ccnl turismo

                                                                    indice

 

 

 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO

 

 

22 gennaio 1999

 

 

FILCAMS

FISASCAT

UILTuCS

FEDERALBERGHI

FIPE

FIAVET

FAITA

INTERSIND

 

 

Il giorno 22 del mese di gennaio 1999, in Roma

 

tra

 

-      Federazione   delle  Associazioni  Italiane  Alberghi   e   Turismo

  (FEDERALBERGHI), rappresentata dal proprio Presidente Alberto Sangregorio,

  con la partecipazione della Commissione sindacale presieduta da Alessandro

  Giorgetti e composta da Bernabò Bocca, Presidente del Sindacato Italiano

  Grandi Alberghi, Vanni Cecchinelli, Presidente dell'Associazione Italiana

  Alberghi  per la Gioventù, Alessandro Giorgetti, Presidente del Comitato

  Nazionale Attività Stagionali, Armando Petromilli, Presidente del Comitato

  Nazionale  Mezzogiorno,  Marco  Ponziglione,  Presidente  del   Comitato

  Nazionale  Piccola Impresa, Giuseppe Roscioli, Presidente  del  Comitato

  Nazionale  Giovani  Albergatori  e da  Anita  Baldi,  Maurizio  Baldini,

  Gianfranco  Barbone, Giacomo Bardelli, Massimo Bettoja, Carlo  Buccelli,

  Gabriele  Bucci,  Carlo  Calmieri, Antonio Camisa,  Clemente  Cammarota,

  Giovanni  Carbone,  Rosario  Carpita, Sebastiano  Catinello,  Alessandra

  Ceccotti, Luca Cevoli, Rudi Christof, Giovanni Ciana, Vittorio De Martino,

  Sergio  Donati,  Christoph Engl, Francesco Erdarelli,  Arnaldo  Fagiolo,

  Stefano Falchetta, Enzo Ferrandino, Maurizio Ferrante, Vittorio Ferraris,

  Pietro  Foti, Marco Golinelli, Riccardo Gritti, Giuseppe Habeler,  Mario

  Lazzarini,  Lidia  Linter,  Giovanni Mancini, Fabio  Manenti,  Pierluigi

  Masini,  Giorgio Mencaroni, Roberto Michelini, Marco Misischia, Vittorio

  Moroncelli, Ovidio Mugnai, Giancarlo Mulas, Nino Mundula, Corrado Neyroz,

  Aniello Ottiglio, Edmondo Papi, Franco Parretti, Maurizio Parrini, Walter

  Pecoraro,  Massimo  Pezzano, Fausto Placucci, Boris  Procchieschi,  Enzo

  Rosolino,  Nicola  Sartorello, Claudio Scarpa, Leonarda  Somma,  Tommaso

  Tanzilli,  Antonio  Ternullo,  Raimondo Tomassini,  Riccardo  Tomasutti,

  Gaetano Torino, Giuseppe Trafiletti, Antonio Triunfo, Fabio Vanni, Alberto

  Viti,  assistita  dal Direttore generale Alessandro Cianella,  dal  Vice

  Direttore Alberto Piccardo, dal Capo Servizio sindacale Alessandro Massimo

  Nucara e da Angelo Giuseppe Candido;

 

-     Federazione  Italiana  Pubblici Esercizi (FIPE),  rappresentata  dal

  proprio Presidente Sergio Billè e con la partecipazione della Commissione

  Sindacale   presieduta da Stefano Mauro e composta  da   Natale  Abbate,

  Franco  Bergamino,  Giorgio Buratti, Gianni Carbone,  Giuseppe  Colucci,

  Franco  Cremaschi, Renato Cumerlato, Giancarlo Deidda,  Andrea  Durando,

  Roberta  Ebaldi, Claudio Ferraro, Arnaldo Fiorenzoni, Paola  Fontanelli,

  Fabrizio Fumagalli, Guido Garavello, Pierantonio Genestrone, Marco Gialdi,

  Angelo  Luni,  Vincenzo Luotto, Vartan Manoukian, Franco  Marchi,  Carlo

  Marinelli,  Sergio Mattana, Carmine Migliore, Paolo Moro, Antonio  Pace,

  Alessandro  Palazzi,  Massimiliano  Polacco,  Lucio  Pompili,  Francesco

  Privitera,  Ezio  Rizzoli, Marco Savini, Angelo Schiavi,  Silvio  Salza,

  Riccardo  Scarselli,  Antonio  Tarzia,  Michele  Tozzi,  assistiti   dal

  Segretario  generale  Edi Sommariva e dal Direttore  Servizio  sindacale

  Silvio Moretti;

 

-     Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese  di  Viaggi  e

  Turismo  (FIAVET) rappresentata dal proprio Presidente Antonio  Tozzi  e

  dalla Giunta esecutiva della Federazione composta dal Vice Presidente  -

  Responsabile delle Relazioni Sindacali - Giuseppe Cassarà e da  Giuseppe

  Amabile, Romano Caravita, Sandro Del Favero, Caterina Politi e Alessandro

  Viazzo,  assistiti  dal Direttore Alberto Corti e dal  Responsabile  del

  Servizio sindacale Pierluigi Fiorentino;

 

-     Federazione  delle  Associazioni Italiane dei  Complessi  Turistico-

  Ricettivi dell'Aria Aperta (FAITA), rappresentata dal proprio Presidente

  Felice Chiesa e dai Vice Presidenti Stefano Amadei, Placido Rosi, Maurizio

  Vianello e Giuseppe Zingale a mezzo della Commissione sindacale presieduta

  da  Giorgio  Godeas, con l'assistenza del Segretario generale  Salvatore

  Vingiani;

  con   la  partecipazione  della  Confederazione  Generale  Italiana  del

  Commercio  Turismo  e  Servizi  e  delle  piccole  e  medie  imprese   -

  CONFCOMMERCIO;

 

-    INTERSIND*, rappresentata da Stanislao Grazioli;

 

e

 

-    Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS-

  CGIL),  rappresentata dal Segretario generale Aldo  Amoretti,  dal  Vice

  Segretario generale vicario Pietro Ruffolo, dai Segretari Ivano Corraini,

  Maria Antonietta Franceschini, Bruno Perin, Claudio Treves, dal Presidente

  del  Comitato  direttivo nazionale Bruno Rastelli e  dai  componenti  il

  Comitato  direttivo  nazionale Silvano Conti,  Luigi  Coppini,  Gabriele

  Guglielmi,  Piero  Marconi, Manlio Mazziotta,  Gennaro  Pannozzo,  Luigi

  Piacenti, Luisa Albanella, Livio Anelli, Dalida Angelini, Alfonso Argeni,

  Assunta  Aurisicchio, Carla Balducci, Otello Belli, Alessandro Beltrami,

  Vincenzo  Belzaino,  Paola  Berfonzi, Marco Bertolotti,  Ennio  Bianchi,

  Vigilio Biscaro, Luigi Bittarelli, Dino Bonazza, Adriano Bonetti, Moreno

  Bottoni,  Walter  Calzavarra, Franco Capasso, Daniela Cappelli,  Roberto

  Cappellieri,  Vito  Carchia, Maura Carli, Maddalena Carnevale,  Giovanni

  Carpino,  Fabio  Castagnini,  Monica Cavallini,  Orfeo  Cecchini,  Elena

  Ceschin,  Eda  Ciccarelli,  Canio Cioffi,  Sergio  Codonesu,  Alessandro

  Collini,  Eligio Conversano, Antonio Coppola, Luigi Corazzesi,  Giovanni

  Cotzia,  Santo  Crescimone, Anna Cuntrò, Costanza  d'Albesio,  Giancarlo

  d'Andrea,  Loredana de Checchi, Carla della Volpe, Elio Dota,  Gabriella

  Fanesi, Paolo Favetta, Tiziana Ferroci, Giordano Fiorani, Gastone Fiori,

  Cinzia  Folli,  Enrico Folloni, Piergiorgio Forti, Sergio  Franceschini,

  Franco  Franceschini, Gualtiero Francisconi, Corrado  Franzoso,  Armando

  Galati,  Fabio Giunti, Lorenza Giuriolo, Marzio Govoni, Vincenza Grasso,

  Angelo  Guerriero, Tiziana Gusmerini, Sveva Haertter, Leandro Innocenti,

  Antonio Lareno, Elena Lattuada, Vincenzo Limonta, Maurizia Losi, Patrizia

  Maestri,  Luca  Magnani,  Gianfranco Mancini,  Giuseppe  Mancini,  Maria

  Mancini,  Antonio Marchese, Giancarlo Marchi, Gabriele Marchi,  Cristina

  Maroni, Elena Martis, Roberto Mati, Giuseppe Meini, Rosa Giulia Melidoni,

  Massimo Melotti, Leandro Menichelli, Adriana Merola, Cono Minnì, Carmela

  Minniti,  Tiziana  Mordeglia, Gaetano Morgese, Mario  Moriconi,  Silvana

  Morini, Antonio Moscatelli, Giusi Muchon, Luciano Nacinovich, Anna  Rosa

  Nannetti,  Antonio  Palazzo,  Lora Parmiani,  Celeste  Paulon,  Giuseppe

  Pedrazzini, Santo Pellegrino, Sergio Pestelli, Antonello Pirastru, Rocco

  Pisanello, Santino Pizzamiglio, Lauro Pregnolato, Michele Presta, Giuseppe

  Provitina, Fausto Quattrini, Massimo Re, Pierino Ricci, Gianni Roncaccia,

  Patrizia  Rossigni,  Fiorella Rossi, Marco  Roverano,  Vladimiro  Sacco,

  Alessandra Salvato, Giorgio Scarinci, Anna Schiano, Giuseppe Scognamillo,

  Egidio Serafini, Loredana Serraglia, Giuseppe Sforza, Walter Sgargi, Fabio

  Sormanni,  Antonio Stancampiano, Rosario Stornaiuolo, Francesco  Taddei,

  Antonio Terenzi, Franco Tettamanti, Anna Tornari, Antonio Triglia, Gianni

  Trinchero,  Domenico  Troise, Rosa Veccia, Andrea Vitagliano,  Christine

  Walzl,  Renato  Zanieri,  Leonardo  Zucchini,  con  l'intervento   della

  Confederazione  Generale  Italiana Lavoratori (CGIL)  rappresentata  dal

  Segretario confederale Francesca Santoro;

 

-     Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini  e

  del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata dal Segretario generale Gianni

  Baratta,  dai  Segretari nazionali Pierangelo Raineri, Pietro  Giordano,

  Mario  Piovesan,  Giovanni Pirulli, da: Antonio Michelagnoli,  Salvatore

  Falcone,  Mario  Marchetti,  Marcello Pasquarella,  Daniela  Rondinelli,

  dell'Ufficio sindacale unitamente ad una delegazione trattante  composta

  da:  Giovanni  Agostini, Annalisa Albertazzi, Antonio  Albiniano,  Giusy

  Amadasi,  Cecilia Andriolo, Patrizia Antonini, Antonio  Bacci,  Giuliana

  Baretti, Matteo Barrella, Dario Battuello, Alberto Bizzochi, Sante Blasi,

  Luciana  Bommassar, Claudio Bosio, Paola Botti, Lidia Brachelente,  Rita

  Brandalise,  Mauro  Brinati, Gianfranco Brotto, Camillo  Buffa,  Roberta

  Cabrelle,  Renato  Calì,  Giuseppe Calzaghe, Dario  Campeotto,  Riccardo

  Camporese,   Felice  Cappa, Malgara Cappelli, Donato Cappiello,  Rosalba

  Carai,   Piero   Caredda,  Sergio  Carminati,  Silvia  Carrara,   Elmina

  Castiglioni, Antonio Castrignano, Giovanna Catizzone, Alfredo Cattaruzza,

  Alberto Cavalloni, Mirco Ceotto, Milena Cesca, Stefania Chirico,  Franco

  Ciccolini,  Antonio  Cinosi,  Bruno  Cordiano,  Roberto  Corona,   Carlo

  Costantini,  Patrizio Cusano, Amelio Custodi, Mario Dal Soler,  Giovanni

  D'Angelo, Carla De Stefanis, Adriano Degioanni, Marco Dell'Infante, Marco

  Demurtas, Ester Di Domenico, Ermanno Di Gennaro, Pancrazio Di Leo, Gennaro

  Di Micco, Carlo Di Paola, Ulrike Egger, Battistino Guido Fabiano, Giovanni

  Fabrizio, Quinto Fantini, Domenico Ferrigni, Francesco Ferroni,  Antonio

  Fiorenza,  Ferruccio  Fiorot, Ilda Fittipaldi, Giuseppe  Foti,  Loredana

  Franco,  Andrea  Gaggetta, Adriano Giacomazzi, Giovanni  Giudice,  Rocco

  Golino,  Erminio  Gomiero,  Luca Grazioli,  Daniele  Grieco,  Alessandro

  Gualtieri,  Davide  Guarini,  Aldo Guardone,  Pietro  Ianni,  Alessandro

  Ingrosso,  Angela  Kalaydjian, Fabio Laritonda, Angela Lazzaro,  Carmela

  Licenziato,  Rosario  Lo  Proto, Luca Maestripieri,  Alfredo  Magnifico,

  Ottilia  Mair,  Iride Manca, Gilberto Mangone, Danilo  Manini,  Riccardo

  Mantovani,  Aldo  Manzini,  Fabio Marcatili,  Luca  Marcazzan,  Maurizio

  Marcolin, Giovanni Marini, Viviana Masi, Tiziana Mastrangelo, Gianfranco

  Mazza,  Renata  Mazzacco,  Amedeo Meniconi, Biagio  Montefusco,  Aniello

  Montuoso, Iris Morassi, Raffaella Moretto, Bice Musocchi, Erika Naretto,

  Nicola Nesticò, Ivano Orsuni, Rosa Palmieri, Silvano Pandolfo, Ugo Parisi,

  Sabrina  Parutta,  Paolo Perazzoli, Ferruccio Petri,  Luigino  Pezzuolo,

  Giorgio   Piacentini,   Leonardo  Piccino,   Antonio   Pirozzi,   Pietro

  Pizzingrilli,  Alberto  Pluda,  Luigi Polinesi,  Rosetta  Raso,  Roberto

  Ricciardi,  Vincenzo  Riglietta, Maurizia Rizzo,  Tina  Saglia,  Daniele

  Salvador,  Francesco  Sanfile,  Luciano  Santigli,  Bruno  Sassi,  Santo

  Schiappacasse,  Rolando  Sirni,  Lorena  Soffritti,  Selena  Soleggiati,

  Francesco  Spanò,  Mario Testoni, Giuseppe Tirelli,  Giuseppe  Tognacca,

  Giuseppe Tognarini, Fernando Toma, Giancarlo Trotta, Oscar Turati, Michael

  Untergasser,  Mauro Urli, Costantino Vaidanis, Elena Vanelli,  Francesco

  Varagona,  Floriana  Vissà, Giovanni Zambelli;  con  l'intervento  della

  Confederazione  Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)  rappresentata  dal

  Segretario confederale Luigi Bonfanti;

 

-     Unione  Italiana  Lavoratori Turismo Commercio e Servizi  (UILTuCS),

  rappresentata  dal  Segretario generale Brunetto  Boco,  dal  Presidente

  Raffaele Vanni, dai Segretari nazionali: Emilio Fargnoli, Marco Marroni,

  Gianni Rodilosso, Parmenio Stroppa; da Fulciniti Caterina, Paolo Poma  e

  Antonio  Vargiu  dal  Dipartimento sindacale; dai  membri  del  Comitato

  direttivo nazionale Amari Sergio, Amoretti Carlo, Andreani Paolo,  Aruga

  Luciano, Baio Pietro, Baldini Giuliana, Belletti Pina, Benanti Giuseppe,

  Bentivegna  Gaetano, Bettocchi Bruno, Bonfanti Fabrizio, Bove Salvatore,

  Callegaro Gianni, Canali Luigi, Carli Bruno, Casadei Maurizio, Castiglione

  Agata,  Cerù  Silvio, Chisin Grazia, Cieri Nicola, Cioccoloni  Gianluca,

  D'Amico Francesco, Damiano Domenico, D'Angelo Mario, Della Luna Rocco, De

  Simone  Michele,  Diecidue Sergio, Fanzone Salvatore, Fiorino  Gabriele,

  Franzoni Stefano, Fruggiero Giuseppe, Gazzo Giovanni, Giannetti Giuliano,

  Giorgio Giovanni, Guidi Giancarlo, Gullone Luciano, Ierulli Cesare, Iozzia

  Bartolo, La Torre Pietro, La Volta Cosimo, Lo Vasco Maria, Luchetti Maria

  Ermelinda,  Maselli Nicola, Massari Gilberta, Milandri Maurizio,  Monaco

  Antonio,  Morandi  Ivano,  Musu  Roberta,  Napoletano  Antonio,   Nomade

  Raffaella,  Ortelli  Francesco, Pace Leonardo,  Parisi  Giulio,  Paolini

  Pierluigi,  Pellegrini  Aurelio,  Pezzetta  Giannantonio,  Rabà   Gioia,

  Regazzoni  Maurizio, Rovatti Ennio, Tomasi Gianni, Sama Carlo, Sagliocco

  Giuseppe, Sastri Pasquale, Scardaone Luigi, Scarpellini Virgilio, Servadio

  Remigio,  Servidei  Fabio, Sorgia Elisabetta,  Veronese  Ivana,  Verrino

  Antonio,  Vurruso  Angelo, Zanghi Domenico, Zarfati  Angelo;  e  con  la

  partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella  persona  del

  Segretario confederale Lamberto Santini;

 

visto il Protocollo interconfederale 23.7.93, il CCNL Turismo del 6.10.94,

l'Accordo per il rinnovo della parte retributiva 19.7.96, l'Accordo quadro

sui  centri  di servizio del 29.9.97, il Patto sociale per lo  sviluppo  e

l'occupazione 22.12.98, si è stipulato

 

il  presente  CCNL  per  i  dipendenti da aziende  alberghiere,  complessi

turistico-ricettivo  dell'aria  aperta,  pubblici  esercizi,  stabilimenti

balneari,  alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed  approdi

turistici,  rifugi alpini di cui all'art. 1, composto da  15  titoli,  429

articoli  e 14 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti

di tutte le Organizzazioni stipulanti.

 

 

* In  relazione  alle  modifiche  dell'assetto  associativo  nel frattempo

  intervenute,  FEDERRETI û Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la

  Mobilità,  è subentrata  a  INTERSIND  nella  titolarità  di  tutti  gli

  accordi nell'ambito del settore Turismo.

 

 

 

PREMESSA AL CCNL

 

Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti

contrattuali,  sulle  politiche  del lavoro  e  sul  sostegno  al  sistema

produttivo  del 23.7.93 e il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione

del  22.12.98  costituiscono il quadro di riferimento sulle cui  linee  le

parti confermano di sviluppare, ad ogni livello, il proprio confronto.

 

Il  presente  contratto ne realizza, per quanto di propria competenza,  le

finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:

 

-     attribuendo  all'autonomia collettiva una funzione primaria  per  la

  gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del confronto ai

  diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un

  ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;

-     regolando  l'assetto della contrattazione collettiva in funzione  di

  una  dinamica  delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire  ai

  lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici  e  alle

  imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché

  di  sviluppare  e  valorizzare pienamente le opportunità  offerte  dalle

  risorse umane;

-     definendo  il  complesso  normativo ed economico  che  dovrà  essere

  assunto  come  riferimento inderogabile ai fini della emanazione  di  un

  provvedimento  legislativo che garantisca l'efficacia 'erga  omnes'  del

  sistema contrattuale.

 

Le  parti  -  nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale  e  ferme

restando  le rispettive distinte responsabilità e funzioni delle OOSS  dei

datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori - hanno inteso  realizzare  con  il

presente  contratto non solamente una fase negoziale, bensì  un  confronto

globale  teso  al  consolidamento e allo sviluppo delle  potenzialità  del

turismo,  dandosi  atto  reciprocamente della  necessità  di  favorire  lo

sviluppo  economico  e  la crescita occupazionale mediante  l'allargamento

della  base  produttiva  e  un recupero della capacità  competitiva  delle

imprese sui mercati internazionali.

 

In  questo quadro, le iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni

pubbliche   saranno  fondate  sulla  ricerca  di  impegni  indirizzati   a

riaffermare  le politiche settoriali e a consolidare il ruolo del  turismo

quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, cui destinare, in

una  visione  globale  di  strategia economica e programmatoria,  mezzi  e

risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione  della

ricchezza e dell'occupazione del Paese.

 

Le  parti  convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche  a  livello

locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione

e   per   garantire   il  rispetto  dell'autonomia  e  l'esercizio   delle

responsabilità   attribuite  alle  parti  sociali  ai  vari   livelli   di

competenza.  In  particolare, le parti promuoveranno  la  costituzione  di

tavoli  triangolari  di concertazione ai vari livelli  per  il  confronto,

anche  preventivo,  delle iniziative istituzionali,  anche  legislative  e

regolamentari,  concernenti le materie che attengono ai  rapporti  tra  le

imprese   ed  i  loro  dipendenti,  nonché  le  materie  suscettibili   di

condizionare le condizioni di sviluppo del settore.

 

Analogamente,  le  parti  convengono  di  mettere  in  atto  le  opportune

iniziative  nei  confronti della UE, al fine di utilizzare  al  meglio  le

opportunità offerte dalla legislazione comunitaria in materia di  turismo,

ivi compreso il turismo sociale.

 

Le  parti,  nel  darsi atto della validità dell'assetto e della  struttura

contrattuale,  sono  impegnate a sviluppare  organicamente  e  a  tutti  i

livelli  le  relazioni sindacali. In questo quadro le  parti,  a  tutti  i

livelli,  sono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e  proficui

rapporti,  attraverso  l'approfondimento  organico  delle  conoscenze  dei

problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni

sindacali  e  di  strumenti di gestione degli accordi, anche  al  fine  di

garantire  il  rispetto delle intese e sfavorire l'eventuale insorgere  di

conflittualità  tra le parti. In questo senso, le parti assegnano  rilievo

cruciale  al  sistema degli Enti bilaterali e dei Centri di  servizio,  ai

fini  della promozione e del monitoraggio di politiche attive del  mercato

del lavoro, anche con riferimento al lavoro interinale e a nuove tipologie

di  rapporto di lavoro che potranno essere individuate dalla legislazione,

da  adottare tanto sul versante delle nuove forme di flessibilità,  quanto

per  gli  aspetti  che  attengono alla creazione di un  efficiente  canale

d'ingresso nel mercato del lavoro.

 

Le  parti  concordano,  inoltre, sull'esigenza di partecipare  attivamente

affinché  lo  sviluppo del dialogo sociale, in sede comunitaria,  affronti

l'analisi  e  l'approfondimento  dei  percorsi  di  armonizzazione   delle

normative  legislative in tema di rapporti di lavoro negli  Stati  membri,

con  particolare  riferimento agli strumenti  di  formazione  nonché  alla

equiparazione dei titoli professionali.

 

A   fronte   della  concorde  valutazione  sulla  necessità  di  politiche

d'investimento,  riorganizzazione e sviluppo  qualificato  e  stabile  del

settore  turismo, le parti hanno inteso non solo concorrere ad individuare

le  conseguenti  normative ma, anche, realizzare un sistema  di  relazioni

sindacali e di informazioni coerente con le esigenze sia delle imprese sia

dei  lavoratori del settore nonché funzionale alla individuazione  e  alla

esaltazione  delle potenzialità e degli aspetti innovativi espressi  nelle

diverse tipologie settoriali e aziendali.

 

Inoltre,  le parti riconoscono funzionale agli obiettivi di progresso  del

settore  la  riforma del sistema contributivo e, nel quadro degli  impegni

assunti   a  livello  interconfederale  e  comunitario,  riconfermano   la

necessità  di  eliminare  le  sperequazioni rispetto  agli  altri  settori

produttivi, anche al fine di attenuare il divario tra costo del  lavoro  e

reddito disponibile.

 

Ai  fini del processo di recupero e sviluppo di efficienza e produttività,

le  parti - ciascuna nell'ambito delle proprie possibilità e competenze  -

riconoscono la necessità di porre in essere iniziative atte a rafforzare e

valorizzare  il  ruolo del settore turismo nel quadro della programmazione

nazionale,  anche tramite appositi provvedimenti legislativi e  finanziari

tesi  a  un'efficace  tutela dei livelli produttivi e occupazionali  e  il

riequilibrio  delle  condizioni che sfavoriscono  la  situazione  italiana

rispetto  al  contesto  europeo. In particolare, le  parti  convengono  di

elaborare  interventi congiunti nei confronti del Governo al fine  di  non

pregiudicare  le  prospettive di mantenimento  o  di  potenziale  sviluppo

dell'occupazione  nel  Mezzogiorno d'Italia,  gravemente  compromesse  dai

recenti provvedimenti in materia di oneri sociali.

 

Le  parti,  inoltre  -  tenuto  conto della  specifica  caratteristica  di

intersettorialità  del turismo e della sua forte dipendenza  dal  contesto

economico   contiguo   con  particolare  riferimento  alle   problematiche

dell'ambiente,   del   trasporto   e,   in   generale,    delle    carenze

infrastrutturali nel suo insieme - intendono promuovere  ad  ogni  livello

iniziative idonee al fine di realizzare un quadro di riferimento economico

ed  istituzionale efficace per lo sviluppo del turismo e, in  particolare,

per porre in essere condizioni omogenee rispetto agli altri settori.

 

In tale contesto le parti valutano indifferibile l'adozione di strumenti e

l'impegno  di  risorse che consentano una organica politica di  promozione

del sistema Paese adeguata rispetto al contributo offerto dal turismo alla

formazione della ricchezza nazionale.

 

In questo quadro si colloca anche la necessità di riforma della disciplina

legislativa del settore e in particolare della legge quadro sul turismo al

fine  di  attivare forme di sostegno e di agevolazione degli  investimenti

diretti alla riqualificazione dell'offerta, dell'intermediazione turistica

nel   suo  complesso,  all'incentivazione  della  domanda,  allo  sviluppo

dell'occupazione e della sua qualificazione.

 

 

 

PROTOCOLLO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

E RELAZIONI ISTITUZIONALI

 

1)    L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei  servizi

   offerti alla clientela assumono per le parti valenza strategica per  lo

   sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante

   la  valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla

   formazione professionale.

 

2)    La  professionalità degli addetti costituisce un  patrimonio  comune

   delle parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità

   competitiva sui mercati internazionali.

 

3)    I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato

   del  lavoro, che interessano oggi l'Italia e la maggior parte dei paesi

   europei,  individuano l'occupabilità e l'adattabilità come  riferimenti

   chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento.

 

4)     Si   manifesta  l'esigenza  di  sperimentare  metodi  e   strumenti

   propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le

   esigenze di flessibilità del settore, basato sull'accesso alle competenze

   lungo tutto l'arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo  il

   mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa

   primaria di occupabilità.

 

5)    Le  parti  sociali, riconoscendo grande importanza  al  ruolo  della

   formazione,  hanno promosso un progetto sperimentale sull'apprendistato

   denominato "Verso il 2000ö approvato dal Ministero del lavoro e finanziato

   dal Fondo Sociale Europeo.

 

6)    Il  sistema  degli  Enti bilaterali del turismo, nelle  sue  diverse

   articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema

   di  formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una

   propria  riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti

   formativi,  la  flessibilizzazione  dell'accesso  alla  formazione  per

   lavoratori ed imprese, l'integrazione tra sistemi.

 

7)    Con il presente contratto, le parti ribadiscono il valore strategico

   della  formazione  professionale; individuano gli  opportuni  strumenti

   normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei

   lavoratori  in possesso di specifici titoli di studio e/o  di  adeguata

   esperienza  professionale, individuando negli Enti bilaterali  la  sede

   idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione

   delle conseguenti iniziative.

 

8)   In conseguenza di ciò, le parti hanno:

 

-     sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano  la

  formazione  professionale  dei lavoratori neo-assunti  e  la  formazione

  continua dei lavoratori in servizio;

-     riformulato  il  capitolo  del mercato del  lavoro  con  particolare

  riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito,

  lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato;

-     consolidato la rete degli Enti bilaterali e dei Centri  di  servizio

  evidenziandone   il  ruolo  strategico  in  funzione  della   formazione

  professionale e dell'agevolazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro

 

9)    Le  parti,  vista l'attività in materia di formazione  professionale

   sviluppata anche attraverso l'EBNT e dalle sue articolazioni territoriali,

   preso atto di quanto previsto in materia di formazione professionale:

 

-    dalla legge n. 236/93;

-    dal Protocollo 23.7.93;

-    dalla legge n. 196/97;

-    dal Patto per il lavoro 24.9.96;

-    dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 23.12.98;

-    dai nuovi provvedimenti in materia di formazione degli apprendisti;

-    dal Masterplan sulla formazione professionale;

-     dalla  riforma  dei  cicli scolastici e dei  sistemi  di  formazione

  superiore;

 

  al fine di potenziare le azioni intraprese s'impegnano congiuntamente  a

  richiedere   alle  competenti  istituzioni  pubbliche  una  maggiore   e

  rinnovata  attenzione nei confronti degli strumenti formativi  destinati

  al   settore,   con   particolare  riferimento   all'attivazione   degli

  investimenti  che  possono essere realizzati per il tramite  degli  Enti

  bilaterali nel campo della formazione continua.

 

10)   In  questo  quadro,  le  parti, considerata la  competenza  primaria

   assegnata  alle  Regioni in materia di formazione  professionale  e  di

   turismo, s'impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli  Enti

   bilaterali, con gli Assessorati regionali alla formazione professionale e

   al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive

   iniziative.

 

11)  Le parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale

   di  confronto  sul turismo tra Governo e Parti sociali con  particolare

   riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  e  alla

   formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché  simili

   sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

 

 

Dichiarazione congiunta.

 

Le  parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93,  e  al

fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle

aziende,  richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo

finalizzato   alla   generalizzazione  del  presente   sistema   normativo

contrattuale,  anche  con  riferimento al  regime  contributivo  che  sarà

stabilito per la contrattazione di 2° livello.

 

Le  parti  stipulanti  convengono  che  qualsiasi  riduzione  di  oneri  o

qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti  il

presente  contratto  dovesse  concedere posteriormente  alla  stipula  del

presente   contratto   ad   una   qualsiasi   altra   Organizzazione,    è

automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.

 

 

 

Titolo I - VALIDITà E SFERA DI APPLICAZIONE

 

Articolo 1.

 

1)   Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto

  indicate ed il relativo personale dipendente:

 

I) AZIENDE ALBERGHIERE

 

a)    alberghi,  hotels meublés, alberghi specializzati per  il  soggiorno

  degli  anziani,  pensioni e locande; ristoranti,  self-services,  tavole

  calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente;

  ogni  altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di  esercizio

  alberghiero;

b)    taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui  al

  successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate

  e  con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte

  integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione

  diretta dell'albergatore;

c)   ostelli; residences, villaggi turistici;

d)   colonie climatiche e attività similari.

 

 

II) COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL'ARIA APERTA

 

a)   campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.

 

 

III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI

 

a)    ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services,  fast-foods,

  trattorie,  tavole  calde,  osterie con cucina,  pizzerie,  rosticcerie,

  friggitorie e similari;

 

-     piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con  cucina,

  che abbiano non più di 9 camere per alloggio;

-      caffè,  bar,  snack  bar,  bottiglierie,  birrerie,  fiaschetterie,

  latterie e ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e

  bevande di cui agli artt. 3 e 5, legge 25.8.91 n. 287;

-    chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;

-    gelaterie, cremerie;

-     negozi  di  pasticceria  e  confetteria, reparti  di  pasticceria  e

  confetteria annessi a pubblici esercizi;

 

b)    locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e  altre

  sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;

 

c)   laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;

 

d)   posti di ristoro sulle autostrade;

 

-     posti  di  ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione),

  aeroportuali,  marittime,  fluviali, lacuali  e  piscinali;  servizi  di

  ristorazione  sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di  ristorazione

  sulle piattaforme petrolifere;

-     aziende  addette alla preparazione, confezionamento e  distribuzione

  dei pasti (catering e altre);

-     aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e

  simili) e servizi sostitutivi di mensa;

-    spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);

 

e)    pubblici  esercizi  sopra elencati annessi a stabilimenti  balneari,

  marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre  e

  impianti sportivi;

 

f)   aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;

 

g)   ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande.

 

 

IV) STABILIMENTI BALNEARI

 

a)   stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.

 

 

V) ALBERGHI DIURNI

 

 

VI) IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO

 

a)   imprese di viaggi e turismo:

  intendendosi  per  tali,  indipendentemente dalla  definizione  compresa

  nella  ragione  sociale o indicata nella licenza di  esercizio  e  dalla

  denominazione   delle  eventuali  dipendenze  (Agenzie,  Uffici,   Sedi,

  Filiali,  Succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in  parte

  le attività di cui all'art. 9, legge 17.5.83 n. 217;

b)     operatori   privati,  associazioni  del  tempo  libero,  culturali,

  religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano  attività

  d'intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.

 

 

VII) PORTI E APPRODI TURISTICI

 

a)   porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.

 

 

VIII) RIFUGI ALPINI

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  s'impegnano  ad  incontrarsi entro  l'1.7.01  per  definire  le

modalità  di  estensione del presente CCNL al personale  dipendente  dalle

aziende  di  cui  all'art.  16, legge 13.5.99 n.  133  e  al  Decreto  del

Ministero delle finanze 31.1.00 n. 29 (sale bingo).

 

 

Nota a verbale.

 

Il presente contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche

-  esempio:  commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive  e

pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate  al

titolare  dell'azienda  turistica. Il  contratto  si  applica  altresì  ai

lavoratori di nazionalità straniera.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

1)    Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il

  termine "alberghi" ci si è intesi riferire alle "aziende alberghiere" di

  cui al punto I, art. 1.

2)    Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il

  termine "pubblici esercizi" ci si è intesi riferire alle "aziende pubblici

  esercizi" di cui al punto III, art. 1.

3)    Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il

  termine  "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle  "Imprese  di

  viaggi e turismo" di cui al punto VI, art. 1.

4)    Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il

  termine  "Campeggi"  ci  si è intesi riferire ai  "Complessi  turistico-

  ricettivi  dell'aria  aperta" di cui al  punto  II,  art.  1.  Le  norme

  dell'Accordo  27.3.79 con il quale è stata convenuta l'applicazione  del

  presente contratto al settore Campeggi hanno trovato inserimento generale

  e  specifico  nei  rispettivi istituti e articoli del presente  testo  a

  stampa.

 

 

 

Articolo 2.

 

1)    Il  presente  CCNL  disciplina  in maniera  unitaria  per  tutto  il

  territorio  della  Repubblica italiana i  rapporti  di  lavoro  a  tempo

  indeterminato e, in quanto compatibili con le disposizioni di  legge,  i

  rapporti di lavoro a tempo determinato.

 

2)    Esso deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e

  costituisce  in  ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento  minimo

  inderogabile  per  i  lavoratori dipendenti  dalle  aziende  di  cui  al

  precedente  art. 1 anche ai sensi e per gli effetti di cui  all'art.  4,

  legge 5.8.78 n. 502 e successive modificazioni.

 

3)   Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme

  di  tutti  i  precedenti CCNL e Accordi speciali del settore  turistico,

  nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate,

  riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.

 

4)     Per   quanto  non  previsto  dal  presente  contratto  valgono   le

  disposizioni di legge vigenti in materia.

 

5)   Restano salve le condizioni di miglior favore.

 

 

 

Articolo 3.

 

1)    Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune

  da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare o una unica ragione

  sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme  del

  presente contratto.

 

2)    In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente

  per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi

  verso terzi.

 

 

 

Titolo II - RELAZIONI SINDACALI

 

Capo I û DIRITTI DI INFORMAZIONE

 

LIVELLO NAZIONALE

 

Articolo 4.

 

1)    Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e

  le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle OOSS, tenuto conto

  delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale,

  convengono  sulla  necessità di promuovere  una  politica  turistica  da

  attuarsi  avvalendosi  dello strumento della  programmazione  e  di  una

  correlativa legge quadro.

 

2)    A  tal  fine,  annualmente in uno specifico  incontro  congiunto  da

  tenersi  di norma entro il 1° trimestre, le Associazioni imprenditoriali

  firmatarie  comunicheranno  alle  OOSS  nazionali  dei  lavoratori  dati

  conoscitivi  concernenti  le  dinamiche strutturali  del  settore  e  le

  prospettive  di sviluppo, con particolare riferimento alle  implicazioni

  occupazionali.

 

3)     Saranno  altresì  oggetto  di  esame  congiunto  le  iniziative  di

  programmazione  della politica turistica nonché lo stato  di  attuazione

  della legge quadro.

 

4)    In  tali  incontri  le  parti potranno adottare  nei  confronti  dei

  competenti  Organi istituzionali iniziative tendenti a  valorizzare  una

  politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche

  del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore,

  possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa

  relativa al collocamento e alla elevazione professionale dei lavoratori;

  ciò  al  fine  di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità  del

  servizio  e  a  sostegno dell'occupazione e della  sua  continuità,  con

  riferimento  alla  migliore utilizzazione degli impianti  attraverso  il

  prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne

  condizionano l'attuazione.

 

5)    Le  parti,  al fine di promuovere una maggiore garanzia  dell'utenza

  turistica  e  una  più effettiva tutela dei diritti della  collettività,

  concordano  sulla  necessità  di  incentivare  specifiche  politiche  di

  riqualificazione  del  settore  turistico  ispirate  al  criterio  della

  salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.

 

6)    Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di  cui  alla

  premessa del presente contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di

  strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di

  valutare  - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia  dei  beni

  artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività

  produttive  nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle  dotazioni

  infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione  e  la  qualità

  dell'occupazione.

 

 

 

LIVELLO TERRITORIALE

 

Articolo 5.

 

1)    Annualmente,  a  richiesta delle OOSS dei  lavoratori,  in  appositi

  incontri a livello regionale, le Organizzazioni imprenditoriali forniranno

  dati  conoscitivi  relativi  ai  piani di sviluppo  e  ristrutturazione,

  articolati per settori omogenei.

 

2)    In  tale  contesto  le parti effettueranno un  esame  congiunto  dei

  prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle

  dinamiche  strutturali, dai processi di sviluppo e di  ristrutturazione,

  dalle  ripercussioni  della situazione ambientale  e  del  territorio  -

  potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

Per  quanto concerne le "Imprese di viaggi e turismo" si precisa  che  per

"livello  territoriale"  ai  fini  del  presente  contratto  ci  s'intende

riferire al livello regionale.

 

 

 

LIVELLO AZIENDALE

 

Articolo 6.

 

1)    Le  imprese  turistiche  di particolare importanza  nell'ambito  del

  settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio

  nazionale o regionale e aventi rilevante influenza nel settore turistico

  in  cui  operano, in quanto strategicamente collegate alle  esigenze  di

  sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino

  oltre  100  dipendenti,  forniranno a richiesta delle  parti,  di  norma

  annualmente  in  un apposito incontro, alle OOSS competenti,  nazionali,

  regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e  su

  eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.

 

2)    Nel  corso  di  tale  incontro  le  OOSS  verranno  informate  delle

  prevedibili  implicazioni degli investimenti predetti sui criteri  della

  loro  localizzazione,  sugli  eventuali problemi  della  situazione  dei

  lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del

  personale.

 

3)    Le  OOSS  dei  lavoratori verranno informate  preventivamente  delle

  eventuali  modifiche  ai piani già esposti e che comportino  sostanziali

  variazioni dei livelli occupazionali.

 

 

 

Capo II - PARI OPPORTUNITà, UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, POLITICA ATTIVA

          DEL LAVORO

 

Articolo 7.

 

1)    Le  parti  convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione

  della Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635 e delle disposizioni legislative

  in  tema  di  parità  uomo-donna, interventi che favoriscano  parità  di

  opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di

  ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive  ai

  vari  livelli  contrattuali  e  di confronto  (nazionale,  territoriale,

  aziendale) a favore delle lavoratrici.

 

2)    Viene  costituito  un  gruppo  paritetico  di  lavoro  per  le  pari

  opportunità, con il compito di:

 

a)    svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività

  dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di

  acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione

  femminile nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso,

  livello d'inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;

b)    verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche

  confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e

  con le altre situazioni nei Paesi della CE;

c)   predisporre schemi di progetti di "Azioni positive".

 

3)    L'eventuale  adesione  delle aziende  agli  schemi  di  progetto  di

  formazione   professionale  concordemente  definiti  e  recepiti   dalle

  Organizzazioni  stipulanti il CCNL, dei quali le parti promuoveranno  la

  conoscenza,  costituisce titolo per la fruizione dei  benefici  previsti

  dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

 

4)    Il  gruppo  di  lavoro  di cui al comma 2 del presente  articolo  si

  riunirà  di  norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività

  svolta alle Organizzazioni stipulanti.

 

 

 

Articolo 8.

 

1)   Le Organizzazioni imprenditoriali s'impegnano a contrattare a livello

  regionale  con  le  Regioni e i Sindacati forme di  utilizzazione  degli

  impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" in collegamento con le

  iniziative   della  regione,  anche  nel  quadro  delle   politiche   di

  scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre

  Federazioni  di  categoria; a livello regionale sarà definito,  mediante

  trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le Regioni e i Sindacati,

  un regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta "bassa

  stagione" a favore di:

 

a)    lavoratori  che utilizzino i periodi feriali o svolgano  periodi  di

  cure termali;

b)    lavoratori  pensionati che utilizzino periodi di riposo  e  di  cura

  termale, marina, montana, ecc.;

c)    studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di

  vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi  di

  ricerca culturale;

d)   lavoratori di altri Paesi che tramite le Regioni o gli Enti turistici

  confederali  utilizzino periodi di vacanze o svolgano  precise  attività

  culturali.

 

2)   Saranno altresì contrattate tra Associazioni imprenditoriali, Regioni

  e Sindacati forme di sostegno anche economico per favorire le attività di

  formazione professionale.

 

 

 

Articolo 9.

 

1)    Le  parti,  anche in relazione a quanto previsto dalla  riforma  del

  collocamento  ordinario  e  per gli esperimenti  pilota  in  materia  di

  avviamento al lavoro, s'impegnano a ricercare congiuntamente, a  livello

  regionale  per  settori  o  per l'intero comparto  o  per  singole  aree

  subregionali, soluzioni capaci di:

 

a)   definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le esigenze relative

  di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra

  e surroga;

b)    promuovere  verso  i  terzi interessati le iniziative  ritenute  più

  idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

 

2)    Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le

  parti s'impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:

 

a)    gli  interventi  idonei  per realizzare  il  controllo  sociale  sui

  programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni

  anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio

  dal comma 10 del successivo art. 116;

b)     l'accertamento   delle   strutture  finalizzate   all'addestramento

  professionale,  allo scopo di verificarne e migliorarne  l'utilizzazione

  anche attraverso la partecipazione delle stesse Parti sociali alla  loro

  gestione.

 

3)   Le parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per

  verificare  gli  obiettivi  di sviluppo del settore  con  gli  obiettivi

  programmatici   regionali  con  particolare  riferimento   ai   problemi

  dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione,  del  prolungamento

  della  stagione  con la previsione dei relativi periodi di  occupazione,

  della formazione e riqualificazione professionale.

 

4)    Negli  incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi

  derivanti  dall'applicazione delle norme del CCNL in tema  di  orari  di

  lavoro  e  loro  distribuzione, anche in rapporto  alla  possibilità  di

  modificare  le norme che disciplinano gli orari di apertura  e  chiusura

  delle attività.

 

5)    Le  parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono  a

  livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare

  gli  obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore,

  del prolungamento della stagione e dell'occupazione.

 

 

 

Capo III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

 

Articolo 10.

 

1)    La  contrattazione  integrativa si  svolge  a  livello  aziendale  o

  territoriale.

 

2)   I relativi accordi hanno durata pari a 4 anni.

 

3)    Le piattaforme per la negoziazione dei contratti integrativi saranno

  presentate  in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative  3

  mesi prima della scadenza e, comunque, non prima del 31.12.99.

 

4)    In  occasione  della  contrattazione integrativa  saranno  garantite

  condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare

  del  ricorso ad agitazioni, per un periodo di 2 mesi dalla presentazione

  della piattaforma rivendicativa e comunque fino a 2 mesi successivi alla

  scadenza dell'accordo precedente.

 

5)     I   contratti   integrativi  territoriali  sono   negoziati   dalle

  organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.  In

  considerazione del nuovo assetto assunto dalla contrattazione integrativa

  territoriale, le singole Organizzazioni nazionali si riservano la facoltà

  di partecipare ai relativi negoziati.

 

6)   I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle

  strutture   sindacali   aziendali   dei   lavoratori   unitamente   alle

  Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi  livelli  di

  competenza.

 

7)    Di  norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge  per

  singoli comparti.

 

8)   Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali

  che  abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di 2° livello  si

  svolge:

 

a)   a livello aziendale per le aziende che occupano più di 15 dipendenti;

b)    a  livello  territoriale  per le aziende  che  occupano  sino  a  15

  dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di 15 dipendenti

  laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale;  per  le

  agenzie  di  viaggio il livello territoriale cui operare  riferimento  è

  quello regionale;

c)    a  livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva,

  salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello

  di unità produttiva.

 

9)   Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle

  imprese  in  cui sussista la contrattazione integrativa aziendale  o  in

  quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale

  esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le Organizzazioni

  territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno

  assumere  iniziative  congiunte  volte  a  prevenire  l'alimentarsi  del

  contenzioso.

 

 

 

PREMIO DI RISULTATO

 

Articolo 11.

 

1)    In  applicazione  del Protocollo 23.7.93, l'erogazione  di  elementi

  economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contratto

  è  prevista  mediante la contrattazione integrativa che avrà ad  oggetto

  erogazioni  salariali  - in coerenza con le strategie  delle  imprese  -

  strettamente  correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione  di

  programmi  concordati  tra le parti, aventi per obiettivo,  ad  esempio,

  incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.

 

2)    Al  fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune  per  la

  definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto

  economico,  le  parti  valuteranno preventivamente le  condizioni  delle

  imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale,

  tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle

  condizioni essenziali di redditività.

 

3)    Laddove  sussistano erogazioni economiche di analoga  natura,  anche

  parzialmente  variabili,  la  parte variabile  dovrà  essere  ricondotta

  nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà

  conservata.

 

4)    Gli  importi  dei  nuovi elementi economici integrativi  di  cui  al

  presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili

  ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.

 

5)   Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire

  l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dall'art.

  2, DL 25.3.97 n. 67, convertito nella legge 23.5.97 n. 135.

 

6)    Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano  a

  trovare applicazione le norme di cui agli artt. 190, 191, 192, 241, 242,

  243  e  280  del  presente CCNL, con conseguente  inapplicabilità  delle

  disposizioni inerenti il premio di risultato.

 

 

 

MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE

 

Articolo 12.

 

1)    Le  parti  si  danno  atto  che la contrattazione  integrativa,  nel

  rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali

  del Protocollo 23.7.93, che s'intende integralmente richiamato, non potrà

  avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione,

  salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.

 

2)    Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa

  nelle  aziende  che  occupino più di 15 dipendenti,  al    livello  di

  contrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 8 e  9,

  art. 10, sono demandate le seguenti materie:

 

a)    azioni  a  favore  del  personale  femminile,  in  attuazione  della

  Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.84 e della legge n. 125 del 10.4.91,

  in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;

b)    il  superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel

  caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;

c)    la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi

  inferiori  della  durata della prestazione lavorativa ridotta  superiori

  rispetto a quanto previsto dall'art. 66;

d)    la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti,

  ai  sensi  del comma 1, art. 23, legge n. 56/87, regolandone l'eventuale

  computabilità  ai fini del calcolo della percentuale di cui  alla  norma

  suddetta  nonché  il  compenso  tenendo  conto  del  ridotto  contributo

  professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato

  l'iter formativo;

e)   ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo

  determinato e dei contratti di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 75 del

  presente contratto;

f)   interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 90, 97 e 359);

g)   intervallo per la consumazione dei pasti (art. 99);

h)   ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 287 e 381);

i)    distribuzione  degli  orari, dei turni di  lavoro,  degli  eventuali

  riposi di conguaglio;

j)    articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che  non

  attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;

k)   eventuale istituzione del lavoro a turno:

  intendendosi  per  tale  il lavoro prestato in  1  dei  3  o  più  turni

  giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore;

l)   l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di

  lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 95;

m)   diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione

  dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 91 reclamate da particolari

  esigenze produttive aziendali;

n)   il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di

minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 98;

o)   diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui

all'art. 96;

p)   qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese

nella classificazione del presente contratto;

q)   l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità

delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal

presente contratto;

r)   misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (art. 121);

s)   premio di risultato di cui all'art. 11;

t)   regolamentazione nastro orario stagionali (art. 185);

u)   ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei

lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9, legge 20.5.70 n. 300;

 

3)   Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della

  contrattazione integrativa territoriale:

 

a)    l'elaborazione  e  la definizione di schemi di  convenzioni  di  cui

  all'art. 17, legge 28.2.87 n. 56, al fine della sua concreta attuazione;

b)    programmi di formazione per l'attuazione dei contratti di formazione

  e lavoro (CFL) di cui al presente contratto fermo restando quanto previsto

  dall'art. 1, comma 6, Accordo quadro sui CFL, nonché specifici accordi in

  materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro

  ed  al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati

  anche  con  riferimento a quanto previsto dall'art. 21, comma  4,  legge

  28.2.87 n. 56;

c)    la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall'art. 82

  volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel mercato del

  lavoro;

d)    la  definizione  di  ulteriori fattispecie ed  eventi  similari  e/o

  qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in

  aggiunta rispetto a quanto previsto dall'art. 74;

e)    l'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali  è  consentito

  l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo

  di apprendistato;

f)   la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1, art.

  23, legge n. 56/87, e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal

  presente contratto;

g)    differenti  impegni formativi e specifiche modalità  di  svolgimento

  della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art.

  58, comma 2;

h)   la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è

  istituito   l'Ente   bilaterale:  la  formazione,  la   riqualificazione

  professionale, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant'altro

  previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò

  in  relazione  alle  concrete esigenze territoriali  e  dei  comparti  e

  nell'ambito  delle  disponibilità  esistenti.  Nella  definizione  delle

  suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali

  e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;

i)    la  determinazione del compenso per i lavoratori extra o di  surroga

  secondo quanto previsto dall'art. 74;

j)    assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e  simili

  agli interni (art. 301);

k)    definizione delle modalità di calcolo della percentuale di  servizio

  al personale tavoleggiante dei locali notturni (art. 319);

l)    definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per  usi  e

  consuetudini locali;

m)   determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti

  dalle aziende della ristorazione collettiva (art. 335);

n)    determinazione del compenso fisso ai maitres o capi camerieri  (art.

  307);

o)   determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i

  banchetti (art. 304);

p)    determinazione della misura della trattenuta cautelativa (artt. 284,

  357 e 378);

q)    determinazione  della  percentuale di  servizio  e  dei  criteri  di

  ripartizione (art. 298);

r)    determinazione  di  un'indennità per il personale  assunto  a  tempo

  determinato  da  corrispondersi in caso  di  chiusura  dell'azienda  per

  epidemie e per altre cause similari (stabilimenti balneari);

s)   eventuali deroghe a quanto stabilito dall'art. 365;

t)   clausole di uscita (art. 13);

u)    contratti a termine e aziende di stagione (artt. 190, 191, 192, 236,

  241, 242 e 280);

v)    la  disciplina  delle modalità di svolgimento dell'apprendistato  in

  cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 8, art. 52;

w)    la  disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione e lavoro

  in cicli stagionali;

x)   retribuzione onnicomprensiva (art. 14);

y)    decisioni  in  caso di epidemie o di altre cause di  forza  maggiore

  (artt. 196, 247, 281, 375);

z)   funzionamento Commissioni paritetiche (artt. 226, 270 e  426);

aa) costituzione dei Centri di servizio di cui all'art. 19.

 

4)    Per  le  aziende di ristorazione collettiva e servizi,  le  seguenti

  materie  sono  demandate alla esclusiva competenza della  contrattazione

  integrativa provinciale:

 

a)    l'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali  è  consentito

  l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo

  di apprendistato;

b)   la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1, art.

  23, legge n. 56/87, e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal

  presente contratto;

c)    il  superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel

  caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;

d)    l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità

  delle  singole  aree  e non riconducibili alle qualifiche  previste  dal

  presente contratto;

e)   premio di risultato di cui all'art. 11;

f)   clausole di uscita (art. 13).

 

5)    Per  le  aziende di ristorazione collettiva e servizi,  le  seguenti

  materie  sono  demandate alla esclusiva competenza della  contrattazione

  nell'unità produttiva:

 

a)    azioni  a  favore  del  personale  femminile,  in  attuazione  della

  Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.84 e  dalla legge n. 125 del 10.4.91,

  in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;

b)    la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi

  inferiori  della  durata della prestazione lavorativa ridotta  superiori

  rispetto a quanto previsto dall'art. 66;

c)   intervallo per la consumazione dei pasti (art. 99);

d)   ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (art. 287);

e)    distribuzione  degli  orari, dei turni di  lavoro,  degli  eventuali

  riposi di conguaglio;

f)    articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che  non

  attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;

g)   eventuale istituzione del lavoro a turno:

  intendendosi  per  tale  il lavoro prestato in  1  dei  3  o  più  turni

  giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore;

h)   l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di

  lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 95;

i)   diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione

  dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 91 reclamate da particolari

  esigenze produttive aziendali;

j)   il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di

  minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 98;

k)     diverse  regolamentazioni  dell'orario  annuo  complessivo  di  cui

  all'art. 96;

l)    qualifiche  esistenti in azienda non equiparabili a quelle  comprese

  nella classificazione del presente contratto;

m)   misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (art. 121);

n)    ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei

  lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9, legge 20.5.70 n. 300.

 

 

 

CLAUSOLE DI USCITA

 

Articolo 13.

 

1)    Ferma  restando  l'applicabilità delle  disposizioni  di  legge  che

  regolano i contratti di riallineamento, al fine di salvaguardare i livelli

  occupazionali  e  di  favorire la normalizzazione  delle  condizioni  di

  concorrenza  tra  le  imprese,  in  presenza  di  situazioni  di   crisi

  verificatesi  nei territori non ricompresi nell'obiettivo  1,  accertate

  dalle  Organizzazioni  nazionali stipulanti il  presente  accordo,  sarà

  possibile, previa intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere

  modulazioni differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL.

 

2)    Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita

  al  CCNL,  a  condizione  che i programmi si concludano  entro  un  arco

  temporale  non  superiore al periodo di vigenza  contrattuale  e  che  i

  relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle Organizzazioni nazionali

  stipulanti il CCNL.

 

 

 

RETRIBUZIONE ONNICOMPRENSIVA

 

Articolo 14.

 

1)    Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del  lavoro

  turistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono

  il  lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui

  all'art.   12  può  regolamentare,  in  via  sperimentale,  sistemi   di

  retribuzione  che prevedano la corresponsione con cadenza mensile  degli

  elementi  salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi

  previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione

  del TFR.

 

2)     Ai   fini  di  cui  sopra,  l'eventuale  conglobamento  del  lavoro

  straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con

  conseguente esclusione di sistemi di forfettizzazione.

 

 

Dichiarazione congiunta.

 

Al  fine  di favorire la normalizzazione delle condizioni d'impiego  della

manodopera e di concorrenza tra le imprese, le Organizzazioni territoriali

dei  datori  di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti  il

presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per

richiedere  congiuntamente  al Ministero del  lavoro  e  della  previdenza

sociale  l'adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti

del  calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale  ai  sensi

dell'art. 6, RDL 14.4.39 n. 636 e dell'art. 35, DPR 30.5.55 n. 797.

 

 

 

ARCHIVIO DEI CONTRATTI

 

Articolo 15.

 

1)    I  contratti integrativi territoriali saranno depositati,  entro  15

  giorni  dalla stipula, presso l'Archivio dei contratti istituito  presso

  l'Ente  Bilaterale Nazionale del settore turismo (EBNT) e, a  richiesta,

  potranno essere inviati al CNEL.

 

 

 

Capo IV - ENTI BILATERALI

 

PREMESSA

 

Le  parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita la volontà di promuovere la

istituzione e/o lo sviluppo degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio

e  di  regolarne  l'attività  secondo criteri ispirati  alla  ricerca  del

consenso  e  del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati,  premesso

che  l'attività  degli Enti bilaterali e dei Centri di  servizio  non  può

essere  sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto

di  disciplinare come segue l'istituzione ed il funzionamento  degli  Enti

bilaterali e dei Centri di servizio.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  affidano  all'EBNT lo svolgimento  di  una  ricognizione  degli

accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una  più

ampia diffusione del sistema della bilateralità.

 

 

Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

 

Le  OOSS  dei  lavoratori  ritengono che le situazioni  locali  in  essere

rappresentano  utili  strumenti per un consolidamento  del  sistema  della

bilateralità nel settore del turismo.

