ACCORDO
PER IL
PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI
in applicazione dell'art. 18, comma 2,
CCNL 15.3.01, relativo al 2°
biennio
economico 2000-2001, per il personale del comparto Scuola.
A seguito del parere favorevole espresso
dal Consiglio dei Ministri il
9.8.01 sull'ipotesi di Accordo relativa
al personale di Accademie e
Conservatori,
in applicazione dell'art. 18, comma 2, CCNL 15.3.01 relativo
al 2°
biennio economico 2000-2001, per
il comparto Scuola, nonché della
certificazione
positiva della Corte dei Conti, espressa il 15.10.01, sulla
attendibilità
dei costi per il medesimo Accordo e sulla loro compatibilità
con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, il 18 ottobre 2001 alle
ore
12.30 ha avuto luogo l'incontro tra:
- ARAN, nella persona del Presidente Guido
Fantoni
e
i
rappresentanti delle Confederazioni
sindacali
- CGIL
- CISL
- UIL
- CONFSAL
e
delle
Organizzazioni sindacali
- CGIL/SNS
- CISL/Scuola
- UIL/Scuola
- CONFSAL//SNALS
- GILDA/UNAMS
Al
termine le parti sottoscrivono l'allegato Accordo.
PERSONALE
DI ACCADEMIE E CONSERVATORI
Art. 1
- Destinatari.
La presente sequenza contrattuale ha come
destinatari i docenti e i non
docenti delle
Accademie di Belle
Arti, degli ISIA,
dell'Accademia
Nazionale di
Danza, dell'Accademia Nazionale
d'Arte Drammatica e
dei
Conservatori di
Musica, istituzioni che
negli articoli seguenti
sono
nominate
Istituzioni di Alta Cultura.
Per quanto
disposto dalla legge
n. 124/99, la
presente sequenza
contrattuale ha
come destinatari, altresì,
i modelli viventi
delle
Accademie
di Belle Arti.
Capo I
- RELAZIONI SINDACALI
Art. 2
- Obiettivi e strumenti.
1. Il
sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni
dei
ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione e dei
sindacati, persegue l'obiettivo di
contemperare l'interesse dei dipendenti
al miglioramento delle condizioni di lavoro
e alla crescita professionale
con
l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei
servizi
prestati
alla collettività. Il sistema delle relazioni sindacali è
improntato alla correttezza e trasparenza
dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si
articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a
livello integrativo nazionale
e a livello di singola istituzione di alta
cultura;
b) partecipazione: si articola negli istituti
dell'informazione e della
concertazione;
c) interpretazione autentica dei contratti
collettivi di cui all'art. 2,
CCNL
26.5.99 del comparto
scuola, per quanto concerne
i riflessi
applicativi
sul settore dell'alta formazione artistica,
musicale e
coreutica.
Art. 3
- Contrattazione collettiva integrativa.
1. La
contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad
incrementare la qualità del servizio,
sostenendo i processi innovatori in
atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli
previsti, definiscono i criteri
di
distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato -
delle risorse disponibili,
nonché i criteri generali di
verifica dei
risultati, in relazione agli specifici
obiettivi programmati.
2. In sede di contrattazione collettiva
integrativa nazionale, presso il
Ministero, sono disciplinati i criteri generali
per:
a) la mobilità interna al comparto e
intercompartimentale;
b) procedure e criteri di utilizzazione del
personale tenuto conto delle
specificità
culturali e professionali anche ai fini
delle prestazioni
aggiuntive;
c) i
criteri per l'attribuzione dell'indennità di
amministrazione ai
direttori
amministrativi e ai
direttori dei servizi
generali e
amministrativi;
d) le
linee d'indirizzo per l'attività
di formazione in servizio, per
l'aggiornamento e per l'eventuale
riconversione del personale anche in
caso
di applicazione dell'art. 35,
D.lgs. n. 29/93, nonché i criteri
relativi alla ripartizione delle risorse e
alle modalità di verifica dei
risultati conseguiti;
e) le
linee d'indirizzo e
i criteri per
la tutela della
salute
nell'ambiente di lavoro;
f) le
indennità di turno notturno, notturno-festivo e festivo spettanti
al personale delle istituzioni di alta
cultura di cui all'art. 1.
3. La
contrattazione integrativa
si svolge con i limiti
stabiliti
dall'art. 45, D.lgs. n. 29/93.
Entro
il 1° mese di negoziato
le parti non
assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni dirette.
Sulle
materie che incidono
sull'ordinato e tempestivo avvio
dell'anno
accademico la contrattazione deve
concludersi entro il 30 luglio.
Art. 4
- Partecipazione.
