Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

(quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999).

 

A  seguito  della  delibera del 15.3.01, con la  quale  il  Consiglio  dei

Ministri  ha autorizzato il Ministro per la Funzione Pubblica ad esprimere

parere  favorevole  sul  testo dell'ipotesi di  accordo  per  i  segretari

comunali  e provinciali relativa al quadriennio normativo 1998-2001  e  al

biennio  economico 1998-1999, nonché della certificazione  positiva  della

Corte  dei Conti, resa con deliberazione del 15.5.01 delle Sezioni riunite

in  sede  di controllo, sull'attendibilità dei costi quantificati  per  il

medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione  e

di  bilancio,  il giorno 16 maggio 2001, alle ore 18.00,  ha  avuto  luogo

l'incontro tra:

 

-    ARAN, nella persona del Presidente Guido Fantoni

 

e

 

-     i  rappresentanti  delle  seguenti Organizzazioni  e  Confederazioni

  sindacali:

 

CGIL-FP /Enti locali

CISL-FPS

UIL-FPL

UNSCP

Coordinamento  sindacale autonomo FIADEL-CISAL, FIALP-CISAL, CISAS-FISAEL,

CONFAIL-UNSIAU, CONFILL Enti locali-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL

DICCAP-Dipartimento Enti locali

CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE (FENAL, SNALCC, SULPM)

CGIL-FP

CISL-FPS

UIL-FPL

CIDA-Enti locali

DIRER-DIREL

 

 

CGIL

CISL

UIL

CONFSAL

CISAL

CIDA

CONFEDIR

 

Al  termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL dei

Segretari  comunali e provinciali relativo al quadriennio normativo  1998-

2001 e al biennio economico 1998-1999.

 

 

 

Parte I

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

 

Art. 1 - Campo di applicazione.

 

1.    Il  presente  CCNL  si  applica  a  tutti  i  segretari  comunali  e

  provinciali iscritti all'Albo di cui all'art. 98, del Testo unico  delle

  leggi sull'ordinamento degli enti locali 18.8.00 n. 267, e all'art. 9, DPR

  n. 465/97.

 

2.   Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.lgs. 3.2.93 n. 29

  come  modificato,  integrato o sostituito dai Dd.lgs.  4.11.97  n.  396,

  31.3.98 n. 80 e 29.10.98 n. 387, sono riportati come D.lgs. n. 29/93.

 

3.    Nel  testo del presente contratto i riferimenti al Testo unico delle

  leggi  sull'ordinamento degli enti locali 18.8.00 n. 267 sono  riportati

  come TUEL n. 267/00.

 

4.    Nel  testo del presente contratto l'Agenzia autonoma per la gestione

  dell'Albo dei segretari comunali e provinciali è denominata semplicemente

  Agenzia nazionale.

 

 

 

Art. 2 - Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione

         del contratto.

 

1.   Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre

  2001  per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al  31

  dicembre 1999 per la parte economica.

 

2.    Gli  effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data  di

  stipulazione,  salvo  diversa  e  specifica  prescrizione  del  presente

  contratto.

 

3.    Gli  istituti  a  contenuto  economico  e  normativo  con  carattere

  vincolato  e automatico sono applicati dagli enti destinatari  entro  30

  giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

 

4.    Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno

  in  anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera

  raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. In  caso  di

  disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando

  non siano sostituite dal successivo CCNL.

 

5.    Per  evitare  periodi di vacanza contrattuale, le  piattaforme  sono

  presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo

  e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali

  non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

 

6.    Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data  di

  scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva,

  ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo

  le  scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro 23.7.93. Per  le

  modalità di erogazione di detta indennità, ARAN stipula apposito Accordo

  ai sensi degli artt. 51 e 52, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, D.lgs. n. 29/93.

 

7.    In  sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto

  di  riferimento  del  negoziato sarà costituito dalla  comparazione  tra

  l'inflazione  programmata e quella effettiva intervenuta nel  precedente

  biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo 23.7.93.

 

 

 

Titolo II - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

 

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 3 - Obiettivi e strumenti.

 

1.   Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli

  e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente

  con  l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e  mantenere

  elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività,

  con l'interesse alla valorizzazione e alla crescita della professionalità

  della categoria dei segretari comunali e provinciali e del riconoscimento

  della  rilevanza dell'apporto degli stessi nella gestione  dei  processi

  d'innovazione in atto e nel governo degli enti.

 

2.    Il  predetto  obiettivo  comporta la  necessità  di  un  sistema  di

  relazioni  sindacali  stabile,  che si  articola  nei  seguenti  modelli

  relazionali:

 

a)   contrattazione collettiva a livello nazionale;

b)   contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale

  sulle materie e con le modalità indicate nel presente contratto;

c)   contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale secondo

  la disciplina dell'art. 6;

d)    interpretazione autentica dei CCNL, secondo la disciplina  dell'art.

  14 del presente CCNL;

e)   concertazione;

f)   informazione;

g)   consultazione nei casi previsti dal presente contratto.

 

 

 

Art. 4 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa

         di livello nazionale.

 

1.    La  contrattazione  collettiva decentrata integrativa  si  svolge  a

  livello nazionale sulle seguenti materie:

 

a)   pari opportunità, anche per le finalità della legge 10.4.91 n. 125;

b)    criteri  generali sui tempi e modalità di applicazione  delle  norme

  relative  alla  tutela  in  materia  d'igiene,  ambiente,  sicurezza   e

  prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.lgs. n. 626/94;

c)     condizioni,   criteri   e  parametri  per  la   definizione   delle

  maggiorazioni della retribuzione di posizione;

d)    criteri  per  la definizione del trattamento economico spettante  al

  segretario nei casi di reggenza o supplenza;

e)   effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di ente sul

  trattamento economico del segretario;

f)    criteri  per  la  definizione delle modalità  di  svolgimento  e  di

  partecipazione  ai  corsi per l'accesso e la progressione  in  carriera,

  l'aggiornamento e la specializzazione;

g)    definizione delle risorse da destinare all'attività di formazione  e

  aggiornamento;

h)   definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali.

 

2.    Fermi  restando  i  principi dell'autonomia negoziale  e  quelli  di

  comportamento indicati nell'art. 3, comma 1, decorsi 30 giorni dall'inizio

  delle trattative, le parti riassumono, relativamente alla materia indicata

  alla  lett.  g),  le  rispettive prerogative e  libertà  d'iniziativa  e

  decisione.

 

3.    Il  contratto  collettivo decentrato integrativo non può  essere  in

  contrasto con i vincoli derivanti dal CCNL o comportare oneri non previsti

  negli  strumenti  di programmazione annuale e pluriennale  del  bilancio

  dell'Agenzia nazionale e degli enti. Le clausole difformi sono nulle e non

  possono essere applicate.

 

 

 

Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto

         collettivo decentrato integrativo di livello nazionale.

 

1.     I   contratti   collettivi  decentrati  integrativi  hanno   durata

  quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a

  tale  livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale.  Sono  fatte

  salve  le  materie  previste dal presente CCNL  che,  per  loro  natura,

  richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.

 

2.    L'Agenzia  nazionale provvede a costituire la delegazione  di  parte

  pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro 30 giorni  da

  quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed  a

  convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9, comma 3, per l'avvio

  del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.

 

3.    Il  controllo  sulla  compatibilità dei costi  della  contrattazione

  collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato

  dal  Collegio dei Revisori dei Conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto

  collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è

  inviata a tale Organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione

  illustrativa  tecnico-finanziaria. Trascorsi 15  giorni  senza  rilievi,

  l'organo di governo dell'Agenzia autorizza il presidente della delegazione

  trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

 

4.    I  contratti  collettivi  decentrati  integrativi  devono  contenere

  apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro

  attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei

  successivi contratti collettivi decentrati integrativi.

 

5.    L'Agenzia nazionale è tenuta a trasmettere ad ARAN, entro  5  giorni

  dalla  sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle

  modalità  di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti

  annuali e pluriennali di bilancio.

 

 

 

Art. 6 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa

         di livello territoriale.

 

1.    La contrattazione collettiva decentrata integrativa territoriale  si

  svolge a livello regionale e riguarda la definizione delle indennità  da

  corrispondere ai segretari gestiti direttamente dalle Sezioni  regionali

  dell'Agenzia, sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione

  decentrata integrativa di livello nazionale.

 

2.     Le  Sezioni  regionali  dell'Agenzia  provvedono  a  costituire  le

  delegazioni  trattanti di parte pubblica entro 30 giorni dalla  data  di

  stipulazione del contratto collettivo decentrato di livello nazionale e a

  convocare le delegazioni sindacali di cui all'art. 9, comma 3, per l'avvio

  del negoziato entro 30 giorni dalla presentazione della piattaforma.

 

3.    Il  controllo  sulla  compatibilità dei costi  della  contrattazione

  collettiva decentrata integrativa regionale è effettuato dal Collegio dei

  Revisori dei Conti dell'Agenzia.

 

4.    La  sezione regionale, in caso di certificazione positiva, autorizza

  il  presidente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla

  sottoscrizione del contratto.

 

5.    I  contratti collettivi decentrati integrativi regionali non possono

  essere  in  contrasto  con i vincoli derivanti dal contratto  collettivo

  nazionale o da quello decentrato integrativo di livello nazionale e  non

  possono  comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione

  annuale  e pluriennale del bilancio dell'Agenzia e degli enti  presso  i

  quali i segretari prestano servizio. Le clausole difformi sono nulle e non

  possono essere applicate.

 

 

 

Art. 7 - Informazione.

 

1.     L'Agenzia  informa  periodicamente  e  tempestivamente  i  soggetti

  sindacali di cui all'art. 9, comma 3, sugli atti organizzativi di valenza

  generale,  anche di carattere finanziario, concernenti  il  rapporto  di

  lavoro  dei  segretari  comunali e provinciali e in  particolare  quelli

  elencati nell'art. 6, comma 1, DPR n. 465/97. Ai fini di una più compiuta

  informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, s'incontrano con

  cadenza almeno annuale.

 

2.    Nel  caso in cui si tratti di materie per le quali il presente  CCNL

  prevede  la  concertazione o la contrattazione  decentrata  integrativa,

  l'informazione deve essere preventiva.

 

 

 

Art. 8 - Concertazione.

