Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I
DIPENDENTI DELLE AZIENDE, PER I DIPENDENTI E SOCI DELLE COOPERATIVE
ESERCENTI
ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL "COMMERCIO"
(da 15
a 50 dipendenti o soci)
(in
vigore dal 1° febbraio 2001 al 31 gennaio 2004)
L'anno
2001 il giorno 26 del mese di febbraio in Roma
tra
1. Unione
Nazionale Cooperative Italiane
(UNCI) rappresentata dal
Presidente
nazionale Luciano D'Ulizia
assistito da Claudio Riciputi,
Filippo Turi;
2. Coordinamento Nazionale
Associazioni Imprenditori (CNAI)
rappresentata dal Presidente nazionale
Orazio Renzo Di Renzo e assistito
da Nanni Werther, Giangiacomo Pagliaro,
Antonio Cucurachi, Rocco Vetrone;
3. Unione
Cristiana Italiana Commercio e Turismo (UCICT) rappresentata
dal
Presidente nazionale Orazio
Renzo Di Renzo e assistito da
Nanni
Werther, Raffaella Sacrorè, Manola Di Renzo,
Maria Teresa Vitali, Sabatino
Sacripante, Roberto Lunerti, Severino
Lupattelli e Rocco Vetrone;
4. Movimento Cooperative e Mutue CNAI
(MCM-CNAI) rappresentata da Franco
Maldera, Vincenzo Sardano, Mario Gibellini,
Tommaso Dodaro, Umberto Ferro
e Francesco Ronca.
e
1. Confederazione Italiana Sindacati Autonomi
Lavoratori (CISAL)
rappresentata dal Segretario generale Giuseppe Carbone, dal Segretario
generale
vicario Giovanni Liccardo, dal
Segretario generale aggiunto
Massimo
Cesarini, dai Segretari confederali Ulderico Cancilla e
Luigi
Spagnuolo;
2. Federazione Nazionale Sindacati Autonomi
Lavoratori Commercio
(Fe.Na.SALC) rappresentata dal Segretario
Generale Adriano Cosimati e dai
Segretari Nazionali Aurora Pitzolu, Enzo
Natalini e Giuseppe Nicosia
SI È
STIPULATO
il CCNL
per i dipendenti delle aziende, per i dipendenti e i soci delle
cooperative esercenti attività nel settore del
"COMMERCIO" da 15 a 50
dipendenti;
esso si compone:
A. INDICE
B. PREMESSA
C. TITOLI LV
D. ARTICOLI 90
UNCI
CNAI
UCICT
MCM-CNAI
CISAL
Fe.Na.SALC
PREMESSA
Le OO.SS. e datoriali firmatarie ritengono di
aver dato con il contratto,
una prima
importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate,
per un
cambiamento della
contrattualistica nazionale in un'ottica
di
rilancio
reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione
strutturale
dell'economia e della produttività del Paese.
Il contratto
si muove nelle logiche dettate dalla UE
finalizzate al
miglioramento dei
rapporti individuali e collettivi
di lavoro, alla
crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e
sicurezza sociale,
per concorrere a formulare e rafforzare le
regole di garanzia e di tutela
dei
processi lavorativi.
Infatti,
con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991,
relativo
alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie su
cui inciderà
la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli
obiettivi delle
loro azioni comuni:
la sicurezza e la
salute
del
lavoratore, le
migliori condizioni di
lavoro, l'informazione e
la
consultazione
dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la
difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e
dei datori di lavoro
ivi compresa
la cogestione, gli
aiuti finanziari alla
promozione
dell'occupazione
ed alla creazione dei posti di lavoro, la
contrattazione
collettiva europea. Per questi obiettivi, le OO.SS. e
datoriali svolgono
una specifica
funzione che esercitano nei confronti del legislatore
comunitario, nonché
una essenziale funzione
negoziale nell'ambito del
dialogo
sociale.
Le Parti
concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria
funzione delle
OO.SS. e datoriali, sul piano del
diritto al lavoro
e
all'esercizio
dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà
associative.
Sulla
base di tali principi le OO.SS. e datoriali firmatarie affermano il
loro
ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro,
nonché
la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con
gli
organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e
della
CE.
Con
spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la
stipula di
questo contratto, tra le
ulteriori ed originali soluzioni
introdotte, ha
opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla
metodologia contrattuale, prevedendo in modo
consapevole un duplice
livello
di contrattazione:
- il
primo, di livello
nazionale, mirato a
realizzare un quadro
normativo
generale, e uno standard retributivo di
medio livello che,
dovendo
necessariamente avere come
riferimento l'intero territorio
nazionale, nel farsi carico delle situazioni
di particolare sofferenza e
disagio
riscontrabili nel Mezzogiorno
e nelle aree
a più bassa
produttività e redditività del lavoro,
garantisca comunque un trattamento
economico
dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro
svolto;
- il
secondo, di livello
regionale, o provinciale, o
aziendale,
destinato ad introdurre o consolidare
impianti retributivi più avanzati,
che
permettono di muovere la
trattativa in ragione del contesto socio
economico, della produttività e delle
diverse situazioni aziendali; una
contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le
retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si
trovano ad
operare.
Le parti
stipulanti, oltre a
dare valenza al
duplice livello di
contrattazione,
che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno
inserire nel
contratto un impianto normativo
rivolto a migliorare il
rapporto di
lavoro. Sono previsti,
infatti, istituti di
garanzia
contrattuale, una
più efficace azione di
tutela dei lavoratori e di
salvaguardia
dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di
esercitare liberamente
e con profitto il diritto
di impresa e di
associazione.
Sono state,
inoltre, adeguate le
retribuzioni rispetto al
potere di
acquisto ed accresciute le possibilità di guadagno
con l'introduzione di
elementi
remunerativi della produttività e dei risultati aziendali.
Riconfermando
gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto della
coerenza dichiarata
in tema di
politica dei redditi,
gli Istituti
contrattuali di
contenuto economico saranno
periodicamente e
sistematicamente sottoposti
a verifica da parte
delle Organizzazioni
stipulanti, essendo strettamente correlati alla
dinamica del costo del
lavoro,
e formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi
di
bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.
Le parti
ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata
alla valutazione delle politiche aziendali
e degli obiettivi
da
conseguire, in
tutti gli ambiti territoriali, perché
una parte non
trascurabile
degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle
condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, nonché a
retribuire i
risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo
della
componente lavoro.
Le parti,
infine s'impegnano ad
esercitare, con il massimo
scrupolo,
un'azione di
controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni
irregolari, specie
in ordine al "lavoro nero", e allo sfruttamento del
lavoro minorile,
che degradano il rapporto di
lavoro e disonorano la
società
civile.
Titolo
I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo
1.
Il presente CCNL disciplina in maniera
unitaria, per tutto il territorio
nazionale, i
rapporti di lavoro
a tempo indeterminato ed a tempo
determinato, posti
in essere in tutte le aziende e
le cooperative nel
settore del commercio, sotto qualsiasi forma e
settore merceologico, che
hanno
alle proprie dipendenze da 15 a 50 dipendenti e limitatamente per i
soci lavoratori
alle cooperative che prescelgono la formula del lavoro
dipendente. A
titolo indicativo le aziende e
le cooperative a cui
si
applica
il presente CCNL sono:
a) Alimentazione:
- commercio all'ingrosso e al minuto
(alimentari misti) di
generi
alimentari;
- supermercati, ipermercati, soft e hard
discount;
- commercio all'ingrosso e al minuto di: salumerie, salsamenterie,
pizzicherie, droghe e coloniali, droghe e
torrefazioni, cereali, legumi,
foraggi, bestiame, carne macellate, pollame,
uova, selvaggina, formaggi,
burro, latte, latticini, verdure, frutta,
vini, mosti, liquori, spumanti,
birra,
aceto, acque gassate, acque minerali, bibite, oli,
affini e
derivati;
- importatori e torrefattori di caffè;
- macellerie, norcinerie, tripperie, spacci
di carne fresca o
congelata;
- commercio all'ingrosso e al minuto di
prodotti della pesca;
- commercio al minuto all'ingrosso ed in
commissione di prodotti
ortofrutticoli
effettuati nei mercati;
- aziende commerciali di stagionatura e
conservazione dei prodotti
lattieri
caseari;
- aziende e cooperative che esercitano il
commercio di vini, ivi
comprese:
le aziende e cooperative che acquistano uve e mosti per la
produzione
dei vini, acquisti di vini per imbottigliamento e infiascamento
e la
relativa vendita.
b) Merci d'uso e prodotti industriali:
- commercio all'ingrosso ed al minuto di: tessuti di ogni genere, di
pelli e di pelliccerie, di articoli
casalinghi e ferramenta in genere, di
articoli di elettricità, di oreficeria ed
argenteria e materiali preziosi,
di giocattoli; di libri e prodotti affini;
di autoveicoli in genere, cicli
e
motocicli, parti di ricambio ed accessori; di pneumatici;
di oli
lubrificanti, di prodotti petroliferi ed
assistenza in genere; di ferro,
acciai
e prodotti ferrosi; di macchine,
strumenti ed attrezzature in
genere, di materiale chirurgico, sanitario,
ottica, fotografia, strumenti
musicali, apparecchi scientifici,
pesi-misure, pietre in genere, articoli
tecnici
di carboni fossili, carboni
vegetali; di combustibili solidi,
liquidi e liquefatti; di materiale da
costruzione in genere, di prodotti
per
tappezzerie in genere, di prodotti chimici in genere, di
prodotti
chimico-farmaceutici, di prodotti per
l'agricoltura, di legnami ed affini,
sughero, giunchi, saggine, ecc.;
- rivendita di generi di monopolio;
- gestione di impianti di carburanti;
- aziende distributrici di metano compresso
per automazione, imprese di
riscaldamento.
c) Fiori, piante ed affini:
- commercio all'ingrosso al minuto di piante; di fiori; di piante
e
fiori
ornamentali; di piante aromatiche ed officinali;
di prodotti
erboristici in genere e affini di prodotti e
articoli da giardinaggio.
Tutte quelle attività che direttamente o
indirettamente possono rientrare
nella
sfera del commercio.
I dipendenti
assunti con contratto a tempo determinato non vengono mai
computati
nel limite numerico delle 50 unità.
Le disposizioni del presente contratto sono
correlate ed inscindibili tra
loro e
pertanto non è
ammessa la parziale
applicazione. Le parti
concordano
che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le
norme
del precedente CCNL.
Le parti
convengono che tra i requisiti
per accedere al finanziamenti
agevolati e/o
agevolazioni fiscali e contributive, o
ai fondi per
la
formazione professionale, erogati da Enti pubblici,
nazionali, regionali,
provinciali
e/o della UE, sia compreso l'impegno da parte delle aziende e
delle
cooperative all'applicazione del presente CCNL e di legge in materia
di
lavoro. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni
stipulanti
dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire
le eventuali condizioni più favorevoli
praticate al lavoratore in forza
prima
della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate
'ad
personam'.
Per quanto
non espressamente previsto dal presente CCNL valgono
le
disposizioni
di legge vigenti in materia di lavoro.
Titolo
II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE: NAZIONALE E REGIONALE O PROVINCIALE
O AZIENDALE DI SETTORE
Articolo
2.
Le parti concordano di disciplinare la presente
contrattazione collettiva
nazionale
di lavoro come appresso:
a) contrattazione di 1° livello: contratto
nazionale di settore;
b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo regionale
o
provinciale od aziendale di settore.
Articolo
3.
La contrattazione collettiva nazionale vuole
riconoscere alle aziende e
alle cooperative
il diritto di poter
impostare la propria
attività
produttiva
sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro; esso
si basa
su elementi predeterminati e validi per tutta la
durata del
presente
CCNL.
Il presente
CCNL è formato da una parte
normativa la cui
durata è
quadriennale
e da una parte economica la cui durata è biennale.
Per il
rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti
dia,
almeno 3
mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le
proposte
per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.
Durante i
3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del
presente CCNL e comunque per un periodo
complessivamente pari a 4
mesi
dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le
Parti non assumeranno
iniziative
unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo
di vacanza
contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza, ovvero
dalla data
di presentazione della
richiesta se successiva, verrà
corrisposto ai
lavoratori un elemento provvisorio della
retribuzione
denominata:
"indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di
tale indennità sarà pari al 30%
del tasso di inflazione
programmato,
applicato al minimo tabellare.
Dopo 6
mesi di vacanza contrattuale
detta indennità sarà pari al
50%
dell'inflazione
programmata sempre calcolata sul minimo tabellare.
Dalla data
di decorrenza di rinnovo del
presente CCNL, l'indennità di
vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. In
sede di rinnovo del
presente
CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle
eventuali differenze
retributive per tutto
il periodo di
vacanza
contrattuale.
