e 53, sempreché non si tratti
di sostituzione di lavoratore
assente
con diritto alla conservazione
del posto, diverrà definitiva
quando siano trascorsi 180 giorni di
effettivo lavoro.
2. Con
riferimento all'art. 6 della legge 13.5.85 n. 190 e alla legge
2.4.86 n. 106, l'assegnazione temporanea del
Quadro a mansioni superiori
alla qualifica di Quadro, ovvero
dirigenziali, che non sia avvenuta per
sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del
posto,
non può essere di durata superiore a 180 giorni di
effettivo
lavoro.
Trascorso
tale periodo la
predetta assegnazione
temporanea diventa
definitiva.
3. In caso di assegnazione provvisoria a mansioni superiori
agli
interessati
sarà corrisposta un'indennità pari alla differenza tra
il
trattamento
economico contrattuale del sostituto e del sostituito con
riferimento alla retribuzione di cui
all'art. 141.
Art. 60
- TRASFERIMENTO
Il Quadro
che abbia compiuto
il 55° anno di età
può opporsi al
trasferimento
disposto dalla cooperativa esclusivamente in caso di gravi e
comprovati
motivi.
Art. 61
- ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
1. Con
decorrenza dall'1.1.95 ai Quadri delle imprese rientranti nella
sfera di applicazione del presente CCNL
saranno garantite le prestazioni
sanitarie integrative del Servizio Sanitario
Nazionale di cui all'allegato
n. 10.
2. Tali
prestazioni saranno attuate con un idoneo strumento operativo
che
sarà prescelto da ciascuna
Associazione Cooperativa al quale
si
uniformeranno le cooperative associate. A
cura di ciascuna Associazione
Cooperativa
verrà data informazione alle Organizzazioni Sindacali
stipulanti e ai Quadri in merito allo
strumento operativo prescelto.
3. Il
finanziamento delle prestazioni concordate che saranno usufruite
dal
Quadro, nei limiti
dei massimali e alle condizioni
previste, è
convenuto in £. 480.000 annue a carico
dell'impresa.
4. In caso di variazioni legislative
riguardanti l'assistenza sanitaria
le parti si impegnano ad apportare al
presente articolo gli aggiornamenti
e le modifiche che risultino opportune.
Art. 62
- ORARIO DI LAVORO
In
considerazione delle particolari funzioni espletate dai Quadri l'orario
di lavoro, fermo restando quanto previsto dal
comma 1 dell'art. 87, terrà
conto delle oggettive esigenze di flessibilità
connesse a tale funzione.
Pertanto, ove ciò non contrasti con l'organizzazione
del lavoro aziendale
in atto,
il Quadro potrà usufruire di
orari giornalieri flessibili in
entrata e
in uscita periodicamente
predeterminati e concordati con la
Direzione
competente.
Titolo
XXII - APPRENDISTATO
Art. 63
- FINALITA' DELL'ISTITUTO
1. L'apprendistato ha lo scopo di consentire
ai giovani lavoratori di
apprendere quelle mansioni per le quali
occorre un certo tirocinio.
Considerato
il comune interesse a
rivitalizzare l'istituto, le parti
convengono
che tale tipologia
di impiego rientri
nell'ambito del
confronto
sul mercato del
lavoro previsto dal secondo
livello di
contrattazione.
2. Ciò
premesso le parti contraenti esprimono concordemente l'esigenza
di svolgere, anche nei confronti degli
organi competenti, tutte le azioni
necessarie affinché l'istituto
dell'apprendistato sia tenuto nella massima
considerazione, particolarmente ai fini
dell'apprendistato professionale.
3. Le
organizzazioni contraenti si
impegnano altresì a
partecipare
attivamente
alla formulazione dei programmi
rivolti alla preparazione
professionale dei lavoratori, in
collaborazione con i Ministeri e con gli
Enti competenti. Tale partecipazione e
collaborazione potrà essere oggetto
di
particolari determinazioni e iniziative ai vari livelli.
Viene
confermato
l'interesse e l'impegno delle parti per la realizzazione di
adeguate politiche per l'addestramento
professionale nel settore.
Art. 64
- AMMISSIBILITA'
1. L'apprendistato è ammesso per tutte le
qualifiche e mansioni comprese
nel quarto livello, con le seguenti
eccezioni:
I) lavori
di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle
qualifiche di "archivista" e
"protocollista");
II) lavori
di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di
"dattilografo"), purché il
relativo personale risulti in
possesso di
specifico diploma di scuola professionale
di dattilografia, legalmente
riconosciuta;
III)
mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
2. L'apprendistato non è ammesso per i giovani
in possesso di diploma di
qualifica rilasciato dagli istituti
professionali di Stato istituiti con
Decreti Presidenziali in applicazione
dell'art. 9, RDL 21.9.38 n. 2038,
convertito
nella legge 2.6.39
n. 739 e dagli
Istituti legalmente
riconosciuti (parificati) ai sensi della
legge 18.1.42 n. 86, ovvero di
attestato
di qualifica conseguito ai sensi
dell'art. 14 della legge
21.12.78 n. 845, limitatamente alle mansioni
corrispondenti al diploma.
Art. 65
- LIMITI NUMERICI
1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 19.1.55 n.
25, come modificato dalla
legge 2.4.68 n. 424, il numero degli
apprendisti nelle singole aziende non
potrà
superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori
non apprendisti, comprendendo in tale numero
anche quelli che appartengono
a categorie per le quali l'apprendistato non
è ammesso.
2. Ai
sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge 28.2.87
n. 56 è
tuttavia
consentita l'assunzione fino a
tre apprendisti, anche nelle
cooperative che abbiano fino a otto
lavoratori alle proprie dipendenze.
3. Possono
essere assunti come apprendisti i giovani di
età non
inferiore a 15 anni e non superiori a 20,
salvo i divieti e le limitazioni
previste dalla legge 17.10.67 n. 977 sulla
tutela del lavoro dei fanciulli
e adolescenti.
Art. 66
- DURATA DELL'APPRENDISTATO
1. Il rapporto di apprendistato si estingue
alla scadenza del termine di
24 mesi per le qualifiche comprese nel
Quarto livello.
Nelle
aziende del settore alimentare o singoli reparti
delle unità
produttive di queste che trattano prodotti,
freschi e non, da vendersi a
taglio
e peso, il periodo di apprendistato per il raggiungimento delle
qualifiche
di addetto al banco di gastronomia, salumeria, pescheria
e
carni, di cui al profilo 2 parametro 155, è
fissato in 36 mesi.
2. Trascorso
tale periodo, l'apprendista,
indipendentemente dall'età
raggiunta
e dalle mansioni effettivamente
svolte, sarà assegnato alla
qualifica per la quale ha compiuto
l'apprendistato.
3. Il
periodo di apprendistato
effettuato in precedenza presso altre
aziende dello stesso settore merceologico e
per le stesse mansioni sarà
computato ai fini del completamento del
periodo prescritto dal presente
contratto, purché non vi sia stata una
interruzione superiore ad un anno.
Art. 67
- ASSUNZIONE
1. Per
l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve
ottenere
l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro
territorialmente competente,
al
quale dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli
apprendisti, il genere di addestramento cui
saranno adibiti e la qualifica
che essi potranno conseguire al termine del
rapporto.
2. Ai
sensi dell'art. 21 della legge
28.2.87 n. 56 per l'assunzione
degli apprendisti è ammessa la richiesta
nominativa.
Art. 68
- PERIODO DI PROVA
La
durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30
giorni
durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di
lavoro
senza preavviso.
Art. 69
- OBBLIGHI DELL'AZIENDA
1. La cooperativa ha l'obbligo:
I) di
impartire o di
fare impartire nell'azienda all'apprendista
l'insegnamento necessario perché possa
conseguire la capacità di diventare
lavoratore qualificato;
II) di non sottoporre l'apprendista a
lavorazioni retribuite a cottimo e
ad
incentivo, se non
per il tempo strettamente necessario
all'addestramento e previa comunicazione
all'Ispettorato del Lavoro;
III) di
non adibire l'apprendista a lavori di
manovalanza e a
non
sottoporlo comunque a lavori superiori
alle sue forze fisiche;
IV) di
accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla
retribuzione, i permessi occorrenti per la
frequenza obbligatoria dei
corsi di insegnamento complementare e per
i relativi esami nei limiti di
tre ore settimanali per non più di otto
mesi all'anno;
V) di
informare periodicamente, comunque a intervalli non superiori a
sei mesi, la famiglia dell'apprendista o
chi esercita legalmente la patria
potestà dei risultati dell'addestramento.
2. Agli
effetti di quanto richiamato al precedente punto 3) non
sono
considerati
lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle
quali l'addestramento si effettua in aiuto
ad un lavoratore qualificato,
sotto
la cui guida l'apprendista è
addestrato, quelli di riordino del
posto
di lavoro, sempre che lo svolgimento di tale
attività non sia
prevalente
e, in ogni caso, rilevante in
rapporto ai compiti affidati
all'apprendista.
Art. 70
- OBBLIGHI DELL'APPRENDISTA
Oltre all'osservanza delle norme disciplinari generali previste dal
presente contratto
e delle norme contenute negli
eventuali regolamenti
interni
di azienda, l'apprendista ha l'obbligo:
I) di attenersi alle istruzioni dei dirigenti
delle cooperative o delle
persone da questi incaricate della sua
formazione professionale e di
seguire con il massimo impegno gli
insegnamenti che gli vengono impartiti;
II) di prestare la sua opera con la massima
diligenza;
III) di
frequentare con la massima assiduità e diligenza i
corsi di
insegnamento complementare.
Art. 71
- TRATTAMENTO NORMATIVO
1. L'apprendista ha diritto, durante il
periodo di apprendistato, allo
stesso
trattamento normativo previsto
dal presente contratto per i
lavoratori della qualifica per cui egli
compie il tirocinio.
2. Le
ore di insegnamento
complementare sono comprese nell'orario
normale di lavoro.
Art. 72
- TRATTAMENTO ECONOMICO
La
retribuzione degli apprendisti (allegato n. 2) risulta costituita dalle
seguenti
componenti:
I) paga base nazionale conglobata:
-
per la prima metà del periodo di apprendistato, il 75% della paga
base nazionale conglobata corrisposta
ai lavoratori qualificati;
-
per la seconda metà del periodo di apprendistato, l'85% della paga
base nazionale conglobata corrisposta
ai lavoratori qualificati.
II) indennità
di contingenza determinata in attuazione della legge
26.2.86 n. 38 e successive modifiche
nonché dall'accordo interconfederale
31.7.92.
III) Elemento Distinto della Retribuzione (EDR)
di £. 20.000 mensili per
13 mensilità a norma del precitato accordo
interconfederale del 31.7.92.
Art. 73
- ESTINZIONE DEL RAPPORTO
1. Il rapporto di apprendistato si estingue
alla scadenza del periodo di
tirocinio
comprendendo in esso il periodo dedicato alla formazione e
all'addestramento professionale.
2. Il
datore di lavoro è tenuto a
comunicare entro dieci giorni alla
competente
Sezione Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti ai
quali sia stata attribuita la qualifica.
3. Il
datore di lavoro è tenuto
altresì a comunicare alla competente
Sezione
Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti, dei quali per
qualunque
motivo sia cessato il rapporto di lavoro entro il termine di
cinque giorni dalla cessazione stessa.
4. Ai
sensi dell'art. 19 della legge 19.1.65 n. 25, qualora al termine
del periodo di apprendistato non sia data
disdetta a norma dell'art. 2118
C.C.,
l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita
mediante le prove di idoneità e il periodo
di apprendistato è considerato
utile ai fini dell'anzianità di servizio del
lavoratore.
Art. 74
- DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto
non disciplinato dal
presente contratto in
materia di
apprendistato o
di istruzione professionale,
le parti fanno espresso
riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti
vigenti in materia
(*).
Titolo
XXIII - FORMAZIONE E LAVORO
Art.
75.
Per quanto
concerne i contratti di formazione e lavoro si rinvia alle
norme di
legge e all'accordo quadro allegato n. 4 al presente CCNL
del
quale è
parte integrante (*).
(*)
Nota a verbale agli artt. 74 e 75.
In
relazione alla legislazione vigente e alla precedente contrattazione in
materia
di apprendistato e di contratti di formazione lavoro, la normativa
del presente
contratto riferita a tale istituto sarà
armonizzata nelle
province
autonome di Trento e Bolzano mediante opportuni incontri tra
le
parti a
livello territoriale.
Titolo
XXIV - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 76
- PRINCIPI GENERALI
1. Il
rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i
seguenti
principi:
I) volontarietà di entrambe le parti;
II) reversibilità della prestazione da tempo
parziale a tempo pieno in
relazione alle esigenze aziendali e quando
sia compatibile con le mansioni
svolte e/o da svolgere, ferma restando la
volontarietà delle parti;
III) priorità
nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
dei lavoratori già in forza rispetto ad
eventuali nuove assunzioni, per le
stesse mansioni;
IV) applicabilità delle norme del
presente contratto in
quanto
compatibile con la natura del rapporto
stesso.
2. L'accordo fra le parti per le trasformazioni
del rapporto di lavoro a
tempo pieno
e il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da
atto
scritto convalidato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro.
Art. 77
- FINALITA' DELL'ISTITUTO E NORMATIVA
1. Per lavoro a tempo parziale si intende il
rapporto di lavoro prestato
con un orario ridotto rispetto a quello
stabilito dal presente CCNL.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha
la funzione di consentire:
u flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di
attività
nell'ambito della giornata, della settimana,
del mese e dell'anno;
u risposta
ad esigenze individuali dei lavoratori anche già occupati
compatibilmente con le esigenze aziendali.
3. L'utilizzo del lavoro a tempo parziale e le modalità di attuazione
saranno
contrattate preventivamente tra
le parti in sede aziendale
assumendo
a parametri di riferimento, l'organizzazione del lavoro,
la
definizione degli organici, la
professionalità dei lavoratori,
l'incremento di quota di occupazione
giovanile con particolare riferimento
alle
occasioni di studio e di lavoro.
In tale ambito la collocazione
temporale
della prestazione lavorativa a tempo parziale sarà compresa
nelle articolazioni dell'orario di lavoro di
cui all'art. 84.
4. La
ricollocazione e/o la distribuzione temporale saranno possibili
previa richiesta e/o consenso del lavoratore
interessato.
5. Compatibilmente con le esigenze aziendali,
per i primi 2 anni di vita
del bambino, il genitore può richiedere,
secondo modalità e norme definite
a livello aziendale, il passaggio a tempo
parziale. A termine del periodo
il genitore riprenderà il lavoro a tempo
pieno.
6. E' ammesso il ricorso al lavoro
supplementare quando sia richiesto da
specifiche esigenze organizzative,
l'esistenza delle quali sarà verificata
preventivamente tra le parti, salvo
imprevisti casi eccezionali purché il
lavoratore vi acconsenta.
7. Sulla
eccezionalità potranno essere
fornite indicazioni
esemplificative a livello aziendale.
8. Le ore di lavoro supplementari saranno
retribuite con la quota oraria
della
retribuzione di fatto di cui
all'art. 142, maggiorata del
35%
comprensiva di tutti gli istituti
contrattuali ad essa afferenti (Nota a
verbale: la percentuale di cui sopra decorre
dall'1.4.87).
Art. 78
- CONTENUTI DEL CONTRATTO INDIVIDUALE
1. L'instaurazione del rapporto a tempo
parziale dovrà risultare da atto
scritto, nel quale siano indicati:
I) il periodo di prova per i nuovi assunti;
II) le
mansioni, la durata della prestazione lavorativa ridotta
e la
distribuzione dell'orario con riferimento
al giorno, alla settimana, al
mese e all'anno;
III) il
trattamento economico e
normativo secondo criteri
di
proporzionalità, in relazione all'entità
della prestazione lavorativa e
all'anzianità di servizio, rispetto a
quello dei dipendenti dello stesso
livello
contrattuale che effettuano l'orario completo, con esclusione
della riduzione dell'orario di lavoro che
riguarda unicamente i lavoratori
a tempo pieno qualunque sia la riduzione
attuata fermo restando l'adozione
di diversi divisori convenzionali per la
determinazione della paga oraria
stabiliti dall'art. 145.
2. Fermo
restando che la prestazione lavorativa con orario giornaliero
fino
a 4 ore non potrà essere
frazionata nella stessa giornata, salvo
espressa
richiesta del lavoratore, le
modalità di svolgimento della
prestazione individuale saranno fissate tra
cooperativa e lavoratore, di
norma, entro le seguenti fasce:
I) nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario settimanale da
16 a 25 ore;
II) nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario mensile da 48 a
120 ore;
III) nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario annuale da 400
a 1.300 ore.
3. Copia del contratto deve essere inviata
entro 30 giorni al competente
Ispettorato Provinciale del Lavoro.
Dichiarazione
congiunta.
Le
parti congiuntamente si impegnano ad intervenire presso l'INPS affinché
si chiarisca
che in caso di malattia, di infortunio e di maternità, al
personale
a part-time misto, il riproporzionamento tenga conto, anche ai
fini del
trattamento economico, del rapporto fra giornate lavorative
a
full-time
e quelle a part-time.
Titolo
XXV - CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 79
- FINALITA' DELL'ISTITUTO - AMMISSIBILITA'- LIMITI
1. Ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.87
n. 56 le parti individuano
ipotesi per le quali sono consentite
assunzioni con contratti di lavoro a
termine di durata non inferiore a un mese e
non superiore a dodici mesi,
comunque prorogabili, ai sensi della legge
18.4.62 n. 230.
2. Le
assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo
in presenza di:
I) incrementi di attività produttiva in
dipendenza di ordini, commesse o
progetti straordinari;
II) periodi
di più intensa attività non ricorrenti nell'arco dell'anno,
derivati da richieste di mercato alle
quali non si riesca a far fronte con
i normali organici aziendali;
III)
assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
IV) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1,
lett. b,
legge 18.4.62 n. 230;
V) assunzioni per integrazione di orario di cui all'art. 77, punto
5
riferite ai lavoratori temporaneamente
passati da tempo pieno a tempo
parziale.
3. Ai
lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il
diritto di priorità di cui all'art. 8 bis,
legge 25.3.83 n. 79.
4. Le imprese non potranno avere
contemporaneamente alle loro dipendenze
lavoratori
assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in
numero superiore al 10% dell'organico in
forza in ogni unità produttiva.
La quota di contratti a termine derivante da
tale calcolo non contempla i
contratti a termine utilizzabili secondo
quanto previsto al Titolo XXXV -
Aspettative
non retribuite - che pertanto vanno considerati aggiuntivi.
Nelle
singole unità produttive che
abbiano meno di 30
dipendenti é
consentita in ogni caso la stipulazione dei
predetti contratti per tre
lavoratori.
Ai fini della percentuale predetta non si
computano le
assunzioni
effettuate con contratto a
termine nelle ipotesi previste
direttamente dalla legge (legge n. 230/62;
DL n. 876/77 convertito nella
legge
n. 18/78 e successive proroghe) né con contratto di formazione e
lavoro.
Nell'ambito
della contrattazione aziendale
possono essere realizzate
intese per il superamento dei limiti di cui
al precedente comma.
Art. 80
- PROCEDURE
1. L'azienda che intende avvalersi della
normativa di cui al precedente
art.
79 è tenuta, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione
scritta al Comitato Misto competente e, su
richiesta di questo, a fornire
indicazione analitica delle tipologie dei
contratti a termine intervenuti
per effetto di norme diverse da quelle del
presente contratto. Il Comitato
Misto, ove ritenga che con la richiesta
venga a configurarsi un quadro di
utilizzo
anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà
di
segnalare
i casi alle parti stipulanti il
presente contratto. Queste,
valutati anche in contraddittorio con
l'impresa i programmi occupazionali
e
le prospettive di consolidamento
dei contratti a termine, potranno,
quando
traggano conferma della
anomalia segnalata, procedere
alla
sospensione
anche temporanea dell'efficacia
delle norme del presente
articolo nei confronti delle imprese
interessate.
2. All'atto
della comunicazione alla
sezione circoscrizionale per
l'impiego
delle assunzioni di cui al
presente punto, l'azienda dovrà
esibire una dichiarazione relativa
all'applicazione del presente CCNL e
all'assolvimento degli obblighi in materia
di contribuzione sociale e di
legislazione sul lavoro.
3. Gli
accordi territoriali e
aziendali in materia
già in atto
all'entrata in vigore del contratto sono
confermati.
Titolo
XXVI - ORARIO DI LAVORO
Art. 81
- DURATA SETTIMANALE - LAVORO EFFETTIVO
1. L'orario di lavoro effettivo è:
u 40 ore settimanali fino al 30.6.89;
u 38 ore e mezzo settimanali dall'1.7.89
fino al 31.12.89;
u 38 ore settimanali dall'1.1.90.
2. Per
lavoro effettivo s'intende
ogni lavoro che
richieda
un'applicazione assidua e continuativa; non
sono considerati come lavoro
effettivo
il tempo per recarsi al posto di
lavoro, i riposi intermedi
presi sia all'interno che all'esterno delle
aziende, le soste comprese tra
l'inizio e la fine dell'orario giornaliero.
3. L'orario di lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti non può durare
senza interruzione più di quattro ore e
mezza (art. 20, legge 17.10.67 n.
977).
Nota a
verbale.
Il
passaggio dalle 38 ore e mezzo alle 38 ore potrà essere derogato previo
accordo
in sede aziendale. In tale caso le ore residue di cui ai punti 3 e
4
dell'art. 83 comma 3 saranno utilizzate come stabilito dall'ultimo comma
dello stesso articolo. Resta comunque inteso che
la determinazione della
paga oraria sarà effettuata con i divisori
convenzionali di cui all'art.
145
riferiti all'orario effettivo settimanale di lavoro.
(Es.
ore 38 = 165)
Art. 82
- LAVORO FUORI SEDE
1. Qualora il lavoratore sia comandato per
lavoro fuori dalla sede ove
egli presta normalmente servizio, l'orario
di lavoro avrà inizio sul posto
indicatogli.
2. In
tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla
fine della giornata lavorativa, il lavoro
cesserà tanto tempo prima della
fine del normale orario di lavoro, quanto è
necessario al lavoratore - in
rapporto
alla distanza e al mezzo di
locomozione - per raggiungere la
sede.
3. Le
spese di trasporto,
di vitto e
di pernottamento, quando
necessario, saranno rimborsate dalla
cooperativa.
Art. 83
- MONTE ORE DI RIDUZIONE - CRITERI DI APPLICAZIONE
1. Il
monte ore di
riduzione d'orario in
ragione di anno
(*) è
determinato come segue:
I) ore
88 per il periodo dalla data di decorrenza del CCNL fino
al
31.12.88;
II) ore 96 (88 + 8) per il periodo dall'1.1.89
al 30.6.89 (ore 48 per il
1° semestre 1989);
III)
ore 104 (96 + 8) dall'1.7.89 (ore 52 per il 2° semestre 1989).
(*)
Nota a verbale: Le parti si danno atto che i criteri di determinazione
del monte ore di riduzione dell'orario di lavoro
in ragione di anno, come
determinato dal presente articolo è in armonia con la
determinazione del
monte ore di cui ai commi 1-2-3 dell'art. 22 del
CCNL 1984, ovvero le 32
ore e
mantengono il carattere originario di ex festività.
2. Tale
riduzione è comprensiva delle 32 ore
relative alle ex 4
festività abolite dalla legge 5.3.77 n. 54,
con esclusione quindi della
festività dell'Epifania reintrodotta con
DPR 28.12.85 n. 792, e delle ore
di riduzione di cui all'art. 22 del CCNL
1.2.83.
3. La
riduzione dell'orario di
lavoro settimanale come
stabilito
dall'art. 81 avverrà con le seguenti
modalità:
I) dalla
data di decorrenza del CCNL al 30.6.89 la riduzione di orario
di lavoro sarà attuata secondo quanto
stabilito in sede aziendale previa
utilizzazione delle 88 ore di cui al comma
1, punto I), che dall'1.1.89
salgono
a 96 ore per effetto di otto ore annue di nuova riduzione di
orario;
II) dall'1.7.89 al 31.12.89 la
riduzione dell'orario di
lavoro
settimanale a 38 ore e mezzo sarà attuata
mediante assorbimento di 36 ore
dal monte ore di cui al comma 1 punto
III); (52 - 36 = 16 ore residue per
il secondo semestre 1989);
III) dall'1.1.90 con l'adozione dell'orario
settimanale di 38 ore e mezzo
residuano 32 ore;
IV) dall'1.1.90 con l'adozione dell'orario di
lavoro settimanale a 38 ore
saranno assorbite 96 ore dal monte ore di
cui al comma 1 punto III) (104 -
96 = 8 ore residue).
4. Le 32 ore residue o le 8 ore residue, di
cui ai precedenti punti III)
e IV) saranno utilizzate come permessi
individuali o con diverse modalità
tra cui quelle stabiliti dal successivo
art. 84.
5. Le
ore di incremento del monte ore
di cui al comma 1 (8
ore
dall'1.1.89 e ulteriori otto ore
dall'1.7.89) non troveranno applicazione
o saranno applicate fino a concorrenza
laddove le riduzioni d'orario in
essere
effettuate con destinazione di ore aggiuntive a carico delle
aziende
rispetto a quelle
stabilite dal precedente
CCNL siano,
rispettivamente, superiori o inferiori a
quelle stabilite dalla presente
regolamentazione.
6. In
caso di prestazione lavorativa ridotta, dovuta
ad inizio o
cessazione del rapporto di lavoro, nel
corso dell'anno di calendario, al
lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo
dei permessi di cui al presente
articolo per ogni mese intero di anzianità
di servizio non computandosi a
tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a
carico del datore di lavoro,
retribuzione secondo norma di legge o di contratto.
7. La
presente regolamentazione
unitamente a quella dei
successivi
articoli
in materia sostituisce a tutti
gli effetti quella prevista
dall'accordo interconfederale 10.5.77, sulle festività abolite, fermo
restando quanto previsto dall'art. 81.
8. Le
parti convengono che nelle unità produttive delle aziende minori
che occupino stabilmente un numero di
addetti non superiore a 8, riferiti
al tempo pieno, l'orario di lavoro
settimanale potrà essere di 40 ore o di
44 ore per i lavoratori di cui al
successivo art. 88 qualora sussistano
fondati motivi che la riduzione settimanale
di orario possa determinare
una
dequalificazione del servizio, una contrazione delle vendite, o
ingiustificati appesantimenti gestionali.
9. Le ore eccedenti l'orario normale
contrattuale e fino alle 40 ore o
di
44 per i lavoratori di cui
all'art. 88 saranno recuperate con le
modalità di seguito stabilite.
10. Le
ore intercorrenti fra l'orario normale di lavoro
settimanale
contrattuale e le 40 ore o le 44 ore per i
lavoratori di cui all'art. 88
non
sono da considerarsi lavoro straordinario a
nessun effetto
contrattuale.
11. Le ore di cui sopra e quelle derivanti dal
monte ore di riduzione di
orario
stabilite dal comma 1 del presente articolo saranno utilizzate,
previa
contrattazione aziendale e comunque in accordo tra le parti, a
titolo di permesso individuale ovvero con
diverse modalità, tra le quali
quelle stabilite dall'art. 84. Ciò in
contemperanza tanto con le esigenze
dei lavoratori quanto con quelle della
cooperativa.
12. Nel caso di permessi individuali il
lavoratore ne farà richiesta con
almeno 24 ore di preavviso.
13. Di
norma tali permessi dovranno essere goduti
entro l'anno di
maturazione e comunque non oltre il 30
giugno dell'anno successivo; a tale
data, se non usufruiti, decadranno e le
corrispondenti ore saranno pagate
con la retribuzione in atto al momento
della scadenza.
14. Le
ore residue di
cui al presente articolo e
all'art. 88 sono
incrementate di 16 ore annue per le imprese
con oltre 15 dipendenti con il
seguente scaglionamento:
u 4 ore a decorrere dall'1.1.92
u 4 ore a decorrere dall'1.1.93
u 8 ore a decorrere dall'1.1.94.
Tali 16 ore non sono assorbibili.
Art. 84
- DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO
1. La
distribuzione dell'orario di
lavoro sarà concordata in sede
aziendale,
sulla base di quanto previsto dall'art. 13,
al fine di
realizzare,
nella sua articolazione e
tenendo conto degli orari di
apertura, i seguenti obiettivi:
u la
migliore utilizzazione dei
fattori produttivi e
della forza
lavoro, per incrementare la competitività e
la produttività aziendale;
u il miglioramento del servizio ai
consumatori;
u il
miglioramento delle condizioni
complessive di lavoro
dei
dipendenti, da conseguire anche attraverso
il tendenziale restringimento
del nastro orario.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui
sopra le parti convengono
che:
u la
distribuzione dell'orario
di lavoro di cui al
comma 1 si
realizzerà,
con articolazioni dell'orario
di lavoro essenzialmente
riscontrabili in turni unici continuati, fasce orarie differenziate e
orari spezzati anche diversamente combinati
tra loro;
u si contratteranno in sede aziendale forme
di flessibilità dell'orario
di lavoro.
3. A
tal fine potranno
essere attuate, anche in via
sperimentale
nell'ambito dell'esercizio
della contrattazione aziendale, forme
diversificate di orario di lavoro anche per
gruppi di dipendenti e/o per
aree
professionali in rapporto alle diverse tipologie strutturali. Le
articolazioni dell'orario di lavoro, di cui
sopra, saranno attuate in modo
da
far fronte più efficacemente
anche ai periodi di maggiore attività
produttiva e agli orari di maggiore
concentrazione delle vendite e dei
servizi.
4. In questo ambito si potranno realizzare
periodi e ore programmati di
superamento dell'orario contrattuale
settimanale con conseguenti periodi
compensativi di riduzione, previa verifica qualitativa e
quantitativa
degli organici, sino al limite di 42 ore
settimanali, per un massimo di 16
settimane.
Diversi
limiti dell'orario settimanale e
periodi di durata potranno
essere convenuti sempre nell'ambito di tale
livello di contrattazione, a
fronte di specifiche esigenze organizzative.
Resta inteso che, per quanto riguarda il
lavoro straordinario, nel caso
di ricorso a regimi di orario
plurisettimanale, esso decorre dalla prima
ora successiva all'orario definito.
5. Il
lavoratore deve prestare la sua
opera nelle ore e
nei turni
concordati
anche se questi siano predisposti soltanto per determinati
reparti od uffici.
6. Nel
caso in cui il lavoro sia
organizzato in turni, questi devono
risultare da apposita tabella collocata in
posizione ben visibile a tutto
il personale interessato.
