Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2 Agosto
1995 per il personale
dipendente da Imprese esercenti Servizi di igiene
ambientale, smaltimento
rifiuti,
espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque.
Le Organizzazioni stipulanti intendono
salvaguardare la piena e completa
propietà del
testo contrattuale e ne
inibiscono la riproduzione totale,
parziale
a Enti, Organizzazioni, imprese private, riservandosi ogni azione
a
salvaguardia dei loro diritti.
VERBALE
Dl ACCORDO
Addì 2 Agosto 1995 presso il Ministero del Lavoro
alla presenza del Prof.
Tiziano
Treu Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
TRA
l'AUSITRA rappresentata dal Dott. Francesco Tiriolo,
dal Dott. Sandro Di
Macco dal Dott.Franco Riccioni e
dall'lng. Roberto Liscia, (Presidente
Assoambiente)
dalla delegazione di imprese.
Dott. Sergio Gorin, Dott. Antonello Carraro e
Dott. Luciano Musso con la
partecipazione
della Confindustria rappresentata dal Dott. Ottavio Fantini
E
La
Federazione lavoratori Funzione Pubblica (F.P. - CGIL) rappresentata da:
Carlo Podda
- Segretario Nazionale,
Mazzino Tamburini coordinatore
nazionale
e della delegazione trattante composta da:
Andrea
Antoniacci, Giovanni Baldi, Marino Bettini, Giustina Fasano, Daniela
Marisi,
Giorgio Monini, Pino Picciotto, Egidio Simonetti e Mauro Strazzari.
La FIT
CISL Federazione Italiana
Trasporti Cisl, rappresentata dal
Segretario Generale Giuseppe Surrenti; il Settore
Ausiliari del Traffico
rappresentato da
Pierluigi Pezzi, Segretario
Nazionale Responsabile,
Trombetta
Costantino Segretario Nazionale coadiuvato da Francesco Bisceglia
con la
partecipazione dei Segretari Regionali.
Responsabili:
Agostinelli Leonardo, Bertotti Andrea, Bisbano Angela,
Caruso Enrico, Del
Giudice Antonio,
Fiorentini Dario, Framarin Giorgio,
Furfaro Claudio,
Furioso
Antonio, Lapadola Marilena, Mondolo Ennio, Noviello Ernesto, Prati
Giuseppe, Proglio
Massimo, Pusceddu M.Luisa,
Ranieri Saverio, Romen
Gotthard, Romeo
Vincenzo, Tamburini Roberto,
Tecce Guido, Vernice
Francesco, e
con la partecipazione dei rappresentanti: Maurizio Becucci,
Fabrizio Beltrame, Luigi Coniglio, Antonio Farris,
Giuseppe Fenu, Adriano
Ferraris, Ruggiero
Gatti, Domenico Lobianco, Maurizio Lombardi, Maurizio
Marozzi,
Rinaldo Mostabilini, Alfredo Penso, Pierangelo Presenti, Francesco
Tomaiolo,
Calogero Tricoli.
UILTRASPORTI
aderente alla UIL rappresentata dal Segretario Generale Sandro
Degni, dal
Segretario Generale Paolo
Carcassi, Da Marco Pecorari del
Coordinamento
Nazionale Ausiliari Traffico e Portuali UIL, da Dino Milloni
Presidente della
Commissione Contrattuale
Nazionale UIL Trasporti,
da
Maurizio Molinari,
Giorgio Reato, Pasquale
Ruggiero della Direzione
Nazionale
UIL Trasporti assistiti dai dirigenti aziendali e territoriali di
Igiene
Urbana:
Alberto
Arighi, Gianfranco Cardoni, Stefano Cecchetti, Luigi Chiari, Orazio
Colapietra, Roberto de Vincentis, Nicola Gagliardi,
Gennaro Gigli, Mario
Giordano,
Giovanni Greco, Giuseppe Mannecchio, Domenico Marino, Paolo Modi,
M.
Luisa Nappini, Venerino Nicoletti.
E' stato
stipulato il rinnovo del CCNL per il personale dipendente
da
imprese
esercenti servizi di igiene ambientale.
PROGRAMMI
ED INTENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI Dl IGIENE AMBIENTALE
La crescente
domanda di servizi ambientali qualificati e le sempre più
pressanti difficoltà
riscontrabili nel ricercare
soluzioni al problema
dello smaltimento dei rifiuti in tutte le varie
fasi assegnano un sempre
più
rilevante ruolo alle imprese operanti nel settore dell'igiene urbana.
In tale
presupposto aziende ed organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel
reciproco rispetto
delle proprie autonome
competenze, convengono
sull'opportunità di intraprendere azioni mirate ad una
ottimizzazione dei
servizi.
Obiettivo fondamentale è la puntuale
attuazione delle disposizioni
legislative in
materia di smaltimento
dei rifiuti, con
particolare
riferimento alla raccolta differenziata ed ai
conseguenti nuovi impianti
(riciclaggio e
conversione, depuratori, inceneritori, stoccaggio e
discariche), utilizzando integralmente le pubbliche
risorse finanziarie a
tali
scopi destinate.
Sul piano
più strettamente gestionale
sono auspicabili soluzioni
legislative e normative che consentano un adeguamento
delle imprese alle
sollecitazioni provenienti dall'utenza in termini di
domanda di servizi,
anche
attraverso un ampliamento dei propri ambiti operativi.
Al
riguardo si ritiene di dover indicare le seguenti priorità:
1.
Rilancio e potenziamento delle imprese che, attraverso l'acquisizione di
molteplici servizi
interessanti tutto il ciclo
dello smaltimento dei
rifiuti e/o
della depurazione delle
acque, assumano in
concreto la
connotazione di
igiene ambientale tendenti alla
realizzazione di una
qualità
totale dei servizi effettuati.
2. Corretta
e completa attuazione
dell'Albo Nazionale delle
Imprese
esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti, quale necessario strumento di
normalizzazione
dei rapporti tra i soggetti interessati alla
gestione dei
servizi stessi,
e di corretta applicazione delle vigenti disposizioni in
materia
di catasto dei rifiuti.
3. Una
modifica degli attuali sistemi di predisposizione dei
capitolati
tecnici attraverso
l'individuazione di criteri
per la redazione di
capitolati
- tipo che basandosi su una durata pluriennale dei contratti di
appalto, come
necessario presupposto di produttivi investimenti e
della
formazione di adeguate professionalità dei lavoratori
addetti contemplino
espressamente:
·
garanzie di salvaguardia dell'ambiente e delle modalità di erogazione dei
servizi, indicando o richiedendo l'impiego del
personale e delle risorse
economiche
a tutela dell'ambiente;
·
obbligatorietà di tutte le disposizioni in materia di rapporto di lavoro;
·
condizioni di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
4. Conferenze
programmatiche pubbliche da tenersi annualmente a
livello
regionale a
cura delle parti stipulanti con la partecipazione delle
associazioni
dell'utenza al fine di consentire un confronto sulle modalità
di effettuazione dei servizi e di cogliere
eventuali indicazioni utili ad
un
miglioramento qualitativo dei servizi stessi.
In tali
occasioni si procederà anche alla individuazione di aree di
intervento e di utenza nelle quali le aziende possano
svolgere la propria
attività
in modo ottimale.
Le parti
si impegnano a
sensibilizzare gli Enti
preposti alla
pianificazione ed
all'organizzazione dei servizi
affinché venga data
completa
informazione agli utenti sulle modalità di esecuzione dei servizi
stessi.
5. Promuovere
incontri per individuare le esigenze
professionali che
dovessero determinarsi per effetto di ristrutturazioni
tecnologiche o di
nuovi processi operativi allo scopo di attivare
adeguati strumenti per la
formazione
del personale previa analisi di fattibilità a livello regionale.
PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO
Considerato che il piano programma costituisce lo
strumento attraverso il
quale si
determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio in
attuazione della
legislazione e dei programmi regionali, si conviene
sull'opportunità che venga favorito un apporto
costruttivo delle imprese
nella definizione programmatica
dell'organizzazione dei servizi
di
smaltimento
dei rifiuti con particolare riferimento a:
· le
dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici di servizi;
·
l'articolazione e l'organizzazione dei servizi da assicurare l'utenza, con
particolare attenzione
alla raccolta differenziata ed ai sistemi
di
smaltimento;
· esigenze occupazionali in particolare di
nuove figure professionali per
l'eventuale
riorganizzazione ed adeguamento dei servizi;
. gli
indirizzi delle politiche di formazione del personale.
ART.1
RELAZIONI SINDACALI
Il ciclo
della gestione dei rifiuti è interessato da
un processo di
trasformazione che
vede le aziende impegnate
nel perseguimento di
una
maggiore efficienza
attraverso una ottimizzazione delle
risorse ed una
riorganizzazione
dei servizi.
Costanti
miglioramenti dell'efficienza sono il presupposto fondamentale per
realizzare qualità ed economicità dei servizi,
garantire la competitività
delle imprese
e, conseguentemente, la loro presenza sul mercato ed una
maggiore stabilità
dell'occupazione, che va
sorretta anche mediante
processi
di qualificazione del personale.
La riorganizzazione dei servizi trova nel
fattore lavoro il suo elemento
determinante. In
tale premessa occorre
perseguire, con la
normativa
contrattuale, criteri
e modalità di
flessibilità degli orari
di
effettuazione delle
prestazioni lavorative allo
scopo di realizzare
miglioramenti
qualitativi e quantitativi dei servizi stessi e di adeguare
le
prestazioni svolte dalle aziende alle richieste della committenza e alle
esigenze
dell'utenza, nel rispetto del territorio e dell'ambiente .
Il presente contratto collettivo nazionale di
lavoro fa proprio lo spirito
del "Protocollo sulla politica dei redditi
e dell'occupazione, negli
assetti contrattuali, nelle politiche del lavoro e
sul sostegno al sistema
produttivo" del
23 luglio 1993
per realizzare, nelle competenze
del
contratto
collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in
tema di
relazioni sindacali:
· all'autonomia collettiva delle parti è
attribuita una funzione primaria
per la
gestione delle relazioni di lavoro mediante la costante ricerca, ai
diversi
livelli e con diversi strumenti, del metodo del confronto, al quale
le
parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
· l'assetto della contrattazione collettiva
viene regolato in funzione di
una dinamica
delle relazioni di lavoro
medesime tali da consentire
ai
lavoratori benefici
economici con contenuti non inflazionistici ed alle
imprese una gestione corretta e programmabile del
costo del lavoro nonché
di sviluppare
e valorizzare primariamente le opportunità offerte
dalle
risorse
umane .
Le parti, avendo assunto quale regola dei
propri comportamenti la coerenza
con gli
obiettivi di competitività delle
aziende e di economicità ed
efficienza dei servizi, realizzano con il presente contratto gli
assetti
contrattuali
indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Le parti, nel riaffermare la propria esclusiva
titolarità negoziale nella
stipula
del CCNL e di ogni altro accordo di interesse nazionale, convengono
che la
contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti
diversi
e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e potrà pertanto
essere svolta per le sole materie stabilite dalle
specifiche clausole di
rinvio del
contratto collettivo nazionale
di lavoro in conformità ai
criteri
e alle procedure ivi indicate.
In applicazione dell'accordo interconfederale
del 20 dicembre 1993, sono
titolari
della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti per le materie
e con
le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto,
le
strutture
territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e le
RSU
costituite
ai sensi del medesimo Accordo Interconfederale.
Le aziende
sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali
cui
sono iscritte o conferiscono mandato.
Pertanto, nella consapevolezza dell'importanza del
ruolo che le relazioni
sindacali assumono
anche al fine
di contribuire alla
soluzione dei
complessi problemi
connessi all'igiene ambientale, si conviene
sull'opportunità
di istituire articolati livelli di incontro tra le parti
stipulanti il presente contratto, per l'esame di
specifiche tematiche di
interesse
settoriale.
1)
LIVELLO NAZIONALE
Ferme restando
l'autonomia e le rispettive
distinte attribuzioni delle
imprese
e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti convengono di
promuovere,
di norma annualmente, incontri a livello nazionale al fine di:
·
esaminare le scelte tecnologiche ed i relativi riflessi sull'occupazione,
con
particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
·
esaminare le tendenze legislative nazionali e della UE;
.
esaminare i piani regionali relativi ai sistemi di smaltimento;
· esaminare
le opportunità di
realizzare programmi formativi
e di
riqualificazione
professionale dei lavoratori interessati, con
particolare
riguardo
all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti
. realizzare
monitoraggi sulla situazione complessiva del comparto, con
particolare riferimento alla durata dei contratti
d'appalto, all'andamento
delle gare, ai criteri di selezione qualitativa
delle imprese e ai criteri
di aggiudicazione, nell'obiettivo di individuare le
possibili opportune
iniziative per
l'armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale,
delle
regolamentazioni in materia;
·
promuovere la più ampia applicazione del presente CCNL anche attraverso le
opportune
azioni in sede amministrativa e legislativa;
·
esaminare l'andamento dei principali indicatori dell'andamento del settore
e delle
tendenze in atto sulla competitività delle imprese.
2)
LIVELLO REGIONALE TERRITORIALE
Su richiesta
di una delle parti saranno
concordati incontri fra
i
rappresentanti delle
organizzazioni stipulanti per
l'esame di problemi
specifici che
abbiano significativi
riflessi per i singoli territori
regionali, allo scopo di accertare le esigenze in
materia dei rifiuti, di
depurazione delle acque, di disinfestazione e disinfezione
con riferimento
ai provvedimenti adottati dalle Regioni per la tutela dell'ambiente, al
fine di
promuovere gli opportuni interventi;
· concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione
professionale anche
in riferimento alle indicazioni
espresse a livello
nazionale
di cui al punto 1:
· analizzare
i dati relativi alla mobilità
nel settore per sollecitare
adeguate iniziative delle UU.SS.LL. in materia di
controllo e prevenzione
malattie.
In caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che interessino
significative
realtà comunali e/o territoriali e che comportino sostanziali
modifiche nella gestione dei servizi (es. introduzione
di nuove tecnologie
o processi
di ristrutturazione dei
servizi), ne sarà data preventiva
comunicazione alle OO.SS territoriali ed alle RSU in un
apposito incontro
per verificare
i riflessi sulle condizioni di lavoro. In tale occasione
saranno illustrati gli eventuali programmi
di aggiornamento e/o
riqualificazione professionale individuati a sostegno
delle innovazioni
tecnico-organizzative, e
saranno esaminate le possibilità
di concreto
utilizzo
del personale in esubero.
Qualora dai
processi di ristrutturazione derivino conseguenze sul
piano
della contrazione degli organici, preso
atto dell'impossibilità di
individuare soluzioni
per la ricollocazione del personale, resta
impregiudicata la
facoltà dell'azienda di
attivare il ricorso
agli
strumenti legislativi preposti alla gestione delle
eccedenze di personale
(mobilità
ex L. 223/91, cassa integrazione, contratti di solidarietà).
3)
LIVELLO AZIENDALE
Le
imprese forniranno periodicamente informazioni alla R.S.U.:
sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle
malattie professionali e per la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di
misure idonee
a tutelare la salute e
l'integrità fisica dei lavoratori,
fermo
restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9
della
legge 20.5.70, n. 300 nonché quanto previsto dal D. Leg. 626/94:
. sull'andamento dell'occupazione femminile, con
le relative possibili
azioni positive
volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel
rispetto di
quanto previsto dalla L. 125/91 e dall'art. 52 del presente
contratto;
. sui
contratti di appalto in scadenza,
Nel corso
di appositi incontri fra le imprese e le
R.S.U. formeranno
oggetto
di esame preventivo:
· gli
eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale
del personale,
conseguenti
all'introduzione di nuove
tecnologie e/o
trasformazioni
tecnologiche:
· la
nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali
dell'assetto
organizzativo dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto
e smaltimento
dei rifiuti e le
diverse condizioni ambientali che
ne
influenzano l'espletamento nell'obiettivo anche di
realizzare il pieno
utilizzo degli
automezzi e degli impianti quando abbiano riflessi sulle
condizioni
del lavoro e sulla conseguente consistenza dell'organico;
· la
regolamentazione dell'effettuazione della pausa di cui all'art. 23,
lettera
b), comma 6, fermo restando le disposizioni del medesimo art. 23 in
materia
di orario di lavoro.
L'esito
di tali incontri sarà assunto a base dei provvedimenti aziendali.
Formeranno
altresì oggetto di intesa con le R.S.U.:
·
l'eventuale superamento del limite annuo fissato dall'art. 28, lettera C,
per l'effettuazione delle prestazioni lavorative
oltre la durata
settimanale
dell'orario di lavoro;
· la
programmazione del periodo di riposo annuale per ferie in relazione
alle
esigenze dei servizi;
. la
fornitura degli indumenti di lavoro;
· le
possibili soluzioni in materia di mobilità tra unità produttive diverse
nell'ottica
della migliore organizzazione del lavoro;
· l'adozione
di orari flessibili, anche con particolari
categorie di
personale, e soluzioni
in materia di flessibilità
integrative a quelle
previste
dal presente CCNL.
· la
definizione di nastri orari giornalieri differenziati, nell'ambito dei
quali le
imprese potranno attuare
l'articolazione delle prestazioni
lavorative.
In caso
di mancata intesa, restano ferme
le autonomie decisionali e le
distinte
attribuzioni delle imprese e delle RSU
Le parti
dichiarano che è loro comune intento, anche
nell'ambito del
confronto
aziendale, perseguire il miglioramento della produttività e della
competitività
delle aziende.
Pertanto si
danno atto che il confronto a livello aziendale, in coerenza
con gli
impegni assunti con il Protocollo tra le Parti Sociali e il Governo
del 23
luglio 1993, potrà
articolarsi con riferimento
a risultali
conseguiti nella
realizzazione di programmi
aventi come obiettivo
incrementi di
produttività, di
economicità gestionale e
miglioramenti
qualitativi,
che non discendano direttamente da investimenti aziendali e/o
da innovazioni tecnologiche, sulla base delle
materie, dei criteri e delle
procedure stabiliti
dalle specifiche clausole
di rinvio del
contratto
collettivo
nazionale di lavoro.
