Protocollo d'Intesa aggiuntivo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

31 ottobre 1997 tra la FEDERTERZIARIO e la CISAL, sui:

 

-    CONTRATTI DI LAVORO INTERINALE;

-    APPRENDISTATO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.

 

 

 

Art. 1 - Casi di ammissibilità del lavoro interinale.

 

Ai  sensi  dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 24.6.97 n.  196,  le

imprese,  le  cooperative,  gli  enti e i liberi  professionisti  autonomi

possono  ricorrere  ai  contratti di fornitura di  lavoro  temporaneo,  in

aggiunta  ai  casi  previsti  dalla  predetta  normativa,  nelle  seguenti

ipotesi:

 

1.     adempimenti   di   pratiche  o  di  attività  di  natura   tecnico-

  contabile-amministrativa  a  carattere non continuativo  e/o  a  cadenza

  periodica, che non sia possibile espletare con l'organico in servizio;

2.    punte  di  intensa attività non prevedibili, a cui non si possa  far

  fronte  con  i  normali  assetti  organizzativi  delle  imprese,   delle

  cooperative, degli enti e dei liberi professionisti autonomi, e con  gli

  istituti già definiti dai CCNL vigenti;

3.   necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria,

  nonché  al  ripristino della funzionalità e sicurezza degli  impianti  e

  attrezzature delle imprese, delle cooperative, degli enti e  dei  liberi

  professionisti autonomi;

4.    assistenza  specifica nel campo della prevenzione  e  sicurezza  sul

  lavoro,  in  relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi  e/o

  tecnologici;

5.    sostituzione  di lavoratori temporaneamente inidonei a  svolgere  le

  mansioni assegnate, ai sensi del D.lgs. n. 626/94;

6.    sostituzione di personale dimissionario che non effettua, totalmente

  o parzialmente, il periodo di preavviso contrattuale.

 

 

 

Art. 2 - Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale

 

Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali, ai sensi  e

per gli effetti dell'art. 1, comma 4 della legge n. 196/97 è espressamente

escluso il ricorso al lavoro temporaneo, sono tutte quelle appartenenti ai

livelli 5°, 4°.

 

 

 

ART. 3 - Percentuale di lavoratori assumibili.

 

I   prestatori   di  lavoro  temporaneo,  impiegati  per  le   fattispecie

individuate  dalle  parti all'art. 1 del presente  accordo,  non  potranno

superare  il  25%  mensile dei lavoratori occupati nella  stessa  impresa,

cooperativa,  ente  e  liberi professionisti autonomi,  con  contratto  di

lavoro  a  tempo  indeterminato,  con arrotondamento  all'unità  superiore

dell'eventuale  frazione superiore o uguale allo 0,5%. In  alternativa,  è

consentita  la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo

fino a 8 prestatori di lavoro temporaneo.

 

 

 

Art. 4 - Rinvio alle leggi.

 

Per  quanto  non  previsto  dal  presente protocollo  in  tema  di  lavoro

temporaneo valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

 

 

Dichiarazione congiunta.

 

In  conformità  a  quanto previsto dalla parte prima,  art.  1  (Sfera  di

applicazione) del CCNL 31.10.97 (Federterziario/CISAL), le parti si  danno

atto  che  le norme del succitato articolo sono inscindibilmente collegate

con le altre disposizioni contenute nei sopra citati CCNL.

 

 

 

Art. 5 - Apprendistato.

 

Le  parti con il presente accordo hanno inteso armonizzare quanto definito

in  tema  di  apprendistato dal CCNL 31.10.97  con  la  legge  n.  196/97,

procedendo la modifica degli articoli sottoindicati (art. 24 e 25):

 

-    Età per assunzione;

-    Obblighi del datore di lavoro;

-    Trattamento economico;

-    Durata dell'apprendistato.

 

 

APPENDICE CONTRATTUALE

 

A)   Età per assunzione.

 

Possono essere assunti, come apprendisti, i giovani di età non inferiore a

16  anni  e  non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di  cui  agli

obiettivi  nn.  1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2881/93 del  Consiglio  del

20.7.93 e successive modificazioni.

 

Sono  fatti  salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla  legge  sulla

tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Qualora l'apprendista

sia  portatore di handicap, i limiti di età di cui al presente comma  sono

elevati   di   2   anni;  i  soggetti  portatori  di  handicap   impiegati

nell'apprendistato sono commutati nelle quote di cui  alla   legge  2.4.68

n. 428, e successive modificazioni.

 

 

B)   Obblighi del datore di lavoro.

 

*)  Di  accordare all'apprendista, senza operare trattenuta  alcuna  sulla

retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi

di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e

di  4 ore settimanali per non più di 7 mesi l'anno per gli apprendisti  in

possesso  di  titolo  di studio post-obbligo o di attestato  di  qualifica

professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.

 

 

C)   Trattamento economico.

 

Agli  apprendisti spetta il 70% della paga base tabellare per  i  primi  6

mesi, l'80% per i 6 mesi successivi, il 90% a partire dal 13° mese e  fino

al 18° mese, e il 100% oltre il 18° mese.

 

 

D)   Durata dell'apprendistato.

 

Salvo quanto previsto al successivo articolo, il rapporto di apprendistato

si  estingue  alla  scadenza  del termine di 48  mesi  per  le  qualifiche

comprese nel 5° livello.

 

 

E)   Norme di rinvio.

 

Per quanto non espressamente previsto nell'appendice contrattuale, valgono

le leggi in materia attualmente in vigore.