VERBALE DI ACCORDO

 

Addì 25 marzo 1997

 

TRA

 

l'Ausitra  rappresentata dal  Direttore dr.  Francesco  Tiriolo e  dal Vice

Direttore dr. Sandro di Macco

 

e

 

la  UGL  Federazione  Nazionale Trasporti,  rappresentata  dai  sigg. Paolo

Segarelli, Giovanni Scalercio e Giuseppe Palma.

 

Con  riferimento al punto 2  (assetti contrattuali), comma 2 del Protocollo

23  luglio 1993,  è stato  raggiunto l'accordo  per il  rinnovo della parte

economica,  relativa al 2° biennio, del Ccnl 2 agosto 1995 per il personale

dipendente  da imprese esercenti  servizi di igiene ambientale, smaltimento

rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque.

 

1. AUMENTI RETRIBUTIVI

 

a) Gli  aumenti retributivi  riferiti al    livello sono  convenuti nelle

   misure e con le decorrenze di seguito indicate:

 

   dal 1° gennaio 1997       Lit. 40.000

   dal 1° aprile  1997       Lit. 50.000

   dal 1° gennaio 1998       Lit. 40.000

   dal 1° ottobre 1998       Lit. 38.000

 

   Tali aumenti, riparametrati per i restanti livelli di inquadramento come

   da  tabella allegata (all.  1) saranno corrisposti  a titolo di EDR, con

   gli  stessi criteri  di cui  all'accordo di  rinnovo del  2 agosto 1995,

   (13°,  14°, trattamento di  malattia e infortunio), e saranno conglobati

   nelle retribuzioni tabellari con le seguenti decorrenze:

 

   - Lit. 90.000 dal 1°  luglio  1998

   - Lit. 78.000 dal 31 dicembre 1998

 

b) Le  parti, in attuazione di  quanto previsto dal secondo comma dell'art.

   2120 c.c., concordano che a decorrere dal 1° gennaio 1998 la tredicesima

   mensilità  è  esclusa dalla  base  di  calcolo del  trattamento  di fine

   rapporto.

 

   Tale  intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo

   rinnovo del c.c.n.l.

 

 

2. PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

Nell'intento  di  conciliare  le aspettative  di  tutela  previdenziale dei

lavoratori  con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali

entro limiti compatibili, le parti convengono sulla necessità di avviare un

sistema di previdenza complementare volontario.

 

Pertanto,  ai fini della  costituzione di un  Fondo nazionale di previdenza

complementare  a  decorrere dal    agosto 1998  verranno  istituiti fondi

aziendali di accantonamento alimentati attraverso versamenti da effettuarsi

dalle  aziende e dai lavoratori nella misura dell'1% ragguagliato al valore

cumulato  dei  minimi  tabellari,  dell'indennità  di  contingenza  e degli

aumenti  periodici di anzianità per dodici mensilità. Il fondo sarà inoltre

integrato  da una  quota pari all'1%  della retribuzione  utile ai fini del

T.F.R., da dedurre dall'accantonamento annuale.

 

Tali  contributi sono dovuti in  favore dei lavoratori che abbiano espresso

la volontà di aderire al Fondo e che contribuiscano in misura pari a quella

dell'azienda.

 

Le  parti costituiranno  entro il  prossimo mese  di giugno una commissione

tecnica  paritetica per  l'approfondimento del  quadro normativo vigente in

materia  di previdenza complementare e per l'esame delle soluzioni tecniche

già  adottate in  altri settori  per  la costituzione  e la  gestione della

previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria.

 

La  Commissione dovrà  definire gli  aspetti  costitutivi e  funzionali del

fondo,   nonché   le   relative   norme   regolamentari,   valutando  anche

l'opportunità  di pervenire alla  costituzione di  un fondo unico nazionale

per  il  settore  dell'igiene  ambientale,  ferma  restando  l'adozione del

criterio  della  pariteticità  delle rappresentanze  dei  lavoratori  e dei

datori di lavoro negli organi di amministrazione e controllo del fondo.

 

La  definizione delle disposizioni regolamentari dovrà avvenire entro il 31

luglio  1998, in funzione dell'avvio della fase di finanziamento del fondo,

prevista a decorrere dal successivo mese di agosto.

 

 

3. SCADENZA

 

La scadenza contrattuale è fissata al 31 dicembre 1998.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

AUSITRA                             UGL

 

 

 

Allegato 1.

 

AUMENTI RETRIBUTIVI (E.D.R.)

