Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

IMPRESE   ELETTRICHE  MINORI  PRODUTTRICI  E/O  DISTRIBUTRICI  DI  ENERGIA

ELETTRICA

 

11 giugno 1998

 

 

Addì 23 settembre 1998 in Roma,

 

-    tra  l'Unione  Nazionale Imprese Elettriche Minori  (UNIEM)  -  nella

  persona   del   Presidente   prof.  Filippo   Accardi   coadiuvato   dal

  Vice-Presidente dott. Andrea Butera;

-    con  la  partecipazione di una Delegazione Industriale  composta  dai

  sigg.  rag. Cornelio Caldarella della Società SELIS Lampedusa SpA, dott.

  Giuseppe Germano della Società GERMANO Industrie Elettriche srl  e  rag.

  Nicola Albanese della Società Elettrica di Favignana SpA.

 

e

 

-    la Federazione Nazionale Lavoratori Energia (FNLE-CGIL) rappresentata

  dal  Segretario Generale Giacomo Berni, e dal componente  la  Segreteria

  Nazionale  Ulisse Sadocchi, dai Coordinatori Nazionali  Mauro  Tiboni  e

  Salvatore Martinelli;

-    la  Federazione  Lavoratori Aziende Elettriche Italiane  (FLAEI-CISL)

  rappresentata dal Segretario Generale sig. Arsenio Carosi, dai Segretari

  Nazionali sigg.: Carlo De Masi, Pierluigi Gallareto, Salvatore  Mancuso,

  Valter   Rigobon,  assistiti  da  Bruno  Costantini,  Antonio  Coviello,

  Piergiorgio Solari;

-      l'Unione   Italiana   Lavoratori   Servizi   Pubblici   (UILSP-UIL)

  rappresentata  dal  Segretario Generale Enzo  Arcioni  e  dai  Segretari

  Nazionali Giuseppe Chiara e Michele Polizzi assistiti da Giuseppe Mangione

 

è stato ratificato il presente CCNL, già stipulato in data 11 giugno 1998,

per  le imprese elettriche minori produttrici e/o distributrici di energia

elettrica e i lavoratori alle stesse dipendenti.

 

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

Il  presente  CCNL  disciplina  il  rapporto  di  lavoro  fra  le  Aziende

Elettriche  Minori  produttrici e/o distributrici  di  energia  elettrica,

singolarmente  o  in  forma  associata o consortile  aderenti  alla  UNIEM

(combinato disposto artt. 1 e 4, comma 8, legge 6.12.62 n. 1643 e art.  7,

legge  9.1.91  n.  10)  e  il personale dalle stesse  dipendenti,  laddove

l'applicazione  del  contratto  nazionale comporti  un  costo  retributivo

superiore  del  20%  rispetto a quello derivante  dall'applicazione  della

contrattazione precedente, il relativo adeguamento sarà ripartito  su  più

esercizi, in modo tale di non avere fra un esercizio e l'altro un  aumento

del costo di ciascun istituto superiore al 20% annuo.

 

 

 

Capitolo 1 - RELAZIONI INDUSTRIALI

 

PREMESSA

 

Il  presente  CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del  "Protocollo

sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali,

sulle  politiche  del  lavoro e del sostegno al  sistema  produttivo"  del

23.7.93,  ne  realizza,  per  quanto di  competenza,  le  finalità  e  gli

indirizzi  in  tema  di  relazioni  sindacali  regolando  l'assetto  della

contrattazione  collettiva  in funzione di una  dinamica  delle  relazioni

coerente   con  gli  obiettivi  di  competitività  delle  imprese   e   di

valorizzazione del lavoro.

 

Residuando  di converso a livello Aziendale materie e istituti  diversi  e

non ripetitivi a quelli propri del CCNL.

 

 

 

Art. 1 - Articolazione del sistema di relazioni.

 

Le  parti  condividono  altresì che lo sviluppo  e  il  consolidamento  di

moderne  relazioni industriali presuppongono una comune  conoscenza  delle

linee  di evoluzione del comparto di cui fanno parte le aziende firmatarie

del  presente CCNL e secondo questa logica ritengono opportuno  realizzare

un  sistema  di  informazioni e di confronto improntato  a  trasparenza  e

tempestività.

 

A  livello nazionale interaziendale le parti costituiranno un OSSERVATORIO

DI   SETTORE   congiunto   paritetico  che,  ferme  restando   l'autonomia

dell'attività  imprenditoriale  e  le rispettive  distinte  responsabilità

degli  imprenditori  e  delle  Organizzazioni  Sindacali  dei  lavoratori,

divenga  sede  e  momento  di  analisi,  verifica  e  confronto,  con   la

periodicità  richiesta dai problemi in discussione, su temi  di  rilevante

interesse reciproco quali:

 

·     il  sistema  legislativo  e  le  novità  normative  con  particolare

  riferimento  agli assetti generali del comparto e all'istituzione  delle

  Autorità per i servizi di pubblica utilità;

·    le  politiche industriali e l'andamento economico - occupazionale del

  comparto;

·    le  tematiche relative ad ambiente, sicurezza e salute nei luoghi  di

  lavoro;

·   la struttura e la dinamica del costo del lavoro;

·   l'evoluzione delle relazioni industriali.

 

Ribadendo  l'imprescindibile utilità di incontri anche a  livello  locale,

nello  spirito di cui al 1° capoverso del presente articolo e al  fine  di

consentire   la  soluzione  delle  problematiche  emergenti,   a   livello

aziendale, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno,  saranno

promossi incontri in cui ogni singola azienda fornirà, su richiesta  delle

Organizzazioni Sindacali, informazioni relative a:

 

·   risultati economici conseguiti;

·     linee  essenziali  delle  strategie  e  dei  conseguenti  piani   di

  investimento;

·    nuove  iniziative particolarmente significative anche con riferimento

  ai programmi di riorganizzazione che incidano su livelli occupazionali e

  sulle condizioni di lavoro;

·    questioni  ambientali di rilevanza societaria e/o  presentazione  del

  bilancio ambientale;

·    politiche  e piani sulle risorse umane con particolare riferimento  a

  formazione/addestramento e sviluppo.

 

 

 

Art. 2 - Contrattazione.

 

A) Contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

Il CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da

una  parte economica la cui durata è biennale (per la 1a applicazione  del

presente contratto la parte economica scadrà il 31 dicembre 1998).

 

Per  il rinnovo del CCNL è necessario che una delle parti dia disdetta nei

termini  convenuti  in  modo che le proposte per un  nuovo  accordo  siano

presentate  in  tempo utile per consentire l'apertura delle  trattative  3

mesi prima della scadenza del contratto.

 

Durante tale periodo e nel mese successivo alla scadenza del contratto, le

parti  non  assumeranno iniziative unilaterali né procederanno  ad  azioni

dirette.

 

Dopo  un  periodo  di  vacanza contrattuale pari a 3 mesi  dalla  data  di

scadenza,  ovvero  dalla  data  di  presentazione  delle  piattaforme   se

successiva;  verrà corrisposto un elemento provvisorio della  retribuzione

denominato  "indennità  di vacanza contrattuale", che  cesserà  di  essere

erogato all'atto del rinnovo.

 

L'importo  di  tale  indennità sarà pari al 30% del  tasso  di  inflazione

programmato applicato ai minimi e contingenza.

 

Dopo  6  mesi  di  vacanza contrattuale detto importo  sarà  pari  al  50%

dell'inflazione programmata.

 

La  violazione del periodo di raffreddamento sopra menzionato  comporterà,

come   conseguenza  a  carico  della  parte  che  vi  avrà   dato   causa,

l'anticipazione e lo slittamento del termine a partire dal  quale  decorre

l'indennità di vacanza contrattuale.

 

 

B) Contrattazione aziendale.

 

Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non potrà avere per

oggetto materie e istituti già definiti a livello nazionale.

 

Gli  accordi aziendali secondo quanto previsto dal protocollo del  23.7.93

hanno  durata  quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto dell'autonomia

dei  cicli  negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con  i  tempi  di

rinnovo del CCNL.

 

La  trattativa  aziendale  esclude iniziative  unilaterali,  ivi  comprese

azioni  dirette  di qualsiasi tipo, per un periodo di 2  mesi  dall'inizio

della medesima.

 

Al  fine  dell'acquisizione  di  elementi  di  conoscenza  comune  per  la

definizione  degli  obiettivi  della contrattazione  aziendale,  le  parti

valuteranno   preventivamente,  in  appositi   incontri,   la   situazione

produttiva  e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali

di  redditività ed efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro e alle

prospettive occupazionali.

 

I   contenuti   economici   di   questo   livello   negoziale   troveranno

concretizzazione  mediante  un  Premio di Risultato  annuale  strettamente

correlato:

 

·   all'andamento economico dell'impresa;

·    ai  risultati conseguiti nella realizzazione di programmi  aziendali,

  aventi  per  obiettivo  incrementi  di  produttività,  di  qualità,   di

  redditività e di altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della

  competitività aziendale.

 

Tale  premio,  per  sua  natura, è determinato a consuntivo,  variabile  e

differenziabile  in relazione alle diverse modalità della  prestazione  di

lavoro.

 

I   parametri,  gli  indici  e  i  meccanismi  utili  alla  determinazione

quantitativa  di  tale erogazione saranno definiti  dalle  parti  in  sede

nazionale entro il 31.12.98.

 

 

 

Capitolo 2 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 3 - Assunzione.

 

Valgono le norme di legge in materia.

 

Nello specifico, all'atto dell'assunzione:

 

·    l'Azienda,  che  ha  la  facoltà di richiedere prima  dell'assunzione

  visite  mediche  specialistiche  per  accertare  l'idoneità  fisica  del

  lavoratore, comunicherà per iscritto la data, le mansioni da svolgere, il

  trattamento economico, il luogo di lavoro, la durata del periodo di prova

  nonché tutte le condizioni concordate;

·    il  lavoratore, da parte sua, presenterà la documentazione  relativa:

  libretto  di  lavoro, copia autenticata del titolo di studio,  stato  di

  famiglia, foglio matricolare, certificato penale, coordinate bancarie per

  l'eventuale  accredito  delle competenze.  Mutamenti  di  residenza  e/o

  domicilio  e  ogni altra variazione necessaria alla corretta  esecuzione

  degli  adempimenti  previdenziali e fiscali dovranno  essere  celermente

  notificati dal lavoratore all'Azienda.

 

 

Nota a verbale in merito alle assunzioni

di cui all'art. 25, legge n. 223/91.

 

In  ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, legge n. 223/91,

le  parti si danno atto che non rientrano nella quota di riserva stabilita

dal  comma 1 del medesimo art. 25 i lavoratori classificabili dal  livello

B1 compreso alla categoria QM1.

 

 

 

Art. 4 - Periodo di prova.

 

Il   periodo   di   prova,  comunicato  con  atto   scritto   al   momento

dell'assunzione e di cui non è ammessa né la protrazione    il  rinnovo,

avrà la durata di:

 

·   6 mesi per i Quadri e per le categorie ASS, AS, A1S, A1;

·   3 mesi per i lavoratori di tutte le altre categorie.

 

Durante questo periodo:

 

·    la  retribuzione  non  può essere inferiore  al  minimo  fissato  dal

  presente  contratto per la categoria cui il lavoratore  è  assegnato  in

  relazione alle mansioni affidategli;

·    non  si  applicano  le  norme previste  in  tema  di  rimborsi  spese

  istruzione figli e di alloggio e vestiario;

·    la  risoluzione  del rapporto di lavoro può aver luogo  in  qualsiasi

  momento  ad  iniziativa  di ciascuna delle 2  parti  senza  che  ricorra

  l'obbligo  del  reciproco preavviso. In tal caso la  retribuzione  viene

  corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

 

Superato  con esito favorevole il periodo di prova, comprensivo  anche  di

eventuali periodi di addestramento programmati dalla Società, l'assunzione

diviene  definitiva  a  tutti  gli effetti  contrattuali  e  previdenziali

decorrendo l'anzianità di servizio dal giorno dell'assunzione stessa.

 

 

 

Art. 5 - Contratti di lavoro atipici.

 

A) Part-time.

 

Le  parti  riconoscono  l'opportunità di utilizzare quanto  offerto  dalla

legislazione  vigente  in  materia e si  impegnano  a  definire  entro  il

31.12.98   un'apposita  regolamentazione  che  ne  individui  le  modalità

applicative anche alla luce della specificità del settore.

 

 

B) Contratto a tempo determinato.

 

In attuazione dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56 (norme sull'organizzazione

del  mercato  del  lavoro),  le  Parti  concordano  che  l'assunzione   di

lavoratori con contratto di lavoro a termine, oltre che nei casi  previsti

dalla  legislazione vigente, è consentita nelle ipotesi e alle  condizioni

indicate di seguito:

 

1.   esecuzione  di  un'opera, di un servizio o di un appalto  definiti  o

  predeterminati nel tempo;

2.   esecuzione  di  attività  di installazione  o  montaggio  soggette  a

  particolari  condizioni  climatico-ambientali  che  non  consentono   la

  protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;

3.   esecuzione  di  particolari commesse che, per  la  loro  specificità,

  richiedono  l'impiego di professionalità e specializzazioni  diverse  da

  quelle normalmente impiegate;

4.   sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa esclusi i casi  di

  chiusura dell'unità lavorativa, ovvero per ferie, malattie, maternità  o

  servizio militare o civile, etc.

 

Il  numero  massimo  di  lavoratori che possono contemporaneamente  essere

assunti  con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate  è

pari al:

 

·    10%  del  numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato  nelle

  unità  lavorative  fino  a  150 dipendenti  (al  31  dicembre  dell'anno

  precedente) con un minimo di 3 unità;

·    8%  del  numero  dei lavoratori occupati a tempo indeterminato  nelle

  unità  lavorative  con più di 150 dipendenti (al 31  dicembre  dell'anno

  precedente) nelle quali è comunque consentita la stipulazione di almeno 10

  contratti  a  termine. Qualora se ne ravvisi la necessità,  con  accordo

  sindacale,  i  suddetti valori possono essere elevati in funzione  delle

  specifiche esigenze aziendali. Le Aziende comunicheranno alle RSU/OS  il

  numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle

  sopra indicate.

 

 

 

Capitolo 3 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Art. 6 - Classificazione del personale.

 

1. Quadri.

 

Appartengono  a  questa categoria di inquadramento, ai  sensi  e  per  gli

effetti   anche  della  legge  n.  190/85,  i  titolari  delle   posizioni

organizzative  di maggior rilievo che hanno un ruolo di  raccordo  tra  la

struttura  dirigenziale  sovrastante e il restante  personale  e  svolgono

funzioni di maggiore importanza per il più elevato contenuto professionale

delle  mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono  fortemente

presenti   facoltà  di  rappresentanza,  funzioni  di  sovraintendenza   e

coordinamento  di  altri lavoratori, autonomia nella gestione  di  risorse

ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati.

 

Tale  categoria  si  articola,  in funzione  di  mansioni  esercitate  con

contenuti  sia manageriali sia specialistici particolarmente rilevanti  ai

fini  dell'attuazione delle politiche aziendali o del raggiungimento degli

obiettivi  prefissati, sulle seguenti 2 categorie  e  con  le  specificità

retributive più avanti evidenziate:

 

-   QM1

-   QM2

 

 

2) Gruppo A.

