ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE

PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA

 

A  seguito  del parere favorevole espresso dalla Presidenza del  Consiglio

dei Ministri in data 7.2.01 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo  al

Fondo  Nazionale  Pensione  Complementare per i dipendenti  della  Scuola,

nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti in data 1.3.01,

il giorno 14.3.01 alle ore 9.30, le parti sottoscrivono l'allegato Accordo

per  l'istituzione  del  Fondo  Nazionale  Pensione  Complementare  per  i

lavoratori della Scuola.

 

Per  ARAN  il  Presidente facente funzioni avv.  Guido  Fantoni  e  per  i

rappresentanti  delle seguenti Confederazioni: CGIL, CISL,  UIL,  CONFSAL,

CIDA.

 

Per  i  rappresentanti  delle seguenti organizzazioni:  CISL  scuola,  UIL

scuola, CONFSAL/SNALS, CIDA-ANP, GILDA/UNAMS.

 

Le parti:

 

-    visto il D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni;

-     vista  la  legge 8.8.95 n. 335, di riforma del sistema pensionistico

  obbligatorio e complementare;

-    visto il DPCM 20.12.99 sul TFR e l'istituzione dei Fondi pensione dei

  pubblici dipendenti.

 

In  conformità  a  quanto previsto dall'Accordo quadro 29.7.99  pubblicato

sulla  G.U.  27.8.99 n. 201 e dal CCNL del comparto Scuola  1998-2001  del

26.5.99 pubblicato su s.o. G.U. n. 133 del 9.6.99

 

concordano

 

di   istituire  una  forma  pensionistica  complementare  a  contribuzione

definita e a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione

del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori di cui al CCNL

citato, di seguito denominato Fondo per brevità di dizione.

 

I  contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti  nello

statuto   dell'istituendo  Fondo  unitamente   ad   ogni   altro   aspetto

disciplinato  dalla normativa vigente o da delibere della  Commissione  di

vigilanza sui Fondi pensione in materia statutaria.

 

 

 

Art. 1 - Costituzione.

 

1.    Il  Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e ss. C.C. e del D.lgs.

  21.4.93  n.  124, di seguito indicato per brevità Decreto, e  successive

  modificazioni e integrazioni.

 

2.     Il   Fondo  sarà  disciplinato  dallo  statuto  e  dal  regolamento

  elettorale.

 

 

 

Art. 2 - Destinatari.

 

1.    Sono  destinatari  del  Fondo i lavoratori dipendenti  ai  quali  si

  applica  il  CCNL sottoscritto per il comparto Scuola il  26.5.99  dalle

  OO.SS. e da ARAN, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:

 

-    contratto a tempo indeterminato;

-    contratto part-time a tempo indeterminato;

-     contratto  a  tempo  determinato di durata non inferiore  a  3  mesi

  continuativi.

 

Tali  lavoratori  conservano il titolo di associato anche  in  assenza  di

contribuzione, a condizione che tale assenza non si protragga oltre  i  12

mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 

2.   Sono altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:

 

a)    i  lavoratori,  così  come  identificati al  comma  precedente,  ivi

  compresi quelli assunti con contratto di formazione e lavoro, appartenenti

  ai  seguenti  settori affini: personale di scuole private, parificate  e

  legalmente  riconosciute; personale di Enti o Istituti per la formazione

  professionale,  a  condizione  che vengano  stipulati  dalle  competenti

  organizzazioni   sindacali  appositi  accordi  nei   rispettivi   ambiti

  contrattuali  per  disciplinare  l'adesione  da  parte  dei   lavoratori

  interessati.  L'adesione  deve  essere  deliberata  per  conformità  dal

  Consiglio d'amministrazione;

b)    i lavoratori dipendenti delle OO.SS. firmatarie del presente accordo

  ovvero dei CCNL di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in

  aspettativa  sindacale  ai sensi dell'art. 31,  legge  20.5.70  n.  300,

  operanti  presso  le  predette  Organizzazioni  firmatarie,  alle  quali

  competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche

  disposizioni  che  disciplinano il rapporto di lavoro  con  le  suddette

  Organizzazioni.

 

 

 

Art. 3 - Associati.

