Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I
DIPENDENTI DELLE AZIENDE, PER I DIPENDENTI E SOCI DELLE COOPERATIVE
ESERCENTI
ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL "TERZIARIO E SERVIZI"
(in
vigore dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2005)
L'anno
2001 il giorno 26 del mese di luglio in Roma
tra
1) Coordinamento Nazionale
Associazioni Imprenditori (CNAI)
rappresentata dal Presidente nazionale
Orazio Renzo Di Renzo e assistito
da: Nanni Werther, Giangiacomo Pagliaro,
Antonio Cucurachi, Rocco Vetrone;
2) Unione
Cristiana Italiana Commercio e Turismo (UCICT) rappresentata
dal
Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo e assistito da
Werther
Nanni, Sacrorè Raffaella, Di Renzo Manola,
Vitali Maria Teresa, Sacripante
Sabatino, Lunerti Roberto, Lupattelli
Severino e Vetrone Rocco;
3) Movimento Cooperative e Mutue CNAI
(MCM-CNAI) rappresentata da Franco
Maldera, Vincenzo Sardano, Mario Gibellini,
Tommaso Dodaro, Umberto Ferro
e Francesco Ronca
e
1) Confederazione Italiana Sindacati Autonomi
Lavoratori (CISAL)
rappresentata dal Segretario generale Giuseppe Carbone, dal Segretario
generale
vicario Giovanni Liccardo, dal
Segretario generale aggiunto
Massimo
Cesarini, dai Segretari confederali Ulderico Cancilla e
Luigi
Spagnuolo;
2) Federazione Nazionale Sindacati Autonomi
Lavoratori Commercio
(FENASALC) rappresentata dal Segretario
generale Adriano Cosimati e dai
Segretari nazionali Aurora Pitsolu, Enzo
Natalini, Giuseppe Nicosia
si è
stipulato
il CCNL
per i dipendenti delle Aziende, per i dipendenti e i soci delle
Cooperative
esercenti attività nel settore del "TERZIARIO E SERVIZI" esso
si
compone:
A. Indice.
B. Premessa.
C. Titoli LV.
D. Articoli 87.
PREMESSA
Le OOSS
e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto una
prima
importante risposta alle esigenze da più parti rappresentate per un
cambiamento della
contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio
reale dell'occupazione, fattore
indispensabile per una
espansione
strutturale
dell'economia e della produttività del Paese.
Il contratto
si muove nelle logiche dettate dalla UE
finalizzate al
miglioramento dei
rapporti individuali e collettivi
di lavoro, alla
crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e
sicurezza sociale,
per concorrere a formulare e rafforzare le
regole di garanzia e di tutela
dei
processi lavorativi
Infatti,
con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991,
relativo
alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie su
cui inciderà
la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli
obiettivi delle
loro azioni comuni:
la sicurezza e
la salute del
lavoratore, le
migliori condizioni di
lavoro, l'informazione e
la
consultazione
dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la
difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e
dei datori di lavoro
ivi compresa
la cogestione, gli
aiuti finanziari alla
promozione
dell'occupazione
ed alla creazione dei posti di lavoro, la
contrattazione
collettiva
europea. Per questi obiettivi, le OOSS e datoriali svolgono una
specifica funzione
che esercitano nei
confronti del legislatore
comunitario, nonché
una essenziale funzione
negoziale nell'ambito del
dialogo
sociale.
Le parti
concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria
funzione delle
OOSS e datoriali, sul piano del
diritto al lavoro
e
all'esercizio
dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà
associative.
Sulla base
di tali principi le OOSS e datoriali firmatarie affermano il
loro
ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro,
nonché
la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con
gli
organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e
della
CE.
Con
spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la
stipula di
questo contratto, tra le ulteriori e originali soluzioni
introdotte, ha
opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla
metodologia contrattuale, prevedendo in modo
consapevole un duplice
livello
di contrattazione:
- il
primo, di livello
nazionale, mirato a realizzare
un quadro
normativo
generale ed uno standard
retributivo di medio livello che,
dovendo
necessariamente avere come
riferimento l'intero territorio
nazionale, nel farsi carico delle situazioni
di particolare sofferenza e
disagio
riscontrabili nel Mezzogiorno
e nelle aree
a più bassa
produttività e redditività del lavoro,
garantisca comunque un trattamento
economico
dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro
svolto;
- il
secondo, di livello
regionale, o provinciale, o aziendale,
destinato ad introdurre o consolidare
impianti retributivi più avanzati,
che
permettono di muovere la
trattativa in ragione del contesto
socio
economico, della produttività e delle
diverse situazioni aziendali; una
contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le
retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si
trovano ad
operare.
Le parti
stipulanti, oltre a
dare valenza al
duplice livello di
contrattazione,
che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno
inserire nel
contratto un impianto nominativo rivolto a migliorare il
rapporto di
lavoro. Sono previsti
infatti, istituti di
garanzia
contrattuale, una
più efficace azione di
tutela dei lavoratori e di
salvaguardia
dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di
esercitare liberamente
e con profitto il diritto
di impresa e di
associazione.
Sono state
inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere
di
acquisto ed accresciute le possibilità di guadagno
con l'introduzione di
elementi
remunerativi della produttività e dei risultati aziendali.
Riconfermando
gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto della
coerenza dichiarata
in tema di
politica dei redditi,
gli istituti
contrattuali di
contenuto economico saranno
periodicamente e
sistematicamente sottoposti
a critica da
parte delle Organizzazioni
stipulanti, essendo strettamente correlati alla
dinamica del costo del
lavoro e formando comunque uno degli elementi
capaci di creare meccanismi
di
bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata
alla
valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire
in tutti gli ambiti territoriali, perché una
parte non trascurabile degli
utili aziendali
venga destinata al
miglioramento delle condizioni
ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
nonché a retribuire i
risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della
componente
lavoro.
Le parti, infine, s'impegnano ad esercitare,
con il massimo scrupolo, una
azione di
controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o
gestioni
irregolari, specie
in ordine al "lavoro nero", e allo sfruttamento del
lavoro minorile,
che degradano il rapporto di
lavoro e disonorano la
società
civile.
Titolo
I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo
1.
Il presente CCNL disciplina in maniera
unitaria, per tutto il territorio
nazionale, i
rapporti di lavoro
a tempo indeterminato ed a tempo
determinato, posti
in essere in tutte le Aziende e
le Cooperative del
settore del
terziario-servizi, sotto qualsiasi
forma e settore
merceologico,
e limitatamente, per i soci lavoratori alle Cooperative che
prescelgono la
formula del lavoro dipendente.
A titolo indicativo le
Aziende
e le Cooperative a cui si applica il presente CCNL sono:
a) area amministrativa e giuridica
- fornitori di enti pubblici e privati;
- imprese di casermaggio e fornitori vari;
- compagnie di importazione ed esportazione;
- aziende per il commercio Internazionale;
- agenzie pubblicitarie;
- agenzie di affari (immobiliari,
multiproprietà, uffici residence);
- agenzie
finanziarie, agenzie di
brocheraggio assicurativo e
finanziario;
- marketing, promozione alle vendite,
indagine di mercato;
- aziende
per lo sfruttamento commerciale
di brevetti, invenzioni e
scoperte;
- istituti di mostre, fiere congressi e
convegni;
- agenzie di leasing, carte di credito;
- ricerca e selezione del personale;
-
call-center;
b) area
tecnica:
- studi statistici ed attuariali;
- informatica, telematica ed eidomatica;
elaborazione dati ed
elaborazioni testi;
- auditing, revisione contabile;
- società fiduciarie e di revisione e
organizzazione;
- società di assistenza fiscale e tributaria;
- progettazione, consulenza professionale
organizzata;
- studi professionali;
- autoscuola ed agenzie di pratiche auto;
- copisterie e fotocopiatura;
c) area socio sanitaria:
- associazioni gestite da Enti religiosi, da
fondazioni, da Cooperative
e da privati operanti nel campo educativo
sociale ed assistenziale;
- laboratori di analisi, centri di
diagnostica;
- cooperative di trasporto privato
di malati e
di portatori di
handicap;
d) ausiliari del commercio con l'estero:
- agenti e rappresentanti di commercio;
- mediatori pubblici e privati;
- commissionari;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati
quelli costituiti da industriali
nell'interno e al servizio delle proprie
aziende);
- fornitori di enti pubblici
e privati (imprese
di casermaggio
fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
- compagnie
di importazione ed esportazione
e case per il commercio
internazionale (importazioni ed esportazioni
di merci promiscue);
- agenti
di commercio preposti da case commerciali e/o
da società
operanti nel settore distributivo di
prodotti petroliferi e accessori;
- imprese portuali di controllo;
e) servizi
alle imprese/alle
organizzazioni, servizi di rete,
servizi
alle persone:
- imprese di leasing;
- recupero crediti-factoring;
- servizi di informatica, telematica,
robotica, eidomatica,
implementazione e manutenzione di
hardware e produzione di
software
informatici;
- servizi di revisione contabile, auditing;
- servizi di gestione ed amministrazione del
personale;
- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
- ricerche di mercato, economiche
e sondaggi di
opinione e
telemarketing, televendite, call-center;
- consulenza di direzione ed organizzazione
aziendale;
- agenzie di relazioni pubbliche;
- agenzie di informazioni commerciali;
- servizi di design, grafica, progettazione
e allestimenti di interni e
vetrine;
- servizi di progettazione industriale,
engineering;
- servizi
di ricerca, collaudi, analisi, certificazione
tecnica e
controllo qualità;
- società
per lo sfruttamento commerciale
di brevetti, invenzioni e
scoperte;
- agenzie pubblicitarie;
- concessionarie di pubblicità;
- aziende di pubblicità;
- agenzie di distribuzione e consegna di
materiale pubblicitario;
- promozione vendite;
- agenzie fotografiche;
- uffici residence;
- società di organizzazione e gestione
congressi, esposizioni, mostre e
fiere;
- intermediazione merceologica;
- recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese e alle
organizzazioni, quali fornitura di
servizi generali, logistici e tecnologici,
gestione parcheggi;
- autorimesse e autoriparatori non
artigianali;
- società di carte di credito;
- uffici cambi extra bancari;
- servizi fiduciari;
- buying office;
- agenzie di brokeraggio;
- aziende
e agenzie di
consulenza, intermediazione e
promozione
immobiliare, amministrazione e gestione beni
immobili;
- agenzie di operazioni doganali;
- servizi
di richiesta certificati, di sbrigo pratiche,
di
dattilografia e fotocopiatura (comprende
anche la classe "agenzie pratiche
auto");
- servizi di traduzioni e interpretariato;
- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa
e plichi;
- vendita di multiproprietà;
- autoscuole;
- agenzie di servizi matrimoniali;
- altri servizi alle persone;
- noleggio e vendita di audiovisivi.
Tutte quelle attività similari che possono essere
annoverate nel settore
del terziario
e servizi. Le disposizioni
del presente contratto sono
correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è
ammessa la parziale
applicazione. Le
parti concordano che il
presente CCNL sostituisce e
assorbe
ad ogni effetto le norme, del precedente CCNL.
Le parti
convengono che tra i requisiti
per accedere ai finanziamenti
agevolati e/o
agevolazioni fiscali e contributive, o
ai fondi per
la
formazione professionale, erogati da Enti pubblici,
nazionali, regionali,
provinciali
e/o della UE, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende e
delle
Cooperative all'applicazione del presente CCNL e di legge in materia
di
lavoro. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni
stipulanti
dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire
le eventuali condizioni più favorevoli
praticate al lavoratore in forza
prima
della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate
'ad
personam'.
Per quanto
non espressamente previsto dal presente CCNL valgono
le
disposizioni
di legge vigenti in materia di lavoro.
Titolo
II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE: NAZIONALE E REGIONALE O PROVINCIALE
O AZIENDALE
Articolo
2.
Le parti concordano di disciplinare la presente
contrattazione collettiva
nazionale
di lavoro come appresso:
a) contrattazione di 1° livello: contratto
nazionale di settore;
b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo
regionale o
provinciale, o aziendale di settore.
