CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL TERZIARIO, DEL COMMERCIO, DEL

TURISMO ED AFFINI

 

PARTE PRIMA

 

ARTICOLO 1: PARTI CONTRAENTI - DECORRENZA DURATA E SFERA DI APPLICAZIONE

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro decorre dal 01/11/97,

salvo  particolari  decorrenze  indicate nei  singoli  articoli,  ed  avrà

cadenza biennale. E' prorogabile tacitamente ove non sia disdetto  da  una

delle  parti contraenti a mezzo lettera raccomandata sei mesi prima  della

scadenza.

 

Sono parti contraenti

 

-  L'Unione Nazionale fra le aziende del terziario, del commercio, turismo

 ed   affini/Federterziario,  con  sede  in  Roma,  via  Somalia  n.  109,

 rappresentata  da  Stefano Buso, Unione Nazionale  Liberi  Professionisti

 Autonomi/Federterziario, con sede nazionale in Roma, via Somalia  n.  109

 e  rappresentata  da Fernando Cavallari, assistita da FEDERTERZIARIO  con

 sede in Roma, via Somalia n. 109, rappresentata da Ruggero Go

 

e

 

-  FENASALC,  con sede in Roma, via Giulio Cesare n. 21, rappresentata  da

 Adriano  Cosimati, assistito dalla CISAL, con sede in  Roma,  via  Giulio

 Cesare n. 21, rappresentata da Pietro Venneri.

 

Il  presente  Contratto  potrà essere sottoscritto da  altre  associazioni

imprenditoriali  o  da organizzazioni sindacali dei lavoratori  dipendenti

rappresentate nel CNEL, di concerto fra CISAL e Federterziario.

 

Le  parti  contraenti  formuleranno  reciproche  proposte  modificative  e

innovative almeno 3 mesi prima della scadenza del Contratto e comunque  le

stesse  concordano una periodica consultazione per verificare la  puntuale

applicazione del CCNL e quindi rimuovere eventuali aporie sia formali  che

sostanziali.

 

Copia  del CCNL è affissa alla bacheca dell'azienda ed ogni lavoratore  ha

facoltà di consultarlo e prenderne libera visione.

 

A) Validità e sfera applicazione del Contratto.

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera

unitaria,  per tutto il territorio nazionale, i rapporti di  lavoro  nelle

aziende  appartenenti ai settori merceologici e categorie qui  di  seguito

specificati ed il relativo personale dipendente.

 

 

 

a) Alimentazione

 

-    commercio di generi alimentari;

-     supermercati,  supermercati  integrati,  ipermercati,  soft  e  hard

  discount;

-      commercio  al  minuto  di  generi  alimentari  (alimentari  misti),

  eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;

-    salumerie, salsamenterie e pizzicherie;

-    importatori e torrefattori di caffè;

-    commercio all'ingrosso di droghe e coloniali;

-    commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);

-    commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;

-     commercio  all'ingrosso di bestiame e carni  macellate,  macellerie,

  norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;

-    commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;

-    rivendite di pollame e selvaggina;

-    commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;

-     commercio  all'ingrosso  di  formaggi,  burro,  latte,  latticini  e

  derivati in genere;

-    commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.)

  e derivati;

-     commercio  all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli

  effettuati nei mercati;

-    commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;

-     commercio  all'ingrosso e al minuto di prodotti  vinicoli  e  affini

  (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino);

-    per quanto riguarda le aziende che esercitano il

-    commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:

 a)    le  aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di  vini,

    anche tipici e la loro vendita;

 b)   le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di

    vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di

    acquisto e vendita di vini;

 c)     le   aziende  che  esercitano  attività  di  imbottigliamento   ed

    infiascamento;

-     commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e  di

  ghiaccio;

-     commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva

  e di semi);

-     aziende  commerciali di stagionatura e conserti azione dei  prodotti

  lattiero-caseari.

 

 

b) Fiori, piante e affini

-    commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;

-    commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici

  in genere;

-      produttori,  grossisti,  esportatori  e  rappresentanti  di  piante

  medicinali e aromatiche.

 

 

d)   Merci d'uso e prodotti industriali

 

-    grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;

-     tessuti  di  ogni  genere, mercerie, maglierie, filati,  merletti  e

  trine;

-     confezioni  in biancheria e in tessuti di ogni genere;  commercianti

  sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie  ed

  affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti

  in  lane  e  materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie;

  valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze;

  profumerie, bigiotteria ed affieni; trecce di paglia e cappelli di paglia

  non  finiti;  abiti usati; tappeti; saccherie, anche  se  esercitano  la

  riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;

-     lane  sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di  seta,  fibre

  tessili  varie (canapa, lino, iuta, ecc.), stracci e residuati  tessili,

  eccettuati i classificatori all'uso pratese;

-     pelli  crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura

  delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche

  non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.),

  pelli  grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie,  pelli  per

  valigerie in genere, cuoio per sellerie;

-     articoli  casalinghi,  specchi e cristalli, cornici,  chincaglierie,

  ceramiche  e  maioliche, porcellane, stoviglie,  terraglie,  vetrerie  e

  cristallerie;

-     lastre  e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime  per

  l'industria del vetro e della ceramica;