 

Sono associati al Fondo:

 

a)    i  destinatari  in possesso dei requisiti di partecipazione  di  cui

  all'art. 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di

  seguito denominati "lavoratori associati";

b)    l'amministrazione della Pubblica istruzione e gli Enti, d'ora in poi

  denominati "Amministrazioni" che abbiano alle loro dipendenze lavoratori

  associati al Fondo;

c)   i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del

  Fondo, di seguito denominati "pensionati".

 

 

 

Art. 4 - Organi del Fondo.

 

1.   Sono organi del Fondo:

 

-    l'Assemblea dei Delegati;

-    il Consiglio d'amministrazione;

-    il Presidente e il Vice Presidente;

-    il Collegio dei Revisori contabili.

 

 

 

Art. 5 - Assemblea dei Delegati.

 

1.   L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione

  paritetica, da 60 rappresentanti, per metà eletti dai lavoratori associati

  al Fondo e per metà designati dalle amministrazioni.

 

2.    L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avverrà sulla  base  di

  liste presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.

  Le  elezioni  per l'insediamento della prima Assemblea sono  indette  al

  raggiungimento del numero di 30.000 adesioni al Fondo.

 

 

 

Art. 6 - Il Consiglio d'amministrazione.

 

1.    Il  Consiglio  d'amministrazione è costituito da  18  componenti  in

  possesso  dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti  dalla

  legge.

 

2.   In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati

  dai lavoratori e dalle amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono,

  disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 9 consiglieri componenti il

  Consiglio d'amministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna

  parte istitutiva o da componenti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno

  1/3  dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e  dalle

  amministrazioni.

 

3.   Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.

 

4.     I   componenti  del  Consiglio  d'amministrazione  eletti   tra   i

  rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al  momento

  della loro nomina.

 

 

 

Art. 7 - Presidente e Vice Presidente.

 

1.    Il  Presidente  e  il  Vice  Presidente sono  eletti  dal  Consiglio

  d'amministrazione rispettivamente e alternativamente tra  i  membri  del

  Consiglio  rappresentanti le amministrazioni e i  membri  del  Consiglio

  rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.

 

 

 

Art. 8 - Collegio dei Revisori contabili.

 

1.    Il  Collegio  dei  Revisori contabili è  composto  da  4  componenti

  effettivi   e    2    supplenti  per  metà  eletti  dall'Assemblea   dei

  rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo e per  l'altra

  metà  in rappresentanza delle amministrazioni, nel rispetto del criterio

  della rappresentanza paritetica.

 

2.    Per  l'elezione si procede mediante liste presentate  disgiuntamente

  dalle  Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno  1/3  dei

  Delegati.  Ciascuna  lista  contiene i nomi di  due  Revisori  contabili

  effettivi  e  di un Revisore contabile supplente; risultano  eletti  per

  ciascuna parte i Revisori contabili la cui lista ha ottenuto il  maggior

  numero di voti.

 

3.    Tutti  i componenti il Collegio dei Revisori contabili devono essere

  in possesso dei requisiti di onorabilità  di cui all'art. 4, Decreto del

  Ministro  del lavoro n. 211/97 e devono essere iscritti al registro  dei

  Revisori contabili istituito presso il Ministero per la giustizia.

 

4.    Il  Collegio  dei  Revisori contabili nomina al proprio  interno  il

  Presidente  nell'ambito  della rappresentanza che  non  ha  espresso  il

  Presidente del Consiglio d'amministrazione.

 

 

 

Art. 9 - Impiego delle risorse.

 

1.    Il  patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla

  base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività

  di gestione ai sensi dell'art. 6 del Decreto e successive modificazioni e

  integrazioni.

 

2.     Le   convenzioni   di  gestione  indicano  le   linee   d'indirizzo

  dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere  modificate,

  nonché  i  termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà  di

  recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

 

3.   È in facoltà del Consiglio d'amministrazione realizzare un assetto di

  gestione  delle  risorse finanziarie atte a produrre un unico  tasso  di

  rendimento  (gestione monocomparto) ovvero differenziando i  profili  di

  rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti

  (gestione pluricomparto).

 

4.    Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è attuata  una

  gestione monocomparto. Decorso tale termine, dopo le opportune verifiche,

  il   Consiglio  d'amministrazione  propone  all'Assemblea  le  modifiche

  statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto o

  l'eventuale mantenimento dell'assetto monocomparto.

