Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA

 

Testo Ufficiale

 

In vigore dal 1° gennaio 1995

 

COSTITUZIONE DELLE PARTI

 

Addì  3  dicembre  1994,  in  Roma, presso la  sede  della  A.N.C.C.  Lega

Nazionale Cooperative e Mutue

 

tra

 

l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori (Lega  Nazionale

delle  Cooperative e Mutue), rappresentata dal Presidente Ivano Barberini,

dal  Vice  Presidente  Giuseppe Fabretti, da Antonio Canino  membro  della

Presidenza, da Franco Barsali responsabile del Settore Nazionale Lavoro  e

Formazione,  da  Andrea  Papini e da una delegazione  composta  da  Gianni

Barbetti,  Gianfranco  Beltramini, Giorgio Bigliardi,  Franco  Branchetti,

Mauro Bruzzone, Bruno Cocci, Stefania Conti, Maurizio Fasce, Angelo Gerli,

Gastone Gimignani, Edoardo Laccu, Claudio Lunardi, Roberto Malucchi, Paolo

Materassi,  Oddone  Pattini,  Elsa Pavesi,  Graziano  Pellicciari,  Cesare

Perini, Fiorenzo Romè, Mauro Saccenti, Gianluigi Silvestro, Aldo Soldi;

 

l'Associazione   Nazionale  delle  Cooperative  fra   Dettaglianti   (Lega

Nazionale   delle  Cooperative  e  Mutue),  rappresentata  dal  Segretario

Generale Roberto Dessì, da Federico Genitoni, Settore Sindacale A.N.C.D. e

da una delegazione composta da: Moreno Batani, Raffaele Cortesi, Guglielmo

Cusi, Lino Fioravanti, Osvaldo Innocenti, Gianni Murri, Sergio Stefanini;

 

la  Federazione  Nazionale Cooperative di Consumo  e  della  Distribuzione

(Confederazione  Cooperative Italiane), rappresentata dal  suo  Presidente

Pierluigi  Angeli, dal Vice Presidente Francesco Valvassori, dal Direttore

Fausto  Pasqualitti  e  da  una delegazione  composta  da  Tiziano  Bambi,

Bernardino   Santoni,  Aldo  Sironi,  Elisabetta  Vicino,  assistita   dal

Responsabile del Servizio Sindacale Confcooperative Carlo Bagni;

 

l'Associazione Generale Cooperative Italiane, rappresentata dal Presidente

Luciano  Zignani, da Maurizio Zaffi membro dell'Ufficio  di  Presidenza  e

Graziano Poli Commissario del settore Cooperative di Consumo;

 

e

 

la  Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense  e  Servizi

(FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Aldo  Amoretti,  dal

Segretario Generale aggiunto Pietro Ruffolo, dai Segretari Nazionali Ivano

Corraini,  Renata  Bagatin,  Gennaro  Pannozzo,  Luigi  Piacenti,  e   dai

componenti  il Comitato Direttivo nelle persone di Luigi Coppini,  Claudio

Treves,  Bruno Perin, Piero Marconi, Lionello Giannini, Manlio  Mazziotta,

Marco  Bertolotti,  Antonio  Paparatto, Cristina  Ronco,  Marisa  Valenti,

Giovanna  Vaudano,  Demerio Vazzana, Antonio Amoruso,  Giovanni  Baseotto,

Domenico  Campagnoli,  Marco Cipriano, Nadia D'Amely,  Beatrice  Di  Bari,

Patrizia Ferrari, Renato Franchi, Adriana Freddi, Lucia Giorgi, Angioletta

La  Monica,  Antonio  Lareno, Melissa Oliviero,  Carla  Pasquale,  Santino

Pizzamiglio,  Bruno  Rastelli,  Marco Vicedomini,  Mauro  Dassio,  Carmela

Minniti,  Giorgio Scarinci, Patrizia Vistori, Elsa Ruzza, Renato  Zanieri,

Marina  Bergamin,  Loredana De Checchi, Giorgio Loro, Sandro  Maccatrozzo,

Vittorio  Meneghini, Giusy Muchon, Celeste Paulon, Diana  Pelizza,  Sandra

Veneri,  Roberto  Cinelli,  Ezio Medeot, Denise  Trevisan,  Dino  Bonazza,

Ramona  Campari, Mauro Capacci, Dino Chieregatti, Silvano Conti, Gualtiero

Francisconi, Gabriele Guglielmi, Mirella Losi, Patrizia Maestri,  Gabriele

Marchi, Marinella Meschieri, Anna Naldi, Daniela Pellacani, Franca Rosini,

Walter Sgargi, Giulio Tiberio, Daniela Zini, Carlo Amato, Dalida Angelini,

Fabio  Giunti,  Paolo Graziani, Roberto Mati, Silena Menchetti,  Raffaello

Nesi,  Erminio Ontani, Stefania Palli, Marco Raiconi, Alessandra  Salvato,

Silvano  Marani, Roberto Ghiselli, Roberta Massacesi, Claudio Bazzichetto,

Orfeo  Cecchini, Simona Cervellini, Antonella Chiusaroli, Luigi Corazzesi,

Fabio  De Rossi, Amedeo Fileri, Simona lovinella, Giuseppe Mancini,  Carla

Mattiussi,  Vincenzo  Quaranta, Laura Ricci, Antonio  Stancampiano,  Luigi

Castiglione,  Domenico Troise, Alfonso Argeni, Giovanni  Carpino,  Antonio

Coppola,  Paola  Di Celmo, Rosario Stornaiuolo, Maria Antonelli,  Giuseppe

Giuri,  Giuseppe  Scognamillo,  Canio,  Cioffi,  Michele  Furci,  Giovanna

Pellegrino,   Concetta  Alario,  Luisa  Albanella,   Minnì   Cono,   Sante

Pellegrino,  Antonino  Triglia, Gianni Cotzia,  Rosanna  Facchin,  con  la

partecipazione  della Confederazione Generale Italiana del Lavoro  (CGIL),

rappresentata dal Segretario Confederale Walter Cerfeda;

 

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del

Turismo  (FISASCAT-CISL),  rappresentata dal  Segretario  Generale  Gianni

Baratta,  dai  Segretari Generali Aggiunti Antonio  Michelagnoli  e  Maria

Pantile,  dai  Segretari  Nazionali Luciana  Cirillo,  Mario  Marchetti  e

Pierangelo Raineri, da Salvatore Falcone dell'Ufficio Sindacale unitamente

ad  una  delegazione composta da: Piero Abrami, Giovanni Agostini, Attilio

Albanello,   Antonio  Albiniano,  Antonietta  Aloisi,  Cecilia   Andriolo,

MarioAnnoni, Mafalda Bergamin, Sante Blasi, Maria Letizia Borgia,  Claudio

Bosio,  Emiliano  Bovarini, Domenico Bove, Rosalba Carai,  Rocco  Carbone,

Giovanni   Cardellini,   Luigi   Carignani,   Carlo   Castellano,   Elmina

Castiglioni,  Claudio  Cavalletto,  Alberto  Cavalloni,  Osvaldo  Cecconi,

Romano  Celandroni,  Mario  Cesino, Giuseppe Chiofalo,  Franco  Ciccolini,

Maria  Teresa  Ciminnisi, Antonio Cinosi, Antonio Conte,  Bruno  Cordiano,

Gina  Cotroneo,  Patrizia Dal Chiele, Mario Dal Soler, Adriano  Degioanni,

Marco Dell'infante, Ermanno Di Gennaro, Franco Di Liberto, Carlo Di Paola,

Andrea  Dominijanni,  Jmma Egger, Giovanni Fabrizio,  Patrizio  Fattorini,

Adriano Fontanella, Marino Friggeri, Libero Gabrielli, Antonio Galantucci,

Silvano  Gherbaz, Paolo Giachetti, Sebastiano Gionfriddo, Pietro Giordano,

Angelo   Giovanniello,  Giovanni  Giudice,  Luca  Grazioli,  Mario  Lapia,

Calogero  Lauria,  Carmela Licienziato, Afredo Magnifico,  Guido  Malvisi,

Iride   Manca,   Gilberto  Mangone,  Ornella  Mantica,  Lucio   Marchesin,

Gianfranco  Mazza,  Enrico  Mazzetti, Germano  Medici,  Maresa  Meneghini,

Amedeo  Meniconi,  Aniello Montuolo, Ivano Morandi, Luigi  Nanni,  Eugenio

Neri,  Nicola Nesticò, Giorgio Pajaro, Marta Paparella, Ugo Parisi,  Maria

Pascale,  Marcello Pasquarella, Gianfranco Patrignani, Gianfranco  Pedini,

Giovanni   Pellegrini,   Ferruccio  Petri,  Leonardo   Piccinno,   Giorgio

Piacentini,  Sergio Piermattei, Mario Piovesan, Claudio  Pinci,  Antonella

Pirolo,  Ida  Pocetti, Simone Ponziani, Vincenzo Ramogida,  Rosetta  Raso,

Roberto  Ricciardi,  Vincenzo Riglietta, Mario  Rossano,  Tuilio  Ruffoni,

Pasquale Russo, Vincenzo Sacchetta, Francesco Sanfile, Rosanna Santarello,

Carlo  Santi,  Domenico  Saponara, Bruno  Sassi,  Fausto  Scandola,  Santo

Schiappacasse,  Rinelda  Segatto,  Carmelo  Signorelli,  Domenico  Simone,

Rolando  Simi,  Achille  Siveri,  Stefano Stefani,  Silvia  Susini,  Paola

Taddei, Mario Testoni, Loredana Tinello, Giuseppe Tognacca, Fernando Toma,

Lilian  Tradiotto,  Giancarlo Trotta, Elena Vanelli, Alessandro  Varriale,

Vincenzo  Vasciaveo,  Filippo Vargilii, Armando Vittorio,  Eduard  Wieser,

Laura   Zerbin,  con  la  partecipazione  della  Confederazione   Italiana

Sindacati  Lavoratori  (CISL)  rappresentata  dal  Segretario  Confederale

Natale Foriani;

 

l'Unione  Italiana  Lavoratori Turismo Commercio e Servizi  (UILTuCS-UIL),

rappresentata  dal  Segretario  Generale Raffaele  Vanni,  dal  Segretario

Generale  Aggiunto  Salvatore  Caronia, dai Segretari  Nazionali:  Michele

Malerba,  Pier  Luigi  Paolini,  Virgilio Scarpellini,  Parmenio  Stroppa,

Antonio  Zilli;  da  Marco  Marroni  e  Antonio  Vargiu  del  Dipartimento

Sindacale  della  UILTuCS;  dai  membri del Comitato  Direttivo  Nazionale

Sergio  Amari,  Carlo  Amoretti,  Paolo  Andreani,  Marco  Beccati,   Pina

Belletti,  Marco  Bellocchi, Giuseppe Benanti, Bruno  Bettocchi,  Fernando

Biasini,  Bruno Boco, Maria Pia Cafagna, Gianni Callegaro, Renzo  Canella,

Enzo  Cardonatti, Bruno Carli, Leonardo Casacci, Maurizio Casadei, Antonio

Celentano, Grazia Chisin, Nicola Cieri, Gianluca Cioccoloni, Pietro Cocco,

Maria  Codegoni,  Amedeo  Colonghi, Amedeo Criscuolo,  Francesco  D'Amico,

Domenico  Damiano,  Michele De Simone, Diego Di Pierro,  Sergio  Diecidue,

Salvatore  Fanzone, Emilio Fargnoli, Stefano Franzoni, Giuseppe Fruggiero,

Caterina  Fulciniti, Giuseppe Gagliardi, Giorgio Gandino, Giovanni  Gazzo,

Giovanni  Giorgio,  Rosario Gucciardo, Giancarlo  Guidi,  Cesare  Ierulli,

Bartolo  Iozzia, Pietro La Torre, Giuseppe La Via, Cosimo La Volta,  Maria

Lo  Vasco, Maria Ermelinda Luchetti, Paolo Merlin, Teresa Milione, Antonio

Monaco,  Roberto  Moro,  Antonio Napoletano, Raffaella  Nomade,  Francesco

Ortelli,  Leonardo  Pace, Giulio Parisi, Aurelio Pellegrini,  Giannantonio

Pezzetta,  Paolo  Poma, Maurizio Regazzoni, Cristina Rocchi,  Carlo  Sama,

Sandro   Sansoni,  Pasquale  Sastri,  Luigi  Scardaone,   Gianni   Tomasi,

Gianfranco Venturi, Ivana Veronese, Paolo Vestri, Luca Visentini, Domenico

Zanghi; da una rappresentanza del settore Cooperazione composta da Claudio

Bavastro,  Simona  Bonalumi, Luigino Boscaro,  Enrica  Buono,  Damiano  De

Paoli,  Fausta  Dessì,  Silvio  Cerù, Claudio  Moretti,  Gianluigi  Renna,

Giovanni Rodilosso, Ennio Rovatti, Carlo Salvadori, Franco Verdini, con la

partecipazione  dell'Unione Italiana del Lavoro  (UIL)  rappresentata  dal

Segretario Confederale Bruno Bruni;

 

si è stipulato

 

il presente CCNL composto da 49 titoli, 181 articoli e 16 allegati.

 

 

Letto,  approvato  e sottoscritto dai rappresentanti  di  tutte  le  parti

stipulanti.

 

 

 

AVVERTENZA

 

Le  parti  stipulanti si danno reciprocamente atto che la titolazione  dei

singoli   articoli  risponde  soltanto  all'esigenza  di   migliorare   la

consultazione del testo contrattuale.

 

I  titoli, pertanto, non sono esaustivi nell'indicazione dei contenuti dei

singoli  articoli e, quindi, in quanto tali non costituiscono elemento  di

interpretazione della norma.

 

Le  parole  e  i  numeri  evidenziati in corsivo indicano  le  innovazioni

apportate dall'ipotesi di accordo del 3.12.94 e in fase di stesura.

 

 

 

PREMESSA AL CCNL

 

Il  presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nell'assumere  come

proprio   lo  spirito  del  "Protocollo  sulla  politica  dei  redditi   e

dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e

sul  sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93, ne realizza, per  quanto

di competenza del Contratto Collettivo Nazionale di categoria, le finalità

e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali

 

·      attribuendo  all'autonomia  collettiva  delle  parti  una  funzione

  primaria  per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo

  del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al

  quale  le  parti  riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione  del

  conflitto;

·     regolando  l'assetto della contrattazione collettiva in funzione  di

  una  dinamica delle relazioni di lavoro tale da consentire ai lavoratori

  benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle imprese  una

  gestione  programmabile  del costo del lavoro  nonché  di  sviluppare  e

  valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.

 

A  tal  fine  le parti si impegnano a che il funzionamento del sistema  di

relazioni sindacali e contrattuali più avanti descritto si svolga  secondo

i termini e le procedure specificamente indicate dal presente contratto.

 

Le   parti  si  impegnano,  inoltre,  ad  intervenire  congiuntamente  per

l'emanazione  di  un apposito provvedimento legislativo  che  applichi  il

particolare trattamento contributivo previdenziale, così come previsto per

le  erogazioni  del secondo livello di contrattazione dal  Protocollo  del

23.7.93.

 

Le  parti,  infine, avendo anche assunto quale orientamento per  i  propri

comportamenti  lo  sviluppo  delle  imprese  nel  quadro  di  un  corretto

confronto  competitivo tra le imprese distributive, italiane e  straniere,

operanti  in  Italia e la valorizzazione del lavoro,  nel  quadro  di  una

evoluzione   del   sistema   di  relazioni  sindacali   finalizzato   alla

partecipazione  ai  processi, realizzano con  il  presente  contratto  gli

assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23.7.93.

 

 

 

VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

Il  presente  contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale  di

ambo  i  sessi  dipendente dalle cooperative di consumo, dai  consorzi  da

queste  costituiti,  nonché dipendenti di società  costituite  o  comunque

controllate  dalle  predette cooperative o consorzi, che  appartengano  al

settore  della distribuzione, del terziario e dei servizi. Esso si applica

altresì  al  personale dei laboratori annessi e al personale  dei  reparti

commerciali  delle cooperative con attività promiscua (vedi  i  protocolli

allegati n. 5 e 6).

 

Il presente contratto si applica anche ai rapporti di lavoro del personale

dipendente da cooperative fra dettaglianti, ai loro consorzi e società  di

servizio alle cooperative e ai consorzi del settore.

 

Il  presente  contratto, che per tutto il periodo della sua validità  deve

essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, che  ha

efficacia in tutto il territorio nazionale è complessivamente migliorativo

rispetto al precedente CCNL, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti

i  precedenti  contratti  collettivi  nazionali,  provinciali,  aziendali,

accordi  speciali,  usi e consuetudini riferentisi ai medesimi  settori  e

categorie  indicati nel precedente comma. Sono fatte salve,  per  tutti  i

lavoratori, le relative condizioni di miglior favore comunque acquisite.

 

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni  di

legge vigenti in materia.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

Ai  fini  dell'applicazione  del presente  contratto  i  consorzi  vengono

considerati, a tutti gli effetti, aziende autonome, in quanto autogestiti,

a termine dei singoli Statuti, dalle cooperative delle rispettive zone.

 

 

Nota a verbale.

 

In  relazione all'applicazione del presente CCNL alle società  controllate

nei  casi  in  cui  si  verificasse  la necessità  di  un  cambiamento  di

applicazione  di  contratto le parti si incontreranno preventivamente  per

esaminare le necessarie armonizzazioni.

 

 

 

Prima parte - RELAZIONI SINDACALI

 

Titolo I - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

 

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

 

1.     Le   parti,  rilevato  che  rientra  negli  obiettivi   comuni   la

   realizzazione di condizioni che consentano una più marcata presenza della

   cooperazione nel paese e una sempre maggiore efficienza e competitività

   delle   Cooperative  nel  settore  distributivo  anche  quale  premessa

   indispensabile per sviluppare l'occupazione, riconoscono l'importanza di

   favorire,  a tal fine, lo sviluppo di un sistema di corrette  relazioni

   sindacali  e la ricerca di comportamenti coerenti, anche negoziali,  da

   parte  dei propri rappresentati per affermare un processo di più  larga

   partecipazione,  nel  quadro  di una comune  concezione  di  valori  di

   democrazia economica e d'impresa, anche attraverso l'esercizio dei diritti

   sindacali e un migliore utilizzo degli strumenti di cui al presente CCNL

 

 

2.    Le  parti  stipulanti il presente CCNL concordano di organizzare  un

   sistema di relazioni sindacali come sotto specificato:

 

2-1) informazione ai livelli: nazionale, regionale e aziendale, con le

     modalità stabilite dall'art. 2 (diritti di informazione);

2-2) partecipazione e confronto per le materie e con le modalità

     indicate nell'art. 3;

2-3) contrattazione  collettiva  al  livello  nazionale  e  al secondo

     livello di contrattazione con le modalità e i contenuti stabiliti

     nell'art. 13.

 

 

3.    Strumenti per un'efficace gestione delle relazioni sindacali vengono

   definiti:

 

3-1) Osservatorio Nazionale (art. 6);

3-2) Commissione Paritetica Nazionale (art. 7);

3-3) Comitati Misti Paritetici (art. 8).

 

 

4.    In  questo  contesto  e  a tutti i livelli, assume  valore  politico

   un'etica di rapporti che salvaguardi il pluralismo sindacale che  si  è

   realizzato  nell'esperienza italiana quale  patrimonio  positivo  delle

   Organizzazioni Sindacali e cooperative firmatarie del presente contratto.

 

 

5.    Le  parti, anche alla luce del nuovo sistema di relazioni sindacali,

   sono  impegnate  a perseguire comportamenti, politiche  contrattuali  e

   politiche salariali coerenti con gli obiettivi indicati dal Protocollo del

   23.7.93  (v.  Protocollo 23.7.93, parte prima - Impegni delle  Parti  -

   Allegato n. 13)

 

 

6.    Le  imprese  rientranti  nella sfera di  applicazione  del  presente

   contratto perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo

   delle proprie attività che nelle compatibilità di mercato siano tali da

   poter  contenere i prezzi entro i livelli necessari alla  politica  dei

   redditi.

 

 

7.    Le  parti  si danno atto che le innovazioni in materia di  relazioni

   sindacali,  struttura  contrattuale e  diritti  individuali,  esprimono

   l'intendimento di perseguire gli obiettivi comuni di democrazia economica

   e  di  partecipazione  ai  processi di sviluppo  della  cooperazione  e

   dell'occupazione.

 

 

8.    Una  coerente gestione del CCNL nel rispetto, a tutti i livelli,  di

   quanto previsto nel sistema di relazioni sindacali, costituisce un impegno

   delle  parti  e può consentire, alla verifica, di aprire la  strada  ad

   ulteriori avanzamenti.

 

 

9.    Al  fine  di  risolvere  eventuali controversie  sul  sistema  delle

   relazioni indicate nel presente articolo su richiesta anche di una delle

   parti e nel rispetto di quanto previsto si ricorrerà, ad un confronto tra

   le organizzazioni firmatarie il presente contratto a livello territoriale

   prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 20 giorni dalla data

   di richiesta. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti

   riprenderanno libertà di azione.

 

 

10.   Al fine di risolvere eventuali controversie di interpretazione e  di

   applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, con

   esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, su richiesta anche

   di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto, verrà attivata la

   Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 7 del presente CCNL.

 

 

11.   Le  parti si incontreranno periodicamente, di norma ogni  6  mesi  o

   anticipatamente  su richiesta, al fine di valutare la corrispondenza  e

   adeguamento della normativa contrattuale alla legislazione emanata per le

   parti espressamente demandate da questa alla contrattazione collettiva.

 

 

 

Art. 2 - DIRITTI DI INFORMAZIONE

 

1.    Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali  e

  di  responsabilità gestionali delle Cooperative e le rispettive distinte

  responsabilità  delle  Associazioni Cooperative e  delle  Organizzazioni

  Sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.

 

 

2.    Al  fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali firmatarie  del

  presente  CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche  relative  ai

  rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione e

  alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi

  sull'organizzazione   del   lavoro  e  sui   livelli   occupazionali   e

  professionali,  saranno  fornite le informazioni  stabilite  ai  diversi

  livelli di competenza come sotto specificato.

 

 

3.   In relazione a quanto sopra, ciascuna delle Associazioni Cooperative,

  in  piena  autonomia,  fornirà  alle predette  Organizzazioni  Sindacali

  informazioni  sulle  materie  indicate ai livelli  e  con  le  procedure

  stabilite nel presente articolo.

 

 

A) Livello nazionale.

 

1.    Di  norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite,

  nel  corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per

  tipologia  strutturale,  riferite alle  prospettive  del  settore,  alla

  evoluzione complessiva del sistema di imprese cooperative associate, agli

  orientamenti  inerenti  le  modificazioni  tecnico-organizzative  e   ai

  prevedibili  riflessi sugli andamenti occupazionali  e  sulla  struttura

  dell'occupazione, suddivisa per livelli e per tipologia dei contratti di

  assunzione,  con  particolare  riferimento all'occupazione  giovanile  e

  femminile.

 

 

2.    In  questo  ambito  e nei suoi termini più generali,  l'informazione

  riguarderà  inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti  degli

  assetti  societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le  fusioni,  le

  acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie, avverrà nel rispetto

  dei tempi di decisione delle cooperative e sarà preventiva nei termini di

  cui al successivo art. 3, punto 3, lett. a). Tale informazione si riferirà

  anche alle articolazioni regionali e/o interregionali interessate.

 

 

3.    Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche

  commerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura

  dei  consumi  e  al  ruolo  della cooperazione, per  stabilire  rapporti

  funzionali con i programmi agricoli e industriali tali da consentire una

  politica commerciale e degli assortimenti coerente rispetto alle esigenze

  dei  consumatori  e garantire il contenimento dei prezzi  -  specie  nei

  prodotti di prima necessità - e apprezzabili livelli qualitativi.

 

 

4.    Nel  corso  degli  incontri saranno fornite informazioni  anche  sui

  problemi inerenti la riforma del settore distributivo - ivi compresa  la

  modifica della vigente legislazione - e sulle iniziative reciproche verso

  i pubblici poteri per porre in atto politiche coerenti per il rinnovamento

  del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione settoriale e

  territoriale che consenta alla cooperazione di consumo di svilupparsi nel

  territorio  nazionale attraverso una qualificata presenza strutturale  e

  commerciale.

 

 

B)     Livello  regionale  la  rappresentanza  delle  Associazioni   delle

  Cooperative  nel confronto a livello regionale sarà quello  distrettuale

  laddove  la  struttura associativa delle cooperative abbia assunto  tale

  dimensione.  Per  le provincie di Trento e Bolzano, invece,  il  livello

  regionale è sostituito dal livello provinciale).

 

1.   Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, dalle Associazioni

  delle  Cooperative saranno fornite alle strutture regionali  interessate

  delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, nel corso di

  un  apposito  incontro,  informazioni globali riferite  ai  processi  di

  sviluppo   e  di  ristrutturazione  delle  cooperative  associate,   con

  particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o

  processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sugli andamenti

  occupazionali  e  sulla  struttura  della  occupazione  con  particolare

  riferimento all'occupazione giovanile e femminile.

 

  Saranno   altresì   fornite   informazioni   globali   sulle   politiche

  commerciali, sulla struttura e sull'andamento complessivo dei prezzi dei

  prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.

 

  Le  informazioni di cui sopra, se riferite alle cooperative  fino  a  50

  dipendenti,  ove  anche  finalizzate  alla  contrattazione  di   secondo

  livello,  saranno  necessariamente  più  articolate  e  suddivise,   con

  particolare   riferimento   ai   nuovi   insediamenti   e   alla    loro

  localizzazione,  nonché alle implicazioni in materia  di  organizzazione

  del lavoro, di occupazione e di mobilità.

 

 

2.    Il suddetto incontro verterà anche sull'opportunità di raccordare la

  presenza  e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i  programmi

  degli  enti  pubblici  territoriali e con le necessità  complessive  del

  settore  distributivo  nel territorio, in una prospettiva  riformatrice,

  mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che

  impediscono tale sviluppo.

 

 

3.     In   occasione   di  prevedibili  provvedimenti   legislativi   e/o

  amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali  le  parti

  interessate  concorderanno incontri specifici  prima  dell'adozione  dei

  provvedimenti da parte dell'autorità competente.

 

 

4.   Le parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la

  qualità e la dimensione delle materie, interessi più Regioni, il confronto

  avverrà   fra   Associazioni  Distrettuali  e  i  rappresentanti   delle

  Organizzazioni  Sindacali Regionali interessate  e/o  le  Organizzazioni

  Nazionali stipulanti il presente CCNL.

 

 

C) Livello aziendale.

 

1.    Nelle  cooperative  con  oltre 50 dipendenti  saranno  fornite  alle

  strutture delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto

  e  alle  RSU  di cui all'art. 27, nel corso di un apposito  incontro  da

  tenersi  di  norma entro il primo quadrimestre dell'anno e  comunque  su

  richiesta  di  una delle parti, informazioni riguardanti le  prospettive

  della  cooperativa, del consorzio, o delle società da esse costituite  o

  controllate, i programmi di sviluppo e di ristrutturazione  aziendale  e

  delle innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento:

 

I.   ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;

II.  agli  accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società

     e/o mutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizione

     di rilevanti partecipazioni societarie;

III. alle  prevedibili  implicazioni  in  materia  di  organizzazione  del

     lavoro, di occupazione e di mobilità.

 

 

2.    Durante  l'incontro  saranno  fornite, inoltre,  informazioni  sulla

  struttura e il funzionigramma aziendale, sulla dinamica e sulla struttura

  dell'occupazione (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato),

  suddivisa  per  livelli e sui programmi formativi,  dati  derivanti  dal

  bilancio consuntivo e dalle attività dell'azienda nonché dati riferiti al

  bilancio preventivo e al suo andamento periodico nell'anno di riferimento.

 

 

3.    Saranno  fornite altresì informazioni sugli aspetti  generali  delle

  politiche commerciali e su quelle che saranno adottate dalla cooperativa a

  favore e a tutela dei consumatori.

 

 

4.     Le   informazioni  suddette  saranno  fornite  con  la   necessaria

  tempestività ai fini dell'utilità del confronto.

 

 

 

Art. 3 - PARTECIPAZIONE

 

a) - Confronto sui progetti.

 

1.    Con  riferimento alle informazioni di maggiore interesse,  contenute

  nel precedente articolo, inerenti i più significativi piani di sviluppo e

  ristrutturazione,  le conseguenti innovazioni tecnico organizzative  nei

  comparti commerciali e i loro riflessi sull'organizzazione del lavoro, sui

  livelli  occupazionali  e  professionali,  le  Organizzazioni  Sindacali

  competenti per livello potranno avanzare formale richiesta per l'apertura

  di una fase di confronto.

 

 

2.    Data la riservatezza delle informazioni che saranno fornite l'uso di

  esse sarà consentito nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 C.C.

  (vedi appendice, leggi e regolamenti).

 

 

3.    Rimane  inteso che le informazioni relative a tale confronto saranno

  riferite  alla  fase successiva l'iter formativo del  progetto  iniziale

  proprio  delle  cooperative, e preventive rispetto alla definizione  del

  progetto finale e del relativo piano di fattibilità in modo da consentire

  alle   Organizzazioni  Sindacali  e  alle  RSU  e/o  RSA  una  effettiva

  partecipazione ai medesimi.

 

 

4.    In  particolare, a seguito della decisione assunta dall'impresa  per

  nuovi investimenti, si concorderanno incontri specifici per dare vita ad

  un  confronto  sui  progetti dell'organizzazione del  lavoro  funzionale

  all'investimento,  della distribuzione degli orari e della  composizione

  degli organici e delle professionalità.

 

 

5.    Le  parti  convengono altresì sull'utilità di  pervenire  ad  intese

  aziendali  che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche,

  forme  di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo,

  attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori stessi

  ad elementi di organizzazione del lavoro.

 

 

b) - Procedure.

 

1.    Relativamente al precedente punto a) si conviene che la richiesta di

  confronto  dovrà  essere  inoltrata  per  iscritto  all'azienda  e  alla

  Associazione  Cooperativa competente per territorio entro 6  giorni  dal

  momento in cui le informazioni sono state fornite.

 

 

2.    L'azienda  interessata e l'Associazione cooperativa  competente  per

  livello, ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, attiveranno il

  confronto  con  le  Organizzazioni  Sindacali  competenti  per   livello

  realizzando   concretamente  la  partecipazione  del   sindacato   sulle

  problematiche  in  esame, anche per favorire le  occasioni  di  sviluppo

  occupazionale  e  di  crescita  professionale,  di  miglioramento  delle

  condizioni complessive di lavoro, nonché per superare i punti di debolezza

  aziendali, anche attraverso adeguate forme di flessibilità organizzativa e

  di   mobilità,   di   cui  all'art.  20,  basata  sulla  riutilizzazione

  economicamente valida delle risorse produttive e professionali.

 

 

3.    La  suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 (dieci)

  giorni  dalla richiesta e dovrà esaurirsi entro 10 (dieci) giorni  dalla

  data della riunione in cui il confronto stesso è stato avviato, salvo le

  proroghe  che le parti concorderanno. In ogni caso, fino all'esaurimento

  della  procedura di cui sopra, le Organizzazioni Sindacali  non  daranno

  luogo  a  manifestazioni  di conflittualità inerenti  gli  argomenti  in

  oggetto, né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti.

 

 

4.   Nell'ambito della procedura suddetta le parti possono istituire per i

  livelli di competenza, a partire da quello aziendale, Comitati Consultivi

  Paritetici   formati  per  il  livello  nazionale   e/o   regionale   da

  rappresentanti  delle  Organizzazioni  Sindacali  e  dalle  Associazioni

  Cooperative  competenti per livello e, per il livello  Aziendale,  dalle

  aziende interessate e dalle RSU con il compito di esprimere la valutazione

  attraverso  un  parere formale, obbligatorio, ma non  vincolante  nonché

  indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti Comitati

  potranno  redigere  un apposito verbale sottoscritto dai  componenti  da

  trasmettere alle rispettive Organizzazioni.

 

 

5.    I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui

  sopra, saranno composti da 6 (sei) membri nominati in rappresentanza delle

  Organizzazioni   Sindacali  e/o  RSU  e  da  6  (sei)  membri   nominati

  dall'Associazione  Cooperativa competente  per  livello  o  dall'azienda

  interessata.

 

 

c) - Accordi di avvio.

 

Le  parti,  anche come coerente sviluppo di quanto previsto dai precedenti

punti, a fronte di nuovi insediamenti avvieranno confronti preventivi tesi

a  definire accordi di avvio sulle materie relative all'organizzazione del

lavoro  e all'utilizzo degli impianti, alla occupazione quali-quantitativa

e dall'articolazione dell'orario, alle flessibilità organizzative.

 

Il  confronto  si  dovrà  esaurire, di norma,  un  mese  prima  del  nuovo

insediamento.

 

 

 

Art. 4 - LIVELLI DELLA CONTRATTAZIONE

 

Le  parti convengono che la contrattazione viene effettuata esclusivamente

su  due livelli: nazionale per il primo livello e aziendale per il secondo

(ferme  restando le materie di cui all'art. 13 titolo VI, per le  province

di  Trento  e  Bolzano,  per quanto attiene la contrattazione  di  secondo

livello, in sostituzione della contrattazione integrativa aziendale  potrà

essere effettuata la contrattazione provinciale).

 

 

 

Art. 5 - PROCEDURE DEL NEGOZIATO CONTRATTUALE

 

Ai  sensi  del  Protocollo 23.7.93 le parti per i  rispettivi  livelli  di

competenza  si  atterranno  alle procedure di seguito  indicate,  ritenute

funzionali  alla  tempestiva conclusione delle vertenze e  all'intento  di

prevenire il conflitto ed evitare carenze contrattuali.

 

A) Rinnovo del contratto nazionale.

 

1.    Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a presentare la piattaforma

  rivendicativa per il rinnovo del contratto in tempo utile per consentire

  l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

 

 

2.    Le  Associazioni Cooperative si impegnano ad iniziare le  trattative

  entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della piattaforma. in

  occasione del primo incontro oltre all'illustrazione dei contenuti della

  piattaforma  tra  le delegazioni trattanti si definirà il  percorso  del

  negoziato.

 

 

3.    Durante  i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla  scadenza

  del  contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro

  mesi  dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti

  non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

 

 

4.    Le parti si danno atto che in assenza di accordo, dopo un periodo di

  vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori

  dipendenti  ai  quali si applica il contratto non ancora rinnovato  sarà

  corrisposto, a partire dal mese successivo e comunque dopo tre mesi dalla

  data  di  presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva  alla

  scadenza  del  contratto,  un  elemento provvisorio  della  retribuzione

  denominato "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale elemento

  sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi

  retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.

  Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari  al

  50% dell'inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti  i

  lavoratori.

 

 

5.    La violazione della norma di cui al comma 3 della presente lett.  A)

  comporta  come  conseguenza a carico della parte che vi ha  dato  causa,

  l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a  partire  dal

  quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.

 

 

6.    L'indennità di vacanza contrattuale, eventualmente erogata,  cesserà

  dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto.

 

 

B) Rinnovo dei contratti di secondo livello.

 

1.    Gli  accordi  aziendali sono rinnovabili nel rispetto del  principio

  dell'autonomia dei cicli negoziali.

 

 

2.    Entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste

  sindacali,  nel rispetto delle norme e delle procedure contrattuali,  le

  aziende si impegnano ad iniziare le trattative stabilendo il percorso del

  negoziato.

 

 

3.    Durante tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per

  il mese successivo alla scadenza dell'accordo, e comunque per un periodo

  complessivamente  pari a quattro mesi dalla data di presentazione  delle

  richieste di rinnovo, saranno garantite condizioni di normalità sindacale

  con   esclusione  del  ricorso  ad  agitazioni  relative  alla  predetta

  piattaforma.

 

 

 

Titolo II - STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI

 

Art. 6 - a) SEZIONE NAZIONALE DELL'OSSERVATORIO INTERCONFEDERALE

 

1.    Al  fine  di  raccogliere, elaborare e utilizzare  gli  elementi  di

  conoscenza  necessari ad un confronto sistematico sui temi di  rilevante

  interesse  reciproco  sotto specificati, le parti si  impegnano  a  dare

  concreta attuazione alla fase di avvio dell'apposita sezione riguardante

  la  distribuzione  cooperativa, costituita nell'ambito dell'Osservatorio

  Nazionale   sulla  Cooperazione  di  cui  al  punto  5  del   Protocollo

  Interconfederale del 5.4.90 (vedi allegato n. 11) con lo scopo  precipuo

  di:

 

I.   confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte

    di approfondimento, in merito all'evoluzione della normativa nazionale e

    comunitaria del settore;

II.   realizzare  una informazione reciproca in materia di  politiche  del

    lavoro e di riforma del sistema distributivo, anche al fine di individuare

    iniziative nei confronti delle competenti autorità;

III.  analizzare  la struttura del settore della distribuzione cooperativa

    nonché quella dell'occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto

    e per livelli di inquadramento;

IV.  seguire l'andamento dell'occupazione femminile e acquisire conoscenze

    adeguate alla specificità della materia allo scopo di individuare azioni

    positive volte a concretizzare le pari opportunità, collaborando a tal

    fine con la commissione paritetica nazionale per le pari opportunità, di

    cui all'art. 22, comma 2;

V.     rilevare  eventuali  problematiche  derivanti  dall'inserimento  in

    azienda  di lavoratori extracomunitari, tossicodipendenti, etilisti  e

    portatori di handicap e individuare le iniziative che possono concorrere

    alla loro soluzione;

VI.  sviluppare una analisi generale dei fabbisogni formativi del settore;

VII.  svolgere  indagini e approfondire lo stato delle relazioni sindacali

    anche a livello europeo, l'evoluzione e gli esiti della contrattazione

    collettiva del settore, esaminando le dinamiche contrattuali nel complesso

    della distribuzione commerciale e quelle del costo del lavoro anche in

    rapporto alla legislazione e contribuzione sociale.

 

 

2.    Tutte  le elaborazioni e le proposte della sezione dell'Osservatorio

  Nazionale saranno trasmesse alle parti stipulanti il CCNL per consentire

  le  opportune  valutazioni e un loro eventuale utilizzo. I finanziamenti

  delle  iniziative di studio e ricerca adottate, qualora queste non siano

  esaudibili  dalle  normali strutture associative  delle  parti,  saranno

  ripartiti fra le stesse, secondo modalità da concordarsi.

 

 

Norma transitoria.

 

Le  parti si impegnano a dare concreta attuazione, in tempi immediatamente

successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  CCNL,   al

regolamento  per il funzionamento della sezione dell'Osservatorio  di  cui

alla presente intesa, che ha già costituito oggetto di confronto e che  si

intende formalmente approvato (allegato n. 9).

 

Conseguentemente la sezione dell'Osservatorio terrà la sua prima  riunione

entro il dicembre 1995.

 

 

 

Art. 7 - b) COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

 

1.    E'  istituita a Roma, presso la sede della A.N.C.C., la  Commissione

  Paritetica Nazionale.

 

  Tale  Commissione opererà al fine di assicurare il rispetto delle intese

  intercorse  esaminando  tutte le controversie di  interpretazione  e  di

  applicazione di interi istituti e di singole clausole del contratto, con

  esclusione della materia delle sanzioni disciplinari.

 

  Della  Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le  parti

  stipulanti il presente contratto.

 

 

2.    A  detta  Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata  con

  ricevuta di ritorno, le Organizzazioni Sindacali locali facenti capo alle

  Organizzazioni  Nazionali stipulanti detto contratto e/o le  cooperative

  aderenti alle rispettive Associazioni tramite le Associazioni territoriali

  di  competenza. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le

  parti entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma

  precedente  e  l'intera  procedura  dovrà  esaurirsi  entro  130  giorni

  successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in

  controversia  per  acquisire  ogni  informazione  e  osservazione  utile

  all'esame della controversia stessa.

 

  Le  deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse  in  copia

  alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e,

  ove  ne  ricorrano  gli  estremi, di darvi attuazione,  trasferendone  i

  contenuti  in  un verbale di conciliazione, ai sensi e per  gli  effetti

  degli  artt.  411,  comma  3, 412 C.P.C. e  2113,  comma  4  C.C.,  come

  modificati dalla legge 11.8.73 n. 533.

 

 

3.   In pendenza di procedura presso la Commissione Nazionale, cioè per 45

  giorni dalla sua attivazione, le parti interessate non potranno prendere

  alcuna iniziativa sia sindacale che legale.

 

 

4.   Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni

  attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto  di

  Organizzazione Sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti

  leso - sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica ovvero,

  in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri   -

  potrà  decidere,  previo  confronto  tra  le  Organizzazioni  stipulanti

  (confronto da esaurirsi entro 10 giorni), di non ottemperare a sua volta

  alle procedure e modalità previste al riguardo.

 

 

5.     Per  tutto  quanto  relativo  al  funzionamento  della  Commissione

  Paritetica Nazionale potrà provvedere la Commissione stessa con  proprie

  deliberazioni.

 

 

 

Art. 8 - c) COMITATI MISTI PARITETICI

 

1.   A livello regionale, ove sia più significativa la presenza di imprese

  cooperative del settore, le parti stipulanti costituiranno "Comitati Misti

  Paritetici".

 

 

2.   Compiti principali di tali comitati sono:

 

I.   Effettuare l'esame dell'andamento del mercato del lavoro, riferito al

    settore distributivo del terziario, nel territorio al quale si rivolgono.

II.  Rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle

    imprese  di  cui  alla sfera di applicazione del CCNL sulla  base  dei

    rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo.

III.  Attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le

    conoscenze che per favorire la reperibili sul mercato occupazionale delle

    figure professionali necessarie alle imprese cooperative del settore.

IV.   Espletare  quanto demandato dall'art. 80 in materia di  contratti  a

    termine.

 

 

3.    I  Comitati misti regionali coordineranno la propria attività con la

  Commissione  prevista  dal CCNL per le pari opportunità  nonché  con  la

  Commissione  prevista  per  i contratti di formazione  e  lavoro,  fermo

  restando, per questi ultimi le procedure di approvazione di cui all'art. 4

  dell'accordo quadro (vedi allegato n. 4).

 

 

 

Titolo III - LIVELLO DI CONFRONTO REGIONALE

 

Art. 9.

 

1.   Le parti si danno atto della validità di attivare a livello regionale

  momenti di confronto per giungere a positive intese operative in merito a:

 

I.    attivazione  e  regolamentazione dei comitati misti  paritetici  sul

    mercato del lavoro di cui all'art. 8 e per le azioni positive e le pari

    opportunità;

II.  attivazione e regolamentazione dei comitati consultivi paritetici per

    l'esercizio del diritto all'informazione di cui all'art. 3, lett. b, punto

    4;

III.  confronti  in  merito a norme vigenti o emanante in  tema  di  orari

    commerciali dagli enti pubblici competenti per verificarne i  riflessi

    eventuali con gli orari di punti di vendita. A fronte di tali verifiche le

    parti potranno assumere orientamenti comuni con cui confrontarsi con gli

    enti pubblici predetti;

IV.   attivazione e regolamentazione delle commissioni paritetiche per  la

    gestione dell'accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro;

V.    verifiche  generali sull'applicazione del contratto di lavoro  nelle

    cooperative di piccole dimensioni qualora richiesto dalle Organizzazioni

    Sindacali stipulanti.

 

 

 

Titolo IV - MERCATO DEL LAVORO

 

Art. 10.

 

1.    In  conformità con gli obiettivi di cui al presente titolo le parti,

  allo  scopo di consentire alle aziende di soddisfare le proprie esigenze

  organizzative e produttive rivolte a salvaguardare e sviluppare la  loro

  competitività  e  di  dare  al  tempo  stesso  un  contributo   positivo

  all'occupazione,  riconoscono l'opportunità di utilizzare  le  occasioni

  offerte  dalla vigente normativa legislativa e contrattuale in  tema  di

  contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di contratti a tempo

  determinato e di lavoro a tempo parziale nell'ambito della contrattazione

  degli organici e dell'organizzazione del lavoro.

 

 

2.    Le parti si danno atto che il ricorso al lavoro a tempo parziale  su

  base annua, oltre a rispondere alle esigenze di cui al precedente comma,

  risponde anche all'obiettivo di ridurre il ricorso ai contratti di lavoro

  a tempo determinato.

 

 

3.    In questo contesto le parti valutano positivamente l'opportunità  di

  interessare all'avviamento i vari soggetti dell'offerta di lavoro secondo

  quanto  previsto  dalle altre normative in materia di collocamento,  con

  particolare riferimento alle categorie socialmente più deboli.

 

 

4.    A  tal  fine  potranno  essere utilizzate  le  indagini  conoscitive

  realizzate  dai  comitati  misti  di cui  all'art.  8  e  dalla  sezione

  dell'Osservatorio di cui all'art. 6.

 

 

 

Titolo V - LAVORO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO

           AD ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

 

Art. 11.

 

1.    Il  lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria  è

  regolato dalle disposizioni vigenti in materia.

 

 

2.     Al   riguardo  le  parti  convengono  sull'obiettivo  di   favorire

  l'inserimento  nelle strutture aziendali, nell'ambito delle  possibilità

  tecnico-organizzative  di  queste, degli invalidi  e  dei  portatori  di

  handicap  in  funzione della loro capacità lavorativa e del  conseguente

  sviluppo  professionale delle varie categorie, anche su  segnalazione  e

  partecipazione delle RSU.

 

 

3.    Per  quanto  riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro  alle

  capacità  lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le  parti

  stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano,

  dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle

  iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi

  di lavoro protetto" di cui all'art. 25 della legge 30.3.71 n. 118. Su tale

  punto  convengono  di  intervenire congiuntamente  presso  i  competenti

  Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato

  e affrontato con la massima sensibilità.

 

 

4.    Inoltre  in sede aziendale le parti promuoveranno incontri specifici

  per esaminare le problematiche concernenti le "barriere architettoniche"

  nei  luoghi  di  lavoro. In questo quadro le parti si  adopereranno  per

  individuare  interventi  atti a superare le  "barriere  architettoniche"

  compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecniche-organizzative.

  Allo scopo verranno anche attivate idonee iniziative per accedere a fonti

  di finanziamento previste dalle leggi vigenti.

 

 

 

Art. 12 - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA

 

1.    Ai  sensi del comma 2 dell'art. 25 della legge 23.7.91 n.  223,  non

  sono  computabili,  ai  fini  della  determinazione  della  riserva   le

  assunzioni:

 

I.   dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli

    Quadro, I, II e III;

II.   dei lavoratori del IV e V livello, per quest'ultimo relativamente al

    profilo 1, a condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese

    del  terziario  e/o  della  distribuzione cooperativa  e  siano  stati

    interessati da processi di mobilità, crisi aziendale o diminuzione  di

    organico.

 

 

2.    Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni  di

  custodia, fiducia e sicurezza.

 

 

3.   I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal comma

  5  dell'art. 25 della legge 23.7.91 n. 223, saranno computabili, ai fini

  della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art.

  25   citato,   anche   quando   vengono  inquadrati   nelle   qualifiche

  precedentemente individuate.

 

 

 

Titolo VI - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

 

Art. 13 - FUNZIONE E MATERIE

 

1.    La  contrattazione di secondo livello si svolge in azienda una  sola

  volta nel periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

  e riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli

  definiti dal CCNL medesimo.

 

  I contratti di secondo livello hanno durata quadriennale.

 

 

2.    Il  secondo  livello  di contrattazione è di  competenza  della  RSU

  unitamente  alle  Organizzazioni  Sindacali  firmatarie  competenti  per

  livello.

 

 

3.    Le  erogazioni  retributive del livello di contrattazione  aziendale

  sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di

  programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi  di

  produttività,  di qualità e altri elementi di competitività  di  cui  le

  imprese  dispongono  nonché ai risultati legati all'andamento  economico

  dell'impresa medesima.

 

 

4.    Considerati  i  vantaggi che in ragione della funzione  specifica  e

  innovativa degli istituti della contrattazione aziendale possono derivare

  all'intero sistema produttivo, attraverso il miglioramento dell'efficienza

  aziendale  e  dei risultati di gestione dell'impresa, queste  erogazioni

  devono  avere  caratteristiche  tali da  consentire  l'applicazione  del

  particolare trattamento contributivo previdenziale che verrà emanato  in

  attuazione dell'impegno di cui al Protocollo 23.7.93.