-    articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le

  aziende installatrici di impianti;

-     giocattoli,  negozi d'arte antica e moderna, arredamenti  e  oggetti

  sacri;  prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta;

  articoli per regalo, articoli per fumatori;

-     oreficerie  e  gioiellerie,  argenterie,  metalli  preziosi,  pietre

  preziose, perle; articoli di orologeria;

-     librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori  di

  libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di

  articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria

  e  cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori  di  libri

  giornali e riviste, biblioteche circolanti;

-    francobolli per collezione;

-    mobili, mobili e macchine per ufficio; macchine per cucire;

-      ferro  e  acciai,  metalli  non  ferrosi,  rottami,  ferramenta   e

  coltellinerie, macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e

  metalli;  apparecchi  TV,  radiofonici,  elettrodomestici;  impianti  di

  sicurezza: strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e

  sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino,

  pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghierei trasmis

  sione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);

-     autoveicoli  (commissionari e concessionari di vendita, importatori,

  anche  se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine  di

  assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli ( anche se esercitano il

  posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e

  per  riparazioni);  parti  di ricambio ed accessori  per  automotocicli;

  pneumatici; olia lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il

  petrolio agricolo);

-    gestori di impianti di distribuzione di carburante;

-      aziende   distributrici   di  carburante   metano   compresso   per

  autotrazione;

-     carboni  fossili, carboni vegetali; combustibili solidi,  liquidi  e

  liquefatti; imprese di riscaldamento;

-     laterizi,  cemento, calce e gesso, manufatti di  cemento,  materiali

  refrattari, tubi grès e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere,

  ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale,

  catrame,  bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento,

  isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle

  di cemento e di grès); altri materiali da costruzione;

-    tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;

-    prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;

-      aziende   distributrici  di  specialità   medicinali   e   prodotti

  chimico-farmaceutici;

-    legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;

-    rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;

-       prodotti   per   l'agricoltura  (fertilizzanti,  anticrittogamici,

  insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e

  da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non

  ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);

-     commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente

  punto c).

 

 

d) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero

 

-    agenti e rappresentanti di commercio;

-    mediatori pubblici e privati;

-    commissionari; :

-     stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili  (eccettuati

  quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie

  aziende);

-     fornitori  di  enti  pubblici  e privati  (imprese  di  casermaggio,

  fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.); :

-     compagnie  di importazione ed esportazione e case per  il  commercio

  internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);

-     agenti  di  commercio preposti da case commerciali  e/o  da  società

  operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;

-    imprese portuali di controllo.

 

 

e)  Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi ape

  persone

 

-    imprese di leasing;

-    recupero crediti, factoring;

-    servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica;

-    servizi di revisione contabile, auditing;

-    servizi di gestione e amministrazione del personale;

-    servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;

-    ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinione*

-    consulenza di direzione e organizzazione aziendale **;

-    agenzie di relazioni pubbliche;

-    agenzie di informazioni commerciali;

-     servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni

  e vetrine;

-    servizi di progettazione industriale, engineering;

-     servizi  di  ricerca,  collaudi, analisi, certificazione  tecnica  e

  controllo qualità;

-     società  per  lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni  e

  scoperte;

-    agenzie pubblicitarie;

-    concessionarie di pubblicità;

-    aziende di pubblicità;

-    agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;

-    promozione vendite;

-    agenzie fotografiche;

-    uffici Residences;

-    società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e

  fiere ***

-    intermediazione merceologica;

-    recupero e risanamento ambiente;

-    altri servizi alle imprese e alle organizzazioni;

-    autorimesse e autoriparatori non artigianali;

-    società di carte di credito;

-    uffici cambi extrabancari;

-    Servizi fiduciari;

-    buying office;

-    agenzie di brokeraggio;

-     aziende  ed  agenzie  di  consulenza, intermediazione  e  promozione

  immobiliare,

-    amministrazione e gestione beni immobili;

-    agenzie di operazioni doganali;

-     servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia

  e

-    servizi di traduzioni e interpretariato;

-    agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;

-    vendita di multiproprietà;

-    autoscuole;

-    agenzie di servizi matrimoniali;

-    altri servizi alle persone;

-    Centri di Elaborazione Dati non iscritti A.I.A.

 

 

f)   Imprese operanti nel settore turistico e affini;

g)   Imprese operanti nel settore dei Pubblici Esercizi ed affini;

h)    Studi  Professionali  non  collegiati  in  albi,  ordini  e  collegi

  giuridicamente costituiti;

i)   Enti non commerciali. O.N.L.U.S. e Associazioni sportive.

 

I punti f) e g) saranno oggetto di allegata specifica declaratoria.

 

Le  parti  si  danno atto che per tutto il periodo della sua validità,  il

presente  CCNL deve essere considerato un complesso normativo  unitario  e

inscindibile, finalizzato a realizzare maggiori benefici per i lavoratori,

e  quindi  globalmente migliorativo. Pertanto, sostituisce ed  assorbe  ad

ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi

integrativi  riferentesi  alle medesime categorie,  sopra  elencate.  Sono

fatte  salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e  dalla

contrattazione collettiva alla Parte Prima, del presente CCNL.