Articolo
3.
La contrattazione collettiva nazionale vuole
riconoscere alle Aziende e
alle Cooperative
il diritto di poter
impostare la propria
attività
produttiva
sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro; esso
si basa
su elementi predeterminati e validi per tutta la
durata del
presente
CCNL.
Il presente
CCNL è formato da una parte
normativa la cui
durata è
quadriennale
e da una parte economica la cui durata e biennale.
Per il
rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti
dia,
almeno 3
mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le
proposte per
un nuovo CCNL per consentire
l'apertura delle trattative.
Durante i
3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del
presente CCNL, e comunque per un periodo
complessivamente pari a 4 mesi
dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le
Parti non assumeranno
iniziative
unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo
di vacanza
contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza, ovvero
dalla data
di presentazione della
richiesta se successiva, verrà
corrisposto ai
lavoratori un elemento provvisorio della
retribuzione
denominata:
"Indennità di Vacanza Contrattuale".
L'importo di
tale indennità sarà pari al 30%
del tasso d'inflazione
programmato,
applicato al minimo tabellare.
Dopo 6
mesi di vacanza contrattuale
detta indennità sarà pari al
50%
dell'inflazione
programmata sempre calcolata sul minimo tabellare.
Dalla data
di decorrenza di rinnovo del
presente CCNL, l'indennità di
vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. In
sede di rinnovo del
presente
CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle
eventuali differenze
retributive per tutto
il periodo di
vacanza
contrattuale.
Alla contrattazione collettiva di 1° livello è demandato di provvedere
sulle
seguenti materie specificatamente individuate:
a) costituzione e funzionamento della
Commissione di garanzia
e
conciliazione;
b) regolamentazione e determinazione delle
quote sindacali.
Articolo
4.
La
contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede regionale o
provinciale o
aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal
presente CCNL,
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della
contrattazione
di 1° livello.
Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato di provvedere
sulle
seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario
normale di
lavoro che può essere svolto in modo
differenziato nel corso dell'anno;
b) determinazione dell'elemento economico
"Premio Produzione Presenza".
Detto
elemento sarà concordato, in sede regionale
o provinciale o
aziendale
tenendo conto dell'andamento congiunturale del
settore e
correlato
ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia
o
nella azienda, tramite le risultanze di
indicatori nazionali o regionali o
provinciali o aziendali;
c) costituzione e funzionamento dell'organismo
regionale o provinciale o
aziendale paritetico per la prevenzione
infortuni, per l'attuazione delle
norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro,
nonché, tutto quanto previsto
dalla legge n. 626/94 in materia di
sicurezza sul posto di lavoro;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o
aziendale,
fra le parti stipulanti il presente CCNL per la disamina
e
approvazione dei contratti di formazione e
lavoro, secondo la disciplina
nazionale e le leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della formazione
professionale;
f) disciplina di altre materie o istituti che
siano espressamente
demandate
alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal
presente
CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
L'accordo di
2° livello regionale o
provinciale o aziendale ha durata
quadriennale.
Nell'arco di
vigenza del presente CCNL potrà aversi una
sola fase
negoziale a
livello regionale o provinciale
o aziendale, da svolgere
conformemente
alla seguente procedura.
La richiesta
di stipula della contrattazione di 2° livello deve essere
presentata
dopo almeno 1 mese dal deposito presso il Ministero del lavoro
e della
previdenza sociale del presente CCNL. Le parti non assumeranno
iniziative unilaterali
né procederanno ad azioni dirette
nel periodo
intercorrente tra la presentazione delle richieste e il
termine di 60
giorni
decorrente dall'apertura delle trattative.
Titolo
III - DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE
Articolo
5.
Le parti
riconoscendo che, data la
tipicità delle Aziende
e delle
Cooperative e la loro
ridotta dimensione
operativa non è
possibile
individuare normative
sindacali di valenza generalizzata
applicabili a
tutte le
specificità, ma intendendo
comunque salvaguardare la
partecipazione dei
lavoratori alla vita sindacale,
nel mentre fanno
espresso rinvio
alle vigenti disposizioni, in materia di
diritti
sindacali, concordano di assegnare 10 ore retribuite a
ciascun lavoratore
dipendente o socio per partecipare ad assemblee o
riunioni indette dalle
Organizzazioni
stipulanti il presente CCNL.
Esse convengono altresì che bisogna tenere in
particolare considerazione
il contenuto
delle Convenzioni OIL nn. 87 e
98, riconoscendo il pieno
diritto dei
lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi
in libere
associazioni sindacali e
datoriali e ad
aderirvi senza
impedimenti. Sia
i lavoratori che i datori di
lavoro hanno diritto a
trattare
liberante e in piena autonomia.
Articolo
6.
Per
quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle
OO.SS. stipulanti il presente CCNL il servizio
gratuito di riscossione e
versamento
delle quote sindacali.
Articolo
7.
Le parti,
non potendo ignorare che,
attualmente la funzione attribuita
alla contrattazione collettiva non è più di
esclusiva natura retributiva,
né si
limita ad una
mera disciplina del rapporto
di lavoro, ma
si
configura
come un complesso e ordinato apparato negoziale, che comporta la
condivisione di obiettivi,
strategie e comportamenti, tutti mirati
al
miglioramento degli
assetti economici e
sociali del paese
ed alla
salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano,
in coerenza con lo
spirito di
cui alla premessa, di assegnare
al presente CCNL, anche il
ruolo
di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere
ad ogni livello la rappresentanza delle parti
firmatarie e ad attivare e
stimolare lo spirito di servizio a favore dei
lavoratori e dei datori di
lavoro. Con
tale valenza vanno considerati
gli allegati contenuti nel
testo contrattuale. Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente
l'edizione
predisposta a cura delle parti stipulanti il presente CCNL.
Titolo
IV - DECORRENZA - DURATA
Articolo
8.
Il presente
CCNL decorre dal 1° giugno 2001 e scadrà il 31 maggio 2005;
per la
materia di natura economica scadrà il 31 maggio 2003.
Il
contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di
anno in
anno qualora non venga data disdetta 3 mesi prima della scadenza
con
lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a
che non verrà sostituito dal
successivo.
Titolo
V - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Articolo
9.
Il presente
CCNL, conforme all'originale,
è stato edito dalle parti
stipulanti,
le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È
vietata
la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
In caso
di controversia fanno fede i
testi originali in possesso delle
Organizzazioni
firmatarie.
Articolo
10.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione
collettiva, nonché
ai sensi delle vigenti norme
di legge, le
parti
contraenti si impegnano ad inviare copia del presente
CCNL al Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), al
Ministero del lavoro e
della previdenza
sociale e agli
Enti previdenziali e
assistenziali
interessati.
Articolo
11.
Le Aziende
e le Cooperative sono tenute a
distribuire gratuitamente ad
ogni singolo
lavoratore dipendente in servizio e neo-assunto copia
del
presente
CCNL.
Titolo
VI - EFFICACIA DEL CONTRATTO
Articolo
12.
Le norme
del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia
direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei
lavoratori e sono
impegnative
per le Organizzazioni stipulanti. Qualsiasi modifica relativa
alla costituzione delle parti di cui al
presente CCNL, o
qualsiasi
estensione,
pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non
può avvenire
se non con il consenso espresso compiutamente dalle parti
stipulanti.
Titolo
VII - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Articolo
13.
Ferma restando la possibilità di utilizzare, in
rapporto alle differenti
esigenze delle
Aziende e delle Cooperative, degli
strumenti idonei di
legge e i
contratti di solidarietà (legge 23.7.91 n. 223 e legge 19.7.93
n. 238 e successivi interventi), in via
sperimentale, per tutta la durata
di
vigenza del presente CCNL, le Parti convengono che, a fronte di casi di
difficoltà temporanea
di mercato, di
crisi, di ristrutturazione,
riorganizzazione o
riconversione aziendale che
determinano esuberi
occupazionali, si
debbano concordare di volta in
volta, tra le
parti
stipulanti il
presente CCNL, i
comportamenti e gli
accorgimenti che
tendano
a diminuire per quanto possibile le conseguenze sociali di minore
impiego
della forza lavoro.
Le Parti
altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente con
specifici
accordi
negoziali, soluzioni capaci di:
a) definire
la stima dei fabbisogni di mano d'opera
e le esigenze
relative di qualificazione, le procedure di
ricerca, la disponibilità di
lavoro extra e di surroga;
b) promuovere
iniziative idonee al
conseguimento di nuovi
posti di
lavoro;
c) realizzare
incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi
di sviluppo del settore.
Titolo
VIII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo
14.
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala
classificatoria articolata
su 5
livelli, alla quale corrispondono 5 livelli retributivi con valori
minimi
tabellari mensili.
I
valori minimi tabellari mensili sono quelli appresso riportati.
L'inquadramento delle
varie mansioni nelle
singole categorie verrà
effettuato
sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati.
I profili
rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto
professionale delle
mansioni in esse
considerate ed hanno
valore
esemplificativo
minimo.
Resta fermo
che l'assegnazione dei lavori
alle diverse categorie deve
essere effettuata
in base alle
mansioni degli stessi
in concreto
esercitate,
indipendentemente dalle denominazioni usate dalle Parti.
1°
livello.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che,
muniti di diploma
di
laurea
o di scuola media superiore, nello specifico settore di competenza,
esplicano
funzioni direttive, sovrintendono all'intera attività con ampi
poteri
decisionali e autonomia d'iniziativa.
2°
livello.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono mansioni di
concetto o prevalentemente tali che
comportino particolari conoscenze
tecniche
e adeguate esperienze ed i lavoratori specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono
lavori che comportano specifica e adeguata capacità professionale
acquisita
mediante approfondita preparazione teorica e teorico-pratica.
Esemplificazioni:
- analista CED;
- analista di costi aziendali;
- capo ufficio tecnico o amministrativo;
- bilancista (colui che dal bilancio di verifica compie autonomamente
tutte le rettifiche necessarie per la
redazione del bilancio di esercizio
civilistico e fiscale;
- progettista disegnatore;
- capo laboratorio geologo;
- capo missine geologi;
- laureato
addetto ai
prelievi, all'istologia, alla
microscopia
clinica,
alla lettura degli
elettrocardiogrammi, alla lettura
di
elettroencefalogrammi, alla batteriologia,
alla chimica clinica;
- ortottista;
- igienista dentale munito del relativo
titolo di studio;
- altre qualifiche di valore equivalente non
comprese nella suddetta
esemplificazione.
3°
livello.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono mansioni di
concetto
operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed
esperienze tecnico-professionali comunque acquisite,
anche con eventuale
coordinamento
esecutivo dell'attività di altri dipendenti.
Esemplificazioni:
- contabile di concetto;
- addetto
all'elaborazione di schede
pilota per lo
sviluppo
meccanografico delle paghe;
- corrispondente in lingue estere;
- operatore meccanografico;
- addetto alle ispezioni ipotecarie e
catastali;
- segretario di concetto;
- segretario unico che svolge, in piena autonomia e sulla scorta di
particolari esperienze, mansioni promiscue
di concetto e d'ordine;
- addetto
alle elaborazioni di situazioni
patrimoniali e contabili,
bilanci di verifica e relazioni;
- addetto
all'amministrazione del
personale delle aziende
e delle
cooperative in forma autonoma e completa;
- traduttore e interprete;
- primanotista e codificatore;
- investigatore privato;
- redattore rapporti
informativi con ampia
discrezionalità di
valutazione;
- disegnatore non progettista, con mansioni
di rilevamento e/o sviluppo
di particolari esecutivi;
- assistente di cantiere geologico;
- sperimentatore geologico;
- rilevatore geologico;
- analista chimico;
- terapista di riabilitazione;
- infermiere professionale;
- tecnico di laboratorio;
- tecnico radiologo;
- odontotecnico;
- assistente di studio odontoiatrico;
- conducente di autotreni e di
autoarticolati;
- macellaio specializzato provetto;
- pompista capo piazzale;
- altre
qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta
esemplificazione.