 

 

 

ENTE BILATERALE NAZIONALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO

 

Articolo 16.

 

1)   Le parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario

  del Settore Turismo (EBNT), regolato da apposito statuto.

 

2)    L'EBNT  costituisce lo strumento per lo svolgimento  delle  attività

  individuate  dalle  parti  stipulanti il  CCNL  Turismo  in  materia  di

  occupazione,   mercato   del   lavoro,   formazione   e   qualificazione

  professionali.  A  tal fine, l'EBNT attua ogni utile iniziativa,  e,  in

  particolare:

 

a)    programma  ed organizza relazioni sul quadro economico e  produttivo

  del  settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo

  stato  e  sulle previsioni occupazionali, anche coordinando  indagini  e

  rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra  l'altro,  a

  fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli

  incontri annuali di informazione;

b)    provvede  al  monitoraggio e rilevazione permanente  dei  fabbisogni

  professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia  di

  formazione   e  qualificazione  professionale,  anche  in  relazione   a

  disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con

  le  Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le

  condizioni  più  opportune per la loro pratica realizzazione  a  livello

  territoriale;

c)    provvede  al monitoraggio delle attività formative ed allo  sviluppo

  dei  sistemi  di  riconoscimento delle competenze per  gli  addetti  del

  settore;

d)    riceve  dalle  Organizzazioni territoriali  gli  accordi  collettivi

  territoriali e aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta,

  alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge

  n. 936/86;

e)    istituisce  la banca dati per l'incontro tra domanda e l'offerta  di

  lavoro  e  per  il  monitoraggio del mercato del lavoro  e  delle  forme

  d'impiego;

f)     attiva   una  specifica  funzione  di  formazione  dei   lavoratori

  appartenenti alla categoria dei Quadri;

g)     riceve  ed  elabora,  a  fini  statistici,  i  dati  forniti  dagli

  Osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di

  CFL e apprendistato nonché dei contratti a termine;

h)    predispone  e/o  coordina  schemi formativi  per  specifiche  figure

  professionali, al fine del migliore utilizzo dei CFL;

i)     svolge   i  compiti  allo  stesso  demandati  dalla  contrattazione

  collettiva  in  materia  di tutela della salute e  della  sicurezza  dei

  lavoratori nei luoghi di lavoro;

l)     svolge   i  compiti  allo  stesso  demandati  dalla  contrattazione

  collettiva in materia di sostegno al reddito;

m)   istituisce il Comitato di Vigilanza nazionale;

n)     svolge  tutti  gli  altri  compiti  allo  stesso  demandati   dalla

  contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.

 

3)    Gli organi di gestione dell'EBNT saranno composti su base paritetica

  tra OOSS dei lavoratori e dei datori di lavoro.

 

 

 

SOSTEGNO AL REDDITO

 

Articolo 17.

 

1)    Salvo  diversa  determinazione dell'Assemblea,  30%  del  contributo

  contrattuale  di  competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale  (EBT)  è

  destinato al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di

  ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di

  sospensione  dell'attività, previo accordo tra azienda e  rappresentanza

  aziendale,  nei  limiti  e  con le modalità  che  verranno  disciplinati

  dall'EBT,  con apposito regolamento che sarà sottoposto alla  preventiva

  approvazione del Comitato di Vigilanza nazionale.

 

2)    Nei territori in cui non sia costituito l'ente bilaterale o non  sia

  effettivamente  attivato quanto previsto al comma che  precede,  per  le

  aziende  distribuite in più territori, che versano il contributo  dovuto

  agli  EBT  per il tramite dell'EBNT, la quota destinata al  sostegno  al

  reddito è accantonata in un apposito Fondo costituito presso l'EBNT. Tali

  somme saranno trasferite agli EBT che attivino interventi di sostegno al

  reddito in favore dei dipendenti delle aziende suddette o, per i territori

  in cui gli enti non attivino tali interventi, saranno erogate direttamente

  dall'EBNT,  nei  limiti e con le modalità che verranno disciplinati  con

  apposito regolamento.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti s'incontreranno per esaminare la materia del sostegno al reddito

dopo la riforma legislativa degli ammortizzatori sociali.

 

 

 

ENTI BILATERALI TERRITORIALI DEL SETTORE TURISMO (EBT)

 

Articolo 18.

 

1)    L'EBT  verrà  costituito,  di  norma a  livello  regionale,  e  sarà

  strutturato   in   base   alle  modalità  organizzative   e   funzionali

  tassativamente  definite dalle parti a livello  nazionale  con  apposito

  Statuto e Regolamento. In caso di mancato accordo, l'EBNT può autorizzare

  in  via  transitoria la costituzione di Enti bilaterali  con  competenza

  limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.

 

2)    Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti

  tra le parti, per singole aree omogenee subregionali.

 

3)    L'EBT  costituisce  lo strumento per lo svolgimento  delle  attività

  individuate  dalle parti in materia di occupazione, mercato del  lavoro,

  formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBT promuove  e

  gestisce, a livello locale:

 

a)    iniziative  in materia di formazione e qualificazione  professionale

  anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche

  finalizzate  all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano  proficuamente

  partecipato;

b)    iniziative  finalizzate  al  sostegno  temporaneo  del  reddito  dei

  lavoratori  coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione

  che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a

  tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il

  personale interessato da tali provvedimenti;

c)    interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che

  partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso,  nonché

  altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;

d)   funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei

Centri di servizio;

e)   l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e

l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle

forme d'impiego, in collegamento con l'EBNT e con la rete degli EBT e con

i Servizi locali per l'impiego;

f)   le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano

predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al

miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano

l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati

alle caratteristiche delle attività del comparto;

g)   i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in

materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi

di lavoro.

 

4)     L'EBT  istituisce  l'Osservatorio  del  mercato  del  lavoro,   che

  costituisce  lo strumento per lo studio delle iniziative adottate  dalle

  parti  in  materia  di  occupazione, mercato del  lavoro,  formazione  e

  qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di  studio

  idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel

  territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A  tal

  fine, l'Osservatorio:

 

a)   programma e organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni

  sulle  materie  oggetto di analisi dell'EBNT inviando a  quest'ultimo  i

  risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni

  realizzate  dalle  Associazioni  imprenditoriali  in  ottemperanza  alle

  disposizioni  di cui all'art. 9, legge n. 56/87, e con  le  garanzie  di

  riservatezza ivi previste;

b)    ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli  accordi

  realizzati  in  materia di CFL, di apprendistato nonché di  contratti  a

  termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'EBNT;

c)    promuove  iniziative di studio, analisi e ricerche sul  mercato  del

  lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di

  lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare

  le  esigenze  di formazione e di qualificazione reclamate dalle  diverse

  esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;

d)    cura  la  raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali

  all'EBNT.

 

5)    Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti,  le

  parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli

  con  la  normativa  sopra specificata, ferme restando le  condizioni  di

  miglior favore.

 

 

Dichiarazioni a verbale.

 

La  partecipazione di INTERSIND* nell'ambito della rappresentanza di parte

imprenditoriale per il comparto Pubblici Esercizi negli organi dell'EBT  è

regolata da accordi diretti tra FIPE e INTERSIND.

 

Le  quote  contrattuali di servizio assicurate dalle agenzie di viaggio  e

dai  relativi  lavoratori  dipendenti  per  il  finanziamento  degli  Enti

bilaterali,  per  evidenti ragioni di congruità connesse alla  particolare

tipologia  del  settore, verranno finalizzate ad iniziative di  formazione

professionale.

 

Con  decorrenza  dall'1.1.99 gli Enti bilaterali del comparto  agenzie  di

viaggio  avranno struttura regionale o pluriregionale, ferme  restando  le

attività,  limitazioni  ed  estensioni previste  dal  CCNL  per  gli  Enti

bilaterali per le agenzie di viaggio, nonché quanto previsto dal comma  5,

art. 18, dello statuto tipo allegato al CCNL 6.10.94.

 

*  In  relazione  alle  modifiche dell'assetto associativo  nel  frattempo

intervenute,  FEDERRETI û Federazione Sindacale Vettori e Servizi  per  la

Mobilità,  è subentrata a INTERSIND nella titolarità di tutti gli  accordi

nell'ambito del settore turismo.

 

 

 

CENTRI DI SERVIZIO

 

Articolo 19.

 

1)    L'Ente bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in

  Centri  di servizio. La costituzione dei Centri di servizio - che  potrà

  avvenire  per l'intero settore o per singoli comparti - si realizza  con

  accordo   specifico  tra  le  rappresentanze  locali  delle   rispettive

  Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Laddove non sia

  ancora istituito l'EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei

  Centri di servizio, d'intesa con l'EBNT.

 

2)   Il Centro di servizio:

 

-     cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si

  avvalgano degli strumenti di cui agli artt. 74 e 75;

-    assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei

  rapporti di lavoro di cui al comma 3,  art. 23, legge n. 56/87, ricevendo

  a  tal  fine  le domande dei lavoratori di cui all'art. 74 del  presente

  contratto;

-    può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici

  costituiti   dalle  Organizzazioni  territoriali  aderenti  alle   parti

  stipulanti il presente contratto.

 

3)    Con  accordi  specifici  di  livello  territoriale,  le  materie  di

  competenza   delle  apposite  Commissioni  territoriali  (CFL)   saranno

  trasferite ai Centri di servizio.

 

4)    Gli  Enti  bilaterali,  ai  sensi di quanto  previsto  dal  presente

  articolo  e  dagli artt. 16 e 18 del presente contratto,  provvedono  ad

  assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività

  istituzionali, nonché quelle dei Centri di servizio la cui istituzione sia

  stata concordata a livello locale.

 

5)   Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:

 

-    tra le parti costituenti gli Enti bilaterali e le parti costituenti i

  Centri  di  servizio, si stabilisce la ripartizione delle  attività  tra

  Centro di servizio ed Ente bilaterale, nonché la conseguente attribuzione

  delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal

  presente  articolo e dagli artt. 16 e 18 e dal chiarimento a  verbale  e

  dalla  dichiarazione a verbale posta in calce all'art. 18  del  presente

  contratto;

-    per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di

  servizio,  le  relative  attività saranno curate direttamente  dall'Ente

  bilaterale.

 

6)   Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio,

  il  sistema  degli  Enti  bilaterali opera con  riferimento  al  livello

  regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle

  risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà

  avvenire  solo previo esplicito consenso della competente Organizzazione

  imprenditoriale regionale aderente a FIAVET nazionale.

 

 

 

FINANZIAMENTO

 

Articolo 20.

 

1)   Al fine di assicurare operatività all'EBNT e agli EBT, costituiti con

   gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente contratto, la

   quota  contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata

   nella misura globale di 0,40% di paga base e contingenza, di cui 0,20% a

   carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.

 

2)    Le  parti  confermano che nelle valutazioni per la  definizione  del

   costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della

   contribuzione per il finanziamento degli Enti bilaterali.

 

3)   Conseguentemente, con decorrenza dall'1.1.97, l'impresa che ometta il

   versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un

   EDR d'importo pari a 0,20% di paga base e contingenza.

 

4)   L'EDR di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e

   non  è  utile  ai  fini  del  computo di qualsiasi  istituto  legale  e

   contrattuale, ivi compreso il TFR.

 

5)    Il  regolamento  degli  EBT  può  stabilire  che  il  versamento  di

   contributi d'importo complessivamente inferiore a é. 100.000 possa essere

   effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di 12 mesi.

 

6)     15%   del  gettito  netto  globale  è  destinato  direttamente   al

   finanziamento dell'EBNT. La quota residua verrà ripartita - in  ragione

   della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti bilaterali regionali

   e, in alternativa, tra gli EBT di area omogenea eventualmente costituiti.

 

7)    La  quota di competenza dell'EBNT è ridotta a 14% per il 1999, a 13%

   per il 2000 e a 12% per il 2001. Tali riduzioni si applicano ai soli enti

   che provvedano alla regolare consegna dei propri bilanci ed al conseguente

   versamento delle somme dovute. La regolarizzazione relativa  agli  anni

   pregressi dovrà avvenire entro l'1.6.99.

 

8)    Le  risorse degli Enti bilaterali saranno, di norma, destinate  alla

   realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 16 e 18, in ragione della

   provenienza del gettito.

 

9)    Le  parti  stipulanti  il  CCNL  richiederanno  la  stipula  di  una

   convenzione con INPS ai sensi della legge n. 311/73 per la riscossione dei

   contributi dovuti al sistema degli Enti bilaterali.

 

10)   I  contributi  riscossi dall'EBNT e quelli attualmente  accantonati,

   dedotto  quanto  di competenza dell'EBNT, saranno trasferiti  agli  EBT

   regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo.

 

11)  L'EBNT potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora

   non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati

   nei confronti degli EBT in relazione ai contributi riscossi direttamente

   dagli stessi.

 

 

 

CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

Articolo 21.

 

1)    Eventuali controversie inerenti l'oggetto del presente Capo potranno

  essere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali

  coinvolte, alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 22  del

  presente CCNL.

 

 

 

Capo V û COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

 

Articolo 22.

 

1)    La  Commissione paritetica nazionale dovrà essere costituita su basi

  paritetiche da 4 rappresentanti FILCAMS, 4 FISASCAT, 4 UILTuCS, e  da  3

  rappresentanti FEDERALBERGHI, da 3 FIPE, da 3 FIAVET e da 3 FAITA. Per gli

  aspetti  di carattere generale e per quelli di specifica competenza,  la

  Commissione  sarà  integrata  con  un  rappresentante  dell'Associazione

  sindacale INTERSIND*.

 

2)   La Commissione si articola in 4 sottocommissioni, 1 per gli alberghi,

  1 per i pubblici esercizi, 1 per le imprese di viaggi e turismo, e 1 per i

  campeggi,  per  la  soluzione di questioni concernenti esclusivamente  i

  rispettivi settori.

 

3)     La   Commissione   avrà   sede   presso   una   delle   Federazioni

  imprenditoriali.

 

*  In  relazione  alle  modifiche dell'assetto associativo  nel  frattempo

intervenute,  FEDERRETI û Federazione Sindacale Vettori e Servizi  per  la

Mobilità,  è subentrata a INTERSIND nella titolarità di tutti gli  accordi

nell'ambito del settore turismo.

 

 

 

COMPITI DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

 

Articolo 23.

 

1)   La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il

  rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di  cui

  alla premessa del presente contratto. A tal fine:

 

a)   esamina tutte le controversie d'interpretazione e di applicazione del

  presente  contratto e di altri contratti e Accordi nazionali  di  lavoro

  riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella  sfera  di

  applicazione del presente CCNL;

b)    può  proporre  nel  rispetto  dei criteri  indicati  dal  contratto,

  soluzioni  che,  contemperando le diverse  specificità  organizzative  e

  strutturali dei singoli comparti, consentano alle stesse parti stipulanti,

  il rispetto degli accordi;

c)    esplica forme d'intervento dirette a favorire la costituzione  degli

  EBT;

d)     esamina   le   vertenze   collettive  concernenti   l'applicazione,

  l'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi

  integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta

  delle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il 

  tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle  predette

  Organizzazioni locali.

 

2)    Le  vertenze  di  carattere  generale concernenti  l'applicazione  e

  l'interpretazione  del  presente CCNL e di  altri  contratti  e  Accordi

  nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese  nella

  sfera di applicazione del presente CCNL, dovranno essere demandate, prima

  di  qualsiasi  azione,  all'esame della  Commissione  nazionale  per  il

  tentativo di amichevole componimento.

 

3)    L'Organizzazione nazionale o territoriale che ha promosso o  intende

  promuovere  vertenze  di cui al presente articolo, dovrà  investirne  la

  Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in

  ordine all'oggetto della vertenza.

 

4)     La   Commissione  sarà  formalmente  convocata  dalla   Federazione

  imprenditoriale competente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta

  e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi 30 giorni.

 

5)     Dovranno   essere  redatti  e  sottoscritti  appositi  verbali   di

  conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a

  tutte le parti interessate.

 

6)    Le  funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni

  vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante  dei

  datori di lavoro.

 

7)    In  caso  di  mancato  accordo la Commissione  potrà  chiedere,  per

  decisione unanime, l'intervento del Ministero del lavoro.

 

 

 

COMMISSIONI PARITETICHE TERRITORIALI

 

Articolo 24.

 

1)    Le  OOSS  locali  dei  lavoratori e dei datori  di  lavoro  dovranno

  designare  i  propri rappresentanti effettivi e supplenti in  seno  alle

  Commissioni  paritetiche territoriali secondo  le  modalità  di  cui  ai

  successivi articoli.

 

2)    Ferma  restando  la  facoltà delle OOSS  locali  dei  lavoratori  di

  designare  i  propri  rappresentanti anche successivamente,  la  mancata

  designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle OOSS locali dei

  lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della Commissione per

  la  composizione delle controversie collettive limitando i suoi  effetti

  negativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali.

 

3)    Le  suddette  Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni

  locali   degli  imprenditori  aderenti  alle  Organizzazioni   nazionali

  stipulanti il presente contratto.

 

 

 

PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE

 

Articolo 25.

 

1)    Fatte  salve  le diverse procedure previste in relazione  a  singoli

   istituti, le controversie concernenti l'applicazione dei contratti e degli

   accordi collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le

   procedure di seguito indicate.

 

2)    Le  valutazioni di parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere

   esaminate  dalle  parti  entro 10 giorni o comunque  entro  un  termine

   concordato per la ricerca di un accordo.

 

3)    Trascorso tale termine, le parti - senza perdere la titolarità della

   rappresentanza  del negoziato e prima di riprendere la propria  libertà

   d'azione - si rivolgeranno alla Commissione di cui al successivo comma 6,

   al fine di raggiungere un accordo entro i 20 giorni successivi.

 

4)    Le  parti  potranno consensualmente decidere di prorogare i  termini

   della discussione relativi a tali procedure.

 

5)    Durante  lo svolgimento delle procedure concordate entro  i  termini

   predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.

 

6)    La  Commissione per la composizione delle controversie collettive  è

   composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione locale FILCAMS,

   FISASCAT,  UILTuCS  e da tanti rappresentanti dell'Associazione  locale

   imprenditoriale aderente a FEDERALBERGHI o a FIPE o a FIAVET o a  FAITA

   quanti sono i rappresentanti delle predette Organizzazioni dei lavoratori.

 

7)    La  Commissione è convocata dall'Associazione locale imprenditoriale

   interessata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata

   da una della parti rappresentate.

 

8)    La  richiesta  dovrà  essere debitamente  motivata  con  la  precisa

   indicazione dell'oggetto di controversia.

 

9)    La  Commissione  dovrà pronunciarsi entro 20 giorni dal  ricevimento

   della  richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante

   sono le Associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso

   di  composizione della controversia, sia in caso di mancato accordo. Le

   decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica

   del  presente  CCNL,  che  resta demandata alla Commissione  paritetica

   nazionale.

 

10)   Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo,

   è prescritto il 2° tentativo presso la Commissione paritetica nazionale

   con l'intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.

 

11)   Anche  in  caso di mancato accordo per il rinnovo o la  stipulazione

   degli  integrativi  locali  dovrà  essere  esperito  un  tentativo   di

   conciliazione tramite la Commissione paritetica nazionale.

 

12)   A  tal  fine  le  Organizzazioni locali  interessate  dovranno  fare

   apposita  richiesta alla Commissione paritetica nazionale  corredandola

   della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente

   risultare la posizione delle parti nella vertenza entro e non oltre  10

   giorni dalla firma del verbale suddetto.

 

13)   La  Commissione  di cui al comma 6 assume il ruolo di  coordinamento

   delle Commissioni di conciliazione di cui al successivo art. 26. In tali

   contesti  si terrà periodicamente una valutazione dell'andamento  delle

   attività  di  conciliazione, monitorando le casistiche più frequenti  e

   formulando   proposte   per  il  miglior  funzionamento   dell'attività

   conciliativa.

 

 

 

PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI

 

Articolo 26.

 

1)    Ai  sensi  degli  articoli 409 e ss. CPC,  le  vertenze  individuali

   relative ai rapporti di lavoro subordinato tra le aziende comprese nella

   sfera  di  applicazione del presente contratto e il relativo  personale

   dipendente saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, all'esame di

   una Commissione di conciliazione.

 

2)    La  Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da  un

   rappresentante della locale OOSS degli imprenditori alla quale l'azienda

   aderisce e/o conferisce mandato (FEDERALBERGHI o FIPE o FAITA o FIAVET) e

   da un rappresentante della locale OOSS locale dei lavoratori alla quale il

   dipendente è iscritto e/o conferisce mandato (FILCAMS-CGIL o FISASCAT-CISL

   o UILTuCS-UIL).

 

3)    La Commissione ha sede presso la Commissione paritetica o presso  il

   Centro  di  servizio  o  presso  l'EBT, cui  compete  l'istituzione  di

   un'apposita segreteria.

 

4)    La  richiesta  di  conciliazione, che deve  contenere  gli  elementi

   essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della

   Commissione, a mezzo raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente.

 

5)    La  segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca  le

   parti  per  una riunione da tenersi non oltre 10 giorni dal ricevimento

   della  richiesta  stessa, invitandole a designare  entro  8  giorni  le

   Organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.

 

6)     La   comunicazione  di  cui  al  comma  precedente  interrompe   la

   prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e

   per  i  20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso  di  ogni

   termine di decadenza.

 

7)    Il  tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni

   dalla presentazione della richiesta.

 

8)    Dell'esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso

   di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di

   mancata  comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà  alla

   parte interessata la relativa attestazione.

 

9)   I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 6  copie,

   dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la

   Commissione.

 

10)   I  verbali  di  mancato accordo dovranno contenere  le  ragioni  del

   mancato  accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale  sulla

   quale le parti concordano.

 

11)   La  segreteria  della  Commissione, su  richiesta  della  parte  più

   diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro

   competente per territorio ai sensi degli artt. 411 e 412 CPC. Una copia è

   conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie

   restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive OOSS.

 

12)   Le  decisioni  della  Commissione non costituiscono  interpretazione

   autentica  del  presente  contratto,    degli  accordi  territoriali.

   L'interpretazione   autentica   di   tali   norme   resta    demandata,

   rispettivamente, alla Commissione paritetica nazionale per il CCNL e alla

   Commissione paritetica territoriale per gli accordi territoriali,  alle

   quali la Commissione di conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne

   il pronunciamento.

 

13)   Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale

   tra  le Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL.

   Copia  dell'accordo  dovrà  essere inviata  all'EBNT  per  l'inclusione

   nell'archivio dei contratti.

 

 

 

COLLEGIO ARBITRALE

 

Articolo 27.

 

1)    Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 CPC o all'art.

   26 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine

   previsto  per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di  adire

   l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11.8.73  n.

   533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia

   ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.

 

2)    A  tal  fine,  è  istituito  a cura delle Associazioni  territoriali

   aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio

   arbitrale  che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al comma  1.  Il

   Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso

   il tentativo di conciliazione.

 

3)     L'istanza   della  parte,  avente  medesimo  oggetto  e   contenuto

   dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti

   gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso

   l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla

   segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte.

   L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata,  a  mezzo

   raccomandata a.r. o raccomandata a mano, entro i 30 giorni successivi alla

   conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è

   tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale

   entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di

   presentare contestualmente o fino alla 1a udienza uno scritto difensivo.

   Entrambe  le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare

   alla  procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare  alla

   segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla 1a udienza.

 

4)    Il  Collegio  è  composto  da  3 membri,  uno  dei  quali  designato

   dall'Organizzazione    imprenditoriale   territorialmente    competente

   (FEDERALBERGHI  o FIPE o FIAVET o FAITA), un altro designato  dalla  OS

   territoriale  (FILCAMS o FISASCAT o UILTuCS) a cui  il  lavoratore  sia

   iscritto o conferisca mandato, un 3° con funzioni di presidente nominato

   di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.

 

5)    I  2  membri  designati in rappresentanza di  ciascuna  delle  parti

   possono  coincidere  con  coloro che hanno  esperito  la  conciliazione

   nell'interesse delle stesse parti.

 

6)    In  caso  di  mancato accordo sulla designazione del presidente  del

   Collegio, quest'ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in

   un'apposita lista di nomi non superiori a 6, preventivamente concordata o,

   in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le

   Organizzazioni  predette, dal Presidente del Tribunale  competente  per

   territorio.

 

7)    Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica

   1 anno e il suo mandato è rinnovabile.

 

8)    Il  Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede  a  fissare

   entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio  il quale ha facoltà

   di  procedere  ad  una fase istruttoria secondo modalità  che  potranno

   prevedere:

 

a)   interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;

b)    autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche  a  cura

  delle parti o dei procuratori di queste;

c)   eventuali ulteriori elementi istruttori.

 

9)   Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della

   1a  riunione,  dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate,

   salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo

   di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento

   della procedura.

 

10)   I  compensi  per gli arbitri saranno stabiliti in misura  fissa.  Le

   funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui

   all'art. 26.

 

11)   Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale

   ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11.8.73 n. 533, e

   successive  modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie  funzioni

   sulla base di apposito Regolamento.

 

12)   Il  lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate

   le disposizioni dell'art. 412 quater CPC.

 

 

 

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO RELATIVE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI

 

Articolo 28.

 

1)    Ferme  restando  la  facoltà di adire l'autorità  giudiziaria  o  di

  avvalersi  delle  procedure previste dall'art. 7, legge  n.  300/70,  il

  lavoratore  al  quale  è stata applicata una sanzione  disciplinare  può

  promuovere,  nei  20  giorni successivi, anche per mezzo  della  OS  dei

  lavoratori alla quale è iscritto e/o conferisce mandato, la costituzione,

  tramite la segreteria della Commissione di conciliazione, di un Collegio

  di conciliazione e arbitrato.

 

2)     Il  Collegio  di  conciliazione  e  arbitrato  è  composto  da   un

  rappresentante di ciascuna delle parti e da un 3° membro scelto di comune

  accordo o, in difetto di accordo, estratto a sorte da un elenco di esperti

  istituito presso la Commissione stessa.

 

3)    L'elenco di cui al comma precedente è formato da 6 esperti  indicati

  di  comune accordo dalle locali OOSS dei datori di lavoro e dalle locali

  OOSS  dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente

  contratto.

 

4)    La  segreteria  della  Commissione  di  conciliazione,  ricevuta  la

  richiesta, invita il datore di lavoro a nominare il proprio rappresentante

  in seno al Collegio.

 

5)    Qualora  il  datore  di lavoro non provveda a  nominare  il  proprio

  rappresentante entro 10 giorni dal ricevimento dell'invito di cui al comma

  precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

 

6)    La  sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte

  del Collegio.

 

7)    Se  il  datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la  sanzione

  disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

 

 

 

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO RELATIVE AI LICENZIAMENTI

INDIVIDUALI

 

Articolo 29.

 

1)     Le  controversie  relative  ai  licenziamenti  individuali  saranno

  demandate  alla  Commissione di cui all'art. 18,  per  il  tentativo  di

  conciliazione  di  cui all'art. 7, legge n. 604 del  15.7.66  e  per  il

  tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 5, legge 11.5.90

  n. 108.

 

2)    Il  termine di 60 giorni previsto dal comma 1, art. 6, legge n.  604

  del  15.7.66,  per  l'impugnativa del licenziamento resta  sospeso  fino

  all'esaurimento della procedura conciliativa di cui al precedente comma.

 

3)    Copia  del  verbale  delle vertenze per i licenziamenti  individuali

  dovrà  essere inviata all'Ufficio provinciale del lavoro competente  per

  territorio.

 

 

 

Articolo 30.

 

1)    Ove  il  tentativo di conciliazione previsto dal precedente articolo

  fallisca,  ciascuna  delle parti entro il termine  di  20  giorni  potrà

  promuovere, anche attraverso l'Associazione sindacale cui è  iscritta  o

  conferisce  mandato,  il  deferimento  della  controversia  al  Collegio

  arbitrale.

 

 

 

Articolo 31.

 

1)    Il  Collegio  arbitrale, ritenendo ingiustificato il  licenziamento,

  emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo

  quanto previsto dalla legge 15.7.66 n. 604 e dalla legge 11.5.90 n. 108.

  Nel  caso  in  cui  il  datore  di lavoro non  intenda  provvedere  alla

  riassunzione,  deve  darne comunicazione al Collegio  entro  il  termine

  massimo di 3 giorni.

 

2)    Il  Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o  comunque

  trascorso  l'anzidetto  termine di 3 giorni senza  che  l'azienda  abbia

  provveduto alla riassunzione determina l'indennità che il datore di lavoro

  deve corrispondere al lavoratore.

 

3)    L'importo  dell'indennità suddetta non  può  essere  inferiore  a  2

  mensilità e mezzo né superiore a 6 dell'ultima retribuzione e deve essere

  determinato  avendo  riguardo al numero dei  dipendenti  occupati,  alle

  dimensioni  della impresa, alla anzianità di servizio del lavoratore  al

  comportamento e alle condizioni delle parti.

 

4)    La  misura massima della predetta indennità è elevata a 10 mensilità

  per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a 10 anni e può essere

  maggiorata fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità

  superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di

  15 prestatori di lavoro.

 

5)    Per  mensilità di retribuzione s'intende quella presa a base per  la

  determinazione del TFR.

 

 

 

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

 

Articolo 32.

 

1)    Per  quanto  concerne  i  mezzi  necessari  al  funzionamento  delle

  Commissioni paritetiche, si fa rinvio alle specifiche normative previste

  per ciascun comparto nella parte speciale.

 

 

 

Articolo 33.

 

1)    Le disposizioni dettate dal presente Capo non modificano gli accordi

  territoriali in materia.

 

 

 

Capo VI - ATTIVITà SINDACALE

 

DELEGATO AZIENDALE

 

Articolo 34.

 

1)    Nelle  imprese  da  11 e sino a 15 dipendenti,  le  OOSS  stipulanti

  possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione

  dei  lavoratori, con compiti d'intervento presso il datore di lavoro per

  l'applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro.

 

2)    Il  licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio

  delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.

 

 

 

DIRIGENTI SINDACALI

 

Articolo 35.

 

1)    Agli  effetti  di quanto stabilito negli articoli seguenti  sono  da

  considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

 

a)    di  Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle  OOSS

  dei lavoratori stipulanti il presente contratto;

b)    di  RSU  costituite  ai sensi dell'Accordo interconfederale  27.7.94

  (allegato O).

 

2)    L'elezione  dei  lavoratori e dei dirigenti  sindacali  deve  essere

  comunicata dalla OS di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata

  all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.

 

3)    Il  licenziamento  o  il trasferimento da una  unità  produttiva  ad

  un'altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali,

  per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a 3 mesi dopo

  la  cessazione  della  stessa, deve essere motivato  e  non  può  essere

  originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.

 

4)    Il  mandato di delegato aziendale di cui all'art. 34 e di  dirigente

  sindacale di cui alla lett. b), comma 1, del presente articolo conferito

  ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità

  del  rapporto  di  lavoro e pertanto si esaurisce  con  lo  scadere  del

  contratto a termine.

 

5)   Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere

  concordata tra Direzione aziendale e Comitato elettorale, possono essere

  candidati  per  l'elezione  delle RSU i  lavoratori  stagionali  il  cui

  contratto di lavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una

  durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 3 mesi.

 

6)    Nelle  aziende stagionali, ferma restando la durata triennale  delle

  RSU, gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva

  all'elezione  riassumono la carica con decorrenza  dal  momento  in  cui

  sussistono   i   presupposti  numerici  di  cui  all'art.   2,   Accordo

  interconfederale 27.7.94 (allegato O).

 

 

 

PERMESSI SINDACALI

 

Articolo 36.

 

1)    I  componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a), comma 1,

  art. 35, nella misura di 1 per esercizio e per ogni OS stipulante, hanno

  diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare  alle

  riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:

 

a)    24  ore  per  anno  nelle aziende con un numero  di  dipendenti  non

  inferiore a 6 ma non superiore a 15;

b)   70 ore per anno nelle aziende con oltre 15 dipendenti.

 

2)    Per  le  Imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti

  vanno  concessi,  indipendentemente dal numero dei  dipendenti  occupati

  nell'azienda, nella misura massima di 70 ore per anno.

 

 

 

Articolo 37.

 

1)    I componenti delle RSU di cui alla lett. b), art. 35, hanno diritto,

  per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

 

2)   Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta a:

 

a)    3  componenti  per  la  RSU costituita nelle  unità  produttive  che

  occupano fino a 200 dipendenti;

b)    3  componenti  ogni  300  o frazione di 300 dipendenti  nelle  unità

  produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;

c)    3  componenti  ogni  500  o frazione di 500 dipendenti  nelle  unità

  produttive  di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero  di  cui  alla

  precedente lett. b).

 

3)    I  permessi di cui al presente articolo saranno pari a 8 ore mensili

  nelle  imprese  di  cui alle lett. b) e c) del comma  precedente;  nelle

  imprese di cui alla lett. a) del comma precedente, i permessi saranno di 1

  ora all'anno per ciascun dipendente.

 

4)    Il  lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al  comma  1

  deve  darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola  24  ore

  prima, tramite i competenti organismi delle rispettive OOSS.

 

 

 

Articolo 38.

 

1)    I  dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 35  hanno

  diritto  a  permessi non retribuiti per la partecipazione  a  trattative

  sindacali  o a congressi e convegni di natura sindacale, in  misura  non

  inferiore ad 8 giorni all'anno.

 

2)    I  lavoratori che intendano esercitare il diritto di  cui  al  comma

  precedente  devono darne comunicazione scritta al datore  di  lavoro  di

  regola  3  giorni prima tramite i competenti organismi delle  rispettive

  OOSS.

 

3)    I  lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o  di

  Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive

  possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per

  tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai

  lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

 

 

 

DIRITTO DI AFFISSIONE

 

Articolo 39.

 

1)    +  consentito  ai Sindacati provinciali di categoria  aderenti  alle

  Organizzazioni  firmatarie del presente contratto di  far  affiggere  in

  apposito  albo  comunicazioni  a firma dei  Segretari  responsabili  dei

  Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.

 

2)     Le   anzidette  comunicazioni  dovranno  riguardare  argomentazioni

  sindacali attinenti al rapporto di lavoro.

 

3)     Le   copie  delle  comunicazioni  di  cui  sopra  dovranno   essere

  contemporaneamente consegnate alla Direzione dell'esercizio.

 

 

 

ASSEMBLEA

 

Articolo 40.

 

1)    Nelle  unità  aziendali ove siano occupati più di 15  dipendenti,  i

  lavoratori  hanno  diritto di riunirsi fuori dell'orario  di  lavoro  in

  assemblee  indette  dalle  OOSS singolarmente o  congiuntamente,  presso

  l'unità  aziendale  in cui prestano la loro opera,  in  locale  messo  a

  disposizione  dal  datore di lavoro, con ordine del  giorno  su  materie

  d'interesse  sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza  delle

  convocazioni.

 

2)    La  convocazione dovrà essere comunicata alla Direzione dell'impresa

  con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

 

3)   I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante

  l'orario di lavoro fino a 10 ore all'anno normalmente retribuite.

 

4)    Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi

  di  essi.  Ad  esse possono partecipare, previo preavviso al  datore  di

  lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.

 

5)   Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 ore di durata.

 

6)    Le  ulteriori  modalità  per  lo svolgimento  delle  assemblee  sono

  concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in

  ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle

  loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata  la

  sicurezza  delle  persone,  la  salvaguardia  degli  impianti  e   delle

  attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.

 

 

 

REFERENDUM

 

Articolo 41.

 

1)    Il  datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con  più  di  15

  dipendenti, lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro di referendum, sia

  generali  che  per categorie, su materie inerenti l'attività  sindacale,

  indetti dalla RSU tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti

  i   lavoratori   appartenenti  all'unità  aziendale  e  alla   categoria

  particolarmente interessata.

 

 

 

NORME GENERALI

 

Articolo 42.

 

1)    Per  quanto  non  previsto espressamente dal presente  contratto  in

  materia  di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei  dirigenti

  sindacali si rinvia alla legge 20.5.70 n. 300 (allegato H) e all'Accordo

  interconfederale 27.7.94 (allegato O).

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  costituiranno  una  Commissione paritetica  con  l'incarico  di

esaminare  le  problematiche relative alla direttiva della UE  concernente

l'istituzione  di una procedura per l'informazione e la consultazione  dei

lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.

 

 

 

NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 43.

 

1)   Sino alla costituzione delle RSU continuano a trovare applicazione le

  norme del CCNL Turismo 30.5.91 riferite alle RSA.

 

 

 

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

 

Articolo 44.

 

1)    L'azienda  provvederà  alla  trattenuta del  contributo  associativo

  sindacale in favore delle Organizzazioni firmatarie il CCNL Turismo nella

  misura  di  1% della paga base e contingenza in atto dal 1°  gennaio  di

  ciascun  anno e per 14 mensilità ai dipendenti che ne facciano richiesta

  mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta  dal

  lavoratore.

 

2)    La  lettera  di  delega  conterrà l'indicazione  delle  modalità  di

  versamento a cui l'azienda dovrà attenersi.

 

3)    L'azienda  trasmetterà  mensilmente l'importo  della  trattenuta  al

  Sindacato di spettanza.

 

 

 

Titolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Articolo 45.

 

DECLARATORIE

 

1)    I  lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata

  su  10  livelli professionali di cui 2 relativi alla categoria Quadri  e

  altrettanti  livelli  retributivi  ai quali  corrispondono  le  seguenti

  declaratorie.

 

Area Quadri.

 

Ai  sensi  della  legge  13.5.85 n. 190 e successive  modificazioni,  sono

considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori  che,

pur  non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt.  6  e

34,  RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso di idoneo titolo di studio

o  di  adeguata  formazione  e  preparazione professionale  specialistica.

Conseguentemente  rientrano  in quest'area, per  la  corrispondenza  delle

declaratorie  alle  indicazioni  di legge,  le  qualifiche  riportate  per

ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.

 

Quadro A.

 

Appartengono  a  questo livello della categoria Quadri  i  lavoratori  con

funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale  e

organizzativa  loro attribuito, forniscano contributi qualificati  per  la

definizione  degli  obiettivi dell'azienda e svolgano,  con  carattere  di

continuità,  un  ruolo di rilevante importanza ai fini  dello  sviluppo  e

della  attuazione  di  tali  obiettivi.  A  tali  lavoratori,  inoltre,  è

affidata,  in  condizioni  di  autonomia decisionale  e  con  ampi  poteri

discrezionali,  la gestione, il coordinamento e il controllo  dei  diversi

settori e servizi dell'azienda.

 

Quadro B.

 

Appartengono  a  questo livello della categoria Quadri  i  lavoratori  con

funzioni   direttive  che,  per  l'attuazione  degli  obiettivi  aziendali

correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano  in

via  continuativa  la responsabilità di unità aziendali la  cui  struttura

organizzativa  non  sia complessa o di settori di particolare  complessità

organizzativa in condizione di autonomia decisionale e operativa.

 

Livello 1°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  funzioni  ad

elevato  contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomia

operativa  ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità  ad

essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o  di

un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.

 

Livello 2°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori che  svolgono  mansioni  che

comportano  sia  iniziativa  che  autonomia  operativa  nell'ambito  e  in

applicazione   delle  direttive  generali  ricevute,   con   funzioni   di

coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e  uffici,  per

le quali è richiesta una particolare competenza professionale.

 

Livello 3°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  mansioni  di

concetto  o  prevalentemente  tali che comportano  particolari  conoscenze

tecniche  e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti  che,

in  condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie  mansioni,

svolgono   lavori  che  comportano  una  specifica  ed  adeguata  capacità

professionale  acquisiti  mediante approfondita preparazione  teorica  e/o

tecnico  pratica;  i  lavoratori  che, in possesso  delle  caratteristiche

professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità

di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.

 

Livello 4°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia

esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche

di   natura  amministrativa,  tecnico-pratica  o  di  vendita  e  relative

operazioni   complementari,  che  richiedono  il  possesso  di  conoscenze

specialistiche comunque acquisite.

 

Livello 5°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate

conoscenze  e  capacità  tecnico-pratiche svolgono compiti  esecutivi  che

richiedono preparazione e pratica di lavoro.

 

Livello 6° super.

 

Appartengono  a  questo  livello  i lavoratori  in  possesso  di  adeguate

capacità  tecnico-pratiche  comunque  acquisite  che  eseguono  lavori  di

normale complessità.

 

Livello 6°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori che  svolgono  attività  che

richiedono  un  normale  addestramento pratico  ed  elementari  conoscenze

professionali.

 

Livello 7°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici  attività

anche con macchine già attrezzate.

 

 

 

Articolo 46.

 

1)    Le  parti  convengono  di istituire una Commissione  paritetica  per

  approfondire  i  temi connessi alla classificazione del  personale,  con

  particolare riferimento all'esame comparativo con la situazione in  atto

  nei  sistemi  turistici  della UE e dell'area del  Mediterraneo  e  alla

  necessità  di  adeguamento ai processi di trasformazione  tecnologica  e

  organizzativa in atto. I risultati di tale approfondimento dovranno essere

  portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL Turismo 6 mesi prima

  della scadenza relativa alla parte normativa. Tale Commissione elaborerà,

  conseguentemente, anche indirizzi per la definizione dei contenuti delle

  attività formative destinate agli apprendisti.

 

 

 

Articolo 47.

 

1)    L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le  declaratorie

  generali,  qualifiche  e  profili professionali,  laddove  espressamente

  indicati,  come risultano dalla classificazione del personale  riportata

  nella parte speciale del presente contratto distinta per ciascun comparto.

 

2)    Nel  caso  in  cui dovessero identificarsi, a livello  territoriale,

  mansioni non riconducibili alle qualifiche previste, l'inquadramento sarà

  esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni

  territoriali e in caso di mancata soluzione la questione sarà  demandata

  alle rispettive Organizzazioni nazionali.

 

3)    Salvo le materie espressamente modificate dal presente contratto, la

  nuova classificazione unica non modifica le norme contenute nel contratto

  di  lavoro 16.3.72 per le aziende alberghiere, nel CCNL 13.3.70  per  le

  aziende  pubblici esercizi, nel CCNL 14.6.71 per le Imprese di viaggi  e

  turismo,  nel  CCNL  26.6.74 per gli stabilimenti balneari,  nonché  nei

  rispettivi CCNL precedenti per i relativi periodi in vigore riguardanti i

  diversi  trattamenti  del  personale con  mansioni  impiegatizie  e  del

  personale  con  mansioni non impiegatizie (allegato P  al  CCNL  Turismo

  30.5.91).

 

4)    I  diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano  la

  loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme

  che nell'ambito dell'intero contratto.

 

5)     La   nuova  classificazione  non  modifica  inoltre  la  sfera   di

  applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano

  differenziazioni  tra mansioni impiegatizie e mansioni non  impiegatizie

  richiamate  e non richiamate nei CCNL sopra citati, quali il trattamento

  per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

  sul lavoro ed ogni altra norma in vigore o emananda.

 

6)   Con riferimento a quanto precede, per i dipendenti da Alberghi diurni

  e da Campeggi si fa riferimento, ai fini dei diversi trattamenti previsti

  dai  precedenti  contratti e dalla legge per il personale  con  mansioni

  impiegatizie  e  per  il personale con mansioni non  impiegatizie,  alla

  classificazione di cui all'allegato P del CCNL Turismo 30.5.91.

 

7)    Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha

  rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle  norme  di

  classificazione unica: pertanto eventuali azioni giudiziarie  intese  ad

  ottenere  l'estensione dei trattamenti normativi ed  economici  oltre  i

  limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati,

  avranno come conseguenza l'automatico e corrispettivo scioglimento delle

  Organizzazioni  imprenditoriali firmatarie  e  con  esse  delle  aziende

  rappresentate dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.

 

 

 

PASSAGGI DI QUALIFICA

 

Articolo 48.

 

1)    Il  prestatore  di lavoro deve essere adibito alle mansioni  per  le

  quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che

  abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime

  effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.  Nel

  caso  di  assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto  al

  trattamento  corrispondente all'attività svolta;  l'assegnazione  stessa

  diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione

  di  lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un

  periodo non superiore a 3 mesi.

 

 

 

MANSIONI PROMISCUE

 

Articolo 49.

 

1)    In  caso  di  mansioni  promiscue si farà  riferimento  all'attività

  prevalente,  tenendo  conto di quella di maggior  valore  professionale,

  sempre  che  venga abitualmente prestata, non si tratti  di  un  normale

  periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.

 

 

 

Titolo IV - MERCATO DEL LAVORO

 

PREMESSA

 

Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:

 

-    il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità professionale

  e  territoriale  degli  addetti con rischio di perdite  di  investimenti

  professionali;

-     la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da

  valorizzare,  per promuovere lo sviluppo del settore e la  sua  capacità

  competitiva sui mercati internazionali;

-    le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano un

  mercato  del  lavoro  non esclusivamente fondato sul  rapporto  a  tempo

  indeterminato;

-     l'evoluzione  della  domanda di mercato e  le  fluttuazioni  tipiche

  dell'attività turistica rendono necessaria una sempre maggiore efficienza

  volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela;

-     le  recenti norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri

  sull'organizzazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro,  con

  possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali;

-     la libera circolazione della manodopera, nell'ambito dei Paesi UE  e

  con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un dato ineliminabile nel panorama

  occupazionale del turismo;

 

condividono  l'obiettivo di valorizzare la permanenza  nel  settore  delle

professionalità  esistenti  e quelle in via di costituzione,  operando  il

monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine  di

facilitare  l'incontro  tra domanda ed offerta di  lavoro  e  favorire  le

esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità.

 

Su  questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia

dal  lato  del  servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere  svolto

dagli Enti bilaterali.

 

In  questo  quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del  mercato  del

lavoro  e  della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata

l'opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli

operatori   del  settore  e  di  sostenere  la  libera  circolazione   dei

lavoratori:

 

-     riconoscono  concordemente  la necessità  di  utilizzare  tutti  gli

  istituti  capaci di determinare l'espansione dei livelli  occupazionali,

  nonché la creazione di nuove occasioni d'impiego;

-     ribadiscono  il  valore  strategico della formazione  professionale,

  individuando negli Enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato

  delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative;

-    concordano che la rete degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio

  possa agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

 

Conseguentemente,  le  parti ritengono opportuna  la  istituzione  di  uno

strumento  operativo cui le imprese del settore, come  pure  i  lavoratori

potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere

le  professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza

nel settore.

 

A  tal  fine,  fermo restando che il ricorso ai servizi offerti  dall'Ente

bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel

rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla

rete   degli   Enti  bilaterali  del  turismo,  che  sarà  attrezzata   di

conseguenza,  le  informazioni  relative ai  nominativi,  alle  qualifiche

professionali,    alle   esperienze   professionali,    alle    competenze

professionali  (titoli,  patenti,  corsi  frequentati,  crediti  e  debiti

formativi).

 

Le  parti,  conseguentemente s'impegnano ad incontrarsi  per  definire  le

caratteristiche  del  servizio che sarà attivato  dalla  rete  degli  Enti

bilaterali e i relativi aspetti organizzativi.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  s'incontreranno per esaminare le questioni attinenti al  lavoro

parasubordinato,   anche  al  fine  di  verificare   la   possibilità   di

disciplinare la materia con un apposito accordo.

 

 

 

Capo I - APPRENDISTATO

 

Le    parti,    esaminata   la   evoluzione   della   disciplina    legale

dell'apprendistato,  riconoscono in tale istituto un importante  strumento

per  l'acquisizione  delle competenze necessarie per  lo  svolgimento  del

lavoro  e  un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola  e  il

lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

 

Conseguentemente,  le  parti riconoscono la necessità  di  valorizzare  il

momento  formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione  teorica

anche esterni al processo produttivo.

 

A  tal  fine,  confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente  un

progetto  pilota  per la sperimentazione dei nuovi modelli  formativi  per

l'apprendistato  e convengono di affidare alla Commissione  paritetica  di

cui  all'art.  46  il  compito  di definire  i  contenuti  delle  attività

formative  per  gruppi  di  figure professionali.  In  tale  sede  saranno

individuate  le modalità di svolgimento della formazione più  idonee  alle

caratteristiche del settore.

 

In  questo  quadro,  le  parti assegnano agli  Enti  bilaterali  un  ruolo

strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo  dei

sistemi di riconoscimento delle competenze.

 

 

 

Art. 50 û Assunzione dell'apprendista.

 

1)    Possono  essere  assunti con contratto di apprendistato,  i  giovani

  d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle

  aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento del Consiglio n. 2081

  del  20.7.93,  e  successive  modificazioni. Qualora  l'apprendista  sia

  portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati

  di 2 anni.

 

2)    Restano ferme le limitazioni ed i divieti della legge sul lavoro per

  le donne, gli adolescenti e i fanciulli.

 

 

 

Articolo 51.

 

1)   L'aspirante apprendista deve essere in possesso del:

 

-    certificato comprovante l'adempimento dell'obbligo scolastico;

-      certificato   medico   attestante   che   le   condizioni   fisiche

  dell'apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale

  deve essere assunto;

-    certificato d'iscrizione nelle liste di collocamento.

 

2)    Per  l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro  deve  ottenere

  l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente,

  cui  dovrà  precisare  le  condizioni della prestazione  richiesta  agli

  apprendisti,  il genere di addestramento al quale saranno adibiti  e  la

  qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

 

 

 

Art. 52 û Durata e qualifiche dell'apprendistato.

 

1)    La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla

  qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità.

 

     livello       durata

di inquadramento  in mesi

                 

3                    48

4                    36

5                    36

6s                   24

6                    18

 

2)    Restano  ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche

  qualifiche nelle parti speciali del presente contratto.

 

3)   La contrattazione integrativa può stabilire una durata maggiore.

 

4)    Per  gli apprendisti assunti prima del 22.1.99 valgono le precedenti

  disposizioni in materia di durata.

 

5)    Per le agenzie di viaggio si applicano le disposizioni in materia di

  maggiore durata previste nella parte speciale.

 

6)    In  relazione  alla possibilità di svolgere l'apprendistato  per  il

  conseguimento di qualifiche inquadrate al 3° livello, si precisa che gli

  apprendisti interessati non potranno essere destinati a svolgere funzioni

  di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori.

 

7)    Lo svolgimento dell'apprendistato per il conseguimento di qualifiche

  inquadrate  al 6° livello, è consentito esclusivamente per  le  seguenti

  qualifiche:

 

-    cameriera ai piani, villaggi turistici, camping;

-     commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante,  self

  service;

-    facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;

-    bagnino;

-    guardiano notturno;

-    sorvegliante d'ingresso;

-    ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione integrativa.

 

8)    In  attesa della definizione a livello territoriale della disciplina

  dell'apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare

  lo  svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, nell'ambito  di  una

  distribuzione  dei diversi periodi di lavoro comunque ricompresa  in  un

  periodo di 48 mesi di calendario.

 

 

 

Articolo 53.

 

1)    I  periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più

  datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del

  periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a

  1  anno  e  purché si riferiscano alle stesse attività.  Ai  fini  della

  idoneità  o  meno dell'apprendista alla qualifica professionale  che  ha

  formato oggetto dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge.

 

 

 

PERIODO DI PROVA

 

Articolo 54.

 

1)    La  durata del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in  25

  giorni di effettiva presenza al lavoro.

 

2)    Durante  il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere  il

  rapporto senza preavviso e con diritto al TFR.

 

 

 

Articolo 55.

 

1)    Il numero di apprendisti nelle singole imprese non potrà superare la

  proporzione di un apprendista ogni 2 lavoratori qualificati, comprendendo

  in  tale  numero anche quelli che appartengono a categorie per le  quali

  l'apprendistato  non è ammesso. Le frazioni di unità  si  computano  per

  intero.

 

2)     L'imprenditore  che  non  ha  alle  proprie  dipendenze  lavoratori

  qualificati o specializzati, o ne ha meno di 2, può assumere apprendisti

  in numero non superiore a 2.

 

 

 

ORARIO DI LAVORO

 

Articolo 56.

 

1)    Ai sensi dell'art. 10, comma 4, legge n. 25/55, è vietato adibire al

  lavoro gli apprendisti fra le ore 22 e le 6.

 

2)    L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato,  allo

  stesso  trattamento  normativo previsto dal  presente  contratto  per  i

  lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

 

 

 

Articolo 57.

 

1)     L'impegno  formativo  dell'apprendista  è  graduato  in   relazione

  all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni

  da  svolgere,  con  le  seguenti modalità, da  riproporzionare  per  gli

  apprendisti stagionali.

 

             titolo di studio              ore di formazione

 

scuola dell'obbligo                               120

attestato di qualifica e diploma                   

di scuola media  superiore                        100

diploma universitario e diploma di laurea          80

 

2)     La   contrattazione  integrativa  territoriale  può  stabilire   un

  differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento  della

  formazione  interna ed esterna, in coerenza con le cadenze  dei  periodi

  lavorativi,  tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni

  stagionali dell'attività.

 

3)    Le  attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come

  quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si

  cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

 

4)     I  nominativi  degli  apprendisti  che  partecipano  alle  attività

  formative organizzate dal sistema degli Enti bilaterali saranno registrati

  nella banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

 

 

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

 

Articolo 58.

 

1)   Il datore di lavoro ha l'obbligo:

 

a)    di  impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista

  alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la

  capacità di diventare lavoratore qualificato;

b)   di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né

  in genere a quelle a incentivo;

c)    di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione

  in  serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze

  fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per  il

  quale è stato assunto;

d)    di  accordare  i  permessi  necessari  per  gli  esami  relativi  al

  conseguimento dei titoli di studio;

e)    di  informare per iscritto l'apprendista sui risultati del  percorso

  formativo, con periodicità non superiore a 6 mesi, anche per il  tramite

  del   centro   di  formazione;  qualora  l'apprendista  sia   minorenne,

  l'informativa sarà fornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita

  legalmente la potestà dei genitori.

 

2)    Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono

  considerati  lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività  nelle

  quali  l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore  qualificato

  sotto  la  cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino  del

  posto  di  lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente  affidate  a

  fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente

  e,   in   ogni   caso,   rilevante  in  rapporto  ai  compiti   affidati

  all'apprendista.

 

 

 

OBBLIGHI DELL'APPRENDISTA

 

Articolo 59.

 

1)   L'apprendista deve:

 

a)    seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi

  incaricata  della  sua formazione professionale e  seguire  con  massimo

  impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b)   prestare la sua opera con la massima diligenza;

c)     frequentare  con  assiduità  e  diligenza  i  corsi  d'insegnamento

  complementare;

d)    osservare  le  norme  disciplinari generali  previste  dal  presente

  contratto  e  le  norme  contenute negli eventuali  regolamenti  interni

  d'impresa,  purché  questi ultimi non siano in contrasto  con  le  norme

  contrattuali e di legge.

 

2)   L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del

  presente  articolo, anche se in possesso del titolo di  studio,  ove  la

  frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

 

 

 

Articolo 60.

 

1)    Al  termine  del periodo di apprendistato, al lavoratore  che  venga

  confermato in servizio viene attribuita la medesima qualifica per la quale

  si era svolto l'apprendistato.

 

2)    La  conferma  in  servizio  o, in alternativa,  la  conclusione  del

  rapporto  al  termine  del  periodo di  apprendistato,  dovranno  essere

  comunicate nel rispetto dei termini di preavviso.

 

3)    Qualora,  alla scadenza del periodo di apprendistato, un apprendista

  non venga confermato in servizio, il datore di lavoro non potrà assumere,

  nell'anno successivo, un altro apprendista in sua sostituzione.

 

4)    Le  disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso

  di dimissioni o di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

 

5)    I  benefici  contributivi previsti dalla  legge  19.1.55  n.  25,  e

  successive  modificazioni e integrazioni, in materia  di  previdenza  ed

  assistenza sociale, sono mantenuti per 1 anno dopo la trasformazione del

  rapporto a tempo indeterminato.

 

 

 

CONCLUSIONE DEL RAPPORTO

 

Articolo 61.

 

1)    Il  rapporto di apprendistato si estingue con l'esito positivo delle

  prove d'idoneità previste dall'art. 18, legge 19.1.55 n. 25 e dagli artt.

  24 e 25 del regolamento approvato con DPR 30.12.56 n. 1668 e comunque con

  la scadenza del termine della durata complessiva dell'apprendistato, salvo

  il minor periodo di cui all'art. 53 per i casi in esso contemplati.

 

2)    Agli  effetti di quanto previsto nel comma precedente, hanno diritto

  in  ogni  caso  di  essere ammessi a sostenere le prove  d'idoneità  gli

  apprendisti  dei pubblici esercizi e degli alberghi diurni  che  abbiano

  compiuto i 18 anni d'età e i 2 anni di addestramento pratico.

 

3)   Le modalità di esecuzione delle prove pratiche saranno concordate tra

  le   OOSS   provinciali  interessate  e  gli  Enti  e  Uffici   preposti

  all'istruzione professionale.