7. Sempre
nei limiti dell'orario settimanale si potranno concordare
prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
8. Si
darà luogo alla
distribuzione dell'orario
settimanale su 5
giornate
laddove non sussistano obiettivi impedimenti
di carattere
tecnico, organizzativo o produttivo.
Nota a
verbale.
I lavoratori interessati percepiranno la
retribuzione relativa all'orario
settimanale
sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente
riduzione dell'orario contrattuale senza aumento
o decurtazioni
retributive,
tranne nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per i
quali saranno
effettuati i relativi conguagli
in ragione degli
orari
effettuati
nel periodo di riferimento.
Art. 85
- LAVORO ORDINARIO NOTTURNO
Il lavoro effettuato nelle ore notturne (dalle
ore 22.00 alle ore 06.00)
dovrà
essere retribuito con la quota oraria delle retribuzione di fatto di
cui all'art.
142 e con la maggiorazione del 25% calcolata
sulla
retribuzione di
cui all'art. 141 (il nuovo sistema
di computo decorre
dall'1.9.84
mentre la percentuale di cui sopra ha effetto dall'1.4.87).
Art. 86
- ORARIO IPERMERCATI
1. Le
parti considerano acquisita
la compatibilità, in
termini
organizzativi, tra l'attività di vendita al
pubblico negli ipermercati -
intendendosi per tali le strutture di vendita al
pubblico con una
superficie di vendita superiore a 4.500 mq.
- e l'interesse dei lavoratori
a fruire dell'orario di lavoro settimanale
di 37 ore nonché a migliorare
le
modalità della prestazione, in quanto tali strutture
di vendita
consentono interventi organizzativi
coordinati e finalizzati ad assicurare
il
miglioramento della produttività nonché recuperi nella qualità
del
lavoro
e del servizio, ciò anche
tenendo conto delle esigenze di
competitività sul mercato.
2. La sede appropriata per la valutazione
delle migliori condizioni atte
a realizzare l'incontro tra i diversi
interessi rappresentati è pertanto
quella
aziendale e a tal fine la materia è demandata dal presente CCNL
alla contrattazione di secondo livello.
3. Tutto
ciò premesso e alla luce di
quanto sopra, negli ipermercati
delle
aziende di cui alla sfera di applicazione che
realizzeranno la
settimana
lavorativa di 37 ore, ricorrendo agli strumenti previsti dal
presente CCNL in materia di distribuzione
degli orari e flessibilità di
cui
all'art 84, la
pratica attuazione di questa
avverrà a partire
dall'1.1.94, utilizzando anche le 8 ore di
permessi di cui all'art. 83, e
le
ulteriori 16 ore di cui al CCNL del 20.12.90.
Nota a
verbale.
In relazione a quanto sopra, gli Accordi
Integrativi Aziendali in essere,
migliorativi
della presente normativa, mantengono la loro validità.
Art. 87
- PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE
1. Il
personale:
I) preposto alla direzione tecnica o
amministrativa della cooperativa o
di una parte di essa, con la diretta
responsabilità dell'andamento del
servizio affidato;
II) le
cui funzioni richiedono
un autonomo e
discrezionale uso
dell'orario di lavoro;
è tenuto
a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro per il tempo
strettamente
necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza
compenso
per il lavoro straordinario.
2. Qualora
in via del tutto eccezionale,
previa autorizzazione della
Direzione
Aziendale, si verifichino prestazioni lavorative notturne
e
festive (ristrutturazioni, innovazioni
tecniche, organizzative; ecc.) si
procederà al pagamento delle stesse con le
relative maggiorazioni.
3. Tuttavia, in casi eccezionali, quando per
le funzioni e i compiti ad
esso assegnati il suddetto personale sia
soggetto a svolgerli in maniera
non quantificabile e non controllabile,
purché autorizzato espressamente
dalla
Direzione Aziendale, potrà
essere istituita una
particolare
indennità economica.
4. L'individuazione dei casi in questione e
la misura dell'indennità
predetta sarà definita tra le parti in sede
aziendale.
5. Ai
gerenti o gestori e ai capi negozio di cui al livello
terzo,
nonché
ai capi reparto, tenuti a prestare servizio anche dopo l'orario
normale di lavoro per il tempo necessario al
regolare funzionamento dei
servizi
ad essi affidati, compete, nel caso in cui partecipino
alla
vendita, il compenso per il lavoro
straordinario prestato.
Art. 88
- LAVORO DISCONTINUO
1. L'orario
normale settimanale di lavoro
per gli addetti ai lavori
discontinui e di semplice attesa e custodia
è fissato in:
u 44 ore fino al 30.6.88;
u 42 ore e mezzo dall'1.7.89 al 31.12.89;
u 42 ore dall'1.1.90.
2. Non
sono considerati addetti a
lavori discontinui e di
semplice
attesa e custodia, di cui alla tabella
approvata con R.D. 6.12.23 n. 2657,
i lavoratori aventi le qualifiche e le
attribuzioni sotto elencate:
u i magazzinieri;
u gli addetti ai centralini telefonici; gli
autisti che compiono anche
operazioni di carico e scarico;
u i fattorini;
u i commessi di negozio o spaccio nei comuni
con più di 5 mila abitanti
(in caso di contestazione si farà ricorso ai
dati forniti dal Sindaco dei
rispettivi comuni).
3. Nelle cooperative che abbiano in prevalenza
negozi e spacci ove non è
applicabile il comma precedente del
presente articolo, potranno essere
esaminate
in sede aziendale eventuali soluzioni
atte a eliminare
ingiustificate sperequazioni.
4. L'orario
di lavoro non
potrà comunque superare: le
sette ore
giornaliere e le trentacinque ore
settimanali, fermo restando che non
potrà durare senza interruzione, più di 4
ore e 30 minuti per i minori che
non abbiano compiuto i quindici anni; le 8
ore e le 40 ore settimanali per
i minori tra i quindici e i diciotto anni
compiuti.
Restano ferme le condizioni di miglior
favore in atto.
5. Il
monte ore di riduzione di orario, stabilito in 112 ore annue dal
CCNL 1984, viene elevato a 116 ore in
ragione di anno.
6. L'incremento del monte ore,
gli assorbimenti dal medesimo
per
l'attuazione delle riduzione dell'orario
settimanale di cui al comma 1 e
l'utilizzazione delle ore residue saranno
attuate con le stesse decorrenze
e modalità stabilite dal precedente art.
83, per gli altri lavoratori.
Titolo
XXVII - LAVORO STRAORDINARIO
Art. 89
- DECORRENZA
1. E'
considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, il
lavoro
prestato oltre l'orario di lavoro settimanale ad eccezione dei
periodi di superamento di orario di cui al
comma 4 dell'art. 84.
2. Le
mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il
normale orario di lavoro fissato dal
presente contratto. Il ricorso al
lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve
trovare
obiettiva giustificazione in necessità di
ordine tecnico-organizzativo.
3. Il
lavoratore non può compiere
lavoro straordinario ove non
sia
autorizzato dal datore di lavoro o da chi
ne fa le veci.
4. Le
necessità di ordine
tecnico-organizzativo che giustificano il
ricorso al lavoro straordinario, saranno
preventivamente esaminate tra la
Direzione della Cooperativa e la RSU,
quando il ricorso ad esso non sia
causato da necessità impreviste e
indifferibili.
Le
prestazioni di lavoro straordinario saranno comunque contenute nei
limiti di 150 ore annue riferite al singolo
dipendente.
La prestazione straordinaria, su richiesta
del lavoratore, potrà essere
recuperata
in riposi compensativi,
compatibilmente con le
esigenze
organizzative e produttive, fermo
restando il diritto
alla
maggiorazione.
Per
la gestione dei riposi compensativi si fa riferimento all'art. 83,
comma 13 del presente CCNL.
Art. 90
- MAGGIORAZIONI
1. Le
ore di lavoro straordinario,
intendendosi come tali
quelle
eccedenti l'orario normale di lavoro
previsto dagli artt. 81 e 88
del
presente
contratto, verranno
retribuite con la
quota oraria della
retribuzione di fatto, di cui all'art. 142 e
con le seguenti maggiorazioni
da calcolare sulla quota oraria della
retribuzione normale di cui all'art.
141:
u del 20% per la prestazione di lavoro fino
alla 48° ora settimanale;
u del 25% per le prestazioni eccedenti la
48° ora settimanale.
2. Le
ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno
retribuite con la quota oraria della
retribuzione di fatto di cui all'art.
142
e con la maggiorazione del 35%
sulla retribuzione normale di cui
all'art.
141 (Nota a verbale: il nuovo
sistema di computo di cui
al
presente
articolo decorre dall'1.9.84.
Le percentuali di
cui sopra
decorrono dall'1.4.87).
3. Le
ore straordinarie di lavoro prestato la notte - intendendosi per
tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore
6 del mattino, sempre che non
si tratti di turni regolari di servizio -
verranno retribuite con la quota
oraria
della retribuzione di fatto di
cui all'art. 142
e con la
maggiorazione del 55% sulla quota oraria
della normale retribuzione di cui
all'art. 141.
4. Per
i lavoratori retribuiti in tutto
o in parte a provvigioni, la
maggiorazione del compenso per lavoro
straordinario verrà computata sulla
quota
oraria della retribuzione di
fatto di cui all'art. 142, tenendo
conto, per il calcolo delle provvigioni,
della media dell'ultimo semestre
solare o del periodo di lavoro prestato,
qualora questo sia inferiore a
sei mesi.
5. Le
varie maggiorazioni previste dal presente articolo
non sono
cumulabili tra loro.
Art. 91
- PAGAMENTO
1. La liquidazione del lavoro straordinario
dovrà essere effettuata non
oltre il mese successivo a quello in cui il
lavoro è stato prestato.
2. Le ore di lavoro straordinario saranno
cronologicamente annotate, a
cura dell'azienda, su apposito registro, la
cui tenuta è obbligatoria, e
che
dovrà essere esibito in visione,
a richiesta delle organizzazioni
sindacali territoriali e/o delle RSU, presso
la sede della cooperativa. Il
registro di cui sopra può essere sostituito
da altra idonea documentazione
nelle aziende che abbiano la contabilità
meccanizzata autorizzata.
Titolo
XXVIII - RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA'
Art. 92
- RIPOSO SETTIMANALE
1. Il
lavoratore ha diritto al riposo
settimanale nei modi previsti
dalle vigenti disposizioni di legge alle
quali il presente contratto fa
esplicito riferimento (Codice Civile, art.
2109, legge 22.2.34 n. 370;
legge 17.10.67 n. 977).
2. Qualora le cooperative siano autorizzate
all'apertura domenicale dei
negozi
o degli spacci - limitatamente alla vendita al minuto di generi
alimentari - ai sensi dell'art. 7 della legge 22.2.34 n. 370
esse sono
tenute a dare il riposo settimanale ai
propri dipendenti addetti a tale
vendita,
in conformità dell'ultimo comma
del suddetto art. 7, senza
corresponsione di maggiorazione
straordinaria per le ore normali di lavoro
prestate la domenica.
Art. 93
- FESTIVITA'
Le
festività che dovranno essere retribuite, sono quelle appresso indicate
(per
quanto riguarda le quattro festività abolite si rimanda all'art. 83):
I)
Festività Nazionali
1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione.
2) 1° maggio - Festa dei Lavoratori.
II)
Festività infrasettimanali
1) il primo giorno dell'anno;
2) il 6 gennaio - Epifania;
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) il 15 agosto - festa dell'Assunzione;
5) il 1° novembre - Ognissanti;
6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
7) il 25 dicembre - S. Natale;
8) il 26 dicembre - S. Stefano;
9) la
solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro (per le
unità produttive situate nel comune di Roma
il 29 giugno - SS. Pietro e
Paolo).
Art. 94
- LAVORO FESTIVO
1. Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo
richieste, prestate nei suddetti
giorni dovranno essere retribuite come
lavoro straordinario festivo nella
misura
e con le modalità previste dagli artt. 90 e 145 del
presente
contratto.
2. Nel
caso di coincidenza di una delle
festività infrasettimanali o
nazionali
con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà
corrisposta ai lavoratori retribuiti in
misura fissa, e cioè non variabile
in
relazione alle festività cadenti
nel periodo di paga, un ulteriore
importo pari alla quota giornaliera della
retribuzione di fatto di cui
all'art. 142.
3. Tale trattamento sarà applicato anche alle
festività del 2 giugno e 4
novembre le cui celebrazioni sono state
spostate alla prima domenica del
mese relativo, in base alla legge del 5.3.77
n. 54.
Art. 95
- LAVORO NEI GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALI
Le ore
di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui
alla
legge
22.2.34 n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione
del 35%
sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 141,
fermo restando il diritto del lavoratore di godere
il riposo compensativo
nel giorno successivo, avuto riguardo alle
disposizioni di legge vigenti
in
materia (*).
(*)
Nota a verbale agli artt. 94 e 95.
Il nuovo
sistema di calcolo decorre dall'1.9.84. Le percentuali di
cui
agli
artt. 94 e 95 decorrono dall'1.4.87.
Titolo
XXIX - FERIE
Art. 96
- COMPUTO DEI GIORNI
1. A
decorrere dall'1.1.80 e in concomitanza col godimento delle ferie
dello stesso anno, il personale di cui al
presente contratto ha diritto ad
un periodo annuale di ferie nella misura di
ventisei giorni lavorativi,
fermo
restando che la
settimana lavorativa -
quale che sia
la
distribuzione dell'orario di lavoro
settimanale - è comunque considerata
di sei giorni lavorativi - da lunedì a
sabato - agli effetti del computo
delle ferie.
2. Dal computo del predetto periodo di ferie
vanno escluse le domeniche
e le festività nazionali e infrasettimanali
cadenti nel periodo stesso e,
pertanto, il periodo di ferie sarà
prolungato di tanti giorni quante sono
le domeniche e le festività nazionali e
infrasettimanali in esso comprese.
Dichiarazione
a verbale.
1. Le
parti si danno atto reciprocamente che la nuova disciplina della
misura e del computo delle ferie di cui al
presente articolo costituisce
un
complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente
disciplina in materia.
2. Nei
confronti dei lavoratori
che alla data
dell'1.1.74 già
usufruivano di un periodo di ferie di
trenta giorni lavorativi (anzianità
di
servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior
favore.
Art. 97
- DETERMINAZIONE DEL PERIODO DELLE FERIE
1. Il periodo delle ferie sarà fissato dalla
cooperativa compatibilmente
con
le esigenze della
cooperativa stessa, sentite le
istanze dei
lavoratori e tenuto conto degli usi e
consuetudini locali.
2. Le ferie potranno essere frazionate in non
più di due periodi.
3. Il
godimento delle ferie è sospeso in caso di sopravvenienza di
malattia regolarmente denunciata e
riconosciuta dall'istituto competente.
Art. 98
- COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
1. Durante
il periodo di ferie decorre a favore del
lavoratore la
retribuzione di fatto di cui all'art. 142.
2. Al lavoratore retribuito in tutto o in
parte a provvigione il datore
di lavoro corrisponderà, durante il periodo
di ferie, una quota pari alla
media delle provvigioni percepite dagli
altri colleghi del negozio o del
reparto.
3. Nelle
aziende con un solo dipendente spetterà al dipendente stesso,
durante
il periodo di ferie, la media
mensile delle provvigioni degli
ultimi sei mesi.
4. Se
il dipendente retribuito a provvigione è in ferie
e viene
sostituito da un altro dipendente estraneo
al reparto, il lavoratore in
ferie
avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di
lavoro, pari a quella spettante al suo
sostituto.
Art. 99
- RATEI FERIE
1. In
caso di risoluzione
del rapporto di lavoro
spetteranno al
lavoratore
tanti dodicesimi del periodo di
ferie al quale ha diritto
quanti
sono i mesi di effettivo servizio prestati per l'anno
di
competenza, computandosi per mese intero le
frazioni di mese superiori ai
quindici giorni.
2. L'indennità sostitutiva delle ferie si
calcola dividendo per ventisei
la retribuzione mensile di fatto di cui
all'art. 142.
3. Le ferie non possono essere concesse
durante il periodo di preavviso.
Art.
100 - INTERRUZIONE DELLE FERIE
1. Per ragioni di servizio la cooperativa
potrà richiamare il lavoratore
prima
del termine del periodo di
ferie, fermi restando il diritto del
lavoratore a completare detto periodo in
epoca successiva e il diritto al
rimborso delle spese sostenute sia per
l'anticipato rientro, quanto per
tornare
eventualmente al luogo dal
quale il dipendente
sia stato
richiamato.
Art.
101 - IRRINUNCIABILITA' DELLE FERIE
1. Le
ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità è
dovuta al
lavoratore che spontaneamente si presenti in
servizio durante il turno di
ferie assegnategli.
2. Per le ferie verrà istituito presso le
aziende apposito registro con
le stesse garanzie e modalità previste
dall'art. 91 comma 2 per il lavoro
straordinario.
3. Il registro di cui al precedente capoverso
può essere sostituito da
altra
idonea documentazione nelle
aziende che abbiano la contabilità
meccanizzata autorizzata.
Titolo
XXX - PERMESSI - CONGEDI
Art.
102 - PERMESSI INDIVIDUALI VARI
A.
PERMESSI RETRIBUITI
1. In casi speciali e giustificati, la
cooperativa potrà concedere, in
qualunque epoca dell'anno, permessi
retribuiti con facoltà di dedurli da
quelli individuali di cui agli artt. 83 e
88, ovvero, ove esauriti, dalle
ferie.
2. In
caso di decesso di familiari
legati da un vincolo di parentela
fino al 2° grado, sia in linea retta che
collaterale, e di affinità di 1°
grado
(*), nonché del coniuge o del convivente "more uxorio"
risultanti
dallo
stato civile, il lavoratore avrà
diritto a 2 giorni di permessi
retribuiti uno dei quali sarà dedotto dai
permessi individuali di cui al
comma 1, ovvero, ove esauriti, dalle ferie.
(*)
Sono da intendersi:
a) parenti fino al 2° grado in linea retta: i
figli, i nipoti (figli dei
figli), i genitori e i nonni;
b) parenti di 2° grado in linea collaterale: i
fratelli e le sorelle;
c) affini di 1° grado: i suoceri e i figli del
coniuge d'altro letto.
B.
PERMESSI NON RETRIBUITI
I
dipendenti che per gravi e comprovati motivi familiari dovessero recarsi
in altri
Stati esteri, possono
su loro richiesta
ricorrere,
compatibilmente
con l'esigenza dell'azienda, all'utilizzo di permessi non
retribuiti
e di continuità delle ferie maturate.
Art.
103 - PERMESSI ELETTORALI
1. I
permessi elettorali sono regolamentati
dall'art. 11 della legge
21.3.90 n. 53 che così recita:
"L'art. 119 del testo unico n. 361/57 è sostituito dal seguente: "Art.
119
- 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate
da leggi della Repubblica o delle regioni,
coloro che adempiono funzioni
presso
gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o
di
gruppo di candidati
nonché, in occasione
di referendum, i
rappresentanti dei partiti o
gruppi politici e dei promotori del
referendum, hanno diritto ad assentarsi dal
lavoro per tutto il periodo
corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I
giorni di
assenza
dal lavoro compresi
nel periodo di cui
al comma 1
sono
considerati, a tutti gli effetti, giorni di
attività lavorativa."
2. Detti lavoratori dovranno produrre alle
aziende, oltre alla copia del
certificato di chiamata al seggio (o di
nomina a rappresentante di lista
o,
in occasione di referendum, di
rappresentante dei partiti o gruppi
politici
rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum),
anche
di un secondo attestato firmato
dal Presidente, di effettiva
presenza al seggio e dell'orario di chiusura
delle operazioni elettorali.
Per coloro che svolgono l'incarico di
Presidente la certificazione potrà
essere vistata dal Vice Presidente.
Art.
104 - PERMESSI DI CONSIGLIERE DI PARITA'
Il lavoratore
nominato consigliere di parità ai sensi
e dagli effetti
dell'art. 8
della legge 10.4.91
n. 125 (Azioni positive per
la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) ha
diritto a permessi
non retribuiti
per l'espletamento del
suo mandato. Quando
intenda
esercitare
questo diritto, deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro,
di regola, tre giorni prima.
Art.
105 - PERMESSI PER CORSI REGOLARI DI STUDIO
1. I
lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di
studio
in scuole di istruzione primaria, secondaria e qualificazione
professionale statali, parificate o
legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli legali di
studio, saranno immessi, su loro
richiesta, in turni di lavoro che agevolino
la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami. Sempre su loro
richiesta saranno esonerati dal
prestare lavoro straordinario e durante i
riposi settimanali.
2. I
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che
devono
sostenere
prove di esame possono usufruire, su richiesta, di
permessi
retribuiti. Sono riconosciuti permessi
retribuiti tutti i giorni di esami
(compresi quelli di settembre) e due giorni
precedenti gli esami stessi
per un massimo di cinque esami l'anno.
3. Inoltre i lavoratori studenti potranno
richiedere nel corso dell'anno
solare
120 ore di permesso non
retribuito il cui uso verrà programmato
trimestralmente pro-quota, compatibilmente
con le esigenze produttive e
organizzative aziendali.
4. I
permessi non saranno retribuiti per gli esami
universitari che
siano stati sostenuti per più di due volte
nello stesso anno accademico.
5. Per
usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore
dovrà
esibire la documentazione ufficiale degli esami
sostenuti
(certificato, dichiarazione, libretti e ogni
altro idoneo mezzo di prova).
6. Rimangono salve le condizioni di migliore
favore stabilite da accordi
aziendali.
Art.
106 - DIRITTO ALLO STUDIO: PERMESSI DELLE 150 ORE
1. I
lavoratori che, fuori dalle ipotesi di cui al precedente art 105,
volendo
migliorare la propria cultura anche in relazione all'attività,
aziendale, intendano frequentare, presso
istituti pubblici, parificati o
riconosciuti, corsi istituiti in base a disposizione di legge, anche
monografici
e professionali, o
comunque nel quadro
delle facoltà
attribuite dall'ordinamento scolastico a
tali istituti, possono usufruire
di
permessi retribuiti a
carico di un monte-ore
triennale messo a
disposizione di tutti i dipendenti, che sarà determinato all'inizio di
ogni triennio, a decorrere dall'1.2.84,
moltiplicando le 150 ore per un
fattore pari al decimo del numero totale dei
dipendenti occupati presso
ciascuna azienda o unità produttiva a tale
data.
2. I
lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro
non devono superare il 2% del totale della
forza occupata; inoltre dovrà
essere garantito in ogni reparto lo
svolgimento dell'attività produttiva.
I permessi retribuiti potranno essere
richiesti per un massimo di 150 ore
pro-capite per triennio, utilizzabili anche
in un solo anno, sempreché il
corso al quale il lavoratore intende
partecipare si svolga per un numero
di ore almeno il doppio di quelle richieste
come permesso.
3. I
lavoratori interessati
inoltreranno domanda alla Direzione nei
termini e con le modalità che saranno
concordati a livello aziendale.
Tali termini, di norma, non saranno
inferiori al semestre.
4. Qualora il numero dei richiedenti comporti
il superamento di 1/3 del
monte ore triennale o determini l'insorgere
di situazioni contrastanti con
le
condizioni di cui al comma 1, la Direzione e la RSU stabiliranno,
tenendo
presenti le istanze espresse dai lavoratori in
ordine alla
frequenza
dei corsi, i
criteri obiettivi per
l'identificazione dei
beneficiari dei permessi, fermo restando
quanto previsto al comma 1.
5. Saranno
ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari
requisiti e sempreché ricorrano le
condizioni oggettive indicate ai commi
precedenti. L'interessato dovrà far
pervenire all'azienda un certificato
di iscrizione al corso e, successivamente,
certificati con l'indicazione
delle ore di frequenza.
6. Eventuali divergenze circa l'osservanza
delle condizioni specificate
dal presente articolo, saranno oggetto di
esame congiunto tra la Direzione
e la RSU.
7. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei
corsi, acconti
mensili conguagliabili, commisurati alle ore
di permesso usufruite, fermo
rimanendo che il presupposto per il
pagamento di dette ore, nei limiti e
alle condizioni indicate al comma 2, è
costituito dalla regolare frequenza
all'intero corso.
8. Qualora siano promossi da istituti e/o
enti pubblici corsi specifici
per
la scolarizzazione e
l'approfondimento della lingua in
favore di
lavoratori extracomunitari questi potranno
usufruire dei permessi di cui
al
presente articolo con
i limiti e le modalità di
cui ai commi
precedenti.
9. I permessi retribuiti di cui al presente
articolo non sono cumulabili
con quelli previsti dal precedente art. 105.
Art.
107 - CONGEDI E PERMESSI PER HANDICAP
1. La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi,
di persona con handicap in
situazione di gravità accertata
possono
usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge
5.2.92 n. 104, e dall'art. 2 della legge
27.10.93 n. 423, e cioè:
I) il periodo di astensione facoltativa
post-partum fruibile fino ai tre
anni di età del bambino;
II) in
alternativa al punto
1), due ore di permesso
giornaliero
retribuito fino ai tre anni di età del
bambino, indennizzate a carico
dell'INPS;
III) dopo
il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni
mese, indennizzati a carico dell'INPS
anche per colui che assiste una
persona con handicap in situazione di
gravità, parente o affine entro il
terzo grado, convivente.
2. Le
agevolazioni di cui ai punti I), II), e III), sono fruibili a
condizione che il bambino o la persona con
handicap non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati.
3. Il
genitore, parente o
affine convivente di
handicappato può
scegliere la sede di lavoro più vicina e non
può essere trasferito senza
il proprio consenso.
4. La
persona maggiorenne con
handicap in situazione
di gravità
accertata può usufruire dei permessi di cui
ai punti II) e III) e delle
agevolazioni di cui al comma precedente.
Art.
108 - CONGEDO MATRIMONIALE
1. Al lavoratore che non sia in periodo di
prova compete, per contrarre
matrimonio,
un congedo straordinario della durata di
15 giorni di
calendario.
2. Compatibilmente con le esigenze della
cooperativa, questa dovrà conce
dere
il congedo straordinario nell'epoca scelta dal lavoratore. In ogni
caso,
se richiesto, la
cooperativa dovrà concedere
il congedo non
frazionabile, con decorrenza dal
terzo giorno antecedente alla
celebrazione del matrimonio.
3. Il lavoratore ha l'obbligo di esibire alla
cooperativa, alla fine del
congedo, regolare documentazione dell'atto
di matrimonio.
4. Durante
il periodo del congedo
straordinario per matrimonio,
il
lavoratore
è considerato ad
ogni effetto in attività
di servizio
conservando il diritto alla retribuzione di
fatto di cui all'art. 142.
Titolo
XXXI - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI E SERVIZIO CIVILE
Art.
109 - OBBLIGHI DI LEVA - SERVIZIO CIVILE
1. La
chiamata alle armi
per adempiere agli obblighi
di leva è
disciplinata dal DLCPS 13.9.46 n. 303, a
norma del quale il rapporto di
lavoro non viene risolto, ma si considera
sospeso per il periodo militare
di leva, con diritto alla conservazione del
posto.
2. I
giorni trascorsi dal
lavoratore a disposizione
del distretto
militare
(nella misura massima di tre giorni) per adempiere alle prove
attitudinali vanno retribuiti, a completo
carico della cooperativa, con la
retribuzione di fatto di cui all'art. 142.
3. Al termine del servizio militare di leva,
per congedo o per invio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il
lavoratore, entro 30 giorni
dal
congedo o dall'invio in licenza, deve porsi a
disposizione della
cooperativa
per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di
lavoro si intende risolto senza diritto ad
alcuna indennità.
4. Il periodo trascorso in servizio militare
va computato nell'anzianità
di
servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore fino
alla data del 31.5.82, nonché degli scatti
di anzianità e del preavviso.
5. A
decorrere dall'1.6.82, e fino al 31.3.87 il periodo trascorso in
servizio
militare, è considerato utile per il
trattamento di fine
rapporto, ai soli fini dell'applicazione del
tasso di rivalutazione di cui
all'art. 2120 C.C., come modificato dalla
legge 19.5.82 n. 297.
6. Ai
sensi e per gli effetti del
comma 2 dell'art. 2120 C.C., come
modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, a
decorrere dall'1.4.87, durante il
periodo
trascorso in servizio militare, deve essere computato
nella
retribuzione, utile ai fini del calcolo del
trattamento di fine rapporto
l'equivalente della normale retribuzione, di
cui all'art. 141, alla quale
il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
7. Non
saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma
volontaria eccedenti la durata del normale
servizio di leva.
8. Le
norme di cui
al presente articolo si applicano,
per effetto
dell'art. 7 della legge 15.12.82 n. 772 sul
riconoscimento della obiezione
di coscienza anche ai lavoratori che
prestano servizio civile sostitutivo,
nonché
per effetto della legge 9 febbraio 1978 n. 38 sulla cooperazione
dell'Italia con i paesi in via di sviluppo,
anche ai lavoratori ai quali
sia riconosciuta la qualifica di volontario
in servizio civile, ai sensi
della legge stessa.
Art.
110 - RICHIAMO ALLE ARMI
1. In
caso di richiamo alle armi il lavoratore, sia
impiegato che
operaio,
ha diritto, per il periodo in
cui rimane sotto le armi alla
conservazione del posto (legge 3.5.55 n. 370
Gazzetta Ufficiale n. 112 del
16.5.55). Tale periodo va computato
nell'anzianità di servizio ai soli
effetti dell'indennità di anzianità in
vigore fino alla data del 31.5.82,
nonché degli scatti di anzianità e del
preavviso.
2. A decorrere dall'1.6.82, fino al 31.3.87,
il periodo di richiamo alle
armi è considerato utile per il trattamento
di fine rapporto, ai soli fini
dell'applicazione del tasso di rivalutazione
di cui all'art. 2120 C.C.,
come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297.
3. Ai
sensi e per gli effetti del
comma 2 dell'art. 2120 C.C., come
modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, a
decorrere dall'1.4.87, durante il
periodo
di richiamo alle armi deve
essere computato nella retribuzione
utile ai fini del calcolo del trattamento di
fine rapporto l'equivalente
della
normale retribuzione di all'art.
141 alla quale il
lavoratore
avrebbe
avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto di
lavoro.
