ACCORDO
PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I
LAVORATORI DELLA SCUOLA
A seguito
del parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio
dei
Ministri in data 7.2.01 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al
Fondo Nazionale
Pensione Complementare per i
dipendenti della Scuola,
nonché
della certificazione positiva della Corte dei Conti in data 1.3.01,
il
giorno 14.3.01 alle ore 9.30, le parti sottoscrivono l'allegato Accordo
per l'istituzione del Fondo Nazionale
Pensione Complementare per
i
lavoratori
della Scuola.
Per ARAN
il Presidente facente funzioni
avv. Guido Fantoni e per
i
rappresentanti delle seguenti Confederazioni: CGIL,
CISL, UIL, CONFSAL,
CIDA.
Per i rappresentanti delle
seguenti organizzazioni: CISL scuola,
UIL
scuola,
CONFSAL/SNALS, CIDA-ANP, GILDA/UNAMS.
Le
parti:
- visto il D.lgs. n. 124/93 e successive
modificazioni;
- vista
la legge 8.8.95 n. 335, di
riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare;
- visto il DPCM 20.12.99 sul TFR e
l'istituzione dei Fondi pensione dei
pubblici dipendenti.
In conformità
a quanto previsto dall'Accordo
quadro 29.7.99 pubblicato
sulla G.U.
27.8.99 n. 201 e dal CCNL del comparto Scuola 1998-2001 del
26.5.99
pubblicato su s.o. G.U. n. 133 del 9.6.99
concordano
di istituire
una forma pensionistica complementare a contribuzione
definita
e a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione
del
Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori di cui al CCNL
citato,
di seguito denominato Fondo per brevità di dizione.
I contenuti del presente accordo istitutivo
devono essere recepiti nello
statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad
ogni altro aspetto
disciplinato dalla normativa vigente o da delibere
della Commissione di
vigilanza
sui Fondi pensione in materia statutaria.
Art. 1
- Costituzione.
1. Il
Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e ss. C.C. e del D.lgs.
21.4.93
n. 124, di seguito indicato per
brevità Decreto, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Il
Fondo sarà disciplinato dallo statuto e
dal regolamento
elettorale.
Art. 2
- Destinatari.
1. Sono
destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai
quali si
applica
il CCNL sottoscritto per il
comparto Scuola il 26.5.99 dalle
OO.SS. e da ARAN, assunti con una delle
seguenti tipologie di contratto:
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato di durata non inferiore a
3 mesi
continuativi.
Tali lavoratori
conservano il titolo di associato anche
in assenza di
contribuzione,
a condizione che tale assenza non si protragga oltre i 12
mesi
successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Sono altresì destinatari delle prestazioni
del Fondo:
a) i
lavoratori, così come
identificati al comma precedente,
ivi
compresi quelli assunti con contratto di
formazione e lavoro, appartenenti
ai
seguenti settori affini:
personale di scuole private, parificate
e
legalmente
riconosciute; personale di Enti o Istituti per la formazione
professionale, a condizione che vengano
stipulati dalle competenti
organizzazioni sindacali appositi accordi
nei rispettivi ambiti
contrattuali per disciplinare l'adesione
da parte dei
lavoratori
interessati. L'adesione deve essere
deliberata per conformità
dal
Consiglio d'amministrazione;
b) i lavoratori dipendenti delle OO.SS.
firmatarie del presente accordo
ovvero dei CCNL di cui alla lettera
precedente, compresi i dipendenti in
aspettativa
sindacale ai sensi dell'art.
31, legge 20.5.70 n. 300,
operanti
presso le predette
Organizzazioni firmatarie, alle
quali
competeranno i correlativi oneri
contrattuali, sulla base delle specifiche
disposizioni che disciplinano il
rapporto di lavoro con le
suddette
Organizzazioni.
Art. 3
- Associati.
Sono
associati al Fondo:
a) i
destinatari in possesso dei
requisiti di partecipazione di cui
all'art. 2, che abbiano sottoscritto la
domanda di adesione volontaria, di
seguito denominati "lavoratori associati";
b) l'amministrazione della Pubblica
istruzione e gli Enti, d'ora in poi
denominati "Amministrazioni" che
abbiano alle loro dipendenze lavoratori
associati al Fondo;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche
complementari a carico del
Fondo, di seguito denominati
"pensionati".
Art. 4
- Organi del Fondo.
1. Sono organi del Fondo:
- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio d'amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori contabili.
Art. 5
- Assemblea dei Delegati.