 

4)    Il  datore  di  lavoro  è tenuto a comunicare  entro  10  giorni  al

  competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti ai quali

  sia  stata  attribuite la qualifica, nonché i nominativi di quelli  che,

  avendo  compiuto  il  18°  anno  d'età  ed  effettuato  un  biennio   di

  addestramento pratico nei pubblici esercizi e alberghi diurni, o  avendo

  comunque compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dal presente

  contratto, non abbiano conseguito la qualifica.

 

5)   Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Ufficio di Collocamento

  i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il

  rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.

 

 

 

RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI

 

Articolo 62.

 

1)    La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla

  normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo

  le seguenti proporzioni:

 

1° anno 75%

2° anno 80%

3° anno 85%

4° anno 90%

 

 

 

Articolo 63.

 

1)   Per quanto non previsto dal presente Capo in materia di apprendistato

  e  d'istruzione  professionale valgono le norme del  presente  contratto

  nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti s'incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione delle

norme concernenti i CFL e i contratti di apprendistato con le disposizioni

in  corso di emanazione ai sensi dell'art. 16, comma 5, legge n. 196/97  e

dell'art.  45,  comma  1,  lett. b), legge 17.5.99  n.  144  e  successive

modifiche e integrazioni.

 

 

 

Capo II - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

 

Articolo 64.

 

1)    Salvo  quanto  diversamente contrattato  a  livello  territoriale  o

   aziendale, le parti convengono quanto segue.

 

2)    Il  CFL  mirato  alla  acquisizione  di  professionalità  elevate  è

   consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 3°

   livello d'inquadramento e ai livelli superiori e ha una durata di 24 mesi.

   Detti  contratti  devono prevedere una formazione pari  a  130  ore  da

   effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.

 

3)    Il  CFL  mirato  all'acquisizione di  professionalità  intermedie  è

   consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 4°

   e 5° livello d'inquadramento (per il comparto alberghi, è consentito anche

   per  il  livello 6° super) e ha una durata di 24 mesi. Detti  contratti

   devono  prevedere una formazione pari a 80 ore da effettuarsi in  luogo

   della prestazione lavorativa.

 

4)    Il  CFL  mirato  ad  agevolare l'inserimento professionale  mediante

   un'esperienza  lavorativa  che consenta un adeguamento  delle  capacità

   professionali al contesto produttivo ed organizzativo ha una durata di 12

   mesi  e  deve  prevedere una formazione pari a  20  ore  relativa  alla

   disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché

   alla  prevenzione ambientale e antinfortunistica. La  stipula  di  tale

   contratto è consentita per il conseguimento di tutte le professionalità ad

   eccezione  di  quelle corrispondenti ai livelli 6° super  e  7°,  ferme

   restando le ulteriori eccezioni previste per i singoli comparti (per il

   comparto alberghi, è consentito anche per il livello 6° super).

 

5)   Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione in base a quanto

   stabilito dai progetti formativi non vengono retribuite.

 

6)     Le   cause  di  sospensione  legale  del  rapporto  comportano   la

   prorogabilità  del termine finale per un periodo di  durata  pari  alla

   effettiva  sospensione, unicamente nei casi in cui  INPS  riconosce  il

   diritto alla proroga dei benefici contributivi.

 

7)    Lo svolgimento del rapporto di formazione e lavoro è disciplinato in

   base ai seguenti criteri:

 

Per il CFL mirato all'acquisizione di professionalità elevate:

 

livello iniziale  Livello finale ore formazione  durata in mesi

1                 B              130             24

2                 1              130             24

3                 2              130             24

4                 3              130             24

 

Per il CFL mirato all'acquisizione di professionalità intermedie:

 

livello iniziale   livello finale       ore formazione      durata in mesi

5                  4                    80                  24

6s *               5                    80                  24

6 **               5                    80                  24

6 *                6s                   80                  24

 

* solo alberghi

** esclusi alberghi

 

Per il CFL mirato ad agevolare l'inserimento professionale:

 

livello iniziale   livello finale    ore formazione  durata in mesi

1                  B                 20              12

2                  1                 20              12

3                  2                 20              12

4                  3                 20              12

5                  4                 20              12

6s                 5                 20              12

6*                 6s                20              12

7                  6                 20              12

 

* solo alberghi

 

8)    Il  contenuto  dei progetti formativi esonerati dalla  procedura  di

   approvazione da parte della competente autorità pubblica è definito dagli

   Enti   bilaterali,  dai  Centri  di  servizio  o  dalla  contrattazione

   integrativa.

 

9)   In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito

   il  ricorso  ai  progetti esistenti e definiti in base alla  previgente

   disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili in

   materia  d'età,  ore  di  formazione, durata,  retribuzione  e  livello

   d'inquadramento.

 

10)   La formazione sarà normalmente impartita dal personale qualificato o

   dal  datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie  per

   l'apprendimento del processo produttivo e delle mansioni cui il lavoratore

   viene avviato. La formazione teorica potrà essere assicurata, su richiesta

   del datore di lavoro, per il tramite degli Enti bilaterali.

 

11)   3  mesi  prima  della  scadenza  del  rapporto  formativo  l'azienda

   comunicherà al lavoratore l'esito della formazione stessa.

 

12)   I singoli rapporti di lavoro dovranno essere instaurati, ove i tempi

   di   assunzione  non  siano  pianificati  diversamente,  entro  3  mesi

   dall'accertamento di conformità.

 

13)   Per  quanto  non  espressamente previsto dal  presente  articolo  si

   applicano le norme di cui all'allegato B.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti, stabiliscono sin d'ora che, in caso di abrogazione del comma 7,

art.   16,   DL  n.  299/94,  convertito  in  legge  n.  451/94,   saranno

automaticamente riattivate le procedure già previste dalla  contrattazione

integrativa in materia di CFL.

 

Con  accordi  specifici di livello territoriale, le materie di  competenza

delle  apposite Commissioni territoriali saranno trasferite ai  Centri  di

servizio di cui all'art. 14  del presente contratto.

 

 

 

Capo III - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

 

Articolo 65.

 

1)    Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad

  agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire

  ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.

 

2)    Per lavoro a tempo parziale s'intende il rapporto di lavoro prestato

  con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.

 

3)    Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire:

  la  flessibilità  della forza lavoro in rapporto ai flussi  di  attività

  nell'ambito  della giornata, della settimana, del mese o  dell'anno;  la

  risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.

 

4)    In  caso  di trasformazione temporanea di un rapporto di  lavoro  da

  tempo pieno a tempo parziale, è consentita l'assunzione a termine di  un

  altro  lavoratore  a  tempo parziale, per far  fronte  alle  conseguenti

  esigenze  organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo determinato

  sarà stipulato ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge n. 56/87, in aggiunta

  a  quanto stabilito dall'art. 77 del presente contratto. Il rapporto  di

  lavoro  part-time  temporaneo così articolato deve rispondere  a  quanto

  previsto dal successivo art. 66.

 

5)    L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza con

  le seguenti modalità:

 

a)    orizzontale:  con  orario  giornaliero  ridotto  rispetto  a  quanto

  stabilito dall'art. 90 per il personale a tempo pieno;

b)   verticale: con prestazioni di attività a tempo pieno, limitatamente a

  periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno;

c)    misto:  con  la  combinazione delle 2 modalità  di  svolgimento  del

  rapporto di lavoro di cui alle lett. a) e b).

 

 

 

Articolo 66.

 

1)   L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto

  scritto, nel quale siano indicati:

 

-    periodo di prova per i nuovi assunti;

-    durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;

-      trattamento   economico   e  normativo   secondo   i   criteri   di

  proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;

-    tutte le altre condizioni d'impiego.

 

2)    La  prestazione  individuale sarà fissata tra  datore  di  lavoro  e

  lavoratore entro le seguenti fasce:

 

a)    nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario settimanale  da

  15 a 28 ore;

b)    nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 64 a

  124 ore;

c)   nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 600 a

  1.352 ore.

 

3)    La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori

  e  limiti  minimi  inferiori  rispetto a quelli  definiti  dal  presente

  articolo.

 

4)    In  relazione alle caratteristiche peculiari del settore turismo,  a

  livello  aziendale o territoriale possono essere concordate modalità  di

  programmazione flessibile dell'orario di lavoro che si concretano  nella

  possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle

  prestazioni  lavorative, nonché identificare eventuali inferiori  limiti

  minimi  o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto

  organizzativo.

 

5)   Sono fatte salve le condizioni aziendali in atto.

 

 

 

Articolo 67.

 

1)    Il  rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo  i  seguenti

  principi:

 

a)   volontarietà di entrambe le parti;

b)    reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo  pieno  in

  relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni

  svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;

c)    priorità  nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o  viceversa

  dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le

  stesse mansioni;

d)     applicabilità  delle  norme  del  presente  contratto   in   quanto

  compatibili con la natura del rapporto stesso.

 

2)    La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di

  lavoro  supplementare effettuabili in ragione di  anno.  In  assenza  di

  determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di

  specifiche  esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso  al

  lavoro  supplementare sino ad un limite massimo di 130 ore annue,  salvo

  comprovati impedimenti.

 

3)   Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.

 

4)    Le  prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere  considerate

  utili  ai  fini  del  computo  dei ratei  dei  vari  istituti  normativi

  contrattuali.

 

5)    In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla

  gratifica  di  ferie, alla retribuzione del periodo di ferie  e  al  TFR

  avverrà,  in  via  forfettaria, applicando al  compenso  per  il  lavoro

  supplementare la maggiorazione percentuale di 30%.

 

 

 

Articolo 68.

 

1)    La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di

  esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità

  del   settore   e  dei  suoi  comparti,  con  particolare  riguardo   al

  consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera  continuativa,

  alla  effettuazione della prestazione in turni unici e al  funzionamento

  dell'istituto dei permessi retribuiti.

 

 

 

Articolo 69.

 

1)    Restano  confermate  eventuali condizioni di miglior  favore,  anche

  aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente Capo.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti stipulanti si danno reciprocamente atto che in materia di lavoro

a  tempo  parziale, con il presente CCNL sono state individuate  soluzioni

negoziali adeguate, che rispondono alle esigenze del settore.

Le  parti,  in  considerazione  delle  modifiche  del  quadro  legislativo

intervenute dopo il 22.1.99, s'impegnano ad incontrarsi entro  il  30.6.01

per  esaminare la disciplina legislativa intervenuta al fine di concordare

le opportune integrazioni e armonizzazioni del testo contrattuali.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché,

nell'ambito  della  riforma  generale del sistema  previdenziale,  vengano

considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro  a

tempo  parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto  alla

pensione.

 

 

 

Capo IV - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

 

Articolo 70.

 

1)    Fermo  restando  che  di norma le assunzioni del  personale  debbono

  avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione  del

  personale  con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni

  espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto

  di  lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative

  previste nella parte speciale del presente contratto.

 

2)    L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da  atto

  scritto.  Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal  datore  di

  lavoro  al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando  la

  durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a 12

  giorni lavorativi.

 

 

 

Articolo 71.

 

1)    Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett.  a),  legge

  18.4.62  n. 230 e DPR 11.7.95 n. 378, è consentita l'apposizione  di  un

  termine  alla durata del contratto di lavoro per le attività  svolte  in

  colonie  montane, marine e curative e attività esercitate dalle  aziende

  turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività  non

  inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi.

 

 

 

Articolo 72.

 

1)    Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, legge 28.2.87  n.

  56,  come modificato dall'art. 9 bis, legge 19.7.93 n. 236, i lavoratori

  che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato

  nelle ipotesi previste dall'art. 8-bis, DL 29.1.83 n. 17, convertito, con

  modificazioni,  dalla legge 25.3.83 n. 79, hanno diritto  di  precedenza

  nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima  qualifica,  a

  condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro 3

  mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

2)    (Resta  ferma  la facoltà prevista dal comma 5, art.  15,  legge  n.

  264/49,  per  il  datore  di lavoro di rifiutare  l'assunzione  di  quei

  lavoratori  inviati dall'Ufficio di Collocamento, i  quali  siano  stati

  precedentemente da lui licenziati per giusta causa.

 

 

 

Articolo 73.

 

1)    Le  prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario

  di  lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali,

  anziché  al  trattamento economico di cui all'art. 104, al godimento  di

  riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine

  che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.

 

2)    I  congedi  di conguaglio di cui all'art. 95 nonché i  permessi  non

  goduti di cui all'art. 91 concorrono, insieme ai riposi compensativi del

  lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.

 

3)    Conseguentemente  il calcolo dei soli ratei di ferie  e  13a  e  14a

  mensilità  terrà  conto  dell'intera  diversa  durata  del  rapporto   e

  l'eventuale  frazione  di  mese darà luogo alla  liquidazione  di  tanti

  ventiseiesimi di 1/12 delle gratifiche e delle ferie suddette per quante

  sono le giornate risultanti.

 

4)   + comunque escluso da tale criterio di computo il TFR.

 

5)    Il  dipendente  che  non intenda avvalersi di  quanto  previsto  dal

  presente  articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al  datore  di

  lavoro all'atto dell'assunzione.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti,  nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate

soluzioni  negoziali  che tengono conto delle particolari  esigenze  delle

aziende di stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente

una   maggiore  specializzazione  dei  relativi  strumenti   ed   istituti

contrattuali.   A   tal  fine,  sarà  istituita  un'apposita   Commissione

paritetica.

 

 

Nota a verbale.

 

Le  parti  prendono atto del parere favorevole espresso da  INPS  e  INAIL

(allegato G) relativamente all'attuazione del presente articolo.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le parti, tenuto conto delle specifiche soluzioni normative adottate per i

lavoratori stagionali e in relazione agli adempimenti previsti dalle norme

di  legge  e  regolamentari  in materia di prestazioni  di  disoccupazione

erogate da INPS, s'impegnano ad esaminare le conseguenti problematiche  al

fine  di  favorire la corretta e migliore applicazione delle  prescrizioni

legislative rispetto alla disciplina contrattuale nel suo complesso. Sulla

base  di tale esame da espletare entro il 30.6.91 verranno attuate le  più

opportune iniziative.

 

 

 

Capo V - LAVORO EXTRA E DI SURROGA

 

Articolo 74.

 

1)    Ai  sensi  del  comma  3,  art. 23, legge  n.  56/87,  è  consentita

  l'assunzione diretta di lavoratori extra nei seguenti casi:

 

-    banquetting;

-     esigenze  per  le quali non sia possibile sopperire con  il  normale

  organico,  quali  meeting,  convegni, fiere, congressi,  manifestazioni,

  presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari.

 

2)    La definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del

  presente articolo è demandata alla contrattazione integrativa territoriale

  da  un  minimo  ad un massimo per ogni servizio a seconda della  durata,

  tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali.

 

3)   Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco

  della  percentuale  e distribuito tra i camerieri stabili  e  quelli  di

  rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare

  inferiore  al  compenso fisso, la differenza sarà pagata dal  datore  di

  lavoro; se invece risultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il

  personale stabile e quello di surroga.

 

4)    In  mancanza  della disciplina di cui al comma  2,  fatte  salve  le

  condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario onnicomprensivo

  lordo  rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato,  per  il 

  biennio di validità contrattuale, nella seguente misura:

 

   dal 1.1.99    dal 1.1.00  dal 1.1.01

4  17.875        18.486      19.402

5  17.038        17.623      18.500

6s 16.311        16.867      17.700

6  16.089        16.640      17.467

7  15.083        15.598      16.371

 

Il  compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti  da

tutti  gli  istituti  economici  diretti  ed  indiretti,  determinati  per

contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi  i  ratei

di 13a e 14a mensilità, nonché di TFR.

 

5)     Il   personale  extra  assunto  negli  stabilimenti  balneari   per

  prestazioni  temporanee, per rinforzi o sostituzioni,  ha  diritto  alla

  retribuzione maggiorata di 20%.

 

6)    Le imprese comunicheranno al Centro di servizio - quadrimestralmente

  -  gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di lavoratori

  extra.

 

7)    Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato

  libro  paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal Testo

  Unico 20.6.65 n. 1124. Le parti richiedono al Ministero del lavoro e della

  previdenza sociale di ribadire le istruzioni già impartite in proposito.

 

8)    Ai  fini  dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque

  precedenza ai lavoratori non occupati.

 

 

 

Capo VI - LAVORO TEMPORANEO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

 

Le parti si danno atto che l'evoluzione della disciplina legale sul lavoro

temporaneo e le conseguenti regolamentazioni di seguito definite  su  tale

istituto e sul lavoro a tempo determinato ivi comprese le soluzioni legate

alla  definizione  di qualifiche ad esiguo contenuto  professionale  e  le

eventuali ulteriori determinazioni da definire nella contrattazione di 

livello  costituiscono un quadro normativo complessivamente finalizzato  e

idoneo  a  favorire un più appropriato e fisiologico utilizzo  del  lavoro

extra  e  di  surroga di cui all'art. 74 del presente CCNL e all'art.  54,

comma  4,  legge  n. 448/98, nonché a riferire il ricorso  alle  forme  di

appalto  nei limiti della legge con particolare riferimento a  funzioni  e

figure professionali tipiche delle imprese turistiche.

 

 

 

CASI DI AMMISSIBILITà

 

Articolo 75.

 

1)    Il  ricorso  al contratto a tempo determinato, ai sensi  e  per  gli

  effetti dell'art. 23, comma 1, legge n. 56/87 e al contratto di fornitura

  di prestazione di lavoro temporaneo, ai sensi e per gli effetti del comma

  2,  lett. a), art. 1, legge n. 196/97, è consentito, oltre che nei  casi

  previsti dalla legge, nelle ipotesi di seguito indicate:

 

a)     intensificazioni  temporanee  dell'attività  dovute  a  flussi  non

  ordinari  di clientela cui non sia possibile far fronte con  il  normale

  organico;

b)     intensificazioni  temporanee  dell'attività  dovute  a  flussi  non

  programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale

  organico;

c)     sostituzione  di  lavoratori  assenti,  anche  per  ferie,  o   per

  aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lett. b), legge n.

  230/62;

d)   servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far

  fronte con il normale organico;

e)    sostituzioni  in caso di risoluzione del rapporto  di  lavoro  senza

  preavviso,  per  un  periodo massimo di 2 mesi  utile  alla  ricerca  di

  personale idoneo alla mansione.

 

2)    Restano confermate tutte le ulteriori ipotesi in cui la legge e/o la

  contrattazione  collettiva  ammettono  il  ricorso  al  lavoro  a  tempo

  determinato  e  al lavoro temporaneo. Si richiamano, in particolare,  le

  disposizioni di cui al DPR n. 378/95 e di cui alla legge n. 598/79.

 

3)    La stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore a 1

  mese  è  subordinata  alla preventiva verifica della  disponibilità  dei

  lavoratori  con  la  stessa  qualifica nei cui  confronti  ricorrano  le

  condizioni  di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 56/87, e  che  abbiano

  manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza.

 

4)    Nei  casi  di  cui  alle  lett. a), b), d),  il  contratto  a  tempo

  determinato non potrà essere stipulato per una durata superiore a 6 mesi.

 

5)    Ulteriori  ipotesi e maggiori durate potranno essere definite  dalla

  contrattazione integrativa.

 

 

 

INDIVIDUAZIONE QUALIFICHE

 

Articolo 76.

 

1)    Ai  sensi e per gli effetti del comma 4, art. 1, legge n. 196/97,  è

  consentito  lo  svolgimento  di  lavoro  temporaneo  per  le  qualifiche

  inquadrate  ai  livelli 6° super e superiori della  classificazione  del

  personale  di  cui  al  presente CCNL Turismo, nonché  per  le  seguenti

  ulteriori qualifiche inquadrate al 6° livello:

 

-    cameriera ai piani, villaggi turistici, camping;

-     commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante,  self

  service;

-    facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;

-    bagnino;

-    guardiano notturno;

-    sorvegliante d'ingresso;

-    ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione integrativa.

 

 

 

PERCENTUALE DI LAVORATORI ASSUMIBILI

 

Articolo 77.

 

1)    Il  numero  dei  lavoratori  impiegati a  tempo  determinato  e  con

  contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo di  cui  alle

  lett.  a),  b),  d), e), non potrà essere superiore, in  ciascuna  unità

  produttiva, ai seguenti limiti:

 

base di computo  lavoratori assumibili

da  0 a  4               4 unità

da  5 a  9               5 unità

da 10 a 25               6 unità

da 26 a 35               7 unità

da 36 a 50              10 unità

 

2)    Nelle  unità  produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale  di

  lavoratori assunti con contratto a termine e con contratto di fornitura di

  prestazione di lavoro temporaneo, di cui alle lett. a), b), d), e),  non

  potrà  superare complessivamente 22%, di cui non più di 17% per ciascuna

  fattispecie.

 

3)    La base di computo per il calcolo dei lavoratori assumibili ai sensi

  del presente articolo è costituita dal numero dei lavoratori occupati  a

  tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con CFL all'atto

  dell'attivazione  dei singoli rapporti di cui al presente  articolo.  Le

  frazioni di unità si computano per intero.

 

4)    Nelle  imprese stagionali, attesa la loro particolarità, la base  di

  computo  è,  in via convenzionale, costituita dal numero dei  lavoratori

  occupati  all'atto  della attivazione dei singoli  rapporti  di  cui  al

  presente articolo.

 

5)   La contrattazione integrativa può stabilire percentuali maggiori, con

  particolare   attenzione  ai  casi  di  nuove  aperture,   acquisizioni,

  ampliamenti,   ristrutturazioni,  etc.,  anche  in  considerazione   del

  contributo conseguentemente apportato allo sviluppo di nuova occupazione.

 

 

 

INFORMAZIONE

 

Articolo 78.

 

1)    In  coerenza  con lo spirito del presente accordo e  con  i  compiti

  attribuiti  al  sistema  degli  Enti  bilaterali  in  tema  di   ausilio

  all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra  ai

  contratti  di  cui  all'art. 75 comunica alle  rappresentanze  sindacali

  (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle Organizzazioni territoriali delle OOSS

  stipulanti il presente accordo:

 

a)    il  numero  e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima  della

  stipula  del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate  ragioni  di

  urgenza  e  necessità di stipulare il contratto, l'impresa  fornisce  le

  predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;

b)    il numero e i motivi del ricorso ai contratti a tempo determinato di

  cui al presente articolo, entro i 5 giorni successivi;

c)    entro  il  20  febbraio di ogni anno, anche  per  il  tramite  delle

  associazioni dei datori di lavoro cui aderisca o conferisca mandato,  il

  numero  ed  i  motivi  dei contratti di fornitura di  lavoro  temporaneo

  conclusi  e  dei  contratti  a  tempo  determinato  stipulati  nell'anno

  precedente,  la  durata  degli stessi, il  numero  e  la  qualifica  dei

  lavoratori interessati.

 

2)    La  comunicazione di cui alla precedente lett. c) sarà inviata anche

  all'Ente bilaterale. Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici

  posti   a  carico  delle  aziende,  con  particolare  riferimento   alle

  caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'EBT potrà  attivare  un

  servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di

  cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.

 

3)    All'atto  delle  assunzioni a tempo determinato di cui  al  presente

  articolo  l'impresa  dovrà  esibire agli  organi  del  collocamento  una

  dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro  di

  servizio,  da  cui  risulti l'impegno all'integrale  applicazione  della

  contrattazione collettiva vigente ed all'assolvimento degli obblighi  in

  materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro (allegato A).

 

 

 

FORMAZIONE

 

Articolo 79.

 

1)    L'EBNT  potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento  delle

  esigenze  di  formazione dei lavoratori temporanei  ed  a  richiedere  i

  relativi  finanziamenti. Le parti richiedono che le iniziative formative

  promosse dal sistema degli Enti bilaterali possano godere della priorità

  di cui al comma 2, art. 5, legge n. 196/97.

 

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Articolo 80.

 

1)    La  nuova disciplina sui contratti a tempo determinato e sul  lavoro

  temporaneo  è  applicabile  esclusivamente alle  aziende  aderenti  alle

  Organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente CCNL.

 

2)    Al  fine  di  favorire  la migliore conoscenza  delle  norme  ed  il

  conseguente  utilizzo  degli istituti, nonché di  agevolare  le  imprese

  nell'adempimento   delle   formalità   amministrative,    le    suddette

  Organizzazioni attiveranno specifici servizi di assistenza.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti,  in  considerazione del carattere di  novità  presentato  dalla

disciplina  del  lavoro temporaneo, cui assegnano carattere  sperimentale,

s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

 

 

 

Capo VII û LAVORATORI STUDENTI

 

Articolo 81.

 

1)   Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola

  e lavoro anche utilizzando i periodi d'intervallo dei corsi scolastici, la

  contrattazione integrativa può prevedere, ai sensi del comma 1, art. 23,

  legge n. 56/87, la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori

  studenti, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della

  percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo  conto

  del  ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori  che  non

  abbiano ancora completato l'iter formativo.

 

 

 

Capo VIII - CONTRATTO DI INSERIMENTO

 

Articolo 82.

 

1)    In  caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi  di

  specifica esperienza lavorativa nel comparto, qualora in ragione dell'età

  o  del  titolo  di  studio  non  trovino  applicazione  le  disposizioni

  concernenti  il contratto di apprendistato o il CFL, si applica  per  un

  periodo  di  12 mesi il trattamento retributivo previsto per il  livello

  inferiore a quello d'inquadramento.

 

 

 

Capo IX - LAVORO RIPARTITO

 

Articolo 83.

 

1)    Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale 2 o più

  lavoratori   assumono   in   solido  un'unica  obbligazione   lavorativa

  subordinata.

 

2)    Il  contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare  la  misura

  percentuale   e  la  collocazione  temporale  del  lavoro   giornaliero,

  settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei

  lavoratori  interessati, ferma restando la possibilità  per  gli  stessi

  lavoratori  di determinare discrezionalmente, in qualsiasi  momento,  la

  sostituzione  ovvero  la modificazione consensuale  della  distribuzione

  dell'orario di lavoro.

 

3)     Conseguentemente,  la  retribuzione  verrà  corrisposta  a  ciascun

  lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.

 

4)    I  lavoratori devono informare preventivamente il datore  di  lavoro

  sull'orario   di  lavoro  di  ciascun  lavoratore  con  cadenza   almeno

  settimanale.

 

5)    Gli  accordi individuali possono prevedere che il datore  di  lavoro

  legittimamente pretenda l'adempimento dell'intera prestazione dovuta  da

  ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.

 

6)   Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'EBT,

  il  numero  dei  contratti  di  lavoro  ripartito  instaurati  nell'anno

  precedente,  utilizzando il modello appositamente predisposto  dall'ente

  stesso.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti,  in  considerazione del carattere di  novità  presentato  dalla

disciplina  del  lavoro  ripartito, cui assegnano carattere  sperimentale,

s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

 

 

 

Capo X - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA

 

Articolo 84.

 

1)   Ai sensi del comma 2, art. 25, legge n. 223/91, non sono computabili,

  ai fini della determinazione della riserva:

 

-     le  assunzioni  dei  lavoratori  cui  sia  assegnata  una  qualifica

  ricompresa nei livelli A, B, 1, 2, 3;

-     le  assunzioni  dei  lavoratori  cui  sia  assegnata  una  qualifica

  ricompresa  nei  livelli 4, 5, 6, 6s e 7 a condizione  che  abbiano  già

  prestato servizio presso imprese del settore o che siano in possesso  di

  titolo   di  studio  professionale  rilasciato  da  istituti  o   scuole

  professionali attinente alle mansioni da svolgere;

-     le  assunzioni  effettuate  in  occasione  dei  cambi  di  gestione,

  limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della  gestione

  precedente.

 

 

 

Titolo V - RAPPORTO DI LAVORO

 

Capo I - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO

 

ASSUNZIONE

 

Articolo 85.

 

1)    L'assunzione del personale sarà fatta secondo le norme  delle  leggi

  vigenti in materia.

 

2)    Il  datore  di  lavoro, all'atto dell'assunzione deve rilasciare  al

  lavoratore  una documentazione scritta dalla quale risulti  la  data  di

  assunzione, il livello e la qualifica d'inquadramento, gli elementi della

  retribuzione,  la durata del rapporto nei casi ammessi  di  contratto  a

  termine,  la durata del periodo di prova, le lingue estere  di  cui  sia

  eventualmente richiesta la conoscenza nonché una ricevuta dei  documenti

  ritirati.

 

3)    All'atto  dell'assunzione il lavoratore è  tenuto  a  presentare  al

  datore di lavoro i seguenti documenti:

 

a)   certificato di nascita;

b)   tessera sanitaria aggiornata, ove prevista dalle leggi;

c)    certificato  d'iscrizione alle liste di collocamento o  libretto  di

  lavoro;

d)    blocchetto  personale dei moduli 01/MS per le denunce  INPS,  nonché

  modello 101 o dichiarazione fiscale sostitutiva rilasciati dal precedente

  datore di lavoro;

e)   numero di codice fiscale;

 

e, ove necessari, i seguenti ulteriori documenti:

 

1)    attestato di conoscenza di una più lingue estere per le mansioni che

  implicano tale requisito;

2)   certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;

3)   certificato o diploma degli studi compiuti oppure diploma o attestato

  dei corsi di addestramento frequentati.

 

4)    Il  lavoratore è tenuto altresì a dichiarare al datore di lavoro  la

  sua residenza e dimora, a notificare immediatamente i successivi mutamenti

  ed a consegnare lo stato di famiglia nonché gli altri documenti necessari

  per beneficiare dei relativi assegni.

 

 

 

Capo II - PERIODO DI PROVA

 

Articolo 86.

 

1)    La  durata  del  periodo di prova dovrà risultare dalla  lettera  di

  assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il

  diritto  alla  risoluzione  del rapporto di  lavoro,  senza  obbligo  di

  preavviso e con diritto al TFR.

 

2)    Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà

  essere  inferiore  al  minimo contrattuale stabilito  per  la  qualifica

  attribuita al lavoratore stesso.

 

3)    Trascorso il periodo di prova, il personale s'intenderà regolarmente

  assunto  in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta

  per  iscritto.  In  tal  caso  il periodo sarà  computato  agli  effetti

  dell'anzianità di servizio.

 

 

 

Articolo 87.

 

1)   La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

 

 

Quadri A e B 180 giorni

           150 giorni

            75 giorni

            45 giorni

4° e 5°       30 giorni

6°s           20 giorni

6° e 7°       15 giorni

 

 2)   Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le

   giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine

   massimo di 6 mesi previsto dall'art. 10, legge 15.7.66 n. 604.

 

 3)    Il personale che entro il termine di 2 anni viene riassunto, con la

   stessa  qualifica,  presso la stessa azienda  ove  abbia  già  prestato

   servizio,  superando il periodo di prova, sarà in ogni caso  dispensato

   dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.

 

 4)    Al  personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine  del

   periodo  di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare

   l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.

 

 

 

Capo III - DONNE E MINORI

 

Articolo 88.

 

1)    Il  lavoro  delle  donne  e  dei minori  è  tutelato  dalle  vigenti

  disposizioni di legge in materia.

 

 

 

Articolo 89.

 

1)    Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, legge 17.10.67 n. 977, come

  modificato  dall'art.  13,  D.lgs. n.  345/99,  ai  minori  deve  essere

  assicurato  un  periodo di riposo settimanale di  almeno  2  giorni,  se

  possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni

  di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere

  ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali

  periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da

  periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

 

2)    Ai  minori  impiegati in attività lavorative di carattere culturale,

  artistico,  sportivo  o  pubblicitario o nel settore  dello  spettacolo,

  nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico,

  alberghiero  o  della  ristorazione, il riposo  settimanale  può  essere

  concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.

 

 

 

Capo IV - ORARIO DI LAVORO

 

ORARIO NORMALE SETTIMANALE

 

Articolo 90.

 

1)    La  normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in  40

  ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente

  contratto per le Imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e

  i complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.

 

2)    I  limiti  settimanali  del normale orario di  lavoro  previsti  dal

  presente contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.

 

3)    Le  suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli

  impiegati di cui all'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692, in relazione all'art. 3,

  RD  10.9.23 n. 1955, e cioè ai capi di agenzia, ai direttori  tecnici  o

  amministrativi,  ai  capi  ufficio e ai capi  reparto,  fatte  salve  le

  condizioni di miglior favore.

 

 

 

RIDUZIONE DELL'ORARIO

 

Articolo 91.

 

1)    Ferma  restando  la durata dell'orario settimanale normale  prevista

   dall'art.  90, viene concordata una riduzione dell'orario  annuale  per

   Alberghi,  Pubblici esercizi, Campeggi, Alberghi diurni e   Agenzie  di

   viaggi pari a 104 ore.

 

2)    Per gli Stabilimenti balneari la riduzione dell'orario annuale sarà,

   invece pari a 108 ore.

 

3)    Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività

   religiose  abolite dalla legge n. 54/77 (e con esclusione quindi  della

   festività dell'Epifania reintrodotta con DPR 28.12.85 n. 792) e delle 24

   ore di cui al comma 2, art. 52, CCNL 8.7.82.

 

4)    Le  riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate  mediante

   godimento  di  permessi individuali retribuiti della  durata  di  mezza

   giornata  o  di  una  giornata intera. Tenuto conto  delle  particolari

   caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in

   periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque

   in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda.

 

5)    Salvo  quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lett. m)  e  comma  5,

   lett.  i),  in  presenza di particolari esigenze  produttive  aziendali

   potranno  essere  attuate modalità di godimento dei  suddetti  permessi

   diverse  da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a  32  ore

   annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori

   interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori a 1  ora,  né,

   comunque, utilizzati per frazioni di ora.

 

6)    Gli  eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL 10.4.79  in

   materia  di riduzione, permessi e ferie, s'intendono assorbiti  fino  a

   concorrenza  dai  permessi di cui al comma 3,  eccezion  fatta  per  le

   eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro

   gravose o nocive.

 

7)    I permessi non goduti entro l'anno di maturazione saranno pagati con

   la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere

   fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30

   giugno dell'anno seguente.

 

8)    In  caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro

   iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione

   dei  ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese

   saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di

   un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per la eventuale

   frazione residua pari o superiore a 15 giorni. La frazione inferiore ai 15

   giorni  non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi,  si

   applicano le disposizioni di cui agli artt. 208 e 260.

 

9)    I  permessi  di cui sopra non maturano per i periodi di assenza  del

   lavoratore senza diritto alla retribuzione.

 

10)   Il pagamento dei permessi non goduti entro l'anno di maturazione  al

   personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte  con  la

   percentuale  di  servizio avverrà secondo quanto previsto  nella  parte

   speciale del presente contratto.

 

 

 

RIPARTIZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO

 

Articolo 92.

 

1)    La  ripartizione  dell'orario di lavoro giornaliero  è  fissata  per

  ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.

 

 

 

DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE

 

Articolo 93.

 

1)    La  distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  è  fissata  per

  ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.

 

 

 

Articolo 94.

 

1)    In  ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più

  tabelle, con l'indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle

  qualifiche del personale.

 

 

 

FLESSIBILITà

 

Articolo 95.

 

1)    In  relazione alle peculiarità del settore turistico e  quindi  alle

  particolari  esigenze produttive delle aziende potranno essere  adottati

  sistemi   di   distribuzione   dell'orario   di   lavoro   per   periodi

  plurisettimanali,  intendendosi per tali quei sistemi  di  distribuzione

  dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni

  lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 90

  e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.

 

2)    Conseguentemente  il maggior lavoro effettuato nelle  settimane  con

  orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 90 non

    diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane

  con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 90

  non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.

 

3)    Il  numero  delle  settimane  per le quali  è  possibile  effettuare

  prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 90 non potrà

  superare  le 4 consecutive e in ogni caso l'orario di lavoro  non  potrà

  superare  le  8  ore giornaliere, fermo restando il diritto  al  normale

  godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il

  limite è di 6 settimane consecutive.

 

4)    Il  recupero  delle maggiori prestazioni di lavoro verrà  effettuato

  attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di

  minore  intensità produttiva e comunque entro 12 settimane  a  far  data

  dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.

 

5)    Qualora,  invece,  i sistemi di distribuzione dell'orario  prevedano

  l'estensione   dei  periodi  di  cui  ai  precedenti  commi   3   e   4,

  rispettivamente, a 12 e 24 settimane, per i lavoratori cui  si  applichi

  tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'art. 91 è elevato a

  116 ore.

 

6)    Qualora  a  livello aziendale o interaziendale le imprese  intendano

  applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più  di  2

  volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta

  da  un  incontro tra Direzione aziendale e RSU o delegato aziendale  nel

  corso del quale la Direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa ed

  i  relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto.  Dopo

  questa  fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2  settimane

  prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione aziendale si

  darà  comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno  fatte

  salve  le  situazioni di persone che comprovino fondati  e  giustificati

  impedimenti.

 

7)    Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli

  fini retributivi, decorre dalla 1a ora successiva all'orario comunicato al

  lavoratore.

 

 

 

DIVERSE REGOLAMENTAZIONI DELL'ORARIO ANNUO COMPLESSIVO

 

Articolo 96.

 

1)     Le  parti  convengono  sull'obiettivo  di  ottimizzare  le  risorse

  attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una

  più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto  di

  lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico

  previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento

  delle ferie e dei permessi.

 

2)    Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere

  alle  esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior  utilizzo

  delle  attrezzature  anche con il prolungamento delle  fasi  stagionali,

  facendo  meglio  incontrare le esigenze delle  imprese  con  quelle  dei

  lavoratori,  anche  per il contenimento del lavoro straordinario  e  una

  migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro  non  a

  tempo indeterminato.

 

3)    Tutto ciò premesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di

  aziende  che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente

  articolo  dovranno  attivare  una negoziazione  a  livello  aziendale  o

  interaziendale  per  il  raggiungimento  di  accordi,  anche   di   tipo

  sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di essa, su una o  più

  delle  materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla

  base  delle  ore di lavoro complessivamente dovute a norma del  presente

  contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.

 

4)   I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto

  di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge,

  l'orario  normale settimanale di riferimento di cui all'art. 90,  nonché

  tutti  gli  aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico  -

  superare  i  limiti  quantitativi previsti dalla normativa  contrattuale

  vigente per le relative materie.

 

5)    In  tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore" al fine

  di  mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte

  riposi  compensativi  a  fronte di prestazioni  eventualmente  eccedenti

  l'orario medio annuo.

 

6)    Pertanto,  eventuali  prestazioni  eccedenti  l'orario  medio  annuo

  verranno  compensate con la maggiorazione retributiva  prevista  per  il

  lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi

  che  potranno  essere  retribuiti  o fruiti  -  compatibilmente  con  le

  condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al

  termine  del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità  che

  saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di  cui  al

  presente articolo.

 

7)    Negli  accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere

  concordate le cadenze temporali per la verifica dei programmi definiti.

 

8)    Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo  di

  permessi di cui all'art. 91 è elevato a 128 ore.

 

9)    Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli

  fini  delle  maggiorazioni retributive, decorre dalla 1a ora  successiva

  all'orario comunicato al lavoratore.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Premesso  che  la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza  delle

parti  sociali,  le parti concordano che, in caso di approvazione  di  una

disposizione   di   legge   sulla   riduzione   dell'orario   di   lavoro,

s'incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina

alle  caratteristiche  del settore, anche al fine di  evitare  alterazioni

agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo.

Le  parti s'incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione della

disciplina contrattuale concernente l'orario di lavoro con le disposizioni

in  corso di emanazione ai sensi della Direttiva comunitaria n. 104/93.  A

tal  fine,  le  parti richiedono congiuntamente la integrale  salvaguardia

delle  competenze che la stessa direttiva attribuisce alla  contrattazione

collettiva.

 

 

 

ORARIO DI LAVORO DEI MINORI

 

Articolo 97.

 

1)    L'orario di lavoro degli adolescenti (minori d'età compresa fra i 15

  anni compiuti e i 18 anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere

  e le 40 settimanali.

 

2)    I minori di cui al comma precedente hanno diritto a una interruzione

  di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi

  la durata di 4 ore e mezza.

 

3)    L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo  dei

  pasti  negli  Alberghi,  nei Pubblici esercizi e  nei  Campeggi,  nonché

  l'interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti balneari non  sono

  cumulabili  con  le  interruzioni previste per  i  minori  dal  presente

  articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.

 

4)   L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte

  nella tabella dei turni, di cui all'art. 94.

 

 

 

RECUPERI

 

Articolo 98.

 

1)    +  ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di  forza

  maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra

  le  OOSS stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei

  limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

 

 

 

INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE  DEI PASTI

 

Articolo 99.

 

1)    +  demandato  ai contratti integrativi territoriali o aziendali  dei

  settori  alberghi, pubblici esercizi e campeggi stabilire la durata  del

  tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora e un massimo

  di 1 ora al giorno.

 

 

 

LAVORO NOTTURNO

 

Articolo 100.

 

1)    Il  lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per  ciascun

  comparto nella parte speciale del presente contratto.

 

 

 

LAVORATORI NOTTURNI

 

Articolo 101.

 

1)    A  decorrere dall'1.7.01, esclusivamente ai sensi e per gli  effetti

  del D.lgs. 26.11.99 n. 532, il periodo notturno, è quello specificato per

  ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto agli  artt.

  201, 252, 289, 383.

 

2)    L'orario  di  lavoro  ordinario  dei  lavoratori  notturni  non  può

  superare,  nella settimana, le 8 ore medie giornaliere. Si applicano  le

  disposizioni di cui all'art. 5, RD 10.9.23 n. 1955.

 

3)   I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento

  più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

 

4)   Le condizioni di cui al comma precedente s'intendono realizzate anche

  mediante l'applicazione degli orari plurisettimanali di cui agli artt. 95

  e 96 del presente contratto.

 

5)    Il  periodo minimo di riposo settimanale di cui agli artt.  1  e  3,

  legge  22.2.34 n. 370, non viene preso in considerazione per il  computo

  della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi

  2, 3 e 4.

 

6)    Nel  caso  in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano

  l'inidoneità  alla  prestazione di lavoro  notturno,  accertata  con  le

  modalità di cui al D.lgs. n. 532/99, il lavoratore è assegnato ad  altre

  mansioni  o  ad  altri  ruoli diurni, compatibilmente  con  le  esigenze

  organizzative aziendali.

 

7)   Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti

  applicabile, il datore di lavoro e il lavoratore potranno rivolgersi alla

  Commissione di conciliazione di cui all'art. 26 del presente contratto.

 

8)    I  contratti  integrativi possono definire  specifiche  modalità  di

  applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individuare

  ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o

  ad altri ruoli non risulti applicabile.

 

9)    Nei  casi  di  nuova  introduzione di  lavoro  notturno  le  aziende

  provvederanno agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 10, D.lgs. n. 532/99.

 

 

 

LAVORO STRAORDINARIO

(vedi allegato E).

 

Articolo 102.

 

1)    Il  lavoro  straordinario ha carattere di eccezionalità  e  non  può

  essere richiesto senza giustificato motivo; s'intende per tale, ai  soli

  fini  contrattuali,  quello  eccedente il  normale  orario  contrattuale

  effettuato ai sensi degli artt. 90 e 95 a seconda che vengano adottati o

  meno riposi di conguaglio.

 

2)    Il  lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260  ore

  annuali e nel limite di 2 ore giornaliere.

 

3)    I  lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo,  dal

  prestare  lavoro straordinario entro i limiti fissati dal  comma  2  del

  presente articolo.

 

4)    Il  lavoratore  non può compiere lavoro straordinario  ove  non  sia

  autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

 

 

 

Articolo 103.

 

1)   Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore

  di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito

  registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che

  abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto

  e ad annotare gli eventuali reclami.

 

2)    La  liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata  di  norma

  alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque

  non  oltre  il  mese successivo. Il registro di cui sopra  dovrà  essere

  conservato  per essere esibito occorrendo anche a richiesta  delle  OOSS

  territoriali  e  servirà come documento di prova  per  stabilire  se  il

  lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.

 

3)    Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al comma 2 le aziende

  presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata

  con mezzi meccanici.

 

 

 

Articolo 104.

 

1)    Il  lavoro straordinario è compensato nelle misure e con le modalità

  previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti stipulanti s'impegnano a favorire l'applicazione della normativa

del  presente  Capo  nello  spirito  informatore  della  stessa.  Le  OOSS

territoriali  delle  parti  stipulanti  s'incontreranno  almeno  1   volta

all'anno,  per  l'esame della situazione generale, anche in  relazione  ad

eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali

previste dal presente Capo.

 

 

 

Capo V - RIPOSO SETTIMANALE

 

Articolo 105.

 

1)    Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale

  di 24 ore.

 

2)   Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le

  attività  stagionali  e quelle per le quali il funzionamento  domenicale

  corrisponde  ad  esigenze tecniche o a ragioni di pubblica  utilità,  la

  vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del  bilancio

  annuale.

 

 

 

LAVORO DOMENICALE

 

Articolo 106.

 

1)    A  partire  dall'1.1.91, ai lavoratori che,  ai  sensi  della  legge

  22.2.34 n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa  dalla

  domenica, verrà corrisposta un'indennità in cifra fissa pari a 10% della

  quota  oraria  della paga base e della contingenza per ciascuna  ora  di

  lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.

 

2)    Relativamente  al  periodo  precedente  all'entrata  in  vigore  del

  trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, le parti  si  danno

  nuovamente  reciproco  atto di avere tenuto conto di  dette  prestazioni

  lavorative  domenicali nella determinazione dei trattamenti economici  e

  normativi complessivamente definiti dalla contrattazione collettiva.

 

3)    Sino al 31.12.90 si conferma la disciplina di cui all'art. 44,  CCNL

  16.2.87, di seguito riportato.

 

"In  relazione  a quanto stabilito dalla legge 22.2.34 n.  370,  circa  la

legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla

domenica  per  le  attività  per  le  quali  il  funzionamento  domenicale

corrisponda  a  ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche  quali,

appunto,  quelle del settore turistico, le parti si danno atto  che  delle

prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente

conto   nella   determinazione  dei  trattamenti  economici  e   normativi

complessivamente  previsti  dalla  contrattazione  collettiva.  Le  parti,

pertanto,   riconfermano,   sulla  base  della  disciplina   contrattuale,

l'esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turismo  di  una

ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale".

 

 

 

Capo VI - FESTIVITà

 

Articolo 107.

 

1)   Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di

  cui al presente articolo sono le seguenti:

 

festività nazionali

 

anniversario della Liberazione      25 aprile

festa del Lavoro                    1° maggio

festa della Repubblica              2 giugno

 

festività infrasettimanali

 

Capodanno                           1° gennaio

Epifania                            6 gennaio

lunedì di Pasqua                    mobile

Assunzione                          15 agosto

Ognissanti                          1° novembre

Immacolata Concezione               8 dicembre

S. Natale                           25 dicembre

S. Stefano                          26 dicembre

Patrono della Città

 

2)    In  considerazione delle particolari caratteristiche  delle  aziende

  turistiche il godimento delle festività suddette verrà subordinato  alle

  esigenze aziendali.

 

3)    Per  effetto  di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere  fatta

  sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle

  suindicate festività.

 

4)    A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo

  settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta 1 giornata

  di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.

 

5)    Per  le  festività cadenti nel periodo di assenza  obbligatoria  per

  gravidanza   e  puerperio  la  lavoratrice  ha  diritto  a  un'indennità

  integrativa di quella a carico INPS da corrispondersi a carico del datore

  di lavoro.

 

6)    Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi  di

  coincidenza  delle  festività  sopra elencate  con  uno  dei  giorni  di

  sospensione   dal  servizio  o  dalla  retribuzione  per   provvedimenti

  disciplinari.

 

7)   Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è

  dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per

  le  ore  di  servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni  per

  lavoro  festivo previste per ciascun  comparto nella parte speciale  del

  presente contratto.

 

8)    Per  il  trattamento economico per le festività  del  personale  dei

  pubblici  esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale  di

  servizio si rinvia alla parte speciale del presente contratto.

 

9)   L'inclusione della festività del 2 giugno nell'elenco di cui al comma

  1 del presente articolo decorre dal 2001, giusto quanto previsto dall'art.

  1, legge 20.11.00 n. 336.

 

 

 

Articolo 108.

 

1)   A partire dall'1.1.79, il trattamento della festa della Repubblica (2

  giugno) e del giorno dell'Unità nazionale (4 novembre), dichiarate non più

  festive  agli effetti civili della legge 5.3.77 n. 54, è quello previsto

  dai commi seguenti.

 

2)    Al  lavoratore  chiamato a prestare servizio in una  delle  predette

  giornate  spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione

  per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione

  ovvero,   in   alternativa,  il  godimento  del  corrispondente   riposo

  compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa  del

  settore,  alle  esigenze aziendali. In questo ultimo  caso  la  relativa

  comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo.

 

3)   Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile

  qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio in una delle

  suddette giornate.

 

4)    Al  lavoratore assente nelle stesse giornate per riposo  settimanale

  dovrà  essere corrisposta 1 giornata di retribuzione contrattuale  senza

  alcuna maggiorazione.

 

5)     Al   lavoratore  assente  nelle  suddette  giornate  per  malattia,

  infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli

  Istituti  assicuratori in materia di festività soppresse,  dovrà  essere

  corrisposta  secondo le norme e con i criteri in proposito previsti  dal

  presente CCNL, l'integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti

  medesimi fino a raggiungere 100% della retribuzione giornaliera.

 

6)   Per il personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte

  con  la  percentuale  di servizio si fa rinvio alla parte  speciale  del

  presente contratto.

 

7)    Con  decorrenza dal 2001 il trattamento di cui al presente  articolo

  non si applica alla festa della Repubblica (2 giugno), ripristinato come

  giorno festivo ai sensi dell'art. 1,  legge 20.11.00 n. 336.

 

 

 

Capo VII - FERIE

 

Articolo 109.

 

1)    Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nelle misura di

  26  giorni.  A  tal  fine,  la  settimana lavorativa  qualunque  sia  la

  distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di  6

  giornate.

 

2)    Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse  le

  giornate  di  riposo  settimanale spettanti per  legge  e  le  festività

  nazionali e infrasettimanali, di cui all'art. 107, le giornate  non  più

  festive  agli  effetti civili di cui all'art. 108,  conseguentemente  il

  periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette

  giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali

  ed  infrasettimanali e le giornate non più festive agli  effetti  civili

  cadenti nel periodo stesso.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina della misura

e  del  computo  delle ferie di cui ai commi 1 e 2 del  presente  articolo

costituisce   un  complesso  normativo  inscindibile  migliorativo   della

precedente disciplina in materia. I lavoratori che all'1.7.78 godevano  di

un  periodo  di  ferie  superiore in base alle norme dei  precedenti  CCNL

conservano le condizioni di miglior favore.

 

 

 

Articolo 110.

 

 

1)    Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo 

  da  quello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga

  adottato.

 

2)   Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.

 

3)    Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali

  potranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito

  di  una  programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione  del

  tempo libero.

 

4)   L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori

  di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.

 

 

 

Articolo 111.

 

1)    Al  personale  è dovuta durante le ferie la normale retribuzione  in

  atto, salvo quanto diversamente previsto nella parte speciale del presente

  contratto.

 

2)   Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al

  lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di

  ferie assegnatogli.

 

3)    In  caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro

  iniziati  e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione

  dei  ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così

  ottenuta  comporterà la corresponsione di un rateo mensile per  ogni  30

  giorni  di  calendario, nonché per l'eventuale frazione residua  pari  o

  superiore  a  15  giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni  non  verrà

  considerata.  Per  il  comparto alberghi e  campeggi,  si  applicano  le

  disposizioni di cui agli artt. 208 e 260.

 

4)    Resta  salvo quanto diversamente previsto per i contratti a termine,

  all'art. 73.

 

5)    Ai  fini  del  diritto  alle  ferie, dal computo  dell'anzianità  di

  servizio  non  vanno  detratti  gli eventuali  periodi  di  assenza  per

  maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché  per

  malattia o infortunio.

 

6)   Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.

 

7)    Il  personale  che  rimane nell'azienda è tenuto  a  sostituire  gli

  assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di

  lavoro o soppressione del riposo settimanale.

 

8)    L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e

  riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio

  interrompe il decorso delle ferie.

 

9)    Per  ragioni  di  servizio il datore di lavoro potrà  richiamare  il

  lavoratore  prima  del termine del periodo di ferie, fermo  restando  il

  diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e

  il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato

  rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente

  sia stato richiamato.

 

 

 

Articolo 112.

 

1)    Per  i casi di prolungamento delle ferie o sospensione dell'attività

  aziendale previsti per le aziende alberghiere e per i campeggi, si rinvia

  alla  disciplina  contenuta nella parte speciale del presente  contratto

  rispettivamente agli artt. 204 e 255.

 

 

 

Capo VIII - PERMESSI E CONGEDI

 

CONGEDO PER MATRIMONIO

 

Articolo 113.

 

1)    Il  personale,  che non sia in periodo di prova, ha  diritto  ad  un

  congedo straordinario retribuito di 15 giorni di calendario per contrarre

  matrimonio.

 

2)    La  richiesta  di  congedo  matrimoniale deve  essere  avanzata  dal

  lavoratore con almeno 10 giorni di anticipo.

 

3)    Il  datore  di  lavoro dovrà concedere il congedo straordinario  con

  decorrenza dal 3° giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.

 

4)    Il  personale ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo regolare

  documentazione dell'avvenuta celebrazione.

 

5)    Il  lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per  altri  5

  giorni senza retribuzione.

 

 

 

CONGEDO PER MOTIVI FAMILIARI

 

Articolo 114.

 

1)   In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo

  di  parentela  o  di  affinità, nonché nei casi di  gravi  calamità,  il

  lavoratore  avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito  la  cui

  durata  sarà  strettamente rapportata alle reali  esigenze  di  assenza,

  reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento calamitoso, con  un

  limite  massimo  di  5 giorni di calendario. Tale congedo  potrà  essere

  prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori 3 giorni di calendario

  in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.

 

2)    In  altri  casi di forza maggiore il lavoratore potrà  usufruire  di

  congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali.

 

3)    In  casi  speciali e giustificati il lavoratore potrà  usufruire  di

  permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore

  di lavoro nella misura massima di 1 ora al giorno.

 

 

 

PERMESSI PER ELEZIONI

 

Articolo 115.

 

1)    Ai sensi dell'art. 11, legge 21.3.90 n. 53, in occasione di tutte le

  consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o  delle

  Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi

  compresi  i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché,  in

  occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e

  dei promotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per

  tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

 

2)    I  giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma

  precedente  sono  considerati, a tutti gli effetti, giorni  di  attività

  lavorativa.

 

 

 

PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI - DIRITTO ALLO STUDIO

 

Articolo 116.

 

1)   Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei

   lavoratori del settore turistico le aziende concederanno, nei casi e alle

   condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori

   non  in  prova  che  intendano frequentare  corsi  di  studio  compresi

   nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in

   base  alla  legge 31.12.62 n. 1859, o riconosciuti in base  alla  legge

   19.1.42 n. 86.

 

2)    I  lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo

   di  150  ore 'pro capite' in un triennio e nei limiti di un  monte  ore

   globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato

   all'inizio di ogni triennio - a decorrere dall'1.10.78 - moltiplicando le

   150  ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti

   occupati nell'unità produttiva a tale data.

 

3)    I  lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente  dall'unità

   produttiva  per frequentare i corsi di studio non dovranno superare  2%

   della forza occupata alla data di cui al precedente comma.

 

4)    In  ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni  singolo

   reparto,  deve  essere comunque garantito lo svolgimento della  normale

   attività.

 

5)    Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti  ai

   sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale

   intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in

   ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di

   quelle richieste come permesso retribuito.

 

6)    A  tal  fine il lavoratore interessato dovrà presentare  la  domanda

   scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate

   con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al

   trimestre.

 

7)    Qualora  il  numero  dei  richiedenti  sia  tale  da  comportare  il

   superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque

   l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui ai commi 3

   e  4  del  presente articolo, la Direzione aziendale d'accordo  con  la

   rappresentanza  sindacale ove esistente nell'azienda e  fermo  restando

   quanto  previsto  ai  precedenti commi 3  e  5,  provvederà  a  ridurre

   proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base

   a criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche

   dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e

   della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.

 

8)   I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato d'iscrizione

   al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con

   identificazione delle ore lavorative.

 

9)   Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con meno

   di 50 dipendenti.

 

10)    +   demandato   alle  Organizzazioni  territoriali  aderenti   alle

   Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più

   opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di

   studio  che,  garantendo  le finalità di cui al  comma  1,  favoriscano

   l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano  appropriati

   alle caratteristiche dell'attività turistica.

 

11)  Eventuali permessi spettanti per lo stesso titolo in forza di accordi

   aziendali vigenti alla data di stipula del presente contratto non  sono

   cumulabili con le ore di permesso riconosciute dal presente articolo.