 

1.     Ciascuno  dei  soggetti  di  cui  all'art.  9,  comma  3,  ricevuta

  l'informazione,  ai sensi dell'art. 7, può attivare  entro  i  5  giorni

  successivi, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle  seguenti

  materie:

 

a)     criteri  generali  per  l'elaborazione  dei  programmi  annuali   e

  pluriennali  della Scuola superiore relativi all'attività di formazione,

  aggiornamento,  studio  e  ricerca, ivi compresi  quelle  dei  corsi  di

  specializzazione per il conseguimento dell'idoneità per l'iscrizione alle

  fasce superiori dell'Albo;

b)    criteri  generali per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula,  ai

  fini  della più ampia e completa divulgazione degli stessi anche al fine

  assicurare la massima disponibilità di informazioni utili per le procedura

  di nomina;

c)    criteri generali relativi all'utilizzazione dei segretari comunali e

  provinciali   in  disponibilità,  comando,  collocamento  fuori   ruolo,

  riammissione  in servizio, mobilità ivi compresa quella fra  le  sezioni

  dell'Albo;

d)     criteri   generali  ai  fini  della  determinazione  dell'eventuale

  percentuale di maggiorazione di cui all'art. 98, TUEL n. 267/00;

e)   criteri generali per la determinazione annuale del numero complessivo

  dei segretari da ammettere ai corsi di formazione e specializzazione.

 

2.   La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il

     giorno  dalla  data  di  ricezione  della  richiesta;  durante   la

  concertazione le parti si adeguano nei loro comportamenti ai principi di

  responsabilità, correttezza e trasparenza.

 

3.    La  concertazione si conclude nel termine massimo di 30 giorni dalla

  data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico

  verbale   dal   quale  risultino  le  posizioni  delle  parti.   Decorso

  infruttuosamente  tale  termine  le  parti  riassumono   le   rispettive

  prerogative e libertà d'iniziativa e decisione.

 

 

 

Capo II - I SOGGETTI SINDACALI

 

Art. 9 - Composizione delle delegazioni.

 

1.    Ai  fini  della contrattazione collettiva decentrata integrativa  di

  livello  nazionale,  l'Agenzia nazionale individua  i  componenti  della

  delegazione di parte pubblica e ne designa il presidente.

 

2.    Ai  fini  della contrattazione collettiva decentrata  regionale,  la

  delegazione di parte pubblica è costituita da rappresentanti delle Sezioni

  regionali dell'Agenzia e da rappresentanti di ANCI e UPI.

 

3.    Per  le  OOSS, sia ai fini della contrattazione nazionale decentrata

  integrativa che di quella di livello regionale, la delegazione è composta

  dai rappresentanti delle OOSS di categoria firmatarie del presente CCNL.

 

4.    È   fatta  salva  la possibilità di avvalersi, nella  contrattazione

  collettiva  integrativa decentrata di livello nazionale, dell'assistenza

  dell'Agenzia   per   la   Rappresentanza   Negoziale   delle   pubbliche

  amministrazioni (ARAN).

 

 

 

Capo III - I DIRITTI SINDACALI

 

Art. 10 - Permessi, distacchi e aspettative sindacali.

 

Resta integralmente confermata la disciplina dei CCNQ stipulati in materia

da ARAN.

 

 

 

Art. 11 - Contributi sindacali.

 

1.    I segretari hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della OS da

  loro  prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio

  per  il  pagamento dei contributi sindacali nella misura  stabilita  dai

  competenti  organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto  ed  è

  trasmessa all'ente, all'Agenzia nazionale per i segretari utilizzati  ai

  sensi  dell'art.  7,  comma 1, DPR n. 465/97, o  comunque  collocati  in

  disponibilità, e alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari

  ai  sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/97, a cura  del

  segretario o della OS interessata.

 

2.    La  delega ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello del

  rilascio.

 

3.    Il segretario può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata

  ai  sensi  del  comma  1,  inoltrando  la  relativa  comunicazione  alle

  amministrazioni ivi indicate e alla OS interessata. L'effetto della revoca

  decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della

  stessa.

 

4.    Le trattenute devono essere operate dalle amministrazioni di cui  al

  comma 1 sulle retribuzioni dei segretari in base alle deleghe ricevute e

  sono versate mensilmente alle OOSS interessate secondo modalità concordate

  con l'Agenzia nazionale.

 

5.    Le  amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, nei confronti dei

  terzi,  alla  segretezza sui nominativi del personale  delegante  e  sui

  versamenti effettuati alle OOSS.

 

 

 

Art. 12 - Pari opportunità.

 

1.    Al  fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale

  parità  tra  uomini  e  donne, nell'ambito delle  più  ampie  previsioni

  dell'art. 2, comma 6, legge n. 125/91 e degli artt. 7, comma  1,  e  61,

  D.lgs.  n.  29/93,  saranno  definiti, con la contrattazione  decentrata

  integrativa  di  livello nazionale, interventi che si  concretizzino  in

  "azioni positive" a favore delle lavoratrici.

 

2.    Presso  l'Agenzia  è  costituito l'apposito  Comitato  per  le  pari

  opportunità previsto dall'art. 8, DPR n. 465/97, secondo le modalità e con

  i compiti ivi previsti.

 

3.    In sede di negoziazione decentrata integrativa di livello nazionale,

  tenendo  conto  delle  proposte  formulate  dal  Comitato  per  le  pari

  opportunità,  sono concordate le misure volte a favorire effettive  pari

  opportunità  nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale  con

  particolare riferimento a:

 

a)     accesso  ai  corsi  di  formazione  professionale  e  modalità   di

  svolgimento degli stessi;

b)    flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei  servizi

  sociali;

c)    perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni  funzionali  a

  parità di requisiti professionali;

d)     individuazione   di   iniziative  d'informazione   per   promuovere

  comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;

e)    proporre  iniziative dirette a prevenire forme di molestie  sessuali

  nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle

  caratteristiche del fenomeno e l'elaborazione di uno specifico codice di

  condotta nella lotta contro le molestie sessuali.

 

4.    Gli effetti delle iniziative assunte dall'Agenzia nazionale, a norma

  del comma 3, formano oggetto di valutazione del Comitato di cui al comma

  2,  che  elabora  e diffonde, annualmente, uno specifico rapporto  sulla

  situazione del personale maschile e femminile nell'ambito della categoria

  dei segretari e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione

  e  della  promozione professionale, dei passaggi di fascia nonché  della

  retribuzione complessiva di fatto percepita.

 

 

 

Capo IV - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

 

Art. 13 - Clausole di raffreddamento.

 

1.    Il  sistema  delle relazioni sindacali è improntato ai  principi  di

  correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla

  prevenzione dei conflitti. Entro il 1° mese del negoziato relativo  alla

  contrattazione decentrata le parti non assumono iniziative unilaterali né

  procedono  ad  azioni dirette. Durante il periodo in cui  si  svolge  la

  concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie

  oggetto della stessa.

 

 

 

Art. 14 - Interpretazione autentica dei contratti.

 

1.    In  attuazione  dell'art.  53, D.lgs.  n.  29/93,  quando  insorgano

  controversie  sull'interpretazione dei  CCNL,  le  parti  che  li  hanno

  sottoscritti s'incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma

  2,   per   definire  consensualmente  il  significato  del  la  clausola

  controversa.

 

2.    Al  fine  di cui al comma 1, la parte interessata invia  alle  altre

  richiesta  scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere

  una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali

  si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed

  applicativi di rilevanza generale.

 

3.    ARAN  si attiva autonomamente o su specifica richiesta dell'Agenzia,

  delle Associazioni o Unioni rappresentative degli enti del comparto o del

  Dipartimento per la Funzione pubblica.

 

4.    L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art.  51,

  D.lgs. n. 29/93, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della

  vigenza del contratto collettivo nazionale.

 

5.    Con  analoghe  modalità  si  procede, tra  le  parti  che  li  hanno

  sottoscritti,  quando insorgano controversie sulla  interpretazione  dei

  contratti  decentrati. L'eventuale accordo, stipulato  con  le  medesime

  procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente contratto sostituisce  la

  clausola   controversa  sin  dall'inizio  della  vigenza  del  contratto

  decentrato.

 

6.    Gli  accordi d'interpretazione autentica di cui ai precedenti  commi

  producono gli effetti previsti dall'art. 53, D.lgs. n. 29/93.

 

 

 

Titolo III

 

Capo I - IL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 15 - Il contratto individuale di lavoro.

 

1.    Il  rapporto  di  lavoro  dei segretari  comunali  e  provinciali  è

  costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di

  legge,  della normativa comunitaria e del presente CCNL. Il rapporto  di

  lavoro  con  l'Agenzia nazionale si instaura con la  sottoscrizione  del

  contratto individuale con la 1a nomina a segretario comunale.

 

2.    Nel  contratto  di lavoro individuale, per il quale è  richiesta  la

  forma scritta, sono comunque indicati:

 

a)   data d'inizio del rapporto di lavoro, coincidente con la 1a effettiva

  assunzione in servizio;

b)   qualifica di assunzione e trattamento economico iniziale di fascia;

c)    disciplina della fase iniziale del rapporto e relativa prima sede di

  destinazione;

 

3.    Il  contratto  individuale specifica che il  rapporto  di  lavoro  è

  regolato dai CCNL nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del

  contratto  di  lavoro e per i termini di preavviso.  È,  in  ogni  modo,

  condizione   risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo  di  preavviso,

  l'annullamento  della procedura di reclutamento che  ne  costituisce  il

  presupposto.

 

4.     L'Agenzia  nazionale  prima  di  procedere  alla  stipulazione  del

  contratto  di  lavoro  individuale ai fini  dell'assunzione,  invita  il

  destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni

  regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso,

  assegnandogli  un  termine non inferiore a 30  giorni,  che  può  essere

  incrementato  di ulteriori 30 giorni in casi particolari.  Nello  stesso

  termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare,  di

  non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in

  nessuna delle situazioni d'incompatibilità richiamate dall'art. 58, D.lgs.

  n.  29/93.  In  caso  contrario, unitamente ai  documenti,  deve  essere

  espressamente  presentata  la dichiarazione  di  opzione  per  la  nuova

  amministrazione.

 

5.   Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'Agenzia nazionale

  comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

 

6.   Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data

  di  applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti  di

  nomina dei segretari da assumere e ne produce i medesimi effetti.

 

7.    I  segretari comunali e provinciali non sono soggetti a  periodo  di

  prova.

