Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo
al quadriennio normativo 1998-2001
e al
biennio economico 1998-1999
del
PERSONALE DEL COMPARTO "UNIVERSITÀ"
A seguito
del parere favorevole espresso dal Comitato di settore il
13
luglio 2000
sul testo dell'accordo relativo al CCNL
1998-2001 del
personale
del comparto Università, nonché della certificazione della Corte
dei Conti in data 3 agosto 2000
sull'attendibilità dei costi quantificati
per il
medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio, il giorno 9 agosto 2000,
alle ore 12, ha
avuto
luogo l'incontro tra:
- ARAN nella persona del prof. Mario
Ricciardi,
per delega del Presidente, prof. Carlo
Dell'Aringa
e i
rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
per le
OO.SS. di categoria:
- CGIL/SNUR
- CISL/Università
- UIL/P.A.
- Federazioni CONFSAL/SNALS UNIV.- CISAPUNI
- CSA di CISAL Università (CISAL UN., CISAS
UN., CONFAIL-FAILEL-UNSIAU,
CONFILL UN.- CUSAL, TECSTAT USPPI)
per le
Confederazioni sindacali:
- CGIL
- CISL
- UIL
- CONFSAL
- CISAL
Al termine
della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL
relativo al
personale dipendente del
comparto Università per
il
quadriennio
normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999.
Parte I
Titolo
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Obiettivo e campo di applicazione.
1. Il
presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di
sostegno
rispetto
ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle
risorse umane e delle professionalità, in
corso nelle amministrazioni del
comparto.
2. Il presente CCNL si applica a tutto il
personale con rapporto a tempo
sia indeterminato che determinato, esclusi i
dirigenti, appartenente al
comparto del personale delle Università e
delle altre istituzioni di cui
all'art.
9 del CCNL quadro per
la definizione dei
comparti di
contrattazione, sottoscritto il 2.6.98.
3. Il
riferimento al D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni è riportato nel testo del
presente CCNL come D.lgs. n. 29/93.
4. Nel
testo del presente CCNL le istituzioni di cui al comma 2
sono
denominate "amministrazioni".
Art. 2
- Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto.
1. Il
presente CCNL decorre dal 1° gennaio 1998 e avrà scadenza il 31
dicembre 2001 per la parte normativa e il 31
dicembre 1999 per la parte
economica.
In caso di
mancata disdetta, da comunicarsi
con lettera
raccomandata almeno 3 mesi
prima di ciascuna scadenza, s'intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno. In
caso di disdetta le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal
successivo CCNL.
2. Gli
effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla
data di stipulazione del presente CCNL. La
stipula s'intende avvenuta al
momento
della sottoscrizione definitiva
del contratto da parte dei
soggetti negoziali, a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui
agli artt. 51 e 52, D.lgs. n. 29/93.
3. Le
amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto
economico
e normativo con carattere
vincolato e automatico, entro 30
giorni dalla data della stipulazione ai
sensi del comma 2.
4. Per
evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il
rinnovo
del CCNL sono presentate almeno 3 mesi prima delle
scadenze
previste. Durante tale periodo e per il mese
successivo alle scadenze, le
parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni
conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a 3 mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente
contratto, ai dipendenti del
comparto sarà corrisposta la relativa
indennità nella misura e secondo le
scadenze previste dall'Accordo sulla
politica dei redditi del 23.7.93. Per
l'erogazione di detta indennità si
provvederà ai sensi dell'art. 52,
D.lgs. n. 29/93.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte
economica ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella
effettiva nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall'accordo di cui
al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade,
per la parte economica,
il
31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il
rinnovo
andranno presentate entro 30 giorni dalla stipulazione del
presente CCNL.
Titolo
II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
- Obiettivi e strumenti.
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto della distinzione
dei ruoli e delle responsabilità delle
amministrazioni e dei sindacati, è
strutturato in modo coerente con l'obiettivo
di contemperare l'interesse
dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e allo sviluppo
professionale con l'esigenza di migliorare e
mantenere elevate la qualità,
l'efficienza e l'efficacia dell'attività e
dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto
comporta la necessità di un
sistema
di relazioni sindacali stabile,
improntato alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti delle parti,
orientato alla prevenzione dei
conflitti, in grado di favorire la
collaborazione tra le parti, per il
perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai CCNL
e dai
protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In
coerenza con i commi 1 e 2, il
sistema di relazioni sindacali,
oltre
che a livello nazionale, si
articola nei seguenti
modelli
relazionali, a livello di singola
Amministrazione:
a) contrattazione collettiva
integrativa, tra i
soggetti e sulle
materie, i tempi e le modalità indicate dal
presente contratto;
b) informazione;
c) concertazione;
d) consultazione;
e) interpretazione autentica dei CCNL.
Art. 4
- Contrattazione collettiva integrativa.
1. Le
amministrazioni attivano, ai sensi dell'art. 45, comma 4, D.lgs.
n. 29/93, autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel
rispetto dei vincoli indicati dalla
richiamata disposizione legislativa,
nonché dal successivo comma 4.
2. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
seguenti
materie:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse
indicate nell'art. 67 tra
le finalità e secondo la disciplina di cui
all'art. 68;
b) i
criteri generali relativi
ai sistemi d'incentivazione del
personale,
in relazione ad
obiettivi e programmi
di innovazione
organizzativa, incremento della produttività
e miglioramento della qualità
del servizio, con riferimento alla
ripartizione delle risorse destinate ad
incentivazione tra i diversi obiettivi e
programmi, nonché alla scelta dei
dipendenti da adibire ad eventuali programmi
specifici;
c) i
criteri generali per
la selezione ai fini delle progressioni
economiche
all'interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto
dall'art. 59, comma 1;
d) i
criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo
alle
condizioni di lavoro disagiate
ovvero comportanti esposizione a
rischio,
nonché a prestazioni finanziate
da apposite disposizioni di
legge;
e) le
linee d'indirizzo e la
programmazione generale per i programmi
annuali
e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e
aggiornamento del personale;
f) le
linee d'indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento
dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e
alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto
previsto dalle
disposizioni vigenti;
g) le
linee d'indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti
rivolti a facilitare l'attività dei
dipendenti disabili, nonché i criteri
generali per l'applicazione della normativa
in materia;
h) le
implicazioni in ordine
alla qualità del
lavoro e alle
professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli
assetti organizzativi, tecnologiche e della
domanda di servizi;
i) i criteri generali per le politiche
dell'orario di lavoro;
j) le modalità e verifiche per l'attuazione
della riduzione dell'orario
di lavoro, ad integrazione e nel quadro
delle disposizioni contenute nel
presente CCNL;
k) i criteri generali per la ripartizione
delle risorse di cui all'art.
66 tra le strutture individuate dai singoli
ordinamenti;
l) i
criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di
trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale e
viceversa;
m) i criteri generali per l'istituzione e
gestione delle attività socio-
assistenziali
per il personale, nel rispetto dell'art. 11, legge n.
300/70;
n) le forme di copertura assicurativa del
personale e dell'uso delle
attrezzature
utilizzate nel telelavoro;
o) le iniziative per l'attuazione delle
disposizioni vigenti in materia
di pari
opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;
p) i criteri generali in materia d'indennità
di responsabilità, secondo
quanto
previsto dall'art. 63, comma 2. uanto previsto dall'art. 47, comma
2, CCNL
1996.
3. Fermo restando il principio dell'autonomia
negoziale e nel quadro di
un sistema di relazioni sindacali improntato
ai criteri di comportamento
richiamati nel precedente art. 3, comma 1,
decorsi 60 giorni dall'inizio
effettivo delle trattative, eventualmente
prorogabili in accordo tra le
parti fino ad un massimo di ulteriori 30
giorni, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà
d'iniziativa e decisione, relativamente
alla
materia di cui al comma 2, lett. i) - fatto salvo quanto previsto
dall'art. 25, comma 4 - nonché relativamente
alle materie non direttamente
implicanti l'erogazione di risorse destinate
al trattamento economico, nel
rispetto, comunque, delle specifiche
discipline fissate dal presente CCNL.
4. I
contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto
con
vincoli risultanti dai CCNL e non possono comportare
oneri non
previsti
negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale
di
ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
Art. 5
- Tempi e procedure per la stipulazione
o il rinnovo del contratto
collettivo
integrativo.
1. I
contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o
comunque fino all'entrata in vigore del CCNL
quadriennale successivo al
presente. Essi si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a
tale livello da trattarsi in un'unica
sessione negoziale. Sono fatte salve
le materie previste dal presente CCNL che,
per la loro natura, richiedano
tempi diversi o verifiche periodiche, quali
le materie di cui all'art. 4,
comma 2, lett. a), b) e d).
2. L'Amministrazione provvede a costituire la
delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al
comma 1 entro 30 giorni da
quello
successivo alla data di
stipulazione del presente
CCNL e a
convocare
la delegazione sindacale di cui
all'art. 9 per l'avvio del
negoziato, entro 30 giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio è effettuato dal Collegio
dei
Revisori o analogo
organo previsto dall'ordinamento
dell'Amministrazione. A
tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo
integrativo
definita dalla delegazione trattante è
inviata a tale
organismo
entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa
tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza
rilievi, l'organo di
governo
dell'Amministrazione autorizza il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto. In caso di
rilievi la trattativa deve essere ripresa
entro 15 giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole
circa tempi, modalità e procedure di
verifica della loro attuazione. Essi
conservano
la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti collettivi integrativi.
5. Le amministrazioni sono tenute a
trasmettere ad ARAN, entro 5 giorni
dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle
modalità
di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
6. Le
norme dei contratti decentrati stipulati ai
sensi del CCNL
21.5.96, salvo disdetta nei casi e con le modalità consentite
dalla
normativa
vigente, conservano la loro efficacia sino a che il
nuovo
contratto collettivo integrativo di cui al
presente articolo non regoli
diversamente la materia, fatta salva
la diversa quantificazione delle
risorse prevista dal presente CCNL.
Art. 6
- Informazione.
1. L'informazione si propone di basare sulla
trasparenza decisionale e
sulla
prevenzione dei conflitti, pur
nella distinzione dei ruoli, i
comportamenti delle parti.
2. Ciascuna Amministrazione fornisce
informazioni ai soggetti sindacali
di cui all'art. 9 in materia di ambiente di
lavoro e sulle misure generali
inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
3. Le amministrazioni sono tenute a fornire
un'informazione preventiva,
facendo
pervenire tempestivamente la
documentazione necessaria sulle
seguenti materie:
a) regolamenti d'Ateneo concernenti il
personale del comparto, e loro
eventuali modifiche;
b) articolazione dell'orario di lavoro
e di
servizio, anche nelle
singole strutture;
c) verifica periodica della produttività delle
strutture;
d) stato dell'occupazione, criteri per la
determinazione delle dotazioni
organiche e provvedimenti di variazione
dell'organico;
e) criteri generali di riorganizzazione degli
uffici, di programmazione
della mobilità, d'innovazione e di
sperimentazione gestionale;
f) criteri
generali inerenti l'organizzazione del
lavoro, e le
sue
modifiche;
g) criteri
generali per l'attribuzione degli incarichi per particolari
responsabilità o funzioni alle categorie D e
EP, di cui agli artt. 61 e
63, comma 3, e loro valutazione periodica;
h) criteri generali del sistema di valutazione
di cui all'art. 58;
i) modalità di realizzazione dei progetti di
telelavoro e ambito delle
professionalità da impiegare negli stessi
progetti;
j) voci di bilancio preventivo d'Ateneo
relative al personale, comprese
variazioni di bilancio;
k) criteri e linee generali per l'adozione
delle forme contrattuali di
lavoro subordinato previste dall'art. 36,
comma 7, D.lgs. n. 29/93 e sulle
iniziative
di razionalizzazione assunte ai
sensi dell'art. 23, fermo
restando quanto previsto dal comma 2 dello
stesso articolo;
l) criteri generali sulle procedure selettive
di cui all'art. 74, comma
5;
m) comunicazioni effettuate ai sensi dell'art.
46, comma 1;
n) criteri generali per lo svolgimento delle
procedure selettive ai fini
della progressione verticale di cui all'art.
57, comma 3;
o) modalità e criteri di composizione del
comitato di cui all'art. 58,
comma 3;
p) criteri
per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e
funzioni di cui all'art. 63, comma 1;
q) modalità di attuazione delle misure di cui
all'art. 14, comma 3.
4. Nelle
seguenti materie l'informazione è successiva, con frequenza
almeno annuale, e ha per oggetto i criteri e
le linee generali circa gli
atti di gestione adottati e i relativi
risultati:
a) attuazione dei programmi di formazione del
personale;
b) misure
in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro, in
relazione
a quanto previsto in particolare dal D.lgs.
n. 626/94 e
successive modifiche e integrazioni, nonché
dal Decreto interministeriale
5.8.98 n. 363.
c) andamento generale della mobilità del
personale;
d) distribuzione delle ore di
lavoro straordinario e
relative
prestazioni;
e) distribuzione complessiva delle risorse
per la produttività
individuale e collettiva e il miglioramento
dei servizi, ai sensi degli
artt. 67 e 68;
f) andamento a consuntivo del ricorso alle
forme di lavoro di cui alla
lett. k), comma 3;
g) funzionamento dei servizi sociali;
h) materie oggetto d'informazione preventiva;
i) stato di attuazione dei contratti
integrativi.
5. Nel
caso in cui
il sistema informativo utilizzato
dall'Amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di
dati sulla
quantità e qualità delle prestazioni
lavorative dei singoli dipendenti, le
amministrazioni provvedono a un'adeguata
tutela della riservatezza della
sfera personale del lavoratore secondo la
normativa vigente.
6. Non è oggetto di riservatezza
l'informazione ai soggetti sindacali di
cui
all'art. 9 sui principi e criteri di erogazione dei
trattamenti
accessori.
Art. 7
- Concertazione.
1. Ciascuno
dei soggetti sindacali
di cui all'art. 9, ricevuta
l'informazione, può attivare, mediante
richiesta scritta, la
concertazione. La concertazione si effettua
sui criteri generali per la
disciplina nelle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b) conferimento degli incarichi di cui
all'art. 6, comma 3, lett. g), e
loro valutazione periodica;
c) modalità di realizzazione dei progetti di
telelavoro e ambito delle
professionalità da impiegare negli stessi
progetti;
d) svolgimento delle procedure selettive ai
fini della progressione
verticale
di cui all'art. 6, comma 3, lett. n);
e) procedure selettive di cui all'art. 6,
comma 3, lett. l);
f) criteri generali del sistema di valutazione
di cui all'art. 58;
g) modalità di attuazione delle misure di cui
all'art. 14, comma 3.
2. La
concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro
il
4° giorno dalla
data di ricezione della richiesta;
durante la
concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. La
concertazione si conclude nel termine massimo di 30 giorni dalla
data della relativa richiesta. Dell'esito
della stessa è redatto specifico
verbale
dal quale risultino le posizioni delle
parti. Gli impegni
concertati hanno per le parti carattere
vincolante.
4. Per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro,
l'ambiente, l'igiene e sicurezza
del lavoro, i servizi sociali, possono
essere costituite, a richiesta dei
soggetti sindacali di cui all'art. 9, in
relazione alle dimensioni delle
amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per
le stesse, entro il termine
di
60 giorni dalla
stipulazione del presente contratto,
Commissioni
bilaterali ovvero Osservatori con il compito
di raccogliere dati relativi
alle predette materie - che le
amministrazioni sono tenute a fornire - e
di formulare proposte in ordine ai medesimi
temi. I compiti previsti dal
presente comma sono attribuiti, per quanto
di loro competenza, ai Comitati
per le pari opportunità istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. La
composizione degli organismi previsti nel precedente comma, che
non hanno funzioni negoziali, è di norma
paritetica e deve comprendere una
rappresentanza femminile adeguata.
Art. 8
- Consultazione.
1. La consultazione si svolge sulle materie
per le quali è prevista da
disposizioni legislative, in particolare
dall'art. 6, D.lgs. n. 29/93, o
da norme contrattuali.
In
tali casi, l'Amministrazione acquisisce il parere preventivo
dei
soggetti sindacali di cui all'art. 9, senza
particolari formalità e con
modalità
tali da facilitarne
l'espressione. Le amministrazioni
stesse
registreranno formalmente date delle
consultazioni e soggetti sindacali
consultati.
2. La consultazione si svolge in particolare
sulle materie attinenti la
prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro,
con il rappresentante per
tali materie, anche al fine di assicurare
l'attuazione di quanto previsto
dal
D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni,
nonché del Decreto
interministeriale 5.8.98 n. 363.
3. La consultazione si svolge altresì sulle
seguenti materie:
a) criteri generali sul contenuto e motivi dei
contratti di fornitura di
lavoro temporaneo;
b) programmazione triennale del fabbisogno
di personale tecnico-
amministrativo, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi
derivanti dalla
costituzione di nuove strutture;
c) criteri
generali per il conferimento di mansioni superiori di
cui
all'art. 24.
Art. 9
- Composizione delle delegazioni.
1. La
delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata,
è
costituita dal titolare del potere di
rappresentanza o da un suo delegato.
Per le istituzioni universitarie la
delegazione trattante è costituita dal
Rettore
o un suo delegato e dal
Direttore amministrativo o un suo
delegato, ed è eventualmente integrata da
ulteriori soggetti ove previsto
dagli ordinamenti.
2. Per le OO.SS., la delegazione è composta:
- dalle RSU;
- dai
rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto firmatarie
del presente CCNL.
3. Le amministrazioni possono avvalersi, nella
contrattazione collettiva
integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia
per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN).
Art. 10
- Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro.
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
sono:
a) le
Rappresentanze Sindacali Unitarie
(RSU) elette ai
sensi
dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per
il
personale
dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e
per la
definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 7.8.98;
b) gli
organismi di tipo
associativo delle
associazioni sindacali
rappresentative previste dall'art. 10, comma 2 dell'accordo collettivo
indicato nella lett. a).
2. I
soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi
compresi
quelli previsti dall'art. 10,
comma 3 del CCNL quadro sulle
modalità
di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi sindacali
stipulato
il 7.8.98, sono quelli previsti
dall'art. 10, comma 1
del
medesimo accordo.
Art. 11
- Clausole di raffreddamento.
1. Il
sistema delle relazioni
sindacali è improntato ai principi di
correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti ed è orientato
alla
prevenzione dei conflitti. Nel 1° mese del negoziato relativo alla
contrattazione integrativa, ovvero nei primi
60 giorni nelle ipotesi di
cui
all'art. 4, comma 3, le parti,
qualora non vengano interrotte le
trattative, non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni
dirette. Durante il periodo in cui si svolge
la concertazione le parti non
assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto della stessa.
Art. 12
- Interpretazione autentica dei contratti.
1. Qualora
insorgano controversie aventi
carattere di generalità
sull'interpretazione dei contratti
collettivi, nazionali o integrativi, le
parti che li hanno sottoscritti s'incontrano
per definire consensualmente
il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo, stipulato
rispettivamente con le procedure di cui
all'art. 51, D.lgs. n. 29/93 o con
quelle
previste dagli artt. 4 e 5 del
presente CCNL, sostituisce
la
clausola in questione sin dall'inizio
della vigenza del contratto.
2. La
medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una
delle parti.
Art. 13
- Contributi sindacali.
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare
delega, a favore della O.S.
da loro prescelta, per la riscossione di
quota mensile dello stipendio per
il
pagamento dei contributi
sindacali nella misura
stabilita dai
competenti
organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è
trasmessa
all'Amministrazione a cura
del dipendente o
delle O.S.
interessate.