Alla contrattazione collettiva di 1° livello è demandato di provvedere
sulle
seguenti materie specificatamente individuate:
a) costituzione e funzionamento della
Commissione di Garanzia
e
Conciliazione;
b) regolamentazione e determinazione delle
quote sindacali.
Articolo
4.
La
contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede regionale o
provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed
istituti stabiliti dal
presente CCNL,
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della
contrattazione
di 1° livello.
Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato di provvedere
sulle
seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale
di
lavoro che, può essere svolto in modo
differenziato nel corso dell'anno;
b) determinazione dell'elemento economico
"Premio Produzione Presenza".
Detto
elemento sarà concordato, in sede regionale
o provinciale o
aziendale
tenendo conto dell'andamento congiunturale del
settore e
correlato
ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia
o
nell'azienda, tramite le risultanze di
indicatori nazionali o regionali o
provinciali o aziendali;
c) costituzione e funzionamento dell'organismo
regionale o provinciale o
aziendale paritetico per la prevenzione
infortuni, per l'attuazione delle
norme
per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto
dalla legge n. 626/94 in materia di
sicurezza sul posto di lavoro;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o
aziendale, tra le parti stipulanti il
presente CCNL, per la disamina ed
approvazione dei CFL, secondo la disciplina
nazionale e le leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della
formazione professionale;
f) disciplina di altre materie od istituti che siano
espressamente
demandate
alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal
presente CCNL, mediante specifiche clausole
di rinvio.
L'accordo di
2° livello regionale o
provinciale o aziendale ha durata
quadriennale.
Nell'arco di
vigenza del presente CCNL potrà aversi una
sola fase
negoziale a
livello regionale o provinciale
o aziendale, da svolgere
conformemente
alla seguente procedura.
La richiesta
di stipula della contrattazione di 2° livello deve essere
presentata
dopo almeno 1 mese dal deposito presso il Ministero del lavoro
e della
previdenza sociale del presente CCNL.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali
né procederanno ad azioni
dirette nel periodo intercorrente tra la
presentazione delle richieste e
il
termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
Titolo
III - DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE
Articolo
5.
Le parti
riconoscono che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso
dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 8 ore, a
titolo di diritto
d'assemblea, che
saranno richiesti al datore di
lavoro dalle OO.SS.
stipulanti
il presente CCNL.
I
lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un
rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso
usufruito. Rimborso
che viene
escluso dalla retribuzione imponibile per
il calcolo dei
contributi
previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 3, DL n.
318
del
14.6.96, convertito con modificazione in legge n. 402, il 29.7.96.
Le ore
di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro;
le
assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si
svolge di norma fuori dei locali dell'azienda, ma in
presenza
di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo
tra
datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
Articolo
6.
In applicazione della legge 20.5.70 n.
300, le OO.SS. firmatarie
del
presente contratto,
possono, nelle aziende con più
di 15 lavoratori
dipendenti,
designare 1 rappresentante sindacale.
Ai
Dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi per
le loro
funzioni, nel numero di 8 ore mensili.
I Dirigenti
per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso
pari alla retribuzione delle ore effettivamente
usufruire. Detto rimborso
non rientra
nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi
previdenziali
e assistenziali, a norma dell'art. 3, legge n. 402/96.
Articolo
7.
I dirigenti
sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali,
regionali e
nazionali delle OO.SS. stipulanti usufruiranno, nel
limite
complessivo
di 5 ore per ciascun dipendente di permessi fino ad un massimo
di 20
ore annue nell'ambito aziendale.
I permessi sindacali dovranno essere richiesti
per iscritto, con almeno 2
giorni
in anticipo dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
I
dirigenti sindacali, per le ore di permesso riceveranno un rimborso pari
alle ore
effettivamente usufruite. Detto
rimborso è escluso
dalla
retribuzione imponibile
per il calcolo dei contributi
di previdenza e
assistenza.
Articolo
8.
Per i
lavoratori dipendenti chiamati
a ricoprire cariche
direttive
sindacali di
segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure
a
ricoprire
cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31, legge
n.
300/70.
Articolo
9.
Per
quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle
OO.SS, stipulanti il presente CCNL il servizio
gratuito di riscossione e
versamento
delle quote sindacali.
Articolo
10.
Le Parti,
non potendo ignorare che,
attualmente la funzione attribuita
alla contrattazione collettiva non è più di
esclusiva natura retributiva,
né si
limita ad una
mera disciplina del rapporto
di lavoro, ma
si
configura come un complesso ed ordinato apparato
negoziale, che comporta
la condivisione di obbiettivi, strategie e
comportamenti, tutti mirati al
miglioramento degli
assetti economici e
sociali del Paese
e alla
salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano,
in coerenza con lo
spinto
di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo
di strumento
di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad
ogni livello
la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e
stimolare lo spirito di servizio a favore dei
lavoratori e dei datori di
lavoro. Con
tale valenza vanno considerati
gli allegati contenuti nel
testo contrattuale. Per il loro utilizzo avrà valore, esclusivamente
l'edizione
predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente CCNL.
Titolo
IV - DECORRENZA - DURATA
Articolo
11.
Il
presente CCNL decorre dal 1° febbraio 2001 e scadrà il 31 gennaio 2004;
per la
materia di natura economica scadrà il 31 gennaio 2002.
Il
contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di
anno in
anno qualora non venga data disdetta 3 mesi prima della scadenza
con
lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a
che non verrà sostituito dal
successivo.
Titolo
V - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Articolo
12.
Il presente
CCNL conforme all'originale, è stato edito dalle
Parti
stipulanti,
le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È
vietata
la riproduzione parziale ò totale senza preventiva autorizzazione.
In caso
di controversia fanno fede i
testi originali in possesso delle
Organizzazioni
firmatarie.
Articolo
13.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione
collettiva, nonché
ai sensi delle vigenti norme
di legge, le
Parti
contraenti si impegnano ad inviare copia del presente
CCNL al Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), al
Ministero del lavoro e
della previdenza
sociale e agli
Enti previdenziali e
assistenziali
interessati.
Articolo
14.
Le aziende
e le cooperative sono tenute a
distribuire gratuitamente ad
ogni singolo
lavoratore dipendente in servizio e neo-assunto copia
del
presente
CCNL.
Titolo
VI - EFFICACIA DEL CONTRATTO
Articolo
15.
Le norme
del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia
direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei
lavoratori e sono
impegnative
per le Organizzazioni stipulanti.
Qualsiasi modifica
relativa alla costituzione
delle parti di
cui al
presente
CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse
da quelle
stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso
compiutamente
dalle parti stipulanti.
Titolo
VII - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Articolo
16.
Ferma restando la possibilità di utilizzare, in
rapporto alle differenti
esigenze delle
aziende e delle cooperative, degli
strumenti idonei di
legge e i
contratti di solidarietà (legge 23.7.91 n. 223 e legge 19.7.93
n. 238 e successivi interventi), in via
sperimentale, per tutta la durata
di vigenza
del presente CCNL, le Parti convengono che, a fronte di casi di
difficoltà temporanea
di mercato, di
crisi, di ristrutturazione,
riorganizzazione o
riconversione aziendale che
determinano esuberi
occupazionali, si
debbano concordare di volta
in volta tra
le parti
stipulanti il
presente CCNL, i
comportamenti e gli
accorgimenti che
tendano
a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore
impiego
della forza lavoro.
Le Parti,
altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente con specifici
accordi
negoziali, soluzioni capaci di:
a) definire
la stima dei fabbisogni di mano d'opera e
le esigenze
relative di qualificazione, le procedure di
ricerca, la disponibilità di
lavoro extra e di surroga;
b) promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti
di
lavoro;
c) realizzare incontri con le istituzioni per
verificare gli obiettivi
di sviluppo del settore.
Titolo
VIII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo
17.
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala
classificatoria articolata
su 6
livelli, alla quale corrispondono 6 livelli retributivi con valori
minimi
tabellari mensili.
I
valori minimi tabellari mensili sono quelli appresso riportati.
L'inquadramento delle
varie mansioni nelle
singole categorie, verrà
effettuato
sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati.
I profili
rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto
professionale delle
mansioni in esse
considerate ed hanno
valore
esemplificativo
minimo.
Resta fermo
che l'assegnazione dei lavori
alle diverse categorie deve
essere effettuata
in base alle
mansioni dagli stessi
in concreto
esercitate,
indipendentemente dalle denominazioni usate dalle Parti.
Quadro.
Appartengono alla
categoria Quadri, in ottemperanza
a quanto previsto
dalla
legge 13.5.85 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i
dirigenti,
che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro
attribuite di
rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli
obiettivi dell'impresa nell'ambito delle strategie e
programmi aziendali
definiti in
organizzazioni di adeguata dimensione
e strutture anche
decentrate
e quindi:
a) abbiano
poteri di discrezionalità decisionali e responsabilità
gestionale
anche nella conduzione e nel
coordinamento di risorse
e
persone, in settori o servizi di particolare
complessità operativa;
b) siano
preposti, in condizioni
di autonomia decisionale, a
responsabilità ed elevata
professionalità di tipo specialistico,
alla
ricerca ed alla definizione di progetti di
rilevante importanza per lo
sviluppo
e l'attuazione degli obiettivi dell'azienda, verificandone la
fattibilità economico-tecnica, garantendo
adeguato supporto sia nella fase
di
impostazione sia in
quella di sperimentazione e
realizzazione,
controllandone la regolare esecuzione e
rispondendo dei risultati.
1°
livello.
Appartengono
a questo livello i lavoratori con funzioni ad alto contenuto
professionale aventi
responsabilità di direzione
esecutiva, che
sovrintendano alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con
carattere di
iniziativa e di
autonomia operativa nell'ambito
delle
responsabilità
ad essi delegate.
Esemplificazioni:
- gestore
e/o gerente di negozio, di filiale di qualsiasi
settore
merceologico;
- gestore
e/o gerente di
negozio e/o filiale
e/o supermercato
alimentare anche se integrato in un grande
magazzino;
- capo
di servizio di ufficio tecnico,
amministrativo, commerciale,
legale;
- capo centro EDP;
- analista sistemista;
- esperto di sviluppo organizzativo;
- altre
qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese
nella predetta elencazione.
2°
livello.
Appartengono a
questo livello i
lavoratori che svolgono
compiti
operativamente
autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo:
Esemplificazione:
- capo
reparto e/o di settore anche se
non addetto ad operazioni di
vendita;
- consegnatario responsabile di magazzino;
- programmatore analista;
- revisore contabile;
- segretaria di direzione con mansioni di
concetto;
- agente acquisitore nelle aziende di
legname;
- chimico di laboratorio (laureato);
- tecnico
chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio
chimico;
- collaudatore e/o accettatore e/o
capo piazzale con funzione di
autonomia;
- altre
qualifiche di valore equipollente non comprese nella predetta
elencazione.
3°
livello.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che
svolgono mansioni di
concetto o
prevalentemente tali che
comportino particolari conoscenze
tecniche ed
adeguate esperienze, ed i lavoratori specializzati provetti
che, in
condizioni di autonomia operativa nell'ambito
delle proprie
mansioni, svolgono
lavori che comportano
una specifica ed
adeguata
capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione
teorica
e tecnico-pratica.
Esemplificazione:
- impiegata amministrativa incaricata
a svolgere congiuntamente i
seguenti compiti: rilevare, riscontrare,
imputare, contabilizzare dati e
chiudere
conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni
consequenziali, rilevare le operazioni
irregolari e gestire i conseguenti
interventi operativi;
- estimatore nelle aziende di arte e
antichità;
- spedizioniere patentato;
- enotecnico diplomato, enologo e tecnico
oleario;
- chimico di laboratorio;
- interprete o traduttore simultaneo;
- specialista di controllo di qualità;
- analista di procedure organizzative;
- viaggiatore o piazzista di
1a categoria, assunti
stabilmente
dall'azienda, con incarico di
viaggiare per la trattazione con
la
clientela e la ricerca della stessa per il
collocamento degli articoli per
i quali ha avuto l'incarico;
- commesso
specializzato provetto nel settore
alimentare e/o altro
settore
merceologico: persona con mansioni di concetto, di
comprovata
professionalità derivante da esperienza
acquisita in aziende, al quale è
riconosciuta autonomia operativa;
- commesso stimatore di gioielleria;
- ottico diplomato da scuola riconosciuta;
- meccanico ortopedico ed ernista munito di
patente a norma di legge;
- commesso
di libreria con responsabilità tecnica per il rifornimento
librario dell'azienda o di un reparto di
essa e che sappia provvedere alla
corrispondenza inerente al rifornimento e/o
movimentazione stessa;
- operai specializzati provetti;
- addetto alla vendita di autoveicoli con
funzione di stima dell'usato;
- conducente di autotreni e di
autoarticolati pesanti che in condizione
di
autonomia operativa, svolge
anche funzioni di
manutenzione e
riparazione dell'automezzo in dotazione;
- macellaio specializzato provetto
che nell'ambito delle
mansioni
assegnate opera in autonomia;
- altre
qualifiche di valore equipollente non comprese nella suddetta
elencazione.
