VERBALE
DI ACCORDO
Addì,
20 dicembre 1999
tra
- Federazione Imprese di Servizi (FISE), rappresentata dal
direttore
Francesco
Tiriolo e dal responsabile di settore Giancarlo Cipullo, dal
presidente di ASSOAMBIENTE Giuliana
Ferrofino, dal Vicepresidente Carlo
Noto
La Diega, presenti Alberto
Arrigoni, e Giovanni Roz della società
AIMERI,
Monica Cerroni, Angelica Gini, Pietro Testoni, Alberto Salini,
Adriano Borghi;
assistita
dalla Confederazione generale
dell'industria italiana
(CONFINDUSTRIA) nella persona di Ottavio Fantini e di Giovanni Ricci
Curbastro;
e
- le OO.SS. dei lavoratori:
FP-CGIL
rappresentata dal Segretario nazionale Carlo Podda e da Mazzino
Tamburini;
FIT-CISL
rappresentata dal Segretario nazionale Costantino Trombetta e
da Francesco Bisceglia;
UILTRASPORTI rappresentata dal Segretario
nazionale Paolo Carcassi e da
Dino Milloni;
con riferimento al punto 2) (Assetti
contrattuali), comma 2, Protocollo
23.7.93, come
riconfermato dal Protocollo
Governo - Parti
Sociali
dell'1.2.99,
è stato definito l'Accordo per la parte economica valida per
il biennio
1999-2000 del ccnl 2.8.95 per i lavoratori delle aziende
d'igiene
ambientale scaduto il 31.12.98, nei seguenti termini.
1)
AUMENTI RETRIBUTIVI
a) Gli
aumenti retributivi riferiti al 3° livello di inquadramento del
CCNL
2.8.95 sono stabiliti nelle misure e con le decorrenze di seguito
indicate:
dal 1° gennaio 2000 £. 40.000
dal 1° aprile 2000 40.000
I
predetti aumenti, riparametrati per i restanti
livelli di
inquadramento, sono corrisposti per 14
mensilità a titolo di EDR e sono
utili esclusivamente ai fini del trattamento
di malattia, d'infortunio e
del TFR.
b) Ad integrazione e a definizione dei
trattamenti economici relativi al
periodo 1.1.99-31.12.99, verrà erogato, in
occasione della corresponsione
della
retribuzione relativa al mese di gennaio
2000, un importo
onnicomprensivo, quantificato
convenzionalmente in £. 260.000, sempre con
riferimento al 3° livello di inquadramento
del CCNL citato.
Il
predetto importo, riparametrato per i restanti
livelli
d'inquadramento, verrà corrisposto esclusivamente ai lavoratori in
servizio alla data di stipulazione del
presente accordo.
L'importo
è proporzionalmente ridotto
per i lavoratori assunti
dall'1.1.99
in funzione della
data di assunzione,
nonché per il
personale part-time in relazione alla
ridotta prestazione lavorativa.
A
tal fine le
frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni vengono
computate come mese intero.
L'importo
di cui sopra non è
utile ai fini
di alcun istituto
contrattuale e legale, compreso il TFR.
Le giornate di assenza per malattia,
infortunio, gravidanza, puerperio e
congedo matrimoniale, intervenute nel
periodo 1.1.99-31.12.99, che hanno
dato luogo al pagamento d'indennità a carico
dell'istituto competente e
ad
integrazione a carico delle aziende, sono considerate utili ai fini
della maturazione dell'importo di cui sopra.
2)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
La contribuzione dovuta al Fondo Previambiente,
ai sensi del punto n. 9),
comma 1,
dell'Accordo nazionale 12.1.98, è aumentata della percentuale
dello
0,10%, a carico rispettivamente dell'azienda e dei lavoratori.
L'aumento del
contributo, come sopra
disposto, decorre dal
mese
immediatamente successivo
a quello in
cui il Fondo avrà ottenuto
l'autorizzazione
all'esercizio dalla Commissione di Vigilanza.
3)
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE
Per
effetto di quanto convenuto nel precedente punto n. 1), l'indennità di
vacanza
contrattuale cessa di essere erogata dal 1° gennaio 2000.