 

 

 

Art. 16 - Tenuta e aggiornamento dei curricula.

 

1.    Al  fine di favorire la massima disponibilità di informazioni  utili

  per  le  procedure di nomina, l'Agenzia nazionale redige  il  curriculum

  professionale  di  ciascun  segretario,  a  conclusione  del  corso   di

  abilitazione  per  l'iscrizione all'Albo, e  provvede  al  suo  continuo

  aggiornamento.

 

2.    Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale provvede alla

  redazione  e  all'aggiornamento dei curricula dei segretari in  servizio

  entro 6 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.

 

3.   I criteri per la redazione, l'aggiornamento e la tenuta dei curricula

  sono  definiti  dall'Agenzia nazionale, previa  concertazione  ai  sensi

  dell'art. 8.

 

 

 

Art. 17 - Nomina nell'incarico.

 

1.    La  nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni  del

  TUEL n. 267/00 e del DPR n. 465/97.

 

2.    A  tal  fine, a seguito dell'avvio della procedura che  deve  essere

  pubblicizzato   nelle  forme  stabilite  dal  Consiglio   nazionale   di

  amministrazione, la Sezione regionale dell'Agenzia competente trasmette ai

  sindaci che ne hanno fatto richiesta l'elenco dei segretari iscritti e che

  non  siano  già titolari di incarichi presso altri enti, con i  relativi

  curricula.

 

3.    La  mancata  accettazione della sede da parte del  segretario  o  la

  mancata  assunzione del servizio, senza giustificato motivo, determinano

  gli effetti di cui all'art. 13, comma 10, e dell'art. 19, comma 14, DPR n.

  465/97.

 

 

 

Art. 18 - Revoca dell'incarico.

 

1.    La  revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni  del

  TUEL n. 267/00 e del DPR n. 465/97.

 

2.    Il  provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal  presidente

  della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato.

 

3.    L'ente,  prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta  per

  iscritto  al  segretario  i  fatti o i comportamenti  costituenti  gravi

  violazioni  dei  doveri di ufficio, convocandolo  non  prima  che  siano

  trascorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a sua

  difesa.   Il   segretario  può  farsi  assistere  da  un  rappresentante

  dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato  o  da  un

  legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non

  si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso

  termine giustificazioni per iscritto, l'ente adotta il provvedimento  di

  revoca di cui al comma 2.

 

 

 

Capo II - STRUTTURA DEL RAPPORTO

 

Art. 19 - Orario di lavoro.

 

1.    Nell'ambito  dell'assetto  organizzativo  dell'ente,  il  segretario

  assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di

  lavoro,   correlandoli  in  modo  flessibile  alle   esigenze   connesse

  all'espletamento  dell'incarico  affidato  alla  sua  responsabilità  in

  relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

 

2.    La  presente  disciplina trova applicazione anche nei  casi  in  cui

  l'Agenzia  nazionale o altra amministrazione si avvalgono  di  segretari

  comunali   e   provinciali   collocati  in   disponibilità,   ai   sensi

  rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma  5,  DPR  n.

  465/97.

 

 

 

Art. 20 - Ferie e festività.

 

1.    Il segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di

   ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle 2 giornate

   previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), legge 23.12.77 n. 937. In tale

   periodo, al segretario spetta anche la retribuzione di posizione di cui

   all'art. 41.

 

2.     Il   segretario   assunto  al    impiego   presso   la   pubblica

   amministrazione, dopo la stipulazione del presente contratto, ha diritto a

   30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle 2 giornate previste dal

   comma 1. Dopo 3 anni di servizio al segretario spettano i giorni di ferie

   previsti nel comma 1.

 

3.     Nel   caso   che  presso  l'ente,  l'Agenzia  nazionale   o   altra

   amministrazione  che si avvalgono di segretari comunali  e  provinciali

   collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1,

   e dell'art. 19, comma 5, DPR n. 465/97, l'orario settimanale di lavoro si

   articoli su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo e i giorni di

   ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a

   28 e 26, comprensivi delle 2 giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett.

   a), legge 23.12.77 n. 937.

 

4.    Al segretario sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire

   nell'anno  solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata

   legge n. 937/77. In caso di mancata fruizione delle stesse il trattamento

   economico da corrispondere è identico a quello previsto per i giorni di

   ferie.

 

5.    La  ricorrenza  del S. Patrono della località in cui  il  segretario

   presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno

   lavorativo; nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate,

   si considera giorno festivo il S. Patrono del Comune capofila.

 

6.    Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle

   ferie è determinata in proporzione dei 12simi di servizio prestato.  La

   frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti

   come mese intero.

 

7.    Il segretario che è stato assente ai sensi dell'art. 18 conserva  il

   diritto alle ferie.

 

8.    Le  ferie  sono  un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili,

   salvo   quanto   previsto  nel  comma  13.  Esse  sono  fruite,   anche

   frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati

   dal segretario in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato

   alla  sua  responsabilità  e  nel rispetto  dell'assetto  organizzativo

   dell'ente.

 

9.    In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio,

   il  segretario  ha diritto al rimborso delle spese documentate  per  il

   viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento

   delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo

   viaggio;  il  segretario  ha inoltre diritto al  rimborso  delle  spese

   sostenute per il periodo di ferie non goduto.

 

10.  Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3

   giorni  o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione,

   alla  quale deve essere inviata la relativa certificazione medica, deve

   essere tempestivamente informata.

 

11.   In  caso di indifferibili esigenze di servizio o personali  che  non

   abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le

   ferie dovranno essere fruite entro il 1° semestre dell'anno successivo.

 

12.   Il  periodo  di  ferie non è riducibile per assenze per  malattia  o

   infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero  anno

   solare.  In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche  oltre  il

   termine di cui al comma 11.

 

13.  Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal

   rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state

   fruite per esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza procede

   al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso

   che  l'amministrazione  receda dal rapporto ai  sensi  della  normativa

   vigente.

 

 

 

Capo III - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE

 

Art. 21 - Assenze retribuite.

 

1.   Il segretario ha diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause

  particolari previsti dall'art. 4, legge n. 53/00; per i casi di lutto del

  coniuge, di un parente o del convivente trova applicazione la disciplina

  di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo.

 

2.   Il segretario può assentarsi anche nei seguenti casi:

 

a)    partecipazione  a  concorsi  o esami,  limitatamente  ai  giorni  di

  svolgimento  delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento  professionale

  facoltativo: giorni 8 all'anno;

b)   lutti per coniuge, per parenti entro il 2° grado e affini entro il 1°

  grado nonché per decesso del convivente stabile: giorni 3 consecutivi per

  evento; la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione

  anagrafica presentata dal segretario;

c)   particolari motivi personali o familiari: 3 giorni all'anno.

 

3.    Il  segretario  ha  altresì  diritto ad  assentarsi  per  15  giorni

  consecutivi in occasione del matrimonio.

 

4.    Le assenze di cui ai commi 2 e 3 possono cumularsi nell'anno solare,

  non  riducono  le  ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità  di

  servizio.

 

5.    Durante  i predetti periodi di assenza al segretario spetta l'intera

  retribuzione, compresa la retribuzione di posizione cui all'art. 41.

 

6.    Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, legge n. 104/92, non sono

  computate  ai fini del raggiungimento del limite fissato dai  precedenti

  commi e non riducono le ferie.

 

7.    Il  segretario  ha altresì diritto ad assentarsi, con  conservazione

  della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni

  di  legge  o  dei  relativi regolamenti di attuazione, ivi  compresa  la

  partecipazione  alle  riunioni degli Organismi di gestione  dell'Agenzia

  nazionale e delle Sezioni regionali.

 

8.   Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa

  e contrattuale del congedo straordinario.

 

 

 

Art. 22 - Congedi dei genitori.

 

1.   Ai segretari comunali e provinciali applicano le vigenti disposizioni

   in  materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/71,

   come  modificata e integrata dalle leggi nn. 903/77 e 53/00, nonché  le

   specifiche previsioni contenute nel presente articolo.

 

2.    Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni delle leggi

   nn. 1204/71 e 903/77 s'intendono riferiti al testo degli articoli di tali

   leggi  risultante  dalle  modificazioni,  integrazioni  e  sostituzioni

   introdotte dalla legge n. 53/00.

 

3.    In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi

   di  astensione  obbligatoria. Qualora il figlio  nato  prematuro  abbia

   necessità  di  un  periodo di degenza presso una struttura  ospedaliera

   pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante

   periodo di congedo obbligatorio 'post partum' e il periodo 'ante partum',

   qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa  del

   figlio.

 

4.    Nel  periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 4, legge

   n. 1204/71, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui

   all'art.  6 bis, legge n. 903/77, spettano l'intera retribuzione  fissa

   mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella

   misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile.

 

5.    Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto  dall'art.

   7,  comma 1, lett. a), legge n. 1204/71, per le lavoratrici madri o  in

   alternativa  per  i  lavoratori padri, i  primi  30  giorni,  computati

   complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente,

   non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e

   sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione  di

   posizione  e quella di risultato nella misura in cui l'attività  svolta

   risulti comunque valutabile.

 

6.    Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al

   3° anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4, legge n. 1204/71, alle

   lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni per

   ciascun  anno, computati complessivamente per entrambi i  genitori,  di

   assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 5.

 

7.    I  periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso  di

   fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che

   ricadano  all'interno  degli stessi. Tale  modalità  di  computo  trova

   applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi

   di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o

   della lavoratrice.

 

8.    Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione

   dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 1204/71, la lavoratrice

   madre  o  il  lavoratore padre presentano la relativa domanda,  con  la

   indicazione  della  durata,  all'ente di  appartenenza,  o  all'Agenzia

   nazionale  o  alle altre amministrazioni che si avvalgono di  segretari

   collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19,

   comma 5, DPR n. 465/97, almeno 15 giorni prima della data di decorrenza

   del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di

   raccomandata a.r., purché sia assicurato comunque il rispetto del termine

   minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di

   proroga dell'originario periodo di astensione.

 

9.    In  presenza  di particolari e comprovate situazioni  personali  che

   rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al

   precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro  le  48  ore

   precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

 

10.   In  caso  di  parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art.  10,

   legge n. 1204/71, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle

   previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche

   dal padre.

 

 

 

Art. 23 - Assenze per malattia.

