CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
(BIENNIO
ECONOMICO 2000-2001)
A seguito della Delibera 15.3.01, con la quale
il Consiglio dei Ministri
ha autorizzato
il Ministro per la Funzione Pubblica ad esprimere parere
favorevole sul testo della Ipotesi di accordo per i
segretari comunali e
provinciali relativa
al biennio economico
2000-2001 nonché della
certificazione
positiva della Corte dei Conti, resa con deliberazione del
15.5.01
delle Sezioni Riunite in sede di controllo, sull'attendibilità dei
costi quantificati per il medesimo e sulla loro
compatibilità con gli
strumenti
di programmazione e di bilancio, il giorno 16 maggio 2001, alle
ore
19.00, ha avuto luogo l'incontro tra:
- ARAN, nella persona del Presidente Guido
Fantoni
e
- i
rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e
Confederazioni
sindacali:
Organizzazioni
sindacali
- CGIL-FP/Enti locali
- CISL/FPS
- UIL/FPL
- UNSCP
- COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
"FIADEL-CISAL, FIALP-CISAL, CISAS-
FISAEL, CONFAIL-UNSIAU, CONFILL Enti locali-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL-
FADEL"
- DICCAP-Dipartimento Enti
locali Camere di
commercio-Polizia
municipale (FENAL, SNALCC, SULPM)
- CGIL-FP
- CISL-FPS
- UIL-FPL
- CIDA-Enti locali
- DIRER/DIREL
Confederazioni
sindacali
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
CIDA
CONFEDIR
AL TERMINE DELLA RIUNIONE LE PARTI HANNO
SOTTOSCRITTO L'ALLEGATO CCNL DEI
SEGRETARI
COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVO AL BIENNIO ECONOMICO 2000-2001.
Art. 1
- Stipendio tabellare.
1. I benefici economici del presente contratto
si applicano ai segretari
comunali
e provinciali già
in servizio all'1.1.00 o assunti
successivamente.
2. Il valore degli stipendi tabellari di cui
all'art. 39, commi 1, 2 e
3, CCNL 16.5.01 è incrementato, con
decorrenza dall'1.7.00, nelle misure
mensili lorde indicate nella corrispondente
colonna dell'allegata tabella
1; con decorrenza dall'1.1.01 è attribuito
un ulteriore incremento nelle
misure indicate nella corrispondente colonna
della stessa tabella 1.
3. Il
nuovo stipendio tabellare annuo
lordo a regime del segretario
comunale
e provinciale, dall'1.1.01 è,
pertanto, rideterminato in £.
39.120.000 per 12 mensilità.
4. Il
trattamento tabellare dei
segretari comunali collocati
nella
fascia B, di cui al comma 2, art. 39, CCNL 16.5.01, è rideterminato in £.
25.943.000 con effetto dall'1.1.01; lo
stesso trattamento è stabilito in
£. 32.533.000 con decorrenza dall'1.4.01.
5. Il
trattamento tabellare dei segretari collocati nella fascia C è
rideterminato dall'1.1.01 in £. 22.671.000;
lo stesso trattamento
è
stabilito in £. 25.370.000 con decorrenza
dall'1.4.01 e in £. 28.200.000
dal 31.12.01 e a valere per il 2002.
6. Con
decorrenza dal 31.12.01 e a
valere per il 2002, lo stipendio
tabellare
di cui al precedente comma 3, è attribuito anche ai segretari
comunali
e provinciali collocati nella
fascia B, di cui al comma
2,
dell'art.
39, CCNL 16.5.01. Dalla stessa
data, ai fini della mobilità
verso altre amministrazioni, con conseguente
cancellazione dall'Albo, a
tali segretari si applicano le previsioni
dell'art. 32, comma 1, lett. c),
CCNL 16.5.01.
7. Sono
confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale
d'anzianità in godimento
alla data di stipulazione del
presente
CCNL; è altresì confermato il maturato economico in godimento
secondo
la disciplina dei vigenti contratti collettivi e il trattamento
economico 'ad personam' di cui all'art. 40,
comma 6, CCNL 16.5.95, come
integrato dall'Accordo successivo del
14.9.95.
