Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE, PER I DIPENDENTI E SOCI DELLE COOPERATIVE

ESERCENTI ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL "COMMERCIO"

(da 15 a 50 dipendenti o soci)

 

(in vigore dal 1° febbraio 2001 al 31 gennaio 2004)

 

 

L'anno 2001 il giorno 26 del mese di febbraio in Roma

 

tra

 

1.    Unione  Nazionale  Cooperative  Italiane  (UNCI)  rappresentata  dal

  Presidente  nazionale  Luciano D'Ulizia assistito da  Claudio  Riciputi,

  Filippo Turi;

2.      Coordinamento    Nazionale   Associazioni   Imprenditori    (CNAI)

  rappresentata dal Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo e assistito

  da Nanni Werther, Giangiacomo Pagliaro, Antonio Cucurachi, Rocco Vetrone;

3.    Unione  Cristiana Italiana Commercio e Turismo (UCICT) rappresentata

  dal  Presidente  nazionale Orazio Renzo Di Renzo e  assistito  da  Nanni

  Werther, Raffaella Sacrorè, Manola Di Renzo, Maria Teresa Vitali, Sabatino

  Sacripante, Roberto Lunerti, Severino Lupattelli e Rocco Vetrone;

4.   Movimento Cooperative e Mutue CNAI (MCM-CNAI) rappresentata da Franco

  Maldera, Vincenzo Sardano, Mario Gibellini, Tommaso Dodaro, Umberto Ferro

  e Francesco Ronca.

 

e

 

1.     Confederazione  Italiana  Sindacati  Autonomi  Lavoratori   (CISAL)

  rappresentata  dal Segretario generale Giuseppe Carbone, dal  Segretario

  generale  vicario  Giovanni Liccardo, dal Segretario  generale  aggiunto

  Massimo  Cesarini, dai Segretari confederali Ulderico Cancilla  e  Luigi

  Spagnuolo;

2.     Federazione  Nazionale  Sindacati  Autonomi  Lavoratori   Commercio

  (Fe.Na.SALC) rappresentata dal Segretario Generale Adriano Cosimati e dai

  Segretari Nazionali Aurora Pitzolu, Enzo Natalini e Giuseppe Nicosia

 

SI È STIPULATO

 

il  CCNL  per i dipendenti delle aziende, per i dipendenti e i soci  delle

cooperative  esercenti attività nel settore del "COMMERCIO"  da  15  a  50

dipendenti; esso si compone:

 

A.   INDICE

B.   PREMESSA

C.   TITOLI LV

D.   ARTICOLI 90

 

UNCI

CNAI

UCICT

MCM-CNAI

CISAL

Fe.Na.SALC

 

 

 

PREMESSA

 

Le  OO.SS. e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto,

una  prima  importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate,

per  un  cambiamento  della contrattualistica nazionale  in  un'ottica  di

rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione

strutturale dell'economia e della produttività del Paese.

 

Il  contratto  si  muove  nelle logiche dettate dalla  UE  finalizzate  al

miglioramento  dei  rapporti  individuali e  collettivi  di  lavoro,  alla

crescita  dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza  sociale,

per  concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela

dei processi lavorativi.

 

Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del  1991,

relativo alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie  su

cui  inciderà  la politica sociale comunitaria per il conseguimento  degli

obiettivi  delle  loro  azioni  comuni:  la  sicurezza  e  la  salute  del

lavoratore,  le  migliori  condizioni  di  lavoro,  l'informazione  e   la

consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e  la

difesa  collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori  di  lavoro

ivi   compresa  la  cogestione,  gli  aiuti  finanziari  alla   promozione

dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la  contrattazione

collettiva  europea. Per questi obiettivi, le OO.SS. e datoriali  svolgono

una  specifica  funzione  che  esercitano nei  confronti  del  legislatore

comunitario,  nonché  una  essenziale funzione negoziale  nell'ambito  del

dialogo sociale.

 

Le  Parti  concordano, altresì, sulla necessità di affermare la  paritaria

funzione  delle  OO.SS. e datoriali, sul piano del  diritto  al  lavoro  e

all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute  libertà

associative.

 

Sulla base di tali principi le OO.SS. e datoriali firmatarie affermano  il

loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro,

nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con

gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese  e

della CE.

 

Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale,  la

stipula  di  questo  contratto, tra le ulteriori  ed  originali  soluzioni

introdotte,   ha  opportunamente  esplicitato  innovazioni   anche   sulla

metodologia  contrattuale,  prevedendo  in  modo  consapevole  un  duplice

livello di contrattazione:

 

-     il  primo,  di  livello  nazionale, mirato a  realizzare  un  quadro

  normativo  generale, e uno standard retributivo di  medio  livello  che,

  dovendo  necessariamente  avere  come  riferimento  l'intero  territorio

  nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e

  disagio  riscontrabili  nel  Mezzogiorno  e  nelle  aree  a  più   bassa

  produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento

  economico  dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del  lavoro

  svolto;

-     il  secondo,  di  livello  regionale, o  provinciale,  o  aziendale,

  destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati,

  che  permettono  di muovere la trattativa in ragione del contesto  socio

  economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali;  una

  contrattazione  locale, quindi, mirata ad adeguare  e  proporzionare  le

  retribuzioni  alle diverse situazioni in cui le aziende  si  trovano  ad

  operare.

 

Le   parti  stipulanti,  oltre  a  dare  valenza  al  duplice  livello  di

contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto  opportuno

inserire  nel  contratto  un impianto normativo rivolto  a  migliorare  il

rapporto   di  lavoro.  Sono  previsti,  infatti,  istituti  di   garanzia

contrattuale,  una  più  efficace azione di tutela  dei  lavoratori  e  di

salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende  di

esercitare  liberamente  e  con  profitto  il  diritto  di  impresa  e  di

associazione.

 

Sono  state,  inoltre,  adeguate le retribuzioni  rispetto  al  potere  di

acquisto  ed accresciute le possibilità di guadagno con l'introduzione  di

elementi remunerativi della produttività e dei risultati aziendali.

 

Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto della

coerenza  dichiarata  in  tema  di  politica  dei  redditi,  gli  Istituti

contrattuali    di   contenuto   economico   saranno   periodicamente    e

sistematicamente  sottoposti  a  verifica da  parte  delle  Organizzazioni

stipulanti,  essendo strettamente correlati alla dinamica  del  costo  del

lavoro, e formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi

di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.

 

Le  parti  ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata

alla   valutazione  delle  politiche  aziendali  e  degli   obiettivi   da

conseguire,  in  tutti  gli  ambiti territoriali,  perché  una  parte  non

trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento  delle

condizioni  ambientali e della sicurezza nei luoghi di  lavoro,  nonché  a

retribuire  i  risultati conseguiti in ragione dell'impegno  partecipativo

della componente lavoro.

 

Le  parti,  infine  s'impegnano ad esercitare, con  il  massimo  scrupolo,

un'azione  di  controllo e a denunciare eventuali posizioni  e/o  gestioni

irregolari,  specie  in ordine al "lavoro nero", e allo  sfruttamento  del

lavoro  minorile,  che  degradano il rapporto di lavoro  e  disonorano  la

società civile.

 

 

 

Titolo I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

Articolo 1.

 

Il  presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il  territorio

nazionale,  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  ed  a  tempo

determinato,  posti  in essere in tutte le aziende e  le  cooperative  nel

settore  del commercio, sotto qualsiasi forma e settore merceologico,  che

hanno alle proprie dipendenze da 15 a 50 dipendenti e limitatamente per  i

soci  lavoratori  alle cooperative che prescelgono la formula  del  lavoro

dipendente.  A  titolo  indicativo le aziende e le cooperative  a  cui  si

applica il presente CCNL sono:

 

a)   Alimentazione:

 

-     commercio  all'ingrosso  e al minuto (alimentari  misti)  di  generi

  alimentari;

-    supermercati, ipermercati, soft e hard discount;

-     commercio  all'ingrosso  e  al minuto di: salumerie,  salsamenterie,

  pizzicherie, droghe e coloniali, droghe e torrefazioni, cereali, legumi,

  foraggi, bestiame, carne macellate, pollame, uova, selvaggina, formaggi,

  burro, latte, latticini, verdure, frutta, vini, mosti, liquori, spumanti,

  birra,  aceto,  acque  gassate, acque minerali, bibite,  oli,  affini  e

  derivati;

-    importatori e torrefattori di caffè;

-    macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca o

congelata;

-    commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;

-    commercio al minuto all'ingrosso ed in commissione di prodotti

ortofrutticoli effettuati nei mercati;

-    aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti

lattieri caseari;

-    aziende e cooperative che esercitano il commercio di vini, ivi

comprese: le aziende e cooperative che acquistano uve e mosti per la

produzione dei vini, acquisti di vini per imbottigliamento e infiascamento

e la relativa vendita.

 

b)   Merci d'uso e prodotti industriali:

 

-     commercio  all'ingrosso ed al minuto di: tessuti di ogni genere,  di

  pelli e di pelliccerie, di articoli casalinghi e ferramenta in genere, di

  articoli di elettricità, di oreficeria ed argenteria e materiali preziosi,

  di giocattoli; di libri e prodotti affini; di autoveicoli in genere, cicli

  e  motocicli,  parti  di ricambio ed accessori; di  pneumatici;  di  oli

  lubrificanti, di prodotti petroliferi ed assistenza in genere; di ferro,

  acciai  e  prodotti ferrosi; di macchine, strumenti ed  attrezzature  in

  genere, di materiale chirurgico, sanitario, ottica, fotografia, strumenti

  musicali, apparecchi scientifici, pesi-misure, pietre in genere, articoli

  tecnici  di  carboni fossili, carboni vegetali; di combustibili  solidi,

  liquidi e liquefatti; di materiale da costruzione in genere, di prodotti

  per  tappezzerie in genere, di prodotti chimici in genere,  di  prodotti

  chimico-farmaceutici, di prodotti per l'agricoltura, di legnami ed affini,

  sughero, giunchi, saggine, ecc.;

-    rivendita di generi di monopolio;

-    gestione di impianti di carburanti;

-    aziende distributrici di metano compresso per automazione, imprese di

  riscaldamento.

 

c)   Fiori, piante ed affini:

 

-     commercio  all'ingrosso al minuto di piante; di fiori; di  piante  e

  fiori  ornamentali;  di  piante aromatiche ed  officinali;  di  prodotti

  erboristici in genere e affini di prodotti e articoli da giardinaggio.

 

Tutte  quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare

nella sfera del commercio.

 

I  dipendenti  assunti con contratto a tempo determinato non  vengono  mai

computati nel limite numerico delle 50 unità.

 

Le  disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra

loro  e  pertanto  non  è  ammessa  la  parziale  applicazione.  Le  parti

concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto  le

norme del precedente CCNL.

 

Le  parti  convengono  che tra i requisiti per accedere  al  finanziamenti

agevolati  e/o  agevolazioni fiscali e contributive, o  ai  fondi  per  la

formazione  professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali,

provinciali e/o della UE, sia compreso l'impegno da parte delle aziende  e

delle cooperative all'applicazione del presente CCNL e di legge in materia

di lavoro. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni

stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire

le  eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore  in  forza

prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate

'ad personam'.

 

Per  quanto  non  espressamente  previsto dal  presente  CCNL  valgono  le

disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

 

 

 

Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE: NAZIONALE E REGIONALE O PROVINCIALE

            O AZIENDALE DI SETTORE

 

Articolo 2.

 

Le  parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva

nazionale di lavoro come appresso:

 

a)   contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;

b)    contrattazione  di    livello: contratto integrativo  regionale  o

  provinciale od aziendale di settore.

 

 

 

Articolo 3.

 

La  contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle  aziende  e

alle  cooperative  il  diritto  di poter  impostare  la  propria  attività

produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro; esso

si  basa  su  elementi  predeterminati e validi per tutta  la  durata  del

presente CCNL.

 

Il  presente  CCNL  è  formato da una parte  normativa  la  cui  durata  è

quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.

 

Per  il  rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle  Parti  dia,

almeno  3  mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando  le

proposte per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.

 

Durante  i  3  mesi  antecedenti e nel mese successivo alla  scadenza  del

presente  CCNL e comunque per un periodo complessivamente pari  a  4  mesi

dalla  presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non  assumeranno

iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo

di  vacanza  contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza,  ovvero

dalla   data  di  presentazione  della  richiesta  se  successiva,   verrà

corrisposto  ai  lavoratori  un  elemento provvisorio  della  retribuzione

denominata: "indennità di vacanza contrattuale".

 

L'importo  di  tale  indennità sarà pari al 30% del  tasso  di  inflazione

programmato, applicato al minimo tabellare.

 

Dopo  6  mesi  di vacanza contrattuale detta indennità sarà  pari  al  50%

dell'inflazione programmata sempre calcolata sul minimo tabellare.

 

Dalla  data  di  decorrenza di rinnovo del presente CCNL,  l'indennità  di

vacanza  contrattuale cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo  del

presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione  delle

eventuali   differenze  retributive  per  tutto  il  periodo  di   vacanza

contrattuale.