 

1.    Il  segretario, assente per malattia, ha diritto alla  conservazione

   del  posto  per  un periodo di 18 mesi. Ai fini della  maturazione  del

   predetto periodo, l'assenza in corso si somma alle assenze per malattia

   intervenute nei 3 anni precedenti.

 

2.     Al   segretario  che  ne  faccia  tempestiva  richiesta  prima  del

   superamento  del periodo previsto dal comma 1, può essere  concesso  di

   assentarsi  per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente

   gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni

   di salute, per il tramite della USL territorialmente competente ai sensi

   delle  vigenti  disposizioni, al fine di stabilire  la  sussistenza  di

   eventuali  cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a  svolgere

   qualsiasi proficuo lavoro.

 

3.    Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e

   2,  o nel caso che il segretario, a seguito dell'accertamento di cui al

   comma  2,  sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi

   proficuo lavoro, il rapporto di lavoro può essere risolto ed al segretario

   è  corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso. A tal fine l'ente

   comunica  tempestivamente  all'Agenzia il superamento  dei  periodi  di

   conservazione del posto o la sopravvenuta inidoneità a qualsiasi proficuo

   lavoro e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.

 

4.    I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2

   del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di

   servizio a tutti gli effetti.

 

5.   Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti

   da Tbc.

 

6.    Il  trattamento economico spettante al segretario che si assenti per

   malattia è il seguente:

 

a)    intera  retribuzione  , compresa la retribuzione  di  posizione  cui

  all'art. 41, per i primi 9 mesi di assenza.

b)    90%  della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi

  di assenza;

c)    50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi

  del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;

d)   i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

 

7.    In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad

   esempio  l'emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai  fini  della  presente

   disciplina, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i

   relativi  giorni di ricovero ospedaliero o di 'day hospital'  nonché  i

   giorni  di  assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati

   dalla  competente ASL o struttura convenzionata. In tali  giornate,  il

   segretario ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal

   precedente comma 6, lett. a).

 

8.     L'assenza  per  malattia  deve  essere  tempestivamente  comunicata

   all'ente, al quale va inviata la relativa certificazione medica.

 

9.    L'ente  può disporre il controllo della malattia, nei modi  previsti

   dalle vigenti disposizioni di legge.

 

10.   Il  segretario che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori

   in  luogo  diverso  da  quello  di  residenza,  deve  darne  tempestiva

   comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

 

11.   Nel  caso  in  cui  l'infermità sia causata da colpa  di  un  terzo,

   l'eventuale risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del 

   responsabile  è  versato dal segretario all'ente fino a concorrenza  di

   quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi  del

   comma  6,  lett. a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.  La

   presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di

   eventuali azioni dirette nei confronti del 3° responsabile.

 

12.   La  disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi

   trova  applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia nazionale  o  altra

   amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati

   in  disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art.  7,  comma  1,  e

   dell'art. 19, comma 5, DPR n. 465/97.

 

13.   Le  disposizioni contenute nel presente articolo si  applicano  alle

   assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione

   del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora

   in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di 1a applicazione, il

   triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data

   di stipulazione del presente contratto.

 

 

 

Art. 24 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.

 

1.    In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, ivi compresi gli

  infortuni in itinere riferiti al segretario titolare di sedi convenzionate

  o incaricato di reggenza o supplenza, o a malattia riconosciuta dipendente

  da  causa  di servizio, il segretario ha diritto alla conservazione  del

  posto  fino  alla  guarigione clinica e comunque non  oltre  il  periodo

  previsto dall'art. 23, commi 1 e 2. In tale periodo al segretario spetta

  l'intera retribuzione di cui all'art. 23, comma 6, lett. a), comprensiva

  della retribuzione di posizione di cui all'art. 41.

 

2.    Decorso  il  periodo  massimo  di  conservazione  del  posto,  trova

  applicazione quanto previsto dal comma 3, art. 23. Nel caso in cui l'ente

  decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista

  da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al segretario non

  spetta alcuna retribuzione.

 

3.    Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto  dalle

  vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa  di

  servizio delle infermità e per la corresponsione dell'equo indennizzo.

 

4.   La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei casi

  in  cui  l'Agenzia  nazionale o altra amministrazione  si  avvalgono  di

  segretari  comunali e provinciali collocati in disponibilità,  ai  sensi

  rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma  5,  DPR  n.

  465/97.

 

 

 

Art. 25 - Congedi per la formazione.

 

1.   I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5,

  legge n. 53/00, sono concessi al segretario salvo comprovate esigenze di

  servizio.

 

2.    Al segretario, con anzianità di servizio di almeno 5 anni presso  lo

  stesso  ente,  possono  essere  concessi  a  richiesta  congedi  per  la

  formazione.

 

3.    Per  la  concessione dei congedi di cui al comma  1,  il  segretario

  interessato  ed in possesso della prescritta anzianità, deve  presentare

  all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione

  dell'attività formativa che intende svolgere, della data d'inizio e della

  durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno

  60 giorni prima dell'inizio delle attività formative.

 

4.   L'ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando

  ricorrono le seguenti condizioni:

 

a)    il  periodo  previsto  di  assenza  superi  la  durata  di  11  mesi

  consecutivi;

b)    non  sia  oggettivamente possibile assicurare  la  regolarità  e  la

  funzionalità dei servizi.

 

5.    Al  fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici  con

  l'interesse formativo del segretario, qualora la concessione del congedo

  possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non

  risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3,  l'ente  può

  differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi.

 

6.    Al  segretario  durante il periodo di congedo si applica  l'art.  5,

  comma 3, legge n. 53/00. Nel caso d'infermità previsto dallo stesso art.

  5,  relativamente  al  periodo  di  comporto,  alla  determinazione  del

  trattamento  economico,  alle modalità di comunicazione  all'ente  e  ai

  controlli si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 e, ove  si

  tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell'art. 24 del presente

  CCNL.

 

7.    La  disciplina  del presente articolo, sussistendone i  presupposti,

  trova applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia o altra amministrazione

  si   avvalgono   di  segretari  comunali  e  provinciali  collocati   in

  disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art.

  19, comma 5, DPR n. 465/97.

 

 

 

Art. 26 - Servizio militare.

 

1.    La  chiamata  alle  armi per adempiere gli obblighi  di  leva  o  il

  richiamo  alle  armi per qualunque esigenza delle Forze  Armate,  nonché

  l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio  militare

  obbligatorio,  determinano la sospensione del rapporto di  lavoro  e  il

  segretario ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del

  servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.

 

2.   I segretari che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto

  alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio,

  senza retribuzione.

 

3.    Entro  15  giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata  in

  attesa  di  congedo, il segretario deve porsi a disposizione  dell'ente,

  dell'Agenzia  nazionale,  nel  caso di  segretari  utilizzati  ai  sensi

  dell'art. 7, comma 1, DPR n. 465/97, e delle altre amministrazioni che si

  avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso DPR

  n. 465/97, per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di

  lavoro  è  risolto, senza diritto ad alcuna indennità di  preavviso  nei

  confronti del segretario, salvo i casi di comprovato impedimento. A  tal

  fine  l'ente  e le altre amministrazioni che si avvalgono dei  segretari

  comunicano  tempestivamente all'Agenzia nazionale la mancata ripresa  di

  servizio del segretario nel termine prescritto e l'intervenuta risoluzione

  del rapporto di lavoro.

 

4.    Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti

  gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

 

5.   I segretari richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del

  posto  per  tutto il periodo del richiamo, che viene computato  ai  fini

  dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'ente, l'Agenzia, nel

  caso di segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, DPR n. 465/97,

  e  le  altre  amministrazioni che si avvalgono dei  segretari  ai  sensi

  dell'art.  19,  comma  5,  dello  stesso DPR  n.  465/97,  corrispondono

  l'eventuale   differenza   tra   il   trattamento   economico    erogato

  dall'Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento  presso

  gli  stessi,  comprensivo anche della retribuzione di posizione  di  cui

  all'art. 41.

 

 

 

Art. 27 - Aspettativa per motivi personali.

 

1.    Al  segretario  che ne faccia formale e motivata  richiesta  possono

  essere  concessi,  compatibilmente con le esigenze  organizzative  o  di

  servizio,  periodi di aspettativa per esigenze personali o di  famiglia,

  senza  retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità,  per  una  durata

  complessiva di 12 mesi in un triennio da fruirsi al massimo in 2 periodi.

 

2.    I  periodi  di  aspettativa di cui al comma 1 non vengono  presi  in

  considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo  del

  periodo di comporto del segretario.

 

3.    La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da

  specifiche  disposizioni  di legge o, sulla base  di  queste,  da  altre

  previsioni contrattuali.

 

 

 

Art. 28 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio.

 

1.    I segretari ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della

  legge 13.8.84 n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui

  alla legge 30.11.89 n. 398, sono collocato, a domanda, in aspettativa per

  motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o

  della borsa.

 

 

 

Art. 29 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge.

 

1.    Le  aspettative  per cariche pubbliche elettive e  per  volontariato

  restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.

 

2.    Il  segretario,  il  cui  coniuge presti  servizio  all'estero,  può

  chiedere  il collocamento in aspettativa senza assegni, qualora  l'ente,

  l'Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1,

  DPR n. 465/97, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari

  ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/97, non ritenga di

  poterlo  destinare a prestare servizio nella stessa località in  cui  si

  trova  il  coniuge  o qualora non sussistano i presupposti  per  un  suo

  trasferimento nella località in questione.

 

3.    L'aspettativa  concessa ai sensi del comma 2 può  avere  una  durata

  corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha

  originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni  di

  servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del segretario in

  aspettativa.

 

 

 

Art. 30 - Cumulo di aspettative.

 

1.    Il  segretario non può usufruire continuativamente di 2  periodi  di

  aspettativa,  anche  richiesti  per motivi  diversi,  se  tra  essi  non

  intercorrano  almeno 6 mesi di servizio attivo. La presente disposizione

  non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per

  cariche sindacali e per attività di volontariato.

 

2.    L'ente,  qualora durante il periodo di aspettativa  vengano  meno  i

  motivi  che  ne  hanno  giustificato la  concessione,  può  invitare  il

  segretario  a riprendere servizio nel termine appositamente fissato.  Il

  segretario, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria

  iniziativa.