 

 

5.   La contrattazione aziendale potrà concordare norme riguardanti:

 

I.   articolazioni dell'orario di lavoro mediante turni unici  continuati,

     fasce orarie differenziate, orari spezzati anche combinati tra loro e

     forme di flessibilità dell'orario di lavoro di cui all'art. 84;

II.  problematiche connesse all'organizzazione del lavoro;

III. organici;

IV.  mobilità  per motivi di ristrutturazione, concentrazione  e  sviluppo

     aziendale;

V.   inquadramento delle mansioni non esemplificate nei profili;

VI.  problemi  connessi  al mercato del lavoro, riferiti all'utilizzazione

     delle  diverse tipologie di contratto (part-time, tempo  determinato,

     apprendistato, ecc.) e all'applicazione della legge 28.2.87 n. 56;

VII. tutela  della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente

     e sicurezza nei luoghi di lavoro;

VIII.      pari opportunità uomo-donna secondo quanto previsto dalle norme

     di legge;

IX.  determinazione dei periodi feriali ai sensi dell'art. 97;

X.   modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;

XI.  quanto  delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della  legge

     20.5.70 n. 300 "Statuto dei lavoratori";

XII. erogazioni  economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti

     nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come

     obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi  di

     competitività di cui le imprese dispongono nonché ai risultati legati

     all'andamento economico dell'impresa medesima.

      Tali  erogazioni devono rispondere alle caratteristiche  di  cui  al

     comma 4 del presente articolo;

XIII.     altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli

     istituti del presente CCNL.

 

 

6.    Inoltre  potranno  essere  concordati  interventi  di  formazione  e

  riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici  poteri

  anche a livello nazionale e comunitario.

 

 

Nota a verbale.

 

Per  i  gerenti  o  gestori di cui al terzo livello si procederà  in  sede

aziendale  alla  fissazione  di un elemento aggiuntivo  alla  retribuzione

tabellare,  in  relazione all'entità del negozio gestito,  commisurata  al

numero dei dipendenti e/o al volume delle vendite.

 

 

 

Art. 14 - ASSETTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI DIRETTIVI

 

1.   Le parti si impegnano, in sede aziendale, ad intervenire sull'assetto

  retributivo  dei  lavoratori  con funzioni di  carattere  direttivo  e/o

  altamente qualificati, non appartenenti alla categoria quadri, mediante la

  previsione o la eventuale rivalutazione delle quote salariali aggiuntive

  esistenti  al  fine di cogliere e valorizzare i contenuti  professionali

  delle  prestazioni,  sia  in  rapporto  alle  particolari  modalità   di

  svolgimento delle prestazioni medesime, sia in rapporto alle  situazioni

  del  mercato  del  lavoro,  adeguate  alle  specifiche  funzioni  svolte

  nell'ambito  del  sistema  organizzativo aziendale,  tenendo  conto  dei

  seguenti   criteri   che  possono  essere  presenti   congiuntamente   o

  alternativamente:

 

I.    capacità  propositive  in  relazione  ai  processi  decisionali,  in

    riferimento alle proprie funzioni;

II.  incidenza della funzione stessa e della responsabilità nella

organizzazione aziendale;

III. gestione di procedure basate sull'impiego di tecnologie complesse;

IV.  complessità delle strutture aziendali;

V.   situazione del mercato del lavoro.

 

 

2.    Tali  indennità  potranno  essere riassorbite  dalla  contrattazione

  collettiva, se espressamente previsto.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  si  danno  atto che con l'istituzione delle  fasce  retributive

suddette  non hanno inteso mettere in discussione la scala classificatoria

stabilita  dal  vigente  CCNL.  Pertanto esse  riconfermano  il  principio

dell'equivalenza   delle  mansioni  all'interno  dei  rispettivi   livelli

d'inquadramento  a  tutti gli effetti contrattuali e,  principalmente,  ai

fini   dell'eventuale  mobilità  aziendale  che  le  parti  non  intendono

ulteriormente vincolare.

 

 

 

Titolo VII - FORMAZIONE

 

Art. 15.

 

1.    Le parti ritengono che la valorizzazione delle risorse umane rivesta

  importanza strategica ai fini dello sviluppo delle imprese cooperative e

  dell'occupazione.  Convengono  che la formazione  professionale  rivolta

  all'acquisizione di cultura e conoscenze adeguate anche in relazione alla

  diffusione  delle nuove tecnologie è uno strumento utile  negli  attuali

  processi  di  innovazione, per contribuire a riqualificare il  lavoro  e

  sviluppare  le  professionalità, nonché per facilitare la  mobilità  dei

  lavoratori.

 

 

2.   Alla luce di questi convincimenti le parti ritengono che i principali

  obiettivi della formazione consistono nel:

 

I.   porre i lavoratori in condizioni di rispondere più efficacemente alle

    esigenze poste dalle trasformazioni tecnologiche e organizzative delle

    imprese;

II.    soddisfare   le   necessità  di  aggiornamento  professionale   dei

    lavoratori;

III.   facilitare  il  loro  reinserimento  dopo  eventuali   periodi   di

    aspettativa previsti dal presente CCNL e dalle norme di legge.

 

 

3.    Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata

  al  confronto aziendale, per la elaborazione di programmi e di  attività

  formative tra le quali possono essere ricomprese:

 

I.   formazione nel settore della comunicazione sociale;

II.    formazione  sui  principi  generali  della  distribuzione  e  sulla

    cooperazione, sulle problematiche delle attività dei servizi, sul ruolo di

    tali settori nell'economia, sulla struttura d'impresa;

III.   formazione   riguardante  il  rapporto   di   lavoro   e   le   sue

    regolamentazioni, la legislazione e gli accordi sindacali sulla salute e

    la sicurezza;

IV.   formazione  in marketing, vendite e servizi, acquisti e gestione  di

    stock;

V.   formazione di contabilità;

VI.  formazione sul ruolo e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie;

VII. studio di una lingua della Comunità in aggiunta alla lingua madre.

 

 

4.    A  tal  fine le parti, considerato quanto previsto dal punto  3  del

  protocollo  interconfederale del 5.4.90 e dall'accordo  interconfederale

  23.7.94  tra  Centrali  Cooperative e CGIL,  CISL,  UIL  in  materia  di

  formazione professionale (allegato n. 15), si impegnano a collaborare con

  gli  organismi  paritetici preposti alla realizzazione  degli  obiettivi

  stabiliti   individuando   le  specifiche   esigenze   formative   della

  distribuzione commerciale cooperativa anche monitorando, ai fini  di  un

  migliore   orientamento,  i  fabbisogni  degli  addetti  delle   imprese

  cooperative. Si impegnano, inoltre, ai diversi livelli di competenza, ad

  attivarsi  presso le istituzioni comunitarie e nazionali per ottenere  i

  finanziamenti da queste destinate alle attività formative.

 

 

5.    I comitati misti di cui all'art. 8 collaboreranno alla realizzazione

  delle   finalità  assunte  dal  Comitato  Interconfederale  e   potranno

  predisporre, con i predetti enti pubblici competenti, specifici progetti

  di   formazione   professionale,   con   particolare   attenzione   alle

  specializzazioni  non sufficientemente offerte dal  mercato  e  tesi  ad

  attuare  azioni  positive  per  le pari opportunità  nonché  a  favorire

  l'inserimento  delle fasce più disagiate del mercato del lavoro  di  cui

  all'art. 10.

 

 

6.    In  sede  aziendale saranno valutati programmi e progetti  formativi

  nonché le possibilità di sperimentare le iniziative proposte dai comitati

  paritetici nazionali e regionali. A tal fine le cooperative presenteranno

  annualmente i programmi formativi in essere, elaborati secondo le finalità

  del  presente articolo, corrispondenti ai fabbisogni rilevati nel quadro

  della  propria politica di valorizzazione delle risorse umane. Modalità,

  criteri,  finalità e risultati di tali programmi formeranno  oggetto  di

  valutazione comune tra le parti. La definizione dei programmi esecutivi e

  la scelta dei docenti, ad esclusione di quanto previsto dai punti 6 bis e

  6 ter, sono di competenza aziendale.

 

6  bis)  Qualora  le  parti  convengano di far  ricorso  ai  finanziamenti

pubblici, nazionali e comunitari, compresi quelli del Dialogo Sociale  per

la  formazione  iniziale e continua, i programmi e  i  progetti  esecutivi

saranno concordati tra le parti stipulanti ai vari livelli di competenza.

 

6 ter) Per i progetti di cui al precedente punto le parti si incontreranno

a  scadenze concordate per verificare lo stato di avanzamento del progetto

formativo e per valutare gli eventuali interventi necessari. A conclusione

del  singolo  programma  formativo  le  parti  si  incontreranno  per   la

valutazione complessiva.

 

 

7.    In  questo contesto le parti convengono sull'opportunità  che  siano

  realizzati aziendalmente progetti formativi specifici per componenti  di

  RSU  e  per i lavoratori interessati, finalizzati alla diffusione  della

  cultura  inerente le materie di cui all'art. 3 (partecipazione)  e  alla

  conoscenza di strumenti finalizzati alla gestione degli accordi aziendali,

  realizzati o da realizzare, in tema di salario-obiettivi di produttività e

  redditività nonché progetti specifici volti a promuovere e a  diffondere

  cultura  in tema di ambiente e sicurezza. Tali progetti saranno definiti

  fra le parti e da queste gestiti.

 

 

 

Titolo VIII - APPALTI

 

Art. 16.

 

1.    Le Associazioni Cooperative, consapevoli della rilevanza economica e

  sociale  che  assume il problema degli appalti anche  in  rapporto  alle

  prospettive di un diverso sviluppo produttivo del paese, convengono sulla

  necessità  di  addivenire  ad  una migliore disciplina  degli  eventuali

  contratti di appalto di opere e/o servizi che saranno stipulati da parte

  delle  cooperative, in modo da contemperare sempre più efficacemente  le

  esigenze  delle  cooperative  stesse  con  i  legittimi  interessi   dei

  lavoratori.

 

 

2.    In base a questa premessa - ferme restando le norme che disciplinano

  la  materia di cui alla legge 23.10.60 n. 1369, in base alla quale  sono

  esclusi   dagli  appalti  i  lavori  che  sono  strettamente  pertinenti

  all'attività propria dell'azienda - le parti si danno reciprocamente atto

  che  la  materia  degli appalti debba trovare il suo  fondamento  in  un

  principio  di  correttezza nei rapporti. A tale proposito, le  direzioni

  delle  cooperative appaltanti informeranno preventivamente le RSU  sulla

  natura  delle  attività da conferire in appalto e sulle  caratteristiche

  delle relative imprese appaltatrici.

 

 

3.    Ove  possibile, le imprese appaltatrici devono essere scelte fra  le

  cooperative di servizi.

 

 

4.    Le  concessioni di opere e/o servizi in appalto, con  organizzazione

  propria  dell'impresa appaltatrice, saranno limitate ai casi imposti  da

  esigenze tecniche, organizzative, di gestione ed economiche, che potranno

  essere oggetto di verifica in sede aziendale.

 

 

5.    Di  norma  sono  esclusi  dagli appalti  i  lavori  di  manutenzione

  ordinaria  degli  impianti, i lavori di pulizia e di  facchinaggio,  che

  vengono svolti in via continuativa e che siano tali da consentire la piena

  utilizzazione,  anche in mansioni diverse, delle prestazioni  lavorative

  giornaliere dei lavoratori.

 

 

6.    I  contratti  di appalto di cui sopra, stipulati prima del  presente

  accordo,  restano  in  vigore fino alla loro scadenza.  Comunque,  resta

  esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti

  in   locazione  e/o  impianti  di  manutenzione  esclusiva  delle  ditte

  fornitrici.

 

 

7.    Per  gli  altri casi di appalto, ivi compresi i trasporti,  si  darà

  luogo ad incontri in sede aziendale per ricercare, ove possibile, adeguate

  soluzioni.

 

 

8.    La  stipulazione dei contratti di appalto per opere e/o servizi sarà

  subordinata all'inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano

  l'obbligo delle imprese appaltatrici al rispetto delle norme contrattuali

  del   settore   merceologico  a  cui  esse  appartengono,  delle   norme

  previdenziali e antinfortunistiche nonché degli obblighi ad esse derivanti

  dalla legge 20.5.70 n. 300 e delle altre leggi in materia di lavoro.

 

 

9.    I  lavoratori delle ditte appaltatrici che svolgono la loro attività

  con  carattere  continuativo presso le cooperative  appaltanti,  possono

  usufruire, previo accordo, delle mense aziendali e dei locali appositi per

  lo svolgimento delle assemblee sindacali.

 

 

 

Titolo IX - AMBIENTE E SALUTE

 

Dichiarazione a verbale (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro).

 

Le  parti,  considerato il recepimento con D.lgs.  19.9.94  n.  626  delle

direttive  CEE  riguardanti l'attuazione di misure volte a  promuovere  il

miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori  durante  il

lavoro, convengono di costituire una commissione paritetica con il compito

di  avanzare  alle parti stipulanti proposte di adeguamento della  vigente

disciplina   contrattuale  al  nuovo  quadro  normativo,  ai  fini   della

prevenzione  dei rischi professionali, dell'eliminazione  dei  fattori  di

rischio  e di incidente, dell'informazione, consultazione e partecipazione

dei  lavoratori  e  della  formazione dei lavoratori  stessi  e  dei  loro

rappresentanti.

 

Pertanto  anche gli artt. 17 e 18 del presente CCNL saranno aggiornati  in

base  a  quanto  previsto  al  D.lgs. 19.9.94  n.  626  nonché  da  quanto

concordato tra le parti, su proposta della commissione paritetica  di  cui

sopra, in applicazione del suddetto decreto.

 

L'accordo  che interverrà su tale materia costituirà parte integrante  del

presente CCNL.

 

La  Commissione,  costituita come da verbale allegato, inizierà  i  propri

lavori entro il gennaio 1995 per concluderli non oltre il 31 ottobre 1995.

 

 

 

Art. 17 - NORMATIVE GENERALI

 

1.   Ai sensi dell'art. 9 della legge 20.5.70 n. 300, le RSU e/o RSA hanno

  diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli

  infortuni  e  delle malattie professionali e di promuovere  la  ricerca,

  l'elaborazione  e  l'attuazione di misure idonee a tutelare  l'integrità

  fisica dei lavoratori.

 

 

2.    Quando di comune accordo si riconosca la necessità di promuovere  le

  relative rilevazioni o indagini di cui al precedente comma, attraverso i

  preposti  istituti  sanitari  pubblici e  adottare  i  provvedimenti  di

  conseguenza, in caso di eventuale temporanea carenza di predetti istituti

  sanitari  pubblici,  le spese relative faranno carico  alla  cooperativa

  interessata.

 

 

3.    Fermo  restando quanto previsto dall'art. 12 della legge 20.5.70  n.

  300, si conviene che gli istituti di patronato potranno svolgere i compiti

  previsti  dall'art.  1  del  DLCPS  29.7.47  n.  804,  mediante   propri

  rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a

  conoscenza delle cooperative.

 

 

4.    I  rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende

  le modalità per lo svolgimento della loro attività.

 

 

5.    Per  quanto  riguarda l'istituzione e tenuta dei registri  dei  dati

  ambientali e biostatistici le parti si danno atto che tale incombenza, in

  base alle norme di legge vigenti, è delle Unità Sanitarie Locali.

 

 

 

Art. 18 - VIDEOTERMINALI

 

1.    Le  parti convengono che le apparecchiature informatiche, dotate  di

  video terminale, di cui alla direttiva del Consiglio CEE del 29.5.90, sono

  da considerarsi un comune strumento di lavoro che agevola lo svolgimento

  dell'attività lavorativa.

 

 

2.   In caso di installazione di nuove apparecchiature informatiche dotate

  di  video  terminale  l'azienda fornirà alle strutture  aziendali  delle

  Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto le informazioni

  relative  alla loro collocazione e alle caratteristiche ergonomiche  dei

  posti di lavoro.

 

 

3.    In  caso  di  utilizzo prevalente e continuato delle apparecchiature

  informatiche  dotate  di  video terminale  l'attività  lavorativa  degli

  operatori dovrà essere organizzata con periodiche interruzioni durante le

  quali saranno assegnati ad altri compiti; eventuali controlli oculistici

  di tali operatori saranno compiuti ai sensi e secondo le modalità di cui

  all'art. 17 del presente CCNL.

 

 

4.   In caso di pregiudizio alla salute, accertato dagli organi competenti

  in   materia   di  lavoro,  dovuto  all'utilizzo  delle  apparecchiature

  informatiche dotate di video terminali, la lavoratrice, durante il periodo

  della  gestazione,  dovrà  essere  adibita  obbligatoriamente  ad  altre

  mansioni.

 

 

 

Titolo X - TRASFERIMENTO DI AZIENDA

 

Art. 19.

 

1.   Ai sensi dell'art. 47 della legge 19.12.90 n. 428 (legge riportata in

  appendice)  quando si intenda effettuare, ai sensi del nuovo  art.  2112

  C.C.,  un  trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di  quindici

  lavoratori,  l'alienante e l'acquirente devono darne  comunicazione  per

  iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive RSU  e/o  RSA

  delle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di

  categoria.  In  mancanza  delle  predette rappresentanze  aziendali,  la

  comunicazione  deve essere effettuata alle organizzazioni  di  categoria

  aderenti  alle  confederazioni maggiormente  rappresentative  sul  piano

  nazionale.  La comunicazione alle Associazioni di categoria  può  essere

  effettuata  per  il  tramite dell'Organizzazione  Sindacale  alla  quale

  aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:

 

a)   i motivi del programmato trasferimento d'azienda;

b)   le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;

  c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

 

 

2.    Su richiesta scritta delle RSU e/o RSA o dei sindacati di categoria,

  comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui

  al  comma precedente, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare,

  entro  sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta,  un  esame

  congiunto con soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende

  esaurita  qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio,  non  sia  stato

  raggiunto  un  accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente  o

  dell'alienante,  dell'obbligo di esame congiunto previsto  nel  presente

  articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28  della

  legge 20.5.70 n. 300.

 

 

 

Titolo XI - MOBILITA'

 

Art. 20.

 

Per  affrontare  gli effetti sull'occupazione conseguenti ai  processi  di

sviluppo,  riorganizzazione  e  ristrutturazione  aziendale,  al  fine  di

garantire l'occupazione in rapporto alla contrattazione degli organici, si

conviene  di  contrattare tra le parti, a livello aziendale di competenza,

la mobilità aziendale, definendone e concordandone in sede di confronto le

modalità,  i  limiti  territoriali  e i  criteri  obiettivi  che  dovranno

garantire la professionalità dei lavoratori.

 

 

 

Titolo XII - REGOLAMENTI AZIENDALI

 

Art. 21.

 

I  regolamenti aziendali non possono essere in contrasto con le  norme  di

legge e di contratto e devono essere preventivamente esaminati con la  RSU

prima della loro applicazione.

 

 

 

Titolo XIII - AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'

 

Art. 22 - COMMISSIONE PARITETICA

 

1.    Le  parti  convengono sull'opportunità di realizzare, in  attuazione

  della  raccomandazione  CEE del 13.12.84 n.  635  e  delle  disposizioni

  legislative in tema di parità uomo donna (legge riportata in appendice),

  attività  di studio e di ricerca finalizzate alla promozione  di  azioni

  positive a favore del personale femminile.

 

 

2.    In relazione a quanto sopra è costituita dalle parti una Commissione

  Paritetica Nazionale per le pari opportunità composta da 6 rappresentanti

  per  ciascuna  delle  due  parti  stipulanti  -  Associazione  Nazionale

  Cooperative  di  Consumatori  (L.N.C.  e  M.),  Associazione   Nazionale

  Cooperative fra Dettaglianti (L.N.C. e M.), Federazione Nazionale  delle

  Cooperative  di  Consumo  e della Distribuzione  (C.C.I.),  Associazione

  Italiana   Cooperative  di  Consumo  (A.G.C.I.),  Federazione   Italiana

  Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), Federazione

  Italiana  Sindacati  Addetti Servizi Commerciali Affini  e  del  Turismo

  (FISASCAT-CISL), Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e  Servizi

  (UILTuCS-UIL).

 

  Analoghe   commissioni  potranno,  su  richiesta  delle  parti,   essere

  costituite a livello aziendale.

 

 

3.   I compiti della Commissione Nazionale consistono nel:

 

I.   raccogliere e analizzare le informazioni contenute nel Rapporto sulla

    situazione del personale che sarà trasmesso dalle aziende con oltre 100

    dipendenti, le quali sono tenute a redigerlo, almeno ogni due anni  ai

    sensi  dell'art.  9  della legge 10.4.91 n. 125  (legge  riportata  in

    appendice);

II.  studiare le problematiche connesse alle molestie sessuali nei luoghi

di lavoro di cui al successivo art. 23, verificando la eventuale

consistenza del fenomeno nelle cooperative al fine di individuare le

iniziative atte a prevenirle;

III. predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del

personale femminile, con particolare riferimento a quanto previsto dai

punti c), d), e) dell'art. 1 della legge 10.4.91 n. 125;

IV.  proporre iniziative di formazione professionale di concerto con i

Comitati Misti di cui all'art. 8 per favorire le donne in percorso di

carriera e nella riqualificazione dopo le assenze dal lavoro per lungo

periodo.

 

 

4.     Gli   schemi  di  progetto  di  formazione  professionale,  qualora

  concordemente  definiti a livello nazionale, sono  considerati  progetti

  concordati con le Organizzazioni Sindacali e l'eventuale adesione ad uno

  di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei

  benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

 

 

5.     Annualmente   la  commissione  nazionale  elaborerà   un   rapporto

  complessivo sulle iniziative intraprese.

 

 

 

Art. 23 - MOLESTIE SESSUALI

 

1.    Le parti riconoscono la gravità del problema delle molestie sessuali

  sui luoghi di lavoro e assumendo ad orientamento generale la risoluzione

  del Consiglio della CEE del 29.5.90, nonché le normative nazionali emanate

  o  emanande da parte dei poteri pubblici, si impegnano a prevenirle e si

  attiveranno verso le istituzioni affinché sia promossa una forte campagna

  d'informazione culturale e di sensibilizzazione per creare una  adeguata

  consapevolezza dei diritti individuali di tutti i lavoratori.

 

 

2.    Le parti convengono di considerare riconducibili a forme di molestie

  sessuali  quelle  manifestazioni fisiche o  verbali  e/o  gestuali,  che

  risultino indesiderate od offensive per i soggetti destinatari e che  le

  stesse costituiscono violazione della dignità e del diritto della persona

  umana, in applicazione di quanto previsto dalla legislazione vigente.

 

 

 

Titolo XIV - DIRITTI SINDACALI

 

Art. 24 - DIRIGENTI SINDACALI

 

1.    Agli  effetti  di quanto stabilito negli articoli seguenti  sono  da

  considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

 

a)    di  Consigli  o  Comitati  direttivi nazionali  o  periferici  delle

  Organizzazioni Sindacali di categoria;

b)    di rappresentanze sindacali aziendali costituite, ai sensi dell'art.

  19  della legge 20.5.70 n. 300 (*), nelle imprese che nell'ambito  dello

  stesso  comune  occupano  più  di  otto dipendenti,  i  quali  risultino

  regolarmente  eletti in base alle norme statutarie delle  Organizzazioni

  stesse;

c)    della  Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in  luogo  delle

  RSA,  nelle imprese che nell'ambito dello stesso Comune occupano più  di

  otto dipendenti.

 

(*)  Come  modificato  dagli esiti referendari dell'11.6.95  nel  seguente

nuovo  testo,  in vigore dal 28.9.95: "Rappresentanze sindacali  aziendali

possono  essere  costituite ad iniziativa dei  lavoratori  in  ogni  unità

produttiva  nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie

di  contratti  collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito  di

aziende  con  più  unità  produttive le rappresentanze  sindacali  possono

istituire organi di coordinamento".

 

 

2.    Le  Organizzazioni  Sindacali  interessate  devono  comunicare,  con

  lettera raccomandata, alle cooperative e alle Associazioni rappresentative

  di queste ultime, i nominativi dei dirigenti sindacali di cui al comma 1,

  lett. a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono

  le norme di cui all'art. 29 dell'accordo interconfederale del 13.9.94.

 

 

3.    I  componenti  del  Consigli o Comitati di cui  alla  lett.  a)  del

  presente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti

  per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima

  di ottanta ore annue.

 

 

 

Art. 25 - CONTRIBUTI SINDACALI

 

1.    Le  parti  convengono che l'impresa provvederà alla  trattenuta  del

  contributo associativo-sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta

  mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta  dal

  lavoratore.

 

 

2.    La  lettera  di  delega  conterrà l'indicazione  dell'ammontare  del

  contributo  da  trattenere e l'Organizzazione Sindacale a cui  l'impresa

  dovrà versarla. Quest'ultima, garantendo la segretezza della scelta  del

  lavoratore,  trasmetterà  l'importo della trattenuta  all'Organizzazione

  Sindacale prescelta.

 

 

 

Art. 26 - DIRITTI SINDACALI DELLE RAPPRESENTANZE PREVISTE DALL'ART. 24,

          comma 1, lett. b)

 

1.    Alle rappresentanze sindacali aziendali previste dall'art. 24, comma

  1, lett. b) del presente CCNL, trovano applicazione le disposizioni della

  legge 20.5.70 n. 300.

 

 

2.    Per  le  assemblee indette dalle rappresentanze di cui al precedente

  comma  trovano  applicazione le disposizioni per  lo  svolgimento  delle

  assemblee contenute nell'art. 20 della legge 20.5.70 n. 300. Le procedure

  e le modalità sono quelle stabilite dal successivo art. 35.

 

 

 

Art. 27 - R.S.U.: COMPITI, FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTANZE

          SINDACALI UNITARIE

 

Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal

loro  voto  e  in quanto espressione dell'articolazione organizzativa  dei

sindacati  categoriali  e delle confederazioni svolgono,  unitamente  alle

federazioni  FILCAMS,  FISASCAT, UILTuCS, le  attività  negoziali  per  le

materie  proprie del livello aziendale, secondo le modalità  definite  nel

CCNL nonché in attuazione delle politiche confederali delle Organizzazioni

Sindacali di categoria.

 

1.    Nelle  cooperative che occupano più di 5 e fino a 15  dipendenti  la

  Rappresentanza Sindacale Unitaria di cui all'art. 24, comma 1, lett. c) è

  costituita da 1 componente.

 

  Qualora  la cooperativa abbia più di 8 e fino a 15 dipendenti,  operanti

  in  unità produttive situate in regioni geografiche diverse, la  RSU  di

  cui sopra è costituita da 3 componenti.

 

 

2.    In  via  sperimentale  la  Rappresentanza Sindacale  Unitaria  delle

  cooperative  fino  a  15  dipendenti (v. nota a  verbale)  potrà  essere

  costituita   a   livello  interaziendale  o  per  area  territoriale   o

  circoscrizionale  ed  essere  eletta  dai  lavoratori  dipendenti  dalle

  cooperative interessate.

 

  Il  bacino  interaziendale e le aree territoriali o circoscrizionali  di

  competenza  nonché  le  modalità  di ripartizione  degli  oneri  tra  le

  cooperative  sono  definite mediante accordo  tra  le  parti  a  livello

  regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

3.   Nelle cooperative che nell'ambito dello stesso comune occupano più di

  8 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata

  non raggiunge tali limiti, la RSU di cui all'art. 24, comma 1, lett. c), è

  costituita da 3 componenti.

 

 

4.    Nelle  cooperative che occupano più di 15 dipendenti la RSU  di  cui

  all'art. 24, comma 1, lett. c), è costituita da:

 

a)    1 componente nelle unità produttive in cui sono occupati più di 8  e

  fino   a   15  dipendenti,  garantendosi  comunque  in  tali  unità   la

  rappresentanza  di  3  componenti  qualora  le  altre  unità  produttive

  dell'impresa siano costituite ciascuna da un numero di dipendenti uguale o

  inferiore ad 8;

 

da almeno:

 

b)    3 componenti nelle unità produttive in cui sono occupati più di 15 e

  fino a 200 dipendenti;

c)   3 componenti, per ogni 300 dipendenti o frazioni di essi, nelle unità

  produttive in cui sono occupati da 201 a 3000 dipendenti;

d)    in  aggiunta  ai componenti di cui alla lett. c),  3  per  ogni  500

  dipendenti o frazione di essi, nelle unità produttive in cui è occupato un

  numero di dipendenti superiore a 3000.

 

 

Nota a verbale.

 

Le  parti  si  danno atto che quanto previsto al punto 2  dell'art.  27  è

applicabile   alle  sole  cooperative  aderenti  alla  Confcooperative   /

Federconsumo.

 

 

 

Art. 28 - COMPOSIZIONE SPERIMENTALE DELLE R.S.U.

 

1.    In  via sperimentale nelle unità produttive che occupano più  di  15

  dipendenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria è composta come segue:

 

a)   da 16 a 70 dipendenti -  3  rappresentanti

b)   da 71 a 90 dipendenti      -  4  rappresentanti

c)   da 91 a 120 dipendenti-  5  rappresentanti

d)   da 121 a 200 dipendenti    -  8  rappresentanti

e)   da 201 a 300 dipendenti    - 10 rappresentanti

f)   da 301 a 600 dipendenti    - 12 rappresentanti

g)   da 601 a 900 dipendenti  - 15 rappresentanti

 

 

2.    Nelle unità produttive che occupano più di 900 dipendenti la  RSU  è

  incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.

 

 

3.    Le  parti  si incontreranno, su richiesta, prima della scadenza  del

  presente contratto per verificare la possibilità di consolidamento della

  sperimentazione di cui al comma 1.

 

 

 

Art. 29 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DELLE R.S.U.

 

1.    I  componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie  di  cui  alla

  lett. c) del precedente art. 24 hanno diritto per l'espletamento del loro

  mandato a permessi retribuiti.

 

 

2.   Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:

 

a)    a 3 componenti la RSU costituita nelle unità produttive che occupano

  più di 15 e fino a 200 dipendenti;

b)    a  3  componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti  nelle  unità

  produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;

c)    a 3 componenti per ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità

  produttive  di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero  di  cui  alla

  precedente lett. b);

d)    per la RSU costituita nelle cooperative che occupano più di 5 e fino

  a  15  dipendenti il diritto a permessi retribuiti spetta ai  componenti

  indicati espressamente ai punti 1 e 3 del precedente art. 27, secondo le

  fattispecie ivi previste.

 

 

3.    I  permessi  spettanti alle RSU di cui al presente articolo  saranno

  pari  a  15 ore mensili nelle unità produttive che occupano più  di  200

  dipendenti e a 2 ore annue per ciascun dipendente nelle unità produttive

  che occupano fino a 200 dipendenti.

 

 

4.    I  lavoratori che intendono esercitare il diritto di  cui  ai  commi

  precedenti devono darne comunicazione scritta alla cooperativa di regola

  24 ore prima come segue: nei casi di cui alla lett. b), comma 1 dell'art.

  24  tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale; nei casi di cui  alla

  lett.  c)  comma  1  dell'art.  24 tramite la  Rappresentanza  Sindacale

  Unitaria.

 

 

5.    Sono fatte salve le condizioni di miglior favore nei confronti delle

  Organizzazioni  Sindacali  che  siano state  eventualmente  convenute  e

  sottoscritte in accordi collettivi aziendali, in materia di  numero  dei

  dirigenti delle RSA, diritti, permessi e libertà sindacali.

 

 

6.    Nelle  stesse  sedi  negoziali  si procederà,  a  parità  di  costi,

  all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in

  ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU.

 

 

7.   In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati,

  le  parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le

  singole   condizioni   di  miglior  favore  dovranno   permettere   alle

  Organizzazioni Sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una

  specifica agibilità sindacale.

 

 

 

Art. 30 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

 

Le  Organizzazioni  Sindacali, dotate dei requisiti di  cui  all'art.  19,

legge  20.5.70  n.  300,  che siano firmatarie  del  presente  accordo  o,

comunque, aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando  alla

procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a

costituire  RSA  ai  sensi  della  norma  sopra  menzionata  e  dichiarano

automaticamente  decadute  le  RSA, i consigli  dei  delegati,  nonché  il

delegato   aziendale,  precedentemente  costituiti,   al   momento   della

costituzione della RSU.

 

 

 

Art. 31 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DELLE R.S.U.

          COMPOSTE SPERIMENTALMENTE

 

I rappresentanti le RSU composte in via sperimentale ai sensi dell'art. 28

del  presente CCNL usufruiranno, complessivamente, dei permessi retribuiti

spettanti ai componenti indicati all'art. 29 punto 2 lett. a) - b) - c)  -

d),  secondo le modalità previste al punto 3 dello stesso art.  29  (unità

produttive che occupano fino e oltre 200 dipendenti).

 

 

 

Art. 32.

 

Per  quanto  concerne  la  disciplina dell'elezione  della  Rappresentanza

Sindacale  Unitaria e l'esercizio dei diritti sindacali valgono  le  norme

contenute nell'accordo tra le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni

Sindacali  dei  lavoratori  firmato il 12.10.95, applicativo  dell'Accordo

Interconfederale Centrali Cooperative AGCI, CCI, LNC e M e  Confederazioni

Sindacali  CGIL,  CISL,  UIL sottoscritto in data 13.9.94,  che  diventano

parte integrante del presente CCNL.

 

 

 

Art. 33 - PERMESSI NON RETRIBUITI

 

1.    I  componenti le RSU hanno diritto a permessi non retribuiti per  la

  partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura

  sindacale, in misura non superiore a 8 giorni all'anno.

 

  I  lavoratori  che intendono esercitare il diritto di cui al  precedente

  comma  devono darne comunicazione scritta alla cooperativa di  regola  3

  giorni prima tramite la RSU.

 

 

2.    I  lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o  di

  Assemblee  Regionali ovvero siano chiamati ad altre  funzioni  pubbliche

  elettive  possono,  a  richiesta, essere collocati  in  aspettativa  non

  retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione

  si   applica  ai  lavoratori  chiamati  a  ricoprire  cariche  sindacali

  provinciali o nazionali.

 

 

 

Art. 34 - AFFISSIONI

 

Il  diritto  di affissione negli appositi spazi di cui all'art.  25  della

legge 20.5.70 n. 300 è esteso alle Organizzazioni Sindacali stipulanti  il

presente CCNL.

 

 

 

Art. 35 - ASSEMBLEA

 

1.    Nelle  unità  nelle  quali siano occupati  normalmente  più  di  due

  dipendenti,  i lavoratori in forza all'unità medesima hanno  diritto  di

  riunirsi  per  la trattazione di problemi di interesse sindacale  e  del

  lavoro.

 

 

2.    Dette  riunioni avranno luogo su convocazione delle  RSU  e/o  delle

  Organizzazioni  Sindacali  in  base  a  quanto  previsto   dall'art.   6

  dell'allegato accordo firmato in data 12.10.95.

 

 

3.    La  convocazione  sarà  comunicata  alla  direzione  entro  la  fine

  dell'orario  di  lavoro,  del  secondo giorno  antecedente  la  data  di

  effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.

 

 

4.    Le  riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario  di  lavoro  e

  anche durante l'orario di lavoro, entro un limite massimo di dodici  ore

  annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione di fatto di

  cui all'art. 142.

 

 

5.   Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza

  nelle unità o gruppi di essi.

 

 

6.    Relativamente ai lavoratori quadri le ore di assemblea previste  dal

  CCNL  oltre  che essere utilizzate nell'unità produttiva possono  essere

  utilizzate anche in riunioni in unica sede aziendale.

 

 

7.   Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla cooperativa,

  dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il  presente

  contratto.

 

 

8.    Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere

  luogo  con  modalità  che tengano conto dell'esigenza  di  garantire  la

  sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e  di

  consentire  il  servizio di vendita al pubblico; tali  modalità  saranno

  concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali

  locali aderenti o facenti capo alle Federazioni Nazionali stipulanti.

 

 

9.    Ove  si  costituiscano RSU interaziendali o di area  territoriale  o

  circoscrizionale  (punto  2 art. 27 del presente  CCNL)  il  diritto  di

  assemblea viene esercitato su convocazione delle Organizzazioni Sindacali

  territorialmente competenti delle Federazioni Sindacali stipulanti il CCNL

  o della stessa RSU.

 

 

 

Art. 36 - REFERENDUM

 

1.   La cooperativa consentirà nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori

  dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su

  materie   inerenti  all'attività  sindacale,  indetti   dalla   RSU   o,

  unitariamente,   dalle   Organizzazioni  Sindacali,   con   diritto   di

  partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale  e

  alla categoria particolarmente interessata.

 

 

2.     Ulteriori  modalità  per  lo  svolgimento  dei  referendum  saranno

  stabilite da accordi aziendali.

 

 

3.    Per  quanto  non  previsto espressamente dal presente  contratto  in

  materia  di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei  dirigenti

  sindacali, si rinvia alla legge 20.5.70 n. 300.

 

 

 

Art. 37 - DISTACCO SINDACALE

 

1.    Nella  comune  intesa  di cui alla premessa  contrattuale  le  parti

  contraenti convengono che potrà essere avanzata dalle organizzazioni dei

  lavoratori  stipulanti  il  presente  contratto  richiesta  di   esonero

  retribuito  per  distacco  sindacale nelle cooperative  con  almeno  200

  dipendenti.

 

 

2.   Tale richiesta verrà discussa in sede aziendale tra la Direzione, con

  l'assistenza  della rispettiva Associazione cooperativa  competente  per

  territorio, e l'Organizzazione Sindacale richiedente.

 

 

 

Titolo XV - CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI

 

Art. 38 - CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

 

1.    Per  tutte le controversie individuali, singole o plurime,  relative

  all'applicazione del presente contratto e di altri contratti  e  accordi

  comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera

  di  applicazione  del  presente contratto  potrà  essere  effettuato  il

  tentativo  di  conciliazione in sede sindacale, secondo le  norme  e  le

  modalità di cui al presente articolo, da esperirsi presso l'Associazione

  competente  per territorio, alla quale aderisce o conferisce mandato  la

  cooperativa interessata, con la assistenza:

 

a)   per le cooperative, della stessa Associazione delle Cooperative;

b)     per  i  dipendenti,  dell'Organizzazione  Sindacale  di  una  delle

  Federazioni  nazionali  firmatarie del  presente  contratto,  a  cui  il

  lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

 

 

2.    La parte interessata alla definizione della controversia chiederà il

  tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale

  sia iscritta o conferisca mandato.

 

 

3.    L'Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata deve

  a sua volta notificare la controversia all'organizzazione contrapposta per

  mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

 

4.    Nel  caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso  da  una

  cooperativa, l'Associazione delle Cooperative ne darà comunicazione  con

  lettera  raccomandata  con ricevuta di ritorno  al  prestatore  d'opera,

  invitandolo a designare entro otto giorni l'Organizzazione Sindacale dei

  lavoratori che dovrà assisterlo.

 

 

5.     Ricevuta   la   comunicazione,  l'Associazione  delle   Cooperative

  provvederà  entro  10  giorni  alla convocazione  delle  parti  e  delle

  Organizzazioni Sindacali, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito

  il tentativo di conciliazione.

 

 

6.    Il  verbale di conciliazione o di mancato accordo, redatto in cinque

  copie,  dovrà  essere  sottoscritto  dalle  parti  interessate   e   dai

  rappresentanti delle rispettive organizzazioni.

 

  Copia  del  verbale  sarà  inviata dall'Associazione  delle  Cooperative

  all'Ufficio del Lavoro competente per territorio per gli effetti di  cui

  all'art.  12 della legge 22.7.61 n. 628 e dall'art. 411, comma 3  C.P.C.

  Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle

  rispettive Organizzazioni Sindacali.

 

 

 

Art. 39 - CONCILIAZIONE PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

 

Le parti interessate, o anche una di esse, qualora non intendano avvalersi

della procedura di conciliazione di cui agli articoli precedenti, possono.

promuovere,  tramite  e  con l'assistenza della rispettiva  Organizzazione

Sindacale,  il  tentativo di conciliazione di cui agli  artt.  410  e  411

C.P.C.   dinanzi  alla  competente  commissione  di  conciliazione  presso

l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.

 

 

 

Art. 40 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

 

Per  le  controversie  conseguenti  a  licenziamenti  individuali  si   fa

riferimento alla legge 11.5.90 n. 108 (legge riportata in appendice) per i

casi  nei  quali  il tentativo di conciliazione, previsto alternativamente

dai  precedenti artt. 38 e 39, è reso obbligatorio dall'art. 5 della legge

sopra citata ai fini della procedibilità della domanda in giudizio.

 

 

 

Art. 41 - ARBITRATO IRRITUALE

 

Qualora  il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, sia nei  casi

di  licenziamenti individuali intimati ai sensi della legge 11.5.90 n. 108

sia  nei  casi previsti dall'art. 7 della legge 20.5.70 n. 300,  le  parti

possono   definire  consensualmente  la  controversia  mediante  arbitrato

irrituale  con  le  procedure  e  le modalità  da  definire  con  apposito

regolamento.

 

 

 

Titolo XVI - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE PER LA CLASSIFICAZIONE

             DEI LAVORATORI

 

Art. 42.

 

a)   PREMESSA

 

1.    Fermo  restando  quanto previsto agli artt. 47  e  48  del  presente

  contratto, le parti convengono di istituire uno strumento di studio  per

  una  gestione  più  flessibile  e  dinamica  della  classificazione  del

  personale, al fine di identificare le peculiarità, le professionalità  e

  l'evoluzione di profili professionali esemplificativi nell'ambito  delle

  imprese, in rapporto ai processi di trasformazione dell'organizzazione del

  lavoro e all'introduzione di tecnologie innovative.

 

 

2.    A  tal  fine  durante la vigenza del presente contratto opererà  una

  commissione  paritetica  nazionale per  lo  studio  delle  problematiche

  connesse all'evoluzione della classificazione dei lavoratori.

 

 

b)   COMPOSIZIONE

 

La  commissione è composta da 12 membri effettivi di cui 6 designati dalle

Associazioni delle imprese cooperative stipulanti e 6 dalle Organizzazioni

Sindacali  dei  lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL,  UILTuCS-UIL.  Per

ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

 

 

c)   COMPITI

 

Sviluppare  uno  studio  sull'attuale  classificazione,  ivi  compresi   i

lavoratori  quadri,  nonché  la  ricerca delle  coerenze  tra  le  attuali

declaratorie  contrattuali  e  le  relative  esemplificazioni,  formulando

eventuali   proposte  di  aggiornamento.  In  relazione  a   processi   di

innovazione   tecnologica/organizzativa  di   particolare   rilevanza   si

procederà a:

 

1)     individuare   figure   professionali  non   previste   nell'attuale

  classificazione;

2)   esaminare l'evoluzione dei profili professionali esemplificativi;

3)    esaminare  le  esperienze  di contrattazione  realizzate  a  livello

  aziendale  in  merito alla professionalità in stretto  rapporto  con  le

  modifiche  ed evoluzioni dell'organizzazione del lavoro e le innovazioni

  tecnico/organizzative.

 

 

d)   MODALITA'

 

1.    La  commissione si riunirà di norma quadrimestralmente o a richiesta

  di  una delle parti a fronte di un'esigenza di revisione dinamica  della

  classificazione.

 

 

2.    La  commissione  procederà all'analisi del  contenuto  delle  figure

  professionali  e  del  relativo inquadramento, sulla  base  dei  criteri

  contrattuali  e  ricorrendo  a  elementi di  valutazione  congiuntamente

  ritenuti  idonei.  Le  conclusioni  della  commissione  dovranno  essere

  sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente

  CCNL.

 

 

3.   La commissione è presieduta a turno da uno dei componenti delle parti

  e  delibera  all'unanimità  sulle  proposte  da  sottoporre  alle  parti

  stipulanti e in ordine agli indirizzi e ai metodi di lavoro.

 

 

4.    Annualmente, di norma nel secondo semestre, la commissione riporterà

  alle  parti stipulanti in uno specifico incontro i risultati degli studi

  compiuti.

 

 

5.    In  questa sede verranno presentati tanto i risultati del lavoro sui

  quali sia stata raggiunta unanimità di pareri della commissione quanto di

  quelli che costituiscano la posizione di una delle parti componenti.

 

 

6.    Sei mesi prima della scadenza contrattuale la commissione presenterà

  alle parti un rapporto conclusivo.

 

 

 

Titolo XVII - CONTRIBUTO DI SERVIZIO CONTRATTUALE

 

Art. 43.

 

1.   Per la pratica realizzazione di quanto previsto nei titoli precedenti

  e  per  assicurare  l'efficienza delle proprie  strutture  sindacali  al

  servizio  dei  lavoratori,  le Associazioni Cooperative  stipulanti,  la

  Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Albergo-Mensa  e  Servizi

  (FILCAMS-CGIL),  la  Federazione Italiana Sindacati Addetti  Commerciali

  Affini  e  del  Turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione  Italiana  Lavoratori

  Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione

  dei contributi di servizio contrattuale secondo il regolamento allegato al

  presente articolo che ne fa parte integrante (allegato n. 3).

 

 

2.    Sono  tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente

  capoverso tanto le imprese che i rispettivi dipendenti.

 

 

3.     Le  misure  contributive  e  le  relative  norme  di  esazione   di

  ripartizione  formeranno oggetto di appositi accordi  e  regolamenti  da

  stipularsi tra le parti ed eventualmente con l'istituto previdenziale  o

  assistenziale  prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi  fanno

  parte  integrante  del  presente contratto e non possono  essere  subite

  deroghe  nei  confronti  dei soggetti ai quali il  contratto  stesso  si

  applica.

 

 

4.    Le imprese porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti

  il contenuto del presente articolo.

 

 

Dichiarazione sulla previdenza integrativa.

 

Le   parti,  nell'esprimere  la  propria  valutazione  positiva  circa  la

diffusione  di  forme  di  previdenza  integrativa  volontaria,  si  danno

reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo

che lo consenta, una soluzione della materia per il settore.

 

Le parti si impegnano a promuovere proprie iniziative presso il Governo  e

le  istituzioni,  per  sollecitare  una  diversa  normativa  in  grado  di

agevolare realmente il decollo dei fondi pensione integrativi del  sistema

pubblico, adeguata alle esigenze dei lavoratori e compatibile con i  costi

previdenziali a carico delle aziende.

 

A  tale  fine  verrà insediata una Commissione Paritetica di  esperti  che

esaminerà le problematiche connesse.

 

La  predetta Commissione, composta da 6 membri per parte, verrà  insediata

entro il 31.1.95 e dovrà concludere i lavori entro dodici mesi.

 

 

Impegno a verbale.

 

Le parti si incontreranno nel corso del vigente CCNL al fine di verificare

la possibilità di realizzare forme di assistenza sanitaria integrativa per

i  dipendenti  della  cooperazione  del  settore  di  cui  alla  sfera  di

applicazione del CCNL.

 

 

 

Parte seconda - RAPPORTO DI LAVORO

 

Titolo XVIII - ASSUNZIONE

 

Art. 44 - NORME

 

1.    L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge

  in vigore.

 

 

2.    L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti

  indicazioni:

 

a)   data di assunzione;

b)    la  durata  dell'eventuale periodo di prova  (in  mancanza  di  atto

  scritto il periodo di prova si intende non pattuito (art. 2096 C.C.);

c)   la qualifica del lavoratore;

d)   il trattamento economico.

 

 

 

Art. 45 - DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE

 

1.   Per l'assunzione possono essere richiesti i seguenti documenti:

 

a)   certificato di studio;

b)   libretto di lavoro (*);

c)    eventuali altri documenti richiesti dalle disposizioni di legge  sul

  collocamento;

d)    libretto  di  idoneità sanitaria per il personale  da  adibire  alla

  preparazione,  manipolazione e vendita di sostanze  alimentari,  di  cui

  all'art. 14 della legge 30.4.62 n. 283 e all'art. 37 del DPR 26.3.80  n.

  327 concernente il regolamento di attuazione della legge stessa;

e)    documentazioni  e dichiarazioni necessarie per l'applicazione  delle

  leggi previdenziali e fiscali;

f)   eventuali altri documenti e certificati.

 

(*)  Legge  10.1.35  n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 54  del  5.3.35).  Sono

eccettuati:  la moglie, i parenti e gli affini conviventi  a  carico,  non

oltre  il  terzo grado; il personale con funzioni direttive; i  lavoratori

esclusivamente a compartecipazione. Il libretto di lavoro è rilasciato dal

Comune   a   richiesta  dell'interessato;  agli  stranieri  è   rilasciato

dall'ispettorato del Lavoro a richiesta del datore di lavoro.  Durante  il

periodo  di occupazione il libretto resta depositato presso il  datore  di

lavoro.

 

 

2.   La cooperativa è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati,

  il  lavoratore  dovrà comunicare gli eventuali successivi  mutamenti  di

  residenza e di domicilio.

 

 

 

Titolo XIX - PERIODO DI PROVA

 

Art. 46.