 

Alla  contrattazione  collettiva di 1° livello è demandato  di  provvedere

sulle seguenti materie specificatamente individuate:

 

a)     costituzione  e  funzionamento  della  Commissione  di  Garanzia  e

  Conciliazione;

b)   regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.

 

 

 

Articolo 4.

 

La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede regionale o

provinciale  o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti  dal

presente  CCNL,  diversi e non ripetitivi rispetto a quelli  propri  della

contrattazione di 1° livello.

 

Alla  contrattazione  collettiva di 2° livello è demandato  di  provvedere

sulle seguenti materie specificatamente individuate:

 

a)    possibilità  di  una  diversa articolazione dell'orario  normale  di

  lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;

b)    determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione Presenza".

  Detto  elemento  sarà  concordato, in sede  regionale  o  provinciale  o

  aziendale  tenendo  conto  dell'andamento congiunturale  del  settore  e

  correlato  ai risultati conseguiti o nella regione o nella  provincia  o

  nell'azienda, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o

  provinciali o aziendali;

c)   costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o

  aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle

  norme  per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto

  dalla legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;

d)    realizzazione  di un incontro, a livello regionale o  provinciale  o

  aziendale, tra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina  ed

  approvazione dei CFL, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;

e)   attuazione della disciplina della formazione professionale;

f)    disciplina  di  altre  materie od istituti che  siano  espressamente

  demandate  alla contrattazione regionale o provinciale o  aziendale  dal

  presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.

 

L'accordo  di    livello regionale o provinciale o aziendale  ha  durata

quadriennale.

 

Nell'arco  di  vigenza  del  presente CCNL  potrà  aversi  una  sola  fase

negoziale  a  livello  regionale o provinciale o  aziendale,  da  svolgere

conformemente alla seguente procedura.

 

La  richiesta  di stipula della contrattazione di 2° livello  deve  essere

presentata dopo almeno 1 mese dal deposito presso il Ministero del  lavoro

e della previdenza sociale del presente CCNL.

 

Le  Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni

dirette  nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste  e

il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.

 

 

 

Titolo III - DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE

 

Articolo 5.

 

Le  parti  riconoscono che ciascun lavoratore potrà  usufruire  nel  corso

dell'anno  di permessi sindacali nei limiti di 8 ore, a titolo di  diritto

d'assemblea,  che  saranno  richiesti al datore  di  lavoro  dalle  OO.SS.

stipulanti il presente CCNL.

 

I lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un

rimborso  pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Rimborso

che  viene  escluso  dalla  retribuzione imponibile  per  il  calcolo  dei

contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 3, DL  n.  318

del 14.6.96, convertito con modificazione in legge n. 402, il 29.7.96.

 

Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro;

le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.

 

L'assemblea  si  svolge  di  norma fuori dei locali  dell'azienda,  ma  in

presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo

tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.

 

 

 

Articolo 6.

 

In  applicazione  della  legge 20.5.70 n. 300, le  OO.SS.  firmatarie  del

presente  contratto,  possono, nelle aziende  con  più  di  15  lavoratori

dipendenti, designare 1 rappresentante sindacale.

 

Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi per

le loro funzioni, nel numero di 8 ore mensili.

 

I  Dirigenti  per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un  rimborso

pari  alla retribuzione delle ore effettivamente usufruire. Detto rimborso

non  rientra  nella retribuzione imponibile per il calcolo dei  contributi

previdenziali e assistenziali, a norma dell'art. 3, legge n. 402/96.

 

 

 

Articolo 7.

 

I  dirigenti  sindacali facenti parte di organismi direttivi  provinciali,

regionali  e  nazionali delle OO.SS. stipulanti usufruiranno,  nel  limite

complessivo di 5 ore per ciascun dipendente di permessi fino ad un massimo

di 20 ore annue nell'ambito aziendale.

 

I  permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2

giorni in anticipo dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

 

I dirigenti sindacali, per le ore di permesso riceveranno un rimborso pari

alle   ore  effettivamente  usufruite.  Detto  rimborso  è  escluso  dalla

retribuzione  imponibile  per il calcolo dei contributi  di  previdenza  e

assistenza.

 

 

 

Articolo 8.

 

Per  i  lavoratori  dipendenti  chiamati  a  ricoprire  cariche  direttive

sindacali  di  segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori,  oppure  a

ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31, legge

n. 300/70.

 

 

 

Articolo 9.

 

Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle

OO.SS,  stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione  e

versamento delle quote sindacali.

 

 

 

Articolo 10.

 

Le  Parti,  non  potendo ignorare che, attualmente la funzione  attribuita

alla  contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva,

  si  limita  ad  una  mera disciplina del rapporto  di  lavoro,  ma  si

configura  come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che  comporta

la  condivisione di obbiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al

miglioramento  degli  assetti  economici  e  sociali  del  Paese  e   alla

salvaguardia  dei livelli occupazionali, concordano, in  coerenza  con  lo

spinto di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo

di  strumento  di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere  ad

ogni  livello  la rappresentanza delle parti firmatarie e  ad  attivare  e

stimolare  lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori  di

lavoro.  Con  tale  valenza vanno considerati gli allegati  contenuti  nel

testo  contrattuale.  Per  il  loro utilizzo avrà  valore,  esclusivamente

l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente CCNL.

 

 

 

Titolo IV - DECORRENZA - DURATA

 

Articolo 11.

 

Il presente CCNL decorre dal 1° febbraio 2001 e scadrà il 31 gennaio 2004;

per la materia di natura economica scadrà il 31 gennaio 2002.

 

Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di

anno  in  anno qualora non venga data disdetta 3 mesi prima della scadenza

con lettera raccomandata.

 

In  caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal

successivo.

 

 

 

Titolo V - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI

 

Articolo 12.

 

Il  presente  CCNL  conforme  all'originale, è  stato  edito  dalle  Parti

stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È

vietata la riproduzione parziale ò totale senza preventiva autorizzazione.

 

In  caso  di  controversia fanno fede i testi originali in possesso  delle

Organizzazioni firmatarie.

 

 

 

Articolo 13.

 

In  ottemperanza  a  quanto  previsto dalla  prassi  della  contrattazione

collettiva,  nonché  ai  sensi delle vigenti  norme  di  legge,  le  Parti

contraenti  si impegnano ad inviare copia del presente CCNL  al  Consiglio

Nazionale  dell'Economia e del Lavoro (CNEL), al Ministero  del  lavoro  e

della  previdenza  sociale  e  agli  Enti  previdenziali  e  assistenziali

interessati.

 

 

 

Articolo 14.

 

Le  aziende  e  le cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente  ad

ogni  singolo  lavoratore dipendente in servizio e neo-assunto  copia  del

presente CCNL.

 

 

 

Titolo VI - EFFICACIA DEL CONTRATTO

 

Articolo 15.

 

Le  norme  del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro  efficacia

direttamente  nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori  e  sono

impegnative per le Organizzazioni stipulanti.

 

Qualsiasi  modifica  relativa alla costituzione  delle  parti  di  cui  al

presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse

da  quelle  stipulanti, non può avvenire se non con il  consenso  espresso

compiutamente dalle parti stipulanti.

 

 

 

Titolo VII - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO

 

Articolo 16.

 

Ferma  restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle  differenti

esigenze  delle  aziende e delle cooperative, degli  strumenti  idonei  di

legge  e  i contratti di solidarietà (legge 23.7.91 n. 223 e legge 19.7.93

n.  238 e successivi interventi), in via sperimentale, per tutta la durata

di vigenza del presente CCNL, le Parti convengono che, a fronte di casi di

difficoltà   temporanea  di  mercato,  di  crisi,   di   ristrutturazione,

riorganizzazione   o  riconversione  aziendale  che  determinano   esuberi

occupazionali,  si  debbano concordare di volta  in  volta  tra  le  parti

stipulanti  il  presente  CCNL, i comportamenti  e  gli  accorgimenti  che

tendano a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore

impiego della forza lavoro.

 

Le  Parti,  altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente con  specifici

accordi negoziali, soluzioni capaci di:

 

a)    definire  la  stima  dei fabbisogni di mano d'opera  e  le  esigenze

  relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di

  lavoro extra e di surroga;

b)    promuovere  iniziative idonee al conseguimento  di  nuovi  posti  di

  lavoro;

c)    realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli  obiettivi

  di sviluppo del settore.

 

 

 

Titolo VIII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Articolo 17.

 

I  lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata

su  6  livelli, alla quale corrispondono 6 livelli retributivi con  valori

minimi tabellari mensili.

 

I valori minimi tabellari mensili sono quelli appresso riportati.

 

L'inquadramento  delle  varie  mansioni  nelle  singole  categorie,  verrà

effettuato sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati.

 

I  profili  rappresentano  le  caratteristiche  essenziali  del  contenuto

professionale  delle  mansioni  in  esse  considerate  ed   hanno   valore

esemplificativo minimo.

 

Resta  fermo  che  l'assegnazione dei lavori alle diverse  categorie  deve

essere   effettuata  in  base  alle  mansioni  dagli  stessi  in  concreto

esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle Parti.

 

Quadro.

 

Appartengono  alla  categoria Quadri, in ottemperanza  a  quanto  previsto

dalla legge 13.5.85 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi  i

dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro

attribuite  di  rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione  degli

obiettivi  dell'impresa nell'ambito delle strategie e programmi  aziendali

definiti  in  organizzazioni  di adeguata  dimensione  e  strutture  anche

decentrate e quindi:

 

a)    abbiano  poteri  di  discrezionalità  decisionali  e  responsabilità

  gestionale  anche   nella conduzione e nel coordinamento  di  risorse  e

  persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;

b)     siano   preposti,  in  condizioni  di  autonomia   decisionale,   a

  responsabilità  ed  elevata professionalità di tipo specialistico,  alla

  ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza  per  lo

  sviluppo  e l'attuazione degli obiettivi dell'azienda, verificandone  la

  fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase

  di  impostazione  sia  in  quella  di sperimentazione  e  realizzazione,

  controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

 

1° livello.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni ad alto  contenuto

professionale   aventi   responsabilità  di   direzione   esecutiva,   che

sovrintendano  alle unità produttive o ad una funzione  organizzativa  con

carattere  di  iniziativa  e  di  autonomia  operativa  nell'ambito  delle

responsabilità ad essi delegate.

 

Esemplificazioni:

 

-     gestore  e/o  gerente  di negozio, di filiale di  qualsiasi  settore

  merceologico;

-      gestore  e/o  gerente  di  negozio  e/o  filiale  e/o  supermercato

  alimentare anche se integrato in un grande magazzino;

-     capo  di  servizio di ufficio tecnico, amministrativo,  commerciale,

  legale;

-    capo centro EDP;

-    analista sistemista;

-    esperto di sviluppo organizzativo;

-     altre  qualifiche di valore equipollente non espressamente  comprese

  nella predetta elencazione.

 

2° livello.

 

Appartengono   a   questo  livello  i  lavoratori  che  svolgono   compiti

operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo:

 

Esemplificazione:

 

-     capo  reparto  e/o di settore anche se non addetto ad operazioni  di

  vendita;

-    consegnatario responsabile di magazzino;

-    programmatore analista;

-    revisore contabile;

-    segretaria di direzione con mansioni di concetto;

-    agente acquisitore nelle aziende di legname;

-    chimico di laboratorio (laureato);

-     tecnico  chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio

  chimico;

-     collaudatore  e/o  accettatore e/o capo  piazzale  con  funzione  di

  autonomia;

-     altre  qualifiche di valore equipollente non comprese nella predetta

  elencazione.

 

3° livello.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  mansioni  di

concetto  o  prevalentemente  tali che comportino  particolari  conoscenze

tecniche  ed  adeguate esperienze, ed i lavoratori specializzati  provetti

che,  in  condizioni  di  autonomia operativa  nell'ambito  delle  proprie

mansioni,  svolgono  lavori  che  comportano  una  specifica  ed  adeguata

capacità   professionale  acquisita  mediante  approfondita   preparazione

teorica e tecnico-pratica.

 

Esemplificazione:

 

-     impiegata  amministrativa  incaricata a  svolgere  congiuntamente  i

  seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e

  chiudere  conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni

  consequenziali, rilevare le operazioni irregolari e gestire i conseguenti

  interventi operativi;

-    estimatore nelle aziende di arte e antichità;

-    spedizioniere patentato;

-    enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

-    chimico di laboratorio;

-    interprete o traduttore simultaneo;

-    specialista di controllo di qualità;

-    analista di procedure organizzative;

-      viaggiatore  o  piazzista  di  1a  categoria,  assunti  stabilmente

  dall'azienda,  con  incarico di viaggiare  per  la  trattazione  con  la

  clientela e la ricerca della stessa per il collocamento degli articoli per

  i quali ha avuto l'incarico;

-     commesso  specializzato provetto nel settore  alimentare  e/o  altro

  settore  merceologico: persona con mansioni di concetto,  di  comprovata

  professionalità derivante da esperienza acquisita in aziende, al quale è

  riconosciuta autonomia operativa;

-    commesso stimatore di gioielleria;

-    ottico diplomato da scuola riconosciuta;

-    meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;

-     commesso  di libreria con responsabilità tecnica per il rifornimento

  librario dell'azienda o di un reparto di essa e che sappia provvedere alla

  corrispondenza inerente al rifornimento e/o movimentazione stessa;

-    operai specializzati provetti;

-    addetto alla vendita di autoveicoli con funzione di stima dell'usato;

-    conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che in condizione

  di  autonomia  operativa,  svolge  anche  funzioni  di  manutenzione   e

  riparazione dell'automezzo in dotazione;

-     macellaio  specializzato  provetto che  nell'ambito  delle  mansioni

  assegnate opera in autonomia;

-     altre  qualifiche di valore equipollente non comprese nella suddetta

  elencazione.