ART. 2
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente
contratto si applica al
personale dipendente da
imprese
esercenti (anche
se promiscuamente ad altre attività) servizi di igiene
ambientale: nettezza urbana ed affini, raccolta e/o
trasporto del rifiuti
solidi e liquidi (urbani, speciali, tossici e
nocivi), nonché impianti di
smaltimento, incenerimento, trasformazione e trattamento
dei rifiuti
stessi,
ivi compresa, la depurazione e/o potabilizzazione delle acque.
Il presente CCNL si applica altresì alle
imprese artigiane ed alle società
cooperative
anche nei confronti dei soci.
ART. 3
CESSIONE TRASFORMAZIONE E CESSAZIONE DELL'AZIENDA
In caso
di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non si
risolve
il rapporto di lavoro ed il personale conserva tutti i diritti nei
confronti
della nuova azienda.
In caso
di fallimento dell'azienda seguito dal licenziamento del
lavoratore, o
in caso di cessazione dell'azienda, il
lavoratore avrà
diritto all'indennità di preavviso ed al
trattamento di fine
rapporto
stabiliti
dal presente contratto come per caso di licenziamento.
ART. 4
PASSAGGI DI GESTIONE
Nei casi
di passaggio di gestione per
scadenza di contratto di appalto,
ferma
restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di
quanto dovuto
per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa
cessante, il
subentrante e le
Organizzazioni Sindacali territoriali e
aziendali
si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa
al passaggio diretto ed immediato del personale
dell'impresa cessante, nei
limiti del
numero dei dipendenti in forza 6
mesi prima della scadenza
dell'appalto.
A detto
personale saranno riconosciuti il trattamento economico
contrattuale già
corrisposto dall'impresa cessante,
ivi compresi gli
aumenti periodici
di anzianità corrispondenti
all'effettivo periodo di
lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze
delle precedenti imprese
operanti
nel settore, nonché quanto percepito in base all'art. 43 del CCNL
18.12.80. L'eventuale differenza
retributiva per effetto
del nuovo
inquadramento
sarà assorbita in caso di passaggio a livello superiore.
In caso
di passaggio di gestione le domande di prosecuzione del rapporto di
lavoro presentate
dai lavoratori ai sensi
dell'art. 6 della Legge 26
febbraio 1982, n. 54 e dell'art. 6 della Legge 29
dicembre 1990, n. 407,
esplicano
i loro effetti anche nei confronti della nuova azienda.
ART. 5
RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE
L'impresa aggiudicataria, in caso di
innovazioni tecnologiche o
ristrutturazioni organizzative del servizio che abbiano implicazioni sui
livelli occupazionali, si incontrerà con le
competenti Organizzazioni
Sindacali per
la ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei
lavoratori
assunti in base al 1° comma dell'art. 4.
ART. 6
INSCINDIBILITA' DEL CONTRATTO E CONDIZIONI Dl MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito dl ciascun istituto,
sono
correlative ed inscindibili tra loro.
Per il
personale impiegatizio la
previdenza e il trattamento
di fine
rapporto,
anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico
istituto.
ART. 7
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
In applicazione di quanto previsto dal
Protocollo 23 luglio 1993, il
contratto collettivo
nazionale di lavoro ha durata
quadriennale per la
parte
normativa e biennale per la parte economica.
Ferme restando le diverse decorrenze espressamente
disposte per i singoli
istituti,
il presente contratto ha decorrenza dal 1 gennaio 1995.
Gli accordi e le intese che prevedono
l'assorbimento esplicheranno la loro
efficacia.
La scadenza è fissata al 31 dicembre 1998, con
l'intesa di tacita proroga
se non
discettato da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza,
a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per
la parte
economica
il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 1996.
Copia del
presente contratto sarà consegnata dalle imprese al
personale
dipendente.
ART. 8
ASSUNZIONE DEL PERSONALE
L'assunzione
del personale viene effettuata dall'azienda in conformità alle
norme
di legge.
L'azienda dovrà
avviare l'aspirante a visita
medica presso strutture
sanitarie pubbliche
o convenzionate (Enti
o presidi sanitari)
per
l'accertamento
della sua sana costituzione fisica, della idoneità specifica
al lavoro
per il quale dovrebbe essere
assunto, nonché dell'assenza di
malattie
contagiose.
L'aspirante dovrà inoltre sottoporsi alle vaccinazioni
di legge previste
per gli
addetti ai servizi di nettezza urbana e/o presentare attestazioni
di
avvenuta profilassi.
L'assunzione
sarà comunicata al lavoratore con lettera nella quale dovranno
essere
specificati:
1. la data di inizio del rapporto di lavoro;
2. la qualifica ed il livello a cui il
lavoratore viene assegnato;
3. il trattamento economico iniziale;
4. la
durata del periodo di prova;
All'atto
dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1.
carta d'identità o documento equipollente;
2.
libretto di lavoro o documento equipollente;
3.
blocchetto DM 10L e numero di codice INPS;
4.
certificato generale del casellario giudiziario in data anteriore a mesi
tre;
5.
certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura;
6. certificato dei carichi pendenti
rilasciato dalla Procura
della
Repubblica;
7.
stato di famiglia;
8. dichiarazione attestante il domicilio ed
il codice fiscale;
9. foto
tessera.
I certificati
di cui nn. 4) 5) e 6) potranno essere consegnati entro
30
giorni
dalla data di assunzione.
In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della
legge 9.12.77 n. 903 non può
essere adibito personale femminile all'esecuzione
delle seguenti mansioni
ritenute
particolarmente pesanti e perciò incompatibili per loro natura con
la
condizione della donna lavoratrice:
1. carico e/o scarico manuale;
2.
spurgo dei pozzi neri.
Le imprese,
compatibilmente con le esigenze
di servizio considereranno
inoltre eventuali
richieste del personale femminile
tese ad ottenere
l'esenzione
del lavoro notturno.
Per l'assunzione dei giovani si richiamano le disposizioni di
legge in
vigore.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25,
comma 2, della legge
23
luglio
1991, n 223, le parti si danno atto che non rientrano nella quota di
riserva stabilita
dal comma 1
del medesimo art.
25, le qualifiche
comportanti
il riconoscimento del livello di inquadramento nel quale sono
classificati
i quadri il personale avente funzioni direttive e il personale
di
concetto.
Le parti
si riservano altresì
di individuare ulteriori
qualifiche
impiegatizie ed
operaie comportanti l'assegnazione di compiti di
particolare
rilievo complessità e fiducia.
ART. 9
APPRENDISTATO
La disciplina
dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dal
relativo
regolamento (legge n. 25/1955 e legge n 56/87, art. 21).
Il rapporto
di apprendistato è istituito per la formazione degli operai
specializzati
addetti alle officine di riparazione e manutenzione ed agli
impianti di
depurazione acque e trattamento rifiuti, nonché per
gli
impiegati
per i quali sono previste mansioni esecutive.
Operai
(durata 3 anni)
1°
anno: 62% della retribuzione;
2°
anno: 70% della retribuzione;
3° anno
80% della retribuzione.
Impiegati
(durata 1 anno)
· tutto
il periodo: 70% della retribuzione.
Ferma
restando l'integrale applicazione delle norme di legge e del presente
CCNL. La
retribuzione degli apprendisti si calcola percentualmente sulla
paga
globale contrattuale del lavoratore inquadrato al quarto livello della
classificazione
unica.
ART. 10
PERIODO DI PROVA
Il lavoratore
assunto in servizio fuori dei casi
di cui all'art 4, è
soggetto ad
un periodo di prova, di non
oltre mesi 6 per il
personale
inquadrato nell'8°,
7°, 6°, e di non
oltre mesi 3
per il restante
personale.
Durante
il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e
gli
obblighi del
presente contratto salvo quanto
diversamente disposto dal
contratto stesso.
Durante il periodo di prova
la retribuzione non
può
essere inferiore a quella in vigore per il livello
nel quale il lavoratore
presta
servizio.
Durante il
periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro
potrà
aver
luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso
né
indennità per la risoluzione stessa.
Qualora avvenga il licenziamento durante il periodo
di prova al lavoratore
verrà corrisposta
la retribuzione
contrattuale per l'effettivo
lavoro
prestato,
nonché gli eventuali ratei di 13ma, 14ma mensilità, di ferie
ed
il
trattamento di fine rapporto.
Qualora la
risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo
o per
licenziamento
durante i primi due mesi di prova per gli impiegati del 8° e
7° livello
e durante il
primo mese per il rimanente personale,
sarà
corrisposta la
retribuzione globale per il periodo di servizio prestato,
nonché
gli eventuali ratei di 13ma e 14ma mensilità e di ferie.
Qualora il
licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore
sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o
alla fine del mese in
corso, a
seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la
seconda
quindicina
del mese stesso.
Non sono
ammesse protrazioni del periodo
di prova. Saranno esenti
dal
periodo
di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa
azienda e
per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti, o nei
casi di
trasferimento da altra azienda del settore in attuazione
delle norme sul
collocamento.
Superato il
periodo di prova, il lavoratore
si intenderà confermato in
servizio con
decorrenza dal primo giorno della
assunzione a tutti
gli
effetti del
presente contratto e pertanto
il periodo di
prova sarà
utilmente
considerato agli effetti dell'anzianità del dipendente.
Nei casi
di sopravvenuta malattia - anche
derivante da infortunio - il
periodo
di prova resterà sospeso fino ad un massimo di 6 mesi dal giorno di
inizio della malattia, superato tale limite di
tempo il rapporto di lavoro
rimane
risolto ad ogni effetto.
Nel caso di infortunio sul lavoro il periodo di
prova resterà sospeso sino
alla
guarigione clinica accertata dall'lNAIL.
ART. 11
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Per le
assunzioni con contratto a tempo determinato, si richiamano le norme
di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 230 ed alla legge 25 marzo 1983, n. 79
(art 8
bis).
Ai sensi
dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987
n. 56, le parti
convengono
che le imprese, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi n.
230 del
1962 e n. 79 del 1983, potranno ricorrere ad ulteriori assunzioni
con
contratto a tempo determinato nei seguenti casi:
· chiusura
di impianti di
smaltimento con necessità
di accedere
temporaneamente
ad altri impianti;
· interventi
di ripristino ambientale (es.
Scarichi abusivi, bonifica,
discariche,
trasporti eccezionali, rifiuti, ecc.);
·
sostituzione di lavoratori in aspettativa;
·
esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
.
lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse per
specializzazioni
da quelle normalmente impiegate.
· necessità
di espletamento del servizio in concomitanza di assenza
per
ferie nei
periodi giugno-settembre e dicembre-gennaio. In tal caso
il
periodo di
cui al 3° comma dell'art 31 è modificato in "giugno-settembre"
per le
gestioni in cui si faccia ricorso ad assunzioni a termine.
Degli assunti
sarà data comunicazione contestuale alle
rappresentanze
sindacali
aziendali.
Il trattamento
contrattuale di malattia e di infortunio ed il relativo
periodo di conservazione del posto sono limitati
alla durata del contratto
a tempo
determinato.
L'eventuale passaggio
a rapporto a tempo indeterminato dei lavoratori
assunti con
contratto a termine sarà
esaminato preventivamente con
la
struttura
sindacale aziendale.
ART. 12
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Tutto
il personale - operai ed impiegati - viene inquadrato in 8 livelli, i
quali sono
definiti dalle corrispondenti declaratorie,
completate da
esemplificazioni
ed alcune da profili professionali.
DECLARATORIE
PROFILI ED ESEMPLIFICAZIONI
1 °
LIVELLO
Declaratoria
- Appartengono a questo livello:
Lavoratori che
svolgono attività manuali
semplici richiedenti una
professionalità
a contenuto elementare.
Profili
Lavoratore che svolge attività manuali per eseguire le
quali è sufficiente
un
periodo minimo di pratica
Esempi:
·
uscieri, custodi e figure consimili;
·
addetti alla pulizia dei locali aziendali.
Vengono altresì
inquadrati in tale livello i lavoratori destinati
a
mansioni di 2° livello, per un periodo non superiore
a 3 mesi, normalmente
necessario all'acquisizione delle conoscenze elementari
del processo
lavorativo al
quale saranno assegnati, computandosi a tal fine anche
il
servizio eventualmente prestato presso altre
imprese del settore
nell'ultimo
quinquennio.
2°
LIVELLO
Declaratoria
- Appartengono a questo livello:
Lavoratori che
svolgono attività semplici
che richiedono conoscenze
elementari
del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica,
nell'ambito
di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto.
Profili:
Lavoratore che,
applicando conoscenze pratiche
acquisibili con breve
tirocinio,
svolge semplici attività di carattere ripetitivo anche con
uso
di strumenti,
macchinari e veicoli per i
quali non sia prescritta la
patente
di guida o sia prescritta la patente di grado A.
Esempi
·
addetti al servizio di spazzamento, raccolta ed accessori anche con l'uso
di
veicoli;
. addetti alle affissioni, deaffisioni e
cancellazioni scritte, anche con
l'uso di
veicoli, addetti al diserbo meccanico o
manuale, anche con
l'ausilio
di irroratori di sostanze chimiche;
· addetti agli impianti fissi o simili e/o
agli impianti di smaltimento ed
alle officine
che eseguono anche
semplici ed elementari
operazioni
meccaniche;
·
addetti alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione,
anche con
l'ausilio di apparecchiature per l'irrorazione di sostanze
chimiche
consentite dalle disposizioni di legge in maniera;
. addetti
ai pozzi neri, pozzetti stradali
e raccolta acque fecali che
eseguono
operazioni semplici e/o elementari;
·
conducenti di veicoli per la guida dei quali sia richiesto il possesso di
patente
di grado B.
3°
LIVELLO Declaratoria - Appartengono a questo livello:
Lavoratori che
svolgono attività esecutive, sia tecniche che
amministrative,
sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti, le
quali richiedono
preparazione professionale supportata
da adeguata
conoscenza di
tecnica del lavoro, anche acquisita mediante
esperienza
pratica, con responsabilità ed autonomia operativa
limitate alla corretta
esecuzione del
proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate;
lavoratori che
svolgono attività richiedenti
il possesso di
una
professionalità necessaria
per l'esecuzione promiscua
di mansioni
polivalenti in applicazione di conoscenze tecnico -
pratiche e di metodi
operativi
definiti.
Profili:
Lavoratore conducente di automezzi per la guida dei
quali è richiesta la
patente di grado C che manovra tutti i comandi e gli
apparati in dotazione
al
mezzo che coordina l'unità operativa.
Profili:
· autista
di autocompattatore, di autolavacassonetti, di autoinnaffiatrice,
ecc: (Da tale figura professionale sono esclusi i
conducenti espressamente
inquadrati
in altri livelli).
Lavoratore
che svolge compiutamente mansioni di cui al 2° livello guidando
ed utilizzando
in maniera sistematica e non occasionale veicoli per la
guida
dei quali sia richiesto il possesso di patente di categoria B.
Esempi:
· addetto al servizio di spazzamento, raccolta
ed accessori, con l'uso di
veicoli per
la guida dei quali sia richiesto il possesso di patente di
categoria
B.
Lavoratore
qualificato che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e
schemi esegue
lavori inerenti l'esercizio degli impianti e/o montaggio,
manutenzione e
riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di
falegnameria, di
muratura, ecc. di normale difficoltà
su macchine ed
impianti
oppure, fornendo dette prestazioni, affianca lavoratori di livello
superiore.
Esempi:
·
operaio qualificato addetto all'officina, alla manutenzione, agli impianti
fissi compresi gli impianti di trattamento rifiuti
e di depurazione delle
acque;
· carropontista addetto agli impianti di
incenerimento e trattamento
rifiuti;
· addetto
al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature di
alimentazione
e selezioni negli impianti di trattamento rifiuti.
A titolo
esemplificativo vengono altresì inquadrate in questo livello le
seguenti
figure professionali:
· guardie
giurate che provvedono alla vigilanza e tutela della sicurezza
degli
impianti e del patrimonio aziendale;
·
addetto al magazzino;
· lavoratori
addetti alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione,
diserbamento chimico,
ecc. cui è anche demandata
la preparazione dei
composti;
· lavoratore
che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina
e
controlla
l'attività di lavoratori inquadrati nei livelli inferiori,
· lavoratore che, su dettagliate
istruzioni, effettua lavori
di
dattilografia, di
registrazione, di classificazione, di controllo ed
archiviazione
delle pratiche di competenza, di addetto al centralino, anche
se
promiscuamente.
4°
LIVELLO
Declaratoria
- Appartengono a questo livello:
Lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono
attività esecutive
di carattere tecnico od amministratori, di
particolare rilievo rispetto al
3° livello, richiedenti una professionalità
adeguata per l'applicazione di
procedure e
metodi operativi prestabiliti
nonché specifiche conoscenze
teoriche pratiche
anche acquisite mediante addestramento o esperienze
equivalenti con
autonomia operativa connessa
ad istruzioni non
necessariamente
dettagliate.
Conducenti di automezzi che svolgono attività
richiedenti il possesso di
un'elevata professionalità, ovvero adeguata capacità
per l'esecuzione
continuativa
di mansioni promiscue.
Profili:
Lavoratore specializzato che svolge attività per
l'esecuzione delle quali
si richiedono elevate cognizioni
tecnico-pratiche inerenti la tipologia di
lavoro.
Esempi:
·
operatori specializzati negli impianti di depurazione sedimentari e non;
·
conduttore di forni anche con mansioni di coordinamento dell'attività dei
lavoratori
di livello inferiore nell'ambito della squadra;
·
turbinista;
·
conduttore di generatori di vapore.
Profili:
Lavoratore che
negli impianti di incenerimento
e trattamento rifiuti è
addetto alla
manovra e alla normale manutenzione di gru a carro-ponte e
che, avendo acquisito adeguate capacità
tecnico-pratiche, conosce il ciclo
completo di
lavorazione e svolge
compiutamente mansioni di
conduttore
dell'impianto.
