Contratto  Collettivo Nazionale di  Lavoro per i  dipendenti da aziende del

terziario della distribuzione e dei servizi.

 

L'anno 1994, il giorno 3 del mese di novembre in Roma

 

tra

 

la  Confederazione Generale del Commercio del Turismo e dei Servizi dal suo

Presidente  Gr. Uff. Dott. Francesco Colucci con una delegazione presieduta

dall'Ing.  Vincenzo  Gervasio  e  composta  dai  signori:  Daniela Amadori,

Giampietro  Badan, Sandra Balboni, Armando Baroni, Ennio Bartolotta, Walter

Baumgartner,  Giovanni  Belloni,  Angelo  Bossi,  Gianluigi  Bracchi, Marco

Antonio  Brogini, Alberto Busnelli, Riccardo Calamandrei, Rinaldo Canofari,

Leopoldo Capra, Daniela Ceruti, Marco Chimenti, Giuseppe Chinellato, Nicola

Cigliese,  Giuseppe Ciuti, Giorgio  Collo, Giuseppe Corollo, Alfio Corradi,

Tullio  Cottinini, Edoardo Dal Pino, Fabio Dalla Riva, Gianfranco De Biasi,

Antonio  Del Nero,  Gianni  Diamanti, Lorenzo  Duetto,  Marcello D'Alfonso,

Franco  Entilli, Paolo Ferraboschi, Vittorio Filipponi, Arnaldo Fiorenzoni,

Luigi Focacci, Paola Fontanelli, Ambrogio Forcucci, Renzo Fossati, Giuseppe

Gabriele, Carlo Gandini, Clara Ghelli, Pio Giornofelice, Matteo Giovanardi,

Riccardo  Goi, Ernesto Hausmann,  Luigi Inverni, Giovanni Labella, Emanuele

Lajolo, Luigi Lazzati, Pietro Leoni, Massimo Maciga, Mauro Malandri, Sergio

Malchiodi,  Giuseppe   Manzo,  Mario  Manzoni,   Ugone  Marchegiani,  Carlo

Marinelli,  Vittorio Massagrande,  Guido  Mastropietro, Bruno  Milani, Pier

Paolo Mori, Eugenio Nardelli, Nicola Nardoni, Anita Navarra, Piero Navarra,

Maria Giovanna Orsucci, Giampiero Pacilio, Pier Domenico Palazzi, Francesco

Panerai,  Bruno Papette,  Gianni  Parvis, Roberto  Perna,  Alberto Petrera,

Gianfranco  Pizzorno,  Antonio   Poddighe,  Massimiliano  Polacco,  Alberto

Pomogranato,  Donato Porreca,  Giorgio  Primavesi, Giovanni  Rinaldi, Paolo

Romanin,  Augusto  Rossi,  Luigi   Ruggiero,  Mario  Russomanno,  Francesco

Salvaggio,  Carlo  Salvini,  Gian  Franco  Soranna,  Sergio  Sparacio, Luca

Squeri,  Maurizio Stanziano,  Riccardo Tamburini,  Sirio Tardella, Giuseppe

Tattoli,  Lino Tedeschi, Claudio Tomassini, Steven Tranquilli, Gian Ernesto

Zanin,  con l'assistenza  del Segretario  Generale Luigi  Trigona, del Vice

Segretario Generale Vicario Basilio Mussolin, del Direttore della Direzione

Lavoro  Luigi De Romanis,  del Direttore delle Relazioni Sindacali Giuseppe

Zabbatino,  dei Capi Servizio Maria  Cecilia Segatori, Daniela Tebaidi e di

Caterina Calafiore, Guido Lazzarelli, Donata Tirelli

 

e

 

la  Federazione  Italiana  Lavoratori  Commercio  Alberghi-Mense  e Servizi

(FILCAMS-CGIL),  rappresentata dal  Segretario Generale  Aldo Amoretti, dal

Segretario  Generale Aggiunto Pietro Ruffolo, dai Segretari Nazionali Ivano

Corraini, Maria Antonietta Franceschini, Gennaro Pannozzo, Luigi Piacenti e

dai  componenti  il comitato  Direttivo  nelle persone  di:  Luigi Coppini,

Silvano  Conti, Lionello  Giannini, Piero  Marconi, Manlio Mazziotta, Bruno

Perin,  Maria  Regina  Ruiz,  Claudio  Treves,  Marco  Bertolotti,  Antonio

Paparatto,  Cristina  Ronco,  Marisa  Valenti,  Giovanna  Vaudano,  Gaetano

Vazzana,  Antonio Amoruso,  Giovanni  Baseotto, Domenico  Campagnoli, Nadia

D'Amely,  Patrizia Ferrari,  Adriana Freddi,  Lucia Giorgi, Antonio Lareno,

Melissa  Oliviero,  Carla Pasquale,  Santino  Pizzimiglio,  Bruno Rastelli,

Fabio  Sormanni, Marco  Vicedomini, Mauro  Dassio, Carmela Minniti, Giorgio

Scarinci,  Patrizia Vistori,  Renato Zanieri,  Marina Bergamin, Loredana De

Checchi,  Giorgio  Loro,  Sandro  Maccatrozzo,  Vittorio  Meneghini,  Giusy

Muchon, Celeste Paulon, Alessandro Forabosco, Ezio Medeot, Denise Trevisan,

Dino  Bonazza,  Ramona  Campari,   Mauro  Capacci,  Gualtiero  Francisconi,

Gabriele  Guglielmi,  Mirella  Losi,  Patrizia  Maestri,  Gabriele  Marchi,

Marinella  Meschieri,  Daniela Pellicani,  Walter  Sgargi,  Giulio Tiberio,

Daniela  Zini, Carlo Amato,  Dalida Angelini, Fabio Giunti, Paolo Graziani,

Roberto  Mali,  Silena  Menchetti, Raffaello  Nesi,  Stefania  Palli, Marco

Raiconi,  Alessandra Salvato, Fabrizio Angelelli, Roberto Ghiselli, Roberta

Massacesi,   Claudio  Bazzichetto,   Orfeo  Cecchini,   Simona  Cervellini,

Antonella  Chiusaroli, Luigi Corazzesi, Simona Iovinella, Giuseppe Mancini,

Carla  Mattiussi,  Vincenzo Quaranta,  Laura  Ricci,  Antonio Stancampiano,

Luigi  Castiglione,  Domenico  Troise,  Alfonso  Argeni,  Giovanni Carpino,

Antonio  Coppola,  Paola  De Celmo,  Rosario  Stornaiuolo,  Giuri Giuseppe,

Giuseppe  Scognamillo, Canio  Cioffi,  Michele Furci,  Giovanna Pellegrino,

Luisa  Albanella, Cono  Minnì, Sante  Pellegrino, Antonino  Triglia, Gianni

Cotzia,  Rosanna Facchin,  con  l'assistenza della  Confederazione Generale

Italiana  del Lavoro (CGIL) rappresentata dai Segretari Confederali Alfiero

Grandi e Walter Cerfeda.

 

La  Federazione Italiana Sindacati  Addetti ai Servizi Commerciali Affini e

del  Turismo (FISASCAT-CISL), rappresentata  dal Segretario Generale Gianni

Baratta,  dai  Segretari  Generali  Aggiunti:  Antonio  Michelagnoli, Maria

Pantile  e  dai  Segretari  Nazionali:  Luciana  Cirillo,  Mario Marchetti,

Pierangelo Raineri; da Mario Dalmasso, Salvatore Falcone, Luigino Pezzullo,

Marco  Pinna, Daniela  Rondinelli, Armando  Ruggieri dell'Ufficio sindacale

unitamente  ad una delegazione  composta dai  Signori Piero Abrami, Attilio

Albanello, Antonio Albiniano, Antonietta Aloisi, Cecilia Andriolo, Vittorio

Armando,  Sante  Blasi,  Maria  Letizia  Borgia,  Claudio  Bosio,  Emiliano

Bovarini,  Domenico Bove, Rocco Carbone, Luigi Carignani, Carlo Castellano,

Antonio  Castria, Alberto  Cavalloni,  Osvaldo Cecconi,  Romano Celandroni,

Franco  Ciccolini, Antonio  Cinosi, Bruno  Cordiano, Franco Corselli, Mario

Dal  Soler, Adriano  Degioanni,  Franco Di  Liberto,  Carlo Di  Paola, Jmma

Egger,  Giovanni Fabrizio,  Alberto  Farina, Patrizio  Fattorini, Ferruccio

Fiorot,  Marino Friggeri,  Silvano Gherbaz,  Pietro Giordano, Pietro Ianni,

Mario Lapia, Calogero Lauria, Guido Malvisi, Iride Manca, Gilberto Mangone,

Enrico  Mazzetti,  Maresa Meneghini,  Amedeo  Meniconi,  Biagio Montefusco,

Ivano  Morandi,  Nicola  Nistico',  Giorgio  Pajaro,  Ugo  Parisi, Marcello

Pasquarella,  Gianfranco  Patrignani,  Paolo  Perazzoli,  Ferruccio  Petri,

Leonardo  Piccinno, Mario  Piovesan, Pietro  Pizzingrilli, Simone Ponziani,

Vincenzo  Ramogida, Roberto Ricciardi,  Vincenzo Riglietta, Tullio Ruffoni,

Vincenzo Sacchetta, Francesco Sanfile, Rosanna Santarello, Fausto Scandola,

Santo Schiappacasse, Rinelda Segatto, Domenico Simone, Rolando Sirni, Paola

Taddei,  Mario   Testoni,  Fernando   Toma,  Giancarlo   Trotta,  Francesco

V.aragona,  Alessandro  Varriale,  Vincenzo  Vasciaveo,  Laura  Zerbin  con

l'intervento  della  Confederazione  Italiana  Sindacati  Lavoratori (CISL)

rappresentata dal Segretario Confederale Natale Forlani.

 

La  Unione  Italiana  Lavoratori  Turismo  Commercio  e  Servizi (UILTuCS),

rappresentata  dal  Segretario  Generale  Raffaele  Vanni,  dal  Segretario

Generale  Aggiunto  Salvatore  Caronia,  dai  Segretari  Nazionali: Michele

Malerba, Pierluigi Paolini, Virgilio Scarpellini, Parmenio Stroppa, Antonio

Zilli;  da Emilio Fargnoli, Marco  Marroni, Paolo Poma e Antonio Vargiu del

Dipartimento  Sindacale della  UILTuCS; dai  membri del  Comitato Direttivo

Nazionale  Amari Sergio,  Amoretti  Carlo, Andreani  Paolo,  Beccati Marco,

Belletti  Pina, Bellocchi  Marco, Benanti  Giuseppe, Bettocchi  Bruno, Boco

Bruno, Cafagna Maria Pia, Callegaro Gianni, Canella Renzo, Cardonatti Enzo,

Carli  Bruno, Casaggi Leonardo, Casadei Maurizio, Celentano Antonio, Chisin

Grazia,  Cieri Nicola,  Cioccolini Gianluca,  Cocco Pietro, Codegoni Maria,

Colonghi  Amedeo, Criscuolo Amedeo, D'amico Francesco, Daniamo Domenico, De

Simone  Michele,  Di  Pierro Diego,-  Diccidue  Sergio,  Fanzone Salvatore,

Franzoni  Stefano,   Fruggiero  Giuseppe,   Fulciniti  Caterina,  Gagliardi

Giuseppe,  Gandino  Giorgio, Gazzo  Giovanni,  Giorgio  Giovanni, Guggiardo

Rosario,  Guidi Giancarlo, Ieralli Cesare, Iozzia Bartolo, La Torre Pietro,

La  Volta Cosimo, Lo Vasco  Maria, Luchetti Maria Ernielinda, Merlin Paolo,

Millone  Teresa, Monaco  Antonio, Moro  Roberto, Napoletano Antonio, Nomade

Raffaella,  Ortelli  Francesco, Pace  Leonardo,  Parisi  Giulio, Pellegrini

Aurelio,  Pezzetta Giannantonio, Regazzoni  Maurizio, Rocchi Cristina, Sama

Carlo,  Sansoni Sandro,  Sastri Pasquale,  Scardaone Luigi,  Tomasi Gianni,

Venturi  Gianfranco, Veronese  Ivana, Vestri  Paolo, Visentini Luca, Zanghi

Domenico;  e con la  partecipazione della Unione  Italiana del Lavoro (UIL)

nella persona del Segretario Confederale Antimo Mucci.

 

visti

 

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del

Terziario  della Distribuzione e dei  Servizi stipulato in data 14 dicembre

1990

e

 

il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 3 novembre 1994

 

si è stipulato

 

il  presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del

Terziario della Distribuzione e dei Servizi composto di:

 

-   Premessa

-   Prima Parte (X Titoli, 37 articoli);

-   Seconda Parte (XXXI Titoli e 164 articoli);

-   Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita;

-   10 Allegati;

-   4 Tabelle.

 

Letti,   approvati  e   sottoscritti   dai  rappresentanti   di   tutte  le

Organizzazioni stipulanti.

 

Premessa generale

 

Il  presente Contratto  Collettivo Nazionale  di Lavoro, nell'assumere come

proprio  lo   spirito  del  "Protocollo   sulla  politica   dei  redditi  e

dell'occupazione,  sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e

sul  sostegno al sistema  produttivo" del 23  luglio 1993, ne realizza, per

quanto  di competenza del contratto  nazionale di lavoro, le finalità e gli

indirizzi in materia di relazioni sindacali.

A  tal fine le Parti  concordano di regolare l'assetto della contrattazione

collettiva  secondo i  termini e  le procedure  specificamente indicati dal

presente contratto.

Le  Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le

relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.

Le  Parti, in  coerenza con quanto  stabilito dal  Protocollo del 23 luglio

1993,  ritengono  necessaria  l'emanazione  di  un  apposito  provvedimento

legislativo,  inteso  a garantire  il  conseguimento  della normalizzazione

delle  condizioni di concorrenza  tra le aziende dei settori rappresentati,

mediante   l'estensione  generalizzata   del  presente   sistema  normativo

contrattuale in tutte le sue articolazioni.

In  questo  quadro, le  Parti  si  impegnano a  proseguire  la  loro azione

congiunta  presso il Governo e le istituzioni per conseguire l'approvazione

del suddetto provvedimento.

Le  Parti si impegnano ad intervenire congiuntamente per l'emanazione di un

apposito  provvedimento legislativo che applichi il particolare trattamento

contributivo-previdenziale,  così  come  previsto  per  le  erogazioni  del

secondo livello di contrattazione dal Protocollo del 23 luglio '93.

Le  Parti,  nel  rispetto della  piena  autonomia  imprenditoriale  e ferme

restando  le rispettive responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali

e  delle Organizzazioni  Sindacali,  consapevoli dell'importanza  del ruolo

delle  relazioni  sindacali  per  il  consolidamento  e  lo  sviluppo delle

potenzialità  del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e

alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento

all'occupazione, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali

e  di informazioni coerente con  le esigenze delle aziende e dei lavoratori

del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti

innovativi  espressi nelle diverse  tipologie settoriali ed aziendali anche

con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.

A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire

corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze

dei  problemi dei settori  e dei comparti  e la pratica realizzazione di un

più  avanzato sistema  di relazioni  sindacali e  di strumenti  di gestione

degli  accordi, anche  al fine  di  garantire il  rispetto delle  intese e,

quindi,  prevenire l'eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione è

svolta  anche attraverso  la raccolta e  lo studio  di dati ed informazioni

utili  a conoscere preventivamente  le occasioni di sviluppo, realizzare le

condizioni  per favorirlo,  individuare  eventuali punti  di  debolezza per

verificarne le possibilità di superamento.

Le  Parti, tenuto  conto delle  imminenti  scadenze a  livello comunitario,

concordano  sull'esigenza  di  partecipare  attivamente  allo  sviluppo del

dialogo  sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di

armonizzazione   delle   normative  legislative   e   della  contrattazione

collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.

Le  Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti

degli  organi governativi  interessati al  fine di  realizzare un quadro di

riferimento  economico  ed  istituzionale   funzionale  allo  sviluppo  del

terziario  ed  in  particolare per  porre  in  essere  condizioni normative

omogenee rispetto agli altri settori.

Le  Parti si danno atto  che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema

di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai

vari  livelli di  contrattazione e  non potranno  richiedersi altre materie

oltre  a quelle  previste per  ciascun livello  (ivi compreso  quello della

contrattazione  aziendale),  rispettando  le  procedure  e  le  modalità di

confronto previste nei vari capitoli.

Al  fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della

Commissione  Paritetica  Nazionale  di   cui  all'art.3,  Prima  Parte,  su

richiesta  anche di  una  delle Parti  e  nel rispetto  di  quanto previsto

all'ottavo  comma dell'art.8, Prima Parte, si ricorrerà ad un confronto tra

le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale

prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di

richiesta dei singoli incontri.

Trascorso  tale  periodo  ed esperite  le  procedure,  le  Parti riprendono

libertà di azione.

 

 

VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

Il  presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera

unitaria,  per tutto il territorio  nazionale, i rapporti di lavoro a tempo

indeterminato  e, per  quanto compatibile  con le  disposizioni di legge, i

rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario,

della  distribuzione e dei  servizi appartenenti  ai settori merceologici e

categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.

 

a) Alimentazione

- commercio all'ingrosso di generi alimentari;

- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;

-  commercio al minuto  di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate

le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;

- salumerie, salsamenterie e pizzicherie;

- importatori e torrefattori di caffè;

-  commercio all'ingrosso  di droghe  e coloniali;  commercio al  minuto di

droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);

- commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;

-  commercio  all'ingrosso  di  bestiame  e  carni  macellate,  macellerie,

norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;

- commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;

- rivendite di pollame e selvaggina;

- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;

- commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in

genere;  commercio al  dettaglio di  latte (latterie  non munite di licenza

P.S.) e derivati;

-  commercio  all'ingrosso  ed in  commissione  di  prodotti ortofrutticoli

effettuati nei mercati;

- commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;

-  commercio all'ingrosso e al  minuto di prodotti vinicoli e affini (vini,

mosti,  spumanti, liquori,  birra, aceto  di vino);  per quanto riguarda le

aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si

intendono comprese:

a)  le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche

tipici e la loro vendita;

b)  le aziende che,  oltre ad acquistare  uve e mosti  per la produzione di

vini  anche tipici e  la successiva loro  vendita, effettuano operazioni di

acquisto e vendita di vini;

c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;

-  commercio all'ingrosso  e al  minuto di  acque minerali  e gassate  e di

ghiaccio;

-  commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (oli di oliva e di

semi);

-  aziende  commerciali  di   stagionatura  e  conservazione  dei  prodotti

lattiero-caseari.

 

b) Fiori, piante e affini

- commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;

-  commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in

genere;

-  produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali

e aromatiche.

 

c) Merci d'uso e prodotti industriali

- grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;

-  tessuti di ogni  genere, mercerie, maglierie,  filati, merletti e trine;

confezioni  in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e

sarte;  mode e  novità; forniture per  sarti e  sarte; camicerie ed affini;

busterie,  cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane

e  materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed

articoli  da viaggio; ombrellerie,  pelletterie; guanti, calze; profumerie,

bigiotteria  ed affini; trecce  di paglia e  cappelli di paglia non finiti;

abiti  usati; tappeti; saccherie,  anche se esercitano  la riparazione o il

noleggio dei sacchi; corderie ed affini;

-  lane sudicie  e  lavate, seme  bachi,  bozzoli, cascami  di  seta, fibre

tessili  varie (canapa,  lino, juta,  ecc.),  stracci e  residuati tessili,

eccettuati i classificatori all'uso pratese;

- pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle

pelli;  pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da

pellicceria  e da pellicceria;  pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli

grezze  da pellicceria, pelli per  pelletteria e varie, pelli per valigerie

in genere, cuoio per sellerie;

-  articoli  casalinghi,  specchi   e  cristalli,  cornici,  chincaglierie,

ceramiche  e  maioliche,  porcellane,   stoviglie,  terraglie,  vetrerie  e

cristallerie;

-  lastre  e recipienti  di  vetro,  vetro scientifico,  materie  prime per

l'industria del vetro e della ceramica;

-  articoli di  elettricità, gas,  idraulica e  riscaldamento eccettuate le

aziende installatrici di impianti;

-  giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri;

prodotti  artistici e dell'artigianato;  case di vendita all'asta; articoli

per regalo, articoli per fumatori;

-  oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose,

perle; articoli di orologeria;

- librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri

usati);  rivenditori  di  edizioni   musicali;  cartolai  (dettaglianti  di

articoli  di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria

e  cancelleria;  commercianti di  carta  da macero;  distributori  di libri

giornali e riviste, biblioteche circolanti;

- francobolli per collezione;

- mobili, mobili e macchine per ufficio;

- macchine per cucire;

- ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie;

macchine  in  genere;  armi  e  munizioni;  articoli  di  ferro  e metalli;

apparecchi  TV,  radiofonici,   elettrodomestici;  impianti  di  sicurezza;

strumenti  musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario;

apparecchi  scientifici; pesi  e misure;  pietre  coti, per  molino, pietra

pomice  e pietre  litografiche; articoli  tecnici (cinghie di trasmissione,

fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);

- autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche

se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza

e  per riparazioni); cicli o motocicli ( anche se esercitano il posteggio o

il  noleggio  con  o  senza  officine  o  laboratori  di  assistenza  e per

riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici;

oli  lubrificanti, prodotti  petroliferi  in genere  (compreso  il petrolio

agricolo);

- gestori di impianti di distribuzione di carburante;

- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;

-  carboni  fossili,  carboni  vegetali;  combustibili  solidi,  liquidi  e

liquefatti;

- imprese di riscaldamento;

-  laterizi,  cemento,  calce  e  gesso,  manufatti  di  cemento, materiali

refrattari,  tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere,

ghiaia,  sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale,

catrame,  bitumi, asfalti;  materiale  da pavimentazione,  da rivestimento,

isolante  e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle

di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;

- tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;

- prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;

-   aziende    distributrici   di   specialità    medicinali   e   prodotti

chimico-farmaceutici;

- legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;

- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;

- prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi;

materiale  enologico; sementi da cereali,  da prato, da orto e da giardino;

mangimi  e panelli; macchine  e attrezzi  agricoli; piante non ornamentali,

altri prodotti di uso agricolo);

-  commercio all'ingrosso  delle merci  e dei  prodotti di  cui al presente

punto c).

 

d) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero

- agenti e rappresentanti di commercio;

- mediatori pubblici e privati;

- commissionari;

-  stabilimenti  per  la condizionatura  dei  prodotti  tessili (eccettuati

quelli  costituiti da industriali  nell'interno e al servizio delle proprie

aziende);

-  fornitori di enti pubblici  e privati (imprese di casermaggio, fornitori

carcerari, fornitori di bordo, ecc.);

-  compagnie  di  importazione  ed esportazione  e  case  per  il commercio

internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);

-  agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti

nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;

- imprese portuali di controllo.

 

e)  Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle

persone

- imprese di leasing;

- recupero crediti, factoring;

- servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica;

- servizi di revisione contabile, auditing;

- servizi di gestione e amministrazione del personale;

- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;

- ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinione (*);

- consulenza di direzione e organizzazione aziendale (**);

- agenzie di relazioni pubbliche;

- agenzie di informazioni commerciali;

-  servizi di design,  grafica, progettazione, e  allestimenti di interni e

vetrine;

- servizi di progettazione industriale, engineering;

- servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo

qualità;

-  società  per  lo  sfruttamento  commerciale  di  brevetti,  invenzioni e

scoperte;

- agenzie pubblicitarie;

- concessionarie di pubblicità;

- aziende di pubblicità;

- agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;

- promozione vendite;

- agenzie fotografiche;

- uffici Residences;

-  società di  organizzazione e  gestione congressi,  esposizioni, mostre e

fiere (***);

- intermediazione merceologica;

- recupero e risanamento ambiente;

- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni;

- autorimesse e autoriparatori non artigianali;

- società di carte di credito;

- uffici cambi extrabancari;

- servizi fiduciari;

- buying office;

- agenzie di brokeraggio;

-  aziende   ed  agenzie   di  consulenza,   intermediazione  e  promozione

immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;

- agenzie di operazioni doganali;

-  servizi di richiesta  certificati, disbrigo  pratiche di dattilografia e

fotocopiatura (****);

- servizi di traduzioni e interpretariato;

- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;

- vendita di multiproprietà;

- autoscuole;

- agenzie di servizi matrimonali;

- altri servizi alle persone;

 

Le  parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo

della  sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario

e  inscindibile,  nel  realizzare  maggiori  benefici  per  i  lavoratori è

globalmente  migliorativo  e,  pertanto,  sostituisce  ed  assorbe  ad ogni

effetto  le norme  di  tutti i  precedenti  contratti collettivi  e accordi

speciali  riferentesi alle  medesime categorie,  sopra elencate. Sono fatte

salve  le  condizioni  di  miglior  favore  previste  dalla  legge  e dalla

contrattazione  integrativa di  cui agli  artt. 12  e 15,  Prima Parte, del

presente contratto.

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti

di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti,

per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali

stipulate in base ai criteri da esso previsti.

Per  quanto non previsto dal  presente contratto valgono le disposizioni di

legge vigenti in materia.

__________________________________________________

(*)   Comprende anche la classe "marketing" del CCNL del 1990.

(**)   Comprende la categoria "progettazione e consulenza professionale e/o

organizzativa" del CCNL del 1990.

(***) Comprende la categoria "mostre e fiere" del CCNL del 1990.

(****) Comprende anche la classe "agenzie pratiche auto" contenuta nel CCNL

del 1990.

 

 

 

PRIMA PARTE

Sistemi di relazioni sindacali

 

TITOLO I

Relazioni sindacali a livello nazionale

 

 

Art. 1 - Procedure per il rinnovo del CCNL

 

La  piattaforma per il rinnovo  del CCNL sarà presentata in tempo utile per

consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.

Durante  i  tre  mesi  precedenti la  scadenza  e  nel  mese  successivo e,

comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di

presentazione  della  piattaforma,  le  Parti  non  assumeranno  iniziative

unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In  assenza di accordo, dopo un  periodo di tre mesi dalla data di scadenza

del  CCNL  e,  comunque,  dopo  un  periodo  di  tre  mesi  dalla  data  di

presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del

CCNL,  sarà corrisposto  ai lavoratori  dipendenti un  elemento provvisorio

della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).

L  'importo di  tale elemento sarà  pari al  trenta per  cento del tasso di

inflazione  programmato,  applicato   ai  minimi  retributivi  contrattuali

vigenti,  inclusa la ex indennità  di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in

assenza  di accordo, detto  importo sarà pari  al cinquanta per cento della

inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

La  violazione delle  disposizioni  di cui  al  secondo comma  del presente

articolo comporterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato

causa,  l'anticipazione o lo slittamento  di tre mesi del termine a partire

dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.

Nell'accordo  di rinnovo del CCNL  le Parti definiranno tempi e modalità di

cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.

 

 

Art. 2 - Diritti di informazione

 

Annualmente,  di norma entro  il primo quadrimestre,  la Confcommercio e le

Organizzazioni  Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine

di  effettuare un  esame congiunto  del quadro  economico e  produttivo del

comparto,  delle sue dinamiche  strutturali, delle prospettive di sviluppo,

dei  più rilevanti  processi di  ristrutturazione, di  terziarizzazione, di

affiliazione, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione

tecnologica.

Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di

comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.

Nel  corso  dell'incontro  saranno  oggetto  di  informazioni  e  di  esame

congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:

a)  lo  stato e  la  dinamica qualitativa  e  quantitativa dell'occupazione

derivante  anche  dall'utilizzo  dell'apprendistato   e  dei  contratti  di

formazione  e   lavoro  nonché   l'andamento  qualitativo   e  quantitativo

dell'occupazione  femminile, con le  possibili azioni positive in linea con

la Raccomandazione CEE 63511984 e con la Legge n.125/91;

b)  le conseguenze dei  suddetti processi di ristrutturazione e innovazione

tecnologica  sull'occupazione  e  sulle  caratteristiche  professionali dei

lavoratori interessati;

c) la formazione e riqualificazione professionale;

d)  la struttura  dei comparti  e settori  nonché le prevedibili evoluzioni

della stessa;

e)  i  problemi  relativi  al  processo  di  razionalizzazione  del settore

commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo

stato  di applicazione delle principali  leggi sul settore e la opportunità

di  eventuali loro modifiche e  le politiche dirette a riforme di settore e

alla regolamentazione di orari commerciali.

 

 

Art. 3 - Strumenti nazionali

 

Le  parti, per  la realizzazione  degli  obiettivi previsti  nella Premessa

concordano sull'opportunità di istituire:

 

1) il Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità;

2) l'Osservatorio Nazionale (1);

3) la Commissione Paritetica Nazionale.

 

Il  gruppo di lavoro per  le Pari Opportunità, l'Osservatorio Nazionale, la

Commissione

Paritetica  Nazionale sono composti  ciascuno da sei  membri, dei quali tre

designati  dalla   Confcommercio  e   tre  designati   dalla  FILCAMS-CGIL,

FISASCAT-ClSL  e dalla  UILTuCS-UIL. Per  ogni membro  effettivo può essere

nominato un supplente.

 

(1)  L'Osservatorio Nazionale è stato costituito in data 2 marzo 1988, come

risulta dal verbale allegato (all. 2)

 

 

Art. 4 - Tutela delle lavoratrici

 

Le  parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a

norma  della Risoluzione CEE  29 maggio 1990,  misure volte a migliorare le

condizioni  di  vita   e  di  lavoro  del   personale  femminile,  al  fine

dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.

Il  Gruppo di  lavoro per  le Pari  Opportunità, di  cui all'art.  2, Prima

Parte,  è deputato  ad elaborare un  codice di  condotta sulla tutela della

dignità della persona nel mondo del lavoro, per lo sviluppo di una politica

positiva appropriata sulla materia.

Tale   codice  di   condotta  potrà   essere  recepito   nell'ambito  della

regolamentazione aziendale ove potrà costituire titolo per l'individuazione

di  misure tese a garantire  un clima di rispetto reciproco della integrità

umana, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto

della  dignità della persona  che possa essere  offesa da qualsiasi tipo di

comportamento indesiderato.

 

 

Art. 5- Pari opportunità

 

Le  parti convengono sulla  opportunità di  realizzare, in attuazione della

Raccomandazione  CEE  del  13  dicembre  1984  n.635  e  delle disposizioni

legislative in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità

di  opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e

di  ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai

vari  livelli   contrattuali  e  di   confronto  (nazionale,  territoriale,

aziendale) a favore delle lavoratrici.

Al  Gruppo di  lavoro per  le  Pari Opportunità  sono assegnati  i seguenti

compiti:

 

1)  svolgere attività  di studio  e di  ricerca, nell'ambito delle attività

dell'Osservatorio  sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di

acquisire  elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione

femminile  nei settori utilizzando a  tal fine dati disaggregati per sesso,

livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;

2)  studiare la legislazione vigente  e le esperienze in materia, a livello

nazionale  e  comunitario,  con particolare  riferimento  alle  modalità di

utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo;

3)  studiare convenzioni  tipo in  base  alla legge  56/87 per  favorire il

reinserimento  nel mercato  del lavoro  di donne  che desiderino riprendere

l'attività  dopo  un'interruzione dell'attività  lavorativa  per  una delle

cause che saranno individuate dal Gruppo di lavoro stesso;

4)  predisporre. schemi di progetti  di Azioni Positive finalizzati anche a

favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale.

 

L'eventuale  adesione delle aziende  agli schemi  di progetto di formazione

professionale  concordemente  definiti   e  recepiti  dalle  Organizzazioni

stipulanti  il  Contratto  Nazionale,  di  cui  le  parti  promuoveranno la

conoscenza,  costituisce  titolo per  l'applicazione  di  benefici previsti

dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il  Gruppo di cui al  presente articolo si riunirà di norma trimestralmente

ed   annualmente   riferirà   sull'attività   svolta   alle  Organizzazioni

stipulanti.

 

 

Art. 6 - Osservatorio Nazionale

 

L'Osservatorio  Nazionale  costituisce  lo strumento  per  lo  studio delle

iniziative  adottate dalle  parti in  materia  di occupazione,  mercato del

lavoro, formazione e qualificazione professionale.

A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:

 

a)  programma ed organizza relazioni  sul quadro economico e produttivo del

comparto  e  le  relative  prospettive di  sviluppo,  sullo  stato  e sulle

previsioni  occupazionali,   anche  coordinando   indagini  e  rilevazioni,

elaborando  stime e  proiezioni  anche al  fine  di fornire  alle  parti il

supporto  tecnico  necessario  alla  realizzazione  degli  incontri  di cui

all'art. 2, Prima Parte;

b)   elabora   proposte   in  materia   di   formazione   e  qualificazione

professionale,  anche in  relazione a  disposizioni legislative nazionali e

comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti,

finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica

realizzazione a livello territoriale;

c)  riceve  ed elabora,  anche  a  fini statistici,  i  dati  forniti dagli

Osservatori  Provinciali sulla realizzazione  e l'utilizzo degli accordi in

materia  di contratti  di formazione  e lavoro  ed apprendistato nonché dei

contratti a termine;

d)  riceve  dalle  Organizzazioni  territoriali  gli  accordi  realizzati a

livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;

e)  predispone i  progetti formativi  per singole  figure professionali, al

fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;

f)  svolge le funzioni previste dal Titolo VI-C, Prima Parte, (contratti di

formazione  e lavoro),  dal Titolo  V Seconda  Parte (apprendistato)  e dal

Titolo VI-A, Prima Parte, (contratti a tempo determinato).

 

La  realizzazione  delle  finalità  sopra  indicate  avviene  attraverso le

modalità e con gli strumenti di cui agli allegati 2 e 3.

 

 

Art. 7 - Commissione Paritetica Nazionale

 

La  Commissione  Paritetica  Nazionale   costituisce  l'organo  preposto  a

garantire  il  rispetto   delle  intese  intercorse   ed  a  proporre  alle

Organizzazioni  stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto

all'ultimo comma del presente articolo.

A tal fine:

 

a) con le modalità e le procedure previste dall'art.8, Prima Parte, esamina

-  ad  esclusione della  materia  delle  sanzioni disciplinari  -  tutte le

controversie  di interpretazione e di  applicazione di interi istituti o di

singole  clausole contrattuali,  ivi comprese  quelle relative  al rispetto

delle  modalità, delle procedure  e dei temi  previsti dalla presente Prima

Parte del contratto;

b) in apposita sottocommissione:

1)    individua    figure   professionali    non    previste   nell'attuale

classificazione,    in     relazione    a     processi    di    innovazione

tecnologica/organizzativa  di particolare  rilevanza, con  le modalità e le

procedure previste dall'art.9, Prima Parte;

2)  sviluppa l'esame della  classificazione, al  fine di ricercare coerenza

tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle

Organizzazioni  stipulanti  eventuali  proposte  di  aggiornamento,  con le

modalità e le procedure previste dall'Art.10, Prima Parte.

 

 

Art. 8 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure

 

Per l'espletamento di quanto previsto dall'art.7, Prima Parte, lettere a) e

b), si applicano le procedure di seguito indicate.

La  Segreteria della  Commissione Paritetica  Nazionale  ha sede  presso la

Confcommercio  e  provvede  alla  verbalizzazione  delle  riunioni  e delle

deliberazioni  assunte,  che dovranno  essere  sottoscritte  dai componenti

della Commissione stessa.

La  Commissione Paritetica Nazionale  si riunisce  su istanza presentata, a

mezzo  di raccomandata  A.R., dalle  Organizzazioni stipulanti  il presente

contratto  o  dalle  Organizzazioni  sindacali  locali  facenti  capo  alle

predette  Organizzazioni  nazionali,  autonomamente   o  per  conto  di  un

prestatore  di lavoro, o  dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite

le Associazioni locali o nazionali di categoria.

All'atto  della presentazione dell'istanza,  di cui al comma precedente, la

parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli

elementi utili all'esame della controversia.

Le  riunioni della Commissione  Paritetica Nazionale avranno luogo di norma

presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata

d'accordo  tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di

cui  al precedente quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i

30 giorni successivi.

La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia

per  acquisire  ogni  informazione  e  osservazione  utile  all'esame della

controversia stessa.