 

Al  sistema  contrattuale  così disciplinato corrisponde  l'impegno  delle

parti  di rispettare la sfera di applicazione e farla rispettare ai propri

iscritti, per il periodo di loro validità dei Contratti stipulati

 

Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni  di

legge vigenti in materia.

 

 

ARTICOLO 2: RAPPORTI SINDACALI

 

Premesso  che  non  sono  in alcun caso poste in  discussione  l'autonomia

dell'attività imprenditoriale né le scelte e decisioni degli imprenditori,

delle  loro  organizzazioni  e della CISAL, le  parti,  in  considerazione

dell'importanza  assunta  dall'imprenditoria  nell'economia  generale  del

Paese,  concordano su d'i un sistema di rapporti sindacali che  consentano

una  più approfondita analisi delle problematiche che investono il settore

dell'imprenditoria.

 

Tale  analisi  deve essere finalizzata al raggiungimento  di  più  elevati

livelli  occupazionali, all'acquisizione di tecnologie  più  avanzate,  al

consolidamento  delle  strutture produttive e  della  loro  autonomia.  Le

risultanze delle Analisi che si traducano in accordi tra le parti  saranno

proposte  alle  istituzioni come criteri di base  per  la  concessione  di

agevolazioni alle imprese.

 

 

ARTICOLO 3: SISTEMA CONTRATTUALE

 

Al livello nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie

specifiche  di  settore  e  definire i contratti  collettivi  dei  diversi

settori  Imprenditoriali. A questo scopo il livello contrattuale nazionale

di  categoria tratta per ognuno dei settori Imprenditoriali in particolare

i  seguenti argomenti: relazioni sindacali di settore, materie da rinviare

alle  strutture regionali di categoria, retribuzione, durata  del  lavoro,

normative sulle condizioni di lavoro, normativa sul D. L. 626/94.

 

La  titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta

alle  organizzazioni regionali di categoria. Tale livello contrattuale  ha

il  compito  di  applicare i CCNL alle realtà regionali di  settore  e  di

comparto  e definire un livello salariale regionale che tenga conto  della

situazione  del  sistema  Imprenditoriale regionale,  rilevata  attraverso

alcuni indicatori convenuti tra le parti.

 

 

ARTICOLO 3/BIS: INDICATORI

 

Le  parti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipula del presente CCNL

per individuare gli indicatori di cui all'art. 3, ultimo comma.

 

 

ARTICOLO 4: OCCUPAZIONE FEMMINILE E PARI OPPORTUNITA'

 

A  livello nazionale le parti convengono di costituire una commissione che

affronti  i  problemi  inerenti l'occupazione femminile  e  l'applicazione

della   Legge  125/91  sulle  pari  opportunità.  Le  parti   inoltre   si

incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare

azioni positive.

 

 

ARTICOLO 5: TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI

 

Le  parti si incontreranno almeno una volta l'anno a livello regionale  al

fine  di  individuare  e  sostenere  i soggetti  interessati  a  stati  di

tossicodipendenza, orientandoli verso i servizi socio sanitari e favorendo

il loro inserimento/mantenimento nella realtà produttiva. I

 

 

ARTICOLO 6: DIRITTO DI ASSEMBLEA

 

Ogni  lavoratore  ha  diritto a 10 ore annue  di  permessi  retribuiti  da

usufruirsi  collettivamente a titolo di diritto  d'assemblea.  Le  ore  di

permesso  sono  da  considerarsi nell'ambito  dell'orario  di  lavoro;  le

assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso. L'assemblea può

svolgersi anche nei locali dell'impresa, previo consenso dell'impresa.  La

richiesta  di assemblea dovrà essere presentata all'impresa con  preavviso

di  48  ore riducibili a 24 in casi eccezionali, specificando l'orario  di

svolgimento.

 

 

ARTICOLO 7: PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE SINDACALI

 

I  dirigenti sindacali usufruiranno, nei limiti annui di ore 3 per ciascun

dipendente,  di  permessi retribuiti con un minimo  di  16  ore  annue.  I

permessi   devono  essere  richiesti  per  iscritto  dalla  organizzazione

sindacale stipulante.

 

 

ARTICOLO 8: TUTELA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

 

Le parti esprimono la comune volontà di applicare le norme contenute nella

Legge 108 del 11/05/90 (Disciplina dei licenziamenti individuali).

 

 

ARTICOLO 9: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI

 

L'impresa opererà, previa delega individuale firmata dall'interessato,  la

trattenuta  mensile  nella misura che sarà indicata  dalla  Organizzazione

Sindacale territoriale, in forma percentuale, sui salari base contrattuali

e  sull'indennità  di contingenza, su base mensile. La delega  può  essere

revocata  in qualsiasi momento. Le quote sindacali trattenute dall'azienda

verranno versate mensilmente alla associazione sindacale territoriale.

 

 

ARTICOLO 10: DIRITTO ALLO STUDIO

 

Le imprese concederanno permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che

intendono  frequentare  corsi di studi svolti presso  Istituti  legalmente

riconosciuti. Tale norma si applica nelle imprese che occupano  più  di  5

dipendenti,  compresi gli apprendisti. A tale scopo deve  essere  messo  a

disposizione un ammontare di ore retribuite conteggiate aziendalmente  nel

triennio e corrispondenti a 10 (dieci) ore annue per ogni dipendente.