4°
livello.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati
per la
cui esecuzione sono richieste normali conoscenze
ed adeguate
capacità
tecnico-pratiche.
Esemplificazioni:
- stenodattilografo;
- investigatore privato;
- dattilografo;
- autista;
- centralinista telefonico;
- operatore meccanografico;
- perforatore verificatore di schede;
- contabile d'ordine;
- primanotista d'ordine;
- schedarista:
- addetto di segretaria con mansioni
d'ordine;
- addetto alla compilazione di scritture
elementari e/o semplificate di
registri e repertori obbligatori;
- addetto
a servizi esterni per disbrigo
di ordinarie ed elementari
commissioni e visure presso Enti ed uffici
sia pubblici che privati;
- informatore commerciale;
- redattore;
- tosatore;
- infermiere generico;
- esecutore prove di laboratorio;
- assistente di studio odontoiatrico;
- addetto
all'accettazione clienti, registrazione dati, consegna
referti clinici;
- altre
qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta
esemplificazione.
5° livello.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che compiono lavori
che
richiedono
il possesso di semplici conoscenze pratiche.
Esemplificazioni:
- addetto alle pulizie;
- fattorino;
- canneggiatore;
- porta stadia;
- usciere;
- altre
qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta
esemplificazione.
Riepilogo
delle categorie nei rispettivi livelli
classificazione qualifiche
1°
livello impiegato
2° impiegato
3° impiegato operaio
specializzato
4° impiegato operaio qualificato
5° Impiegato operaio
Agli effetti
della interpretazione e
dell'applicazione del presente
contratto collettivo
nazionale di lavoro la
dizione "lavoratore e/o
dipendente"
s'intende indicativa della categoria impiegati ed operai.
Per le
clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono
usate
le dizioni separate di impiegati od operai.
Articolo
15.
Al rispettivi
livelli previsti dalla
classificazione del personale
corrisponde un
valore di retribuzione nazionale mensile come
sotto
elencata:
classificazione minimo
contingenza paga base
del personale tabellare
(b) nazionale
(a) (c)
1°
livello 1.099.859 1.020.000 2.119.859
2° 981.103 1.010.000 1.991.103
3° 744.408 1.003.000 1.747.408
4° 665.386 997.000 1.662.386
5° 596.782 992.000 1.588.782
Il
significato dei vari termini di retribuzione indicati nel presente CCNL
è:
1) per "minimo tabellare"
s'intendono gli importi contrassegnati con
la
lett. a), nella 1a colonna della tabella
sopra riportata;
2) per
"contingenza" s'intendono gli importi indicati con la lett.
b)
nella 2a colonna della tabella sopra
riportata;
3) per "paga base nazionale"
s'intendono gli importi contrassegnati
con
la lett. c) nella 3a colonna della tabella
sopra riportata;
4) per
"retribuzione di fatto"
s'intende la somma
percepita dal
lavoratore,
comprensiva di: paga
base nazionale, eventuali
scatti
d'anzianità, terzi elementi, ecc.
Titolo
IX - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY
Articolo
16.
Il lavoratore dipendente che sia adibito, con
carattere di continuità, a
mansioni
relative a diverse qualifiche sarà qualificato nella qualifica di
categoria superiore e ne percepirà la
retribuzione, quando le
mansioni
relative alla qualifica superiore abbiano rilievo
sensibile e prevalente,
sul
complesso delle attività dallo stesso svolte.
Articolo
17.
Al
lavoratore dipendente che viene normalmente adibito per oltre 2 mesi a
mansioni per le quali è prevista una retribuzione
superiore a quella che
percepisce,
deve essere corrisposta la retribuzione propria della mansione
superiore.
Qualora
l'esercizio delle mansioni, si prolunghi oltre 4 mesi consecutivi,
il
dipendente acquisisce il diritto alla categoria superiore, salvo che la
temporanea assegnazione a mansioni superiori non
abbia avuto luogo per
sostituzione
di altro lavoratore.
Articolo
18.
Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti
cui l'Azienda e la
Cooperativa non
assegna una specifica
mansione per adibirli
sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più
fasi dell'intero
ciclo di
produzione presente nell'Azienda
e nella Cooperativa stessa.
L'inquadramento dei
jolly sarà al livello immediatamente superiore a
quello
della generalità delle singole mansioni svolte.
Titolo
X - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA
Articolo
19.
L'assunzione
del personale sarà effettuata secondo le norme di legge.
L'assunzione dovrà
risultare da atto scritto, contenente
le seguenti
indicazioni:
1) data di assunzione e luogo dove è destinato
a svolgere il lavoro;
2) la
durata del rapporto di lavoro, nel caso di
assunzione a tempo
determinato;
3) la durata del periodo di prova;
4) la qualifica e il livello d'inquadramento;
5) il trattamento economico.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare:
il cognome e nome e/o la
ragione sociale,
l'indirizzo, il codice fiscale, la posizione INPS del
datore
di lavoro, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge.
L'Azienda e
la Cooperativa deve
consegnare gratuitamente e
contemporaneamente
alla lettera di assunzione copia del presente CCNL.
Articolo
20.
Per
l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro e tesserino di
disoccupazione;
2) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che
ne
sono in possesso;
3) libretto
di "indennità
sanitaria" per il personale da
adibire a
quelle attività per cui è richiesto dalla
legge;
4) documentazione e dichiarazioni
necessarie per l'applicazione delle
norme previdenziali e fiscali;
5) accettazione della lettera di assunzione;
6) attestato
di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni
che implicano tale requisito;
7) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre Aziende
e/o Cooperative;
8) certificati o diplomi degli Studi compiuti,
o diploma od attestazione
dei corsi di addestramento frequentati;
9) altri
documenti e certificati
che l'Azienda e
la Cooperativa
richiederà per le proprie esigenze.
Il lavoratore
dovrà dichiarare all'Azienda e
alla Cooperativa la
sua
residenza
e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.
Se si
tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà
produrre il
titolo di studio
e dichiarare gli
eventuali corsi
professionali,
nonché i periodi di lavoro svolti.
L'Azienda e
la Cooperativa deve rilasciare
ricevuta dei documenti che
trattiene.
Articolo
21.
Il lavoratore
potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a
visita
medica da parte del sanitario di fiducia
dell'Azienda e della Cooperativa
per
l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per
l'espletamento
del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a
cura di gabinetti
medici o
di analisi specializzati, gestiti da Enti
pubblici o
universitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti
la propria
idoneità fisica
a continuare ad espletare le
proprie mansioni o ad
espletarne
altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con
la
propria
idoneità fisica.
Il
datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del
lavoratore da
parte di Enti pubblici o da istituti
specializzati di
diritto
pubblico.
Restano in
ogni caso ferme le norme di
legge circa le visite
mediche
obbligatorie
la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.
Articolo
22.
In considerazione di quanto disposto dall'art.
25, comma 2, legge n. 223
del 23.7.91, non sono computati ai fini della
determinazione delle quote
di
riserva:
a) le assunzioni dei lavoratori con qualifiche
ricomprese nei livelli 1°
e 2°;
b) le
assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei
livelli
3°, 4° e 5° a condizione che abbiano già
prestato servizio presso Aziende
e
Cooperative del medesimo settore ovvero che siano in possesso di
un
titolo
di studio o attestati
professionali attinenti alle mansioni
da
svolgere.
Titolo
XI - PERIODO DI PROVA
Articolo
23.
La
durata del periodo di prova non potrà superare:
livelli periodo
1°
livello 60 giorni di effettiva
prestazione lavorativa
2° e
3° 45 giorni " " "
"
4° e
5° 30 giorni " " "
"
Per gli
apprendisti, indipendentemente dal livello di riferimento, la
durata massima
del periodo di
prova è di
30 giorni di
effettiva
prestazione
lavorativa.
Ai fini
del computo del periodo di prova
sono utili esclusivamente le
giornate
effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo di 6
mesi
previsto dall'art. 10, legge n. 604 del 15.7.96.
Nel corso
del periodo di prova e al termine dello stesso, il periodo di
lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza
obbligo di preavviso
ma con
diritto al TFR.
Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di
insorgenza di malattia, di
esperire
il periodo di prova per il tempo minimo necessario, fruire anche
del mini comporto, ma non ha diritto alla
retribuzione durante il periodo
di
assenza per malattia.
Trascorso il
periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato
regolare
disdetta, l'assunzione del lavoratore s'intenderà confermata e il
periodo
stesso sarà cumulato all'anzianità di servizio.
Titolo
XII - ORARIO DI LAVORO
Articolo
24.
La durata normale del lavoro effettivo per la
generalità delle Aziende e
delle Cooperative è fissata in 40 ore settimanali
distribuite su 5 o 6
giornate
lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo s'intende ogni attività che
richiede un'applicazione
assidua e continuativa, conseguentemente non sono
comprese nella dizione
di cui
sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o
nella
specificità del
caso, un lavoro discontinuo o di semplice
attesa o
custodia.
Non sono
altresì da considerarsi lavoro
effettivo le soste durante il
lavoro superiore a 15 minuti, nonché quelle
comprese tra l'inizio e la
fine
dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i
riposi intermedi presi sia all'interno che
all'esterno della Azienda
e
della
Cooperativa, comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955
del
10.9.23.
La durata
normale di lavoro per il
lavoratore dipendente con mansioni
discontinue
o di semplice attesa di cui all'art. 25 è fissato nei limiti
previsti
dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro non
potrà essere suddivisa in più
di tre
frazioni.
In relazione alle particolari esigenze delle
Aziende e delle Cooperative,
al fine
di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo
ai flussi
di clientela e di utenza, l'orario complessivo
annuale di
lavoro, pari
a 40 ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere
distribuito
nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 ore e
per un
massimo di 16
settimane all'anno. Il recupero
dovrà essere
effettuato nei periodi di minor lavoro o retribuito con
una maggiorazione
del
10%.
La contrattazione regionale o provinciale o
aziendale potrà disciplinare
la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e
terminale della prestazione entro una certa fascia,
assicurando comunque
una
certa estensione temporanea (flex-time).
La contrattazione regionale o provinciale
aziendale potrà inoltre
disciplinare la
possibilità della condivisione, a due o più lavoratori,
dello svolgimento
del lavoro in un certo
orario lasciando a
loro la
determinazione
del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing).
Diverse condizioni sono demandate alla
contrattazione integrativa
regionale o provinciale o aziendale anche se la
distribuzione dell'orario
di
lavoro viene determinata dal presente CCNL.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo
facilmente visibile e in luogo
accessibile a
tutto il personale interessato l'orario di
lavoro con
indicazione dell'ora
di inizio e di termine del lavoro
del personale
occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo
durante il periodo
di
lavoro.
Durante
l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il
proprio posto
senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda e
dalla
Cooperativa senza esserne autorizzato.
Il trattenersi
nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per
sue
determinate esigenze, come il tempo dei riposi
intermedi, la sistemazione
della
propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è
considerato
"tempo" a disposizione del datore di lavoro.
Le Parti,
in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo,
affermano
la volontà di perseguire, nel corso della validità contrattuale,
una
progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una
politica generale
di riduzione dell'orario
di lavoro per
favorire
l'occupazione
con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.
Le
parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo,
attuano
una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM 30.8.99.
Articolo
25.
Sempre
in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o
di semplice attesa o custodia alle quali non è
applicabile la limitazione
di orario
sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23
n. 692, approvata con
RDL
6.12.23 n.
2657 e pubblicato nella GU
n. 299 del 21.12.23, sono
considerate
tali le figure professionali quali ad esempio:
a) uscieri e inservienti;
b) fattorino;
c) addetti ai centralini telefonici privati.
Titolo
XIII - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO
Articolo
26.
Le parti
si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge
sull'orario
di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica
a quanto
disposto dall'art. 1, RDL n.
692/23, il quale esclude
dalla
limitazione dell'orario
di lavoro i lavoratori dipendenti
con funzioni
direttive
svolgenti determinate mansioni.