4°
livello.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi
anche di
vendita e relative operazioni complementari, nonché addetti
a
lavori che
richiedono specifiche conoscenze
tecniche e particolari
capacità
tecnico-pratiche.
Esemplificazione:
1) impiegata di concetto;
2) operatore meccanografico;
3) operaio specializzato;
4) commesso alla vendita al pubblico;
5) addetto
alle operazioni ausiliarie alla
vendita nelle aziende a
integrale libero servizio (grandi
magazzini, magazzini a prezzo unico,
supermercati ed esercizi similari);
6) addetto
all'insieme delle operazioni
ausiliarie alla vendita,
intendendosi per tale l'esercizio promiscuo
delle funzioni di incasso e
relative registrazioni, di preparazione
delle confezioni, di prezzatura,
di marcatura, di segnalazione dello
scoperto dei banchi, di rifornimento,
di movimentazione fisica delle merci;
7) responsabile dell'insieme delle operazioni
nei magazzini di
smistamento, centro di distribuzione
e/o depositi nelle aziende
ad
integrale libero servizio (grandi
magazzini, a prezzo unico, supermercati
ed esercizi similari);
8) magazziniere, anche con funzione di
vendita;
9) estetista, anche con funzione di vendita;
10) banconiere di spacci di carne;
11) commesso di rosticceria, friggitoria e
gastronomia, anche se addetto
normalmente alla preparazione e confezione;
12) propagandista di prodotti con mansioni che
non richiedono cognizioni
di carattere tecnico;
13) allestitore esecutivo di vetrine e display;
14) autotrenista conducente di automezzi
pesanti;
15) specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria,
formaggi, pasticceria, ecc., anche con
funzioni di vendita;
16) addetto al controllo delle partite di resa
in arrivo da distributori
e
da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri
e stampa
periodica;
17) pompista
specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed
alla vendita di tutti i prodotti esitati
dal punto di vendita; provvede
alla riscossione con responsabilità di
cassa; alla fatturazione; fornisce
informazioni ed assistenza;
18) altre
qualifiche di valore equipollente non comprese nella suddetta
elencazione.
5°
livello.
Appartengono
a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati
per la
cui esecuzione sono
richieste normali
conoscenze e adeguata
capacità
tecnico-pratica.
Esemplificazione:
1) impiegato d'ordine;
2) fatturista;
3) preparatore di commissione;
4) dattilografo;
5) schedarista;
6) operatore su macchine contabili non
richiedenti elevate capacità;
7) addetto al controllo delle vendite;
codificatore (traduce in codice
dati contabili, statistici, ecc.);
8) campionarista, prezzista (addetto
alla compilazione dei
listini
dell'azienda);
9) addetto
alle operazioni ausiliari
alla vendita nelle aziende a
integrale libero servizio;
10) addetto
all'insieme delle operazioni
ausiliari alla vendita
intendendosi per tale esercizio promiscuo
delle funzioni di incasso e
relativa registrazione, di preparazione
delle confezioni, di prezzatura,
di marcatura, di segnalazione dello
scoperto nei banchi di rifornimento,
di movimentazione fisica delle merci;
11) viaggiatore o piazzista assunto
stabilmente dall'azienda con
incarichi di collocare gli articoli
trattati dalla medesima;
12) operaio qualificato che sulla base di
indicazioni, esegue lavori di
normale difficoltà;
13) aiuto commesso;
14) aiuto banconiere di spacci e carni;
15) aiuto
commesso nella vendita di prodotti alimentari,
salumeria,
pizzicheria, alimentari misti;
16) aiuto
commesso nei negozi di rivendita ortaggi e frutta, negozi
e
spacci di prodotti della pesca, esercizi al
dettaglio di latte e derivati,
ecc.;
17) addetto di biblioteca circolante;
18) addetto al negozi o filiali di esposizioni;
19) addetto al controllo e alla verifica delle
merci;
20) addetto al centralino telefonico;
21) addetto
all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento,
centro
di distribuzione e/o depositi
nelle aziende integrate libero
servizio;
22) manovratore di gru a
ponte e di gru a cavalletto
con normali
attrezzature per il sollevamento,
trasporto, carico scarico materiali;
23) pesatore
che provvede, con qualsiasi tipo
di pesa, a pesare il
materiale ed alle relative registrazioni;
24) conducente di automezzi leggeri (fino a q.
35);
25) conducente di autovetture;
26) altre qualifiche di valore equipollente non
espressamente comprese
nella
suddetta elencazione.
6°
livello.
Appartengono a
questo livello i lavoratori che compiono lavori
che
richiedono
il possesso di semplici conoscenze pratiche.
Esemplificazione:
1) fattorino;
2) guardiano diurno e/o notturno;
3) custode;
4) usciere;
5) imballatore;
6) portapacchi con o senza facoltà di
esanzione;
7) avvolgitore;
8) fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione
di giornali;
9) ascensorista;
10) pompista comune senza responsabilità di
cassa;
11) lavatore;
12) asciugatore;
13) imbragatore e legatore;
14) conducente di motofurgone, di motobarca;
15) addetto al carico e scarico manuale dei
colli pesanti, si applica la
deroga di cui all'art. 1, comma 4, legge
9.12.77 n. 903;
16) altre
qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
Riepilogo
delle categorie nei rispettivi livelli.
classificazione qualifiche operaio specializzato provetto
Quadro
1°
livello impiegato
2° impiegato
3° impiegato operaio
specializzato provetto
4° impiegato operaio specializzato
5° impiegato operaio qualificato
6° impiegato operaio comune
Agli effetti della interpretazione e
dell'applicazione del presente CCNL
la dizione
"lavoratore e/o dipendente" s'intende indicativa della
categoria,
impiegati e operai.
Per le
clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono
usate
le dizioni separate, di impiegati od operai.
Articolo
18.
Ai rispettivi
livelli previsti dalla
classificazione del personale
corrisponde un
valore di retribuzione nazionale mensile come
sotto
elencata:
classificazione minimo
contingenza paga base
del personale tabellare (b) nazionale
(a) (c)
Quadro 1.552.000 1.031.000 2.583.000
1°
livello 1.166.238 1.020.000 2.186.238
2 976.114 1.010.000 1.986.114
3° 848.890 1.003.000 1.851.890
4° 764.233 997.000 1.761.233
5° 696.825 992.000 1.688.825
6° 580.833 989.000 1.569.833
Il
significato dei vari termini di retribuzione indicati nel presente CCNL
è:
1. per "Minimo tabellare"
s'intendono gli importi contrassegnati con la
lett. a) nella 1a colonna della tabella
sopra riportata;
2. per
"Contingenza" s'intendono gli importi indicati con la
lett. b)
nella 2a colonna della tabella sopra
riportata;
3. per "Paga Base Nazionale"
s'intendono gli importi contrassegnati con
la lett. c) nella 3a colonna della tabella
sopra riportata;
4. Per
"Retribuzione di Fatto"
s'intende la somma
percepita dal
lavoratore, comprensiva di: paga nazionale,
eventuali scatti di anzianità,
terzi elementi, ecc.
Titolo
IX - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY
Articolo
19.
Il lavoratore dipendente che sia adibito, con
carattere di continuità, a
mansioni relative a diverse qualifiche, sarà
qualificato nella qualifica
di categoria superiore e ne percepirà la
retribuzione, quando le mansioni
relative alla qualifica superiore abbiano rilievo
sensibile e prevalente,
sul
complesso delle attività dallo stesso svolte.
Articolo
20.
Al
lavoratore dipendente che viene normalmente adibito per oltre 2 mesi a
mansioni per le quali è prevista una retribuzione
superiore a quella che
percepisce,
deve essere corrisposta la retribuzione propria della mansione
superiore.
Qualora l'esercizio delle mansioni si prolunghi
oltre 4 mesi consecutivi,
il
dipendente acquisisce il diritto alla categoria superiori, salvo che la
temporanea assegnazione a mansioni superiori non abbia avuto
luogo per
sostituzione
di altro lavoratore.
Articolo
21.
Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti
cui l'azienda e la
cooperativa non
assegna una specifica
mansione per adibirli
sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più
fasi dell'intero
cielo
di produzione presente nell'azienda e nella cooperativa stessa.
L'inquadramento dei
jolly sarà al livello immediatamente superiore a
quello
della generalità delle singole mansioni svolte.
Titolo
X - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA
Articolo
22.
L'assunzione
del personale sarà effettuata secondo le norme di legge.
L'assunzione dovrà
risultare da atto scritto, contenente
le seguenti
indicazioni:
1) data di assunzione e luogo dove è destinato
a svolgere il lavoro;
2) la
durata del rapporto di lavoro,
nel caso di assunzione a tempo
determinato;
3) la durata del periodo di prova;
4) la qualifica e il livello d'inquadramento;
5) il trattamento economico.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare:
il cognome e nome e/o la
ragione sociale,
l'indirizzo, il codice fiscale, la posizione INPS del
datore di
lavoro o società, nonché tutti
quei dati o notizie previste
dalla
legge.
L'azienda e
la cooperativa deve
consegnare gratuitamente e
contemporaneamente
alla lettera di assunzione copia del presente CCNL.
Articolo
23.
Per
l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro e tesserino di
disoccupazione;
2) documenti relativi alle assicurazioni
sociali per i dipendenti che ne
sono in possesso;
3) libretto
di "indennità
sanitaria" per il personale da adibire
a
quelle attività per cui è richiesto dalla
legge;
4) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle
norme previdenziali e fiscali;
5) accettazione della lettera di assunzione;
6) attestato
di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni
che implicano tale requisito;
7) certificato di servizio eventualmente
prestato presso altre aziende
e/o cooperative;
8) certificati o diplomi degli studi compiuti,
o diploma od attestazione
dei corsi di addestramento frequentati;
9) altri
documenti e certificati
che l'azienda e
la cooperativa
richiederà per le proprie esigenze.
Il lavoratore
dovrà dichiarare all'azienda e
alla cooperativa la
sua
residenza
e/o dimora e notificare successivi mutamenti.
Se si
tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà
produrre il
titolo di studio
è dichiarare gli
eventuali corsi
professionali,
nonché i periodi di lavoro svolti.
L'azienda e
la cooperativa deve rilasciare
ricevuta dei documenti che
trattiene.
Articolo
24.
Il lavoratore
potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a
visita
medica da parte del sanitario di fiducia
dell'azienda e della cooperativa
per
l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per
l'espletamento
del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a
cura di gabinetti
medici o
di analisi specializzati, gestiti da Enti
pubblici o
universitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti
la propria
idoneità fisica
a continuare ad espletare le
proprie mansioni o ad
espletarne
altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con
la
propria
idoneità fisica.
Il
datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del
lavoratore da
parte di Enti pubblici o da istituti
specializzati di
diritto
pubblico.
Restano in
ogni caso ferme le norme di
legge circa le visite
mediche
obbligatorie
la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.
Articolo
25.
In considerazione di quanto disposto dall'art.
25, comma 2, legge n. 223
del 23.7.91,
non sono computati ai fini della determinazione delle quote
di
riserva:
a) le assunzioni dei lavoratori con qualifiche
ricomprese nel livelli 1°
e 2°;
b) le
assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli
3°, 4° e 5° a condizione che abbiano già
prestato servizio presso aziende
e
cooperative del medesimo settore ovvero che siano in possesso di
un
titolo
di studio o attestati
professionali attinenti alle mansioni
da
svolgere.
Titolo
XI - PERIODO DI PROVA
Articolo
26.
La
durata del periodo di prova non potrà superare:
livelli periodo
1)
Quadri 120 giorni di effettiva
prestazione lavorativa
2) 1° e
2° 60 giorni " " " "
3) 3° e
4° 45 giorni " " " "
4) 5° e
6° 30 giorni " " " "
Per gli
apprendisti, indipendentemente dal livello di riferimento, la
durata massima
del periodo di
prova è di
30 giorni di
effettiva
prestazione
lavorativa.
Ai fini
del computo del periodo di prova
sono utili esclusivamente le
giornate
effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo di 6
mesi
previsto dall'art. 10, legge n. 604 del 15.7.96.