 

Categoria AS Superiore.

 

Sono  inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono  mansioni

che,  pur  avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria  AS,

hanno  un  contenuto professionale di maggior rilievo per il  più  elevato

grado  di  presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dalle Società,

funzioni  di  sovraintendenza  e  di coordinamento  di  altri  lavoratori,

contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.

 

Esemplificazioni:

 

a)   Responsabile  coordinatore dei settori amministrativi  e  tecnici  di

  impianti con produzione oltre 25.000.000 kwh.

 

 

Categoria AS.

 

Sono  inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono  mansioni

di   concetto   con  funzioni  direttive  di  particolare   importanza   e

responsabilità  per  la loro ampiezza e natura, oppure  per  la  rilevante

dimensione  dell'unità  in cui sono preposti in relazione  alla  struttura

organizzativa delle Società, ovvero mansioni di particolare importanza per

il  contenuto  specialistico  che implichino  responsabilità  di  identico

livello.

 

Esemplificazioni: Capo impianto con produzione superiore a 25.000.000 kwh.

 

 

Categoria A1 Superiore.

 

Sono  inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono  mansioni

che,  pur  avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria  A1,

hanno  un  contenuto  di  responsabilità e di professionalità  di  maggior

rilievo  per il più elevato grado di presenza di facoltà di rappresentanza

attribuita dall'Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di

altri  lavoratori, contenuto specialistico particolarmente  elevato  delle

mansioni.

 

Esemplificazioni:

 

a)   Capo impianto con produzione superiore a 10.000.000 kwh e inferiore a

  25.000.000 kwh.

 

 

Categoria A1.

 

Sono  inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono  mansioni

di  concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il  contenuto

specialistico che implichino responsabilità di identico livello.

 

Esemplificazioni:

 

a)    Coordinatore   servizi  vari  da  cui  dipende   la   responsabilità

  dell'attività  commerciale  amministrativa e  il  coordinamento  con  la

  direzione  centrale,  con  funzioni di vicario  del  Capo  impianto  con

  produzione superiore a 10.000.000 kwh e fino a 25.000.000 kwh;

b)  personale laureato neo-assunto.

 

 

3) Gruppo B.

 

Categoria BS Superiore.

 

Sono  inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono  funzioni

che,  pur  avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria  BS,

hanno  un  contenuto professionale di maggiore rilievo per il più  elevato

grado  di  presenza di facoltà di rappresentanza attribuita  dall'Azienda,

funzioni  di  sovraintendenza  e  di coordinamento  di  altri  lavoratori,

contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.

 

Esemplificazioni:

 

a)  Capo impianto di minori dimensioni;

b)  Assistenti senior tecnici, commerciali, amministrativi;

c)  Diplomati universitari neo-assunti.

 

 

Categoria BS.

 

Sono  inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono  funzioni

di  concetto  di  particolare  importanza e  responsabilità  per  la  loro

ampiezza  e  natura, oppure per la rilevante estensione dell'ufficio,  del

reparto o dell'impianto cui sono addetti.

 

Esemplificazioni:

 

a)  Vice capo impianto termico di minori dimensioni;

b)   Responsabile  di un'unità di manutenzione di centrali con  produzione

  superiore a 25.000.000 kwh.

 

 

Categoria B1 Superiore.

 

Sono  inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono  funzioni

che,  pur  avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria  B1,

hanno  un  contenuto professionale di maggiore rilievo per il più  elevato

grado  di  presenza di facoltà di rappresentanza attribuita  dall'Azienda,

funzioni  di  sovraintendenza  e  di coordinamento  di  altri  lavoratori,

contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.

 

Esemplificazioni:

 

a)  Responsabile unità di manutenzione di maggiori dimensioni.

 

 

Categoria B1.

 

Sono  inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono  funzioni

di  concetto nonché i dipendenti che svolgono funzioni tecnico  -  manuali

specializzati   che  richiedono  una  specifica  competenza   conseguibile

attraverso   una  notevole  esperienza  pratica  di  lavoro  congiunta   a

conoscenze teoriche in scuole professionali.

 

Esemplificazioni:

 

a)  Responsabile unità di manutenzione di impianti di minori dimensioni;

b)  Addetti amministrativi;

c)  personale diplomato neo-assunto.

 

 

Categoria B2 Superiore.

 

Sono  inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono  funzioni

che,  pur  avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria  B2,

assumono  un  contenuto  professionale di maggior  rilievo  anche  per  la

maturazione  di una notevole esperienza di mestiere, nonché  i  dipendenti

che svolgono funzioni semplici di concetto.

 

Esemplificazioni

 

a)   Elettricista o meccanico provetto di manutenzione senior che esegue i

  lavori  di  maggior rilievo svolgendo anche funzione di guida  di  altro

  personale.

 

 

Categoria B2.

 

Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che eseguono lavori che

richiedono  una  qualificata  o  provetta capacità  tecnico  -  pratica  o

amministrativa conseguibile attraverso un necessario tirocinio o  mediante

preparazione   avuta   in  scuole  professionali,  corsi   di   formazione

professionale e che, comunque, compiono a regola d'arte lavori di maggiore

importanza e responsabilità, relativi alla loro specialità di mestiere.

 

Esemplificazioni:

 

a)   Meccanico  specializzato  di  squadra  di  manutenzione  che  in  via

  autonoma esegue i lavori di manutenzione e riparazione;

b)  Elettricista specializzato di squadra di manutenzione;

c)  Aggiunto amministrativo;

d)  Letturista con altri compiti.

 

 

4) Gruppo C.

 

Categoria CS.

 

Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che eseguono lavori  od

operazioni d'ordine, di carattere tecnico - manuale o amministrativo e  di

responsabilità   che   richiedono  una  specifica  capacità   conseguibile

attraverso  un  adeguato tirocinio mediante preparazione avuta  in  scuole

professionali.

 

Esemplificazioni:

 

a)  Meccanico qualificato di squadra di manutenzione;

b)  Elettricista qualificato;

c)  personale di supporto ufficio tecnico;

d)  Letturista;

e)  Stenodattilografi con altri compiti;

f)   Autista  di vettura e altri automezzi quali: autocarri con rimorchio,

  autoscale, autobotti;

g)  Addetto al magazzino;

h)  Personale licenziato istituto professionale neo-assunto.

 

 

Categoria C1.

 

Sono  inquadrabili in questa categoria i dipendenti ai quali si richiedono

capacità  conseguibili con un breve tirocinio per eseguire lavori d'ordine

di carattere amministrativo o tecnico - manuale.

 

Esemplificazioni:

 

a)  Aiuto elettricista e meccanico;

b)  Dattilografo/a addetto/a al centralino;

c)  Portiere;

d)  Aiutante di magazzino.

 

 

Categoria C2.

 

Sono  inquadrabili  in questa categoria i dipendenti che  eseguono  lavori

semplici  di  carattere amministrativo (uscieri, fattorini e  custodi  con

esclusivi  compiti di attesa), nonché i dipendenti che eseguono operazioni

semplici  di  carattere tecnico - manuale, anche di fatica e i  dipendenti

addetti  ai  lavori di facchinaggio e di pulizia, questi  ultimi  eseguiti

anche con l'uso di idonee apparecchiature.

 

Esemplificazioni:

 

a)  Aiuto elettricista / meccanico di squadra;

b)  Mansioni d'ordine (usciere, fattorino, custode, ecc.).

 

L'inquadramento  del personale viene attuato dalle Società  in  base  alle

declaratorie  previste dal presente articolo e tenendo conto dei  seguenti

criteri:

 

a)   mansioni effettivamente svolte prescindendo da eventuali organigrammi

  od organici preordinati;

b)   grado  di  conoscenza del lavoro occorrente per l'espletamento  delle

  mansioni nel contesto tecnico-organizzativo dell'unità di appartenenza;

c)   necessarie  nozioni  di  carattere tecnico - professionale  anche  in

  materia antinfortunistica;

d)   capacità  di  iniziativa e autonomia quando richieste  nel  ruolo  da

  esercitare;

e)  effettivi compiti di controllo e coordinamento espletati;

f)  ampiezza delle responsabilità declarate assegnate con le mansioni.

 

 

 

Art. 7 - Inquadramenti particolari.

 

1) Assistenti Senior Categoria BSS.

 

La  qualifica  di  assistente senior di categoria BSS si riconoscerà  agli

assistenti  commerciali o amministrativi dopo 6 anni di  esperienza  nella

mansione.

 

Tale riconoscimento avverrà dopo 3 anni di esperienza nella mansione per i

dipendenti assunti come diplomati e per gli assistenti tecnici.

 

Il  riconoscimento della categoria BSS sarà subordinato al superamento  di

un colloquio di accertamento professionale.

 

 

2) Categoria B2S.

 

Agli  addetti alle squadre di manutenzione della Produzione e alle squadre

di  manutenzione degli impianti primari della Distribuzione  la  categoria

B2S  sarà  attribuita  dopo 3 anni di effettiva permanenza  ed  esperienza

specifica maturate in dette squadre in categoria B2 mediante colloquio  di

accertamento professionale.

 

 

3) Categoria C2/C1/CS.

 

I  lavoratori inquadrati in categoria C2 passeranno in categoria C1 dopo 1

anno di effettivo servizio, entro 1 anno se addetti a nuclei o squadre.

 

In  quest'ultimo caso l'accesso alla categoria CS avverrà dopo 1  anno  di

permanenza   nella   categoria  C1.  Questi  passaggi  non   presuppongono

necessariamente un cambiamento delle mansioni.

 

 

4) Manutentore provetto (categoria B2).

 

L'accesso  alla  qualifica  di manutentore provetto  (B2)  delle  aree  di

manutenzione meccanica, manutenzione elettrica, regolazione e automazione,

tirafili e manutenzione civile si consegue entro un periodo massimo  di  5

anni  di  attività specifica maturata in una o più delle aree  menzionate,

previa  verifica  della professionalità acquisita, mediante  colloquio  di

accertamento professionale.

 

 

5) Preposti al turno.

 

I  preposti al turno di impianti idroelettrici o di trasformazione saranno

inquadrati  come  minimo  in categoria B2. Chiarito  che  non  è  previsto

l'inquadramento generalizzato in categoria B1 dei turnisti, si dovrà tener

conto  ai  fini classificatori delle differenziazioni anche  notevoli  dal

punto di vista tecnico-funzionale che esistono tra i diversi impianti.

 

Complessità degli impianti e funzioni di coordinamento, professionalità  e

responsabilità   esercitate   potranno  consentire   l'individuazione   di

posizioni di lavoro inquadrabili in categoria B1.

 

 

6) Laureati - diplomati - licenziati da istituti professionali a indirizzo

  tecnico o scuole similari.

 

Dopo  2  anni  dal  conseguimento del titolo di studio e  con  2  anni  di

attività  professionale  e lavorativa inerente i titoli  di  studio  sopra

indicati ed espressamente richiesti per il ruolo aziendale ricoperto, sarà

assegnata  la  categoria  BS  ai  lavoratori  diplomati  da  scuola  media

superiore e la categoria B2 ai licenziati da scuole professionali.

 

Con le stesse premesse - ma dopo 2 anni dal conseguimento del titolo con 2

anni  di  esercizio  della  specifica  professione  -  sarà  assegnata  la

categoria AS ai laureati e la categoria A1 ai diplomati universitari.

 

I  lavoratori assunti con specifica richiesta di titolo di laurea  saranno

inquadrati in categoria A1S dopo 1 anno di servizio.

 

I  lavoratori  assunti  con specifica richiesta  di  diplomi  universitari

saranno inquadrati in categoria BSS dopo 1 anno di servizio.

 

I lavoratori assunti con specifica richiesta di diploma saranno inquadrati

in categoria B1S dopo 1 anno di servizio.

 

 

Dichiarazione a verbale in tema di scelta del personale.

 

Per   la   copertura  di  eventuali  necessità  occupazionali  e  per   la

realizzazione  e lo sviluppo della propria organizzazione, le  Aziende  si

avvarranno  preferibilmente  del personale in  servizio  quando  ne  siano

riconosciute  le  attitudini  e  i  requisiti  necessari,  tenendo  conto,

consultate  le  Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, di fattori  quali

capacità,  merito,  anzianità,  titolo  di  studio  nonché  dell'eventuale

esplicazione  in  via  temporanea della  mansione  per  la  quale  si  sta

effettuando la ricerca interna.

 

Le  Aziende  potranno  altresì utilizzare lo strumento  dei  contratti  di

formazione e lavoro così come previsti e regolamentati dalle leggi e dagli

accordi interconfederali in vigore.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

Nel   caso   di   svolgimento  di  più  mansioni  aventi  diverso   valore

professionale:

 

a)   quelle  più  qualificate - se svolte con carattere  di  prevalenza  -

  costituiscono l'elemento determinante per l'inquadramento in categorie del

  gruppo A o categorie superiori;

b)   quelle  più qualificate - anche se non prevalenti ma svolte  in  modo

  ripetitivo  -  costituiscono l'elemento determinante per l'inquadramento

  fino alla categoria BSS.

 

Il presente art. 7 per le aziende che già non lo applicano avrà decorrenza

dall'1.1.2000.

 

 

 

Art. 8 - Mutamento temporaneo di mansioni.

 

Il  lavoratore  può  essere assegnato temporaneamente a svolgere  mansioni

inerenti  ad  altra  categoria purché ciò non  comporti    peggioramento

economico    mutamento sostanziale della sua posizione funzionale  nella

Società.

 

Detta  assegnazione per esigenze di carattere aziendale non  può  avvenire

per  un periodo superiore a 3 mesi, mentre per effetto di sostituzione  di

lavoratori  per i quali sussista il diritto alla conservazione  del  posto

tale  periodo non può essere superiore a quanto previsto in materia  dalla

legge o dal contratto collettivo, con il limite di 1 anno nell'ipotesi  di

sostituzione di personale in aspettativa.

 

Nel  caso  di assegnazione temporanea a nuove mansioni di cui al  presente

articolo,  al  lavoratore dovrà essere corrisposta, in aggiunta  alla  sua

retribuzione, un'indennità temporanea - ma utile per la determinazione del

compenso  per  lavoro straordinario - pari alla differenza  (categoria  di

appartenenza  della  mansione svolta, escluso eventuale sovrainquadramento

'ad  personam', e categoria temporaneamente svolta) tra i minimi  delle  2

categorie.

 

Nel  caso  in  cui  l'affidamento di mansioni di categoria  superiore  sia

previsto  per  un  periodo  eccedente il mese,  verrà  data  comunicazione

scritta dell'inizio e della fine di detto periodo.

 

 

 

Art. 9 - Passaggio di categoria.

 

In  caso di passaggio definitivo a categoria superiore, da comunicare  per

iscritto all'interessato, a seguito di mutamento di mansioni coerentemente

alle declaratorie e ai profili previsti dal sistema classificatorio di cui

agli  artt.  6  e  7, il lavoratore ha diritto a un trattamento  economico

complessivo che terrà conto di:

 

·     conservazione  in  cifra  dei  supplementi  minimi  e  degli  scatti

  d'anzianità;

·    assorbimento  delle indennità salariali di categoria e degli  aumenti

  di merito fino alla concordanza della differenza tra i 2 minimi.

 

 

 

Capitolo 4 - ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITÀ

 

Art. 10 - Orario di lavoro.