2. La
delega ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi
momento la delega rilasciata
ai
sensi del comma
1 inoltrando la
relativa comunicazione
all'Amministrazione di appartenenza e alla O.S.
interessata. L'effetto
della revoca decorre dal 1° del mese
successivo alla presentazione della
stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni
sulle
retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono
versate entro il mese successivo alle OO.SS.
interessate secondo modalità
concordate
con l'Amministrazione con
trasmissione, distintamente per
ciascuna O.S., dei relativi prospetti.
5. Le
amministrazioni sono tenute, nei
confronti dei terzi,
alla
segretezza
sui nominativi del personale delegante e
sui versamenti
effettuati alle OO.SS.
Art. 14
- Pari opportunità.
1. Sono
confermati i Comitati per le
pari opportunità già insediati
presso le amministrazioni, ai sensi delle
disposizioni vigenti.
2. Nei casi in cui detti Comitati non siano
ancora stati insediati, essi
dovranno essere costituiti entro 90 giorni
dalla stipulazione del presente
CCNL.
Le rappresentanze del personale nel seno degli stessi sono elette
secondo
modalità previste dai singoli
ordinamenti. I Comitati possono
iniziare
la propria attività
nella composizione formata
con le
rappresentanze elettive, in attesa della
designazione delle componenti la
cui nomina spetta all'Amministrazione.
3. Le
misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo
professionale, ivi comprese le proposte di
azioni positive, sono oggetto
di contrattazione integrativa.
4. Le modalità di attuazione delle misure di
cui al comma 3 sono oggetto
d'informazione preventiva e, a richiesta, di
concertazione con i soggetti
sindacali di cui all'art. 9.
5. Le amministrazioni garantiscono gli
strumenti idonei al funzionamento
dei
Comitati, mettendo, tra l'altro, immediatamente a loro disposizione
adeguati locali per la loro attività.
Art. 15
- Diritti sindacali.
1. I distacchi, le aspettative e i permessi,
nonché le altre prerogative
sindacali, sono utilizzati con le modalità e
in base a quanto previsto dal
contratto collettivo quadro sottoscritto,
per tale materia, in data 7.8.98
e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Con
decorrenza dalla data di sottoscrizione definitiva del presente
CCNL, al dipendente che usufruisce del
distacco sindacale di cui all'art.
5,
CCNL quadro 7.8.98 compete il trattamento economico complessivo, con
esclusione dei compensi per il lavoro
straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
3. In
materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione in
particolare l'art. 18, contratto collettivo
quadro 7.8.98.
4. Il
periodo di distacco sindacale è considerato utile come anzianità
di
servizio ai fini
della progressione economica
all'interno della
categoria e della progressione verticale nel
sistema di classificazione.
5. Ai dipendenti appartenenti alle categorie
B, C, D, ai quali sia stata
attribuita
l'indennità di responsabilità di cui all'art. 63, comma
2,
compete,
oltre al trattamento
di cui al comma 2,
l'indennità
corrispondente alla posizione organizzativa
o funzione specialistica o di
responsabilità attribuiti al momento del
distacco sindacale o altra di
pari valenza in caso di successiva
rideterminazione del relativo valore.
6. Al dipendente appartenente alla categoria
D, cui sia stato conferito
specifico,
qualificato incarico di responsabilità di cui all'art. 63,
comma
3, compete, oltre al trattamento
di cui al comma 2, l'indennità
corrispondente all'incarico attribuito al
momento del distacco sindacale o
altra
di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo
valore.
7. Al
dipendente appartenente alla
categoria EP, cui
sia stato
attribuito
un incarico ai sensi dell'art. 61, oltre
al trattamento
indicato nel comma 2, compete la
retribuzione di posizione corrispondente
all'incarico attribuito al momento del
distacco sindacale o altra di pari
valenza
in caso di successiva rideterminazione del relativo valore. Al
dipendente appartenente alla categoria EP
non destinatario degli incarichi
di cui all'art. 61, compete l'importo minimo
di posizione di cui all'art.
62, comma 1.
Titolo
III - RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
- COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 16
- Il contratto individuale di lavoro.
1. Il
rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o determinato è
costituito e regolato dai contratti
individuali secondo il presente CCNL,
le disposizioni di legge e le normative
comunitarie.
2. Nel
contratto di lavoro individuale,
per il quale è richiesta la
forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data d'inizio del rapporto di lavoro;
c) categoria, area e livello retributivo;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima
destinazione in caso di
amministrazioni con sedi
distaccate;
f) causale,
tra quelle indicate nell'art.
19, e termine finale nel
contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il
contratto individuale specifica
che il rapporto di
lavoro è
disciplinato dai contratti collettivi nel
tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso.
È, in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce
il presupposto.
4. In
caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art. 18,
il
contratto individuale di cui al comma 1
indica l'articolazione dell'orario
di lavoro assegnata, nell'ambito delle
tipologie di cui allo stesso art.
18.
5. L'Amministrazione, all'atto
della stipulazione del contratto
di
lavoro individuale, invita il destinatario a
presentare, entro 30 giorni,
la
documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e indicata nel
bando
di concorso. Entro il medesimo
termine l'interessato è tenuto a
dichiarare,
sotto la propria responsabilità, salvo
quanto previsto
dall'art. 18, comma 8, di non avere altri
rapporti d'impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni d'incompatibilità o
cumulo
di impieghi richiamate
dalle disposizioni vigenti
e, in
particolare, dall'art. 58, D.lgs. n.
29/93, ovvero a presentare la
dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione.
6. Scaduto
inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la
possibilità di una sua proroga a richiesta
dell'interessato nel caso di
comprovato impedimento, non si dà luogo alla
stipulazione del contratto,
ovvero
si provvede, per
i rapporti già
instaurati, all'immediata
risoluzione dei medesimi. Comporta, altresì,
l'immediata risoluzione del
rapporto
di lavoro la
mancata assunzione del
servizio nel termine
assegnato, salvo comprovati e giustificati
motivi d'impedimento. In tale
caso
le amministrazioni, valutati i
motivi, prorogano il termine per
l'assunzione, compatibilmente con le
esigenze di servizio.
Art. 17
- Periodo di prova.
1. Il dipendente assunto a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo
di prova della durata di 3 mesi. A tale
periodo di prova non è soggetto il
dipendente che venga inquadrato nella
categoria immediatamente superiore a
seguito di procedura selettiva indetta ai
sensi dell'art. 57.
2. Ai
fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di
assenza per malattia. In tal
caso il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo
massimo
di 6 mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso
d'infortunio sul lavoro o malattia per causa
di servizio si applica l'art.
36.
4. Il
periodo di prova
resta altresì sospeso
negli altri casi
espressamente previsti da norme legislative
o regolamentari vigenti.
5. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi dei commi
3
e 4 sono soggette allo stesso
trattamento economico previsto per le
corrispondenti assenze del personale non in
prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova di
cui al comma 1, nel restante
periodo
ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in
qualsiasi
momento
senza obbligo di
preavviso né d'indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione
previsti dai commi 3 e 4. Il
recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso
dell'Amministrazione deve essere motivato.
7. Il
periodo di prova
non può essere rinnovato o prorogato
alla
scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle parti, il dipendente
s'intende confermato in servizio
e
gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
9. In caso di recesso la retribuzione viene
corrisposta fino all'ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i
ratei della 13a mensilità; spetta
altresì
al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di
ferie maturate e non godute.
10. Il
dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante
il
periodo di prova, ove previsto, ha diritto
alla conservazione del posto e
in caso di mancato superamento della prova,
a domanda, è restituito alla
categoria
e area di provenienza; sono
fatte salve la continuità del
rapporto
di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo
di
prova.
11. Fatto
salvo il caso di cui al
precedente comma, al dipendente in
servizio a tempo indeterminato presso una
Amministrazione del comparto,
vincitore
di altro pubblico
concorso, è concesso
un periodo di
aspettativa, senza retribuzione e
decorrenza dell'anzianità, per la durata
del periodo di prova.
12. Durante
il periodo di
prova, l'Amministrazione può
adottare
iniziative per la formazione del personale
neo-assunto. Il dipendente può
essere applicato, in successione di tempo,
a più servizi, ferma restando
la
sua utilizzazione in mansioni
proprie della categoria e area
di
appartenenza.
Capo II
- PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
Art. 18
- Rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. Il
rapporto di lavoro
a tempo parziale può
essere costituito
relativamente a tutte le categorie comprese
nel sistema di classificazione
del personale mediante:
a) trasformazione di rapporti di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale
su richiesta dei dipendenti interessati;
b) assunzione nell'ambito della programmazione
triennale del fabbisogno
di
personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ciascuna Amministrazione può assumere
personale a tempo parziale nei
limiti massimi del 25% della dotazione
organica complessiva rilevata al 31
dicembre di ogni anno.
3. Per
il reclutamento del personale a
tempo parziale si applica la
normativa vigente in materia per il
personale a tempo pieno.
4. Le
amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto
dei
singoli
casi, sono tenute
ad individuare, in
base ai rispettivi
ordinamenti
e nel rispetto della
legislazione vigente in materia, le
attività
che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali,
non sono comunque consentite ai dipendenti di
cui al comma precedente.
5. Il
dipendente a tempo parziale copre una frazione
di posto in
organico corrispondente alla durata della
prestazione lavorativa che non
può essere inferiore al 30% di quella a
tempo pieno. In ogni caso la somma
delle
frazioni di posto a tempo parziale non può superare il
numero
complessivo dei posti in organico a tempo
pieno trasformati in posti a
tempo parziale.
6. Il
tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento
dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla
base
delle 2 seguenti tipologie:
- con
articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale
orizzontale);
- con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana,
del mese, o di determinati periodi dell'anno
(tempo parziale verticale),
in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale
prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione
(settimana, mese, anno).
7. Per gli istituti normativi non
specificamente trattati nel corso del
presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto
della
ridotta durata della prestazione e della peculiarità
del suo
svolgimento, le disposizioni di legge
e contrattuali dettate per
il
rapporto a tempo pieno.
8. Al
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito,
previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio
di altre prestazioni
di
lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non
siano
incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni
medesime, ai sensi dell'art. 58, D.lgs. n.
29/93.
9. Il trattamento economico del personale con
rapporto di lavoro a tempo
parziale è proporzionale alla prestazione
lavorativa.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale
hanno diritto ad un numero
di
giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I
lavoratori a tempo parziale verticale hanno
diritto a un numero di giorni
di ferie proporzionato al numero di
giornate di lavoro annue.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la
trasformazione dello stesso da
tempo pieno a tempo parziale o viceversa
deve risultare da atto scritto e,
nel
primo caso, deve
contenere l'indicazione della
durata della
prestazione lavorativa nell'ambito delle
tipologie di cui al comma 6.
12. La
trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a
tempo
parziale e viceversa può altresì aver luogo
in ogni momento su apposita
domanda
del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo
parziale, anche la durata e la tipologia
della prestazione lavorativa cui
aspira.
L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con
atto scritto
motivato,
le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla
data di
ricezione della domanda, che, decorso
inutilmente detto termine, s'intende
accolta.
L'Amministrazione, entro il
predetto termine, può,
con
provvedimento motivato, rinviare la
trasformazione del rapporto di lavoro
per un periodo non superiore a 6 mesi nei
casi in cui essa comporti, in
relazione
alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente,
grave pregiudizio alla funzionalità del
servizio.
13. Nel
rapporto di lavoro
a tempo parziale orizzontale
non sono
consentite prestazioni di lavoro
straordinario. Nel solo caso di rapporto
di lavoro a tempo parziale verticale sono
consentite prestazioni di lavoro
straordinario in eccedenza all'orario
normale di lavoro.
Trova
applicazione in particolare l'art. 3, commi
5 e 8, D.lgs. n. 61/00.
14. Fatto
salvo quanto previsto
al comma 16, le
forme di lavoro
supplementare previste dall'art. 3, D.lgs.
n. 61/00 saranno disciplinate
dal
contratto integrativo in relazione alle specifiche esigenze delle
singole amministrazioni e nei limiti delle
risorse destinate agli istituti
di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro
supplementare sono retribuite
in misura pari a quella stabilita per le
ore di lavoro straordinario.
15. Il
trattamento previdenziale di fine rapporto è disciplinato dalle
disposizioni dell'art. 8, legge n. 554/88 e
successive modificazioni e
integrazioni.
16. La
materia di cui al presente articolo sarà ridefinita in apposita
sequenza contrattuale, da attivare con i
soggetti sindacali firmatari del
presente
CCNL entro il 31.1.01, ferma restando l'operatività delle
disposizioni di cui al
D.lgs. n. 61/00, in quanto
immediatamente
applicabili.
Art. 19
- Assunzioni a tempo determinato.
1. Le amministrazioni possono assumere
personale a tempo determinato, in
applicazione e ad integrazione della legge 18.4.62 n. 230 e successive
modificazioni, con riferimento alle categorie B e C, per le seguenti
esigenze:
a) per
la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista
superi
i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in
servizio
per tutta la durata dell'assenza e nei limiti del
restante
periodo di conservazione del posto del
dipendente assente;
b) per la sostituzione di personale assente
per gravidanza e puerperio,
nelle
ipotesi di astensione
obbligatoria e facoltativa previste
dalle
leggi 30.12.71 n. 1204, 9.12.77 n. 903 e
8.3.00 n. 53;
c) per
assunzioni stagionali o
particolari punte di attività o
per
esigenze straordinarie nel limite massimo di
6 mesi, quando alle stesse
non sia possibile far fronte con il
personale in servizio. Per gli operai
agricoli e florovivaisti è consentita
l'assunzione a tempo parziale per un
numero di giornate effettive nell'anno fino
a 179 e non inferiore a 51.
2. L'assunzione del personale ha luogo
previa selezione volta
alla
formazione preventiva di apposite
graduatorie in tempi utili al tempestivo
reclutamento del personale stesso.
3. Nei
casi di cui alle lett. a) e b) del precedente comma
1, nel
contratto
individuale è specificato per iscritto il
nominativo del
dipendente sostituito.
4. Il
rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente,
senza
diritto al preavviso, alla scadenza del termine
indicato nel
contratto individuale e, comunque, nelle
ipotesi di cui al comma 1, lett.
a) e b), con il rientro in servizio del
titolare.
5. L'assunzione a tempo determinato può
avvenire a tempo pieno ovvero a
tempo parziale.
6. Le amministrazioni, oltre alle assunzioni
di cui al comma 1, possono
effettuare,
a seguito di
apposite selezioni, assunzioni
a tempo
determinato di personale appartenente alle
categorie C, D e EP, dotato
delle
professionalità necessarie, per
lo svolgimento di
attività
nell'ambito di programmi di ricerca, per
l'attivazione di infrastrutture
tecniche
complesse o per la realizzazione di specifici
progetti di
miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto a
tempo
determinato
non dovrà essere superiore a 5
anni, fermo restando che
l'ultimazione dei suddetti programmi o
progetti o, comunque, il compimento
del termine massimo di cui al successivo
comma 8, comportano, a tutti gli
effetti, la risoluzione del rapporto di
lavoro.
7. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6 devono avvenire
in
percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a
tempo
indeterminato; in tale percentuale
massima devono essere comprese le
assunzioni con contratto di lavoro
interinale, nonché i contratti a tempo
determinato
attivati per lo
svolgimento di progetti
di ricerca
d'interesse nazionale finanziati dal
Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e dagli enti pubblici di
ricerca vigilati dal predetto
Ministero.
Non sono compresi nella predetta percentuale i contratti a
tempo
determinato attivati per lo
svolgimento di progetti di ricerca
finanziati da aziende, enti o istituzioni
nazionali o non nazionali.
8. Il
contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potrà
in
nessun
caso essere rinnovato o prorogato con la stessa persona per
un
periodo superiore ai 5 anni complessivi.
9. Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma
2, legge 18.4.62 n. 230 la
proroga o il rinnovo del contratto a termine
sono nulli e il rapporto di
lavoro si estingue alla scadenza.
10. In
nessun caso il
rapporto di lavoro a tempo
determinato può
trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo
indeterminato. Trova
applicazione l'art. 36, comma 8, D.lgs. n.
29/93.
11. Al
personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto dal presente
CCNL per il personale assunto
a
tempo indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto
a
termine, con le seguenti precisazioni:
a) le
ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all'art. 28, comma
6,
maturano in proporzione alla durata del
servizio prestato;
b) in
caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli
artt.
34 e 36 in quanto compatibili. I periodi di trattamento intero o
ridotto sono stabiliti in misura proporzionale
secondo i criteri di cui al
comma 8, art. 34, salvo che non si tratti di
periodo di assenza inferiore
a 2 mesi. Il trattamento economico non può
comunque essere erogato oltre
la
cessazione del rapporto di
lavoro. Il periodo di conservazione del
posto è pari alla durata del contratto e non
può in ogni caso superare il
termine massimo fissato dall'art. 34;
c) possono essere concessi permessi non
retribuiti per motivate esigenze
fino
a un massimo di 10
giorni complessivi in
ragione d'anno,
proporzionalmente al servizio prestato, e
permessi retribuiti solo in caso
di matrimonio ai sensi dall'art. 30, comma
3, ovvero in caso di lutto o
grave infermità ai sensi dell'art. 30, comma
1;
d) in alternativa a quanto previsto alla lett.
c), ai dipendenti assunti
ai
sensi del comma 6 con contratti di durata pari
almeno a 1 anno,
spettano i permessi retribuiti e non
retribuiti di cui agli artt. 30, 31 e
33.
12. I rapporti a tempo determinato in essere al
23.2.00 in base a quanto
previsto dal comma 9 bis, art. 19, CCNL
17.7.97, integrativo del CCNL del
Comparto
Università del 21.5.96, sono prorogati fino all'espletamento
delle procedure per l'inquadramento a tempo
indeterminato del personale
che
gli Atenei attivano nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale. Tali procedure
dovranno essere concluse entro 12
mesi dalla data di sottoscrizione del
presente CCNL, termine massimo per
detta proroga.
13. Il servizio prestato ai sensi del presente
articolo è valutabile ai
fini dell'accesso ad altro rapporto di
lavoro del comparto, come previsto
dall'art. 57, comma 4.
Art. 20
- Telelavoro.
1. Le amministrazioni potranno realizzare progetti
di telelavoro, con le
modalità previste dall'accordo quadro
nazionale sottoscritto il 23.3.00,
ivi
compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall'accordo
stesso.
2. La
contrattazione integrativa potrà
disciplinare gli aspetti
strettamente legati alle specifiche esigenze
dell'amministrazione e dei
lavoratori
interessati e in particolare le materie di cui all'art. 3,
comma 5 dell'accordo quadro sopracitato.
Art. 21
- Lavoro interinale.
1. Nel rispetto dei divieti posti dalla
vigente disciplina legislativa,
le amministrazioni, per soddisfare esigenze
a carattere non continuativo
e/o
a cadenza periodica,
o collegate a situazioni di
urgenza non
fronteggiabili con il personale in servizio
o attraverso le modalità di
reclutamento ordinario, previste dallo stesso D.lgs. n. 29/93, possono
stipulare contratti di fornitura di lavoro
temporaneo.
2. Il
ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza
di
contemperare l'efficienza operativa e l'economicità di gestione. In
nessun
caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere
utilizzato
per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze
di
organico, ovvero per prestazioni lavorative
riconducibili alla categoria
B.