 

3.    Il  rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna  indennità

  sostitutiva di preavviso, nei confronti del segretario che, salvo casi di

  comprovato  impedimento,  non si presenti per riprendere  servizio  alla

  scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.  In

  tal caso l'ente comunica tempestivamente all'Agenzia nazionale la mancata

  ripresa di servizio e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 

 

Art. 31 - Fasce professionali.

 

1.    I  segretari  comunali e provinciali sono classificati  in  3  fasce

  professionali denominate A, B e C:

 

a)    nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla

  titolarità  di  sedi  di  Comuni fino a 3.000 abitanti,  a  seguito  del

  conseguimento dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore  di  cui

  all'art. 98, comma 4, TUEL n. 267/00;

b)    nella  fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei,  a

  seguito  del  superamento  del  corso di specializzazione  della  Scuola

  superiore di cui all'art. 14, comma 1, DPR n. 465/97, alla titolarità di

  sedi  di  Comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia;  al

  corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno 2 anni  di

  servizio nella fascia C;

c)    nella  fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei,  a

  seguito  del  superamento del 2° corso di specializzazione della  Scuola

  superiore, di cui all'art. 14, comma 2, DPR n. 465/97, alla titolarità di

  sedi  di  Comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di  Comuni

  capoluogo  di provincia nonché di province; al corso di specializzazione

  sono  ammessi  i  segretari con almeno 2 anni di servizio  in  enti  con

  popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti.

 

2.    La  trasposizione nelle fasce professionali di cui al  comma  1  dei

  segretari comunali e provinciali già collocati nelle fasce di cui all'art.

  12, comma 1, DPR n. 465/97, avviene secondo le previsioni dell'art. 35 del

  presente CCNL.

 

3.   Nell'ambito della fascia B, per la nomina in sedi di Comuni superiori

  a  10.000  e  fino  a 65.000, è richiesta un'anzianità di  servizio  del

  segretario di almeno 2 anni in Comuni inferiori della medesima fascia.

 

4.   Nell'ambito della fascia A, per la nomina in sedi di Comuni superiori

  a 250.000 abitanti, di Comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni

  provinciali è richiesta un'anzianità di servizio di almeno 2 anni in enti

  inferiori della stessa fascia. La disposizione di cui all'art. 11, comma

  10, ultimo periodo, del DPR n. 465/97 trova applicazione sino al 31.12.00;

  sono  fatti  salvi i diritti acquisiti entro tale data  ai  sensi  della

  medesima disposizione.

 

5.    Il  sindaco  e il presidente della provincia nominano il  segretario

  dell'ente  fra  gli  iscritti nella fascia professionale  corrispondente

  all'entità  demografica dello stesso, fatte salve  le  riclassificazioni

  intervenute  con  il  precedente  ordinamento.  La  corresponsione   del

  trattamento economico è correlata alla effettiva assunzione in  servizio

  negli  enti,  secondo i livelli della retribuzione di posizione  di  cui

  all'art. 41.

 

6.    L'idoneità conseguita a seguito dei corsi di specializzazione di cui

  all'art. 14, DPR n. 465/97, comporta l'iscrizione nella relativa  fascia

  professionale,  fermo  restando  che  con  l'applicazione  del  presente

  contratto  non è richiesta l'idoneità per i segretari con  anzianità  di

  servizio di 9 anni e 6 mesi al 31.12.00.

 

7.    Con  l'applicazione  del presente contratto,  per  il  conseguimento

  dell'idoneità  a  seguito  del corso già indetto  per  i  segretari  con

  un'anzianità  di  servizio compresa tra 4 e 9 anni e 6  mesi,  ai  sensi

  dell'art. 14, comma 1, DPR n. 465/97, e in quello da indire per coloro che

  risultano  iscritti nella fascia B secondo le disposizioni del  presente

  contratto, già iscritti nella precedente lett. b), art. 12, DPR n. 465/97,

  si prescinde dai riferimenti percentuali indicati nello stesso articolo.

 

8.    Ai  fini  del  conferimento degli incarichi nei Comuni  superiori  a

  10.000 abitanti, in sede di 1a applicazione del presente contratto, per i

  segretari di cui ai commi 6 e 7, si prescinde dal prescritto requisito dei

  2 anni d'anzianità di cui al comma 3.

 

9.    Per  i segretari in servizio nei Comuni con popolazione superiore  a

  10.000 e inferiore a 65.000 abitanti, iscritti al 31.12.00 nella lett. c)

  di  cui  all'art. 12, DPR n. 465/97, inseriti nella fascia  B  ai  sensi

  dell'art. 35, l'iscrizione nella fascia A, come disciplinata dal presente

  contratto, è subordinata al conseguimento dell'idoneità da acquisire con

  il corso di cui all'art. 14, comma 2, del citato DPR n. 465/97.

 

 

 

Art. 32 - Mobilità presso altre amministrazioni.

 

1.    In  caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con  la

  conseguente cancellazione dall'Albo:

 

a)    il  segretario collocato nella fascia professionale C del precedente

  articolo viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata

  prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione

  di destinazione;

b)    il  segretario  collocato  nella  fascia  professionale  B,  con  lo

  stipendio tabellare iniziale di cui all'art. 39, comma 2, viene equiparato

  alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema  di

  classificazione  vigente presso l'amministrazione  di  destinazione;  la

  presente disciplina ha natura transitoria e si applica sino al 31.12.01;

c)    il  segretario  collocato  nella  fascia  professionale  B,  con  lo

  stipendio tabellare economico di cui all'art. 39, comma 1, è equiparato al

  personale con qualifica dirigenziale;

d)   il segretario collocato nella fascia A, è equiparato al personale con

  qualifica dirigenziale.

 

 

 

Art. 33 - Partecipazione ai corsi di formazione.

 

1.    L'Agenzia determina annualmente il numero complessivo dei  segretari

  da  ammettere ai corsi ai sensi dell'art. 14, comma 6, DPR n. 465/97,  e

  disciplina le relative modalità di partecipazione, previa contrattazione

  decentrata integrativa nazionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2.

 

2.    Qualora  il  numero  di cui al comma 1 risulti  superiore  a  quello

  stabilito dal Consiglio d'amministrazione, sono individuati, con le stesse

  modalità  di  cui all'art. 4, commi 1 e 2, i criteri per la  definizione

  della  graduatoria necessaria per l'ammissione ai corsi,  tenendo  conto

  dell'anzianità di servizio e del credito formativo di cui all'art. 34.

 

 

 

Art. 34 - Crediti formativi.

 

1.   Il credito formativo matura a seguito della partecipazione a percorsi

  formativi organizzati dalla Scuola superiore ai sensi dell'art. 5, comma

  3, DPR n. 396/98, con esclusione dei corsi di specializzazione.

 

2.    L'entità  del  credito formativo è determinato,  in  relazione  alle

  attestazioni e valutazioni rilasciate dalla Scuola superiore al  termine

  dei  percorsi formativi di cui al precedente comma, attraverso un idoneo

  sistema di certificazione delle competenze maturate.

 

3.    Il  sistema  di  certificazione di cui  al  comma  2,  definito  dal

  Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia nazionale, previa contrattazione

  con  le  OOSS, viene basato su standard formativi distinti per fasce  in

  relazione  ai quali si determina l'accrescimento del credito.  Esso  può

  tener conto delle competenze già in possesso dei soggetti, acquisite al di

  fuori dei percorsi formativi.

 

 

 

Art. 35 - Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali.

 

1.    In  sede  di  1a  applicazione dell'art. 31 del presente  CCNL,  con

  effetto  dalla data di stipulazione definitiva dello stesso, i segretari

  comunali  e  provinciali attualmente in servizio alla stessa data,  sono

  inseriti  nelle nuove fasce professionali secondo i seguenti criteri  di

  corrispondenza:

 

a)   nella fascia professionale C sono iscritti i segretari inseriti nella

  precedente fascia professionale corrispondente alla lett. a),  art.  12,

  comma 1, DPR n. 465/97;

b)    nella  fascia  professionale B, sono iscritti i  segretari  inseriti

  nella precedente fascia professionale corrispondente alla lett. b), art.

  12, comma 1, DPR n. 465/97 nonché quelli inseriti nella precedente fascia

  professionale  corrispondente alla lett. c), art. 12, comma  1,  DPR  n.

  465/97;

c)    nella  fascia professionale A sono iscritti i segretari di cui  alle

  lett. d) ed e), art. 12, comma 1, DPR n. 465/97.

 

2.     Restano   confermati   gli  effetti  dei   provvedimenti   adottati

  dall'Agenzia in attuazione dell'art. 12, DPR n. 465/97.

 

 

 

Art. 36 - Formazione e aggiornamento.

 

1.     La   formazione  e  l'aggiornamento  professionale  sono   elementi

  essenziali  per lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità  e  delle

  attitudini del segretario e rappresentano un indispensabile supporto per

  l'assunzione delle responsabilità connesse alle funzioni affidate.

 

2.    L'Agenzia nazionale definisce annualmente la quota delle risorse  da

  destinare alle iniziative di formazione nella misura individuata in sede

  di contrattazione decentrata integrativa nazionale.

 

3.    L'Agenzia,  nell'ambito dei criteri generali  definiti  in  sede  di

  contrattazione  decentrata  integrativa di livello  nazionale  ai  sensi

  dell'art.  4, realizza le iniziative formative avvalendosi della  Scuola

  superiore di PAL.

 

4.    Il  segretario  deve partecipare alle iniziative  di  formazione  ed

  aggiornamento  organizzate dalla Scuola superiore per almeno  20  giorni

  all'anno.  La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite  in

  appositi  percorsi  formativi, anche individuali, viene  concordata  dal

  segretario interessato con l'ente, con l'Agenzia nel caso di segretari in

  disponibilità o con l'amministrazione presso la quale presta servizio in

  caso  di  comando,  di  distacco o di posizione  di  fuori  ruolo.  Tale

  partecipazione è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

 

5.    Gli  oneri  per la partecipazione dei segretari alle  iniziative  di

  formazione  e  aggiornamento organizzate dalla Scuola superiore  sono  a

  carico degli enti presso i quali i medesimi prestano servizio, fatti salvi

  i  casi  in cui gli oneri dei corsi sono assunti integralmente a  carico

  della Scuola.