 

Nulla  viene  innovato  circa  la  durata massima  dell'orario  in  quanto

disciplinato da norme di legge.

 

La durata contrattuale dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori è pari

a 40 ore settimanali, articolato in 5 o 6 giornate di lavoro.

 

La  distribuzione delle ore di lavoro viene stabilita a seguito di accordi

con  le  RSU  o  in  mancanza  di queste con le  Rappresentanze  Sindacali

Aziendali.

 

Deve   essere   favorito   il  massimo  contenimento   delle   prestazioni

straordinarie,    cui    si    ricorrerà    per    eccezionali    esigenze

tecnico-organizzative.

 

 

1. Lavoro in luoghi diversi dall'abituale sede (ore viaggio).

 

A  coloro che prestano servizio in luogo diverso dall'abituale località  o

posto  di  lavoro, le ore eccedenti l'orario normale di lavoro giornaliero

occorrenti  agli  spostamenti di andata e ritorno vengono  compensate  con

un'indennità  pari al 50% della retribuzione oraria per  le  prime  3  ore

giornaliere e al 100% per le ore giornaliere successive.

 

 

2. Lavoro programmato inferiore alle 3 ore o non effettuato.

 

Il  lavoratore  chiamato per lo svolgimento di un lavoro  programmato,  in

giorno  non  lavorativo o di riposo settimanale o  festivo  ha  diritto  a

percepire, anche nel caso di prestazione effettiva inferiore alle  3  ore,

oltre  al  rimborso  delle spese di viaggio e al compenso  per  il  lavoro

straordinario, un'indennità pari alla normale retribuzione oraria  per  il

tempo mancante al raggiungimento delle 3 ore complessive.

 

Inoltre  il lavoratore che, non potendo svolgere il lavoro programmato  di

cui  sopra, venisse rinviato a casa dopo essersi presentato sul  posto  di

lavoro, ha diritto a percepire per il disagio un'indennità pari a 3 ore di

normale retribuzione e il rimborso delle spese di viaggio.

 

 

3. Dipendenti con funzioni direttive.

 

Le  Parti  si  danno atto che, nello stabilire le norme  sulla  disciplina

della  durata  del  lavoro ordinario e straordinario  non  hanno  comunque

inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dalle leggi vigenti in

materia,  con  particolare riferimento al RDL 15.3.23  n.  692  e  al  suo

regolamento applicativo RD 10.9.23 n. 1995.

 

Sono  quindi da considerare dipendenti con funzioni direttive,  non  tanto

tutti  coloro che sono inquadrati nelle categorie ASS, AS, A1S,  A1  bensì

chi  è  realmente  preposto alla direzione tecnica e amministrativa  della

azienda   o   di   un  reparto  di  essa  con  la  diretta  responsabilità

dell'andamento del servizio.

 

 

4. Turnisti.

 

L'orario  normale dei lavoratori turnisti è fissato in 40 ore settimanali,

anche se ripartibili su più settimane.

 

Le  Società, su richiesta delle rappresentanze sindacali e compatibilmente

con  le esigenze di servizio, stabiliranno una turnazione settimanale così

che  al  lavoratore vengano richieste prestazioni alternate  tra  mattino,

pomeriggio  e  notte,  impegnandosi altresì  a  far  in  modo  che  a  chi

sostituisce  un lavoratore nel turno di notte venga garantito un  adeguato

riposo fisiologico.

 

Qualora  eccezionalmente ciò non si verifichi e l'intervallo di  tempo  si

riduca a meno di 10 ore, viene corrisposta al lavoratore un'indennità pari

al  100%  della normale retribuzione oraria per ciascuna ora  mancante  al

raggiungimento delle 10, fatte salve le migliori condizioni in atto.

 

Il  lavoratore turnista richiamato in servizio per sostituzione  di  altro

personale  in  turno  ha diritto al rimborso delle  spese  documentate  di

trasporto che eventualmente sia costretto a sopportare in misura superiore

a  quelle  che avrebbe sostenuto in relazione al suo piano di turno  o  al

normale  orario settimanale. L'entità di tale rimborso è commisurata  alle

tariffe  dei mezzi pubblici, se esistenti, utilizzabili in relazione  alla

richiesta della prestazione, alle tariffe aziendali negli altri casi.

 

Le  parti  concordano inoltre che l'utilizzo delle giornate  di  riduzione

d'orario  per  il personale turnista - che rientrano a tutti  gli  effetti

nella  pianificazione  annua dell'orario di lavoro -  possa  avvenire,  su

richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio,

anche quando la prestazione richiesta è a giornata.

 

 

 

Art. 11 - Riposo settimanale, giorni festivi, riposi aggiuntivi

          e riduzione dell'orario di lavoro.

 

I)  Riposo settimanale.

 

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.

 

Come  previsto dalla legge, tale riposo può essere fissato anche in  altro

giorno della settimana, diventando quindi la domenica giorno lavorativo  a

tutti gli effetti e festivo il giorno di riposo, per le seguenti categorie

di lavoratori:

 

1)   addetti alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa,  dei

  canali di carico e scarico;

2)   addetti  all'esercizio delle centrali, delle stazioni e delle  cabine

  presidiate;

3)  addetti alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine.

 

A questi lavoratori dovrà essere garantito che il giorno di riposo, almeno

1  volta  ogni 4 settimane, cada di domenica; in caso contrario sarà  loro

dovuta  un'indennità  pari al 60% della retribuzione  giornaliera  per  la

domenica di cui sono stati privati.

 

Spetta  - nel caso in cui il giorno di riposo compensativo venga a  cadere

in  giorno  festivo  infrasettimanale - un'indennità pari  al  100%  della

retribuzione giornaliera.

 

Ai  lavoratori  che  siano normalmente addetti ad altre attività  tecniche

inerenti  agli  impianti  di cui ai commi precedenti  e  che  lavorano  di

domenica  -  per  essi  normale  giorno di  riposo  -  compete  lo  stesso

trattamento complessivo (riposo compensativo + maggiorazioni) previste dal

presente articolo.

 

Per  le  prestazioni lavorative pari o superiori a 4 ore,  effettuate  nel

normale  giorno  di  riposo settimanale, compete ai  lavoratori  un'intera

giornata  di  riposo compensativo, fermo restando il diritto al  pagamento

della  sola maggiorazione del 60% (75% per la notte) per le ore di  lavoro

effettivamente prestate.

 

 

II) Giorni festivi ed ex festività.

 

Sono  considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato

a  tutti gli effetti civili nonché la ricorrenza del S. Patrono del  luogo

in cui il dipendente lavora.

 

Nelle  località in cui tale ricorrenza coincida con un giorno riconosciuto

festivo, si procederà, in sede sindacale locale e una volta e per tutte, a

determinare un altro giorno di festa sostitutivo.

 

Qualora una delle festività sopra richiamate cadesse di domenica è  dovuta

al  lavoratore  1  giornata di retribuzione, restando  inteso  che  per  i

lavoratori  per  i  quali  è consentito il riposo  settimanale  in  giorno

diverso  dalla  domenica  tale trattamento verrà corrisposto  in  caso  di

coincidenza  delle festività di cui sopra con il giorno di riposo.  Nessun

compenso  aggiuntivo  è dovuto in caso di festività  infrasettimanali  non

lavorate.

 

In sostituzione delle festività soppresse dalla legge 5.3.77 n. 54 vengono

riconosciute 4 giornate di permesso retribuito all'anno.

 

Per le festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre viene corrisposto

lo  stesso  trattamento economico previsto per le festività che coincidono

con la domenica corrispondente a 1/26 della retribuzione globale mensile.

 

I  permessi  di  cui  sopra vengono maturati in  proporzione  ai  mesi  di

servizio  prestati  nell'anno considerando per intero i  periodi  di  mese

superiori a 15 giorni.

 

 

III) Riduzione dell'orario di lavoro.

 

A tutti i lavoratori non turnisti è riconosciuta una riduzione dell'orario

annuo pari a 76 ore. Per coloro che operano in turni continui avvicendati,

con  prestazioni alternate diurne e notturne, la riduzione dell'orario  di

lavoro è pari a 96 ore annue.

 

Per  le  aziende che praticano un orario di lavoro inferiore alle  40  ore

settimanali,  la  differenza viene assorbita mediante  la  detrazione  dal

monte ore annuo di riduzione, fatte salve le condizioni di miglior favore.

 

La  programmazione applicativa delle ore di cui sopra,  d'accordo  con  la

Rappresentanza  Sindacale  Unitaria,  o  in  assenza  di  questa  con   la

Rappresentanza Sindacale Aziendale, sarà attuata secondo le specificità di

ogni singola azienda/unità lavorativa.

 

 

IV)Permessi retribuiti speciali (add. centrali termiche o in caverna

   /turnisti / addetti a lavori su elettrodotti).

 

In  aggiunta  a  quanto  già previsto in tema di  definizione  e  gestione

dell'orario di lavoro:

 

A)   Ai  lavoratori che operano in Centrali termoelettriche in  condizioni

  di  particolare  gravosità o che operano normalmente  all'interno  delle

  centrali in caverna verranno concessi permessi giornalieri retribuiti in

  misura variabile da un minimo di 6 a un massimo di 10 giorni l'anno.

  La  valutazione  puntuale  dell'entità dei permessi  di  cui  sopra,  in

  funzione delle effettive condizioni di lavoro gravoso, è demandata  alla

  contrattazione aziendale.

 

B)   Ai  lavoratori  addetti a turni continui avvicendati con  prestazioni

  alternate  diurne  e notturne, spettano 8 giorni di permesso  retribuito

  all'anno. Se questi turnisti prestano la loro opera in centrali in caverna

  tali permessi possono raggiungere un massimo di 12 giorni l'anno.

  Tutti  i giorni di permesso retribuito, sia per i giornalieri sia per  i

  turnisti,  non potranno essere aggiunti ai periodi di ferie  e  dovranno

  essere  opportunamente distribuiti nel corso dell'anno  secondo  accordi

  con i lavoratori interessati.

 

C)   A  coloro  che eseguono lavori che comportino permanenza su  sostegni

  degli  elettrodi a tensione superiore a 60 KV, nei giorni  in  cui  sono

  addetti a tali lavori, sono concessi 2 intervalli giornalieri di riposo,

  cumulabili anche in un unico intervallo, di un quarto d'ora ciascuno.

 

 

 

Art. 12 - Ferie.

 

I  lavoratori hanno diritto a un periodo di riposo (ferie) con  decorrenza

della retribuzione e per un numero di giorni come di seguito specificato:

 

Lavoratori  con orario settimanale ripartito su 5 giorni e turnisti  su  6

giorni la settimana:

 

-    20  giorni  lavorativi - sabato escluso a tutti  gli  effetti  -  con

  anzianità di servizio fino a 8 anni compiuti;

-    1  giorno  ulteriore per ogni anno d'anzianità successivo fino  a  un

  massimo di 24 giorni. Fatte salve le condizioni di miglior favore.

 

La  scelta  dell'epoca di tale periodo di riposo sarà fatta accordando  le

esigenze di servizio con i desideri del lavoratore.

 

Non sono in ogni caso ammesse:

 

·   la rinuncia espressa o tacita alle ferie;

·   la non concessione;

·   la sostituzione con compenso monetario;

·   l'assegnazione durante il periodo di preavviso.

 

Solo  nel  caso  di  provate esigenze di servizio  o  del  lavoratore,  il

godimento delle fede può slittare fino al 30 aprile dell'anno successivo.

 

La   risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  per  qualsiasi  motivo,  non

pregiudica  il  diritto  alle ferie maturate in  proporzione  ai  mesi  di

servizio prestato.

 

Il  decorso  delle  fede si interrompe, sempre che il  lavoratore  ne  dia

tempestiva  comunicazione scritta all'Azienda per gli opportuni controlli,

nel  caso  di  malattia di durata non inferiore ai 4 giorni o di  ricovero

ospedaliero di almeno 48 ore intervenuti nel periodo delle ferie stesse.

 

Nel  corso  del    anno  solare di assunzione  saranno  accordati  tanti

dodicesimi  di ferie - detraibili dalle competenze di fine lavoro  per  la

parte  eventualmente  fruita  in più nel caso  di  risoluzione  prima  del

compimento  dell'anno  di servizio - quanti sono i mesi  dell'anno  stesso

intercorrenti  tra  la data di assunzione e il 31 dicembre  immediatamente

successivo.

 

 

 

Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno, a turni e in festività.

 

Salvo  giustificati  motivi di impedimento e nei limiti  consentiti  dalla

legge  e  dal  presente contratto, il lavoratore è tenuto  a  compiere  il

lavoro  straordinario, festivo, notturno. Tali prestazioni dovranno essere

disposte e autorizzate dalla Società.

 

1. Lavoro straordinario.

 

Si  considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre  i

limiti della durata dell'orario normale settimanale.

 

Il  ricorso  al  lavoro  straordinario, che non può essere  sostituito  da

altrettante  ore  di  riposo, deve avere carattere eccezionale  ed  essere

correlato   a   comprovate,   imprescindibili,   di   durata   temporanea,

imprevedibili   e   non  altrimenti  sopperibili,  esigenze   strettamente

attinenti alla regolarità del servizio elettrico.

 

Le  prestazioni  per  lavoro straordinario, che  saranno  contenute  entro

limiti  strettamente indispensabili, sono ammissibili nella misura di  120

ore annuali 'pro-capite' se rispondenti ad esigenze programmabili.

 

Le  ore  di  tale  natura,  ma eccedenti tale  limite,  daranno  titolo  a

corrispondenti  riposi  compensativi,  fermo  restando  il  diritto   alla

corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste.

 

Le  Aziende,  in  caso di grandi lavori di manutenzione che  prevedano  il

ricorso  al  lavoro  straordinario,  informeranno  in  via  preventiva  la

Rappresentanza Sindacale Unitaria o in assenza di questa la Rappresentanza

Sindacale  Aziendale, cui in ogni caso comunicheranno, mensilmente  e  per

singola  unità lavorativa, il numero delle ore di straordinario effettuate

nel mese precedente.

 

Ogni   ora  di  lavoro  straordinario  sarà  compensata  con  le  seguenti

maggiorazioni della retribuzione oraria:

 

·   se feriale 50%;

·    se  festiva  60%,  vale  a  dire compiuta in  domenica  o  in  giorno

  riconosciuto  festivo  per  i lavoratori  il  cui  giorno  di  riposo  è

  normalmente la domenica o compiuta - in relazione al turno di lavoro - in

  uno dei giorni considerati festivi (escluse le domeniche, eccezion fatta

  per la Pasqua) per i lavoratori cui è consentito il riposo settimanale non

  di domenica.

 

Ai  lavoratori  del gruppo "A" che non rientrano tra quelli  esclusi  -  a

norma  di  legge  -  dalla  limitazione  dell'orario  di  lavoro,  saranno

compensate  le  ore di straordinario richieste e regolarmente  autorizzate

dalla Direzione, secondo le modalità sopra citate.

 

Il  personale  avente  funzioni direttive - e come  tale  non  soggetto  a

limitazioni  d'orario - non ha diritto al compenso per le  ore  di  lavoro

straordinario,  tenendo  tuttavia conto,  in  sede  di  corresponsione  di

gratifiche   o   compensi  speciali,  della  loro  reale  prestazione   in

particolari e contingenti situazioni.

