Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

relativo al quadriennio normativo 1998-2001

e al biennio economico 1998-1999

del PERSONALE DEL COMPARTO "UNIVERSITÀ"

 

 

A  seguito  del parere favorevole espresso dal Comitato di settore  il  13

luglio  2000  sul  testo  dell'accordo  relativo  al  CCNL  1998-2001  del

personale del comparto Università, nonché della certificazione della Corte

dei  Conti in data 3 agosto 2000 sull'attendibilità dei costi quantificati

per  il  medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti  di

programmazione  e di bilancio, il giorno 9 agosto 2000, alle  ore  12,  ha

avuto luogo l'incontro tra:

 

-    ARAN nella persona del prof. Mario Ricciardi,

  per delega del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa

 

e   i   rappresentanti  delle  seguenti  Organizzazioni  e  Confederazioni

sindacali:

 

per le OO.SS. di categoria:

 

-    CGIL/SNUR

-    CISL/Università

-    UIL/P.A.

-    Federazioni CONFSAL/SNALS UNIV.- CISAPUNI

-    CSA di CISAL Università (CISAL UN., CISAS UN., CONFAIL-FAILEL-UNSIAU,

  CONFILL UN.- CUSAL, TECSTAT USPPI)

 

per le Confederazioni sindacali:

 

-    CGIL

-    CISL

-    UIL

-    CONFSAL

-    CISAL

 

Al  termine  della riunione, le parti hanno sottoscritto  l'allegato  CCNL

relativo   al  personale  dipendente  del  comparto  Università   per   il

quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999.

 

 

 

Parte I

 

Titolo I -  DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Obiettivo e campo di applicazione.

 

1.    Il  presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e  di  sostegno

  rispetto  ai  processi  di innovazione, riforma e  valorizzazione  delle

  risorse umane e delle professionalità, in corso nelle amministrazioni del

  comparto.

 

2.   Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo

  sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti, appartenente  al

  comparto del personale delle Università e delle altre istituzioni di cui

  all'art.  9  del  CCNL  quadro  per  la  definizione  dei  comparti   di

  contrattazione, sottoscritto il 2.6.98.

 

3.    Il  riferimento al D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni  e

  integrazioni è riportato nel testo del presente CCNL come D.lgs. n. 29/93.

 

4.    Nel  testo del presente CCNL le istituzioni di cui al comma  2  sono

  denominate "amministrazioni".

 

 

 

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione

         del contratto.

 

1.    Il  presente CCNL decorre dal 1° gennaio 1998 e avrà scadenza il  31

  dicembre 2001 per la parte normativa e il 31 dicembre 1999 per la  parte

  economica.  In  caso  di  mancata disdetta, da comunicarsi  con  lettera

  raccomandata  almeno  3  mesi  prima di ciascuna  scadenza,  s'intenderà

  tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni

  contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite  dal

  successivo CCNL.

 

2.    Gli  effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione,  dalla

  data di stipulazione del presente CCNL. La stipula s'intende avvenuta al

  momento  della  sottoscrizione definitiva del  contratto  da  parte  dei

  soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui

  agli artt. 51 e 52, D.lgs. n. 29/93.

 

3.    Le  amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a  contenuto

  economico  e  normativo con carattere vincolato e automatico,  entro  30

  giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.

 

4.    Per  evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per  il

  rinnovo  del  CCNL  sono presentate almeno 3 mesi prima  delle  scadenze

  previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le

  parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni

  conflittuali.

 

5.    Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data  di

  scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del

  comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le

  scadenze previste dall'Accordo sulla politica dei redditi del 23.7.93. Per

  l'erogazione  di  detta indennità si provvederà ai sensi  dell'art.  52,

  D.lgs. n. 29/93.

 

6.   In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di

  riferimento  del  negoziato  sarà  costituito  dalla  comparazione   tra

  l'inflazione  programmata  e quella effettiva  nel  precedente  biennio,

  secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.

 

7.   In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica,

  il  31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il

  rinnovo  andranno  presentate  entro 30 giorni  dalla  stipulazione  del

  presente CCNL.

 

 

 

Titolo II - RELAZIONI SINDACALI

 

Art. 3 - Obiettivi e strumenti.

 

1.    Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione

  dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è

  strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse

  dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo

  professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità,

  l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.

 

2.    La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di  un

  sistema  di  relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza  e

  trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei

  conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti,  per  il

  perseguimento  delle finalità individuate dalle leggi, dai  CCNL  e  dai

  protocolli tra Governo e parti sociali.

 

3.    In  coerenza  con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni  sindacali,

  oltre  che  a  livello  nazionale,  si  articola  nei  seguenti  modelli

  relazionali, a livello di singola Amministrazione:

 

a)    contrattazione  collettiva  integrativa,  tra  i  soggetti  e  sulle

  materie, i tempi e le modalità indicate dal presente contratto;

b)   informazione;

c)   concertazione;

d)   consultazione;

e)   interpretazione autentica dei CCNL.

 

 

 

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa.

 

1.    Le  amministrazioni attivano, ai sensi dell'art. 45, comma 4, D.lgs.

  n. 29/93, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel

  rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa,

  nonché dal successivo comma 4.

 

2.    La  contrattazione collettiva integrativa si svolge  sulle  seguenti

  materie:

 

a)   i criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell'art. 67 tra

  le finalità e secondo la disciplina di cui all'art. 68;

b)     i   criteri  generali  relativi  ai  sistemi  d'incentivazione  del

  personale,   in  relazione  ad  obiettivi  e  programmi  di  innovazione

  organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità

  del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad

  incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei

  dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici;

c)    i  criteri  generali  per  la selezione ai fini  delle  progressioni

  economiche  all'interno di ciascuna categoria, secondo  quanto  previsto

  dall'art. 59, comma 1;

d)    i  criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo

  alle  condizioni  di lavoro disagiate ovvero comportanti  esposizione  a

  rischio,  nonché  a prestazioni finanziate da apposite  disposizioni  di

  legge;

e)    le  linee  d'indirizzo e la programmazione generale per i  programmi

  annuali  e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione  e

  aggiornamento del personale;

f)    le  linee d'indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento

  dell'ambiente  di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione  e

  alla  sicurezza  sui  luoghi di lavoro, secondo  quanto  previsto  dalle

  disposizioni vigenti;

g)    le  linee d'indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti

  rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri

  generali per l'applicazione della normativa in materia;

h)     le   implicazioni  in  ordine  alla  qualità  del  lavoro  e   alle

  professionalità  dei dipendenti in conseguenza delle  innovazioni  degli

  assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;

i)   i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;

j)    le modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario

  di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel

  presente CCNL;

k)    i criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art.

  66 tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti;

l)    i  criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di

  trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale  e

  viceversa;

m)   i criteri generali per l'istituzione e gestione delle attività socio-

assistenziali per il personale, nel rispetto dell'art. 11, legge n.

300/70;

n)   le forme di copertura assicurativa del personale e dell'uso delle

attrezzature utilizzate nel telelavoro;

o)   le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia

di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;

p)   i criteri generali in materia d'indennità di responsabilità, secondo

quanto previsto dall'art. 63, comma 2. uanto previsto dall'art. 47, comma

2, CCNL 1996.

 

3.    Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di

  un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento

  richiamati nel precedente art. 3, comma 1, decorsi 60 giorni dall'inizio

  effettivo delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra  le

  parti fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, le parti riassumono  le

  rispettive prerogative e libertà d'iniziativa e decisione, relativamente

  alla  materia di cui al comma 2, lett. i) - fatto salvo quanto  previsto

  dall'art. 25, comma 4 - nonché relativamente alle materie non direttamente

  implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel

  rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL.

 

4.    I  contratti collettivi integrativi non possono essere in  contrasto

  con  vincoli  risultanti  dai CCNL e non possono  comportare  oneri  non

  previsti  negli  strumenti di programmazione annuale  e  pluriennale  di

  ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non  possono

  essere applicate.

 

 

 

Art. 5 -  Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto

collettivo integrativo.

 

1.    I  contratti  collettivi  integrativi hanno  durata  quadriennale  o

  comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo  al

  presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a

  tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve

  le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano

  tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui all'art. 4,

  comma 2, lett. a), b) e d).

 

2.    L'Amministrazione  provvede a costituire  la  delegazione  di  parte

  pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro 30 giorni  da

  quello  successivo  alla data di stipulazione  del  presente  CCNL  e  a

  convocare  la  delegazione sindacale di cui all'art. 9 per  l'avvio  del

  negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.

 

3.    Il  controllo  sulla  compatibilità dei costi  della  contrattazione

  collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio

  dei    Revisori    o    analogo    organo   previsto    dall'ordinamento

  dell'Amministrazione.  A  tal fine, l'ipotesi  di  contratto  collettivo

  integrativo  definita  dalla  delegazione trattante  è  inviata  a  tale

  organismo  entro 5 giorni, corredata da apposita relazione  illustrativa

  tecnico-finanziaria.  Trascorsi 15 giorni  senza  rilievi,  l'organo  di

  governo  dell'Amministrazione autorizza il presidente della  delegazione

  trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di

  rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.

 

4.   I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole

  circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi

  conservano  la  loro  efficacia fino alla  stipulazione  dei  successivi

  contratti collettivi integrativi.

 

5.    Le amministrazioni sono tenute a trasmettere ad ARAN, entro 5 giorni

  dalla  sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle

  modalità  di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti

  annuali e pluriennali di bilancio.

 

6.    Le  norme  dei  contratti decentrati stipulati  ai  sensi  del  CCNL

  21.5.96,  salvo  disdetta  nei casi e con le modalità  consentite  dalla

  normativa  vigente, conservano la loro efficacia sino  a  che  il  nuovo

  contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo non  regoli

  diversamente  la  materia, fatta salva la diversa quantificazione  delle

  risorse prevista dal presente CCNL.

 

 

 

Art. 6 - Informazione.

 

1.    L'informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale  e

  sulla  prevenzione  dei conflitti, pur nella distinzione  dei  ruoli,  i

  comportamenti delle parti.

 

2.    Ciascuna Amministrazione fornisce informazioni ai soggetti sindacali

  di cui all'art. 9 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali

  inerenti la gestione del rapporto di lavoro.

 

3.    Le amministrazioni sono tenute a fornire un'informazione preventiva,

  facendo  pervenire  tempestivamente la documentazione  necessaria  sulle

  seguenti materie:

 

a)    regolamenti d'Ateneo concernenti il personale del comparto,  e  loro

  eventuali modifiche;

b)    articolazione  dell'orario  di lavoro e  di  servizio,  anche  nelle

  singole strutture;

c)   verifica periodica della produttività delle strutture;

d)   stato dell'occupazione, criteri per la determinazione delle dotazioni

  organiche e provvedimenti di variazione dell'organico;

e)    criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione

  della mobilità, d'innovazione e di sperimentazione gestionale;

f)    criteri  generali inerenti l'organizzazione del  lavoro,  e  le  sue

  modifiche;

g)    criteri  generali per l'attribuzione degli incarichi per particolari

  responsabilità o funzioni alle categorie D e EP, di cui agli artt. 61  e

  63, comma 3, e loro valutazione periodica;

h)   criteri generali del sistema di valutazione di cui all'art. 58;

i)    modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito  delle

  professionalità da impiegare negli stessi progetti;

j)    voci di bilancio preventivo d'Ateneo relative al personale, comprese

  variazioni di bilancio;

k)    criteri e linee generali per l'adozione delle forme contrattuali  di

  lavoro subordinato previste dall'art. 36, comma 7, D.lgs. n. 29/93 e sulle

  iniziative  di  razionalizzazione assunte ai sensi dell'art.  23,  fermo

  restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo;

l)    criteri generali sulle procedure selettive di cui all'art. 74, comma

  5;

m)   comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 46, comma 1;

n)   criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive ai fini

  della progressione verticale di cui all'art. 57, comma 3;

o)    modalità e criteri di composizione del comitato di cui all'art.  58,

  comma 3;

p)    criteri  per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni  e

  funzioni di cui all'art. 63, comma 1;

q)   modalità di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 3.

 

4.    Nelle  seguenti materie l'informazione è successiva,  con  frequenza

  almeno annuale, e ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli

  atti di gestione adottati e i relativi risultati:

 

a)   attuazione dei programmi di formazione del personale;

b)    misure  in  materia di igiene e sicurezza nei luoghi di  lavoro,  in

  relazione  a  quanto  previsto in particolare dal  D.lgs.  n.  626/94  e

  successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto interministeriale

  5.8.98 n. 363.

c)   andamento generale della mobilità del personale;

d)     distribuzione  delle  ore  di  lavoro  straordinario   e   relative

  prestazioni;

e)     distribuzione   complessiva  delle  risorse  per  la   produttività

  individuale e collettiva e il miglioramento dei servizi, ai sensi  degli

  artt. 67 e 68;

f)    andamento a consuntivo del ricorso alle forme di lavoro di cui  alla

  lett. k), comma 3;

g)   funzionamento dei servizi sociali;

h)   materie oggetto d'informazione preventiva;

i)   stato di attuazione dei contratti integrativi.

 

5.      Nel    caso    in   cui   il   sistema   informativo    utilizzato

  dall'Amministrazione  consenta la raccolta e l'utilizzo  di  dati  sulla

  quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti, le

  amministrazioni provvedono a un'adeguata tutela della riservatezza della

  sfera personale del lavoratore secondo la normativa vigente.

 

6.   Non è oggetto di riservatezza l'informazione ai soggetti sindacali di

  cui  all'art.  9  sui principi e criteri di erogazione  dei  trattamenti

  accessori.

 

 

 

Art. 7 - Concertazione.

 

1.     Ciascuno  dei  soggetti  sindacali  di  cui  all'art.  9,  ricevuta

  l'informazione,   può   attivare,   mediante   richiesta   scritta,   la

  concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali per  la

  disciplina nelle seguenti materie:

 

a)   articolazione dell'orario di servizio;

b)    conferimento degli incarichi di cui all'art. 6, comma 3, lett. g), e

  loro valutazione periodica;

c)    modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito  delle

  professionalità da impiegare negli stessi progetti;

d)   svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione

verticale di cui all'art. 6, comma 3, lett. n);

e)   procedure selettive di cui all'art. 6, comma 3, lett. l);

f)   criteri generali del sistema di valutazione di cui all'art. 58;

g)   modalità di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 3.

 

2.    La  concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro

  il    giorno  dalla  data  di ricezione della  richiesta;  durante  la

  concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di

  responsabilità, correttezza e trasparenza.

 

3.    La  concertazione si conclude nel termine massimo di 30 giorni dalla

  data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico

  verbale  dal  quale  risultino le posizioni  delle  parti.  Gli  impegni

  concertati hanno per le parti carattere vincolante.

 

4.    Per  l'approfondimento di specifiche problematiche,  in  particolare

  concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza

  del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta dei

  soggetti sindacali di cui all'art. 9, in relazione alle dimensioni delle

  amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine

  di  60  giorni  dalla  stipulazione del presente contratto,  Commissioni

  bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi

  alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire - e

  di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal

  presente comma sono attribuiti, per quanto di loro competenza, ai Comitati

  per le pari opportunità istituiti  ai sensi delle disposizioni vigenti.

 

5.    La  composizione degli organismi previsti nel precedente comma,  che

  non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una

  rappresentanza femminile adeguata.

 

 

 

Art. 8 - Consultazione.

 

1.    La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista  da

  disposizioni legislative, in particolare dall'art. 6, D.lgs. n. 29/93, o

  da norme contrattuali.

  In  tali  casi,  l'Amministrazione acquisisce il parere  preventivo  dei

  soggetti sindacali di cui all'art. 9, senza particolari formalità e  con

  modalità  tali  da facilitarne l'espressione. Le amministrazioni  stesse

  registreranno formalmente date delle consultazioni e soggetti  sindacali

  consultati.

 

2.    La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la

  prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per

  tali materie, anche al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto

  dal  D.lgs.  n.  626/94 e successive modificazioni, nonché  del  Decreto

  interministeriale 5.8.98 n. 363.

 

3.   La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:

 

a)   criteri generali sul contenuto e motivi dei contratti di fornitura di

  lavoro temporaneo;

b)     programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale  tecnico-

  amministrativo, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti  dalla

  costituzione di nuove strutture;

c)    criteri  generali per il conferimento di mansioni superiori  di  cui

  all'art. 24.

 

 

 

Art. 9 - Composizione delle delegazioni.

 

1.    La  delegazione trattante di parte pubblica, in sede  decentrata,  è

  costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato.

  Per le istituzioni universitarie la delegazione trattante è costituita dal

  Rettore  o  un  suo  delegato e dal Direttore amministrativo  o  un  suo

  delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto

  dagli ordinamenti.

 

2.   Per le OO.SS., la delegazione è composta:

 

-    dalle RSU;

-     dai  rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto firmatarie

  del presente CCNL.

 

3.   Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva

  integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale

  delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

 

 

 

Art. 10 - Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro.

 

1.   I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:

 

a)     le   Rappresentanze  Sindacali  Unitarie  (RSU)  elette  ai   sensi

  dell'accordo  collettivo quadro per la costituzione  delle  RSU  per  il

  personale  dei  comparti  delle  pubbliche  amministrazioni  e  per   la

  definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7.8.98;

b)    gli  organismi  di  tipo  associativo delle  associazioni  sindacali

  rappresentative  previste dall'art. 10, comma 2 dell'accordo  collettivo

  indicato nella lett. a).

 

2.    I  soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali,  ivi

  compresi  quelli  previsti dall'art. 10, comma 3 del CCNL  quadro  sulle

  modalità  di  utilizzo dei distacchi, aspettative e  permessi  sindacali

  stipulato  il  7.8.98, sono quelli previsti dall'art. 10,  comma  1  del

  medesimo accordo.

 

 

 

Art. 11 - Clausole di raffreddamento.

 

1.    Il  sistema  delle relazioni sindacali è improntato ai  principi  di

  correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed  è  orientato

  alla  prevenzione dei conflitti. Nel 1° mese del negoziato relativo alla

  contrattazione integrativa, ovvero nei primi 60 giorni nelle ipotesi  di

  cui  all'art.  4, comma 3, le parti, qualora non vengano  interrotte  le

  trattative, non assumono iniziative unilaterali né procedono  ad  azioni

  dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non

  assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

 

 

 

Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti.

 

1.     Qualora  insorgano  controversie  aventi  carattere  di  generalità

  sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le

  parti che li hanno sottoscritti s'incontrano per definire consensualmente

  il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato

  rispettivamente con le procedure di cui all'art. 51, D.lgs. n. 29/93 o con

  quelle  previste  dagli artt. 4 e 5 del presente  CCNL,  sostituisce  la

  clausola in questione sin dall'inizio della  vigenza del contratto.

 

2.    La  medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di  una

  delle parti.

 

 

 

Art. 13 - Contributi sindacali.

 

1.    I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della O.S.

  da loro prescelta, per la riscossione di quota mensile dello stipendio per

  il  pagamento  dei  contributi  sindacali  nella  misura  stabilita  dai

  competenti  organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto  ed  è

  trasmessa  all'Amministrazione  a  cura  del  dipendente  o  delle  O.S.

  interessate.