 

1.    La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti

  limiti:

 

-    Quadri e primo livello    150 giorni

-    Secondo e terzo livello    60 giorni

-    Quarto e quinto livello    45 giorni

-    Sesto livello              30 giorni

-    Apprendisti                30 giorni

 

 

2.    Ai  sensi dell'art. 4 del RDL 16.11.24 n. 1825 convertito  in  legge

  18.3.26  n. 562, il periodo indicato per Quadri e I livello deve  essere

  computato  in  giorni di calendario. I giorni indicati  per  i  restanti

  livelli devono intendersi di lavoro effettivo.

 

 

3.    Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà

  essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica  alla

  quale il lavoratore stesso è stato attribuito.

 

 

4.    Durante  il  periodo  di prova il rapporto di  lavoro  potrà  essere

  rescisso in qualsiasi momento, da una parte e dall'altra senza preavviso.

  In  tale caso spettano al lavoratore il trattamento di fine rapporto,  i

  ratei di ferie e delle mensilità supplementari, calcolati per dodicesimi

  in base ai mesi di servizio prestati in cooperativa, computandosi per mese

  intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni (Corte Costituzionale:

  sentenza del 22.12.80 n. 189).

 

 

5.    Trascorso  il periodo di prova senza che nessuna delle  parti  abbia

  dato   regolare  disdetta,  l'assunzione  del  lavoratore  si  intenderà

  confermata e il periodo sarà computato nell'anzianità di servizio (art. n.

  2096 C.C.).

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  si  danno  atto  che  le norme  di  cui  al  presente  articolo

costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto

a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

 

 

 

Titolo XX - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Art. 47 - INQUADRAMENTO

 

1.   I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica, fondata su

  declaratorie e profili, articolata in livelli, in ciascuno dei quali sono

  comprese  diverse categorie di lavoratori anche se, agli  effetti  delle

  norme   di  legge  o  delle  disposizioni  contrattuali,  mutualistiche,

  previdenziali e simili, prevedono, allo stato, trattamento differenziato.

 

 

2.    Ai singoli livelli corrispondono altrettanti livelli di retribuzione

  minima tabellare nazionale, di cui al successivo art. 143, comma 2.

 

 

3.    La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche e

  i requisiti per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.

 

 

4.    I  profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto

  professionale  delle  mansioni  in  essi  considerate  e  hanno   valore

  esemplificativo.

 

 

5.    Per  le mansioni non rappresentate nei profili, l'inquadramento sarà

  effettuato  sulla base delle declaratorie e utilizzando per  analogia  i

  profili delle qualifiche indicate in ciascun livello.

 

 

 

Chiarimento a verbale.

 

1.    Le parti ribadiscono che la nuova classificazione unica non modifica

  le  norme contenute nel CCNL 1.1.71 e nei CCNL precedenti per i relativi

  periodi  in vigore, riguardanti i diversi trattamenti del personale  con

  mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie.

2.    I  diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano  la

  loro efficacia sia nell'ambito di ciascuno istituto e delle singole norme,

  che nell'ambito dell'intero contratto.

3.    La  nuova  classificazione,  pertanto,  non  modifica  le  sfere  di

  applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano

  differenziazioni  tra mansioni impiegatizie e mansioni non  impiegatizie

  richiamate  e  non richiamate nel CCNL 1.1.71, quali il trattamento  per

  richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

  lavoro, e ogni altra normativa in vigore ed emananda.

4.    L'istituzione del livello quadri nella classificazione, salvo quanto

  stabilito  dalla legge 13.5.85 n. 190 e dalle norme del titolo  XXI  del

  presente CCNL, non comporta per essi modificazioni all'applicazione delle

  norme per il personale con mansioni impiegatizie.

 

 

 

Art. 48 - LIVELLI DI INQUADRAMENTO

 

QUADRI - I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono

         definiti al Titolo XXI.

 

PRIMO LIVELLO

 

Declaratoria.

 

Appartengono  a questo livello i lavoratori, inseriti nei diversi  servizi

aziendali,  dotati di necessaria competenza professionale accompagnata  da

notevole  esperienza  di  lavoro  acquisita  anche  nell'esercizio   della

funzione  stessa,  ai  quali  sono  affidate  mansioni  che  implicano  la

responsabilità  gestionale  e/o  il coordinamento  e  il  controllo  delle

attività  di  importanti  strutture aziendali,  disponendo  dei  necessari

poteri per l'attuazione delle direttive loro impartite.

 

 

Profili.

 

1.    Lavoratori responsabili dell'andamento funzionale e organizzativo di

   una grande unità di vendita che, nell'ambito delle politiche aziendali e

   delle  procedure stabilite e nel rispetto delle disposizioni di  legge,

   assicurano la razionale gestione del punto di vendita.

 

   Esempio:

 

u    responsabili di negozio.

 

 

2.   Lavoratori che, nell'ambito della propria attività e sulla base delle

   direttive ricevute, svolgono, con autonomia operativa, rilevanti compiti

   di elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o

   tecnici,  coordinando, se necessario, l'attività di altri lavoratori  o

   uffici posti alle loro dipendenze, o lavoratori che svolgono compiti di

   coordinamento  e controllo della corretta contabilizzazione  dei  fatti

   amministrativi, della preparazione dei bilanci infrannuali e annuali  e

   della tenuta dei libri contabili.

 

   Esempi:

 

u    capi di un ufficio autonomo;

u    capi contabili.

 

 

3.    Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute e alla valutazione

   dei  dati a loro forniti, effettuano acquisti di rilevante impegno  e/o

   complessità   in  relazione  all'entità,  all'estensione  della   gamma

   merceologica e dei fornitori, tali da richiedere specifiche  conoscenze

   tecniche relative al settore merceologico di competenza e alle tecniche di

   vendita della cooperativa; i suddetti lavoratori impostano e concludono le

   relative trattative, definiscono i fornitori, le condizioni e le clausole

   di  acquisto,  partecipano alla definizione delle  scelte  della  gamma

   merceologica insieme alle cooperative.

 

   Esempio:

 

u    compratori.

 

 

4.    Lavoratori con responsabilità tecnica e organizzativa che dirigono e

   coordinano  l'attività  di  un magazzino di  settore  merceologico  con

   articolazione di funzioni organizzative interne sufficientemente autonome

   e che coordinano almeno due responsabili di settori organizzativi interni

   e assicurano, nel rispetto delle direttive e delle procedure stabilite, la

   razionale gestione delle varie fasi di attività del magazzino.

 

   Esempio:

 

u    capi magazzinieri.

 

 

5.    Lavoratori che, nell'ambito della propria attività di intervento sui

   punti di vendita e sulla base di indicazioni ricevute dai responsabili dei

   settori  di  appartenenza, hanno la responsabilità  di  elaborare,  con

   relativa  autonomia,  programmi operativi e di  dare  ad  essi  pratica

   attuazione,  con apporti tecnici diretti, nell'ambito  delle  linee  di

   politica aziendale stabilite nei vari settori, assicurandone la corretta

   applicazione.

 

   Esempio:

 

u    assistenti di direzione: commerciale, personale, strutture, ecc.

 

 

6.   Lavoratori che, coordinati dal responsabile di negozio di cui alla ex

     Super  o  Quadri,  sotto  la propria responsabilità,  coordinano  e

   controllano l'andamento funzionale e organizzativo del settore food e non

   food a gamma merceologica completa.

 

   Esempio:

 

u    capi settori di negozio.

 

 

7.   Lavoratori responsabili dell'andamento funzionale e organizzativo del

   reparto di ipermercato loro affidato, di rilevante impegno in relazione

   alla complessità organizzativa, all'entità e all'estensione della gamma

   merceologica e del numero dei fornitori, che operano sulla  base  delle

   direttive del capo diretto gestendo la contrattualistica degli acquisti e

   sono responsabili degli obiettivi concordati di vendita, di servizio, dei

   costi e del margine del reparto di competenza.

 

   Sono altresì responsabili dell'organizzazione, della gestione, sviluppo

   delle risorse umane assicurando il rispetto delle procedure aziendali e

   delle norme di legge di propria competenza.

 

   Esempio:

 

u    capi reparto ipermercato.

 

 

8.    Lavoratori  adibiti al centro elettronico di elaborazione  dati  che

   studiano  e definiscono le funzioni aziendali individuandone  i  flussi

   informativi  e  le  correlazioni logiche, semplificandone  le  fasi  di

   realizzazione;  studiano  il dimensionamento  dell'hardware;  studiano,

   sperimentano e gestiscono il software di base.

 

   Esempio:

 

u    analista programmatore di sistema.

 

 

9.   Lavoratori che studiano, definiscono e descrivono le funzioni logiche

   delle applicazioni; definiscono nei vari aspetti gli archivi sui supporti

   dell'elaboratore e i flussi; concordano con l'utente i documenti di input

   e di output; definiscono i diagrammi di flusso della procedura; producono

   tutta la documentazione necessaria per i programmatori, predisponendo, se

   del caso, le relative misure organizzative e assegnando ai programmatori i

   compiti per la realizzazione dei programmi; effettuano il test dell'intera

   procedura prima del rilascio al settore operativo.

 

   Esempi:

 

u    analisti di procedura;

u    analisti che svolgano anche funzioni di programmatore;

u      analisti   responsabili  di  area  applicativa   con   compiti   di

   coordinamento  pianificazione di gruppi di analisti del 2  livello  e/o

   programmatori.

 

 

10.    Lavoratori   responsabili  della  validità   dell'integrità   della

   catalogazione e dell'aggiornamento dei dati contenuti in un "data-base".

 

   Esempio:

  

u    data-base administrator.

 

 

11.   Lavoratori  che  sovrintendono al personale addetto  all'elaboratore

   operante  in multiprogrammazione e in teleprocessing locale  e  remoto,

   compreso  RJE, nonché alle unità periferiche ad esso collegate  e  alle

   apparecchiature ausiliarie; schedulano i lavori sull'elaboratore con la

   diretta  responsabilità della produzione dei risultati in tempo  utile;

   sovrintendono   alla  gestione  dei  terminali  remoti  (a   distanza);

   predispongono e aggiornano le procedure per l'esecuzione dei lavori.

   Lavoratori che, in possesso di notevole conoscenza delle tecniche della

   elaborazione elettronica dei dati e di sufficiente esperienza acquisita

   nel  campo  scientifico, sono responsabili dell'andamento funzionale  e

   organizzativo del centro E.D.P.

 

   Esempi:

  

u    capo centro E.D.P.;

u    responsabili di settore operativo E.D.P.;

u    responsabili sala macchine.

 

 

SECONDO LIVELLO

 

Declaratoria.

 

Appartengono  a questo livello i lavoratori con mansioni di  concetto  che

svolgono  compiti,  che  possono  anche  essere  di  coordinamento  e   di

controllo,  per  i quali è richiesta un'adeguata competenza  professionale

accompagnata   da   notevole   esperienza  di   lavoro   acquisita   anche

nell'esercizio della funzione stessa.

 

 

Profili.

 

1.    Lavoratori  responsabili dell'andamento di strutture di vendita  non

  previsti  ai  livelli superiori che, nel rispetto delle disposizioni  di

  legge  nonché  nell'ambito delle politiche e delle procedure  stabilite,

  assicurano la razionale gestione del punto di vendita.

 

  Esempio:

 

u    responsabili di negozio; ispettori alle vendite.

 

 

2.    Lavoratori  specializzati e/o con requisiti e capacità professionali

  tecnico-organizzative comunque conseguiti che, in base alle  indicazioni

  del loro diretto superiore, hanno la responsabilità funzionale dei reparti

  di una grande struttura di vendita di cui all'ex Primo Super o Quadro, per

  la  cui  attività e funzionalità necessitano di superfici,  strutture  e

  addetti (sia d'ordine che specializzati) di ragguardevole entità e numero

  e  comunque quei lavoratori che dirigono strutture di reparto o di  area

  merceologica che, per numero di addetti e/o complessità e quantità delle

  attività, sono obiettivamente assimilabili alle strutture di reparto  di

  cui sopra, quali i reparti di macelleria aventi tali caratteristiche.

 

  Esempio:

 

u    capi reparto.

 

 

3.    Lavoratori con responsabilità tecnica e organizzativa delle attività

  di magazzino relative al proprio settore i quali, anche coordinando altri

  lavoratori,  provvedono, con l'osservanza dei metodi e  delle  procedure

  stabilite,  al controllo della qualità e della quantità delle  merci  in

  arrivo   e   in  partenza,  curando  la  compilazione  delle  prescritte

  documentazioni   e  provvedono,  ove  necessario,  alla   reintegrazione

  dell'assortimento della gamma merceologica.

 

  Esempio:

 

u    magazzinieri consegnatari.

 

 

4.     Lavoratori  che,  sulla  base  di  indicazioni  generali  e   anche

  avvalendosi di procedure esistenti, provvedono, nell'ambito  della  loro

  attività,   all'analisi,  al  controllo  e  all'imputazione   di   fatti

  amministrativi e contabili, formulano situazioni preventive e consuntive

  necessarie  alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali  oppure

  effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione delle partite di

  rilevante  entità e complessità relative a tutte le voci del  piano  dei

  conti,  disponendo  gli  interventi  tecnici  idonei  alla  rettifica  e

  all'aggiornamento delle voci medesime, dei documenti, delle scritture  e

  delle  situazioni  contabili; lavoratori che, con equivalente  contenuto

  professionale,  svolgono  anche compiti  di  coordinamento  e  controllo

  dell'attività dell'ufficio a cui sono preposti.

 

  Esempi:

 

u    contabili con mansioni di concetto;

u    capi ufficio.

 

 

5.    Lavoratori  che, in base alle indicazioni ricevute e  a  metodologie

  esistenti,  nell'ambito del proprio centro di attività e attenendosi  ad

  istruzioni loro impartite relative ai criteri di scelta dei fornitori, a

  clausole  e  condizioni da applicare, effettuano approvvigionamenti  che

  richiedono il possesso di adeguate conoscenze merceologiche nonché,  ove

  richiesto,  assistono e collaborano con i compratori  di  cui  al  Primo

  livello.

 

  Esempio:

 

u    compratori.

 

 

6.    Lavoratori  che,  sulla  base  di istruzioni  o  con  riferimento  a

  procedure esistenti, eseguono e controllano da consolle e/o video i vari

  cicli di lavoro dell'elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di

  elaborazione con interventi di ordine di rettifica, stabilendo le priorità

  delle  elaborazioni  da  eseguire e coordinando il  lavoro  degli  altri

  operatori.

  Lavoratori che, in base alle istruzioni ricevute o con riferimento  alle

  metodologie   esistenti,   predispongono   i   programmi    di    lavoro

  sull'elaboratore.

 

  Esempi:

 

u    capo turno operatori;

u    operatore con conoscenza delle procedure e con autonomia gestionale.

 

 

7.    Lavoratori che, sulla base di documentazione ricevuta dall'analista,

  con riferimento a metodologie esistenti, scrivono e codificano i programmi

  nel  linguaggio di programmazione; compongono i relativi diagrammi e  la

  documentazione  necessaria; eseguono i test di  prova  controllandone  i

  risultati;  eseguono  modifiche e migliorie ai programmi  esistenti  e/o

  partecipano alla stesura delle procedure e alla formazione dell'utente.

 

  Esempio:

 

u    programmatori.

 

 

8.    Lavoratori  addetti  a  mansioni che  permettono  l'acquisizione  di

  conoscenze tecnico-pratiche necessarie per svolgere mansioni di  livello

  superiore per un periodo massimo di 18 mesi.

 

  Esempio:

 

u    analisti di sistema o di procedura in training; ecc.

 

 

9.    Lavoratori  responsabili a livello funzionale  e  organizzativo  del

  reparto di ipermercato loro affidato che svolgono compiti operativamente

  autonomi sulla base di specifiche direttive del capo diretto, attenendosi

  a istruzioni loro impartite relative alle scelte dei fornitori, a clausole

  e  condizioni  da  applicare  e che gestiscono  in  tale  ambito,  anche

  parzialmente, la contrattualistica degli acquisti. Sono responsabili degli

  obiettivi assegnati di vendite, di servizio, dei costi e del margine  di

  competenza; sono responsabili altresì dell'organizzazione del  lavoro  e

  della  gestione  delle  risorse  umane e assicurano  il  rispetto  delle

  procedure aziendali e delle norme di legge per quanto di competenza.

 

  Esempio:

 

u    Capo reparto ipermercato.

 

 

TERZO LIVELLO

 

Declaratoria.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto e  con

funzioni  per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale

nonché  i  lavoratori che compiono lavori e operazioni la  cui  esecuzione

richiede  specifiche conoscenze tecniche e adeguate capacità di esecuzione

pratica comunque acquisite.

 

PARAMETRO 180

 

Profili.

 

1.    Lavoratori  inquadrati  al III livello sulla  base  della  specifica

  declaratoria ai quali, oltre alle mansioni previste dal proprio  profilo

  professionale, vengono affidate con carattere di continuità funzioni  di

  coordinamento di più lavoratori anche di pari livello e di raccordo con il

  superiore diretto.

 

  Esempio:

 

u    Coordinatore.

 

 

2.    Lavoratori che, oltre a possedere le caratteristiche del profilo  3.

  del  III  livello  (parametro  167)  e  svolgere  le  relative  mansioni

  (frigorista, elettricista-impiantista, meccanico-motorista), compiono  -

  con maggiore abilità professionale e autonomia operativa, espressione di

  particolari, specifiche competenze - lavori che presuppongono comprovate

  conoscenze di tecnologie avanzate relative al funzionamento di impianti e

  macchinari complessi, coordinando anche altri lavoratori.

 

  Esempio:

 

u    Operai specializzati provetti.

 

 

3.    Lavoratori  di  cui  al profilo professionale  4.  del  III  livello

  (parametro 167) che coordinano almeno 2 macellai provetti (l'attribuzione

  del  parametro superiore annulla e sostituisce l'indennità  di  funzione

  disposta dalla nota del profilo 4. livello III, del CCNL 1.2.83)

 

  Esempio:

 

u    Capo reparto macelleria.

 

 

PARAMETRO 167

 

Profili.

 

1.    Lavoratori  con  formazione specifica relativa allo  svolgimento  di

  lavori  o  funzioni  che si esplicano attraverso  procedure  e  tecniche

  definite.

 

 

2.    Lavoratori adibiti a compiti di guida, controllo e coordinamento  di

  reparto o squadra con apporti tecnici e pratici.

 

 

3.    Lavoratori  che  sanno  eseguire correttamente  e  in  autonomia  le

  operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre

  la relativa capacità tecnico-pratica.

 

  Esempi:

 

u    magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;

u    operaio specializzato provetto (frigorista, elettricista-impiantista,

  meccanico-motorista);

u    gastronomo preparatore.

 

 

4.   Lavoratori con adeguate e specifiche capacità professionali acquisite

  mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica che in autono

  mia operativa, nell'ambito delle mansioni e procedure assegnate, svolgono

  con perizia tutte le fasi di lavoro quali taglio, disossatura, sfesatura,

  rimondatura,  taglio  a  filo  (a mano o a macchina),  presentazione  in

  vassoio, rifilatura dei tagli e confezionamento.

 

  Esempio:

 

u    macellaio specializzato provetto.

 

 

5.     Lavoratori  che,  in  base  alle  indicazioni  ricevute,  hanno  la

  responsabilità tecnico organizzativa del reparto loro affidato.

 

  Esempio:

 

u    capi reparto.

 

 

6.    Lavoratori che conducono prevalentemente autoarticolati, autotreni o

  equivalenti mezzi pesanti.

  In  sede  aziendale si darà pratica attuazione al passaggio di  livello,

  previa verifica dell'esistenza delle condizioni di cui sopra.

 

  Esempio:

 

u    autista consegnatario.

 

 

7.    Lavoratori  responsabili di negozio con funzioni di  vendita  e  che

  coordinano un massimo di tre addetti.

 

  Esempio:

 

u    gerente o gestore; capo negozio.

 

 

Nota.

 

u     In sede locale tra le parti competenti si conviene di esaminare casi

  specifici che giustifichino il passaggio al 2° livello.

 

 

Nota a verbale.

 

Per la particolare attività svolta dai gerenti o gestori delle cooperative

delle  provincie  di  Trento  e  Bolzano,  la  determinazione  dell'esatto

inquadramento è demandata a livello provinciale.

 

1.   Lavoratori che, in base alle norme in uso nel loro campo di attività,

  svolgono compiti di segreteria, redigono corrispondenza anche avvalendosi

  di  appunti stenografici, raccolgono, curandone l'archiviazione, dati  e

  documenti,  selezionandoli e ordinandoli per corredare  pratiche  o  per

  trasmettere informazioni.

 

  Esempio:

 

u    segretari di direzione con mansioni di concetto.

 

 

2.    Lavoratori  che,  con  sufficiente apporto  di  apprezzamento  e  di

  iniziativa propria, nell'ambito di procedure operative relative al sistema

  contabile  adottato  nello  specifico campo di  competenza,  rilevano  e

  sviluppano   dati  anche  diversi  per  l'elaborazione   di   situazioni

  riepilogative  o  rendiconti, effettuando anche l'imputazione  ai  conti

  nonché  interventi  operativi  sulle posizioni  contabili  dei  clienti,

  fornitori,  ecc.  ed  eseguendo, se del caso, operazioni  di  cassa  con

  effettuazione delle relative scritturazioni contabili.

 

  Esempio:

 

u    contabili/impiegati amministrativi.

 

 

3.    Lavoratori  che effettuano, in base a precise istruzioni  e  secondo

  schemi  preordinati,  la  preparazione e  l'avviamento  dell'elaboratore

  elettronico;   seguono  le  fasi  operative  e  coadiuvano   l'operatore

  consollista  nella  gestione  della consolle  e/o  video;  conducono  il

  macchinario ausiliario.

 

  Esempio:

 

u    operatore di sistema di elaborazione elettronica dei dati.

 

 

4.    Lavoratori  addetti  a  mansioni che  permettono  l'acquisizione  di

  conoscenze  teorico-pratiche necessarie a svolgere mansioni  di  livello

  superiore per un massimo di 18 mesi.

 

  Esempio:

 

u    programmatore junior.

 

 

5.    Lavoratori che, nell'ambito delle procedure stabilite, effettuano il

  filtro e la preparazione di tutti i documenti da passare in perforazione

  e/o  registrazione elettronica e ne curano la distribuzione agli addetti

  alla  perforazione  e/o  registrazione elettronica  in  modo  funzionale

  all'organizzazione del lavoro e/o effettuano il filtro, il controllo  di

  merito  e  lo  smistamento ai vari utenti dei documenti  in  uscita  dal

  calcolatore, archiviandone in maniera sistematica le copie di competenza

  dell'azienda.

 

  Esempio:

 

u    codificatori addetti al filtro documenti.

 

 

6.    Lavoratori  che, con comprovata esperienza nell'attività  specifica,

  hanno  la  responsabilità dei controlli qualitativi e  quantitativi  del

  ricevimento merci, sistemazione e suddivisione per l'allestimento  e  lo

  stoccaggio delle stesse, riordino e gestione dei resi e curano la relativa

  documentazione amministrativa.

 

  Esempio:

 

u    ricevitore responsabile merci di ipermercato.

 

 

7.    Lavoratori addetti agli uffici amministrativi, tecnici e commerciali

  che  con  sufficiente apporto di apprezzamento e di  iniziativa  propria

  nell'ambito di procedure operative definite svolgono attività e mansioni

  di concetto.

 

  Esempio:

 

u    impiegati di concetto.

 

 

QUARTO LIVELLO

 

Declaratoria.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni o  lavori

che  richiedono  adeguata  preparazione  professionale  acquisita  con  la

necessaria esperienza di lavoro.

 

 

PARAMETRO 155

 

Profili.

 

1.   Lavoratori ai quali, oltre alle mansioni previste dal proprio profilo

  professionale  o  mansioni promiscue di equivalente  contenuto,  vengono

  attribuite con carattere di continuità, nell'ambito della organizzazione

  del lavoro in atto, mansioni di coordinamento di più lavoratori anche di

  pari livello e di raccordo con il superiore diretto.

 

  Esempio:

 

u    coordinatore; addetto cassa centrale ipermercato.

 

 

Nota a verbale.

 

Le  parti  chiariscono che l'individuazione di tale profilo  non  comporta

l'introduzione  generalizzata,  indipendente  dai  modelli   organizzativi

concordati tra le parti, bensì tale profilo viene riconosciuto in  stretto

rapporto   a   modelli  di  organizzazione  del  lavoro   concordati   che

esplicitamente lo prevedano.

 

 

2.     Lavoratore  in  possesso  di  specifiche  conoscenze  professionali

  acquisite con adeguata esperienza lavorativa al banco salumi, gastronomia,

  pesce o carni, in grado di fornire utili indicazioni per il buon andamento

  dell'attività  al  banco  e  di  porre la  propria  esperienza  ai  fini

  dell'affiancamento  addestrativo con compiti di  semplice  coordinamento

  operativo  di  altri  addetti, che svolge  al  suddetto  banco  in  modo

  continuativo le seguenti operazioni:

 

u     uso  delle macchine, attrezzature e strumenti di lavoro in dotazione

  al reparto;

u    lavorazione e taglio, riducendo al minimo scarti e dispersioni nonché

  pesature,  confezionamento di prodotti sia al banco tradizionale  che  a

  libero  servizio; lavorazione e taglio, eviscerazione e pulizia prodotto

  nonché pesatura e confezionamento;

u    applicazione di tecniche di servizio con particolare riferimento alla

  presentazione del prodotto e alla fornitura di indicazione e consigli alla

  clientela;

u     conservazione del prodotti o rotazione dei prodotti in assortimento,

  assicurando una buona presentazione degli stessi e offrendo una costante

  immagine di freschezza e di pulizia, nell'assoluto rispetto delle  norme

  igienico-sanitarie.

 

  Esempio:

 

u     salumiere  banconiere; addetto qualificato al banco  pesce;  addetto

  qualificato al banco carni.

 

 

PARAMETRO 144

 

Profili.

 

1.    Lavoratori addetti agli uffici amministrativi, tecnici e commerciali

  che,  nel  rispetto  delle procedure prestabilite, svolgono  attività  e

  mansioni d'ordine.

 

 

2.    Lavoratori addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita:  addetto

  all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita intendendosi per tali

  l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni,

  di  preparazione  delle  confezioni, di  prezzatura,  di  marcatura,  di

  segnalazione  dello  scoperto  e  di rifornimento  merci  dei  banchi  o

  scaffalature, di movimentazione fisica delle merci.

 

 

3.   Lavoratori addetti alla vendita al pubblico.

 

 

4.    Lavoratori  di  magazzino addetti alle operazioni di preparazione  e

  movimentazione, trasporto e consegna delle merci.

 

 

5.    Lavoratori  addetti all'insieme delle operazioni  nei  magazzini  di

  smistamento, centri di distribuzione e/o depositi, con oltre diciotto mesi

  di servizio.

 

  Esempi:

 

u    impiegato e/o contabile d'ordine;

u    stenodattilografo e dattilografo;

u    centralinista telefonico;

u    perforatore/verificatore su schede;

u    registratore;

u    verificatore su supporli magnetici;

u    videista;

u    commesso alle vendite;

u    addetto alle operazioni ausiliarie di vendita;

u    operai specializzati: autista consegnatario; autisti non compresi nel

  III livello. Preparatore di commissioni; carrellista-mulettista.

 

 

6.   Lavoratori addetti al centro E.D.P. con funzioni esecutive:

 

  Esempi:

 

u    perforatore verificatore su schede;

u    registratore;

u    verificatore su supporti magnetici;

u    videista (perforazione), verifica e/o registrazione su video;

u    addetto data-entry.

 

 

QUINTO LIVELLO

 

Declaratoria.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori con capacità di compiere lavori

od  operazioni  che chiedono il possesso di normali conoscenze  di  lavoro

comunque acquisite.

 

 

Profili.

 

1.    Lavoratori di primo impiego in attesa del tempo utile di  formazione

  per l'inserimento nel IV livello.

 

 

2.    Addetti  alle  operazioni ausiliarie alla vendita  nelle  aziende  a

  integrale libero servizio: addetti all'insieme delle operazioni ausiliarie

  alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni

  di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di

  prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi,  di

  rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci,  per  i

  primi 18 mesi di servizio.

 

  Esempi:

 

u     commessi alla vendita per i primi 18 mesi di servizio per coloro che

  non hanno fatto l'apprendistato;

u     addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita per i primi 18  mesi

  di servizio;

u     addetti  all'insieme delle operazioni nei magazzini di  smistamento,

  centri di   distribuzione e/o depositi per i primi 18 mesi di servizio.

 

 

3.   Addetti alla vigilanza e/o sorveglianza diurna e notturna.

 

  Esempi:

 

u    guardiano;

u    custode;

u    portiere;

u    usciere.

 

 

4.   Personale generico.

 

Esempi:

 

u    addetto al confezionamento e/o prezzatura merci di magazzino;

u    addetto al carico e scarico.

 

 

SESTO LIVELLO

 

Declaratoria.

 

Appartengono  a questo livello i lavoratori adibiti a semplici  operazioni

per la cui esecuzione non occorre alcuna preparazione professionale.

 

Esempio:

 

u    addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici.

 

 

Chiarimenti alla classificazione.

 

I  gestori o gerenti, di cui al III livello, sono quei prestatori  d'opera

che  hanno in consegna il negozio o lo spaccio tradizionale sotto la  loro

responsabilità e ne rispondono, a norma degli artt. 167,  169  e  176  del

presente   CCNL,   ai   fini   della   disciplina,   dell'inventario   e/o

dell'andamento degli affari, ai dirigenti della cooperativa.

 

 

Note alla classificazione.

 

I)   Le parti si danno atto che l'assegnazione dei lavoratori al parametro

    superiore del medesimo livello di inquadramento avviene esclusivamente in

    relazione ai contenuti della declaratoria contrattuale del livello stesso

    e che, con l'istituzione del doppio parametro retributivo suddetto, non

    hanno inteso istituire un livello superiore di mansioni.

    Pertanto,  riconfermano il principio dell'equivalenza  delle  mansioni

    all'interno  di  ciascun livello a tutti gli effetti  contrattuali  e,

    principalmente, ai fini dell'eventuale mobilità aziendale che le parti

    non hanno inteso ulteriormente vincolare.

 

II)   Gli  aumenti  retributivi derivanti dalla  differenza  fra  i  nuovi

    parametri e quelli preesistenti nello stesso livello assorbono fino  a

    concorrenza le indennità previste in sede aziendale a titolo equivalente,

    comunque denominato, per le relative figure professionali.

 

 

 

Art. 49 - PASSAGGI DI QUALIFICA

 

Il  prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali  è

stato  assunto  o a quelle corrispondenti al livello superiore  che  abbia

successivamente  acquisito  ovvero  a  mansioni  equivalenti  alle  ultime

effettivamente  svolte, senza alcuna diminuzione della  retribuzione.  Nel

caso  di  assegnazione a mansioni superiori il prestatore  ha  diritto  al

trattamento  corrispondente all'attività svolta, e  l'assegnazione  stessa

diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione

di  lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,  dopo  un

periodo non superiore a tre mesi.

 

 

 

Art. 50 - ATTIVITA' PREVALENTE

 

1.    Ad eccezione delle mansioni relative alle qualifiche di addetto alle

  operazioni  ausiliarie alla vendita nelle aziende  ad  integrale  libero

  servizio  o  di  addetto all'insieme delle operazioni nei  magazzini  di

  smistamento, centri di distribuzione e/o depositi (IV livello e V livello)

  in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.

 

 

2.    Per  attività  prevalente  si  intende  quella  di  maggiore  valore

  professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un

  normale  periodo  di  addestramento e non abbia carattere  accessorio  e

  complementare.

 

 

3.    In  tal  caso,  fermo  restando le mansioni di fatto  espletate,  al

  lavoratore competerà l'inquadramento al livello superiore.

 

 

 

Art. 51 - TRATTAMENTO ECONOMICO - ANZIANITA'

 

1.     Il   lavoratore  promosso  a  livello  superiore  ha  diritto  alla

  retribuzione  contrattuale  del  nuovo livello;  qualora  il  lavoratore

  percepisca,  all'atto  della promozione, una retribuzione  superiore  al

  minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza  come

  assegno   "ad  personam"  avente  lo  stesso  titolo  e  caratteristiche

  originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli

  scatti di anzianità e dall'ex indennità di contingenza.

 

 

2.    Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi  di

  legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità

  maturata  nelle  rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore  con

  mansioni non impiegatizie.

 

 

 

Titolo XXI - QUADRI

 

Art. 52 - REQUISITI DI APPARTENENZA

 

1.   La categoria di quadro, prevista dalla legge 13 maggio 1985 n. 190, è

  attribuita  a  quei lavoratori subordinati che, senza  appartenere  alla

  categoria  dei  dirigenti, sono titolari delle  posizioni  organizzative

  aziendali  di  maggior rilievo per ampiezza e natura che  richiedono  un

  elevato contenuto professionale ed esercitano, con carattere continuativo,

  mansioni nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza,

  funzioni   di  sovraintendenza  e  coordinamento  di  altri  lavoratori,

  responsabilità e autonomia nella gestione delle risorse ovvero contenuti

  specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte.

 

  Tali lavoratori svolgono un ruolo di fondamentale importanza ai fini del

  perseguimento degli obiettivi aziendali, in rapporto con la  sovrastante

  struttura dirigenziale.

 

 

2.    All'interno  dei  criteri  generali assumono  particolare  rilevanza

  quelli connessi:

 

I)    alle  conoscenze specifiche elevate nel proprio campo di competenza,

    accompagnate da una esperienza lavorativa in ruoli direttivi  maturata

    nell'azienda, o in aziende similari, valide e temporalmente consolidate;

II)   all'istruzione  o  formazione  di base  buona  e  diversificata  che

    consenta di rapportare le problematiche della posizione a quelle più ampie

    della gestione aziendale;

III)  alla capacità innovativa e/o all'attitudine a lavorare per obiettivi

    globali e integrati;

IV)  alla capacità gestionale riferita, in particolare, alla utilizzazione

    delle risorse umane e strumentali e alla collaborazione con altre unità

    organizzative.

 

 

3.    In sede aziendale tra la Direzione e la rappresentanza sindacale dei

  quadri   si   provvederà,  se  del  caso,  alla  loro   integrazione   o

  specificazione,  tenuta di conto la particolare struttura  organizzativa

  dell'impresa.

 

 

 

Art. 53 - PROFILI

 

1° PROFILO

 

Lavoratori  che,  in  armonia con gli indirizzi e gli  obiettivi  generali

stabiliti dalla direzione aziendale, programmano e organizzano le attività

produttive  e  funzionali  di  unità  organizzative  molto  rilevanti  per

dimensione  e complessità, in funzione del raggiungimento degli  obiettivi

aziendali,  sia  in termini di efficacia che di efficienza,  nell'area  di

responsabilità  di ruolo attribuita e che sono chiamati a collaborare  con

un  particolare  contributo  d'iniziative alla formulazione  dei  suddetti

programmi.

 

Esempio:

 

u    responsabili di strutture organizzative di rilevante complessità.

 

 

2° PROFILO

 

Lavoratori  che,  sulla base di direttive generali aziendali,  nell'ambito

del  proprio  campo  di  attività  (amministrativo,  tecnico,  acquisti  e

vendite,  ecc.)  e  con  la necessaria conoscenza dei  settori  correlati,

svolgono analisi ed elaborazioni complesse di problematiche finalizzate al

conseguimento  degli  obiettivi della cooperativa, provvedendo  alla  loro

impostazione e sviluppo e curandone le relative fasi di esecuzione. A  tal

fine   possono   avvalersi   dell'apporto   di   altri   lavoratori    non

gerarchicamente subordinati, realizzandone il coordinamento operativo.

 

Esempio:

 

u    specialisti di settore aziendale.

 

 

3° PROFILO

 

Lavoratori  che, nell'ambito delle politiche aziendali e sotto la  propria

responsabilità,   dirigono   e   assicurano   l'andamento   funzionale   e

organizzativo delle strutture di vendita cui sono preposti,  composte  dal

supermercato   alimentari  e  dal  magazzino  non   alimentari   a   gamma

merceologica  completa,  nonché  lavoratori  che  dirigono  e   assicurano

l'andamento funzionale e organizzativo di strutture di vendita  le  quali,

per  i  dati  complessivi di dimensioni, numero di addetti, complessità  e

quantità  delle attività, sono obiettivamente assimilabili alla  struttura

di vendita di cui sopra.

 

Esempio:

 

u    responsabili di negozio.

 

 

4° PROFILO

 

Lavoratori adibiti al centro elettronico di elaborazioni dati che studiano

e  definiscono le funzioni aziendali individuandone i flussi informativi e

le   correlazioni  logiche,  semplificandone  le  fasi  di  realizzazione;

studiano  il  dimensionamento  dell'hardware;  studiano,  sperimentano   e

gestiscono   il   software  di  base,  coordinando  altri   analisti   e/o

programmatori.

 

Esempio:

 

u    responsabili analisi del sistema.

 

 

5° PROFILO

 

Lavoratori  che,  sulla  base degli indirizzi e degli  obiettivi  generali

stabiliti dalla direzione aziendale, sono preposti alla responsabilità  di

settori  merceologici di rilevante importanza (per numero di  merceologie,

di   referenze,  di  fornitori  e  per  volume  d'affari)  e   complessità

(merceologiche, di mercato e procedurali), e operano con elevata autonomia

decisionale  e  margini  di  discrezionalità  nella  determinazione  delle

condizioni d'acquisto.

 

Esempio:

 

u     capi  settore  con  compiti di guida e coordinamento  operativo  dei

  compratori.

 

 

6° PROFILO

 

Lavoratori  in  possesso  di notevoli conoscenze nella/e  disciplina/e  di

propria  competenza  che collaborano con la direzione aziendale,  fornendo

contributi   originali   e  creativi  all'elaborazione   delle   strategie

dell'impresa  e  alla determinazione degli obiettivi  nonché,  nella  fase

realizzativa, all'elaborazione di programmi e/o di progetti e/o di sistemi

di controllo, ad alta specializzazione e di notevole interesse aziendale.

 

Esempio:

 

u     progettisti - ricercatori - responsabili di analisi e programmazione

  generale.

 

 

7° PROFILO

 

Lavoratori  che,  in  armonia con gli indirizzi e gli obiettivi  generali,

relativi  all'area di loro competenza, stabiliti dalla Direzione Aziendale

o  dal  Direttore  dell'ipermercato, decidono  sulle  scelte  di  gestione

commerciale  dei reparti da loro coordinati (politica degli  assortimenti,

degli  acquisti  e  delle  vendite)  e sono  responsabili  per  l'area  di

competenza  degli  obiettivi  concordati  di  vendita,  servizio,   costi,

margine, sviluppo risorse umane nonché del coordinamento dei capi  reparto

e garantiscono l'applicazione di tutte le norme di legge.

 

Esempio:

 

u    capi area ipermercato.

 

 

 

Art. 54 - ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA E PROCEDURE

 

1.   L'attribuzione della categoria di Quadro è operata dall'azienda sulla

  base  della rispondenza della professionalità e delle responsabilità  ai

  criteri   sopra  enunciati  in  relazione  alla  particolare   struttura

  organizzativa  aziendale.  L'attribuzione  della  categoria  di   Quadro

  unitamente  all'indicazione della funzione attribuita  verrà  comunicata

  dall'azienda   ai  lavoratori  interessati  e  contemporaneamente   alla

  rappresentanza sindacale dei quadri stessi.

 

 

2.     Fermo  restando  che  le  sottoindicate  procedure  non  sospendono

  l'efficacia immediata del provvedimento di attribuzione, i lavoratori che

  ritengono  di  essere  stati ingiustamente non inclusi  nella  categoria

  Quadro, potranno presentare direttamente o tramite la loro rappresentanza

  sindacale o l'organizzazione sindacale a cui sono iscritti o conferiscono

  mandato, motivato ricorso alla direzione aziendale, la quale, valutate le

  osservazioni, aprirà il confronto di merito entro 15 giorni dal  ricorso

  stesso  allo  scopo di dare definitiva risposta entro  i  successivi  10

  giorni, salvo eventuali proroghe da concordarsi.

 

 

Nota.

 

La  norma  di  cui  al  comma 3 dell'art. II parte seconda  del  CCNL  del

20.12.90,  che  si riporta testualmente, ha esaurito la  sua  validità  in

quanto  norma  transitoria e di prima applicazione della legge  1.5.85  n.

190: "In sede di prima applicazione l'individuazione di lavoratori a cui è

attribuita la categoria di Quadro dovrà essere effettuata entro 60  giorni

dalla sottoscrizione del presente accordo".

 

 

 

Art. 55 - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

1.     Ai   Quadri,  oltre  al  trattamento  retributivo  stabilito  dalla

  contrattazione  collettiva, in considerazione  dell'importanza  e  delle

  responsabilità connesse al loro ruolo nonché alle modalità di svolgimento

  della   prestazione,  viene  riconosciuta  una  indennità  di   funzione

  determinata  nella  misura  minima di £. 80.000  lorde  mensili  per  14

  mensilità.

 

 

2.    Detta  indennità  di funzione unitamente ad altre  indennità,  quote

  salariali  o emolumenti a titolo equivalente, erogati in sede aziendale,

  concorrerà  a formare un'unica voce retributiva denominata indennità  di

  funzione.

 

 

3.     In  sede  aziendale  potranno  essere  concordate  quote  salariali

  aggiuntive aventi le caratteristiche di:

 

I)    incrementi  dell'indennità di funzione eventualmente  articolati  in

    gradi, in ragione dei fattori specifici di cui ai punti da 1), a 4) del

    comma 2 dell'art. 52;

II)   assegni variabili collegati ai risultati conseguiti in rapporto agli

    obiettivi.

 

 

4.    A decorrere dall'1.1.91 l'indennità di funzione di cui al  comma 1 è

  incrementata di £. 20.000 mensili.

 

  Tale aumento non è assorbibile.

 

 

5.     A   decorrere  dall'1.1.95  l'indennità  medesima  è  ulteriormente

  incrementata di £. 150.000 lorde, elevando, di conseguenza, l'indennità di

  funzione a £. 250.000 lorde mensili.

 

  Tale  aumento  è assorbibile al 50% da indennità similari, da  eventuali

  superminimi  individuali,  nonché da elementi retributivi  concessi  con

  clausole  espresse  di  assorbimento ovvero a titolo  di  acconto  o  di

  anticipazione sul presente contratto.

 

 

 

Art. 56 - RESPONSABILITA' CIVILE

 

1.    Le  norme di attuazione dell'art. 5 della legge 13.5.85 n. 190  sono

  definite all'art. 177 del presente CCNL.

 

 

2.    Fermo restando quanto previsto dall'art. 177, i Quadri sono comunque

  esonerati  da  corrispondere somme a titolo di  risarcimento  danni  nei

  confronti di terzi in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 5  della

  legge 13.5.85 n. 190 in quanto a carico dell'impresa.

 

 

 

Art. 57 - INFORMAZIONE

 

1.    Oltre a quanto previsto dall'art. 15, si riconosce per il Quadro  il

  diritto ad essere informato circa le strategie, i progetti e gli obiettivi

  dell'impresa e i risultati, nonché ad essere consultato sulla definizione

  degli obiettivi dell'area di attività di sua competenza.

 

 

 

Art. 58 - FORMAZIONE

 

1.    In  relazione all'art. 15, con particolare riferimento al  comma  6,

  inclusi i punti 6 bis e 6 ter, si darà luogo ad un incontro annuale tra la

  direzione aziendale e la rappresentanza sindacale dei Quadri per esaminare

  congiuntamente  i  programmi formativi e di aggiornamento  professionale

  nonché i relativi preventivi di spesa.

 

 

2.   Tali programmi comprenderanno iniziative a favore del personale femmi

  nile  al  fine di incrementare la presenza delle donne nell'area  quadri

  nonché iniziative specifiche per la loro riqualificazione dopo le assenze

  di lungo periodo.

 

 

3.    Gli  investimenti  formativi  saranno  realizzati  anche  attraverso

  l'attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare

  riferimento al dialogo sociale.

 

 

 

Art. 59 - MUTAMENTO PROVVISORIO DI MANSIONI

 

1.   L'assegnazione temporanea del lavoratore a mansioni di Quadro, di cui

  agli artt. 52 e 53, sempreché non si tratti di sostituzione di lavoratore

  assente  con  diritto alla conservazione del posto,  diverrà  definitiva

  quando siano trascorsi 180 giorni di effettivo lavoro.

 

 

2.    Con  riferimento all'art. 6 della legge 13.5.85 n. 190 e alla  legge

  2.4.86 n. 106, l'assegnazione temporanea del Quadro a mansioni superiori

  alla qualifica di Quadro, ovvero dirigenziali, che non sia avvenuta  per

  sostituzione  di  lavoratore assente con diritto alla conservazione  del

  posto,  non  può  essere di durata superiore a 180 giorni  di  effettivo

  lavoro.

 

  Trascorso  tale  periodo  la  predetta assegnazione  temporanea  diventa

  definitiva.

 

 

3.    In  caso  di  assegnazione  provvisoria a  mansioni  superiori  agli

  interessati  sarà corrisposta un'indennità pari alla differenza  tra  il

  trattamento  economico contrattuale del sostituto e del  sostituito  con

  riferimento alla retribuzione di cui all'art. 141.

 

 

 

Art. 60 - TRASFERIMENTO

 

Il  Quadro  che  abbia  compiuto  il  55°  anno  di  età  può  opporsi  al

trasferimento disposto dalla cooperativa esclusivamente in caso di gravi e

comprovati motivi.

 

 

 

Art. 61 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

 

1.    Con  decorrenza dall'1.1.95 ai Quadri delle imprese rientranti nella

  sfera di applicazione del presente CCNL saranno garantite le prestazioni

  sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'allegato

  n. 10.

 

 

2.    Tali  prestazioni saranno attuate con un idoneo strumento  operativo

  che  sarà  prescelto da ciascuna Associazione Cooperativa  al  quale  si

  uniformeranno le cooperative associate. A cura di ciascuna  Associazione

  Cooperativa  verrà  data  informazione  alle  Organizzazioni   Sindacali

  stipulanti e ai Quadri in merito allo strumento operativo prescelto.

 

 

3.    Il  finanziamento delle prestazioni concordate che saranno usufruite

  dal  Quadro,  nei  limiti  dei massimali e alle condizioni  previste,  è

  convenuto in £. 480.000 annue a carico dell'impresa.

 

 

4.    In caso di variazioni legislative riguardanti l'assistenza sanitaria

  le parti si impegnano ad apportare al presente articolo gli aggiornamenti

  e le modifiche che risultino opportune.

 

 

 

Art. 62 - ORARIO DI LAVORO

 

In considerazione delle particolari funzioni espletate dai Quadri l'orario

di  lavoro, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 87, terrà

conto  delle oggettive esigenze di flessibilità connesse a tale  funzione.

Pertanto,  ove ciò non contrasti con l'organizzazione del lavoro aziendale

in  atto,  il  Quadro potrà usufruire di orari giornalieri  flessibili  in

entrata  e  in  uscita periodicamente predeterminati e concordati  con  la

Direzione competente.

 

 

 

Titolo XXII - APPRENDISTATO

 

Art. 63 - FINALITA' DELL'ISTITUTO

 

1.    L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani  lavoratori  di

  apprendere quelle mansioni per le quali occorre un certo tirocinio.

 

  Considerato  il  comune interesse a rivitalizzare l'istituto,  le  parti

  convengono  che  tale  tipologia  di  impiego  rientri  nell'ambito  del

  confronto  sul  mercato  del  lavoro previsto  dal  secondo  livello  di

  contrattazione.

 

 

2.    Ciò  premesso le parti contraenti esprimono concordemente l'esigenza

  di svolgere, anche nei confronti degli organi competenti, tutte le azioni

  necessarie affinché l'istituto dell'apprendistato sia tenuto nella massima

  considerazione, particolarmente ai fini dell'apprendistato professionale.

 

 

3.    Le  organizzazioni  contraenti si impegnano  altresì  a  partecipare

  attivamente  alla  formulazione dei programmi rivolti alla  preparazione

  professionale dei lavoratori, in collaborazione con i Ministeri e con gli

  Enti competenti. Tale partecipazione e collaborazione potrà essere oggetto

  di  particolari  determinazioni  e iniziative  ai  vari  livelli.  Viene

  confermato  l'interesse e l'impegno delle parti per la realizzazione  di

  adeguate politiche per l'addestramento professionale nel settore.

 

 

 

Art. 64 - AMMISSIBILITA'

 

1.   L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese

  nel quarto livello, con le seguenti eccezioni:

 

I)    lavori  di  scrittura,  archivio e protocollo  (corrispondenti  alle

    qualifiche di "archivista" e "protocollista");

II)    lavori   di   dattilografia  (corrispondenti  alla   qualifica   di

    "dattilografo"), purché il relativo personale risulti in  possesso  di

    specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente

    riconosciuta;

III) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.