Le  deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle

parti  interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne

ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un

verbale  di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.411, terzo

comma,  e 412 c.p.c. e  2113, quarto comma cc., come modificati dalla legge

11 agosto 1973, n.533.

In  pendenza di  procedura presso  la Commissione  Paritetica Nazionale, le

OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa

sindacale né legale.

Ove  la  controversia  e relativa  procedura  abbiano  riguardato questioni

attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello

di  cui  all'art.   11,  Prima  Parte),   la  parte,  il   cui  diritto  di

organizzazione  sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti

leso,  sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero,

in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà

decidere,  previo confronto tra  le Organizzazioni stipulanti (confronto da

esaurirsi  entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e

modalità previste al riguardo.

Per  tutto quanto  relativo al  funzionamento della  Commissione Paritetica

Nazionale,   potrà   provvedere   la   Commissione   stessa,   con  proprie

deliberazioni.

 

 

Art.9 - Commissione Paritetica Nazionale per la classificazione

 

Per  l'espletamento di  quanto  previsto dall'art.7,  Prima  Parte, lettera

b.1), la Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di

un'esigenza  di revisione  della classificazione,  anche emersa  in sede di

confronto territoriale.

La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali

e  del  relativo  inquadramento,  sulla  base  dei  criteri  contrattuali e

ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.

Nello  svolgimento della sua  attività la Commissione dedicherà particolare

attenzione  alle problematiche relative  alle professionalità emergenti nel

settore dei servizi.

Le  conclusioni della  Commissione  dovranno essere  sottoposte  alle parti

stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL.

 

 

Art.   10   -   Commissione   Paritetica   Nazionale   per   l'esame  della

classificazione

 

Per  l'espletamento di  quanto  previsto dall'art.7,  Prima  Parte, lettera

b.2),  annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà

alle  parti stipulanti, in uno  specifico incontro, i risultati degli studi

compiuti.

Tre  mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle

parti un rapporto conclusivo.

 

Dichiarazione sulla previdenza integrativa

 

Le  Parti,  nell'esprimere   la  propria  valutazione   positiva  circa  la

diffusione  di  forme  di   previdenza  integrativa  volontaria,  si  danno

reciprocamente  atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo

che lo consenta, una soluzione della materia per il settore.

Le  Parti si impegnano a  promuovere proprie iniziative presso il Governo e

le Istituzioni, per sollecitare una diversa normativa in grado di agevolare

realmente  il decollo dei  fondi pensione integrativi del sistema pubblico,

adeguato  alle   esigenze  dei  lavoratori   e  compatibile   con  i  costi

previdenziali a carico delle aziende.

A  tal  fine verrà  insediata  una  Commissione Paritetica  di  esperti che

esaminerà le problematiche connesse.

La  predetta Commissione, composta  da dodici membri, verrà insediata entro

il 30 novembre 1994 e dovrà concludere i lavori entro dodici mesi.

 

 

 

TITOLO II

Secondo livello di contrattazione

 

 

Premessa

 

Le  Parti nel ribadire quanto affermato nella Premessa Generale al presente

contratto  si  danno   reciprocamente  atto  che   il  secondo  livello  di

contrattazione,  nel rispetto di  quanto previsto al  punto 3) del capitolo

"assetti  contrattuali" del Protocollo  del 23 luglio  1993, che si intende

integralmente  richiamato,  riguarda  materie  ed  istituti  diversi  e non

ripetitivi  rispetto a quelli propri del CCNL ed è realizzato in conformità

con le modalità definite dalle Parti.

Gli  accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23

luglio 1993, hanno durata quadriennale.

Le  erogazioni  di secondo  livello  devono avere  caratteristiche  tali da

consentire  l'applicazione  del   particolare  trattamento  contributivo  -

previdenziale  previsto dalla normativa  di legge emanata in attuazione del

Protocollo 23 luglio 1993.

Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini

di  alcun istituto  legale e  contrattuale, ivi  compreso il trattamento di

fine rapporto.

In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due

mesi  dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a

due  mesi   successivi  alla  scadenza   dell'accordo  precedente,  saranno

garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare,

del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.

 

Norma transitoria

Il  periodo  complessivo di  quattro  mesi  di cui  all'ultimo  comma della

presente Titolo si applica dalla data di stipula del presente accordo, alle

piattaforme rivendicative presentate antecedentemente a tale data.

 

 

Art. 11 - Contrattazione territoriale

 

Le  Parti,  riconosciuto il  carattere  di  novità e  sperimentalità  di un

secondo  livello alternativo a quello dell'art. 12, Prima Parte, convengono

di  istituire un'apposita Commissione  Nazionale, che verrà insediata entro

il  30 novembre 1994  con il compito  di definire criteri e parametri certi

per  le erogazioni economiche,  nel rispetto di  quanto previsto al punto 3

del  capitolo "assetti  contrattuali" del  Protocollo  del 23  luglio 1993,

tenuto  conto della  alternatività rispetto  alla contrattazione aziendale,

oltreché dei seguenti elementi:

-  modalità  di  presentazione  delle  piattaforme  e  di  svolgimento  del

confronto;

- modalità di verifica del rispetto dei criteri guida al livello nazionale;

- monitoraggio.

La  suddetta Commissione, alfine di acquisire elementi di conoscenza comune

utili,  si avvarrà del contributo degli Enti Bilaterali e degli Osservatori

che dovranno far pervenire sia analisi su:

-  la composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con

particolare riferimento alle fasce dimensionali;

-  la  composizione dell'occupazione  e  la sua  articolazione  per livelli

contrattuali;

sia analisi su:

- i livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi;

-  i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle

imprese;

-  le valutazioni finali dei consumatori sull'offerta dei servizi esistenti

sul territorio.

 

Entro  il 31.12.1995, la Commissione presenterà alle parti il risultato dei

propri lavori.

In  caso di  mancato accordo,  la  materia sarà  definita in  occasione del

rinnovo biennale dei minimi contrattuali.

In  ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate prima

del luglio 1997, fermo restando che gli effetti economici degli accordi non

potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 1998.

 

 

Art. 12 - Contrattazione aziendale

 

Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una

stessa  provincia,  più  di trenta  dipendenti  potranno  essere concordate

particolari norme riguardanti:

 

-  turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno

o  più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce

differenziate;

- eventuali forme di flessibilità;

- part-time;

- determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 71, Seconda Parte;

- contratti a termine;

-  tutela della salute  e dell'integrità fisica  dei lavoratori, ambiente e

sicurezza nei luoghi di    lavoro;

-  parità  di opportunità  nel  lavoro uomo-donna  secondo  quanto previsto

dall'art. 5, Prima Parte;

- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;

-  quanto delegato alla  contrattazione dagli artt.  20 e 21 della legge n.

300/1970 Statuto dei lavoratori;

-  erogazioni  economiche strettamente  correlate  ai  risultati conseguiti

nella  realizzazione   di  programmi   aziendali,  aventi   come  obiettivo

incrementi  di produttività, di  qualità. altri  elementi rilevanti ai fini

del  miglioramento   della  competitività,   nonché  ai   risultati  legati

all'andamento economico dell'impresa.

Laddove  a  livello  aziendale  sussistano  erogazioni  economiche comunque

denominate,   anche   parzialmente  variabili,   dovrà   essere  ricondotta

nell'ambito  delle nuove  erogazioni sopra  specificate la parte variabile,

mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;

- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti

del presente CCNL

 

In  materia di  classificazione del  personale,  possono essere  oggetto di

esame,  ove già  non siano  previste nel  presente contratto,  le eventuali

qualifiche  specifiche dell'azienda; per  le figure di interesse aziendale,

sempre  che non  siano previste  nella classificazione  di cui  all'art. 3,

Seconda  Parte, e  che assumano  significato e  valenza generali, così come

previsto  nell'art.  7,  Prima Parte,  le  parti  riporteranno all'apposita

Commissione  di cui  all'art. 7, punto  b), Prima  Parte, le valutazioni in

merito, anche fornendo adeguate proposte.

Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed

in  particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione

nonché  i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che

problemi  relativi all'organizzazione  del lavoro,  all'occupazione ed alle

condizioni  di lavoro, potranno  essere affrontati e definiti, in occasione

degli  incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi

di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.

Inoltre   potranno   essere   concordati   interventi   di   formazione   e

riqualificazione  connessi ad  iniziative o  direttive dei  pubblici poteri

anche a livello nazionale e comunitario.

Le  eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende

dalle  strutture sindacali  ai vari  livelli saranno  altresì trasmesse per

conoscenza  dalle Organizzazioni  Sindacali Nazionali  o territoriali della

FILCAMS-CGIL,  FISASCAT-CISL  e  UILTuCS-UIL   alla  Confcommercio  o  alla

Associazione competente per territorio ad essa aderente.

La  relativa   contrattazione  dovrà   svolgersi  con   l'intervento  delle

Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni

Nazionali  stipulanti  e,   per  i  datori   di  lavoro,  dell'Associazione

territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.

 

 

TITOLO III

 

Relazioni sindacali a livello territoriale

 

Art. 13 - Diritti di informazione

 

Annualmente,  a livello  regionale e  provinciale, di  norma entro il primo

quadrimestre,   le   associazioni   imprenditoriali   territoriali   e   le

corrispondenti  organizzazioni  sindacali  si   incontreranno  al  fine  di

procedere  ad un esame  congiunto - articolato  per comparti merceologici e

settori  omogenei  -  sulle  dinamiche  strutturali,  sulle  prospettive di

sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione,

terziarizzazione,  affiliazione,   concentrazione,  internazionalizzazione,

innovazione  tecnologica  e  sviluppo  in atto  e  sui  loro  effetti sulla

professionalità,  nonché  sullo  stato  e  sulla  dinamica  quantitativa  e

qualitativa  dell'occupazione, con  particolare riferimento all'occupazione

giovanile e femminile.

 

 

Art. 14 - Materie di accordi territoriali

 

Anche  con riferimento  agli incontri  di cui  al precedente  art. 2, Prima

Parte,   al   livello  di   competenza   le   Associazioni  imprenditoriali

territoriali  e  le corrispondenti  Organizzazioni  sindacali realizzeranno

confronti  finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche

attive del lavoro con particolare riferimento a:

 

-  interventi di  formazione e  riqualificazione professionale  connessi ad

iniziative  o direttive  dei pubblici  poteri anche  a livello  nazionale o

comunitario;

-  funzioni attribuite alle  parti sociali dall'articolo  17 della legge 28

febbraio  1987, n.56, in  materia di convenzioni  tra imprese e commissioni

regionali o circoscrizionali per l'impiego;

-  altre iniziative che  le parti dovessero  attivare in relazione a quanto

previsto  dalla stessa  legge n.56/1987 in  tema di  mercato del lavoro, in

particolare al Titolo II;

-  definizione  di  accordi  in materia  di  apprendistato  e  contratti di

formazione  e lavoro, sulla base  di quanto ad esse delegato dagli articoli

di  cui al  Titolo V,  Seconda Parte  (apprendistato) e  Titolo VI-C, Prima

Parte (C.F.L.) del presente contratto.

 

Potranno,  inoltre, essere realizzate,  in attuazione della Raccomandazione

CEE del 13 dicembre 1984, n.635 e delle disposizioni legislative in tema di

parità  uomo - donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca

finalizzate  alla  promozione di  azioni  positive a  favore  del personale

femminile;  le eventuali  intese  conseguenti saranno  coerenti  con quanto

convenuto in materia a livello nazionale.

In  materia di  classificazione  del personale  ed  in coerenza  con quanto

definito agli artt. 7 e 9, Prima Parte, verranno svolte analisi ed avanzate

proposte  tese  ad  evidenziare alla  Commissione  Paritetica  Nazionale le

istanze emergenti nelle realtà locali.

Per  tutti i  compiti  sopra individuati,  le  associazioni imprenditoriali

territoriali   e  le   corrispondenti  organizzazioni   sindacali  potranno

avvalersi  del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 16, Prima

Parte, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente.

In  relazione alle  particolari esigenze  del settore  del commercio  e del

terziario  al fine del  miglioramento della qualità  dei servizi offerti al

consumatore  tenuto anche  conto delle  esigenze dei  dipendenti, a livello

territoriale  di competenza,  potranno  essere effettuati  incontri  per il

confronto  su provvedimenti  di carattere  legislativo o  amministrativo in

materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.

Al  medesimo livello,  infine, potranno  essere effettuati  incontri per il

confronto su quanto previsto dai seguenti articoli:

-  dall'art. 32,  Seconda Parte,  in  materia di  articolazione dell'orario

settimanale;

-  dall'art. 34, Seconda Parte, in materia di procedure per l'articolazione

dell'orario settimanale;

- dall'art. 35, Seconda Parte in materia di flessibilità dell'orario.

 

A  tal  fine  potranno  essere  utilizzate  le  notizie  in  possesso degli

Osservatori territoriali ai sensi del successivo Art. 16, lettera d), Prima

parte,  ovvero i  dati fatti  oggetto  di informazione  alle Organizzazioni

Sindacali nel corso degli incontri di cui all 'Art. 13, Prima Parte.

 

Dichiarazione a verbale

Le  parti si  incontreranno al  fine di  procedere all'armonizzazione delle

risultanze  dei lavori della Commissione  di cui all 'Art. 11, Prima Parte,

con  le materie  attualmente previste  dal presente  contratto come oggetto

della  contrattazione territoriale  nonché con  le eventuali  altre materie

attualmente  indicate all'art. 12,  Prima Parte,  nel rispetto dei principi

dell'alternatività  dei livelli di  contrattazione e della non ripetitività

delle materie previste dall'Accordo del 23 luglio.

 

 

Art. 15 - Congelamento contratti e accordi provinciali

 

I  contratti ed accordi provinciali integrativi del CCNL 31 luglio 1970 non

potranno  essere: rinnovati, integrati e modificati per tutto il periodo di

validità del presente contratto.

Le  norme contenute  nei contratti  e accordi  provinciali vigenti  che non

siano  in  contrasto   con  le  norme   del  presente  contratto  nazionale

seguiteranno ad avere efficacia fino alla scadenza di detto contratto.

 

 

Art. 16 - Enti bilaterali

 

L'Ente Bilaterale ha le seguenti funzioni.

 

1.  Istituisce l'Osservatorio,  che svolge,  a livello  locale, le medesime

funzioni  dell'Osservatorio nazionale  realizzando  una fase  d'esame  e di

studio  idonea  a  cogliere  gli  aspetti  peculiari  delle  diverse realtà

presenti nel territorio.

 

A tal fine, l'Osservatorio:

 

a)  programma  ed  organizza, al  livello  di  competenza,  relazioni sulle

materie  previste alla  lettera a)  dell'art.6,  Prima Parte,  inviandone i

risultati,  di  norma a  cadenza  trimestrale,  all'Osservatorio Nazionale,

anche   sulla   base   di   rilevazioni   realizzate   dalle   associazioni

imprenditoriali  in ottemperanza alle  disposizioni di cui all'art. 9 della

legge  n.56/1987;  restano  ferme, per  le  imprese,  le  garanzie previste

dall'art.4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n.628;

b)  ricerca ed  elabora,  anche a  fini  statistici, i  dati  relativi alla

realizzazione  ed all'utilizzo  degli accordi  in  materia di  contratti di

formazione  e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a

cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;

c)  predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al

fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;

d)  riceve dalle  Associazioni territoriali  aderenti alla  Confcommercio -

anche  aggregandole  per  comparti merceologici  e  settori  omogenei  - le

comunicazioni  di cui agli  artt.32 e 34,  Seconda Parte; in questo quadro,

possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art.

35, Seconda Parte.

 

La  realizzazione  delle finalità  sopra  indicate avviene  con  modalità e

strumenti  coerenti  con l'impostazione  di  cui all'art.6  Prima  Parte, e

relativo allegato 2;

 

2.  l'Ente  Bilaterale, inoltre,  promuove  e gestisce,  a  livello locale,

iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in

collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.

In  particolare, svolge  le azioni  più opportune  affinché dagli organismi

competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di

contribuire  al  miglioramento  culturale  e  professionale  dei lavoratori

tutelato  dal Titolo XI, Seconda Parte, del presente contratto, favoriscano

l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle

caratteristiche delle attività del comparto;

 

2.  svolge, attraverso apposite Commissioni Paritetiche, composte da almeno

tre  membri rappresentanti,  designati  dalle OO.SS.  territoriali aderenti

alle  parti  stipulanti il  presente  contratto, le  funzioni  previste dal

Titolo  VI-A Prima Parte  (contratti a tempo  determinato), dal Titolo VI-C

Prima  Parte (contratti di formazione  e lavoro), dal Titolo X, Prima Parte

(tutela  della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori), e dal Titolo

V,   Seconda  Parte   (apprendistato),   ovvero  dagli   eventuali  accordi

territoriali in materia.

 

Dichiarazione a verbale

Le  parti si impegnano  a promuovere la  costituzione degli Enti Bilaterali

entro il 31 dicembre 1995, ivi compreso l'Ente Bilaterale nazionale.

 

 

 

TITOLO IV

Composizione delle controversie

 

 

Art. 17- Procedure

 

Per  tutte   le  controversie   individuali  singole   o  plurime  relative

all'applicazione  del presente  contratto e  di  altri contratti  e accordi

comunque  riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera

di  applicazione  del  presente contratto,  è  prescritto  il  tentativo di

conciliazione  in sede sindacale, secondo  le norme e le modalità di cui al

presente  articolo, da esperirsi  presso l'Associazione o Unione competente

per  territorio,   aderente  alla  Confederazione   Generale  Italiana  del

Commercio, del Turismo e dei Servizi, con l'assistenza:

 

a)  per i datori  di lavoro, della  stessa Associazione o Unione competente

per territorio;

b)  per i  prestatori d'opera,  dell'Organizzazione sindacale  locale della

FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL e della UILTuCS-UIL.

 

La  parte  interessata  alla  definizione  della  controversia  è  tenuta a

richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale

alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.

L'Organizzazione  Sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua

volta  denunciare la controversia all'Organizzazione contrapposta per mezzo

di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel  caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di

lavoro,  l'Associazione imprenditoriale  ne darà  comunicazione per lettera

raccomandata  con ricevuta di  ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a

designare  entro otto giorni  l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che

dovrà assisterlo.

Ricevuta la segnalazione, l'Associazione imprenditoriale provvede, entro 10

giorni,  alla convocazione  delle parti  e delle  Organizzazioni Sindacali,

fissando  il  giorno  e  l'ora  in   cui  sarà  esperito  il  tentativo  di

conciliazione.

I  verbali di  conciliazione o  di mancato  accordo, redatti  in sei copie,

dovranno  essere sottoscritti dalle  parti interessate e dai rappresentanti

delle  rispettive Organizzazioni.  Due  copie del  verbale  saranno inviate

dalla  Associazione imprenditoriale  all'Ufficio del  Lavoro competente per

territorio,  per gli effetti  dell'art. 411, 30  comma, e art. 412 c.p.c. e

art.  2113 c.c. come modificati dalla legge lì agosto 1973 n.533, e di ogni

altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

 

 

Art. 18 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali

 

Nel  caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla

legge  15 luglio  1966, n.604,  ed alla  legge 20  maggio 1970, n.300, come

modificate  dalla  Legge     maggio  1990,  n.   108,  non  derivanti  da

provvedimento  disciplinare, devono ugualmente  essere esperiti i tentativi

di composizione di cui ai precedenti articoli.

 

 

Art. 19 - Contributi di assistenza contrattuale

 

Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e

per  assicurare l'efficienza delle  proprie strutture sindacali al servizio

dei  lavoratori e dei datori  di lavoro la Confederazione Generale Italiana

del  Commercio,  del  Turismo  e   dei  Servizi,  la  Federazione  Italiana

Lavoratori  del  Commercio,  Alberghi-Mense  e  Servizi  (FILCAMS-CGIL), la

Federazione  Italiana Sindacati  Addetti Servizi  Commerciali Affini  e del

Turismo  (FISASCAT-CISL) e l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e

Servizi  (UILTuCS-UIL),  procederanno  alla  riscossione  di  contributi di

assistenza  contrattuale  per il  tramite  di un  Istituto  previdenziale o

assistenziale ai sensi della legge4 giugno1973, n.311.

Sono  tenuti  alla  corresponsione  dei  contributi  di  cui  al precedente

capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.

Le  misure contributive e le  relative norme di esazione formeranno oggetto

di  appositi  accordi  e  regolamenti da  stipularsi  tra  le  parti  e con

l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto.

Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente

contratto  e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali

il contratto stesso si applica.

I  datori  di  lavoro  porteranno   espressamente  a  conoscenza  dei  loro

dipendenti il contenuto del presente articolo.

 

 

 

TITOLO V

Relazioni sindacali a livello aziendale

 

 

Art. 20 - Diritti di informazione

 

Annualmente,  di norma entro il  primo quadrimestre, le aziende di cui alla

sfera di applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente

più di:

 

a) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;

b) 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;

c) 400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;

 

si  incontreranno con le  Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi

livelli  per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda;

nella  stessa  occasione, o  anche  al  di fuori  delle  scadenze previste,

forniranno  informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di

ristrutturazione  e  di  concentrazione,  di  internazionalizzazione  e  di

innovazione  tecnologica che  investono l'intero  assetto aziendale e nuovi

insediamenti nel territorio.

Qualora  l'esame  abbia  per oggetto  problemi  e  dimensioni  di carattere

regionale  o  nazionale, l'incontro  si  svolgerà ai  relativi  livelli, su

richiesta  di una  delle parti,  convocato dalle  rispettive Organizzazioni

Imprenditoriali.

Nel  corso  di  tale incontro  l'azienda  esaminerà  con  le Organizzazioni

Sindacali  le  prevedibili  implicazioni  degli  investimenti  predetti,  i

criteri  della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione

dei  lavoratori,  con  particolare riguardo  all'occupazione  sia  nei suoi

aspetti   qualitativi   che    quantitativi,   interventi   di   formazione

riqualificazione  del  personale  connessi ad  iniziative  o  direttive dei

pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.

In  occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su

richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all 'esame congiunto

dei temi indicati ai commi precedenti.

 

 

 

TITOLO VI

Mercato del lavoro

 

 

Premessa

 

Le  Parti,  con  la sottoscrizione  del  presente  contratto,  hanno inteso

promuovere  e potenziare le  occasioni di  impiego conseguibili mediante il

possibile  ricorso a una  pluralità di strumenti  in grado di soddisfare le

esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.

Obiettivo  condiviso è quello  di valorizzare  le potenzialità produttive e

occupazionali  del mercato del  lavoro, con  riferimento anche al personale

femminile,  mediante interventi  che  facilitino l'incontro  tra  domanda e

offerta  di lavoro e  consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei

lavoratori.

A  tal fine,  le  parti confermano  la  validità dell'istituto  del C.F.L.,

apportando  ad  esso  modifiche e  arricchimenti,  particolarmente  per gli

aspetti  relativi alla  formazione,  allo scopo  di  promuovere l'effettiva

qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.

Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che

permettano  di facilitare in  particolare l'inserimento nel lavoro di fasce

deboli di lavoratori.

 

 

Art. 21 - A) Contratti a tempo determinato

 

Ai  sensi  dell'art.  23,  della  Legge  28  febbraio  1987,  n.56,le Parti

individuano  ipotesi per le  quali sono consentite assunzioni con contratti

di  lavoro a termine  di durata non  inferiore a un  mese e non superiore a

dodici  mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.

230.

Le  assunzioni ai  sensi del  precedente paragrafo  potranno aver  luogo in

presenza di:

 

a)  incrementi di  attività in  dipendenza di  ordini, commesse  o progetti

straordinari;

b)  punte di più intensa  attività non ricorrenti, derivate da richieste di

mercato  alle quali  non  si riesca  a far  fronte  con i  normali organici

aziendali;

c) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;

d)  aspettative diverse  da quelle  già previste  dall'art. 1,  lettera b),

Legge 230/62.

 

Ai  lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto

di priorità di cui all'art.8 bis legge 79/83.

Le  imprese  non  potranno avere  contemporaneamente  alle  loro dipendenze

lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero

superiore al 10% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità

produttiva.  Nelle  singole  unità  produttive   che  abbiano  meno  di  30

dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti

per  tre lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le

assunzioni  effettuate  con  contratto  a  termine  nelle  ipotesi previste

direttamente  dalla legge (n. 230/62; D.L. 876/77 convertito nella L. 18/78

e  successive proroghe),  con contratto  di formazione  e lavoro, né quelle

effettuate ai sensi dell'art. 78, Seconda Parte.

Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate

intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.

Le  aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute,

pena  la decadenza,  a darne  preventiva comunicazione  scritta ad apposita

Commissione  costituita   presso  l'Ente  Bilaterale   territoriale  e,  su

richiesta  di questa, a  fornire indicazione  analitica delle tipologie dei

contratti  a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del

presente  contratto. La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga

a  configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a

termine,  ha facoltà di segnalare  i casi alle parti stipulanti il presente

contratto  che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi

occupazionali  e le prospettive  di consolidamento dei contratti a termine,

potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla

sospensione  della richiesta stessa,  anche temporanea, nei confronti delle

imprese interessate.

All'atto della richiesta di nulla-osta per le assunzioni di cui al presente

punto,  l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione

ad  Associazione aderente  alla Confcommercio,  nonché una dichiarazione di

impegno  relativa  all'applicazione del  presente  CCNL  e all'assolvimento

degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.

Nelle  unità produttive  in cui  sono  in atto  sospensioni dal  lavoro con

ricorso  alla CIGS, la presente normativa non si applica per assunzioni con

le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi.

Gli  accordi territoriali e aziendali in materia già in atto all'entrata in

vigore del contratto sono confermati.

 

 

Art. 22 - B) Formazione e qualificazione professionale

 

In  vista della  prossima scadenza  per la  realizzazione del Mercato Unico

Europeo e anche alla luce delle indicazioni e dei principi che emergono dal

Memorandum  Eurofiet - CECD in  merito ai bisogni formativi nel settore del

commercio  al dettaglio, le  parti concordano sulla necessità di realizzare

una  politica   attiva  della   formazione  professionale   finalizzata  al

conseguimento dei seguenti obiettivi:

 

1)  migliorare il  livello professionale  degli occupati  nei settori della

distribuzione  e dei  servizi e  più  in generale  attivare un  processo di

valorizzazione delle risorse umane;

2)  adeguare  l'offerta  di  prestazione  lavorativa  alle  richieste delle

aziende;

3)  incrementare i  livelli  occupazionali, superando  altresì  le maggiori

difficoltà  di accesso al lavoro  presenti nelle aree del Mezzogiorno e per

alcune  fasce  sociali  più deboli  quali  i  lavoratori ultraventinovenni,

extracomunitari e donne;

4)  rispondere alle istanze  di cambiamento dei  profili e delle conoscenze

professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica;

5)  migliorare i livelli aziendali di competitività, il livello di servizio

e di qualità offerto alla clientela ed infine ottimizzare la produttività.

Le  parti concordano  che la realizzazione  di quanto  sopra è demandata al

confronto  regionale e  aziendale,  per la  definizione  di programmi  e di

attività formative tra le quali possono essere ricomprese:

 

- formazione nel settore della comunicazione sociale;

- formazione sui principi generali della distribuzione, sulle problematiche

delle  attività dei servizi, sul ruolo di tali settori nell'economia, sulla

struttura d'impresa;

-  formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, la

legislazione sulla salute e la sicurezza;

- formazione sul ruolo e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie;

- formazione in marketing, vendite e servizi, acquisti e gestione di stock;

- formazione di contabilità;

- studio di una lingua della Comunità in aggiunta alla lingua madre.

 

 Inoltre, coerentemente con le finalità sopra rappresentate,

 

-  visto l'art.  15-ter della  Legge n.  479/78 che  recita: "I giovani che

hanno  stipulato  contratti di  formazione  ai  sensi dell'art.  7  o hanno

frequentato  i corsi  di cui  all'art. 16-bis  o i  cicli formativi  di cui

all'art.  26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della

qualifica   professionale   ai   fini   dell'iscrizione   nelle   liste  di

collocamento.

-  L'accertamento è effettuato  da una commissione istituita presso ciascun

Ufficio  Provinciale del  Lavoro e  della  Massima Occupazione  composta da

quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministro del Lavoro e

della  Previdenza  Sociale,  della  Regione, dei  datori  di  lavoro  e dei

lavoratori";

-  visto l'art. 16-quater della Legge n. 479/78 che recita: "La commissione

di  cui all'articolo precedente ha  il compito di accertare, attraverso una

prova  tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi

delle  attrezzature  dei Centri  di  formazione  professionale riconosciuti

dalla Regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle

aziende";

- visto l'art. 14 della Legge n. 56/87 che recita: "Ai fini dell'iscrizione

nelle  liste di collocamento,  la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego ha

facoltà  di effettuare l'accertamento  della professionalità del lavoratore

avvalendosi  delle strutture e  degli organismi di formazione professionale

competenti,  previsti dalla  legge 21  dicembre 1978,  n. 845, ovvero delle

attrezzature messe a disposizione dalle imprese",

 

le  parti, al  fine di  contribuire  all'attuazione dei  succitati disposti

normativi,  designando esperti e individuando aziende che intendono porre a

disposizione  le proprie attrezzature al fine di collaborare con gli Uffici

Provinciali  del Lavoro e M.O.  e le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego

per  l'accertamento  della professionalità  dei  lavoratori,  convengono di

attribuire  agli Enti Bilaterali  il compito di provvedere adeguatamente in

merito.

Parimenti,   al  fine   di  conseguire   soddisfacenti  risultati   per  la

qualificazione  del personale femminile,  le parti convengono di attribuire

altresì  agli Enti Bilaterali le attività di studio e ricerca per le azioni

positive, ai sensi dell'Art.16, Prima Parte, del presente contratto.

 

 

Art. 23 - C) Contratti di formazione e lavoro

 

Premessa

Nel  quadro della  più generale  intesa  tra Confcommercio  e FILCAMS-CGIL,

FISASCAT-CISL  e  UILTuCS-UIL   per  la  definizione   di  nuove  relazioni

sindacali,  le parti,  ciascuna per  le  proprie competenze,  convengono di

attivare  strumenti  contrattuali  e  legislativi  finalizzati all'utilizzo

dell'istituto dei contratti di formazione e lavoro.

La Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL

e UILTuCS-UIL, ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento

idoneo a favorire l'incremento dell'occupazione, in particolare femminile e

giovanile.  Concordano  inoltre nell'identificare  l'attivazione  di comuni

interventi  per affrontare i problemi della formazione e dell'aggiornamento

professionale,  come  uno  degli  obiettivi  prioritari  da  perseguire per

fornire  una risposta  concreta alle  esigenze di  fluidità del mercato del

lavoro.

Le  parti,  quindi,  nel rispetto  delle  proprie  autonomie  e competenze,

esprimono  la volontà di recepire  le disposizioni di legge vigenti al fine

di  incentivare le  assunzioni di giovani  e di  assicurare agli stessi una

adeguata  formazione,   finalizzata  all'acquisizione   di  professionalità

conformi alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati.

 

Normativa

Possono  essere stipulati,  ai  sensi della  legge  19 luglio  1994, n.451,

contratti di formazione e lavoro mirati:

 

C.FL.  di tipo a.1)  all 'acquisizione di professionalità intermedie: (III,

IV e V livello), con una durata di 24 mesi;

 

C.FL. di tipo a.2) all 'acquisizione di professionalità elevate: (Quadri, I

e II livello), con una durata di 24 mesi;

 

C.FL.  di tipo  b) all  'inserimento professionale  mediante un 'esperienza

lavorativa  che consenta  un  adeguamento delle  capacità  professionali al

contesto  produttivo  ed  organizzativo  delle  imprese:  (tutti  i livelli

escluso il VII) con una durata di 12 mesi.

 

Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori

interessati,  l'inquadramento  iniziale,  quello  finale  e  la  durata del

contratto di formazione e lavoro.

L'inquadramento previsto all'atto dell'assunzione potrà essere inferiore di

un  livello a  quello previsto  al  termine del  contratto di  formazione e

lavoro.

Ai  lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le

disposizioni  legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato

nonché  la  normativa,  anche economica,  del  presente  contratto  e della

contrattazione collettiva integrativa, laddove esistente.

L'assunzione  dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto

dall'art.  14,  Seconda Parte,  nonché  il  periodo di  prova,  nei termini

previsti dall'art. 17, Seconda Parte.

La  formazione, da effettuarsi  in luogo della prestazione lavorativa, deve

avere  una durata di  130 ore per  i contratti di  tipo a.2), di 80 ore per

contratti di tipo a.1) e di 20 ore per i contratti di tipo b).

Il  contenuto   dei  progetti   formativi  esonerati   dalla  procedura  di

approvazione  della competente autorità  pubblica è definito dalle apposite

Commissioni Paritetiche competenti per territorio.

In  attesa della definizione  dei nuovi progetti  formativi è consentito il

ricorso  ai  progetti  esistenti  e  definiti  in  base  alla  previ  gente

disciplina,  fatte  salve  le  modificazioni  automaticamente  applicabili,

conformemente  alla  L.451/94  in  materia   di  età,  ore  di  formazione,

retribuzione, durata e livello di inquadramento.

L'iter  formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'allegato 1

ed  il progetto sarà  accompagnato da dichiarazione  di impegno al rispetto

del  vigente CCNL e delle  norme di legge  in materia di lavoro e sicurezza

sociale.

Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità del

termine  finale per un  periodo di durata  pari alla effettiva sospensione,

secondo  i criteri  e con le  modalità previsti  dalla sentenza della Corte

Cost. n. 149 del 1° aprile 1993.

I  progetti  di  formazione   dovranno  essere  presentati  alla  specifica

Commissione  Paritetica  competente   per  territorio  per   il  parere  di

conformità ai fini della richiesta del nulla-osta.

Le  aziende  che abbiano  già  attivato  contratti di  formazione  e lavoro

attraverso la procedura di cui al presente articolo sono tenute, in caso di

richieste  relative ad ulteriori  assunzioni con  contratto di formazione e

lavoro,  a comunicare  alla Commissione  Paritetica l'esito  dei precedenti

contratti  anche con riferimento al comma 6 dell'art.8 della legge n.407/90

come  modificato dall'art. 16 D.L.  299/94 convertito nella legge 19 luglio

1994, n.451.

Il  parere deve essere  emesso entro  il limite massimo  di 15 giorni dalla

data  di ricevimento,  anche sulla  base  di specifici  accordi applicativi

territoriali.  In  tal  senso  le  Organizzazioni  firmatarie  del presente

contratto  ratificano gli  accordi territoriali  in materia  già in essere,

ferma restando la procedura di cui sopra.

Le  assunzioni dovranno  essere attivate,  ove non  siano già pianificati i

tempi di assunzione, entro tre mesi dalla data del parere di conformità.

All'atto  della  richiesta  del   nulla-osta  l'azienda  dovrà  esibire  un

attestato  dal  quale  risulti  l'iscrizione  dell'azienda  stessa  ad  una

Associazione aderente alla Confcommercio.

Accordi applicativi, a livello aziendale, possono altresì essere realizzati

nelle  imprese che operino in più ambiti regionali. In tal caso, le imprese

comunicheranno  i contenuti  delle intese  raggiunte alle loro Associazioni

territorialmente  competenti, che  provvederanno  a trasmetterle  agli Enti

Bilaterali interessati e all'Osservatorio Nazionale.

Gli  accordi in materia  già in atto  ai vari livelli all'entrata in vigore

del contratto sono confermati, ferma restando la procedura di cui sopra.

Il  presente titolo e  gli accordi applicativi  verranno notificati, a cura

delle  parti, al Ministero del Lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali

del  Lavoro per  il rilascio  immediato del  nulla-osta alle  assunzioni da

parte delle Sezioni Circoscrizionali territorialmente competenti.

 

Norma transitoria

Le  disposizioni  contenute nel  presente  articolo entrano  in  vigore dal

momento  in cui verranno recepite dal Ministero del Lavoro, in applicazione

della  nuova normativa  di legge  in materia  di contratti  di formazione e

lavoro.

Fino  a tale data  rimangono in  vigore le norme  di cui all'articolo 21-C)

della Prima Parte del CCNL 14 dicembre 1990.