 

 

ARTICOLO 11: LAVORATORI STUDENTI

 

I  lavoratori  che seguono corsi di studi in base all'art.l0 del  presente

Contratto  svolgeranno turni di lavoro tali da agevolare la  frequenza  ai

corsi  e  la  preparazione  dei relativi esami. I  lavoratori  che  devono

sostenere  prove  d'esame hanno diritto a fruire di  permessi  giornalieri

retribuiti  per  tutti  i  giorni di esame. A  richiesta  dell'azienda  il

dipendente dovrà fornire una documentazione idonea a comprovare l'avvenuto

esercizio del diritti di cui sopra.

 

 

ARTICOLO 12: AMBIENTE DI LAVORO

 

I  lavoratori  e  l'impresa hanno il comune dovere di applicare  le  norme

sulla  prevenzione  degli  infortuni e  delle  malattie  professionali.  I

lavoratori hanno diritto di controllare la corretta applicazione  di  tali

norme.

 

 

ARTICOLO 13: ASSUNZIONI

 

Ove  ciò  non  sia  in  contrasto con le vigenti  disposizioni  di  legge,

l'assunzione   terrà   conto  il  più  possibile   delle   caratteristiche

professionali del lavoratore.

 

La lettera di assunzione deve inoltre essere sottoscritta per accettazione

dal lavoratore prima dell'assunzione.

 

Nella lettera di assunzione l'impresa deve fare presente in particolare la

decorrenza dell'assunzione, l'eventuale periodo di prova, la qualifica, il

livello, le mansioni, l'orario di servizio e il trattamento economico.  Il

lavoratore da parte sua dovrà produrre il libretto di lavoro, i  necessari

documenti  Inps,  le  informazioni  su  residenza,  domicilio,  stato   di

famiglia,  codice fiscale. Potrà inoltre essere richiesto  certificato  di

sana  e  robusta  costituzione,  inerente  alla  mansione  principale   da

svolgere, prima dell'assunzione.

 

Il  Contratto di lavoro può prevedere un salario d'ingresso  per  i  nuovi

assunti. (*)

(*) (Tale  istituto  troverà applicazione attraverso un  apposito  accordo

    collettivo  da  stipulare tra le parti entro 12 mesi  dall'entrata  in

    vigore del presente CCNL.)

 

Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti.

 

 

ARTICOLO 14: PERIODO DI PROVA

 

L'assunzione  del lavoratore potrà avvenire con un periodo  di  prova  che

deve  risultare  da atto scritto; durante tale periodo entrambe  le  parti

possono  recedere  dal  Contratto senza l'obbligo del  preavviso  o  della

relativa indennità sostitutiva.

 

Qualora  alla  scadenza del periodo di prova l'impresa  non  proceda  alla

disdetta  del  rapporto di lavoro, il lavoratore si  intenderà  senz'altro

confermato in servizio a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.

 

La  durata  del periodo di prova è regolata come segue: - per le categorie

professionali  operaie  inquadrate nel  sesto  e  nel  quinto  livello:  4

settimane; - per le categorie professionali operaie inquadrate  a  partire

dal  quarto  livello:  6 settimane; - per i lavoratori  con  qualifica  di

impiegati: 3 mesi.

 

 

ARTICOLO 15: NOMENCLATURA

 

Ai  fini  della  comprensione del presente Contratto,  per  lavoratore  si

intende il dipendente appartenenze alle categorie dei quadri, impiegati ed

operai.

 

 

ARTICOLO 16: ORARIO DI LAVORO

 

L'orario  di lavoro, fatto salvo quanto previsto dalle norme di  legge  in

materia,  è  fissato in 40 ore settimanali, distribuito in 5 o  6  giorni,

fino  ad un massimo di 48 ore, qualora venissero a verificarsi periodi  di

intensa   attività   dovuta  a  punte  stagionali  che  interessino   aree

geografiche o settori predeterminati.

 

Gruppi  di  4  ore  ovvero  di 8 ore di permesso  individuale  retribuito,

verranno  fruiti  dai  lavoratori in sostituzione  delle  4  ex  festività

soppresse  (Legge 513177. n.54 e D.P.R. 28/12/85 n. 792).  Con  le  stesse

modalità  saranno fruiti ulteriori permessi retribuiti per complessive  n.

56  ore annuali per aziende fino a 15 dipendenti, e n. 72 ore annuali  per

aziende oltre i 15 dipendenti. Qualora tali permessi non vengano usufruiti

saranno pagati con la retribuzione di fatto, nell'anno di maturazione.

 

Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il turno notturno

è  di 36 ore settimanali a parità di retribuzione. Le ore non lavorate  in

dipendenza  di festività nazionali e infrasettimanali, cadenti  in  giorno

lavorativo,  saranno computate al fine del raggiungimento  dell'orario  di

lavoro settimanale.

 

Il  Contratto  di  assunzione può prevedere un orario di lavoro  in  forma

ridotta per i nuovi assunti, per un periodo non superiore ai due anni.

 

Per  i dipendenti dei gestori di impianti di carburanti l'orario di lavoro

è fissato in 45 ore settimanali.