 

 

2.   L'apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di

  qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato istituiti con

  Decreti Presidenziali in applicazione dell'art. 9, RDL 21.9.38 n.  2038,

  convertito  nella  legge  2.6.39  n. 739  e  dagli  Istituti  legalmente

  riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18.1.42 n. 86, ovvero  di

  attestato  di  qualifica conseguito ai sensi dell'art.  14  della  legge

  21.12.78 n. 845, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

 

 

 

Art. 65 - LIMITI NUMERICI

 

1.   Ai sensi dell'art. 2 della legge 19.1.55 n. 25, come modificato dalla

  legge 2.4.68 n. 424, il numero degli apprendisti nelle singole aziende non

  potrà  superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori

  non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono

  a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso.

 

 

2.    Ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 21 della legge  28.2.87  n.  56  è

  tuttavia  consentita  l'assunzione fino a tre apprendisti,  anche  nelle

  cooperative che abbiano fino a otto lavoratori alle proprie dipendenze.

 

 

3.    Possono  essere  assunti  come apprendisti  i  giovani  di  età  non

  inferiore a 15 anni e non superiori a 20, salvo i divieti e le limitazioni

  previste dalla legge 17.10.67 n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli

  e adolescenti.

 

 

 

Art. 66 - DURATA DELL'APPRENDISTATO

 

1.   Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di

  24 mesi per le qualifiche comprese nel Quarto livello.

 

  Nelle  aziende  del  settore alimentare o singoli  reparti  delle  unità

  produttive di queste che trattano prodotti, freschi e non, da vendersi a

  taglio  e peso, il periodo di apprendistato per il raggiungimento  delle

  qualifiche  di addetto al banco di gastronomia, salumeria,  pescheria  e

  carni, di cui al profilo 2 parametro 155, è fissato in 36 mesi.

 

 

2.    Trascorso  tale  periodo, l'apprendista, indipendentemente  dall'età

  raggiunta  e  dalle mansioni effettivamente svolte, sarà assegnato  alla

  qualifica per la quale ha compiuto l'apprendistato.

 

 

3.    Il  periodo  di apprendistato effettuato in precedenza presso  altre

  aziende dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni  sarà

  computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal  presente

  contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore ad un anno.

 

 

 

Art. 67 - ASSUNZIONE

 

1.    Per  l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro  deve  ottenere

  l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente,

  al  quale dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli

  apprendisti, il genere di addestramento cui saranno adibiti e la qualifica

  che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

 

 

2.    Ai  sensi  dell'art. 21 della legge 28.2.87 n. 56  per  l'assunzione

  degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.

 

 

 

Art. 68 - PERIODO DI PROVA

 

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30

giorni durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto  di

lavoro senza preavviso.

 

 

 

Art. 69 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA

 

1.   La cooperativa ha l'obbligo:

 

I)    di  impartire  o  di  fare  impartire  nell'azienda  all'apprendista

    l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare

    lavoratore qualificato;

II)   di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo e

    ad   incentivo,   se   non   per  il  tempo  strettamente   necessario

    all'addestramento e previa comunicazione all'Ispettorato del Lavoro;

III)  di  non  adibire  l'apprendista a lavori  di  manovalanza  e  a  non

    sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche;

IV)   di  accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla

    retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria  dei

    corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami nei limiti di

    tre ore settimanali per non più di otto mesi all'anno;

V)    di  informare periodicamente, comunque a intervalli non superiori  a

    sei mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria

    potestà dei risultati dell'addestramento.

 

 

2.    Agli  effetti di quanto richiamato al precedente punto 3)  non  sono

  considerati  lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività  nelle

  quali l'addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato,

  sotto  la  cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino  del

  posto  di  lavoro,  sempre che lo svolgimento di tale attività  non  sia

  prevalente  e,  in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti  affidati

  all'apprendista.

 

 

 

Art. 70 - OBBLIGHI DELL'APPRENDISTA

 

Oltre  all'osservanza  delle  norme  disciplinari  generali  previste  dal

presente  contratto  e  delle norme contenute negli eventuali  regolamenti

interni di azienda, l'apprendista ha l'obbligo:

 

I)    di attenersi alle istruzioni dei dirigenti delle cooperative o delle

    persone da questi incaricate della sua formazione professionale  e  di

    seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

II)  di prestare la sua opera con la massima diligenza;

III)  di  frequentare  con  la massima assiduità e diligenza  i  corsi  di

    insegnamento complementare.

 

 

 

Art. 71 - TRATTAMENTO NORMATIVO

 

1.    L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato,  allo

  stesso  trattamento  normativo previsto dal  presente  contratto  per  i

  lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio.

 

 

2.    Le  ore  di  insegnamento  complementare sono  comprese  nell'orario

  normale di lavoro.

 

 

 

Art. 72 - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

La retribuzione degli apprendisti (allegato n. 2) risulta costituita dalle

seguenti componenti:

 

I)   paga base nazionale conglobata:

 

    -    per la prima metà del periodo di apprendistato, il 75% della paga

       base nazionale conglobata corrisposta ai lavoratori qualificati;

    -    per la seconda metà del periodo di apprendistato, l'85% della paga

       base nazionale conglobata corrisposta ai lavoratori qualificati.

 

II)   indennità  di  contingenza  determinata in  attuazione  della  legge

    26.2.86 n. 38 e successive modifiche nonché dall'accordo interconfederale

    31.7.92.

 

 

III)  Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di £. 20.000 mensili  per

    13 mensilità a norma del precitato accordo interconfederale del 31.7.92.

 

 

 

Art. 73 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

 

1.   Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del periodo di

  tirocinio  comprendendo in esso il periodo dedicato  alla  formazione  e

  all'addestramento professionale.

 

 

2.    Il  datore  di lavoro è tenuto a comunicare entro dieci giorni  alla

  competente  Sezione Circoscrizionale i nominativi degli  apprendisti  ai

  quali sia stata attribuita la qualifica.

 

 

3.    Il  datore  di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla  competente

  Sezione  Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti, dei quali  per

  qualunque  motivo sia cessato il rapporto di lavoro entro il termine  di

  cinque giorni dalla cessazione stessa.

 

 

4.    Ai  sensi dell'art. 19 della legge 19.1.65 n. 25, qualora al termine

  del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118

  C.C.,  l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita

  mediante le prove di idoneità e il periodo di apprendistato è considerato

  utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

 

 

 

Art. 74 - DISPOSIZIONE FINALE

 

Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  contratto  in  materia   di

apprendistato  o  di  istruzione professionale, le  parti  fanno  espresso

riferimento  alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti  in  materia

(*).

 

 

 

Titolo XXIII - FORMAZIONE E LAVORO

 

Art. 75.

 

Per  quanto  concerne i contratti di formazione e lavoro  si  rinvia  alle

norme  di  legge e all'accordo quadro allegato n. 4 al presente  CCNL  del

quale è parte integrante (*).

 

 

(*) Nota a verbale agli artt. 74 e 75.

 

In relazione alla legislazione vigente e alla precedente contrattazione in

materia di apprendistato e di contratti di formazione lavoro, la normativa

del  presente  contratto riferita a tale istituto sarà  armonizzata  nelle

province autonome di Trento e Bolzano mediante opportuni incontri  tra  le

parti a livello territoriale.

 

 

 

Titolo XXIV - LAVORO A TEMPO PARZIALE

 

Art. 76 - PRINCIPI GENERALI

 

1.    Il  rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo  i  seguenti

  principi:

 

I)   volontarietà di entrambe le parti;

II)   reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo  pieno  in

    relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni

    svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;

III)  priorità  nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o  viceversa

    dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le

    stesse mansioni;

IV)    applicabilità  delle  norme  del  presente  contratto   in   quanto

    compatibile con la natura del rapporto stesso.

 

 

2.  L'accordo fra le parti per le trasformazioni del rapporto di lavoro  a

tempo  pieno  e il rapporto di lavoro a tempo parziale deve  risultare  da

atto scritto convalidato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro.

 

 

 

Art. 77 - FINALITA' DELL'ISTITUTO E NORMATIVA

 

1.   Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato

  con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente CCNL.

 

 

2.   Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire:

 

u     flessibilità  della forza lavoro in rapporto ai flussi  di  attività

  nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno;

u     risposta  ad esigenze individuali dei lavoratori anche già  occupati

  compatibilmente con le esigenze aziendali.

 

 

3.    L'utilizzo  del lavoro a tempo parziale e le modalità di  attuazione

  saranno  contrattate  preventivamente tra le  parti  in  sede  aziendale

  assumendo  a parametri di riferimento, l'organizzazione del  lavoro,  la

  definizione   degli   organici,  la  professionalità   dei   lavoratori,

  l'incremento di quota di occupazione giovanile con particolare riferimento

  alle  occasioni  di studio e di lavoro. In tale ambito  la  collocazione

  temporale  della prestazione lavorativa a tempo parziale  sarà  compresa

  nelle articolazioni dell'orario di lavoro di cui all'art. 84.

 

 

4.    La  ricollocazione e/o la distribuzione temporale saranno  possibili

  previa richiesta e/o consenso del lavoratore interessato.

 

 

5.   Compatibilmente con le esigenze aziendali, per i primi 2 anni di vita

  del bambino, il genitore può richiedere, secondo modalità e norme definite

  a livello aziendale, il passaggio a tempo parziale. A termine del periodo

  il genitore riprenderà il lavoro a tempo pieno.

 

 

6.   E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare quando sia richiesto da

  specifiche esigenze organizzative, l'esistenza delle quali sarà verificata

  preventivamente tra le parti, salvo imprevisti casi eccezionali purché il

  lavoratore vi acconsenta.

 

 

7.      Sulla    eccezionalità   potranno   essere   fornite   indicazioni

  esemplificative a livello aziendale.

 

 

8.   Le ore di lavoro supplementari saranno retribuite con la quota oraria

  della  retribuzione  di fatto di cui all'art. 142,  maggiorata  del  35%

  comprensiva di tutti gli istituti contrattuali ad essa afferenti (Nota a

  verbale: la percentuale di cui sopra decorre dall'1.4.87).

 

 

 

Art. 78 - CONTENUTI DEL CONTRATTO INDIVIDUALE

 

1.   L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto

  scritto, nel quale siano indicati:

 

I)   il periodo di prova per i nuovi assunti;

II)   le  mansioni, la durata della prestazione lavorativa  ridotta  e  la

    distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al

    mese e all'anno;

III)   il   trattamento   economico  e  normativo   secondo   criteri   di

    proporzionalità, in relazione all'entità della prestazione lavorativa e

    all'anzianità di servizio, rispetto a quello dei dipendenti dello stesso

    livello  contrattuale che effettuano l'orario completo, con esclusione

    della riduzione dell'orario di lavoro che riguarda unicamente i lavoratori

    a tempo pieno qualunque sia la riduzione attuata fermo restando l'adozione

    di diversi divisori convenzionali per la determinazione della paga oraria

    stabiliti dall'art. 145.

 

 

2.    Fermo  restando che la prestazione lavorativa con orario giornaliero

  fino  a  4 ore non potrà essere frazionata nella stessa giornata,  salvo

  espressa  richiesta  del lavoratore, le modalità  di  svolgimento  della

  prestazione individuale saranno fissate tra cooperativa e lavoratore, di

  norma, entro le seguenti fasce:

 

I)    nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da

    16 a 25 ore;

II)  nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 48 a

    120 ore;

III)  nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400

    a 1.300 ore.

 

 

3.   Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente

  Ispettorato Provinciale del Lavoro.

 

 

Dichiarazione congiunta.

 

Le parti congiuntamente si impegnano ad intervenire presso l'INPS affinché

si  chiarisca  che in caso di malattia, di infortunio e di  maternità,  al

personale a part-time misto, il riproporzionamento tenga conto,  anche  ai

fini  del  trattamento economico, del rapporto fra giornate  lavorative  a

full-time e quelle a part-time.

 

 

 

Titolo XXV - CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

 

Art. 79 - FINALITA' DELL'ISTITUTO - AMMISSIBILITA'- LIMITI

 

1.    Ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56 le parti individuano

  ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a

  termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi,

  comunque prorogabili, ai sensi della legge 18.4.62 n. 230.

 

 

2.    Le  assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo

  in presenza di:

 

I)   incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o

    progetti straordinari;

II)   periodi  di più intensa attività non ricorrenti nell'arco dell'anno,

    derivati da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con

    i normali organici aziendali;

III) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;

IV)   aspettative  diverse da quelle già previste dall'art.  1,  lett.  b,

    legge 18.4.62 n. 230;

V)    assunzioni  per integrazione di orario di cui all'art. 77,  punto  5

    riferite ai lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a  tempo

    parziale.

 

 

3.    Ai  lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica  il

  diritto di priorità di cui all'art. 8 bis, legge 25.3.83 n. 79.

 

 

4.   Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze

  lavoratori  assunti per le predette ipotesi di contratto  a  termine  in

  numero superiore al 10% dell'organico in forza in ogni unità produttiva.

  La quota di contratti a termine derivante da tale calcolo non contempla i

  contratti a termine utilizzabili secondo quanto previsto al Titolo XXXV -

  Aspettative  non retribuite - che pertanto vanno considerati aggiuntivi.

  Nelle  singole  unità produttive che abbiano meno  di  30  dipendenti  é

  consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti  per  tre

  lavoratori.  Ai  fini  della percentuale predetta non  si  computano  le

  assunzioni  effettuate  con contratto a termine nelle  ipotesi  previste

  direttamente dalla legge (legge n. 230/62; DL n. 876/77 convertito nella

  legge  n. 18/78 e successive proroghe) né con contratto di formazione  e

  lavoro.

 

  Nell'ambito  della  contrattazione aziendale possono  essere  realizzate

  intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.

 

 

 

Art. 80 - PROCEDURE

 

1.    L'azienda che intende avvalersi della normativa di cui al precedente

  art.  79  è  tenuta, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione

  scritta al Comitato Misto competente e, su richiesta di questo, a fornire

  indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti

  per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. Il Comitato

  Misto, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di

  utilizzo  anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha  facoltà  di

  segnalare  i  casi alle parti stipulanti il presente contratto.  Queste,

  valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali

  e  le  prospettive di consolidamento dei contratti a termine,  potranno,

  quando  traggano  conferma  della  anomalia  segnalata,  procedere  alla

  sospensione  anche  temporanea dell'efficacia delle norme  del  presente

  articolo nei confronti delle imprese interessate.

 

 

2.    All'atto  della  comunicazione  alla  sezione  circoscrizionale  per

  l'impiego  delle  assunzioni di cui al presente punto,  l'azienda  dovrà

  esibire una dichiarazione relativa all'applicazione del presente CCNL  e

  all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione sociale e di

  legislazione sul lavoro.

 

 

3.    Gli  accordi  territoriali  e  aziendali  in  materia  già  in  atto

  all'entrata in vigore del contratto sono confermati.

 

 

 

Titolo XXVI - ORARIO DI LAVORO

 

Art. 81 - DURATA SETTIMANALE - LAVORO EFFETTIVO

 

1.   L'orario di lavoro effettivo è:

 

u    40 ore settimanali fino al 30.6.89;

u    38 ore e mezzo settimanali dall'1.7.89 fino al 31.12.89;

u    38 ore settimanali dall'1.1.90.

 

 

2.     Per   lavoro   effettivo  s'intende  ogni   lavoro   che   richieda

  un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro

  effettivo  il  tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi  intermedi

  presi sia all'interno che all'esterno delle aziende, le soste comprese tra

  l'inizio e la fine dell'orario giornaliero.

 

 

3.    L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può  durare

  senza interruzione più di quattro ore e mezza (art. 20, legge 17.10.67 n.

  977).

 

 

Nota a verbale.

 

Il passaggio dalle 38 ore e mezzo alle 38 ore potrà essere derogato previo

accordo in sede aziendale. In tale caso le ore residue di cui ai punti 3 e

4 dell'art. 83 comma 3 saranno utilizzate come stabilito dall'ultimo comma

dello  stesso articolo. Resta comunque inteso che la determinazione  della

paga  oraria sarà effettuata con i divisori convenzionali di cui  all'art.

145 riferiti all'orario effettivo settimanale di lavoro.

 

(Es. ore 38 = 165)

 

 

 

Art. 82 - LAVORO FUORI SEDE

 

1.    Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede  ove

  egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto

  indicatogli.

 

 

2.    In  tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede  alla

  fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della

  fine del normale orario di lavoro, quanto è necessario al lavoratore - in

  rapporto  alla  distanza e al mezzo di locomozione - per raggiungere  la

  sede.

 

 

3.     Le  spese  di  trasporto,  di  vitto  e  di  pernottamento,  quando

  necessario, saranno rimborsate dalla cooperativa.

 

 

 

Art. 83 - MONTE ORE DI RIDUZIONE - CRITERI DI APPLICAZIONE

 

1.    Il  monte  ore  di  riduzione d'orario in  ragione  di  anno  (*)  è

   determinato come segue:

 

I)    ore  88  per  il periodo dalla data di decorrenza del CCNL  fino  al

    31.12.88;

II)   ore 96 (88 + 8) per il periodo dall'1.1.89 al 30.6.89 (ore 48 per il

    1° semestre 1989);

III) ore 104 (96 + 8) dall'1.7.89 (ore 52 per il 2° semestre 1989).

 

(*) Nota a verbale: Le parti si danno atto che i criteri di determinazione

del  monte ore di riduzione dell'orario di lavoro in ragione di anno, come

determinato  dal presente articolo è in armonia con la determinazione  del

monte  ore di cui ai commi 1-2-3 dell'art. 22 del CCNL 1984, ovvero le  32

ore e mantengono il carattere originario di ex festività.

 

 

2.    Tale  riduzione  è  comprensiva delle 32  ore  relative  alle  ex  4

   festività abolite dalla legge 5.3.77 n. 54, con esclusione quindi della

   festività dell'Epifania reintrodotta con DPR 28.12.85 n. 792, e delle ore

   di riduzione di cui all'art. 22 del CCNL 1.2.83.

 

 

3.    La  riduzione  dell'orario  di  lavoro  settimanale  come  stabilito

   dall'art. 81 avverrà con le seguenti modalità:

 

I)    dalla  data di decorrenza del CCNL al 30.6.89 la riduzione di orario

    di lavoro sarà attuata secondo quanto stabilito in sede aziendale previa

    utilizzazione delle 88 ore di cui al comma 1, punto I), che dall'1.1.89

    salgono  a 96 ore per effetto di otto ore annue di nuova riduzione  di

    orario;

II)    dall'1.7.89  al  31.12.89  la  riduzione  dell'orario   di   lavoro

    settimanale a 38 ore e mezzo sarà attuata mediante assorbimento di 36 ore

    dal monte ore di cui al comma 1 punto III); (52 - 36 = 16 ore residue per

    il secondo semestre 1989);

III)  dall'1.1.90 con l'adozione dell'orario settimanale di 38 ore e mezzo

    residuano 32 ore;

IV)  dall'1.1.90 con l'adozione dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore

    saranno assorbite 96 ore dal monte ore di cui al comma 1 punto III) (104 -

    96 = 8 ore residue).

 

 

4.   Le 32 ore residue o le 8 ore residue, di cui ai precedenti punti III)

   e IV) saranno utilizzate come permessi individuali o con diverse modalità

   tra cui quelle stabiliti dal successivo art. 84.

 

 

5.    Le  ore  di  incremento  del monte ore di cui  al  comma  1  (8  ore

   dall'1.1.89 e ulteriori otto ore dall'1.7.89) non troveranno applicazione

   o saranno applicate fino a concorrenza laddove le riduzioni d'orario in

   essere  effettuate con destinazione di ore aggiuntive  a  carico  delle

   aziende  rispetto  a  quelle  stabilite  dal  precedente  CCNL   siano,

   rispettivamente, superiori o inferiori a quelle stabilite dalla presente

   regolamentazione.

 

 

6.    In  caso  di  prestazione lavorativa ridotta,  dovuta  ad  inizio  o

   cessazione del rapporto di lavoro, nel corso dell'anno di calendario, al

   lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente

   articolo per ogni mese intero di anzianità di servizio non computandosi a

   tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro,

   retribuzione secondo norma di legge o di contratto.

 

 

7.    La  presente  regolamentazione unitamente a  quella  dei  successivi

   articoli  in  materia sostituisce a tutti gli effetti  quella  prevista

   dall'accordo  interconfederale 10.5.77, sulle festività abolite,  fermo

   restando quanto previsto dall'art. 81.

 

 

8.    Le  parti convengono che nelle unità produttive delle aziende minori

   che occupino stabilmente un numero di addetti non superiore a 8, riferiti

   al tempo pieno, l'orario di lavoro settimanale potrà essere di 40 ore o di

   44 ore per i lavoratori di cui al successivo art. 88 qualora sussistano

   fondati motivi che la riduzione settimanale di orario possa determinare

   una  dequalificazione del servizio, una contrazione  delle  vendite,  o

   ingiustificati appesantimenti gestionali.

 

 

9.    Le ore eccedenti l'orario normale contrattuale e fino alle 40 ore  o

   di  44  per i lavoratori di cui all'art. 88 saranno recuperate  con  le

   modalità di seguito stabilite.

 

 

10.   Le  ore  intercorrenti  fra l'orario normale di  lavoro  settimanale

   contrattuale e le 40 ore o le 44 ore per i lavoratori di cui all'art. 88

   non   sono  da  considerarsi  lavoro  straordinario  a  nessun  effetto

   contrattuale.

 

 

11.   Le ore di cui sopra e quelle derivanti dal monte ore di riduzione di

   orario  stabilite dal comma 1 del presente articolo saranno utilizzate,

   previa  contrattazione aziendale e comunque in accordo tra le parti,  a

   titolo di permesso individuale ovvero con diverse modalità, tra le quali

   quelle stabilite dall'art. 84. Ciò in contemperanza tanto con le esigenze

   dei lavoratori quanto con quelle della cooperativa.

 

 

12.   Nel caso di permessi individuali il lavoratore ne farà richiesta con

   almeno 24 ore di preavviso.

 

 

13.   Di  norma  tali  permessi dovranno essere  goduti  entro  l'anno  di

   maturazione e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo; a tale

   data, se non usufruiti, decadranno e le corrispondenti ore saranno pagate

   con la retribuzione in atto al momento della scadenza.

 

 

14.   Le  ore  residue  di  cui al presente articolo e  all'art.  88  sono

   incrementate di 16 ore annue per le imprese con oltre 15 dipendenti con il

   seguente scaglionamento:

 

u    4 ore a decorrere dall'1.1.92

u    4 ore a decorrere dall'1.1.93

u    8 ore a decorrere dall'1.1.94.

 

  Tali 16 ore non sono assorbibili.

 

 

 

Art. 84 - DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO

 

1.    La  distribuzione  dell'orario di lavoro  sarà  concordata  in  sede

  aziendale,  sulla  base  di quanto previsto dall'art.  13,  al  fine  di

  realizzare,  nella  sua articolazione e tenendo  conto  degli  orari  di

  apertura, i seguenti obiettivi:

 

u     la  migliore  utilizzazione dei fattori  produttivi  e  della  forza

  lavoro, per incrementare la competitività e la produttività aziendale;

u    il miglioramento del servizio ai consumatori;

u      il   miglioramento  delle  condizioni  complessive  di  lavoro  dei

  dipendenti, da conseguire anche attraverso il tendenziale restringimento

  del nastro orario.

 

 

2.   Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra le parti convengono

  che:

 

u     la  distribuzione  dell'orario di  lavoro  di  cui  al  comma  1  si

  realizzerà,  con  articolazioni  dell'orario  di  lavoro  essenzialmente

  riscontrabili  in turni unici continuati, fasce orarie  differenziate  e

  orari spezzati anche diversamente combinati tra loro;

u    si contratteranno in sede aziendale forme di flessibilità dell'orario

  di lavoro.

 

 

3.    A  tal  fine  potranno  essere attuate, anche  in  via  sperimentale

  nell'ambito   dell'esercizio  della  contrattazione   aziendale,   forme

  diversificate di orario di lavoro anche per gruppi di dipendenti e/o per

  aree  professionali in rapporto alle diverse tipologie  strutturali.  Le

  articolazioni dell'orario di lavoro, di cui sopra, saranno attuate in modo

  da  far  fronte più efficacemente anche ai periodi di maggiore  attività

  produttiva e agli orari di maggiore concentrazione delle vendite  e  dei

  servizi.

 

 

4.    In questo ambito si potranno realizzare periodi e ore programmati di

  superamento dell'orario contrattuale settimanale con conseguenti periodi

  compensativi  di riduzione, previa verifica qualitativa  e  quantitativa

  degli organici, sino al limite di 42 ore settimanali, per un massimo di 16

  settimane.

 

  Diversi  limiti  dell'orario settimanale e periodi  di  durata  potranno

  essere convenuti sempre nell'ambito di tale livello di contrattazione, a

  fronte di specifiche esigenze organizzative.

 

  Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel  caso

  di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima

  ora successiva all'orario definito.

 

 

5.    Il  lavoratore  deve prestare la sua opera nelle  ore  e  nei  turni

  concordati  anche se questi siano predisposti soltanto  per  determinati

  reparti od uffici.

 

 

6.    Nel  caso  in cui il lavoro sia organizzato in turni, questi  devono

  risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto

  il personale interessato.

 

 

7.    Sempre  nei  limiti  dell'orario settimanale si potranno  concordare

  prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.

 

 

8.    Si  darà  luogo  alla  distribuzione dell'orario  settimanale  su  5

  giornate  laddove  non  sussistano obiettivi  impedimenti  di  carattere

  tecnico, organizzativo o produttivo.

 

 

Nota a verbale.

 

I  lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario

settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente

riduzione   dell'orario   contrattuale  senza   aumento   o   decurtazioni

retributive, tranne nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro  per  i

quali  saranno  effettuati i relativi conguagli  in  ragione  degli  orari

effettuati nel periodo di riferimento.

 

 

 

Art. 85 - LAVORO ORDINARIO NOTTURNO

 

Il  lavoro effettuato nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore  06.00)

dovrà essere retribuito con la quota oraria delle retribuzione di fatto di

cui   all'art.  142  e  con  la  maggiorazione  del  25%  calcolata  sulla

retribuzione  di  cui all'art. 141 (il nuovo sistema  di  computo  decorre

dall'1.9.84 mentre la percentuale di cui sopra ha effetto dall'1.4.87).

 

 

 

Art. 86 - ORARIO IPERMERCATI

 

1.     Le   parti  considerano  acquisita  la  compatibilità,  in  termini

  organizzativi, tra l'attività di vendita al pubblico negli ipermercati -

  intendendosi  per  tali  le strutture di vendita  al  pubblico  con  una

  superficie di vendita superiore a 4.500 mq. - e l'interesse dei lavoratori

  a fruire dell'orario di lavoro settimanale di 37 ore nonché a migliorare

  le  modalità  della  prestazione, in quanto tali  strutture  di  vendita

  consentono interventi organizzativi coordinati e finalizzati ad assicurare

  il  miglioramento della produttività nonché recuperi nella  qualità  del

  lavoro  e  del  servizio,  ciò anche tenendo  conto  delle  esigenze  di

  competitività sul mercato.

 

 

2.   La sede appropriata per la valutazione delle migliori condizioni atte

  a realizzare l'incontro tra i diversi interessi rappresentati è pertanto

  quella  aziendale e a tal fine la materia è demandata dal presente  CCNL

  alla contrattazione di secondo livello.

 

 

3.    Tutto  ciò  premesso e alla luce di quanto sopra, negli  ipermercati

  delle  aziende  di  cui alla sfera di applicazione che realizzeranno  la

  settimana  lavorativa di 37 ore, ricorrendo agli strumenti previsti  dal

  presente CCNL in materia di distribuzione degli orari e flessibilità  di

  cui  all'art  84,  la  pratica attuazione di questa  avverrà  a  partire

  dall'1.1.94, utilizzando anche le 8 ore di permessi di cui all'art. 83, e

  le ulteriori 16 ore di cui al CCNL del 20.12.90.

 

 

 

Nota a verbale.

 

In  relazione a quanto sopra, gli Accordi Integrativi Aziendali in essere,

migliorativi della presente normativa, mantengono la loro validità.

 

 

 

Art. 87 - PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE

 

1. Il personale:

 

I)    preposto alla direzione tecnica o amministrativa della cooperativa o

    di una parte di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento del

    servizio affidato;

II)    le   cui  funzioni  richiedono  un  autonomo  e  discrezionale  uso

    dell'orario di lavoro;

 

è  tenuto  a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro per il  tempo

strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni,  senza

compenso per il lavoro straordinario.

 

 

2.    Qualora  in  via del tutto eccezionale, previa autorizzazione  della

  Direzione  Aziendale, si verifichino prestazioni lavorative  notturne  e

  festive (ristrutturazioni, innovazioni tecniche, organizzative; ecc.) si

  procederà al pagamento delle stesse con le relative maggiorazioni.

 

 

3.    Tuttavia, in casi eccezionali, quando per le funzioni e i compiti ad

  esso assegnati il suddetto personale sia soggetto a svolgerli in maniera

  non quantificabile e non controllabile, purché autorizzato espressamente

  dalla  Direzione  Aziendale,  potrà  essere  istituita  una  particolare

  indennità economica.

 

 

4.    L'individuazione  dei  casi in questione e la misura  dell'indennità

  predetta sarà definita tra le parti in sede aziendale.

 

 

5.    Ai  gerenti  o  gestori e ai capi negozio di cui al  livello  terzo,

  nonché  ai capi reparto, tenuti a prestare servizio anche dopo  l'orario

  normale di lavoro per il tempo necessario al regolare funzionamento  dei

  servizi  ad  essi  affidati, compete, nel caso in cui  partecipino  alla

  vendita, il compenso per il lavoro straordinario prestato.

 

 

 

Art. 88 - LAVORO DISCONTINUO

 

1.    L'orario  normale  settimanale di lavoro per gli addetti  ai  lavori

   discontinui e di semplice attesa e custodia è fissato in:

 

u    44 ore fino al 30.6.88;

u    42 ore e mezzo dall'1.7.89 al 31.12.89;

u    42 ore dall'1.1.90.

 

 

2.    Non  sono  considerati addetti a lavori discontinui  e  di  semplice

   attesa e custodia, di cui alla tabella approvata con R.D. 6.12.23 n. 2657,

   i lavoratori aventi le qualifiche e le attribuzioni sotto elencate:

 

u    i magazzinieri;

u     gli addetti ai centralini telefonici; gli autisti che compiono anche

  operazioni di carico e scarico;

u    i fattorini;

u    i commessi di negozio o spaccio nei comuni con più di 5 mila abitanti

  (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati forniti dal Sindaco dei

  rispettivi comuni).

 

 

3.   Nelle cooperative che abbiano in prevalenza negozi e spacci ove non è

   applicabile il comma precedente del presente articolo, potranno  essere

   esaminate  in  sede  aziendale eventuali  soluzioni  atte  a  eliminare

   ingiustificate sperequazioni.

 

 

4.    L'orario  di  lavoro  non  potrà comunque  superare:  le  sette  ore

   giornaliere e le trentacinque ore settimanali, fermo restando  che  non

   potrà durare senza interruzione, più di 4 ore e 30 minuti per i minori che

   non abbiano compiuto i quindici anni; le 8 ore e le 40 ore settimanali per

   i minori tra i quindici e i diciotto anni compiuti.

 

   Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

 

 

5.    Il  monte ore di riduzione di orario, stabilito in 112 ore annue dal

   CCNL 1984, viene elevato a 116 ore in ragione di anno.

 

 

6.    L'incremento  del  monte  ore,  gli assorbimenti  dal  medesimo  per

   l'attuazione delle riduzione dell'orario settimanale di cui al comma 1 e

   l'utilizzazione delle ore residue saranno attuate con le stesse decorrenze

   e modalità stabilite dal precedente art. 83, per gli altri lavoratori.

 

 

 

Titolo XXVII - LAVORO STRAORDINARIO

 

Art. 89 - DECORRENZA

 

1.    E'  considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali,  il

   lavoro  prestato oltre l'orario di lavoro settimanale ad eccezione  dei

   periodi di superamento di orario di cui al comma 4 dell'art. 84.

 

 

2.    Le  mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante  il

   normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Il ricorso  al

   lavoro  straordinario deve avere carattere eccezionale e  deve  trovare

   obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico-organizzativo.

 

 

3.    Il  lavoratore  non può compiere lavoro straordinario  ove  non  sia

   autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

 

 

4.    Le  necessità  di ordine tecnico-organizzativo che  giustificano  il

   ricorso al lavoro straordinario, saranno preventivamente esaminate tra la

   Direzione della Cooperativa e la RSU, quando il ricorso ad esso non sia

   causato da necessità impreviste e indifferibili.

 

   Le  prestazioni di lavoro straordinario saranno comunque contenute  nei

   limiti di 150 ore annue riferite al singolo dipendente.

 

   La prestazione straordinaria, su richiesta del lavoratore, potrà essere

   recuperata  in  riposi compensativi, compatibilmente  con  le  esigenze

   organizzative   e   produttive,  fermo   restando   il   diritto   alla

   maggiorazione.

 

   Per  la gestione dei riposi compensativi si fa riferimento all'art. 83,

   comma 13 del presente CCNL.

 

 

 

Art. 90 - MAGGIORAZIONI

 

1.    Le  ore  di  lavoro  straordinario, intendendosi  come  tali  quelle

  eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dagli artt. 81  e  88  del

  presente  contratto,  verranno retribuite  con  la  quota  oraria  della

  retribuzione di fatto, di cui all'art. 142 e con le seguenti maggiorazioni

  da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art.

  141:

 

u    del 20% per la prestazione di lavoro fino alla 48° ora settimanale;

u    del 25% per le prestazioni eccedenti la 48° ora settimanale.

 

 

2.    Le  ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno

  retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.

  142  e  con la maggiorazione del 35% sulla retribuzione normale  di  cui

  all'art.  141  (Nota a verbale: il nuovo sistema di computo  di  cui  al

  presente  articolo  decorre dall'1.9.84. Le  percentuali  di  cui  sopra

  decorrono dall'1.4.87).

 

 

3.    Le  ore straordinarie di lavoro prestato la notte - intendendosi per

  tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non

  si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota

  oraria  della  retribuzione  di fatto di  cui  all'art.  142  e  con  la

  maggiorazione del 55% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui

  all'art. 141.

 

 

4.    Per  i  lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni,  la

  maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla

  quota  oraria  della retribuzione di fatto di cui all'art. 142,  tenendo

  conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre

  solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore  a

  sei mesi.

 

 

5.    Le  varie  maggiorazioni  previste dal presente  articolo  non  sono

  cumulabili tra loro.

 

 

 

Art. 91 - PAGAMENTO

 

1.    La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non

  oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

 

 

2.    Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate,  a

  cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e

  che  dovrà  essere esibito in visione, a richiesta delle  organizzazioni

  sindacali territoriali e/o delle RSU, presso la sede della cooperativa. Il

  registro di cui sopra può essere sostituito da altra idonea documentazione

  nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

 

 

 

Titolo XXVIII - RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA'

 

Art. 92 - RIPOSO SETTIMANALE

 

1.    Il  lavoratore  ha diritto al riposo settimanale nei  modi  previsti

   dalle vigenti disposizioni di legge alle quali il presente contratto fa

   esplicito riferimento (Codice Civile, art. 2109, legge 22.2.34 n.  370;

   legge 17.10.67 n. 977).

 

 

2.    Qualora le cooperative siano autorizzate all'apertura domenicale dei

   negozi  o degli spacci - limitatamente alla vendita al minuto di generi

   alimentari - ai sensi dell'art. 7 della legge 22.2.34 n. 370 esse  sono

   tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti addetti a tale

   vendita,  in  conformità dell'ultimo comma del suddetto art.  7,  senza

   corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro

   prestate la domenica.

 

 

 

Art. 93 - FESTIVITA'

 

Le festività che dovranno essere retribuite, sono quelle appresso indicate

(per quanto riguarda le quattro festività abolite si rimanda all'art. 83):

 

I) Festività Nazionali

 

1)   25 aprile - Ricorrenza della Liberazione.

2)   1° maggio - Festa dei Lavoratori.

 

II) Festività infrasettimanali

 

1)   il primo giorno dell'anno;

2)   il 6 gennaio - Epifania;

3)   il giorno di lunedì dopo Pasqua;

4)   il 15 agosto - festa dell'Assunzione;

5)   il 1° novembre - Ognissanti;

6)   l'8 dicembre - Immacolata Concezione;

7)   il 25 dicembre - S. Natale;

8)   il 26 dicembre - S. Stefano;

9)    la  solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro (per  le

  unità produttive situate nel comune di Roma il 29 giugno - SS. Pietro  e

  Paolo).

 

 

 

Art. 94 - LAVORO FESTIVO

 

1.   Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei suddetti

  giorni dovranno essere retribuite come lavoro straordinario festivo nella

  misura  e  con  le modalità previste dagli artt. 90 e 145  del  presente

  contratto.

 

 

2.    Nel  caso  di coincidenza di una delle festività infrasettimanali  o

  nazionali  con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile  sarà

  corrisposta ai lavoratori retribuiti in misura fissa, e cioè non variabile

  in  relazione  alle festività cadenti nel periodo di paga, un  ulteriore

  importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto  di  cui

  all'art. 142.

 

 

3.   Tale trattamento sarà applicato anche alle festività del 2 giugno e 4

  novembre le cui celebrazioni sono state spostate alla prima domenica del

  mese relativo, in base alla legge del 5.3.77 n. 54.

 

 

 

Art. 95 - LAVORO NEI GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALI

 

Le  ore  di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di  cui  alla

legge 22.2.34 n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione

del 35% sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 141,

fermo  restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo

nel  giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge  vigenti

in materia (*).

 

 

(*) Nota a verbale agli artt. 94 e 95.

 

Il  nuovo  sistema di calcolo decorre dall'1.9.84. Le percentuali  di  cui

agli artt. 94 e 95 decorrono dall'1.4.87.

 

 

 

Titolo XXIX - FERIE

 

Art. 96 - COMPUTO DEI GIORNI

 

1.    A  decorrere dall'1.1.80 e in concomitanza col godimento delle ferie

   dello stesso anno, il personale di cui al presente contratto ha diritto ad

   un periodo annuale di ferie nella misura di ventisei giorni lavorativi,

   fermo  restando  che  la  settimana  lavorativa  -  quale  che  sia  la

   distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata

   di sei giorni lavorativi - da lunedì a sabato - agli effetti del computo

   delle ferie.

 

 

2.    Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche

   e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e,

   pertanto, il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono

   le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

1.    Le  parti si danno atto reciprocamente che la nuova disciplina della

   misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce

   un  complesso  normativo  inscindibile  migliorativo  della  precedente

   disciplina in materia.

2.     Nei  confronti  dei  lavoratori  che  alla  data  dell'1.1.74   già

   usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità

   di  servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior

   favore.

 

 

 

Art. 97 - DETERMINAZIONE DEL PERIODO DELLE FERIE

 

1.   Il periodo delle ferie sarà fissato dalla cooperativa compatibilmente

  con  le  esigenze  della  cooperativa stessa,  sentite  le  istanze  dei

  lavoratori e tenuto conto degli usi e consuetudini locali.

 

 

2.   Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.

 

 

3.    Il  godimento  delle  ferie è sospeso in caso di  sopravvenienza  di

  malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dall'istituto competente.

 

 

 

Art. 98 - COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE

 

1.    Durante  il  periodo  di ferie decorre a favore  del  lavoratore  la

  retribuzione di fatto di cui all'art. 142.

 

 

2.    Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore

  di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla

  media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del

  reparto.

 

 

3.    Nelle  aziende con un solo dipendente spetterà al dipendente stesso,

  durante  il  periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni  degli

  ultimi sei mesi.

 

 

4.    Se  il  dipendente  retribuito a provvigione  è  in  ferie  e  viene

  sostituito da un altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore  in

  ferie  avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore  di

  lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto.

 

 

 

Art. 99 - RATEI FERIE

 

1.    In  caso  di  risoluzione  del rapporto  di  lavoro  spetteranno  al

  lavoratore  tanti  dodicesimi del periodo di ferie al quale  ha  diritto

  quanti  sono  i  mesi  di  effettivo servizio  prestati  per  l'anno  di

  competenza, computandosi per mese intero le frazioni di mese superiori ai

  quindici giorni.

 

 

2.   L'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei

  la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 142.

 

 

3.   Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.

 

 

 

Art. 100 - INTERRUZIONE DELLE FERIE

 

1.   Per ragioni di servizio la cooperativa potrà richiamare il lavoratore

  prima  del  termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto  del

  lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al

  rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto  per

  tornare  eventualmente  al  luogo dal  quale  il  dipendente  sia  stato

  richiamato.

 

 

 

Art. 101 - IRRINUNCIABILITA' DELLE FERIE

 

1.    Le  ferie  sono  irrinunciabili  e nessuna  indennità  è  dovuta  al

  lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di

  ferie assegnategli.

 

 

2.    Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con

  le stesse garanzie e modalità previste dall'art. 91 comma 2 per il lavoro

  straordinario.

 

 

3.    Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito  da

  altra  idonea  documentazione nelle aziende che abbiano  la  contabilità

  meccanizzata autorizzata.

 

 

 

Titolo XXX - PERMESSI - CONGEDI

 

Art. 102 - PERMESSI INDIVIDUALI VARI

 

A. PERMESSI RETRIBUITI

 

1.    In casi speciali e giustificati, la cooperativa potrà concedere,  in

  qualunque epoca dell'anno, permessi retribuiti con facoltà di dedurli da

  quelli individuali di cui agli artt. 83 e 88, ovvero, ove esauriti, dalle

  ferie.

 

 

2.    In  caso  di decesso di familiari legati da un vincolo di  parentela

  fino al 2° grado, sia in linea retta che collaterale, e di affinità di 1°

  grado  (*), nonché del coniuge o del convivente "more uxorio" risultanti

  dallo  stato  civile, il lavoratore avrà diritto a 2 giorni di  permessi

  retribuiti uno dei quali sarà dedotto dai permessi individuali di cui al

  comma 1, ovvero, ove esauriti, dalle ferie.

 

(*) Sono da intendersi:

 

a)   parenti fino al 2° grado in linea retta: i figli, i nipoti (figli dei

  figli), i genitori e i nonni;

b)   parenti di 2° grado in linea collaterale: i fratelli e le sorelle;

c)   affini di 1° grado: i suoceri e i figli del coniuge d'altro letto.

 

 

B. PERMESSI NON RETRIBUITI

 

I dipendenti che per gravi e comprovati motivi familiari dovessero recarsi

in   altri   Stati   esteri,   possono  su   loro   richiesta   ricorrere,

compatibilmente con l'esigenza dell'azienda, all'utilizzo di permessi  non

retribuiti e di continuità delle ferie maturate.

 

 

 

Art. 103 - PERMESSI ELETTORALI

 

1.    I  permessi  elettorali sono regolamentati dall'art. 11 della  legge

  21.3.90 n. 53 che così recita:

 

  "L'art.  119 del testo unico n. 361/57 è sostituito dal seguente:  "Art.

  119  - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate

  da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni

  presso  gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista  o

  di   gruppo   di  candidati  nonché,  in  occasione  di  referendum,   i

  rappresentanti  dei  partiti  o  gruppi politici  e  dei  promotori  del

  referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il  periodo

  corrispondente  alla durata delle relative operazioni. 2.  I  giorni  di

  assenza  dal  lavoro  compresi  nel periodo  di  cui  al  comma  1  sono

  considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa."

 

 

2.   Detti lavoratori dovranno produrre alle aziende, oltre alla copia del

  certificato di chiamata al seggio (o di nomina a rappresentante di lista

  o,  in  occasione di referendum, di rappresentante dei partiti o  gruppi

  politici  rappresentati in Parlamento e dei promotori  del  referendum),

  anche  di  un  secondo  attestato firmato dal Presidente,  di  effettiva

  presenza al seggio e dell'orario di chiusura delle operazioni elettorali.

  Per coloro che svolgono l'incarico di Presidente la certificazione potrà

  essere vistata dal Vice Presidente.

 

 

 

Art. 104 - PERMESSI DI CONSIGLIERE DI PARITA'

 

Il  lavoratore  nominato consigliere di parità ai sensi  e  dagli  effetti

dell'art.  8  della  legge  10.4.91  n.  125  (Azioni  positive   per   la

realizzazione  della parità uomo-donna nel lavoro) ha diritto  a  permessi

non   retribuiti  per  l'espletamento  del  suo  mandato.  Quando  intenda

esercitare questo diritto, deve darne comunicazione scritta al  datore  di

lavoro, di regola, tre giorni prima.

 

 

 

Art. 105 - PERMESSI PER CORSI REGOLARI DI STUDIO

 

1.    I  lavoratori  studenti, iscritti e frequentanti corsi  regolari  di

  studio  in  scuole  di istruzione primaria, secondaria e  qualificazione

  professionale statali, parificate o legalmente riconosciute  o  comunque

  abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro

  richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi  e  la

  preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati  dal

  prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.

 

 

2.    I  lavoratori  studenti,  compresi quelli universitari,  che  devono

  sostenere  prove di esame possono usufruire, su richiesta,  di  permessi

  retribuiti. Sono riconosciuti permessi retribuiti tutti i giorni di esami

  (compresi quelli di settembre) e due giorni precedenti gli esami  stessi

  per un massimo di cinque esami l'anno.

 

 

3.   Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno

  solare  120  ore di permesso non retribuito il cui uso verrà programmato

  trimestralmente pro-quota, compatibilmente con le esigenze produttive  e

  organizzative aziendali.

 

 

4.    I  permessi  non  saranno retribuiti per gli esami universitari  che

  siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.

 

 

5.    Per  usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore

  dovrà   esibire  la  documentazione  ufficiale  degli  esami   sostenuti

  (certificato, dichiarazione, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).

 

 

6.   Rimangono salve le condizioni di migliore favore stabilite da accordi

  aziendali.

 

 

 

Art. 106 - DIRITTO ALLO STUDIO: PERMESSI DELLE 150 ORE

 

1.    I  lavoratori che, fuori dalle ipotesi di cui al precedente art 105,

  volendo  migliorare la propria cultura anche in relazione  all'attività,

  aziendale, intendano frequentare, presso istituti pubblici, parificati o

  riconosciuti,  corsi istituiti in base a disposizione  di  legge,  anche

  monografici  e  professionali,  o  comunque  nel  quadro  delle  facoltà

  attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti, possono usufruire

  di  permessi  retribuiti  a  carico di un monte-ore  triennale  messo  a

  disposizione  di tutti i dipendenti, che sarà determinato all'inizio  di

  ogni triennio, a decorrere dall'1.2.84, moltiplicando le 150 ore per  un

  fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati  presso

  ciascuna azienda o unità produttiva a tale data.

 

 

2.    I  lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal  lavoro

  non devono superare il 2% del totale della forza occupata; inoltre dovrà

  essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva.

  I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore

  pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il

  corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero

  di ore almeno il doppio di quelle richieste come permesso.

 

 

3.    I  lavoratori  interessati inoltreranno domanda alla  Direzione  nei

  termini e con le modalità che saranno concordati a livello aziendale.

 

  Tali termini, di norma, non saranno inferiori al semestre.

 

 

4.    Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1/3 del

  monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con

  le  condizioni  di  cui al comma 1, la Direzione e la RSU  stabiliranno,

  tenendo  presenti  le  istanze espresse dai lavoratori  in  ordine  alla

  frequenza  dei  corsi,  i  criteri obiettivi per  l'identificazione  dei

  beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al comma 1.

 

 

5.    Saranno  ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari

  requisiti e sempreché ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi

  precedenti. L'interessato dovrà far pervenire all'azienda un certificato

  di iscrizione al corso e, successivamente, certificati con l'indicazione

  delle ore di frequenza.

 

 

6.    Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate

  dal presente articolo, saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione

  e la RSU.

 

 

7.    Le  aziende  erogheranno, durante la frequenza  dei  corsi,  acconti

  mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo

  rimanendo che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e

  alle condizioni indicate al comma 2, è costituito dalla regolare frequenza

  all'intero corso.

 

 

8.    Qualora siano promossi da istituti e/o enti pubblici corsi specifici

  per  la  scolarizzazione e l'approfondimento della lingua in  favore  di

  lavoratori extracomunitari questi potranno usufruire dei permessi di cui

  al  presente  articolo  con  i limiti e le  modalità  di  cui  ai  commi

  precedenti.