 

6.    Il segretario può partecipare, senza oneri per l'ente, per l'Agenzia

  nel caso di segretari in disponibilità o con l'amministrazione presso la

  quale presta servizio in caso di comando, di distacco o di posizione  di

  fuori ruolo, a corsi di formazione ed aggiornamento che siano in linea con

  le finalità indicate nel comma 1 e con i contenuti dei programmi annuali e

  pluriennali  elaborati dalla Scuola superiore. Al  segretario,  inoltre,

  possono essere concessi congedi per la formazione ai sensi dell'art.  5,

  legge n. 53/00, secondo la disciplina dell'art. 25.

 

7.    Qualora l'ente, l'Agenzia o l'amministrazione presso la quale presta

  servizio, riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione

  ed  aggiornamento svolte dal segretario, ai sensi del comma  6,  con  le

  funzioni  allo stesso affidate può concedere un contributo  sulla  spesa

  sostenuta e debitamente documentata.

 

 

 

Parte II

 

Titolo I - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Capo I

 

Art. 37 - Struttura della retribuzione.

 

1.    La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali

  si compone delle seguenti voci:

 

a)   trattamento stipendiale;

b)   indennità integrativa speciale;

c)   retribuzione individuale d'anzianità, ove acquisita;

d)   retribuzione di posizione;

e)   maturato economico annuo, ove spettante;

f)   retribuzione di risultato;

g)   diritti di segreteria;

h)   retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

 

2.    Al  segretario  comunale  e  provinciale  compete  altresì  una  13a

  mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.

 

3.    Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla

  lett. g), comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1,

  con esclusione della lett. f).

 

 

 

Art. 38 - Incrementi tabellari.

 

1.    Il  valore  degli stipendi tabellari previsti dai vigenti  contratti

  collettivi  del  21.5.96  e  del 18.4.97, per  la  separata  area  della

  dirigenza,  è incrementato nelle misure mensili lorde, per 13 mensilità,

  indicate nella tavola 1 con decorrenza dalle date ivi previste.

 

 

 

Art. 39 - Stipendio tabellare.

 

1.    Con effetto dall'1.7.99, a regime, il nuovo stipendio tabellare  dei

  segretari  comunali e provinciali è stabilito nella misura  unica  annua

  lorda per 12 mensilità di £. 37.632.000.

 

2.   Nell'ambito di vigenza della parte economica del presente CCNL, per i

  segretari comunali e provinciali comunque collocati nella fascia B con lo

  stipendio tabellare annuo di £. 23.639.000, stabilito dal CCNL 25.7.96, è

  previsto uno stipendio tabellare il cui importo è determinato nella misura

  percentuale del 65,66% di quello stabilito nel comma 1, pari al valore di

  £. 24.851.000, e con la decorrenza ivi prevista.

 

3.    Per i segretari comunali e provinciali collocati nella fascia C,  lo

  stipendio tabellare di cui al comma 1, e con la decorrenza ivi prevista, è

  determinato  nella misura percentuale del 57,14%, pari al valore  di  £.

  21.675.000.

 

4.    Ai  segretari  comunali e provinciali della ex 2a classe,  collocati

  nella fascia B, con decorrenza dalla data di cui al comma 1, è attribuito

  lo stipendio tabellare di cui allo stesso comma 1.

 

5.    Sono  confermate l'indennità integrativa speciale e la  retribuzione

  individuale  d'anzianità  in godimento alla  data  di  stipulazione  del

  presente  CCNL; è altresì confermato il maturato economico in  godimento

  secondo  la  disciplina dei vigenti CCNL e il trattamento economico  'ad

  personam'  di cui all'art. 40, commi 5 e 6, CCNL 16.5.95, come integrato

  dall'Accordo successivo 14.9.95.

 

 

 

Art. 40 - Effetti dei nuovi stipendi.

 

1.    Le  misure  degli  stipendi  tabellari risultanti  dall'applicazione

  dell'art. 39 hanno effetto sulla 13a mensilità, sul trattamento ordinario

  di  quiescenza,  normale e privilegiato, sull'indennità premio  di  fine

  servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute

  assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi  di

  riscatto.

 

2.    I  benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 39 sono

  corrisposti  integralmente alle scadenze e negli  importi  previsti  dal

  medesimo articolo al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto

  a   pensione,   nel  periodo  di  vigenza  contrattuale.  Agli   effetti

  dell'indennità  premio  di  servizio,  dell'indennità  sostitutiva   del

  preavviso,  nonché di quella prevista dall'art. 2122 CC, si  considerano

  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

 

 

 

Art. 41 - Retribuzione di posizione.

 

1.    Ai  segretari comunali e provinciali è confermata l'attribuzione del

  compenso  denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza

  delle  funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in  relazione

  alla   tipologia  dell'ente  di  cui  il  segretario  è  titolare.  Tale

  denominazione è riferita anche ai compensi prima denominati "indennità di

  direzione" di cui all'art. 40, comma 3, CCNL del comparto Ministeri.

 

2.    Con  decorrenza  dal  31.12.99, e a valere  dall'1.1.00,  le  misure

  dell'ex  indennità di direzione, di cui all'art. 40, comma 3,  CCNL  del

  comparto  Ministeri 16.5.95, nel testo risultante a seguito dell'Accordo

  successivo 14.9.95, e della retribuzione di posizione di cui all'art. 2,

  CCNL 18.4.97, sono incrementate negli importi annui lordi per 13 mensilità

  indicati nella tavola 2.

 

3.    Con effetto dalla stessa data, i valori complessivi annui lordi, per

  13  mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali  e

  provinciali sono così rideterminati:

 

                       livello A                        

                           

1)   incarichi in enti metropolitani                     72.314.000

2)   incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni 56.820.000

   capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali

3)   incarichi in enti fino a 250.000 abitanti           34.092.000

                                                             

                       livello B

 

1)    incarichi  in  enti superiori a 10.000  e  fino  a     

   65.000 abitanti                                       23.754.000

2)   incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti       17.744.000

                                                             

                       livello C

 

1)   incarichi in enti fino a 3.000 abitanti             10.213.000

 

Gli  enti  indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e  numeri  1  e  2  del

livello B ricomprendono anche quelli riclassificati.

 

4.    Gli  Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della

  capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di

  cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per

  definire  le  predette  maggiorazioni  sono  individuate  in   sede   di

  contrattazione decentrata integrativa nazionale.

 

5.   Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e

  nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del

  segretario  non  sia  inferiore  a  quella  stabilita  per  la  funzione

  dirigenziale  più  elevata nell'ente in base  al  CCNL  dell'area  della

  dirigenza  o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato

  della più elevata posizione organizzativa.

 

6.    La  retribuzione di posizione nel valore annuo definito ai sensi del

  precedente  comma 3 assorbe ogni altra forma di compenso  connessa  alle

  prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario, con

  eccezione  di quelli, indicati nell'art. 37, comma 1, lett. g),  fino  a

  diversa disciplina del CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni-

  Autonomie Locali.

 

7.    Al segretario comunale e provinciale in posizione di disponibilità e

  incaricato  della reggenza o supplenza spetta la stessa retribuzione  di

  posizione  prevista per l'ente presso il quale assume servizio,  ove  il

  relativo importo sia superiore a quello garantito ai sensi dell'art. 43.

 

 

 

Art. 42 - Retribuzione di risultato.

 

1.   Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale,

  denominato  retribuzione di risultato, correlato al conseguimento  degli

  obiettivi  assegnati  e  tenendo  conto del  complesso  degli  incarichi

  aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore

  generale.

 

2.    Gli  Enti  del  comparto  destinano a  tale  compenso,  con  risorse

  aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10%  del  monte

  salari  riferito  a  ciascun  segretario  nell'anno  di  riferimento   e

  nell'ambito  delle  risorse  disponibili e nel  rispetto  della  propria

  capacità di spesa.

 

3.    Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione

  della relativa retribuzione ad essa correlata, gli enti utilizzano,  con

  gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.lgs. n.

  286/99,   relativo  alla  definizione  di  meccanismi  e  strumenti   di

  monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

 

 

 

Art. 43 - Trattamento economico dei segretari in disponibilità.

 

1.   Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui

   all'art.  19,  comma  7,  DPR n. 465/97, è corrisposto  il  trattamento

   economico in godimento presso l'ultima sede di servizio e composto delle

   seguenti voci:

 

-    trattamento stipendiale di fascia;

-    indennità integrativa speciale;

-    13a mensilità;

-    retribuzione individuale d'anzianità, ove acquisita;

-    retribuzione di posizione;

-    maturato economico, ove spettante;

-    retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

 

2.   In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a

   quella d'iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il

   trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri

   sono  a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla

   retribuzione di posizione che rimangono a carico dall'Agenzia per la quota

   corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista

   per la fascia di appartenenza dell'ente.

 

 

 

Art. 44 -Trattamento economico del Segretario con funzioni

          di Direttore generale.

 

1.    Al  segretario  comunale e provinciale, a cui siano state  conferite

  funzioni  di direttore generale, ai sensi dell'art. 108, TU  n.  267/00,

  nell'ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla

  retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità,  la  cui

  misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel

  rispetto della propria capacità di spesa.

 

 

 

Art. 45 -Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede

          di segreteria convenzionata.

 

1.    Al  segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate  compete

  una retribuzione mensile aggiuntiva d'importo pari alla maggiorazione del

  25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad

  e) in godimento.

 

2.    Al  segretario titolare di segreterie convenzionate,  per  l'accesso

  alle   diverse  sedi,  spetta  il  rimborso  delle  spese   di   viaggio

  effettivamente sostenute e documentabili.

 

3.     Gli  oneri  conseguenti  all'applicazione  dei  commi  1  e  2   si

  ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite

  nella convenzione.

 

 

 

Art. 46 - Trattamento economico del segretario in distacco sindacale.

 

1.    Al  segretario che usufruisce dei distacchi di cui all'art. 5,  CCNQ

  7.8.98, spetta il trattamento economico di cui all'art. 37, comma 1,  in

  godimento al momento del collocamento in distacco.

 

2.    Gli  oneri  relativi  al  trattamento economico  del  segretario  in

  distacco sindacale sono a carico dell'Agenzia nazionale.

 

 

 

Capo II

 

Art. 47 - Trattamento di trasferta.

 

1.    Il presente articolo si applica ai segretari comandati a prestare la

  propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale  e

  distante più di km. 10 dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui

  il segretario venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località

  sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla

  località  più  vicina a quella della trasferta. Ove  la  località  della

  trasferta  si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze  si

  computano da quest'ultima località.