 

 

Art. 24 - Procedure

 

I  contratti di formazione e  lavoro devono essere notificati dal datore di

lavoro,  all'atto dell'assunzione,  secondo il  disposto dell'art. 3, terzo

comma,   legge   n.863/1984,   all'Ispettorato   Provinciale   del   Lavoro

territorialmente competente.

Alla  conclusione del contratto di  formazione e lavoro, l'azienda è tenuta

ad  attestare  alle  Sezioni  Circoscrizionali  territorialmente competenti

l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.

 

Dichiarazione a verbale

Le  parti  si danno  atto  che  nella Provincia  di  Bolzano  la formazione

professionale  compreso l'istituto dei contratti di formazione e lavoro può

essere disciplinata da leggi, regolamenti e contratti provinciali, anche in

deroga a quanto previsto dal presente contratto.

 

 

Art. 25 - D) Lavoratori inabili

 

Le  parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del

lavoro con contratti di formazione e lavoro di giovani con ridotta capacità

lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e/o

delibere regionali in materia, di cui alla Legge 56/1987.

Le parti allo scopo convengono di promuovere, nelle Regioni nelle quali non

siano  vigenti specifiche  convenzioni in  materia, l'adozione di strumenti

equivalenti secondo i seguenti criteri;

 

a)  i soggetti  con ridotta  capacità lavorativa  per handicap intellettivo

leggero  devono essere  riconosciuti tali  dalle Commissioni preposte dagli

organi  competenti  e  inseriti  dalla  Commissione  Provinciale  (ex  Lege

n.48211968) nelle quote delle categorie protette di cui alla stessa Legge;

b)  le  offerte di  lavoro  - anche  per  le deroghe  previste  dalla Legge

n.5611987, art. 25 - devono riguardare:

1)  soggetti,  individuati  dalla  Commissione  competente  come  idonei al

lavoro, che abbiano superato corsi prelavorativi effettuati presso gli Enti

locali o, comunque, autorizzati dalle Regioni;

2)  che gli stessi siano ritenuti idonei, dalla competente USL, all'offerta

di lavoro proposta.

 

L'inserimento lavorativo seguirà il seguente iter:

"stage"  di preinserimento in azienda da effettuare con le modalità fissate

dalle  convenzioni  e  al termine  dello  stage,  eventuale  assunzione con

ingresso nel livello iniziale del "CCNL del terziario della distribuzione e

dei  servizi" mediante  contratti di  formazione ~  lavoro della  durata di

ventiquattro mesi, in deroga a quanto previsto dal presente contratto.

 

 

 

TITOLO VII

Licenziamenti collettivi

 

Dichiarazione a verbale

Le  parti concordano che, in caso di licenziamenti collettivi, in linea con

gli  obiettivi indicati nella Premessa al presente contratto e tenuto conto

delle  specificità del settore, le procedure adottate saranno conformi alla

disciplina  legislativa vigente, ivi compresa la Legge 23 Luglio 1991,n.223

e successive modificazioni.

 

 

 

TITOLO VIII

Diritti sindacali

 

 

Art. 26 - Dirigenti sindacali

 

Agli  effetti  di   quanto  stabilito  negli   articoli  seguenti  sono  da

considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

 

a)  di Consigli o  Comitati direttivi nazionali,  regionali e provinciali o

comprensoriali  delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il

presente CCNL;

b)  di Rappresentanze Sindacali  Aziendali costituite ai sensi dell'art. 19

della  legge 20 maggio 1970  n.300, (1) nelle imprese che nell'ambito dello

stesso  comune  occupano  più di  quindici  dipendenti,  i  quali risultino

regolarmente  eletti in  base  alle norme  statutarie  delle Organizzazioni

stesse;

c)  della  Rappresentanza  Sindacale  Unitaria  costituita  in  luogo delle

R.S.A., ai sensi dell'Accordo interconfederale 27.7.94.

 

L'elezione  dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per

iscritto   con  lettera   raccomandata   alla  ditta   e   alla  rispettiva

Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui

al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto

c)  valgono  le  norme di  cui  all'art.  18  dell'Accordo interconfederale

27.7.94.

I  componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), hanno diritto

ai  necessari permessi o  congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni

degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.

Qualora  il   dirigente  sindacale   di  cui   al  presente   articolo  sia

contemporaneamente  componente  di  più Consigli  o  Comitati  di  cui alla

precedente  lettera  a), potrà  usufruire  di  un monte  ore  non superiore

globalmente a 130 ore annue.

 

(1)  Come  modificato  dagli  esiti  referendari  dell'11  Giugno  1995 nel

seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995:

"rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa

dei  lavoratori in  ogni  unita produttiva  nell'ambito  delle associazioni

sindacali,  che   siano  firmatarie   di  contratti   collettivi  applicati

nell'unita  produttiva. Nell'ambito di  aziende con più unita produttive le

rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento."

 

 

Art. 27- Permessi retribuiti R.S.A. o C.D.A.

 

I  componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla lett. b)

dell'art.  26,  Prima Parte,  hanno  diritto, per  l'espletamento  del loro

mandato, a permessi retribuiti.

Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:

 

a)  ad un dirigente  per ciascuna  Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle

unità  che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa

è organizzata;

b)  ad un  dirigente ogni  300 o  frazione di  300 dipendenti  per ciascuna

Rappresentanza  Sindacale nelle unità  che occupano fino a 3.000 dipendenti

della categoria per cui la stessa è organizzata;

c)  ad un dirigente  ogni 500 o  frazione di 500 dipendenti della categoria

per  cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di

maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).

 

I  permessi di cui al  presente articolo saranno complessivamente pari a 12

ore  mensili nelle aziende di cui alla lettera b) e c) del comma precedente

e  a un'ora e  mezza all'anno  per ciascun dipendente  nelle aziende di cui

alla lettera a).

Il  lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve

dare  comunicazione scritta  al datore  di lavoro  di regola  24 ore prima,

tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale.

Le  Rappresentanze  Sindacali  Aziendali  hanno  diritto  di  affiggere, su

appositi  spazi, che  il datore  di lavoro  ha l'obbligo  di predisporre in

luoghi  accessibili a tutti  i lavoratori all'interno dell'unità aziendale,

pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale

e del lavoro.

 

 

Art 28 - Compiti e funzioni delle R.S.U.

 

FILCAMS,  FISASCAT, UILTuCS esercitano  il loro potere contrattuale secondo

le  competenze e  le prerogative che  sono loro  proprie, ferma restando la

verifica  del consenso da parte  dei soggetti di volta in volta interessati

all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U.

aziendali,  rappresentative dei  lavoratori in  quanto legittimate dal loro

voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati

categoriali  e delle  confederazioni svolgono,  unitamente alle federazioni

FILCAMS,  FISASCAT, UILTuCS, le  attività negoziali  per le materie proprie

del  livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto

nonché  in  attuazione  delle  politiche   confederali  delle  00.  SS.  di

categoria.  Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti

della  contrattazione ai  vari livelli,  l'attività sindacale affidata alla

rappresentanza  aziendale presuppone perciò  il coordinamento con i livelli

esterni della organizzazione sindacale.

 

 

Art.  29 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d'esercizio delle

R.S.U.

 

Ai  sensi dell'art.  8 dell'Accordo  interconfederale 27.7.94  i componenti

delle  R.S.U.  subentrano ai  dirigenti  delle  R.S.A. e  dei  C.d.A. nella

titolarità  dei poteri e nell'esercizio  dei diritti, permessi e tutele già

loro  spettanti per effetto  delle disposizioni di  cui al titolo III della

legge 300/70.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste

nei  confronti delle  Organizzazioni Sindacali  dagli accordi  aziendali in

materia di diritti, permessi e libertà sindacali.

Il  monte ore delle  assemblee va inteso  come possibile utilizzo a livello

esclusivamente  di singola  unità produttiva  e  quindi non  cumulabile tra

diverse unità produttive di una stessa azienda.

FILCAMS  -  FISASCAT  e  UILTuCS   convengono  di  valutare  periodicamente

l'andamento e l 'uso del monte ore.

Nelle  unità produttive  con più  di 15  dipendenti in  cui è costituita la

R.S.U. il monteore per le assemblee dei lavoratori viene cosi ripartito: il

70%  a  disposizione   delle  R.S.U..  il   restante  30%  sarà  utilizzato

pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UIL TuCS tramite la R.S.U.

 

 

Art. 30 - Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.

 

Fermo  restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il

titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi

per  le aziende), per quanto riguarda il numero dei componenti delle R.S.U.

ed i relativi permessi retribuiti, si applicano le disposizioni di cui agli

artt. 7 e 7 bis dell'Accordo interconfederale 27. 7.94.(1)

 

___________________________________________________________________________

(1) Art. 7 - Numero dei componenti R.S.U.

Fermo  restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il

titolo  rappresentanze sindacali,.  al punto  b)  (vincolo della  parità di

costi  per le  aziende), il  numero dei  componenti delle  R.S.U. sarà così

determinato:

 

a)  3  componenti  per  la R.S.U.  costituita  nelle  unità  produttive che

occupano fino a 200 dipendenti;

b)  3  componenti  ogni  300  o  frazione  di  300  dipendenti  nelle unità

produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;

c)  3  componenti  ogni  500  o  frazione  di  500  dipendenti  nelle unità

produttive  di  maggiori dimensioni,  in  aggiunta  al numero  di  cui alla

precedente lettera b).

 

In  fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla

vigenza  del presente  accordo.  il numero  dei  componenti le  R.S.U. sarà

determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:

 

a)  3  rappresentanti  nelle  unità produttive  che  occupano  da  16  a 50

dipendenti;

b)  4  rappresentanti  nelle  unità produttive  che  occupano  da  51  a 90

dipendenti:

c)  6  rappresentanti nelle  unità  produttive  che occupano  da  91  a 120

dipendenti;

d)  8 rappresentanti  nelle  unità produttive  che  occupano da  121  a 200

dipendenti:

e)  9 rappresentanti  nelle  unità produttive  che  occupano da  201  a 300

dipendenti:

f)  11 rappresentanti  nelle unità  produttive  che occupano  da 301  a 600

dipendenti:

g)  13 rappresentanti  nelle unità  produttive  che occupano  da 601  a 900

dipendenti:

h)  15 rappresentanti  nelle unità  produttive che  occupano da  901 a 1200

dipendenti.

 

Nelle  unità produttive  che occupano  più di  1200 dipendenti  la R.S.U. è

incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.

Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare

l'opportunità  della riconferma della  fase sperimentale  di cui al secondo

comma.

 

 

Art.7 Bis

 

Fermo restando quanto previsto dal successivo art.8 e ai sensi dell'art. 23

della  legge 20.5.70. n. 300,  i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per

l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Il  diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:

 

a)  3  componenti  per  la R.S.U.  costituita  nelle  unità  produttive che

occupano fino a 200 dipendenti:

b)  3  componenti  ogni  300  o  frazione  di  300  dipendenti  nelle unità

produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;

c)  3  componenti  ogni  500  o  frazione  di  500  dipendenti  nelle unità

produttive  di  maggiori dimensioni.  in  aggiunta  al numero  di  cui alla

precedente lettera b),

 

salvo  clausole  più  favorevoli  dei  contratti  collettivi, eventualmente

stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo.

In  ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti

dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi

per l'espletamento del mandato.

---------------------------------------------------------------------------

 

 

Art. 31 - Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.

 

I  dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 27, Prima Parte,

hanno  diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative

sindacali  o a  congressi e  convegni  di natura  sindacale, in  misura non

inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente

devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni

prima tramite le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

I  lavoratori  che  siano  eletti  membri  del  Parlamento  Nazionale  o di

Assemblee  Regionali  ovvero  siano chiamati  ad  altre  funzioni pubbliche

elettive,  possono,  a  richiesta,  essere  collocati  in  aspettativa  non

retribuita,  per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione

si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali

e nazionali.

Ai  sensi dell'art. 8  dell'Accordo interconfederale  27.7.94 i permessi di

cui al primo comma spettano anche ai componenti le R.S.U.

 

 

Art. 32 - Clausola di salvaguardia

 

Ai   sensi  dell'art.   12   dell'Accordo  interconfederale   27.7.1994  le

Organizzazioni  Sindacali dotate dei  requisiti di  cui all'art.19 legge 20

maggio  1970 n.  300,  che siano  firmatarie  del suddetto  accordo  o che,

comunque,  aderiscano alla disciplina  in esso contenuta, partecipando alla

procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente

a  costituire  R.S.A. e/o  C.d.A..  ai  sensi della  norma  sopra  citata e

dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente

costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.

 

 

Art. 33- Assemblea

 

Nelle  unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i

lavoratori  in forza nell'unità  medesima hanno diritto  di riunirsi per la

trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.

Dette  riunioni  avranno luogo  su  convocazioni singole  o  unitarie delle

Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti

o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti.

Nelle  unità  in   cui  siano  costituite   R.S.U.  ai  sensi  dell'Accordo

interconfederale  27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto

previsto nell'ultimo comma del precedente art.29.

La   convocazione  dovrà   essere  di   norma  comunicata   alla  Direzione

dell'azienda  entro  la  fine  dell'orario  di  lavoro  del  secondo giorno

antecedente  la  data  di  effettuazione,  e  con  l'indicazione  specifica

dell'ordine del giorno.

Le  riunioni potranno  essere tenute  fuori  dell'orario di  lavoro, nonché

durante  l'orario di lavoro,  entro il limite  massimo di dodici ore annue,

per  le quali  verrà corrisposta la  retribuzione di  fatto di cui all'art.

115, Seconda Parte.

Le  riunioni  potranno riguardare  la  generalità dei  lavoratori  in forza

nell'unità o gruppi di essi.

Alle  riunioni possono partecipare,  previo preavviso  al datore di lavoro,

dirigenti  esterni delle  Organizzazioni  Sindacali stipulanti  il presente

contratto.

Lo  svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo

comunque  con  modalità che  tengano  conto dell'esigenza  di  garantire la

sicurezza  delle persone,  la salvaguardia dei  beni e  degli impianti e il

servizio  di  vendita   al  pubblico;  tali   modalità  saranno  concordate

aziendalmente  con  l'intervento   delle  Organizzazioni  Sindacali  locali

aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

 

 

Art. 34 - Referendum

 

Il  datore di lavoro  deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento,

fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria,

su   materie  inerenti   all'attività  sindacale,   indetti  da   tutte  le

Rappresentanze  Sindacali  Aziendali  tra  i  lavoratori,  con  diritto  di

partecipazione  di tutti  i lavoratori  appartenenti all'unità  aziendale e

alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori  modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei

contratti collettivi, anche aziendali.

Per  quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di

esercizio  dell'attività sindacale e  di tutela dei dirigenti sindacali, si

rinvia alla legge 20 maggio 1970, n.300.

 

Nota a verbale (al Tit. VIII)

Le  Parti dichiarano che la  disciplina delle R.S.U. costituisce materia di

livello  interconfederale attualmente  regolamentata  dall'Accordo 27.7.94.

(Allegato 10)

 

 

Art. 35 - Trattenuta contributi sindacali

 

Ferma  restando  la  norma  di  cui  all'art.  19,  Prima  Parte, l'azienda

provvederà  altresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai

dipendenti  che ne facciano  richiesta mediante consegna  di una lettera di

delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.

La  lettera di delega  conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo

da trattenere e l'Organizzazione Sindacale a cui l'azienda dovrà versano.

L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.

L'impegno  assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni

eventuale  variazione  del  contributo  associativo  sindacale, debitamente

segnalata   dall'Organizzazione   Sindacale    all'azienda,   con   lettera

raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.

 

 

 

TITOLO IX

 

Delegato aziendale

 

Art. 36 - Delegato aziendale

 

In  relazione anche  alle norme contenute  nel CCNL  28 giugno 1958, esteso

"erga  omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n.741, nelle aziende che

occupano da lì sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti

possono  nominare congiuntamente un  delegato aziendale, su indicazione dei

lavoratori,  con  compiti di  intervento  presso  il datore  di  lavoro per

l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.

Il  licenziamento di tale  delegato per motivi inerenti all'esercizio delle

sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

 

 

TITOLO X

Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori

 

 

Art. 37 - Condizioni ambientali

 

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che

occupano  più di 15 dipendenti, il Consiglio dei Delegati, e in mancanza la

Rappresentanza  Aziendale, può promuovere,  ai sensi  dell'art. 9, legge 20

maggio  1970, n.300, la ricerca.  l'elaborazione e l'attuazione di tutte le

misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.

 

Dichiarazione a verbale (sicurezza lavoro)

Le  parti, considerato  il recepimento  della direttiva  89/391 CEE  del 12

giugno  1989  riguardante  l'attuazione di  misure  volte  a  promuovere il

miglioramento  della sicurezza  e della  salute  dei lavoratori  durante il

lavoro,  convengono di  costituire un  gruppo di  lavoro paritetico, con il

compito  di proporre alle  parti stipulanti ipotesi di armonizzazione della

vigente  disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo, rispondente

ai  principi generali fissati  dalla CEE relativamente alla prevenzione dei

rischi  professionali,  all'eliminazione  dei   fattori  di  rischio  e  di

incidente, all'informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori,

ed alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

La  Commissione inizierà i propri lavori il 5 dicembre 1994 per concluderli

non oltre il 28 febbraio 1995.

 

 

 

 

SECONDA PARTE

Disciplina del rapporto di lavoro

 

 

TITOLO I

Classificazione del personale

 

 

Art. 1 - Premessa

 

La  classificazione  unica  del   personale  delle  aziende  commerciali  è

strutturata  in conformità dei  livelli di cui  dì seguente art. 3. Seconda

Parte  e non  modifica le  norme contenute  nel CCNL  31 luglio  1970 e nei

contratti collettivi nazionali, per i relativi periodi di vigore.

Anche  in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190/1985, infatti, la

distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con

mansioni  non impiegatizie, viene mantenuta  agli effetti di tutte le norme

(legislative,  regolamentari, contrattuali,  sindacali, ecc.) che prevedono

un  trattamento  differenziato  o che  comunque  fanno  riferimento  a tali

qualifiche.

I  diversi trattamenti  di cui  al precedente  capoverso conservano la loro

efficacia  sia nell'ambito di  ciascun istituto e  delle singole norme, che

nell'ambito dell'intero contratto.

La  nuova classificazione non  modifica le sfere  di applicazione di leggi,

regolamenti  e  norme amministrative  che  comportano  differenziazioni tra

mansioni  impiegatizie  e  mansioni   non  impiegatizie  richiamate  e  non

richiamate  nel precedente  CCNL 31  luglio 1970,  quali il trattamento per

richiamo  alle armi, l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro ed ogni altra normativa in vigore ed emananda.

Quanto  sopra rappresenta il  comune presupposto valido per la stipulazione

delle norme di classificazione unica, e pertanto le parti si danno atto che

eventuali  azioni giudiziarie intese  ad ottenere estensioni di trattamenti

normativi  ed  economici  oltre  i  limiti  stabiliti  nella  presente sede

contrattuale  avranno  come  conseguenza  l'automatico  scioglimento  della

Confederazione  Italiana del  Commercio del  Turismo e  dei Servizi e delle

aziende da essa rappresentate, dalle obbligazioni assunte.

 

 

Art. 2 - Evoluzione della classificazione

 

Le  parti hanno convenuto  di istituire uno  strumento per una gestione più

flessibile  e  dinamica  della classificazione  del  personale  al  fine di

identificare  ed eventualmente  definire nell'ambito  della classificazione

nazionale  quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e

valenza  generale in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione

tecnologica ed organizzativa e alla dinamica professionale nelle aree e nei

comparti  che fanno  riferimento al  sistema di  inquadramento del presente

CCNL.

Inoltre  ha il compito di sviluppare l'esame della classificazione, al fine

di  ricercare   coerenza  tra  le   attuali  declaratorie   e  le  relative

esemplificazioni,  formulando  alle   Organizzazioni  stipulanti  eventuali

proposte  di  aggiornamento,  con  le  modalità  e  le  procedure  previste

dall'art. 10, Prima Parte.

La pratica attuazione di quanto sopra è definita negli artt.da 7 a 10 della

Prima Parte.

 

 

Art. 3 - Classificazione Primo livello

 

A  questo livello appartengono i  lavoratori con funzioni ad alto contenuto

professionale  anche   con  responsabilità  di   direzione  esecutiva,  che

sovraintendono  alle unità produttive  o ad  una funzione organizzativa con

carattere  di  iniziativa  e   di  autonomia  operativa  nell'ambito  delle

responsabilità ad essi delegate, e cioè:

1)  capo  di servizio  e  di ufficio  tecnico,  amministrativo, commerciale

(vendita o acquisti), legale; capo centro EDP;

2)  gestore o gerente di  negozio, di filiale, o di supermercato alimentare

anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;

3)  responsabile  laureato  in  chimica  -  farmacia  previsto  dalle leggi

sanitarie  per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità

medicinali;

4) analista sistemista;

5)  gerente o  capo di  officina o  di sede  assistenziale con  la completa

responsabilità sia tecnica che amministrativa;

6) responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;

7) responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;

8) responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;

9) responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;

10) responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;

l1) responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con

compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;

12) coprywriter nelle agenzie di pubblicità;

13) art director nelle agenzie di pubblicità;

14) producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;

15) account executive nelle agenzie di pubblicità;

16) media planner nelle agenzie di pubblicità;

17) pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità;

18) research executive nelle agenzie di pubblicità;

19)  tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di

pubblicità;

20) product manager;

21) coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;

22) esperto di sviluppo organizzativo;

23) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

predetta elencazione.

 

Secondo livello

 

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti

operativamente  autonomi  e/o  con funzioni  di  coordinamento  e controllo

nonché  il  personale che  esplica  la  propria attività  con  carattere di

creatività  nell'ambito  di  una   specifica  professionalità  tecnica  e/o

scientifica e cioè:

 

1) ispettore;

2) cassiere principale che sovraintenda a più casse;

3) propagandista scientifico;

4) corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;

5) addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;

6) capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;

7) contabile con mansioni di concetto;

8) segretario di direzione con mansioni di concetto;

9) consegnatario responsabile di magazzino;

10) agente acquisitore nelle aziende di legname;

11) agente esterno consegnatario delle merci;

12) determinatore di costi:

13) estimatore nelle aziende di arte e antichità;

14) spedizioniere patentato;

15) enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

16) chimico di laboratorio;

17) capitano di rimorchiatore;

18)  tecnico chimico  anche con  funzioni di  vendita nel settore commercio

chimico;

19) interprete o traduttore simultaneo;

20) creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;

21)  colladuatore e/o  accettatore: il  lavoratore  che in  piena autonomia

provvede  ad effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone

il  piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di

delibera.  provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere

con  la clientela rapporti  rappresentativi nell'ambito della sua specifica

funzione;

22) impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di

impaginazione  del  giornale   o  strumento  equivalente,   in  contatto  o

collegamento con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia;

23)  segretario (di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni

di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;

24) programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;

25) art-buyer nelle agenzie di pubblicità;

26) organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;

27) visualizer nelle agenzie di pubblicità;

28) assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;

29) assistente art director nelle agenzie di pubblicità;

30) assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;

31) assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;

32) tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;

33)  capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale

e  le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono

tale   funzione:   Svolge   inoltre  le   normali   mansioni   di  pompista

specializzato;

34) programmatore analista;

35)  programmatore di officina:  il lavoratore  che svolge congiuntamente i

seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla

base  di piani di  lavorazione sulle singole  commesse predisposte dai vari

accettatori,   pianifica,   in   piena   autonomia   operativa,  l'attività

dell'officina,  ne predispone  il piano  di  lavoro stabilendo  la sequenza

degli  interventi  sui  singoli   autoveicoli,  determina  autonomamente  i

relativi  tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei

costi per la contabilità di officina:

36) supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;

37) supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;

38) assistente del product manager;

39) internal auditor:

40) EDP auditor;

41) specialista di controllo di qualità;

42) revisore contabile;

43) analista di procedure organizzative;

44) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

predetta elencazione.

 

Terzo livello

 

A  questo  livello  appartengono  i  lavoratori  che  svolgono  mansioni di

concetto  o  prevalentemente  tali  che  comportino  particolari conoscenze

tecniche  ed adeguata esperienza e i lavoratori specializzati provetti che,

in  condizioni di  autonomia operativa  nell'ambito delle proprie mansioni,

svolgono  lavori  che   comportano  una  specifica   ed  adeguata  capacità

professionale  acquisita  mediante   approfondita  preparazione  teorica  e

tecnico-pratica comunque conseguita e cioè:

 

1) steno-dattilografo in lingue estere;

2) disegnatore tecnico;

3) figurinista;

4) vetrinista;

5)  creatore  o  redattore  di  rapporti  negli  istituti  di  informazioni

commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;

6) commesso stimatore di gioielleria;

7)  ottico diplomato da scuola  riconosciuta a norma dell'art. 140, R.D. 27

luglio  1934, n.1265: ottico patentato a norma degli artt. 30 31,32 R.D. 31

maggio 1928, n. 1334;

8) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;

9)  commesso  di  libreria  che  abbia  la  responsabilità  tecnica  per il

rifornimento  librario della  azienda o di  un reparto  di essa, che sappia

provvedere  alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia

sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

10) addetto a pratiche doganali e valutarie;

11) operaio specializzato provetto;

12) addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato;

13)  operaio   specializzato  provetto  nel   settore  automobilistico:  il

meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o

alimentazione),    nonché   l'addetto    alla    carrozzeria   (lattoniere,

verniciatore),  che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base

di  cognizioni  teoriche  e  pratiche  approfondite,  anche  mediante l'uso

appropriato  di specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista

tecnico  economico,  nell'ambito  di  specifiche  direttive  aziendali,  le

opportunità  e le  modalità di  esecuzione, di  intervento e di definizione

delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale;

14)  operaio  specializzato provetto  nelle  concessionarie  di pubblicità:

tecnico cine-TV; tecnico proiezione;

15) sportellista nelle concessionarie di pubblicità;

16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale

con  mansioni  di  concetto,  di  comprovata  professionalità  derivante da

esperienza  acquisita  in  azienda,   al  quale  è  riconosciuta  autonomia

operativa  e adeguata  determinante iniziativa,  con l'incarico di svolgere

congiuntamente  i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per

il  buon andamento dell'attività  commerciale, assicurare nell'ambito delle

proprie  mansioni   l'ottimale  gestione   delle  merceologie  affidategli,

intervenendo  sulla composizione  degli stocks  e sulla  determinazione dei

prezzi,  intrattenere rapporti commerciali  e di  vendita al pubblico anche

attraverso  opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso,

porre  la  sua esperienza  al  fine dell'addestramento  e  della formazione

professionale degli altri lavoratori;

17) operatore di elaboratore con controllo di flusso;

18) schedulatore flussista;

19)  contabile/impiegato  amministrativo: personale  che  in  condizioni di

autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle

proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative

complesse  relative  al  sistema   contabile  e/o  amministrativo  adottato

nell'ambito  dello specifico campo  di competenza. è incaricato di svolgere

congiuntamente  i   seguenti  compiti:   rilevare,  riscontrare,  imputare,

contabilizzare  dati e  chiudere conti,  elaborare situazioni  contabili ed

effettuare  operazioni anche funzionali  a bilanci preventivi o consuntivi,

evidenziare  posizioni  irregolari  e   gestire  i  conseguenti  interventi

operativi;

20) programmatore minutatore di programmi;

21) addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo

stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle

aziende  commerciali dei  settori  ferro e  acciai.  metalli non  ferrosi e

rottami;

22)  operaio specializzato provetto,  nelle aziende commerciali dei settori

ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:

a)  il manutentore meccanico,  il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il

riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione

critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la

successione  e le modalità  degli interventi ed esegue qualsiasi intervento

di  elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione

di  macchine o  impianti, curandone  la messa  a punto  ed effettuandone la

delibera funzionale;

b)  il primo operatore di  linea di comprovata professionalità derivante da

esperienza  acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri

della  mansione, di  svolgere  congiuntamente, in  condizioni  di autonomia

operativa  i seguenti compiti:  operare, scegliendo  il lavoro da compiere,

interventi  su  organi, apparati  e/o  impianti  con la  relativa  prova di

avviamento,  effettuare eventualmente su  qualsiasi tipo di apparecchiatura

operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche

e  manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all'addestramento e alla

formazione professionale degli altri operatori;

23)  addetto alla distribuzione  dei fascettari, nell'ambito dei reparti di

lavorazione  con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione

di libri e stampe periodiche;

24)  conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni

di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione

dell'automezzo in dotazione;

25) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;

26) rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;

27)  tecnico riparatore del  settore elettrodomestici: l'aggiustatore ed il

riparatore  che, in condizione  di autonomia operativa, con interpretazione

critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti. sceglie la

successione  e le modalità  degli interventi ed esegue qualsiasi intervento

di  elevato grado  di difficoltà  per l'aggiustaggio,  la riparazione  e la

manutenzione  di apparecchiature  complesse curandone  la messa  a punto ed

effettuandone  la  delibera  funzionale,  anche  presso  il  domicilio  del

cliente;  compila, se del  caso, la necessaria documentazione relativa alla

prestazione  effettuata ed incassa  il corrispettivo previsto dalle tariffe

dell'azienda:

28)  tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore ed

il   riparatore   che,   in   condizione   di   autonomia   operativa,  con

interpretazione  critica del disegno  e dello schema,  individua e valuta i

guasti,  sceglie la  successione e  le modalità  degli interventi ed esegue

qualsiasi  intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la

riparazione  e la  manutenzione  di macchine  ed  apparecchiature complesse

curandone  la messa a punto  ed effettuandone la delibera funzionale, anche

presso  il  domicilio del  cliente;  compila,  se del  caso.  la necessaria

documentazione  relativa   alla  prestazione   effettuata  ed   incassa  il

corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;

29)  macellaio specializzato  provetto: è  il lavoratore  con specifiche ed

adeguate   capacità    professionali   acquisite    mediante   approfondita

preparazione  teorico  e  tecnico-pratica   che,  in  autonomia  operativa,

nell'ambito  delle mansioni assegnate. Esegue con perizia tutte le seguenti

fasi  di  lavoro: taglio  anatomico,  disossatura,  sfesatura, rimondatura,

taglio  a filo, a  mano e a  macchina, presentazione in vassoio, rifilatura

dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;

30) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

predetta elencazione.

 

Quarto livello

 

Al  quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi

anche  di vendita e  relative operazioni complementari. nonché i lavoratori

adibiti  ai  lavori   che  richiedono  specifiche   conoscenze  tecniche  e

particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:

1) contabile d'ordine;

2) cassiere comune;

3) traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);

4) astatore;

5)  controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il

settore delle telecomunicazioni;

6) operatore meccanografico;

7) commesso alla vendita al pubblico;

8)  addetto  alle  operazioni  ausiliarie  alla  vendita  nelle  aziende  a

integrale  libero servizio  (grandi  magazzini, magazzini  a  prezzo unico,

supermercati  ed  esercizi similari  addetto  all'insieme  delle operazioni

ausiliarie  alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle

funzioni  di  incasso  e  relativa  registrazione,  di  preparazione  delle

confezioni,  di prezzatura,.  di marcatura,  di segnalazione dello scoperto

dei  banchi, di rifornimento  degli stessi,  di movimentazione fisica delle

merci;

9)  addetto  all'insieme  delle operazioni  nei  magazzini  di smistamento,

centro  di  distribuzione e/o  depositi  nelle aziende  a  integrale libero

servizio  (grandi  magazzini,  magazzini a  prezzo  unico.  supermercati ed

esercizi similari);

10)  commesso di rosticceria,  friggitoria e  gastronomia, anche se addetto

normalmente alla preparazione e confezione;

11) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;

12) indossatrice;

13) estetista, anche con funzioni di vendita;

14) stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;

15) propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di

carattere scientifico;

16)  esattore, esclusi i  fattorini e  portapacchi autorizzati a riscuotere

l'importo della merce all'atto della consegna;

17) pittore o disegnatore esecutivo;

18) allestitore esecutivo di vetrine e display;

19) addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;

20) autotrenista conducente di automezzi pesanti;

21) banconiere di spacci di carne;

22) operaio specializzato;

23) specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi,

pasticceria, anche con funzioni di vendita;

24)  allestitore di  commissioni nei  magazzini di  ingrosso medicinali con

conoscenza delle specialità farmaceutiche;

25)  telefonista addetto agli  ordini nei  magazzini di ingrosso medicinali

con  conoscenza delle  specialità farmaceutiche  anche con  digitazione del

calcolatore;

26)  addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e

da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;

27)  addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed

operazioni  di semplice collaudo  sempre su istruzioni  del capo officina o

del collaudatore senza compiti di diagnosi;

28)  pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla

vendita  di tutti  i  prodotti esitati  dal  punto di  vendita;  attende ai

servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti

dell'utenza;  provvede alla  riscossione con  responsabilità di cassa, alla

fatturazione,  alla   pulizia  del   proprio  posto   di  lavoro;  fornisce

informazioni ed assistenza;

29)  operaio specializzato  nelle aziende  commerciali dei  settori ferro e

acciai, metalli non ferrosi e rottami:

a)  il primo  operatore alle linee  di spianatura  e taglio trasversale e/o

longitudinale  il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega

con  alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio

a  pantografo automatica. il primo  operatore di linea di taglio e foratura

travi,  il primo operatore di  linea a bandellare o di profilatura, i quali

tutti  con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel

settore,  operando in  condizioni di  relativa autonomia,  su istruzioni di

massima  ricevute, scegliendo la  successione delle operazioni, dei mezzi e

delle  modalità  di   esecuzione,  compiono  lavori   di  preparazione,  di

avviamento  e di conduzione  dell'impianto, affidato eventualmente anche ad

altro  personale,  con  la  predisposizione   di  strumenti  di  misura  ed

intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;

b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che

effettua  manovre di  precisione per  il sollevamento,  trasporto, carico e

scarico  di materiali;  il conduttore  di carrello  elevatore appositamente

attrezzato  per il sollevamento,  trasporto, carico  e scarico di materiali

alloggiati   su  cantilever;   il  conduttore   di  locomotore   (anche  in

collegamento  con le  FF.SS.) per il  trasporto di  materiali su vagoni che

effettua  anche semplici interventi  di registrazioni  e manutenzione con i

mezzi  disponibili  a  bordo;  il  manovratore  di  gru  a  carroponte  o a

cavalletto,  per  la  movimentazione  di  materiali,  attrezzato  con mezzi

speciali  che richiedono  grande precisione  ed elevata  complessità per il

sollevamento,  trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni

per  rottame,  grandi  elettromagneti, pinze  ribalta  coils,  pinze graffa

coils,  oppure con altre  attrezzature, quando  ciò avvenga con equivalente

capacità  professionale tale da  conseguire gli stessi risultati consentiti

dall'uso dei mezzi speciali di cui sopra);

c)  il  montatore  di  coltelli  per  linea  di  taglio  longitudinale  che

scegliendo   la  successione   delle  operazioni   -  sulla   scorta  delle

disposizioni  ricevute  -  provvede  al  montaggio  dei  coltelli circolari

formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;

d)  il demolitore alla  fiamma nel settore  dei rottami che, con comprovata

professionalità  derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in

condizioni  di  relativa  autonomia,  su  istruzioni  di  massima ricevute,

scegliendo  la successione delle operazioni,  dei mezzi e delle modalità di

esecuzione,  effettua la demolizione  dei capannoni  industriali o di altre

strutture  complesse   che  richiedano  interventi   di  analogo  contenuto

professionale;

e) operatore alla presso-cesoia nel settore dei rottami;

f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;

g)  il  qualificatore  di  prodotti  metalsiderurgici  che,  con comprovata

professionalità  derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in

condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue

oltre  le  rilevazioni dimensionali,  prove  di normale  difficoltà  per il

controllo  delle caratteristiche fisiche dei materiali scegliendo i mezzi e

le  modalità di  esecuzione e  con l'ausilio  di apparecchiature mobili, da

predisporre, se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;

h)   il manutentore meccanico,  elettrico, aggiustatore, riparatore che con

cognizioni  tecnico-pratiche  comunque  acquisite,  individuando  guasti di

normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione,

la  manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di

impianti;

30)  addetto  alle variazioni  dei  servizi diffusionari  nelle  aziende di

distribuzione di libri e stampe periodiche;

31) operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;

32) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

predetta elencazione.