 

4° livello.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti  operativi

anche  di  vendita e relative operazioni complementari, nonché  addetti  a

lavori   che  richiedono  specifiche  conoscenze  tecniche  e  particolari

capacità tecnico-pratiche.

 

Esemplificazione:

 

1)   impiegata di concetto;

2)   operatore meccanografico;

3)   operaio specializzato;

4)   commesso alla vendita al pubblico;

5)    addetto  alle  operazioni ausiliarie alla vendita  nelle  aziende  a

   integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo  unico,

   supermercati ed esercizi similari);

6)     addetto  all'insieme  delle  operazioni  ausiliarie  alla  vendita,

   intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e

   relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura,

   di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento,

   di movimentazione fisica delle merci;

7)     responsabile  dell'insieme  delle  operazioni  nei   magazzini   di

   smistamento,  centro  di distribuzione e/o depositi  nelle  aziende  ad

   integrale libero servizio (grandi magazzini, a prezzo unico, supermercati

   ed esercizi similari);

8)   magazziniere, anche con funzione di vendita;

9)   estetista, anche con funzione di vendita;

10)  banconiere di spacci di carne;

11)   commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto

   normalmente alla preparazione e confezione;

12)   propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni

   di carattere tecnico;

13)  allestitore esecutivo di vetrine e display;

14)  autotrenista conducente di automezzi pesanti;

15)    specialista  di  macelleria,  gastronomia,  salumeria,   pescheria,

   formaggi, pasticceria, ecc., anche con funzioni di vendita;

16)   addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori

   e  da  rivenditori  delle aziende di distribuzione di  libri  e  stampa

   periodica;

17)   pompista  specializzato: attende alla erogazione dei  carburanti  ed

   alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; provvede

   alla riscossione con responsabilità di cassa; alla fatturazione; fornisce

   informazioni ed assistenza;

18)   altre  qualifiche di valore equipollente non comprese nella suddetta

   elencazione.

 

5° livello.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati

per  la  cui  esecuzione  sono  richieste normali  conoscenze  e  adeguata

capacità tecnico-pratica.

 

Esemplificazione:

 

1)   impiegato d'ordine;

2)   fatturista;

3)   preparatore di commissione;

4)   dattilografo;

5)   schedarista;

6)   operatore su macchine contabili non richiedenti elevate capacità;

7)    addetto al controllo delle vendite; codificatore (traduce in  codice

   dati contabili, statistici, ecc.);

8)    campionarista,  prezzista  (addetto alla  compilazione  dei  listini

   dell'azienda);

9)    addetto  alle  operazioni ausiliari alla  vendita  nelle  aziende  a

   integrale libero servizio;

10)    addetto   all'insieme  delle  operazioni  ausiliari  alla   vendita

   intendendosi per tale esercizio promiscuo delle funzioni di  incasso  e

   relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura,

   di marcatura, di segnalazione dello scoperto nei banchi di rifornimento,

   di movimentazione fisica delle merci;

11)    viaggiatore  o  piazzista  assunto  stabilmente  dall'azienda   con

   incarichi di collocare gli articoli trattati dalla medesima;

12)   operaio qualificato che sulla base di indicazioni, esegue lavori  di

   normale difficoltà;

13)  aiuto commesso;

14)  aiuto banconiere di spacci e carni;

15)   aiuto  commesso  nella  vendita di prodotti  alimentari,  salumeria,

   pizzicheria, alimentari misti;

16)   aiuto  commesso nei negozi di rivendita ortaggi e frutta,  negozi  e

   spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati,

   ecc.;

17)  addetto di biblioteca circolante;

18)  addetto al negozi o filiali di esposizioni;

19)  addetto al controllo e alla verifica delle merci;

20)  addetto al centralino telefonico;

21)   addetto  all'insieme delle operazioni nei magazzini di  smistamento,

   centro  di  distribuzione e/o depositi nelle aziende  integrate  libero

   servizio;

22)   manovratore  di  gru  a  ponte e di gru  a  cavalletto  con  normali

   attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico scarico materiali;

23)   pesatore  che  provvede, con qualsiasi tipo di  pesa,  a  pesare  il

   materiale ed alle relative registrazioni;

24)  conducente di automezzi leggeri (fino a q. 35);

25)  conducente di autovetture;

26)  altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese

nella suddetta elencazione.

 

6° livello.

 

Appartengono  a  questo  livello  i lavoratori  che  compiono  lavori  che

richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.

 

Esemplificazione:

 

1)   fattorino;

2)   guardiano diurno e/o notturno;

3)   custode;

4)   usciere;

5)   imballatore;

6)   portapacchi con o senza facoltà di esanzione;

7)   avvolgitore;

8)    fascettatore  e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione

   di giornali;

9)   ascensorista;

10)  pompista comune senza responsabilità di cassa;

11)  lavatore;

12)  asciugatore;

13)  imbragatore e legatore;

14)  conducente di motofurgone, di motobarca;

15)   addetto al carico e scarico manuale dei colli pesanti, si applica la

   deroga di cui all'art. 1, comma 4, legge 9.12.77 n. 903;

16)   altre  qualifiche di valore equipollente non espressamente  comprese

   nella suddetta elencazione.

 

 

Riepilogo delle categorie nei rispettivi livelli.

 

classificazione  qualifiche operaio specializzato provetto

       

Quadro                                    

1° livello       impiegato                 

               impiegato                 

               impiegato   operaio specializzato provetto

               impiegato   operaio specializzato

               impiegato   operaio qualificato

               impiegato   operaio comune

 

Agli  effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente  CCNL

la   dizione  "lavoratore  e/o  dipendente"  s'intende  indicativa   della

categoria, impiegati e operai.

 

Per  le  clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono

usate le dizioni separate, di impiegati od operai.

 

 

 

Articolo 18.

Ai   rispettivi  livelli  previsti  dalla  classificazione  del  personale

corrisponde  un  valore  di  retribuzione  nazionale  mensile  come  sotto

elencata:

 

 classificazione    minimo    contingenza   paga base

  del personale    tabellare      (b)       nazionale

                      (a)                      (c)

Quadro             1.552.000   1.031.000    2.583.000

1° livello         1.166.238   1.020.000    2.186.238

2                    976.114   1.010.000    1.986.114

                  848.890   1.003.000    1.851.890

                   764.233     997.000    1.761.233

                   696.825     992.000    1.688.825

                   580.833     989.000    1.569.833

 

Il significato dei vari termini di retribuzione indicati nel presente CCNL

è:

 

1.    per "Minimo tabellare" s'intendono gli importi contrassegnati con la

  lett. a) nella 1a colonna della tabella sopra riportata;

2.    per  "Contingenza" s'intendono gli importi indicati con la lett.  b)

  nella 2a colonna della tabella sopra riportata;

3.    per "Paga Base Nazionale" s'intendono gli importi contrassegnati con

  la lett. c) nella 3a colonna della tabella sopra riportata;

4.    Per  "Retribuzione  di  Fatto"  s'intende  la  somma  percepita  dal

  lavoratore, comprensiva di: paga nazionale, eventuali scatti di anzianità,

  terzi elementi, ecc.

 

 

 

Titolo IX - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY

 

Articolo 19.

 

Il  lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di continuità,  a

mansioni  relative a diverse qualifiche, sarà qualificato nella  qualifica

di  categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni

relative  alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e prevalente,

sul complesso delle attività dallo stesso svolte.

 

 

 

Articolo 20.

 

Al lavoratore dipendente che viene normalmente adibito per oltre 2 mesi  a

mansioni  per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella  che

percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della mansione

superiore.

 

Qualora  l'esercizio delle mansioni si prolunghi oltre 4 mesi consecutivi,

il dipendente acquisisce il diritto alla categoria superiori, salvo che la

temporanea  assegnazione a mansioni superiori non abbia  avuto  luogo  per

sostituzione di altro lavoratore.

 

 

 

Articolo 21.

 

Vengono  considerati Jolly quei lavoratori dipendenti cui l'azienda  e  la

cooperativa   non   assegna   una   specifica   mansione   per    adibirli

sistematicamente  a mansioni tecnicamente diverse su più fasi  dell'intero

cielo di produzione presente nell'azienda e nella cooperativa stessa.

 

L'inquadramento  dei  jolly  sarà al livello  immediatamente  superiore  a

quello della generalità delle singole mansioni svolte.

 

 

 

Titolo X - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA

 

Articolo 22.

 

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge.

 

L'assunzione  dovrà  risultare  da atto scritto,  contenente  le  seguenti

indicazioni:

 

1)   data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro;

2)    la  durata  del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione  a  tempo

  determinato;

3)   la durata del periodo di prova;

4)   la qualifica e il livello d'inquadramento;

5)   il trattamento economico.

 

La  lettera di assunzione deve inoltre indicare: il cognome e nome e/o  la

ragione  sociale,  l'indirizzo, il codice fiscale, la posizione  INPS  del

datore  di  lavoro  o società, nonché tutti quei dati o  notizie  previste

dalla legge.

 

L'azienda    e   la   cooperativa   deve   consegnare   gratuitamente    e

contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL.

 

 

 

Articolo 23.

 

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

 

1)   libretto di lavoro e tesserino di disoccupazione;

2)   documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne

  sono in possesso;

3)    libretto  di  "indennità sanitaria" per il personale  da  adibire  a

  quelle attività per cui è richiesto dalla legge;

4)    documentazione  e dichiarazioni necessarie per l'applicazione  delle

  norme previdenziali e fiscali;

5)   accettazione della lettera di assunzione;

6)    attestato  di conoscenza di una o più lingue estere per le  mansioni

  che implicano tale requisito;

7)    certificato di servizio eventualmente prestato presso altre  aziende

  e/o cooperative;

8)   certificati o diplomi degli studi compiuti, o diploma od attestazione

  dei corsi di addestramento frequentati;

9)    altri  documenti  e  certificati  che  l'azienda  e  la  cooperativa

  richiederà per le proprie esigenze.

 

Il  lavoratore  dovrà  dichiarare all'azienda e alla  cooperativa  la  sua

residenza e/o dimora e notificare successivi mutamenti.

 

Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà

produrre   il   titolo  di  studio  è  dichiarare  gli   eventuali   corsi

professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.

 

L'azienda  e  la  cooperativa deve rilasciare ricevuta dei  documenti  che

trattiene.

 

 

 

Articolo 24.

 

Il  lavoratore  potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione,  a  visita

medica  da parte del sanitario di fiducia dell'azienda e della cooperativa

per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per

l'espletamento del lavoro cui è destinato.

 

Egualmente  potrà essere sottoposto a visita medica, a cura  di  gabinetti

medici   o   di  analisi  specializzati,  gestiti  da  Enti   pubblici   o

universitari,  allorquando il lavoratore dipendente  contesti  la  propria

idoneità  fisica  a  continuare ad espletare  le  proprie  mansioni  o  ad

espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità  con  la

propria idoneità fisica.

 

Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del

lavoratore  da  parte  di  Enti pubblici o da  istituti  specializzati  di

diritto pubblico.

 

Restano  in  ogni  caso ferme le norme di legge circa  le  visite  mediche

obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

 

 

 

Articolo 25.

 

In  considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2, legge n.  223

del  23.7.91,  non sono computati ai fini della determinazione delle quote

di riserva:

 

a)   le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nel livelli 1°

  e 2°;

b)    le  assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei  livelli

  3°, 4° e 5° a condizione che abbiano già prestato servizio presso aziende

  e  cooperative del medesimo settore ovvero che siano in possesso  di  un

  titolo  di  studio o attestati professionali attinenti alle mansioni  da

  svolgere.

 

 

 

Titolo XI - PERIODO DI PROVA

 

Articolo 26.

 

La durata del periodo di prova non potrà superare:

 

  livelli                       periodo

 

1) Quadri   120 giorni di effettiva prestazione lavorativa

2) 1° e 2°   60 giorni  "     "          "           "

3) 3° e 4°   45 giorni  "     "          "           "

4) 5° e 6°   30 giorni  "     "          "           "

 

Per  gli  apprendisti, indipendentemente dal livello  di  riferimento,  la

durata  massima  del  periodo  di  prova  è  di  30  giorni  di  effettiva

prestazione lavorativa.

 

Ai  fini  del  computo del periodo di prova sono utili  esclusivamente  le

giornate effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo  di  6

mesi previsto dall'art. 10, legge n. 604 del 15.7.96.

 

Nel  corso  del periodo di prova e al termine dello stesso, il periodo  di

lavoro  potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso,

ma con diritto al TFR.