Nel corso
del periodo di prova e al termine dello stesso, il periodo di
lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza
obbligo di preavviso,
ma con
diritto al TFR.
Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di
insorgenza di malattia, di
esperire
il periodo di prova per il tempo minimo necessario, fruire anche
del "mini
comporto", ma non ha diritto alla retribuzione di assenza per
malattia.
Trascorso il
periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato
regolare
disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e
il
periodo stesso sarà cumulato all'anzianità di servizio.
Titolo
XII - ORARIO DI LAVORO
Articolo
27.
La durata normale del lavoro effettivo per la
generalità delle aziende e
delle cooperative è fissato in 40 ore settimanali
distribuito su 5 o 6
giornate
lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Per i
dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti,
l'orario
di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Per lavoro effettivo s'intende ogni attività che
richiede un'applicazione
assidua e continuativa, conseguentemente non sono
comprese nella dizione
di cui
sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o
nella
specificità del
caso, un lavoro discontinuo o di semplice
attesa o
custodia.
Non sono
altresì da considerarsi lavoro
effettivo le soste durante il
lavoro superiore a 15 minuti, nonché quelle
comprese tra l'inizio e la
fine
dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i
riposi intermedi
presi sia all'interno che
all'esterno dell'azienda e
della
cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955
del
10.9.23.
La durata
normale di lavoro per il
lavoratore dipendente con mansioni
discontinue
o di semplice attesa di cui all'art. 25 è fissato nei limiti
previsti
dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro non
potrà essere suddivisa in più
di 3
frazioni.
In relazione alle particolari esigenze delle
aziende e delle cooperative,
al fine
di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo
ai flussi
di clientela e di utenza, l'orario complessivo
annuale di
lavoro, pari
a 40 ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere
distribuito
nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 ore e
per un
massimo di 16
settimane all'anno. Il recupero
dovrà essere
effettuato nei periodi di minor lavoro o retribuito con
una maggiorazione
del
10%.
La contrattazione regionale o provinciale o
aziendale potrà disciplinare
la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e
terminale della prestazione entro una certa fascia,
assicurando comunque
una
certa estensione temporanea (flex-time).
La contrattazione regionale o provinciale
aziendale potrà inoltre
disciplinare la
possibilità della condivisione, a 2
o più lavoratori,
dello svolgimento
del lavoro in un certo
orario lasciando a
loro la
determinazione
del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing).
Diverse condizioni sono demandate alla
contrattazione integrativa
regionale
o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario
di
lavoro viene determinata dal presente CCNL.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo
facilmente visibile ed in luogo
accessibile a
tutto il personale interessato l'orario di
lavoro con
indicazione dell'ora
di inizio e di termine del lavoro
del personale
occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo
durante il periodo
di
lavoro.
Durante
l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il
proprio posto
senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda e
dalla
cooperativa senza esserne autorizzato.
Il trattenersi
nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per
sue
determinate esigenze, come il tempo dei riposi
intermedi, la sistemazione
della
propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è
considerato
"tempo" a disposizione del datore di lavoro.
Le Parti,
in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo,
affermano la volontà di perseguire nel corso della
validità contrattuale,
una
progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una
politica generale
di riduzione dell'orario
di lavoro per
favorire
l'occupazione
con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.
Le
Parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo,
attuano
una fattispecie di orario multiperiodale al sensi del DM 30.8.99.
Articolo
28.
Sempre
in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o
di semplice attesa o custodia alle quali non è
applicabile la limitazione
di orario
sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23
n. 692
approvata con RDL
6.12.23 n.
2657 e pubblicato nella G.U. n. 299
del 21.12.23, sono
considerate
tali le figure professionali, quali ad esempio:
a) custodi;
b) guardiani diurni e notturni;
c) portiere;
d) uscieri e inservienti;
e) commessi di negozi nelle città con meno di
5000 abitanti;
f) personale addetto ai lavori di carico e
scarico;
g) addetti ai centralini telefonici privati;
h) personale addetto alla estinzione degli
incendi;
i) personale
addetto agli impianti di
riscaldamento, ventilazione e
inumidimento.
Titolo
XIII - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO
Articolo
29.
Le Parti
si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di
legge
sull'orario di
lavoro, non hanno
comunque inteso introdurre
alcuna
modifica a
quanto disposto dall'art. 1, RDL n. 692/23, il quale esclude
dalla limitazione
dell'orario di lavoro i
lavoratori dipendenti con
funzioni
direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale
effetto si conferma che è da considerarsi personale
direttivo
quello addetto
alla direzione tecnica o
amministrativa dell'azienda e
della cooperativa
o di un reparto di essa con
diretta responsabilità
dell'andamento
dei servizi (artt. 2 e 3, RD n. 1955/23).
I lavoratori
dipendenti di cui sopra
hanno diritto ad una indennità
speciale
nella misura del 20% della paga base nazionale.
Titolo
XIV - ORARIO DI LAVORO DI FANCIULLI E ADOLESCENTI
Articolo
30.
L'orario
di lavoro dei minori di età, tra i 15 anni compiuti e i 18
anni
compiuti,
non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori, non può
durare senza interruzione
più di
ore 4,30. Qualora l'orario di
lavoro giornaliero superi le ore
4,30, deve
essere interrotto da un riposo
intermedio della durata
di
almeno
30 minuti ai sensi della legge n. 977/67 e successive modificazioni
e
integrazioni.
L'interruzione
dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti
non è
cumulabile con le interruzioni
sopra previste. L'interruzione di
maggior
durata assorbe quella di minore durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette
dovranno essere esposte,
insieme
agli altri orari.
Titolo
XV - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO
Articolo
31.
Le ore
di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata
di
domenica, o
nelle giornate festive,
saranno retribuite con
una
maggiorazione del
6% da calcolarsi sulla paga
base nazionale, quale
corrispettivo
del maggior disagio per il lavoro prestato.
Articolo
32.
Il lavoro
ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene
maggiorato della
percentuale del 15% da
calcolarsi sulla paga
base
nazionale
Articolo
33.
Il lavoro
ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di
una
giornata festiva viene maggiorato del 20% da calcolarsi sulla paga base
nazionale.
Si considera lavoro notturno quello prestato
dalle ore 22 alle ore 6; il
personale addetto ai turni notturni, il cui orario di
lavoro si protrae
dalle ore
22 alle ore 6 dovrà osservare un riposo di
almeno 12 ore
consecutive
prima di riprendere il lavoro.
Titolo
XVI - LAVORO STRAORDINARIO
Articolo
34.
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario
normale giornaliero sono
considerate
lavoro straordinario.
Ai sensi
delle vigenti disposizioni di
legge è facoltà del datore
di
lavoro richiedere
prestazioni lavorative straordinarie a carattere
individuale,
nel limite di 160 ore annue. Il lavoratore dipendente non può
compiere
lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro
o da
chi ne fa le veci. Le
maggiorazioni da calcolarsi sulla paga
base
nazionale, per
i lavoratori al quale non si applica l'orario di lavoro
discontinuo
o di semplice attesa o custodia sono:
1) 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a
alla 48a ora settimanale;
2) 25% per le prestazioni di lavoro eccedenti
la 48a ora settimanale;
3) 35% per le prestazioni di lavoro
straordinario diurno festivo;
4) 40% per le prestazioni di lavoro
straordinario notturno;
5) 50% per le prestazioni di lavoro
straordinario notturno festivo.
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso
e continuativo nei limiti
previsti dal
presente CCNL e
dalla legge, non può
in nessun caso
considerarsi un
prolungamento ordinario dell'orario
di lavoro ne
può
trasformare la
relativa retribuzione per straordinario
in retribuzione
ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in
materia di orario di lavoro
e
lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.
Titolo
XVII - LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Articolo
35.
In tutte le aziende e cooperative comprese
nell'ambito di applicazione di
cui
all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n.
56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto
di lavoro
individuale, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1,
legge 18.4.62 n.
230, all'art.
12, legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazioni ed
integrazioni
è consentito, in relazione a particolari esigenze aziendali e
al fine
di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
a) per
esigenze temporanee connesse
al ricevimento, consegna,
manutenzione, lavorazione, stoccaggio e
spedizione del prodotto;
b) per
sostituzioni di lavoratori dipendenti assenti per
malattia,
maternità,
ferie, servizio militare ed
in tutti i casi in
cui il
lavoratore dipendente assente abbia diritto
alla conservazione del posto
di lavoro;
c) per
esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeterminati nel
tempo anche ripetitivi;
d) per sostituzione, anche parziale, di
lavoratori dipendenti, chiamati
a
svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'azienda e
della
cooperativa o per lavoratori
dipendenti che abbiano
ottenuto
l'aspettativa;
e) in periodi di intensificazione
dell'attività;
f) per
sostituzione di lavoratrici
dipendenti a part-time,
post-
maternità;
g) per
attività straordinarie connesse
alla fase di lancio di nuovi
prodotti;
h) per sostituzione di lavoratori
temporaneamente inidonei a svolgere le
mansioni loro assegnate;
i) per fabbisogni connessi alle attività
amministrative ed alla modifica
del
sistema informatico, all'inserimento di nuove procedure informative
generali e di settori, di sistemi diversi di
contabilità e di controlli di
gestione;
j) per la elaborazione di manuali di qualità e
tecnici in genere;
k) per
l'assistenza specifica nel
campo della prevenzione, della
sicurezza del lavoro e per l'ambiente.
Per il
contratto a termine:
1) ai sensi dell'art. 1, legge 28.2.87 n. 56,
le parti stabiliscono che
sono consentite assunzioni con contratto di
lavoro a termine di durata non
inferiore
a 1 mese e non superiore a 12 mesi, comunque prorogabili, al
sensi della legge 25.4.62 n. 230;
2) i lavoratori dipendenti hanno diritto di
precedenza alla assunzione,
qualora
l'azienda e la
cooperativa ricorra a
contratti a tempo
indeterminato per la stessa qualifica e
mansione ed alle condizioni
previste dall'art. 23, comma 2, legge n.
26/87;
3) in
caso di dimissioni
precedenti alla scadenza
naturale del
contratto,
il lavoratore dipendente è
tenuto a prestare il
previsto
preavviso
per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dello stesso
livello di inquadramento entro il limite
massimo di durata del rapporto di
lavoro;
4) Nel caso in cui la durata del contratto a
termine sia superiore a 4
mesi
il lavoratore dipendente deve
essere espressamente informato di
quanto
disposto dal comma
4, art. 23, legge
n. 56/87 (Decadenza
dell'iscrizione e dalla posizione
di graduatoria nelle
liste di
collocamento).
Le aziende
e le cooperative non potranno
avere contemporaneamente alle
loro
dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore
a quello degli assunti a tempo indeterminato.
Le aziende e le cooperative
che intendono avvalersi dei contratti a termine
sono tenute, a pena
di
decadenza, a darne comunicazione scritta alla
Commissione di Garanzia e
Conciliazione
(art. 81 del presente CCNL).
Titolo
XVIII - LAVORO PARZIALE O PART-TIME, GENITORI DI PORTATORI
DI HANDICAP E DI
TOSSICODIPENDENTI
Articolo
36.
Il contratto
di lavoro a
tempo parziale comporta lo svolgimento
di
attività lavorativa
ad orario inferiore rispetto
a quello ordinario
previsto
dal presente CCNL. Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di
consentire, flessibilità della forza lavoro in
rapporto ai flussi
di
attività nell'ambito della giornata, della settimana
o dell'anno e nel
contempo una
risposta valida ad esigenze individuali
dei lavoratori.
L'instaurazione del
rapporto di lavoro a part-time
avverrà con atto
scritto nel
quale saranno precisati l'orario di lavoro - con riferimento
al giorno,
alla settimana, al mese e
all'anno - e gli altri
elementi
previsti
dal presente CCNL per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Per il
part-time giornaliero o settimanale, il periodo di
prova potrà
essere prolungato in proporzione alla minor durata
dell'orario di lavoro
concordata. Copia del contratto di lavoro deve
essere inviata entro
30
giorni all'Ispettorato provinciale del
Lavoro. La trasformazione del
rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa, deve
avvenire con
il consenso delle parti, le quali possono
stabilire le
condizioni
per il ripristino del rapporto di lavoro originario. L'azienda
e la
cooperativa darà priorità nel
passaggio da tempo pieno
a tempo
parziale
o viceversa ai lavoratori dipendenti già in forza, che ne abbiano
fatta richiesta
rispetto ad eventuali nuove
assunzioni per le
stesse
mansioni. La
retribuzione, nonché i vari istituti
contrattuali vengono
calcolati proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate, salva
diversa
pattuizione tra le parti.
Articolo
37.
