ccnl
turismo
indice
Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I
DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
22
gennaio 1999
FILCAMS
FISASCAT
UILTuCS
FEDERALBERGHI
FIPE
FIAVET
FAITA
INTERSIND
Il
giorno 22 del mese di gennaio 1999, in Roma
tra
- Federazione delle Associazioni Italiane
Alberghi e Turismo
(FEDERALBERGHI), rappresentata dal proprio
Presidente Alberto Sangregorio,
con
la partecipazione della Commissione sindacale presieduta da Alessandro
Giorgetti e composta da Bernabò Bocca,
Presidente del Sindacato Italiano
Grandi Alberghi, Vanni Cecchinelli,
Presidente dell'Associazione Italiana
Alberghi
per la Gioventù, Alessandro Giorgetti, Presidente del Comitato
Nazionale Attività Stagionali, Armando
Petromilli, Presidente del Comitato
Nazionale
Mezzogiorno, Marco Ponziglione, Presidente del Comitato
Nazionale
Piccola Impresa, Giuseppe Roscioli, Presidente del Comitato
Nazionale
Giovani Albergatori e da
Anita Baldi, Maurizio
Baldini,
Gianfranco
Barbone, Giacomo Bardelli, Massimo Bettoja, Carlo Buccelli,
Gabriele
Bucci, Carlo Calmieri, Antonio Camisa, Clemente
Cammarota,
Giovanni
Carbone, Rosario Carpita, Sebastiano Catinello,
Alessandra
Ceccotti, Luca Cevoli, Rudi Christof,
Giovanni Ciana, Vittorio De Martino,
Sergio
Donati, Christoph Engl,
Francesco Erdarelli, Arnaldo Fagiolo,
Stefano Falchetta, Enzo Ferrandino, Maurizio
Ferrante, Vittorio Ferraris,
Pietro
Foti, Marco Golinelli, Riccardo Gritti, Giuseppe Habeler, Mario
Lazzarini,
Lidia Linter, Giovanni Mancini, Fabio Manenti,
Pierluigi
Masini,
Giorgio Mencaroni, Roberto Michelini, Marco Misischia, Vittorio
Moroncelli, Ovidio Mugnai, Giancarlo Mulas,
Nino Mundula, Corrado Neyroz,
Aniello Ottiglio, Edmondo Papi, Franco
Parretti, Maurizio Parrini, Walter
Pecoraro,
Massimo Pezzano, Fausto
Placucci, Boris Procchieschi, Enzo
Rosolino,
Nicola Sartorello, Claudio
Scarpa, Leonarda Somma, Tommaso
Tanzilli,
Antonio Ternullo, Raimondo Tomassini, Riccardo
Tomasutti,
Gaetano Torino, Giuseppe Trafiletti, Antonio
Triunfo, Fabio Vanni, Alberto
Viti,
assistita dal Direttore generale
Alessandro Cianella, dal Vice
Direttore Alberto Piccardo, dal Capo
Servizio sindacale Alessandro Massimo
Nucara e da Angelo Giuseppe Candido;
- Federazione Italiana Pubblici
Esercizi (FIPE), rappresentata dal
proprio Presidente Sergio Billè e con la
partecipazione della Commissione
Sindacale
presieduta da Stefano Mauro e composta
da Natale Abbate,
Franco
Bergamino, Giorgio Buratti,
Gianni Carbone, Giuseppe Colucci,
Franco
Cremaschi, Renato Cumerlato, Giancarlo Deidda, Andrea Durando,
Roberta
Ebaldi, Claudio Ferraro, Arnaldo Fiorenzoni, Paola Fontanelli,
Fabrizio Fumagalli, Guido Garavello,
Pierantonio Genestrone, Marco Gialdi,
Angelo
Luni, Vincenzo Luotto, Vartan
Manoukian, Franco Marchi, Carlo
Marinelli,
Sergio Mattana, Carmine Migliore, Paolo Moro, Antonio Pace,
Alessandro
Palazzi, Massimiliano Polacco,
Lucio Pompili, Francesco
Privitera,
Ezio Rizzoli, Marco Savini,
Angelo Schiavi, Silvio Salza,
Riccardo
Scarselli, Antonio Tarzia,
Michele Tozzi, assistiti
dal
Segretario
generale Edi Sommariva e dal
Direttore Servizio sindacale
Silvio Moretti;
- Federazione Italiana delle Associazioni
delle Imprese di Viaggi
e
Turismo
(FIAVET) rappresentata dal proprio Presidente Antonio Tozzi
e
dalla Giunta esecutiva della Federazione
composta dal Vice Presidente -
Responsabile delle Relazioni Sindacali -
Giuseppe Cassarà e da Giuseppe
Amabile, Romano Caravita, Sandro Del Favero,
Caterina Politi e Alessandro
Viazzo,
assistiti dal Direttore Alberto
Corti e dal Responsabile del
Servizio sindacale Pierluigi Fiorentino;
- Federazione delle Associazioni
Italiane dei Complessi Turistico-
Ricettivi dell'Aria Aperta (FAITA), rappresentata
dal proprio Presidente
Felice Chiesa e dai Vice Presidenti Stefano
Amadei, Placido Rosi, Maurizio
Vianello e Giuseppe Zingale a mezzo della
Commissione sindacale presieduta
da
Giorgio Godeas, con l'assistenza
del Segretario generale Salvatore
Vingiani;
con
la partecipazione della
Confederazione Generale Italiana
del
Commercio
Turismo e Servizi
e delle piccole
e medie imprese
-
CONFCOMMERCIO;
- INTERSIND*, rappresentata da Stanislao
Grazioli;
e
- Federazione Italiana Lavoratori Commercio,
Turismo e Servizi (FILCAMS-
CGIL),
rappresentata dal Segretario generale Aldo Amoretti, dal Vice
Segretario generale vicario Pietro Ruffolo,
dai Segretari Ivano Corraini,
Maria Antonietta Franceschini, Bruno Perin,
Claudio Treves, dal Presidente
del
Comitato direttivo nazionale
Bruno Rastelli e dai componenti
il
Comitato
direttivo nazionale Silvano
Conti, Luigi Coppini, Gabriele
Guglielmi,
Piero Marconi, Manlio Mazziotta, Gennaro
Pannozzo, Luigi
Piacenti, Luisa Albanella, Livio Anelli,
Dalida Angelini, Alfonso Argeni,
Assunta
Aurisicchio, Carla Balducci, Otello Belli, Alessandro Beltrami,
Vincenzo
Belzaino, Paola Berfonzi, Marco Bertolotti, Ennio
Bianchi,
Vigilio Biscaro, Luigi Bittarelli, Dino
Bonazza, Adriano Bonetti, Moreno
Bottoni,
Walter Calzavarra, Franco
Capasso, Daniela Cappelli, Roberto
Cappellieri, Vito Carchia, Maura
Carli, Maddalena Carnevale, Giovanni
Carpino,
Fabio Castagnini, Monica Cavallini, Orfeo Cecchini, Elena
Ceschin,
Eda Ciccarelli, Canio Cioffi, Sergio Codonesu, Alessandro
Collini,
Eligio Conversano, Antonio Coppola, Luigi Corazzesi, Giovanni
Cotzia,
Santo Crescimone, Anna Cuntrò,
Costanza d'Albesio, Giancarlo
d'Andrea,
Loredana de Checchi, Carla della Volpe, Elio Dota, Gabriella
Fanesi, Paolo Favetta, Tiziana Ferroci,
Giordano Fiorani, Gastone Fiori,
Cinzia
Folli, Enrico Folloni,
Piergiorgio Forti, Sergio Franceschini,
Franco
Franceschini, Gualtiero Francisconi, Corrado Franzoso, Armando
Galati,
Fabio Giunti, Lorenza Giuriolo, Marzio Govoni, Vincenza Grasso,
Angelo
Guerriero, Tiziana Gusmerini, Sveva Haertter, Leandro Innocenti,
Antonio Lareno, Elena Lattuada, Vincenzo
Limonta, Maurizia Losi, Patrizia
Maestri,
Luca Magnani, Gianfranco Mancini, Giuseppe
Mancini, Maria
Mancini,
Antonio Marchese, Giancarlo Marchi, Gabriele Marchi, Cristina
Maroni, Elena Martis, Roberto Mati, Giuseppe
Meini, Rosa Giulia Melidoni,
Massimo Melotti, Leandro Menichelli, Adriana
Merola, Cono Minnì, Carmela
Minniti,
Tiziana Mordeglia, Gaetano
Morgese, Mario Moriconi, Silvana
Morini, Antonio Moscatelli, Giusi Muchon,
Luciano Nacinovich, Anna Rosa
Nannetti, Antonio Palazzo, Lora Parmiani, Celeste Paulon, Giuseppe
Pedrazzini, Santo Pellegrino, Sergio
Pestelli, Antonello Pirastru, Rocco
Pisanello, Santino Pizzamiglio, Lauro
Pregnolato, Michele Presta, Giuseppe
Provitina, Fausto Quattrini, Massimo Re,
Pierino Ricci, Gianni Roncaccia,
Patrizia
Rossigni, Fiorella Rossi,
Marco Roverano, Vladimiro
Sacco,
Alessandra Salvato, Giorgio Scarinci, Anna
Schiano, Giuseppe Scognamillo,
Egidio Serafini, Loredana Serraglia,
Giuseppe Sforza, Walter Sgargi, Fabio
Sormanni,
Antonio Stancampiano, Rosario Stornaiuolo, Francesco Taddei,
Antonio Terenzi, Franco Tettamanti, Anna
Tornari, Antonio Triglia, Gianni
Trinchero,
Domenico Troise, Rosa Veccia,
Andrea Vitagliano, Christine
Walzl,
Renato Zanieri, Leonardo
Zucchini, con l'intervento della
Confederazione Generale Italiana
Lavoratori (CGIL) rappresentata dal
Segretario confederale Francesca Santoro;
- Federazione Italiana Sindacati Addetti
Servizi Commerciali Affini e
del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata
dal Segretario generale Gianni
Baratta,
dai Segretari nazionali
Pierangelo Raineri, Pietro Giordano,
Mario
Piovesan, Giovanni Pirulli, da:
Antonio Michelagnoli, Salvatore
Falcone,
Mario Marchetti, Marcello Pasquarella, Daniela
Rondinelli,
dell'Ufficio sindacale unitamente ad una
delegazione trattante composta
da:
Giovanni Agostini, Annalisa
Albertazzi, Antonio Albiniano, Giusy
Amadasi,
Cecilia Andriolo, Patrizia Antonini, Antonio Bacci, Giuliana
Baretti, Matteo Barrella, Dario Battuello,
Alberto Bizzochi, Sante Blasi,
Luciana
Bommassar, Claudio Bosio, Paola Botti, Lidia Brachelente, Rita
Brandalise,
Mauro Brinati, Gianfranco
Brotto, Camillo Buffa, Roberta
Cabrelle, Renato Calì,
Giuseppe Calzaghe, Dario Campeotto, Riccardo
Camporese,
Felice Cappa, Malgara Cappelli,
Donato Cappiello, Rosalba
Carai,
Piero Caredda, Sergio
Carminati, Silvia Carrara,
Elmina
Castiglioni, Antonio Castrignano, Giovanna
Catizzone, Alfredo Cattaruzza,
Alberto Cavalloni, Mirco Ceotto, Milena
Cesca, Stefania Chirico, Franco
Ciccolini,
Antonio Cinosi, Bruno
Cordiano, Roberto Corona,
Carlo
Costantini,
Patrizio Cusano, Amelio Custodi, Mario Dal Soler, Giovanni
D'Angelo, Carla De Stefanis, Adriano
Degioanni, Marco Dell'Infante, Marco
Demurtas, Ester Di Domenico, Ermanno Di
Gennaro, Pancrazio Di Leo, Gennaro
Di Micco, Carlo Di Paola, Ulrike Egger,
Battistino Guido Fabiano, Giovanni
Fabrizio, Quinto Fantini, Domenico Ferrigni,
Francesco Ferroni, Antonio
Fiorenza,
Ferruccio Fiorot, Ilda
Fittipaldi, Giuseppe Foti, Loredana
Franco,
Andrea Gaggetta, Adriano
Giacomazzi, Giovanni Giudice, Rocco
Golino,
Erminio Gomiero, Luca Grazioli, Daniele Grieco, Alessandro
Gualtieri,
Davide Guarini, Aldo Guardone, Pietro Ianni, Alessandro
Ingrosso,
Angela Kalaydjian, Fabio
Laritonda, Angela Lazzaro, Carmela
Licenziato,
Rosario Lo Proto, Luca Maestripieri, Alfredo
Magnifico,
Ottilia
Mair, Iride Manca, Gilberto
Mangone, Danilo Manini, Riccardo
Mantovani,
Aldo Manzini, Fabio Marcatili, Luca Marcazzan, Maurizio
Marcolin, Giovanni Marini, Viviana Masi,
Tiziana Mastrangelo, Gianfranco
Mazza,
Renata Mazzacco, Amedeo Meniconi, Biagio Montefusco,
Aniello
Montuoso, Iris Morassi, Raffaella Moretto,
Bice Musocchi, Erika Naretto,
Nicola Nesticò, Ivano Orsuni, Rosa Palmieri,
Silvano Pandolfo, Ugo Parisi,
Sabrina
Parutta, Paolo Perazzoli,
Ferruccio Petri, Luigino Pezzuolo,
Giorgio
Piacentini, Leonardo Piccino,
Antonio Pirozzi, Pietro
Pizzingrilli, Alberto Pluda, Luigi Polinesi, Rosetta Raso, Roberto
Ricciardi,
Vincenzo Riglietta, Maurizia
Rizzo, Tina Saglia, Daniele
Salvador,
Francesco Sanfile, Luciano
Santigli, Bruno Sassi,
Santo
Schiappacasse, Rolando Sirni, Lorena
Soffritti, Selena Soleggiati,
Francesco
Spanò, Mario Testoni, Giuseppe
Tirelli, Giuseppe Tognacca,
Giuseppe Tognarini, Fernando Toma, Giancarlo
Trotta, Oscar Turati, Michael
Untergasser, Mauro Urli, Costantino Vaidanis, Elena Vanelli, Francesco
Varagona,
Floriana Vissà, Giovanni
Zambelli; con l'intervento della
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal
Segretario confederale Luigi Bonfanti;
- Unione
Italiana Lavoratori Turismo
Commercio e Servizi (UILTuCS),
rappresentata dal Segretario generale
Brunetto Boco, dal
Presidente
Raffaele Vanni, dai Segretari nazionali:
Emilio Fargnoli, Marco Marroni,
Gianni Rodilosso, Parmenio Stroppa; da
Fulciniti Caterina, Paolo Poma e
Antonio
Vargiu dal Dipartimento sindacale; dai membri
del Comitato
direttivo nazionale Amari Sergio, Amoretti
Carlo, Andreani Paolo, Aruga
Luciano, Baio Pietro, Baldini Giuliana,
Belletti Pina, Benanti Giuseppe,
Bentivegna
Gaetano, Bettocchi Bruno, Bonfanti Fabrizio, Bove Salvatore,
Callegaro Gianni, Canali Luigi, Carli Bruno,
Casadei Maurizio, Castiglione
Agata,
Cerù Silvio, Chisin Grazia,
Cieri Nicola, Cioccoloni Gianluca,
D'Amico Francesco, Damiano Domenico,
D'Angelo Mario, Della Luna Rocco, De
Simone
Michele, Diecidue Sergio,
Fanzone Salvatore, Fiorino Gabriele,
Franzoni Stefano, Fruggiero Giuseppe, Gazzo
Giovanni, Giannetti Giuliano,
Giorgio Giovanni, Guidi Giancarlo, Gullone
Luciano, Ierulli Cesare, Iozzia
Bartolo, La Torre Pietro, La Volta Cosimo,
Lo Vasco Maria, Luchetti Maria
Ermelinda,
Maselli Nicola, Massari Gilberta, Milandri Maurizio, Monaco
Antonio,
Morandi Ivano, Musu
Roberta, Napoletano Antonio,
Nomade
Raffaella,
Ortelli Francesco, Pace
Leonardo, Parisi Giulio,
Paolini
Pierluigi,
Pellegrini Aurelio, Pezzetta
Giannantonio, Rabà Gioia,
Regazzoni
Maurizio, Rovatti Ennio, Tomasi Gianni, Sama Carlo, Sagliocco
Giuseppe, Sastri Pasquale, Scardaone Luigi,
Scarpellini Virgilio, Servadio
Remigio,
Servidei Fabio, Sorgia
Elisabetta, Veronese Ivana,
Verrino
Antonio,
Vurruso Angelo, Zanghi Domenico,
Zarfati Angelo; e
con la
partecipazione dell'Unione Italiana del
Lavoro (UIL) nella persona del
Segretario confederale Lamberto Santini;
visto
il Protocollo interconfederale 23.7.93, il CCNL Turismo del 6.10.94,
l'Accordo
per il rinnovo della parte retributiva 19.7.96, l'Accordo quadro
sui centri
di servizio del 29.9.97, il Patto sociale per lo sviluppo
e
l'occupazione
22.12.98, si è stipulato
il presente
CCNL per i
dipendenti da aziende
alberghiere, complessi
turistico-ricettivo dell'aria
aperta, pubblici esercizi,
stabilimenti
balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e
turismo, porti ed approdi
turistici, rifugi alpini di cui all'art. 1, composto
da 15
titoli, 429
articoli e 14 allegati letti, approvati e
sottoscritti dai rappresentanti
di
tutte le Organizzazioni stipulanti.
*
In relazione alle modifiche dell'assetto associativo nel frattempo
intervenute, FEDERRETI û Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la
Mobilità,
è subentrata a INTERSIND
nella titolarità di
tutti gli
accordi nell'ambito del settore Turismo.
PREMESSA
AL CCNL
Il
Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle
politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema
produttivo del 23.7.93 e il Patto sociale per lo
sviluppo e l'occupazione
del 22.12.98
costituiscono il quadro di riferimento sulle cui linee
le
parti
confermano di sviluppare, ad ogni livello, il proprio confronto.
Il presente
contratto ne realizza, per quanto di propria competenza, le
finalità
e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo all'autonomia collettiva una funzione primaria per
la
gestione delle relazioni di lavoro mediante lo
sviluppo del confronto ai
diversi livelli e con diversi strumenti, al
quale le parti riconoscono un
ruolo essenziale nella prevenzione del
conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di
una
dinamica delle relazioni di
lavoro medesime tale da consentire ai
lavoratori benefici economici con contenuti
non inflazionistici e alle
imprese una gestione corretta e
programmabile del costo del lavoro nonché
di
sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte
dalle
risorse umane;
- definendo il complesso normativo ed economico che
dovrà essere
assunto
come riferimento inderogabile ai
fini della emanazione di un
provvedimento legislativo che garantisca l'efficacia 'erga omnes'
del
sistema contrattuale.
Le parti
- nel rispetto della piena
autonomia imprenditoriale e ferme
restando le rispettive distinte responsabilità e
funzioni delle OOSS dei
datori di
lavoro e dei
lavoratori - hanno inteso realizzare con
il
presente contratto non solamente una fase negoziale,
bensì un confronto
globale teso
al consolidamento e allo
sviluppo delle potenzialità del
turismo, dandosi
atto reciprocamente della necessità
di favorire lo
sviluppo economico
e la crescita occupazionale
mediante l'allargamento
della base
produttiva e un recupero della capacità competitiva
delle
imprese
sui mercati internazionali.
In questo quadro, le iniziative congiunte nei
confronti delle istituzioni
pubbliche saranno
fondate sulla ricerca
di impegni indirizzati a
riaffermare le politiche settoriali e a consolidare il
ruolo del turismo
quale
risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, cui destinare, in
una visione
globale di strategia economica e programmatoria, mezzi
e
risorse
congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della
ricchezza
e dell'occupazione del Paese.
Le parti
convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a
livello
locale
della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione
e per
garantire il rispetto
dell'autonomia e l'esercizio delle
responsabilità attribuite
alle parti sociali
ai vari livelli
di
competenza. In
particolare, le parti promuoveranno
la costituzione di
tavoli triangolari
di concertazione ai vari livelli
per il confronto,
anche preventivo,
delle iniziative istituzionali,
anche legislative e
regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti
tra le
imprese ed
i loro dipendenti, nonché le
materie suscettibili di
condizionare
le condizioni di sviluppo del settore.
Analogamente, le
parti convengono di
mettere in atto
le opportune
iniziative nei
confronti della UE, al fine di utilizzare al meglio le
opportunità
offerte dalla legislazione comunitaria in materia di turismo,
ivi
compreso il turismo sociale.
Le parti,
nel darsi atto della validità
dell'assetto e della struttura
contrattuale, sono
impegnate a sviluppare
organicamente e a
tutti i
livelli le
relazioni sindacali. In questo quadro le parti, a tutti
i
livelli, sono reciprocamente impegnate ad instaurare
corretti e proficui
rapporti, attraverso
l'approfondimento organico delle
conoscenze dei
problemi
del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni
sindacali e
di strumenti di gestione degli
accordi, anche al fine
di
garantire il
rispetto delle intese e sfavorire l'eventuale insorgere di
conflittualità tra le parti. In questo senso, le parti
assegnano rilievo
cruciale al
sistema degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio, ai
fini della promozione e del monitoraggio di
politiche attive del mercato
del
lavoro, anche con riferimento al lavoro interinale e a nuove tipologie
di rapporto di lavoro che potranno essere
individuate dalla legislazione,
da adottare tanto sul versante delle nuove
forme di flessibilità, quanto
per gli
aspetti che attengono alla creazione di un efficiente
canale
d'ingresso
nel mercato del lavoro.
Le parti
concordano, inoltre,
sull'esigenza di partecipare
attivamente
affinché lo
sviluppo del dialogo sociale, in sede comunitaria, affronti
l'analisi e
l'approfondimento dei percorsi
di armonizzazione delle
normative legislative in tema di rapporti di lavoro
negli Stati membri,
con particolare
riferimento agli strumenti
di formazione nonché
alla
equiparazione
dei titoli professionali.
A fronte
della concorde valutazione
sulla necessità di
politiche
d'investimento, riorganizzazione e sviluppo qualificato
e stabile del
settore turismo, le parti hanno inteso non solo
concorrere ad individuare
le conseguenti
normative ma, anche, realizzare un sistema di relazioni
sindacali
e di informazioni coerente con le esigenze sia delle imprese sia
dei lavoratori del settore nonché funzionale
alla individuazione e alla
esaltazione delle potenzialità e degli aspetti
innovativi espressi nelle
diverse
tipologie settoriali e aziendali.
Inoltre, le parti riconoscono funzionale agli
obiettivi di progresso del
settore la
riforma del sistema contributivo e, nel quadro degli impegni
assunti a
livello interconfederale e
comunitario, riconfermano la
necessità di
eliminare le sperequazioni rispetto agli
altri settori
produttivi,
anche al fine di attenuare il divario tra costo del lavoro e
reddito
disponibile.
Ai fini del processo di recupero e sviluppo di
efficienza e produttività,
le parti - ciascuna nell'ambito delle proprie
possibilità e competenze -
riconoscono
la necessità di porre in essere iniziative atte a rafforzare e
valorizzare il
ruolo del settore turismo nel quadro della programmazione
nazionale, anche tramite appositi provvedimenti
legislativi e finanziari
tesi a
un'efficace tutela dei livelli
produttivi e occupazionali e il
riequilibrio delle
condizioni che sfavoriscono
la situazione italiana
rispetto al
contesto europeo. In
particolare, le parti convengono
di
elaborare interventi congiunti nei confronti del
Governo al fine di non
pregiudicare le
prospettive di mantenimento
o di potenziale sviluppo
dell'occupazione nel
Mezzogiorno d'Italia,
gravemente compromesse dai
recenti
provvedimenti in materia di oneri sociali.
Le parti,
inoltre - tenuto
conto della specifica caratteristica di
intersettorialità del turismo e della sua forte
dipendenza dal contesto
economico contiguo
con particolare riferimento
alle problematiche
dell'ambiente, del
trasporto e, in
generale, delle carenze
infrastrutturali
nel suo insieme - intendono promuovere
ad ogni livello
iniziative
idonee al fine di realizzare un quadro di riferimento economico
ed istituzionale efficace per lo sviluppo del
turismo e, in particolare,
per
porre in essere condizioni omogenee rispetto agli altri settori.
In tale
contesto le parti valutano indifferibile l'adozione di strumenti e
l'impegno di
risorse che consentano una organica politica di promozione
del
sistema Paese adeguata rispetto al contributo offerto dal turismo alla
formazione
della ricchezza nazionale.
In
questo quadro si colloca anche la necessità di riforma della disciplina
legislativa
del settore e in particolare della legge quadro sul turismo al
fine di
attivare forme di sostegno e di agevolazione degli investimenti
diretti
alla riqualificazione dell'offerta, dell'intermediazione turistica
nel suo
complesso,
all'incentivazione della domanda,
allo sviluppo
dell'occupazione
e della sua qualificazione.
PROTOCOLLO
IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
E
RELAZIONI ISTITUZIONALI
1) L'evoluzione degli standard qualitativi
delle imprese e dei servizi
offerti alla clientela assumono per le
parti valenza strategica per lo
sviluppo del settore. Tale obiettivo si
persegue prevalentemente mediante
la
valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla
formazione professionale.
2) La
professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune
delle parti, da essa dipendono lo sviluppo
del settore e la sua capacità
competitiva sui mercati internazionali.
3) I processi di riforma dei sistemi
educativi, formativi e del mercato
del
lavoro, che interessano oggi l'Italia e la maggior parte dei paesi
europei,
individuano l'occupabilità e l'adattabilità come riferimenti
chiave delle politiche e degli strumenti
operativi di riferimento.
4) Si
manifesta l'esigenza di
sperimentare metodi e
strumenti
propedeutici alla definizione di un nuovo
patto sociale, coerente con le
esigenze di flessibilità del settore,
basato sull'accesso alle competenze
lungo tutto l'arco della vita, anche al
fine di garantire nel tempo il
mantenimento e lo sviluppo del capitale
personale di competenze, risorsa
primaria di occupabilità.
5) Le
parti sociali, riconoscendo
grande importanza al ruolo
della
formazione, hanno promosso un progetto sperimentale sull'apprendistato
denominato "Verso il 2000ö approvato
dal Ministero del lavoro e finanziato
dal Fondo Sociale Europeo.
6) Il
sistema degli Enti bilaterali del turismo, nelle sue
diverse
articolazioni, ha assunto come propria
priorità lo sviluppo di un sistema
di
formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una
propria
riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti
formativi,
la flessibilizzazione dell'accesso alla formazione per
lavoratori ed imprese, l'integrazione tra
sistemi.
7) Con il presente contratto, le parti
ribadiscono il valore strategico
della
formazione professionale;
individuano gli opportuni strumenti
normativi capaci di agevolare l'ingresso e
la permanenza nel settore dei
lavoratori
in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata
esperienza
professionale, individuando negli Enti bilaterali la
sede
idonea per l'esame concertato delle
relative problematiche e la promozione
delle conseguenti iniziative.
8) In conseguenza di ciò, le parti hanno:
- sviluppato le possibilità di ricorso agli
istituti che agevolano la
formazione
professionale dei lavoratori
neo-assunti e la formazione
continua dei lavoratori in servizio;
- riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare
riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo
parziale, lavoro ripartito,
lavoro temporaneo e contratti a tempo
determinato;
- consolidato la rete degli Enti bilaterali
e dei Centri di servizio
evidenziandone il ruolo strategico
in funzione della
formazione
professionale e dell'agevolazione
dell'incontro domanda-offerta di lavoro
9) Le
parti, vista l'attività in
materia di formazione professionale
sviluppata anche attraverso l'EBNT e dalle
sue articolazioni territoriali,
preso atto di quanto previsto in materia di
formazione professionale:
- dalla legge n. 236/93;
- dal Protocollo 23.7.93;
- dalla legge n. 196/97;
- dal Patto per il lavoro 24.9.96;
- dal Patto sociale per lo sviluppo e
l'occupazione del 23.12.98;
- dai nuovi provvedimenti in materia di
formazione degli apprendisti;
- dal Masterplan sulla formazione
professionale;
- dalla
riforma dei cicli scolastici e dei sistemi
di formazione
superiore;
al fine di potenziare le azioni intraprese
s'impegnano congiuntamente a
richiedere
alle competenti istituzioni
pubbliche una maggiore
e
rinnovata
attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati
al
settore, con particolare riferimento
all'attivazione degli
investimenti che possono essere
realizzati per il tramite degli Enti
bilaterali nel campo della formazione
continua.
10) In
questo quadro, le
parti, considerata la
competenza primaria
assegnata
alle Regioni in materia di
formazione professionale e di
turismo, s'impegnano a sviluppare il
confronto, anche tramite gli Enti
bilaterali, con gli Assessorati regionali
alla formazione professionale e
al turismo al fine di realizzare le
opportune sinergie tra le rispettive
iniziative.
11) Le parti ritengono necessaria l'attivazione
di una sede istituzionale
di
confronto sul turismo tra Governo
e Parti sociali con particolare
riferimento allo sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane e alla
formazione professionale; le parti, infine,
opereranno affinché simili
sedi istituzionali possano essere attivate
anche al livello regionale.
Dichiarazione
congiunta.
Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal
Protocollo 23.7.93, e al
fine di
garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle
aziende, richiedono al Governo l'adozione di un
provvedimento legislativo
finalizzato alla
generalizzazione del presente
sistema normativo
contrattuale, anche
con riferimento al regime
contributivo che sarà
stabilito
per la contrattazione di 2° livello.
Le parti
stipulanti convengono che
qualsiasi riduzione di
oneri o
qualsiasi
trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il
presente contratto
dovesse concedere
posteriormente alla stipula
del
presente contratto
ad una qualsiasi
altra Organizzazione, è
automaticamente
esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.
Titolo
I - VALIDITà E SFERA DI APPLICAZIONE
Articolo
1.
1) Il presente CCNL disciplina i rapporti di
lavoro tra le aziende sotto
indicate ed il relativo personale
dipendente:
I)
AZIENDE ALBERGHIERE
a) alberghi,
hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno
degli
anziani, pensioni e locande;
ristoranti, self-services, tavole
calde, caffè e bar annessi; servizio di
mensa per il personale dipendente;
ogni
altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio
alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e
altri esercizi di cui al
successivo punto III annessi agli alberghi e
pensioni con licenze separate
e
con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte
integrante del complesso dell'azienda
alberghiera e purché vi sia gestione
diretta dell'albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari.
II)
COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
a) campeggi e villaggi turistici non aventi
caratteristiche alberghiere.
III)
AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che
self-services, fast-foods,
trattorie,
tavole calde, osterie con cucina, pizzerie,
rosticcerie,
friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole
trattorie ed osterie con cucina,
che abbiano non più di 9 camere per
alloggio;
- caffè, bar, snack
bar, bottiglierie, birrerie,
fiaschetterie,
latterie e ogni altro esercizio ove si
somministrano e vendono alimenti e
bevande di cui agli artt. 3 e 5, legge
25.8.91 n. 287;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e
simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi
di pasticceria e
confetteria, reparti di pasticceria
e
confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari;
sale da biliardo e altre
sale giochi autorizzate dalla vigente
normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria
anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti
di ristoro nelle stazioni
ferroviarie (buffets di stazione),
aeroportuali, marittime, fluviali,
lacuali e piscinali; servizi di
ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione
sulle piattaforme petrolifere;
- aziende
addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione
dei pasti (catering e altre);
- aziende per la ristorazione collettiva in
appalto (mense aziendali e
simili) e servizi sostitutivi di mensa;
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali
e simili);
e) pubblici
esercizi sopra elencati annessi
a stabilimenti balneari,
marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad
alberghi diurni, a palestre e
impianti sportivi;
f) aziende per la somministrazione al
domicilio del cliente;
g) ogni altro esercizio in cui si
somministrano alimenti e bevande.
IV) STABILIMENTI
BALNEARI
a) stabilimenti balneari marini, fluviali,
lacuali e piscinali.
V)
ALBERGHI DIURNI
VI)
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
a) imprese di viaggi e turismo:
intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione
compresa
nella
ragione sociale o indicata nella
licenza di esercizio e
dalla
denominazione delle eventuali dipendenze
(Agenzie, Uffici, Sedi,
Filiali,
Succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte
le attività di cui all'art. 9, legge 17.5.83
n. 217;
b) operatori privati,
associazioni del tempo
libero, culturali,
religiose, studentesche giovanili e simili,
in quanto svolgano attività
d'intermediazione e/o organizzazione
turistica comunque esercitata.
VII)
PORTI E APPRODI TURISTICI
a) porti turistici, approdi turistici, punti
di ormeggio.
VIII)
RIFUGI ALPINI
Dichiarazione
a verbale.
Le parti
s'impegnano ad incontrarsi entro l'1.7.01 per definire
le
modalità di
estensione del presente CCNL al personale dipendente dalle
aziende di
cui all'art. 16, legge 13.5.99 n. 133
e al Decreto del
Ministero
delle finanze 31.1.00 n. 29 (sale bingo).
Nota a
verbale.
Il
presente contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche
- esempio:
commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e
pararicettive,
alla condizione che le relative licenze siano intestate al
titolare dell'azienda turistica. Il
contratto si applica
altresì ai
lavoratori
di nazionalità straniera.
Chiarimento
a verbale.
1) Laddove nel testo contrattuale originale o
a stampa è stato usato il
termine "alberghi" ci si è intesi
riferire alle "aziende alberghiere" di
cui al punto I, art. 1.
2) Laddove nel testo contrattuale originale o
a stampa è stato usato il
termine "pubblici esercizi" ci si
è intesi riferire alle "aziende pubblici
esercizi" di cui al punto III, art. 1.
3) Laddove nel testo contrattuale originale o
a stampa è stato usato il
termine
"Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di
viaggi e turismo" di cui al punto VI,
art. 1.
4) Laddove nel testo contrattuale originale o
a stampa è stato usato il
termine
"Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico-
ricettivi
dell'aria aperta" di cui
al punto II, art. 1.
Le norme
dell'Accordo 27.3.79 con il quale è stata convenuta l'applicazione del
presente contratto al settore Campeggi hanno
trovato inserimento generale
e
specifico nei rispettivi istituti e articoli del
presente testo a
stampa.
Articolo
2.
1) Il
presente CCNL disciplina
in maniera unitaria per
tutto il
territorio
della Repubblica italiana i rapporti
di lavoro a
tempo
indeterminato e, in quanto compatibili con
le disposizioni di legge, i
rapporti di lavoro a tempo determinato.
2) Esso deve essere considerato un complesso
unitario ed inscindibile e
costituisce
in ogni sua norma e nel suo
insieme un trattamento minimo
inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle
aziende di cui
al
precedente
art. 1 anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4,
legge 5.8.78 n. 502 e successive
modificazioni.
3) Il presente contratto sostituisce ed
assorbe ad ogni effetto le norme
di
tutti i precedenti CCNL e Accordi speciali del
settore turistico,
nonché le norme e le consuetudini locali, in
quanto da esso disciplinate,
riferentisi alle medesime aziende elencate
nel precedente articolo.
4) Per
quanto non previsto
dal presente contratto
valgono le
disposizioni di legge vigenti in materia.
5) Restano salve le condizioni di miglior
favore.
Articolo
3.
1) Laddove si riscontri la sussistenza di
servizi organizzati in comune
da più unità aziendali aventi o meno un
unico titolare o una unica ragione
sociale, il personale ivi adibito è
regolamentato da tutte le norme del
presente contratto.
2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi
organizzati esclusivamente
per gli usi delle unità aziendali
interessate e con esclusione di servizi
verso terzi.
Titolo
II - RELAZIONI SINDACALI
Capo I
û DIRITTI DI INFORMAZIONE
LIVELLO
NAZIONALE
Articolo
4.
1) Le parti, ferma restando l'autonomia
dell'attività imprenditoriale e
le prerogative proprie dell'imprenditore e
quelle delle OOSS, tenuto conto
delle caratteristiche in cui si articola
l'attività turistica in generale,
convengono
sulla necessità di promuovere una
politica turistica da
attuarsi
avvalendosi dello strumento
della programmazione e
di una
correlativa legge quadro.
2) A
tal fine, annualmente in uno specifico incontro
congiunto da
tenersi
di norma entro il 1° trimestre, le Associazioni imprenditoriali
firmatarie
comunicheranno alle OOSS
nazionali dei lavoratori
dati
conoscitivi
concernenti le dinamiche strutturali del
settore e le
prospettive
di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni
occupazionali.
3) Saranno
altresì oggetto di
esame congiunto le
iniziative di
programmazione della politica turistica nonché lo stato di
attuazione
della legge quadro.
4) In
tali incontri le
parti potranno adottare nei confronti
dei
competenti
Organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una
politica attiva del lavoro, che, tenendo
conto delle esigenze specifiche
del mercato e delle particolari
caratteristiche strutturali del settore,
possa condurre alla realizzazione delle
necessarie riforme della normativa
relativa al collocamento e alla elevazione
professionale dei lavoratori;
ciò
al fine di conseguire una maggiore efficienza e
funzionalità del
servizio
e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con
riferimento
alla migliore utilizzazione
degli impianti attraverso il
prolungamento della stagione derivante dalla
soluzione dei problemi che ne
condizionano l'attuazione.
5) Le
parti, al fine di promuovere una
maggiore garanzia dell'utenza
turistica
e una più effettiva tutela dei diritti della collettività,
concordano
sulla necessità di
incentivare specifiche politiche
di
riqualificazione del settore turistico
ispirate al criterio
della
salvaguardia e del recupero dell'equilibrio
ambientale.
6) Pertanto, anche in relazione al reciproco
intendimento di cui alla
premessa del presente contratto, convengono
sull'opportunità di dotarsi di
strumenti che, nelle aree di spiccata
vocazione turistica, consentano di
valutare
- avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei
beni
artistici, culturali e paesaggistici -
l'impatto ambientale delle attività
produttive
nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni
infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla
composizione e la
qualità
dell'occupazione.
LIVELLO
TERRITORIALE
Articolo
5.
1) Annualmente, a richiesta delle OOSS
dei lavoratori, in
appositi
incontri a livello regionale, le
Organizzazioni imprenditoriali forniranno
dati
conoscitivi relativi ai
piani di sviluppo e ristrutturazione,
articolati per settori omogenei.
2) In
tale contesto le parti effettueranno un esame
congiunto dei
prevedibili effetti che le prospettive
turistiche - come determinate dalle
dinamiche
strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione,
dalle
ripercussioni della situazione
ambientale e del territorio -
potranno avere sull'andamento globale
dell'occupazione.
Chiarimento
a verbale.
Per quanto concerne le "Imprese di viaggi e
turismo" si precisa che per
"livello territoriale" ai fini del
presente contratto ci
s'intende
riferire
al livello regionale.
LIVELLO
AZIENDALE
Articolo
6.
1) Le
imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito
del
settore, distribuite in più esercizi
dislocati in più zone del territorio
nazionale o regionale e aventi rilevante
influenza nel settore turistico
in
cui operano, in quanto
strategicamente collegate alle esigenze di
sviluppo della economia nazionale e
regionale, e le aziende che occupino
oltre
100 dipendenti, forniranno a richiesta delle parti,
di norma
annualmente
in un apposito incontro, alle
OOSS competenti, nazionali,
regionali o territoriali, informazioni sulle
prospettive aziendali e su
eventuali programmi che comportino nuovi
insediamenti.
2) Nel
corso di tale
incontro le OOSS
verranno informate delle
prevedibili
implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della
loro
localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei
lavoratori, con particolare riguardo
all'occupazione e alla mobilità del
personale.
3) Le
OOSS dei lavoratori verranno informate preventivamente delle
eventuali
modifiche ai piani già esposti e
che comportino sostanziali
variazioni dei livelli occupazionali.
Capo II
- PARI OPPORTUNITà, UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, POLITICA ATTIVA
DEL LAVORO
Articolo
7.
1) Le
parti convengono sulla
opportunità di realizzare, in attuazione
della Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635 e
delle disposizioni legislative
in
tema di parità
uomo-donna, interventi che favoriscano
parità di
opportunità uomo-donna nel lavoro anche
attraverso attività di studio e di
ricerca finalizzate alla promozione e
attivazione di azioni positive ai
vari
livelli contrattuali e di
confronto (nazionale, territoriale,
aziendale) a favore delle lavoratrici.
2) Viene
costituito un gruppo
paritetico di lavoro
per le pari
opportunità, con il compito di:
a) svolgere attività di studio e di ricerca,
nell'ambito delle attività
dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai
vari livelli, anche al fine di
acquisire elementi conoscitivi per
analizzare l'andamento dell'occupazione
femminile nel settore, utilizzando a tal
fine dati disaggregati per sesso,
livello d'inquadramento professionale e
tipologia dei rapporti di lavoro;
b) verificare la legislazione vigente e le
esperienze in materia, anche
confrontandole con la situazione degli altri
settori a livello nazionale e
con le altre situazioni nei Paesi della CE;
c) predisporre schemi di progetti di
"Azioni positive".
3) L'eventuale adesione delle
aziende agli schemi di progetto
di
formazione
professionale concordemente definiti
e recepiti dalle
Organizzazioni stipulanti il CCNL, dei quali le parti promuoveranno la
conoscenza,
costituisce titolo per la fruizione dei
benefici previsti
dalle disposizioni di legge vigenti in
materia.
4) Il
gruppo di lavoro
di cui al comma 2 del presente
articolo si
riunirà
di norma trimestralmente ed
annualmente riferirà sull'attività
svolta alle Organizzazioni stipulanti.
Articolo
8.
1) Le Organizzazioni imprenditoriali
s'impegnano a contrattare a livello
regionale
con le Regioni e i Sindacati forme di
utilizzazione degli
impianti nei periodi di cosiddetta
"bassa stagione" in collegamento con le
iniziative
della regione, anche
nel quadro delle
politiche di
scaglionamento delle vacanze indicate dalle
Confederazioni e dalle altre
Federazioni
di categoria; a livello
regionale sarà definito, mediante
trattative tra le Associazioni
imprenditoriali, le Regioni e i Sindacati,
un regime di bassi prezzi particolarmente
nei periodi di cosiddetta "bassa
stagione" a favore di:
a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi
di
cure termali;
b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura
termale, marina, montana, ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente o
con le famiglie periodi di
vacanze non estive per cure termali, marine,
montane, ecc. o a scopi di
ricerca culturale;
d) lavoratori di altri Paesi che tramite le
Regioni o gli Enti turistici
confederali
utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attività
culturali.
2) Saranno altresì contrattate tra
Associazioni imprenditoriali, Regioni
e Sindacati forme di sostegno anche
economico per favorire le attività di
formazione professionale.
Articolo
9.
1) Le
parti, anche in relazione a quanto
previsto dalla riforma del
collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota
in materia di
avviamento al lavoro, s'impegnano a
ricercare congiuntamente, a livello
regionale
per settori o
per l'intero comparto o per
singole aree
subregionali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di
manodopera e le esigenze relative
di qualificazione, le procedure di ricerca e
disponibilità di lavoro extra
e surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute
più
idonee al conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo.
2) Sempre a livello regionale, anche per aree
subregionali omogenee, le
parti s'impegnano a definire attraverso
specifici accordi negoziali:
a) gli
interventi idonei per realizzare il controllo sociale
sui
programmi di qualificazione e
riqualificazione predisposti dalle Regioni
anche con riferimento a quanto previsto in
materia di diritto allo studio
dal comma 10 del successivo art. 116;
b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento
professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione
anche attraverso la partecipazione delle
stesse Parti sociali alla loro
gestione.
3) Le parti, altresì, convengono di
incontrarsi anche con le Regioni per
verificare
gli obiettivi di sviluppo del settore con
gli obiettivi
programmatici regionali con particolare
riferimento ai problemi
dell'utilizzazione degli impianti,
dell'occupazione, del prolungamento
della
stagione con la previsione dei
relativi periodi di occupazione,
della formazione e riqualificazione
professionale.
4) Negli
incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi
derivanti
dall'applicazione delle norme del CCNL in tema di orari di
lavoro
e loro distribuzione, anche in rapporto
alla possibilità di
modificare
le norme che disciplinano gli orari di apertura e
chiusura
delle attività.
5) Le
parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a
livello di area turistica omogenea in
rapporto alla possibilità di attuare
gli
obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore,
del prolungamento della stagione e
dell'occupazione.
Capo
III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Articolo
10.
1) La
contrattazione integrativa
si svolge a livello aziendale
o
territoriale.
2) I relativi accordi hanno durata pari a 4
anni.
3) Le piattaforme per la negoziazione dei
contratti integrativi saranno
presentate
in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3
mesi prima della scadenza e, comunque, non
prima del 31.12.99.
4) In
occasione della contrattazione integrativa saranno
garantite
condizioni di assoluta normalità sindacale
con esclusione in particolare
del
ricorso ad agitazioni, per un periodo di 2 mesi dalla presentazione
della piattaforma rivendicativa e comunque
fino a 2 mesi successivi alla
scadenza dell'accordo precedente.
5) I
contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle
organizzazioni aderenti alle parti
stipulanti il presente contratto. In
considerazione del nuovo assetto assunto
dalla contrattazione integrativa
territoriale, le singole Organizzazioni
nazionali si riservano la facoltà
di partecipare ai relativi negoziati.
6) I contratti integrativi aziendali sono
negoziati dall'azienda e dalle
strutture
sindacali aziendali dei
lavoratori unitamente alle
Organizzazioni stipulanti il presente
contratto ai relativi livelli di
competenza.
7) Di
norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per
singoli comparti.
8) Ferme restando le disposizioni dei
contratti integrativi territoriali
che
abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di 2° livello si
svolge:
a) a livello aziendale per le aziende che
occupano più di 15 dipendenti;
b) a
livello territoriale per le aziende che occupano sino
a 15
dipendenti e, comunque, per le aziende che
occupino più di 15 dipendenti
laddove nelle stesse non si svolga la
contrattazione aziendale; per le
agenzie
di viaggio il livello
territoriale cui operare riferimento è
quello regionale;
c) a
livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva,
salvo quanto appresso specificato in materia
di contrattazione a livello
di unità produttiva.
9) Il rinvio alla contrattazione territoriale
potrà essere operato nelle
imprese
in cui sussista la
contrattazione integrativa aziendale o in
quelle che ricevano la piattaforma per il
contratto integrativo aziendale
esclusivamente previo accordo tra le parti.
A tal fine, le Organizzazioni
territoriali aderenti alle parti stipulanti
il presente contratto potranno
assumere
iniziative congiunte volte
a prevenire l'alimentarsi del
contenzioso.
PREMIO
DI RISULTATO
Articolo
11.
1) In
applicazione del Protocollo
23.7.93, l'erogazione di elementi
economici ulteriori rispetto a quanto già
previsto dal presente contratto
è
prevista mediante la
contrattazione integrativa che avrà ad
oggetto
erogazioni
salariali - in coerenza con le
strategie delle imprese
-
strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di
programmi
concordati tra le parti, aventi
per obiettivo, ad esempio,
incrementi di produttività, di
competitività, di qualità, di redditività.
2) Al
fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per
la
definizione degli obiettivi della
contrattazione integrativa a contenuto
economico,
le parti valuteranno preventivamente le condizioni
delle
imprese e del lavoro, le loro prospettive di
sviluppo anche occupazionale,
tenuto conto dell'andamento delle
prospettive della competitività e delle
condizioni essenziali di redditività.
3) Laddove
sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche
parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta
nell'ambito delle nuove erogazioni sopra
specificate. La parte fissa sarà
conservata.
4) Gli
importi dei nuovi elementi economici integrativi di
cui al
presente articolo sono variabili e non predeterminabili
e non sono utili
ai fini di alcun istituto legale e
contrattuale.
5) Le erogazioni di cui sopra avranno
caratteristiche tali da consentire
l'applicazione del particolare trattamento
contributivo previsto dall'art.
2, DL 25.3.97 n. 67, convertito nella legge
23.5.97 n. 135.
6) Salvo diverse intese locali, per le
aziende stagionali continuano a
trovare applicazione le norme di cui agli
artt. 190, 191, 192, 241, 242,
243
e 280 del presente CCNL, con
conseguente inapplicabilità delle
disposizioni inerenti il premio di
risultato.
MATERIE
DELLA CONTRATTAZIONE
Articolo
12.
1) Le
parti si danno
atto che la contrattazione integrativa, nel
rispetto di quanto previsto al punto 3) del
capitolo assetti contrattuali
del Protocollo 23.7.93, che s'intende
integralmente richiamato, non potrà
avere per oggetto materie già definite in
altri livelli di contrattazione,
salvo quanto espressamente stabilito dal
presente contratto.
2) Fermo restando che la contrattazione
integrativa aziendale è ammessa
nelle
aziende che occupino più di 15 dipendenti, al
2° livello di
contrattazione, territoriale o aziendale,
disciplinato dai commi 8 e 9,
art. 10, sono demandate le seguenti materie:
a) azioni
a favore del
personale femminile, in
attuazione della
Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.84 e
della legge n. 125 del 10.4.91,
in coerenza con quanto convenuto in materia
a livello nazionale;
b) il
superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel
caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) la definizione di eventuali limiti massimi
superiori o limiti minimi
inferiori
della durata della prestazione
lavorativa ridotta superiori
rispetto a quanto previsto dall'art. 66;
d) la stipula di contratti a tempo
determinato con lavoratori studenti,
ai
sensi del comma 1, art. 23,
legge n. 56/87, regolandone l'eventuale
computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla
norma
suddetta
nonché il compenso
tenendo conto del
ridotto contributo
professionale apportato dai lavoratori che
non abbiano ancora completato
l'iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di
utilizzo dei contratti a tempo
determinato e dei contratti di lavoro
temporaneo ai sensi dell'art. 75 del
presente contratto;
f) interruzione dell'orario giornaliero di
lavoro (artt. 90, 97 e 359);
g) intervallo per la consumazione dei pasti
(art. 99);
h) ripartizione dell'orario giornaliero di
lavoro (artt. 287 e 381);
i) distribuzione degli orari, dei turni
di lavoro, degli eventuali
riposi di conguaglio;
j) articolazione dei turni di riposo
settimanale nelle aziende che non
attuano la chiusura settimanale obbligatoria
a turno ai sensi di legge;
k) eventuale istituzione del lavoro a turno:
intendendosi per tale il lavoro prestato in 1
dei 3 o più turni
giornalieri avvicendati nell'arco delle 24
ore;
l) l'adozione di ulteriori diversi regimi di
flessibilità dell'orario di
lavoro settimanale normale rispetto a quanto
previsto dall'art. 95;
m) diverse modalità di godimento dei permessi
conseguenti alla riduzione
dell'orario di lavoro annuale di cui
all'art. 91 reclamate da particolari
esigenze produttive aziendali;
n) il recupero delle ore di lavoro perse per
forza maggiore o periodi di
minor
lavoro secondo quanto previsto dall'art. 98;
o) diverse regolamentazioni dell'orario annuo
complessivo di cui
all'art.
96;
p) qualifiche esistenti in azienda non
equiparabili a quelle comprese
nella
classificazione del presente contratto;
q) l'individuazione di peculiari qualifiche
reclamate dalla specificità
delle
singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal
presente
contratto;
r) misura del risarcimento per rotture e
smarrimento oggetti (art. 121);
s) premio di risultato di cui all'art. 11;
t) regolamentazione nastro orario stagionali
(art. 185);
u) ambiente di lavoro e tutela della salute e
dell'integrità fisica dei
lavoratori
nell'ambito delle norme dell'art. 9, legge 20.5.70 n. 300;
3) Le seguenti materie restano demandate alla
esclusiva competenza della
contrattazione integrativa territoriale:
a) l'elaborazione e la definizione di
schemi di convenzioni di
cui
all'art. 17, legge 28.2.87 n. 56, al fine
della sua concreta attuazione;
b) programmi di formazione per l'attuazione
dei contratti di formazione
e lavoro (CFL) di cui al presente contratto
fermo restando quanto previsto
dall'art. 1, comma 6, Accordo quadro sui
CFL, nonché specifici accordi in
materia di apprendistato relativamente alla
durata dei rapporti di lavoro
ed
al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati
anche con riferimento a quanto
previsto dall'art. 21, comma 4, legge
28.2.87 n. 56;
c) la definizione di meccanismi analoghi a
quanto previsto dall'art. 82
volti ad agevolare ulteriormente
l'inserimento dei giovani nel mercato del
lavoro;
d) la definizione di
ulteriori fattispecie ed eventi similari
e/o
qualifiche per le quali è consentita
l'assunzione di lavoratori extra in
aggiunta rispetto a quanto previsto
dall'art. 74;
e) l'individuazione di ulteriori qualifiche
per le quali è consentito
l'apprendistato, nonché la definizione di
una maggiore durata del periodo
di apprendistato;
f) la definizione di ulteriori ipotesi di
applicazione del comma 1, art.
23, legge n. 56/87, e maggiori percentuali
rispetto a quanto stabilito dal
presente contratto;
g) differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento
della formazione interna ed esterna degli
apprendisti, ai sensi dell'art.
58, comma 2;
h) la definizione delle iniziative relative alle
funzioni per le quali è
istituito
l'Ente bilaterale: la
formazione, la riqualificazione
professionale, l'incontro tra domanda ed
offerta di lavoro, e quant'altro
previsto dagli statuti, la cui attuazione è
demandata all'Ente stesso. Ciò
in
relazione alle concrete esigenze territoriali e
dei comparti e
nell'ambito
delle disponibilità esistenti.
Nella definizione delle
suddette iniziative si terrà conto delle
previsioni comunitarie, nazionali
e regionali in materia al fine di realizzare
possibili sinergie;
i) la
determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga
secondo quanto previsto dall'art. 74;
j) assegnazione della percentuale di servizio
per i banchetti e simili
agli interni (art. 301);
k) definizione delle modalità di calcolo
della percentuale di servizio
al personale tavoleggiante dei locali
notturni (art. 319);
l) definizione di eventuali diversi sistemi
di retribuzione per usi e
consuetudini locali;
m) determinazione dei trattamenti integrativi
salariali per i dipendenti
dalle aziende della ristorazione collettiva
(art. 335);
n) determinazione del compenso fisso ai
maitres o capi camerieri (art.
307);
o) determinazione del compenso fisso per il
servizio a domicilio e per i
banchetti (art. 304);
p) determinazione della misura della
trattenuta cautelativa (artt. 284,
357 e 378);
q) determinazione della percentuale di servizio
e dei criteri di
ripartizione (art. 298);
r) determinazione di un'indennità per il personale assunto
a tempo
determinato
da corrispondersi in caso di
chiusura dell'azienda per
epidemie e per altre cause similari
(stabilimenti balneari);
s) eventuali deroghe a quanto stabilito dall'art.
365;
t) clausole di uscita (art. 13);
u) contratti a termine e aziende di stagione
(artt. 190, 191, 192, 236,
241, 242 e 280);
v) la
disciplina delle modalità di
svolgimento dell'apprendistato in
cicli stagionali, fermo restando quanto
previsto al comma 8, art. 52;
w) la
disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione e lavoro
in cicli stagionali;
x) retribuzione onnicomprensiva (art. 14);
y) decisioni
in caso di epidemie o di altre
cause di forza maggiore
(artt. 196, 247, 281, 375);
z) funzionamento Commissioni paritetiche
(artt. 226, 270 e 426);
aa)
costituzione dei Centri di servizio di cui all'art. 19.
4) Per
le aziende di ristorazione
collettiva e servizi, le seguenti
materie
sono demandate alla esclusiva
competenza della contrattazione
integrativa provinciale:
a) l'individuazione di ulteriori qualifiche
per le quali è consentito
l'apprendistato, nonché la definizione di
una maggiore durata del periodo
di apprendistato;
b) la definizione di ulteriori ipotesi di
applicazione del comma 1, art.
23, legge n. 56/87, e maggiori percentuali
rispetto a quanto stabilito dal
presente contratto;
c) il
superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel
caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
d) l'individuazione di peculiari qualifiche
reclamate dalla specificità
delle
singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste
dal
presente contratto;
e) premio di risultato di cui all'art. 11;
f) clausole di uscita (art. 13).
5) Per
le aziende di ristorazione
collettiva e servizi, le seguenti
materie
sono demandate alla esclusiva
competenza della contrattazione
nell'unità produttiva:
a) azioni
a favore del
personale femminile, in
attuazione della
Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.84
e dalla legge n. 125 del 10.4.91,
in coerenza con quanto convenuto in materia
a livello nazionale;
b) la definizione di eventuali limiti massimi
superiori o limiti minimi
inferiori
della durata della prestazione
lavorativa ridotta superiori
rispetto a quanto previsto dall'art. 66;
c) intervallo per la consumazione dei pasti
(art. 99);
d) ripartizione dell'orario giornaliero di
lavoro (art. 287);
e) distribuzione degli orari, dei turni
di lavoro, degli eventuali
riposi di conguaglio;
f) articolazione dei turni di riposo
settimanale nelle aziende che non
attuano la chiusura settimanale obbligatoria
a turno ai sensi di legge;
g) eventuale istituzione del lavoro a turno:
intendendosi per tale il lavoro prestato in 1
dei 3 o più turni
giornalieri avvicendati nell'arco delle 24
ore;
h) l'adozione di ulteriori diversi regimi di
flessibilità dell'orario di
lavoro settimanale normale rispetto a quanto
previsto dall'art. 95;
i) diverse modalità di godimento dei permessi
conseguenti alla riduzione
dell'orario di lavoro annuale di cui
all'art. 91 reclamate da particolari
esigenze produttive aziendali;
j) il recupero delle ore di lavoro perse per
forza maggiore o periodi di
minor lavoro secondo quanto previsto
dall'art. 98;
k) diverse
regolamentazioni
dell'orario annuo complessivo
di cui
all'art. 96;
l) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese
nella classificazione del presente
contratto;
m) misura del risarcimento per rotture e
smarrimento oggetti (art. 121);
n) ambiente di lavoro e tutela della salute e
dell'integrità fisica dei
lavoratori nell'ambito delle norme dell'art.
9, legge 20.5.70 n. 300.
CLAUSOLE
DI USCITA
Articolo
13.
1) Ferma
restando l'applicabilità
delle disposizioni di
legge che
regolano i contratti di riallineamento, al
fine di salvaguardare i livelli
occupazionali e di favorire la normalizzazione delle
condizioni di
concorrenza
tra le imprese, in presenza
di situazioni di
crisi
verificatesi nei territori non ricompresi nell'obiettivo 1,
accertate
dalle
Organizzazioni nazionali
stipulanti il presente accordo,
sarà
possibile, previa intesa territoriale di cui
al comma seguente, prevedere
modulazioni differenti degli aumenti
contrattuali di cui al presente CCNL.
2) Ai predetti accordi è riconosciuta validità
pari a quella attribuita
al
CCNL, a condizione
che i programmi si concludano
entro un arco
temporale
non superiore al periodo di
vigenza contrattuale e
che i
relativi accordi vengano sottoscritti anche
dalle Organizzazioni nazionali
stipulanti il CCNL.