 

Per  i dipendenti dei gestori di impianti di carburanti autostradali e  di

carburante metano compresso per autotrazione l'orario di lavoro è  fissato

in 42 ore settimanali.

 

 

ARTICOLO 17: LAVORO A TURNI

 

I  turni  sono normalmente di 8 ore ciascuno, comprensivi di  mezz'ora  di

intervallo  retribuito. Ai lavoratori turnisti del primo e  secondo  turno

spetta una maggiorazione oraria pari al 6%.

 

 

ARTICOLO I8: LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO, FESTIVO

 

E'   considerato  straordinario  il  lavoro  eseguito  oltre  le  40   ore

settimanali (distribuite in 5 o 6 giorni), ovvero le 36 ore settimanali in

caso di turno notturno.

 

Previo  accordo  tra  impresa  e  il  rappresentante  R.S.A.,  le  ore  di

prestazione  straordinaria potranno essere trasformate in ferie  o  riposi

compensativi  non  retribuiti.  Per  lavoro  notturno  si  intende  quello

effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si  intende

quello svolto nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o  nelle

festività di cui agli art.53 e 59.

 

Nei  limiti previsti dalla legge, l'impresa e la R.S.A. possono  stipulare

un Contratto "week-end", che preveda pertanto lo svolgimento dell'attività

lavorativa esclusivamente nei giorni di sabato e domenica. Tale  Contratto

può  essere  a tempo determinato o indeterminato. Deve essere redatto  per

atto scritto a pena di nullità.

 

Per   il  lavoro  notturno,  e  straordinario  non  recuperato  con  ferie

aggiuntive  o  riposi compensativi, e per il lavoro festivo  (eccetto  nel

Contratto   "week-end")   sono  corrisposte   le   sementi   maggiorazioni

percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:

 

a) straordinario feriale ordinario        30%;

b) straordinario notturno                 40%;

c) straordinario festivo                  40%;

d) straordinario festivo notturno         50%;

e) indennità domenicale                   15%.

 

 

ARTICOLO 19: FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO

 

Allo   scopo   di  favorire  l'introduzione  di  un  sistema   alternativo

all'Istituto  dello  straordinario, l'impresa  e  la  R.S.A.  possono  far

ricorso a nuovi concetti di flessibilità in tema di orario di lavoro.

 

 

ARTICOLO 20: FERIE

 

I  lavoratori  che  hanno un'anzianità di 12 mesi  consecutivi  presso  la

stessa  azienda hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie  retribuite

pari  a 26 giorni lavorativi. A coloro che non hanno maturato tale diritto

interamente, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i  mesi  di

anzianità. Si computano, nell'anzianità agli effetti della maturazione del

diritto  alle  ferie,  i  periodi  di assenza  per  malattia,  infortunio,

gravidanza, puerperio.

 

 

ARTICOLO 21: CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E DELLE INDENNITA'

 

La retribuzione sarà corrisposta mensilmente.

 

Fatti  salvi  i  limiti  previsti dalla legge,  le  parti  concordano  che

territorialmente o aziendalmente, di riconoscere annualmente al lavoratore

che  dimostri  maggior  impegno, congiuntamente  alla  professionalità  in

funzione della produttività, degli incentivi salariali.

 

 

ARTICOLO 22: PASSAGGIO DI QUALIFICA

 

Nel  caso  di passaggio di qualifica l'anzianità trascorsa nella qualifica

di  provenienza deve valere agli effetti del preavviso, delle ferie e  del

trattamento di malattia.

 

 

ARTICOLO 23: MUTAMENTO DI MANSIONI

 

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 20 maggio 1970 n.300, il lavoratore deve

essere  adibito  alle mansioni per le quali è stato  assunto  o  a  quelle

corrispondenti  al livello retributivo superiore che abbia successivamente

acquisito omero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente  svolte,

senza  alcuna  diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione  a

mansioni  superiori,  per  tale  periodo,  il  lavoratore  ha  diritto  al

trattamento corrispondente all'attività svolta.

 

 

ARTICOLO 24: APPRENDISTATO

 

Per  la disciplina dell'apprendistato si fa espresso rinvio alle norme  di

legge in materia.

 

 

ARTICOLO 25: APPRENDISTATO E SALARIO D'INGRESSO

 

Le  parti  concordano  che  la  retribuzione  dell'apprendista  non  potrà

superare  la  retribuzione  del lavoratore  in  qualifica  inquadrato  nel

livello 5°, al netto delle ritenute previdenziali.

 

Salario  d'ingresso (scaglionato progressivamente nell'arco  della  durata

dell'apprendistato),  orario,  formazione e  durata,  saranno  oggetto  di

apposita appendice contrattuale a margine del presente CCNL e di cui  sarà

parte integrante.

 

 

ARTICOLO 26: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

 

In   osservanza  a  quanto  previsto  dalla  Legge  230/62  e   successive

modificazioni ed integrazioni, potranno inoltre essere assunti lavoratori:

 

-    per incrementi dell'attività produttiva dovuti ad eventi eccezionali;

-    per punte di più intensa attività;

-     per sostituzione di lavoratori assenti in ferie o in aspettativa,  e

  per il periodo strettamente relativo alla sua assenza.