3. Le
amministrazioni possono utilizzare lavoratori con contratto
di
fornitura di lavoro temporaneo, secondo la
disciplina del presente CCNL,
senza superare il tetto del 7%, calcolato su
base mensile, dei lavoratori
a
tempo indeterminato in servizio presso la stessa Amministrazione; il
numero
dei lavoratori determinato
in base a
tale percentuale è
arrotondato, in caso di frazione, all'unità
superiore.
4. I lavoratori con contratto di fornitura di
lavoro temporaneo, qualora
partecipino a programmi o a progetti
di produttività presso
l'amministrazione, hanno titolo a
partecipare all'erogazione dei connessi
trattamenti economici accessori. La contrattazione
collettiva decentrata
integrativa, in relazione alle
caratteristiche
organizzative delle
amministrazioni, determina specifiche
condizioni, criteri e modalità per
la corresponsione di tali trattamenti
accessori.
5. Le
amministrazioni provvedono alla
tempestiva informazione e
consultazione dei soggetti sindacali di cui
all'art. 9 sul numero, sui
motivi,
sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista
dai
contratti di lavoro temporaneo e sui relativi
costi. Nei casi di motivate
ragioni d'urgenza, le amministrazioni
forniscono l'informazione in via
successiva, comunque non oltre i 5 giorni
successivi alla stipulazione dei
contratti
di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a), legge
24.6.97 n. 196.
6. I
lavoratori con contratto di
lavoro temporaneo hanno diritto
a
partecipare, presso l'Amministrazione
utilizzatrice, alle assemblee,
indette dai soggetti sindacali di cui
all'art. 10 dell'accordo collettivo
quadro in materia di aspettative e permessi sindacali
del 7.8.98, che
riguardino la generalità dei dipendenti. I
lavoratori utilizzano le ore
previste dallo specifico contratto
collettivo delle imprese di fornitura
di lavoro temporaneo.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
amministrazioni forniscono ai
soggetti sindacali di cui all'art. 9 e ad
ARAN informazioni sull'andamento
a consuntivo, nell'anno precedente, del
numero, dei motivi, della durata e
degli oneri dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo stipulati.
Art. 22
- Contratto di formazione e lavoro (CFL).
1. In
apposita sequenza contrattuale, da attivare entro 6 mesi
dalla
sottoscrizione definitiva del presente
CCNL, le parti
firmatarie
definiranno la disciplina contrattuale del
CFL.
Art. 23
- Forme contrattuali flessibili di lavoro.
1. In coerenza con le proprie esigenze
istituzionali e in un quadro di
trasparenza gestionale, le amministrazioni
perseguiranno l'obiettivo della
maggiore
possibile razionalizzazione dell'uso
degli istituti di
flessibilità del lavoro di cui all'art. 36,
comma 7, D.lgs. n. 29/93 con
riferimento
ai fini, ai contenuti e alle
modalità di applicazione di
ciascun istituto.
2. Possono essere attivate, anche a richiesta
dei soggetti sindacali di
cui
all'art. 9, forme di monitoraggio e proposta
sull'utilizzo degli
istituti di flessibilità, assicurando, a tal
fine, la programmazione di 2
incontri ogni anno.
Capo
III - STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 24
- Mansioni del lavoratore.
1. Il
presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste
dall'art. 56, commi 2, 3 e 4, D.lgs. 3.2.93
n. 29, per la parte demandata
alla contrattazione.
2. Ai
fini della mobilità orizzontale disciplinata dall'art. 56, comma
1, D.lgs. n. 29/93, l'equivalenza delle
mansioni va valutata dal punto di
vista della professionalità comunque
acquisita dal lavoratore. L'esercizio
da
parte dell'Amministrazione del potere di variare unilateralmente le
mansioni
deve essere giustificato da
ragioni di servizio e non
può,
comunque,
pregiudicare la posizione
economica del lavoratore. Lo
spostamento a mansioni incluse nella stessa
categoria non equivalenti nel
senso sopra indicato può avvenire solo se
l'Amministrazione si fa carico
dei
necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I
lavoratori possono chiedere di essere
inseriti in area diversa da quella
di
appartenenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata
dall'Amministrazione in
rapporto alle proprie esigenze
organizzative,
sulla
base delle quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto
delle mansioni di pari contenuto
professionale esplicate nell'area per la
quale si effettua richiesta.
3. Ai fini della mobilità verticale temporanea
disciplinata dai commi 2,
3, 4 e 5 del sopra citato art. 56, sono
considerate superiori le mansioni
incluse
nella categoria superiore a
quella ricoperta: il conferimento
temporaneo di mansioni superiori può
avvenire solo nelle ipotesi previste
dal comma 2 dello stesso art. 56, deve
essere comunicato per iscritto al
dipendente
interessato, mediante le
procedure stabilite da
ciascuna
Amministrazione secondo i propri ordinamenti,
sulla base di
criteri
precostituiti, coerenti con l'organizzazione,
che tengano conto
dei
contenuti
professionali delle
mansioni da attribuire e oggetto
di
consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 del
presente
CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni
vengono affidate deve contenere
esplicitamente:
- l'indicazione nominativa del dipendente
sostituito;
- le motivazioni dell'attribuzione;
- il possesso degli eventuali titoli
professionali necessari;
- l'esplicita quantificazione
della differenza economica
da
corrispondere, sull'intero trattamento
stipendiale e accessorio previsto
per la categoria superiore, rapportata al
periodo per cui le mansioni sono
affidate.
4. L'attribuzione di singoli compiti propri
di posizioni professionali
appartenenti alla categoria superiore non
comporta svolgimento di mansioni
superiori ai sensi dell'art. 56 citato e del
presente articolo, a meno che
questi
compiti, integrati con
quelli che rimangono
assegnati al
dipendente,
non realizzino i requisiti di
autonomia e responsabilità
propri della categoria superiore.
5. In caso di affidamento formale di mansioni
superiori ovvero nel caso
previsto
dall'art. 56, comma 5, D.lgs. n. 29/93, al
lavoratore è
corrisposta
la differenza di trattamento
economico con la categoria
superiore.
6. La disciplina sulle mansioni superiori,
dettata dall'art. 56, D.lgs.
n. 29/93, come integrata dal presente
articolo, entra in vigore dalla data
di sottoscrizione definitiva del presente
CCNL.
7. Alle
mansioni superiori conferite
antecedentemente alla data
di
sottoscrizione definitiva del presente CCNL
con atto scritto e formale del
soggetto
competente secondo l'ordinamento proprio di ciascuna
Amministrazione e in corso alla predetta
data non si applica la disciplina
di cui al comma 6.
8. Le
assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma
precedente
cessano
comunque di produrre effetti trascorsi 12 mesi dalla data di
sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
Art. 25
- Orario di lavoro.
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma
suddiviso
dall'Amministrazione in 5
giorni settimanali, con
una
pianificazione dei rientri che consenta la
fruizione dei servizi, da parte
degli utenti, nelle ore pomeridiane e che,
comunque, assicuri l'ottimale
funzionamento delle strutture.
2. L'articolazione dell'orario di servizio è
determinata dai dirigenti
responsabili e, negli atenei, dai direttori amministrativi, al
fine
dell'armonizzazione dello
svolgimento dei servizi
con le esigenze
complessive e generali degli utenti, avuto
riguardo anche alla presenza di
adeguati servizi sociali. I criteri generali
per tale articolazione sono
oggetto
d'informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti
sindacali di cui all'art. 9.
3. Le tipologie dell'orario di lavoro, nel
rispetto della programmazione
dei
servizi e delle
attività formulata dall'Amministrazione, sono
improntate
ai seguenti criteri
di flessibilità, che possono
anche
coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata
di tutti gli istituti che
rendano concreta una gestione flessibile
dell'organizzazione dell'orario
di
lavoro e dei servizi, in
funzione di un'organica distribuzione
dei
carichi di lavoro;
b) ricorso alla programmazione di calendari di
lavoro plurisettimanali e
annuali
con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali
nel
rispetto del monte ore complessivo in
relazione al periodo di riferimento;
c) orario
flessibile giornaliero, che
consiste nel consentire
di
anticipare o posticipare l'orario di entrata
o di uscita o di avvalersi di
entrambe
le facoltà, limitando
al nucleo centrale
dell'orario la
contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto
alla
medesima struttura. In tali ipotesi deve
essere garantita la presenza in
servizio del personale necessario in
determinate fasce orarie al fine di
soddisfare in maniera ottimale le esigenze
dell'utenza;
d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in
prestabilite articolazioni d'orario;
e) priorità nell'impiego
flessibile, purché compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro,
a favore dei dipendenti in
situazione di svantaggio personale, sociale
e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato ai
sensi della normativa vigente.
4. L'adattamento delle tipologie dell'orario di cui al comma 3 alle
esigenze delle amministrazioni è oggetto di
contrattazione integrativa.
5. Al
personale adibito a regimi
d'orario articolati su più turni o
coinvolto in sistemi d'orario comportanti
significative oscillazioni degli
orari individuali finalizzati
all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o
comprendenti particolari gravosità, è
applicata, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del contratto integrativo,
una riduzione d'orario a 35
ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi
alla condizione che, nel
quadro degli obiettivi di efficienza ed
efficacia dei servizi, il relativo
costo sia fronteggiato con proporzionali
riduzioni di lavoro straordinario
oppure
con stabili modifiche degli
assetti organizzativi che portano
all'autofinanziamento.
6. L'orario
di lavoro massimo giornaliero,
salva diversa disciplina
riferita a particolari tipologie di
prestazione professionale, è di 9 ore.
7. La pausa dell'orario di lavoro giornaliero
non può essere inferiore a
30 minuti.
Art. 26
- Lavoro notturno.
1. La
materia di cui al presente articolo sarà ridefinita in apposita
sequenza
contrattuale da attivare entro 3 mesi dalla
sottoscrizione
definitiva del presente CCNL con i soggetti
sindacali firmatari.
Art. 27 - Conto ore individuale.
1. Qualora
il dipendente ne
faccia richiesta, le
ore di lavoro
straordinario - che dovranno essere
debitamente autorizzate e prestate dal
lavoratore - possono essere accantonate in un conto ore individuale per
essere
fruite a gruppi di ore
equivalenti alla durata della giornata
lavorativa
sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti
giornate lavorative, tenuto conto delle
esigenze organizzative.
2. Al
31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non
fruiti
vengono conteggiati e devono essere fruiti
entro il trimestre successivo.
3. Ove
sussistano improrogabili esigenze
organizzative che non
consentano la fruizione di detti riposi
entro il periodo suddetto, le ore
di lavoro straordinario saranno retribuite.
Art. 28
- Ferie, festività del S. Patrono e recupero festività soppresse.
1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di
servizio, ad un periodo di
ferie
retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, esclusi i compensi
previsti per prestazioni di
lavoro
straordinario e quelli collegati ad
effettive prestazioni di servizio.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni
lavorativi comprensivi delle 2
giornate previste dall'art. 1, comma 1,
lett. a), legge 23.12.77 n. 937.
3. I
dipendenti assunti dopo la
stipulazione del presente contratto
hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie
comprensivi delle 2 giornate
previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di
cui al comma 3 spettano i
giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In
caso di distribuzione dell'orario settimanale di
lavoro su 5
giorni,
il sabato è considerato non lavorativo e i giorni
di ferie
spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono
ridotti, rispettivamente, a 28 e
26, comprensivi delle 2 giornate previste
dall'art. 1, comma 1, lett. a),
legge 23.12.77 n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì
attribuite 4 giornate di riposo da
fruire
nell'anno solare ai
sensi e alle condizioni previste
dalla
menzionata
legge n. 937/77. È altresì
considerata giorno festivo
la
ricorrenza
del S. Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purché ricadente in giorno
lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione
dal servizio la durata delle
ferie
è determinata in proporzione dei 12simi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli
effetti
come mese intero.
8. Il
dipendente che ha
usufruito dei permessi
retribuiti di cui
all'art. 30 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e
la mancata fruizione non dà
luogo alla corresponsione di compensi
sostitutivi, salvo quanto previsto
nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di
ciascun anno solare, secondo
le richieste del dipendente, tenuto conto
delle esigenze di servizio.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il
dipendente può
frazionare le ferie in più periodi nel
corso dell'anno. La fruizione delle
ferie
dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie
prestabiliti,
assicurando comunque al dipendente
che ne abbia fatto richiesta
il
godimento
di almeno 2 settimane
continuative di ferie nel periodo 1
giugno-30 settembre. Qualora, durante tale
periodo, sia programmata la
chiusura,
per più di 1 settimana consecutiva, della struttura in
cui
presta servizio, il dipendente che non
voglia usufruire delle ferie, può
chiedere,
ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura,
previo
assenso del responsabile, ferme restando le
mansioni della
categoria e area professionale di
appartenenza.
11. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione
possono essere sospese o
interrotte per indifferibili motivi di
servizio. In tal caso il dipendente
ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro
in
sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è
stato
richiamato, nonché all'indennità di
missione per la durata del medesimo
viaggio.
Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso
delle spese
anticipate o sostenute per il periodo di
ferie non goduto.
12. In
caso di comprovata impossibilità
di usufruire delle ferie nel
corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 1° semestre
dell'anno successivo.
13. Le
ferie sono sospese da malattie
debitamente documentate che si
protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero.
L'Amministrazione deve essere posta in
grado, attraverso una tempestiva
comunicazione, di compiere gli accertamenti
dovuti.
14. Le
assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti,
anche se si protraggano per l'intero anno
solare. In tal caso la fruizione
delle
ferie è previamente autorizzata
dal dirigente responsabile, in
relazione alle esigenze di servizio, anche
in deroga ai termini di cui al
comma 12.
15. Fermo restando il disposto del comma 9,
all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie
spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio, si procede
al pagamento sostitutivo delle
stesse sulla base del trattamento economico
di cui al comma 1.
Art. 29
- Riposo settimanale.
1. Il
riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale.
Il numero dei riposi settimanali spettante a
ciascun dipendente è fissato
in
un numero pari
a quello delle
domeniche presenti nell'anno,
indipendentemente dalla forma di
articolazione dell'orario di lavoro.
2. Ove
non possa essere fruito nella
giornata domenicale, il riposo
settimanale deve essere fruito entro la
settimana successiva.
3. Il
riposo settimanale non
è rinunciabile e
non può essere
monetizzato.
4. Restano ferme le particolari disposizioni
contenute nelle intese con
le confessioni religiose diverse dalla
cattolica.
Art. 30
- Permessi retribuiti.
1. A
domanda del dipendente e sulla base di apposita
documentazione,
sono concessi permessi retribuiti per i
seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai
giorni di
svolgimento delle prove: giorni 8 all'anno;
- lutti per decesso del coniuge o di un
parente entro il 2° grado o di
affini di 1° grado o del convivente, purché
la stabile convivenza con il
lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica, giorni 3
per evento;
- documentata grave infermità, ai sensi
dell'art. 4, comma 1, legge n.
53/00,
del coniuge o di un parente
entro il 2° grado o del convivente,
purché la stabile convivenza con il
lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa
dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni
3 all'anno.
2. A domanda del dipendente possono inoltre
essere concessi, nell'anno,
3 giorni di permesso complessivi per nascita
dei figli o per gravi motivi
personali
o familiari debitamente documentati anche mediante
autocertificazione.
3. Il
dipendente ha altresì diritto ad un permesso di
15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I
permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente
nell'anno
solare, non riducono le ferie e
sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente
spetta l'intera retribuzione
esclusi
i compensi per
il lavoro straordinario e quelli legati
all'effettiva prestazione.
6. Trovano
applicazione le modifiche alla legge n.
104/92 introdotte
dalla legge n. 53/00 in materia di
assistenza a portatori di handicap.
I
permessi di cui all'art. 33,
comma 3 della stessa legge n. 104/92,
come
modificato e integrato dagli artt. 19 e 20, legge n.
53/00, non
sono
computati ai fini del raggiungimento dei limiti fissati dall'art.
30,
non riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione
della 13a mensilità.
7. Il
dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni,
ad altri permessi retribuiti previsti da
specifiche disposizioni.
8. Nell'ambito delle disposizioni previste
dalla legge 11.8.91 n. 266
nonché dal regolamento approvato con DPR
21.9.94 n. 613 per le attività di
protezione civile, le amministrazioni
favoriscono la partecipazione del
personale alle attività delle Associazioni
di volontariato mediante idonea
articolazione degli orari di lavoro.
Art.
31 - Congedi parentali.
1. Sono operative, in quanto immediatamente
applicabili, le disposizioni
contenute
nella legge n. 53/00 in materia di congedi dei genitori e a
sostegno
della maternità e paternità. Entro 1 anno dalla sottoscrizione
definitiva
del presente CCNL,
le parti firmatarie procederanno ad
eventuali modifiche e/o integrazioni della
disciplina di cui al presente
articolo, in conseguenza dell'entrata in
vigore del T.U. di cui all'art.
15, legge n. 53/00. Fino alla definizione
dell'accordo di cui al presente
comma sono fatte salve le disposizioni più
favorevoli di cui all'art. 23,
comma 8, CCNL 21.5.96, ferma restando
l'alternatività per la lavoratrice
madre o per il lavoratore padre.
2. Alle lavoratrici madri in astensione
obbligatoria dal lavoro ai sensi
dell'art.
4, legge 30.12.71 n. 1204 e della legge n.
53/00, spetta
l'intera
retribuzione fissa mensile
nonché le quote di trattamento
economico accessorio fisse e ricorrenti.
3. L'astensione facoltativa dal lavoro
previsto per le lavoratrici madri
e per
i lavoratori padri è disciplinato dalla legge 30.12.71 n. 1204 e
dalla
legge 9.12.77 n. 903, come modificate e integrate dalla legge n.
53/00.
Le
eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai
fini del raggiungimento del limite massimo
previsto.
4. Al
rientro al lavoro del lavoratore
a seguito della fruizione dei
congedi
parentali, si applica quanto previsto dall'art. 17,
legge n.
53/00.
Art. 32
- Congedi per motivi di famiglia e di studio.
1. Il dipendente può chiedere, per
documentati e gravi motivi familiari
o per documentati motivi di studio, un
periodo di congedo continuativo o
frazionato,
non superiore a 2 anni, in
conformità a quanto disposto
dall'art. 4, commi 2 e 4, legge n. 53/00.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non
si cumulano con le assenze
per malattia previste dagli artt. 34 e 36.
3. Trovano applicazione l'art. 4, comma 3,
nonché gli artt. 5 e 6, legge
n.
53/00; in apposita sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti
sindacali
firmatari entro 6 mesi dalla
sottoscrizione definitiva del
presente
CCNL, in relazione anche a quanto ivi
previsto dall'art. 45,
saranno
definite le modalità applicative, anche per quanto concerne le
percentuali massime dei lavoratori che
possono avvalersi di tali congedi.
4. Continua ad applicarsi l'art. 9, DPR 3.8.90
n. 319.
Art. 33
- Permessi brevi.
1. Può essere concesso al dipendente che ne
faccia richiesta il permesso
di
assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi
concessi
a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata
superiore
alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, e non possono
comunque
superare le 36
ore nel corso
dell'anno. Tale limite
è
incrementato di ulteriori 18 ore annue nel
caso di permessi richiesti per
documentate esigenze di salute.
2. La
richiesta dei permessi deve essere formulata in tempo utile per
consentire l'adozione delle misure
organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore
non lavorate non oltre il
mese successivo, secondo le disposizioni del
dirigente o del funzionario
responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga
effettuato, la
retribuzione viene proporzionalmente
decurtata.
Art. 34
- Assenze per malattia.