 

2.    La  delega ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello del

  rilascio.

 

3.    Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata

  ai   sensi   del   comma   1   inoltrando  la   relativa   comunicazione

  all'Amministrazione  di appartenenza e alla O.S. interessata.  L'effetto

  della revoca decorre dal 1° del mese successivo alla presentazione della

  stessa.

 

4.    Le  trattenute  devono essere operate dalle singole  amministrazioni

  sulle  retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e  sono

  versate entro il mese successivo alle OO.SS. interessate secondo modalità

  concordate  con  l'Amministrazione con trasmissione,  distintamente  per

  ciascuna O.S., dei relativi prospetti.

 

5.    Le  amministrazioni  sono  tenute, nei  confronti  dei  terzi,  alla

  segretezza  sui  nominativi  del personale delegante  e  sui  versamenti

  effettuati alle OO.SS.

 

 

 

Art. 14 - Pari opportunità.

 

1.    Sono  confermati  i Comitati per le pari opportunità  già  insediati

  presso le amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti.

 

2.   Nei casi in cui detti Comitati non siano ancora stati insediati, essi

  dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente

  CCNL.  Le rappresentanze del personale nel seno degli stessi sono elette

  secondo  modalità  previste dai singoli ordinamenti. I Comitati  possono

  iniziare  la  propria  attività  nella  composizione  formata   con   le

  rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la

  cui nomina spetta all'Amministrazione.

 

3.    Le  misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo

  professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto

  di contrattazione integrativa.

 

4.   Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto

  d'informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con i soggetti

  sindacali di cui all'art. 9.

 

5.   Le amministrazioni garantiscono gli strumenti idonei al funzionamento

  dei  Comitati, mettendo, tra l'altro, immediatamente a loro disposizione

  adeguati locali per la loro attività.

 

 

 

Art. 15 - Diritti sindacali.

 

1.   I distacchi, le aspettative e i permessi, nonché le altre prerogative

  sindacali, sono utilizzati con le modalità e in base a quanto previsto dal

  contratto collettivo quadro sottoscritto, per tale materia, in data 7.8.98

  e successive modifiche e/o integrazioni.

 

2.    Con  decorrenza dalla data di sottoscrizione definitiva del presente

  CCNL, al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di cui all'art.

  5,  CCNL quadro 7.8.98 compete il trattamento economico complessivo, con

  esclusione dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati

  all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

 

3.    In  materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione  in

  particolare l'art. 18, contratto collettivo quadro 7.8.98.

 

4.    Il  periodo di distacco sindacale è considerato utile come anzianità

  di  servizio  ai  fini  della progressione economica  all'interno  della

  categoria e della progressione verticale nel sistema di classificazione.

 

5.   Ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C, D, ai quali sia stata

  attribuita  l'indennità di responsabilità di cui all'art. 63,  comma  2,

  compete,   oltre   al  trattamento  di  cui  al  comma  2,   l'indennità

  corrispondente alla posizione organizzativa o funzione specialistica o di

  responsabilità attribuiti al momento del distacco sindacale o  altra  di

  pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.

 

6.    Al dipendente appartenente alla categoria D, cui sia stato conferito

  specifico,  qualificato incarico di responsabilità di cui  all'art.  63,

  comma  3,  compete, oltre al trattamento di cui al comma 2,  l'indennità

  corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o

  altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo

  valore.

 

7.     Al  dipendente  appartenente  alla  categoria  EP,  cui  sia  stato

  attribuito  un  incarico  ai sensi dell'art. 61,  oltre  al  trattamento

  indicato nel comma 2, compete la retribuzione di posizione corrispondente

  all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari

  valenza  in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.  Al

  dipendente appartenente alla categoria EP non destinatario degli incarichi

  di cui all'art. 61, compete l'importo minimo di posizione di cui all'art.

  62, comma 1.

 

 

 

Titolo III - RAPPORTO DI LAVORO

 

Capo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 16 - Il contratto individuale di lavoro.

 

1.    Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  o  determinato  è

  costituito e regolato dai contratti individuali secondo il presente CCNL,

  le disposizioni di legge e le normative comunitarie.

 

2.    Nel  contratto  di lavoro individuale, per il quale è  richiesta  la

  forma scritta, sono comunque indicati:

 

a)   tipologia del rapporto di lavoro;

b)   data d'inizio del rapporto di lavoro;

c)   categoria, area e livello retributivo;

d)   durata del periodo di prova;

e)    sede  di  prima  destinazione in caso di  amministrazioni  con  sedi

  distaccate;

f)    causale,  tra  quelle indicate nell'art. 19, e  termine  finale  nel

  contratto di lavoro a tempo determinato.

 

3.    Il  contratto  individuale specifica che il  rapporto  di  lavoro  è

  disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause

  di risoluzione e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione

  risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della

  procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

 

4.    In  caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art.  18,  il

  contratto individuale di cui al comma 1 indica l'articolazione dell'orario

  di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui allo stesso art.

  18.

 

5.    L'Amministrazione,  all'atto  della stipulazione  del  contratto  di

  lavoro individuale, invita il destinatario a presentare, entro 30 giorni,

  la  documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e indicata  nel

  bando  di  concorso. Entro il medesimo termine l'interessato è tenuto  a

  dichiarare,  sotto  la  propria responsabilità,  salvo  quanto  previsto

  dall'art. 18, comma 8, di non avere altri rapporti d'impiego pubblico  o

  privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni d'incompatibilità o

  cumulo  di  impieghi  richiamate  dalle  disposizioni  vigenti   e,   in

  particolare,  dall'art.  58, D.lgs. n. 29/93,  ovvero  a  presentare  la

  dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

 

6.    Scaduto  inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva  la

  possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso  di

  comprovato impedimento, non si dà luogo alla stipulazione del contratto,

  ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  già  instaurati,  all'immediata

  risoluzione dei medesimi. Comporta, altresì, l'immediata risoluzione del

  rapporto  di  lavoro  la  mancata assunzione del  servizio  nel  termine

  assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi d'impedimento. In tale

  caso  le  amministrazioni, valutati i motivi, prorogano il  termine  per

  l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.

 

 

 

Art. 17 - Periodo di prova.

 

1.    Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo

  di prova della durata di 3 mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il

  dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a

  seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 57.

 

2.    Ai  fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo

  servizio effettivamente prestato.

 

3.   Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal

  caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo

  massimo  di  6  mesi, decorso il quale il rapporto è  risolto.  In  caso

  d'infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art.

  36.

 

4.     Il  periodo  di  prova  resta  altresì  sospeso  negli  altri  casi

  espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti.

 

5.    Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi

  3  e  4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per  le

  corrispondenti assenze del personale non in prova.

 

6.    Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante

  periodo  ciascuna  delle parti può recedere dal  rapporto  in  qualsiasi

  momento  senza  obbligo  di  preavviso né  d'indennità  sostitutiva  del

  preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il

  recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso

  dell'Amministrazione deve essere motivato.

 

7.    Il  periodo  di  prova  non può essere rinnovato  o  prorogato  alla

  scadenza.

 

8.   Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato

  risolto da una delle parti, il dipendente s'intende confermato in servizio

  e  gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti

  gli effetti.

 

9.    In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo

  giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della 13a mensilità; spetta

  altresì  al  dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate  di

  ferie maturate e non godute.

 

10.   Il  dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione  durante  il

   periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto e

   in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla

   categoria  e  area di provenienza; sono fatte salve la  continuità  del

   rapporto  di lavoro e le retribuzioni percepite durante il  periodo  di

   prova.

 

11.   Fatto  salvo  il caso di cui al precedente comma, al  dipendente  in

   servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto,

   vincitore  di  altro  pubblico  concorso,  è  concesso  un  periodo  di

   aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata

   del periodo di prova.

 

12.    Durante   il  periodo  di  prova,  l'Amministrazione  può  adottare

   iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente può

   essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando

   la  sua  utilizzazione in mansioni proprie della categoria  e  area  di

   appartenenza.

 

 

 

Capo II - PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO

 

Art. 18 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

1.    Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo parziale  può  essere  costituito

  relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione

  del personale mediante:

 

a)    trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

  su richiesta dei dipendenti interessati;

b)   assunzione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno

di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

2.    Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei

  limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31

  dicembre di ogni anno.

 

3.    Per  il  reclutamento del personale a tempo parziale si  applica  la

  normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

 

4.    Le  amministrazioni, ferma restando la valutazione in  concreto  dei

  singoli  casi,  sono  tenute  ad  individuare,  in  base  ai  rispettivi

  ordinamenti  e  nel rispetto della legislazione vigente in  materia,  le

  attività  che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali,

  non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente.

 

5.    Il  dipendente  a  tempo parziale copre una  frazione  di  posto  in

  organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non

  può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma

  delle  frazioni  di  posto a tempo parziale non può superare  il  numero

  complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in  posti  a

  tempo parziale.

 

6.    Il  tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento

  dell'attività  delle amministrazioni nelle ore pomeridiane,  sulla  base

  delle 2 seguenti tipologie:

 

-     con  articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti  i

  giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

-    con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana,

  del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale),

  in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale

  prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione

  (settimana, mese, anno).

 

7.    Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del

  presente  articolo, si applicano, in quanto compatibili,  tenendo  conto

  della  ridotta  durata  della prestazione e della  peculiarità  del  suo

  svolgimento,  le  disposizioni di legge e contrattuali  dettate  per  il

  rapporto a tempo pieno.

 

8.    Al  personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è  consentito,

  previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni

  di  lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non

  siano  incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni

  medesime, ai sensi dell'art. 58, D.lgs. n. 29/93.

 

9.   Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo

  parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.

 

10.   I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero

   di  giorni  di  ferie pari a quello dei lavoratori  a  tempo  pieno.  I

   lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni

   di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue.

 

11.   In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da

   tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e,

   nel  primo  caso,  deve  contenere  l'indicazione  della  durata  della

   prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6.

 

12.   La  trasformazione  del rapporto di lavoro da tempo  pieno  a  tempo

   parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita

   domanda  del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del  tempo

   parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui

   aspira.  L'Amministrazione  è  tenuta a comunicare,  con  atto  scritto

   motivato,  le  proprie  determinazioni entro 30 giorni  dalla  data  di

   ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, s'intende

   accolta.  L'Amministrazione,  entro  il  predetto  termine,  può,   con

   provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro

   per un periodo non superiore a 6 mesi nei casi in cui essa comporti, in

   relazione  alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente,

   grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

 

13.   Nel  rapporto  di  lavoro  a  tempo parziale  orizzontale  non  sono

   consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto

   di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro

   straordinario   in  eccedenza  all'orario  normale  di  lavoro.   Trova

   applicazione in particolare l'art. 3, commi 5 e 8, D.lgs. n. 61/00.

 

14.   Fatto  salvo  quanto  previsto  al comma  16,  le  forme  di  lavoro

   supplementare previste dall'art. 3, D.lgs. n. 61/00 saranno disciplinate

   dal  contratto integrativo in relazione alle specifiche esigenze  delle

   singole amministrazioni e nei limiti delle risorse destinate agli istituti

   di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite

   in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario.

 

15.   Il  trattamento previdenziale di fine rapporto è disciplinato  dalle

   disposizioni dell'art. 8, legge n. 554/88 e successive modificazioni  e

   integrazioni.

 

16.   La  materia di cui al presente articolo sarà ridefinita in  apposita

   sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari del

   presente  CCNL  entro  il 31.1.01, ferma restando  l'operatività  delle

   disposizioni  di  cui  al  D.lgs. n. 61/00,  in  quanto  immediatamente

   applicabili.

 

 

 

Art. 19 - Assunzioni a tempo determinato.

 

1.   Le amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, in

  applicazione  e ad integrazione della legge 18.4.62 n. 230 e  successive

  modificazioni,  con riferimento alle categorie B e C,  per  le  seguenti

  esigenze:

 

a)    per  la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista

  superi  i  60  giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto  in

  servizio  per  tutta  la durata dell'assenza e nei limiti  del  restante

  periodo di conservazione del posto del dipendente assente;

b)    per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio,

  nelle  ipotesi  di astensione obbligatoria e facoltativa previste  dalle

  leggi 30.12.71 n. 1204, 9.12.77 n. 903 e 8.3.00 n. 53;

c)    per  assunzioni  stagionali o particolari punte di  attività  o  per

  esigenze straordinarie nel limite massimo di 6 mesi, quando alle  stesse

  non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Per gli operai

  agricoli e florovivaisti è consentita l'assunzione a tempo parziale per un

  numero di giornate effettive nell'anno fino a 179 e non inferiore a 51.

 

2.    L'assunzione  del  personale ha luogo previa  selezione  volta  alla

  formazione preventiva di apposite graduatorie in tempi utili al tempestivo

  reclutamento del personale stesso.

 

3.    Nei  casi  di  cui alle lett. a) e b) del precedente  comma  1,  nel

  contratto  individuale  è  specificato per iscritto  il  nominativo  del

  dipendente sostituito.

 

4.    Il  rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente,

  senza  diritto  al  preavviso, alla scadenza del  termine  indicato  nel

  contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lett.

  a) e b), con il rientro in servizio del titolare.

 

5.    L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a

  tempo parziale.

 

6.    Le amministrazioni, oltre alle assunzioni di cui al comma 1, possono

  effettuare,  a  seguito  di  apposite  selezioni,  assunzioni  a   tempo

  determinato di personale appartenente alle categorie C, D e  EP,  dotato

  delle   professionalità  necessarie,  per  lo  svolgimento  di  attività

  nell'ambito di programmi di ricerca, per l'attivazione di infrastrutture

  tecniche  complesse  o  per la realizzazione di  specifici  progetti  di

  miglioramento  dei  servizi  offerti. La durata  del  rapporto  a  tempo

  determinato  non  dovrà essere superiore a 5 anni,  fermo  restando  che

  l'ultimazione dei suddetti programmi o progetti o, comunque, il compimento

  del termine massimo di cui al successivo comma 8, comportano, a tutti gli

  effetti, la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

7.    Le assunzioni a tempo determinato  di cui al comma 6 devono avvenire

  in  percentuale non superiore al 20% del personale in servizio  a  tempo

  indeterminato;  in  tale percentuale massima devono essere  comprese  le

  assunzioni con contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a tempo

  determinato  attivati   per  lo  svolgimento  di  progetti  di   ricerca

  d'interesse nazionale finanziati dal Ministero dell'università  e  della

  ricerca scientifica e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal predetto

  Ministero.  Non sono compresi nella predetta percentuale i  contratti  a

  tempo  determinato  attivati per lo svolgimento di progetti  di  ricerca

  finanziati da aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali.

 

8.    Il  contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non  potrà  in

  nessun  caso essere rinnovato o prorogato con la stessa persona  per  un

  periodo superiore ai 5 anni complessivi.

 

9.    Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, legge 18.4.62 n. 230 la

  proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli e il rapporto di

  lavoro si estingue alla scadenza.

 

10.   In  nessun  caso  il  rapporto di lavoro  a  tempo  determinato  può

   trasformarsi  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato.  Trova

   applicazione l'art. 36, comma 8, D.lgs. n. 29/93.

 

11.   Al  personale assunto a tempo determinato si applica il  trattamento

   economico e normativo previsto dal presente CCNL per il personale assunto

   a  tempo  indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto  a

   termine, con le seguenti precisazioni:

 

a)    le  ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all'art. 28,  comma  6,

  maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;

b)    in  caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli

  artt.  34 e 36 in quanto compatibili. I periodi di trattamento intero  o

  ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al

  comma 8, art. 34, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore

  a 2 mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre

  la  cessazione  del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione  del

  posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il

  termine massimo fissato dall'art. 34;

c)   possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze

  fino   a  un  massimo  di  10  giorni  complessivi  in  ragione  d'anno,

  proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti solo in caso

  di matrimonio ai sensi dall'art. 30, comma 3, ovvero in caso di lutto  o

  grave infermità ai sensi dell'art. 30, comma 1;

d)   in alternativa a quanto previsto alla lett. c), ai dipendenti assunti

  ai  sensi  del  comma 6 con contratti di durata pari almeno  a  1  anno,

  spettano i permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli artt. 30, 31 e

  33.

 

12.   I rapporti a tempo determinato in essere al 23.2.00 in base a quanto

   previsto dal comma 9 bis, art. 19, CCNL 17.7.97, integrativo del CCNL del

   Comparto  Università del 21.5.96, sono prorogati fino  all'espletamento

   delle procedure per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale

   che  gli Atenei attivano nell'ambito della programmazione triennale del

   fabbisogno di personale. Tali procedure dovranno essere concluse entro 12

   mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, termine massimo per

   detta proroga.

 

13.   Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valutabile  ai

   fini dell'accesso ad altro rapporto di lavoro del comparto, come previsto

   dall'art. 57, comma 4.

 

 

 

Art. 20 - Telelavoro.

 

1.   Le amministrazioni potranno realizzare progetti di telelavoro, con le

  modalità previste dall'accordo quadro nazionale sottoscritto il 23.3.00,

  ivi  compreso  il  sistema di relazioni sindacali previsto  dall'accordo

  stesso.

 

2.     La   contrattazione  integrativa  potrà  disciplinare  gli  aspetti

  strettamente legati alle specifiche esigenze dell'amministrazione e  dei

  lavoratori  interessati e in particolare le materie di cui  all'art.  3,

  comma 5 dell'accordo quadro sopracitato.

 

 

 

Art. 21 - Lavoro interinale.

 

1.    Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa,

  le amministrazioni, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo

  e/o  a  cadenza  periodica,  o collegate a  situazioni  di  urgenza  non

  fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità  di

  reclutamento  ordinario, previste dallo stesso D.lgs. n. 29/93,  possono

  stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

 

2.    Il  ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza

  di  contemperare l'efficienza operativa e l'economicità di gestione.  In

  nessun  caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere

  utilizzato  per sopperire stabilmente e continuativamente a  carenze  di

  organico, ovvero per prestazioni lavorative riconducibili alla categoria

  B.

 

3.    Le  amministrazioni possono utilizzare lavoratori con  contratto  di

  fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina del presente CCNL,

  senza superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori

  a  tempo indeterminato in servizio presso la stessa Amministrazione;  il

  numero  dei  lavoratori  determinato  in  base  a  tale  percentuale   è

  arrotondato, in caso di frazione, all'unità superiore.

 

4.   I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora

  partecipino   a   programmi  o  a  progetti   di   produttività   presso

  l'amministrazione, hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi

  trattamenti economici accessori. La contrattazione collettiva decentrata

  integrativa,  in  relazione  alle  caratteristiche  organizzative  delle

  amministrazioni, determina specifiche condizioni, criteri e modalità per

  la corresponsione di tali trattamenti accessori.