RETRIBUZIONE
ONNICOMPRENSIVA
Articolo
14.
1) Tenuto conto delle peculiari
caratteristiche del mercato del lavoro
turistico, con particolare riferimento alle
prassi che contraddistinguono
il
lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui
all'art.
12 può regolamentare, in via
sperimentale, sistemi di
retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli
elementi
salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi
previsti dalla legge e/o dalla
contrattazione collettiva, con esclusione
del TFR.
2) Ai
fini di cui
sopra, l'eventuale conglobamento del lavoro
straordinario è utile sino a concorrenza del
numero di ore conglobate, con
conseguente esclusione di sistemi di
forfettizzazione.
Dichiarazione
congiunta.
Al fine
di favorire la normalizzazione delle condizioni d'impiego della
manodopera
e di concorrenza tra le imprese, le Organizzazioni territoriali
dei datori
di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il
presente
accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per
richiedere congiuntamente al Ministero del
lavoro e della
previdenza
sociale l'adozione di apposite tabelle di
retribuzione medie agli effetti
del calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale ai sensi
dell'art.
6, RDL 14.4.39 n. 636 e dell'art. 35, DPR 30.5.55 n. 797.
ARCHIVIO
DEI CONTRATTI
Articolo
15.
1) I
contratti integrativi territoriali saranno depositati, entro
15
giorni
dalla stipula, presso l'Archivio dei contratti istituito presso
l'Ente
Bilaterale Nazionale del settore turismo (EBNT) e, a richiesta,
potranno essere inviati al CNEL.
Capo IV
- ENTI BILATERALI
PREMESSA
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita
la volontà di promuovere la
istituzione
e/o lo sviluppo degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio
e di
regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del
consenso e
del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso
che l'attività
degli Enti bilaterali e dei Centri di
servizio non può
essere sostitutiva di quella propria delle parti
sociali, hanno convenuto
di disciplinare come segue l'istituzione ed il
funzionamento degli Enti
bilaterali
e dei Centri di servizio.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti
affidano all'EBNT lo
svolgimento di una
ricognizione degli
accordi
locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più
ampia
diffusione del sistema della bilateralità.
Dichiarazione
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Le OOSS
dei lavoratori ritengono che le situazioni locali
in essere
rappresentano utili
strumenti per un consolidamento
del sistema della
bilateralità
nel settore del turismo.
ENTE
BILATERALE NAZIONALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO
Articolo
16.
1) Le parti convengono di istituire l'Ente
Bilaterale Nazionale Unitario
del Settore Turismo (EBNT), regolato da
apposito statuto.
2) L'EBNT
costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività
individuate
dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in
materia di
occupazione, mercato del lavoro,
formazione e qualificazione
professionali. A tal fine, l'EBNT attua
ogni utile iniziativa, e, in
particolare:
a) programma
ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo
del
settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo
stato
e sulle previsioni
occupazionali, anche coordinando
indagini e
rilevazioni, elaborando stime e proiezioni
finalizzate, tra l'altro, a
fornire alle parti il supporto tecnico
necessario alla realizzazione degli
incontri annuali di informazione;
b) provvede
al monitoraggio e rilevazione
permanente dei fabbisogni
professionali e formativi del settore ed
elabora proposte in materia di
formazione
e qualificazione professionale, anche in relazione
a
disposizioni legislative nazionali e
comunitarie e in collaborazione con
le
Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le
condizioni
più opportune per la loro
pratica realizzazione a livello
territoriale;
c) provvede
al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo
dei
sistemi di riconoscimento delle competenze per gli
addetti del
settore;
d) riceve
dalle Organizzazioni
territoriali gli accordi
collettivi
territoriali e aziendali, curandone le
raccolte e provvede, a richiesta,
alla loro trasmissione al CNEL agli effetti
di quanto previsto dalla legge
n. 936/86;
e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e l'offerta di
lavoro
e per il monitoraggio del
mercato del lavoro e delle
forme
d'impiego;
f) attiva
una specifica funzione
di formazione dei
lavoratori
appartenenti alla categoria dei Quadri;
g) riceve
ed elabora, a
fini statistici, i
dati forniti dagli
Osservatori territoriali sulla realizzazione
degli accordi in materia di
CFL e apprendistato nonché dei contratti a
termine;
h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure
professionali, al fine del migliore utilizzo
dei CFL;
i) svolge
i compiti allo
stesso demandati dalla
contrattazione
collettiva
in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro;
l) svolge
i compiti allo
stesso demandati dalla
contrattazione
collettiva in materia di sostegno al
reddito;
m) istituisce il Comitato di Vigilanza
nazionale;
n) svolge
tutti gli altri
compiti allo stesso
demandati dalla
contrattazione collettiva e/o dalle norme di
legge.
3) Gli organi di gestione dell'EBNT saranno
composti su base paritetica
tra OOSS dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
SOSTEGNO
AL REDDITO
Articolo
17.
1) Salvo
diversa determinazione
dell'Assemblea, 30% del
contributo
contrattuale di competenza dell'Ente
Bilaterale Territoriale (EBT) è
destinato al sostegno al reddito dei
lavoratori coinvolti in processi di
ristrutturazione e/o riorganizzazione
aziendale interessati da periodi di
sospensione
dell'attività, previo accordo tra azienda e rappresentanza
aziendale,
nei limiti e
con le modalità che verranno
disciplinati
dall'EBT,
con apposito regolamento che sarà sottoposto alla preventiva
approvazione del Comitato di Vigilanza
nazionale.
2) Nei territori in cui non sia costituito
l'ente bilaterale o non sia
effettivamente attivato quanto previsto al comma che precede, per le
aziende
distribuite in più territori, che versano il contributo dovuto
agli
EBT per il tramite dell'EBNT, la
quota destinata al sostegno al
reddito è accantonata in un apposito Fondo
costituito presso l'EBNT. Tali
somme saranno trasferite agli EBT che
attivino interventi di sostegno al
reddito in favore dei dipendenti delle
aziende suddette o, per i territori
in cui gli enti non attivino tali
interventi, saranno erogate direttamente
dall'EBNT,
nei limiti e con le modalità che
verranno disciplinati con
apposito regolamento.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti s'incontreranno per esaminare la
materia del sostegno al reddito
dopo la
riforma legislativa degli ammortizzatori sociali.
ENTI
BILATERALI TERRITORIALI DEL SETTORE TURISMO (EBT)
Articolo
18.
1) L'EBT
verrà costituito, di
norma a livello regionale,
e sarà
strutturato in base
alle modalità organizzative e funzionali
tassativamente definite dalle parti a livello
nazionale con apposito
Statuto e Regolamento. In caso di mancato
accordo, l'EBNT può autorizzare
in
via transitoria la costituzione
di Enti bilaterali con competenza
limitata a singoli comparti e/o a specifiche
aree territoriali.
2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla
base di accordi intervenuti
tra le parti, per singole aree omogenee
subregionali.
3) L'EBT
costituisce lo strumento per lo
svolgimento delle attività
individuate
dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro,
formazione e qualificazione professionali. A
tal fine, l'EBT promuove e
gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale
anche in collaborazione con le Regioni e gli
altri Enti competenti, anche
finalizzate
all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente
partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno
temporaneo del reddito
dei
lavoratori
coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione
che comportino la cessazione e/o la
sospensione dei rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, ovvero a finanziare
corsi di riqualificazione per il
personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei
lavoratori stagionali che
partecipino ai corsi di formazione
predisposti dall'Ente stesso, nonché
altri interventi di carattere sociale in
favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e
monitoraggio dell'attività dei
Centri
di servizio;
e) l'istituzione di una banca dati per
l'incontro tra la domanda e
l'offerta
di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle
forme
d'impiego, in collegamento con l'EBNT e con la rete degli EBT e con
i
Servizi locali per l'impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli
Organismi competenti siano
predisposti
corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al
miglioramento
culturale e professionale dei lavoratori favoriscano
l'acquisizione
di più elevati valori professionali e siano appropriati
alle
caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla
contrattazione collettiva in
materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di
lavoro.
4) L'EBT
istituisce l'Osservatorio del
mercato del lavoro,
che
costituisce
lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle
parti
in materia di
occupazione, mercato del
lavoro, formazione e
qualificazione professionale, realizzando
una fase di esame e di studio
idonea a cogliere gli aspetti peculiari
delle diverse realtà presenti nel
territorio ed a consentire la stima dei
fabbisogni occupazionali. A tal
fine, l'Osservatorio:
a) programma e organizza, al proprio livello
di competenza, le relazioni
sulle
materie oggetto di analisi
dell'EBNT inviando a quest'ultimo i
risultati, di norma a cadenza trimestrale,
anche sulla base di rilevazioni
realizzate
dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle
disposizioni di cui all'art. 9, legge n. 56/87, e con le
garanzie di
riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i
dati relativi agli accordi
realizzati
in materia di CFL, di
apprendistato nonché di contratti a
termine, inviandone i risultati, di norma a
cadenza trimestrale, all'EBNT;
c) promuove
iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del
lavoro al fine di orientare e favorire
l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro (anche rispetto ai lavoratori
extracomunitari) nonché di verificare
le
esigenze di formazione e di
qualificazione reclamate dalle diverse
esigenze territoriali, settoriali e/o di
comparto;
d) cura
la raccolta e l'invio degli
accordi territoriali ed aziendali
all'EBNT.
5) Laddove già esistano strumenti analoghi a
quelli sopra previsti, le
parti che li hanno costituiti concorderanno
le modalità per armonizzarli
con
la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni
di
miglior favore.
Dichiarazioni
a verbale.
La partecipazione di INTERSIND* nell'ambito
della rappresentanza di parte
imprenditoriale
per il comparto Pubblici Esercizi negli organi dell'EBT è
regolata
da accordi diretti tra FIPE e INTERSIND.
Le quote
contrattuali di servizio assicurate dalle agenzie di viaggio e
dai relativi
lavoratori dipendenti per
il finanziamento degli
Enti
bilaterali, per
evidenti ragioni di congruità connesse alla particolare
tipologia del
settore, verranno finalizzate ad iniziative di formazione
professionale.
Con decorrenza
dall'1.1.99 gli Enti bilaterali del comparto agenzie di
viaggio avranno struttura regionale o
pluriregionale, ferme restando le
attività, limitazioni
ed estensioni previste dal
CCNL per gli
Enti
bilaterali
per le agenzie di viaggio, nonché quanto previsto dal comma 5,
art.
18, dello statuto tipo allegato al CCNL 6.10.94.
* In
relazione alle modifiche dell'assetto associativo nel
frattempo
intervenute, FEDERRETI û Federazione Sindacale Vettori e
Servizi per la
Mobilità, è subentrata a INTERSIND nella titolarità di
tutti gli accordi
nell'ambito
del settore turismo.
CENTRI
DI SERVIZIO
Articolo
19.
1) L'Ente bilaterale di norma si articola
nell'ambito del territorio in
Centri
di servizio. La costituzione dei Centri di servizio - che potrà
avvenire
per l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con
accordo
specifico tra le
rappresentanze locali delle
rispettive
Organizzazioni nazionali stipulanti il
presente contratto. Laddove non sia
ancora istituito l'EBT, le parti potranno
promuovere la costituzione dei
Centri di servizio, d'intesa con l'EBNT.
2) Il Centro di servizio:
- cura la raccolta delle comunicazioni
effettuate dalle aziende che si
avvalgano degli strumenti di cui agli artt.
74 e 75;
- assiste le imprese che ne facciano
richiesta per la instaurazione dei
rapporti di lavoro di cui al comma 3, art. 23, legge n. 56/87, ricevendo
a
tal fine le domande dei lavoratori di cui all'art. 74
del presente
contratto;
- può svolgere compiti di segreteria tecnica
degli organismi paritetici
costituiti
dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle parti
stipulanti il presente contratto.
3) Con
accordi specifici di
livello territoriale, le
materie di
competenza delle apposite Commissioni
territoriali (CFL) saranno
trasferite ai Centri di servizio.
4) Gli
Enti bilaterali, ai
sensi di quanto previsto dal
presente
articolo
e dagli artt. 16 e 18 del
presente contratto, provvedono ad
assicurare le risorse necessarie per lo
svolgimento delle proprie attività
istituzionali, nonché quelle dei Centri di
servizio la cui istituzione sia
stata concordata a livello locale.
5) Per la pratica attuazione di quanto sopra,
si procederà come segue:
- tra le parti costituenti gli Enti
bilaterali e le parti costituenti i
Centri
di servizio, si stabilisce la
ripartizione delle attività tra
Centro di servizio ed Ente bilaterale,
nonché la conseguente attribuzione
delle risorse e le relative modalità, in
conformità a quanto stabilito dal
presente
articolo e dagli artt. 16 e 18 e dal chiarimento a verbale
e
dalla
dichiarazione a verbale posta in calce all'art. 18 del
presente
contratto;
- per i territori e/o i comparti in cui non
sia costituito il Centro di
servizio,
le relative attività saranno curate direttamente dall'Ente
bilaterale.
6) Le parti si danno atto che, per il comparto
delle agenzie di viaggio,
il
sistema degli Enti
bilaterali opera con
riferimento al livello
regionale. Pertanto, la eventuale
destinazione ai Centri di servizio delle
risorse e competenze di provenienza dal
comparto agenzie di viaggio potrà
avvenire
solo previo esplicito consenso della competente Organizzazione
imprenditoriale regionale aderente a FIAVET
nazionale.
FINANZIAMENTO
Articolo
20.
1) Al fine di assicurare operatività all'EBNT
e agli EBT, costituiti con
gli scopi e le modalità tassativamente
previsti dal presente contratto, la
quota
contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata
nella misura globale di 0,40% di paga base
e contingenza, di cui 0,20% a
carico del datore di lavoro e 0,20% a
carico del lavoratore.
2) Le
parti confermano che nelle
valutazioni per la definizione del
costo per il rinnovo contrattuale si è
tenuto conto dell'incidenza della
contribuzione per il finanziamento degli
Enti bilaterali.
3) Conseguentemente, con decorrenza
dall'1.1.97, l'impresa che ometta il
versamento delle suddette quote è tenuta a
corrispondere al lavoratore un
EDR d'importo pari a 0,20% di paga base e
contingenza.
4) L'EDR di cui al comma precedente viene
corrisposto per 14 mensilità e
non
è utile ai
fini del computo di qualsiasi istituto
legale e
contrattuale, ivi compreso il TFR.
5) Il
regolamento degli EBT
può stabilire che
il versamento di
contributi d'importo complessivamente
inferiore a é. 100.000 possa essere
effettuato con cadenza ultramensile entro
un periodo massimo di 12 mesi.
6) 15%
del gettito netto
globale è destinato
direttamente al
finanziamento dell'EBNT. La quota residua
verrà ripartita - in ragione
della provenienza del gettito - di norma
tra gli Enti bilaterali regionali
e, in alternativa, tra gli EBT di area
omogenea eventualmente costituiti.
7) La
quota di competenza dell'EBNT è ridotta a 14% per il 1999, a 13%
per il 2000 e a 12% per il 2001. Tali
riduzioni si applicano ai soli enti
che provvedano alla regolare consegna dei
propri bilanci ed al conseguente
versamento delle somme dovute. La
regolarizzazione relativa agli anni
pregressi dovrà avvenire entro l'1.6.99.
8) Le
risorse degli Enti bilaterali saranno, di norma, destinate alla
realizzazione delle iniziative di cui agli
artt. 16 e 18, in ragione della
provenienza del gettito.
9) Le
parti stipulanti il
CCNL richiederanno la
stipula di una
convenzione con INPS ai sensi della legge
n. 311/73 per la riscossione dei
contributi dovuti al sistema degli Enti
bilaterali.
10) I
contributi riscossi dall'EBNT e
quelli attualmente accantonati,
dedotto
quanto di competenza dell'EBNT,
saranno trasferiti agli EBT
regolarmente costituiti e conformi a quanto
stabilito dal CCNL Turismo.
11) L'EBNT potrà sospendere l'erogazione delle
somme in questione qualora
non venga posto in condizione di accertare
e compensare i crediti vantati
nei confronti degli EBT in relazione ai
contributi riscossi direttamente
dagli stessi.
CONCILIAZIONE
DELLE CONTROVERSIE
Articolo
21.
1) Eventuali controversie inerenti l'oggetto
del presente Capo potranno
essere demandate, a richiesta anche di una
sola delle parti contrattuali
coinvolte, alla Commissione paritetica
nazionale di cui all'art. 22 del
presente CCNL.
Capo V
û COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO
COMPOSIZIONE
DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
Articolo
22.
1) La
Commissione paritetica nazionale dovrà essere costituita su basi
paritetiche da 4 rappresentanti FILCAMS, 4
FISASCAT, 4 UILTuCS, e da 3
rappresentanti FEDERALBERGHI, da 3 FIPE, da
3 FIAVET e da 3 FAITA. Per gli
aspetti
di carattere generale e per quelli di specifica competenza, la
Commissione
sarà integrata con
un rappresentante dell'Associazione
sindacale INTERSIND*.
2) La Commissione si articola in 4
sottocommissioni, 1 per gli alberghi,
1 per i pubblici esercizi, 1 per le imprese
di viaggi e turismo, e 1 per i
campeggi,
per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i
rispettivi settori.
3) La
Commissione avrà sede
presso una delle
Federazioni
imprenditoriali.
* In
relazione alle modifiche dell'assetto associativo nel
frattempo
intervenute, FEDERRETI û Federazione Sindacale Vettori e
Servizi per la
Mobilità, è subentrata a INTERSIND nella titolarità di
tutti gli accordi
nell'ambito
del settore turismo.
COMPITI
DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
Articolo
23.
1) La Commissione paritetica nazionale ha il
compito di salvaguardare il
rispetto delle intese intercorse nello
spirito e con la finalità di cui
alla premessa del presente contratto. A tal
fine:
a) esamina tutte le controversie
d'interpretazione e di applicazione del
presente
contratto e di altri contratti e Accordi nazionali di
lavoro
riguardanti i rapporti di lavoro nelle
aziende comprese nella sfera di
applicazione del presente CCNL;
b) può
proporre nel rispetto
dei criteri indicati dal
contratto,
soluzioni
che, contemperando le
diverse specificità organizzative e
strutturali dei singoli comparti, consentano
alle stesse parti stipulanti,
il rispetto degli accordi;
c) esplica forme d'intervento dirette a
favorire la costituzione degli
EBT;
d) esamina
le vertenze collettive
concernenti l'applicazione,
l'interpretazione, il rinnovo e la prima
stipula degli eventuali accordi
integrativi territoriali, per le quali debba
essere compiuto a richiesta
delle Organizzazioni locali dei lavoratori e
dei datori di lavoro il 2°
tentativo di conciliazione, unitamente ai
rappresentanti delle predette
Organizzazioni locali.
2) Le
vertenze di carattere
generale concernenti
l'applicazione e
l'interpretazione del presente CCNL e
di altri contratti e Accordi
nazionali riguardanti i rapporti di lavoro
nelle aziende comprese nella
sfera di applicazione del presente CCNL,
dovranno essere demandate, prima
di
qualsiasi azione, all'esame della Commissione
nazionale per il
tentativo di amichevole componimento.
3) L'Organizzazione nazionale o territoriale
che ha promosso o intende
promuovere
vertenze di cui al presente
articolo, dovrà investirne la
Commissione con lettera raccomandata,
fornendo ogni possibile dettaglio in
ordine all'oggetto della vertenza.
4) La
Commissione sarà formalmente
convocata dalla Federazione
imprenditoriale competente entro 10 giorni
dal ricevimento della richiesta
e si dovrà pronunciare nel merito entro i
successivi 30 giorni.
5) Dovranno essere redatti e
sottoscritti appositi verbali
di
conciliazione o di mancato accordo per
ciascuna vertenza da notificare a
tutte le parti interessate.
6) Le
funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni
vertenza da un rappresentante dei lavoratori
e da un rappresentante dei
datori di lavoro.
7) In
caso di mancato
accordo la Commissione
potrà chiedere, per
decisione unanime, l'intervento del
Ministero del lavoro.
COMMISSIONI
PARITETICHE TERRITORIALI
Articolo
24.
1) Le
OOSS locali dei
lavoratori e dei datori di lavoro
dovranno
designare
i propri rappresentanti
effettivi e supplenti in seno alle
Commissioni
paritetiche territoriali secondo
le modalità di
cui ai
successivi articoli.
2) Ferma
restando la facoltà delle OOSS locali dei lavoratori
di
designare
i propri rappresentanti anche successivamente, la
mancata
designazione dei rappresentanti da parte di
qualcuna delle OOSS locali dei
lavoratori non costituirà ostacolo alla
costituzione della Commissione per
la
composizione delle controversie collettive limitando i suoi effetti
negativi alla istituzione della Commissione
per le vertenze individuali.
3) Le
suddette Commissioni avranno
sede presso una delle Associazioni
locali
degli imprenditori aderenti
alle Organizzazioni nazionali
stipulanti il presente contratto.
PROCEDURE
PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE
Articolo
25.
1) Fatte
salve le diverse procedure
previste in relazione a singoli
istituti, le controversie concernenti
l'applicazione dei contratti e degli
accordi collettivi saranno esaminate e
possibilmente risolte secondo le
procedure di seguito indicate.
2) Le
valutazioni di parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere
esaminate
dalle parti entro 10 giorni o comunque entro
un termine
concordato per la ricerca di un accordo.
3) Trascorso tale termine, le parti - senza
perdere la titolarità della
rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà
d'azione - si rivolgeranno alla Commissione
di cui al successivo comma 6,
al fine di raggiungere un accordo entro i
20 giorni successivi.
4) Le
parti potranno consensualmente
decidere di prorogare i termini
della discussione relativi a tali
procedure.
5) Durante
lo svolgimento delle procedure concordate entro i
termini
predetti, le parti non procederanno ad
azioni dirette.
6) La
Commissione per la composizione delle controversie collettive è
composta da un rappresentante di ciascuna
Organizzazione locale FILCAMS,
FISASCAT,
UILTuCS e da tanti
rappresentanti dell'Associazione locale
imprenditoriale aderente a FEDERALBERGHI o
a FIPE o a FIAVET o a FAITA
quanti sono i rappresentanti delle predette
Organizzazioni dei lavoratori.
7) La
Commissione è convocata dall'Associazione locale imprenditoriale
interessata ogni qualvolta ne sia fatta
richiesta con lettera raccomandata
da una della parti rappresentate.
8) La
richiesta dovrà essere debitamente motivata con la
precisa
indicazione dell'oggetto di controversia.
9) La
Commissione dovrà pronunciarsi
entro 20 giorni dal ricevimento
della
richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante
sono le Associazioni locali facenti parte
della Commissione, sia in caso
di
composizione della controversia, sia in caso di mancato accordo. Le
decisioni della Commissione non
costituiscono interpretazione autentica
del
presente CCNL, che
resta demandata alla Commissione
paritetica
nazionale.
10) Qualora il tentativo di conciliazione
previsto abbia esito negativo,
è prescritto il 2° tentativo presso la
Commissione paritetica nazionale
con l'intervento delle Organizzazioni che
hanno esperito il primo.
11) Anche
in caso di mancato accordo per
il rinnovo o la stipulazione
degli
integrativi locali dovrà
essere esperito un
tentativo di
conciliazione tramite la Commissione
paritetica nazionale.
12) A
tal fine le
Organizzazioni locali
interessate dovranno fare
apposita
richiesta alla Commissione paritetica nazionale corredandola
della copia del verbale di mancato accordo,
dal quale dovrà chiaramente
risultare la posizione delle parti nella
vertenza entro e non oltre 10
giorni dalla firma del verbale suddetto.
13) La
Commissione di cui al comma 6
assume il ruolo di coordinamento
delle Commissioni di conciliazione di cui
al successivo art. 26. In tali
contesti
si terrà periodicamente una valutazione dell'andamento delle
attività
di conciliazione, monitorando le
casistiche più frequenti e
formulando proposte per il
miglior funzionamento dell'attività
conciliativa.
PROCEDURE
PER LA CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI
Articolo
26.
1) Ai
sensi degli articoli 409 e ss. CPC, le
vertenze individuali
relative ai rapporti di lavoro subordinato
tra le aziende comprese nella
sfera
di applicazione del presente
contratto e il relativo personale
dipendente saranno demandate, prima
dell'azione giudiziaria, all'esame di
una Commissione di conciliazione.
2) La
Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da un
rappresentante della locale OOSS degli
imprenditori alla quale l'azienda
aderisce e/o conferisce mandato
(FEDERALBERGHI o FIPE o FAITA o FIAVET) e
da un rappresentante della locale OOSS
locale dei lavoratori alla quale il
dipendente è iscritto e/o conferisce
mandato (FILCAMS-CGIL o FISASCAT-CISL
o UILTuCS-UIL).
3) La Commissione ha sede presso la
Commissione paritetica o presso il
Centro
di servizio o
presso l'EBT, cui compete
l'istituzione di
un'apposita segreteria.
4) La
richiesta di conciliazione, che deve contenere
gli elementi
essenziali della controversia, deve essere
inviata presso la sede della
Commissione, a mezzo raccomandata a.r. o
altro mezzo equipollente.
5) La
segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le
parti
per una riunione da tenersi non
oltre 10 giorni dal ricevimento
della
richiesta stessa, invitandole a
designare entro 8
giorni le
Organizzazioni cui aderiscono e/o
conferiscono mandato.
6) La
comunicazione di cui
al comma precedente
interrompe la
prescrizione e sospende, per la durata del
tentativo di conciliazione e
per
i 20 giorni successivi alla sua
conclusione, il decorso di ogni
termine di decadenza.
7) Il
tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni
dalla presentazione della richiesta.
8) Dell'esame di ogni vertenza deve essere
redatto verbale sia nel caso
di composizione della stessa, sia nel caso
di mancato accordo. In caso di
mancata
comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla
parte interessata la relativa attestazione.
9) I verbali di conciliazione o di mancato
accordo, redatti in 6 copie,
dovranno essere sottoscritti dalle parti
interessate e dai componenti la
Commissione.
10) I
verbali di mancato accordo dovranno contenere le
ragioni del
mancato
accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla
quale le parti concordano.
11) La
segreteria della Commissione, su richiesta della parte
più
diligente, deposita una copia del verbale
presso la Direzione del lavoro
competente per territorio ai sensi degli
artt. 411 e 412 CPC. Una copia è
conservata agli atti della Commissione di
conciliazione. Le altre copie
restano a disposizione delle parti
interessate e delle rispettive OOSS.
12) Le
decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione
autentica
del presente contratto,
né degli accordi
territoriali.
L'interpretazione autentica di tali
norme resta demandata,
rispettivamente, alla Commissione
paritetica nazionale per il CCNL e alla
Commissione paritetica territoriale per gli
accordi territoriali, alle
quali la Commissione di conciliazione può
rivolgersi al fine di ottenerne
il pronunciamento.
13) Le Commissioni di conciliazione sono
istituite con accordo sindacale
tra
le Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL.
Copia
dell'accordo dovrà essere inviata all'EBNT per l'inclusione
nell'archivio dei contratti.
COLLEGIO
ARBITRALE
Articolo
27.
1) Ove il tentativo di conciliazione di cui
all'art. 410 CPC o all'art.
26 del presente contratto, non riesca o
comunque sia decorso il termine
previsto
per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire
l'autorità giudiziaria, secondo quanto
previsto dalla legge 11.8.73 n.
533, ciascuna delle parti può promuovere il
deferimento della controversia
ad un Collegio arbitrale, secondo le norme
previste dal presente articolo.
2) A
tal fine, è
istituito a cura delle
Associazioni territoriali
aderenti alle Organizzazioni stipulanti il
presente contratto, un Collegio
arbitrale
che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al comma 1.
Il
Collegio arbitrale competente è quello del
luogo in cui è stato promosso
il tentativo di conciliazione.
3) L'istanza della parte, avente
medesimo oggetto e
contenuto
dell'eventuale precedente tentativo di
conciliazione e contenente tutti
gli elementi utili a definire le richieste,
sarà presentata, attraverso
l'Organizzazione cui la parte stessa
aderisce e/o conferisce mandato, alla
segreteria del Collegio arbitrale, e
contemporaneamente all'altra parte.
L'istanza sottoscritta dalla parte
promotrice sarà inoltrata, a mezzo
raccomandata a.r. o raccomandata a mano,
entro i 30 giorni successivi alla
conclusione del tentativo obbligatorio di
conciliazione. L'altra parte è
tenuta a manifestare la propria eventuale
adesione al Collegio arbitrale
entro il termine di 15 giorni dal
ricevimento dell'istanza, con facoltà di
presentare contestualmente o fino alla 1a
udienza uno scritto difensivo.
Entrambe
le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare
alla
procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla
segreteria del Collegio fino al giorno
antecedente alla 1a udienza.
4) Il
Collegio è composto
da 3 membri, uno
dei quali designato
dall'Organizzazione imprenditoriale territorialmente
competente
(FEDERALBERGHI o FIPE o FIAVET o FAITA), un altro designato dalla
OS
territoriale (FILCAMS o FISASCAT o UILTuCS) a cui il lavoratore sia
iscritto o conferisca mandato, un 3° con
funzioni di presidente nominato
di comune accordo dalle predette
Organizzazioni territoriali.
5) I
2 membri designati in rappresentanza di ciascuna
delle parti
possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione
nell'interesse delle stesse parti.
6) In
caso di mancato accordo sulla designazione del
presidente del
Collegio, quest'ultimo verrà estratto a
sorte tra i nominativi compresi in
un'apposita lista di nomi non superiori a
6, preventivamente concordata o,
in mancanza di ciò, sarà designato, su
richiesta di una o di entrambe le
Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per
territorio.
7) Il Presidente del Collegio nominato di
comune accordo dura in carica
1 anno e il suo mandato è rinnovabile.
8) Il
Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a
fissare
entro 15 giorni la data di convocazione del
Collegio il quale ha facoltà
di
procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che
potranno
prevedere:
a) interrogatorio libero delle parti e di
eventuali testi;
b) autorizzazione al deposito di documenti,
memorie e repliche a cura
delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
9) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro
45 giorni dalla data della
1a
riunione, dandone tempestiva
comunicazione alle parti interessate,
salva la facoltà del Presidente di disporre
una proroga fino ad un massimo
di ulteriori 15 giorni, in relazione a
necessità inerenti lo svolgimento
della procedura.
10) I
compensi per gli arbitri saranno
stabiliti in misura fissa. Le
funzioni di segreteria del Collegio sono
svolte dalla segreteria di cui
all'art. 26.
11) Le parti si danno atto che il Collegio
arbitrale ha natura irrituale
ed è istituito ai sensi e per gli effetti
della legge 11.8.73 n. 533, e
successive
modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni
sulla base di apposito Regolamento.
12) Il
lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate
le disposizioni dell'art. 412 quater CPC.
PROCEDURE
DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO RELATIVE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI
Articolo
28.
1) Ferme
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria
o di
avvalersi
delle procedure previste
dall'art. 7, legge n. 300/70,
il
lavoratore
al quale è stata applicata una sanzione disciplinare può
promuovere,
nei 20 giorni successivi, anche per mezzo della OS dei
lavoratori alla quale è iscritto e/o
conferisce mandato, la costituzione,
tramite la segreteria della Commissione di
conciliazione, di un Collegio
di conciliazione e arbitrato.
2) Il
Collegio di conciliazione e arbitrato è
composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da
un 3° membro scelto di comune
accordo o, in difetto di accordo, estratto a
sorte da un elenco di esperti
istituito presso la Commissione stessa.
3) L'elenco di cui al comma precedente è
formato da 6 esperti indicati
di
comune accordo dalle locali OOSS dei datori di lavoro e dalle locali
OOSS
dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente
contratto.
4) La
segreteria della Commissione
di conciliazione, ricevuta
la
richiesta, invita il datore di lavoro a
nominare il proprio rappresentante
in seno al Collegio.
5) Qualora
il datore di lavoro non provveda a nominare
il proprio
rappresentante entro 10 giorni dal
ricevimento dell'invito di cui al comma
precedente, la sanzione disciplinare non ha
effetto.
6) La
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte
del Collegio.
7) Se
il datore di lavoro adisce
l'autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio.
PROCEDURE
DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO RELATIVE AI LICENZIAMENTI
INDIVIDUALI
Articolo
29.
1) Le
controversie relative ai
licenziamenti individuali saranno
demandate
alla Commissione di cui all'art.
18, per il tentativo di
conciliazione di cui all'art. 7, legge
n. 604 del 15.7.66 e
per il
tentativo obbligatorio di conciliazione di
cui all'art. 5, legge 11.5.90
n. 108.
2) Il
termine di 60 giorni previsto dal comma 1, art. 6, legge n. 604
del
15.7.66, per l'impugnativa del licenziamento resta sospeso
fino
all'esaurimento della procedura conciliativa
di cui al precedente comma.
3) Copia
del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali
dovrà
essere inviata all'Ufficio provinciale del lavoro competente per
territorio.
Articolo
30.
1) Ove
il tentativo di conciliazione
previsto dal precedente articolo
fallisca,
ciascuna delle parti entro il
termine di 20 giorni potrà
promuovere, anche attraverso l'Associazione
sindacale cui è iscritta o
conferisce
mandato, il deferimento
della controversia al
Collegio
arbitrale.
Articolo
31.
1) Il
Collegio arbitrale, ritenendo
ingiustificato il licenziamento,
emette motivata decisione per il ripristino
del rapporto di lavoro secondo
quanto previsto dalla legge 15.7.66 n. 604 e
dalla legge 11.5.90 n. 108.
Nel
caso in cui
il datore di lavoro non intenda provvedere alla
riassunzione, deve darne comunicazione
al Collegio entro il
termine
massimo di 3 giorni.
2) Il
Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque
trascorso
l'anzidetto termine di 3 giorni
senza che l'azienda abbia
provveduto alla riassunzione determina
l'indennità che il datore di lavoro
deve corrispondere al lavoratore.
3) L'importo
dell'indennità suddetta non
può essere inferiore
a 2
mensilità e mezzo né superiore a 6
dell'ultima retribuzione e deve essere
determinato
avendo riguardo al numero
dei dipendenti occupati,
alle
dimensioni
della impresa, alla anzianità di servizio del lavoratore al
comportamento e alle condizioni delle parti.
4) La
misura massima della predetta indennità è elevata a 10 mensilità
per i prestatori di lavoro con anzianità
superiore a 10 anni e può essere
maggiorata fino a 14 mensilità per il
prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai 20 anni, se dipendenti da
datore di lavoro che occupa più di
15 prestatori di lavoro.
5) Per
mensilità di retribuzione s'intende quella presa a base per la
determinazione del TFR.
FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
Articolo
32.
1) Per
quanto concerne i
mezzi necessari al
funzionamento delle
Commissioni paritetiche, si fa rinvio alle
specifiche normative previste
per ciascun comparto nella parte speciale.
Articolo
33.
1) Le disposizioni dettate dal presente Capo
non modificano gli accordi
territoriali in materia.
Capo VI
- ATTIVITà SINDACALE
DELEGATO
AZIENDALE
Articolo
34.
1) Nelle
imprese da 11 e sino a 15 dipendenti, le
OOSS stipulanti
possono nominare congiuntamente un solo
delegato aziendale, su indicazione
dei
lavoratori, con compiti d'intervento presso il datore di lavoro per
l'applicazione del contratto e delle leggi
sul lavoro.
2) Il
licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio
delle sue funzioni è nullo ai sensi di
legge.
DIRIGENTI
SINDACALI
Articolo
35.
1) Agli
effetti di quanto stabilito
negli articoli seguenti sono da
considerarsi dirigenti sindacali i
lavoratori che fanno parte:
a) di
Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle OOSS
dei lavoratori stipulanti il presente
contratto;
b) di
RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 27.7.94
(allegato O).
2) L'elezione dei lavoratori e dei
dirigenti sindacali deve
essere
comunicata dalla OS di appartenenza per
iscritto con lettera raccomandata
all'impresa e alla rispettiva Organizzazione
dei datori di lavoro.
3) Il
licenziamento o il trasferimento da una unità
produttiva ad
un'altra dei lavoratori che abbiano la
qualifica di dirigenti sindacali,
per tutto il periodo in cui essi ricoprono
la carica e fino a 3 mesi dopo
la
cessazione della stessa, deve essere motivato e
non può essere
originato da ragioni inerenti all'esercizio
della carica ricoperta.
4) Il
mandato di delegato aziendale di cui all'art. 34 e di dirigente
sindacale di cui alla lett. b), comma 1, del
presente articolo conferito
ai dipendenti assunti a tempo determinato
non influisce sulla specialità
del
rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con
lo scadere del
contratto a termine.
5) Fermo restando che la data di svolgimento
delle elezioni dovrà essere
concordata tra Direzione aziendale e
Comitato elettorale, possono essere
candidati
per l'elezione delle RSU i
lavoratori stagionali il
cui
contratto di lavoro preveda, alla data di
svolgimento delle elezioni, una
durata residua del rapporto di lavoro non
inferiore a 3 mesi.
6) Nelle
aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle
RSU, gli eletti che vengano nuovamente
assunti nella stagione successiva
all'elezione riassumono la carica con decorrenza dal momento in
cui
sussistono
i presupposti numerici
di cui all'art. 2, Accordo
interconfederale 27.7.94 (allegato O).
PERMESSI
SINDACALI
Articolo
36.
1) I
componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a), comma 1,
art. 35, nella misura di 1 per esercizio e
per ogni OS stipulante, hanno
diritto ai permessi o congedi retribuiti
necessari per partecipare alle
riunioni degli organi suddetti, nelle misure
massime appresso indicate:
a) 24
ore per anno
nelle aziende con un numero
di dipendenti non
inferiore a 6 ma non superiore a 15;
b) 70 ore per anno nelle aziende con oltre 15
dipendenti.
2) Per
le Imprese di viaggi e turismo i
permessi o congedi retribuiti
vanno
concessi, indipendentemente dal
numero dei dipendenti occupati
nell'azienda, nella misura massima di 70 ore
per anno.
Articolo
37.
1) I componenti delle RSU di cui alla lett.
b), art. 35, hanno diritto,
per l'espletamento del loro mandato, a
permessi retribuiti.
2) Il diritto riconosciuto al comma precedente
spetta a:
a) 3
componenti per la
RSU costituita nelle unità produttive
che
occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3
componenti ogni 300
o frazione di 300 dipendenti
nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000
dipendenti;
c) 3
componenti ogni 500
o frazione di 500 dipendenti
nelle unità
produttive
di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla
precedente lett. b).
3) I
permessi di cui al presente articolo saranno pari a 8 ore mensili
nelle
imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente;
nelle
imprese di cui alla lett. a) del comma
precedente, i permessi saranno di 1
ora all'anno per ciascun dipendente.
4) Il
lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma
1
deve
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24
ore
prima, tramite i competenti organismi delle
rispettive OOSS.
Articolo
38.
1) I
dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 35 hanno
diritto
a permessi non retribuiti per la
partecipazione a trattative
sindacali
o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura
non
inferiore ad 8 giorni all'anno.
2) I
lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui
al comma
precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola
3 giorni prima tramite i
competenti organismi delle rispettive
OOSS.
3) I
lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di
Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre
funzioni pubbliche elettive
possono, a richiesta, essere collocati in
aspettativa non retribuita, per
tutta la durata del loro mandato; la
medesima disposizione si applica ai
lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
DIRITTO
DI AFFISSIONE
Articolo
39.
1) +
consentito ai Sindacati
provinciali di categoria aderenti alle
Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in
apposito
albo comunicazioni a firma dei
Segretari responsabili dei
Sindacati medesimi in luogo non accessibile
alla clientela.
2) Le
anzidette comunicazioni dovranno
riguardare argomentazioni
sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
3) Le
copie delle comunicazioni di cui sopra
dovranno essere
contemporaneamente consegnate alla Direzione
dell'esercizio.
ASSEMBLEA
Articolo
40.
1) Nelle
unità aziendali ove siano occupati
più di 15 dipendenti, i
lavoratori
hanno diritto di riunirsi fuori
dell'orario di lavoro
in
assemblee
indette dalle OOSS singolarmente o congiuntamente, presso
l'unità
aziendale in cui prestano la
loro opera, in locale
messo a
disposizione dal datore di lavoro, con
ordine del giorno su
materie
d'interesse
sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle
convocazioni.
2) La
convocazione dovrà essere comunicata alla Direzione dell'impresa
con sufficiente anticipo e con l'indicazione
dell'ordine del giorno.
3) I lavoratori hanno anche diritto a
partecipare alle assemblee durante
l'orario di lavoro fino a 10 ore all'anno
normalmente retribuite.
4) Le riunioni possono riguardare la
generalità dei lavoratori o gruppi
di
essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso
al datore di
lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
5) Le riunioni non potranno superare,
singolarmente, le 3 ore di durata.
6) Le
ulteriori modalità per
lo svolgimento delle assemblee
sono
concordate in sede aziendale tenendo conto
dell'esigenza di garantire in
ogni caso la regolare funzionalità delle
aziende, in considerazione delle
loro finalità ricettive e di pubblica utilità.
Va altresì assicurata la
sicurezza
delle persone, la
salvaguardia degli impianti
e delle
attrezzature e il servizio di vendita al
pubblico.
REFERENDUM
Articolo
41.
1) Il
datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più
di 15
dipendenti, lo svolgimento fuori dell'orario
di lavoro di referendum, sia
generali
che per categorie, su materie
inerenti l'attività sindacale,
indetti dalla RSU tra i lavoratori, con
diritto di partecipazione di tutti
i
lavoratori appartenenti all'unità
aziendale e alla
categoria
particolarmente interessata.
NORME
GENERALI
Articolo
42.
1) Per
quanto non previsto espressamente dal presente contratto
in
materia
di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti
sindacali si rinvia alla legge 20.5.70 n.
300 (allegato H) e all'Accordo
interconfederale 27.7.94 (allegato O).
Dichiarazione
a verbale.
Le parti
costituiranno una Commissione paritetica con
l'incarico di
esaminare le
problematiche relative alla direttiva della UE concernente
l'istituzione di una procedura per l'informazione e la
consultazione dei
lavoratori
nelle imprese di dimensioni comunitarie.
NORMA
TRANSITORIA
Articolo
43.
1) Sino alla costituzione delle RSU continuano
a trovare applicazione le
norme del CCNL Turismo 30.5.91 riferite alle
RSA.
CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI
Articolo
44.
1) L'azienda
provvederà alla trattenuta del contributo associativo
sindacale in favore delle Organizzazioni
firmatarie il CCNL Turismo nella
misura
di 1% della paga base e
contingenza in atto dal 1° gennaio di
ciascun
anno e per 14 mensilità ai dipendenti che ne facciano richiesta
mediante consegna di una lettera di delega
debitamente sottoscritta dal
lavoratore.
2) La
lettera di delega
conterrà l'indicazione
delle modalità di
versamento a cui l'azienda dovrà attenersi.
3) L'azienda
trasmetterà mensilmente
l'importo della trattenuta
al
Sindacato di spettanza.
Titolo
III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo
45.
DECLARATORIE
1) I
lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata
su
10 livelli professionali di cui
2 relativi alla categoria Quadri e
altrettanti
livelli retributivi ai quali
corrispondono le seguenti
declaratorie.
Area
Quadri.
Ai sensi
della legge 13.5.85 n. 190 e successive modificazioni, sono
considerati
Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che,
pur non appartenendo alla categoria dei
Dirigenti di cui agli artt. 6 e
34, RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso
di idoneo titolo di studio
o di
adeguata formazione e
preparazione professionale
specialistica.
Conseguentemente rientrano
in quest'area, per la corrispondenza delle
declaratorie alle
indicazioni di legge, le
qualifiche riportate per
ciascun
comparto nella parte speciale del presente contratto.
Quadro
A.
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri
i lavoratori con
funzioni
direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e
organizzativa loro attribuito, forniscano contributi
qualificati per la
definizione degli
obiettivi dell'azienda e svolgano,
con carattere di
continuità, un
ruolo di rilevante importanza ai fini
dello sviluppo e
della attuazione
di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, è
affidata, in
condizioni di autonomia decisionale e
con ampi poteri
discrezionali, la gestione, il coordinamento e il
controllo dei diversi
settori
e servizi dell'azienda.
Quadro
B.
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri
i lavoratori con
funzioni direttive
che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali
correlativamente
al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in
via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura
organizzativa non
sia complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa
in condizione di autonomia decisionale e operativa.
Livello
1°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono funzioni ad
elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziative e autonomia
operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad
essi
delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di
un
settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.
Livello
2°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono mansioni che
comportano sia
iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito e in
applicazione delle
direttive generali ricevute,
con funzioni di
coordinamento
e controllo o ispettive di impianti, reparti e
uffici, per
le
quali è richiesta una particolare competenza professionale.
Livello
3°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono mansioni di
concetto o
prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze
tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori
specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono lavori
che comportano una
specifica ed adeguata
capacità
professionale acquisiti
mediante approfondita preparazione
teorica e/o
tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche
professionali
di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità
di
coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.
Livello
4°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia
esecutiva,
anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche
di natura
amministrativa,
tecnico-pratica o di
vendita e relative
operazioni complementari, che richiedono il possesso di
conoscenze
specialistiche
comunque acquisite.
Livello
5°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate
conoscenze e
capacità tecnico-pratiche
svolgono compiti esecutivi che
richiedono
preparazione e pratica di lavoro.
Livello
6° super.
Appartengono a
questo livello i lavoratori in possesso di
adeguate
capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che
eseguono lavori di
normale
complessità.
Livello
6°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono attività che
richiedono un
normale addestramento
pratico ed elementari conoscenze
professionali.
Livello
7°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività
anche
con macchine già attrezzate.
Articolo
46.
1) Le
parti convengono di istituire una Commissione paritetica
per
approfondire i temi connessi alla
classificazione del personale, con
particolare riferimento all'esame
comparativo con la situazione in atto
nei
sistemi turistici della UE e dell'area del Mediterraneo e alla
necessità
di adeguamento ai processi di
trasformazione tecnologica e
organizzativa in atto. I risultati di tale
approfondimento dovranno essere
portati a conoscenza delle parti stipulanti
il CCNL Turismo 6 mesi prima
della scadenza relativa alla parte
normativa. Tale Commissione elaborerà,
conseguentemente, anche indirizzi per la
definizione dei contenuti delle
attività formative destinate agli apprendisti.
Articolo
47.
1) L'inquadramento dei lavoratori è
effettuato secondo le declaratorie
generali,
qualifiche e profili professionali, laddove
espressamente
indicati,
come risultano dalla classificazione del personale riportata
nella parte speciale del presente contratto
distinta per ciascun comparto.
2) Nel
caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale,
mansioni non riconducibili alle qualifiche
previste, l'inquadramento sarà
esaminato, sulla base delle declaratorie,
dalle competenti Organizzazioni
territoriali e in caso di mancata soluzione
la questione sarà demandata
alle rispettive Organizzazioni nazionali.
3) Salvo le materie espressamente modificate
dal presente contratto, la
nuova classificazione unica non modifica le
norme contenute nel contratto
di
lavoro 16.3.72 per le aziende alberghiere, nel CCNL 13.3.70 per
le
aziende
pubblici esercizi, nel CCNL 14.6.71 per le Imprese di viaggi e
turismo,
nel CCNL 26.6.74 per gli stabilimenti balneari, nonché
nei
rispettivi CCNL precedenti per i relativi
periodi in vigore riguardanti i
diversi
trattamenti del personale con mansioni
impiegatizie e del
personale
con mansioni non impiegatizie
(allegato P al CCNL
Turismo
30.5.91).
4) I
diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la
loro efficacia sia nell'ambito di ciascun
istituto e delle singole norme
che nell'ambito dell'intero contratto.
5) La
nuova classificazione non
modifica inoltre la
sfera di
applicazione di leggi, regolamenti e norme
amministrative che comportano
differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie
richiamate
e non richiamate nei CCNL sopra citati, quali il trattamento
per richiamo alle armi, l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro ed ogni altra norma in vigore o
emananda.
6) Con riferimento a quanto precede, per i
dipendenti da Alberghi diurni
e da Campeggi si fa riferimento, ai fini dei
diversi trattamenti previsti
dai
precedenti contratti e dalla
legge per il personale con mansioni
impiegatizie e per il personale con mansioni non impiegatizie, alla
classificazione di cui all'allegato P del CCNL
Turismo 30.5.91.
7) Le parti stipulanti si danno
reciprocamente atto che quanto sopra ha
rappresentato il comune presupposto per la
stipulazione delle norme di
classificazione unica: pertanto eventuali
azioni giudiziarie intese ad
ottenere
l'estensione dei trattamenti normativi ed economici oltre i
limiti stabiliti nella presente sede di
contrattazione e sopra indicati,
avranno come conseguenza l'automatico e
corrispettivo scioglimento delle
Organizzazioni imprenditoriali firmatarie
e con esse delle aziende
rappresentate dalle obbligazioni in tale
presupposto assunte.
PASSAGGI
DI QUALIFICA
Articolo
48.
1) Il
prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti al livello superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione. Nel
caso
di assegnazione a mansioni
superiori il prestatore ha diritto al
trattamento
corrispondente all'attività svolta;
l'assegnazione stessa
diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione
di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un
periodo non superiore a 3 mesi.
MANSIONI
PROMISCUE
Articolo
49.
1) In
caso di mansioni
promiscue si farà
riferimento all'attività
prevalente,
tenendo conto di quella di
maggior valore professionale,
sempre
che venga abitualmente prestata,
non si tratti di un
normale
periodo di addestramento e non abbia
carattere accessorio o complementare.
Titolo
IV - MERCATO DEL LAVORO
PREMESSA
Le
parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:
- il settore turistico è contrassegnato da
ampia mobilità professionale
e
territoriale degli addetti con rischio di perdite di
investimenti
professionali;
- la professionalità degli addetti
costituisce un patrimonio comune da
valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore e la sua
capacità
competitiva sui mercati internazionali;
- le caratteristiche strutturali delle
attività turistiche implicano un
mercato
del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto
a tempo
indeterminato;
- l'evoluzione della domanda di mercato
e le
fluttuazioni tipiche
dell'attività turistica rendono necessaria
una sempre maggiore efficienza
volta a rispondere alle mutevoli e
diversificate esigenze della clientela;
- le
recenti norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri
sull'organizzazione dell'incontro tra
domanda ed offerta di lavoro, con
possibili diversità territoriali dovute
anche a fattori istituzionali;
- la libera circolazione della manodopera,
nell'ambito dei Paesi UE e
con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un
dato ineliminabile nel panorama
occupazionale del turismo;
condividono l'obiettivo di valorizzare la
permanenza nel settore
delle
professionalità esistenti
e quelle in via di costituzione,
operando il
monitoraggio
congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di
facilitare l'incontro
tra domanda ed offerta di
lavoro e favorire
le
esigenze
delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità.
Su questo versante un ruolo importante, sia dal
lato della formazione sia
dal lato
del servizio alle aziende e a i
lavoratori, può essere svolto
dagli
Enti bilaterali.
In questo
quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato
del
lavoro e
della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata
l'opportunità
di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli
operatori del
settore e di
sostenere la libera
circolazione dei
lavoratori:
- riconoscono concordemente la
necessità di utilizzare tutti gli
istituti
capaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali,
nonché la creazione di nuove occasioni
d'impiego;
- ribadiscono il valore strategico della formazione professionale,
individuando negli Enti bilaterali la sede
idonea per l'esame concertato
delle relative problematiche e la promozione
delle conseguenti iniziative;
- concordano che la rete degli Enti
bilaterali e dei Centri di servizio
possa agevolare l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
Conseguentemente, le
parti ritengono opportuna
la istituzione di
uno
strumento operativo cui le imprese del settore,
come pure i lavoratori
potranno
rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere
le professionalità dei lavoratori, agevolarne
la mobilità e la permanenza
nel
settore.
A tal
fine, fermo restando che il
ricorso ai servizi offerti dall'Ente
bilaterale
ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel
rispetto
delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla
rete degli
Enti bilaterali del
turismo, che sarà
attrezzata di
conseguenza, le
informazioni relative ai nominativi,
alle qualifiche
professionali, alle
esperienze professionali, alle competenze
professionali (titoli,
patenti, corsi frequentati, crediti e debiti
formativi).
Le parti,
conseguentemente s'impegnano ad incontrarsi per definire le
caratteristiche del
servizio che sarà attivato
dalla rete degli
Enti
bilaterali
e i relativi aspetti organizzativi.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti
s'incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro
parasubordinato, anche
al fine di
verificare la possibilità di
disciplinare
la materia con un apposito accordo.
Capo I
- APPRENDISTATO
Le parti,
esaminata la evoluzione della disciplina legale
dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un
importante strumento
per l'acquisizione delle competenze necessarie per
lo svolgimento del
lavoro e un
canale privilegiato per il collegamento tra la scuola e il
lavoro
e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le
parti riconoscono la necessità
di valorizzare il
momento formativo del rapporto, prevedendo momenti
di formazione teorica
anche
esterni al processo produttivo.
A tal
fine, confermano il proprio
impegno a condurre congiuntamente un
progetto pilota
per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per
l'apprendistato e convengono di affidare alla
Commissione paritetica di
cui all'art.
46 il compito di definire i
contenuti delle attività
formative per
gruppi di figure professionali. In
tale sede saranno
individuate le modalità di svolgimento della formazione
più idonee alle
caratteristiche
del settore.
In questo
quadro, le parti assegnano agli Enti
bilaterali un ruolo
strategico
per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei
sistemi
di riconoscimento delle competenze.
Art. 50
û Assunzione dell'apprendista.
1) Possono
essere assunti con contratto di
apprendistato, i giovani
d'età non inferiore a 16 anni e non
superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle
aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del
regolamento del Consiglio n. 2081
del
20.7.93, e successive
modificazioni. Qualora
l'apprendista sia
portatore di handicap i limiti d'età di cui
al presente comma sono elevati
di 2 anni.
2) Restano ferme le limitazioni ed i divieti
della legge sul lavoro per
le donne, gli adolescenti e i fanciulli.
Articolo
51.
1) L'aspirante apprendista deve essere in
possesso del:
- certificato comprovante l'adempimento
dell'obbligo scolastico;
- certificato medico attestante che
le condizioni fisiche
dell'apprendista ne consentano la sua
occupazione nel lavoro per il quale
deve essere assunto;
- certificato d'iscrizione nelle liste di
collocamento.
2) Per
l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve
ottenere
l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro
territorialmente competente,
cui
dovrà precisare le
condizioni della prestazione
richiesta agli
apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la
qualifica che essi potranno conseguire al
termine del rapporto.
Art. 52
û Durata e qualifiche dell'apprendistato.
1) La durata del rapporto di apprendistato è
graduata in relazione alla
qualifiche da conseguire, con le seguenti
modalità.
livello durata
di
inquadramento in mesi
3 48
4 36
5 36
6s 24
6 18
2) Restano ferme le maggiori
durate previste in relazione a specifiche
qualifiche nelle parti speciali del presente
contratto.
3) La contrattazione integrativa può stabilire
una durata maggiore.
4) Per
gli apprendisti assunti prima del 22.1.99 valgono le precedenti
disposizioni in materia di durata.
5) Per le agenzie di viaggio si applicano le
disposizioni in materia di
maggiore durata previste nella parte
speciale.
6) In
relazione alla possibilità di
svolgere l'apprendistato per il
conseguimento di qualifiche inquadrate al 3°
livello, si precisa che gli
apprendisti interessati non potranno essere
destinati a svolgere funzioni
di coordinamento tecnico funzionale di altri
lavoratori.
7) Lo svolgimento dell'apprendistato per il
conseguimento di qualifiche
inquadrate
al 6° livello, è consentito esclusivamente per le seguenti
qualifiche:
- cameriera ai piani, villaggi turistici,
camping;
- commis di cucina, sala e piani, bar,
tavola calda, ristorante, self
service;
- facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
- bagnino;
- guardiano notturno;
- sorvegliante d'ingresso;
- ulteriori qualifiche individuate dalla
contrattazione integrativa.
8) In
attesa della definizione a livello territoriale della disciplina
dell'apprendistato in cicli stagionali, è
comunque consentito articolare
lo
svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, nell'ambito di
una
distribuzione dei diversi periodi di lavoro comunque ricompresa in
un
periodo di 48 mesi di calendario.
Articolo
53.
1) I
periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più
datori di lavoro si cumulano ai fini del
computo della durata massima del
periodo di apprendistato, purché non
separati da interruzioni superiori a
1
anno e purché si riferiscano alle stesse attività. Ai
fini della
idoneità
o meno dell'apprendista alla
qualifica professionale che ha
formato oggetto dell'apprendistato si fa
riferimento alle norme di legge.
PERIODO
DI PROVA
Articolo
54.
1) La
durata del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 25
giorni di effettiva presenza al lavoro.
2) Durante
il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il
rapporto senza preavviso e con diritto al
TFR.
Articolo
55.
1) Il numero di apprendisti nelle singole
imprese non potrà superare la
proporzione di un apprendista ogni 2
lavoratori qualificati, comprendendo
in
tale numero anche quelli che
appartengono a categorie per le quali
l'apprendistato non è ammesso. Le frazioni di unità si computano per
intero.
2) L'imprenditore che non ha
alle proprie dipendenze
lavoratori
qualificati o specializzati, o ne ha meno di
2, può assumere apprendisti
in numero non superiore a 2.
ORARIO
DI LAVORO
Articolo
56.
1) Ai sensi dell'art. 10, comma 4, legge n.
25/55, è vietato adibire al
lavoro gli apprendisti fra le ore 22 e le 6.
2) L'apprendista ha diritto, durante il
periodo di apprendistato, allo
stesso
trattamento normativo previsto
dal presente contratto per i
lavoratori della qualifica per la quale egli
compie il tirocinio.
Articolo
57.
1) L'impegno formativo dell'apprendista è
graduato in relazione
all'eventuale possesso di un titolo di
studio corrispondente alle mansioni
da
svolgere, con le
seguenti modalità, da
riproporzionare per gli
apprendisti stagionali.
titolo di studio ore di formazione
scuola
dell'obbligo
120
attestato
di qualifica e diploma
di
scuola media superiore 100
diploma
universitario e diploma di laurea
80
2) La
contrattazione integrativa territoriale può stabilire un
differente impegno formativo e specifiche
modalità di svolgimento della
formazione
interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi
lavorativi,
tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni
stagionali dell'attività.
3) Le
attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come
quelle svolte presso gli istituti di
formazione o gli Enti bilaterali, si
cumulano ai fini dell'assolvimento degli
obblighi formativi.
4) I
nominativi degli apprendisti
che partecipano alle
attività
formative organizzate dal sistema degli Enti
bilaterali saranno registrati
nella banca dati per l'incontro tra domanda
e offerta di lavoro.
OBBLIGHI
DEL DATORE DI LAVORO
Articolo
58.