Lavoratore che espleta attività per le quali è
richiesta una preparazione
professionale specifica
con autonomia operativa
connessa ad istruzioni
generali
non necessariamente dettagliate.
Esempi:
·
operatori CED;
·
operatore che effettua anche il controllo chimico della linea acqua/fanghi
Lavoratore specializzato che procede alle
necessarie individuazioni di
guasti e,
anche sulla base di indicazioni
e di disegni o schemi esegue
lavori di
precisione e/o natura
complessa per l'aggiustaggio e/o
riparazione, manutenzione e messa a punto di autoveicoli
di attrezzature,
di
macchine e di impianti, garantendo le caratteristiche prescritte.
Esempi:
·
operaio specializzato addetto alle officine di riparazione e manutenzione
ed agli
impianti di depuratori acque e trattamento rifiuti.
Vengono altresì
inquadrate in questo
livello le seguenti
figure
professionali:
conducenti
di automezzi per la cui guida è richiesta la patente di grado C
che
oltre alle mansioni di autista di 3° livello effettuano promiscuamente:
a) nell'ambito
del servizio di raccolta
attività di carico, scarico ed
accessorie
in concorso con altri lavoratori;
b) operando
in singolo la movimentazione di
cassoni a mezzo di funi,
bracci, ganci,
catene, polipi e
benne azionati meccanicamente e/o
idraulicamente;
c)
attività di raccolta carico scarico ed accessorie in singolo utilizzando
un
minicompattatore (automezzo per la cui guida sia richiesta la patente di
grado C,
con dispositivo di
compattazione avente caratteristiche
costruttive tali
da consentire il
trasferimento dei rifiuti
in altro
autocompattatore);
·
conducenti di autospazzaraccoglitrici di peso superiore a 60 quintali;
· operatore
autista di combinata Canal-Jet,
responsabile della manovra
dell'alta pressione, con intervento personale e
diretto in concorso con
altri
lavoratori in fognature e in pozzi neri;
·
conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 quintali:
. conducenti
di autocompattatore ad
operatore unico con
dispositivo
automatizzato di
caricamento laterale assistito
da apparecchiatura
video-computerizzata;
· conducenti di automezzi per la guida dei
quali è richiesto il possesso
della
patente E;
· stenodattilografo che, oltre alle
mansioni di 4°
livello, svolte
promiscuamente
anche mansioni previste dal 3° livello;
· lavoratore
che partecipando o meno
manualmente al lavoro, coordina e
controlla l'attività
di lavoratori inquadrati
nei livelli inferiori
(caposquadra)
5°
LIVELLO
Declaratoria
- Appartengono a questo livello:
Lavoratori che,
con specifica collaborazione, svolgono attività
amministrative e/o
tecniche richiedenti adeguata
discrezionalità ed
autonomia
nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per il campo
di
attività in cui operano.
Profili:
Lavoratore che
opera individualmente espletando
mansioni di massima
specializzazione operaia
finalizzate alla realizzazione di interventi
complessi e
compiuti con l'indicazione e la scelta
delle modalità
dell'intervento e
dei necessari mezzi di
esecuzione con responsabilità
estese anche
ai collaudi, alle verifiche ed ai controlli dei lavori di
natura
specialistica eseguiti da diverse unità organizzative.
Lavoratore
che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con l'apporto
di vasta
e personale competenza
maturata al massimo
grado di
specializzazione e
in possesso delle
tecnologie inerenti la
propria
attività e mediante l'uso appropriato di specifiche
strumentazioni, anche
con
l'interpretazione critica di cicli, disegni e schemi, individua, valuta
ed elimina
ogni genere di guasti, difetti e anomalie, propone e realizza
modifiche e
varianti, effettuando interventi
risolutivi di elevata
delicatezza, complessità
e difficoltà su qualsiasi tipo
di automezzi,
attrezzature, organi,
apparati, impianti e macchinari,
sovrintendendo e
coordinando l'attività dei lavoratori di livello
inferiore, nell'area di
propria
competenza.
Relativamente
all'inquadramento del personale delle officine nel 5° livello
per area
si intende la somma delle
operazioni che determinano il ciclo
completo
ed integrale degli interventi su:
a)
trazione ed autotelaio;
b)
carpenteria ed attrezzature specifiche;
c) impianti
elettromeccanici,
elettronici,
elettropneumoidraulici,
oleodinamici,
salvo la figura professionale prevista dal 7° profilo del 5°
livello;
d) carrozzeria, comprese le operazioni di riallineamento della
scocca
portante
e del telaio.
Lavoratore al
quale siano attribuiti compiti
riguardanti nelle zone
e
settori, nel
comprensorio o nelle gestioni
assegnate, il funzionale e
corretto
svolgersi dei servizi aziendali predisposti, la distribuzione del
lavoro,
la compilazione dei rapportini periodici e le segnalazioni ai fini
dei
provvedimenti disciplinari (Responsabile di servizio o gestioni).
Lavoratore che,
negli impianti di smaltimento
dei rifiuti, depurazione
delle
acque, incenerimento anche con recupero energetico caratterizzati da
notevole capacità
di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate,
svolge mansioni
polivalenti ed interscambiabili di conduttore,
elettrostrumentista,
turbinista o conduttore di generatori di vapore per il
quale è richiesta la patente di 1° grado generale
che provvede altresì ad
assolvere
compiti di manutenzione dell'impianto da lui condotto
Lavoratore addetto agli impianti di cui sopra che in
possesso di elevate
capacità tecnico
- pratiche e di
adeguata preparazione professionale
acquisite con
approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienza di
lavoro, con
autonomia operativa, svolge mansioni
di natura tecnica
di
notevole rilievo,
varietà e complessità
relative alla conduzione
e
manutenzione degli
impianti, anche con compiti di guida
e controllo di
personale, con
responsabilità estesa al
rispetto delle norme
e dei
parametri di
funzionamento dell'impianto, alla condotta ed ai risultati
della lavorazione, e in grado
di definire ed
effettuare interventi
risolutivi di
natura meccanica, e/o
elettrica, elettronica e
sulla
strumentazione.
Lavoratore che
negli impianti di rilevanti
dimensioni e di tecnologia
avanzata, oltre
ai compiti propri della mansione, guida
e controlla il
lavoro
in turni composti da più squadre.
Lavoratore
che, su progetti e schemi, provvede alla costruzione di quadri
sinottici e schede elettroniche, nonché alla
manutenzione e ad interventi
per
assicurarne il regolare funzionamento.
Lavoratore
in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di 2°
grado,
che, preposto al laboratorio chimico, oltre ai compiti dell'analista
di 4°
livello, sulla base delle determinazioni analitiche
effettuate,
fornisce
le necessarie istruzioni operative, controllando l'esecuzione ed i
risultati, agli addetti alla conduzione dell'impianto
per le
conseguenti
variazioni
da apportare ai parametri tecnici del processo.
A titolo
esemplificativo vengono altresì inquadrate in questo livello le
seguenti
figure professionali:
·
addetto alle elaborazioni contabili;
· programmatore
CED.
6°
LIVELLO Declaratoria - Appartengono a questo livello:
Lavoratori di
concetto che svolgono
attività di natura
tecnica e/o
amministrativa
in condizioni di autonomia operativa e decisionale sia pure
nell'ambito e nei limiti di direttive generali, per le
quali è richiesta
una particolare competenza professionale ed
esperienza, che coordinano e
controllano
attività tecniche e/o amministrative nell'ambito di importante
ufficio
o di centro di servizio di notevole rilevanza.
Esempi:
·
addetto alla contabilità generale ed analitica;
· ispettore
e/o preposto al controllo ed alla organizzazione tecnico-
amministrativa
di diverse gestioni;
· responsabile tecnico e/o amministrativo di impianti di smaltimento e/o
trasformazione
di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata.
7°
LIVELLO
Declaratoria
- Appartengono a questo livello:
Lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione
con la Direzione e
con i
preposti del livello 8° che, sulla base delle direttive generali e
con l'apporto
della preparazione professionale
richiesta, predispongono
programmi
operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, o
che
svolgono compiti comportanti decisioni rilevanti per
la propria ed altra
unità
organizzativa al notevole interesse e ad elevato contenuto tecnico.
Esempi:
·
analista di sistema elaborazione dati;
· responsabile di settore tecnico o di settore
amministrativo composto di
più
uffici.
8°
LIVELLO
Declaratoria
- Appartengono a questo livello:
Lavoratori che,
in diretta collaborazione con i massimi
vertici
dell'impresa e
nell'ambito delle disposizioni generali di questi,
coordinano
e controllano il lavoro di più uffici o servizi fondamentali con
pluralità
di compiti, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa o
che comunque
dispongono istruttorie di
carattere tecnico, esplicano
attività di
analisi, interpretazione e di
studio per la
ricerca di
soluzioni
per gli organi superiori su materie aventi carattere di rilevante
importanza
nella vita aziendale.
Esempi:
· lavoratore
che coordina le
attività di una
struttura tecnica o
amministrativa
fondamentale dell'Azienda, articolata in più settori, per il
conseguimento degli
obiettivi dei piani-programma prefissati dalla
Direzione
Aziendale;
·
coordinatore di più settori.
NOTA A
VERBALE RIGUARDANTE I LIVELLI 8° E 7°
Per i
lavoratori inquadrati in 8° e 7° livello aventi mansioni direttive si
applicano, in materia di durata di lavoro, le norme di
cui all'articolo 3
del regio decreto-legge 10 settembre 1923, salvo
che non sia richiesto il
rispetto
di un prestabilito orario di lavoro.
All'inquadramento
dei lavoratori dipendenti da ciascuna azienda nei diversi
livelli, si procederà sulla base delle mansioni
effettivamente svolte dai
singoli lavoratori e della classificazione
categoriale in atto, di comune
accordo tra
la struttura sindacale
o aziendale delle
Organizzazioni
stipulanti
e la Direzione aziendale e ciò senza dar luogo ad innovazioni o
modifiche che
alterino la struttura della
classificazione prevista dal
presente
articolo.
Il lavoratore che durante l'orario giornaliero
di lavoro sia comandato a
svolgere più
mansioni di livelli
diversi ha diritto
alla intera
retribuzione
giornaliera commisurata a quella del livello superiore.
Il lavoratore
che sia destinato a compiere con
carattere di continuità
mansioni rientranti
in due diversi livelli, sarà inquadrato
nel livello
superiore
indipendentemente dalla prevalenza delle mansioni svolte.
La distinzione in atto fra operai e impiegati
viene mantenuta agli effetti
di tutte
le norme che
prevedono un trattamento
differenziato e che,
comunque,
hanno riferimento distintamente a tali lavoratori.
NOTE
ALL'ART. 12
Le indennità corrisposte in base alle note in
calce all'art. 9 del
CCNL
4.2.84 sono
soppresse in quanto
tenute presenti ai fini
della
determinazione
dei minimi tabellari di cui al CCNL 23 gennaio
1988, salvo
quelle
di seguito espressamente previste:
1. agli
autisti conducenti di automezzi per la cui guida è richiesta
la
patente di
grado E, ai conducenti di pale, ruspe, escavatori
di peso
superiore
a 100 q.li, agli operatori-autisti di combinata Canal jet, nonché
ai conducenti
di autocompattatori ad operatore
unico con dispositivo
automatizzato di
caricamento laterale assistito
da apparecchiatura
video-computerizzata verrà
corrisposta, per ogni
giornata di effettivo
svolgimento
dalla mansione, una indennità giornaliera di L. 1.500.
2. agli
addetti ai servizi di rimozione rifiuti inquadrati nel 2° livello i
quali operano
promiscuamente o esclusivamente a livelli superiori
o
inferiori
al piano stradale con accesso ai gradini per l'altezza di almeno
un
piano normale di edificio ed ai lavoratori che effettuano la raccolta su
strade a
scalini o rampe con un dislivello di almeno un piano normale di
edificio, nonché
ai soli lavoratori addetti ad operazioni
manuali di
espurgo pozzi
neri, sarà corrisposta, per ogni giornata
di effettivo
svolgimento
della mansione, un'indennità giornaliera di L 700.
3. ai lavoratori
inquadrati nel 2° livello conducenti i veicoli o motocarri
per i
quali sia prescritto il possesso della patente di
grado A che
effettuano in singolo anche la raccolta e/o
spazzamento, sarà corrisposta
per ogni
giornata di effettivo
svolgimento della mansione,
un'indennità
giornaliera
di L. 1.000.
Le indennità di cui ai precedenti punti sono
comprensive dell'incidenza di
tutti gli
istituti del presente contratto e non sono
computabili nel
trattamento
di malattia ed infortunio.
Tali indennità,
inoltre, non sono cumulabili, nel senso che la maggiore
assorbe
la minore.
Al fine
di rimuovere situazioni di anomalie determinatesi per particolari
ed eccezionali condizioni di fatto, le
indennità corrisposte alla data di
entrata in
vigore del CCNL
23.1.88, in applicazione estensiva dei
trattamenti contemplati dalle soppresse note all'art. 9
del CCNL 4.2.84,
sono mantenute ai lavoratori interessati ed in
ogni caso non costituiscono
presupposto
per una generalizzazione del loro riconoscimento.
Le parti si incontreranno a livello nazionale
per esaminare la possibilità
di un
eventuale assorbimento delle predette indennità, anche nel
quadro
delle
previsioni di cui all'art. 43 del CCNL 18.12.1980.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Profili e esemplificazioni non esauriscono le
mansioni che possono essere
assegnate in
diretta connessione con
quelle espressamente indicate
in
relazioni
ai livelli di inquadramento.
Qualora a
seguito di innovazioni
tecnologiche o di
modificazione
organizzative
si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione
del contenuto
professionale delle singole mansioni, o siano individuabili
eventuali
nuove figure professionali, l'impresa e le R.S.A. procederanno ad
una preliminare
verifica delle posizioni
di lavoro interessate, da
sottoporre
alle organizzazioni nazionali stipulanti per la definizione del
conseguente inquadramento nel rispetto dell'equilibrio della vigente
struttura
contrattuale della classificazione del personale.
NORMATIVA
QUADRI
In attuazione del disposto dell'art. 2 della
legge n. 190/85, la qualifica
di
quadro è attribuibile a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi,
che nell'ambito dell'8° livello svolgono con
carattere di continuità e con
un grado
elevato di capacità gestionale,
organizzativa e professionale,
funzioni di
importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di
poteri ai
fini dello sviluppo
e della realizzazione degli
obiettivi
aziendali.
I lavoratori definiti quadri ricoprono
ruoli ad alto
contenuto
professionale, nell'ambito
dello sviluppo e
del raggiungimento degli
obiettivi aziendali
effettuano, con personale contributo
di particolare
originalità e
creatività, opera di coordinamento di
risorse e/o entità
organizzative
di particolare complessità.
Ferma restando
la normativa contrattuale prevista per la categoria degli
impiegati,
si conviene quanto segue:
.
Passaggio temporaneo di mansioni
Al lavoratore assegnato temporaneamente a
svolgere mansioni di quadro, non
in sostituzione di altro lavoratore assente con
diritto alla conservazione
del
posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi
consecutivi
.
.
Responsabilità civile e/o penale
Le aziende
s'impegnano a garantire
ai lavoratori che
per motivi
professionali
sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati
da azioni
dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente
connessi
con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché
l'eventuale
pagamento delle spese legali e giudiziarie.
.
indennità di funzione
A decorrere
dalla data di attribuzione della qualifica di
quadro, ai
lavoratori interessati viene corrisposta una indennità
di funzione nella
misura
di L. 150.000 lorde mensili;
Tale indennità
è utile ai soli fini del computo del Trattamento di
Fine
Rapporto,
della 13ma e 14ma mensilità.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti
si danno atto che con la
presente regolamentazione relativa ai
quadri
è stata data piena attuazione alla legge n. 190/1985.
COMMiSSIONE
NAZIONALE PER LA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE
Fermo restando
che il sistema di
classificazione dei lavoratori
resta
integralmente disciplinato dalla normativa del
presente contratto, salvò
quanto previsto
dagli ultimi due commi del presente paragrafo, le parti
riconoscono l'opportunità di istituire una
Commissione Nazionale con
obiettivi di
studio ed analisi
in materia di
classificazione dei
lavoratori.
Nello
svolgimento dei propri lavori la Commissione effettuerà la raccolta e
l'analisi
di elementi conoscitivi ai fini di:
· acquisire
elementi aggiornati di
conoscenza circa le
modalità di
svolgimento dei
servizi che possono
produrre ricadute sul
sistema di
inquadramento
vigente;
· verificare, anche in relazione
alla complessità dei
problemi
organizzativi,
di adeguatezza e qualità dei servizi che si presentano oggi
alle Aziende
di igiene Urbana,
la necessità di
integrare l'attuale
struttura
classificatoria, con nuove professionalità;
· valutare
le esperienze verificate a livello aziendale
in ordine a
possibili differenziazioni di professionalità presenti
ed il collegamento
con
l'inquadramento previsto dalla scala classificatoria;
·
approfondire la connotazione di svolgimento dei servizi e l'articolazione
delle
professionalità esaminando anche l'ipotesi di costruzione di un nuovo
sistema
di inquadramento originale ed autonomo rispetto alle esperienze sin
qui
acquisite.
La Commissione, che sarà istituita
entro il 31
marzo 1996, potrà
considerare i
diversi modelli organizzativi presenti nel settore
e
procederà quindi
alla stesura di un documento che registri le posizioni
raggiunte
e contenga valutazioni finali sulla materia.
Tale documento verrà sottoposto alle parti
stipulanti il presente CCNL ai
fini dell'eventuale modificazione
dell'attuale classificazione del
personale
che troverà applicazione con il nuovo contratto di lavoro con le
modalità
che saranno definite dalle trattative.