1. Il
dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto
alla
conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della
maturazione
del predetto periodo,
si sommano alle
assenze dovute
all'ultimo
episodio morboso le assenze per
malattia verificatesi nel
triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1,
al lavoratore che ne faccia
richiesta
può essere concesso,
per casi particolarmente gravi,
di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18
mesi, senza diritto ad alcun
trattamento retributivo.
3. Su richiesta del dipendente, prima di
concedere l'ulteriore periodo
di assenza di cui al comma 2,
l'Amministrazione procede all'accertamento
delle
condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le
modalità
previste dalle vigenti disposizioni, al fine
di verificare la sussistenza
dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del
posto previsti dai commi 1 e
2,
oppure nel caso
in cui, a seguito
dell'accertamento disposto a
richiesta del dipendente, questi sia
dichiarato permanentemente inidoneo a
svolgere
qualsiasi proficuo lavoro,
l'Amministrazione ha facoltà
di
procedere
alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dipendente
l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Qualora si accerti invece che il
dipendente può essere impiegato in
mansioni di altra area della stessa
categoria o in mansioni di categoria
immediatamente inferiore, l'Amministrazione provvede alla mobilità,
a
richiesta
del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in
servizio
abbia
luogo per mansioni di una categoria immediatamente inferiore, al
dipendente spetta la retribuzione attinente
a detta categoria, integrata
da
un assegno 'ad personam' pari
alla differenza di retribuzione, non
riassorbibile dai futuri miglioramenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo
quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
7. Sono
fatte salve le vigenti
disposizioni di legge a tutela degli
affetti da TBC.
8. Il trattamento economico spettante al
dipendente assente per malattia
è il seguente:
a) intera
retribuzione fissa mensile,
comprese le indennità
pensionabili, con esclusione di ogni altro
compenso accessorio legato
all'effettiva prestazione, comunque
denominato, per i primi 9 mesi
di
assenza, secondo i criteri definiti in sede
di contrattazione collettiva.
Nell'ambito
di tale periodo, per le malattie superiori a
15 giorni
lavorativi, per i periodi di ricovero
ospedaliero e per quello successivo
di convalescenza post-ricovero, al
dipendente compete anche il trattamento
economico accessorio spettante, fatta
eccezione per i compensi per lavoro
straordinario e per quelli collegati
all'effettivo svolgimento della
prestazione;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lett.
a) per i successivi 3 mesi
di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lett.
a) per gli ulteriori 6 mesi
del periodo di conservazione del posto
previsto nel comma 1.
9. L'assenza
per malattia ovvero la sua
eventuale prosecuzione deve
essere comunicata ala struttura di
appartenenza tempestivamente e comunque
all'inizio
del turno di lavoro del giorno
in cui si verifica, salvo
comprovato impedimento. Il dipendente, salvo
comprovato impedimento, è
tenuto
a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata a.r. il certificato
medico attestante lo stato d'infermità
comportante l'incapacità lavorativa
e
con l'indicazione della sola
prognosi, entro i 5 giorni successivi
all'inizio
della malattia o all'eventuale
prosecuzione della stessa.
Qualora tale termine scada in giorno festivo
esso è prorogato al 1° giorno
lavorativo successivo.
10. L'Amministrazione dispone il controllo della
malattia secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni
vigenti, in particolare dall'art.
10, DPR n. 567/87.
11. Il
dipendente che durante l'assenza
per malattia dimori in luogo
diverso da quello abituale
comunicato all'Amministrazione, deve
darne
tempestiva comunicazione, indicando il
relativo indirizzo.
12. Il dipendente assente per malattia,
ancorché formalmente autorizzato
ad
uscire dall'abitazione dal medico
curante, è tenuto a rendersi
reperibile all'indirizzo comunicato
all'amministrazione, fin dal primo
giorno
e per tutto il periodo dalla
malattia, ivi compresi i giorni
domenicali e festivi, per consentire il
controllo medico dell'incapacità
lavorativa, dalle ore 10 alle 12 e dalle
ore 17 alle 19. Sono fatte salve
le eventuali documentate necessità di
assentarsi dal domicilio per visite
mediche,
prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici
regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di
cui il
dipendente è tenuto a dare preventiva
informazione all'Amministrazione,
eccezion fatta per i casi di obiettivo e
giustificato impedimento.
13. Nel
caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro
sia ascrivibile a responsabilità di terzi,
il dipendente è tenuto a darne
comunicazione all'Amministrazione, al fine
di consentirle un'eventuale
azione di risarcimento nei riguardi del
terzo responsabile per il rimborso
delle retribuzioni da essa corrisposte
durante il periodo di assenza ai
sensi
del comma 8,
lett. a), b) e c), compresi gli
oneri riflessi
inerenti.
14. In caso di gravi patologie che richiedano
terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza
per malattia, di cui al comma 1 del
presente articolo, oltre ai giorni di
ricovero ospedaliero o di 'day hospital'
anche quelli di assenza dovuti
alle
terapie. Per i
giorni anzidetti di assenza
spetta l'intera
retribuzione, ivi compresa quella
accessoria, secondo i criteri definiti
in sede di contrattazione integrativa. La
certificazione relativa sia alla
gravità
della patologia che al carattere invalidante della necessaria
terapia è rilasciata dalla competente
struttura sanitaria pubblica.
Art. 35
- Altre assenze.
1. Ai
dipendenti sono concessi, in aggiunta a quanto
previsto dal
presente
CCNL, periodi di assenza dal
servizio nei casi, secondo
le
modalità
e nei limiti stabiliti dalle specifiche disposizioni normative
che li disciplinano.
Art. 36
- Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio
sul lavoro, il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto fino a
completa guarigione clinica e,
comunque,
non oltre i periodi di conservazione del
posto ai sensi
dell'art. 34, commi 1 e 2. In tali periodi
al dipendente spetta l'intera
retribuzione di cui all'art. 34, comma 8,
lett. a).
2. Nel
caso in cui
l'assenza sia dovuta a
malattia riconosciuta
dipendente
da causa di
servizio, al lavoratore
spetta l'intera
retribuzione di cui all'art. 34, comma 8,
lett. a), per tutti i periodi di
conservazione del posto, ai sensi del comma
1.
3. Restano
ferme le vigenti
disposizioni per quanto
concerne il
procedimento previsto per il riconoscimento
della dipendenza da causa di
servizio delle infermità per la
corresponsione dell'equo indennizzo e per
la risoluzione del rapporto di lavoro in
caso di inabilità permanente.
4. Trova applicazione l'art. 34, comma 14, in
materia di assenze dovute
a terapie invalidanti.
5. Nell'ipotesi in cui l'assenza si protragga oltre
i periodi di
conservazione del posto, previsti
nei precedenti commi
1 e 2,
l'Amministrazione può valutare
l'opportunità, in base
alle proprie
esigenze
organizzative, di non considerare automaticamente risolto
il
rapporto
di lavoro del dipendente, fermo
restando che tale ulteriore
periodo non è valutabile ai fini giuridici
ed economici.
Capo IV
- ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 37
- Cause di cessazione del rapporto di lavoro.
1. La cessazione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, superato
il
periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati
dagli artt. 34, 36 e 42 del presente CCNL,
ha luogo:
a) per
compimento del limite d'età
previsto dalle norme applicabili
nell'Amministrazione in materia di
previdenza e quiescenza;
b) per dimissioni volontarie del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
Art. 38
- Obblighi delle parti.
1. In
caso di dimissioni
volontarie il dipendente
deve darne
comunicazione per iscritto
all'Amministrazione.
2. Nel
caso di risoluzione
ad iniziativa dell'Amministrazione,
quest'ultima è tenuta a specificarne
contestualmente la motivazione.
3. Nell'ipotesi di cui alla lett. a), art. 37,
comma 1, la risoluzione
del
rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi
della
condizione
prevista, senza obbligo per
l'Amministrazione di dare
il
preavviso o di erogare la corrispondente
indennità sostitutiva ed opera
dal
1° giorno del
mese successivo a quello del
compimento dell'età
prevista
salvo diversa volontà del dipendente. Nell'ipotesi di cui
all'art. 37, comma 1, lett. c),
l'Amministrazione corrisponde agli aventi
diritto
l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall'art. 2122 C.C.
Art. 39
- Recesso con preavviso.
1. Salvo
il caso di risoluzione
automatica del rapporto di lavoro e
quello di licenziamento senza preavviso, in
tutti gli altri casi in cui il
presente contratto prevede la risoluzione
del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva
dello stesso, i relativi termini
sono fissati come segue:
anni di servizio mesi di preavviso
fino a
5 2
oltre 5
e fino a 10 3
oltre
10 4
2. In caso di dimissioni i termini di
preavviso sono ridotti della metà.
3. I
termini di preavviso decorrono dal 1° giorno o dal giorno 16
di
ciascun mese.
4. La
parte che risolve il rapporto di
lavoro senza l'osservanza dei
predetti
termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte
un'indennità pari all'importo della
retribuzione per il periodo di mancato
preavviso. L'Amministrazione ha il diritto
di trattenere su quanto da essa
dovuto al dipendente un importo
corrispondente alla retribuzione per il
periodo di preavviso da questi eventualmente
non dato.
5. È
in facoltà della parte che riceve la disdetta di risolvere
il
rapporto
di lavoro, sia all'inizio sia durante il preavviso
con il
consenso dell'altra parte.
Capo V
- NORME DISCIPLINARI
Art. 40
- Doveri del dipendente.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al
dovere di contribuire alla
gestione della cosa pubblica con impegno e
responsabilità e di rispettare
i principi di buon andamento e imparzialità
dell'attività amministrativa,
anteponendo il rispetto della legge e l'interesse
pubblico agli interessi
privati propri e altrui.
2. Il
comportamento del dipendente
deve essere improntato al
perseguimento dell'efficienza e
dell'efficacia nel raggiungimento dei fini
istituzionali delle amministrazioni,
nell'interesse degli utenti.
3. In
tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire
la migliore qualità del servizio, il
dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente
contratto,
le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro
impartite dalle amministrazioni anche in
relazione alle norme vigenti in
materia di sicurezza e di ambiente di
lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
norme dei singoli ordinamenti ai sensi
dell'art. 24, legge 7.8.90 n. 241;
c) non
utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga
per
ragioni d'ufficio;
d) nei
rapporti con il cittadino,
fornire tutte le informazioni cui
abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e
di accesso all'attività amministrativa
previste dalla legge 7.8.90 n. 241,
dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'Amministrazione nonché
attuare le disposizioni dell'Amministrazione
in ordine alla legge 4.1.68
n. 15 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere
alle formalità previste per
la rilevazione delle presenze;
f) durante
l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e
con gli utenti condotta informata a principi
di correttezza, e astenersi
da comportamenti lesivi della dignità della
persona;
g) non
svolgere, durante l'orario di lavoro, attività
estranee al
servizio; rispettare i principi
d'incompatibilità previsti dalla legge e
dai
regolamenti, e nei periodi di assenza per malattia o infortunio non
svolgere attività che possano ritardare
il recupero psico-fisico;
h) attenersi
alle disposizioni che gli
vengono impartite inerenti
all'espletamento delle proprie funzioni e mansioni. Se il dipendente
ritenga
le disposizioni palesemente illegittime, è
tenuto a farne
immediata
e motivata contestazione a chi le ha
impartite; se le
disposizioni sono rinnovate per iscritto, il
dipendente ha il dovere di
darvi
esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente
vietate dalla legge penale o costituiscano
illecito amministrativo;
i) vigilare
sul corretto espletamento dell'attività del personale
sottordinato ove tale compito rientri nelle
responsabilità attribuite;
l) avere cura dei beni strumentali a lui
affidati;
m) non
utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del
servizio per finalità diverse da quelle
istituzionali;
n) non
accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità
in connessione con la prestazione
lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le disposizioni
che regolano l'accesso ai
locali
delle amministrazioni da parte
del personale e non introdurre,
salvo
che non siano
debitamente autorizzate, persone
estranee
all'amministrazione stessa in locali non
aperti al pubblico;
p) comunicare alle amministrazioni la
propria residenza e, ove
non
coincidente, la dimora temporanea, nonché
ogni successivo mutamento delle
stesse;
q) in
caso di malattia,
dare tempestivo avviso
all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti
amministrativi che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente
interessi propri;
s) comunicare alle amministrazioni, nelle
situazioni, nei modi e
nei
termini previsti dalla normativa vigente,
l'assunzione di incarichi extra-
istituzionali.
Art. 41
- Sanzioni e procedure disciplinari.
1. Le
violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri
disciplinati
nell'art.
40 del presente CCNL danno
luogo, secondo la
gravità
dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare, all'applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a 4 ore di
retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione fino a un massimo di 10
giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. Le amministrazioni, salvo il caso del
rimprovero verbale, non possono
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei dipendente,
senza
previa contestazione scritta
dell'addebito da effettuarsi
tempestivamente, e, comunque, non oltre i 20
giorni da quando l'ufficio
competente,
individuato dalle amministrazioni in conformità ai
propri
ordinamenti, è venuto a conoscenza del
fatto e senza aver sentito il
dipendente
a sua difesa con l'eventuale
assistenza di un procuratore
ovvero
di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
3. La
convocazione scritta per la
difesa non può avvenire prima che
siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla
formale contestazione del fatto
che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente
15 giorni dalla convocazione
per la difesa del dipendente, la sanzione
viene applicata nei successivi
15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 59,
comma 4, D.lgs. n. 29/93, la
sanzione
da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora, ai
fini del comma 2, segnala entro
20
giorni da quando ne ha avuto
conoscenza all'ufficio competente, ai
sensi del comma 4, art. 59 citato, i fatti
da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento.
5. Al dipendente o su sua espressa delega al
suo difensore, è consentito
l'accesso a tutti gli atti istruttori
riguardanti il procedimento a suo
carico.
6. Il procedimento disciplinare deve
concludersi entro 120 giorni dalla
data della contestazione dell'addebito.
Qualora non sia stato portato a
termine entro tale data, il procedimento si
estingue.
7. L'ufficio
competente per i procedimenti
disciplinari, sulla base
degli
accertamenti effettuati e
delle giustificazioni addotte
dal
dipendente, irroga la sanzione applicabile
tra quelle indicate al comma 1;
quando
il medesimo ufficio ritenga che
non vi sia luogo a
procedere
disciplinarmente dispone la chiusura
del procedimento, dandone
comunicazione all'interessato.
8. Non
può tenersi conto ad alcun
effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
9. I
provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle
eventuali responsabilità di altro genere
nelle quali egli sia incorso.
10. Per
quanto non previsto
dalla presente disposizione si
rinvia
all'art. 59, D.lgs. n. 29/93.
Art. 42
- Codice disciplinare.
1. Nel
rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle
sanzioni
in relazione alla gravità della
mancanza e in conformità di
quanto
previsto dall'art. 59, D.lgs n.
29/93, il tipo e l'entità
di
ciascuna delle sanzioni sono determinati in
relazione ai seguenti criteri
generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione
di lavoro occupata
dal
dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di pericolo
arrecato all'Amministrazione,
agli utenti o a terzi e del disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare
riguardo
al comportamento del
lavoratore nei confronti
dell'Amministrazione, degli altri dipendenti
e degli utenti, nonché ai
precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge;
f) concorso nell'infrazione di più lavoratori
in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai
commi 4 e 5, già sanzionate
nel biennio di riferimento, comporta una
sanzione di maggiore gravità tra
quelle previste nell'ambito dei medesimi
commi.
3. Al
dipendente responsabile di più
infrazioni compiute con
unica
azione
od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate e
accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista
per
la mancanza più grave se le suddette infrazioni
sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare del rimprovero
verbale viene comminata, nel
rispetto della dignità personale del
dipendente, per le infrazioni di cui
al
presente comma, quando
esse siano di lieve entità. La
sanzione
disciplinare, dal rimprovero scritto al
massimo della multa di importo
pari
a 4 ore di retribuzione, si
applica, graduando l'entità delle
sanzioni
in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti
infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di
servizio, dell'orario di lavoro e
delle norme da osservare in caso di
malattia;
b) condotta non conforme a
principi di correttezza verso
l'Amministrazione, gli altri dipendenti, gli
utenti o i terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura
dei
locali o altri beni strumentali a lui
affidati in ragione del servizio e
alla
cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle
sue
responsabilità;
d) inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni
e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia
derivato un pregiudizio per
il servizio o per gli interessi
dell'Amministrazione o di terzi;
e) rifiuto
di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'Amministrazione, nei limiti
previsti dall'art. 6, legge
20.5.70 n. 300; le modalità relative sono
concordate con i soggetti di cui
all'art. 9;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei
compiti assegnati,
tenuto conto dei carichi di lavoro, e previa
diffida;
g) altre
violazioni dei doveri
di comportamento non
ricompresi
specificamente nelle lettere precedenti da
cui sia derivato disservizio
ovvero danno o pericolo per
l'Amministrazione, per gli utenti o per terzi;
h) svolgimento, durante le assenze per
malattia o infortunio,
di
attività che ritardino il recupero
psico-fisico.
L'importo
delle ritenute per
multa sarà introitato
dal bilancio
dell'Amministrazione e
destinato ad attività sociali
a favore dei
dipendenti.
5. La
sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio
con
privazione della retribuzione fino a un
massimo di 10 giorni si applica,
graduando l'entità della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma
1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma
4, che abbiano comportato
l'applicazione dei massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste
al comma 4;
c) assenza
ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono
dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della
sanzione è
determinata
in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del
servizio, al disservizio determinatosi, alla
gravità della violazione dei
doveri del dipendente, agli eventuali danni
causati all'Amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, nel raggiungere la
sede
assegnata dall'Amministrazione;
e) testimonianza falsa o reticente;
f) comportamento minacciosi,
gravemente ingiuriosi, calunniosi
o
diffamatori nei confronti di altri
dipendenti, degli utenti o di terzi;
g) alterchi
con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei
riguardi di altri dipendenti, di utenti o di
terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, fatte
salve le manifestazioni di libertà di
pensiero ai sensi dell'art. 1, legge
20.5.70 n. 300;
i) atti e comportamenti lesivi della dignità
della persona, ivi comprese
le
molestie sessuali, le violenze morali e le vessazioni di cui vengano
fatti oggetto utenti o colleghi;
l) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente
nelle
lettere precedenti da
cui sia comunque derivato grave
danno
all'Amministrazione, agli utenti o a terzi.
6. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica
per violazioni di gravità tale da
compromettere gravemente il rapporto di
fiducia
con l'Amministrazione e da non
consentire la prosecuzione del
rapporto
di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso
le
seguenti:
a) recidiva
plurima, per almeno 3 volte nell'anno, nelle mancanze
previste
dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel
biennio,
in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma,
che
abbia comportato l'applicazione della sanzione
di 10 giorni di sospensione
dal servizio e dalla retribuzione, fatto
salvo quanto previsto al comma 7,
lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile
della custodia, del controllo
o
della vigilanza, di fatti e
circostanze relativi ad illecito
uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
pertinenza
dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto
espresso e non giustificato del trasferimento disposto per
motivate esigenze di servizio ad altra sede
della stessa Amministrazione;
d) assenza ingiustificata e arbitraria dal
servizio per oltre 10 giorni
lavorativi consecutivi;
e) persistente insufficiente rendimento
ovvero atti o comportamenti che
dimostrino
grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli
obblighi di servizio, rispetto ai carichi di
lavoro;
f) responsabilità penale, risultante da
condanna passata in giudicato,
per delitti commessi fuori del servizio e
pur non attinenti in via diretta
al
rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non
siano
compatibili con la prosecuzione del rapporto.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso si applica
per infrazioni dei doveri di comportamento,
anche nei confronti di terzi,
di gravità tale da compromettere
irreparabilmente il rapporto di fiducia
con
l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione, neanche
provvisoria, del rapporto di lavoro. In
particolare la sanzione si applica
nelle seguenti fattispecie:
a) recidiva
nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro
con
ricorso a vie di fatto nei confronti di altri dipendenti ovvero di
terzi, anche per motivi non attinenti al
servizio;
b) accertamento che l'impiego è stato
conseguito mediante la produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1,
lett. a), b), c), d), e)
ed f), legge 19.3.90 n. 55, modificata e
integrata dall'art. 1, comma 1,
legge 18.1.92 n. 16;
2) per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato
quando dalla stessa
consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
8. Il
procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 41, comma 2, deve
essere avviato anche nel caso in cui sia
connesso con procedimento penale
e rimane sospeso fino alla sentenza
definitiva. La sospensione è disposta
anche ove la connessione emerga nel corso del
procedimento disciplinare.