Tabella
allegata
ACCORDO
NAZIONALE 20 DICEMBRE 1999
a) £. 40.000 al livello 3° dal 1.1.2000 come
EDR
b) 40.000 al livello 3° dal 1.4.2000 come
EDR
liv. parametri EDR EDR trattamento
gennaio 2000 aprile 2000 totale 1999
1 100 30.769
30.769 61.538 200.000
2 120 36.923
36.923 73.846 240.000
3 130 40.000
40.000 80.000 260.000
4 144 44.307
44.307 88.614 288.000
5 164 50.461
50.461 100.922 328.000
6 189 58.153
58.153 116.306 378.000
7 217 66.769
66.769 133.538 434.000
8 250 76.922
76.922 153.844 500.000
PROTOCOLLO
D'INTESA
Addì,
20 dicembre 1999, in Roma,
tra
- FEDERAMBIENTE, rappresentata dal Presidente
Guido Berro, dal
Presidente della Commissione relazioni
industriali Giuseppe Corticelli e
dai componenti Giuseppe Caronna, Marco
Pietrangelo e dal Direttore Andrea
Cirelli;
- Federazione Imprese di Servizi (FISE), rappresentata dal
Direttore
Francesco
Tiriolo e dal Responsabile di settore Giancarlo Cipullo, dal
Presidente ASSOAMBIENTE Giuliana Ferrofino,
dal Vicepresidente Carlo Noto
La
Diega e da Monica Cerroni, Alberto Arrigoni, Angelica Gini, Giovanni
Roz, Pietro Testoni, Alberto Salini, Adriano
Bori.
- Assistita dalla Confederazione generale
dell'industria italiana
(CONFINDUSTRIA) nella persona di Ottavio
Fantini;
e
- le OO.SS. dei lavoratori:
FP-CGIL
rappresentata dal Segretario nazionale Carlo Podda e da Mazzino
Tamburini;
FIT-CISL
rappresentata dal Segretario nazionale Costantino Trombetta e
da Francesco Bisceglia;
UILTRASPORTI rappresentata dal Segretario
nazionale Paolo Carcassi e da
Dino Milloni;
si è
stipulato il seguente Protocollo d'intesa.
Premesso
che
· il 31.12.98 sono scaduti i CCNL 2.8.95 e
31.10.95 rispettivamente per
il personale dipendente da imprese private e
pubbliche esercenti servizi
di igiene ambientale;
· il
quadro in cui
si colloca l'attuale stagione
contrattuale è
caratterizzato da forti elementi
d'innovazione strutturale, in particolare
determinati
dall'attuazione del D.lgs. n. 22/97 e dalla riforma della
legge n. 142/90 (Ddl. 4014 S) sulla gestione
dei servizi pubblici locali;
· si
è avviato il processo di liberalizzazione dei
servizi pubblici
locali a rilevanza imprenditoriale, che si
caratterizza tra l'altro per la
scelta
della competitività e
l'efficienza dei mercati, nonché
per la
volontà di migliorare la qualità dei servizi
nel rispetto e nella tutela
dell'ambiente attraverso l'adozione di una
politica di investimenti e di
sviluppo produttivo;
· le parti attribuiscono rilevanza
prioritaria alla creazione di solide
strutture d'impresa capaci di gestire in
modo economico e con tecnologie
avanzate in una logica di ciclo complessivo
del comparto;
· in
tale contesto occorre superare la frammentazione contrattuale che
caratterizza il comparto attraverso la
definizione di regole comuni e di
pari
condizioni per l'accesso al mercato del lavoro, anche al fine
di
evitare che la competizione avvenga in
termini di differenziali normativi
ed economici;
le
parti nel darsi atto che
- hanno rinnovato con
separati accordi, sottoscritti entrambi in
data
20.12.99, la parte economica valida per il
biennio 1999-2000;
- tutte
le disposizioni contrattuali di cui al
CCNL FEDERAMBIENTE
31.10.95 e al CCNL FISE 2.8.95 rimangono in
vigore sino a quando non siano
sostituite
da un nuovo accordo collettivo, salvo diversa intesa delle
parti;
- con
la stipulazione dei sopracitati
Accordi nazionali del 20.12.99
hanno
ottemperato a quanto recato dal "Protocollo di intenti"
stipulato
fra
Governo e Parti
Sociali il 3.6.99 e che, in
particolare, hanno
determinato
"le necessarie condizioni
per un ordinato e sereno
svolgimento" del Giubileo dell'anno
2000, come richiesto ai punti 1) e 5)
del richiamato Protocollo
convengono
1. di
avviare il negoziato per la
predisposizione del nuovo CCNL
di
settore
per il personale dipendente delle imprese pubbliche e
private
d'igiene
ambientale che valorizzi le capacità tecniche e organizzative
delle imprese e favorisca la migliore
qualificazione professionale degli
addetti, accrescendo la produttività e la
qualità del lavoro.
A
questo fine, le
parti si danno atto che il
sistema di relazioni
industriali
individuato dal "Patto sociale per l'occupazione e lo
sviluppo" stipulato tra Governo e Parti Sociali l'1.2.99 - fondato sul
metodo
del confronto e della concertazione - deve caratterizzare il
contratto in questione;
2. di fissare al 31.3.00, previa verifica tra
le parti, la data oltre la
quale
è riconosciuta a ciascuna delle
parti stipulanti la facoltà di
recedere dagli impegni previsti dal
precedente punto 1) e di avviare la
trattativa per la definizione di contratti
separati.
Tale data potrà essere riprogrammata previa
intesa tra le parti.