 

 

ARTICOLO 27: PART-TIME

 

Si  intende  un rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto  a

quello  ordinario.  L'instaurazione del rapporto  a  tempo  parziale  deve

risultare  da atto scritto, il quale dovrà indicare le mansioni,  l'orario

di lavoro e retribuzione. -

 

 

ARTICOLO 28: PATTI TERRITORIALI E CONTRATTI D'AREA

 

Fatti  salvi  i  limiti previsti dalle leggi in materia, le parti  possono

stipulare contratti d'area o patti territoriali finalizzati all'attuazione

di  interventi con obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambiti

territoriali interessati da crisi occupazionale.

 

I  patti  territoriali  possono essere attivati  in  tutto  il  territorio

nazionale.  I  contratti d'area possono invece riguardare quelle  aree  di

crisi  situate nei territori inclusi negli obiettivi comunitari, e  quelle

aree  di  cui  all'art.1., comma 1, della legge 19 luglio 1993  n.236,  ed

infine     quelle     aree    di    sviluppo    industriale     realizzate

anormadell'art.32dellalegge 14 maggio 1981, n.19.

 

Si  prevede inoltre l'applicazione dell'art. 23 Legge n. 196 del  24.06.97

("Pacchetto Treu").

 

 

ARTICOLO 29: ENTI BILATERALI

 

Entro  90  giorni dalla stipula del presente Contratto le parti contraenti

procederanno a livello nazionale, alla costituzione di un ente bilaterale.

 

Ai   fini   dell'esplicazione  dell'attività  di  tale  ente,  finalizzato

all'erogazione di prestazioni e di servizi aio lavoratori ed alle imprese,

si  concorda che i datori di lavoro verseranno mensilmente una quota,  che

sarà contrattata annualmente per ogni dipendente all'Ente bilaterale.  Per

il primo biennio la quota è pari a Lire \ 5.000#. I

 

 

ARTICOLO 30: CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

 

La  formazione  e  l'aggiornamento  professionale  deve  avvenire  tramite

apposite  convenzioni con gli Enti di Formazione Professionale, coordinate

dall'ente  bilaterale. Il Contratto di formazione e lavoro  può  prevedere

che  per  un  certo  periodo  di tempo predeterminato  il  lavoratore  sia

retribuito  nella  stessa  misura  prevista  per  l'apprendistato.  Si  fa

comunque rinvio alle norme di legge in materia.

 

 

ARTICOLO 31: ASSENZE

 

Tutte  le  assenze devono essere giustificate entro e non oltre il  giorno

successivo  al  primo  giorno  di assenza, salvo  giustificati  motivi  di

impedimento.

 

 

ARTICOLO 32: PERMESSI

 

Ai  lavoratori potranno essere concessi brevi permessi e saranno  concessi

compatibilmente  con le esigenze tecniche dell'impresa, qualora  ne  venga

fatta  esplicita  richiesta  per improrogabili e  giustificate  necessità.

Detti  permessi  non  saranno retribuiti, ma le parti  possono  concordare

modalità di recupero.

 

 

ARTICOLO 33: SERVIZIO MILITARE

 

La  prestazione del servizio militare sospende il rapporto di lavoro e  il

lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso  in

servizio di leva viene computato agli effetti dell'anzianità.

 

 

ARTICOLO 34: CONSERVAZIONE DEL POSTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO

 

In  caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto

di lavoro, con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali,

per 180 giorni di calendario. L'obbligo di conservazione del posto cesserà

per  l'azienda  ove nell'arco di un anno solare si raggiungerà  il  limite

predetto  anche  con  più  malattie. In caso di malattia  professionale  o

infortunio, invece, il lavoratore ha diritto alla conservazione del  posto

fino alla guarigione clinica.

 

 

ARTICOLO 35: TUTELA DELLA MATERNITA'

 

Si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

 

 

ARTICOLO 36: CONGEDO MATRIMONIALE

 

Al  lavoratore  non  in  prova sarà concesso, in  occasione.  del  proprio

matrimonio,  un periodo di congedo retribuito della durata  di  15  giorni

consecutivi  di calendario. Il lavoratore dovrà fornire il certificato  di

matrimonio entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo.

 

 

ARTICOLO 37: DISCIPLINA DEL LAVORO

 

I provvedimenti disciplinari sono regolati dalla legge n. 300/70.

 

All'interno  del territorio provinciale, per aziende aderenti al  presente

Contratto, saranno costituite commissioni di disciplina, che valuteranno i

contenziosi  disciplinari che dovessero sorgere a seguito di provvedimenti

disciplinari a carico dei lavoratori da parte delle imprese.

 

Essa  sarà  costituita da tre componenti: uno di espressione della  CISAL,

uno di espressione Federterziario ed il terzo, con funzioni di presidente,

di  comune accordo delle parti. Ed in caso di disaccordo, su istanza della

parte più diligente al Consiglio Provinciale dell'ordine degli avvocati  e

procuratori legali.

 

 

ARTICOLO 38: MOLESTIE SESSUALI

 

Le  molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono da considerarsi  un'offesa

alla  dignità della persona e nel contempo forma di discriminazione  e  di

ricatto  sul lavoro. L'impresa adotterà tutte le misure utili  ad  evitare

tali  molestie  in modo da garantire un ambiente di lavoro  caratterizzato

dal rispetto delle persone.