 

 

 

Capo IX - NORME DI COMPORTAMENTO

 

DOVERI DEL LAVORATORE

 

Articolo 117.

 

1)    Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti

   all'esplicazione della sua attività, e in particolare:

 

a)    osservare  l'orario di lavoro e adempiere alle formalità  prescritte

  dall'azienda per il controllo delle presenze;

b)    svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando

  le  norme  del  presente  contratto, nonché le conseguenti  disposizioni

  impartite dai superiori;

c)   conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda;

d)    non  trarre  profitto in qualunque modo, con danno dell'azienda,  da

  quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non

  svolgere attività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti

  dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 8, RDL 13.11.24 n. 1825;

e)   usare modi cortesi con il pubblico;

f)    non  ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre  l'orario

  prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della

  impresa,   salvo  quanto  diversamente  previsto  dalle  vigenti   norme

  contrattuali e dalle disposizioni di legge;

g)    rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con

  le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle

  normali attribuzioni del datore di lavoro.

 

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI

 

Articolo 118.

 

1)    Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto

  alla relativa gravità con:

 

a)   rimprovero verbale;

b)   rimprovero scritto;

c)   multa non superiore all'importo di 3 ore di lavoro;

d)    sospensione  dal  lavoro e dalla retribuzione  per  un  periodo  non

  superiore a giorni 5.

 

2)    Nessun  provvedimento disciplinare più grave del rimprovero  verbale

   potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al

   lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.

 

3)    La  contestazione  degli  addebiti con la specificazione  del  fatto

   costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione  scritta

   nella  quale  sarà  indicato il termine entro cui il  lavoratore  potrà

   presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere,

   in nessun caso, inferiore a 5 giorni.

 

4)   La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che

   l'azienda  abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle  relative

   circostanze.

 

5)    Il  lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della OOSS

   cui aderisce o conferisce mandato.

 

6)    L'eventuale  adozione  del provvedimento disciplinare  dovrà  essere

   comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 10 giorni dalla

   scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue

   giustificazioni.  In tale comunicazione dovranno essere  specificati  i

   motivi  del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che  sia

   stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte

   dal lavoratore s'intenderanno accolte.

 

7)    Incorre  nei  provvedimenti del rimprovero verbale o del  rimprovero

   scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:

 

a)    dia  luogo  ad  assenze  ingiustificate dal lavoro  per  più  giorni

   consecutivi, fino ad un massimo di 5 giorni; abbandoni il proprio posto di

   lavoro senza giustificato motivo;

b)    senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro

   o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

c)   non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;

d)    per  disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi  a  cose  o

   impianti comunque esistenti nelle aziende;

e)    contravvenga  al  divieto  di fumare laddove  questo  esiste  e  sia

   indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;

f)    in  altro  modo trasgredisca l'osservanza del presente  contratto  o

   commetta  atti  che portino pregiudizio alla disciplina,  alla  morale,

   all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.

 

8)    Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per  le

   mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior

   rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione

   delle mancanze.

 

9)    Normalmente  il  rimprovero  scritto è  applicato  nei  casi  di  1a

   mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità

   potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.

 

10)   L'importo delle multe sarà devoluto ad un centro di ricerca  sociale

   da stabilirsi.

 

11)   Non  può  tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari

   decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

 

12)   Il  lavoratore  che intenda impugnare il provvedimento  disciplinare

   inflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'art.

   7, comma 4, legge 20.5.70 n. 300.

 

13)   Ai  sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle  perdite

   arrecate all'impresa nei limiti ad esso imputabili.

 

 

 

ASSENZE NON GIUSTIFICATE

 

Articolo 119.

 

1)    Salvo  i  casi  di legittimo impedimento, di cui sempre  incombe  al

  dipendente l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per

  iscritto entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti.

 

2)     Nel   caso   di   assenza  non  giustificata  oltre  alla   mancata

  corresponsione della retribuzione potrà essere applicata,  nel  caso  di

  assenza  fino a 3 giorni, una multa non eccedente l'importo di 5%  della

  retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino a 5  giorni  una

  multa non eccedente l'importo di 10% della retribuzione non corrisposta.

 

 

 

DIVIETO DI ACCETTAZIONE DELLE MANCE

 

Articolo 120.

 

1)    Le  mance sono vietate. Il personale che comunque le solleciti potrà

  essere punito dal datore di lavoro con provvedimenti disciplinari ai sensi

  dell'art. 118.

 

 

 

CONSEGNE E ROTTURE

 

Articolo 121.

 

1)    Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti  in

  consegna  per  il  lavoro.  Ciascun  dipendente  dovrà  custodire  detto

  materiale, conservarlo e usarlo con normale cura e diligenza, specialmente

  quando trattasi di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco.

 

2)    Il  personale  designato dal datore di lavoro per  la  consegna  del

  materiale non potrà rifiutarsi.

 

3)    In  caso  di  rottura  e  smarrimento degli  oggetti  frangibili  ed

  infrangibili  è dovuto da parte del dipendente il relativo  risarcimento

  nella misura da stabilirsi negli Accordi integrativi territoriali.

 

4)    Nessuna  trattenuta preventiva potrà essere fatta a tale titolo  dal

  datore  di  lavoro.  Le  trattenute  saranno  effettuate  posteriormente

  all'accertamento del danno.

 

 

 

Articolo 122.

 

1)    Il  datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure preventive

  atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo la possibilità di rottura

  o deterioramento del materiale specialmente se pregiato.

 

2)    In  particolare egli fornirà al personale che prende in consegna  il

  materiale infrangibile un armadio munito di chiusura.

 

 

 

Articolo 123.

 

1)    In  caso  di  sottrazione imputabile al personale, senza pregiudizio

  delle   sanzioni  contrattuali  e  di  legge,  il  personale  è   tenuto

  all'immediato risarcimento del danno, e per questo il datore di lavoro ha

  facoltà di esercitare il diritto di ritenzione sulle somme che dovessero

  essere dovute all'interessato a qualsiasi titolo.

 

2)    In  caso  di  furto a opera di terzi il personale è tenuto  a  darne

  tempestiva comunicazione all'azienda, dimostrando di aver usato la normale

  diligenza  nella  custodia ove trattasi di materiale a lui  affidato  in

  consegna.

 

 

 

CORREDO - ABITI DI SERVIZIO

 

Articolo 124.

 

1)   Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise,

  diverse da quelle tradizionali di cui all'art. 98, CCNL 14.7.76, la spesa

  relativa è a carico del datore di lavoro.

 

2)    Le  divise  speciali  dovranno  essere  indossate  solo  durante  il

  servizio.

 

3)    Il  datore  di  lavoro  dovrà provvedere alla  fornitura  di  idonei

  indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato

  di  sostanze  imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli  addetti  alle

  pulizie di sala, bar, cucina. office, e relative dotazioni, magazzino  e

  quali gli addetti alla lavanderia.

 

4)    In  caso  di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti,  divise,

  attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di

  lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla

  sostituzione o al rimborso.

 

5)   Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.

 

 

 

Capo X - NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 125.

 

1)     Per  quanto  non  espressamente  disposto  nel  presente  Capo,  al

  lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e

  di legge disposte per gli impiegati.

 

2)    Le  parti  concordano  che  con  l'individuazione  dei  criteri  per

  l'attribuzione  della qualifica Quadro e con la presente disciplina  per

  tale  personale, è stata data piena attuazione a quanto  disposto  dalla

  legge 13.5.85 n. 190.

 

 

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

 

Articolo 126.

 

1)    I  Quadri del settore turismo devono essere iscritti alla  Cassa  di

  Assistenza Sanitaria istituita per i Quadri del Settore Terziario (QuAS).

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla QuAS dei

Quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine  di

verificarne  la  praticabilità, in termini organizzativi e  di  equilibrio

finanziario,  QuAS  provvederà a effettuare, entro 6 mesi  dalla  data  di

stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati  relativi

all'impatto  economico,  regolamentare e gestionale  sull'attuale  assetto

della  Cassa.  Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla  valutazione

delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.

 

 

 

INDENNITà DI FUNZIONE

 

Articolo 127.

 

1)    Ai  Quadri è riconosciuta, a decorrere dall'1.1.97, un'indennità  di

  funzione mensile, assorbibile fino a concorrenza dai trattamenti economici

  individuali comunque denominati riconosciuti aziendalmente, nelle seguenti

  misure:

 

categoria A  é. 90.000

categoria B     80.000

 

 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

 

Articolo 128.

 

1)    Ai  fini di valorizzare l'apporto professionale dei Quadri, volto  a

  mantenere  e  sviluppare  nel tempo la loro partecipazione  ai  processi

  gestionali, verranno concordati programmi di formazione e di aggiornamento

  professionale.

 

 

 

RESPONSABILITà CIVILE

 

Articolo 129.

 

1)    Il  datore  di  lavoro è tenuto ad assicurare il  Quadro  contro  di

  rischio  di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa  nello

  svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.

 

 

 

Titolo VI - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Capo I - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

 

Articolo 130.

 

1)    Di  norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle  seguenti

  voci:

 

a)    paga  base  nazionale  conglobata di cui  all'art.  134  comprensiva

  dell'indennità di caro pane prevista dalla legge;

b)    eventuali  trattamenti  salariali  integrativi  comunque  denominati

  previsti per ciascun comparto nelle parti generale e speciale del presente

  contratto;

c)   indennità di contingenza (allegato C);

d)    eventuali scatti d'anzianità nelle misure e con le modalità previste

  sia  nella parte generale che in quella relativa a ciascun comparto  del

  presente contratto.

 

2)    Per il personale tavoleggiante dei pubblici esercizi la retribuzione

  è costituita di norma, dalla percentuale di servizio secondo le misure e

  le modalità previste nella parte speciale.

 

3)    A decorrere dall'1.1.95, l'importo di é. 20.000 corrisposto a titolo

  di  EDR  ai  sensi  dell'Accordo interconfederale 31.7.92  è  conglobato

  nell'indennità di contingenza di cui alla legge 26.2.86 n. 38, così come

  modificata dalla legge 13.7.90 n. 91.

 

4)   Conseguentemente, all'1.1.95, l'importo dell'indennità di contingenza

  spettante al personale qualificato all'1.11.91 sarà aumentato di é. 20.000

  per   tutti  i  livelli.  Contestualmente,  le  aziende  cesseranno   di

  corrispondere il predetto EDR.

 

 

 

Articolo 131.

 

1)    La  materia retributiva, con la istituzione della retribuzione  base

  nazionale   rientra  nella  competenza  delle  Organizzazioni  nazionali

  stipulanti,  salvo  quanto  espressamente  demandato  alle  Associazioni

  territoriali e alla contrattazione integrativa aziendale.

 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA

 

Articolo 132.

 

1)    La  retribuzione  giornaliera si ottiene dividendo  la  retribuzione

  mensile per 26.

 

2)    Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali ivi compresi i casi

  di trattenuta per assenze non retribuite.

 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA

 

Articolo 133.

 

1)   La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per:

 

-    192 per il personale con orario normale di 45 ore settimanali;

-    190 per il personale con orario normale di 44 ore settimanali;

-    172 per il personale con orario normale di 40 ore settimanali.

 

 

 

Capo II - PAGA BASE NAZIONALE

 

Articolo 134.

 

1)    Ai  rispettivi livelli previsti dalla classificazione del  personale

  corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile  che  si

  raggiunge entro l'1.1.01 con le gradualità e le decorrenze sottoindicate:

 

                                  livelli

        parametri     decorrenza

                      1.1.99      1.1.00         1.1.01

                           personale qualificato

 

A       270           1.870.551   1.920.426      1.970.301

B       240           1.664.461   1.710.545      1.756.628

      213           1.479.478   1.522.644      1.565.811

      183           1.273.389   1.312.764      1.352.139

      165           1.149.677   1.186.718      1.223.760

      148           1.033.000   1.068.000      1.103.000

      130             909.580     942.539        975.497

6°s     120             840.689     872.189        903.689

      116             813.424     844.633        875.841

      100             703.491     732.657        761.824

 

Personale qualificato minore di 18 anni

 

                      981.350   1.014.600      1.047.850

                      864.101     895.412        926.722

6°s                     798.655     828.580        858.505

                      772.753     802.401        832.049

                      668.316     696.025        723.733

 

Personale qualificato minore di 16 anni

 

                      929.700     961.200        992.700

                      818.621     848.284        877.946

6°s                     756.620     784.970        813.320

                      732.083     760.170        788.258

                      633.142     659.392        685.642

 

2)    Per il personale delle aziende minori degli alberghi, dei campeggi e

  delle agenzie di viaggio, nonché per quello dei pubblici esercizi e degli

  stabilimenti  balneari  di 3a e 4a categoria, si  fa  rinvio  ai  valori

  previsti per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.

 

3)    Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 62  del

  presente contratto.

 

4)    La  paga  base nazionale sopra riportata è comprensiva  anche  degli

  elementi retributivi elencati:

 

-     all'art.  65, CCNL 14.7.76, per i dipendenti da alberghi e  pubblici

  esercizi;

-    all'art. 40, CCNL 9.2.78, per i dipendenti da stabilimenti balneari;

-     nella  3a parte dell'Accordo di rinnovo del 14.7.77 per i dipendenti

  da Imprese di viaggi e turismo;

-    indennità di contingenza maturata fino al 31.1.77;

-     elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli artt. 81

  e 87, CCNL 10.4.79.

 

 

 

Capo III - CONTINGENZA

 

Articolo 135.

 

1)    L'indennità di contingenza costituisce un elemento integrante  della

  retribuzione e la sua corresponsione, salvo quanto diversamente previsto

  nella  parte speciale del presente contratto, è regolata sino al 31.1.86

  dagli accordi allegati in calce al CCNL 6.10.94 e dall'1.2.86 dalla legge

  n. 38 del 26.2.86 e successive modifiche e integrazioni.

 

 

 

Capo IV - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

 

Articolo 136.

 

1)    La  retribuzione  sarà pagata al personale secondo  le  consuetudini

  locali  ed  in  ogni  caso non più tardi della fine  del  mese  con  una

  tolleranza massima di 6 giorni.

 

2)      Quando   ragioni   tecniche   derivanti   dalla   centralizzazione

  dell'amministrazione  lo impediscano, deve essere corrisposto  entro  il

  termine  sopra  indicato  un  acconto  pari  a  90%  della  retribuzione

  presuntivamente dovuta con conguaglio nei 10 giorni successivi.

 

3)    Ai  sensi  della legge 5.1.53 n. 4, le retribuzioni dovranno  essere

  corrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato  il

  periodo  di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il  relativo

  importo, la misura e l'importo del lavoro straordinario e tutti gli altri

  elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta

  paga. Dovranno parimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute

  effettuate.

 

 

 

Capo V - ASSORBIMENTI

 

Articolo 137.

 

1)    Le  variazioni  salariali derivanti dai nuovi valori  di  paga  base

  nazionale  di  cui  all'art. 134 non possono essere assorbite  da  quote

  salariali  comunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva

  salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto.

 

2)    Per quanto riguarda le Imprese di viaggi e turismo si fa riferimento

  inoltre a quanto previsto dall'art. 406.

 

 

 

Capo VI - SCATTI DI ANZIANITà

 

Articolo 138.

 

1)    A  tutto  il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali  per

  l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro

  presso  la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per  tale  il

  complesso  di  aziende facente capo alla stessa società),  salvo  quanto

  diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva  dal

  capo XIV del titolo XII.

 

2)   L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità

  è:

 

-     quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per

  il personale assunto a partire dall'1.6.86;

-     quella maturata dall'1.6.86 per il personale d'età compresa  tra  il

  18° e il 21° anno, in servizio all'1.6.86;

-     quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per

  il  personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa  data

  dell'1.6.86;

-     quella  maturata dal compimento del 21° anno d'età per il  personale

  d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1.6.86.

 

3)     Gli   scatti  triennali  decorreranno  dal    giorno   del   mese

  immediatamente  successivo  a  quello  in  cui  si  compie  il  triennio

  d'anzianità.

 

4)    Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella  parte

  speciale, a partire dall'1.5.90 gli importi degli scatti sono determinati

  in cifra fissa per ciascun livello d'inquadramento, nelle seguenti misure:

 

A   79.000

B   76.000

  73.000

  70.000

  67.500

  64.000

  63.000

6°s 60.500

  60.000

  59.000

 

5)    In  occasione  della maturazione del nuovo scatto,  l'importo  degli

  scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione

  di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

 

6)    Nel  caso  in cui nel corso del triennio intercorrente tra  l'uno  e

  l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi

  relativi  agli  scatti precedenti saranno ricalcolati in base  al  nuovo

  valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione  di

  arretrati per il periodo pregresso.

 

7)    Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle

  diversificate  previste  dal presente CCNL  sono  definite  per  ciascun

  comparto nella parte speciale del presente contratto.

 

 

 

Articolo 139.

 

1)    Relativamente a quanto stabilito dall'art. 138 sull'anzianità  utile

  ai fini della maturazione del 1° scatto per il personale d'età superiore a

  21 anni in servizio alla data d'entrata in vigore del presente contratto,

  resta confermato, in conformità di quanto stabilito rispettivamente dagli

  artt.  258,  299 e 301, CCNL 8.7.82, il riconoscimento del 1°  scatto  a

  partire:

 

-     dall'1.1.70 per il personale dipendente dai pubblici esercizi  d'età

  pari  o superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la stessa

  azienda o gruppo aziendale pari o superiore a 3 anni dalla data suddetta;

-     dall'1.5.74 per il personale dipendente dagli stabilimenti  balneari

  con età superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la stessa

  azienda o gruppo aziendale pari o superiore a 3 anni al 30.4.74;

-    dall'1.6.78 per il personale dipendente dagli alberghi diurni con età

  pari  o superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la stessa

  azienda o gruppo aziendale pari o superiore a 3 anni al 30.6.78.

 

 

 

Capo VII - MENSILITà SUPPLEMENTARI

 

TREDICESIMA MENSILITà

 

Articolo 140.

 

1)    Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella  parte

  speciale del presente contratto, in occasione delle ricorrenze natalizie a

  tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari a 1 mensilità di

  retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti

  d'anzianità,  eventuale    elemento o  quote  aggiuntive  provinciali,

  eventuali   trattamenti   integrativi   salariali   aziendali   comunque

  denominati), esclusi gli assegni familiari.

 

2)    In  caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro

  iniziati  e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione

  dei  ratei  di 13a, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma  così

  ottenuta  comporterà la corresponsione di un rateo mensile per  ogni  30

  giorni  di  calendario, nonché per l'eventuale frazione residua  pari  o

  superiore  a  15  giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni  non  verrà

  considerata.  Per  il  comparto alberghi e  campeggi,  si  applicano  le

  disposizioni di cui agli artt. 208 e 260.

 

3)    Dall'ammontare della 13a mensilità saranno detratti i ratei relativi

  ai  periodi  di  assenza dal lavoro non retribuiti per una  delle  cause

  previste dal presente contratto fatto salvo quanto diversamente previsto

  dalle  disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso  per  i  soli

  pubblici esercizi quanto previsto in materia d'integrazione dell'indennità

  di malattia nella relativa parte speciale.

 

4)    Per periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà

  corrisposta alla lavoratrice solamente 20% della gratifica (art. 30, DPR

  21.5.53 n. 568).

 

 

 

QUATTORDICESIMA MENSILITà

 

Articolo 141.

 

1)    Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella  parte

  speciale del presente contratto, a tutto il personale sarà corrisposta 1

  mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-

  base  nazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti d'anzianità,

  eventuale     elemento  o  quote  aggiuntive  provinciali,   eventuali

  trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi

  gli assegni familiari.

 

2)    La  gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la  retribuzione

  del mese di luglio.

 

3)    I  lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di

  ferie  nella  misura sopra indicata solo nel caso che  abbiano  prestato

  servizio nella stessa azienda per i 12 mesi precedenti il 1° luglio.

 

4)    In  caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro

  iniziati e/o conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti il 1° luglio,  ai

  fini  della determinazione dei ratei di 13a, le frazioni di mese saranno

  cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo

  mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per l'eventuale frazione

  residua pari o superiore a 15 giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni

  non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano

  le disposizioni di cui agli artt. 208 e 260.

 

5)    Per  quanto  riguarda il computo dei ratei relativi  ai  periodi  di

  assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al comma

  3 del precedente articolo.

 

6)    Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto  dal

  comma 4 del precedente articolo.

 

 

 

Capo VIII - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

Articolo 142.

 

1)    Il presente CCNL istituisce la forma pensionistica complementare per

  i lavoratori dipendenti da Aziende del settore turismo.

 

2)    Le parti stipulanti il CCNL Turismo convengono che il Fondo pensione

  complementare  a  capitalizzazione individuale costituito  in  forma  di

  associazione il 9.4.98, di seguito denominato in breve FonTe, rappresenta

  la  forma  pensionistica complementare riconosciuta come applicabile  ai

  lavoratori dipendenti da Aziende del settore turismo.

 

3)    L'associazione  al  Fondo dei lavoratori avverrà  mediante  adesione

  volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti

  i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o

  parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di

  durata  superiore a 3 mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti  da

  Aziende del settore turismo.

 

4)    Le  aziende  e  i  lavoratori  associati  al  Fondo  sono  tenuti  a

  contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati

  e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il

  presente accordo:

 

-      0,55%  (di  cui  0,05%  costituisce  la  quota  associativa)  della

  retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;

-      0,55%  (di  cui  0,05%  costituisce  la  quota  associativa)  della

  retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;

-     3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal

  TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo;

-    una quota 'una tantum', non utile  ai fini pensionistici, da versarsi

  all'atto  dell'iscrizione, pari a é. 30.000 di cui é.  23.000  a  carico

  dell'azienda e é. 7.000 a carico del lavoratore.

 

5)   Per i lavoratori di 1a occupazione, successiva al 28.4.93, è prevista

  l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione  al

  Fondo.

 

6)    Al  momento  dell'adesione al Fondo il lavoratore può richiedere  di

  aumentare la propria quota di contribuzione sino a 2% della retribuzione

  utile per il calcolo del TFR.

 

7)    Le  parti concordano di provvedere entro il 30.9.99 alla definizione

  delle modifiche delle norme che regolano il funzionamento del Fondo di cui

  al  protocollo allegato all'Accordo 22.1.99 al fine di dare  conseguente

  applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

 

8)    Gli  Enti  bilaterali  del settore turismo e i  Centri  di  servizio

  potranno  svolgere una funzione di sensibilizzazione tra  i  lavoratori,

  anche  attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno  facilitare  il

  rapporto tra associati e il Fondo attraverso l'erogazione di informazioni

  riguardanti le posizioni individuali degli stessi.

 

9)    Restano  fatte  salve le eventuali analoghe iniziative  adottate  in

  materia sulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.

 

 

 

Titolo VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Capo I - MALATTIA

 

Articolo 143.

 

1)    Agli  effetti  di  quanto previsto nel presente Capo  s'intende  per

  "malattia" ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa

  da  cui dipende, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il

  lavoratore è addetto, o che comunque comporti la necessità di assistenza

  medica  o  la somministrazione di sussidi terapeutici, salvo i casi  che

  rientrano nella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni di cui

  al successivo art. 148.

 

 

 

Articolo 144.

 

1)    Nell'ambito della normativa del SSN il datore di lavoro ha l'obbligo

  di   rilasciare  ai  propri  dipendenti,  all'atto  dell'assunzione,  la

  certificazione  eventualmente prescritta dalle vigenti  disposizioni  di

  legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso  al

  SSN.

 

2)   Il lavoratore ammalato ha l'obbligo di dare notizia al proprio datore

  di lavoro del suo stato di salute all'atto del verificarsi della malattia

  e  anche al fine della percezione delle indennità economiche di  cui  al

  successivo articolo è tenuto ai sensi dell'art. 15, legge 23.4.81 n. 155,

  a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata a.r. entro 2 giorni dal

  rilascio da parte del medico curante l'attestazione dell'inizio e  della

  durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di

  ricaduta o continuazione di malattia.

 

3)     In   mancanza   di   tali  comunicazioni,  salvo   giuste   ragioni

  d'impedimento, l'assenza si considera ingiustificata, ferme restando  le

  sanzioni  previste  dalla  legge per il ritardo  nel  recapito  o  nella

  trasmissione  della  certificazione d'inizio o  di  continuazione  della

  malattia.

 

4)    Il  controllo  delle  assenze per infermità  può  essere  effettuato

  soltanto  attraverso  i  servizi ispettivi degli istituti  previdenziali

  competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo

  richieda.

 

5)    Salvo  il  caso  di opposizione contro l'accertamento  degli  organi

  competenti e conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico a ciò

  preposto, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data

  indicata  dal  certificato  del  medico  curante;  in  caso  di  mancata

  presentazione  o  di ritardo ingiustificato, il datore di  lavoro  resta

  esonerato dall'obbligo della conservazione del posto di cui al successivo

  art. 150 e il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a  suo

  carico l'indennità di mancato preavviso.

 

6)    In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali

  mutamenti  d'indirizzo,  durante il periodo di assenza  per  malattia  o

  infortunio, l'azienda presume che esso dimori all'ultimo indirizzo presso

  il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.

 

7)     Il   lavoratore  che  presti  servizio  in  aziende  addette   alla

  preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla

  legge  30.4.62  n.  283,  ha l'obbligo, in caso di  malattia  di  durata

  superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore  di

  lavoro  il  certificato medico dal quale risulti che il  lavoratore  non

  presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.

 

8)    Il  datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica

  del  lavoratore  da parte di enti pubblici ed istituti specializzati  di

  diritto pubblico.

 

 

 

Articolo 145.

 

1)     Il   lavoratore  assente  per  malattia  è  tenuto   a   rispettare

  scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il

  proprio domicilio.

 

2)    Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10

  alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e

  i  giorni festivi al fine di consentire l'effettuazione delle visite  di

  controllo richieste dal datore di lavoro.

 

3)    Nel  caso  in  cui a livello nazionale o territoriale le  visite  di

  controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o

  su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi

  da quelli indicati al comma 2 del presente articolo, questi ultimi saranno

  adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

 

4)   Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal

  domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,

  nonché  le  visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi  di  forza

  maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia

  all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del  lavoratore

  dell'obbligo  di cui al comma 2 del presente articolo comporta  comunque

  l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, DL 12.9.83  n.  463,

  convertito con modificazioni nella legge 11.11.83 n. 638, comma 14, nonché

  l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.

 

 

 

Articolo 146.

 

1)    Durante  il periodo di malattia al lavoratore competono  oltre  alle

  prestazioni sanitarie assicurate dal SSN quelle economiche previste  per

  ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.

 

2)    Al  momento  della risoluzione del rapporto, il datore di  lavoro  è

  obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla  quale

  risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365

  giorni precedenti tale data, che il lavoratore è tenuto a consegnare  al

  nuovo datore di lavoro.

 

 

 

Articolo 147.

 

1)    A  decorrere  dal  23.1.99, durante il periodo di malattia  previsto

  dall'art. 143, l'apprendista avrà diritto:

 

a)   per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 3 eventi morbosi in

  ragione d'anno, ad un'indennità pari a 60% della retribuzione lorda  cui

  avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;

b)    in  caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso,

  entro i limiti di cui all'art. 150, a un'indennità a carico del datore di

  lavoro, pari a 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in

  caso di normale svolgimento del rapporto.

 

2)    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere

  dal termine del 3° mese dall'inizio del rapporto di lavoro.

 

 

 

Capo II - INFORTUNIO

 

Articolo 148.

 

1)    Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso INAIL il personale

  soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo

  le  disposizioni  di legge contenute nel Testo Unico approvato  con  DPR

  30.6.65 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.

 

2)    Il  lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi  infortunio,

  anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore

  abbia  trascurato di ottemperare all'obbligo predetto  e  il  datore  di

  lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio,  non

  abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad INAIL, resta esonerato da

  ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

 

3)    Salvo quanto previsto per ciascun comparto nella parte speciale  del

  presente contratto, ai sensi dell'art. 73, DPR 30.6.65 n. 1124, il datore

  di  lavoro  è  tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all'obbligo

  assicurativo contro gli infortuni sul lavoro l'intera retribuzione per la

  giornata  in  cui avviene l'infortunio e un'indennità pari a  60%  della

  normale  retribuzione giornaliera per i 3 giorni successivi (periodo  di

  carenza).

 

 

 

Articolo 149.

 

1)    Per  il  personale assicurato dal datore di lavoro contro  infortuni

  resta  inibita  ogni forma di cumulo tra le indennità  relative  a  tale

  assicurazione e le prestazioni corrisposte da INPS.

 

 

 

Capo III - CONSERVAZIONE DEL POSTO

 

Articolo 150.

 

1)   In caso di malattia accertata o d'infortunio il personale che non sia

  in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto

  per  un periodo di 180 giorni per anno, intendendosi per tale il periodo

  compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

 

2)    Ove  il  lavoratore  si ammali o s'infortuni  più  volte  nel  corso

  dell'anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del

  raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui  al

  precedente comma.

 

3)    Per  il  personale assunto a termine, la conservazione del  posto  è

  comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.

 

4)    Qualora  allo  scadere del periodo per il quale  è  obbligatoria  la

  conservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il

  protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro s'intenderà risolto  con

  diritto  all'intero  TFR  e a quanto altro dovuto,  esclusa  l'indennità

  sostitutiva di preavviso.

 

 

 

Articolo 151.

 

1)    Nei  confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul  lavoro  la

  conservazione  del  posto, fissata nel periodo  massimo  di  180  giorni

  dall'art.  150 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta  del

  lavoratore,  per un ulteriore periodo non superiore a 120  giorni,  alle

  seguenti condizioni:

 

a)   che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;

b)   che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;

c)     che   il  periodo  eccedente  i  180  giorni  sia  considerato   di

  "aspettativa" senza retribuzione.

 

2)    I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di

  cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata

  a.r.,  prima  della scadenza del 180 giorno di assenza  per  malattia  o

  infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette

  condizioni.

 

3)    Al  termine  del  periodo di aspettativa il datore di  lavoro  potrà

  procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 150; il  periodo

  stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di

  prosecuzione del rapporto.

 

 

 

Articolo 152.

 

1)   Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia

  e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.

 

2)   Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

 

3)   Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge

  per le province redente.

 

 

 

LAVORATORI AFFETTI DA TUBERCOLOSI

 

Articolo 153.

 

1)   I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti

  sanitari o casi di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria  Tbc  o

  dello  Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni,  o  a  proprie

  spese,  hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi  dalla

  data  di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare;  nel

  caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della

  scadenza di  14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla

  conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione

  stessa.

 

2)    Ai  sensi dell'art. 9, legge 14.12.70 n. 1088, le imprese aventi  un

  numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l'obbligo di conservare il

  posto  ai  lavoratori  affetti da Tbc fino a 6  mesi  dopo  la  data  di

  dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.

 

3)    Il  diritto  alla  conservazione del posto cessa  comunque  ove  sia

  dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima  della

  malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide

  in via definitiva il Direttore del Consorzio Provinciale Antitubercolare

  assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai

  sensi dell'ultimo comma, art. 10, legge 28.2.53 n. 86.

 

4)    Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi,

  al   lavoratore  affetto  da  malattia  tubercolare  sarà   riconosciuto

  nell'anzianità di servizio un periodo massimo di  180 giorni.

 

 

 

Capo IV - GRAVIDANZA E PUERPERIO

 

Articolo 154.

 

1)   Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice  ha diritto

   ad astenersi dal lavoro:

 

a)    per  i  2  mesi precedenti la data presunta del parto  indicata  nel

  certificato medico di gravidanza;

b)    per  il  periodo intercorrente tra la data presunta del parto  e  il

  parto stesso;

c)   per i 3 mesi dopo il parto;

d)    per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett.

  c).

 

2)    La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto  il

   periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al

   compimento di 1 anno d'età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla

   legge   (licenziamento  per  giusta  causa,  cessazione   dell'attività

   dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice

   era  stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del

   termine per il quale era stato stipulato).

 

3)    Il  divieto  di  licenziamento opera in  connessione  con  lo  stato

   oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso

   del periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino

   del  rapporto  di lavoro mediante presentazione, entro  90  giorni  dal

   licenziamento  d'idonea certificazione dalla quale risulti  l'esistenza

   all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.

 

4)   Ai sensi dell'art. 4, DPR 25.11.76 n. 1026, la mancata prestazione di

   lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione

   effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione

   non  da  luogo  a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia  computato

   nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla

   13a mensilità o gratifica natalizia.

 

5)    In  caso  di  malattia prodotta dallo stato di gravidanza  nei  mesi

   precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è

   obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile

   il divieto stesso.

 

6)    I  periodi  di assenza obbligatoria di cui alle lett. a),  b)  e  c)

   devono essere computati agli effetti indicati dall'art. 6, legge 30.12.71

   n.  1204.  Il  periodo di assenza facoltativa di cui alla  lett.  d)  è

   computabile solo ai fini di cui all'ultimo comma, art. 7, legge 30.12.71

   n. 1204.

 

7)     Durante  il  periodo  di  assenza  obbligatoria  e  facoltativa  la

   lavoratrice ha diritto a un'indennità pari rispettivamente a 80% e a 30%

   della  normale  retribuzione, posta a carico INPS dall'art.  74,  legge

   23.12.78 n. 833, secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di

   lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33. L'importo anticipato dal

   datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti ad  INPS,

   secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33.

 

8)    Nei  confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato  per  i

   lavori  stagionali,  INPS  provvede  direttamente  al  pagamento  delle

   prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del comma 6, art.

   1, legge 29.2.80 n. 33.

 

9)   Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li

   abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'art. 6,  legge

   9.12.77 n. 903.

 

10)   Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo

   di  assenza  obbligatoria e facoltativa, fatto  salvo  quanto  previsto

   all'art. 140 del presente contratto.

 

 

 

Articolo 155.

 

1)    Il  diritto  di  assentarsi  dal lavoro,  trascorso  il  periodo  di

  astensione obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di 6 mesi

  entro  il 1° anno d'età del bambino e il relativo trattamento economico,

  previsti  rispettivamente dagli artt. 7 e 15, legge  30.12.71  n.  1204,

  nonché il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino

  d'età  inferiore  a 3 anni sono riconosciuti anche al padre  lavoratore,

  anche se adottivo o affidatario, ai sensi della legge 4.5.83 n. 184,  in

  alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al

  solo padre.

 

2)    A tal fine, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di

  lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad

  avvalersi  dei  diritti di cui sopra, nonché nel caso  di  malattia  del

  bambino d'età inferiore a 3 anni, il relativo certificato medico.

 

3)    Nel  caso di assenza per un periodo di 6 mesi entro il 1° anno d'età

  del bambino, il padre lavoratore, entro 10 giorni dalla dichiarazione di

  cui  al  comma precedente deve altresì presentare al proprio  datore  di

  lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui

  risulti l'avvenuta rinuncia.

 

4)    I  periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati agli

  effetti indicati dall'art. 7, ultimo comma, legge 30.12.71 n. 1204.

 

 

 

Articolo 156.

 

1)    Il  datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante

  il    anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili,

  durante  la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero  di

  lavoro è inferiore a 6 ore.

 

2)    Detti  periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano

  il  diritto  della  lavoratrice madre ad uscire  dall'azienda;  sono  di

  mezz'ora  ciascuno  e  non comportano il diritto ad uscire  dall'azienda

  quando  la  lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento  o

  dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei

  locali di lavoro.

 

3)    Per  detti  riposi,  con  effetto  dall'1.1.80,  è  dovuta  da  INPS

  un'indennità  pari all'intero ammontare della retribuzione  relativa  ai

  riposi medesimi.

 

4)    L'indennità  è  anticipata dal datore  di  lavoro  ed  è  portata  a

  conguaglio  con  gli  importi  dovuti all'ente  assicuratore,  ai  sensi

  dell'art. 8, legge 9.12.77 n. 903.

 

5)    I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali

  interruzioni  previste agli artt. 97 e 99 del presente  contratto  e  da

  quelle  previste dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 653, sulla tutela

  del lavoro della donna.

 

6)   La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante la

  malattia  del bambino d'età inferiore a 3 anni, dietro presentazione  di

  certificato medico.

 

7)   I periodi di assenza di cui al precedente comma sono computabili solo

  ai fini di cui all'art. 7, ultimo comma, legge 30.12.71 n. 1204.

 

 

 

Articolo 157.

 

1)    La  lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo  di  esibire  al

  datore di lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario o da

  un medico del SSN e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.

 

2)    Per  usufruire  dei benefici connessi al  parto e al   puerperio  la

  lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro il 15°  giorno

  successivo  al  parto il certificato di nascita del  bambino  rilasciato

  dall'Ufficiale di Stato Civile o il certificato di assistenza al  parto,

  vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n. 2128.

 

3)    Nel  caso  di  dimissioni presentate durante il  periodo  il  cui  è

  previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto  al  TFR

  previsto dall'art. 171 e ad un'indennità pari a quella spettante in caso

  di preavviso, secondo le modalità previste dall'art. 161.

 

4)   La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di diritto

  lo  scioglimento  senza preavviso del rapporto di lavoro  della  persona

  assunta  in  sua sostituzione, purché a questa sia stata  data  notizia,

  all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.

 

5)    Per  quanto  non  previsto  dal presente  contratto  in  materia  di

  gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

 

 

 

Capo V - CHIAMATA ALLE ARMI

 

SERVIZIO MILITARE DI LEVA

 

Articolo 158.

 

1)    La  chiamata  alle  armi  per adempiere  agli  obblighi  di  leva  è

  disciplinata  dal Decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato

  13.9.46 n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto,

  ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con

  diritto alla conservazione del posto.

 

2)    Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio  in

  licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal

  congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore

  di  lavoro  per riprendere servizio, in mancanza di che il  rapporto  di

  lavoro è risolto.

 

3)   Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità

  di  servizio  ai soli effetti dell'indennità d'anzianità, in  vigore  al

  31.5.82, e del preavviso.

 

4)    A decorrere dall'1.6.82, il periodo trascorso in servizio militare è

  considerato utile per il TFR, ai soli fini dell'applicazione del tasso di

  rivalutazione di cui all'art.  2120 CC come modificato dalla legge 29.5.82

  n. 297.

 

5)    Non  saranno, invece, computati a nessun effetto, nell'anzianità,  i

  periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio  di

  leva.

 

6)    Nel  caso  di  cessazione  dell'attività  dell'azienda,  il  periodo

  trascorso  in  servizio  militare  sarà  computato  nell'anzianità   del

  lavoratore fino alla cessazione della stessa.

 

7)    Le  norme  di  cui  al presente articolo si applicano,  per  effetto

  dell'art. 7, legge 15.12.72 n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di

  coscienza  anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo,

  nonché  per  effetto  della  legge  9.2.78  n.  38,  sulla  cooperazione

  dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai  quali  sia

  riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della

  legge stessa.

 

8)    Le norme del presente articolo si applicano nel caso di contratto  a

  termine, limitatamente alla durata del contratto stesso.

 

 

 

RICHIAMO ALLE ARMI

 

Articolo 159.

 

1)   In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto per il periodo

  in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.

 

2)    Tale periodo va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti

  dell'indennità di anzianità in vigore fino al 31.5.82, nonché degli scatti

  d'anzianità e del preavviso.

 

3)    Durante  il  periodo di richiamo alle armi tutto il  personale  avrà

  diritto al trattamento previsto dalla legge 10.6.40 n. 653 (cfr. Sentenza

  Corte Costituzionale 4.5.84 n. 136).

 

4)    Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuale a favore

  dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.

 

5)    Gli assegni di cui sopra saranno liquidati al personale dei pubblici

  esercizi  retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio,

  sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 130.

 

6)    Alla  fine del richiamo - sia in caso d'invio in congedo come quello

  d'invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore  deve

  porsi  a  disposizione  del  datore di  lavoro  per  riprendere  la  sua

  occupazione entro il termine di 5 giorni se il richiamo ha avuto  durata

  non superiore a 1 mese, di 8 giorni se ha avuto durata superiore a 1 mese,

  ma non a 6 mesi, di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi; nel

  caso  che, senza giustificato impedimento il lavoratore non si  ponga  a

  disposizione  del  datore  di lavoro nei termini  sopra  indicati,  sarà

  considerato dimissionario.

 

 

 

Titolo VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Capo I - RECESSO

 

Articolo 160.

 

1)    Fermo  restando quanto previsto dalle leggi n. 604/66 e  n.  300/70,

  così  come  modificate dalla legge n. 108/90, nei casi consentiti  dalla

  legge,  ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di  lavoro  a

  tempo  indeterminato,  dando  preavviso  scritto,  a  mezzo  di  lettera

  raccomandata r.r., nei termini stabiliti dal successivo art. 161.

 

 

 

Capo II - PREAVVISO

 

Articolo 161.

 

1)    Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i

  termini di preavviso sono i seguenti:

 

a)   fino a 5 anni di servizio compiuti:

 

Quadri A e B           4 mesi

                     2 mesi

2° e 3°                1 mese

4° e 5°               20 giorni

6°s, 6° e 7°          15 giorni

 

b)   oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

 

Quadri A e B           5 mesi

                     3 mesi

2° e 3°               45 giorni

4° e 5°               30 giorni

6°s, 6° e 7°          20 giorni

 

c)   oltre i 10 anni di servizio compiuti:

 

Quadri A e B          6 mesi

                    4 mesi

2° e 3°               2 mesi

4° e 5°              45 giorni

6°s, 6° e 7°         20 giorni

 

2)   Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà

  diritto ad un permesso straordinario di 2 ore giornaliere per le pratiche

  relative alla ricerca di altra occupazione.

 

 

 

INDENNITà SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

 

Articolo 162.

 

1)    Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale

  licenziato,  per  l'intero  periodo  di  preavviso  stesso,  la  normale

  retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici  esercizi

  all'art. 312.

 

2)    Il  dipendente avrà uguale obbligo d'indennizzo verso il  datore  di

  lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.

 

3)    Il  datore  di  lavoro avrà diritto di rivalersi di tale  indennizzo

  sulle  competenze di spettanza del dipendente dimissionario,  oppure  su

  altri  crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del  rapporto  di

  lavoro e di proprietà dello stesso dipendente.

 

4)    Nei  casi  di  licenziamento il preavviso non può  avere  inizio 

  durante  la  malattia né durante le ferie. Le ferie non  possono  essere

  concesse durante il preavviso.

 

 

 

Capo III - DIMISSIONI

 

Articolo 163.

 

1)    Le  dimissioni  del  dipendente, che sia o non in  servizio,  devono

  essere  presentate  con disdetta scritta e con i  termini  di  preavviso

  stabiliti all'art. 161 ferme restando in difetto le norme di cui all'art.

  162.

 

2)    Il  datore  di  lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto  dal

  dimissionario  facendo cessare subito il rapporto di lavoro.  Quando  il

  datore di lavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto  prima

  della scadenza del termine di preavviso, potrà farlo corrispondendo però

  al dimissionario l'indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione

  del rapporto.

 

 

 

Articolo 164.

 

1)    Al  dipendente  in  ogni caso di dimissioni spetta  il  TFR  di  cui

  all'art. 171.

 

 

 

GIUSTA CAUSA

 

Articolo 165.

 

1)   Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'art. 2119

  CC,  ha  diritto,  oltre  al  TFR, anche all'indennità  sostitutiva  del

  preavviso.

 

2)    Non  avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel

  datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie o atti lesivi per

  l'onore e per la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente

  ritenesse  opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle  indennità

  stabilite  dagli  artt.  162 e 171, salvo ogni maggior  diritto  per  il

  risarcimento di danni morali e materiali.

 

 

 

MATRIMONIO

 

Articolo 166.

 

1)    In conformità dell'art. 1, comma 4, legge 9.1.63 n. 7, le dimissioni

  presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della

  richiesta  delle  pubblicazioni  di  matrimonio  in  quanto   segua   la

  celebrazione e la scadenza di 1 anno dalla celebrazione stessa sono nulle

  se non risultano confermate entro 1 mese all'Ufficio del lavoro.

 

2)   La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha

  diritto  sempre che abbia compiuto il periodo di prova al  TFR  previsto

  dall'art. 171 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

 

3)    Anche  in  questo  caso le dimissioni devono essere  rassegnate  per

  iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 161 e

  confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del lavoro entro il termine di

  1 mese.

 

4)    L'indennità di cui al comma 2 del presente articolo sarà corrisposta

  alla lavoratrice dimissionaria all'atto della esibizione del certificato

  di  matrimonio, purché tale esibizione sia effettuata entro 6 mesi dalla

  data della risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 

 

Capo IV - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO

 

Articolo 167.

 

1)    Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15.7.66 n. 604, 20.5.70

  n.  300,  11.5.90  n.  108  e successive modifiche  e  integrazioni,  il

  licenziamento individuale non può effettuarsi che per:

 

a)     "giusta  causa"  senza  preavviso  se  il  contratto  è   a   tempo

  indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo

  determinato,  qualora  si  verifichi  una  causa  che  non  consenta  la

  prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 CC).

b)   "giustificato motivo con preavviso":

  intendendosi  per  tale  il  licenziamento determinato  da  un  notevole

  inadempimento  degli  obblighi contrattuali  del  prestatore  di  lavoro

  ovvero  da  ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione

  del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

 

2)    Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a

  mezzo lettera raccomandata r.r., al lavoratore, che può chiedere, entro 15

  giorni dalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in tal caso

  il  datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro  7  giorni

  dalla richiesta.

 

3)    Il  licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui  al

  precedente comma è inefficace.

 

4)    Sono  esclusi dalla sfera di applicazione del presente  articolo,  i

  lavoratori  in  periodo  di prova e quelli che  siano  in  possesso  dei

  requisiti  di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia,  fatte

  salve le deroghe di legge emanate ed emanande.

 

5)     In   via  esemplificativa  ricadono  sotto  il  provvedimento   del

  licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:

 

a)   recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lett. a) e b), comma 7,

  art. 118;

b)   assenze ingiustificate protratte per oltre 5 giorni;

c)    irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo

  delle presenze al lavoro;

d)     abbandono  del  posto  di  lavoro  che  implichi  pregiudizio  alla

  incolumità  delle  persone  e alla sicurezza  degli  impianti  (centrali

  termiche e impianti di condizionamento d'aria);

e)   gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;

f)    diverbio  litigioso  seguito  da vie di  fatto,  gravi  offese  alla

  dignità,  all'onore  o  gravi fatti di pregiudizio  agli  interessi  del

  proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela  e  dei

  colleghi  di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul  fatto

  avvenuto;

g)   grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;

h)    asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento

  volontario di detto materiale;

i)   rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni

afferenti alla qualifica d'inquadramento, ferma restando la norma

dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300, dopo l'applicazione delle sanzioni di

cui alle lett. a), b), c) e d), comma 1, art. 118;

j)     accertata  insubordinazione  verso  i  superiori  accompagnata   da

  comportamento oltraggioso;

k)   reiterato stato di ubriachezza.

 

 

 

Articolo 168.

 

1)    Il  licenziamento  del lavoratore seguito da  una  nuova  assunzione

  presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici

  quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del

  lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

 

2)    Il  licenziamento  si presume comunque simulato -  salvo  prova  del

  contrario  - se la nuova assunzione venga effettuata entro  1  mese  dal

  licenziamento.

 

 

 

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO

 

Articolo 169.

 

1)    Il  licenziamento  determinato da ragioni discriminatorie  ai  sensi

  dell'art. 4, legge 15.7.66 n. 604, e dell'art. 15, legge 20.5.70 n. 300,

  come   modificato  dall'art.  13,  legge  9.12.77  n.   903,   è   nullo

  indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il

  numero  dei  dipendenti  occupati dal datore di lavoro,  le  conseguenze

  previste dall'art. 18, legge 20.5.70 n. 300, come modificato dalla legge

  n. 108/90.

 

 

 

MATRIMONIO

 

Articolo 170.

 

1)    Ai  sensi  dell'art. 1, legge 9.1.63 n. 7, è nullo il  licenziamento

  della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume

  disposto  per  causa  di  matrimonio  il  licenziamento  intimato   alla

  lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle

  pubblicazioni  di  matrimonio, in quanto segua  la  celebrazione,  e  la

  scadenza di 1 anno dalla celebrazione stessa.

 

2)    Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della

  lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è

  dovuto  a  causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste  dalle

  lett.  a),  b)  e c), comma 3, art. 2, legge 30.12.71 n. 1204,  e  cioè:

  licenziamento  per giusta causa, cessazione della attività dell'azienda,

  ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta

  o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale

  è stato stipulato.

 

3)    Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla

  lavoratrice nel periodo specificato nel comma 1 del presente articolo, si

  rinvia al precedente art. 166.

 

 

 

Capo V - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Articolo 171.

 

1)    In  ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore  di

  lavoro ha diritto ad un TFR.

 

2)    Per  i  periodi  di  servizio  prestati  a  partire  dall'1.6.82  il

  trattamento di cui al comma precedente verrà calcolato in base a  quanto

  stabilito dalla legge 29.5.82 n. 297.

 

3)    Per  i  periodi di servizio prestati sino al 31.5.82 il  trattamento

  suddetto verrà calcolato, salvo quant'altro stabilito dalla stessa legge

  n.  297/82, nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto

  nella  parte speciale del presente contratto, fermo restando che per  le

  frazioni  di  anno il trattamento verrà computato per  dodicesimi  e  le

  frazioni  di  mese  pari o superiori ai 15 giorni di calendario  saranno

  considerate come mese intero, mentre quelle inferiori non verranno prese

  in considerazione.

 

4)    Ai  fini  di  cui al comma precedente, il lavoratore appartenente  a

  qualifica   non  impiegatizia,  in  caso  di  promozione   a   categoria

  impiegatizia,  conserva le proprie anzianità maturate  nelle  rispettive

  qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

 

5)    Per  quant'altro  non espressamente previsto in materia  di  TFR  si

  applicano le norme della legge 29.5.82 n. 297 (allegato M).

 

 

Chiarimento a verbale.

 

Il  TFR  è costituito da quanto di competenza dei lavoratori in base  alle

norme  del  presente  articolo  e  dalle  somme  già  percepite  a  titolo

d'indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi di  quanto

stabilito nell'allegato B, CCNL 8.7.82.

 

 

 

Articolo 172.

 

1)     Il  TFR  deve  essere  corrisposto  al  dipendente  all'atto  della

  cessazione dal servizio.

 

2)    Quando  ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica

  centralizzata  delle  retribuzioni lo impediscano, la  liquidazione  del

  trattamento  dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni dalla  data  di

  cessazione del rapporto di lavoro.

 

3)     In   caso  di  cessione  o  di  trasformazione  in  qualsiasi  modo

  dell'azienda, il personale conserva i diritti acquisiti.

 

4)    Il  nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere  tali

  diritti qualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario.

 

5)     In  caso  di  fallimento  della  ditta  il  dipendente  ha  diritto

  all'indennità di preavviso e al TFR stabiliti dal presente contratto e il

  complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato nei limiti e

  nelle forme di legge.

 

 

 

Articolo 173.

 

1)    In  caso di decesso del dipendente, il TFR e l'indennità sostitutiva

  del  preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le  norme

  contenute nel Codice Civile.

 

 

 

Capo VI - RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

 

Articolo 174.

 

1)    Alla  cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà riconsegnare

  al  dipendente, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro e  ogni

  altro documento di sua pertinenza, un certificato con l'indicazione  del

  tempo durante il quale il prestatore d'opera è stato alle sue dipendenze e

  le  mansioni  dallo  stesso svolte, il modello 101 o  una  dichiarazione

  fiscale sostitutiva, nonché il modello 01/MS.

 

2)    La  consegna dei documenti, ivi compreso il certificato di servizio,

  dovrà  effettuarsi in ogni caso, indipendentemente cioè dalle  eventuali

  divergenze o vertenze tra l'azienda e il dipendente, entro il termine di 3

  giorni  dalla data di cessazione del rapporto, salvo che per il  modello

  01/MS e il modello 101 o la dichiarazione fiscale sostitutiva che dovranno

  essere consegnati appena regolarizzati e comunque non oltre i termini di

  legge.

 

 

 

Titolo IX - VIGENZA CONTRATTUALE

 

DECORRENZA E DURATA

 

Articolo 175.

 

1)    Le  parti,  nel  riconfermare la propria adesione allo  spirito  del

  Protocollo interconfederale 23.7.93, con particolare riferimento a quanto

  dallo  stesso  stabilito in tema di assetti contrattuali, convengono  di

  adottare  in  via eccezionale una disposizione speciale in  ordine  alla

  durata  del  presente  contratto,  al fine  di  consentire  la  migliore

  organizzazione delle attività connesse al Giubileo 2000.

 

2)   Pertanto, il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze

  espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° luglio 1998

  e sarà valido sino al 31 dicembre 2001, sia per la parte normativa che per

  la parte retributiva.

 

3)    S'intenderà  tacitamente rinnovato quando  non  ne  sia  stata  data

  disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno

  3 mesi prima della scadenza.

 

4)   Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo

  la  scadenza  di cui sopra, fino alla data di decorrenza del  successivo

  accordo di rinnovo.

 

 

 

PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CCNL

 

Articolo 176.

 

1)    La piattaforma per il rinnovo del presente contratto sarà presentata

  in  tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi  prima

  della scadenza.

 

2)    Durante  i  3  mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo  e,

  comunque,  per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla  data  di

  presentazione  della  piattaforma, le parti non  assumeranno  iniziative

  unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

 

3)    In  caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza  del

  contratto  e,  comunque, dopo 3 mesi dalla data di  presentazione  della

  piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto,  verrà

  corrisposto  ai  lavoratori  dipendenti un  elemento  provvisorio  della

  retribuzione pari a 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato ai

  minimi  retributivi  contrattuali vigenti, inclusa la  ex  indennità  di

  contingenza.  Dopo 6 mesi detto importo sarà pari a 50%  dell'inflazione

  programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

 

4)    La  violazione  delle disposizioni di cui al comma  2  del  presente

  articolo  comporterà,  a  carico della parte che  vi  avrà  dato  causa,

  l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale

  decorre l'indennità di vacanza contrattuale (IVC).

 

5)    Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, la IVC cessa

  di essere corrisposta.

 

 

 

INDENNITà DI VACANZA CONTRATTUALE - NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 177.

 

1)    In  applicazione del Protocollo 23.7.93, le parti confermano che gli

  importi mensili della IVC dovuti ai lavoratori dipendenti da Aziende del

  settore turismo nel periodo ottobre-dicembre 1998 sono i seguenti.

 

A    15.506

B    14.360

   13.368

   12.222

   11.532

   10.878

   10.196

6°s   9.813

    9.666

    9.062

 

2)    Con  lo  stesso metodo sono stati determinati gli importi della  IVC

  dovuti agli apprendisti, ai lavoratori minori ed ai lavoratori dipendenti

  delle aziende definite minori dalle parti speciali del CCNL.

 

3)   Resta inteso che, a decorrere da gennaio 1999, la IVC cessa di essere

  erogata.

 

 

 

Titolo X - AZIENDE ALBERGHIERE

 

Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Articolo 178.

 

1)    La  classificazione  del  personale per il  comparto  delle  aziende

  alberghiere è la seguente.

 

Area Quadri.

 

Ai  sensi  della  legge  13.5.85 n. 190 e successive  modificazioni,  sono

considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori  che,

pur  non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt.  6  e

34, RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio o

di   adeguata   formazione,   preparazione  professionale   specialistica.

Conseguentemente  rientrano  in quest'area, per  la  corrispondenza  delle

declaratorie  alle  indicazioni  di legge, le  qualifiche  successivamente

specificate.

 

Quadro A.

 

Appartengono  a  questo livello della categoria Quadri  i  lavoratori  con

funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale  e

organizzativa  loro attribuito, forniscano contributi qualificati  per  la

definizione  degli  obiettivi dell'azienda e svolgano,  con  carattere  di

continuità,  un  ruolo di rilevante importanza ai fini  dello  sviluppo  e

della  attuazione  di  tali  obiettivi.  A  tali  lavoratori,  inoltre,  è

affidata,  in  condizioni  di  autonomia decisionale  e  con  ampi  poteri

discrezionali,  la gestione, il coordinamento e il controllo  dei  diversi

settori e servizi dell'azienda.

 

-    direttore.

 

Quadro B.