1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di
impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista
alle sue dipendenze, l'insegnamento
necessario perché possa conseguire la
capacità di diventare lavoratore
qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a
lavorazioni retribuite a cottimo né
in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di
manovalanza o di produzione
in
serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze
fisiche e che non siano attinenti alla
lavorazione o al mestiere per il
quale è stato assunto;
d) di
accordare i permessi
necessari per gli
esami relativi al
conseguimento dei titoli di studio;
e) di
informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso
formativo, con periodicità non superiore a 6
mesi, anche per il tramite
del
centro di formazione;
qualora l'apprendista sia
minorenne,
l'informativa sarà fornita alla famiglia
dell'apprendista o a chi esercita
legalmente la potestà dei genitori.
2) Agli effetti di quanto richiamato alla
precedente lett. c), non sono
considerati
lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle
quali
l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato
sotto
la cui guida l'apprendista è
addestrato, quelli di riordino del
posto
di lavoro, e quelli relativi a
mansioni normalmente affidate a
fattorino, sempre che lo svolgimento di tale
attività non sia prevalente
e,
in ogni caso,
rilevante in rapporto
ai compiti affidati
all'apprendista.
OBBLIGHI
DELL'APPRENDISTA
Articolo
59.
1) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro
o della persona da questi
incaricata
della sua formazione
professionale e seguire con
massimo
impegno gli insegnamenti che gli vengono
impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima
diligenza;
c) frequentare con assiduità e
diligenza i corsi
d'insegnamento
complementare;
d) osservare
le norme disciplinari generali previste
dal presente
contratto
e le norme contenute negli
eventuali regolamenti interni
d'impresa,
purché questi ultimi non siano
in contrasto con le
norme
contrattuali e di legge.
2) L'apprendista è tenuto a frequentare i
corsi di cui alla lett. c) del
presente
articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la
frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal
datore di lavoro.
Articolo
60.
1) Al
termine del periodo di
apprendistato, al lavoratore che venga
confermato in servizio viene attribuita la
medesima qualifica per la quale
si era svolto l'apprendistato.
2) La
conferma in servizio
o, in alternativa, la conclusione
del
rapporto
al termine del
periodo di apprendistato, dovranno
essere
comunicate nel rispetto dei termini di
preavviso.
3) Qualora,
alla scadenza del periodo di apprendistato, un apprendista
non venga confermato in servizio, il datore
di lavoro non potrà assumere,
nell'anno successivo, un altro apprendista
in sua sostituzione.
4) Le
disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso
di dimissioni o di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo.
5) I
benefici contributivi previsti
dalla legge 19.1.55 n. 25,
e
successive
modificazioni e integrazioni, in materia di previdenza ed
assistenza sociale, sono mantenuti per 1 anno
dopo la trasformazione del
rapporto a tempo indeterminato.
CONCLUSIONE
DEL RAPPORTO
Articolo
61.
1) Il
rapporto di apprendistato si estingue con l'esito positivo delle
prove d'idoneità previste dall'art. 18,
legge 19.1.55 n. 25 e dagli artt.
24 e 25 del regolamento approvato con DPR
30.12.56 n. 1668 e comunque con
la scadenza del termine della durata
complessiva dell'apprendistato, salvo
il minor periodo di cui all'art. 53 per i
casi in esso contemplati.
2) Agli
effetti di quanto previsto nel comma precedente, hanno diritto
in
ogni caso di
essere ammessi a sostenere le prove
d'idoneità gli
apprendisti
dei pubblici esercizi e degli alberghi diurni che abbiano
compiuto i 18 anni d'età e i 2 anni di addestramento
pratico.
3) Le modalità di esecuzione delle prove
pratiche saranno concordate tra
le
OOSS provinciali interessate
e gli Enti e Uffici
preposti
all'istruzione professionale.
4) Il
datore di lavoro
è tenuto a comunicare entro 10
giorni al
competente Ufficio di collocamento i
nominativi degli apprendisti ai quali
sia
stata attribuite la qualifica,
nonché i nominativi di quelli che,
avendo
compiuto il 18°
anno d'età ed
effettuato un biennio di
addestramento pratico nei pubblici esercizi
e alberghi diurni, o avendo
comunque compiuto l'intero periodo di
apprendistato previsto dal presente
contratto, non abbiano conseguito la
qualifica.
5) Il datore di lavoro è tenuto a comunicare
all'Ufficio di Collocamento
i nominativi degli apprendisti di cui per
qualunque motivo sia cessato il
rapporto di lavoro, entro il termine di 5
giorni dalla cessazione stessa.
RETRIBUZIONE
DEGLI APPRENDISTI
Articolo
62.
1) La retribuzione degli apprendisti è
determinata con riferimento alla
normale retribuzione dei lavoratori
qualificati di pari livello, secondo
le seguenti proporzioni:
1° anno
75%
2° anno
80%
3° anno
85%
4° anno
90%
Articolo
63.
1) Per quanto non previsto dal presente Capo
in materia di apprendistato
e
d'istruzione professionale
valgono le norme del presente contratto
nonché le disposizioni di legge e di
regolamento vigenti in materia.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti s'incontreranno per decidere le
modalità di armonizzazione delle
norme
concernenti i CFL e i contratti di apprendistato con le disposizioni
in corso di emanazione ai sensi dell'art. 16,
comma 5, legge n. 196/97 e
dell'art. 45,
comma 1, lett. b), legge 17.5.99 n.
144 e successive
modifiche
e integrazioni.
Capo II
- CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Articolo
64.
1) Salvo
quanto diversamente
contrattato a livello territoriale o
aziendale, le parti convengono quanto
segue.
2) Il
CFL mirato alla
acquisizione di professionalità elevate è
consentito per il conseguimento delle
professionalità corrispondenti al 3°
livello d'inquadramento e ai livelli
superiori e ha una durata di 24 mesi.
Detti
contratti devono prevedere una
formazione pari a 130
ore da
effettuarsi in luogo della prestazione
lavorativa.
3) Il
CFL mirato all'acquisizione di professionalità intermedie è
consentito per il conseguimento delle
professionalità corrispondenti al 4°
e 5° livello d'inquadramento (per il
comparto alberghi, è consentito anche
per
il livello 6° super) e ha una
durata di 24 mesi. Detti contratti
devono
prevedere una formazione pari a 80 ore da effettuarsi in luogo
della prestazione lavorativa.
4) Il
CFL mirato ad
agevolare l'inserimento professionale
mediante
un'esperienza lavorativa che consenta
un adeguamento delle capacità
professionali al contesto produttivo ed
organizzativo ha una durata di 12
mesi
e deve prevedere una formazione pari a
20 ore relativa alla
disciplina del rapporto di lavoro,
all'organizzazione del lavoro, nonché
alla
prevenzione ambientale e antinfortunistica. La stipula di tale
contratto è consentita per il conseguimento
di tutte le professionalità ad
eccezione
di quelle corrispondenti ai
livelli 6° super e 7°,
ferme
restando le ulteriori eccezioni previste
per i singoli comparti (per il
comparto alberghi, è consentito anche per
il livello 6° super).
5) Le eventuali ore aggiuntive devolute alla
formazione in base a quanto
stabilito dai progetti formativi non
vengono retribuite.
6) Le
cause di sospensione
legale del rapporto
comportano la
prorogabilità del termine finale per un periodo di durata pari alla
effettiva
sospensione, unicamente nei casi in cui
INPS riconosce il
diritto alla proroga dei benefici
contributivi.
7) Lo svolgimento del rapporto di formazione
e lavoro è disciplinato in
base
ai seguenti criteri:
Per il
CFL mirato all'acquisizione di professionalità elevate:
livello
iniziale Livello finale ore
formazione durata in mesi
1 B 130
24
2 1 130 24
3 2 130
24
4 3 130
24
Per il
CFL mirato all'acquisizione di professionalità intermedie:
livello
iniziale livello finale ore formazione durata in mesi
5 4 80 24
6s
* 5 80 24
6
** 5 80 24
6
* 6s 80 24
* solo
alberghi
**
esclusi alberghi
Per il
CFL mirato ad agevolare l'inserimento professionale:
livello
iniziale livello finale ore formazione durata in mesi
1 B 20
12
2 1 20 12
3 2 20
12
4 3 20
12
5 4 20
12
6s 5 20 12
6* 6s 20
12
7 6 20
12
* solo
alberghi
8) Il
contenuto dei progetti formativi
esonerati dalla procedura di
approvazione da parte della competente
autorità pubblica è definito dagli
Enti
bilaterali, dai Centri
di servizio o
dalla contrattazione
integrativa.
9) In attesa della definizione dei nuovi
progetti formativi è consentito
il
ricorso ai progetti esistenti e definiti in base
alla previgente
disciplina, fatte salve le modificazioni
automaticamente applicabili in
materia
d'età, ore di
formazione, durata,
retribuzione e livello
d'inquadramento.
10) La formazione sarà normalmente impartita
dal personale qualificato o
dal
datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per
l'apprendimento del processo produttivo e
delle mansioni cui il lavoratore
viene avviato. La formazione teorica potrà
essere assicurata, su richiesta
del datore di lavoro, per il tramite degli
Enti bilaterali.
11) 3
mesi prima della
scadenza del rapporto
formativo l'azienda
comunicherà al lavoratore l'esito della
formazione stessa.
12) I singoli rapporti di lavoro dovranno
essere instaurati, ove i tempi
di
assunzione non siano
pianificati diversamente, entro
3 mesi
dall'accertamento di conformità.
13) Per
quanto non espressamente previsto dal presente
articolo si
applicano le norme di cui all'allegato B.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti, stabiliscono sin d'ora che, in caso
di abrogazione del comma 7,
art. 16,
DL n. 299/94, convertito in
legge n. 451/94,
saranno
automaticamente
riattivate le procedure già previste dalla
contrattazione
integrativa
in materia di CFL.
Con accordi
specifici di livello territoriale, le materie di competenza
delle apposite Commissioni territoriali saranno
trasferite ai Centri di
servizio
di cui all'art. 14 del presente contratto.
Capo
III - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
Articolo
65.
1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è
considerato mezzo idoneo ad
agevolare l'incontro fra domanda e offerta
di lavoro, al fine di garantire
ai lavoratori a tempo parziale un corretto
ed equo regime normativo.
2) Per lavoro a tempo parziale s'intende il
rapporto di lavoro prestato
con orario ridotto rispetto a quello
stabilito dal presente contratto.
3) Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha
la funzione di consentire:
la
flessibilità della forza lavoro
in rapporto ai flussi di attività
nell'ambito
della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; la
risposta ad esigenze individuali dei
lavoratori, anche già occupati.
4) In
caso di trasformazione
temporanea di un rapporto di
lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, è consentita
l'assunzione a termine di un
altro
lavoratore a tempo parziale, per far fronte
alle conseguenti
esigenze
organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo determinato
sarà stipulato ai sensi dell'art. 23, comma
1, legge n. 56/87, in aggiunta
a
quanto stabilito dall'art. 77 del presente contratto. Il rapporto di
lavoro
part-time temporaneo così
articolato deve rispondere a quanto
previsto dal successivo art. 66.
5) L'assunzione con rapporto di lavoro a
tempo parziale si realizza con
le seguenti modalità:
a) orizzontale: con orario giornaliero
ridotto rispetto a
quanto
stabilito dall'art. 90 per il personale a
tempo pieno;
b) verticale: con prestazioni di attività a
tempo pieno, limitatamente a
periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese, dell'anno;
c) misto:
con la combinazione delle 2 modalità
di svolgimento del
rapporto di lavoro di cui alle lett. a) e
b).
Articolo
66.
1) L'instaurazione del rapporto a tempo
parziale dovrà risultare da atto
scritto, nel quale siano indicati:
- periodo di prova per i nuovi assunti;
- durata della prestazione lavorativa
ridotta e relative modalità;
- trattamento economico e normativo
secondo i criteri
di
proporzionalità all'entità della prestazione
lavorativa;
- tutte le altre condizioni d'impiego.
2) La
prestazione individuale sarà
fissata tra datore di
lavoro e
lavoratore entro le seguenti fasce:
a) nel caso d'orario ridotto rispetto al
normale orario settimanale da
15 a 28 ore;
b) nel caso d'orario ridotto rispetto al
normale orario mensile da 64 a
124 ore;
c) nel caso d'orario ridotto rispetto al
normale orario annuale da 600 a
1.352 ore.
3) La contrattazione integrativa può
stabilire limiti massimi superiori
e
limiti minimi inferiori
rispetto a quelli definiti dal
presente
articolo.
4) In
relazione alle caratteristiche peculiari del settore turismo, a
livello
aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di
programmazione flessibile dell'orario di
lavoro che si concretano nella
possibilità di turni variabili in ordine
alla collocazione temporale delle
prestazioni
lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti
minimi
o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto
organizzativo.
5) Sono fatte salve le condizioni aziendali in
atto.
Articolo
67.
1) Il
rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i
seguenti
principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo
parziale a tempo pieno in
relazione alle esigenze aziendali e quando
sia compatibile con le mansioni
svolte e/o da svolgere, ferma restando la
volontarietà delle parti;
c) priorità
nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
dei lavoratori già in forza rispetto ad
eventuali nuove assunzioni, per le
stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del
presente contratto in
quanto
compatibili con la natura del rapporto
stesso.
2) La contrattazione integrativa stabilisce
il numero massimo di ore di
lavoro
supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza
di
determinazione effettuata in sede
territoriale o aziendale, in presenza di
specifiche
esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso al
lavoro
supplementare sino ad un limite massimo di 130 ore annue, salvo
comprovati impedimenti.
3) Sono fatte salve le condizioni
aziendalmente in atto.
4) Le
prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate
utili
ai fini del
computo dei ratei dei
vari istituti normativi
contrattuali.
5) In particolare il conguaglio relativo alla
gratifica natalizia, alla
gratifica
di ferie, alla retribuzione del
periodo di ferie e al
TFR
avverrà,
in via forfettaria, applicando al
compenso per il
lavoro
supplementare la maggiorazione percentuale
di 30%.
Articolo
68.
1) La corretta applicazione dei principi
suddetti costituirà oggetto di
esame a livello territoriale o aziendale,
tenuto conto della specificità
del
settore e dei
suoi comparti, con
particolare riguardo al
consolidamento del lavoro supplementare
svolto in maniera continuativa,
alla
effettuazione della prestazione in turni unici e al funzionamento
dell'istituto dei permessi retribuiti.
Articolo
69.
1) Restano
confermate eventuali condizioni
di miglior favore, anche
aziendali, in atto, con riferimento alla
materia di cui al presente Capo.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente
atto che in materia di lavoro
a tempo
parziale, con il presente CCNL sono state individuate soluzioni
negoziali
adeguate, che rispondono alle esigenze del settore.
Le parti,
in considerazione delle
modifiche del quadro
legislativo
intervenute
dopo il 22.1.99, s'impegnano ad incontrarsi entro il 30.6.01
per esaminare la disciplina legislativa
intervenuta al fine di concordare
le
opportune integrazioni e armonizzazioni del testo contrattuali.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti
promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché,
nell'ambito della
riforma generale del
sistema previdenziale, vengano
considerati
gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a
tempo parziale rispetto all'obiettivo della
maturazione del diritto alla
pensione.
Capo IV
- CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
Articolo
70.
1) Fermo
restando che di norma le assunzioni del personale
debbono
avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia
consentita la assunzione del
personale
con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni
espressamente previsti dalle leggi vigenti
sulla disciplina del contratto
di
lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative
previste nella parte speciale del presente
contratto.
2) L'apposizione del termine è priva di
effetto se non risulta da atto
scritto.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore
di
lavoro
al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la
durata del rapporto di lavoro puramente
occasionale non sia superiore a 12
giorni lavorativi.
Articolo
71.
1) Ai
sensi e per gli effetti
dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge
18.4.62
n. 230 e DPR 11.7.95 n. 378, è consentita l'apposizione di
un
termine
alla durata del contratto di lavoro per le attività svolte
in
colonie
montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende
turistiche, che abbiano, nell'anno solare,
un periodo di inattività non
inferiore a 70 giorni continuativi o a 120
giorni non continuativi.
Articolo
72.
1) Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, legge 28.2.87 n.
56,
come modificato dall'art. 9 bis, legge 19.7.93 n. 236, i lavoratori
che abbiano prestato attività lavorativa con
contratto a tempo determinato
nelle ipotesi previste dall'art. 8-bis, DL
29.1.83 n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25.3.83 n. 79, hanno diritto di
precedenza
nell'assunzione presso la stessa azienda,
con la medesima qualifica, a
condizione che manifestino la volontà di
esercitare tale diritto entro 3
mesi dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro.
2) (Resta
ferma la facoltà prevista dal
comma 5, art. 15, legge
n.
264/49,
per il datore di lavoro di
rifiutare l'assunzione di
quei
lavoratori
inviati dall'Ufficio di Collocamento, i
quali siano stati
precedentemente da lui licenziati per giusta
causa.
Articolo
73.
1) Le
prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario
di
lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali,
anziché
al trattamento economico di cui
all'art. 104, al godimento di
riposi compensativi di pari durata alla
scadenza del contratto a termine
che in tal caso deve intendersi
automaticamente prorogato.
2) I
congedi di conguaglio di cui
all'art. 95 nonché i permessi non
goduti di cui all'art. 91 concorrono,
insieme ai riposi compensativi del
lavoro straordinario, alla proroga del
contratto a termine.
3) Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e 13a e
14a
mensilità
terrà conto dell'intera
diversa durata del
rapporto e
l'eventuale
frazione di mese darà luogo alla liquidazione di tanti
ventiseiesimi di 1/12 delle gratifiche e
delle ferie suddette per quante
sono le giornate risultanti.
4) + comunque escluso da tale criterio di
computo il TFR.
5) Il
dipendente che non intenda avvalersi di quanto
previsto dal
presente
articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore
di
lavoro all'atto dell'assunzione.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti,
nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate
soluzioni negoziali
che tengono conto delle particolari
esigenze delle
aziende
di stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente
una maggiore
specializzazione dei relativi
strumenti ed istituti
contrattuali. A
tal fine, sarà
istituita un'apposita Commissione
paritetica.
Nota a
verbale.
Le parti
prendono atto del parere favorevole espresso da INPS
e INAIL
(allegato
G) relativamente all'attuazione del presente articolo.
Dichiarazione
a verbale.
Le
parti, tenuto conto delle specifiche soluzioni normative adottate per i
lavoratori
stagionali e in relazione agli adempimenti previsti dalle norme
di legge
e regolamentari in materia di prestazioni di
disoccupazione
erogate
da INPS, s'impegnano ad esaminare le conseguenti problematiche al
fine di
favorire la corretta e migliore applicazione delle prescrizioni
legislative
rispetto alla disciplina contrattuale nel suo complesso. Sulla
base di tale esame da espletare entro il 30.6.91
verranno attuate le più
opportune
iniziative.
Capo V
- LAVORO EXTRA E DI SURROGA
Articolo
74.
1) Ai
sensi del comma
3, art. 23, legge n.
56/87, è consentita
l'assunzione diretta di lavoratori extra nei
seguenti casi:
- banquetting;
- esigenze
per le quali non sia possibile
sopperire con il normale
organico,
quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni,
presenze straordinarie e non prevedibili di
gruppi nonché eventi similari.
2) La
definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del
presente articolo è demandata alla
contrattazione integrativa territoriale
da
un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda
della durata,
tenuto conto della classe dell'esercizio e
delle condizioni locali.
3) Per i pubblici esercizi detto compenso
fisso sarà detratto dal tronco
della
percentuale e distribuito tra i
camerieri stabili e quelli
di
rinforzo; se la parte spettante al personale
di rinforzo dovesse risultare
inferiore
al compenso fisso, la differenza
sarà pagata dal datore di
lavoro; se invece risultasse superiore,
l'eccedenza andrà ripartita tra il
personale stabile e quello di surroga.
4) In
mancanza della disciplina di cui
al comma 2, fatte salve le
condizioni di miglior favore in vigore, il
compenso orario onnicomprensivo
lordo
rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato, per
il 1°
biennio di validità contrattuale, nella
seguente misura:
dal 1.1.99 dal 1.1.00 dal 1.1.01
4 17.875 18.486 19.402
5 17.038 17.623 18.500
6s
16.311 16.867 17.700
6 16.089 16.640 17.467
7 15.083 15.598 16.371
Il compenso orario qui definito è comprensivo
degli effetti derivanti da
tutti gli
istituti economici diretti
ed indiretti, determinati
per
contratto
nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i
ratei
di 13a
e 14a mensilità, nonché di TFR.
5) Il
personale extra assunto
negli stabilimenti balneari
per
prestazioni
temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla
retribuzione maggiorata di 20%.
6) Le imprese comunicheranno al Centro di
servizio - quadrimestralmente
-
gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di lavoratori
extra.
7) Le prestazioni del personale extra
dovranno risultare da un separato
libro
paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal Testo
Unico 20.6.65 n. 1124. Le parti richiedono
al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di ribadire le istruzioni
già impartite in proposito.
8) Ai
fini dell'impiego di detto
personale dovrà essere data comunque
precedenza ai lavoratori non occupati.
Capo VI
- LAVORO TEMPORANEO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Le
parti si danno atto che l'evoluzione della disciplina legale sul lavoro
temporaneo
e le conseguenti regolamentazioni di seguito definite su tale
istituto
e sul lavoro a tempo determinato ivi comprese le soluzioni legate
alla definizione
di qualifiche ad esiguo contenuto
professionale e le
eventuali
ulteriori determinazioni da definire nella contrattazione di 2°
livello costituiscono un quadro normativo
complessivamente finalizzato e
idoneo a
favorire un più appropriato e fisiologico utilizzo del
lavoro
extra e
di surroga di cui all'art. 74
del presente CCNL e all'art. 54,
comma 4,
legge n. 448/98, nonché a
riferire il ricorso alle forme
di
appalto nei limiti della legge con particolare
riferimento a funzioni e
figure
professionali tipiche delle imprese turistiche.
CASI DI
AMMISSIBILITà
Articolo
75.
1) Il
ricorso al contratto a tempo
determinato, ai sensi e per
gli
effetti dell'art. 23, comma 1, legge n.
56/87 e al contratto di fornitura
di prestazione di lavoro temporaneo, ai
sensi e per gli effetti del comma
2,
lett. a), art. 1, legge n. 196/97, è consentito, oltre che nei casi
previsti dalla legge, nelle ipotesi di
seguito indicate:
a) intensificazioni temporanee
dell'attività dovute a
flussi non
ordinari
di clientela cui non sia possibile far fronte con il
normale
organico;
b) intensificazioni temporanee
dell'attività dovute a
flussi non
programmabili di clientela cui non sia
possibile far fronte con il normale
organico;
c) sostituzione di lavoratori assenti,
anche per ferie,
o per
aspettative diverse da quelle già previste
dall'art. 1, lett. b), legge n.
230/62;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo
cui non sia possibile far
fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza
preavviso,
per un periodo massimo di 2 mesi
utile alla ricerca
di
personale idoneo alla mansione.
2) Restano confermate tutte le ulteriori
ipotesi in cui la legge e/o la
contrattazione collettiva ammettono il
ricorso al lavoro
a tempo
determinato
e al lavoro temporaneo. Si
richiamano, in particolare, le
disposizioni di cui al DPR n. 378/95 e di
cui alla legge n. 598/79.
3) La stipula di contratti di lavoro
temporaneo di durata superiore a 1
mese
è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei
lavoratori
con la stessa qualifica nei
cui confronti ricorrano le
condizioni
di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 56/87, e che abbiano
manifestato la volontà di esercitare il
diritto di precedenza.
4) Nei
casi di cui
alle lett. a), b), d), il contratto a tempo
determinato non potrà essere stipulato per
una durata superiore a 6 mesi.
5) Ulteriori
ipotesi e maggiori durate potranno essere definite dalla
contrattazione integrativa.
INDIVIDUAZIONE
QUALIFICHE
Articolo
76.
1) Ai
sensi e per gli effetti del comma 4, art. 1, legge n. 196/97, è
consentito
lo svolgimento di
lavoro temporaneo per
le qualifiche
inquadrate
ai livelli 6° super e superiori
della classificazione del
personale
di cui al presente CCNL Turismo,
nonché per le seguenti
ulteriori qualifiche inquadrate al 6°
livello:
- cameriera ai piani, villaggi turistici,
camping;
- commis di cucina, sala e piani, bar,
tavola calda, ristorante, self
service;
- facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
- bagnino;
- guardiano notturno;
- sorvegliante d'ingresso;
- ulteriori qualifiche individuate dalla
contrattazione integrativa.
PERCENTUALE
DI LAVORATORI ASSUMIBILI
Articolo
77.
1) Il
numero dei lavoratori
impiegati a tempo determinato
e con
contratto di fornitura di prestazione di
lavoro temporaneo di cui alle
lett.
a), b), d), e), non potrà essere superiore, in ciascuna
unità
produttiva, ai seguenti limiti:
base di
computo lavoratori assumibili
da 0 a
4 4 unità
da 5 a
9 5 unità
da 10 a
25 6 unità
da 26 a
35 7 unità
da 36 a
50 10 unità
2) Nelle
unità produttive con oltre 50 dipendenti,
la percentuale di
lavoratori assunti con contratto a termine e
con contratto di fornitura di
prestazione di lavoro temporaneo, di cui
alle lett. a), b), d), e), non
potrà
superare complessivamente 22%, di cui non più di 17% per ciascuna
fattispecie.
3) La base di computo per il calcolo dei
lavoratori assumibili ai sensi
del presente articolo è costituita dal
numero dei lavoratori occupati a
tempo indeterminato e dal numero dei
lavoratori assunti con CFL all'atto
dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le
frazioni di unità si computano per intero.
4) Nelle
imprese stagionali, attesa la loro particolarità, la base di
computo
è, in via convenzionale,
costituita dal numero dei lavoratori
occupati
all'atto della attivazione dei
singoli rapporti di
cui al
presente articolo.
5) La contrattazione integrativa può stabilire
percentuali maggiori, con
particolare attenzione ai casi
di nuove aperture,
acquisizioni,
ampliamenti, ristrutturazioni,
etc., anche in
considerazione del
contributo conseguentemente apportato allo
sviluppo di nuova occupazione.
INFORMAZIONE
Articolo
78.
1) In
coerenza con lo spirito del
presente accordo e con i
compiti
attribuiti
al sistema degli
Enti bilaterali in
tema di ausilio
all'incontro tra domanda ed offerta di
lavoro, l'impresa che ricorra ai
contratti
di cui all'art. 75 comunica alle
rappresentanze sindacali
(RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle
Organizzazioni territoriali delle OOSS
stipulanti il presente accordo:
a) il
numero e i motivi del ricorso al
lavoro temporaneo prima della
stipula
del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni
di
urgenza
e necessità di stipulare il
contratto, l'impresa fornisce le
predette comunicazioni entro i 5 giorni
successivi;
b) il numero e i motivi del ricorso ai
contratti a tempo determinato di
cui al presente articolo, entro i 5 giorni successivi;
c) entro
il 20 febbraio di ogni anno, anche
per il tramite delle
associazioni dei datori di lavoro cui
aderisca o conferisca mandato, il
numero
ed i motivi dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo
conclusi
e dei contratti a tempo
determinato stipulati nell'anno
precedente,
la durata degli stessi, il numero e la
qualifica dei
lavoratori interessati.
2) La
comunicazione di cui alla precedente lett. c) sarà inviata anche
all'Ente bilaterale. Al fine di evitare
l'aggravio degli oneri burocratici
posti
a carico delle
aziende, con particolare
riferimento alle
caratteristiche delle piccole e medie
imprese, l'EBT potrà attivare un
servizio di domiciliazione presso la propria
sede delle comunicazioni di
cui al presente articolo, predisponendo a
tal fine idonea modulistica.
3) All'atto
delle assunzioni a tempo
determinato di cui al presente
articolo
l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una
dichiarazione, avvalendosi degli appositi
moduli vidimati dal Centro di
servizio,
da cui risulti l'impegno all'integrale
applicazione della
contrattazione collettiva vigente ed
all'assolvimento degli obblighi in
materia di contribuzione e di legislazione
sul lavoro (allegato A).
FORMAZIONE
Articolo
79.
1) L'EBNT
potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle
esigenze
di formazione dei lavoratori
temporanei ed a richiedere i
relativi
finanziamenti. Le parti richiedono che le iniziative formative
promosse dal sistema degli Enti bilaterali
possano godere della priorità
di cui al comma 2, art. 5, legge n. 196/97.
CAMPO
DI APPLICAZIONE
Articolo
80.
1) La
nuova disciplina sui contratti a tempo determinato e sul lavoro
temporaneo
è applicabile esclusivamente alle aziende
aderenti alle
Organizzazioni imprenditoriali nazionali
stipulanti il presente CCNL.
2) Al
fine di favorire
la migliore conoscenza delle norme
ed il
conseguente
utilizzo degli istituti, nonché
di agevolare le imprese
nell'adempimento delle formalità amministrative, le suddette
Organizzazioni attiveranno specifici servizi
di assistenza.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti,
in considerazione del carattere
di novità presentato dalla
disciplina del
lavoro temporaneo, cui assegnano carattere sperimentale,
s'impegnano
ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.
Capo
VII û LAVORATORI STUDENTI
Articolo
81.
1) Considerata la necessità di favorire
momenti di alternanza tra scuola
e lavoro anche utilizzando i periodi
d'intervallo dei corsi scolastici, la
contrattazione integrativa può prevedere, ai
sensi del comma 1, art. 23,
legge n. 56/87, la stipula di contratti a
tempo determinato con lavoratori
studenti, regolandone la eventuale
computabilità ai fini del calcolo della
percentuale di cui alla norma suddetta
nonché il compenso tenendo conto
del
ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che
non
abbiano ancora completato l'iter formativo.
Capo
VIII - CONTRATTO DI INSERIMENTO
Articolo
82.
1) In
caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di
specifica esperienza lavorativa nel
comparto, qualora in ragione dell'età
o
del titolo di
studio non trovino
applicazione le disposizioni
concernenti
il contratto di apprendistato o il CFL, si applica per
un
periodo
di 12 mesi il trattamento
retributivo previsto per il livello
inferiore a quello d'inquadramento.
Capo IX
- LAVORO RIPARTITO
Articolo
83.
1) Il contratto di lavoro ripartito è il
contratto con il quale 2 o più
lavoratori
assumono in solido
un'unica obbligazione lavorativa
subordinata.
2) Il
contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la
misura
percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si
prevede venga svolto da ciascuno dei
lavoratori
interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi
lavoratori
di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione ovvero la modificazione
consensuale della distribuzione
dell'orario di lavoro.
3) Conseguentemente, la
retribuzione verrà corrisposta
a ciascun
lavoratore in proporzione alla quantità di
lavoro effettivamente prestato.
4) I
lavoratori devono informare preventivamente il datore di
lavoro
sull'orario di lavoro di
ciascun lavoratore con
cadenza almeno
settimanale.
5) Gli
accordi individuali possono prevedere che il datore di
lavoro
legittimamente pretenda l'adempimento
dell'intera prestazione dovuta da
ciascuno dei lavoratori solidalmente
obbligati.
6) Entro il 20 febbraio di ogni anno, le
imprese comunicheranno all'EBT,
il
numero dei contratti
di lavoro ripartito
instaurati nell'anno
precedente,
utilizzando il modello appositamente predisposto dall'ente
stesso.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti,
in considerazione del carattere
di novità presentato dalla
disciplina del
lavoro ripartito, cui assegnano
carattere sperimentale,
s'impegnano
ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.
Capo X
- ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA
Articolo
84.
1) Ai sensi del comma 2, art. 25, legge n.
223/91, non sono computabili,
ai fini della determinazione della riserva:
- le
assunzioni dei lavoratori
cui sia assegnata
una qualifica
ricompresa nei livelli A, B, 1, 2, 3;
- le
assunzioni dei lavoratori
cui sia assegnata
una qualifica
ricompresa
nei livelli 4, 5, 6, 6s e 7 a
condizione che abbiano
già
prestato servizio presso imprese del settore
o che siano in possesso di
titolo
di studio professionale rilasciato da istituti
o scuole
professionali attinente alle mansioni da
svolgere;
- le
assunzioni effettuate in
occasione dei cambi
di gestione,
limitatamente ai lavoratori già occupati
alle dipendenze della gestione
precedente.
Titolo
V - RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
- INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
ASSUNZIONE
Articolo
85.
1) L'assunzione del personale sarà fatta
secondo le norme delle leggi
vigenti in materia.
2) Il
datore di lavoro, all'atto dell'assunzione deve
rilasciare al
lavoratore
una documentazione scritta dalla quale risulti la data di
assunzione, il livello e la qualifica
d'inquadramento, gli elementi della
retribuzione, la durata del rapporto nei casi ammessi di contratto a
termine,
la durata del periodo di prova, le lingue estere di
cui sia
eventualmente richiesta la conoscenza nonché
una ricevuta dei documenti
ritirati.
3) All'atto
dell'assunzione il lavoratore è
tenuto a presentare
al
datore di lavoro i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) tessera sanitaria aggiornata, ove prevista
dalle leggi;
c) certificato d'iscrizione alle liste di collocamento o libretto
di
lavoro;
d) blocchetto personale dei moduli 01/MS per le denunce INPS,
nonché
modello 101 o dichiarazione fiscale
sostitutiva rilasciati dal precedente
datore di lavoro;
e) numero di codice fiscale;
e, ove
necessari, i seguenti ulteriori documenti:
1) attestato di conoscenza di una più lingue
estere per le mansioni che
implicano tale requisito;
2) certificato di servizio eventualmente
prestato presso altre aziende;
3) certificato o diploma degli studi compiuti
oppure diploma o attestato
dei corsi di addestramento frequentati.
4) Il
lavoratore è tenuto altresì a dichiarare al datore di lavoro la
sua residenza e dimora, a notificare
immediatamente i successivi mutamenti
ed a consegnare lo stato di famiglia nonché
gli altri documenti necessari
per beneficiare dei relativi assegni.
Capo II
- PERIODO DI PROVA
Articolo
86.
1) La
durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera
di
assunzione. Durante il periodo di prova o
alla fine di esso è reciproco il
diritto
alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo
di
preavviso e con diritto al TFR.
2) Durante il periodo di prova la
retribuzione del lavoratore non potrà
essere
inferiore al minimo contrattuale stabilito per
la qualifica
attribuita al lavoratore stesso.
3) Trascorso il periodo di prova, il
personale s'intenderà regolarmente
assunto
in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta
per
iscritto. In tal
caso il periodo sarà computato
agli effetti
dell'anzianità di servizio.
Articolo
87.
1) La durata del periodo di prova è stabilita
nelle misure che seguono:
Quadri
A e B 180 giorni
1° 150 giorni
2° 75 giorni
3° 45 giorni
4° e
5° 30 giorni
6°s 20 giorni
6° e
7° 15 giorni
2)
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le
giornate di effettiva prestazione lavorativa,
fermo restando il termine
massimo di 6 mesi previsto dall'art. 10,
legge 15.7.66 n. 604.
3)
Il personale che entro il termine di 2 anni viene riassunto, con la
stessa
qualifica, presso la stessa
azienda ove abbia già prestato
servizio, superando il
periodo di prova, sarà in ogni caso
dispensato
dall'effettuazione di un nuovo periodo di
prova.
4)
Al personale assunto fuori
provincia che, durante o alla fine del
periodo
di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare
l'importo del viaggio di andata e ritorno
al luogo di provenienza.
Capo
III - DONNE E MINORI
Articolo
88.
1) Il
lavoro delle donne
e dei minori è
tutelato dalle vigenti
disposizioni di legge in materia.
Articolo
89.
1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22,
legge 17.10.67 n. 977, come
modificato
dall'art. 13, D.lgs. n.
345/99, ai minori
deve essere
assicurato
un periodo di riposo settimanale
di almeno 2 giorni, se
possibile consecutivi, e comprendente la
domenica. Per comprovate ragioni
di ordine tecnico e organizzativo, il
periodo minimo di riposo può essere
ridotto, ma non può comunque essere
inferiore a 36 ore consecutive. Tali
periodi possono essere interrotti nei casi
di attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati o di breve
durata nella giornata.
2) Ai
minori impiegati in attività
lavorative di carattere culturale,
artistico,
sportivo o pubblicitario o nel settore dello
spettacolo,
nonché, con esclusivo riferimento agli
adolescenti, nei settori turistico,
alberghiero
o della ristorazione, il riposo settimanale
può essere
concesso anche in un giorno diverso dalla
domenica.
Capo IV
- ORARIO DI LAVORO
ORARIO
NORMALE SETTIMANALE
Articolo
90.
1) La
normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40
ore, salvo quanto diversamente stabilito
nella parte speciale del presente
contratto per le Imprese di viaggi e
turismo, gli stabilimenti balneari e
i complessi turistico ricettivi dell'aria
aperta.
2) I
limiti settimanali del normale orario di lavoro
previsti dal
presente contratto sono fissati solo ai fini
contrattuali.
3) Le
suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli
impiegati di cui all'art. 1, RDL 15.3.23 n.
692, in relazione all'art. 3,
RD
10.9.23 n. 1955, e cioè ai capi di agenzia, ai direttori tecnici
o
amministrativi, ai capi ufficio e ai capi reparto, fatte salve
le
condizioni di miglior favore.
RIDUZIONE
DELL'ORARIO
Articolo
91.
1) Ferma
restando la durata dell'orario
settimanale normale prevista
dall'art.
90, viene concordata una riduzione dell'orario annuale per
Alberghi,
Pubblici esercizi, Campeggi, Alberghi diurni e Agenzie di
viaggi pari a 104 ore.
2) Per gli Stabilimenti balneari la riduzione
dell'orario annuale sarà,
invece pari a 108 ore.
3) Tali riduzioni sono comprensive delle 32
ore relative alle festività
religiose
abolite dalla legge n. 54/77 (e con esclusione quindi della
festività dell'Epifania reintrodotta con
DPR 28.12.85 n. 792) e delle 24
ore di cui al comma 2, art. 52, CCNL
8.7.82.
4) Le
riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante
godimento
di permessi individuali
retribuiti della durata di
mezza
giornata
o di una giornata intera.
Tenuto conto delle particolari
caratteristiche del settore, i permessi
saranno fruiti individualmente in
periodi di minore attività e mediante
rotazione dei lavoratori e comunque
in modo da non ostacolare la normale
attività produttiva dell'azienda.
5) Salvo
quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lett. m) e
comma 5,
lett.
i), in presenza di particolari esigenze
produttive aziendali
potranno
essere attuate modalità di
godimento dei suddetti permessi
diverse
da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a 32
ore
annuali, previa programmazione e tempestiva
comunicazione ai lavoratori
interessati. Tali permessi non potranno
essere inferiori a 1 ora, né,
comunque, utilizzati per frazioni di ora.
6) Gli
eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL 10.4.79 in
materia
di riduzione, permessi e ferie, s'intendono assorbiti fino
a
concorrenza dai permessi di cui al
comma 3, eccezion fatta
per le
eventuali riduzioni o permessi concessi a
fronte di posizioni di lavoro
gravose o nocive.
7) I permessi non goduti entro l'anno di
maturazione saranno pagati con
la retribuzione in atto al momento della
scadenza oppure potranno essere
fruiti, con le medesime modalità sopra
previste, entro e non oltre il 30
giugno dell'anno seguente.
8) In
caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro
iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno,
ai fini della determinazione
dei
ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese
saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà
la corresponsione di
un rateo mensile per ogni 30 giorni di
calendario, nonché per la eventuale
frazione residua pari o superiore a 15
giorni. La frazione inferiore ai 15
giorni
non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si
applicano le disposizioni di cui agli artt.
208 e 260.
9) I
permessi di cui sopra non
maturano per i periodi di assenza del
lavoratore senza diritto alla retribuzione.
10) Il pagamento dei permessi non goduti entro
l'anno di maturazione al
personale dei pubblici esercizi retribuito
in tutto o in parte con la
percentuale di servizio avverrà
secondo quanto previsto nella parte
speciale del presente contratto.
RIPARTIZIONE
DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
Articolo
92.
1) La
ripartizione dell'orario di
lavoro giornaliero è fissata
per
ciascun comparto nella parte speciale del
presente contratto.
DISTRIBUZIONE
DELL'ORARIO SETTIMANALE
Articolo
93.
1) La
distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è
fissata per
ciascun comparto nella parte speciale del
presente contratto.
Articolo
94.
1) In
ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più
tabelle, con l'indicazione dei turni dei servizi
e relativi orari e delle
qualifiche del personale.
FLESSIBILITà
Articolo
95.
1) In
relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi
alle
particolari
esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati
sistemi
di distribuzione dell'orario di lavoro per
periodi
plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione
dell'orario di lavoro che comportano per una
o più settimane prestazioni
lavorative di durata superiore a quelle
prescritte dal precedente art. 90
e per le altre, a compensazione, prestazioni
di durata inferiore.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con
orario di lavoro di durata superiore a
quello prescritto dall'art. 90 non
dà
diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane
con prestazioni di durata inferiore a quella
prevista dallo stesso art. 90
non dovrà darsi luogo a riduzioni della
normale retribuzione.
3) Il
numero delle settimane
per le quali è possibile
effettuare
prestazioni lavorative di durata superiore a
quelle dell'art. 90 non potrà
superare
le 4 consecutive e in ogni caso l'orario di lavoro non
potrà
superare
le 8 ore giornaliere, fermo restando il diritto al
normale
godimento del riposo settimanale di legge.
Per le agenzie di viaggio, il
limite è di 6 settimane consecutive.
4) Il
recupero delle maggiori
prestazioni di lavoro verrà effettuato
attraverso congedi di conguaglio il cui
godimento avverrà nei periodi di
minore
intensità produttiva e comunque entro 12 settimane a
far data
dall'inizio del periodo di maggior
prestazione lavorativa.
5) Qualora,
invece, i sistemi di
distribuzione dell'orario prevedano
l'estensione dei periodi di
cui ai precedenti commi 3
e 4,
rispettivamente, a 12 e 24 settimane, per i
lavoratori cui si applichi
tale sistema il monte ore annuo di permessi
di cui all'art. 91 è elevato a
116 ore.
6) Qualora
a livello aziendale o
interaziendale le imprese intendano
applicare i suddetti sistemi, cui non potrà
farsi ricorso per più di 2
volte nell'anno, non consecutive, l'adozione
dei programmi sarà preceduta
da
un incontro tra Direzione aziendale
e RSU o delegato aziendale nel
corso del quale la Direzione aziendale
esporrà le esigenze dell'impresa ed
i
relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo
questa
fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane
prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura
della Direzione aziendale si
darà
comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte
salve
le situazioni di persone che
comprovino fondati e giustificati
impedimenti.
7) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il
lavoro straordinario, ai soli
fini retributivi, decorre dalla 1a ora
successiva all'orario comunicato al
lavoratore.
DIVERSE
REGOLAMENTAZIONI DELL'ORARIO ANNUO COMPLESSIVO
Articolo
96.
1) Le parti convengono
sull'obiettivo di ottimizzare
le risorse
attraverso una migliore organizzazione del
lavoro, e cioè attraverso una
più adeguata combinazione tra l'utilizzo
delle tipologie di rapporto di
lavoro, le rispettive entità necessarie a
coprire le esigenze di organico
previste, la definizione degli orari e la
loro distribuzione, il godimento
delle ferie e dei permessi.
2) Le parti convengono che in questo modo si
possa meglio corrispondere
alle
esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo
delle
attrezzature anche con il
prolungamento delle fasi stagionali,
facendo
meglio incontrare le esigenze
delle imprese con quelle dei
lavoratori,
anche per il contenimento del
lavoro straordinario e una
migliore regolazione del tempo parziale e
dei rapporti di lavoro non a
tempo indeterminato.
3) Tutto ciò premesso, le parti convengono
che le aziende o i gruppi di
aziende
che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente
articolo
dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale
o
interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche
di tipo
sperimentale, riferiti all'intera azienda o
parti di essa, su una o più
delle
materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla
base
delle ore di lavoro
complessivamente dovute a norma del
presente
contratto e/o le particolari citate
tipologie di rapporti di lavoro.
4) I contenuti dei predetti accordi, che
saranno realizzati nel contesto
di programmi di massima annuali, potranno -
fatte salve le norme di legge,
l'orario
normale settimanale di riferimento di cui all'art. 90, nonché
tutti
gli aspetti concernenti
maggiorazioni o a contenuto economico -
superare
i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale
vigente per le relative materie.
5) In
tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore" al
fine
di
mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte
riposi
compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti
l'orario medio annuo.
6) Pertanto,
eventuali prestazioni eccedenti
l'orario medio annuo
verranno
compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il
lavoro straordinario e con un corrispondente
numero di riposi compensativi
che
potranno essere retribuiti
o fruiti - compatibilmente con le
condizioni organizzative dell'azienda e con
le esigenze del mercato - al
termine
del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che
saranno definiti in occasione
dell'attivazione dei programmi di
cui al
presente articolo.
7) Negli
accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere
concordate le cadenze temporali per la
verifica dei programmi definiti.
8) Per i lavoratori cui si applichi tale
sistema il monte ore annuo di
permessi di cui all'art. 91 è elevato a 128
ore.
9) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il
lavoro straordinario, ai soli
fini
delle maggiorazioni retributive,
decorre dalla 1a ora successiva
all'orario comunicato al lavoratore.
Dichiarazione
a verbale.
Premesso che
la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle
parti sociali,
le parti concordano che, in caso di approvazione di
una
disposizione di
legge sulla riduzione
dell'orario di lavoro,
s'incontreranno
per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina
alle caratteristiche del settore, anche al fine di
evitare alterazioni
agli
equilibri complessivi determinati con il presente accordo.
Le parti s'incontreranno per decidere le
modalità di armonizzazione della
disciplina
contrattuale concernente l'orario di lavoro con le disposizioni
in corso di emanazione ai sensi della Direttiva
comunitaria n. 104/93. A
tal fine,
le parti richiedono
congiuntamente la integrale
salvaguardia
delle competenze che la stessa direttiva
attribuisce alla contrattazione
collettiva.
ORARIO
DI LAVORO DEI MINORI
Articolo
97.
1) L'orario di lavoro degli adolescenti
(minori d'età compresa fra i 15
anni compiuti e i 18 anni compiuti) non può
superare le 8 ore giornaliere
e le 40 settimanali.
2) I minori di cui al comma precedente hanno
diritto a una interruzione
di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero
di lavoro qualora questo superi
la durata di 4 ore e mezza.
3) L'interruzione dell'orario giornaliero di
lavoro per il consumo dei
pasti
negli Alberghi, nei Pubblici esercizi e nei
Campeggi, nonché
l'interruzione meridiana di riposo negli
Stabilimenti balneari non sono
cumulabili
con le interruzioni previste per
i minori dal
presente
articolo: l'interruzione di maggior durata
assorbe quella di minor durata.
4) L'ora e la durata delle interruzioni
suddette dovranno essere esposte
nella tabella dei turni, di cui all'art. 94.
RECUPERI
Articolo
98.
1) +
ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza
maggiore, o per le interruzioni o periodi di
minor lavoro concordati tra
le
OOSS stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei
limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto
nel mese successivo.
INTERVALLO
PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
Articolo
99.
1) +
demandato ai contratti
integrativi territoriali o aziendali
dei
settori
alberghi, pubblici esercizi e campeggi stabilire la durata del
tempo per la consumazione dei pasti tra un
minimo di mezz'ora e un massimo
di 1 ora al giorno.
LAVORO
NOTTURNO
Articolo
100.
1) Il
lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun
comparto nella parte speciale del presente
contratto.
LAVORATORI
NOTTURNI
Articolo
101.
1) A
decorrere dall'1.7.01, esclusivamente ai sensi e per gli effetti
del D.lgs. 26.11.99 n. 532, il periodo
notturno, è quello specificato per
ciascun comparto nella parte speciale del
presente contratto agli artt.
201, 252, 289, 383.
2) L'orario
di lavoro ordinario
dei lavoratori notturni
non può
superare,
nella settimana, le 8 ore medie giornaliere. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5, RD 10.9.23
n. 1955.
3) I contratti integrativi possono individuare
un periodo di riferimento
più ampio sul quale calcolare come media il
suddetto limite.
4) Le condizioni di cui al comma precedente
s'intendono realizzate anche
mediante l'applicazione degli orari
plurisettimanali di cui agli artt. 95
e 96 del presente contratto.
5) Il
periodo minimo di riposo settimanale di cui agli artt. 1 e 3,
legge
22.2.34 n. 370, non viene preso in considerazione per il computo
della media se cade nel periodo di
riferimento di cui ai precedenti commi
2, 3 e 4.
6) Nel
caso in cui sopraggiungano
condizioni di salute che comportano
l'inidoneità alla prestazione di
lavoro notturno, accertata
con le
modalità di cui al D.lgs. n. 532/99, il
lavoratore è assegnato ad altre
mansioni
o ad altri ruoli diurni,
compatibilmente con le
esigenze
organizzative aziendali.
7) Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o
ad altri ruoli non risulti
applicabile, il datore di lavoro e il
lavoratore potranno rivolgersi alla
Commissione di conciliazione di cui all'art.
26 del presente contratto.
8) I
contratti integrativi possono
definire specifiche modalità
di
applicazione delle disposizioni di cui al
comma precedente e individuare
ulteriori soluzioni per il caso in cui
l'assegnazione ad altre mansioni o
ad altri ruoli non risulti applicabile.
9) Nei
casi di nuova
introduzione di lavoro notturno
le aziende
provvederanno agli adempimenti di cui agli
artt. 8 e 10, D.lgs. n. 532/99.
LAVORO
STRAORDINARIO
(vedi allegato
E).
Articolo
102.
1) Il
lavoro straordinario ha
carattere di eccezionalità e non
può
essere richiesto senza giustificato motivo;
s'intende per tale, ai soli
fini
contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale
effettuato ai sensi degli artt. 90 e 95 a
seconda che vengano adottati o
meno riposi di conguaglio.
2) Il
lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore
annuali e nel limite di 2 ore giornaliere.
3) I
lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal
prestare
lavoro straordinario entro i limiti fissati dal comma
2 del
presente articolo.
4) Il
lavoratore non può compiere
lavoro straordinario ove non
sia
autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne
fa le veci.
Articolo
103.
1) Le ore di lavoro straordinario dovranno
essere autorizzate dal datore
di lavoro e saranno a cura di esso
cronologicamente annotate in apposito
registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel
quale ciascun dipendente, che
abbia compiuto lavoro straordinario, è
tenuto ad apporre il proprio visto
e ad annotare gli eventuali reclami.
2) La
liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di
norma
alla fine del periodo di paga in cui il
lavoro è stato prestato e comunque
non
oltre il mese successivo. Il registro di cui
sopra dovrà essere
conservato
per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle
OOSS
territoriali e servirà come documento
di prova per stabilire se il
lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro
straordinario.
3) Sono esentate dalla tenuta del registro di
cui al comma 2 le aziende
presso le quali la registrazione delle ore
di lavoro svolto è effettuata
con mezzi meccanici.
Articolo
104.
1) Il
lavoro straordinario è compensato nelle misure e con le modalità
previste per ciascun comparto nella parte
speciale del presente contratto.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti stipulanti s'impegnano a favorire
l'applicazione della normativa
del presente
Capo nello spirito
informatore della stessa.
Le OOSS
territoriali delle
parti stipulanti s'incontreranno almeno 1 volta
all'anno, per
l'esame della situazione generale, anche in relazione ad
eventuali
casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali
previste
dal presente Capo.
Capo V
- RIPOSO SETTIMANALE
Articolo
105.
1) Ai sensi di legge, tutto il personale
godrà di un riposo settimanale
di 24 ore.
2) Si richiamano in maniera particolare le
norme di legge riguardanti le
attività
stagionali e quelle per le quali
il funzionamento domenicale
corrisponde
ad esigenze tecniche o a ragioni
di pubblica utilità, la
vigilanza delle imprese, la compilazione
dell'inventario e del bilancio
annuale.
LAVORO
DOMENICALE
Articolo
106.
1) A
partire dall'1.1.91, ai
lavoratori che, ai sensi
della legge
22.2.34 n. 370, godano del riposo
settimanale in giornata diversa dalla
domenica, verrà corrisposta un'indennità in
cifra fissa pari a 10% della
quota
oraria della paga base e della
contingenza per ciascuna ora di
lavoro ordinario effettivamente prestato di
domenica.
2) Relativamente al periodo precedente
all'entrata in vigore
del
trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, le parti si danno
nuovamente
reciproco atto di avere tenuto
conto di dette prestazioni
lavorative
domenicali nella determinazione dei trattamenti economici e
normativi complessivamente definiti dalla
contrattazione collettiva.
3) Sino al 31.12.90 si conferma la disciplina
di cui all'art. 44, CCNL
16.2.87, di seguito riportato.
"In relazione
a quanto stabilito dalla legge 22.2.34 n. 370, circa la
legittimità
del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla
domenica per
le attività per
le quali il
funzionamento domenicale
corrisponda a
ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali,
appunto, quelle del settore turistico, le parti si
danno atto che delle
prestazioni
lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente
conto nella
determinazione dei trattamenti
economici e normativi
complessivamente previsti
dalla contrattazione collettiva.
Le parti,
pertanto, riconfermano, sulla base della
disciplina contrattuale,
l'esclusione
del riconoscimento ai lavoratori del settore turismo di una
ulteriore
specifica maggiorazione per il lavoro domenicale".
Capo VI
- FESTIVITà
Articolo
107.
1) Le festività per le quali viene stabilito
il trattamento economico di
cui al presente articolo sono le seguenti:
festività
nazionali
anniversario
della Liberazione 25 aprile
festa
del Lavoro 1° maggio
festa
della Repubblica 2 giugno
festività
infrasettimanali
Capodanno 1° gennaio
Epifania 6 gennaio
lunedì
di Pasqua mobile
Assunzione 15 agosto
Ognissanti 1° novembre
Immacolata
Concezione 8 dicembre
S.
Natale 25
dicembre
S.
Stefano 26
dicembre
Patrono
della Città
2) In considerazione delle particolari caratteristiche delle
aziende
turistiche il godimento delle festività
suddette verrà subordinato alle
esigenze aziendali.
3) Per
effetto di quanto sopra nessuna
detrazione dovrà essere fatta
sulle normali retribuzioni in caso di
mancata prestazione di lavoro nelle
suindicate festività.
4) A tutto il personale assente nelle
giornate di festività, per riposo
settimanale, per malattia, infortunio, dovrà
essere corrisposta 1 giornata
di retribuzione contrattuale senza alcuna
maggiorazione.
5) Per
le festività cadenti nel periodo
di assenza obbligatoria per
gravidanza
e puerperio la
lavoratrice ha diritto
a un'indennità
integrativa di quella a carico INPS da
corrispondersi a carico del datore
di lavoro.
6) Il trattamento di cui al presente articolo
non è dovuto nei casi di
coincidenza
delle festività sopra elencate con uno dei
giorni di
sospensione dal servizio o
dalla retribuzione per
provvedimenti
disciplinari.
7) Al personale che presta la propria opera
nelle suindicate festività è
dovuta, oltre alla normale retribuzione
giornaliera, la retribuzione per
le
ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per
lavoro
festivo previste per ciascun
comparto nella parte speciale
del
presente contratto.
8) Per
il trattamento economico per le
festività del personale dei
pubblici
esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di
servizio si rinvia alla parte speciale del
presente contratto.
9) L'inclusione della festività del 2 giugno
nell'elenco di cui al comma
1 del presente articolo decorre dal 2001,
giusto quanto previsto dall'art.
1, legge 20.11.00 n. 336.
Articolo
108.
1) A partire dall'1.1.79, il trattamento della
festa della Repubblica (2
giugno) e del giorno dell'Unità nazionale (4
novembre), dichiarate non più
festive
agli effetti civili della legge 5.3.77 n. 54, è quello previsto
dai commi seguenti.
2) Al
lavoratore chiamato a prestare
servizio in una delle predette
giornate
spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione
per le ore di servizio effettivamente
prestato senza alcuna maggiorazione
ovvero,
in alternativa, il
godimento del corrispondente riposo
compensativo, che verrà subordinato, stante
la precedente normativa del
settore,
alle esigenze aziendali. In
questo ultimo caso la
relativa
comunicazione sarà data al lavoratore con
congruo anticipo.
3) Nessuna detrazione sarà effettuata sulla
normale retribuzione mensile
qualora il lavoratore non venga chiamato a
prestare servizio in una delle
suddette giornate.
4) Al
lavoratore assente nelle stesse giornate per riposo settimanale
dovrà
essere corrisposta 1 giornata di retribuzione contrattuale senza
alcuna maggiorazione.
5) Al
lavoratore assente nelle
suddette giornate per
malattia,
infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto
conto delle disposizioni degli
Istituti
assicuratori in materia di festività soppresse, dovrà
essere
corrisposta
secondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal
presente CCNL, l'integrazione delle
indennità corrisposte dagli Istituti
medesimi fino a raggiungere 100% della
retribuzione giornaliera.
6) Per il personale dei pubblici esercizi
retribuito in tutto o in parte
con
la percentuale di servizio si fa rinvio alla parte speciale
del
presente contratto.
7) Con
decorrenza dal 2001 il trattamento di cui al presente articolo
non si applica alla festa della Repubblica
(2 giugno), ripristinato come
giorno festivo ai sensi dell'art. 1, legge 20.11.00 n. 336.
Capo
VII - FERIE
Articolo
109.
1) Tutto il personale ha diritto ad un
periodo di ferie nelle misura di
26
giorni. A tal
fine, la settimana lavorativa qualunque
sia la
distribuzione dell'orario di lavoro
settimanale, viene considerata di 6
giornate.
2) Pertanto dal computo del predetto periodo
di ferie vanno escluse le
giornate
di riposo settimanale spettanti per legge
e le festività
nazionali e infrasettimanali, di cui
all'art. 107, le giornate non più
festive
agli effetti civili di cui
all'art. 108, conseguentemente il
periodo di ferie sarà prolungato di tanti
giorni quante sono le predette
giornate di riposo settimanale spettanti per
legge, le festività nazionali
ed
infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti
civili
cadenti nel periodo stesso.
Dichiarazione
a verbale.
Le
parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina della misura
e del
computo delle ferie di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo
costituisce un
complesso normativo inscindibile migliorativo della
precedente
disciplina in materia. I lavoratori che all'1.7.78 godevano di
un periodo
di ferie superiore in base alle norme dei precedenti
CCNL
conservano
le condizioni di miglior favore.
Articolo
110.
1) Il turno delle ferie non potrà avere
inizio dal giorno di riposo né
da
quello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga
adottato.
2) Il periodo di ferie non è di norma
frazionabile.
3) Diversi e più funzionali criteri di
ripartizione delle ferie annuali
potranno essere concordati tra datore di
lavoro e lavoratori nell'ambito
di
una programmazione,
possibilmente annuale, della distribuzione
del
tempo libero.
4) L'epoca delle ferie è stabilita dal datore
di lavoro e dai lavoratori
di comune accordo in rapporto alle esigenze
aziendali.