 

 

ARTICOLO 39: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

In  caso  di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore  un

trattamento di fine rapporto da calcolarsi ai sensi della Legge 29  maggio

1982 n. 297.

 

 

ARTICOLO 40: LAVORO A DOMICILIO

 

E'  considerato lavoratore a domicilio chi, con vincolo di subordinazione,

esegue  nella  propria  abitazione, anche con  l'aiuto  dei  membri  della

famiglia,  ma con l'esclusione di manodopera salariata, lavoro  retribuito

utilizzando  materie prime e attrezzature dell'impresa.  Il  lavoratore  è

soggetto  alle  direttive dell'imprenditore per  conto  del  quale  svolge

l'attività lavorativa. Egli sarà retribuito con tariffa a cottimo in  base

alle normative in vigore.

 

 

ARTICOLO 41: PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

Le parti convengono sull'opportunità di realizzare una forma di previdenza

pensionistica  e sanitaria integrativa complementare rispetto  al  sistema

obbligatorio  attraverso la costituzione di appositi  fondi  previdenziali

territoriali,  entro  e  non  oltre due  anni  dalla  firma  del  presente

Contratto.

 

 

ARTICOLO   42:   INSCINDIBILITA'  DELLE  DISP0SIZIONI  DEL   CONTRATTO   -

TRATTAMENTI DI MIGLIOR FAVORE

 

Le  disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra

loro,  pertanto  non è consentita l'applicazione delle singole  parti  del

Contratto stesso.

 

Restano  salve comunque le condizioni di miglior favore, alla  data  della

stipula del presente CCNL.

 

 

PARTE SECONDA

 

IMPIEGATI ED OPERAI

 

ARTICOLO 43: DECLARATORIA

 

I   lavoratori  sono  inquadrati  in  6  livelli  retributivi,  ai   quali

corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili. (A tal fine si  veda

la tabella allegata al presente Contratto).

 

LIVELLO  1:  appartengono  a  questo livello  i  lavoratori  con  funzioni

organizzative, di coordinamento, di controllo e di direzione esecutiva.

 

LIVELLO  2:  appartengono a questo livello i lavoratori  di  concetto  che

svolgono compiti operativamente autonomi, nonché il personale che  esplica

la  propria  attività  con  carattere di  creatività  nell'ambito  di  una

specifica professionalità.

 

LIVELLO  3:  appartengono  a  questo livello  i  lavoratori  che  svolgono

mansioni   richiedenti   particolari  conoscenze  tecniche   ed   adeguata

esperienza.

 

LIVELLO 4: appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti

operativi   richiedenti   specifiche  conoscenze   tecniche   e   capacità

tecnico-pratiche comunque acquisite.

 

LIVELLO 5: appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono  lavori

qualificati  per  la  cui esecuzione sono richieste normali  conoscenze  e

adeguate capacità tecnico pratiche.

 

LIVELLO  6:  appartengono  a  questo livello i  lavoratori  che  esplicano

mansioni richiedenti semplici conoscenze pratiche.

 

 

ARTICOLO 44: AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

 

Gli  operai che maturino un'anzianità di servizio presso la stessa azienda

hanno  diritto  alla  corresponsione di  un  aumento  del  5%  del  minimo

tabellare (paga base) per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni.

 

 

ARTICOLO 45: RIPOSI E FESTIVITA'

 

Il  riposo  settimanale coincide di norma con la domenica e  comunque  non

potrà  essere  inferiore  a  52  riposi  settimanali  annui.  Qualora   il

dipendente, per improcastinabili esigenze di servizio, lavori di  domenica

ha  diritto  al  riposo  compensativo  in  altro  giorno  della  settimana

successiva, che sarà indicata congiuntamente alla richiesta di prestazione

lavorativa.

 

E'  comunque dovuta una indennità per riposo compensativo domenicale  pari

alla indennità straordinario feriale (30%).

 

Altri  giorni festivi sono: 1 gennaio, 6 gennaio, 1 maggio, 25 aprile,  15

agosto,  1  novembre,  ,8 dicembre, 25 e 26 dicembre,  lunedì  di  Pasqua,

ricorrenza del Santo Patrono della località in cui ha sede l'impresa.

 

 

ARTICOLO 46: RETRIBUZIONE ORARIA

 

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per  i

seguenti divisori:

a) per 168 per il personale la cui durata settimanale è di 40 ore;

b) per 182 per il personale la cui durata settimanale è di 42 ore;

c) per 195 per il personale la cui durata settimanale è di 45 ore.

 

Per  i dipendenti dei gestori di impianti di carburanti l'orario di lavoro

è fissato in 45 ore settimanali.

 

Per  i dipendenti dei gestori di impianti di carburanti autostradali e  di

carburante metano compresso per autotrazione l'orario di lavoro è  fissato

in 42 ore settimanali.

 

 

ARTICOLO 47: TRASFERTE

 

In  caso  di trasferta per esigenze di servizio spetterà al dipendente  il

rimborso  delle  spese  effettive di viaggio,  di  vitto  e  alloggio.  In

alternativa spetterà al lavoratore una indennità di trasferta pari a  Lire

60.000 giornaliere.