Al fine
di rendere la classificazione
più aderente alle diverse realtà
organizzative
ed alla diversificazione dei servizi in presenza di singole
figure che
non trovino precisa
identificazione nella attuale
classificazione o
di eventuali nuove
figure professionali, le
parti
procederanno a
livello aziendale ad
una preliminare verifica
delle
posizioni interessate trasmettendo segnalazione
motivata alla Commissione
Nazionale.
Le Organizzazioni Nazionali stipulanti potranno definire il conseguente
inquadramento nel
rispetto dell'equilibrio della
struttura contrattuale
della
classificazione del personale.
ART. 13
MUTAMENTO DI MANSIONI E PASSAGGIO DI LIVELLO
Il lavoratore
deve essere adibito alle
mansioni per le quali
è stato
assunto o
a quelle corrispondenti al livello superiore
che abbia
successivamente acquisito
ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime
effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Potrà essere altresì assegnato a mansioni inerenti
ad altro livello purché
ciò non
comporti peggioramento economico o morale per la sua condizione.
Il lavoratore
che, in forma
esplicita e dietro preciso mandato,
sia
chiamato a
compiere temporaneamente le mansioni di livello superiore, ha
diritto alla
retribuzione base del
livello superiore; l'assegnazione
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione
di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un
periodo
non superiore a tre mesi.
Il passaggio
di livello dà
diritto al lavoratore di
conservare "ad
personam" (non valevole agli effetti dei successivi
aumenti periodici di
anzianità)
l'eventuale differenza in più esistente tra la retribuzione base
del
livello di provenienza e quella del livello cui viene assegnato.
Tale differenza
non deve essere assorbita dagli aumenti
periodici di
anzianità
che matureranno a favore del lavoratore nel nuovo livello.
In caso
di passaggio di livello si
applica la norma di cui al 4° comma
dell'art.
18.
L'azienda dovrà comunicare al lavoratore il passaggio
di livello mediante
lettera.
L'assegnazione
temporanea a mansioni corrispondenti al livello superiore e
il passaggio di livello dovranno avvenire sulla
base di criteri obiettivi,
predeterminati
d'intesa con la struttura sindacale aziendale.
La presente
norma
non si applica per l'assegnazione temporanea e per il passaggio al 7°
e 8°
livello.
ART. 14
RETRIBUZIONI
In relazione alle indicazioni ricorrenti nel
presente contratto, circa il
trattamento
da riconoscere ai lavoratori, si chiarisce che:
· con
l'espressione
"retribuzione
paramentrale", si intende
quella
risultante
dalla applicazione dei parametri di cui agli arit. 12 e 17;
. con
l'espressione "retribuzione individuale" si intende la
somma della
retribuzione parametrale, dell'indennità di
contingenza, degli aumenti
periodici
di anzianità e degli eventuali aumenti di merito;
· con
l'espressione
"retribuzione
globale" s'intende la
somma della
retribuzione individuale e delle indennità a
carattere continuativo, con
l'esclusione
delle somministrazioni in natura e delle indennità sostitutive
di esse,
nonché l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di
rimborso
spese e
la indennità di
trasferta, l'indennità maneggio
denaro e
l'indennità
mezzo di trasporto.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Con riferimento
alla definizione della retribuzione restano ferme le
previsioni
contrattuali in corrispondenza delle varie indennità.
Nel concetto
di indennità non
rientrano i compensi
corrisposti in
applicazione
dell'art. 28.
ART. 15
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
La retribuzione globale dovrà essere
corrisposta non oltre il 15° giorno
successivo
alla fine del mese cui si riferisce, secondo le modalità di cui
alla
legge 5 gennaio 1953, n. 4.
In caso
che l'azienda ritardi il pagamento decorreranno di pieno diritto
gli interessi nella misura del 3 per cento in
più del tasso ufficiale di
sconto.
Ove ostino
esigenze amministrative, l'azienda corrisponderà, nell'ultimo
giorno feriale
del mese, un
acconto commisurato alla
somma della
retribuzione
globale netta e dell'importo degli eventuali assegni familiari
arrotondata
in difetto alle mille lire. Il conguaglio a saldo dovrà essere
corrisposto entro
l'ultimo giorno feriale
del mese successivo. Il
lavoratore
ha diritto di reclamo sulla rispondenza e della somma pagata a
quella indicata sulla busta-paga o prospetto,
nonché sulla qualità legale
della moneta,
a condizione che avanzi il reclamo all'atto del pagamento.
Tale diritto
al reclamo non è necessario sia esercitato
all'atto del
pagamento
per errori puramente contabili e di inquadramento.
In caso
di contestazione sulla somma
pagata, al lavoratore dovrà essere
intanto
corrisposta la parte non contestata.
ART. 16
CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA
La retribuzione oraria, nei suoi vari aspetti
come definiti dall'art. 14,
si ottiene
dividendo la retribuzione mensile per 169
per tutti i
lavoratori.
La
retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria
per 39
(convenzionale) e dividendo il risultato per 6.
ART. 17
RETRIBUZIONE E SUE VARIAZIONI
Le retribuzioni parametrali mensili valide dal
1 gennaio 1995 sono quelle
di cui
all'allegata tabella.
Dette
retribuzioni sono comprensive:
a) dell'indennità
di contingenza maturata sino al 31 gennaio 1977;
b)
delle lire 12.000 di cui all'accordo interconfederale 25 gennaio 1975;
c)
dell'E.D.R. di L. 25.000 di cui al CCNL, 1 dicembre 1977;
d)
degli importi di cui all'accordo di settore Ausitra del 25 marzo 1975;
e) degli importi dell'indennità perequativa di
cui all'accordo 16 dicembre
1981,
decurtati di L. 10.000
f) dell'indennità perequativa di Lire 10.000 di
cui all'art. 47 del CCNL
23.1.88.
ART. 18
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Con decorrenza 1 luglio 1994 il lavoratore per
ogni biennio di anzianità
maturerà
un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun
livello
di appartenenza.
1)
livello 29.500
2)
livello 34.200
3)
livello 37.000
4)
livello 40.500
5)
livello 46.500
6)
livello 52.500
7)
livello 60.500
8)
livello 67.500
Gli
aumenti periodici decorrono dal 1 luglio di ogni biennio successivo al
30
giugno 1994. Conseguentemente al lavoratore assunto nel corso di ciascun
biennio spettano,
al 30 giugno del biennio
di riferimento, tanti
ventiquattresimi
degli importi di cui al primo comma, quanto sono i mesi di
servizio
prestato.
Il lavoratore
ha diritto a maturare tanti aumenti periodici fino al
raggiungimento
dell'importo massimo di cui alla seguente tabella:
1) livello 295.000
2) livello 342.000
3) livello 370.000
4) livello 405.000
5) livello 465.000
6) livello 525.000
7) livello 605.000
8) livello 675.000
Nel caso di passaggio di livello il lavoratore
mantiene l'importo in cifra
degli aumenti maturati nel lavello di provenienza
e la frazione di scatto
relativa
al biennio in corso sarà utile agli effetti della maturazione del
successivo
aumento periodico.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti
si danno atto che restano
comunque fermi gli importi in cifra
fissa riconosciuti per effetto della applicazione
dell'art. 43, IV comma,
del CCNL 18.12.80, così come risulta integrato
dal successivo accordo del
16.12.80.
NORMA
TRANSITORIA
Gli aumenti
periodici di anzianità fino al 31.12.1991 ai
sensi del
soppresso art.
16 del CCNL. 23.1.88 (compreso
quindi l'importo relativo
all'aumento
periodico decorrente dall'1.1.1992) saranno mantenuti in cifra
fissa, verranno
ridotti degli importi
trasferiti nelle retribuzioni
parametrali come da note in calce alla relativa tabella,
e concorreranno,
nella misura residua, al raggiungimento degli
importi massimi di cui
al
terzo
comma del presente articolo.
ART. 19
TREDICESIMA MENSILITA'
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità
pari alla retribuzione
globale
commisurata al mese di novembre e riferita al periodo 1° gennaio 31
dicembre.
Il
pagamento della tredicesima mensilità avverrà entro il 20 dicembre.
In caso
di inizio del rapporto durante
il corso dell'anno, il lavoratore
avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare
della tredicesima mensilità
per
quanti sono i mesi di servizio prestato.
Le frazioni
di mese non superiori ai 15 giorni non saranno
calcolate,
mentre saranno
considerate come mese
intero se uguali
o superiori.
Analogamente si procederà nei casi di cessazione del
rapporto durante il
corso dell'anno
calcolando la tredicesima mensilità sull'ultima
retribuzione
globale.
ART. 20
QUATTORDICESIMA MENSILITA'
L'azienda corrisponderà una 14a mensilità pari
alla retribuzione globale
commisurata
al mese di giugno, e riferita al periodo 1° agosto - 31 luglio.
Il
pagamento della 14a mensilità avverrà entro il 30 giugno.
Nel caso
di inizio del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore
avrà diritto
a tanti dodicesimi
dell'ammontare della 14a mensilità per
quanti
sono i mesi di servizio prestato.
Le frazioni
di mese non superiori ai 15 giorni non saranno
calcolate,
mentre
saranno considerate come mese intero se uguali o superiori.
Analogamente si procederà nei casi di cessazione del
rapporto durante il
corso dell'anno
calcolando la
quattordicesima sull'ultima retribuzione
globale
.
NORME
TRANSITORIE
Le aziende
che, in attuazione dell'accordo 30 agosto 1960 relativo alla
corresponsione
del "premio estivo" ora quattordicesima mensilità, avessero
riferito l'erogazione all'anno solare manterranno
lo stesso criterio di
calcolo
fermo restando il diritto, nei casi di cessazione del rapporto nel
periodo 16
agosto - 27 dicembre, di
trattenere in sede di liquidazione
l'importo
corrispondente ai dodicesimi della quattordicesima mensilità non
dovuto
in relazione al mancato compimento dell'anno solare.
Le aziende che hanno riferito per il passato la
quattordicesima mensilità
al periodo
1° settembre - 3 agosto, continueranno a mantenere lo
stesso
criterio
di calcolo.
ART. 21
INDENNITA' E SOMMINISTRAZIONI
a) Rimborso
spese di trasporto
- Qualora l'azienda, consenziente il
lavoratore,
gli richieda di usare il proprio veicolo a motore per servizio,
sarà tenuta a corrispondergli un'indennità
chilometrica calcolata in base
alla
tariffa ACI.
b) Rimborso
spese per testimonianza - E' corrisposta la normale
retribuzione
globale al dipendente chiamato quale teste in cause civili o
penali
in dipendenza del servizio. In tal caso, qualora il lavoratore debba
allontanarsi
dalla zona normale di lavoro, ha diritto inoltre al rimborso
di tutte
le spese di
vitto, alloggio e viaggio,
detratta l'indennità
percepita
dallo Stato.
c) Indennità
di trasferta - il lavoratore
comandato a prestare servizio
fuori
sede, eccezion fatta per i casi previsti all'art. 23 lettera B, 4° e
5°
comma, ha diritto:
. al
rimborso delle spese effettive del viaggio (per i viaggi in ferrovia
prima
classe);
· al rimborso delle altre eventuali spese vive
necessarie all'espletamento
della
missione;
· a
un'indennità commisurata al 50 per cento della retribuzione individuale
giornaliera,
per ciascun giorno di trasferta. La trasferta non potrà avere
durata
superiore a mesi 3.
d) indennità
maneggio denaro - il
lavoratore che normalmente
maneggia
denaro con oneri per errori, ha diritto ad una
indennità del 5 per cento
della retribuzione parametrale e dell'indennità di contingenza. Tale
indennità verrà
corrisposta pro-rata anche
a chi sostituisce
temporaneamente
il lavoratore preposto al servizio.
e) Somministrazione latte - Restano invariate
le condizioni in atto nelle
aziende. Qualora
sia individuato un
diverso presidio le
parti si
incontreranno
per verificarne la somministrazione in sostituzione del latte
nelle
predette aziende.
f)
Alloggio - L'alloggio al personale, cui per esigenze di lavoro l'azienda
richieda l'abitazione presso il complesso
aziendale, sarà concesso
gratuitamente.
Il lavoratore deve lasciare libero l'alloggio all'atto della
risoluzione
del rapporto di lavoro, e comunque non oltre un mese dalla data
della
risoluzione stessa.
g) Raggiungimento posto di lavoro - Qualora la
sede abituale di lavoro sia
ubicata fuori
di un centro abitato ed in
località' non adeguatamente
servita
da mezzi pubblici di trasporto, e l'azienda non provveda con mezzi
idonei al trasporto, sarà corrisposto un rimborso
spese da concordarsi in
sede aziendale fra le rappresentanze territoriali
delle parti stipulanti.
Tuttavia per
i Comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti
tale rimborso viene stabilito nella misura di
lire 500 per ogni giorno di
effettiva
presenza.
h) indennità
sgombero neve - Ai
lavoratori in servizio chiamati ad
effettuare prestazioni di sgombero neve sarà
corrisposta un'indennità del
5% della
retribuzione individuale
oraria, per ogni ora di
effettivo
svolgimento delle prestazioni stesse. Tale
indennità assorbe fino
a
concorrenza i compensi stabiliti da eventuali accordi
vigenti a qualsiasi
livello stipulati.
L'assorbimento va operato
tenendo presente quanto
globalmente spettante in base agli eventuali
accordi a qualsiasi titolo
stipulati
e quanto effettivamente percepito al medesimo titolo per effetto
della
nuova indennità contrattuale.
i) Rimborso
spese vidimazione patente - Agli autisti ed ai conducenti di
motocarro, titolari
o normalmente impiegati
come sostituti, saranno
rimborsate le
spese per la vidimazione annualmente della patente nonché,
previa
presentazione di idonea documentazione, le spese per l'effettuazione
delle
visite mediche per il rinnovo della patente stessa. Il rimborso delle
spese di
cui sopra spetta altresì ai lavoratori cui è richiesto, in
via
ricorrente, l'uso
dei veicoli aziendali o di proprietà
dei lavoratori
stessi,
per ragioni di servizio.
l) Docce
- L'azienda è tenuta alla istituzione
di docce. Al riguardo si
richiamano le
disposizioni di cui
al decreto del
Presidente della
Repubblica
19 marzo 1956, n. 303.
m)Trasferimenti -
Al lavoratore che per disposizioni dell'azienda sia
trasferito
da una sede all'altra della stessa, situata in diversa località,
comportante conseguenza l'effettivo
trasferimento del domicilio
del
lavoratore,
sarà corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per sé,
per la
famiglia e per le masserizie, nonchè un importo "una tantum" pari ad
una retribuzione globale mensile, oltre ad
1/5 della stessa per ogni
eventuale
familiare a carico che con lui si trasferisca.
Qualora
per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un
indennizzo per
anticipata risoluzione del
contratto di affitto,
regolarmente
denunciato e registrato precedentemente alla comunicazione del
trasferimento, avrà
diritto al rimborso di tale
indennizzo fino alla
concorrenza
di un massimo di 4 mesi di pigione.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento
ha diritto, se licenziato,
al trattamento
di fine rapporto, al preavviso
ed alle altre indennità
previste
per la sua liquidazione salvo che, per gli impiegati di 8°
e 7°
livello, all'atto
dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il
diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o
tale
diritto risulti in base alla situazione di fatto
vigente per gli impiegati
attualmente in
servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta il
trasferimento
viene considerato dimissionario.
Il
lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra
o da
un centro operativo
ad un altro se non per
comprovate ragioni
tecniche,
organizzative e produttive.
Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova
residenza anche persone a
carico e
che venga licenziato
non per ragioni
che comportino il
licenziamento
per motivi disciplinari, nei primi sei mesi di trasferimento,
ha diritto al rimborso delle spese come sopra
per trasferirsi al luogo di
origine,
purché ne faccia richiesta prima della cessazione del servizio.
Il lavoratore
trasferito conserva il più
favorevole trattamento goduto
precedentemente.
Il
provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per
iscritto
con un preavviso di un mese.
Il trasferimento dovrà essere comunicato contestualmente alla struttura
sindacale
aziendale.
n) Locale
consumazione pasto - Le aziende metteranno a disposizione dei
lavoratori un
locale idoneo, convenientemente attrezzato, per la
consumazione
del pasto.
o) indennità
sostitutiva di mensa - Ai lavoratori per ogni giornata di
effettiva
presenza, viene corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa, di
L. 1.000
giornaliere, comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti
contrattuali
e non computabile nel TFR.
Restano
salve le condizioni di miglior favore in atto.
NOTA A
VERBALE
L'eventuale riconoscimento del pasto da
parte dell'impresa esclude
l'erogazione
dell'indennità sostitutiva di mensa.
p)
indennità turni a ciclo continuo - Ai lavoratori addetti a lavorazioni a
ciclo continuo
che si svolgono su 3 turni
avvicendati sull'intero arco
settimanale di 7 giorni compete un'indennità pari al 6%
della retribuzione
parametrale giornaliera, da corrispondersi per ogni
giornata di effettivo
svolgimento della
mansione, comprensiva dell'incidenza di tutti gli
istituti
del presente contratto.
Tale
indennità viene assorbita da quella per lavoro domenicale.
q) indennità
lavoro domenicale - Ai
lavoratori che prestano la propria
opera
in giornata di domenica con riposo compensativo in altro giorno della
settimana, sarà
corrisposta una indennità di L. 8.000 per ogni domenica
effettivamente
lavorata.
Detta indennità
è comprensiva dell'incidenza di tutti
gli istituti del
presente
contratto.
r)
indennità lavaggio indumenti - Agli operai cui sono dati in uso gratuito
gli indumenti
di cui all'articolo 22 viene
corrisposta un'indennità
lavaggio indumenti nella misura di L. 500 per ogni
giornata di effettiva
presenza al
lavoro, comprensiva della
incidenza di tutti gli
istituti
contrattuali
e non computabile nel TFR.
Tale indennità
viene altresì corrisposta agli
impiegati addetti agli
impianti, che siano dotati di indumenti protettivi ai
sensi del 3° comma
del
medesimo art.22.