Qualora
l'Amministrazione venga a conoscenza di fatti che possano
dar
luogo a una sanzione disciplinare solo a
seguito della sentenza definitiva
di condanna, il procedimento disciplinare è
avviato nei termini previsti
dall'art. 41, comma 2, dalla data di
conoscenza della sentenza.
9. Il
procedimento disciplinare sospeso
ai sensi dei
comma 8 è
riattivato entro 180 giorni da quando
l'Amministrazione ha avuto notizia
della sentenza definitiva.
10. Al
codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data
pubblicità mediante affissione in luogo
idoneo accessibile e visibile a
tutti i dipendenti entro 15 giorni dalla
data di stipulazione del presente
CCNL. Tale forma di pubblicità è tassativa
e non può essere sostituita da
altre. Il codice disciplinare si attua dal
15° giorno successivo a quello
dell'affissione.
Art. 43
- Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.
1. L'Amministrazione, laddove
riscontri la necessità
di espletare
accertamenti su fatti addebitati al
dipendente a titolo d'infrazione
disciplinare punibili con la sanzione della
sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, può disporre, nel corso
del procedimento disciplinare,
l'allontanamento dal lavoro del dipendente
per un periodo di tempo non
superiore a 30 giorni, con conservazione
della retribuzione.
2. Quando
il procedimento disciplinare si
conclude con la sanzione
disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione
della
retribuzione, il periodo
dell'allontanamento cautelativo deve essere
computato nella sanzione, ferma restando la
privazione della retribuzione
limitata agli effettivi giorni di sospensione
irrogati.
3. Il
periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato
come sospensione dal
servizio, è valutabile agli effetti
dell'anzianità di servizio.
Art. 44
- Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.
1. Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
libertà
personale
è sospeso d'ufficio
dal servizio con
privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello
stato restrittivo della libertà.
2. Il
dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga
sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della
libertà personale, qualora egli sia
stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di
lavoro o comunque tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della
sanzione disciplinare del licenziamento ai
sensi dell'art. 42, commi 6 e
7.
3. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione
della libertà
personale di cui al comma 1, può prolungare
il periodo di sospensione del
dipendente fino alla sentenza definitiva,
alle medesime condizioni di cui
al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione, nei
casi previsti dall'art. 15,
comma 1, legge 19.3.90 n. 55 , come
sostituito dall'art. 1, comma 1, legge
18.1.92 n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti si
applica quanto previsto in
tema
di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale
dall'art. 42, commi 8 e 9.
6. Al
dipendente sospeso dal servizio
ai sensi dei presente articolo
sono corrisposti un'indennità pari al 50%
della retribuzione fissa mensile
e l'assegno per il nucleo familiare, ove
spettante, con esclusione di ogni
compenso accessorio, comunque denominato,
anche se pensionabile.
7. In
caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con
formula piena, quanto corrisposto nel
periodo di sospensione cautelare a
titolo di assegno alimentare viene
conguagliato con quanto sarebbe stato
dovuto al lavoratore, se fosse rimasto in
servizio.
8. Quando
vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa
di
procedimento penale, la stessa conserva
efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a 5
anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto
e il dipendente è riammesso in
servizio.
Il procedimento disciplinare rimane,
comunque, sospeso sino
all'esito del procedimento penale.
Capo VI
- ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
Art. 45
- Formazione professionale.
1. La
formazione professionale continua del personale costituisce uno
strumento fondamentale per la crescita del
personale e per l'innalzamento
del
livello qualitativo dei servizi prestati dalle
amministrazioni;
queste,
in coerenza con gli obiettivi e gli impegni anche di carattere
finanziario delineati dall'accordo per il
lavoro pubblico del marzo 1997,
mettono
fattivamente a disposizione,
anche nel quadro di
iniziative
nazionali promosse dalla CRUI, le proprie risorse formative allo scopo di
promuovere e valorizzare la preparazione e
l'aggiornamento del personale.
2. L'aggiornamento e la formazione
professionali possono essere
obbligatori o facoltativi e riguardano tutto
il personale, con contratto
sia
a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello
distaccato o comandato.
3. La
formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante
corsi teorico-pratici, di intensità e durata
rapportate alle mansioni da
svolgere,
in base a
specifici programmi definiti
dalle singole
amministrazioni.
4. Le iniziative di formazione e aggiornamento
del personale in servizio
si
svolgono sulla base di programmi definiti dalle amministrazioni, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 4,
comma 2, lett. e), con i seguenti
criteri e modalità operativi:
- i programmi devono evidenziare
puntualmente gli obiettivi formativi e
gli standard quantitativi e qualitativi
previsti;
- le attività formative preordinate ad
offrire opportunità di sviluppo
professionale e retributivo devono essere
finalizzate all'acquisizione e
all'approfondimento dei contenuti di
professionalità oggetto delle prove
di selezione e devono prevedere adeguate
forme di verifica finale;
- in
sede di redazione dei programmi si terrà presente, nella misura
massima
possibile, l'esigenza di assicurare, oltre che la trasparenza
circa
gli obiettivi e le metodologie
della formazione - che
possono
prevedere
anche una loro organizzazione
sotto forma di stages
- la
trasferibilità, in tutto il comparto, delle
esperienze formative maturate;
- la
certificazione relativa alle
attività formative deve
dare
compiutamente conto del percorso formativo e
degli esiti in termini di
qualificazione professionale aggiuntiva
raggiunta;
- la formazione e l'aggiornamento
obbligatori sono svolti in orario di
lavoro
e hanno per oggetto l'adeguamento delle competenze professionali
alle esigenze anche innovative di
riorganizzazione e sviluppo qualitativo
e quantitativo dei servizi;
- in attuazione del contratto integrativo
di cui all'art. 4, comma 2,
lett. e) del presente CCNL, il Direttore
amministrativo individua, tenuto
conto
anche delle domande e delle disponibilità acquisite, il personale
destinatario dei programmi di formazione e aggiornamento, fornendo
comunque a tutti, a rotazione, l'opportunità
di parteciparvi e, in ogni
caso,
in modo da
assicurare, in particolare, tempestive
opportunità
formative
a coloro che maturino i requisiti d'anzianità per partecipare
alle
procedure selettive preordinate alle progressioni economiche e di
categoria;
- verrà data informazione successiva ai
soggetti sindacali di cui
all'art.
9 delle attività formative svolte, dei partecipanti e degli esiti
della
stessa attività formativa anche rispetto ai risultati attesi.
5. La
frequenza ai corsi
obbligatori e facoltativi, organizzati
direttamente dalle amministrazioni, anche in
consorzio o sotto la loro
vigilanza,
nel rispetto dei
criteri e delle modalità indicate
nel
precedente comma, purché prevedano modalità
di verifica finale, dà luogo a
crediti
formativi, validi in tutto il comparto, valutabili ai fini dei
passaggi
dei dipendenti all'interno delle
categorie da una posizione
economica all'altra e della progressione
verticale.
6. Al fine di definire modalità attuative dei
criteri di cui al comma 4,
è costituito un gruppo tecnico di lavoro
composto da rappresentanti delle
OO.SS.
firmatarie e di
ARAN. Il gruppo
terrà conto delle
linee
programmatiche espresse dalla CRUI in materia.
7. Il
personale può concorrere
nell'attività di formazione e
aggiornamento professionale dei dipendenti.
8. L'individuazione del predetto personale che
collabora all'attività di
formazione
e aggiornamento avviene secondo
le modalità previste dagli
ordinamenti delle amministrazioni,
privilegiando la competenza specifica
nelle materie d'insegnamento.
9. L'attività di aggiornamento e formazione di
cui al comma 7, se svolta
fuori
orario di lavoro, è remunerata
in via forfettaria sulle risorse
disponibili, con un compenso orario di £.
50.000 lorde. Se l'attività in
questione è svolta durante l'orario di lavoro,
il compenso di cui sopra
spetta nella misura del 20%. La misura dei
compensi può essere modificata
dalle
amministrazioni in relazione
a specifiche connotazioni di
complessità dei corsi, fino ad un massimo di
£. 120.000 orarie lorde.
Art. 46
- Trasferimenti.
1. Al fine di favorire l'attuazione dei
trasferimenti del personale del
comparto, ciascuna Amministrazione comunica
entro il 31 gennaio di ciascun
anno alle altre amministrazioni del comparto
stesso l'elenco dei posti che
intendono
coprire nel corso dell'anno,
elenco che le amministrazioni
riceventi
portano a conoscenza del personale con idonei
mezzi di
pubblicità.
2. Il
dipendente che ha
ottenuto l'assenso al
trasferimento
dall'Amministrazione di
destinazione deve chiedere il
'nulla osta'
dell'Amministrazione di appartenenza.
Decorsi 30 giorni dalla richiesta,
l'assenso
s'intende rilasciato. L'eventuale
diniego deve essere
adeguatamente motivato.
3. Il
rapporto di lavoro
prosegue senza interruzioni con
l'Amministrazione di destinazione e al
dipendente è garantita la posizione
retributiva maturata nell'Amministrazione di
provenienza e la continuità
della posizione pensionistica e
previdenziale.
Art. 47
- Semplificazione amministrativa e tutela della privacy.
1. Le amministrazioni sono tenute a compiere
gli atti formali necessari
per eliminare fiscalità burocratiche che
possano aggravare l'adempimento
degli obblighi dei dipendenti, nonché per
dare completa attuazione alle
vigenti
disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e
autocertificazione.
2. Le
amministrazioni sono tenute, altresì, alla tutela della privacy
del dipendente, secondo le disposizioni
vigenti, in particolare per quanto
concerne le certificazioni mediche.
Art. 48
- Patrocinio legale del dipendente per fatti commessi
nell'espletamento dei compiti
d'ufficio.
1. L'Amministrazione, nella tutela dei propri
diritti e interessi, ove
si
verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile
o
penale
nei confronti del dipendente,
per fatti e/o atti direttamente
connessi
all'espletamento del servizio e
all'adempimento dei compiti
d'ufficio
assumerà a proprio carico, a condizione che
non sussista
conflitto
d'interesse, ogni onere di
difesa fin dall'apertura del
procedimento e per tutti i gradi del
giudizio.
2. Il
dipendente, eventualmente
condannato con sentenza passata
in
giudicato per i fatti a lui imputati per
averli commessi con dolo o colpa
grave, dovrà rimborsare all'Amministrazione
tutti gli oneri sostenuti per
la sua difesa.
Art. 49
- Mense e servizi sociali.
1. In
materia di mense o servizi sostitutivi nonché di servizi sociali
sono
confermate le disposizioni
dell'art. 3, legge 29.1.86 n.
23 e
dall'art. 21, commi 1 e 6, DPR 3.8.90 n.
319.
2. Nell'ipotesi in cui le amministrazioni decidano
- compatibilmente con
le disponibilità di bilancio - di erogare
buoni pasto, l'erogazione viene
fatta in applicazione dei seguenti criteri:
- nel caso d'orario di lavoro settimanale
articolato su 5 giorni o su
turnazioni
di almeno 8 ore continuative, a condizione che non possano
fruire
a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo
presso la sede di lavoro;
- per la singola giornata lavorativa nella
quale il dipendente effettua
un orario di lavoro ordinario superiore alle
6 ore, con la relativa pausa
prevista, all'interno della quale va
consumato il pasto;
- per
la giornata lavorativa nella quale il
dipendente effettua,
immediatamente dopo l'orario di lavoro
ordinario, almeno 3 ore di lavoro
straordinario, nel rispetto della pausa
prevista, all'interno della quale
va consumato il pasto.
3. Nelle unità lavorative aventi servizio
mensa con contributo a carico
dei
dipendenti, il buono pasto
coprirà la quota a loro carico,
fino
all'ammontare massimo previsto e comunque
non oltre il corrispettivo di un
pasto tipo.
4. Trovano applicazione le vigenti
disposizioni ai fini del trattamento
fiscale
e previdenziale relativamente
alle materie di cui al presente
articolo.
Art. 50
- Indennità di rischio da radiazioni.
1. L'indennità di rischio da radiazioni resta
disciplinata dall'art. 20,
DPR n. 319/90.
Titolo
IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 51
- Norme per il personale che opera presso le aziende Policlinico
universitario e le strutture
sanitarie convenzionate.
1. In attesa dell'espletamento delle procedure
di cui all'art. 45, comma
3, D.lgs. n. 29/93, tenuto conto del
disposto di cui all'art. 8, comma 5,
D.lgs.
n. 517/99 che
prevede l'emanazione di
appositi decreti
interministeriali ai fini del trasferimento
o utilizzazione del personale
tecnico amministrativo presso le aziende ivi
definite, alle categorie di
personale
definite dai commi 1 e 2, art. 53, CCNL 21.5.96, continua ad
applicarsi il contratto del comparto
Università.
2. Ai
fini di assicurare l'omogeneità
dei trattamenti sul territorio
nazionale e di tenere conto delle evoluzioni
delle professioni sanitarie,
sarà definita entro 12 mesi
dalla stipula del presente
contratto una
tabella
nazionale delle corrispondenze tra le figure
professionali
previsti
dal presente CCNL e quelli previsti dal CCNL del comparto
Sanità.
Tale tabella verrà aggiornata, ove reso necessario da eventuali
innovazioni nelle professioni sanitarie,
esclusivamente in sede di CCNL.
3. Dalla
data di definizione della tabella di cui al comma precedente,
al
personale di cui
al comma 1 verrà
corrisposta l'indennità di
equiparazione di cui all'art. 31, DPR n.
761/79 calcolata con riferimento
alle corrispondenze professionali definite
dalla suddetta tabella.
4. Fino
alla definizione della tabella di cui al comma 2, al predetto
personale di cui al comma 1, in servizio
alla data di stipula del presente
CCNL, continuano ad essere corrisposte le
indennità di cui all'art. 31,
DPR n. 761/79 con riferimento alle
collocazioni professionali in essere e
alle
corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio
sanitario nazionale e con riferimento al
trattamento economico previsto
dai
CCNL nel tempo vigenti nel
comparto sanità. Ugualmente fino alla
definizione
della stessa tabella di
cui al comma 2, l'incremento
dell'indennità di ateneo - rispetto ai
corrispondenti valori stabiliti dal
CCNL
5.9.96 - prevista dall'art. 65 non viene considerata ai fini
del
trattamento
economico di cui al citato art. 31, DPR
n. 761/79, salvo
eventuale riassorbimento.
5. Le
Università, nell'ambito della
programmazione triennale del
fabbisogno
di personale, attiveranno
apposite procedure da concludere
entro
1 anno dalla stipula del
presente contratto per l'inquadramento,
nell'apposita area della categoria elevate
professionalità, del personale
laureato
medico e odontoiatra in servizio al 23.2.00 e in possesso dei
requisiti di cui all'art. 19, comma 9 bis,
CCNL 17.7.97, integrativo del
CCNL 21.5.96.
6. Uno specifico accordo prevederà apposita
disciplina per il personale
di cui all'art. 6, comma 5, D.lgs. n.
502/92, ferme restando le funzioni
assistenziali mediche
attualmente svolte previste
dalle stesse
disposizioni; gli eventuali oneri saranno
coperti a valere sulle risorse
destinate
alla produttività collettiva e individuale e al miglioramento
dei servizi, determinate dal presente CCNL.
Art. 52
- Collaboratori ed esperti linguistici.
1. In
apposita sequenza contrattuale, da attivare entro 6 mesi
dalla
sottoscrizione definitiva del presente CCNL con
i soggetti sindacali
firmatari, sarà ridefinito il trattamento
giuridico ed economico, compresi
gli
aumenti della retribuzione fondamentale e accessoria, dei
collaboratori ed esperti linguistici.
Art. 53
- Assistenti ex ISEF.
1. L'Istituto universitario di Scienze
motorie di Roma, che, ai sensi
del D.lgs. n. 178/98, subentra nei rapporti
precedentemente instaurati da
ISEF,
nell'ambito delle disponibilità di bilancio attiverà
apposite
procedure, da concludere entro 1 anno dalla
stipula del presente CCNL, per
l'inquadramento, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, nella
categoria C4, del personale assunto ai sensi
dell'art. 52, CCNL 21.5.96 e
in servizio al 23.2.00. I rapporti a tempo
determinato in essere in base
al citato art. 52 sono prorogati fino
all'espletamento delle procedure di
cui al presente comma.
2. Nel rispetto dei gradi di autonomia e di
responsabilità previsti per
tale
categoria, i dipendenti di cui al comma
1 collaborano con
i
responsabili dei corsi, nel quadro
della programmazione dell'attività
scientifica
e didattica definita dai
competenti organi accademici. In
particolare, il suddetto personale, secondo quanto previsto dallo
statuto
e
nell'ambito delle direttive dei
responsabili dei corsi, svolge
le
esercitazioni, assiste gli studenti e collabora alla correzione degli
elaborati,
svolgendo, altresì, tutte quelle ulteriori prestazioni che
siano connesse con l'organizzazione delle
attività ad esso spettanti e di
quelle inerenti alla valutazione degli
studenti.
Parte
II
Titolo
I - REVISIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 54
- Obiettivi.
1. La revisione del sistema di
classificazione del personale secondo le
linee
definite negli articoli
seguenti persegue le
finalità del
progressivo miglioramento delle condizioni
di lavoro, delle opportunità di
crescita
professionale, della funzionalità degli uffici,
dell'accrescimento dell'efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa
e
della gestione delle risorse attraverso la realizzazione dei seguenti
obiettivi:
- coerenza tra esigenze organizzative e
sistema di classificazione;
- valorizzazione delle risorse umane
attraverso il riconoscimento delle
professionalità, della qualità delle prestazioni
individuali e delle
competenze acquisite attraverso la
formazione e l'esperienza lavorativa;
- coerenza tra sistemi d'incentivazione e obiettivi
dell'organizzazione;
- flessibilità gestionale.
2. Alle
finalità di cui al comma 1 sono correlati adeguati e organici
interventi formativi secondo quanto previsto
dall'art. 45.
Art. 55
- Il sistema di classificazione del personale.
1. Il
sistema di classificazione del personale è
articolato in 4
categorie
di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate
rispettivamente B, C, D, EP (Elevate
Specifiche Tipologie Professionali).
2. Alle
categorie professionali corrispondono insiemi affini di
competenze, conoscenze e capacità necessarie
per l'espletamento di una
gamma
di attività lavorative,
descritte, secondo il diverso
grado di
autonomia
e di responsabilità,
attraverso apposite declaratorie,
articolate nelle aree riportate
nell'allegato A.
3. Ai
sensi dell'art. 56, D.lgs. n. 29/93, all'interno di
ciascuna
categoria
e area tutte
le mansioni sono
esigibili in quanto
professionalmente equivalenti fatte salve
quelle per il cui esercizio
siano
previste specifiche abilitazioni
professionali e previa, quando
occorra,
apposita formazione professionale.