 

 

ARTICOLO 48: MENSILITA' AGGIUNTIVE

 

La  tredicesima e la quattordicesima mensilità sono stabilite nella misura

di  una  mensilità  globale di fatto; saranno erogate rispettivamente  nel

mese di dicembre e nel mese di giugno.

 

 

ARTICOLO 49: TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIE ED INFORTUNI

 

Al  lavoratore  assente  per  malattia non  sarà  corrisposta  l'indennità

sostitutiva  per  i primi tre giorni Nel caso in cui la  malattia  dovesse

protrarsi oltre il 9° giorno, tale integrazione sarà corrisposta.

 

In  caso  di infortunio o malattia professionale, il lavoratore ha diritto

alla  conservazione del posto per un periodo pari a quello  per  il  quale

l'Inail corrisponde l'indennità di invalidità temporanea.

 

 

ARTICOLO 50: PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

 

Il preavviso deve essere dato per iscritto.

 

Nel  caso  in  cui le dimissioni avvenissero senza preavviso,  all'impresa

spetterà l'equivalente economico pari al periodo di mancato preavviso.  Lo

stesso criterio sarà adottato in caso di licenziamento.

Il  licenziamento  o  le  dimissioni del  dipendente  avverrà  secondo  le

seguenti modalità:

-     Per  gli  operai  che non hanno superato i 10 armi  di  servizio  il

  preavviso è di 2 settimane.

-     Per gli operai che hanno superato i 10 anni di servizio il preavviso

  è di 3 settimane.

 

Per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio il preavviso

è  di: 2 mesi e 15 giorni (livello 1); 1 mese e 15 giorni (livelli 2 e 3);

tre settimane (livelli 4, 5 e 6).

 

Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i dieci: 3

mesi e 15 giorni (livello 1); mesi (livelli 2 e 3); 1 mese (livelli 4,  5,

6).

 

Per  gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio: 4 mesi  e  15

giorni (livello 1); 2 mesi e 15 giorni (livello 2 e 3); 2 mesi (livelli 4,

5, 6).

 

ARTICOLO 51: CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO

 

Dalla  retribuzione  imponibile saranno escluse le  erogazioni  rivenienti

dalle  contrattazioni  collettive  aziendali  (secondo  livello)  se  esse

dovendo  essere  subordinate  all'andamento  economico  dell'impresa   non

dovessero trovare conferma nei risultati consuntivi.

 

La  contrattazione di secondo livello vedrà redistribuire il  plus  valore

nelle seguenti proporzioni:

-    33 % all'impresa;

-    33 % agli investimenti;

-    33 % ai dipendenti.

 

E'  delegata alla contrattazione aziendale la parte economica spettante ai

dipendenti che potrà costituire voce fissa della retribuzione.

 

 

ARTICOLO 52: BORSE DI LAVORO OD ALTRE PROVVIDENZE

 

Le  parti  si  impegnano a varare entro 1 anno dalla stipula del  presente

CCNL  un  piano  per  l'occupazione nelle  aree  di  crisi  che  le  parti

individueranno.

 

Essi  mediante le norme e le leggi vigenti in materia di agevolazione alla

maggiore occupazione otterranno una borsa di lavoro od altre provvidenze.

 

 

ARTICOLO 53: ISTITUTI INNOVATIVI E CONTRATTUALI

 

Per gli istituti innovativi e contrattuali previsti dal presente CCNL,  le

parti  contraenti si riservano di stipulare appositi statuti e regolamenti

annessi  atti  alla  costituzione di Enti  ed  Istituti  che  il  presente

Contratto ha previsto.

Essi  avranno anche valenza regionale nel rispetto del federalismo e della

autonomia contrattuale.

 

 

DICHIARAZIONE D'INTENTO FRA LE PARTI SOTTOSCRIVENTI IL C.C.N.L.

 

In   ordine  alla  Formazione  Professionale,  agli  stages,  ai  raccordi

scuola-mondo  del  lavoro,  alla  formazione  continua,  alla   formazione

nell'apprendistato,  al  tirocinio,  alla  formazione  nei  contratti   di

Inserimento  e di Gradualità Salariale, le parti convengono  di  istituire

una  apposita Commissione di Studio e di Valutazione per poter  monitorare

le  diverse  realtà  economiche, settoriali e regionali  e  dare  concrete

risposte operative alle diverse Istanze.

 

Le  parti  concordano  che durante la vigenza del CCNL  saranno  declarate

nuove figure professionali previste dai punti f) e g) nell'art. 1.

 

 

Minimi tabellari mensili commercio

 

Tabella            Retribuzione globale

 

Livello     Parametro  Minimi al       Incrementi dal al

1                      2.529.537

2                      2.323.522

3                      1.980.248

4                      1.855.048

5                      1.764.907

6                      1.662.033

 

 

 

Aumenti al 01/01/99

 

1             88.943

2             74.852

3             69.308

4             64.927

5             61.772

6             58.171

 

Apprendistato 36 mesi

 

1° anno   65%   retribuzione globale del 5° livello

2° anno   75%   retribuzione globale del 5° livello

3° anno   85%   retribuzione globale del 5° livello