 

 

2. Lavoro notturno.

 

Si  considera lavoro notturno quello compiuto dal lavoratore tra le ore 20

e le ore 6 antimeridiane.

 

Per   ogni   ora  di  lavoro  notturno  effettivamente  prestata   saranno

corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria:

 

·   50% in regime di lavoro ordinario;

·   60% in regime di lavoro straordinario feriale;

·   75% in regime di lavoro straordinario festivo.

 

Al  personale addetto a servizi di sorveglianza e di guardia che presta la

propria opera esclusivamente di notte, in sostituzione del trattamento  di

cui  sopra,  spetta  un'indennità mensile pari al 5%  della  retribuzione,

indennità  che va corrisposta in misura proporzionale alle ore  di  lavoro

notturno  effettuate  per quei custodi e guardiani che  prestino  il  loro

normale lavoro in talune ore di notte.

 

 

3. Lavoro a turni.

 

A)  Turni continui avvicendati con prestazioni alternate

   (2 diurne e 1 notturna).

 

In  questo  caso i lavoratori, compresi gli addetti a servizi di custodia,

hanno  diritto  a  una maggiorazione pari all'11% del minimo  tabellare  e

dell'indennità di contingenza della categoria di appartenenza.

 

 

B) Turni di lavoro con solo 2 prestazioni diurne.

 

In questo caso i lavoratori hanno diritto a un'indennità mensile pari al:

 

·    5,5%  del  minimo  tabellare e dell'indennità  di  contingenza  della

  categoria di appartenenza;

·    3,6%  del  minimo  tabellare e dell'indennità  di  contingenza  della

  categoria  di  appartenenza in caso di turni con riposo  settimanale  di

  domenica.

 

Fatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore, ai lavoratori di  cui

al  presente punto B), impegnati in cicli di turno che prevedono il lavoro

domenicale, sarà corrisposta, in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra,

un'indennità - per le ore effettivamente prestate di domenica  -  pari  al

60% del minimo tabellare.

 

 

C) Normativa comune.

 

C1)Tutti  i  lavoratori  turnisti hanno diritto,  in  aggiunta  alle  loro

specifiche indennità e maggiorazioni retributive, al trattamento  previsto

per  la  generalità  dei  lavoratori  nel  caso  di  lavoro  notturno  e/o

straordinario.

 

C2)  A tutti i lavoratori turnisti - nel caso di assenza dal servizio  per

ferie, malattia, infortunio o altro motivo retribuito a norma di contratto

-  compete  la corresponsione della normale indennità turnisti di  cui  ai

punti  A)  e  B)  (%  su minimo e contingenza) per i turni  diurni  e  una

maggiorazione  pari al 35% della retribuzione oraria per le  ore  notturne

previste dal piano di turno.

 

C3)  Nel  caso in cui l'attività della centrale o del gruppo venga sospesa

nel  corso  del  mese,  ai  lavoratori addetti alle  centrali  termiche  e

idrauliche  che prestano servizio in turni continui avvicendati  diurni  e

notturni, sarà corrisposta:

 

·    per i primi 2 mesi l'indennità dell'11% già prevista al punto A) e la

  maggiorazione  del  35% sulla retribuzione oraria per  le  ore  notturne

  previste dal piano di turno;

·    per  i  successivi 2 mesi - eccezion fatta nel caso  di  assenze  per

  ferie, malattia o infortunio - l'indennità di cui al punto A) ridotta al

  5% e, immutata, la maggiorazione del 35%.

 

C4)  La  dizione  "prestazioni  diurne", per  i  lavoratori  turnisti,  fa

riferimento  al turno del mattino e del pomeriggio, ancorché esse  abbiano

inizio o termine in ore contrattualmente considerate notturne:

 

 

D) Chiarimenti finali.

 

Le  varie percentuali di maggiorazione previste dal presente articolo  non

sono  cumulabili, fatta eccezione per il trattamento per ore straordinarie

notturne festive (75% di maggiorazione per ogni ora) che in ogni caso  non

assorbe  le  indennità - turnisti di cui ai punti A e B del  punto  3  del

presente articolo.

 

Ai  lavoratori che siano chiamati a sostituire personale turnista  saranno

corrisposte  le  corrispondenti  indennità  proporzionate  ai  giorni   di

effettiva prestazione in turno.

 

Nei  casi  particolari di turni avvicendati - diversi da  quelli  previsti

dalla  normativa del presente contratto - la misura di eventuali ulteriori

indennità   aggiuntive   sarà  concordata  tra   Direzione   aziendale   e

Rappresentanza  Sindacale  Unitaria  o  in  assenza  di  queste   con   le

Rappresentanze Sindacali Aziendali.

 

 

4. Lavoro in giorno di festività.

 

Il lavoro prestato (festività lavorata), eccezionalmente o in relazione al

turno  di  lavoro,  in  giorno  festivo  che  non  sia  quello  di  riposo

settimanale  va compensato con la retribuzione oraria maggiorata  del  60%

(75%  se straordinario notturno) senza la concessione del giorno di  festa

sostitutivo.

 

 

 

Art. 14 - Reperibilità.

 

1. Definizione e articolazione.

 

In  relazione  alle  esigenze  di servizio, i  lavoratori  possono  essere

chiamati, mediante comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori  del

normale orario di lavoro.

 

A  tal fine essi sono tenuti a fornire alle competenti Direzioni aziendali

tutte le notizie utili affinché questa prestazione, ove richiesta, avvenga

sollecitamente.

 

A) Reperibilità mensile.

 

La  reperibilità può essere richiesta per l'intero mese - fatta  eccezione

per  i  giorni  di  riposo,  ferie, festività o a  fronte  di  particolari

necessità personali - in ragione di 6 giorni la settimana.

 

In questo caso - sempreché non ostino obiettive difficoltà ed eccettuati i

giorni riposo, ferie e festività - essa sarà richiesta a settimane alterne

contenendo tale impegno in 1 settimana su 4 laddove - a parità di  assetto

organizzativo - sia possibile distribuirlo su più lavoratori.

 

B) Reperibilità giornaliera.

 

La  reperibilità  può  essere  richiesta per  le  singole  giornate  della

settimana e precisamente:

 

·   per ciascuna delle 6 giornate di normale attività lavorativa;

·     per   il    giorno  della  settimana  nel  caso  di  distribuzione

  dell'orario settimanale su 5 giorni, anche in aggiunta - nel caso non vi

  sia  altro personale da rendere reperibile - a quella mensile di cui  al

  punto A;

·   per le giornate festive.

 

 

2. Trattamento.

 

Ai  lavoratori  cui  viene richiesta la reperibilità compete  un'indennità

mensile  pari al 13% del minimo tabellare e dell'indennità di  contingenza

della categoria B1.

 

La  predetta  indennità spetta in proporzione per i periodi  inferiori  al

mese per i quali viene effettivamente richiesta la reperibilità.

 

 

3. Trattamenti complementari e aggiuntivi.

 

Le  prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro

dal  personale  chiamato  a rendersi reperibile vanno  compensate  con  il

normale  trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne,  notturne,

festive).

 

Al  lavoratore  reperibile,  in  aggiunta  a  quanto  previsto  nei  punti

precedenti  del  presente articolo e in considerazione del  fatto  che  la

prestazione  di reperibilità avviene fuori dell'orario di lavoro,  vengono

riconosciuti questi ulteriori trattamenti:

 

a)   in  ore  comprese tra le 20 e le 6 e con l'esclusione di  coloro  che

  abitano nelle immediate vicinanze del posto di lavoro:

 

·     un  importo  forfettario  pari  al  100%  di  1  ora  della  normale

  retribuzione,  per  tener  conto  del tempo  di  viaggio  andata/ritorno

  occorrente per l'intervento e/o riunione;

·    se  la  prestazione è inferiore alle 3 ore e in aggiunta al  compenso

  per  il  lavoro straordinario compiuto, un'indennità pari  alla  normale

  retribuzione oraria maggiorata della percentuale prevista per il  lavoro

  straordinario relativamente, al tempo mancante al raggiungimento dell'ora

  superiore;

 

b)   il  rimborso  delle  spese  viaggio  -  rapportate  al  tipo  e  alla

  cilindrata del mezzo utilizzato - per i chilometri effettivamente percorsi

  andata/ritorno sulla base di "compensi chilometrici" aziendali qualora non

  esistano   mezzi   pubblici  in  grado  di  garantire  la   tempestività

  dell'intervento.

 

Al  lavoratore "reperibile" che presta la sua opera per un numero  di  ore

pari  o  superiore a 8 nel 6° giorno della settimana o in  giorno  festivo

sarà  corrisposta l'indennità di reperibilità spettante nella  misura  dei

2/3.

 

L'indennità di reperibilità mensile continuerà ad essere erogata,  con  le

stesse  modalità  e  nella stessa misura, anche  nei  periodi  di  assenza

retribuita.

 

L'alloggio concesso ai lavoratori, ai quali è richiesta la reperibilità  e

il  cui uso esclude la corresponsione dell'indennità mensile, è quello che

consente loro di abitarvi con il proprio nucleo familiare.

 

In  tema  di  reperibilità  sono comunque fatti  salvi  eventuali  accordi

aziendali che prevedano condizioni di miglior favore.

 

 

 

Capitolo 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 15 - Elementi della retribuzione e modalità di corresponsione.

 

La retribuzione è composta dalle seguenti voci:

 

·    stipendio  o  paga  (minimo  contrattuale,  supplementi  dei  minimi,

  aumenti d'anzianità, livelli salariali di livello, livelli di funzione ed

  eventuali aumenti di merito);

·     indennità   di   contingenza  (nel  rispetto  di   quanto   previsto

  nell'accordo interconfederale del 31.7.92).

 

Elementi aggiuntivi della retribuzione sono:

 

·   13ª e 14ª mensilità;

·    compensi  per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo  e  a

  turni;

·      eventuali    indennità    erogate   per   specifiche    circostanze

  (reperibilità...);

·   Elemento Distinto della Retribuzione (EDR);

·   premio di produzione;

·   assegni 'ad personam' o altre voci aventi carattere continuativo.

 

La  retribuzione,  come  sopra definita nelle  sue  parti  costitutive  ed

aggiuntive, si intende al lordo delle imposte e delle trattenute di  legge

e di contratto e sarà corrisposta a mensilità posticipate.

 

 

 

Art. 16 - Minimi contrattuali e categorie di funzione.

 

Gli  importi  mensili dei minimi di stipendio e paga  sono  riportati,  in

entità e decorrenza, nell'allegata tabella A.

 

Al  livello  dei  Quadri  viene riconosciuto -  per  14  mensilità  -  uno

specifico   elemento  in  cifra  fissa  in  aggiunta  alla   retribuzione,

denominato "livello di funzione" come di seguito specificato:

 

QUADRO QM1: £. 440.000

QUADRO QM2: £. 210.000

 

 

 

Tabella A

 

MINIMI MENSILI DI STIPENDIO E PAGA DAL 1° gennaio 1998

 

livelli    1.1.98

    

QM1      2.730.000

QM2      2.570.000

ASS      2.380.000

AS       2.185.000

A1S      2.070.000

A1       1.950.000

BSS      1.830.000

BS       1.725.000

B1S      1.618.000

B1       1.518.000

B2S      1.380.000

B2       1.240.000

CS       1.035.000

C1         882.000

C2         767.000

 

 

 

Art. 17 - Supplementi dei minimi e scatti di anzianità.

 

Il  lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato

calcolato  sulla  base della data di assunzione e con  decorrenza  dal 

giorno  del  mese  immediatamente successivo, alla  corresponsione  di  un

aumento retributivo mensile, in cifra fissa e riparametrato per categoria,

come di seguito indicato:

 

- Primi 2 bienni d'anzianità:

 

Al  compimento  del 1° e 2° biennio d'anzianità sarà corrisposto  ad  ogni

lavoratore un importo a titolo di supplemento dei minimi.

 

I  supplementi dei minimi - che sono pari al 6% del minimo della categoria

di inquadramento di ciascun lavoratore e dell'indennità di contingenza non

conglobata  in atto al 31.12.78 (£. 105.116 lorde mensili)  e  che  quindi

vengono  ricalcolati al variare dei minimi - sono riportate  nell'allegata

tabella.

 

In  caso di passaggio di categoria il lavoratore ha diritto al supplemento

corrispondente al nuovo livello di inquadramento.

 

 

- Dal 3° biennio d'anzianità:

 

Dal  3° biennio d'anzianità il lavoratore ha diritto a un aumento biennale

(scatto  d'anzianità),  secondo le regole poste in  premessa  al  presente

articolo  e  gli importi sotto indicati, fino a raggiungere la percentuale

massima  del  32%  del  proprio minimo di categoria  e  dell'indennità  di

contingenza  non  conglobata in atto al 31.12.78. La parametrazione  degli

scatti d'anzianità è la seguente:

 

 

categoria  importo

    

QM1         94.900

QM2         89.700

ASS         83.400

AS          77.100

A1S         73.300

A1          69.200

BSS         65.300

BS          61.900

B1S         58.400

B1          55.100

B2S         50.600

B2          46.100

CS          39.300

C1          34.200

C2          30.500

 

Nei  passaggi di categoria il lavoratore manterrà l'importo in cifra degli

scatti  maturati precedentemente. Tale importo, ai fini del raggiungimento

della  percentuale  massima del 32% di cui sopra, sarà tradotto,  all'atto

del   passaggio   di  livello,  nella  nuova  percentuale   corrispondente

all'ammontare complessivo del minimo del nuovo livello e dell'indennità di

contingenza non conglobata in atto al 31.12.78.

 

Tale meccanismo di riproporzionamento della percentuale sarà applicato  in

ogni caso di variazione dei minimi.

 

In  caso  di  risoluzione del rapporto di lavoro con diritto  a  pensione,

ognuna  delle 6 mensilità di retribuzione antecedenti alla data  di  detta

risoluzione  si intende aumentata dell'importo dei ventiquattresimi  dello

scatto  d'anzianità  afferenti  a ciascuna  delle  mensilità  stesse,  con

liquidazione da effettuarsi con le competenze di fine rapporto.

 

Tale   importo  non  darà  luogo  ad  alcun  conguaglio  retributivo   per

qualsivoglia altro titolo di legge e di contratto.

 

 

SUPPLEMENTI MINIMI - Dal 1° gennaio 1998

 

livelli  1° suppl. 2° suppl.

   

QM1       170.100   340.200

QM2       160.500   321.000

ASS       149.100   298.200

AS        137.400   274.800

A1S       130.500   261.000

A1        123.300   246.600

BSS       116.100   232.200

BS        109.800   219.600

B1S       103.400   206.800

B1         97.400   194.800

B2S        89.100   178.200

B2         80.700   161.400

CS         68.400   136.800

C1         59.200   118.400

C2         52.300   104.600

 

 

 

Art. 18 - Retribuzione oraria e giornaliera.

 

Lo  stipendio  o  paga  oraria si ottiene dividendo lo  stipendio  o  paga

mensile per 167.

 

Lo  stipendio o paga giornaliera si ottiene dividendo lo stipendio o  paga

mensile per 26.

 

Per   determinare  il  valore  orario  e  giornaliero  dell'indennità   di

contingenza  si divide l'indennità di contingenza mensile, rispettivamente

per 172,9 e per 26.