 

(1) L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono

determinanti  ai fini dell'attribuzione  di questa figura al Quarto livello

nei tempi stabiliti dal presente contratto.

 

 

Quinto livello

 

A  questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati

per la cui

esecuzione  sono richieste  normali conoscenze  e adeguate capacità tecnico

pratiche,

comunque conseguite e cioè:

1) fatturista;

2) preparatore di commissioni;

3) informatore negli istituti di informazioni commerciali;

4) addetto di biblioteca circolante;

5) addetto al controllo delle vendite;

6) addetto ai negozi o filiali di esposizioni;

7)  addetto  al  riscontro,  controllo e  conteggio  presso  le  aziende di

distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;

8) pratico di laboratorio chimico;

9) dattilografo;

10) archivista, protocollista;

11) schedarista;

12) codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici,ecc.);

13) operatore di macchine perforatrici e verificatrici;

14)  campionarista,  prezzista  (addetto   alla  compilazione  dei  listini

dell'azienda);

15)  addetto all'applicazione dei prezzi  unitari sulle copie delle note di

accompagnamento  presso le  aziende di  distribuzione di  giornali, libri e

riviste;

16)  addetto  alla  materiale distribuzione  di  giornali  e  riviste nelle

agenzie giornalistiche;

17) addetto al controllo e alla verifica delle merci;

18) addetto al centralino telefonico;

19)  aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione

generale  (salumeria, pizzicheria, alimentari  misti, negozi e rivendite di

ortaggi  e frutta,  negozi e  spacci di  prodotti della  pesca, esercizi al

dettaglio di latte e derivati);

20) aiuto banconiere di spacci di carne;

21) aiutante commesso (1);

22) conducente di autovetture;

23)  addetto  alle  operazioni  ausiliarie  alla  vendita  nelle  aziende a

integrale  libero servizio  (grandi  magazzini, magazzini  a  prezzo unico,

supermercati  ed esercizi similari  ), addetto all'insieme delle operazioni

ausiliarie  alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle

funzioni  di  incasso  e  relativa  registrazione,  di  preparazione  delle

confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei

banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci,

per i primi 18 mesi di servizio;

24)  addetto all'insieme  delle  operazioni nei  magazzini  di smistamento,

centri  di distribuzione  e/o depositi  nelle  aziende ad  integrale libero

servizio  (grandi  magazzini,  magazzini a  prezzo  unico,  supermercati ed

esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;

25) operaio qualificato;

26)  operaio qualificato  nelle aziende  commerciali  dei settori  ferro ed

acciai, metalli non ferrosi e rottami:

a)  il secondo operatore alle  linee di spianatura e taglio trasversale e/o

longitudinale  il secondo operatore  alla cesoia a  ghigliottina o pressa a

piega  con alimentazione e  scarico automatico,  il. secondo operatore alla

linea  di  taglio e  foratura  travi,  il secondo  operatore  alla  linea a

bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici,

compiono  anche   operazioni  di  preparazione,   avviamento  e  conduzione

coadiuvando il primo operatore;

b)  l'operatore su  macchine  operatrici non  richiedenti  elevate capacità

professionali,  che  provvede,  sulla base  di  dettagliate  istruzioni, ad

effettuare  manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di

lavorazione,  il tagliatore  alle  seghe meccaniche  anche  con avanzamento

automatico,  il  tagliatore  con   ossitaglio  manuale  o  semi-automatico,

l'addetto  alle presse il sagomatore di tondo per cemento armato, l'addetto

alla  piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla

fiamma;

c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;

d)  il  manovratore di  gru  a ponte  e  di  gru a  cavalletto  con normali

attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;

e) l'addetto alla manovra vagoni;

f) il conduttore di carrelli elevatori;

g)  il pesatore  che  provvede, con  qualsiasi tipo  di  pesa, a  pesare il

materiale e alle relative registrazioni di peso;

h)  il  manutentore  meccanico  o elettrico  che  esegue  le  operazioni di

manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;

27)  addetto  alla  preparazione  e/o  suddivisione  del  fascettario nelle

aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;

28) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

predetta elencazione.

 

(1)  L'aiutante commesso  è il lavoratore  addetto alla  vendita che non ha

compiuto  l'apprendistato nel settore  merceologico nel  quale è chiamato a

prestare  servizio (o perché  ha superato l'età  o perché proviene da altri

settori).

L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi.

 

 

Sesto livello

 

A  questo  livello  appartengono  i  lavoratori  che  compiono  lavori  che

richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:

 

1)  dimostratore  (addetto  alla propaganda  e  dimostrazione  con mansioni

prevalentemente manuali);

2) usciere;

3) imballatore;

4) impaccatore;

5) conducente di motofurgone;

6) conducente di motobarca;

7) guardiano di deposito;

8) fattorino;

9) portapacchi con o senza facoltà di esazione;

10) custode;

11) avvolgitore;

12)  fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di

giornali;

13) portiere;

14) ascensorista;

15) addetto al carico e scarico:

16) operaio comune;

17) pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;

18)  operaio comune nelle aziende  commerciali dei settori ferro e acciaio,

metalli non ferrosi e rottami:

a) l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone

il sollevamento, il trasporto, il deposito;

b)  il  legatore  che  provvede  alla  legatura  del  materiale  anche  con

apparecchiature manuali;

19) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

predetta elencazione.

 

Nota a verbale

 

Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la

deroga di cui all'art. 1, IV comma della legge 9 dicembre 1977, n.903.

 

Settimo livello

 

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia

o equivalenti e cioè:

1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;

2) garzone.

 

 

TITOLO II Quadri

 

Art. 4 - Declaratoria

 

Appartengono  alla categoria dei  Quadri, in ottemperanza a quanto previsto

dalla  legge 13  maggio 1985,  n.190, i  prestatori di  lavoro subordinato,

esclusi  i  dirigenti,  che svolgano  con  carattere  continuativo funzioni

direttive  loro  attribuite  di  rilevante  importanza  per  lo  sviluppo e

l'attuazione  degli  obiettivi  dell'impresa  nell'ambito  di  strategie  e

programmi  aziendali definiti,  in organizzazioni  di adeguata dimensione e

struttura anche decentrata e quindi:

- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali

anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori

o servizi di particolare complessità operativa

 

 OVVERO

 

- siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed

elevata  professionalità  di  tipo  specialistico.  alla  ricerca  ed  alla

definizione  di  progetti  di  rilevante   importanza  per  lo  sviluppo  e

l'attuazione  degli  obiettivi dell'impresa,  verificandone  la fattibilità

economico-tecnica,  garantendo   adeguato  supporto   sia  nella   fase  di

impostazione   sia   in   quella   di   sperimentazione   e  realizzazione,

controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

 

 

Art. 5 - Formazione e aggiornamento

 

Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza

di  realizzare un  continuo miglioramento  delle capacità professionali dei

Quadri,  le aziende  favoriranno la  formazione  e l'aggiornamento  di tale

categoria  di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo Art. 13,

Seconda Parte.

 

 

Art. 6 - Assegnazione della qualifica

 

L'assegnazione  del lavoratore alle  mansioni superiori  di Quadro, che non

sia  avvenuta  in  sostituzione  di  lavoratori  assenti  con  diritto alla

conservazione  del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il

periodo di sei mesi.

 

 

Art. 7 - Polizza assicurativa

 

Ai  Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la

copertura  delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili

o  penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti

direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

L'azienda  è tenuta  altresì ad  assicurare i  Quadri contro  il rischio di

responsabilità  civile verso  terzi, conseguente  a colpa nello svolgimento

delle proprie funzioni.

 

 

Art. 8 - Orario

 

Ai  sensi dell'art.  1  del R.D.L.  15  marzo 1923,  n.  692, ai  Quadri si

applicano  le disposizioni di  cui all'art. 39,  Seconda Parte del presente

CCNL.

 

 

Art. 9 - Trasferimenti

 

Fermo  restando quanto  previsto dagli  artt.  88 e  89, Seconda  Parte, il

trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di

norma  comunicato per  iscritto  agli interessati  con  un preavviso  di 45

giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.

In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto,

per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del

canone  effettivo di locazione per  un alloggio dello stesso tipo di quello

occupato nella località di provenienza.

Il  Quadro  che  abbia  compiuto  il  55°  anno  di  età,  può  opporsi  al

trasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi

e comprovati motivi.

Ove  il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il Quadro può

fare  ricorso  al  collegio  di   conciliazione  e  arbitrato  previsto  al

successivo Art. 10.

 

 

Art. 10 - Collegio di conciliazione e arbitrato

 

E'  istituito a  cura delle  Associazioni territoriali competenti, aderenti

alle  Organizzazioni  stipulanti,  un   Collegio  di  arbitrato  che  dovrà

pronunciarsi   sui   ricorsi  previsti   dall'ultimo   comma  dell'articolo

precedente.

Il   Collegio è  composto  da tre  membri,  uno dei  quali  designato dalla

Organizzazione   imprenditoriale   della   Confcommercio   territorialmente

competente,  un altro  designato congiuntamente  dalla FILCAMS,  FISASCAT e

UILTuCS,  un terzo, con funzioni  di Presidente, nominato di comune accordo

dalle predette Organizzazioni territoriali.

In  caso  di  mancato  accordo sulla  scelta  del  Presidente  del Collegio

arbitrale, quest'ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le

Organizzazioni  predette,  dal  Presidente  del  Tribunale  competente  per

territorio.  Alla designazione del  supplente del Presidente si procede con

gli stessi criteri sopra indicati.

Il  Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.

Ognuno  dei  rappresentanti  delle  rispettive  Organizzazioni  può  essere

sostituito di volta in volta.

Le  spese relative al  Collegio saranno  ripartite al 50%  fra le parti. La

segreteria del Collegio è istituita presso l'Associazione imprenditoriale.

L 'istanza della parte sarà presentata dall'Organizzazione cui aderisce e/o

conferisce mandato. La citata Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo

raccomandata  a.r., il ricorso,  sottoscritto dal dipendente, entro i venti

giorni  successivi alla data della  conferma del trasferimento di cui al 4°

comma del precedente art. 9.

Il  Presidente, ricevuto l'incarico, provvede  a fissare entro 15 giorni la

data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i

30 giorni successivi.

 

 

Art. 11 - Indennità di funzione

 

A  decorrere dal 1° luglio 1987 o se successiva, dalla data di attribuzione

della  categoria  di  Quadro   da  parte  dell'azienda,  verrà  mensilmente

corrisposta  ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a lire

60.000  (sessantamila)  lorde  per  14  mensilità,  assorbibili  al  40% da

indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi

retributivi  concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo

di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

A  decorrere dal 1°  gennaio 1991 l'indennità  di funzione è incrementata a

L.100.000 lorde per 14 mensilità.

L'aumento di cui al precedente comma non è assorbibile.

A  decorrere dal 1° gennaio  1995 l'indennità di funzione è incrementata di

lire 150.000 (centocinquantamila) lorde per 14 mensilità assorbibili al 50%

secondo le modalità di cui al primo comma.

 

 

Art. 12 - Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."

 

A  favore dei  Quadri  compresi nella  sfera  di applicazione  del presente

contratto  è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria "QuAS", integrativa

del Servizio Sanitario Nazionale.

A  decorrere dal    gennaio 1989  il contributo  a  favore della  Cassa è

fissato  nella misura  di L.480.000  (quattrocentottantamila) annue, più un

contributo  di   L.480.000  da   corrispondere  una   sola  volta  all'atto

dell'iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende.

A  decorrere  dal 1°  gennaio1995  il  contributo a  favore  della  Cassa è

incrementato  di lire 70.000  (settantamila) annue, a carico del lavoratore

appartenente alla categoria dei Quadri.

La  Cassa di Assistenza  Sanitaria per i  Quadri è disciplinata da apposito

regolamento  concordato  fra  le  Parti  che  hanno  stipulato  il presente

contratto.

 

 

Art. 13 - Investimenti formativi

 

Al  fine   di  valorizzare  l'apporto   dei  Quadri  e   il  loro  sviluppo

professionale  e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi

produttivi  e gestionali, le  parti convengono sull'opportunità di favorire

la  realizzazione  di  adeguati  investimenti  formativi,  anche attraverso

l'attivazione  di progetti collegati  ai pro grammi europei con particolare

riferimento al dialogo sociale.

Analogo  impegno   viene  assunto   per  quanto   concerne  i   sistemi  di

comunicazione,  al fine di trasferire  a tali figure professionali tutte le

conoscenze relative all'impresa.

Quanto  sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gli impegni assunti

nel  titolo VI-B Prima Parte,  del presente contratto e favorendo la parità

di sviluppo professionale del personale femminile nell'impresa.

Le  parti si impegnano a realizzare un Istituto, avente lo scopo di offrire

ai  Quadri opportunità di  formazione nell'ambito delle  finalità di cui al

primo comma.

A  tal fine,  a  decorrere dal    gennaio1995, le  parti  destineranno un

contributo annuo di L.80.000 (ottantamila), di cui L.50.000 (cinquantamila)

a  carico dell'azienda e L.30.000  (trentamila) a carico del lavoratore, da

versare secondo le modalità che verranno determinate.

 

Dichiarazione a verbale

Le   parti  dichiarano   che  con   la   individuazione  dei   criteri  per

l'attribuzione  della qualifica di Quadro e con la presente disciplina, per

tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge

13 maggio 1985, n. 190.

 

 

 

TITOLO III

 

Assunzione

 

Art. 14 - Assunzione

 

L'assunzione  del personale  sarà effettuata  secondo le  norme di legge in

vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro

 

L'assunzione  dovrà  risultare  da  atto  scritto,  contenente  le seguenti

indicazioni:

 

a) la data di assunzione;

b) la durata del periodo di prova;

c) la qualifica del lavoratore;

d) il trattamento economico.

 

 

Art. 15 - Documentazione

 

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti;

 

a) certificato di nascita;

b)  certificato o diploma degli  studi compiuti. oppure diploma o attestato

dei corsi di addestramento frequentati;

c)  attestato di conoscenza di una  o più lingue estere per le mansioni che

implichino tale requisito;

d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;

e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;

f)  documenti relativi alle  assicurazioni sociali per  i lavoratori che ne

siano provvisti;

g)  libretto  di "idoneità  sanitaria"  per  il personale  da  adibire alla

preparazione,  manipolazione  e  vendita  di  sostanze  alimentari  di  cui

all'art.  14, legge 30  aprile 1962, n.283,  ed all'art.37. D.P.R. 26 marzo

1980. n.327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;

h) documentazione e dichiarazione necessarie per l'applicazione delle leggi

previdenziali e fiscali;

i) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni

di  malattia indennizzati  nel periodo  precedente  la data  di assunzione,

dell'anno di calendario in corso;

j) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a

termine,  dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi

immediatamente  precedenti la  data di  assunzione; ciò  ai fini  di quanto

previsto dall'art.5, legge 11 novembre 1983 n.638;

k) eventuali altri documenti e certificati.

 

Il  datore di lavoro è  tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati

ed a restituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

 

 

Art. 16 - Esclusione delle quote di riserva

 

Ai sensi del secondo comma dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223,

non sono computabili, ai fii della determinazione della riserva:

 

-  le assunzioni dei lavoratori  cui sia assegnata una qualifica ricompresa

nei  livelli Quadro,  I, II,  III, nonché  IV e  V a  condizione che questi

ultimi  abbiano già prestato servizio  presso imprese del terziario e siano

stati interessati da processi di mobilità, crisi aziendale o diminuzioni di

organico.

 

Sono  comunque  esclusi  i  lavoratori assunti  da  adibire  a  mansioni di

custodia, fiducia e sicurezza.

 

I  lavoratori assunti  tra le  categorie  riservatarie previste  dal quinto

comma,  dell 'art.25, legge n.  223/1991, saranno computabili ai fini della

copertura  dell'aliquota di  riserva di  cui ai  commi 1  e 6  dell'art, 25

citato,  anche quando  vengano inquadrati  nelle qualifiche precedentemente

individuate.

 

 

 

TITOLO IV

 

Periodo di prova

 

Art. 17 - Periodo di prova

 

La  durata massima  del  periodo di  prova  non potrà  superare  i seguenti

limiti:

 

Quadri e Primo Livello                                     6 mesi

Secondo e Terzo Livello                                   60 giorni

Quarto e Quinto Livello                                   45 giorni

Sesto e Settimo Livello                                   30 giorni

 

Ai  sensi dell'art. 4. R.D.L. 13 novembre 1924, n.1825, convertito in legge

18  marzo 1926, n.562, il  periodo indicato per Quadri e Primo livello deve

essere  computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti

livelli devono intendersi di lavoro effettivo.

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere

inferiore  al minimo contrattuale  stabilito per la qualifica attribuita al

lavoratore stesso.

Nel  corso del periodo di  prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto

in  qualsiasi momento  da una  parte  o dall'altra,  senza preavviso  e con

diritto  al  trattamento  di  fine rapporto  ed  ai  ratei  delle mensilità

supplementari e delle ferie.

Trascorso  il periodo  di prova  senza che  nessuna delle  parti abbia dato

regolare  disdetta, l'assunzione del  lavoratore si intenderà confermata, e

il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.

 

Dichiarazione a verbale

Le  parti  si  danno  atto  che  le  norme  di  cui  al  presente  articolo

costituiscono  nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto

a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

 

 

TITOLO V

Apprendistato

 

Premessa

Al  fine del rilancio  dell'apprendistato le Organizzazioni firmatarie, nel

quadro  della più generale intesa  per la determinazione di nuove relazioni

sindacali,  considerato il  mutato assetto  economico e  sociale in  cui si

inquadra  il  rapporto  di  lavoro anche  in  relazione  al  riordino della

legislazione  sul mercato del  lavoro, convengono di rivedere la disciplina

contrattuale dell'istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi

coerenti   con  l'obiettivo   di  incrementare   l'occupazione  e   la  sua

qualificazione.

 

 

Art. 18 - Sfera di applicazione

 

L'apprendistato  ha  lo  scopo  di  consentire  ai  giovani  lavoratori  di

apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.

L'apprendistato  è ammesso per tutte  le qualifiche e mansioni comprese nel

Quarto e Quinto livello, con le seguenti eccezioni:

a)  lavori  di  scrittura,   archivio  e  protocollo  (corrispondenti  alle

qualifiche di "archivista" e "protocollista");

b)   lavori   di   dattilografia    (corrispondenti   alla   qualifica   di

"dattilografo")  purché  il  relativo  personale  risulti  in  possesso  di

specifico  diploma  di scuola  professionale  di  dattilografia, legalmente

riconosciuta;

c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.

 

L'apprendistato  non è  ammesso per  i  giovani in  possesso di  diploma di

qualifica  rilasciato dagli  Istituti professionali  di Stato istituiti con

Decreti Presidenziali in applicazione dell'art.9, R.D.L. 21 settembre 1938,

n.  2038, convertito nella  legge 2  giugno 1939, n.  739, e dagli Istituti

legalmente  riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942,

n.  86, ovvero di attestato  di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo

14  della  legge  21  dicembre  1978,  n.845,  limitatamente  alle mansioni

corrispondenti al diploma.

 

 

Art. 19 - Proporzione numerica

 

Ai  sensi dell'art.  2 della  legge 19  gennaio1955, n.25,  come modificato

dalla legge 2 aprile 1968, n.424, il numero degli apprendisti nelle singole

aziende  non potrà  superare la  proporzione di  un apprendista  per ogni 3

lavoratori  non apprendisti, comprendendo  in tale  numero anche quelli che

appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso.

Secondo  quanto disposto dall'art. 21  della legge 28febbraio 1987, n.56, è

tuttavia consentita l'assunzione fino a tre apprendisti anche nelle aziende

che  abbiano fino  a  otto lavoratori  alle  proprie dipendenze,  nonché in

quelle  nelle  quali  il  lavoro  è  svolto  dall'imprenditore  e  dai suoi

familiari senza l'ausilio di personale subordinato.

 

 

Art. 20 - Età per l'assunzione

 

Possono  essere assunti come  apprendisti i giovani  di età non inferiore a

quindici  anni e non  superiore a  venti, salvi i  divieti e le limitazioni

previste  dalla legge  17 ottobre1967,  n.977, sulla  tutela del lavoro dei

fanciulli e degli adolescenti.

In  deroga a quanto stabilito  nel comma precedente, possono essere assunti

in  qualità  di  apprendisti  anche  coloro  i  quali  abbiano  compiuto il

quattordicesimo  anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a

norma  di legge e a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico

ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione

di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.

 

 

Art. 21 - Assunzione nominativa

 

Ai  sensi dell'art.  21, legge  28 febbraio  1987, n.  56, per l'assunzione

degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.

A   tal  fine   il  datore   di   lavoro  deve   ottenere  l'autorizzazione

dell'Ispettorato   del  Lavoro   territorialmente  competente,   cui  dovrà

precisare  le condizioni  della prestazione  richiesta agli apprendisti, il

genere  di addestramento al  quale saranno adibiti  e la qualifica che essi

potranno conseguire al termine del rapporto.

 

 

Art. 22 - Periodo di prova

 

La  durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30

giorni  di lavoro  effettivo, durante  i  quali è  reciproco il  diritto di

risolvere il rapporto senza preavviso.

Compiuto  il  periodo  di   prova,  l'assunzione  dell'apprendista  diviene

definitiva.

 

 

Art. 23 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato

 

Il  periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato

presso  la nuova,  ai  fini del  completamento  del periodo  prescritto dal

presente  contratto,  purché  l'addestramento   si  riferisca  alle  stesse

attività  e non sia intercorsa,  tra un periodo e l'altro, una interruzione

superiore ad un anno.

 

 

Art. 24 - Obblighi del datore di lavoro

 

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

 

a)  di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle

sue  dipendenze,  l'insegnamento  necessario  perché  possa  conseguire  la

capacità per diventare lavoratore qualificato;

b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in

genere a quelle a incentivo;

c)  di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in

serie  e di  non  sottoporlo comunque  a  lavori superiori  alle  sue forze

fisiche  o che non  siano attinenti  alla lavorazione o  al mestiere per il

quale è stato assunto;

d)  di accordare  all'apprendista,  senza operare  trattenuta  alcuna sulla

retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi

di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore

settimanali per non più di otto mesi l'anno;

e)  di accordare i permessi  retribuiti necessari per gli esami relativi al

conseguimento di titoli di studio;

f)  di informare periodicamente,  e comunque ad  intervalli non superiori a

sei  mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria

potestà, dei risultati dell'addestramento.

 

Agli  effetti di  quanto richiamato  alla precedente  lettera c),  non sono

considerati  lavori di  manovalanza  quelli attinenti  alle  attività nelle

quali  l'addestramento si  effettua in  aiuto  a un  lavoratore qualificato

sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto

di  lavoro e quelli  relativi a mansioni  normalmente affidate a fattorini,

sempre  che lo  svolgimento ditale attività  non sia  prevalente e, in ogni

caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

 

 

Art. 25 - Doveri dell'apprendista

 

L'apprendista deve:

 

a)  seguire le istruzioni  del datore  di lavoro o  della persona da questi

incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno

gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b) prestare la sua opera con la massima diligenza;

c)  frequentare  con   assiduità  e  diligenza   i  corsi  di  insegnamento

complementare;

d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto

e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché

questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

 

L'apprendista  è tenuto a  frequentare i  corsi di cui  alla lettera c) del

presente  articolo, anche  se in  possesso di  un titolo  di studio, ove la

frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

 

 

Art. 26 - Trattamento normativo

 

L'apprendista  ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso

trattamento  normativo previsto  dal  presente contratto  per  i lavoratori

della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Le  ore di  insegnamento  di cui  alla  lettera d)  del  precedente art.24,

Seconda Parte, sono comprese nell'orario normale di lavoro.

 

 

Art. 27 - Trattamento economico

 

Le  retribuzioni  degli  apprendisti  risultano  costituite  dalle seguenti

componenti:

 

a) paga base tabellare:

-  per la prima metà  del periodo di  apprendistato: il 65% della paga base

tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;

-  per la seconda metà  del periodo di apprendistato: l'80% della paga base

tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;

b) indennità di contingenza:

secondo  le misure  e le  modalità previste  dalla legge  26 febbraio 1986,

n.38.

 

Alla  fine dell'apprendistato  al dipendente  spetta la stessa retribuzione

tabellare  del lavoratore che abbia  la stessa qualifica alla quale è stato

assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato.

 

 

Art. 28 - Durata dell'apprendistato

 

Salvo  quanto  previsto  dall'art.  29,   Seconda  Parte,  il  rapporto  di

apprendistato  si estingue  alla scadenza  del  termine di  18 mesi  per le

qualifiche  comprese nel  Quinto livello  e  di 24  mesi per  le qualifiche

comprese nel Quarto livello.

Il  datore di lavoro è  tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente

Sezione  Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata

attribuita la qualifica.

Il  datore di lavoro è  tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione

Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo

sia  cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla

cessazione stessa.

 

 

Art.  29  - Durata  dell'apprendistato  nel settore  alimentare  e prodotti

freschi

 

Nelle  aziende  o  singoli  reparti di  esse  del  settore  alimentare, che

trattano  prodotti, freschi e non,  da vendersi a taglio e peso, il periodo

di apprendistato per il raggiungimento delle qualifiche di cui al n. 23 del

Quarto livello è fissato in 36 mesi.

Al livello di competenza tra le Associazioni Imprenditoriali territoriali e

le  corrispondenti  Organizzazioni  Sindacali,  possono  essere  realizzate

intese   -   da   trasmettersi   agli   Enti   Bilaterali   interessati   e

all'Osservatorio  Nazionale  -  che   determinino,  per  specifiche  figure

professionali,  periodi  di  apprendistato  più  ampi  di  quelli  previsti

all'art. 28, Seconda Parte, fino ad un massimo di 36 mesi.

Ferma  restando  ogni  altra  norma   vigente  in  materia,  nelle  aziende

commerciali  di lane  sudice e lavate,  seme bachi,  cascami di seta, fibre

tessili  varie  e  stracci, la  durata  massima  dell'apprendistato  per le

qualifiche  già comprese nelle  ex categorie D  e E non  potrà superare i 9

mesi se l'apprendista non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, e i 6

mesi se l'apprendista abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

I  datori di lavoro che intendono assumere apprendisti in base agli accordi

previsti  dal   precedente  secondo   comma  debbono   presentare  -  prima

dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione all'ispettorato del Lavoro

-  domanda  alla  specifica   Commissione  dell'Ente  Bilaterale,  prevista

dall'art.  16, Prima Parte,  competente per territorio, la quale, esaminate

le  condizioni obiettive  relative  al rapporto  di  apprendistato, esprime

parere vincolante di congruità.

 

 

Art. 30 - Rinvio alla legge

 

Per  quanto  non   disciplinato  dal  presente   contratto  in  materia  di

apprendistato  e  di  istruzione  professionale,  le  parti  fanno espresso

riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

 

Dichiarazione a verbale

Le  parti  si  danno  atto   che  nella  provincia  di  Bolzano  l'istituto

dell'apprendistato   può   essere   disciplinato   da   leggi  provinciali,

regolamenti  e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal

presente contratto.

 

 

TITOLO VI

 

Orario di lavoro

 

 

Art. 31 - Orario normale settimanale

 

La  durata normale  del lavoro  effettivo, per  la generalità delle aziende

commerciali, è fissata in 40 ore settimanali (1), salvo quanto disposto dai

seguenti due commi.

Per  i dipendenti  da gestori  di impianti  di distribuzione  di carburanti

l'orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.

Per  i dipendenti  da gestori  di impianti  di distribuzione  di carburante

esclusivamente  autostradali e per i dipendenti da aziende distributrici di

carburante  metano compresso per  autotrazione l'orario di lavoro è fissato

in 42 ore settimanali.

A decorrere dal 1° dicembre 1997 per i dipendenti da gestori di impianti di

distribuzione  di carburante esclusivamente autostradali l'orario di lavoro

è fissato in 41 ore settimanali.

Tale  orario settimanale si realizza attraverso l'assorbimento di 24 ore di

permesso retribuito di cui al terzo comma dell'art. 68, Seconda Parte.

A  decorrere dal 1° dicembre  1998 per i  dipendenti di cui al quarto comma

del  presente articolo l'orario di  lavoro è fissato in 40 ore settimanali,

fermo restando l'assorbimento di 24 ore di cui al comma precedente.

Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro

di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.

Per  lavoro effettivo si  intende ogni  lavoro che richiede un'applicazione

assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo

per  recarsi al posto  di lavoro, i  riposi intermedi presi sia all'interno

che  all'esterno dell'azienda,  le soste  comprese tra  l'inizio e  la fine

dell'orario di lavoro giornaliero.

 

(1) vedi art. 68, Seconda Parte

 

 

Art. 32 - Articolazione dell'orario settimanale

 

In  relazione alle  particolari esigenze  del settore  del commercio  e del

terziario,  al  fine   di  migliorare  il   servizio  al  consumatore,  con

particolare  riferimento ai  flussi di  clientela e  di utenza, anche nelle

singole  unità, l'azienda  potrà ricorrere,  con le  procedure indicate nel

successivo  art. 34,  Seconda Parte,  anche per  singole unità produttive e

tenuto  conto  delle  esigenze  dei  lavoratori,  alle  seguenti  forme  di

articolazione dell'orario settimanale di lavoro:

 

a.1) 40 ore settimanali.

Si  realizza  mediante  la  concessione  di  mezza  giornata  di  riposo in

coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in

vigore,  e per  le restanti 4  ore mediante  la concessione di un'ulteriore

mezza giornata a turno settimanale.

Tenuto  conto delle  aspirazioni dei  lavoratori di  usufruire di una delle

mezze  giornate  congiuntamente  alla  domenica,  le  parti  concordano  di

costituire  a livello  territoriale le  Commissioni Paritetiche  al fine di

cercare adeguate soluzioni.

Nelle  aziende  o  nelle  singole unità  delle  stesse,  non  soggette alla

disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle

quali  - prima dell'entrata in  vigore del presente contratto - l'orario di

lavoro  settimanale  era  distribuito  in  5  giorni,  restano  immutate le

situazioni di fatto esistenti.

Negli  altri casi, e sempre  con riferimento alle aziende o a singole unità

delle  stesse  non  soggette  alla  disciplina  legislativa  sull'orario di

apertura  e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede

di  Commissione di cui al II comma della presente lettera a.1) - la pratica

realizzazione  della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione

di un'intera giornata di riposo.

 

a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità.

Nel  caso  in  cui  l'azienda faccia  ricorso  al  sistema  di flessibilità

previsto  dall'art.35, Seconda Parte, il monte ore di permessi di cui al II

comma  dell'art.  68,  Seconda  Parte,  sarà,  per  l'anno  di riferimento,

incrementato  di otto  ore. Il suddetto  monte ore  sarà disciplinato con i

criteri e le modalità previste dall'art. 68, Seconda Parte.

 

b) 39 ore settimanali.

Si  realizza attraverso l'assorbimento di  36 ore di permesso retribuito di

cui al secondo comma dell'art.68, Seconda Parte.

Le  rimanenti ore di cui all'art.68, Seconda Parte, sono disciplinate con i

criteri  e  le  modalità previste  dallo  stesso  articolo,  ferma restando

l'applicabilità dell'art.35, Seconda Parte.

 

c) 38 ore settimanali.

Si  realizza attraverso  l'assorbimento di  72  ore di  permesso retribuito

delle  quali 16 al primo  comma dell'art.68, Seconda Parte, e 56 al secondo

comma dell'art.68, Seconda Parte.

Le  rimanenti  ore  sono  disciplinate con  i  criteri  e  con  le modalità

dell'art.68,  Seconda Parte,  ferma restando  l'applicabilità dell'art. 35,

Seconda Parte.

 

 

Art. 33 - Orario medio settimanale per specifiche tipologie

 

Fermo  restando quanto previsto dal primo comma dell'art.31, Seconda Parte,

le  aziende che  esercitano l'attività  di vendita  al pubblico  nei grandi

magazzini,  magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash & carry

e  ipermercati realizzeranno  l'articolazione dell'orario medio settimanale

di  38 ore,  utilizzando le 56  ore di  permessi di  cui all 'art.68, terzo

comma,  Seconda Parte, e  le ulteriori  16 ore di  cui al successivo quarto

comma dell'art.68, Seconda Parte.

Sono  fatti salvi  gli accordi  aziendali vigenti  in materia  alla data di

stipula del presente contratto.

Per  le aziende che esercitano l'attività di vendita al pubblico secondo le

tipologie  di cui al  primo comma  del presente articolo,  che alla data di

entrata  in vigore  del presente  contratto non  applichino l'articolazione

dell'orario  medio settimanale  di 38  ore ivi  prevista, tale regime medio

settimanale  sarà applicato  a decorrere  dal 1°  gennaio 1996, fatte salve

eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.

Per le catene di discount che occupino più di 400 dipendenti l'applicazione

del  primo  comma di  cui  al  presente articolo  avverrà  con  la seguente

gradualità:

-  dal 1° luglio 1996 distribuzione dell'orario di lavoro medio settimanale

su 39 ore attraverso l'assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti di cui

all'art.68;

-  dal 1° luglio 1997 distribuzione dell'orario di lavoro medio settimanale

su  38  ore  attraverso  l'assorbimento di  ulteriori  36  ore  di permessi

retribuiti di cui all'art.68 (per complessive 72 ore);

 

sono  fatte  salve  eventuali  diverse  pattuizioni  realizzate  a  livello

aziendale.

 

 

Art. 34 - Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale

 

L'eventuale  variazione dell'articolazione dell'orario  in atto, tra quelle

previste  al precedente art. 32,  Seconda Parte, che deve essere realizzata

dal  datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze

dell'azienda,  sarà comunicata  entro il  30 novembre  di ciascun anno, dal

datore  di lavoro ai  dipendenti interessati secondo  le modalità di cui al

successivo  art.  38,  Seconda  Parte,  e  contestualmente,  per  iscritto,

all'Osservatorio  della provincia  di competenza,  di cui all'art.16, Prima

Parte,  tramite la  corrispondente Associazione  territoriale aderente alla

Confcommercio.

L'articolazione  dell'orario  settimanale  prescelta  avrà  vigore  dal 

gennaio dell'anno successivo e, al fine di favorire la realizzazione di una

reale programmazione della distribuzione dell'orario, avrà validità annua.

Nel  corso degli incontri di  cui all'art.16, Prima Parte, i dati aggregati

relativi  all'applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno

oggetto  di informazione  alle Organizzazioni  Sindacali  anche al  fine di

consentire  il confronto  di cui  all'ultimo capoverso  dell'art. 14, Prima

Parte.

 

 

Art. 35 - Flessibilità dell'orario

 

Fatto  salvo il  confronto in  materia previsto  in sede  di contrattazione

aziendale  dall'art.12,  Prima  Parte,   per  far  fronte  alle  variazioni

dell'intensità  lavorativa  dell'azienda, questa  potrà  realizzare diversi

regimi  di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento

dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di

44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.

Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate

intese  per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un

massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi,

l'azienda  riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in

periodi  di  minore  intensità  lavorativa,  una  pari  entità  di  ore  di

riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi

di  superamento dell'orario  contrattuale, in  particolare,  ove le  ore da

recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate

in mezza giornata.

I  lavoratori interessati percepiranno  la retribuzione relativa all'orario

settimanale  contrattuale, sia nei periodi  di superamento che in quelli di

corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Resta  inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di

ricorso  a regimi di orario  plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora

successiva all 'orario definito.

L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il

programma  annuale   di  applicazione  della   flessibilità;  le  eventuali

variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.

Ai  fini dell'applicazione  del presente  articolo, per  anno si intende il

periodo  di 12  mesi seguente  la data  di avvio  del programma  annuale di

flessibilità.

 

 

Art. 36 - Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede

 

Qualora  il lavoratore sia  comandato per lavoro  fuori della sede ove egli

presta  normalmente  servizio, l'orario  di  lavoro avrà  inizio  sul posto

indicatogli.

In  tale ipotesi, ove  gli venga  richiesto di rientrare  in sede alla fine

della  giornata lavorativa, il lavoro  cesserà tanto tempo prima della fine

del  normale  orario  di  lavoro,   quanto  è  strettamente  necessario  al

lavoratore  - in rapporto  alla distanza  ed al mezzo  di locomozione - per

raggiungere la sede.