 

5.     Le  amministrazioni  provvedono  alla  tempestiva  informazione   e

  consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 9 sul  numero,  sui

  motivi,  sul  contenuto,  anche economico,  sulla  durata  prevista  dai

  contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate

  ragioni d'urgenza, le amministrazioni forniscono l'informazione  in  via

  successiva, comunque non oltre i 5 giorni successivi alla stipulazione dei

  contratti  di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a),  legge

  24.6.97 n. 196.

 

6.    I  lavoratori  con contratto di lavoro temporaneo  hanno  diritto  a

  partecipare,  presso  l'Amministrazione utilizzatrice,  alle  assemblee,

  indette dai soggetti sindacali di cui all'art. 10 dell'accordo collettivo

  quadro  in  materia di aspettative e permessi sindacali del 7.8.98,  che

  riguardino la generalità dei dipendenti. I lavoratori utilizzano le  ore

  previste dallo specifico contratto collettivo delle imprese di fornitura

  di lavoro temporaneo.

 

7.   Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni forniscono ai

  soggetti sindacali di cui all'art. 9 e ad ARAN informazioni sull'andamento

  a consuntivo, nell'anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e

  degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.

 

 

 

Art. 22 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).

 

1.    In  apposita sequenza contrattuale, da attivare entro 6  mesi  dalla

  sottoscrizione  definitiva  del  presente  CCNL,  le  parti   firmatarie

  definiranno la disciplina contrattuale del CFL.

 

 

 

Art. 23 - Forme contrattuali flessibili di lavoro.

 

1.    In coerenza con le proprie esigenze istituzionali e in un quadro  di

  trasparenza gestionale, le amministrazioni perseguiranno l'obiettivo della

  maggiore   possibile  razionalizzazione  dell'uso  degli   istituti   di

  flessibilità del lavoro di cui all'art. 36, comma 7, D.lgs. n. 29/93 con

  riferimento  ai  fini, ai contenuti e alle modalità di  applicazione  di

  ciascun istituto.

 

2.    Possono essere attivate, anche a richiesta dei soggetti sindacali di

  cui  all'art.  9,  forme di monitoraggio e proposta sull'utilizzo  degli

  istituti di flessibilità, assicurando, a tal fine, la programmazione di 2

  incontri ogni anno.

 

 

 

Capo III - STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 24 - Mansioni del lavoratore.

 

1.    Il  presente articolo integra la disciplina delle mansioni  previste

  dall'art. 56, commi 2, 3 e 4, D.lgs. 3.2.93 n. 29, per la parte demandata

  alla contrattazione.

 

2.    Ai  fini della mobilità orizzontale disciplinata dall'art. 56, comma

  1, D.lgs. n. 29/93, l'equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di

  vista della professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L'esercizio

  da  parte dell'Amministrazione del potere di variare unilateralmente  le

  mansioni  deve  essere giustificato da ragioni di servizio  e  non  può,

  comunque,  pregiudicare  la  posizione  economica  del  lavoratore.   Lo

  spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel

  senso sopra indicato può avvenire solo se l'Amministrazione si fa carico

  dei  necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore.  I

  lavoratori possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella

  di  appartenenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene  valutata

  dall'Amministrazione  in  rapporto alle proprie esigenze  organizzative,

  sulla  base delle quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo  conto

  delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell'area per la

  quale si effettua richiesta.

 

3.   Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2,

  3, 4 e 5 del sopra citato art. 56, sono considerate superiori le mansioni

  incluse  nella  categoria superiore a quella ricoperta: il  conferimento

  temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste

  dal comma 2 dello stesso art. 56, deve essere comunicato per iscritto al

  dipendente  interessato,  mediante le procedure  stabilite  da  ciascuna

  Amministrazione  secondo i propri ordinamenti,  sulla  base  di  criteri

  precostituiti,  coerenti con l'organizzazione,  che  tengano  conto  dei

  contenuti  professionali  delle mansioni  da  attribuire  e  oggetto  di

  consultazione  con i soggetti sindacali di cui all'art. 9  del  presente

  CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenere

  esplicitamente:

 

-    l'indicazione nominativa del dipendente sostituito;

-    le motivazioni dell'attribuzione;

-    il possesso degli eventuali titoli professionali necessari;

-      l'esplicita   quantificazione   della   differenza   economica   da

  corrispondere, sull'intero trattamento stipendiale e accessorio previsto

  per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono

  affidate.

 

4.    L'attribuzione di singoli compiti propri di posizioni  professionali

  appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni

  superiori ai sensi dell'art. 56 citato e del presente articolo, a meno che

  questi  compiti,  integrati  con  quelli  che  rimangono  assegnati   al

  dipendente,  non  realizzino i requisiti di autonomia  e  responsabilità

  propri della categoria superiore.

 

5.    In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso

  previsto  dall'art.  56,  comma 5, D.lgs.  n.  29/93,  al  lavoratore  è

  corrisposta  la  differenza di trattamento economico  con  la  categoria

  superiore.

 

6.    La disciplina sulle mansioni superiori, dettata dall'art. 56, D.lgs.

  n. 29/93, come integrata dal presente articolo, entra in vigore dalla data

  di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

 

7.    Alle  mansioni  superiori conferite antecedentemente  alla  data  di

  sottoscrizione definitiva del presente CCNL con atto scritto e formale del

  soggetto   competente   secondo  l'ordinamento   proprio   di   ciascuna

  Amministrazione e in corso alla predetta data non si applica la disciplina

  di cui al comma 6.

 

8.    Le  assegnazioni  a  mansioni superiori di cui al  comma  precedente

  cessano  comunque di produrre effetti trascorsi 12 mesi  dalla  data  di

  sottoscrizione  definitiva del presente CCNL.

 

 

 

Art. 25 - Orario di lavoro.

 

1.    L'orario ordinario di lavoro  è di 36 ore settimanali ed è di  norma

  suddiviso  dall'Amministrazione  in  5  giorni  settimanali,   con   una

  pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, da parte

  degli utenti, nelle ore pomeridiane e che, comunque, assicuri l'ottimale

  funzionamento delle strutture.

 

2.    L'articolazione dell'orario di servizio è determinata dai  dirigenti

  responsabili  e,  negli  atenei, dai direttori amministrativi,  al  fine

  dell'armonizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi  con  le  esigenze

  complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di

  adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale articolazione sono

  oggetto  d'informazione e, a richiesta, di concertazione con i  soggetti

  sindacali di cui all'art. 9.

 

3.   Le tipologie dell'orario di lavoro, nel rispetto della programmazione

  dei  servizi  e  delle  attività  formulata  dall'Amministrazione,  sono

  improntate  ai  seguenti  criteri  di flessibilità,  che  possono  anche

  coesistere:

 

a)    utilizzazione  in  maniera programmata di  tutti  gli  istituti  che

  rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione dell'orario

  di  lavoro  e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione  dei

  carichi di lavoro;

b)   ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e

  annuali  con  orari  superiori o inferiori alle 36 ore  settimanali  nel

  rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;

c)    orario  flessibile  giornaliero,  che  consiste  nel  consentire  di

  anticipare o posticipare l'orario di entrata o di uscita o di avvalersi di

  entrambe  le  facoltà,  limitando  al  nucleo  centrale  dell'orario  la

  contemporanea  presenza in servizio di tutto il personale  addetto  alla

  medesima struttura. In tali ipotesi deve essere garantita la presenza in

  servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al fine di

  soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;

d)    turnazione,  che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti  in

  prestabilite articolazioni d'orario;

e)      priorità   nell'impiego   flessibile,   purché   compatibile   con

  l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei  dipendenti  in

  situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti

  impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa vigente.

 

4.    L'adattamento  delle tipologie dell'orario di cui al  comma  3  alle

  esigenze delle amministrazioni è oggetto di contrattazione integrativa.

 

5.    Al  personale  adibito a regimi d'orario articolati su più  turni  o

  coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli

  orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o

  comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di

  entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario a 35

  ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel

  quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo

  costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario

  oppure  con  stabili modifiche degli assetti organizzativi  che  portano

  all'autofinanziamento.

 

6.    L'orario  di  lavoro massimo giornaliero, salva  diversa  disciplina

  riferita a particolari tipologie di prestazione professionale, è di 9 ore.

 

7.   La pausa dell'orario di lavoro giornaliero non può essere inferiore a

  30 minuti.

 

 

 

Art. 26 - Lavoro notturno.

 

1.    La  materia di cui al presente articolo sarà ridefinita in  apposita

  sequenza  contrattuale  da  attivare entro 3 mesi  dalla  sottoscrizione

  definitiva del presente CCNL con i soggetti sindacali firmatari.

 

 

 

Art.  27 - Conto ore individuale.

 

1.    Qualora  il  dipendente  ne  faccia  richiesta,  le  ore  di  lavoro

  straordinario - che dovranno essere debitamente autorizzate e prestate dal

  lavoratore -  possono essere accantonate in un conto ore individuale per

  essere  fruite  a gruppi di ore equivalenti alla durata  della  giornata

  lavorativa  sotto forma di riposi compensativi pari alle  corrispondenti

  giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative.

 

2.    Al  31  dicembre  di ciascun anno i riposi compensativi  non  fruiti

  vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.

 

3.     Ove   sussistano  improrogabili  esigenze  organizzative  che   non

  consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore

  di lavoro straordinario saranno retribuite.

 

 

 

Art. 28 - Ferie, festività del S. Patrono e recupero festività soppresse.

 

1.   Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di

  ferie  retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la  normale

  retribuzione,  esclusi  i compensi previsti per  prestazioni  di  lavoro

  straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di servizio.

 

2.    La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle  2

  giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), legge 23.12.77 n. 937.

 

3.    I  dipendenti  assunti dopo la stipulazione del  presente  contratto

  hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle 2 giornate

  previste dal comma 2.

 

4.    Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano  i

  giorni di ferie previsti nel comma 2.

 

5.    In  caso  di  distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su  5

  giorni,  il  sabato  è considerato non lavorativo e i  giorni  di  ferie

  spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e

  26, comprensivi delle 2 giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a),

  legge 23.12.77 n. 937.

 

6.    A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da

  fruire  nell'anno  solare  ai  sensi e alle  condizioni  previste  dalla

  menzionata  legge  n. 937/77. È altresì considerata  giorno  festivo  la

  ricorrenza  del  S.  Patrono della località in cui il dipendente  presta

  servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

 

7.    Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle

  ferie  è determinata in proporzione dei 12simi di servizio prestato.  La

  frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti

  come mese intero.

 

8.    Il  dipendente  che  ha  usufruito dei permessi  retribuiti  di  cui

  all'art. 30 conserva il diritto alle ferie.

 

9.   Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà

  luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto

  nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo

  le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio.

 

10.   Compatibilmente  con  le  esigenze di servizio,  il  dipendente  può

   frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle

   ferie  dovrà  avvenire  nel rispetto dei turni di  ferie  prestabiliti,

   assicurando  comunque  al dipendente che ne abbia  fatto  richiesta  il

   godimento  di  almeno 2 settimane continuative di ferie nel  periodo  1

   giugno-30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata  la

   chiusura,  per più di 1 settimana consecutiva, della struttura  in  cui

   presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può

   chiedere,  ove possibile, di prestare servizio presso altra  struttura,

   previo  assenso  del  responsabile, ferme restando  le  mansioni  della

   categoria e area professionale di appartenenza.

 

11.  Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o

   interrotte per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente

   ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro

   in  sede  e  per quello di ritorno nella località dalla quale  è  stato

   richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo

   viaggio.  Il  dipendente  ha inoltre diritto al  rimborso  delle  spese

   anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.

 

12.   In  caso  di comprovata impossibilità di usufruire delle  ferie  nel

   corso  dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 1°  semestre

   dell'anno successivo.

 

13.   Le  ferie  sono sospese da malattie debitamente documentate  che  si

   protraggano  per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero  ospedaliero.

   L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva

   comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

 

14.   Le  assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti,

   anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione

   delle  ferie  è previamente autorizzata dal dirigente responsabile,  in

   relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui al

   comma 12.

 

15.  Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal

   rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state

   fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle

   stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.

 

 

 

Art. 29 - Riposo settimanale.

 

1.    Il  riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale.

  Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato

  in   un  numero  pari  a  quello  delle  domeniche  presenti  nell'anno,

  indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.

 

2.    Ove  non  possa essere fruito nella giornata domenicale,  il  riposo

  settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva.

 

3.     Il   riposo  settimanale  non  è  rinunciabile  e  non  può  essere

  monetizzato.

 

4.    Restano ferme le particolari disposizioni contenute nelle intese con

  le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

 

 

 

Art. 30 - Permessi retribuiti.

 

1.    A  domanda  del  dipendente e sulla base di apposita documentazione,

  sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi:

 

-     partecipazione  a  concorsi  od esami, limitatamente  ai  giorni  di

  svolgimento delle prove: giorni 8 all'anno;

-     lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il 2° grado o di

  affini di 1° grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il

  lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, giorni 3

  per evento;

-     documentata grave infermità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n.

  53/00,  del  coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente,

  purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da

  certificazione  anagrafica, fatto salvo quanto previsto  in  alternativa

  dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni 3 all'anno.

 

2.    A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno,

  3 giorni di permesso complessivi per nascita dei figli o per gravi motivi

  personali   o   familiari   debitamente   documentati   anche   mediante

  autocertificazione.

 

3.    Il  dipendente  ha  altresì diritto ad  un  permesso  di  15  giorni

  consecutivi in occasione del matrimonio.

 

4.    I  permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente

  nell'anno  solare,  non riducono le ferie e sono valutati  agli  effetti

  dell'anzianità di servizio.

 

5.   Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione

  esclusi  i  compensi  per  il  lavoro  straordinario  e  quelli   legati

  all'effettiva prestazione.

 

6.    Trovano  applicazione le modifiche alla legge n.  104/92  introdotte

  dalla legge n. 53/00 in materia di assistenza a portatori di handicap.

  I  permessi  di cui all'art. 33, comma 3 della stessa legge  n.  104/92,

  come  modificato e integrato dagli artt. 19 e 20, legge  n.  53/00,  non

  sono  computati ai fini del raggiungimento dei limiti fissati  dall'art.

  30,   non  riducono  le ferie e sono utili ai fini della  determinazione

  della 13a mensilità.

 

7.    Il  dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni,

  ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni.

 

8.    Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11.8.91  n.  266

  nonché dal regolamento approvato con DPR 21.9.94 n. 613 per le attività di

  protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione  del

  personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea

  articolazione degli orari di lavoro.

 

 

 

Art. 31  - Congedi parentali.

 

1.   Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni

  contenute  nella legge n. 53/00 in materia di congedi dei genitori  e  a

  sostegno  della maternità e paternità. Entro 1 anno dalla sottoscrizione

  definitiva  del  presente  CCNL,  le parti  firmatarie  procederanno  ad

  eventuali modifiche e/o integrazioni della disciplina di cui al presente

  articolo, in conseguenza dell'entrata in vigore del T.U. di cui all'art.

  15, legge n. 53/00. Fino alla definizione dell'accordo di cui al presente

  comma sono fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'art. 23,

  comma 8, CCNL 21.5.96, ferma restando l'alternatività per  la lavoratrice

  madre o per il lavoratore padre.

 

2.   Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi

  dell'art.  4,  legge  30.12.71 n. 1204 e della legge  n.  53/00,  spetta

  l'intera  retribuzione  fissa mensile nonché  le  quote  di  trattamento

  economico accessorio fisse e ricorrenti.

 

3.   L'astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri

  e  per i lavoratori padri è disciplinato dalla legge 30.12.71 n. 1204  e

  dalla  legge 9.12.77 n. 903, come modificate e integrate dalla legge  n.

  53/00.

  Le  eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai

  fini del raggiungimento del limite massimo previsto.

 

4.    Al  rientro  al lavoro del lavoratore a seguito della fruizione  dei

  congedi  parentali, si applica quanto previsto dall'art.  17,  legge  n.

  53/00.

 

 

 

Art. 32 - Congedi per motivi di famiglia e di studio.

 

1.    Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari

  o per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o

  frazionato,  non  superiore a 2 anni, in conformità  a  quanto  disposto

  dall'art. 4, commi 2 e 4, legge n. 53/00.

 

2.   I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze

  per malattia previste dagli artt. 34 e 36.

 

3.   Trovano applicazione l'art. 4, comma 3, nonché gli artt. 5 e 6, legge

  n.  53/00; in apposita sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti

  sindacali  firmatari  entro 6 mesi dalla sottoscrizione  definitiva  del

  presente  CCNL, in relazione anche a quanto ivi  previsto dall'art.  45,

  saranno  definite le modalità applicative, anche per quanto concerne  le

  percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersi di tali congedi.

 

4.   Continua ad applicarsi l'art. 9, DPR 3.8.90 n. 319.

 

 

 

Art. 33 - Permessi brevi.

 

1.   Può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso

  di  assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I  permessi

  concessi  a  tale  titolo non possono essere in nessun  caso  di  durata

  superiore  alla metà dell'orario di lavoro giornaliero,  e  non  possono

  comunque  superare  le  36  ore  nel  corso  dell'anno.  Tale  limite  è

  incrementato di ulteriori 18 ore annue nel caso di permessi richiesti per

  documentate esigenze di salute.

 

2.    La  richiesta dei permessi deve essere formulata in tempo utile  per

  consentire l'adozione delle misure organizzative necessarie.

 

3.    Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il

  mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario

  responsabile.  Nel  caso  in cui il recupero non  venga  effettuato,  la

  retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

 

 

 

Art. 34 - Assenze per malattia.

 

1.    Il  dipendente non in prova, assente per malattia, ha  diritto  alla

  conservazione  del  posto  per un periodo di  18  mesi.  Ai  fini  della

  maturazione  del  predetto  periodo,  si  sommano  alle  assenze  dovute

  all'ultimo  episodio  morboso le assenze per malattia  verificatesi  nel

  triennio precedente.

 

2.   Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia

  richiesta  può  essere  concesso,  per casi  particolarmente  gravi,  di

  assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto  ad  alcun

  trattamento retributivo.

 

3.    Su richiesta del dipendente, prima di concedere  l'ulteriore periodo

  di assenza di cui al comma 2, l'Amministrazione procede all'accertamento

  delle  condizioni di salute del dipendente stesso, secondo  le  modalità

  previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza

  dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro.

 

4.    Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e

  2,  oppure  nel  caso  in  cui, a seguito dell'accertamento  disposto  a

  richiesta del dipendente, questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a

  svolgere  qualsiasi  proficuo lavoro, l'Amministrazione  ha  facoltà  di

  procedere  alla  risoluzione del rapporto corrispondendo  al  dipendente

  l'indennità sostitutiva del preavviso.

 

5.    Qualora si accerti invece che il dipendente può essere impiegato  in

  mansioni di altra area della stessa categoria o in mansioni di categoria

  immediatamente  inferiore, l'Amministrazione provvede alla  mobilità,  a

  richiesta  del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento  in  servizio

  abbia  luogo per mansioni di una categoria immediatamente inferiore,  al

  dipendente spetta la retribuzione attinente a detta categoria, integrata

  da  un  assegno 'ad personam' pari alla differenza di retribuzione,  non

  riassorbibile dai futuri miglioramenti.