 

 

 

Art. 19 - Mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima).

 

L'Azienda  entro le scadenze di seguito indicate corrisponderà 2 mensilità

aggiuntive  entrambe pari alla retribuzione mensile lorda  composta  dagli

elementi di cui al comma 1 dell'art. 15 del presente contratto.

 

Esse  saranno  erogate rispettivamente a dicembre, entro Natale  (13ª)  ed

entro il mese di luglio (14ª).

 

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno o

nel  caso  di  assenza non retribuita, il lavoratore ha  diritto  a  tanti

dodicesimi dell'ammontare di tali mensilità quanti sono i mesi  interi  di

servizio  prestato,  computando  come mese  intero  la  frazione  di  mese

superiore a 15 giorni.

 

 

 

Art. 20 - Premio di risultato.

 

Nel  ribadire  il  comune  intento di garantire il miglioramento  continuo

della  produttività tecnico-economica e della competitività delle Aziende,

le  Parti  concordano  (nello  spirito di quanto  previsto  sull'argomento

dall'accordo interconfederale 23.7.93) di istituire a livello  di  singola

azienda un PREMIO DI RISULTATO con le caratteristiche già esposte al punto

B) dell'art. 2 del presente contratto.

 

Per  sua  natura  tale Premio non costituisce base di calcolo  per  alcuno

istituto contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e  non

è utilmente considerabile ai fini contributivo-pensionistici salvo diversa

disposizione di legge.

 

 

 

Art. 21 - Indennità varie - premi - rimborsi spese - sussidi sanitari.

 

1. Indennità di cassa o maneggio denaro.

 

Ai   cassieri  che  abbiano  continuativamente  maneggio  di  denaro   con

responsabilità  diretta  in  casso di errore  finanziario,  è  corrisposta

un'indennità mensile dal 3% al 5% della retribuzione mensile.

 

L'indennità  di  cassa  spetta  anche al  lavoratore  che,  pur  svolgendo

prevalentemente altre mansioni, abbia frequente maneggio o  responsabilità

di  denaro.  L'importo  mensile verrà proporzionato  per  le  giornate  di

effettiva prestazione e responsabilità.

 

Le  eventuali e adeguabili nel tempo somme richieste dall'Azienda a titolo

di cauzione dovranno essere depositate presso un istituto di credito e gli

interessi relativi spetteranno al lavoratore stesso.

 

 

2. Premi di nuzialità, natalità e anzianità.

 

Sono  fatte  salve  le eventuali regolamentazioni in  atto  nelle  singole

aziende.

 

 

3. Rimborsi spese per istruzione figli.

 

Per garantire un sostegno economico a quei lavoratori che, in mancanza  di

scuole  nelle loro località di residenza, iscrivono i loro figli  altrove,

le  Società  corrisponderanno loro i seguenti importi  mensili  lordi  per

ognuno  dei figli effettivamente a carico e per la durata di ciascun  anno

scolastico o accademico:

 

·    £.  18.000  per  un  periodo  massimo  di  5  anni  per  l'istruzione

  elementare;

·     £.   40.000   per  un  periodo  massimo  di  8  anni   relativamente

  all'istruzione secondaria di 1° e 2° grado;

·    £.  60.000  per  un  periodo  massimo  di  6  anni  per  l'istruzione

  universitaria.

 

Gli importi così stabiliti saranno erogati anche nei seguenti casi:

 

¨    iscrizione a una scuola privata legalmente riconosciuta o  pareggiata

  in mancanza di una scuola pubblica nella località di residenza;

¨    iscrizione a una scuola privata legalmente riconosciuta o  pareggiata

  di    grado  di tipo diverso da quelle pubbliche esistenti  sia  nella

  località  di  residenza,  sia altrove (solo  conseguendo  la  promozione

  nell'anno scolastico di riferimento).

 

 

Chiarimenti a verbale.

 

A)   Agli  effetti della corresponsione del rimborso spese per  istruzione

  figli, la durata convenzionale dell'anno scolastico o accademico è di  8

  mesi  (9  mesi per elementari, medie, medie superiori quando i corsi  si

  concludono con esami obbligatori).

 

B)   Per gli studenti universitari il rimborso - erogabile per i soli anni

  di  durata  del  piano di studi previsto dallo statuto della  facoltà  e

  comunque alla fine di ogni anno accademico - sarà concesso se lo studente

  supera, nell'anno considerato, un numero di esami pari a quello previsto

  dal  piano  di studio approvato oppure se supera l'80% del numero  degli

  esami  previsto  con una votazione media non inferiore a  27/30  (e  con

  nessuna votazione inferiore a 24/30).

 

Per  conseguire  il rimborso spese per il successivo anno di  corso  deve,

ovviamente,  essere stato superato il numero totale degli  esami  previsto

per il precedente anno dal piano di studio seguito.

 

 

4. Indennità guida.

 

Nei  particolari casi in cui i lavoratori non autisti siano anche  tenuti,

nell'espletamento  del  proprio lavoro, a guidare automezzi  di  proprietà

aziendale  per  la cui conduzione è richiesto il possesso  di  patente,  è

dovuta  un'indennità da concordarsi tra la Direzione della  Società  e  le

competenti Rappresentanze Sindacali dei lavoratori.

 

 

5. Trasferta.

 

Al   lavoratore   in  trasferta  per  motivi  di  servizio  esplicitamente

autorizzati spetta:

 

·    il  rimborso delle spese di viaggio e un'indennità pasto di £. 15.000

  se il rientro avviene nella stessa giornata;

·   un'indennità di trasferta di £. 60.000 in caso di pernottamento.

 

Per  trasferte  della  durata superiore a 1 mese possono  essere  pattuite

condizioni particolari, condizioni che dovranno essere concordate  con  la

RSU  nel caso di coinvolgimento di gruppi di lavoratori appartenenti  alla

stessa unità operativa.

 

 

6. Sussidi sanitari.

 

Nelle  aziende  che  già  attuano iniziative  o  interventi  di  carattere

sanitario  e  per quelle che dovessero decidere al riguardo,  fatto  salvo

quanto   contenuto  in  quella  sede  e  nel  rispetto  delle  leggi   che

regolamentano  la  materia, il contributo per  ogni  lavoratore  sarà  non

inferiore a £. 50.000 annue.

 

 

Dichiarazione a verbale in tema di sussidi sanitari.

 

Al  fine  di favorire il migliore impiego delle risorse che nelle  aziende

verranno   destinate   all'istituto,  nel  rispetto  delle   disponibilità

concordate  a  livello  nazionale, nell'ambito  dell'osservatorio  di  cui

all'art.  1  del presente contratto, verranno studiate soluzioni  tecniche

che le parti potranno eventualmente utilizzare nelle singole realtà.

 

Detto  lavoro  di studio dovrà completarsi entro la vigenza  del  presente

contratto.

 

 

 

Art. 22 - Trasferimento.

 

Il  trasferimento  di un lavoratore può avvenire per motivate  ragioni  di

servizio o su richiesta dello stesso accolta dall'Azienda. Nel disporre il

trasferimento,  la  Direzione competente, nel curarsi di  contemperare  le

esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratore, cercherà di

sopperire  a questa esigenza mediante l'utilizzo di lavoratori disposti  a

trasferirsi volontariamente.

 

Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con congruo preavviso

comunque   non  inferiore  ai  30  giorni.  Entro  10  giorni  da   questa

comunicazione il lavoratore - eventualmente assistito dalla  RSU/OS  -  ha

facoltà  di  opporsi. Entro 20 giorni da questa opposizione, la  Direzione

valuta  -  in  contraddittorio con l'interessato  eventualmente  assistito

dalla  RSU/OS  le considerazioni da lui esposte e decide  sul  merito  del

provvedimento.

 

In  caso di trasferimento collettivo, vale a dire di gruppi di lavoratori,

la  Direzione  ne darà comunicazione alla RSU/OS con congruo e  tempestivo

preavviso  al  fine  di  esaminare congiuntamente gli  eventuali  problemi

connessi.

 

Il  lavoratore che risolve il rapporto di lavoro per mancata  accettazione

del trasferimento ha diritto al preavviso.

 

Il lavoratore trasferito in altro comune:

 

a)   conserva  il  trattamento  economico goduto precedentemente,  escluse

  tutte  le  competenze, anche in natura, legate a condizioni locali  o  a

  particolari prestazioni presso l'unità di provenienza;

b)   ha  diritto al rimborso delle spese di viaggio per sé e per i  propri

  familiari  nonché  delle  spese  di trasporto  degli  effetti  familiari

  (mobilio,   bagagli,  ecc.)  comprensive  degli  eventuali   oneri   per

  assicurazione  sul  rischio connesso, previ  opportuni  accordi  con  la

  Società;

c)   ha diritto al rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo

  di  indennizzo  per  anticipata risoluzione  del  contratto  di  affitto

  registrato.

 

Al  lavoratore  trasferito a sua domanda compete solo  il  rimborso  delle

spese  di  viaggio e di trasporto come definito al punto b)  del  presente

articolo.

 

Ai   fini   del   presente   articolo  non  è  considerato   trasferimento

l'assegnazione presso la sede legale o uffici amministrativi e tecnici.

 

 

 

Art. 23 - Mensa - alloggio - vestiario - energia elettrica.

 

1. Mensa.

 

Per   la  mensa  e  le  convenzioni  ad  essa  riconducibili  valgono   le

regolamentazioni esistenti a livello di singola azienda/unità lavorativa.

 

 

2. Alloggio.

 

Quando  l'alloggio viene fornito dalla Società in relazione alle  esigenze

di servizio e alla necessità di reperibilità richiesta (eccezion fatta per

i giorni di riposo settimanale, ferie, festività o per casi di particolare

necessità)  l'assegnazione è senza oneri per il lavoratore,  nel  rispetto

secondo  le deposizioni previste dalla legislazione fiscale e contributiva

vigente.

 

Le  spese correnti di gestione (manutenzione ordinaria, acqua, luce,  gas,

telefono, ... ) sono comunque a carico del lavoratore.

 

Questa  assegnazione o altre eventuali assegnazioni a costi ridotti  hanno

termine  sia  con  la risoluzione, per qualsiasi causa,  del  rapporto  di

lavoro sia con il mutamento della natura e/o del luogo delle prestazioni.

 

 

3. Vestiario.

 

La  Società  terrà in dotazione individuale o fornirà senza oneri  per  il

lavoratore:

 

·    impermeabili  per  tutti  coloro, tecnici compresi,  la  cui  normale

  attività li costringa a lavorare all'aperto e anche sotto la pioggia;

·   soprascarpe e/o stivaloni per chi lavora in zone paludose o simili;

·    tute estive o invernali (in 1 o 2 pezzi e in ragione di 3 ogni 2 anni

  salvo maggiori occorrenze legate al particolare compito svolto) o camici

  ai lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario;

·    scarpe da montagna per i guardafili che svolgono la loro attività  in

  zone di montagna o in zone simili per natura aspra e rocciosa;

·   1 giacca invernale agli autisti di autocarro e ai motociclisti;

·    l'uniforme,  quando  ne  viene  prescritto  l'uso,  ai  portieri,  ai

  fattorini e agli autisti di vettura;

·   il berretto ai lavoratori tecnici.

 

 

4. Energia elettrica.

 

Il   beneficio   della  riduzione  dell'80%  sulle  tariffe   di   vendita

dell'energia  elettrica per gli usi familiari non  verrà  riconosciuto  ai

lavoratori assunti dalla data di stipula del presente contratto.

 

Ai  dipendenti  che  ancora beneficiano di tale  istituto,  nelle  diverse

misure  stabilite  dai precedenti contratti, le singole  Aziende  potranno

erogare, mediante accordo con le organizzazioni sindacali e/o RSU,  quanto

spettante mediante l'individuazione di un importo annuo forfettario

regolarmente assoggettato a ritenute fiscali e contributive.

 

 

 

Capitolo 6  - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO

 

Art. 24 - Assenze.

 

Tutte  le  assenze  debbono essere comunicate dal  lavoratore  all'Azienda

entro  il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza

stessa, salvo il caso di impedimento per cause di forza maggiore.

 

 

 

Art. 25 - Permessi e brevi congedi.

 

Le  Aziende  possono accordare al lavoratore, che ne faccia richiesta  per

sue giustificate esigenze, permessi e brevi congedi non retribuiti.

 

In  occasione di eventi di carattere familiare e personale di  particolare

importanza,  concordati aziendalmente, potranno essere  concessi  permessi

retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie.

 

Per  quanto  riguarda  i  permessi, retribuiti e  non  retribuiti,  per  i

lavoratori  chiamati  a funzioni pubbliche elettive si  fa  riferimento  a

quanto  previsto  sull'argomento  dalle  leggi  vigenti,  con  particolare

riferimento   alla  legge  27.12.85  n.  816  e  successive  modifiche   e

integrazioni.

 

 

 

Art. 26 - Congedo matrimoniale.

 

In  occasione  del matrimonio il lavoratore ha diritto  a  un  periodo  di

congedo  pari a 15 giorni consecutivi di calendario a partire  dal  giorno

del  matrimonio stesso, non computabile come ferie e con decorrenza  della

retribuzione.

 

Rimane  l'obbligo  del  lavoratore  di esibire,  alla  fine  del  congedo,

regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione del matrimonio.

 

 

 

Art. 27 - Aspettativa.

 

Al  lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi  che  valuterà

l'azienda  e purché questo non rechi nocumento all'andamento del servizio,

un  periodo  di aspettativa fino al massimo di 1 anno senza  diritto  alla

retribuzione né decorrenza dell'anzianità.

 

 

 

Art. 28 - Servizio militare.

 

Per  adempiere  agli  obblighi  di  leva  (servizio  militare  o  servizio

sostitutivo civile) o per richiamo alle armi viene sospeso il rapporto  di

lavoro con diritto alla conservazione del posto e ai trattamenti economico

-normativi previsti dalle leggi vigenti.

 

Detto  periodo, non utile ai fini del trattamento di fine rapporto,  viene

computato agli effetti degli istituti contrattuali connessi all'anzianità.

 

 

 

Art. 29 - Maternità.

 

Valgono  le  vigenti disposizioni di legge, sia per gli aspetti  normativi

sia   per   gli   aspetti  economico-previdenziali,  sulla  tutela   delle

lavoratrici madri.

 

Riconoscendo il valore sociale della maternità, le Aziende garantiranno:

 

a)   per  il  periodo  (5 mesi) di assenza obbligatoria per  gravidanza  e

  puerperio,  la  corresponsione  del  100%  della  normale  retribuzione,

  calcolata  sulla  base  di quella del mese precedente  l'astensione  dal

  lavoro;

b)   per  il  periodo  di  assenza sia obbligatoria  sia  facoltativa  per

  gravidanza e puerperio, la copertura previdenziale mediante il versamento

  dei contributi al Fondo di Previdenza Elettrici.

 

 

 

Art. 30 - Malattia e infortunio.

 

A) Comunicazione dell'assenza.

 

L'incapacità   lavorativa  per  malattia  deve   essere   comunicata   dal

lavoratore,  salvo i casi di giustificato impedimento,  entro  il  normale

orario di lavoro del 1° giorno di assenza.