Articolo
111.
1) Al
personale è dovuta durante le
ferie la normale retribuzione in
atto, salvo quanto diversamente previsto
nella parte speciale del presente
contratto.
2) Le ferie sono irrinunciabili e pertanto
nessuna indennità è dovuta al
lavoratore che spontaneamente si presenti in
servizio durante il turno di
ferie assegnatogli.
3) In
caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro
iniziati
e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione
dei
ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così
ottenuta
comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni
30
giorni
di calendario, nonché per
l'eventuale frazione residua pari o
superiore
a 15 giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni non
verrà
considerata. Per il comparto alberghi e campeggi,
si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 208 e 260.
4) Resta
salvo quanto diversamente previsto per i contratti a termine,
all'art. 73.
5) Ai
fini del diritto
alle ferie, dal computo dell'anzianità di
servizio
non vanno detratti
gli eventuali periodi di
assenza per
maternità, limitatamente al periodo di
assenza obbligatoria, nonché per
malattia o infortunio.
6) Le ferie non possono essere concesse
durante il periodo di preavviso.
7) Il
personale che rimane nell'azienda è tenuto a
sostituire gli
assenti senza diritto a maggior compenso,
senza pregiudizio dell'orario di
lavoro o soppressione del riposo
settimanale.
8) L'insorgenza della malattia regolarmente
denunciata dal lavoratore e
riconosciuta dalle strutture sanitarie
pubbliche competenti per territorio
interrompe il decorso delle ferie.
9) Per
ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare
il
lavoratore
prima del termine del periodo di
ferie, fermo restando il
diritto del lavoratore a completare detto
periodo in epoca successiva, e
il diritto altresì, al rimborso delle spese
sostenute sia per l'anticipato
rientro, quanto per tornare eventualmente al
luogo dal quale il dipendente
sia stato richiamato.
Articolo
112.
1) Per
i casi di prolungamento delle ferie o sospensione dell'attività
aziendale previsti per le aziende
alberghiere e per i campeggi, si rinvia
alla
disciplina contenuta nella parte
speciale del presente contratto
rispettivamente agli artt. 204 e 255.
Capo
VIII - PERMESSI E CONGEDI
CONGEDO
PER MATRIMONIO
Articolo
113.
1) Il
personale, che non sia in
periodo di prova, ha diritto ad
un
congedo straordinario retribuito di 15
giorni di calendario per contrarre
matrimonio.
2) La
richiesta di congedo
matrimoniale deve essere avanzata
dal
lavoratore con almeno 10 giorni di anticipo.
3) Il
datore di lavoro dovrà concedere il congedo
straordinario con
decorrenza dal 3° giorno antecedente la celebrazione
del matrimonio.
4) Il
personale ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo regolare
documentazione dell'avvenuta celebrazione.
5) Il
lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri
5
giorni senza retribuzione.
CONGEDO
PER MOTIVI FAMILIARI
Articolo
114.
1) In caso di comprovata disgrazia a familiari
legati da stretto vincolo
di
parentela o di
affinità, nonché nei casi di
gravi calamità, il
lavoratore
avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la
cui
durata
sarà strettamente rapportata
alle reali esigenze di
assenza,
reclamate dalla natura della disgrazia o
dell'evento calamitoso, con un
limite
massimo di 5 giorni di calendario. Tale congedo potrà
essere
prolungato sino ad un limite massimo di
ulteriori 3 giorni di calendario
in relazione alla distanza del luogo da
raggiungere.
2) In
altri casi di forza maggiore il
lavoratore potrà usufruire di
congedi retribuiti deducibili dalle ferie
annuali.
3) In
casi speciali e giustificati il
lavoratore potrà usufruire di
permessi di breve durata recuperando le ore
di assenza con altrettante ore
di lavoro nella misura massima di 1 ora al
giorno.
PERMESSI
PER ELEZIONI
Articolo
115.
1) Ai sensi dell'art. 11, legge 21.3.90 n.
53, in occasione di tutte le
consultazioni elettorali disciplinate da
leggi della Repubblica o delle
Regioni, coloro che adempiono funzioni
presso gli uffici elettorali, ivi
compresi
i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in
occasione di referendum, i rappresentanti
dei partiti o gruppi politici e
dei promotori dei referendum, hanno diritto
ad assentarsi dal lavoro per
tutto il periodo corrispondente alla durata
delle relative operazioni.
2) I
giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma
precedente
sono considerati, a tutti gli
effetti, giorni di attività
lavorativa.
PERMESSI
PER LAVORATORI STUDENTI - DIRITTO ALLO STUDIO
Articolo
116.
1) Al fine di contribuire al miglioramento
culturale e professionale dei
lavoratori del settore turistico le aziende
concederanno, nei casi e alle
condizioni di cui ai successivi commi,
permessi retribuiti ai lavoratori
non
in prova che
intendano frequentare corsi di
studio compresi
nell'ordinamento scolastico svolti presso
istituti pubblici costituiti in
base
alla legge 31.12.62 n. 1859, o
riconosciuti in base alla legge
19.1.42 n. 86.
2) I lavoratori potranno
richiedere permessi retribuiti per un massimo
di
150 ore 'pro capite' in un
triennio e nei limiti di un monte ore
globale per tutti i dipendenti dell'unità
produttiva che sarà determinato
all'inizio di ogni triennio - a decorrere
dall'1.10.78 - moltiplicando le
150
ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti
occupati nell'unità produttiva a tale data.
3) I
lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità
produttiva
per frequentare i corsi di studio non dovranno superare 2%
della forza occupata alla data di cui al
precedente comma.
4) In
ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo
reparto,
deve essere comunque garantito lo
svolgimento della normale
attività.
5) Il lavoratore che chiederà di assentarsi
con permessi retribuiti ai
sensi del presente articolo dovrà
specificare il corso di studio al quale
intende partecipare che dovrà comportare
l'effettiva frequenza, anche in
ore non coincidenti con l'orario di lavoro,
ad un numero di ore doppio di
quelle richieste come permesso retribuito.
6) A
tal fine il lavoratore
interessato dovrà presentare la domanda
scritta all'azienda nei termini e con le
modalità che saranno concordate
con il datore di lavoro. Tali termini, di
norma, non saranno inferiori al
trimestre.
7) Qualora
il numero dei
richiedenti sia tale
da comportare il
superamento della media annua del monte ore
triennale e determini comunque
l'insorgere di situazioni contrastanti con
le condizioni di cui ai commi 3
e
4 del presente articolo, la Direzione aziendale d'accordo con
la
rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda e fermo restando
quanto
previsto ai precedenti commi 3 e 5, provvederà
a ridurre
proporzionalmente i diritti individuali sul
monte ore complessivo in base
a criteri obiettivi (quali: età, anzianità
di servizio, caratteristiche
dei corsi di studio) per la identificazione
dei beneficiari dei permessi e
della relativa misura di ore assegnabili a
ciascuno.
8) I lavoratori dovranno fornire all'azienda
un certificato d'iscrizione
al corso e successivamente certificati
mensili di effettiva frequenza con
identificazione delle ore lavorative.
9) Le norme del presente articolo non si
applicano alle aziende con meno
di 50 dipendenti.
10) +
demandato alle Organizzazioni territoriali
aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti di
svolgere congiuntamente le azioni più
opportune affinché dagli organismi
competenti siano predisposti corsi di
studio
che, garantendo le finalità di cui al comma
1, favoriscano
l'acquisizione di più elevati valori
professionali e siano appropriati
alle caratteristiche dell'attività
turistica.
11) Eventuali permessi spettanti per lo stesso
titolo in forza di accordi
aziendali vigenti alla data di stipula del
presente contratto non sono
cumulabili con le ore di permesso
riconosciute dal presente articolo.
Capo IX
- NORME DI COMPORTAMENTO
DOVERI
DEL LAVORATORE
Articolo
117.
1) Il lavoratore deve tenere un contegno
rispondente ai doveri inerenti
all'esplicazione della sua attività, e in
particolare:
a) osservare
l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte
dall'azienda per il controllo delle
presenze;
b) svolgere con assiduità e diligenza i
compiti assegnatigli osservando
le
norme del presente contratto, nonché le conseguenti
disposizioni
impartite dai superiori;
c) conservare la più assoluta segretezza sugli
interessi dell'azienda;
d) non
trarre profitto in qualunque
modo, con danno dell'azienda, da
quanto forma oggetto dei compiti inerenti
alla posizione assegnatagli, non
svolgere attività né assumere incarichi
contrari agli obblighi derivanti
dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.
8, RDL 13.11.24 n. 1825;
e) usare modi cortesi con il pubblico;
f) non
ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario
prescritto, salvo che per ragioni di
servizio e con l'autorizzazione della
impresa,
salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti
norme
contrattuali e dalle disposizioni di legge;
g) rispettare altre disposizioni interne in
quanto non contrastanti con
le norme del presente contratto e con le
leggi vigenti e rientranti nelle
normali attribuzioni del datore di lavoro.
SANZIONI
DISCIPLINARI
Articolo
118.
1) Le inadempienze del personale potranno
essere sanzionate in rapporto
alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di
lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per
un periodo non
superiore a giorni 5.
2) Nessun
provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale
potrà essere adottato senza la preventiva
contestazione degli addebiti al
lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
3) La
contestazione degli addebiti con la specificazione del
fatto
costitutivo della infrazione sarà fatta
mediante comunicazione scritta
nella
quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore
potrà
presentare gli argomenti a propria difesa.
Tale termine non potrà essere,
in nessun caso, inferiore a 5 giorni.
4) La contestazione deve essere effettuata
tempestivamente una volta che
l'azienda
abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative
circostanze.
5) Il
lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della OOSS
cui aderisce o conferisce mandato.
6) L'eventuale adozione del
provvedimento disciplinare dovrà essere
comunicata al lavoratore con lettera raccomandata
entro 10 giorni dalla
scadenza del termine assegnato al
lavoratore stesso per presentare le sue
giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i
motivi
del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia
stato mandato ad effetto alcun
provvedimento, le giustificazioni addotte
dal lavoratore s'intenderanno accolte.
7) Incorre
nei provvedimenti del rimprovero
verbale o del rimprovero
scritto o della multa o della sospensione
il lavoratore che:
a) dia
luogo ad assenze
ingiustificate dal lavoro
per più giorni
consecutivi, fino ad un massimo di 5
giorni; abbandoni il proprio posto di
lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente
l'inizio del lavoro
o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure
lo esegua con negligenza;
d) per
disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a
cose o
impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e
sia
indicato con apposito cartello o fumi nei
locali riservati alla clientela;
f) in
altro modo trasgredisca
l'osservanza del presente contratto o
commetta
atti che portino pregiudizio
alla disciplina, alla morale,
all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.
8) Il rimprovero verbale e il rimprovero
scritto sono applicati per le
mancanze di minor rilievo; la multa e la
sospensione per quelle di maggior
rilievo. Maggiore o minore rilievo non è
dato dall'ordine di elencazione
delle mancanze.
9) Normalmente il rimprovero scritto è
applicato nei casi
di 1a
mancanza, la sospensione nei casi di
recidiva. In casi di maggiore gravità
potrà farsi ricorso alla sospensione anche
in assenza di recidiva.
10) L'importo delle multe sarà devoluto ad un
centro di ricerca sociale
da stabilirsi.
11) Non
può tenersi conto ad alcun
effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
12) Il
lavoratore che intenda impugnare
il provvedimento disciplinare
inflittogli può avvalersi delle procedure
di conciliazione di cui all'art.
7, comma 4, legge 20.5.70 n. 300.
13) Ai
sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite
arrecate all'impresa nei limiti ad esso
imputabili.
ASSENZE
NON GIUSTIFICATE
Articolo
119.
1) Salvo
i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al
dipendente l'onere della prova, le assenze
devono essere giustificate per
iscritto entro le 24 ore, per gli eventuali
accertamenti.
2) Nel
caso di assenza
non giustificata oltre
alla mancata
corresponsione della retribuzione potrà
essere applicata, nel caso
di
assenza
fino a 3 giorni, una multa non eccedente l'importo di 5% della
retribuzione non corrisposta e nel caso di
assenza fino a 5 giorni una
multa non eccedente l'importo di 10% della
retribuzione non corrisposta.
DIVIETO
DI ACCETTAZIONE DELLE MANCE
Articolo
120.
1) Le
mance sono vietate. Il personale che comunque le solleciti potrà
essere punito dal datore di lavoro con
provvedimenti disciplinari ai sensi
dell'art. 118.
CONSEGNE
E ROTTURE
Articolo
121.
1) Il personale è responsabile del materiale
e degli attrezzi avuti in
consegna
per il lavoro. Ciascun dipendente
dovrà custodire detto
materiale, conservarlo e usarlo con normale
cura e diligenza, specialmente
quando trattasi di materiale pregiato e di
notevole valore intrinseco.
2) Il
personale designato dal datore
di lavoro per la consegna
del
materiale non potrà rifiutarsi.
3) In
caso di rottura
e smarrimento degli oggetti
frangibili ed
infrangibili è dovuto da parte del dipendente il relativo risarcimento
nella misura da stabilirsi negli Accordi
integrativi territoriali.
4) Nessuna
trattenuta preventiva potrà essere fatta a tale titolo dal
datore
di lavoro. Le trattenute saranno
effettuate posteriormente
all'accertamento del danno.
Articolo
122.
1) Il
datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure preventive
atte ad eliminare o comunque a ridurre al
minimo la possibilità di rottura
o deterioramento del materiale specialmente
se pregiato.
2) In
particolare egli fornirà al personale che prende in consegna il
materiale infrangibile un armadio munito di
chiusura.
Articolo
123.
1) In
caso di sottrazione imputabile al personale, senza
pregiudizio
delle
sanzioni contrattuali e di legge,
il personale è
tenuto
all'immediato risarcimento del danno, e per
questo il datore di lavoro ha
facoltà di esercitare il diritto di
ritenzione sulle somme che dovessero
essere dovute all'interessato a qualsiasi
titolo.
2) In
caso di furto a opera di terzi il personale è
tenuto a darne
tempestiva comunicazione all'azienda,
dimostrando di aver usato la normale
diligenza
nella custodia ove trattasi di
materiale a lui affidato in
consegna.
CORREDO
- ABITI DI SERVIZIO
Articolo
124.
1) Quando viene fatto obbligo al personale di
indossare speciali divise,
diverse da quelle tradizionali di cui
all'art. 98, CCNL 14.7.76, la spesa
relativa è a carico del datore di lavoro.
2) Le
divise speciali dovranno
essere indossate solo
durante il
servizio.
3) Il
datore di lavoro
dovrà provvedere alla
fornitura di idonei
indumenti per quei lavoratori le cui
mansioni comportino l'uso prolungato
di
sostanze imbrattanti, liquide o
corrosive, quali gli addetti alle
pulizie di sala, bar, cucina. office, e
relative dotazioni, magazzino e
quali gli addetti alla lavanderia.
4) In
caso di risoluzione del rapporto
di lavoro, indumenti, divise,
attrezzi e strumenti in dotazione dovranno
essere restituiti al datore di
lavoro, mentre in caso di smarrimento, il
prestatore d'opera è tenuto alla
sostituzione o al rimborso.
5) Saranno a carico del datore di lavoro tutti
gli arnesi di servizio.
Capo X
- NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
125.
1) Per
quanto non espressamente disposto nel presente
Capo, al
lavoratore con la qualifica di Quadro si
applicano le norme contrattuali e
di legge disposte per gli impiegati.
2) Le
parti concordano che
con l'individuazione dei
criteri per
l'attribuzione della qualifica Quadro e con la presente disciplina per
tale
personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto
dalla
legge 13.5.85 n. 190.
ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA
Articolo
126.
1) I
Quadri del settore turismo devono essere iscritti alla Cassa
di
Assistenza Sanitaria istituita per i Quadri
del Settore Terziario (QuAS).
Dichiarazione
a verbale.
Le
parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla QuAS dei
Quadri
in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di
verificarne la
praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio
finanziario, QuAS
provvederà a effettuare, entro 6 mesi
dalla data di
stipulazione
del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi
all'impatto economico,
regolamentare e gestionale sull'attuale assetto
della Cassa.
Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione
delle
parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
INDENNITà
DI FUNZIONE
Articolo
127.
1) Ai
Quadri è riconosciuta, a decorrere dall'1.1.97, un'indennità di
funzione mensile, assorbibile fino a
concorrenza dai trattamenti economici
individuali comunque denominati riconosciuti
aziendalmente, nelle seguenti
misure:
categoria
A é. 90.000
categoria
B 80.000
FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO
Articolo
128.
1) Ai
fini di valorizzare l'apporto professionale dei Quadri, volto a
mantenere
e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai
processi
gestionali, verranno concordati programmi di
formazione e di aggiornamento
professionale.
RESPONSABILITà
CIVILE
Articolo
129.
1) Il
datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro
contro di
rischio
di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello
svolgimento delle proprie mansioni
contrattuali.
Titolo
VI - TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
- ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Articolo
130.
1) Di
norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti
voci:
a) paga
base nazionale conglobata di cui all'art. 134 comprensiva
dell'indennità di caro pane prevista dalla
legge;
b) eventuali
trattamenti salariali integrativi
comunque denominati
previsti per ciascun comparto nelle parti
generale e speciale del presente
contratto;
c) indennità di contingenza (allegato C);
d) eventuali scatti d'anzianità nelle misure
e con le modalità previste
sia
nella parte generale che in quella relativa a ciascun comparto del
presente contratto.
2) Per il personale tavoleggiante dei
pubblici esercizi la retribuzione
è costituita di norma, dalla percentuale di
servizio secondo le misure e
le modalità previste nella parte speciale.
3) A decorrere dall'1.1.95, l'importo di é.
20.000 corrisposto a titolo
di EDR ai sensi
dell'Accordo interconfederale 31.7.92
è conglobato
nell'indennità di contingenza di cui alla
legge 26.2.86 n. 38, così come
modificata dalla legge 13.7.90 n. 91.
4) Conseguentemente, all'1.1.95, l'importo
dell'indennità di contingenza
spettante al personale qualificato
all'1.11.91 sarà aumentato di é. 20.000
per
tutti i livelli.
Contestualmente, le aziende
cesseranno di
corrispondere il predetto EDR.
Articolo
131.
1) La
materia retributiva, con la istituzione della retribuzione base
nazionale
rientra nella competenza
delle Organizzazioni nazionali
stipulanti,
salvo quanto espressamente demandato alle Associazioni
territoriali e alla contrattazione
integrativa aziendale.
DETERMINAZIONE
DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA
Articolo
132.
1) La
retribuzione giornaliera si
ottiene dividendo la retribuzione
mensile per 26.
2) Tale indice è valido a tutti i fini
contrattuali ivi compresi i casi
di trattenuta per assenze non retribuite.
DETERMINAZIONE
DELLA RETRIBUZIONE ORARIA
Articolo
133.
1) La retribuzione oraria si ottiene dividendo
la retribuzione per:
- 192 per il personale con orario normale di
45 ore settimanali;
- 190 per il personale con orario normale di
44 ore settimanali;
- 172 per il personale con orario normale di
40 ore settimanali.
Capo II
- PAGA BASE NAZIONALE
Articolo
134.
1) Ai
rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale
corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata
mensile che si
raggiunge entro l'1.1.01 con le gradualità e
le decorrenze sottoindicate:
livelli
parametri decorrenza
1.1.99 1.1.00 1.1.01
personale
qualificato
A 270 1.870.551
1.920.426 1.970.301
B 240 1.664.461
1.710.545 1.756.628
1° 213 1.479.478
1.522.644 1.565.811
2° 183 1.273.389
1.312.764 1.352.139
3° 165 1.149.677
1.186.718 1.223.760
4° 148 1.033.000
1.068.000 1.103.000
5° 130 909.580
942.539 975.497
6°s 120 840.689
872.189 903.689
6° 116 813.424
844.633 875.841
7° 100 703.491
732.657 761.824
Personale
qualificato minore di 18 anni
4° 981.350 1.014.600 1.047.850
5° 864.101 895.412 926.722
6°s 798.655 828.580 858.505
6° 772.753 802.401 832.049
7° 668.316 696.025 723.733
Personale
qualificato minore di 16 anni
4° 929.700 961.200 992.700
5° 818.621 848.284 877.946
6°s 756.620 784.970 813.320
6° 732.083 760.170 788.258
7° 633.142 659.392 685.642
2) Per il personale delle aziende minori
degli alberghi, dei campeggi e
delle agenzie di viaggio, nonché per quello
dei pubblici esercizi e degli
stabilimenti balneari di 3a e 4a
categoria, si fa rinvio
ai valori
previsti per ciascun comparto nella parte
speciale del presente contratto.
3) Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto
previsto dall'art. 62 del
presente contratto.
4) La
paga base nazionale sopra
riportata è comprensiva anche degli
elementi retributivi elencati:
- all'art.
65, CCNL 14.7.76, per i dipendenti da alberghi e pubblici
esercizi;
- all'art. 40, CCNL 9.2.78, per i dipendenti
da stabilimenti balneari;
- nella
3a parte dell'Accordo di rinnovo del 14.7.77 per i dipendenti
da Imprese di viaggi e turismo;
- indennità di contingenza maturata fino al
31.1.77;
- elemento distinto o autonomo dalla
retribuzione di cui agli artt. 81
e 87, CCNL 10.4.79.
Capo
III - CONTINGENZA
Articolo
135.
1) L'indennità di contingenza costituisce un
elemento integrante della
retribuzione e la sua corresponsione, salvo
quanto diversamente previsto
nella
parte speciale del presente contratto, è regolata sino al 31.1.86
dagli accordi allegati in calce al CCNL
6.10.94 e dall'1.2.86 dalla legge
n. 38 del 26.2.86 e successive modifiche e
integrazioni.
Capo IV
- CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Articolo
136.
1) La
retribuzione sarà pagata al
personale secondo le consuetudini
locali
ed in ogni caso non più tardi
della fine del mese
con una
tolleranza massima di 6 giorni.
2) Quando
ragioni tecniche derivanti
dalla centralizzazione
dell'amministrazione lo impediscano, deve essere corrisposto entro
il
termine
sopra indicato un
acconto pari a
90% della retribuzione
presuntivamente dovuta con conguaglio nei 10
giorni successivi.
3) Ai
sensi della legge 5.1.53 n. 4,
le retribuzioni dovranno essere
corrisposte a mezzo di buste paga, nelle
quali dovrà essere indicato il
periodo
di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il relativo
importo, la misura e l'importo del lavoro
straordinario e tutti gli altri
elementi che concorrono a formare la somma
globale contenuta nella busta
paga. Dovranno parimenti essere elencate
distintamente tutte le ritenute
effettuate.
Capo V
- ASSORBIMENTI
Articolo
137.
1) Le
variazioni salariali derivanti
dai nuovi valori di paga
base
nazionale
di cui all'art. 134 non possono essere assorbite da
quote
salariali
comunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva
salvo che non sia stato diversamente ed
espressamente previsto.
2) Per quanto riguarda le Imprese di viaggi e
turismo si fa riferimento
inoltre a quanto previsto dall'art. 406.
Capo VI
- SCATTI DI ANZIANITà
Articolo
138.
1) A
tutto il personale verranno
riconosciuti 6 scatti triennali per
l'anzianità di servizio prestata senza
interruzione di rapporto di lavoro
presso
la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale
il
complesso
di aziende facente capo alla
stessa società), salvo quanto
diversamente stabilito per il settore della
ristorazione collettiva dal
capo XIV del titolo XII.
2) L'anzianità utile ai fini della maturazione
del 1° scatto d'anzianità
è:
- quella maturata successivamente al
compimento del 18° anno d'età per
il
personale assunto a partire dall'1.6.86;
- quella maturata dall'1.6.86 per il
personale d'età compresa tra il
18° e il 21° anno, in servizio all'1.6.86;
- quella maturata successivamente al
compimento del 18° anno d'età per
il
personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data
dell'1.6.86;
- quella
maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale
d'età superiore al 21° anno, in servizio
all'1.6.86.
3) Gli
scatti triennali decorreranno dal 1° giorno
del mese
immediatamente successivo a quello
in cui si compie il
triennio
d'anzianità.
4) Salvo quanto diversamente previsto per
ciascun comparto nella parte
speciale, a partire dall'1.5.90 gli importi
degli scatti sono determinati
in cifra fissa per ciascun livello
d'inquadramento, nelle seguenti misure:
A 79.000
B 76.000
1° 73.000
2° 70.000
3° 67.500
4° 64.000
5° 63.000
6°s
60.500
6° 60.000
7° 59.000
5) In
occasione della maturazione del
nuovo scatto, l'importo degli
scatti maturati è calcolato in base ai
suddetti valori senza liquidazione
di arretrati per gli scatti maturati per il
periodo pregresso.
6) Nel
caso in cui nel corso del
triennio intercorrente tra l'uno e
l'altro scatto siano intervenuti passaggi a
livello superiore, gli importi
relativi
agli scatti precedenti saranno
ricalcolati in base al nuovo
valore al momento di maturazione del nuovo
scatto senza liquidazione di
arretrati per il periodo pregresso.
7) Le modalità di coordinamento della
normativa di cui sopra con quelle
diversificate previste dal presente
CCNL sono definite per ciascun
comparto nella parte speciale del presente
contratto.
Articolo
139.
1) Relativamente a quanto stabilito dall'art.
138 sull'anzianità utile
ai fini della maturazione del 1° scatto per
il personale d'età superiore a
21 anni in servizio alla data d'entrata in
vigore del presente contratto,
resta confermato, in conformità di quanto
stabilito rispettivamente dagli
artt.
258, 299 e 301, CCNL 8.7.82, il
riconoscimento del 1° scatto a
partire:
- dall'1.1.70 per il personale dipendente
dai pubblici esercizi d'età
pari
o superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la stessa
azienda o gruppo aziendale pari o superiore
a 3 anni dalla data suddetta;
- dall'1.5.74 per il personale dipendente
dagli stabilimenti balneari
con età superiore a 21 anni e con anzianità
di servizio presso la stessa
azienda o gruppo aziendale pari o superiore
a 3 anni al 30.4.74;
- dall'1.6.78 per il personale dipendente
dagli alberghi diurni con età
pari
o superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la stessa
azienda o gruppo aziendale pari o superiore
a 3 anni al 30.6.78.
Capo
VII - MENSILITà SUPPLEMENTARI
TREDICESIMA
MENSILITà
Articolo
140.
1) Salvo quanto diversamente previsto per
ciascun comparto nella parte
speciale del presente contratto, in
occasione delle ricorrenze natalizie a
tutto il personale verrà corrisposta una
gratifica pari a 1 mensilità di
retribuzione in atto (paga base nazionale,
contingenza, eventuali scatti
d'anzianità, eventuale 3° elemento o
quote aggiuntive provinciali,
eventuali
trattamenti integrativi salariali
aziendali comunque
denominati), esclusi gli assegni familiari.
2) In
caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro
iniziati
e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione
dei
ratei di 13a, le frazioni di
mese saranno cumulate. La somma così
ottenuta
comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni
30
giorni
di calendario, nonché per
l'eventuale frazione residua pari o
superiore
a 15 giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni non
verrà
considerata. Per il comparto alberghi e campeggi,
si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 208 e 260.
3) Dall'ammontare della 13a mensilità saranno
detratti i ratei relativi
ai
periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per
una delle cause
previste dal presente contratto fatto salvo
quanto diversamente previsto
dalle
disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso per
i soli
pubblici esercizi quanto previsto in materia
d'integrazione dell'indennità
di malattia nella relativa parte speciale.
4) Per periodi di assenza obbligatoria per
gravidanza o puerperio, sarà
corrisposta alla lavoratrice solamente 20%
della gratifica (art. 30, DPR
21.5.53 n. 568).
QUATTORDICESIMA
MENSILITà
Articolo
141.
1) Salvo quanto diversamente previsto per
ciascun comparto nella parte
speciale del presente contratto, a tutto il
personale sarà corrisposta 1
mensilità della retribuzione in atto al 30
giugno di ciascun anno (paga-
base
nazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti d'anzianità,
eventuale
3° elemento o
quote aggiuntive provinciali, eventuali
trattamenti integrativi salariali aziendali
comunque denominati), esclusi
gli assegni familiari.
2) La
gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione
del mese di luglio.
3) I
lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di
ferie
nella misura sopra indicata solo
nel caso che abbiano prestato
servizio nella stessa azienda per i 12 mesi
precedenti il 1° luglio.
4) In
caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro
iniziati e/o conclusi nel corso dei 12 mesi
precedenti il 1° luglio, ai
fini
della determinazione dei ratei di 13a, le frazioni di mese saranno
cumulate. La somma così ottenuta comporterà
la corresponsione di un rateo
mensile per ogni 30 giorni di calendario,
nonché per l'eventuale frazione
residua pari o superiore a 15 giorni. La
frazione inferiore ai 15 giorni
non verrà considerata. Per il comparto
alberghi e campeggi, si applicano
le disposizioni di cui agli artt. 208 e 260.
5) Per
quanto riguarda il computo dei
ratei relativi ai periodi
di
assenza dal lavoro non retribuiti, valgono
le disposizioni di cui al comma
3 del precedente articolo.
6) Nessun obbligo incombe al datore di lavoro
per il caso previsto dal
comma 4 del precedente articolo.
Capo
VIII - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Articolo
142.
1) Il presente CCNL istituisce la forma
pensionistica complementare per
i lavoratori dipendenti da Aziende del
settore turismo.
2) Le parti stipulanti il CCNL Turismo
convengono che il Fondo pensione
complementare a capitalizzazione
individuale costituito in forma
di
associazione il 9.4.98, di seguito
denominato in breve FonTe, rappresenta
la
forma pensionistica
complementare riconosciuta come applicabile
ai
lavoratori dipendenti da Aziende del settore
turismo.
3) L'associazione al Fondo dei lavoratori
avverrà mediante adesione
volontaria, secondo forme e modalità da
definire, e potrà riguardare tutti
i lavoratori assunti a tempo indeterminato
con contratto a tempo pieno o
parziale nonché i lavoratori assunti a tempo
determinato con contratto di
durata
superiore a 3 mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti da
Aziende del settore turismo.
4) Le
aziende e i
lavoratori associati al
Fondo sono tenuti
a
contribuire secondo le misure, i termini e
le modalità di seguito elencati
e che potranno essere modificati solo ad
opera delle parti stipulanti il
presente accordo:
- 0,55%
(di cui 0,05%
costituisce la quota
associativa) della
retribuzione utile per il computo del TFR a
carico del lavoratore;
- 0,55%
(di cui 0,05%
costituisce la quota
associativa) della
retribuzione utile per il computo del TFR a
carico del datore di lavoro;
- 3,45% della retribuzione utile per il
calcolo del TFR, prelevato dal
TFR maturando dal momento dell'iscrizione al
Fondo;
- una quota 'una tantum', non utile ai fini pensionistici, da versarsi
all'atto
dell'iscrizione, pari a é. 30.000 di cui é. 23.000 a carico
dell'azienda e é. 7.000 a carico del
lavoratore.
5) Per i lavoratori di 1a occupazione,
successiva al 28.4.93, è prevista
l'integrale destinazione del TFR maturando
dal momento dell'adesione al
Fondo.
6) Al
momento dell'adesione al Fondo
il lavoratore può richiedere di
aumentare la propria quota di contribuzione
sino a 2% della retribuzione
utile per il calcolo del TFR.
7) Le
parti concordano di provvedere entro il 30.9.99 alla definizione
delle modifiche delle norme che regolano il
funzionamento del Fondo di cui
al
protocollo allegato all'Accordo 22.1.99 al fine di dare conseguente
applicazione alle disposizioni di cui al
presente articolo.
8) Gli
Enti bilaterali del settore turismo e i Centri
di servizio
potranno
svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori,
anche
attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare
il
rapporto tra associati e il Fondo attraverso
l'erogazione di informazioni
riguardanti le posizioni individuali degli
stessi.
9) Restano
fatte salve le eventuali
analoghe iniziative adottate in
materia sulla base della legislazione di
Regioni a statuto speciale.
Titolo
VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
- MALATTIA
Articolo
143.
1) Agli
effetti di quanto previsto nel presente Capo s'intende
per
"malattia" ogni alterazione dello
stato di salute, qualunque sia la causa
da
cui dipende, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il
lavoratore è addetto, o che comunque
comporti la necessità di assistenza
medica
o la somministrazione di sussidi
terapeutici, salvo i casi che
rientrano nella normativa contrattuale e di
legge sugli infortuni di cui
al successivo art. 148.
Articolo
144.
1) Nell'ambito della normativa del SSN il
datore di lavoro ha l'obbligo
di
rilasciare ai propri
dipendenti, all'atto dell'assunzione, la
certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di
legge o di regolamento ai fini
dell'iscrizione del lavoratore stesso
al
SSN.
2) Il lavoratore ammalato ha l'obbligo di dare
notizia al proprio datore
di lavoro del suo stato di salute all'atto
del verificarsi della malattia
e
anche al fine della percezione delle indennità economiche di cui
al
successivo articolo è tenuto ai sensi
dell'art. 15, legge 23.4.81 n. 155,
a recapitare o a trasmettere a mezzo
raccomandata a.r. entro 2 giorni dal
rilascio da parte del medico curante
l'attestazione dell'inizio e della
durata presunta della malattia nonché i
successivi certificati in caso di
ricaduta o continuazione di malattia.
3) In
mancanza di tali
comunicazioni, salvo giuste
ragioni
d'impedimento, l'assenza si considera
ingiustificata, ferme restando le
sanzioni
previste dalla legge per il ritardo nel
recapito o nella
trasmissione della certificazione
d'inizio o di continuazione della
malattia.
4) Il
controllo delle assenze per infermità può
essere effettuato
soltanto
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti, i quali sono tenuti a compierlo
quando il datore di lavoro lo
richieda.
5) Salvo
il caso di opposizione contro l'accertamento degli
organi
competenti e conseguente richiesta del
giudizio del Collegio medico a ciò
preposto, il lavoratore ha l'obbligo di
presentarsi in servizio alla data
indicata
dal certificato del
medico curante; in
caso di mancata
presentazione o di ritardo
ingiustificato, il datore di
lavoro resta
esonerato dall'obbligo della conservazione
del posto di cui al successivo
art. 150 e il lavoratore sarà considerato
dimissionario, restando a suo
carico l'indennità di mancato preavviso.
6) In mancanza di comunicazioni da parte del
lavoratore circa eventuali
mutamenti
d'indirizzo, durante il periodo
di assenza per malattia
o
infortunio, l'azienda presume che esso
dimori all'ultimo indirizzo presso
il quale si riserva di far eseguire gli
accertamenti sanitari.
7) Il
lavoratore che presti
servizio in aziende
addette alla
preparazione, manipolazione e vendita di
sostanze alimentari di cui alla
legge
30.4.62 n. 283,
ha l'obbligo, in caso di
malattia di durata
superiore a 5 giorni, di presentare al
rientro in servizio al datore di
lavoro
il certificato medico dal quale
risulti che il lavoratore non
presenta pericolo di contagio dipendente
dalla malattia medesima.
8) Il
datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica
del
lavoratore da parte di enti
pubblici ed istituti specializzati di
diritto pubblico.
Articolo
145.
1) Il
lavoratore assente per
malattia è tenuto
a rispettare
scrupolosamente le prescrizioni mediche
inerenti la permanenza presso il
proprio domicilio.
2) Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel
proprio domicilio dalle ore 10
alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i
giorni, comprese le domeniche e
i
giorni festivi al fine di consentire l'effettuazione delle visite di
controllo richieste dal datore di lavoro.
3) Nel
caso in cui a livello nazionale o territoriale
le visite di
controllo siano effettuate a seguito di un
provvedimento amministrativo o
su decisione dell'ente preposto ai controlli
di malattia in orari diversi
da quelli indicati al comma 2 del presente
articolo, questi ultimi saranno
adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
4) Salvo i casi di giustificata e comprovata
necessità di assentarsi dal
domicilio per le visite, le prestazioni e
gli accertamenti specialistici,
nonché
le visite ambulatoriali di
controllo, e salvo i casi di forza
maggiore, dei quali il lavoratore ha
l'obbligo di dare immediata notizia
all'azienda da cui dipende, il mancato
rispetto da parte del lavoratore
dell'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo comporta comunque
l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 5, DL 12.9.83 n. 463,
convertito con modificazioni nella legge
11.11.83 n. 638, comma 14, nonché
l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.
Articolo
146.
1) Durante
il periodo di malattia al lavoratore competono oltre alle
prestazioni sanitarie assicurate dal SSN
quelle economiche previste per
ciascun comparto nella parte speciale del
presente contratto.
2) Al
momento della risoluzione del
rapporto, il datore di lavoro è
obbligato a rilasciare una dichiarazione di
responsabilità, dalla quale
risulti il numero di giornate di malattia
indennizzate nel corso dei 365
giorni precedenti tale data, che il
lavoratore è tenuto a consegnare al
nuovo datore di lavoro.
Articolo
147.
1) A
decorrere dal 23.1.99, durante il periodo di malattia previsto
dall'art. 143, l'apprendista avrà diritto:
a) per i primi 3 giorni di malattia,
limitatamente a 3 eventi morbosi in
ragione d'anno, ad un'indennità pari a 60%
della retribuzione lorda cui
avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto;
b) in
caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso,
entro i limiti di cui all'art. 150, a
un'indennità a carico del datore di
lavoro, pari a 60% della retribuzione lorda
cui avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto.
2) Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano a decorrere
dal termine del 3° mese dall'inizio del
rapporto di lavoro.
Capo II
- INFORTUNIO
Articolo
148.
1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare
presso INAIL il personale
soggetto all'obbligo assicurativo contro gli
infortuni sul lavoro secondo
le
disposizioni di legge contenute
nel Testo Unico approvato con DPR
30.6.65 n. 1124 e successive modificazioni e
integrazioni.
2) Il
lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio,
anche di lieve entità, al proprio datore di
lavoro; quando il lavoratore
abbia
trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore
di
lavoro, non essendo venuto altrimenti a
conoscenza dell'infortunio, non
abbia potuto inoltrare la prescritta
denuncia ad INAIL, resta esonerato da
ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dal ritardo stesso.
3) Salvo quanto previsto per ciascun comparto
nella parte speciale del
presente contratto, ai sensi dell'art. 73,
DPR 30.6.65 n. 1124, il datore
di
lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori
soggetti all'obbligo
assicurativo contro gli infortuni sul lavoro
l'intera retribuzione per la
giornata
in cui avviene l'infortunio e
un'indennità pari a 60% della
normale
retribuzione giornaliera per i 3 giorni successivi (periodo di
carenza).
Articolo
149.
1) Per
il personale assicurato dal
datore di lavoro contro infortuni
resta
inibita ogni forma di cumulo tra
le indennità relative a
tale
assicurazione e le prestazioni corrisposte
da INPS.
Capo
III - CONSERVAZIONE DEL POSTO
Articolo
150.
1) In caso di malattia accertata o d'infortunio
il personale che non sia
in periodo di prova o di preavviso ha
diritto alla conservazione del posto
per
un periodo di 180 giorni per anno, intendendosi per tale il periodo
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
2) Ove
il lavoratore si ammali o s'infortuni più
volte nel corso
dell'anno i relativi periodi di assenza sono
cumulabili agli effetti del
raggiungimento del termine massimo di
conservazione del posto di cui al
precedente comma.
3) Per
il personale assunto a termine,
la conservazione del posto è
comunque limitata al solo periodo di
stagione o di ingaggio.
4) Qualora
allo scadere del periodo per il
quale è obbligatoria la
conservazione del posto, il personale non
possa riprendere servizio per il
protrarsi della malattia, il rapporto di
lavoro s'intenderà risolto con
diritto
all'intero TFR e a quanto altro dovuto, esclusa
l'indennità
sostitutiva di preavviso.
Articolo
151.
1) Nei
confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro
la
conservazione del posto, fissata nel
periodo massimo di
180 giorni
dall'art.
150 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del
lavoratore,
per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni, alle
seguenti condizioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o
psichiche;
b) che siano esibiti dal lavoratore regolari
certificati medici;
c) che
il periodo eccedente
i 180 giorni sia considerato di
"aspettativa" senza retribuzione.
2) I lavoratori che intendano beneficiare del
periodo di aspettativa di
cui al precedente comma dovranno presentare
richiesta a mezzo raccomandata
a.r.,
prima della scadenza del 180
giorno di assenza per malattia
o
infortunio e firmare espressa dichiarazione
di accettazione delle suddette
condizioni.
3) Al
termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro
potrà
procedere al licenziamento ai sensi del
precedente art. 150; il periodo
stesso è considerato utile ai fini
dell'anzianità di servizio in caso di
prosecuzione del rapporto.
Articolo
152.
1) Per quanto non previsto dal presente
contratto in materia di malattia
e infortunio valgono le norme di legge e
regolamenti vigenti.
2) Restano ferme le norme previste dagli
ordinamenti speciali regionali.
3) Sono fatte salve le condizioni di miglior
favore previste dalla legge
per le province redente.
LAVORATORI
AFFETTI DA TUBERCOLOSI
Articolo
153.
1) I lavoratori affetti da tubercolosi, che
siano ricoverati in istituti
sanitari o casi di cura a carico
dell'assicurazione obbligatoria
Tbc o
dello
Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o
a proprie
spese,
hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla
data
di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel
caso di dimissioni dal sanatorio, per
dichiarata guarigione, prima della
scadenza di
14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla
conservazione del posto sussiste fino a 4
mesi successivi alla dimissione
stessa.
2) Ai
sensi dell'art. 9, legge 14.12.70 n. 1088, le imprese aventi un
numero di dipendenti superiore a 15 unità
hanno l'obbligo di conservare il
posto
ai lavoratori affetti da Tbc fino a 6 mesi
dopo la data
di
dimissione dal luogo di cura per avvenuta
guarigione o stabilizzazione.
3) Il
diritto alla conservazione del posto cessa comunque
ove sia
dichiarata l'inidoneità fisica permanente al
posto occupato prima della
malattia; in caso di contestazione in merito
all'inidoneità stessa decide
in via definitiva il Direttore del Consorzio
Provinciale Antitubercolare
assistito, a richiesta, da sanitari indicati
dalle parti interessate, ai
sensi dell'ultimo comma, art. 10, legge
28.2.53 n. 86.
4) Tanto nei casi di ricovero in luogo di
cura quanto negli altri casi,
al
lavoratore affetto da
malattia tubercolare sarà
riconosciuto
nell'anzianità di servizio un periodo
massimo di 180 giorni.
Capo IV
- GRAVIDANZA E PUERPERIO
Articolo
154.
1) Durante lo stato di gravidanza e puerperio
la lavoratrice ha diritto
ad astenersi dal lavoro:
a) per
i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata
nel
certificato medico di gravidanza;
b) per
il periodo intercorrente tra la
data presunta del parto e il
parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il
periodo di cui alla lett.
c).
2) La lavoratrice ha diritto alla
conservazione del posto per tutto il
periodo di gestazione, attestato da
regolare certificato medico, e fino al
compimento di 1 anno d'età del bambino,
salvo le eccezioni previste dalla
legge
(licenziamento per giusta
causa, cessazione dell'attività
dell'impresa, ultimazione della prestazione
per la quale la lavoratrice
era
stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del
termine per il quale era stato stipulato).
3) Il
divieto di licenziamento opera in connessione
con lo stato
oggettivo di gravidanza e puerperio e la
lavoratrice licenziata nel corso
del periodo in cui opera il divieto ha
diritto di ottenere il ripristino
del
rapporto di lavoro mediante
presentazione, entro 90 giorni
dal
licenziamento d'idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza
all'epoca del licenziamento delle
condizioni che lo vietavano.
4) Ai sensi dell'art. 4, DPR 25.11.76 n. 1026,
la mancata prestazione di
lavoro durante il periodo di tempo
intercorrente tra la data di cessazione
effettiva del rapporto di lavoro e la
presentazione della certificazione
non
da luogo a retribuzione. Il periodo stesso è
tuttavia computato
nell'anzianità di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla
13a mensilità o gratifica natalizia.
5) In
caso di malattia prodotta dallo stato di
gravidanza nei mesi
precedenti il periodo di divieto di
licenziamento, il datore di lavoro è
obbligato a conservare il posto alla
lavoratrice alla quale è applicabile
il divieto stesso.
6) I
periodi di assenza obbligatoria
di cui alle lett. a), b) e c)
devono essere computati agli effetti
indicati dall'art. 6, legge 30.12.71
n.
1204. Il periodo di assenza facoltativa di cui
alla lett. d) è
computabile solo ai fini di cui all'ultimo
comma, art. 7, legge 30.12.71
n. 1204.
7) Durante
il periodo di
assenza obbligatoria e facoltativa la
lavoratrice ha diritto a un'indennità pari
rispettivamente a 80% e a 30%
della
normale retribuzione, posta a
carico INPS dall'art. 74, legge
23.12.78 n. 833, secondo le modalità
stabilite e anticipata dal datore di
lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80
n. 33. L'importo anticipato dal
datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti ad INPS,
secondo le modalità di cui agli artt. 1 e
2, legge 29.2.80 n. 33.
8) Nei
confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per
i
lavori
stagionali, INPS provvede
direttamente al pagamento
delle
prestazioni di maternità agli aventi
diritto, ai sensi del comma 6, art.
1, legge 29.2.80 n. 33.
9) Nei confronti delle lavoratrici che abbiano
adottato bambini o che li
abbiano ottenuti in affidamento preadottivo
si applica l'art. 6, legge
9.12.77 n. 903.
10) Nessuna indennità è dovuta dal datore di
lavoro per tutto il periodo
di
assenza obbligatoria e facoltativa,
fatto salvo quanto previsto
all'art. 140 del presente contratto.
Articolo
155.
1) Il
diritto di assentarsi
dal lavoro, trascorso il
periodo di
astensione obbligatoria della lavoratrice
madre, per un periodo di 6 mesi
entro
il 1° anno d'età del bambino e il relativo trattamento economico,
previsti
rispettivamente dagli artt. 7 e 15, legge 30.12.71 n. 1204,
nonché il diritto di assentarsi dal lavoro
durante la malattia del bambino
d'età
inferiore a 3 anni sono
riconosciuti anche al padre lavoratore,
anche se adottivo o affidatario, ai sensi
della legge 4.5.83 n. 184, in
alternativa alla madre lavoratrice ovvero
quando i figli siano affidati al
solo padre.
2) A tal fine, il padre lavoratore deve
presentare al proprio datore di
lavoro una dichiarazione da cui risulti la
rinuncia dell'altro genitore ad
avvalersi
dei diritti di cui sopra, nonché
nel caso di malattia del
bambino d'età inferiore a 3 anni, il
relativo certificato medico.
3) Nel
caso di assenza per un periodo di 6 mesi entro il 1° anno d'età
del bambino, il padre lavoratore, entro 10
giorni dalla dichiarazione di
cui
al comma precedente deve altresì
presentare al proprio datore di
lavoro una dichiarazione del datore di
lavoro dell'altro genitore da cui
risulti l'avvenuta rinuncia.
4) I
periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati agli
effetti indicati dall'art. 7, ultimo comma,
legge 30.12.71 n. 1204.
Articolo
156.
1) Il
datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante
il
1° anno di vita del bambino, 2
periodi di riposo, anche cumulabili,
durante
la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di
lavoro è inferiore a 6 ore.
2) Detti
periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano
il
diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di
mezz'ora
ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda
quando
la lavoratrice voglia usufruire
della camera di allattamento o
dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di
lavoro nelle dipendenze dei
locali di lavoro.
3) Per
detti riposi, con
effetto dall'1.1.80, è
dovuta da INPS
un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa
ai
riposi medesimi.
4) L'indennità è anticipata dal
datore di lavoro ed è
portata a
conguaglio
con gli importi
dovuti all'ente
assicuratore, ai sensi
dell'art. 8, legge 9.12.77 n. 903.
5) I riposi di cui al presente articolo sono
indipendenti dalle normali
interruzioni previste agli artt. 97 e 99 del presente contratto
e da
quelle
previste dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 653, sulla tutela
del lavoro della donna.
6) La lavoratrice ha diritto altresì ad
assentarsi dal lavoro durante la
malattia
del bambino d'età inferiore a 3 anni, dietro presentazione di
certificato medico.
7) I periodi di assenza di cui al precedente
comma sono computabili solo
ai fini di cui all'art. 7, ultimo comma,
legge 30.12.71 n. 1204.
Articolo
157.
1) La
lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di
esibire al
datore di lavoro il certificato rilasciato
dall'Ufficiale sanitario o da
un medico del SSN e il datore di lavoro è
tenuto a darne ricevuta.
2) Per
usufruire dei benefici connessi
al parto e al puerperio la
lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di
lavoro entro il 15° giorno
successivo
al parto il certificato di
nascita del bambino rilasciato
dall'Ufficiale di Stato Civile o il
certificato di assistenza al parto,
vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL
15.10.36 n. 2128.
3) Nel
caso di dimissioni presentate durante il periodo
il cui è
previsto il divieto di licenziamento, la
lavoratrice ha diritto al TFR
previsto dall'art. 171 e ad un'indennità
pari a quella spettante in caso
di preavviso, secondo le modalità previste
dall'art. 161.
4) La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice
determina di diritto
lo
scioglimento senza preavviso del
rapporto di lavoro della persona
assunta
in sua sostituzione, purché a
questa sia stata data notizia,
all'atto dell'assunzione, del carattere
provvisorio del rapporto stesso.
5) Per
quanto non previsto
dal presente contratto in
materia di
gravidanza e puerperio valgono le norme di
legge e i regolamenti vigenti.
Capo V
- CHIAMATA ALLE ARMI
SERVIZIO
MILITARE DI LEVA
Articolo
158.
1) La
chiamata alle armi
per adempiere agli obblighi
di leva è
disciplinata dal Decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato
13.9.46 n. 303, a norma del quale il
rapporto di lavoro non viene risolto,
ma si considera sospeso per il periodo del
servizio militare di leva, con
diritto alla conservazione del posto.
2) Al termine del servizio militare di leva
per congedo o per invio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il
lavoratore entro 30 giorni dal
congedamento o dall'invio in licenza deve
porsi a disposizione del datore
di
lavoro per riprendere servizio,
in mancanza di che il rapporto di
lavoro è risolto.
3) Il periodo trascorso in servizio militare
va computato nell'anzianità
di
servizio ai soli effetti
dell'indennità d'anzianità, in
vigore al
31.5.82, e del preavviso.
4) A decorrere dall'1.6.82, il periodo
trascorso in servizio militare è
considerato utile per il TFR, ai soli fini
dell'applicazione del tasso di
rivalutazione di cui all'art. 2120 CC come modificato dalla legge 29.5.82
n. 297.
5) Non
saranno, invece, computati a nessun effetto, nell'anzianità, i
periodi di ferma volontaria eccedenti la
durata normale del servizio di
leva.
6) Nel
caso di cessazione
dell'attività dell'azienda, il
periodo
trascorso
in servizio militare
sarà computato nell'anzianità del
lavoratore fino alla cessazione della
stessa.
7) Le
norme di cui
al presente articolo si applicano,
per effetto
dell'art. 7, legge 15.12.72 n. 772, sul
riconoscimento dell'obiezione di
coscienza
anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo,
nonché
per effetto della
legge 9.2.78 n.
38, sulla cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo,
ai lavoratori ai quali sia
riconosciuta la qualifica di volontari in
servizio civile, ai sensi della
legge stessa.
8) Le norme del presente articolo si
applicano nel caso di contratto a
termine, limitatamente alla durata del
contratto stesso.
RICHIAMO
ALLE ARMI
Articolo
159.
1) In caso di richiamo alle armi il lavoratore
ha diritto per il periodo
in cui rimane sotto le armi, alla
conservazione del posto.
2) Tale periodo va computato nell'anzianità
di servizio ai soli effetti
dell'indennità di anzianità in vigore fino
al 31.5.82, nonché degli scatti
d'anzianità e del preavviso.
3) Durante
il periodo di richiamo alle armi
tutto il personale avrà
diritto al trattamento previsto dalla legge
10.6.40 n. 653 (cfr. Sentenza
Corte Costituzionale 4.5.84 n. 136).
4) Il trattamento previsto dalle norme di
legge e contrattuale a favore
dei richiamati ha termine con la cessazione
dell'attività dell'azienda.
5) Gli assegni di cui sopra saranno liquidati
al personale dei pubblici
esercizi
retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio,
sulla base della retribuzione calcolata ai
sensi dell'art. 130.
6) Alla
fine del richiamo - sia in caso d'invio in congedo come quello
d'invio in licenza illimitata in attesa di
congedo - il lavoratore deve
porsi
a disposizione del
datore di lavoro per
riprendere la sua
occupazione entro il termine di 5 giorni se
il richiamo ha avuto durata
non superiore a 1 mese, di 8 giorni se ha
avuto durata superiore a 1 mese,
ma non a 6 mesi, di 15 giorni se ha avuto
durata superiore a 6 mesi; nel
caso
che, senza giustificato impedimento il lavoratore non si ponga
a
disposizione del datore di lavoro nei termini sopra
indicati, sarà
considerato dimissionario.
Titolo
VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
- RECESSO
Articolo
160.
1) Fermo
restando quanto previsto dalle leggi n. 604/66 e n.
300/70,
così
come modificate dalla legge n.
108/90, nei casi consentiti dalla
legge,
ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro
a
tempo
indeterminato, dando preavviso
scritto, a mezzo
di lettera
raccomandata r.r., nei termini stabiliti dal
successivo art. 161.
Capo II
- PREAVVISO
Articolo
161.
1) Tanto per il caso di licenziamento quanto
per quello di dimissioni i
termini di preavviso sono i seguenti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti:
Quadri
A e B 4 mesi
1° 2 mesi
2° e
3° 1 mese
4° e
5° 20 giorni
6°s, 6°
e 7° 15 giorni
b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio
compiuti:
Quadri
A e B 5 mesi
1° 3 mesi
2° e
3° 45 giorni
4° e
5° 30 giorni
6°s, 6°
e 7° 20 giorni
c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:
Quadri
A e B 6 mesi
1° 4 mesi
2° e
3° 2 mesi
4° e
5° 45 giorni
6°s, 6°
e 7° 20 giorni
2) Durante il periodo di preavviso per
licenziamento, il dipendente avrà
diritto ad un permesso straordinario di 2
ore giornaliere per le pratiche
relative alla ricerca di altra occupazione.
INDENNITà
SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
Articolo
162.
1) Il datore di lavoro, in luogo del
preavviso, potrà dare al personale
licenziato,
per l'intero periodo
di preavviso stesso,
la normale
retribuzione salvo quanto diversamente previsto
per i pubblici esercizi
all'art. 312.
2) Il
dipendente avrà uguale obbligo d'indennizzo verso il datore
di
lavoro, laddove si dimetta senza rispettare
i termini di preavviso.
3) Il
datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di
tale indennizzo
sulle
competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure
su
altri
crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto
di
lavoro e di proprietà dello stesso
dipendente.
4) Nei
casi di licenziamento il preavviso non può avere
inizio né
durante
la malattia né durante le ferie.
Le ferie non possono essere
concesse durante il preavviso.
Capo
III - DIMISSIONI
Articolo
163.
1) Le
dimissioni del dipendente, che sia o non in servizio,
devono
essere
presentate con disdetta scritta
e con i termini di
preavviso
stabiliti all'art. 161 ferme restando in
difetto le norme di cui all'art.
162.
2) Il
datore di lavoro può rinunciare al preavviso se
richiesto dal
dimissionario facendo cessare subito il rapporto di lavoro. Quando
il
datore di lavoro voglia di sua iniziativa
far cessare il rapporto prima
della scadenza del termine di preavviso,
potrà farlo corrispondendo però
al dimissionario l'indennità relativa al
periodo di anticipata risoluzione
del rapporto.
Articolo
164.
1) Al
dipendente in ogni caso di dimissioni spetta il
TFR di cui
all'art. 171.
GIUSTA
CAUSA
Articolo
165.
1) Il lavoratore che si dimette per giusta
causa ai sensi dell'art. 2119
CC,
ha diritto, oltre
al TFR, anche all'indennità sostitutiva
del
preavviso.
2) Non
avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel
datore di lavoro che si fosse reso colpevole
di ingiurie o atti lesivi per
l'onore e per la dignità del dipendente; e
se per tali fatti il dipendente
ritenesse
opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità
stabilite
dagli artt. 162 e 171, salvo ogni maggior diritto per il
risarcimento di danni morali e materiali.
MATRIMONIO
Articolo
166.
1) In conformità dell'art. 1, comma 4, legge
9.1.63 n. 7, le dimissioni
presentate dalla lavoratrice nel periodo
intercorrente fra il giorno della
richiesta
delle pubblicazioni di
matrimonio in quanto
segua la
celebrazione e la scadenza di 1 anno dalla
celebrazione stessa sono nulle
se non risultano confermate entro 1 mese
all'Ufficio del lavoro.
2) La lavoratrice che rassegni le dimissioni
per contrarre matrimonio ha
diritto
sempre che abbia compiuto il periodo di prova al TFR
previsto
dall'art. 171 con esclusione dell'indennità
sostitutiva del preavviso.
3) Anche
in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate
per
iscritto con l'osservanza dei termini di
preavviso di cui all'art. 161 e
confermate, a pena di nullità, all'Ufficio
del lavoro entro il termine di
1 mese.
4) L'indennità di cui al comma 2 del presente
articolo sarà corrisposta
alla lavoratrice dimissionaria all'atto
della esibizione del certificato
di
matrimonio, purché tale esibizione sia effettuata entro 6 mesi dalla
data della risoluzione del rapporto di
lavoro.
Capo IV
- LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO
Articolo
167.
1) Ai sensi e con i limiti previsti dalle
leggi 15.7.66 n. 604, 20.5.70
n.
300, 11.5.90 n.
108 e successive modifiche e
integrazioni, il
licenziamento individuale non può
effettuarsi che per:
a) "giusta
causa" senza preavviso
se il contratto è a
tempo
indeterminato o prima della scadenza del
termine se il contratto è a tempo
determinato, qualora si verifichi
una causa che
non consenta la
prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto (art. 2119 CC).
b) "giustificato motivo con
preavviso":
intendendosi per tale il
licenziamento determinato
da un notevole
inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore
di lavoro
ovvero
da ragioni inerenti all'attività
produttiva, all'organizzazione
del lavoro e al regolare funzionamento di
essa.
2) Il datore di lavoro deve comunicare il
licenziamento per iscritto, a
mezzo lettera raccomandata r.r., al
lavoratore, che può chiedere, entro 15
giorni dalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in
tal caso
il
datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7
giorni
dalla richiesta.
3) Il
licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al
precedente comma è inefficace.
4) Sono
esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo,
i
lavoratori
in periodo di prova e quelli che siano
in possesso dei
requisiti
di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, fatte
salve le deroghe di legge emanate ed
emanande.