 

6.    I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2

  del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di

  servizio a tutti gli effetti.

 

7.    Sono  fatte  salve le vigenti disposizioni di legge a  tutela  degli

  affetti da TBC.

 

8.   Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia

  è il seguente:

 

a)     intera   retribuzione   fissa  mensile,   comprese   le   indennità

  pensionabili,  con  esclusione di ogni altro compenso accessorio  legato

  all'effettiva prestazione, comunque denominato, per i primi  9  mesi  di

  assenza, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione collettiva.

  Nell'ambito  di  tale  periodo, per le malattie superiori  a  15  giorni

  lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo

  di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento

  economico accessorio spettante, fatta eccezione per i compensi per lavoro

  straordinario  e  per quelli collegati all'effettivo  svolgimento  della

  prestazione;

b)    90 % della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi

  di assenza;

c)   50 % della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi

  del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

 

9.    L'assenza  per  malattia ovvero la sua eventuale  prosecuzione  deve

  essere comunicata ala struttura di appartenenza tempestivamente e comunque

  all'inizio  del  turno di lavoro del giorno in cui  si  verifica,  salvo

  comprovato impedimento. Il dipendente, salvo comprovato impedimento,   è

  tenuto  a  recapitare o spedire a mezzo raccomandata a.r. il certificato

  medico attestante lo stato d'infermità comportante l'incapacità lavorativa

  e  con  l'indicazione della sola prognosi, entro i 5  giorni  successivi

  all'inizio  della  malattia o all'eventuale prosecuzione  della  stessa.

  Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al 1° giorno

  lavorativo successivo.

 

10.   L'Amministrazione  dispone il controllo della  malattia  secondo  le

   modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in particolare dall'art.

   10, DPR n. 567/87.

 

11.   Il  dipendente  che durante l'assenza per malattia dimori  in  luogo

   diverso  da quello abituale comunicato all'Amministrazione, deve  darne

   tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.

 

12.   Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato

   ad  uscire  dall'abitazione dal medico curante,  è  tenuto  a  rendersi

   reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin dal  primo

   giorno  e  per tutto il periodo dalla malattia, ivi compresi  i  giorni

   domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità

   lavorativa, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19. Sono fatte salve

   le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite

   mediche,  prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti  specialistici

   regolarmente  prescritti, o per altri giustificati motivi,  di  cui  il

   dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Amministrazione,

   eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

 

13.   Nel  caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul  lavoro

   sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne

   comunicazione all'Amministrazione, al fine di consentirle  un'eventuale

   azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile per il rimborso

   delle retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai

   sensi  del  comma  8,  lett. a), b) e c), compresi gli  oneri  riflessi

   inerenti.

 

14.  In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o

   parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza

   per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di

   ricovero ospedaliero o di 'day hospital' anche quelli di assenza dovuti

   alle  terapie.  Per  i  giorni  anzidetti di  assenza  spetta  l'intera

   retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti

   in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla

   gravità  della patologia che al carattere invalidante della  necessaria

   terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.

 

 

 

Art. 35 - Altre assenze.

 

1.    Ai  dipendenti  sono  concessi, in aggiunta a  quanto  previsto  dal

  presente  CCNL,  periodi di assenza dal servizio nei  casi,  secondo  le

  modalità  e nei limiti stabiliti dalle specifiche disposizioni normative

  che li disciplinano.

 

 

 

Art. 36 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.

 

1.    In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha

  diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e,

  comunque,  non  oltre  i periodi di conservazione  del  posto  ai  sensi

  dell'art. 34, commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l'intera

  retribuzione di cui all'art. 34, comma 8, lett. a).

 

2.    Nel  caso  in  cui  l'assenza  sia dovuta  a  malattia  riconosciuta

  dipendente   da  causa  di  servizio,  al  lavoratore  spetta   l'intera

  retribuzione di cui all'art. 34, comma 8, lett. a), per tutti i periodi di

  conservazione del posto, ai sensi del comma 1.

 

3.    Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni  per  quanto  concerne  il

  procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di

  servizio delle infermità per la corresponsione dell'equo indennizzo e per

  la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.

 

4.    Trova applicazione l'art. 34, comma 14, in materia di assenze dovute

  a terapie invalidanti.

 

5.    Nell'ipotesi  in  cui  l'assenza si protragga  oltre  i  periodi  di

  conservazione  del  posto,  previsti  nei  precedenti  commi  1   e   2,

  l'Amministrazione  può  valutare l'opportunità,  in  base  alle  proprie

  esigenze  organizzative, di non considerare automaticamente  risolto  il

  rapporto  di  lavoro del dipendente, fermo restando che  tale  ulteriore

  periodo non è valutabile ai fini giuridici ed economici.

 

 

 

Capo IV - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 37 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro.

 

1.    La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato

  il  periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati

  dagli artt. 34, 36 e 42 del presente CCNL, ha luogo:

 

a)    per  compimento  del limite d'età previsto dalle  norme  applicabili

  nell'Amministrazione in materia di previdenza e quiescenza;

b)   per dimissioni volontarie del dipendente;

c)   per decesso del dipendente.

 

 

 

Art. 38 - Obblighi delle parti.

 

1.     In   caso  di  dimissioni  volontarie  il  dipendente  deve   darne

  comunicazione per iscritto all'Amministrazione.

 

2.     Nel   caso   di  risoluzione  ad  iniziativa  dell'Amministrazione,

  quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.

 

3.    Nell'ipotesi di cui alla lett. a), art. 37, comma 1, la  risoluzione

  del  rapporto  di  lavoro avviene automaticamente al  verificarsi  della

  condizione  prevista,  senza obbligo per l'Amministrazione  di  dare  il

  preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed  opera

  dal    giorno  del  mese successivo a quello del  compimento  dell'età

  prevista  salvo  diversa  volontà del dipendente.  Nell'ipotesi  di  cui

  all'art. 37, comma 1, lett. c), l'Amministrazione corrisponde agli aventi

  diritto  l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto  stabilito

  dall'art. 2122 C.C.

 

 

 

Art. 39 - Recesso con preavviso.

 

1.    Salvo  il  caso di risoluzione automatica del rapporto di  lavoro  e

  quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il

  presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con

  corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini

  sono fissati come segue:

 

  anni di servizio   mesi di preavviso

         

fino a 5                     2

oltre 5 e fino a 10          3

oltre 10                     4

 

2.   In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della metà.

 

3.    I  termini di preavviso decorrono dal 1° giorno o dal giorno  16  di

  ciascun mese.

 

4.    La  parte  che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza  dei

  predetti  termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra  parte

  un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato

  preavviso. L'Amministrazione ha il diritto di trattenere su quanto da essa

  dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per  il

  periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

 

5.    È  in  facoltà  della parte che riceve la disdetta di  risolvere  il

  rapporto  di  lavoro,  sia all'inizio sia durante il  preavviso  con  il

  consenso dell'altra parte.

 

 

 

Capo V - NORME DISCIPLINARI

 

Art. 40 - Doveri del dipendente.

 

1.    Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla

  gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità e di rispettare

  i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa,

  anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi

  privati propri e altrui.

 

2.     Il   comportamento  del  dipendente  deve  essere   improntato   al

  perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei fini

  istituzionali delle amministrazioni, nell'interesse degli utenti.

 

3.    In  tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire

  la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

 

a)    collaborare  con diligenza, osservando le disposizioni del  presente

  contratto,  le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del  lavoro

  impartite dalle amministrazioni anche in relazione alle norme vigenti in

  materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b)    rispettare  il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti  dalle

  norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24, legge 7.8.90 n. 241;

c)    non  utilizzare a fini privati le informazioni di cui  disponga  per

  ragioni d'ufficio;

d)    nei  rapporti  con il cittadino, fornire tutte le  informazioni  cui

  abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e

  di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7.8.90 n. 241,

  dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione nonché

  attuare le disposizioni dell'Amministrazione in ordine alla legge 4.1.68

  n. 15 in tema di autocertificazione;

e)   rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per

  la rilevazione delle presenze;

f)    durante  l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali  e

  con gli utenti condotta informata a principi di correttezza, e astenersi

  da comportamenti lesivi della dignità della persona;

g)    non  svolgere,  durante  l'orario di lavoro,  attività  estranee  al

  servizio; rispettare i principi d'incompatibilità previsti dalla legge e

  dai  regolamenti, e nei periodi di assenza per malattia o infortunio non

  svolgere attività che possano ritardare il  recupero psico-fisico;

h)    attenersi  alle  disposizioni  che gli  vengono  impartite  inerenti

  all'espletamento  delle proprie funzioni e mansioni.  Se  il  dipendente

  ritenga  le  disposizioni  palesemente illegittime,  è  tenuto  a  farne

  immediata  e  motivata  contestazione a  chi  le  ha  impartite;  se  le

  disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere  di

  darvi  esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano  espressamente

  vietate dalla legge penale o costituiscano illecito amministrativo;

i)    vigilare  sul  corretto  espletamento  dell'attività  del  personale

  sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;

l)   avere cura dei beni strumentali a lui affidati;

m)    non  utilizzare  beni  e strumenti preordinati all'espletamento  del

  servizio per finalità diverse da quelle istituzionali;

n)    non  accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità

  in connessione con la prestazione lavorativa;

o)    osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso  ai

  locali  delle  amministrazioni da parte del personale e non  introdurre,

  salvo   che   non   siano  debitamente  autorizzate,  persone   estranee

  all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

p)    comunicare  alle  amministrazioni la propria residenza  e,  ove  non

  coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle

  stesse;

q)     in  caso  di  malattia,  dare  tempestivo  avviso  all'ufficio   di

  appartenenza, salvo comprovato impedimento;

r)      astenersi    dal   partecipare   all'adozione   di   provvedimenti

  amministrativi  che  possano coinvolgere direttamente  o  indirettamente

  interessi propri;

s)    comunicare alle amministrazioni, nelle situazioni, nei  modi  e  nei

  termini previsti dalla normativa vigente, l'assunzione di incarichi extra-

  istituzionali.

 

 

 

Art. 41 - Sanzioni e procedure disciplinari.

 

1.    Le  violazioni,  da  parte dei lavoratori, dei  doveri  disciplinati

  nell'art.  40  del  presente  CCNL  danno  luogo,  secondo  la   gravità

  dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle

  seguenti sanzioni disciplinari:

 

a)   rimprovero verbale;

b)   rimprovero scritto (censura);

c)   multa con importo non superiore a 4 ore di retribuzione;

d)    sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di  10

  giorni;

e)   licenziamento con preavviso;

f)   licenziamento senza preavviso.

 

2.   Le amministrazioni, salvo il caso del rimprovero verbale, non possono

  adottare alcun  provvedimento disciplinare nei confronti dei dipendente,

  senza   previa   contestazione  scritta  dell'addebito  da   effettuarsi

  tempestivamente, e, comunque, non oltre i 20 giorni da quando  l'ufficio

  competente,  individuato dalle amministrazioni in conformità  ai  propri

  ordinamenti,  è  venuto a conoscenza del fatto e senza aver  sentito  il

  dipendente  a  sua difesa con l'eventuale assistenza di  un  procuratore

  ovvero  di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce  o

  conferisce mandato.

 

3.    La  convocazione  scritta per la difesa non può avvenire  prima  che

  siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla formale contestazione del fatto

  che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione

  per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi

  15 giorni.

 

4.    Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.lgs. n. 29/93, la

  sanzione  da comminare non sia di sua competenza, il responsabile  della

  struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro

  20  giorni  da quando ne ha avuto conoscenza all'ufficio competente,  ai

  sensi del comma 4, art. 59 citato, i fatti da contestare al dipendente per

  l'istruzione del procedimento.

 

5.   Al dipendente o su sua espressa delega al suo difensore, è consentito

  l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a  suo

  carico.

 

6.    Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla

  data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato  a

  termine entro tale data, il procedimento si estingue.

 

7.    L'ufficio  competente  per i procedimenti disciplinari,  sulla  base

  degli  accertamenti  effettuati  e  delle  giustificazioni  addotte  dal

  dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1;

  quando  il  medesimo ufficio ritenga che non vi sia  luogo  a  procedere

  disciplinarmente   dispone   la  chiusura  del   procedimento,   dandone

  comunicazione all'interessato.

 

8.    Non  può  tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari

  decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

 

9.    I  provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle

  eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

 

10.   Per  quanto  non  previsto  dalla presente  disposizione  si  rinvia

   all'art. 59, D.lgs. n. 29/93.

 

 

 

Art. 42 - Codice disciplinare.

 

1.    Nel  rispetto  del  principio di gradualità e proporzionalità  delle

  sanzioni  in  relazione alla gravità della mancanza e in  conformità  di

  quanto  previsto  dall'art. 59, D.lgs n. 29/93, il tipo  e  l'entità  di

  ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri

  generali:

 

a)    intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza  o

  imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

b)   rilevanza degli obblighi violati;

c)    responsabilità  connesse  alla  posizione  di  lavoro  occupata  dal

  dipendente;

d)   rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'Amministrazione,

  agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;

e)    sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con  particolare

  riguardo    al    comportamento    del    lavoratore    nei    confronti

  dell'Amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti,  nonché  ai

  precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;

f)   concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.

 

2.   La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già  sanzionate

  nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra

  quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

 

3.    Al  dipendente  responsabile di più infrazioni  compiute  con  unica

  azione  od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate  e

  accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione  prevista

  per  la  mancanza  più grave se le suddette infrazioni sono  punite  con

  sanzioni di diversa gravità.

 

4.    La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata, nel

  rispetto della dignità personale del dipendente, per le infrazioni di cui

  al  presente  comma,  quando  esse siano di lieve  entità.  La  sanzione

  disciplinare, dal rimprovero scritto al massimo della multa  di  importo

  pari  a  4  ore  di retribuzione, si applica, graduando  l'entità  delle

  sanzioni  in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti

  infrazioni:

 

a)    inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e

  delle norme da osservare in caso di malattia;

b)     condotta   non   conforme   a   principi   di   correttezza   verso

  l'Amministrazione, gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;

c)    negligenza  nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella  cura  dei

  locali o altri beni strumentali a lui affidati in ragione del servizio e

  alla  cui  custodia  e vigilanza egli sia tenuto in relazione  alle  sue

  responsabilità;

d)   inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni

  e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per

  il servizio o per gli interessi dell'Amministrazione o di terzi;

e)    rifiuto  di assoggettarsi a visite personali disposte a  tutela  del

  patrimonio dell'Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 6,  legge

  20.5.70 n. 300; le modalità relative sono concordate con i soggetti di cui

  all'art. 9;

f)    insufficiente  rendimento nell'assolvimento dei  compiti  assegnati,

  tenuto conto dei carichi di lavoro, e previa diffida;

g)     altre   violazioni  dei  doveri  di  comportamento  non  ricompresi

  specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato  disservizio

  ovvero danno o pericolo per l'Amministrazione, per gli utenti o per terzi;

h)    svolgimento,  durante  le  assenze per  malattia  o  infortunio,  di

  attività che ritardino il recupero psico-fisico.

 

  L'importo  delle  ritenute  per  multa  sarà  introitato  dal   bilancio

  dell'Amministrazione  e  destinato ad  attività  sociali  a  favore  dei

  dipendenti.

 

5.     La   sanzione  disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con

  privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica,

  graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma

  1, per:

 

a)    recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato

  l'applicazione dei massimo della multa;

b)   particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;

c)    assenza  ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni  o  arbitrario

  abbandono  dello  stesso;  in tali ipotesi, l'entità  della  sanzione  è

  determinata  in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono  del

  servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei

  doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione,

  agli utenti o ai terzi;

d)    ingiustificato  ritardo, fino a 10 giorni, nel raggiungere  la  sede

  assegnata dall'Amministrazione;

e)   testimonianza falsa o reticente;

f)     comportamento  minacciosi,  gravemente  ingiuriosi,  calunniosi   o

  diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;

g)    alterchi  con ricorso a vie di fatto negli ambienti di  lavoro,  nei

  riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;

h)    manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione,  fatte

  salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1, legge

  20.5.70 n. 300;

i)   atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi comprese

  le  molestie sessuali, le violenze morali e le vessazioni di cui vengano

  fatti oggetto utenti o colleghi;

l)   violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente

  nelle  lettere  precedenti  da  cui sia comunque  derivato  grave  danno

  all'Amministrazione, agli utenti o a terzi.

 

6.    La  sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica

  per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di

  fiducia  con  l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione  del

  rapporto  di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in ogni  caso  le

  seguenti:

 

a)    recidiva  plurima,  per  almeno 3 volte  nell'anno,  nelle  mancanze

  previste  dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva,  nel

  biennio,  in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo  comma,  che

  abbia comportato l'applicazione della sanzione di 10 giorni di sospensione

  dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7,

  lett. a);

b)   occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo

  o  della  vigilanza, di fatti e circostanze relativi  ad  illecito  uso,

  manomissione,  distrazione o sottrazione di somme o beni  di  pertinenza

  dell'Amministrazione o ad essa affidati;

c)    rifiuto  espresso e non giustificato del trasferimento disposto  per

  motivate esigenze di servizio ad altra sede della stessa Amministrazione;

d)    assenza ingiustificata e arbitraria dal servizio per oltre 10 giorni

  lavorativi consecutivi;

e)    persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che

  dimostrino  grave  inefficienza  del dipendente  nell'adempimento  degli

  obblighi di servizio, rispetto ai carichi di lavoro;

f)    responsabilità penale, risultante da condanna passata in  giudicato,

  per delitti commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta

  al  rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità  non  siano

  compatibili con la prosecuzione del  rapporto.

 

7.   La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica

  per infrazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi,

  di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia

  con  l'Amministrazione  e  da non consentire  la  prosecuzione,  neanche

  provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare la sanzione si applica

  nelle seguenti fattispecie:

 

a)    recidiva  nella responsabilità di alterchi negli ambienti di  lavoro

  con  ricorso a vie di fatto nei confronti di altri dipendenti ovvero  di

  terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;

b)    accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione

  di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

c)   condanna passata in giudicato:

 

1)    per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), b), c), d),  e)

  ed f), legge 19.3.90 n. 55, modificata e integrata dall'art. 1, comma 1,

  legge 18.1.92 n. 16;

2)   per gravi delitti commessi in servizio;

 

d)     condanna   passata  in  giudicato  quando  dalla  stessa   consegua

  l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

 

8.    Il  procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 41, comma 2,  deve

  essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale

  e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta

  anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare.

  Qualora  l'Amministrazione venga a conoscenza di fatti che  possano  dar

  luogo a una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva

  di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti

  dall'art. 41, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.

 

9.    Il  procedimento  disciplinare  sospeso  ai  sensi  dei  comma  8  è

  riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia

  della sentenza definitiva.

 

10.   Al  codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data

   pubblicità mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a

   tutti i dipendenti entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente

   CCNL. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita da

   altre. Il codice disciplinare si attua dal 15° giorno successivo a quello

   dell'affissione.

 

 

 

Art. 43 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.