4. Durante il periodo di richiamo alle armi il
personale:
u con
mansioni impiegatizie ha diritto al trattamento previsto dalla
legge 10.6.40 n. 653 (*);
u con
mansioni non impiegatizie ha diritto al seguente trattamento a
carico dell'azienda:
(*) L'intera retribuzione di fatto di cui
all'art. 142, per i primi due
mesi, e per il restante periodo la differenza tra
il trattamento militare
e quello
civile, attraverso la
speciale Cassa impiegati
richiamati
dall'INPS.
I) per
il primo mese, all'intera retribuzione di fatto di cui all'art.
142;
II) per il secondo e terzo mese, alla metà della
retribuzione di fatto di
cui sopra.
5. Ai sensi dell'art. 2120 C.C., come
modificato dalla legge 29.5.82 n.
297,
gli importi indicati al comma
precedente sono utili ai fini del
trattamento di fine rapporto.
6. Il trattamento previsto dalle norme di
legge e contrattuali a favore
dei richiamati ha termine con la cessazione
dell'attività dell'azienda.
7. Nei confronti del lavoratore richiamato
alle armi:
I) in caso di contratto a termine, la
decorrenza del termine è sospesa;
II) in
caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente
alla durata del contratto;
III) in
caso di richiamo durante il periodo di prova,
il rapporto di
lavoro resta sospeso fino alla fine del
richiamo, e il periodo trascorso
in
servizio militare non è
computato agli effetti dell'anzianità
di
servizio;
IV) in caso di richiamo durante il periodo di
preavviso di licenziamento,
il posto è conservato fino al termine del
richiamo alle armi e il relativo
periodo è computato agli effetti della
anzianità di servizio.
Titolo
XXXII - MISSIONI E TRASFERIMENTI
Art.
111 - MISSIONI
1. La
cooperativa ha facoltà di inviare il personale in
missione
temporanea fuori dalla propria residenza.
In tal caso al personale compete:
I) il rimborso delle spese effettive di
viaggio;
II) il rimborso delle spese effettive per
trasporto del bagaglio;
III) il rimborso delle spese postali,
telegrafiche e altre, sostenute in
esecuzione del mandato e nell'interesse
della cooperativa;
IV) una
diaria che verrà stabilita in sede aziendale in
misura non
inferiore
al doppio della retribuzione di fatto di cui all'art. 142.
Qualora non vi sia pernottamento fuori
sede la diaria verrà ridotta di un
terzo.
2. Per
le missioni di durata superiore al mese la misura della diaria
potrà essere oggetto di particolari accordi
in sede aziendale.
3. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del
lavoratore
comportino viaggi abituali.
4. In
luogo delle diarie di cui al
punto 4) del comma 1 il datore di
lavoro e il lavoratore potranno concordare
di optare per il rimborso a piè
di
lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per
tutto il personale.
5. Per
ottenere i rimborsi e la diaria di cui al presente articolo il
lavoratore
dovrà attenersi alle
disposizioni in materia
impartite
dall'azienda.
Art.
112 - BREVI TRASFERTE
1. Per
brevi trasferte in località
vicine verrà rimborsata la spesa
effettiva del viaggio e quella del
soggiorno.
2. A
quei lavoratori che
per ragioni di
necessità aziendali
(ristrutturazioni, concentrazioni e fusioni)
sono comandati
temporaneamente a prestare la loro attività
in località diverse dal luogo
di lavoro (spaccio, magazzino, ecc.) ove
prestano abitualmente servizio,
la Direzione aziendale rimborserà le spese
di trasporto e vitto, graduate
secondo le distanze, la durata della
trasferta e il tempo impiegato per
recarsi in servizio.
3. I suddetti rimborsi saranno stabiliti in
sede aziendale a seconda dei
casi specifici e saranno corrispondenti alle
maggiori spese sostenute dal
dipendente.
Art.
113 - TRASFERIMENTI CON CAMBIO DI RESIDENZA
1. Modalità di comunicazione.
Il trasferimento dei lavoratori che determini
il cambiamento di residenza
verrà di
norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso
di 45
giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano
familiari a
carico.
2. Trattamento.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma ai lavoratori
sarà riconosciuto,
per un
periodo massimo di nove mesi, il rimborso dell'eventuale differenza
del canone
effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo
di
quello
occupato nella località di provenienza.
3. Indennità.
I trasferimenti di residenza danno diritto al pagamento delle indennità
qui di
seguito specificate:
3.1) A
chi non abbia familiari a carico:
I) il
rimborso della spesa effettiva
di viaggio secondo la via
più
breve;
II) il rimborso della spesa effettiva per il
trasporto del mobilio e del
bagaglio;
III) il
rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato
possibile sciogliere la locazione o far
luogo a subaffitto; tale rimborso
va corrisposto per un massimo di sei mesi;
IV) una
diaria nella misura
fissata per il personale
in missione
temporanea.
3.2) A
chi abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia
obblighi di alimenti:
I) il
rimborso delle spese effettive
di viaggio secondo la via
più
breve, per sé e per le persone della sua
famiglia;
II) il rimborso delle spese effettive per il
trasporto del mobilio e del
bagaglio;
III) il
rimborso per l'eventuale perdita
di pigione ove non sia stato
possibile sciogliere la locazione o far
luogo al subaffitto; tale rimborso
va corrisposto per un massimo di sei mesi;
IV) una
diaria nella misura
fissata per il personale
di missione
temporanea, per sé e per ciascun
convivente a suo carico; per i figli
conviventi a carico la diaria è ridotta a 3/5.
3.3) Le diarie di cui ai punti IV di 3.1) e 3.2)
saranno corrisposte per
il tempo
strettamente necessario al
trasloco. Quando il trasferimento
comporta anche
il trasporto del mobilio, il lavoratore
avrà diritto a
percepire
le diarie suddette fino a otto giorni dopo l'arrivo del mobilio.
Art.
114 - TRASFERIMENTI SENZA CAMBIO DI RESIDENZA
Quando
per ragioni di ristrutturazione, concentrazione, ecc. il lavoratore
venga
assegnato in altre località a prestare stabilmente la sua opera, la
possibilità o
meno di applicare le
disposizioni di cui al
precedente
articolo,
comma 3, punti 3.1) e 3.2), sarà esaminata in sede aziendale tra
la
Direzione dell'impresa e la RSU.
Art.
115 - CONDIZIONI E LIMITI DEL TRASFERIMENTO
1. A
norma dell'art. 13 della legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore non
può
essere trasferito da una unità
aziendale ad un'altra se non
per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
2. Qualora il lavoratore non accetti il
trasferimento ai sensi del comma
precedente, fermo restando il diritto a
tutte le indennità previste dal
presente contratto, potrà essere soggetto al
licenziamento solo dopo che
siano state esperite le procedure previste
dalla legge 15.7.66 n. 604 e
della
legge 20.5.70 n. 300 come modificate dalla legge 11.5.90 n.
108
(legge riportata in appendice).
3. Il
personale trasferito avrà
diritto, in caso
di successivo
licenziamento, al rimborso delle spese per
il ritorno suo e della famiglia
nel luogo di provenienza, purché il rientro
sia effettuato entro sei mesi
dal licenziamento, salvo i casi di forza
maggiore.
Titolo
XXXIII - MALATTIA E INFORTUNIO
Art. 116
- ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Nell'ambito
della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di
lavoro ha
l'obbligo di rilasciare
ai propri dipendenti, all'atto
dell'assunzione,
la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti
disposizioni di
legge o di
regolamento ai fini dell'iscrizione del
lavoratore
stesso al Servizio Sanitario Nazionale.
Art.
117 - DEFINIZIONE DI MALATTIA
Agli effetti
di quanto previsto nei
successivi articoli del
presente
titolo, si intende per "malattia" ogni
alterazione dello stato di salute,
qualunque sia
la causa da cui dipende, che
comporti la incapacità al
lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto o
che comunque comporti
la necessità di assistenza medica o
la somministrazione di
sussidi
terapeutici.
Art.
118 - COMUNICAZIONE E CERTIFICAZIONE MEDICA
1. Salvo
i casi di giustificato e comprovato impedimento, in caso
di
malattia
o infortunio nonché in caso di prosecuzione della
malattia
stessa,
il lavoratore ha
l'obbligo di dare immediata notizia
alla
cooperativa da cui dipende; in caso di
mancata comunicazione, trascorso un
giorno
dall'inizio dell'assenza, l'assenza
stessa sarà considerata
ingiustificata con le conseguenze previste
dagli artt. 168 e
169 del
presente contratto.
2. Il lavoratore ammalato è tenuto altresì:
I) a
far recapitare alla
cooperativa o a
trasmettere, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, il
regolare certificato medico,
entro
due giorni dal
relativo rilascio, contenente
l'attestazione
sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi
certificati nel caso di prolungamento
della malattia stessa;
II) a sottoporsi ad eventuale visita di
controllo da parte degli istituti
previdenziali competenti, nel rispetto
dell'art. 5 della legge 20.5.70 n.
300.
3. In
caso di ritardo nell'invio e nella presentazione del certificato
medico attestante la denuncia o la
continuazione della malattia non sarà
corrisposta alcuna indennità per i giorni di
ritardo.
4. Ogni mutamento di domicilio o dimora,
anche se temporaneo, nel corso
del
periodo di assenza per malattia
o infortunio non sul lavoro, deve
essere comunicato tempestivamente dal
lavoratore all'azienda.
Art.
119 - DOVERI DEL LAVORATORE AMMALATO
1. Il
lavoratore assente per
malattia è tenuto
a rispettare
scrupolosamente le prescrizioni mediche
inerenti la permanenza presso il
proprio domicilio.
2. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi
nel proprio domicilio dalle
ore
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine
di
consentire l'effettuazione delle visite di
controllo.
3. Nel
caso in cui a livello nazionale o territoriale
le visite di
controllo siano effettuate, a seguito di un
provvedimento amministrativo o
su decisione dell'ente preposto ai controlli
di malattia, in orari diversi
da quelli indicati al comma 2 del presente
articolo, questi ultimi saranno
adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
4. Salvo i casi di giustificata e comprovata
necessità di assentarsi dal
domicilio per le visite, le prestazioni e gli
accertamenti specialistici
nonché
le visite ambulatoriali di
controllo, e salvo i casi di forza
maggiore, dei quali il lavoratore ha
l'obbligo di dare immediata notizia
all'azienda da cui dipende, il mancato
rispetto da parte del lavoratore
dell'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo comporta comunque
l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 5 della legge 11.11.83 n.
638,
comma 14. La mancata
reperibilità del lavoratore e l'inosservanza
dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 125
del presente CCNL, salvo i
casi
di giustificata e comprovata
necessità per i quali incombe
sul
lavoratore l'onere della prova, darà luogo
all'applicazione delle sanzioni
disciplinari previste dagli artt. 168 e 169 del CCNL, con l'osservanza
delle procedure stabilite dall'art. 170.
Art.
120 - DIRITTI DEL LAVORATORE AMMALATO
1. Il
lavoratore ammalato non in prova
o infortunato sul lavoro
ha
diritto alla conservazione del posto per
tutto il periodo di malattia o di
infortunio fino ad avvenuta guarigione
clinica purché:
I) non si tratti di malattie croniche;
II) siano esibiti dal lavoratore regolari
certificati medici;
III) il
periodo eccedente i 180 giorni, per anno solare, sia considerato
di aspettativa senza retribuzione.
2. Tuttavia il periodo stesso è considerato
utile ai fini dell'anzianità
di
servizio in caso di prosecuzione del rapporto o
di decesso del
lavoratore.
Art.
121 - T.B.C.
1. I lavoratori affetti da tubercolosi, che
siano ricoverati in istituti
sanitario
case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC
o
dello Stato, delle Provincie e dei Comuni o
a proprie spese, hanno diritto
alla
conservazione del posto
fino a diciotto mesi
dalla data di
sospensione del lavoro a causa della
malattia tubercolare; oppure, in caso
di ricovero, fino a sei mesi dopo la data di
dimissione dal luogo di cura
per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
2. Il
diritto alla conservazione del posto cessa comunque
ove sia
dichiarata l'inidoneità fisica permanente al
posto occupato prima della
malattia; in caso di contestazione in merito
all'inidoneità stessa decide
in via definitiva il direttore del Consorzio
provinciale antitubercolare
assistito, a richiesta, da sanitari indicati
dalle parti interessate, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della
legge 28.2.53 n. 86.
3. Tanto nei casi di ricovero in luogo di
cura quanto negli altri casi,
al
lavoratore affetto da malattia
tubercolare sarà riconosciuta nella
anzianità di servizio un periodo massimo di
18 mesi.
Art.
122 - TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Per
quanto concerne l'assistenza e il trattamento
economico di
malattia ai lavoratori valgono le norme di
legge che regolano la materia
e/o le eventuali altre norme emanate dagli
enti preposti e dagli istituti
assicurativi competenti.
2. La cooperativa corrisponderà agli aventi
diritto ai sensi dell'art. 1
del DL 30.12.79 n. 633, convertito con
modificazioni in legge 29.2.80 n.
33, le indennità di malattia e di maternità
a carico dell'INPS, ponendo a
conguaglio
l'importo complessivo di detto trattamento con quello dei
contributi e delle altre somme dovute
all'INPS, seguendo in ogni caso le
modalità stabilite dall'istituto medesimo.
3. La
cooperativa corrisponderà
altresì al lavoratore assente per
malattia, nell'ambito della conservazione
del posto, una integrazione di
quanto
il lavoratore percepisce dall'INPS, in base alle norme vigenti,
fino al raggiungimento del normale
trattamento economico complessivo netto
che
il lavoratore avrebbe percepito
effettuando la normale prestazione
lavorativa,
operando i relativi conguagli al
termine del periodo di
trattamento contrattuale.
4. Se l'indennità di malattia è corrisposta
dall'INPS in misura ridotta
la
cooperativa non è
tenuta a integrare la parte
di indennità non
corrisposta dell'istituto.
5. Ferma
restando la corresponsione della normale retribuzione per
i
primi tre giorni di malattia (periodo di
carenza), l'integrazione a carico
della cooperativa non è dovuta per i giorni
in cui l'INPS non corrisponda,
per qualsiasi motivo, l'indennità di
malattia da esso dovuta.
6. Il trattamento di malattia di cui sopra è
esteso anche al lavoratore
affetto da TBC nel limite massimo di 180
giorni, dopo di che avrà diritto
solo ad una indennità integrativa di £.
30.000 (trentamila) mensili per
tutto il periodo in cui si mantiene il
diritto del lavoratore stesso alla
conservazione del posto.
7. In caso di malattia compete
all'apprendista l'intera retribuzione a
completo carico della cooperativa dal 1° al
180° giorno.
8. Al momento della risoluzione del rapporto
di lavoro la cooperativa è
tenuta
a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla
quale
risulti
il numero di
giornate di malattia indennizzate
nel periodo
precedente
alla data di risoluzione del
rapporto di lavoro relativo
all'anno di calendario in corso.
Art.
123 - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
1. Le
aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL
contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali il personale dipendente
soggetto all'obbligo assicurativo secondo le
vigenti norme legislative e
regolamentari.
2. Il
lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio,
anche
di lieve entità, alla propria
cooperativa; quando il lavoratore
abbia trascurato di ottemperare all'obbligo
predetto e la cooperativa, non
essendo venuta altrimenti a conoscenza
dell'infortunio, non abbia potuto
inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL,
la cooperativa medesima resta
esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dal ritardo stesso.
Art.
124 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER INFORTUNIO
1. L'integrazione a carico della cooperativa
di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'art.
122 è estesa anche ai lavoratori
colpiti da infortunio, ivi
compresi gli apprendisti, sempre nel limite
massimo di 180 giorni e con le
stesse modalità di erogazione.
2. La
cooperativa anticiperà sotto
forma di prestito, in ogni
caso
infruttifero, al termine del periodo di
trattamento contrattuale, le
indennità
di infortunio dovute dall'INAIL
per gli infortuni le cui
infermità superino i sette giorni
consecutivi.
3. Il
periodo di anticipazione è
limitato a due mesi, salvo migliori
condizioni da stabilirsi in sede aziendale.
4. Il
lavoratore ha l'obbligo di consegnare alla cooperativa le somme
erogate
dall'INAIL in data immediatamente successiva
a quella del
ricevimento.
5. Le erogazioni di cui sopra costituiscono
anticipi di cassa e saranno
soggette a conguaglio in sede di
corresponsione delle competenze spettanti
ai
lavoratori tenendo conto dell'entità delle indennità corrisposte dal
predetto istituto assicuratore.
Art.
125 - RIPRESA DEL LAVORO
1. Il lavoratore, dichiarato dagli istituti
previdenziali e assicurativi
in
grado di riprendere servizio, dovrà presentarsi al lavoro il giorno
immediatamente successivo all'accertata guarigione, salvo il
caso di
legittimo impedimento. Ove il lavoratore non
ottemperi a quanto sopra e la
giustificazione del ritardo non sia sufficiente, la cooperativa resta
esonerata dall'obbligo della conservazione
del posto e il lavoratore sarà
considerato dimissionario, a meno che non
abbia impugnato l'accertamento
dell'istituto richiedendo il giudizio di un
collegio medico.
2. Il lavoratore addetto alla preparazione,
manipolazione e vendita di
sostanze alimentari di cui alla legge
30.4.62 n. 283 ha l'obbligo, in caso
di malattia di durata superiore a 5 giorni,
di presentare all'azienda, al
rientro
in servizio, il certificato
medico dal quale risulta che
il
lavoratore
non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia
medesima.
3. La ripresa del lavoro da parte del
lavoratore determina di diritto lo
scioglimento, senza preavviso, del
rapporto di lavoro della
persona
eventualmente assunta in sua sostituzione,
purché a questa sia stata data
notizia per iscritto, all'atto
dall'assunzione, del carattere provvisorio
del rapporto stesso.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti
contraenti convengono che, nel
caso di disposizioni di legge
modificative
delle prestazioni economiche degli Istituti previdenziali, si
riuniranno per
un riesame dell'indennità a carico delle cooperative. In
ogni caso l'ammontare complessivo delle indennità
a carico degli Istituti
e delle
imprese non potrà
superare il 100% del normale
trattamento
economico complessivo netto che il
lavoratore avrebbe percepito
effettuando
la normale prestazione lavorativa.
Art.
126 - NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente
contratto in materia di malattia
e infortuni valgono le norme di legge e
regolamentari vigenti.
2. Restano ferme le norme previste dagli
ordinamenti speciali regionali.
Titolo
XXXIV - GRAVIDANZA E PUERPERIO
Art.
127 - ASTENSIONE DAL LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Durante lo stato di gravidanza e puerperio
la lavoratrice ha diritto
di astenersi dal lavoro:
I) per
i due mesi precedenti la data
presunta del parto indicata nel
certificato medico di gravidanza;
II) per
il periodo intercorrente tra la
data presunta del parto e il
parto stesso;
III)
per i tre mesi dopo il parto;
IV) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo
il periodo di cui al punto
3).
2. La lavoratrice ha diritto alla
conservazione del posto per tutto il
periodo di gestazione, attestato da regolare
certificato medico, e fino al
compimento
di un anno di età del bambino,
salvo le eccezioni previste
dalla
legge (licenziamento per giusta
causa, cessazione dell'attività
dell'azienda, ultimazione della prestazione
per la quale la lavoratrice
era
stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del
termine per il quale era stato stipulato).
3. Il
divieto di licenziamento opera in connessione
con lo stato
oggettivo di gravidanza e puerperio e la
lavoratrice licenziata nel corso
del periodo in cui opera il divieto ha
diritto di ottenere il ripristino
del
rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90
giorni dal
licenziamento, di idonea certificazione
dalla quale risulti l'esistenza,
all'epoca del licenziamento, delle
condizioni che lo vietavano.
4. Ai sensi dell'art. 4 del DPR 25.11.76 n.
1026, la mancata prestazione
di
lavoro durante il periodo di
tempo intercorrente tra la
data di
cessazione
effettiva del rapporto di lavoro
e la presentazione della
certificazione non dà luogo a retribuzione.
Il periodo stesso è tuttavia
computato nell'anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle
ferie, alle mensilità supplementari e al
trattamento di fine rapporto.
5. In
caso di malattia prodotta dallo stato di
gravidanza nei mesi
precedenti
il periodo di divieto di
licenziamento, la cooperativa
è
obbligata a conservare il posto alla
lavoratrice alla quale è applicabile
il
divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati ai punti
I),
II) e III) del comma 1, devono
essere computati nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti contrattuali,
compresi quelli relativi alle
mensilità supplementari, alle ferie e al
trattamento di fine rapporto.
6. Il
periodo di assenza facoltativa di cui al punto 4) del comma 1 è
computato
nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alle mensilità supplementari.
7. Durante il periodo
di assenza obbligatoria e facoltativa la
lavoratrice ha diritto ad una indennità pari
rispettivamente all'80% e al
30% della retribuzione, posta a carico
dell'INPS dall'art. 94 della legge
23.12.78 n. 833, secondo le modalità
stabilite, e anticipata dal datore di
lavoro
ai sensi dell'art.
1 della legge 29.2.80 n.
33. L'imporlo
anticipato
dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi
dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui
agli artt. 1 e 2 della legge
29.2.80 n. 33.
8. Nei
confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per
i
lavori
stagionali l'INPS provvede
direttamente al pagamento
delle
prestazioni
di maternità agli aventi
diritto, ai sensi del
comma 6
dell'art. 1 della legge 29.2.80 n. 33.
9. Nei confronti delle lavoratrici che abbiano
adottato bambini o che li
abbiano
ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'art. 6
della
legge 9.12.77 n. 33.
Art.
128 - PERIODI DI RIPOSO E DI ASSENZA
1. Il
datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante
il
primo anno di
vita del bambino, due periodi
di riposo, anche
cumulabili,
durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario
giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
2. Il diritto di cui al comma precedente è
riconosciuto, in alternativa
alla
madre, al padre lavoratore, in
applicazione della sentenza della
Corte Costituzionale n. 179 del 21.2.93.
La concessione
dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata
in
ogni caso all'esplicito consenso scritto della
madre. Inoltre il
diritto
ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i
periodi in cui il padre lavoratore o la
madre lavoratrice godano già dei
periodi
di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o
quando,
per
altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente
sospeso.
3. I
periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la
durata di un'ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata del
lavoro e della retribuzione; essi comportano
il diritto della lavoratrice
ad uscire dall'azienda.
4. Per
detti riposi è dovuta dall'INPS
un'indennità pari all'intero
ammontare della retribuzione relativa ai
riposi medesimi (*).
(*) Tale
indennità è posta a carico dell'INPS dalL'1.1.80, mentre,
con
effetto
dalL'1.1.79, era dovuta dall'ente assicuratore di malattia presso
il quale
la lavoratrice era assicurata ai sensi dell'art. 8 della legge
9.12.77
n. 903.
5. L'indennità è anticipata dal
datore di lavoro ed è
portata a
conguaglio con gli importi contributivi
dovuti all'ente assicuratore ai
sensi dell'art. 8 della legge 9.12.77 n.
903.
6. I
riposi di cui ai precedenti commi sono
indipendenti da quelli
previsti dagli artt. 18 e 19 della legge
26.4.34 n. 653 sulla tutela del
lavoro delle donne.
7. La lavoratrice ha diritto, altresì, ad
assentarsi dal lavoro durante
le malattie del bambino di età inferiore a
tre anni, dietro presentazione
di certificato medico.
8. I
periodi di assenza di cui al
penultimo e terzultimo comma sono
computati nell'anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle
ferie, alle mensilità supplementari e al
trattamento di fine rapporto, ai
sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge
30.12.71 n. 1204.
Art.
129 - ASTENSIONE DAL LAVORO DEL PADRE
In base all'art. 7 della legge 9.12.77 n. 903,
e alle condizioni da esso
stabilite,
il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico
previsto rispettivamente dall'art. 7 e dal comma 2
dell'art. 15 della
legge
30.12.71 n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche
se adottivo
o affidatario ai
sensi della vigente
legislazione, in
alternativa
alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al
solo
padre.
Art.
130 - CERTIFICAZIONE DI GRAVIDANZA - DIMISSIONI
1. La
lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad
esibire alla
cooperativa il certificato medico rilasciato
da un ufficiale sanitario o
da
un medico del Servizio Sanitario
Nazionale e il datore di lavoro è
tenuto a darne ricevuta.
2. Per
usufruire dei benefici connessi
col Parto e il puerperio
la
lavoratrice
è tenuta ad inviare alla cooperativa, entro il 15° giorno
successivo
al parto, il certificato di
nascita del bambino rilasciato
dall'Ufficio di Stato Civile e il certificato di assistenza al
parto,
vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL
15.10.36 n. 2128.
3. Per
il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegni
le
dimissioni
durante il periodo
per cui è
previsto il divieto
di
licenziamento, si osserva la disciplina
stabilita dall'art. 160.
4. Per
le festività cadenti nel periodo di assenza
obbligatoria o
puerperio,
la lavoratrice ha diritto ad una
indennità integrativa di
quella a carico dell'INPS, da corrispondersi
a carico della cooperativa in
modo
da raggiungere complessivamente
l'intera quota giornaliera della
retribuzione di fatto di cui all'art. 142.
5. Per
quanto non previsto
dal presente contratto in
materia di
gravidanza e puerperio valgono le norme di
legge e regolamentari vigenti.
Titolo
XXXV - ASPETTATIVE NON RETRIBUITE
Art.
131 - TOSSICODIPENDENTI
1. I
lavoratori tossicodipendenti, assunti a tempo indeterminato, che
accedano
ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi
sanitari
delle Unità Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico-
riabilitative e socio-assistenziali, hanno
diritto alla conservazione del
posto
di lavoro per il tempo in cui la sospensione
della prestazione
lavorativa
è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e,
comunque, per un periodo non superiore a tre
anni.
2. Per
la sostituzione dei lavoratori
di cui sopra è consentito
il
ricorso all'assunzione a tempo determinato,
ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lett. b), della legge 18.4.62 n. 230.
3. I
lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta
essere
posti, a domanda, in aspettativa per concorrere al
programma
terapeutico
e socio-riabilitativo del
tossicodipendente qualora il
competente servizio ne attesti la necessità.
Art.
132 - ETILISTI
1. L'azienda, compatibilmente con le esigenze
di servizio concederà, a
richiesta, ai lavoratori etilisti un periodo
di aspettativa non retribuita
per documentata necessità di terapie
riabilitative da eseguire presso il
Servizio Sanitario Nazionale o presso
strutture specializzate riconosciute
dalle competenti Istituzioni.
2. L'aspettativa non potrà essere superiore ai
12 mesi.
Art.
133 - MATERNITA' ED ESIGENZE PERSONALI E FAMILIARI
Alle lavoratrici che abbiano terminato il periodo
di assenza facoltativa
per maternità
nonché ai dipendenti a tempo indeterminato che
abbiano
maturato
in azienda un'anzianità di servizio non inferiore a due anni che
ne facciano
richiesta per comprovate
necessità familiari e
per
riconosciute esigenze
personali, può essere
concesso un periodo
di
aspettativa non superiore a mesi sei, con diritto alla
conservazione del
posto, sempreché l'aspettativa richiesta sia
compatibile con le esigenze
di
servizio.
Art.
134 - OBBLIGHI DEL LAVORATORE IN ASPETTATIVA
I lavoratori
in aspettativa sono
tenuti ad osservare
gli obblighi
derivanti dall'art. 2105 C.C. e non dovranno prestare
attività lavorativa
presso
altri datori di lavoro.
Art.
135 - PROCEDURE - LIMITI - SOSTITUZIONI
1. I
lavoratori interessati all'aspettativa di cui al presente Titolo
avanzeranno
formale richiesta alla direzione dell'azienda dalla quale
dipendono,
con un preavviso di almeno sei
giorni dalla data d'inizio
dell'aspettativa stessa, fornendo la
necessaria documentazione probatoria.
2. Per
l'accoglimento della richiesta
sarà seguito l'ordine
di
presentazione, dando priorità ai casi con
motivazione di ordine sociale.
3. I
lavoratori in aspettativa presso
ciascuna azienda non potranno
superare
il 2% del numero dei lavoratori in forza al momento della
presentazione della richiesta, salvo diversa
disposizione di legge.
4. Detta percentuale non comprende i casi
derivanti da aspettative non
retribuite per maternità.
5. Tutte
le assenze di lungo periodo di
cui al presente Titolo sono
considerate
a tutti gli
effetti contrattuali e previdenziali come
aspettative non retribuite e, come tali, non
danno luogo alla maturazione
dell'anzianità di servizio.
6. Al termine del periodo di aspettativa di
cui agli artt. 131 e 132, le
aziende,
compatibilmente con le esigenze
organizzative e produttive,
favoriranno il reinserimento lavorativo dei
dipendenti, alla luce delle
indicazioni
delle strutture sanitarie specializzate, secondo
quanto
disposto dalla vigente legislazione, anche
attraverso la loro temporanea
utilizzazione in idonei orari di lavoro.
7. I
trattamenti di cui al presente Titolo non sono cumulabili
con
quanto eventualmente già previsto in sede
aziendale.
8. I lavoratori in aspettativa di cui al
presente Titolo potranno essere
sostituiti
con lavoratori assunti con
contratto a termine ai sensi
dell'art. 79.
Titolo
XXXVI - SOSPENSIONE DEL LAVORO
Art.
136.
1. In
caso di sospensione
del lavoro per fatto
dipendente dalla
cooperativa e indipendente dalla volontà del
lavoratore, questi ha diritto
alla retribuzione di fatto di cui all'art.
142 per tutto il periodo della
sospensione.
2. La
norma di cui al precedente comma non si applica nel
caso di
pubbliche calamità, eventi atmosferici
straordinari e altri casi di forza
maggiore.
Titolo
XXXVII - ANZIANITA' DI SERVIZIO
Art.
137 - DECORRENZA
1. L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore
è
entrato
a far parte del personale della cooperativa, quali che siano le
mansioni ad esso affidate.
2. Sono
fatti salvi criteri
diversi di decorrenza
dell'anzianità
espressamente prevista, per singoli istituti
contrattuali, ai fini della
maturazione dei relativi diritti.
3. L'interruzione del servizio, avvenuta
per effetto della
partecipazione del lavoratore ad operazioni belliche, sarà considerata
agli effetti dell'anzianità come non
avvenuta, fermi restando i maggiori
diritti riconosciuti ad ex combattenti per
effetto dell'art. 139.
Chiarimento
a verbale.
Tutte le
norme contrattuali relative
all'anzianità di servizio non si
riferiscono comunque
al trattamento di
fine rapporto che
trova
regolamentazione specifica nell'art. 163 del presente
contratto e nelle
disposizioni
della legge 29.5.82 n. 297.
Art.