 

Il  lavoratore deve consegnare o far pervenire all'Azienda,  entro  il 

giorno  dall'inizio  dell'assenza o dal  proseguimento  della  stessa,  il

certificato medico attestante lo stato di malattia.

 

 

B) Controlli.

 

È   facoltà  della  Società  far  constatare  in  qualsiasi  momento  tale

incapacità  lavorativa  da  parte  dei  competenti  organi  del   Servizio

Sanitario Nazionale nei termini e secondo le modalità previste dalle leggi

vigenti.

 

Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari di controllo, fermo restando

quanto  disposto  dall'art. 5 della legge n. 300/70, le  parti  concordano

che:

 

·    la  visita  medica di controllo potrà essere effettuata  entro  fasce

  orarie di reperibilità del lavoratore dalle 10,00 alle 12.00 e dalle 17.00

  alle 19.00 di tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi;

·    sono fatte salve le eventuali documentali necessità di assentarsi dal

  domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per

  le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione

  all'Azienda.

 

Per eventuali ricorsi si fa riferimento alle norme vigenti.

 

Il lavoratore che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba

trasferirsi in località diversa della sua abituale residenza,  deve  darne

tempestiva  e  preventiva  comunicazione  all'Azienda  per  gli  opportuni

controlli.

 

Inoltre  l'Azienda  può far constatare - da parte di Enti  pubblici  o  di

istituti  specializzati di diritto pubblico - la capacità  lavorativa  del

dipendente al rientro al lavoro dopo un periodo di infortunio o  malattia.

L'esito  sarà comunicato per iscritto al lavoratore da parte dell'Azienda.

Entro  3 giorni da questa comunicazione, nel caso di disaccordo tra medico

di  fiducia  del  lavoratore e su richiesta del  lavoratore  stesso,  sarà

nominato di comune accordo tra Azienda e dipendente un "terzo" medico.

 

Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio, tale

periodo  fa  parte  a tutti gli effetti - anche economici  -  dei  termini

stabiliti per il diritto alla conservazione del posto.

 

Se  la  decisione  definitiva  del  "terzo"  medico  attesta  la  capacità

lavorativa   della   persona  non  si  applicano  le  decurtazioni   della

retribuzione previste. Nell'attesa della decisione definitiva, il rapporto

di  lavoro  rimane sospeso per il periodo eccedente rispetto a quello  per

cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, ma nel caso  di

decisione  definitiva  attestante  la ritrovata  capacità  lavorativa  del

lavoratore  sarà reintegrata la retribuzione per tutto questo  periodo  di

sospensione.

 

 

C) Trattamento economico.

 

Al  lavoratore,  non  in  prova, assente per  malattia  viene  corrisposta

l'intera retribuzione per un periodo di 12 mesi.

 

Nel  caso  di  assenze  per  malattie  oncologiche,  distrofia  muscolare,

sclerosi   multipla,  morbo  di  Cooley  o  per  degenza  ospedaliera   la

retribuzione  verrà corrisposta in misura intera fino a un massimo  di  18

mesi e al 70% per ulteriori 6 mesi.

 

Quando l'assenza è dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia contratta a

causa  di  servizio,  la retribuzione intera spetta sino  alla  guarigione

clinica.

 

Quanto  il lavoratore abbia diritto a percepire per atti assicurativi,  di

previdenza  o assistenziali, anche di legge, sarà computato in  conto  del

trattamento  di  cui  sopra  fino  al limite  dell'intera  retribuzione  e

l'eventuale eccedenza sarà trattenuta dall'Azienda.

 

 

D) Conservazione del posto.

 

Nel  caso di assenza per malattia il lavoratore, non in prova, ha  diritto

alla  conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi.  La  malattia

che  interviene non oltre 30 giorni dalla cessazione della  precedente  si

considera prosecuzione a tutti gli effetti del periodo di malattia.

 

Nel  computo  del  predetto periodo di 12 mesi non si  terrà  conto  delle

assenze  dovute  a  malattie  oncologiche, distrofia  muscolare,  sclerosi

multipla, morbo di Cooley o a degenza ospedaliera.

 

In  caso di più assenze imputabili a una pluralità di episodi morbosi,  il

diritto  alla  conservazione del posto viene garantito - indipendentemente

dalla durata dei singoli intervalli tra una malattia e l'altra - fino a un

massimo  di  18 mesi (24 mesi nel caso di malattie oncologiche,  distrofia

muscolare, sclerosi multipla, morbo di Cooley, TBC) nell'arco temporale di

36  mesi,  escluse  le  degenze  ospedaliere  pari  ad  almeno  15  giorni

consecutivi.

 

Superati  i  12, 18 o 24 mesi di cui sopra, al lavoratore  che  ne  faccia

richiesta  potrà essere concesso un periodo di aspettativa non  retribuita

fino a un massimo di 12 mesi.

 

Qualora l'assenza per malattia si protragga ulteriormente - e quindi oltre

agli  eventuali  12 mesi di aspettativa aggiuntivi ai 12,  18  o  24  mesi

previsti  -  non consentendo al lavoratore di riprendere il  servizio,  il

rapporto  di lavoro può essere risolto o su iniziativa dell'Azienda  o  su

richiesta del lavoratore.

 

In entrambi i casi il lavoratore ha diritto alle normali indennità di fine

lavoro, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

 

La  risoluzione  del rapporto di lavoro trascorsi i termini  suddetti  può

anche non avvenire e in questo caso il rapporto di lavoro, oltre a non dar

luogo  a  retribuzione alcuna, rimane sospeso anche se tale  periodo  sarà

utile ai fini della maturazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

 

 

E) Situazioni particolari.

 

Ai   lavoratori   sottoposti   a  dialisi  verranno   concessi,   per   la

somministrazione  delle terapie collegate a questa particolare  patologia,

tutti  i  permessi necessari allo scopo, retribuiti ed esclusi dal computo

dei  periodi  di  conservazione  del  posto  come  definiti  dal  presente

articolo.

 

 

F) Infortuni sul lavoro dipendenti non soggetti ad obblighi INAIL.

 

Le aziende provvederanno ad assicurare i lavoratori tecnici e il personale

amministrativo  non  assicurato  INAIL.  L'assicurazione  aziendale  dovrà

prevedere come minimo le seguenti indennità:

 

·   5 volte la retribuzione annua in caso di morte;

·   6 volte la retribuzione annua in caso di invalidità permanente;

·   l'applicazione delle tabelle INAIL in caso di invalidità parziale.

 

 

 

Art. 31 - Diritto allo studio.

 

Ai  lavoratori studenti che frequentino corsi per il conseguimento di  una

laurea,  di  un  diploma  o di una licenza (scuole  biennali  o  triennali

successive alla scuola dell'obbligo) verranno concessi permessi retribuiti

in misura da concordarsi aziendalmente.

 

 

 

Art. 32 - Lavoratori  sottoposti a procedimento penale per reati  commessi

          all'espletamento delle mansioni ad essi affidate.

 

Nel  caso  di interruzione del servizio dovuta a privazione della  libertà

personale  del  lavoratore  sottoposto a  procedimento  penale  per  reati

commessi all'espletamento delle sue mansioni, l'Azienda, ove non ricorrano

gli  estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi  dell'art.

42   del   presente  contratto,  garantiranno  al  lavoratore  la  normale

retribuzione per tutta la durata dell'interruzione del servizio.

 

Il  lavoratore  è  tenuto a mettersi a disposizione dell'Azienda  entro  8

giorni dal momento in cui avrà riacquistato la libertà personale. A favore

dei  predetti lavoratori, salvo i casi di dolo o colpa grave degli stessi,

l'Azienda fornirà a proprio carico l'assistenza legale.

 

Il   lavoratore,   qualora   non  ritenga  di  avvalersi   dell'assistenza

dell'Azienda, potrà farsi assistere da un legale di sua fiducia, con onere

a carico dell'Azienda nei limiti delle tariffe professionali.

 

Rimane  comunque  impregiudicato il diritto dell'Azienda di  adottare  gli

opportuni   provvedimenti  in  conseguenza  del  passaggio  in   giudicato

dell'eventuale sentenza di condanna che sarà pronunciata nei confronti del

lavoratore.

 

 

 

Art. 33 - Lavoratori chiamati in giudizio quali testi.

 

In  caso  di  assenza  a seguito di chiamata quale teste  in  procedimenti

civili o penali correlati a cause di servizio e su richiesta dell'Azienda,

il lavoratore ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione e al

pagamento delle eventuali spese di viaggio - vitto - pernottamento secondo

le modalità stabilite dall'apposito articolo del presente contratto.

 

 

 

Art. 34 - Volontariato.

 

Ai  lavoratori  "volontari in servizio civile" che intendono  prestare  la

loro  opera  nei  Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto  dalla

normativa  vigente  in  materia e in particolare dalle  leggi  n.  49  del

26.2.67  e  n.  266  del  11 agosto, le Aziende,  compatibilmente  con  le

esigenze  di  servizio, potranno concedere periodi di  aspettativa  -  non

retribuita e senza decorrenza d'anzianità a tutti gli effetti - di  durata

anche  superiore  a  1  anno  fino a un  massimo  di  2  anni  salvo  casi

particolari ed eccezionali.

 

Per  quanto  riguarda  i  lavoratori volontari impegnati  in  attività  di

Protezione Civile o in operazioni di soccorso alpino e speleologico si  fa

riferimento  a quanto espressamente previsto dalle norme che  disciplinano

la materia e in particolare dal DPR 21.9.94 n. 613, dalla legge n. 162 del

18.2.92 e dal DM 24.3.94 n. 379 applicativo della stessa.

 

 

 

Art. 35 - Portatori di handicap.

 

Per quanto concerne i portatori di handicap si fa riferimento all'art.  33

della  legge 5.2.92 n. 104 ("Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione

sociale  e  i  diritti delle persone handicappate"), il cui  contenuto  si

intende integralmente richiamato.

 

 

 

Capitolo 7 - AMBIENTE E SICUREZZA DEL LAVORO

 

Art. 36 - Tutela delle condizioni di lavoro.

 

Impegno  delle  Parti è perseguire il continuo miglioramento dell'ambiente

di  lavoro  garantendo la tutela della salute e dell'integrità fisica  dei

lavoratori.

 

Per  una  reale  concretizzazione dei principi sopra esposti  e  per  dare

pratica  attuazione  a  quanto  previsto  dalle  normative  vigenti,   con

particolare  accento su quanto previsto dalla legge n. 300 del  20.5.70  e

dal  D.lgs. n. 626 del 19.9.94 che recepisce direttive comunitarie in tema

di  miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul  luogo

di  lavoro, si rinvia alla sede aziendale e alle disposizioni ivi previste

per  la  generalità  dei  dipendenti.  Le  intese  e  le  regolamentazioni

aziendali in materia faranno così riferimento a quanto previsto dal capo V

- Consultazione e partecipazione dei lavoratori - del D.lgs. n. 626/94.

 

 

 

Art. 37 - Formazione professionale.

 

Premesso  che  tutte  le  ragioni  di  addestramento  e  formazione   sono

finalizzate   all'arricchimento  e  all'aggiornamento   delle   conoscenze

professionali  inerenti le mansioni svolte, tenuto  conto  della  continua

evoluzione  tecnologica  del settore e della  necessità  di  una  costante

revisione  delle  conoscenze individuali, le Aziende realizzeranno  idonee

iniziative teorico - pratiche per consentire:

 

·   un efficace inserimento di tutti i neo-assunti;

·    un  proficuo  aggiornamento dei lavoratori  in  servizio  per  quanto

  concerne temi quali la sicurezza, nuove metodiche di lavoro, automazione

  dei processi;

·      un    pronto   inserimento   nelle   nuove   mansioni   a   seguito

  dell'avvicendamento.

 

Sull'argomento e sui diritti/doveri del rappresentante per la sicurezza  e

dei   lavoratori  si  rimanda  a quanto sull'argomento disposto dal D.lgs.

n. 626/94.

 

 

 

Capitolo 8 - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

 

Art. 38 - Doveri del lavoratore.

 

Il  lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla

esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:

 

·    rispettare  l'orario di lavoro e adempiere alle formalità  prescritte

  dalla Società per il controllo delle presenze;

·    dedicare  attività  assidua e diligente nel disbrigo  delle  mansioni

  assegnategli,  osservando le disposizioni del presente contratto  nonché

  quelle impartite dai superiori;

·    osservare  scrupolosamente tutte le norme  di  legge  e  le  relative

  specificazioni aziendali sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

·   mantenere la massima riservatezza sugli interessi della Società;

·    non  trarre profitto, con danno della Società stessa, da quanto forma

  oggetto delle sue mansioni né svolgere attività contraria agli interessi

  della Società;

·    astenersi dallo svolgere durante l'orario di lavoro atti che  possono

  procurargli lucro o distogliere comunque la sua attività dall'espletamento

  delle mansioni affidategli;

·    avere  cura  dei  locali,  mobili, oggetti, macchinari,  cancelleria,

  attrezzi e strumenti a lui affidati;

·     tenere,  nell'espletamento  delle  sue  funzioni,  un  contegno  che

  concorra al buon nome della società.

 

Al  lavoratore è vietato inoltre di valersi, anche al di fuori dell'orario

di  lavoro,  della propria condizione per svolgere - a  fini  di  lucro  -

attività  che  siano comunque in concorrenza con quelle  della  Società  e

ricevere a tale effetto compensi o regalie sotto qualsiasi forma.

 

 

 

Art. 39 - Norme aziendali.

 

Oltre  che  alle norme del presente CCNL, i lavoratori devono  uniformarsi

alle  regole  che  saranno stabilite dalla Società al  loro  interno,  nel

rispetto dei diritti dei lavoratori come sanciti dalle leggi vigenti e dal

presente  contratto. In ogni caso sarà cura della Società provvedere  alla

loro  diffusione  informando tutti i lavoratori mediante comunicazioni  di

servizio o altri mezzi ritenuti più opportuni.

 

 

 

Art. 40 - Provvedimenti disciplinari.

 

L'inosservanza  da parte del lavoratore delle disposizioni  contenute  nel

presente contratto può dar luogo, a seconda della gravità dell'infrazione,

all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

 

a)  richiamo verbale;

b)  ammonizione scritta;

c)  multa non superiore a 3 ore di retribuzione (minimo + contingenza);

d)   sospensione  dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo  di  3

  giorni;

e)   licenziamento  per  mancanze  ai  sensi  dell'art.  41  del  presente

  contratto.

 

La  Società  non  potrà  adottare  alcun  provvedimento  disciplinare  nei

confronti   del   lavoratore  senza  avergli  preventivamente   contestato

l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

 

Salvo   che  per  il  richiamo  verbale,  la  contestazione  dovrà  essere

effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere

applicati  prima  che siano trascorsi 5 giorni, nel  corso  dei  quali  il

lavoratore  potrà  presentare le sue giustificazioni. Il lavoratore  potrà

presentare  le  sue  giustificazioni anche verbalmente e  con  l'eventuale

assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui conferisce

il mandato in forma scritta.

 

L'applicazione  del provvedimento dovrà essere motivata e  comunicata  per

iscritto.  I provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a), b),  c)  del

presente articolo potranno essere impugnati dal lavoratore secondo  quanto

previsto  dall'art. 7 della legge n. 300/70. Il licenziamento per mancanze

di  cui  al  punto a) e b) dell'art. 42 potrà essere impugnato secondo  le

procedure  previste dall'art. 7 della legge n. 604/66 confermate dall'art.