 

1.    L'Amministrazione,  laddove  riscontri  la  necessità  di  espletare

  accertamenti  su  fatti addebitati al dipendente a  titolo  d'infrazione

  disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal  servizio  e

  dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare,

  l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di  tempo  non

  superiore a 30 giorni, con conservazione della retribuzione.

 

2.    Quando  il  procedimento disciplinare si conclude  con  la  sanzione

  disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con  privazione   della

  retribuzione,  il  periodo dell'allontanamento cautelativo  deve  essere

  computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione

  limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

 

3.    Il  periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso  quello

  computato  come  sospensione dal servizio,  è  valutabile  agli  effetti

  dell'anzianità di servizio.

 

 

 

Art. 44 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.

 

1.    Il  dipendente che sia colpito da misura restrittiva  della  libertà

  personale  è  sospeso  d'ufficio  dal  servizio  con  privazione   della

  retribuzione  per la durata dello stato di detenzione o  comunque  dello

  stato restrittivo della libertà.

 

2.    Il  dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione  della

  retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale

  che non comporti la restrizione della libertà personale, qualora egli sia

  stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di

  lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della

  sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 42, commi 6 e

  7.

 

3.    L'Amministrazione,  cessato lo stato di  restrizione  della  libertà

  personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del

  dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui

  al comma 2.

 

4.   Resta fermo l'obbligo di sospensione, nei casi previsti dall'art. 15,

  comma 1, legge 19.3.90 n. 55 , come sostituito dall'art. 1, comma 1, legge

  18.1.92 n. 16.

 

5.    Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in

  tema  di  rapporti  tra procedimento disciplinare e procedimento  penale

  dall'art. 42, commi 8 e 9.

 

6.    Al  dipendente  sospeso dal servizio ai sensi dei presente  articolo

  sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile

  e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con esclusione di ogni

  compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.

 

7.    In  caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con

  formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a

  titolo di assegno alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato

  dovuto al lavoratore, se fosse rimasto in servizio.

 

8.    Quando  vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a  causa  di

  procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un

  periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni. Decorso tale termine la

  sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in

  servizio.  Il  procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso  sino

  all'esito del procedimento penale.

 

 

 

Capo VI - ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE

 

Art. 45 - Formazione professionale.

 

1.    La  formazione professionale continua del personale costituisce  uno

  strumento fondamentale per la crescita del personale e per l'innalzamento

  del  livello  qualitativo  dei servizi prestati  dalle  amministrazioni;

  queste,  in coerenza con gli obiettivi e gli impegni anche di  carattere

  finanziario delineati dall'accordo per il lavoro pubblico del marzo 1997,

  mettono  fattivamente  a disposizione, anche nel  quadro  di  iniziative

  nazionali promosse dalla CRUI,  le proprie risorse formative allo scopo di

  promuovere e valorizzare la preparazione e l'aggiornamento del personale.

 

2.     L'aggiornamento  e  la  formazione  professionali  possono   essere

  obbligatori o facoltativi e riguardano tutto il personale, con contratto

  sia   a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello

  distaccato o comandato.

 

3.    La  formazione del personale di nuova assunzione si svolge  mediante

  corsi teorico-pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da

  svolgere,   in  base  a  specifici  programmi  definiti  dalle   singole

  amministrazioni.

 

4.   Le iniziative di formazione e aggiornamento del personale in servizio

  si  svolgono sulla base di programmi definiti dalle amministrazioni, nel

  rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. e), con i seguenti

  criteri e modalità operativi:

 

-    i programmi devono evidenziare puntualmente gli obiettivi formativi e

  gli standard quantitativi e qualitativi previsti;

-     le attività formative preordinate ad offrire opportunità di sviluppo

  professionale e retributivo devono essere finalizzate all'acquisizione e

  all'approfondimento dei contenuti di professionalità oggetto delle prove

  di selezione e devono prevedere adeguate forme di verifica finale;

-     in  sede di redazione dei programmi si terrà presente, nella  misura

  massima  possibile, l'esigenza di assicurare, oltre che  la  trasparenza

  circa  gli  obiettivi e le metodologie della formazione  -  che  possono

  prevedere  anche  una loro organizzazione sotto forma  di  stages  -  la

  trasferibilità, in tutto il comparto, delle esperienze formative maturate;

-      la  certificazione  relativa  alle  attività  formative  deve  dare

  compiutamente conto del percorso formativo e degli esiti in  termini  di

  qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta;

-     la formazione e l'aggiornamento obbligatori sono svolti in orario di

  lavoro  e hanno per oggetto l'adeguamento delle competenze professionali

  alle esigenze anche innovative di riorganizzazione e sviluppo qualitativo

  e quantitativo dei servizi;

-     in attuazione del contratto integrativo di cui all'art. 4, comma  2,

  lett. e) del presente CCNL, il Direttore amministrativo individua, tenuto

  conto  anche delle domande e delle disponibilità acquisite, il personale

  destinatario  dei  programmi  di formazione  e  aggiornamento,  fornendo

  comunque a tutti, a rotazione, l'opportunità di parteciparvi e, in  ogni

  caso,  in  modo  da  assicurare, in particolare, tempestive  opportunità

  formative  a coloro che maturino i requisiti d'anzianità per partecipare

  alle  procedure selettive preordinate alle progressioni economiche e  di

  categoria;

-    verrà data informazione successiva ai soggetti sindacali di cui

all'art. 9 delle attività formative svolte, dei partecipanti e degli esiti

della stessa attività formativa anche rispetto ai risultati attesi.

 

5.     La  frequenza  ai  corsi  obbligatori  e  facoltativi,  organizzati

  direttamente dalle amministrazioni, anche in consorzio o sotto  la  loro

  vigilanza,  nel  rispetto  dei  criteri e delle  modalità  indicate  nel

  precedente comma, purché prevedano modalità di verifica finale, dà luogo a

  crediti  formativi, validi in tutto il comparto, valutabili ai fini  dei

  passaggi  dei  dipendenti all'interno delle categorie da  una  posizione

  economica all'altra e della progressione verticale.

 

6.   Al fine di definire modalità attuative dei criteri di cui al comma 4,

  è costituito un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti delle

  OO.SS.  firmatarie  e  di  ARAN.  Il  gruppo  terrà  conto  delle  linee

  programmatiche espresse dalla CRUI  in materia.

 

7.     Il   personale  può  concorrere  nell'attività  di   formazione   e

  aggiornamento professionale dei dipendenti.

 

8.   L'individuazione del predetto personale che collabora all'attività di

  formazione  e  aggiornamento avviene secondo le modalità previste  dagli

  ordinamenti delle amministrazioni, privilegiando la competenza specifica

  nelle materie d'insegnamento.

 

9.   L'attività di aggiornamento e formazione di cui al comma 7, se svolta

  fuori  orario  di lavoro, è remunerata in via forfettaria sulle  risorse

  disponibili, con un compenso orario di £. 50.000 lorde. Se l'attività in

  questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui  sopra

  spetta nella misura del 20%. La misura dei compensi può essere modificata

  dalle   amministrazioni  in  relazione  a  specifiche  connotazioni   di

  complessità dei corsi, fino ad un massimo di £. 120.000 orarie  lorde.

 

 

 

Art. 46 - Trasferimenti.

 

1.    Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale del

  comparto, ciascuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio di ciascun

  anno alle altre amministrazioni del comparto stesso l'elenco dei posti che

  intendono  coprire  nel corso dell'anno, elenco che  le  amministrazioni

  riceventi  portano  a  conoscenza del  personale  con  idonei  mezzi  di

  pubblicità.

 

2.     Il   dipendente   che  ha  ottenuto  l'assenso   al   trasferimento

  dall'Amministrazione  di  destinazione deve  chiedere  il  'nulla  osta'

  dell'Amministrazione di appartenenza. Decorsi 30 giorni dalla richiesta,

  l'assenso   s'intende  rilasciato.  L'eventuale  diniego   deve   essere

  adeguatamente motivato.

 

3.     Il   rapporto   di   lavoro   prosegue   senza   interruzioni   con

  l'Amministrazione di destinazione e al dipendente è garantita la posizione

  retributiva maturata nell'Amministrazione di provenienza e la continuità

  della posizione pensionistica e previdenziale.

 

 

 

Art. 47 - Semplificazione amministrativa e tutela della privacy.

 

1.    Le amministrazioni sono tenute a compiere gli atti formali necessari

  per eliminare fiscalità burocratiche che possano aggravare l'adempimento

  degli obblighi dei dipendenti, nonché per dare completa attuazione  alle

  vigenti  disposizioni  in  materia di semplificazione  amministrativa  e

  autocertificazione.

 

2.    Le  amministrazioni sono tenute, altresì, alla tutela della  privacy

  del dipendente, secondo le disposizioni vigenti, in particolare per quanto

  concerne le certificazioni mediche.

 

 

 

Art. 48 - Patrocinio legale del dipendente per fatti commessi

          nell'espletamento dei compiti d'ufficio.

 

1.    L'Amministrazione, nella tutela dei propri diritti e interessi,  ove

  si  verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità  civile  o

  penale  nei  confronti del dipendente, per fatti e/o  atti  direttamente

  connessi  all'espletamento  del servizio e all'adempimento  dei  compiti

  d'ufficio  assumerà  a  proprio carico, a condizione  che  non  sussista

  conflitto  d'interesse,  ogni  onere di  difesa  fin  dall'apertura  del

  procedimento e per tutti i gradi del giudizio.

 

2.    Il  dipendente,  eventualmente condannato con  sentenza  passata  in

  giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa

  grave, dovrà rimborsare all'Amministrazione tutti gli oneri sostenuti per

  la sua difesa.

 

 

 

Art. 49 - Mense e servizi sociali.

 

1.    In  materia di mense o servizi sostitutivi nonché di servizi sociali

  sono  confermate  le disposizioni dell'art. 3, legge  29.1.86  n.  23  e

  dall'art. 21, commi 1 e 6, DPR 3.8.90 n. 319.

 

2.   Nell'ipotesi in cui le amministrazioni decidano - compatibilmente con

  le disponibilità di bilancio - di erogare buoni pasto, l'erogazione viene

  fatta in applicazione dei seguenti criteri:

 

-     nel caso d'orario di lavoro settimanale articolato su 5 giorni o  su

  turnazioni  di almeno 8 ore continuative, a condizione che  non  possano

  fruire  a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo

  presso la sede di lavoro;

-    per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua

  un orario di lavoro ordinario superiore alle 6 ore, con la relativa pausa

  prevista, all'interno della quale va consumato il pasto;

-     per  la  giornata  lavorativa nella quale  il  dipendente  effettua,

  immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno 3 ore di lavoro

  straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all'interno della quale

  va consumato il pasto.

 

3.    Nelle unità lavorative aventi servizio mensa con contributo a carico

  dei  dipendenti,  il buono pasto coprirà la quota a  loro  carico,  fino

  all'ammontare massimo previsto e comunque non oltre il corrispettivo di un

  pasto tipo.

 

4.    Trovano applicazione le vigenti disposizioni ai fini del trattamento

  fiscale  e  previdenziale relativamente alle materie di cui al  presente

  articolo.

 

 

 

Art. 50 - Indennità di rischio da radiazioni.

 

1.   L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 20,

  DPR n. 319/90.

 

 

 

Titolo IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

Art. 51 - Norme per il personale che opera presso le aziende Policlinico

          universitario e le strutture sanitarie convenzionate.

 

1.   In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 45, comma

  3, D.lgs. n. 29/93, tenuto conto del disposto di cui all'art. 8, comma 5,

  D.lgs.   n.   517/99  che  prevede  l'emanazione  di  appositi   decreti

  interministeriali ai fini del trasferimento o utilizzazione del personale

  tecnico amministrativo presso le aziende ivi definite, alle categorie di

  personale  definite dai commi 1 e 2, art. 53, CCNL 21.5.96, continua  ad

  applicarsi il contratto del comparto Università.

 

2.    Ai  fini  di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul  territorio

  nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle professioni sanitarie,

  sarà  definita  entro 12 mesi dalla stipula del presente  contratto  una

  tabella  nazionale  delle  corrispondenze tra le  figure   professionali

  previsti  dal  presente CCNL e quelli  previsti dal  CCNL  del  comparto

  Sanità.  Tale tabella verrà aggiornata, ove reso necessario da eventuali

  innovazioni nelle professioni sanitarie, esclusivamente in sede di CCNL.

 

3.    Dalla  data di definizione della tabella di cui al comma precedente,

  al  personale  di  cui  al  comma  1 verrà  corrisposta  l'indennità  di

  equiparazione di cui all'art. 31, DPR n. 761/79 calcolata con riferimento

  alle corrispondenze professionali definite dalla suddetta tabella.

 

4.    Fino  alla definizione della tabella di cui al comma 2, al  predetto

  personale di cui al comma 1, in servizio alla data di stipula del presente

  CCNL, continuano ad essere corrisposte le indennità di cui all'art.  31,

  DPR n. 761/79 con riferimento alle collocazioni professionali in essere e

  alle  corrispondenze in essere con le figure del personale del  servizio

  sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico  previsto

  dai  CCNL  nel tempo vigenti nel comparto sanità. Ugualmente  fino  alla

  definizione  della  stessa  tabella di  cui  al  comma  2,  l'incremento

  dell'indennità di ateneo - rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal

  CCNL  5.9.96 - prevista dall'art. 65 non viene considerata ai  fini  del

  trattamento  economico di cui al citato art. 31, DPR  n.  761/79,  salvo

  eventuale riassorbimento.

 

5.     Le  Università,  nell'ambito  della  programmazione  triennale  del

  fabbisogno  di  personale, attiveranno apposite procedure da  concludere

  entro  1  anno dalla stipula del presente contratto per l'inquadramento,

  nell'apposita area della categoria elevate professionalità, del personale

  laureato  medico e odontoiatra in servizio al 23.2.00 e in possesso  dei

  requisiti di cui all'art. 19, comma 9 bis, CCNL 17.7.97, integrativo del

  CCNL 21.5.96.

 

6.    Uno specifico accordo prevederà apposita disciplina per il personale

  di cui all'art. 6, comma 5, D.lgs. n. 502/92, ferme restando le funzioni

  assistenziali   mediche   attualmente  svolte  previste   dalle   stesse

  disposizioni; gli eventuali oneri saranno coperti a valere sulle risorse

  destinate  alla produttività collettiva e individuale e al miglioramento

  dei servizi, determinate dal presente CCNL.

 

 

 

Art. 52 - Collaboratori ed esperti linguistici.

 

1.    In  apposita sequenza contrattuale, da attivare entro 6  mesi  dalla

  sottoscrizione  definitiva del presente CCNL con  i  soggetti  sindacali

  firmatari, sarà ridefinito il trattamento giuridico ed economico, compresi

  gli   aumenti   della  retribuzione  fondamentale  e   accessoria,   dei

  collaboratori ed esperti linguistici.

 

 

 

Art. 53 - Assistenti ex ISEF.

 

1.    L'Istituto universitario di Scienze motorie di Roma, che,  ai  sensi

  del D.lgs. n. 178/98, subentra nei rapporti precedentemente instaurati da

  ISEF,  nell'ambito  delle  disponibilità di bilancio  attiverà  apposite

  procedure, da concludere entro 1 anno dalla stipula del presente CCNL, per

  l'inquadramento,  con  rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  nella

  categoria C4, del personale assunto ai sensi dell'art. 52, CCNL 21.5.96 e

  in servizio al 23.2.00. I rapporti a tempo determinato in essere in base

  al citato art. 52 sono prorogati fino all'espletamento delle procedure di

  cui al presente comma.

 

2.    Nel rispetto dei gradi di autonomia e di responsabilità previsti per

  tale  categoria,  i  dipendenti di cui al  comma  1  collaborano  con  i

  responsabili  dei  corsi, nel quadro della programmazione  dell'attività

  scientifica  e  didattica definita dai competenti organi accademici.  In

  particolare, il suddetto personale, secondo quanto previsto dallo statuto

  e  nell'ambito  delle direttive dei responsabili dei  corsi,  svolge  le

  esercitazioni,  assiste gli studenti e collabora alla  correzione  degli

  elaborati,  svolgendo, altresì, tutte quelle ulteriori  prestazioni  che

  siano connesse con l'organizzazione delle attività ad esso spettanti e di

  quelle inerenti alla valutazione degli studenti.

 

 

 

Parte II

 

Titolo I - REVISIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

 

Art. 54 - Obiettivi.

 

1.    La revisione del sistema di classificazione del personale secondo le

  linee  definite  negli  articoli  seguenti  persegue  le  finalità   del

  progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, delle opportunità di

  crescita    professionale,    della    funzionalità    degli     uffici,

  dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

  e  della gestione delle risorse attraverso la realizzazione dei seguenti

  obiettivi:

 

-    coerenza tra esigenze organizzative e sistema di classificazione;

-    valorizzazione delle risorse umane attraverso il riconoscimento delle

  professionalità,  della qualità delle prestazioni  individuali  e  delle

  competenze acquisite attraverso la formazione e l'esperienza lavorativa;

-        coerenza     tra    sistemi    d'incentivazione    e    obiettivi

  dell'organizzazione;

-    flessibilità gestionale.

 

2.    Alle  finalità di cui al comma 1 sono correlati adeguati e  organici

  interventi formativi secondo quanto previsto dall'art. 45.

 

 

 

Art. 55 - Il sistema di classificazione del personale.

 

1.    Il  sistema  di  classificazione del personale  è  articolato  in  4

  categorie  di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate

  rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali).

 

2.     Alle  categorie  professionali  corrispondono  insiemi  affini   di

  competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento  di  una

  gamma  di  attività lavorative, descritte, secondo il diverso  grado  di

  autonomia   e   di  responsabilità,  attraverso  apposite  declaratorie,

  articolate nelle aree riportate nell'allegato A.

 

3.    Ai  sensi  dell'art.  56, D.lgs. n. 29/93, all'interno  di  ciascuna

  categoria   e   area  tutte  le  mansioni  sono  esigibili   in   quanto

  professionalmente equivalenti fatte salve quelle per  il  cui  esercizio

  siano  previste  specifiche abilitazioni professionali e previa,  quando

  occorra,  apposita formazione professionale.  L'assegnazione di mansioni

  equivalenti  costituisce  atto  di esercizio  del  potere  determinativo

  dell'oggetto del contratto di lavoro.

 

4.     L'assegnazione  temporanea  di  mansioni  proprie  delle  categoria

  immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del

  potere modificativo. Essa è regolata  dall'art. 56, D.lgs. n. 29/93, come

  integrato dall'art. 24 del presente CCNL.

 

5.    L'accesso  a  ciascuna categoria avviene nella  posizione  economica

  iniziale  con progressioni economiche all'interno di ciascuna  categoria

  secondo  quanto  previsto  dall'art.  56  del  presente  CCNL.  In   via

  eccezionale,  l'accesso  può  avvenire  nella  posizione   B3,   anziché

  all'iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori

  requisiti  in relazione alla specificità dell'attività lavorativa,  come

  previsto dal successivo art. 57, comma 4.

 

6.    Per  l'accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall'art.

  57, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella tabella

  A.