 

2.    Ai  segretari  di  cui al comma 1, oltre alla normale  retribuzione,

  compete:

 

a)   un'indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:

 

-    £. 46.700 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;

-     £.  1.945 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di  durata

  inferiore  alle  24 ore o per le ore eccedenti le 24  ore,  in  caso  di

  trasferte di durata superiore alle 24 ore;

 

b)    il  rimborso delle spese effettivamente sostenute per  i  viaggi  in

  ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite

  del costo del biglietto di 1a classe o equiparate;

c)    il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani

  nei  casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina

  del comma 10.

 

3.    Ai  soli  fini  del  comma 2, lett. a), nel  computo  delle  ore  di

   trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.

 

4.    Il segretario inviato in trasferta può autorizzato ad utilizzare  il

   proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l'art. 49, commi 3 e

   ss., del presente CCNL e al segretario spetta l'indennità di cui al comma

   2, lett. a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 6, il rimborso delle

   spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo e

   un'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di 1 litro di benzina verde

   per ogni chilometro.

 

5.    Per  le trasferte di durata superiore a 12 ore, al segretario spetta

   il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo di

   categoria 4 stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, legge n.

   662/96, e della spesa per 1 o 2 pasti giornalieri, nel limite di £. 59.150

   per  il    pasto e di complessive £. 118.300 per i 2  pasti.  Per  le

   trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il

   1° pasto.

   Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non

   inferiore  a  30  giorni è consentito il rimborso della  spesa  per  il

   pernottamento   in   residenza  turistico  alberghiera   di   categoria

   corrispondente  a  quella  ammessa  per  l'albergo,  sempreché  risulti

   economicamente più conveniente rispetto al costo medio della  categoria

   consentita nella medesima località.

 

6.   Nel caso in cui il segretario fruisca del rimborso di cui al comma 5,

   l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è  ammessa  in

   nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.

 

7.    L'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di  trasferte

   di durata inferiore alle 4 ore.

 

8.   L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240

   giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

 

9.    Il segretario inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha

   diritto  ad  un'anticipazione  non inferiore  al  75%  del  trattamento

   complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

 

10.    Gli  enti  stabiliscono,  con  gli  atti  previsti  dai  rispettivi

   ordinamenti  ed  in  funzione delle proprie esigenze organizzative,  la

   disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal

   presente  articolo,  individuando, in  particolare,  la  documentazione

   necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali.

 

11.   Le  trasferte  all'estero sono disciplinate dalle  disposizioni  del

   presente articolo con le seguenti modifiche:

 

-    l'indennità di trasferta di cui al comma 2, lett. a), è aumentata del

  50% e non trova applicazione la disciplina del comma 6;

-    i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.

 

12.   Agli  oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei  limiti

   delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica

   finalità.

 

 

 

Art. 48 - Trattamento di trasferimento.

 

1.    Al  segretario,  nel caso che l'assunzione della titolarità  di  una

  nuova sede comporti il cambio della residenza, deve essere corrisposto il

  rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio

  per    e  per  le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento

  (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado), il

  rimborso delle spese documentate di trasporto degli effetti personali, il

  tutto  nei  limiti  fissati nell'art. 47 e previi opportuni  accordi  da

  prendersi  con  l'ente presso il quale deve assumere l'incarico,  nonché

  l'indennità di trasferta di cui all'art. 47, comma 2, limitatamente alla

  durata del viaggio.

 

2.    Il  segretario  ha  altresì diritto al rimborso dell'indennizzo  per

  anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato

  quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.

 

3.    Agli  oneri  derivanti dall'applicazione del presente articolo,  gli

  enti vi fanno fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei

  singoli enti per tale specifica finalità.

 

 

 

Art.  48  bis  -   Segretari utilizzati presso l'Agenzia  nazionale  e  la

Scuola.

 

 

1.   In caso di utilizzo di segretari per le esigenze dell'Agenzia o della

  Scuola, la sede di cui sono titolari si rende disponibile agli effetti di

  legge  e  regolamentari,  con  effetto  dalla  data  di  efficacia   del

  provvedimento di utilizzo.

 

2.    Ai  segretari durante il periodo di utilizzo compete il  trattamento

  economico, previsto dall'art. 37, comma 1, del presente CCNL, in godimento

  alla data del provvedimento di utilizzo.

 

 

 

Art. 49 - Copertura assicurativa.

 

1.    Gli  enti,  anche  per  le ipotesi di incarichi  di  reggenza  o  di

  supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa

  della  responsabilità civile dei segretari comunali e  provinciali,  ivi

  compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le

  risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci,

  nel rispetto della effettiva capacità di spesa.

 

2.    Analoga  iniziativa assumono l'Agenzia nazionale,  relativamente  ai

  segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità e utilizzati

  per esigenze dell'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, DPR  n.

  465/97,  e le altre pubbliche amministrazioni e loro organismi  ed  enti

  strumentali che comunque si avvalgono di segretari comunali e provinciali

  ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/97.

 

3.    Gli  enti,  stipulano apposita polizza assicurativa  in  favore  dei

  segretari comunali e provinciali autorizzati a servirsi, in occasione di

  trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del  proprio

  mezzo  di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario  per

  l'esecuzione  delle  prestazioni  di  servizio.  Analoga  polizza  viene

  stipulata dall'Agenzia nazionale e dalle altre pubbliche amministrazioni e

  loro  organismi  ed enti strumentali nel caso di utilizzo  di  segretari

  comunali e provinciali collocati in disponibilità.

 

4.    La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi non

  compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento  al

  mezzo  di  trasporto di proprietà del segretario, nonché  di  lesioni  o

  decesso  del  segretario  medesimo e delle  persone  di  cui  sia  stato

  autorizzato il trasporto.

 

5.    Le  polizze  di  assicurazione relative ai  mezzi  di  trasporto  di

  proprietà  dell'amministrazione sono  in  ogni  caso  integrate  con  la

  copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 3 e 4, dei rischi

  di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di

  cui sia stato autorizzato il trasporto.

 

6.   I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i

  corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

 

7.    Gli  importi  liquidati  dalle società assicuratrici  in  base  alle

  polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente

  articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti al segretario a

  titolo di equo indennizzo e per lo stesso evento.

 

 

 

Art. 50 - Mensa.

 

1.    Il  segretario, anche nelle ipotesi di incarichi di  reggenza  e  di

  supplenza,  ha  diritto ad avvalersi delle mense di  servizio  istituite

  presso  gli  enti  o,  in alternativa, ai buoni pasto  sostitutivi,  ove

  riconosciuti al restante personale, secondo le modalità indicate nell'art.

  51; analogo diritto è riconosciuto altresì al collocato in disponibilità e

  utilizzato per esigenze dell'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 7, comma

  1, DPR n. 465/97, o da altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed

  enti  strumentali ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello  stesso  DPR  n.

  465/97.

 

2.    Per  poter  usufruire  del diritto alla mensa  è  necessario  essere

  effettivamente in servizio.

 

3.    Il  segretario  è tenuto a pagare, per ogni pasto, un  corrispettivo

  pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è

  gestita da terzi, o un corrispettivo pari a 1/3 dei generi alimentari  e

  del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente o dall'Agenzia

  nazionale e dalle altre amministrazioni di cui al comma 1.

 

4.   In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

 

 

 

Art. 51 - Buono pasto.

 

1.    Il  costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa  è  pari

  alla somma che l'ente, l'Agenzia nazionale o le altre amministrazioni di

  cui all'art. 19, comma 5, DPR n. 465/97 sarebbe tenuto a pagare per ogni

  pasto, ai sensi del comma 3, art. 50, se optasse per l'istituzione della

  mensa di servizio.

 

2.    Il  segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai  singoli

  enti per il restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui

  prestino servizio anche nelle ore pomeridiane.

 

 

 

Parte III - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 52 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro.

 

1.    La  cessazione del rapporto di lavoro del segretario, oltre che  nei

  casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 23 e 24, ha luogo:

 

a)     al   compimento  del  limite  massimo  d'età  o  al  raggiungimento

  dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge;

b)   per dimissioni del segretario;

c)   per decesso del segretario.

 

 

 

Art. 53 - Obblighi delle parti.

 

1.    Nel  caso di cui alla lett. a), art. 52, la risoluzione del rapporto

  di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista

  ed opera dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età

  prevista.   L'Agenzia   nazionale   comunica   comunque   per   iscritto

  all'interessato l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel 2° caso di cui

  alla  lett.  a), art. 52, l'Agenzia nazionale può risolvere il  rapporto

  senza  preavviso,  salvo domanda del segretario  per  la  permanenza  in

  servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno 1 mese prima del

  verificarsi  della  condizione prevista. In entrambi  i  casi  l'Agenzia

  nazionale  informa contestualmente l'ente presso il quale il  segretario

  presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono del segretario

  ai sensi dell'art. 19, comma 5, DPR n. 465/97.

 

2.     Nel   caso   di  dimissioni  del  segretario,  questi  deve   darne

  comunicazione  scritta all'Agenzia nazionale, informando contestualmente

  l'ente presso il quale presta servizio o le altre amministrazioni che si

  avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso DPR

  n. 465/97, nel rispetto dei termini di preavviso.

 

 

 

Art. 54 - Periodo di preavviso.

 

1.     Nei   casi  di  risoluzione  del  rapporto  con  preavviso  o   con

  corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini

  sono fissati come segue:

 

a)   2 mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a 5 anni;

b)   3 mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a 10 anni;

c)   4 mesi per i segretari con anzianità di servizio oltre 10 anni.

 

2.   In caso di dimissioni del segretario i termini di cui al comma 1 sono

  ridotti alla metà.

 

3.    I  termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun

  mese.

 

4.    La  parte  che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza  dei

  termini  di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra  parte

  un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo

  di  mancato  preavviso.  L'Agenzia  nazionale,  anche  per  i  segretari

  utilizzati  ai  sensi  dell'art. 7, comma 1, DPR n.  465/97  o  comunque

  collocati  in disponibilità, e le altre amministrazioni che si avvalgono

  dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/97,

  hanno diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al segretario,

  un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da

  questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette

  al recupero del credito.

 

5.    È  in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione

  del  rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio,

  sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In

  tal caso non si applica il comma 4.

 

6.    L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante  il  periodo  di

  preavviso.  Pertanto,  in  caso di preavviso lavorato  si    luogo  al

  pagamento sostitutivo delle stesse.

