IPOTESI  DL  ACCORDO  PER  IL RINNOVO DELLA  PARTE  ECONOMICA  DEL  CCNL

TERZIARIO

 

 

L'anno 1996, il giorno 29 del mene dl novembre in Roma

 

tra

 

la  Confederazione Generale Italiana del Commercio, del  Turismo  e  dei

Servizi - CONFCOMMERCIO

 

e

 

FILCAMS - CGIL

FISASCAT - CISL

UILTUCS - UIL

 

in  applicazione di quanto stabilito dal protocollo sul costo del lavoro

23  luglio 1993 e dall'articolo 164 del CCNL per i dipendenti da aziende

del Terziario, della Distribuzione e del Servizi 3/11/94, si e stipulata

la  presente ipotesi dl accordo per il rinnovo della parte economica del

CCNL Terziario

 

ART.1  AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI

 

A  decorrere  dalle  scadenze appresso indicate  a  tutto  il  personale

qualificato   verranno   erogati  1  seguenti  aumenti   salariali   non

assorbibili:

 

LIVELLI         AUMENTI   AUMENTI    AUMENTI        TOTALE

                1.1.97    1.1.98     1.7.98

 

Quadri          121.528   95.486    104.167         321.181

 I              109.472   86.014     93.833         289.319

 II              94.694   74.403     81.167         250.264

 III             80.937   63.594     69.375         213.906

 IV              70.000   55.000     60.000         185.000

 V               63.243   49.691     54.208         167.142

 VI              56.778   44.611     48.667         150.056

 VII +10.000     48.611   38.194     41.667         128.472

 

Con  le  stesse  decorrenze pertanto le paghe base nazionali  conglobate

sono quelle delle allegate tabelle A e B.

Gli  aumenti  salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti

agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, Seconda

Parte (tabelle A e B).

 

ART . 2  AUMENTI RETRIBUIVI PER GLI OPERATORI DI VENDITA

 

Il  primo comma dell'art. 15 del Protocollo Aggiuntivo per Operatori  di

Vendita del 29 maggio 1995 è modificato come segue:

A  decorrere dalle scadenze appresso indicate agli Operatori di  Vendita

verrà erogato il seguente aumento salariale.

 

 DECORRENZA      I CATEGORIA         Il CATEGORIA

 

 1.1.1997           50.000              43.000

 1.1.1998           39.000              33.500

 1.7.1998           43.000              36.500

 

 

ALT. 3   ENTI BILATERALI

 

Le  Parti  -  ad integrazione e modifica di guanto previsto dall'accordo

del  20  luglio  1989 - al fine di dare concreta attuazione  all'impegno

assunto  nella dichiarazione a verbale in calce all'articolo  16,  Prima

Parte, del CCNL 3.11.94, convengono di rilanciare il ruolo e la funzione

degli  Enti  Bilaterali - anche al fine di consentire un  consolidamento

delle  relazioni  Sindacali  a livello territoriale  -  con  particolare

riferimento a:

 

-  costituzione  di  servizi  collegati alla diffusione/informazione  in

relazione al sistema di previdenza complementare;

-   eventuali  sistemi  di  collegamento  con  l'  Organismo  Paritetico

Provinciale previsto dall'accordo interconfederale 18 novembre  1996  in

materia di sicurezza sul lavoro:

- procedure di conciliazione e arbitrato.

 

Per  la  pratica  realizzazione dei compiti sopra  definiti,  a  livello

territoriale le Parti stabiliranno la misura del contributo in base alla

definizione  di  un apposito bilancio preventivo per  la  copertura  dei

costi e dei servizi connessi.

Successivamente al 30 giugno 1998, le Parti Stipulanti ai  incontreranno

a  livello  nazionale per verificare lo Stato di attuazione  degli  Enti

Bilaterali  e per i territori nei quali eventualmente non fossero  stati

costituiti  tali  organismi,  esaminate  le  cause  che  non  ne   hanno

consentito   la  costituzione,  al  fine  di  rimuoverle,  concorderanno

eventuali norme di cogenza.

 

ART. 4  CRITERI GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE

 

Le  parti  riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel  CCNL  3

novembre  1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione  e

ribadiscono,  in  particolare, i seguenti  criteri  guida  Che  dovranno

essere seguiti nell'ambito di tale confronto:

 * diversità e non ripetitività delle materie e degli  istituti rispetto

a quelli propri del CCNL;

 * alternatività rispetto alla contrattazione aziendale.

 * materie di accordi previste dall'art.14.