 

7.   In caso di passaggio tra categorie, al dipendente viene attribuito il

  trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il

  trattamento   economico  in  godimento,  acquisito  per  effetto   della

  progressione  economica,  risulti  superiore  al  predetto   trattamento

  tabellare  iniziale, il dipendente è collocato nella posizione economica

  immediatamente inferiore della categoria e conserva a titolo personale la

  differenza  retributiva, assorbibile in caso di  passaggio  a  categoria

  superiore.

 

8.     Al   personale  proveniente  per  processi  di  mobilità  da  altre

  amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la posizione

  economica conseguite nell'Amministrazione di provenienza.

 

 

 

Art. 56 - Progressione economica all'interno della categoria.

 

1.    All'interno  di  ciascuna  categoria  è  prevista  una  progressione

  economica  che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il  trattamento

  tabellare  iniziale, di successive posizioni economiche  indicate  nella

  tabella E.

 

2.     Nell'ambito  della  categoria  i  passaggi  a  posizione  economica

  immediatamente  superiore  avverranno attraverso  meccanismi  selettivi,

  attivati  con cadenza biennale, sulla base dei criteri generali  di  cui

  all'art. 59. Ai fini della partecipazione a detti meccanismi selettivi gli

  interessati  devono  aver  maturato 3 anni di servizio  nella  posizione

  economica immediatamente inferiore.

 

3.    Il  personale  in servizio inquadrato nella categoria  B,  posizione

  economica B1, che,  alla data di sottoscrizione definitiva del  presente

  CCNL,  abbia  maturato 12 mesi d'anzianità, è inserito  nella  posizione

  economica B2, previa apposita formazione.

 

4.     I  neo-assunti  nella  categoria  B,  permarranno  nella  posizione

  economica  B1  per  12  mesi, trascorsi i quali saranno  inseriti  nella

  posizione economica successiva previa apposita formazione.

 

5.    Il finanziamento della progressione economica avverrà attraverso  le

  risorse indicate all'art. 68, comma 2, lett. a), in stretta correlazione

  con  il  raggiungimento di obiettivi qualitativi  di  miglioramento  del

  servizio, di innovazione e di maggiore efficienza.

 

6.    I  passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori  sono

  disposti nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse  a  ciò

  finalizzate dal presente contratto e dal contratto integrativo.

 

 

 

Art. 57 - Progressione verticale nel sistema di classificazione.

 

1.    Le  procedure  attuative del presente articolo sono  preventivamente

  individuate  dalle amministrazioni con atti regolamentari  improntati  a

  principi  di  imparzialità,  trasparenza,  tempestività,  economicità  e

  celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma

  3, D.lgs. n. 29/93.

 

2.    I  Regolamenti  di  Ateneo  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche

  prevederanno modalità di espletamento di procedure selettive per l'accesso

  a ciascuna categoria, riservate al personale in servizio della categoria

  immediatamente inferiore, anche in deroga al possesso del titolo di studio

  previsto per l'accesso esterno qualora il dipendente abbia un'anzianità di

  servizio di 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex-qualifiche

  ivi  confluite, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle  vigenti

  disposizioni  in materia. Va salvaguardato comunque un adeguato  accesso

  dall'esterno.

 

3.    I  regolamenti di Ateneo, ai fini della progressione  verticale,  si

  ispireranno  a  criteri  di  valutazione delle competenze  professionali

  acquisite  e  conseguenti  all'esperienza professionale  risultante  dal

  curriculum del dipendente nonché verificate da apposite prove  di  esame

  dimensionate  in relazione ai livelli di professionalità  richiesta  per

  ciascuna   categoria,  con  adeguato  riconoscimento  della   formazione

  certificata  secondo il sistema dei crediti formativi.  In ogni  caso  i

  regolamenti  di  Ateneo dovranno prevedere adeguata  valorizzazione  del

  possesso  del  titolo  di studio previsto per l'accesso  dall'esterno  a

  ciascuna categoria. Trovano applicazione gli artt. 6, comma 3, lett. n), e

  7, comma 1, lett. d).

 

4.    Sia  per  l'accesso  esterno che interno, i  regolamenti  di  Ateneo

  possono  prevedere, oltre ai requisiti richiesti in linea  generale  per

  l'accesso alla categoria, requisiti professionali specifici in relazione

  alla tipologia  dell'attività lavorativa. Gli stessi regolamenti possono,

  altresì, prevedere la valutazione del servizio prestato con contratto  a

  tempo determinato di cui all'art. 19.

 

5.   I regolamenti di Ateneo di cui al comma 2 sono oggetto d'informazione

  ai soggetti sindacali di cui all'art. 9.

 

6.    Il  numero  dei  posti  di organico da destinare  ai  passaggi  alla

  categoria immediatamente superiore e all'accesso esterno è definito dalle

  amministrazioni - nella percentuale, per le procedure di cui al comma 2,

  pari  al  50% dei posti da coprire calcolati su base annua - nell'ambito

  della  programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei  suoi

  eventuali aggiornamenti, oggetto di consultazione con i soggetti sindacali

  di  cui  all'art. 9. In tali incontri, saranno presi in  esame  anche  i

  fabbisogni  quantitativi e/o qualitativi di personale,  derivanti  dalla

  costituzione di nuove strutture o dal loro potenziamento, e gli eventuali

  connessi interventi formativi necessari. Sullo stato di attuazione della

  programmazione si svolgeranno incontri con periodicità semestrale con gli

  stessi soggetti sindacali.

 

7.    Anche  i  posti  destinati ai passaggi alla categoria immediatamente

  superiore sono coperti mediante accesso dall'esterno se la selezione  di

  cui al comma 3 ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno

  le professionalità da selezionare; in tale ultimo caso, le amministrazioni

  adottano un atto motivato, oggetto d'informazione ai soggetti sindacali di

  cui all'art. 9.

 

8.    I  dipendenti  che vengano inquadrati nella categoria immediatamente

  superiore  a  seguito  delle procedure selettive indette  ai  sensi  del

  presente articolo non sono soggetti al periodo di prova.

 

 

 

Art. 58 - Sistema di valutazione.

 

1.    Ciascuna  Amministrazione procede, in coerenza con  quanto  previsto

  all'art. 4, comma 2, lett. b), alla valutazione delle prestazioni e  dei

  risultati dei dipendenti ai fini:

 

-     della  corresponsione dei compensi incentivanti di cui all'art.  68,

  comma 2, lett. d);

-     della  progressione economica, per quanto attiene gli indicatori  di

  cui all'art. 59, comma 2, lett. b) e c);

 

2.    La  valutazione  per la progressione economica si effettua  in  modo

  coordinato  con i tempi e con le modalità di espletamento dei meccanismi

  selettivi previsti per tale progressione.

 

3.   La valutazione di cui al comma 1 è effettuata, sulla base dei criteri

  generali oggetto d'informazione e, a richiesta, di concertazione  con  i

  soggetti sindacali di cui all'art. 9, dal responsabile della struttura in

  cui  l'interessato  ha  prestato la sua attività  ed  è  tempestivamente

  comunicata  al dipendente. Il dipendente, ricevuta l'informazione,  può,

  entro 15 giorni, formulare proprie osservazioni, sulle quali deve essere

  acquisito  il  parere di un apposito Comitato presieduto  dal  Direttore

  amministrativo  e  composto secondo modalità e  criteri  definiti  dalle

  singole  amministrazioni, oggetto d'informazione preventiva ai  soggetti

  sindacali di cui all'art. 9. In caso di parità di voto prevale quello del

  Presidente. Il Comitato, il cui funzionamento non deve comportare oneri di

  spesa, delibera entro 20 giorni.

 

 

 

Art. 59 - Criteri di selezione ai fini della progressione economica

          all'interno della categoria.

 

1.    I  criteri  generali  per  la selezione ai fini  delle  progressioni

  economiche   all'interno   di  ciascuna  categoria   sono   oggetto   di

  contrattazione integrativa. Ove questa non venga conclusa entro 60 giorni

  - prorogabili di ulteriori 30 giorni - dalla data d'entrata in vigore del

  presente CCNL si applicano i criteri generali di cui ai commi successivi.

 

2.    Nel  caso  in  cui non venga raggiunto l'accordo  di  cui  al  comma

  precedente,  la  selezione viene effettuata tenendo conto  dei  seguenti

  indicatori ponderati, come previsto ai successivi commi 3, 4, 5 e 6,  in

  relazione  al  diverso  livello  di  professionalità  espresso  dalle  4

  categorie:

 

a)   formazione certificata e pertinente;

b)   arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa, con

  esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità, desumibile dal

  curriculum e/o dalla documentazione presentata dall'interessato;

c)    qualità delle prestazioni individuali con particolare riguardo  alla

  capacità di proporre soluzioni innovative, al grado di coinvolgimento nei

  processi  lavorativi, all'attenzione alle esigenze  dell'utenza  e  alla

  soluzione dei problemi;

d)    anzianità di servizio prestato senza essere incorsi negli  ultimi  2

  anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto;

e)     titoli   culturali   e   professionali  (per  esempio:   incarichi;

  pubblicazioni; collaborazioni; docenza o frequenza in convegni e seminari

  di  studio,  corsi di formazione; titoli di studio ulteriori rispetto  a

  quelli previsti per l'accesso alla categoria; corsi di perfezionamento o

  di specializzazione; dottorati di ricerca).

 

3.   Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma

  2, nella categoria EP viene riservato:

 

-    alla lett. a): fino a 20%

-    alla lett. b): fino a 15%

-    alla lett. c): fino a 25%

-    alla lett. d): fino a 10%, con valutazione del solo servizio maturato

  nella stessa categoria EP o nelle ex qualifiche ivi inserite;

-    alla lett. e): fino a 30%.

 

4.   Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma

  2, nella categoria D viene riservato:

 

-    alla lett. a): fino a 20%

-    alla lett. b): fino a 20%

-    alla lett. c): fino a 25%

-    alla lett. d): fino a 15%

-    alla lett. e): fino a 20%.

 

5.   Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma

  2, nella categoria C viene riservato:

 

-    alla lett. a): fino a 20%

-    alla lett. b): fino a 25%

-    alla lett. c): fino a 20%

-    alla lett. d): fino a 15%

-    alla lett. e): fino a 20%.

 

6.   Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma

  2, nella categoria B viene riservato:

 

-    alla lett. a): fino a 25%

-    alla lett. b): fino a 20%

-    alla lett. c): fino a 20%

-    alla lett. d): fino a 20%

-    alla lett. e): fino a 15%.

 

7.    In prima applicazione, allo scopo di snellire le procedure selettive

  attivate ai fini della progressione economica all'interno della categoria,

  le stesse dovranno essere effettuate senza tener conto dell'indicatore di

  cui  al  comma  2, lett. a) ed essere concluse entro il 31.12.01.  Nelle

  procedure di cui al presente comma, l'anzianità di cui all'art. 56, comma

  2, è riferita al servizio prestato nella ex qualifica di appartenenza.

 

 

 

Art. 60 - Categoria EP.

 

1.   In considerazione dell'alto contenuto di professionalità richiesto al

  personale  inquadrato nella categoria EP, per tale personale valgono  le

  specifiche disposizioni contenute nei commi seguenti.

 

2.    L'orario  di  lavoro è di 36 ore settimanali medie  trimestrali.  La

  presenza  in  servizio viene assicurata correlandola in modo  flessibile

  all'orario  di  servizio della struttura di appartenenza, tenendo  conto

  delle esigenze e dei criteri organizzativi dell'Amministrazione.

 

3.    La  formazione  e l'aggiornamento professionale del personale  della

  categoria  EP sono assunti dalle amministrazioni come metodo  permanente

  teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze allo sviluppo

  del  contesto  culturale,  tecnologico e organizzativo  di  riferimento;

  conseguentemente, la partecipazione alle iniziative di formazione inserite

  in appositi percorsi anche individuali, su proposta degli interessati  o

  comunque, concordati con gli organi statutari e/o con i dirigenti, viene

  considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a

  carico dell'Amministrazione.

 

4.    Fino  ad  un  massimo di 36 ore annue retribuite, da  utilizzare  in

  periodi compatibili con le esigenze di servizio, al personale di cui  al

  presente  articolo può essere consentita la partecipazione a qualificate

  iniziative di aggiornamento professionale e formazione. L'Amministrazione

  deve  formalizzare un eventuale, motivato diniego entro 10 giorni  dalla

  ricezione   della   comunicazione   fatta   dall'interessato.    Qualora

  l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione di tali iniziative con

  l'attività  di servizio può, nell'ambito delle proprie disponibilità  di

  bilancio,  contribuire  anche  integralmente  alla  spesa  sostenuta   e

  debitamente documentata.

 

5.    Le  amministrazioni favoriscono la partecipazione del  personale  di

  categoria EP ai progetti di ricerca finanziati da committenti pubblici o

  privati,  all'interno delle strategie e dei piani delle  amministrazioni

  stesse.

 

6.    Il  personale  della categoria EP ha diritto ad essere  riconosciuto

  autore  -  o  coautore  -  delle  ricerche  a  cui  lavora.  Salvo   che

  l'Amministrazione  non ritenga di pubblicare i risultati  della  ricerca

  nell'ambito  dei propri programmi editoriali, l'autore ha  diritto  alla

  pubblicazione in proprio, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza.

 

7.    Le  amministrazioni  considerano di particolare  interesse  ai  fini

  dell'arricchimento professionale lo svolgimento da parte  del  personale

  della categoria EP, di attività nelle ipotesi elencate all'art. 58, comma

  6,   lett.   da   a)  a  f),  D.lgs.  n.  29/93,  previa  autorizzazione

  dell'Amministrazione, senza utilizzare le strutture dell'Amministrazione

  stessa e fuori dell'orario di lavoro. Il diniego di autorizzazione  deve

  essere  adeguatamente  motivato; decorsi 20 giorni  dalla  richiesta  di

  autorizzazione, questa s'intende rilasciata.

 

 

 

Art. 61 - Conferimento e revoca di incarichi al personale

          della categoria EP.

 

1.   Le amministrazioni possono conferire al personale della categoria EP,

  incarichi  comportanti  particolari  responsabilità  gestionali   ovvero

  funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o,

  comunque, alta qualificazione e specializzazione.

 

2.    Gli  incarichi  di cui al comma 1, fatti salvi quelli  conferiti  al

  personale  di  cui all'art. 51, secondo gli appositi atti convenzionali,

  sono conferiti dal Direttore amministrativo o da altro organo individuato

  secondo gli ordinamenti delle amministrazioni - previa determinazione da

  parte  delle  amministrazioni di criteri generali - per un  periodo  non

  superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati

  con  le  medesime  formalità.  Tali  criteri  generali  saranno  oggetto

  d'informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali

  di cui all'art. 9.

 

3.    Per il conferimento degli incarichi le amministrazioni tengono conto

  -  rispetto alle funzioni e alle attività da svolgere - della  natura  e

  caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti  culturali  e

  professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e

  dell'esperienza acquisite dal personale della categoria EP.

 

4.    Gli  incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto

  scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o

  in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

 

5.    I  risultati  dell'attività svolta dai dipendenti  cui  siano  stati

  attribuiti  gli  incarichi di cui al presente articolo sono  oggetto  di

  valutazione  annuale  in  base  a  criteri  e  procedure  predeterminati

  dall'Amministrazione, di cui deve essere data informazione  ai  soggetti

  sindacali  di  cui all'art. 9. La valutazione positiva    titolo  alla

  corresponsione  della retribuzione di risultato di cui all'art.  62.  Le

  amministrazioni, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una

  valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni

  del  dipendente  interessato anche assistito dalla O.S. cui  aderisce  o

  conferisce  mandato o da persone di sua fiducia; la stessa procedura  di

  contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui

  al comma 4.

 

6.    La  revoca  o la cessazione dell'incarico comporta la perdita  della

  connessa retribuzione accessoria, fermo restando il diritto del dipendente

  di  essere  adibito a mansioni congrue con la categoria di appartenenza,

  nonché il diritto alla retribuzione di posizione nella misura minima.

 

 

 

Art. 62 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

 

1.    Il trattamento economico accessorio del personale della categoria EP

  è  composto dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione  e

  dalla  retribuzione  di risultato. La retribuzione  di  posizione  e  di

  risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste

  dal  CCNL 21.5.96, compreso il compenso per il lavoro straordinario  con

  l'esclusione  dell'indennità  di ateneo, dell'indennità  di  rischio  da

  radiazioni di cui all'art. 50 del presente CCNL, nonché dei compensi che

  specifiche  disposizioni  di  legge  finalizzano  all'incentivazione  di

  prestazioni  o risultati del personale. L'importo della retribuzione  di

  posizione  varia  da  un minimo di £. 6.000.000  ad  un  massimo  di  £.

  25.000.000 annui lordi per 13 mensilità.

 

2.    L'importo minimo di posizione di cui al comma 1 è attribuito a tutto

  il  personale  appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori  al

  minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell'affidamento di

  incarichi  correlati a particolari responsabilità gestionali  ovvero  di

  funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad albi professionali  o

  comunque alta qualificazione o specializzazione, secondo quanto previsto

  dall'art. 61, comma 1. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione

  della  retribuzione  di  posizione  in  rapporto  a  ciascuna  tipologia

  d'incarico previamente individuata.

 

3.    La retribuzione di risultato è  finalizzata a remunerare i risultati

  espressi  da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività  a

  seguito della valutazione effettuata secondo quanto previsto dall'art. 61,

  comma 5. L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante

  è compreso tra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione attribuita.

 

4.   Al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione

  di  risultato è destinato in ciascuna Amministrazione un apposito Fondo,

  costituito come previsto dall'art. 70.

 

 

 

Art. 63 - Indennità di responsabilità.

 

1.    Le  amministrazioni,  in  base alle proprie finalità  istituzionali,

  individuano  posizioni  organizzative e  funzioni  specialistiche  e  di

  responsabilità    e   verificano   la   disponibilità    di    personale

  professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai fini

  dell'attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le relative determinazioni

  sono  oggetto  d'informazione preventiva ai soggetti  sindacali  di  cui

  all'art. 9.

 

2.   A seguito della verifica di cui al comma 1, le amministrazioni, sulla

  base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano

  alle  posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un'indennità

  accessoria, annua, lorda, revocabile, d'importo variabile, tenendo conto

  del  livello  di  responsabilità,  della  complessità  delle  competenze

  attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle

  caratteristiche innovative della professionalità richiesta.

 

3.    Al  personale appartenente alla categoria D, possono inoltre  essere

  conferiti   specifici,  qualificati  incarichi   di   responsabilità   -

  amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario

  di  dipartimento,  e tecniche - sulla base di criteri  generali  oggetto

  d'informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sindacali

  di  cui  all'art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con  un'indennità

  accessoria, annua, lorda, revocabile, d'importo variabile, tenendo conto

  del  livello  di  responsabilità,  della  complessità  delle  competenze

  attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle

  caratteristiche innovative della professionalità richiesta.

 

4.    L'importo dell'indennità attribuita ai sensi del precedente comma  è

  compreso tra un minimo di £. 2.000.000 e un massimo di £. 10.000.000, di

  cui  1/3  è  corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati

  conseguiti  dal  dipendente. La valutazione dei risultati  è  effettuata

  annualmente con le stesse modalità di cui all'art. 61, comma 5.