 

 

 

Art. 10 - Conflitti d'interesse.

 

1.    Ai  sensi  dell'art. 6, comma 4 quinquies, lett. c), del  Decreto  e

  successive modificazioni e integrazioni lo statuto del Fondo definisce le

  norme  da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo

  alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del

  tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

 

 

 

Art. 11 - Contribuzione.

 

1.   L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi

  datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del

  lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun

  trattamento  retributivo  sostitutivo o alternativo,  anche  di  diversa

  natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o

  in caso di perdita della qualifica di associato.

 

2.     La   contribuzione   destinata  al  Fondo  dalle   Amministrazioni,

  nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva prevista dall'art. 74,

  legge  n.  388/00  è  pari,  all'1% dei seguenti  elementi  retributivi:

  posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e 13a mensilità.

  La  contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1%  degli

  elementi retributivi sopra indicati.

  Eventuali voci ulteriori, utili al fine del TFR, saranno definite tra le

  parti,  in  sede di rinnovi contrattuali nell'ambito delle disponibilità

  finanziarie destinate al Fondo.

  Sono altresì contabilizzate da INPDAP:

 

-     la  quota  del 2% della retribuzione utile al calcolo  del  TFR  dei

  dipendenti  già  occupati al 31.12.96 e di quelli  assunti  nel  periodo

  dall'1.1.96 al 31.12.00;

-    l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine

  servizio  secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4  e  5,  DPCM

  20.12.99;

-     per i lavoratori assunti dall'1.1.01 il 100% dell'accantonamento TFR

  maturato nell'anno.

 

3.    La contribuzione di cui al comma precedente, sempre a condizione  di

  pariteticità,  sarà versata anche in caso di mancata prestazione  dovuta

  esclusivamente a malattia -  per i periodi  di conservazione  del  posto

  durante  i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in  parte  la

  retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa

  retribuita  per  maternità, secondo modalità che  saranno  definite  dal

  Consiglio d'amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà  pari  a

  quella  versata al Fondo nell'ultimo mese solare precedente  gli  eventi

  citati.

 

4.   È prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare

  versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente  articolo,

  nei  limiti della deducibilità fiscale e alle condizioni stabilite dallo

  statuto  del Fondo e dal Consiglio d'amministrazione, fermo  restando  i

  contributi a carico delle Amministrazioni così come indicato dalla norma

  contrattuale.

 

5.    In  caso  di  omesso  o ritardato versamento,  anche  parziale,  dei

  contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite

  dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio d'amministrazione.

 

6.   In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti

  istitutive   si   incontreranno  per  verificare  la   congruità   delle

  disponibilità  finanziarie  e le conseguenti  modifiche  e  assumere  le

  conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.

 

 

 

Art. 12 - Utilizzo di risorse destinate al Fondo.

 

1.    Nell'ambito delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a

  carico del bilancio dello stato, al fine di incentivare l'avvio del Fondo,

  il  contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva

  pari  all'1%  per  coloro che si iscrivono nel 1° anno  dall'entrata  in

  esercizio del Fondo e solo per 12 mesi. Per coloro che si iscrivono nel 2°

  anno la quota aggiuntiva è pari allo 0,50% sempre per una durata di soli

  12 mesi.

 

 

 

Art. 13  - Adesione e permanenza nel Fondo.

 

1.   I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le

  modalità previste dallo statuto.

 

2.     L'adesione  deve  comunque  essere  preceduta  dalla  consegna   al

  lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni  previste

  dalla  normativa  vigente in materia e approvata  dalla  Commissione  di

  vigilanza sui Fondi pensione.

 

3.    In  caso  di  sospensione del rapporto di lavoro senza diritto  alla

  corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma

  sono sospese le contribuzioni al Fondo.

 

4.    In  caso  di  sospensione della prestazione lavorativa,  permane  la

  condizione  di  associato e l'obbligo contributivo  è  disciplinato  dal

  precedente art. 11.

 

 

 

Art. 14 - Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti.

 

1.    L'obbligo  di contribuzione al Fondo a carico del datore  di  lavoro

  cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

 

2.    L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa  a

  seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini

  la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.