5) In
via esemplificativa ricadono
sotto il provvedimento del
licenziamento per "giusta causa"
le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui
alle lett. a) e b), comma 7,
art. 118;
b) assenze ingiustificate protratte per oltre
5 giorni;
c) irregolare dolosa scritturazione o
timbratura di schede di controllo
delle presenze al lavoro;
d) abbandono del posto di
lavoro che implichi
pregiudizio alla
incolumità
delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali
termiche e impianti di condizionamento
d'aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al
materiale dell'azienda;
f) diverbio
litigioso seguito da vie di
fatto, gravi offese
alla
dignità,
all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli
interessi del
proprietario, della sua famiglia, dei
superiori, della clientela e dei
colleghi
di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto
avvenuto;
g) grave abuso delle norme relative al
trattamento di malattia;
h) asportazione di materiale dall'interno
dell'azienda o danneggiamento
volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti
nell'ambito delle mansioni
afferenti
alla qualifica d'inquadramento, ferma restando la norma
dell'art.
13, legge 20.5.70 n. 300, dopo l'applicazione delle sanzioni di
cui
alle lett. a), b), c) e d), comma 1, art. 118;
j) accertata insubordinazione
verso i superiori
accompagnata da
comportamento oltraggioso;
k) reiterato stato di ubriachezza.
Articolo
168.
1) Il
licenziamento del lavoratore
seguito da una nuova
assunzione
presso la stessa ditta deve considerarsi
improduttivo di effetti giuridici
quando sia rivolto alla violazione delle
norme protettive dei diritti del
lavoratore e sempre che sia provata la
simulazione.
2) Il
licenziamento si presume
comunque simulato - salvo prova
del
contrario
- se la nuova assunzione venga effettuata entro 1
mese dal
licenziamento.
LICENZIAMENTO
DISCRIMINATORIO
Articolo
169.
1) Il
licenziamento determinato da
ragioni discriminatorie ai sensi
dell'art. 4, legge 15.7.66 n. 604, e
dell'art. 15, legge 20.5.70 n. 300,
come
modificato dall'art. 13,
legge 9.12.77 n.
903, è nullo
indipendentemente dalla motivazione addotta
e comporta, quale che sia il
numero
dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le
conseguenze
previste dall'art. 18, legge 20.5.70 n. 300,
come modificato dalla legge
n. 108/90.
MATRIMONIO
Articolo
170.
1) Ai
sensi dell'art. 1, legge 9.1.63
n. 7, è nullo il licenziamento
della lavoratrice attuato a causa di
matrimonio; a tali effetti si presume
disposto
per causa di
matrimonio il licenziamento intimato alla
lavoratrice nel periodo intercorrente fra il
giorno della richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio, in quanto
segua la celebrazione, e la
scadenza di 1 anno dalla celebrazione
stessa.
2) Il datore di lavoro ha facoltà di provare
che il licenziamento della
lavoratrice verificatosi nel periodo
indicato nel comma precedente non è
dovuto
a causa di matrimonio, ma per
una delle ipotesi previste dalle
lett.
a), b) e c), comma 3, art. 2, legge 30.12.71 n. 1204, e
cioè:
licenziamento per giusta causa, cessazione della attività dell'azienda,
ultimazione della prestazione per la quale
la lavoratrice è stata assunta
o risoluzione del rapporto di lavoro per
scadenza del termine per il quale
è stato stipulato.
3) Per quanto attiene alla disciplina delle
dimissioni rassegnate dalla
lavoratrice nel periodo specificato nel
comma 1 del presente articolo, si
rinvia al precedente art. 166.
Capo V
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Articolo
171.
1) In
ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore di
lavoro ha diritto ad un TFR.
2) Per
i periodi di
servizio prestati a
partire dall'1.6.82 il
trattamento di cui al comma precedente verrà
calcolato in base a quanto
stabilito dalla legge 29.5.82 n. 297.
3) Per
i periodi di servizio prestati
sino al 31.5.82 il trattamento
suddetto verrà calcolato, salvo quant'altro
stabilito dalla stessa legge
n.
297/82, nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto
nella
parte speciale del presente contratto, fermo restando che per le
frazioni
di anno il trattamento verrà
computato per dodicesimi e le
frazioni
di mese pari o superiori ai 15 giorni di
calendario saranno
considerate come mese intero, mentre quelle
inferiori non verranno prese
in considerazione.
4) Ai
fini di cui al comma precedente, il lavoratore
appartenente a
qualifica
non impiegatizia, in
caso di promozione
a categoria
impiegatizia, conserva le proprie anzianità maturate nelle rispettive
qualifiche di impiegato e di lavoratore con
mansioni non impiegatizie.
5) Per
quant'altro non espressamente previsto
in materia di TFR si
applicano le norme della legge 29.5.82 n.
297 (allegato M).
Chiarimento
a verbale.
Il TFR
è costituito da quanto di competenza dei lavoratori in base alle
norme del
presente articolo e
dalle somme già percepite a titolo
d'indennità
di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi di quanto
stabilito
nell'allegato B, CCNL 8.7.82.
Articolo
172.
1) Il
TFR deve essere
corrisposto al dipendente
all'atto della
cessazione dal servizio.
2) Quando
ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica
centralizzata delle retribuzioni lo
impediscano, la liquidazione del
trattamento
dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni dalla data
di
cessazione del rapporto di lavoro.
3) In
caso di cessione
o di trasformazione in qualsiasi
modo
dell'azienda, il personale conserva i
diritti acquisiti.
4) Il
nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali
diritti qualora essi siano stati liquidati
dal precedente proprietario.
5) In
caso di fallimento
della ditta il
dipendente ha diritto
all'indennità di preavviso e al TFR
stabiliti dal presente contratto e il
complessivo suo avere sarà considerato credito
privilegiato nei limiti e
nelle forme di legge.
Articolo
173.
1) In
caso di decesso del dipendente, il TFR e l'indennità sostitutiva
del
preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme
contenute nel Codice Civile.
Capo VI
- RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Articolo
174.
1) Alla
cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà riconsegnare
al
dipendente, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro e ogni
altro documento di sua pertinenza, un
certificato con l'indicazione del
tempo durante il quale il prestatore d'opera
è stato alle sue dipendenze e
le
mansioni dallo stesso svolte, il modello 101 o una
dichiarazione
fiscale sostitutiva, nonché il modello
01/MS.
2) La
consegna dei documenti, ivi compreso il certificato di servizio,
dovrà
effettuarsi in ogni caso, indipendentemente cioè dalle eventuali
divergenze o vertenze tra l'azienda e il
dipendente, entro il termine di 3
giorni
dalla data di cessazione del rapporto, salvo che per il modello
01/MS e il modello 101 o la dichiarazione
fiscale sostitutiva che dovranno
essere consegnati appena regolarizzati e
comunque non oltre i termini di
legge.
Titolo
IX - VIGENZA CONTRATTUALE
DECORRENZA
E DURATA
Articolo
175.
1) Le
parti, nel riconfermare la propria adesione allo spirito
del
Protocollo interconfederale 23.7.93, con
particolare riferimento a quanto
dallo
stesso stabilito in tema di
assetti contrattuali, convengono di
adottare
in via eccezionale una
disposizione speciale in ordine alla
durata
del presente contratto,
al fine di consentire
la migliore
organizzazione delle attività connesse al
Giubileo 2000.
2) Pertanto, il presente contratto, fatte
salve le specifiche decorrenze
espressamente previste per i singoli
istituti, decorre dal 1° luglio 1998
e sarà valido sino al 31 dicembre 2001, sia
per la parte normativa che per
la parte retributiva.
3) S'intenderà tacitamente rinnovato quando
non ne sia stata data
disdetta da una delle parti stipulanti a
mezzo lettera raccomandata almeno
3 mesi prima della scadenza.
4) Il presente contratto continuerà a produrre
i suoi effetti anche dopo
la
scadenza di cui sopra, fino alla
data di decorrenza del successivo
accordo di rinnovo.
PROCEDURE
PER IL RINNOVO DEL CCNL
Articolo
176.
1) La piattaforma per il rinnovo del presente
contratto sarà presentata
in
tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima
della scadenza.
2) Durante
i 3 mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e,
comunque,
per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data
di
presentazione della piattaforma, le
parti non assumeranno iniziative
unilaterali né procederanno ad azioni
dirette.
3) In
caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del
contratto
e, comunque, dopo 3 mesi dalla
data di presentazione della
piattaforma di rinnovo se successiva alla
scadenza del contratto, verrà
corrisposto
ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della
retribuzione pari a 30% del tasso
d'inflazione programmato, applicato ai
minimi
retributivi contrattuali
vigenti, inclusa la ex indennità
di
contingenza. Dopo 6 mesi detto importo sarà pari a 50% dell'inflazione
programmata. Tale meccanismo sarà unico per
tutti i lavoratori.
4) La
violazione delle disposizioni di
cui al comma 2 del
presente
articolo comporterà, a carico della parte che vi
avrà dato causa,
l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi
del termine a partire dal quale
decorre l'indennità di vacanza contrattuale
(IVC).
5) Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo
del contratto, la IVC cessa
di essere corrisposta.
INDENNITà
DI VACANZA CONTRATTUALE - NORMA TRANSITORIA
Articolo
177.
1) In
applicazione del Protocollo 23.7.93, le parti confermano che gli
importi mensili della IVC dovuti ai
lavoratori dipendenti da Aziende del
settore turismo nel periodo ottobre-dicembre
1998 sono i seguenti.
A 15.506
B 14.360
1° 13.368
2° 12.222
3° 11.532
4° 10.878
5° 10.196
6°s 9.813
6° 9.666
7° 9.062
2) Con
lo stesso metodo sono stati
determinati gli importi della IVC
dovuti agli apprendisti, ai lavoratori
minori ed ai lavoratori dipendenti
delle aziende definite minori dalle parti
speciali del CCNL.
3) Resta inteso che, a decorrere da gennaio
1999, la IVC cessa di essere
erogata.
Titolo
X - AZIENDE ALBERGHIERE
Capo I
- CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo
178.
1) La
classificazione del personale per il comparto delle aziende
alberghiere è la seguente.
Area
Quadri.
Ai sensi
della legge 13.5.85 n. 190 e successive modificazioni, sono
considerati
Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che,
pur non appartenendo alla categoria dei
Dirigenti di cui agli artt. 6 e
34, RDL
n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio o
di adeguata
formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano
in quest'area, per la corrispondenza delle
declaratorie alle
indicazioni di legge, le qualifiche
successivamente
specificate.
Quadro
A.
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri
i lavoratori con
funzioni
direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e
organizzativa loro attribuito, forniscano contributi
qualificati per la
definizione degli
obiettivi dell'azienda e svolgano,
con carattere di
continuità, un
ruolo di rilevante importanza ai fini
dello sviluppo e
della attuazione
di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, è
affidata, in
condizioni di autonomia decisionale e
con ampi poteri
discrezionali, la gestione, il coordinamento e il
controllo dei diversi
settori
e servizi dell'azienda.
- direttore.
Quadro
B.
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri
i lavoratori con
funzioni direttive
che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali
correlativamente
al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in
via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura
organizzativa non
sia complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa
in condizione di autonomia decisionale e operativa e cioè:
- vice direttore;
- Food and Beverage Manager:
intendendosi per tale il
lavoratore cui è affidata,
in strutture
organizzative particolarmente complesse con
elevato livello di servizio,
la
responsabilità della conduzione e pianificazione di tutti i servizi
di ristorazione rispondendo
dell'organizzazione dei servizi e formulando
standard di qualità, quantità e costo;
- Room Division Manager:
intendendosi per tale colui
che, in strutture
organizzative
particolarmente complesse con elevato
livello di servizio, gestisce, con
funzioni
di supervisione, il
settore comprendente i
servizi di
ricevimento, portineria, piani, guardaroba e lavanderia, verificando e
determinando indirizzi organizzativi atti a coordinare i vari servizi,
fornendo
inoltre proiezione di dati che
possono essere usati per la
compilazione di situazioni relative
all'attività gestionale;
- capo settore commerciale - capo settore
marketing:
intendendosi per tale il
lavoratore cui è affidata,
in strutture
organizzative particolarmente complesse con
elevato livello di servizio,
la
responsabilità della direzione
esecutiva,
dell'organizzazione e
pianificazione delle varie attività di programmazione, promozione
e
vendita,
delle quali analizza criticamente i
risultati, formulando
sintesi di situazioni preventive e
consuntive;
- capo settore amministrativo - capo settore
personale:
intendendosi per tali quei lavoratori
che, in strutture organizzative
particolarmente complesse con elevato livello di
servizio, provvedono
con
autonomia tecnica di gestione alla elaborazione, analisi, controllo
e verifica di fatti amministrativi e/o
attinenti all'amministrazione del
personale, formulando sintesi di situazioni
preventive e/o consuntive;
- capo settore acquisti û economato:
intendendosi per tale colui che, in
particolari e complesse strutture
organizzative con elevato livello
di servizio articolate
in vari
settori,
abbia autonomia tecnica
e amministrativa di
gestione,
pianificando, in collaborazione con
gli altri capi
dei settori
interessati, la politica di tutti gli
acquisti;
- capo settore tecnico:
intendendosi per tale colui
che in strutture
organizzative
particolarmente complesse con elevato livello
di servizio, abbia piena
autonomia
tecnica ed amministrativa di gestione, coordini e
organizzi
l'attività
dei responsabili degli impianti tecnici, attuando in
piena
autonomia soluzioni e proposte fornitegli;
- capo centro EDP:
intendendosi per tale
colui che in
autonomia esecutiva ha
la
responsabilità delle direttive e dei
programmi aziendali di un centro di
elaborazione dati, organizza e pianifica risorse umane e
tecniche in
funzione
dei progetti intendendo per tali una
serie coordinata di
procedure
atte alla risoluzione completa e integrata di
un sistema
informativo aziendale;
- capo settore sedi congressuali alberghiere
e manifestazioni:
intendendosi per tale colui che, in strutture
particolarmente complesse,
abbia la responsabilità della direzione,
organizzazione e pianificazione
delle
varie attività - programmazione,
promozione, vendita - che
si
svolgono
in una sede congressuale alberghiera, analizzando criticamente
i risultati e formulando sintesi di
situazioni preventive e consuntive.
Livello
1°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono funzioni ad
elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziative e autonomia
operativa e ai
quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad
essi
delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di
un
settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- responsabile di ristorante:
intendendosi per tale colui che, in
strutture particolarmente complesse
dotate
di ristorante con
elevato livello di
servizio, sovrintende,
coordina
e gestisce tutta l'attività relativa al ristorante
stesso,
collaborando alla progettazione della linea
di ristorazione e curando la
promozione del ristorante anche attraverso
idonee azioni di marketing e
di relazioni esterne;
- responsabile dei servizi prenotazione:
intendendosi per tale colui che, in
strutture articolate e complesse
coordina
con adeguata conoscenza professionale dell'organizzazione del
settore
turistico, l'attività del
servizio, sovrintende alla
sua
gestione,
con particolare riferimento ai sistemi di comunicazione,
contribuendo a impostarne e svilupparne le
politiche, curando i rapporti
con i grandi utenti e gli interlocutori del
servizio stesso;
- responsabile vendite centralizzate:
intendendosi per tale colui che, operando nell'ambito
di strutture
commerciali
articolate e complesse nonché
avvalendosi di qualificate
conoscenze professionali, coordina e
sovrintende all'attività della rete
di vendita, avendo cura che siano rispettate
le politiche commerciali e
implementati gli obiettivi di marketing dell'azienda;
- responsabile tecnico di area;
- analista sistemista:
intendendosi per tale quel lavoratore che sia in grado di svolgere
la
propria
attività in assoluta
autonomia tecnica anche
se secondo
indirizzi
di progetto, vale a dire una
serie coordinata di procedure
atte
alla risoluzione completa e
integrata di un sistema informativo
aziendale;
- responsabile del coordinamento dei
servizi di ricevimento e
portineria;
- capo cuoco responsabile del coordinamento
di più cucine;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
2°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono mansioni che
comportano sia
iniziativa che autonomia operativa
nell'ambito ed in
applicazione delle
direttive generali ricevute,
con funzioni di
coordinamento
e controllo o ispettive di impianti, reparti e
uffici, per
le
quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- capo ricevimento;
- 1° portiere;
- 1° ma¯tre d'hotel;
- capo cuoco;
- 1a governante;
- responsabile impianti tecnici:
intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di
tutti gli
impianti,
ne programmi la manutenzione
ordinaria e straordinaria in
forma
organica nell'ambito delle
disposizioni ricevute, proponga
eventuali
modifiche tecniche agli
impianti, coordini l'attività
del
personale
addetto, nonché nei villaggi
turistici svolga funzioni
di
coordinamento degli altri servizi ad esso affidati, rispetto ai
quali
abbia la responsabilità di attuare gli
indirizzi organizzativi;
- capo barman:
intendendosi per tale il responsabile delle
attività di più bar operanti
contemporaneamente e/o autonomamente;
- coordinatore del centro prenotazioni;
- capo servizio amministrativo;
- capo servizio personale;
- capo CED;
- analista - programmatore CED;
- assistente del Direttore:
intendendosi per tale il lavoratore che
svolga con autonoma iniziativa,
nell'ambito
delle disposizioni ricevute
dalla Direzione, funzioni di
coordinamento, collegamento, ispettive e
di controllo di
reparti e
uffici
avvalendosi della propria particolare esperienza professionale,
acquisita nell'ambito dei diversi settori;
- funzionario di vendita;
- cassiere centrale:
intendendosi per tale quel lavoratore che in aziende
con strutture
organizzative complesse, svolga con autonoma iniziativa nell'ambito
delle
disposizioni ricevute, funzioni di
controllo, collegamento e
coordinamento di più casse funzionanti
autonomamente;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
3°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono mansioni di
concetto o
prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze
tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori
specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono lavori
che comportano una
specifica e adeguata
capacità
professionale acquisita
mediante approfondita preparazione
teorica e/o
tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche
professionali
di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità
di
coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- impiegato addetto all'amministrazione del personale
senza capo;
- controllo amministrativo;
- corrispondente in lingue estere;
- segretario ricevimento cassa o
amministrazione (il 1° Segretario di
cui
al CCNL 14.7.76, che svolga funzioni di Capo ricevimento, verrà
inquadrato al 2° livello come Capo
ricevimento, restando, viceversa, al 3°
livello
con le qualifiche di segretario
ricevimento e cassa
o
amministrazione, il 1° Segretario che non svolga le funzioni di Capo
ricevimento; la figura di cassiere di cui al
CCNL 14.7.76 confluisce in
quella di Segretario ricevimento e cassa o
amministrazione);
- portiere unico;
- segretario con funzioni di portineria:
intendendosi per tale quel lavoratore che
nelle aziende nelle quali le
attività
di portineria e ricevimento
siano state unificate, svolga i
compiti
affidatigli con autonomia
operativa con prevalenza
delle
mansioni
di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a
quelle di
portineria;
- 1a guardarobiera consegnataria:
intendendosi per tale colei che abbia
l'incarico di predisporre sulla
base di stime tecniche dettate da esigenze
di lavoro le disponibilità di
biancheria
occorrenti per il servizio, ne abbia la consegna e coordini
l'attività delle altre guardarobiere;
- dietologo diplomato;
- infermiere diplomato professionale;
- fisiochinesiterapista diplomato;
- coordinatore reparto cure sanitarie;
- cuoco unico;
- sotto capo cuoco;
- governante unica;
- capo operaio;
- 1°
barman (nei casi in cui il 1° barman svolga funzioni di capo dei
servizi di bar va inquadrato al 2° livello);
- ma¯tre (nella nuova qualifica di ma¯tre
confluiscono quei lavoratori
che
svolgono mansioni di 2° ma¯tre
in subordine a un capo servizio e
quelli
che in posizione unica,
direttamente interessati alla
fase
lavorativa,
operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da
personale d'inquadramento superiore o
direttamente dal Gerente);
- capo centralinista:
intendendosi per tale il
lavoratore che in
complesse strutture
organizzative sia responsabile del controllo, verifica e coordinamento
dell'attività dei centralinisti e svolga
altresì mansioni complesse che
comportano
una specifica ed adeguata conoscenza professionale delle
comunicazioni e delle tariffazioni nazionali ed internazionali, con
adeguata conoscenza delle lingue estere;
- barman unico;
- economo
e/o magazziniere consegnatario non considerati nei livelli
superiori;
- portiere di notte;
- operaio specializzato provetto:
intendendosi per tale il lavoratore in
possesso di conoscenze tecnico -
specialistiche tali da consentirgli di
interpretare schemi e/o disegni,
di
individuare e valutare i guasti, scegliere la
successione e le
modalità
d'intervento, i mezzi
di esecuzione, nonché
di operare
interventi
di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione
e manutenzione di impianti ed attrezzature
complesse;
- programmatore CED;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
4°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia
esecutiva,
anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche
di natura
amministrativa, tecnico - pratica
o di vendita e relative
operazioni complementari, che richiedono il
possesso di conoscenze
specialistiche
comunque acquisite e cioè:
- segretario:
intendendosi per tale il
lavoratore che sulla base
di precise e
dettagliate
istruzioni, nel rispetto delle procedure stabilite, svolga
operazioni di rilevazione ed elaborazione e
attività di corrispondenza;
- stenodattilografa con funzioni di
segreteria;
- addetto a macchine elettrocontabili;
- guardarobiera unica consegnataria;
- portiere (ex 2° portiere ed ex turnante);
- cuoco capo partita;
- chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore;
- 2a governante;
- barman;
- capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e
caffettiere;
- centralinista lingue estere:
intendendosi per tale quel lavoratore che avendo buona
e specifica
conoscenza
delle lingue estere, sia in
grado di eseguire prestazioni
specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per
quelle
internazionali, determinandone anche le
tariffe;
- capo garage;
- capo giardiniere;
- operaio specializzato:
intendendosi per tale il lavoratore
che in base ad indicazioni, per
schemi
o disegni equivalenti, esegue interventi di
particolare
precisione
per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine,
impianti e attrezzature;
- addetto fangoterapia;
- massoterapista;
- infermiere;
- estetista;
- istruttore di nuoto con brevetto;
- istruttore di ginnastica correttiva;
- operatore CED:
intendendosi per tale colui che pur operando
a livello di procedura non
è in
grado
di agire in completa autonomia tecnica ma svolge funzioni
raccogliendo informazioni e dati necessari
onde valutare ed
operare
nella struttura procedurale informatica nonché intervenire su programmi
preesistenti secondo istruzioni logiche;
- conducente di automezzi pesanti:
intendendosi per tale quel lavoratore che in possesso dei
requisiti
previsti dalla legge venga adibito alla
conduzione di automezzi di peso
complessivo a pieno carico superiore a kg.
3.500;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
5°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate
conoscenze e
capacità tecnico - pratiche svolgono compiti esecutivi che
richiedono
preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- centralinista;
- telescriventista;
- magazziniere comune con funzioni operaie;
- assistente ai bagnanti (ex marinaio di
salvataggio);
- addetto
amministrazione personale, al controllo amministrativo, al
ricevimento
cassa, alla segreteria, al controllo merci
e movimento
personale, con mansioni d'ordine;
- cassiere bar ristorante;
- dattilografo;
- conduttore con lingue;
- autista;
- giardiniere;
- pulitore, lavatore a secco;
- lavandaio unico;
- capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice
o unica;
- caffettiere, dispensiere, cantiniere o
unici;
- facchino
di notte e/o guardiano di notte anche
con compiti di
controllo alla porta e movimento clienti;
- guardia giurata;
- cameriera sala e piani:
intendendosi per tale colei che oltre
ad assolvere alle tradizionali
mansioni
di pulizia e riassetto delle
camere e degli ambienti comuni,
operi anche nel servizio di ristorazione;
- conducente automezzi leggeri:
intendendosi per tale quel lavoratore
che, in possesso dei requisiti
previsti
dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi
o
autoveicoli
per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo
a
pieno carico fino a kg. 3.500, autoveicoli per trasporto promiscuo e
autovetture
trainanti rimorchi leggeri; motoveicoli con peso a vuoto
superiore a kg. 400;
- operaio qualificato:
intendendosi per tale il
lavoratore che sulla base di
dettagliate
indicazioni
esegue lavori di normale
difficoltà nella riparazione
e
manutenzione di macchine, impianti e
attrezzature;
- demi
chef de rang laddove il servizio di sala sia
organizzato in
ranghi;
- cuoco, cameriere, barista:
intendendosi per tali coloro che prestano la
propria attività in aziende
alberghiere
nelle quali la
natura e la struttura del
servizio di
ristorazione, per la semplicità dei modelli
organizzativi adottati, non
ha
caratteristiche tali da
richiedere l'impiego delle
figure
professionali previste ai livelli superiori,
operando tali aziende con
menu
fisso e avendo
le prestazioni fornite
carattere semplice e
ripetitivo
sia per quanto riguarda la
preparazione dei cibi sia
per
quanto
riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande, come
ad
esempio avviene in molte aziende alberghiere
minori;
- operatore macchine perforatrici e/o
verificatrici o meccanografico;
- addetto alle operazioni di trasporto del
fango;
- addetto alle inalazioni;
- assistente di portineria:
intendendosi per tale colui che con conoscenza di lingue straniere, su
precise e dettagliate disposizioni, esegue
compiti esecutivi di supporto
e sostituzione temporanea;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
6° super.
Appartengono a
questo livello i lavoratori in possesso di
adeguate
capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che
eseguono lavori di
normale
complessità e cioè:
- commis
di cucina, sala e piani, bar, diplomato o che abbia comunque
acquisito
pluriennale esperienza o pratica di lavoro, nella esecuzione
delle relative mansioni;
- addetto
ai servizi di camera negli
esercizi a struttura complessa
dove le operazioni tradizionali di riassetto
e pulizia dei piani e delle
camere,
ivi compreso il rifornimento
delle relative dotazioni, siano
attribuite ad un unico operatore;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
6°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono attività che
richiedono un
normale addestramento
pratico ed elementari conoscenze
professionali
e cioè:
- addetto
di cucina con mansioni di
supporto nella preparazione dei
cibi e di riassetto e pulizia delle
dotazioni e degli ambienti di lavoro;
- addetto
al self-service, tavola
calda, banco bar
e sala non
diplomato;
- addetto portineria;
- lavandaio;
- conduttore;
- garagista;
- rammendatrice, cucitrice, stiratrice;
- facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
- cameriera ai piani:
intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di
riassetto,
pulizia
dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle
relative dotazioni;
- cameriera villaggi turistici;
- addetto mensa personale;
- vetturiere;
- aiuto reparto cure sanitarie;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
7°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività
anche
con macchine già attrezzate e cioè:
- personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office,
magazzino e relative dotazioni;
- vestiarista;
- addetto al mangano e alla stiratura con
apparecchi automatici;
- commissioniere;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Nota a
verbale.
Fermo restando
che il rapporto di lavoro
nel settore termale
è
disciplinato
dal CCNL 29.6.79, laddove a livello territoriale siano stati
stipulati
accordi per effetto dei quali ai lavoratori addetti al servizio
delle cure
termali all'interno di
strutture alberghiere sia
stata
concordata
l'applicazione del CCNL Turismo 10.4.79 si conviene che il loro
inquadramento verrà coordinato, a livello territoriale,
d'intesa con le
Organizzazioni
nazionali, con la classificazione del presente contratto.
Capo II
- CLASSIFICA ESERCIZI ALBERGHIERI
Articolo
179.
1) Per
la classifica degli
esercizi alberghieri, ai
fini della
applicazione del presente contratto,
si fa riferimento a quella
determinata ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
2) Pertanto, allo stato, tutti
gli esercizi alberghieri
vengono
suddivisi nelle seguenti categorie:
- alberghi: 5 stelle (ex ctg. lusso); 4 stelle (ex 1a); 3 stelle (ex
2a): 2 stelle (ex 3a); 1 stella (ex 4a);
- pensioni: 3 stelle (ex ctg. 1a); 2 stelle
(ex 2a); 1 stella (ex 3a).
Locande: 1 stella.
3) Nei
casi di diversa
classificazione ufficiale degli
esercizi
alberghieri stabilita dalle apposite
leggi regionali, le
parti
s'incontreranno per adeguare ad essa
la disciplina contrattuale che
risultasse difforme rispetto al nuovo
assetto classificatorio.
Capo
III - APPRENDISTATO
Articolo
180.
1) Ai
sensi dell'art. 2,
legge 9.1.55 n.
25, l'apprendistato è
consentito ogni qualvolta i giovani debbano
acquisire la capacità tecnica
per
diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: segretario
portiere,
chef de rang, barman, 2a
governante, operaio specializzato,
centralinista; addetto: all'amministrazione
del personale, al controllo
amministrativo, al ricevimento cassa, alla
segreteria, al controllo merci
e
movimento personale, con mansioni d'ordine; cassiere, giardiniere,
caffettiere, dispensiere, cantiniere,
operaio qualificato, ecc.
Articolo
181.
1) Tenuto
conto dell'elevato livello di
qualificazione professionale
necessario
per l'espletamento delle
relative mansioni, la
durata
dell'apprendistato per la qualifica di cuoco
capo partita è fissata in 4
anni.
STAGIAIRES
Articolo
182.
1) Per il periodo
di esercitazione, nell'intervallo dei corsi
scolastici, gli allievi delle scuole
alberghiere, accolti nelle aziende
alberghiere, non fanno parte del personale e
non sono quindi sottoposti a
nessuna delle norme del presente contratto,
purché non prestino servizio
effettivo in sostituzione dei dipendenti
normali.
Capo IV
- CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
Articolo
183.
1) La
disciplina del presente Capo è correlata con quanto
previsto
dall'art. 70.
2) Si
considerano aziende di stagione quelle previste dall'art. 1 del
presente
contratto che abbiano comunque un periodo di chiusura durante
l'anno.
Articolo
184.
1) I rapporti di lavoro possono essere
costituiti a termini fisso per la
stagione o a tempo indeterminato.
2) Il
contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle
esigenze di svolgimento del ciclo
dell'attività stagionale.
Articolo
185.
1) Il
trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello
dei
lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si
riconosce
tuttavia l'opportunità che, specie
in materia di
nastro
lavorativo, particolari regolamentazioni
possano essere definite a livello
territoriale.
2) Dette
regolamentazioni saranno
concordate in sede di contratti
integrativi, tenuto conto delle particolari
caratteristiche ed esigenze
delle aziende stagionali.
Articolo
186.
1) Il periodo di prova è stabilito nella
misura di 10 giorni lavorativi
per tutto il personale.
2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di
prova i dipendenti che già in
precedenza abbiano prestato servizio presso
la stessa azienda e con la
stessa qualifica.
3) La
distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 6
giornate.
Articolo
187.
1) Al dipendente con contratto a tempo
determinato spettano le ferie, la
13a e la 14a mensilità e ogni altro
trattamento previsto per i dipendenti
regolamentati con contratto a tempo
indeterminato, in proporzione al
periodo di lavoro prestato, sempreché non
sia obiettivamente incompatibile
con la natura del contratto a termine.
Articolo
188.
1) La
disposizione dell'art. 113 (Licenza matrimoniale) non si applica
alle aziende a carattere stagionale.
Articolo
189.
1) Agli
effetti della conservazione del posto di cui
all'art. 114
(Disgrazie familiari) si stabilisce che essa
è obbligatoria per un periodo
non superiore a 6 giorni.
Articolo
190.
1) Fermi
restando i valori della paga base nazionale,
i contratti
integrativi
territoriali determinano le quote
di maggiorazione della
retribuzione per i lavoratori stagionali,
tenendo conto della durata della
stagione
convenuta a quel livello e delle conseguenti meno favorevoli
implicazioni che tale durata riversa sui
lavoratori.
Articolo
191.
1) I contratti integrativi dovranno altresì
prevedere delle percentuali
di maggiorazione con riferimento ai rapporti
di lavoro di durata inferiore
a quella della stagione determinata ai sensi
del precedente articolo.
Articolo
192.
1) Analogo
trattamento di cui agli artt. 190 e 191
competerà al
personale assunto nei periodi di stagione,
da aziende ad apertura annuale
site in località specificamente climatiche o
balneari.
Articolo
193.
1) Il
periodo di preavviso
per il personale assunto a
tempo
indeterminato nelle aziende stagionali è di
15 giorni.
Articolo
194.
1) Nelle aziende stagionali, l'apposizione
del termine alla durata del
contratto di lavoro deve risultare da atto
scritto, una copia del quale
sarà consegnata dal datore di lavoro al
dipendente.
2) Nel
contratto a tempo determinato o di stagione, ove il dipendente
venga
licenziato senza giustificato
motivo o per effetto di chiusura
dell'azienda per colpa e fatto
dell'imprenditore, durante il periodo
di
stagione,
avrà diritto ad
un indennizzo pari
all'ammontare della
retribuzione che gli sarebbe spettata
dal giorno del licenziamento al
termine del periodo di ingaggio, meno le
somme già percepite.
3) Uguale
indennizzo, ad eccezione del viaggio, spetterà al datore di
lavoro
in caso di
constatato ingiusto allontanamento
da parte del
personale, con diritto ad esso datore di
lavoro di trattenersi l'ammontare
di tale indennizzo sulle somme in sue mani
di spettanza del dipendente.
4) Tale
diritto permane anche
nel verificarsi dell'ipotesi di
licenziamento per colpa del dipendente.
Articolo
195.
1) Il
personale delle aziende stagionali avrà diritto al biglietto di
andata dal punto di ingaggio (o dalla
stazione di confine se proveniente
dall'estero).
2) Il
rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso
di
licenziamento durante o al termine del periodo di prova
nonché
nell'ipotesi di licenziamento - nel contratto
a tempo determinato - prima
dello
scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o
per
colpa e fatto dell'imprenditore.
Articolo
196.
1) In
caso di epidemia
o di altre cause di forza
maggiore che
obbligassero il proprietario a chiudere l'esercizio o a
diminuire il
personale
prima della fine della stagione, le competenti Organizzazioni
locali decideranno a norma dell'art. 2119
CC.
Capo V
- ORARIO DI LAVORO
DISTRIBUZIONE
ORARIO SETTIMANALE
Articolo
197.
1) La
distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5
giornate e mezza.
RIPARTIZIONE
ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
Articolo
198.
1) Il
lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e
più
funzionali
criteri di distribuzione
dell'orario di lavoro giornaliero
reclamati dalla peculiare natura
dell'attività ricettiva potranno essere
negoziati dalle parti a livello aziendale.
2) Salve le condizioni di miglior favore comunque
conseguite, il nastro
orario è di 14 ore per il personale di sala,
ricevimento e portineria, e
di 12 ore per il restante personale.
LAVORO
NOTTURNO
Articolo
199.
1) Le
ore di lavoro notturno svolto
dalle ore 24 alle 6 verranno
retribuite con la retribuzione oraria
maggiorata di 25%, fatte salve le
condizioni di miglior favore.
2) A
decorrere dall'1.6.90, al
personale con qualifica notturna
la
maggiorazione di cui sopra compete nella
misura di 12% in quanto della
specificità
delle loro prestazioni si è già tenuto conto
ai fini
dell'inquadramento e dei relativi livelli
retributivi.
3) Al
personale che, peraltro,
sostituisca quello con
qualifica
notturna,
assente per riposo settimanale o per altra causa, compete la
normale maggiorazione di 25%.
Articolo
200.
1) I
contratti integrativi possono
prevedere specifiche modalità di
distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause durante il periodo
notturno.
LAVORATORI
NOTTURNI
Articolo
201.
1) Ai
fini di cui al comma 1, art.
101, il periodo notturno comprende
l'intervallo tra le ore 23.30 e le 6.30 del
mattino.
2) A
decorrere dall'1.7.01, per
i lavoratori notturni, così
come
individuati dal comma 1, art. 101, le
maggiorazioni per lavoro notturno
previste dall'art. 199 sono applicate per le
ore di lavoro notturno svolte
dalle ore 23.30 alle ore 6.30 del mattino,
salvo diverse previsioni della
contrattazione integrativa.
LAVORO
STRAORDINARIO
Articolo
202.
1) Il
lavoro straordinario diurno è
compensato con la
retribuzione
ragguagliata ad ore maggiorata di 30%.
2) Il
lavoro straordinario notturno è
compensato con la retribuzione
ragguagliata ad ore maggiorata di 60%.
3) Per
lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le
ore 24 e le 6.
4) La
maggiorazione per il
lavoro straordinario notturno
non è
cumulabile
con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la
maggiore assorbe la minore.
5) Non è considerato lavoro straordinario
quello effettuato di notte nel
normale
orario di lavoro
da parte del personale
adibito a servizi
notturni.
6) Dovrà
essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale
alberghiero di servizio al mattino seguente.
Capo VI
- FESTIVITà
Articolo
203.
1) Al
personale che presta la propria
opera nelle festività di
cui
all'art. 107 è dovuta, oltre alla normale
retribuzione, quella per le ore
di
servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di
20% per
lavoro festivo.
Capo
VII - FERIE
Articolo
204.
1) Il periodo di ferie di cui all'art. 109
potrà essere prolungato previ
accordi
tra le parti con l'obbligo di comunicazione alla Commissione
paritetica territorialmente competente.
2) Resta
inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna
retribuzione.
3) La disciplina di cui al comma 2 può essere
applicata anche in caso di
sospensione dell'attività aziendale di
durata non superiore a 1 mese a
causa di riparazioni.
Capo
VIII - ELEMENTI ECONOMICI
PAGA
BASE AZIENDE ALBERGHIERE MINORI
Articolo
205.
1) Negli alberghi di 2 e 1 stelle e nelle
pensioni e locande, le paghe
base
indicate all'art. 134 del
presente contratto, sono ridotte
dei
seguenti importi:
+ 18 anni
- 18 anni
A 22.000
-
B 20.000
-
1° 20.000
-
2° 17.000 15.000
3° 15.000
13.000
4° 13.000
11.000
5° 12.000
10.000
6°s
11.000 9.000
6° 11.000
9.000
7° 10.000
8.000
2) Le
riduzioni di cui al presente articolo non si
applicano alle
qualifiche di cuoco, cameriere e barista
inquadrate al 5° livello.
TRATTAMENTI
SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo
206.
1) Costituiscono trattamenti salariali
integrativi di cui alla lett. b),
art.
130, le eventuali
quote salariali aggiuntive determinate
nei
contratti integrativi e le quote salariali
aggiuntive aziendali di cui
all'art. 39, CCNL 16.3.72.
Articolo
207.
1) Poiché
dalla nuova classificazione di cui all'art.
178 possono
determinarsi effetti sulle quote aggiuntive
provinciali e/o sulle quote
ôad qualificam aziendali" o comunque
definite nel settore degli alberghi,
se
stabilite in misura variabile per i diversi livelli retributivi, le
parti convengono che per le sopraddette
quote aggiuntive non verrà operata
alcuna perequazione.
CALCOLO
DEI RATEI
Articolo
208.
1) In
caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro
iniziati
e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione
dei ratei di 13a, 14a, ferie e permessi, il
calcolo della frazione di mese
viene rapportato a ventiseiesimi.
2) Sono
fatti salvi i diversi trattamenti già corrisposti al 30.6.01,
per effetto delle disposizioni dettate in
materia dall'Ipotesi d'accordo
22.1.99.
SCATTI DI
ANZIANITà- NORME TRANSITORIE
Articolo
209.
1) La
misura degli scatti d'anzianità
spettante al singolo dipendente
deve tener conto delle norme transitorie di
cui all'art. 184, CCNL Turismo
30.5.91.
PREMIO
DI ANZIANITà
Articolo
210.
1) Il premio d'anzianità di cui all'art. 153,
CCNL 8.7.82 con decorrenza
dal 31.5.86 viene soppresso.
2) Vengono fatti salvi i diritti acquisiti dai
lavoratori in servizio al
31.5.86
per i quali l'istituto continua
a produrre i suoi effetti
(allegato N).
Capo IX
- MALATTIA
Articolo
211.
1) Durante il periodo di malattia previsto
dall'art. 143, il lavoratore
avrà diritto, alle normali scadenze dei
periodi di paga:
a) a un'indennità pari a 50% della retribuzione
per i giorni di malattia
dal 4° al 20° e pari a 2/3 della
retribuzione per giorni di malattia dal
21° in poi, posta a carico INPS ai sensi
dell'art. 74, legge 23.12.78 n.
833, secondo le modalità stabilite, e
anticipata dal datore di lavoro al
lavoratore con contratto a tempo
indeterminato ai sensi dell'art. 1, legge
29.2.80
n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è
posto a
conguaglio con i contributi dovuti ad INPS,
secondo le modalità di cui
agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33;
b) a un'integrazione dell'indennità a carico
INPS da corrispondersi dal
datore di lavoro, a suo carico, in modo da
raggiungere complessivamente la
misura di 75% per i giorni dal 4° al 20° e
di 100% per i giorni dal 21° in
poi, della retribuzione giornaliera netta
cui il lavoratore avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto.
2) L'integrazione è dovuta per
180 giorni all'anno solare,
fatta
eccezione
per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale
per
i quali l'integrazione non verrà
corrisposta oltre il termine di
cessazione del rapporto.
3) Per
gli episodi morbosi
a cavaliere di
2 anni le giornate
d'integrazione vanno attribuite ai rispettivi
anni solari.
4) L'integrazione non è dovuta se INPS non riconosce per
qualsiasi
motivo l'indennità a suo carico; se
l'indennità stessa è riconosciuta da
INPS in misura ridotta, il datore di lavoro
non è tenuto ad integrare la
parte d'indennità non corrisposta
dall'Istituto.
5) Il periodo di carenza stabilito da INPS è a
carico del lavoratore per
il
1° giorno e a carico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni.
Nel caso però che la malattia sia
riconosciuta per il periodo eccedente i
detti
3 giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di
lavoro.
6) Restano
ferme le migliori
condizioni in atto
nei contratti
integrativi territoriali.
Articolo
212.
1) Per
il personale infermo alloggiato
nei locali dell'azienda è in
facoltà
del datore di lavoro di far
trascorrere il periodo d'infermità
nell'azienda stessa oppure di richiedere l'allontanamento in
caso di
malattie
infettive o per
necessità di interventi
chirurgici o per
difficoltà
di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della
malattia.
2) In
caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese
per
i medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi
saranno tenuti ai relativi rimborsi.
3) Quando
il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda -
per malattie per le quali il Servizio
Sanitario Pubblico non prevede il
ricovero - le spese per la retta ospedaliera
saranno a carico del datore
di lavoro.
Capo X
- INFORTUNIO
Articolo
213.
1) Il
personale impiegatizio, non
soggetto all'assicurazione
obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà
del
datore
di lavoro di
assumere in proprio il rischio
conseguente o
provvedere attraverso una forma di
assicurazione.
2) Le
relative indennità per
detto personale
impiegatizio vengono
stabilite
con un massimale di almeno 15
milioni per l'invalidità
permanente e 10 milioni per la morte.
Capo XI
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Articolo
214.
1) Per i periodi di servizio prestati fino al
31.5.82 il TFR è stabilito
nelle misure di cui agli artt. 189 e 190,
CCNL Turismo 30.5.91.
Capo
XII - NORME PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI
Articolo
215.
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Ferme
restando le declaratorie previste, per ciascun livello, all'art. 45
del
presente contratto, la classificazione del personale per i porti e gli
approdi
turistici è la seguente.
Quadro
A.
- direttore del porto.
Quadro
B.
- vice direttore del porto.
Livello
1°.
- responsabile tecnico o amministrativo del
porto; nostromo;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
2°.
- capo ufficio tecnico o amministrativo;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
3°.
- impiegato di concetto; sommozzatore-ormeggiatore; operaio
specializzato provetto;
- addetto alla torre di controllo;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
4°.
- ormeggiatore con cumulo di mansioni
(qualora all'ormeggiatore vengano
attribuite con carattere di continuità anche
le mansioni di addetto alla
torre
di controllo, lo stesso sarà
inquadrato al 3° livello); operaio
specializzato con cumulo di mansioni;
impiegato d'ordine;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
5°.
- operaio qualificato addetto ai servizi
portuali;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
6° super.
- operaio comune addetto ai servizi
portuali;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
6°.
- operatore unico dei servizi di pulizia;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
7°.
- inserviente generico;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti
si danno atto
che la definizione della
classificazione del
personale non
pregiudica le facoltà di
cui all'art. 49 del presente
contratto.
Sono
fatte salve le condizioni di miglior favore previste per i lavoratori
dalla
contrattazione integrativa aziendale o territoriale vigente.
Eventuali controversie concernenti la classificazione del personale
saranno esaminate
con le procedure di cui
all'art. 47 del
presente
contratto.
SCATTI
DI ANZIANITà
Articolo
216.
1) Entro
il 30.9.95 le
parti s'incontreranno per disciplinare il
raccordo tra la disciplina degli scatti
d'anzianità di cui all'art. 116 e
le prassi aziendali in atto.
2) Tale raccordo sarà definito in base ai
seguenti criteri:
a) salvaguardia degli importi maturati
all'1.8.95;
b) corresponsione degli scatti d'anzianità in
base alla disciplina di
cui all'art. 138, fermo restando
l'assorbimento, sino a concorrenza, degli
importi di cui alla precedente lett. a);
c) riconoscimento di un'anzianità
convenzionale massima di 3 anni nei
confronti
di coloro che, all'1.8.95, non percepiscono importi comunque
denominati, a titolo di scatti d'anzianità.
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Articolo
217.
1) Per
i periodi di
servizio prestati fino al
31.5.82, il TFR
è
stabilito nelle misure di cui alle normative
aziendalmente applicate nei
corrispondenti periodi.
PREMIO
DI ANZIANITà
Articolo
218.
1) Il premio d'anzianità di cui all'art. 153,
CCNL 8.7.82 (allegato N)
non
trova applicazione nei confronti dei dipendenti dei porti e
degli
approdi
turistici, salvo che in
precedenza non venisse applicato
il
presente contratto.
DISPOSIZIONI
DI RACCORDO
Articolo
219.
1) Per
quanto non espressamente stabilito dal presente
Capo, si
applicano le disposizioni di cui alla parte
speciale aziende alberghiere.
Articolo
220.
1) Le
parti si danno
reciprocamente atto che la
definizione della
disciplina di cui al presente Capo ha
costituito il comune presupposto per
la applicazione del CCNL Turismo ai porti e
agli approdi turistici.
2) Il presente Capo, costituendo trattamento
complessivo di miglior
favore,
sostituisce ed assorbe ad ogni effetto, fatto salvo quanto qui
espressamente previsto, le norme di tutti i
CCNL in precedenza applicati.
3) L'applicazione del presente
contratto ai porti e agli
approdi
turistici decorre dal 1° agosto 1995.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti,
preso atto delle problematiche indotte
dall'applicazione ai
porti turistici del decreto del Ministero della
marina mercantile 2.2.82,
s'impegnano ad
incontrarsi per esaminare
la materia e formulare una
proposta di soluzione volta a salvaguardare le
professionalità esistenti,
tenendo
conto delle effettive esigenze di sicurezza sul lavoro.
Capo
XIII - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
Articolo
221.
1) I mezzi necessari al funzionamento della
Commissione nazionale di cui
all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche
territoriali di cui all'art.
24 e
allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle
OOSS stipulanti ciascuna per la parte di
propria competenza.
Articolo
222.
1) Per
la pratica realizzazione di
quanto previsto all'art. 221 del
presente
CCNL, con riferimento
al finanziamento delle spese
della
Commissione nazionale, nonché per le altre
attività svolte in materia di
rapporti
di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza
delle loro strutture sindacali al servizio
dei lavoratori e dei datori di
lavoro, viene posto in riscossione
l'apposito contributo di assistenza a
favore
delle Organizzazioni nazionali
stipulanti e delle rispettive
Associazioni provinciali, di cui all'Accordo
Nazionale stipulato tra le
parti
contraenti il 7.11.72, che forma
parte integrante del presente
contratto e ne segue le sorti e del quale si
riportano le norme di cui ai
seguenti articoli.
2) Tale
contributo sarà riscosso
per il tramite di un
Istituto
previdenziale o assistenziale in applicazione
della legge 4.6.73 n. 311 e
successive integrazioni.
Articolo
223.
1) In relazione a quanto previsto
dall'articolo precedente, viene estesa
alle aziende alberghiere comprese nella
sfera di applicazione del presente
contratto la Convenzione 1.8.63 modificata
con l'Accordo 3.3.67 per il
funzionamento delle Commissioni di conciliazione delle controversie di
lavoro
del settore del commercio - stipulata tra
la Confederazione
Generale Italiana del Commercio e del
Turismo e le Federazioni nazionali
dei lavoratori del commercio da una parte e
INPS dall'altra e con la quale
quest'ultimo si è impegnato a provvedere
alla riscossione del contributo
COVELCO - opportunamente modificata secondo
le norme di cui agli articoli
seguenti.
Articolo
224.
1) Il
contributo di cui
all'art. 222 dovrà
calcolarsi mediante
l'applicazione delle rispettive aliquote
percentuali di cui agli articoli
seguenti sulle retribuzioni corrisposte ai
lavoratori dipendenti.
Articolo
225.
1) L'aliquota di diretta competenza delle Organizzazioni nazionali
stipulanti viene complessivamente fissata
nella misura di 0,20% di cui
0,10% a carico dei lavoratori e 0,10% a
carico del datore di lavoro.
2) Tenuto
conto di quanto disposto al successivo art. 227, le aziende
sono comunque tenute a versare un contributo
pari a quello cumulativamente
versato dai rispettivi dipendenti.
Articolo
226.
1) Per
ciò che concerne la realizzazione
di quanto previsto dall'art.
221 del presente CCNL con riferimento al
finanziamento delle spese per le
Commissioni locali e per le altre attività
svolte in materia di rapporti
di
lavoro dalle parti contraenti e per assicurare
l'efficienza delle
strutture sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro per gli alberghi
a tali livelli, è data facoltà alle
Associazioni provinciali delle parti
stipulanti degli albergatori e dei
lavoratori di agganciarsi al sistema
nazionale di riscossione tramite INPS
determinando localmente con appositi
accordi aliquote aggiuntive al contributo
nazionale di cui all'art. 225 a
carico dei lavoratori e dei datori di lavoro
(sostitutivi - ove esistano -
degli
eventuali altri accordi locali sulla materia già esistenti nelle
singole province interessate).
2) Tali nuovi accordi dovranno quindi essere
inviati alle Organizzazioni
nazionali stipulanti entro 3 mesi dalla data
di stipulazione, in modo che
queste ultime possano provvedere alle
relative comunicazioni nei confronti
degli Organi centrali dell'Istituto
esattore.
Articolo
227.
1) I
datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei
loro
dipendenti il contenuto del presente Capo.
2) Le operazioni relative al calcolo ed alla
raccolta del contributo a
carico di lavoratori saranno effettuate
mediante trattenuta dei datori di
lavoro, da annotarsi sulla paga base nei
confronti di tutti i lavoratori
compresi nella sfera di applicazione del
presente contratto ad eccezione
di
quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola
dichiarazione scritta di proprio pugno
rilasciata in duplice copia entro e
non
oltre il periodo di paga successivo. Una copia sarà conservata dal
datore di lavoro e l'altra sarà trasmessa
alla Commissione locale per le
vertenze di lavoro presso l'Associazione
territoriale degli albergatori.
3) Detta norma dovrà essere applicata anche
ai lavoratori nuovi assunti
ai sensi e con le modalità di cui al comma
precedente.
4) Resta
stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita, inderogabile
accettazione in uno con la firma del
presente contratto) che il datore di
lavoro
non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi
natura
in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a
carico
dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al
precedente
capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto né
avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo
la risoluzione del rapporto,
sulle trattenute effettuate in osservanza
delle norme di cui al presente
contratto.
Articolo
228.
1) FAIAT e le OOSS nazionali dei lavoratori
stipulanti, subito dopo la
firma
del presente contratto, si
rivolgeranno ad INPS per il formale
adempimento di quanto stabilito dai
precedenti articoli del presente Capo.
Articolo
229.
1) In
ogni provincia la Commissione
paritetica locale per le vertenze
individuali e collettive di lavoro fungerà
anche da Comitato paritetico
locale "COVELCO - Alberghi" mentre
la Commissione nazionale vertenze di
lavoro
assumerà le funzioni del Comitato nazionale COVELCO del settore
alberghiero.
Titolo
XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
Capo I
- CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo
230.
La classificazione del personale per il
comparto dei complessi turistico-
ricettivi
dell'aria aperta è la seguente.
Area
Quadri.
Ai sensi
della legge 13.5.85 n. 190 e successive modificazioni, sono
considerati
Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che,
pur non appartenendo alla categoria dei
Dirigenti di cui agli artt. 6 e
34, RDL
n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio o
di adeguata
formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano
in quest'area, per la corrispondenza delle
declaratorie alle
indicazioni di legge, le qualifiche
successivamente
specificate.
Quadro
A.
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri
i lavoratori con
funzioni
direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e
organizzativa loro attribuito, forniscano contributi
qualificati per la
definizione degli
obiettivi dell'azienda e svolgano,
con carattere di
continuità, un
ruolo di rilevante importanza ai fini
dello sviluppo e
della attuazione
di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, è
affidata, in condizioni di
autonomia decisionale e con
ampi poteri
discrezionali,
la gestione, il coordinamento ed il controllo
dei diversi
settori
e servizi dell'azienda.
- direttore.
Quadro
B.
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri
i lavoratori con
funzioni direttive
che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali
correlativamente
al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in
via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura
organizzativa non
sia complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa
in condizione di autonomia decisionale e operativa e cioè:
- direttore di campeggio o villaggio
turistico nel quale la natura e la
struttura
del servizio nonché la
semplicità dei modelli organizzativi
adottati escluda la figura di direttore di
categoria A;
- vice direttore di A;
- vice direttore commerciale, tecnico,
turistico amministrativo.
Livello
1°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono funzioni ad
elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziative e autonomia
operativa e ai
quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad
essi
delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di
un
settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- capo
settore commerciale responsabile
del complesso di operazioni
attinenti alla ristorazione e vendita di
alimenti e merci varie:
intendendosi per tale colui che abbia
autonomia tecnica e amministrativa
di gestione.
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
2°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono mansioni che
comportano sia
iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito e in
applicazione delle
direttive generali ricevute,
con funzioni di
coordinamento
e controllo o ispettive di impianti, reparti e
uffici, per
le
quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- responsabile di settore commerciale o
di servizio (ristorazione,
vendita
di alimenti e merci varie) senza
autonomia amministrativa di
gestione;
- responsabile impianti tecnici;
- capo servizio amministrativo;
- capo cuoco;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
3°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono mansioni di
concetto
o
prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze
tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori
specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono lavori
che comportano una
specifica ed adeguata
capacità
professionale acquisiti
mediante approfondita preparazione
teorica e/o
tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche
professionali
di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità
di
coordinamento tecnico- funzionale di altri lavoratori e cioè:
- segretario di direzione corrispondente in
lingue estere;
- capo
operaio coordinatore del
lavoro degli operai inquadrati a
livello inferiore;
- magazziniere consegnatario senza responsabilità amministrativa di
conduzione;
- segretario ricevimento e cassa o
amministrazione;
- cuoco unico che presti la propria
attività in aziende nelle quali la
natura,
la struttura e la
complessità del servizio di ristorazione
richieda autonomia operativa specifica e
adeguate capacità professionali;
- impiegato di concetto;
- capo ufficio contabile - impiegato di
concetto;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
4°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia
esecutiva,
anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche
di natura
amministrativa,
tecnico-pratica o di
vendita e relative
operazioni complementari, che richiedono il
possesso di conoscenze
specialistiche
comunque acquisite e cioè:
- capo
squadra elettricisti, capo
squadra idraulici, capo
squadra
falegnami, capo squadra dipintori, capo
squadra muratori, coordinatori del
lavoro degli operai inquadrati ai livelli
inferiori;
- operaio specializzato:
intendendosi per tale il lavoratore
che in base ad indicazioni, per
schemi
o disegni equivalenti, esegue interventi di
particolare
precisione
per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine,
impianti e attrezzature;
- infermiere;
- stenodattilografa con funzioni di
segreteria;
- commesso vendita al pubblico:
intendendosi per tale il
lavoratore addetto al
complesso delle
operazioni connesse alla vendita;
- cameriere, chef de rang che presti la propria attività in
aziende
nelle
quali la natura la struttura e la complessità
del servizio di
ristorazione richieda autonomia esecutiva e
conoscenze specialistiche;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
5°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate
conoscenze e
capacità tecnico-pratiche
svolgono compiti esecutivi che
richiedono
preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- centralinista;
- magazziniere comune;
- addetto all'amministrazione
del personale, al
controllo
amministrativo, al ricevimento cassa,
alla cassa bar,
alla cassa
ristorante,
alla cassa negozi vari etc., alla segreteria, al controllo
clienti e movimento personale, con mansioni d'ordine;
- controllore di campeggio senza autonomia
decisionale;
- sorvegliante d'infanzia non diplomato;
- dattilografo;
- conducente automezzi e natanti;
- aiuto commesso;
- addetto alle operazioni ausiliarie alla
vendita ed alla ristorazione
- impiegato d'ordine;
- cameriere di bar;
- barista;
- banconiere di tavola calda;
- Cuoco,
cameriere che prestino la propria attività in aziende nelle
quali
la natura e la
struttura del servizio di
ristorante, per la
semplicità dei modelli organizzativi adottati,
non ha caratteristiche tali
da
richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli
superiori,
operando tali aziende con menù fisso e avendo le prestazioni
fornite
carattere semplice e ripetitivo,
sia per quanto riguarda
la
preparazione dei cibi sia per quanto
riguarda la somministrazione degli
alimenti e bevande;
- pizzaiolo;
- addetto
ai campi sportivi e ai giochi ad
eccezione del personale
addetto esclusivamente alle pulizie;
- addetto alla manutenzione delle aree verdi
con patentino uso veleni;
- assistente ai bagnanti (bagnino) (previo accordo tra le parti
può
essere adibito anche ai servizi di
spiaggia);
- operaio qualificato:
intendendosi per tale il
lavoratore che sulla base di
dettagliate
indicazioni
esegue i lavori di normale difficoltà nella riparazione e
manutenzione di macchine, impianti e
attrezzature;
- addetto a mansioni di ordine;
- capo squadra del personale di fatica e/o
pulizie;
- addetto/a ai servizi di alloggio e
ristorazione:
intendendosi per tale colui/colei
che oltre ad
assolvere alle
tradizionali mansioni di riassetto e pulizia degli alloggi e
ambienti
comuni operi anche nel servizio di
ristorazione;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
6° super.