A tale
effetto si conferma che è da considerarsi personale
direttivo
quello addetto
alla direzione tecnica o
amministrativa dell'Azienda e
della Cooperativa
o di un reparto di essa con
diretta responsabilità
dell'andamento
dei servizi (artt. 2 e 3, RD n. 1955/23).
I
lavoratori dipendenti di cui sopra hanno diritto a un'indennità speciale
nella
misura del 20% della paga base nazionale.
Titolo
XIV - ORARIO DI LAVORO DI FANCIULLI E ADOLESCENTI
Articolo
27.
L'orario
di lavoro dei minori di età, tra i 15 anni compiuti e i 18
anni
compiuti,
non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori, non può
durare senza interruzione
più di
4,30 ore. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le
4,30
ore,
deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno
30 minuti
ai sensi della legge n. 977/67 e
successive modificazioni e
integrazioni.
L'interruzione
dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti
non è
cumulabile con le interruzioni
sopra previste. L'interruzione di
maggior
durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette
dovranno essere esposti
insieme
agli altri orari.
Titolo
XV - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO
Articolo
28.
Le ore
di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata
di
domenica, o
nelle giornate festive,
saranno retribuite con
una
maggiorazione del
6% da calcolarsi sulla paga
base nazionale, quale
corrispettivo
del maggior disagio per il lavoro prestato.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in
materia di orario di lavoro
notturno
ordinario valgono le vigenti norme di legge.
Articolo
29.
Il lavoro
ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene
maggiorato della
percentuale del 15% da
calcolarsi sulla paga
base
nazionale
Articolo
30.
Il lavoro
ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di
una
giornata festiva viene maggiorato del 20%, da
calcolarsi sulla paga base
nazionale.
Si considera
lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle 6.
Il
personale addetto ai turni notturni, il cui orario di
lavoro si protrae
dalle ore
22 alle 6,
dovrà osservare un riposo
di almeno 12
ore
consecutive
prima di riprendere il lavoro.
Titolo
XVI - LAVORO STRAORDINARIO
Articolo
31.
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario
normale giornaliero sono
considerate
lavoro straordinario.
Ai sensi
delle vigenti disposizioni di
legge è facoltà del datore
di
lavoro richiedere
prestazioni lavorative straordinarie a carattere
individuale
nel limite di 160 ore annue. Il lavoratore dipendente non può
compiere
lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro
o da
chi ne fa le veci. Le
maggiorazioni da calcolarsi sulla paga
base
nazionale per
i lavoratori ai quale non si
applica l'orario di lavoro
discontinuo
o di semplice attesa o custodia sono:
1) 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a
alla 48a ora settimanale;
2) 25% per le prestazioni di lavoro eccedenti
la 48a ora settimanale;
3) 35% per le prestazioni di lavoro
straordinario diurno festivo;
4) 40% per le prestazioni di lavoro
straordinario notturno;
5) 50% per le prestazioni di lavoro
straordinario notturno festivo.
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso
e continuativo nei limiti
previsti dal
presente CCNL e
dalla legge non
può in nessun caso
considerarsi un
prolungamento ordinario dell'orario
di lavoro né
può
trasformare la
relativa retribuzione per straordinario
in retribuzione
ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario
di
lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.
Titolo
XVII - LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Articolo
32.
In tutte le Aziende e Cooperative comprese
nell'ambito di applicazione di
cui
all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n.
56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto
di lavoro
individuale, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1,
legge 18.4.62 n.
230, all'art. 12 della legge 24.6.87 n. 195 e
successive modificazioni e
integrazioni,
è consentito, in relazione a particolari esigenze aziendali
ed al
fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
a) per
sostituzioni di lavoratori dipendenti assenti
per malattia,
maternità, ferie, servizio militare e in
tutti i casi in cui il lavoratore
dipendente assente abbia diritto alla
conservazione del posto di lavoro;
b) per
esecuzione di opere o servizi
predefiniti o predeterminati nel
tempo, anche ripetitivi;
c) per
sostituzione, anche parziale, di lavoratori dipendenti, chiamati
a
svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'azienda e
della
cooperativa o per lavoratori
dipendenti che abbiano
ottenuto
l'aspettativa;
d) in periodi di intensificazione
dell'attività;
e) per
sostituzione di lavoratrici
dipendenti a part-time,
post-
maternità;
f) per
attività straordinarie connesse
alla fase di lancio di
nuovi
prodotti;
g) per sostituzione di lavoratori
temporaneamente inidonei a svolgere le
mansioni loro assegnate;
h) per fabbisogni connessi alle attività
amministrative ed alla modifica
del
sistema informatico, all'inserimento di nuove procedure informative
generali e di settori, di sistemi diversi di
contabilità e di controlli di
gestione;
i) per l'elaborazione di manuali di qualità e
tecnici in genere;
j) per
l'assistenza specifica nel
campo della prevenzione, della
sicurezza del lavoro e per l'ambiente.
Per il
contratto a termine:
1) ai
sensi dell'art. 1, legge 28.2.87 n. 56, le parti stabiliscono che
sono consentite assunzioni con contratto di
lavoro a termine di durata non
inferiore
a 1 mese e non superiore a 12
mesi comunque prorogabili, ai
sensi della legge 25.4.62 n. 230;
2) i
lavoratori dipendenti hanno diritto di precedenza alla assunzione,
qualora
l'azienda e la
cooperativa ricorra a
contratti a tempo
indeterminato per la stessa qualifica e mansione e
alle condizioni
previste dall'art. 23, comma 2, legge n.
26/87;
3) in
caso di dimissioni
precedenti alla scadenza
naturale del
contratto,
il lavoratore dipendente è
tenuto a prestare il
previsto
preavviso
per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dello stesso
livello di inquadramento entro il limite
massimo di durata del rapporto di
lavoro;
4) nel caso in cui la durata del contratto a
termine sia superiore a 4
mesi,
il lavoratore dipendente deve
essere espressamente informato di
quanto
disposto dal comma
4, art. 23, legge
n. 56/87 (Decadenza
dell'iscrizione e dalla posizione
di graduatoria nelle
liste di
collocamento).
Le Aziende
e le Cooperative non potranno
avere contemporaneamente alle
loro
dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore
a quello degli assunti a tempo indeterminato.
Le Aziende e le Cooperative
che intendono avvalersi dei contratti a termine
sono tenute, a pena di
decadenza, a
darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di
garanzia
e conciliazione (art. 78 del presente CCNL).
Titolo
XVIII - LAVORO PARZIALE O PART-TIME, GENITORI DI PORTATORI
DI HANDICAP E DI
TOSSICODIPENDENTI
Articolo
33.
Il contratto
di lavoro a
tempo parziale comporta lo svolgimento
di
attività lavorativa
ad orario inferiore rispetto
a quello ordinario
previsto
dal presente CCNL. Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di
consentire flessibilità della forza lavoro
in rapporto ai
flussi di
attività nell'ambito della giornata, della settimana
o dell'anno e nel
contempo una
risposta valida ad esigenze individuali
dei lavoratori.
L'Instaurazione del
rapporto di lavoro a part-time
avverrà con atto
scritto nel
quale saranno precisati l'orario di lavoro - con riferimento
al giorno,
alla settimana, al mese ed
all'anno - e gli altri elementi
previsti
dal presente CCNL per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Per il
part-time giornaliero o
settimanale il periodo di prova
potrà
essere prolungato in proporzione alla minor durata
dell'orario di lavoro
concordata. Copia del contratto di lavoro deve
essere inviata entro
30
giorni all'Ispettorato provinciale del
lavoro. La trasformazione del
rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa deve
avvenire con
il consenso delle parti, le quali possono
stabilire le
condizioni
per il ripristino del rapporto di lavoro originario. L'Azienda
e la
Cooperativa darà priorità nel
passaggio da tempo pieno
a tempo
parziale
o viceversa ai lavoratori dipendenti già in forza che ne abbiano
fatta richiesta,
rispetto ad eventuali nuove assunzioni
per le stesse
mansioni. La
retribuzione, nonché i vari istituti
contrattuali vengono
calcolati proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate, salvo
diversa
pattuizione tra le parti.
Articolo
34.
I lavoratori dipendenti, genitori di portatori
di handicap e di tossico
dipendenti,
riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio,
che
chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza
rispetto
agli altri lavoratori dipendenti.
Titolo
XIX - APPRENDISTATO
Articolo
35.
La
disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.95 n. 25, dal
regolamento approvato dal DPR 3.12.96 n. 16 e dall'art
16, legge 21.6.97
n. 196,
oltre che dalle norme del presente CCNL. Possono essere assunti,
con contratto
di apprendistato, i giovani d'età non inferiore a 16 anni e
non
superiore a 24 - ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e
2, Regolamento
UE n. 2081/93). Qualora l'apprendista
sia portatore di
handicap, i
limiti d'età di cui al precedente comma sono elevati di 2
anni. I soggetti portatori di handicap impiegati
nell'apprendistato sono
computati nelle
quote di cui
alla legge n.
482/68 e successive
modificazioni
e integrazioni.
Stante
la delicatezza delle problematiche innescate dalla legge n. 196/97,
le
parti si impegnano ad incontrarsi con periodicità frequente, allo scopo
di verificare
le opportunità e gli
effetti sull'occupazione derivanti
dall'applicazione
concreta di tale istituto per i fini occupazionali
Articolo
36.
Per quanto si riferisce all'assunzione,
all'orario di lavoro, alle ferie,
all'indennità di
malattia e infortuni valgono
le norme di
legge. La
qualifica
professionale oggetto dell'apprendistato, l'orario di lavoro e i
livelli d'inquadramento professionali sia iniziali
che finali, devono
essere
espressamente indicati nella lettera di assunzione.
Articolo
37.
La durata dell'apprendistato è fissata in un
massimo di 42 mesi per tutti
i livelli
d'inquadramento. In caso di trasformazione del contratto di
lavoro di
apprendistato da tempo pieno a
tempo parziale in
corso di
rapporto, la
durata inizialmente
prevista s'intende proporzionalmente
prolungata
fino ad un massimo di 48 mesi.
Articolo
38.
La retribuzione dell'apprendista è determinata
applicando le percentuali
di seguito riportate, sulla paga base nazionale
relativamente al livello
d'inquadramento:
livello durata
primi secondi terzi
ultimi
12 mesi 12 mesi
12 mesi 6 mesi
1-2-3-4-5 massimo 42 mesi 60% 70% 80%
90%
Condizioni diverse
possono essere stabilite
a livelli regionale,
provinciale o
aziendale dall'apposita Commissione
di garanzia e
conciliazione
(art. 78 del presente CCNL).
Norma
transitoria.
Considerate le sostanziali innovazioni rispetto al
precedente CCNL, con
riferimento
alla durata dell'apprendistato il cui periodo massimo è stato
portato a 42
mesi, le parti concordano che per i lavoratori
assunti in
apprendistato e
che alla data della stipula del presente CCNL avessero
maturato i
42 mesi ovvero fossero in procinto di maturarli,
potranno
proseguire il
loro rapporto di
lavoro con la
stessa qualifica di
apprendista fino
ad un massimo di ulteriori 90
giorni. Con la stessa
decorrenza della
stipula del presente
contratto, la retribuzione per
l'apprendista è
adeguata automaticamente alle percentuali previste dal
presente
CCNL.
Articolo
39.
Quanto
ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che questa andrà
articolata
in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere
professionale,
riprendendo le indicazioni fornite a riguardo
dai decreti
del Ministero del lavoro 8.4.98 e 20.5.99. La
durata della formazione è
pari a
quanto appresso riportato:
ore di
formazione
titolo di studio medie annuali
scuola
dell'obbligo
120
attestato
di qualifica professionale 100
diploma
di scuola media superiore
80
diploma
universitario 60
diploma
di laurea
60
Articolo
40.