I lavoratori
dipendenti, genitori di
portatori di handicap
e di
tossicodipendenti riconosciuti dal servizio
sanitario competente per
territorio,
che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto
di
precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti.
Titolo
XIX - APPRENDISTATO
Articolo
38.
La
disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.95 n. 25, dal
regolamento
approvato dal DPR 3.12.96 n. 16 e dall'art. 16, legge 21.6.97
n. 196
oltre che dalle norme del presente CCNL. Possono essere assunti,
con
contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a 16 anni e
non
superiore a 24 - ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e
2 del
Regolamento UE n. 2081/93. Qualora l'apprendista sia portatore di
handicap, i
limiti di età di cui al precedente comma sono elevati di 2
anni. I soggetti portatori di handicap impiegati
nell'apprendistato sono
computati nelle
quote di cui
alla legge n.
482/68 e successive
modificazioni ed integrazioni. Stante la delicatezza
delle problematiche
innescate
dalla legge n. 196/97, le parti si impegnano ad incontrarsi con
periodicità frequente,
allo scopo di verificare le opportunità
e gli
effetti sull'occupazione, derivanti
dall'applicazione concreta di
tale
istituto
per i fini occupazionali.
Articolo
39.
Per quanto si riferisce all'assunzione,
all'orario di lavoro, alle ferie,
all'indennità di
malattia e infortuni valgono
le norme di
legge. La
qualifica
professionale oggetto del l'apprendistato, l'orario di lavoro ed
i livelli di inquadramento professionali sia
iniziali che finali, devono
essere
espressamente indicati nelle lettera di assunzione.
Articolo
40.
La durata dell'apprendistato è fissata in: un
massimo di 6 mesi per tutti
i livelli
di inquadramento. In caso di
trasformazione del contratto di
lavoro di
apprendistato da tempo pieno a
tempo parziale in
corso di
lavoro, la
durata inizialmente prevista
s'intende proporzionalmente
prolungata
fino ad un massimo di 8 mesi.
Articolo
41.
La retribuzione dell'apprendista è determinata
applicando le percentuali
di seguito riportate, sulla paga base nazionale
relativamente al livello
d'inquadramento:
livello durata
primi secondi terzi
3 mesi 3 mesi
2 mesi
1-2-3-4-5-6 massimo 8 mesi 50% 60% 70%
Condizioni diverse
possono essere stabilite
a livelli regionale
provinciale o
aziendale dall'apposita Commissione
di Garanzia e
Conciliazione
(art. 81 del presente CCNL).
Articolo
42.
Quanto ai
contenuti dell'attività
formativa si stabilisce che, questa
andrà articolata in contenuti a carattere
trasversale ed in contenuti a
carattere
professionale, riprendendo le indicazioni forniti a riguardo dai
decreti del
Ministero del lavoro 8.4.98 e del 20.5.99. La durata della
formazione
è pari a quanto appresso riportato:
titolo di studio ore di formazione
medie
annuali
scuola
dell'obbligo
120
attestato
di qualifica professionale 100
diploma
di scuola media superiore
80
diploma
universitario
60
diploma
di laurea
60
Articolo
43.
All'apprendista che
avesse intrattenuto precedenti rapporti di
apprendista, anche non in mansioni analoghe, l'azienda
e la
cooperativa
dovrà fornire
esclusivamente la formazione
tecnico professionale
eventualmente
non effettuata mentre dovrà esonerarlo dall'effettuazione di
attività formativa con contenuti di natura
generale, se già effettuata
presso
il datore di lavoro precedente. All'atto dell'assunzione, l'azienda
e la
cooperativa richiederà
all'apprendista di documentare
l'eventuale
attività formativa
precedentemente svolta presso
altra azienda e
cooperativa, ai fini del conseguimento del credito
formativo e comunque
dell'esenzione dalla frequenza dei moduli formativi
già contemplati. Le
parti entro
6 mesi dalla stipula del presente CCNL si incontreranno per
definire
il progetto formativo da sottoporre all'approvazione degli organi
competenti.
Titolo
XX - FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
(CFL)
Articolo
44.
Nel
quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il
presente CCNL,
preso atto che
tutte le ragioni di
addestramento e
formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento e
all'aggiornamento delle
conoscenze professionali
inerenti le mansioni
svolte,
tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della
necessità di
una costante revisione delle conoscenze individuali, le
aziende e le cooperative realizzeranno idonee
iniziative tecnico-pratiche
per
consentire:
a) un'efficace inserimento di tutti i
lavoratori dipendenti neo-assunti;
b) un
proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti per quanto
concerne
la sicurezza, i
nuovi metodi di lavoro,
l'automazione dei
processi produttivi;
c) un pronto inserimento dei lavoratori
dipendenti, nelle nuovi mansioni
a seguito dell'avvicendamento degli stessi.
Articolo
45.
Le parti
convengono, per quanto di loro competenza, di attuare
gli
strumenti
più idonei, di natura sia contrattuale che legislativa, al fine
di utilizzare
al meglio l'istituto del CFL, ravvisando
in esso uno
strumento valido
per favorire l'incremento occupazionale giovanile e
concordano sulla
necessità di realizzare
comuni interventi per
l'attivazione
della legge n. 863/84.
Articolo
46.
Le
parti convengono che, le caratteristiche dei CFL per l'acquisizione dei
contenuti
professionali sono indicate come segue.
Per
l'acquisizione di professionalità elevata o professionalità intermedia
o per
agevolare l'inserimento professionale il CFL è consentito per
il
conseguimento della
professionalità corrispondente al
1°-2°-3°-4°-5°-6°
livello d'inquadramento e ha una durata massima
di 24
mesi. Esso deve
prevedere una formazione massima di ore come dalla
tabella dell'art. 41
del
presente CCNL, da effettuarsi presso il luogo di lavoro.
Le cause
di sospensione legale del CFL comportano l'improrogabilità del
termine finale
per un periodo di durata pari all'effettiva sospensione,
unitamente nel casi in cui INPS riconosca il diritto
alla proroga e ai
benefici
contributivi.
Articolo
47.
La formazione
sarà normalmente impartita da persone
qualificate o dal
datore
di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire
il
lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.
Articolo
48.
Ai
lavoratori assunti con CFL, sarà assicurato il trattamento normativo ed
economico
di cui al presente CCNL.
Titolo
XXI - LAVORATORI STUDENTI
Articolo
49.
Per le
aziende e per le cooperative commerciali, si conviene:
a) lavoratori studenti universitari:
A tali
lavoratori dipendenti sarà concesso 1 giorno di permesso retribuito
per
ogni esame sostenuto.
Per gli
esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso
retribuiti sono
elevati a 4. Ai lavoratori dipendenti
che nel corso
dell'anno debbano
sostenere esami potranno essere concessi a richiesta
permessi
non retribuiti sino ad un massimo di 20 giorni l'anno;
b) lavoratori studenti di scuole superiori e
di scuole professionali:
A tali
lavoratori dipendenti saranno concessi tanti giorni di
permesso
retribuito
quanti sono i giorni degli esami di diploma.
Ai lavoratori
dipendenti predetti possono essere concessi a richiesta,
permessi
non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni l'anno.
L'azienda e
la cooperativa potrà
richiedere la produzione
delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui
al presente
articolo.
Nell'arco di ogni anno potrà usufruire di permessi
retribuiti il 3% dei
lavoratori occupati dall'azienda e dalla cooperativa,
ma compatibilmente
con le
esigenze del regolare svolgimento dell'attività produttiva.
I permessi
retribuiti di cui al presente articolo
non rientrano nella
retribuzione imponibile
per il calcolo dei
contributi previdenziali e
assistenziali
ai sensi della legge n. 402/96.
Titolo
XXII - CONTRATTO DI INSERIMENTO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
- CONTRATTO DI
INSERIMENTO DI LAVORATORI PORTATORI
DI HANDICAP
Articolo
50.
Nel caso
di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori
extracomunitari
valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Articolo
51.
Nel caso
di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori
portatori
di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Titolo
XXIII - OCCUPAZIONE FEMMINILE
Articolo
52.
Le
parti s'incontreranno periodicamente a livello regionale provinciale o
aziendale,
al fine di realizzare azioni positive a favore dell'occupazione
femminile.
A tal fine saranno costituiti comitati per le pari opportunità,
per la
progettazione e realizzazione
delle suddette iniziative, anche
utilizzando
le risorse dei vari enti pubblici.
Titolo
XXIV - RIPOSO SETTIMANALE -
FESTIVITÀ - PERMESSI
RETRIBUITI
- PERMESSI STRAORDINARI
RETRIBUITI - PERMESSI NON RETRIBUITI
Articolo
53.
Il lavoratore
dipendente ha diritto al
riposo settimanale nel
modi
previsti dalla
legge, alla quale
presente contratto fa
esplicito
riferimento.
Si richiamano
in maniera particolare le norme
riguardanti le attività
stagionali
e quelle di pubblica utilità; lavori di manutenzione, pulizia e
riparazione impianti, la vigilanza nelle aziende e nelle
cooperative e
degli
impianti; la compilazione dell'inventario annuale.
Articolo
54.
Sono
considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con le
maggiorazioni
previste dal presente CCNL i giorni appresso specificati:
a) festività nazionali:
- 25 aprile - ricorrenza della Liberazione;
- 1° maggio - festa dei Lavoratori;
- 2 giugno - festa della Repubblica;
b) festività infrasettimanali:
- 1° giorno dell'anno;
- Epifania;
- lunedì di Pasqua;
- 15 agosto - festa dell'Assunzione;
- 1° novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - S. Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- solennità del S. Patrono.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di
semplice attesa o custodia per
i quali
sia applicato l'orario
normale settimanale di
50 ore, il
trattamento economico per le festività è pari
rispettivamente a 10
ore
maggiorate.
A tutto
il personale assente nella giornata di festività, per
riposo
settimanale, per
malattia, infortunio dovrà
essere corrisposta una
giornata
di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione.
Per le
festività cadenti nel
periodo di assenza
obbligatoria per
gravidanza e
puerperio, la lavoratrice
dipendente ha diritto ad una
indennità
integrativa da corrispondersi a carico del datore di lavoro, più
quella
a carico INPS.
Il trattamento
di cui al presente articolo non
è dovuto nei casi di
coincidenza delle
festività sopra elencate
con uno dei
giorni di
sospensione dal
servizio e dalla
retribuzione per provvedimenti
disciplinari.
Al lavoratore
dipendente che presta la propria opera nelle su indicate
festività è
dovuta, oltre alla
normale retribuzione giornaliera
la
retribuzione per
le ore di servizio effettivamente
prestate, con la
maggiorazione
di cui all'art. 33 del presente CCNL.
Articolo
55.
Al lavoratore dipendente potranno essere
concessi brevi permessi
retribuiti
per giustificati motivi, da chiedere normalmente durante la 1a
ora di
lavoro.
Tali permessi retribuiti non possono superare
complessivamente le 24 ore
all'anno. Essi
sono concessi a richiesta
del lavoratore dipendente,
tenendo
conto delle esigenze di lavoro dell'azienda e della cooperativa.
Nel caso in cui le ore di permesso retribuite
non vengano, in tutto o in
parte usufruite,
il lavoratore dipendente
ha diritto comunque
alla
corresponsione
della relativa retribuzione.
In casi
speciali e giustificati il lavoratore dipendente potrà usufruire
di permessi di breve durata recuperando le ore
di assenza con altrettante
ore di
lavoro nella misura massima di 1 ora al giorno.
Ai sensi
dell'art. 11, legge 21.3.90 n.
3, in occasione di
tutte le
consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica,
coloro
che adempiano
funzioni presso gli uffici elettorali,
ivi compresi i
rappresentanti
di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di
referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per
tutto il periodo
corrispondente
alla durata delle relative operazioni.
I giorni
di assenza dal lavoro compresi
nel periodo di cui
al comma
precedente sono
considerati, a tutti gli
effetti, giorni di
attività
lavorativa.
Articolo
56.
Le parti
convengono che, il lavoratore dipendente ha diritto a permessi
straordinari
retribuiti per i casi sotto elencati:
eventi giorni
a) matrimonio di un figlio 1 giorno
b) nascita o adozione di un figlio 2 giorni
c) decesso del padre, della madre, di
un
fratello, di una sorella,
di un 2 giorni
coniuge, di figli
d) decesso di un suocero, di un nonno 1 giorno
e) al
lavoratore dipendente donatore
di midollo osseo
saranno
riconosciuti permessi
retribuiti nella misura
necessaria alla
effettuazione del ciclo di analisi, rivolte
ad accertare l'idoneità alla
donazione.