 

7.    Il  periodo  di  preavviso è computato nell'anzianità  a  tutti  gli

  effetti.

 

8.    In  caso  di decesso del segretario, l'Agenzia nazionale corrisponde

  agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto

  stabilito dall'art. 2122 CC, nonché una somma corrispondente ai giorni di

  ferie maturati e non goduti.

 

9.    L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando  la

  retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute

  in caso di malattia superiore a 15 giorni.

 

 

 

Art. 55 - Ricostituzione del rapporto di lavoro.

 

1.   Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto

  di  dimissioni può richiedere all'Agenzia nazionale, entro 5 anni  dalla

  data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In

  caso  di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella

  medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni.

 

2.    La  stessa facoltà di cui al comma 1 è data al segretario,  senza  i

  limiti  temporali  di cui al medesimo comma 1, nei casi  previsti  dalle

  disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche

  amministrazioni  in  correlazione con la perdita e il  riacquisto  della

  cittadinanza italiana o di uno dei Paesi UE.

 

3.    Nei  casi  previsti  dai  precedenti commi,  la  ricostituzione  del

  rapporto  di  lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente

  posto nel numero complessivo degli iscritti all'Albo.

 

 

 

Art. 56 - Trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR).

 

1.   La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del TFR

  del segretario ricomprende le seguenti voci:

 

-    trattamento stipendiale di fascia;

-    indennità integrativa speciale;

-    retribuzione individuale d'anzianità, ove acquisita;

-    retribuzione di posizione;

-    maturato economico annuale, ove spettante;

-    retribuzione aggiuntiva del segretario titolare di sedi di segreteria

  convenzionate;

-    diritti di segreteria.

 

 

 

Art. 57 - Previdenza complementare.

 

1.   Le parti convengono sulla necessità che i segretari possano usufruire

  di  una tutela previdenziale complementare a contribuzione definita e  a

  capitalizzazione individuale ai sensi del D.lgs. n. 124/93, della legge n.

  335/95 e delle successive modificazioni e integrazioni.

 

2.    A questi fini le parti prendono atto che sono in corso negoziati per

  definire l'Accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per tutti i

  lavoratori dei comparti Regioni-Autonomie locali e Sanità, al quale farà

  seguito  la  disciplina  dello statuto, del regolamento  elettorale  per

  pervenire  all'atto  costitutivo  del Fondo  medesimo  e  ai  successivi

  adempimenti a cura di quest'ultimo.

 

 

 

Art. 58 - Disapplicazioni.

 

Dalla  data  d'entrata in vigore del presente contratto è disapplicata  la

disciplina di cui all'art. 17, DPR n. 465/97.

 

 

Tavola 1

 

AUMENTI TABELLARI

(biennio economico 1998-1999)

 

       ex      tabellare annuo     aumenti mensili   tabellare annuo

    qualifica    (x 12 mesi)         (x 12 mesi)       (x 12 mesi)

                                                            

                      al          1,80%     1,50%           al

                   31.12.97     (nov. 98) (lug. 99)      31.12.99

                       

A  classe 1a      36.000.000      74.000    62.000      37.632.000

B  classe 2a      36.000.000      74.000    62.000      37.632.000

   9° livello     23.639.000      55.000    46.000      24.851.000

C  8° livello     20.571.000      50.000    42.000      21.675.000

 

 

Tavola 2

 

Aumenti retribuzione di posizione per il biennio economico 1998-1999

 

         graduazione       retribuzione    aumenti     retribuzione

       degli incarichi       posizione     mensili       posizione

                               annua     (x 13 mesi)       annua

                                

                                al                          al

                             31.12.97      dic. 99       31.12.99

                                 

A  incarichi in enti                                        

   metropolitani            70.000.000     178.000      72.314.000

   incarichi in enti                                        

   con oltre 250.000 ab.,                                    

   in comuni capoluogo                                      

   di provincia,            55.000.000     140.000      56.820.000

   in amministrazioni

   provinciali

   incarichi in enti                                        

   fino a 250.000 ab.       33.000.000      84.000      34.092.000

B  incarichi in enti                                        

   fino a 65.000 ab.        23.000.000      58.000      23.754.000

   incarichi in enti                                        

   tra 3.000 e 10.000 ab.   17.172.000      44.000      17.744.000

C  incarichi in enti                                        

   fino a 3.000 ab.          9.888.000      25.000      10.213.000

 

 

Dichiarazione congiunta n. 1

 

Le  parti  si  danno reciprocamente atto che, ai fini di una  compiuta  ed

equilibrata regolazione degli effetti del convenzionamento delle  sedi  di

segreteria sul trattamento economico dei segretari interessati, in sede di

revisione  della  disciplina  del DPR n.  465/97,  il  numero  delle  sedi

convenzionabili  sia  determinato sulla  base  di  parametri  che  rendono

coerente  lo  svolgimento della funzione con le esigenze di efficienza  ed

efficacia dell'azione amministrativa.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 2

 

Le  parti auspicano un sollecito espletamento dei corsi di cui al comma 9,

art.  31, CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 valevoli per  i

segretari con più di 9 anni e 6 mesi di servizio.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 3

 

Le  parti  si  danno  reciprocamente atto dell'impegno di  pervenire  alla

definizione della disciplina generale relativa alle seguenti materie:

 

-    definizione del contenzioso del precedente contratto;

-      disciplina  valutazione  del  servizio  pre-ruolo  ai  fini   della

  progressione nelle fasce professionali;

-     disciplina del maturato economico per i segretari generali  nominati

  prima del presente contratto;

-     disciplina  degli  effetti giuridici ed economici  per  i  segretari

  nominati ai sensi dell'art. 11, comma 10, DPR n. 465/97.

 

Le   parti,   inoltre,  concordano  sull'esigenza  che  sia  organicamente

ridisciplinata, in sede di revisione del regolamento approvato col DPR  n.

465/97,   la  materia  delle  convenzioni  di  segreteria,  in   modo   da

salvaguardare  la  duplice  esigenza  della  più  efficace  e   produttiva

utilizzazione  del segretario comunale, nel rispetto della professionalità

da  un  lato,  e,  dall'altro,  di favorire  le  forme  organizzative  per

l'esercizio  associato dei ruoli e delle funzioni, secondo lo spirito  del

TUEL n. 267/00.

A  tal  proposito  occorrerà prevedere i limiti oltre i  quali  vengono  a

vanificarsi gli scopi per cui sono concepiti gli accordi convenzionali.

 

 

Dichiarazione a verbale FPS-CISL.

 

La  FPS-CISL  ritiene  gravemente discriminatorie  la  normativa  prevista

all'art.  31, comma 1, lett. c), introdotta a modifica rispetto  al  testo

presiglato  il  24.11.00,  che  prevede uno sbarramento  artificioso  alla

possibilità di partecipazione al corso di specializzazione per  la  fascia

A)  nel caso in cui non si sia prestato servizio almeno 2 anni in enti tra

10.001  e 65.000 abitanti, e la normativa dello stesso articolo, comma  4,

che  prevede  la  permanenza obbligatoria per 2 anni in enti  inferiori  a

250.000 abitanti per gli iscritti in fascia A.

 

 

Dichiarazioni delle OOSS.

 

CGIL-CISL-UIL e Unione concordano nella necessità che in sede di revisione

del regolamento debbano essere introdotte le integrazioni della disciplina

sulla   revoca  in  previsione  di  assicurare  ogni  forma  di  garanzia,

analogamente  a quella prevista per tutta la dirigenza pubblica,  ai  fini

dell'uso corretto dell'istituto.

 

 

Dichiarazione a verbale CGIL-CISL-UIL-UNSCP.

 

Il  maturato economico e la retribuzione individuale d'anzianità spettanti

ai  segretari che abbiano acquisito la qualifica dirigenziale a  decorrere

dall'1.1.97,  devono essere attribuiti sulla base della  stessa  normativa

applicata  precedentemente a tale data, tenendo conto  del  fatto  che  il

D.lgs. 31.3.98 n. 80, con l'art. 43, abrogando il comma 3, art. 72, D.lgs.

3.2.93,  ha restituito validità al D.lgs. n. 681/82 e legge di conversione

n. 869/82.

 

 

 

CORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO (CSA)

 

Dichiarazione a verbale.

 

In  riferimento  al  presente  accordo, relativo  al  CCNL  dei  Segretari

comunali  e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001  e  per  il

biennio economico 1998-1999, la scrivente OS, pur sottoscrivendolo, rileva

che  lo stesso presenta soluzioni e statuizioni che penalizzano fortemente

la categoria.

 

Infatti,  confrontando  tale  accordo con  il  contratto  già  in  vigore,

dell'area  della  dirigenza  del  comparto "Regioni-Autonomie  locali"  si

evidenzia che ancora una volta il Segretario comunale, che svolge funzioni

sopraordinate  rispetto ai dirigenti del Comune,  si  trova  in  posizione

economicamente svantaggiata rispetto a quella dei dirigenti stessi.

 

In merito si sottolineano le seguenti norme contrattuali:

 

 

Art. 20 - Ferie e festività - commi 2 e 3.

 

Non   si  capisce  la  diversificazione  delle  ferie,  che,  per  equità,

dovrebbero essere uguali per tutti.

 

 

Art. 31 - Fasce professionali.

 

La  norma contrattuale modifica la legge, riducendo le fasce professionali

da 5 (DPR n. 465/97) a 3, salvo ad articolare le 3 fasce in sottofasce.

 

 

Art. 36 - Formazione e aggiornamento.

 

Sembra  illogico  e certamente non incentivante al fine di  migliorare  la

professionalità e qualità del lavoro, che gli oneri per la  partecipazione

a corsi di formazione e aggiornamento siano a carico del Segretario, salva

la  concessione  da  parte  del  Comune di  un  "contributo"  sulla  spesa

sostenuta.

 

 

Art. 42 - Retribuzione di risultato.

 

Ne  viene determinato l'importo nella misura del 10% del monte salari; per

i  Dirigenti del Comune ne è stato determinato l'importo nella misura  del

15% del monte salari.

 

A  conclusione delle considerazioni di cui sopra si rileva,  altresì,  che

non  si  fa menzione dell'indennità di risultato che i Segretari  comunali

avrebbero  dovuto percepire in relazione al precedente CCNL e che  mai  fu

erogata, creando l'ennesima sperequazione nei confronti dei dirigenti  che

l'anno regolarmente percepita.

 

Roma, 16 maggio  2001