1. L'Assemblea è costituita, nel rispetto del
criterio di partecipazione
paritetica, da 60 rappresentanti, per metà
eletti dai lavoratori associati
al Fondo e per metà designati dalle amministrazioni.
2. L'elezione dei rappresentanti dei
lavoratori avverrà sulla base di
liste presentate secondo le modalità
stabilite dal regolamento elettorale.
Le
elezioni per l'insediamento
della prima Assemblea sono indette al
raggiungimento del numero di 30.000 adesioni
al Fondo.
Art. 6
- Il Consiglio d'amministrazione.
1. Il
Consiglio d'amministrazione è
costituito da 18 componenti
in
possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla
legge.
2. In attuazione del principio di pariteticità
i rappresentanti delegati
dai lavoratori e dalle amministrazioni in
seno all'Assemblea provvedono,
disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi
9 consiglieri componenti il
Consiglio d'amministrazione, sulla base di
liste predisposte da ciascuna
parte istitutiva o da componenti
dell'Assemblea e sottoscritte da almeno
1/3
dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle
amministrazioni.
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e
votare una sola lista.
4. I
componenti del Consiglio
d'amministrazione eletti tra
i
rappresentanti costituenti l'Assemblea
decadono dalla stessa al momento
della loro nomina.
Art. 7
- Presidente e Vice Presidente.
1. Il
Presidente e il
Vice Presidente sono eletti
dal Consiglio
d'amministrazione rispettivamente e
alternativamente tra i membri
del
Consiglio
rappresentanti le amministrazioni e i
membri del Consiglio
rappresentanti i lavoratori associati al
Fondo.
Art. 8
- Collegio dei Revisori contabili.
1. Il
Collegio dei Revisori contabili è composto
da 4 componenti
effettivi
e 2 supplenti per metà
eletti dall'Assemblea dei
rappresentanti delegati dei lavoratori
associati al Fondo e per l'altra
metà
in rappresentanza delle amministrazioni, nel rispetto del criterio
della rappresentanza paritetica.
2. Per
l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente
dalle
Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno 1/3
dei
Delegati.
Ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori contabili
effettivi
e di un Revisore contabile
supplente; risultano eletti per
ciascuna parte i Revisori contabili la cui
lista ha ottenuto il maggior
numero di voti.
3. Tutti
i componenti il Collegio dei Revisori contabili devono essere
in possesso dei requisiti di
onorabilità di cui all'art. 4, Decreto
del
Ministro
del lavoro n. 211/97 e devono essere iscritti al registro dei
Revisori contabili istituito presso il
Ministero per la giustizia.
4. Il
Collegio dei Revisori contabili nomina al proprio interno
il
Presidente
nell'ambito della rappresentanza
che non ha espresso il
Presidente del Consiglio d'amministrazione.
Art. 9
- Impiego delle risorse.
1. Il
patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla
base di apposite convenzioni, a soggetti
abilitati a svolgere l'attività
di gestione ai sensi dell'art. 6 del Decreto
e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Le
convenzioni di gestione
indicano le linee
d'indirizzo
dell'attività, le modalità con le quali esse
possono essere modificate,
nonché
i termini e le modalità con i
quali è esercitata la facoltà di
recesso dalla convenzione medesima, qualora
se ne ravvisi la necessità.
3. È in facoltà del Consiglio
d'amministrazione realizzare un assetto di
gestione
delle risorse finanziarie atte a
produrre un unico tasso di
rendimento
(gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili
di
rischio e di rendimento in funzione delle
diverse esigenze degli iscritti
(gestione pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio
del Fondo è attuata una
gestione monocomparto. Decorso tale termine,
dopo le opportune verifiche,
il
Consiglio d'amministrazione propone
all'Assemblea le modifiche
statutarie finalizzate ad attuare un assetto
di gestione pluricomparto o
l'eventuale mantenimento dell'assetto
monocomparto.
Art. 10
- Conflitti d'interesse.
1. Ai
sensi dell'art. 6, comma 4
quinquies, lett. c), del Decreto e
successive modificazioni e integrazioni lo
statuto del Fondo definisce le
norme
da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo
alle fattispecie individuate come rilevanti
dal Decreto del Ministro del
tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della
norma di cui sopra.
Art. 11
- Contribuzione.
1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai
rispettivi
datori di lavoro sorge in conseguenza
dell'adesione al Fondo da parte del
lavoratore su base volontaria. Non sarà
quindi dovuto ai lavoratori alcun
trattamento
retributivo sostitutivo o
alternativo, anche di
diversa
natura, sia collettivo che individuale, in
assenza di adesione al Fondo o
in caso di perdita della qualifica di
associato.