L'assegnazione di mansioni
equivalenti
costituisce atto di esercizio del potere determinativo
dell'oggetto del contratto di lavoro.
4. L'assegnazione temporanea di mansioni
proprie delle categoria
immediatamente superiore costituisce il solo
atto lecito di esercizio del
potere modificativo. Essa è regolata dall'art. 56, D.lgs. n. 29/93, come
integrato dall'art. 24 del presente CCNL.
5. L'accesso
a ciascuna categoria avviene
nella posizione economica
iniziale
con progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria
secondo
quanto previsto dall'art.
56 del presente CCNL. In
via
eccezionale, l'accesso può avvenire
nella posizione B3,
anziché
all'iniziale B1, per particolari
professionalità che richiedono ulteriori
requisiti
in relazione alla specificità dell'attività lavorativa, come
previsto dal successivo art. 57, comma 4.
6. Per
l'accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall'art.
57, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di
studio descritti nella tabella
A.
7. In caso di passaggio tra categorie, al
dipendente viene attribuito il
trattamento tabellare iniziale previsto per
la nuova categoria. Qualora il
trattamento economico in godimento,
acquisito per effetto
della
progressione economica, risulti superiore
al predetto trattamento
tabellare
iniziale, il dipendente è collocato nella posizione economica
immediatamente inferiore della categoria e
conserva a titolo personale la
differenza
retributiva, assorbibile in caso di
passaggio a categoria
superiore.
8. Al
personale proveniente per
processi di mobilità
da altre
amministrazioni del comparto resta
attribuita la categoria e la posizione
economica conseguite nell'Amministrazione di
provenienza.
Art. 56
- Progressione economica all'interno della categoria.
1. All'interno di ciascuna categoria
è prevista una
progressione
economica
che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il trattamento
tabellare
iniziale, di successive posizioni economiche indicate nella
tabella E.
2. Nell'ambito della categoria i
passaggi a posizione
economica
immediatamente superiore avverranno
attraverso meccanismi selettivi,
attivati
con cadenza biennale, sulla base dei criteri generali di
cui
all'art. 59. Ai fini della partecipazione a
detti meccanismi selettivi gli
interessati
devono aver maturato 3 anni di servizio nella
posizione
economica immediatamente inferiore.
3. Il
personale in servizio inquadrato
nella categoria B, posizione
economica B1, che, alla data di sottoscrizione definitiva del presente
CCNL,
abbia maturato 12 mesi
d'anzianità, è inserito nella posizione
economica B2, previa apposita formazione.
4. I
neo-assunti nella categoria
B, permarranno nella
posizione
economica
B1 per 12 mesi, trascorsi i
quali saranno inseriti nella
posizione economica successiva previa
apposita formazione.
5. Il finanziamento della progressione
economica avverrà attraverso le
risorse indicate all'art. 68, comma 2, lett.
a), in stretta correlazione
con
il raggiungimento di obiettivi
qualitativi di miglioramento del
servizio, di innovazione e di maggiore
efficienza.
6. I
passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono
disposti nel numero consentito dalla
disponibilità delle risorse a ciò
finalizzate dal presente contratto e dal
contratto integrativo.
Art. 57
- Progressione verticale nel sistema di classificazione.
1. Le
procedure attuative del presente
articolo sono preventivamente
individuate
dalle amministrazioni con atti regolamentari improntati a
principi
di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e
celerità di espletamento ai sensi di quanto
previsto dall'art. 36, comma
3, D.lgs. n. 29/93.
2. I
Regolamenti di Ateneo
nell'ambito delle dotazioni
organiche
prevederanno modalità di espletamento di
procedure selettive per l'accesso
a ciascuna categoria, riservate al personale
in servizio della categoria
immediatamente inferiore, anche in deroga al
possesso del titolo di studio
previsto per l'accesso esterno qualora il
dipendente abbia un'anzianità di
servizio di 5 anni nella categoria di
appartenenza o nelle ex-qualifiche
ivi
confluite, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti
disposizioni in materia. Va salvaguardato comunque un adeguato accesso
dall'esterno.
3. I
regolamenti di Ateneo, ai fini della progressione verticale,
si
ispireranno
a criteri di
valutazione delle competenze
professionali
acquisite
e conseguenti all'esperienza professionale risultante
dal
curriculum del dipendente nonché verificate
da apposite prove di esame
dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta
per
ciascuna
categoria, con adeguato
riconoscimento della formazione
certificata
secondo il sistema dei crediti formativi. In ogni caso i
regolamenti
di Ateneo dovranno prevedere
adeguata valorizzazione del
possesso
del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno a
ciascuna categoria. Trovano applicazione gli
artt. 6, comma 3, lett. n), e
7, comma 1, lett. d).
4. Sia
per l'accesso esterno che interno, i regolamenti
di Ateneo
possono
prevedere, oltre ai requisiti richiesti in linea generale
per
l'accesso alla categoria, requisiti professionali
specifici in relazione
alla tipologia dell'attività lavorativa. Gli stessi regolamenti possono,
altresì, prevedere la valutazione del
servizio prestato con contratto a
tempo determinato di cui all'art. 19.
5. I regolamenti di Ateneo di cui al comma 2
sono oggetto d'informazione
ai soggetti sindacali di cui all'art. 9.
6. Il
numero dei posti
di organico da destinare ai passaggi
alla
categoria immediatamente superiore e
all'accesso esterno è definito dalle
amministrazioni - nella percentuale, per le
procedure di cui al comma 2,
pari
al 50% dei posti da coprire
calcolati su base annua - nell'ambito
della
programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei suoi
eventuali aggiornamenti, oggetto di consultazione
con i soggetti sindacali
di
cui all'art. 9. In tali
incontri, saranno presi in esame anche
i
fabbisogni
quantitativi e/o qualitativi di personale, derivanti dalla
costituzione di nuove strutture o dal loro
potenziamento, e gli eventuali
connessi interventi formativi necessari.
Sullo stato di attuazione della
programmazione si svolgeranno incontri con
periodicità semestrale con gli
stessi soggetti sindacali.
7. Anche
i posti destinati ai passaggi alla categoria
immediatamente
superiore sono coperti mediante accesso
dall'esterno se la selezione di
cui al comma 3 ha avuto esito negativo o se
mancano del tutto all'interno
le professionalità da selezionare; in tale
ultimo caso, le amministrazioni
adottano un atto motivato, oggetto
d'informazione ai soggetti sindacali di
cui all'art. 9.
8. I
dipendenti che vengano
inquadrati nella categoria immediatamente
superiore
a seguito delle procedure selettive indette ai
sensi del
presente articolo non sono soggetti al
periodo di prova.
Art. 58
- Sistema di valutazione.
1. Ciascuna
Amministrazione procede, in coerenza con quanto previsto
all'art. 4, comma 2, lett. b), alla
valutazione delle prestazioni e dei
risultati dei dipendenti ai fini:
- della
corresponsione dei compensi incentivanti di cui all'art. 68,
comma 2, lett. d);
- della
progressione economica, per quanto attiene gli indicatori di
cui all'art. 59, comma 2, lett. b) e c);
2. La
valutazione per la progressione
economica si effettua in modo
coordinato
con i tempi e con le modalità di espletamento dei meccanismi
selettivi previsti per tale progressione.
3. La valutazione di cui al comma 1 è
effettuata, sulla base dei criteri
generali oggetto d'informazione e, a
richiesta, di concertazione con i
soggetti sindacali di cui all'art. 9, dal
responsabile della struttura in
cui
l'interessato ha prestato la sua attività ed
è tempestivamente
comunicata
al dipendente. Il dipendente, ricevuta l'informazione, può,
entro 15 giorni, formulare proprie
osservazioni, sulle quali deve essere
acquisito
il parere di un apposito
Comitato presieduto dal Direttore
amministrativo e composto secondo
modalità e criteri definiti
dalle
singole
amministrazioni, oggetto d'informazione preventiva ai soggetti
sindacali di cui all'art. 9. In caso di
parità di voto prevale quello del
Presidente. Il Comitato, il cui
funzionamento non deve comportare oneri di
spesa, delibera entro 20 giorni.
Art. 59
- Criteri di selezione ai fini della progressione economica
all'interno della categoria.
1. I
criteri generali per
la selezione ai fini delle progressioni
economiche
all'interno di ciascuna
categoria sono oggetto
di
contrattazione integrativa. Ove questa non
venga conclusa entro 60 giorni
- prorogabili di ulteriori 30 giorni - dalla
data d'entrata in vigore del
presente CCNL si applicano i criteri
generali di cui ai commi successivi.
2. Nel
caso in cui non venga raggiunto l'accordo di
cui al comma
precedente,
la selezione viene effettuata
tenendo conto dei seguenti
indicatori ponderati, come previsto ai
successivi commi 3, 4, 5 e 6, in
relazione
al diverso livello
di professionalità espresso
dalle 4
categorie:
a) formazione certificata e pertinente;
b) arricchimento professionale derivante
dall'esperienza lavorativa, con
esclusione di automatismi legati al decorso
dell'anzianità, desumibile dal
curriculum e/o dalla documentazione
presentata dall'interessato;
c) qualità delle prestazioni individuali con
particolare riguardo alla
capacità di proporre soluzioni innovative,
al grado di coinvolgimento nei
processi
lavorativi, all'attenzione alle esigenze dell'utenza e alla
soluzione dei problemi;
d) anzianità di servizio prestato senza
essere incorsi negli ultimi 2
anni in sanzioni disciplinari più gravi del
rimprovero scritto;
e) titoli
culturali e professionali (per esempio: incarichi;
pubblicazioni; collaborazioni; docenza o
frequenza in convegni e seminari
di
studio, corsi di formazione;
titoli di studio ulteriori rispetto a
quelli previsti per l'accesso alla categoria;
corsi di perfezionamento o
di specializzazione; dottorati di ricerca).
3. Rispetto al punteggio complessivo, agli
indicatori definiti nel comma
2, nella categoria EP viene riservato:
- alla lett. a): fino a 20%
- alla lett. b): fino a 15%
- alla lett. c): fino a 25%
- alla lett. d): fino a 10%, con valutazione
del solo servizio maturato
nella stessa categoria EP o nelle ex
qualifiche ivi inserite;
- alla lett. e): fino a 30%.
4. Rispetto al punteggio complessivo, agli
indicatori definiti nel comma
2, nella categoria D viene riservato:
- alla lett. a): fino a 20%
- alla lett. b): fino a 20%
- alla lett. c): fino a 25%
- alla lett. d): fino a 15%
- alla lett. e): fino a 20%.
5. Rispetto al punteggio complessivo, agli
indicatori definiti nel comma
2, nella categoria C viene riservato:
- alla lett. a): fino a 20%
- alla lett. b): fino a 25%
- alla lett. c): fino a 20%
- alla lett. d): fino a 15%
- alla lett. e): fino a 20%.
6. Rispetto al punteggio complessivo, agli
indicatori definiti nel comma
2, nella categoria B viene riservato:
- alla lett. a): fino a 25%
- alla lett. b): fino a 20%
- alla lett. c): fino a 20%
- alla lett. d): fino a 20%
- alla lett. e): fino a 15%.
7. In prima applicazione, allo scopo di
snellire le procedure selettive
attivate ai fini della progressione
economica all'interno della categoria,
le stesse dovranno essere effettuate senza
tener conto dell'indicatore di
cui
al comma 2, lett. a) ed essere concluse entro il
31.12.01. Nelle
procedure di cui al presente comma,
l'anzianità di cui all'art. 56, comma
2, è riferita al servizio prestato nella ex
qualifica di appartenenza.
Art. 60
- Categoria EP.
1. In considerazione dell'alto contenuto di
professionalità richiesto al
personale
inquadrato nella categoria EP, per tale personale valgono le
specifiche disposizioni contenute nei commi
seguenti.
2. L'orario
di lavoro è di 36 ore
settimanali medie trimestrali. La
presenza
in servizio viene assicurata
correlandola in modo flessibile
all'orario
di servizio della struttura di
appartenenza, tenendo conto
delle esigenze e dei criteri organizzativi
dell'Amministrazione.
3. La
formazione e l'aggiornamento
professionale del personale della
categoria
EP sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente
teso ad assicurare il costante adeguamento
delle competenze allo sviluppo
del
contesto culturale, tecnologico e organizzativo di
riferimento;
conseguentemente, la partecipazione alle
iniziative di formazione inserite
in appositi percorsi anche individuali, su
proposta degli interessati o
comunque, concordati con gli organi
statutari e/o con i dirigenti, viene
considerata servizio utile a tutti gli
effetti e i relativi oneri sono a
carico dell'Amministrazione.
4. Fino
ad un massimo di 36 ore annue retribuite, da utilizzare in
periodi compatibili con le esigenze di
servizio, al personale di cui al
presente
articolo può essere consentita la partecipazione a qualificate
iniziative di aggiornamento professionale e
formazione. L'Amministrazione
deve
formalizzare un eventuale, motivato diniego entro 10 giorni dalla
ricezione
della comunicazione fatta
dall'interessato. Qualora
l'Amministrazione riconosca l'effettiva
connessione di tali iniziative con
l'attività
di servizio può, nell'ambito delle proprie disponibilità di
bilancio,
contribuire anche integralmente alla spesa sostenuta
e
debitamente documentata.
5. Le
amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale
di
categoria EP ai progetti di ricerca
finanziati da committenti pubblici o
privati,
all'interno delle strategie e dei piani delle amministrazioni
stesse.
6. Il
personale della categoria EP ha
diritto ad essere riconosciuto
autore
- o coautore - delle
ricerche a cui
lavora. Salvo che
l'Amministrazione non ritenga di pubblicare i risultati della ricerca
nell'ambito
dei propri programmi editoriali, l'autore ha diritto alla
pubblicazione in proprio, fatto salvo
l'eventuale vincolo di segretezza.
7. Le
amministrazioni considerano di
particolare interesse ai
fini
dell'arricchimento professionale lo
svolgimento da parte del personale
della categoria EP, di attività nelle
ipotesi elencate all'art. 58, comma
6,
lett. da a)
a f), D.lgs. n. 29/93,
previa autorizzazione
dell'Amministrazione, senza utilizzare le
strutture dell'Amministrazione
stessa e fuori dell'orario di lavoro. Il
diniego di autorizzazione deve
essere
adeguatamente motivato; decorsi
20 giorni dalla richiesta
di
autorizzazione, questa s'intende rilasciata.
Art. 61
- Conferimento e revoca di incarichi al personale
della categoria EP.
1. Le amministrazioni possono conferire al
personale della categoria EP,
incarichi
comportanti particolari responsabilità gestionali ovvero
funzioni professionali richiedenti
l'iscrizione ad ordini professionali o,
comunque, alta qualificazione e
specializzazione.
2. Gli
incarichi di cui al comma 1,
fatti salvi quelli conferiti al
personale
di cui all'art. 51, secondo gli
appositi atti convenzionali,
sono conferiti dal Direttore amministrativo
o da altro organo individuato
secondo gli ordinamenti delle
amministrazioni - previa determinazione da
parte
delle amministrazioni di criteri
generali - per un periodo non
superiore a 5 anni, con atto scritto e
motivato e possono essere rinnovati
con
le medesime formalità.
Tali criteri generali
saranno oggetto
d'informazione e, a richiesta, di
concertazione con i soggetti sindacali
di cui all'art. 9.
3. Per il conferimento degli incarichi le
amministrazioni tengono conto
-
rispetto alle funzioni e alle attività da svolgere - della natura
e
caratteristiche dei programmi da realizzare,
dei requisiti culturali e
professionali posseduti, delle attitudini,
delle capacità professionali e
dell'esperienza acquisite dal personale
della categoria EP.
4. Gli
incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto
scritto e motivato, in relazione ad intervenuti
mutamenti organizzativi o
in conseguenza di specifico accertamento di
risultati negativi.
5. I
risultati dell'attività svolta
dai dipendenti cui siano
stati
attribuiti
gli incarichi di cui al presente
articolo sono oggetto di
valutazione
annuale in base
a criteri e
procedure predeterminati
dall'Amministrazione, di cui deve essere
data informazione ai soggetti
sindacali
di cui all'art. 9. La
valutazione positiva dà titolo
alla
corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 62.
Le
amministrazioni, prima di procedere alla
definitiva formalizzazione di una
valutazione non positiva, acquisiscono in
contraddittorio le valutazioni
del
dipendente interessato anche
assistito dalla O.S. cui aderisce o
conferisce
mandato o da persone di sua fiducia; la stessa procedura di
contraddittorio vale anche per la revoca
anticipata dell'incarico di cui
al comma 4.
6. La
revoca o la cessazione
dell'incarico comporta la perdita della
connessa retribuzione accessoria, fermo
restando il diritto del dipendente
di
essere adibito a mansioni
congrue con la categoria di appartenenza,
nonché il diritto alla retribuzione di
posizione nella misura minima.
Art. 62
- Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
1. Il trattamento economico accessorio del
personale della categoria EP
è
composto dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione e
dalla
retribuzione di risultato. La
retribuzione di posizione
e di
risultato assorbono tutte le competenze
accessorie e le indennità previste
dal
CCNL 21.5.96, compreso il compenso per il lavoro straordinario con
l'esclusione dell'indennità di ateneo,
dell'indennità di rischio
da
radiazioni di cui all'art. 50 del presente
CCNL, nonché dei compensi che
specifiche
disposizioni di legge
finalizzano
all'incentivazione di
prestazioni
o risultati del personale. L'importo della retribuzione di
posizione
varia da un minimo di £. 6.000.000 ad
un massimo di
£.
25.000.000 annui lordi per 13 mensilità.
2. L'importo minimo di posizione di cui al
comma 1 è attribuito a tutto
il
personale appartenente alla
categoria EP. Gli importi superiori al
minimo di posizione sono attribuiti in
corrispondenza dell'affidamento di
incarichi
correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero
di
funzioni professionali richiedenti
l'iscrizione ad albi professionali o
comunque alta qualificazione o specializzazione,
secondo quanto previsto
dall'art. 61, comma 1. Ciascuna
Amministrazione stabilisce la graduazione
della
retribuzione di posizione
in rapporto a
ciascuna tipologia
d'incarico previamente individuata.
3. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati
espressi
da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività a
seguito della valutazione effettuata secondo
quanto previsto dall'art. 61,
comma 5. L'importo della retribuzione di
risultato eventualmente spettante
è compreso tra il 10% e il 30% della
retribuzione di posizione attribuita.
4. Al finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione
di
risultato è destinato in ciascuna Amministrazione un apposito Fondo,
costituito come previsto dall'art. 70.
Art. 63
- Indennità di responsabilità.
1. Le
amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali,
individuano
posizioni organizzative e funzioni
specialistiche e di
responsabilità e verificano la
disponibilità di personale
professionalmente qualificato appartenente
alle categorie B, C e D ai fini
dell'attribuzione di tali posizioni e
funzioni. Le relative determinazioni
sono
oggetto d'informazione preventiva
ai soggetti sindacali di
cui
all'art. 9.
2. A seguito della verifica di cui al comma 1,
le amministrazioni, sulla
base di criteri generali oggetto di
contrattazione integrativa, correlano
alle
posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un'indennità
accessoria, annua, lorda, revocabile,
d'importo variabile, tenendo conto
del
livello di responsabilità, della complessità delle
competenze
attribuite, della specializzazione richiesta
dai compiti affidati e delle
caratteristiche innovative della
professionalità richiesta.
