PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO AL CCNL DEL SETTORE COMMERCIO
FINO A
14 DIPENDENTI O SOCI
L'anno
2002, il giorno 18 del mese di aprile
- l'Unione
Nazionale Cooperative Italiane
(UNCI), rappresentata dal
Presidente
Luciano D'Ulizia, assistito
dal Vice Presidente delegato
Antonino Tribulato, dal Segretario generale
Dante Flemac e dal Commissario
dell'Associazione Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro (ANCOPROL)
Giorgio Ferraris;
- il
Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (CNAI),
rappresentato dal Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo, l'Unione
Italiana
cristiana Commercio e
Turismo (UCICT), rappresentata dal
Presidente
nazionale Orazio Renzo di Renzo, il Movimento Cooperativo e
Mutue CNAI (MCM-CNAI);
- la
Confederazione Italiana
Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL),
rappresentata dal Segretario generale
Giuseppe Carbone e dal Segretario
confederale Ulderico Cancilla, la
Federazione Nazionale Sindacati Autonomi
Lavoratori Commercio (FENASALC)
vista
la legge 3.4.01 n. 142 e in particolare l'art. 3, che disciplina il
trattamento
economico del socio lavoratore, e l'art. 6, che prevede per le
cooperative la
definizione di un Regolamento in cui siano contenuti il
richiamo ai
CCNL applicabili e le modalità
di svolgimento delle
prestazioni
lavorative da parte dei soci
convengono
che il CCNL del settore commercio fino a 14 dipendenti o soci,
stipulato
in data 18 aprile 2002 tra UNCI, CNAI, UCICT, MCM-CNAI, CISAL e
FENASALC può essere applicato al regolamento previsto
dall'art. 6, legge
3.4.01 n. 142 e avrà piena efficacia per le
cooperative aderenti ad UNCI
con particolare riferimento all'art. 3, comma 1,
della predetta legge n.
142.
Qualora la
retribuzione effettivamente corrisposta al socio lavoratore
fosse inferiore
ai minimi contrattuali contemplati nel citato CCNL, si
prevede il graduale adeguamento retributivo entro la
vigenza contrattuale
in
misura del 30% per i primi 8 mesi del 2° biennio, del 30% per i secondi
8 mesi
del 2° biennio e del 40% per i terzi 8 mesi del 2° biennio.
Infine
le parti convengono che, considerati i costi che l'applicazione del
citato CCNL
comporta per l'assistenza alla stipulazione e
per la
successiva consulenza,
le cooperative aderenti
verseranno alla sede
centrale UNCI
un contributo pari allo 0,50%
del monte salari mensile
corrisposto ai
soci lavoratori e ai lavoratori
dipendenti, anche
attraverso
apposite intese e convenzioni con gli Istituti previdenziali.
Letto,
confermato e sottoscritto.
UNCI
CNAI -
UCICT - MCM-CNAI
CISAL -
FENASALC