138 - FRAZIONI DI ANNO
1. Ad eccezione degli effetti derivanti dalla
normativa sugli scatti di
anzianità,
le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti
contrattuali, per dodicesimi computandosi
come mese intero le frazioni di
mese superiori o eguali a 15 giorni.
2. Per
mesi si intendono
quelli del calendario
civile (gennaio,
febbraio, marzo, ecc.).
Titolo
XXXVIII - ANZIANITA' CONVENZIONALI
Art.
139.
1. Ai lavoratori che si trovino nelle
condizioni appresso indicate verrà
riconosciuta, agli effetti del
preavviso o della relativa
indennità
sostitutiva, una maggiore anzianità
convenzionale commisurata come segue:
I) mutilati
e invalidi di guerra e del lavoro con pensione a vita:
1
anno;
II) decorati
al valore e insigniti di ordini militari, promossi
per
meriti
di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni
titolo di
benemerenza;
III) ex combattenti e ad essi equiparati a norma
di legge (*) che abbiano
prestato servizio presso reparti
mobilitati in zona di operazioni: sei
mesi
per ogni anno di campagna e tre mesi per le
frazioni di anno
superiori ad almeno sei mesi.
(*)
Militarizzati e partigiani (DL 4.3.48 n. 137). I prigionieri non
sono considerati "mobilitati in zona
operazione".
2. Le predette anzianità sono cumulabili fino
al limite di 36 mesi.
3. L'anzianità convenzionale può essere fatta
valere una sola volta. Il
lavoratore di nuova assunzione, dovrà
comunicare a pena di decadenza, alla
cooperativa i propri titoli validi ad
ottenere il diritto alle predette
anzianità
all'atto dell'assunzione e comunque non oltre il termine del
periodo di prova, impegnandosi a fornire la
relativa documentazione entro
sei mesi.
4. Si
prescinde dai suddetti termini per quei prestatori di
opera i
quali abbiano presentato domanda di
concessione di pensione di guerra ai
sensi di legge 6.12.61 n. 1241.
5. La
cooperativa, ricevuta la
comunicazione e la documentazione dei
titoli,
dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità
convenzionale cui egli ha diritto.
Chiarimento
a verbale.
Le parti
si danno atto che, per i
lavoratori in forza al 31.5.82
che
abbiano
presentato le necessarie documentazioni, l'anzianità convenzionale
riconosciuta anche agli effetti dell'indennità di
anzianità è calcolata
secondo
la disciplina vigente sino alla predetta data.
Titolo
XXXIX - SCATTI DI ANZIANITA'
Art.
140.
1. Per
l'anzianità di servizio maturata, a decorrere dal 21° anno
di
età, presso la stessa azienda o gruppo
aziendale (intendendosi per tale il
complesso commerciale facente capo alla
stessa società), il personale avrà
diritto a dieci scatti triennali.
2. I
lavoratori in età superiore ai 18 anni e che non abbiano compiuto
il 21° anno, trascorso un triennio in
cooperativa a far data dalL'1.7.75,
hanno
diritto alla maturazione del primo scatto di
anzianità con
decorrenza del relativo godimento il mese
successivo al 30.6.78.
3. Gli importi degli scatti sono determinati
in cifra fissa, per ciascun
livello
di inquadramento, nelle
seguenti misure e
con la seguente
decorrenza:
Livello Dal 1° aprile 1987
QUADRI 53.863
I 51.574
II 47.486
III 42.196
IV 38.592
V 36.485
VI 31.961
4. Gli appartenenti all'ex 1° Super cui non
sarà attribuita la qualifica
di
quadro conserveranno il
parametro 242 con valore dello scatto
di
anzianità di £. 52.793 mensili.
5. In
occasione del nuovo
scatto l'importo degli scatti
maturati
successivamente all'1.1.74 è calcolato in
base ai valori indicati nella
tabella di cui al presente articolo, senza
liquidazione di arretrati per
gli scatti maturati per il periodo
pregresso.
6. L'importo degli scatti, determinati secondo
i criteri di cui ai commi
precedenti, viene corrisposto con decorrenza
dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui
si compie il
triennio di
anzianità.
Nota a
verbale.
1. Le
parti convengono di
superare il congelamento degli scatti
stabiliti al comma 5 del presente articolo e
di adeguare gradualmente il
loro
importo ai valori
normali indicati nell'apposita tabella
opportunamente rivalutata.
2. Tale adeguamento sarà effettuato con le
seguenti modalità:
2.1) Al
momento della maturazione del nuovo scatto sarà operato il calcolo
complessivo
moltiplicando il numero degli scatti maturati per il relativo
importo previsto
in tabella. Da tale prodotto
sarà sottratto l'importo
degli
scatti maturati successivamente all'1.1.74 opportunamente rivalutati
in base
ai presenti valori e quello degli scatti bloccati.
2.2) La
differenza sarà corrisposta gradualmente con quote semestrali pari
ad un 1/3 della differenza stessa a far data
dal sesto mese successivo a
quello
in cui è maturato l'ultimo scatto.
2.3) Analogamente si procederà per coloro che
hanno già maturato il 10°
scatto.
In tal caso le differenze saranno corrisposte alla maturazione del
triennio di
anzianità successivo a
quello di maturazione del decimo
scatto. Nel caso in cui anche detto triennio sia già
trascorso le quote
semestrali di
cui al precedente punto 2.2) decorreranno dall'entrata in
vigore
del presente CCNL.
Norma
transitoria.
Le parti
si danno atto
dell'opportunità di provvedere,
a livello
aziendale,
ad anticipare i benefici previsti dalla nota a verbale di
cui
sopra ai lavoratori per quali non si verifichi il
compimento del triennio
per risoluzione del rapporto di lavoro dovuto al
raggiungimento dell'età
pensionabile.
Titolo
XXXX - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.
141 - RETRIBUZIONE NORMALE
1. La
retribuzione normale del
lavoratore è distinta nelle seguenti
voci:
I) paga
base nazionale conglobata di cui all'art. 143,
comprensiva
dell'indennità di caro pane prevista dalla
legge, dei punti di indennità
di contingenza scattati fino al 31.1.77,
degli elementi autonomi di cui
all'art. 6 dell'accordo interconfederale
14.2.75 e da tutti gli aumenti
contrattuali a questo titolo;
II) indennità
di contingenza (scala mobile) determinata
in attuazione
della legge 26.2.86 n. 38 e successive
modificazioni, nonché dell'accordo
interconfederale 31.7.92 (allegato n.
12)(*);
III)
terzi elementi nazionali o provinciali dove esistenti;
IV) eventuali
scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del
precedente art. 140;
V) altri elementi derivanti dalla
contrattazione collettiva.
(*) Si
riportano di seguito i valori della contingenza al 30.4.86:
u £. 681.342 per tutti i lavoratori;
u £. 621.368 per gli apprendisti e i minori
di anni 18.
Per l'indennità di contingenza in vigore alla
data dell'1.1.95 si rinvia
all'allegato
n. 1
2. A decorrere dall'1.1.95, l'importo di £.
20.000 corrisposto a titolo
di
elemento distinto della
retribuzione ai sensi
dell'accordo
interconfederale 31.7.92 è conglobato
nell'indennità di contingenza di cui
alla legge 26.2.86 n. 38, così come
modificata dalla legge 13.7.90 n. 91.
Conseguentemente, alla data dell'1.1.95,
l'importo dell'indennità di
contingenza
spettante al personale qualificato alla
data dell'1.11.91
sarà
aumentato di £. 20.000 per tutti i livelli.
Contestualmente, le
aziende cesseranno di corrispondere il
predetto elemento distinto della
retribuzione.
Art.
142 - RETRIBUZIONE DI FATTO
La
retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art.
141 nonché
da tutti gli
altri elementi retributivi
aventi carattere
continuativo ad
esclusione del rimborsi spese, dei compensi per lavoro
straordinario,
delle gratificazioni straordinarie o una tantum e di ogni
elemento
espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti
contrattuali
ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
Dichiarazione
a verbale agli artt. 141 e 142.
Eccettuate le
prestazioni occasionali o
saltuarie, la retribuzione
mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa
e cioè non variabile
in relazione
alle festività, ai permessi retribuiti e alle giornate di
riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di
paga e
si riferisce
pertanto
a tutte le giornate del mese di calendario.
Art.
143 - AUMENTI E MINIMI TABELLARI
1. A
decorrere dalle scadenze
appresso indicate a tutto il personale
qualificato verranno erogati i seguenti
aumenti salariali:
LIVELLI DAL 1.1.95
DAL 1.1.96 TOTALE
QUADRI 136.354 123.958 260.313
I 124.056 112.778 236.833
II 108.014 98.194 206.208
III 96.250 87.500 183.750
III 89.299 81.181 170.479
IV 82.882 75.347 158.229
IV 77.000 70.000 147.000
V 69.514 63.194 132.708
VI 53.472 48.611 102.083
2. Di conseguenza, a decorrere dall'1.1.95 e
dalle date successivamente
indicate,
la paga base nazionale
conglobata lorda per ciascun livello
d'inquadramento, è la seguente:
LIVELLI DAL 1.1.95
DAL 1.1.96 PARAMETRO
QUADRI 1.395.808 1.519.766 255
I 1.269.913 1.382.691 232
II 1.105.699 1.203.893 202
III 985.276 1.072.776 180
III 914.118 995.299 167
IV 848.432 923.779 155
IV 788.221 858.221 144
V 711.589 774.783 130
VI 547.375 595.986 100
3. Gli appartenenti all'ex 1° Super cui non è
attribuita la qualifica di
quadro, conserveranno il parametro 242 con i
seguenti aumenti retributivi:
DAL 1.1.95 DAL 1.1.96 TOTALE
Ex
1°Super 129.403 117.639 247.042
Di conseguenza, a decorrere dall'1.1.95
e dalle date successivamente
indicate,
la paga base nazionale conglobata lorda per l'ex 1° Super, è la
seguente:
DAL 1.1.95 DAL 1.1.96 PARAMETRO
Ex 1°
Super 1.324.649 1.442.288 242 (*)
(*) il
minimo retributivo comprende l'assegno ad personam di £.
11.000
erogato
a fare data dall'1.4.89.
4. Per
i minori la suddetta paga base nazionale conglobata lorda dovrà
essere
ragguagliata al minore orario di lavoro effettuato a
norma
dell'art. 18 della legge 17.10.67 n. 977.
5. Gli
aumenti salariali di
cui al presente articolo verranno
corrisposti agli apprendisti nelle misure
percentuali previste dall'art.
72 (le tabelle retributive degli apprendisti
sono riportate nell'allegato
2).
6. Per
l'indennità di contingenza
spettante all'1.1.95 vedi allegato
n. 1.
UNA
TANTUM
1. A
tutto il personale in forza alla
data del 10.12.94 - compresi i
giovani assunti con CFL - verrà erogato un
importo "una tantum".
2. Tale importo, pari a £. 350.000 lorde per
i lavoratori qualificati e
a £. 250.000 per gli apprendisti, spetta in
relazione all'intero periodo
di nove mesi intercorrenti dall'1.4.94 al
31.12.94.
3. Per i casi di anzianità inferiore ai 9
mesi gli importi di cui sopra
verranno erogati pro quota in rapporto ai
mesi di anzianità di servizio
maturata
durante il periodo indicato al
comma precedente, secondo i
criteri
previsti dagli artt.
137 e 138 del presente
contratto.
Analogamente si procederà per i casi
in cui non sia dato luogo
a
retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto
ad
eccezione dell'assenza obbligatoria per
maternità.
4. Al
personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con
criteri di proporzionalità.
5. Con i medesimi criteri di cui al comma
precedente l'una tantum verrà
erogata al personale assunto con contratto
a termine.
6. L'importo "una tantum" di £.
350.000 verrà corrisposto in due rate
successive. La prima rata, pari a £.
200.000 verrà corrisposta con la
retribuzione del mese di dicembre 1994. La seconda, corrispondente al
restante importo verrà erogata con la
retribuzione del mese di febbraio
1995.
7. Per
gli apprendisti l'importo "una tantum" spettante verrà erogato
per
£. 150.000 con la retribuzione del mese di dicembre 1994 e per £.
100.000 con la retribuzione del mese di
febbraio 1995.
8. Gli importi dell'una tantum di cui sopra si
intendono comprensivi
dell'incidenza della stessa su qualsiasi
istituto retributivo legale e
contrattuale e non vanno computati nella
retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR.
9. Le
suddette erogazioni, nel
loro complessivo importo,
saranno
riconosciute in sostituzione dell'indennità
di vacanza contrattuale di cui
al
Protocollo 23.7.93 e
comporteranno perciò l'assorbimento,
sino a
concorrenza, da effettuarsi sull'importo
della prima rata, degli importi
già versati dalle imprese a titolo di
indennità di vacanza contrattuale o
di anticipazione sul rinnovo del CCNL.
10. Ai
lavoratori che, in forza alla data di stipulazione del presente
contratto,
godano dei trattamenti
di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di riduzione
dell'orario di lavoro per contratti di
solidarietà, le quote mensili di una tantum
o le sue frazioni, saranno
erogate
dall'Istituto competente secondo
le disposizioni vigenti in
materia.
11. In caso di risoluzione del rapporto
intervenuto antecedentemente alle
scadenze indicate al comma 6, tali importi
verranno erogati sulla base dei
criteri di cui al comma 3.
Art.
144 - ECCEDENZE COLLETTIVE
1. Le
eccedenze collettive preesistenti all'entrata in vigore del CCNL
1.1.74 e quelle derivanti dal nuovo assetto
salariale nazionale rimangono
congelate
e saranno corrisposte come elemento collettivo anche
ai
lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore
del sopra citato CCNL.
2. Per
eccedenze collettive preesistenti si intendono quegli elementi
salariali derivanti dalla contrattazione in
aggiunta al salario nazionale.
3. Per
eccedenze collettive derivanti dall'assetto salariale nazionale
(1.1.74)
si intendono quelle
che verranno a
formarsi dopo il
raggiungimento del salario tabellare
nazionale.
4. Tali
eccedenze saranno considerate
elementi aggiuntivi ai minimi
tabellari nazionali e fanno parte integrante
della retribuzione di fatto
ad
eccezione di quanto espressamente previsto dalle
specifiche norme
contrattuali.
5. Ai
dipendenti da cooperative operanti in province nelle quali
non
siano
in atto eccedenze collettive,
comunque determinate ai sensi dei
precedenti commi, saranno corrisposte, in
aggiunta alle £. 2.000 (duemila)
mensili previste dall'art. 75 del CCNL
1.10.76, £. 2.000 (duemila) mensili
dalL'1.7.81 e ulteriori £. 2.000 (duemila)
mensili dalL'1.1.82, fino a
raggiungere un minimo di eccedenze
collettive (terzo elemento) di £. 6.000
(seimila) mensili.
Art.
145 - DIVISORI CONVENZIONALI
1. La quota giornaliera della retribuzione,
sia normale che di fatto, si
ottiene dividendo l'importo mensile per 26.
2. La
quota oraria della retribuzione,
sia normale che di fatto, si
ottiene dividendo l'importo mensile per i
seguenti divisori convenzionali:
184
- per il personale la cui durata
normale di lavoro è di 42 ore e
mezzo settimanali e fino a 44 ore
settimanali;
182
per il personale la cui durata normale di lavoro è di
42 ore
settimanali;
173
per il personale la cui durata normale di lavoro è di
40 ore
settimanali;
169
per il personale la cui durata normale di lavoro è di
39 ore
settimanali;
167 per il personale la cui durata normale
di lavoro è di 38 ore e mezza
settimanali;
165
per il personale la cui durata normale di lavoro è di
38 ore
settimanali.
Chiarimento
a verbale.
Le parti
si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di
cui al
presente articolo hanno
inteso stabilire l'equivalenza di
trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento
delle prestazioni
lavorative.
Resta confermato
che alla determinazione della quota oraria
di
retribuzione
di cui al presente articolo nonché agli artt. 141 e 142 non
concorrono i ratei di mensilità supplementari di cui
all'art. 150. Tale
criterio di determinazione della quota oraria di
retribuzione è utile ai
fini
dell'applicazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario di cui
all'art. 90 e delle maggiorazioni per lavoro
supplementare nel lavoro a
tempo
parziale di cui all'art. 77, comma 8.
Art.
146 - SPACCI DI PICCOLE DIMENSIONI - TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Per
gli spacci delle
cooperative nei quali le
varie mansioni
necessarie al loro funzionamento sono
affidate ad una sola persona - anche
se autorizzata dalla cooperativa a farsi
sostituire dai familiari, nonché
ad
attendere ad altre occupazioni compatibili con le esigenze
dello
spaccio,
ferma restando la
sua responsabilità nei confronti
della
cooperativa stessa - in deroga al disposto
di cui agli artt. 141 e 148, il
trattamento
economico spettante al
lavoratore di cui
sopra sarà
determinato
caso per caso,
con accordi aziendali.
La figura del
lavoratore, come descritta, non resta
modificata - e pertanto non decade
la
deroga - qualora lo spaccio fruisca dei servizi della cooperativa da
cui dipenda per l'approvvigionamento, la
contabilità e il controllo.
2. Qualora la determinazione del trattamento
economico di cui al primo
capoverso avvenga in forma percentuale,
verrà fissato comunque un minimo
garantito di retribuzione mensile.
3. Le
norme del presente articolo si applicano anche agli spacci che,
oltre
alla persona di cui sopra, occupino un apprendista che non dovrà,
però, essere assunto dopo aver compiuto il
17° anno di età, fermo restando
che
il trattamento dell'apprendista è regolato dalle norme generali del
presente contratto.
4. Le
norme del presente articolo
continueranno ad avere applicazione
nei
centri fino a 3.000 abitanti, purché il volume delle vendite dello
spaccio non superi la somma che sarà
stabilita in sede aziendale.
Art.
147 - RETRIBUZIONE A PROVVIGIONE
1. Per il personale addetto alla vendita,
retribuito in tutto o in parte
a provvigione, la parte fissa delle
retribuzioni e il tasso di provvigione
dovranno
essere determinati dalla Cooperativa caso per caso sulla base
media
annuale delle vendite e comunicati per iscritto. Con tale sistema
dovrà
essere assicurata al personale
una media mensile, riferita
al
periodo non eccedente l'anno, che sia
superiore almeno del 5% (cinque per
cento)
alla paga base nazionale conglobata di cui all'art.
141 del
presente contratto.
2. Dovrà
essere comunque effettuato mensilmente il versamento di
una
somma pari al minimo come sopra stabilito,
tutte le volte che tale minimo,
tra
stipendio e provvigione, non sia raggiunto,
fermo restando il
conguaglio alla fine del periodo di cui
sopra.
Art.
148 - INDENNITA' DI CASSA
Senza pregiudizio
di eventuali procedimenti penali
e delle sanzioni
disciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad
operazioni di
cassa con
carattere di continuità - cassiere comune non
di negozio,
cassiere di
negozio - quando detto personale abbia la piena e
completa
responsabilità della
gestione di cassa, con
l'obbligo di accollarsi
eventuali differenze - compete una "indennità di
cassa o di maneggio di
denaro" nella misura del 5% (cinque per cento) della
paga base nazionale
conglobata
per le rispettive qualifiche.
Art.
149 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Le retribuzioni dovranno essere corrisposte a
mezzo busta paga o foglio
paga ove dovrà essere chiaramente specificato il
periodo di lavoro a cui
la retribuzione si riferisce, l'importo
della retribuzione stessa, la
misura e
l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di
tutti gli
altri elementi che concorrono a formare la somma
globale contenuta nella
busta paga
stessa nonché tutte le ritenute effettuate (la busta paga
è
obbligatoria:
legge 5.1.53 n. 4.). Il prospetto paga deve recare la firma,
sigla o
timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Titolo
XXXXI - MENSILITÀ SUPPLEMENTARI (13ª E 14ª)
Art.
150.
1. In coincidenza con la vigilia di Natale di
ogni anno, le cooperative
dovranno corrispondere al personale un
importo pari ad una mensilità della
retribuzione di fatto di cui all'art. 142
(esclusi gli assegni familiari)
nella
misura dovuta al lavoratore nel mese di novembre ad eccezione di
quanto non dovuto ai sensi di legge (*).
(*) Per
i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la
lavoratrice ha
diritto a percepire dalla cooperativa
la 13ª mensilità
limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della
retribuzione di
fatto di cui all'art. 142. Tale retribuzione non è
dovuta per il periodo
di assenza facoltativa. Anche nel caso di
malattia la corresponsione del
rateo di
13ª mensilità deve essere effettuata limitatamente all'aliquota
non
corrisposta dall'INPS.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del
rapporto di lavoro durante il
corso
dell'anno, il lavoratore
avrà diritto a
tanti dodicesimi
dell'ammontare della 13ª mensilità, per quanti sono i mesi interi di
servizio prestati nella cooperativa
intendendosi per tali le frazioni di
mese superiori ai 15 giorni.
3. Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte
con provvigioni o
percentuale
il calcolo dell'importo della
13ª mensilità dovrà essere
effettuato
sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali
maturate
nell'anno corrente o nel periodo
di minor servizio prestato
presso la cooperativa.
4. Detto
importo non potrà, in ogni caso,
essere inferiore a quello
previsto dal comma 1 del presente articolo.
5. Dall'ammontare della 13ª mensilità saranno
detratti i ratei relativi
ai
periodi in cui non sia stata
corrisposta dal datore di lavoro
la
retribuzione per una delle cause previste
dal presente contratto.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno le
cooperative dovranno corrispondere
al personale dipendente una 14ª mensilità
con le stesse norme e modalità
previste per la 13ª mensilità, di cui al
presente articolo, da calcolarsi
con la retribuzione corrispondente a quella
in vigore nel mese di giugno.
Titolo
XXXXII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
a) RECESSO
Art.
151 - GIUSTA CAUSA
1. Ai sensi dell'art. 2119 C.C. ciascuno dei
contraenti può recedere dal
contratto di lavoro prima della scadenza del
termine se il contratto è a
tempo
determinato, o senza
preavviso se il
contratto è a
tempo
indeterminato, qualora si verifichi una causa che
non consenta la
prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto.
2. La
comunicazione del recesso
deve essere effettuata
da parte
dell'interessato per iscritto a mezzo
lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, o con altro
mezzo idoneo a
certificare la data
di
ricevimento, contenente l'indicazione dei
motivi.
3. A
titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al comma 1
del presente articolo:
I) l'irregolare, grave e dolosa scritturazione
o timbratura di schede di
controllo delle presenze di lavoro;
II) l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni
aziendali o di terzi;
III) il
danneggiamento volontario di beni dell'azienda e/o di terzi;
IV) l'esecuzione, senza permesso, di lavoro
nell'azienda per conto
proprio o di terzi.
4. Se il contratto è a tempo indeterminato al
prestatore che recede per
giusta causa compete l'indennità di cui
all'art. 162.
Art.
152 - MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO
1. La legge 15.7.66 n. 604 è estesa a tutti i
dipendenti occupati presso
le imprese rientranti nella sfera di
applicazione del presente CCNL.
2. Con
riferimento alla legge 11.5.90 n. 108 la cooperativa
deve
comunicare il licenziamento per iscritto a
mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, o con altro mezzo
idoneo a certificare la data
di ricevimento da parte dell'interessato,
che può chiedere per iscritto,
entro quindici giorni dalla comunicazione, i
motivi che hanno determinato
il recesso; in tal caso la cooperativa è
tenuta ad indicarli per iscritto
entro sette giorni dalla richiesta.
3. Il
licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al
precedente comma è inefficace.
4. Sono
esclusi dalla sfera di
applicazione del presente articolo i
lavoratori:
I) in periodo di prova;
II) che
siano in possesso di requisiti di legge per avere diritto alla
pensione di vecchiaia e che non abbiano
esercitato il diritto di opzione
previsto dalla legge(*);
III) che
abbiano superato il 65° anno di età e maturato il
requisito
dell'anzianità contributiva minima per la
pensione di vecchiaia.
(*) Art.
6 del DL 22.12.81 n. 791, convertito con modificazione nella
legge
26.2.82 n. 54; art. 6 della legge 29.12.90 n. 407.
Art.
153 - LICENZIAMENTO SIMULATO
1. Il licenziamento del lavoratore seguito da
nuova assunzione presso la
stessa
cooperativa deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici
quando sia rivolto alla violazione delle
norme protettive dei diritti del
lavoratore e sempre che sia provata la
simulazione.
2. Il licenziamento si presume comunque
simulato - salvo prova contraria
- se la nuova assunzione venga effettuata
entro un mese dal licenziamento.
Art.
154 - NULLITA' DEL LICENZIAMENTO
1. Ai
sensi dell'art. 4 della legge
15.7.66 n. 604, il licenziamento
determinato da ragioni di
credo politico o
fede religiosa,
dall'appartenenza ad un sindacato o dalla
partecipazione ad attività
sindacali è nullo, indipendentemente dalla
motivazione adottata.
2. E' nullo altresì il licenziamento
determinato da motivi razziali, di
lingua
o di sesso in base al combinato
disposto dagli artt. 15 e 13,
rispettivamente della legge 20.5.70 n. 300 e
della legge 9.12.77 n. 903.
Art.
155 - NULLITA' DEL LICENZIAMENTO A CAUSA DI MATRIMONIO
1. Ai
sensi dell'art. 1
della legge 9.1.63
n. 7, è nullo il
licenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a
tali
effetti
si presume disposto per causa di
matrimonio il licenziamento
intimato alla lavoratrice nel periodo
intercorrente fra il giorno della
richiesta
delle pubblicazioni di
matrimonio, in quanto
segua la
celebrazione, e la scadenza di un anno dalla
celebrazione stessa.
2. La
cooperativa ha facoltà di provare che il licenziamento della
lavoratrice verificatosi nel periodo
indicato nel comma precedente non è
dovuto
a causa di matrimonio, ma per
una delle ipotesi previste dalle
lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 2
della legge 30.12.71 n. 1204,
e cioè: il
licenziamento per giusta causa,
cessazione dell'attività
dell'azienda, l'ultimazione della
prestazione per la quale la lavoratrice
è
stata assunta o risoluzione del
rapporto di lavoro per scadenza del
termine per il quale è stato stipulato.
3. Per quanto attiene alla disciplina delle
dimissioni rassegnate dalla
lavoratrice nel periodo specificato nel
comma 1 del presente articolo, si
rinvia al successivo art. 159.
Art.
156 - CONSULTAZIONE DELLA R.S.U.
La cooperativa, sia nel caso
di adozione di
un provvedimento di
licenziamento ordinario
nei confronti di un dipendente,
purché non si
tratti di
licenziamento per giusta causa, sia nel caso di riduzione del
personale per
ristrutturazione aziendale, consulterà
la rappresentanza
sindacale unitaria
prima che la decisione sia
adottata dagli Organi
competenti
della cooperativa stessa.
b) DIMISSIONI
Art.
157 - TRATTAMENTO ECONOMICO
In caso
di dimissioni, sarà corrisposto
al lavoratore dimissionario il
trattamento di
fine rapporto previsto
dall'art. 163 del
presente
contratto.
Art.
158 - MODALITA' DELLE DIMISSIONI E DEL PREAVVISO
1. Le
dimissioni devono essere
rassegnate per iscritto con
lettera
raccomandata e con rispetto dei termini di
preavviso stabiliti dall'art.
161 del presente contratto.
2. Ove il dipendente non abbia dato preavviso
la cooperativa ha facoltà
di
ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di
mancato preavviso.
3. Su
richiesta del dimissionario la cooperativa può rinunciare
al
preavviso, facendo in tal caso cessare
subito il rapporto di lavoro.
4. Ove
invece la cooperativa intenda di sua iniziativa far cessare il
rapporto
prima della scadenza del preavviso ne avrà facoltà, ma
dovrà
corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo
di
anticipata risoluzione del rapporto di
lavoro.
Art.
159 - MODALITA' DELLE DIMISSIONI A CAUSA DI MATRIMONIO
1. In
conformità della norma contenuta nel comma 4 dell'art. 1
della
legge 9.1.63 n. 7, le dimissioni presentate
dalla lavoratrice nel periodo
intercorrente fra il giorno della richiesta delle
pubblicazioni di
matrimonio, in quanto segua la celebrazione,
e la scadenza di un
anno
dalla celebrazione stessa, sono nulle se non
risultano confermate entro un
mese all'Ufficio del Lavoro.
2. La lavoratrice che rassegni le dimissioni
per contrarre matrimonio ha
diritto
al trattamento di fine rapporto previsto dall'art.
163 con
esclusione dell'indennità sostitutiva del
preavviso.
3. Anche
in questo caso le dimissioni
debbono essere rassegnate per
iscritto con l'osservanza dei termini di
preavviso di cui all'art. 161 e
confermate, a pena di nullità, all'Ufficio
del Lavoro entro il termine di
un mese.
Art.
160 - CONVALIDA DELLE DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE
1. Ai
sensi dell'art. 11 del DPR 25.11.76 n. 1206
(regolamento di
esecuzione della legge 30.12.71 n. 1204), le
dimissioni della lavoratrice
presentate
durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenzia
mento non sono valide se non sono
convalidate dall'ispettorato del Lavoro.
2. La
lavoratrice dimissionaria di cui sopra ha diritto al trattamento
di fine rapporto previsto dall'art. 163 e ad
una indennità pari a quella
di
preavviso, secondo i termini
stabiliti dall'art. 161 del presente
contratto.
c) PREAVVISO
Art.
161 - TERMINI DEL PREAVVISO
1. I termini di preavviso sono i seguenti:
I) fino a 5 anni di servizio compiuti:
Quadri e I livello 60 giorni
II e III livello 30 giorni
IV e V livello 20 giorni
VI
livello 15 giorni
II) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio
compiuti:
Quadri e I livello 90 giorni
II e III livello 45 giorni
IV e V livello 30 giorni
VI livello 20 giorni
III) oltre
i dieci anni di servizio compiuti:
Quadri e I livello 120 giorni
II e III livello 60 giorni
IV e V livello 45 giorni
VI livello 20 giorni
2. I
giorni di cui ai punti I), II) e III) del comma 1 si intendono di
calendario.
3. I termini di preavviso di cui sopra
decorrono dal 1° o dal 16° giorno
di ciascun mese.
Art.
162 - EFFETTI DEL MANCATO PREAVVISO
Ai
sensi del comma 2 dell'art. 2118 C.C., in caso di mancato preavviso, al
lavoratore sarà
corrisposta un'indennità equivalente
all'importo della
retribuzione di fatto di cui all'art. 142, corrispondente
al periodo di
preavviso
di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ª
e
14ª
mensilità.
d) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art.