 

Il  lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia,  di

esperire il periodo di prova per il tempo minimo necessario, fruire  anche

del  "mini  comporto", ma non ha diritto alla retribuzione di assenza  per

malattia.

 

Trascorso  il  periodo di prova senza che nessuna delle parti  abbia  dato

regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata,  e

il periodo stesso sarà cumulato all'anzianità di servizio.

 

 

 

Titolo XII - ORARIO DI LAVORO

 

Articolo 27.

 

La  durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende  e

delle  cooperative è fissato in 40 ore settimanali distribuito su  5  o  6

giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.

 

Per  i  dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di  carburanti,

l'orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.

 

Per  lavoro effettivo s'intende ogni attività che richiede un'applicazione

assidua  e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella  dizione

di  cui  sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura  o  nella

specificità  del  caso,  un lavoro discontinuo  o  di  semplice  attesa  o

custodia.

 

Non  sono  altresì  da considerarsi lavoro effettivo le soste  durante  il

lavoro  superiore a 15 minuti, nonché quelle comprese tra  l'inizio  e  la

fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro,  i

riposi  intermedi  presi  sia all'interno che all'esterno  dell'azienda  e

della cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n.  1955

del 10.9.23.

 

La  durata  normale  di lavoro per il lavoratore dipendente  con  mansioni

discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 25 è fissato  nei  limiti

previsti dalle leggi vigenti.

 

La  distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in  più

di 3 frazioni.

 

In  relazione alle particolari esigenze delle aziende e delle cooperative,

al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo

ai  flussi  di  clientela  e di utenza, l'orario  complessivo  annuale  di

lavoro,  pari  a 40 ore settimanali per 52 settimane annue,  potrà  essere

distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di  12  ore  e

per  un  massimo  di  16  settimane all'anno.  Il  recupero  dovrà  essere

effettuato  nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione

del 10%.

 

La  contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà  disciplinare

la  possibilità,  per il lavoratore, di scegliere il  momento  iniziale  e

terminale  della prestazione entro una certa fascia, assicurando  comunque

una certa estensione temporanea (flex-time).

 

La   contrattazione  regionale  o  provinciale  aziendale  potrà   inoltre

disciplinare  la  possibilità della condivisione, a 2  o  più  lavoratori,

dello  svolgimento  del  lavoro in un certo orario  lasciando  a  loro  la

determinazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing).

 

Diverse   condizioni   sono  demandate  alla  contrattazione   integrativa

regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario

di lavoro viene determinata dal presente CCNL.

 

Il  datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo

accessibile  a  tutto  il  personale interessato l'orario  di  lavoro  con

indicazione  dell'ora  di  inizio e di termine del  lavoro  del  personale

occupato,  nonché la durata degli intervalli di riposo durante il  periodo

di lavoro.

 

Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare  il

proprio  posto  senza motivo legittimo e non potrà uscire  dall'azienda  e

dalla cooperativa senza esserne autorizzato.

 

Il  trattenersi  nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore  per  sue

determinate  esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione

della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non  è

considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.

 

Le  Parti,  in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo,

affermano  la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale,

una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una

politica   generale  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  per  favorire

l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.

 

Le Parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo,

attuano una fattispecie di orario multiperiodale al sensi del DM 30.8.99.

 

 

 

Articolo 28.

 

Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui  o

di  semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione

di  orario  sancita  dall'art. 1, RDL 15.3.23 n.  692  approvata  con  RDL

6.12.23  n.  2657  e  pubblicato nella G.U.  n.  299  del  21.12.23,  sono

considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:

 

a)   custodi;

b)   guardiani diurni e notturni;

c)   portiere;

d)   uscieri e inservienti;

e)   commessi di negozi nelle città con meno di 5000 abitanti;

f)   personale addetto ai lavori di carico e scarico;

g)   addetti ai centralini telefonici privati;

h)   personale addetto alla estinzione degli incendi;

i)    personale  addetto  agli impianti di riscaldamento,  ventilazione  e

  inumidimento.

 

 

 

Titolo XIII - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO

 

Articolo 29.

 

Le  Parti  si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme  di  legge

sull'orario  di  lavoro,  non  hanno  comunque  inteso  introdurre  alcuna

modifica  a  quanto disposto dall'art. 1, RDL n. 692/23, il quale  esclude

dalla  limitazione  dell'orario  di lavoro  i  lavoratori  dipendenti  con

funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.

 

A  tale  effetto  si  conferma che è da considerarsi  personale  direttivo

quello  addetto  alla  direzione tecnica o amministrativa  dell'azienda  e

della  cooperativa  o  di  un reparto di essa con  diretta  responsabilità

dell'andamento dei servizi (artt. 2 e 3, RD n. 1955/23).

 

I  lavoratori  dipendenti  di cui sopra hanno  diritto  ad  una  indennità

speciale nella misura del 20% della paga base nazionale.

 

 

 

Titolo XIV - ORARIO DI LAVORO DI FANCIULLI E ADOLESCENTI

 

Articolo 30.

 

L'orario di lavoro dei minori di età, tra i 15 anni compiuti e i  18  anni

compiuti, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

 

L'orario  di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione

più  di  ore  4,30. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi  le  ore

4,30,  deve  essere  interrotto da un riposo intermedio  della  durata  di

almeno 30 minuti ai sensi della legge n. 977/67 e successive modificazioni

e integrazioni.

 

L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei  pasti

non  è  cumulabile  con le interruzioni sopra previste. L'interruzione  di

maggior durata assorbe quella di minore durata.

 

L'orario  e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte,

insieme agli altri orari.

 

 

 

Titolo XV - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO

 

Articolo 31.

 

Le  ore  di  lavoro  ordinario effettivamente prestate nella  giornata  di

domenica,   o   nelle  giornate  festive,  saranno  retribuite   con   una

maggiorazione  del  6%  da  calcolarsi sulla paga  base  nazionale,  quale

corrispettivo del maggior disagio per il lavoro prestato.

 

 

 

Articolo 32.

 

Il  lavoro  ordinario prestato occasionalmente nelle  ore  notturne  viene

maggiorato  della  percentuale  del 15%  da  calcolarsi  sulla  paga  base

nazionale

 

 

 

Articolo 33.

 

Il  lavoro  ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne  di  una

giornata  festiva viene maggiorato del 20%  da calcolarsi sulla paga  base

nazionale.

 

Si  considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6;  il

personale  addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro  si  protrae

dalle  ore  22  alle  ore 6 dovrà osservare un riposo  di  almeno  12  ore

consecutive prima di riprendere il lavoro.

 

 

 

Titolo XVI - LAVORO STRAORDINARIO

 

Articolo 34.

 

Le  prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero  sono

considerate lavoro straordinario.

 

Ai  sensi  delle  vigenti disposizioni di legge è facoltà  del  datore  di

lavoro   richiedere  prestazioni  lavorative  straordinarie  a   carattere

individuale, nel limite di 160 ore annue. Il lavoratore dipendente non può

compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro

o  da  chi  ne fa le veci. Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga  base

nazionale,  per  i lavoratori al quale non si applica l'orario  di  lavoro

discontinuo o di semplice attesa o custodia sono:

 

1)   15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;

2)   25% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale;

3)   35% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;

4)   40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;

5)   50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.

 

Il  lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei  limiti

previsti  dal  presente  CCNL  e  dalla legge,  non  può  in  nessun  caso

considerarsi  un  prolungamento ordinario dell'orario  di  lavoro  ne  può

trasformare  la  relativa retribuzione per straordinario  in  retribuzione

ordinaria.

 

Per  quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro

e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

 

 

 

Titolo XVII - LAVORO A TEMPO DETERMINATO

 

Articolo 35.

 

In  tutte le aziende e cooperative comprese nell'ambito di applicazione di

cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87  n.

56,  l'apposizione  di  un  termine alla durata del  contratto  di  lavoro

individuale,  oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1, legge  18.4.62  n.

230,  all'art.  12,  legge  24.6.87 n. 195 e successive  modificazioni  ed

integrazioni è consentito, in relazione a particolari esigenze aziendali e

al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:

 

a)     per   esigenze   temporanee  connesse  al  ricevimento,   consegna,

  manutenzione, lavorazione, stoccaggio e spedizione del prodotto;

b)    per  sostituzioni  di  lavoratori dipendenti assenti  per  malattia,

  maternità,  ferie,  servizio militare ed in  tutti  i  casi  in  cui  il

  lavoratore dipendente assente abbia diritto alla conservazione del posto

  di lavoro;

c)    per  esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeterminati  nel

  tempo anche ripetitivi;

d)    per sostituzione, anche parziale, di lavoratori dipendenti, chiamati

  a  svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'azienda  e  della

  cooperativa   o   per   lavoratori  dipendenti  che   abbiano   ottenuto

  l'aspettativa;

e)   in periodi di intensificazione dell'attività;

f)    per  sostituzione  di  lavoratrici  dipendenti  a  part-time,  post-

  maternità;

g)    per  attività  straordinarie connesse alla fase di lancio  di  nuovi

  prodotti;

h)   per sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le

  mansioni loro assegnate;

i)   per fabbisogni connessi alle attività amministrative ed alla modifica

  del  sistema informatico, all'inserimento di nuove procedure informative

  generali e di settori, di sistemi diversi di contabilità e di controlli di

  gestione;

j)   per la elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;

k)    per  l'assistenza  specifica  nel  campo  della  prevenzione,  della

  sicurezza del lavoro e per l'ambiente.

 

Per il contratto a termine:

 

1)    ai sensi dell'art. 1, legge 28.2.87 n. 56, le parti stabiliscono che

  sono consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine di durata non

  inferiore  a 1 mese e non superiore a 12 mesi, comunque prorogabili,  al

  sensi della legge 25.4.62 n. 230;

2)    i lavoratori dipendenti hanno diritto di precedenza alla assunzione,

  qualora  l'azienda  e  la  cooperativa  ricorra  a  contratti  a   tempo

  indeterminato  per  la stessa qualifica e mansione  ed  alle  condizioni

  previste dall'art. 23, comma 2, legge n. 26/87;

3)     in  caso  di  dimissioni  precedenti  alla  scadenza  naturale  del

  contratto,  il  lavoratore dipendente è tenuto a  prestare  il  previsto

  preavviso  per i lavoratori assunti a tempo indeterminato  dello  stesso

  livello di inquadramento entro il limite massimo di durata del rapporto di

  lavoro;

4)    Nel caso in cui la durata del contratto a termine sia superiore a  4

  mesi  il  lavoratore dipendente deve essere espressamente  informato  di

  quanto  disposto  dal  comma  4,  art. 23,  legge  n.  56/87  (Decadenza

  dell'iscrizione  e  dalla  posizione  di  graduatoria  nelle  liste   di

  collocamento).

 

Le  aziende  e  le cooperative non potranno avere contemporaneamente  alle

loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore

a  quello degli assunti a tempo indeterminato. Le aziende e le cooperative

che  intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute,  a  pena  di

decadenza,  a darne comunicazione scritta alla Commissione di  Garanzia  e

Conciliazione (art. 81 del presente CCNL).

 

 

 

Titolo XVIII - LAVORO PARZIALE O PART-TIME, GENITORI DI PORTATORI

               DI HANDICAP E DI TOSSICODIPENDENTI

 

Articolo 36.

 

Il  contratto  di  lavoro  a  tempo parziale comporta  lo  svolgimento  di

attività  lavorativa  ad  orario inferiore  rispetto  a  quello  ordinario

previsto dal presente CCNL. Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di

consentire,  flessibilità  della forza lavoro in  rapporto  ai  flussi  di

attività  nell'ambito della giornata, della settimana o  dell'anno  e  nel

contempo  una  risposta  valida ad esigenze  individuali  dei  lavoratori.

L'instaurazione  del  rapporto  di lavoro a  part-time  avverrà  con  atto

scritto  nel  quale saranno precisati l'orario di lavoro - con riferimento

al  giorno,  alla  settimana, al mese e all'anno - e  gli  altri  elementi

previsti dal presente CCNL per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

Per  il  part-time giornaliero o settimanale, il periodo  di  prova  potrà

essere  prolungato in proporzione alla minor durata dell'orario di  lavoro

concordata.  Copia del contratto di lavoro deve essere  inviata  entro  30

giorni  all'Ispettorato  provinciale del  Lavoro.  La  trasformazione  del

rapporto  di  lavoro  da tempo pieno a tempo parziale  e  viceversa,  deve

avvenire  con  il  consenso  delle parti, le quali  possono  stabilire  le

condizioni per il ripristino del rapporto di lavoro originario.  L'azienda

e  la  cooperativa  darà priorità nel passaggio da  tempo  pieno  a  tempo

parziale o viceversa ai lavoratori dipendenti già in forza, che ne abbiano

fatta  richiesta  rispetto  ad eventuali nuove assunzioni  per  le  stesse

mansioni.  La  retribuzione, nonché i vari istituti  contrattuali  vengono

calcolati  proporzionalmente  alle  ore  effettivamente  lavorate,   salva

diversa pattuizione tra le parti.

 

 

 

Articolo 37.