2. La
contribuzione destinata al
Fondo dalle Amministrazioni,
nell'ambito della dotazione finanziaria
complessiva prevista dall'art. 74,
legge
n. 388/00 è
pari, all'1% dei seguenti elementi
retributivi:
posizione stipendiale, indennità integrativa
speciale e 13a mensilità.
La
contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli
elementi retributivi sopra indicati.
Eventuali voci ulteriori, utili al fine del
TFR, saranno definite tra le
parti,
in sede di rinnovi contrattuali
nell'ambito delle disponibilità
finanziarie destinate al Fondo.
Sono altresì contabilizzate da INPDAP:
- la
quota del 2% della retribuzione
utile al calcolo del TFR
dei
dipendenti
già occupati al 31.12.96 e di
quelli assunti nel
periodo
dall'1.1.96 al 31.12.00;
- l'1,5% della base contributiva di
riferimento del trattamento di fine
servizio
secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, DPCM
20.12.99;
- per i lavoratori assunti dall'1.1.01 il
100% dell'accantonamento TFR
maturato nell'anno.
3. La contribuzione di cui al comma
precedente, sempre a condizione di
pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta
esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto
durante
i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte
la
retribuzione - a infortunio ovvero ad
assenza obbligatoria o facoltativa
retribuita
per maternità, secondo modalità
che saranno definite dal
Consiglio d'amministrazione; in tali casi la
contribuzione sarà pari a
quella
versata al Fondo nell'ultimo mese solare precedente gli
eventi
citati.
4. È prevista la facoltà del lavoratore
associato al Fondo di effettuare
versamenti aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dal presente articolo,
nei limiti della
deducibilità fiscale e alle condizioni stabilite dallo
statuto
del Fondo e dal Consiglio d'amministrazione, fermo restando
i
contributi a carico delle Amministrazioni
così come indicato dalla norma
contrattuale.
5. In
caso di omesso
o ritardato versamento,
anche parziale, dei
contributi contrattualmente dovuti, si
applicheranno le sanzioni stabilite
dallo statuto e dalle norme indicate dal
Consiglio d'amministrazione.
6. In relazione ai tassi di effettiva crescita
degli assicurati le parti
istitutive
si incontreranno per
verificare la congruità
delle
disponibilità finanziarie e le
conseguenti modifiche e
assumere le
conseguenti determinazioni atte ad
assicurare l'equilibrio finanziario.
Art. 12
- Utilizzo di risorse destinate al Fondo.
1. Nell'ambito delle risorse finanziarie
complessivamente disponibili a
carico del bilancio dello stato, al fine di
incentivare l'avvio del Fondo,
il
contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva
pari
all'1% per coloro che si iscrivono nel 1° anno dall'entrata in
esercizio del Fondo e solo per 12 mesi. Per
coloro che si iscrivono nel 2°
anno la quota aggiuntiva è pari allo 0,50%
sempre per una durata di soli
12 mesi.
Art.
13 - Adesione e permanenza nel Fondo.
1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera
scelta individuale con le
modalità previste dallo statuto.
2. L'adesione deve comunque essere
preceduta dalla consegna
al
lavoratore di una scheda informativa
contenente le indicazioni previste
dalla
normativa vigente in materia e
approvata dalla Commissione
di
vigilanza sui Fondi pensione.
3. In
caso di sospensione del rapporto di lavoro senza
diritto alla
corresponsione della retribuzione permane la
condizione di associato, ma
sono sospese le contribuzioni al Fondo.
4. In
caso di sospensione della prestazione
lavorativa, permane la
condizione
di associato e l'obbligo
contributivo è disciplinato dal
precedente art. 11.
Art. 14
- Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti.
1. L'obbligo
di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro
cessa a seguito della risoluzione del rapporto
di lavoro.
2. L'obbligo di contribuzione al Fondo a
carico del lavoratore cessa a
seguito della risoluzione del rapporto di
lavoro solo quando ciò determini
la cessazione dei requisiti di
partecipazione al Fondo stesso.
3. Il
lavoratore ha la facoltà di
disporre unilateralmente, mediante
presentazione di apposita domanda, la
cessazione dell'obbligo di versare i
contributi
a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto
associativo
con il Fondo. In tal caso si
determina automaticamente la
cessazione
dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Le
modalità
di esercizio della suddetta
facoltà sono disciplinate nello
statuto.