All'apprendista che
avesse intrattenuto precedenti rapporti di
apprendistato, anche non in mansioni analoghe l'azienda e
la cooperativa
dovrà fornire
esclusivamente la formazione tecnico-professionale
eventualmente non
effettuata, mentre dovrà esonerarlo dall'effettuazione
di attività formativa con contenuti di natura
generale, se già effettuata
presso
il datore di lavoro precedente. All'atto dell'assunzione, l'Azienda
e la
Cooperativa richiederà
all'apprendista di documentare
l'eventuale
attività formativa
precedentemente svolta presso
altra azienda e
cooperativa, ai fini del conseguimento del credito
formativo e comunque
dell'esenzione dalla frequenza dei moduli formativi
già contemplati. Le
parti entro
6 mesi dalla stipula del presente CCNL si incontreranno per
definire
il progetto formativo da sottoporre all'approvazione degli organi
competenti.
Titolo
XX - FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Articolo
41.
Nel quadro delle più generali intese tra le
Organizzazioni stipulanti il
presente CCNL,
preso atto che
tutte le ragioni di
addestramento e
formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento e
all'aggiornamento delle
conoscenze professionali
inerenti le mansioni
svolte,
tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della
necessità di
una costante revisione delle conoscenze individuali, le
aziende e le cooperative realizzeranno idonee
iniziative tecnico-pratiche
per
consentire:
a) un efficace inserimento di tutti i
lavoratori dipendenti neo-assunti;
b) un
proficuo aggiornamento dei
lavoratori dipendenti per
quanto
concerne
la sicurezza, i
nuovi metodi di lavoro,
l'automazione dei
processi produttivi;
c) un pronto inserimento dei lavoratori
dipendenti, nelle nuove mansioni
a seguito dell'avvicendamento degli stessi.
Articolo
42.
Le parti
convengono, per quanto di loro competenza, di attuare
gli
strumenti
più idonei di natura sia contrattuale che legislativa, al
fine
di utilizzare
al meglio l'istituto del CFL, ravvisando
in esso uno
strumento valido
per favorire l'incremento occupazionale giovanile e
concordano sulla
necessità di realizzare
comuni interventi per
l'attivazione
delle legge n. 863/84.
Articolo
43.
Le parti convengono che le caratteristiche dei
CFL per l'acquisizione dei
contenuti
professionali sono indicate come segue:
Per
l'acquisizione di professionalità elevata o professionalità intermedia
o per
agevolale l'inserimento professionale il CFL è consentito per
il
conseguimento della
professionalità
corrispondente al 1°-2°-3°-4°-5°
livello d'inquadramento e ha una durata massima
di 24
mesi. Esso deve
prevedere una formazione massima di ore come dalla
tabella dell'art. 39
del
presente CCNL, da effettuarsi presso il luogo di lavoro.
Le cause
di sospensione legale del CFL comportano l'improrogabilità del
termine finale
per un periodo di durata pari all'effettiva sospensione,
unitamente nei casi in cui INPS riconosca il diritto
alla proroga e ai
benefici
contributivi.
Articolo
44.
La formazione
sarà normalmente impartita da persone
qualificate o dal
datore
di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire
il
lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.
Articolo
45.
Ai lavoratori assunti con CFL sarà assicurato
il trattamento normativo ed
economico
di cui al presente CCNL.
Titolo
XXI - LAVORATORI STUDENTI
Articolo
46.
Per le
Aziende e per le Cooperative terziarie si conviene:
a) Lavoratori studenti universitari.
A tali
lavoratori dipendenti sarà concesso 1 giorno di permesso retribuito
per
ogni esame sostenuto.
Per gli
esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso
retribuiti sono
elevati a 4. Ai lavoratori dipendenti
che nel corso
dell'anno debbano sostenere esami potranno essere
concessi a richiesta,
permessi
non retribuiti sino ad un massimo di 20 giorni l'anno.
b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di
scuole professionali.
A tali
lavoratori dipendenti saranno concessi tanti giorni di
permesso
retribuito
quanti sono i giorni degli esami di diploma.
Ai lavoratori
dipendenti predetti possono essere concessi a richiesta,
permessi
non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni l'anno.
L'azienda e
la Cooperativa potrà
richiedere la produzione
delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui
al presente
articolo.
Nell'arco
di ogni anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 20%
dei
lavoratori occupati dall'azienda e dalla cooperativa,
ma compatibilmente
con le
esigenze del regolare svolgimento dell'attività produttiva.
I permessi
retribuiti di cui al presente articolo
non rientrano nella
retribuzione imponibile
per il calcolo dei contributi previdenziali e
assistenziali
ai sensi della legge n. 402/96.
Titolo
XXII - CONTRATTO DI INSERIMENTO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
- CONTRATTO DI INSERIMENTO DI
LAVORATORI PORTATORI
DI HANDICAP
Articolo
47.
Nel caso
di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori
extracomunitari
valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Articolo
48.
Nel caso
di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori
portatori
di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Titolo
XXIII - OCCUPAZIONE FEMMINILE
Articolo
49.
Le
parti s'incontreranno periodicamente a livello regionale, provinciale o
aziendale,
al fine di realizzare azioni positive a favore dell'occupazione
femminile.
A tal fine saranno costituiti Comitati per le pari opportunità,
per la
progettazione e realizzazione
delle suddette iniziative, anche
utilizzando
le risorse dei vari enti pubblici.
Titolo
XXIV - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITÀ - PERMESSI RETRIBUITI
- PERMESSI STRAORDINARI
RETRIBUITI - PERMESSI NON RETRIBUITI
Articolo
50.
Il lavoratore
dipendente ha diritto al
riposo settimanale nei
modi
previsti dalla
legge, alla quale il presente contratto fa esplicito
riferimento.
Si richiamano
in maniera particolare le norme
riguardanti le attività
stagionali
e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia
e riparazione impianti; la vigilanza nelle
Aziende e nelle Cooperative e
degli
impianti; la compilazione dell'inventario annuale.
Articolo
51.
Sono
considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con le
maggiorazioni
previste dal presente CCNL, i giorni appresso specificati:
a) festività nazionali:
- 25 aprile - ricorrenza della Liberazione;
- 1 maggio - festa del Lavoro;
- 2 giugno - festa della Repubblica;
b) festività infrasettimanali:
- 1° giorno dell'anno;
- Epifania;
- lunedì di Pasqua;
- 15 agosto - festa dell'Assunzione;
- 1° novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - S. Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- solennità del S. Patrono.
Per gli addetti al lavori discontinui o di
semplice attesa o custodia per
i quali
sia applicato l'orario
normale settimanale di
50 ore, il
trattamento economico per le festività è pari
rispettivamente a 10
ore
maggiorate.
A tutto
il personale assente nella giornata di festività, per
riposo
settimanale,
per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta 1 giornata
di
retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione.
Per le
festività cadenti nel
periodo di assenza
obbligatoria per
gravidanza e
puerperio, la lavoratrice
dipendente ha diritto
a
un'indennità
integrativa da corrispondersi a carico del datore di lavoro
più
quella a carico INPS.
Il trattamento
di cui al presente articolo non
è dovuto nei casi di
coincidenza delle
festività sopra elencate
con uno dei
giorni di
sospensione dal
servizio e dalla
retribuzione per provvedimenti
disciplinari.
Al lavoratore
dipendente che presta la propria
opera nelle suindicate
festività è
dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la
retribuzione per
le ore di servizio effettivamente
prestate, con la
maggiorazione
di cui all'art. 31 del presente CCNL.
Articolo
52.
Al lavoratore dipendente potranno essere
concessi brevi permessi
retribuiti
per giustificati motivi, da chiedere normalmente durante la 1a
ora di
lavoro.
Tali permessi retribuiti non possono superare
complessivamente le 24 ore
all'anno. Essi
sono concessi a richiesta
del lavoratore dipendente,
tenendo
conto delle esigenze di lavoro dell'Azienda e della Cooperativa.
Nel caso in cui le ore di permesso retribuite
non vengano in tutto o in
parte usufruite,
il lavoratore dipendente
ha diritto comunque
alla
corresponsione
della relativa retribuzione.
In casi
speciali e giustificati il lavoratore dipendente potrà usufruire
di permessi di breve durata recuperando le ore
di assenza con altrettante
ore di
lavoro nella misura massima di 1 ora al giorno.
Ai sensi
dell'art. 11, legge 21.3.90 n.
3, in occasione di
tutte le
consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica,
coloro
che adempiano
funzioni presso gli uffici elettorali,
ivi compresi i
rappresentanti
di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di
referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per
tutto il periodo
corrispondente
alla durata delle relative operazioni.
I giorni
di assenza dal lavoro compresi
nel periodo di cui
al comma
precedente sono
considerati, a tutti gli effetti, giorni
di attività
lavorativa.
Articolo
53.
Le parti
convengono che il lavoratore dipendente ha diritto a
permessi
straordinari
retribuiti per i casi sotto elencati:
eventi giorni
a)
matrimonio di un figlio 1 giorno
b)
nascita o adozione di un figlio 2 giorni
c)
decesso del padre, della madre, di un fratello,
di una sorella, di un coniuge, di
figli 2 giorni
d)
decesso di un suocero, di un nonno 1 giorno
a) al lavatore dipendente donatore di midollo
osseo saranno riconosciuti
permessi retribuiti nella misura necessaria
alla effettuazione del ciclo
di analisi rivolte ad accertare l'idoneità
alla donazione.
In caso di comprovata disgrazia famigliare, con
legami di stretto vincolo
di
parentela (parentela di 1° grado ed eccezionalmente di 2° grado), o nei
casi di
grave calamità naturale, il
datore di lavoro e il lavoratore
dipendente concorderanno un congedo straordinario
retribuito, nel limite
massimo di 5
giorni di calendario che sarà strettamente rapportato alle
reali esigenze
di assenza, reclamate dalla natura
della disgrazia o
dall'evento
calamitoso.
In altri
casi di forza maggiore il lavoratore dipendente potrà usufruire
di congedi
retribuiti deducibili dai permessi retribuiti o dalle
ferie
annuali.
Articolo
54.
Al lavoratore dipendente che ne faccia
richiesta possono essere concessi
permessi
non retribuiti per un massimo di 48 ore all'anno.
Titolo
XXV - SOSPENSIONE - SOSTE - RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI
Articolo
55.
In caso
di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del
lavoratore dipendente quest'ultimo ha diritto alla normale
retribuzione
per
tutti i periodi della sospensione.
La norma
di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica
emergenza,
per calamità naturali, eventi atmosferici straordinari, casi di
forza
maggiore o di scioperi.
In caso
di diminuzione del
lavoro, constatata anche dai
lavoratori
dipendenti, il
datore di lavoro può accordarsi con i
propri lavoratori
dipendenti per
una sospensione dal lavoro a rotazione
per periodi non
superiori
a 10 giorni.
In tale
periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non maturerà alcuna
mensilità
aggiuntiva ad esclusione del TFR.
Per i
periodi di sosta
dovuti a cause impreviste
indipendenti dalla
volontà del
lavoratore dipendente o dell'Azienda o della Cooperativa è
ammesso il
recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1
ora al
giorno
e sia richiesto entro il mese successivo.
Titolo
XXVI - INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
Articolo
56.
La durata
del tempo per la consumazione
dei pasti va da un minimo
di
mezz'ora a
un massimo di 2 ore, e viene concordato tra
i lavoratori
dipendenti
e il datore di lavoro.
Titolo
XXVII - CONGEDO PER MATRIMONIO
Articolo
57.
Al lavoratore dipendente non in prova sarà
concesso in occasione del suo
matrimonio,
un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di
calendario.
Durante tale periodo, per gli impiegati e gli operai
decorrerà la normale
retribuzione mensile,
mentre il lavoratore dipendente
apprendista ha
diritto
al pagamento di 80 ore di normale retribuzione.
Per i
lavoratori dipendenti il
trattamento economico di cui
sopra è
corrisposto dall'azienda e dalla cooperativa
in via anticipata ed è
comprensivo
dell'assegno INPS.
La richiesta di congedo matrimoniale deve
essere avanzata dal lavoratore
dipendente, salvo
casi eccezionali, con
anticipo di 15
giorni di
calendario.