 

Appartengono  a  questo livello della categoria Quadri  i  lavoratori  con

funzioni   direttive  che,  per  l'attuazione  degli  obiettivi  aziendali

correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano  in

via  continuativa  la responsabilità di unità aziendali la  cui  struttura

organizzativa  non  sia complessa o di settori di particolare  complessità

organizzativa in condizione di autonomia decisionale e operativa e cioè:

 

-    vice direttore;

-    Food and Beverage Manager:

  intendendosi  per  tale  il  lavoratore cui  è  affidata,  in  strutture

  organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio,

  la  responsabilità della conduzione e pianificazione di tutti i  servizi

  di ristorazione rispondendo dell'organizzazione dei servizi e formulando

  standard di qualità, quantità e costo;

-    Room Division Manager:

  intendendosi   per   tale   colui  che,   in   strutture   organizzative

  particolarmente complesse con elevato livello di servizio, gestisce, con

  funzioni   di  supervisione,  il  settore  comprendente  i  servizi   di

  ricevimento,  portineria, piani, guardaroba e lavanderia, verificando  e

  determinando  indirizzi organizzativi atti a coordinare i vari  servizi,

  fornendo  inoltre  proiezione di dati che possono essere  usati  per  la

  compilazione di situazioni relative all'attività gestionale;

-    capo settore commerciale - capo settore marketing:

  intendendosi  per  tale  il  lavoratore cui  è  affidata,  in  strutture

  organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio,

  la  responsabilità  della  direzione  esecutiva,  dell'organizzazione  e

  pianificazione  delle  varie  attività di programmazione,  promozione  e

  vendita,  delle  quali  analizza criticamente  i  risultati,  formulando

  sintesi di situazioni preventive e consuntive;

-    capo settore amministrativo - capo settore personale:

  intendendosi  per  tali quei lavoratori che, in strutture  organizzative

  particolarmente  complesse con elevato livello di  servizio,  provvedono

  con  autonomia tecnica di gestione alla elaborazione, analisi, controllo

  e verifica di fatti amministrativi e/o attinenti all'amministrazione del

  personale, formulando sintesi di situazioni preventive e/o consuntive;

-    capo settore acquisti û economato:

  intendendosi  per  tale colui che, in particolari e complesse  strutture

  organizzative  con  elevato  livello  di  servizio  articolate  in  vari

  settori,   abbia  autonomia  tecnica  e  amministrativa   di   gestione,

  pianificando,  in  collaborazione  con  gli  altri  capi   dei   settori

  interessati, la politica di tutti gli acquisti;

-    capo settore tecnico:

  intendendosi   per   tale   colui   che   in   strutture   organizzative

  particolarmente complesse con elevato livello di servizio,  abbia  piena

  autonomia  tecnica ed amministrativa di gestione, coordini  e  organizzi

  l'attività  dei responsabili degli impianti tecnici, attuando  in  piena

  autonomia soluzioni e proposte fornitegli;

-    capo centro EDP:

  intendendosi   per  tale  colui  che  in  autonomia  esecutiva   ha   la

  responsabilità delle direttive e dei programmi aziendali di un centro di

  elaborazione  dati, organizza e pianifica risorse umane  e  tecniche  in

  funzione  dei  progetti  intendendo per tali  una  serie  coordinata  di

  procedure  atte  alla  risoluzione completa e integrata  di  un  sistema

  informativo aziendale;

-    capo settore sedi congressuali alberghiere e manifestazioni:

  intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse,

  abbia la responsabilità della direzione, organizzazione e pianificazione

  delle  varie  attività - programmazione, promozione, vendita  -  che  si

  svolgono  in una sede congressuale alberghiera, analizzando criticamente

  i risultati e formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive.

 

Livello 1°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  funzioni  ad

elevato  contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomia

operativa  e  ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità  ad

essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o  di

un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:

 

-    responsabile di ristorante:

  intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente  complesse

  dotate  di  ristorante  con  elevato livello di  servizio,  sovrintende,

  coordina  e  gestisce  tutta l'attività relativa al  ristorante  stesso,

  collaborando alla progettazione della linea di ristorazione e curando la

  promozione del ristorante anche attraverso idonee azioni di marketing  e

  di relazioni esterne;

-    responsabile dei servizi prenotazione:

  intendendosi  per  tale colui che, in strutture articolate  e  complesse

  coordina  con adeguata conoscenza professionale dell'organizzazione  del

  settore  turistico,  l'attività  del  servizio,  sovrintende  alla   sua

  gestione,  con  particolare  riferimento ai  sistemi  di  comunicazione,

  contribuendo a impostarne e svilupparne le politiche, curando i rapporti

  con i grandi utenti e gli interlocutori del servizio stesso;

-    responsabile vendite centralizzate:

  intendendosi  per  tale  colui che, operando  nell'ambito  di  strutture

  commerciali  articolate  e complesse nonché avvalendosi  di  qualificate

  conoscenze professionali, coordina e sovrintende all'attività della rete

  di vendita, avendo cura che siano rispettate le politiche commerciali  e

  implementati gli obiettivi di marketing dell'azienda;

-    responsabile tecnico di area;

-    analista sistemista:

  intendendosi  per tale quel lavoratore che sia in grado di  svolgere  la

  propria   attività  in  assoluta  autonomia  tecnica  anche  se  secondo

  indirizzi  di  progetto, vale a dire una serie coordinata  di  procedure

  atte  alla  risoluzione completa e integrata di un  sistema  informativo

  aziendale;

-      responsabile  del  coordinamento  dei  servizi  di  ricevimento   e

  portineria;

-    capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 2°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori che  svolgono  mansioni  che

comportano  sia  iniziativa  che autonomia  operativa  nell'ambito  ed  in

applicazione   delle  direttive  generali  ricevute,   con   funzioni   di

coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e  uffici,  per

le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

 

-    capo ricevimento;

-    1° portiere;

-    1° ma¯tre d'hotel;

-    capo cuoco;

-    1a governante;

-    responsabile impianti tecnici:

  intendendosi  per tale colui che abbia la responsabilità  di  tutti  gli

  impianti,  ne  programmi la manutenzione ordinaria  e  straordinaria  in

  forma   organica  nell'ambito  delle  disposizioni  ricevute,   proponga

  eventuali  modifiche  tecniche agli impianti,  coordini  l'attività  del

  personale  addetto,  nonché nei villaggi turistici  svolga  funzioni  di

  coordinamento  degli altri servizi ad esso affidati, rispetto  ai  quali

  abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi organizzativi;

-    capo barman:

  intendendosi per tale il responsabile delle attività di più bar operanti

  contemporaneamente e/o autonomamente;

-    coordinatore del centro prenotazioni;

-    capo servizio amministrativo;

-    capo servizio personale;

-    capo CED;

-    analista - programmatore CED;

-    assistente del Direttore:

  intendendosi per tale il lavoratore che svolga con autonoma  iniziativa,

  nell'ambito  delle  disposizioni ricevute dalla Direzione,  funzioni  di

  coordinamento,  collegamento, ispettive e  di  controllo  di  reparti  e

  uffici  avvalendosi della propria particolare esperienza  professionale,

  acquisita nell'ambito dei diversi settori;

-    funzionario di vendita;

-    cassiere centrale:

  intendendosi  per  tale  quel lavoratore che in  aziende  con  strutture

  organizzative  complesse,  svolga  con autonoma  iniziativa  nell'ambito

  delle  disposizioni  ricevute,  funzioni di  controllo,  collegamento  e

  coordinamento di più casse funzionanti autonomamente;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 3°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  mansioni  di

concetto  o  prevalentemente  tali che comportano  particolari  conoscenze

tecniche  e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti  che,

in  condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie  mansioni,

svolgono   lavori  che  comportano  una  specifica  e  adeguata   capacità

professionale  acquisita  mediante approfondita preparazione  teorica  e/o

tecnico  pratica;  i  lavoratori  che, in possesso  delle  caratteristiche

professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità

di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:

 

-    impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;

-    controllo amministrativo;

-    corrispondente in lingue estere;

-     segretario ricevimento cassa o amministrazione (il 1° Segretario  di

  cui  al  CCNL  14.7.76, che svolga funzioni di Capo  ricevimento,  verrà

  inquadrato al 2° livello come Capo ricevimento, restando, viceversa, al 3°

  livello   con  le  qualifiche  di  segretario  ricevimento  e  cassa   o

  amministrazione,  il 1° Segretario che non svolga le  funzioni  di  Capo

  ricevimento; la figura di cassiere di cui al CCNL 14.7.76 confluisce  in

  quella di Segretario ricevimento e cassa o amministrazione);

-    portiere unico;

-    segretario con funzioni di portineria:

  intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle  quali  le

  attività  di  portineria e ricevimento siano state unificate,  svolga  i

  compiti  affidatigli  con  autonomia  operativa  con  prevalenza   delle

  mansioni  di  segreteria,  ricevimento e  cassa  rispetto  a  quelle  di

  portineria;

-    1a guardarobiera consegnataria:

  intendendosi  per  tale colei che abbia l'incarico di predisporre  sulla

  base di stime tecniche dettate da esigenze di lavoro le disponibilità di

  biancheria  occorrenti per il servizio, ne abbia la consegna e  coordini

  l'attività delle altre guardarobiere;

-    dietologo diplomato;

-    infermiere diplomato professionale;

-    fisiochinesiterapista diplomato;

-    coordinatore reparto cure sanitarie;

-    cuoco unico;

-    sotto capo cuoco;

-    governante unica;

-    capo operaio;

-       barman (nei casi in cui il 1° barman svolga funzioni di capo dei

  servizi di bar va inquadrato al 2° livello);

-     ma¯tre (nella nuova qualifica di ma¯tre confluiscono quei lavoratori

  che  svolgono  mansioni di 2° ma¯tre in subordine a un capo  servizio  e

  quelli  che  in  posizione  unica, direttamente  interessati  alla  fase

  lavorativa,  operano in sala secondo istruzioni specifiche  ricevute  da

  personale d'inquadramento superiore o direttamente dal Gerente);

-    capo centralinista:

  intendendosi   per  tale  il  lavoratore  che  in  complesse   strutture

  organizzative  sia responsabile del controllo, verifica e  coordinamento

  dell'attività dei centralinisti e svolga altresì mansioni complesse  che

  comportano  una  specifica  ed adeguata conoscenza  professionale  delle

  comunicazioni  e  delle  tariffazioni nazionali ed  internazionali,  con

  adeguata conoscenza delle lingue estere;

-    barman unico;

-     economo  e/o magazziniere consegnatario non considerati nei  livelli

  superiori;

-    portiere di notte;

-    operaio specializzato provetto:

  intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico  -

  specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o  disegni,

  di  individuare  e  valutare i guasti, scegliere  la  successione  e  le

  modalità  d'intervento,  i  mezzi  di  esecuzione,  nonché  di   operare

  interventi  di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione

  e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;

-    programmatore CED;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 4°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia

esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche

di  natura  amministrativa, tecnico - pratica  o  di  vendita  e  relative

operazioni   complementari,  che  richiedono  il  possesso  di  conoscenze

specialistiche comunque acquisite e cioè:

 

-    segretario:

  intendendosi  per  tale  il  lavoratore che  sulla  base  di  precise  e

  dettagliate  istruzioni, nel rispetto delle procedure stabilite,  svolga

  operazioni di rilevazione ed elaborazione e attività di corrispondenza;

-    stenodattilografa con funzioni di segreteria;

-    addetto a macchine elettrocontabili;

-    guardarobiera unica consegnataria;

-    portiere (ex 2° portiere ed ex turnante);

-    cuoco capo partita;

-    chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore;

-    2a governante;

-    barman;

-    capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e caffettiere;

-    centralinista lingue estere:

  intendendosi  per  tale  quel lavoratore che avendo  buona  e  specifica

  conoscenza  delle  lingue estere, sia in grado di  eseguire  prestazioni

  specializzate  oltre che per le comunicazioni interne anche  per  quelle

  internazionali, determinandone anche le tariffe;

-    capo garage;

-    capo giardiniere;

-    operaio specializzato:

  intendendosi  per  tale il lavoratore che in base  ad  indicazioni,  per

  schemi   o   disegni  equivalenti,  esegue  interventi  di   particolare

  precisione  per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di  macchine,

  impianti e attrezzature;

-    addetto fangoterapia;

-    massoterapista;

-    infermiere;

-    estetista;

-    istruttore di nuoto con brevetto;

-    istruttore di ginnastica correttiva;

-    operatore CED:

  intendendosi per tale colui che pur operando a livello di procedura  non

  è  in  grado  di agire in completa autonomia tecnica ma svolge  funzioni

  raccogliendo  informazioni e dati necessari  onde  valutare  ed  operare

  nella struttura  procedurale informatica nonché intervenire su programmi

  preesistenti secondo istruzioni logiche;

-    conducente di automezzi pesanti:

  intendendosi  per  tale  quel lavoratore che in possesso  dei  requisiti

  previsti dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi di  peso

  complessivo a pieno carico superiore a kg. 3.500;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 5°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate

conoscenze  e  capacità tecnico - pratiche svolgono compiti esecutivi  che

richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

 

-    centralinista;

-    telescriventista;

-    magazziniere comune con funzioni operaie;

-    assistente ai bagnanti (ex marinaio di salvataggio);

-     addetto  amministrazione personale, al controllo amministrativo,  al

  ricevimento  cassa,  alla  segreteria, al controllo  merci  e  movimento

  personale, con mansioni d'ordine;

-    cassiere bar ristorante;

-    dattilografo;

-    conduttore con lingue;

-    autista;

-    giardiniere;

-    pulitore, lavatore a secco;

-    lavandaio unico;

-    capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica;

-    caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici;

-     facchino  di  notte  e/o guardiano di notte  anche  con  compiti  di

  controllo alla porta e movimento clienti;

-    guardia giurata;

-    cameriera sala e piani:

  intendendosi  per  tale colei che oltre ad assolvere  alle  tradizionali

  mansioni  di  pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti  comuni,

  operi anche nel servizio di ristorazione;

-    conducente automezzi leggeri:

  intendendosi  per  tale quel lavoratore che, in possesso  dei  requisiti

  previsti  dalla  legge  venga adibito alla  conduzione  di  automezzi  o

  autoveicoli  per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo

  a  pieno carico fino a kg. 3.500, autoveicoli per trasporto promiscuo  e

  autovetture  trainanti rimorchi leggeri; motoveicoli con  peso  a  vuoto

  superiore a kg. 400;

-    operaio qualificato:

  intendendosi  per  tale  il  lavoratore che sulla  base  di  dettagliate

  indicazioni  esegue  lavori di normale difficoltà  nella  riparazione  e

  manutenzione di macchine, impianti e attrezzature;

-     demi  chef  de  rang laddove il servizio di sala sia organizzato  in

  ranghi;

-    cuoco, cameriere, barista:

  intendendosi per tali coloro che prestano la propria attività in aziende

  alberghiere  nelle  quali  la  natura e la  struttura  del  servizio  di

  ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati,  non

  ha   caratteristiche   tali  da  richiedere   l'impiego   delle   figure

  professionali previste ai livelli superiori, operando tali  aziende  con

  menu  fisso  e  avendo  le  prestazioni  fornite  carattere  semplice  e

  ripetitivo  sia  per quanto riguarda la preparazione dei  cibi  sia  per

  quanto  riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande,  come  ad

  esempio avviene in molte aziende alberghiere minori;

-    operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o meccanografico;

-    addetto alle operazioni di trasporto del fango;

-    addetto alle inalazioni;

-    assistente di portineria:

  intendendosi  per tale colui che con conoscenza di lingue straniere,  su

  precise e dettagliate disposizioni, esegue compiti esecutivi di supporto

  e sostituzione temporanea;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 6° super.

 

Appartengono  a  questo  livello  i lavoratori  in  possesso  di  adeguate

capacità  tecnico-pratiche  comunque  acquisite  che  eseguono  lavori  di

normale complessità e cioè:

 

-     commis  di cucina, sala e piani, bar, diplomato o che abbia comunque

  acquisito  pluriennale esperienza o pratica di lavoro, nella  esecuzione

  delle relative mansioni;

-     addetto  ai  servizi di camera negli esercizi a struttura  complessa

  dove le operazioni tradizionali di riassetto e pulizia dei piani e delle

  camere,  ivi  compreso il rifornimento delle relative  dotazioni,  siano

  attribuite ad un unico operatore;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 6°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori che  svolgono  attività  che

richiedono  un  normale  addestramento pratico  ed  elementari  conoscenze

professionali e cioè:

 

-     addetto  di  cucina con mansioni di supporto nella preparazione  dei

  cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro;

-     addetto  al  self-service,  tavola  calda,  banco  bar  e  sala  non

  diplomato;

-    addetto portineria;

-    lavandaio;

-    conduttore;

-    garagista;

-    rammendatrice, cucitrice, stiratrice;

-    facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;

-    cameriera ai piani:

  intendendosi  per tale colei che assolve alle operazioni  di  riassetto,

  pulizia  dei  piani  e delle camere, ivi compreso il rifornimento  delle

  relative dotazioni;

-    cameriera villaggi turistici;

-    addetto mensa personale;

-    vetturiere;

-    aiuto reparto cure sanitarie;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 7°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici  attività

anche con macchine già attrezzate e cioè:

 

-     personale  di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina,  office,

  magazzino e relative dotazioni;

-    vestiarista;

-    addetto al mangano e alla stiratura con apparecchi automatici;

-    commissioniere;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

 

Nota a verbale.

 

Fermo   restando  che  il  rapporto  di  lavoro  nel  settore  termale   è

disciplinato dal CCNL 29.6.79, laddove a livello territoriale siano  stati

stipulati accordi per effetto dei quali ai lavoratori addetti al  servizio

delle   cure  termali  all'interno  di  strutture  alberghiere  sia  stata

concordata l'applicazione del CCNL Turismo 10.4.79 si conviene che il loro

inquadramento  verrà coordinato, a livello territoriale, d'intesa  con  le

Organizzazioni nazionali, con la classificazione del presente contratto.

 

 

 

Capo II - CLASSIFICA ESERCIZI ALBERGHIERI

 

Articolo 179.

 

1)     Per  la  classifica  degli  esercizi  alberghieri,  ai  fini  della

  applicazione  del  presente  contratto,  si  fa  riferimento  a   quella

  determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

2)     Pertanto,  allo  stato,  tutti  gli  esercizi  alberghieri  vengono

  suddivisi nelle seguenti categorie:

 

-     alberghi:  5 stelle (ex ctg. lusso); 4 stelle (ex 1a); 3 stelle  (ex

  2a): 2 stelle (ex 3a); 1 stella (ex 4a);

-     pensioni: 3 stelle (ex ctg. 1a); 2 stelle (ex 2a); 1 stella (ex 3a).

  Locande: 1 stella.

 

3)     Nei  casi  di  diversa  classificazione  ufficiale  degli  esercizi

  alberghieri   stabilita  dalle  apposite  leggi  regionali,   le   parti

  s'incontreranno  per  adeguare ad essa la  disciplina  contrattuale  che

  risultasse difforme rispetto al nuovo assetto classificatorio.

 

 

 

Capo III - APPRENDISTATO

 

Articolo 180.

 

1)    Ai  sensi  dell'art.  2,  legge  9.1.55  n.  25,  l'apprendistato  è

  consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica

  per  diventare  lavoratori  qualificati, quali  ad  esempio:  segretario

  portiere,  chef  de rang, barman, 2a governante, operaio  specializzato,

  centralinista; addetto: all'amministrazione del personale, al  controllo

  amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci

  e  movimento  personale,  con mansioni d'ordine; cassiere,  giardiniere,

  caffettiere, dispensiere, cantiniere, operaio qualificato, ecc.

 

 

 

Articolo 181.

 

1)    Tenuto  conto  dell'elevato livello di qualificazione  professionale

  necessario  per  l'espletamento  delle  relative  mansioni,  la   durata

  dell'apprendistato per la qualifica di cuoco capo partita è fissata in 4

  anni.

 

 

 

STAGIAIRES

 

Articolo 182.

 

1)     Per   il  periodo  di  esercitazione,  nell'intervallo  dei   corsi

  scolastici, gli allievi delle scuole alberghiere, accolti nelle  aziende

  alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a

  nessuna delle norme del presente contratto, purché non prestino servizio

  effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

 

 

 

Capo IV - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

 

Articolo 183.

 

1)    La  disciplina  del  presente Capo è correlata con  quanto  previsto

  dall'art. 70.

 

2)    Si  considerano aziende di stagione quelle previste dall'art. 1  del

  presente  contratto che abbiano comunque un periodo di chiusura  durante

  l'anno.

 

 

 

Articolo 184.

 

1)   I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termini fisso per la

  stagione o a tempo indeterminato.

 

2)    Il  contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle

  esigenze di svolgimento del ciclo dell'attività stagionale.

 

 

 

Articolo 185.

 

1)    Il  trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a  quello

  dei  lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale.  Si

  riconosce  tuttavia  l'opportunità che,  specie  in  materia  di  nastro

  lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello

  territoriale.

 

2)    Dette  regolamentazioni  saranno concordate  in  sede  di  contratti

  integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed  esigenze

  delle aziende stagionali.

 

 

 

Articolo 186.

 

1)    Il periodo di prova è stabilito nella misura di 10 giorni lavorativi

  per tutto il personale.

 

2)   Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in

  precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e  con  la

  stessa qualifica.

 

3)    La  distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata  in  6

  giornate.

 

 

 

Articolo 187.

 

1)   Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la

  13a e la 14a mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti

  regolamentati  con  contratto a tempo indeterminato, in  proporzione  al

  periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile

  con la natura del contratto a termine.

 

 

 

Articolo 188.

 

1)    La  disposizione dell'art. 113 (Licenza matrimoniale) non si applica

  alle aziende a carattere stagionale.

 

 

 

Articolo 189.

 

1)    Agli  effetti  della  conservazione del posto di  cui  all'art.  114

  (Disgrazie familiari) si stabilisce che essa è obbligatoria per un periodo

  non superiore a 6 giorni.

 

 

 

Articolo 190.

 

1)    Fermi  restando  i  valori della paga base  nazionale,  i  contratti

  integrativi  territoriali determinano le quote  di  maggiorazione  della

  retribuzione per i lavoratori stagionali, tenendo conto della durata della

  stagione  convenuta a quel livello e delle conseguenti  meno  favorevoli

  implicazioni che tale durata riversa sui lavoratori.

 

 

 

Articolo 191.

 

1)    I contratti integrativi dovranno altresì prevedere delle percentuali

  di maggiorazione con riferimento ai rapporti di lavoro di durata inferiore

  a quella della stagione determinata ai sensi del precedente articolo.

 

 

 

Articolo 192.

 

1)    Analogo  trattamento  di  cui agli artt.  190  e  191  competerà  al

  personale assunto nei periodi di stagione, da aziende ad apertura annuale

  site in località specificamente climatiche o balneari.

 

 

 

Articolo 193.

 

1)     Il   periodo  di  preavviso  per  il  personale  assunto  a   tempo

  indeterminato nelle aziende stagionali è di 15 giorni.

 

 

 

Articolo 194.

 

1)    Nelle aziende stagionali, l'apposizione del termine alla durata  del

  contratto di lavoro deve risultare da atto scritto, una copia del  quale

  sarà consegnata dal datore di lavoro al dipendente.

 

2)    Nel  contratto a tempo determinato o di stagione, ove il  dipendente

  venga  licenziato  senza giustificato motivo o per effetto  di  chiusura

  dell'azienda per colpa e fatto dell'imprenditore, durante il periodo  di

  stagione,  avrà  diritto  ad  un  indennizzo  pari  all'ammontare  della

  retribuzione  che  gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento  al

  termine del periodo di ingaggio, meno le somme già percepite.

 

3)    Uguale  indennizzo, ad eccezione del viaggio, spetterà al datore  di

  lavoro  in  caso  di  constatato ingiusto allontanamento  da  parte  del

  personale, con diritto ad esso datore di lavoro di trattenersi l'ammontare

  di tale indennizzo sulle somme in sue mani di spettanza del dipendente.

 

4)     Tale   diritto  permane  anche  nel  verificarsi  dell'ipotesi   di

  licenziamento per colpa del dipendente.

 

 

 

Articolo 195.

 

1)    Il  personale delle aziende stagionali avrà diritto al biglietto  di

  andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente

  dall'estero).

 

2)    Il  rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso

  di  licenziamento  durante  o al termine del  periodo  di  prova  nonché

  nell'ipotesi di licenziamento - nel contratto a tempo determinato - prima

  dello  scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo  o  per

  colpa e fatto dell'imprenditore.

 

 

 

Articolo 196.

 

1)    In  caso  di  epidemia  o  di  altre cause  di  forza  maggiore  che

  obbligassero  il proprietario a chiudere l'esercizio o  a  diminuire  il

  personale  prima della fine della stagione, le competenti Organizzazioni

  locali decideranno a norma dell'art. 2119 CC.

 

 

 

Capo V - ORARIO DI LAVORO

 

DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE

 

Articolo 197.

 

1)    La  distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata  in  5

  giornate e mezza.

 

 

 

RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO

 

Articolo 198.

 

1)    Il  lavoro  giornaliero  si svolge in 1 o 2  turni.  Diversi  e  più

  funzionali  criteri  di distribuzione dell'orario di lavoro  giornaliero

  reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere

  negoziati dalle parti a livello aziendale.

 

2)    Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro

  orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e

  di 12 ore per il restante personale.

 

 

 

LAVORO NOTTURNO

 

Articolo 199.

 

1)    Le  ore  di  lavoro  notturno svolto dalle ore 24  alle  6  verranno

  retribuite con la retribuzione oraria maggiorata di 25%, fatte salve  le

  condizioni di miglior favore.

 

2)    A  decorrere  dall'1.6.90, al personale con  qualifica  notturna  la

  maggiorazione di cui sopra compete nella misura di 12% in  quanto  della

  specificità  delle  loro  prestazioni si è  già  tenuto  conto  ai  fini

  dell'inquadramento e dei relativi livelli retributivi.

 

3)     Al  personale  che,  peraltro,  sostituisca  quello  con  qualifica

  notturna,  assente per riposo settimanale o per altra causa, compete  la

  normale maggiorazione di 25%.

 

 

 

Articolo 200.

 

1)    I  contratti  integrativi possono prevedere specifiche  modalità  di

  distribuzione  dell'orario di lavoro e delle pause  durante  il  periodo

  notturno.

 

 

 

LAVORATORI NOTTURNI

 

Articolo 201.

 

1)    Ai  fini  di cui al comma 1, art. 101, il periodo notturno comprende

  l'intervallo tra le ore 23.30 e le 6.30 del mattino.

 

2)    A  decorrere  dall'1.7.01,  per  i lavoratori  notturni,  così  come

  individuati dal comma 1, art. 101, le maggiorazioni per lavoro  notturno

  previste dall'art. 199 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte

  dalle ore 23.30 alle ore 6.30 del mattino, salvo diverse previsioni della

  contrattazione integrativa.

 

 

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Articolo 202.

 

1)    Il  lavoro  straordinario diurno è compensato  con  la  retribuzione

  ragguagliata ad ore maggiorata di 30%.

 

2)    Il  lavoro  straordinario notturno è compensato con la  retribuzione

  ragguagliata ad ore maggiorata di 60%.

 

3)    Per  lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra  le

  ore 24 e le 6.

 

4)     La  maggiorazione  per  il  lavoro  straordinario  notturno  non  è

  cumulabile  con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno  e  la

  maggiore assorbe la minore.

 

5)   Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel

  normale  orario  di  lavoro  da parte del personale  adibito  a  servizi

  notturni.

 

6)    Dovrà  essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale

  alberghiero di servizio al mattino seguente.

 

 

 

Capo VI - FESTIVITà

 

Articolo 203.

 

1)    Al  personale  che presta la propria opera nelle  festività  di  cui

  all'art. 107 è dovuta, oltre alla normale retribuzione, quella per le ore

  di  servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione  di  20%  per

  lavoro festivo.

 

 

 

Capo VII - FERIE

 

Articolo 204.

 

1)   Il periodo di ferie di cui all'art. 109 potrà essere prolungato previ

  accordi  tra  le  parti con l'obbligo di comunicazione alla  Commissione

  paritetica territorialmente competente.

 

2)    Resta  inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna

  retribuzione.

 

3)   La disciplina di cui al comma 2 può essere applicata anche in caso di

  sospensione dell'attività aziendale di durata non superiore a 1  mese  a

  causa di riparazioni.

 

 

 

Capo VIII - ELEMENTI ECONOMICI

 

PAGA BASE AZIENDE ALBERGHIERE MINORI

 

Articolo 205.

 

1)    Negli alberghi di 2 e 1 stelle e nelle pensioni e locande, le  paghe

  base  indicate  all'art. 134 del presente contratto,  sono  ridotte  dei

  seguenti importi:

 

    + 18 anni  - 18 anni

A   22.000     -

B   20.000     -

  20.000     -

  17.000     15.000

  15.000     13.000

  13.000     11.000

  12.000     10.000

6°s 11.000      9.000

  11.000      9.000

  10.000      8.000

 

2)    Le  riduzioni  di  cui al presente articolo non  si  applicano  alle

  qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al 5° livello.

 

 

 

TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

 

Articolo 206.

 

1)   Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lett. b),

  art.  130,  le  eventuali  quote salariali  aggiuntive  determinate  nei

  contratti integrativi e le quote salariali aggiuntive aziendali  di  cui

  all'art. 39, CCNL 16.3.72.

 

 

 

Articolo 207.

 

1)    Poiché  dalla  nuova  classificazione di cui  all'art.  178  possono

  determinarsi effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o sulle  quote

  ôad qualificam aziendali" o comunque definite nel settore degli alberghi,

  se  stabilite in misura variabile per i diversi livelli retributivi,  le

  parti convengono che per le sopraddette quote aggiuntive non verrà operata

  alcuna perequazione.

 

 

 

CALCOLO DEI RATEI

 

Articolo 208.

 

1)    In  caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro

  iniziati  e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione

  dei ratei di 13a, 14a, ferie e permessi, il calcolo della frazione di mese

  viene rapportato a ventiseiesimi.

 

2)    Sono  fatti salvi i diversi trattamenti già corrisposti al  30.6.01,

  per effetto delle disposizioni dettate in materia dall'Ipotesi d'accordo

  22.1.99.

 

 

 

SCATTI DI ANZIANITà- NORME TRANSITORIE

 

Articolo 209.

 

1)    La  misura  degli scatti d'anzianità spettante al singolo dipendente

  deve tener conto delle norme transitorie di cui all'art. 184, CCNL Turismo

  30.5.91.

 

 

 

PREMIO DI ANZIANITà

 

Articolo 210.

 

1)   Il premio d'anzianità di cui all'art. 153, CCNL 8.7.82 con decorrenza

  dal 31.5.86 viene soppresso.

 

2)   Vengono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori in servizio al

  31.5.86  per  i  quali  l'istituto continua a produrre  i  suoi  effetti

  (allegato N).

 

 

 

Capo IX - MALATTIA

 

Articolo 211.

 

1)    Durante il periodo di malattia previsto dall'art. 143, il lavoratore

  avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

 

a)   a un'indennità pari a 50% della retribuzione per i giorni di malattia

  dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per giorni di malattia dal

  21° in poi, posta a carico INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23.12.78 n.

  833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al

  lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, legge

  29.2.80  n.  33.  L'importo anticipato dal datore di lavoro  è  posto  a

  conguaglio con i contributi dovuti ad INPS, secondo le modalità  di  cui

  agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33;

b)    a un'integrazione dell'indennità a carico INPS da corrispondersi dal

  datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la

  misura di 75% per i giorni dal 4° al 20° e di 100% per i giorni dal 21° in

  poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto

  diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

 

2)    L'integrazione  è  dovuta  per  180 giorni  all'anno  solare,  fatta

  eccezione  per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale

  per  i  quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il  termine  di

  cessazione del rapporto.

 

3)     Per  gli  episodi  morbosi  a  cavaliere  di  2  anni  le  giornate

  d'integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.

 

4)    L'integrazione  non  è  dovuta se INPS non riconosce  per  qualsiasi

  motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta da

  INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la

  parte d'indennità non corrisposta dall'Istituto.

 

5)   Il periodo di carenza stabilito da INPS è a carico del lavoratore per

  il  1° giorno e a carico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni.

  Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i

  detti  3 giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore  di

  lavoro.

 

6)     Restano   ferme  le  migliori  condizioni  in  atto  nei  contratti

  integrativi territoriali.

 

 

 

Articolo 212.

 

1)    Per  il  personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda  è  in

  facoltà  del  datore di lavoro di far trascorrere il periodo d'infermità

  nell'azienda  stessa oppure di richiedere l'allontanamento  in  caso  di

  malattie  infettive  o  per  necessità di interventi  chirurgici  o  per

  difficoltà  di adeguata assistenza a causa della natura o gravità  della

  malattia.

 

2)    In  caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle  spese

  per  i  medici  e medicine a favore dei propri dipendenti questi  ultimi

  saranno tenuti ai relativi rimborsi.

 

3)    Quando  il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda  -

  per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede  il

  ricovero - le spese per la retta ospedaliera saranno a carico del datore

  di lavoro.

 

 

 

Capo X - INFORTUNIO

 

Articolo 213.

 

1)     Il   personale   impiegatizio,   non   soggetto   all'assicurazione

  obbligatoria  per legge, beneficia della stessa tutela con  facoltà  del

  datore  di  lavoro  di  assumere in proprio  il  rischio  conseguente  o

  provvedere attraverso una forma di assicurazione.

 

2)    Le  relative  indennità  per  detto personale  impiegatizio  vengono

  stabilite  con  un  massimale  di almeno  15  milioni  per  l'invalidità

  permanente e 10 milioni per la morte.

 

 

 

Capo XI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Articolo 214.

 

1)   Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82 il TFR è stabilito

  nelle misure di cui agli artt. 189 e 190, CCNL Turismo 30.5.91.

 

 

 

Capo XII - NORME PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI

 

Articolo 215.

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Ferme restando le declaratorie previste, per ciascun livello, all'art.  45

del presente contratto, la classificazione del personale per i porti e gli

approdi turistici è la seguente.

 

Quadro A.

 

-    direttore del porto.

 

Quadro B.

 

-    vice direttore del porto.

 

Livello 1°.

 

-    responsabile tecnico o amministrativo del porto; nostromo;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 2°.

 

-    capo ufficio tecnico o amministrativo;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 3°.

 

-       impiegato   di   concetto;   sommozzatore-ormeggiatore;    operaio

  specializzato provetto;

-    addetto alla torre di controllo;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 4°.

 

-    ormeggiatore con cumulo di mansioni (qualora all'ormeggiatore vengano

  attribuite con carattere di continuità anche le mansioni di addetto alla

  torre  di  controllo, lo stesso sarà inquadrato al 3° livello);  operaio

  specializzato con cumulo di mansioni; impiegato d'ordine;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 5°.

 

-    operaio qualificato addetto ai servizi portuali;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 6° super.

 

-    operaio comune addetto ai servizi portuali;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 6°.

 

-    operatore unico dei servizi di pulizia;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 7°.

 

-    inserviente generico;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  si  danno  atto  che la definizione della  classificazione  del

personale  non  pregiudica  le facoltà di cui  all'art.  49  del  presente

contratto.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste per i lavoratori

dalla contrattazione integrativa aziendale o territoriale vigente.

Eventuali   controversie  concernenti  la  classificazione  del  personale

saranno  esaminate  con  le  procedure di cui  all'art.  47  del  presente

contratto.

 

 

 

SCATTI DI ANZIANITà

 

Articolo 216.

 

1)    Entro  il  30.9.95  le  parti s'incontreranno  per  disciplinare  il

  raccordo tra la disciplina degli scatti d'anzianità di cui all'art. 116 e

  le prassi aziendali in atto.

 

2)   Tale raccordo sarà definito in base ai seguenti criteri:

 

a)   salvaguardia degli importi maturati all'1.8.95;

b)    corresponsione degli scatti d'anzianità in base alla  disciplina  di

  cui all'art. 138, fermo restando l'assorbimento, sino a concorrenza, degli

  importi di cui alla precedente lett. a);

c)    riconoscimento di un'anzianità convenzionale massima di 3  anni  nei

  confronti  di coloro che, all'1.8.95, non percepiscono importi  comunque

  denominati, a titolo di scatti d'anzianità.

 

 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Articolo 217.

 

1)    Per  i  periodi  di  servizio prestati fino al  31.5.82,  il  TFR  è

  stabilito nelle misure di cui alle normative aziendalmente applicate nei

  corrispondenti periodi.

 

 

 

PREMIO DI ANZIANITà

 

Articolo 218.

 

1)    Il premio d'anzianità di cui all'art. 153, CCNL 8.7.82 (allegato  N)

  non  trova applicazione nei confronti dei dipendenti dei porti  e  degli

  approdi  turistici,  salvo che in precedenza non  venisse  applicato  il

  presente contratto.

 

 

 

DISPOSIZIONI DI RACCORDO

 

Articolo 219.

 

1)    Per  quanto  non  espressamente  stabilito  dal  presente  Capo,  si

  applicano le disposizioni di cui alla parte speciale aziende alberghiere.

 

 

 

Articolo 220.

 

1)    Le  parti  si  danno  reciprocamente atto che la  definizione  della

  disciplina di cui al presente Capo ha costituito il comune presupposto per

  la applicazione del CCNL Turismo ai porti e agli approdi turistici.

 

2)    Il  presente  Capo, costituendo trattamento complessivo  di  miglior

  favore,  sostituisce ed assorbe ad ogni effetto, fatto salvo quanto  qui

  espressamente previsto, le norme di tutti i CCNL in precedenza applicati.

 

3)    L'applicazione  del  presente contratto  ai  porti  e  agli  approdi

  turistici decorre dal 1° agosto 1995.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti,  preso  atto  delle problematiche indotte dall'applicazione  ai

porti  turistici del decreto del Ministero della marina mercantile 2.2.82,

s'impegnano  ad  incontrarsi  per esaminare la  materia  e  formulare  una

proposta  di soluzione volta a salvaguardare le professionalità esistenti,

tenendo conto delle effettive esigenze di sicurezza sul lavoro.

 

 

 

Capo XIII - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

 

Articolo 221.

 

1)   I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui

  all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art.

  24  e allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle

  OOSS stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.

 

 

 

Articolo 222.

 

1)    Per  la  pratica realizzazione di quanto previsto all'art.  221  del

  presente  CCNL,  con  riferimento  al finanziamento  delle  spese  della

  Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di

  rapporti  di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza

  delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di

  lavoro, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza a

  favore  delle  Organizzazioni nazionali stipulanti  e  delle  rispettive

  Associazioni provinciali, di cui all'Accordo Nazionale stipulato tra  le

  parti  contraenti  il 7.11.72, che forma parte integrante  del  presente

  contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai

  seguenti articoli.

 

2)    Tale  contributo  sarà  riscosso  per  il  tramite  di  un  Istituto

  previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4.6.73 n. 311 e

  successive integrazioni.

 

 

 

Articolo 223.

 

1)   In relazione a quanto previsto dall'articolo precedente, viene estesa

  alle aziende alberghiere comprese nella sfera di applicazione del presente

  contratto la Convenzione 1.8.63 modificata con l'Accordo 3.3.67  per  il

  funzionamento  delle Commissioni di conciliazione delle controversie  di

  lavoro  del  settore  del commercio - stipulata  tra  la  Confederazione

  Generale Italiana del Commercio e del Turismo e le Federazioni nazionali

  dei lavoratori del commercio da una parte e INPS dall'altra e con la quale

  quest'ultimo si è impegnato a provvedere alla riscossione del contributo

  COVELCO - opportunamente modificata secondo le norme di cui agli articoli

  seguenti.

 

 

 

Articolo 224.

 

1)     Il  contributo  di  cui  all'art.  222  dovrà  calcolarsi  mediante

  l'applicazione delle rispettive aliquote percentuali di cui agli articoli

  seguenti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.

 

 

 

Articolo 225.

 

1)    L'aliquota  di  diretta  competenza delle  Organizzazioni  nazionali

  stipulanti viene complessivamente fissata nella misura di 0,20%  di  cui

  0,10% a carico dei lavoratori e 0,10% a carico del datore di lavoro.

 

2)    Tenuto  conto di quanto disposto al successivo art. 227, le  aziende

  sono comunque tenute a versare un contributo pari a quello cumulativamente

  versato dai rispettivi dipendenti.

 

 

 

Articolo 226.

 

1)    Per  ciò  che concerne la realizzazione di quanto previsto dall'art.

  221 del presente CCNL con riferimento al finanziamento delle spese per le

  Commissioni locali e per le altre attività svolte in materia di rapporti

  di  lavoro  dalle  parti contraenti e per assicurare l'efficienza  delle

  strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per gli alberghi

  a tali livelli, è data facoltà alle Associazioni provinciali delle parti

  stipulanti degli albergatori e dei lavoratori di agganciarsi al  sistema

  nazionale di riscossione tramite INPS determinando localmente con appositi

  accordi aliquote aggiuntive al contributo nazionale di cui all'art. 225 a

  carico dei lavoratori e dei datori di lavoro (sostitutivi - ove esistano -

  degli  eventuali altri accordi locali sulla materia già esistenti  nelle

  singole province interessate).

 

2)   Tali nuovi accordi dovranno quindi essere inviati alle Organizzazioni

  nazionali stipulanti entro 3 mesi dalla data di stipulazione, in modo che

  queste ultime possano provvedere alle relative comunicazioni nei confronti

  degli Organi centrali dell'Istituto esattore.

 

 

 

Articolo 227.

 

1)    I  datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza  dei  loro

  dipendenti il contenuto del presente Capo.

 

2)    Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo  a

  carico di lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di

  lavoro, da annotarsi sulla paga base nei confronti di tutti i lavoratori

  compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione

  di  quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di  singola

  dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e

  non  oltre il periodo di paga successivo. Una copia sarà conservata  dal

  datore di lavoro e l'altra sarà trasmessa alla Commissione locale per le

  vertenze di lavoro presso l'Associazione territoriale degli albergatori.

 

3)    Detta norma dovrà essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti

  ai sensi e con le modalità di cui al comma precedente.

 

4)    Resta  stabilito  (e  i contraenti ne fanno esplicita,  inderogabile

  accettazione in uno con la firma del presente contratto) che il datore di

  lavoro  non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi

  natura  in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi  a

  carico  dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui  al

  precedente  capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto 

  avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo la risoluzione del rapporto,

  sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente

  contratto.

 

 

 

Articolo 228.

 

1)    FAIAT e le OOSS nazionali dei lavoratori stipulanti, subito dopo  la

  firma  del  presente contratto, si rivolgeranno ad INPS per  il  formale

  adempimento di quanto stabilito dai precedenti articoli del presente Capo.

 

 

 

Articolo 229.

 

1)    In  ogni  provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze

  individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato  paritetico

  locale "COVELCO - Alberghi" mentre la Commissione nazionale vertenze  di

  lavoro  assumerà le funzioni del Comitato nazionale COVELCO del  settore

  alberghiero.

 

 

 

Titolo XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA

 

Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Articolo 230.

 

La  classificazione del personale per il comparto dei complessi turistico-

ricettivi dell'aria aperta è la seguente.

 

Area Quadri.

 

Ai  sensi  della  legge  13.5.85 n. 190 e successive  modificazioni,  sono

considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori  che,

pur  non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt.  6  e

34, RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio o

di   adeguata   formazione,   preparazione  professionale   specialistica.

Conseguentemente  rientrano  in quest'area, per  la  corrispondenza  delle

declaratorie  alle  indicazioni  di legge, le  qualifiche  successivamente

specificate.

 

Quadro A.

 

Appartengono  a  questo livello della categoria Quadri  i  lavoratori  con

funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale  e

organizzativa  loro attribuito, forniscano contributi qualificati  per  la

definizione  degli  obiettivi dell'azienda e svolgano,  con  carattere  di

continuità,  un  ruolo di rilevante importanza ai fini  dello  sviluppo  e

della  attuazione  di  tali  obiettivi.  A  tali  lavoratori,  inoltre,  è

affidata,  in  condizioni  di  autonomia decisionale  e  con  ampi  poteri

discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo  dei  diversi

settori e servizi dell'azienda.

 

-    direttore.

 

Quadro B.

 

Appartengono  a  questo livello della categoria Quadri  i  lavoratori  con

funzioni   direttive  che,  per  l'attuazione  degli  obiettivi  aziendali

correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano  in

via  continuativa  la responsabilità di unità aziendali la  cui  struttura

organizzativa  non  sia complessa o di settori di particolare  complessità

organizzativa in condizione di autonomia decisionale e operativa e cioè:

 

-    direttore di campeggio o villaggio turistico nel quale la natura e la

  struttura  del  servizio nonché la semplicità dei modelli  organizzativi

  adottati escluda la figura di direttore di categoria A;

-    vice direttore di A;

-    vice direttore commerciale, tecnico, turistico amministrativo.

 

Livello 1°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  funzioni  ad

elevato  contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomia

operativa  e  ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità  ad

essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o  di

un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:

 

-     capo  settore  commerciale responsabile del complesso di  operazioni

  attinenti alla ristorazione e vendita di alimenti e merci varie:

  intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica e amministrativa

  di gestione.

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 2°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori che  svolgono  mansioni  che

comportano  sia  iniziativa  che  autonomia  operativa  nell'ambito  e  in

applicazione   delle  direttive  generali  ricevute,   con   funzioni   di

coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e  uffici,  per

le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

 

-     responsabile  di  settore commerciale o di  servizio  (ristorazione,

  vendita  di  alimenti e merci varie) senza autonomia  amministrativa  di

  gestione;

-    responsabile impianti tecnici;

-    capo servizio amministrativo;

-    capo cuoco;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 3°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  mansioni  di

concetto  o  prevalentemente  tali che comportano  particolari  conoscenze

tecniche  e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti  che,

in  condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie  mansioni,

svolgono   lavori  che  comportano  una  specifica  ed  adeguata  capacità

professionale  acquisiti  mediante approfondita preparazione  teorica  e/o

tecnico  pratica;  i  lavoratori  che, in possesso  delle  caratteristiche

professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità

di coordinamento tecnico- funzionale di altri lavoratori e cioè:

 

-    segretario di direzione corrispondente in lingue estere;

-     capo  operaio  coordinatore del lavoro  degli  operai  inquadrati  a

  livello inferiore;

-     magazziniere  consegnatario senza responsabilità  amministrativa  di

  conduzione;

-    segretario ricevimento e cassa o amministrazione;

-     cuoco unico che presti la propria attività in aziende nelle quali la

  natura,  la  struttura  e  la complessità del servizio  di  ristorazione

  richieda autonomia operativa specifica e adeguate capacità professionali;

-    impiegato di concetto;

-    capo ufficio contabile - impiegato di concetto;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 4°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia

esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche

di   natura  amministrativa,  tecnico-pratica  o  di  vendita  e  relative

operazioni   complementari,  che  richiedono  il  possesso  di  conoscenze

specialistiche comunque acquisite e cioè:

 

-     capo  squadra  elettricisti, capo squadra  idraulici,  capo  squadra

  falegnami, capo squadra dipintori, capo squadra muratori, coordinatori del

  lavoro degli operai inquadrati ai livelli inferiori;

-    operaio specializzato:

  intendendosi  per  tale il lavoratore che in base  ad  indicazioni,  per

  schemi   o   disegni  equivalenti,  esegue  interventi  di   particolare

  precisione  per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di  macchine,

  impianti e attrezzature;

-    infermiere;

-    stenodattilografa con funzioni di segreteria;

-    commesso vendita al pubblico:

  intendendosi   per  tale  il  lavoratore  addetto  al  complesso   delle

  operazioni connesse alla vendita;

-     cameriere,  chef de rang che presti la propria attività  in  aziende

  nelle  quali  la  natura la struttura e la complessità del  servizio  di

  ristorazione richieda autonomia esecutiva e conoscenze specialistiche;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 5°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate

conoscenze  e  capacità  tecnico-pratiche svolgono compiti  esecutivi  che

richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

 

-    centralinista;

-    magazziniere comune;

-       addetto    all'amministrazione   del   personale,   al   controllo

  amministrativo,  al  ricevimento  cassa,  alla  cassa  bar,  alla  cassa

  ristorante,  alla cassa negozi vari etc., alla segreteria, al  controllo

  clienti e movimento personale,  con mansioni d'ordine;

-    controllore di campeggio senza autonomia decisionale;

-    sorvegliante d'infanzia non diplomato;

-    dattilografo;

-    conducente automezzi e natanti;

-    aiuto commesso;

-     addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita ed alla ristorazione

  - impiegato d'ordine;

-    cameriere di bar;

-    barista;

-    banconiere di tavola calda;

-     Cuoco,  cameriere che prestino la propria attività in aziende  nelle

  quali  la  natura  e  la struttura del servizio di  ristorante,  per  la

  semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali

  da  richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai  livelli

  superiori,  operando tali aziende con menù fisso e avendo le prestazioni

  fornite  carattere  semplice e ripetitivo, sia per  quanto  riguarda  la

  preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione  degli

  alimenti e bevande;

-    pizzaiolo;

-     addetto  ai  campi sportivi e ai giochi ad eccezione  del  personale

  addetto esclusivamente alle pulizie;

-    addetto alla manutenzione delle aree verdi con patentino uso veleni;

-     assistente  ai bagnanti (bagnino) (previo accordo tra le  parti  può

  essere adibito anche ai servizi di spiaggia);

-    operaio qualificato:

  intendendosi  per  tale  il  lavoratore che sulla  base  di  dettagliate

  indicazioni  esegue i lavori di normale difficoltà nella  riparazione  e

  manutenzione di macchine, impianti e attrezzature;

-    addetto a mansioni di ordine;

-    capo squadra del personale di fatica e/o pulizie;

-    addetto/a ai servizi di alloggio e ristorazione:

  intendendosi   per  tale  colui/colei  che  oltre  ad   assolvere   alle

  tradizionali  mansioni di riassetto e pulizia degli alloggi  e  ambienti

  comuni operi anche nel servizio di ristorazione;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 6° super.

 

Appartengono  a  questo  livello  i lavoratori  in  possesso  di  adeguate

capacità  tecnico-pratiche  comunque  acquisite  che  eseguono  lavori  di

normale complessità e cioè:

 

-    commis di cucina;

-    commis di ristorante;

-    commis di bar;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 6°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori che  svolgono  attività  che

richiedono  un  normale  addestramento pratico  ed  elementari  conoscenze

professionali e cioè:

 

-    operaio comune e/o generico;

-    guardiano notturno e diurno;

-    sorvegliante d'ingresso;

-    accompagnatore su campo;

-     commis  di cucina, ristorante, bar, banco bar, self service,  tavola

  calda;

-    stiratrice;

-    lavandaio;

-    addetto ai servizi di spiaggia;

-    custode;

-    cameriera/e villaggi turistici:

  intendendosi   per  tale  colei/colui  che  provvede  alle  tradizionali

  mansioni di pulizia e riassetto dei locali destinati all'alloggio;

-    cameriera/e camping:

  intendendosi   per  tale  colei/colui  che  provvede  alle  tradizionali

  mansioni di pulizia e riassetto dei locali e degli ambienti comuni;

-    aiuto ricezionista;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 7°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici  attività

anche con macchine già attrezzate e cioè:

 

-    personale di fatica e/o pulizia anche dei servizi igienici;

-    fattorino;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

 

 

Capo II - APPRENDISTATO

 

Articolo 231.

 

1)    Tenuto  conto  dell'elevato livello di qualificazione  professionale

  necessario  per  l'espletamento  delle  relative  mansioni,   la  durata

  dell'apprendistato per la qualifica di segretario ricevimento e cassa  o

  amministrazione è fissata in 4 anni.

 

 

 

Articolo 232.

 

1)    Ai  sensi  dell'art.  2,  legge 19.1.55  n.  25,  l'apprendistato  è

  consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica

  per  diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: chef  de  rang,

  operaio  specializzato,  centralinista; addetto all'amministrazione  del

  personale,  al  controllo  amministrativo, al  ricevimento  cassa,  alla

  segreteria,  al  controllo clienti e movimento personale,  con  mansioni

  d'ordine, operaio qualificato, cameriere al bar, barista, banconiere  di

  tavola calda, cameriere, pizzaiolo, ecc.

 

 

 

Capo III - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

 

Articolo 233.

 

1)    La  disciplina  del  presente  Capo è correlata  a  quanto  previsto

  dall'art. 70.

 

 

 

Articolo 234.

 

1)    Si  considerano aziende di stagione quelle previste dall'art. 1  del

  presente contratto, che abbiano comunque un periodo di chiusura  durante

  l'anno.

 

 

 

Articolo 235.

 

1)   I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la

  stagione o a tempo  indeterminato.

 

2)    Il  contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle

  esigenze di svolgimento del ciclo dell'attività stagionale.

 

 

 

Articolo 236.

 

1)    Il  trattamento  degli  stagionali viene  uniformato  a  quello  dei

  lavoratori  stabili;  l'indicazione vale  come  indirizzo  generale.  Si

  riconosce  tuttavia  l'opportunità che,  specie  in  materia  di  nastro

  lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello

  territoriale.

 

2)    Dette  regolamentazioni  saranno concordate  in  sede  di  contratti

  integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed  esigenze

  delle aziende stagionali.

 

 

 

Articolo 237.

 

1)    Il periodo di prova è stabilito nella misura di 10 giorni lavorativi

  per tutto il personale.

 

2)   Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in

  precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e  con  la

  stessa qualifica.

 

3)   La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 6 giornate.

 

 

 

Articolo 238.

 

1)   Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la

  13a e la 14a mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti

  regolamentati  con  contratto a tempo indeterminato, in  proporzione  al

  periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile

  con la natura del contratto a termine.

 

 

 

Articolo 239.

 

1)    La  disposizione dell'art. 113 (Licenza matrimoniale) non si applica

  alle aziende a carattere stagionale.

 

 

 

Articolo 240.

 

1)    Agli  effetti  della  conservazione del posto di  cui  all'art.  114

  (Disgrazie familiari) si stabilisce che essa è obbligatoria per un periodo

  non superiore a giorni 6.

 

 

 

Articolo 241.

 

1)    Fermi  restando  i  valori della paga-base  nazionale,  i  contratti

  integrativi territoriali determineranno le quote di maggiorazione  della

  retribuzione per i lavoratori stagionali, tenendo conto della durata della

  stagione  convenuta a quel livello e delle conseguenti  meno  favorevoli

  implicazioni che tale durata riversa sui lavoratori.

 

 

 

Articolo 242.

 

1)    I contratti integrativi dovranno altresì prevedere delle percentuali

  di maggiorazione con riferimento ai rapporti di lavoro di durata inferiore

  a quella della stagione determinata ai sensi del precedente articolo.

 

 

 

Articolo 243.

 

1)    Analogo  trattamento  di  cui agli artt.  241  e  242  competerà  al

  personale assunto nei periodi di stagione, da aziende ad apertura annuale

  site in località specificamente climatiche o balneari.

 

 

 

Articolo 244.

 

1)     Il   periodo  di  preavviso  per  il  personale  assunto  a   tempo

  indeterminato nelle aziende stagionali è di 15 giorni.

 

 

 

Articolo 245.

 

1)    Nelle aziende stagionali, l'apposizione del termine della durata del

  contratto di lavoro deve risultare da atto scritto, una copia del  quale

  sarà consegnata dal datore di lavoro al dipendente.

 

2)    Nel  contratto a tempo determinato o di stagione, ove il  dipendente

  venga  licenziato  senza giustificato motivo o per effetto  di  chiusura

  dell'azienda per colpa o fatto dell'imprenditore, durante il periodo  di

  stagione,  avrà  diritto  ad  un  indennizzo  pari  all'ammontare  della

  retribuzione  che  gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento  al

  termine del periodo di ingaggio, meno le somme già percepite.

 

3)    Uguale  indennizzo, ad eccezione del viaggio, spetterà al datore  di

  lavoro  in  caso  di  constatato ingiusto allontanamento  da  parte  del

  personale,  con  diritto  ad  esso  datore  di  lavoro,  di  trattenersi

  l'ammontare di tale indennizzo sulle somme in sue mani di spettanza  del

  dipendente.

 

4)     Tale   diritto  permane  anche  nel  verificarsi  dell'ipotesi   di

  licenziamento per colpa del dipendente.

 

 

 

Articolo 246.

 

1)    Il  personale delle aziende stagionali avrà diritto al biglietto  di

  andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente

  dall'estero).

 

2)   Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale in caso di

  licenziamento  durante  o  al  termine  del  periodo  di  prova   nonché

  nell'ipotesi di licenziamento - nel contratto a tempo determinato - prima

  dello  scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo  o  per

  colpa e fatto dell'imprenditore.

 

 

 

Articolo 247.

 

1)   In caso di epidemia o di altra causa di forza maggiore che obbligasse

  il  proprietario a chiudere l'esercizio o a diminuire il personale prima

  della fine della stagione, le Organizzazioni competenti locali decideranno

  a norma dell'art. 2119 CC.

 

 

 

Capo IV - ORARIO DI LAVORO

 

DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE

 

Articolo 248.

 

1)    La  distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata  in  5

  giornate e mezza.

 

2)    La  norma  di  cui al comma 2, art. 95, può essere  derogata  previa

  intesa in sede aziendale.

 

 

 

RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO

 

Articolo 249.

 

1)    Il  lavoro  giornaliero  si svolge in 1 o 2  turni.  Diversi  e  più

  funzionali  criteri  di distribuzione dell'orario di lavoro  giornaliero

  reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere

  negoziati dalle parti a livello aziendale.

 

2)   Salve le condizioni di migliore favore comunque conseguite, il nastro

  orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e

  di 12 ore per il restante personale.