18 della legge n. 300/70.

 

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi

2 anni dalla loro applicazione.

 

 

 

Art. 41 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.

 

Incorre  nei  provvedimenti  di  ammonizione  scritta  o  sospensione   il

lavoratore che:

 

a)   non  si presenti al lavoro e/o non provveda a darne tempestivo avviso

  salvo il caso di impedimento giustificato;

b)   ritardi senza giustificato motivo l'inizio del lavoro o lo sospenda o

  ne anticipi la cessazione;

c)   non esegua gli ordini impartiti dall'Azienda sia in forma scritta che

  verbale;

d)   esegua negligentemente il lavoro affidatogli ovvero per disattenzione

  crei  disservizi o guasti agli impianti, macchinari e attrezzature della

  Azienda;

e)   non provveda tempestivamente alle dovute segnalazioni o incombenze in

  caso  di  guasti  alle  macchine  a  agli  impianti  o  di  irregolarità

  nell'andamento del servizio;

f)   contravvenga  ai divieti esposti in forma scritta in locali  dove  si

  mette in pericolo l'incolumità degli impianti o delle persone;

g)   esegua  nei  locali  dell'Azienda lavori di lieve  entità  per  conto

  proprio  o  di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione  di

  materiale dell'Azienda, con uso di attrezzature dell'Azienda stessa;

h)   trasgredisca  in  altro modo l'osservanza del  presente  contratto  o

  commetta mancanza che porti pregiudizio alla disciplina e alla sicurezza

  sul posto di lavoro;

i)  rechi  danno col suo comportamento all'immagine dell'Azienda.

 

L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo: la multa e

la sospensione per quelle di maggior rilievo.

 

L'importo  delle  multe  che non costituiscono  risarcimento  di  danni  è

devoluto  alle  esistenti  istituzioni assistenziali  e  previdenziali  di

carattere aziendale, o, in mancanza di queste, ad altro Ente.

 

 

 

Art. 42 - Licenziamenti per mancanze.

 

1) Licenziamento con preavviso.

 

In  tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni  alla

disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo

di  quelle  contemplate  nell'art. 40, non siano  così  gravi  da  rendere

applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.

 

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

 

a)  insubordinazione ai superiori;

b)  sensibile danneggiamento colposo agli impianti o alle attrezzature;

c)   grave  pregiudizio all'Azienda a seguito di mancate  segnalazioni  di

  guasti alle macchine e/o impianti o di irregolarità nel servizio;

d)   esecuzione senza permesso di lavori nell'Azienda per conto proprio  o

  di terzi senza impiego di materiale dell'Azienda stessa e durante l'orario

  di lavoro;

e)   abbandono  del  posto  di  lavoro da parte del  personale  cui  siano

  specificamente  affidate mansioni di sorveglianza,  custodia,  controllo

  senza  pregiudizio dell'incolumità delle persone o della sicurezza degli

  impianti;

f)  assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi;

g)   assenze ingiustificate fino a 4 giorni consecutivi ripetute più volte

  in 1 anno;

h)   condanna  a una pena detentiva comminata al lavoratore, con  sentenza

  passata  in  giudicato, per azione commessa non in  connessione  con  lo

  svolgimento del rapporto di lavoro;

i)   atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Azienda nei

  confronti del lavoratore;

j)   recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 41  quando

  siano stati applicati 2 provvedimenti di sospensione dal lavoro;

k)   stato  di  manifesta  alterazione psico-fisica  durante  l'orario  di

  lavoro.

 

 

2) Licenziamento senza preavviso.

 

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Azienda grave

nocumento  morale  e/o  materiale o che  compia,  in  connessione  con  lo

svolgimento  del  rapporto di lavoro, azioni che costituiscono  delitto  a

termine di legge.

 

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

 

a)  grave insubordinazione ai superiori;

b)  furto nell'Azienda;

c)   trafugamento  di schizzi, disegni, progetti di impianti,  macchine  e

  attrezzature e documenti;

d)  danneggiamento volontario di materiale di proprietà dell'azienda;

e)   abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio  alla

  incolumità  delle  persone o alla sicurezza degli  impianti  o  comunque

  compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

f)   assunzione  di comportamenti che possano provocare grave  pregiudizio

  all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;

g)   esecuzione, senza permesso, di lavori nell'Azienda per conto  proprio

  o di terzi con l'impiego di materiale dell'Azienda;

h)   rissa  all'interno  dell'Azienda  o comunque  durante  l'espletamento

  delle proprie mansioni.

 

 

 

Art. 43 - Sospensione cautelare non disciplinare.

 

In  caso  di  licenziamento  per  mancanze  senza  diritto  al  preavviso,

l'Azienda  potrà  disporre la sospensione cautelare non  disciplinare  del

lavoratore con effetto immediato e per un periodo massimo di 5 giorni.

 

L'Azienda comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini

del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.

 

 

 

Capitolo 9 - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE

 

Art. 44 - Rappresentanza Sindacale Unitaria.

 

1) Premessa.

 

Le Aziende firmatarie del presente CCNL e le Organizzazioni Sindacali FNLE-

CGIL,  FLAEI-CISL  e  UILSP-UIL  si  danno  reciprocamente  atto  che   le

rappresentanze dei lavoratori in azienda, in ciascuna unità lavorativa con

più  di  15  dipendenti,  sono costituite dalle  Rappresentanze  Sindacali

Unitarie (RSU) nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti  dal

"Protocollo  sulla politica dei redditi e dell'occupazione  sugli  assetti

contrattuali,  sulle  politiche  del lavoro  e  sul  sostegno  al  sistema

produttivo"   del   23.7.93   e  dall'accordo  interconfederale   per   la

costituzione   delle  rappresentanze  sindacali  unitarie   del   20.12.93

(allegati  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente  contratto

collettivo).

 

 

2) Costituzione.

 

A)   L'iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta,  oltre

  che dalle Organizzazioni Sindacali sopra richiamate in quanto firmatarie

  del  CCNL  e  a condizione che abbiano espresso formale  adesione   alla

  regolamentazione  di  cui  al punto 4, lett. b) - parte II - del  citato

  accordo   interconfederale,  anche  da  altre   Associazioni   sindacali

  formalmente  costituite  con  un  proprio  statuto  e  un  proprio  atto

  costitutivo.

B)   In ogni caso le Organizzazioni Sindacali, dotate dei requisiti di cui

  all'art.  19  della legge n. 300/70, che siano firmatarie  del  presente

  contratto o comunque aderiscano alla disciplina contenuta nell'accordo del

  20.12.93,  partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano

  formalmente  ed  espressamente  a  costituire  rappresentanze  sindacali

  aziendali ai sensi della norma sopra menzionata.

 

 

3) Composizione.

 

La  RSU  è  composta  per  2/3  dai rappresentanti  eletti  tra  le  liste

presentate  da  Associazioni Sindacali richiamate al punto precedente,  in

proporzione  ai  voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito  delle

liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.

 

Il  residuo  terzo è assegnato alle sole Associazioni Sindacali firmatarie

del presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o

designazione,   in  misura  proporzionale  ai  voti  ricevuti   nell'unità

lavorativa  da  ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi  dell'accordo

interconfederale del 20.12.1993.

 

 

4) Compiti e funzioni.

 

Le  parti si danno atto che le funzioni attribuite per legge e/o contratto

alle rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle RSU,  che

divengono pertanto titolari di tutti i relativi diritti, permessi, libertà

e agibilità sindacali, poteri e tutele.

 

Il potere di stipula del contratto collettivo aziendale di lavoro, secondo

quanto  previsto  dal  punto  5,  parte  I  dell'accordo  interconfederale

20.12.93,  è  esercitato  sia dalla RSU sia dalle  strutture  territoriali

delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

 

 

5) Numero dei componenti.

 

Ad  integrazione e specificazione di quanto previsto dal sopra  menzionato

accordo  interconfederale del 20.12.93, il numero dei componenti  la  RSU,

che durano in carica 3 anni al termine dei quali decadono automaticamente,

è pari a:

 

·   n. 3 nelle unità lavorative che occupano da 16 a 100 dipendenti;

·   n. 4 nelle unità da 101 a 200 dipendenti;

·   n. 6 nelle unità da 201 a 300 dipendenti;

·   n. 9 nelle unità oltre i 300 dipendenti.

 

 

6) Permessi.

 

La  RSU  disporrà  di  un  monte  ore annuo  di  permessi  retribuiti  per

l'espletamento  dei  propri  compiti  e  funzioni  per  un  ammontare  non

inferiore  a 1,5 ore per ogni dipendente in forza all'unità lavorativa.  A

tal  fine  le Aziende provvederanno - alla data del 31 gennaio di  ciascun

anno  - a comunicare alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente

contratto  il  numero  dei dipendenti nonché il numero  degli  iscritti  a

ciascuna Associazione.

 

I  permessi di cui sopra dovranno essere richiesti, per iscritto e con  un

preavviso di almeno 24 ore, alla Direzione aziendale.

 

 

7) Elezioni e modalità della nomina.

 

Le  operazioni di voto per l'elezione dei componenti la RSU saranno svolte

nel  rispetto delle esigenze di lavoro in modo tale da permettere a  tutti

gli aventi diritto l'esercizio del voto.

 

I  lavoratori  potranno  compiere  le  operazioni  di  voto  al  di  fuori

dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore

di assemblea di cui all'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.

 

Per  il  luogo  e  il calendario della votazione saranno  presi  opportuni

accordi  con  la Direzione Aziendale che, per parte sua, fornirà  l'elenco

dei dipendenti con diritto di voto

 

 

8) Comunicazione della nomina.

 

La  nomina,  a seguito di elezione o designazione, dei componenti  la  RSU

sarà  comunicata per iscritto - da parte delle Organizzazioni Sindacali  -

alla  Direzione  aziendale  per  il tramite dell'Associazione  industriale

territoriale competente.

 

 

9) Disposizioni finali.

 

·    Nella  RSU, costituita ai sensi del presente articolo, si  identifica

  anche la rappresentanza dei lavoratori aventi la qualifica di "quadro" ex

  lege n. 190/85;

·    le  variazioni  occupazionali dell'unità lavorativa,  comportanti  un

  numero diverso di componenti la RSU, saranno considerate utili al momento

  della relativa nuova elezione;

·    il  rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza,  secondo  quanto

  espressamente previsto dal comma 3, art. 18. D.lgs. n. 626/94, è eletto o

  designato dai lavoratori nell'ambito della RSU i permessi retribuiti per

  l'esercizio di tali specifiche funzioni si intendono aggiuntivi rispetto a

  quelli previsti al precedente punto 6;

·    per  quanto  non  espressamente previsto  dalle  norme  del  presente

  articolo   si   intendono  integralmente  richiamate   le   disposizioni

  dell'accordo interconfederale 20.12.93.

 

 

 

Art. 45 - Assemblee.

 

Secondo  quanto  previsto  dall'art. 20 della legge  n.  300/70,  potranno

essere  promosse  dalla  RSU  e,  congiuntamente  o  singolarmente,  dalle

Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, assemblee  del

personale  su  materie  di  interesse sindacale inerenti  il  rapporto  di

lavoro.

 

L'esercizio di tale diritto avverrà nel rispetto delle seguenti modalità:

 

·    la  convocazione sarà comunicata alla Direzione - per iscritto -  con

  preavviso di 48 ore (salvo casi di particolare urgenza) con l'indicazione

  di  argomenti  trattati, eventuali partecipanti esterni, luogo,  data  e

  durata;

·    normalmente  le  assemblee  saranno tenute  alla  fine  o  all'inizio

  dell'orario di lavoro o della sosta giornaliera;

·    lo  svolgimento  di  tali  assemblee durante  l'orario  di  lavoro  è

  limitato a 10 ore retribuite 'pro-capite' per anno di calendario durante

  le quali decorrerà la normale retribuzione ordinaria. La partecipazione a

  queste assemblee da parte del personale turnista in turno di riposo o al

  di  fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna forma né

  diretta né indiretta di retribuzione;

·    di  volta  in volta sarà messo a disposizione, da parte dell'Azienda,

  un locale idoneo per lo svolgimento di dette assemblee;

·   il diritto ad indire assemblee retribuite, può essere esercitato:

 

1)  da parte della RSU entro il limite di 7 ore l'anno;

2)   da  parte  delle  Organizzazioni  Sindacali  stipulanti  il  presente

  contratto collettivo - secondo quanto previsto alla lett. a),  punto  4,

  parte I dell'accordo interconfederale del 23.12.93 - per le restanti 3 ore

  l'anno.

 

 

 

Art. 46 - Affissioni.

 

Si  richiama  quanto  previsto dalle disposizioni  di  legge  vigenti,  in

particolare dall'art. 25, legge n. 300/70.

 

Le  RSU  hanno quindi il diritto di affiggere, su appositi spazi,  che  il

datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti

i  lavoratori  all'interno dell'unità lavorativa, pubblicazioni,  testi  e

comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

Le  organizzazioni stipulanti il presente CCNL godono altresì del medesimo

diritto,  secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale  20.12.93,

lett.  c),  punto 4, parte I, e potranno affiggere, nelle usuali bacheche,

comunicazioni  e/o stampa sindacale periodica, attinente  al  rapporto  di

lavoro,  regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità e trasmessa  a

firma dei Segretari sindacali.

 

Copia  di  tutto  questo materiale dovrà essere portata tempestivamente  a

conoscenza della Direzione aziendale.

 

 

 

Art. 47 - Permessi per motivi sindacali.

 

Oltre  a  quanto  previsto dall'articolo specifico  sulle  RSU,  le  OO.SS

stipulanti il presente contratto hanno altresì diritto, per lo svolgimento

della  loro attività associativa - compresa la partecipazione a  riunioni,

congressi,  corsi  di  formazione  sindacale  -  a  un  monte  ore   annuo

complessivamente pari a mezz'ora per ogni dipendente in forza all'Azienda.

Le  Organizzazioni  Sindacali  comunicheranno  alle  Aziende,  oltre  alla

ripartizione del monte ore di cui sopra, l'elenco dei lavoratori che hanno

diritto a fruire di tali permessi sindacali.

 

Permessi  retribuiti sono concessi, compatibilmente  con  le  esigenze  di

servizio e fino a un massimo di 7 giornate l'anno, ai lavoratori membri di

organi  direttivi nazionali, regionali territoriali (provinciali,  zonali,

comprensoriali o simili) nonché degli organi di controllo e/o collegi  dei

probiviri  delle Confederazioni sindacali e delle Organizzazioni Sindacali

stipulanti  il  presente CCNL per l'espletamento delle  loro  funzioni,  i

permessi  di  cui  sopra  dovranno essere richiesti  secondo  le  modalità

previste per la RSU.

 

 

 

Art. 48 - Riscossione contributi sindacali.

 

Le  società  provvederanno  alle trattenute sindacali  sulle  retribuzioni

mensili sulla base di deleghe individuali firmate dai singoli lavoratori.

 

La  misura  della trattenuta - da operarsi su 14 mensilità  annuali  e  da

versarsi secondo modalità che le Organizzazioni Sindacali comunicheranno -

è  fissata  in  cifra  o in percentuale dalle Segreterie  Nazionali  delle

Organizzazioni Sindacali che possono altresì comunicarne variazioni.