 

 

9.   I permessi retribuiti di cui al presente articolo non sono cumulabili

  con quelli previsti dal precedente art. 105.

 

 

 

Art. 107 - CONGEDI E PERMESSI PER HANDICAP

 

1.    La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,  anche

  adottivi,  di  persona con handicap in situazione di  gravità  accertata

  possono  usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della  legge

  5.2.92 n. 104, e dall'art. 2 della legge 27.10.93 n. 423, e cioè:

 

I)   il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino ai tre

    anni di età del bambino;

II)   in  alternativa  al  punto  1),  due  ore  di  permesso  giornaliero

    retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a  carico

    dell'INPS;

III)  dopo  il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso  ogni

    mese, indennizzati a carico dell'INPS anche per colui che assiste  una

    persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il

    terzo grado, convivente.

 

 

2.    Le  agevolazioni di cui ai punti I), II), e III),  sono  fruibili  a

  condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a

  tempo pieno presso istituti specializzati.

 

 

3.    Il  genitore,  parente  o  affine  convivente  di  handicappato  può

  scegliere la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza

  il proprio consenso.

 

 

4.    La  persona  maggiorenne  con  handicap  in  situazione  di  gravità

  accertata può usufruire dei permessi di cui ai punti II) e III) e  delle

  agevolazioni di cui al comma precedente.

 

 

 

Art. 108 - CONGEDO MATRIMONIALE

 

1.    Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre

  matrimonio,  un  congedo  straordinario della durata  di  15  giorni  di

  calendario.

 

 

2.   Compatibilmente con le esigenze della cooperativa, questa dovrà conce

  dere  il congedo straordinario nell'epoca scelta dal lavoratore. In ogni

  caso,  se  richiesto,  la  cooperativa dovrà concedere  il  congedo  non

  frazionabile,   con  decorrenza  dal  terzo  giorno   antecedente   alla

  celebrazione del matrimonio.

 

 

3.   Il lavoratore ha l'obbligo di esibire alla cooperativa, alla fine del

  congedo, regolare documentazione dell'atto di matrimonio.

 

 

4.    Durante  il  periodo del congedo straordinario  per  matrimonio,  il

  lavoratore  è  considerato  ad  ogni effetto  in  attività  di  servizio

  conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 142.

 

 

 

Titolo XXXI - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI E SERVIZIO CIVILE

 

Art. 109 - OBBLIGHI DI LEVA - SERVIZIO CIVILE

 

1.    La  chiamata  alle  armi  per adempiere  agli  obblighi  di  leva  è

  disciplinata dal DLCPS 13.9.46 n. 303, a norma del quale il rapporto  di

  lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo militare

  di leva, con diritto alla conservazione del posto.

 

 

2.    I  giorni  trascorsi  dal  lavoratore a disposizione  del  distretto

  militare  (nella misura massima di tre giorni) per adempiere alle  prove

  attitudinali vanno retribuiti, a completo carico della cooperativa, con la

  retribuzione di fatto di cui all'art. 142.

 

 

3.    Al termine del servizio militare di leva, per congedo o per invio in

  licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro 30  giorni

  dal  congedo  o  dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione  della

  cooperativa  per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto  di

  lavoro si intende risolto senza diritto ad alcuna indennità.

 

 

4.   Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità

  di  servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore fino

  alla data del 31.5.82, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso.

 

 

5.    A  decorrere dall'1.6.82, e fino al 31.3.87 il periodo trascorso  in

  servizio  militare,  è  considerato utile per  il  trattamento  di  fine

  rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui

  all'art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 19.5.82 n. 297.

 

 

6.    Ai  sensi  e per gli effetti del comma 2 dell'art. 2120  C.C.,  come

  modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, a decorrere dall'1.4.87, durante il

  periodo  trascorso  in  servizio militare, deve essere  computato  nella

  retribuzione, utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto

  l'equivalente della normale retribuzione, di cui all'art. 141, alla quale

  il  lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento  del

  rapporto di lavoro.

 

 

7.    Non  saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di  ferma

  volontaria eccedenti la durata del normale servizio di leva.

 

 

8.    Le  norme  di  cui  al presente articolo si applicano,  per  effetto

  dell'art. 7 della legge 15.12.82 n. 772 sul riconoscimento della obiezione

  di coscienza anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo,

  nonché  per effetto della legge 9 febbraio 1978 n. 38 sulla cooperazione

  dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, anche ai lavoratori ai quali

  sia riconosciuta la qualifica di volontario in servizio civile, ai sensi

  della legge stessa.

 

 

 

Art. 110 - RICHIAMO ALLE ARMI

 

1.    In  caso  di  richiamo alle armi il lavoratore,  sia  impiegato  che

  operaio,  ha  diritto, per il periodo in cui rimane sotto le  armi  alla

  conservazione del posto (legge 3.5.55 n. 370 Gazzetta Ufficiale n. 112 del

  16.5.55). Tale periodo va computato nell'anzianità di servizio  ai  soli

  effetti dell'indennità di anzianità in vigore fino alla data del 31.5.82,

  nonché degli scatti di anzianità e del preavviso.

 

 

2.   A decorrere dall'1.6.82, fino al 31.3.87, il periodo di richiamo alle

  armi è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini

  dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120  C.C.,

  come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297.

 

 

3.    Ai  sensi  e per gli effetti del comma 2 dell'art. 2120  C.C.,  come

  modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, a decorrere dall'1.4.87, durante il

  periodo  di  richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione

  utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente

  della  normale  retribuzione di all'art. 141 alla  quale  il  lavoratore

  avrebbe  avuto  diritto in caso di normale svolgimento del  rapporto  di

  lavoro.

 

 

4.   Durante il periodo di richiamo alle armi il personale:

 

u     con  mansioni impiegatizie ha diritto al trattamento previsto  dalla

  legge 10.6.40 n. 653 (*);

u     con  mansioni non impiegatizie ha diritto al seguente trattamento  a

  carico dell'azienda:

 

(*)  L'intera retribuzione di fatto di cui all'art. 142, per i  primi  due

mesi,  e per il restante periodo la differenza tra il trattamento militare

e  quello  civile,  attraverso  la  speciale  Cassa  impiegati  richiamati

dall'INPS.

 

I)    per  il primo mese, all'intera retribuzione di fatto di cui all'art.

    142;

II)  per il secondo e terzo mese, alla metà della retribuzione di fatto di

    cui sopra.

 

 

5.    Ai sensi dell'art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 29.5.82 n.

  297,  gli  importi indicati al comma precedente sono utili ai  fini  del

  trattamento di fine rapporto.

 

 

6.    Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore

  dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.

 

 

7.   Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:

 

I)   in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;

II)   in  caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente

    alla durata del contratto;

III)  in  caso  di  richiamo durante il periodo di prova, il  rapporto  di

    lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso

    in  servizio  militare non è computato agli effetti dell'anzianità  di

    servizio;

IV)  in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento,

    il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo

    periodo è computato agli effetti della anzianità di servizio.

 

 

 

Titolo XXXII - MISSIONI E TRASFERIMENTI

 

Art. 111 - MISSIONI

 

1.    La  cooperativa  ha  facoltà di inviare  il  personale  in  missione

  temporanea fuori dalla propria residenza.

 

  In tal caso al personale compete:

 

I)   il rimborso delle spese effettive di viaggio;

II)  il rimborso delle spese effettive per trasporto del bagaglio;

III)  il rimborso delle spese postali, telegrafiche e altre, sostenute  in

    esecuzione del mandato e nell'interesse della cooperativa;

IV)   una  diaria  che  verrà stabilita in sede aziendale  in  misura  non

    inferiore  al doppio della retribuzione di fatto di cui all'art.  142.

    Qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un

    terzo.

 

 

2.    Per  le missioni di durata superiore al mese la misura della  diaria

  potrà essere oggetto di particolari accordi in sede aziendale.

 

 

3.    Analogamente  si  procederà  quando le attribuzioni  del  lavoratore

  comportino viaggi abituali.

 

 

4.    In  luogo  delle diarie di cui al punto 4) del comma 1 il datore  di

  lavoro e il lavoratore potranno concordare di optare per il rimborso a piè

  di  lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme  per

  tutto il personale.

 

 

5.    Per  ottenere i rimborsi e la diaria di cui al presente articolo  il

  lavoratore  dovrà  attenersi  alle  disposizioni  in  materia  impartite

  dall'azienda.

 

 

 

Art. 112 - BREVI TRASFERTE

 

1.    Per  brevi  trasferte in località vicine verrà rimborsata  la  spesa

  effettiva del viaggio e quella del soggiorno.

 

 

2.     A   quei   lavoratori  che  per  ragioni  di  necessità   aziendali

  (ristrutturazioni,    concentrazioni   e   fusioni)    sono    comandati

  temporaneamente a prestare la loro attività in località diverse dal luogo

  di lavoro (spaccio, magazzino, ecc.) ove prestano abitualmente servizio,

  la Direzione aziendale rimborserà le spese di trasporto e vitto, graduate

  secondo le distanze, la durata della trasferta e il tempo impiegato  per

  recarsi in servizio.

 

 

3.   I suddetti rimborsi saranno stabiliti in sede aziendale a seconda dei

  casi specifici e saranno corrispondenti alle maggiori spese sostenute dal

  dipendente.

 

 

 

Art. 113 - TRASFERIMENTI CON CAMBIO DI RESIDENZA

 

1.   Modalità di comunicazione.

 

Il  trasferimento dei lavoratori che determini il cambiamento di residenza

verrà  di  norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso

di  45  giorni  ovvero  di 70 giorni per coloro che  abbiano  familiari  a

carico.

 

 

2.   Trattamento.

 

Nell'ipotesi  di cui al precedente comma ai lavoratori sarà  riconosciuto,

per un periodo massimo di nove mesi, il rimborso dell'eventuale differenza

del  canone  effettivo di locazione per un alloggio dello stesso  tipo  di

quello occupato nella località di provenienza.

 

 

3.   Indennità.

 

I  trasferimenti  di residenza danno diritto al pagamento delle  indennità

qui di seguito specificate:

 

3.1) A chi non abbia familiari a carico:

 

I)    il  rimborso  della spesa effettiva di viaggio secondo  la  via  più

    breve;

II)   il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del

    bagaglio;

III)  il  rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato

    possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto; tale rimborso

    va corrisposto per un massimo di sei mesi;

IV)   una  diaria  nella  misura  fissata per  il  personale  in  missione

    temporanea.

 

 

3.2) A chi abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia

     obblighi di alimenti:

 

I)    il  rimborso  delle spese effettive di viaggio secondo  la  via  più

    breve, per sé e per le persone della sua famiglia;

II)   il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del

    bagaglio;

III)  il  rimborso  per l'eventuale perdita di pigione ove non  sia  stato

    possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso

    va corrisposto per un massimo di sei mesi;

IV)   una  diaria  nella  misura  fissata per  il  personale  di  missione

    temporanea, per sé e per ciascun convivente a suo carico; per i  figli

    conviventi a carico la diaria è ridotta a 3/5.

 

 

3.3)  Le diarie di cui ai punti IV di 3.1) e 3.2) saranno corrisposte  per

il  tempo  strettamente  necessario al trasloco. Quando  il  trasferimento

comporta  anche  il trasporto del mobilio, il lavoratore  avrà  diritto  a

percepire le diarie suddette fino a otto giorni dopo l'arrivo del mobilio.

 

 

 

Art. 114 - TRASFERIMENTI SENZA CAMBIO DI RESIDENZA

 

Quando per ragioni di ristrutturazione, concentrazione, ecc. il lavoratore

venga assegnato in altre località a prestare stabilmente la sua opera,  la

possibilità  o  meno  di applicare le disposizioni di  cui  al  precedente

articolo, comma 3, punti 3.1) e 3.2), sarà esaminata in sede aziendale tra

la Direzione dell'impresa e la RSU.

 

 

 

Art. 115 - CONDIZIONI E LIMITI DEL TRASFERIMENTO

 

1.    A  norma dell'art. 13 della legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore  non

  può  essere  trasferito da una unità aziendale ad un'altra  se  non  per

  comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

 

 

2.   Qualora il lavoratore non accetti il trasferimento ai sensi del comma

  precedente, fermo restando il diritto a tutte le indennità previste  dal

  presente contratto, potrà essere soggetto al licenziamento solo dopo che

  siano state esperite le procedure previste dalla legge 15.7.66 n. 604  e

  della  legge 20.5.70 n. 300 come modificate dalla legge 11.5.90  n.  108

  (legge riportata in appendice).

 

 

3.     Il  personale  trasferito  avrà  diritto,  in  caso  di  successivo

  licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della famiglia

  nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi

  dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

 

 

 

Titolo XXXIII - MALATTIA E INFORTUNIO

 

Art. 116 - ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

Nell'ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore  di

lavoro   ha  l'obbligo  di  rilasciare  ai  propri  dipendenti,   all'atto

dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle  vigenti

disposizioni  di  legge  o  di  regolamento ai  fini  dell'iscrizione  del

lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.

 

 

 

Art. 117 - DEFINIZIONE DI MALATTIA

 

Agli  effetti  di  quanto previsto nei successivi  articoli  del  presente

titolo,  si intende per "malattia" ogni alterazione dello stato di salute,

qualunque  sia  la  causa da cui dipende, che comporti  la  incapacità  al

lavoro  specifico al quale il lavoratore è addetto o che comunque comporti

la  necessità  di  assistenza  medica o  la  somministrazione  di  sussidi

terapeutici.

 

 

 

Art. 118 - COMUNICAZIONE E CERTIFICAZIONE MEDICA

 

1.    Salvo  i casi di giustificato e comprovato impedimento, in  caso  di

  malattia  o  infortunio  nonché in caso di prosecuzione  della  malattia

  stessa,  il  lavoratore  ha  l'obbligo di dare  immediata  notizia  alla

  cooperativa da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un

  giorno  dall'inizio  dell'assenza,  l'assenza  stessa  sarà  considerata

  ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt.  168  e  169  del

  presente contratto.

 

 

2.   Il lavoratore ammalato è tenuto altresì:

 

I)     a  far  recapitare  alla  cooperativa  o  a  trasmettere,  a  mezzo

    raccomandata con avviso di ricevimento, il regolare certificato medico,

    entro  due  giorni  dal  relativo rilascio, contenente  l'attestazione

    sull'inizio  e la durata presunta della malattia, nonché i  successivi

    certificati nel caso di prolungamento della malattia stessa;

II)  a sottoporsi ad eventuale visita di controllo da parte degli istituti

    previdenziali competenti, nel rispetto dell'art. 5 della legge 20.5.70 n.

    300.

 

 

3.    In  caso di ritardo nell'invio e nella presentazione del certificato

  medico attestante la denuncia o la continuazione della malattia non sarà

  corrisposta alcuna indennità per i giorni di ritardo.

 

 

4.    Ogni mutamento di domicilio o dimora, anche se temporaneo, nel corso

  del  periodo  di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro,  deve

  essere comunicato tempestivamente dal lavoratore all'azienda.

 

 

 

Art. 119 - DOVERI DEL LAVORATORE AMMALATO

 

1.     Il   lavoratore  assente  per  malattia  è  tenuto   a   rispettare

  scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il

  proprio domicilio.

 

 

2.   Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle

  ore  10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al  fine  di

  consentire l'effettuazione delle visite di controllo.

 

 

3.    Nel  caso  in  cui a livello nazionale o territoriale le  visite  di

  controllo siano effettuate, a seguito di un provvedimento amministrativo o

  su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi

  da quelli indicati al comma 2 del presente articolo, questi ultimi saranno

  adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

 

 

4.   Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal

  domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici

  nonché  le  visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi  di  forza

  maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia

  all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del  lavoratore

  dell'obbligo  di cui al comma 2 del presente articolo comporta  comunque

  l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 della legge 11.11.83 n.

  638,  comma  14. La mancata reperibilità del lavoratore e l'inosservanza

  dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 125 del presente CCNL, salvo  i

  casi  di  giustificata e comprovata necessità per i  quali  incombe  sul

  lavoratore l'onere della prova, darà luogo all'applicazione delle sanzioni

  disciplinari  previste dagli artt. 168 e 169 del CCNL, con  l'osservanza

  delle procedure stabilite dall'art. 170.

 

 

 

Art. 120 - DIRITTI DEL LAVORATORE AMMALATO

 

1.    Il  lavoratore  ammalato non in prova o infortunato  sul  lavoro  ha

  diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di malattia o di

  infortunio fino ad avvenuta guarigione clinica purché:

 

I)   non si tratti di malattie croniche;

II)  siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;

III)  il  periodo eccedente i 180 giorni, per anno solare, sia considerato

    di aspettativa senza retribuzione.

 

 

2.   Tuttavia il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità

  di  servizio  in  caso di prosecuzione del rapporto  o  di  decesso  del

  lavoratore.

 

 

 

Art. 121 - T.B.C.

 

1.   I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti

  sanitario  case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria  TBC  o

  dello Stato, delle Provincie e dei Comuni o a proprie spese, hanno diritto

  alla  conservazione  del  posto  fino a  diciotto  mesi  dalla  data  di

  sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; oppure, in caso

  di ricovero, fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura

  per avvenuta guarigione o stabilizzazione.

 

 

2.    Il  diritto  alla  conservazione del posto cessa  comunque  ove  sia

  dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima  della

  malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide

  in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare

  assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai

  sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28.2.53 n. 86.

 

 

3.    Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi,

  al  lavoratore  affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuta  nella

  anzianità di servizio un periodo massimo di 18 mesi.

 

 

 

Art. 122 - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

1.    Per  quanto  concerne  l'assistenza e il  trattamento  economico  di

  malattia ai lavoratori valgono le norme di legge che regolano la materia

  e/o le eventuali altre norme emanate dagli enti preposti e dagli istituti

  assicurativi competenti.

 

 

2.   La cooperativa corrisponderà agli aventi diritto ai sensi dell'art. 1

  del DL 30.12.79 n. 633, convertito con modificazioni in legge 29.2.80 n.

  33, le indennità di malattia e di maternità a carico dell'INPS, ponendo a

  conguaglio  l'importo complessivo di detto trattamento  con  quello  dei

  contributi e delle altre somme dovute all'INPS, seguendo in ogni caso le

  modalità stabilite dall'istituto medesimo.

 

 

3.    La  cooperativa  corrisponderà altresì  al  lavoratore  assente  per

  malattia, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di

  quanto  il lavoratore percepisce dall'INPS, in base alle norme  vigenti,

  fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto

  che  il  lavoratore avrebbe percepito effettuando la normale prestazione

  lavorativa,  operando  i relativi conguagli al termine  del  periodo  di

  trattamento contrattuale.

 

 

4.    Se l'indennità di malattia è corrisposta dall'INPS in misura ridotta

  la  cooperativa  non  è  tenuta a integrare la parte  di  indennità  non

  corrisposta dell'istituto.

 

 

5.    Ferma  restando la corresponsione della normale retribuzione  per  i

  primi tre giorni di malattia (periodo di carenza), l'integrazione a carico

  della cooperativa non è dovuta per i giorni in cui l'INPS non corrisponda,

  per qualsiasi motivo, l'indennità di malattia da esso dovuta.

 

 

6.    Il trattamento di malattia di cui sopra è esteso anche al lavoratore

  affetto da TBC nel limite massimo di 180 giorni, dopo di che avrà diritto

  solo ad una indennità integrativa di £. 30.000 (trentamila) mensili  per

  tutto il periodo in cui si mantiene il diritto del lavoratore stesso alla

  conservazione del posto.

 

 

7.    In caso di malattia compete all'apprendista l'intera retribuzione  a

  completo carico della cooperativa dal 1° al 180° giorno.

 

 

8.    Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro la cooperativa è

  tenuta  a  rilasciare  una dichiarazione di responsabilità  dalla  quale

  risulti  il  numero  di  giornate di malattia indennizzate  nel  periodo

  precedente  alla  data di risoluzione del rapporto  di  lavoro  relativo

  all'anno di calendario in corso.

 

 

 

Art. 123 - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

 

1.    Le  aziende  sono  tenute ad assicurare presso  l'INAIL  contro  gli

  infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente

  soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e

  regolamentari.

 

 

2.    Il  lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi  infortunio,

  anche  di  lieve entità, alla propria cooperativa; quando il  lavoratore

  abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e la cooperativa, non

  essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto

  inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, la cooperativa medesima resta

  esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

 

 

 

Art. 124 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER INFORTUNIO

 

1.    L'integrazione a carico della cooperativa di cui ai commi 3, 4  e  5

  dell'art.  122  è estesa anche ai lavoratori colpiti da infortunio,  ivi

  compresi gli apprendisti, sempre nel limite massimo di 180 giorni e con le

  stesse modalità di erogazione.

 

 

2.    La  cooperativa  anticiperà sotto forma di prestito,  in  ogni  caso

  infruttifero,  al  termine del periodo di trattamento  contrattuale,  le

  indennità  di  infortunio dovute dall'INAIL per  gli  infortuni  le  cui

  infermità superino i sette giorni consecutivi.

 

 

3.    Il  periodo  di anticipazione è limitato a due mesi, salvo  migliori

  condizioni da stabilirsi in sede aziendale.

 

 

4.    Il  lavoratore ha l'obbligo di consegnare alla cooperativa le  somme

  erogate  dall'INAIL  in  data immediatamente  successiva  a  quella  del

  ricevimento.

 

 

5.    Le erogazioni di cui sopra costituiscono anticipi di cassa e saranno

  soggette a conguaglio in sede di corresponsione delle competenze spettanti

  ai  lavoratori tenendo conto dell'entità delle indennità corrisposte dal

  predetto istituto assicuratore.

 

 

 

Art. 125 - RIPRESA DEL LAVORO

 

1.   Il lavoratore, dichiarato dagli istituti previdenziali e assicurativi

  in  grado di riprendere servizio, dovrà presentarsi al lavoro il  giorno

  immediatamente  successivo all'accertata guarigione, salvo  il  caso  di

  legittimo impedimento. Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la

  giustificazione  del ritardo non sia sufficiente, la  cooperativa  resta

  esonerata dall'obbligo della conservazione del posto e il lavoratore sarà

  considerato dimissionario, a meno che non abbia impugnato l'accertamento

  dell'istituto richiedendo il giudizio di un collegio medico.

 

 

2.    Il lavoratore addetto alla preparazione, manipolazione e vendita  di

  sostanze alimentari di cui alla legge 30.4.62 n. 283 ha l'obbligo, in caso

  di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare all'azienda, al

  rientro  in  servizio, il certificato medico dal quale  risulta  che  il

  lavoratore  non presenta pericolo di contagio dipendente dalla  malattia

  medesima.

 

 

3.   La ripresa del lavoro da parte del lavoratore determina di diritto lo

  scioglimento,  senza  preavviso, del rapporto di  lavoro  della  persona

  eventualmente assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data

  notizia per iscritto, all'atto dall'assunzione, del carattere provvisorio

  del rapporto stesso.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  contraenti  convengono che, nel caso di disposizioni  di  legge

modificative delle prestazioni economiche degli Istituti previdenziali, si

riuniranno  per  un riesame dell'indennità a carico delle cooperative.  In

ogni  caso l'ammontare complessivo delle indennità a carico degli Istituti

e  delle  imprese  non  potrà  superare il 100%  del  normale  trattamento

economico   complessivo   netto  che  il  lavoratore   avrebbe   percepito

effettuando la normale prestazione lavorativa.

 

 

 

Art. 126 - NORME DI RINVIO

 

1.   Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia

  e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

 

 

2.   Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

 

 

 

Titolo XXXIV - GRAVIDANZA E PUERPERIO

 

Art. 127 - ASTENSIONE DAL LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO

 

1.    Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto

  di astenersi dal lavoro:

 

I)    per  i  due mesi precedenti la data presunta del parto indicata  nel

    certificato medico di gravidanza;

II)   per  il  periodo intercorrente tra la data presunta del parto  e  il

    parto stesso;

III) per i tre mesi dopo il parto;

IV)   per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui al punto

    3).

 

 

2.    La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto  il

  periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al

  compimento  di  un anno di età del bambino, salvo le eccezioni  previste

  dalla  legge  (licenziamento per giusta causa, cessazione  dell'attività

  dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la  lavoratrice

  era  stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza  del

  termine per il quale era stato stipulato).

 

 

3.    Il  divieto  di  licenziamento opera in  connessione  con  lo  stato

  oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso

  del periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino

  del  rapporto  di  lavoro mediante presentazione, entro  90  giorni  dal

  licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza,

  all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

 

 

4.   Ai sensi dell'art. 4 del DPR 25.11.76 n. 1026, la mancata prestazione

  di  lavoro  durante il periodo di tempo intercorrente  tra  la  data  di

  cessazione  effettiva  del rapporto di lavoro e la  presentazione  della

  certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia

  computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi  alle

  ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.

 

 

5.    In  caso  di  malattia prodotta dallo stato di gravidanza  nei  mesi

  precedenti  il  periodo di divieto di licenziamento,  la  cooperativa  è

  obbligata a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile

  il  divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati ai punti

  I),  II)  e III) del comma 1, devono essere computati nell'anzianità  di

  servizio a tutti gli effetti contrattuali, compresi quelli relativi alle

  mensilità supplementari, alle ferie e al trattamento di fine rapporto.

 

 

6.    Il  periodo di assenza facoltativa di cui al punto 4) del comma 1  è

  computato  nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi  alle

  ferie e alle mensilità supplementari.

 

 

7.     Durante  il  periodo  di  assenza  obbligatoria  e  facoltativa  la

  lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% e al

  30% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 94 della legge

  23.12.78 n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di

  lavoro  ai  sensi  dell'art.  1 della legge  29.2.80  n.  33.  L'imporlo

  anticipato  dal datore di lavoro è posto a conguaglio con  i  contributi

  dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge

  29.2.80 n. 33.

 

 

8.    Nei  confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato  per  i

  lavori  stagionali  l'INPS  provvede  direttamente  al  pagamento  delle

  prestazioni  di  maternità agli aventi diritto, ai  sensi  del  comma  6

  dell'art. 1 della legge 29.2.80 n. 33.

 

 

9.   Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li

  abbiano  ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'art.  6  della

  legge 9.12.77 n. 33.

 

 

 

Art. 128 - PERIODI DI RIPOSO E DI ASSENZA

 

1.    Il  datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante

  il  primo  anno  di  vita  del bambino, due  periodi  di  riposo,  anche

  cumulabili,  durante la giornata. Il riposo è uno solo  quando  l'orario

  giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

 

 

2.    Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa

  alla  madre,  al padre lavoratore, in applicazione della sentenza  della

  Corte Costituzionale n. 179 del 21.2.93.

 

  La  concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata

  in  ogni  caso  all'esplicito consenso scritto della madre.  Inoltre  il

  diritto  ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante  i

  periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei

  periodi  di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa  o  quando,

  per  altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente

  sospeso.

 

 

3.    I  periodi  di  riposo di cui al comma 1 hanno la durata  di  un'ora

  ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del

  lavoro e della retribuzione; essi comportano il diritto della lavoratrice

  ad uscire dall'azienda.

 

 

4.    Per  detti  riposi è dovuta dall'INPS un'indennità  pari  all'intero

  ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi (*).

 

(*)  Tale  indennità è posta a carico dell'INPS dalL'1.1.80,  mentre,  con

effetto dalL'1.1.79, era dovuta dall'ente assicuratore di malattia  presso

il  quale  la lavoratrice era assicurata ai sensi dell'art. 8 della  legge

9.12.77 n. 903.

 

 

5.    L'indennità  è  anticipata dal datore  di  lavoro  ed  è  portata  a

  conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore  ai

  sensi dell'art. 8 della legge 9.12.77 n. 903.

 

 

6.    I  riposi  di  cui ai precedenti commi sono indipendenti  da  quelli

  previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26.4.34 n. 653 sulla tutela del

  lavoro delle donne.

 

 

7.    La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante

  le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione

  di certificato medico.

 

 

8.    I  periodi  di assenza di cui al penultimo e terzultimo  comma  sono

  computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi  alle

  ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto, ai

  sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 30.12.71 n. 1204.

 

 

 

Art. 129 - ASTENSIONE DAL LAVORO DEL PADRE

 

In  base all'art. 7 della legge 9.12.77 n. 903, e alle condizioni da  esso

stabilite, il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento  economico

previsto  rispettivamente dall'art. 7 e dal comma  2  dell'art.  15  della

legge 30.12.71 n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche

se  adottivo  o  affidatario  ai  sensi  della  vigente  legislazione,  in

alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al

solo padre.

 

 

 

Art. 130 - CERTIFICAZIONE DI GRAVIDANZA - DIMISSIONI

 

1.    La  lavoratrice  in  stato di gravidanza è tenuta  ad  esibire  alla

  cooperativa il certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario o

  da  un  medico del Servizio Sanitario Nazionale e il datore di lavoro  è

  tenuto a darne ricevuta.

 

 

2.    Per  usufruire  dei benefici connessi col Parto e  il  puerperio  la

  lavoratrice  è tenuta ad inviare alla cooperativa, entro il  15°  giorno

  successivo  al  parto, il certificato di nascita del bambino  rilasciato

  dall'Ufficio  di Stato Civile e il certificato di assistenza  al  parto,

  vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n. 2128.

 

 

3.    Per  il  trattamento  spettante alla  lavoratrice  che  rassegni  le

  dimissioni  durante  il  periodo  per  cui  è  previsto  il  divieto  di

  licenziamento, si osserva la disciplina stabilita dall'art. 160.

 

 

4.    Per  le  festività  cadenti nel periodo di  assenza  obbligatoria  o

  puerperio,  la  lavoratrice ha diritto ad una indennità  integrativa  di

  quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico della cooperativa in

  modo  da  raggiungere complessivamente l'intera quota giornaliera  della

  retribuzione di fatto di cui all'art. 142.

 

 

5.    Per  quanto  non  previsto  dal presente  contratto  in  materia  di

  gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

 

 

 

Titolo XXXV - ASPETTATIVE NON RETRIBUITE

 

Art. 131 - TOSSICODIPENDENTI

 

1.    I  lavoratori tossicodipendenti, assunti a tempo indeterminato,  che

  accedano  ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i  servizi

  sanitari  delle Unità Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico-

  riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del

  posto  di  lavoro  per il tempo in cui la sospensione della  prestazione

  lavorativa  è  dovuta  all'esecuzione del trattamento  riabilitativo  e,

  comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

 

 

2.    Per  la  sostituzione dei lavoratori di cui sopra  è  consentito  il

  ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 2,

  lett. b), della legge 18.4.62 n. 230.

 

 

3.    I  lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta

  essere  posti,  a  domanda, in aspettativa per concorrere  al  programma

  terapeutico  e  socio-riabilitativo  del  tossicodipendente  qualora  il

  competente servizio ne attesti la necessità.

 

 

 

Art. 132 - ETILISTI

 

1.    L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio concederà,  a

  richiesta, ai lavoratori etilisti un periodo di aspettativa non retribuita

  per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il

  Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute

  dalle competenti Istituzioni.

 

 

2.   L'aspettativa non potrà essere superiore ai 12 mesi.

 

 

 

Art. 133 - MATERNITA' ED ESIGENZE PERSONALI E FAMILIARI

 

Alle  lavoratrici che abbiano terminato il periodo di assenza  facoltativa

per  maternità  nonché  ai  dipendenti a tempo indeterminato  che  abbiano

maturato in azienda un'anzianità di servizio non inferiore a due anni  che

ne   facciano   richiesta  per  comprovate  necessità  familiari   e   per

riconosciute  esigenze  personali,  può  essere  concesso  un  periodo  di

aspettativa  non superiore a mesi sei, con diritto alla conservazione  del

posto,  sempreché l'aspettativa richiesta sia compatibile con le  esigenze

di servizio.

 

 

 

Art. 134 - OBBLIGHI DEL LAVORATORE IN ASPETTATIVA

 

I  lavoratori  in  aspettativa  sono  tenuti  ad  osservare  gli  obblighi

derivanti  dall'art. 2105 C.C. e non dovranno prestare attività lavorativa

presso altri datori di lavoro.

 

 

 

Art. 135 - PROCEDURE - LIMITI - SOSTITUZIONI

 

1.    I  lavoratori interessati all'aspettativa di cui al presente  Titolo

  avanzeranno  formale richiesta alla direzione dell'azienda  dalla  quale

  dipendono,  con  un preavviso di almeno sei giorni dalla  data  d'inizio

  dell'aspettativa stessa, fornendo la necessaria documentazione probatoria.

 

 

2.     Per  l'accoglimento  della  richiesta  sarà  seguito  l'ordine   di

  presentazione, dando priorità ai casi con motivazione di ordine sociale.

 

 

3.    I  lavoratori  in aspettativa presso ciascuna azienda  non  potranno

  superare  il  2%  del numero dei lavoratori in forza  al  momento  della

  presentazione della richiesta, salvo diversa disposizione di legge.

 

 

4.    Detta percentuale non comprende i casi derivanti da aspettative  non

  retribuite per maternità.

 

 

5.    Tutte  le  assenze di lungo periodo di cui al presente  Titolo  sono

  considerate  a  tutti  gli  effetti contrattuali  e  previdenziali  come

  aspettative non retribuite e, come tali, non danno luogo alla maturazione

  dell'anzianità di servizio.

 

 

6.   Al termine del periodo di aspettativa di cui agli artt. 131 e 132, le

  aziende,  compatibilmente  con le esigenze organizzative  e  produttive,

  favoriranno il reinserimento lavorativo dei dipendenti, alla luce  delle

  indicazioni  delle  strutture  sanitarie specializzate,  secondo  quanto

  disposto dalla vigente legislazione, anche attraverso la loro temporanea

  utilizzazione in idonei orari di lavoro.

 

 

7.    I  trattamenti  di  cui al presente Titolo non sono  cumulabili  con

  quanto eventualmente già previsto in sede aziendale.

 

 

8.   I lavoratori in aspettativa di cui al presente Titolo potranno essere

  sostituiti  con  lavoratori assunti con contratto  a  termine  ai  sensi

  dell'art. 79.

 

 

 

Titolo XXXVI - SOSPENSIONE DEL LAVORO

 

Art. 136.

 

1.    In  caso  di  sospensione  del lavoro  per  fatto  dipendente  dalla

  cooperativa e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto

  alla retribuzione di fatto di cui all'art. 142 per tutto il periodo della

  sospensione.

 

 

2.    La  norma  di  cui al precedente comma non si applica  nel  caso  di

  pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza

  maggiore.

 

 

 

Titolo XXXVII - ANZIANITA' DI SERVIZIO

 

Art. 137 - DECORRENZA

 

1.    L'anzianità  di servizio decorre dal giorno in cui il  lavoratore  è

  entrato  a far parte del personale della cooperativa, quali che siano le

  mansioni ad esso affidate.

 

 

2.    Sono  fatti  salvi  criteri  diversi  di  decorrenza  dell'anzianità

  espressamente prevista, per singoli istituti contrattuali, ai fini della

  maturazione dei relativi diritti.

 

 

3.     L'interruzione   del   servizio,   avvenuta   per   effetto   della

  partecipazione  del lavoratore ad operazioni belliche, sarà  considerata

  agli effetti dell'anzianità come non avvenuta, fermi restando i maggiori

  diritti riconosciuti ad ex combattenti per effetto dell'art. 139.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

Tutte  le  norme  contrattuali relative all'anzianità di servizio  non  si

riferiscono   comunque  al  trattamento  di  fine   rapporto   che   trova

regolamentazione  specifica nell'art. 163 del presente contratto  e  nelle

disposizioni della legge 29.5.82 n. 297.

 

 

 

Art. 138 - FRAZIONI DI ANNO

 

1.    Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di

  anzianità,  le frazioni di anno saranno computate, a tutti  gli  effetti

  contrattuali, per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di

  mese superiori o eguali a 15 giorni.

 

 

2.    Per  mesi  si  intendono  quelli  del  calendario  civile  (gennaio,

  febbraio, marzo, ecc.).

 

 

 

Titolo XXXVIII - ANZIANITA' CONVENZIONALI

 

Art. 139.

 

1.   Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà

  riconosciuta,  agli  effetti del preavviso o  della  relativa  indennità

  sostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:

 

I)    mutilati  e invalidi di guerra e del lavoro con pensione a  vita:  1

    anno;

II)   decorati  al  valore  e insigniti di ordini militari,  promossi  per

    meriti  di  guerra  e feriti di guerra: sei mesi per  ogni  titolo  di

    benemerenza;

III)  ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge (*) che abbiano

    prestato servizio presso reparti mobilitati in zona di operazioni: sei

    mesi  per  ogni  anno di campagna e tre mesi per le frazioni  di  anno

    superiori ad almeno sei mesi.

 

(*) Militarizzati e partigiani (DL 4.3.48 n. 137). I prigionieri non

    sono considerati "mobilitati in zona operazione".

 

 

2.   Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.

 

 

3.    L'anzianità convenzionale può essere fatta valere una sola volta. Il

  lavoratore di nuova assunzione, dovrà comunicare a pena di decadenza, alla

  cooperativa i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle  predette

  anzianità  all'atto dell'assunzione e comunque non oltre il termine  del

  periodo di prova, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro

  sei mesi.

 

 

4.    Si  prescinde dai suddetti termini per quei prestatori  di  opera  i

  quali abbiano presentato domanda di concessione di pensione di guerra ai

  sensi di legge 6.12.61 n. 1241.

 

 

5.    La  cooperativa,  ricevuta la comunicazione e la documentazione  dei

  titoli,  dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità

  convenzionale cui egli ha diritto.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

Le  parti  si  danno atto che, per i lavoratori in forza  al  31.5.82  che

abbiano presentato le necessarie documentazioni, l'anzianità convenzionale

riconosciuta  anche agli effetti dell'indennità di anzianità  è  calcolata

secondo la disciplina vigente sino alla predetta data.

 

 

 

Titolo XXXIX - SCATTI DI ANZIANITA'

 

Art. 140.

 

1.    Per  l'anzianità di servizio maturata, a decorrere dal 21°  anno  di

  età, presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il

  complesso commerciale facente capo alla stessa società), il personale avrà

  diritto a dieci scatti triennali.

 

 

2.    I  lavoratori in età superiore ai 18 anni e che non abbiano compiuto

  il 21° anno, trascorso un triennio in cooperativa a far data dalL'1.7.75,

  hanno  diritto  alla  maturazione del  primo  scatto  di  anzianità  con

  decorrenza del relativo godimento il mese successivo al 30.6.78.

 

 

3.   Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa, per ciascun

  livello  di  inquadramento, nelle seguenti  misure  e  con  la  seguente

  decorrenza:

 

Livello        Dal 1° aprile 1987

 

QUADRI         53.863

I              51.574

II             47.486

III            42.196

IV             38.592

V              36.485

VI             31.961

 

 

4.   Gli appartenenti all'ex 1° Super cui non sarà attribuita la qualifica

  di  quadro  conserveranno il parametro 242 con valore  dello  scatto  di

  anzianità di £. 52.793 mensili.

 

 

5.    In  occasione  del  nuovo  scatto l'importo  degli  scatti  maturati

  successivamente all'1.1.74 è calcolato in base ai valori indicati  nella

  tabella di cui al presente articolo, senza liquidazione di arretrati per

  gli scatti maturati per il periodo pregresso.

 

 

6.   L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi

  precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno  del  mese

  immediatamente  successivo a quello in cui  si  compie  il  triennio  di

  anzianità.

 

 

Nota a verbale.

 

1.    Le  parti  convengono  di  superare  il  congelamento  degli  scatti

  stabiliti al comma 5 del presente articolo e di adeguare gradualmente il

  loro   importo   ai   valori  normali  indicati  nell'apposita   tabella

  opportunamente rivalutata.

2.   Tale adeguamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

 

2.1) Al momento della maturazione del nuovo scatto sarà operato il calcolo

complessivo moltiplicando il numero degli scatti maturati per il  relativo

importo  previsto  in  tabella. Da tale prodotto sarà sottratto  l'importo

degli scatti maturati successivamente all'1.1.74 opportunamente rivalutati

in base ai presenti valori e quello degli scatti bloccati.

 

2.2) La differenza sarà corrisposta gradualmente con quote semestrali pari

ad  un 1/3 della differenza stessa a far data dal sesto mese successivo  a

quello in cui è maturato l'ultimo scatto.

 

2.3)  Analogamente si procederà per coloro che hanno già maturato  il  10°

scatto. In tal caso le differenze saranno corrisposte alla maturazione del

triennio  di  anzianità  successivo a quello  di  maturazione  del  decimo

scatto.  Nel caso in cui anche detto triennio sia già trascorso  le  quote

semestrali  di  cui al precedente punto 2.2) decorreranno dall'entrata  in

vigore del presente CCNL.

 

 

Norma transitoria.

 

Le   parti  si  danno  atto  dell'opportunità  di  provvedere,  a  livello

aziendale, ad anticipare i benefici previsti dalla nota a verbale  di  cui

sopra  ai lavoratori per quali non si verifichi il compimento del triennio

per  risoluzione del rapporto di lavoro dovuto al raggiungimento  dell'età

pensionabile.

 

 

 

Titolo XXXX - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 141 - RETRIBUZIONE NORMALE

 

1.    La  retribuzione  normale del lavoratore è distinta  nelle  seguenti

  voci:

 

I)    paga  base  nazionale  conglobata di cui all'art.  143,  comprensiva

    dell'indennità di caro pane prevista dalla legge, dei punti di indennità

    di contingenza scattati fino al 31.1.77, degli elementi autonomi di cui

    all'art. 6 dell'accordo interconfederale 14.2.75 e da tutti gli aumenti

    contrattuali a questo titolo;

II)   indennità  di  contingenza (scala mobile) determinata in  attuazione

    della legge 26.2.86 n. 38 e successive modificazioni, nonché dell'accordo

    interconfederale 31.7.92 (allegato n. 12)(*);

III) terzi elementi nazionali o provinciali dove esistenti;

IV)   eventuali  scatti di anzianità per gli aventi diritto ai  sensi  del

    precedente art. 140;

V)   altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

 

(*) Si riportano di seguito i valori della contingenza al 30.4.86:

 

u    £. 681.342 per tutti i lavoratori;

u    £. 621.368 per gli apprendisti e i minori di anni 18.

 

Per  l'indennità di contingenza in vigore alla data dell'1.1.95 si  rinvia

all'allegato n. 1

 

 

2.    A decorrere dall'1.1.95, l'importo di £. 20.000 corrisposto a titolo

  di   elemento   distinto  della  retribuzione  ai   sensi   dell'accordo

  interconfederale 31.7.92 è conglobato nell'indennità di contingenza di cui

  alla legge 26.2.86 n. 38, così come modificata dalla legge 13.7.90 n. 91.

 

  Conseguentemente,  alla  data dell'1.1.95, l'importo  dell'indennità  di

  contingenza  spettante al personale qualificato alla  data  dell'1.11.91

  sarà  aumentato  di  £. 20.000 per tutti i livelli. Contestualmente,  le

  aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto  della

  retribuzione.

 

 

 

Art. 142 - RETRIBUZIONE DI FATTO

 

La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art.

141  nonché  da  tutti  gli  altri elementi retributivi  aventi  carattere

continuativo  ad  esclusione del rimborsi spese, dei compensi  per  lavoro

straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e  di  ogni

elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti

contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.

 

 

Dichiarazione a verbale agli artt. 141 e 142.

 

Eccettuate   le  prestazioni  occasionali  o  saltuarie,  la  retribuzione

mensile,  sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile

in  relazione  alle festività, ai permessi retribuiti e alle  giornate  di

riposo  settimanale di legge cadenti nel periodo di paga  e  si  riferisce

pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

 

 

 

Art. 143 - AUMENTI E MINIMI TABELLARI

 

1.    A  decorrere  dalle scadenze appresso indicate a tutto il  personale

  qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali:

 

LIVELLI  DAL 1.1.95  DAL 1.1.96   TOTALE

                                 

QUADRI     136.354     123.958    260.313

I          124.056     112.778    236.833

II         108.014      98.194    206.208

III         96.250      87.500    183.750

III         89.299      81.181    170.479

IV          82.882      75.347    158.229

IV          77.000      70.000    147.000

V           69.514      63.194    132.708

VI          53.472      48.611    102.083

 

 

2.    Di conseguenza, a decorrere dall'1.1.95 e dalle date successivamente

  indicate,  la  paga base nazionale conglobata lorda per ciascun  livello

  d'inquadramento, è la seguente:

 

 

LIVELLI  DAL 1.1.95  DAL 1.1.96   PARAMETRO

                                 

QUADRI    1.395.808   1.519.766      255

I         1.269.913   1.382.691      232

II        1.105.699   1.203.893      202

III         985.276   1.072.776      180

III         914.118     995.299      167

IV          848.432     923.779      155

IV          788.221     858.221      144

V           711.589     774.783      130

VI          547.375     595.986      100

 

 

3.   Gli appartenenti all'ex 1° Super cui non è attribuita la qualifica di

  quadro, conserveranno il parametro 242 con i seguenti aumenti retributivi:

 

             DAL 1.1.95     DAL 1.1.96           TOTALE

 

Ex 1°Super     129.403        117.639             247.042

 

Di  conseguenza,  a  decorrere dall'1.1.95 e  dalle  date  successivamente

indicate, la paga base nazionale conglobata lorda per l'ex 1° Super, è  la

seguente:

 

               DAL 1.1.95         DAL 1.1.96      PARAMETRO

 

Ex 1° Super    1.324.649           1.442.288        242 (*)

 

(*)  il  minimo retributivo comprende l'assegno ad personam di  £.  11.000

erogato a fare data dall'1.4.89.

 

 

4.    Per  i minori la suddetta paga base nazionale conglobata lorda dovrà

  essere  ragguagliata  al  minore orario di  lavoro  effettuato  a  norma

  dell'art. 18 della legge 17.10.67 n. 977.

 

 

5.     Gli   aumenti  salariali  di  cui  al  presente  articolo  verranno

  corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art.

  72 (le tabelle retributive degli apprendisti sono riportate nell'allegato

  2).

 

 

6.    Per   l'indennità  di contingenza spettante all'1.1.95 vedi allegato

  n. 1.

 

 

 

UNA TANTUM

 

1.    A  tutto  il personale in forza alla data del 10.12.94 - compresi  i

   giovani assunti con CFL - verrà erogato un importo "una tantum".

 

 

2.    Tale importo, pari a £. 350.000 lorde per i lavoratori qualificati e

   a £. 250.000 per gli apprendisti, spetta in relazione all'intero periodo

   di nove mesi intercorrenti dall'1.4.94 al 31.12.94.

 

 

3.    Per i casi di anzianità inferiore ai 9 mesi gli importi di cui sopra

   verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio

   maturata  durante  il periodo indicato al comma precedente,  secondo  i

   criteri  previsti  dagli  artt.  137  e  138  del  presente  contratto.

   Analogamente  si  procederà per i casi in cui  non  sia  dato  luogo  a

   retribuzione  nello stesso periodo a norma di legge e di  contratto  ad

   eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

 

 

4.    Al  personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con

   criteri di proporzionalità.

 

 

5.    Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà

   erogata al personale assunto con contratto a termine.

 

 

6.    L'importo "una tantum" di £. 350.000 verrà corrisposto in  due  rate

   successive. La prima rata, pari a £. 200.000 verrà corrisposta  con  la

   retribuzione  del mese di dicembre 1994. La seconda, corrispondente  al

   restante importo verrà erogata con la retribuzione del mese di febbraio

   1995.

 

 

7.    Per  gli apprendisti l'importo "una tantum" spettante verrà  erogato

   per  £. 150.000 con la retribuzione del mese di dicembre 1994 e per  £.

   100.000 con la retribuzione del mese di febbraio 1995.

 

 

8.    Gli  importi  dell'una tantum di cui sopra si intendono  comprensivi

   dell'incidenza della stessa su qualsiasi istituto retributivo legale  e

   contrattuale e non vanno computati nella retribuzione utile ai fini del

   calcolo del TFR.

 

 

9.    Le  suddette  erogazioni,  nel  loro  complessivo  importo,  saranno

   riconosciute in sostituzione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui

   al  Protocollo  23.7.93 e comporteranno perciò l'assorbimento,  sino  a

   concorrenza, da effettuarsi sull'importo della prima rata, degli importi

   già versati dalle imprese a titolo di indennità di vacanza contrattuale o

   di anticipazione sul rinnovo del CCNL.

 

 

10.   Ai  lavoratori che, in forza alla data di stipulazione del  presente

   contratto,  godano  dei  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni

   straordinaria  e  di riduzione dell'orario di lavoro per  contratti  di

   solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni,  saranno

   erogate  dall'Istituto  competente secondo le disposizioni  vigenti  in

   materia.