Appartengono a
questo livello i lavoratori in possesso di
adeguate
capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che
eseguono lavori di
normale
complessità e cioè:
- commis di cucina;
- commis di ristorante;
- commis di bar;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
6°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono attività che
richiedono un
normale addestramento
pratico ed elementari conoscenze
professionali
e cioè:
- operaio comune e/o generico;
- guardiano notturno e diurno;
- sorvegliante d'ingresso;
- accompagnatore su campo;
- commis
di cucina, ristorante, bar, banco bar, self service, tavola
calda;
- stiratrice;
- lavandaio;
- addetto ai servizi di spiaggia;
- custode;
- cameriera/e villaggi turistici:
intendendosi per tale colei/colui
che provvede alle
tradizionali
mansioni di pulizia e riassetto dei locali
destinati all'alloggio;
- cameriera/e camping:
intendendosi per tale colei/colui
che provvede alle
tradizionali
mansioni di pulizia e riassetto dei locali e
degli ambienti comuni;
- aiuto ricezionista;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
7°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività
anche
con macchine già attrezzate e cioè:
- personale di fatica e/o pulizia anche dei
servizi igienici;
- fattorino;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Capo II
- APPRENDISTATO
Articolo
231.
1) Tenuto
conto dell'elevato livello di
qualificazione professionale
necessario
per l'espletamento delle
relative mansioni, la
durata
dell'apprendistato per la qualifica di
segretario ricevimento e cassa o
amministrazione è fissata in 4 anni.
Articolo
232.
1) Ai
sensi dell'art. 2,
legge 19.1.55 n. 25,
l'apprendistato è
consentito ogni qualvolta i giovani debbano
acquisire la capacità tecnica
per
diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: chef de
rang,
operaio
specializzato, centralinista;
addetto all'amministrazione del
personale,
al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla
segreteria,
al controllo clienti e movimento
personale, con mansioni
d'ordine, operaio qualificato, cameriere al
bar, barista, banconiere di
tavola calda, cameriere, pizzaiolo, ecc.
Capo
III - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
Articolo
233.
1) La disciplina del
presente Capo è correlata a
quanto previsto
dall'art. 70.
Articolo
234.
1) Si
considerano aziende di stagione quelle previste dall'art. 1 del
presente contratto, che abbiano comunque un
periodo di chiusura durante
l'anno.
Articolo
235.
1) I rapporti di lavoro possono essere
costituiti a termine fisso per la
stagione o a tempo indeterminato.
2) Il
contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle
esigenze di svolgimento del ciclo
dell'attività stagionale.
Articolo
236.
1) Il
trattamento degli stagionali viene uniformato a quello
dei
lavoratori
stabili; l'indicazione vale come
indirizzo generale. Si
riconosce
tuttavia l'opportunità che, specie
in materia di
nastro
lavorativo, particolari regolamentazioni
possano essere definite a livello
territoriale.
2) Dette
regolamentazioni saranno
concordate in sede di contratti
integrativi, tenuto conto delle particolari
caratteristiche ed esigenze
delle aziende stagionali.
Articolo
237.
1) Il periodo di prova è stabilito nella
misura di 10 giorni lavorativi
per tutto il personale.
2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di
prova i dipendenti che già in
precedenza abbiano prestato servizio presso
la stessa azienda e con la
stessa qualifica.
3) La distribuzione dell'orario settimanale è
fissata in 6 giornate.
Articolo
238.
1) Al dipendente con contratto a tempo
determinato spettano le ferie, la
13a e la 14a mensilità e ogni altro
trattamento previsto per i dipendenti
regolamentati con contratto a tempo
indeterminato, in proporzione al
periodo di lavoro prestato, sempreché non
sia obiettivamente incompatibile
con la natura del contratto a termine.
Articolo
239.
1) La
disposizione dell'art. 113 (Licenza matrimoniale) non si applica
alle aziende a carattere stagionale.
Articolo
240.
1) Agli
effetti della conservazione del posto di cui
all'art. 114
(Disgrazie familiari) si stabilisce che essa
è obbligatoria per un periodo
non superiore a giorni 6.
Articolo
241.
1) Fermi
restando i valori della paga-base nazionale,
i contratti
integrativi territoriali determineranno le
quote di maggiorazione della
retribuzione per i lavoratori stagionali,
tenendo conto della durata della
stagione
convenuta a quel livello e delle conseguenti meno favorevoli
implicazioni che tale durata riversa sui
lavoratori.
Articolo
242.
1) I contratti integrativi dovranno altresì
prevedere delle percentuali
di maggiorazione con riferimento ai rapporti
di lavoro di durata inferiore
a quella della stagione determinata ai sensi
del precedente articolo.
Articolo
243.
1) Analogo
trattamento di cui agli artt. 241 e 242
competerà al
personale assunto nei periodi di stagione,
da aziende ad apertura annuale
site in località specificamente climatiche o
balneari.
Articolo
244.
1) Il
periodo di preavviso
per il personale assunto a
tempo
indeterminato nelle aziende stagionali è di
15 giorni.
Articolo
245.
1) Nelle aziende stagionali, l'apposizione
del termine della durata del
contratto di lavoro deve risultare da atto
scritto, una copia del quale
sarà consegnata dal datore di lavoro al
dipendente.
2) Nel
contratto a tempo determinato o di stagione, ove il dipendente
venga
licenziato senza giustificato
motivo o per effetto di chiusura
dell'azienda per colpa o fatto dell'imprenditore, durante il
periodo di
stagione,
avrà diritto ad
un indennizzo pari
all'ammontare della
retribuzione che gli sarebbe spettata
dal giorno del licenziamento al
termine del periodo di ingaggio, meno le
somme già percepite.
3) Uguale
indennizzo, ad eccezione del viaggio, spetterà al datore di
lavoro
in caso di
constatato ingiusto allontanamento
da parte del
personale,
con diritto ad
esso datore di
lavoro, di trattenersi
l'ammontare di tale indennizzo sulle somme
in sue mani di spettanza del
dipendente.
4) Tale
diritto permane anche
nel verificarsi dell'ipotesi di
licenziamento per colpa del dipendente.
Articolo
246.
1) Il
personale delle aziende stagionali avrà diritto al biglietto di
andata dal punto di ingaggio (o dalla
stazione di confine se proveniente
dall'estero).
2) Il rimborso del biglietto di ritorno
spetterà al personale in caso di
licenziamento durante o al
termine del periodo
di prova nonché
nell'ipotesi di licenziamento - nel
contratto a tempo determinato - prima
dello
scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o
per
colpa e fatto dell'imprenditore.
Articolo
247.
1) In caso di epidemia o di altra causa di
forza maggiore che obbligasse
il
proprietario a chiudere l'esercizio o a diminuire il personale prima
della fine della stagione, le Organizzazioni
competenti locali decideranno
a norma dell'art. 2119 CC.
Capo IV
- ORARIO DI LAVORO
DISTRIBUZIONE
ORARIO SETTIMANALE
Articolo
248.
1) La
distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5
giornate e mezza.
2) La
norma di cui al comma 2, art. 95, può essere derogata
previa
intesa in sede aziendale.
RIPARTIZIONE
ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
Articolo
249.
1) Il
lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e
più
funzionali
criteri di distribuzione
dell'orario di lavoro giornaliero
reclamati dalla peculiare natura
dell'attività ricettiva potranno essere
negoziati dalle parti a livello aziendale.
2) Salve le condizioni di migliore favore
comunque conseguite, il nastro
orario è di 14 ore per il personale di sala,
ricevimento e portineria, e
di 12 ore per il restante personale.
LAVORO
NOTTURNO
Articolo
250.
1) Le
ore di lavoro svolto dalle ore 24 alle 6 verranno retribuite con
la retribuzione oraria maggiorata di 25%.
2) Sono fatte salve le condizioni di miglior
favore.
Articolo
251.
1) I
contratti integrativi possono
prevedere specifiche modalità di
distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause durante il periodo
notturno.
LAVORATORI
NOTTURNI
Articolo
252.
1) Ai
fini di cui al comma 1, art.
101, il periodo notturno comprende
l'intervallo tra le ore 23 e le 6 del
mattino.
2) A
decorrere dall'1.7.01, per
i lavoratori notturni, così
come
individuati dal comma 1, art. 101, le
maggiorazioni per lavoro notturno
previste dall'art. 250 sono applicate per le
ore di lavoro notturno svolte
dalle ore 23 alle 6 del mattino.
LAVORO
STRAORDINARIO
Articolo
253.
1) Il lavoro straordinario è compensato con la
retribuzione ragguagliata
ad ore maggiorata di 30% se diurno e 60% se
notturno.
2) Per
lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le
ore 24 e le 6.
3) La
maggiorazione per il
lavoro straordinario notturno
non è
cumulabile
con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la
maggiore assorbe la minore.
4) Non è considerato lavoro straordinario
quello effettuato di notte nel
normale
orario di lavoro
da parte del personale
adibito a servizi
notturni.
Capo V
- FESTIVITà
Articolo
254.
1) Al
personale che presta la propria
opera nelle festività di
cui
all'art. 107 è dovuta oltre la normale
retribuzione quella per le ore di
servizio effettivamente prestate, con la
maggiorazione di 20% per lavoro
festivo.
Capo VI
- FERIE
Articolo
255.
1) Il periodo di ferie di cui all'art. 109
potrà essere prolungato previ
accordi
tra le parti con l'obbligo di comunicazioni alla Commissione
paritetica territorialmente competente.
2) Resta
inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna
retribuzione.
3) La disciplina di cui al comma 2 può essere
applicata anche in caso di
sospensione dell'attività aziendale di
durata non superiore a 1 mese a
causa di riparazioni.
4) Il
calcolo della frazione di mese per la valutazione del rateo
di
ferie non godute viene rapportato a
ventiseiesimi.
Capo
VII - ELEMENTI ECONOMICI
PAGA
BASE AZIENDE MINORI
Articolo
256.
1) Per
i campeggi con un numero di presenze - licenza non superiore a
1.200,
la paga base di cui all'art. 134 del presente
contratto verrà
ridotta dei seguenti importi arrotondati:
+ 18 anni
- 18 anni
A 22.000 -
B 20.000 -
1° 20.000 -
2° 17.000
15.000
3° 15.000
13.000
4° 13.000
11.000
5° 12.000
10.000
6°s 11.000
9.000
6° 11.000 9.000
7° 10.000 8.000
2) Le
riduzioni di cui al presente articolo non si
applicano alle
qualifiche di cuoco, cameriere e barista
inquadrate al 5° livello.
TRATTAMENTI
SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo
257.
1) Costituiscono trattamenti integrativi di
cui alla lett. b), art. 130,
le
eventuali quote salariali
aggiuntive determinate nei
contratti
integrativi
al CCNL per il settore Alberghi, in quanto espressamente
stipulate con riferimento al settore
Campeggi o comunque già corrisposte a
tale titolo dalle aziende.
Articolo
258.
1) Poiché
dalla nuova classificazione di cui all'art.
230 possono
determinarsi effetti sulle quote aggiuntive
provinciali e/o sulle quote
'ad qualificam' aziendali o comunque
definite nel settore dei campeggi, se
stabilite in misura variabile per i diversi
livelli retributivi, le parti
convengono
che per le sopraddette quote
aggiuntive non verrà operata
alcuna perequazione.
SCATTI
DI ANZIANITà - NORMA TRANSITORIA
Articolo
259.
1) La
misura degli scatti d'anzianità
spettante al singolo dipendente
deve tener conto della norma transitoria di
cui all'art. 229, CCNL Turismo
30.5.91.
CALCOLO
DEI RATEI
Articolo
260.
1) In
caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro
iniziati
e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione
dei ratei di 13a, 14a, ferie e permessi, il
calcolo della frazione di mese
viene rapportato a ventiseiesimi.
2) Sono
fatti salvi i diversi trattamenti già corrisposti al 30.6.01,
per effetto delle disposizioni dettate in
materia dall'Ipotesi d'accordo
22.1.99.
Capo
VIII - MALATTIA
Articolo
261.
1) Durante il periodo di malattia, previsto
dall'art. 143 il lavoratore
avrà diritto, alle normali scadenze dei
periodi di paga:
a) a un'indennità pari a 50% della
retribuzione per i giorni di malattia
dal 4° al 20° e pari a 2/3 della
retribuzione per i giorni di malattia dal
21° in poi, posta a carico INPS ai sensi
dell'art. 74, legge 23.12.78 n.
833, secondo le modalità stabilite, e
anticipata dal datore di lavoro al
lavoratore con contratto a tempo
indeterminato ai sensi dell'art. 1, legge
29.2.80
n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è
posto a
conguaglio con i contributi dovuti ad INPS,
secondo le modalità di cui
agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33;
b) a un'integrazione dell'indennità a carico
INPS da corrispondersi dal
datore di lavoro, a suo carico, in modo da
raggiungere complessivamente la
misura di 75% per i giorni dal 4° al 20°, e
100%, per i giorni dal 21° in
poi, della retribuzione giornaliera netta
cui il lavoratore avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto.
2) L'integrazione è dovuta per
180 giorni all'anno solare,
fatta
eccezione
per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale
per
i quali l'integrazione non verrà
corrisposta oltre il termine di
cessazione del rapporto.
3) Per
gli episodi morbosi
a cavaliere di
2 anni le giornate
d'integrazione vanno attribuite ai
rispettivi anni solari.
4) L'integrazione non è dovuta se INPS non riconosce per
qualsiasi
motivo l'indennità a suo carico; se
l'indennità stessa è riconosciuta da
INPS in misura ridotta, il datore di lavoro
non è tenuto ad integrare la
parte d'indennità non corrisposta
dall'Istituto.
5) Il periodo di carenza stabilito da INPS è a
carico del lavoratore per
il
1° giorno e a carico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni.
Nel caso però che la malattia sia
riconosciuta per il periodo eccedente i
detti
3 giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di
lavoro.
6) Restano
ferme le migliori
condizioni in atto
nei contratti
integrativi territoriali.
Articolo
262.
1) Per
il personale infermo alloggiato
nei locali dell'azienda è in
facoltà
del datore di lavoro di far
trascorrere il periodo d'infermità
nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento in
caso di
malattie
infettive o per
necessità di interventi
chirurgici o per
difficoltà
di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della
malattia.
2) In
caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese
per medici e medicine a favore dei propri
dipendenti questi ultimi saranno
tenuti ai relativi rimborsi.
3) Quando
il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda -
per malattie per le quali il Servizio
Sanitario Pubblico non prevede il
ricovero - le spese per retta ospedaliera
saranno a carico del datore di
lavoro.
Capo IX
- INFORTUNIO
Articolo
263.
1) Il
personale impiegatizio, non
soggetto all'assicurazione
obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà
del
datore
di lavoro di
assumere in proprio il rischio
conseguente o
provvedere attraverso una forma di
assicurazione.
2) Le
relative indennità per
detto personale
impiegatizio vengono
stabilite
con un massimale di almeno 15 milioni in caso d'invalidità
permanente e 10 milioni in caso di morte.
Capo X
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Articolo
264.
1) Per i periodi di servizio prestati fino al
31.5.82 il TFR è stabilito
nelle misure di cui agli artt. 234 e 235,
CCNL Turismo 30.5.91.
Capo XI
- FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
Articolo
265.
1) I mezzi necessari al funzionamento della
Commissione nazionale di cui
all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche
territoriali di cui all'art.
24 e
allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle
OOSS stipulanti ciascuna per la parte di
propria competenza.
Articolo
266.
1) Per
la pratica realizzazione di
quanto previsto all'art. 265 del
presente
CCNL, con riferimento
al finanziamento delle spese
della
Commissione nazionale, nonché per le altre
attività svolte in materia di
rapporti
di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza
delle loro strutture sindacali al servizio
dei lavoratori e dei datori di
lavoro, viene posto in riscossione
l'apposito contributo di assistenza a
favore
delle Organizzazioni nazionali
stipulanti e delle rispettive
Associazioni provinciali, di cui all'Accordo
nazionale stipulato tra le
parti
contraenti il 7.11.72, che forma
parte integrante del presente
contratto e ne segue le sorti e del quale si
riportano le norme di cui ai
seguenti articoli.
2) Tale
contributo sarà riscosso
per il tramite di un
Istituto
previdenziale o assistenziale in
applicazione della legge 4.6.73 n. 311.
Articolo
267.
1) In relazione a quanto previsto
dall'articolo precedente, viene estesa
ai campeggi compresi nella sfera di
applicazione del presente contratto,
la Convenzione 1.8.63 modificata con Accordo
3.3.67 per il funzionamento
delle
Commissioni di conciliazione
delle controversie di lavoro
del
settore del commercio - stipulato tra la
Confederazione Generale Italiana
del Commercio e del Turismo e le Federazioni
nazionali dei lavoratori del
Commercio da una parte e lNPS dall'altra e
con la quale quest'ultimo si è
impegnato
a provvedere alla
riscossione del contributo
COVELCO -
opportunamente modificata secondo le norme
di cui agli articoli seguenti.
Articolo
268.
1) Il
contributo di cui
all'art. 266 dovrà
calcolarsi mediante
l'applicazione delle rispettive aliquote
percentuali di cui agli articoli
seguenti sulle retribuzioni corrisposte ai
lavoratori dipendenti.
Articolo
269.
1) L'aliquota di diretta competenza delle Organizzazioni nazionali
stipulanti viene complessivamente fissata
nella misura di 0,20% di cui
0,10% a carico dei lavoratori e 0,10% a
carico dei datori di lavoro.
2) Tenuto
conto di quanto disposto al successivo art. 271 le
aziende
sono comunque tenute a versare un contributo
pari a quello cumulativamente
versato dai rispettivi dipendenti.
Articolo
270.
1) Per ciò che concerne la realizzazione di
quanto previsto all'art. 265
del
presente CCNL con riferimento al finanziamento delle spese per
le
Commissioni locali e per le altre attività
svolte in materia di rapporti
di
lavoro dalle parti contraenti e per assicurare
l'efficienza delle
strutture sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro per il settore
campeggi
a tali livelli, è data facoltà
alle Associazioni periferiche
delle parti stipulanti di agganciarsi al
sistema nazionale di riscossione
tramite
INPS determinando localmente con appositi accordi aliquote
aggiuntive al contributo nazionale di cui
all'art. 269 a carico dei datori
di
lavoro (sostitutivi - ove
esistano - degli eventuali altri
accordi
locali sulla materia già esistenti nelle
singole province interessate).
2) Tali nuovi accordi dovranno quindi essere
inviati alle Organizzazioni
nazionali firmatarie entro 3 mesi dalla data
di stipulazione in modo che
queste ultime possano provvedere alle
relative comunicazioni nei confronti
degli Organi centrali dell'Istituto
esattore.
Articolo
271.
1) I
datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei
loro
dipendenti il contenuto del presente titolo.
2) Le
operazioni relative al calcolo e alla raccolta del contributo a
carico dei lavoratori saranno effettuate
mediante trattenuta dei datori di
lavoro, da annotarsi sulla busta paga, nei
confronti di tutti i lavoratori
compresi nella sfera di applicazione del
presente contratto ad eccezione
di
quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola
dichiarazione scritta di proprio pugno
rilasciata in duplice copia entro e
non
oltre il periodo di paga successivo. Una copia sarà conservata dal
datore
di lavoro e l'altra sarà da questi trasmessa alla Commissione
locale per le vertenze di lavoro presso
l'Associazione territoriale FAITA.
3) Detta norma dovrà essere applicata anche
ai lavoratori nuovi assunti
ai sensi e con le modalità di cui al comma
precedente.
4) Resta
stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita, inderogabile
accettazione in uno con la firma del
presente contratto) che il datore di
lavoro
non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi
natura
in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a
carico
dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al
precedente
capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto né
avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo
la risoluzione del rapporto,
sulle trattenute effettuate in osservanza
delle norme di cui al presente
contratto.
Articolo
272.
1) FAITA e le OOSS nazionali dei lavoratori
stipulanti, subito dopo la
firma
del presente contratto, si
rivolgeranno ad INPS per il formale
adempimento di quanto stabilito dai
precedenti articoli del presente Capo.
Articolo
273.
1) In
ogni provincia la Commissione
paritetica locale per le vertenze
individuali e collettive di lavoro fungerà
anche da Comitato paritetico
locale "COVELCO - campeggi" mentre
la Commissione nazionale vertenze di
lavoro
assumerà le funzioni di Comitato nazionale COVELCO del
settore
campeggi.
Titolo
XII - PUBBLICI ESERCIZI
Capo I
- CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo
274.
1) La
classificazione del personale per il comparto dei
Pubblici
esercizi è la seguente.
Area
Quadri.
Ai sensi
della legge 13.5.85 n. 190 e successive modificazioni, sono
considerati
Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che,
pur non appartenendo alla categoria dei
Dirigenti di cui agli artt. 6 e
34, RDL
n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio o
di adeguata
formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano
in quest'area, per le corrispondenze delle
declaratorie alle
indicazioni di legge, le qualifiche
successivamente
specificate:
Quadro
A.
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri
i lavoratori con
funzioni
direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e
organizzativa loro
attributo, forniscano contributi qualificati per la
definizione degli
obiettivi dell'azienda e svolgano,
con carattere di
continuità, un
ruolo di rilevante importanza ai fini
dello sviluppo e
della attuazione
di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, è
affidata, in
condizioni di autonomia decisionale e
con ampi poteri
discrezionali, la gestione, il coordinamento e il
controllo dei diversi
settori
e servizi dell'azienda.
- capo area di catena di esercizi;
- direttore;
- gerente;
- capo servizi amministrativi catering.
Quadro
B.
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri
i lavoratori con
funzioni direttive
che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali
correlativamente
al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in
via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura
organizzativa non
sia complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa
in condizione di autonomia decisionale e operativa.
- vice direttore;
- responsabile area mense;
- capo del personale;
- economo responsabile del settore acquisti:
intendendosi per tale colui che abbia
autonomia tecnica e amministrativa
di gestione;
- responsabile punto vendita (esercizi
minori):
intendendosi per tale colui al quale sia
affidata la direzione esecutiva
di un esercizio minore;
- capo zona manutenzione.
Livello
1°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono funzioni ad
elevato
contenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia
operativa e ai
quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad
essi
delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di
un
settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- superintendente catering;
- capo servizio catering;
- ispettore amministrativo catena
d'esercizi;
- assistente senior di direzione:
intendendosi per tale colui
che abbia già
maturato significativa
esperienza
di gestione esecutiva
in almeno 3
distinti settori
commerciali
(ristorante, market, bar-snack,
servizi, ecc.) di
un
pubblico esercizio;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione;
Livello
2°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono mansioni che
comportano sia
iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito e in
applicazione delle
direttive generali ricevute,
con funzioni di
coordinamento
e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le
quali è
richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- direttore servizio mensa o capo impianto
mensa;
- capo laboratorio gelateria (ex capo
gelatiere);
- capo laboratorio pasticceria:
intendendosi per tale colui
al quale vengono
attribuite la
soprintendenza e la disciplina sul
personale, la vigilanza sull'impiego
delle
materie prime, degli utensili e dei macchinari e che abbia
alle
sue dipendenze almeno 3 operai, escludendo
dal computo gli apprendisti;
- responsabile di amministrazione (ex
segretario di azienda diplomato
con mansioni di concetto);
- 1° ma¯tre o capo servizio sala;
- ispettore mensa;
- responsabile impianti tecnici;
- capo cuoco P.E. e ristorazione collettiva;
- capo contabile;
- operatore o procuratore doganale catering;
- capo ufficio catering;
- supervisore catering;
- 1° barman P.E.;
- capo barista:
intendendosi per tale il responsabile dei
servizi di bancoûbar;
- capo banconiere di pasticceria:
intendendosi per tale l'addetto alla
vendita il quale sovrintenda ai
servizi del relativo negozio o reparto
annesso a pubblico esercizio, in
quanto
il proprietario non attenda
continuamente alla vendita, e che
abbia
alle sue dipendenze
dipendenti qualificati delle
categorie
inferiori;
- magazziniere consegnatario o economo:
intendendosi per tale colui
che abbia la
responsabilità tecnico
amministrativa del magazzino coordinando l'attività di altri
magazzinieri comuni;
- cassiere centrale catering;
- capo CED;
- analista-programmatore CED;
- assistente di direzione:
intendendosi per tale colui che sovrintenda alla gestione esecutiva di
un settore commerciale di un pubblico
esercizio;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
3°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di
concetto o
prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze
tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori
specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono lavori
che comportano una
specifica e adeguata
capacità
professionale acquisiti
mediante approfondita preparazione
teorica e/o
tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso
delle caratteristiche
professionali
di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità
di
coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- controllo amministrativo;
- barman unico;
- sotto capo cuoco;
- cuoco unico;
- 1° pasticciere;
- capo operaio;
- capo mensa surgelati e/o precotti;
- capo reparto catering;
- assistente o vice o aiuto supervisore
catering;
- operaio specializzato provetto:
intendendosi per tale il lavoratore in
possesso di conoscenze tecnico -
specialistiche tali da consentirgli di
interpretare schemi e/o disegni,
di
individuare e valutare i guasti, scegliere la
successione e le
modalità
d'intervento, i mezzi
di esecuzione, nonché
di operare
interventi
di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione
e manutenzione di impianti e attrezzature
complesse;
- ma¯tre (nella nuova qualifica di ma¯tre
confluiscono quei lavoratori
che
svolgono mansioni di 2° ma¯tre
in subordine ad un capo-servizio e
quelli
che in posizione unica,
direttamente interessati alla
fase
lavorativa,
operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da
personale d'inquadramento superiore o
direttamente dal gerente);
- dietologo;
- sommelier:
intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa conoscenza di
tutte le tipologie di vini nazionali ed
esteri;
- programmatore CED;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
4°.
Appartengono a
questo livello i
lavoratori che, in
condizioni di
autonomia
esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni
specifiche di
natura amministrativa,
tecnico-pratica o di
vendita e
relative operazioni
complementari, che richiedono
il possesso di
conoscenze
specialistiche comunque acquisite e cioè:
- segretario:
intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base
di precise e
dettagliate
istruzioni nel rispetto delle procedure
stabilite, svolga
operazioni di rilevazione, elaborazione e
attività di corrispondenza;
- cuoco capo partita;
- cuoco di cucina non organizzata in
partite:
intendendosi per tale colui che
indipendentemente dalla circostanza che
operi in una o più partite assicura il
servizio di cucina;
- gastronomo;
- cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
- barman ;
- chef de rang di ristorante ;
- cameriere di ristorante;
- 2° pasticciere;
- capo gruppo mensa;
- gelatiere;
- pizzaiolo;
- stenodattilografa con funzioni di
segretaria;
- altri impiegati d'ordine;
- centralinista lingue estere:
intendendosi per tale quel lavoratore
che, avendo buona e
specifica
conoscenza
delle lingue estere, sia in grado
di eseguire prestazioni
specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per
quelle
internazionali, determinandone anche le
tariffe;
- conducenti automezzi pesanti:
intendendosi per tale quel lavoratore
che, in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, venga adibito alla
conduzione di automezzi di peso
complessivo a pieno carico superiore a kg.
3.500;
- operaio specializzato:
intendendosi per tale il lavoratore
che in base ad indicazioni, per
schemi
o disegni equivalenti, esegue interventi di
particolare
precisione
per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine,
impianti e attrezzature;
- operaio specializzato
addetto alla riparazione di macchine
distributrici di cibi e bevande:
intendendosi per tale il lavoratore
che in base ad indicazioni, per
schemi
o disegni equivalenti, esegue interventi di
particolare
precisione
per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine
per la distribuzione di cibi e bevande;
- operatore CED û consollista;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
5°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate
conoscenze e
capacità tecnico-pratiche
svolgono compiti esecutivi che
richiedono
preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- tablottista e marchiere;
- cassiere bar, ristorante, self-service,
tavola calda, pasticceria,
gelateria;
- cassiera mensa aziendale con funzioni di
esazione;
- telescriventista;
- magazziniere comune;
- centralinista;
- cellista surgelati o precotti;
- 3° pasticciere;
- dattilografo;
- altri impiegati d'ordine;
- dispensiere;
- cantiniere;
- banconiere di gelateria, pasticceria:
intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni
di
vendita nel negozio o nel reparto annesso a
pubblico esercizio in quanto
il proprietario non attenda normalmente alla
vendita;
- banconiere di tavola calda, chiosco di
stazione;
- operaio qualificato:
intendendosi per tale il
lavoratore che sulla base di
dettagliate
indicazioni
esegue lavori di normale
difficoltà nella riparazione
e
manutenzione di macchine, impianti e
attrezzature;
- carrellista di stazione e/o addetto alla
vendita di generi vari alle
banchine;
- sfoglina:
intendendosi per tale colei che appronta pasta fresca, tortellini,
ravioli, etc.;
- addetto
al prelievo e al versamento di denaro dalle
macchinette
distributrici di cibo e bevande;
- addetto
al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e
bevande nonché alla piccola riparazione e
manutenzione;
- controllo merci;
- cameriere bar, tavola calda, self-service;
- demi
chef de rang laddove il servizio di sala sia
organizzato in
ranghi;
- barista;
- guardarobiera non consegnataria;
- allestitore catering;
- autista di pista catering;
- 2° cuoco mensa aziendale:
intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o
in sua
assenza,
procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già
predisposto;
- operatore macchine perforatrici e/o
verificatrici;
- guardia giurata;
- conducente di automezzi leggeri:
intendendosi per tale quel lavoratore
che, in possesso dei requisiti
previsti
dalla legge, venga adibito alla conduzione di
automezzi o
autoveicoli
per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo
a
pieno carico fino a kg. 3.500, autoveicoli per trasporto promiscuo e
autovetture
trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto
superiore a kg. 400;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
6° super.
Appartengono a
questo livello i lavoratori in possesso di
adeguate
capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che
eseguono lavori di
normale
complessità e cioè:
- commis
di cucina, sala e bar diplomato o
che abbia, comunque,
acquisito
pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione
delle relative mansioni;
- addetto servizi mensa:
intendendosi per tale il lavoratore con
mansioni promiscue e fungibili,
che
partecipa alla preparazione dei
cibi con aiuto significativo alla
cucina,
alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia,
riordino
e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e
attrezzature
della mensa, che abbia compiuto 1 anno
d'anzianità nel settore;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
6°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono attività che
richiedono un
normale addestramento
pratico ed elementari conoscenze
professionali
e cioè:
- confezionatrice di buffet stazione e
pasticceria;
- 2° banconiere pasticceria:
intendendosi per tale colui le cui
prestazioni promiscue, svolgendosi
subordinatamente alle direttive ed al
controllo del datore di lavoro o
del
personale qualificato di
categoria superiore, non
siano
prevalentemente di vendita, ma di
confezione, consegna della
merce,
riordino del banco;
- commis di cucina, sala, tavola calda, self
service (compresi ex aiuti
in genere P.E.);
- commis di bar (ex aiuto barista):
intendendosi per tale colui che esplica
mansioni di ausilio nei riguardi
del
personale di categoria
superiore, eccezione fatta
per quelle
attività
che siano attinenti all'uso
delle macchine da caffè e
alle
operazioni di mescita delle bevande
alcoliche o superalcoliche;
- stiratrice;
- lavandaia;
- guardiano notturno;
- addetto
ai servizi di mensa con meno di 1 anno
d'anzianità nel
settore;
- caffettiere non barista;
- caricatore catering;
- aiutante pista catering;
- preparatore catering;
- addetto alle consegne con o senza mezzi
di locomozione con ritiro di
buoni;
- guardarobiera clienti (vestiarista);
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
7°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività
anche
con macchine già attrezzate e cioè:
- personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office,
magazzino
e relative dotazioni (compresi
gli interni di cucina bar e
ristoranti);
- lavatore catering;
- conducente di motocicli;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione
Articolo
275.
1) La
qualifica di capo
presuppone la presenza di
dipendenti di
qualifica inferiore.
2) In ogni esercizio il numero dei commis di
bar (ex aiuto baristi) non
potrà superare le proporzioni appresso
indicate:
- pubblico esercizio avente da 2 a 5
baristi: 1 commis di bar (ex aiuto
barista) ogni 2 baristi;
- pubblico esercizio avente 6 o più
baristi: 1 commis di bar (ex aiuto
barista) ogni 3 baristi.
Ai fini
di cui sopra, nel computo del
numero dei baristi va considerato
anche
il capo-barista sempre che svolga la sua attività al banco.
Capo II
- APPRENDISTATO
Articolo
276.
1) Ai
sensi dell'art. 2,
legge 19.1.55 n. 25,
l'apprendistato è
consentito ogni qualvolta i giovani debbano
acquisire la capacità tecnica
per
diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio:
contabile
d'ordine,
cassiere, magazziniere comune, marchiere, tablottista, cuoco
capo partita, cameriere, gelatiere,
gastronomo, barista, banconiere tavola
calda e fredda, operaio qualificato, 3°
pasticciere, ecc.
Articolo
277.
1) Tenuto
conto dell'elevato livello di
qualificazione professionale
necessario
per l'espletamento delle
relative mansioni, la
durata
dell'apprendistato è fissata in 4 anni per
le seguenti qualifiche:
- cuoco capo partita;
- gastronomo;
- pasticciere.
Capo
III - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
Articolo
278.
1) La
disciplina del presente
Capo è correlata a quanto
previsto
dall'art. 70.
Articolo
279.
1) Il periodo di prova è stabilito in 10 giorni lavorativi per tutto il
personale.
2) +
escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato
servizio nella stessa azienda.
3) Il
rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso
di licenziamento durante o al termine del
periodo di prova, nonché nelle
ipotesi di licenziamento, nel contratto a
tempo determinato, prima dello
scadere del termine di ingaggio senza
giustificato motivo o per colpa e
fatto dell'esercente.
Articolo
280.
1) Ferme
restando le condizioni di miglior favore in atto per effetto
degli Accordi integrativi provinciali, il
personale dei Pubblici esercizi
avrà diritto alla retribuzione maggiorata
del:
- 20% per ingaggio fino a 1 mese;
- 15% per ingaggio fino a 2 mesi;
- 8% per ingaggio oltre i 2 mesi fino alla
fine della stagione.
Articolo
281.
1) Qualora
il datore di lavoro, per giusta causa, sia
costretto a
chiudere anticipatamente l'esercizio o a
ridurre il personale, competerà
ai
dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi
avrebbero dovuto percepire per effetto del
contratto a termine, a meno che
non
provveda ad altra analoga
occupazione per uguale durata e medesima
retribuzione.
2) In
caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il
datore di lavoro a chiudere o a ridurre il
personale, la decisione sulla
indennità sarà demandata alle OOSS
territoriali e in caso di dissenso a
quelle nazionali.
Articolo
282.
1) Nel
caso di ingiustificata
risoluzione anticipata del contratto a
termine,
il personale avrà diritto ad una
indennità pari all'ammontare
della retribuzione che avrebbe percepito
dalla data di risoluzione fino al
termine stabilito, a meno che il datore di
lavoro non provveda ad altra
analoga occupazione per uguale e medesima
retribuzione.
Articolo
283.
1) Al dipendente con contratto a tempo
determinato spettano le ferie, la
13a e 14a mensilità e ogni altro trattamento
previsto per i dipendenti con
contratto
a tempo indeterminato, in
proporzione al periodo di lavoro
prestato, sempreché non sia obiettivamente
incompatibile con la natura del
contratto a termine.
Articolo
284.
1) A
titolo cautelativo, per
i casi di ingiustificata risoluzione
anticipata del contratto a termine da parte
del lavoratore è riconosciuta
al
datore di lavoro
la facoltà di effettuare
una trattenuta sulla
retribuzione, la cui misura, che per i Pubblici esercizi
non potrà
superare 50% della maggiorazione di cui
all'art. 280, sarà determinata dai
contratti integrativi territoriali.
2) Tale importo sarà restituito al dipendente
nel giorno della scadenza
del contratto, ma in caso di anticipata
risoluzione di esso da parte del
dipendente che non sia dovuta a fatto o
colpa del datore di lavoro, questi
avrà diritto a trattenere l'importo a titolo
di risarcimento del danno.
Articolo
285.
1) Gli indennizzi che per effetto dei
precedenti articoli debbono essere
corrisposti
al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale
saranno ragguagliati alla retribuzione di
cui all'art. 311.
Capo IV
- ORARIO DI LAVORO
DISTRIBUZIONE
ORARIO SETTIMANALE
Articolo
286.
1) La
distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5
giornate e mezza.
2) Ferma restando la ripartizione dell'orario
settimanale in 5 giornate
e
mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a
livello
aziendale, tenendo conto delle
esigenze delle aziende e
dei
lavoratori.
RIPARTIZIONE
ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
Articolo
287.
1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun
dipendente non potrà essere
suddiviso in più di 2 frazioni, la cui
determinazione e durata è demandata
alla
contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo
settimanale
e del congedo di conguaglio nonché
i turni di servizio
saranno
disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei
lavoratori,
fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni
del presente contratto in materia d'orario
di lavoro.
LAVORO
NOTTURNO
Articolo
288.
1) Le
ore di lavoro notturno svolto
dalle ore 24 alle 6
verranno
retribuite con la retribuzione oraria
maggiorata di 25% fatte salve le
condizioni di miglior favore.
LAVORATORI
NOTTURNI
Articolo
289.
1) Ai
fini di cui al comma 1, art.
101, il periodo notturno comprende
l'intervallo tra le ore 23 e le 6 del
mattino.
2) A
decorrere dall'1.7.01, per
i lavoratori notturni, così
come
individuati dal comma 1, art. 101, le
maggiorazioni per lavoro notturno
previste dall'art. 288 sono applicate per le
ore di lavoro notturno svolte
dalle ore 23 alle 6 del mattino.
LAVORO
STRAORDINARIO
Articolo
290.
1) Il lavoro straordinario è compensato con la
retribuzione ragguagliata
ad ore maggiorata di 30% se diurno o 60% se
notturno.
2) Per
lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le
ore 24 e le 6.
3) La
maggiorazione per il
lavoro straordinario notturno
non è
cumulabile
con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la
maggiore assorbe la minore.
4) Non è considerato lavoro straordinario
quello effettuato di notte nel
normale
orario di lavoro
da parte del personale
adibito a servizi
notturni.
5) Per
il personale retribuito con la percentuale di servizio
il
compenso
per il lavoro straordinario è dato dalla percentuale stessa e
dalle
maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria
della
retribuzione stabilita ai sensi dell'art.
311.
FESTIVITà
Articolo
291.
1) Al
personale retribuito in misura fissa che presta la propria opera
nelle
festività di cui
all'art. 107 è dovuta
oltre alla normale
retribuzione quella per le ore di servizio
effettivamente prestate con la
maggiorazione di 20%..
2) Il
personale retribuito in tutto o
in parte con la percentuale di
servizio,
in caso di mancata prestazione
di lavoro per effetto delle
festività di cui all'art. 107 e in caso di
assenza nelle medesime giornate
di
festività per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio e riposo
settimanale, percepirà dal datore di lavoro
una giornata di retribuzione
calcolata ai sensi dell'art. 311.
3) Qualora
il personale retribuito
in tutto o
in parte con
la
percentuale di servizio presti la propria
opera nelle festività suddette
percepirà un compenso pari a 1 giornata di
retribuzione calcolata ai sensi
dell'art.
311 oltre alla normale
retribuzione per le ore
di lavoro
effettivamente prestato integrata dalla
maggiorazione di 20% calcolata
sulla retribuzione di cui all'art. 311
ragguagliata ad ore di lavoro.
Articolo
292.
1) Al
personale retribuito in tutto o
in parte con la percentuale di
servizio il trattamento per le giornate di
cui all'art. 108 della parte
Generale verrà liquidato sulla base della
retribuzione calcolata ai sensi
dell'art. 311.
FERIE
Articolo
293.
1) Al
personale retribuito solo con la
percentuale di servizio sarà
corrisposta la retribuzione calcolata ai
sensi dell'art. 311.
2) Al personale suddetto retribuito con
sistema misto verrà corrisposta
la
differenza tra la parte fissa della retribuzione calcolata ai sensi
dell'art. 311.
PERMESSI
E CONGEDI
Articolo
294.
1) Al
personale retribuito in tutto o
in parte con la percentuale di
servizio il trattamento per i permessi
individuali di cui agli artt. 113,
114
e 115 del presente contratto
verrà liquidato sulla base
della
retribuzione calcolata ai sensi dell'art.
311.
Capo V
- TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo
295.
1) Costituisce trattamento salariale
integrativo di cui alla lett. b),
art. 130, l'eventuale 3° elemento
provinciale e/o l'eventuale 3° elemento
aziendale
in atto di cui all'art. 55, CCNL 19.10.73, coordinati
con
l'attuale classificazione del personale con
i criteri di cui all'art. 79,
CCNL 10.4.79.
Capo VI
- PAGA BASE PUBBLICI ESERCIZI DI TERZA E QUARTA CATEGORIA
Articolo
296.
1) Per
i Pubblici esercizi di 3a e 4a categoria le paghe base indicate
all'art. 134 del presente contratto verranno
ridotte dei seguenti importi
arrotondati:
livelli + 18
- 18
A 11.000 -
B 10.000 -
1° 10.000 -
2° 8.500 7.500
3° 7.500 6.500
4° 6.500 5.500
5° 6.000 5.000
6°s 5.500 4.500
6° 5.500 4.500
7° 5.000 4.000
Capo
VII - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI
INDENNITà
DI CONTINGENZA
Articolo
297.
1) L'indennità di contingenza non spetta
al personale dei pubblici
esercizi retribuito a percentuale.
PERCENTUALE
DI SERVIZIO
Articolo
298.
1) La
percentuale di servizio dovrà essere corrisposta entro i limiti
minimi e massimi stabiliti negli articoli
che seguono, mediante punteggi
di ripartizione da determinarsi con i
contratti integrativi territoriali.
Articolo
299.
1) Per le aziende ristoranti e similari di
cui al punto III, lett. a),
art.
1, i minimi e i massimi della
percentuale di servizio sono
i
seguenti:
a) negli esercizi extra da 12 a 15%;
b) negli esercizi di 1a classe da 11 a 13%;
c) negli esercizi di 2a e 3a classe da 11 a
12%;
d) negli esercizi di 4a classe (osterie con cucina) 10%.
Articolo
300.
1) Per le aziende bar, caffè e similari, di
cui al punto III, lett. b),
art.
1, i minimi e i massimi della
percentuale di servizio sono
i
seguenti:
a) negli esercizi extra da 18 a 22%;
b) negli esercizi di 1a e 2a classe da 16 a
20%;
c) negli esercizi di 3a classe da 14 a 17%;
d) negli esercizi di 4a classe 10%.
2) Nelle bottiglierie e fiaschetterie la
percentuale sarà di 12%, nelle
birrerie 17%.
3) Nei locali adibiti a biliardi - qualunque
sia la loro categoria - la
percentuale di servizio sarà di 15%.
Articolo
301.
1) Per i banchetti e per qualsiasi altro
servizio affine di non meno di
10 persone, purché abbiano tale
caratteristica, la percentuale di servizio
unica per tutti i locali sarà di 12%.
2) +
consentita l'assegnazione di una parte della predetta percentuale
al
personale interno nella misura
stabilita dei contratti integrativi
territoriali.
Articolo
302.
1) La percentuale sarà applicata a criterio
del datore di lavoro:
a) col
sistema addizionale, nel qual
caso il tavoleggiante riscuote
direttamente dal cliente la
percentuale di servizio al momento della
presentazione del conto;
b) ovvero
col sistema globale,
includendo cioè nel
prezzo della
consumazione l'importo della percentuale di
servizio.
2) In
questo ultimo caso
la percentuale di servizio va
liquidata
applicando
sull'incasso lordo delle
consumazioni la misura
della
percentuale opportunamente ridotta secondo
la seguente tabella Amell che
garantisce ugualmente la corresponsione
della percentuale netta stabilita
contrattualmente:
% sul
netto % sul lordo
nel
sistema nel sistema
addizionale globale
10% corrisponde al 9,10%
11% ô ô 9,99%
12% ô ô 10,72%
13% ô ô 11,51%
14% ô ô 12,29%
15% ô ô 13,05%
16% ô ô 13,80%
17% ô ô 14,53%
18% ô ô 15,27%
19% ô ô 15,97%
20% ô ô 16,67%
21% ô ô 17,36%
22% ô ô 18,03%
Articolo
303.
1) Quando
la percentuale di servizio viene riscossa dal
datore di
lavoro,
essa dovrà essere corrisposta al personale non più tardi della
fine di ogni mese con una tolleranza massima
di 4 giorni, a meno che tra
il personale e il datore di lavoro non si
convenga che la corresponsione
sia effettuata settimanalmente o seralmente.
Articolo
304.
1) La
percentuale di servizio di cui agli articoli precedenti
deve
essere applicata sull'importo netto dei
conti riguardanti esclusivamente
le consumazioni.
2) La
percentuale di servizio dovrà essere anticipata dal
datore di
lavoro per i conti che restassero in sospeso
oltre 1 mese, eccezione fatta
per i conti di persone divenute
accertatamente insolvibili.
3) Per
i servizi a domicilio, nei contratti
integrativi territoriali,
potrà stabilirsi invece un compenso fisso
per i prestatori di opera che vi
prendano
parte, ove tale sistema sia in uso, secondo quanto contemplato
dall'art. 74.
4) +
abolito qualsiasi obbligo di
fornitura da tavola a carico
dei
camerieri.
Articolo
305.
1) Negli esercizi nei quali il servizio ai
tavoli viene effettuato anche
da familiari del datore di lavoro, i quali
vi siano addetti come veri e
propri prestatori d'opera soggetti alle
stesse regole di lavoro dell'altro
personale, la percentuale di servizio
competerà anche ad essi nella misura
dovuta al percentualista dipendente.
Articolo
306.
1) Debbono intendersi congelate le misure
delle percentuali di servizio
stabilite dagli Accordi integrativi
provinciali in atto al 31.10.73.
Articolo
307.
1) Ai
maitres o capi camerieri oltre alla percentuale di servizio sarà
corrisposta
una integrazione fissa mensile da stabilirsi nei contratti
integrativi territoriali.
2) La partecipazione dei maitres o capi
camerieri alla percentuale resta
quella
concordata in sede territoriale sia dove esiste
l'uso della
percentuale globale, sia dove esiste l'uso
della percentuale individuale
in
modo che essi non vengano a percepire meno di 5% ne più di 20% oltre
quello che spetta ad ogni cameriere.
3) I
maitres o capi camerieri non
potranno essere assunti in numero
maggiore
di 1 ogni 4 camerieri per gli
esercizi extra e di 1 ogni
6
camerieri per gli esercizi di 1a classe.
4) Nei
locali extra e di 1a classe ove
siano occupati rispettivamente
meno
di 4 camerieri o meno di 6
camerieri è ammesso un ma¯tre o capo
cameriere.
5) In sede territoriale le Organizzazioni
interessate potranno stabilire
la presenza di capi camerieri anche in
esercizi di 2a classe.
Articolo
308.
1) Il
personale tavoleggiante ha facoltà di optare per la retribuzione
fissa in luogo della percentuale di
servizio.
2) Col passaggio a paga fissa il personale
suddetto ha diritto alla paga
base nazionale prevista dalla tabella di cui
all'art. 134, all'indennità
di
contingenza e a tutti gli altri
trattamenti economici e normativi
previsti dal presente contratto e dai
contratti integrativi territoriali
e/o
aziendali per il personale retribuito a paga fissa dello
stesso
livello retributivo.
3) L'opzione
per la retribuzione fissa viene esercitata aziendalmente
mediante
decisione della maggioranza del
personale tavoleggiante, da
rendere
nota al datore
di lavoro a mezzo di
lettera raccomandata
sottoscritta dai lavoratori interessati,
entro la 1a metà del mese.
4) Il passaggio a paga fissa avverrà a
decorrere dal 1° giorno del mese
successivo a quello della comunicazione al
datore di lavoro.
5) L'opzione
di cui al presente articolo
viene esercitata in
via
definitiva e il passaggio a paga fissa è
irrevocabile.
Articolo
309.
1) I
sistemi di retribuzione diversi da quelli dal presente contratto
stabiliti con accordi integrativi
provinciali in vigore al 30.4.73 in base
agli artt. 71 e ss., CCNL 13.3.70, sono da
considerarsi congelati, ferma
restando
la facoltà delle Associazioni
territoriali di abrogarli per
stabilire il passaggio a paga fissa del
personale tavoleggiante, nel qual
caso
al personale interno sarà
garantita la conservazione dei livelli
retributivi mediamente percepiti in
precedenza.
MENSILITà
SUPPLEMENTARI
Articolo
310.
1) Al
personale retribuito con la
percentuale di servizio
verranno
corrisposte la 13a mensilità nell'intera
misura e la 14a mensilità nella
misura di 70% con le modalità di cui
all'art. 311.
LIQUIDAZIONE
TRATTAMENTI NORMATIVI AI PERCENTUALISTI
Articolo
311.
1) La
liquidazione dei trattamenti normativi previsti dal
presente
contratto
per il personale retribuito in tutto od
in parte con
la
percentuale
di servizio avverrà in base alla retribuzione in
atto
provincialmente o aziendalmente relativa al
livello di appartenenza (paga
base
nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi
elementi,
eventuali trattamenti integrativi salariali
aziendali, eventuali scatti
d'anzianità).
Articolo
312.
1) Per il personale retribuito in tutto o in
parte con la percentuale di
servizio, l'indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 139 verrà
calcolata in base all'art. 2121 CC nel testo
modificato dalla legge n.
297/82,
mentre, il TFR verrà calcolato in base ai criteri di cui
alla
suddetta legge n. 297/82 per i periodi di
servizio prestato dall'1.6.82, e
in base all'art. 2121 CC nel testo
modificato dalla legge n. 91/77 per i
periodi di lavoro antecedenti sulla base
della percentuale media percepita
nel triennio o nel minor periodo precedente
il 31.5.82.
2) Ove
ciò non sia
in alcun modo possibile, tenuto conto delle
particolari
caratteristiche di tale sistema di retribuzione, dette
indennità verranno calcolate sulla
retribuzione di cui all'art. 311 e con
gli
stessi criteri e modalità
previsti per il personale retribuito in
misura fissa dagli artt. 171 e 317 e per
quanto attiene in particolare il
TFR.
Capo
VIII - SCATTI DI ANZIANITà
NORMA
TRANSITORIA
Articolo
313.
1) Gli
importi fissi degli scatti
d'anzianità per i dipendenti dalle
aziende dei Pubblici esercizi per il periodo
1.6.86-28.2.89 sono stabiliti
nelle seguenti misure:
1°s 55.000
1° 52.000
2° 49.000
3° 47.000
4° 44.000
5° 43.000
6° 42.000
7° 41.000
2) Il
raccordo tra la disciplina di
cui all'art. 258, CCNL 8.7.82 e
quella prevista dall'art. 78, CCNL 16.2.87,
verrà effettuato come segue:
al
personale che alla data
d'entrata in vigore del presente
contratto
abbia maturato la precedente serie di 4
scatti, la data di decorrenza del
nuovo
scatto sarà computata
considerando utile, solo a tal fine, una
anzianità convenzionale pari a 25% del tempo
intercorso tra la data di
maturazione dell'ultimo scatto e quella
dell'1.6.86. A detto personale, al
compimento
del triennio, utilizzando l'anzianità convenzionale di
cui
sopra,
sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli scatti relativo
alla vecchia serie, quello del nuovo scatto
nella misura prevista nella su
riportata tabella.
3) Successivamente all'1.3.89 si dovrà
procedere per tutto il personale
all'atto
della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio
dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore
dello
scatto di cui all'art. 78, CCNL 16.2.87, per
determinare il corrispondente
numero dei nuovi scatti maturati e quelli da
maturare rispetto alla nuova
serie
di 6 scatti. Il numero degli scatti maturati così ragguagliato,
compresa
l'eventuale frazione, sommato
al nuovo scatto
maturato,
moltiplicato per il valore fisso dello scatto di
cui alla tabella
dell'art. 78, CCNL 16.2.87, per coloro che
hanno maturato lo scatto entro
il
30.4.90, e per il valore fisso dello scatto di cui
alla tabella
dell'art.
138 del presente contratto per coloro che maturino lo scatto
successivamente all'1.5.90, darà
l'importo complessivo degli scatti
spettante.
4) L'eventuale residua frazione di scatto che
dovesse risultare da tale
computo, verrà liquidata al compimento del
triennio successivo a quello di
maturazione
dell'ultimo scatto intero e cioè alla
maturazione del 6°
scatto.
Capo IX
- MALATTIA E INFORTUNIO
MALATTIA
Articolo
314.
1) Durante
il periodo di malattia il lavoratore avrà
diritto alle
normali scadenze dei periodi paga:
a) all'indennità di malattia da
corrispondersi da INPS nella misura di
80%,
comprensiva dell'indennità posta
a carico dello stesso Istituto
dall'art. 74, legge 23.12.78 n. 833 e della
relativa integrazione di cui
al DM 1.2.57 e al DM 6.8.62, per la quale i
datori di lavoro sono tenuti a
versare al predetto Istituto la prevista
aliquota aggiuntiva di 0,77%. Ai
sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33,
l'indennità suddetta è anticipata
dal datore di lavoro al lavoratore con
contratto a tempo indeterminato ed
è posta a conguaglio con i contributi dovuti
ad INPS secondo le modalità
di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge
29.2.80 n. 33;
b) alla
normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di
lavoro per i primi 3 giorni di malattia
(periodo di carenza) qualora la
durata della malattia superi i 5 giorni. Al
personale retribuito con la
percentuale
di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai
sensi dell'art. 311.
2) A
titolo di ulteriore e definitiva
integrazione dell'indennità di
malattia
di cui al punto a) del comma precedente non dovranno essere
operate
detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica
di
ferie relativi ai periodi di malattia.
INFORTUNIO
Articolo
315.
1) In
caso d'infortunio il
datore di lavoro
corrisponderà una
integrazione dell'indennità corrisposta da
INAIL fino a raggiungere 100%
della retribuzione, sin dal giorno di cui si
verifica l'infortunio.
2) L'integrazione suddetta è dovuta in
tutti i casi in cui
INAIL
corrisponde l'indennità prevista dalla
legge.
3) Per
il restante personale
non soggetto per
legge all'obbligo
assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad
altre forme di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità
nelle modalità e con un minimo di massimale
seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei
limiti e con
le norme
stabiliti
per il caso di malattia dagli artt. 144 e 314, considerandosi
l'infermità derivante da infortunio compresa
nella previdenza stabilita
dall'assicurazione dei dipendenti ad INPS;
- invalidità permanente: 15 milioni;
- morte: 10 milioni.
Capo X
- PULIZIA DEI LOCALI
Articolo
316.
1) Negli
esercizi di particolare importanza il personale provvederà
normalmente alla pulizia e preparazione del
reparto al quale è adibito,
esclusa la grossa pulizia (pavimenti e
gabinetti).
2) Per
gli esercizi minori tale pulizia
dovrà essere effettuata dal
personale
di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e
gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia
personale di fatica.
Capo XI
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Articolo
317.
1) Per i periodi di servizio prestati fino al
31.5.82 il TFR è stabilito
nelle misure di cui all'art. 289, CCNL
Turismo 30.5.91.
Capo
XII - NORME PER I LOCALI NOTTURNI
Articolo
318.
1) Sono
considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali vi
siano
trattenimenti di varietà e danze, il cui orario di
chiusura si
protrae sino alle prime ore del mattino
senza limitazione.
Articolo
319.
1) Nei locali notturni la percentuale sarà di
16% per le consumazioni di
ristorante
e 18% per le altre consumazioni,
fermo restando che
la
percentuale
di servizio dovrà essere applicata sull'importo netto
del
conto riguardante esclusivamente le
consumazioni.
2) Per
il personale tavoleggiante, le percentuali di servizio di
cui
sopra sono comprensive della maggiorazione
per il lavoro notturno di cui
agli artt. 288 e 289.
3) Nei contratti integrativi territoriali
verranno stabilite le modalità
per determinare il suddetto importo netto
del conto delle consumazioni.
4) +
data inoltre facoltà alle OOSS territoriali di
ragguagliare la
percentuale
di 18% sopra indicata con diverse misure della percentuale
stessa
che operino sull'intero importo
lordo del conto garantendo lo
stesso gettito.
Articolo
320.
1) Nei
locali notturni sono
ammessi i maitres
o capi camerieri
osservando le stesse norme stabilite
dall'art. 307 del presente contratto.
Articolo
321.
1) Tutto
il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio
diurno, pulizia compresa.
Articolo
322.
1) Per
quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale
dipendente si applicano le norme del
presente contratto fatte salve le
condizioni
di miglior favore già fissate dagli Accordi integrativi
provinciali.
Capo
XIII - NORME PER RISTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE
Articolo
323.
1) Il presente contratto si applica anche ai
ristoranti e buffets delle
stazioni ferroviarie fatte salve le norme
contenute nei capitolati delle
Ferrovie. Qualora il concessionario sia
obbligato a far eseguire lavoro
straordinario per improvvisi ordini
dell'Amministrazione Ferroviaria o per
improvviso
cambiamento d'orario dei turni,
fermo restando il
limite
massimo annuo di 260 ore di lavoro
straordinario, il personale sarà tenuto
ad
eseguirlo senza alcuna limitazione d'orario, eccettuato il caso che
l'Ispettorato del Lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui
all'art. 6, Regolamento 10.9.23 n. 1955.
2) Restano
congelate le misure
delle percentuali dei
carrellisti
stabilite dagli Accordi Integrativi
provinciali in vigore.
Articolo
324.
1) In relazione al Decreto del Ministero dei
trasporti 22.6.71, che al
comma b), art. 1, precisa, tra l'altro, come
condizioni da porre a base
delle
gare e trattative per le concessioni degli esercizi dei
caffè
ristoratori di stazioni FS e nei relativi
contratti, il riconoscimento, a
tutti
gli effetti, al personale dipendente, dell'anzianità di servizio
prestato
in via continuativa nello stesso caffè ristoratore o anche in
continuità di rapporto di lavoro con lo
stesso concessionario presso altro
caffè
ristoratore di stazione FS, i TFR del personale suddetto dovranno
essere accantonati, mediante polizza di
capitalizzazione da stipularsi nei
modi
e nei termini stabiliti dal
Regolamento sottoscritto dalle
Organizzazioni stipulanti il 21.11.72.