 

3.    Il  lavoratore  ha la facoltà di disporre unilateralmente,  mediante

  presentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i

  contributi  a  suo  carico, ferma restando la sussistenza  del  rapporto

  associativo  con  il Fondo. In tal caso si determina automaticamente  la

  cessazione  dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.  Le

  modalità  di  esercizio della suddetta facoltà sono  disciplinate  nello

  statuto.

 

4.   Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di

  partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo

  la scelta tra una delle seguenti opzioni:

 

-     trasferimento della posizione individuale presso altro Fondo cui  il

  lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore

  contrattuale;

-     trasferimento  della posizione individuale presso un Fondo  pensione

  aperto;

-     riscatto  della  posizione individuale; il riscatto della  posizione

  individuale  comporta la riscossione dell'intera posizione  maturata  al

  giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito

  la  notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto  al

  riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene secondo  le

  modalità stabilite nello statuto;

-     conservazione  della  posizione  individuale  anche  in  assenza  di

  contribuzione.

 

5.   Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 3 bis, art. 10, D.lgs.

  n.  124/93  e  successive modificazioni e integrazioni viene  a  cessare

  l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e il versamento della

  quota del TFR.

 

6.    In  questo  caso  le richieste di trasferimento possono  effettuarsi

  entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e

  la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio

  del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

 

7.    Le  modalità  e i termini relativi a detta facoltà sono  determinati

  nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono

  espletati entro il termine massimo di 6 mesi.

 

 

 

Art. 15 - Prestazioni.

 

1.    Il  Fondo  eroga,  quando  ne ricorrano i  presupposti,  prestazioni

   pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.

 

2.    Il  diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue

   al  compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico

   obbligatorio, e avendo maturato almeno 5 anni di contribuzione al Fondo.

 

3.    Il  diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue

   al compimento di un'età inferiore di non più di 10 anni a quella stabilita

   per  la  pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio  e

   avendo  maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La  presente

   norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la

   cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione

   complementare, computando, ai fini dell'integrazione dei requisiti minimi

   di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il Fondo di

   provenienza.

 

3.    bis.  In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione

  all'esercizio  dell'attività, i termini di permanenza di  cui  al  comma

  precedente sono ridotti a 5 anni.

 

4.    Il  lavoratore  associato che non abbia conseguito  i  requisiti  di

   accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria

   posizione individuale maturata presso il Fondo.

 

5.    Il  Fondo  provvede all'erogazione delle prestazioni  pensionistiche

   complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni

   con imprese di assicurazione e/o Enti abilitati dalla legge.

 

6.    Il  lavoratore associato che abbia maturato i requisiti  di  accesso

   alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà

   di  chiedere  la  liquidazione  in  forma  capitale  della  prestazione

   pensionistica  complementare cui ha diritto, nella percentuale  massima

   prevista dalla normativa vigente.

 

7.    Ai lavoratori associati che provengano da altri Fondi pensione e  ai

   quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la

   qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le

   norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto

   alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla

   sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e

   possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo

   maturato sulla propria posizione individuale.

 

8.   In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la

   posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle

   disposizioni di legge vigenti.

 

9.    Trascorsi  8  anni d'iscrizione al Fondo l'iscritto  può  conseguire

   un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto  della  prima

   abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, o per la

   realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di  cui

   alle lett. a) b) c) e d), art. 31, comma 1, legge 5.8.78 n. 457, ovvero

   per  eventuali  spese sanitarie, per terapie e interventi  straordinari

   riconosciuti  dalle  competenti strutture  pubbliche,  con  facoltà  di

   reintegrare la propria posizione del Fondo.

 

10.    Le   modalità   di  reintegro  della  posizione  individuale   sono

   disciplinate da disposizioni del Consiglio d'amministrazione.

 

11.  Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

 

12.   Il  Fondo  può  stipulare convenzioni con una  o  più  compagnie  di

   assicurazione  per  erogare  prestazioni per  invalidità  permanente  e

   premorienza.

 

 

 

Art. 16 - Spese di avvio del Fondo.

 

Per  fronteggiare  i costi di avvio del Fondo, INPDAP  in  fase  di  prima

attuazione, verserà all'atto della costituzione del Fondo stesso la  quota

d'iscrizione  di £. 5.000 'pro capite' riferita al numero  dei  dipendenti

del comparto.