Le  spese di trasporto, di  vitto e di pernottamento saranno rimborsate dal

datore  di  lavoro  secondo  le   norme  contenute  nell'ultimo  comma  del

successivo art. 86, Seconda Parte.

 

 

Art. 37 - Orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti

 

L'orario  dei   fanciulli  e  degli   adolescenti  non   può  durare  senza

interruzione più di quattro ore e 30 minuti.

 

 

Art. 38 - Fissazione dell'orario

 

Fermi  i limiti di durata  massima e le disposizioni del presente contratto

in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le

istanze del personale con le esigenze dell'azienda.

Ai  sensi   dell'art.12  del   R.D.  10   settembre  1923,   n.  l955  (1),

l'articolazione  dell'orario di  lavoro deve  risultare da apposita tabella

collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Gli  orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati a cura

del datore di lavoro all'Ispettorato del Lavoro.

 

(1)   Reg. per  l'applicazione del R.D.L.  15 marzo  1923, n. 692, relativo

alla  limitazione dell'orario di  lavoro per gli  operai ed impiegati delle

aziende  industriali o commerciali,  approvato con  R.D. 10 settembre 1923,

n.1955{G.U.  28  settembre  1923  n.   228),  art.  12:  "In  ogni  azienda

industriale  o commerciale  e in ogni  altro luogo  di lavoro soggetto alle

disposizioni  del  presente  regolamento,  dovrà  essere  esposto,  in modo

facilmente  visibile   e  in  luogo   accessibile  a   tutti  i  dipendenti

interessati,  l'orario di lavoro con le indicazioni dell'ora di inizio e di

termine  di lavoro, del personale  occupato e dell'ora e della durata degli

intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.

Quando  l'orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui

al  comma precedente  dovranno essere  riportate sull'orario  di lavoro per

reparto o categoria professionale o personale.

Quando  il  lavoro  è  disimpegnato   a  squadre,  dovranno  riportarsi  le

indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.

Quando  non sia possibile  esporre l'orario nel  posto di lavoro per essere

questo  esercitato all'aperto, dovrà essere  in ogni caso esposto nel luogo

dove viene eseguita la paga.

L'orario  di lavoro,  firmato dal  datore  di lavoro  o da  un  suo le  a e

rappresentante,  sarà  trasmesso  al  competente  Circolo  dell'Ispettorato

dell'Industria  e del  Lavoro, al  quale saranno  anche comunicate tutte le

successive modificazioni.

Sul   libro  paga,   vidimato   dall'Istituto  assicurazioni   infortuni  o

dall'istituto  di previdenza sociale se l'azienda non è soggetta alla legge

infortuni  degli operai  sul lavoro,  deve essere  notato, giornalmente per

ciascun lavoratore, il numero di ore di lavoro straordinario, distintamente

da  quelle delle ore normali.  Per ogni periodo  di paga su tale libro deve

risultare  distinto l'importo pagato per le ore normali di lavoro da quello

pagato per lavoro straordinario.

Il  libro paga deve  essere presentato ad  ogni richiesta degli ispettori e

funzionari incaricati della vigilanza".

 

 

Art. 39 - Disposizioni speciali

 

Al  personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda

o  di un reparto  di essa con  la diretta responsabilità dell'andamento dei

servizi  - e cioè  i gerenti, i  direttori tecnici o amministrativi, i capi

ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al

lavoro  manuale - che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei

servizi  ad esso affidati,  presta servizio anche fuori dell'orario normale

di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte

o  nei  giorni  festivi  per   i  quali  saranno  riconosciuti  i  seguenti

trattamenti:

 

-  la  sola  maggiorazione  del   30%  sulla  quota  oraria  della  normale

retribuzione  di cui  all'art.113, Seconda  Parte, per  le ore  prestate di

domenica;

-  la quota oraria della  retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda

Parte,  e la  maggiorazione del 30%  da calcolare  sulla quota oraria della

normale  retribuzione di  cui  all'art.113, Seconda  Parte,  per le  ore di

lavoro straordinario prestate nelle festività;

-  la quota oraria della  retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda

Parte,  e la  maggiorazione del 50%  da calcolare  sulla quota oraria della

normale  retribuzione di  cui  all'art.113, Seconda  Parte,  per le  ore di

lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.

 

Possono  essere eseguiti  oltre i  limiti del  normale orario giornaliero o

settimanale  i lavori di  riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e

sorveglianza  degli  impianti  e  quegli  altri  servizi  che  non  possono

compiersi  durante l'orario  normale senza  inconvenienti per l'esercizio o

pericolo  per gli addetti,  nonché le verifiche  e prove straordinarie e la

compilazione dell'inventario dell'anno.

 

Norma transitoria

Il  sistema di computo di  cui al presente articolo decorre dal 1° novembre

1984.

 

 

Art. 40 - Lavoratori discontinui

 

La  durata normale  del lavoro per  il seguente  personale discontinuo o di

semplice  attesa  o  custodia  addetto  prevalentemente  alle  mansioni che

seguono:

1) custodi;

2) guardiani diurni o notturni;

3) portieri;

4) personale addetto alla estinzione degli incendi;

5) uscieri;

6) personale addetto al carico e allo scarico;

7)  commessi di negozio, nei  comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di

contestazione  si farà  ricorso ai  dati ufficiali  forniti dal sindaco del

rispettivo comune);

8) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;

9)  personale  addetto  agli  impianti  di  riscaldamento,  ventilazione  e

inumidimento;

 

è  fissata  nella  misura  di  45  ore  settimanali,  purché nell'esercizio

dell'attività  lavorativa  eventuali abbinamenti  di  più  mansioni abbiano

carattere  marginale, non abituale  e non comportino comunque continuità di

lavoro  e fatta salva la normativa prevista dall'art.110, Seconda Parte, in

tema di mansioni promiscue.

L'orario  di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e

le  trentacinque ore settimanali,  per i minori  che non abbiano compiuto i

quindici  anni; le otto giornaliere e le quaranta settimanali, per i minori

tra i quindici e i diciotto anni.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

 

Dichiarazioni a verbale

Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.

Resta   inteso   altresì   che   eventuali   modifiche   delle   condizioni

contrattualmente  definite in  tema di  orario di  lavoro potranno avvenire

solo  previo confronto in  sede aziendale in  base all'art.12, Prima Parte,

sulla contrattazione aziendale.

 

 

 

TITOLO VII

 

Part-time

 

 

Art. 41 - Premessa

 

Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere

considerato  mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di

lavoro,  nell'intento  di  garantire  ai  lavoratori  a  tempo  parziale un

corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.

Per  lavoro a tempo parziale  si intende il rapporto di lavoro prestato con

orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.

Il  rapporto di  lavoro  a tempo  parziale  ha la  funzione  di consentire:

flessibilità  della  forza  lavoro  in   rapporto  ai  flussi  di  attività

nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta

ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.

 

 

Art. 42 - Rapporto a tempo parziale

 

L'instaurazione  del  rapporto a  tempo  parziale dovrà  risultare  da atto

scritto (1), nel quale siano indicati:

 

1) il periodo di prova per i nuovi assunti;

2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da

ricondurre  ai  regimi  di  orario  esistenti  in  azienda.  La prestazione

individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma, entro

le seguenti fasce:

 

a)  nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 12

a 25 ore;

b)  nel caso di orario  ridotto rispetto al  normale orario mensile da 48 a

120 ore;

c)  nel caso di orario ridotto  rispetto al normale orario annuale da 400 a

1.300 ore;

 

3)  il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità

all'entità della prestazione lavorativa.

 

La  prestazione  lavorativa  giornaliera  fino a  4  ore  non  potrà essere

frazionata nell'arco della giornata.

 

(1) Vedi legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 5 secondo comma.

 

 

Art. 43 - Genitori di portatori di handicap

 

I  genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari

competenti  per territorio, che  richiedano il  passaggio a tempo parziale,

hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

 

 

Art. 44 - Disciplina del rapporto a tempo parziale

 

Il   rapporto  a  tempo  parziale  sarà  disciplinato  secondo  i  seguenti

principi:

 

a) volontarietà di entrambi le parti;

b)  reversibilità della  prestazione  da tempo  parziale  a tempo  pieno in

relazione  alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni

svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;

c)  priorità nel passaggio da  tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei

lavoratori  già in  forza rispetto  ad eventuali  nuove assunzioni,  per le

stesse mansioni;

d)  applicabilità delle norme  del presente contratto in quanto compatibili

con la natura del rapporto stesso;

e)  volontarietà  delle  parti  in  caso  di  modifiche  dell'articolazione

dell'orario concordata.

 

 

Art. 45 - Relazioni sindacali aziendali

 

Nel  rispetto  delle  norme  contrattuali  che  disciplinano  le  relazioni

sindacali  aziendali, potrà  essere esaminata  la corretta applicazione dei

principi suddetti.

 

 

Art. 46 - Riproporzionamento

 

Ai  sensi del punto  3, dell'art. 42,  Seconda Parte, il riproporzionamento

del  trattamento  economico  e normativo  del  lavoratore  assunto  a tempo

parziale  si determina  sulla base  del rapporto  fra orario  settimanale o

mensile  ridotto ed il  corrispondente orario  intero previsto dal presente

contratto.

Con  riferimento ai punti 2 e 3 dell'art. 42, Seconda Parte, verrà adottato

lo  stesso criterio di proporzionalità anche per quanto riguarda il periodo

di comporto.

 

 

Art. 47 - Quota giornaliera della retribuzione

 

Fermo  restando che, eccettuate  le prestazioni occasionali o saltuarie, la

retribuzione  sia  normale che  di  fatto  dei lavoratori  assunti  a tempo

parziale  è  in misura  fissa  mensile,  la quota  giornaliera  di  essa si

ottiene,  in tutti i casi, dividendo l'importo mensile determinato ai sensi

dell'art.  46, Seconda Parte, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo

quanto previsto dall'art. 97, Seconda Parte.

 

 

Art. 48 - Quota oraria della retribuzione

 

Per  i lavoratori a tempo  parziale la quota oraria della retribuzione, sia

normale  che di  fatto, si  ottiene dividendo  la retribuzione  mensile che

sarebbe  spettata in caso di  svolgimento del rapporto a tempo pieno per il

divisore convenzionale orario previsto all'art.118, Seconda Parte.

 

 

Art. 49 - Festività

 

Fermo  restando quanto  previsto all'art.  116, Seconda  Parte, in  caso di

coincidenza  di una delle  festività di cui  all'art.64, Seconda Parte, con

una  domenica, in  aggiunta alla  retribuzione mensile  sarà corrisposto ai

lavoratori  occupati a tempo parziale  un ulteriore importo pari alla quota

giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte.

 

 

Art. 50 - Permessi retribuiti

 

Fermo  restando il  computo per  dodicesimi dei  permessi retribuiti di cui

all'art.68,  Seconda Parte, con le modalità previste dallo stesso articolo,

il  numero di ore  annuo dei permessi  retribuiti spettanti al lavoratore a

tempo  parziale si determina  utilizzando i criteri previsti dal precedente

art. 46, Seconda Parte.

 

 

Art. 51 - Ferie

 

Conformemente  a quanto previsto  all'art.69, Seconda Parte, i lavoratori a

tempo  parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di

26  giorni lavorativi, fermo  restando che la  settimana lavorativa - quale

che  sia la  distribuzione dell'orario  di lavoro  settimanale - è comunque

considerata  di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del

computo  delle  ferie.   La  retribuzione  relativa   va  commisurata  alla

prestazione  di lavoro ordinario  riferita al  periodo di maturazione delle

ferie.

Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi

lavorati  a tempo  pieno con  altri non  lavorati, in  alternativa a quanto

previsto  al  comma   precedente,  il  periodo   di  ferie  sarà  calcolato

proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione,

con corresponsione della retribuzione intera.

 

 

Art. 52 - Permessi per studio

 

Per  i lavoratori occupati  a tempo  parziale il numero  di ore di permesso

retribuito  di  cui  agli  artt.77  e  80,  Seconda  Parte,  è  determinato

utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 46, Seconda Parte.

 

 

Art.53 - Lavoro supplementare

 

Per  lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento

dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.

Ai sensi del quarto comma dell'art.5, Legge 863/84,sono autorizzate, quando

vi  sia accordo  tra datore di  lavoro e  lavoratore, prestazioni di lavoro

supplementare,  nella misura di 72 ore annue, con riferimento alle seguenti

specifiche esigenze organizzative:

 

-  compilazione degli inventari e dei bilanci o analoghe brevi necessità di

intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;

-  particolari difficoltà  organizzative derivanti  da concomitanti assenze

per malattia o infortunio di altri dipendenti.

 

Per  i lavoratori che  svolgono un  rapporto di lavoro  a tempo parziale in

ragione  di anno, con una prestazione  che si articola per uno o più mesi a

tempo  pieno è consentita, durante tali periodi, la effettuazione di lavoro

straordinario.

Le  ore di  lavoro supplementare  verranno retribuite  con la  quota oraria

della  retribuzione di fatto  di cui all'art.115  Seconda Parte, secondo le

modalità  previste  dall'art.118  a),  Seconda  Parte,  e  la maggiorazione

forfettariamente  e convenzionalmente determinata  nella misura del 27%, da

calcolare  sulla   quota  oraria  della   retribuzione  di   fatto  di  cui

all'art.115, Seconda Parte.

Tale  maggiorazione, che  non rientra  nella retribuzione  di fatto  di cui

all'art.  115, Seconda  Parte, esclude  il  computo della  retribuzione del

lavoro  supplementare su ogni  istituto differito. Essa  è compresa in ogni

caso  nella quota  annua della retribuzione  utile ai  fini del calcolo del

trattamento  di fine  rapporto  ai sensi  e per  gli  effetti del  II comma

dell'art.2120 c.c..

Ferma  restando l'applicabilità  della presente  norma, mantengono validità

gli accordi aziendali già esistenti.

Saranno valide altresì intese a livello aziendale o di unità che, alla luce

di  ulteriori specifiche esigenze  organizzative, similari  a quelle di cui

sopra,  prevedano quantità  superiori  a quelle  indicate  al II  comma del

presente articolo.

 

Dichiarazione verbale

Il  nuovo  sistema di  calcolo  del  compenso per  il  lavoro supplementare

decorre dal 1° gennaio 1995.

 

 

Art. 54 - Registro lavoro supplementare

 

Le  ore di lavoro  supplementare saranno  cronologicamente annotate, a cura

dell'azienda,  su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a

richiesta   delle   Organizzazioni  Sindacali   regionali,   provinciali  o

comprensoriali,  presso la sede  della locale Associazione Imprenditoriale,

con  l'obiettivo  di  consentire  alle  Parti,  di  norma  annualmente,  il

monitoraggio  circa   l'utilizzo  del   lavoro  supplementare,   alfine  di

verificare  congiuntamente il consolidamento eventuale di quota parte delle

ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all 'organizzazione del lavoro

o alle cause che l 'abbiano reso necessario.

Il  registro di  cui al  precedente  comma può  essere sostituito  da altra

idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata

autorizzata.

 

 

Art. 55 - Mensilità supplementari (13A e 14A)

 

Per  i lavoratori a tempo  parziale, in caso di trasformazione del rapporto

nel  corso  dell'anno,  l'importo  della   13A  e  della  14A  mensilità  è

determinato  per dodicesimi,  riproporzionando ciascuno  di essi sulla base

dei criteri previsti dal precedente art. 46 Seconda Parte.

Ogni  dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui

all'art.115, Seconda Parte, spettante all'atto della corresponsione.

 

 

Art. 56 - Preavviso

 

I  termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la

stessa  durata di  quelli  previsti per  i lavoratori  a  tempo pieno  e si

calcolano  in  giorni  di   calendario  indipendentemente  dalla  durata  e

dall'articolazione della prestazione lavorativa.

Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

 

 

Art. 57 - Relazioni sindacali regionali

 

Nel  corso degli incontri previsti  a livello regionale dall'art. 13, Prima

Parte, si procederà all'esame delle problematiche connesse all'istituto del

rapporto a tempo parziale, considerando la specificità del settore.

 

 

Art. 58 - Condizioni di miglior favore

 

Restano  confermate  eventuali  condizioni  di  miglior  favore,  anche con

riferimento alla materia di cui al presente titolo.

 

 

 

TITOLO VIII

 

Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno

 

 

Art. 59 - Norme generali lavoro straordinario

 

Le  mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale

orario di lavoro fissato dal presente contratto.

Ai  sensi delle  vigenti disposizioni  di  legge, è  facoltà del  datore di

lavoro  di   richiedere  prestazioni  d'opera   straordinarie  a  carattere

individuale nel limite di 200 ore annue.

Per  i dipendenti  di aziende  di distribuzione  di carburante,  per lavoro

straordinario  si  intende  quello prestato  dal  singolo  lavoratore oltre

l'orario  di lavoro stabilito dal secondo e terzo comma del precedente art.

31, Seconda Parte.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato

dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Le  clausole  contenute  nel  presente  articolo  hanno  valore  di accordo

permanente  fra le parti  ai sensi e  per gli effetti dell'art.5, R.D.L. 15

marzo 1923, n.692, e dell'art.9 del relativo regolamento.

 

 

Art. 60 - Maggiorazione lavoro straordinario

 

Fermo restando quanto previsto dall'art.5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le

ore  di  lavoro  straordinario,  intendendosi  come  tali  quelle eccedenti

l'orario  normale  di  lavoro  previsto  dall'art.31,  Seconda  Parte,  del

presente  contratto,  verranno   retribuite  con  la   quota  oraria  della

retribuzione  di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte, e con le seguenti

maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di

cui all'art.113, Seconda Parte:

-  15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a

ora settimanale;

-  20% (venti per cento) per  le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora

settimanale.

 

Salvo  quanto  disposto  dal  successivo art.  66,  Seconda  Parte,  le ore

straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con

la  quota oraria della  retribuzione di fatto  di cui all'art. 115, Seconda

Parte, e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria

della normale retribuzione di cui all'art. 113, Seconda Parte.

Le  ore straordinarie  di lavoro prestate  per la  notte - intendendosi per

tali  quelle effettuate dalle ore 22  alle 6 del mattino, sempre che non si

tratti  di turni  regolari di servizio  - verranno  retribuite con la quota

oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte, e con

la  maggiorazione del  50% (cinquanta  per cento)  sulla quota oraria della

normale retribuzione di cui all'art.113, Seconda Parte.

Per  i  lavoratori  retribuiti  in  tutto  o.  in  parte  a  provvigioni la

maggiorazione  del compenso per  lavoro straordinario verrà computata sulla

quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte,

tenendo  conto, per il  calcolo delle  provvigioni, della media dell'ultimo

semestre  solare  o del  periodo  di  lavoro prestato,  qualora  questo sia

inferiore a sei mesi.

Le  varie maggiorazioni previste  dal presente articolo non sono cumulabili

tra loro.

 

Norma transitoria

Il  sistema di computo di  cui al presente articolo decorre dal 1° novembre

1984.

 

 

Art. 61 - Registro lavoro straordinario

 

Le  ore di lavoro  straordinario saranno  cronologicamente annotate, a cura

dell'azienda,  su apposito  registro, la  cui tenuta  è obbligatoria, e che

dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali

regionali  e  provinciali o  comprensoriali,  presso la  sede  della locale

Associazione Imprenditoriale.

Il  registro di  cui al presente  capoverso può  essere sostituito da altra

idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata

autorizzata.

La  liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre

il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Per  quanto non  previsto dal  presente contratto  in materia  di orario di

lavoro  e  lavoro  straordinario  valgono  le  vigenti  norme  di  legge  e

regolamentari.

 

Norma transitoria

Le  parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa

del presente titolo nello spirito informatore della stessa.

Le  Organizzazioni Sindacali  provinciali e  le Associazioni  provinciali a

carattere generale aderenti alla Confcommercio si incontreranno, almeno una

volta  all'anno, per l'esame  della situazione generale, anche in relazione

ad  eventuali  casi   di  palese  e   sistematica  violazione  delle  norme

contrattuali previste dal presente titolo.

 

 

Art. 62 - Lavoro ordinario notturno

 

A  decorrere dal 1°  gennaio 1995,  le ore di  lavoro ordinario prestato di

notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del

mattino  - verranno  retribuite con  la quota  oraria della retribuzione di

fatto di cui all 'art. 115, Seconda Parte, maggiorata del 15%.

La  maggiorazione  di  cui  al   presente  articolo  è  assorbita,  fino  a

concorrenza,  da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima

funzione  ed  è  comunque  esclusa  dalla  retribuzione  di  fatto  di  cui

all'art.115, Seconda Parte.

 

 

TITOLO IX

 

Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti

 

 

Art. 63 - Riposo settimanale

 

Il  lavoratore ha  diritto al  riposo settimanale  nei modi  previsti dalle

vigenti  disposizioni  di  legge,  alle  quali  il  presente  contratto  fa

esplicito riferimento.

Si  richiamano in  maniera particolare  le  norme riguardanti:  le attività

stagionali  e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a

esigenze  tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la

vendita  al minuto o  in genere attività  rivolte a soddisfare direttamente

bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli

impianti;  la vigilanza  delle aziende  e  degli impianti,  la compilazione

dell'inventario e del bilancio annuale.

 

 

Art. 64 - Festività

 

Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:

 

Festività nazionali

1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione

2) 1° maggio - Festa dei lavoratori

 

Festività infrasettimanali

1) il 1° giorno dell'anno

2) l'Epifania

3) il giorno di lunedì dopo Pasqua

4) il 15 agosto - festa dell'Assunzione

5) il 1° novembre - Ognissanti

6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione

7) il 25 dicembre - Natale

8) il 26 dicembre - S. Stefano

9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

 

In  relazione alla  norma  di cui  al  primo comma  del  presente articolo,

nessuna  riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai

lavoratori  in conseguenza della  mancata prestazione  di lavoro nei giorni

sopra  indicati,  sempreché  non  si  tratti  di  prestazioni  saltuarie ed

occasionali senza carattere di continuità.

Nulla  è dovuto ad  alcun titolo  al prestatore d'opera  - qualunque sia la

misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in

un  periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza

di  provvedimenti  disciplinari  o  di  assenza  ingiustificata  e comunque

derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.

In  caso di  coincidenza  di una  delle  festività sopra  elencate  con una

domenica,  in  aggiunta  alla  retribuzione  mensile  sarà  corrisposto  ai

lavoratori  un  ulteriore   importo  pari  alla   quota  giornaliera  della

retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte.

Per le due festività civili la cui celebrazione è stata spostata alla prima

domenica  del mese, ai sensi dell'art.1, secondo comma, della legge 5 marzo

1977,  n.  54  (2  giugno  e  4  novembre),  il  lavoratore  beneficerà del

trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

 

 

Art. 65 - Retribuzione prestazioni festive

 

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi

indicati  nel precedente art. 64, Seconda Parte, dovranno essere compensate

come  lavoro straordinario festivo nella  misura e con le modalità previste

dagli artt. 60 e 118, Seconda Parte, di questo stesso contratto.

 

 

Art.  66 -  Retribuzione prestazioni  nel giorno  di riposo  settimanale di

legge

 

Le  ore di  lavoro prestate  nei giorni  di riposo  settimanale di cui alla

legge  22 febbraio  1934,  n.370, dovranno  essere  retribuite con  la sola

maggiorazione  del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui

all'art.113,  Seconda Parte,  fermo restando  il diritto  del lavoratore di

godere  il riposo compensativo  nel giorno  successivo, avuto riguardo alle

disposizioni di legge vigenti in materia.

 

 

Art.  67 -  Lavoro ordinario  domenicale per  impianti di  distribuzione di

carburante autostradale

 

Ai  dipendenti  da  gestori  di  impianti  di  distribuzione  di carburante

esclusivamente  autostradali che, ai  sensi dell'articolo  5 della legge 22

febbraio 1934, n.370, effettuino il riposo settimanale di legge in giornata

diversa  dalla  domenica,  verrà corrisposta  per  ciascuna  ora  di lavoro

ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 10%

(dieci  per cento)  della quota  oraria della  normale retribuzione  di cui

all'art. 113, Seconda Parte.

La  maggiorazione  di  cui  al   presente  articolo  è  assorbita,  fino  a

concorrenza,  da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima

funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all 'art.

115, Seconda Parte.

 

Dichiarazione a verbale

Le Parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo ha

decorrenza dal 1° gennaio 1995.

 

 

Art. 68 - Permessi retribuiti

 

Gruppi  di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione

delle  4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977,

n.54,  e  del  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  792,  verranno  fruiti  dai

lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980.

I  permessi saranno fruiti individualmente  in periodi di minore attività e

mediante  rotazione  dei  lavoratori  che  non  implichi  assenze  tali  da

ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.

Con  le stesse modalità saranno  fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo

restando  l'assorbimento fino  a concorrenza  di eventuali  trattamenti non

previsti  nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie,

per complessive 56 ore annuali  per le aziende fino a 15 dipendenti.

Per  le aziende con più  di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti

sono incrementati di 16 ore:

 

- 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1992

- 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1993

- 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994.

 

Resta  fermo,  altresì,  quanto  previsto  dalla  lettera  a.2),  b)  e  c)

dell'art.32, Seconda Parte.

I  permessi non  fruiti entro  l'anno di  maturazione decadranno  e saranno

pagati  con la retribuzione di fatto, di cui all'art.115, Seconda Parte, in

atto  al momento  della scadenza,  oppure potranno  essere fruiti  in epoca

successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

In  caso  di  prestazione  lavorativa   ridotta,  nel  corso  dell'anno  di

calendario,  al lavoratore verrà  corrisposto un dodicesimo dei permessi di

cui  al presente  articolo per ogni  mese intero  di servizio prestato, non

computandosi,  a tal  fine, i  periodi in  cui non  è dovuta,  a carico del

datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

 

(1)  Le 56 ore  di permessi retribuiti  sono state concesse con le seguenti

decorrenze:

1° gennaio 1982: 24 ore

1° luglio 1984:12 ore

1° gennaio1985: 12 ore

1° gennaio 1986: 8 ore

 

Dichiarazione a verbale

Le  parti si danno atto che  rientrano nei casi di cui all'ultimo comma del

presente  articolo:  il  servizio  militare e  il  richiamo  alle  armi, la

gravidanza  e il puerperio,  l'assenza facoltativa postpartum, i permessi e

le   aspettative  non   retribuiti  anche   se  indennizzati   da  Istituti

assistenziali  o  previdenziali,  la  sospensione  con  ricorso  alla Cassa

integrazione  guadagni straordinaria,  nonché  la malattia  e l'infortunio,

limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di

lavoro alcuna integrazione retributiva.

 

Chiarimento a verbale

Le  parti si danno atto che  la presente regolamentazione e la norma di cui

all'ultimo  comma dell'art.64,  Seconda  Parte, sostituiscono  a  tutti gli

effetti quanto previsto dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977, sulle

festività abolite.

 

Norma di interpretazione autentica

Le norme di cui al presente art.68 si applicano ai Quadri e al personale di

cui al primo comma dell'art.39, Seconda Parte.

Per  le  aziende  che  avessero  interpretato  la  presente  norma  in modo

difforme,  viene  fatta  salva  la prassi  finora  adottata  e  le presenti

disposizioni si applicano a decorrere dal 1°gennaio 1995.

 

 

 

TITOLO X

 

Ferie

 

Art. 69 - Ferie

 

Il  personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie

annuali  nella misura di ventisei  giorni lavorativi, fermo restando che la

settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro

settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al

sabato agli effetti del computo delle ferie.

Dal  computo del predetto periodo  di ferie vanno escluse le domeniche e le

festività  nazionali  e  infrasettimanali  cadenti  nel  periodo  stesso, e

pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le

domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

 

Dichiarazione a verbale

Le  parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del

computo  delle ferie di  cui al presente  articolo costituisce un complesso

normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia.

Nei  confronti  dei  lavoratori  che  alla  data  del  30  giugno  1973 già

usufruivano  di un periodo di  ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità

di  servizio oltre  20 anni)  verranno mantenute  le condizioni  di miglior

favore.

 

Chiarimento a verbale

Nella  ipotesi   di  risoluzione   del  rapporto   di  lavoro,  l'indennità

sostitutiva  delle ferie si  calcola dividendo per ventisei la retribuzione

mensile di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte.

 

 

Art. 70 - Funzioni pubbliche elettive

 

In conformità alla vigente legge 21 marzo 1990, n.53, in occasione di tutte

le  consultazioni elettorali disciplinate da Leggi della Repubblica o delle

Regioni,  coloro che adempiono  funzioni presso  gli Uffici elettorali, ivi

compresi  i rappresentanti  di lista  o di  gruppo di  candidati nonché, in

occasione  di Referendum, i rappresentanti  dei partiti o gruppi politici e

dei  promotori del Referendum,  hanno diritto di  assentarsi dal lavoro per

tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I  giorni di assenza  dal lavoro compresi  nel periodo di cui al precedente

comma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

 

 

Art. 71 - Determinazione periodo di ferie

 

Compatibilmente  con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei

lavoratori,  è in facoltà  del datore di  lavoro stabilire il periodo delle

ferie  dal  maggio   all'ottobre,  eccettuate  le   aziende  fornitrici  di

apparecchiature  frigorifere e  di birra,  acque minerali, bevande gassate,

gelati e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze

fresche  che  potranno  fissare  i  turni  di  ferie  in  qualsiasi periodo

dell'anno.  Ferme restando le eccezioni  sopra indicate, in deroga a quanto

sopra,  la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi

diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.

I  turni di  ferie  non potranno  avere inizio  di  domenica, né  di giorno

festivo  e neppure nel giorno  antecedente alla domenica o a quello festivo

ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.

Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante

il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle

strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

 

Dichiarazione a verbale

Le  parti si danno atto che, anche con riferimento alla normativa di cui al

presente  articolo, restano fermi  gli obblighi di  cui ai successivi artt.

91, 1° comma, e 150, 1° comma, Seconda Parte.

 

 

Art. 72 - Normativa retribuzione ferie

 

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione

di fatto, di cui all'art.115, Seconda Parte.

Al  lavoratore retribuito in  tutto o  in parte a  provvigione il datore di

lavoro  corrisponderà, durante  il periodo  di ferie,  una quota  pari alla

media  delle provvigioni percepite  dagli altri colleghi  del negozio o del

reparto.

Nelle  aziende con un  solo dipendente  o quando tutto  il personale sia in

ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media

mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel

minor periodo di servizio prestato.

Se  il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da

altro  dipendente estraneo al reparto,  il lavoratore in ferie avrà diritto

ad  una quota di provvigioni, a  carico del datore di lavoro, pari a quella

spettante al suo sostituto.

 

 

Art. 73 - Normativa per cessazione rapporto

 

In  caso di licenziamento o  di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti

dodicesimi  del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di

effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

 

 

Art. 74 - Richiamo lavoratore in ferie

 

Per  ragioni di servizio  il datore di  lavoro potrà chiamare il lavoratore

prima  del termine  del periodo  di  ferie, fermi  restando il  diritto del

lavoratore  a completare detto periodo  in epoca successiva e il diritto al

rimborso  delle  spese  sostenute sia  per  l'anticipato  rientro,  sia per

tornare  eventualmente  al   luogo  dal  quale   il  dipendente  sia  stato

richiamato.

 

 

Art. 75 - Irrinunciabilità

 

Le  ferie sono  irrinunciabili  e pertanto  nessuna  indennità è  dovuta al

lavoratore  che spontaneamente si presenti  in servizio durante il turno di

ferie assegnatogli.

 

 

Art. 76 - Registro ferie

 

Per  le ferie  verrà istituito presso  le aziende  apposito registro con le

stesse  garanzie e modalità previste dal precedente art. 61, Seconda Parte,

per il lavoro straordinario.

Il  registro di cui al  precedente capoverso può essere sostituito da altra

idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata

autorizzata.

 

 

 

TITOLO XI

Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa

 

 

Art. 77 - Congedi retribuiti

 

In  casi speciali  e giustificati  il datore  di lavoro  potrà concedere in

qualunque  epoca dell'anno  congedi retribuiti  con facoltà  di dedurli dai

permessi  individuali  di  cui  all'art.  68,  Seconda  Parte,  ovvero, ove

esauriti, dalle ferie.

Ai  lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere

prove  di esame, e  che, in base  alla legge 20  maggio 1970, n. 300, hanno

diritto  ad  usufruire  di  permessi  giornalieri  retribuiti,  le  aziende

concederanno  altri 5 giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno,

per la relativa preparazione.

I  permessi   di  cui  al   precedente  comma   saranno  retribuiti  previa

presentazione   della  documentazione   ufficiale  degli   esami  sostenuti

(certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).

 

 

Art. 78 - Aspettativa non retribuita

 

In  presenza  di  gravi  e  comprovati  motivi,  potrà  essere  concesso al

lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non

ripetibile,  con  diritto  alla  conservazione  del  posto,  di  durata non

inferiore  a un mese e non  superiore a sei mesi. In tal caso, il datore di

lavoro  potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con

assunzione a tempo determinato da non computarsi ai fini del raggiungimento

dei limiti previsti dall'art. 21-A) Prima Parte.

Resta  esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti

gli istituti contrattuali e di legge ivi compresa I 'anzianità di servizio.

 

 

Art. 79 - Congedo matrimoniale

 

Al  lavoratore che  non  sia in  periodo  di prova  compete,  per contrarre

matrimonio,  un congedo  straordinario della  durata di  giorni quindici di

calendario.

Compatibilmente  con le  esigenze dell'azienda,  il datore  di lavoro dovrà

concedere  il  congedo  straordinario   con  decorrenza  dal  terzo  giorno

antecedente alla celebrazione del matrimonio.

Il  lavoratore ha l'obbligo  di esibire al  datore di lavoro, alla fine del

congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.

Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è

considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto

alla retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte.

 

 

Art. 80 - Diritto allo studio

 

Al  fine  di contribuire  al  miglioramento culturale  e  professionale dei

lavoratori  del settore  commerciale, le  aziende concederanno,  nei casi e

alle  condizioni  di  cui  ai  successivi  commi,  permessi  retribuiti  ai

lavoratori  non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi

nell'ordinamento  scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in

base  alla legge  31 dicembre  1962, n.  1859, o  riconosciuti in base alla

legge  19 gennaio  1942,  n. 86,  nonché corsi  regolari  di studio  per il

conseguimento  del  diploma  di  scuola   secondaria  superiore  e  per  il

conseguimento di diplomi universitari o di laurea.

I  lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150

ore  pro capite in  un triennio  e nei limiti  di un  monte ore globale per

tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di

ogni  triennio - a decorrere dal  1 ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore

per  un fattore  pari al decimo  del numero  totale dei dipendenti occupati

nella  unità produttiva  a tale  data.  Le ore  di permesso,  da utilizzare

nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.

I   lavoratori  che   potranno  assentarsi   contemporaneamente  dall'unità

produttiva  per frequentare i corsi  di studio non dovranno superare il due

per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.

Nelle  aziende che occupano da 30  a 49 dipendenti il diritto allo studio è

comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.

In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto,

deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.

Il  lavoratore che chiederà di  assentarsi con permessi retribuiti ai sensi

del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende

partecipare  che dovrà comportare  l'effettiva frequenza,  anche in ore non

coincidenti  con l'orario di  lavoro, ad un  numero di ore doppio di quelle

chieste come permesso retribuito.

A  tal fine il  lavoratore interessato dovrà  presentare la domanda scritta

all'azienda  nei termini  e con le  modalità che  saranno concordate con il

datore  di  lavoro.  Tali  termini,  di  norma,  non  saranno  inferiori al

trimestre.

Qualora  il numero  dei richiedenti  sia tale  da comportare il superamento

della  media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere

di  situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° comma e 5° comma

del   presente  articolo,   la  direzione   aziendale,  d'accordo   con  la

Rappresentanza  Sindacale  ove  esistente  nell'azienda,  e  fermo restando

quanto  previsto  ai  precedenti    e    comma,  provvederà  a  ridurre

proporzionalmente  i diritti individuali  sul monte ore complessivo in base

ai  criteri obiettivi  (quali: età,  anzianità di servizio, caratteristiche

dei  corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e

della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.

I  lavoratori dovranno fornire  all'azienda un certificato di iscrizione al

corso  e successivamente  certificati  mensili di  effettiva  frequenza con

identificazione delle ore relative.