 

 

11.  In caso di risoluzione del rapporto intervenuto antecedentemente alle

   scadenze indicate al comma 6, tali importi verranno erogati sulla base dei

   criteri di cui al comma 3.

 

 

 

Art. 144 - ECCEDENZE COLLETTIVE

 

1.    Le  eccedenze collettive preesistenti all'entrata in vigore del CCNL

  1.1.74 e quelle derivanti dal nuovo assetto salariale nazionale rimangono

  congelate  e  saranno  corrisposte come  elemento  collettivo  anche  ai

  lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del sopra citato CCNL.

 

 

2.    Per  eccedenze collettive preesistenti si intendono quegli  elementi

  salariali derivanti dalla contrattazione in aggiunta al salario nazionale.

 

 

3.    Per  eccedenze collettive derivanti dall'assetto salariale nazionale

  (1.1.74)   si  intendono  quelle  che  verranno  a  formarsi   dopo   il

  raggiungimento del salario tabellare nazionale.

 

 

4.    Tali  eccedenze  saranno considerate elementi aggiuntivi  ai  minimi

  tabellari nazionali e fanno parte integrante della retribuzione di fatto

  ad  eccezione  di  quanto espressamente previsto dalle specifiche  norme

  contrattuali.

 

 

5.    Ai  dipendenti da cooperative operanti in province nelle  quali  non

  siano  in  atto eccedenze collettive, comunque determinate ai sensi  dei

  precedenti commi, saranno corrisposte, in aggiunta alle £. 2.000 (duemila)

  mensili previste dall'art. 75 del CCNL 1.10.76, £. 2.000 (duemila) mensili

  dalL'1.7.81 e ulteriori £. 2.000 (duemila) mensili dalL'1.1.82,  fino  a

  raggiungere un minimo di eccedenze collettive (terzo elemento) di £. 6.000

  (seimila) mensili.

 

 

 

Art. 145 - DIVISORI CONVENZIONALI

 

1.   La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si

  ottiene dividendo l'importo mensile per 26.

 

 

2.    La  quota  oraria della retribuzione, sia normale che di  fatto,  si

  ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:

 

  184  -  per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42  ore  e

  mezzo settimanali e fino a 44 ore settimanali;

 

  182  per  il  personale la cui durata normale di  lavoro  è  di  42  ore

  settimanali;

 

  173  per  il  personale la cui durata normale di  lavoro  è  di  40  ore

  settimanali;

 

  169  per  il  personale la cui durata normale di  lavoro  è  di  39  ore

  settimanali;

 

  167 per il personale la cui durata normale di lavoro è di 38 ore e mezza

  settimanali;

 

  165  per  il  personale la cui durata normale di  lavoro  è  di  38  ore

  settimanali.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

Le  parti  si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale  di

cui   al  presente  articolo  hanno  inteso  stabilire  l'equivalenza   di

trattamento  sia per le trattenute sia per il pagamento delle  prestazioni

lavorative.

 

Resta   confermato  che  alla  determinazione  della   quota   oraria   di

retribuzione di cui al presente articolo nonché agli artt. 141 e  142  non

concorrono  i ratei di mensilità supplementari di cui all'art.  150.  Tale

criterio  di determinazione della quota oraria di retribuzione è utile  ai

fini dell'applicazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario di cui

all'art.  90 e delle maggiorazioni per lavoro supplementare nel  lavoro  a

tempo parziale di cui all'art. 77, comma 8.

 

 

 

Art. 146 - SPACCI DI PICCOLE DIMENSIONI - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

1.    Per  gli  spacci  delle  cooperative nei  quali  le  varie  mansioni

  necessarie al loro funzionamento sono affidate ad una sola persona - anche

  se autorizzata dalla cooperativa a farsi sostituire dai familiari, nonché

  ad  attendere  ad  altre occupazioni compatibili con le  esigenze  dello

  spaccio,  ferma  restando  la  sua responsabilità  nei  confronti  della

  cooperativa stessa - in deroga al disposto di cui agli artt. 141 e 148, il

  trattamento  economico  spettante  al  lavoratore  di  cui  sopra   sarà

  determinato  caso  per  caso,  con  accordi  aziendali.  La  figura  del

  lavoratore, come descritta, non resta modificata - e pertanto non decade

  la  deroga - qualora lo spaccio fruisca dei servizi della cooperativa da

  cui dipenda per l'approvvigionamento, la contabilità e il controllo.

 

 

2.    Qualora la determinazione del trattamento economico di cui al  primo

  capoverso avvenga in forma percentuale, verrà fissato comunque un minimo

  garantito di retribuzione mensile.

 

 

3.    Le  norme del presente articolo si applicano anche agli spacci  che,

  oltre  alla persona di cui sopra, occupino un apprendista che non dovrà,

  però, essere assunto dopo aver compiuto il 17° anno di età, fermo restando

  che  il trattamento dell'apprendista è regolato dalle norme generali del

  presente contratto.

 

 

4.    Le  norme  del presente articolo continueranno ad avere applicazione

  nei  centri fino a 3.000 abitanti, purché il volume delle vendite  dello

  spaccio non superi la somma che sarà stabilita in sede aziendale.

 

 

 

Art. 147 - RETRIBUZIONE A PROVVIGIONE

 

1.   Per il personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte

  a provvigione, la parte fissa delle retribuzioni e il tasso di provvigione

  dovranno  essere determinati dalla Cooperativa caso per caso sulla  base

  media  annuale delle vendite e comunicati per iscritto. Con tale sistema

  dovrà  essere  assicurata al personale una media  mensile,  riferita  al

  periodo non eccedente l'anno, che sia superiore almeno del 5% (cinque per

  cento)  alla  paga  base nazionale conglobata di cui  all'art.  141  del

  presente contratto.

 

 

2.    Dovrà  essere comunque effettuato mensilmente il versamento  di  una

  somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo,

  tra  stipendio  e  provvigione,  non sia raggiunto,  fermo  restando  il

  conguaglio alla fine del periodo di cui sopra.

 

 

 

Art. 148 - INDENNITA' DI CASSA

 

Senza  pregiudizio  di  eventuali procedimenti  penali  e  delle  sanzioni

disciplinari,  al seguente personale normalmente adibito ad operazioni  di

cassa  con  carattere  di  continuità - cassiere comune  non  di  negozio,

cassiere  di  negozio - quando detto personale abbia la piena  e  completa

responsabilità  della  gestione  di cassa,  con  l'obbligo  di  accollarsi

eventuali  differenze - compete una "indennità di cassa o di  maneggio  di

denaro"  nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base  nazionale

conglobata per le rispettive qualifiche.

 

 

 

Art. 149 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

 

Le  retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo busta paga  o  foglio

paga  ove dovrà essere chiaramente specificato il periodo di lavoro a  cui

la  retribuzione  si  riferisce, l'importo della retribuzione  stessa,  la

misura  e  l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e  di  tutti  gli

altri  elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta  nella

busta  paga  stessa nonché tutte le ritenute effettuate (la busta  paga  è

obbligatoria: legge 5.1.53 n. 4.). Il prospetto paga deve recare la firma,

sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

 

 

 

Titolo XXXXI - MENSILITÀ SUPPLEMENTARI (13ª E 14ª)

 

Art. 150.

 

1.    In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le cooperative

  dovranno corrispondere al personale un importo pari ad una mensilità della

  retribuzione di fatto di cui all'art. 142 (esclusi gli assegni familiari)

  nella  misura dovuta al lavoratore nel mese di novembre ad eccezione  di

  quanto non dovuto ai sensi di legge (*).

 

(*)  Per  i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio  la

lavoratrice  ha  diritto a percepire dalla cooperativa  la  13ª  mensilità

limitatamente  all'aliquota corrispondente al 20%  della  retribuzione  di

fatto  di cui all'art. 142. Tale retribuzione non è dovuta per il  periodo

di  assenza facoltativa. Anche nel caso di malattia la corresponsione  del

rateo  di  13ª mensilità deve essere effettuata limitatamente all'aliquota

non corrisposta dall'INPS.

 

 

2.    Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il

  corso   dell'anno,  il  lavoratore  avrà  diritto  a  tanti   dodicesimi

  dell'ammontare  della 13ª mensilità, per quanti sono i  mesi  interi  di

  servizio prestati nella cooperativa intendendosi per tali le frazioni di

  mese superiori ai 15 giorni.

 

 

3.    Ai  lavoratori  retribuiti in tutto o in  parte  con  provvigioni  o

  percentuale  il  calcolo dell'importo della 13ª mensilità  dovrà  essere

  effettuato  sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali

  maturate  nell'anno  corrente o nel periodo di minor  servizio  prestato

  presso la cooperativa.

 

 

4.    Detto  importo  non potrà, in ogni caso, essere inferiore  a  quello

  previsto dal comma 1 del presente articolo.

 

 

5.    Dall'ammontare della 13ª mensilità saranno detratti i ratei relativi

  ai  periodi  in cui non sia stata corrisposta dal datore  di  lavoro  la

  retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

 

 

6.   Entro il 30 giugno di ogni anno le cooperative dovranno corrispondere

  al personale dipendente una 14ª mensilità con le stesse norme e modalità

  previste per la 13ª mensilità, di cui al presente articolo, da calcolarsi

  con la retribuzione corrispondente a quella in vigore nel mese di giugno.

 

 

 

Titolo XXXXII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

a)   RECESSO

 

Art. 151 - GIUSTA CAUSA

 

1.   Ai sensi dell'art. 2119 C.C. ciascuno dei contraenti può recedere dal

  contratto di lavoro prima della scadenza del termine se il contratto è a

  tempo  determinato,  o  senza  preavviso  se  il  contratto  è  a  tempo

  indeterminato,  qualora  si  verifichi una causa  che  non  consenta  la

  prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

 

 

2.    La  comunicazione  del  recesso  deve  essere  effettuata  da  parte

  dell'interessato per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di

  ricevimento,  o  con  altro  mezzo  idoneo  a  certificare  la  data  di

  ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.

 

 

3.    A  titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al comma  1

  del presente articolo:

 

I)   l'irregolare, grave e dolosa scritturazione o timbratura di schede di

    controllo delle presenze di lavoro;

II)  l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;

III) il danneggiamento volontario di beni dell'azienda e/o di terzi;

IV)   l'esecuzione,  senza  permesso, di  lavoro  nell'azienda  per  conto

    proprio o di terzi.

 

 

4.    Se il contratto è a tempo indeterminato al prestatore che recede per

  giusta causa compete l'indennità di cui all'art. 162.

 

 

 

Art. 152 - MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO

 

1.   La legge 15.7.66 n. 604 è estesa a tutti i dipendenti occupati presso

  le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.

 

 

2.    Con  riferimento  alla  legge 11.5.90 n.  108  la  cooperativa  deve

  comunicare il licenziamento per iscritto a mezzo di lettera raccomandata

  con avviso di ricevimento, o con altro mezzo idoneo a certificare la data

  di ricevimento da parte dell'interessato, che può chiedere per iscritto,

  entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato

  il recesso; in tal caso la cooperativa è tenuta ad indicarli per iscritto

  entro sette giorni dalla richiesta.

 

 

3.    Il  licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui  al

  precedente comma è inefficace.

 

 

4.    Sono  esclusi  dalla sfera di applicazione del presente  articolo  i

  lavoratori:

 

I)   in periodo di prova;

II)   che  siano in possesso di requisiti di legge per avere diritto  alla

    pensione di vecchiaia e che non abbiano esercitato il diritto di opzione

    previsto dalla legge(*);

III)  che  abbiano  superato  il 65° anno di età e maturato  il  requisito

    dell'anzianità contributiva minima per la pensione di vecchiaia.

 

(*)  Art.  6  del  DL 22.12.81 n. 791, convertito con modificazione  nella

legge 26.2.82 n. 54; art. 6 della legge 29.12.90 n. 407.

 

 

 

Art. 153 - LICENZIAMENTO SIMULATO

 

1.   Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la

  stessa  cooperativa deve considerarsi improduttivo di effetti  giuridici

  quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del

  lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

 

 

2.   Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova contraria

  - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.

 

 

 

Art. 154 - NULLITA' DEL LICENZIAMENTO

 

1.    Ai  sensi  dell'art. 4 della legge 15.7.66 n. 604, il  licenziamento

  determinato   da   ragioni   di  credo  politico   o   fede   religiosa,

  dall'appartenenza  ad  un sindacato o dalla partecipazione  ad  attività

  sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

 

 

2.    E' nullo altresì il licenziamento determinato da motivi razziali, di

  lingua  o  di sesso in base al combinato disposto dagli artt. 15  e  13,

  rispettivamente della legge 20.5.70 n. 300 e della legge 9.12.77 n. 903.

 

 

 

Art. 155 - NULLITA' DEL LICENZIAMENTO A CAUSA DI MATRIMONIO

 

1.     Ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  9.1.63  n.  7,  è  nullo  il

  licenziamento  della lavoratrice attuato a causa di matrimonio;  a  tali

  effetti  si  presume disposto per causa di matrimonio  il  licenziamento

  intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno  della

  richiesta  delle  pubblicazioni  di  matrimonio,  in  quanto  segua   la

  celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

 

 

2.    La  cooperativa  ha  facoltà di provare che il  licenziamento  della

  lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è

  dovuto  a  causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste  dalle

  lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 2 della legge 30.12.71 n. 1204,

  e  cioè:  il  licenziamento  per giusta causa, cessazione  dell'attività

  dell'azienda, l'ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice

  è  stata  assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza  del

  termine per il quale è stato stipulato.

 

 

3.    Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla

  lavoratrice nel periodo specificato nel comma 1 del presente articolo, si

  rinvia al successivo art. 159.

 

 

 

Art. 156 - CONSULTAZIONE DELLA R.S.U.

 

La   cooperativa,  sia  nel  caso  di  adozione  di  un  provvedimento  di

licenziamento  ordinario  nei confronti di un dipendente,  purché  non  si

tratti  di  licenziamento per giusta causa, sia nel caso di riduzione  del

personale  per  ristrutturazione aziendale, consulterà  la  rappresentanza

sindacale  unitaria  prima  che la decisione  sia  adottata  dagli  Organi

competenti della cooperativa stessa.

 

 

 

b)   DIMISSIONI

 

Art. 157 - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

In  caso  di  dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario  il

trattamento   di  fine  rapporto  previsto  dall'art.  163  del   presente

contratto.

 

 

 

Art. 158 - MODALITA' DELLE DIMISSIONI E DEL PREAVVISO

 

1.    Le  dimissioni  devono essere rassegnate per  iscritto  con  lettera

  raccomandata e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art.

  161 del presente contratto.

 

 

2.    Ove il dipendente non abbia dato preavviso la cooperativa ha facoltà

  di  ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di

  mancato preavviso.

 

 

3.    Su  richiesta  del  dimissionario la cooperativa può  rinunciare  al

  preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.

 

 

4.    Ove  invece la cooperativa intenda di sua iniziativa far cessare  il

  rapporto  prima della scadenza del preavviso ne avrà facoltà,  ma  dovrà

  corrispondere  al lavoratore l'indennità sostitutiva per il  periodo  di

  anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 

 

Art. 159 - MODALITA' DELLE DIMISSIONI A CAUSA DI MATRIMONIO

 

1.    In  conformità della norma contenuta nel comma 4 dell'art.  1  della

  legge 9.1.63 n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo

  intercorrente  fra  il  giorno della richiesta  delle  pubblicazioni  di

  matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza  di  un  anno

  dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultano confermate entro un

  mese all'Ufficio del Lavoro.

 

 

2.   La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha

  diritto  al  trattamento  di fine rapporto previsto  dall'art.  163  con

  esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

 

 

3.    Anche  in  questo caso le dimissioni debbono essere  rassegnate  per

  iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 161 e

  confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del Lavoro entro il termine di

  un mese.

 

 

 

Art. 160 - CONVALIDA DELLE DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE

 

1.    Ai  sensi  dell'art.  11 del DPR 25.11.76 n.  1206  (regolamento  di

  esecuzione della legge 30.12.71 n. 1204), le dimissioni della lavoratrice

  presentate  durante il periodo in cui è previsto il divieto di  licenzia

  mento non sono valide se non sono convalidate dall'ispettorato del Lavoro.

 

 

2.    La  lavoratrice dimissionaria di cui sopra ha diritto al trattamento

  di fine rapporto previsto dall'art. 163 e ad una indennità pari a quella

  di  preavviso,  secondo i termini stabiliti dall'art. 161  del  presente

  contratto.

 

 

 

c)   PREAVVISO

 

Art. 161 - TERMINI DEL PREAVVISO

 

1.   I termini di preavviso sono i seguenti:

 

I)   fino a 5 anni di servizio compiuti:

 

    Quadri e I livello     60 giorni

     II e III livello       30 giorni

     IV e V livello         20 giorni

     VI livello             15 giorni

 

II)  oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

 

    Quadri e I livello     90 giorni

    II e III livello       45 giorni

    IV e V livello         30 giorni

    VI livello        20 giorni

 

III) oltre i dieci anni di servizio compiuti:

 

    Quadri e I livello    120 giorni

    II e III livello       60 giorni

    IV e V livello         45 giorni

    VI livello             20 giorni

 

 

2.    I  giorni di cui ai punti I), II) e III) del comma 1 si intendono di

  calendario.

 

 

3.   I termini di preavviso di cui sopra decorrono dal 1° o dal 16° giorno

  di ciascun mese.

 

 

 

Art. 162 - EFFETTI DEL MANCATO PREAVVISO

 

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2118 C.C., in caso di mancato preavviso, al

lavoratore  sarà  corrisposta un'indennità equivalente  all'importo  della

retribuzione  di fatto di cui all'art. 142, corrispondente al  periodo  di

preavviso di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di  13ª  e

14ª mensilità.

 

 

 

d)   TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Art. 163 - DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

 

1.    In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore  ha

  diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le  norme

  della legge 29.5.82 n. 297, e secondo le norme del presente articolo.

 

 

2.    Per i periodi di servizio prestato sino al 31.5.82 il trattamento di

  fine  rapporto  è  calcolato con le modalità e con  le  misure  previste

  dall'art. 97 del CCNL 19.12.79 e dalla relativa norma transitoria.

 

 

3.    Ai  sensi  e per gli effetti del comma 2 dell'art. 2120  C.C.,  come

  modificato  dalla legge 29.5.82 n. 297, sono escluse dalla  quota  annua

  della  retribuzione  utile ai fini del calcolo del trattamento  di  fine

  rapporto le somme corrisposte ai seguenti titoli:

 

I)   i rimborsi spese;

II)  le   somme   concesse  occasionalmente  a  titolo  di  "una  tantum",

     gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;

III) i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;

IV)  le indennità sostitutive di preavviso;

V)   le indennità sostitutive di ferie;

VI)  le  indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo

     nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse

     pari all'ammontare esente dall'IRPEF;

VII) le  indennità  economiche  corrisposte  dagli  (o  per  conto  degli)

     istituti assistenziali (*);

VIII)      le prestazioni in natura, quando si prevede un corrispettivo  a

     carico del lavoratore;

IX)  gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva di

     secondo livello.

 

(*) Si applica il comma 3 all'art. 2120 C.C. come modificato dalla

    legge 29.5.82 n. 297:

 

"In  caso  di sospensione della prestazione di lavoro nel corso  dell'anno

per  una  causa  di cui all'art. 2110 C.C., nonché in caso di  sospensione

totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve

essere computato nella retribuzione di cui al comma 2 l'equivalente  della

retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di  normale

svolgimento del rapporto di lavoro".

 

 

 

Art. 164 - DECESSO

 

In  caso  di  decesso  del dipendente il trattamento di  fine  rapporto  e

l'indennità  sostitutiva  del preavviso saranno  corrisposte  agli  aventi

diritto secondo le norme di legge vigenti in materia.

 

 

 

Art. 165 - CORRESPONSIONE DEL T.F.R.

 

1.    Il  trattamento  di  fine rapporto deve essere corrisposto  all'atto

  della cessazione del servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto

  dal dipendente, nei tempi tecnici necessari all'elaborazione del tasso di

  rivalutazione,  di cui alla legge 29.5.82 n. 297, e comunque  non  oltre

  trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

 

2.    In  caso  di  ritardo dovuto a contestazione o ad  altre  cause  non

  imputabili  al  lavoratore,  sarà  conteggiato  l'interesse  legale  con

  decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione dal servizio.

 

 

Nota a verbale.

 

1.    Le  parti  si  danno  atto che, giusto quanto previsto  dalla  legge

  29.5.82  n. 297 in materia di anticipazioni sul TFR, a livello aziendale

  sono operative apposite normative.

 

 

2.    Nelle  aziende in cui tali normative non siano state ancora definite

  le parti si incontreranno a quel livello per provvedervi.

 

 

 

Titolo XXXXIII - DOVERI DEI LAVORATORI - NORME DISCIPLINARI

 

Art. 166 - RAPPORTI FRA I LAVORATORI

 

1.    I  rapporti  tra  i  lavoratori saranno  improntati  alla  reciproca

  correttezza. I rapporti tra questi e i rappresentanti legali e i dirigenti

  della  cooperativa saranno improntati ai sensi di reciproca correttezza,

  nello  spirito  di una comune costante collaborazione al buon  andamento

  della cooperativa e allo sviluppo del movimento cooperativo.

 

 

2.    Comportamenti riconducibili a forme di molestia sessuale,  ai  sensi

  dell'art. 23, saranno sottoposti a provvedimenti disciplinari adeguati e

  graduati secondo la gravità della mancanza, salva la facoltà del soggetto

  destinatario di adire le vie legali.

 

 

 

Art. 167 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI

 

1.     Il   lavoratore,  nello  svolgimento  della  sua   attività   nella

  cooperativa,  deve  compiere il suo dovere e osservare  le  disposizioni

  impartite  dalla Direzione e le norme contrattuali specificatamente  per

  quanto   riguarda:  la  presenza,  l'orario  di  lavoro,  la   diligente

  conservazione  del materiale e della merce affidatagli, l'esecuzione  in

  genere delle proprie mansioni.

 

 

2.   Il lavoratore deve usare modi cortesi con i clienti e non divulgare i

  segreti  di  ufficio; è altresì responsabile moralmente e  materialmente

  dell'esecuzione delle mansioni affidategli e risponde in proprio dei danni

  arrecati alla cooperativa, nei limiti ad esso imputabili.

 

 

3.    Il  lavoratore  dovrà  comunicare  immediatamente  all'azienda  ogni

  mutamento  della propria dimora sia durante il servizio  che  durante  i

  congedi.

 

 

 

Art. 168 - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

 

1.    Salvo  i  casi  di legittimo impedimento, di cui sempre  incombe  al

  lavoratore l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per

  iscritto  presso  la  cooperativa entro le  24  ore  per  gli  eventuali

  accertamenti.

 

 

2.    Nel  caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta  di

  tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art.  142

  quante  sono  le  giornate di assenza, fatta salva l'applicazione  delle

  sanzioni previste dal successivo art. 169.

 

 

 

Art. 169 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

1.   L'inosservanza dei doveri da parte del personale, ivi compreso quanto

  previsto dal comma 2 dell'art. 166, comporta i seguenti provvedimenti che

  saranno  deliberati  dalla  cooperativa in  relazione  all'entità  delle

  mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

 

I)   biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;

II)  biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;

III)  multa  nella  misura  non  eccedente l'importo  di  quattro  ore  di

    retribuzione;

IV)   sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo  di  10

    giorni;

V)    licenziamento disciplinare, con esclusione del preavviso  e  con  le

    altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).

 

 

2.    Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore

  che:

 

2.1) ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione;

2.2) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;

2.3) si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza

comprovata giustificazione;

2.4) non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria

dimora sia durante il servizio che durante i congedi;

2.5) non osservi le norme sulla prevenzione antinfortunistica;

2.6) commetta recidiva nelle mancanze pur lievi che hanno comportato

biasimo scritto.

 

 

3.    Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio

    si applica nei confronti del lavoratore che:

 

3.1) arrechi  danno alle cose ricevute in dotazione e uso, con  dimostrata

     responsabilità;

3.2) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;

3.3) si assenti dal lavoro fino a quattro giorni senza giustificazione;

3.4) commetta recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque

delle mancanze che prevedono o hanno comportato la multa, salvo i casi

dell'assenza ingiustificata.

 

 

4.    Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto  e)

    (licenziamento disciplinare) si applica per le seguenti mancanze:

 

4.1) assenza ingiustificata superiore a 4 giorni o recidiva oltre la terza

     volta nell'anno solare;

4.2) grave mancanza degli obblighi di cui all'art. 167;

4.3) recidiva nei ritardi oltre la terza volta nell'anno solare dopo

formale diffida per iscritto;

4.4) l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto di

ufficio;

4.5) infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione,

depositi, vendite e trasporti;

4.6) l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro

per conto proprio o di terzi anche fuori dall'orario di lavoro;

4.7) nei casi di ammanchi di inventario che per la loro entità o per la

loro recidività siano imputabili a colpa grave del lavoratore, fermo

restando, in tal caso, l'obbligo di osservare la procedura di

contestazione di cui all'art. 176 del presente CCNL.

 

 

5.   I provvedimenti di cui ai punti c), d) ed e) del comma 1 del presente

    articolo devono essere comunicati per iscritto e motivati.

 

 

6.    In  caso di licenziamento disciplinare la cooperativa informerà  del

    provvedimento la RSU.

 

 

7.   L'importo delle multe sarà destinato al fondo pensioni dei lavoratori

    dipendenti presso l'INPS. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione

    della documentazione relativa al versamento.

 

 

Art. 170 - CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

 

1.    I  provvedimenti disciplinari di cui all'art. 169 non possono essere

  adottati  nei  confronti  del lavoratore senza  avergli  preventivamente

  contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

 

 

2.    In  ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del biasimo

  verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni

  dalla contestazione per iscritto del fatto che ne ha dato causa.

 

 

3.   Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda

  impugnare la legittimità del provvedimento, ha facoltà di avvalersi delle

  norme di legge o del contratto.

 

 

4.    Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo si fa

  riferimento all'art. 7 della legge 20.5.70 n. 300.

 

 

5.   L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare di cui all'art. 7

  della legge n. 300 - Statuto dei lavoratori - dovrà essere comunicato al

  lavoratore  con lettera raccomandata entro 21 giorni dalla scadenza  del

  termine   assegnato   al  lavoratore  stesso  per  presentare   le   sue

  controdeduzioni.

 

 

6.    Per  esigenze  dovute a difficoltà nella fase di  valutazione  delle

  controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui  sopra  può

  essere  prorogato  di  30  giorni, purché l'azienda  ne  dia  preventiva

  comunicazione scritta al lavoratore interessato.

 

 

 

Art. 171 - PROCEDIMENTO PENALE

 

1.    Ove  il  dipendente  sia  sottoposto  a  procedimento  penale(*)  la

  cooperativa  ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla retribuzione

  fino al giudizio definitivo.

 

(*)  Vedi  art. 7 della legge 20.5.70 n. 300 per la parte che riguarda  il

procedimento penale promosso dalla cooperativa.

 

 

2.    Salva  l'ipotesi  di  cui  al successivo comma,  dopo  il  giudicato

  definitivo  la  cooperativa  deciderà  sull'eventuale  riammissione   in

  servizio, fermo restando che, comunque, il periodo di sospensione non sarà

  computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore.

 

 

3.    Nell'ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena

  il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.

 

 

4.    Qualora il dipendente sia condannato per reato commesso fuori  dalla

  azienda,  ove  non  sia riammesso in servizio, spetterà  il  trattamento

  previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni; il rapporto di

  lavoro si intenderà invece risolto di pieno diritto, e con gli effetti del

  licenziamento senza preavviso, qualora la condanna risulti motivata  per

  reato commesso nei riguardi della cooperativa o in servizio.

 

 

 

Titolo XXXXIV - CAUZIONI

 

Art. 172 - NORME GENERALI

 

1.    La cooperativa stabilirà per iscritto di volta in volta, sentita  la

  rappresentanza sindacale unitaria, l'ammontare della cauzione che  dovrà

  essere  prestata  da  quei lavoratori ai quali essa ritiene  di  doverla

  chiedere.

 

 

2.    La  cauzione sarà costituita da titoli dello Stato depositati presso

  un  Istituto bancario o presso la Cassa Aziendale che eserciti  attività

  similari  - qualora esista - e vincolati alla cooperativa, oppure  potrà

  essere  versata  in  libretto  di  risparmio  parimenti  vincolato  alla

  cooperativa, la quale lascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli

  e del libretto che le vengono consegnati.

 

 

3.    Gli  interessi  e  gli eventuali premi restano  a  disposizione  del

  lavoratore il quale ha sempre diritto a prelevarli senza alcuna formalità.

 

 

4.   La cauzione potrà essere prestata su richiesta del lavoratore, con il

  consenso della cooperativa, mediante polizza di garanzia costituita presso

  un  istituto  assicuratore o con fideiussione bancaria. In tal  caso  la

  cooperativa avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi  premi,

  rivalendosi sulla retribuzione del prestatore di opera.

 

 

5.    La  cauzione  rimane di proprietà del lavoratore o dei  suoi  aventi

  diritto e non può, comunque, confondersi con i beni della cooperativa.

 

 

 

Art. 173 - RIVALSA

 

1.    La  cooperativa  ha  diritto di rivalersi  sulla  cauzione  per  gli

  eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera.

 

 

2.    In  caso  di  disaccordo  dovrà  essere  esperito  un  tentativo  di

  componimento attraverso l'Organizzazione Sindacale competente  ai  sensi

  dell'art. 38.

 

 

 

Art. 174 - RECUPERO

 

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistono  valide

ragioni di contestazione da parte della cooperativa, il prestatore d'opera

dovrà  essere posto in condizioni di poter ritirare senz'altro la cauzione

prestata entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione  del

servizio.

 

 

 

Titolo XXXXV - CALO MERCI E INVENTARIO

 

Art. 175 - CALO MERCI

 

1.    Le  merci  affidate ai gerenti o gestori di negozi o  di  spacci  di

  generi  alimentari devono essere poste a loro carico al netto dei  cali,

  delle  tare  e  delle  perdite per cottura a cui le merci  stesse  siano

  soggette rispetto all'effettivo peso di consegna.

 

 

2.    Le  merci  stesse saranno poste a carico dei gerenti  o  gestori  al

  prezzo  fissato dalla cooperativa per la vendita al pubblico  o  segnate

  negli appositi bollettini di carico.

 

 

3.   I gerenti o gestori hanno diritto di controllare il peso, il calo, la

  tara, il valore e la qualità delle merci assunte in carico.

 

 

4.    In  considerazione della variabilità dei cali, delle  tare  e  delle

  perdite per cottura, in rapporto alle condizioni di ambiente, di clima, di

  trasporto, di manipolazione e preparazione delle merci, la determinazione

  dell'entità di detti cali, tare e perdite per cottura, sarà  fissata  al

  momento dell'assunzione, fermo restando il diritto reciproco delle parti

  di chiedere l'eventuale revisione.

 

 

 

Art. 176 - INVENTARIO

 

1.    Gli  inventari  dei negozi o spacci affidati ai  gerenti  o  gestori

  saranno  effettuati  dalla cooperativa o da chi per essa,  in  qualsiasi

  momento; in ogni caso però dovranno essere effettuati almeno due inventari

  per ogni esercizio annuale.

 

2.   Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essere

  rilasciata al lavoratore.

 

 

3.    Ogni  eventuale  deficienza, emergente dalle  risultanze  contabili,

  dovrà  essere  contestata per iscritto, entro il  mese  successivo  alla

  effettuazione dell'inventario, all'interessato, il quale entro otto giorni

  dovrà comunicare per iscritto alla cooperativa le eventuali eccezioni.

 

 

4.    La  cooperativa dovrà tenere conto delle contestazioni formulate dal

  gerente  o  gestore, specie quando queste si riferiscono a  cali,  tare,

  perdite   per   cottura,  deterioramento  delle  merci,   ecc.,   comuni

  all'esercizio  del  negozio o spaccio. Le deficienze  non  giustificate,

  emergenti   dopo  tale  controllo,  saranno  comunicate   per   iscritto

  all'interessato, che avrà l'obbligo di rifonderle nel termine massimo di

  otto giorni dalla ricevuta comunicazione.

 

 

5.    Nel  caso  in cui dall'inventario emergono diversità di  valutazioni

  sull'esito delle risultanze contabili, il gerente o gestore ha facoltà di

  richiedere, con motivata domanda, un immediato inventario di verifica con

  la procedura di cui sopra.

 

 

6.    La  mancata  verifica,  inventariale nei termini  sopra  specificati

  esonera  il  gestore  o  il  gerente dalla responsabilità  di  eventuali

  differenze riscontrate tardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.

 

 

 

Titolo XXXXVI - RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

 

Art. 177.

 

Ai  lavoratori  con  funzioni  di  carattere  direttivo  e  a  quelli  con

responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o

di  regolamento  attribuiscano  loro specifiche  responsabilità  civili  o

penali,  anche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con  terzi,  è

riconosciuta  l'assistenza  legale  e  la  copertura  di  eventuali  spese

connesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti

da  colpa  grave  o  dolo  e  relative a fatti direttamente  connessi  con

l'esercizio delle funzioni svolte.

 

 

 

Titolo XXXXVII - COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO; CONCESSIONI CREDITI

                 AI CLIENTI

 

Art. 178 - MODALITA' DELLA COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

 

L'eventuale disciplina della coabitazione, vitto e alloggio è demandata in

sede  aziendale.  Resta  inteso comunque che se la retribuzione  viene  in

parte  corrisposta attraverso la concessione di un alloggio, i  locali  di

abitazione  sono  dati in uso e non in affitto e per la  sola  durata  del

rapporto di lavoro.

 

 

 

Art. 179 - NORME PER I CREDITI AI CLIENTI

 

1.    Quando  gli  spacci  siano  affidati ai responsabili  dei  punti  di

  vendita, la cooperativa è tenuta a stabilire precise norme scritte circa

  la concessione del credito ai clienti e ai soci.

 

 

2.   Dette norme dovranno essere affisse nei punti di vendita e comunicate

  ai responsabili degli stessi che ne dovranno rilasciare ricevuta.

 

 

3.    Quando  siano affisse nei locali della cooperativa, dovranno portare

  la   firma  del  rappresentante  legale  della  cooperativa  ed   essere

  controfirmate dal responsabile del punto di vendita.

 

 

4.     Qualora   la   vendita  a  credito  sia  consentita,   sentita   la

  rappresentanza sindacale unitaria, la cooperativa dovrà fissare  precise

  norme in proposito e specialmente:

 

I)   i limiti del credito concesso ai clienti e ai soci;

II)  i limiti della responsabilità del responsabile del punto di vendita;

III)  il  comportamento  del responsabile del punto di vendita  quando  si

    trovi di fronte ai limiti del credito consentito ai clienti e ai soci nei

    casi di insolvibilità di questi per i debiti contratti;

IV)   tutte  le  norme  che in materia saranno ritenute più  opportune  in

    conformità con la legge.

 

 

5.    In  mancanza  di  tali  norme la vendita a credito  deve  intendersi

  vietata.  Quando  la vendita a credito è autorizzata  dalla  cooperativa

  questa  è  tenuta,  contemporaneamente alla verifica dell'inventario,  a

  controllare  la  posizione dei clienti e soci debitori  e  impartire  in

  proposito  opportune disposizioni scritte al responsabile del  punto  di

  vendita.

 

 

6.    Nel  caso  in  cui per qualche cliente o qualche socio debba  essere

  superato  il limite di credito stabilito, la cooperativa dovrà impartire

  per iscritto apposite disposizioni al responsabile del punto di vendita;

  contrariamente, questi dovrà opporre rifiuto ad ogni richiesta di maggior

  credito.

 

 

7.    Le  spese  per  ogni eventuale azione privata o legale  inerente  al

  recupero  dei  crediti autorizzati, saranno a carico della  cooperativa.

  Saranno invece a carico del responsabile del punto di vendita i danni e le

  spese derivanti dalla concessione di credito non autorizzato o superante i

  limiti stabiliti dalla cooperativa.

 

 

8.    In questi casi la cooperativa potrà farsi rimborsare dal dipendente,

  tuttavia essa è sempre tenuta a prestarsi per il recupero di tali crediti

  a favore del responsabile del punto di vendita.

 

 

9.    Gli  interessi sui crediti non potranno essere posti  a  carico  del

  responsabile  del punto di vendita, salvo il caso in cui  si  tratti  di

  crediti  concessi  in  violazione  delle  disposizioni  ricevute   dalla

  cooperativa.

 

 

 

Titolo XXXXVIII - DIVISE

 

Art. 180.

 

1.    Quando viene fatto obbligo al personale di indossare divise o  abiti

  da lavoro o grembiuli le spese relative sono a carico della cooperativa.

 

 

2.    E'  parimenti  a  carico della cooperativa la  spesa  relativa  agli

  indumenti che i lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di carattere

  igienico-sanitario o per particolari lavorazioni.

 

 

3.    Le  spese  relative agli indumenti di cui al comma  1  del  presente

  articolo  possono  essere sostituite con una indennità aggiuntiva  della

  retribuzione, che sarà fissata in sede aziendale.

 

 

4.   La cooperativa è tenuta a fornire, salvo ulteriori necessità relative

  agli addetti a reparti particolari, almeno due divise l'anno al personale

  dipendente. Il dipendente avrà buona cura degli indumenti stessi messi a

  sua disposizione.

 

 

 

Titolo XXXXIX - DECORRENZA E DURATA

 

Art. 181.

 

1.    In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1950, il

  contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale  per  la

  parte normativa e biennale per la parte retributiva.

 

 

2.    Salve  le  decorrenze particolari previste per singoli istituti,  il

  Presente  contratto decorre dall'1.1.95 e avrà vigore fino  a  tutto  il

  31.12.98; per la parte economica il primo biennio scadrà il 31.12.96.

 

 

3.   Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al comma

  1 se non disdetto 6 mesi prima della scadenza con  raccomandata a.r.. In

  caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che  non

  sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.

 

 

 

Allegato 1.

 

Indennità di contingenza determinata in attuazione della legge 26.2.86  n.

38 e successive modificazioni spettante al personale qualificato alla data

dell'1.1.95  in riferimento all'art. 141, comma 1, punto II  del  presente

CCNL:

 

LIVELLI                Importo

                 dal 1° gennaio 1995

                          

Quadri                1.049.168

I                     1.043.318

II                    1.033.669

III (par. 189)        1.026.175

III (par. 167)        1.022.900

IV (par. 155)         1.018.328

IV (par. 144)         1.015.556

V                     1.011.072

VI                    1.001.544

                         

Ex 1° Super           1.046.973

 

 

 

Allegato 2 - ELEMENTI RETRIBUTIVI RIFERITI AGLI APPRENDISTI

 

Livello IV (par. 144)            Livello IV (par. 144)

            primi 12 mesi                    successivi 12 mesi

- Paga base nazionale            - Paga base nazionale

  conglobata                       conglobata            729.488

  - dal 1.1.95        591.166

  - dal 1.1.96        643.666

- Indennità                      - Indennità

  contingenza         918.177      contingenza           992.798

- E.D.R. (1)           20.000    - E.D.R. (1)             20.000

 

 

Livello IV (par. 155)            Livello IV (par. 155)

            primi 18 mesi                    successivi 18 mesi

- Paga base nazionale            - Paga base nazionale

  conglobata                       conglobata            785.212

  - dal 1.1.95        636.324

  - dal 1.1.96        692.834

- Indennità                      - Indennità

  contingenza         920.255      contingenza           925.152

- E.D.R. (1)           20.000    - E.D.R. (1)             20.000

 

 

(1) Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di £. 20.000 mensili per 13

mensilità, a norma dell'accordo interconfederale 31.7.92.

 

 

 

Allegato 3 - REGOLAMENTO PER LE TRATTENUTE DEL CONTRIBUTO

             DI SERVIZIO CONTRATTUALE

 

Art. 1.

 

Il  contributo  di servizio contrattuale di cui all'art. 43  del  presente

CCNL   viene  fissato  nella  misura  dello  0,10%  sull'ammontare   delle

retribuzioni  mensili  lorde  e  sono tenuti  a  corrisponderlo  tanto  le

cooperative che i propri dipendenti cui si applica il predetto contratto.

 

Il  contributo a carico delle cooperative aderenti alla Federconsumo- CCI,

ANCD-Lega e AGCI, sarà pari allo 0,20%.

 

 

 

Art. 2.

 

La  ritenuta ai lavoratori sarà effettuata dalle aziende rientranti  nella

sfera  di  applicazione  del CCNL in coincidenza con  il  pagamento  delle

retribuzioni mensili, le quali provvederanno a versare i relativi  importi

alle  Organizzazioni Sindacali stipulanti entro il mese in cui avviene  la

ritenuta  mediante accredito sul c/c bancario intestato  alla  Federazione

Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, che sarà indicato  dalle  stesse

organizzazioni sindacali.

 

 

 

Art. 3.

 

I  contributi a carico delle, aziende di cui al precedente art. 1  saranno

versati  alle  rispettive associazioni nazionali con le modalità  indicate

dalle  Associazioni medesime, entro lo stesso periodo di cui al precedente

articolo.

 

 

 

Art. 4.

 

Le  cooperative, tramite le rispettive Associazioni Nazionali,  invieranno

semestralmente  alle  Organizzazioni  Sindacali  firmatarie  del  presente

contratto  un  resoconto  statistico inerente  l'attuazione  del  presente

regolamento,  specificando  il numero dei  dipendenti  e  gli  altri  dati

riferiti all'esazione del contributo di servizio contrattuale.

 

Le  parti  si  incontreranno una volta l'anno per la  verifica  di  quanto

previsto nel presente regolamento.

 

 

Roma, 3 dicembre 1994

 

 

 

Allegato 4 - ACCORDO QUADRO SUI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

 

PREMESSA

 

1.    Le  Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali  Filcams-

  CGIL,  Fisascat-CISL,  Uiltucs-UIL, stipulanti  il  CCNL  3.12.94  della

  distribuzione cooperativa, ciascuna per la propria competenza, convengono

  di  attuare  gli  strumenti contrattuali e legislativi atti  a  favorire

  l'inserimento  dei  giovani  nelle imprese  rientranti  nella  sfera  di

  applicazione del contratto (in seguito definite semplicemente imprese). A

  questo  scopo esprimono la volontà di utilizzare le norme  di  legge  in

  materia  di  contratti di Formazione e Lavoro, al fine  di  favorire  la

  preparazione   dei   giovani  alla  vita  professionale   mediante   una

  regolamentazione tipo dei contratti stessi con la quale  esse  intendono

  definire consensualmente la disciplina applicativa dell'istituto, snellire

  le  procedure di avviamento al lavoro ed effettuare verifiche periodiche

  circa l'andamento delle relative assunzioni.

 

 

2.    Le  parti  stipulanti - fermo restando il diritto delle aziende  che

  intendono avvalersi della facoltà di presentare i progetti di formazione e

  lavoro alla Commissione Regionale per l'impiego, così come previsto dalle

  leggi vigenti in materia - considerato che sono inefficaci le procedure di

  approvazione dei progetti concordati al di fuori del presente accordo, nel

  comune  intento  di realizzare la massima rapidità delle  assunzioni  di

  giovani, concordano quanto segue.

 

 

 

PROCEDURE

 

Art. 1.

 

1.    Le  imprese  aderenti alle Associazioni Cooperative  firmatarie  del

  presente accordo presenteranno alle commissioni paritetiche regionali di

  cui al successivo art. 4 (o nazionali per i progetti che interessano più

  ambiti regionali), progetti conformi alla regolamentazione prevista  dal

  presente accordo.

 

 

2.    Detti  progetti saranno inviati dalle imprese interessate  (mediante

  lettera  raccomandata  a.r.)  ai componenti  la  Commissione  Paritetica

  Regionale   presso   l'Associazione   territoriale   delle   Cooperative

  interessata, affinché la Commissione esprima il parere di conformità entro

  10  giorni  successivi  alla data di ricevimento  attestata  dal  timbro

  postale.

 

  A  tal fine copia dei progetti sarà inviata alle rispettive Associazioni

  competenti   per  territorio  e  alle  Organizzazioni  Sindacali   sopra

  specificate di pari livello territoriale.

 

 

 

Art. 2.

 

1.    Le  parti stipulanti concordano che il parere di conformità espresso

  dalla  commissione paritetica sui progetti presentati sulla  base  della

  presente   regolamentazione  costituisce  la  condizione  per  procedere

  direttamente alle relative assunzioni entro i tempi previsti dai progetti

  medesimi.

 

 

2.      Le    assunzioni   dovranno   essere   comunicate   alla   sezione

  circoscrizionale per l'impiego, entro i tempi stabiliti dalle  norme  di

  legge.   La  comunicazione  conterrà  il  parere  di  conformità   della

  Commissione, l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data

  di assunzione, nonché gli altri elementi richiesti dalla normativa vigente

  e  la  dichiarazione  di responsabilità del datore di  lavoro  di  avere

  effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti di legge.

 

 

 

Art. 3.

 

1.    I  contratti richiesti dovranno essere attivati, ove non  siano  già

  pianificati i tempi di assunzione, entro tre mesi dalla data di  assenso

  della commissione. In caso contrario la procedura dovrà essere riattivata.

 

 

2.    I  contratti  di  formazione e lavoro devono essere  notificati  dal

  datore  di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato Provinciale

  del Lavoro competente per territorio.

 

 

 

Art. 4.

 

1.   Le Commissioni paritetiche nazionale e regionale di cui al precedente

  art.  1  sono  composte  da  6  membri nominati,  3  dalla  Associazione

  Cooperativa,  di  volta in volta singolarmente interessata  dall'impresa

  associata, e uno da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del

  presente CCNL.

 

 

2.    La riunione della commissione è valida a condizione che sia presente

  la maggioranza dei suoi componenti. Il parere della commissione è valido

  se espresso all'unanimità dei membri presenti e dovrà tenere conto della

  conformità del progetto al presente accordo.

 

 

3.    I  membri  della commissione in rappresentanza delle  parti  possono

  variare di volta in volta. Essi dovranno comunque figurare sull'apposito

  verbale  della  riunione  col  quale  viene  espresso  il  parere  della

  commissione. Eventuali voti contrari dovranno essere puntualmente motivati

  nel verbale della riunione.

 

 

4.    Una  copia  del  verbale dovrà essere immediatamente inoltrata  alla

  impresa richiedente.

 

 

 

Art. 5.

 

1.    Le  imprese  dichiarano  la volontà di trasformare  i  contratti  di

  formazione  e  lavoro in stabile occupazione, anche  a  tempo  parziale,

  compatibilmente con la realizzazione dei programmi aziendali. A tal fine

  le  parti si incontreranno con periodicità semestrale per verificare  lo

  stato di attuazione dei progetti e dei percorsi formativi.

 

 

2.    L'impresa comunicherà agli interessati con periodicità semestrale la

  valutazione sull'andamento del rapporto di formazione e lavoro.

 

 

3.    I  contratti  cessati  o  non trasformati saranno  comunicati  dalla

  Direzione Aziendale alle RSU.

 

 

 

Art. 6.

 

Alla  scadenza  del contratto di formazione e lavoro di cui  al  comma  2,

lett.  a),  art.  16 della legge n. 451/94, il datore di lavoro  trasmette

alla  sezione  circoscrizionale per l'impiego  competente  per  territorio

idonea  certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato

utilizzando il modello predisposto dal Ministero del Lavoro. Alla scadenza

del  contratto di formazione e lavoro di cui alla lett. b), comma 2,  art.

16  della  legge  stessa, il datore di lavoro rilascia  al  lavoratore  un

attestato sull'esperienza svolta.

 

 

 

PROGETTI DI FORMAZIONE E LAVORO

 

Art. 7.

 

1.   I progetti di formazione e lavoro devono rispettare i principi di non

  discriminazione diretta e indiretta di cui alla legge 10.4.91 n. 125.

 

 

2.   I progetti devono indicare:

 

·    l'attività svolta dall'impresa;

·     l'organico  attuale, nonché quello in forza al 31 dicembre  dei  due

  anni precedenti;

·    l'unità produttiva e la località di svolgimento del contratto;

·    il numero degli assumendi;

·    il periodo di vigenza del progetto di formazione e lavoro;

·    profili professionali nei quali il lavoratore sarà inserito;

·     l'inquadramento d'ingresso e quello finale da conseguire al  termine

  del CFL;

·    la durata dei contratti, nonché l'informazione relativa all'eventuale

  utilizzo precedente i contratti di formazione e lavoro del Fondo Sociale

  Europeo;

·    la dichiarazione di non avere proceduto a licenziamenti per riduzione

  di personale di lavoratori per gli stessi livelli professionali di cui al

  progetto, nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto stesso

  e di non avere in corso per gli stessi lavoratori sospensioni dal lavoro

  ai sensi dell'art. 2 della legge 12.8.88 n. 675 e successive modificazioni

  e integrazioni;

·     l'attestato  di  adesione  ad  una  delle  Associazioni  Cooperative

  stipulanti;

·     la  dichiarazione - qualora l'impresa abbia già attivato i contratti

  di  formazione e lavoro, - che al momento della richiesta del parere  di

  conformità è stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il

  cui CFL sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti ai sensi dell'art.