ART. 22
INDUMENTI DI LAVORO
Gli
indumenti di lavoro saranno dati in uso gratuito agli operai secondo le
norme
in atto nelle singole aziende, ed in ogni caso verranno assicurate le
seguenti
dotazioni:
a
consumazione:
· tute
e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;
. guanti,
fino a un massimo di 5 paia
all'anno, per gli autisti addetti
alle manovre
di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori e
gli
addetti agli impianti;
ogni
anno:
· due
paia guanti per gli autisti e per il personale di officina;
. due
paia di scarpe, uno estivo ed uno invernale;
ogni
due anni:
· un
paio di stivali di gomma di
foggia idonea agli addetti ai servizi
esterni;
· 3 abiti da lavoro completi estivi e 3 abiti
da lavoro completi invernali
nella foggia
consuetudinaria della azienda, per il personale addetto
ai
servizi
esterni (spazzamento, raccolta o trasporto);
· 4
tute da lavoro
estive e 4 tute da lavoro
invernali nella foggia
consuetudinaria
nell'azienda per il personale addetto alle
officine, agli
impianti
di smaltimento e di incenerimento e allo spurgo dei pozzi neri;
ogni 3
anni:
. un
impermeabile personale addetto ai servizi esterni.
Ogni
cinque anni:
· un
giaccone di pelle per gli autisti.
Per gli
impiegati addetti normalmente
ai servizi esterni
verranno
assicurate
le seguenti dotazioni:
· due
paia di scarpe all'anno: 1 estivo ed 1 invernale
. un
impermeabile ogni tre anni;
. un
giaccone di pelle ogni 5 anni.
Agli
impiegati addetti agli impianti, che richiedano particolare protezione
igienica,
saranno forniti idonei indumenti.
La
fornitura degli indumenti di lavoro verrà concordata complessivamente e
preventivamente con
le R.S.U. sulla
base annua procapite,
al netto
dell'IVA, di
L. 459.800 intesa come media
della spesa richiesta per le
diverse
categorie di lavoratori.
Il valore
di indumenti di
lavoro a valenza
pluriennale (stivali,
impermeabili, giacconi
di pelle, ecc.) è compreso
nella suddetta spesa
annua
in ragione della quota annua della spesa di ciascun indumento.
L'importo anzidetto,
valevole per l'anno 1995
sarà di anno
in anno
aggiornato in
base alle variazioni dell'indice ISTAT riferito ai
prezzi
praticati
dai grossisti.
E' fatto divieto assoluto di corrispondere
somme in denaro in sostituzione
di
tutto o di parte del vestiario.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Per abito
estivo si intende: pantalone, camicia, berretto;
per abito
invernale
si intende: pantalone, camicia o maglia, berretto.
L'impermeabile
e gli stivali di gomma sono da assegnare anche al personale
che svolge
la propria attività in ambienti
che ne rendono indispensabile
l'uso.
ART. 23
ORARIO DI LAVORO
A)
Durata settimanale dell'orario di lavoro
La durata
settimanale dell'orario normale di lavoro è di 38 ore per tutti i
lavoratori; detto
orario si suddivide di norma in
6 giorni lavorativi,
salvo
deroghe previste in sede aziendale.
Le aziende
provvederanno al recupero fino alla concorrenza di 60
minuti
settimanali, di
tutte le riduzioni
effettive dell'orario di
lavoro
settimanale
rispetto a quello previsto nel 1° comma del presente articolo.
A
decorrere dal 1° gennaio 1994 la durata dell'orario settimanale di lavoro
sarà di
37 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori.
B)
Orario giornaliero di lavoro
L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dalla
azienda con apposito
ordine
di servizio previo esame con le rappresentanze sindacali aziendali.
L'orario di
lavoro va conteggiato
dall'ora preventivamente fissata
dall'azienda per l'entrata in rimessa, magazzino e
comunque nel luogo di
lavoro
per l'inizio della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore ha
ultimato
il servizio.
L'orario
giornaliero di lavoro potrà essere effettuato anche nell'ambito di
nastri lavorativi
definiti a livello aziendale ai sensi dell'art.
1
(relazioni
sindacali)
Al personale che per ragioni tecniche connesse
alla gestione del servizio
sia
tenuto a svolgere le proprie mansioni in uno o più Comuni, sia il tempo
impiegato
a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica
la propria attività che quello impiegato per il
ritorno al posto di lavoro
sarà computato nell'orario di lavoro. Per posto
di lavoro deve intendersi
quello
scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero.
In caso
di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere
eccezionale,
in località diverse dall'abituale posto di lavoro, il maggior
tempo impiegato per raggiungere, con gli abituali
mezzi di trasporto, le
località di
comando e viceversa, sarà considerato come prestazione oltre
l'orario normale,
ai sensi dell'art. 28, se disposto
oltre l'orario di
lavoro.
Durante
l'orario normale giornaliero di lavoro, il lavoratore ha diritto ad
una interruzione non retribuita, normalmente con
un massimo di 2 ore, per
la
consumazione del pasto
Nei turni
continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a
quando non sia stato sostituito; la sostituzione
dovrà avvenire entro due
ore
dalla fine del turno.
Ferme
restando le eventuali situazioni più favorevoli in atto, i lavoratori
addetti agli
impianti di smaltimento in turni continui di 8 ore
hanno
diritto ad
una pausa retribuita di 20 minuti, assicurando comunque
il
regolare
funzionamento degli impianti stessi.
Ai lavoratori
che effettuano la propria
prestazione soltanto in
turni
notturni
sarà concessa una pausa retribuita di 20 minuti.
NOTA A
VERBALE
Per il
personale turnista addetto
a lavorazioni a
ciclo continuo,
articolate su
3 turni giornalieri, la riduzione dell'orario di
lavoro
settimanale di
cui al 3° comma del
presente articolo sarà
attuata
attraverso
la concessione di riposi compensativi.
Le relative
giornate di permesso retribuito dovranno essere godute entro
l'anno,
compatibilmente con le esigenze di servizio. Per ciascun giorno di
permesso non
usufruito entro l'anno
verrà corrisposto al lavoratore
interessato un compenso pari alla normale retribuzione
globale giornaliera
del
mese di dicembre.
Per i
dipendenti aventi mansioni direttive si applicano, in
materia di
durata del lavoro, le norme di cui all'art. 3 del
regio decreto legge 10
settembre 1923,
n. 1955, salvo che non sia richiesto il
rispetto di un
prestabilito
orario di lavoro.
ART. 24
ORARIO NORMALE IN REGIME DI FLESSIBILITA'
In relazione
alle peculiarità del settore
e quindi alle
particolari
esigenze produttive
delle aziende, comportanti variazioni
dell'intensità
lavorativa, l'orario
normale di lavoro di cui all'art.
23 può essere
realizzato
anche come media settimanale o su un arco di più settimane.
Le aziende interessate potranno attuare
programmi di lavoro che comportino
periodi con prestazioni lavorative superiori
all'orario normale e periodi
con prestazioni
lavorative inferiori a tali limiti,
purchè realizzino
comunque, in
media le previsioni di cui
all'art. 23. Tale media
potrà
essere
realizzata con riferimento a:
a) singole
settimane, con giornate di lavoro sino ad 8 ore ed
altre, a
compensazione,
di durata inferiore al normale orario giornaliero (pari a 7
ore e 30
minuti o a 6 ore e quindici minuti, rispettivamente in caso
di
distribuzione
in cinque o sei giorni);
b) più settimane, con prolungamento dell'orario
settimanale in presenza di
maggiore richiesta di servizi, fino ad un massimo di
45 ore
settimanali,
alle quali
corrisponderanno, a compensazione, settimane di minore
prestazione
lavorativa.
Nell'ipotesi
di cui alla lett. b) del precedente comma, per le ore prestate
oltre l'orario
di lavoro contrattuale
settimanale fino ad
un massimo
complessivo annuo
di 100 ore individuali e
fino al limite di 45
ore
settimanali
verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni calcolate sulle
quote
orario della retribuzione tabellare e della indennità di contingenza:
15% per
le prime 80 ore
20%
dalla 81a alla 100a ora
Tali maggiorazioni devono intendersi comprensive
dell'incidenza del
compenso per
prestazioni in regime di flessibilità in tutti gli istituti
contrattuali
e sono escluse dal calcolo del T F.R.
Tali
programmi - che potranno anche riguardare singole attività o categorie
di lavoratori
- nonché gli eventuali spostamenti, saranno preventivamente
comunicati
alle R.S.U
Il
maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata
superiore a
quello prescritto dall'art. 23 non dà diritto a compenso per
prolungamento orario o lavoro straordinario, mentre per
le settimane con
prestazioni
di durata compensativa inferiore a quella prevista dallo stesso
art. 23
non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Le imprese
dovranno portare a
conoscenza dei singoli
lavoratori
interessati,
con un preavviso di 10 giorni, gli orari di lavoro definiti in
regime
di flessibilità e i relativi periodi.
Nell'individuare
tali orari le imprese avranno cura di ripartire equamente
tra i
lavoratori i periodi di maggiore impegno.
Le ore
di prestazione in
regime di flessibilità non
possono essere
richieste
in giornata di riposo settimanale di cui all'art. 29.
L'esigenza di
ricorso ad ulteriori prestazioni in regime di flessibilità,
oltre i limiti di cui al presente articolo,
formerà oggetto di definizione
fra
impresa e OO.SS. e RSU ove costituite.
A
decorrere dal 1° gennaio 1999 nelle sole gestioni comunali nelle quali si
sia fatto
ricorso a prestazioni lavorative in regime
di flessibilità
piurisettimanale il
complesso delle ore lavorate in flessibilità nei 12
mesi precedenti
potrà dar titolo sulla base
di una
valutazione comune
dell'Azienda delle
OO.SS ad una
minore durata della
prestazione
settimanale,
per tutti i lavoratori, nei limiti di 30 minuti settimanali.
In caso
di valutazioni divergenti fra le
parti in ordine all'attuazione
della presente norma si procederà, entro 30 giorni
dalla richiesta di una
delle
parti, ad una verifica di congruità a livello nazionale. Durante tale
periodo
non si darà luogo ad azioni conflittuali sulla materia.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti
si danno atto
che l'attuazione di processi di
flessibilità
previsti dal
presente articolo dovrà non
influire sulla quantificazione
dell'organico
aziendale .
CHIARIMENTI
A VERBALE
1) Le
parti si danno
atto che gli accordi aziendali
in materia di
flessibilità definiti prima della sottoscrizione del
presente accordo di
rinnovo,
mantengono integralmente inalterata la propria efficacia.
2) Con
riferimento a quanto previsto dagli ultimi due commi del presente
articolo, si
chiarisce che le
disposizioni ivi contenute
trovano
applicazione nelle
sole gestioni alle quali
sia correlato un apposito
organico.
3) Nei
periodi in cui
siano programmate prestazioni
lavorative in
flessibilità piurisettimanale ai sensi del 2°
comma, lettera b), ai
lavoratori impegnati
in regime di
flessibilità non potranno
essere
richieste
prestazioni lavorative in straordinario individuale programmato.
Nei
medesimi periodi, nelle sole settimane in cui è previsto il superamento
dell'orario
contrattuale di lavoro, la durata della prestazione giornaliera
non può
essere inferiore al normale orario giornaliero contrattuale (pari a
7 ore
e 30 minuti o a 6 ore e 15
minuti, rispettivamente in caso
di
distribuzione
in cinque o in sei giorni).
4) in
caso di assenze per malattia in giornate in cui, per effetto di un
turno in
flessibilità, la prestazione lavorativa prevista avrebbe dovuto
superare la
durata del normale orario giornaliero, le ore programmate in
eccedenza rispetto allo stesso orario giornaliero
saranno recuperate nel
corso
dello stesso o di altro periodo di flessibilità.
ART.25
RAPPORTO A TEMPO PARZIALE
Il rapporto
di lavoro a
tempo parziale è regolato
dalle disposizioni
contrattali
per il personale ordinario, salvo quanto appresso specificato:
a)
nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:
1)
l'eventuale periodo di prova;
2) il
ridotto orario settimanale con un minimo non inferiore al 50%
del
normale
orario di lavoro;
3) la
qualifica assegnata
b) il
personale a tempo
parziale può essere
utilizzato anche con
articolazioni dell'orario giornaliero diverse da quelle
fissate per il
restante
personale;
c) la
variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di
cui alla
lettera di assunzione, dovrà esser comunicata per iscritto al
lavoratore
interessato;
d) La
retribuzione del personale a tempo parziale, compresi gli
aumenti
periodici di
anzianità di cui all'art. 18, è regolata dalle disposizioni
contrattuali
per il personale a tempo pieno ed è riproporzionata al ridotto
orario
settimanale di lavoro. In ogni caso la retribuzione non potrà essere
inferiore a quella corrispondente all'orario
settimanale risultante dalla
lettera
di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto c) che precede;
e) la
retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall'art 17;
f) le indennità di cui all'art. 21 saranno
proporzionalmente ridotte sulla
base
dell'orario di cui alle precedenti lettere d) o c);
g) i corrispondenti trattamenti economici
relativi alla 13a mensilità, 14a
mensilità, alle
ferie e alle festività, trovano applicazione ridotta in
misura proporzionale all'orario settimanale
risultante dalle comunicazioni
di cui
ai punti a) e c) che precedono;
h) per
il trattamento di fine rapporto, si fa riferimento alla legge
29
gennaio
1982, n. 297;
i) il
trattamento di malattia
e di infortunio quello
relativo alle
lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento
contrattuale e di
legge
sarà
garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti
a) e c)
che precedono;
l) la
livello nazionale possono essere individuate percentuali di personale
da impiegare
a tempo parziale. I relativi posti di lavoro possono essere
coperti da
personale interno che
ne faccia esplicita
richiesta
compatibilmente
con le esigenze di servizio, o da personale esterno assunto
direttamente
a tempo parziale;
m) il
passaggio dei lavoratori dal rapporto a tempo parziale al rapporto a
tempo pieno e viceversa può essere disposto
dall'impresa qualora sussista
il
consenso del lavoratore;
n) ogni
qualvolta si rendesse disponibile un posto di lavoro a tempo pieno,
l'azienda in un incontro con la R.S.U.
concorderà una graduatoria
dei
lavoratori
a tempo parziale seguendo i seguenti criteri di priorità:
1. appartenenza allo stesso livello e allo
stesso impianto per cui si è
reso
disponibile il posto di lavoro:
2. carichi
familiari;
3.
anzianità di servizio.
o) i
ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti
contrattuali nell'anno
di passaggio dal rapporto a
tempo parziale al
rapporto a
tempo pieno e
viceversa saranno calcolati
in misura
proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa
nei due
distinti
periodi;
p) nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso
dell'anno i
trattamenti derivanti dalle
norme che precedono
trovano
applicazione
in rapporto al periodo lavorato;
q) al personale a tempo parziale non potranno
essere richieste prestazioni
lavorative
oltre quelle di cui alle lettere a) e c).
NOTA A
VERBALE
Quanto
previsto alla lettera d) trova applicazione a decorrere dal 1/06/96
ART. 26
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI LAVORO
In caso
di interruzione della prestazione di lavoro per ragioni di forza
maggiore non
prevista dal presente
contratto e che
non dipenda da
provvedimenti disciplinari, il lavoratore resterà
a disposizione
dell'azienda
che potrà adibirlo ad altri lavori fatte salve in ogni caso le
disposizioni
del 1° e del 2° comma dell'art. 13.
ART. 27
ASSENZE E PERMESSI CONGEDO MATRIMONIALE
Il lavoratore non può abbandonare il lavoro se
non debitamente autorizzato
dal
proprio superiore.
Il lavoratore che non può presentarsi al
lavoro, qualora non sia in grado
di avvertire l'azienda preventivamente, deve
farlo nello stesso giorno in
cui ha
inizio l'assenza, salvo il caso di comprovata forza maggiore.
In caso
di denunciata malattia, l'azienda ha facoltà di farla controllare
soltanto attraverso
i servizi ispettivi
degli Istituti previdenziali
competenti
i quali sono tenuti a norma di legge a compierlo.
In ogni caso il lavoratore rimasto assente è
tenuto ad avvertire l'azienda
del suo
rientro in servizio al più tardi entro il giorno precedente.
L'assenza
del lavoratore dal servizio, senza giustificato motivo, salvo il
caso di
comprovata forza maggiore, sarà considerata arbitraria e
quindi
soggetta
a provvedimento disciplinare.
Il lavoratore
che protragga oltre il 3° giorno consecutivo di calendario
l'assenza
di cui al precedente comma è da ritenersi dimissionario. Qualora
il 3°
giorno coincida con una
festività, il termine è prorogato di
un
giorno.
Al lavoratore
che ne faccia domanda l'azienda
può accordare, per
giustificati motivi,
permessi, con facoltà di
corrispondere o meno
la
retribuzione. Tali
permessi non saranno computati in
conto dell'annuale
periodo
di ferie salvo diversa richiesta scritta del lavoratore.
Se
detto permesso venga richiesto a causa di grave lutto familiare (decesso
di genitori, coniuge, figlio, fratello o altro
familiare convivente con il
lavoratore) e sempre che il lutto familiare non
intervenga in periodi di
ferie o
di malattia del lavoratore, le
aziende sono tenute a retribuire,
per un
minimo di tre giorni, il periodo di permesso concesso.
In occasione della nascita di un figlio
l'azienda concederà, al lavoratore
che ne
faccia richiesta, un giorno di permesso retribuito.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti
corsi regolari di studio in
scuole di
istruzione primaria, secondaria o di qualificazione
professionale, statali,
parificate o legalmente riconosciute
o comunque
abilitate
al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto a turni
di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la
preparazione agli esami e
non
sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi
settimanali.
I lavoratori
studenti, compresi quelli
universitari e privatisti,
che
devono sostenere
prove d'esame, hanno
diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti, per un massimo di due volte per
lo stesso esame,
nelle
misure seguenti:
· esami
di licenza elementare: giorni 5
· esami
di licenza scuola media inferiore: giorni 10
· esami
di licenza scuola media superiore: giorni 12
. esami
universitari: giorni 2 per ogni esame.