Entro i
30 giorni successivi al termine di congedo
matrimoniale dovrà
essere
prodotto il certificato di matrimonio.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano per i lavoratori
dipendenti
con contratto a termine.
Titolo
XXVIII - SERVIZIO MILITARE - VOLONTARIATO
Articolo
58.
In caso di chiamata alle armi per adempiere
agli obblighi di leva, si fa
riferimento alle
disposizioni di cui
al DLCPS 13.9.46
n. 303. Al
lavoratore
dipendente ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui al
citato decreto, dopo il compimento del servizio
militare di leva, sarà
riconosciuto
- agli effetti dell'anzianità - il periodo trascorso sotto le
armi.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle
leggi vigenti, comunque,
il
lavoratore dipendente ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le
armi,
alla conservazione del posto di lavoro.
Il compimento
di eventuali periodi
di servizio militare
per ferma
volontaria risolve
il rapporto di
lavoro, senza il
diritto al
riconoscimento
dei benefici di cui sopra.
Articolo
59.
Per il
lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile o in
operazioni di soccorso alpino e speleologico si fa
riferimento a quanto
espressamente previsto
dalle norme che disciplinano la
materia e in
particolare
dal DPR n. 61 del marzo '94, dalla legge n. 162/92 e dal DM n.
379/94
applicativo della stessa.
Ai lavoratori
impegnati in attività di servizio di protezione civile
o
pronto soccorso vengono riconosciuti i permessi
retribuiti, fino ad
un
massimo
di 16 ore nell'anno solare.
Ai lavoratori
dipendenti "volontari in servizio
civile" che intendono
prestare la
loro opera nei paesi in via di sviluppo,
secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia e in
particolare dalle leggi
nn. 49/97 e 266/91, le aziende e le cooperative,
compatibilmente con le
esigenze di
servizio potranno concedere
periodi di aspettativa
non
retribuita
e senza decorrenza d'anzianità a tutti gli effetti, di durata
anche
superiore a 1 anno fino ad un massimo di 2 salvo casi particolari.
Titolo
XXIX - MATERNITÀ
Articolo
60.
I casi
di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i
regolamenti sulla
tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri
dipendenti.
Le parti concordano che la disposizione della
legge 31.12.71 n. 1204, in
materia di
permessi 'post partum', trovino applicazione in alternativa
alla madre,
anche nei confronti del padre dipendente al sensi, per
gli
effetti e alle condizioni previste dall'art. 7,
legge n. 1204/71, nonché
dalla
Sentenza n. 1/87 della Corte Costituzionale.
La lavoratrice dipendente in stato di
gravidanza ha l'obbligo di esibire
al datore di lavoro il certificato rilasciato
dall'Ufficiale sanitario o
dal
medico del servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto
a darne
ricevuta.
Per
usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la lavoratrice
dipendente è
tenuta ad inviare al datore di lavoro
entro 15 giorni
successivi al
parto il certificato di nascita del bambino
rilasciato
dall'ufficiale di stato civile o il certificato di
assistenza al parto,
vidimato
dal Sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n. 2128.
Durante lo
stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente ha
diritto
ad astenersi dal lavoro:
a) per
2 mesi precedenti la data
presunta del parto indicata nel
certificato medico di gravidanza;
b) per 3 mesi dopo il parto;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta
del parto e il
parto stesso;
d) per
un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett.
c);
e) per
malattia del bambino
d'età inferiore a
3 anni. Diritto
riconosciuto anche al padre lavoratore anche
se il figlio è adottivo o
affidato, ai sensi della legge 4.5.83 n.
184;
f) durante
il 1° anno di vita dei bambino, il datore di lavoro deve
consentire alle madri lavoratrici dipendenti
2 periodi di riposo, anche
cumulabili,
durante la giornata. Il riposo è
1 solo
quando l'orario
giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore.
Detti periodi di riposo hanno
durata di un ora ciascuno e comportano il
diritto alla lavoratrice madre
dipendente di uscire dall'Azienda e dalla
Cooperativa; sono di mezz'ora
ciascuno
e non comportano il diritto ad uscire dall'Azienda e
dalla
Cooperativa quando la lavoratrice madre
dipendente voglia usufruire della
camera
di allattamento o dell'asilo nido,
ove istituito dal datore di
lavoro nelle dipendenze dei locali di
lavoro.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per
tutto il periodo di
assenza obbligatoria e facoltativa, ad eccezione
del 20% della
13a
mensilità,
art. 30, DPR 21.5.53 n. 568.
Durante il
periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice
madre dipendente
ha diritto a un'indennità pari
all'80% della normale
retribuzione posta
a carico INPS, come
stabilito dall'art. 74,
legge
23.12.78 n.
833. L'indennità anticipata dal datore di lavoro ai sensi
dell'art. 1,
legge 29.2.80 n. 33, è posto a conguaglio con i contributi
dovuti ad INPS secondo le modalità di cui agli
artt. 1 e 2, legge 29.2.80
n. 33.
Nei
confronti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a termine o
stagionale, INPS provvede direttamente al pagamento
delle prestazioni di
maternità
agli aventi diritto ai sensi del comma 6, art. 1, legge 29.2.80
n. 33.
I periodi
di assenza obbligatoria di cui
alle lett. a), b), c) devono
essere computati
agli effetti indicati dall'art. 6,
legge 30.12.71 n.
1204;
il periodo di assenza facoltativa di cui alla lett. d) è computabile
solo ai
fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7, legge 30.12.71 n. 1204.
La
lavoratrice madre dipendente ha diritto alla conservazione del posto di
lavoro per tutto il periodo di gestazione e fino al
compimento di 1 anno
d'età
del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge "licenziamento per
giusta causa, cessazione dell'attività dell'Azienda
e della Cooperativa,
ultimazione per la quale la lavoratrice madre
dipendente era assunta
o
cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei
termini per il quale
era
stato stipulato".
Titolo
XXX - FERIE
Articolo
61.
Il lavoratore
dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad
un
periodo
di ferie annuali nella misura di 28 giornate di calendario, salvo
quelle
previste per legge (fanciulli e adolescenti).
A tal
fine la settimana
lavorativa, qualunque sia la
distribuzione
dell'orario
di lavoro settimanale viene considerata di 6 giorni.
Compatibilmente
con le esigenze dell'Azienda e della Cooperativa e quelle
dei lavoratori
dipendenti è facoltà del datore di
lavoro stabilire un
periodo
di ferie pari a 2 settimane.
Le ferie
non potranno essere frazionate in più di 3 periodi. Il diritto
alle
ferie è irrinunciabile ed inalienabile.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro
potrà richiamare in servizio
il lavoratore dipendente nel corso del periodo
di ferie fermo restando il
diritto del
lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca
successiva
e il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Durante il
periodo di ferie
spetta al lavoratore
dipendente la
retribuzione
di fatto.
In caso
di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore
dipendente
tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, per
quanti
sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno.
Titolo
XXXI - ASPETTATIVA
Articolo
62.
Al lavoratore
dipendente assunto a tempo
indeterminato che ne
faccia
richiesta deve
essere concesso un
periodo di aspettativa senza
retribuzione e
senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto,
continuativo
o frazionato in 2 periodi pari a 1 mese ogni anno d'anzianità
maturata
fino ad un massimo di 6 mesi.
Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni
della scadenza del periodo di
aspettativa non
si presenti per
riprendere servizio è
considerato
dimissionario.
L'Azienda e
la Cooperativa qualora accerti
che durante il periodo
di
aspettativa sono
venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, può
richiedere al lavoratore dipendente
di riprendere il
lavoro
nel termine di 7 giorni.
Al lavoratore
dipendente, ammalato o
infortunato sul lavoro
a sua
richiesta il
periodo di aspettativa sarà
prolungato per un
ulteriore
periodo
non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni:
a) che
siano esibiti dal lavoratore dipendente regolari
certificati
medici;
b) che non si tratti di malattie croniche o
psichiche;
c) che
il periodo richiesto
sia considerato di
aspettativa senza
retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità ad alcun altro effetto.
Titolo
XXXII - MALATTIA - INFORTUNI
Articolo
63.
L'assenza
per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i
casi
di giustificato impedimento; inoltre il
lavoratore dipendente deve
trasmettere
entro 2 giorni il relativo certificato medico.
Il lavoratore
dipendente deve dare
immediata notizia di
qualsiasi
infortunio,
anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il
lavoratore
dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto
e il
datore di lavoro
non essendo venuto
altrimenti a conoscenza
dell'accaduto
e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad INAIL
ed all'autorità giudiziaria, resta esonerato
da ogni e
qualsiasi
responsabilità
derivante dal mancato ritardo stesso.
In
mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le
assenze scaturite da malattia o
infortunio sono considerate
ingiustificate, fermo restando le sanzioni previste
dalla legge per il
ritardo
o mancata comunicazione nonché quelle contrattuali.
Il lavoratore
dipendente che presti servizio in
Aziende e Cooperative
addette alla preparazione, manipolazione e vendita
di sostanze alimentari
di cui
alla legge 30.4.62 n. 283, ha
l'obbligo, in caso di malattia di
durata superiore
a 5 giorni, di presentare al
rientro in servizio al
datore di
lavoro il certificato medico attestante che il lavoratore non
presenta
pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
In caso di assenza per malattia o infortunio
viene assicurato il seguente
trattamento:
A. Periodo di comporto:
1) in
caso di malattia il lavoratore dipendente non
in prova, con
anzianità di servizio fino a 2 anni, ha
diritto al mantenimento del posto
di lavoro per assenza continuativa fino ad
un massimo di 6 mesi, anche a
cavallo di 2 anni solari;
2) in
caso di malattia il lavoratore dipendente non
in prova, con
anzianità di servizio superiore a 2 anni, ha
diritto al mantenimento del
posto
di lavoro per assenze, anche non continuative, e anche per eventi
morbosi diversi, fino ad un massimo di 12
mesi (anno di 365 giorni) nel
periodo di 3 anni;
3) in
caso d'infortunio sul
lavoro e/o malattia professionale, il
lavoratore
dipendente non in prova, ha diritto alla conservazione del
posto fino a quando dura l'inabilità
temporanea che impedisca totalmente e
di
fatto al lavoratore dipendente medesimo di attendere
al lavoro e
comunque
non oltre la
data indicata nel
certificato definitivo di
abilitazione alla ripresa del lavoro;
4) in
caso di malattia professionale
il lavoratore dipendente non in
prova
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi
consecutivi, senza interruzione
dell'anzianità.
Qualora l'interruzione del servizio si protragga
oltre i termini sopra
indicati è facoltà del datore del lavoro risolvere il
rapporto di lavoro
senza
obbligo di preavviso.
B. Trattamento economico.
Ferme restando
le norme di legge per quanto concerne il trattamento di
malattia, infortunio o malattia professionale
l'azienda e la cooperativa
corrisponderà
al lavoratore dipendente quanto appresso:
C. Caso di malattia:
1) i
primi 3 giorni (carenza) vengono retribuiti, nella percentuale del
60%, solo se la malattia sia superiore a 10
giorni lavorativi;
2) per
il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro fino a 2 anni:
integrazione della prestazione INPS fino a garantire l'80% dell'intero
trattamento economico per i primi 6 mesi;
3) per
il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro superiore a 2
anni:
integrazione del trattamento
INPS fino a
garantire il 90%
dell'intero trattamento economico per i
primi 6 mesi.
D. Caso di infortunio o malattia professionale:
1) per
il giorno dell'infortunio o dell'inizio della
malattia
professionale, il 100% della retribuzione
percepita;
2) Per
il 1°, 2°, 3° giorno successivi alla data dell'evento il
60%
della retribuzione percepita;
3) per
i giorni successivi dal 4° giorno al 89° giorno una integrazione
della
prestazione INAIL, nella
misura del 40%
della retribuzione
percepita;
4) dal
90° giorno e successivi
l'integrazione della prestazione INAIL
nella misura del 25% della retribuzione
percepita.