 

+-------------------------------------------------------------+

¦Livelli¦parametri¦1.1.97¦1.4.97¦1.1.98¦1.10.98¦Totale aumenti¦

+-------+---------+------+------+------+-------+--------------¦

¦  8    ¦  250    ¦76.920¦96.150¦76.920¦ 73.070¦   323.060    ¦

+-------+---------+------+------+------+-------+--------------¦

¦  7    ¦  217    ¦66.770¦83.460¦66.770¦ 63.430¦   280.430    ¦

+-------+---------+------+------+------+-------+--------------¦

¦  6    ¦  189    ¦58.150¦72.690¦58.150¦ 55.240¦   244.230    ¦

+-------+---------+------+------+------+-------+--------------¦

¦  5    ¦  164    ¦50.460¦63.070¦50.460¦ 47.940¦   211.930    ¦

+-------+---------+------+------+------+-------+--------------¦

¦  4    ¦  144    ¦44.310¦55.380¦44.310¦ 42.090¦   186.090    ¦

+-------+---------+------+------+------+-------+--------------¦

¦  3    ¦  130    ¦40.000¦50.000¦40.000¦ 38.000¦   168.000    ¦

+-------+---------+------+------+------+-------+--------------¦

¦  2    ¦  120    ¦36.920¦46.150¦36.920¦ 35.080¦   155.070    ¦

+-------+---------+------+------+------+-------+--------------¦

¦  1    ¦  100    ¦30.770¦38.460¦30.770¦ 29.230¦   129.230    ¦

+-------------------------------------------------------------+

 

NOTE ALLA TABELLA

 

1) Gli  aumenti sono  corrisposti a titolo  di EDR,  con le stesse modalità

   dell'EDR  previsto dall'accordo  di  rinnovo contrattuale  del  2 agosto

   1995.

2) Il conglobamento nelle retribuzioni parametrali avverrà alla data del 1°

   luglio  1998 per l'EDR  relativo al 1997  (pari a lit.  90.000 per il 3°

   livello)  e alla data del 31  dicembre 1998 per la quota residua (pari a

   lit. 78.000 per il 3° livello).

 

 

 

Allegato 2.

 

RETRIBUZIONI  PARAMETRALI  del  Ccnl 2  agosto  1995,  come  modificato per

effetto dell'accordo 25 marzo 1997, relativo al 2° biennio economico.

 

+---------------------------- ------- -----------------------------------+

¦Liv.¦ Minimo  ¦ EDR  ¦ EDR   ¦ EDR   ¦  Minimo ¦ EDR  ¦  EDR  ¦ Minimo  ¦

¦    ¦tabellare¦1.1.97¦1.4.97 ¦1.1.98 ¦tabellare¦1.7.98¦1.10.98¦tabellare¦

¦    ¦ 1.1.97  ¦      ¦       ¦       ¦ 1.7.98  ¦      ¦       ¦31.12.98 ¦

+----+---------+------+-------+-------+---------+------+-------+---------¦

¦ 8  ¦2.462.420¦76.920¦173.070¦249.990¦2.635.490¦76.920¦149.990¦2.785.480¦

+----+---------+------+-------+-------+---------+------+-------+---------¦

¦ 7  ¦2.143.240¦66.770¦150.230¦217.000¦2.293.470¦66.770¦130.200¦2.423.670¦

+----+---------+------+-------+-------+---------+------+-------+---------¦

¦ 6  ¦1.865.690¦58.150¦130.840¦188.990¦1.996.530¦58.150¦113.390¦2.109.920¦

+----+---------+------+-------+-------+---------+------+-------+---------¦

¦ 5  ¦1.620.130¦50.460¦113.530¦163.990¦1.733.660¦50.460¦ 98.400¦1.832.060¦

+----+---------+------+-------+-------+---------+------+-------+---------¦

¦ 4  ¦1.419.000¦44.310¦ 99.690¦144.000¦1.518.690¦44.310¦ 86.400¦1.605.090¦

+----+---------+------+-------+-------+---------+------+-------+---------¦

¦ 3  ¦1.285.570¦40.000¦ 90.000¦130.000¦1.375.570¦40.000¦ 78.000¦1.453.570¦

+----+---------+------+-------+-------+---------+------+-------+---------¦

¦ 2  ¦1.181.250¦36.920¦ 83.070¦119.990¦1.264.320¦36.920¦ 72.000¦1.336.320¦

+----+---------+------+-------+-------+---------+------+-------+---------¦

¦ 1  ¦  985.580¦30.770¦ 69.230¦100.000¦1.054.810¦30.770¦ 60.000¦1.114.810¦

+------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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