In caso
di comprovata disgrazia familiare, con legami di stretto vincolo
di
parentela (parentela di 1° grado ed eccezionalmente di 2° grado), o nei
casi di
grave calamità naturale, il
datore di lavoro e il
lavoratore
concorderanno
un congedo straordinario retribuito, nel limite massimo di 5
giorni
di calendario, che sarà strettamente rapportato alle reali esigenze
di assenza,
reclamate dalla natura
della disgrazia o
dall'evento
calamitoso.
In altri
casi di forza maggiore il lavoratore dipendente potrà usufruire
di congedi
retribuiti deducibili dal permessi retribuiti o dalle
ferie
annuali.
Articolo
57.
Al
lavoratore dipendente, che ne faccia richiesta, possono essere concessi
permessi
non retribuiti per un massimo di 48 ore all'anno.
Titolo
XXV - SOSPENSIONE - SOSTE - RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI
Articolo
58.
In caso
di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del
lavoratore dipendente quest'ultimo ha diritto alla
normale retribuzione,
per
tutti i periodi della sospensione.
La norma
di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica
emergenza per calamità naturali eventi atmosferici
straordinari casi di
forza
maggiore o di scioperi.
In caso
di diminuzione del
lavoro, constatata anche dai
lavoratori
dipendenti, il
datore di lavoro può accordarsi con propri i lavoratori
dipendenti per
una sospensione dal lavoro a rotazione
per periodi non
superiori
a 10 giorni.
In tale
periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non maturerà alcuna
mensilità
aggiuntiva ad esclusione del TFR
Per i
periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla
volontà del
lavoratore dipendente o dell'azienda o della cooperativa è
ammesso il
recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1
ora al
giorno
e sia richiesto entro il mese successivo.
Titolo
XXVI - INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
Articolo
59.
La durata
del tempo per la consumazione
dei pasti va da un minimo
di
mezz'ora ad
un massimo di 2 ore, e viene
concordato tra i
lavoratori
dipendenti
e il datore di lavoro.
Titolo
XXVII - CONGEDO PER MATRIMONIO
Articolo
60.
Al lavoratore dipendente non in prova sarà
concesso in occasione del suo
matrimonio,
un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di
calendario.
Durante tale periodo, per gli impiegati e gli operai
decorrerà la normale
retribuzione mensile,
mentre il lavoratore dipendente
apprendista ha
diritto
al pagamento di 80 ore di normale retribuzione.
Per i
lavoratori dipendenti il
trattamento economico di cui
sopra è
corrisposto dall'azienda e dalla cooperativa
in via anticipata ed è
comprensivo dell'assegno INPS. La richiesta di congedo
matrimoniale deve
essere avanzata
dal lavoratore dipendente, salvo casi
eccezionali, con
anticipo
di 15 giorni di calendario.
Entro 30
giorni successivi al termine di congedo matrimoniale, dovrà
essere
prodotto il certificato di matrimonio.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano per i lavoratori
dipendenti
con contratto a termine.
Titolo
XXVIII - SERVIZIO MILITARE - VOLONTARIATO
Articolo
61.
In caso di chiamata alle armi per adempiere
agli obblighi di leva, si fa
riferimento
alle
disposizioni di cui
al DLCPS 13.9.46
n. 303. Al
lavoratore
dipendente ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui al
citato decreto, dopo il compimento del servizio
militare di leva, sarà
riconosciuto
- agli effetti dell'anzianità - il periodo trascorso sotto le
armi.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle
leggi vigenti, comunque,
il
lavoratore dipendente ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le
armi,
alla conservazione del posto di lavoro.
Il compimento
di eventuali periodi
di servizio militare
per ferma
volontaria risolve
il rapporto di
lavoro senza il
diritto al
riconoscimento
dei benefici di cui sopra.
Articolo
62.
Per il
lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile o in
operazioni di soccorso alpino e speleologico si fa
riferimento a quanto
espressamente previsto
dalle norme che
disciplinano la materia
e in
particolare
dal DPR n. 61 del marzo '94, dalla legge n. 162/92 e dal DM n.
379/94
applicativo della stessa.
Ai lavoratori
impegnati in attività di servizio di protezione civile
o
pronto soccorso, vengono riconosciuti i permessi
retribuiti, fino ad un
massimo
di 16 ore nell'anno solare.
Ai lavoratori
dipendenti "volontari in servizio
civile" che intendono
prestare la
loro opera nei Paesi in via di sviluppo,
secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia e in
particolare dalle leggi
nn. 49/97 e 266/91, le aziende e le cooperative,
compatibilmente con le
esigenze di
servizio potranno concedere
periodi di aspettativa
non
retribuita
e senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti, di durata
anche
superiore a 1 anno fino ad un massimo di 2, salvo casi particolari.
Titolo
XXIX - MATERNITÀ
Articolo
63.
I casi di gravidanza e puerperio sono
disciplinati dalle leggi vigenti ed
i regolamenti
sulla tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri
dipendenti.
Le parti concordano che la disposizione della
legge 31.12.71 n. 1204, in
materia permessi 'post partum', trovino applicazione
in alternativa alla
madre, anche nei confronti del padre dipendente ai
sensi, per gli effetti
ed alle
condizioni previste dall'art. 7, legge n. 1204/71, nonché dalla
Sentenza
n. 1/87 della Corte Costituzionale.
La lavoratrice dipendente in stato di
gravidanza ha l'obbligo di esibire
al datore di lavoro il certificato rilasciato
dall'Ufficiale sanitario o
dal
medico del servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto
a darne
ricevuta.
Per usufruire
dei benefici connessi
al parto ed
al puerperio la
lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare al datore di
lavoro entro 15
giorni successivi
al parto il
certificato di nascita
del bambino
rilasciato dall'ufficiale di stato civile o il
certificato di assistenza
al
parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n. 2128.
Durante lo
stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente ha
diritto
ad astenersi dal lavoro:
a) per
2 mesi precedenti la data
presunta del parto indicata
nel
certificato medico di gravidanza;
b) per 3 mesi dopo il parto;
c) per
il periodo intercorrente tra la
data presunta del parto e il
parto stesso;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il
periodo di cui alla lett.
c);
e) per
malattia del bambino
d'età inferiore a
3 anni. Diritto
riconosciuto anche al padre lavoratore anche
se il figlio è adottivo o
affidato, ai sensi della legge 4.5.83 n.
184;
f) durante
il 1° anno di vita del bambino,
il datore di lavoro deve
consentire alle madri lavoratrici dipendenti
2 periodi di riposo, anche
cumulabili,
durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario
giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore.
Detti periodi di riposo hanno
durata di un'ora ciascuno e comportano il
diritto alla lavoratrice madre
dipendente di uscire dall'azienda e dalla
cooperativa; sono di mezz'ora
ciascuno
e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda e
dalla
cooperativa quando la lavoratrice madre
dipendente voglia usufruire della
camera
di allattamento o dell'asilo
nido, ove istituito dal datore di
lavoro nelle dipendenze dei locali di
lavoro.
Nessuna
indennità è dovuta dal datore di lavoro
per tutto il periodo di
assenza obbligatoria e facoltativa, ad eccezione
del 20% della
13a
mensilità,
art. 30, DPR 21.5.53 n. 568.
Durante il
periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice
madre dipendente ha diritto ad una indennità pari
all'80% della normale
retribuzione posta
a carico INPS, come
stabilito dall'art. 74,
legge
23.12.78 n.
833. L'indennità anticipata dal datore di lavoro ai sensi
dell'art. 1,
legge 29.2.80 n. 33, è posto a conguaglio con i contributi
dovuti ad INPS secondo le modalità di cui agli
artt. 1 e 2, legge 29.2.80
n. 33.
Nei
confronti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a termine o
stagionale, INPS provvede direttamente al pagamento
delle prestazioni di
maternità
agli aventi diritto ai sensi del comma 6, art. 1, legge 29.2.80
n. 33.
I periodi
di assenza obbligatoria di cui
alle lett. a), b), c) devono
essere computati
agli effetti indicati dall'art. 6,
legge 30.12.71 n.
1204;
il periodo di assenza facoltativa di cui alla lett. d) è computabile
solo ai
fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7, legge 30.12.71 n. 1204.
La
lavoratrice madre dipendente ha diritto alla conservazione del posto di
lavoro
per tutto il periodo di gestazione fino al compimento di un anno di
età del bambino, salvo eccezioni previste dalla
legge "licenziamento per
giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda
e della cooperativa,
ultimazione per la quale la lavoratrice madre
dipendente era assunta
o
cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei
termini per il quale
era
stato stipulato".
Titolo
XXX - FERIE
Articolo
64.
Il lavoratore
dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un
periodo
di ferie annuali nella misura di 28 giornate di calendario, salvo
quelle
previste per legge (fanciulli e adolescenti).
A tal
fine la settimana
lavorativa, qualunque sia la
distribuzione
dell'orario
di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni.
Compatibilmente
con le esigenze dell'azienda e della cooperativa, e quelle
dei lavoratori
dipendenti è facoltà del datore di
lavoro stabilire un
periodo
di ferie pari a 2 settimane.
Le ferie
non potranno essere frazionate in più di 3 periodi. Il diritto
alle
ferie è irrinunciabile e inalienabile.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro
potrà richiamare in servizio
il lavoratore dipendente nel corso del periodo
di ferie fermo restando il
diritto del
lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca
successiva
ed il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Durante il
periodo di ferie
spetta al lavoratore
dipendente la
retribuzione
di fatto.
In caso
di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore
dipendente
tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, per
quanti
sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno.
Titolo
XXXI - ASPETTATIVA
Articolo
65.
Al lavoratore
dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia
richiesta deve
essere concesso un
periodo di aspettativa senza
retribuzione e
senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto
continuativo o
frazionato in 2 periodi
pari a
1 mese ogni anno di
anzianità
maturata fino ad un massimo di 6 mesi.
Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni
della scadenza del periodo di
aspettativa non
si presenti per
riprendere servizio è
considerato
dimissionario.
L'azienda e la cooperativa qualora accerti che durante il
periodo di
aspettativa sono
venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, può
richiedere al lavoratore dipendente
di riprendere il
lavoro
nel termine di 7 giorni.
Al lavoratore
dipendente, ammalato o
infortunato sul lavoro
a sua
richiesta il
periodo di aspettativa sarà
prolungato per un
ulteriore
periodo
non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni:
a) che
siano esibiti dal lavoratore dipendente regolari certificati
medici;
b) che non si tratti di malattie croniche o
psichiche;
c) che
il periodo richiesto
sia considerato di aspettativa
senza
retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità ad alcun altro effetto.
Titolo
XXXII - MALATTIA - INFORTUNI
Articolo
66.
L'assenza
per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i
casi
di giustificato impedimento; inoltre il
lavoratore dipendente deve
trasmettere
entro 2 giorni il relativo certificato medico.
Il lavoratore
dipendente deve dare
immediata notizia di
qualsiasi
infortunio,
anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il
lavoratore
dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto
ed il
datore di lavoro
non essendo venuto altrimenti
a conoscenza
dell'accaduto
e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad INAIL
e all'autorità giudiziaria, resta esonerato
da ogni e
qualsiasi
responsabilità
derivante dal mancato ritardo stesso.
In
mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le
assenze scaturite da malattia o
infortunio sono considerate
ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste
dalla legge per il
ritardo
o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.
Il lavoratore
dipendente che presti servizio in
aziende e cooperative
addette alla preparazione, manipolazione e vendita
di sostanze alimentari
di cui
alla legge 30.4.62 n. 283, ha
l'obbligo, in caso di malattia di
durata superiore
a 5 giorni, di presentare al
rientro in servizio al
datore di
lavoro il certificato medico attestante che il lavoratore non
presenta
pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
In caso di assenza per malattia o infortunio
viene assicurato il seguente
trattamento:
A. Periodo di comporto:
1) in
caso di malattia il lavoratore dipendente non in
prova, con
anzianità di servizio fino a 2 anni, ha
diritto al mantenimento del posto
di lavoro per assenza continuativa fino ad
un massimo di 6 mesi, anche a
cavallo di 2 anni solari;
2) in
caso di malattia il lavoratore dipendente non in
prova, con
anzianità di servizio superiore a 2 anni, ha
diritto al mantenimento del
posto di lavoro per assenze, anche non
continuative, ed anche per eventi
morbosi diversi, fino ad un massimo di 12
mesi (anno di 365 giorni) nel
periodo di 3 anni;
3) in
caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il
lavoratore
dipendente non in prova, ha diritto alla conservazione del
posto fino a quando dura l'inabilità
temporanea che impedisca totalmente e
di
fatto al lavoratore dipendente medesimo di attendere
al lavoro e
comunque
non oltre la data
indicata nel certificato definitivo
di
abilitazione alla ripresa del lavoro;
4) in
caso di malattia professionale il lavoratore dipendente non
in
prova
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi
consecutivi, senza interruzione
dell'anzianità.