163 - DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
1. In ogni caso di risoluzione del rapporto
di lavoro il lavoratore ha
diritto ad un trattamento di fine rapporto
determinato secondo le norme
della legge 29.5.82 n. 297, e secondo le
norme del presente articolo.
2. Per i periodi di servizio prestato sino al
31.5.82 il trattamento di
fine
rapporto è calcolato con le modalità e con le
misure previste
dall'art. 97 del CCNL 19.12.79 e dalla
relativa norma transitoria.
3. Ai
sensi e per gli effetti del
comma 2 dell'art. 2120 C.C., come
modificato
dalla legge 29.5.82 n. 297, sono escluse dalla quota annua
della
retribuzione utile ai fini del
calcolo del trattamento di fine
rapporto le somme corrisposte ai seguenti
titoli:
I) i rimborsi spese;
II) le
somme concesse occasionalmente a titolo di
"una tantum",
gratificazioni straordinarie non
contrattuali e simili;
III) i
compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
IV) le indennità sostitutive di preavviso;
V) le indennità sostitutive di ferie;
VI) le
indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo
nonché, quando le stesse hanno carattere
continuativo, una quota di esse
pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
VII)
le indennità economiche
corrisposte dagli (o
per conto degli)
istituti assistenziali (*);
VIII) le prestazioni in natura, quando si
prevede un corrispettivo a
carico del lavoratore;
IX) gli elementi espressamente esclusi dalla
contrattazione collettiva di
secondo livello.
(*) Si
applica il comma 3 all'art. 2120 C.C. come modificato dalla
legge 29.5.82 n. 297:
"In caso
di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno
per una
causa di cui all'art. 2110 C.C.,
nonché in caso di sospensione
totale
o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve
essere
computato nella retribuzione di cui al comma 2 l'equivalente della
retribuzione
a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento
del rapporto di lavoro".
Art.
164 - DECESSO
In caso
di decesso del dipendente il trattamento di fine
rapporto e
l'indennità sostitutiva
del preavviso saranno
corrisposte agli aventi
diritto
secondo le norme di legge vigenti in materia.
Art.
165 - CORRESPONSIONE DEL T.F.R.
1. Il
trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto
della cessazione del servizio, dedotto quanto
eventualmente fosse dovuto
dal dipendente, nei tempi tecnici necessari
all'elaborazione del tasso di
rivalutazione, di cui alla legge 29.5.82 n. 297, e comunque non
oltre
trenta giorni dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
2. In
caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre
cause non
imputabili
al lavoratore, sarà
conteggiato l'interesse legale
con
decorrenza dal giorno dell'effettiva
cessazione dal servizio.
Nota a
verbale.
1. Le
parti si danno
atto che, giusto quanto previsto
dalla legge
29.5.82
n. 297 in materia di anticipazioni sul TFR, a livello aziendale
sono operative apposite normative.
2. Nelle
aziende in cui tali normative non siano state ancora definite
le
parti si incontreranno a quel livello per provvedervi.
Titolo
XXXXIII - DOVERI DEI LAVORATORI - NORME DISCIPLINARI
Art.
166 - RAPPORTI FRA I LAVORATORI
1. I
rapporti tra i
lavoratori saranno
improntati alla reciproca
correttezza. I rapporti tra questi e i
rappresentanti legali e i dirigenti
della
cooperativa saranno improntati ai sensi di reciproca correttezza,
nello
spirito di una comune costante
collaborazione al buon andamento
della cooperativa e allo sviluppo del
movimento cooperativo.
2. Comportamenti riconducibili a forme di
molestia sessuale, ai sensi
dell'art. 23, saranno sottoposti a
provvedimenti disciplinari adeguati e
graduati secondo la gravità della mancanza,
salva la facoltà del soggetto
destinatario di adire le vie legali.
Art.
167 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI
1. Il
lavoratore, nello svolgimento
della sua attività
nella
cooperativa, deve compiere il suo
dovere e osservare le disposizioni
impartite
dalla Direzione e le norme contrattuali specificatamente per
quanto
riguarda: la presenza,
l'orario di lavoro,
la diligente
conservazione del materiale e della merce affidatagli, l'esecuzione in
genere delle proprie mansioni.
2. Il lavoratore deve usare modi cortesi con i
clienti e non divulgare i
segreti
di ufficio; è altresì
responsabile moralmente e materialmente
dell'esecuzione delle mansioni affidategli e
risponde in proprio dei danni
arrecati alla cooperativa, nei limiti ad
esso imputabili.
3. Il
lavoratore dovrà comunicare
immediatamente all'azienda ogni
mutamento
della propria dimora sia durante il servizio che durante i
congedi.
Art.
168 - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
1. Salvo
i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al
lavoratore l'onere della prova, le assenze
devono essere giustificate per
iscritto
presso la cooperativa entro le 24
ore per gli
eventuali
accertamenti.
2. Nel
caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di
tante quote giornaliere della retribuzione
di fatto di cui all'art. 142
quante
sono le giornate di assenza, fatta salva
l'applicazione delle
sanzioni previste dal successivo art. 169.
Art.
169 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. L'inosservanza dei doveri da parte del
personale, ivi compreso quanto
previsto dal comma 2 dell'art. 166, comporta
i seguenti provvedimenti che
saranno
deliberati dalla cooperativa in relazione all'entità delle
mancanze e alle circostanze che le
accompagnano:
I) biasimo inflitto verbalmente per le
mancanze più lievi;
II) biasimo inflitto per iscritto nei casi di
recidiva;
III) multa
nella misura non
eccedente l'importo di quattro
ore di
retribuzione;
IV) sospensione dalla retribuzione e dal
servizio per un massimo di 10
giorni;
V) licenziamento disciplinare, con esclusione
del preavviso e con
le
altre conseguenze di ragione e di legge
(licenziamento in tronco).
2. Il provvedimento della multa si applica
nei confronti del lavoratore
che:
2.1)
ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione;
2.2)
esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
2.3) si
assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza
comprovata
giustificazione;
2.4)
non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria
dimora
sia durante il servizio che durante i congedi;
2.5)
non osservi le norme sulla prevenzione antinfortunistica;
2.6)
commetta recidiva nelle mancanze pur lievi che hanno comportato
biasimo
scritto.
3. Il provvedimento della sospensione dalla
retribuzione e dal servizio
si applica nei confronti del lavoratore
che:
3.1)
arrechi danno alle cose ricevute in
dotazione e uso, con dimostrata
responsabilità;
3.2) si
presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
3.3) si
assenti dal lavoro fino a quattro giorni senza giustificazione;
3.4)
commetta recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque
delle
mancanze che prevedono o hanno comportato la multa, salvo i casi
dell'assenza
ingiustificata.
4. Salva ogni altra azione legale, il
provvedimento di cui al punto e)
(licenziamento disciplinare) si applica
per le seguenti mancanze:
4.1)
assenza ingiustificata superiore a 4 giorni o recidiva oltre la terza
volta nell'anno solare;
4.2)
grave mancanza degli obblighi di cui all'art. 167;
4.3)
recidiva nei ritardi oltre la terza volta nell'anno solare dopo
formale
diffida per iscritto;
4.4)
l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto di
ufficio;
4.5)
infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione,
depositi,
vendite e trasporti;
4.6)
l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro
per
conto proprio o di terzi anche fuori dall'orario di lavoro;
4.7)
nei casi di ammanchi di inventario che per la loro entità o per la
loro
recidività siano imputabili a colpa grave del lavoratore, fermo
restando,
in tal caso, l'obbligo di osservare la procedura di
contestazione
di cui all'art. 176 del presente CCNL.
5. I provvedimenti di cui ai punti c), d) ed
e) del comma 1 del presente
articolo devono essere comunicati per
iscritto e motivati.
6. In
caso di licenziamento disciplinare la cooperativa informerà del
provvedimento la RSU.
7. L'importo delle multe sarà destinato al
fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti presso l'INPS. Il lavoratore ha
facoltà di prendere visione
della documentazione relativa al
versamento.
Art.
170 - CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI
1. I
provvedimenti disciplinari di cui all'art. 169 non possono essere
adottati
nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente
contestato l'addebito e senza averlo sentito
a sua difesa.
2. In
ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del biasimo
verbale, non possono essere applicati prima
che siano trascorsi 5 giorni
dalla contestazione per iscritto del fatto
che ne ha dato causa.
3. Il lavoratore colpito da provvedimento
disciplinare, il quale intenda
impugnare la legittimità del provvedimento,
ha facoltà di avvalersi delle
norme di legge o del contratto.
4. Per quanto non specificatamente previsto
dal presente articolo si fa
riferimento all'art. 7 della legge 20.5.70
n. 300.
5. L'eventuale adozione del provvedimento
disciplinare di cui all'art. 7
della legge n. 300 - Statuto dei lavoratori
- dovrà essere comunicato al
lavoratore
con lettera raccomandata entro 21 giorni dalla scadenza del
termine
assegnato al lavoratore
stesso per presentare
le sue
controdeduzioni.
6. Per
esigenze dovute a difficoltà
nella fase di valutazione delle
controdeduzioni e di decisione nel merito,
il termine di cui sopra può
essere
prorogato di 30
giorni, purché l'azienda ne dia
preventiva
comunicazione scritta al lavoratore
interessato.
Art.
171 - PROCEDIMENTO PENALE
1. Ove
il dipendente sia
sottoposto a procedimento penale(*) la
cooperativa
ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla retribuzione
fino al giudizio definitivo.
(*) Vedi
art. 7 della legge 20.5.70 n. 300 per la parte che riguarda il
procedimento
penale promosso dalla cooperativa.
2. Salva
l'ipotesi di cui
al successivo comma, dopo il
giudicato
definitivo
la cooperativa deciderà
sull'eventuale riammissione in
servizio, fermo restando che, comunque, il
periodo di sospensione non sarà
computato agli effetti dell'anzianità del
lavoratore.
3. Nell'ipotesi di sentenza definitiva di
assoluzione con formula piena
il lavoratore ha diritto in ogni caso alla
riammissione in servizio.
4. Qualora il dipendente sia condannato per
reato commesso fuori dalla
azienda,
ove non sia riammesso in servizio, spetterà il
trattamento
previsto dal presente contratto per il caso
di dimissioni; il rapporto di
lavoro si intenderà invece risolto di pieno
diritto, e con gli effetti del
licenziamento senza preavviso, qualora la
condanna risulti motivata per
reato commesso nei riguardi della
cooperativa o in servizio.
Titolo
XXXXIV - CAUZIONI
Art.
172 - NORME GENERALI
1. La cooperativa stabilirà per iscritto di
volta in volta, sentita la
rappresentanza sindacale unitaria,
l'ammontare della cauzione che dovrà
essere
prestata da quei lavoratori ai quali essa ritiene di
doverla
chiedere.
2. La
cauzione sarà costituita da titoli dello Stato depositati presso
un
Istituto bancario o presso la Cassa Aziendale che eserciti attività
similari
- qualora esista - e vincolati alla cooperativa, oppure potrà
essere
versata in libretto
di risparmio parimenti
vincolato alla
cooperativa, la quale lascerà regolare
ricevuta con gli estremi dei titoli
e del libretto che le vengono consegnati.
3. Gli
interessi e gli eventuali premi restano a
disposizione del
lavoratore il quale ha sempre diritto a
prelevarli senza alcuna formalità.
4. La cauzione potrà essere prestata su
richiesta del lavoratore, con il
consenso della cooperativa, mediante polizza
di garanzia costituita presso
un
istituto assicuratore o con
fideiussione bancaria. In tal caso la
cooperativa avrà facoltà di provvedere al
pagamento dei relativi premi,
rivalendosi sulla retribuzione del
prestatore di opera.
5. La
cauzione rimane di proprietà del
lavoratore o dei suoi aventi
diritto e non può, comunque, confondersi con
i beni della cooperativa.
Art.
173 - RIVALSA
1. La
cooperativa ha diritto di rivalersi sulla
cauzione per gli
eventuali danni subiti, previa contestazione
al prestatore d'opera.
2. In
caso di disaccordo
dovrà essere esperito
un tentativo di
componimento attraverso l'Organizzazione
Sindacale competente ai sensi
dell'art. 38.
Art.
174 - RECUPERO
All'atto
della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistono valide
ragioni
di contestazione da parte della cooperativa, il prestatore d'opera
dovrà essere posto in condizioni di poter ritirare
senz'altro la cauzione
prestata
entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione del
servizio.
Titolo
XXXXV - CALO MERCI E INVENTARIO
Art.
175 - CALO MERCI
1. Le
merci affidate ai gerenti o
gestori di negozi o di spacci
di
generi
alimentari devono essere poste a loro carico al netto dei cali,
delle
tare e delle perdite per cottura
a cui le merci stesse siano
soggette rispetto all'effettivo peso di
consegna.
2. Le
merci stesse saranno poste a
carico dei gerenti o gestori
al
prezzo
fissato dalla cooperativa per la vendita al pubblico o
segnate
negli appositi bollettini di carico.
3. I gerenti o gestori hanno diritto di
controllare il peso, il calo, la
tara, il valore e la qualità delle merci
assunte in carico.
4. In
considerazione della variabilità dei cali, delle tare
e delle
perdite per cottura, in rapporto alle
condizioni di ambiente, di clima, di
trasporto, di manipolazione e preparazione
delle merci, la determinazione
dell'entità di detti cali, tare e perdite
per cottura, sarà fissata al
momento dell'assunzione, fermo restando il
diritto reciproco delle parti
di chiedere l'eventuale revisione.
Art.
176 - INVENTARIO
1. Gli
inventari dei negozi o spacci
affidati ai gerenti o
gestori
saranno
effettuati dalla cooperativa o
da chi per essa, in qualsiasi
momento; in ogni caso però dovranno essere
effettuati almeno due inventari
per ogni esercizio annuale.
2. Copia di ogni inventario, controfirmata
dalle due parti, dovrà essere
rilasciata al lavoratore.
3. Ogni
eventuale deficienza, emergente
dalle risultanze contabili,
dovrà
essere contestata per iscritto,
entro il mese successivo alla
effettuazione dell'inventario,
all'interessato, il quale entro otto giorni
dovrà comunicare per iscritto alla
cooperativa le eventuali eccezioni.
4. La cooperativa dovrà
tenere conto delle contestazioni formulate dal
gerente
o gestore, specie quando queste
si riferiscono a cali, tare,
perdite
per cottura, deterioramento delle merci, ecc.,
comuni
all'esercizio del negozio o spaccio. Le
deficienze non giustificate,
emergenti
dopo tale controllo,
saranno comunicate per
iscritto
all'interessato, che avrà l'obbligo di
rifonderle nel termine massimo di
otto giorni dalla ricevuta comunicazione.
5. Nel
caso in cui dall'inventario
emergono diversità di valutazioni
sull'esito delle risultanze contabili, il
gerente o gestore ha facoltà di
richiedere, con motivata domanda, un
immediato inventario di verifica con
la procedura di cui sopra.
6. La mancata verifica,
inventariale nei termini sopra specificati
esonera
il gestore o il gerente dalla responsabilità di
eventuali
differenze riscontrate tardivamente, salvo i
casi perseguibili per legge.
Titolo
XXXXVI - RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI
Art.
177.
Ai lavoratori
con funzioni di
carattere direttivo e
a quelli con
responsabilità
di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o
di regolamento
attribuiscano loro
specifiche responsabilità civili
o
penali, anche in presenza di apposite deleghe nei
rapporti con terzi, è
riconosciuta l'assistenza legale e la
copertura di eventuali
spese
connesse,
in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti
da colpa
grave o dolo
e relative a fatti
direttamente connessi con
l'esercizio
delle funzioni svolte.
Titolo
XXXXVII - COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO; CONCESSIONI CREDITI
AI CLIENTI
Art.
178 - MODALITA' DELLA COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO
L'eventuale
disciplina della coabitazione, vitto e alloggio è demandata in
sede aziendale.
Resta inteso comunque che se la
retribuzione viene in
parte corrisposta attraverso la concessione di un
alloggio, i locali di
abitazione sono
dati in uso e non in affitto e per la
sola durata del
rapporto
di lavoro.
Art.
179 - NORME PER I CREDITI AI CLIENTI
1. Quando
gli spacci siano
affidati ai responsabili
dei punti di
vendita, la cooperativa è tenuta a stabilire
precise norme scritte circa
la concessione del credito ai clienti e ai
soci.
2. Dette norme dovranno essere affisse nei
punti di vendita e comunicate
ai responsabili degli stessi che ne dovranno
rilasciare ricevuta.
3. Quando
siano affisse nei locali della cooperativa, dovranno portare
la
firma del rappresentante legale della cooperativa
ed essere
controfirmate dal responsabile del punto di
vendita.
4. Qualora
la vendita a
credito sia consentita, sentita la
rappresentanza sindacale unitaria, la
cooperativa dovrà fissare precise
norme in proposito e specialmente:
I) i limiti del credito concesso ai clienti e
ai soci;
II) i limiti della responsabilità del
responsabile del punto di vendita;
III) il
comportamento del responsabile
del punto di vendita quando si
trovi di fronte ai limiti del credito
consentito ai clienti e ai soci nei
casi di insolvibilità di questi per i
debiti contratti;
IV) tutte
le norme che in materia saranno ritenute più opportune
in
conformità con la legge.
5. In
mancanza di tali
norme la vendita a credito
deve intendersi
vietata.
Quando la vendita a credito è
autorizzata dalla cooperativa
questa
è tenuta, contemporaneamente alla verifica
dell'inventario, a
controllare
la posizione dei clienti e soci
debitori e impartire in
proposito
opportune disposizioni scritte al responsabile del punto
di
vendita.
6. Nel
caso in cui per qualche cliente o qualche socio
debba essere
superato
il limite di credito stabilito, la cooperativa dovrà impartire
per iscritto apposite disposizioni al
responsabile del punto di vendita;
contrariamente, questi dovrà opporre rifiuto
ad ogni richiesta di maggior
credito.
7. Le
spese per ogni eventuale azione privata o legale inerente
al
recupero
dei crediti autorizzati, saranno
a carico della cooperativa.
Saranno invece a carico del responsabile del
punto di vendita i danni e le
spese derivanti dalla concessione di credito
non autorizzato o superante i
limiti stabiliti dalla cooperativa.
8. In questi casi la cooperativa potrà farsi
rimborsare dal dipendente,
tuttavia essa è sempre tenuta a prestarsi
per il recupero di tali crediti
a favore del responsabile del punto di
vendita.
9. Gli
interessi sui crediti non potranno essere posti a
carico del
responsabile del punto di vendita, salvo il caso in cui si
tratti di
crediti
concessi in violazione
delle disposizioni ricevute
dalla
cooperativa.
Titolo
XXXXVIII - DIVISE
Art.
180.
1. Quando viene fatto obbligo al personale di
indossare divise o abiti
da lavoro o grembiuli le spese relative sono
a carico della cooperativa.
2. E'
parimenti a carico della cooperativa la spesa
relativa agli
indumenti che i lavoratori sono tenuti ad
usare per ragioni di carattere
igienico-sanitario o per particolari
lavorazioni.
3. Le
spese relative agli indumenti di
cui al comma 1 del
presente
articolo
possono essere sostituite con
una indennità aggiuntiva della
retribuzione, che sarà fissata in sede
aziendale.
4. La cooperativa è tenuta a fornire, salvo
ulteriori necessità relative
agli addetti a reparti particolari, almeno
due divise l'anno al personale
dipendente. Il dipendente avrà buona cura
degli indumenti stessi messi a
sua disposizione.
Titolo
XXXXIX - DECORRENZA E DURATA
Art.
181.
1. In applicazione di quanto previsto dal
Protocollo 23 luglio 1950, il
contratto collettivo nazionale di lavoro ha
durata quadriennale per la
parte normativa e biennale per la parte
retributiva.
2. Salve
le decorrenze particolari
previste per singoli istituti, il
Presente
contratto decorre dall'1.1.95 e avrà vigore fino a
tutto il
31.12.98; per la parte economica il primo
biennio scadrà il 31.12.96.
3. Il contratto si intenderà rinnovato secondo
la durata di cui al comma
1 se non disdetto 6 mesi prima della scadenza
con raccomandata a.r.. In
caso di disdetta il presente contratto
resterà in vigore fino a che non
sia stato sostituito dal successivo
contratto nazionale.
Allegato
1.
Indennità
di contingenza determinata in attuazione della legge 26.2.86 n.
38 e
successive modificazioni spettante al personale qualificato alla data
dell'1.1.95 in riferimento all'art. 141, comma 1, punto
II del
presente
CCNL:
LIVELLI Importo
dal 1° gennaio 1995
Quadri 1.049.168
I 1.043.318
II 1.033.669
III
(par. 189) 1.026.175
III
(par. 167) 1.022.900
IV
(par. 155) 1.018.328
IV
(par. 144) 1.015.556
V 1.011.072
VI 1.001.544
Ex 1°
Super 1.046.973
Allegato
2 - ELEMENTI RETRIBUTIVI RIFERITI AGLI APPRENDISTI
Livello
IV (par. 144) Livello IV
(par. 144)
primi 12 mesi successivi 12 mesi
- Paga
base nazionale - Paga base
nazionale
conglobata conglobata 729.488
- dal 1.1.95 591.166
- dal 1.1.96 643.666
-
Indennità - Indennità
contingenza 918.177
contingenza 992.798
-
E.D.R. (1) 20.000 - E.D.R. (1) 20.000
Livello
IV (par. 155) Livello IV
(par. 155)
primi 18 mesi successivi 18 mesi
- Paga
base nazionale - Paga base
nazionale
conglobata conglobata 785.212
- dal 1.1.95 636.324
- dal 1.1.96 692.834
-
Indennità -
Indennità
contingenza 920.255
contingenza 925.152
-
E.D.R. (1) 20.000 - E.D.R. (1) 20.000
(1)
Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di £. 20.000 mensili per 13
mensilità,
a norma dell'accordo interconfederale 31.7.92.
Allegato
3 - REGOLAMENTO PER LE TRATTENUTE DEL CONTRIBUTO
DI SERVIZIO CONTRATTUALE
Art. 1.
Il contributo
di servizio contrattuale di cui all'art. 43 del presente
CCNL viene
fissato nella misura
dello 0,10% sull'ammontare delle
retribuzioni mensili
lorde e sono tenuti
a corrisponderlo tanto
le
cooperative
che i propri dipendenti cui si applica il predetto contratto.
Il contributo a carico delle cooperative
aderenti alla Federconsumo- CCI,
ANCD-Lega
e AGCI, sarà pari allo 0,20%.
Art. 2.
La ritenuta ai lavoratori sarà effettuata dalle
aziende rientranti nella
sfera di
applicazione del CCNL in
coincidenza con il pagamento
delle
retribuzioni
mensili, le quali provvederanno a versare i relativi importi
alle Organizzazioni Sindacali stipulanti entro il
mese in cui avviene la
ritenuta mediante accredito sul c/c bancario
intestato alla Federazione
Filcams-CGIL,
Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, che sarà indicato
dalle stesse
organizzazioni
sindacali.
Art. 3.
I contributi a carico delle, aziende di cui al
precedente art. 1 saranno
versati alle
rispettive associazioni nazionali con le modalità indicate
dalle Associazioni medesime, entro lo stesso
periodo di cui al precedente
articolo.
Art. 4.
Le cooperative, tramite le rispettive
Associazioni Nazionali, invieranno
semestralmente alle
Organizzazioni Sindacali firmatarie
del presente
contratto un
resoconto statistico
inerente l'attuazione del
presente
regolamento, specificando il numero dei
dipendenti e gli
altri dati
riferiti
all'esazione del contributo di servizio contrattuale.
Le parti
si incontreranno una volta
l'anno per la verifica di
quanto
previsto
nel presente regolamento.
Roma, 3
dicembre 1994
Allegato
4 - ACCORDO QUADRO SUI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
PREMESSA
1. Le
Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali Filcams-
CGIL,
Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL,
stipulanti il CCNL 3.12.94 della
distribuzione cooperativa, ciascuna per la
propria competenza, convengono
di
attuare gli strumenti contrattuali e legislativi
atti a
favorire
l'inserimento dei giovani nelle imprese rientranti nella sfera
di
applicazione del contratto (in seguito
definite semplicemente imprese). A
questo
scopo esprimono la volontà di utilizzare le norme di
legge in
materia
di contratti di Formazione e
Lavoro, al fine di favorire
la
preparazione dei giovani alla
vita professionale mediante
una
regolamentazione tipo dei contratti stessi
con la quale esse intendono
definire consensualmente la disciplina
applicativa dell'istituto, snellire
le
procedure di avviamento al lavoro ed effettuare verifiche periodiche
circa l'andamento delle relative assunzioni.
2. Le
parti stipulanti - fermo
restando il diritto delle aziende che
intendono avvalersi della facoltà di
presentare i progetti di formazione e
lavoro alla Commissione Regionale per
l'impiego, così come previsto dalle
leggi vigenti in materia - considerato che
sono inefficaci le procedure di
approvazione dei progetti concordati al di
fuori del presente accordo, nel
comune
intento di realizzare la massima
rapidità delle assunzioni di
giovani, concordano quanto segue.
PROCEDURE
Art. 1.
1. Le
imprese aderenti alle
Associazioni Cooperative firmatarie del
presente accordo presenteranno alle
commissioni paritetiche regionali di
cui al successivo art. 4 (o nazionali per i
progetti che interessano più
ambiti regionali), progetti conformi alla
regolamentazione prevista dal
presente accordo.
2. Detti
progetti saranno inviati dalle imprese interessate (mediante
lettera
raccomandata a.r.) ai componenti la Commissione Paritetica
Regionale
presso l'Associazione territoriale delle Cooperative
interessata, affinché la Commissione esprima
il parere di conformità entro
10
giorni successivi alla data di ricevimento attestata
dal timbro
postale.
A
tal fine copia dei progetti sarà inviata alle rispettive Associazioni
competenti
per territorio e
alle Organizzazioni Sindacali
sopra
specificate di pari livello territoriale.
Art. 2.
1. Le
parti stipulanti concordano che il parere di conformità espresso
dalla
commissione paritetica sui progetti presentati sulla base
della
presente
regolamentazione
costituisce la condizione
per procedere
direttamente alle relative assunzioni entro
i tempi previsti dai progetti
medesimi.
2. Le
assunzioni dovranno essere
comunicate alla sezione
circoscrizionale per l'impiego, entro i
tempi stabiliti dalle norme di
legge.
La comunicazione conterrà
il parere di
conformità della
Commissione, l'indicazione del nominativo
del lavoratore assunto, la data
di assunzione, nonché gli altri elementi
richiesti dalla normativa vigente
e
la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro
di avere
effettuato l'assunzione medesima in presenza
dei presupposti di legge.
Art. 3.
1. I
contratti richiesti dovranno essere attivati, ove non siano
già
pianificati i tempi di assunzione, entro tre
mesi dalla data di assenso
della commissione. In caso contrario la
procedura dovrà essere riattivata.
2. I
contratti di formazione e lavoro devono essere notificati
dal
datore
di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato Provinciale
del Lavoro competente per territorio.
Art. 4.
1. Le Commissioni paritetiche nazionale e
regionale di cui al precedente
art.
1 sono composte da 6
membri nominati, 3 dalla
Associazione
Cooperativa, di volta in volta
singolarmente interessata dall'impresa
associata, e uno da ciascuna delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente CCNL.
2. La riunione della commissione è valida a
condizione che sia presente
la maggioranza dei suoi componenti. Il
parere della commissione è valido
se espresso all'unanimità dei membri
presenti e dovrà tenere conto della
conformità del progetto al presente accordo.
3. I
membri della commissione in
rappresentanza delle parti possono
variare di volta in volta. Essi dovranno
comunque figurare sull'apposito
verbale
della riunione col
quale viene espresso
il parere della
commissione. Eventuali voti contrari
dovranno essere puntualmente motivati
nel verbale della riunione.
4. Una
copia del verbale dovrà essere immediatamente
inoltrata alla
impresa richiedente.
Art. 5.
1. Le
imprese dichiarano la volontà di trasformare i
contratti di
formazione
e lavoro in stabile occupazione,
anche a tempo parziale,
compatibilmente con la realizzazione dei
programmi aziendali. A tal fine
le
parti si incontreranno con periodicità semestrale per verificare lo
stato di attuazione dei progetti e dei
percorsi formativi.
2. L'impresa comunicherà agli interessati con
periodicità semestrale la
valutazione sull'andamento del rapporto di
formazione e lavoro.
3. I
contratti cessati o
non trasformati saranno
comunicati dalla
Direzione Aziendale alle RSU.
Art. 6.
Alla scadenza
del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2,
lett. a),
art. 16 della legge n. 451/94,
il datore di lavoro trasmette
alla sezione
circoscrizionale per l'impiego
competente per territorio
idonea certificazione dei risultati conseguiti dal
lavoratore interessato
utilizzando
il modello predisposto dal Ministero del Lavoro. Alla scadenza
del contratto di formazione e lavoro di cui alla
lett. b), comma 2, art.
16 della
legge stessa, il datore di
lavoro rilascia al lavoratore
un
attestato
sull'esperienza svolta.
PROGETTI
DI FORMAZIONE E LAVORO
Art. 7.
1. I progetti di formazione e lavoro devono
rispettare i principi di non
discriminazione diretta e indiretta di cui
alla legge 10.4.91 n. 125.
2. I progetti devono indicare:
· l'attività svolta dall'impresa;
· l'organico attuale, nonché quello in forza al 31 dicembre dei
due
anni precedenti;
· l'unità produttiva e la località di
svolgimento del contratto;
· il numero degli assumendi;
· il periodo di vigenza del progetto di
formazione e lavoro;
· profili professionali nei quali il
lavoratore sarà inserito;
· l'inquadramento d'ingresso e quello
finale da conseguire al termine
del CFL;
· la durata dei contratti, nonché
l'informazione relativa all'eventuale
utilizzo precedente i contratti di
formazione e lavoro del Fondo Sociale
Europeo;
· la dichiarazione di non avere proceduto a
licenziamenti per riduzione
di personale di lavoratori per gli stessi
livelli professionali di cui al
progetto, nei dodici mesi precedenti la
presentazione del progetto stesso
e di non avere in corso per gli stessi
lavoratori sospensioni dal lavoro
ai sensi dell'art. 2 della legge 12.8.88 n.
675 e successive modificazioni
e integrazioni;
· l'attestato di adesione ad
una delle Associazioni Cooperative
stipulanti;
· la
dichiarazione - qualora l'impresa abbia già attivato i contratti
di
formazione e lavoro, - che al momento della richiesta del parere di
conformità è stato mantenuto in servizio
almeno il 60% dei lavoratori il
cui CFL sia già venuto a scadere nei 24 mesi
precedenti ai sensi dell'art.