 

I   lavoratori  dipendenti,  genitori  di  portatori  di  handicap  e   di

tossicodipendenti   riconosciuti  dal servizio  sanitario  competente  per

territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno  il  diritto

di precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti.

 

 

 

Titolo XIX - APPRENDISTATO

 

Articolo 38.

 

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.95 n. 25, dal

regolamento approvato dal DPR 3.12.96 n. 16 e dall'art. 16, legge  21.6.97

n.  196  oltre che dalle norme del presente CCNL. Possono essere  assunti,

con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a 16 anni e

non superiore a 24 - ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e

2  del  Regolamento UE n. 2081/93. Qualora l'apprendista sia portatore  di

handicap,  i  limiti di età di cui al precedente comma sono elevati  di  2

anni.  I soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato  sono

computati   nelle  quote  di  cui  alla  legge  n.  482/68  e   successive

modificazioni  ed integrazioni. Stante la delicatezza delle  problematiche

innescate dalla legge n. 196/97, le parti si impegnano ad incontrarsi  con

periodicità  frequente,  allo scopo di verificare  le  opportunità  e  gli

effetti  sull'occupazione, derivanti dall'applicazione  concreta  di  tale

istituto per i fini occupazionali.

 

 

 

Articolo 39.

 

Per  quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie,

all'indennità  di  malattia e infortuni valgono  le  norme  di  legge.  La

qualifica professionale oggetto del l'apprendistato, l'orario di lavoro ed

i  livelli di inquadramento professionali sia iniziali che finali,  devono

essere espressamente indicati nelle lettera di assunzione.

 

 

 

Articolo 40.

 

La  durata dell'apprendistato è fissata in: un massimo di 6 mesi per tutti

i  livelli  di  inquadramento. In caso di trasformazione del contratto  di

lavoro  di  apprendistato  da tempo pieno a tempo  parziale  in  corso  di

lavoro,   la  durata  inizialmente  prevista  s'intende  proporzionalmente

prolungata fino ad un massimo di 8 mesi.

 

 

 

Articolo 41.

 

La  retribuzione dell'apprendista è determinata applicando le  percentuali

di  seguito riportate, sulla paga base nazionale relativamente al  livello

d'inquadramento:

 

  livello        durata      primi   secondi   terzi

                            3 mesi   3 mesi   2 mesi

                                                

1-2-3-4-5-6  massimo 8 mesi   50%      60%      70%

 

Condizioni   diverse   possono  essere  stabilite  a   livelli   regionale

provinciale   o   aziendale  dall'apposita  Commissione  di   Garanzia   e

Conciliazione (art. 81 del presente CCNL).

 

 

 

Articolo 42.

 

Quanto  ai  contenuti  dell'attività formativa si stabilisce  che,  questa

andrà  articolata in contenuti a carattere trasversale ed in  contenuti  a

carattere professionale, riprendendo le indicazioni forniti a riguardo dai

decreti  del  Ministero del lavoro 8.4.98 e del 20.5.99. La  durata  della

formazione è pari a quanto appresso riportato:

 

          titolo di studio             ore di formazione

                                         medie annuali

                                              

scuola dell'obbligo                           120

attestato di qualifica professionale          100

diploma di scuola media superiore              80

diploma universitario                          60

diploma di laurea                              60

 

 

 

Articolo 43.

 

All'apprendista   che   avesse   intrattenuto   precedenti   rapporti   di

apprendista,  anche non in mansioni analoghe, l'azienda e  la  cooperativa

dovrà   fornire   esclusivamente  la  formazione   tecnico   professionale

eventualmente non effettuata mentre dovrà esonerarlo dall'effettuazione di

attività  formativa con contenuti di natura generale,  se  già  effettuata

presso il datore di lavoro precedente. All'atto dell'assunzione, l'azienda

e  la  cooperativa  richiederà all'apprendista di documentare  l'eventuale

attività   formativa  precedentemente  svolta  presso  altra   azienda   e

cooperativa,  ai fini del conseguimento del credito formativo  e  comunque

dell'esenzione  dalla frequenza dei moduli formativi già  contemplati.  Le

parti  entro  6 mesi dalla stipula del presente CCNL si incontreranno  per

definire il progetto formativo da sottoporre all'approvazione degli organi

competenti.

 

 

 

Titolo XX - FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

            (CFL)

 

Articolo 44.

 

Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti,  il

presente  CCNL,  preso  atto  che  tutte le  ragioni  di  addestramento  e

formazione    professionale   sono   finalizzate    all'arricchimento    e

all'aggiornamento  delle  conoscenze professionali  inerenti  le  mansioni

svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della

necessità  di  una  costante  revisione delle conoscenze  individuali,  le

aziende  e le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche

per consentire:

 

a)   un'efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti neo-assunti;

b)    un  proficuo  aggiornamento  dei lavoratori  dipendenti  per  quanto

  concerne  la  sicurezza,  i  nuovi metodi di lavoro,  l'automazione  dei

  processi produttivi;

c)   un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti, nelle nuovi mansioni

  a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

 

 

 

Articolo 45.

 

Le  parti  convengono,  per  quanto di loro  competenza,  di  attuare  gli

strumenti più idonei, di natura sia contrattuale che legislativa, al  fine

di  utilizzare  al  meglio  l'istituto del CFL,  ravvisando  in  esso  uno

strumento  valido  per  favorire l'incremento  occupazionale  giovanile  e

concordano   sulla   necessità  di  realizzare   comuni   interventi   per

l'attivazione della legge n. 863/84.

 

 

 

Articolo 46.

 

Le parti convengono che, le caratteristiche dei CFL per l'acquisizione dei

contenuti professionali sono indicate come segue.

 

Per l'acquisizione di professionalità elevata o professionalità intermedia

o  per  agevolare l'inserimento professionale il CFL è consentito  per  il

conseguimento  della  professionalità corrispondente al  1°-2°-3°-4°-5°-6°

livello  d'inquadramento e ha una durata massima di  24  mesi.  Esso  deve

prevedere  una formazione massima di ore come dalla tabella  dell'art.  41

del presente CCNL, da effettuarsi presso il luogo di lavoro.

 

Le  cause  di sospensione legale del CFL comportano l'improrogabilità  del

termine  finale  per un periodo di durata pari all'effettiva  sospensione,

unitamente  nel casi in cui INPS riconosca il diritto alla  proroga  e  ai

benefici contributivi.

 

 

 

Articolo 47.

 

La  formazione  sarà normalmente impartita da persone  qualificate  o  dal

datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire

il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.

 

 

 

Articolo 48.

 

Ai lavoratori assunti con CFL, sarà assicurato il trattamento normativo ed

economico di cui al presente CCNL.

 

 

 

Titolo XXI - LAVORATORI STUDENTI

 

Articolo 49.

 

Per le aziende e per le cooperative commerciali, si conviene:

 

a)   lavoratori studenti universitari:

 

A tali lavoratori dipendenti sarà concesso 1 giorno di permesso retribuito

per ogni esame sostenuto.

Per  gli  esami di diploma universitario e di laurea i giorni di  permesso

retribuiti  sono  elevati  a 4. Ai lavoratori  dipendenti  che  nel  corso

dell'anno  debbano  sostenere esami potranno essere concessi  a  richiesta

permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 giorni l'anno;

 

b)   lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali:

 

A  tali  lavoratori dipendenti saranno concessi tanti giorni  di  permesso

retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.

Ai  lavoratori  dipendenti predetti possono essere concessi  a  richiesta,

permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni l'anno.

L'azienda   e   la  cooperativa  potrà  richiedere  la  produzione   delle

certificazioni  necessarie all'esercizio dei diritti di  cui  al  presente

articolo.

Nell'arco  di ogni anno potrà usufruire di permessi retribuiti il  3%  dei

lavoratori  occupati dall'azienda e dalla cooperativa, ma  compatibilmente

con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività produttiva.

I  permessi  retribuiti di cui al presente articolo  non  rientrano  nella

retribuzione  imponibile  per il calcolo dei  contributi  previdenziali  e

assistenziali ai sensi della legge n. 402/96.

 

 

 

Titolo XXII - CONTRATTO DI INSERIMENTO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

              - CONTRATTO  DI  INSERIMENTO  DI  LAVORATORI PORTATORI

                DI HANDICAP

 

Articolo 50.

 

Nel  caso  di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori

extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

 

 

 

Articolo 51.

 

Nel  caso  di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori

portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

 

 

 

Titolo XXIII -  OCCUPAZIONE FEMMINILE

 

Articolo 52.

 

Le parti s'incontreranno periodicamente a livello regionale provinciale  o

aziendale, al fine di realizzare azioni positive a favore dell'occupazione

femminile. A tal fine saranno costituiti comitati per le pari opportunità,

per  la  progettazione  e realizzazione delle suddette  iniziative,  anche

utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.

 

 

 

Titolo XXIV - RIPOSO  SETTIMANALE  -  FESTIVITÀ   -   PERMESSI  RETRIBUITI

              - PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI - PERMESSI NON RETRIBUITI

 

 

Articolo 53.

 

Il  lavoratore  dipendente  ha  diritto al  riposo  settimanale  nel  modi

previsti   dalla  legge,  alla  quale  presente  contratto  fa   esplicito

riferimento.

 

Si  richiamano  in  maniera particolare le norme riguardanti  le  attività

stagionali e quelle di pubblica utilità; lavori di manutenzione, pulizia e

riparazione  impianti, la vigilanza nelle aziende e  nelle  cooperative  e

degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

 

 

 

Articolo 54.

 

Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con  le

maggiorazioni previste dal presente CCNL i giorni appresso specificati:

 

a)    festività nazionali:

 

-    25 aprile - ricorrenza della Liberazione;

-    1° maggio - festa dei Lavoratori;

-    2 giugno - festa della Repubblica;

 

b)   festività infrasettimanali:

 

-    1° giorno dell'anno;

-    Epifania;

-    lunedì di Pasqua;

-    15 agosto - festa dell'Assunzione;

-    1° novembre - Ognissanti;

-    8 dicembre - Immacolata Concezione;

-    25 dicembre - S. Natale;

-    26 dicembre - S. Stefano;

-    solennità del S. Patrono.

 

Per  gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per

i  quali  sia  applicato  l'orario  normale  settimanale  di  50  ore,  il

trattamento  economico per le festività è pari rispettivamente  a  10  ore

maggiorate.

 

A  tutto  il  personale  assente nella giornata di festività,  per  riposo

settimanale,  per  malattia,  infortunio  dovrà  essere  corrisposta   una

giornata di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione.

 

Per   le  festività  cadenti  nel  periodo  di  assenza  obbligatoria  per

gravidanza  e  puerperio,  la lavoratrice dipendente  ha  diritto  ad  una

indennità integrativa da corrispondersi a carico del datore di lavoro, più

quella a carico INPS.

 

Il  trattamento  di  cui al presente articolo non è  dovuto  nei  casi  di

coincidenza  delle  festività  sopra  elencate  con  uno  dei  giorni   di

sospensione   dal   servizio  e  dalla  retribuzione   per   provvedimenti

disciplinari.

 

Al  lavoratore  dipendente che presta la propria opera nelle  su  indicate

festività  è  dovuta,  oltre  alla  normale  retribuzione  giornaliera  la

retribuzione  per  le  ore  di servizio effettivamente  prestate,  con  la

maggiorazione di cui all'art. 33 del presente CCNL.

 

 

 

Articolo 55.

 

Al   lavoratore   dipendente  potranno  essere  concessi  brevi   permessi

retribuiti per giustificati motivi, da chiedere normalmente durante la  1a

ora di lavoro.

 

Tali  permessi retribuiti non possono superare complessivamente le 24  ore

all'anno.  Essi  sono  concessi  a richiesta  del  lavoratore  dipendente,

tenendo conto delle esigenze di lavoro dell'azienda e della cooperativa.

 

Nel  caso in cui le ore di permesso retribuite non vengano, in tutto o  in

parte  usufruite,  il  lavoratore  dipendente  ha  diritto  comunque  alla

corresponsione della relativa retribuzione.

 

In  casi  speciali e giustificati il lavoratore dipendente potrà usufruire

di  permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante

ore di lavoro nella misura massima di 1 ora al giorno.

 

Ai  sensi  dell'art.  11, legge 21.3.90 n. 3, in  occasione  di  tutte  le

consultazioni  elettorali disciplinate da leggi della  Repubblica,  coloro

che  adempiano  funzioni  presso gli uffici  elettorali,  ivi  compresi  i

rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione  di

referendum,  hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto  il  periodo

corrispondente alla durata delle relative operazioni.

 

I  giorni  di  assenza dal lavoro compresi nel periodo  di  cui  al  comma

precedente  sono  considerati, a tutti gli  effetti,  giorni  di  attività

lavorativa.

 

 

 

Articolo 56.

 

Le  parti  convengono che, il lavoratore dipendente ha diritto a  permessi

straordinari retribuiti per i casi sotto elencati:

 

                eventi                        giorni

                  

a)   matrimonio di un figlio                 1 giorno

b)   nascita o adozione di un figlio         2 giorni

c)   decesso del padre, della madre, di         

  un  fratello, di una sorella,  di  un      2 giorni

  coniuge, di figli

d)   decesso di un suocero, di un nonno      1 giorno

 

e)     al   lavoratore  dipendente  donatore  di  midollo  osseo   saranno

  riconosciuti   permessi   retribuiti  nella   misura   necessaria   alla

  effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla

  donazione.