4. Il lavoratore associato nei cui confronti
vengano meno i requisiti di
partecipazione al Fondo prima del
pensionamento deve comunicare al Fondo
la scelta tra una delle seguenti opzioni:
- trasferimento della posizione individuale
presso altro Fondo cui il
lavoratore associato possa accedere in
relazione al cambiamento di settore
contrattuale;
- trasferimento della posizione individuale presso un Fondo pensione
aperto;
- riscatto
della posizione individuale; il
riscatto della posizione
individuale
comporta la riscossione dell'intera posizione maturata al
giorno di valorizzazione successivo a quello
in cui il Fondo ha acquisito
la
notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al
riscatto. La liquidazione dell'importo così
definito avviene secondo le
modalità stabilite nello statuto;
- conservazione della posizione individuale
anche in assenza
di
contribuzione.
5. Qualora ricorra la fattispecie di cui al
comma 3 bis, art. 10, D.lgs.
n.
124/93 e successive modificazioni e integrazioni
viene a cessare
l'obbligo contributivo a carico del datore
di lavoro e il versamento della
quota del TFR.
6. In
questo caso le richieste di trasferimento possono effettuarsi
entro il mese di marzo ovvero entro il mese
di settembre di ciascun anno e
la relativa contribuzione cessa a decorrere
rispettivamente dal 1° luglio
del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno
successivo.
7. Le
modalità e i termini relativi a
detta facoltà sono determinati
nello statuto del Fondo. Gli adempimenti
relativi a carico del Fondo sono
espletati entro il termine massimo di 6
mesi.
Art. 15
- Prestazioni.
1. Il
Fondo eroga, quando
ne ricorrano i presupposti, prestazioni
pensionistiche complementari per vecchiaia
o per anzianità.
2. Il
diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue
al
compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico
obbligatorio, e avendo maturato almeno 5
anni di contribuzione al Fondo.
3. Il
diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue
al compimento di un'età inferiore di non
più di 10 anni a quella stabilita
per
la pensione di vecchiaia nel
regime pensionistico obbligatorio e
avendo
maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La presente
norma trova applicazione anche nei
confronti dei lavoratori associati la
cui posizione venga acquisita per
trasferimento da altro Fondo pensione
complementare, computando, ai fini
dell'integrazione dei requisiti minimi
di permanenza, anche l'anzianità
contributiva maturata presso il Fondo di
provenienza.
3. bis.
In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione
all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui
al comma
precedente sono ridotti a 5 anni.
4. Il
lavoratore associato che non
abbia conseguito i requisiti
di
accesso alle prestazioni pensionistiche ha
diritto a riscattare la propria
posizione individuale maturata presso il
Fondo.
5. Il
Fondo provvede all'erogazione
delle prestazioni pensionistiche
complementari per vecchiaia o per anzianità
mediante apposite convenzioni
con imprese di assicurazione e/o Enti
abilitati dalla legge.
6. Il
lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di
accesso
alle prestazioni pensionistiche per
vecchiaia o per anzianità, ha facoltà
di
chiedere la liquidazione in forma capitale
della prestazione
pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima
prevista dalla normativa vigente.
7. Ai lavoratori associati che provengano da
altri Fondi pensione e ai
quali sia stata riconosciuta, sulla base
della documentazione prodotta, la
qualifica di "vecchi iscritti"
agli effetti di legge, non si applicano le
norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente
articolo. Essi hanno diritto
alla liquidazione della prestazione
pensionistica indipendentemente dalla
sussistenza dei requisiti di accesso di cui
alle richiamate disposizioni e
possono optare per la liquidazione in forma
capitale dell'intero importo
maturato sulla propria posizione
individuale.
8. In caso di morte del lavoratore associato
prima del pensionamento, la
posizione individuale viene riscattata
dagli aventi diritto indicati dalle
disposizioni di legge vigenti.
9. Trascorsi
8 anni d'iscrizione al Fondo
l'iscritto può conseguire
un'anticipazione dei contributi accumulati
per l'acquisto della prima
abitazione per se o per i figli,
documentato con atto notarile, o per la
realizzazione di interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui
alle lett. a) b) c) e d), art. 31, comma 1,
legge 5.8.78 n. 457, ovvero
per
eventuali spese sanitarie, per
terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche, con
facoltà di
reintegrare la propria posizione del Fondo.
10. Le
modalità di reintegro
della posizione individuale sono
disciplinate da disposizioni del Consiglio d'amministrazione.
11. Il Fondo non può concedere o assumere
prestiti.