8 della legge 19.7.94 n. 451. A tal fine non
si computano i lavoratori che
si
siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che,
al
termine del rapporto di lavoro, abbiano
rifiutato la proposta di rimanere
in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Tale limitazione
non si applica quando nel biennio precedente
sia venuto a scadere un solo
CFL;
· la
descrizione dell'attività formativa, teorica e pratica, che
si
intende svolgere.
Art. 8.
1. L'impresa
assicurerà la formazione teorica e pratica con personale
qualificato che fornirà le conoscenze necessarie
per l'apprendimento del
processo
produttivo e delle mansioni alle
quali il lavoratore viene
avviato, coerentemente con il progetto di
formazione.
2. La formazione sarà realizzata mediante:
· lo
svolgimento delle mansioni stesse, sotto la guida di
personale
esperto;
· la
trasmissione di norme teoriche
necessarie per il completamento
della formazione, con l'eventuale uso di
strumenti e attrezzature da parte
di personale esperto, direttamente nel corso
delle attività lavorative;
· la conoscenza delle realtà aziendali e
dei diritti dei lavoratori e
il ruolo delle Organizzazioni Sindacali e
della Cooperazione.
CONTRATTI
DI FORMAZIONE E LAVORO
Art. 9.
1. Il
contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta e
conterrà
quanto previsto dall'art. 44, nonché il periodo di prova
nei
termini
previsti dall'art. 46 del CCNL
3.12.94 della distribuzione
cooperativa. Copia del CFL e del relativo
progetto vengono consegnate al
lavoratore all'atto dell'assunzione.
2. Ai
lavoratori assunti con
CFL si applicano le disposizioni
legislative che disciplinano i rapporti di
lavoro subordinato nonché le
disposizioni contrattuali vigenti nelle aziende per la generalità
dei
lavoratori di pari livello.
3. Durante
il periodo del
contratto di formazione
e lavoro i
trasferimenti da una unità produttiva all'altra, fermo restando quanto
previsto
dall'art. 2103 C.C., dovranno essere coerenti con le finalità
formative.
4. Le
cause di sospensione
legale del rapporto
comportano la
prorogabilità del termine finale per un
periodo di durata pari
alla
effettiva sospensione, secondo i criteri e
con le modalità previste dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 149
dell'1.4.93.
5. Durante
i periodi di conservazione del posto di
lavoro saranno
corrisposti i trattamenti previsti a carico
degli istituti assicurativi e
le integrazioni a carico dell'azienda
stabiliti dal CCNL per la generalità
dei lavoratori.
6. Ai
sensi e per gli effetti della legge 11.5.90 n. 108, i lavoratori
con Contratto di Formazione e Lavoro
rientrano nel computo del personale.
Art.
10.
1. In base alla vigente legislazione i
soggetti di età compresa tra i 16
e i
32 anni possono essere assunti con Contratto di Formazione e Lavoro
che sarà definito secondo le seguenti
tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato
alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie;
2) acquisizione di professionalità elevate;
b) contratto
di formazione e lavoro mirato ad
agevolare l'inserimento
professionale mediante
un'esperienza lavorativa che
consenta un
adeguamento delle capacità
professionali al contesto
produttivo e
organizzativo.
2. I lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro di cui alle
lettere
a) e b) del comma precedente
possono essere inquadrati ad un
livello inferiore a quello di destinazione.
3. La durata del contratto di formazione e
lavoro e di ventiquattro mesi
per i contratti di cui alla lett. a) del
comma 1 e di dodici mesi per i
contratti di cui alla lett. b) del medesimo
comma.
4. Nei
contratti di tipo a) n. 1 rientrano le professionalità comprese
nei livelli III - IV e V del primo profilo;
nei
contratti di tipo a) n. 2 rientrano le professionalità comprese nei
livelli Quadri, I e II;
nei
contratti di tipo b), date le sue finalità, possono rientrare tutte
le
professionalità dei livelli d'inquadramento di cui all'art. 48
del
presente CCNL con l'esclusione del VI
livello.
5. I
contratti di cui alla lett. a),
n. 1) e 2), del comma 1 devono
prevedere rispettivamente almeno ottanta e
centotrenta ore di formazione
da effettuarsi in luogo della prestazione
lavorativa. Il contratto di cui
alla
lett. b) del
comma 1 deve prevedere una formazione
minima non
inferiore
a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di
lavoro, all'organizzazione del lavoro,
nonché alla prevenzione ambientale
e antinfortunistica.
6. Per i contratti di cui alla lett. a) del
comma 1 continuano a trovare
applicazione i benefici contributivi
previsti dalle disposizioni vigenti
in materia. Per i contratti di cui alla
lett. b) del predetto comma 1 i
medesimi
benefici trovano applicazione subordinatamente alla
trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo
indeterminato e
successivamente ad essa, per una durata pari
a quella del contratto di
formazione e lavoro così trasformato e in
misura correlata al trattamento
retributivo corrisposto nel corso del
contratto di formazione medesimo.
Art. 11.
Le parti
si danno atto che per quanto
riguarda la regolamentazione dei
contratti di formazione e lavoro nelle province di
Trento e Bolzano, la
normativa
di cui sopra sarà armonizzata con quella in atto nelle predette
province.
DECORRENZA
E DURATA
Art.
12.
Le disposizioni contenute nel presente accordo
quadro entrano in vigore
dal momento
in cui verranno recepite dal
Ministro del Lavoro
in
applicazione della nuova normativa di legge in
materia di Contratti di
Formazione
e Lavoro e avranno la stessa durata del CCNL.
Le parti
si impegnano a trasmettere al
Ministero del Lavoro copia del
presente
accordo quadro, per un sollecito recepimento.
Norma
transitoria.
Le disposizioni contenute nel presente accordo
quadro entrano in vigore
dal momento
in cui verranno recepite dal
Ministro del Lavoro
in
applicazione della nuova normativa di legge in
materia di Contratti di
Formazione
e Lavoro.
In attesa del recepimento di cui sopra, ai
sensi dell'art. 16, comma 14,
del DL
n. 299/94 convertito
dalla legge n. 451/94
come modificata
dall'art. 6, comma 1, del DL 7.10.94 n. 572,
continueranno ad applicarsi,
fino al 31.12.94, le richieste di approvazione
dei progetti dei Contratti
di Formazione
e Lavoro alla C.R.I., oppure, le richieste del parere di
conformità della
Commissione Paritetica Regionale,
come stabilito
dall'accordo
quadro, all. 1 al CCNL 20.12.90, con possibilità, quindi, di
stipulare
i contratti di Formazione e Lavoro fino a tutto il 31.3.95.
Roma, 3
dicembre 1994
Nota a
verbale.
Le parti
si danno atto che in data
30.5.95 il Ministero del Lavoro, a
firma del
Sottosegretario di Stato pro-tempore, ha recepito il presente
accordo
- quadro sui contratti di formazione e lavoro.
Allegato
5 - PROTOCOLLO PER LE ACQUISIZIONI
L'Associazione
Nazionale delle Cooperative di Consumatori (Lega Nazionale
delle Cooperative
e Mutue) - la Federazione Nazionale
Cooperative di
Consumo e
della Distribuzione
(Confederazione Cooperative Italiane) -
l'Associazione Italiana
Cooperative di Consumo (Associazione Generale
Cooperative
Italiane)
e
FILCAMS-C.G.I.L.;
FISASCAT-C.I.S.L.; UILTuCS - U.I.L.
stipulanti
il CCNL 3.12.94 per le imprese della distribuzione cooperativa,
firmatarie
del presente Protocollo, convengono che le imprese o rilevanti
rami di azienda acquisiti da parte di cooperative
del settore medesimo o
da
società da esse controllate continueranno, per un periodo di 42 mesi, a
dare applicazione al CCNL e alla
contrattazione aziendale in atto
al
momento
dell'acquisizione, assicurandone il rispetto dei cicli negoziali.
Trascorso il
periodo di cui sopra si darà applicazione al CCNL per
i
lavoratori
dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa.
Roma, 3
dicembre 1994
Allegato
6 - PROTOCOLLO PER AVVIO DISCOUNT
Tenuto conto di quanto previsto dal punto C
dell'art. 3 del CCNL 3.12.94,
tra la
Associazione Nazionale delle
Cooperative di Consumatori
(Lega
Nazionale delle
Cooperative e Mutue)
- la Federazione Nazionale
Cooperative di Consumo e della Distribuzione
(Confederazione Cooperative
Italiane) -
l'Associazione Italiana Cooperative di Consumo (Associazione
Generale
Cooperative Italiane)
e
FILCAMS-C.G.I.L.;
FISASCAT-C.I.S.L.; UILTuCS - U.I.L.
si
conviene che ai lavoratori operanti nelle strutture Discount, in deroga
a quanto
stabilito dal CCNL
3 dicembre 1994
della distribuzione
cooperativa,
si applicheranno, a far data dal 1° gennaio 1995 e fino alla
sua
scadenza, i seguenti trattamenti:
1)
ORARIO DI LAVORO
I) L'orario di lavoro settimanale sarà di 40
ore.
A fronte di tale orario saranno
riconosciute a ciascun lavoratore 120
ore
di permessi retribuiti su base
annua, comprensive delle ore di
cui
all'art. 83 del CCNL, comma 14,
che saranno utilizzate secondo
quanto stabilito dal medesimo articolo
contrattuale.
II) Per
le catene di
discount che occupino più di
400 dipendenti,
l'orario
di lavoro di 38 ore settimanali
avverrà con le seguenti
gradualità:
-
dall'1.7.96 distribuzione dell'orario medio di lavoro settimanale su
39 ore attraverso l'assorbimento di 48
ore di permessi retribuiti di cui
al punto 1) (residuano 27 ore su base
annua).
-
dall'1.7.97 distribuzione dell'orario di lavoro su 38 ore attraverso
l'assorbimento di ulteriori 48 ore di
permessi retribuiti di cui al punto
1) (residuano 24 ore su base annua).
Lo
straordinario decorrerà dopo la 40° ora di lavoro e ciò
fino al
raggiungimento dell'orario normale di
lavoro settimanale di 38 ore. Da
tale data lo straordinario decorrerà dopo
la 38° ora.
2)
LAVORO STRAORDINARIO
Le
prestazioni di lavoro straordinario saranno contenute nei limiti di 200
ore
annue riferite al singolo dipendente.
3)
PART-TIME E LAVORO SUPPLEMENTARE
Per i
lavoratori a part-time il lavoro supplementare si intende
quello
prestato fino
al raggiungimento dell'orario di lavoro
del personale a
tempo
pieno.
Ai sensi
del comma 4
dell'art. 5 della legge 19.12.84
n. 863, sono
autorizzate, quando
vi sia accordo tra datore di lavoro e
lavoratore,
prestazioni di
lavoro supplementare, rispetto
a quello individuale
concordato, nella
misura di 72 ore annue con riferimento
alle seguenti
specifiche
esigenze organizzative:
u per la compilazione degli inventari e dei
bilanci o di analoghe brevi
necessità di intensificazione dell'attività
lavorativa aziendale;
u per
particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti
assenze per malattia o infortunio di altri
dipendenti.
Per i
lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in
ragione
di anno con una prestazione che si articola per uno o più mesi
a
tempo
pieno è consentita, durante tali periodi, la effettuazione di lavoro
straordinario.
Saranno valide
altresì intese a livello aziendale o di unità che, alla
luce di ulteriori esigenze organizzative,
similari a quelle di cui sopra,
prevedono quantità superiori a quelle indicate al
comma 2 del presente
articolo.
4)
ACCORDI DI AVVIO
Le parti
avvieranno un confronto preventivo aziendale in fase di
avvio
delle nuove
società sulle materie di cui all'art. 3, punto C) del
CCNL
3.12.94.
5)
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
La
contrattazione di secondo livello nelle società di discount controllate
dalle
imprese della distribuzione cooperativa potrà avvenire solo dopo il
termine
dell'accordo di avvio di cui all'articolo successivo.
6)
DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo decorrerà dal 1° gennaio
1995 e scadrà il 31 dicembre
1997.
Al termine
dell'accordo le parti
convengono
sull'opportunità di
incontrarsi
per verificare le condizioni realizzate.
Per
quanto non previsto dal presente Protocollo valgono le norme di cui al
CCNL
per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa.
Roma, 3
dicembre 1994
Allegato
7 - ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
Realizzato
tra
la
ANCC, ANCD, Confcooperative/Federconsumo e AGCI
e
FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISI- e UILTuCS-UIL
In
Roma, addì 12 ottobre 1995
PREMESSA
Il
presente Protocollo assume integra e modifica la disciplina generale in
materia
di Rappresentanze Sindacali Unitarie, contenuta nel Protocollo del
13.09.1994
stipulato tra Centrali Cooperative e CGIL, CISL e UIL.
Esso
soddisfa l'esigenza di adeguare le regole generali alle specificità e
peculiarità
delle imprese della distribuzione cooperativa.
Art. 1
- Sistema Elettivo (sostituisce l'art. 2 del Protocollo 13.9.94)
A suffragio
universale e a scrutinio segreto sono eletti 2/3 dei seggi.
Alle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL è riservato il
terzo residuo dei seggi mediante elezione in
proporzione ai voti ricevuti
nell'ambito
dei 2/3.
Nella
definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei
seggi le
Organizzazioni Sindacali terranno conto anche delle categorie
professionali.
Nella composizione delle liste si perseguirà una
adeguata rappresentanza
di genere
attraverso una coerente
applicazione della norma
antidiscriminatoria.
Art. 2
- Durata e sostituzione nell'incarico.
I componenti
della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei
quali decadono
automaticamente. In caso di dimissioni di componente
elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non
eletti appartenente
alla
medesima lista.
Le dimissioni
dei componenti le RSU non possono superare il 50% degli
stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente
obbligo di procedere
al suo
rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Art. 3
- Modalità per indire le elezioni.
Almeno tre
mesi prima della
scadenza del mandato
della RSU, le
Organizzazioni Sindacali
di cui all'art. 1,
titolo I, del
presente
accordo, o la
RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante
comunicazione da
affiggere nell'apposito albo che
l'azienda metterà a
disposizione
della RSU, e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine
per la
presentazione delle liste
è di 15 giorni dalla
data di
pubblicazione dell'annuncio di cui sopra: l'ora di scadenza
si intende
fissata
alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
Nei casi
di elezione di RSU interaziendali o
di bacino o di area
territoriale, l'iniziativa sarà assunta dalle
Organizzazioni Sindacali
competenti
per territorio con le modalità di cui al comma precedente.
Il seggio
elettorale interaziendale o di bacino o di area territoriale
sarà unico
e ubicato presso
una delle unità produttive interessate.
L'apertura del seggio sarà regolata in modo da
consentire l'afflusso di
tutti i
lavoratori interessati.
Art. 4
- Permessi sindacali e monte ore.
Le RSU per l'espletamento dei loro compiti
usufruiranno di una quota del
monte ore
dei permessi sindacali di cui al
punto 3 dell'art. 29 del
presente CCNL,
pari al 70%
di cui il 10%
sarà utilizzato per
il
funzionamento dei
coordinamenti unitari compresi
quelli femminili, se
esistenti.
Il 30%
sarà utilizzato per l'attività proprie delle singole Organizzazioni
FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS in base ad intese da
definirsi tra le parti
sindacali a
livello territoriale, che
dovranno essere comunicate alla
Direzione
Aziendale interessata.
Il
diritto di cui al comma 2 dell'art. 29 è esercitabile tramite le RSU o
direttamente
dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Art. 5
- Revoca delle R.S.U.
A maggioranza
assoluta (50% + 1) del collegio
elettorale i lavoratori
possono revocare il mandato a componenti o alla
totalità della RSU.
La
revoca deve essere formalizzata con voto a
scrutinio segreto in assemblea
ove partecipino almeno i due
terzi dei lavoratori
del collegio
interessato.
La convocazione dell'assemblea del collegio, nei limiti del
monte
ore previsto dalle norme contrattuali, deve essere richiesta da non
meno di
1/3 del lavoratori componenti il medesimo collegio.
Art. 6
- Assemblee.
In tutte le unità produttive in cui è
costituita la RSU il monte ore per
le assemblee
dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione
delle RSU,
il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da
FILCAMS,
FISASCAT e
UILTuCS tramite la
RSU, o direttamente dalle singole
Organizzazioni
Sindacali.
Art. 7
- Attribuzione dei seggi.
Ai fini
dell'elezione dei due terzi dei componenti della RSU, il numero
dei seggi
sarà ripartito secondo il
criterio proporzionale puro
in
relazione
ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Il residuo
terzo dei seggi sarà attribuito in
base al criterio
di
composizione
della RSU previsto dall'art. 1 del presente Protocollo.
Nell'ambito delle
liste che avranno
conseguito voti i
seggi saranno
attribuiti in
relazione ai voti
di preferenza ottenuti dai
singoli
candidati.
Qualora due
o più liste ottengano lo stesso numero
di preferenze e,
attraverso
il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o
i seggi,
si procederà al ballottaggio con
nuova votazione del collegio
elettorale e
risulterà attribuito il/i
seggio/i alla/e lista/e
che
avrà/avranno
ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora
due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero
di voti
di preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia
maggiore
anzianità di iscrizione al sindacato presso l'azienda.
Ove una
delle tre federazioni confederali che abbia partecipato alla compe
tizione elettorale
non abbia un proprio
rappresentante nella RSU,
la
stessa potrà
partecipare all'attività
sindacale aziendale con
propri
dirigenti esterni;
possibilità comunque riconosciuta ad ogni
Organizzazione
Sindacale firmataria del CCNL applicato e che abbia propri
esponenti
in seno alle RSU.
Art. 8
- Clausole per la provincia autonoma di Bolzano e Valle d'Aosta.
Il presente
accordo è valido per tutto il territorio nazionale
con
l'esclusione della provincia autonoma di Bolzano e
della Valle d'Aosta,
nelle parti
riguardanti i sindacati extra-confederali, in
base alle
disposizioni
di leggi vigenti in tali territori.
Art. 9
- Permessi per le funzioni elettorali.
I membri del Comitato elettorale, gli
scrutatori, i componenti del seggio
elettorale,
i componenti sindacali del Comitato dei garanti, nel caso in
cui siano
in forza all'unità produttiva, dovranno
espletare i loro
incarichi al di fuori dell'orario di lavoro, nonché
durante l'orario di
lavoro utilizzando
in via eccezionale, previa
richiesta, i permessi
retribuiti
di cui all'art. 29 del CCNL.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono
riconosciuti i diritti, i
poteri e le tutele già previste dalla legge e dal
contratto collettivo
nazionale
di lavoro a favore dei dirigenti delle RSA, e ora trasferite ai
componenti
le RSU in forza del presente accordo.
Art. 10
- Rappresentanza dei quadri.
Ai fini di una specifica rappresentanza dei
Quadri nell'ambito delle RSU,
in ogni
singola azienda, potrà essere costituito un collegio elettorale in
cui i
lavoratori con la qualifica di quadro possano eleggere la propria
rappresentanza.
La procedura per la presentazione delle
liste e per
la
votazione e
per l'attribuzione dei seggi è quella prevista dal presente
accordo.
Il comitato elettorale concorderà con la
Direzione aziendale le procedure
atte a consentire l'esercizio del diritto di voto
ad ogni quadro operante
nelle unità
produttive aziendali, che eserciterà il proprio diritto
in
unico
collegio elettorale.
Resta
inteso che la rappresentanza dei quadri sarà costituita da almeno n.
1 rappresentante e comunque sarà ricompresa nel numero complessivo dei
componenti
delle RSU eleggibili nelle varie unità produttive che compongo
no
l'azienda.
Nell'ambito del
monte ore dei permessi
sindacali retribuiti spettanti
complessivamente
alle RSU si definirà a livello aziendale la
quota parte
di loro
competenza.
Art. 11
- Elettorato attivo e passivo.
Hanno
diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in
prova,
in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, degli
impiegati e dei quadri
non in
prova, in forza all'unità produttiva possono essere candidati nelle
liste
elettorali e quindi eleggibili, lavoratori non a tempo indeterminato
il cui
contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una
durata
residua di rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi. La nomina, a
seguito di
elezione dei componenti della
RSU, una volta definiti
gli
eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla
Direzione e, p.c.,
alla locale
Associazione Cooperativa d'appartenenza a cura delle
Organizzazioni
Sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
Clausola
finale.
Per
quanto non previsto dal presente Protocollo valgono le norme contenute
in
quello interconfederale del 13.9.94.
Allegato
8
Roma,
12 ottobre 1995
Tra
la ANCD rappresentata dal Segretario Generale
Roberto Dessì e da Federico
Genitoni
La
FILCAMS-CGIL rappresentata da Luigi Coppini
La
FISASCAT-CISL rappresentata da Maria Pantile
La
UILTuCS-UIL rappresentata da Antonio Zilli
si é
convenuto quanto segue:
le parti,
in relazione al
numero dei componenti
le Rappresentanze
Sindacali unitarie
nelle imprese cooperative fra
dettaglianti - fermo
restando quanto
previsto dal vigente CCNL in materia
di RSU, diritti,
permessi,
libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio, ivi comprese
quelle
derivanti dagli accordi aziendali - convengono che:
tenuto conto della complessità dei processi di
ristrutturazione in atto,
transitoriamente
e per un periodo di due anni, a partire dall'1.10.95, la
elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
avverrà avendo a riferi
mento il
numero dei componenti previsto dall'art.
3 del protocollo
interconfederale Centrali Cooperative AGCI, CCI, LNCeM e
Confederazioni
Sindacali
CGIL, CISL, UIL del 13.9.94.
Al termine
dei due anni, tale accordo transitorio decade e in tutte
le
Aziende che
ricadono nella sfera di
applicazione del presente accordo
verrà data
applicazione alla normativa
prevista dal vigente CCNL in
materia.
Ciò a far data dal 30.9.97.
La ANCD
la
FILCAMS-CGIL
la
FISASCAT-CISL
la
UILTuCS-UIL
Allegato
9 - REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO
Art. 1.
L'osservatorio
della distribuzione cooperativa, art. 6 (prima
parte) del
CCNL per
i dipendenti della distribuzione cooperativa, è costituito
nell'ambito dell'osservatorio nazionale interconfederale
sulla
cooperazione, di
cui al punto 5 del protocollo di relazioni industriali
del
5.4.90.
Art. 2.
L'osservatorio della
distribuzione cooperativa è l'organismo
paritetico
fra le
parti firmatarie del CCNL per l'analisi e lo studio sui temi di cui
all'art.
6, parte prima, del CCNL della distribuzione cooperativa.
Esso elaborerà
progetti di analisi, di ricerca,
di monitoraggio e di
confronto sui
temi di comune interesse scelti di volta in volta dalle
parti
stipulanti il CCNL.
Tali iniziative
saranno inoltre comunicate all'osservatorio nazionale
interconfederale
dal momento della sua costituzione.
Art. 3.
Le elaborazioni dell'osservatorio sulla
distribuzione cooperativa saranno
trasmesse alle
parti stipulanti il CCNL per
consentire le opportune
valutazioni
e il loro eventuale utilizzo.
Per le
iniziative di cui
sopra, l'osservatorio della
distribuzione
cooperativa si
avvarrà dell'eventuale apporto di
qualificate strutture
esistenti all'interno delle associazioni firmatarie
e/o esterne per le
singole
iniziative o esistenti nell'osservatorio interconfederale.
Art. 4.
Tutti i
progetti che saranno
presentati
dall'osservatorio della
distribuzione
cooperativa alle parti stipulanti il CCNL e all'osservatorio
nazionale
interconfederale dovranno essere corredati da budget di spesa.
I finanziamenti delle iniziative di studio e
di ricerca adottate, qualora
queste non
siano esaudibili dalle normali
strutture associative delle
parti, dovranno
essere ripartiti fra le stesse secondo le modalità che
saranno
concordate di volta in volta.
Art. 5.
Annualmente,
entro ottobre, l'osservatorio della distribuzione cooperativa
dovrà presentare alle parti stipulanti il CCNL le
proposte di iniziative
di
studio e di analisi, di cui all'art. 2 del presente regolamento, con i
tempi previsti di realizzazione e i relativi
budget di spesa per singola
cooperativa.
Art. 6.
I componenti dell'osservatorio esprimeranno un
coordinatore, scelto fra i
componenti a rotazione annuale avendo cura di alternare
le nomine fra i
componenti espressi
dalle Associazioni Cooperative con
quelli espressi
dalle
Organizzazioni Sindacali.
Le riunioni
dell'osservatorio saranno indette dal
coordinatore con la
specificazione
dell'ordine del giorno e si concluderanno con la redazione
di una
nota da trasmettere a ciascuna delle parti a cura del coordinatore.
Il
coordinatore resterà in carica per un periodo di dodici mesi con inizio
dal
mese di novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.
Al termine
del mandato il
coordinatore predisporrà un
rendiconto
dell'attività
svolta e delle spese sostenute che sarà trasmesso alle parti
per le
opportune verifiche.
Nessun
compenso è dovuto ai componenti dell'osservatorio, nemmeno a titolo
di
rimborso spese, per l'espletamento delle sue funzioni di cui al secondo
capoverso
dell'art. 2 del presente regolamento.
Art. 7.
I componenti dell'osservatorio
sono tenuti al
mantenimento della
riservatezza
relativamente alle eventuali informazioni tutelate ai sensi
dell'art.
2105 C.C. acquisite nell'ambito dell'attività dell'osservatorio.
Questo obbligo
è esteso a
tutte le persone
aventi accesso alle
informazioni
suddette.
Art. 8.
L'osservatorio
sulla distribuzione cooperativa ha sede in Roma provvisoria
mente presso la sede dell'organizzazione che
esprime annualmente il coor
dinatore.
Roma, 3
dicembre 1994
Allegato
10 - GARANZIE DI ASSISTENZA SANITARIA PER I QUADRI DIPENDENTI
DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE
COOPERATIVA
ai sensi dell'art. 15 Quater
dell'ipotesi di accordo
siglata il 3.12.94 per il
rinnovo del CCNL 20.12.90
1. Contraente:
A.N.C.C., A.N C.D., C.C.I., A.G.C.I. (distintamente)
in nome e per conto
delle
imprese cooperative associate.
2. Associati:
L'assicurazione
è prestata a favore del solo personale avente la qualifica
di
Quadro e si intende valida:
u durante
il permanere del rapporto di
lavoro con una delle imprese
associate
alla contraente e
fino alla prima
scadenza annuale
dell'assicurazione dopo la cessazione del
rapporto stesso;
u indipendentemente dalle condizioni fisiche
degli assicurati.
3. Prestazioni:
A) -
Ospedaliere.
La Società,
per le malattie e gli infortuni verificatisi nell'anno
assicurativo,
rimborsa le spese per:
1) in caso di intervento chirurgico e parto
cesareo in istituto di cura
(*) o anche ambulatoriale:
u onorari del chirurgo, dell'aiuto,
dell'assistente, dell'anestesista e
di ogni altro soggetto partecipante
all'intervento, per i diritti di sala
operatoria e il materiale di intervento;
u l'assistenza medica e infermieristica, le
cure, gli accertamenti
diagnostici,
trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali e gli
esami
post-intervento riguardanti il periodo di ricovero;
u rette di degenza;
u accertamenti diagnostici, compresi gli
onorari medici, effettuati
anche al
di fuori dell'istituto di cura nei 100 giorni precedenti il
ricovero;
per esami, medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche,
per
trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le
spese
alberghiere) effettuate nei 100 giorni successivi al termine del
ricovero
e rese necessarie dall'intervento chirurgico.
(*) Per
istituto di cura si intende
ospedale, clinica, casa di
cura;
regolarmente autorizzati al ricovero dei
malati, esclusi comunque
stabilimenti
termali, case di convalescenza e di soggiorno.
- Per ricovero si intende la degenza in
istituto di cura che comporti il
pernottamento o
degenza diurna (Day
Hospital) di almeno
sei ore
continuative.
2) In
caso di ricovero in istituto di cura che non comporti intervento
chirurgico:
u rette di degenza;
u accertamenti diagnostici, assistenza medica (compresi gli
onorari
medici)
e infermieristici, cure, medicinali, riguardanti il periodo di
ricovero.
Per le rette di degenza, di cui ai punti A1
e A2 precedenti, il rimborso
viene
effettuato fino a concorrenza di £. 300.000 giornaliere e al 50%
sull'eccedenza di detto importo.
3) In
caso di parto non cesareo e aborto: rette di
degenza, onorari
medici,
esami e accertamenti
diagnostici, medicinali,
riguardanti il
periodo
di ricovero, fino alla
concorrenza di £. 2.000.000 per
anno
assicurativo.
La
garanzia di cui al presente
articolo è prestata fino a concorrenza
della
somma di £. 200.000.000, da intendersi come disponibilità unica
per ciascun anno assicurativo e per ciascun
Quadro.
Nel
caso in cui l'Assicurato subisca un "grande intervento
chirurgico"
il
massimale di cui sopra deve intendersi raddoppiato. Si considerano
"grandi interventi chirurgici"
quelli di cui all'allegato elenco.
Il rimborso delle spese verrà ammesso solo
se queste siano superiori a
£. 4.000.000.
Qualora
le spese sostenute
dall'Assicurato superino le £. 4.000.000,
verranno
rimborsate al 90%.
Comunque la decurtazione prodotta
dall'aliquota di franchigia non sarà
superiore a £. 3.000.000.
B) -
Anticipo.
In caso
di ricovero in Istituto di cura
l'Assicurato può chiedere
un
anticipo sulla
liquidazione, anche a titolo
di cauzione, fino
alla
concorrenza
delle spese effettivamente sostenute e documentate, purché nei
limiti
del massimale di polizza previa esibizione di certificazione medica
provvisoria dell'istituto di cura in cui si attesti
il tipo ricovero,
nonché la
natura della malattia e dell'infortunio; tale anticipo verrà
corrisposto
a condizione che non sorgano contestazioni sulla risarcibilità
delle spese di ricovero; al termine si procederà
al conguaglio, attivo o
passivo,
in base alle spese effettivamente sostenute.
C) - Accompagnatore - Trasporto - Servizio
Sanitario Nazionale -
Trasformabilità della prestazione.
La Società, nell'ambito delle spese di cui alla
lett. A, punti 1 e 2 del
presente art.
3 nonché del
massimale e scoperto previsti,
rimborsa
inoltre:
u vitto
e pernottamento in istituto di
cura, per un accompagnatore
dell'Assicurato col limite giornaliero di £.