 

In  caso  di comprovata disgrazia familiare, con legami di stretto vincolo

di parentela (parentela di 1° grado ed eccezionalmente di 2° grado), o nei

casi  di  grave  calamità naturale, il datore di lavoro  e  il  lavoratore

concorderanno un congedo straordinario retribuito, nel limite massimo di 5

giorni di calendario, che sarà strettamente rapportato alle reali esigenze

di   assenza,   reclamate  dalla  natura  della  disgrazia  o  dall'evento

calamitoso.

 

In  altri  casi di forza maggiore il lavoratore dipendente potrà usufruire

di  congedi  retribuiti deducibili dal permessi retribuiti o  dalle  ferie

annuali.

 

 

 

Articolo 57.

 

Al lavoratore dipendente, che ne faccia richiesta, possono essere concessi

permessi non retribuiti per un massimo di 48 ore all'anno.

 

 

 

Titolo XXV - SOSPENSIONE - SOSTE - RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI

 

Articolo 58.

 

In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del

lavoratore  dipendente quest'ultimo ha diritto alla normale  retribuzione,

per tutti i periodi della sospensione.

 

La  norma  di cui al precedente comma non si applica nel caso di  pubblica

emergenza  per calamità naturali eventi atmosferici straordinari  casi  di

forza maggiore o di scioperi.

 

In  caso  di  diminuzione  del  lavoro, constatata  anche  dai  lavoratori

dipendenti,  il  datore di lavoro può accordarsi con propri  i  lavoratori

dipendenti  per  una sospensione dal lavoro a rotazione  per  periodi  non

superiori a 10 giorni.

 

In  tale  periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non maturerà  alcuna

mensilità aggiuntiva ad esclusione del TFR

 

Per  i  periodi  di  sosta dovuti a cause impreviste,  indipendenti  dalla

volontà  del  lavoratore dipendente o dell'azienda o della  cooperativa  è

ammesso  il  recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di  1  ora  al

giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

 

 

 

Titolo XXVI - INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI

 

Articolo 59.

 

La  durata  del  tempo per la consumazione dei pasti va da  un  minimo  di

mezz'ora  ad  un  massimo di 2 ore, e viene concordato  tra  i  lavoratori

dipendenti e il datore di lavoro.

 

 

 

Titolo XXVII - CONGEDO PER MATRIMONIO

 

Articolo 60.

 

Al  lavoratore dipendente non in prova sarà concesso in occasione del  suo

matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di

calendario.

 

Durante  tale periodo, per gli impiegati e gli operai decorrerà la normale

retribuzione  mensile,  mentre  il lavoratore  dipendente  apprendista  ha

diritto al pagamento di 80 ore di normale retribuzione.

 

Per  i  lavoratori  dipendenti il trattamento economico  di  cui  sopra  è

corrisposto  dall'azienda  e dalla cooperativa  in  via  anticipata  ed  è

comprensivo  dell'assegno INPS. La richiesta di congedo matrimoniale  deve

essere  avanzata  dal lavoratore dipendente, salvo casi  eccezionali,  con

anticipo di 15 giorni di calendario.

 

Entro  30  giorni  successivi  al termine di congedo  matrimoniale,  dovrà

essere prodotto il certificato di matrimonio.

 

Le  disposizioni del presente articolo non si applicano per  i  lavoratori

dipendenti con contratto a termine.

 

 

 

Titolo XXVIII - SERVIZIO MILITARE - VOLONTARIATO

 

Articolo 61.

 

In  caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si  fa

riferimento  alle  disposizioni  di  cui  al  DLCPS  13.9.46  n.  303.  Al

lavoratore dipendente ripresentatosi nel termine di 30 giorni  di  cui  al

citato  decreto, dopo il compimento del servizio militare  di  leva,  sarà

riconosciuto - agli effetti dell'anzianità - il periodo trascorso sotto le

armi.

 

Per  il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti, comunque,

il lavoratore dipendente ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le

armi, alla conservazione del posto di lavoro.

 

Il  compimento  di  eventuali  periodi  di  servizio  militare  per  ferma

volontaria   risolve   il  rapporto  di  lavoro  senza   il   diritto   al

riconoscimento dei benefici di cui sopra.

 

 

 

Articolo 62.

 

Per il lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile o in

operazioni  di soccorso alpino e speleologico si fa riferimento  a  quanto

espressamente  previsto  dalle  norme che disciplinano  la  materia  e  in

particolare dal DPR n. 61 del marzo '94, dalla legge n. 162/92 e dal DM n.

379/94 applicativo della stessa.

 

Ai  lavoratori  impegnati in attività di servizio di protezione  civile  o

pronto  soccorso, vengono riconosciuti i permessi retribuiti, fino  ad  un

massimo di 16 ore nell'anno solare.

 

Ai  lavoratori  dipendenti "volontari in servizio  civile"  che  intendono

prestare  la  loro  opera  nei Paesi in via di  sviluppo,  secondo  quanto

previsto  dalla normativa vigente in materia e in particolare dalle  leggi

nn.  49/97 e 266/91, le aziende e le cooperative, compatibilmente  con  le

esigenze  di  servizio  potranno  concedere  periodi  di  aspettativa  non

retribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti, di  durata

anche superiore a 1 anno fino ad un massimo di 2, salvo casi particolari.

 

 

 

Titolo XXIX - MATERNITÀ

 

Articolo 63.

 

I  casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed

i  regolamenti  sulla tutela fisica ed economica delle  lavoratrici  madri

dipendenti.

 

Le  parti concordano che la disposizione della legge 31.12.71 n. 1204,  in

materia  permessi 'post partum', trovino applicazione in alternativa  alla

madre,  anche nei confronti del padre dipendente ai sensi, per gli effetti

ed  alle  condizioni previste dall'art. 7, legge n. 1204/71, nonché  dalla

Sentenza n. 1/87 della Corte Costituzionale.

 

La  lavoratrice dipendente in stato di gravidanza ha l'obbligo di  esibire

al  datore di lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario  o

dal medico del servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto

a darne ricevuta.

 

Per  usufruire  dei  benefici  connessi  al  parto  ed  al  puerperio   la

lavoratrice  dipendente è tenuta ad inviare al datore di lavoro  entro  15

giorni   successivi  al  parto  il  certificato  di  nascita  del  bambino

rilasciato  dall'ufficiale di stato civile o il certificato di  assistenza

al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n. 2128.

 

Durante  lo  stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente  ha

diritto ad astenersi dal lavoro:

 

a)    per  2  mesi  precedenti  la data presunta del  parto  indicata  nel

  certificato medico di gravidanza;

b)   per 3 mesi dopo il parto;

c)    per  il  periodo intercorrente tra la data presunta del parto  e  il

  parto stesso;

d)    per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett.

  c);

e)     per  malattia  del  bambino  d'età  inferiore  a  3  anni.  Diritto

  riconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è  adottivo  o

  affidato, ai sensi della legge 4.5.83 n. 184;

f)    durante  il  1° anno di vita del bambino, il datore di  lavoro  deve

  consentire alle madri lavoratrici dipendenti 2 periodi di riposo,  anche

  cumulabili,  durante la giornata. Il riposo è uno solo  quando  l'orario

  giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore. Detti periodi di riposo hanno

  durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre

  dipendente di uscire dall'azienda e dalla cooperativa; sono di  mezz'ora

  ciascuno  e  non  comportano il diritto ad uscire dall'azienda  e  dalla

  cooperativa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire della

  camera  di  allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore  di

  lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

 

Nessuna  indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il  periodo  di

assenza  obbligatoria  e  facoltativa, ad  eccezione  del  20%  della  13a

mensilità, art. 30, DPR 21.5.53 n. 568.

 

Durante  il  periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la  lavoratrice

madre  dipendente ha diritto ad una indennità pari all'80%  della  normale

retribuzione  posta  a  carico INPS, come stabilito  dall'art.  74,  legge

23.12.78  n.  833. L'indennità anticipata dal datore di  lavoro  ai  sensi

dell'art.  1,  legge 29.2.80 n. 33, è posto a conguaglio con i  contributi

dovuti  ad INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80

n. 33.

 

Nei confronti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a termine  o

stagionale,  INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni  di

maternità agli aventi diritto ai sensi del comma 6, art. 1, legge  29.2.80

n. 33.

 

I  periodi  di  assenza obbligatoria di cui alle lett. a), b),  c)  devono

essere  computati  agli effetti indicati dall'art. 6,  legge  30.12.71  n.

1204; il periodo di assenza facoltativa di cui alla lett. d) è computabile

solo ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7, legge 30.12.71 n. 1204.

 

La lavoratrice madre dipendente ha diritto alla conservazione del posto di

lavoro per tutto il periodo di gestazione fino al compimento di un anno di

età  del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge "licenziamento  per

giusta  causa, cessazione dell'attività dell'azienda e della  cooperativa,

ultimazione  per la quale la lavoratrice madre dipendente  era  assunta  o

cessazione  del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per  il  quale

era stato stipulato".

 

 

 

Titolo XXX - FERIE

 

Articolo 64.

 

Il  lavoratore  dipendente di cui al presente contratto ha diritto  ad  un

periodo di ferie annuali nella misura di 28 giornate di calendario,  salvo

quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti).

 

A  tal  fine  la  settimana  lavorativa, qualunque  sia  la  distribuzione

dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni.

 

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda e della cooperativa, e quelle

dei  lavoratori  dipendenti è facoltà del datore di  lavoro  stabilire  un

periodo di ferie pari a 2 settimane.

 

Le  ferie  non potranno essere frazionate in più di 3 periodi. Il  diritto

alle ferie è irrinunciabile e inalienabile.

 

Per  ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in  servizio

il  lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il

diritto  del  lavoratore dipendente a completare detto  periodo  in  epoca

successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute.

 

Durante   il   periodo  di  ferie  spetta  al  lavoratore  dipendente   la

retribuzione di fatto.

 

In  caso  di  licenziamento  o di dimissioni,  spetteranno  al  lavoratore

dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto,  per

quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno.

 

 

 

Titolo XXXI - ASPETTATIVA

 

Articolo 65.

 

Al  lavoratore  dipendente assunto a tempo indeterminato,  che  ne  faccia

richiesta   deve   essere  concesso  un  periodo  di   aspettativa   senza

retribuzione   e   senza  decorrenza  dell'anzianità  ad   alcun   effetto

continuativo  o  frazionato  in 2 periodi pari  a  1  mese  ogni  anno  di

anzianità maturata fino ad un massimo di 6 mesi.

 

Il  lavoratore dipendente che entro 7 giorni della scadenza del periodo di

aspettativa   non  si  presenti  per  riprendere  servizio  è  considerato

dimissionario.

 

L'azienda  e  la  cooperativa qualora accerti che durante  il  periodo  di

aspettativa  sono  venuti  meno  i motivi che  ne  hanno  giustificato  la

concessione,  può  richiedere al lavoratore dipendente  di  riprendere  il

lavoro nel termine di 7 giorni.

 

Al  lavoratore  dipendente,  ammalato  o  infortunato  sul  lavoro  a  sua

richiesta  il  periodo  di aspettativa sarà prolungato  per  un  ulteriore

periodo non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni:

 

a)    che  siano  esibiti  dal lavoratore dipendente regolari  certificati

  medici;

b)   che non si tratti di malattie croniche o psichiche;

c)    che  il  periodo  richiesto  sia considerato  di  aspettativa  senza

  retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun altro effetto.

 

 

 

Titolo XXXII - MALATTIA - INFORTUNI

 

Articolo 66.

 

L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo  i  casi

di   giustificato  impedimento;  inoltre  il  lavoratore  dipendente  deve

trasmettere entro 2 giorni il relativo certificato medico.

 

Il   lavoratore  dipendente  deve  dare  immediata  notizia  di  qualsiasi

infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando  il

lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto

ed  il  datore  di  lavoro  non  essendo venuto  altrimenti  a  conoscenza

dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad INAIL

e   all'autorità  giudiziaria,  resta  esonerato  da  ogni   e   qualsiasi

responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.

 

In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le

assenze    scaturite   da   malattia   o   infortunio   sono   considerate

ingiustificate,  ferme restando le sanzioni previste dalla  legge  per  il

ritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.

 

Il  lavoratore  dipendente che presti servizio in  aziende  e  cooperative

addette  alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari

di  cui  alla  legge 30.4.62 n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia  di

durata  superiore  a  5 giorni, di presentare al rientro  in  servizio  al

datore  di  lavoro il certificato medico attestante che il lavoratore  non

presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.