 

 

 

LAVORO NOTTURNO

 

Articolo 250.

 

1)    Le  ore di lavoro svolto dalle ore 24 alle 6 verranno retribuite con

  la retribuzione oraria maggiorata di 25%.

 

2)   Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

 

 

 

Articolo 251.

 

1)    I  contratti  integrativi possono prevedere specifiche  modalità  di

  distribuzione  dell'orario di lavoro e delle pause  durante  il  periodo

  notturno.

 

 

 

LAVORATORI NOTTURNI

 

Articolo 252.

 

1)    Ai  fini  di cui al comma 1, art. 101, il periodo notturno comprende

  l'intervallo tra le ore 23 e le 6 del mattino.

 

2)    A  decorrere  dall'1.7.01,  per  i lavoratori  notturni,  così  come

  individuati dal comma 1, art. 101, le maggiorazioni per lavoro  notturno

  previste dall'art. 250 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte

  dalle ore 23 alle 6 del mattino.

 

 

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Articolo 253.

 

1)   Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata

  ad ore maggiorata di 30% se diurno e 60% se notturno.

 

2)    Per  lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra  le

  ore 24 e le 6.

 

3)     La  maggiorazione  per  il  lavoro  straordinario  notturno  non  è

  cumulabile  con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno  e  la

  maggiore assorbe la minore.

 

4)   Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel

  normale  orario  di  lavoro  da parte del personale  adibito  a  servizi

  notturni.

 

 

 

Capo V - FESTIVITà

 

Articolo 254.

 

1)    Al  personale  che presta la propria opera nelle  festività  di  cui

  all'art. 107 è dovuta oltre la normale retribuzione quella per le ore di

  servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di 20% per lavoro

  festivo.

 

 

 

Capo VI - FERIE

 

Articolo 255.

 

1)   Il periodo di ferie di cui all'art. 109 potrà essere prolungato previ

  accordi  tra  le  parti con l'obbligo di comunicazioni alla  Commissione

  paritetica territorialmente competente.

 

2)    Resta  inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna

  retribuzione.

 

3)   La disciplina di cui al comma 2 può essere applicata anche in caso di

  sospensione dell'attività aziendale di durata non superiore a 1  mese  a

  causa di riparazioni.

 

4)    Il  calcolo della frazione di mese per la valutazione del  rateo  di

  ferie non godute viene rapportato a ventiseiesimi.

 

 

 

Capo VII - ELEMENTI ECONOMICI

 

PAGA BASE AZIENDE  MINORI

 

Articolo 256.

 

1)    Per  i campeggi con un numero di presenze - licenza non superiore  a

  1.200,  la  paga  base di cui all'art. 134 del presente contratto  verrà

  ridotta dei seguenti importi arrotondati:

 

    + 18 anni  - 18 anni

A     22.000       -

B     20.000       -

    20.000       -

    17.000     15.000

    15.000     13.000

    13.000     11.000

    12.000     10.000

6°s   11.000      9.000

    11.000      9.000

    10.000      8.000

 

2)    Le  riduzioni  di  cui al presente articolo non  si  applicano  alle

  qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al 5° livello.

 

 

 

TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

 

Articolo 257.

 

1)   Costituiscono trattamenti integrativi di cui alla lett. b), art. 130,

  le  eventuali  quote  salariali  aggiuntive  determinate  nei  contratti

  integrativi  al  CCNL  per il settore Alberghi, in quanto  espressamente

  stipulate con riferimento al settore Campeggi o comunque già corrisposte a

  tale titolo dalle aziende.

 

 

 

Articolo 258.

 

1)    Poiché  dalla  nuova  classificazione di cui  all'art.  230  possono

  determinarsi effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o sulle  quote

  'ad qualificam' aziendali o comunque definite nel settore dei campeggi, se

  stabilite in misura variabile per i diversi livelli retributivi, le parti

  convengono  che  per le sopraddette quote aggiuntive non  verrà  operata

  alcuna perequazione.

 

 

 

SCATTI DI ANZIANITà - NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 259.

 

1)    La  misura  degli scatti d'anzianità spettante al singolo dipendente

  deve tener conto della norma transitoria di cui all'art. 229, CCNL Turismo

  30.5.91.

 

 

 

CALCOLO DEI RATEI

 

Articolo 260.

 

1)    In  caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro

  iniziati  e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione

  dei ratei di 13a, 14a, ferie e permessi, il calcolo della frazione di mese

  viene rapportato a ventiseiesimi.

 

2)    Sono  fatti salvi i diversi trattamenti già corrisposti al  30.6.01,

  per effetto delle disposizioni dettate in materia dall'Ipotesi d'accordo

  22.1.99.

 

 

 

Capo VIII - MALATTIA

 

Articolo 261.

 

1)    Durante il periodo di malattia, previsto dall'art. 143 il lavoratore

  avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

 

a)   a un'indennità pari a 50% della retribuzione per i giorni di malattia

  dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per i giorni di malattia dal

  21° in poi, posta a carico INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23.12.78 n.

  833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al

  lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, legge

  29.2.80  n.  33.  L'importo anticipato dal datore di lavoro  è  posto  a

  conguaglio con i contributi dovuti ad INPS, secondo le modalità  di  cui

  agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33;

b)    a un'integrazione dell'indennità a carico INPS da corrispondersi dal

  datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la

  misura di 75% per i giorni dal 4° al 20°, e 100%, per i giorni dal 21° in

  poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto

  diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

 

2)    L'integrazione  è  dovuta  per  180 giorni  all'anno  solare,  fatta

  eccezione  per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale

  per  i  quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il  termine  di

  cessazione del rapporto.

 

3)     Per  gli  episodi  morbosi  a  cavaliere  di  2  anni  le  giornate

  d'integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.

 

4)    L'integrazione  non  è  dovuta se INPS non riconosce  per  qualsiasi

  motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta da

  INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la

  parte d'indennità non corrisposta dall'Istituto.

 

5)   Il periodo di carenza stabilito da INPS è a carico del lavoratore per

  il  1° giorno e a carico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni.

  Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i

  detti  3 giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore  di

  lavoro.

 

6)     Restano   ferme  le  migliori  condizioni  in  atto  nei  contratti

  integrativi territoriali.

 

 

 

Articolo 262.

 

1)    Per  il  personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda  è  in

  facoltà  del  datore di lavoro di far trascorrere il periodo d'infermità

  nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento  in  caso  di

  malattie  infettive  o  per  necessità di interventi  chirurgici  o  per

  difficoltà  di adeguata assistenza a causa della natura o gravità  della

  malattia.

 

2)    In  caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle  spese

  per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno

  tenuti ai relativi rimborsi.

 

3)    Quando  il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda  -

  per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede  il

  ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di

  lavoro.

 

 

 

Capo IX - INFORTUNIO

 

Articolo 263.

 

1)     Il   personale   impiegatizio,   non   soggetto   all'assicurazione

  obbligatoria  per legge, beneficia della stessa tutela con  facoltà  del

  datore  di  lavoro  di  assumere in proprio  il  rischio  conseguente  o

  provvedere attraverso una forma di assicurazione.

 

2)    Le  relative  indennità  per  detto personale  impiegatizio  vengono

  stabilite  con  un  massimale di almeno 15 milioni in caso  d'invalidità

  permanente e 10 milioni in caso di morte.

 

 

 

Capo X - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Articolo 264.

 

1)   Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82 il TFR è stabilito

  nelle misure di cui agli artt. 234 e 235, CCNL Turismo 30.5.91.

 

 

 

Capo XI - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

 

Articolo 265.

 

1)   I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui

  all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art.

  24  e allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle

  OOSS stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.

 

 

 

Articolo 266.

 

1)    Per  la  pratica realizzazione di quanto previsto all'art.  265  del

  presente  CCNL,  con  riferimento  al finanziamento  delle  spese  della

  Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di

  rapporti  di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza

  delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di

  lavoro, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza a

  favore  delle  Organizzazioni nazionali stipulanti  e  delle  rispettive

  Associazioni provinciali, di cui all'Accordo nazionale stipulato tra  le

  parti  contraenti  il 7.11.72, che forma parte integrante  del  presente

  contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai

  seguenti articoli.

 

2)    Tale  contributo  sarà  riscosso  per  il  tramite  di  un  Istituto

  previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4.6.73 n. 311.

 

 

 

Articolo 267.

 

1)   In relazione a quanto previsto dall'articolo precedente, viene estesa

  ai campeggi compresi nella sfera di applicazione del presente contratto,

  la Convenzione 1.8.63 modificata con Accordo 3.3.67 per il funzionamento

  delle  Commissioni  di conciliazione delle controversie  di  lavoro  del

  settore del commercio - stipulato tra la Confederazione Generale Italiana

  del Commercio e del Turismo e le Federazioni nazionali dei lavoratori del

  Commercio da una parte e lNPS dall'altra e con la quale quest'ultimo si è

  impegnato  a  provvedere  alla  riscossione  del  contributo  COVELCO  -

  opportunamente modificata secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

 

 

 

Articolo 268.

 

1)     Il  contributo  di  cui  all'art.  266  dovrà  calcolarsi  mediante

  l'applicazione delle rispettive aliquote percentuali di cui agli articoli

  seguenti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.

 

 

 

Articolo 269.

 

1)    L'aliquota  di  diretta  competenza delle  Organizzazioni  nazionali

  stipulanti viene complessivamente fissata nella misura di 0,20%  di  cui

  0,10% a carico dei lavoratori e 0,10% a carico dei datori di lavoro.

 

2)    Tenuto  conto di quanto disposto al successivo art. 271  le  aziende

  sono comunque tenute a versare un contributo pari a quello cumulativamente

  versato dai rispettivi dipendenti.

 

 

 

Articolo 270.

 

1)   Per ciò che concerne la realizzazione di quanto previsto all'art. 265

  del  presente CCNL con riferimento al finanziamento delle spese  per  le

  Commissioni locali e per le altre attività svolte in materia di rapporti

  di  lavoro  dalle  parti contraenti e per assicurare l'efficienza  delle

  strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per il settore

  campeggi  a  tali livelli, è data facoltà alle Associazioni  periferiche

  delle parti stipulanti di agganciarsi al sistema nazionale di riscossione

  tramite  INPS  determinando  localmente con  appositi  accordi  aliquote

  aggiuntive al contributo nazionale di cui all'art. 269 a carico dei datori

  di  lavoro  (sostitutivi - ove esistano - degli eventuali altri  accordi

  locali sulla materia già esistenti nelle singole province interessate).

 

2)   Tali nuovi accordi dovranno quindi essere inviati alle Organizzazioni

  nazionali firmatarie entro 3 mesi dalla data di stipulazione in modo che

  queste ultime possano provvedere alle relative comunicazioni nei confronti

  degli Organi centrali dell'Istituto esattore.

 

 

 

Articolo 271.

 

1)    I  datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza  dei  loro

  dipendenti il contenuto del presente titolo.

 

2)    Le  operazioni relative al calcolo e alla raccolta del contributo  a

  carico dei lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di

  lavoro, da annotarsi sulla busta paga, nei confronti di tutti i lavoratori

  compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione

  di  quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di  singola

  dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e

  non  oltre il periodo di paga successivo. Una copia sarà conservata  dal

  datore  di  lavoro  e l'altra sarà da questi trasmessa alla  Commissione

  locale per le vertenze di lavoro presso l'Associazione territoriale FAITA.

 

3)    Detta norma dovrà essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti

  ai sensi e con le modalità di cui al comma precedente.

 

4)    Resta  stabilito  (e  i contraenti ne fanno esplicita,  inderogabile

  accettazione in uno con la firma del presente contratto) che il datore di

  lavoro  non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi

  natura  in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi  a

  carico  dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui  al

  precedente  capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto 

  avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo la risoluzione del rapporto,

  sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente

  contratto.

 

 

 

Articolo 272.

 

1)    FAITA e le OOSS nazionali dei lavoratori stipulanti, subito dopo  la

  firma  del  presente contratto, si rivolgeranno ad INPS per  il  formale

  adempimento di quanto stabilito dai precedenti articoli del presente Capo.

 

 

 

Articolo 273.

 

1)    In  ogni  provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze

  individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato  paritetico

  locale "COVELCO - campeggi" mentre la Commissione nazionale vertenze  di

  lavoro  assumerà le funzioni di Comitato nazionale COVELCO  del  settore

  campeggi.

 

 

 

Titolo XII - PUBBLICI ESERCIZI

 

Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Articolo 274.

 

1)    La  classificazione  del  personale per  il  comparto  dei  Pubblici

  esercizi è la seguente.

 

Area Quadri.

 

Ai  sensi  della  legge  13.5.85 n. 190 e successive  modificazioni,  sono

considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori  che,

pur  non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt.  6  e

34, RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio o

di   adeguata   formazione,   preparazione  professionale   specialistica.

Conseguentemente  rientrano  in quest'area, per  le  corrispondenze  delle

declaratorie  alle  indicazioni  di legge, le  qualifiche  successivamente

specificate:

 

Quadro A.

 

Appartengono  a  questo livello della categoria Quadri  i  lavoratori  con

funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale  e

organizzativa  loro  attributo, forniscano contributi qualificati  per  la

definizione  degli  obiettivi dell'azienda e svolgano,  con  carattere  di

continuità,  un  ruolo di rilevante importanza ai fini  dello  sviluppo  e

della  attuazione  di  tali  obiettivi.  A  tali  lavoratori,  inoltre,  è

affidata,  in  condizioni  di  autonomia decisionale  e  con  ampi  poteri

discrezionali,  la gestione, il coordinamento e il controllo  dei  diversi

settori e servizi dell'azienda.

 

-    capo area di catena di esercizi;

-    direttore;

-    gerente;

-    capo servizi amministrativi catering.

 

Quadro B.

 

Appartengono  a  questo livello della categoria Quadri  i  lavoratori  con

funzioni   direttive  che,  per  l'attuazione  degli  obiettivi  aziendali

correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano  in

via  continuativa  la responsabilità di unità aziendali la  cui  struttura

organizzativa  non  sia complessa o di settori di particolare  complessità

organizzativa in condizione di autonomia decisionale e operativa.

 

-    vice direttore;

-    responsabile area mense;

-    capo del personale;

-    economo responsabile del settore acquisti:

  intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica e amministrativa

  di gestione;

-    responsabile punto vendita (esercizi minori):

  intendendosi per tale colui al quale sia affidata la direzione esecutiva

  di un esercizio minore;

-    capo zona manutenzione.

 

Livello 1°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  funzioni  ad

elevato contenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia

operativa  e  ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità  ad

essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o  di

un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:

 

-    superintendente catering;

-    capo servizio catering;

-    ispettore amministrativo catena d'esercizi;

-    assistente senior di direzione:

  intendendosi  per  tale  colui  che  abbia  già  maturato  significativa

  esperienza   di   gestione  esecutiva  in  almeno  3  distinti   settori

  commerciali  (ristorante,  market,  bar-snack,  servizi,  ecc.)  di   un

  pubblico esercizio;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione;

 

Livello 2°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori che  svolgono  mansioni  che

comportano  sia  iniziativa  che  autonomia  operativa  nell'ambito  e  in

applicazione   delle  direttive  generali  ricevute,   con   funzioni   di

coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le

quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

 

-    direttore servizio mensa o capo impianto mensa;

-    capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere);

-    capo laboratorio pasticceria:

  intendendosi   per   tale   colui  al  quale   vengono   attribuite   la

  soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza  sull'impiego

  delle  materie prime, degli utensili e dei macchinari e che  abbia  alle

  sue dipendenze almeno 3 operai, escludendo dal computo gli apprendisti;

-     responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda  diplomato

  con mansioni di concetto);

-    1° ma¯tre o capo servizio sala;

-    ispettore mensa;

-    responsabile impianti tecnici;

-    capo cuoco P.E. e ristorazione collettiva;

-    capo contabile;

-    operatore o procuratore doganale catering;

-    capo ufficio catering;

-    supervisore catering;

-    1° barman P.E.;

-    capo barista:

  intendendosi per tale il responsabile dei servizi di bancoûbar;

-    capo banconiere di pasticceria:

  intendendosi  per  tale l'addetto alla vendita il quale  sovrintenda  ai

  servizi del relativo negozio o reparto annesso a pubblico esercizio,  in

  quanto  il  proprietario non attenda continuamente alla vendita,  e  che

  abbia   alle  sue  dipendenze  dipendenti  qualificati  delle  categorie

  inferiori;

-    magazziniere consegnatario o economo:

  intendendosi  per  tale  colui  che  abbia  la  responsabilità   tecnico

  amministrativa   del   magazzino   coordinando   l'attività   di   altri

  magazzinieri comuni;

-    cassiere centrale catering;

-    capo CED;

-    analista-programmatore CED;

-    assistente di direzione:

  intendendosi  per tale colui che sovrintenda alla gestione esecutiva  di

  un settore commerciale di un pubblico esercizio;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 3°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  mansioni  di

concetto  o  prevalentemente  tali che comportano  particolari  conoscenze

tecniche  e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti  che,

in  condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie  mansioni,

svolgono   lavori  che  comportano  una  specifica  e  adeguata   capacità

professionale  acquisiti  mediante approfondita preparazione  teorica  e/o

tecnico  pratica;  i  lavoratori che, in  possesso  delle  caratteristiche

professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità

di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:

 

-    controllo amministrativo;

-    barman unico;

-    sotto capo cuoco;

-    cuoco unico;

-    1° pasticciere;

-    capo operaio;

-    capo mensa surgelati e/o precotti;

-    capo reparto catering;

-    assistente o vice o aiuto supervisore catering;

-    operaio specializzato provetto:

  intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico  -

  specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o  disegni,

  di  individuare  e  valutare i guasti, scegliere  la  successione  e  le

  modalità  d'intervento,  i  mezzi  di  esecuzione,  nonché  di   operare

  interventi  di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione

  e manutenzione di impianti e attrezzature complesse;

-     ma¯tre (nella nuova qualifica di ma¯tre confluiscono quei lavoratori

  che  svolgono  mansioni di 2° ma¯tre in subordine ad un capo-servizio  e

  quelli  che  in  posizione  unica, direttamente  interessati  alla  fase

  lavorativa,  operano in sala secondo istruzioni specifiche  ricevute  da

  personale d'inquadramento superiore o direttamente dal gerente);

-    dietologo;

-    sommelier:

  intendendosi  per tale colui che abbia precisa e completa conoscenza  di

  tutte le tipologie di vini nazionali ed esteri;

-    programmatore CED;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 4°.

 

Appartengono  a  questo  livello  i  lavoratori  che,  in  condizioni   di

autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono  mansioni

specifiche  di  natura  amministrativa, tecnico-pratica  o  di  vendita  e

relative   operazioni  complementari,  che  richiedono  il   possesso   di

conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:

 

-    segretario:

  intendendosi  per  tale  quel lavoratore che sulla  base  di  precise  e

  dettagliate  istruzioni nel rispetto delle procedure  stabilite,  svolga

  operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza;

-    cuoco capo partita;

-    cuoco di cucina non organizzata in partite:

  intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza  che

  operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;

-    gastronomo;

-    cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;

-    barman ;

-    chef de rang di ristorante ;

-    cameriere di ristorante;

-    2° pasticciere;

-    capo gruppo mensa;

-    gelatiere;

-    pizzaiolo;

-    stenodattilografa con funzioni di segretaria;

-    altri impiegati d'ordine;

-    centralinista lingue estere:

  intendendosi  per  tale quel lavoratore che, avendo  buona  e  specifica

  conoscenza  delle  lingue estere, sia in grado di  eseguire  prestazioni

  specializzate  oltre che per le comunicazioni interne anche  per  quelle

  internazionali, determinandone anche le tariffe;

-    conducenti automezzi pesanti:

  intendendosi  per  tale quel lavoratore che, in possesso  dei  requisiti

  previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso

  complessivo a pieno carico superiore a kg. 3.500;

-    operaio specializzato:

  intendendosi  per  tale il lavoratore che in base  ad  indicazioni,  per

  schemi   o   disegni  equivalenti,  esegue  interventi  di   particolare

  precisione  per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di  macchine,

  impianti e attrezzature;

-      operaio   specializzato  addetto  alla  riparazione   di   macchine

  distributrici di cibi e bevande:

  intendendosi  per  tale il lavoratore che in base  ad  indicazioni,  per

  schemi   o   disegni  equivalenti,  esegue  interventi  di   particolare

  precisione  per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione  di  macchine

  per la distribuzione di cibi e bevande;

-    operatore CED û consollista;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 5°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate

conoscenze  e  capacità  tecnico-pratiche svolgono compiti  esecutivi  che

richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

 

-    tablottista e marchiere;

-     cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda,   pasticceria,

  gelateria;

-    cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione;

-    telescriventista;

-    magazziniere comune;

-    centralinista;

-    cellista surgelati o precotti;

-    3° pasticciere;

-    dattilografo;

-    altri impiegati d'ordine;

-    dispensiere;

-    cantiniere;

-    banconiere di gelateria, pasticceria:

  intendendosi  per tale colui che esplica prevalentemente  operazioni  di

  vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto

  il proprietario non attenda normalmente alla vendita;

-    banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;

-    operaio qualificato:

  intendendosi  per  tale  il  lavoratore che sulla  base  di  dettagliate

  indicazioni  esegue  lavori di normale difficoltà  nella  riparazione  e

  manutenzione di macchine, impianti e attrezzature;

-     carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle

  banchine;

-    sfoglina:

  intendendosi  per  tale  colei che appronta  pasta  fresca,  tortellini,

  ravioli, etc.;

-     addetto  al  prelievo  e al versamento di denaro  dalle  macchinette

  distributrici di cibo e bevande;

-     addetto  al caricamento delle macchinette distributrici  di  cibi  e

  bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;

-    controllo merci;

-    cameriere bar, tavola calda, self-service;

-     demi  chef  de  rang laddove il servizio di sala sia organizzato  in

  ranghi;

-    barista;

-    guardarobiera non consegnataria;

-    allestitore catering;

-    autista di pista catering;

-    2° cuoco mensa aziendale:

  intendendosi  per tale colui che, in subordine ad un cuoco  e/o  in  sua

  assenza,  procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro  già

  predisposto;

-    operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;

-    guardia giurata;

-    conducente di automezzi leggeri:

  intendendosi  per  tale quel lavoratore che, in possesso  dei  requisiti

  previsti  dalla  legge,  venga adibito alla conduzione  di  automezzi  o

  autoveicoli  per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo

  a  pieno carico fino a kg. 3.500, autoveicoli per trasporto promiscuo  e

  autovetture  trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con  peso  a  vuoto

  superiore a kg. 400;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 6° super.

 

Appartengono  a  questo  livello  i lavoratori  in  possesso  di  adeguate

capacità  tecnico-pratiche, comunque acquisite,  che  eseguono  lavori  di

normale complessità e cioè:

 

-     commis  di  cucina,  sala e bar diplomato  o  che  abbia,  comunque,

  acquisito  pluriennale esperienza o pratica di lavoro  nella  esecuzione

  delle relative mansioni;

-    addetto servizi mensa:

  intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e  fungibili,

  che  partecipa  alla preparazione dei cibi con aiuto significativo  alla

  cucina,  alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di  pulizia,

  riordino  e  riassetto  dei locali, impianti, dotazioni  e  attrezzature

  della mensa, che abbia compiuto 1 anno d'anzianità nel settore;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 6°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori che  svolgono  attività  che

richiedono  un  normale  addestramento pratico  ed  elementari  conoscenze

professionali e cioè:

 

-    confezionatrice di buffet stazione e pasticceria;

-    2° banconiere pasticceria:

  intendendosi  per  tale colui le cui prestazioni promiscue,  svolgendosi

  subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di  lavoro  o

  del   personale   qualificato   di  categoria   superiore,   non   siano

  prevalentemente  di  vendita, ma di confezione,  consegna  della  merce,

  riordino del banco;

-    commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti

  in genere P.E.);

-    commis di bar (ex aiuto barista):

  intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi

  del  personale  di  categoria  superiore,  eccezione  fatta  per  quelle

  attività  che  siano attinenti all'uso delle macchine da  caffè  e  alle

  operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;

-    stiratrice;

-    lavandaia;

-    guardiano notturno;

-     addetto  ai  servizi  di mensa con meno di 1  anno  d'anzianità  nel

  settore;

-    caffettiere non barista;

-    caricatore catering;

-    aiutante pista catering;

-    preparatore catering;

-     addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di

  buoni;

-    guardarobiera clienti (vestiarista);

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 7°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici  attività

anche con macchine già  attrezzate e cioè:

 

-     personale  di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina,  office,

  magazzino  e  relative dotazioni (compresi gli interni di cucina  bar  e

  ristoranti);

-    lavatore catering;

-    conducente di motocicli;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione

 

 

 

Articolo 275.

 

1)    La  qualifica  di  capo  presuppone la  presenza  di  dipendenti  di

  qualifica inferiore.

 

2)    In ogni esercizio il numero dei commis di bar (ex aiuto baristi) non

  potrà superare le proporzioni appresso indicate:

 

-    pubblico esercizio avente da 2 a 5 baristi: 1 commis di bar (ex aiuto

  barista) ogni 2 baristi;

-     pubblico esercizio avente 6 o più baristi: 1 commis di bar (ex aiuto

  barista) ogni 3 baristi.

 

Ai  fini  di  cui sopra, nel computo del numero dei baristi va considerato

anche il capo-barista sempre che svolga la sua attività al banco.

 

 

 

Capo II - APPRENDISTATO

 

Articolo 276.

 

1)    Ai  sensi  dell'art.  2,  legge 19.1.55  n.  25,  l'apprendistato  è

  consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica

  per  diventare  lavoratori  qualificati,  quali  ad  esempio:  contabile

  d'ordine,  cassiere, magazziniere comune, marchiere, tablottista,  cuoco

  capo partita, cameriere, gelatiere, gastronomo, barista, banconiere tavola

  calda e fredda, operaio qualificato, 3° pasticciere, ecc.

 

 

 

Articolo 277.

 

1)    Tenuto  conto  dell'elevato livello di qualificazione  professionale

  necessario  per  l'espletamento  delle  relative  mansioni,   la  durata

  dell'apprendistato  è fissata in 4 anni  per le seguenti qualifiche:

 

-    cuoco capo partita;

-    gastronomo;

-    pasticciere.

 

 

 

Capo III - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

 

Articolo 278.

 

1)    La  disciplina  del  presente  Capo è correlata  a  quanto  previsto

  dall'art. 70.

 

 

 

Articolo 279.

 

1)   Il periodo di prova è stabilito in  10 giorni lavorativi per tutto il

  personale.

 

2)    +  escluso dal periodo di prova il personale che abbia già  prestato

  servizio nella stessa azienda.

 

3)    Il  rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso

  di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle

  ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello

  scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa  e

  fatto dell'esercente.

 

 

 

Articolo 280.

 

1)    Ferme  restando le condizioni di miglior favore in atto per  effetto

  degli Accordi integrativi provinciali, il personale dei Pubblici esercizi

  avrà diritto alla retribuzione maggiorata del:

 

-    20% per ingaggio fino a 1 mese;

-    15% per ingaggio fino a 2 mesi;

-    8% per ingaggio oltre i 2 mesi fino alla fine della stagione.

 

 

 

Articolo 281.

 

1)    Qualora  il  datore  di lavoro, per giusta causa,  sia  costretto  a

  chiudere anticipatamente l'esercizio o a ridurre il personale, competerà

  ai  dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che  essi

  avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che

  non  provveda ad altra analoga  occupazione per uguale durata e medesima

  retribuzione.

 

2)    In  caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero  il

  datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla

  indennità sarà demandata alle OOSS territoriali e in caso di dissenso  a

  quelle nazionali.

 

 

 

Articolo 282.

 

1)    Nel  caso  di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto  a

  termine,  il  personale avrà diritto ad una indennità pari all'ammontare

  della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al

  termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad  altra

  analoga occupazione per uguale e medesima retribuzione.

 

 

 

Articolo 283.

 

1)   Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la

  13a e 14a mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti con

  contratto  a  tempo indeterminato, in proporzione al periodo  di  lavoro

  prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del

  contratto a termine.

 

 

 

Articolo 284.

 

1)    A  titolo  cautelativo,  per  i casi di  ingiustificata  risoluzione

  anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuta

  al  datore  di  lavoro  la facoltà di effettuare  una  trattenuta  sulla

  retribuzione,  la  cui  misura, che per i Pubblici  esercizi  non  potrà

  superare 50% della maggiorazione di cui all'art. 280, sarà determinata dai

  contratti integrativi territoriali.

 

2)    Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza

  del contratto, ma in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del

  dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi

  avrà diritto a trattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.

 

 

 

Articolo 285.

 

1)   Gli indennizzi che per effetto dei precedenti articoli debbono essere

  corrisposti  al personale retribuito in tutto o in parte  a  percentuale

  saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all'art. 311.

 

 

 

Capo IV - ORARIO DI LAVORO

 

DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE

 

Articolo 286.

 

1)    La  distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata  in  5

  giornate e mezza.

 

2)    Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in 5 giornate

  e  mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati  a

  livello  aziendale,  tenendo conto delle esigenze delle  aziende  e  dei

  lavoratori.

 

 

 

RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO

 

Articolo 287.

 

1)   L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere

  suddiviso in più di 2 frazioni, la cui determinazione e durata è demandata

  alla  contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di  riposo

  settimanale  e  del  congedo di conguaglio nonché  i turni  di  servizio

  saranno  disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze  dei

  lavoratori,  fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni

  del presente contratto in materia d'orario di lavoro.

 

 

 

LAVORO NOTTURNO

 

Articolo 288.

 

1)    Le  ore  di  lavoro  notturno svolto dalle ore 24  alle  6  verranno

  retribuite con la retribuzione oraria maggiorata di 25% fatte  salve  le

  condizioni di miglior favore.

 

 

 

LAVORATORI NOTTURNI

 

Articolo 289.

 

1)    Ai  fini  di cui al comma 1, art. 101, il periodo notturno comprende

  l'intervallo tra le ore 23 e le 6 del mattino.

 

2)    A  decorrere  dall'1.7.01,  per  i lavoratori  notturni,  così  come

  individuati dal comma 1, art. 101, le maggiorazioni per lavoro  notturno

  previste dall'art. 288 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte

  dalle ore 23 alle 6 del mattino.

 

 

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Articolo 290.

 

1)   Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata

  ad ore maggiorata di 30% se diurno o 60% se notturno.

 

2)    Per  lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra  le

  ore 24 e le 6.

 

3)     La  maggiorazione  per  il  lavoro  straordinario  notturno  non  è

  cumulabile  con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno  e  la

  maggiore assorbe la minore.

 

4)   Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel

  normale  orario  di  lavoro  da parte del personale  adibito  a  servizi

  notturni.

 

5)    Per  il  personale  retribuito con la  percentuale  di  servizio  il

  compenso  per il lavoro straordinario è dato dalla percentuale stessa  e

  dalle  maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota  oraria  della

  retribuzione stabilita ai sensi dell'art. 311.

 

 

 

FESTIVITà

 

Articolo 291.

 

1)    Al  personale retribuito in misura fissa che presta la propria opera

  nelle  festività  di  cui  all'art. 107  è  dovuta  oltre  alla  normale

  retribuzione quella per le ore di servizio effettivamente prestate con la

  maggiorazione di 20%..

 

2)    Il  personale  retribuito in tutto o in parte con la percentuale  di

  servizio,  in  caso di mancata prestazione di lavoro per  effetto  delle

  festività di cui all'art. 107 e in caso di assenza nelle medesime giornate

  di  festività per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio e  riposo

  settimanale, percepirà dal datore di lavoro una giornata di retribuzione

  calcolata ai sensi dell'art. 311.

 

3)    Qualora  il  personale  retribuito  in  tutto  o  in  parte  con  la

  percentuale di servizio presti la propria opera nelle festività suddette

  percepirà un compenso pari a 1 giornata di retribuzione calcolata ai sensi

  dell'art.  311  oltre alla normale retribuzione per  le  ore  di  lavoro

  effettivamente prestato integrata dalla maggiorazione di  20%  calcolata

  sulla retribuzione di cui all'art. 311 ragguagliata ad ore di lavoro.

 

 

 

Articolo 292.

 

1)    Al  personale  retribuito in tutto o in parte con la percentuale  di

  servizio il trattamento per le giornate di cui all'art. 108 della  parte

  Generale verrà liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi

  dell'art. 311.

 

 

 

FERIE

 

Articolo 293.

 

1)    Al  personale  retribuito solo con la percentuale di  servizio  sarà

  corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 311.

 

2)    Al personale suddetto retribuito con sistema misto verrà corrisposta

  la  differenza tra la parte fissa della retribuzione calcolata ai  sensi

  dell'art. 311.

 

 

 

PERMESSI E CONGEDI

 

Articolo 294.

 

1)    Al  personale  retribuito in tutto o in parte con la percentuale  di

  servizio il trattamento per i permessi individuali di cui agli artt. 113,

  114  e  115  del  presente contratto verrà liquidato  sulla  base  della

  retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 311.

 

 

 

Capo V - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

 

Articolo 295.

 

1)    Costituisce trattamento salariale integrativo di cui alla lett.  b),

  art. 130, l'eventuale 3° elemento provinciale e/o l'eventuale 3° elemento

  aziendale  in  atto  di cui all'art. 55, CCNL 19.10.73,  coordinati  con

  l'attuale classificazione del personale con i criteri di cui all'art. 79,

  CCNL 10.4.79.

 

 

 

Capo VI - PAGA BASE PUBBLICI ESERCIZI DI TERZA E QUARTA CATEGORIA

 

Articolo 296.

 

1)    Per  i Pubblici esercizi di 3a e 4a categoria le paghe base indicate

  all'art. 134 del presente contratto verranno ridotte dei seguenti importi

  arrotondati:

 

livelli   + 18   - 18

A        11.000   -

B        10.000   -

       10.000   -

        8.500 7.500

        7.500 6.500

        6.500 5.500

        6.000 5.000

6°s       5.500 4.500

        5.500 4.500

        5.000 4.000

 

 

 

Capo VII - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI

 

INDENNITà DI CONTINGENZA

 

Articolo 297.

 

1)    L'indennità  di  contingenza non spetta al  personale  dei  pubblici

  esercizi retribuito a percentuale.

 

 

 

PERCENTUALE DI SERVIZIO

 

Articolo 298.

 

1)    La  percentuale di servizio dovrà essere corrisposta entro i  limiti

  minimi e massimi stabiliti negli articoli che seguono, mediante punteggi

  di ripartizione da determinarsi con i contratti  integrativi territoriali.

 

 

 

Articolo 299.

 

1)    Per le aziende ristoranti e similari di cui al punto III, lett.  a),

  art.  1,  i  minimi  e i massimi della percentuale di  servizio  sono  i

  seguenti:

 

a)   negli esercizi extra da 12 a 15%;

b)   negli esercizi di 1a classe da 11 a 13%;

c)   negli esercizi di 2a e 3a classe da 11 a 12%;

d)   negli esercizi di 4a  classe (osterie con cucina) 10%.

 

 

 

Articolo 300.

 

1)   Per le aziende bar, caffè e similari, di cui al punto III,  lett. b),

  art.  1,  i  minimi  e i massimi della percentuale di  servizio  sono  i

  seguenti:

 

a)   negli esercizi extra da 18 a 22%;

b)   negli esercizi di 1a e 2a classe da 16 a 20%;

c)   negli esercizi di 3a classe  da 14 a 17%;

d)   negli esercizi di 4a classe 10%.

 

2)    Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà di 12%, nelle

  birrerie 17%.

 

3)    Nei locali adibiti a biliardi - qualunque sia la loro categoria - la

  percentuale di servizio sarà di 15%.

 

 

 

Articolo 301.

 

1)    Per i banchetti e per qualsiasi altro servizio affine di non meno di

  10 persone, purché abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio

  unica per tutti i locali sarà di 12%.

 

2)    +  consentita l'assegnazione di una parte della predetta percentuale

  al  personale  interno nella misura stabilita dei contratti  integrativi

  territoriali.

 

 

 

Articolo 302.

 

1)   La percentuale sarà applicata a criterio del datore di lavoro:

 

a)    col  sistema  addizionale, nel qual caso il  tavoleggiante  riscuote

  direttamente  dal  cliente la percentuale di servizio al  momento  della

  presentazione del conto;

b)    ovvero  col  sistema  globale,  includendo  cioè  nel  prezzo  della

  consumazione l'importo della percentuale di servizio.

 

2)    In  questo  ultimo  caso  la percentuale di  servizio  va  liquidata

  applicando  sull'incasso  lordo  delle  consumazioni  la  misura   della

  percentuale opportunamente ridotta secondo la seguente tabella Amell che

  garantisce ugualmente la corresponsione della percentuale netta stabilita

  contrattualmente:

                                     

% sul netto                      % sul lordo

nel sistema                      nel sistema

addizionale                      globale

10%          corrisponde al       9,10%

11%                  ô      ô     9,99%

12%                  ô      ô    10,72%

13%                  ô      ô    11,51%

14%                  ô      ô    12,29%

15%                  ô      ô    13,05%

16%                  ô      ô    13,80%

17%                  ô      ô    14,53%

18%                  ô      ô    15,27%

19%                  ô      ô    15,97%

20%                  ô      ô    16,67%

21%                  ô      ô    17,36%

22%                  ô      ô    18,03%

 

 

 

Articolo 303.

 

1)    Quando  la  percentuale  di servizio viene riscossa  dal  datore  di

  lavoro,  essa dovrà essere corrisposta al personale non più tardi  della

  fine di ogni mese con una tolleranza massima di 4 giorni, a meno che tra

  il personale e il datore di lavoro non si convenga che la corresponsione

  sia effettuata settimanalmente o seralmente.

 

 

 

Articolo 304.

 

1)    La  percentuale  di  servizio di cui agli articoli  precedenti  deve

  essere applicata sull'importo netto dei conti riguardanti esclusivamente

  le consumazioni.

 

2)    La  percentuale di servizio dovrà essere anticipata  dal  datore  di

  lavoro per i conti che restassero in sospeso oltre 1 mese, eccezione fatta

  per i conti di persone divenute accertatamente insolvibili.

 

3)    Per  i servizi a domicilio, nei contratti  integrativi territoriali,

  potrà stabilirsi invece un compenso fisso per i prestatori di opera che vi

  prendano  parte, ove tale sistema sia in uso, secondo quanto contemplato

  dall'art. 74.

 

4)    +  abolito  qualsiasi obbligo di fornitura da tavola  a  carico  dei

  camerieri.

 

 

 

Articolo 305.

 

1)   Negli esercizi nei quali il servizio ai tavoli viene effettuato anche

  da familiari del datore di lavoro, i quali vi siano addetti come veri  e

  propri prestatori d'opera soggetti alle stesse regole di lavoro dell'altro

  personale, la percentuale di servizio competerà anche ad essi nella misura

  dovuta al percentualista dipendente.

 

 

 

Articolo 306.

 

1)    Debbono intendersi congelate le misure delle percentuali di servizio

  stabilite dagli Accordi integrativi provinciali in atto al 31.10.73.

 

 

 

Articolo 307.

 

1)    Ai  maitres o capi camerieri oltre alla percentuale di servizio sarà

  corrisposta  una integrazione fissa mensile da stabilirsi nei  contratti

  integrativi territoriali.

 

2)   La partecipazione dei maitres o capi camerieri alla percentuale resta

  quella  concordata  in  sede territoriale sia dove  esiste  l'uso  della

  percentuale globale, sia dove esiste l'uso della percentuale individuale

  in  modo che essi non vengano a percepire meno di 5% ne più di 20% oltre

  quello che spetta ad ogni cameriere.

 

3)    I  maitres  o capi camerieri non potranno essere assunti  in  numero

  maggiore  di  1 ogni 4 camerieri per gli esercizi extra e di  1  ogni  6

  camerieri per gli esercizi di 1a classe.

 

4)    Nei  locali  extra e di 1a classe ove siano occupati rispettivamente

  meno  di  4 camerieri o meno di 6 camerieri è ammesso un ma¯tre  o  capo

  cameriere.

 

5)   In sede territoriale le Organizzazioni interessate potranno stabilire

  la presenza di capi camerieri anche in esercizi di 2a classe.

 

 

 

Articolo 308.

 

1)    Il  personale tavoleggiante ha facoltà di optare per la retribuzione

  fissa in luogo della percentuale di servizio.

 

2)   Col passaggio a paga fissa il personale suddetto ha diritto alla paga

  base nazionale prevista dalla tabella di cui all'art. 134, all'indennità

  di  contingenza  e a tutti gli altri trattamenti economici  e  normativi

  previsti dal presente contratto e dai contratti integrativi territoriali

  e/o  aziendali  per  il personale retribuito a paga fissa  dello  stesso

  livello retributivo.

 

3)    L'opzione  per la retribuzione fissa viene esercitata  aziendalmente

  mediante  decisione  della maggioranza del personale  tavoleggiante,  da

  rendere  nota  al  datore  di  lavoro a mezzo  di  lettera  raccomandata

  sottoscritta dai lavoratori interessati, entro la 1a metà del mese.

 

4)   Il passaggio a paga fissa avverrà a decorrere dal 1° giorno  del mese

  successivo a quello della comunicazione al datore di lavoro.

 

5)    L'opzione  di  cui  al  presente articolo viene  esercitata  in  via

  definitiva e il passaggio a paga fissa è irrevocabile.

 

 

 

Articolo 309.

 

1)    I  sistemi di retribuzione diversi da quelli dal presente  contratto

  stabiliti con accordi integrativi provinciali in vigore al 30.4.73 in base

  agli artt. 71 e ss., CCNL 13.3.70, sono da considerarsi congelati, ferma

  restando  la  facoltà delle Associazioni territoriali di  abrogarli  per

  stabilire il passaggio a paga fissa del personale tavoleggiante, nel qual

  caso  al  personale interno sarà garantita la conservazione dei  livelli

  retributivi mediamente percepiti in precedenza.

 

 

 

MENSILITà SUPPLEMENTARI

 

Articolo 310.

 

1)    Al  personale  retribuito con la percentuale  di  servizio  verranno

  corrisposte la 13a mensilità nell'intera misura e la 14a mensilità nella

  misura di 70% con le modalità di cui all'art. 311.

 

 

 

LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI NORMATIVI AI PERCENTUALISTI

 

Articolo 311.

 

1)    La  liquidazione  dei  trattamenti normativi previsti  dal  presente

  contratto  per  il  personale retribuito in tutto od  in  parte  con  la

  percentuale  di  servizio  avverrà in base  alla  retribuzione  in  atto

  provincialmente o aziendalmente relativa al livello di appartenenza (paga

  base  nazionale,  indennità  di contingenza, eventuali  terzi  elementi,

  eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali, eventuali  scatti

  d'anzianità).

 

 

 

Articolo 312.

 

1)   Per il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di

  servizio, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 139 verrà

  calcolata in base all'art. 2121 CC nel testo modificato dalla  legge  n.

  297/82,  mentre, il TFR verrà calcolato in base ai criteri di  cui  alla

  suddetta legge n. 297/82 per i periodi di servizio prestato dall'1.6.82, e

  in base all'art. 2121 CC nel testo modificato dalla legge n. 91/77 per i

  periodi di lavoro antecedenti sulla base della percentuale media percepita

  nel triennio o nel minor periodo precedente il 31.5.82.

 

2)    Ove  ciò  non  sia  in  alcun  modo possibile,  tenuto  conto  delle

  particolari  caratteristiche  di  tale sistema  di  retribuzione,  dette

  indennità verranno calcolate sulla retribuzione di cui all'art. 311 e con

  gli  stessi  criteri e modalità previsti per il personale retribuito  in

  misura fissa dagli artt. 171 e 317 e per quanto attiene in particolare il

  TFR.

 

 

 

Capo VIII - SCATTI DI ANZIANITà

 

NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 313.

 

1)    Gli  importi  fissi degli scatti d'anzianità per i dipendenti  dalle

  aziende dei Pubblici esercizi per il periodo 1.6.86-28.2.89 sono stabiliti

  nelle seguenti misure:

 

1°s  55.000

   52.000

   49.000

   47.000

   44.000

   43.000

   42.000

   41.000

 

2)    Il  raccordo  tra la disciplina di cui all'art. 258, CCNL  8.7.82  e

  quella prevista dall'art. 78, CCNL 16.2.87, verrà effettuato come segue:

  al  personale  che alla data d'entrata in vigore del presente  contratto

  abbia maturato la precedente serie di 4 scatti, la data di decorrenza del

  nuovo  scatto  sarà computata considerando utile, solo a tal  fine,  una

  anzianità convenzionale pari a 25% del tempo intercorso tra la  data  di

  maturazione dell'ultimo scatto e quella dell'1.6.86. A detto personale, al

  compimento  del triennio, utilizzando l'anzianità convenzionale  di  cui

  sopra,  sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli scatti  relativo

  alla vecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura prevista nella su

  riportata tabella.

 

3)    Successivamente all'1.3.89 si dovrà procedere per tutto il personale

  all'atto  della maturazione individuale del nuovo scatto  al  ragguaglio

  dell'importo  degli scatti già maturati con il rispettivo  valore  dello

  scatto di cui all'art. 78, CCNL 16.2.87, per determinare il corrispondente

  numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova

  serie  di  6  scatti. Il numero degli scatti maturati così ragguagliato,

  compresa   l'eventuale  frazione,  sommato  al  nuovo  scatto  maturato,

  moltiplicato  per  il  valore fisso dello scatto  di  cui  alla  tabella

  dell'art. 78, CCNL 16.2.87, per coloro che hanno maturato lo scatto entro

  il  30.4.90,  e  per il valore fisso dello scatto di  cui  alla  tabella

  dell'art.  138 del presente contratto per coloro che maturino lo  scatto

  successivamente  all'1.5.90,  darà l'importo  complessivo  degli  scatti

  spettante.

 

4)    L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale

  computo, verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di

  maturazione  dell'ultimo scatto intero e cioè alla  maturazione  del 

  scatto.

 

 

 

Capo IX - MALATTIA E INFORTUNIO

 

MALATTIA

 

Articolo 314.

 

1)    Durante  il  periodo  di malattia il lavoratore  avrà  diritto  alle

  normali scadenze dei periodi paga:

 

a)    all'indennità di malattia da corrispondersi da INPS nella misura  di

  80%,  comprensiva  dell'indennità posta a carico dello  stesso  Istituto

  dall'art. 74, legge 23.12.78 n. 833 e della relativa integrazione di cui

  al DM 1.2.57 e al DM 6.8.62, per la quale i datori di lavoro sono tenuti a

  versare al predetto Istituto la prevista aliquota aggiuntiva di 0,77%. Ai

  sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33, l'indennità suddetta è anticipata

  dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ed

  è posta a conguaglio con i contributi dovuti ad INPS secondo le modalità

  di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge 29.2.80 n. 33;

b)    alla  normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori  di

  lavoro per i primi 3 giorni di malattia (periodo di  carenza) qualora la

  durata della malattia superi i 5 giorni. Al personale retribuito con  la

  percentuale  di servizio sarà corrisposta la retribuzione  calcolata  ai

  sensi dell'art. 311.

 

2)    A  titolo  di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità  di

  malattia  di  cui  al punto a) del comma precedente non dovranno  essere

  operate  detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di  gratifica  di

  ferie relativi ai periodi di malattia.

 

 

 

INFORTUNIO

 

Articolo 315.

 

1)     In   caso  d'infortunio  il  datore  di  lavoro  corrisponderà  una

  integrazione dell'indennità corrisposta da INAIL fino a raggiungere 100%

  della retribuzione, sin dal giorno di cui si verifica l'infortunio.

 

2)    L'integrazione  suddetta  è dovuta in tutti  i  casi  in  cui  INAIL

  corrisponde l'indennità prevista dalla legge.

 

3)    Per  il  restante  personale  non  soggetto  per  legge  all'obbligo

  assicurativo  il  datore  di lavoro deve adempiere  ad  altre  forme  di

  assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro che  prevedano  indennità

  nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:

 

-     invalidità  temporanea: nella misura, nei  limiti  e  con  le  norme

  stabiliti  per il caso di malattia dagli artt. 144 e 314, considerandosi

  l'infermità derivante da infortunio compresa nella previdenza  stabilita

  dall'assicurazione dei dipendenti ad INPS;

-    invalidità permanente: 15 milioni;

-    morte: 10 milioni.

 

 

 

Capo X - PULIZIA DEI LOCALI

 

Articolo 316.

 

1)    Negli  esercizi  di  particolare importanza il personale  provvederà

  normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è  adibito,

  esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).

 

2)    Per  gli  esercizi minori tale pulizia dovrà essere  effettuata  dal

  personale  di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti  e

  gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.

 

 

 

Capo XI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Articolo 317.

 

1)   Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82 il TFR è stabilito

  nelle misure di cui all'art. 289, CCNL Turismo 30.5.91.

 

 

 

Capo XII - NORME PER I LOCALI NOTTURNI

 

Articolo 318.

 

1)    Sono  considerati locali notturni tutti gli esercizi  nei  quali  vi

  siano  trattenimenti di varietà e danze, il cui orario  di  chiusura  si

  protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.

 

 

 

Articolo 319.

 

1)   Nei locali notturni la percentuale sarà di 16% per le consumazioni di

  ristorante  e  18%  per  le altre consumazioni, fermo  restando  che  la

  percentuale  di servizio dovrà essere applicata sull'importo  netto  del

  conto riguardante esclusivamente le consumazioni.

 

2)    Per  il personale tavoleggiante, le percentuali di servizio  di  cui

  sopra sono comprensive della maggiorazione per il lavoro notturno di cui

  agli artt. 288 e 289.

 

3)   Nei contratti integrativi territoriali verranno stabilite le modalità

  per determinare il suddetto importo netto del conto delle consumazioni.

 

4)    +  data  inoltre  facoltà alle OOSS territoriali di ragguagliare  la

  percentuale  di 18% sopra indicata con diverse misure della  percentuale

  stessa  che  operino sull'intero importo lordo del conto  garantendo  lo

  stesso gettito.

 

 

Articolo 320.

 

1)    Nei  locali  notturni  sono  ammessi  i  maitres  o  capi  camerieri

  osservando le stesse norme stabilite dall'art. 307 del presente contratto.

 

 

 

Articolo 321.

 

1)    Tutto  il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio

  diurno, pulizia compresa.

 

 

 

Articolo 322.

 

1)    Per  quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al  personale

  dipendente si applicano le norme del presente contratto fatte  salve  le

  condizioni  di  miglior  favore già fissate  dagli  Accordi  integrativi

  provinciali.

 

 

 

Capo XIII - NORME PER RISTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE

 

Articolo 323.

 

1)    Il presente contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle

  stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle

  Ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire  lavoro

  straordinario per improvvisi ordini dell'Amministrazione Ferroviaria o per

  improvviso  cambiamento  d'orario dei turni, fermo  restando  il  limite

  massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto

  ad  eseguirlo senza alcuna limitazione d'orario, eccettuato il caso  che

  l'Ispettorato  del Lavoro riscontri non sussistere gli  estremi  di  cui

  all'art. 6, Regolamento 10.9.23 n. 1955.

 

2)    Restano  congelate  le  misure  delle  percentuali  dei  carrellisti

  stabilite dagli Accordi Integrativi provinciali in vigore.

 

 

 

Articolo 324.

 

1)    In relazione al Decreto del Ministero dei trasporti 22.6.71, che  al

  comma b), art. 1, precisa, tra l'altro, come condizioni da porre a  base

  delle  gare  e  trattative per le concessioni degli esercizi  dei  caffè

  ristoratori di stazioni FS e nei relativi contratti, il riconoscimento, a

  tutti  gli effetti, al personale dipendente, dell'anzianità di  servizio

  prestato  in via continuativa nello stesso caffè ristoratore o anche  in

  continuità di rapporto di lavoro con lo stesso concessionario presso altro

  caffè  ristoratore di stazione FS, i TFR del personale suddetto dovranno

  essere accantonati, mediante polizza di capitalizzazione da stipularsi nei

  modi   e  nei  termini  stabiliti  dal  Regolamento  sottoscritto  dalle

  Organizzazioni stipulanti il 21.11.72.

 

 

 

Capo XIV - NORME PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA (mense aziendali)

 

PROTOCOLLO APPALTI

 

1)    ANGEM,  FIPE e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori,  premesso

  che il mercato della ristorazione collettiva è sempre più caratterizzato

  da una attività che si svolge attraverso il sistema degli appalti pubblici

  regolamentato  da  normative che stabiliscono  una  serie  di  procedure

  finalizzate a garantire la giusta trasparenza; che è, altresì,  necessario

  garantire la qualità del servizio e l'assolvimento degli obblighi previsti

  dai CCNL; che in attuazione degli impegni previsti dal Protocollo 23.7.93,

  occorre favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali  per

  tutti  gli  operatori  del settore al fine di garantire  trasparenza  di

  procedure  e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro,  con

  riferimento  alla  sicurezza, ai trattamenti retributivi  e  agli  oneri

  previdenziali; che è necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che

  aggiungendosi a quelli esistenti favoriscano la creazione di un  mercato

  nel  quale  si  affermino  soggetti in  grado  di  offrire  un  prodotto

  rispondente  alle richieste, sia in termini di qualità che  di  capacità

  professionali  e  di  rispetto delle norme contrattuali,  convengono  di

  definire  entro il 30.9.01 schemi di capitolato di appalto  e  vademecum

  delle  procedure da seguire che contengano criteri uniformi  a  garanzia

  della   qualità,  della  trasparenza  della  professionalità   e   della

  salvaguardia dei diritti dei lavoratori.

 

2)   Tali capitolati dovranno prevedere i seguenti punti essenziali:

 

-    indicazione espressa dell'obbligo di rispettare i CCNL di categoria e

  le norme in materia di sicurezza sul lavoro;

-      richiesta  di  adozione  per  la  gara  di  appalto  della  formula

  dell'appalto  concorso, per gare particolarmente complesse oppure  della

  formula  "licitazione privata al prezzo più economicamente  vantaggioso"

  prevedendo criteri base e punteggi chiari e precisi, attribuendo  valore

  preminente alla qualità. Nel caso il concorrente non abbia raggiunto  la

  percentuale minima riservata alla qualità, sarà escluso dal procedimento

  di aggiudicazione e l'offerta economica non sarà valutata;

-     esclusione  da parte degli enti appaltanti del ricorso alla  gara  a

  "licitazione privata al prezzo più basso", salvo definire tutti i criteri

  di gestione (qualità-menù-tabelle dietetiche-monte ore) da comunicare in

  precedenza a tutti i soggetti partecipanti alla gara;

-     richiedere  presso  le  Organizzazioni nazionali  di  rappresentanza

  (ANCI,  Regione  ecc.)  la  predisposizione di  elenchi  o  registri  di

  accreditamento al fine di verificare la capacità operativa e finanziaria

  delle aziende che intendono partecipare alle gare;

-     previsione  per l'ente appaltante della possibilità di recedere  dal

  contratto  di  appalto per la mancata osservanza da  parte  dell'azienda

  aggiudicataria delle clausole contenute nel capitolato;

-    durata dell'appalto non inferiore a 3 anni;

-      obbligo  a  costituire  una  Commissione  di  controllo  mensa  tra

  rappresentanti degli utenti, committente e fornitore;

-    ecc.

 

3)   Le parti s'impegnano inoltre  a richiedere:

 

a)    l'emanazione  da parte del Ministero della sanità  di  una  apposita

  normativa  che  dia  l'abilitazione  all'esercizio  dell'attività,   con

  verifiche ispettive biennali;

b)    l'emanazione  da  parte del Ministero del lavoro   di  una  apposita

  Circolare sul costo della manodopera, utile al committente ad interpretare

  l'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;

c)    l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di

  un  apposito DPCM che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema

  della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto

  dalla  legge  n.  156/90, con anche fissati i criteri  di  vincolo  alla

  esclusione delle offerte anomale.

 

4)    Le parti s'impegnano, infine, ad individuare un sistema di analisi e

  studio  del  settore, esaminando anche la possibilità di  avvalersi  del

  sistema  degli  Enti bilaterali, al fine di garantire la  qualità  e  la

  trasparenza del settore.

 

 

 

Articolo 325.

 

1)    Le parti si danno atto che le norme di cui all'Accordo nazionale per

  i  cambi  di  gestione nel settore della ristorazione collettiva  (mense

  aziendali)  del  9.4.79, modificato dagli Accordi  13.10.82,  17.6.86  e

  3.5.90, trovano inserimento nel presente Capo.

 

 

 

CAMBI DI GESTIONE

 

Articolo 326.

 

1)    Rilevato che il settore della ristorazione collettiva - per la parte

  non  propriamente  collegata  a  forme  di  ristorazione  pubblica  -  è

  generalmente  caratterizzato  dall'effettuazione  del  servizio  tramite

  contratti  di  appalto  determinando frequenti  cambi  di  gestione  con

  conseguenti  risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato  motivo

  obiettivo, allo scopo di garantire al personale dipendente la continuità e

  le   condizioni  di  lavoro  limitatamente  agli  aspetti   di   seguito

  disciplinati, viene pattuito quanto segue.