100.000 e con un massimo di
giorni 30 per ricovero;
u trasporto dell'Assicurato in ambulanza
(autoambulanza, unita
coronarica, aereo, elicottero sanitario)
all'istituto di cura col massimo
di £. 1.000.000;
u trasporto dell'Assicurato e dell'eventuale
accompagnatore all'estero,
in treno o con aereo, col massimo di £.
2.000.000.
L'assicurazione di
cui alla presente
polizza si intende
prestata
indipendentemente
e ad integrazione del Servizio Sanitario Nazionale.
Qualora
l'Assicurato non richieda alcun rimborso (sia per il ricovero, sia
per
ogni altra prestazione sanitaria connessa con il ricovero stesso), la
Società corrisponderà un'indennità per ogni giorno
di ricovero di
£.
150.000
per persona per un massimo per ciascuna persona di 100 giorni per
anno. Tale
indennità viene corrisposta a partire dall'undicesimo giorno
successivo
a quello di ricovero.
D) -
Specialistiche extraospedaliere.
La
Società rimborsa anche le spese extraospedaliere per le seguenti presta
zioni
sanitarie e specialistiche purché richieste dal medico curante:
u ecografia
u TAC
u elettrocardiografia
u doppler
u diagnostica radiologica
u elettroencefalografia
u risonanza magnetica nucleare
u scintigrafia
u cobaltoterapia
u chemioterapia
u telecuore
u dialisi.
La garanzia
di cui al presente titolo viene accordata fino a concorrenza
di £.
5.000.000 per anno
assicurativo e per
ogni assicurato con
applicazione di
uno "scoperto" sulle
spese effettivamente sostenute e
documentate, nella misura del 25% con il minimo di
£. 100.000 per ogni
prestazione,
scoperto che rimarrà a carico dell'Assicurato.
4. Limiti delle prestazioni.
Sono
escluse dal rimborso le spese relative a:
u intossicazioni conseguenti ad abuso
di alcolici o
ad uso di
allucinogeni nonché ad uso non terapeutico
di psicofarmaci o stupefacenti;
u chirurgia plastica a scopo
estetico salvo quella
a scopo
ricostruttivo da infortunio;
u infortuni sofferti sotto
l'influenza di sostanze stupefacenti o
simili (non assunte a scopo terapeutico);
u infortuni sofferti in conseguenza di
proprie azioni delittuose;
u cure dentarie, paradentarie e protesi
dentarie non rese necessarie da
infortunio;
u le
conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del
nucleo
dell'atomo, come pure di
radiazioni provocate dall'accelerazione
artificiale di particelle atomiche.
5. Estensione territoriale.
L'assicurazione
vale per il mondo intero.
6. Decorrenza e durata.
L'assicurazione
ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 1994
fino al 31
dicembre
1996.
Roma, 3
dicembre 1994
Elenco
grandi interventi chirurgici.
u Craniotomia per lesioni traumatiche
intracerebrali.
u Operazioni demolitrici per tumori
del massiccio facciale
con
svuotamento orbitario.
u Tiroidectomia totale per neoplasie
maligne.
u Resezioni polmonari segmentarie e
lobectomia.
u Pneumectomia polmonare.
u Interventi per fistole del moncone
bronchiale dopo exeresi.
u Interventi per fistole bronchiali -
cutanee.
u Pericardietectomia parziale.
u Pericardietectomia totale.
u Sutura del cuore per ferite.
u Interventi per corpi estranei nel cuore.
u Interventi per malformazioni congenite del cuore e dei grossi vasi
endotoracici.
u Commisurotomia per stenosi mitralica.
u Legatura e resezione del dotto di Botallo.
u Operazione per embolia dell'arteria
polmonare.
u Interventi nell'esofagite, nell'ulcera
esofagea e nell'ulcera peptica
post-operatoria.
u Operazioni sull'esofago per stenosi
benigne.
u Operazioni sull'esofago per tumori: resezioni totali e resezioni
parziali basse e alte.
u Esofagoplastica.
u Resezione gastrica.
u Gastrectomia totale.
u Resezione gastro-digiunale per ulcera
paptica post-anastomotica.
u Intervento per fistola
gastro-digiuno-colica.
u Colectomia totale.
u Amputazione del retto per via
addomino-perineale in uno o più tempi.
u Resezione epatica.
u Epatico o coledoctomia.
u Papiliotomia per via trans-duodenale.
u Interventi per la ricostruzione delle vie
biliari.
u Interventi di necrosi acuta del pancreas.
u Interventi per cisti e pseudo cisti
pancreatiche (enucleazione della
ciste e marsupializzazione).
u Interventi per fistole pancreatiche.
u Interventi demolitivi sul pancreas (totale,
della testa o
della
coda).
u Splenectomia.
u Anastomosi porto-cava e spleno-renale.
u Asportazioni di neoplasie endocraniche o di aneurismi
o per
correzione di altre condizioni patologiche.
u Operazioni endocraniche per ascesso ed
ematoma intracranico.
u Interventi per derivazione liquorale
diretta e indiretta.
u Operazioni per encefalo-meningocele.
u Logotomia e altri interventi di
psicochirurgia.
u Talamotomia, pallidotomia e altri
interventi similari.
u Interventi per epilessia focale.
u Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie,
radiocotomie e altre affezioni
meningomidollari.
u Neurotomia retrogasseriana, sezione
intracranica di altri nervi.
u Interventi associati sul simpatico
toracico e sui nervi splacnici.
u Surrenalectomia e altri interventi sulla
capsula surrenale.
u Interventi per aneurismi su vasi arteriosi
arteria carotide,
vertebrale,
succlavia, tronco branchio-cefalico e iliaca.
u Operazione sull'aorta toracica e
sull'aorta addominale.
u Cranio bifido con meningocele e
meningoncefalocele.
u Idrocefalo ipersecretivo.
u Polmone cistico e policistico (lobectomia
e pneumonectomia
pediatrica).
u Cisti e tumori tipici del bambino
(simpatoblastoma).
u Atresia congenita dell'esofago.
u Fistola congenita dell'esofago.
u Torace ad imbuto e torace carenato.
u Ileo meconiale: resezione con anastomosi
primitiva.
u Atresia dell'ano semplice: abbassamento
addomino-perineale.
u Atresia dell'ano con fistola
retto-ureterale o retto-vulvare:
abbassamento
addomino-perineale.
u Megauretere: resezione con reimpianto e
resezione con sostituzione di
ansa
intestinale.
u Megacolon: operazione addomino-perineale
di Duhamel o Jwenson.
u Disarticolazione interscapolo-toracica.
u Emipelvectomia.
u Cistectomia totale con
ureterosigmoidostomia.
u Nefrectomia allargata per tumore.
u Nefro ureterectomia totale.
u Orchiectomia per neoplasie maligne con
linfoadenectomia.
u Pannisterectomia radicale per via addominale
per tumori maligni.
u Intervento sull'ipofisi per via
transfenoidale.
u Laringectomia totale.
u Faringolaringectomia.
u
Si
considerano Grandi Interventi Chirurgici anche:
u Il trapianto degli organi per il quale
sono comprese altresì le spese
relative al prelievo.
u L'artroprotesi.
Allegato
11
L'ASSOCIAZIONE
GENERALE COOPERATIVE ITALIANE (A.G.C.I.), LA CONFEDERAZIONE
COOPERATIVE ITALIANE
(C.C.I.),LA LEGA NAZIONALE
COOPERATIVE E MUTUE
(L.N.C.e
M.)
e
CGIL -
CISL - UIL
Condividono l'obiettivo
di consolidare e sviluppare il
sistema delle
imprese cooperative di fronte alla prospettiva del
mercato unico europeo,
alle trasformazioni dello stato sociale e infine ai
mutamenti in atto
nelle tecnologie,
nell'organizzazione del lavoro.
Nel mercato unico europeo dei prodotti e del
lavoro l'impresa cooperativa
potrà contribuire
con la sua esperienza
storica e istituzionale alla
costruzione
di un modello di maggiore democrazia economica, che lo stesso
statuto dell'impresa europea attualmente in
discussione intende
promuovere.
A fronte della crisi di funzionamento e della
necessità di riforma dello
stato sociale
matura la convinzione dell'opportunità
di una
riorganizzazione dei servizi sociali e collettivi. In
tale direzione le
parti
ritengono che l'impresa cooperativa può offrire, oltre ad efficienza
e funzionalità dei servizi, forme
adeguate di partecipazione e di
coinvolgimento
dei cittadini utenti, anche dal lato della loro gestione.
L'impresa cooperativa
può dare una
risposta significativa sia
alla
richiesta quantitativa e qualitativa di
occupazione, anche con
la
promozione
di nuova imprenditorialità soprattutto nel Mezzogiorno.
La cooperazione, infatti, per realizzare i suoi
obiettivi sociali e di
sviluppo deve
promuovere il coinvolgimento
attivo e intelligente dei
lavoratori
nei processi aziendali e nell'organizzazione del lavoro.
La partecipazione professionale ai
diversi livelli se
coniugata con
l'organizzazione efficiente ed efficace dei diversi
ruoli aziendali è
condizione per l'impresa di competitività sui mercati,
così come per i
lavoratori
è condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni dei
sistemi
organizzativi e professionali.
Le parti
riconoscono che la democrazia economica è un valore connaturato
all'impresa cooperativa
che ha nell'autogestione dei soci
e nella
partecipazione
dei lavoratori i perni essenziali del suo esercizio.
Il sistema
di relazioni sindacali, definito
nel presente Protocollo si
propone di
rendere più compiuta
la democrazia economica
attraverso
rapporti
più partecipativi.
A tale
proposito le relazioni sindacali fra le parti si ispireranno
ai
seguenti
criteri:
1) il
reciproco riconoscimento delle
parti e il
relativo ruolo
contrattuale;
2) l'instaurazione di un sistema
di rapporti che
organizzi con
regolarità e sistematicità il confronto fra
le parti su temi di interesse
comune;
3) la
definizione di un sistema di informazioni e di
consultazione
preventiva
che preveda adeguati
strumenti di partecipazione dei
lavoratori,
anche al fine di rendere fisiologica la dialettica fra
le
parti sociali;
4) la
riorganizzazione degli assetti
contrattuali estendendo la
contrattazione autonoma ai settori scoperti
e assicurando certezza circa
lo svolgimento della contrattazione integrativa
negli ambiti, nei tempi e
ai livelli concordati;
5) la
definizione di nuove regole e procedure di
ricorso volte a
prevenire e raffreddare il conflitto;
6) la
definizione di un quadro di impegni congiunti - oggetto
di un
documento
specifico - per
lo sviluppo e la promozione
specie nel
Mezzogiorno
di nuove imprese cooperative sia
nei settori a maggiore
tradizione cooperativa, sia nei settori
nuovi quali i servizi sociali, i
servizi
alle imprese, il terziario avanzato, che rivestono particolare
interesse
per il Paese e nei quali la forma cooperativa offre soluzioni
efficienti e razionali.
1. Rapporti tra le Centrali Cooperative
A.G.C.I., C.C.I., L.N.C. e M.
e CGIL - CISL - UIL.
A. Livello interconfederale nazionale.
Le parti convengono di confrontarsi annualmente
e comunque ogni qualvolta
una delle parti ne faccia richiesta, a livello
confederale nazionale, sui
temi di
interesse comune, quali:
u le problematiche connesse al mercato del
lavoro;
u le politiche di formazione professionale;
u le pari opportunità;
u le politiche occupazionali;
u lo
sviluppo della cooperazione e la relativa
legislazione di
sostegno;
u le strategie imprenditoriali e sociali
della cooperazione;
u i processi di ristrutturazione,
innovazione e riorganizzazione;
u la
competitività del settore
cooperativo nei mercati nazionali e
internazionali;
u l'andamento delle relazioni sindacali e le linee di riforma degli
assetti contrattuali;
u l'analisi delle dinamiche retributive e
del costo del lavoro;
u lo sviluppo del Mezzogiorno;
u la tutela dell'ambiente.
A.1
Conferenza Nazionale sulla Cooperazione.
Le parti
concordano di realizzare con periodicità biennale la Conferenza
Nazionale
sullo stato e lo sviluppo della Cooperazione in Italia.
La Conferenza
sarà organizzata dalle parti
avvalendosi del contributo
dell'osservatorio
nazionale sulla cooperazione di cui al successivo punto
5 nonché
con l'apporto di autorevoli
esperti della cooperazione, delle
relazioni
sindacali e delle politiche economiche e produttive.
La conferenza dovrà richiamare un'attenzione
maggiore sui problemi della
cooperazione
e del lavoro, nella prospettiva del mercato unico europeo. In
tale sede
saranno posti in risalto i
problemi propri del mondo
della
cooperazione (legislazione, investimenti,
innovazione tecnologica,
mercato, ecc.)
e gli aspetti salienti delle
relazioni sindacali
(occupazione e
problematiche del mercato
del lavoro; contrattazione
collettiva).
B. Livello territoriale.
Di norma
annualmente o su
richiesta di una delle parti,
a livello
regionale,
verranno attivate consultazioni tra le organizzazioni regionali
delle Centrali Cooperative e delle Confederazioni
Sindacali sulle materie
di cui
al precedente punto
A, riferite allo
specifico territorio
regionale,
secondo metodologie e strumenti definiti a tale livello.
C. Livello settoriale.
Le parti si danno atto che sistemi di
consultazione e di informazione che
regolano i
rapporti sindacali sono previsti
dai CCNL stipulati dalle
associazioni cooperative
di settore e dalle federazioni
sindacali di
categoria. La sede di rinnovo contrattuale sarà
occasione di verifica di
tali
sistemi anche alla luce della presente intesa.
2. Democrazia d'impresa e partecipazione dei
lavoratori.
A. Le
parti ribadiscono l'importanza e la validità delle procedure di
informazione e consultazione
preventiva basate sul principio
della
richiesta
di un parere formale obbligatorio non vincolante, così come
previsto dai CCNL stipulati dalle
associazioni cooperative di settore e
dalle federazioni sindacali di categoria.
La
stipula dei prossimi CCNL costituirà occasione per una verifica di
tali procedure al fine di estenderne e
favorirne l'applicazione.
B. Le
parti, fermo restando
le loro specifiche
autonomie e
responsabilità nonché la peculiarità delle
imprese cooperative si sentono
impegnate
a favorire nelle imprese stesse la
ricerca di forme
di
partecipazione dei lavoratori ai processi di
sviluppo aziendale nel quadro
di una comune concezione di valori di
democrazia industriale.
Inoltre
le parti convengono
sull'utilità di pervenire
ad intese
aziendali
che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche,
forme
di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo,
attraverso
nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori
medesimi ai microprocessi produttivi.
3. Formazione professionale.
Le parti,
ritenendo che la valorizzazione
delle risorse umane riveste
importanza strategica
ai fini dello sviluppo del sistema
delle imprese
cooperative
e dell'occupazione, convengono che la formazione professionale
permanente indirizzata
all'acquisizione di una cultura
adeguata alla
diffusione delle
nuove tecnologie è uno strumento utile,
negli attuali
processi di
innovazione tecnologica, per contribuire a riqualificare il
lavoro e sviluppare la professionalità, nonché per
facilitare la mobilità
dei
lavoratori.
Le
parti condividono la necessità di un impegno per contribuire a dare una
nuova identità
all'attuale sistema di
formazione professionale per
renderlo
più adeguato alle esigenze espresse dal mondo del lavoro e della
cooperazione.
Ciò premesso
le parti si impegnano a definire
entro 3 mesi organismi
paritetici
a cui demandare i seguenti compiti:
A) promuovere e stimolare la
realizzazione, da parte
degli Enti
competenti, di strumenti funzionali
all'adeguamento dell'offerta formativa
ai fabbisogni di professionalità espressi
dal mercato del lavoro, nonché
il miglioramento della qualità e
dell'efficienza della offerta formativa;
B) promuovere la domanda di
formazione permanente dei
lavoratori
progettando la tipologia dei corsi;
C) individuare e proporre modelli base di
formazione teorica per
i
giovani
assunti con contratto di
formazione lavoro e per
i giovani
apprendisti e per le fasce deboli del
mercato del lavoro;
D) progettare e promuovere iniziative volte
alla intensificazione e al
miglioramento dell'orientamento
professionale anche attraverso
iniziative-pilota.
Le
parti definiranno le forme più opportune di intervento comune a livello
territoriale
sulle problematiche sopra citate.
Quanto
sopra concordato fa salvi il ruolo e le competenze delle rispettive
strutture
formative esistenti.
4. Pari opportunità.
A.
Specificità femminile.
Le parti riconoscono la necessità di assumere
la specificità femminile e
di
garantire il superamento di ogni eventuale forma di discriminazione nel
lavoro
e nello sviluppo professionale.
B.
Fasce deboli del mercato del lavoro.
Nel quadro
di iniziative per la
valorizzazione delle risorse umane le
parti
si danno atto della necessità di sviluppare interventi specifici di
promozione dell'occupazione e dello sviluppo professionale delle fasce
deboli del
mercato del lavoro
(cassa integrati, handicappati,
ultraventinovenni, extra-comunitari) anche eliminando gli
eventuali
ostacoli che
precludono il pieno dispiegarsi
delle professionalità in
rapporto agli
avanzamenti di responsabilità e di carriera. Nei settori
della cooperazione, si opererà per favorire
l'inserimento di lavoratori
extra-comunitari
in coerenza con quanto disposto dalla
legge n. 39
del
28.2.90.
5. Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione.
Le parti
convengono di costituire
un Osservatorio Nazionale
sulla
Cooperazione.
L'Osservatorio Nazionale
è l'organismo paritetico
di consultazione
permanente fra
le parti a livello orizzontale sui temi
delle relazioni
sindacali e dello sviluppo della cooperazione. Esso
progetterà iniziative
di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di
confronto sui temi di comune
interesse
scelti di volta in volta dalle parti.
Per la
realizzazione delle iniziative
di cui sopra, l'Osservatorio si
avvarrà
dell'apporto di qualificate strutture esistenti all'interno delle
associazioni firmatarie
e anche esterne
individuando le fonti
di
finanziamento
di ogni singola iniziativa.
L'Osservatorio
sarà costituito da un Consiglio paritetico di 12 componenti
designati entro
tre mesi dalle parti
contraenti. Il Consiglio
ha il
compito di
elaborare entro i successivi tre mesi un regolamento per
il
funzionamento
dell'osservatorio, il programma di attività è di individuare
le
fonti di finanziamento.
Il
progetto complessivo sarà sottoposto all'approvazione delle parti.
6. Linea per la contrattazione collettiva.
Le parti
convengono sull'opportunità di affermare un nuovo sistema di
relazioni sindacali in grado di conferire certezza
e programmabilità ai
loro rapporti
e di favorire forme di
partecipazione alla vita e
alle
scelte
di impresa.
6.1. In
questo quadro le parti
individuano le linee di riordino degli
assetti contrattuali che guideranno le rispettive
associazioni di settore
e le
federazioni di categoria nello svolgimento della
contrattazione
collettiva
ai vari livelli.
Tali
linee riguardano:
u comportamenti contrattuali
coerenti con la
necessità di non
concorrere
a determinare tensioni
inflazionistiche, al fine anche di
diminuire il differenziale rispetto agli
altri paesi industrializzati e di
salvaguardare la competitività delle imprese cooperative rispetto alle
imprese concorrenti;
u il
riconoscimento di due livelli
negoziali: quello nazionale
di
categoria (o di comparto per grandi settori
della cooperazione) e quello
integrativo;
u l'impegno a non riproporre allo stesso titolo, nelle piattaforme
integrative, le materie che hanno già ottenuto soluzioni negoziali nel
CCNL, purché non espressamente rinviati al
livello integrativo;
u l'impegno a disporre di un
intervallo di tempo per lo svolgimento
della contrattazione integrativa che dovrà
realizzarsi in tempi intermedi
tra
un rinnovo e l'altro del CCNL onde evitare
sovrapposizioni anche
prevedendo l'allungamento della durata degli
stessi CCNL.
6.2 Le
materie e il livello della contrattazione integrativa nonché
le
relative modalità
e tempi di
svolgimento saranno individuati
dalle
rispettive associazioni di settore e federazioni
sindacali di categoria
nell'ambito del
rinnovo o della
stipula del CCNL.
Gli incrementi
retributivi al
livello aziendale verranno
commisurati a parametri
oggettivi e
verificabili di produttività, redditività delle singole
imprese e
saranno utilizzati anche
al fine di
valorizzare la
professionalità.
6.3 Le
parti convengono
sull'opportunità che tutti i settori
ove sono
presenti imprese
cooperative siano coperti da contrattazione collettiva
nazionale. Pertanto,
per i settori non coperti da
CCNL autonomi della
Cooperazione, le
parti definiranno congiuntamente alle rispettive
associazioni di
settore e federazioni di categoria le modalità
per
pervenire
ad idonee soluzioni negoziali.
7. Socio lavoratore.
Premesso che
l'adesione alla cooperativa pone il
socio lavoratore nel
diritto-dovere di disporre collettivamente dei mezzi di
produzione e di
direzione, di
partecipare
all'elaborazione e alla
realizzazione dei
processi
produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio
di impresa
e quindi ai risultati economici e alle decisioni
ad essi
conseguenti, di contribuire economicamente alla
formazione del capitale
sociale, mettendo
nel contempo a disposizione il
proprio lavoro e le
proprie capacità professionali, le Centrali
cooperative e CGIL-CISL-UIL,
riaffermando
il loro comune impegno per una sempre più ampia diffusione di
cultura cooperativa
e di democrazia nella gestione
di tale impresa,
convengono
sulla necessità che, all'atto della stipula di nuovi contratti
collettivi autonomi
interessanti comparti o
settori caratterizzati da
presenza di cooperative di produzione-lavoro e di
lavoro vengano disposte
norme ispirate ai principi di cui sopra e - ferme
restando le prerogative
statutarie e le delibere delle assemblee sociali -
riferite, per quanto
attiene al
trattamento economico complessivo dei soci lavoratori delle
cooperative,
a quanto previsto dal CCNL.
8. Procedure per la prevenzione del conflitto.
In coerenza
con lo spirito del presente accordo, volto a migliorare le
relazioni
reciproche ai vari livelli, Centrali Cooperative e CGIL-CISL-UIL
convengono le
seguenti procedure per
una rapida soluzione
delle
controversie:
a) Controversie economiche collettive.
Alle richieste dei lavoratori, formalizzate in
piattaforme rivendicative,
presentate
dalle Organizzazioni Sindacali di CGIL-CISL-UIL a livello della
contrattazione nazionale di settore e a livello integrativo, sarà dato
riscontro dalle
controparti entro 20 giorni dalla
formulazione delle
richieste
medesime, attraverso un incontro fra le delegazioni delle parti.
Allo scopo di favorire il buon esito del
negoziato, durante tale periodo
di
tempo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno
ad
azioni dirette.
b) Controversie relative all'applicazione del
presente accordo.
Le eventuali
controversie riguardanti la interpretazione e applicazione
delle norme
del presente accordo verranno sottoposte per iscritto alle
organizzazioni confederali
firmatarie le quali,
tramite un'apposita
Commissione paritetica, sono impegnate ad
esaminarle e ad emettere il
proprio
parere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Qualora
il parere sia espresso concordemente avrà valore vincolante per le
parti
in causa.
c) Controversie relative alle parti
obbligatorie dei contratti.
Per le eventuali controversie relative alle
parti obbligatorie del CCNL,
si adirà ad un primo tentativo di conciliazione
tra le parti, al livello
in cui insorge la controversia, da concludersi
entro 15 giorni dalla data
di notifica
scritta. In caso di esito negativo si
esperirà un secondo
tentativo di
conciliazione fra le
parti, ai livelli
immediatamente
superiori delle rispettive organizzazioni, entro i
successivi 15 giorni.
Per
tutta la durata delle procedure di conciliazione entrambe le parti si
asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni
unilaterali sulla
materia
in esame.
d) Controversie individuali e plurime.
Le controversie individuali e plurime sorte
a seguito di
discordanti
interpretazioni
degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le
parti firmatarie
del presente Protocollo e
le Organizzazioni ad
esse
aderenti, saranno esaminate e possibilmente risolte
secondo la procedura
che
segue:
u un
primo tentativo di conciliazione diretto tra le parti a livello
aziendale
da effettuarsi entro
15 giorni dall'insorgere della
controversia;
u qualora le parti constatino
l'impossibilità di comporre
la
controversia, il tentativo di
conciliazione passa ad una commissione
paritetica istituita dalle parti
preferibilmente a livello regionale;
u in
caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette
Commissioni saranno integrate da un
componente con le funzioni di arbitro.
La
decisione dovrà essere
emessa entro 15 giorni
dall'inizio del
provvedimento arbitrale.
A tale
fine, insorta la controversia, le parti richiederanno ai soggetti
interessati il
mandato a conciliare e a transigere,
così da porre
in
essere una conciliazione o una transazione non
impugnabile ex artt. 2113
C.C. e
410 e 411 C.P.C..
L'esaurimento della procedura di conciliazione costituisce
condizione di
percettibilità
dell'azione giuridiziaria.
Durante lo
svolgimento delle procedure
concordate, entro i
termini
suddetti,
le parti si asterranno da azioni dirette.
I CCNL
armonizzeranno le loro normative
ai principi convenuti con
la
presente
intesa.
Roma, 5
aprile 1990
Oneri
sociali.
AGCI, CCI, LNCeM-e CGIL, CISL, UIL convengono sulla
necessità di ridurre
il divario,
oggi eccessivo, tra l'ammontare del costo del lavoro e il
livello
delle retribuzioni, constatando che ciò determina difficoltà nella
definizione delle
dinamiche retributive e
costituisce un elemento
di
riduzione della
competitività che si
aggiunge ad altri,
quali la
inefficienza
dei servizi, nella penalizzazione delle imprese italiane.
Rilevando inoltre le negative conseguenze che
determinano le ricorrenti
incertezze e
la variabilità nell'adozione di
misure di fiscalizzazione
degli oneri
sociali, concordano sull'urgenza dell'adozione di
provvedimenti che prevedano il passaggio, anche graduale,
alla fiscalità
generale di
oneri oggi gravanti sul costo
del lavoro ma destinati a
finanziare forme
di assistenza a disposizione di tutti i
cittadini
(assistenza sanitaria,
assicurazione t.b.c., asili
nido, assistenza
malattia
pensionati, enaoli).
Considerato inoltre
che il sistema degli oneri
sociali, totalmente
gravante sulle retribuzioni lorde, tende a
penalizzare le imprese a più
alta
densità del fattore lavoro e pertanto la stragrande maggioranza delle
imprese cooperative, valutano con interesse e
attenzione l'ipotesi di
assumere a parziale riferimento per la contribuzione
previdenziale altri
indicatori
economici in misura tale da non scoraggiare né l'innovazione di
processo
né l'occupazione e la valorizzazione delle professionalità.
Le parti
assumono l'impegno a condurre
verso tali obiettivi un azione
concertata nei
confronti dei pubblici poteri, nonché per un
comune
intervento nelle
sedi competenti al fine di
rimuovere le cause
del
costante appesantimento della contribuzione previdenziale che rende
particolarmente difficile la situazione economica delle
cooperative di
produzione e lavoro. Concordano altresì di incontrarsi
per analizzare le
particolari
problematiche di vari settori della cooperazione in materia di
normative
previdenziali.
In relazione
a quanto previsto dalla lett. B. di
pag. 4 "Livello
territoriale"
del Protocollo di nuove relazioni industriali del 5.4.90, le
Centrali Cooperative confermano che il testo
convenuto non preclude la
possibilità di consultazioni tra le parti anche al livello di singoli
territori provinciali, in quanto demanda
al livello regionale
la
definizione
delle modalità e degli strumenti della consultazione.
...OMISSIS...da
pag. 191 a pag. 208:
u Allegato
12 - PROTOCOLLO SULLA POLITICA
DEI REDDITI, LA
LOTTA
ALL'INFLAZIONE E IL COSTO DEL LAVORO (31
luglio 1992)
u Allegato 13 - PROTOCOLLO
SULLA POLITICA DEI
REDDITI E
DELL'OCCUPAZIONE, SUGLI ASSETTI
CONTRATTUALI, SULLE POLITICHE DEL
LAVORO
E SUL SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO (23
luglio 1993)
Allegato
14 - PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
UNITARIE
LEGA
NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE
CONFEDERAZIONE
COOPERATIVE ITALIANE
ASSOCIAZIONE
GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
CGIL
CISL
UIL
In base
a quanto è convenuto nel Protocollo 23.7.93 firmato dalle Parti
Sociali
e dal Governo si conviene alla seguente disciplina Generale, come
da accordo
quadro, delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle
cooperative
e loro società collegate.
Titolo
I - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 1
- AMBITO E INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie possono
essere costituite su
iniziative
delle Associazioni Sindacali firmatarie del Protocollo 23.7.93
nelle unità produttive nelle quali le imprese
cooperative abbiano più di
15 lavoratori e nelle unità produttive delle
imprese cooperative agricole
secondo
quanto previsto dall'art. 35 della legge n. 300/70.
Anche le
Organizzazioni Sindacali firmatarie del
CCNL applicato nella
impresa
cooperativa possono assumere l'iniziativa, ovvero quelle abilitate
alla presentazione delle liste elettorali e che
hanno formalmente aderito
al
presente accordo.
L'iniziativa deve
essere esercitata da
parte delle Organizzazioni
Sindacali
possibilmente entro il 31.12.94.
Il rinnovo
potrà avvenire anche
su iniziative delle
stesse RSU e
l'iniziativa
dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza
del
mandato.
Art. 2
- SISTEMA ELETTIVO
A
suffragio universale e a scrutinio segreto sono eletti 2/3 dei seggi.
Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL
di lavoro applicato
nell'unità produttiva
è riservato il terzo residuo
dei seggi mediante
elezione
o designazione in proporzione dei voti ricevuti.
Nella
definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei
seggi le
Organizzazioni Sindacali terranno conto anche delle categorie
professionali
(operai, impiegati e quadri) con dimensioni significative.
Nella composizione delle liste si perseguirà una
adeguata rappresentanza
di genere,
attraverso una coerente
applicazione della norma
antidiscriminatoria.
Art. 3
- NUMERO DEI COMPONENTI
Fermo
restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993,
sotto
il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità
dei costi per le aziende), salvo clausole più
favorevoli dei contratti o
accordi collettivi di lavoro, il numero dei
componenti le RSU sarà pari
almeno
a:
a) 3
componenti per la
RSU costituita nelle unità produttive
che
occupano fino a 200 lavoratori;
b) 3
componenti ogni 300
o frazione di 300 dipendenti
nelle unità
produttive che occupano fino a 3000
lavoratori;
c) 3
componenti ogni 500
o frazione di 500 lavoratori
nelle unità
produttive
di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla
precedente lett. b).