1. Il
Ministero fornisce informazioni
e, ove necessaria, la relativa
documentazione cartacea e/o informatica ai
soggetti identificati all'art.
7 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la
distribuzione degli organici di tutto
il
personale, con riferimento a quanto previsto, dal D.lgs. n. 29/93 e
dalla legge n. 508/99;
b) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei
sistemi
preesistenti concernenti i servizi
amministrativi e di
supporto
dell'attività accademica;
c) dati
generali sullo stato dell'occupazione degli
organici e di
utilizzazione del personale.
2. Ricevuta
l'informazione i soggetti sindacali di cui all'art.
7
possono chiedere che si dia inizio alla
procedura di concertazione su:
a) criteri per la definizione e la
distribuzione degli organici di tutto
il
personale con riferimento a quanto previsto, dal D.lgs. n. 29/93
e
dalla legge n. 508/99.
La
concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro
10
giorni
dal ricevimento della richiesta.
Nella concertazione le parti
verificano la possibilità di un accordo
mediante un confronto che deve
concludersi
entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito
della
concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti. Durante il periodo in cui si svolge
la concertazione le parti non
assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto della stessa.
Sulle
materie che incidono
sull'ordinato e tempestivo avvio
dell'anno
accademico la concertazione deve concludersi
entro il 30 luglio.
Art. 5
- Relazioni a livello di istituzione.
1. Ciascuna istituzione accademica è sede di
contrattazione integrativa.
2. Il
direttore fornisce ai
soggetti sindacali di cui
all'art. 7
un'informazione preventiva, consegnando
l'eventuale documentazione, sulle
seguenti materie:
a) proposte
di organizzazione didattica
e di determinazione degli
organici;
b) criteri
generali per l'utilizzazione del personale in rapporto alla
programmazione didattica deliberata dal
Collegio dei docenti;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità
e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché
i
contingenti
di personale previsti
dall'art. 2 dell'allegato Accordo
sull'attuazione della legge n. 146/90;
e) attuazione
della normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di
lavoro;
f) attività e i progetti retribuiti con il
Fondo d'istituto o con altre
risorse derivanti da convenzioni e accordi;
g) criteri
generali per la retribuzione e l'utilizzazione del personale
impegnato nello svolgimento delle attività
aggiuntive;
h) criteri
generali per le politiche
dell'orario e dell'organizzazione
del lavoro;
i) criteri
generali per l'adattamento delle
tipologie dell'orario del
personale
non docente alle esigenze delle singole istituzioni di
alta
cultura
e per l'individuazione del
personale non docente da utilizzare
nelle attività retribuite con il Fondo di
istituto;
j) criteri generali per la fruizione dei
permessi per l'aggiornamento;
k) criteri
generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio;
l) criteri
generali di individuazione e
modalità di utilizzazione del
personale
in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative,
nonché
da convenzioni, intese o accordi
di programma stipulati dalla
singola istituzione accademica con altri
enti e istituzioni;
m) linee di indirizzo per la realizzazione dei
piani di aggiornamento e
formazione del personale non docente e criteri
generali per la scelta del
personale da impegnare in tali piani.
3. L'informazione è successiva relativamente a:
- unità
di personale utilizzato nelle
attività e progetti retribuiti
con il Fondo di istituto.
L'informazione viene fornita in appositi
incontri da concordare tra le
parti.
4. Ricevute
le informazioni, sulle materie indicate nei predetti punti
c), d), e), g), i), ed m, si svolge la contrattazione integrativa.
5. Le
parti, decorsi 60 giorni dall'inizio
effettivo delle trattative,
riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione
relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di
risorse destinate al trattamento economico,
nel rispetto, comunque, delle
specifiche
discipline fissate dal presente CCNL.
Durante il predetto
periodo
di 60 giorni deve essere
programmato un congruo numero
di
incontri,
comunque funzionale alla più sollecita e positiva conclusione
delle trattative.
Art. 6
- Clausole di raffreddamento.
Entro il 1° mese del negoziato relativo alla
contrattazione le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni dirette. Durante
il periodo
in cui si svolge la
concertazione le parti non
assumono
iniziative
unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Art. 7
- Composizione delle delegazioni.
1. Le delegazioni trattanti sono costituite
come segue:
I - A
livello nazionale di amministrazione.
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da
una rappresentanza dei
dirigenti titolari degli
uffici
direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le Organizzazioni sindacali:
- dai
rappresentanti delle OOSS di categoria firmatarie del
presente
accordo.
II - A
livello di istituzione di alta cultura.
a) Per la parte pubblica: dal direttore;
b) Per le Organizzazioni sindacali:
- dalle RSU e dai rappresentanti delle OOSS
di categoria firmatarie del
presente accordo.