 

La  retribuzione di riferimento per effettuare il calcolo di cui  sopra  è

cosi  composta:  minimo,  supplementi dei minimi, aumenti  per  anzianità,

categorie   salariali  di  livello,  categorie  di  funzione,  supplementi

parametrici dei minimi, indennità di contingenza, premio di produzione.

 

Le  deleghe rilasciate si intendono a tempo indeterminato, salvo  disdetta

attraverso la comunicazione scritta alla Direzione della Società.

 

In  questo caso la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello

nel quale la revoca stessa sia pervenuta alla Direzione della Società.

 

Le  deleghe  devono  essere redatte su apposito modulo  predisposto  dalle

Organizzazioni Sindacali.

 

Mensilmente le società comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali locali

l'elenco nominativo degli iscritti e le eventuali variazioni intervenute.

 

 

 

Capitolo 10 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

 

Art. 49 - Risoluzione del rapporto.

 

Il  rapporto di lavoro, oltre che per i motivi previsti dall'articolo  sui

licenziamenti per mancanze, può essere risolto anche nei seguenti casi:

 

1)  dimissioni;

2)   invalidità,  determinata da malattia professionale o  infortunio  sul

  lavoro, che dia diritto a pensione del Fondo o dell'INPS;

3)  decesso;

4)  compimento dei requisiti d'età o d'anzianità secondo quanto previsto

dalla normativa vigente con particolare riferimento alle leggi n. 355

dell'8.8.95 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e

complementare") e n. 724 del 23.12.94 (età e requisiti contributivi per la

pensione di vecchiaia che vanno a regime quanto all'età  - 65 anni se

uomini e 60 se donne - dall'1.1.2000 e quanto agli anni di contribuzione -

20 anni - dall'1.1.2001) per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

 

Sono  parificate  a tutti gli effetti alla risoluzione  del  rapporto  per

limiti  d'età, le dimissioni rassegnate dal lavoratore che abbia  maturato

il diritto alla pensione di vecchiaia o d'anzianità del Fondo o dell'INPS,

fermo restando l'obbligo da parte dello stesso al rispetto dei termini  di

preavviso.

 

 

Dichiarazioni a verbale.

 

A)   Le  lavoratrici hanno facoltà, in base all'art. 4, legge n.  903  del

  9.12.77 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"),

  di  optare  per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino agli  stessi

  limiti d'età previsti per gli uomini dalle leggi vigenti.

B)   In   caso  di  risoluzione del rapporto di lavoro per invalidità,  le

  Parti ricercheranno le modalità più opportune perché ciò avvenga superando

  -  laddove necessario - l'eventuale ostacolo dell'inerzia del lavoratore

  attraverso gli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione in materia.

C)   In caso di decesso tutte le indennità di fine lavoro, ivi compreso il

  preavviso, saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le disposizioni

  previste nel Codice Civile (art. 2122).

  Se  il  decesso  di  un lavoratore con anzianità inferiore  ai  10  anni

  avviene   per   cause   di   servizio  agli  aventi   diritto   spetterà

  un'integrazione al trattamento di fine rapporto fino ad  arrivare  a  10

  anni, effettivi.

 

 

 

Art. 50 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

 

Il  rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova

può  essere  risolto,  salvo i casi espressamente  previsti  dal  punto  2

dell'art. 42, da una delle 2 Parti - mediante comunicazione scritta -  con

un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

 

·   1 mese con anzianità fino a 2 anni compiuti;

·   3 mesi con anzianità da 2 a 10 anni compiuti;

·   4 mesi con anzianità oltre i 10 anni compiuti.

 

La decorrenza del preavviso è stabilita nella metà o nella fine di ciascun

mese.

 

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti

termini  di  preavviso  deve  corrispondere  all'altra  un'indennità  pari

all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

 

I termini di cui sopra sono ridotti alla metà in caso di dimissioni.

 

L'Azienda ha diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore

un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da

questi  eventualmente non prestato. La parte che riceve  la  disdetta  può

troncare  il  rapporto  di  lavoro,  sia  all'inizio  sia  nel  corso  del

preavviso,  senza  che da ciò derivi alcun obbligo di  indennizzo  per  il

periodo di preavviso non prestato.

 

Il   periodo  di  preavviso,  anche  se  sostituito  dalla  corrispondente

indennità, vale ai fini dell'anzianità di servizio.

 

Durante  tale periodo l'Azienda deve concedere al lavoratore dei permessi,

compatibilmente con le esigenze di servizio, per la ricerca di  una  nuova

occupazione.

 

 

 

Art. 51 - Trattamento di fine rapporto.

 

Per  la  disciplina di tale istituto si fa riferimento a  quanto  previsto

dall'art. 2120 C.C. e dalla legge 29.5.82 n. 297.

 

 

 

Art. 52 - Certificato di lavoro.

 

Ai  sensi  dell'art. 2124 C.C., l'Azienda dovrà rilasciare  al  lavoratore

all'atto  della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque  ne  sia  la

causa  e  sempreché  non  sia  obbligatorio  il  libretto  di  lavoro,  un

certificato  con  l'indicazione del tempo durante il quale  il  lavoratore

stesso  è  stato  occupato alle sue dipendenze e delle  mansioni  da  esso

esercitate.

 

 

 

Art. 53 - Previdenza.

 

Il  trattamento  previdenziale spettante ai lavoratori è  quello  previsto

dalle leggi che regolamentano, direttamente o indirettamente, il "fondo di

previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica  e

dalle aziende elettriche private" e la sua evoluzione.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le Parti, consapevoli della rilevanza dell'argomento nel quadro dell'ormai

prossima  armonizzazione  dei  regimi pensionistici  sostitutivi  prevista

dalla  legge  n. 335/95 e anche alla luce delle difficoltà strutturali  in

cui  versa  il Fondo di Previdenza Elettrici (FPE), si attiveranno  presso

gli  organi  competenti  affinché siano individuate  soluzioni  idonee  al

superamento dell'attuale situazione, senza oneri aggiuntivi per le imprese

e  nel  pieno rispetto delle situazioni contributive fin qui maturate  dai

singoli lavoratori.

 

Le  Parti  -  di conseguenza - assumendo l'obiettivo di partecipare  a  un

Fondo Pensione Complementare, convengono di istituire entro l'1.10.98  una

Commissione di studio paritetica composta dai rappresentanti dei firmatari

del  contratto  la  cui  attività  sarà finalizzata  alla  definizione  di

proposte   da   demandare   alle   Parti  per   l'attuazione   dall'1.1.99

dell'adesione a un Fondo Pensione Complementare.

 

 

 

Capitolo 11 - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO

 

Art. 54 - Inscindibilità e interpretazione del contratto.

 

Le  disposizioni del presente contratto, sia nell'ambito di  ogni  singola

regolamentazione  come nel loro insieme, sono correlative  e  inscindibili

tra   loro   costituendo  il  trattamento  complessivo   del   lavoratore,

trattamento non cumulabile, né 'in toto' né in parte, con qualunque  altro

trattamento sia collettivo sia individuale.

 

L'interpretazione  delle  norme del presente contratto  è  demandata  alle

Parti stipulanti.

 

 

 

Art. 55 - Distribuzione del contratto.

 

Le  Aziende  distribuiranno a ciascun lavoratore in  forza  alla  data  di

stipulazione del presente contratto una copia dello stesso.

 

 

 

Art. 56  - Decorrenza e durata del contratto.

 

In applicazione di quanto previsto dal protocollo 23.7.93 e richiamato nel

capitolo 1, il presente CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa

e fino al 31 dicembre 1998 per la parte retributiva.

 

 

Norma transitoria.

 

Le  aziende  che  non  hanno provveduto nelle more della  definizione  del

presente   contratto  ad  adeguare  i  minimi  contrattuali  di  contratti

aziendali  scaduti  corrisponderanno  ai  lavoratori  entro  il  mese   di

settembre 1998 un importo economico, in forma di 'una tantum', da definire

presso  le  singole  aziende,  con  le  RSU/OS,  firmatarie  del  presente

contratto,  tenendo  conto degli eventuali emolumenti  già  corrisposti  a

titolo di vacanza contrattuale.

 

 

Adeguamento salariale.

 

Le  Aziende  che nel biennio 1996/97 hanno applicato i minimi contrattuali

in  misura  identica a quelli dell'ENEL o ASSOELETTRICA,  corrisponderanno

entro il mese di giugno 1998 'una tantum' nelle misure di cui alla tabella

"A" sotto descritta.

 

Tale  quota  verrà  corrisposta in 'pro-quota'  ai  lavoratori  che  hanno

cessato o cesseranno dal servizio entro il 1998.

 

 

Tabella "A"

 

QM1  1.016.400

QM2    956.500

ASS    885.100

AS     813.700

A1S    770.900

A1     725.200

BSS    680.900

BS     642.400

B1S    602.400

B1     565.300

B2S    513.900

B2     462.500

CS     385.400

C1     328.300

C2     285.500

 

Tale somma 'una tantum' non ha riflessi su alcun istituto contrattuale  ne

è utile ai fini del TFR.

 

Per quanto riguarda la computabilità ai fini contributivi previdenziali  e

pensionistici, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

 

 

APPENDICE

 

PARI OPPORTUNITÀ

 

Alla  luce  di  quanto  disposto dalla legge 9.12.77  n.  903  (Parità  di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), dalla legge  10.4.91

n.  125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna  nel

lavoro)  e  delle iniziative intraprese in materia a livello nazionale  ed

europeo,   le   Parti  convengono  di  promuovere  azioni  finalizzate   a

individuare  e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato  ostacolo,

soggettive e oggettive, che non consentano alle donne un'effettiva  parità

di opportunità al lavoro e nel lavoro.

 

A  tal fine verranno programmati in ogni azienda specifici incontri tra le

Parti  allo scopo di agevolare l'acquisizione di informazioni e promuovere

studi  e  ricerche  per rendere possibile un pari sviluppo  professionale,

tenendo   conto  delle  possibilità  tecnico  -  organizzative   e   delle

specificità del settore.

 

In  materia di politica degli orari e di ambiente di lavoro, le Parti, pur

richiamandosi alle vigenti norme legislative e alle specifiche  previsioni

contrattuali,  evidenziano  l'opportunità  di  valutare  con   particolare

sensibilità  le richieste di permesso avanzate per comprovate esigenze  di

carattere familiare.

 

Nell'ambito  del previsto OSSERVATORIO DI SETTORE, saranno valutate  tutte

le  azioni  positive  possibili per rimuovere gli ostacoli  che  di  fatto

impediscono la realizzazione di pari opportunità.

 

 

 

UNIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTRICHE MINORI (UNIEM)

 

OGGETTO: Contratto UNIEM, lavoro a turni.

 

Roma, 16 aprile 1998

 

Spett. li

Segreterie Nazionali

 

FNLE-CGIL

FLAEI-CISL

UILSP-UIL

Loro Sedi

 

 

Ci  riferiamo  alla richiesta da Voi formulata nel corso della  trattativa

per  il  contratto  collettivo di lavoro per i  lavoratori  delle  imprese

elettriche minori, in ordine all'art. 13, punto 3, lavoro a turni.

 

Al  riguardo,  per i sub A e B, confermiamo che le condizioni  di  miglior

favore in atto presso ciascuna azienda saranno mantenute.

 

 

Distinti saluti.

 

 

 

FNLE-CGIL

FLAEI-CISL

UILSP-UIL

 

Roma, 16 aprile 1998.

 

OGGETTO: CONTRATTO UNIEM, LAVORO A TURNI

 

 

In  riscontro alla Vs. del 16 aprile 1998 di pari oggetto, diamo atto  che

quanto comunicatoci risponde alle intese fra noi intercorse.

 

 

Distinti saluti

 

LE SEGRETERIE NAZIONALI

FNLE-CGIL  FLAEI-CISL  UILSP-UIL

 

 

 

Roma, 11 giugno 1998

 

Spett. li

Segreterie Nazionali

FNLE-CGIL

FLAEI-CISL

UILSP-UIL

Loro Sedi

 

OGGETTO: Contratto UNIEM, classificazione del personale

         e inquadramenti particolari.

 

Ci  riferiamo  alla richiesta da Voi formulata nel corso della  trattativa

per  il  contratto  collettivo di lavoro per i  lavoratori  delle  imprese

elettriche minori:

 

-    in ordine all'art. 6, confermiamo che l'impianto è il complesso delle

  strutture tecniche amministrative necessarie per assicurare il  servizio

  primario  di produzione e distribuzione di energia elettrica nell'ambito

  del territorio comunale servito, articolato a sua volta in unità operative

  preposte   ai   distinti   servizi  di   produzione,   distribuzione   e

  Amministrazione;

-     in  ordine  all'art.  7  confermiamo  che  l'applicazione  di  detto

  articolo, nel caso in cui comporti più di un passaggio di categoria, per

  lo  stesso lavoratore, fra un passaggio e l'altro, intercorrerà un  anno

  solare.

 

 

Distinti saluti.

 

 

UNIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTRICHE MINORI (UNIEM)

 

 

 

FNLE-CGIL       FLAEI-CISL      UILSP-UIL

 

 

Roma, 11 giugno 1998

 

 

OGGETTO: Contratto UNIEM, inquadramenti particolari.

 

In  riscontro alla Vs. dell'11.6.98 di pari oggetto, diamo atto che quanto

comunicatoci risponde alle intese fra noi intercorse.

 

 

Distinti saluti

 

 

LE SEGRETERIE NAZIONALI FNLE-CGIL   FLAEI-CISL   UILSP-UIL

 

 

 

Roma, 6 luglio 1998

 

 

Spett. li

Segreterie Nazionali

FNLE-CGIL

FLAEI-CISL

UILSP-UIL

Loro Sedi.

 

OGGETTO:Contratto UNIEM, decorrenza e durata.

 

 

In riferimento all'ipotesi di contratto siglato l'11.6.98, Vi comunichiamo

che  l'art.  56  relativo  all'oggetto  deve  essere  così  modificato   e

integrato:

 

Art. 56 - Decorrenza e durata del contratto.

 

In applicazione di quanto previsto dal protocollo 23.7.93 e richiamato nel

cap.  1,  il presente CCNL, fatte salve le decorrenze particolari previste

per  singoli istituti, decorre dal 1° luglio 1998 e ha durata quadriennale

per  la  parte  normativa  e  fino  al  31  dicembre  1998  per  la  parte

retributiva.

 

Le  parti  si  sono  date  atto che nel caso  in  cui  venissero  meno  le

condizioni  attuali che regolano il sistema di integrazione  tariffaria  a

riaprire  anticipatamente  il  tavolo  delle  trattative  per  adottare  i

provvedimenti  che  si  dovessero  rendere  necessari  per  garantire   la

stabilità  del  rapporto  di lavoro, tenendo conto  dell'eventuale  mutato

quadro di riferimento.

 

 

Distinti saluti.

 

 

 

FNLE-CGIL   FLAEI-CISL   UILSP-UIL

 

 

Roma,

 

OGGETTO: Contratto UNIEM, decorrenza e durata.

 

 

In riscontro alla Vs. del 6.7.98 di pari oggetto, prendiamo atto di quanto

comunicatoci.

 

 

Distinti saluti.

 

LE SEGRETERIE

 

 

 

 

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