Art. 2
- Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le
misure degli stipendi
tabellari risultanti
dall'applicazione
dell'art. 1 hanno effetto sulla 13a
mensilità, sul trattamento ordinario
di
quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità premio
di fine
servizio, sull'indennità alimentare,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di
riscatto.
2. I
benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 1 sono
corrisposti
integralmente alle scadenze e negli
importi previsti dal
medesimo articolo al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto
a
pensione, nel periodo
di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell'indennità premio di servizio,
dell'indennità sostitutiva del
preavviso,
nonché di quella prevista dall'art. 2122 CC, si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione del rapporto.
Art. 3
- Retribuzione di posizione.
1. Con decorrenza dal 31.12.00, i valori
complessivi annui lordi, per 13
mensilità,
della retribuzione di posizione
dei segretari comunali e
provinciali, di cui all'art. 41, CCNL
16.5.01, sono così rideterminati:
livello
A:
1) incarichi in enti metropolitani: £.
74.420.000;
2) incarichi
in enti oltre i 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di
provincia, in amministrazioni provinciali:
£. 58.458.000
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti:
£. 35.080.000;
livello
B:
1) incarichi
in enti superiori
a 10.000 e
fino a 65.000
abitanti: £. 24.443.000;
2) incarichi in enti fra 3.000 e 10.000
abitanti: £. 18.251.000;
livello
C:
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti: £.
10.499.000
2. Con decorrenza dall'1.6.01, i valori
complessivi annui lordi, per 13
mensilità, della retribuzione di posizione
di cui al comma 1 sono così
rideterminati:
livello
A:
1) incarichi in enti metropolitani: £.
83.000.000;
2) incarichi in enti oltre i 250.000, in
comuni capoluogo di provincia,
in amministrazioni provinciali: £.
70.000.000;
3) incarichi in enti fino a 250.000: £.
48.000.000;
livello
B:
1) incarichi in enti superiori
a 10.000 e
fino a 65.000
abitanti: £. 36.000.000;
2) incarichi in enti fra 3.000 e 10.000
abitanti: £. 21.000.000;
livello
C:
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti: £.
18.000.000.
Gli
enti indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e i numeri del livello B
ricomprendono
anche quelli riclassificati; ai segretari comunali della ex
9a
qualifica funzionale in servizio al 31.12.99 si applica la retribuzione
di
posizione di cui al comma 2, livello B.
3. Gli Enti, nell'ambito delle risorse
disponibili e nel rispetto della
capacità
di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi
dei commi 1 e 2. Le condizioni, i criteri e
i parametri di riferimento per
definire
le predette maggiorazioni sono individuate in
sede di
contrattazione decentrata integrativa
nazionale.
Tavola
1
AUMENTI
TABELLARI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
ex
tabellare aumenti mensili tabellare
tabellare tabellare
qualif.
annuo (per 12 mesi) annuo annuo annuo
al luglio gennaio al al al
31.12.99 2000 2001 1.1.01 1.4.01 31.12.01
(a
regime)
A cl. 1a
37632000 51000 73000
39120000 39120000 39120000
cl. 2a
37632000 51000 73000
39120000 39120000 39120000
B 9°
liv. 24851000 38000
53000 25943000 32533000
39120000
C 8°
liv. 21675000 34000
49000 22671000 25370000
28200000
Tavola
2
AUMENTI
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
(biennio
economico 2000-2001)
retrib. aumenti mensili retrib.
di
(per 13 mesi) di
posiz. posiz.
annua annua
luglio
31.12.00 31.12.00 1.6.01
2000
incarichi
A in enti metropolitani 72314000
67000 95000 74420000
83000000
incarichi in enti
oltre
i 250.000 ab.,
in comuni capoluogo 56820000
52000 74000 58458000
70000000
di provincia,
in amministrazioni
provinciali
incarichi in enti
fino a 250.000 ab. 34092000 31000 45000 35080000
48000000
incarichi in enti
B fino a 65.000 ab. 23754000 22000 31000
24443000 36000000
incarichi in enti tra
3.000 e 10.000 ab. 17744000 16000 23000 18251000
21000000
incarichi in enti
C fino a 3.000 ab. 10213000 9000 13000
10499000 18000000