Capo
XIV - NORME PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA (mense aziendali)
PROTOCOLLO
APPALTI
1) ANGEM,
FIPE e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori, premesso
che il mercato della ristorazione collettiva
è sempre più caratterizzato
da una attività che si svolge attraverso il
sistema degli appalti pubblici
regolamentato da normative che
stabiliscono una serie
di procedure
finalizzate a garantire la giusta
trasparenza; che è, altresì, necessario
garantire la qualità del servizio e
l'assolvimento degli obblighi previsti
dai CCNL; che in attuazione degli impegni
previsti dal Protocollo 23.7.93,
occorre favorire la normalizzazione delle
condizioni concorrenziali per
tutti
gli operatori del settore al fine di garantire trasparenza
di
procedure
e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con
riferimento
alla sicurezza, ai trattamenti
retributivi e agli oneri
previdenziali; che è necessario ed urgente
approntare nuovi strumenti che
aggiungendosi a quelli esistenti favoriscano
la creazione di un mercato
nel
quale si affermino
soggetti in grado di
offrire un prodotto
rispondente
alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità
professionali e di rispetto delle norme contrattuali, convengono
di
definire
entro il 30.9.01 schemi di capitolato di appalto e
vademecum
delle
procedure da seguire che contengano criteri uniformi a
garanzia
della
qualità, della trasparenza
della professionalità e
della
salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
2) Tali capitolati dovranno prevedere i
seguenti punti essenziali:
- indicazione espressa dell'obbligo di
rispettare i CCNL di categoria e
le norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- richiesta di adozione per
la gara di
appalto della formula
dell'appalto concorso, per gare particolarmente complesse oppure della
formula
"licitazione privata al prezzo più economicamente vantaggioso"
prevedendo criteri base e punteggi chiari e
precisi, attribuendo valore
preminente alla qualità. Nel caso il concorrente non abbia
raggiunto la
percentuale minima riservata alla qualità,
sarà escluso dal procedimento
di aggiudicazione e l'offerta economica non
sarà valutata;
- esclusione da parte degli enti appaltanti del ricorso alla gara
a
"licitazione privata al prezzo più
basso", salvo definire tutti i criteri
di gestione (qualità-menù-tabelle
dietetiche-monte ore) da comunicare in
precedenza a tutti i soggetti partecipanti
alla gara;
- richiedere presso le Organizzazioni nazionali di
rappresentanza
(ANCI,
Regione ecc.) la
predisposizione di elenchi o
registri di
accreditamento al fine di verificare la
capacità operativa e finanziaria
delle aziende che intendono partecipare alle
gare;
- previsione per l'ente appaltante della possibilità di recedere dal
contratto
di appalto per la mancata
osservanza da parte dell'azienda
aggiudicataria delle clausole contenute nel
capitolato;
- durata dell'appalto non inferiore a 3
anni;
- obbligo
a costituire una
Commissione di controllo
mensa tra
rappresentanti degli utenti, committente e
fornitore;
- ecc.
3) Le parti s'impegnano inoltre a richiedere:
a) l'emanazione da parte del Ministero della sanità di una apposita
normativa
che dia l'abilitazione all'esercizio
dell'attività, con
verifiche ispettive biennali;
b) l'emanazione da parte del Ministero
del lavoro di una
apposita
Circolare sul costo della manodopera, utile
al committente ad interpretare
l'incidenza del costo della manodopera sul
servizio fornito;
c) l'emanazione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri di
un
apposito DPCM che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema
della gara con offerta economicamente più
vantaggiosa, così come previsto
dalla
legge n. 156/90, con anche fissati i criteri di
vincolo alla
esclusione delle offerte anomale.
4) Le parti s'impegnano, infine, ad
individuare un sistema di analisi e
studio
del settore, esaminando anche la
possibilità di avvalersi del
sistema
degli Enti bilaterali, al fine
di garantire la qualità e la
trasparenza del settore.
Articolo
325.
1) Le parti si danno atto che le norme di cui
all'Accordo nazionale per
i
cambi di gestione nel settore della ristorazione
collettiva (mense
aziendali)
del 9.4.79, modificato dagli
Accordi 13.10.82, 17.6.86
e
3.5.90, trovano inserimento nel presente
Capo.
CAMBI
DI GESTIONE
Articolo
326.
1) Rilevato che il settore della ristorazione
collettiva - per la parte
non
propriamente collegata a
forme di ristorazione pubblica - è
generalmente caratterizzato
dall'effettuazione del servizio
tramite
contratti
di appalto determinando frequenti cambi
di gestione con
conseguenti
risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo
obiettivo, allo scopo di garantire al
personale dipendente la continuità e
le
condizioni di lavoro
limitatamente agli aspetti
di seguito
disciplinati, viene pattuito quanto segue.
Articolo
327.
1) La gestione uscente, con la massima
tempestività possibile e comunque
prima
dell'evento, darà formale notizia della cessazione della gestione
alle OOSS competenti per territorio e alla
gestione subentrante, fornendo
contestualmente tutte le informazioni utili
alla applicazione del presente
Accordo.
2) La
gestione subentrante - anch'essa
con la
massima tempestività
possibile e comunque prima del verificarsi
dell'evento - darà a sua volta
formale comunicazione alle OOSS competenti
per territorio circa l'inizio
della nuova gestione.
Articolo
328.
1) Su
richiesta di una delle parti
(OOSS, gestione uscente, gestione
subentrante) saranno effettuati incontri
di verifica, preventivi
all'evento considerato, circa le condizioni
di applicazione del presente
Accordo.
2) Ove
per comprovate e
oggettive difficoltà non fosse
possibile
effettuare
tali incontri preventivamente,
gli stessi saranno comunque
effettuati al più presto possibile.
3) L'effettuazione di tali incontri non dovrà
in ogni caso compromettere
la prioritaria esigenza di garantire le
condizioni necessarie per l'invio
del servizio presso la nuova unità
produttiva.
Articolo
329.
1) La
gestione subentrante assumerà
tutto il personale addetto,
in
quanto
regolarmente iscritto da almeno 3 mesi sui libri paga-matricola
della
gestione uscente, riferiti all'unità produttiva interessata, con
facoltà
di esclusione del personale che
svolge funzioni di direzione
esecutiva,
di coordinamento e
controllo dell'impianto nonché
dei
lavoratori di concetto e/o degli
specializzati provetti con responsabilità
di coordinamento tecnico funzionale nei
confronti di altri lavoratori.
2) I
lavoratori in CFL, fatte salve le disposizioni di legge verranno
parimenti
assunti in CFL restando a carico
della gestione subentrante
l'effettuazione del periodo di formazione e
lavoro mancante rispetto al
termine fissato dall'azienda cedente".
Articolo
330.
1) Gli incontri di cui all'art. 328 dovranno
essere utilizzati anche per
l'esame
dei problemi e per la ricerca delle relative soluzioni,
nei
seguenti
casi connessi a particolari situazioni dell'utenza che
diano
adito a ripercussioni sul dato occupazionale
dell'impianto, inteso nelle
sue componenti quantitative e qualitative:
a) mutamenti nell'organizzazione e nelle
modalità del servizio;
b) mutamenti nelle tecnologie produttive;
c) mutamenti nelle clausole contenute nei
capitolati d'appalto;
d) riduzione del numero di
pasti/giorno conseguente ad
un calo
dell'occupazione nell'azienda appaltante.
2) In
tutti questi casi nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il
personale addetto all'impianto, oltre alla
possibilità di assunzione in
altre
unità produttive dell'azienda subentrante non
si esclude la
possibilità
di instaurare diverse condizioni
contrattuali, nonché il
ricorso - ove sussistano le specifiche
condizioni di legge - alla CIGS e
ai contratti di solidarietà.
Articolo
331.
1) Per
il personale per cui non
sussista la garanzia del mantenimento
del
posto di lavoro,
la gestione subentrante
e quella uscente
s'impegneranno in ogni caso a verificare e
ricercare con le OOSS
ogni
possibilità di reimpiego, sempre che
sussistano le specifiche condizioni
previste dalla normativa di legge vigente
per le assunzioni.
Articolo
332.
1) Le assunzioni saranno effettuate sempre
che sussistano le specifiche
condizioni
previste dalle norme di legge vigenti ('nulla
osta' per
l'avviamento al lavoro, libretto sanitario
ecc.) e i rapporti di lavoro
così
instaurati s'intenderanno 'ex
novo', senza l'effettuazione del
periodo di prova per il personale di cui al
comma 1 del precedente art.
329, per il quale peraltro l'azienda uscente
è esonerata dall'obbligo del
preavviso di cui agli artt. 160 e 161 del
presente contratto.
2) Qualora tali condizioni non sussistessero,
la gestione subentrante ne
darà tempestiva comunicazione agli
interessati e alle OOSS ai fini delle
possibili regolarizzazioni delle posizioni
entro il termine di 30 giorni.
Articolo
333.
1) Ai
lavoratori neo-assunti di cui
sopra saranno corrisposte, come
trattamento
di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente
riproporzionate ai sensi dell'art. 330, pari
a quelle già percepite da
ogni singolo lavoratore, opportunamente e
legalmente documentate derivanti
solo ed unicamente dall'applicazione del
CCNL, ivi compresi gli eventuali
scatti
d'anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi
salariali comunque denominati, pattuiti ed
erogati in data anteriore di
almeno 3 mesi alla data di cambiamento di
gestione in conformità di quanto
previsto dal CCNL.
2) Ove
tali trattamenti fossero superiori a quelli
della gestione
subentrante
per effetto di pattuizioni
collettive aziendali stipulate
anteriormente al 9.4.79, la differenza verrà mantenuta come quota
'ad
personam'
e sarà assorbita in occasione di futuri
aumenti salariali
collettivi, con modalità da definire tra le
parti. Per quanto riguarda in
particolare
gli scatti d'anzianità, fermo
restando il principio della
novazione
del rapporto di lavoro sancito
dall'art. 332, la
gestione
subentrante dovrà considerare, ai soli fini del computo del
triennio
relativo
al 1° scatto o a quelli successivi ed
in base all'età
di
decorrenza dell'anzianità utile per gli
scatti così come fissata dal comma
2, art. 138, del presente contratto:
- le
annualità intere di servizio maturate presso la gestione uscente
nei casi di cambio di gestione, avvenuti
anteriormente all'1.6.86;
- l'intero
periodo di servizio prestato senza interruzione presso la
gestione
uscente per i
casi di cambi
di gestione intervenuti
successivamente all'1.6.86.
3) Al personale assunto con mansioni diverse
da quelle svolte presso la
precedente
gestione sarà comunque garantito
il trattamento economico
previsto dal CCNL di categoria e dalla
relativa contrattazione integrativa
salariale. Tale trattamento, se pur
articolato sotto diverse voci, sarà
globalmente pari a quello percepito per la
qualifica ricoperta presso la
precedente gestione. In ogni caso tale
trattamento non potrà, per la parte
eccedente
le voci contrattuali relative alla nuova qualifica, essere
riassorbito se non in occasione di
successivi passaggi di livello, o in
virtù di specifici accordi fra le parti.
Articolo
334.
1) Le
norme di cui al presente Capo disciplinano ed
esauriscono per
tutto il territorio nazionale la materia dei
cambi di gestione nel settore
della
ristorazione collettiva che rimane di esclusiva competenza delle
Organizzazioni nazionali stipulanti.
2) Restano
salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di
miglior
favore
previste dagli accordi territoriali o aziendali in
atto. Tali
accordi non saranno comunque più negoziabili
alla loro scadenza, per le
materie in questione.
TRATTAMENTI
SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo
335.
1) A
parziale deroga di quanto previsto dall'art. 12
del presente
contratto,
per il settore della ristorazione
collettiva (mense), i
trattamenti integrativi salariali comunque
denominati di cui alla lett.
s),
comma 2, dello stesso art. 12 saranno definiti, anziché con accordi
aziendali, con accordi provinciali dalle
Organizzazioni provinciali dei
lavoratori
delle OOSS stipulanti e dalle Associazioni provinciali dei
pubblici esercizi aderenti a FIPE con
l'intervento di ANGEM.
SCATTI
DI ANZIANITà - NORMA TRANSITORIA
Articolo
336.
1) Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, art. 313 del presente
contratto,
per il personale delle aziende della ristorazione collettiva
che
abbia già maturato 1 o più scatti d'anzianità, il raccordo tra
la
preesistente disciplina di cui all'art. 258,
CCNL 8.7.82 e quella prevista
dall'art. 78, CCNL 16.2.87, verrà effettuato
come segue.
2) Alla
data d'entrata in vigore del
CCNL 16.2.87, alla voce scatti
d'anzianità dovrà essere attribuito:
a) quanto sin qui erogato a titolo
"scatti d'anzianità"
b) quanto sin qui eventualmente erogato come
superminimo 'ad personam',
in conseguenza dell'operazione di
adeguamento alla legge n. 91/77 attuato
dall'azienda
c) quanto
eventualmente sin qui erogato
come assegno 'ad personam'
derivante dagli scatti d'anzianità maturati
dalle gestioni precedenti ai
sensi del precedente art. 333.
3) Al
personale suddetto che nel periodo 1.6.86-28.2.89 maturerà
1
triennio d'anzianità, dovrà essere
corrisposto l'importo fisso di 1 scatto
previsto nella tabella valida per il settore
dei pubblici esercizi per il
periodo suddetto, in aggiunta degli importi
degli scatti precedenti come
sopra ricostituiti.
4) Successivamente all'1.3.89 si dovrà
procedere per tutto il personale
all'atto
della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio
dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore
dello
scatto di cui all'art. 78, CCNL 16.2.87, per
determinare il corrispondente
numero dei nuovi scatti maturati e quelli da
maturare rispetto alla nuova
serie
di 6 scatti. Il numero degli scatti maturati così ragguagliato,
compresa
l'eventuale frazione, sommato
al nuovo scatto
maturato,
moltiplicato per il valore fisso dello scatto di
cui alla tabella
dell'art.
78, CCNL 16.2.87, per coloro che hanno maturato lo
scatto
entro il 30.4.90, e per il valore fisso
dello scatto di cui alla tabella
dell'art.
138 del presente contratto per coloro che maturino lo scatto
successivamente all'1.5.90, darà
l'importo complessivo degli
scatti
spettante. L'eventuale residua frazione di
scatto che dovesse risultare da
tale
computo, verrà liquidata al compimento del triennio successivo
a
quello
di maturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione
del 6° scatto.
5) Per
quanto riguarda le
modalità di erogazione
degli scatti
d'anzianità nei casi di cambi di gestione
valgono le norme di cui all'art.
333.
INDENNITà
SUPPLEMENTARE
Articolo
337.
1) Ai
soli dipendenti da aziende di
Ristorazione collettiva in forza
alla
data di stipula del CCNL 16.2.87 verrà riconosciuta una "indennità
supplementare" di é. 10.000 lorde
mensili nel periodo 1.6.86-31.5.88 (24
mensilità)
secondo le modalità di seguito specificate
nel presente
articolo.
2) L'indennità supplementare deve essere
corrisposta solo al personale
che
abbia maturato almeno 1 scatto d'anzianità il cui importo sia stato
calcolato dall'azienda senza l'indennità di
contingenza in relazione alla
legge 91/77.
3) Detta indennità non è computabile ai fini
della maturazione del TFR,
né
concorre a determinare
la base di
calcolo di altri
istituti
contrattuali.
4) Essa
sarà corrisposta limitatamente a 24 mesi (escluse 13a
e 14a
mensilità) e la sua erogazione cesserà,
comunque, con il 31.5.88.
5) L'indennità citata non competerà a chi abbia già risolto, in via
consensuale con transazione e rinuncia o in
forza di decisione giudiziale
o
comunque, in altro
modo, il contenzioso con la
propria azienda
relativamente alle modalità di calcolo degli
scatti rispetto alla legge n.
91/77, nonché - per le aliquote mensili non
ancora corrisposte - a coloro
che,
per qualsivoglia motivo,
risolvano il rapporto di lavoro con le
aziende al di fuori dell'ipotesi prevista
per i cambi di gestione.
6) In
questo caso, infatti, l'indennità in questione continuerà
ad
essere corrisposta dall'azienda subentrante
fino al 31.5.88 o fino alla
cessazione del rapporto di lavoro con
l'interessato entro tale data.
CLAUSOLA
DI INSCINDIBILITà
Articolo
338.
1) Le
OO.SS. firmatarie riconoscono
che la vertenzialità insorta nel
settore della ristorazione collettiva
derivante da interpretazioni diverse
riguardo
alla modalità di
calcolo degli scatti
d'anzianità, in
applicazione della legge n. 91/77 - modalità che le aziende dichiarano
essersi
resa necessaria in
considerazione del particolare automatico
collegamento esistente per il settore tra
costo del lavoro e prezzo del
servizio - deve intendersi superata con il
CCNL 16.2.87.
2) Ciò in considerazione del fatto che, in
particolare per i dipendenti
da
aziende di ristorazione collettiva che già
percepiscono importi
retributivi, comunque denominati derivanti
dalla maturazione di scatti
d'anzianità, i benefici introdotti dal
rinnovo del CCNL 16.2.87, derivanti
da:
a) incremento del valore unitario degli
scatti;
b) riconoscimento d'anzianità convenzionale di
settore, sia pure ai soli
fini della maturazione degli scatti;
c) incremento del numero degli scatti
d'anzianità;
d) erogazione, a titolo transattivo
dell'indennità supplementare" di cui
al precedente art. 337
sono stati espressamente concordati, perché
complessivamente migliorativi
dell'attuale applicazione dell'istituto da parte
del settore, a
transazione di
quanto eventualmente preteso
da ciascun lavoratore
relativamente
alla disciplina degli scatti applicata.
3) Con riferimento alla consensuale
definizione di cui sopra, le OO.SS.
firmatarie s'impegnano affinché le proprie
articolazioni territoriali e
aziendali non prestino assistenza legale e/o
sindacale ai propri iscritti
che intendessero promuovere azioni
giudiziarie per il titolo riguardante
gli scatti d'anzianità.
4) Dichiarano altresì che interverranno
presso le proprie articolazioni
organizzative affinché queste ultime richiedano ai propri iscritti
di
abbandonare
le azioni giudiziarie già promosse e di non promuoverne di
nuove.
Confermano che la materia relativa agli scatti d'anzianità non
formerà
oggetto di rivendicazione alcuna ai vari
livelli di
contrattazione.
INDENNITà
SPECIALE
Articolo
339.
1) Ai
soli dipendenti della
Ristorazione collettiva in
servizio
all'1.5.90
che abbiano prestato
servizio continuato nel
periodo
dall'1.4.89
al 30.4.90, verrà corrisposta,
per 12 mesi consecutivi a
partire dall'1.10.90 e fino al 30.9.91 una
"indennità speciale" pari ai
seguenti importi mensili lordi ai vari
livelli:
Quadri
A e B é. 92.000
1°, 2°,
3° 79.000
4° e
5° 70.000
6°s, 6°
e 7° 55.000
2) Ai fini di cui sopra si considera servizio
continuato anche il lavoro
prestato
nell'anzidetto periodo dall'1.4.89
al 30.4.90 presso
le
precedenti gestioni nell'esclusivo caso di
riassunzione del personale in
base alle norme di cui al presente Capo.
3) Per
i casi d'anzianità minore, gli importi di cui sopra verranno
erogati in tredicesimi 'pro quota'.
Analogamente si procederà per i casi
in
cui non sia stata corrisposta retribuzione a norma
di legge o di
contratto.
4) Per
il personale in
servizio con rapporto
a tempo parziale
l'erogazione avverrà con criteri di
proporzionalità. La suddetta indennità
non
competerà ai lavoratori assunti a tempo determinato. L'indennità
speciale, data la sua natura temporanea, non
sarà utile agli effetti del
computo
di alcun istituto contrattuale e di legge ivi compreso il TFR.
L'erogazione dell'indennità speciale è a
carico delle gestioni in atto
all'1.10.90.
5) Nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a
cambi di gestione e nei casi di mancata
assunzione nei cambi di gestione
che
si verificheranno nel corso
dell'anno di erogazione, al lavoratore
interessato
verrà corrisposta la parte residua; nel caso di cambio
di
gestione, la parte residua verrà corrisposta
dall'azienda subentrante.
Chiarimento
a verbale.
Le parti si danno atto che nessun
riproporzionamento verrà effettuato per
essenze
complessivamente non superiori, nel periodo 1.4.89-30.4.90, ai 30
giorni.
ORARIO
DI LAVORO
Articolo
340.
1) Le
parti, prendendo atto che la
precedente disciplina ha generato
difficoltà
interpretative ed applicative,
intendono con la presente
disposizione individuare un quadro normativo
fruibile e di
maggiore
certezza. A tal fine convengono che in
presenza di particolari esigenze
aziendali da programmare e comunicare
preventivamente a livello di unità
produttiva o di singolo reparto, il
godimento dei permessi di cui all'art.
91 potrà essere attuato, usufruendo degli
stessi in misura non inferiore a
1
ora, e assorbendo dal monte ore
annuo fino ad un massimo di 96 ore,
usufruendo degli stessi in misura di 1 o 2
ore settimanali nell'arco di 48
settimane. In tali casi il monte ore annuo è
elevato a 120 ore e le ore
residue rispetto a quelle assorbite saranno
fruite con le modalità di cui
all'art. 91.
2) La
comunicazione di cui
sopra verrà effettuata, oltre
che ai
lavoratori anche alle RSU/RSA o al delegato
aziendale, ove esistenti.
3) Il suddetto regime è applicabile
esclusivamente alle aziende iscritte
alle Associazioni datoriali facenti parte
delle Organizzazioni nazionali
dei datori di lavoro firmatarie del presente
contratto.
4) Le unità produttive o i singoli lavoratori
cui non si applicherà la
disciplina di cui sopra, continueranno a
godere dei permessi retribuiti,
come previsto dall'art. 91, nella misura
(104 ore annue) e con le modalità
del precitato articolo.
SCIOPERO
NELLE MENSE OSPEDALIERE
Articolo
341.
1) Le
parti, allo scopo di
contemperare l'esercizio del diritto
di
sciopero
con la tutela dei diritti della
persona costituzionalmente
tutelati, convengono quanto segue.
2) Nelle aziende di ristorazione collettiva
operanti negli ospedali il
diritto
di sciopero è esercitato nel rispetto di
misure dirette a
consentire l'erogazione delle prestazioni
indispensabili.
3) In
particolare, sarà garantita
l'erogazione del servizio
di
ristorazione destinato ai degenti le cui
condizioni di salute - a giudizio
della Direzione sanitaria - possano
risultare pregiudicate dalla mancata
somministrazione dei pasti.
4) Al fine di consentire la predisposizione
di servizi sostitutivi, di
favorire lo svolgimento di tentativi di
composizione del conflitto e di
consentire
all'utenza di avvalersi
di servizi alternativi, la
proclamazione degli scioperi dovrà avvenire
con un preavviso minimo di 10
giorni.
5) Le
controversie concernenti l'individuazione o le modalità
di
effettuazione delle prestazioni
indispensabili, saranno esaminate
e
possibilmente risolte, mediante il ricorso
alle procedure di cui all'art.
25 del presente contratto.
6) Gli
scioperi di qualsiasi
genere, dichiarati o
in corso di
effettuazione, saranno immediatamente
sospesi in caso di epidemie e/o di
altri avvenimenti eccezionali di particolare
gravità.
CONFRONTO
SETTORIALE
Articolo
342.
1) Le
parti, tenuto conto
delle specificità del
settore della
ristorazione collettiva e della opportunità
di definire in sede settoriale
una più puntuale normativa di raccordo con
quella del CCNL, convengono di
avviare,
dopo la stipula del contratto
stesso, incontri finalizzati a
risolvere, tra l'altro, le seguenti
questioni:
- durata degli appalti;
- aspetti relativi alla CIG;
- problematiche relative al mercato del
lavoro;
- integrazioni e alcune normative, quale
quella del part-time per
renderle più adeguate alle obiettive
esigenze organizzative del settore e
a quelle dei lavoratori interessati.
Capo XV
- REFEZIONE
Articolo
343.
1) Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande
calde hanno l'obbligo
di
somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata
almeno una refezione di caffè, latte e pane
e una consumazione analoga nel
pomeriggio.
2) La detta refezione non va calcolata a
nessun effetto contrattuale.
Capo
XVI - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
Articolo
344.
1) I mezzi necessari al funzionamento della
Commissione nazionale di cui
all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche
territoriali di cui all'art.
24 e
allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle
Organizzazioni nazionali stipulanti per la
parte di propria competenza.
Articolo
345.
1) Per
la pratica realizzazione di
quanto previsto dall'art. 344 del
presente
CCNL, con riferimento
al finanziamento delle spese
della
Commissione nazionale nonché per le altre
attività svolte in materia di
rapporti
di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza
delle loro strutture sindacali al servizio
dei lavoratori e dei datori di
lavoro
dei pubblici esercizi, viene posto in riscossione
l'apposito
contributo di assistenza contrattuale
denominato COVELCO - P.E. a carico
dei
datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni
nazionali stipulanti, di cui all'Accordo
nazionale stipulato il 30.1.70,
modificato con Accordi 19.10.73 e 3.5.74.
2) La parte del contributo a carico dei datori
di lavoro è di competenza
di
FIPE, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle
Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.
Articolo
346.
1) Tale
contributo sarà riscosso tramite
INPS in base ad apposita
convenzione stipulata ai sensi della legge
4.6.73 n. 311.
Articolo
347.
1) Il
contributo di cui all'art. 345
dovrà essere calcolato mediante
l'applicazione sulle retribuzioni
corrisposte ai lavoratori dipendenti,
delle aliquote percentuali appresso
indicate:
a) l'aliquota del contributo COVELCO -
P.E. a carico dei datori
di
lavoro
e di pertinenza di FIPE è compresa nei contributi integrativi
ASCOM;
b) l'aliquota a carico dei lavoratori e di pertinenza delle OOSS
dei
lavoratori stipulanti è fissata nella misura
di 0,10%.
Articolo
348.
1) I
datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei
loro
dipendenti il contenuto del presento titolo.
2) Le operazioni relative al calcolo ed alla
raccolta del contributo a
carico
dei lavoratori saranno effettuate dai datori di lavoro mediante
trattenuta
da annotarsi sulla busta paga nei confronti
di tutti i
lavoratori compresi nella sfera di
applicazione del presente contratto ad
eccezione di quelli che manifestino la loro
contraria volontà a mezzo di
singola dichiarazione scritta di proprio
pugno rilasciata in duplice copia
entro
e non oltre il periodo
di paga immediatamente successivo
all'assunzione.
3) Una
copia sarà conservata dal datore
di lavoro e l'altra sarà da
questi
trasmessa alla Commissione nazionale per le vertenze di
lavoro
presso FIPE.
4) Le
norme di cui ai precedenti artt. 345, 346 e 347
fanno parte
integrante
del presente contratto e non possono subire
deroghe nei
confronti di soggetti ai quali il contratto
stesso si applica.
Articolo
349.
1) Secondo quanto convenuto tra INPS e le
Organizzazioni stipulanti il
presente
contratto con apposito accordo, l'ammontare dei
contributi
previsti
dall'art. 347 sarà versato dai
datori di lavoro all'Istituto
suddetto unitamente ai contributi
obbligatori utilizzando il modello DM 10
-
M3 alla voce "Contributo
ASCOM" per la quota a carico dei datori
di
lavoro
ed alla voce "Contributo
COVELCO" per la quota a
carico dei
lavoratori.
Capo
XVII - ACCORDI SETTORIALI
Articolo
350.
1) Le
Organizzazioni nazionali firmatarie
potranno procedere alla
stipula di accordi settoriali integrativi
per quelle aziende che diffuse
in più
regioni o nell'intero territorio nazionale, pur rientrando nella
sfera
di applicazione del presente contratto presentano una particolare
struttura
anche organizzativa per
adempiere con indirizzo unitario a
particolari funzioni nel settore della
ricettività e della ospitalità in
genere.
Nota a
verbale.
Le parti
si danno atto che - a seguito dell'inserimento nella sfera
di
applicazione
del presente contratto delle ditte appaltatrici dei servizi
di ristorazione sulle piattaforme petrolifere
- sarà avviata una
trattativa
per la definizione di norme specifiche per il settore.
Titolo
XIII - STABILIMENTI BALNEARI
Capo I
- CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo
351.
1) La
classificazione del personale per il comparto degli stabilimenti
balneari è la seguente.
Area
Quadri.
Ai sensi
della legge 13.5.85 n. 190 e successive modificazioni, sono
considerati
Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che,
pur non appartenendo alla categoria dei
Dirigenti di cui agli artt. 6 e
34, RDL
n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio o
di adeguata
formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano
in quest'area, per la corrispondenza delle
declaratorie alle
indicazioni di legge, le qualifiche
successivamente
specificate.
Quadro
A.
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri
i lavoratori con
funzioni
direttive, che per l'alto livello di responsabilità gestionale e
organizzativa
loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la
definizione degli
obiettivi dell'azienda e svolgano,
con carattere di
continuità
un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della
attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori,
inoltre, è affidata in
condizioni di
autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la
gestione, il coordinamento e il controllo dei diversi settori e servizi
dell'azienda:
- direttore.
Livello
1°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono funzioni ad
elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziativa e autonomia
operativa e ai
quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad
essi delegate,
funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di
un
settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- vice direttore;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
2°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono mansioni che
comportano sia
iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito e in
applicazione delle
direttive generali ricevute,
con funzioni di
coordinamento
e controllo o ispettive di impianti, reparti e
uffici, per
le
quali è richiesta una particolare competenza professionale cioè:
- ispettore;
- cassiere centrale;
- interprete;
- infermiere diplomato;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
3°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono mansioni di
concetto o
prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze
tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori
specializzati provetti che,
in condizione di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono lavori
che comportano una
specifica e adeguata
capacità
professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o
tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche
professionali
di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità
di
coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- capo assistente bagnanti;
- istruttore di ginnastica correttiva;
- capo operaio;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
4°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia
esecutiva,
anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche
di natura
amministrativa,
tecnico-pratica o di
vendita e relative
operazioni complementari, che richiedono il possesso di
conoscenze
specialistiche
comunque acquisite e cioè:
- segretario;
- operaio specializzato:
intendendosi per tale il lavoratore
che in base ad indicazioni, per
schemi
o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare
precisione
per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine,
impianti e attrezzature;
- infermiere;
- pedicurista;
- manicurista;
- massaggiatore;
- barbiere e parrucchiere;
- istruttore di nuoto con brevetto;
- stenodattilografo con funzioni di
segreteria;
- altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese
nella
suddetta elencazione.
Livello
5°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate
conoscenze e
capacità tecnico-pratiche
svolgono compiti esecutivi che
richiedono
preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- cassiere;
- magazziniere comune;
- addetto all'amministrazione
del personale, al
controllo
amministrativo, al ricevimento cassa, alla
segreteria, al controllo merci
e movimento personale, con mansioni
d'ordine;
- assistente ai bagnanti;
- dattilografo;
- addetto vendita biglietti;
- operaio qualificato:
intendendosi per tale il
lavoratore che sulla base di
dettagliate
indicazioni
esegue i lavori di normale difficoltà nella riparazione e
manutenzione di macchine, impianti e
attrezzature;
- addetto a mansioni di ordine;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
6° super.
Appartengono a
questo livello i lavoratori in possesso di
adeguate
capacità tecnico-pratiche comunque acquisite,
che eseguono lavori
di
normale
complessità e cioè:
- maschera;
- guardiano notturno;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
6°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono attività che
richiedono un
normale addestramento
pratico ed elementari conoscenze
professionali
cioè:
- operaio comune;
- inserviente di stabilimento o cabina
o capanna, o agli spogliatoi
(comunemente chiamato bagnino);
- lavandaio;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
7°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività
anche
con macchine già attrezzate e cioè:
- guardarobiera clienti;
- addetto esclusivamente alle pulizie anche
dei servizi igienici;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Capo II
- CONTRATTI A TERMINE
Articolo
352.
1) La
disciplina del presente Capo è correlata con quanto
previsto
dall'art. 70.
Articolo
353.
1) Il periodo di prova è stabilito in 10
giorni lavorativi per tutto il
personale.
E' escluso dal periodo di prova il personale che abbia
già
prestato servizio nella stessa azienda.
2) Il
rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso
di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle
ipotesi di licenziamento, nel contratto a
tempo determinato, prima dello
scadere del termine di ingaggio senza
giustificato motivo o per colpa e
fatto dell'esercente.
Articolo
354.
1) Qualora
il datore di lavoro, per giusta causa, sia
costretto a
chiudere anticipatamente l'esercizio o a
ridurre il personale, competerà
ai
dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi
avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno
che non provveda ad altra analoga
occupazione per uguale durata e medesima
retribuzione.
2) In
caso di epidemia o di similari cause di forza
maggiore, che
obbligassero il datore di lavoro a chiudere
o a ridurre il personale, la
decisione
sulla indennità sarà demandata
alle Associazioni sindacali
provinciali e in caso di dissenso a quelle
nazionali.
Articolo
355.
1) Nel
caso di ingiustificata
risoluzione anticipata del contratto a
termine,
il personale avrà diritto ad una
indennità pari all'ammontare
della retribuzione che avrebbe percepito
dalla data di risoluzione fino al
termine stabilito, a meno che il datore di
lavoro non provveda ad altra
analoga occupazione per uguale durata e
medesima retribuzione.
Articolo
356.
1) Al dipendente con contratto a tempo
determinato spettano le ferie, la
13a e la 14a mensilità e ogni altro
trattamento previsto per i dipendenti
regolamentati con contratto a tempo
indeterminato, in proporzione al
periodo di lavoro prestato, sempreché non
sia obiettivamente incompatibile
con la natura del contratto a termine.
Articolo
357.
1) A
titolo cautelativo, per
i casi di ingiustificata risoluzione
anticipata del contratto a termine da parte
del lavoratore è riconosciuta
al
datore di lavoro
la facoltà di effettuare
una trattenuta sulla
retribuzione, la cui misura sarà determinata dagli Accordi integrativi
provinciali.
2) Tale importo sarà restituito al dipendente
nel giorno della scadenza
del contratto, ma in caso di anticipata
risoluzione di esso da parte del
dipendente che non sia dovuta a fatto o
colpa del datore di lavoro, questi
avrà diritto a trattenere l'importo a titolo
di risarcimento del danno.
Articolo
358.
1) I trattamenti che per effetto dei
precedenti articoli debbono essere
corrisposti
al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale
saranno ragguagliati alla retribuzione di
cui all'art. 311.
Capo
III - ORARIO DI LAVORO
Articolo
359.
1) In deroga a quanto previsto dall'art. 90 la
durata normale del lavoro
settimanale effettivo è fissata in 40 ore
per il personale impiegatizio e
in 44 ore per il personale non impiegatizio.
2) Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione
meridiana
da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non potrà essere
inferiore a 2 ore.
DISTRIBUZIONE
ORARIO SETTIMANALE
Articolo
360.
1) La distribuzione dell'orario settimanale è
fissata in 6 giornate.
LAVORO
STRAORDINARIO
Articolo
361.
1) Il lavoro straordinario è compensato con la
retribuzione ragguagliata
ad ore maggiorata di 30% se diurno e 60% se
notturno.
2) Per
lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le
ore 24 e le 6.
3) La
maggiorazione per il
lavoro straordinario notturno
non è
cumulabile
con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la
maggiore assorbe la minore.
4) Non è considerato lavoro straordinario
quello effettuato di notte nel
normale
orario di lavoro
da parte del personale
adibito a servizi
notturni.
5) Per
il personale retribuito con una
percentuale sugli incassi, il
compenso
per il lavoro straordinario è dato dalla percentuale stessa e
dalle
maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria
della
retribuzione stabilita ai sensi dell'art.
133.
FESTIVITà
Articolo
362.
1) Al
personale che presta la propria
opera nelle festività di
cui
all'art. 107 è dovuta oltre alla normale
retribuzione, quella per le ore
di
servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di
20% per
lavoro festivo.
Capo IV
- INDENNITà DI CONTINGENZA
Articolo
363.
1) Le parti si danno reciprocamente atto:
a) che in forza
dell'art. 40, CCNL 9.2.78, per i dipendenti
da
stabilimenti balneari e si è adempiuto al conglobamento degli
importi
dell'indennità di contingenza maturata sino
al 31.7.75 nella paga base del
personale
dipendente dagli stabilimenti balneari, marini,
fluviali,
lacuali e piscinali;
b) che
per il personale suddetto, in
forza degli artt. 43 e 46, CCNL
9.2.78, per i dipendenti da stabilimenti
balneari si sono adottati, con le
diverse
decorrenze convenute, gli
importi più alti
di ciascun
raggruppamento della contingenza maturata
nel periodo 1.2.75-31.1.77 del
personale dipendente dagli alberghi e
pubblici esercizi, dando attuazione
all'art.
2, Accordo nazionale 14.7.76 per
l'applicazione della scala
mobile nel settore degli alberghi e dei
pubblici esercizi.
Capo V
- TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo
364.
1) Costituiscono trattamenti salariali
integrativi di cui alla lett. b),
art.
130, l'eventuale 3° elemento provinciale e/o eventuale 3° elemento
aziendale
in atto di
cui all'art. 41, CCNL 26.6.74,
coordinati con
l'attuale classificazione del personale con
i criteri di cui all'art. 79,
CCNL 10.4.79.
Capo VI
- RIDUZIONE DELLA PAGA BASE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
DI 3a E 4a CATEGORIA
Articolo
365.
1) Le
riduzioni della paga base prevista dall'art. 296 per il comparto
dei
pubblici esercizi si applicano ai dipendenti dagli
stabilimenti
balneari classificati di 3a e 4a categoria,
a partire dall'1.11.87, salvo
quanto diversamente stabilito da specifici
accordi provinciali entro la
validità del presente CCNL.
2) Resta
confermata l'applicazione della
riduzione suddetta ai
dipendenti
dagli stabilimenti balneari addetti
ai servizi di
bar,
ristoranti e similari.
Capo
VII - SCATTI DI ANZIANITà - NORMA TRANSITORIA
Articolo
366.
1) Gli
importi fissi degli scatti
d'anzianità per i dipendenti degli
stabilimenti balneari per il periodo
1.6.86-28.2.89 sono stabiliti nelle
seguenti misure:
livelli importi
1°s 55.000
1° 52.000
2° 49.000
3° 47.000
4° 44.000
5° 43.000
6° 42.000
7° 41.000
2) Il
raccordo tra la disciplina di
cui all'art. 300, CCNL 8.7.82 e
quella prevista dall'art. 78, CCNL 16.2.87,
verrà effettuato come segue.
3) Al personale che alla data d'entrata in
vigore del presente contratto
abbia maturato la precedente serie di 4
scatti, la data di decorrenza del
nuovo
scatto sarà computata
considerando utile, solo a tal fine, una
anzianità convenzionale pari a 25% del tempo
intercorso tra la data di
maturazione dell'ultimo scatto e quella
dell'1.6.86. A detto personale, al
compimento
del triennio, utilizzando l'anzianità convenzionale di
cui
sopra,
sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli scatti relativo
alla vecchia serie, quello del nuovo scatto
nella misura prevista nella su
riportata tabella.
4) Successivamente all'1.3.89 si dovrà
procedere per tutto il personale
all'atto
della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio
dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore
dello
scatto di cui all'art. 78, CCNL 16.2.87, per
determinare il corrispondente
numero dei nuovi scatti maturati e quelli da
maturare rispetto alla nuova
serie
di 6 scatti. Il numero degli scatti maturati così ragguagliato,
compresa
l'eventuale frazione, sommato
al nuovo scatto
maturato,
moltiplicato per il valore fisso dello
scatto di cui alla tabella art. 78,
CCNL 16.2.87, per coloro che hanno maturato
lo scatto entro il 30.4.90, e
per il valore fisso dello scatto di cui alla
tabella art. 138 del presente
contratto
per coloro che maturino lo scatto successivamente all'1.5.90,
darà l'importo complessivo degli scatti
spettante.
5) L'eventuale residua frazione di scatto che
dovesse risultare da tale
computo, verrà liquidata al compimento del
triennio successivo a quello di
maturazione
dell'ultimo scatto intero e cioè alla
maturazione del 6°
scatto.
Capo
VIII - MALATTIA E INFORTUNIO
MALATTIA
Articolo
367.
1) Durante
il periodo di malattia il
lavoratore avrà diritto,
alle
normali scadenze dei periodi di paga:
a) a un'indennità pari a 50% della
retribuzione per i giorni di malattia
dal 4° al 20° e pari a 2/3 della
retribuzione per i giorni di malattia dal
21° in poi, posta a carico INPS ai sensi
dell'art. 74, legge 23.12.78 n.
833, secondo le modalità stabilite, e
anticipata dal datore di lavoro al
lavoratore con contratto a tempo
indeterminato ai sensi dell'art. 1, legge
29.2.80
n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è
posto a
conguaglio con i contributi dovuti ad INPS,
secondo le modalità di cui
agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33;
b) ad
una integrazione della indennità di malattia corrisposta da INPS
pari a 28% della retribuzione, da
corrispondersi da parte del datore di
lavoro;
c) alla
normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia (periodo
di carenza), da corrispondersi da parte del
datore di lavoro, sempre che
il dipendente abbia provveduto a denunciare
la malattia al proprio datore
di lavoro nel termine previsto dall'art.
144.
2) A
titolo di ulteriore e definitiva
integrazione dell'indennità di
malattia
di cui alla precedente lett. a),
non dovranno essere operate
detrazioni
dei ratei di gratifica natalizia
e di gratifica di
ferie
relative ai periodi di malattia.
3) L'integrazione prevista sub b) non è dovuta
se INPS non riconosce per
qualsiasi
motivo l'indennità a suo
carico; se l'indennità stessa è
riconosciuta da INPS in misura ridotta, il
datore di lavoro non è tenuto
ad integrare la parte d'indennità non
corrisposta dall'Istituto.
INFORTUNIO
Articolo
368.
1) In
caso d'infortunio il datore di
lavoro dovrà corrispondere una
integrazione dell'indennità corrisposta da
INAIL fino a raggiungere 100%
della retribuzione, sin dal giorno in cui si
verifica l'infortunio.
2) L'integrazione suddetta è dovuta in
tutti i casi in cui
lNAIL
corrisponde l'indennità prevista dalla
legge.
3) Per
il restante personale
non soggetto per
legge all'obbligo
assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad
altre forme di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità
nelle modalità e con un minimo di massimale
seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei
limiti e con
le norme
stabilite
per il caso di malattia dagli
artt. 144 e 367 considerandosi
l'infermità derivante da infortunio,
compresa nella previdenza stabilita
dall'assicurazione dei dipendenti ad INPS;
- invalidità permanente: 15 milioni;
- morte: 10 milioni.
Capo IX
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Articolo
369.
1) Per i periodi di servizio prestati fino al
31.5.82 il TFR è stabilito
nelle misure di cui agli artt. 341 e 342,
CCNL Turismo 30.5.91.
Capo X
- FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE
Articolo
370.
1) Per
quanto concerne i
mezzi necessari al
funzionamento delle
Commissioni paritetiche si applicano le
disposizioni di cui agli artt.
344, 345, 346, 347, 348 e 349.
Titolo
XIV - ALBERGHI DIURNI
Capo I
- CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo
371.
La classificazione del personale per il
comparto degli Alberghi diurni è
la
seguente.
Area
Quadri.
Ai sensi
della legge 14.5.85 n. 190 e successive modificazioni, sono
considerati
Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che,
pur non appartenendo alla categoria dei
Dirigenti di cui agli artt. 6 e
34, RDL
n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio o
di adeguata
formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano
in quest'area, per la corrispondenza delle
declaratorie alle
indicazioni di legge, le qualifiche
successivamente
specificate.
Quadro
A.
Appartengono a
questo livello della categoria
Quadri i lavoratori con
funzioni
direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e
organizzativa loro attribuito, forniscano contributi
qualificati per la
definizione degli
obiettivi dell'azienda e
svolgano con carattere
di
continuità, un
ruolo di rilevante importanza ai fini
dello sviluppo e
della attuazione
di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, è
affidata, in
condizioni di autonomia
decisionale e con ampi poteri
discrezionali, la gestione, il coordinamento e il
controllo dei diversi
settori
e servizi dell'azienda:
- direttore;
- gerente.
Livello
1°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono funzioni ad
elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziative e autonomia
operativa e ai
quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad
essi
delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di
un
settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- vice direttore;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
2°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono mansioni che
comportano sia
iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito e in
applicazione delle
direttive generali ricevute,
con funzioni di
coordinamento
e controllo o ispettive di impianti, reparti e
uffici, per
le
quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- responsabile di amministrazione (ex
segretario di azienda diplomato
con mansioni di concetto);
- responsabile del controllo di più reparti;
- consegnatario di magazzino con
responsabilità tecnica ed
amministrativa di conduzione;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
3°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono mansioni di
concetto o
prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze
tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori
specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa nell'ambito
delle proprie mansioni,
svolgono lavori
che comportano una
specifica ed adeguata
capacità
professionale acquisiti
mediante approfondita preparazione
teorica e/o
tecnico-pratica; i
lavoratori che, in possesso
delle caratteristiche
professionali di
cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di
coordinamento
tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- magazziniere consegnatario non considerato
nei livelli superiori;
- altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese
nella
suddetta elencazione.
Livello
4°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia
esecutiva,
anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche
di natura
amministrativa,
tecnico-pratica o di
vendita e relative
operazioni complementari, che richiedono il
possesso di conoscenze
specialistiche
comunque acquisite e cioè:
- cassiere centrale;
- barbiere;
- parrucchiere;
- manicure;
- pedicure;
- massaggiatore;
- visagista;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
5°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate
conoscenze e
capacità tecnico-pratiche
svolgono compiti esecutivi che
richiedono
preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- magazziniere comune;
- cassiera;
- aiuto parrucchiere;
- pulitore-lavatore a secco, addetto
tintoria;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella
suddetta elencazione.
Livello
6° super.
Appartengono a
questo livello i lavoratori in possesso di
adeguate
capacità tecnico-pratiche comunque acquisite,
che eseguono lavori
di
normale
complessità e cioè:
- addetto deposito bagagli;
- altre
qualifiche di valore equivalente non espressamente ricomprese
nella suddetta elencazione.
Livello
6°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono attività che
richiedono un
normale addestramento
pratico ed elementari conoscenze
professionali
e cioè:
- lustrascarpe;
- bagnina;
- sciampista;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
7°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività
anche
con macchine già attrezzate e cioè:
- personale di fatica;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente compreso
nella suddetta elencazione.
Capo II
- APPRENDISTATO
Articolo
372.
1) Ai
sensi dell'art. 2,
legge 19.1.55 n. 25,
l'apprendistato è
consentito ogni qualvolta i giovani debbano
acquisire la capacità tecnica
per
diventare lavoratori
qualificati, quali ad esempio.
parrucchiere,
visagista, barbiere, manicure, pedicure,
ecc.
Capo
III - CONTRATTO A TERMINE
Articolo
373.
1) La
disciplina del presente Capo è correlata con quanto
previsto
dall'art. 70.
Articolo
374.
1) Il periodo di prova è stabilito in 10
giorni lavorativi per tutto il
personale.
2) E' escluso dal periodo di prova il
personale che abbia già prestato
servizio nella stessa azienda.
3) Il
rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso
di licenziamento durante o al termine del
periodo di prova, nonché nelle
ipotesi di licenziamento, nel contratto a
tempo determinato, prima dello
scadere del termine di ingaggio senza
giustificato motivo o per colpa e
fatto dell'esercente.
Articolo
375.
1) Qualora
il datore di lavoro, per giusta causa, sia
costretto a
chiudere anticipatamente l'esercizio o a
ridurre il personale, competerà
ai
dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi
avrebbero dovuto percepire per effetto del
contratto a termine, a meno che
non
provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima
retribuzione.
2) In
caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il
datore di lavoro a chiudere o a ridurre il
personale, la decisione sulla
indennità sarà demandata alle OOSS
territoriali e in caso di dissenso a
quelle nazionali.
Articolo
376.
1) Nel
caso di ingiustificata
risoluzione anticipata del contratto a
termine,
il personale avrà diritto ad una
indennità pari all'ammontare
della retribuzione che avrebbe percepito
dalla data di risoluzione fino al
termine stabilito, a meno che il datore di lavoro
non provveda ad altra
analoga occupazione per uguale durata e
medesima retribuzione.
Articolo
377.
1) Al dipendente con contratto a tempo
determinato spettano le ferie, la
13a e la 14a mensilità e ogni altro
trattamento previsto per i dipendenti
regolamentati con contratto a tempo
indeterminato, in proporzione al
periodo di lavoro prestato, sempreché non
sia obiettivamente incompatibile
con la natura del contratto a termine.
Articolo
378.
1) A
titolo cautelativo, per
i casi di ingiustificata risoluzione
anticipata del contratto a termine da parte
del lavoratore, è riconosciuta
al
datore di lavoro
la facoltà di effettuare
una trattenuta sulla
retribuzione, la cui misura sarà determinata dai contratti integrativi
territoriali.
2) Tale importo sarà restituito al dipendente
nel giorno della scadenza
del
contratto, in caso di anticipata risoluzione di esso da parte
del
dipendente che non sia dovuta a fatto o
colpa del datore di lavoro, questi
avrà diritto a trattenere l'importo a titolo
di risarcimento del danno.
Articolo
379.
1) I trattamenti che per effetto dei
precedenti articoli debbano essere
corrisposti
al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale
saranno ragguagliati alla retribuzione di
cui all'art. 311.
Capo IV
- ORARIO DI LAVORO
DISTRIBUZIONE
ORARIO SETTIMANALE
Articolo
380.
1) La
distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5
giornate e mezza.
2) Ferma restando la ripartizione dell'orario
settimanale in 5 giornate
e
mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a
livello
aziendale, tenendo conto delle
esigenze delle aziende e
dei
lavoratori.
RIPARTIZIONE
ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
Articolo
381.
1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun
dipendente non potrà essere
suddiviso in più di 2 frazioni, la cui
determinazione e durata è demandata
alla
contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo
settimanale e del congedo di conguaglio
nonché i turni di servizio saranno
disposti dal datore di lavoro tenendo conto
delle esigenze dei lavoratori,
fermi restando i limiti di durata massima e
le disposizioni del presente
contratto in materia d'orario di lavoro.
LAVORO
NOTTURNO
Articolo
382.
1) Le
ore di lavoro notturno svolto
dalle ore 24 alle 6
verranno
retribuite con la retribuzione oraria
maggiorata di 25% fatte salve le
condizioni di miglior favore.
LAVORATORI
NOTTURNI
Articolo
383.
1) Ai
fini di cui al comma 1, art.
101, il periodo notturno comprende
l'intervallo tra le ore 23 e le 6 del
mattino.
2) A
decorrere dall'1.7.01, per
i lavoratori notturni, così
come
individuati dal comma 1, art. 101, le
maggiorazioni per lavoro notturno
previste dall'art. 382 sono applicate per le
ore di lavoro notturno svolte
dalle ore 23 alle 6 del mattino.
LAVORO
STRAORDINARIO
Articolo
384.
1) Il lavoro straordinario è compensato con la
retribuzione ragguagliata
ad ore maggiorata di 30% se diurno e 60% se
notturno.
2) Per
lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le
ore 24 e le 6.
3) La
maggiorazione per il
lavoro straordinario notturno
non è
cumulabile
con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la
maggiore assorbe la minore.
4) Non è considerato lavoro straordinario
quello effettuato di notte nel
normale
orario di lavoro
da parte del personale
adibito a servizi
notturni.
FESTIVITà
Articolo
385.
1) Al
personale che presta la propria
opera nelle festività dei cui
all'art. 107 è dovuta oltre alla normale
retribuzione anche quella per le
ore di servizio effettivamente prestate, con
la maggiorazione di 20% per
lavoro festivo.
Capo V
- INDENNITà DI CONTINGENZA
Articolo
386.
Le
parti si danno reciprocamente atto:
1) che in forza della lett. b) della norma
transitoria all'art. 7, CCNL
10.4.79, si è adempiuto ad conglobamento
degli importi dell'indennità di
contingenza
maturata fino al 31.7.75
nella paga base del personale
dipendente dagli alberghi diurni;
2) che
per il personale suddetto, in
forza della lett. b),
norma
transitoria all'art. 7, CCNL 10.4.79, si
sono adottati, con le diverse
decorrenze convenute, gli importi più alti
di ciascun raggruppamento della
contingenza maturata nel periodo
1.2.75-31.1.77 del personale dipendente
dagli alberghi e pubblici esercizi, dando
attuazione all'art. 2, Accordo
nazionale 14.7.76, per l'applicazione della
scala mobile nel settore degli
alberghi e dei pubblici esercizi.
Capo VI
- TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo
387.
1) Costituiscono trattamenti salariali
integrativi di cui alla lett. b),
art.
130, l'eventuale 3° elemento
provinciale e/o eventuale elemento
aziendale in atto di cui alla norma
transitoria in calce all'art. 7, lett.
b), CCNL 10.4.79.
Capo
VII - SCATTI DI ANZIANITà
Norma
transitoria.
Articolo
388.
1) Gli
importi fissi degli scatti
d'anzianità per i dipendenti dalle
aziende degli Alberghi diurni per il periodo
1.6.86-28.2.89 sono stabiliti
nelle seguenti misure:
livelli importi
1°s 55.000
1° 52.000
2° 49.000
3° 47.000
4° 44.000
5° 43.000
6° 42.000
7° 41.000
2) Il
raccordo tra la disciplina di
cui all'art. 331, CCNL 8.7.82 e
quella prevista dall'art. 78, CCNL 16.2.87,
verrà effettuato come segue.
3) Al personale che alla data d'entrata in
vigore del presente contratto
abbia maturato la precedente serie di 4
scatti, la data di decorrenza del
nuovo
scatto sarà computata considerando utile,
solo a tal fine,
un'anzianità convenzionale pari a 25% del
tempo intercorso tra la data di
maturazione dell'ultimo scatto e quella
dell'1.6.86. A detto personale, al
compimento
del triennio, utilizzando l'anzianità convenzionale di
cui
sopra,
sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli scatti relativo
alla vecchia serie, quello del nuovo scatto
nella misura prevista nella su
riportata tabella.
4) Successivamente all'1.3.89 si dovrà
procedere per tutto il personale
all'atto
della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio
dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore
dello
scatto di cui all'art. 78, CCNL 16.2.87, per
determinare il corrispondente
numero dei nuovi scatti maturati e quelli da
maturare rispetto alla nuova
serie
di 6 scatti. Il numero degli scatti maturati così ragguagliato,
compresa
l'eventuale frazione, sommato
al nuovo scatto
maturato,
moltiplicato per il valore fisso dello
scatto di cui alla tabella art. 78,
CCNL 16.2.87, per coloro che hanno maturato
lo scatto entro il 30.4.90 e
per il valore fisso dello scatto di cui alla
tabella art. 138 del presente
contratto
per coloro che maturino lo scatto successivamente all'1.5.90,
darà l'importo degli scatti spettante.
5) L'eventuale residua frazione di scatto che
dovesse risultare da tale
computo, verrà liquidata al compimento del
triennio successivo a quello di
maturazione
dell'ultimo scatto intero e cioè alla
maturazione del 6°
scatto.
Capo
VIII - MALATTIA E INFORTUNIO
MALATTIA
Articolo
389.
1) Durante
il periodo di malattia il
lavoratore avrà diritto,
alle
normali scadenze dei periodi di paga:
a) a un'indennità pari a 50% della
retribuzione per i giorni di malattia
dal 4° al 20° e pari a 2/3 della
retribuzione per i giorni di malattia dal
21° in poi, posta a carico INPS ai sensi
dell'art. 74, legge 23.12.78 n.
833, secondo le modalità stabilite, e anticipata
dal datore di lavoro al
lavoratore con contratto a tempo
indeterminato ai sensi dell'art. 1, legge
29.2.80
n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è
posto a
conguaglio con i contributi dovuti ad INPS
secondo le modalità di cui agli
artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33;
b) a
un'integrazione della indennità di malattia corrisposta da
INPS
pari a 28% della retribuzione, da
corrispondersi da parte del datore di
lavoro;
c) alla
normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia (periodo
di
carenza) da corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che
sia stato provveduto da parte del dipendente
a denunciare la malattia al
proprio datore di lavoro nel termine
previsto dall'art. 144.
2) A
titolo di ulteriore e definitiva
integrazione dell'indennità di
malattia
di cui alla precedente lett. a)
non dovranno essere operate
detrazioni
dei ratei di gratifica natalizia
e di gratifica di
ferie
relative ai periodi di malattia.
3) L'integrazione prevista sub b) non è dovuta
se INPS non riconosce per
qualsiasi
motivo l'indennità a suo
carico: se l'indennità stessa è
riconosciuta da INPS in misura ridotta, il
datore di lavoro non è tenuto
ad integrare la parte d'indennità non
corrisposta da INPS.
INFORTUNIO
Articolo
390.
1) In
caso d'infortunio il datore di
lavoro dovrà corrispondere una
integrazione dell'indennità corrisposta da
INAIL fino a raggiungere 100%
della retribuzione, sin dal giorno in cui si
verifica l'infortunio.
2) L'integrazione suddetta è dovuta in
tutti i casi in cui
INAIL
corrisponde l'indennità prevista dalla
legge.
3) Per
il restante personale
non soggetto per
legge all'obbligo
assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad
altre forme di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità
nella modalità e con un minimo di massimale
seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei
limiti e con
le norme
stabilite
per il caso di malattia degli
artt. 144 e 389 considerandosi
l'infermità derivante da infortunio,
compresa nella previdenza stabilita
dall'assicurazione dei dipendenti ad INPS;
- invalidità permanente: 15 milioni;
- morte: 10 milioni.
Capo IX
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Articolo
391.
1) Per i periodi di servizio prestati fino al
31.5.82 il TFR è stabilito
nelle misure di cui agli artt. 371 e 372,
CCNL Turismo 30.5.91.
Capo X
- FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE
Articolo
392.
1) Per
quanto concerne i
mezzi necessari al
funzionamento delle
Commissioni paritetiche si applicano le
disposizioni di cui agli artt.
344, 345, 346, 347, 348 e 349.
Titolo
XV - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
Capo I
- CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo
393.
La classificazione del personale del comparto
delle Imprese di viaggi e
turismo
è la seguente:
Area
Quadri.
Ai sensi
della legge 13.5.85 n. 190 e successive modificazioni, sono
considerati
Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che,
pur non appartenendo alla categoria dei
Dirigenti di cui agli artt. 6 e
34, RDL
n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio e
di
adeguata formazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano
in quest'area, per la corrispondenza delle
declaratorie alle
indicazioni di legge, le qualifiche
successivamente
specificate:
Quadro
A.
Appartengono a questo
livello della categoria Quadri i lavoratori
con
funzioni
direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e
organizzativa loro attribuito, forniscano contributi
qualificati per la
definizione degli
obiettivi dell'azienda e svolgano,
con carattere di
continuità, un
ruolo di rilevante importanza ai fini
dello sviluppo e
dell'attuazione
di tali obiettivi.
A tali
lavoratori, inoltre, è affidata,
in condizioni di
autonomia
decisionale
e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento
e il
controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda:
- capo area, responsabile unico di più
agenzie di viaggi facenti capo
ad una stessa azienda, anche se ubicate in
località diverse.
Quadro
B.
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri
i lavoratori con
funzioni direttive
che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali
correlativamente
al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in
via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura
organizzativa non
sia complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa
in condizioni di autonomia decisionale e amministrativa:
- capo
agenzia di categoria
A + B con autonomia
tecnica e
amministrativa di gestione.