Dei  permessi  di  cui  al  secondo  comma  potranno  altresì  usufruire  i

lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione

dedicati,  organizzati da  istituti e/o  enti pubblici,  con i  limiti e le

modalità di cui ai commi precedenti.

È  demandato alle Organizzazioni  territoriali aderenti alle Organizzazioni

Nazionali  contraenti di  svolgere congiuntamente  le azioni  più opportune

affinché  dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,

garantendo  le finalità di  cui al 1°  comma, favoriscano l'acquisizione di

più  elevati valori professionali  e siano appropriati alle caratteristiche

dell'attività commerciale.

Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente

art.  77,   Seconda  Parte,  si   intendono  acquisite   per  i  lavoratori

interessati,  fermo restando  che esse  non sono  cumulabili con  le ore di

permesso accordate con il presente articolo.

 

 

Art. 81 - Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva

 

Al  fine di agevolare l'esercizio delle attribuzioni proprie dei lavoratori

con responsabilità di direzione esecutiva, verrà favorita la partecipazione

degli  stessi  ad  iniziative  di  aggiornamento  professionale  dirette al

miglioramento delle competenze richieste dal ruolo.

 

 

Art. 82 - Aspettativa per tossicodipendenza

 

I  lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali

intendono  accedere ai programmi  terapeutici e  di riabilitazione presso i

servizi  sanitari  delle  unità  sanitarie  locali  o  di  altre  strutture

terapeutico-riabilitative  e   socio-assistenziali,  se   assunti  a  tempo

indeterminato  hanno diritto alla conservazione  del posto di lavoro per il

tempo  in  cui  la  sospensione   delle  prestazioni  lavorative  è  dovuta

all'esecuzione  del trattamento  riabilitativo e,  comunque, per un periodo

non superiore a tre anni.

Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.

I  lavoratori familiari  di un  tossicodipendente  possono essere  posti, a

domanda,  in  aspettativa  non   retribuita  per  concorrere  al  programma

terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio

per  le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di

tre mesi non frazionabile e non ripetibile.

Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà

essere  frazionato  esclusivamente  nel caso  in  cui  l'Autorità sanitaria

competente (SERT) ne certifichi la necessità.

Le  relative domande devono essere  presentate al datore di lavoro in forma

scritta  dall'interessato corredate  da  idonea documentazione  redatta dai

servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.

 

 

Art. 83 - Congedi e permessi per handicap

 

La  lavoratrice  madre  o,  in  alternativa,  il  lavoratore  padre,  anche

adottivi,  di  persona con  handicap  in situazione  di  gravità accertata,

possono  usufruire delle agevolazioni  previste dall'art.  33 della Legge 5

febbraio 1992, n. 104, e dall'art. 2 della Legge 27 ottobre 1993, n. 423, e

cioè:

a)  il periodo di  astensione facoltativa post-partum  fruibile fino ai tre

anni di età del bambino;

b)  in  alternativa  alla  lettera  a),  due  ore  di  permesso giornaliero

retribuito  fino ai  tre anni  di  età del  bambino, indennizzate  a carico

dell'INPS;

c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese,

indennizzati a carico dell'INPS anche per colui che assiste una persona con

handicap  in situazione di gravità,  parente o affine entro il terzo grado,

convivente.

Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che

il  bambino o  la persona  con handicap  non sia  ricoverato a  tempo pieno

presso  istituti specializzati. Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si

cumulano  con  quelli  previsti dall'articolo  7  della  Legge  1204/71, si

applicano  le disposizioni  di cui  all'ultimo comma  del medesimo  art. 7,

Legge 1204/71.

Il  genitore,  parente  o  affine  entro  il  terzo  grado,  convivente  di

handicappato,  può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e

non può essere trasferito senza il proprio consenso.

Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano  anche agli

affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità.

La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertati, può

usufruire  dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di

cui al comma precedente.

Per  tutte le  agevolazioni previste  nel presente  articolo si fa espresso

riferimento  alle condizioni ed  alle modalità di  cui alla legislazione in

vigore (1).

 

 

(1)  Cfr. D.L. 27  agosto 1993.  n. 324, convertito  nella legge 27 ottobre

1993,  n. 423 (art. 2); art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge Quadro

per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale   e  i  diritti  delle  persone

handicappate".

 

 

TITOLO XII

Chiamata e richiamo alle anni e servizio civile

 

Art. 84 - Chiamata alle armi

 

La  chiamata alle armi  per adempiere agli  obblighi di leva è disciplinata

dal  D.L.C.P.S. 13 settembre 1946,  n.303, a norma del quale il rapporto di

lavoro  non viene  risolto,  ma si  considera  sospeso per  il  periodo del

servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.

Al  termine del servizio  militare di leva  per congedamento o per invio in

licenza  illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni

dal  congedamento o  dall'invio in  licenza deve  porsi a  disposizione del

datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di

lavoro è risolto.

Il  periodo trascorso in  servizio militare  va computato nell'anzianità di

servizio  ai soli effetti dell'indennità  di anzianità, in vigore alla data

del 31 maggio 1982, e del preavviso.

A  decorrere dal    giugno 1982,  e  fino al  31  marzo 1987,  il periodo

trascorso  in servizio militare  è considerato utile  per il trattamento di

fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di

cui all'art.2120 c.c., come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n.297.

Ai  sensi e  per gli  effetti  del secondo  comma dell'art.2120  c.c., come

modificato  dalla Legge  29 maggio 1982,  n.297, a  decorrere dal 1° aprile

1987,  durante  il  periodo  trascorso  in  servizio  militare  deve essere

computato  nella retribuzione utile ai  fini del calcolo del trattamento di

fine  rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui all'art.113,

Seconda  Parte, alla quale  il lavoratore avrebbe  avuto diritto in caso di

normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Non  saranno,  invece,  computati  a  nessun  effetto  i  periodi  di ferma

volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.

Nel  caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il periodo trascorso in

servizio  militare sarà  computato nell'anzianità  del lavoratore fino alla

cessazione della stessa.

Le  norme del presente  articolo non  si applicano nel  caso di contratto a

termine e di assunzione per lavoratori stagionali o saltuari.

Le  norme di cui al  presente articolo si applicano, per effetto dell'art.7

della  Legge 15 dicembre  1972 n.772,  sul riconoscimento dell'obiezione di

coscienza,  anche ai  lavoratori che  prestano servizio civile sostitutivo,

nonché  per effetto della Legge  26 febbraio 1987, n.49, sulla cooperazione

dell'Italia  con i  Paesi in  via di  sviluppo, ai  lavoratori ai quali sia

riconosciuta  la qualifica di volontari  in servizio civile, ai sensi della

legge stessa.

 

 

Art. 85 - Richiamo alle anni

 

In  caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in

cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.

Tale  periodo  va  computato nell'anzianità  di  servizio  ai  soli effetti

dell'indennità  di anzianità, in vigore  fino alla data del 31 maggio 1982,

nonché degli scatti di anzianità e del preavviso.

A  decorrere dal  1° giugno  1982, fino  al  31 marzo  1987, il  periodo di

richiamo alle armi è considerato utile per il trattamento di fine rapporto,

ai  soli finì dell'applicazione  del tasso di  rivalutazione di cui all'ari

2120 c.c., come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n.297.

Ai  sensi e  per gli  effetti  del secondo  comma dell'art.2120  c.c., come

modificato  dalla Legge 29  maggio 1982, n.  297, a decorrere dal 1° aprile

1987,  durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella

retribuzione  utile ai  fini del  calcolo del  trattamento di fine rapporto

l'equivalente della normale retribuzione di cui all'art.113, Seconda Parte,

alla  quale  il  lavoratore  avrebbe  avuto  diritto  in  caso  di  normale

svolgimento del rapporto di lavoro.

Durante  il periodo  di richiamo  alle  armi il  personale avrà  diritto al

trattamento previsto dalla Legge 10 giugno 1940, n.653

Il  trattamento previsto dalle  norme di legge  e contrattuali a favore dei

richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.

Alla  fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di

invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi

a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro

il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad

un  mese, di otto giorni  se ha avuto durata  superiore ad un mese ma non a

sei  mesi, di quindici giorni se  ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel

caso  che, senza  giustificato impedimento,  il lavoratore  non si  ponga a

disposizione  del  datore  di  lavoro  nei  termini  sopra  indicati,  sarà

considerato dimissionario.

Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:

a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;

b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla

durata del contratto;

c)  durante il periodo  di prova, il  rapporto di lavoro resta sospeso fino

alla  fine del richiamo, e  il periodo trascorso in servizio militare non è

computato agli effetti dell'anzianità di servizio;

d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento. il

posto  è conservato fino  al termine  del richiamo alle  armi e il relativo

periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

 

 

(1) Vedi sentenza Corte Costituzionale 4 maggio 1984. n 136.

 

 

 

TITOLO XIII

Missioni e trasferimenti

 

Art. 86 - Missioni

 

L'azienda  ha facoltà di inviare  il personale in missione temporanea fuori

della propria residenza.

In  tal caso al personale -  fatta eccezione per gli operatori di vendita -

compete:

1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;

2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;

3)  il rimborso  delle spese  postali, telegrafiche  ed altre, sostenute in

esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;

4)  una  diaria  non  inferiore al  doppio  della  quota  giornaliera della

retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte; qualora non vi sia

pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.

Per  le missioni  di durata superiore  al mese  verrà corrisposta una diana

ridotta  del  10%. Analogamente  si  procederà quando  le  attribuzioni del

lavoratore comportino viaggi abituali.

In  luogo delle  diarie di  cui al  n. 4)  del secondo  comma, nonché della

diaria  di cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha

facoltà  di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e

alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.

Per  brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva

del viaggio e quella di soggiorno.

 

Dichiarazione a verbale

La  disposizione di  cui al  quarto comma  dell'art.86, Seconda  Parte, del

presente  contratto è  stata convenuta  in applicazione  d~ principio della

facoltà di adozione di convenzioni speciali, previste e ammesse dall'art.57

del CCNL 28 giugno 1958 e dall'articolo 57 del CCNL 31luglio 1970.

 

 

Art. 87 - Trattamento retributivo trasporto merci

 

Agli  addetti  al trasporto  delle  merci  a mezzo  autocarri  e autotreni,

comandati   a   prestare  servizio   extraurbano,   sarà   corrisposta,  in

sostituzione  della diana di cui  al precedente art. 86, Seconda Parte, una

indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura:

a)  50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di

fatto di cui all'art.115, Seconda Parte, per le assenze da 9 a 11 ore;

b)  in luogo  della precedente  aliquota, l'80%  (ottanta per  cento) della

quota  giornaliera della retribuzione  di fatto di cui all'art.115, Seconda

Parte, per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;

c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della

quota  giornaliera della retribuzione  di fatto di cui aIl'art.115, Seconda

Parte, per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.

 

 

Art. 88 - Trasferimenti

 

I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:

a) al lavoratore che non sia capofamiglia:

1) rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;

2)  rimborso della  spesa  effettiva per  il  trasporto del  mobilio  e del

bagaglio;

3)  rimborso  dell'eventuale  perdita  di  pigione  qualora  non  sia stato

possibile  sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso

va corrisposto per un massimo di sei mesi;

4)  una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea

pari  a quella prevista  dall'art. 86, Seconda  Parte, ovvero un rimborso a

pié di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;

 

b)  al lavoratore  che sia  capofamiglia  e cioè  abbia famiglia  propria o

conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:

1) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé

e per le persone di famiglia;

2)  il rimborso delle  spese effettive  per il trasporto  deI mobilio e del

bagaglio;

3)  rimborso dell'eventuale perdita di  pigione ove non sia stato possibile

sciogliere  la  locazione  o  far luogo  al  subaffitto;  tale  rimborso va

corrisposto per un massimo di sei mesi;

4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea,

per  se e per ciascun convivente  a carico; per i figli conviventi a carico

la  diaria è ridotta  a tre quinti.  In luogo di  detta diaria il datore di

lavoro può corrispondere il rimborso a pié di lista delle spese di vitto ed

alloggio  sostenute  dal lavoratore  per    e per  i  familiari  a carico

componenti il nucleo familiare.

 

Le  diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per

il  tempo  strettamente  necessario al  trasloco.  Quando  il trasferimento

comporta  anche il  trasporto  del mobilio,  il  lavoratore avrà  diritto a

percepire  le diarie  o i  rimborsi di  cui al  presente articolo  fino a 8

giorni dopo l'arrivo del mobilio.

Il  trasferimento dei lavoratori  con responsabilità di direzione esecutiva

che  determini il  cambiamento di  residenza verrà  di norma comunicato per

iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni

per coloro che abbiano familiari a carico.

In  tali   ipotesi,  ai  lavoratori   di  cui  al   comma  precedente  sarà

riconosciuto,  per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale

differenza  del canone effettivo di  locazione per un alloggio dello stesso

tipo di quello occupato nella località di provenienza.

 

 

Art. 89 - Disposizioni per i trasferimenti

 

A  norma dell'art.13 della Legge  20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non

può  essere  trasferito  da  un'unità  aziendale  ad  un'altra  se  non per

comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Il  personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento,

al  rimborso delle spese per il  ritorno suo e della sua famiglia nel luogo

di  provenienza,  purché  il  rientro sia  effettuato  entro  sei  mesi dal

licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

 

 

 

TITOLO XIV

Malattie e infortuni

 

Art. 90 - Malattia

 

Nell'ambito  della normativa del  Servizio Sanitario Nazionale il datore di

lavoro  ha   l'obbligo  di   rilasciare  ai   propri  dipendenti,  all'atto

dell'assunzione,  la certificazione  eventualmente prescritta dalle vigenti

disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  ai  fini  dell'iscrizione  del

lavoratore stesso ai Servizio Sanitario Nazionale.

 

 

Art. 91 - Normativa

 

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli

obblighi  di cui  al  precedente art.90,  Seconda  Parte, il  lavoratore ha

l'obbligo  di dare  immediata notizia  della propria  malattia al datore di

lavoro;  in caso di  mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio

dell'assenza,  l'assenza  stessa sarà  considerata  ingiustificata,  con le

conseguenze  previste dagli  artt.148 e  151,  Seconda Parte,  del presente

contratto.

Il  lavoratore ha l'obbligo  di presentarsi in  servizio alla data indicata

dal  certificato  del  medico  curante  ovvero,  laddove  siano  esperiti i

controlli  sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico

di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato,

il  rapporto  di  lavoro  si intenderà  risolto  di  pieno  diritto  con la

corresponsione  di quanto previsto agli  artt.137 e 138, Seconda Parte, del

presente contratto.

Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato

e  comprovato impedimento,  il lavoratore  ha  l'obbligo di  dare immediata

notizia  della continuazione stessa all'azienda  da cui dipende; in caso di

mancata  comunicazione,  trascorso   un  giorno  dall'inizio  dell'assenza,

l'assenza  stessa  sarà  considerata   ingiustificata  con  le  conseguenze

previste dagli artt. 148 e 151, Seconda Parte, del presente contratto.

Il   lavoratore che presti  servizio in  aziende addette alla preparazione,

manipolazione  e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile

1962,  n.283, ha  l'obbligo in  caso di  malattia di  durata superiore  a 5

giorni,  di  presentare al  rientro  in  servizio al  datore  di  lavoro il

certificato  medico  dal  quale  risulti  che  il  lavoratore  non presenta

pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.

Ai  sensi dell'art.5 della legge 20 maggio 1970, n.300, il datore di lavoro

o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze

per  infermità di  malattia attraverso  i servizi  ispettivi degli Istituti

competenti  nonché dai medici  dei Servizi Sanitari indicati dalla Regione.

Il  datore di  lavoro o  chi ne  fa le  veci ha  inoltre la  facoltà di far

controllare  la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed

istituti specializzati di diritto pubblico.

 

 

Art. 92 - Obblighi del lavoratore

 

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le

prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.

Il  lavoratore è altresì tenuto  a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore

10.00  alle  ore  12.00 e  dalle  ore  17.00  alle ore  19.00,  al  fine di

consentire  l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore

di lavoro.

Nel  caso in cui a  livello nazionale o territoriale le visite di controllo

siano  effettuate  a  seguito  di  un  provvedimento  amministrativo  o  su

decisione  dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da

quelli  indicati  al secondo  comma  del presente  articolo,  questi ultimi

saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

Salvo  i casi  di  giustificata e  comprovata  necessità di  assentarsi dal

domicilio  per le visite,  le prestazioni, gli accertamenti specialistici e

le  visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei

quali  ultimi  il  lavoratore  ha   l'obbligo  di  dare  immediata  notizia

all'azienda  da cui  dipende, il  mancato rispetto  da parte del lavoratore

dell'obbligo  di  cui al  secondo  comma del  precedente  articolo comporta

comunque  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'art.5,  Legge  11

novembre   1983,    n.638,   quattordicesimo    comma,   nonché   l'obbligo

dell'immediato rientro in azienda.

In  caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con

le  conseguenze previste agli  artt.148 e 151,  Seconda parte, del presente

contratto.

 

 

Art. 93 - Periodo di comporto

 

Durante  la  malattia,   il  lavoratore  non  in   prova  ha  diritto  alla

conservazione  del posto per  un periodo  massimo di 180  giorni in un anno

solare,  trascorso il  quale, perdurando  la malattia,  il datore di lavoro

potrà  procedere al licenziamento  con la corresponsione di quanto previsto

agli  artt.137 e 138,  Seconda Parte, del  presente contratto, salvo quanto

disposto dal successivo art. 99, Seconda Parte.

Il  periodo di  malattia  è considerato  utile  ai fini  del  computo delle

indennità di preavviso e di licenziamento.

Nei  confronti dei lavoratori assunti  con contratto a tempo determinato le

norme  relative alla conservazione  del posto ed al trattamento retributivo

di  cui al successivo articolo  sono applicabili nei limiti di scadenza del

contratto stesso.

 

 

Art. 94 - Trattamento economico di malattia

 

Durante  il  periodo  di malattia,  previsto  dall'articolo  precedente, il

lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

a)  ad  una  indennità  pari  al  cinquanta  per  cento  della retribuzione

giornaliera  per i giorni di malattia  dal quarto al ventesimo e pari a due

terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in

poi,  posta a  carico dell'INPS  ai sensi  dell'articolo 74  della legge 23

dicembre  1978,  n.833, secondo  le  modalità stabilite,  e  anticipata dal

datore  di  lavoro  ai  sensi dell'art.1,  Legge  29  febbraio  1980, n.33.

L'importo  anticipato dal  datore  di lavoro  è  posto a  conguaglio  con i

contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2,

Legge 29 febbraio 1980, n.33;

b)  ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi

dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente

le seguenti misure:

1) 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);

2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;

3)  100% (cento per cento)  per i giorni  dal 21° in poi della retribuzione

giornaliera  netta  cui il  lavoratore  avrebbe  avuto diritto  in  caso di

normale  svolgimento del rapporto.  Per retribuzione giornaliera si intende

la  quota  giornaliera  della retribuzione  di  fatto  di  cui all'art.115,

Seconda Parte.

 

Al  fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di

malattia  il lavoratore  è tenuto  -  ai sensi  dell'art.2, della  Legge 29

febbraio 1980, n.33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con

avviso  di ricevimento, entro  due giorni dal  rilascio da parte del medico

curante,  l'attestazione sull'inizio  e la  durata presunta della malattia,

nonché  i successivi certificati in  caso di ricaduta o continuazione della

malattia.

Al  momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato

a  rilasciare una  dichiarazione di  responsabilità dalla  quale risulti il

numero  di giornate di  malattia indennizzate  nel periodo, precedente alla

data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.

Le  indennità a carico del  datore di lavoro  non sono dovute se l'INPS non

corrisponde  per qualsiasi  motivo l'indennità  di cui  alla lettera a) del

presente  articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura

ridotta,  il  datore  di lavoro  non  è  tenuto ad  integrare  la  parte di

indennità non corrisposta dall'Istituto.

Le  indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui

ai successivi artt.96 e 100, Seconda Parte, né agli apprendisti.

 

Dichiarazione a verbale

Il   sistema di  computo delle integrazioni  a carico  del datore di lavoro

decorre dal 1° aprile 1987

 

 

Art. 95 - Infortunio

 

Le  aziende sono tenute  ad assicurare presso  l'INAIL contro gli infortuni

sul  lavoro e  le malattie  professionali il  personale dipendente soggetto

all'obbligo   assicurativo   secondo  le   vigenti   norme   legislative  e

regolamentari.

Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di

lieve  entità, al  proprio  datore di  lavoro;  quando il  lavoratore abbia

trascurato  di ottemperare all'obbligo predetto  e il datore di lavoro, non

essendo  venuto altrimenti  a conoscenza  dell'infortunio, non abbia potuto

inoltrare  la  prescritta denuncia  all'INAIL,  il datore  di  lavoro resta

esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Per  la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro

valgono le stesse norme di cui agli artt.46, 93 e 95, Seconda Parte.

 

Dichiarazione a verbale

A decorrere dall'1.1.95 i periodi di comporto per malattia e per infortunio

agli  effetti del raggiungimento  del termine  massimo di conservazione del

posto sono distinti ed hanno la durata di centottanta giorni cadauno.

 

 

Art. 96 - Trattamento economico di infortunio

 

Ai  sensi dell'art.73, D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, il datore di lavoro è

tenuto  a corrispondere  un'intera quota  giornaliera della retribuzione di

fatto  di cui  all'art.115, Seconda Parte,  per la  giornata in cui avviene

l'infortunio.

A  decorrere dal  primo giorno  successivo a  quello dell'infortunio, verrà

corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per

inabilità  temporanea  assoluta  derivante da  infortunio  sul  lavoro, una

integrazione  dell'indennità  corrisposta  dall'INAIL  fino  a  raggiungere

complessivamente le seguenti misure:

1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);

2) 90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°;

3)  100% (cento per cento)  per i giorni  dal 21° in poi della retribuzione

giornaliera  netta  cui il  lavoratore  avrebbe  avuto diritto  in  caso di

normale  svolgimento del rapporto.  Per retribuzione giornaliera si intende

la  quota  giornaliera  della retribuzione  di  fatto  di  cui all'art.115,

Seconda Parte.

 

Per  gli apprendisti le  misure previste  dai punti 2)  e 3) del precedente

comma sono fissate rispettivamente nell'80% e nel 90%.

L'indennità  a carico  del datore  di lavoro  non è  dovuta se  l'INAIL non

corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.

 

Dichiarazione a verbale

Il  sistema di  computo delle  integrazioni a  carico del  datore di lavoro

decorre dal 1° aprile 1987

 

 

Art. 97 - Quota giornaliera per malattia e infortunio

 

Durante  i periodi  di malattia  ed infortunio  la quota  giornaliera della

retribuzione  di fatto  di cui  all'art.115, Seconda  Parte, stante  la sua

natura  integrativa, si ottiene  applicando i  criteri adottati dall'INPS e

dall'INAIL.

 

 

Art. 98 - Festività

 

Ai  sensi della legge  31 marzo 1954,  n. 90, per  le festività cadenti nel

periodo  di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad un'indennità

integrativa  di quella a  carico rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, da

corrispondersi  a  carico del  datore  di  lavoro, in  modo  da raggiungere

complessivamente  il 100% (cento per  cento) della retribuzione di fatto di

cui all'art.115, Seconda Parte.

 

 

Art. 99 - Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio

 

Nei  confronti  dei  lavoratori  ammalati   o  infortunati  sul  lavoro  la

conservazione  del  posto,  fissata  nel  periodo  massimo  di  giorni  180

rispettivamente dagli artt. 93 e 95, Seconda Parte, del presente contratto,

sarà  prolungata, a richiesta  del lavoratore, per  un ulteriore periodo di

aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che

siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al

precedente  comma dovranno  presentare richiesta  a mezzo raccomandata A.R.

prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e

firmare espressa accettazione della suddetta condizione.

Il  datore di  lavoro darà  riscontro alla  richiesta di  cui al precedente

comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.

Al  termine del periodo di  aspettativa il datore di lavoro potrà procedere

al licenziamento ai sensi del precedente art. 93, Seconda Parte; il periodo

stesso  è considerato utile  ai fini dell'anzianità  di servizio in caso di

prosecuzione del rapporto.

 

 

Art. 100 - Tubercolosi

 

I  lavoratori  affetti da  tubercolosi,  che siano  ricoverati  in Istituti

Sanitari  o Case  di Cura  a carico  dell'assicurazione obbligatoria  TBC o

dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto

alla  conservazione del posto fino  a 18 mesi dalla data di sospensione del

lavoro  a causa  della  malattia tubercolare;  nel  caso di  dimissione per

dichiarata  guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data

di  sospensione predetta, il  diritto alla conservazione del posto sussiste

fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

Per  le   aziende  che  impiegano   più  di  15   dipendenti  l'obbligo  di

conservazione  del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data

di  dimissione dal  luogo di  cura per  avvenuta stabilizzazione,  ai sensi

dell'art.9, Legge 14dicembre 1970, n.1088.

Il  diritto alla conservazione del  posto cessa comunque ove sia dichiarata

l'inidoneità  fisica permanente al  posto occupato prima della malattia; in

caso  di  contestazione  in  merito   all'idoneità  stessa  decide  in  via

definitiva il Direttore del Presidio Sanitario antitubercolare assistito, a

richiesta,  da  sanitari   indicati  dalle  parti   interessate,  ai  sensi

dell'ultimo comma dell'art.10 della legge 28febbraio 1953, n. 86.

Tanto  nei casi di  ricovero in luogo  di cura quanto  negli altri casi, al

lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità

di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

 

 

Art. 101 - Rinvio alle leggi

 

Per  quanto non  previsto dal presente  contratto in  materia di malattia e

infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

 

 

TITOLO XV

Gravidanza e puerperio

 

 

Art. 102 - Astensione dal lavoro

 

Durante  lo stato  di gravidanza e  puerperio la  lavoratrice ha diritto di

astenersi dal lavoro:

a)  per i  due  mesi precedenti  la data  presunta  del parto  indicata nel

certificato medico di gravidanza;

b)  per il periodo intercorrente tra  la data presunta del parto e il parto

stesso;

c) per i tre mesi dopo il parto;

d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera

c).

 

In  applicazione ed  alle condizioni  previste  dalla sentenza  della Corte

Costituzionale  n.  972  dell'11 ottobre  1988,  per  le  lavoratrici madri

addette  a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di astensione

obbligatoria post partum è fissato in 7 mesi.

Il  diritto di cui alla lettera c) è riconosciuto anche al padre lavoratore

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, legge 9 dicembre 1977, n.

903  alle condizioni previste nello stesso articolo, nonché in applicazione

della  sentenza della  Corte Costituzionale n.  1 del  19 gennaio 1987, ove

l'assistenza  della madre al minore  sia divenuta impossibile per decesso o

grave infermità.

Il  diritto di  cui alla  lettera  d) è  riconosciuto, in  alternativa alla

madre,  al padre  lavoratore ai  sensi e  per gli  effetti di cui all'art.7

della  legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso

articolo.

La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo

di  gestazione,  attestato  da  regolare  certificato  medico,  e  fino  al

compimento  di un anno  di età del  bambino, salvo eccezioni previste dalla

legge   (licenziamento   per   giusta   causa,   cessazione   dell'attività

dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era

stata  assunta, cessazione del rapporto  di lavoro per scadenza del termine

per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).

Il  divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di

gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in

cui  opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di

lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea

certificazione   dalla    quale   risulti    l'esistenza,   all'epoca   del

licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Ai  sensi  dell'art.4,  D.P.R.  25  novembre  1976,  n.  1026,  la  mancata

prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data

della  cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della

certificazione  non dà luogo  a retribuzione. Il  periodo stesso è tuttavia

computato  nell'anzianità di  servizio, esclusi  gli effetti  relativi alle

ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.

In  caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti

il  periodo di divieto di  licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a

conservare  il posto alla  lavoratrice alla quale  è applicabile il divieto

stesso.

I  periodi di astensione obbligatoria  dal lavoro indicati alle lettere a),

b),  c), devono  essere computati  nell'anzianità di  servizio a  tutti gli

effetti   contrattualmente   previsti,   compresi   quelli   relativi  alla

tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.

Il  periodo di  assenza  facoltativa di  cui  alla lettera  d)  è computato

nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle

mensilità supplementari.

Durante  il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha

diritto  ad una  indennità  pari rispettivamente  all'80%  ed al  30% della

retribuzione,  posta a  carico dell'INPS  dall'art.  74, Legge  23 dicembre

1978,  n. 833,  secondo le modalità  stabilite, e  anticipata dal datore di

lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. (1)

L'importo  anticipato dal  datore  di lavoro  è  posto a  conguaglio  con i

contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2,

Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Nei  confronti delle lavoratrici  assunte a tempo  determinato per i lavori

stagionali,  l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di

maternità  agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell'art. 1, Legge

29 febbraio 1980, n. 33.

Nei  confronti delle  lavoratrici  che abbiano  adottato  bambini o  che li

abbiano  ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'articolo 6, Legge

9 dicembre 1977, n. 903.

 

(1) Vedi Sentenza Corte Costituzionale n.132 del 18 mano 1991 per il lavoro

a tempo parziale a pag.

 

 

Art. 103 - Permessi  per assistenza al bambino

 

Il  datore di  lavoro deve  consentire alle  lavoratrici madri,  durante il

primo  anno di vita  del bambino, due  periodi di riposo, anche cumulabili,

durante  la giornata. Il  riposo è uno  solo quando l'orario giornaliero di

lavoro è inferiore a 6 ore.

Il  diritto di cui  al comma precedente  è riconosciuto in alternativa alla

madre,  al padre  lavoratore, in  applicazione  della sentenza  della Corte

Costituzionale n. 179 del 21febbraio 1993.

La  concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in

ogni  caso all'esplicito consenso  scritto della madre. Inoltre, il diritto

ai  riposi giornalieri retribuiti non  può esercitarsi durante i periodi in

cui  il padre lavoratore  o la madre  lavoratrice godano già dei periodi di

astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause,

l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.

I  periodi di riposo di  cui al precedente  comma hanno la durata di un'ora

ciascuno  e sono considerati  ore lavorative agli  effetti della durata del

lavoro,   essi  comportano   il   diritto  della   lavoratrice   ad  uscire

dall'azienda.

Per  detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare

della retribuzione relativa ai riposi medesimi. (1)

L'indennità  è anticipata  dal datore  ed  è portata  a conguaglio  con gli

importi  contributivi dovuti  all'ente assicuratore,  ai sensi dell'art. 8,

Legge 9 dicembre 1977, n. 903.

I  riposi di cui  ai precedenti commi  sono indipendenti da quelli previsti

dagli  articoli 18  e 19, Legge  26 aprile  1934, n.  635, sulla tutela del

lavoro delle donne.

La  lavoratrice ha  diritto, altresì,  ad assentarsi  dal lavoro durante le

malattie  del bambino di età  inferiore a tre anni, dietro presentazione di

certificato medico.

Il  diritto di cui al  comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla

madre,  al padre lavoratore, ferme  restando le condizioni e le modalità di

godimento di cui all'art 7, Legge 9 dicembre 1977, n. 903.

I  periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati

nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle

mensilità  supplementari,  ai sensi  dell'art.  7, ultimo  comma,  legge 30

dicembre 1971, n. 1204, e al trattamento di fine rapporto.

 

(1)  Tale indennità è posta  a carico dell'INPS dal 1° gennaio 1980 mentre,

con  effetto  dal 1°  gennaio  1978  era dovuta  dall'Ente  assicuratore di

malattia  presso  il   quale  la  lavoratrice   era  assicurata,  ai  sensi

dell'art.8, L. 9 dicembre 1977, n. 903.

 

 

Art. 104 - Normativa

 

La  lavoratrice in stato di  gravidanza è tenuta  a ad esibire al datore di

lavoro  il certificato rilasciato da  un ufficiale sanitario o da un medico

del  Servizio Sanitario Nazionale  ed il datore  di lavoro è tenuto a darne

ricevuta.

Per  usufruire  dei benefici  connessi  con  il parto  ed  il  puerperio la

lavoratrice  è tenuta ad  inviare al datore  di lavoro, entro il 15° giorno

successivo  al  parto, il  certificato  di nascita  del  bambino rilasciato

dall'Ufficio  di Stato Civile oppure il certificato di assistenza al parto,

vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.

Nel  caso di dimissione presentate durante il periodo per cui è previsto il

divieto  di licenziamento la lavoratrice  ha diritto al trattamento di fine

rapporto  e ad  un'indennità pari a  quella spettante  in caso di preavviso

secondo le modalità previste dall'art. 137, Seconda Parte.

Ai  sensi della Legge  31 marzo 1954,  n. 90, per  le festività cadenti nel

periodo  di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a

un'indennità  integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a

carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100%

(cento  per cento) della  quota giornaliera della  retribuzione di fatto di

cui all'art. 115, Seconda Parte.

Per  quanto non previsto dal  presente contratto in materia di gravidanza e

puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

 

 

 

TITOLO XVI

Sospensione del lavoro

 

 

Art. 105 - Sospensione

 

In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro

e  indipendente  dalla  volontà  del  lavoratore,  questi  ha  diritto alla

retribuzione  di fatto  di cui  all'art. 115,  Seconda Parte,  per tutto il

periodo della sospensione.

La  norma di cui al  precedente comma non  si applica nel caso di pubbliche

calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.

 

 

TITOLO XVII

Anzianità di servizio

 

 

Art. 106 - Decorrenza anzianità di servizio

 

L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a

far parte dell'azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate.

Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell'anzianità espressamente

previsti  per singoli istituti  contrattuali, ai fini della maturazione dei

relativi diritti.

 

Chiarimento a verbale

Tutte  le  norme contrattuali  relative  all'anzianità di  servizio  non si

riferiscono   comunque  al   trattamento   di  fine   rapporto   che  trova

regolamentazione  specifica  nell'art.  138,  Seconda  Parte,  del presente

contratto e nelle disposizioni della Legge 29 maggio 1982, n. 297.

 

 

Art. 107 - Computo anzianità frazione annua

 

Ad  eccezione  degli  effetti derivanti  dalla  normativa  sugli  scatti di

anzianità,  le frazioni  di  anno saranno  computate,  a tutti  gli effetti

contrattuali,  per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di

mese superiori o uguali a 15 giorni.

Per  mesi si  intendono quelli  del  calendario civile  (gennaio, febbraio,

marzo, ecc..)

 

 

 

TITOLO XVIII

Anzianità convenzionale

 

 

Art. 108 - Anzianità convenzionale

 

Ai  lavoratori  che si  trovino  nelle condizioni  appresso  indicate verrà

riconosciuta,  agli  effetti  del  preavviso  o  della  relativa  indennità

sostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:

a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;

b)  decorati al valore e  insigniti di ordini militari, promossi per meriti

di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;

c)  ex combattenti  e  ad essi  equiparati a  norma  di legge,  che abbiano

prestato servizio presso reparti mobilitati in zona di operazione: sei mesi

per  ogni anno di campagna e  tre mesi per le frazioni di anno superiori ad

almeno sei mesi.

 

Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di trentasei mesi.

L'anzianità  convenzionale non può  essere fatta valere  che una sola volta

nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende

ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro

ha  pertanto il  diritto di  assumere informazioni  ed esperire indagini al

riguardo.

Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al

datore  di  lavoro i  propri  titoli  validi ad  ottenere  il  diritto alle

predette  anzianità all'atto dell'assunzione stessa, impegnandosi a fornire

la relativa documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.

Per  i lavoratori in servizio  all'atto dell'entrata in vigore del presente

contratto  restano ferme le norme di cui all'art. 76 del precedente CCNL 23

ottobre  1950 in  base  alle quali  i  lavoratori stessi,  per  ottenere il

riconoscimento   dell'anzianità   convenzionale,    dovevano   esibire   la

documentazione entro sei mesi, se in servizio alla data del 23 ottobre 1950

e  denunciare  all'atto dell'assunzione  i  titoli validi,  con  riserva di

presentare i documenti entro sei mesi, se assunti dopo tale data; l'entrata

in vigore del presente contratto non riapre i suddetti termini.

Il  datore di  lavoro, ricevuta  la comunicazione  e la  documentazione dei

titoli,  dovrà computare  a favore  del lavoratore  il periodo di anzianità

convenzionale cui egli ha diritto.