 

A  tale  onere  si  fa fronte nell'ambito della quota del comparto  scuola

della  somma  di  £.  100 miliardi trasferita ad INPDAP  con  le  modalità

dell'art. 3, DL n. 346/00.

 

All'atto   dell'adesione  il  lavoratore  associato  verserà   una   quota

d'iscrizione    al   Fondo   nella   misura   prevista    dal    Consiglio

d'amministrazione.

 

 

 

Art. 17 - Spese per la gestione del Fondo.

 

1.    Per  il  suo  funzionamento il Fondo sostiene  spese  relative  alla

  gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

 

2.    Alla  copertura degli oneri della gestione amministrativa, il  Fondo

  provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:

 

-     delle  quote d'iscrizione non impiegate per le spese di avvio  e  di

  amministrazione provvisoria;

-     di  una parte dei contributi, denominata "quota associativa", il cui

  ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio d'amministrazione in sede

  di approvazione del bilancio preventivo;

-     degli  interessi di mora versati dalle amministrazioni  in  caso  di

  ritardato e omesso versamento dei contributi;

-     delle  somme provenienti dall'acquisizione al Fondo delle  posizioni

  individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex

  lege;

-     di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale  di

  cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

 

3.    Gli  oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie,  ivi

  compresi  i  servizi  resi  dalla  Banca  depositaria,  sono  addebitati

  direttamente sul patrimonio del Fondo.

 

4.    La  quantificazione  degli oneri della gestione  amministrativa  del

  Fondo  sarà determinata di anno in anno con deliberazione del  Consiglio

  d'amministrazione del Fondo sulla base del preventivo  di  spesa  e  nel

  rispetto del principio di economicità.

  L'entità della quota associativa non può superare in ogni caso lo  0,12%

  della retribuzione annua utile al calcolo della contribuzione.

 

5.    Nei  primi  12 mesi di esercizio del Fondo gli oneri della  gestione

  amministrativa saranno coperti interamente dalle risorse del DL n. 346/00.

 

 

 

Art. 18 - Fase transitoria.

 

1.    Le  Parti  firmatarie del presente accordo s'impegnano a predisporre

  entro il 31.3.01 lo statuto e il regolamento elettorale del Fondo.

 

2.   All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti

  del  Consiglio d'amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori

  contabili  provvisorio, che restano in carica fino  a  quando  la  prima

  Assemblea  insediata  nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  5  del

  presente  accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo  Consiglio

  d'amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori contabili.

 

3.    Il  Consiglio d'amministrazione provvisorio è composto da 18 membri,

  di cui 9 in rappresentanza delle amministrazioni e 9 in rappresentanza dei

  lavoratori.

 

4.    Il  Collegio  dei Revisori contabili provvisorio  è  composto  da  2

  membri,  di  cui  1  in  rappresentanza delle  amministrazioni  e  1  in

  rappresentanza dei lavoratori.

 

5.     Il   Consiglio  d'amministrazione  provvisorio  attua   tutti   gli

  adempimenti  necessari,  espleta tutte  le  formalità  preliminari  alla

  richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e  gestisce

  tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.

 

6.    Spetta  al Consiglio d'amministrazione provvisorio, nel rispetto  di

  quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo, indire le elezioni per

  l'insediamento della prima Assemblea al raggiungimento della  soglia  di

  30.000 adesioni al Fondo.

 

7.     Durante   la   fase   transitoria  il  Consiglio  d'amministrazione

  provvisorio  gestisce  l'attività  di  promozione,  potendo  allo  scopo

  utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui

  all'art. 16 del presente accordo, predispone la scheda informativa e  la

  domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione  di

  vigilanza sui Fondi pensione.

 

 

 

Art. 19 - Norma finale.

 

1.    In  relazione alla dichiarazione congiunta delle parti  nell'accordo

  quadro   in  materia  di trattamento di fine rapporto  e  di  previdenza

  complementare, l'apporto fornito dal Ministero della pubblica istruzione

  al  Fondo  della Scuola in mezzi, locali o risorse umane  sarà  definito

  mediante  apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare  la

  fase di avvio di quest'ultimo.