Agli effetti
retributivi, per ogni periodo di
malattia il computo
si
inizia
dal 1° giorno di assenza.
L'integrazione non
è dovuta se INPS
e/o INAIL non
riconoscono per
qualsiasi
motivo l'indennità a loro carico.
Durante il periodo di prova non è dovuta al
lavoratore dipendente nessuna
integrazione
da parte dell'azienda e della Cooperativa.
Le visite mediche di controllo del personale
sulle assenze dal lavoro per
malattia sono
espletate dalle USL
alle quali spetta
la competenza
esclusiva
di tale accertamento.
Per consentire
l'effettuazione delle visite
fiscali, il lavoratore
dipendente
è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondo
le
disposizioni dettate dalla competente autorità sanitaria.
Per quanto
non previsto dal presente CCNL in materia
di malattia e
infortunio,
valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali
che
regionali.
Titolo
XXXIII - GRATIFICA NATALIZIA
Articolo
64.
In occasione
delle feste natalizie
l'Azienda e la Cooperativa dovrà
corrispondere
al lavoratore dipendente un importo pari a 1 mensilità della
normale retribuzione. Nel caso d'inizio o di
cessazione del rapporto di
lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore
dipendente ha diritto a
tanti dodicesimi
della gratifica natalizia per quanti
sono i mesi di
lavoro prestato
presso l'azienda e la
cooperativa. Per tali
fini il
periodo iniziale
o finale superiore a 15 giorni è
computato come mese
intero.
Titolo
XXXIV - TRATTAMENTO ECONOMICO
Articolo
65.
La normale
retribuzione del lavoratore dipendente è
costituta dalle
seguenti
voci:
a) paga base nazionale di cui all'art. 15 del
presente CCNL;
b) elemento
economico "premio produzione presenza", di cui all'art. 4,
punto b), del presente CCNL;
c) eventuali scatti d'anzianità, di cui
all'art. 66 del presente CCNL;
d) eventuali
altri elementi derivanti dalla
contrattazione collettiva
sia di 1° che di 2° livello, di cui all'art.
2 del presente CCNL.
L'elemento economico "premio produzione
presenza" deve essere calcolato
fra le
parti stipulanti il presente CCNL nella contrattazione di 2°
livello.
La quota oraria della retribuzione per tutti i
lavoratori dipendenti e in
tutti i
casi si ottiene dividendo l'importo mensile per
il divisore
convenzionale
173.
La quota giornaliera della retribuzione per
tutti i lavoratori dipendenti
e in
tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore
convenzionale
26.
Al personale normalmente adibito ad operazioni
di cassa con carattere di
continuità,
qualora abbia piena e completa responsabilità per errori, che
comportano l'obbligo
di accollarsi le
eventuali differenze, compete
un'indennità
di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% mensile
della
paga base nazionale.
Titolo
XXXV - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
Articolo
66.
L'anzianità
di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nell'azienda e
nella
cooperativa, computando come intera la frazione di mese superiore a
15
giorni.
Gli
aumenti periodici biennali sono pari al 3% della paga base nazionale e
decorrono dal
1° giorno del mese successivo a quello di compimento del
biennio.
Al
lavoratore dipendente dovranno essere corrisposti un totale di 5 scatti
biennali
d'anzianità.
Titolo
XXXVI - TRASFERTA - INDENNITÀ PER USO DI MEZZO DI TRASPORTO
DI PROPRIETÀ DEL LAVORATORE
DIPENDENTE
Articolo
67.
Al lavoratore
dipendente in trasferta oltre al rimborso delle spese
di
viaggio e
di altre eventuali spese
incontrate per conto dell'azienda e
della cooperativa, dovrà essere corrisposta una
diaria giornaliera da
determinare direttamente tra il datore
di lavoro ed
il lavoratore
dipendente, ovvero,
in difetto, dalla
Commissione di garanzia
e
conciliazione
(art. 78 del presente CCNL).
Se al
lavoratore dipendente sono state
attribuite mansioni comportanti
l'impiego
di mezzi di locomozione, tali mezzi e le relative spese saranno
a
carico dell'Azienda e della Cooperativa.
Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del
lavoratore dipendente,
deve essere corrisposto, a titolo di rimborso
delle spese di manutenzione
e di
trasporto per usura
del mezzo, un
compenso da determinare
direttamente tra il datore di lavoro ed il lavoratore
dipendente ovvero,
in difetto,
dalla Commissione di garanzia e conciliazione (art. 78
del
presente
CCNL).
Titolo
XXXVII - INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
Articolo
68.
In caso
di morte del
lavoratore dipendente il
TFR e l'indennità
sostitutiva del
preavviso devono essere corrisposti, a
norma dell'art.
2122 C.C.,
al coniuge, ai figli e, se
vivevano a carico del lavoratore
dipendente,
ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.
La ripartizione dell'indennità, se non
vi è accordo fra gli
aventi
diritto,
deve farsi secondo le leggi vigenti.
In mancanza
delle persone indicate
al comma 1,
le indennità sono
attribuite
secondo le norme della successione legittima.
È nullo
ogni patto anteriore alla morte del lavoratore dipendente circa
l'attribuzione
e la ripartizione delle indennità.
Titolo
XXXVIII - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA BUSTA
PAGA
Articolo
69.
La
retribuzione deve essere liquidata al lavoratore dipendente con cadenza
periodica,
comunque non superiore a quella mensile.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà
consegnata al lavoratore
dipendente la
busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno essere
distintamente specificate: la denominazione della
azienda e della
cooperativa,
il nome ed il cognome del lavoratore dipendente, il periodo
di paga
cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci
e
corrispettivi
importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione
delle
trattenute.
Qualsiasi reclamo
sulla corrispondenza della
somma pagata a
quella
indicata sulla busta paga o documento equipollente
nonché sulla qualità
del denaro,
dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il
lavoratore
dipendente che
non provveda perde ogni diritto al reclamo per ciò che
riguarda
il denaro contenuto nella busta paga stessa.
Qualsiasi reclamo
sulla retribuzione, ovvero
inerente al rapporto di
lavoro, deve
essere presentato dal lavoratore dipendente a pena
di
decadenza, entro
6 mesi dalla cessazione del rapporto
di lavoro dello
stesso.
Resta fermo
comunque il disposto dell'art.
2113 C.C., come modificato
dalla
legge 11.8.73 n. 533.
Titolo
XXXIX - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO
Articolo
70.
Fatte salve
le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di
lavoro nelle
Aziende e nelle Cooperative con un numero inferiore di
15
lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può recedere
dal contratto di
lavoro a
tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata o
altro mezzo
idoneo a certificare la data di ricevimento per le clausole
sotto
elencate:
a) diverbio litigioso seguito da vie di fatto
nell'interno della Azienda
e della Cooperativa anche fra i dipendenti;
b) insubordinazione verso il datore di lavoro o
superiori;
c) comportamento oltraggioso verso il datore di
lavoro o superiori;
d) appropriazione di beni della Azienda e
della Cooperativa o di terzi
sul luogo di lavoro;
e) danneggiamento volontario di beni
dell'Azienda e della Cooperativa di
terzi, presso l'azienda;
f) concorrenza con l'azienda e con la
cooperativa in cui
presta la
propria opera;
g) esecuzioni di lavori senza permesso,
nell'Azienda e Cooperativa, sia
per proprio conto che per terzi;
h) falsificazione di documentazione
aziendale della Azienda e della
Cooperativa.
i) assenze
non giustificate di oltre 3
giornate consecutive o
di 6
giornate nel biennio anche non consecutive;
j) il
rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il 2°
giorno dalla data di guarigione;
k) cessazione dell'attività;
l) gravi difficoltà economiche dell'Azienda e
della Cooperativa.
I termini
di preavviso di rescissione del
rapporto di lavoro a
tempo
indeterminato
sono stabiliti dal successivo art. 71 del presente CCNL.
Il lavoratore dipendente dalla azienda e dalla
cooperativa può recedere
dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto con
raccomandata o
altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento,
nei
termini stabiliti nel successivo art. 71 del presente CCNL.
Articolo
71.
I termini
di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente CCNL
sono:
fino a 5 anni fino a 10 anni oltre a 10 anni
classificazione di anzianità di anzianità di
anzianità
70 giorni 80 giorni 90 giorni
1°
livello di calendario di calendario di calendario
2° 60 giorni 70 giorni 80 giorni
3° 50 giorni 60 giorni 70 giorni
4° 40 giorni 50 giorni 60 giorni
5° 30 giorni 40 giorni 50 giorni
Il periodo di preavviso non può coincidere con il
periodo di ferie, né di
congedo
matrimoniale. Al lavoratore dipendente preavvisato potranno essere
concessi
brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. La parte che
risolve
il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui all'art.
71 del
presente CCNL o con preavviso
insufficiente, deve corrispondere
all'altra
un'indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il
periodo
di mancato o insufficiente preavviso.
Il
periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.
Titolo
XL - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Articolo
72.
Al lavoratore
dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il
trattamento
previsto dalla legge 29.5.82 n. 297.
Titolo
XLI - CESSIONE - TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA - LIQUIDAZIONE
DELLA COOPERATIVA
Articolo
73.
Per il
trapasso, la cessione
ed il fallimento
dell'azienda e della
Cooperativa
si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Titolo
XLII - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO
Articolo
74.
Quando viene fatto obbligo al lavoratore dipendente
di indossare speciali
divise,
la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
È
parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti
che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare
per ragioni di sicurezza
e per
motivi igienico-sanitari.
Il datore
di lavoro è
inoltre tenuto a fornire
gli attrezzi e
gli
strumenti
necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il
lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene
messo a
sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se
non
dopo
averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque
modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua
disposizione darà
diritto all'azienda ed alla cooperativa
di rivalersi
sulle sue
competenze per il danno subito,
previa contestazione formale
dell'addebito.
In caso
di risoluzione di rapporto di
lavoro, il lavoratore dipendente
deve riconsegnare
al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che
ha
ricevuto in consegna temporanea.
Titolo
XLIII - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE
- AMBIENTE DI LAVORO
Articolo
75.
Le
parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni
di lavoro nelle aziende e nelle cooperative,
convengono di promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte
le misure idonee
a
tutelare la
salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente sulla
base di
quanto in materia previsto dalle
norme di legge vigenti nonché
dalle
direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei
casi previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali ai vari livelli
l'azienda e la cooperativa fornirà gratuitamente
idonei mezzi protettivi
(esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli ecc.)
osservando tutte le
precauzioni
igieniche.
Il lavoratore
dipendente dovrà utilizzare
secondo le disposizioni
aziendali,
curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in
consegna.
Ciascun lavoratore dipendente deve prendersi cura
della propria sicurezza
e della
propria salute e di quella degli altri lavoratori
dipendenti
presenti
sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle
sue
azioni od omissioni.
In
particolare i lavoratori:
a) osservano
le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di
lavoro e dai superiori, ai fini della
protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari,
le apparecchiature, gli
utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le
altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano
in modo appropriato i dispositivi di protezione messi
a
loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di
lavoro o al responsabile della
sicurezza, deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lett. b) e c),
nonché
le altre eventuali condizioni di pericolo di
cui vengono a
conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito
delle
loro competenze e
possibilità, per eliminare
o ridurre tali
deficienze
o pericoli, dandone notizie al datore di
lavoro o al
responsabile della sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza
autorizzazione i dispositivi di
sicurezza
o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa
operazioni o manovre che non sono
di loro
competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria
o di
altri lavoratori dipendenti;
g) si sottopongono ai controlli sanitari
previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro
o al responsabile della
sicurezza,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente
o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori
dipendenti durante il lavoro.
Le parti
firmatarie del presente
CCNL concordano di
istituire una
Commissione paritetica composta da tre persone per
parte per realizzare
quanto
previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo d'intesa.
Titolo
XLIV - DIVIETI
Articolo
76.
È proibito
al lavoratore dipendente di prestare la propria opera presso
aziende e
cooperative diverse da quella in
cui è regolarmente assunto,
salvo
il caso di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico.