  8 della legge 19.7.94 n. 451. A tal fine non si computano i lavoratori che

  si  siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli  che,  al

  termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere

  in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale limitazione

  non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo

  CFL;

·     la  descrizione dell'attività formativa, teorica e pratica,  che  si

  intende svolgere.

 

 

 

Art. 8.

 

1.    L'impresa  assicurerà la formazione teorica e pratica con  personale

  qualificato che fornirà le conoscenze necessarie per l'apprendimento del

  processo  produttivo  e delle mansioni alle quali  il  lavoratore  viene

  avviato, coerentemente con il progetto di formazione.

 

 

2.   La formazione sarà realizzata mediante:

 

·     lo  svolgimento delle mansioni stesse, sotto la guida  di  personale

  esperto;

·     la  trasmissione  di norme teoriche necessarie per il  completamento

  della formazione, con l'eventuale uso di strumenti e attrezzature da parte

  di personale esperto, direttamente nel corso delle attività lavorative;

·     la conoscenza delle realtà aziendali e dei diritti dei lavoratori  e

  il ruolo delle Organizzazioni Sindacali e della Cooperazione.

 

 

 

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

 

Art. 9.

 

1.    Il  contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta  e

  conterrà  quanto previsto dall'art. 44, nonché il periodo di  prova  nei

  termini  previsti  dall'art.  46 del CCNL  3.12.94  della  distribuzione

  cooperativa. Copia del CFL e del relativo progetto vengono consegnate al

  lavoratore all'atto dell'assunzione.

 

 

2.     Ai   lavoratori  assunti  con  CFL  si  applicano  le  disposizioni

  legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché  le

  disposizioni  contrattuali vigenti nelle aziende per la  generalità  dei

  lavoratori di pari livello.

 

 

3.     Durante  il  periodo  del  contratto  di  formazione  e  lavoro   i

  trasferimenti  da una unità produttiva all'altra, fermo restando  quanto

  previsto  dall'art. 2103 C.C., dovranno essere coerenti con le  finalità

  formative.

 

 

4.     Le   cause  di  sospensione  legale  del  rapporto  comportano   la

  prorogabilità  del  termine finale per un periodo di  durata  pari  alla

  effettiva sospensione, secondo i criteri e con le modalità previste dalla

  sentenza della Corte Costituzionale n. 149 dell'1.4.93.

 

 

5.    Durante  i  periodi  di conservazione del posto  di  lavoro  saranno

  corrisposti i trattamenti previsti a carico degli istituti assicurativi e

  le integrazioni a carico dell'azienda stabiliti dal CCNL per la generalità

  dei lavoratori.

 

 

6.    Ai  sensi e per gli effetti della legge 11.5.90 n. 108, i lavoratori

  con Contratto di Formazione e Lavoro rientrano nel computo del personale.

 

 

 

Art. 10.

 

1.   In base alla vigente legislazione i soggetti di età compresa tra i 16

  e  i 32 anni possono essere assunti con Contratto di Formazione e Lavoro

  che sarà definito secondo le seguenti tipologie:

 

a)   contratto di formazione e lavoro mirato alla:

 

1)   acquisizione di professionalità intermedie;

2)   acquisizione di professionalità elevate;

 

b)    contratto  di  formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento

  professionale   mediante  un'esperienza  lavorativa  che   consenta   un

  adeguamento  delle  capacità  professionali  al  contesto  produttivo  e

  organizzativo.

 

 

2.   I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle

  lettere  a)  e b) del comma precedente possono essere inquadrati  ad  un

  livello inferiore a quello di destinazione.

 

 

3.   La durata del contratto di formazione e lavoro e di ventiquattro mesi

  per i contratti di cui alla lett. a) del comma 1 e di dodici mesi per  i

  contratti di cui alla lett. b) del medesimo comma.

 

 

4.    Nei  contratti di tipo a) n. 1 rientrano le professionalità comprese

  nei livelli III - IV e V del primo profilo;

  nei  contratti di tipo a) n. 2 rientrano le professionalità comprese nei

  livelli Quadri, I e II;

  nei  contratti di tipo b), date le sue finalità, possono rientrare tutte

  le  professionalità dei livelli d'inquadramento di cui all'art.  48  del

  presente CCNL con l'esclusione del VI livello.

 

 

5.    I  contratti  di cui alla lett. a), n. 1) e 2), del comma  1  devono

  prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione

  da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui

  alla  lett.  b)  del  comma 1 deve prevedere una formazione  minima  non

  inferiore  a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto  di

  lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale

  e antinfortunistica.

 

 

6.   Per i contratti di cui alla lett. a) del comma 1 continuano a trovare

  applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti

  in materia. Per i contratti di cui alla lett. b) del predetto comma 1  i

  medesimi    benefici   trovano   applicazione   subordinatamente    alla

  trasformazione   del  rapporto  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   e

  successivamente ad essa, per una durata pari a quella del  contratto  di

  formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento

  retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo.

 

 

 

Art. 11.

 

Le  parti  si  danno atto che per quanto riguarda la regolamentazione  dei

contratti  di formazione e lavoro nelle province di Trento e  Bolzano,  la

normativa di cui sopra sarà armonizzata con quella in atto nelle  predette

province.

 

 

 

DECORRENZA E DURATA

 

Art. 12.

 

Le  disposizioni contenute nel presente accordo quadro entrano  in  vigore

dal  momento  in  cui  verranno  recepite  dal  Ministro  del  Lavoro   in

applicazione  della nuova normativa di legge in materia  di  Contratti  di

Formazione e Lavoro e avranno la stessa durata del CCNL.

 

Le  parti  si  impegnano a trasmettere al Ministero del Lavoro  copia  del

presente accordo quadro, per un sollecito recepimento.

 

 

Norma transitoria.

 

Le  disposizioni contenute nel presente accordo quadro entrano  in  vigore

dal  momento  in  cui  verranno  recepite  dal  Ministro  del  Lavoro   in

applicazione  della nuova normativa di legge in materia  di  Contratti  di

Formazione e Lavoro.

 

In  attesa del recepimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 16, comma  14,

del  DL  n.  299/94  convertito  dalla legge  n.  451/94  come  modificata

dall'art.  6, comma 1, del DL 7.10.94 n. 572, continueranno ad applicarsi,

fino  al 31.12.94, le richieste di approvazione dei progetti dei Contratti

di  Formazione  e Lavoro alla C.R.I., oppure, le richieste del  parere  di

conformità   della  Commissione  Paritetica  Regionale,   come   stabilito

dall'accordo quadro, all. 1 al CCNL 20.12.90, con possibilità, quindi,  di

stipulare i contratti di Formazione e Lavoro fino a tutto il 31.3.95.

 

 

Roma, 3 dicembre 1994

 

 

Nota a verbale.

 

Le  parti  si  danno atto che in data 30.5.95 il Ministero del  Lavoro,  a

firma  del  Sottosegretario di Stato pro-tempore, ha recepito il  presente

accordo - quadro sui contratti di formazione e lavoro.

 

 

 

Allegato 5 - PROTOCOLLO PER LE ACQUISIZIONI

 

L'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori (Lega  Nazionale

delle  Cooperative  e  Mutue) - la Federazione  Nazionale  Cooperative  di

Consumo  e  della  Distribuzione (Confederazione Cooperative  Italiane)  -

l'Associazione  Italiana  Cooperative di  Consumo  (Associazione  Generale

Cooperative Italiane)

 

e

 

FILCAMS-C.G.I.L.; FISASCAT-C.I.S.L.; UILTuCS - U.I.L.

 

stipulanti il CCNL 3.12.94 per le imprese della distribuzione cooperativa,

firmatarie del presente Protocollo, convengono che le imprese o  rilevanti

rami  di azienda acquisiti da parte di cooperative del settore medesimo  o

da società da esse controllate continueranno, per un periodo di 42 mesi, a

dare  applicazione  al  CCNL e alla contrattazione aziendale  in  atto  al

momento dell'acquisizione, assicurandone il rispetto dei cicli negoziali.

 

Trascorso  il  periodo di cui sopra si darà applicazione  al  CCNL  per  i

lavoratori dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa.

 

 

Roma, 3 dicembre 1994

 

 

 

Allegato 6 - PROTOCOLLO PER AVVIO DISCOUNT

 

Tenuto  conto di quanto previsto dal punto C dell'art. 3 del CCNL 3.12.94,

tra  la  Associazione  Nazionale delle Cooperative  di  Consumatori  (Lega

Nazionale   delle   Cooperative  e  Mutue)  -  la  Federazione   Nazionale

Cooperative  di Consumo e della Distribuzione (Confederazione  Cooperative

Italiane)  -  l'Associazione Italiana Cooperative di Consumo (Associazione

Generale Cooperative Italiane)

 

e

 

FILCAMS-C.G.I.L.; FISASCAT-C.I.S.L.; UILTuCS - U.I.L.

 

si conviene che ai lavoratori operanti nelle strutture Discount, in deroga

a   quanto   stabilito  dal  CCNL  3  dicembre  1994  della  distribuzione

cooperativa, si applicheranno, a far data dal 1° gennaio 1995 e fino  alla

sua scadenza, i seguenti trattamenti:

 

1) ORARIO DI LAVORO

 

I)   L'orario di lavoro settimanale sarà di 40 ore.

 

     A fronte di tale orario saranno riconosciute a ciascun lavoratore 120

     ore  di  permessi retribuiti su base annua, comprensive delle ore  di

     cui  all'art.  83 del CCNL, comma 14, che saranno utilizzate  secondo

     quanto stabilito dal medesimo articolo contrattuale.

 

II)  Per  le  catene  di  discount che occupino  più  di  400  dipendenti,

     l'orario  di  lavoro di 38 ore settimanali avverrà  con  le  seguenti

     gradualità:

 

    -    dall'1.7.96 distribuzione dell'orario medio di lavoro settimanale su

       39 ore attraverso l'assorbimento di 48 ore di permessi retribuiti di cui

       al punto 1) (residuano 27 ore su base annua).

    -    dall'1.7.97 distribuzione dell'orario di lavoro su 38 ore attraverso

       l'assorbimento di ulteriori 48 ore di permessi retribuiti di cui al punto

       1) (residuano 24 ore su base annua).

 

    Lo  straordinario decorrerà dopo la 40° ora di lavoro e  ciò  fino  al

    raggiungimento dell'orario normale di lavoro settimanale di 38 ore. Da

    tale data lo straordinario decorrerà dopo la 38° ora.

 

 

2) LAVORO STRAORDINARIO

 

Le prestazioni di lavoro straordinario saranno contenute nei limiti di 200

ore annue riferite al singolo dipendente.

 

 

3) PART-TIME E LAVORO SUPPLEMENTARE

 

Per  i  lavoratori a part-time il lavoro supplementare si  intende  quello

prestato  fino  al raggiungimento dell'orario di lavoro  del  personale  a

tempo pieno.

 

Ai  sensi  del  comma  4  dell'art. 5 della legge 19.12.84  n.  863,  sono

autorizzate,  quando  vi sia accordo tra datore di  lavoro  e  lavoratore,

prestazioni   di  lavoro  supplementare,  rispetto  a  quello  individuale

concordato,  nella  misura di 72 ore annue con riferimento  alle  seguenti

specifiche esigenze organizzative:

 

u    per la compilazione degli inventari e dei bilanci o di analoghe brevi

  necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;

u     per  particolari difficoltà organizzative derivanti da  concomitanti

  assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.

 

Per  i  lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale  in

ragione di anno con una prestazione che si articola per uno o più  mesi  a

tempo pieno è consentita, durante tali periodi, la effettuazione di lavoro

straordinario.

 

Saranno  valide  altresì intese a livello aziendale o di unità  che,  alla

luce  di ulteriori esigenze organizzative, similari a quelle di cui sopra,

prevedono  quantità superiori a quelle indicate al comma  2  del  presente

articolo.

 

 

4) ACCORDI DI AVVIO

 

Le  parti  avvieranno un confronto preventivo aziendale in fase  di  avvio

delle  nuove  società sulle materie di cui all'art. 3, punto C)  del  CCNL

3.12.94.

 

 

5) CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

 

La contrattazione di secondo livello nelle società di discount controllate

dalle imprese della distribuzione cooperativa potrà avvenire solo dopo  il

termine dell'accordo di avvio di cui all'articolo successivo.

 

 

6) DECORRENZA E DURATA

 

Il  presente accordo decorrerà dal 1° gennaio 1995 e scadrà il 31 dicembre

1997.

 

Al   termine   dell'accordo  le  parti  convengono   sull'opportunità   di

incontrarsi per verificare le condizioni realizzate.

 

Per quanto non previsto dal presente Protocollo valgono le norme di cui al

CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa.

 

 

Roma, 3 dicembre 1994

 

 

 

Allegato 7 - ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE

             SINDACALI UNITARIE

 

Realizzato tra

 

la ANCC, ANCD, Confcooperative/Federconsumo e AGCI

 

e

 

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISI- e UILTuCS-UIL

 

In Roma, addì 12 ottobre 1995

 

 

PREMESSA

 

Il presente Protocollo assume integra e modifica la disciplina generale in

materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie, contenuta nel Protocollo del

13.09.1994 stipulato tra Centrali Cooperative e CGIL, CISL e UIL.

 

Esso soddisfa l'esigenza di adeguare le regole generali alle specificità e

peculiarità delle imprese della distribuzione cooperativa.

 

 

 

Art. 1 - Sistema Elettivo (sostituisce l'art. 2 del Protocollo 13.9.94)

 

A suffragio universale e a scrutinio segreto sono eletti 2/3 dei seggi.

 

Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL è riservato  il

terzo  residuo dei seggi mediante elezione in proporzione ai voti ricevuti

nell'ambito dei 2/3.

 

Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione  dei

seggi  le  Organizzazioni Sindacali terranno conto anche  delle  categorie

professionali.

 

Nella  composizione delle liste si perseguirà una adeguata  rappresentanza

di    genere   attraverso   una   coerente   applicazione   della    norma

antidiscriminatoria.

 

 

 

Art. 2 - Durata e sostituzione nell'incarico.

 

I  componenti  della RSU restano in carica per tre anni,  al  termine  dei

quali  decadono  automaticamente.  In caso  di  dimissioni  di  componente

elettivo,  lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente

alla medesima lista.

 

Le  dimissioni  dei componenti le RSU non possono superare  il  50%  degli

stessi,  pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di  procedere

al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

 

 

 

Art. 3 - Modalità per indire le elezioni.

 

Almeno   tre  mesi  prima  della  scadenza  del  mandato  della  RSU,   le

Organizzazioni  Sindacali  di  cui all'art.  1,  titolo  I,  del  presente

accordo,  o  la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni  mediante

comunicazione  da  affiggere nell'apposito albo che  l'azienda  metterà  a

disposizione della RSU, e da inviare alla Direzione aziendale. Il  termine

per   la  presentazione  delle  liste  è  di  15  giorni  dalla  data   di

pubblicazione  dell'annuncio di cui sopra: l'ora di  scadenza  si  intende

fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

 

Nei  casi  di  elezione  di RSU interaziendali  o  di  bacino  o  di  area

territoriale,  l'iniziativa  sarà assunta dalle  Organizzazioni  Sindacali

competenti per territorio con le modalità di cui al comma precedente.

 

Il  seggio  elettorale interaziendale o di bacino o di  area  territoriale

sarà  unico  e  ubicato  presso  una delle unità  produttive  interessate.

L'apertura  del seggio sarà regolata in modo da consentire  l'afflusso  di

tutti i lavoratori interessati.

 

 

 

Art. 4 - Permessi sindacali e monte ore.

 

Le  RSU per l'espletamento dei loro compiti usufruiranno di una quota  del

monte  ore  dei  permessi sindacali di cui al punto  3  dell'art.  29  del

presente  CCNL,  pari  al  70%  di  cui il  10%  sarà  utilizzato  per  il

funzionamento  dei  coordinamenti unitari compresi  quelli  femminili,  se

esistenti.

 

Il 30% sarà utilizzato per l'attività proprie delle singole Organizzazioni

FILCAMS,  FISASCAT, UILTuCS in base ad intese da definirsi  tra  le  parti

sindacali  a  livello  territoriale, che dovranno essere  comunicate  alla

Direzione Aziendale interessata.

 

Il diritto di cui al comma 2 dell'art. 29 è esercitabile tramite le RSU  o

direttamente dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.

 

 

 

Art. 5 - Revoca delle R.S.U.

 

A  maggioranza  assoluta  (50% + 1) del collegio elettorale  i  lavoratori

possono  revocare il mandato a componenti o alla totalità  della  RSU.  La

revoca  deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea

ove   partecipino  almeno  i  due  terzi  dei  lavoratori   del   collegio

interessato. La convocazione dell'assemblea del collegio, nei  limiti  del

monte ore previsto dalle norme contrattuali, deve essere richiesta da  non

meno di 1/3 del lavoratori componenti il medesimo collegio.

 

 

 

Art. 6 - Assemblee.

 

In  tutte le unità produttive in cui è costituita la RSU il monte ore  per

le  assemblee  dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a  disposizione

delle  RSU,  il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente  da  FILCAMS,

FISASCAT   e  UILTuCS  tramite  la  RSU,  o  direttamente  dalle   singole

Organizzazioni Sindacali.

 

 

 

Art. 7 - Attribuzione dei seggi.

 

Ai  fini  dell'elezione dei due terzi dei componenti della RSU, il  numero

dei  seggi  sarà  ripartito  secondo il  criterio  proporzionale  puro  in

relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

 

Il  residuo  terzo  dei  seggi sarà attribuito  in  base  al  criterio  di

composizione della RSU previsto dall'art. 1 del presente Protocollo.

 

Nell'ambito  delle  liste  che avranno conseguito  voti  i  seggi  saranno

attribuiti  in  relazione  ai  voti  di preferenza  ottenuti  dai  singoli

candidati.

 

Qualora  due  o  più  liste ottengano lo stesso numero  di  preferenze  e,

attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio  o

i  seggi,  si  procederà al ballottaggio con nuova votazione del  collegio

elettorale  e  risulterà  attribuito  il/i  seggio/i  alla/e  lista/e  che

avrà/avranno ottenuto il maggior numero di voti.

 

Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso  numero

di  voti  di preferenza, la designazione sarà data al candidato che  abbia

maggiore anzianità di iscrizione al sindacato presso l'azienda.

 

Ove una delle tre federazioni confederali che abbia partecipato alla compe

tizione  elettorale  non  abbia un proprio rappresentante  nella  RSU,  la

stessa  potrà  partecipare  all'attività sindacale  aziendale  con  propri

dirigenti   esterni;   possibilità   comunque   riconosciuta    ad    ogni

Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL applicato e che abbia  propri

esponenti in seno alle RSU.

 

 

 

Art. 8 - Clausole per la provincia autonoma di Bolzano e Valle d'Aosta.

 

Il  presente  accordo  è  valido per tutto  il  territorio  nazionale  con

l'esclusione  della provincia autonoma di Bolzano e della  Valle  d'Aosta,

nelle  parti  riguardanti  i  sindacati extra-confederali,  in  base  alle

disposizioni di leggi vigenti in tali territori.

 

 

 

Art. 9 - Permessi per le funzioni elettorali.

 

I  membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio

elettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, nel  caso  in

cui  siano  in  forza  all'unità produttiva,  dovranno  espletare  i  loro

incarichi  al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante  l'orario  di

lavoro  utilizzando  in  via  eccezionale, previa  richiesta,  i  permessi

retribuiti di cui all'art. 29 del CCNL.

 

Resta  inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti,  i

poteri  e  le  tutele già previste dalla legge e dal contratto  collettivo

nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle RSA, e ora trasferite  ai

componenti le RSU in forza del presente accordo.

 

 

 

Art. 10 - Rappresentanza dei quadri.

 

Ai  fini di una specifica rappresentanza dei Quadri nell'ambito delle RSU,

in ogni singola azienda, potrà essere costituito un collegio elettorale in

cui  i  lavoratori con la qualifica di quadro possano eleggere la  propria

rappresentanza. La procedura per la presentazione delle  liste  e  per  la

votazione  e  per l'attribuzione dei seggi è quella prevista dal  presente

accordo.

 

Il  comitato elettorale concorderà con la Direzione aziendale le procedure

atte  a consentire l'esercizio del diritto di voto ad ogni quadro operante

nelle  unità  produttive aziendali, che eserciterà il proprio  diritto  in

unico collegio elettorale.

 

Resta inteso che la rappresentanza dei quadri sarà costituita da almeno n.

1  rappresentante  e comunque sarà ricompresa nel numero  complessivo  dei

componenti delle RSU eleggibili nelle varie unità produttive che  compongo

no l'azienda.

 

Nell'ambito  del  monte  ore dei permessi sindacali  retribuiti  spettanti

complessivamente alle RSU si definirà a livello aziendale la  quota  parte

di loro competenza.

 

 

 

Art. 11 - Elettorato attivo e passivo.

 

Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non  in

prova, in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.

 

Ferma  restando l'eleggibilità degli operai, degli impiegati e dei  quadri

non in prova, in forza all'unità produttiva possono essere candidati nelle

liste elettorali e quindi eleggibili, lavoratori non a tempo indeterminato

il  cui  contratto di assunzione consente, alla data delle  elezioni,  una

durata residua di rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi. La nomina,  a

seguito  di  elezione  dei componenti della RSU, una  volta  definiti  gli

eventuali  ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione  e,  p.c.,

alla   locale  Associazione  Cooperativa  d'appartenenza  a   cura   delle

Organizzazioni Sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

 

 

Clausola finale.

 

Per quanto non previsto dal presente Protocollo valgono le norme contenute

in quello interconfederale del 13.9.94.

 

 

 

Allegato 8

 

Roma, 12 ottobre 1995

 

Tra

 

la  ANCD rappresentata dal Segretario Generale Roberto Dessì e da Federico

Genitoni

 

La FILCAMS-CGIL rappresentata da Luigi Coppini

La FISASCAT-CISL rappresentata da Maria Pantile

La UILTuCS-UIL rappresentata da Antonio Zilli

 

si é convenuto quanto segue:

 

le  parti,  in  relazione  al  numero  dei  componenti  le  Rappresentanze

Sindacali  unitarie  nelle imprese cooperative fra  dettaglianti  -  fermo

restando  quanto  previsto dal vigente CCNL in materia  di  RSU,  diritti,

permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio, ivi  comprese

quelle derivanti dagli accordi aziendali - convengono che:

 

tenuto  conto della complessità dei processi di ristrutturazione in  atto,

transitoriamente e per un periodo di due anni, a partire dall'1.10.95,  la

elezione  delle Rappresentanze Sindacali Unitarie avverrà avendo a  riferi

mento  il  numero  dei  componenti previsto  dall'art.  3  del  protocollo

interconfederale  Centrali Cooperative AGCI, CCI, LNCeM  e  Confederazioni

Sindacali CGIL, CISL, UIL del 13.9.94.

 

Al  termine  dei due anni, tale accordo transitorio decade e in  tutte  le

Aziende  che  ricadono  nella sfera di applicazione del  presente  accordo

verrà  data  applicazione  alla normativa prevista  dal  vigente  CCNL  in

materia. Ciò a far data dal 30.9.97.

 

La ANCD

 

la FILCAMS-CGIL

la FISASCAT-CISL

la UILTuCS-UIL

 

 

 

Allegato 9 - REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO

 

Art. 1.

 

L'osservatorio della distribuzione cooperativa, art. 6 (prima  parte)  del

CCNL  per  i  dipendenti  della distribuzione  cooperativa,  è  costituito

nell'ambito    dell'osservatorio    nazionale    interconfederale    sulla

cooperazione,  di  cui al punto 5 del protocollo di relazioni  industriali

del 5.4.90.

 

 

 

Art. 2.

 

L'osservatorio  della  distribuzione cooperativa è l'organismo  paritetico

fra le parti firmatarie del CCNL per l'analisi e lo studio sui temi di cui

all'art. 6, parte prima, del CCNL della distribuzione cooperativa.

 

Esso  elaborerà  progetti di analisi, di ricerca,  di  monitoraggio  e  di

confronto  sui  temi di comune interesse scelti di volta  in  volta  dalle

parti stipulanti il CCNL.

 

Tali  iniziative  saranno  inoltre comunicate  all'osservatorio  nazionale

interconfederale dal momento della sua costituzione.

 

 

 

Art. 3.

 

Le  elaborazioni dell'osservatorio sulla distribuzione cooperativa saranno

trasmesse  alle  parti  stipulanti il CCNL  per  consentire  le  opportune

valutazioni e il loro eventuale utilizzo.

 

Per  le  iniziative  di  cui  sopra,  l'osservatorio  della  distribuzione

cooperativa  si  avvarrà dell'eventuale apporto di  qualificate  strutture

esistenti  all'interno delle associazioni firmatarie e/o  esterne  per  le

singole iniziative o esistenti nell'osservatorio interconfederale.

 

 

 

Art. 4.

 

Tutti   i   progetti   che  saranno  presentati  dall'osservatorio   della

distribuzione cooperativa alle parti stipulanti il CCNL e all'osservatorio

nazionale interconfederale dovranno essere corredati da budget di spesa.

 

I  finanziamenti delle iniziative di studio e di ricerca adottate, qualora

queste  non  siano  esaudibili dalle normali strutture  associative  delle

parti,  dovranno  essere ripartiti fra le stesse secondo le  modalità  che

saranno concordate di volta in volta.

 

 

 

Art. 5.

 

Annualmente, entro ottobre, l'osservatorio della distribuzione cooperativa

dovrà  presentare alle parti stipulanti il CCNL le proposte di  iniziative

di studio e di analisi, di cui all'art. 2 del presente regolamento, con  i

tempi  previsti di realizzazione e i relativi budget di spesa per  singola

cooperativa.

 

 

 

Art. 6.

 

I  componenti dell'osservatorio esprimeranno un coordinatore, scelto fra i

componenti  a rotazione annuale avendo cura di alternare le nomine  fra  i

componenti  espressi  dalle Associazioni Cooperative con  quelli  espressi

dalle Organizzazioni Sindacali.

 

Le  riunioni  dell'osservatorio saranno indette dal  coordinatore  con  la

specificazione dell'ordine del giorno e si concluderanno con la  redazione

di una nota da trasmettere a ciascuna delle parti a cura del coordinatore.

 

Il coordinatore resterà in carica per un periodo di dodici mesi con inizio

dal mese di novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

 

Al   termine   del  mandato  il  coordinatore  predisporrà  un  rendiconto

dell'attività svolta e delle spese sostenute che sarà trasmesso alle parti

per le opportune verifiche.

 

Nessun compenso è dovuto ai componenti dell'osservatorio, nemmeno a titolo

di rimborso spese, per l'espletamento delle sue funzioni di cui al secondo

capoverso dell'art. 2 del presente regolamento.

 

 

 

Art. 7.

 

I   componenti   dell'osservatorio  sono  tenuti  al  mantenimento   della

riservatezza relativamente alle eventuali informazioni tutelate  ai  sensi

dell'art. 2105 C.C. acquisite nell'ambito dell'attività dell'osservatorio.

Questo   obbligo  è  esteso  a  tutte  le  persone  aventi  accesso   alle

informazioni suddette.

 

 

 

Art. 8.

 

L'osservatorio sulla distribuzione cooperativa ha sede in Roma provvisoria

mente  presso la sede dell'organizzazione che esprime annualmente il  coor

dinatore.

 

 

Roma, 3 dicembre 1994

 

 

 

Allegato 10 - GARANZIE DI ASSISTENZA SANITARIA PER I QUADRI DIPENDENTI

              DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA

              ai sensi dell'art. 15 Quater dell'ipotesi di accordo

              siglata il 3.12.94 per il rinnovo del CCNL 20.12.90

 

1.   Contraente:

 

A.N.C.C.,  A.N C.D., C.C.I., A.G.C.I. (distintamente) in nome e per  conto

delle imprese cooperative associate.

 

 

2.   Associati:

 

L'assicurazione è prestata a favore del solo personale avente la qualifica

di Quadro e si intende valida:

 

u     durante  il  permanere del rapporto di lavoro con una delle  imprese

  associate   alla   contraente  e  fino  alla  prima   scadenza   annuale

  dell'assicurazione dopo la cessazione del rapporto stesso;

u    indipendentemente dalle condizioni fisiche degli assicurati.

 

 

3.   Prestazioni:

 

A) - Ospedaliere.

 

La  Società,  per  le  malattie  e  gli infortuni  verificatisi  nell'anno

assicurativo, rimborsa le spese per:

 

1)    in caso di intervento chirurgico e parto cesareo in istituto di cura

  (*) o anche ambulatoriale:

 

u    onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e

  di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per i diritti di sala

  operatoria e il materiale di intervento;

u    l'assistenza medica e infermieristica, le cure, gli accertamenti

diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali e gli

esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero;

u    rette di degenza;

u    accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati

anche al di fuori dell'istituto di cura nei 100 giorni precedenti il

ricovero; per esami, medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche,

per trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le

spese alberghiere) effettuate nei 100 giorni successivi al termine del

ricovero e rese necessarie dall'intervento chirurgico.

 

(*)  Per  istituto  di cura si intende ospedale, clinica,  casa  di  cura;

regolarmente   autorizzati  al  ricovero  dei  malati,  esclusi   comunque

stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

-  Per ricovero si intende la degenza in istituto di cura che comporti  il

pernottamento  o  degenza  diurna  (Day  Hospital)  di  almeno   sei   ore

continuative.

 

 

2)    In  caso di ricovero in istituto di cura che non comporti intervento

  chirurgico:

 

u    rette di degenza;

u     accertamenti  diagnostici, assistenza medica (compresi  gli  onorari

  medici)  e infermieristici, cure, medicinali, riguardanti il periodo  di

  ricovero.

 

  Per le rette di degenza, di cui ai punti A1 e A2 precedenti, il rimborso

  viene  effettuato fino a concorrenza di £. 300.000 giornaliere e al  50%

  sull'eccedenza di detto importo.

 

 

3)    In  caso  di  parto non cesareo e aborto: rette di degenza,  onorari

  medici,  esami  e accertamenti diagnostici, medicinali,  riguardanti  il

  periodo  di  ricovero, fino alla concorrenza di £.  2.000.000  per  anno

  assicurativo.

 

   La  garanzia  di cui al presente articolo è prestata fino a concorrenza

   della  somma di £. 200.000.000, da intendersi come disponibilità  unica

   per ciascun anno assicurativo e per ciascun Quadro.

 

   Nel  caso in cui l'Assicurato subisca un "grande intervento chirurgico"

   il  massimale di cui sopra deve intendersi raddoppiato. Si  considerano

   "grandi interventi chirurgici" quelli di cui all'allegato elenco.

 

   Il rimborso delle spese verrà ammesso solo se queste siano superiori  a

   £. 4.000.000.

 

   Qualora  le  spese sostenute dall'Assicurato superino le £.  4.000.000,

   verranno   rimborsate   al  90%.  Comunque  la  decurtazione   prodotta

   dall'aliquota di franchigia non sarà superiore a £. 3.000.000.

 

 

B) - Anticipo.

 

In  caso  di  ricovero in Istituto di cura l'Assicurato  può  chiedere  un

anticipo  sulla  liquidazione,  anche a  titolo  di  cauzione,  fino  alla

concorrenza delle spese effettivamente sostenute e documentate, purché nei

limiti del massimale di polizza previa esibizione di certificazione medica

provvisoria  dell'istituto  di cura in cui si attesti  il  tipo  ricovero,

nonché  la  natura della malattia e dell'infortunio; tale  anticipo  verrà

corrisposto a condizione che non sorgano contestazioni sulla risarcibilità

delle  spese di ricovero; al termine si procederà al conguaglio, attivo  o

passivo, in base alle spese effettivamente sostenute.

 

 

C)   - Accompagnatore - Trasporto - Servizio Sanitario Nazionale -

    Trasformabilità della prestazione.

 

La  Società, nell'ambito delle spese di cui alla lett. A, punti 1 e 2  del

presente  art.  3  nonché  del  massimale e  scoperto  previsti,  rimborsa

inoltre:

 

u     vitto  e  pernottamento in istituto di cura, per  un  accompagnatore

  dell'Assicurato col limite giornaliero di £. 100.000 e con un massimo di

  giorni 30 per ricovero;

u      trasporto   dell'Assicurato  in  ambulanza  (autoambulanza,   unita

  coronarica, aereo, elicottero sanitario) all'istituto di cura col massimo

  di £. 1.000.000;

u    trasporto dell'Assicurato e dell'eventuale accompagnatore all'estero,

  in treno o con aereo, col massimo di £. 2.000.000.

 

L'assicurazione   di  cui  alla  presente  polizza  si  intende   prestata

indipendentemente e ad integrazione del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Qualora l'Assicurato non richieda alcun rimborso (sia per il ricovero, sia

per ogni altra prestazione sanitaria connessa con il ricovero stesso),  la

Società  corrisponderà  un'indennità per ogni giorno  di  ricovero  di  £.

150.000 per persona per un massimo per ciascuna persona di 100 giorni  per

anno.  Tale  indennità viene corrisposta a partire dall'undicesimo  giorno

successivo a quello di ricovero.

 

 

D) - Specialistiche extraospedaliere.

 

La Società rimborsa anche le spese extraospedaliere per le seguenti presta

zioni sanitarie e specialistiche purché richieste dal medico curante:

 

u    ecografia

u    TAC

u    elettrocardiografia

u    doppler

u    diagnostica radiologica

u    elettroencefalografia

u    risonanza magnetica nucleare

u    scintigrafia

u    cobaltoterapia

u    chemioterapia

u    telecuore

u    dialisi.

 

La  garanzia  di cui al presente titolo viene accordata fino a concorrenza

di   £.  5.000.000  per  anno  assicurativo  e  per  ogni  assicurato  con

applicazione  di  uno  "scoperto" sulle spese effettivamente  sostenute  e

documentate,  nella misura del 25% con il minimo di £.  100.000  per  ogni

prestazione, scoperto che rimarrà a carico dell'Assicurato.

 

 

 

4.   Limiti delle prestazioni.

 

Sono escluse dal rimborso le spese relative a:

 

u     intossicazioni  conseguenti  ad  abuso  di  alcolici  o  ad  uso  di

  allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;

u      chirurgia   plastica  a  scopo  estetico  salvo  quella   a   scopo

  ricostruttivo da infortunio;

u     infortuni  sofferti  sotto l'influenza di  sostanze  stupefacenti  o

  simili (non assunte a scopo terapeutico);

u    infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;

u    cure dentarie, paradentarie e protesi dentarie non rese necessarie da

  infortunio;

u     le  conseguenze  dirette  od indirette di trasmutazione  del  nucleo

  dell'atomo,   come   pure  di  radiazioni  provocate  dall'accelerazione

  artificiale di particelle atomiche.

 

 

5.   Estensione territoriale.

 

L'assicurazione vale per il mondo intero.

 

 

6.   Decorrenza e durata.

 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 1994  fino  al  31

dicembre 1996.

 

 

Roma, 3 dicembre 1994

 

 

 

Elenco grandi interventi chirurgici.

 

u    Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali.

u      Operazioni  demolitrici  per  tumori  del  massiccio  facciale  con

  svuotamento orbitario.

u    Tiroidectomia totale per neoplasie maligne.

u    Resezioni polmonari segmentarie e lobectomia.

u    Pneumectomia polmonare.

u    Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi.

u    Interventi per fistole bronchiali - cutanee.

u    Pericardietectomia parziale.

u    Pericardietectomia totale.

u    Sutura del cuore per ferite.

u    Interventi per corpi estranei nel cuore.

u     Interventi  per malformazioni congenite del cuore e dei grossi  vasi

  endotoracici.

u    Commisurotomia per stenosi mitralica.

u    Legatura e resezione del dotto di Botallo.

u    Operazione per embolia dell'arteria polmonare.

u    Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica

  post-operatoria.

u    Operazioni sull'esofago per stenosi benigne.

u     Operazioni  sull'esofago per tumori: resezioni  totali  e  resezioni

  parziali basse e alte.

u    Esofagoplastica.

u    Resezione gastrica.

u    Gastrectomia totale.

u    Resezione gastro-digiunale per ulcera paptica post-anastomotica.

u    Intervento per fistola gastro-digiuno-colica.

u    Colectomia totale.

u    Amputazione del retto per via addomino-perineale in uno o più tempi.

u    Resezione epatica.

u    Epatico o coledoctomia.

u    Papiliotomia per via trans-duodenale.

u    Interventi per la ricostruzione delle vie biliari.

u    Interventi di necrosi acuta del pancreas.

u     Interventi per cisti e pseudo cisti pancreatiche (enucleazione della

  ciste e marsupializzazione).

u    Interventi per fistole pancreatiche.

u     Interventi  demolitivi sul pancreas (totale,  della  testa  o  della

  coda).

u    Splenectomia.

u    Anastomosi porto-cava e spleno-renale.

u      Asportazioni  di  neoplasie  endocraniche  o  di  aneurismi  o  per

  correzione di altre condizioni patologiche.

u    Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico.

u    Interventi per derivazione liquorale diretta e indiretta.

u    Operazioni per encefalo-meningocele.

u    Logotomia e altri interventi di psicochirurgia.

u    Talamotomia, pallidotomia e altri interventi similari.

u    Interventi per epilessia focale.

u     Interventi  endorachidei per asportazione di neoplasie,  cordotomie,

  radiocotomie e altre affezioni meningomidollari.

u    Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi.

u    Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splacnici.

u    Surrenalectomia e altri interventi sulla capsula surrenale.

u    Interventi per aneurismi su vasi arteriosi arteria carotide,

vertebrale, succlavia, tronco branchio-cefalico e iliaca.

u    Operazione sull'aorta toracica e sull'aorta addominale.

u    Cranio bifido con meningocele e meningoncefalocele.

u    Idrocefalo ipersecretivo.

u    Polmone cistico e policistico (lobectomia e pneumonectomia

pediatrica).

u    Cisti e tumori tipici del bambino (simpatoblastoma).

u    Atresia congenita dell'esofago.

u    Fistola congenita dell'esofago.

u    Torace ad imbuto e torace carenato.

u    Ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva.

u    Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino-perineale.

u    Atresia dell'ano con fistola retto-ureterale o retto-vulvare:

abbassamento addomino-perineale.

u    Megauretere: resezione con reimpianto e resezione con sostituzione di

ansa intestinale.

u    Megacolon: operazione addomino-perineale di Duhamel o Jwenson.

u    Disarticolazione interscapolo-toracica.

u    Emipelvectomia.

u    Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia.

u    Nefrectomia allargata per tumore.

u    Nefro ureterectomia totale.

u    Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia.

u    Pannisterectomia radicale per via addominale per tumori maligni.

u    Intervento sull'ipofisi per via transfenoidale.

u    Laringectomia totale.

u    Faringolaringectomia.

u

Si considerano Grandi Interventi Chirurgici anche:

 

u    Il trapianto degli organi per il quale sono comprese altresì le spese

  relative al prelievo.

u    L'artroprotesi.

 

 

 

Allegato 11

 

L'ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE (A.G.C.I.), LA CONFEDERAZIONE

COOPERATIVE  ITALIANE  (C.C.I.),LA  LEGA  NAZIONALE  COOPERATIVE  E  MUTUE

(L.N.C.e M.)

 

e

 

CGIL - CISL - UIL

 

Condividono  l'obiettivo  di  consolidare e sviluppare  il  sistema  delle

imprese  cooperative di fronte alla prospettiva del mercato unico europeo,

alle  trasformazioni  dello stato sociale e infine ai  mutamenti  in  atto

nelle tecnologie, nell'organizzazione del lavoro.

 

Nel  mercato unico europeo dei prodotti e del lavoro l'impresa cooperativa

potrà  contribuire  con  la sua esperienza storica  e  istituzionale  alla

costruzione di un modello di maggiore democrazia economica, che lo  stesso

statuto   dell'impresa   europea  attualmente   in   discussione   intende

promuovere.

 

A  fronte della crisi di funzionamento e della necessità di riforma  dello

stato   sociale   matura   la   convinzione   dell'opportunità   di    una

riorganizzazione  dei servizi sociali e collettivi. In tale  direzione  le

parti ritengono che l'impresa cooperativa può offrire, oltre ad efficienza

e  funzionalità  dei  servizi,  forme  adeguate  di  partecipazione  e  di

coinvolgimento dei cittadini utenti, anche dal lato della loro gestione.

 

L'impresa  cooperativa  può  dare  una  risposta  significativa  sia  alla

richiesta  quantitativa  e  qualitativa  di  occupazione,  anche  con   la

promozione di nuova imprenditorialità soprattutto nel Mezzogiorno.

 

La  cooperazione, infatti, per realizzare i suoi obiettivi  sociali  e  di

sviluppo  deve  promuovere  il coinvolgimento attivo  e  intelligente  dei

lavoratori nei processi aziendali e nell'organizzazione del lavoro.

 

La  partecipazione  professionale  ai diversi  livelli  se  coniugata  con

l'organizzazione  efficiente ed efficace dei  diversi  ruoli  aziendali  è

condizione  per l'impresa di competitività sui mercati, così  come  per  i

lavoratori è condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni dei

sistemi organizzativi e professionali.

 

Le  parti  riconoscono che la democrazia economica è un valore connaturato

all'impresa  cooperativa  che  ha  nell'autogestione  dei  soci  e   nella

partecipazione dei lavoratori i perni essenziali del suo esercizio.

 

Il  sistema  di  relazioni sindacali, definito nel presente Protocollo  si

propone  di  rendere  più  compiuta  la  democrazia  economica  attraverso

rapporti più partecipativi.

 

A  tale  proposito le relazioni sindacali fra le parti si  ispireranno  ai

seguenti criteri:

 

1)     il  reciproco  riconoscimento  delle  parti  e  il  relativo  ruolo

  contrattuale;

2)     l'instaurazione  di  un  sistema  di  rapporti  che  organizzi  con

  regolarità e sistematicità il confronto fra le parti su temi di interesse

  comune;

3)    la  definizione  di  un sistema di informazioni e  di  consultazione

  preventiva   che  preveda  adeguati  strumenti  di  partecipazione   dei

  lavoratori,  anche al fine di rendere fisiologica la dialettica  fra  le

  parti sociali;

4)     la  riorganizzazione  degli  assetti  contrattuali  estendendo   la

  contrattazione autonoma ai settori scoperti e assicurando certezza circa

  lo svolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti, nei tempi e

  ai livelli concordati;

5)    la  definizione  di  nuove regole e procedure  di  ricorso  volte  a

  prevenire e raffreddare il conflitto;

6)    la  definizione di un quadro di impegni congiunti -  oggetto  di  un

  documento  specifico  -  per  lo sviluppo e  la  promozione  specie  nel

  Mezzogiorno  di  nuove imprese cooperative sia nei  settori  a  maggiore

  tradizione cooperativa, sia nei settori nuovi quali i servizi sociali, i

  servizi  alle imprese, il terziario avanzato, che rivestono  particolare

  interesse  per il Paese e nei quali la forma cooperativa offre soluzioni

  efficienti e razionali.

 

 

1.   Rapporti tra le Centrali Cooperative A.G.C.I., C.C.I., L.N.C. e M.

   e CGIL - CISL - UIL.

 

A.   Livello interconfederale nazionale.

 

Le  parti convengono di confrontarsi annualmente e comunque ogni qualvolta

una  delle parti ne faccia richiesta, a livello confederale nazionale, sui

temi di interesse comune, quali:

 

u    le problematiche connesse al mercato del lavoro;

u    le politiche di formazione professionale;

u    le pari opportunità;

u    le politiche occupazionali;

u     lo  sviluppo  della  cooperazione  e  la  relativa  legislazione  di

  sostegno;

u    le strategie imprenditoriali e sociali della cooperazione;

u    i processi di ristrutturazione, innovazione e riorganizzazione;

u     la  competitività  del settore cooperativo nei mercati  nazionali  e

  internazionali;

u     l'andamento  delle relazioni sindacali e le linee di  riforma  degli

  assetti contrattuali;

u    l'analisi delle dinamiche retributive e del costo del lavoro;

u    lo sviluppo del Mezzogiorno;

u    la tutela dell'ambiente.

 

A.1 Conferenza Nazionale sulla Cooperazione.

 

Le  parti  concordano di realizzare con periodicità biennale la Conferenza

Nazionale sullo stato e lo sviluppo della Cooperazione in Italia.

 

La  Conferenza  sarà  organizzata dalle parti avvalendosi  del  contributo

dell'osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al successivo  punto

5  nonché  con  l'apporto di autorevoli esperti della cooperazione,  delle

relazioni sindacali e delle politiche economiche e produttive.

 

La  conferenza dovrà richiamare un'attenzione maggiore sui problemi  della

cooperazione e del lavoro, nella prospettiva del mercato unico europeo. In

tale  sede  saranno  posti in risalto i problemi propri  del  mondo  della

cooperazione   (legislazione,   investimenti,   innovazione   tecnologica,

mercato,   ecc.)   e  gli  aspetti  salienti  delle  relazioni   sindacali

(occupazione  e  problematiche  del  mercato  del  lavoro;  contrattazione

collettiva).

 

 

B.   Livello territoriale.

 

Di  norma  annualmente  o  su  richiesta di una  delle  parti,  a  livello

regionale, verranno attivate consultazioni tra le organizzazioni regionali

delle  Centrali Cooperative e delle Confederazioni Sindacali sulle materie

di   cui  al  precedente  punto  A,  riferite  allo  specifico  territorio

regionale, secondo metodologie e strumenti definiti a tale livello.

 

 

C.   Livello settoriale.

 

Le  parti si danno atto che sistemi di consultazione e di informazione che

regolano  i  rapporti  sindacali sono previsti dai  CCNL  stipulati  dalle

associazioni  cooperative  di  settore e dalle  federazioni  sindacali  di

categoria.  La sede di rinnovo contrattuale sarà occasione di verifica  di

tali sistemi anche alla luce della presente intesa.

 

 

2.   Democrazia d'impresa e partecipazione dei lavoratori.

 

A.    Le  parti ribadiscono l'importanza e la validità delle procedure  di

   informazione  e  consultazione preventiva basate  sul  principio  della

   richiesta  di un parere formale obbligatorio non vincolante, così  come

   previsto dai CCNL stipulati dalle associazioni cooperative di settore e

   dalle federazioni sindacali di categoria.

   La  stipula dei prossimi CCNL costituirà occasione per una verifica  di

   tali procedure al fine di estenderne e favorirne l'applicazione.

B.     Le   parti,   fermo  restando  le  loro  specifiche   autonomie   e

  responsabilità nonché la peculiarità delle imprese cooperative si sentono

  impegnate  a  favorire  nelle imprese stesse  la  ricerca  di  forme  di

  partecipazione dei lavoratori ai processi di sviluppo aziendale nel quadro

  di una comune concezione di valori di democrazia industriale.

  Inoltre  le  parti  convengono  sull'utilità  di  pervenire  ad   intese

  aziendali  che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche,

  forme  di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo,

  attraverso  nuove  modalità  di partecipazione  diretta  dei  lavoratori

  medesimi ai microprocessi produttivi.

 

 

3.   Formazione professionale.

 

Le  parti,  ritenendo  che la valorizzazione delle risorse  umane  riveste

importanza  strategica  ai fini dello sviluppo del sistema  delle  imprese

cooperative e dell'occupazione, convengono che la formazione professionale

permanente  indirizzata  all'acquisizione di  una  cultura  adeguata  alla

diffusione  delle  nuove tecnologie è uno strumento utile,  negli  attuali

processi  di  innovazione tecnologica, per contribuire a riqualificare  il

lavoro  e sviluppare la professionalità, nonché per facilitare la mobilità

dei lavoratori.

 

Le parti condividono la necessità di un impegno per contribuire a dare una

nuova  identità  all'attuale  sistema  di  formazione  professionale   per

renderlo più adeguato alle esigenze espresse dal mondo del lavoro e  della

cooperazione.

 

Ciò  premesso  le  parti si impegnano a definire entro  3  mesi  organismi

paritetici a cui demandare i seguenti compiti:

 

A)    promuovere  e  stimolare  la  realizzazione,  da  parte  degli  Enti

  competenti, di strumenti funzionali all'adeguamento dell'offerta formativa

  ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro, nonché

  il miglioramento della qualità e dell'efficienza della offerta formativa;

B)    promuovere  la  domanda  di  formazione  permanente  dei  lavoratori

  progettando la tipologia dei corsi;

C)    individuare  e  proporre modelli base di formazione  teorica  per  i

  giovani  assunti  con contratto di formazione lavoro  e  per  i  giovani

  apprendisti e per le fasce deboli del mercato del lavoro;

D)    progettare e promuovere iniziative volte alla intensificazione e  al

  miglioramento    dell'orientamento   professionale   anche    attraverso

  iniziative-pilota.