 

Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da

consentire  l'applicazione  del particolare trattamento  contributivo  -

previdenziale  previsto dalla normativa di legge emanata  in  attuazione

dal  Protocollo  del  23  luglio 1993 e in  particolare  dall'art.5  del

decreto legge 24 settembre 1996 n.499.

Tali  importi  sono variabili e non predeterminabili e non utili,  anche

agli effetti dell'art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun

istituto  legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della  legge  29

maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto.

Al  fine  della  valutazione di tali elementi, le  parti  avranno  quali

ulteriori punti di riferimento:

  * l'andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente

sul territorio con

 particolare riferimento alle fasce dimensionali;

  *  l'andamento  della  composizione  dell'occupazione  e  la  relativa

articolazione per livelli

 contrattuali;

  * i livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi;

  *  i riflessi dell'applicazione delle nuove  tecnologia nello svlluppo

delle imprese;

  *  le  valutazioni  finali  dei consumatori sull'offerta  dei  servizi

esistenti sul territorio.

 

PROCEDURE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE

 

Modalità dl presentazione della piattaforma

 

Al   fine   di   avviare  le  trattative  per  il  secondo  livello   di

contrattazione  territoriale la piattaforma  sarà  presentata  in  tempo

utile  per  consentire l'apertura delle trattative due mesi prima  della

scadenza.

 

Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza

dell'accordo  precedente,  saranno  garantite  condizioni  di  normalità

sindacale  con  esclusione, in particolare, del  ricorso  ad  agitazioni

relative alla predetta piattaforma.

 

In  caso  di  ritardo nella presentazione della piattaforma  il  periodo

complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica  dalla  data

di effettiva presentazione della piattaforma medesima.

 

In  fase  di  prima applicazione il periodo complessivo  di  4  mesi  si

applica dalla data di presentazione delle piattaforme.

 

Le   piattaforme  saranno  presentate  dalle  Organizzazioni   Sindacali

territoriali, alle Associazioni Imprenditoriali di pari livello,  nonché

alle    Organizzazioni    Sindacali   Nazionali   della    FILCAMS-CGlL,

FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e alla CONFCOMMERCIO, al fine  di  consentire

la  verifica del rimpetto dei criteri guida definiti a livello nazionale

e  lo svolgimento della fase di monitoraggio prevista dall'art.11, prima

parte, del CCNL 3 novembre 1994.

 

Modalità di verifica

 

Ricevute  le piattaforme, la CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali

Nazionali  dei  lavoratori  procederanno,  anche  disgiuntamente,   alla

verifica  del  rispetto  delle  procedure  per  la  presentazione  delle

piattaforme e dei criteri guida fissati a livello nazionale.

 

L'esame  per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla  data  dl

ricevimento della piattaforma:

 

In Caso di controversia, su iniziativa anche dl una sola delle Parti, al

applicano le procedure proviate dal penultimo comma della Presa Generale

al  CCNL  del  3 novembre 1994, procedendo direttamente al  confronto  a

livello  nazionale,  da  esaurirsi entro  15  giorni  dalla  data  della

richiesta.

In  caso  dl permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso

presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli articoli 7 e 8

della prima parte del CCNL 3 novembre 1994.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

 

Con  particolare riferimento alla fase di avvio del Secondo  livello  di

contrattazione  territoriale, ed al fine di evitare che,  a  seguito  di

esso,  possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende

del Settore, le parti riconfermano l'impegno, reciprocamente assunto con

il  rinnovo  del CCNL 3.11.94, a svolgere ogni azione, nei riguardi  del

Governo,   tendente   all'emanazione  di   un   apposito   provvedimento

legislativo che estenda l'efficacia generalizzata del sistema  normativo

contrattuale  in  tutte  le sue articolazioni, in  coerenza  con  quanto

stabilito al punto 5, lettera f), dell' Accordo del 23 luglio 1993.

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si impegnano, in particolare,

a  sopportare  la  propria azione anche attraverso l'intervento  diretto

delle rispettive Confederazioni CGIL, CISL e UIL.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

 

Le Parti si danno reciprocamente atto del comune interesse ad affrontare

a  livello  nazionale  le  questioni inerenti i  settori  del  terziario

avanzato, anche in riferimento alle problematiche relative al telelavoro

ed ai rapporti di lavoro atipico o para-subordinato.

 

E'  pertanto condivisa la determinazione ad avviare, entro il  31  marzo

1997, un confronto finalizzato a concordare un Protocollo aggiuntivo  al

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per la definizione dl regole  e

normative specifiche in materia.