3. Al
personale appartenente alla categoria D, possono inoltre essere
conferiti
specifici, qualificati incarichi
di responsabilità -
amministrative, ivi comprese quelle connesse
alle funzioni di segretario
di
dipartimento, e tecniche - sulla
base di criteri generali oggetto
d'informazione, e a richiesta di
concertazione, con i soggetti sindacali
di
cui all'art. 9. Tali incarichi
saranno retribuiti con un'indennità
accessoria, annua, lorda, revocabile,
d'importo variabile, tenendo conto
del
livello di responsabilità, della complessità delle
competenze
attribuite, della specializzazione richiesta
dai compiti affidati e delle
caratteristiche innovative della
professionalità richiesta.
4. L'importo dell'indennità attribuita ai
sensi del precedente comma è
compreso tra un minimo di £. 2.000.000 e un
massimo di £. 10.000.000, di
cui
1/3 è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati
conseguiti
dal dipendente. La valutazione
dei risultati è effettuata
annualmente con le stesse modalità di cui
all'art. 61, comma 5.
5. Le
indennità di cui al presente articolo sono attribuite a valere
sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2,
lett. b).
6. I criteri per la scelta dei dipendenti cui
attribuire le posizioni e
funzioni
di cui al comma 1 sono definiti dalle amministrazioni. Tali
criteri sono oggetto d'informazione
preventiva ai soggetti sindacali di
cui all'art. 9, che possono chiedere al
riguardo un incontro.
7. Le
amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le
funzioni
di cui al comma 1 secondo le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti.
8. Le
indennità di cui
ai precedenti commi
cessano di essere
corrisposte
qualora i dipendenti non siano più adibiti alle posizioni
organizzative e alle funzioni specialistiche
e di responsabilità di cui ai
commi 1 e 3.
Parte
III
Titolo
I - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 64
- Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi.
1. Gli stipendi tabellari derivanti
dall'applicazione dell'art. 1, CCNL
5.9.96
sono incrementati degli importi mensili lordi, per 13 mensilità,
indicati nell'allegata tabella D, alle
scadenze ivi previste.
2. A seguito dell'attribuzione degli
incrementi indicati nel comma 1, i
valori economici dei trattamenti correlati
alle posizioni iniziali e di
sviluppo del nuovo sistema di
classificazione di cui al presente CCNL sono
rideterminati secondo le indicazioni delle
allegate tabelle E1 ed E2 e con
le decorrenze ivi previste.
3. Sono
confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale d'anzianità negli importi
spettanti al personale in servizio
alla data di stipulazione del presente
contratto. Al personale neo-assunto
è attribuita l'indennità integrativa
speciale nella misura prevista per la
posizione
economica iniziale di ciascuna categoria; al personale neo-
assunto nella posizione economica B3 ai
sensi dell'art. 55, comma 5, 2°
periodo,
è attribuita l'indennità integrativa speciale nella
misura
prevista per detta posizione economica.
4. Nei
confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con
diritto
a pensione nel periodo di vigenza della parte economica
del
presente CCNL 1998-99, gli incrementi di cui
al presente articolo hanno
effetto
integralmente, alle scadenze e
negli importi previsti nella
tabella D, ai fini della determinazione del
trattamento di quiescenza e
dell'equo indennizzo. Agli effetti
dell'indennità premio di fine servizio,
dell'indennità sostitutiva del preavviso,
nonché di quella
prevista
dall'art. 2122 C.C., si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla
data di cessazione del rapporto.
Art. 65
- Incremento dell'indennità di ateneo.
1. A decorrere dal 31.12.99 le misure individuali d'indennità di ateneo
previste dall'art. 5, CCNL 5.9.96 sono
rideterminate nelle misure indicate
nella tabella F.
2. Per
la copertura degli
oneri conseguenti agli
aumenti e ai
riallineamenti dell'indennità di cui al
comma 1, si provvede attraverso la
riduzione
stabile del Fondo di cui all'art. 42, CCNL 21.5.96 così come
previsto dall'art. 67, comma 1, lett. a) del
presente CCNL.
3. L'indennità di cui al presente articolo continua ad essere erogata
con le modalità in corso.
Art. 66
- Lavoro straordinario.
1. Per
la corresponsione dei compensi
relativi alle prestazioni di
lavoro
straordinario, che si rendessero necessarie per
fronteggiare
particolari situazioni di lavoro, le
amministrazioni possono utilizzare
risorse finanziarie in misura non superiore
a quelle destinate, nel 1999,
alle
finalità di cui all'art. 42, comma 2, lett. a),
CCNL 21.5.96,
detratte
le somme destinate al medesimo
titolo al personale delle ex
qualifiche
9a, 1a RS e 2a RS che dovranno
finanziare il Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato del
personale appartenente alla
categoria EP.
2. Agli
effetti della determinazione dei compensi per
lavoro
straordinario sono determinate 3 tariffe
corrispondenti alle categorie B,
C
e D. Il calcolo è effettuato
con riferimento rispettivamente alle
posizioni economiche B3, C4 e D2.
3. Le
parti s'incontrano a livello di amministrazione per valutare le
condizioni
che hanno reso
necessario l'effettuazione di
lavoro
straordinario e per individuare le soluzioni
che possono consentirne una
progressiva e stabile riduzione, anche
mediante opportuni interventi di
razionalizzazione dei servizi. I
risparmi accertati a
consuntivo
confluiscono nelle risorse indicate
nell'art. 67, in
sede di
contrattazione integrativa.
Art. 67
- Fondo per le progressioni economiche e per la produttività
collettiva e individuale.
1. Presso
ciascuna Amministrazione, a decorrere dall'anno 2000,
sono
destinate
all'attuazione delle progressioni economiche orizzontali nel
nuovo
sistema di classificazione del personale, nonché a sostenere
le
iniziative
rivolte a migliorare
la produttività, l'efficienza e
l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
a) le
risorse di cui all'art. 3, CCNL 5.9.96, con riferimento al 1999,
determinate al netto delle seguenti voci:
- un
importo pari al 2,92% del monte
salari 1997 di Amministrazione
riferito
al personale del
comparto, destinato agli
aumenti e al
riallineamento dell'indennità di ateneo ai
sensi dell'art. 65 del presente
CCNL;
- compensi accessori ivi comprese
le risorse per
il lavoro
straordinario, ad eccezione dell'indennità
di ateneo, destinati nel 1999
al
personale delle ex qualifiche 9a, 1a RS e 2a
RS. Tali risorse
confluiscono nel Fondo di cui all'art. 70
del presente CCNL;
- risorse per la corresponsione dei compensi
per lavoro straordinario
di cui all'art. 66, comma 1 del presente
CCNL.
b) le
eventuali risorse aggiuntive
destinate nel 1999 al trattamento
accessorio ai sensi dell'art. 42, CCNL
21.5.96 e dell'art. 4, CCNL 5.9.96,
nel
rispetto delle effettive
disponibilità di bilancio delle singole
amministrazioni;
c) le somme derivanti dall'attuazione
dell'art. 43, legge n. 449/97;
d) le economie conseguenti alla trasformazione
del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei
limiti dell'art. 1, comma 57 e
ss., legge n. 662/96 e successive
integrazioni e modificazioni, realizzate
successivamente al 1999;
e) i risparmi derivanti dall'applicazione
della disciplina dell'art. 2,
comma 3, D.lgs. n. 29/93;
f) le
risorse che specifiche
disposizioni di legge
finalizzano
all'incentivazione di prestazioni o di
risultati del personale;
g) gli
eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina
dello straordinario di cui all'art. 66 del
presente CCNL.
2. Le
amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL
non
avessero
ancora determinato il trattamento accessorio per il
1999
quantificheranno le risorse di cui al
comma 1, lett. a)
e b) con
riferimento al 1998.
3. Le amministrazioni destineranno di anno in
anno risorse proprie - nel
rispetto
dei limiti di bilancio e comunque in misura
non superiore
all'1,55% del monte salari 1997 di
Amministrazione riferito al personale
del comparto - al finanziamento dei
trattamenti accessori correlati agli
obiettivi
di efficienza, efficacia ed economicità, in presenza
di
condizioni
organizzative e gestionali che consentano il controllo di
gestione e la valutazione della produttività
e dei risultati.
4. In
caso di attivazione
di nuovi servizi
o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai
quali sia correlato un aumento delle
prestazioni del personale in servizio
cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture
e/o delle risorse finanziarie disponibili o
che comportino un incremento
stabile delle dotazioni organiche, le
amministrazioni, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6,
D.lgs.
n. 29/93, valutano anche
l'entità delle risorse necessarie per
sostenere
i maggiori oneri del trattamento economico accessorio
del
personale da impiegare nelle nuove attività
e ne individuano la relativa
copertura nell'ambito delle capacità di
bilancio.
Art. 68
- Utilizzo del Fondo per le progressioni economiche
e per la produttività collettiva e
individuale.
1. Le risorse di cui all'art. 67 sono
finalizzate a promuovere effettivi
e
significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia
delle amministrazioni e di qualità dei
servizi istituzionali.
2. In
relazione alle finalità di cui
al comma 1, le risorse di
cui
all'art. 67 sono utilizzate per:
a) corrispondere gli incrementi retributivi
collegati alla progressione
economica all'interno delle categorie
secondo la disciplina degli artt. 56
e 59 del presente CCNL. Le risorse destinate
dal CCNL alla finalità di cui
alla
presente lettera sono incrementabili - a seguito di contrattazione
integrativa da concludersi entro 60 giorni,
prorogabili di ulteriori 30
giorni - a valere sulle risorse destinate
alle finalità di cui alla lett.
d) del presente comma. Resta comunque
acquisito al Fondo di cui all'art.
67, per le finalità di cui alla presente
lettera, il differenziale tra le
posizioni
economiche rivestite e il valore iniziale della categoria di
coloro che cessano definitivamente dal
servizio;
b) corrispondere l'indennità di responsabilità per il personale delle
categorie B, C e D secondo la disciplina
dell'art. 63 del presente CCNL.
Sono utilizzate per tale finalità le risorse
destinate agli istituti di
cui all'art. 42, comma 2, lett. d), CCNL
21.5.96, con riferimento al 1999.
Per
gli incarichi di
cui all'art. 63, comma 3,
al personale della
categoria
D, tali risorse sono ulteriormente incrementate fino
ad un
massimo dello 0,2% del monte salari 1997 di
Amministrazione riferito al
personale del comparto, a valere sulla quota
di cui all'art. 67, comma 3;
c) corrispondere compensi per la
remunerazione di compiti
che
comportano oneri, rischi, o disagi
particolarmente rilevanti nonché la
reperibilità collegata alla particolare
natura dei servizi che richiedono
interventi di urgenza;
d) erogare
compensi diretti ad
incentivare la produttività e il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di
compensi
correlati
al merito e all'impegno di gruppo e/o
individuale, secondo
quanto previsto dall'art. 58;
e) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate
alla
utilizzazione delle risorse indicate
nell'art. 67, comma 1, lett. f) del
presente CCNL.
3. Al termine dell'esercizio finanziario, le
somme destinate ai passaggi
a
posizioni retributive superiori nell'ambito della stessa categoria,
rapportate su base annua, vengono trasferite
permanentemente dal Fondo nei
competenti capitoli di bilancio delle
singole amministrazioni. Resta salvo
quanto previsto dal comma 2, lett. a), 3°
periodo del presente articolo.
4. Le
somme non utilizzate
o non attribuite con riferimento
alle
finalità del corrispondente esercizio
finanziario sono portate in aumento
delle
risorse dell'anno successivo,
fatta salva la
specifica
finalizzazione già definita.
Art. 69
- Collegamento tra produttività e incentivi.
1. L'attribuzione dei compensi di cui
all'art. 68, comma 2, lett. d), è
strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di
miglioramento quali-quantitativo dei servizi
ed è quindi attuata, in unica
soluzione ovvero secondo modalità definite a
livello di Amministrazione,
dopo
la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati
totali
o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente
predeterminati secondo la disciplina del D.lgs. n. 29/93 e
successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 70
- Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
del personale della categoria
elevate professionalità.
1. A
decorrere dal 31.12.99, e a
valere dall'anno 2000, è costituito
presso
ciascuna Amministrazione un Fondo destinato alla corresponsione
della
retribuzione di posizione e di risultato per il personale
della
categoria EP secondo quanto previsto
dall'art. 62 del presente CCNL.
2. Il Fondo è alimentato dalle seguente risorse:
a) le somme relative ai compensi per lavoro
straordinario destinate nel
1999 al personale appartenente alle ex
qualifiche 9a, 1a RS e 2a RS;
b) i
compensi accessori, ad
eccezione dell'indennità di
ateneo,
destinati nel 1999 al personale appartenente
alle ex qualifiche 9a, 1a RS
e 2a RS; le amministrazioni che alla data di
stipula del presente CCNL non
avessero
ancora determinato il trattamento accessorio per il
1999
quantificheranno le predette risorse con riferimento al 1998;
c) ulteriori risorse, a carico
dei bilanci delle
singole
amministrazioni, entro il limite dello 0,45%
del monte salari 1997
di
Amministrazione riferito al personale del
comparto.
3. Le
risorse destinate alla retribuzione di risultato variano da
un
minimo del 10% ad un massimo del 20% del
Fondo.
4. Le somme eventualmente già corrisposte
nell'anno 2000 per i compensi
accessori,
compresi i compensi
per lavoro straordinario, saranno
conguagliati all'atto dell'attribuzione della retribuzione di
posizione e
di risultato per il medesimo anno.
Art. 71
- Riequilibrio nella destinazione delle risorse per il trattamento
accessorio.
1. Nel caso in cui la somma delle risorse di
cui all'art. 67, comma 3, e
quelle
di cui all'art. 70, comma 2, lett. c), sia inferiore al 2%
del
monte salari 1997 di Amministrazione
riferito al personale del comparto,
tali
disponibilità sono ripartite tra le finalità di cui all'art.
68,
comma 2, lett. b), d) e quelle di cui
all'art. 70, comma 2, lett. c), nel
rispetto delle proporzioni definite dai
valori massimi ivi indicati.
Art. 72
- Finanziamento della progressione economica
all'interno della categoria.
1. Ai fini dell'attivazione degli istituti
previsti dal nuovo sistema di
classificazione, le amministrazioni
destinano al Fondo di cui all'art. 67,
per le finalità di cui all'art. 68, comma 2,
lett. a), risorse pari allo
0,3% del monte salari 1997 di
Amministrazione riferito al personale
del
comparto,
a valere sulle disponibilità economiche del biennio economico
2000/2001
aventi carattere di certezza e continuità. Le procedure
selettive sono espletate secondo quanto
previsto dall'art. 59, comma 7.
Art. 73 -
Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina
sul
trattamento economico.
1. Nelle
ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e
integrazioni, di disposizioni
legislative, regolamentari o di atti
amministrativi che abbiano attribuito
trattamenti economici in contrasto con
quelli previsti o confermati dal
presente
CCNL, i più
elevati compensi, assimilabili
al trattamento
fondamentale per il loro
carattere di fissità
e di continuità,
eventualmente percepiti dal personale sono
riassorbiti nei limiti degli
incrementi previsti dall'art. 64;
l'eventuale differenza viene mantenuta
'ad personam'.
2. I
risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, nonché
quelli
correlati alla disapplicazione
di disposizioni riguardanti il
trattamento
economico accessorio, incrementano le risorse dell'art. 67
destinate alle progressioni economiche e
alla produttività collettiva e
individuale secondo la disciplina dell'art.
68.
Parte
IV
Titolo
I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 74
- Norme di inquadramento del personale in servizio
nel nuovo sistema di classificazione
e norme finali transitorie.
1. Con
effetto dalla data di stipulazione del
presente CCNL sono
soppresse le qualifiche funzionali di cui al
CCNL 21.5.96. Dalla stessa
data
il personale in
servizio è inquadrato nel
nuovo sistema di
classificazione costituito da 4 categorie -
B, C, D, ed EP
- con
l'attribuzione della categoria e della
posizione economica corrispondenti
alla
qualifica funzionale e al
trattamento economico tabellare
in
godimento secondo la tabella B di
corrispondenze per il 1° inquadramento
nella
nuova classificazione. Il personale in servizio è,
altresì,
assegnato alle aree previste dal nuovo
sistema di classificazione secondo
la tabella A di corrispondenza tra le vecchie
aree funzionali e le nuove
aree.
2. Sono portate a compimento le procedure di
selezione bandite alla data
di
sottoscrizione definitiva del
presente CCNL. I
vincitori sono
automaticamente collocati nel nuovo sistema
di classificazione, secondo la
tabella
B di cui al comma 1, con
effetto dalla data stabilita
nel
contratto individuale per la decorrenza
della nuova posizione acquisita a
seguito dell'espletamento delle procedure di
selezione.
3. Con effetto dalla data di stipulazione del
presente CCNL il personale
dipendente
inquadrato nella ex 5a qualifica
funzionale a seguito di
concorso
pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del
diploma di istituto d'istruzione secondaria
di 2° grado è inquadrato nella
categoria C, posizione economica C1.
4. Con effetto dalla data di stipulazione del
presente CCNL il personale
dipendente
inquadrato nella ex 7a qualifica
funzionale a seguito di
concorso
pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del
diploma di laurea è inquadrato nella
categoria D, posizione economica D1.
5. In prima applicazione e comunque entro il
limite delle risorse di cui
al successivo comma 7, le amministrazioni
provvederanno, a:
a) inquadrare nella categoria EP, posizione
economica EP1, con effetto
dalla data di sottoscrizione definitiva del
presente CCNL, il personale
laureato appartenente alla ex 8a qualifica
che svolga incarichi, conferiti
con
atto formale anteriormente
all'1.1.98, per il cui
espletamento è
richiesta
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato,
architetto o ingegnere;
b) inquadrare nella categoria EP, posizione
economica EP1, con effetto
dalla data di sottoscrizione definitiva del
presente CCNL, il personale
della
ex 8a qualifica di cui al comma 2, art. 46, CCNL 21.5.96,
non
inquadrato
ai sensi del successivo comma 3
dello stesso art. 46, con
riassorbimento dell'indennità di cui al
comma 2 del medesimo art. 46;
c) attuare
procedure selettive, che tengano
conto anche dei titoli
professionali di cui all'art. 59, comma
2, lett. b), d) ed e),
da
concludere entro il 31.12.01, per la
progressione verticale di personale,
con un'anzianità di servizio di almeno 5
anni nella ex qualifica alla data
di
sottoscrizione definitiva del
presente CCNL, appartenente alle ex
qualifiche 5a, 7a e 8a per il passaggio,
rispettivamente, alle categorie
C, D
ed EP; i predetti passaggi avranno decorrenza dal 31.12.00. Tra i
titoli professionali di cui sopra, nelle
procedure per il passaggio alle
categorie C e D costituiscono titoli
valutabili il superamento di concorsi
rispettivamente per l'accesso alle ex
qualifiche 5a e 7a; costituiscono,
altresì,
titoli valutabili le idoneità
conseguite in concorsi per ex
qualifiche superiori.
6. All'attuazione delle finalità indicate
nei commi 3
e 4 sono
appositamente dedicate risorse che
derivano dalle disponibilità
complessive del comparto, destinate al
rinnovo del presente CCNL. Entro 6
mesi dalla data di sottoscrizione definitiva
del presente CCNL e comunque
non oltre la stipula del biennio economico
successivo si procederà ad una
verifica
delle somme effettivamente impiegate dalle amministrazioni.
L'eventuale
differenza rilevata rispetto
alla quantificazione operata
nella
redazione dei prospetti
riepilogativi dei costi del CCNL
sarà
computata in aumento o in diminuzione delle
disponibilità finanziarie per
il biennio economico 2000-2001.