 

 

 

Articolo 327.

 

1)   La gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque

  prima  dell'evento, darà formale notizia della cessazione della gestione

  alle OOSS competenti per territorio e alla gestione subentrante, fornendo

  contestualmente tutte le informazioni utili alla applicazione del presente

  Accordo.

 

2)    La  gestione  subentrante - anch'essa con  la  massima  tempestività

  possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento - darà a sua volta

  formale comunicazione alle OOSS competenti per territorio circa l'inizio

  della nuova gestione.

 

 

 

Articolo 328.

 

1)    Su  richiesta  di una delle parti (OOSS, gestione uscente,  gestione

  subentrante)   saranno  effettuati  incontri  di  verifica,   preventivi

  all'evento considerato, circa le condizioni di applicazione del presente

  Accordo.

 

2)    Ove  per  comprovate  e  oggettive difficoltà  non  fosse  possibile

  effettuare  tali  incontri preventivamente, gli stessi saranno  comunque

  effettuati al più presto possibile.

 

3)   L'effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere

  la prioritaria esigenza di garantire le condizioni necessarie per l'invio

  del servizio presso la nuova unità produttiva.

 

 

 

Articolo 329.

 

1)    La  gestione  subentrante assumerà tutto il  personale  addetto,  in

  quanto  regolarmente iscritto da almeno 3 mesi sui libri  paga-matricola

  della  gestione uscente, riferiti all'unità produttiva interessata,  con

  facoltà  di  esclusione del personale che svolge funzioni  di  direzione

  esecutiva,  di  coordinamento  e  controllo  dell'impianto  nonché   dei

  lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità

  di coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori.

 

2)    I  lavoratori in CFL, fatte salve le disposizioni di legge  verranno

  parimenti  assunti  in CFL restando a carico della gestione  subentrante

  l'effettuazione del periodo di formazione e lavoro mancante rispetto  al

  termine fissato dall'azienda cedente".

 

 

 

Articolo 330.

 

1)   Gli incontri di cui all'art. 328 dovranno essere utilizzati anche per

  l'esame  dei  problemi  e per la ricerca delle relative  soluzioni,  nei

  seguenti  casi connessi a particolari situazioni dell'utenza  che  diano

  adito a ripercussioni sul dato occupazionale dell'impianto, inteso nelle

  sue componenti quantitative e qualitative:

 

a)   mutamenti nell'organizzazione e nelle modalità del servizio;

b)   mutamenti nelle tecnologie produttive;

c)   mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d'appalto;

d)     riduzione  del  numero  di  pasti/giorno  conseguente  ad  un  calo

  dell'occupazione nell'azienda appaltante.

 

2)    In  tutti  questi  casi nella ricerca di soluzioni  coinvolgenti  il

  personale addetto all'impianto, oltre alla possibilità di assunzione  in

  altre  unità  produttive  dell'azienda subentrante  non  si  esclude  la

  possibilità  di  instaurare diverse condizioni contrattuali,  nonché  il

  ricorso - ove sussistano le specifiche condizioni di legge - alla CIGS e

  ai contratti di solidarietà.

 

 

 

Articolo 331.

 

1)    Per  il  personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento

  del   posto  di  lavoro,  la  gestione  subentrante  e  quella   uscente

  s'impegneranno in ogni caso a verificare e ricercare con  le  OOSS  ogni

  possibilità di reimpiego, sempre che sussistano le specifiche condizioni

  previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni.

 

 

 

Articolo 332.

 

1)    Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche

  condizioni  previste  dalle  norme di legge vigenti  ('nulla  osta'  per

  l'avviamento al lavoro, libretto sanitario ecc.) e i rapporti di  lavoro

  così  instaurati  s'intenderanno 'ex novo',  senza  l'effettuazione  del

  periodo di prova per il personale di cui al comma 1 del precedente  art.

  329, per il quale peraltro l'azienda uscente è esonerata dall'obbligo del

  preavviso di cui agli artt. 160 e 161 del presente contratto.

 

2)   Qualora tali condizioni non sussistessero, la gestione subentrante ne

  darà tempestiva comunicazione agli interessati e alle OOSS ai fini delle

  possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di 30 giorni.

 

 

 

Articolo 333.

 

1)    Ai  lavoratori  neo-assunti di cui sopra saranno  corrisposte,  come

  trattamento  di  miglior  favore, condizioni retributive,  eventualmente

  riproporzionate ai sensi dell'art. 330, pari a quelle già  percepite  da

  ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti

  solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali

  scatti  d'anzianità  maturati  e gli eventuali  trattamenti  integrativi

  salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore  di

  almeno 3 mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto

  previsto dal CCNL.

 

2)    Ove  tali  trattamenti  fossero superiori a  quelli  della  gestione

  subentrante  per  effetto di pattuizioni collettive aziendali  stipulate

  anteriormente  al 9.4.79, la differenza verrà mantenuta come  quota  'ad

  personam'  e  sarà  assorbita in occasione di futuri  aumenti  salariali

  collettivi, con modalità da definire tra le parti. Per quanto riguarda in

  particolare  gli  scatti d'anzianità, fermo restando il principio  della

  novazione  del  rapporto di lavoro sancito dall'art.  332,  la  gestione

  subentrante  dovrà  considerare, ai soli fini del computo  del  triennio

  relativo  al    scatto o a quelli successivi ed  in  base  all'età  di

  decorrenza dell'anzianità utile per gli scatti così come fissata dal comma

  2, art. 138, del presente contratto:

 

-     le  annualità intere di servizio maturate presso la gestione uscente

  nei casi di cambio di gestione, avvenuti anteriormente all'1.6.86;

-     l'intero  periodo di servizio prestato senza interruzione presso  la

  gestione   uscente   per  i  casi  di  cambi  di  gestione   intervenuti

  successivamente all'1.6.86.

 

3)    Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la

  precedente  gestione  sarà comunque garantito il  trattamento  economico

  previsto dal CCNL di categoria e dalla relativa contrattazione integrativa

  salariale. Tale trattamento, se pur articolato sotto diverse voci,  sarà

  globalmente pari a quello percepito per la qualifica ricoperta presso la

  precedente gestione. In ogni caso tale trattamento non potrà, per la parte

  eccedente  le  voci  contrattuali relative alla nuova qualifica,  essere

  riassorbito se non in occasione di successivi passaggi di livello, o  in

  virtù di specifici accordi fra le parti.

 

 

 

Articolo 334.

 

1)    Le  norme  di  cui al presente Capo disciplinano ed esauriscono  per

  tutto il territorio nazionale la materia dei cambi di gestione nel settore

  della  ristorazione collettiva che rimane di esclusiva competenza  delle

  Organizzazioni nazionali stipulanti.

 

2)    Restano  salve,  in  ogni caso, le eventuali condizioni  di  miglior

  favore  previste dagli accordi territoriali o aziendali  in  atto.  Tali

  accordi non saranno comunque più negoziabili alla loro scadenza, per  le

  materie in questione.

 

 

 

TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

 

Articolo 335.

 

1)    A  parziale  deroga  di quanto previsto dall'art.  12  del  presente

  contratto,  per  il  settore della ristorazione  collettiva  (mense),  i

  trattamenti integrativi salariali comunque denominati di cui alla  lett.

  s),  comma 2, dello stesso art. 12 saranno definiti, anziché con accordi

  aziendali, con accordi provinciali dalle Organizzazioni provinciali  dei

  lavoratori  delle OOSS stipulanti e dalle Associazioni  provinciali  dei

  pubblici esercizi aderenti a FIPE con l'intervento di ANGEM.

 

 

 

SCATTI DI ANZIANITà - NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 336.

 

1)    Fermo  restando quanto previsto dal comma 1, art. 313  del  presente

  contratto,  per il personale delle aziende della ristorazione collettiva

  che  abbia già maturato 1 o più scatti d'anzianità, il raccordo  tra  la

  preesistente disciplina di cui all'art. 258, CCNL 8.7.82 e quella prevista

  dall'art. 78, CCNL 16.2.87, verrà effettuato come segue.

 

2)    Alla  data  d'entrata in vigore del CCNL 16.2.87, alla  voce  scatti

  d'anzianità dovrà essere attribuito:

 

a)   quanto sin qui erogato a titolo "scatti d'anzianità"

b)    quanto sin qui eventualmente erogato come superminimo 'ad personam',

  in conseguenza dell'operazione di adeguamento alla legge n. 91/77 attuato

  dall'azienda

c)    quanto  eventualmente  sin qui erogato come  assegno  'ad  personam'

  derivante dagli scatti d'anzianità maturati dalle gestioni precedenti ai

  sensi del precedente art. 333.

 

3)    Al  personale  suddetto  che nel periodo 1.6.86-28.2.89  maturerà  1

  triennio d'anzianità, dovrà essere corrisposto l'importo fisso di 1 scatto

  previsto nella tabella valida per il settore dei pubblici esercizi per il

  periodo suddetto, in aggiunta degli importi degli scatti precedenti come

  sopra ricostituiti.

 

4)    Successivamente all'1.3.89 si dovrà procedere per tutto il personale

  all'atto  della maturazione individuale del nuovo scatto  al  ragguaglio

  dell'importo  degli scatti già maturati con il rispettivo  valore  dello

  scatto di cui all'art. 78, CCNL 16.2.87, per determinare il corrispondente

  numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova

  serie  di  6  scatti. Il numero degli scatti maturati così ragguagliato,

  compresa   l'eventuale  frazione,  sommato  al  nuovo  scatto  maturato,

  moltiplicato  per  il  valore fisso dello scatto  di  cui  alla  tabella

  dell'art.  78,  CCNL 16.2.87,  per coloro che hanno maturato  lo  scatto

  entro il 30.4.90, e per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella

  dell'art.  138 del presente contratto per coloro che maturino lo  scatto

  successivamente  all'1.5.90,  darà l'importo  complessivo  degli  scatti

  spettante. L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da

  tale  computo, verrà liquidata al compimento del triennio  successivo  a

  quello  di maturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione

  del 6° scatto.

 

5)     Per   quanto  riguarda  le  modalità  di  erogazione  degli  scatti

  d'anzianità nei casi di cambi di gestione valgono le norme di cui all'art.

  333.

 

 

 

INDENNITà SUPPLEMENTARE

 

Articolo 337.

 

1)    Ai  soli  dipendenti da aziende di Ristorazione collettiva in  forza

  alla  data di stipula del CCNL 16.2.87 verrà riconosciuta una "indennità

  supplementare" di é. 10.000 lorde mensili nel periodo 1.6.86-31.5.88 (24

  mensilità)  secondo  le  modalità di seguito  specificate  nel  presente

  articolo.

 

2)    L'indennità supplementare deve essere corrisposta solo al  personale

  che  abbia maturato almeno 1 scatto d'anzianità il cui importo sia stato

  calcolato dall'azienda senza l'indennità di contingenza in relazione alla

  legge 91/77.

 

3)    Detta indennità non è computabile ai fini della maturazione del TFR,

    concorre  a  determinare  la  base  di  calcolo  di  altri  istituti

  contrattuali.

 

4)    Essa  sarà corrisposta limitatamente a 24 mesi (escluse  13a  e  14a

  mensilità) e la sua erogazione cesserà, comunque, con il 31.5.88.

 

5)    L'indennità  citata non competerà a chi abbia già  risolto,  in  via

  consensuale con transazione e rinuncia o in forza di decisione giudiziale

  o  comunque,  in  altro  modo, il contenzioso  con  la  propria  azienda

  relativamente alle modalità di calcolo degli scatti rispetto alla legge n.

  91/77, nonché - per le aliquote mensili non ancora corrisposte - a coloro

  che,  per  qualsivoglia motivo, risolvano il rapporto di lavoro  con  le

  aziende al di fuori dell'ipotesi prevista per i cambi di gestione.

 

6)    In  questo  caso,  infatti, l'indennità in questione  continuerà  ad

  essere corrisposta dall'azienda subentrante fino al 31.5.88 o fino  alla

  cessazione del rapporto di lavoro con l'interessato entro tale data.

 

 

 

CLAUSOLA DI INSCINDIBILITà

 

Articolo 338.

 

1)    Le  OO.SS.  firmatarie riconoscono che la vertenzialità insorta  nel

  settore della ristorazione collettiva derivante da interpretazioni diverse

  riguardo   alla  modalità  di  calcolo  degli  scatti  d'anzianità,   in

  applicazione  della legge n. 91/77 - modalità che le aziende  dichiarano

  essersi  resa  necessaria in considerazione del  particolare  automatico

  collegamento esistente per il settore tra costo del lavoro e prezzo  del

  servizio - deve intendersi superata con il CCNL 16.2.87.

 

2)    Ciò in considerazione del fatto che, in particolare per i dipendenti

  da  aziende  di  ristorazione collettiva che  già  percepiscono  importi

  retributivi, comunque denominati derivanti dalla maturazione  di  scatti

  d'anzianità, i benefici introdotti dal rinnovo del CCNL 16.2.87, derivanti

  da:

 

a)   incremento del valore unitario degli scatti;

b)   riconoscimento d'anzianità convenzionale di settore, sia pure ai soli

  fini della maturazione degli scatti;

c)   incremento del numero degli scatti d'anzianità;

d)   erogazione, a titolo transattivo dell'indennità supplementare" di cui

  al precedente art. 337

 

sono  stati espressamente concordati, perché complessivamente migliorativi

dell'attuale   applicazione  dell'istituto  da  parte   del   settore,   a

transazione   di  quanto  eventualmente  preteso  da  ciascun   lavoratore

relativamente alla disciplina degli scatti applicata.

 

3)    Con riferimento alla consensuale definizione di cui sopra, le OO.SS.

  firmatarie s'impegnano affinché le proprie articolazioni territoriali  e

  aziendali non prestino assistenza legale e/o sindacale ai propri iscritti

  che intendessero promuovere azioni giudiziarie per il titolo riguardante

  gli scatti d'anzianità.

 

4)    Dichiarano altresì che interverranno presso le proprie articolazioni

  organizzative  affinché queste ultime richiedano ai propri  iscritti  di

  abbandonare  le azioni giudiziarie già promosse e di non promuoverne  di

  nuove.  Confermano che la materia relativa agli scatti  d'anzianità  non

  formerà   oggetto   di  rivendicazione  alcuna  ai   vari   livelli   di

  contrattazione.

 

 

 

INDENNITà SPECIALE

 

Articolo 339.

 

1)     Ai  soli  dipendenti  della  Ristorazione  collettiva  in  servizio

  all'1.5.90   che  abbiano  prestato  servizio  continuato  nel   periodo

  dall'1.4.89  al  30.4.90, verrà corrisposta, per 12 mesi  consecutivi  a

  partire dall'1.10.90 e fino al 30.9.91 una "indennità speciale" pari  ai

  seguenti importi mensili lordi ai vari livelli:

 

Quadri A e B  é. 92.000

1°, 2°, 3°       79.000

4° e 5°          70.000

6°s, 6° e 7°     55.000

 

2)   Ai fini di cui sopra si considera servizio continuato anche il lavoro

  prestato  nell'anzidetto  periodo  dall'1.4.89  al  30.4.90  presso   le

  precedenti gestioni nell'esclusivo caso di riassunzione del personale in

  base alle norme di cui al presente Capo.

 

3)    Per  i  casi  d'anzianità minore, gli importi di cui sopra  verranno

  erogati in tredicesimi 'pro quota'. Analogamente si procederà per i casi

  in  cui  non  sia stata corrisposta retribuzione a norma di legge  o  di

  contratto.

 

4)     Per  il  personale  in  servizio  con  rapporto  a  tempo  parziale

  l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. La suddetta indennità

  non  competerà  ai  lavoratori assunti a tempo determinato.  L'indennità

  speciale, data la sua natura temporanea, non sarà utile agli effetti del

  computo  di alcun istituto contrattuale e di legge ivi compreso il  TFR.

  L'erogazione dell'indennità speciale è a carico delle gestioni  in  atto

  all'1.10.90.

 

5)    Nei  casi  di  risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti  a

  cambi di gestione e nei casi di mancata assunzione nei cambi di gestione

  che  si  verificheranno nel corso dell'anno di erogazione, al lavoratore

  interessato  verrà corrisposta la parte residua; nel caso di  cambio  di

  gestione, la parte residua verrà corrisposta dall'azienda subentrante.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

Le  parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per

essenze complessivamente non superiori, nel periodo 1.4.89-30.4.90, ai  30

giorni.

 

 

 

ORARIO DI LAVORO

 

Articolo 340.

 

1)    Le  parti,  prendendo atto che la precedente disciplina ha  generato

  difficoltà  interpretative  ed applicative, intendono  con  la  presente

  disposizione  individuare un quadro normativo  fruibile  e  di  maggiore

  certezza. A tal fine convengono che in presenza di particolari  esigenze

  aziendali da programmare e comunicare preventivamente a livello di unità

  produttiva o di singolo reparto, il godimento dei permessi di cui all'art.

  91 potrà essere attuato, usufruendo degli stessi in misura non inferiore a

  1  ora,  e assorbendo dal monte ore annuo fino ad un massimo di 96  ore,

  usufruendo degli stessi in misura di 1 o 2 ore settimanali nell'arco di 48

  settimane. In tali casi il monte ore annuo è elevato a 120 ore e le  ore

  residue rispetto a quelle assorbite saranno fruite con le modalità di cui

  all'art. 91.

 

2)    La  comunicazione  di  cui  sopra verrà  effettuata,  oltre  che  ai

  lavoratori anche alle RSU/RSA o al delegato aziendale, ove esistenti.

 

3)   Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte

  alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali

  dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto.

 

4)    Le unità produttive o i singoli lavoratori cui non si applicherà  la

  disciplina di cui sopra, continueranno a godere dei permessi retribuiti,

  come previsto dall'art. 91, nella misura (104 ore annue) e con le modalità

  del precitato articolo.

 

 

 

SCIOPERO NELLE MENSE OSPEDALIERE

 

Articolo 341.

 

1)    Le  parti,  allo scopo di contemperare l'esercizio  del  diritto  di

  sciopero  con  la  tutela  dei diritti della persona  costituzionalmente

  tutelati, convengono quanto segue.

 

2)    Nelle aziende di ristorazione collettiva operanti negli ospedali  il

  diritto  di  sciopero  è esercitato nel rispetto  di  misure  dirette  a

  consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili.

 

3)     In  particolare,  sarà  garantita  l'erogazione  del  servizio   di

  ristorazione destinato ai degenti le cui condizioni di salute - a giudizio

  della Direzione sanitaria - possano risultare pregiudicate dalla mancata

  somministrazione dei pasti.

 

4)    Al fine di consentire la predisposizione di servizi sostitutivi,  di

  favorire lo svolgimento di tentativi di composizione del conflitto e  di

  consentire   all'utenza   di  avvalersi  di  servizi   alternativi,   la

  proclamazione degli scioperi dovrà avvenire con un preavviso minimo di 10

  giorni.

 

5)    Le  controversie  concernenti  l'individuazione  o  le  modalità  di

  effettuazione  delle  prestazioni indispensabili,  saranno  esaminate  e

  possibilmente risolte, mediante il ricorso alle procedure di cui all'art.

  25 del presente contratto.

 

6)     Gli  scioperi  di  qualsiasi  genere,  dichiarati  o  in  corso  di

  effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o di

  altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità.

 

 

 

CONFRONTO SETTORIALE

 

Articolo 342.

 

1)     Le   parti,  tenuto  conto  delle  specificità  del  settore  della

  ristorazione collettiva e della opportunità di definire in sede settoriale

  una più puntuale normativa di raccordo con quella del CCNL, convengono di

  avviare,  dopo  la stipula del contratto stesso, incontri finalizzati  a

  risolvere, tra l'altro, le seguenti questioni:

 

-    durata degli appalti;

-    aspetti relativi alla CIG;

-    problematiche relative al mercato del lavoro;

-     integrazioni  e  alcune normative, quale quella  del  part-time  per

  renderle più adeguate alle obiettive esigenze organizzative del settore e

  a quelle dei lavoratori interessati.

 

 

 

Capo XV - REFEZIONE

 

Articolo 343.

 

1)    Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l'obbligo

  di  somministrare al personale che presta servizio durante la  mattinata

  almeno una refezione di caffè, latte e pane e una consumazione analoga nel

  pomeriggio.

 

2)   La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

 

 

 

Capo XVI - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

 

Articolo 344.

 

1)   I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui

  all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art.

  24  e allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle

  Organizzazioni nazionali stipulanti per la parte di propria competenza.

 

 

 

Articolo 345.

 

1)    Per  la  pratica realizzazione di quanto previsto dall'art. 344  del

  presente  CCNL,  con  riferimento  al finanziamento  delle  spese  della

  Commissione nazionale nonché per le altre attività svolte in materia  di

  rapporti  di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza

  delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di

  lavoro  dei  pubblici  esercizi, viene posto in  riscossione  l'apposito

  contributo di assistenza contrattuale denominato COVELCO - P.E. a carico

  dei  datori  di  lavoro e dei lavoratori, a favore delle  Organizzazioni

  nazionali stipulanti, di cui all'Accordo nazionale stipulato il 30.1.70,

  modificato con Accordi 19.10.73 e 3.5.74.

 

2)   La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza

  di  FIPE, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza  delle

  Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.

 

 

 

Articolo 346.

 

1)    Tale  contributo  sarà riscosso tramite INPS  in  base  ad  apposita

  convenzione stipulata ai sensi della legge 4.6.73 n. 311.

 

 

 

Articolo 347.

 

1)    Il  contributo  di cui all'art. 345 dovrà essere calcolato  mediante

  l'applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori  dipendenti,

  delle aliquote percentuali appresso indicate:

 

a)    l'aliquota  del  contributo COVELCO - P.E. a carico  dei  datori  di

  lavoro  e  di  pertinenza di FIPE è compresa nei contributi  integrativi

  ASCOM;

b)    l'aliquota  a carico dei lavoratori e di pertinenza delle  OOSS  dei

  lavoratori stipulanti è fissata nella misura di 0,10%.

 

 

 

Articolo 348.

 

1)    I  datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza  dei  loro

  dipendenti il contenuto del presento titolo.

 

2)    Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo  a

  carico  dei lavoratori saranno effettuate dai datori di lavoro  mediante

  trattenuta  da  annotarsi  sulla busta paga nei  confronti  di  tutti  i

  lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad

  eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di

  singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia

  entro   e  non  oltre  il  periodo  di  paga  immediatamente  successivo

  all'assunzione.

 

3)    Una  copia  sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra  sarà  da

  questi  trasmessa alla Commissione nazionale per le vertenze  di  lavoro

  presso FIPE.

 

4)    Le  norme  di  cui ai precedenti artt. 345, 346 e  347  fanno  parte

  integrante  del  presente  contratto e non possono  subire  deroghe  nei

  confronti di soggetti ai quali il contratto stesso si applica.

 

 

 

Articolo 349.

 

1)    Secondo quanto convenuto tra INPS e le Organizzazioni stipulanti  il

  presente  contratto  con  apposito accordo, l'ammontare  dei  contributi

  previsti  dall'art.  347 sarà versato dai datori di lavoro  all'Istituto

  suddetto unitamente ai contributi obbligatori utilizzando il modello DM 10

  -  M3  alla voce "Contributo ASCOM" per la quota a carico dei datori  di

  lavoro  ed  alla voce "Contributo COVELCO" per  la quota  a  carico  dei

  lavoratori.

 

 

 

Capo XVII - ACCORDI SETTORIALI

 

Articolo 350.

 

1)    Le  Organizzazioni  nazionali  firmatarie  potranno  procedere  alla

  stipula di accordi settoriali integrativi per quelle aziende che diffuse

  in  più regioni o nell'intero territorio nazionale, pur rientrando nella

  sfera  di applicazione del presente contratto presentano una particolare

  struttura  anche  organizzativa per adempiere con indirizzo  unitario  a

  particolari funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in

  genere.

 

 

Nota a verbale.

 

Le  parti  si danno atto che - a seguito dell'inserimento nella  sfera  di

applicazione del presente contratto delle ditte appaltatrici  dei  servizi

di   ristorazione  sulle  piattaforme  petrolifere  -  sarà  avviata   una

trattativa per la definizione di norme specifiche per il settore.

 

 

 

Titolo XIII - STABILIMENTI BALNEARI

 

Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Articolo 351.

 

1)    La  classificazione del personale per il comparto degli stabilimenti

  balneari è la seguente.

 

Area Quadri.

 

Ai  sensi  della  legge  13.5.85 n. 190 e successive  modificazioni,  sono

considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori  che,

pur  non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt.  6  e

34, RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio o

di   adeguata   formazione,   preparazione  professionale   specialistica.

Conseguentemente  rientrano  in quest'area, per  la  corrispondenza  delle

declaratorie  alle  indicazioni  di legge, le  qualifiche  successivamente

specificate.

 

Quadro A.

 

Appartengono  a  questo livello della categoria Quadri  i  lavoratori  con

funzioni direttive, che per l'alto livello di responsabilità gestionale  e

organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati  per   la

definizione  degli  obiettivi dell'azienda e svolgano,  con  carattere  di

continuità un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della

attuazione  di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è  affidata  in

condizioni  di  autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali,  la

gestione,  il coordinamento e il  controllo dei diversi settori e  servizi

dell'azienda:

 

-    direttore.

 

Livello 1°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  funzioni  ad

elevato  contenuto professionale, caratterizzate da iniziativa e autonomia

operativa  e  ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità  ad

essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o  di

un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:

 

-    vice direttore;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 2°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori che  svolgono  mansioni  che

comportano  sia  iniziativa  che  autonomia  operativa  nell'ambito  e  in

applicazione   delle  direttive  generali  ricevute,   con   funzioni   di

coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e  uffici,  per

le quali è richiesta una particolare competenza professionale cioè:

 

-    ispettore;

-    cassiere centrale;

-    interprete;

-    infermiere diplomato;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 3°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  mansioni  di

concetto  o  prevalentemente  tali che comportano  particolari  conoscenze

tecniche  e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti  che,

in  condizione di autonomia operativa nell'ambito delle proprie  mansioni,

svolgono   lavori  che  comportano  una  specifica  e  adeguata   capacità

professionale  acquisita  mediante approfondita preparazione  teorica  e/o

tecnico  pratica;  i  lavoratori  che, in possesso  delle  caratteristiche

professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità

di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:

 

-    capo assistente bagnanti;

-    istruttore di ginnastica correttiva;

-    capo operaio;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 4°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia

esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche

di   natura  amministrativa,  tecnico-pratica  o  di  vendita  e  relative

operazioni   complementari,  che  richiedono  il  possesso  di  conoscenze

specialistiche comunque acquisite e cioè:

 

-    segretario;

-    operaio specializzato:

  intendendosi  per  tale il lavoratore che in base  ad  indicazioni,  per

  schemi   o   disegni  equivalenti,  esegue  interventi  di   particolare

  precisione  per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di  macchine,

  impianti e attrezzature;

-    infermiere;

-    pedicurista;

-    manicurista;

-    massaggiatore;

-    barbiere e parrucchiere;

-    istruttore di nuoto con brevetto;

-    stenodattilografo con funzioni di segreteria;

-    altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese

nella suddetta elencazione.

 

Livello 5°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate

conoscenze  e  capacità  tecnico-pratiche svolgono compiti  esecutivi  che

richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

 

-    cassiere;

-    magazziniere comune;

-       addetto    all'amministrazione   del   personale,   al   controllo

  amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci

  e movimento personale, con mansioni d'ordine;

-    assistente ai bagnanti;

-    dattilografo;

-    addetto vendita biglietti;

-    operaio qualificato:

  intendendosi  per  tale  il  lavoratore che sulla  base  di  dettagliate

  indicazioni  esegue i lavori di normale difficoltà nella  riparazione  e

  manutenzione di macchine, impianti e attrezzature;

-    addetto a mansioni di ordine;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 6° super.

 

Appartengono  a  questo  livello  i lavoratori  in  possesso  di  adeguate

capacità  tecnico-pratiche  comunque acquisite,  che  eseguono  lavori  di

normale complessità e cioè:

 

-    maschera;

-    guardiano notturno;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 6°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori che  svolgono  attività  che

richiedono  un  normale  addestramento pratico  ed  elementari  conoscenze

professionali cioè:

 

-    operaio comune;

-     inserviente  di  stabilimento o cabina o capanna, o agli  spogliatoi

  (comunemente chiamato bagnino);

-    lavandaio;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 7°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici  attività

anche con macchine già attrezzate e cioè:

 

-    guardarobiera clienti;

-    addetto esclusivamente alle pulizie anche dei servizi igienici;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

 

 

Capo II - CONTRATTI A TERMINE

 

Articolo 352.

 

1)    La  disciplina  del  presente Capo è correlata con  quanto  previsto

  dall'art. 70.

 

 

 

Articolo 353.

 

1)    Il periodo di prova è stabilito in 10 giorni lavorativi per tutto il

  personale.  E' escluso dal periodo di prova il personale che  abbia  già

  prestato servizio nella stessa azienda.

 

2)    Il  rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso

  di licenziamento  durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle

  ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello

  scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa  e

  fatto dell'esercente.

 

 

 

Articolo 354.

 

1)    Qualora  il  datore  di lavoro, per giusta causa,  sia  costretto  a

  chiudere anticipatamente l'esercizio o a ridurre il personale, competerà

  ai  dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che  essi

  avrebbero dovuto percepire per  effetto del contratto a termine, a  meno

  che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima

  retribuzione.

 

2)    In  caso  di  epidemia o di similari cause di  forza  maggiore,  che

  obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la

  decisione  sulla  indennità sarà demandata alle  Associazioni  sindacali

  provinciali e in caso di dissenso a quelle nazionali.

 

 

 

Articolo 355.

 

1)    Nel  caso  di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto  a

  termine,  il  personale avrà diritto ad una indennità pari all'ammontare

  della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al

  termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad  altra

  analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.

 

 

 

Articolo 356.

 

1)   Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la

  13a e la 14a mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti

  regolamentati  con  contratto a tempo indeterminato, in  proporzione  al

  periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile

  con la natura del contratto a termine.

 

 

 

Articolo 357.

 

1)    A  titolo  cautelativo,  per  i casi di  ingiustificata  risoluzione

  anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuta

  al  datore  di  lavoro  la facoltà di effettuare  una  trattenuta  sulla

  retribuzione,  la cui misura sarà determinata dagli Accordi  integrativi

  provinciali.

 

2)    Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza

  del contratto, ma in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del

  dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi

  avrà diritto a trattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.

 

 

 

Articolo 358.

 

1)    I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbono essere

  corrisposti  al personale retribuito in tutto o in parte  a  percentuale

  saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all'art. 311.

 

 

 

Capo III - ORARIO DI LAVORO

 

Articolo 359.

 

1)   In deroga a quanto previsto dall'art. 90 la durata normale del lavoro

  settimanale effettivo è fissata in 40 ore per il personale impiegatizio e

  in 44 ore per il personale non impiegatizio.

 

2)    Nell'orario  di  lavoro  giornaliero non è  compresa  l'interruzione

  meridiana  da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non potrà  essere

  inferiore a 2 ore.

 

 

 

DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE

 

Articolo 360.

 

1)   La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 6 giornate.

 

 

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Articolo 361.

 

1)   Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata

  ad ore maggiorata di 30% se diurno e 60% se notturno.

 

2)    Per  lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra  le

  ore 24 e le 6.

 

3)     La  maggiorazione  per  il  lavoro  straordinario  notturno  non  è

  cumulabile  con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno  e  la

  maggiore assorbe la minore.

 

4)   Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel

  normale  orario  di  lavoro  da parte del personale  adibito  a  servizi

  notturni.

 

5)    Per  il  personale retribuito con una percentuale sugli incassi,  il

  compenso  per il lavoro straordinario è dato dalla percentuale stessa  e

  dalle  maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota  oraria  della

  retribuzione stabilita ai sensi dell'art. 133.

 

 

 

FESTIVITà

 

Articolo 362.

 

1)    Al  personale  che presta la propria opera nelle  festività  di  cui

  all'art. 107 è dovuta oltre alla normale retribuzione, quella per le ore

  di  servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione  di  20%  per

  lavoro festivo.

 

 

 

Capo IV - INDENNITà DI CONTINGENZA

 

Articolo 363.

 

1)   Le parti si danno reciprocamente atto:

 

a)    che  in  forza  dell'art.  40,  CCNL 9.2.78,  per  i  dipendenti  da

  stabilimenti  balneari e si è adempiuto al conglobamento  degli  importi

  dell'indennità di contingenza maturata sino al 31.7.75 nella paga base del

  personale  dipendente  dagli  stabilimenti balneari,  marini,  fluviali,

  lacuali e piscinali;

b)    che  per  il personale suddetto, in forza degli artt. 43 e 46,  CCNL

  9.2.78, per i dipendenti da stabilimenti balneari si sono adottati, con le

  diverse   decorrenze  convenute,  gli  importi  più  alti   di   ciascun

  raggruppamento della contingenza maturata nel periodo 1.2.75-31.1.77 del

  personale dipendente dagli alberghi e pubblici esercizi, dando attuazione

  all'art.  2,  Accordo nazionale 14.7.76 per l'applicazione  della  scala

  mobile nel settore degli alberghi e dei pubblici esercizi.

 

 

 

Capo V - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

 

Articolo 364.

 

1)   Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lett. b),

  art.  130, l'eventuale 3° elemento provinciale e/o eventuale 3° elemento

  aziendale  in  atto  di  cui all'art. 41, CCNL 26.6.74,  coordinati  con

  l'attuale classificazione del personale con i criteri di cui all'art. 79,

  CCNL 10.4.79.

 

 

 

Capo VI - RIDUZIONE DELLA PAGA BASE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

          DI 3a E 4a CATEGORIA

 

Articolo 365.

 

1)    Le  riduzioni della paga base prevista dall'art. 296 per il comparto

  dei  pubblici  esercizi  si applicano ai dipendenti  dagli  stabilimenti

  balneari classificati di 3a e 4a categoria, a partire dall'1.11.87, salvo

  quanto diversamente stabilito da specifici accordi provinciali entro  la

  validità del presente CCNL.

 

2)     Resta   confermata  l'applicazione  della  riduzione  suddetta   ai

  dipendenti  dagli  stabilimenti balneari  addetti  ai  servizi  di  bar,

  ristoranti e similari.

 

 

 

Capo VII - SCATTI DI ANZIANITà - NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 366.

 

1)    Gli  importi  fissi degli scatti d'anzianità per i dipendenti  degli

  stabilimenti balneari per il periodo 1.6.86-28.2.89 sono stabiliti nelle

  seguenti misure:

 

livelli  importi

1°s       55.000

        52.000

        49.000

        47.000

        44.000

        43.000

        42.000

        41.000

 

2)    Il  raccordo  tra la disciplina di cui all'art. 300, CCNL  8.7.82  e

  quella prevista dall'art. 78, CCNL 16.2.87, verrà effettuato come segue.

 

3)   Al personale che alla data d'entrata in vigore del presente contratto

  abbia maturato la precedente serie di 4 scatti, la data di decorrenza del

  nuovo  scatto  sarà computata considerando utile, solo a tal  fine,  una

  anzianità convenzionale pari a 25% del tempo intercorso tra la  data  di

  maturazione dell'ultimo scatto e quella dell'1.6.86. A detto personale, al

  compimento  del triennio, utilizzando l'anzianità convenzionale  di  cui

  sopra,  sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli scatti  relativo

  alla vecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura prevista nella su

  riportata tabella.

 

4)    Successivamente all'1.3.89 si dovrà procedere per tutto il personale

  all'atto  della maturazione individuale del nuovo scatto  al  ragguaglio

  dell'importo  degli scatti già maturati con il rispettivo  valore  dello

  scatto di cui all'art. 78, CCNL 16.2.87, per determinare il corrispondente

  numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova

  serie  di  6  scatti. Il numero degli scatti maturati così ragguagliato,

  compresa   l'eventuale  frazione,  sommato  al  nuovo  scatto  maturato,

  moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella art. 78,

  CCNL 16.2.87, per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30.4.90, e

  per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella art. 138 del presente

  contratto  per coloro che maturino lo scatto successivamente all'1.5.90,

  darà l'importo complessivo degli scatti spettante.

 

5)    L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale

  computo, verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di

  maturazione  dell'ultimo scatto intero e cioè alla  maturazione  del 

  scatto.

 

 

 

Capo VIII - MALATTIA E INFORTUNIO

 

MALATTIA

 

Articolo 367.

 

1)    Durante  il  periodo di malattia il lavoratore  avrà  diritto,  alle

  normali scadenze dei periodi di paga:

 

a)   a un'indennità pari a 50% della retribuzione per i giorni di malattia

  dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per i giorni di malattia dal

  21° in poi, posta a carico INPS ai sensi dell'art.  74, legge 23.12.78 n.

  833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al

  lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, legge

  29.2.80  n.  33.  L'importo anticipato dal datore di lavoro  è  posto  a

  conguaglio con i contributi dovuti ad INPS, secondo le modalità  di  cui

  agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33;

b)    ad  una integrazione della indennità di malattia corrisposta da INPS

  pari a 28% della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore  di

  lavoro;

c)    alla  normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia (periodo

  di carenza), da corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che

  il dipendente abbia provveduto a denunciare la malattia al proprio datore

  di lavoro nel termine previsto dall'art. 144.

 

2)    A  titolo  di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità  di

  malattia  di  cui alla precedente lett. a), non dovranno essere  operate

  detrazioni  dei  ratei di gratifica natalizia e di  gratifica  di  ferie

  relative ai periodi di malattia.

 

3)   L'integrazione prevista sub b) non è dovuta se INPS non riconosce per

  qualsiasi  motivo  l'indennità a suo carico;  se  l'indennità  stessa  è

  riconosciuta da INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto

  ad integrare la parte d'indennità non corrisposta dall'Istituto.

 

 

 

INFORTUNIO

 

Articolo 368.

 

1)    In  caso  d'infortunio il datore di lavoro dovrà  corrispondere  una

  integrazione dell'indennità corrisposta da INAIL fino a raggiungere 100%

  della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.

 

2)    L'integrazione  suddetta  è dovuta in tutti  i  casi  in  cui  lNAIL

  corrisponde l'indennità prevista dalla legge.

 

3)    Per  il  restante  personale  non  soggetto  per  legge  all'obbligo

  assicurativo  il  datore  di lavoro deve adempiere  ad  altre  forme  di

  assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro che  prevedono  indennità

  nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:

 

-     invalidità  temporanea: nella misura, nei  limiti  e  con  le  norme

  stabilite  per  il caso di malattia dagli artt. 144 e 367 considerandosi

  l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita

  dall'assicurazione dei dipendenti ad INPS;

-    invalidità permanente: 15 milioni;

-    morte: 10 milioni.

 

 

 

Capo IX - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Articolo 369.

 

1)   Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82 il TFR è stabilito

  nelle misure di cui agli artt. 341 e 342, CCNL Turismo 30.5.91.

 

 

 

Capo X - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE

 

Articolo 370.

 

1)    Per  quanto  concerne  i  mezzi  necessari  al  funzionamento  delle

  Commissioni paritetiche si applicano le disposizioni di cui  agli  artt.

  344, 345, 346, 347, 348 e 349.

 

 

 

Titolo XIV - ALBERGHI DIURNI

 

Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Articolo 371.

 

La  classificazione del personale per il comparto degli Alberghi diurni  è

la seguente.

 

Area Quadri.

 

Ai  sensi  della  legge  14.5.85 n. 190 e successive  modificazioni,  sono

considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori  che,

pur  non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt.  6  e

34, RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio o

di   adeguata   formazione,   preparazione  professionale   specialistica.

Conseguentemente  rientrano  in quest'area, per  la  corrispondenza  delle

declaratorie  alle  indicazioni  di legge, le  qualifiche  successivamente

specificate.

 

Quadro A.

 

Appartengono  a  questo livello della categoria  Quadri i  lavoratori  con

funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale  e

organizzativa  loro attribuito, forniscano contributi qualificati  per  la

definizione  degli  obiettivi dell'azienda e  svolgano  con  carattere  di

continuità,  un  ruolo di rilevante importanza ai fini  dello  sviluppo  e

della  attuazione  di  tali  obiettivi.  A  tali  lavoratori,  inoltre,  è

affidata,  in  condizioni  di autonomia decisionale  e  con   ampi  poteri

discrezionali,  la gestione, il coordinamento e il controllo  dei  diversi

settori e servizi dell'azienda:

 

-    direttore;

-    gerente.

 

Livello 1°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  funzioni  ad

elevato  contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomia

operativa  e  ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità  ad

essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o  di

un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:

 

-    vice direttore;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 2°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori che  svolgono  mansioni  che

comportano  sia  iniziativa  che  autonomia  operativa  nell'ambito  e  in

applicazione   delle  direttive  generali  ricevute,   con   funzioni   di

coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e  uffici,  per

le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

 

-     responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda  diplomato

  con mansioni di concetto);

-    responsabile del controllo di più reparti;

-      consegnatario   di   magazzino  con   responsabilità   tecnica   ed

  amministrativa di conduzione;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 3°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  mansioni  di

concetto  o  prevalentemente  tali che comportano  particolari  conoscenze

tecniche  e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti  che,

in  condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie  mansioni,

svolgono   lavori  che  comportano  una  specifica  ed  adeguata  capacità

professionale  acquisiti  mediante approfondita preparazione  teorica  e/o

tecnico-pratica;  i  lavoratori  che, in  possesso  delle  caratteristiche

professionali  di  cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità  di

coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:

 

-    magazziniere consegnatario non considerato nei livelli superiori;

-    altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese

nella suddetta elencazione.

 

Livello 4°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia

esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche

di   natura  amministrativa,  tecnico-pratica  o  di  vendita  e  relative

operazioni   complementari,  che  richiedono  il  possesso  di  conoscenze

specialistiche comunque acquisite e cioè:

 

-    cassiere centrale;

-    barbiere;

-    parrucchiere;

-    manicure;

-    pedicure;

-    massaggiatore;

-    visagista;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 5°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate

conoscenze  e  capacità  tecnico-pratiche svolgono compiti  esecutivi  che

richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

 

-    magazziniere comune;

-    cassiera;

-    aiuto parrucchiere;

-    pulitore-lavatore a secco, addetto tintoria;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella   suddetta elencazione.

 

Livello 6° super.

 

Appartengono  a  questo  livello  i lavoratori  in  possesso  di  adeguate

capacità  tecnico-pratiche  comunque acquisite,  che  eseguono  lavori  di

normale complessità e cioè:

 

-    addetto deposito bagagli;

-     altre  qualifiche di valore equivalente non espressamente ricomprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 6°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori che  svolgono  attività  che

richiedono  un  normale  addestramento pratico  ed  elementari  conoscenze

professionali e cioè:

 

-    lustrascarpe;

-    bagnina;

-    sciampista;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 7°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici  attività

anche con macchine già attrezzate e cioè:

 

-    personale di fatica;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  compreso

  nella suddetta elencazione.

 

 

 

Capo II - APPRENDISTATO

 

Articolo 372.

 

1)    Ai  sensi  dell'art.  2,  legge 19.1.55  n.  25,  l'apprendistato  è

  consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica

  per  diventare  lavoratori qualificati, quali ad esempio.  parrucchiere,

  visagista, barbiere, manicure, pedicure, ecc.

 

 

 

Capo III - CONTRATTO A TERMINE

 

Articolo 373.

 

1)    La  disciplina  del  presente Capo è correlata con  quanto  previsto

  dall'art. 70.

 

 

 

Articolo 374.

 

1)    Il periodo di prova è stabilito in 10 giorni lavorativi per tutto il

  personale.

 

2)   E' escluso dal periodo di prova il personale che abbia già  prestato

  servizio nella stessa azienda.

 

3)    Il  rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso

  di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle

  ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello

  scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa  e

  fatto dell'esercente.

 

 

 

Articolo 375.

 

1)    Qualora  il  datore  di lavoro, per giusta causa,  sia  costretto  a

  chiudere anticipatamente l'esercizio o a ridurre il personale, competerà

  ai  dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che  essi

  avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che

  non  provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e  medesima

  retribuzione.

 

2)    In  caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero  il

  datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla

  indennità sarà demandata alle OOSS territoriali e in caso di dissenso  a

  quelle nazionali.

 

 

 

Articolo 376.

 

1)    Nel  caso  di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto  a

  termine,  il  personale avrà diritto ad una indennità pari all'ammontare

  della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al

  termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad  altra

  analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.

 

 

 

Articolo 377.

 

1)   Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la

  13a e la 14a mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti

  regolamentati  con  contratto a tempo indeterminato, in  proporzione  al

  periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile

  con la natura del contratto a termine.

 

 

 

Articolo 378.

 

1)    A  titolo  cautelativo,  per  i casi di  ingiustificata  risoluzione

  anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore, è riconosciuta

  al  datore  di  lavoro  la facoltà di effettuare  una  trattenuta  sulla

  retribuzione,  la cui misura sarà determinata dai contratti  integrativi

  territoriali.

 

2)    Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza

  del  contratto, in caso di anticipata risoluzione di esso da  parte  del

  dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi

  avrà diritto a trattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.

 

 

 

Articolo 379.

 

1)    I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbano essere

  corrisposti  al personale retribuito in tutto o in parte  a  percentuale

  saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all'art. 311.

 

 

 

Capo IV - ORARIO DI LAVORO

 

DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE

 

Articolo 380.

 

1)    La  distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata  in  5

  giornate e mezza.

 

2)    Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in 5 giornate

  e  mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati  a

  livello  aziendale,  tenendo conto delle esigenze delle  aziende  e  dei

  lavoratori.

 

 

 

RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO

 

Articolo 381.

 

1)   L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere

  suddiviso in più di 2 frazioni, la cui determinazione e durata è demandata

  alla  contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di  riposo

  settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno

  disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori,

  fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente

  contratto in materia d'orario di lavoro.

 

 

 

LAVORO NOTTURNO

 

Articolo 382.

 

1)    Le  ore  di  lavoro  notturno svolto dalle ore 24  alle  6  verranno

  retribuite con la retribuzione oraria maggiorata di 25% fatte  salve  le

  condizioni di miglior favore.

 

 

 

LAVORATORI NOTTURNI

 

Articolo 383.

 

1)    Ai  fini  di cui al comma 1, art. 101, il periodo notturno comprende

  l'intervallo tra le ore 23 e le 6 del mattino.

 

2)    A  decorrere  dall'1.7.01,  per  i lavoratori  notturni,  così  come

  individuati dal comma 1, art. 101, le maggiorazioni per lavoro  notturno

  previste dall'art. 382 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte

  dalle ore 23 alle 6 del mattino.

 

 

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Articolo 384.

 

1)   Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata

  ad ore maggiorata di 30% se diurno e 60% se notturno.

 

2)    Per  lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra  le

  ore 24 e le 6.

 

3)     La  maggiorazione  per  il  lavoro  straordinario  notturno  non  è

  cumulabile  con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno  e  la

  maggiore assorbe la minore.

 

4)   Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel

  normale  orario  di  lavoro  da parte del personale  adibito  a  servizi

  notturni.

 

 

 

FESTIVITà

 

Articolo 385.

 

1)    Al  personale  che presta la propria opera nelle festività  dei  cui

  all'art. 107 è dovuta oltre alla normale retribuzione anche quella per le

  ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di 20% per

  lavoro festivo.

 

 

 

Capo V - INDENNITà DI CONTINGENZA

 

Articolo 386.

 

Le parti si danno reciprocamente atto:

 

1)    che in forza della lett. b) della norma transitoria all'art. 7, CCNL

  10.4.79, si è adempiuto ad conglobamento degli importi dell'indennità di

  contingenza  maturata  fino al 31.7.75 nella  paga  base  del  personale

  dipendente dagli alberghi diurni;

2)    che  per  il  personale  suddetto, in forza della  lett.  b),  norma

  transitoria all'art. 7, CCNL 10.4.79, si sono adottati, con  le  diverse

  decorrenze convenute, gli importi più alti di ciascun raggruppamento della

  contingenza maturata nel periodo 1.2.75-31.1.77 del personale dipendente

  dagli alberghi e pubblici esercizi, dando attuazione all'art. 2, Accordo

  nazionale 14.7.76, per l'applicazione della scala mobile nel settore degli

  alberghi e dei pubblici esercizi.

 

 

 

Capo VI - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

 

Articolo 387.

 

1)   Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lett. b),

  art.  130,  l'eventuale 3° elemento provinciale e/o  eventuale  elemento

  aziendale in atto di cui alla norma transitoria in calce all'art. 7, lett.

  b), CCNL 10.4.79.

 

 

 

Capo VII - SCATTI DI ANZIANITà

 

Norma transitoria.

 

Articolo 388.

 

1)    Gli  importi  fissi degli scatti d'anzianità per i dipendenti  dalle

  aziende degli Alberghi diurni per il periodo 1.6.86-28.2.89 sono stabiliti

  nelle seguenti misure:

 

livelli  importi

1°s       55.000

        52.000

        49.000

        47.000

        44.000

        43.000

        42.000

        41.000

 

2)    Il  raccordo  tra la disciplina di cui all'art. 331, CCNL  8.7.82  e

  quella prevista dall'art. 78, CCNL 16.2.87, verrà effettuato come segue.

 

3)   Al personale che alla data d'entrata in vigore del presente contratto

  abbia maturato la precedente serie di 4 scatti, la data di decorrenza del

  nuovo  scatto  sarà  computata considerando  utile,  solo  a  tal  fine,

  un'anzianità convenzionale pari a 25% del tempo intercorso tra la data di

  maturazione dell'ultimo scatto e quella dell'1.6.86. A detto personale, al

  compimento  del triennio, utilizzando l'anzianità convenzionale  di  cui

  sopra,  sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli scatti  relativo

  alla vecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura prevista nella su

  riportata tabella.

 

4)    Successivamente all'1.3.89 si dovrà procedere per tutto il personale

  all'atto  della maturazione individuale del nuovo scatto  al  ragguaglio

  dell'importo  degli scatti già maturati con il rispettivo  valore  dello

  scatto di cui all'art. 78, CCNL 16.2.87, per determinare il corrispondente

  numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova

  serie  di  6  scatti. Il numero degli scatti maturati così ragguagliato,

  compresa   l'eventuale  frazione,  sommato  al  nuovo  scatto  maturato,

  moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella art. 78,

  CCNL 16.2.87, per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30.4.90 e

  per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella art. 138 del presente

  contratto  per coloro che maturino lo scatto successivamente all'1.5.90,

  darà l'importo degli scatti spettante.

 

5)    L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale

  computo, verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di

  maturazione  dell'ultimo scatto intero e cioè alla  maturazione  del 

  scatto.

 

 

 

Capo VIII - MALATTIA E INFORTUNIO

 

MALATTIA

 

Articolo 389.

 

1)    Durante  il  periodo di malattia il lavoratore  avrà  diritto,  alle

  normali scadenze dei periodi di paga:

 

a)   a un'indennità pari a 50% della retribuzione per i giorni di malattia

  dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per i giorni di malattia dal

  21° in poi, posta a carico INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23.12.78 n.

  833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al

  lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, legge

  29.2.80  n.  33.  L'importo anticipato dal datore di lavoro  è  posto  a

  conguaglio con i contributi dovuti ad INPS secondo le modalità di cui agli

  artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33;

b)    a  un'integrazione della indennità di malattia corrisposta  da  INPS

  pari a 28% della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore  di

  lavoro;

c)    alla  normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia (periodo

  di  carenza) da corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che

  sia stato provveduto da parte del dipendente a denunciare la malattia al

  proprio datore di lavoro nel termine previsto dall'art. 144.

 

2)    A  titolo  di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità  di

  malattia  di  cui alla precedente lett. a) non dovranno  essere  operate

  detrazioni  dei  ratei di gratifica natalizia e di  gratifica  di  ferie

  relative ai periodi di malattia.

 

3)   L'integrazione prevista sub b) non è dovuta se INPS non riconosce per

  qualsiasi  motivo  l'indennità a suo carico:  se  l'indennità  stessa  è

  riconosciuta da INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto

  ad integrare la parte d'indennità non corrisposta da INPS.

 

 

 

INFORTUNIO

 

Articolo 390.

 

1)    In  caso  d'infortunio il datore di lavoro dovrà  corrispondere  una

  integrazione dell'indennità corrisposta da INAIL fino a raggiungere 100%

  della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.

 

2)    L'integrazione  suddetta  è dovuta in tutti  i  casi  in  cui  INAIL

  corrisponde l'indennità prevista dalla legge.

 

3)    Per  il  restante  personale  non  soggetto  per  legge  all'obbligo

  assicurativo  il  datore  di lavoro deve adempiere  ad  altre  forme  di

  assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro che  prevedono  indennità

  nella modalità e con un minimo di massimale seguenti:

 

-     invalidità  temporanea: nella misura, nei  limiti  e  con  le  norme

  stabilite  per  il caso di malattia degli artt. 144 e 389 considerandosi

  l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita

  dall'assicurazione dei dipendenti ad INPS;

-    invalidità permanente: 15 milioni;

-    morte: 10 milioni.

 

 

 

Capo IX - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Articolo 391.

 

1)   Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82 il TFR è stabilito

  nelle misure di cui agli artt. 371 e 372, CCNL Turismo 30.5.91.

 

 

 

Capo X - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE

 

Articolo 392.

 

1)    Per  quanto  concerne  i  mezzi  necessari  al  funzionamento  delle

  Commissioni paritetiche si applicano le disposizioni di cui  agli  artt.

  344, 345, 346, 347, 348 e 349.

 

 

 

Titolo XV - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO

 

Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Articolo 393.

 

La  classificazione del personale del comparto delle Imprese di  viaggi  e

turismo è la seguente:

 

Area Quadri.

 

Ai  sensi  della  legge  13.5.85 n. 190 e successive  modificazioni,  sono

considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori  che,

pur  non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt.  6  e

34, RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio e

di adeguata formazione professionale specialistica.

 

Conseguentemente  rientrano  in quest'area, per  la  corrispondenza  delle

declaratorie  alle  indicazioni  di legge, le  qualifiche  successivamente

specificate:

 

Quadro A.

 

Appartengono  a  questo livello della categoria Quadri  i  lavoratori  con

funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale  e

organizzativa  loro attribuito, forniscano contributi qualificati  per  la

definizione  degli  obiettivi dell'azienda e svolgano,  con  carattere  di

continuità,  un  ruolo di rilevante importanza ai fini  dello  sviluppo  e

dell'attuazione di tali obiettivi.

 

A  tali  lavoratori,  inoltre,  è affidata,  in  condizioni  di  autonomia

decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento

e il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda:

 

-     capo area, responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti  capo

  ad una stessa azienda, anche se ubicate in località diverse.

 

Quadro B.

 

Appartengono  a  questo livello della categoria Quadri  i  lavoratori  con

funzioni   direttive  che,  per  l'attuazione  degli  obiettivi  aziendali

correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano  in

via  continuativa  la responsabilità di unità aziendali la  cui  struttura

organizzativa  non  sia complessa o di settori di particolare  complessità

organizzativa in condizioni di autonomia decisionale e amministrativa:

 

-      capo   agenzia  di  categoria  A  +  B  con  autonomia  tecnica   e

  amministrativa di gestione.