2. Il
Ministero può avvalersi,
nella contrattazione collettiva
integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia
per la Rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN).
Capo II
- RAPPORTO DI LAVORO
Art. 8
- Valutazione del direttore delle istituzioni di alta cultura.
In attesa
dell'apertura dello specifico comparto previsto dall'art.
2,
comma 6,
legge n. 508/99, il procedimento di cui
all'art. 20, CCNL
26.5.99, si conclude, per i direttori delle
istituzioni di alta cultura,
ivi
compresi quelli incaricati, con una valutazione espressa, tenuto conto
della specificità
delle funzioni esercitate, da
un nucleo nazionale
istituito
presso il Ministero.
Art. 9
- Direttore dei servizi generali e amministrativi.
Ai sensi
dell'art. 34, comma 2, CCNL
26.5.99, del comparto scuola
il
responsabile amministrativo che abbia superato l'apposito
corso modulare
di formazione con valutazione finale è
inquadrato direttore dei servizi
generali e
amministrativi. Le relative attività sono coordinate in
via
generale
dal direttore amministrativo.
L'inquadramento
avviene secondo quanto disposto dall'art. 8, CCNL 15.3.01,
del
comparto scuola, 2° biennio.
Il direttore dei servizi generali e
amministrativi può essere incaricato,
nei casi
di assenza o impedimento, superiore a 15 giorni, di entrambi i
direttori amministrativi, di svolgere funzione vicaria
di questi ultimi
dal direttore
che, se non ritiene di conferire le funzioni vicarie, lo
segnala
al Ministero, con le relative motivazioni.
Art. 10
- Norme transitorie sulla mobilità del personale ATA.
Entro l'anno
accademico 2001-2002 i direttori
dei servizi generali
e
amministrativi e
tutto il personale
non docente di
Accademie e
Conservatori mantengono
titolo a transitare
a domanda, nei
ruoli
provinciali
delle istituzioni scolastiche, secondo i criteri e le modalità
previsti dalla
disciplina della mobilità relativa al personale ATA
del
comparto
scuola.
Gli anzidetti
passaggi dovranno essere disciplinati in maniera tale
da
garantire la
funzionalità dello svolgimento dell'anno scolastico delle
istituzioni
scolastiche e dell'anno accademico delle istituzioni di alta
formazione
artistica, musicale e coreutica.
Art. 11
- Direttori amministrativi.
L'assegno 'ad
personam' di cui all'art. 3, comma 3, CCNL 1.8.96 del
2°
biennio scuola
1996-97 non è
riassorbibile con l'indennità di
amministrazione prevista dall'art. 35, CCNL 26.5.99 del
comparto scuola,
quadriennio
1998-2001, e dall'art. 34, CCNL 31.8.99 del comparto scuola.
Art. 12
- Modelli viventi.
Le problematiche inerenti il rapporto
di lavoro dei modelli viventi
saranno oggetto
di contrattazione integrativa da effettuarsi presso il
Ministero, con
particolare riguardo ai
criteri di assunzione e
organizzazione
del lavoro.
Art. 13
- Norma di rinvio e disapplicazioni.
Sino a
quando non sarà sottoscritto il CCNL relativo ad
Accademie e
Conservatori per il quadriennio 2002-2005, continuano ad
applicarsi, ove
compatibili con
le disposizioni del presente
Accordo, le disposizioni
dell'Accordo successivo 1.8.96, della sequenza
contrattuale 24.2.00, del
CCNL 26.5.99,
quadriennio normativo e 1° biennio economico e del CCNL
15.3.01,
2° biennio economico del comparto scuola.
Allegato
A
Profilo:
Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle Accademie
e nei Conservatori.
Svolge attività
lavorativa di rilevante complessità e
avente rilevanza
esterna. Sovrintende, con autonomia operativa,
ai servizi generali
amministrativo-contabili
e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni
di
coordinamento, promozione
delle attività, rispetto
agli obiettivi
assegnati e
agli indirizzi impartiti.
Ha autonomia operativa
e
responsabilità
diretta nella definizione e nell'esecuzione
degli atti a
carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e
di economato, che
assumono
nei casi previsti rilevanza anche esterna.
Firma
tutti gli atti di sua competenza.
L'espletamento
delle funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà della
gestione dei
servizi amministrativi e
generali dell'istituzione in
coerenza e
strumentalmente rispetto
alle finalità e obiettivi della
stessa,
in particolare della programmazione didattica.
Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica
specializzazione
professionale, con autonoma
determinazione
dei processi formativi e attuativi. Può svolgere incarichi
di attività
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del
personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi.
È
consegnatario dei beni mobili e gestisce il Fondo delle minute spese.