PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCNL DEL SETTORE COMMERCIO

DA 51 DIPENDENTI O SOCI IN POI

 

 

L'anno 2002, il giorno 18 del mese di aprile

 

-    l'Unione  Nazionale  Cooperative Italiane (UNCI),  rappresentata  dal

  Presidente  Luciano  D'Ulizia, assistito dal  Vice  Presidente  delegato

  Antonino Tribulato, dal Segretario generale Dante Flemac e dal Commissario

  dell'Associazione  Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro  (ANCOPROL)

  Giorgio Ferraris;

 

-     il   Coordinamento   Nazionale  Associazioni  Imprenditori   (CNAI),

  rappresentato  dal Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo,  l'Unione

  Italiana  Cristiana  Commercio  e  Turismo  (UCICT),  rappresentata  dal

  Presidente  nazionale Orazio Renzo Di Renzo, il Movimento Cooperativo  e

  Mutue CNAI (MCM-CNAI);

 

-    la  Confederazione  Italiana Sindacati Autonomi  Lavoratori  (CISAL),

  rappresentata dal Segretario generale Giuseppe Carbone e dal  Segretario

  confederale Ulderico Cancilla, la Federazione Nazionale Sindacati Autonomi

  Lavoratori Commercio (FENASALC)

 

vista la legge 3.4.01 n. 142 e in particolare l'art. 3, che disciplina  il

trattamento economico del socio lavoratore, e l'art. 6, che prevede per le

cooperative  la  definizione di un Regolamento in cui siano  contenuti  il

richiamo   ai  CCNL  applicabili  e  le  modalità  di  svolgimento   delle

prestazioni lavorative da parte dei soci

 

convengono che il CCNL del settore Commercio da 51 dipendenti  o  soci  in

poi,  stipulato  in data 18 aprile 2002 tra UNCI, CNAI,  UCICT,  MCM-CNAI,

CISAL  e  FENASALC, può essere applicato al Regolamento previsto dall'art.

6,  legge 3.4.01 n. 142 e avrà piena efficacia per le cooperative aderenti

ad  UNCI  con particolare riferimento all'art. 3, comma 1, della  predetta

legge n. 142.

 

Qualora  la  retribuzione effettivamente corrisposta al  socio  lavoratore

fosse  inferiore  ai minimi contrattuali contemplati nel citato  CCNL,  si

prevede  il graduale adeguamento retributivo entro la vigenza contrattuale

in misura del 30% per i primi 8 mesi del 2° biennio, del 30% per i secondi

8 mesi del 2° biennio e del 40% per i terzi 8 mesi del 2° biennio.

 

Infine,  le  parti convengono che, considerati i costi che  l'applicazione

del  citato  CCNL  comporta per l'assistenza alla stipulazione  e  per  la

successiva  consulenza,  le  cooperative  aderenti  verseranno  alla  sede

centrale  UNCI  un  contributo pari allo 0,50% del  monte  salari  mensile

corrisposto   ai  soci  lavoratori  e  ai  lavoratori  dipendenti,   anche

attraverso apposite intese e convenzioni con gli Istituti previdenziali.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

UNCI

CNAI - UCICT - MCM-CNAI

CISAL - FENASALC