 

Livello 1°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  funzioni  ad

elevato  contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomia

operativa  e  ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità  ad

essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o  di

un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia e cioè:

 

-      capo   agenzia  di  categoria  A  +  B  con  funzioni  tecniche   e

  amministrative subordinate;

-     capo  agenzia  di  categoria B oppure  A  con  autonomia  tecnica  e

  amministrativa di gestione;

-    capo CED;

-    analista - programmatore CED;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 2°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori che  svolgono  mansioni  che

comportano  sia  iniziativa  che  autonomia  operativa  nell'ambito  e  in

applicazione   delle  direttive  generali  ricevute,   con   funzioni   di

coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e  uffici,  per

le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

 

-    responsabile di servizio o di reparto tecnico:

  intendendosi  esclusi  i  reparti o servizi con  attribuzioni  puramente

  esecutive e di ordine quali archivio, copia e spedizione;

-     capo agenzia di categoria C, con autonomia tecnica ed amministrativa

  di gestione;

-    capo servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 3°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  mansioni  di

concetto  o  prevalentemente  tali che comportano  particolari  conoscenze

tecniche  e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti  che,

in  condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie  mansioni,

svolgono   lavori  che  comportano  una  specifica  e  adeguata   capacità

professionale acquisita mediante adeguata preparazione teorica e/o tecnico

pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali

di  cui  ai  punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento

tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:

 

-    addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o

  alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche,  con

  capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue;

-    programmatore di acquisita capacità:

  intendendosi  per tale l'impiegato tecnico qualificato per la  creazione

  di   programmi  e  determinazione  di  costi  per  viaggi  nazionali   e

  internazionali  di  gruppi  ed individuali con  conoscenza  completa  di

  lingue estere con o senza l'ausilio di apparecchiature elettroniche;

-     promotore  commerciale addetto allo sviluppo  e  alla  illustrazione

  dell'attività di Agenzia, di provata esperienza tecnica e con conoscenza

  di almeno 2 lingue estere;

-    stenodattilografa in lingue estere;

-    segretario di direzione corrispondente in lingue estere;

-    traduttore e/o corrispondente in lingue estere;

-    cassiere e/o addetto al cambio delle valute;

-    impiegato amministrativo e/o contabile di acquisita esperienza;

-     impiegato  con  buona conoscenza di almeno 2 lingue  estere  addetto

  all'assistenza e/o accompagnamento di gruppi e crociere all'estero;

-    programmatore CED;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 4°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia

esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche

di   natura  amministrativa,  tecnico-pratica  o  di  vendita  e  relative

operazioni   complementari,  che  richiedono  il  possesso  di  conoscenze

specifiche comunque acquisite e cioè:

 

-     addetto  ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi  turistici

  e/o  alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche

  anche con mezzi di tariffazione automatica;

-     impiegato addetto ai servizi operativi proiettivi e/o ricettivi  con

  mansioni di ordine e conoscenza di 2 lingue estere;

-     impiegato addetto alla propaganda e acquisizione della clientela  di

  agenzia;

-      impiegato  con  buona  conoscenza  di  una  lingua  estera  addetto

  all'assistenza e/o all'accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio

  nazionale;

-    contabile d'ordine;

-    stenodattilografo;

-     transferista  (addetto all'assistenza e ricevimento  agli  arrivi  e

  partenze);

-    impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già

  programmati;

-    operatore CED;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 5°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate

conoscenze  e  capacità tecnico pratiche, svolgono compiti  esecutivi  che

richiedono preparazione pratica di lavoro e cioè:

 

-    hostess;

-    dattilografo;

-    addetto esclusivamente alle macchine contabili;

-    addetto al centralino e/o telescriventi;

-    fatturista;

-    operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;

-    archivista;

-    autista;

-    portavalori;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 6° super.

 

Appartengono  a  questo  livello  i lavoratori  in  possesso  di  adeguate

capacità  tecnico-pratiche  comunque  acquisite  che  eseguono  lavori  di

normale complessità e cioè:

 

-     personale  addetto  al  trasferimento  manuale  di  pratiche,  anche

  mediante guida di mezzi di trasporto e operazioni complementari;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 6°.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori che  svolgono  attività  che

richiedono  un  normale  addestramento pratico  ed  elementari  conoscenze

professionali e cioè:

 

-    custode;

-    portiere:

-    personale addetto a mansioni di semplice attesa;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

Livello 7°.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplice  attività

anche con macchine già attrezzate e cioè:

 

-    personale di fatica ed addetto alle pulizie;

-     altre  qualifiche  di valore equivalente non espressamente  comprese

  nella suddetta elencazione.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

1)    Le  parti  si danno atto che per le imprese di viaggi e  turismo  il

  "Dirigente tecnico" o "Direttore tecnico" di cui alle norme RDL 23.11.36

  n.  2523,  legge  4.4.40  n. 860, Circolare n.  8680  del  25.11.55  del

  Commissariato  per  il  Turismo, analoghi provvedimenti  modificativi  e

  integrativi,  non costituisce una qualifica a sé stante ma  deve  essere

  inquadrato nei livelli a seconda delle sue effettive mansioni.

2)    Per  la  tipologia delle Agenzie di viaggio di categoria A-B  si  fa

  riferimento alla legge regionale Lombardia n. 39, art. 2, 9.3.83, che così

  recita:

 

A)   imprese che svolgono attività di produzione, organizzazione e vendita

  esclusivamente  tramite  altre agenzie di  viaggi  (per  via  terrestre,

  marittima e aerea) soggiorni e crociere per singole persone e gruppi;

B)    imprese  che  svolgono prevalentemente attività di organizzazione  e

  vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie di  viaggi

  (per  via terrestre, marittima e aerea) soggiorni e crociere per singole

  persone e gruppi.

 

 

 

Capo II - APPRENDISTATO

 

Articolo 394.

 

1)    Le  parti,  tenuto  conto  dell'elevato  livello  di  qualificazione

  professionale  necessario  per l'espletamento delle  relative  mansioni,

  convengono di elevare o confermare a 4 anni la durata dell'apprendistato

  per le seguenti qualifiche:

 

-    addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o

  alle biglietterie, ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche anche

  con mezzi di tariffazione automatica;

-    impiegato addetto ai servizi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di

  ordine e conoscenza di 2 lingue estere;

-     impiegato addetto alla propaganda e acquisizione della clientela  di

  agenzia;

-      impiegato  con  buona  conoscenza  di  una  lingua  estera  addetto

  all'assistenza e/o all'accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio

  nazionale e all'estero;

-     transferista  (addetto all'assistenza e ricevimento degli  arrivi  e

  partenze);

-    impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già

  programmati.

 

 

 

Capo III - ORARIO DI LAVORO

 

Articolo 395.

 

1)   A decorrere dall'1.7.74, in deroga a quanto previsto dall'art. 90, la

  durata normale del lavoro è fissata in 45 ore settimanali per il seguente

  personale addetto a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia:

 

-    custodi;

-    guardiani diurni e notturni;

-    portieri;

-    telefonisti;

-    uscieri e inservienti;

-    addetti ai transfert;

-    autisti;

-     ogni  altro  personale addetto a lavoro discontinuo  o  di  semplice

  attesa e custodia di cui alla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e

  successive modifiche e integrazioni.

 

2)    Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato

  discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.

 

 

 

DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE

 

Articolo 396.

 

1)   La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo

  i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma

  in 5 giornate.

 

2)   La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge,

  potrà  essere goduta in 1 intera giornata o in 2 mezze giornate,  tenuto

  conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.

 

3)    Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi

  di alta stagione.

 

4)    Fermi  i  limiti  di durata massima e le disposizioni  del  presente

  contratto  in  materia, gli orari di lavoro possono essere  fissati  dal

  datore  di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di  essi,

  armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.

 

5)    I  turni  di  lavoro devono essere fissati dal datore  di  lavoro  e

  risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto

  il personale interessato.

 

6)    Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati

  a cura del datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.

 

 

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Articolo 397.

 

1)   Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata

  ad ore maggiorata di 30%.

 

2)   Salvo quanto disposto dal successivo articolo le ore straordinarie di

  lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la retribuzione

  ragguagliata ad ore maggiorata di 40%.

 

3)    Le  ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per

  tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si

  tratti  di  turni  regolari  di servizio - verranno  retribuite  con  la

  retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 50%.

 

4)    Per  i  lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione,  la

  maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla

  retribuzione ragguagliata ad ore percepita, tenendo conto, per il calcolo

  delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo

  di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 6 mesi.

 

5)    Le  varie  maggiorazioni  previste dal presente  articolo  non  sono

  cumulabili fra loro.

 

 

 

Capo IV - FESTIVITà

 

Articolo 398.

 

1)    Al  personale  che presta la propria opera nelle  festività  di  cui

  all'art. 107 è dovuta oltre alla normale retribuzione anche quella per le

  ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di 40% per

  lavoro festivo.

 

 

 

Capo V - FERIE

 

Articolo 399.

 

1)   L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata  dal lavoratore e

  riconosciuta  dalle  strutture sanitarie  pubbliche  competenti  per  il

  territorio interrompe il decorso delle ferie.

 

2)    Per  ragioni  di  servizio il datore di lavoro potrà  richiamare  il

  lavoratore  prima  del termine del periodo di ferie  fermo  restando  il

  diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il

  diritto, altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato

  rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente

  sia stato richiamato.

 

 

 

Capo VI - MISSIONI E TRASFERIMENTI

 

Articolo 400.

 

1)    L'impresa  ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea

  fuori dalla propria residenza.

 

2)   In tal caso al personale compete oltre alle normali spettanze:

 

a)   rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

b)   rimborso delle spese di vitto e di alloggio a piè di lista, quando la

  durata della trasferta obblighi il dipendente a sostenere tali spese;

c)    rimborso  di  eventuali altre spese sostenute in  stretta  relazione

  all'espletamento  della  missione sempre che  autorizzate  e  comprovate

  (postali, telefoniche e simili);

d)    indennità di trasferta pari a 15% di 1/26 della retribuzione mensile

  per ogni giornata intera di assenza; per le assenze inferiori alle 24 ore,

  ma superiori alle 6 ore, spetterà 10% di 1/26 della retribuzione mensile.

 

3)    Nei  confronti  del  personale  le cui  mansioni  comportino  viaggi

  abituali, la misura dell'indennità di trasferta sarà in ogni caso pari a

  10% calcolato come sopra.

 

4)    L'indennità  di  cui  al  punto d) non è  cumulabile  con  eventuali

  trattamenti  aziendali  o  individuali  già  in  atto  a  tale   titolo,

  riconoscendosi al lavoratore in servizio, alla data d'entrata in  vigore

  del presente contratto, la facoltà di optare per iscritto, entro 3 mesi,

  per il trattamento ritenuto più favorevole.

 

5)    Può  essere  concordata  aziendalmente  una  diaria  fissa  per  gli

  accompagnatori, hostess e simili.

 

6)    In  caso di trasferta fuori del territorio nazionale, fermo restando

  il  rimborso di cui ai precedenti punti a), b) e c) per quanto  riguarda

  l'indennità  prevista  al punto d), la stessa  resta  stabilita  in  20%

  calcolato come sopra.

 

7)    Per  i  viaggi  in  ferrovia, eventuali  differenze  o  supplementi,

  dovranno  essere concordati e autorizzati preventivamente, di  volta  in

  volta, dall'impresa.

 

8)    Per i viaggi aerei, da autorizzarsi preventivamente, sarà rimborsato

  il costo della classe turistica.

 

9)    Per  quanto  attiene  alla categoria degli  alberghi  e  ristoranti,

  all'atto   della  partenza  saranno  fornite  al  dipendente   opportune

  istruzioni;  in  ogni  caso  non potranno essere  indicati  alberghi  di

  categoria inferiore alle 2 stelle.

 

 

 

Articolo 401.

 

1)    I  trasferimenti  di  residenza danno  diritto,  nei  confronti  del

  lavoratore che sia capo famiglia con congiunti a carico, al:

 

a)   rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sé e per ogni

  familiare a carico previa presentazione dei relativi giustificativi;

b)    rimborso  della spesa effettiva per il trasporto del mobilio  e  del

  bagaglio, previa presentazione dei relativi giustificativi;

c)    rimborso  dell'eventuale  perdita  di  pigione  ove  non  sia  stato

  possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso

  va corrisposto per un massimo di 6 mesi;

d)    un'indennità pari a 1 mensilità della normale retribuzione  (esclusi

  gli assegni familiari).

 

 

 

Articolo 402.

 

1)    Al lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti  a

  carico  spettano i rimborsi di cui ai punti a), b) e c)  del  precedente

  articolo, mentre l'indennità di cui al punto d) sarà ridotta a 50%.

 

 

 

Articolo 403.

 

1)    A  norma dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore  non  può

  essere trasferito da una unità aziendale a un'altra se non per comprovate

  ragioni tecniche, organizzative e produttive.

 

2)     Il  personale  trasferito  avrà  diritto,  in  caso  di  successivo

  licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo  e  della  sua

  famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro

  6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

 

 

 

Articolo 404.

 

1)    Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede  ove

  egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto

  indicatogli.

 

2)    In  tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede  alla

  fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della

  fine  del  normale orario di lavoro quanto è strettamente necessario  al

  lavoratore,  in  rapporto alla distanza e al mezzo di  locomozione,  per

  raggiungere la sede.

 

3)    Le  spese  di  trasporto,  di  vitto  e  di  pernottamento,  saranno

  rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nel  presente

  Capo.

 

 

 

Capo VII - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

 

Articolo 405.

 

1)   Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lett. b),

  art.  130,  gli eventuali trattamenti salariali aggiuntivi  regionali  o

  provinciali di cui all'art. 124, CCNL 1.7.74.

 

2)    Alla scadenza del presente contratto le parti s'incontreranno per un

  riesame sulla destinazione dei predetti trattamenti aggiuntivi.

 

 

 

Articolo 406.

 

1)    La  paga  base  nazionale di cui all'art. 134 s'intende  comprensiva

  degli importi delle eccedenze 'ad personam' previsti all'art. 81, colonna

  C, CCNL 10.4.79, e cioè:

 

1°s  é. 10.500

      25.600

         600

 

 

 

PAGA BASE AGENZIE MINORI

 

Articolo 407.

 

1)    I  valori  di  paga  base  per le Agenzie di  viaggio  che  svolgono

  l'attività - indicata alla lett. B, art. 2, legge regionale Lombardia n.

  39  del  9.5.83  o  comunque ad essa riconducibile, sono  ridotti  delle

  seguenti misure:

 

livelli 

1        33.000

2        31.000

3        28.000

4        26.000

5        24.000

6s       23.000

6        22.000

7        21.000

 

 

 

INDENNITà DI CONTINGENZA

 

Articolo 408.

 

1)   In conformità a quanto previsto dall'Accordo interconfederale 14.2.75

  il  valore  del singolo punto dell'indennità di contingenza a  decorrere

  dall'1.7.78 è il seguente:

 

dipendenti qualificati d'età superiore a 18 anni    é. 2.389

dipendenti qualificati d'età inferiore a 18 anni       2.031

apprendisti                                            1.792

 

2)   A decorrere dall'1.5.81 gli importi dell'indennità di contingenza per

  i dipendenti d'età superiore ai 18 anni sono uniformati a quelli in vigore

  alla stessa data per il settore alberghi e pubblici esercizi.

 

 

 

PROVVIGIONI

 

Articolo 409.

 

1)    Per  il  personale compensato in tutto o in parte a  provvigione  la

  parte  fissa  di  assegni  ed  il tasso di provvigione  dovranno  essere

  determinati dal datore di lavoro caso per caso e comunicati per iscritto.

  Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale di normale capacità

  una  media  mensile riferita al periodo non eccedente  l'anno,  che  sia

  superiore  di  almeno  5%  rispetto alla paga base  nazionale  stabilita

  dall'art. 134 del presente contratto.

 

2)    Dovrà  essere comunque effettuato mensilmente il versamento  di  una

  somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo

  tra  stipendio e provvigione non sia raggiunto, e sempre  che  nei  mesi

  precedenti  il  lavoratore non abbia percepito di  più  del  minimo  tra

  stipendio  e  provvigione, fermo restando il conguaglio  alla  fine  del

  periodo di cui sopra.

 

 

 

INDENNITà DI CASSA

 

Articolo 410.

 

1)    Senza  pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni

  disciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di

  cassa con carattere di continuità: cassiere, addetto al cambio valute  -

  quando  detto  personale abbia la piena e completa responsabilità  della

  gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze -

  compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro" nella misura di 5%

  della   paga  base  tabellare  conglobata  prevista  per  le  rispettive

  qualifiche.

 

 

 

SCATTI DI ANZIANITà

 

Articolo 411.

 

A  partire dall'1.5.90, ai dipendenti delle Agenzie di viaggio e  turismo,

verranno  riconosciuti 6 scatti triennali secondo le  seguenti  misure  in

cifra fissa per ciascun livello d'inquadramento:

 

Quadri.

 

A  79.000

B  76.000

 

livelli

 

   73.000

   70.000

   67.500

   64.000

   63.000

6°s  60.500

   60.000

   59.000

 

 

 

NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 412.

 

1)    Ai  dipendenti  delle  agenzie di viaggio in  servizio  al  30.4.90,

  continuerà ad essere assicurata la maturazione della serie di  8  scatti

  d'anzianità;  in  applicazione di tale disposizione, in occasione  della

  maturazione del nuovo scatto di cui alla precedente tabella, verrà operata

  la  rivalutazione  degli scatti già maturati, senza  liquidazione  degli

  arretrati  per  gli  scatti maturati nel periodo pregresso,  secondo  le

  seguenti misure in cifra fissa per ciascun livello d'inquadramento:

 

Quadri.

 

A  64.000

B  61.000

 

livelli

 

   60.000

   57.000

   54.500

   51.000

   50.000

6°s  49.000

   48.500

   47.500

 

2)    Gli  scatti  che  matureranno  successivamente  all'1.7.93  verranno

  riconosciuti nella misura di cui all'art. 138 e secondo le modalità  ivi

  previste e i criteri di riproporzionamento utilizzati in base all'art. 313

  del presente contratto.

 

 

 

CAMBI DI LIVELLO

 

Articolo 413.

 

1)     Il   lavoratore  promosso  a  livello  superiore  ha  diritto  alla

  retribuzione contrattuale del nuovo livello; ove il lavoratore percepisca

  all'atto della promozione una retribuzione superiore al minimo tabellare

  del  nuovo  livello, conserverà la relativa eccedenza come  assegno  'ad

  personam' riassorbibile in caso di futuri aumenti.

 

 

 

ANZIANITà CONVENZIONALE

 

Articolo 414.

 

1)   Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà

  riconosciuta,  agli  effetti del preavviso, o della  relativa  indennità

  sostitutiva,  nonché  del  TFR  in caso di licenziamento,  una  maggiore

  anzianità convenzionale commisurata come segue:

 

a)   mutilati e invalidi di guerra: 1 anno;

b)    decorati  al  valore  e insigniti di ordini militari,  promossi  per

  meriti  di  guerra  e  feriti  di guerra: 6  mesi  per  ogni  titolo  di

  benemerenza;

c)    ex  combattenti  e ad essi equiparati a norma di legge  che  abbiano

  prestato servizio presso reparti mobilitati in zone di operazioni: 6 mesi

  per ogni anno di campagna e 3 mesi per le frazioni di anno superiori  ad

  almeno 6 mesi.

 

2)   Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di  36 mesi.

 

3)    L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che  una  sola

  volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso

  aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore

  di  lavoro  ha  pertanto  diritto di assumere informazioni  ed  esperire

  indagini al riguardo.

 

4)    Il  lavoratore  di  nuova assunzione dovrà  comunicare,  a  pena  di

  decadenza,  al  datore di lavoro i propri titoli validi ad  ottenere  il

  diritto   alle  predette  anzianità  all'atto  dell'assunzione   stessa,

  impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro 6 mesi dal termine

  del periodo di prova.

 

5)   Per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del CCNL

  16.2.87 restano ferme le norme di cui all'art. 76, CCNL 23.10.50, in base

  alle   quali   i   lavoratori  stessi  per  ottenere  il  riconoscimento

  dell'anzianità convenzionale, dovranno esibire la documentazione entro 6

  mesi, se in servizio al 23.10.50, e denunciare all'atto dell'assunzione i

  titoli validi, con riserva di presentazione dei documenti entro 6 mesi, se

  assunti dopo tale data.

 

6)   L'entrata in vigore del presente CCNL non riapre i suddetti termini.

 

7)   Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione e la documentazione dei

  titoli,  dovrà computare a favore del lavoratore il periodo  d'anzianità

  convenzionale  cui  egli ha diritto, retrodatando la data  d'inizio  del

  rapporto di lavoro.

 

 

 

MENSILITà SUPPLEMENTARI

 

Articolo 415.

 

1)    Ai  lavoratori  retribuiti in tutto o in  parte  con  provvigioni  o

  percentuali,  il calcolo dell'importo della 13a mensilità  dovrà  essere

  effettuato  sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali

  maturate  nell'anno corrente o comunque nel periodo  di  minor  servizio

  prestato presso l'impresa.

 

 

 

Articolo 416.

 

1)    Nei  confronti  dei lavoratori retribuiti in tutto o  in  parte  con

  provvigioni  o percentuali, il calcolo dell'importo della 14a  mensilità

  sarà  effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili

  della  retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la maturazione  del

  diritto.

 

 

 

Capo VIII - MALATTIA

 

Articolo 417.

 

1)   Durante il periodo di malattia, previsto dall'art. 143, il lavoratore

  avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

 

a)   a un'indennità pari a 50% della retribuzione per i giorni di malattia

  dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per i giorni di malattia dal

  21° in poi, posta a carico INPS, ai sensi dell'art. 74, legge 23.12.78 n.

  833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al

  lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, legge

  29.2.80  n.  33.  L'importo anticipato dal datore di lavoro  è  posto  a

  conguaglio con i contributi dovuti ad INPS, secondo le modalità  di  cui

  agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33;

b)   a un'integrazione delle indennità a carico INPS da corrispondersi dal

  datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le

  seguenti misure:

 

-     100%  della  normale retribuzione per i primi 3 giorni  (periodi  di

  carenza);

-    75% della normale retribuzione per i giorni dal 4° al 20°;

-    100% della normale retribuzione per i giorni dal 21° in poi.

 

2)    Le  indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se  INPS

  non  riconosce  per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla  precedente

  lett. a); se l'indennità stessa è riconosciuta da INPS in misura ridotta,

  il  datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte d'indennità  non

  corrisposta dall'Istituto.

 

3)    Le  indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi

  di cui agli artt. 148 e 153.

 

4)   Nel caso di malattie o infortuni denunciati dopo la notificazione del

  preavviso, le norme relative alla conservazione del posto e al  relativo

  trattamento economico, ove dovuto, sono applicabili nei limiti di scadenza

  del preavviso stesso; nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a

  tempo  determinato  le  norme medesime sono applicabili  nei  limiti  di

  scadenza del contratto stesso.

 

 

 

Capo IX - INFORTUNIO

 

Articolo 418.

 

1)     Il   personale   impiegatizio,   non   soggetto   all'assicurazione

  obbligatoria  per legge, beneficia della stessa tutela con  facoltà  del

  datore  di  lavoro  di  assumere in proprio  il  rischio  conseguente  o

  provvedere attraverso una forma di assicurazione.

 

2)    Le  relative  indennità  per  detto personale  impiegatizio  vengono

  stabilite  con un massimale di almeno 15 milioni per i casi d'invalidità

  permanente e 10 milioni in caso di morte.

 

 

 

SOSPENSIONE DAL LAVORO

 

Articolo 419.

 

1)    Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza

  di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e

  dalla retribuzione e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato

  definitivo.

 

2)     In  caso  di  condanna  per  delitto  non  colposo  commesso  fuori

  dall'impresa al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il

  trattamento  previsto dal presente CCNL per il caso  di  dimissioni.  Il

  rapporto di lavoro s'intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli

  effetti  del licenziamento per giusta causa, qualora la condanna risulti

  motivata  da  reato  commesso nei riguardi del datore  di  lavoro  o  in

  servizio.

 

 

 

Capo X - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Articolo 420.

 

1)   Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82 il TFR è stabilito

  nelle misure di cui all'art. 409, CCNL Turismo 30.5.91.

 

 

 

Capo XI - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

 

Articolo 421.

 

1)   I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui

  all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art.

  24  e allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle

  OOSS stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.

 

 

 

Articolo 422.

 

1)    Per  la  pratica realizzazione di quanto previsto all'art.  421  del

  presente  CCNL  con  riferimento  al  finanziamento  delle  spese  della

  Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di

  rapporti  di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza

  delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di

  lavoro, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza a

  favore  delle  Organizzazioni nazionali stipulanti  e  delle  rispettive

  Associazioni provinciali, di cui all'Accordo nazionale stipulato tra  le

  parti  contraenti  il 7.11.72, che forma parte integrante  del  presente

  contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai

  seguenti articoli.

 

2)    Tale  contributo  sarà  riscosso  per  il  tramite  di  un  Istituto

  previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4.6.73 n. 311.

 

 

 

Articolo 423.

 

1)   In relazione a quanto previsto dall'articolo precedente, viene estesa

  alle Imprese di viaggi e turismo comprese nella sfera di applicazione del

  presente contratto la Convenzione 1.8.63, modificata con Accordo  3.3.67

  per il funzionamento delle Commissioni di conciliazione delle controversie

  di  lavoro  del  settore del commercio, stipulata tra la  Confederazione

  Generale Italiana del Commercio e del Turismo e le Federazioni nazionali

  dei lavoratori del commercio da una parte e INPS dall'altra e con la quale

  quest'ultimo si è impegnato a provvedere alla riscossione del contributo

  COVELCO  opportunamente modificata secondo le norme di cui agli articoli

  seguenti.

 

 

 

Articolo 424.

 

1)     Il  contributo  di  cui  all'art.  422  dovrà  calcolarsi  mediante

  l'applicazione delle rispettive aliquote percentuali di cui agli articoli

  seguenti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.

 

 

 

Articolo 425.

 

1)    L'aliquota  di  diretta  competenza delle  Organizzazioni  nazionali

  stipulanti viene complessivamente fissata nella misura di 0,20% di cui:

 

-    a carico dei lavoratori 0,10%;

-    a carico dei datori di lavoro 0,10%.

 

2)    Tenuto  conto di quanto disposto al successivo art. 426  le  aziende

  sono comunque tenute a versare un contributo pari a quello cumulativamente

  versato dai rispettivi dipendenti.

 

 

 

Articolo 426.

 

1)   Per ciò che concerne la realizzazione di quanto previsto all'art. 421

  del  presente CCNL con riferimento al finanziamento delle spese  per  le

  Commissioni locali e per le altre attività svolte in materia di rapporti

  di  lavoro  dalle  parti contraenti e per assicurare l'efficienza  delle

  strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a tali livelli,

  è  data facoltà alle Associazioni provinciali delle parti stipulanti  di

  agganciarsi al sistema nazionale di riscossione tramite INPS determinando

  localmente  con  appositi  accordi  aliquote  aggiuntive  al  contributo

  nazionale  di cui all'art. 425 a carico dei lavoratori e dei  datori  di

  lavoro (sostitutivi - ove esistano - degli eventuali altri accordi locali

  sulla materia già esistenti nelle singole province interessate).

 

2)   Tali nuovi accordi dovranno quindi essere inviati alle Organizzazioni

  nazionali stipulanti entro il 31.12.76 in modo che queste ultime possano

  provvedere alle relative comunicazioni nei confronti degli Organi Centrali

  dell'Istituto esattore.

 

 

 

Articolo 427.

 

1)    I  datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza  dei  loro

  dipendenti il contenuto del presente Capo.

 

2)    Le  operazioni relative al calcolo e alla raccolta del contributo  a

  carico dei lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di

  lavoro, da annotarsi sulla busta paga, nei confronti di tutti i lavoratori

  compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione

  di  quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di  singola

  dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e

  non  oltre il periodo di paga successivo. Una copia sarà conservata  dal

  datore  di  lavoro  e l'altra sarà da questi trasmessa alla  Commissione

  paritetica  territoriale per le vertenze di lavoro presso l'Associazione

  territoriale Imprese di viaggi e turismo.

 

3)    Detta norma dovrà essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti

  ai sensi e con le modalità di cui al comma precedente.

 

4)    Resta  stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita ed  inderogabile

  accettazione in uno con la firma del presente contratto) che il datore di

  lavoro  non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi

  natura  in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi  a

  carico  dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui  al

  precedente  capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto  ne

  avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo la risoluzione del rapporto,

  sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente

  contratto.

 

 

 

Articolo 428.

 

1)    FIAVET e le OOSS nazionali dei lavoratori stipulanti, subito dopo la

  firma  del  presente contratto, si rivolgeranno ad INPS per  il  formale

  adempimento di quanto stabilito dai precedenti articoli del presente Capo.

 

 

 

Articolo 429.

 

1)    In  ogni  provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze

  individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato  paritetico

  locale  "COVELCO  - Imprese di viaggi e turismo" mentre  la  Commissione

  nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato nazionale

  COVELCO del settore Imprese di viaggi e turismo.

 

 

 

Allegati

 

Allegato A

 

MODULI TIPO CONTRATTI A TERMINE

 

Dichiarazione ex art. 78, comma 6.

 

La sottoscritta impresa................................., in conformità  a

quanto   previsto   dall'art.   78,  CCNL   Turismo   22.1.99,   ai   fini

dell'applicabilità  delle disposizioni di cui alla legge  28.2.87  n.  56,

dichiara di applicare integralmente la contrattazione collettiva vigente e

di  essere  in  regola  con  gli obblighi in materia  di  contribuzione  e

legislazione sul lavoro.

 

 

 

Allegato B

 

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

 

B/1 - ACCORDO QUADRO SUI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

 

Articolo 1.

 

1)    Nel  quadro delle iniziative di riforma legislativa dei rapporti  di

  lavoro,  le  parti,  ciascuna per le proprie competenze,  convengono  di

  attivare   strumenti  contrattuali  e  legislativi   atti   a   favorire

  l'inserimento dei giovani nelle Aziende del settore turismo.

 

2)    Conseguentemente, esprimono la volontà di utilizzare le disposizioni

  della  legge  19.12.84  n. 863 relativa ai CFL al  fine  di  incentivare

  l'assunzione di giovani e di assicurare agli stessi, oltre all'inserimento

  nell'attività  produttiva,  una  adeguata  fase  formativa   finalizzata

  all'acquisizione di professionalità conforme alle esigenze  del  settore

  turismo.

 

3)    Le  Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti  il  presente

  accordo  si  attiveranno nei confronti dell'Ente Regione per determinare

  indirizzi e obiettivi sui programmi e sulle strutture formative.

 

4)    Le  Organizzazioni territoriali datoriali e sindacali dei lavoratori

  definiranno  attraverso specifici accordi i progetti di  formazione  per

  l'attuazione dei CFL. Copia del precedente accordo verrà depositata a cura

  delle parti presso gli Uffici centrali del Ministero del lavoro.

 

5)   I progetti di formazione definiti tra le parti a livello territoriale

  verranno depositati presso gli Uffici provinciali e regionali del lavoro

  ai  fini  del rilascio immediato alle aziende associate alle Federazioni

  imprenditoriali  stipulanti del 'nulla osta' da parte degli  Uffici  del

  collocamento territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in

  attuazione del disposto dell'art. 3, comma 3, legge n. 863/84.

 

6)    In  deroga a quanto disposto dal comma 4, particolari accordi per  i

  progetti di formazione potranno essere stipulati tra le OOSS nazionali dei

  lavoratori e le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito

  del  settore,  distribuite in più esercizi dislocati  in  più  zone  del

  territorio nazionale, assistite dalle rispettive Federazioni nazionali.

 

7)    Copia  dell'accordo  dovrà essere inviata agli Uffici  centrali  del

  Ministero del lavoro e alle OOSS territoriali dei lavoratori e dei datori

  di lavoro interessate, che provvederanno a depositarla presso gli Uffici

  provinciali e regionali del lavoro ai fini di cui al citato comma 3, art.

  3, legge n. 863/84.

 

 

 

PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO

 

Articolo 2.

 

1)    Il  progetto  di  formazione deve indicare l'iter professionale  dei

  lavoratori interessati, l'inquadramento d'ingresso, quello eventualmente

  intermedio e quello finale da conseguire al termine del CFL.

 

2)    L'inquadramento  d'ingresso potrà essere al  massimo  di  2  livelli

  inferiore a quello finale.

 

3)   Il CFL avrà durata non superiore a 24 mesi di prestazione.

 

4)   La durata dovrà comunque essere corrispondente alle relative esigenze

  formative.

 

5)    L'azienda  assicurerà la formazione teorica e pratica con  personale

  qualificato che fornirà le conoscenze necessarie per l'apprendimento del

  processo produttivo e delle mansioni alle quali il giovane viene avviato,

  coerentemente  con  il progetto di formazione. Per i CFL  stipulati  con

  giovani in possesso di diplomi di qualifica conseguiti presso un istituto

  professionale o di attestati di qualifica conseguiti ai sensi  dell'art.

  14,  legge  n.  845/78, e preordinati al conseguimento di qualificazioni

  inerenti  ai  diplomi ed agli attestati predetti, le ore  di  formazione

  teorica  possono essere sostituite, in tutto o in parte,  da  un  numero

  equivalente di ore di formazione tecnico-pratica.

 

6)    La  formazione teorica potrà essere realizzata anche  attraverso  la

  partecipazione a corsi presso gli EBT.

 

7)    Comunicazione  delle  assunzioni deve  essere  data,  a  cura  della

  azienda, all'Ispettorato del lavoro.

 

8)   Alla conclusione del CFL, l'azienda è tenuta ad attestare agli Uffici

  di  collocamento  territorialmente  competenti  l'attività  svolta  e  i

  risultati formativi conseguiti.

 

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

 

Articolo 3.

 

1)    Ai  lavoratori  assunti  con  CFL  sarà  assicurato  il  trattamento

  normativo  di  cui al presente contratto, salvo quanto esplicitamente  e

  diversamente concordato tra le parti nel presente accordo.

 

2)    Ai  lavoratori  assunti  con  CFL  sarà  assicurato  il  trattamento

  economico previsto dal presente contratto.

 

3)    Il  periodo  di prova per i lavoratori assunti con CFL  sarà  di  60

  giorni  quando  il  CFL  preveda  un livello  d'inquadramento,  all'atto

  dell'assunzione, superiore al 4° e di 30 giorni negli altri casi.

 

4)    Fermo restando la durata del CFL, in ogni caso d'interruzione  della

  prestazione dovuta a malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla

  conservazione del posto prevista dall'art. 127.

 

5)   Ai fini suddetti, i periodi di assenza sono cumulabili tra loro.

 

6)    Per  i  casi  di malattia ai lavoratori assunti con  CFL  spetta  il

  trattamento economico previsto dalle specifiche norme di legge in vigore,

  nonché le relative integrazioni previste per ciascun comparto nella parte

  speciale del presente contratto sotto forma diretta per un periodo di 90

  giorni.

 

7)   Le aziende del settore Pubblici esercizi assicureranno l'integrazione

  di   malattia  attraverso  la  Convenzione  in  atto  con  INPS,  previa

  assicurazione da parte di quest'ultimo dell'applicabilità di tale accordo

  per i casi di CFL.

 

8)   Allo stesso modo verranno estesi ai lavoratori suddetti i particolari

  trattamenti  previsti  dalle  parti  speciali  del  CCNL  per   i   casi

  d'infortunio, ad integrazione di quanto previsto dalle specifiche norme di

  legge in vigore.

 

 

 

Articolo 4.

 

1)    Resta  salva  in  alternativa per le aziende che intendono  assumere

  giovani  con  CFL, la possibilità di adire direttamente  la  Commissione

  regionale per l'impiego, avvalendosi della procedura di cui all'art.  3,

  legge n. 863/84 e successive modifiche e integrazioni.

 

 

 

Articolo 5.

 

1)   Le parti s'impegnano ad incontrarsi qualora la disciplina legislativa

  del CFL subisca modifiche.

 

 

 

B/2- FAC-SIMILE PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO

 

Il  presente  progetto è finalizzato all'inserimento nell'azienda  e  alla

formazione di n....  lavoratori, tutti d'età compresa tra i 15 e i 32 anni

(N.B.:  per  ogni  figura  professionale  dovrà  essere  redatto  apposito

progetto)

 

-    L'assunzione avverrà il .. / .. / .... ovvero entro il .. / .. / ....

  (non oltre 3 mesi dalla data dell'accertamento di conformità da parte del

  Centro di Servizio).

-    Durata del contratto di formazione e lavoro n. 24 mesi.

-     Mansioni  e  inquadramento  contrattuale  all'atto  dell'assunzione:

  ................................ (indicare il livello di entrata previsto

  dal CCNL Turismo).

-     Inquadramento  cui  tende la formazione .................  (indicare

  quello  previsto dal CCNL Turismo per la mansione cui è  finalizzata  la

  formazione).

 

Programma di formazione.

 

-     Inserimento  iniziale  per ......... mesi di  effettivo  lavoro  con

  mansioni e compiti di ............................

-     Inserimento  per  ulteriori  ...... mesi  di  effettivo  lavoro  con

  mansioni e compiti di .........................

 

Modalità di svolgimento della formazione.

 

La  formazione sarà di tipo teorico/pratico con inserimento graduale nella

posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle  capacità

professionali cui è preordinata la formazione.

 

L'istruzione    teorica   si   svolgerà   nei   locali   dell'azienda    o

.........................................  (indicare  la  sede)   e   sarà

impartita con riferimento ai seguenti contenuti e programmi:

àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà

àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà

 

L'addestramento  pratico  si svolgerà nei locali dell'azienda  normalmente

adibiti  ai  processi  produttivi e sarà orientato all'acquisizione  delle

seguenti competenze specifiche:

àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà

àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà

 

 

 

B/3 - PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO DI TIPO B

 

Il Comitato direttivo dell'EBNT, riunito in Roma il 19 aprile 1995,

 

visto  quanto  disposto dall'art. 2, Accordo di rinnovo del  CCNL  Turismo

6.10.94,  il  quale  stabilisce la possibilità di instaurare  rapporti  di

formazione  e  lavoro  mirati  ad  agevolare  l'inserimento  professionale

(cosiddetto CFL di tipo b);

 

visto  quanto  disposto  dal D.lgs. n. 626/94, che  prevede  l'obbligo  di

impartire  a tutti i dipendenti una formazione adeguata in relazione  alla

sicurezza ed alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

 

considerato  che  la  definizione  dei contenuti  dei  progetti  formativi

concernenti i CFL è demandata agli Enti bilaterali, ai Centri di servizio,

alla contrattazione integrativa, alle Commissioni paritetiche;

 

delibera  di  approvare l'allegato progetto di formazione e lavoro,  fermo

restando  che  l'effettivo  ricorso allo  stesso  dovrà  essere  preceduto

dall'apposizione del visto di conformità da parte dei competenti organismi

paritetici territoriali.

 

 

PROGETTO

 

Il  presente progetto è mirato ad agevolare l'inserimento professionale di

n.  .....  lavoratori mediante un'esperienza lavorativa  che  consenta  un

adeguamento   delle  capacità  professionali  al  contesto  produttivo   e

organizzativo.

 

Caratteristiche generali:

 

-    il rapporto di formazione e lavoro avrà una durata di 12 mesi;

-    la formazione avrà una durata complessiva di 20 ore;

-    inquadramento contrattuale per la durata del rapporto .......

-    inquadramento contrattuale cui tende la formazione ..........

 

Contenuti della formazione:

 

-     il concetto di qualità del servizio, con particolare riferimento  ai

  modelli  organizzativi  orientati alla  soddisfazione  del  cliente;  la

  conoscenza    dell'organigramma   aziendale:   persone,   incarichi    e

  responsabilità; apprendimento dei contenuti delle mansioni affidate, con

  inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di progressiva

  acquisizione delle capacità professionali;

-    la disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al

CCNL Turismo e alla contrattazione integrativa, alle disposizioni

aziendali e al sistema sanzionatorio;

-    il servizio di prevenzione incendi e le azioni da espletare a tutela

della sicurezza dei lavoratori e dei clienti, con particolare riferimento

agli incarichi specifici assegnati in relazione alla lotta antincendio e

alle procedure d'evacuazione in caso di allarme d'incendio;

-    il servizio di prevenzione e protezione dagli infortuni, con

particolare riferimento ai rischi per la sicurezza e la salute connessi

all'attività dell'impresa in generale, alle misure ed alle attività di

protezione e prevenzione adottate, agli eventuali rischi specifici cui il

lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, alle normative di

sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;

-    le azioni da adottarsi a tutela e promozione della qualità del luogo

di lavoro e dell'ambiente circostante, con particolare riferimento alle

normative igienico sanitarie, al risparmio energetico, alla tutela dal

rumore.

 

Svolgimento della formazione:

 

La  formazione si svolgerà nei locali dell'azienda normalmente adibiti  ai

processi produttivi eccezion fatta per l'eventuale partecipazione a  corsi

organizzati dall'EBT o da altri enti individuati dal datore di lavoro.

 

Data di assunzione:

 

L'assunzione avverrà il .. / .. / .... ovvero entro il .. / .. / .... (non

oltre  3  mesi  dalla data dell'accertamento di conformità  da  parte  del

Centro di servizio).

 

il datore di lavoro

(timbro e firma)

 

il Centro di servizio

(timbro e firma)

 

 

 

Allegato C

 

INDENNITà DI CONTINGENZA

 

C/1 - TABELLA GENERALE

 

lavoratori qualificati

 

A    1.050.809

B    1.040.915

   1.039.209

   1.029.306

   1.022.850

   1.016.420

   1.011.444

6°s  1.008.096

   1.007.843

   1.003.857

 

lavoratori qualificati minori di anni 18

 

   938.170

   933.501

6°s  930.217

   929.986

   925.858

 

lavoratori qualificati minori di anni 16

 

   936.906

   932.297

6°s  929.142

   928.916

   924.926

 

 

 

C/2 - TABELLA AZIENDE MINORI (ALBERGHI E COMPLESSI TURISTICO RICETTIVI

      DELL'ARIA APERTA)

 

lavoratori qualificati

 

A    1.048.711

B    1.039.014

   1.037.309

   1.027.686

   1.021.415

   1.015.173

   1.010.290

6°s  1.007.039

   1.006.787

   1.002.895

 

lavoratori qualificati minori di anni 18

 

   937.111

   932.535

6°s  929.351

   929.119

   925.082

 

lavoratori qualificati minori di anni 16

 

   935.846

   931.330

6°s  928.273

   928.048

   924.150

 

 

 

C/3 - TABELLA AZIENDE MINORI (PUBBLICI ESERCIZI E STABILIMENTI BALNEARI

      DI 3a E 4a CATEGORIA)

 

lavoratori qualificati

 

A    1.049.818

B    1.040.012

   1.038.306

   1.028.540

   1.022.176

   1.015.836

   1.010.902

6°s  1.007.600

   1.007.347

   1.003.406

 

lavoratori qualificati minori di anni 18

 

   937.673

   933.050

6°s  929.815

   929.584

   925.497

 

lavoratori qualificati minori di anni 16

 

   936.409

   931.845

6°s  928.736

   928.510

   924.566

 

 

 

C/4 - TABELLA AZIENDE MINORI (IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO)

 

lavoratori qualificati

 

A    1.050.196

B    1.040.305

   1.038.599

   1.028.732

   1.022.332

   1.015.937

   1.011.000

6°s  1.007.670

   1.007.436

   1.003.468

 

lavoratori qualificati minori di anni 18

 

   937.940

   933.289

6°s  930.016

   929.793

   925.673

 

lavoratori qualificati minori di anni 16

 

   936.675

   932.085

6°s  928.939

   928.722

   924.741

 

 

 

Allegato D

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Il giorno 17 giugno 1986 in Roma

 

-     Federazione  delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo  (FAIAT)

  rappresentata  dal suo Presidente Angelo Bettoja e dal Presidente  della

  Commissione  Rapporti  di lavoro. Piero Brogi, assistiti  dal  Direttore

  generale  Bonaventura Vaccarella e dal Direttore dei  Servizi  sindacali

  Alessandro Cianella;

-     Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) rappresentata dal  suo

  Vice Presidente Sergio Billè e dal Presidente della Commissione Problemi

  del  lavoro  Francesco D'Angelo, assistiti dal Segretario generale Bruno

  Ferranti, dal Vice Segretario generale Claudio Niola e dal Capo  Servizi

  sindacali Massimiliano Marcucci;

-     Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese  di  Viaggi  e

  Turismo (FIAVET), rappresentata dal Segretario generale Aldo Agosteo;

-     Federazione  delle  Associazioni Italiane dei  Complessi  Turistico-

  Ricettivi  dell'Aria Aperta (FAITA), rappresentata  dal  suo  Presidente

  Manlio Zefferi e da Mario Pigorini, assistiti da Rino Sportoletti;

-     Associazione sindacale per le Aziende Petrolchimiche e  Collegate  a

  Partecipazione  Statale (ASAP), rappresentata dal Vice Presidente  Guido

  Fantoni  e dal Direttore generale Modestino Fusco, assistiti da  Camillo

  Coldagelli, da Giovanni Angelucci

 

da una parte

 

e

 

dall'altra

 

-     Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo, Mensa  e  Servizi

  (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario generale Gilberto Pascucci,

  dal  Segretario generale aggiunto Roberto Di Gioacchino e dai  Segretari

  nazionali Giuseppe Mancini e Luigi Piacenti;

-     Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini  e

  del  Turismo (FISASCAT-CISL), rappresentata dal suo Segretario  generale

  Renato Di Marco;

-    Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL),

  rappresentata  dal Segretario generale Raffaele Vanni e  dal  Segretario

  nazionale Parmenio Stroppa;

 

a  conclusione delle trattative per il rinnovo del CCNL per  i  dipendenti

dalle  aziende del settore turismo si danno reciprocamente atto  che,  con

tutte  le  disposizioni  che  riguardano la  materia  dello  straordinario

contenute  nel  CCNL  8.7.82 e in tutti i precedenti  CCNL,  hanno  sempre

inteso non superare la qualificazione legale del lavoro straordinario,  di

cui  alle  disposizioni  di  legge  che si  riferiscono  alla  prestazione

lavorativa oltre le 48 ore settimanali, avendo sempre e unicamente voluto,

infatti,  individuare la percentuale di maggiorazione equiparando  a  tale

effetto  la percentuale per il lavoro supplementare (cioè quello eccedente

l'orario normale, e fino al limite legislativo) a quella prevista  per  il

lavoro straordinario (cioè quello eccedente il limite legislativo).

 

 

 

Allegato E

 

VITTO E ALLOGGIO

 

E/1 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL VITTO E ALLOGGIO

      PER LE AZIENDE ALBERGHIERE

 

Le  aziende  alberghiere provvederanno alla somministrazione del  vitto  e

alla  fornitura  dell'alloggio ai lavoratori  dipendenti  alle  condizioni

appresso indicate:

 

a)    ogni pasto, pranzo, o cena, deve essere composto da un primo piatto,

  da un secondo con contorno, pane, frutta ed un quarto di vino;

b)    la  prima  colazione  deve  essere servita  secondo  gli  usi  e  le

  consuetudini locali;

c)    le  camere  adibite ad alloggio dovranno soddisfare le  esigenze  di

  decoro e d'igiene e sanità, in particolare per quanto riguarda la cubatura

  d'aria a disposizione del dipendente;

d)    1)  il  lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti  e

  dell'alloggio,  corrisponderà dal 3.5.90 il relativo prezzo  all'azienda

  fornitrice, secondo le seguenti tabelle:

 

un pranzo            é.  500

Una prima colazione      125

un pernottamento         625

 

corrispondenti  a é. 1.250 giornaliere e é. 33.750 mensili  per  il  vitto

intero e a é. 18.750 mensili per l'alloggio.

 

d)2) a decorrere dall'1.7.96 il prezzo di cui sopra è determinato come

     segue:

 

un pranzo            é.  650

una prima colazione      150

un pernottamento         800

 

corrispondenti  a é. 1.600 giornaliere e é. 43.500 mensili  per  il  vitto

intero e a é. 24.000 mensili per l'alloggio.

 

d)3)a decorrere dall'1.1.99 il prezzo di cui sopra è determinato come

    segue:

 

un pranzo            é. 800

una prima colazione     175

un pernottamento        925

 

e)    le  parti  si danno reciprocamente atto che, avendo inteso stipulare

  con il presente atto una convenzione per la fornitura del vitto e alloggio

  su scala nazionale ai dipendenti dalle aziende alberghiere, tale fornitura

  non  è collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli

  dipendenti  e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali  e

  assicurativi;

f)    il  dipendente  è  tenuto ad avvertire all'atto  dell'assunzione  il

  datore di lavoro della propria intenzione di usufruire del servizio vitto

  e alloggio. Di ogni modifica di detta scelta deve darne comunicazione al

  datore di lavoro con preavviso di almeno 30 giorni;

g)   il datore di lavoro che per accertate oggettive esigenze aziendali

non sia in grado di fornire il servizio di vitto e alloggio deve

dichiararlo per iscritto all'atto dell'assunzione in servizio del

dipendente. Qualora l'impossibilità a prestare il servizio intervenga in

un momento successivo il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione

alle RSA per ricercare le più idonee soluzioni.

 

 

Nota a verbale.

 

A   decorrere   dal  3.5.90,  eventuali  valori  del  vitto   e   alloggio

provincialmente  in  atto superiori a quelli di cui  al  punto  d1)  della

presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di é. 100  per

un  pranzo,  di  é.  25  per  una prima colazione  e  di  é.  125  per  un

pernottamento.

A   decorrere   dall'1.7.96,  eventuali  valori  del  vitto   e   alloggio

provincialmente  in  atto superiori a quelli di cui  al  punto  d2)  della

presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di é. 150  per

un  pranzo,  di  é.  25  per  una prima colazione  e  di  é.  125  per  un

pernottamento.

A   decorrere   dall'1.1.99,  eventuali  valori  del  vitto   e   alloggio

provincialmente  in  atto superiori a quelli di cui  al  punto  d3)  della

presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di é. 150  per

un  pranzo,  di  é.  25  per  una prima colazione  e  di  é.  125  per  un

pernottamento.

 

 

 

E/2 - CONVENZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO PER I PUBBLICI

      ESERCIZI DEL 21 OTTOBRE 1973

 

I  titolari degli esercizi pubblici della ristorazione provvederanno  alla

somministrazione,  nei  giorni  in cui l'azienda  è  aperta,  di  2  pasti

giornalieri ai propri dipendenti, alle condizioni appresso specificate.

 

1)    Ogni  pasto deve essere composto da un primo piatto, un secondo  con

  contorno, pane, frutta e un quarto di vino. Il pasto deve essere sano e in

  quantità sufficiente.

 

2)    I  lavoratori che usufruiranno della somministrazione dei pasti  dai

  rispettivi datori di lavoro fornitori corrisponderanno il prezzo relativo

  da determinarsi con specifici contratti dalle Organizzazioni provinciali

  dei lavoratori e dei datori di lavoro entro un limite massimo di é. 150 a

  pasto. Il prezzo massimo di ciascun pasto sopra specificato sarà soggetto

  a verifica annuale da parte delle Organizzazioni contraenti.

 

3)   Le parti si danno reciprocamente atto che avendo inteso stipulare con

  il  presente  atto una convenzione per la fornitura del vitto  su  scala

  nazionale  ai dipendenti delle aziende della ristorazione tale fornitura

  non  è collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli

  dipendenti  e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali  e

  assicurativi.

 

 

Nota a verbale.

 

A  partire dall'1.6.86 il prezzo del vitto in atto nelle varie province  è

aumentato di é. 150 a pasto.

A  partire  dal 3.5.90 il prezzo del vitto in atto nelle varie province  è

aumentato di é. 100.

A  partire dall'1.7.96 il prezzo del vitto in atto nelle varie province  è

aumentato di é. 150 a pasto.

A  partire dall'1.1.99, il prezzo del vitto in atto nelle varie province è

aumentato di é. 150 a pasto.

 

 

 

àOmissisàda pag. 280 a pag. 281. + riportato il seguente:

 

-     allegato  F  (Mercato  del  lavoro) û legge  28.2.87  n.  56  (Norme

  sull'organizzazione del mercato del lavoro).

 

 

 

Allegato G

 

LAVORATORI STAGIONALI

 

G/1 - LETTERA INAIL

 

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

 

Roma, 5 ottobre 1988

 

-    a  FAIAT

-    a  ASAP

-    a  FIPE

-    a  FIAVET

-    a  FAITA

-    a  FILCAMS

-    a  FISASCAT-CISL

-    a  UILTuCS-UIL

 

Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale.

 

Con  riferimento alla nota a margine si osserva preliminarmente che  esula

dalla competenza dello scrivente Istituto esprimere valutazioni in tema di

accordi  sindacali,  la cui piena attuazione, per lo più,  è  informata  a

considerazioni di carattere politico-sociale.

 

Sotto  l'aspetto  tecnico  si rileva, peraltro,  che  non  sembra  possano

derivare   conseguenze  negative  per  i  lavoratori   dall'adozione   del

particolare sistema.

 

Infatti  l'importo giornaliero della retribuzione, determinato, a  seconda

dei casi, sulle retribuzioni effettive o convenzionali o - se superiori  -

sui  minimi di legge, va moltiplicato, ai fini contributivi e indennitari,

per  il  numero  dei  giorni di effettiva presenza  al  lavoro,  dovendosi

intendere  per giorni di effettiva presenza al lavoro non solo quelli  nei

quali  il  lavoratore presta effettivamente la sua opera, ma anche  quelli

che vengono retribuiti in forza di legge o di contratto pur non essendo il

lavoratore  fisicamente presente; in tale ipotesi possono ben rientrare  i

riposi compensativi ai sensi dell'art. 119 del CCNL in oggetto.

 

Il Direttore generale

 

 

 

G/2 - LETTERA  INPS

 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

SEDE CENTRALE

 

Servizio Riscossioni Contributi e Vigilanza

 

Roma, 1 luglio 1988

 

-    a FILCAMS

-    a FISASCAT

-    a UILTuCS

-    a FIPE

-    a FAIAT

-    a FIAVET

-    a FAITA

-    a ASAP

 

Oggetto: Accordo 17 giugno 1986 per il rinnovo del CCNL

         Settore Turismo-Stagionali.

 

Si  fa riferimento alle richieste di codeste Organizzazioni formulate  con

note  1.8.86 e 4.9.87, in merito alla legittimità ed ai possibili riflessi

in  materia contributiva della previsione contrattuale contenuta nel  CCNL

delle  aziende  del turismo, in base alla quale le prestazioni  lavorative

straordinarie  eccedenti il normale orario di lavoro settimanale  potranno

dare   luogo,  per  i  lavoratori  stagionali,  al  godimento  di   riposi

compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine, che  in

tal caso deve intendersi prorogato.

 

Si  comunica  che  il  Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale,

interessato da questo Istituto, con lettera n. 6 PS/40141/C/10 del 9.2.88,

ha  espresso l'avviso che l'ipotesi prospettata debba ritenersi legittima,

considerato che l'intento che si realizza con la norma contrattuale di cui

trattasi  (consentire  ai  lavoratori  di  recuperare  attraverso   riposi

compensativi le ore di straordinario effettuate) è un elemento  del  tutto

estraneo alla previsione della legge n. 230/62.

 

Una  volta  affermata tale legittimità, sempre secondo il  Ministero,  non

sorgono  problemi per la copertura contributiva del periodo di protrazione

del  contratto  a  termine. Tale problema va risolto in base  ai  principi

generali vigenti in materia, secondo i quali, ove sussista retribuzione in

dipendenza di un rapporto lavorativo, si rinviene l'obbligo del versamento

dei  contributi  previdenziali ed assistenziali da  parte  del  datore  di

lavoro.

 

Conseguentemente,  nel caso specifico, prosegue la nota  ministeriale,  se

effettivamente  la  retribuzione  base  relativa  alle   ore   di   lavoro

straordinario effettuate viene corrisposta nel periodo di paga, nel  corso

del  quale  il  lavoratore  fruisce dei  riposi  compensativi  (che  nella

fattispecie coincide con il periodo di protrazione del contratto),  è  con

riferimento a tale periodo che l'obbligo contributivo deve essere assolto.

 

Si  ritiene,  pertanto,  che  le  aziende  interessate  potranno  adottare

comportamenti conformi alle citate indicazioni ministeriali.

 

Il Direttore generale

 

 

 

-Omissis- da pag. 284 a pag. 325. Sono riportati

 

-     allegato G/3 (Contratti a tempo determinato) û legge 18.4.62 n.  230

   (Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato);

-     allegato  H (Statuto dei lavoratori) û legge 20.5.70 n.  300  (Norme

   sulla  tutela  della  libertà e dignità dei lavoratori,  della  libertà

   sindacale  e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e  norme  sul

   collocamento);

-    allegato I (Disciplina dei licenziamenti individuali) û legge 15.7.66

   n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

-     allegato  L  (Parità uomo-donna) û legge 9.12.77 n. 903  (Parità  di

   trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro);

-     allegato  M  (Trattamento di fine rapporto) û legge 29.5.82  n.  297

   (Disciplina  del  trattamento  di fine  rapporto  e  norme  in  materia

   pensionistica).

 

 

 

Allegato N

 

PREMIO DI ANZIANITà AZIENDE ALBERGHIERE

 

I lavoratori hanno diritto ad un premio d'anzianità nelle seguenti misure:

 

-    1 mensilità di retribuzione dopo un decennio di continuato servizio;

-    1 mensilità e mezza di retribuzione al compimento del 15° anno;

-    2 mensilità di retribuzione dopo il 2° decennio;

-    3 mensilità di retribuzione dopo il 3° decennio.

 

L'anzianità utile ai fini della corresponsione del premio decorre per  gli

impiegati dall'1.1.50 e per gli intermedi e salariati dal 18.12.49.

 

Dopo  il  10°  anno d'anzianità, in caso di risoluzione  del  rapporto  di

lavoro, il dipendente avrà diritto ai ratei ulteriori maturati in frazione

di anni.

 

La retribuzione sulla quale si calcola il premio viene determinata con gli

stessi criteri di cui all'art. 140 del presente contratto.

 

 

Nota a verbale.

 

I  premi d'anzianità maturati e liquidati agli intermedi e salariati  fino

al  30.9.71  non sono soggetti a rivalutazione secondo le misure  previste

dal presente allegato.

 

 

 

'Omissis' da pag. 327 a pag. 349. Sono riportati

 

-     allegato  O  (Accordo  interconfederale per  la  costituzione  delle

  rappresentanze sindacali unitarie stipulato il 27.7.94);

-      allegato   P  (Accordo  interconfederale  sui  rappresentanti   dei

  lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro stipulato il 18.11.96).