Livello
1°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono funzioni ad
elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziative e autonomia
operativa e ai
quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad
essi
delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di
un
settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia e cioè:
- capo
agenzia di categoria
A + B con funzioni
tecniche e
amministrative subordinate;
- capo
agenzia di categoria B oppure A con autonomia
tecnica e
amministrativa di gestione;
- capo CED;
- analista - programmatore CED;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
2°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono mansioni che
comportano sia
iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito e in
applicazione delle
direttive generali ricevute,
con funzioni di
coordinamento
e controllo o ispettive di impianti, reparti e
uffici, per
le
quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- responsabile di servizio o di reparto
tecnico:
intendendosi esclusi i reparti o servizi con attribuzioni puramente
esecutive e di ordine quali archivio, copia
e spedizione;
- capo agenzia di categoria C, con
autonomia tecnica ed amministrativa
di gestione;
- capo servizio vendite ovvero marketing ovvero
amministrativo;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
3°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono mansioni di
concetto o
prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze
tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori
specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono lavori
che comportano una
specifica e adeguata
capacità
professionale
acquisita mediante adeguata preparazione teorica e/o tecnico
pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali
di cui
ai punti precedenti, hanno anche
responsabilità di coordinamento
tecnico-funzionale
di altri lavoratori e cioè:
- addetto ai servizi di prenotazione o
addetto ai servizi turistici e/o
alle biglietterie ferroviarie, aeree,
marittime e automobilistiche, con
capacità di costruzione tariffaria autonoma
e conoscenza di lingue;
- programmatore di acquisita capacità:
intendendosi per tale l'impiegato tecnico qualificato per la creazione
di
programmi e determinazione di costi per
viaggi nazionali e
internazionali di gruppi ed individuali con conoscenza completa di
lingue estere con o senza l'ausilio di
apparecchiature elettroniche;
- promotore commerciale addetto allo sviluppo e alla illustrazione
dell'attività di Agenzia, di provata
esperienza tecnica e con conoscenza
di almeno 2 lingue estere;
- stenodattilografa in lingue estere;
- segretario di direzione corrispondente in
lingue estere;
- traduttore e/o corrispondente in lingue
estere;
- cassiere e/o addetto al cambio delle
valute;
- impiegato amministrativo e/o contabile di
acquisita esperienza;
- impiegato con buona conoscenza di
almeno 2 lingue estere addetto
all'assistenza e/o accompagnamento di gruppi
e crociere all'estero;
- programmatore CED;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
4°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia
esecutiva,
anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche
di natura
amministrativa,
tecnico-pratica o di
vendita e relative
operazioni complementari, che richiedono il
possesso di conoscenze
specifiche
comunque acquisite e cioè:
- addetto
ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici
e/o
alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche
anche con mezzi di tariffazione automatica;
- impiegato addetto ai servizi operativi
proiettivi e/o ricettivi con
mansioni di ordine e conoscenza di 2 lingue
estere;
- impiegato addetto alla propaganda e
acquisizione della clientela di
agenzia;
- impiegato con buona conoscenza
di una lingua estera addetto
all'assistenza e/o all'accompagnamento di
gruppi e crociere nel territorio
nazionale;
- contabile d'ordine;
- stenodattilografo;
- transferista (addetto all'assistenza e ricevimento agli arrivi e
partenze);
- impiegato addetto prevalentemente alla
vendita al banco di viaggi già
programmati;
- operatore CED;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
5°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate
conoscenze e
capacità tecnico pratiche, svolgono compiti esecutivi che
richiedono
preparazione pratica di lavoro e cioè:
- hostess;
- dattilografo;
- addetto esclusivamente alle macchine
contabili;
- addetto al centralino e/o telescriventi;
- fatturista;
- operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- archivista;
- autista;
- portavalori;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
6° super.
Appartengono a
questo livello i lavoratori in possesso di
adeguate
capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che
eseguono lavori di
normale
complessità e cioè:
- personale addetto al trasferimento manuale di pratiche,
anche
mediante guida di mezzi di trasporto e
operazioni complementari;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
6°.
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono attività che
richiedono un
normale addestramento pratico ed
elementari conoscenze
professionali
e cioè:
- custode;
- portiere:
- personale addetto a mansioni di semplice
attesa;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Livello
7°.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono semplice attività
anche
con macchine già attrezzate e cioè:
- personale di fatica ed addetto alle
pulizie;
- altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Chiarimento
a verbale.
1) Le
parti si danno atto che per le
imprese di viaggi e turismo il
"Dirigente tecnico" o
"Direttore tecnico" di cui alle norme RDL 23.11.36
n.
2523, legge 4.4.40
n. 860, Circolare n. 8680 del
25.11.55 del
Commissariato per il Turismo, analoghi provvedimenti modificativi e
integrativi, non costituisce una qualifica a sé stante ma deve
essere
inquadrato nei livelli a seconda delle sue
effettive mansioni.
2) Per
la tipologia delle Agenzie di
viaggio di categoria A-B si fa
riferimento alla legge regionale Lombardia
n. 39, art. 2, 9.3.83, che così
recita:
A) imprese che svolgono attività di
produzione, organizzazione e vendita
esclusivamente tramite altre agenzie
di viaggi (per via terrestre,
marittima e aerea) soggiorni e crociere per
singole persone e gruppi;
B) imprese
che svolgono prevalentemente
attività di organizzazione e
vendita diretta al pubblico senza il tramite
di altre agenzie di viaggi
(per
via terrestre, marittima e aerea) soggiorni e crociere per singole
persone e gruppi.
Capo II
- APPRENDISTATO
Articolo
394.
1) Le
parti, tenuto conto
dell'elevato livello di
qualificazione
professionale necessario per
l'espletamento delle relative mansioni,
convengono di elevare o confermare a 4 anni
la durata dell'apprendistato
per le seguenti qualifiche:
- addetto ai servizi di prenotazione o
addetto ai servizi turistici e/o
alle biglietterie, ferroviarie, aeree,
marittime e automobilistiche anche
con mezzi di tariffazione automatica;
- impiegato addetto ai servizi proiettivi
e/o ricettivi con mansioni di
ordine e conoscenza di 2 lingue estere;
- impiegato addetto alla propaganda e
acquisizione della clientela di
agenzia;
- impiegato con buona conoscenza
di una lingua estera addetto
all'assistenza e/o all'accompagnamento di
gruppi e crociere nel territorio
nazionale e all'estero;
- transferista (addetto
all'assistenza e ricevimento degli
arrivi e
partenze);
- impiegato addetto prevalentemente alla
vendita al banco di viaggi già
programmati.
Capo
III - ORARIO DI LAVORO
Articolo
395.
1) A decorrere dall'1.7.74, in deroga a quanto
previsto dall'art. 90, la
durata normale del lavoro è fissata in 45
ore settimanali per il seguente
personale addetto a lavoro discontinuo di
semplice attesa o custodia:
- custodi;
- guardiani diurni e notturni;
- portieri;
- telefonisti;
- uscieri e inservienti;
- addetti ai transfert;
- autisti;
- ogni
altro personale addetto a lavoro
discontinuo o di semplice
attesa e custodia di cui alla tabella
approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e
successive modifiche e integrazioni.
2) Il personale telefonista e addetto ai
transfert non sarà considerato
discontinuo qualora svolga mansioni
promiscue.
DISTRIBUZIONE
DELL'ORARIO SETTIMANALE
Articolo
396.
1) La distribuzione dell'orario settimanale di
lavoro è fissata, secondo
i turni stabiliti in base ad esigenze
aziendali e dei lavoratori, di norma
in 5 giornate.
2) La giornata di libertà, oltre quella del
riposo settimanale di legge,
potrà
essere goduta in 1 intera giornata o in 2 mezze giornate, tenuto
conto delle esigenze delle imprese e di
quelle dei lavoratori.
3) Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi
tra le parti per i periodi
di alta stagione.
4) Fermi
i limiti di durata massima e le disposizioni del
presente
contratto
in materia, gli orari di lavoro
possono essere fissati dal
datore
di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi,
armonizzando le istanze del personale con le
esigenze delle imprese.
5) I
turni di lavoro devono essere fissati dal datore di
lavoro e
risultare da apposita tabella collocata in
posizione ben visibile a tutto
il personale interessato.
6) Gli orari di lavoro praticati nelle
imprese devono essere comunicati
a cura del datore di lavoro all'Ispettorato
del lavoro.
LAVORO
STRAORDINARIO
Articolo
397.
1) Il lavoro straordinario è compensato con la
retribuzione ragguagliata
ad ore maggiorata di 30%.
2) Salvo quanto disposto dal successivo
articolo le ore straordinarie di
lavoro prestato nei giorni festivi verranno
retribuite con la retribuzione
ragguagliata ad ore maggiorata di 40%.
3) Le
ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per
tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6
del mattino, sempre che non si
tratti
di turni regolari
di servizio - verranno
retribuite con la
retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata
di 50%.
4) Per
i lavoratori retribuiti in tutto
o in parte a provvigione, la
maggiorazione del compenso per lavoro
straordinario verrà computata sulla
retribuzione ragguagliata ad ore percepita,
tenendo conto, per il calcolo
delle provvigioni, della media dell'ultimo
semestre solare o del periodo
di lavoro prestato, qualora questo sia
inferiore a 6 mesi.
5) Le
varie maggiorazioni previste dal presente articolo
non sono
cumulabili fra loro.
Capo IV
- FESTIVITà
Articolo
398.
1) Al
personale che presta la propria
opera nelle festività di
cui
all'art. 107 è dovuta oltre alla normale
retribuzione anche quella per le
ore di servizio effettivamente prestate, con
la maggiorazione di 40% per
lavoro festivo.
Capo V
- FERIE
Articolo
399.
1) L'insorgenza della malattia regolarmente
denunciata dal lavoratore e
riconosciuta dalle strutture
sanitarie pubbliche competenti
per il
territorio interrompe il decorso delle
ferie.
2) Per
ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare
il
lavoratore
prima del termine del periodo di
ferie fermo restando il
diritto del lavoratore a completare detto
periodo in epoca successiva e il
diritto, altresì, al rimborso delle spese
sostenute sia per l'anticipato
rientro, quanto per tornare eventualmente al
luogo dal quale il dipendente
sia stato richiamato.
Capo VI
- MISSIONI E TRASFERIMENTI
Articolo
400.
1) L'impresa
ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea
fuori dalla propria residenza.
2) In tal caso al personale compete oltre alle
normali spettanze:
a) rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute;
b) rimborso delle spese di vitto e di alloggio
a piè di lista, quando la
durata della trasferta obblighi il
dipendente a sostenere tali spese;
c) rimborso
di eventuali altre spese
sostenute in stretta relazione
all'espletamento della missione sempre
che autorizzate e
comprovate
(postali, telefoniche e simili);
d) indennità di trasferta pari a 15% di 1/26
della retribuzione mensile
per ogni giornata intera di assenza; per le
assenze inferiori alle 24 ore,
ma superiori alle 6 ore, spetterà 10% di
1/26 della retribuzione mensile.
3) Nei
confronti del personale
le cui mansioni comportino
viaggi
abituali, la misura dell'indennità di
trasferta sarà in ogni caso pari a
10% calcolato come sopra.
4) L'indennità di cui al
punto d) non è cumulabile con
eventuali
trattamenti
aziendali o individuali
già in atto a tale
titolo,
riconoscendosi al lavoratore in servizio,
alla data d'entrata in vigore
del presente contratto, la facoltà di optare
per iscritto, entro 3 mesi,
per il trattamento ritenuto più favorevole.
5) Può
essere concordata aziendalmente una diaria fissa
per gli
accompagnatori, hostess e simili.
6) In
caso di trasferta fuori del territorio nazionale, fermo restando
il
rimborso di cui ai precedenti punti a), b) e c) per quanto riguarda
l'indennità
prevista al punto d), la
stessa resta stabilita in 20%
calcolato come sopra.
7) Per
i viaggi in
ferrovia, eventuali
differenze o supplementi,
dovranno
essere concordati e autorizzati preventivamente, di volta
in
volta, dall'impresa.
8) Per i viaggi aerei, da autorizzarsi
preventivamente, sarà rimborsato
il costo della classe turistica.
9) Per
quanto attiene alla categoria degli alberghi
e ristoranti,
all'atto
della partenza saranno
fornite al dipendente
opportune
istruzioni;
in ogni caso
non potranno essere indicati alberghi
di
categoria inferiore alle 2 stelle.
Articolo
401.
1) I
trasferimenti di residenza danno diritto, nei confronti
del
lavoratore che sia capo famiglia con congiunti
a carico, al:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio
sostenute per sé e per ogni
familiare a carico previa presentazione dei
relativi giustificativi;
b) rimborso
della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e
del
bagaglio, previa presentazione dei relativi
giustificativi;
c) rimborso
dell'eventuale perdita di
pigione ove non
sia stato
possibile sciogliere la locazione o far
luogo al subaffitto; tale rimborso
va corrisposto per un massimo di 6 mesi;
d) un'indennità pari a 1 mensilità della
normale retribuzione (esclusi
gli assegni familiari).
Articolo
402.
1) Al lavoratore che non sia capo famiglia o
che non abbia congiunti a
carico
spettano i rimborsi di cui ai punti a), b) e c) del
precedente
articolo, mentre l'indennità di cui al punto
d) sarà ridotta a 50%.
Articolo
403.
1) A
norma dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore non
può
essere trasferito da una unità aziendale a
un'altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
2) Il
personale trasferito avrà
diritto, in caso
di successivo
licenziamento, al rimborso delle spese per
il ritorno suo e della
sua
famiglia nel luogo di provenienza, purché il
rientro sia effettuato entro
6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di
forza maggiore.
Articolo
404.
1) Qualora il lavoratore sia comandato per
lavoro fuori della sede ove
egli presta normalmente servizio, l'orario
di lavoro avrà inizio sul posto
indicatogli.
2) In
tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla
fine della giornata lavorativa, il lavoro
cesserà tanto tempo prima della
fine
del normale orario di lavoro
quanto è strettamente necessario al
lavoratore,
in rapporto alla distanza e al
mezzo di locomozione, per
raggiungere la sede.
3) Le
spese di trasporto,
di vitto e
di pernottamento, saranno
rimborsate dal datore di lavoro secondo le
norme contenute nel presente
Capo.
Capo
VII - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo
405.
1) Costituiscono trattamenti salariali
integrativi di cui alla lett. b),
art.
130, gli eventuali trattamenti
salariali aggiuntivi regionali o
provinciali di cui all'art. 124, CCNL
1.7.74.
2) Alla scadenza del presente contratto le
parti s'incontreranno per un
riesame sulla destinazione dei predetti
trattamenti aggiuntivi.
Articolo
406.
1) La
paga base nazionale di cui all'art. 134 s'intende comprensiva
degli importi delle eccedenze 'ad personam'
previsti all'art. 81, colonna
C, CCNL 10.4.79, e cioè:
1°s é. 10.500
1° 25.600
3° 600
PAGA
BASE AGENZIE MINORI
Articolo
407.
1) I
valori di paga
base per le Agenzie di viaggio
che svolgono
l'attività - indicata alla lett. B, art. 2,
legge regionale Lombardia n.
39
del 9.5.83 o
comunque ad essa riconducibile, sono
ridotti delle
seguenti misure:
livelli
1 33.000
2 31.000
3 28.000
4 26.000
5 24.000
6s 23.000
6 22.000
7 21.000
INDENNITà
DI CONTINGENZA
Articolo
408.
1) In conformità a quanto previsto
dall'Accordo interconfederale 14.2.75
il
valore del singolo punto
dell'indennità di contingenza a
decorrere
dall'1.7.78 è il seguente:
dipendenti
qualificati d'età superiore a 18 anni
é. 2.389
dipendenti
qualificati d'età inferiore a 18 anni
2.031
apprendisti 1.792
2) A decorrere dall'1.5.81 gli importi
dell'indennità di contingenza per
i dipendenti d'età superiore ai 18 anni sono
uniformati a quelli in vigore
alla stessa data per il settore alberghi e
pubblici esercizi.
PROVVIGIONI
Articolo
409.
1) Per
il personale compensato in tutto
o in parte a provvigione la
parte
fissa di assegni
ed il tasso di provvigione dovranno
essere
determinati dal datore di lavoro caso per
caso e comunicati per iscritto.
Con tale sistema dovrà essere assicurata al
personale di normale capacità
una
media mensile riferita al
periodo non eccedente l'anno, che
sia
superiore
di almeno 5%
rispetto alla paga base
nazionale stabilita
dall'art. 134 del presente contratto.
2) Dovrà
essere comunque effettuato mensilmente il versamento di
una
somma pari al minimo come sopra stabilito,
tutte le volte che tale minimo
tra
stipendio e provvigione non sia raggiunto, e sempre che
nei mesi
precedenti
il lavoratore non abbia
percepito di più del
minimo tra
stipendio
e provvigione, fermo restando il
conguaglio alla fine
del
periodo di cui sopra.
INDENNITà
DI CASSA
Articolo
410.
1) Senza
pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni
disciplinari, al seguente personale
normalmente adibito ad operazioni di
cassa con carattere di continuità: cassiere,
addetto al cambio valute -
quando
detto personale abbia la piena e
completa responsabilità della
gestione di cassa, con l'obbligo di
accollarsi le eventuali differenze -
compete una "indennità di cassa o di
maneggio denaro" nella misura di 5%
della
paga base tabellare
conglobata prevista per
le rispettive
qualifiche.
SCATTI
DI ANZIANITà
Articolo
411.
A partire dall'1.5.90, ai dipendenti delle
Agenzie di viaggio e turismo,
verranno riconosciuti 6 scatti triennali secondo
le seguenti misure in
cifra
fissa per ciascun livello d'inquadramento:
Quadri.
A 79.000
B 76.000
livelli
1° 73.000
2° 70.000
3° 67.500
4° 64.000
5° 63.000
6°s 60.500
6° 60.000
7° 59.000
NORMA
TRANSITORIA
Articolo
412.
1) Ai
dipendenti delle agenzie di viaggio in servizio
al 30.4.90,
continuerà ad essere assicurata la
maturazione della serie di 8 scatti
d'anzianità; in applicazione di tale
disposizione, in occasione della
maturazione del nuovo scatto di cui alla
precedente tabella, verrà operata
la
rivalutazione degli scatti già maturati,
senza liquidazione degli
arretrati
per gli scatti maturati nel periodo pregresso, secondo
le
seguenti misure in cifra fissa per ciascun
livello d'inquadramento:
Quadri.
A 64.000
B 61.000
livelli
1° 60.000
2° 57.000
3° 54.500
4° 51.000
5° 50.000
6°s 49.000
6° 48.500
7° 47.500
2) Gli
scatti che matureranno
successivamente all'1.7.93 verranno
riconosciuti nella misura di cui all'art.
138 e secondo le modalità ivi
previste e i criteri di riproporzionamento
utilizzati in base all'art. 313
del presente contratto.
CAMBI
DI LIVELLO
Articolo
413.
1) Il
lavoratore promosso a
livello superiore ha
diritto alla
retribuzione contrattuale del nuovo livello;
ove il lavoratore percepisca
all'atto della promozione una retribuzione
superiore al minimo tabellare
del
nuovo livello, conserverà la
relativa eccedenza come assegno 'ad
personam' riassorbibile in caso di futuri
aumenti.
ANZIANITà
CONVENZIONALE
Articolo
414.
1) Ai lavoratori che si trovino nelle
condizioni appresso indicate verrà
riconosciuta, agli effetti del
preavviso, o della relativa indennità
sostitutiva, nonché del TFR
in caso di licenziamento,
una maggiore
anzianità convenzionale commisurata come
segue:
a) mutilati e invalidi di guerra: 1 anno;
b) decorati
al valore e insigniti di ordini militari, promossi
per
meriti
di guerra e
feriti di guerra: 6 mesi
per ogni titolo
di
benemerenza;
c) ex
combattenti e ad essi equiparati
a norma di legge che abbiano
prestato servizio presso reparti mobilitati
in zone di operazioni: 6 mesi
per ogni anno di campagna e 3 mesi per le
frazioni di anno superiori ad
almeno 6 mesi.
2) Le predette anzianità sono cumulabili fino
al limite di 36 mesi.
3) L'anzianità convenzionale non può essere
fatta valere che una sola
volta nella carriera del lavoratore, anche
nel caso di prestazioni presso
aziende ed enti diversi, comprese le
pubbliche amministrazioni; il datore
di
lavoro ha pertanto
diritto di assumere informazioni
ed esperire
indagini al riguardo.
4) Il
lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare,
a pena di
decadenza,
al datore di lavoro i propri
titoli validi ad ottenere il
diritto
alle predette anzianità
all'atto dell'assunzione stessa,
impegnandosi a fornire la relativa
documentazione entro 6 mesi dal termine
del periodo di prova.
5) Per i lavoratori in servizio all'atto
dell'entrata in vigore del CCNL
16.2.87 restano ferme le norme di cui
all'art. 76, CCNL 23.10.50, in base
alle
quali i lavoratori
stessi per ottenere
il riconoscimento
dell'anzianità convenzionale, dovranno
esibire la documentazione entro 6
mesi, se in servizio al 23.10.50, e
denunciare all'atto dell'assunzione i
titoli validi, con riserva di presentazione
dei documenti entro 6 mesi, se
assunti dopo tale data.
6) L'entrata in vigore del presente CCNL non
riapre i suddetti termini.
7) Il datore di lavoro ricevuta la
comunicazione e la documentazione dei
titoli,
dovrà computare a favore del lavoratore il periodo d'anzianità
convenzionale cui egli ha diritto,
retrodatando la data d'inizio del
rapporto di lavoro.
MENSILITà
SUPPLEMENTARI
Articolo
415.
1) Ai
lavoratori retribuiti in tutto o
in parte con provvigioni o
percentuali, il calcolo dell'importo della 13a mensilità dovrà
essere
effettuato
sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali
maturate
nell'anno corrente o comunque nel periodo di minor servizio
prestato presso l'impresa.
Articolo
416.
1) Nei
confronti dei lavoratori
retribuiti in tutto o in parte
con
provvigioni
o percentuali, il calcolo dell'importo della 14a mensilità
sarà
effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili
della
retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la maturazione del
diritto.
Capo
VIII - MALATTIA
Articolo
417.
1) Durante il periodo di malattia, previsto
dall'art. 143, il lavoratore
avrà diritto, alle normali scadenze dei
periodi di paga:
a) a un'indennità pari a 50% della
retribuzione per i giorni di malattia
dal 4° al 20° e pari a 2/3 della
retribuzione per i giorni di malattia dal
21° in poi, posta a carico INPS, ai sensi
dell'art. 74, legge 23.12.78 n.
833, secondo le modalità stabilite, e
anticipata dal datore di lavoro al
lavoratore con contratto a tempo indeterminato
ai sensi dell'art. 1, legge
29.2.80
n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è
posto a
conguaglio con i contributi dovuti ad INPS,
secondo le modalità di cui
agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33;
b) a un'integrazione delle indennità a carico
INPS da corrispondersi dal
datore di lavoro a suo carico, in modo da
raggiungere complessivamente le
seguenti misure:
- 100%
della normale retribuzione per i
primi 3 giorni (periodi di
carenza);
- 75% della normale retribuzione per i
giorni dal 4° al 20°;
- 100% della normale retribuzione per i
giorni dal 21° in poi.
2) Le
indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se INPS
non
riconosce per qualsiasi motivo
l'indennità di cui alla precedente
lett. a); se l'indennità stessa è
riconosciuta da INPS in misura ridotta,
il
datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte d'indennità non
corrisposta dall'Istituto.
3) Le
indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi
di cui agli artt. 148 e 153.
4) Nel caso di malattie o infortuni denunciati
dopo la notificazione del
preavviso, le norme relative alla
conservazione del posto e al relativo
trattamento economico, ove dovuto, sono
applicabili nei limiti di scadenza
del preavviso stesso; nei confronti dei
lavoratori assunti con contratto a
tempo
determinato le norme medesime sono applicabili nei
limiti di
scadenza del contratto stesso.
Capo IX
- INFORTUNIO
Articolo
418.
1) Il
personale impiegatizio, non
soggetto all'assicurazione
obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà
del
datore
di lavoro di
assumere in proprio il rischio
conseguente o
provvedere attraverso una forma di
assicurazione.
2) Le
relative indennità per
detto personale
impiegatizio vengono
stabilite
con un massimale di almeno 15 milioni per i casi d'invalidità
permanente e 10 milioni in caso di morte.
SOSPENSIONE
DAL LAVORO
Articolo
419.
1) Ove il dipendente sia privato della
libertà personale in conseguenza
di procedimento penale, il datore di lavoro
lo sospenderà dal servizio e
dalla retribuzione e da ogni altro
emolumento e compenso fino al giudicato
definitivo.
2) In
caso di condanna
per delitto non
colposo commesso fuori
dall'impresa al lavoratore che non sia
riammesso in servizio spetterà il
trattamento
previsto dal presente CCNL per il caso
di dimissioni. Il
rapporto di lavoro s'intenderà, invece,
risolto di pieno diritto e con gli
effetti
del licenziamento per giusta causa, qualora la condanna risulti
motivata
da reato commesso nei riguardi del datore di
lavoro o in
servizio.
Capo X
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Articolo
420.
1) Per i periodi di servizio prestati fino al
31.5.82 il TFR è stabilito
nelle misure di cui all'art. 409, CCNL
Turismo 30.5.91.
Capo XI
- FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
Articolo
421.
1) I mezzi necessari al funzionamento della
Commissione nazionale di cui
all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche
territoriali di cui all'art.
24 e
allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle
OOSS stipulanti ciascuna per la parte di
propria competenza.
Articolo
422.
1) Per
la pratica realizzazione di
quanto previsto all'art. 421 del
presente
CCNL con riferimento
al finanziamento delle
spese della
Commissione nazionale, nonché per le altre
attività svolte in materia di
rapporti
di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza
delle loro strutture sindacali al servizio
dei lavoratori e dei datori di
lavoro, viene posto in riscossione
l'apposito contributo di assistenza a
favore
delle Organizzazioni nazionali
stipulanti e delle rispettive
Associazioni provinciali, di cui all'Accordo
nazionale stipulato tra le
parti
contraenti il 7.11.72, che forma
parte integrante del presente
contratto e ne segue le sorti e del quale si
riportano le norme di cui ai
seguenti articoli.
2) Tale
contributo sarà riscosso
per il tramite di un
Istituto
previdenziale o assistenziale in
applicazione della legge 4.6.73 n. 311.
Articolo
423.
1) In relazione a quanto previsto
dall'articolo precedente, viene estesa
alle Imprese di viaggi e turismo comprese
nella sfera di applicazione del
presente contratto la Convenzione 1.8.63,
modificata con Accordo 3.3.67
per il funzionamento delle Commissioni di
conciliazione delle controversie
di
lavoro del settore del commercio, stipulata tra la Confederazione
Generale Italiana del Commercio e del
Turismo e le Federazioni nazionali
dei lavoratori del commercio da una parte e
INPS dall'altra e con la quale
quest'ultimo si è impegnato a provvedere
alla riscossione del contributo
COVELCO
opportunamente modificata secondo le norme di cui agli articoli
seguenti.
Articolo
424.
1) Il
contributo di cui
all'art. 422 dovrà
calcolarsi mediante
l'applicazione delle rispettive aliquote
percentuali di cui agli articoli
seguenti sulle retribuzioni corrisposte ai
lavoratori dipendenti.
Articolo
425.
1) L'aliquota di diretta competenza delle Organizzazioni nazionali
stipulanti viene complessivamente fissata
nella misura di 0,20% di cui:
- a carico dei lavoratori 0,10%;
- a carico dei datori di lavoro 0,10%.
2) Tenuto
conto di quanto disposto al successivo art. 426 le
aziende
sono comunque tenute a versare un contributo
pari a quello cumulativamente
versato dai rispettivi dipendenti.
Articolo
426.
1) Per ciò che concerne la realizzazione di
quanto previsto all'art. 421
del
presente CCNL con riferimento al finanziamento delle spese per
le
Commissioni locali e per le altre attività
svolte in materia di rapporti
di
lavoro dalle parti contraenti e per assicurare
l'efficienza delle
strutture sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro a tali livelli,
è data facoltà alle Associazioni provinciali delle parti
stipulanti di
agganciarsi al sistema nazionale di
riscossione tramite INPS determinando
localmente
con appositi accordi
aliquote aggiuntive al
contributo
nazionale
di cui all'art. 425 a carico dei lavoratori e dei datori
di
lavoro (sostitutivi - ove esistano - degli
eventuali altri accordi locali
sulla materia già esistenti nelle singole
province interessate).
2) Tali nuovi accordi dovranno quindi essere
inviati alle Organizzazioni
nazionali stipulanti entro il 31.12.76 in
modo che queste ultime possano
provvedere alle relative comunicazioni nei
confronti degli Organi Centrali
dell'Istituto esattore.
Articolo
427.
1) I
datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei
loro
dipendenti il contenuto del presente Capo.
2) Le
operazioni relative al calcolo e alla raccolta del contributo a
carico dei lavoratori saranno effettuate
mediante trattenuta dei datori di
lavoro, da annotarsi sulla busta paga, nei
confronti di tutti i lavoratori
compresi nella sfera di applicazione del
presente contratto ad eccezione
di
quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola
dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata
in duplice copia entro e
non
oltre il periodo di paga successivo. Una copia sarà conservata dal
datore
di lavoro e l'altra sarà da questi trasmessa alla Commissione
paritetica
territoriale per le vertenze di lavoro presso l'Associazione
territoriale Imprese di viaggi e turismo.
3) Detta norma dovrà essere applicata anche
ai lavoratori nuovi assunti
ai sensi e con le modalità di cui al comma
precedente.
4) Resta
stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita ed inderogabile
accettazione in uno con la firma del
presente contratto) che il datore di
lavoro
non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi
natura
in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a
carico
dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al
precedente
capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto ne
avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo
la risoluzione del rapporto,
sulle trattenute effettuate in osservanza delle
norme di cui al presente
contratto.
Articolo
428.
1) FIAVET e le OOSS nazionali dei lavoratori
stipulanti, subito dopo la
firma
del presente contratto, si
rivolgeranno ad INPS per il formale
adempimento di quanto stabilito dai
precedenti articoli del presente Capo.
Articolo
429.
1) In
ogni provincia la Commissione
paritetica locale per le vertenze
individuali e collettive di lavoro fungerà
anche da Comitato paritetico
locale
"COVELCO - Imprese di
viaggi e turismo" mentre la Commissione
nazionale vertenze di lavoro assumerà le
funzioni del Comitato nazionale
COVELCO del settore Imprese di viaggi e
turismo.
Allegati
Allegato
A
MODULI
TIPO CONTRATTI A TERMINE
Dichiarazione
ex art. 78, comma 6.
La
sottoscritta impresa................................., in conformità a
quanto previsto
dall'art. 78, CCNL
Turismo 22.1.99, ai
fini
dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 28.2.87
n. 56,
dichiara
di applicare integralmente la contrattazione collettiva vigente e
di essere
in regola con
gli obblighi in materia di contribuzione e
legislazione
sul lavoro.
Allegato
B
CONTRATTI
DI FORMAZIONE E LAVORO
B/1 -
ACCORDO QUADRO SUI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Articolo
1.
1) Nel
quadro delle iniziative di riforma legislativa dei rapporti di
lavoro,
le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono
di
attivare
strumenti contrattuali e
legislativi atti a favorire
l'inserimento dei giovani nelle Aziende del
settore turismo.
2) Conseguentemente, esprimono la volontà di
utilizzare le disposizioni
della
legge 19.12.84 n. 863 relativa ai CFL al fine
di incentivare
l'assunzione di giovani e di assicurare agli
stessi, oltre all'inserimento
nell'attività produttiva, una adeguata
fase formativa finalizzata
all'acquisizione di professionalità conforme
alle esigenze del settore
turismo.
3) Le
Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti il
presente
accordo
si attiveranno nei confronti
dell'Ente Regione per determinare
indirizzi e obiettivi sui programmi e sulle
strutture formative.
4) Le
Organizzazioni territoriali datoriali e sindacali dei lavoratori
definiranno
attraverso specifici accordi i progetti di formazione per
l'attuazione dei CFL. Copia del precedente
accordo verrà depositata a cura
delle parti presso gli Uffici centrali del
Ministero del lavoro.
5) I progetti di formazione definiti tra le
parti a livello territoriale
verranno depositati presso gli Uffici
provinciali e regionali del lavoro
ai
fini del rilascio immediato alle
aziende associate alle Federazioni
imprenditoriali stipulanti del 'nulla osta' da parte degli Uffici
del
collocamento territorialmente competenti,
per le assunzioni nominative in
attuazione del disposto dell'art. 3, comma
3, legge n. 863/84.
6) In
deroga a quanto disposto dal comma 4, particolari accordi per i
progetti di formazione potranno essere
stipulati tra le OOSS nazionali dei
lavoratori e le imprese turistiche di
particolare importanza nell'ambito
del
settore, distribuite in più
esercizi dislocati in più
zone del
territorio nazionale, assistite dalle rispettive
Federazioni nazionali.
7) Copia
dell'accordo dovrà essere
inviata agli Uffici centrali del
Ministero del lavoro e alle OOSS
territoriali dei lavoratori e dei datori
di lavoro interessate, che provvederanno a
depositarla presso gli Uffici
provinciali e regionali del lavoro ai fini
di cui al citato comma 3, art.
3, legge n. 863/84.
PROGETTO
DI FORMAZIONE E LAVORO
Articolo
2.
1) Il
progetto di formazione deve indicare l'iter
professionale dei
lavoratori interessati, l'inquadramento
d'ingresso, quello eventualmente
intermedio e quello finale da conseguire al
termine del CFL.
2) L'inquadramento d'ingresso potrà essere al
massimo di 2
livelli
inferiore a quello finale.
3) Il CFL avrà durata non superiore a 24 mesi
di prestazione.
4) La durata dovrà comunque essere
corrispondente alle relative esigenze
formative.
5) L'azienda
assicurerà la formazione teorica e pratica con personale
qualificato che fornirà le conoscenze necessarie
per l'apprendimento del
processo produttivo e delle mansioni alle
quali il giovane viene avviato,
coerentemente con il progetto di
formazione. Per i CFL stipulati con
giovani in possesso di diplomi di qualifica
conseguiti presso un istituto
professionale o di attestati di qualifica
conseguiti ai sensi dell'art.
14,
legge n. 845/78, e preordinati al conseguimento di
qualificazioni
inerenti
ai diplomi ed agli attestati
predetti, le ore di formazione
teorica
possono essere sostituite, in tutto o in parte, da
un numero
equivalente di ore di formazione
tecnico-pratica.
6) La
formazione teorica potrà essere realizzata anche attraverso
la
partecipazione a corsi presso gli EBT.
7) Comunicazione delle assunzioni
deve essere data, a cura
della
azienda, all'Ispettorato del lavoro.
8) Alla conclusione del CFL, l'azienda è
tenuta ad attestare agli Uffici
di
collocamento
territorialmente competenti l'attività
svolta e i
risultati formativi conseguiti.
TRATTAMENTO
ECONOMICO E NORMATIVO
Articolo
3.
1) Ai
lavoratori assunti con
CFL sarà assicurato
il trattamento
normativo
di cui al presente contratto,
salvo quanto esplicitamente e
diversamente concordato tra le parti nel
presente accordo.
2) Ai
lavoratori assunti con
CFL sarà assicurato
il trattamento
economico previsto dal presente contratto.
3) Il
periodo di prova per i
lavoratori assunti con CFL sarà di
60
giorni
quando il CFL
preveda un livello d'inquadramento, all'atto
dell'assunzione, superiore al 4° e di 30
giorni negli altri casi.
4) Fermo restando la durata del CFL, in ogni
caso d'interruzione della
prestazione dovuta a malattia, il lavoratore
non in prova ha diritto alla
conservazione del posto prevista dall'art.
127.
5) Ai fini suddetti, i periodi di assenza sono
cumulabili tra loro.
6) Per
i casi di malattia ai lavoratori assunti con CFL spetta il
trattamento economico previsto dalle
specifiche norme di legge in vigore,
nonché le relative integrazioni previste per
ciascun comparto nella parte
speciale del presente contratto sotto forma
diretta per un periodo di 90
giorni.
7) Le aziende del settore Pubblici esercizi
assicureranno l'integrazione
di
malattia attraverso la
Convenzione in atto
con INPS, previa
assicurazione da parte di quest'ultimo
dell'applicabilità di tale accordo
per i casi di CFL.
8) Allo stesso modo verranno estesi ai lavoratori
suddetti i particolari
trattamenti
previsti dalle parti
speciali del CCNL
per i casi
d'infortunio, ad integrazione di quanto
previsto dalle specifiche norme di
legge in vigore.
Articolo
4.
1) Resta
salva in alternativa per le aziende che
intendono assumere
giovani
con CFL, la possibilità di adire
direttamente la Commissione
regionale per l'impiego, avvalendosi della
procedura di cui all'art. 3,
legge n. 863/84 e successive modifiche e
integrazioni.
Articolo
5.
1) Le parti s'impegnano ad incontrarsi qualora
la disciplina legislativa
del CFL subisca modifiche.
B/2-
FAC-SIMILE PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO
Il presente
progetto è finalizzato all'inserimento nell'azienda e alla
formazione
di n.... lavoratori, tutti d'età
compresa tra i 15 e i 32 anni
(N.B.: per
ogni figura professionale dovrà essere redatto
apposito
progetto)
- L'assunzione avverrà il .. / .. / ....
ovvero entro il .. / .. / ....
(non oltre 3 mesi dalla data
dell'accertamento di conformità da parte del
Centro di Servizio).
- Durata del contratto di formazione e
lavoro n. 24 mesi.
- Mansioni
e inquadramento contrattuale all'atto dell'assunzione:
................................ (indicare
il livello di entrata previsto
dal CCNL Turismo).
- Inquadramento cui tende la formazione
................. (indicare
quello
previsto dal CCNL Turismo per la mansione cui è finalizzata
la
formazione).
Programma
di formazione.
- Inserimento iniziale per .........
mesi di effettivo lavoro
con
mansioni e compiti di
............................
- Inserimento per ulteriori ...... mesi
di effettivo lavoro
con
mansioni e compiti di .........................
Modalità
di svolgimento della formazione.
La formazione sarà di tipo teorico/pratico con
inserimento graduale nella
posizione
lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle capacità
professionali
cui è preordinata la formazione.
L'istruzione teorica
si svolgerà nei
locali dell'azienda o
......................................... (indicare
la sede) e
sarà
impartita
con riferimento ai seguenti contenuti e programmi:
àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà
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L'addestramento pratico
si svolgerà nei locali dell'azienda
normalmente
adibiti ai
processi produttivi e sarà
orientato all'acquisizione delle
seguenti
competenze specifiche:
àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà
àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà
B/3 -
PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO DI TIPO B
Il
Comitato direttivo dell'EBNT, riunito in Roma il 19 aprile 1995,
visto quanto
disposto dall'art. 2, Accordo di rinnovo del CCNL Turismo
6.10.94, il
quale stabilisce la possibilità
di instaurare rapporti di
formazione e
lavoro mirati ad agevolare
l'inserimento professionale
(cosiddetto
CFL di tipo b);
visto quanto
disposto dal D.lgs. n. 626/94,
che prevede l'obbligo di
impartire a tutti i dipendenti una formazione adeguata
in relazione alla
sicurezza
ed alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
considerato che
la definizione dei contenuti dei progetti formativi
concernenti
i CFL è demandata agli Enti bilaterali, ai Centri di servizio,
alla
contrattazione integrativa, alle Commissioni paritetiche;
delibera di
approvare l'allegato progetto di formazione e lavoro, fermo
restando che
l'effettivo ricorso allo stesso
dovrà essere preceduto
dall'apposizione
del visto di conformità da parte dei competenti organismi
paritetici
territoriali.
PROGETTO
Il presente progetto è mirato ad agevolare
l'inserimento professionale di
n. .....
lavoratori mediante un'esperienza lavorativa che consenta un
adeguamento delle
capacità professionali al
contesto produttivo e
organizzativo.
Caratteristiche
generali:
- il rapporto di formazione e lavoro avrà
una durata di 12 mesi;
- la formazione avrà una durata complessiva
di 20 ore;
- inquadramento contrattuale per la durata
del rapporto .......
- inquadramento contrattuale cui tende la
formazione ..........
Contenuti
della formazione:
- il concetto di qualità del servizio, con
particolare riferimento ai
modelli
organizzativi orientati
alla soddisfazione del
cliente; la
conoscenza dell'organigramma aziendale:
persone, incarichi e
responsabilità; apprendimento dei contenuti
delle mansioni affidate, con
inserimento graduale nella posizione
lavorativa a seguito di progressiva
acquisizione delle capacità professionali;
- la disciplina del rapporto di lavoro, con
particolare riferimento al
CCNL
Turismo e alla contrattazione integrativa, alle disposizioni
aziendali
e al sistema sanzionatorio;
- il servizio di prevenzione incendi e le
azioni da espletare a tutela
della
sicurezza dei lavoratori e dei clienti, con particolare riferimento
agli
incarichi specifici assegnati in relazione alla lotta antincendio e
alle
procedure d'evacuazione in caso di allarme d'incendio;
- il servizio di prevenzione e protezione
dagli infortuni, con
particolare
riferimento ai rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attività
dell'impresa in generale, alle misure ed alle attività di
protezione
e prevenzione adottate, agli eventuali rischi specifici cui il
lavoratore
è esposto in relazione all'attività svolta, alle normative di
sicurezza
ed alle disposizioni aziendali in materia;
- le azioni da adottarsi a tutela e
promozione della qualità del luogo
di
lavoro e dell'ambiente circostante, con particolare riferimento alle
normative
igienico sanitarie, al risparmio energetico, alla tutela dal
rumore.
Svolgimento
della formazione:
La formazione si svolgerà nei locali
dell'azienda normalmente adibiti ai
processi
produttivi eccezion fatta per l'eventuale partecipazione a corsi
organizzati
dall'EBT o da altri enti individuati dal datore di lavoro.
Data di
assunzione:
L'assunzione
avverrà il .. / .. / .... ovvero entro il .. / .. / .... (non
oltre 3
mesi dalla data
dell'accertamento di conformità da parte
del
Centro di
servizio).
il
datore di lavoro
(timbro
e firma)
il
Centro di servizio
(timbro
e firma)
Allegato
C
INDENNITà
DI CONTINGENZA
C/1 -
TABELLA GENERALE
lavoratori
qualificati
A 1.050.809
B 1.040.915
1° 1.039.209
2° 1.029.306
3° 1.022.850
4° 1.016.420
5° 1.011.444
6°s 1.008.096
6° 1.007.843
7° 1.003.857
lavoratori
qualificati minori di anni 18
4° 938.170
5° 933.501
6°s 930.217
6° 929.986
7° 925.858
lavoratori
qualificati minori di anni 16
4° 936.906
5° 932.297
6°s 929.142
6° 928.916
7° 924.926
C/2 -
TABELLA AZIENDE MINORI (ALBERGHI E COMPLESSI TURISTICO RICETTIVI
DELL'ARIA APERTA)
lavoratori
qualificati
A 1.048.711
B 1.039.014
1° 1.037.309
2° 1.027.686
3° 1.021.415
4° 1.015.173
5° 1.010.290
6°s 1.007.039
6° 1.006.787
7° 1.002.895
lavoratori
qualificati minori di anni 18
4° 937.111
5° 932.535
6°s 929.351
6° 929.119
7° 925.082
lavoratori
qualificati minori di anni 16
4° 935.846
5° 931.330
6°s 928.273
6° 928.048
7° 924.150
C/3 -
TABELLA AZIENDE MINORI (PUBBLICI ESERCIZI E STABILIMENTI BALNEARI
DI 3a E 4a CATEGORIA)
lavoratori
qualificati
A 1.049.818
B 1.040.012
1° 1.038.306
2° 1.028.540
3° 1.022.176
4° 1.015.836
5° 1.010.902
6°s 1.007.600
6° 1.007.347
7° 1.003.406
lavoratori
qualificati minori di anni 18
4° 937.673
5° 933.050
6°s 929.815
6° 929.584
7° 925.497
lavoratori
qualificati minori di anni 16
4° 936.409
5° 931.845
6°s 928.736
6° 928.510
7° 924.566
C/4 -
TABELLA AZIENDE MINORI (IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO)
lavoratori
qualificati
A 1.050.196
B 1.040.305
1° 1.038.599
2° 1.028.732
3° 1.022.332
4° 1.015.937
5° 1.011.000
6°s 1.007.670
6° 1.007.436
7° 1.003.468
lavoratori
qualificati minori di anni 18
4° 937.940
5° 933.289
6°s 930.016
6° 929.793
7° 925.673
lavoratori
qualificati minori di anni 16
4° 936.675
5° 932.085
6°s 928.939
6° 928.722
7° 924.741
Allegato
D
LAVORO
STRAORDINARIO
Il
giorno 17 giugno 1986 in Roma
- Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (FAIAT)
rappresentata dal suo Presidente Angelo Bettoja e dal Presidente della
Commissione
Rapporti di lavoro. Piero Brogi,
assistiti dal Direttore
generale
Bonaventura Vaccarella e dal Direttore dei Servizi sindacali
Alessandro Cianella;
- Federazione Italiana Pubblici Esercizi
(FIPE) rappresentata dal suo
Vice Presidente Sergio Billè e dal
Presidente della Commissione Problemi
del
lavoro Francesco D'Angelo,
assistiti dal Segretario generale Bruno
Ferranti, dal Vice Segretario generale
Claudio Niola e dal Capo Servizi
sindacali Massimiliano Marcucci;
- Federazione Italiana delle Associazioni
delle Imprese di Viaggi
e
Turismo (FIAVET), rappresentata dal
Segretario generale Aldo Agosteo;
- Federazione delle Associazioni
Italiane dei Complessi Turistico-
Ricettivi
dell'Aria Aperta (FAITA), rappresentata
dal suo Presidente
Manlio Zefferi e da Mario Pigorini,
assistiti da Rino Sportoletti;
- Associazione sindacale per le Aziende
Petrolchimiche e Collegate a
Partecipazione Statale (ASAP), rappresentata dal Vice Presidente Guido
Fantoni
e dal Direttore generale Modestino Fusco, assistiti da Camillo
Coldagelli, da Giovanni Angelucci
da una
parte
e
dall'altra
- Federazione Italiana Lavoratori Commercio
Albergo, Mensa e Servizi
(FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario
generale Gilberto Pascucci,
dal
Segretario generale aggiunto Roberto Di Gioacchino e dai Segretari
nazionali Giuseppe Mancini e Luigi Piacenti;
- Federazione Italiana Sindacati Addetti
Servizi Commerciali Affini e
del
Turismo (FISASCAT-CISL), rappresentata dal suo Segretario generale
Renato Di Marco;
- Unione Italiana Lavoratori Turismo
Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL),
rappresentata dal Segretario generale Raffaele Vanni e dal
Segretario
nazionale Parmenio Stroppa;
a conclusione delle trattative per il rinnovo
del CCNL per i dipendenti
dalle aziende del settore turismo si danno
reciprocamente atto che, con
tutte le
disposizioni che riguardano la materia dello straordinario
contenute nel
CCNL 8.7.82 e in tutti i
precedenti CCNL, hanno
sempre
inteso
non superare la qualificazione legale del lavoro straordinario, di
cui alle
disposizioni di legge
che si riferiscono alla
prestazione
lavorativa
oltre le 48 ore settimanali, avendo sempre e unicamente voluto,
infatti, individuare la percentuale di maggiorazione
equiparando a tale
effetto la percentuale per il lavoro supplementare
(cioè quello eccedente
l'orario
normale, e fino al limite legislativo) a quella prevista per
il
lavoro
straordinario (cioè quello eccedente il limite legislativo).
Allegato
E
VITTO E
ALLOGGIO
E/1 -
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL VITTO E ALLOGGIO
PER LE AZIENDE ALBERGHIERE
Le aziende
alberghiere provvederanno alla somministrazione del vitto
e
alla fornitura
dell'alloggio ai lavoratori
dipendenti alle condizioni
appresso
indicate:
a) ogni pasto, pranzo, o cena, deve essere
composto da un primo piatto,
da un secondo con contorno, pane, frutta ed
un quarto di vino;
b) la
prima colazione deve
essere servita secondo gli
usi e le
consuetudini locali;
c) le
camere adibite ad alloggio
dovranno soddisfare le esigenze di
decoro e d'igiene e sanità, in particolare
per quanto riguarda la cubatura
d'aria a disposizione del dipendente;
d) 1)
il lavoratore che usufruirà
delle somministrazioni dei pasti e
dell'alloggio, corrisponderà dal 3.5.90 il relativo prezzo all'azienda
fornitrice, secondo le seguenti tabelle:
un
pranzo é. 500
Una
prima colazione 125
un
pernottamento 625
corrispondenti a é. 1.250 giornaliere e é. 33.750
mensili per il vitto
intero
e a é. 18.750 mensili per l'alloggio.
d)2) a
decorrere dall'1.7.96 il prezzo di cui sopra è determinato come
segue:
un
pranzo é. 650
una
prima colazione 150
un
pernottamento 800
corrispondenti a é. 1.600 giornaliere e é. 43.500 mensili per
il vitto
intero
e a é. 24.000 mensili per l'alloggio.
d)3)a
decorrere dall'1.1.99 il prezzo di cui sopra è determinato come
segue:
un
pranzo é. 800
una
prima colazione 175
un
pernottamento 925
e) le parti si danno
reciprocamente atto che, avendo inteso stipulare
con il presente atto una convenzione per la
fornitura del vitto e alloggio
su scala nazionale ai dipendenti dalle
aziende alberghiere, tale fornitura
non
è collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli
dipendenti
e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali e
assicurativi;
f) il
dipendente è tenuto ad avvertire all'atto dell'assunzione il
datore di lavoro della propria intenzione di
usufruire del servizio vitto
e alloggio. Di ogni modifica di detta scelta
deve darne comunicazione al
datore di lavoro con preavviso di almeno 30
giorni;
g) il datore di lavoro che per accertate
oggettive esigenze aziendali
non sia
in grado di fornire il servizio di vitto e alloggio deve
dichiararlo
per iscritto all'atto dell'assunzione in servizio del
dipendente.
Qualora l'impossibilità a prestare il servizio intervenga in
un
momento successivo il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione
alle
RSA per ricercare le più idonee soluzioni.
Nota a
verbale.
A decorrere
dal 3.5.90, eventuali
valori del vitto
e alloggio
provincialmente in
atto superiori a quelli di cui
al punto d1)
della
presente
convenzione verranno adeguati nella misura massima di é. 100 per
un pranzo,
di é. 25 per una prima colazione e
di é. 125 per un
pernottamento.
A decorrere
dall'1.7.96, eventuali valori
del vitto e
alloggio
provincialmente in
atto superiori a quelli di cui
al punto d2)
della
presente
convenzione verranno adeguati nella misura massima di é. 150 per
un pranzo,
di é. 25 per una prima colazione e
di é. 125 per un
pernottamento.
A decorrere
dall'1.1.99, eventuali valori
del vitto e
alloggio
provincialmente in
atto superiori a quelli di cui
al punto d3)
della
presente
convenzione verranno adeguati nella misura massima di é. 150 per
un pranzo,
di é. 25 per una prima colazione e
di é. 125 per un
pernottamento.
E/2 -
CONVENZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO PER I PUBBLICI
ESERCIZI DEL 21 OTTOBRE 1973
I titolari degli esercizi pubblici della
ristorazione provvederanno alla
somministrazione, nei
giorni in cui l'azienda è aperta, di
2 pasti
giornalieri
ai propri dipendenti, alle condizioni appresso specificate.
1) Ogni
pasto deve essere composto da un primo piatto, un secondo con
contorno, pane, frutta e un quarto di vino.
Il pasto deve essere sano e in
quantità sufficiente.
2) I
lavoratori che usufruiranno della somministrazione dei pasti dai
rispettivi datori di lavoro fornitori
corrisponderanno il prezzo relativo
da determinarsi con specifici contratti
dalle Organizzazioni provinciali
dei lavoratori e dei datori di lavoro entro
un limite massimo di é. 150 a
pasto. Il prezzo massimo di ciascun pasto
sopra specificato sarà soggetto
a verifica annuale da parte delle
Organizzazioni contraenti.
3) Le parti si danno reciprocamente atto che
avendo inteso stipulare con
il
presente atto una convenzione
per la fornitura del vitto su scala
nazionale
ai dipendenti delle aziende della ristorazione tale fornitura
non
è collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli
dipendenti
e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali e
assicurativi.
Nota a
verbale.
A partire dall'1.6.86 il prezzo del vitto in
atto nelle varie province è
aumentato
di é. 150 a pasto.
A partire
dal 3.5.90 il prezzo del vitto in atto nelle varie province è
aumentato
di é. 100.
A partire dall'1.7.96 il prezzo del vitto in
atto nelle varie province è
aumentato
di é. 150 a pasto.
A partire dall'1.1.99, il prezzo del vitto in
atto nelle varie province è
aumentato
di é. 150 a pasto.
àOmissisàda
pag. 280 a pag. 281. + riportato il seguente:
- allegato
F (Mercato del
lavoro) û legge 28.2.87 n.
56 (Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro).
Allegato
G
LAVORATORI
STAGIONALI
G/1 -
LETTERA INAIL
ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE
GENERALE
Roma, 5
ottobre 1988
- a
FAIAT
- a
ASAP
- a
FIPE
- a
FIAVET
- a
FAITA
- a
FILCAMS
- a
FISASCAT-CISL
- a
UILTuCS-UIL
Oggetto:
Contratto Collettivo Nazionale.
Con riferimento alla nota a margine si osserva
preliminarmente che esula
dalla
competenza dello scrivente Istituto esprimere valutazioni in tema di
accordi sindacali,
la cui piena attuazione, per lo più,
è informata a
considerazioni
di carattere politico-sociale.
Sotto l'aspetto
tecnico si rileva,
peraltro, che non sembra possano
derivare conseguenze negative per i
lavoratori dall'adozione del
particolare
sistema.
Infatti l'importo giornaliero della retribuzione,
determinato, a seconda
dei
casi, sulle retribuzioni effettive o convenzionali o - se superiori -
sui minimi di legge, va moltiplicato, ai fini
contributivi e indennitari,
per il
numero dei giorni di effettiva presenza al
lavoro, dovendosi
intendere per giorni di effettiva presenza al lavoro
non solo quelli nei
quali il
lavoratore presta effettivamente la sua opera, ma anche quelli
che
vengono retribuiti in forza di legge o di contratto pur non essendo il
lavoratore fisicamente presente; in tale ipotesi
possono ben rientrare i
riposi
compensativi ai sensi dell'art. 119 del CCNL in oggetto.
Il
Direttore generale
G/2 -
LETTERA INPS
ISTITUTO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE
CENTRALE
Servizio
Riscossioni Contributi e Vigilanza
Roma, 1
luglio 1988
- a FILCAMS
- a FISASCAT
- a UILTuCS
- a FIPE
- a FAIAT
- a FIAVET
- a FAITA
- a ASAP
Oggetto:
Accordo 17 giugno 1986 per il rinnovo del CCNL
Settore Turismo-Stagionali.
Si fa riferimento alle richieste di codeste
Organizzazioni formulate con
note 1.8.86 e 4.9.87, in merito alla legittimità
ed ai possibili riflessi
in materia contributiva della previsione
contrattuale contenuta nel CCNL
delle aziende
del turismo, in base alla quale le prestazioni lavorative
straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro
settimanale potranno
dare luogo,
per i lavoratori stagionali, al
godimento di riposi
compensativi
di pari durata alla scadenza del contratto a termine, che in
tal
caso deve intendersi prorogato.
Si comunica
che il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale,
interessato
da questo Istituto, con lettera n. 6 PS/40141/C/10 del 9.2.88,
ha espresso l'avviso che l'ipotesi prospettata
debba ritenersi legittima,
considerato
che l'intento che si realizza con la norma contrattuale di cui
trattasi (consentire
ai lavoratori di
recuperare attraverso riposi
compensativi
le ore di straordinario effettuate) è un elemento del tutto
estraneo
alla previsione della legge n. 230/62.
Una volta
affermata tale legittimità, sempre secondo il Ministero, non
sorgono problemi per la copertura contributiva del
periodo di protrazione
del contratto
a termine. Tale problema va
risolto in base ai principi
generali
vigenti in materia, secondo i quali, ove sussista retribuzione in
dipendenza
di un rapporto lavorativo, si rinviene l'obbligo del versamento
dei contributi
previdenziali ed assistenziali da
parte del datore
di
lavoro.
Conseguentemente, nel caso specifico, prosegue la nota ministeriale, se
effettivamente la
retribuzione base relativa
alle ore di
lavoro
straordinario
effettuate viene corrisposta nel periodo di paga, nel corso
del quale
il lavoratore fruisce dei
riposi compensativi (che
nella
fattispecie
coincide con il periodo di protrazione del contratto), è
con
riferimento
a tale periodo che l'obbligo contributivo deve essere assolto.
Si ritiene,
pertanto, che le
aziende interessate potranno
adottare
comportamenti
conformi alle citate indicazioni ministeriali.
Il
Direttore generale
-Omissis-
da pag. 284 a pag. 325. Sono riportati
- allegato G/3 (Contratti a tempo
determinato) û legge 18.4.62 n. 230
(Disciplina del contratto di lavoro a tempo
indeterminato);
- allegato
H (Statuto dei lavoratori) û legge 20.5.70 n. 300 (Norme
sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà
sindacale
e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme
sul
collocamento);
- allegato I (Disciplina dei licenziamenti
individuali) û legge 15.7.66
n. 604 (Norme sui licenziamenti
individuali);
- allegato
L (Parità uomo-donna) û legge
9.12.77 n. 903 (Parità di
trattamento tra uomo e donna in materia di
lavoro);
- allegato
M (Trattamento di fine rapporto)
û legge 29.5.82 n. 297
(Disciplina del trattamento di fine
rapporto e norme
in materia
pensionistica).
Allegato
N
PREMIO
DI ANZIANITà AZIENDE ALBERGHIERE
I
lavoratori hanno diritto ad un premio d'anzianità nelle seguenti misure:
- 1 mensilità di retribuzione dopo un
decennio di continuato servizio;
- 1
mensilità e mezza di retribuzione al compimento del 15° anno;
- 2 mensilità di retribuzione dopo il 2°
decennio;
- 3 mensilità di retribuzione dopo il 3°
decennio.
L'anzianità
utile ai fini della corresponsione del premio decorre per gli
impiegati
dall'1.1.50 e per gli intermedi e salariati dal 18.12.49.
Dopo il
10° anno d'anzianità, in caso di
risoluzione del rapporto
di
lavoro,
il dipendente avrà diritto ai ratei ulteriori maturati in frazione
di
anni.
La
retribuzione sulla quale si calcola il premio viene determinata con gli
stessi
criteri di cui all'art. 140 del presente contratto.
Nota a
verbale.
I premi d'anzianità maturati e liquidati agli
intermedi e salariati fino
al 30.9.71
non sono soggetti a rivalutazione secondo le misure previste
dal
presente allegato.
'Omissis'
da pag. 327 a pag. 349. Sono riportati
- allegato
O (Accordo interconfederale per la
costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie stipulato
il 27.7.94);
- allegato P (Accordo
interconfederale sui rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza nei luoghi di
lavoro stipulato il 18.11.96).