L'azienda potrà
richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all'esercizio
dei diritti di cui ai due precedenti commi.
Al
lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di:
a) 15
giorni di calendario
con la corresponsione della
retribuzione
globale;
b) 15
giorni di calendario con la corresponsione della retribuzione globale
se assunto a termine, sempre che il relativo
contratto abbia durata almeno
trimestrale o
che abbia prestato servizio per
tre mesi, qualora manchi
l'apposizione
del termine, dedotto per gli operai quanto corrisposto a tale
titolo
dall'lNPS.
Tale
permesso non è computato nel periodo di ferie annuali
Dalla retribuzione globale mensile viene detratto
l'importo relativo alle
giornate
ed alle ore lavorative non prestate senza giustificato motivo. Per
gli
operai va pure detratto l'importo relativo alle giornate di assenza per
malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e periodo
di assenza
facoltativa
seguente il puerperio.
Si considerano
ingiustificate le assenze non
autorizzate ai sensi
del
presente
articolo.
ART. 28
LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E PRESTAZIONI OLTRE L'ORARIO NORMALE
A)
Lavoro notturno
Lavoro
notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 22 e le ore 6,
salvo per
i lavoratori che
eseguono lavoro notturno
in tre turni
avvicendati di 8
ore, per i quali l'orario notturno è quello
coincidente
con l'orario
del terzo turno.
Le ore di lavoro notturno compiuto sia in turni
avvicendati, sia in turni
non avvicendati, vengono compensate con la sola
maggiorazione del 33 per
cento
della retribuzione individuale oraria.
Il lavoro
notturno dovrà essere equamente ripartito fra
i lavoratori
interessati,
in modo da creare turnazioni avvicendate (notturne e diurne)
che evitino
allo stesso lavoratore l'impegno
del notturno in soluzione
continuativa.
B)
Lavoro festivo
Il lavoratore è tenuto a prestare servizio nei
giorni festivi, sempre che
il
festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
Il lavoro
festivo è quello compiuto dal lavoratore nel giorno festivo
o
considerato tale ai sensi del successivo art. 30. Il
lavoro festivo viene
compensato
con la retribuzione individuale oraria maggiorata dalle seguenti
percentuali.
-
Lavoro diurno festivo: 50 per cento;
-
lavoro notturno festivo: 75 per cento;
C)
Prestazioni oltre l'orario normale
Le prestazioni
in prolungamento orario - fino
a 48
ore settimanali -
saranno
compensate con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione
oraria.
Le
prestazioni in prolungamento orario effettuate tra le ore 22 e le ore 6
(prolungamento
orario notturno) saranno compensate con la maggiorazione del
45 per
cento della retribuzione individuale oraria.
Il lavoro straordinario - cioè quello compiuto
dal lavoratore oltre le 48
ore settimanali
o le 8 ore giornaliere - sarà
invece compensato con le
seguenti
maggiorazioni della retribuzione individuale oraria:
·
straordinario diurno feriale: 31 per cento;
·
straordinario notturno feriale: 50 per cento;
·
straordinario diurno festivo: 65 per cento;
.
straordinario notturno festivo: 75 per cento.
I
compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili tra di loro.
Le prestazioni
effettuate a qualsiasi titolo oltre le 38 ore settimanali
(prolungamento orario e/o straordinario) non devono
superare le 135 ore
annuali
individuali.
Il superamento
di tale limite dovrà essere concordato
tra la direzione
aziendale
e la struttura sindacale aziendale.
Le ore
prestate - per particolari servizi (tipo pulizia mercati) - oltre le
135 ore
eccedenti l'orario contrattuale potranno, su richiesta
del
lavoratore,
essere tramutate in riposi compensativi - non cumulabili con le
ferie
che dovranno essere goduti entro l'anno di riferimento.
ART. 29
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo
settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo
le
eccezioni
di legge, ed è irrinunciabile.
Potranno essere
richieste prestazioni lavorative solo in casi
irrinunciabili.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni
di domenica con riposo compensativo in un altro
giorno della settimana, la
domenica sarà
considerato giorno lavorativo,
mentre sarà considerato
festivo
a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Nel
caso di settimana corta, è considerato giorno di riposo settimanale il
secondo
giorno di riposo.
ART. 30
FESTIVITA'
Sono
considerati giorni festivi:
a) tutte
le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui
all'art.
(Riposo settimanale);
b) le
festività del 25 aprile e del 1° maggio stabilite dalle
vigenti
disposizioni di
legge, salvo le eventuali sostituzioni
od aggiunte che
intervenissero
per disposizioni di carattere generale:
c) le
seguenti festività:
1.
Capodanno (1° gennaio);
2. Epifania
(6 gennaio);
3.
Pasqua (mobile);
4.
Lunedì di Pasqua (mobile);
5.
Assunzione (15 agosto);
6.
Ognissanti (1° novembre);
7.
Immacolata Concezione (8 dicembre);
8. S.
Natale (25 dicembre);
9. S.
Stefano (26 dicembre);
10. Festa del Patrono del luogo ove ha sede
l'azienda presso la quale il
lavoratore
presta la sua opera.
In
quelle località in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività
di cui
alle lettere b) e
c), le Associazioni territoriali competenti
stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di
quella del Patrono,
in modo
da mantenere invariato il numero delle festività delle
citate
lettere
b) e c).
Al personale che in dette ricorrenze festive
presti la propria opera deve
essere assicurata
una prestazione di
durata non inferiore
a quella
corrispondente
alla durata dell'orario normale giornaliero di lavoro ed il
relativo trattamento, maggiorato ai sensi
dell'art. 28, va aggiunto al
normale
trattamento mensile.
Al lavoratore
assente dal lavoro in giornata
di festività nazionali o
infrasettimanali, per
sospensione del lavoro, a qualunque
causa dovuto,
indipendente
dalla propria volontà, per infortunio o malattia, nonché per
gravidanza, puerperio,
spetta una quota
giornaliera della retribuzione
globale. Nelle festività di cui alle lettere b) e c)
cadenti di domenica
nonché
nella Pasqua, è dovuto ai lavoratori il cui riposo settimanale cade
di domenica, in aggiunta al normale trattamento
economico, un importo pari
ad una
quota giornaliera della retribuzione globale.
Nel caso
che dette festività coincidano con un giorno in cui i lavoratori
godono del
riposo settimanale compensativo, agli stessi compete
il
trattamento
di cui al precedente comma.
In sostituzione delle festività religiose soppresse, di cui all'art. 1
della legge
5 marzo 1977, n. 54 e del relativo trattamento
economico,
saranno
concessi fino a quattro giorni di permessi individuali retribuiti.
Tali giornate di permesso non possono essere
fruite unitamente alle ferie,
e
verranno godute compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per
ciascun giorno di permesso non usufruito entro l'anno verrà corrisposta
al lavoratore
interessato un compenso pari alla normale retribuzione
globale
giornaliera del mese di dicembre.
In caso
di inizio o di
cessazione del rapporto di lavoro
nel corso
dell'anno solare, al lavoratore saranno riconosciuti
permessi individuali
retribuiti
in numero pari alle festività religiose soppresse che cadano o
saranno
cadute nella frazione di anno di servizio.
Nel
caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa nelle giornate
del 2
giugno e 4 novembre, al lavoratore che in dette giornate presti la
propria opera compete, oltre al normale trattamento
economico, una quota
giornaliera della
retribuzione mensile contrattuale, senza alcuna
maggiorazione.
Le predette
prestazioni non daranno in nessun caso luogo a corrispondenti
permessi
compensativi.
Qualora
le suddette giornate del 2 giugno e 4 novembre dovessero coincidere
con il
giorno di riposo
(domenicale o compensativo) ai lavoratori
interessati
compete, in aggiunta alla normale retribuzione contrattualmente
dovuta,
una retribuzione globale giornaliera.
ART. 31
FERIE
Il
lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo con
decorrenza
della retribuzione globale nella misura di 26 giorni lavorativi.
Nei casi
di settimana corta, i giorni di
ferie sono pari a
22 giorni
lavorativi,
con esclusione dal computo dei due giorni di riposo.
Il riposo annuale ha normalmente carattere
continuativo; esso dovrà essere
assegnato dall'azienda, la quale ne fisserà
l'epoca d'intesa con
la
struttura sindacale aziendale, tenuto conto delle
esigenze del servizio e
dei desideri
dei lavoratori. In caso di frazionamento una delle frazioni
non
potrà essere di durata inferiore alla metà dei giorni spettanti e dovrà
essere fruita
nel periodo da maggio ad
ottobre, eccezion fatta
per i
lavoratori
in servizio nelle stazioni climatiche o balneari per i quali la
frazione
sarà pari ad 1/3.
Nell'anno di
assunzione il lavoratore
avrà diritto a
godere di un
dodicesimo
di ferie per ogni mese di servizio prestato.
L'estinzione
del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il
diritto
alle ferie maturate.
In caso
di cessazione del rapporto di lavoro nel
corso dell'anno il
lavoratore ha
diritto alle ferie in proporzione ai
mesi di servizio
prestati.
Ai fini
del riconoscimento dei ratei di
ferie, le frazioni di mese non
superiori a
13 giorni non saranno calcolate,
mentre saranno considerate
come
mese intero se superiori.
L'assegnazione delle
ferie non può aver luogo
durante il periodo
di
preavviso.
Qualora durante il periodo di ferie il lavoratore si
ammali, dovrà darne
comunicazione
all'azienda con l'invio di certificato medico entro 48 ore;
nel caso
in cui il lavoratore dimori fuori Comune la comunicazione dovrà
essere
data nel più breve tempo possibile.
Ove la malattia impedisse il godimento parziale
o totale entro l'anno del
diritto
maturato alle ferie, le stesse saranno godute a guarigione avvenuta
anche
nell'anno successivo.
In caso
di festività di cui all'art. 30
cadenti durante il periodo
di
ferie,
sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie
per rinuncia del lavoratore
o per
disposizione dell'azienda.
Il lavoratore
che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca
delle medesime,
non ha diritto a compenso alcuno
o recupero negli anni
successivi.
Il pagamento
della retribuzione relativa al periodo feriale deve essere
effettuato
in via anticipata.
NORME
TRANSITORIE
I lavoratori i quali alla data di entrata in
vigore del presente contratto
già comunque godono di un maggior periodo
feriale conservano "ad personam"
il più
favorevole trattamento in atto.
Gli impiegati
in servizio al 28 febbraio 1971
ed assunti prima del
28
febbraio
1961 avranno diritto a 27 giorni lavorativi di ferie al compimento
del 15°
anno di servizio.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le
parti si riservano di incontrarsi per definire la regolamentazione degli
effetti della malattia intervenuta nel corso del
periodo feriale, in base
al provvedimento legislativo che stabilirà le
modalità secondo i principi
enunciati
dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 616 del 30 dicembre
1987 e
n. 297 del 19 giugno 1990 in materia.
ART. 32
ASPETTATIVA
Ai
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche
sindacali provinciali, regionali e nazionali,
verranno applicate le
disposizioni
di cui agli artt. 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(Statuto
dei lavoratori).
L'anzianità decorrente
durante i periodi trascorsi in aspettativa per
cariche
sindacali sarà considerata utile a tutti gli effetti contrattuali.
Per giustificati motivi di carattere privato, da valutarsi dall'azienda,
questa, se
lo ritenga compatibile con le esigenze di
servizio, potrà
concedere al lavoratore che ne faccia richiesta un
periodo di aspettativa
fino ad
un massimo di 6 mesi con sospensione del rapporto di lavoro a tutti
gli
effetti.
In relazione a quanto disposto dall'art. 32
dello statuto dei lavoratori,
qualora
il tempo richiesto per l'espletamento del mandato ricada in un'ora
compresa nel
turno di lavoro, l'azienda concederà, su richiesta
del
lavoratore, un permesso per assentarsi dal servizio per
l'intera giornata
lavorativa.
ART. 33
SERVIZIO MILITARE
Al dipendente chiamato alle armi per obblighi
di leva verrà mantenuto il
posto
con diritto alla decorrenza dell'anzianità.
Il richiamo
alle armi non risolve il
rapporto di lavoro. Ai dipendenti
chiamati o
richiamati alle armi verrà applicato il trattamento economico
previsto
dalle leggi in vigore.
Il dipendente
chiamato o richiamato alle armi dovrà
riprendere servizio
entro il
termine di 30 giorni dal collocamento in congedo o in licenza
illimitata in
attesa di congedo;
in mancanza sarà
considerato
dimissionario.
ART. 34
DOVERI DEI LAVORATORI
Il lavoratore
dovrà tenere un contegno
rispondente ai doveri
inerenti
all'esplicazione
delle mansioni affidategli e in particolare:
a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere
alle formalità prescritte
nell'azienda
per il controllo delle presenze;
b) dedicare
attività assidua e diligente
al disbrigo delle
mansioni
affidategli, osservando le disposizioni del presente
contratto nonchè le
istruzioni impartite
dai superiori e rispettando l'ordinamento fissato
dall'azienda;
c)
osservare scrupolosamente tutte le norme sulla prevenzione infortuni che
l'azienda deve
portare a conoscenza, nonché tutte le
disposizioni al
riguardo
emanate dall'azienda stessa;
d) osservare assoluta segretezza sugli
interessi dell'azienda, non trarre
profitto con danno dell'azienda stessa da quanto
forma oggetto delle sue
funzioni, né
svolgere attività contraria
agli interessi della
azienda
medesima;
e) astenersi
dallo svolgere, durante l'orario
di lavoro, attività che
possano procurargli lucro e che comunque possano
sviare la sua attività,
che
deve essere interamente acquisita dall'azienda;
f) avere
cura dei locali,
mobilia, oggetti,
macchinari, cancelleria,
attrezzi
e strumenti a lui affidati;
g) tenere nell'espletamento delle sue funzioni
un contegno che concorra al
buon
nome dell'azienda;
h) mantenere
un contegno rispettoso verso i
superiori anche indiretti,
utenti,
verso i colleghi di lavoro, i dipendenti;
i) comunicare
all'azienda il proprio domicilio all'atto dell'assunzione,
nonché eventuali variazioni che allo stesso
dovessero intervenire durante
il
rapporto di lavoro;
1)
indossare gli indumenti di lavoro forniti.
I funzionari
debbono usare con
il lavoratore modi
educati sia nel
distribuire il
lavoro che per tutti gli altri
rapporti derivanti delle
mansioni loro affidate . Al lavoratore è vietato
inoltre di valersi anche
al di
fuori dell'orario di lavoro
della propria condizione per svolgere
attività che
siano comunque in relazione con quelle dell'azienda, e
ricevere a
tale effetto compensi. Il lavoratore a richiesta dell'azienda
deve sottoporsi
in qualunque momento,
e particolarmente prima
della
riammissione in servizio nei casi previsti dall'art. 37,
a visita medica
per accertamento della idoneità fisica, da
parte di sanitari di Enti
pubblici
ed Istituti specializzati di diritto pubblico
ART. 35
DOVERI E RESPONSABILITA' DEI CONDUCENTI RITIRO PATENTE
Il conducente
deve curare la piccola
manutenzione del veicolo,
intesa
questa a
conservare lo stesso in buono
stato di funzionamento, e nella
dovuta
pulizia. Dette operazioni si svolgono nell'orario normale di lavoro.
Qualora
siano effettuate oltre l'orario di lavoro saranno considerate come
prestazioni
straordinarie.
Il conducente
è responsabile delle
contravvenzioni a lui imputate
per
negligenza.
A scanso
di ogni responsabilità il conducente, prima
di iniziare il
servizio,
deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato
di
funzionamento e
che non manchi del necessario:
in caso contrario, deve
darne
immediatamente avviso all'azienda.
Il conducente al quale sia dall'Autorità, per
motivi che non comportino il
licenziamento, ritirata la patente, avrà diritto alla
conservazione del
posto fino
alla definizione del procedimento amministrativo o penale
in
corso; durante questo periodo dovrà essere adibito
ad altri lavori la sua
retribuzione
verrà determinata in base alla norma del primo comma dell'art.
13.
Qualora
il provvedimento penale o amministrativo si chiudesse con il ritiro
della patente ed il conducente non accettasse di
essere adibito al lavoro
cui l'azienda lo destina, si farà luogo alla
risoluzione del rapporto di
lavoro con corresponsione del trattamento di fine
rapporto di cui all'art.
43 .
Nel caso di procedimento penale od
amministrativo che dia luogo al ritiro
della patente,
ed ove la patente sia
restituita al dipendente
per
riconosciuta
non colpevolezza, il lavoratore dovrà essere reintegrato delle
eventuali
differenze di retribuzione ricevute in meno nel periodo nel quale
non ha
potuto svolgere le mansioni di autista.
L'autista al quale sia stato negato il rinnovo della
patente a seguito di
non superata
visita di controllo a norma
delle vigenti disposizioni di
legge, sarà
assegnato ad altro
livello e la
sua retribuzione sarà
determinata
in base alla norma del primo comma dell'art. 13.
ART. 36
NORME DISCIPLINARI
Le
mancanze dei lavoratori possono essere punite seconda della loro gravità
come
segue:
1.
rimprovero verbale;
2.
rimprovero scritto;
3.
multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione individuale;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
per un periodo da 1 a 10
giorni;
5.
licenziamento con preavviso e con indennità;
6.
licenziamento senza preavviso e con indennità.
Il licenziamento
di cui al numero 5) si può applicare nei confronti di quei
lavoratori
che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni,
per la
stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e
dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o,
nello stesso periodo di
tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35
giorni complessivamente,
anche
se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 34.
Il
provvedimento previsto al punto 6) del precedente primo comma si applica
nei confronti del personale colpevole di
mancanze relative a doveri, anche
non particolarmente richiamati nel presente
contratto, le quali siano di
tale entità
da non consentire la
prosecuzione anche provvisoria
del
rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione
seguita da vie di
fatto,
furto, condanne per reati infamanti.