Titolo
XLV - RISARCIMENTO DANNI
Articolo
77.
I danni
che comportano trattenute per il risarcimento debbono
essere
contestati
formalmente al lavoratore dipendente non appena l'Azienda e la
Cooperativa
ne sia a conoscenza. L'importo del risarcimento, in relazione
alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente
trattenuto nella misura
massima del 10% della paga di fatto per ogni periodo
di retribuzione. In
caso di
risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale
sarà
trattenuto
su tutti i compensi e indennità dovuti al lavoratore dipendente
a
qualsiasi titolo.
Titolo
XLVI - COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE
Articolo
78.
È costituita
una Commissione nazionale di garanzia e conciliazione,
composta
da 12 membri, di cui 6 nominati dalle Organizzazioni datoriali e
6
nominati dalle OOSS firmatarie del presente CCNL.
La
Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie
inerenti all'interpretazione e
applicazione nell'Azienda e nella
Cooperativa del presente CCNL e della
contrattazione integrativa di 2° livello;
b) tentare
la bonaria composizione, ai sensi e
per gli effetti
dell'articolo che segue, delle vertenze di
lavoro di qualsiasi tipo in
sede di conciliazione prima di adire le vie
giudiziarie;
c) intervenire e fissare l'ammontare
dell'elemento economico "premio di
produzione
presenza" in caso
di controversia fra
le parti nella
contrattazione di 2° livello;
d) verificare e valutare l'effettiva
applicazione nella singole Aziende
e cooperative di tutti gli istituti previsti
dal presente CCNL e dalle sue
modificazioni ed integrazioni, anche in
ordine all'attuazione della parte
retributiva e contributiva; il controllo è
effettuato anche su richiesta
di un solo lavoratore dipendente
dell'Azienda e della Cooperativa: queste
ultime sono tenute a fornire tutte le
notizie necessarie alla Commissione;
e) esame
e interpretazione autentica
della normativa contrattuale, in
caso
di dubbio o
incertezza, su segnalazione di
una delle parti
stipulanti;
f) esame
e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi
in ordine alle esigenze rappresentate dalle
parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale,
come previsto dall'art. 14
del presente CCNL;
h) definire
tutte le problematiche rinviate alla Commissione
stessa
dagli articoli del presente CCNL.
Titolo
XLVII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo
79.
Per tutte
le controversie individuali o collettive relative
all'applicazione del
presente CCNL, è
prescritto il tentativo
di
conciliazione
in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite
dal
presente articolo.
Anche
per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle
leggi 15.7.66
n. 604 e 11.5.90 n. 108, non
derivanti da provvedimenti
disciplinari,
devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per
il
tramite della Commissione di cui all'art. 78 del presente CCNL.
I
verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie,
dovranno
essere sottoscritti anche dai lavoratori dipendenti e dai datori
di lavoro
interessati. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio
provinciale
del lavoro (legge 11.8.73 n. 533).
La parte
interessata, sia essa lavoratore dipendente che datore di lavoro,
alla
definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di
conciliazione
tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.
La Commissione di cui all'art. 78 del presente
CCNL ricevuta la richiesta
di conciliazione, è tenuta a comunicare nei
modi e nei termini di legge,
alla parte contrapposta, oltre al motivo della
controversia il giorno e
l'ora in cui sarà esperito il tentativo di
conciliazione; l'incontro tra
le parti deve avvenire entro e non oltre 15
giorni dalla data di avvenuto
invio
della comunicazione alla parte contrapposta.
Titolo
XLVIII - CODICE DISCIPLINARE
Art. 80
- Doveri del lavoratore dipendente.
Il lavoratore dipendente deve esplicare
l'attività per la quale è stato
assunto
con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro stabilito con
il datore di lavoro o chi
per esso ed adempiere a tutte formalità che
l'azienda e la cooperativa ha
posto in essere per il controllo delle
presenze;
2) svolgere
tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di
lavoro
o chi per esso, nel rispetto
delle norme del presente
CCNL
applicato in Azienda e Cooperativa e delle
disposizioni attuative con la
massima diligenza ed assiduità;
3) conservare la più assoluta segretezza sugli
interessi dell'azienda e
della
cooperativa evitando di propagare, specialmente alla concorrenza,
notizie
riguardanti le strategie di
mercato usate e in uso
presso
l'azienda e la cooperativa stessa;
4) in
merito alla posizione
assegnata e ai
compiti inerenti, il
lavoratore dipendente deve evitare di trarre
in qualsiasi modo profitti
propri
a danno dell'azienda e della cooperativa in cui lavora, evitando
altresì
di assumere impegni e incarichi,
nonché svolgere attività in
contrasto con gli obblighi e doveri
derivanti dal rapporto di lavoro. Si
richiama
a proposito il RDL 13.11.24 n.
1825 convertito in legge
n.
562/25;
5) usare la massima cortesia, anche nei modi e
sistemi di presentazione,
con
la clientela ed il pubblico che per qualsiasi motivo intrattiene
rapporti con l'azienda e con la cooperativa;
6) evitare
nella maniera più assoluta di
ritornare nel locali della
azienda
e della cooperativa e
trattenersi oltre il normale orario di
lavoro prestabilito, salvo che vi sia
autorizzazione dell'azienda e della
cooperativa, ovvero che sia previsto dal presente
CCNL o da disposizioni
legislative;
7) rispettare
tutte le disposizioni in uso presso l'azienda
e la
cooperativa e dettate dai titolari e/o
superiori se non contrastanti con
il presente CCNL e con le leggi vigenti.
Disposizioni
disciplinari.
I
lavoratori dipendenti che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti
all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di
lavoro instaurato
saranno
sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 ore
della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per
un periodo non
superiore a 10 giorni.
Non è
possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del
rimprovero verbale nei confronti del lavoratore
dipendente senza avergli
preventivamente
contestato formalmente l'addebito ed averlo sentito in sua
difesa;
in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero
verbale non possono essere applicati prima che siano
trascorsi 5 giorni
dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
La comunicazione degli addebiti dovrà
essere fatta con comunicazione
scritta contenente
la specificazione dell'infrazione commessa. Il
lavoratore
dipendente avrà la possibilità di presentare le controdeduzioni
a sua
difesa entro 5 giorni.
L'adozione del
provvedimento disciplinare dovrà essere
presa entro 10
giorni dalla scadenza del termine assegnato al
lavoratore dipendente per
presentare le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà
essere comunicata
al
lavoratore dipendente con lettera raccomandata r.r.
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei
confronti dei lavoratori
dipendenti
che:
a) risultano
assenti ingiustificati dal lavoro per
uno o più giorni
consecutivi fino ad un massimo di 3 giorni;
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza
giustificato motivo;
c) abbiano
ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o
lo sospendano e/o ne anticipino la
cessazione;
d) procurino
guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e
quanto altro esistente presso l'Azienda e la
cooperativa;
e) contravvengano al divieto di accettare mance dalla clientela della
azienda e della cooperativa, da fornitori
della stessa o che comunque le
promuovano e/o le sollecitino;
f) non
rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL
in
Azienda e nella Cooperativa, commettano atti
che portino pregiudizio alla
sicurezza, alla disciplina ed all'igiene
dell'azienda e della Cooperativa.
È evidente
che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno
adottate per
le mancanze di minor rilievo, la
multa e la sospensione
saranno
adottate per le mancanze di maggior rilievo.
Titolo
XLIX - PATRONATI
Articolo
81.
Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di
svolgere, su un piano
di
parità, la
loro attività all'interno delle
Aziende e Cooperative; per
quanto riguarda gli istituti di Patronato di
emanazione e/o convenzionate
con le
OOSS firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue: gli
istituti di
patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla legge
mediante
i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati
preventivamente
a conoscenza delle Aziende e delle Cooperative, muniti di
documento di
riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle
Direzioni
dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali
variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno
con le singole Aziende e le
singole
Cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che
deve
attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale.
Qualora,
per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti
del Patronato
dovessero conferire durante
l'orario lavorativo con
un
lavoratore dipendente della Azienda e Cooperativa per
l'espletamento del
mandato da
questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne
daranno tempestiva
comunicazione alla Direzione
aziendale, la quale
provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente
interessato il permesso
di allontanarsi dal posto di lavoro per il
tempo necessario, sempre che
non
ostino motivi di carattere tecnico organizzativo.
I rappresentanti del Patronato
usufruiranno di appositi Albi messi
a
disposizione dalle
Aziende e dalle Cooperative
e per informazioni di
carattere
generale.
Titolo
L - ASSISTENZA SANITARIA E INTEGRATIVA
Articolo
82.
Le parti
convengono di istituire una
Commissione paritetica a livello
nazionale composta da 6 persone, 3 per ogni parte
stipulante il presente
CCNL, per
individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi
nel campo
dell'assistenza sanitaria e integrativa nonché gli eventuali
rapporti di
compatibilità tra l'offerta
di servizi e le modalità
e
l'entità dei
finanziamenti. Fatta salva
la facoltà del
lavoratore
dipendente
di accedere o no, ovvero, esercitare opzioni diverse da quelle
che
potranno essere previste dalla Commissione stessa.
Titolo
LI - PREVIDENZA INTEGRATIVA
Articolo
83.
Le parti
convengono di istituire una
Commissione paritetica a livello
nazionale,
composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente
CCNL, per
individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi
nel campo della previdenza integrativa, nonché
gli eventuali rapporti di
compatibilità tra
l'offerta di servizi e le modalità
e l'entità dei
finanziamenti. È
fatta salva la facoltà del lavoratore
dipendente di
aderire o
no, ovvero esercitare opzioni diverse da quelle che
potranno
essere
previste dalla Commissione stessa.
Titolo
LII - ENTE NAZIONALE BILATERALE DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME
(ENBOA).
Articolo
84.
Le parti
convengono, per dare attuazione all'intesa
sottoscritta il
21.12.98 di
istituire una Commissione paritetica
a livello nazionale,
composta da
6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente
CCNL.
Fermo restando
quanto già stabilito con la precedente contrattazione
collettiva
nazionale.
Titolo
LIII - ENTE NAZIONALE DI MUTUALITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME
(ENMOA).
Articolo
85.
Le parti
convengono, sia per dar seguito che per meglio regolamentare e
rilanciare il
Protocollo d'intesa tra loro sottoscritto il 29.9.99, di
istituire una Commissione paritetica a livello
nazionale, composta da 6
persone, 3
per ogni parte stipulante il
presente CCNL. Fermo restando
quanto già
stabilito con la
precedente contrattazione collettiva
nazionale.
Nota a
verbale.
Per ciò
che concerne gli artt. 84 e 85, UNCI si
riserva di aderire
successivamente.
Titolo
LIV - CONTRATTI DI INSERIMENTO
Articolo
86.
L'assunzione, a
tempo indeterminato di lavoratori
dipendenti privi di
specifica
esperienza lavorativa, si applica per un periodo di 24 mesi
il
trattamento
retributivo di seguito riportato:
a) 1°
anno: 85% della paga base nazionale
corrispondente al livello
d'inquadramento,
b) 2°
anno: 90% della paga base nazionale
corrispondente al livello
d'inquadramento.
L'instaurazione del rapporto di lavoro con contratto
d'inserimento dovrà
risultare
da atto scritto.
Titolo
LV - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
Articolo
87.
Il
presente CCNL recepisce l'intera normativa vigente in tema di contratti
di
riallineamento retributivo.
Proprietà
privata.
Le Organizzazioni stipulanti intendono
salvaguardare la piena e completa
proprietà
del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o
parziale ad
Enti, Organizzazioni, Imprese e
Privati, riservandosi ogni
azione
a salvaguardia dei loro diritti.
Norma
transitoria.
Vacanza
contrattuale.
Per la
vacanza contrattuale i lavoratori dipendenti devono percepire la
somma
di £. 400.000, meno quanto già percepito dai lavoratori dipendenti o
soci
per lo stesso motivo.