 

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che, per i lavoratori in forza al 31 maggio 1982 che

abbiano  presentato le necessarie documentazioni, l'anzianità convenzionale

è  riconosciuta anche  agli effetti  dell'indennità di  anzianità calcolata

secondo la disciplina vigente sino alla predetta data.

 

 

TITOLI XIX

Passaggi di qualifica

 

 

Art. 109 - Mansioni del lavoratore

 

Il  prestatore di lavoro  deve essere adibito  alle mansioni per le quali è

stato  assunto o  a quelle  corrispondenti al  livello superiore  che abbia

successivamente  acquisito  ovvero  a   mansioni  equivalenti  alle  ultime

effettivamente  svolte, senza  alcuna  diminuzione della  retribuzione. Nel

caso  di assegnazione  a  mansioni superiori  il  prestatore ha  diritto al

trattamento  corrispondente  all'attività  svolta  e  l'assegnazione stessa

diviene  definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione

di  lavoratore assente  con diritto  alla conservazione  del posto, dopo un

periodo non superiore a tre mesi.

 

 

Art. 110 - Mansioni promiscue

 

Ad  eccezione delle mansioni relative  alla qualifica di addetto a mansioni

d'ordine  di  segreteria  (quarto  livello,  punto  14),  di  addetto  alle

operazioni  ausiliare  alla  vendita  nelle  aziende  ad  integrale  libero

servizio  (quarto livello, punto 8 e quinto livello, punto 23) e di addetto

all'insieme  delle  operazioni  nei  magazzini  di  smistamento,  centri di

distribuzione  e/o  depositi  nelle aziende  ad  integrale  libero servizio

(grandi  magazzini,  magazzini  a prezzo  unico,  supermercati  ed esercizi

similari)  (quarto livello - quinto livello), in caso di mansioni promiscue

si farà riferimento all'attività prevalente.

Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale,

sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo

di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.

In  tal caso, ferme restando  le mansioni di fatto espletate, al lavoratore

compete l'inquadramento al livello superiore.

 

 

Art. 111 - Passaggi di livello

 

Il  lavoratore promosso  a livello  superiore ha  diritto alla retribuzione

contrattuale  del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto

della  promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo

livello,  manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo

stesso  titolo e caratteristiche  originarie. In  ogni caso, tale eccedenza

non  potrà essere assorbita  dagli scatti di  anzianità e dall'indennità di

contingenza.

Il  lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge,

in  caso  di  passaggio  a  categoria  impiegatizia,  conserva  l'anzianità

maturata  nelle  rispettive qualifiche  di  impiegato e  di  lavoratore con

mansioni non impiegatizie.

 

 

 

TITOLO XX

Scatti di anzianità

 

 

Art. 112 - Scatti di anzianità

 

Per  l'anzianità di  servizio maturata  presso la  stessa azienda  o gruppo

aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla

stessa  società) il personale ha  diritto a dieci scatti triennali. Ai fini

della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre:

a)  dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla

data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987;

b)  dalla data di  entrata in  vigore del CCNL  28 marzo  1987 per tutto il

personale  assunto antecedentemente  e  che a  tale  data non  abbia ancora

raggiunto il 21° anno di età;

c) dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla

data  di entrata in vigore  del CCNL 28 marzo  1987 e che a tale data abbia

già compiuto il 21° anno di età.

Gli  importi  degli scatti  in  cifra  fissa sono  determinati  per ciascun

livello  di  inquadramento,  nelle  seguenti   misure  e  con  le  seguenti

decorrenze:

 

                                 1.1.1990

 

Quadri                            49.300

I                                 48.100

II                                44.200

III                               42.500

IV                                40.000

V                                 39.300

VI                                38.200

VII                               37.700

 

In   occasione   del   nuovo  scatto   l'importo   degli   scatti  maturati

successivamente  al 1° luglio  1973 è calcolato  in base ai valori indicati

nella  tabella di cui al  presente articolo senza liquidazione di arretrati

per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

L'importo  degli  scatti determinati  secondo  i  criteri di  cui  ai commi

precedenti,  viene corrisposto  con decorrenza  dal  primo giorno  del mese

immediatamente  successivo  a  quello  in  cui  si  compie  il  triennio di

anzianità.

Gli  scatti  di anzianità  non  possono  essere assorbiti  da  precedenti e

successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere

assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

 

Nota a verbale

Le  parti confermano  che l'importo  degli  scatti maturati  a tutto  il 1°

luglio  1973  rimane  congelato  in  cifra  e  deve  essere  erogato  senza

rivalutazione  in occasione  dei nuovi  scatti e  fermo restando  il numero

massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo.

 

 

Interpretazione  Autentica delle  parti  sulla disciplina  degli  scatti di

anzianità

 

La   decorrenza  convenzionale   degli   aumenti  periodici   di  anzianità

(denominati,  successivamente,   scatti  di   anzianità),  a   partire  dal

compimento  del 21°  anno di  età trova  la sua  origine nel  primo accordo

normativo post-corporativo Settore Commercio del 10 agosto 1946.

La  decorrenza  di cui  sopra,  deve considerarsi  svincolata  da qualunque

riferimento alla maggiore età del prestatore d'opera, in quanto diretta, al

momento  della sua introduzione,  a concretizzare  un sistema di incremento

automatico  della retribuzione,  finalizzato a  consolidare il rapporto tra

impresa  e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall'origine,

come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione

lavorativa  e retribuzione; si tratta,  in sostanza di un sistema meramente

convenzionale  -   dove  tra   l'altro  la   prima  (eventuale)  differenza

retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni - che, in

modo  parimenti convenzionale, le  parti hanno inteso disciplinare nei suoi

aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per

livelli,  periodicità triennale, ecc..)  e soggettivi allo scopo principale

di  conseguire  la  suddetta finalità  generale  contenendo,  nel contempo,

l'onere economico.

Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque,

inteso  determinare  una  coincidenza  tra  maturazione  dell'anzianità  di

servizio  e maturazione degli  scatti, e ciò  anche in momenti non iniziali

del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al

numero  degli  scatti  stessi,  numero  variato  nel  tempo  ma  pur sempre

sussistente.

Nel  quadro convenzionale sopra  evidenziato, si inserisce pure l'esplicita

previsione  della possibilità di  introdurre deroghe espressamente previste

per   singoli   istituti  contrattuali   al   principio   della  decorrenza

dell'anzianità dal giorno dell'assunzione (art.75 CCNL 18 marzo 1983).

Per  tutto quanto sopra  indicato, le parti  riconfermano in particolare la

natura  convenzionale  del  riferimento  al  21°  anno  di  età,  che  deve

intendersi,  pertanto,  sin  dall'origine  in  nessun  modo  collegabile al

concetto del compimento della maggiore età.

Riaffermano,  quindi, anche alla luce dei principi costituzionali, la piena

validità di tutte le intese contrattuali intercorse.

 

 

 

TITOLO XXI

Trattamento economico

 

 

Art. 113 - Normale retribuzione

 

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

a) paga base nazionale conglobata;

b) indennità di contingenza;

c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;

d)  eventuali scatti  di  anzianità per  gli  aventi diritto  ai  sensi del

precedente art. 112, Seconda Parte;

e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

 

L'indennità  di cui  alla lettera  b) è  determinata in  sede nazionale con

appositi accordi.

L'importo  giornaliero dell'indennità  di contingenza  si ottiene dividendo

per 26 l'importo mensile.

 

 

Art. 114 - Conglobamento elemento distinto della retribuzione

 

A  decorrere dal 1° gennaio 1995, l'importo di lire ventimila corrisposto a

titolo  di  elemento  distinto  della  retribuzione  ai  sensi dell'Accordo

Interconfederale  31   luglio  1992,   è  conglobato   nella  indennità  di

contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata

dalla legge 13 luglio 1990, n. 91.

Conseguentemente, alla data del 1° gennaio 1995,1'importo dell'indennità di

contingenza  spettante al personale  qualificato alla  data del 1° novembre

1991 sarà aumentato di lire ventimila per tutti i livelli. Contestualmente,

le  aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della

retribuzione.

 

 

Art. 115 - Retribuzione di fatto

 

La  retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art.

113,  Seconda Parte, nonché da  tutti gli altri elementi retributivi aventi

carattere  continuativo ad esclusione  dei rimborsi  di spese, dei compensi

per  lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum,

e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli

istituti  contrattuali ovvero esclusi  dall'imponibile contributivo a norma

di legge.

 

 

Art. 116 - Retribuzione mensile

 

Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile,

sia  normale che  di  fatto, è  in  misura fissa  e  cioè non  variabile in

relazione  alle festività, ai  permessi retribuiti, alle giornate di riposo

settimanale  di  legge  cadenti  nel periodo  di  paga  e,  fatte  salve le

condizioni  di miglior favore,  alla distribuzione dell'orario settimanale.

Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

 

 

Art. 117 - Quota giornaliera

 

La  quota giornaliera  della  retribuzione, sia  normale  che di  fatto, si

ottiene,  in tutti  i  casi. dividendo  l'importo  mensile per  il divisore

convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, Seconda Parte.

 

 

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui

al  presente articolo  hanno inteso  stabilire l'equivalenza di trattamento

sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.

 

 

Art. 118 - Quota oraria

 

La  quota oraria della  retribuzione, sia normale  che di fatto, si ottiene

dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:

a)  168,  per  il personale  la cui  durata normale  di lavoro  è di 40 ore

settimanali;

b)  182,  per  il personale  la cui  durata normale  di lavoro  è di 42 ore

settimanali;

c)  195,  per  il personale  la cui  durata normale  di lavoro  è di 45 ore

settimanali.

 

 

Art. 119 - Paga base nazionale conglobata

 

Agli  otto  livelli  previsti  dalla  classificazione  del  personale delle

aziende  commerciali di cui  al Titolo I  e II, Seconda Parte, del presente

contratto  corrisponde  una  paga base  nazionale  conglobata  nelle misure

indicate  nelle allegate  tabelle  A e  B  che fanno  parte  integrante del

presente contratto.

La  paga base nazionale conglobata  di cui al precedente comma si raggiunge

con  le modalità  e le  decorrenze indicate  nell'art. 120,  Seconda Parte,

sommando  alla paga base  nazionale conglobata in  atto al 31 dicembre 1990

gli aumenti di cui al successivo art. 120, Seconda Parte.

Nei  confronti del  personale assunto  successivamente al  31 dicembre 1990

verrà  applicata la  tabella in  vigore alla  data di assunzione risultante

dall'applicazione  dei  criteri  di  cui  al  secondo  comma  del  presente

articolo.

 

 

Art. 120 - Aumenti retributivi mensili

 

A  decorrere  dalle  scadenze  appresso   indicate  a  tutto  il  personale

qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali:

 

--------------------------------------------------------------

LIVELLI              AUMENTI       AUMENTI          TOTALE

                      1/1/95       1/1/96

--------------------------------------------------------------

Quadri               133.681       121.528         255.209

I                    120.419       109.472         229.891

II                   104.164        94.694         198.858

III                   89.031        80.938         169.969

IV                    77.000        70.000         147.000

V                     69.567        63.243         132.810

VI                    62.456        56.778         119.234

VII                   53.472        48.611         102.083

--------------------------------------------------------------

 

Con  le stesse decorrenze pertanto  le paghe base nazionali conglobate sono

quelle delle allegate tabelle A e B.

Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli

apprendisti  nelle misure percentuali  previste dall'art. 27, Seconda Parte

(tabelle A e B).

 

 

Art. 121 - Una tantum

 

A  tutto il personale in forza  alla data del 1° novembre 1994 - compresi i

giovani assunti con CFL - verrà erogato un importo "una tantum".

Tale  importo, pari a lire  350.000 lorde per i lavoratori qualificati ed a

lire 250.000 per gli apprendisti, spetta in relazione all'intero periodo di

nove mesi intercorrenti dal 1° aprile 1994 al 31 dicembre 1994.

Per  i casi di  anzianità inferiore ai  nove mesi gli  importi di cui sopra

verranno  erogati pro  quota in rapporto  ai mesi  di anzianità di servizio

maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri

previsti  dagli artt. 106 e 107 della Seconda Parte del presente contratto.

Analogamente  si  procederà  per  i  casi  in  cui  non  sia  dato  luogo a

retribuzione  nello stesso  periodo  a norma  di  legge e  di  contratto ad

eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri

di proporzionalità.

Con  i medesimi  criteri  di cui  al  comma precedente  l'una  tantum verrà

erogata al personale assunto con contratto a termine.

L'importo  "una tantum"  spettante ai  lavoratori qualificati verrà erogato

per lire 200.000 con il foglio paga di novembre 1994 e per lire 150.000 con

il foglio paga di febbraio 1995.

Per gli apprendisti l'importo "una tantum" spettante verrà erogato per lire

150.000  con il  foglio paga  di novembre  1994 e  per lire  100.000 con il

foglio paga di febbraio 1995.

Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti del computo

di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

Con  la corresponsione  di  tali importi  si  intende assolto,  fino  al 31

dicembre  1994, ogni onere  derivante dall'applicazione  del capitolo 2 del

Protocollo  del  23  luglio  1993   in  materia  di  indennità  di  vacanza

contrattuale.

Ai  lavoratori  che,  in  forza  alla  data  di  stipulazione  del presente

contratto,   godano  dei   trattamenti   di  cassa   integrazione  guadagni

straordinaria  e  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  per  contratti di

solidarietà,  le quote  mensili di  una tantum  o le  sue frazioni, saranno

erogate  dall'Istituto  competente  secondo   le  disposizioni  vigenti  in

materia.

In  caso  di  risoluzione del  rapporto  intervenuta  antecedentemente alle

scadenze  indicate al sesto comma  tali importi verranno erogati sulla base

dei criteri di cui al terzo comma.

 

 

Art. 122 - Terzi elementi provinciali

 

I  terzi elementi  provinciali in  atto alla  data del  30 giugno 1973, già

congelati  con il  CCNL 21  novembre 1973,  rimangono ancora congelati, per

tutta  la durata  del presente  contratto, a  titolo di elemento collettivo

valido a tutti gli effetti stabiliti nei contratti integrativi.

I  terzi elementi di  cui al precedente  comma dovranno essere riportati in

aggiunta  ai  nuovi livelli  retributivi  di  cui al  precedente  art. 119,

Seconda Parte, e dovranno essere corrisposti anche ai lavoratori assunti in

data successiva al 31 gennaio 1983.

 

 

Art. 123 - Terzi elementi nazionali

 

In   relazione  all'impegno   contenuto   nell'ultimo  comma   della  norma

transitoria   dell'art.  75,   CCNL  21   novembre   1973,  le   parti,  in

considerazione delle differenziazioni retributive esistenti, convengono che

per  i dipendenti di aziende  operanti in provincie nelle quali non sono in

atto  terzi  elementi retributivi  provinciali  comunque  denominati, siano

corrisposte a titolo di terzo elemento L.4.000 mensili.

 

 

Art. 124 - Assorbimenti

 

In  caso  di aumenti  di  tabelle,  gli aumenti  di  merito  concessi dalle

aziende,  nonché gli aumenti derivanti  da scatti di anzianità, non possono

essere assorbiti.

Per  aumenti  di  merito  devono  intendersi  gli  assegni  corrisposti con

riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.

Gli  aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità,

erogati  dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati

in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di

aumento  di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali

accordi   sindacali   oppure   espressamente   stabilito   all'atto   della

concessione.

Non  possono essere  assorbiti  gli aumenti  corrisposti  collettivamente e

unilateralmente  dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente

precedenti la scadenza del presente contratto.

 

 

Art. 125 - Trattamento personale di vendita a provvigione

 

Per  il personale addetto  alla vendita,  retribuito in tutto  o in parte a

provvigione,  la parte fissa della  retribuzione ed il tasso di provvigione

dovranno  essere determinati dal datore  di lavoro caso per caso sulla base

media annuale delle vendite e comunicati per iscritto.

Con  tale sistema  dovrà essere  assicurata al  personale una media mensile

riferita  al periodo non eccedente  l'anno, che sia superiore almeno del 5%

(cinque per cento) alla paga base nazionale conglobata di cui all'art. 119,

Seconda Parte, del presente contratto.

Dovrà  essere, comunque, effettuato  mensilmente il versamento di una somma

pari  al minimo come  sopra stabilito, tutte  le volte che tale minimo, tra

stipendio  e provvigione. non  sia raggiunto,  fermo restando il conguaglio

alla fine del periodo di cui sopra (1).

 

 

Art. 126 - Indennità di cassa e maneggio denaro

 

Senza  pregiudizio  di  eventuali  procedimenti  penali  e  delle  sanzioni

disciplinari,  al personale normalmente  adibito ad operazioni di cassa con

carattere  di continuità,  qualora  abbia piena  e  completa responsabilità

della  gestione  di  cassa,  con   l'obbligo  di  accollarsi  le  eventuali

differenze,  compete un'indennità  di cassa  e di  maneggio di denaro nella

misura  del 5% (cinque  per cento) della  paga base nazionale conglobata di

cui all'art. 119, Seconda Parte, del presente contratto. (1)

 

 

(1)  Il sistema  di computo  di cui  agli artt.  125 e  126, Seconda Parte,

decorre dal 1° agosto 1980.

 

 

 

Art. 127 - Prospetto paga

 

La  retribuzione  corrisposta  al lavoratore  dovrà  risultare  da apposito

prospetto  paga nel quale  dovrà essere specificato  il periodo di lavoro a

cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e

l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi

che  concorrono a  formare l'importo  corrisposto nonché  tutte le ritenute

effettuate.

Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro

o di chi ne fa le veci.

 

 

 

TITOLO XXII

Mensilità supplementari (13a e 14a)

 

 

Art. 128 - Tredicesima mensilità

 

In  coincidenza con la  vigilia di Natale  di ogni anno le aziende dovranno

corrispondere  al personale  dipendente un  importo  pari ad  una mensilità

della  retribuzione di fatto  di cui all'art.  115, Seconda Parte, (esclusi

gli assegni familiari).

In  caso di prestazione  lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di

12  mesi precedenti alla suddetta  data, il lavoratore avrà diritto a tanti

dodicesimi  dell'ammontare della 13 mensilità  quanti sono i mesi interi di

servizio prestato. (1)

Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali,

il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato

sulla  base  della media  delle  provvigioni o  delle  percentuali maturate

nell'anno  corrente o  comunque nel  periodo di    minore servizio prestato

presso l'azienda.

Dall'ammontare  della  tredicesima  mensilità   saranno  detratti  i  ratei

relativi  ai periodi in cui  non sia stata corrisposta dal datore di lavoro

la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

Per  i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al

precedente  art. 102, Seconda Parte,  la lavoratrice ha diritto a percepire

dal  datore di  lavoro la  tredicesima mensilità limitatamente all'aliquota

corrispondente  al 20% (venti per cento) della retribuzione di fatto di cui

all'art. 115, Seconda Parte.

 

(1) Vedi art. 107, Seconda Parte.

 

 

Art. 129 - Quattordicesima Mensilità

 

Al  personale compreso nella  sfera di  applicazione del presente contratto

sarà  corrisposto,  il 1°  luglio  di ogni  anno,  un importo  pari  ad una

mensilità  della retribuzione di fatto  di cui all'art. 115, Seconda Parte,

in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità),

esclusi gli assegni familiari.

In  caso di prestazione  lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di

12  mesi precedenti alla suddetta  data, il lavoratore avrà diritto a tanti

dodicesimi  dell'ammontare della l4a mensilità quanti sono i mesi interi di

servizio prestato. (1)

Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni

o percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità sarà

effettuato  sulla base della  media degli elementi  fissi e variabili della

retribuzione  di fatto  di cui  all'art. 115,  Seconda Parte, percepiti nei

dodici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di

minore servizio prestato presso l'azienda.

Non  hanno diritto  alla quattordicesima  mensilità tutti  i lavoratori che

alla  data dell'entrata in  vigore del  presente contratto già percepiscono

mensilità  di retribuzione oltre la  tredicesima mensilità; ove la parte di

retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una

mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della

quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito.

Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità

o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

Per   quanto   riguarda  tutte   le   altre  modalità   di   computo  della

quattordicesima  mensilità,  si  fa  riferimento  alle  analoghe  norme del

presente Titolo riguardanti la tredicesima mensilità.

Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dall'ultimo

comma del precedente art. 128, Seconda Parte.

 

(1) Vedi art. 107, Seconda Parte.

 

Nota a verbale

Le  parti  si danno  reciprocamente  atto  che nel  corso  delle trattative

intervenute per la stipulazione del CCNL del 1976, 1979, 1983, 1987, 1990 e

di  quello   sottoscritto  in   data  odierna   la  retribuzione   è  stata

concordemente  determinata  su  base  annua e  che  la  suddivisione  in 14

mensilità  della retribuzione annua incide esclusivamente sulle modalità di

pagamento.

Pertanto,  qualsiasi riduzione dell'importo  anche di una soltanto delle 14

mensilità  determinerebbe  la  rottura  dell'equilibrio  delle  prestazioni

corrispettive  tra imprese e  lavoratori ai quali  si applicano i contratti

sopraindicati.

Tale  risultato non muterebbe nemmeno qualora la ipotizzata riduzione fosse

la  conseguenza dell'applicazione  di norme  imperative di  legge. Tutta la

negoziazione,  infatti, si  è svolta  nel  presupposto che  le contrapposte

Organizzazioni  Sindacali  fossero  pienamente  libere  di  determinare  un

salario  annuo rispondente  ai parametri  stabiliti dall'articolo  36 della

Costituzione.

 

 

 

TITOLO XXIII

 

Risoluzione del rapporto di lavoro

 

a) Recesso

 

 

Art. 130 - Recesso ex articolo 2118 c.c.

 

Ai  sensi dell'art.  2218  c.c. ciascuno  dei  contraenti può  recedere dal

contratto  di lavoro a tempo  indeterminato dando preavviso scritto a mezzo

di  lettera raccomandata  con ricevuta  di ritorno  o altro  mezzo idoneo a

certificare  la data di  ricevimento, nei  termini stabiliti nel successivo

art. 136, Seconda Parte.

 

 

Art. 131 - Recesso ex art. 2119 c.c.

 

Ai  sensi dell'art.  2119 c.c.,  ciascuno dei  contraenti può  recedere dal

contratto  di lavoro, prima della  scadenza del termine se il contratto è a

tempo  determinato,   o  senza  preavviso   se  il  contratto   è  a  tempo

indeterminato,  qualora  si  verifichi  una   causa  che  non  consenta  la

prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

La  comunicazione del recesso deve  essere effettuata per iscritto, a mezzo

di  lettera raccomandata  con ricevuta  di ritorno  o altro  mezzo idoneo a

certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.

A  titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del

presente articolo:

 

-  il diverbio  litigioso seguito  da vie  di fatto  in servizio  anche fra

dipendenti,  che  comporti  nocumento  o  turbativa  al  normale  esercizio

dell'attività aziendale;

-  l'insubordinazione  verso  i  superiori  accompagnata  da  comportamento

oltraggioso;

-  l'irregolare dolosa scritturazione  o timbratura  di schede di controllo

delle presenze al lavoro;

- l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;

- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;

-  l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o

di terzi.

 

Se  il contratto  è a  tempo  indeterminato, al  prestatore che  recede per

giusta  causa compete  l'indennità di  cui al  successivo art. 137, Seconda

Parte.

 

 

Art. 132 - Normativa

 

Nelle  aziende comprese nella  sfera di applicazione  della legge 15 luglio

1966, n. 604, dell'art.35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e della legge

il  maggio 1990,  n. 108,  nei confronti  del personale  cui si  applica il

presente  contratto, il licenziamento  può essere intimato per giusta causa

(art.  2119 cc. e  art. 131,  Seconda Parte, del  presente contratto) o per

"giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento

determinato  da un  notevole inadempimento  degli obblighi contrattuali del

prestatore  di lavoro, ovvero  da ragioni inerenti all'attività produttiva,

all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Il  datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo

di  lettera raccomandata  con ricevuta  di ritorno  o altro  mezzo idoneo a

certificare la data di ricevimento.

In  caso  di  licenziamento  per  "giustificato  motivo  con  preavviso" il

lavoratore   può  chiedere   entro  15   giorni  dalla   comunicazione  del

licenziamento  i motivi che lo  hanno determinato; in tal caso il datore di

lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.

Il  licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo

e terzo comma del presente articolo è inefficace.

Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori

in  periodo di prova e quelli  che siano in possesso dei requisiti di legge

per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

 

 

Art. 133 - Nullità del licenziamento

 

Ai  sensi delle  leggi vigenti  il licenziamento  determinato da ragioni di

sesso,  credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato e

dalla   partecipazione    attiva   ad    attività   sindacali    è   nullo,

indipendentemente dalla motivazione adottata.

 

 

Art. 134- Nullità del licenziamento per matrimonio

 

Ai  sensi  dell'art.  1 della  legge  9  gennaio  1963, n.  7,  è  nullo il

licenziamento  della lavoratrice  attuato a  causa  del matrimonio;  a tali

effetti  si  presume  disposto per  causa  di  matrimonio  il licenziamento

intimato  alla lavoratrice  nel periodo  intercorrente fra  il giorno della

richiesta   delle  pubblicazioni   di  matrimonio,   in  quanto   segua  la

celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

Il  datore di  lavoro  ha facoltà  di  provare che  il  licenziamento della

lavoratrice  verificatosi nel periodo  indicato nel  comma precedente non è

dovuto  a causa  di matrimonio,  ma  per una  delle ipotesi  previste dalle

lettere  a), b)  e c)  del terzo  comma dell'art.2  della legge 30 dicembre

1971,  n.  1204,  e  cioè:   licenziamento  per  giusta  causa,  cessazione

dell'attività  dell'azienda, ultimazione della  prestazione per la quale la

lavoratrice  è  stata  assunta  o cessazione  del  rapporto  di  lavoro per

scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

Per  quanto  attiene  alla  disciplina  delle  dimissioni  rassegnate dalla

lavoratrice  nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo,

si rinvia al successivo art. 144, Seconda Parte.

 

 

Art. 135 - Licenziamento simulato

 

Il  licenziamento del lavoratore seguito  da una nuova assunzione presso la

stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia

rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e

sempre che sia provata la simulazione.

Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario -

se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.

 

 

b) Preavviso

 

Art. 136 - Preavviso

 

I  termini di preavviso,  a decorrere dal  primo o dal sedicesimo giorno di

ciascun mese, sono i seguenti:

 

a) fino a cinque anni di servizio compiuti:

       Quadri e I Livello      60 giorni di calendario

       II e III Livello        30 giorni di calendario

       IV e V Livello          20 giorni di calendario

       VI e VII Livello        15 giorni di calendario

 

b)  oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

        Quadri e I Livello     90 giorni di calendario

        Il e III Livello       45 giorni di calendario

        IV e V Livello         30 giorni di calendario

        VI e VII Livello       20 giorni di calendario

 

c)  oltre i dieci anni di servizio compiuti:

        Quadri e I Livello    120 giorni di calendario

        II e III Livello       60 giorni di calendario

        IV e V Livello         45 giorni di calendario

        VI e VII Livello       20 giorni di calendario

 

 

Art. 137 - Indennità sostitutiva del preavviso

 

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso

al  lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della

retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte, corrispondente al

periodo  di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a

mensilità.

 

 

c) Trattamento di fine rapporto

 

Art. 138- Trattamento di fine rapporto

 

In  ogni  caso  di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  subordinato  il

prestatore  di  lavoro  ha  diritto  ad  un  trattamento  di  fine rapporto

determinato  secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo

le norme del presente articolo (1).

Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di

fine  rapporto  è  calcolato  con le  modalità  e  con  le  misure previste

dall'art. 97 del CCNL 17 dicembre 1979 (all.9).

Ai  sensi  e  per  gli  effetti del  20  comma  dell'art.  2120  c.c., come

modificato  dalla legge  29 maggio 1982,  n. 297,  sono escluse dalla quota

annua  della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine

rapporto le seguenti somme:

- i rimborsi spese;

- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum" gratificazioni

straordinarie non contrattuali e simili;

- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;

-  l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 104, 137, 140 e

141, Seconda Parte;

- l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art.69, Seconda Parte;

-  le indennità  di trasferta  e diarie  non aventi  carattere continuativo

nonché,  quando le stesse  hanno carattere continuativo,  una quota di esse

pari all'ammontare esente dall'IRPEF;

-  le prestazioni in natura,  quando sia previsto un corrispettivo a carico

del lavoratore;

-  gli  elementi  espressamente  esclusi  dalla  contrattazione  collettiva

integrativa.

 

Ai  sensi del terzo  comma art.  2120 c.c., come  modificato dalla legge 29

maggio  1982, n.297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel

corso  dell'anno per una  delle cause di  cui all'art. 2110 c.c., nonché in

caso  di  sospensione   totale  o  parziale  per   la  quale  sia  prevista

l'integrazione  salariale, in luogo  delle indennità economiche corrisposte

dagli  istituti assistenziali  (INPS, INAIL),  deve essere  computato nella

quota  annua della  retribuzione utile  al calcolo  del trattamento di fine

rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto

diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

 

(1) Il testo della legge è riportato a pag. 197

 

Chiarimento a verbale

Il  trattamento di fine  rapporto è costituito  da quanto di competenza dei

lavoratori  ai sensi  del presente articolo  e dalle  somme già percepite a

titolo  di anticipazione dell'indennità  di anzianità dai lavoratori aventi

diritto  ai sensi dell'art.74 quater, CCNL 25 settembre 1976 e dell'art.79,

CCNL 17 dicembre 1979.

Per  le anticipazioni previste dalla  legge n. 297, 1982 sul trattamento di

fine  rapporto,  le  priorità  per  la  relativa  concessione  sono fissate

nell'allegato 8 che fa parte integrante del presente contratto.

 

 

Art. 139 - Cessione o trasformazione dell'azienda

 

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando

la  ditta cedente non  abbia dato ai  lavoratori il preavviso e corrisposto

l'indennità  prevista nel presente  contratto per il caso di licenziamento,

la  ditta cessionaria, ove  non intenda mantenere  in servizio il personale

con  tutti  i  diritti  ed  oneri  competenti  per  il  periodo  di  lavoro

precedentemente  prestato,  sarà   tenuta  all'osservanza  integrale  degli

obblighi  gravanti  per  effetto del  presente  contratto  sulla precedente

ditta, come se avvenisse il licenziamento.

 

 

Art. 140 - Fallimento dell'azienda

 

In  caso  di  fallimento  della  azienda,  il  dipendente  ha  diritto alla

indennità  di preavviso  e al  trattamento di  fine rapporto  stabiliti nel

presente  contratto, ed il  complessivo suo  avere sarà considerato credito

privilegiato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge(1).

 

(1) Vedi art. 2, Legge 297/82.

 

 

Art. 141 - Decesso del dipendente

 

In  caso di  decesso  del dipendente,  il  trattamento di  fine  rapporto e

l'indennità  sostitutiva  del  preavviso  saranno  corrisposti  agli aventi

diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

 

Art. 142 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto

 

Il  trattamento di  fine rapporto  deve  essere corrisposto  all'atto della

cessazione  dal servizio,  dedotto  quanto eventualmente  fosse  dovuto dal

dipendente,  nei tempi  tecnici necessari  alla  elaborazione del  tasso di

rivalutazione,  di cui  alla legge  29 maggio  1982, n.  297 e comunque non

oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In  caso di  ritardo  dovuto a  cause  non imputabili  al  lavoratore, sarà

corrisposto  dalla scadenza di cui  al precedente comma un interesse del 2%

superiore al tasso ufficiale di sconto.

L'importo  così  determinato  si  intende  comprensivo  della rivalutazione

monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

 

Norma transitoria

Il  sistema di computo degli  interessi di cui al presente articolo decorre

dall'1 aprile 1987.

 

 

d) Dimissioni

 

 

Art. 143- Dimissioni

 

In  caso di  dimissioni, sarà  corrisposto  al lavoratore  dimissionario il

trattamento di fine rapporto di cui all'art. 138, Seconda Parte.

Le  dimissioni  devono essere  rassegnate  in  ogni caso  per  iscritto con

lettera  raccomandata  o  altro  mezzo  idoneo  a  certificare  la  data di

ricevimento  e con  rispetto dei  termini di  preavviso stabiliti dall'art.

136, Seconda Parte, del presente contratto.

Ove  il dipendente  non abbia  dato il  preavviso, il  datore di  lavoro ha

facoltà  di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di

cui all'art. 137, Seconda Parte.

Su  richiesta del  dimissionario,  il datore  di  lavoro può  rinunciare al

preavviso,  facendo in tal  caso cessare subito  il rapporto di lavoro. Ove

invece  il  datore di  lavoro  intenda  di sua  iniziativa  far  cessare il

rapporto  prima della  scadenza del  preavviso, ne  avrà facoltà,  ma dovrà

corrispondere  al  lavoratore  l'indennità sostitutiva  per  il  periodo di

anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 

Art. 144 - Dimissioni per matrimonio

 

In  conformità della norma contenuta  nel quarto comma dell'art. 1, Legge 9

gennaio  1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo

intercorrente  fra  il  giorno   della  richiesta  delle  pubblicazioni  di

matrimonio  in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla

celebrazione  stessa, sono nulle se  non risultino confermate entro un mese

all'Ufficio del Lavoro.

La  lavoratrice  che rassegni  le  dimissioni per  contrarre  matrimonio ha

diritto  al trattamento  di fine  rapporto previsto  dall'art. 138, Seconda

Parte, con esclusione della indennità sostitutiva del preavviso.

Anche  in questo caso  le dimissioni devono  essere rassegnate per iscritto

con  l'osservanza dei  termini di  preavviso di  cui all'art.  136, Seconda

Parte,  e confermate,  a pena di  nullità, all'Ufficio  del Lavoro entro il

termine di un mese.

 

 

Art. 145 - Dimissioni per maternità

 

Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in

occasione  della maternità, valgono  le norme di  cui all'art. 104, Seconda

Parte, del presente contratto.

 

 

 

TITOLO XXIV

 

Doveri del personale e norme disciplinari

 

Art. 146 - Obbligo del prestatore di lavoro

 

Il  lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e

il  segreto di ufficio, di usare  modi cortesi col pubblico e di tenere una

condotta conforme ai civici doveri.

Il  lavoratore  ha l'obbligo  di  conservare  diligentemente le  merci  e i

materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.

 

 

Art. 147 - Divieti

 

E'  vietato al  personale ritornare  nei locali  dell'azienda e trattenersi

oltre  l'orario  prescritto,   se  non  per  ragioni   di  servizio  e  con

l'autorizzazione  della azienda,  salvo quanto  previsto dall'art.33, Prima

Parte,  del   presente  contratto.  Non   è  consentito   al  personale  di

allontanarsi  dal servizio durante l'orario  se non per ragioni di lavoro e

con permesso esplicito.

Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale

oltre  l'orario   normale,  salvo  nel   caso  di   prestazione  di  lavoro

straordinario.

Il  lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro

anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore

di  lavoro richiedere il recupero  delle ore di assenza con altrettante ore

di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad

alcuna maggiorazione.

Al  termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita,

è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

 

 

Art. 148 - Giustificazione delle assenze

 

Salvo  i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore

l'onere  della prova, e fermo  restando l'obbligo di dare immediata notizia

dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per

iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.

Nel  caso di assenze  non giustificate sarà  operata la trattenuta di tante

quote  giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda

Parte, quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della

sanzione prevista dal successivo art. 151, Seconda Parte.

 

 

Art. 149 - Rispetto orario di lavoro

 

I  lavoratori  hanno  l'obbligo  di  rispettare  l'orario  di  lavoro.  Nei

confronti  dei ritardatari sarà  operata una trattenuta, che dovrà figurare

sul  prospetto  paga,  di importo  pari  alle  spettanze  corrispondenti al

ritardo,  fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo

art. 151, Seconda Parte.

 

 

Art. 150 - Comunicazione mutamento di domicilio

 

E'  dovere  del  personale di  comunicare  immediatamente  all'azienda ogni

mutamento  della  propria dimora  sia  durante  il servizio  che  durante i

congedi.

Il  personale ha  altresì l'obbligo  di rispettare  ogni altra disposizione

emanata  dalla azienda  per  regolare il  servizio  interno, in  quanto non

contrasti  con le norme  del presente  contratto e con  le leggi vigenti, e

rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta

o mediante affissione nell'interno dell'azienda.