7. Per
le finalità di
cui al comma 5 sono appositamente dedicate
risorse
complessivamente pari allo 0,3%
del monte salari
1997 di
Amministrazione riferito al personale del comparto, calcolate su
base
annua.
Le amministrazioni che nel
periodo tra l'1.1.98 e la data
di
stipulazione del CCNL abbiano bandito
procedure selettive per realizzare
le medesime finalità di cui al citato comma
5, riducono lo 0,3% in misura
corrispondente all'onere dei passaggi realizzati che si traducono in
passaggi di categoria secondo il nuovo
ordinamento. In tale caso la stessa
riduzione
è portata in aumento del Fondo
di cui all'art. 67
per le
finalità di cui all'art. 68, comma 2, lett.
a).
8. Il
personale di cui all'art. 45, comma 1, CCNL 21.5.96, non ancora
inquadrato ai sensi del successivo comma 2
dello stesso art. 45, confluirà
nella categoria corrispondente del nuovo
sistema di classificazione, in
base
alla qualifica immediatamente superiore con riassorbimento
dell'indennità di cui al predetto comma 1.
9. Il
personale di cui all'art. 46, comma 1, CCNL 21.5.96, già di
7a
qualifica, non ancora inquadrato ai sensi
del successivo comma 3 dello
stesso art. 46, confluirà nella categoria
corrispondente del nuovo sistema
di
classificazione in base alla qualifica immediatamente superiore con
riassorbimento dell'indennità di cui al
predetto comma 1.
10. Il personale inquadrato nella categoria
immediatamente superiore ai
sensi
del presente articolo non è soggetto al periodo di prova di cui
all'art. 17.
Art. 75
- Norma di salvaguardia con riferimento all'art. 72,
D.lgs. n. 29/93.
1. Continuano ad applicarsi le disposizioni
legislative, regolamentari e
contrattuali non incompatibili con le
clausole del presente CCNL. In
apposita
sequenza contrattuale le parti redigeranno un testo coordinato
delle disposizioni vigenti e
definiranno gli istituti attinenti agli
aspetti economici e normativi del rapporto
di lavoro non disciplinati dal
presente CCNL, in particolare le seguenti
materie:
a) arbitrato e conciliazione;
b) TFR e Fondi pensione;
c) diritto allo studio;
d) trattamento di missione;
e) tutela
di dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche (art.
11, DPR n. 319/90);
f) valutazione dell'anzianità di servizio,
ivi compresi i
casi di
mobilità intercompartimentale (art. 16,
legge n. 808/77);
g) copertura assicurativa (art. 8, DPR n.
319/90);
h) coordinamento della normativa di cui
all'art. 32 del presente CCNL
con gli artt. 69 e 70 del T.U. n. 3/57.
i) applicazione del sistema di valutazione di
cui all'art. 58
ai
dipendenti in distacco sindacale.
TABELLA
A
1. Appartengono alle seguenti
categorie i lavoratori che svolgono
attività caratterizzate rispettivamente da:
a) CATEGORIA B:
- grado
di autonomia: svolgimento di
compiti sulla base di procedure
prestabilite;
- grado
di responsabilità: relativa alla
corretta esecuzione delle
procedure;
b) CATEGORIA C:
- grado di autonomia: svolgimento di
attività inerenti procedure, con
diversi
livelli di complessità, basate su criteri
parzialmente
prestabiliti;
- grado di responsabilità relativa alla
correttezza complessiva delle
procedure gestite;
c) CATEGORIA D:
- grado
di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse
soluzioni non prestabilite;
- grado
di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o
gestionale delle soluzioni adottate;
d) CATEGORIA EP:
- grado di autonomia: relativa alla soluzione
di problemi complessi di
carattere organizzativo e\o professionale;
- grado
di responsabilità: relativo alla
qualità ed economicità dei
risultati ottenuti.
2. Per
l'accesso esterno nella nuova
griglia di classificazione sono
richiesti
i seguenti titoli, integrabili dai Regolamenti di Ateneo con
eventuali
requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia
dell'attività lavorativa:
a) CATEGORIA
B - titolo di studio di scuola
d'obbligo più eventuale
qualificazione professionale;
b) CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria
di 2° grado;
c) CATEGORIA D - diploma di laurea;
d) CATEGORIA EP - laurea e abilitazione
professionale ovvero laurea e
particolare qualificazione professionale.
3. Nelle
categorie B, C, D ed EP sono rispettivamente individuate le
seguenti aree:
- CATEGORIA B: Area amministrativa; Area servizi generali e tecnici;
Area socio-sanitaria;
- CATEGORIA C: Area amministrativa; Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria;
Area Biblioteche;
- CATEGORIA D: Area
amministrativa-gestionale; Area tecnica,
tecnico-
scientifica ed elaborazione dati; Area
socio-sanitaria; Area biblioteche;
- CATEGORIA EP: Area
amministrativo-gestionale; Area
tecnica, tecnico-
scientifica
ed elaborazione dati; Area
medico-odontoiatrica e socio-
sanitaria; Area Biblioteche.
Le attività
delle scienze motorie sono attribuite all'Area tecnica,
tecnico-scientifica
ed elaborazione dati della categoria C e D.
4. Dalla
data di stipulazione del presente CCNL le preesistenti aree
funzionali confluiscono nelle nuove aree, di cui al comma 1, secondo
lo
schema
di corrispondenza descritto nei commi seguenti
per ciascuna
categoria.
5. Nella categoria B confluiscono:
- nell'Area amministrativa: l'area
funzionale amministrativo-contabile
della ex 4a e della ex 5a qualifica;
- nella Area servizi generali e tecnici:
l'area funzionale dei servizi
generali
tecnici e ausiliari della ex 2a, della ex 3a e della ex
5a
qualifica;
l'area funzionale dei servizi generali tecnici, ausiliari e
delle
biblioteche della ex 4a qualifica; l'area funzionale
tecnico-
scientifica della ex 4a e della ex 5a
qualifica; l'area funzionale delle
strutture
di elaborazione dati della ex 5a qualifica; l'area funzionale
delle biblioteche della ex 5a qualifica;
- nell'Area socio-sanitaria: l'area
funzionale socio-sanitaria della ex
4a e della ex 5a qualifica.
6. Nella categoria C confluiscono:
- nell'Area amministrativa: l'area
funzionale amministrativo-contabile
della ex
6a e della ex 7a qualifica;
- nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati: l'area
funzionale dei servizi generali ausiliari e
tecnici della ex 6a e della ex
7a qualifica; l'area funzionale
tecnico-scientifica della ex 6a qualifica;
l'area funzionale tecnico-scientifica della
ex 7a qualifica con esclusione
dei
profili socio-sanitari e delle professionalità socio-sanitarie del
profilo
di collaboratore tecnico; l'area funzionale delle strutture di
elaborazione dati della ex 6a e della ex 7a
qualifica;
- nell'Area socio-sanitaria: l'area
funzionale socio-sanitaria della ex
6a
qualifica; l'area funzionale
tecnico-scientifica e socio-sanitaria
della
ex 7a qualifica limitatamente ai
profili socio-sanitari e alle
professionalità socio-sanitarie del profilo
di collaboratore tecnico;
- nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche
della ex
6a e della ex 7a qualifica.
7. Nella categoria D confluiscono:
- nell'Area amministrativo-gestionale:
l'area funzionale amministrativo-
contabile della ex 8a qualifica;
- nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati: l'area
funzionale dei servizi generali tecnici e
ausiliari della ex 8a qualifica;
l'area
funzionale tecnico-scientifica e
socio-sanitaria della ex
8a
qualifica con esclusione delle
professionalità socio-sanitarie del profilo
di funzionario tecnico; l'area funzionale
delle strutture di elaborazione
dati della ex 8a qualifica;
- nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale tecnico-scientifica e
socio-sanitaria della ex 8a qualifica
limitatamente alle professionalità
socio-sanitarie del profilo di funzionario
tecnico;
- nell'Area biblioteche: l'area funzionale
delle biblioteche della ex
8a qualifica.
8. Nella categoria EP confluiscono:
- nell'Area amministrativa-gestionale:
l'area funzionale amministrativo-
contabile della ex 9a qualifica;
- nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l'area
funzionale
dei servizi generali tecnici e
ausiliari dell'ex 1a RS e
dell'ex
2a RS; l'area funzionale
tecnico-scientifica e socio-sanitaria
dell'ex 1a RS e dell'ex 2a RS con esclusione
delle professionalità socio-
sanitarie
del profilo di
coordinatore tecnico e
del profilo di
coordinatore generale tecnico; l'area
funzionale delle strutture
di
elaborazione dati dell'ex 1a RS e dell'ex 2a
RS;
- nell'Area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria: l'area funzionale
tecnico-scientifica e socio-sanitaria
dell'ex 1a RS e dell'ex 2a
RS
limitatamente alle professionalità socio-sanitarie del profilo di
coordinatore tecnico e del profilo di
coordinatore generale tecnico;
- nell'Area biblioteche: l'area funzionale
delle biblioteche dell'ex 1a
RS e dell'ex 2a RS.
Tabella
B
TABELLA
DI CORRISPONDENZE PER IL 1° INQUADRAMENTO
NELLA
NUOVA CLASSIFICAZIONE
precedente attuale
posizione economica posizione economica
livello retributivo posizione economica
categoria
2a
qualif. ruolo speciale
EP4
EP
1a
qualif. ruolo speciale
EP2
9°
livello EP2
8° D2 D
7° C4
C
6° C2
5° B3
B
4° B2
1° - 2°
- 3° B1
Tabella
C
CLASSIFICAZIONE
UNIVERSITÀ
(valori
tabellari di 1° inquadramento)
(i
valori sono espressi in lire annue e non sono comprensivi
dei
miglioramenti stipendiali dell'1.11.98 e dell'1.7.99).
B C D EP
(3°-4°-5°) (6°-7°) (8°) (9°/1°RS-2°RS)
1 11.461.000 14.900.000 19.200.000 23.000.000
2 13.051.000 15.483.000 20.583.000 25.539.000
3 14.281.000 16.800.000 22.300.000 28.100.000
4 15.483.000 18.039.000 24.000.000 30.691.000
5 19.200.000 25.539.000 33.000.000
Tabella
D
AUMENTI
TRATTAMENTO TABELLARE
(in
lire mensili)
dal dal
ex livello retributivo pos. econ.
1.11.98 1.7.99
2a
qualif. ruolo speciale EP4 66.000
55.000
1a
qualif. ruolo speciale EP2 58.000
48.000
9°
livello EP2 58.000
48.000
8° D2
50.000 42.000
7° C4 46.000
38.000
6° C2 42.000
35.000
5° B3 40.000
33.000
4° B2 38.000
32.000
1° - 2°
- 3° B1 35.000
29.000
Tabella
E1
CLASSIFICAZIONE
UNIVERSITÀ
(valori
tabellari al 1° novembre 1998)
B C D EP
(3°-4°-5°) (6°-7°) (8°) (9°/1°RS-2°RS)
1 11.881.000 15.380.000 19.752.000 23.600.000
2 13.507.000 15.987.000 21.183.000 26.235.000
3 14.761.000 17.304.000 22.900.000 28.796.000
4 15.963.000 18.591.000 24.600.000 31.483.000
5 19.752.000 26.139.000 33.792.000
Tabella
E2
CLASSIFICAZIONE
UNIVERSITÀ
(valori
tabellari al 1° luglio 1999)
B C D EP
(3°-4°-5°) (6°-7°) (8°) (9°/1°RS-2°RS)
1 12.229.000 15.776.000 20.208.000 24.104.000
2 13.891.000 16.407.000 21.687.000 26.811.000
3 15.157.000 17.724.000 23.404.000 29.372.000
4 16.359.000 19.047.000 25.104.000 32.143.000
5 20.208.000 26.643.000 34.452.000
Tabella
F
INDENNITÀ
DI ATENEO
ex
livello categoria nuova misura
(importo annuo in lire)
2°
RS EP4-5 6.391.000
1°
RS 4.793.000
9° EP1-2-3 4.793.000
8° D 4.000.000
7° 2.765.000
6° C 2.765.000
5° 2.000.000
4° B 2.000.000
1°-2°-3°
2.000.000
Dichiarazione
congiunta n. 1
Al fine
di razionalizzare l'utilizzo dei rapporti di lavoro flessibili, le
parti
concordano sull'opportunità che l'eventuale utilizzo di rapporti di
lavoro parasubordinato tenga conto della
complessiva programmazione
dell'uso delle diverse tipologie di lavoro flessibile
previste dall'art.
36,
comma 7, D.lgs. n. 29/93.
Dichiarazione
congiunta n. 2
Le parti
convengono sull'opportunità
di verificare congiuntamente la
ricaduta in
termini di efficienza
ed efficacia dei
servizi e di
valorizzazione
delle professionalità conseguente alla strutturazione delle
aree
individuate nell'ambito di ciascuna categoria, una volta trascorso un
significativo periodo
di tempo dall'attuazione del
nuovo ordinamento
professionale.
Dichiarazione
congiunta n. 3
Le parti
convengono che l'art. 72 del presente CCNL troverà applicazione
previa acquisizione da parte ARAN del prescritto
atto d'indirizzo del
Comitato
di settore.
Dichiarazione
a verbale.
CGIL, CISL
e UIL del comparto Università
esprimono profonda
insoddisfazione per la conclusione del negoziato per quanto
attiene ai
lettori di madrelingua e collaboratori ed esperti linguistici
e auspicano
che la
ripresa della trattativa possa valorizzare le intese positive a cui
la discussione era giunta, rimuovendo le
rigidità che hanno impedito una
conclusione compiuta nell'ambito dell'intesa odierna,
nei tempi tecnici
strettamente
necessari.
Dichiarazione
a verbale.
CGIL,
CISL e UIL del comparto Università, nell'esprimere soddisfazione per
la soluzione adottata per il personale precario
ex art. 19, comma 9 bis,
CCNL 1994-97, sottolineano la propria
insoddisfazione perché non è stato
parimenti risolto
il problema presente nei
policlinici del precariato
delle qualifiche inferiori. Dichiarano sin
d'ora di impegnarsi affinché,
utilizzando al
meglio gli strumenti contrattuali, il
confronto fra le
parti porti
a trovare idonea
soluzione al fine
di non disperdere
professionalità
acquisite da anni.
Dichiarazione
a verbale.
CGIL, CISL
e UIL del comparto Università
dichiarano la propria
insoddisfazione perché
in questo testo contrattuale non siano state
introdotte regole
per i contratti di lavoro
autonomo coordinato e
continuativo.
Comunque riaffermano il diritto di questi lavoratori a una
specifica tutela
contrattuale e dichiarano
che considerano abusiva
l'utilizzazione di
questo strumento contrattuale per attività ordinarie
svolte non
in autonomia, ma
sotto la direzione
di organi
dell'amministrazione.
Eserciteranno in proposito la più attenta vigilanza.
Dichiarazione
a verbale.
La Federazione
CONFSAL - SNALS - UNIVERSITÀ
- CISAPUNI ritiene debba
trovare sollecita
soluzione negli Atenei
il problema del
personale
laureato che
collabora alla didattica, alla
ricerca e all'assistenza,
assunto
con qualifiche inferiori alla 7a.
Dichiarazione
a verbale.
La Federazione CONFSAL - SNALS - UNIVERSITÀ -
CISAPUNI considera parziale
e insufficiente la soluzione emersa per le 5a
e 7a qualifiche in quanto
non è
stata data a tutte la
possibilità, anche attraverso un
corso di
formazione,
di essere inquadrate, rispettivamente, nelle categorie C e D.
Dichiarazione
a verbale.
La Federazione
CONFSAL - SNALS - UNIVERSITÀ
- CISAPUNI ritiene debba
trovare applicazione negli Atenei il passaggio nella
categoria EP delle
figure professionali previste dall'art. 5,
D.lgs. n. 116 del 27.1.92
nonché
dell'art. 78, D.lgs. n. 230 del 13.3.95.
Dichiarazione
a verbale.
Il CSA
della CISAL Università, pur valutando gli aspetti
positivi e
innovativi del
CCNL, dichiara di non
condividere molti degli istituti
contrattuali sui quali ha già espresso notevoli riserve
nel corso delle
trattative
non firmando alcuna pre-intesa.
La sottoscrizione del presente CCNL
è motivata dall'esigenza di
consentire al
CSA di CISAL Università di
poter partecipare alle
trattative per il 2° biennio economico, alla stesura
delle nuove tabelle
equiparative del personale delle facoltà mediche e
soprattutto di poter
partecipare
alla contrattazione integrativa decentrata nei singoli Atenei.
Durante la
trattativa il CSA
di CISAL Università ha
sollecitato e
sostenuto diverse
richieste fondamentali che sono state
solo in parte
accolte
da ARAN, altre non hanno trovato, al momento, accoglienza.
In
particolare ci riferiamo a:
- per
la parte economica, gli incrementi stipendiali non hanno tenuto
conto né della sperequazione pregressa con
gli altri comparti del pubblico
impiego
né dell'inflazione reale
evidenziata dal crollo
del potere
d'acquisto dei salari dei lavoratori del
comparto;
- non
si è affermato con forza
l'obbligo di relazioni sindacali
vincolanti
e trasparenti a
livello di contrattazione integrativa
decentrata
per eliminare rischi di
clientelismo sia nel processo
di
ricollocazione del personale nelle fasce economiche e nelle categorie
professionali sia nelle progressioni di
carriera;
- i
costi per la
definizione del nuovo ordinamento
non prevedono
l'impiego di risorse economiche aggiuntive
reali ma si distolgono risorse
dal Fondo incentivante;
- non
si prevede nel
CCNL e conseguentemente nella
contrattazione
collettiva integrativa, per il personale
operante nelle Facoltà mediche
una distinta disciplina normativa e
ordinamentale oltre alla dotazione di
un proprio budget nel rispetto dell'art. 2,
comma 1, DL n. 517/99;
- non
vengono definite le
competenze, i metodi
e ambiti di
contrattazione delle RSU e dei singoli eletti;
- non
è citato nel CCNL che le tabelle equiparative tra
personale
operante nelle facoltà mediche e SSN, che
dovranno essere definite entro 1
anno
dalla stipula del
CCNL, devono tenere conto oltre
che della
corrispondenza tra profili professionali
anche delle mansioni realmente
svolte e attribuite al dipendente con
atto formale;
- non vengono incrementati in modo
significativo i Fondi da destinare
alla formazione e aggiornamento
professionale;
- non
sono completamente definite
le code contrattuali riferite
soprattutto
ai 6° livelli socio-sanitari ex n. 312/80 e non beneficiari
della legge n. 21/91;
- non obbliga le Amministrazioni a stanziare finanziamenti aggiuntivi
per favorire gli scorrimenti verticali e
orizzontali;
- nel nuovo sistema di classificazione non
si è previsto, come da noi
richiesto,
la collocazione di tutti i 5° livelli
nella categoria C e
tutti i 7° nella categoria D;
- inquadramento nell'ambito della docenza
dei lettori;
- inquadramento nell'area della dirigenza
del personale del ruolo ad
esaurimento.
Dichiarazione congiunta.
Le parti
firmatarie - tenuto
conto che il
presente CCNL è
stato
sottoscritto
in periodo in cui di norma il personale fruisce delle ferie
estive - concordano che, ove sia stato previsto che
taluni adempimenti a
cura delle
amministrazioni debbano essere ultimati entro 30 ovvero 60
giorni dalla
data di sottoscrizione del CCNL stesso,
tali termini
s'intendono prorogati
fino a non oltre, rispettivamente, i
mesi di
settembre
e di ottobre.