 

In  caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente

trattamento:

 

A.   Periodo di comporto:

 

1)    in  caso  di  malattia il lavoratore dipendente non  in  prova,  con

  anzianità di servizio fino a 2 anni, ha diritto al mantenimento del posto

  di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi, anche a

  cavallo di 2 anni solari;

2)    in  caso  di  malattia il lavoratore dipendente non  in  prova,  con

  anzianità di servizio superiore a 2 anni, ha diritto al mantenimento del

  posto di lavoro per assenze, anche non continuative, ed anche per eventi

  morbosi diversi, fino ad un massimo di 12 mesi (anno di 365 giorni)  nel

  periodo di 3 anni;

3)    in  caso  di  infortunio sul lavoro e/o malattia  professionale,  il

  lavoratore  dipendente non in prova, ha diritto alla  conservazione  del

  posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e

  di  fatto  al  lavoratore dipendente medesimo di attendere al  lavoro  e

  comunque  non  oltre  la  data indicata nel  certificato  definitivo  di

  abilitazione alla ripresa del lavoro;

4)    in  caso di malattia professionale il lavoratore dipendente  non  in

  prova  ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9  mesi

  consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.

 

Qualora  l'interruzione del servizio si protragga oltre  i  termini  sopra

indicati  è facoltà del datore del lavoro risolvere il rapporto di  lavoro

senza obbligo di preavviso.

 

 

B.   Trattamento economico.

 

Ferme  restando  le norme di legge per quanto concerne il  trattamento  di

malattia,  infortunio o malattia professionale l'azienda e la  cooperativa

corrisponderà al lavoratore dipendente, quanto appresso:

 

a)   caso di malattia:

 

1)    i primi 3 giorni (carenza) vengono retribuiti, nella percentuale del

  60%, solo se la malattia sia superiore a 10  giorni lavorativi;

2)    per  il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro fino a 2 anni:

  integrazione  della prestazione INPS fino a garantire l'80%  dell'intero

  trattamento economico per i primi 6 mesi;

3)    per il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro superiore  a  2

  anni:  integrazione  del  trattamento  INPS  fino  a  garantire  il  90%

  dell'intero trattamento economico per i primi 6 mesi.

 

b)   caso di infortunio o malattia professionale:

 

1)     per   il   giorno  dell'infortunio  o  dell'inizio  della  malattia

  professionale, il 100% della retribuzione percepita;

2)    per  il 1°, 2°, 3°, giorno successivi alla data dell'evento  il  60%

  della retribuzione percepita;

3)   per i giorni successivi dal 4° giorno all'89° giorno una integrazione

  della prestazione INAIL nella misura del 40% della retribuzione percepita;

4)    dal  90° giorno e successivi l'integrazione della prestazione  INAIL

  nella misura del 25% della retribuzione percepita.

 

Agli  effetti  retributivi, per ogni periodo di  malattia  il  computo  si

inizia dal 1° giorno di assenza.

 

L'integrazione  non  è  dovuta  se INPS  e/o  INAIL  non  riconoscono  per

qualsiasi motivo l'indennità a loro carico.

 

Durante il periodo di prova, non è dovuta al lavoratore dipendente nessuna

integrazione da parte dell'azienda e della cooperativa.

 

Le  visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro per

malattia sono espletate dalle unità Sanitarie Locali alle quali spetta  la

competenza esclusiva di tale accertamento.

 

Per   consentire  l'effettuazione  delle  visite  fiscali,  il  lavoratore

dipendente è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondo

le disposizioni dettate dalla competente autorità sanitaria.

 

Per  quanto  non  previsto dal presente CCNL in  materia  di  malattia  ed

infortunio, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia  nazionali

che regionali.

 

 

 

Titolo XXXIII - GRATIFICA NATALIZIA

 

Articolo 67.

 

In  occasione  delle  feste natalizie l'azienda  e  la  cooperativa  dovrà

corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari a 1 mensilità della

normale retribuzione.

 

Nel  caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso

dell'anno,  il  lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi  della

gratifica  natalizia  per  quanti sono i mesi di  lavoro  prestato  presso

l'azienda  e  la cooperativa. Per tali fini il periodo iniziale  o  finale

superiore a 15 giorni è computato come mese intero.

 

 

 

Titolo XXXIV - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Articolo 68.

 

La  normale  retribuzione  del  lavoratore dipendente  è  costituta  dalle

seguenti voci:

 

a)   paga base nazionale di cui all'art. 18 del presente CCNL;

b)    elemento economico "premio produzione presenza", di cui all'art.  4,

  punto d), del presente CCNL;

c)   eventuali scatti di anzianità, di cui all'art. 69 del presente CCNL;

d)    eventuali  altri elementi derivanti dalla contrattazione  collettiva

  sia di 1° che di 2° livello, di cui all'art. 2 del presente CCNL.

 

L'elemento  economico "premio produzione presenza" deve  essere  calcolato

fra  le  parti  stipulanti  il presente CCNL nella  contrattazione  di 

livello.

 

La  quota oraria della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti e in

tutti  i  casi  si  ottiene dividendo l'importo mensile  per  il  divisore

convenzionale 173.

 

La  quota giornaliera della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti

e  in  tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore

convenzionale 26.

 

Al  personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere  di

continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori,  che

comportano  l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze,  compete  una

indennità  di  cassa e di maneggio di denaro nella misura del  5%  mensile

della paga base nazionale.

 

 

 

Titolo XXXV - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

 

Articolo 69.

 

L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nell'azienda  e

nella cooperativa, computando come intera la frazione di mese superiore  a

15 giorni.

 

Gli aumenti periodici biennali sono pari al 3% della paga base nazionale e

decorrono  dal  1° giorno del mese successivo a quello di  compimento  del

biennio.

 

Al lavoratore dipendente dovranno essere corrisposti un totale di 5 scatti

biennali di anzianità.

 

 

 

Titolo XXXVI - TRASFERTA INDENNITÀ PER USO DI MEZZO DI TRASPORTO

               DI PROPRIETÀ DEL LAVORATORE DIPENDENTE

 

Articolo 70.

 

Al  lavoratore  dipendente in trasferta oltre al rimborso delle  spese  di

viaggio  e  di  altre eventuali spese incontrate per conto dell'azienda  e

della  cooperativa,  dovrà essere corrisposta una  diaria  giornaliera  da

determinare  direttamente  tra  il  datore  di  lavoro  e  il   lavoratore

dipendente,   ovvero,  in  difetto,  dalla  Commissione  di   Garanzia   e

Conciliazione (art. 81 del presente CCNL).

 

Se  al  lavoratore  dipendente sono state attribuite mansioni  comportanti

l'impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e le relative spese  saranno

a carico dell'azienda e della cooperativa.

 

Qualora  il mezzo di trasporto sia di proprietà del lavoratore dipendente,

deve  essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione

e   di   trasporto  per  usura  del  mezzo,  un  compenso  da  determinare

direttamente tra il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente ovvero in

difetto,  dalla  Commissione  di Garanzia e  Conciliazione  (art.  81  del

presente CCNL).

 

 

 

Titolo XXXVII - INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

 

Articolo 71.

 

In  caso  di  morte  del  lavoratore  dipendente,  il  TFR  e  l'indennità

sostitutiva di preavviso devono essere corrisposti a norma dell'art.  2122

C.C.,  al  coniuge,  ai  figli, e, se vivevano  a  carico  del  lavoratore

dipendente, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.

 

La  ripartizione  dell'indennità, se non  vi  è  accordo  fra  gli  aventi

diritto, deve farsi secondo le leggi vigenti.

 

In  mancanza  delle  persone  indicate  al  comma  1,  le  indennità  sono

attribuite secondo le norme della successione legittima.

 

È  nullo  ogni patto anteriore alla morte del lavoratore dipendente  circa

l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

 

 

 

Titolo XXXVIII - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA BUSTA

                 PAGA

 

Articolo 72.

 

La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore dipendente con cadenza

periodica, comunque non superiore a quella mensile.

 

All'atto  del pagamento della retribuzione verrà consegnata al  lavoratore

dipendente  la  busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno  essere

distintamente   specificate:  la  denominazione   dell'azienda   e   della

cooperativa, il nome ed il cognome del lavoratore dipendente,  il  periodo

di  paga  cui  la  retribuzione si riferisce, nonché  le  singole  voci  e

corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la  elencazione

delle trattenute.

 

Qualsiasi  reclamo  sulla  corrispondenza  della  somma  pagata  a  quella

indicata sulla busta paga o documento, equipollente, nonché sulla  qualità

della  moneta,  dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il  lavoratore,

dipendente  che non provveda, perde ogni diritto al reclamo  per  ciò  che

riguarda il denaro contenuto nella busta paga stessa.

 

Qualsiasi  reclamo  sulla  retribuzione, ovvero inerente  al  rapporto  di

lavoro,  deve  essere  presentato dal lavoratore  dipendente,  a  pena  di

decadenza,  entro  6 mesi dalla cessazione del rapporto  di  lavoro  dello

stesso.

 

Resta  fermo  comunque  il disposto dell'art. 2113 C.C.,  come  modificato

dalla legge 11.8.73 n. 533.

 

 

 

Titolo XXXIX - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO

 

Articolo 73.

 

Fatte  salve  le leggi vigenti in materia di risoluzione del  rapporto  di

lavoro,  nelle aziende e nelle cooperative con un numero inferiore  di  15

lavoratori  dipendenti, il datore di lavoro può recedere dal contratto  di

lavoro  a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata  od

altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto

elencate:

 

a)    diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dell'azienda

  e della cooperativa anche fra i dipendenti;

b)   insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;

c)   comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;

d)   appropriazione di beni dell'azienda e della cooperativa o di terzi

sul luogo di lavoro;

e)   danneggiamento volontario, di beni dell'azienda e della cooperativa

di terzi, presso l'azienda;

f)   concorrenza con l'azienda e con la cooperativa in cui presta la

propria opera;

g)   esecuzioni di lavori senza permesso, nell'azienda e cooperativa sia

per proprio conto che per terzi;

h)   falsificazione di documentazione aziendale dell'azienda e della

cooperativa;

i)   assenze non giustificate di oltre 3 giornate consecutive o di 6

giornate nel biennio anche non consecutive;

j)   il rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il 2°

giorno dalla data di guarigione;

k)   cessazione dell'attività;

l)   gravi difficoltà economiche dell'azienda e della cooperativa.

 

I  termini  di  preavviso di rescissione del rapporto di  lavoro  a  tempo

indeterminato sono stabiliti dal successivo art. 74 del presente CCNL.

 

Il lavoratore dipendente dall'azienda e dalla cooperativa può recedere dal

contratto  di  lavoro  a  tempo determinato, dando preavviso  scritto  con

raccomandata  od altro mezzo idoneo a certificare la data di  ricevimento,

nei termini stabiliti nel successivo art. 74 del presente CCNL.

 

 

 

Articolo 74.

 

I  termini  di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente  CCNL

sono:

 

classificazione   fino a 5 anni   fino a 10 anni   oltre 10 anni

                  di anzianità     di anzianità    di anzianità

                       

Quadro              90 giorni       120 giorni      150 giorni

                  di calendario   di calendario    di calendario

1° livello          60 giorni       90 giorni       120 giorni

                  45 giorni       60 giorni        90 giorni

                  30 giorni       45 giorni        60 giorni

                  20 giorni       30 giorni        45 giorni

5° - 6°             15 giorni       20 giorni        30 giorni

 

Il  periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, né di

congedo matrimoniale. Al lavoratore dipendente preavvisato potranno essere

concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.

 

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di

cui  all'art.  74  del presente CCNL, o con preavviso insufficiente,  deve

corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della  retribuzione

di fatto per il periodo di mancato o insufficiente preavviso.

 

Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.

 

 

 

Titolo XL - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

 

Articolo 75.

 

Al  lavoratore  dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto  il

trattamento previsto dalla legge 29.5.82 n. 297.

 

 

 

Titolo XLI  - CESSIONE - TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA - LIQUIDAZIONE

              DELLA COOPERATIVA

 

Articolo 76.

 

Per  il  trapasso,  la  cessione  e  il fallimento  dell'azienda  e  della

cooperativa si fa riferimento alle disposizione di legge.

 

 

 

Titolo XLII - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO

 

Articolo 77.

 

Quando  viene fatto obbligo al lavoratore dipendente di indossare speciali

divise, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.

 

È  parimenti  a  carico  del  datore del lavoro  la  spesa  relativa  agli

indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni  di

sicurezza e per motivi igienico-sanitari.

 

Il  datore  di  lavoro  è  inoltre tenuto a fornire  gli  attrezzi  e  gli

strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.

 

Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene

messo  a  sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione  se  non

dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.

 

Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a  sua

disposizione  darà  diritto all'azienda e alla  cooperativa  di  rivalersi

sulle  sue  competenze  per il danno subito previa  contestazione  formale

dell'addebito.

 

In  caso  di  risoluzione di rapporto di lavoro, il lavoratore  dipendente

deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello  che

ha ricevuto in consegna temporanea.

 

 

 

Titolo XLIII - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IN TEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE

               - AMBIENTE DI LAVORO

 

Articolo 78.

 

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni

di  lavoro nelle aziende e nelle cooperative, convengono di promuovere  la

ricerca,  l'elaborazione  e  l'attuazione di  tutte  le  misure  idonee  a

tutelare  la  salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente  sulla

base  di  quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti,  nonché

dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

 

Nei  casi  previsti  dalla  legge, e dagli accordi  contrattuali  ai  vari

livelli,  l'azienda  e la cooperativa fornirà gratuitamente  idonei  mezzi

protettivi   (esempio   guanti,  stivali,  maschere,   grembiuli,   ecc.),

osservando tutte le precauzioni igieniche.