Art. 4
- DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI, TUTELE E MODALITA'
DI ESERCIZIO
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti
delle RSA nella titolarità
dei diritti, permessi, libertà sindacali e
tutele già loro spettanti per
effetto
delle disposizioni di cui al titolo 3 della legge n. 300/70.
Sono fatte
salve le condizioni
di miglior favore eventualmente già
previste nei
confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o accordi
collettivi di
diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della
RSA,
diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle stesse
sedi negoziali si
procederà, a parità
di costi,
all'armonizzazione
nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in
ordine
alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei
principi sopra concordati, le
parti definiranno
in via prioritaria soluzioni in
base alle quali
le
singole condizioni di miglior favore
dovranno permettere alle
organizzazioni
sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una
specifica
agibilità sindacale.
In tale
ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti
alle associazioni sindacali stipulanti il
CCNL applicato nell'unità
produttiva,
i seguenti diritti:
a) diritto
ad indire, singolarmente o
congiuntamente l'assemblea dei
lavoratori
durante l'orario di lavoro,
per 3 delle 10 ore
annue
retribuite, spettanti a ciascun lavoratore
ex art. 20 legge n. 300/70;
b) diritto
ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24
legge n.
300/70;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25
della legge n. 300/70.
Art. 5
- COMPITI E FUNZIONI
Le RSU
subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri
e nell'esercizio delle funzioni ad
essi spettanti per
effetto di
disposizioni
di legge.
La RSU
e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali
firmatarie
del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare
il contratto
collettivo aziendale di
lavoro nelle materie,
con le
procedure,
modalità e limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale
applicato
nell'unità produttiva.
Art. 6
- DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
I
componenti della RSU restano in carica per tre anni al termine dei quali
decadono
automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo
stesso
sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima
lista.
Il componente dimissionario, che sia stato
nominato su designazione delle
associazioni sindacali
stipulanti il contratto collettivo
nazionale di
lavoro applicato
nell'unità produttiva, sarà sostituito
mediante nuova
designazione
da parte delle stesse associazioni.
Le
dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono
superare il 50% degli stessi, pena la decadenza della
RSU con conseguente
obbligo di
procedere al suo rinnovo,
secondo le modalità previste dal
presente
accordo.
Art. 7
- DECISIONI
Le
decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle
stesse
in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni
sindacali
dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
Art. 8
- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19,
legge 20.5.70
n. 300, che siano firmatarie del
presente accordo o,
comunque,
aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla
procedura
di elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a
costituire
RSA ai sensi della norma sopra menzionata.
Titolo
II - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.
Art. 9
- MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
Almeno tre
mesi prima della
scadenza del mandato
della RSU, le
associazioni
sindacali di cui all'art. 1, titolo 1, del presente accordo,
congiuntamente
o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire
le elezioni
mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo
che
l'azienda metterà
a disposizione della RSU e da inviare
alla Direzione
aziendale. Il
termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni
dalle data di pubblicazione dell'annuncio di cui
sopra; l'ora di scadenza
si
intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
Art. 10
- QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori
stipulanti il presente accordo
favoriranno la
più ampia partecipazione dei lavoratori
alle operazioni
elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia
preso parte più della metà
dei
lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi
in cui il quorum non sia stato raggiunto, la Commissione
elettorale e le
organizzazioni sindacali determineranno le modalità per
una
eventuale nuova consultazione nell'unità produttiva.
Art. 11
- ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Hanno
diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in
prova
in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando
l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in
forza all'unità
produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo
art. 12, la contrattazione di categoria regolerà
limiti di esercizio del
diritto
di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
Art. 12
- PRESENTAZIONE DELLE LISTE
All'elezione della
RSU possono concorrere
liste elettorali presentate
dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del
presente accordo e
del
contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato nell'unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente
costituite con un proprio statuto
e atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la
presente regolamentazione;
2) la lista sia correlata da un numero di
firme di lavoratori dell'unità
produttiva pari al 5% egli aventi diritto al
voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano
presentato la lista e i
membri
della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
Ove, nonostante il
divieto
di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più
di una
lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 13,
dopo la
scadenza
del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere
all'affissione delle
liste stesse ai sensi
dell'art. 15, inviterà
il
lavoratore interessato a optare per una delle
liste. Dovrà scegliere a
quale
lista candidarsi pena la decadenza.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non
può superare di oltre 1/3
il
numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
Art. 13
- COMMISSIONE ELETTORALE
Al fine
di assicurare un
ordinato e corretto
svolgimento della
consultazione, nelle
singole unità produttive
viene costituita una
Commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni
organizzazione abilitata alla presentazione di liste
potrà designare un
lavoratore
appartenente all'unità produttiva, non candidato.
Art. 14
- COMPITI DELLA COMMISSIONE
La
Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere
la presentazione delle liste,
rimettendo a immediatamente
dopo
la sua completa integrazione
ogni contestazione relativa alla
rispondenza delle liste stesse ai requisiti
previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle
liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo
alle operazioni di voto
che
dovranno svolgersi senza
pregiudizio del normale
svolgimento
dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni
di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi
proposti nei termini di cui
al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni,
comunicando gli stessi a tutti
i
soggetti interessati, ivi
comprese le associazioni sindacali
presentatrici di liste.
Art. 15
- AFFISSIONI
Le
liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori
a cura della Commissione elettorale, mediante
affissione nell'albo di cui
all'art.
9, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
Art. 16
- SCRUTATORI
E' in
facoltà dei presentatori di ciascuna lista di
designare uno
scrutatore
per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori
non
candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere
effettuata non oltre le 24
ore che
precedono l'inizio delle votazioni.
Art. 17
- SEGRETEZZA DEL VOTO
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non
può essere espresso per
lettera
né per interposta persona.
Art. 18
- SCHEDE ELETTORALI
La
votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte
in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso
di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà
estratto
a sorte.
Le schede
devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la
loro preparazione e la votazione devono avvenire
in modo da garantire la
segretezza
e la regolarità del voto.
La scheda
deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto
della
votazione
dal Presidente del seggio.
Il voto
di lista sarà
espresso mediante crocetta
tracciata sulla
intestazione
della lista.
Il voto
è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce
di
scrittura o analoghi segni di individuazione.
Art. 19
- PREFERENZE
L'elettore
può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista
da lui
votata.
Il voto
preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta
apposta a
fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo
il
nome
del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa
lista, vale unicamente
come votazione della lista, anche se non sia
stato espresso il voto della
lista. Il
voto apposto a
più di una lista, o l'indicazione di più
preferenze
date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel
caso di voto apposto ad una lista e di preferenza data a candidati di
liste differenti, si considera valido solamente il
voto di lista e nullo
il voto
di preferenza.
Art. 20
- MODALITA' DELLA VOTAZIONE
Il luogo e il calendario di votazione saranno
stabiliti dalla Commissione
elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale,
in modo tale da
permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del
voto, nel rispetto
delle
esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il
numero
dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più
luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi
frazionamenti anche per
conservare,
sotto ogni aspetto la segretezza del voto.
Nelle
aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma
contestualmente.
Luogo e
calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di
tutti i lavoratori, mediante comunicazione
nell'albo esistente presso le
aziende,
almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 21
- COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
Il seggio elettorale è composto dagli
scrutatori di cui all'art. 16 parte
seconda, del
presente accordo e da un
Presidente, nominato dalla
Commissione
elettorale.
Art. 22
- ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
A cura
della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di
un'urna
elettorale, idonea
ad una regolare votazione, chiusa
e sigillata sino
all'apertura
ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il
seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori
aventi
diritto al voto presso di esso.
Art. 23
- RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
Gli elettori, per essere ammessi al voto,
dovranno esibire al Presidente
del seggio
un documento di riconoscimento personale. In
mancanza di
documento
personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli
scrutatori del
seggio; di tale circostanza deve
essere dato atto
nel
verbale
concernente le operazioni elettorali.
Art. 24
- COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco
di cui al precedente
art. 22
la firma accanto al suo nominativo.
Art. 25
- OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni
di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle
operazioni
di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del
Presidente del seggio, il verbale
dello scrutinio,
su cui dovrà essere dato
anche delle eventuali
contestazioni,
verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione
(schede,
elenchi, ecc..) - alla Commissione elettorale che, in caso di più
seggi,
procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel
proprio
verbale.
La Commissione
elettorale al termine delle operazioni di cui al comma
precedente provvederà a sigillare in un unico
plico tutto il materiale
(esclusi i
verbali) trasmesso dai seggi; il
plico sigillato, dopo
la
definitiva convalida
della RSU sarà conservato secondo
accordi tra la
Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo
da garantire la
integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente
sarà distrutto alla
presenza di
un delegato della Commissione
elettorale e di un delegato
della
Direzione.
Art. 26
- ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
Ai fini
dell'elezione dei due terzi dei componenti della RSU, il numero
dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio
proporzionale, in relazione
ai voti
conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Il residuo
terzo dei seggi sarà attribuito in
base al criterio
di
composizione
della RSU previste dall'art. 2.1 comma, parte I del presente
accordo,
Nell'ambito delle
liste che avranno
conseguito voti i
seggi saranno
attribuiti in
relazione ai voti
di preferenza ottenuti dai
singoli
candidati, e
in caso di
parità di voti di
preferenza, in relazione
all'ordine
nella lista.
Art. 27
- RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale, sulla base dei
risultati di scrutinio, procede
all'assegnazione
dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni
elettorali, che
deve essere sottoscritto da
tutti i componenti della
Commissione
stessa.
Trascorsi
5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che
siano presentati
ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende
confermata
l'assegnazione dei seggi di cui al comma 1 e la Commissione ne
dà atto
nel verbale di cui sopra.
Ove invece
siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti,
la
Commissione deve
provvedere al loro esame entro 48
ore, inserendo nel
verbale
suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di
tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a
ciascun
rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato
liste elettorali, entro 48 ore dal compimento
delle operazioni di cui al
comma precedente
e notificata a mezzo
raccomandata con ricevuta,
nel
termine stesso,
sempre a cura
della Commissione elettorale,
all'Associazione Cooperativa territoriale, che, a
sua volta, ne
darà
pronta
comunicazione all'azienda.
Art. 28
- COMITATO DEI GARANTI
Contro le decisioni della Commissione elettorale è
ammesso ricorso entro
10 gg.
ad apposito Comitato dei
garanti. Tale Comitato è composto,
a
livello provinciale, da un membro
designato da ciascuna
delle
organizzazioni
sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso,
da un
rappresentante dell'Associazione Cooperativa locale di appartenenza,
ed è
presieduto dal Direttore dell'Uplmo o da un suo delegato.
Il
Comitato si pronuncerà entro il termine di 10 giorni.
Art. 29
- COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA R.S.U.
La nomina a seguito di elezione o designazione
dei componenti della RSU,
una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per
iscritto
alla Direzione
aziendale per il tramite
della locale organizzazione
cooperativa d'appartenenza a cura delle
organizzazioni sindacali di
rispettiva
appartenenza dei componenti.
Art. 30
- ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE
La
Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale
l'elenco dei
lavoratori aventi diritto al
voto nella singola
unità
produttiva
e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle
operazioni
elettorali.
Art. 31
- CLAUSOLA FINALE
Il presente
accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle
parti
firmatarie previo preavviso di quattro mesi.
LEGA
NAZIONALE
CONFEDERAZIONE
COOPERATIVE ITALIANE
ASSOCIAZIONE
GENERALE ITALIANA
CGIL-CISL-UIL.
Roma,
13 settembre 1994
Allegato
15 - PROTOCOLLO D'INTESA SULLE POLITICHE FORMATIVE
FRA ASSOCIAZIONI COOPERATIVE E
CGIL-CISL-UIL
Associazioni
Cooperative AGCI, CCI, LNCeM e CGIL, CISL, UIL convengono che
la formazione professionale debba svolgere un
ruolo di primo piano nella
valorizzazione delle
risorse umane e
nello sviluppo delle
capacità
personali
dei lavoratori, nonché per la loro sicurezza e salute nei luoghi
di
lavoro.
L'assunzione
di questi obiettivi costituisce la condizione necessaria sia
per la miglior tutela della condizione di lavoro
che per un rafforzamento
della
competitività ed efficienza del sistema di imprese e dei servizi.
Le parti,
nel rilevare che la vigente legislazione in
materia e la
gestione effettiva dell'offerta formativa non
assicurano una formazione
professionale adeguata
a tali obbiettivi, ritengono
che la formazione
professionale rappresenti non solo un fattore di
sviluppo economico, ma
anche
sociale di primaria importanza;
u si
impegnano, in questa
fase di riforma,
a contribuire alla
riqualificazione del sistema formativo
innanzitutto con la definizione di
intese sulla materia;
u sottolineano l'importanza di intervenire
congiuntamente sulle
pubbliche
istituzioni per ottenere la
revisione dell'attuale sistema
normativo che regola la formazione
professionale.
In questo
contesto è decisivo un impegno
comune di potenziamento della
cultura
e degli strumenti della bilateralità al fine di:
u rafforzare il ruolo e le capacità di interlocuzione del mondo
del
lavoro, imprese e sindacati, nei confronti
delle istituzioni competenti, a
livello nazionale e territoriale;
u dar
vita ad un
sistema di formazione continua
dei lavoratori
adeguatamente sostenuto in termini normativi
ed economici che abbia il suo
perno nella domanda formativa del mondo del
lavoro;
u promuovere e progettare congiuntamente le
azioni formative necessarie
alla qualificazione professionale dei
lavoratori, alla realizzazione degli
obiettivi di qualità delle imprese, al
governo del mercato del lavoro;
u promuovere e progettare iniziative anche formative sulle tematiche
dell'Ambiente, salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro anche in attuazione
del D.lgs. n. 626/94.
A tale scopo saranno attuate le necessarie
collaborazioni e sinergie tra
Enti
Bilaterali ed Osservatorio sulla Cooperazione.
Questi impegni
sono particolarmente urgenti in relazione alla gestione
delle leggi nn. 223/91 e 236/93 e all'importanza
che in esse assumono i
processi
di reimpiego.
1. RIFORME LEGISLATIVE E PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI
Nel quadro
delle indicazioni suesposte le parti ritengono urgente dare
rapida e
concreta attuazione a quanto in
materia contenuto nell'intesa
23.7.93
di Palazzo Chigi:
a) realizzare un raccordo sistematico tra il
mondo dell'istruzione e il
mondo
del lavoro, anche tramite la
partecipazione delle parti sociali
negli
organismi istituzionali dello Stato e delle Regioni, dove vengono
definiti
gli orientamenti e i programmi e le modalità di valutazione e
controllo del sistema formativo;
b) realizzare un sistematico
coordinamento interistituzionale tra i
soggetti
protagonisti del processo
formativo (Ministero del
Lavoro,
Ministero della Pubblica Istruzione,
Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica, Regioni), al fine di
garantire una effettiva gestione
integrata nel sistema;
c) istituire
il Consiglio Nazionale della Formazione Professionale,
presso
il Ministero del
Lavoro, con i rappresentanti
dei Ministeri
suindicati,
del Ministero dell'industria, delle Regioni e delle parti
sociali;
d) realizzare prontamente
l'adeguamento del sistema
di formazione
professionale con la revisione della Legge
quadro n. 845/78 secondo le
linee
già prefigurate, tenuto conto dell'apporto che può essere fornito
dal sistema scolastico:
u rilievo dell'orientamento professionale
come fattore essenziale;
u definizione di standards formativi
unici nazionali coerenti
con
l'armonizzazione in atto in sede comunitaria;
u ridefinizione delle responsabilità
istituzionali tra il Ministero del
Lavoro
(potere di indirizzo e ruolo di garanzia sulla qualità
della
formazione e sulla validazione dei suoi
risultati) e Regioni (ruolo di
progettazione dell'offerta
formativa coerentemente con
le priorità
formative
individuate nel territorio). In questo ambito alla conferenza
Stato-Regioni dovrà essere affidato il
compito di ricondurre ad un
processo unitario di programmazione e valutazione
le politiche formative;
u ruolo
decisivo degli osservatori della
domanda di professionalità
istituiti
bilateralmente dalle parti
sociali, in raccordo
con le
istituzioni competenti;
u specifica considerazione degli interventi
per i soggetti deboli del
mercato del lavoro;
u sistema gestionale pluralistico e
flessibile;
u avvio della formazione continua;
u stabilire criteri rigorosi per
l'accreditamento dei Centri
di
Formazione Professionale convenzionati con
le pubbliche istituzioni, onde
favorirne la trasformazione in agenzie
formative raccordate con il mercato
del lavoro;
e) elevare l'età dell'obbligo scolastico a 16
anni, mediante iniziativa
legislativa
che, fra l'altro, valorizzi gli apporti che
al sistema
scolastico
possono essere offerti
da interventi di
formazione
professionale; per assicurare la
maggiore efficacia sociale
a tale
obiettivo, esso dovrà essere accompagnato
dalla messa a punto di strumenti
idonei
alla prevenzione e al recupero della dispersione
scolastica,
individuando tra l'altro in tale
attività uno dei possibili campi di
applicazione dei programmi di interesse
collettivo;
f) portare
a termine la
riforma della scuola secondaria
superiore,
nell'ottica della costruzione di un sistema
per gli anni 2000, integrato e
flessibile tra sistema scolastico nazionale
e formazione professionale ed
esperienze formative sul lavoro sino a 18
anni di età;
g) valorizzare l'autonomia degli istituti scolastici e universitari e
delle
sedi qualificate di formazione
professionale, per allargare
e
migliorare l'offerta formativa
post-qualifica, post-diploma e post-laurea,
con
particolare riferimento alla
preparazione di quadri specializzati
nelle nuove tecnologie, garantendo il
necessario sostegno legislativo a
tali percorsi formativi e il coordinamento
tra le istituzioni competenti;
h) finalizzare le risorse finanziarie
derivanti dal prelievo dello 0,30%
a carico delle imprese (legge n. 845/78)
alla formazione continua, al di
là
di quanto previsto nella legge n. 236/93, privilegiando tale asse di
intervento anche in rapporto all'utilizzo
del Fondo Sociale Europeo;
i) prevedere
un piano straordinario triennale
di riqualificazione e
aggiornamento del personale, ivi compresi i
docenti della scuola e della
formazione
professionale, per accompagnare il decollo delle linee di
riforma suindicate;
l) avviare un piano di intervento
specificatamente, mirato a superare i
gravi ritardi dei sistemi formativi nel
Mezzogiorno.
2. OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
2.1.
FORMAZIONE IN ALTERNANZA, STAGES FORMATIVI, ORIENTAMENTO
2.1.1. Il
contratto di apprendistato va mantenuto nella
funzione
tradizionale di accesso teorico-pratico a qualifiche
specifiche di tipo
tecnico. Ne
va comunque valorizzata
la funzione di
sviluppo della
professionalità,
anche mediante l'intervento degli enti bilaterali e delle
Regioni. Se
ne deve quindi incentivare la parte formativa
attraverso
moduli stabiliti
da parte degli
organismi bilaterali, i
quali
contribuiranno alla certificazione da parte delle regioni
della realizza
zione dell'attività formativa, quale condizione per
la fiscalizzazione
degli
oneri sociali.
I programmi di insegnamento complementare
potranno essere presentati alle
Regioni per il successivo inoltro al Fondo Sociale
Europeo. In relazione
all'innalzamento dell'obbligo scolastico sarà
consentito, attraverso la
contrattazione
collettiva, uno spostamento della soglia di età.
2.1.2. La
normativa prevista dalla legge
n. 451/94 sui contratti di
formazione-lavoro
è condivisibile nell'impianto generale che distingue fra
diverse
forme di CFL in rapporto all'acquisizione di professionalità più o
meno
elevate.
Le parti ritengono che tale normativa debba
essere integrata e modificata
attraverso:
u la differenziazione degli incentivi,
elevandoli per i CFL delle fasce
medio-alte, che prevedono un maggior numero
di ore di formazione;
u la certificazione dei risultati formativi
da parte delle istituzioni
competenti, le Regioni, con il
coinvolgimento degli Organismi Bilaterali
costituiti
fra le parti sociali; la
certificazione deve essere
la
condizione dei maggiori benefici
contributivi di cui sopra;
2.1.3. Per gli stages formativi le parti ritengono
che la legge n. 236/93
e la
circolare ministeriale applicativa
contengano una definizione
normativa dell'istituto condivisibile, a condizione
di prevedere un
adeguato sistema
di sostegno economico per i
soggetti in stage,
in
particolare per i disoccupati senza reddito, e di
attribuzione, per gli
stages destinati
agli studenti, della responsabilità
della convenzione
scuola/impresa ai
presidi e ai
direttori di CFP,
nell'ambito dei
criteri-quadro definiti
dai Provveditorati e dalle
Regioni e previa
concertazione
con le parti sociali.
2.1.4. Per
l'orientamento le parti sociali ritengono necessario che
le
istituzioni
preposte e i privati coinvolti contribuiscano concretamente al
riassetto di
un sistema più omogeneo e funzionale alla
formazione e
all'informazione
orientativa. In particolare l'alternanza costituisce una
modalità
valida per costruire un reale ponte tra il mondo della formazione
e
quello dell'impresa. Per l'orientamento, quindi, le parti richiedono una
nuova legge
quadro che valorizzi
in un contesto integrato sia
l'orientamento scolastico che quello professionale,
con un
loro attivo
coinvolgimento.
2.2
RIATTIVAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO
Nelle aree
deboli, di cui alla legge n. 488/92, oltre ai programmi di
interesse collettivo a favore di giovani disoccupati
nel Mezzogiorno per
favorire l'insediamento di nuove iniziative
produttive, le parti sociali
potranno
contrattare appositi pacchetti di politica attiva del lavoro, di
flessibilità
e formazione professionale, in collaborazione con le Agenzie
dell'impiego
e le Regioni.
3. FORMAZIONE CONTINUA
Le
parti si impegnano a sostenere la valorizzazione del dialogo sociale e
la
valorizzazione delle risorse anche per la formazione continua nel nuovo
regolamento dei Fondi Strutturali della Cee e si
impegnano a concordare
posizioni comuni sulle procedure dei fondi
strutturali e dei programmi
comunitari.
Preso atto
della rapidità delle
trasformazioni dell'organizzazione del
lavoro
e delle professionalità, le parti intendono favorire lo sviluppo di
capacità
più vicine alle esigenze delle aziende cooperative con un sistema
di formazione
che adegui le professionalità
dei lavoratori alle nuove
tecnologie introdotte
nelle aziende e
alle strategie organizzative
finalizzate
ad una nuova qualità dei prodotti e dei servizi.
A tale
riguardo diventa significativa
la realizzazione di un
vero e
proprio
sistema integrato della formazione continua per:
u monitorare le dinamiche professionali e i
fabbisogni formativi;
u aggiornare i modelli formativi
nell'ambito dei diversi
contesti
territoriali, professionalità e di classi di
utenza;
u conoscere i punti di incontro tra
domanda e offerta formativa dei
lavoratori occupati, favorendo inoltre gli
interventi di politica attiva
in tal senso;
u promuovere interventi formativi nei confronti delle fasce
deboli,
delle donne, dei lavoratori in cassa
integrazione e mobilità.
4. ORGANISMI BILATERALI
Si concorda
di costituire, ai livelli
nazionali e regionali, Organismi
Bilaterali Paritetici, che operino nel comparto
cooperativo al fine
di
sviluppare e
favorire la formazione professionale, in
un quadro di
relazioni sindacali coerenti tanto con gli
obiettivi di sviluppo e di
qualificazione
produttiva che occupazionale delle imprese cooperative.
Questo sistema
di strutture paritetiche
avrà le seguenti finalità e
compiti:
u stabilire rapporti permanenti di confronto
con le istituzioni e gli
enti competenti su tutte le tematiche della
formazione professionale;
u partecipare attivamente alle
politiche formative della
Comunità
Europea,
sia attraverso i
programmi e le azioni
comunitarie, sia
promuovendo il ruolo del dialogo sociale e
delle strutture paritetiche;
u promuovere il confronto a livello
europeo con le organizzazioni
europee
dei sindacati e delle
organizzazioni della cooperazione, per
l'elaborazione di eventuali iniziative
comuni per una più incisiva azione
della Commissione CEE;
u sviluppare ricerche sui fabbisogni
formativi delle aziende
cooperative e dei lavoratori addetti;
u progettare standards e moduli formativi
sperimentali, a partire dai
moduli per i CFL;
u promuovere attivamente la formazione continua, anche attraverso la
progettazione e sperimentazione di moduli e
tipologie di corsi; le parti
si
impegnano inoltre a definire
congiuntamente progetti di formazione
continua ai vari livelli, a partire da
quelli aziendali, anche al fine di
utilizzare i contributi pubblici previsti
dalla legge n. 236/93;
u favorire
le pari opportunità, promuovendo e progettando formazione
volta alla valorizzazione del lavoro
femminile e alla diffusione di azioni
positive;
u progettare, promuovendone anche la
sperimentazione, modelli formativi
mirati ai soggetti deboli del mercato del
lavoro e a rischio di esclusione
sociale;
u progettare, promuovendone anche la
sperimentazione, modelli formativi
per i soggetti in cerca di prima occupazione
con difficoltà di inserimento
lavorativo superabile attraverso adeguata
formazione professionale;
u promuovere formazione professionale degli
operatori delle cooperative
sociali
e progettare e sperimentare specifici modelli formativi
con
particolare riguardo alle cooperative
sociali con finalità terapeutiche e
di recupero sociale.
Tali compiti
saranno suddivisi fra Organismi Nazionali a Regionali, in
rapporto alla
diversità degli interlocutori
pubblici (CEE, Ministeri,
Regioni,
Enti Locali) e ai rispettivi ambiti di intervento.
In
particolare sarà compito dell'Organismo paritetico nazionale promuovere
la nascita
delle strutture regionali e di
coordinarne l'attività, allo
scopo di
ottenere una migliore
funzionalità dei compiti; mentre
sarà
compito delle
strutture paritetiche regionali promuovere e mettere in
funzione attività di orientamento e
"counselling" per favorire azioni
di
reimpiego in collaborazione con le Agenzie Regionali,
con le quali vanno
stipulate
apposite convenzioni (vedi art. 9 comma 2 della legge n. 236).
In vista della costituzione degli organismi
bilaterali regionali di cui
sopra, anche
al fine di
operare con il
massimo dell'efficienza e
dell'efficacia
e per evitare duplicazione di funzioni e oneri
aggiuntivi,
andranno
valorizzate e armonizzate, laddove esistano, le esperienze e le
competenze
degli Organismi di emanazione sia della cooperazione che delle
organizzazioni
sindacali.
Il
finanziamento degli Organismi Bilaterali avverrà:
u attraverso una quota minima a carico delle
Organizzazioni cooperative
per le spese d'impianto a livello nazionale
e regionale, utilizzando le
sedi delle Associazioni cooperative stesse;
u attraverso il finanziamento pubblico
per i
progetti finalizzati
riferiti
all'utilizzo dei Fondi
Comunitari e di Fondi nazionali
e
regionali previsti dalle leggi, in
particolare per la formazione continua
e la formazione in alternanza.
Le parti
si impegnano a
costituire i suddetti Organismi
a livello
nazionale
entro due mesi dalla firma dell'accordo, a livello regionale con
le gradualità relative alle specificità locali,
e comunque non oltre sei
mesi dalla
firma dell'accordo. Nel
frattempo le parti costituiscono un
gruppo di
esperti al fine di realizzare un progetto
di analisi dei
fabbisogni
di professionalità e competenza nel settore cooperativo, anche
al fine
di contribuire all'attuazione di quanto fissato dall'art. 9, comma
1,
della legge n. 236/93.
...
OMISSIS ... LEGGI E REGOLAMENTI da pag. 225 a pag. 331
Legge 20
maggio 1970 n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e
della
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale
nei
luoghi di lavoro - Statuto dei lavoratori.
Legge
15 luglio 1996 n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali.
Legge
11 maggio 1990 n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali.
Legge
29 dicembre 1990 n. 428 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee.
Legge
30 dicembre 1971 n. 1204 - Tutela delle lavoratrici madri.
DPR 25
novembre 1976 n. 1026 - Regolamento di esecuzione della legge 30
dicembre
1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.
Legge 9
dicembre 1977 n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia
di lavoro.
Legge 10 aprile 1991 n. 125 - Azioni positive per
la realizzazione della
parità
uomo-donna nel lavoro.
Legge 29 maggio 1982 n. 297 - Disciplina del
trattamento di fine rapporto
e norme
in materia pensionistica.
Legge 13
maggio 1985 n.
190 - Riconoscimento giuridico
dei quadri
intermedi.
Legge 2
aprile 1986 n. 106 - Modificazione della legge 13 maggio 1985, n.
190,
recante riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.
D.L. 30
ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19
dicembre 1984,
n. 863 - Misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei
livelli
occupazionali.
Legge 23
luglio 1991 n. 223 - Norme in
materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della
Comunità
Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di
mercato
del lavoro.
D.L. 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19
luglio
1993 n. 236 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Il testo
del D.L. 16 maggio 1994, n. 299,
coordinato con la legge
di
conversione 19 luglio 1994 n. 451 - Disposizioni
urgenti in materia di
occupazione
e di fiscalizzazione degli oneri sociali.
Legge 18 aprile 1962 n. 230 - Disciplina del
contratto pubblico a tempo
determinato.
D.L. 3 dicembre 1977 n. 876 - Disciplina del
contratto di lavoro a tempo
determinato
nei settori del commercio e turismo.
Legge 3
febbraio 1978 n. 18 - Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 3
dicembre 1977 n. 876, concernente la disciplina del contratto di
lavoro
a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo.
Legge 26
novembre 1979 n. 598 - Ulteriore
proroga dell'efficacia delle
norme sulla
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei
settori
del commercio e del turismo.
Legge
25 marzo 1983 n. 79 - Contratto a tempo determinato.
Legge
11 novembre 1983 n. 638 - Contratto a tempo determinato.
Legge 28 febbraio 1987 n. 56 - Norme
sull'organizzazione del mercato del
lavoro.
D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626. D.lgs. 19 marzo
1996, n. 242 - Modifiche
e integrazioni al D.lgs. 19 settembre 1994 n.
626, recante attuazione di
direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.