Il licenziamento non pregiudica eventuali
responsabilità civili per danni
nelle
quali sia incorso il lavoratore.
Nel caso
in cui l'entità della mancanza
non possa essere immediatamente
accertata,
l'azienda a titolo di cautela può disporre l'allontanamento del
lavoratore
per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante tale
periodo al
lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non
risulti accertata
una sua colpa
passibile di uno
dei provvedimenti
disciplinari previsti al numero 4) e seguenti, di cui al
primo comma del
presente
articolo.
Le mancanze
comportanti provvedimenti superiori al
rimprovero verbale
dovranno essere tempestivamente contestate per
iscritto al lavoratore con
indicazione dei
motivi e degli addebiti; nonché con la indicazione della
sanzione applicabile
in virtù del presente articolo per la
mancanza
contestata.
Il lavoratore
potrà, entro il termine di 5 giorni dal
ricevimento della
contestazione
scritta, - 10 giorni nelle gestioni ove non sia costituita la
rappresentanza aziendale dell'organizzazione sindacale
cui il
lavoratore
aderisce oppure
nelle gestioni che distino più di 40 Km
dalla sede più
vicina della
organizzazione cui il lavoratore aderisce - presentare le
proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere
di discutere la
rappresentante
della associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero
conferisca
mandato.
L'azienda completata
l'istruttoria - la quale dovrà
esaurirsi entro 30
giorni, salvo
casi eccezionali - comunicherà al lavoratore la punizione
irrogata.
Il lavoratore
al quale sia stata applicata una
sanzione disciplinare
conservativa, ferma
restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria,
può
promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione
alla
quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite
l'Ufficio provinciale
del lavoro e della
massima occupazione, di
un
collegio di
conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di
ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di
comune accordo o, in
difetto
di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio lavoro. La sanzione
disciplinare
resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Qualora il
datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni
dall'invito
rivoltogli
dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in
seno al Collegio di cui al comma precedente, la
sanzione disciplinare non
ha
effetto.
Se il
datore di lavoro
adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare
resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi
due
anni dalla loro applicazione.
ART. 37
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
L'assistenza di malattia, infortunio e TBC ai lavoratori
è prestata dagli
istituti
competenti secondo le norme di legge.
In caso
di intervenuta malattia il lavoratore, oltre l'obbligo previsto dal
comma secondo dell'art. 27 dovrà far pervenire
alla azienda il certificato
medico
entro e non oltre 48 ore, salvo il caso di giustificato impedimento,
affinché l'azienda
possa tempestivamente esercitare
gli accertamenti
previsti
dall'ultimo comma dell'art. 34.
Nei
casi di interruzione del lavoro dovuta a malattia, l'azienda conserverà
il posto
al lavoratore per 12 mesi; superato tale periodo, il lavoratore
potrà
richiedere un'aspettativa della durata massima di 9 mesi, durante la
quale
il rapporto di lavoro sarà sospeso a tutti gli effetti.
Trascorso
tale termine, il rapporto di lavoro potrà essere risolto.
Nel caso
di infortunio l'azienda
conserverà il posto sino a guarigione
clinica.
Si
considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non
oltre 90
giorni dalla ripresa del servizio dopo
la cessazione della
malattia
precedente.
Si
considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non
oltre 90
giorni dalla ripresa del servizio dopo
la cessazione della
malattia
precedente.
Alla scadenza del termine previsto dal terzo
comma l'azienda, ove proceda
al licenziamento del lavoratore, gli
corrisponderà il trattamento di fine
rapporto
di cui all'art. 43 e l'indennità sostitutiva di preavviso, di cui
all'art.
42.
Qualora la
prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti
non
consenta al lavoratore di riprendere servizio, il
lavoratore stesso potrà
recedere
dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine rapporto
di cui
all'art 43 e senza l'obbligo del preavviso.
Trascorsi
i termini suddetti, ove il rapporto non venga risolto da nessuna
delle
due parti, il rapporto stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti.
Al lavoratore
impiegato non in prova, assente dal servizio per malattia,
anche se
derivante da infortunio, da TBC o infortunio sul lavoro, sarà
corrisposta
per dodici mesi la retribuzione globale rapportata al normale
orario
contrattuale.
Al personale operaio non in prova, assente per
malattia o infortunio verrà
assicurato
un trattamento pari:
a) nei
casi di malattia e TBC:
· a decorrere dal primo giorno di assenza e
fino al raggiungimento dei 12
mesi di
conservazione del posto previsti dal presente articolo, l'intera
retribuzione
globale netta riferita al normale orario contrattuale.
b) nei
casi di infortunio:
· per
il 1°, 2°, 3° giorno successivi a quello
in cui è avvenuto
l'infortunio, un
importo pari alla
differenza fra quanto
percepito
dall'impresa
(60%) e la retribuzione globale netta prevista al punto a);
· dal
4° giorno un assegno pari alla retribuzione globale netta indicata al
punto
a);
· dal
1° giorno, nei casi in cui non si tratti di nuovo infortunio ma di
ricaduta,
l'intera retribuzione globale netta di cui al punto a).
Il trattamento
economico di cui ai punti precedenti verrà assicurato
dall'Azienda mediante
integrazione della indennità
corrisposta dagli
istituti assicuratori in base alla disciplina legislativa vigente in
materia.
Il lavoratore ha l'obbligo di versare
all'impresa l'assegno relativo alle
indennità
giornaliere erogate dall'Inail e dall'lnps, eleggendo a tal fine
il
domicilio presso l'impresa stessa e rilasciando regolare delega.
Nei casi
in cui il lavoratore non ottemperi a tale obbligo, l'impresa,
oltre ad
esperire le azioni di recupero del credito, sospenderà nei suoi
confronti
tutte le prestazioni previste nel presente articolo.
2. ometta,
senza giustificato motivo,
di presentarsi o
rifiuti di
sottoporsi alla visita medica di controllo ed altri
accertamenti eseguiti
dagli
istituti assistenziali;
3.
alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione;
4. esca
dalla propria abitazione o dal
luogo di ricovero in orario non
preventivamente
indicato nell'autorizzazione scritta dal medico.
Il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel
proprio domicilio dalle ore
10 alle
ore 12 e dalle ore 17 alle ore
19 disponibile per le visite di
controllo.
Nel caso
in cui a livello territoriale le
visite di controllo siano
effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai
controlli di malattia, in
orari diversi,
le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri
organizzativi
locali.
Sono fatte
salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal
domicilio
per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonchè per
visite di
controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione
all'azienda.
In mancanza
di tali comunicazioni o in caso di
ritardo oltre i termini
sopra indicati,
a meno che non vi siano giuste
ragioni di impedimento,
l'assenza
si considera ingiustificata.
Ogni
mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia e infortunio non
professionale
deve essere tempestivamente comunicato all'impresa.
Al termine della malattia o dell'infortunio il
lavoratore deve presentarsi
immediatamente
in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del
lavoro.
Il lavoratore,
che risulti assente alle visite
di controllo effettuate
nelle fasce orarie predeterminate, decade dal
diritto all'integrazione da
parte dell'azienda per lo stesso periodo per il
quale l'INPS non erogherà
l'indennità
di malattia.
Costituisce grave
inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività
lavorativa
anche a titolo gratuito durante l'assenza.
Resta inteso
che la predetta normativa sarà
adeguata in relazione
a
provvedimenti
di legge che successivamente al presente accordo statuiranno
sull'argomento.
Nel caso in cui a seguito di malattia o
infortunio conseguente ad atto di
terzi, il
lavoratore benefici del
rimborso della retribuzione per le
giornate non
lavorate, le somme così
acquisite dovranno essere versate
dall'interessato
alla Azienda fino a concorrenza delle integrazioni erogate
dalla
Azienda stessa con riferimento alla malattia o all'infortunio di cui
trattasi.
NORME
TRANSITORIE
I lavoratori i quali alla data di entrata in
vigore del presente contratto
già godono
di un maggior periodo di
conservazione del posto (15
mesi)
conservano
"ad personam" il più favorevole trattamento.
Gli impiegati
in servizio al 28 febbraio 1971
ed assunti prima del
28
febbraio 1961,
avranno diritto ad un periodo di conservazione del posto
pari a
15 mesi con effetto dal compimento del 15° anno di anzianità.
ART. 38
PREVENZIONE MALATTIA
Le imprese avranno cura dell'assolvimento degli
adempimenti in materia di
prevenzione malattia stipulando allo scopo specifiche
convenzioni con le
competenti
strutture sanitarie.
La tipologia
degli interventi sanitari
cui sottoporre i
lavoratori
interessati sarà
definita tra imprese
e R.S.U. in
relazione alle
peculiarità
delle singole lavorazioni ed agli eventuali elementi di rischio
che
queste comportano per il personale addetto.
Ai fini
degli adempimenti di cui ai precedenti commi viene stabilito
un
limite
di spesa annua pro-capite pari a L. 150.000, intese come media della
spesa
richiesta per le singole categorie di lavoratori.
La normativa del presente articolo non si
applica ai lavoratori che siano
già
sottoposti a visite mediche obbligatorie in virtù di norme di legge.
PRECISAZIONE
A VERBALE
In relazione
all'avvenuto trasferimento alle imprese delle funzioni già
svolte dalla Cassa mutua aziendale di assistenza e
previdenza operai, si
conferma a carico delle imprese stesse l'onere
derivante dall'integrazione
del
trattamento economico per malattia ed infortunio, previsto dall'art. 34
del
CCNL 4 febbraio 1984.
ART. 39
PREVIDENZA IMPIEGATI
A
favore degli impiegati è mantenuto il trattamento di previdenza istituito
con l'art.
25 del contratto collettivo 5
agosto 1937 con le successive
modifiche
ed integrazioni.
ART. 40
TUTELA DELLA MATERNITA'
Per la
tutela della maternità si richiamano le disposizioni di legge
in
materia.
ART. 41
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il
rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi:
a) dimissioni
del dipendente;
b) licenziamento o recesso del dipendente per superamento dei limiti
massimi
di malattia e aspettativa ai sensi dell'art. 37;
c) collocamento a riposo del dipendente per
raggiunti limiti di età;
d)
morte del dipendente;
e)
licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 36.
Per il personale che ha raggiunto il 60° anno di
età si applicano le norme
di
legge che regolano la materia
ART. 42
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
In caso di cessazione del rapporto di lavoro
per motivi elencati nell'art.
41, escluso
quello di cui alla lettera e), ai
lavoratori compete il
preavviso
nella seguente misura:
a) per
coloro i quali hanno superato il periodo di prova e non i 10 anni di
servizio:
1 mese;
b) per
coloro i quali hanno superato i 10 anni di servizio: 2 mesi.
Per i
lavoratori inquadrati nei livelli 6°, 7° e 8° il preavviso sarà nella
seguente
misura:
90
giorni in caso di anzianità di servizio non superiore a dieci anni;
180
giorni in caso di anzianità di servizio superiore a dieci anni.
Durante il
periodo di preavviso conseguente a licenziamento l'azienda
concederà
al lavoratore permessi per la ricerca di nuova occupazione.
Il periodo
di preavviso dovrà decorrere dal primo giorno della quindicina
successiva alla
data di comunicazione del collocamento
a riposo o
del
licenziamento.
I periodi
di preavviso sopra indicati,
ridotti a metà, dovranno essere
osservati
a favore dell'azienda anche dai lavoratori in caso di dimissioni.
Il periodo
di preavviso, anche se sostituito dalla indennità di
cui al
comma seguente, sarà computato nell'anzianità agli
effetti del trattamento
di fine
lavoro.
E'facoltà
dell'azienda di esonerare dal servizio il lavoratore collocato a
riposo o
licenziato, dietro pagamento
di una indennità equivalente
all'importo della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore
medesimo
durante il periodo di preavviso.
In ogni
caso l'azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva
del
preavviso
qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per motivi di
cui
alle lettere b) e d) dell'art. 41.
L'indennità sostitutiva
di preavviso, in caso di
morte del lavoratore,
verrà corrisposta alle persone e con le modalità
previste dall'art. 2122
del
giudice civile.
L'azienda ha
diritto di ritenere, a titolo di indennità sostitutiva del
preavviso su quanto da essa dovuto al lavoratore
dimissionario, l'importo
corrispondente
alla retribuzione per il periodo di preavviso che questi non
abbia
dato.
ART. 43
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In caso
di risoluzione del rapporto di
lavoro al lavoratore spetta
il
trattamento
di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/1982.
Sono elementi utili ai fini della determinazione
del trattamento di fine
rapporto
di lavoro gli istituti tassativamente di seguito indicati:
1.
retribuzione parametrale
2. indennità di contingenza in base all'art.
5 della legge n. 297/82
3.
aumenti periodici di anzianità
4. assegni ed aumenti ad personam
5.
indennità di sgombero neve
6. 13a
e 14a mensilità
7. compenso per lavoro notturno avente
carattere fisso e continuativo.
8.
indennità di cui alle note all'art. 12
9. compenso mensile autisti (v. note in calce
alle retribuzioni tabellari,
punto
3)
10.
indennità di funzione quadri.
NOTA A
VERBALE
Per quanto
riguarda il computo dell'indennità maturata al 31.5.1982 si
richiama quanto
previsto dal'art. 37 del CCNL
18 dicembre 1980
(cfr
allegato
3).
ART. 44
DOCUMENTI E CERTIFICATI DI LAVORO
Cessato il
rapporto di lavoro l'azienda, non oltre il giorno successivo
alla cessazione, consegnerà al lavoratore, che ne
rilascerà ricevuta, il
libretto
di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento di
pertinenza dell'interessato; ciò sempre che non sia
impedita per ragioni
indipendenti
dalla sua volontà.
In caso
di licenziamento o dimissioni per
qualsiasi causa, l'azienda ha
l'obbligo di
mettere a disposizione del lavoratore all'atto
della
cessazione del
rapporto di lavoro e
nonostante qualsiasi contestazione
sulla liquidazione dei diritti che ne derivano, un
certificato contenente
la indicazione del tempo durante il quale il
dipendente ha svolto la sua
attività nell'azienda, del livello al quale era
assegnato e delle mansioni
nella
stessa disimpegnate .
ART. 45
PREROGATIVE E FUNZIONI DEI SINDACATI
1.
Rappresentanza sindacale
Le Rappresentanze aziendali sindacali delle
Organizzazioni stipulanti, che
costituiscono
l'unica rappresentanza sindacale a livello di azienda, di cui
all'art. 19
della legge 300/1970, assumono anche tutti i compiti e le
funzioni
delle Commissioni interne.
Ove le
singole Rappresentanze aziendali sindacali, di cui al
precedente
comma siano
sostituite, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori stipulanti
il presente contratto,
da una Rappresentanza
aziendale sindacale
unitaria rappresentativa di
tutti i lavoratori
dell'azienda, alla
stessa saranno riconosciuti i compiti
e le funzioni
previsti dall'atto
costitutivo, entro i limiti
stabiliti dalle vigenti
disposizioni di
legge, dai contratti
collettivi e dagli
accordi
interconfederali.
Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscono nelle aziende proprie
Rappresentanze sindacali aziendali o unitarie devono darne
comunicazione
per iscritto
alla azienda interessata, precisando i nominativi
dei
dirigenti
delle Rappresentanze sindacali medesime.
2
R.S.U.
Le parti
convengono di recepire l'accordo inerconfederale del 20 dicembre
1993
per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Le procedure
di costituzione delle
R.S.U. sono definite dal relativo
regolamento
di attuazione allegato al presente CCNL. (Allegato n° 1)
Per quanto concerne la determinazione dei
permessi, le parti si atterranno
ai criteri
già previsti per il funzionamento delle R.S.U. dal punto
3),
paragrafo
"permessi strutture aziendali" del presente articolo.
Per quanto concerne la determinazione dei
permessi, le parti si atterranno
ai criteri
già previsti per il funzionamento delle R.S.U. dal punto
3),
paragrafo
"permessi strutture aziendali" del presente articolo.
3.
Permessi sindacali
-
Permessi strutture nazionali
I lavoratori
componenti degli Organi
statutari delle Confederazioni
Sindacali,
delle Federazioni Nazionali stipulanti e delle loro strutture di
settore
e/o categoria, dietro esibizione della convocazione degli Organi di
cui innanzi, otterranno dalle aziende permessi
retribuiti per partecipare
alle
riunioni degli Organi stessi o alle riunioni delle delegazioni per le
trattative
a livello nazionale.
Le Aziende metteranno a disposizione di
ciascuna delle Organizzazioni dei
lavoratori stipulanti
il presente contratto
(FP-CGIL, FIT-CISL e
UILTRASPORTI
UIL) due distacchi sindacali retribuiti.
A decorrere
dal 1° gennaio 1994 sarà
riconosciuto un ulteriore distacco
sindacale retribuito ad ognuna delle organizzazioni
sindacali di cui al
precedente
comma.
Nell'ambito
della stessa gestione comunale, purchè con dipendenti in numero
superiore
a 20, potrà essere richiesto un solo distacco.
I lavoratori beneficiari dei permessi e dei
distacchi di cui al 1° e 2°
comma dovranno
preventivamente essere segnalati
dalle rispettive
Organizzazioni
all'Ausitra - Assoambiente.
-
Permessi strutture territoriali
Ai componenti
degli Organi statutari delle istanze territoriali delle
predette Organizzazioni l'azienda concederà, dietro
esibizione della
convocazione
degli organi stessi permessi retribuiti.
Tali
permessi non potranno complessivamente superare un numero annuo di ore
corrispondente
a 5 ore per ogni unità lavorativa dipendente.
-
Permessi strutture aziendali
I permessi retribuiti da distribuirsi fra le
strutture sindacali aziendali
vengono
stabiliti in misura annua di due ore per ciascun dipendente. Detti
permessi assorbono quelli retribuiti previsti
dall'art. 23 della legge 20
maggio
1970, n. 300.
I
nominativi dei lavoratori componenti gli Organi delle strutture sindacali
territoriali e
aziendali dovranno essere
tempestivamente comunicati
all'azienda.