Qualora l'interruzione del servizio si protragga
oltre i termini sopra
indicati è facoltà del datore del lavoro risolvere il
rapporto di lavoro
senza
obbligo di preavviso.
B. Trattamento economico.
Ferme restando
le norme di legge per quanto concerne il trattamento di
malattia, infortunio o malattia professionale
l'azienda e la cooperativa
corrisponderà
al lavoratore dipendente, quanto appresso:
a) caso di malattia:
1) i primi 3 giorni (carenza) vengono
retribuiti, nella percentuale del
60%, solo se la malattia sia superiore a
10 giorni lavorativi;
2) per
il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro fino a 2 anni:
integrazione della prestazione INPS fino a garantire l'80% dell'intero
trattamento economico per i primi 6 mesi;
3) per il lavoratore dipendente con anzianità
di lavoro superiore a 2
anni:
integrazione del trattamento
INPS fino a
garantire il 90%
dell'intero trattamento economico per i
primi 6 mesi.
b) caso di infortunio o malattia
professionale:
1) per
il giorno dell'infortunio o dell'inizio della
malattia
professionale, il 100% della retribuzione
percepita;
2) per
il 1°, 2°, 3°, giorno successivi alla data dell'evento il
60%
della retribuzione percepita;
3) per i giorni successivi dal 4° giorno
all'89° giorno una integrazione
della prestazione INAIL nella misura del 40%
della retribuzione percepita;
4) dal
90° giorno e successivi l'integrazione della prestazione INAIL
nella misura del 25% della retribuzione
percepita.
Agli effetti
retributivi, per ogni periodo di
malattia il computo
si
inizia
dal 1° giorno di assenza.
L'integrazione non
è dovuta se INPS
e/o INAIL non riconoscono per
qualsiasi
motivo l'indennità a loro carico.
Durante
il periodo di prova, non è dovuta al lavoratore dipendente nessuna
integrazione
da parte dell'azienda e della cooperativa.
Le visite mediche di controllo del personale
sulle assenze dal lavoro per
malattia
sono espletate dalle unità Sanitarie Locali alle quali spetta la
competenza
esclusiva di tale accertamento.
Per consentire
l'effettuazione delle visite
fiscali, il lavoratore
dipendente
è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondo
le
disposizioni dettate dalla competente autorità sanitaria.
Per quanto
non previsto dal presente CCNL
in materia di malattia ed
infortunio,
valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali
che
regionali.
Titolo
XXXIII - GRATIFICA NATALIZIA
Articolo
67.
In occasione
delle feste natalizie
l'azienda e la cooperativa dovrà
corrispondere
al lavoratore dipendente un importo pari a 1 mensilità della
normale
retribuzione.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di
lavoro durante il corso
dell'anno, il
lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della
gratifica natalizia
per quanti sono i mesi di lavoro
prestato presso
l'azienda e la
cooperativa. Per tali fini il periodo iniziale
o finale
superiore
a 15 giorni è computato come mese intero.
Titolo
XXXIV - TRATTAMENTO ECONOMICO
Articolo
68.
La normale
retribuzione del lavoratore dipendente è
costituta dalle
seguenti
voci:
a) paga base nazionale di cui all'art. 18 del
presente CCNL;
b) elemento economico "premio produzione
presenza", di cui all'art. 4,
punto d), del presente CCNL;
c) eventuali scatti di anzianità, di cui
all'art. 69 del presente CCNL;
d) eventuali
altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva
sia di 1° che di 2° livello, di cui all'art.
2 del presente CCNL.
L'elemento economico "premio produzione
presenza" deve essere calcolato
fra le
parti stipulanti il presente CCNL nella contrattazione di 2°
livello.
La quota oraria della retribuzione per tutti i
lavoratori dipendenti e in
tutti i
casi si ottiene dividendo l'importo mensile per
il divisore
convenzionale
173.
La quota giornaliera della retribuzione per
tutti i lavoratori dipendenti
e in
tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore
convenzionale
26.
Al personale normalmente adibito ad operazioni
di cassa con carattere di
continuità,
qualora abbia piena e completa responsabilità per errori, che
comportano l'obbligo di accollarsi le eventuali
differenze, compete una
indennità di
cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% mensile
della
paga base nazionale.
Titolo
XXXV - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
Articolo
69.
L'anzianità
di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nell'azienda e
nella
cooperativa, computando come intera la frazione di mese superiore a
15
giorni.
Gli
aumenti periodici biennali sono pari al 3% della paga base nazionale e
decorrono dal
1° giorno del mese successivo a quello di compimento del
biennio.
Al
lavoratore dipendente dovranno essere corrisposti un totale di 5 scatti
biennali
di anzianità.
Titolo
XXXVI - TRASFERTA INDENNITÀ PER USO DI MEZZO DI TRASPORTO
DI PROPRIETÀ DEL LAVORATORE
DIPENDENTE
Articolo
70.
Al lavoratore
dipendente in trasferta oltre al rimborso delle spese
di
viaggio e
di altre eventuali spese
incontrate per conto dell'azienda e
della cooperativa, dovrà essere corrisposta una
diaria giornaliera da
determinare direttamente tra il datore
di lavoro e
il lavoratore
dipendente, ovvero,
in difetto, dalla
Commissione di Garanzia
e
Conciliazione
(art. 81 del presente CCNL).
Se al
lavoratore dipendente sono state
attribuite mansioni comportanti
l'impiego
di mezzi di locomozione, tali mezzi e le relative spese saranno
a
carico dell'azienda e della cooperativa.
Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del
lavoratore dipendente,
deve essere corrisposto, a titolo di rimborso
delle spese di manutenzione
e di
trasporto per usura
del mezzo, un
compenso da determinare
direttamente
tra il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente ovvero in
difetto,
dalla
Commissione di Garanzia e Conciliazione (art. 81 del
presente
CCNL).
Titolo
XXXVII - INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
Articolo
71.
In caso
di morte del
lavoratore dipendente, il
TFR e l'indennità
sostitutiva
di preavviso devono essere corrisposti a norma dell'art. 2122
C.C., al
coniuge, ai figli, e, se vivevano a
carico del lavoratore
dipendente,
ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.
La ripartizione dell'indennità, se non
vi è accordo fra gli
aventi
diritto,
deve farsi secondo le leggi vigenti.
In mancanza
delle persone indicate
al comma 1,
le indennità sono
attribuite
secondo le norme della successione legittima.
È nullo
ogni patto anteriore alla morte del lavoratore dipendente circa
l'attribuzione
e la ripartizione delle indennità.
Titolo
XXXVIII - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA BUSTA
PAGA
Articolo
72.
La
retribuzione deve essere liquidata al lavoratore dipendente con cadenza
periodica,
comunque non superiore a quella mensile.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà
consegnata al lavoratore
dipendente la
busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno essere
distintamente specificate: la denominazione dell'azienda e della
cooperativa,
il nome ed il cognome del lavoratore dipendente, il periodo
di paga
cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci
e
corrispettivi
importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione
delle
trattenute.
Qualsiasi reclamo
sulla corrispondenza della
somma pagata a
quella
indicata
sulla busta paga o documento, equipollente, nonché sulla qualità
della moneta,
dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il lavoratore,
dipendente che non provveda, perde ogni diritto al
reclamo per ciò che
riguarda
il denaro contenuto nella busta paga stessa.
Qualsiasi reclamo
sulla retribuzione, ovvero
inerente al rapporto di
lavoro, deve
essere presentato dal
lavoratore dipendente, a
pena di
decadenza, entro
6 mesi dalla cessazione del rapporto
di lavoro dello
stesso.
Resta fermo
comunque il disposto dell'art.
2113 C.C., come modificato
dalla
legge 11.8.73 n. 533.
Titolo
XXXIX - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO
Articolo
73.
Fatte salve
le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di
lavoro, nelle aziende e nelle cooperative con un
numero inferiore di 15
lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può recedere
dal contratto di
lavoro a tempo indeterminato dando preavviso
scritto con raccomandata od
altro
mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto
elencate:
a) diverbio litigioso seguito da vie di fatto
nell'interno dell'azienda
e della cooperativa anche fra i dipendenti;
b) insubordinazione verso il datore di lavoro
o superiori;
c) comportamento oltraggioso verso il datore
di lavoro o superiori;
d) appropriazione di beni dell'azienda e della
cooperativa o di terzi
sul
luogo di lavoro;
e) danneggiamento volontario, di beni
dell'azienda e della cooperativa
di
terzi, presso l'azienda;
f) concorrenza con l'azienda e con la
cooperativa in cui presta la
propria
opera;
g) esecuzioni di lavori senza permesso,
nell'azienda e cooperativa sia
per
proprio conto che per terzi;
h) falsificazione di documentazione aziendale
dell'azienda e della
cooperativa;
i) assenze non giustificate di oltre 3
giornate consecutive o di 6
giornate
nel biennio anche non consecutive;
j) il rientro dopo l'assenza per malattia o
per infortunio oltre il 2°
giorno
dalla data di guarigione;
k) cessazione dell'attività;
l) gravi difficoltà economiche dell'azienda e
della cooperativa.
I termini
di preavviso di rescissione del
rapporto di lavoro a
tempo
indeterminato
sono stabiliti dal successivo art. 74 del presente CCNL.
Il
lavoratore dipendente dall'azienda e dalla cooperativa può recedere dal
contratto di
lavoro a tempo determinato, dando preavviso scritto
con
raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data
di ricevimento,
nei
termini stabiliti nel successivo art. 74 del presente CCNL.
Articolo
74.
I termini
di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente CCNL
sono:
classificazione fino a 5 anni fino a 10 anni oltre 10
anni
di anzianità di anzianità di anzianità
Quadro 90 giorni 120 giorni 150 giorni
di calendario di calendario di calendario
1°
livello 60 giorni 90 giorni 120 giorni
2° 45 giorni 60 giorni 90 giorni
3° 30 giorni 45 giorni 60 giorni
4° 20 giorni 30
giorni 45 giorni
5° -
6° 15 giorni 20 giorni 30 giorni
Il periodo di preavviso non può coincidere con
il periodo di ferie, né di
congedo
matrimoniale. Al lavoratore dipendente preavvisato potranno essere
concessi
brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
La
parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di
cui all'art.
74 del presente CCNL, o con
preavviso insufficiente, deve
corrispondere
all'altra una indennità pari all'importo della
retribuzione
di
fatto per il periodo di mancato o insufficiente preavviso.
Il
periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.
Titolo
XL - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
Articolo
75.
Al lavoratore
dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il
trattamento
previsto dalla legge 29.5.82 n. 297.
Titolo
XLI - CESSIONE - TRASFORMAZIONE
DELL'AZIENDA - LIQUIDAZIONE
DELLA COOPERATIVA
Articolo
76.
Per il
trapasso, la cessione
e il fallimento dell'azienda e della
cooperativa
si fa riferimento alle disposizione di legge.
Titolo
XLII - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO
Articolo
77.
Quando viene fatto obbligo al lavoratore dipendente
di indossare speciali
divise,
la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
È parimenti
a carico del
datore del lavoro la spesa
relativa agli
indumenti
che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di
sicurezza
e per motivi igienico-sanitari.
Il datore
di lavoro è
inoltre tenuto a fornire
gli attrezzi e
gli
strumenti
necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il
lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene
messo a
sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se
non
dopo
averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque
modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua
disposizione darà
diritto all'azienda e alla
cooperativa di rivalersi
sulle sue
competenze per il danno subito
previa contestazione formale
dell'addebito.
In caso
di risoluzione di rapporto di
lavoro, il lavoratore dipendente
deve
riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che
ha ricevuto
in consegna temporanea.
Titolo
XLIII - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IN TEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE
- AMBIENTE DI LAVORO
Articolo
78.
Le
parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni
di lavoro nelle aziende e nelle cooperative,
convengono di promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte
le misure idonee
a
tutelare la
salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente sulla
base di
quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché
dalle
direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi
previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari
livelli, l'azienda
e la cooperativa fornirà gratuitamente
idonei mezzi
protettivi (esempio guanti, stivali,
maschere, grembiuli, ecc.),
osservando
tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore
dipendente dovrà utilizzare
secondo le disposizioni
aziendali,
curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in
consegna.
Ciascun
lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza
e della
propria salute e di quella degli altri lavoratori
dipendenti
presenti
sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle
sue
azioni od omissioni.