 

Il   lavoratore  dipendente  dovrà  utilizzare  secondo  le   disposizioni

aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi  avuti  in

consegna.

 

Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza

e  della  propria  salute  e di quella degli altri  lavoratori  dipendenti

presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle

sue azioni od omissioni.

 

In particolare i lavoratori:

 

a)    osservano  le disposizioni e le istruzioni impartite dal  datore  di

  lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale;

b)    utilizzano  correttamente  i  macchinari,  le  apparecchiature,  gli

  utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le

  altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

c)    utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione  messi  a

  loro disposizione;

d)    segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della

  sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c),

  nonché  le  altre  eventuali condizioni di pericolo  di  cui  vengono  a

  conoscenza,  adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,  nell'ambito

  delle  loro  competenze  e  possibilità, per eliminare  o  ridurre  tali

  deficienze  o  pericoli,  dandone notizie  al  datore  di  lavoro  o  al

  responsabile della sicurezza;

e)    non  rimuovono  o modificano senza autorizzazione i  dispositivi  di

  sicurezza o di segnalazione o di controllo;

f)    non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono

  di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria

  o di altri lavoratori dipendenti;

g)   si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

h)    contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile  della

  sicurezza,  all'adempimento di tutti gli obblighi imposti  dall'autorità

  competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei

  lavoratori dipendenti durante il lavoro.

 

Le  Parti  firmatarie  del  presente  CCNL  concordano  di  istituire  una

Commissione  Paritetica  composta da 3 persone per  parte  per  realizzare

quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo di intesa.

 

 

 

Titolo XLIV - DIVIETI

 

Articolo 79.

 

È  proibito  al lavoratore dipendente di prestare la propria opera  presso

aziende  e  cooperative  diverse da quella in cui è regolarmente  assunto,

salvo il caso di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico.

 

 

 

Titolo XLV - RISARCIMENTO DANNI

 

Articolo 80.

 

I  danni  che  comportano  trattenute per il risarcimento  debbono  essere

contestati formalmente al lavoratore dipendente non appena l'azienda e  la

cooperativa ne sia a conoscenza.

 

L'importo  del risarcimento, in relazione alla entità del danno  arrecato,

sarà  ratealmente trattenuto nella misura massima del 10%  della  paga  di

fatto per ogni periodo di retribuzione.

 

In  caso  di  risoluzione del rapporto di lavoro il saldo  eventuale  sarà

trattenuto   su  tutti  i  compensi  ed  indennità  dovuti  al  lavoratore

dipendente a qualsiasi titolo.

 

 

 

Titolo XLVI - COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE

 

Articolo 81.

 

È  costituita  una  Commissione  Nazionale di  Garanzia  e  Conciliazione,

composta da 12 membri di cui 6 nominate dalle Organizzazioni datoriali e 6

nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

 

La Commissione ha i seguenti compiti:

 

a)    esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e

  applicazione nell'azienda e nella cooperativa del presente CCNL e  della

  contrattazione integrativa di 2° livello;

b)    tentare  la  bonaria  composizione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti

  dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi  tipo  in

  sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie.

c)   intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di

produzione presenza" in caso di controversia tra le parti nella

contrattazione di 2° livello;

d)   verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole aziende

e cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue

modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte

retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta

di un solo lavoratore dipendente dell'azienda e della cooperativa: queste

ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;

e)   esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in

caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti

stipulanti;

f)   esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi

in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;

g)   definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 17

del presente CCNL;

h)   definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa

dagli articoli del presente CCNL.

 

 

 

Titolo XLVII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

Articolo 82.

 

Per    tutte   le   controversie   individuali   o   collettive   relative

all'applicazione  del  presente  CCNL,  è  prescritto  il   tentativo   di

conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità  stabilite

dal presente articolo.

 

Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle

leggi  15.7.66  n.  604 e 11.5.90 n. 108, non derivanti  da  provvedimenti

disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per

il tramite della Commissione di cui all'art. 81 del presente CCNL.

 

I  verbali  di  conciliazione o di mancato accordo, redatti  in  4  copie,

dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori dipendenti e dai  datori

di  lavoro  interessati. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio

provinciale del lavoro (legge 11.8.73 n. 533).

 

La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente che datore di lavoro,

alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di

conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.

 

La Commissione di cui all'art. 81 del presente CCNL, ricevuta la richiesta

di  conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di  legge,

alla  parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo,  il

giorno  e  l'ora  in  cui  sarà  esperito il tentativo  di  conciliazione:

l'incontro  tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15  giorni  dalla

data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

 

 

 

Titolo XLVIII - CODICE DISCIPLINARE

 

Art. 83 - Doveri del lavoratore dipendente.

 

Il  lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale  è  stato

assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:

 

1)    osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi

  per esso ed adempiere a tutte le formalità che l'azienda e la cooperativa

  ha posto in essere per il controllo delle presenze;

2)    svolgere  tutti i compiti che gli verranno assegnati dal  datore  di

  lavoro  o  chi  per  esso, nel rispetto delle norme  del  presente  CCNL

  applicato in azienda e cooperativa e delle disposizioni attuative con la

  massima diligenza e assiduità;

3)    conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e

  della  cooperativa evitando di propagare, specialmente alla concorrenza,

  notizie  riguardanti  le strategie di mercato  usate  e  in  uso  presso

  l'azienda e la cooperativa stessa;

4)    in  merito  alla  posizione  assegnata e  ai  compiti  inerenti,  il

  lavoratore dipendente deve evitare di trarre in qualsiasi modo, profitti

  propri  a danno dell'azienda e della cooperativa in cui lavora, evitando

  altresì  di  assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività  in

  contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si

  richiama a proposito il RDL del 13.11.24 n. 1825 convertito in legge  n.

  562/25;

5)   usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione,

  con  la  clientela  e  il pubblico che per qualsiasi motivo  intrattiene

  rapporti con l'azienda e con la cooperativa;

6)     evitare  nella  maniera  più  assoluta  di  ritornare  nei   locali

  dell'azienda e della cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di

  lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda e della

  cooperativa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione

  legislative;

7)    rispettare  tutte  le  disposizioni in uso  presso  l'azienda  e  la

  cooperativa e dettate dai titolari c/o superiori se non contrastanti con

  il presente CCNL e con le leggi vigenti.

 

 

Disposizioni disciplinari.

 

I  lavoratori  dipendenti,  che  si  renderanno  inadempienti  dei  doveri

inerenti  all'attività da svolgere in riferimento al  rapporto  di  lavoro

instaurato,  saranno  sanzionati,  in base  alla  gravità  dell'infrazione

commessa, con:

 

1)   rimprovero verbale;

2)   rimprovero scritto;

3)   multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;

4)    sospensione  dal  lavoro e della retribuzione  per  un  periodo  non

  superiore a 10 giorni.

 

Non  è  possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave  del

rimprovero verbale, nei confronti del lavoratore dipendente, senza avergli

preventivamente contestato formalmente l'addebito ed averlo sentito in sua

difesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero

verbale  non possono essere applicati prima che siano trascorsi  5  giorni

dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

 

La  comunicazione  degli  addebiti dovrà essere  fatta  con  comunicazione

scritta   contenente  la  specificazione  dell'infrazione   commessa.   Il

lavoratore  dipendente  avrà  la  possibilità  di  presentare  le   contro

deduzioni a sua difesa entro 5 giorni.

 

L'adozione  del  provvedimento disciplinare dovrà essere  presa  entro  10

giorni  dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore dipendente  per

presentare  le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà essere comunicata

al lavoratore dipendente con lettera raccomandata r.r.

 

I  provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti  dei  lavoratori

dipendenti che:

 

a)    risultano  assenti  ingiustificati dal lavoro per  1  o  più  giorni

  consecutivi fino ad un massimo di 3 giorni;

b)   abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;

c)    abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro  e/o

  lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;

d)    procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti  e

  quanto altro esistente presso l'azienda e la cooperativa;

e)     contravvengano  al  divieto  di  accettare  mance  dalla  clientela

  dell'azienda e della cooperativa, da fornitori della stessa e che comunque

  le promuovano e/o le sollecitino;

f)    non  rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL  in

  azienda e nella cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla

  sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale dell'azienda e della

  cooperativa.

 

È  evidente  che  il rimprovero verbale ed il rimprovero  scritto  saranno

adottate  per  le  mancanze di minor rilievo, la multa  e  la  sospensione

saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo.

 

 

 

Titolo XLIX - PATRONATI

 

Articolo 84.

 

Gli  Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su  un  piano  di

parità,  la  loro  attività all'interno delle aziende e  cooperative,  per

quanto  riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate

con  le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue: gli

Istituti  di  Patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla  legge,

mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati

preventivamente a conoscenza delle aziende e delle cooperative, muniti  di

documento  di  riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato  dalle

Direzioni dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali

variazioni.

 

I  rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende e  le

singole cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che

deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale.

 

Qualora,  per  ragioni di particolare e comprovata urgenza, i  rappresenti

del  Patronato  dovessero  conferire durante l'orario  lavorativo  con  un

lavoratore  dipendente dell'azienda e cooperativa per  l'espletamento  del

mandato  da  questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato  ne

daranno  tempestiva  comunicazione  alla  Direzione  aziendale,  la  quale

provvederà  a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il  permesso

di  allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario,  sempre  che

non ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo.

 

I  rappresentanti  del  Patronato usufruiranno di appositi  Albi  messi  a

disposizione  dalle  aziende  e  dalle  cooperative  per  informazioni  di

carattere generale.

 

 

 

Titolo L - ASSISTENZA SANITARIA E INTEGRATIVA

 

Articolo 85.

 

Le  parti  convengono  di istituire una Commissione paritetica  a  livello

nazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il  presente

CCNL,  per  individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi  applicativi

nel  campo  dell'assistenza sanitaria ed integrativa nonché gli  eventuali

rapporti  di  compatibilità  tra l'offerta di  servizi  e  le  modalità  e

l'entità dei finanziamenti.

 

Fatta salva la facoltà del lavoratore dipendente di accedere o no, ovvero,

esercitare  opzioni diverse da quelle che potranno essere  previste  dalla

Commissione stessa.

 

 

 

Titolo LI - PREVIDENZA INTEGRATIVA

 

Articolo 86.

 

Le  parti  convengono  di istituire una Commissione Paritetica  a  livello

nazionale  composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il  presente

CCNL,  per  individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi  applicativi

nel  campo della previdenza integrativa, nonché gli eventuali rapporti  di

compatibilità  tra  l'offerta di servizi e  le  modalità  e  l'entità  dei

finanziamenti.

 

È fatta salva la facoltà del lavoratore dipendente di aderire o no, ovvero

esercitare  opzioni diverse da quelle che potranno essere  previste  dalla

Commissione stessa.

 

 

 

Titolo LII - ENTE NAZIONALE BILATERALE DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME

             (ENBOA)

 

Articolo 87.

 

Le  Parti  convengono  di istituire una Commissione paritetica  a  livello

nazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il  presente

CCNL,  per  individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi  applicativi

per la costituzione di ENBOA.

 

 

 

Titolo LIII - ENTE NAZIONALE DI MUTUALITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME

              (ENMOA)

 

Articolo 88.

 

Le  Parti  convengono  di istituire una Commissione paritetica  a  livello

nazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il  presente

CCNL,  per  individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi  applicativi

per la costituzione di  ENMOA.

 

 

Nota a verbale.

 

Per  ciò  che  concerne  gli artt. 87 e 88, UNCI  si  riserva  di  aderire

successivamente.

 

 

 

Titolo LIV - CONTRATTI DI INSERIMENTO

 

Articolo 89.

 

L'assunzione  a  tempo  indeterminato di lavoratori  dipendenti  privi  di

specifica esperienza lavorativa, si applica per un periodo di 24  mesi  il

trattamento retributivo di seguito riportato:

 

a)      anno:  85% della paga base nazionale corrispondente  al  livello

  d'inquadramento;

b)     anno:  90% della paga base nazionale corrispondente  al  livello

  d'inquadramento.

 

L'instaurazione  del rapporto di lavoro con Contratto d'inserimento  dovrà

risultare da atto scritto.

 

 

 

Titolo LV - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO

 

Articolo 90.

 

Il presente CCNL recepisce l'intera normativa vigente in tema di contratti

di riallineamento retributivo.

 

 

Proprietà privata.

 

Le  Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e  completa

proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale  o

parziale  ad  Enti,  Organizzazioni, Imprese e Privati, riservandosi  ogni

azione a salvaguardia dei loro diritti.

 

 

Norma transitoria.

 

Vacanza contrattuale.

 

Per  la  vacanza contrattuale i lavoratori dipendenti devono percepire  la

somma di £. 500.000, meno quanto già percepito dai lavoratori dipendenti o

soci per lo stesso motivo.