12. Il
Fondo può stipulare convenzioni con una o
più compagnie di
assicurazione per erogare prestazioni per invalidità
permanente e
premorienza.
Art. 16
- Spese di avvio del Fondo.
Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, INPDAP in fase di
prima
attuazione,
verserà all'atto della costituzione del Fondo stesso la quota
d'iscrizione di £. 5.000 'pro capite' riferita al
numero dei dipendenti
del
comparto.
A tale
onere si fa fronte nell'ambito della quota del
comparto scuola
della somma
di £. 100 miliardi trasferita ad INPDAP con le modalità
dell'art.
3, DL n. 346/00.
All'atto dell'adesione il lavoratore associato
verserà una quota
d'iscrizione al
Fondo nella misura
prevista dal Consiglio
d'amministrazione.
Art. 17
- Spese per la gestione del Fondo.
1. Per
il suo funzionamento il Fondo sostiene
spese relative alla
gestione amministrativa e all'investimento
delle risorse finanziarie.
2. Alla
copertura degli oneri della gestione amministrativa, il Fondo
provvede, in via prioritaria, mediante
l'utilizzo:
- delle
quote d'iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di
amministrazione provvisoria;
- di
una parte dei contributi, denominata "quota associativa", il
cui
ammontare è stabilito annualmente dal
Consiglio d'amministrazione in sede
di approvazione del bilancio preventivo;
- degli
interessi di mora versati dalle amministrazioni in
caso di
ritardato e omesso versamento dei
contributi;
- delle
somme provenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni
individuali dei lavoratori associati
deceduti in assenza di beneficiari ex
lege;
- di ogni altra entrata finalizzata a
realizzare l'oggetto sociale di
cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi
titolo.
3. Gli
oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi
compresi
i servizi resi
dalla Banca depositaria, sono addebitati
direttamente sul patrimonio del Fondo.
4. La
quantificazione degli oneri
della gestione amministrativa del
Fondo
sarà determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio
d'amministrazione del Fondo sulla base del
preventivo di spesa e nel
rispetto del principio di economicità.
L'entità della quota associativa non può
superare in ogni caso lo 0,12%
della retribuzione annua utile al calcolo
della contribuzione.
5. Nei
primi 12 mesi di esercizio del
Fondo gli oneri della gestione
amministrativa saranno coperti interamente
dalle risorse del DL n. 346/00.
Art. 18
- Fase transitoria.
1. Le
Parti firmatarie del presente
accordo s'impegnano a predisporre
entro il 31.3.01 lo statuto e il regolamento
elettorale del Fondo.
2. All'atto della costituzione del Fondo le
Parti designano i componenti
del
Consiglio d'amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori
contabili
provvisorio, che restano in carica fino
a quando la
prima
Assemblea
insediata nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 5
del
presente
accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio
d'amministrazione e del nuovo Collegio dei
Revisori contabili.
3. Il
Consiglio d'amministrazione provvisorio è composto da 18 membri,
di cui 9 in rappresentanza delle
amministrazioni e 9 in rappresentanza dei
lavoratori.
4. Il
Collegio dei Revisori contabili
provvisorio è composto da 2
membri,
di cui 1 in rappresentanza delle amministrazioni e 1 in
rappresentanza dei lavoratori.
5. Il
Consiglio d'amministrazione provvisorio
attua tutti gli
adempimenti
necessari, espleta tutte le
formalità preliminari alla
richiesta di autorizzazione all'esercizio da
parte del Fondo e gestisce
tutta la fase relativa alla raccolta delle
adesioni.
6. Spetta
al Consiglio d'amministrazione provvisorio, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 5 del presente
accordo, indire le elezioni per
l'insediamento della prima Assemblea al
raggiungimento della soglia di
30.000 adesioni al Fondo.
7. Durante
la fase transitoria il Consiglio d'amministrazione
provvisorio
gestisce l'attività di
promozione, potendo allo
scopo
utilizzare le quote per la copertura delle
spese di avvio del Fondo di cui
all'art. 16 del presente accordo, predispone
la scheda informativa e la
domanda di adesione da sottoporre
all'approvazione della Commissione di
vigilanza sui Fondi pensione.
Art. 19
- Norma finale.
1. In
relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo
quadro
in materia di trattamento di fine rapporto e
di previdenza
complementare, l'apporto fornito dal
Ministero della pubblica istruzione
al
Fondo della Scuola in mezzi,
locali o risorse umane sarà definito
mediante
apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la
fase di avvio di quest'ultimo.