 

Le parti definiranno le forme più opportune di intervento comune a livello

territoriale sulle problematiche sopra citate.

 

Quanto sopra concordato fa salvi il ruolo e le competenze delle rispettive

strutture formative esistenti.

 

 

4.   Pari opportunità.

 

A. Specificità femminile.

 

Le  parti riconoscono la necessità di assumere la specificità femminile  e

di garantire il superamento di ogni eventuale forma di discriminazione nel

lavoro e nello sviluppo professionale.

 

 

B. Fasce deboli del mercato del lavoro.

 

Nel  quadro  di  iniziative per la valorizzazione delle risorse  umane  le

parti si danno atto della necessità di sviluppare interventi specifici  di

promozione  dell'occupazione e dello sviluppo  professionale  delle  fasce

deboli   del   mercato   del   lavoro  (cassa   integrati,   handicappati,

ultraventinovenni,  extra-comunitari)  anche  eliminando   gli   eventuali

ostacoli  che  precludono  il pieno dispiegarsi delle  professionalità  in

rapporto  agli  avanzamenti di responsabilità e di carriera.  Nei  settori

della  cooperazione, si opererà per favorire l'inserimento  di  lavoratori

extra-comunitari in coerenza con quanto disposto dalla  legge  n.  39  del

28.2.90.

 

 

5.   Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione.

 

Le   parti  convengono  di  costituire  un  Osservatorio  Nazionale  sulla

Cooperazione.

 

L'Osservatorio   Nazionale  è  l'organismo  paritetico  di   consultazione

permanente  fra  le parti a livello orizzontale sui temi  delle  relazioni

sindacali  e dello sviluppo della cooperazione. Esso progetterà iniziative

di  analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune

interesse scelti di volta in volta dalle parti.

 

Per  la  realizzazione  delle iniziative di cui sopra,  l'Osservatorio  si

avvarrà dell'apporto di qualificate strutture esistenti all'interno  delle

associazioni  firmatarie  e  anche  esterne  individuando  le   fonti   di

finanziamento di ogni singola iniziativa.

 

L'Osservatorio sarà costituito da un Consiglio paritetico di 12 componenti

designati  entro  tre  mesi dalle parti contraenti.  Il  Consiglio  ha  il

compito  di  elaborare entro i successivi tre mesi un regolamento  per  il

funzionamento dell'osservatorio, il programma di attività è di individuare

le fonti di finanziamento.

 

Il progetto complessivo sarà sottoposto all'approvazione delle parti.

 

 

6.   Linea per la contrattazione collettiva.

 

Le  parti  convengono sull'opportunità di affermare un  nuovo  sistema  di

relazioni  sindacali in grado di conferire certezza e  programmabilità  ai

loro  rapporti  e  di favorire forme di partecipazione alla  vita  e  alle

scelte di impresa.

 

6.1.  In  questo  quadro le parti individuano le linee di  riordino  degli

assetti  contrattuali che guideranno le rispettive associazioni di settore

e  le  federazioni  di  categoria nello svolgimento  della  contrattazione

collettiva ai vari livelli.

 

Tali linee riguardano:

 

u      comportamenti  contrattuali  coerenti  con  la  necessità  di   non

  concorrere  a  determinare tensioni inflazionistiche, al fine  anche  di

  diminuire il differenziale rispetto agli altri paesi industrializzati e di

  salvaguardare  la competitività delle imprese cooperative rispetto  alle

  imprese concorrenti;

u     il  riconoscimento  di due livelli negoziali:  quello  nazionale  di

  categoria (o di comparto per grandi settori della cooperazione) e quello

  integrativo;

u     l'impegno  a  non  riproporre allo stesso titolo, nelle  piattaforme

  integrative,  le materie che hanno già ottenuto soluzioni negoziali  nel

  CCNL, purché non espressamente rinviati al livello integrativo;

u     l'impegno  a  disporre di un intervallo di tempo per lo  svolgimento

  della contrattazione integrativa che dovrà realizzarsi in tempi intermedi

  tra  un  rinnovo  e l'altro del CCNL onde evitare sovrapposizioni  anche

  prevedendo l'allungamento della durata degli stessi CCNL.

 

6.2  Le  materie e il livello della contrattazione integrativa  nonché  le

relative  modalità  e  tempi  di  svolgimento  saranno  individuati  dalle

rispettive  associazioni di settore e federazioni sindacali  di  categoria

nell'ambito  del  rinnovo  o  della  stipula  del  CCNL.  Gli   incrementi

retributivi   al  livello  aziendale  verranno  commisurati  a   parametri

oggettivi  e  verificabili  di  produttività,  redditività  delle  singole

imprese   e   saranno   utilizzati  anche  al  fine  di   valorizzare   la

professionalità.

 

6.3  Le  parti  convengono sull'opportunità che tutti i settori  ove  sono

presenti  imprese  cooperative siano coperti da contrattazione  collettiva

nazionale.  Pertanto,  per i settori non coperti da  CCNL  autonomi  della

Cooperazione,   le  parti  definiranno  congiuntamente   alle   rispettive

associazioni  di  settore  e  federazioni di  categoria  le  modalità  per

pervenire ad idonee soluzioni negoziali.

 

 

7.   Socio lavoratore.

 

Premesso  che  l'adesione alla cooperativa pone il  socio  lavoratore  nel

diritto-dovere  di disporre collettivamente dei mezzi di produzione  e  di

direzione,  di  partecipare  all'elaborazione  e  alla  realizzazione  dei

processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al  rischio

di  impresa  e  quindi  ai risultati economici e alle  decisioni  ad  essi

conseguenti,  di contribuire economicamente alla formazione  del  capitale

sociale,  mettendo  nel contempo a disposizione il  proprio  lavoro  e  le

proprie  capacità professionali, le Centrali cooperative e  CGIL-CISL-UIL,

riaffermando il loro comune impegno per una sempre più ampia diffusione di

cultura  cooperativa  e  di  democrazia nella gestione  di  tale  impresa,

convengono sulla necessità che, all'atto della stipula di nuovi  contratti

collettivi  autonomi  interessanti comparti o  settori  caratterizzati  da

presenza  di cooperative di produzione-lavoro e di lavoro vengano disposte

norme  ispirate ai principi di cui sopra e - ferme restando le prerogative

statutarie  e le delibere delle assemblee sociali - riferite,  per  quanto

attiene  al  trattamento economico complessivo dei soci  lavoratori  delle

cooperative, a quanto previsto dal CCNL.

 

 

8.   Procedure per la prevenzione del conflitto.

 

In  coerenza  con lo spirito del presente accordo, volto a  migliorare  le

relazioni reciproche ai vari livelli, Centrali Cooperative e CGIL-CISL-UIL

convengono   le   seguenti  procedure  per  una  rapida  soluzione   delle

controversie:

 

 

a)   Controversie economiche collettive.

 

Alle  richieste dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative,

presentate dalle Organizzazioni Sindacali di CGIL-CISL-UIL a livello della

contrattazione  nazionale di settore e a livello  integrativo,  sarà  dato

riscontro  dalle  controparti  entro 20 giorni  dalla  formulazione  delle

richieste medesime, attraverso un incontro fra le delegazioni delle parti.

 

Allo  scopo di favorire il buon esito del negoziato, durante tale  periodo

di tempo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno

ad azioni dirette.

 

 

b)   Controversie relative all'applicazione del presente accordo.

 

Le  eventuali  controversie riguardanti la interpretazione e  applicazione

delle  norme  del presente accordo verranno sottoposte per  iscritto  alle

organizzazioni  confederali  firmatarie  le  quali,  tramite   un'apposita

Commissione  paritetica, sono impegnate ad esaminarle  e  ad  emettere  il

proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Qualora il parere sia espresso concordemente avrà valore vincolante per le

parti in causa.

 

 

c)   Controversie relative alle parti obbligatorie dei contratti.

 

Per  le eventuali controversie relative alle parti obbligatorie del  CCNL,

si  adirà ad un primo tentativo di conciliazione tra le parti, al  livello

in  cui insorge la controversia, da concludersi entro 15 giorni dalla data

di  notifica  scritta. In caso di esito negativo si  esperirà  un  secondo

tentativo  di  conciliazione  fra  le  parti,  ai  livelli  immediatamente

superiori  delle rispettive organizzazioni, entro i successivi 15  giorni.

Per tutta la durata delle procedure di conciliazione entrambe le parti  si

asterranno  da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali  sulla

materia in esame.

 

 

d)   Controversie individuali e plurime.

 

Le  controversie  individuali e plurime sorte  a  seguito  di  discordanti

interpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le

parti  firmatarie  del  presente Protocollo e le  Organizzazioni  ad  esse

aderenti,  saranno esaminate e possibilmente risolte secondo la  procedura

che segue:

 

u     un  primo tentativo di conciliazione diretto tra le parti a  livello

  aziendale   da   effettuarsi  entro  15  giorni   dall'insorgere   della

  controversia;

u      qualora   le  parti  constatino  l'impossibilità  di  comporre   la

  controversia,  il  tentativo di conciliazione passa ad  una  commissione

  paritetica istituita dalle parti preferibilmente a livello regionale;

u     in  caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette

  Commissioni saranno integrate da un componente con le funzioni di arbitro.

  La  decisione  dovrà  essere  emessa entro  15  giorni  dall'inizio  del

  provvedimento arbitrale.

 

A  tale  fine, insorta la controversia, le parti richiederanno ai soggetti

interessati  il  mandato a conciliare e a transigere,  così  da  porre  in

essere  una conciliazione o una transazione non impugnabile ex artt.  2113

C.C. e 410 e 411 C.P.C..

 

L'esaurimento  della procedura di conciliazione costituisce condizione  di

percettibilità dell'azione giuridiziaria.

 

Durante  lo  svolgimento  delle  procedure  concordate,  entro  i  termini

suddetti, le parti si asterranno da azioni dirette.

 

I  CCNL  armonizzeranno  le loro normative ai principi  convenuti  con  la

presente intesa.

 

 

Roma, 5 aprile 1990

 

 

 

Oneri sociali.

 

AGCI,  CCI, LNCeM-e CGIL, CISL, UIL convengono sulla necessità di  ridurre

il  divario,  oggi eccessivo, tra l'ammontare del costo del  lavoro  e  il

livello delle retribuzioni, constatando che ciò determina difficoltà nella

definizione  delle  dinamiche retributive e  costituisce  un  elemento  di

riduzione  della  competitività  che  si  aggiunge  ad  altri,  quali   la

inefficienza dei servizi, nella penalizzazione delle imprese italiane.

 

Rilevando  inoltre le negative conseguenze che determinano  le  ricorrenti

incertezze  e  la  variabilità nell'adozione di misure di  fiscalizzazione

degli   oneri   sociali,   concordano   sull'urgenza   dell'adozione    di

provvedimenti  che prevedano il passaggio, anche graduale, alla  fiscalità

generale  di  oneri  oggi gravanti sul costo del  lavoro  ma  destinati  a

finanziare  forme  di  assistenza  a disposizione  di  tutti  i  cittadini

(assistenza  sanitaria,  assicurazione  t.b.c.,  asili  nido,   assistenza

malattia pensionati, enaoli).

 

Considerato  inoltre  che  il  sistema  degli  oneri  sociali,  totalmente

gravante  sulle retribuzioni lorde, tende a penalizzare le imprese  a  più

alta densità del fattore lavoro e pertanto la stragrande maggioranza delle

imprese  cooperative,  valutano con interesse e  attenzione  l'ipotesi  di

assumere  a parziale riferimento per la contribuzione previdenziale  altri

indicatori economici in misura tale da non scoraggiare né l'innovazione di

processo né l'occupazione e la valorizzazione delle professionalità.

 

Le  parti  assumono  l'impegno a condurre verso tali obiettivi  un  azione

concertata  nei  confronti  dei  pubblici poteri,  nonché  per  un  comune

intervento  nelle  sedi  competenti al fine  di  rimuovere  le  cause  del

costante  appesantimento  della  contribuzione  previdenziale  che   rende

particolarmente  difficile la situazione economica  delle  cooperative  di

produzione  e lavoro. Concordano altresì di incontrarsi per analizzare  le

particolari problematiche di vari settori della cooperazione in materia di

normative previdenziali.

 

In  relazione  a  quanto  previsto dalla  lett.  B.  di  pag.  4  "Livello

territoriale" del Protocollo di nuove relazioni industriali del 5.4.90, le

Centrali  Cooperative confermano che il testo convenuto  non  preclude  la

possibilità  di  consultazioni tra le parti anche al  livello  di  singoli

territori   provinciali,  in  quanto  demanda  al  livello  regionale   la

definizione delle modalità e degli strumenti della consultazione.

 

 

 

...OMISSIS...da pag. 191 a pag. 208:

 

u     Allegato  12  -  PROTOCOLLO SULLA POLITICA  DEI  REDDITI,  LA  LOTTA

  ALL'INFLAZIONE E IL COSTO DEL LAVORO (31 luglio 1992)

u      Allegato   13   -   PROTOCOLLO  SULLA  POLITICA   DEI   REDDITI   E

  DELL'OCCUPAZIONE, SUGLI ASSETTI CONTRATTUALI, SULLE  POLITICHE DEL LAVORO

  E SUL SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO (23 luglio 1993)

 

 

 

Allegato 14 - PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE

              DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

 

LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

 

CGIL

CISL

UIL

 

In  base  a quanto è convenuto nel Protocollo 23.7.93 firmato dalle  Parti

Sociali e dal Governo si conviene alla seguente disciplina Generale,  come

da   accordo   quadro,  delle  Rappresentanze  Sindacali  Unitarie   nelle

cooperative e loro società collegate.

 

 

 

Titolo I - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

 

Art. 1 - AMBITO E INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU

 

Le   Rappresentanze  Sindacali  Unitarie  possono  essere  costituite   su

iniziative delle Associazioni Sindacali firmatarie del Protocollo  23.7.93

nelle  unità produttive nelle quali le imprese cooperative abbiano più  di

15  lavoratori e nelle unità produttive delle imprese cooperative agricole

secondo quanto previsto dall'art. 35 della legge n. 300/70.

 

Anche  le  Organizzazioni Sindacali firmatarie del  CCNL  applicato  nella

impresa cooperativa possono assumere l'iniziativa, ovvero quelle abilitate

alla  presentazione delle liste elettorali e che hanno formalmente aderito

al presente accordo.

 

L'iniziativa   deve  essere  esercitata  da  parte  delle   Organizzazioni

Sindacali possibilmente entro il 31.12.94.

 

Il  rinnovo  potrà  avvenire  anche  su  iniziative  delle  stesse  RSU  e

l'iniziativa dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della  scadenza

del mandato.

 

 

 

Art. 2 - SISTEMA ELETTIVO

 

A suffragio universale e a scrutinio segreto sono eletti 2/3 dei seggi.

 

Alle  Organizzazioni  Sindacali firmatarie del CCNL  di  lavoro  applicato

nell'unità  produttiva  è riservato il terzo residuo  dei  seggi  mediante

elezione o designazione in proporzione dei voti ricevuti.

 

Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione  dei

seggi  le  Organizzazioni Sindacali terranno conto anche  delle  categorie

professionali (operai, impiegati e quadri) con dimensioni significative.

 

Nella  composizione delle liste si perseguirà una adeguata  rappresentanza

di    genere,   attraverso   una   coerente   applicazione   della   norma

antidiscriminatoria.

 

 

 

Art. 3 - NUMERO DEI COMPONENTI

 

Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993,

sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità

dei  costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti  o

accordi  collettivi di lavoro, il numero dei componenti le RSU  sarà  pari

almeno a:

 

a)    3  componenti  per  la  RSU costituita nelle  unità  produttive  che

  occupano fino a 200 lavoratori;

b)    3  componenti  ogni  300  o frazione di 300 dipendenti  nelle  unità

  produttive che occupano fino a 3000 lavoratori;

c)    3  componenti  ogni  500  o frazione di 500 lavoratori  nelle  unità

  produttive  di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero  di  cui  alla

  precedente lett. b).

 

 

 

Art. 4 - DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI, TUTELE E MODALITA'

         DI ESERCIZIO

 

I  componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità

dei  diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti  per

effetto delle disposizioni di cui al titolo 3 della legge n. 300/70.

 

Sono  fatte  salve  le  condizioni  di miglior  favore  eventualmente  già

previste  nei  confronti delle associazioni sindacali dai CCNL  o  accordi

collettivi  di  diverso livello, in materia di numero dei dirigenti  della

RSA, diritti, permessi e libertà sindacali.

 

Nelle   stesse   sedi  negoziali  si  procederà,  a   parità   di   costi,

all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in

ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU.

 

In  tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati,  le

parti  definiranno  in via prioritaria soluzioni in  base  alle  quali  le

singole   condizioni   di   miglior  favore   dovranno   permettere   alle

organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una

specifica agibilità sindacale.

 

In  tale  ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni  aderenti

alle  associazioni  sindacali  stipulanti  il  CCNL  applicato  nell'unità

produttiva, i seguenti diritti:

 

a)    diritto  ad  indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea  dei

  lavoratori  durante  l'orario  di lavoro,  per  3  delle  10  ore  annue

  retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20 legge n. 300/70;

b)    diritto  ai  permessi  non retribuiti di cui all'art.  24  legge  n.

  300/70;

c)   diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge n. 300/70.

 

 

 

Art. 5 - COMPITI E FUNZIONI

 

Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri

e   nell'esercizio  delle  funzioni  ad  essi  spettanti  per  effetto  di

disposizioni di legge.

 

La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali

firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare

il  contratto  collettivo  aziendale  di  lavoro  nelle  materie,  con  le

procedure, modalità e limiti stabiliti dal contratto collettivo  nazionale

applicato nell'unità produttiva.

 

 

 

Art. 6 - DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO

 

I componenti della RSU restano in carica per tre anni al termine dei quali

decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo

stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima

lista.

 

Il  componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle

associazioni  sindacali  stipulanti il contratto collettivo  nazionale  di

lavoro  applicato  nell'unità produttiva, sarà sostituito  mediante  nuova

designazione da parte delle stesse associazioni.

 

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono

superare  il 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente

obbligo  di  procedere  al suo rinnovo, secondo le modalità  previste  dal

presente accordo.

 

 

 

Art. 7 - DECISIONI

 

Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle

stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni

sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

 

 

 

Art. 8 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

 

Le  organizzazioni  sindacali, dotate dei requisiti di  cui  all'art.  19,

legge  20.5.70  n.  300,  che siano firmatarie  del  presente  accordo  o,

comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando  alla

procedura di elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente  a

costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.

 

 

 

Titolo II - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.

 

Art. 9 - MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI

 

Almeno   tre  mesi  prima  della  scadenza  del  mandato  della  RSU,   le

associazioni sindacali di cui all'art. 1, titolo 1, del presente  accordo,

congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire

le  elezioni  mediante comunicazione da affiggere nell'apposito  albo  che

l'azienda  metterà  a disposizione della RSU e da inviare  alla  Direzione

aziendale.  Il  termine per la presentazione delle liste è  di  15  giorni

dalle  data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza

si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

 

 

 

Art. 10 - QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI

 

Le  organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo

favoriranno  la  più ampia partecipazione dei lavoratori  alle  operazioni

elettorali.

 

Le  elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della  metà

dei lavoratori aventi diritto al voto.

 

Nei  casi  in  cui  il  quorum  non sia stato  raggiunto,  la  Commissione

elettorale  e  le organizzazioni sindacali determineranno le modalità  per

una eventuale nuova consultazione nell'unità produttiva.

 

 

 

Art. 11 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

 

Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non  in

prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.

 

Ferma  restando  l'eleggibilità degli operai, impiegati e  quadri  non  in

forza  all'unità  produttiva, candidati nelle liste di cui  al  successivo

art.  12, la contrattazione di categoria regolerà limiti di esercizio  del

diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.

 

 

 

Art. 12 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE

 

All'elezione  della  RSU  possono concorrere liste  elettorali  presentate

dalle:

 

a)     associazioni  sindacali  firmatarie  del  presente  accordo  e  del

  contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;

b)    associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto

  e atto costitutivo a condizione che:

 

1)   accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;

2)   la lista sia correlata da un numero di firme di lavoratori dell'unità

  produttiva pari al 5% egli aventi diritto al voto.

 

Non  possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista  e  i

membri della Commissione elettorale.

 

Ciascun  candidato può presentarsi in una sola lista. Ove,  nonostante  il

divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso  in  più

di  una  lista,  la  Commissione elettorale di cui all'art.  13,  dopo  la

scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere

all'affissione  delle  liste stesse ai sensi  dell'art.  15,  inviterà  il

lavoratore  interessato a optare per una delle liste.  Dovrà  scegliere  a

quale lista candidarsi pena la decadenza.

 

Il  numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre  1/3

il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.

 

 

 

Art. 13 - COMMISSIONE ELETTORALE

 

Al   fine   di  assicurare  un  ordinato  e  corretto  svolgimento   della

consultazione,  nelle  singole  unità  produttive  viene  costituita   una

Commissione   elettorale.   Per   la  composizione   della   stessa   ogni

organizzazione  abilitata alla presentazione di liste potrà  designare  un

lavoratore appartenente all'unità produttiva, non candidato.

 

 

 

Art. 14 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

 

La Commissione elettorale ha il compito di:

 

a)    ricevere  la  presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente

  dopo  la  sua  completa  integrazione ogni contestazione  relativa  alla

  rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;

b)   verificare la valida presentazione delle liste;

c)    costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni  di  voto

  che   dovranno  svolgersi  senza  pregiudizio  del  normale  svolgimento

  dell'attività aziendale;

d)   assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;

e)   esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui

  al presente accordo;

f)   proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti

  i   soggetti   interessati,  ivi  comprese  le  associazioni   sindacali

  presentatrici di liste.

 

 

 

Art. 15 - AFFISSIONI

 

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori

a  cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui

all'art. 9, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

 

 

 

Art. 16 - SCRUTATORI

 

E'  in  facoltà  dei  presentatori  di ciascuna  lista  di  designare  uno

scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori

non candidati.

 

La  designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre  le  24

ore che precedono l'inizio delle votazioni.

 

 

 

Art. 17 - SEGRETEZZA DEL VOTO

 

Nelle  elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso  per

lettera né per interposta persona.

 

 

 

Art. 18 - SCHEDE ELETTORALI

 

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste

disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

 

In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà

estratto a sorte.

 

Le  schede  devono essere firmate da almeno due componenti del seggio;  la

loro  preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire  la

segretezza e la regolarità del voto.

 

La  scheda  deve  essere  consegnata a  ciascun  elettore  all'atto  della

votazione dal Presidente del seggio.

 

Il   voto  di  lista  sarà  espresso  mediante  crocetta  tracciata  sulla

intestazione della lista.

 

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce

di scrittura o analoghi segni di individuazione.

 

 

 

Art. 19 - PREFERENZE

 

L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista

da lui votata.

 

Il  voto  preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una  crocetta

apposta  a  fianco del nome del candidato preferito, ovvero  scrivendo  il

nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.

 

L'indicazione  di più preferenze date alla stessa lista,  vale  unicamente

come  votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della

lista.  Il  voto  apposto  a  più di una lista,  o  l'indicazione  di  più

preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

 

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenza data a candidati  di

liste  differenti, si considera valido solamente il voto di lista e  nullo

il voto di preferenza.

 

 

 

Art. 20 - MODALITA' DELLA VOTAZIONE

 

Il  luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione

elettorale,  previo accordo con la Direzione aziendale, in  modo  tale  da

permettere  a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel  rispetto

delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e  il

numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti  più

luoghi  di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche  per

conservare, sotto ogni aspetto la segretezza del voto.

 

Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma

contestualmente.

 

Luogo  e  calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza  di

tutti  i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso  le

aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

 

 

 

Art. 21 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

 

Il  seggio elettorale è composto dagli scrutatori di cui all'art. 16 parte

seconda,  del  presente  accordo  e  da  un  Presidente,  nominato   dalla

Commissione elettorale.

 

 

 

Art. 22 - ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

 

A  cura  della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito  di  un'urna

elettorale,  idonea  ad una regolare votazione, chiusa  e  sigillata  sino

all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

 

Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori

aventi diritto al voto presso di esso.

 

 

 

Art. 23 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

 

Gli  elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al  Presidente

del  seggio  un  documento  di riconoscimento personale.  In  mancanza  di

documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due  degli

scrutatori  del  seggio; di tale circostanza deve  essere  dato  atto  nel

verbale concernente le operazioni elettorali.

 

 

 

Art. 24 - COMPITI DEL PRESIDENTE

 

Il  Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente

art. 22 la firma accanto al suo nominativo.

 

 

 

Art. 25 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

 

Le  operazioni  di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura  delle

operazioni di tutti i seggi dell'unità produttiva.

 

Al  termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il  verbale

dello   scrutinio,  su  cui  dovrà  essere  dato  anche  delle   eventuali

contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della  votazione

(schede, elenchi, ecc..) - alla Commissione elettorale che, in caso di più

seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel

proprio verbale.

 

La  Commissione  elettorale al termine delle operazioni di  cui  al  comma

precedente  provvederà a sigillare in un unico plico  tutto  il  materiale

(esclusi  i  verbali)  trasmesso dai seggi; il plico  sigillato,  dopo  la

definitiva  convalida  della RSU sarà conservato secondo  accordi  tra  la

Commissione  elettorale e la Direzione aziendale in modo da  garantire  la

integrità  e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto  alla

presenza  di  un  delegato della Commissione elettorale e di  un  delegato

della Direzione.

 

 

 

Art. 26 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

 

Ai  fini  dell'elezione dei due terzi dei componenti della RSU, il  numero

dei  seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione

ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

 

Il  residuo  terzo  dei  seggi sarà attribuito  in  base  al  criterio  di

composizione della RSU previste dall'art. 2.1 comma, parte I del  presente

accordo,

 

Nell'ambito  delle  liste  che avranno conseguito  voti  i  seggi  saranno

attribuiti  in  relazione  ai  voti  di preferenza  ottenuti  dai  singoli

candidati,  e  in  caso  di  parità di voti di  preferenza,  in  relazione

all'ordine nella lista.

 

 

 

Art. 27 - RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

 

La  Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede

all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni

elettorali,  che  deve  essere sottoscritto da tutti  i  componenti  della

Commissione stessa.

 

Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza  che

siano  presentati  ricorsi da parte dei soggetti interessati,  si  intende

confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma 1 e la Commissione  ne

dà atto nel verbale di cui sopra.

 

Ove  invece  siano  stati  presentati ricorsi  nei  termini  suddetti,  la

Commissione  deve  provvedere al loro esame entro 48  ore,  inserendo  nel

verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.

 

Copia  di  tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata  a

ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato

liste  elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui  al

comma  precedente  e  notificata a mezzo raccomandata  con  ricevuta,  nel

termine    stesso,   sempre   a   cura   della   Commissione   elettorale,

all'Associazione  Cooperativa territoriale, che,  a  sua  volta,  ne  darà

pronta comunicazione all'azienda.

 

 

 

Art. 28 - COMITATO DEI GARANTI

 

Contro  le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso  entro

10  gg.  ad  apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato  è  composto,  a

livello   provinciale,   da  un  membro  designato   da   ciascuna   delle

organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al  ricorso,

da un rappresentante dell'Associazione Cooperativa locale di appartenenza,

ed è presieduto dal Direttore dell'Uplmo o da un suo delegato.

 

Il Comitato si pronuncerà entro il termine di 10 giorni.

 

 

 

Art. 29 - COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA R.S.U.

 

La  nomina a seguito di elezione o designazione dei componenti della  RSU,

una  volta  definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata  per  iscritto

alla  Direzione  aziendale  per  il tramite  della  locale  organizzazione

cooperativa  d'appartenenza  a  cura  delle  organizzazioni  sindacali  di

rispettiva appartenenza dei componenti.

 

 

 

Art. 30 - ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE

 

La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale

l'elenco  dei  lavoratori  aventi diritto  al  voto  nella  singola  unità

produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento  delle

operazioni elettorali.

 

 

 

Art. 31 - CLAUSOLA FINALE

 

Il  presente  accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera  delle

parti firmatarie previo preavviso di quattro mesi.

 

 

LEGA NAZIONALE

 

CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

 

ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA

 

CGIL-CISL-UIL.

 

 

Roma, 13 settembre 1994

 

 

 

Allegato 15 - PROTOCOLLO D'INTESA SULLE POLITICHE FORMATIVE

              FRA ASSOCIAZIONI COOPERATIVE E CGIL-CISL-UIL

 

Associazioni Cooperative AGCI, CCI, LNCeM e CGIL, CISL, UIL convengono che

la  formazione professionale debba svolgere un ruolo di primo piano  nella

valorizzazione  delle  risorse  umane  e  nello  sviluppo  delle  capacità

personali dei lavoratori, nonché per la loro sicurezza e salute nei luoghi

di lavoro.

 

L'assunzione di questi obiettivi costituisce la condizione necessaria  sia

per  la miglior tutela della condizione di lavoro che per un rafforzamento

della competitività ed efficienza del sistema di imprese e dei servizi.

 

Le  parti,  nel  rilevare  che la vigente legislazione  in  materia  e  la

gestione  effettiva dell'offerta formativa non assicurano  una  formazione

professionale  adeguata  a tali obbiettivi, ritengono  che  la  formazione

professionale  rappresenti non solo un fattore di sviluppo  economico,  ma

anche sociale di primaria importanza;

 

u     si  impegnano,  in  questa  fase  di  riforma,  a  contribuire  alla

  riqualificazione del sistema formativo innanzitutto con la definizione di

  intese sulla materia;

u      sottolineano  l'importanza  di  intervenire  congiuntamente   sulle

  pubbliche  istituzioni  per ottenere la revisione  dell'attuale  sistema

  normativo che regola la formazione professionale.

 

In  questo  contesto  è decisivo un impegno comune di potenziamento  della

cultura e degli strumenti della bilateralità al fine di:

 

u     rafforzare  il ruolo e le capacità di interlocuzione del  mondo  del

  lavoro, imprese e sindacati, nei confronti delle istituzioni competenti, a

  livello nazionale e territoriale;

u     dar  vita  ad  un  sistema  di formazione  continua  dei  lavoratori

  adeguatamente sostenuto in termini normativi ed economici che abbia il suo

  perno nella domanda formativa del mondo del lavoro;

u    promuovere e progettare congiuntamente le azioni formative necessarie

  alla qualificazione professionale dei lavoratori, alla realizzazione degli

  obiettivi di qualità delle imprese, al governo del mercato del lavoro;

u     promuovere  e progettare iniziative anche formative sulle  tematiche

  dell'Ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche in attuazione

  del D.lgs. n. 626/94.

 

A  tale scopo saranno attuate le necessarie collaborazioni e sinergie  tra

Enti Bilaterali ed Osservatorio sulla Cooperazione.

 

Questi  impegni  sono particolarmente urgenti in relazione  alla  gestione

delle  leggi nn. 223/91 e 236/93 e all'importanza che in esse  assumono  i

processi di reimpiego.

 

 

 

1.   RIFORME LEGISLATIVE E PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

 

Nel  quadro  delle indicazioni suesposte le parti ritengono  urgente  dare

rapida  e  concreta  attuazione a quanto in materia contenuto  nell'intesa

23.7.93 di Palazzo Chigi:

 

a)    realizzare un raccordo sistematico tra il mondo dell'istruzione e il

  mondo  del  lavoro, anche tramite la partecipazione delle parti  sociali

  negli  organismi istituzionali dello Stato e delle Regioni, dove vengono

  definiti  gli orientamenti e i programmi e le modalità di valutazione  e

  controllo del sistema formativo;

b)    realizzare  un  sistematico coordinamento interistituzionale  tra  i

  soggetti  protagonisti  del processo formativo  (Ministero  del  Lavoro,

  Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell'Università  e  della

  Ricerca Scientifica, Regioni), al fine di garantire una effettiva gestione

  integrata nel sistema;

c)    istituire  il  Consiglio  Nazionale della Formazione  Professionale,

  presso  il  Ministero  del  Lavoro, con i rappresentanti  dei  Ministeri

  suindicati,  del Ministero dell'industria, delle Regioni e  delle  parti

  sociali;

d)    realizzare  prontamente  l'adeguamento  del  sistema  di  formazione

  professionale con la revisione della Legge quadro n. 845/78  secondo  le

  linee  già prefigurate, tenuto conto dell'apporto che può essere fornito

  dal sistema scolastico:

 

u    rilievo dell'orientamento professionale come fattore essenziale;

u     definizione  di  standards formativi unici  nazionali  coerenti  con

  l'armonizzazione in atto in sede comunitaria;

u    ridefinizione delle responsabilità istituzionali tra il Ministero del

  Lavoro  (potere  di  indirizzo e ruolo di garanzia sulla  qualità  della

  formazione e sulla validazione dei suoi risultati) e Regioni  (ruolo  di

  progettazione  dell'offerta  formativa  coerentemente  con  le  priorità

  formative  individuate nel territorio). In questo ambito alla conferenza

  Stato-Regioni  dovrà  essere affidato il compito  di  ricondurre  ad  un

  processo unitario di programmazione e valutazione le politiche formative;

u     ruolo  decisivo  degli osservatori della domanda di  professionalità

  istituiti  bilateralmente  dalle  parti  sociali,  in  raccordo  con  le

  istituzioni competenti;

u     specifica considerazione degli interventi per i soggetti deboli  del

  mercato del lavoro;

u    sistema gestionale pluralistico e flessibile;

u    avvio della formazione continua;

u     stabilire  criteri  rigorosi  per  l'accreditamento  dei  Centri  di

  Formazione Professionale convenzionati con le pubbliche istituzioni, onde

  favorirne la trasformazione in agenzie formative raccordate con il mercato

  del lavoro;

 

e)    elevare l'età dell'obbligo scolastico a 16 anni, mediante iniziativa

  legislativa  che,  fra  l'altro, valorizzi gli apporti  che  al  sistema

  scolastico   possono   essere  offerti  da  interventi   di   formazione

  professionale;  per  assicurare la maggiore  efficacia  sociale  a  tale

  obiettivo, esso dovrà essere accompagnato dalla messa a punto di strumenti

  idonei  alla  prevenzione  e al recupero della  dispersione  scolastica,

  individuando  tra  l'altro in tale attività uno dei possibili  campi  di

  applicazione dei programmi di interesse collettivo;

f)    portare  a  termine  la  riforma della scuola secondaria  superiore,

  nell'ottica della costruzione di un sistema per gli anni 2000, integrato e

  flessibile tra sistema scolastico nazionale e formazione professionale ed

  esperienze formative sul lavoro sino a 18 anni di età;

g)    valorizzare  l'autonomia degli istituti scolastici e universitari  e

  delle  sedi  qualificate di formazione professionale,  per  allargare  e

  migliorare l'offerta formativa post-qualifica, post-diploma e post-laurea,

  con  particolare  riferimento alla preparazione di quadri  specializzati

  nelle nuove tecnologie, garantendo il necessario sostegno legislativo  a

  tali percorsi formativi e il coordinamento tra le istituzioni competenti;

h)   finalizzare le risorse finanziarie derivanti dal prelievo dello 0,30%

  a carico delle imprese (legge n. 845/78) alla formazione continua, al di

    di quanto previsto nella legge n. 236/93, privilegiando tale asse di

  intervento anche in rapporto all'utilizzo del Fondo Sociale Europeo;

i)    prevedere  un  piano straordinario triennale di  riqualificazione  e

  aggiornamento del personale, ivi compresi i docenti della scuola e della

  formazione  professionale, per accompagnare il decollo  delle  linee  di

  riforma suindicate;

l)    avviare un piano di intervento specificatamente, mirato a superare i

  gravi ritardi dei sistemi formativi nel Mezzogiorno.

 

 

 

2.   OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

 

2.1. FORMAZIONE IN ALTERNANZA, STAGES FORMATIVI, ORIENTAMENTO

 

2.1.1.   Il  contratto  di  apprendistato  va  mantenuto  nella   funzione

tradizionale  di accesso teorico-pratico a qualifiche specifiche  di  tipo

tecnico.  Ne  va  comunque  valorizzata  la  funzione  di  sviluppo  della

professionalità, anche mediante l'intervento degli enti bilaterali e delle

Regioni.  Se  ne  deve  quindi incentivare la parte  formativa  attraverso

moduli   stabiliti   da   parte  degli  organismi  bilaterali,   i   quali

contribuiranno  alla certificazione da parte delle regioni della  realizza

zione  dell'attività  formativa, quale condizione per  la  fiscalizzazione

degli oneri sociali.

I  programmi di insegnamento complementare potranno essere presentati alle

Regioni  per il successivo inoltro al Fondo Sociale Europeo. In  relazione

all'innalzamento  dell'obbligo scolastico sarà consentito,  attraverso  la

contrattazione collettiva, uno spostamento della soglia di età.

 

2.1.2.  La  normativa  prevista dalla legge n.  451/94  sui  contratti  di

formazione-lavoro è condivisibile nell'impianto generale che distingue fra

diverse forme di CFL in rapporto all'acquisizione di professionalità più o

meno elevate.

Le  parti ritengono che tale normativa debba essere integrata e modificata

attraverso:

 

u    la differenziazione degli incentivi, elevandoli per i CFL delle fasce

  medio-alte, che prevedono un maggior numero di ore di formazione;

u     la certificazione dei risultati formativi da parte delle istituzioni

  competenti, le Regioni, con il coinvolgimento degli Organismi Bilaterali

  costituiti  fra  le  parti  sociali; la certificazione  deve  essere  la

  condizione dei maggiori benefici contributivi di cui sopra;

 

2.1.3.  Per gli stages formativi le parti ritengono che la legge n. 236/93

e   la  circolare  ministeriale  applicativa  contengano  una  definizione

normativa  dell'istituto  condivisibile,  a  condizione  di  prevedere  un

adeguato  sistema  di  sostegno economico per  i  soggetti  in  stage,  in

particolare  per i disoccupati senza reddito, e di attribuzione,  per  gli

stages  destinati  agli studenti, della responsabilità  della  convenzione

scuola/impresa  ai  presidi  e  ai  direttori  di  CFP,  nell'ambito   dei

criteri-quadro  definiti  dai Provveditorati  e  dalle  Regioni  e  previa

concertazione con le parti sociali.

 

2.1.4.  Per  l'orientamento le parti sociali ritengono necessario  che  le

istituzioni preposte e i privati coinvolti contribuiscano concretamente al

riassetto  di  un  sistema  più omogeneo e funzionale  alla  formazione  e

all'informazione orientativa. In particolare l'alternanza costituisce  una

modalità valida per costruire un reale ponte tra il mondo della formazione

e quello dell'impresa. Per l'orientamento, quindi, le parti richiedono una

nuova   legge   quadro  che  valorizzi  in  un  contesto   integrato   sia

l'orientamento  scolastico che quello professionale, con  un  loro  attivo

coinvolgimento.

 

 

2.2 RIATTIVAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

 

Nelle  aree  deboli, di cui alla legge n. 488/92, oltre  ai  programmi  di

interesse  collettivo a favore di giovani disoccupati nel Mezzogiorno  per

favorire  l'insediamento di nuove iniziative produttive, le parti  sociali

potranno contrattare appositi pacchetti di politica attiva del lavoro,  di

flessibilità e formazione professionale, in collaborazione con le  Agenzie

dell'impiego e le Regioni.

 

 

 

3.   FORMAZIONE CONTINUA

 

Le parti si impegnano a sostenere la valorizzazione del dialogo sociale  e

la valorizzazione delle risorse anche per la formazione continua nel nuovo

regolamento  dei Fondi Strutturali della Cee e si impegnano  a  concordare

posizioni  comuni sulle procedure dei fondi strutturali  e  dei  programmi

comunitari.

 

Preso  atto  della  rapidità delle trasformazioni dell'organizzazione  del

lavoro e delle professionalità, le parti intendono favorire lo sviluppo di

capacità più vicine alle esigenze delle aziende cooperative con un sistema

di  formazione  che  adegui le professionalità dei lavoratori  alle  nuove

tecnologie   introdotte  nelle  aziende  e  alle  strategie  organizzative

finalizzate ad una nuova qualità dei prodotti e dei servizi.

 

A  tale  riguardo  diventa significativa la realizzazione  di  un  vero  e

proprio sistema integrato della formazione continua per:

 

u    monitorare le dinamiche professionali e i fabbisogni formativi;

u     aggiornare  i  modelli formativi nell'ambito  dei  diversi  contesti

  territoriali, professionalità e di classi di utenza;

u     conoscere  i  punti di incontro tra domanda e offerta formativa  dei

  lavoratori occupati, favorendo inoltre gli interventi di politica attiva

  in tal senso;

u     promuovere  interventi formativi nei confronti delle  fasce  deboli,

  delle donne, dei lavoratori in cassa integrazione e mobilità.

 

 

 

4.   ORGANISMI BILATERALI

 

Si  concorda  di  costituire, ai livelli nazionali e regionali,  Organismi

Bilaterali  Paritetici, che operino nel comparto cooperativo  al  fine  di

sviluppare  e  favorire  la  formazione professionale,  in  un  quadro  di

relazioni  sindacali coerenti tanto con gli obiettivi  di  sviluppo  e  di

qualificazione produttiva che occupazionale delle imprese cooperative.

 

Questo  sistema  di  strutture paritetiche avrà  le  seguenti  finalità  e

compiti:

 

u     stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e  gli

  enti competenti su tutte le tematiche della formazione professionale;

u     partecipare  attivamente  alle politiche  formative  della  Comunità

  Europea,  sia  attraverso  i  programmi e  le  azioni  comunitarie,  sia

  promuovendo il ruolo del dialogo sociale e delle strutture paritetiche;

u     promuovere  il  confronto a livello europeo  con  le  organizzazioni

  europee  dei  sindacati e delle organizzazioni della  cooperazione,  per

  l'elaborazione di eventuali iniziative comuni per una più incisiva azione

  della Commissione CEE;

u      sviluppare   ricerche  sui  fabbisogni  formativi   delle   aziende

  cooperative e dei lavoratori addetti;

u     progettare standards e moduli formativi sperimentali, a partire  dai

  moduli per i CFL;

u     promuovere  attivamente la formazione continua, anche attraverso  la

  progettazione e sperimentazione di moduli e tipologie di corsi; le parti

  si  impegnano  inoltre a definire congiuntamente progetti di  formazione

  continua ai vari livelli, a partire da quelli aziendali, anche al fine di

  utilizzare i contributi pubblici previsti dalla legge n. 236/93;

u     favorire  le pari opportunità, promuovendo e progettando  formazione

  volta alla valorizzazione del lavoro femminile e alla diffusione di azioni

  positive;

u    progettare, promuovendone anche la sperimentazione, modelli formativi

  mirati ai soggetti deboli del mercato del lavoro e a rischio di esclusione

  sociale;

u    progettare, promuovendone anche la sperimentazione, modelli formativi

  per i soggetti in cerca di prima occupazione con difficoltà di inserimento

  lavorativo superabile attraverso adeguata formazione professionale;

u    promuovere formazione professionale degli operatori delle cooperative

  sociali  e  progettare  e sperimentare specifici modelli  formativi  con

  particolare riguardo alle cooperative sociali con finalità terapeutiche e

  di recupero sociale.

 

Tali  compiti  saranno suddivisi fra Organismi Nazionali a  Regionali,  in

rapporto  alla  diversità  degli interlocutori pubblici  (CEE,  Ministeri,

Regioni, Enti Locali) e ai rispettivi ambiti di intervento.

 

In particolare sarà compito dell'Organismo paritetico nazionale promuovere

la  nascita  delle  strutture regionali e di coordinarne l'attività,  allo

scopo  di  ottenere  una migliore funzionalità dei  compiti;  mentre  sarà

compito  delle  strutture paritetiche regionali promuovere  e  mettere  in

funzione  attività di orientamento e "counselling" per favorire azioni  di

reimpiego  in collaborazione con le Agenzie Regionali, con le quali  vanno

stipulate apposite convenzioni (vedi art. 9 comma 2 della legge n. 236).

 

In  vista della costituzione degli organismi bilaterali regionali  di  cui

sopra,  anche  al  fine  di  operare  con  il  massimo  dell'efficienza  e

dell'efficacia e per evitare duplicazione di funzioni e oneri  aggiuntivi,

andranno valorizzate e armonizzate, laddove esistano, le esperienze  e  le

competenze degli Organismi di emanazione sia della cooperazione che  delle

organizzazioni sindacali.

 

Il finanziamento degli Organismi Bilaterali avverrà:

 

u    attraverso una quota minima a carico delle Organizzazioni cooperative

  per le spese d'impianto a livello nazionale e regionale, utilizzando  le

  sedi delle Associazioni cooperative stesse;

u     attraverso  il  finanziamento pubblico per  i  progetti  finalizzati

  riferiti  all'utilizzo  dei Fondi Comunitari  e  di  Fondi  nazionali  e

  regionali previsti dalle leggi, in particolare per la formazione continua

  e la formazione in alternanza.

 

Le  parti  si  impegnano  a  costituire i  suddetti  Organismi  a  livello

nazionale entro due mesi dalla firma dell'accordo, a livello regionale con

le  gradualità relative alle specificità locali, e comunque non oltre  sei

mesi  dalla  firma  dell'accordo. Nel frattempo le parti costituiscono  un

gruppo  di  esperti  al  fine di realizzare un  progetto  di  analisi  dei

fabbisogni di professionalità e competenza nel settore cooperativo,  anche

al fine di contribuire all'attuazione di quanto fissato dall'art. 9, comma

1, della legge n. 236/93.

 

 

 

... OMISSIS ... LEGGI E REGOLAMENTI da pag. 225 a pag. 331

 

Legge  20  maggio 1970 n. 300 - Norme sulla tutela della libertà  e  della

dignità  dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale

nei luoghi di lavoro - Statuto dei lavoratori.

 

Legge 15 luglio 1996 n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali.

 

Legge 11 maggio 1990 n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali.

 

Legge 29 dicembre 1990 n. 428 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee.

Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - Tutela delle lavoratrici madri.

 

DPR  25  novembre 1976 n. 1026 - Regolamento di esecuzione della legge  30

dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

 

Legge 9 dicembre 1977 n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro.

 

Legge  10 aprile 1991 n. 125 - Azioni positive per la realizzazione  della

parità uomo-donna nel lavoro.

 

Legge  29 maggio 1982 n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto

e norme in materia pensionistica.

 

Legge  13  maggio  1985  n.  190  - Riconoscimento  giuridico  dei  quadri

intermedi.

 

Legge 2 aprile 1986 n. 106 - Modificazione della legge 13 maggio 1985,  n.

190, recante riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.

 

D.L.  30  ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge  19

dicembre  1984,  n.  863 - Misure urgenti a sostegno e ad  incremento  dei

livelli occupazionali.

 

Legge  23  luglio  1991 n. 223 - Norme in materia di  cassa  integrazione,

mobilità,  trattamenti di disoccupazione, attuazione  di  direttive  della

Comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia  di

mercato del lavoro.

 

D.L.  20  maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge  19

luglio 1993 n. 236 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

 

Il  testo  del  D.L. 16 maggio 1994, n. 299, coordinato con  la  legge  di

conversione  19 luglio 1994 n. 451 - Disposizioni urgenti  in  materia  di

occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

 

Legge  18 aprile 1962 n. 230 - Disciplina del contratto pubblico  a  tempo

determinato.

 

D.L.  3 dicembre 1977 n. 876 - Disciplina del contratto di lavoro a  tempo

determinato nei settori del commercio e turismo.

 

Legge 3 febbraio 1978 n. 18 - Conversione in legge, con modificazioni, del

D.L.  3  dicembre 1977 n. 876, concernente la disciplina del contratto  di

lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo.

 

Legge  26  novembre  1979 n. 598 - Ulteriore proroga dell'efficacia  delle

norme  sulla  disciplina del contratto di lavoro a tempo  determinato  nei

settori del commercio e del turismo.

 

Legge 25 marzo 1983 n. 79 - Contratto a tempo determinato.

 

Legge 11 novembre 1983 n. 638 - Contratto a tempo determinato.

 

Legge  28 febbraio 1987 n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato  del

lavoro.

 

D.lgs.  19 settembre 1994 n. 626. D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242 - Modifiche

e  integrazioni al D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, recante attuazione  di

direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.