 

5.    Le  indennità di cui al presente articolo sono  attribuite a  valere

  sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lett. b).

 

6.    I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e

  funzioni  di  cui al  comma 1 sono definiti dalle amministrazioni.  Tali

  criteri sono oggetto d'informazione preventiva ai soggetti sindacali  di

  cui all'art. 9, che possono chiedere al riguardo un incontro.

 

7.    Le  amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le  posizioni  e  le

  funzioni  di cui al comma 1 secondo le modalità previste dai  rispettivi

  ordinamenti.

 

8.     Le  indennità   di  cui  ai  precedenti  commi  cessano  di  essere

  corrisposte  qualora i dipendenti non siano più adibiti  alle  posizioni

  organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilità di cui ai

  commi 1 e 3.

 

 

 

Parte III

 

Titolo I - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 64 - Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi.

 

1.    Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 1, CCNL

  5.9.96  sono incrementati degli importi mensili lordi, per 13 mensilità,

  indicati nell'allegata tabella D, alle scadenze ivi previste.

 

2.    A seguito dell'attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i

  valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e  di

  sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al presente CCNL sono

  rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle E1 ed E2 e con

  le decorrenze ivi previste.

 

3.    Sono  confermate l'indennità integrativa speciale e la  retribuzione

  individuale d'anzianità negli importi spettanti al personale in servizio

  alla data di stipulazione del presente contratto. Al personale neo-assunto

  è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura prevista per la

  posizione  economica iniziale di ciascuna categoria; al  personale  neo-

  assunto nella posizione economica B3 ai sensi dell'art. 55, comma 5, 

  periodo,  è  attribuita  l'indennità integrativa speciale  nella  misura

  prevista per detta posizione economica.

 

4.    Nei  confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio  con

  diritto  a  pensione  nel periodo di vigenza della parte  economica  del

  presente CCNL 1998-99, gli incrementi di cui al presente articolo  hanno

  effetto  integralmente,  alle scadenze e negli  importi  previsti  nella

  tabella D, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza  e

  dell'equo indennizzo. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio,

  dell'indennità  sostitutiva del preavviso,  nonché  di  quella  prevista

  dall'art. 2122 C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla

  data di cessazione del rapporto.

 

 

 

Art. 65 - Incremento dell'indennità di ateneo.

 

1.   A decorrere dal 31.12.99 le  misure individuali d'indennità di ateneo

  previste dall'art. 5, CCNL 5.9.96 sono rideterminate nelle misure indicate

  nella tabella F.

 

2.     Per  la  copertura  degli  oneri  conseguenti  agli  aumenti  e  ai

  riallineamenti dell'indennità di cui al comma 1, si provvede attraverso la

  riduzione  stabile del Fondo di cui all'art. 42, CCNL 21.5.96 così  come

  previsto dall'art. 67, comma 1, lett. a) del presente CCNL.

 

3.    L'indennità  di cui al presente articolo continua ad essere  erogata

  con le modalità in corso.

 

 

 

Art. 66 - Lavoro straordinario.

 

1.    Per  la  corresponsione dei compensi relativi  alle  prestazioni  di

  lavoro  straordinario,  che  si rendessero necessarie  per  fronteggiare

  particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono  utilizzare

  risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nel 1999,

  alle  finalità  di  cui all'art. 42, comma 2, lett.  a),  CCNL  21.5.96,

  detratte  le  somme destinate al medesimo titolo al personale  delle  ex

  qualifiche  9a, 1a RS e 2a RS che dovranno  finanziare il Fondo  per  la

  retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla

  categoria EP.

 

2.     Agli   effetti  della  determinazione  dei  compensi   per   lavoro

  straordinario sono determinate 3 tariffe corrispondenti alle categorie B,

  C  e  D.  Il  calcolo è effettuato con riferimento rispettivamente  alle

  posizioni economiche B3, C4 e D2.

 

3.    Le  parti s'incontrano a livello di amministrazione per valutare  le

  condizioni   che  hanno  reso  necessario  l'effettuazione   di   lavoro

  straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una

  progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi  di

  razionalizzazione  dei  servizi.  I  risparmi  accertati  a   consuntivo

  confluiscono   nelle  risorse  indicate  nell'art.  67,   in   sede   di

  contrattazione integrativa.

 

 

 

Art. 67 - Fondo per le progressioni economiche e per la produttività

          collettiva e individuale.

 

1.    Presso  ciascuna Amministrazione, a decorrere dall'anno  2000,  sono

  destinate  all'attuazione delle progressioni economiche orizzontali  nel

  nuovo  sistema di classificazione del personale, nonché a  sostenere  le

  iniziative  rivolte  a  migliorare  la  produttività,   l'efficienza   e

  l'efficacia dei servizi,  le seguenti risorse:

 

a)    le  risorse di cui all'art. 3, CCNL 5.9.96, con riferimento al 1999,

  determinate al netto delle seguenti voci:

 

-     un  importo  pari al 2,92% del monte salari 1997 di  Amministrazione

  riferito  al  personale  del  comparto,  destinato  agli  aumenti  e  al

  riallineamento dell'indennità di ateneo ai sensi dell'art. 65 del presente

  CCNL;

-      compensi   accessori  ivi  comprese  le  risorse  per   il   lavoro

  straordinario, ad eccezione dell'indennità di ateneo, destinati nel 1999

  al  personale  delle  ex qualifiche 9a, 1a RS e  2a  RS.   Tali  risorse

  confluiscono nel Fondo di cui all'art. 70 del presente CCNL;

-     risorse per la corresponsione dei compensi per  lavoro straordinario

  di cui all'art. 66, comma 1 del presente CCNL.

 

b)    le  eventuali  risorse aggiuntive destinate nel 1999 al  trattamento

  accessorio ai sensi dell'art. 42, CCNL 21.5.96 e dell'art. 4, CCNL 5.9.96,

  nel  rispetto  delle effettive disponibilità di bilancio  delle  singole

  amministrazioni;

c)   le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, legge n. 449/97;

d)   le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da

  tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e

  ss., legge n. 662/96 e successive integrazioni e modificazioni, realizzate

  successivamente al 1999;

e)    i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2,

  comma 3, D.lgs. n. 29/93;

f)     le   risorse  che  specifiche  disposizioni  di  legge  finalizzano

  all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;

g)    gli  eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina

  dello straordinario di cui all'art. 66 del presente CCNL.

 

2.    Le  amministrazioni che alla data di stipula del presente  CCNL  non

  avessero  ancora  determinato  il trattamento  accessorio  per  il  1999

  quantificheranno  le  risorse di cui al comma 1,  lett.  a)  e   b)  con

  riferimento al 1998.

 

3.   Le amministrazioni destineranno di anno in anno risorse proprie - nel

  rispetto  dei  limiti  di bilancio e comunque in  misura  non  superiore

  all'1,55% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale

  del comparto - al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli

  obiettivi  di  efficienza,  efficacia ed  economicità,  in  presenza  di

  condizioni  organizzative e gestionali che consentano  il  controllo  di

  gestione e la valutazione della produttività e dei risultati.

 

4.     In  caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi  o  di  processi   di

  riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai

  quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio

  cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture

  e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento

  stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito della

  programmazione  annuale e triennale dei fabbisogni di  cui  all'art.  6,

  D.lgs.  n.  29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie  per

  sostenere  i  maggiori  oneri del trattamento economico  accessorio  del

  personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa

  copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

 

 

 

Art. 68 - Utilizzo del Fondo per le progressioni economiche

          e per la produttività collettiva e individuale.

 

1.   Le risorse di cui all'art. 67 sono finalizzate a promuovere effettivi

  e  significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di  efficacia

  delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali.

 

2.    In  relazione  alle finalità di cui al comma 1, le  risorse  di  cui

  all'art. 67 sono utilizzate per:

 

a)    corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione

  economica all'interno delle categorie secondo la disciplina degli artt. 56

  e 59 del presente CCNL. Le risorse destinate dal CCNL alla finalità di cui

  alla  presente lettera sono incrementabili - a seguito di contrattazione

  integrativa da concludersi entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori  30

  giorni - a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui alla lett.

  d) del presente comma. Resta comunque acquisito al Fondo di cui all'art.

  67, per le finalità di cui alla presente lettera, il differenziale tra le

  posizioni  economiche rivestite e il valore iniziale della categoria  di

  coloro che cessano definitivamente dal servizio;

b)    corrispondere  l'indennità di responsabilità per il personale  delle

  categorie B, C e D secondo la disciplina dell'art. 63 del presente CCNL.

  Sono utilizzate per tale finalità le risorse destinate agli istituti  di

  cui all'art. 42, comma 2, lett. d), CCNL 21.5.96, con riferimento al 1999.

  Per  gli  incarichi  di  cui all'art. 63, comma 3,  al  personale  della

  categoria  D, tali risorse sono ulteriormente incrementate  fino  ad  un

  massimo dello 0,2% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito  al

  personale del comparto, a valere sulla quota di cui all'art. 67, comma 3;

c)     corrispondere   compensi  per  la  remunerazione  di  compiti   che

  comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti  nonché  la

  reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono

  interventi di urgenza;

d)    erogare  compensi  diretti  ad  incentivare  la  produttività  e  il

  miglioramento  dei  servizi,  attraverso la corresponsione  di  compensi

  correlati  al  merito  e all'impegno di gruppo e/o individuale,  secondo

  quanto previsto dall'art. 58;

e)    incentivare  le  specifiche  attività e prestazioni  correlate  alla

  utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 67, comma 1, lett. f) del

  presente CCNL.

 

3.   Al termine dell'esercizio finanziario, le somme destinate ai passaggi

  a  posizioni retributive superiori nell'ambito della stessa   categoria,

  rapportate su base annua, vengono trasferite permanentemente dal Fondo nei

  competenti capitoli di bilancio delle singole amministrazioni. Resta salvo

  quanto previsto dal comma 2, lett. a), 3° periodo del presente articolo.

 

4.    Le  somme  non  utilizzate  o non attribuite  con  riferimento  alle

  finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento

  delle   risorse   dell'anno  successivo,  fatta   salva   la   specifica

  finalizzazione già definita.

 

 

 

Art. 69 - Collegamento tra produttività e incentivi.

 

1.    L'attribuzione dei compensi di cui all'art. 68, comma 2, lett. d), è

  strettamente  correlata ad effettivi incrementi  di  produttività  e  di

  miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in unica

  soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di Amministrazione,

  dopo  la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati

  totali  o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente

  predeterminati  secondo la disciplina del D.lgs. n. 29/93  e  successive

  modificazioni e integrazioni.

 

 

 

Art. 70 - Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

          del personale della categoria elevate professionalità.

 

1.    A  decorrere  dal 31.12.99, e a valere dall'anno 2000, è  costituito

  presso  ciascuna Amministrazione un Fondo destinato alla  corresponsione

  della  retribuzione di posizione e di risultato per il  personale  della

  categoria EP secondo quanto previsto dall'art. 62 del presente CCNL.

 

2.   Il Fondo è alimentato dalle seguente risorse:

 

a)    le somme relative ai compensi per lavoro straordinario destinate nel

  1999 al personale appartenente alle ex qualifiche 9a, 1a RS e 2a RS;

b)     i  compensi  accessori,  ad  eccezione  dell'indennità  di  ateneo,

  destinati nel 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche 9a, 1a RS

  e 2a RS; le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL non

  avessero  ancora  determinato  il trattamento  accessorio  per  il  1999

  quantificheranno le predette risorse  con riferimento al 1998;

c)     ulteriori   risorse,   a   carico   dei   bilanci   delle   singole

  amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del monte  salari  1997  di

  Amministrazione riferito al personale del comparto.

 

3.    Le  risorse destinate alla retribuzione di risultato variano  da  un

  minimo del 10% ad un massimo del 20% del Fondo.

 

4.   Le somme eventualmente già corrisposte nell'anno 2000  per i compensi

  accessori,  compresi  i  compensi  per  lavoro  straordinario,   saranno

  conguagliati all'atto dell'attribuzione della retribuzione di posizione e

  di risultato per il medesimo anno.

 

 

 

Art. 71 - Riequilibrio nella destinazione delle risorse per il trattamento

accessorio.

 

1.   Nel caso in cui la somma delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, e

  quelle  di cui all'art. 70, comma 2, lett. c), sia inferiore al  2%  del

  monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto,

  tali  disponibilità sono ripartite tra le finalità di cui  all'art.  68,

  comma 2, lett. b), d) e quelle di cui all'art. 70, comma 2, lett. c), nel

  rispetto delle proporzioni definite dai valori massimi ivi indicati.

 

 

 

Art. 72 - Finanziamento della progressione economica

          all'interno della categoria.

 

1.   Ai fini dell'attivazione degli istituti previsti dal nuovo sistema di

  classificazione, le amministrazioni destinano al Fondo di cui all'art. 67,

  per le finalità di cui all'art. 68, comma 2, lett. a), risorse pari allo

  0,3% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale  del

  comparto,  a valere sulle disponibilità economiche del biennio economico

  2000/2001   aventi  carattere  di certezza e  continuità.  Le  procedure

  selettive sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 7.

 

 

 

Art.  73  - Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina

sul trattamento economico.

 

1.    Nelle  ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art.  2,  comma  3,

  D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, di disposizioni

  legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito

  trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati  dal

  presente  CCNL,  i  più  elevati compensi, assimilabili  al  trattamento

  fondamentale  per  il  loro  carattere  di  fissità  e  di   continuità,

  eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti  degli

  incrementi previsti dall'art. 64; l'eventuale differenza viene mantenuta

  'ad personam'.

 

2.    I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, nonché

  quelli  correlati  alla disapplicazione di disposizioni  riguardanti  il

  trattamento  economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.  67

  destinate alle progressioni economiche e alla produttività collettiva  e

  individuale secondo la disciplina dell'art. 68.

 

 

 

Parte IV

 

Titolo I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 74 - Norme di inquadramento del personale in servizio

          nel nuovo sistema di classificazione e norme finali transitorie.

 

1.    Con  effetto  dalla  data di stipulazione  del  presente  CCNL  sono

  soppresse le qualifiche funzionali di cui al CCNL 21.5.96. Dalla  stessa

  data  il  personale  in  servizio  è inquadrato  nel  nuovo  sistema  di

  classificazione  costituito da 4 categorie -  B,  C,  D,  ed  EP  -  con

  l'attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti

  alla  qualifica  funzionale  e  al trattamento  economico  tabellare  in

  godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il 1° inquadramento

  nella  nuova  classificazione.  Il personale  in  servizio  è,  altresì,

  assegnato alle aree previste dal nuovo sistema di classificazione secondo

  la tabella A di corrispondenza tra le vecchie aree funzionali e le nuove

  aree.

 

2.   Sono portate a compimento le procedure di selezione bandite alla data

  di  sottoscrizione  definitiva  del  presente  CCNL.  I  vincitori  sono

  automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione, secondo la

  tabella  B  di  cui  al comma 1, con effetto dalla  data  stabilita  nel

  contratto individuale per la decorrenza della nuova posizione acquisita a

  seguito dell'espletamento delle procedure di selezione.

 

3.   Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il personale

  dipendente  inquadrato  nella ex 5a qualifica funzionale  a  seguito  di

  concorso  pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso  del

  diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado è inquadrato nella

  categoria C, posizione economica C1.

 

4.   Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il personale

  dipendente  inquadrato  nella ex 7a qualifica funzionale  a  seguito  di

  concorso  pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso  del

  diploma di laurea è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1.

 

5.   In prima applicazione e comunque entro il limite delle risorse di cui

  al successivo comma 7, le amministrazioni provvederanno, a:

 

a)    inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, con  effetto

  dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL,  il personale

  laureato appartenente alla ex 8a qualifica che svolga incarichi, conferiti

  con  atto  formale anteriormente all'1.1.98, per il cui  espletamento  è

  richiesta  l'abilitazione all'esercizio della professione  di  avvocato,

  architetto o ingegnere;

b)    inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, con  effetto

  dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL,  il personale

  della  ex  8a  qualifica di cui al comma 2, art. 46, CCNL  21.5.96,  non

  inquadrato  ai sensi  del successivo comma 3 dello stesso art.  46,  con

  riassorbimento dell'indennità di cui al comma 2 del medesimo art. 46;

c)    attuare  procedure  selettive, che tengano conto  anche  dei  titoli

  professionali  di  cui all'art. 59, comma 2, lett.  b),  d)  ed  e),  da

  concludere entro il 31.12.01, per la progressione verticale di personale,

  con un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella ex qualifica alla data

  di  sottoscrizione  definitiva del presente CCNL, appartenente  alle  ex

  qualifiche 5a, 7a e 8a per il passaggio, rispettivamente, alle categorie

  C,  D ed EP; i predetti passaggi avranno decorrenza dal 31.12.00. Tra  i

  titoli professionali di cui sopra, nelle procedure per il passaggio alle

  categorie C e D costituiscono titoli valutabili il superamento di concorsi

  rispettivamente per l'accesso alle ex qualifiche 5a e 7a; costituiscono,

  altresì,  titoli  valutabili le idoneità conseguite in concorsi  per  ex

  qualifiche superiori.

 

6.    All'attuazione  delle  finalità  indicate  nei  commi  3  e  4  sono

  appositamente   dedicate  risorse  che  derivano   dalle   disponibilità

  complessive del comparto, destinate al rinnovo del presente CCNL. Entro 6

  mesi dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL e comunque

  non oltre la stipula del biennio economico successivo si procederà ad una

  verifica  delle  somme  effettivamente impiegate dalle  amministrazioni.

  L'eventuale  differenza  rilevata rispetto alla quantificazione  operata

  nella  redazione  dei prospetti riepilogativi dei costi  del  CCNL  sarà

  computata in aumento o in diminuzione delle disponibilità finanziarie per

  il biennio economico 2000-2001.

 

7.    Per  le  finalità  di  cui  al comma 5 sono  appositamente  dedicate

  risorse  complessivamente  pari  allo 0,3%  del  monte  salari  1997  di

  Amministrazione  riferito al personale del comparto, calcolate  su  base

  annua.  Le  amministrazioni che nel periodo tra l'1.1.98 e  la  data  di

  stipulazione del CCNL abbiano bandito procedure selettive per realizzare

  le medesime finalità di cui al citato comma 5, riducono lo 0,3% in misura

  corrispondente  all'onere dei passaggi realizzati che  si  traducono  in

  passaggi di categoria secondo il nuovo ordinamento. In tale caso la stessa

  riduzione  è  portata in aumento del Fondo di cui  all'art.  67  per  le

  finalità di cui all'art. 68, comma 2, lett. a).

 

8.    Il  personale di cui all'art. 45, comma 1, CCNL 21.5.96, non  ancora

  inquadrato ai sensi del successivo comma 2 dello stesso art. 45, confluirà

  nella categoria corrispondente del nuovo sistema di classificazione,  in

  base   alla   qualifica  immediatamente  superiore  con   riassorbimento

  dell'indennità di cui al predetto comma 1.