4.
Diritto di affissione
Le Organizzazioni sindacali nazionali, territoriali ed aziendali, hanno
diritto di
affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di
predisporre in
luoghi accessibili a
tutti i lavoratori
all'interno
dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie
di
interesse
sindacale e del lavoro.
5.
Trattenute dei contributi aziendali
Allo scopo di facilitare ai lavoratori il
versamento dei propri contributi
alle Organizzazioni sindacali stipulanti alle
quali sono iscritti,
le
aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili,
previo
rilascio da parte degli interessati di apposita delega (allegato 4),
nella
quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore ed il
sindacato
al quale deve essere devoluto il contributo, fissato nella misura
dell'1%
della retribuzione parametrale e dell'indennità di contingenza per
14
mensilità.
La trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta
del lavoratore interessato
con decorrenza
dal mese successivo alla data
della revoca; si intende
invece che
nello stesso mese sarà
trattenuto in un'unica soluzione
il
corrispettivo al
tesseramento, non ancora
trattenuto, che ha
scadenza
annuale
indivisibile, anche se la relativa esazione viene rateizzata in 14
mensilità per comodità dei lavoratori iscritti; ciò in
quanto la clausola
stessa viene
esplicitamente accettata e sottoscritta
dal lavoratore al
momento
del rilascio della delega.
Effettuata
la trattenuta, l'azienda rimetterà ad ogni sindacato la somma di
competenza.
L'Azienda
non potrà dar corso di validità a deleghe di singoli o di gruppi
di
lavoratori per contributi sindacali di misura inferiore a quella fissata
al
primo comma del presente punto 5
6.
Assemblee sindacali del personale
I lavoratori
hanno diritto di riunirsi in
azienda fuori dell'orario di
lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei
limiti di dieci ore annue,
per le
quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Riconosciuta l'esigenza
che i servizi svolti debbono
essere assicurati,
data la
particolare loro natura di servizi di interesse
pubblico, le
Assemblee saranno tenute di massima nelle ultime ore
di lavoro, salvo i
casi del tutto eccezionali, allo scopo di evitare
il più possibile disagi
agli utenti.
Le riunioni -
che possono riguardare la generalità dei
lavoratori
o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente,
dalle
Rappresentanze sindacali aziendali con l'ordine del giorno su materie
di interesse
sindacale e del lavoro secondo l'ordine di precedenza delle
convocazioni
comunicate all'azienda con un preavviso di almeno 24 ore. Le
assemblee potranno
essere convocate anche dalle Organizzazioni sindacali
stipulanti.
Alle riunioni possono partecipare, previo
preavviso all'azienda, dirigenti
esterni del
sindacato che ha
costituito la Rappresentanza sindacale
aziendale
.
Per ogni
assemblea e nei limiti di 10 ore annue complessive non potranno
essere
corrisposte più di due ore di retribuzione globale.
7. Sedi
sindacali
Nelle aziende
con almeno 200 dipendenti, viene
posto permanentemente a
disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali
o dell'R.S.U., per
l'esercizio delle
loro funzioni, un idoneo
locale comune all'interno
dell'azienda
o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle aziende
con un numero inferiore di dipendenti
le Rappresentanze
sindacali aziendali o R.S.U. hanno diritto di
usufruire, ove ne facciano
richiesta,
di un locale idoneo per le loro riunioni.
ART. 46
ISTITUTI DI PATRONATO
Gli istituti di Patronato delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori
stipulanti hanno
diritto di svolgere, ai sensi
dell'art.12 della legge
20.5.1970, n.300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S.
del 29 luglio 1947,
n. 304.
Il lavoratore
può prendere contatto con
gli Istituti di patronato in
azienda
durante le pause di lavoro.
L'azienda consentirà l'affissione di comunicati dei
patronati sugli albi
murali già
esistenti e l'utilizzazione degli stessi locali
messi a
disposizione
delle R.S.U.
ART. 47
PROCEDURA PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE
1.
Vertenze individuali e plurime
Le
parti nel darsi atto del comune intendimento di assicurare al massimo la
composizione pacifica delle controversie, hanno convenuto
di regolamentare
la
procedura per l'esame delle vertenze individuali e plurime relative alla
applicazione
delle norme del presente contratto.
Quando
il lavoratore ritenga inapplicata nei propri confronti una norma del
rapporto di
lavoro, può chiedere che il problema venga esaminato tra
la
Direzione
dell'Azienda e la struttura sindacale aziendale interessata.
Qualora si
tratti di controversie plurime la richiesta di instaurare la
procedura
prevista dal presente articolo può essere assunta dalle strutture
sindacali
aziendali.
La richiesta
di esame della
questione avviene per
iscritto, con
l'indicazione della
norma in ordine alla quale
il lavoratore propone
reclamo
e i motivi del reclamo stesso.
La Direzione fissa un incontro, entro 10 giorni
dalla data del ricevimento
della richiesta,
con il lavoratore interessato e la componente struttura
sindacale per l'esame della controversia. Della
riunione viene redatto un
verbale
contenente i termini dell'accordo o del mancato accordo.
Il lavoratore, entro 10 giorni dalla data del
verbale di mancato accordo,
può
richiedere, tramite l'Organizzazione sindacale territoriale aderente ad
una delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il
contratto, alla quale è
iscritto
o conferisce mandato, un incontro per l'esame della vertenza.
Tale esame
avverrà in sede sindacale tra le
rappresentanze territoriali
delle
parti stipulanti.
L'Associazione datoriale
interessata ne dà
tempestiva comunicazione
all'azienda e,
nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta,
provvede a
fissare un incontro
con le Organizzazioni
Sindacali dei
lavoratori
richiedenti per l'esame della controversia.
Dell'incontro
viene redatto un verbale contenente i termini dell'accordo o
del
mancato accordo.
Entro 15 giorni dalla data del verbale di mancato
accordo l'Organizzazione
Sindacale interessata può chiedere che la vertenza sia
esaminata in sede
nazionale.
L'incontro
dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
Nel caso di mancata convocazione il lavoratore
ha diritto di inoltrare la
vertenza
al livello immediatamente superiore decorsi i termini previsti da
ciascuna
procedura.
2.
Vertenze interpretative
Le eventuali divergenze che possono sorgere in
merito alla interpretazione
delle norme
del presente contratto, dovranno essere rimesse per la
loro
definizione alle
Organizzazioni nazionali stipulanti, le
quali dovranno
riunirsi
entro i successivi 20 giorni.
ART.48
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO
In caso
di controversia collettiva
insorta a livello
aziendale, le
questioni
non risolte potranno essere sottoposte all'esame delle competenti
OO.SS. territoriali delle OO.SS. firmatarie del
presente C.C.N.L., che si
incontreranno nei
dieci giorni successivi
alla formalizzazione della
conclusione
dell'esame a livello aziendale.
Permanendo il
disaccordo la questione potrà essere
sottoposta all'esame
delle competenti
organizzazioni Nazionali che
si incontreranno nei
10
giorni successivi
alla formalizzazione della conclusione
dell'esame a
livello
territoriale.
Fino al completo esaurimento, in tutte le fasi,
delle procedure di cui ai
precedenti due
commi, i cui tempi complessivi non
potranno superare 30
giorni, i
lavoratori potranno fare ricorso
ad iniziative legali né
ad
agitazioni sindacali di qualsiasi tipo, né da parte
aziendale verrà data
attuazione
ai provvedimenti che hanno determinato il contenzioso.
In caso
di mancata intesa, restano ferme
le autonomie decisionali e le
distinte
attribuzioni delle parti.
ART.49
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
1. Premesso
che il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del
rapporto di lavoro,
costituendo fonte di regolamentazione
degli aspetti
normativi, dei
livelli retributivi e
dei relativi parametri,
della
classificazione del
personale e di
ogni altro aspetto
di carattere
economico, la funzione della contrattazione aziendale,
in sintonia con i
contenuti
del Protocollo 23.7.93, si realizza, oltre che per le materie ad
essa delegate dal presente CCNL nella
negoziazione di contenuti economici
controllati che siano correlati e commisurati a
parametri di miglioramento
della produttività, della qualità e
dell'efficienza, e che sono pertanto
corrisposti
sotto forma di premio di risultato.
2. Nell'ambito delle iniziative mirate
all'ottimizzazione dei servizi di
igiene ambientale,
la contrattazione aziendale
potrà essere avviata,
sussistendone
i presupposti, non prima del mese di gennaio 1997.
3. In relazione alla necessità di garantire
certezza e programmabilità dei
costi dei
servizi, i benefici retributivi dovranno
essere, comunque,
commisurati a risultati concretamente realizzati sulla
base di programmi
aziendali, aventi
come obiettivo incrementi
di produttività e
di
economicità gestionale,
nel rispetto delle
esigenze qualitative del
servizio previste
dal capitolato d'appalto,
che non discendano
da
investimenti
aziendali e/o da innovazioni tecnologiche.
4. Idonei indicatori saranno individuati per
determinare l'incidenza ed il
concorso
del fattore lavoro alla realizzazione di efficienza ed economicità
i cui
risultati economici complessivamente raggiunti individuano le risorse
da destinare in quota parte al premio di
produttività, la cui entità non
potrà
essere superiore al 33% del beneficio conseguito.
Il premio,
per sua natura, non potrà essere determinato a priori e
avrà
caratteristiche di variabilità in rapporto al
raggiungimento dell'insieme
degli obiettivi
aziendali. La relativa
entità e la
corrispondente
erogazione è pertanto determinata a consuntivo annuale,
una volta che si
sia
verificato in concreto il miglioramento della produttività.
5. La
natura collettiva del premio non esclude che gli importi da erogare
possano essere
differenziati, anche all'interno
della stessa unità
produttiva, in
funzione dei diversi livelli di
professionalità e della
prestazione
lavorativa effettivamente resa.
6. Sulla
base e nei
limiti di quanto
stabilito dall'Accordo
interconfederale 20/12/93, sono titolari della contrattazione a livello
aziendale,
per le materie ad essa delegate CCNL, le RSA, ovvero le RSU, ove
costituite, congiuntamente alle strutture territoriali delle OO.SS
stipulanti.
7. L'accordo
per il premio di risultato avrà
durata quadriennale e la
contrattazione
avverrà secondo le modalità ed i criteri sopra individuati.
Il premio di risultato non è computabile in
alcun istituto contrattuale ed
è
escluso dalla fase di calcolo del TFR.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Il contratto nel suo insieme si fa carico della
necessità di concorrere a
contenere gli
effetti negativi delle
ristrutturazioni sui livelli
occupazionali lasciando alla volontà delle parti la scelta
di soluzioni
concrete che tengano conto delle caratteristiche
specifiche delle singole
unità
produttive.
In tale
presupposto le parti, a livello aziendale, e compatibilmente con le
condizioni contrattuali di appalto, potranno
concordare di destinare al
contenimento degli
effetti negativi sull'occupazione, anziché alla
distribuzione di
benefici economici, le risorse
economiche altrimenti
destinate
al premio di risultato.
DICHIARAZIONE
DELLE PARTI
Le parti si danno atto che il premio è stato
strutturato sulla scorta del
Protocollo 23
luglio 1993, anche al fine di poter beneficiare
delle
eventuali agevolazioni contributive/previdenziali
che dovessero essere
emanate
e che tengano conto della prestazione previdenziale dei lavoratori.
NORMA
TRANSITORIA
Il premio
per la qualità della prestazione di cui all'art. 46
del CCNL
26.10.1991 cessa di trovare applicazione con la
definizione degli accordi
aziendali sostitutivi
sottoscritti in attuazione
del protocollo del
23.7.93,
in conformità del presente articolo.
ART. 50
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA' FISICA SICUREZZA SUL LAVORO
I lavoratori,
mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle
norme per la prevenzione
degli infortuni e
delle
malattie professionali e di promuovere
la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione
di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità
fisica.
In
relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo del 19 settembre
1994, n. 626, concernente il "miglioramento
della sicurezza e della salute
dei lavoratori nel luogo di lavoro", le
parti stipulanti, in applicazione
dell'accordo
interconfederale del 22 giugno 1995 procederanno a specificare
le modalità
applicative entro il mese di ottobre 1996, nel rispetto dei
termini
previsti dallo stesso decreto legislativo n. 626/94.
ART. 51
ATTIVITA' CULTURALI
Le attività
culturali, ricreative, ed assistenziali promosse nell'azienda
sono gestite
da organismi formati a
maggioranza dai rappresentanti dei
lavoratori.
ART. 52
PARI OPPORTUNITA'
Per la
tutela del lavoro vengono richiamate le disposizioni di legge
vigenti.
Le parti convengono sull'opportunità di
realizzare, in armonia con quanto
previsto dalla L. 125 del 10 aprile 1991, attività di
studio e di ricerca
finalizzate alla
promozione, compatibilmente con
le esigenze tecnico
produttive, di
azioni positive tese a rimuovere eventuali situazioni che
non consentano
una effettiva parità nelle condizioni
di lavoro e di
sviluppo
professionale.
Le
parti si attiveranno per la formazione di iniziative volte ad attuare le
direttive CEE
del 30.7.91 per rimuovere eventuali molestie alle libertà
personali
dei singoli lavoratori.
ART. 53
DIRITTO ALLO STUDIO
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti
corsi regolari di studio in
scuola
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale
statali, parificate
o legalmente riconosciute, o
comunque abilitate al
rilascio
di titoli legali di studio saranno immessi, su loro richiesta, in
turni
di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami.
I lavoratori di cui al primo comma hanno
inoltre diritto su loro richiesta
a permessi
retribuiti nel limite massimo di 150 ore all'anno, sempre che il
corso
di studio si svolga in coincidenza dell'orario di lavoro.
I lavoratori
dovranno fornire all'azienda
il certificato di
frequenza
scolastica per
un numero di ore almeno doppio
di quello acquisito come
diritto.
Tale
diritto potrà essere esercitato nel corso di ogni anno da non più del
3 per
cento del numero dei dipendenti in forza all'azienda alla data del 1°
settembre di
ciascun anno, senza pregiudizio
per il
normale andamento
dell'attività
produttiva.
A richiesta
dell'azienda il lavoratore interessato dovrà
produrre le
certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti
di cui ai comma
precedenti.
Nei centri operativi che occupano un numero di
lavoratori da 10 a 35 dovrà
essere comunque consentita la possibilità di
partecipare ai corsi di
un
lavoratore
per ciascun anno.
Nei centri
operativi fino a 9 dipendenti i
permessi retribuiti saranno
concessi per
la partecipazione ai corsi
di cui
al primo comma
fuori
dell'orario
di lavoro.
ART. 54
NORMA GENERALE
Il presente
contratto, con le
modifiche ed integrazioni convenute,
sostituisce
le normative contenute nel CCNL 26/10/91.
Per quanto
non regolato dal presente contratto si applicano le norme
di
legge e
degli accordi interconfederali.
FONDO
DI SOLIDARIETA'
Una volta definita per legge la normativa del
Fondo di solidarietà, di cui
all'art. 12 del Protocollo 22.1.1983, le Aziende si
impegnano a provvedere
mensilmente
alla riscossione delle quote indicate dalle OO.SS, e al loro
versamento
al Fondo o presso istituti di credito.
ART. 55
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Entro 90
giorni dalla emanazione delle nuove disposizioni legislative in
materia di
previdenza integrativa le parti si incontreranno al
fine di
definire
gli adempimenti conseguenti.
INCREMENTI
RETRIBUTIVI E RETRIBUZIONI PARAMETRALI CCNL
2.8.95
SERVIZI
IGIENE AMBIENTALE
Liv|
Paga |Para |EDR |Minimo | EDR | Minimo| EDR |Minimo | EDR
|Minimo
| tabel |metri|dal |tabel
| dal | tabel | dal |tabel | dal
|tabel
| lare
|1.7. |1.1 |1.8.65
|1.8.95|1.1.96 |1.1. |1.8.95 |1.8.96|1.1.97
|
|1994 |1995 | | |
|1996 | | |
8 |2125420| 250
|65000|2190420|108000|2298420|58000|2356420|106000|2462420
7 |1851240| 217 |57000|1908240|
93000|2001240|50000|2051240| 92000|2143240
6 |1811690| 189 |49000|1660890|
81000|1741690|44000|1785690| 80000|1865690
5 |1399130| 164 |43000|1442130|
71000|1531130|38000|1551130| 69000|1620130
4 |1225000| 144 |38000|1263000|
62000|1325000|33000|1358000| 61000|1419000
3 |1110570| 130 |34000|1144570|
56000|1200570|30000|1230570| 55000|1285570
2 |1019250| 120 |31000|1050250| 52000|1102250|28000|1130250|
51000|1181250
1 | 851580| 100 |26000| 877580| 43000|
920580|23000| 943580| 42000| 985580
Note
1 ) Le
retribuzioni riportate in tabella sono comprensive della indennità
di
contingenza maturata al 31 gennaio 1977, dell' E.D.R. di cui all'accordo
interconfederale 25
gennaio 1975, dell' E.D.R. di
cui al C.c.n.l. 1
dicembre
1977, degli importi di cui all'accordo di settore AUSITRA del
25
marzo 1975,
nonché degli importi della indennità
perequativa di cui
all'accordo
16.12.81, decurtati di lire 10.000. A decorrere dall'1 gennaio
1992,
l'indennità perequativa di cui all'art. 47 del C.c.n.l. 23.1.88, pari
a Lire
10.000, è conglobata nelle retribuzioni parametrali
2) Dall'art. 1.1.88 ai lavoratori conducenti di
automezzi per la guida dei
quali è
richiesta la patente
c), inquadrati al
3° livello, sarà
riconosciuto
un compenso mensile di Lire 23.000.
Detto compenso va calcolato esclusivamente sulle
ferie, festività, 13a,14a
e
T.F.R.
3) I
minimi tabellari non comprendono l'E.D.R. di Lire 20.000 mensili di
cui
all'accordo interconfederale 23.7.93 che resta come voce separata dagli
altri
elementi contrattuali previsti.