In
particolare i lavoratori:
a) osservano
le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro e dai superiori, ai fini della
protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari,
le apparecchiature, gli
utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le
altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i
dispositivi di protezione messi a
loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di
lavoro o al responsabile della
sicurezza, deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lett. b) e c),
nonché
le altre eventuali condizioni di pericolo di
cui vengono a
conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito
delle
loro competenze e
possibilità, per eliminare
o ridurre tali
deficienze
o pericoli, dandone notizie al datore di
lavoro o al
responsabile della sicurezza;
e) non
rimuovono o modificano senza
autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa
operazioni o manovre che non sono
di loro competenza, ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria
o di altri lavoratori dipendenti;
g) si sottopongono ai controlli sanitari
previsti nei loro confronti;
h) contribuiscano, insieme al datore di
lavoro o al responsabile della
sicurezza,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente o comunque necessari per tutelare
la sicurezza e la salute dei
lavoratori dipendenti durante il lavoro.
Le Parti
firmatarie del presente
CCNL concordano di
istituire una
Commissione Paritetica
composta da 3 persone per
parte per realizzare
quanto
previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo di intesa.
Titolo
XLIV - DIVIETI
Articolo
79.
È proibito
al lavoratore dipendente di prestare la propria opera presso
aziende e
cooperative diverse da quella in
cui è regolarmente assunto,
salvo
il caso di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico.
Titolo
XLV - RISARCIMENTO DANNI
Articolo
80.
I danni
che comportano trattenute per il risarcimento debbono
essere
contestati
formalmente al lavoratore dipendente non appena l'azienda e la
cooperativa
ne sia a conoscenza.
L'importo del risarcimento, in relazione alla entità
del danno arrecato,
sarà ratealmente trattenuto nella misura massima
del 10% della paga di
fatto
per ogni periodo di retribuzione.
In caso
di risoluzione del rapporto di
lavoro il saldo eventuale sarà
trattenuto su
tutti i compensi
ed indennità dovuti
al lavoratore
dipendente
a qualsiasi titolo.
Titolo
XLVI - COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE
Articolo
81.
È costituita
una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione,
composta
da 12 membri di cui 6 nominate dalle Organizzazioni datoriali e 6
nominati
dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
La
Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie
inerenti all'interpretazione e
applicazione nell'azienda e nella
cooperativa del presente CCNL e della
contrattazione integrativa di 2° livello;
b) tentare
la bonaria composizione, ai sensi e
per gli effetti
dell'articolo che segue, delle vertenze di
lavoro di qualsiasi tipo in
sede di conciliazione prima di adire le vie
giudiziarie.
c) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento
economico "premio di
produzione
presenza" in caso di controversia tra le parti nella
contrattazione
di 2° livello;
d) verificare e valutare l'effettiva
applicazione nella singole aziende
e
cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue
modificazioni
ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte
retributiva
e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta
di un
solo lavoratore dipendente dell'azienda e della cooperativa: queste
ultime
sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame e interpretazione autentica della
normativa contrattuale in
caso di
dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti
stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale
problema che dovesse presentarsi
in
ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale,
come previsto dall'art. 17
del
presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate
alla Commissione stessa
dagli
articoli del presente CCNL.
Titolo
XLVII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo
82.
Per tutte
le controversie individuali o collettive relative
all'applicazione del
presente CCNL, è
prescritto il tentativo
di
conciliazione
in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite
dal
presente articolo.
Anche
per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle
leggi 15.7.66
n. 604 e 11.5.90 n. 108, non
derivanti da provvedimenti
disciplinari,
devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per
il
tramite della Commissione di cui all'art. 81 del presente CCNL.
I verbali
di conciliazione o di mancato
accordo, redatti in 4
copie,
dovranno
essere sottoscritti anche dai lavoratori dipendenti e dai datori
di lavoro
interessati. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio
provinciale
del lavoro (legge 11.8.73 n. 533).
La
parte interessata, sia essa lavoratore dipendente che datore di lavoro,
alla
definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di
conciliazione
tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.
La
Commissione di cui all'art. 81 del presente CCNL, ricevuta la richiesta
di conciliazione, è tenuta a comunicare nei
modi e nei termini di legge,
alla parte contrapposta, oltre al motivo della
controversia il luogo, il
giorno e
l'ora in cui
sarà esperito il tentativo di
conciliazione:
l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre
15 giorni dalla
data di
avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.
Titolo
XLVIII - CODICE DISCIPLINARE
Art. 83
- Doveri del lavoratore dipendente.
Il lavoratore dipendente deve esplicare
l'attività per la quale è stato
assunto
con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro stabilito con
il datore di lavoro o chi
per esso ed adempiere a tutte le formalità
che l'azienda e la cooperativa
ha posto in essere per il controllo delle
presenze;
2) svolgere
tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di
lavoro
o chi per esso, nel rispetto
delle norme del presente
CCNL
applicato in azienda e cooperativa e delle
disposizioni attuative con la
massima diligenza e assiduità;
3) conservare la più assoluta segretezza
sugli interessi dell'azienda e
della
cooperativa evitando di propagare, specialmente alla concorrenza,
notizie
riguardanti le strategie di
mercato usate e in uso
presso
l'azienda e la cooperativa stessa;
4) in
merito alla posizione
assegnata e ai compiti
inerenti, il
lavoratore dipendente deve evitare di trarre
in qualsiasi modo, profitti
propri
a danno dell'azienda e della cooperativa in cui lavora, evitando
altresì
di assumere impegni ed
incarichi, nonché svolgere attività in
contrasto con gli obblighi e doveri
derivanti dal rapporto di lavoro. Si
richiama a proposito il RDL del 13.11.24 n.
1825 convertito in legge n.
562/25;
5) usare la massima cortesia, anche nei modi e
sistemi di presentazione,
con
la clientela e il
pubblico che per qualsiasi motivo
intrattiene
rapporti con l'azienda e con la cooperativa;
6) evitare
nella maniera più
assoluta di ritornare
nei locali
dell'azienda e della cooperativa e
trattenersi oltre il normale orario di
lavoro prestabilito, salvo che vi sia
autorizzazione dell'azienda e della
cooperativa, ovvero, che sia previsto dal
presente CCNL o da disposizione
legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso
l'azienda e la
cooperativa e dettate dai titolari c/o
superiori se non contrastanti con
il presente CCNL e con le leggi vigenti.
Disposizioni
disciplinari.
I lavoratori
dipendenti, che si
renderanno inadempienti dei
doveri
inerenti all'attività da svolgere in riferimento
al rapporto di lavoro
instaurato, saranno
sanzionati, in base alla
gravità dell'infrazione
commessa,
con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 ore
della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della
retribuzione per un
periodo non
superiore a 10 giorni.
Non è
possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del
rimprovero
verbale, nei confronti del lavoratore dipendente, senza avergli
preventivamente
contestato formalmente l'addebito ed averlo sentito in sua
difesa;
in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero
verbale non possono essere applicati prima che siano
trascorsi 5 giorni
dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
La comunicazione degli addebiti dovrà
essere fatta con comunicazione
scritta contenente
la specificazione dell'infrazione commessa. Il
lavoratore dipendente
avrà la possibilità
di presentare le
contro
deduzioni
a sua difesa entro 5 giorni.
L'adozione del
provvedimento disciplinare dovrà essere
presa entro 10
giorni dalla scadenza del termine assegnato al
lavoratore dipendente per
presentare le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà
essere comunicata
al
lavoratore dipendente con lettera raccomandata r.r.
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei
confronti dei lavoratori
dipendenti
che:
a) risultano
assenti ingiustificati dal
lavoro per 1 o più giorni
consecutivi fino ad un massimo di 3 giorni;
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro
senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo
l'inizio del lavoro e/o
lo sospendano e/o ne anticipino la
cessazione;
d) procurino guasti, anche non gravi, a cose,
attrezzature, impianti e
quanto altro esistente presso l'azienda e la
cooperativa;
e) contravvengano al divieto di accettare mance
dalla clientela
dell'azienda e della cooperativa, da
fornitori della stessa e che comunque
le promuovano e/o le sollecitino;
f) non
rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL in
azienda e nella cooperativa, commettano atti
che portino pregiudizio alla
sicurezza, alla disciplina, all'igiene e
alla morale dell'azienda e della
cooperativa.
È evidente
che il rimprovero verbale ed il
rimprovero scritto saranno
adottate per
le mancanze di minor rilievo, la
multa e la sospensione
saranno
adottate per le mancanze di maggior rilievo.
Titolo
XLIX - PATRONATI
Articolo
84.
Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di
svolgere, su un piano
di
parità, la
loro attività all'interno delle
aziende e cooperative, per
quanto riguarda gli Istituti di Patronato di
emanazione e/o convenzionate
con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, si
conviene quanto segue: gli
Istituti di
Patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla legge,
mediante
i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati
preventivamente
a conoscenza delle aziende e delle cooperative, muniti di
documento di
riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle
Direzioni
dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali
variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno
con le singole aziende e le
singole
cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che
deve
attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale.
Qualora, per
ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresenti
del Patronato
dovessero conferire durante
l'orario lavorativo con
un
lavoratore dipendente dell'azienda e cooperativa
per l'espletamento del
mandato da
questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne
daranno tempestiva
comunicazione alla Direzione
aziendale, la quale
provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente
interessato il permesso
di allontanarsi dal posto di lavoro per il
tempo necessario, sempre che
non
ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo.
I rappresentanti del Patronato
usufruiranno di appositi Albi messi
a
disposizione dalle
aziende e dalle
cooperative per informazioni di
carattere
generale.
Titolo
L - ASSISTENZA SANITARIA E INTEGRATIVA
Articolo
85.
Le parti
convengono di istituire una
Commissione paritetica a livello
nazionale,
composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente
CCNL, per
individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi
nel campo
dell'assistenza sanitaria ed integrativa nonché gli eventuali
rapporti di
compatibilità tra l'offerta
di servizi e le modalità
e
l'entità
dei finanziamenti.
Fatta
salva la facoltà del lavoratore dipendente di accedere o no, ovvero,
esercitare opzioni diverse da quelle che potranno
essere previste dalla
Commissione
stessa.
Titolo
LI - PREVIDENZA INTEGRATIVA
Articolo
86.
Le parti
convengono di istituire una
Commissione Paritetica a livello
nazionale composta da 6 persone, 3 per ogni parte
stipulante il presente
CCNL, per
individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi
nel campo della previdenza integrativa, nonché gli
eventuali rapporti di
compatibilità tra
l'offerta di servizi e le modalità
e l'entità dei
finanziamenti.
È fatta
salva la facoltà del lavoratore dipendente di aderire o no, ovvero
esercitare opzioni diverse da quelle che potranno
essere previste dalla
Commissione
stessa.
Titolo
LII - ENTE NAZIONALE BILATERALE DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME
(ENBOA)
Articolo
87.
Le Parti
convengono di istituire una
Commissione paritetica a livello
nazionale,
composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente
CCNL, per
individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi
per la
costituzione di ENBOA.
Titolo
LIII - ENTE NAZIONALE DI MUTUALITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME
(ENMOA)
Articolo
88.
Le Parti
convengono di istituire una
Commissione paritetica a livello
nazionale,
composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente
CCNL, per
individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi
per la
costituzione di ENMOA.
Nota a
verbale.
Per ciò
che concerne gli artt. 87 e 88, UNCI si
riserva di aderire
successivamente.
Titolo
LIV - CONTRATTI DI INSERIMENTO
Articolo
89.
L'assunzione a
tempo indeterminato di lavoratori dipendenti
privi di
specifica
esperienza lavorativa, si applica per un periodo di 24 mesi
il
trattamento
retributivo di seguito riportato:
a) 1°
anno: 85% della paga base
nazionale corrispondente al livello
d'inquadramento;
b) 2° anno: 90% della paga base
nazionale corrispondente al livello
d'inquadramento.
L'instaurazione del rapporto di lavoro con Contratto
d'inserimento dovrà
risultare
da atto scritto.
Titolo
LV - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
Articolo
90.
Il
presente CCNL recepisce l'intera normativa vigente in tema di contratti
di
riallineamento retributivo.
Proprietà
privata.
Le Organizzazioni stipulanti intendono
salvaguardare la piena e completa
proprietà
del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o
parziale ad
Enti, Organizzazioni, Imprese e
Privati, riservandosi ogni
azione
a salvaguardia dei loro diritti.
Norma
transitoria.
Vacanza
contrattuale.
Per la
vacanza contrattuale i lavoratori dipendenti devono percepire la
somma
di £. 500.000, meno quanto già percepito dai lavoratori dipendenti o
soci
per lo stesso motivo.