 

9.    Il  personale di cui all'art. 46, comma 1, CCNL 21.5.96, già  di  7a

  qualifica, non ancora inquadrato ai sensi del successivo comma  3  dello

  stesso art. 46, confluirà nella categoria corrispondente del nuovo sistema

  di  classificazione in base alla qualifica immediatamente superiore  con

  riassorbimento dell'indennità di cui al predetto comma 1.

 

10.   Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore  ai

   sensi  del presente articolo non è soggetto al periodo di prova di  cui

   all'art. 17.

 

 

 

Art. 75 - Norma di salvaguardia con riferimento all'art. 72,

          D.lgs. n. 29/93.

 

1.   Continuano ad applicarsi le disposizioni legislative, regolamentari e

  contrattuali  non  incompatibili con le clausole del presente  CCNL.  In

  apposita  sequenza contrattuale le parti redigeranno un testo coordinato

  delle  disposizioni  vigenti e definiranno gli istituti  attinenti  agli

  aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro non disciplinati dal

  presente CCNL, in particolare le seguenti materie:

 

a)   arbitrato e conciliazione;

b)   TFR e Fondi pensione;

c)   diritto allo studio;

d)   trattamento di missione;

e)    tutela  di dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche  (art.

  11, DPR n. 319/90);

f)    valutazione  dell'anzianità di servizio,  ivi  compresi  i  casi  di

  mobilità intercompartimentale (art. 16, legge n. 808/77);

g)   copertura assicurativa (art. 8, DPR n. 319/90);

h)    coordinamento della normativa di cui all'art. 32 del  presente  CCNL

  con gli artt. 69 e 70 del T.U. n. 3/57.

i)    applicazione  del  sistema di valutazione  di  cui  all'art.  58  ai

  dipendenti in distacco sindacale.

 

 

 

TABELLA A

 

1.    Appartengono  alle  seguenti categorie  i  lavoratori  che  svolgono

  attività caratterizzate rispettivamente da:

 

a)   CATEGORIA B:

 

-     grado  di  autonomia: svolgimento di compiti sulla base di procedure

  prestabilite;

-     grado  di  responsabilità: relativa alla corretta  esecuzione  delle

  procedure;

 

b)   CATEGORIA C:

 

-     grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure,  con

  diversi   livelli   di  complessità,  basate  su  criteri   parzialmente

  prestabiliti;

-     grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva  delle

  procedure gestite;

 

c)   CATEGORIA D:

 

-     grado  di  autonomia:  svolgimento di  funzioni  implicanti  diverse

  soluzioni non prestabilite;

-     grado  di  responsabilità:  relativa alla  correttezza  tecnico  e/o

  gestionale delle soluzioni adottate;

 

d)   CATEGORIA EP:

 

-     grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di

  carattere organizzativo e\o professionale;

-     grado  di  responsabilità: relativo alla qualità ed economicità  dei

  risultati ottenuti.

 

2.    Per  l'accesso  esterno nella nuova griglia di classificazione  sono

  richiesti  i seguenti titoli, integrabili dai Regolamenti di Ateneo  con

  eventuali  requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia

  dell'attività lavorativa:

 

a)    CATEGORIA  B  - titolo di studio di scuola d'obbligo  più  eventuale

  qualificazione professionale;

b)   CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di 2° grado;

c)   CATEGORIA D - diploma di laurea;

d)    CATEGORIA EP - laurea e abilitazione professionale ovvero  laurea  e

  particolare qualificazione professionale.

 

3.    Nelle  categorie B, C, D ed EP sono rispettivamente  individuate  le

  seguenti aree:

 

-     CATEGORIA  B: Area amministrativa; Area servizi generali e  tecnici;

  Area socio-sanitaria;

-     CATEGORIA  C: Area amministrativa; Area tecnica, tecnico-scientifica

  ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area Biblioteche;

-     CATEGORIA D: Area amministrativa-gestionale; Area tecnica,  tecnico-

  scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area biblioteche;

-    CATEGORIA EP: Area amministrativo-gestionale; Area  tecnica, tecnico-

  scientifica  ed  elaborazione dati; Area medico-odontoiatrica  e  socio-

  sanitaria; Area Biblioteche.

 

Le  attività  delle  scienze  motorie sono  attribuite  all'Area  tecnica,

tecnico-scientifica ed elaborazione dati della categoria C e D.

 

4.    Dalla  data di stipulazione del presente CCNL le preesistenti   aree

  funzionali confluiscono  nelle nuove aree, di cui al comma 1, secondo lo

  schema  di  corrispondenza  descritto nei commi  seguenti  per  ciascuna

  categoria.

 

5.   Nella categoria B confluiscono:

 

-     nell'Area amministrativa: l'area funzionale amministrativo-contabile

  della ex 4a e della ex 5a qualifica;

-     nella Area servizi generali e tecnici: l'area funzionale dei servizi

  generali  tecnici e ausiliari della ex 2a, della ex 3a  e  della  ex  5a

  qualifica;  l'area funzionale dei servizi generali tecnici, ausiliari  e

  delle  biblioteche  della  ex 4a qualifica; l'area  funzionale  tecnico-

  scientifica della ex 4a e della ex 5a qualifica; l'area funzionale delle

  strutture  di elaborazione dati della ex 5a qualifica; l'area funzionale

  delle biblioteche della ex 5a qualifica;

-    nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale socio-sanitaria della ex

  4a e della ex 5a qualifica.

 

6.   Nella categoria C confluiscono:

 

-     nell'Area amministrativa: l'area funzionale amministrativo-contabile

  della ex  6a e della ex 7a qualifica;

-     nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati:  l'area

  funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici della ex 6a e della ex

  7a qualifica; l'area funzionale tecnico-scientifica della ex 6a qualifica;

  l'area funzionale tecnico-scientifica della ex 7a qualifica con esclusione

  dei  profili socio-sanitari e delle professionalità socio-sanitarie  del

  profilo  di collaboratore tecnico; l'area funzionale delle strutture  di

  elaborazione dati della ex 6a e della ex 7a qualifica;

-    nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale socio-sanitaria della ex

  6a  qualifica;  l'area funzionale tecnico-scientifica e  socio-sanitaria

  della  ex  7a qualifica limitatamente ai profili socio-sanitari  e  alle

  professionalità socio-sanitarie del profilo di collaboratore tecnico;

-     nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche della  ex

  6a e della ex 7a qualifica.

 

7.   Nella categoria D confluiscono:

 

-    nell'Area amministrativo-gestionale: l'area funzionale amministrativo-

  contabile della ex 8a qualifica;

-     nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati:  l'area

  funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari della ex 8a qualifica;

  l'area  funzionale  tecnico-scientifica e socio-sanitaria  della  ex  8a

  qualifica con esclusione delle professionalità socio-sanitarie del profilo

  di funzionario tecnico; l'area funzionale delle strutture di elaborazione

  dati della ex 8a qualifica;

-     nell'Area  socio-sanitaria: l'area funzionale tecnico-scientifica  e

  socio-sanitaria della ex 8a qualifica limitatamente alle professionalità

  socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico;

-     nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche della  ex

  8a qualifica.

 

8.   Nella categoria EP confluiscono:

 

-    nell'Area amministrativa-gestionale: l'area funzionale amministrativo-

  contabile della ex  9a qualifica;

-     nell'Area  tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l'area

  funzionale  dei  servizi generali tecnici e ausiliari dell'ex  1a  RS  e

  dell'ex  2a  RS; l'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria

  dell'ex 1a RS e dell'ex 2a RS con esclusione delle professionalità socio-

  sanitarie  del  profilo  di  coordinatore  tecnico  e  del  profilo   di

  coordinatore  generale  tecnico; l'area funzionale  delle  strutture  di

  elaborazione dati dell'ex 1a RS e dell'ex 2a RS;

-     nell'Area  medico-odontoiatrica e socio-sanitaria: l'area funzionale

  tecnico-scientifica e socio-sanitaria dell'ex 1a  RS  e  dell'ex  2a  RS

  limitatamente  alle  professionalità  socio-sanitarie  del  profilo   di

  coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore generale tecnico;

-    nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche dell'ex 1a

  RS e dell'ex 2a RS.

 

 

 

Tabella B

 

TABELLA DI CORRISPONDENZE PER IL 1° INQUADRAMENTO

NELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE

 

         precedente                            attuale

     posizione economica                 posizione economica

             

     livello retributivo       posizione economica       categoria

             

2a qualif. ruolo speciale              EP4                  

                                                            EP

1a qualif. ruolo speciale              EP2                  

9° livello                             EP2                  

                                     D2                    D

                                     C4                   

                                                             C

                                     C2                   

                                     B3                   

                                                             B

                                     B2                   

1° - 2° - 3°                           B1                   

 

 

 

Tabella C

 

CLASSIFICAZIONE UNIVERSITÀ

(valori tabellari di 1° inquadramento)

 

(i valori sono espressi in lire annue e non sono comprensivi

dei miglioramenti stipendiali dell'1.11.98 e dell'1.7.99).

 

        B          C           D            EP

   (3°-4°-5°)   (6°-7°)      (8°)     (9°/1°RS-2°RS)

       

1  11.461.000 14.900.000  19.200.000    23.000.000

2  13.051.000 15.483.000  20.583.000    25.539.000

3  14.281.000 16.800.000  22.300.000    28.100.000

4  15.483.000 18.039.000  24.000.000    30.691.000

5             19.200.000  25.539.000    33.000.000

 

 

 

Tabella D

 

AUMENTI TRATTAMENTO TABELLARE

(in lire mensili)

 

                                        dal      dal

 ex livello retributivo   pos. econ.  1.11.98  1.7.99

                                         

2a qualif. ruolo speciale     EP4      66.000  55.000

1a qualif. ruolo speciale     EP2      58.000  48.000

9° livello                    EP2      58.000  48.000

                            D2       50.000  42.000

                            C4       46.000  38.000

                            C2       42.000  35.000

                            B3       40.000  33.000

                            B2       38.000  32.000

1° - 2° - 3°                  B1       35.000  29.000

 

 

 

Tabella E1

 

CLASSIFICAZIONE UNIVERSITÀ

(valori tabellari al 1° novembre 1998)

 

        B          C           D            EP

   (3°-4°-5°)   (6°-7°)      (8°)     (9°/1°RS-2°RS)

                                            

1  11.881.000 15.380.000  19.752.000    23.600.000

2  13.507.000 15.987.000  21.183.000    26.235.000

3  14.761.000 17.304.000  22.900.000    28.796.000

4  15.963.000 18.591.000  24.600.000    31.483.000

5             19.752.000  26.139.000    33.792.000

 

 

 

Tabella E2

 

CLASSIFICAZIONE UNIVERSITÀ

(valori tabellari al 1° luglio 1999)

 

        B          C           D            EP

   (3°-4°-5°)   (6°-7°)      (8°)     (9°/1°RS-2°RS)

                   

1  12.229.000 15.776.000  20.208.000    24.104.000

2  13.891.000 16.407.000  21.687.000    26.811.000

3  15.157.000 17.724.000  23.404.000    29.372.000

4  16.359.000 19.047.000  25.104.000    32.143.000

5             20.208.000  26.643.000    34.452.000

 

 

 

Tabella F

 

INDENNITÀ DI ATENEO

 

ex livello  categoria       nuova misura

                      (importo annuo in lire)

                                 

2° RS         EP4-5          6.391.000

1° RS                        4.793.000

           EP1-2-3         4.793.000

              D            4.000.000

                           2.765.000

              C            2.765.000

                           2.000.000

              B            2.000.000

1°-2°-3°                     2.000.000

 

 

Dichiarazione congiunta n. 1

 

Al fine di razionalizzare l'utilizzo dei rapporti di lavoro flessibili, le

parti concordano sull'opportunità che l'eventuale utilizzo di rapporti  di

lavoro   parasubordinato  tenga  conto  della  complessiva  programmazione

dell'uso  delle diverse tipologie di lavoro flessibile previste  dall'art.

36, comma 7, D.lgs. n. 29/93.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 2

 

Le  parti  convengono  sull'opportunità di  verificare  congiuntamente  la

ricaduta  in  termini  di  efficienza  ed  efficacia  dei  servizi  e   di

valorizzazione delle professionalità conseguente alla strutturazione delle

aree individuate nell'ambito di ciascuna categoria, una volta trascorso un

significativo  periodo  di  tempo dall'attuazione  del  nuovo  ordinamento

professionale.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 3

 

Le  parti  convengono che l'art. 72 del presente CCNL troverà applicazione

previa  acquisizione  da parte ARAN del prescritto  atto  d'indirizzo  del

Comitato di settore.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

CGIL,   CISL   e   UIL   del   comparto  Università   esprimono   profonda

insoddisfazione  per la conclusione del negoziato per  quanto  attiene  ai

lettori  di madrelingua e collaboratori ed esperti linguistici e auspicano

che la ripresa della trattativa possa valorizzare le intese positive a cui

la  discussione era giunta, rimuovendo le rigidità che hanno impedito  una

conclusione  compiuta nell'ambito dell'intesa odierna, nei  tempi  tecnici

strettamente necessari.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

CGIL, CISL e UIL del comparto Università, nell'esprimere soddisfazione per

la  soluzione adottata per il personale precario ex art. 19, comma 9  bis,

CCNL  1994-97, sottolineano la propria insoddisfazione perché non è  stato

parimenti  risolto  il  problema presente nei policlinici  del  precariato

delle  qualifiche inferiori. Dichiarano sin d'ora  di impegnarsi affinché,

utilizzando  al  meglio gli strumenti contrattuali, il  confronto  fra  le

parti  porti  a  trovare  idonea  soluzione  al  fine  di  non  disperdere

professionalità acquisite da anni.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

CGIL,   CISL   e  UIL  del  comparto  Università  dichiarano  la   propria

insoddisfazione  perché  in  questo testo  contrattuale  non  siano  state

introdotte  regole  per  i  contratti  di  lavoro  autonomo  coordinato  e

continuativo. Comunque riaffermano il diritto di questi lavoratori  a  una

specifica  tutela  contrattuale  e  dichiarano  che  considerano   abusiva

l'utilizzazione  di  questo strumento contrattuale per attività  ordinarie

svolte   non   in   autonomia,   ma   sotto   la   direzione   di   organi

dell'amministrazione. Eserciteranno in proposito la più attenta vigilanza.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

La  Federazione  CONFSAL  - SNALS - UNIVERSITÀ -  CISAPUNI  ritiene  debba

trovare  sollecita  soluzione  negli  Atenei  il  problema  del  personale

laureato  che  collabora  alla didattica, alla ricerca  e  all'assistenza,

assunto con qualifiche inferiori alla 7a.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

La  Federazione CONFSAL - SNALS - UNIVERSITÀ - CISAPUNI considera parziale

e  insufficiente la soluzione emersa per le 5a e 7a qualifiche  in  quanto

non  è  stata  data a tutte la possibilità, anche attraverso un  corso  di

formazione, di essere inquadrate, rispettivamente, nelle categorie C e D.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

La  Federazione  CONFSAL  - SNALS - UNIVERSITÀ -  CISAPUNI  ritiene  debba

trovare  applicazione negli Atenei il passaggio nella categoria  EP  delle

figure  professionali previste dall'art. 5, D.lgs.   n.  116  del  27.1.92

nonché dell'art. 78, D.lgs. n. 230 del 13.3.95.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Il  CSA  della  CISAL  Università, pur valutando gli  aspetti  positivi  e

innovativi  del  CCNL,  dichiara di non condividere molti  degli  istituti

contrattuali  sui quali ha già espresso notevoli riserve nel  corso  delle

trattative non firmando alcuna pre-intesa.

 

La   sottoscrizione  del  presente  CCNL  è  motivata   dall'esigenza   di

consentire  al  CSA  di  CISAL  Università   di  poter  partecipare   alle

trattative  per il 2° biennio economico, alla stesura delle nuove  tabelle

equiparative  del personale delle facoltà mediche e soprattutto  di  poter

partecipare alla contrattazione integrativa decentrata nei singoli Atenei.

 

Durante  la  trattativa  il  CSA  di CISAL  Università  ha  sollecitato  e

sostenuto  diverse  richieste fondamentali che sono state  solo  in  parte

accolte da ARAN, altre non hanno trovato, al momento, accoglienza.

 

In particolare ci riferiamo a:

 

-     per  la parte economica, gli incrementi stipendiali non hanno tenuto

  conto né della sperequazione pregressa con gli altri comparti del pubblico

  impiego    dell'inflazione reale evidenziata  dal  crollo  del  potere

  d'acquisto dei salari dei lavoratori del comparto;

-     non  si  è  affermato  con forza l'obbligo  di  relazioni  sindacali

  vincolanti   e  trasparenti  a  livello  di  contrattazione  integrativa

  decentrata  per  eliminare rischi di clientelismo sia  nel  processo  di

  ricollocazione  del personale nelle fasce economiche e  nelle  categorie

  professionali sia nelle progressioni di carriera;

-     i  costi  per  la  definizione del nuovo ordinamento  non  prevedono

  l'impiego di risorse economiche aggiuntive reali ma si distolgono risorse

  dal Fondo incentivante;

-     non  si  prevede  nel  CCNL e conseguentemente nella  contrattazione

  collettiva integrativa, per il personale operante nelle Facoltà  mediche

  una distinta disciplina normativa e ordinamentale oltre alla dotazione di

  un proprio budget nel rispetto dell'art. 2, comma 1, DL n. 517/99;

-      non   vengono  definite  le  competenze,  i  metodi  e  ambiti   di

  contrattazione delle RSU e dei singoli  eletti;

-     non  è  citato  nel CCNL che le tabelle equiparative  tra  personale

  operante nelle facoltà mediche e SSN, che dovranno essere definite entro 1

  anno  dalla  stipula  del  CCNL, devono tenere  conto  oltre  che  della

  corrispondenza tra profili professionali anche delle mansioni  realmente

  svolte e attribuite al dipendente con atto  formale;

-     non vengono incrementati in modo significativo i Fondi  da destinare

  alla formazione e aggiornamento professionale;

-     non  sono  completamente  definite  le  code  contrattuali  riferite

  soprattutto  ai 6° livelli socio-sanitari ex n. 312/80 e non beneficiari

  della legge n. 21/91;

-     non obbliga  le Amministrazioni a stanziare finanziamenti aggiuntivi

  per favorire gli scorrimenti verticali e orizzontali;

-     nel nuovo sistema di classificazione non si è previsto, come da  noi

  richiesto,  la collocazione di tutti i 5° livelli  nella categoria  C  e

  tutti i 7° nella categoria D;

-    inquadramento nell'ambito della docenza dei lettori;

-     inquadramento nell'area della dirigenza del personale del  ruolo  ad

  esaurimento.

 

 

Dichiarazione  congiunta.

 

Le  parti  firmatarie  -  tenuto  conto  che  il  presente  CCNL  è  stato

sottoscritto in periodo in cui di norma il personale fruisce  delle  ferie

estive  - concordano che, ove sia stato previsto che taluni adempimenti  a

cura  delle  amministrazioni debbano essere ultimati entro  30  ovvero  60

giorni  dalla  data  di  sottoscrizione  del  CCNL  stesso,  tali  termini

s'intendono  prorogati  fino  a  non oltre,  rispettivamente,  i  mesi  di

settembre e di ottobre.