 

 

Art. 151 - Provvedimenti disciplinari

 

La  inosservanza dei  doveri da  parte del  personale dipendente comporta i

seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione

alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;

2)  biasimo inflitto per iscritto  nei casi di recidiva delle infrazioni di

cui al precedente punto 1;

3)  multa  in  misura  non  eccedente  l'importo  di  4  ore  della normale

retribuzione di cui all'art.113, Seconda Parte;

4)  sospensione dalla retribuzione e  dal servizio per un massimo di giorni

10;

5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di

ragione e di legge.

 

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

 

- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari

all'ammontare della trattenuta;

- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;

- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata

giustificazione;

-  non dia  immediata notizia  all'azienda di  ogni mutamento della propria

dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

 

Il  provvedimento della  sospensione dalla  retribuzione e  dal servizio si

applica nei confronti del lavoratore che:

-  arrechi danno  alle cose  ricevute in  dotazione ed  uso, con dimostrata

responsabilità;

- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;

-  commetta recidiva, oltre  la terza volta  nell'anno solare, in qualunque

delle  mancanze  che  prevedono  la   multa,  salvo  il  caso  dell'assenza

ingiustificata.

 

Salva  ogni  altra  azione  legale, il  provvedimento  di  cui  al  punto 5

(licenziamento  disciplinare)  si applica  esclusivamente  per  le seguenti

mancanze:

- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;

-  recidiva  nei ritardi  ingiustificati  oltre la  quinta  volta nell'anno

solare, dopo formale diffida per iscritto;

-  grave violazione  degli obblighi  di cui  all'art. 146,  1° e  2° comma,

Seconda Parte;

-  infrazione alle  norme di legge  circa la  sicurezza per la lavorazione,

deposito, vendita e trasporto;

- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;

-  l'esecuzione, in concorrenza  con l'attività dell'azienda, di lavoro per

conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;

-  la recidiva,  oltre la terza  volta nell'anno  solare in qualunque delle

mancanze  che prevedono la sospensione,  fatto salvo quanto previsto per la

recidiva nei ritardi.

 

L'importo  delle  multe sarà  destinato  al Fondo  pensioni  dei lavoratori

dipendenti.   Il  lavoratore   ha   facoltà  di   prendere   visione  della

documentazione relativa al versamento.

 

 

Art. 152 - Codice disciplinare

 

Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,

le  disposizioni contenute  negli articoli  di cui  al presente Titolo XXIV

nonché  quelle contenute nei regolamenti  o accordi aziendali in materia di

sanzioni  disciplinari devono  essere portate  a conoscenza  dei lavoratori

mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Il  lavoratore  colpito  da  provvedimento  disciplinare  il  quale intenda

impugnare  la  legittimità  del provvedimento  stesso  può  avvalersi delle

procedure  di conciliazione previste dall'art.  7, Legge 20 maggio 1970, n.

300  o  di  quelle  previste  dal  Titolo  IV,  Prima  Parte,  del presente

contratto.

 

 

Art. 153 - Normativa provvedimenti disciplinari

 

L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata

al  lavoratore con lettera raccomandata  entro 15 giorni dalla scadenza del

termine   assegnato   al   lavoratore   stesso   per   presentare   le  sue

controdeduzioni.

Per  esigenze  dovute   a  difficoltà  nella   fase  di  valutazione  delle

controdeduzioni  e di  decisione nel  merito, il  termine di  cui sopra può

essere  prorogato  di  30  giorni,   purché  l'azienda  ne  dia  preventiva

comunicazione scritta al lavoratore interessato.

 

 

 

TITOLO XXV

Cauzioni

 

 

Art. 154 - Cauzioni

 

Per  le mansioni  che la  giustifichino il  datore di  lavoro stabilirà por

iscritto  di volta  in volta  l'ammontare della  cauzione che  dovrà essere

prestata dai lavoratori.

La  cauzione sarà  costituita da  titoli dello  Stato, depositati presso un

istituto  bancario e  vincolati dal  datore di  lavoro, oppure potrà essere

versata  in libretto di risparmio parimenti vincolato dal datore di lavoro;

il  quale rilascerà  regolare ricevuta  con  gli estremi  dei titoli  o del

libretto  che gli vengono  consegnati. Gli interessi  e gli eventuali premi

maturati  restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto

di  prelevarli  senza  alcuna formalità.  La  cauzione  potrà  anche essere

prestata,  con  il  consenso  del datore  di  lavoro,  mediante  polizza di

garanzia  costituita presso  un  istituto assicuratore  o  con fideiussione

bancaria.

In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei

relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera.

La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e

non può comunque confondersi con i beni dell'azienda.

 

 

Art. 155 - Diritto di rivalsa

 

Il  datore  di  lavoro  ha diritto  di  rivalersi  sulla  cauzione  per gli

eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera.

In  caso di disaccordo, dovrà  essere esperito un tentativo di componimento

attraverso le associazioni sindacali competenti.

 

 

Art. 156 - Ritiro cauzioni per cessazione rapporto

 

All'atto  della cessazione del rapporto  di lavoro, ove non esistano valide

ragioni  di contestazione  da  parte del  datore  di lavoro,  il prestatore

d'opera  dovrà essere  posto in  condizione di  poter ritirare  la cauzione

entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio.

 

 

 

 

TITOLO XXVI

Calo merci e inventari

 

 

Art. 157 - Calo merci

 

Le merci affidate ai gestori di negozi e spacci di generi alimentari devono

essere poste a loro carico al netto dei cali, delle tare e delle perdite di

cottura a cui le merci stesse siano soggette rispetto all'effettivo peso di

consegna.

Le  merci stesse saranno  poste a carico  dei gestori al prezzo fissato dal

datore  di lavoro  per  la vendita  al  pubblico e  segnato  negli appositi

bollettini di carico.

La carta dovrà essere regolarmente fornita dal datore di lavoro e il prezzo

relativo  è fissato nei  contratti integrativi o,  in mancanza, dagli usi e

consuetudini  locali.  Dove  con precedenti  consuetudini  locali  la carta

veniva fornita a prezzo di costo, si terrà conto ditale circostanza.

I gestori hanno diritto di controllare il peso, il calo, la tara, il valore

e la qualità delle merci assunte in carico.

In  considerazione della variabilità dei  cali, delle tare, e delle perdite

di  cottura,  in  rapporto  alle  condizioni  di  ambiente,  di  clima,  di

trasporto,  di manipolazione e  preparazione delle merci, la determinazione

di  detti  cali,  tare  e  perdite  di  cottura,  è  fissata  da  contratti

integrativi  provinciali in riferimento  a generi di  maggior consumo, o in

mancanza, dagli usi e consuetudini locali.

 

 

Art. 158 - Inventari

 

Gli  inventari dei  negozi  o spacci  affidati  ai gestori  potranno essere

effettuati dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi momento; in

ogni  caso  dovranno  essere  effettuati  almeno  due  inventari  per  ogni

esercizio annuale.

Copia  di  ogni inventario,  controfirmata  dalle due  parti,  dovrà essere

rilasciata al prestatore d'opera.

Ogni eventuale deficienza emergente dalle risultanze contabili dovrà, entro

il  mese successivo  alla effettuazione  dell'inventario, essere contestata

all'interessato,  il quale entro 8  giorni dovrà comunicare per iscritto al

datore di lavoro le eventuali eccezioni.

Il  datore di  lavoro dovrà  tener conto  delle contestazioni formulate dal

gestore,  specie quando  queste  si riferiscono  a  cali, tare,  perdite di

cottura,  deterioramento di merce, ecc., comuni all'esercizio del negozio o

spaccio.  Le  deficienze  non giustificate  emergenti  dopo  tale controllo

saranno  comunicate per  iscritto  all'interessato, che  avrà  l'obbligo di

rifonderle  al  datore  di  lavoro nel  termine  massimo  di  8  giorni dal

ricevimento della comunicazione.

La  mancata verifica inventariale  nei termini sopra specificati esonera il

gestore   dalla   responsabilità  per   eventuali   differenze  riscontrate

tardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.

 

 

 

TITOLO XXVII

Responsabilità civili e penali

 

 

Art. 159 - Assistenza legale

 

Ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le

norme   di   legge   o  di   regolamento   attribuiscano   loro  specifiche

responsabilità  civili o penali, anche  in presenza di apposite deleghe nei

rapporti  con i terzi, è riconosciuta l'assistenza legale e la copertura di

eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause

non dipendenti da colpa grave o dolo e relative fatti direttamente connessi

con l'esercizio delle funzioni svolte.

 

 

Art. 160 - Normativa sui procedimenti penali

 

Ove  il dipendente  sia privato  della libertà  personale in conseguenza di

procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo

stipendio  o salario e  ogni altro emolumento  e compenso fino al giudicato

definitivo.

In  caso di  procedimento penale per  reato non  colposo, ove il lavoratore

abbia  ottenuto la libertà  provvisoria, il datore  di lavoro ha facoltà di

sospenderlo  dal  servizio  e  dallo  stipendio  o  salario  e  ogni  altro

emolumento o compenso.

Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il

datore  di lavoro  deciderà sull'eventuale  riammissione in servizio, fermo

restando  che comunque  il periodo  di sospensione  non sarà computato agli

effetti dell'anzianità del lavoratore.

Nella  ipotesi di sentenza  definitiva di assoluzione  con formula piena il

lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.

In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dell'azienda, al

lavoratore  che  non  sia riammesso  in  servizio  spetterà  il trattamento

previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.

Il  rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con

gli  effetti  del  licenziamento in  tronco,  qualora  la  condanna risulti

motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.

 

 

 

TITOLO XXVIII

 

Coabitazione, vitto e alloggio

 

 

Art. 161 - Coabitazione, vitto e alloggio

 

La  disciplina della coabitazione,  vitto e alloggio prevista dai contratti

integrativi  provinciali in vigore al  30 giugno 1973 rimane in vigore fino

alla scadenza del presente contratto.

In  caso di carenza di norme  locali, il valore del vitto e dell'alloggio è

stabilito nelle seguenti misure:

a)  vitto e alloggio: metà della retribuzione di fatto di cui all'art. 115,

Seconda Parte;

b)  vitto (due pasti): un terzo della retribuzione di fatto di cui all'art.

115, Seconda Parte;

c)  vitto (un  pasto): un  quarto della  retribuzione di  cui all'art. 115,

Seconda Parte;

d)  alloggio: un  quinto della retribuzione  di fatto  di cui all'art. 115,

Seconda Parte.

 

 

TITOLO XXIX

 

Divise e attrezzi

 

Art. 162 - Divise e attrezzi

 

Quando  viene fatto  obbligo al  personale di  indossare speciali divise la

spesa relativa è a carico del datore di lavoro.

E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti

che  i  lavoratori   siano  tenuti  ad  usare   per  ragioni  di  carattere

igienico-sanitario.

Il  datore di lavoro  è inoltre  tenuto a fornire  gli attrezzi e strumenti

necessari per l'esecuzione del lavoro.

In  caso di  risoluzione  del rapporto  di  lavoro, gli  indumenti, divise,

attrezzi  e strumenti in dotazione  dovranno essere restituiti al datore di

lavoro,  mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla

sostituzione o al rimborso.

 

 

 

TITOLO XXX

 

Appalti

 

 

Art. 163 - Appalti

 

Le  parti si danno atto che la materia relativa agli appalti è disciplinata

dalla  legge 23  ottobre 1960,  n. 1369,  che dispone  norme in  materia di

intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle

quali  sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti

all'attività propria dell'azienda.

Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto

delle  norme  contrattuali  del settore  merceologico  cui  appartengono le

aziende  appaltatrici stesse  e quello  di tutte  le norme previdenziali ed

antinfortunistiche.  A  tal  fine   sarà  inserita  apposita  clausola  nel

capitolato d'appalto.

Qualora  l'introduzione di  appalti per  lavori  che non  sono strettamente

pertinenti  all'attività  propria  dell'azienda  e  comunque  autonomamente

ritenuti  necessari  dall'imprenditore   dovesse  comportare  riduzione  di

personale dell'azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle

organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.

La  norma di cui al  precedente capoverso trova applicazione per le aziende

previste dall'art.12, Prima Parte.

 

 

 

TITOLO XXXI

 

 

Art. 164 - Decorrenza e durata del contratto

 

In  applicazione di quanto  previsto dal Protocollo  del 23 luglio 1993, il

contratto  collettivo nazionale  di lavoro  ha  durata quadriennale  per la

parte normativa e biennale per la parte retributiva.

Salve  le  decorrenze  particolari  previste  per  i  singoli  istituti, il

presente  contratto decorre dal 10 gennaio 1995 ed avrà vigore fino a tutto

il  31 dicembre 1998;  per la parte  economica il primo biennio avrà vigore

fino a tutto il 31 dicembre 1996.

Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma

se  non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. . In

caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia

stato sostituito dal successivo contratto nazionale.

 

Dichiarazione delle parti

Le  parti si danno atto che, le regolamentazioni che saranno concordate con

riferimento  alle materie  della contrattazione  di secondo  livello, della

previdenza  integrativa, della  sicurezza  sul lavoro,  costituiranno parte

integrante del presente contratto.

In ogni caso le parti convengono sulla necessità che tali questioni trovino

rapida soluzione.

 

 

 

Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita (ex Viaggiatori e Piazzisti)

 

Il giorno 29 maggio 1995

 

Verbale d'intesa

La  Commissione  Paritetica Nazionale  per  i Viaggiatori  e  Piazzisti del

Terziario, cui la "Norma Transitoria" post art. 157 dell'ipotesi di accordo

3  novembre  1994  aveva  affidato  il  compito  di  procedere  affinché la

disciplina  contrattuale dei Viaggiatori  e Piazzisti dipendenti da aziende

del  terziario  confluisse  in  quella  per  i  dipendenti  da  aziende del

terziario, della distribuzione e dei servizi, ha terminato i propri lavori.

È stato pertanto concordato il presente "Verbale d'intesa" che contiene, da

un  lato, l'elencazione dei titoli degli articoli riguardanti la disciplina

comune  ai due contratti  collettivi di lavoro,  e dall'altro, alcune norme

specifiche  destinate a  regolare gli  aspetti peculiari  della prestazione

lavorativa tipica dei Viaggiatori e Piazzisti ora operatori di vendita.

La  commissione ritiene quindi di poter presentare alle parti stipulanti il

risultato finale del proprio lavoro.

 

 

Operatori di vendita

 

Premessa

Le Parti contrattuali, premesso che:

-  Con la "Dichiarazione  congiunta" post  art. 83 del  CCNL 15 luglio 1992

convenivano di costituire una Commissione Paritetica Nazionale al fine, fra

l'altro,   di  valutare   l'opportunità  del   mantenimento  dell'autonomia

contrattuale della figura del Viaggiatore e Piazzista;

-  a conclusione  dei lavori,  è apparso  non impossibile l'accorpamento di

tale  CCNL  per i  Viaggiatori  e  Piazzisti nell'ambito  del  CCNL  per il

Terziario,  salvaguardando in  apposito  protocollo aggiuntivo  gli aspetti

peculiari e specifici di tale figura professionale;

 

convengono  sulla necessità  che alcuni  istituti contrattuali,  per essere

aderenti  alle  specificità   della  prestazione  e   del  trattamento  dei

Viaggiatori  e Piazzisti  siano  regolamentati con  criteri  e formulazione

diversi da quelli delle generalità dei dipendenti.

 

Le  parti ritengono quindi di considerare applicabile al rapporto di lavoro

dei  Viaggiatori e Piazzisti,  con decorrenza 1.01.95 le norme contrattuali

del  CCNL per i  dipendenti del terziario  della distribuzione e servizi 14

dicembre 1990, come modificato dall'accordo di rinnovo 3 novembre 1994, qui

di  seguito  tassativamente  indicate,  fatto  salvo  quanto  espressamente

disposto in deroga.

 

Articoli della II parte del CCNL terziario

Art. 14 "Assunzione"

Art. 15 "Documentazione"

Art. 63 "Riposo settimanale'

Art. 64 "Fesfività"

Art. 69 "Ferie"

Art. 70 "Funzioni pubbliche elettive"

Art. 71 "Determinazione periodo di ferie"

Art. 72 "Normativa retribuzione ferie" (limitatamente al primo comma)

Art. 73 "Normativa per cessazione rapporto"

Art. 74 "Richiamo lavoratore in ferie"

Art. 75 "Irrinunciabilità"

Art. 76 "Registro ferie"

Art. 77 "Congedi retribuiti"

Art. 78 "Aspettativa non retribuita"

Art. 79 "Congedo matrimoniale"

Art. 82 "Aspettativa per tossicodipendenza"

Art. 83 "Congedi per handicap"

Art. 84 "Chiamata alle armi"

Art. 85 "Richiamo alle armi"

Art. 90 "Malattia"

Art. 91 "Normativa"

Art. 92 "Obblighi del lavoratore"

Art. 100 "Tubercolosi"

Art. 101 "Rinvio alle leggi"

Art. 102 "Astensione per gravidanza o puerperio"

Art. 103 "Permessi per assistenza al bambino"

Art. 104 "Normativa gravidanza e puerperio"

Art. 105 "Sospensione dal lavoro"

Art. 106 "Decorrenza anzianità di servizio" e chiarimento a verbale

Art. 107 "Computo frazione annua

Art. 108 "Anzianità convenzionale"

Art. 109"Mansioni del lavoratore"

Art 110 "Mansioni promiscue"

Art. 111 "Passaggi di livello"

Art. 114 "Conglobamento EDR"

Art. 116 "Retribuzione mensile"

Art. 117 "Quota giornaliera"

Chiarimento a verbale

Art. 124 "Assorbimenti"

Art. 126 "Indennità di maneggio denaro"

Art. 127 "Prospetto paga"

Art. 128 "Tredicesima mensilità"

Art. 129 "Quattordicesima mensilità"

Art. 130 "Recesso ex articolo 2118 cc."

Art. 131 "Recesso ex articolo 2119 c.c."

Art. 132 "Normativa recesso

Art. 133 "Nullità del licenziamento"

Art. 134 "Nullità licenziamento per matrimonio"

Art. 135 "Licenziamento simulato"

Art. 137 "Indennità sostitutiva di preavviso"

Art. 138 "Trattamento di fine rapporto"

Art. 139 "Cessione o trasformazione d'azienda"

Art. 140 "Fallimento dell'azienda"

Art. 141 "Decesso del dipendente"

Art. 142 "Corresponsione TFR"

Art. 143 "Dimissioni"

Art. 144 "Dimissioni per matrimonio"

Art. 145 "Dimissioni per maternità"

Art. 146 "Obblighi del prestatore di lavoro"

Art. 150 "Mutamento di domicilio"

Art. 152 "Codice disciplinare"

Art. 153 "Normativa provvedimenti disciplinari"

Art. 154 "Cauzioni"

Art. 155 "Diritto di rivalsa"

Art. 156 "Ritiro cauzione per cessazione rapporto"

Art. 160 "Procedimenti penali"

Art. 162 "Divise ed attrezzi"

Art. 163 "Appalti"

Art. 164 "Decorrenza e durata"

 

 

I Parte

Tutti  gli articoli compresi nella Prima Parte come modificati dall'Accordo

interconfederale  27 luglio  1994  in materia  di  Rappresentanze Sindacali

Unitarie.

 

 

Parte speciale

Art. 1  Classificazione del personale

Art. 2  Assunzione

Art. 3  Periodo di prova

Art. 4  Prestazione lavorativa settimanale

Art. 5  Riposo settimanale e festività

Art. 6  Permessi retribuiti

Art. 7  Giustificazione delle assenze

Art. 8  Part-time

Art. 9  Chiamata alle armi

Art. 10 Trasferimenti

Art. 11 Diarie

Art. 12 Trattamento economico di malattia e infortunio

Chiarimento verbale

Art. 13 Tutela del posto di lavoro

Art. 14 Scatti di anzianità

Nota a verbale

Interpretazione autentica delle parti

Art. 15 Trattamento economico

Art. 16 Una tantum

Art. 17 Provvigioni

Art. 18 Mensilità supplementari

Art. 19 Rischio macchina

Art. 20 Preavviso

Art. 21 Trattamento di fine rapporto

Art. 22 Trattenimento in sede

Art. 23 Provvedimenti disciplinari

Art. 24 Diritti sindacali

Art. 25 Tentativo di conciliazione presso UPLMO

Art. 26 Procedura Il tentativo di conciliazione

Art. 27 Collegio arbitrale

Art. 28 Contrattazione integrativa aziendale

Art. 29 Contratti di formazione e lavoro

Art. 30 Quote di riserva

 

Nota a verbale

Gli  articoli del CCNL  terziario, ove fanno riferimento alla "retribuzione

di  fatto", ovvero al  trattamento dei lavoratori  retribuiti in tutto o in

parte  con provvigioni o percentuali vanno applicati al personale avente la

qualifica  di Operatore di Vendita con riferimento alla retribuzione di cui

al IV comma dell'art. 39 CCNL Viaggiatori e Piazzisti 15 luglio 1992.

Ove  invece   facciano  riferimento   alla  "Paga   base"  vanno  applicati

all'Operatore  di Vendita  con riferimento al  fisso mensile  di cui al III

comma dell'art. 39 CCNL Viaggiatori e Piazzisti 15 luglio 1992.

 

 

Art. 1 - Classificazione del personale

 

Agli effetti del presente contratto si considera:

a)  Operatore di Vendita di  la categoria l'impiegato di concetto, comunque

denominato,  assunto stabilmente da una azienda con l'incarico di viaggiare

per  la trattazione  con la  clientela e  la ricerca  della stessa,  per il

collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico;

b)  Operatore di  Vendita di  2a  categoria l'impiegato  d'ordine, comunque

denominato,  assunto stabilmente  dall'azienda con  l'incarico di collocare

gli   articoli    trattati   dalla   medesima,    anche   quando   provveda

contemporaneamente alla loro diretta consegna.

All'Operatore  di Vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e/o

complementari  all'attività diretta  di  vendita, quali  la  promozione, la

propaganda, l'assistenza al punto di vendita.

L'eventuale  assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi alle

preesistenti  situazioni lavorative individuali  e dovrà essere motivata da

reali esigenze tecniche della distribuzione.

 

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che l'eventuale assegnazione dei compiti alternativi

all'attività  di  vendita  non dovrà  modificare  il  profilo professionale

dell'Operatore   di   Vendita   sopra   indicato.   Il   distributore   che

contemporaneamente  alla   consegna  è   incaricato  dall'azienda   in  via

continuativa  anche del  collocamento dei  prodotti, viene inquadrato nella

categoria di cui al punto b).

Le  parti si  danno  atto che  con  la presente  formulazione  hanno inteso

superare,  ai fini  dell'attribuzione delle  qualifiche, il  criterio della

territorialità   implicito  nella   precedente  pattuizione   tenuto  conto

dell'evoluzione intervenuta nei mezzi di comunicazione.

 

 

Sviluppo professionale

Le parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità

professionali dei lavoratori.

Le  aziende,  pertanto,  nell'intento  di  perseguire  la  predetta  comune

finalità,   ove  se   ne  presentino   le  condizioni   di  realizzabilità,

promuoveranno  specifiche iniziative di addestramento volte a far acquisire

all'Operatore  di  Vendita  le  conoscenze  professionali  necessarie  allo

svolgimento  dei  compiti  alternativi  e/o  complementari  all'attività di

vendita (promozione, propaganda, assistenza al punto di vendita).

 

 

Art. 2 - Assunzione

 

Fermo  restando quanto  previsto all'art.  14,  Seconda Parte  nel presente

CCNL,  la lettera di  assunzione dell'Operatore  di Vendita dovrà contenere

anche:

-  il periodo di tempo minimo annuale per cui l'azienda si impegna a tenere

in viaggio l'Operatore di Vendita;

- eventuali compiti dell'Operatore di Vendita durante il periodo in cui non

viaggia,  tenuto  presente  che non  debbono  essere  affidate  allo stesso

mansioni incompatibili con la sua qualifica;

- i rapporti derivanti dall'eventuale uso di automezzi.

 

 

Art. 3 - Periodo di prova

 

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i 60 giorni.

I  giorni  indicati  nel  precedente  comma  devono  intendersi  di  lavoro

effettivo.

Durante  il periodo  di prova  il  fisso mensile  del lavoratore  non potrà

essere  inferiore  a   quello  contrattuale  stabilito   per  la  categoria

attribuita al lavoratore stesso.

Nel  corso del periodo di  prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto

in  qualsiasi momento  da una  parte  o dall'altra,  senza preavviso  e con

diritto  al  trattamento  di  fine rapporto  ed  ai  ratei  delle mensilità

supplementari e delle ferie.

Trascorso  il periodo  di prova  senza che  nessuna delle  parti abbia dato

regolare  disdetta, l'assunzione del  lavoratore si intenderà confermata, e

il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.

 

 

Art. 4 - Prestazione lavorativa settimanale

 

La  prestazione lavorativa del singolo  Operatore di Vendita si svolgerà su

cinque  giornate alla  settimana ovvero  su quattro  giornate intere  e due

mezze giornate.

La  determinazione  dei  riposi  relativi  alle  due  mezze  giornate  sarà

concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.

Nelle  attività che presentano  esigenze di carattere stagionale o connesse

al  lancio pubblicitario dei prodotti,  il godimento della giornata o delle

due  mezze giornate di  non presentazione avverrà  nei periodi dell'anno in

cui saranno cessate le anzidette esigenze.

 

Chiarimenti a verbale

 

a) Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze

in  servizio si terrà  conto in modo  da non alternare il significato della

normativa nel senso che le ipotesi previste nel 1° comma debbono essere tra

loro equivalenti.

b)  Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione

lavorativa  concorrono al raggiungimento  delle presenze in servizio di cui

al primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale

non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.

 

 

Art. 5 - Riposo settimanale

 

Fermo  restando quanto  previsto all'art.  63, Seconda  Parte, del presente

CCNL,  l'Operatore di Vendita che  per ragioni di dislocazione non può, per

oltre  un  mese,   recarsi  in  famiglia,  avrà   diritto  di  ottenere  in

sostituzione del riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non

fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.

L'Operatore di Vendita per l'estero usufruirà del trattamento di cui sopra,

compatibilmente  con la dislocazione e in seguito a particolari accordi con

la ditta.

 

 

Art. 6 - Permessi retribuiti

 

In  sostituzione delle  quattro  festività abolite  dal  combinato disposto

dalla  legge n. 54 del  1977 e del D.P.R.  n. 792 del 1985, verranno fruiti

dai  lavoratori  altrettanti  giorni  ovvero  mezze  giornate  di  permesso

individuale  retribuito.  I  permessi  saranno  fruiti  individualmente, in

periodi  di minore attività  - anche con riferimento all'orario settimanale

praticato  dall'utenza in relazione alle disposizioni di legge in materia -

e  mediante  rotazione dei  lavoratori  che  non implichi  assenze  tali da

ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.

Con  le stesse modalità saranno fruiti ulteriori permessi per complessive 9

giornate all'anno, con le seguenti decorrenze:

- 2 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1984

- 2 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1985

- 2 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1986

- 3 giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1992

salvo restando l'assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali trattamenti

non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi e

ferie.

I  permessi non  fruiti entro  l'anno di  maturazione decadranno  e saranno

pagati  con  la retribuzione  in  atto  al momento  della  scadenza, oppure

potranno  essere fruiti in epoca  successiva e comunque non oltre il trenta

giugno dell'anno successivo.

In  caso  di  prestazione  lavorativa   ridotta,  nel  corso  dell'anno  di

calendario,  al lavoratore verrà  corrisposto un dodicesimo dei permessi di

cui  al presente  articolo per ogni  mese intero  di servizio prestato, non

computandosi  a tal fine i periodi  in cui non è dovuta a carico del datore

di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

 

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che la presente regolamentazione sostituisce a tutti

gli  effetti quella prevista  dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977,

sulle  festività abolite, e che per quanto riguarda le due festività civili

la  cui celebrazione  è stata  spostata alla  domenica successiva, ai sensi

dell'art.  1, secondo comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, (2 giugno e 4

novembre),  il  lavoratore  beneficerà  del  trattamento  previsto  per  le

festività che coincidono con la domenica.

 

 

Art. 7 - Giustificazione delle assenze

 

Salvo  i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore

l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate presso l'azienda

entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti.

Nel  caso  di  assenze  non  giustificate  saranno  applicate  le  seguenti

sanzioni:

a) trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente

un  importo pari  al 10% (dieci  per cento)  della retribuzione stessa, nel

caso di assenza fino a tre giorni;

b)  licenziamento senza preavviso nel caso di assenza oltre tre giorni o in

caso di recidiva oltre la terza volta nell'anno solare.

 

 

Art. 8 - Part-time

 

La disciplina sul part-time, come regolata dalla Legge 19 dicembre 1984, n.

863  e successive modifiche, nonché  dal Titolo VII della Seconda Parte del

presente  CCNL si applica  agli Operatori di  Vendita in quanto compatibile

con la disciplina della loro prestazione lavorativa settimanale.

 

 

Art. 9 - Chiamata alle armi

 

A modifica di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 84, Seconda Parte,

del  presente CCNL, ai sensi  e per gli effetti del secondo comma dell'art.

2120  c.c., come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere

dal  1° giugno 1995, durante il periodo trascorso in servizio militare deve

essere  computato  nella  retribuzione  utile   ai  fini  del  calcolo  del

trattamento  di  fine  rapporto,  l'equivalente  di  quanto  l'Operatore di

Vendita  avrebbe percepito, in caso  di normale svolgimento del rapporto di

lavoro, a titolo di:

- fisso mensile;

- indennità di contingenza;

-  eventuali scatti di anzianità  agli aventi diritto ai sensi dell'art. 14

del presente Protocollo aggiuntivo;

- altri elementi derivanti dalla contrattazione integrativa.

 

 

Art. 10 - Trasferimenti

 

L'Operatore  di Vendita trasferito conserva il trattamento economico goduto

precedentemente,  escluse quelle indennità  e competenze che siano inerenti

alle  condizioni locali  o alle  particolari prestazioni  presso la sede di

origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.

L'Operatore  di Vendita  che non  accetti  il trasferimento  determinato da

comprovate   esigenze   tecniche,   organizzative   e/o   produttive,  sarà

considerato  dimissionario e avrà diritto al trattamento di fine rapporto e

al preavviso.

All'Operatore di Vendita che venga trasferito, sarà corrisposto il rimborso

delle  spese di viaggio e trasporto per sé per le persone di famiglia e per

gli  effetti familiari (mobilio,  bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da

prendersi con l'azienda.

E' dovuta inoltre la diaria per giorni 10 all'Operatore di Vendita celibe o

senza  congiunti conviventi a carico e  per giorni 20 - oltre un giorno per

ogni figlio a carico - all'Operatore di Vendita con famiglia.

Qualora  per  effetto  del   trasferimento  l'Operatore  di  Vendita  debba

corrispondere  un indennizzo  per anticipata  risoluzione del  contratto di

affitto,  avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza

di un massimo di 6 mesi di pigione. Detto rimborso sarà dovuto a condizione

che  il contratto di  affitto sia stato, precedentemente alla comunicazione

del  trasferimento,  regolarmente  registrato  o  denunciato  al  datore di

lavoro.  Il  provvedimento  di trasferimento  dovrà  essere  comunicato per

iscritto  all'Operatore di  Vendita con  un preavviso  non inferiore  ai 30

giorni.

All'Operatore  di Vendita che chiede il suo trasferimento, non competono le

indennità di cui sopra.

 

 

Art. 11 - Diarie

 

La  diaria fissa,  costituirà ad ogni  effetto per  il 50% parte integrante

della retribuzione. Nessuna diaria è dovuta all'Operatore di Vendita quando

è  in  sede  a  disposizione dell'azienda,  nella  città  ove  egli risiede

abitualmente.

Qualora, però, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il

periodo  convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per

i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:

a) se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrà una indennità nella

misura di 2/5 della diaria;

b)  se invece l'Operatore di  Vendita, con consenso dell'azienda, ha la sua

residenza  in luogo  diverso da quello  ove ha  sede l'azienda stessa, avrà

diritto,  oltre  al  trattamento  di  cui  sopra,  al  riconoscimento delle

maggiori spese sostenute per l'eventuale permanenza nella città ove ha sede

l'azienda,  per l'esplicazione dei compiti di cui alla lettera e) dell'art.

2.

Qualora  l'azienda  non   corrisponda  la  diana,   le  spese  sostenute  e

documentate   dall'Operatore    di   Vendita    per   vitto    e   alloggio

nell'espletamento  della  propria  attività   fuori  della  città  sede  di

deposito,  di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non

possa  per  la  distribuzione  del   suo  lavoro  rientrare  nella  propria

abitazione saranno rimborsati nei limiti della normalità da individuarsi in

sede  aziendale tra  la direzione  aziendale e  la rappresentanza sindacale

aziendale di cui al Titolo VII, Prima Parte, del presente CCNL.

Lo  stesso  criterio  si  applica   a  tutte  le  altre  spese  autorizzate

dall'azienda.

 

 

Art. 12 - Trattamento economico di malattia e infortunio

 

Al  lavoratore non in  prova che debba  interrompere il servizio a causa di

infortunio o malattia sarà riservato il seguente trattamento:

 

Anni di interrotta     Conservazione    Corresp. della    Corresp. di

anzianità               del posto        retribuzione     mezza retrib.

presso l'azienda         in mesi       mensile intera     per altri

                                          fino a mesi      mesi

a) Fino a 6 anni             8                5               3

b) Oltre 6 anni             12                8               4

 

Per il trattamento economico durante il periodo di malattia o di infortunio

si fa riferimento alla retribuzione di fatto.

Il  lavoratore che, posto in preavviso di licenziamento, cada ammalato o si

infortuni, usufruirà del trattamento sopra indicato per tutto il periodo di

comporto.  Il  lavoratore  dimissionario che  cada  ammalato  o  subisca un

infortunio  non professionale  usufruirà del  trattamento stesso  fino alla

scadenza del preavviso.

Nel  caso  invece  di  infortunio   per  causa  di  lavoro,  il  lavoratore

dimissionario  usufruirà  del  trattamento  previsto  al  primo  comma  del

presente articolo, per tutto il periodo di comporto.

Cesseranno  per  l'azienda gli  obblighi  di cui  alla  precedente tabella,

qualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante 12 mesi consecutivi,

i  limiti massimi previsti alla lettera a), e durante 18 mesi consecutivi i

limiti previsti alla lettera b), anche in caso di diverse malattie.

Alla  scadenza  dei  termini  sopra  indicati,  l'azienda,  ove  proceda al

licenziamento  dell'Operatore di Vendita,  gli corrisponderà il trattamento

di fine rapporto, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora  la  prosecuzione  della  malattia  oltre  i  termini  suddetti non

consenta  all'Operatore di  Vendita di  riprendere servizio, l'Operatore di

Vendita  stesso  potrà  risolvere  il  rapporto  con  il  diritto  al  solo

trattamento  di fine rapporto. Ove  ciò non avvenga e l'azienda non proceda

al  licenziamento,   il  rapporto   rimane  sospeso   salva  la  decorrenza

dell'anzianità  agli effetti del preavviso e del tasso di rivalutazione del

trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c..

Per  gli infortuni  sul lavoro il  posto sarà  conservato fino a cessazione

dell'indennità temporanea da parte dell'INAIL. A decorrere dal 1° giugno 95

per tali infortuni, purché riconosciuti dall'INAIL, le aziende garantiranno

con  polizze assicurative o  forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva

dei seguenti capitali:

 

£. 35.000.000 per morte;

£. 46.000.000 per invalidità permanente totale (1).

 

Nei  confronti dei lavoratori assunti  con contratto a tempo determinato le

norme  relative alla conservazione  del posto ed al trattamento retributivo

sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

 

(1)  Sino al 31  maggio 1995 restano  in vigore i  seguenti capitali: £. 30

milioni per morte e £. 40 milioni per invalidità permanente.

 

 

Chiarimento a verbale

Le  parti si  danno reciprocamente  atto che  il trattamento  economico per

infortunio  di cui al primo comma dell'art. 12 è comprensivo dell'indennità

a carico dell' INAIL.

 

 

Art. 13 - Tutela del posto di lavoro

 

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita

della  idoneità a svolgere mansioni  di Operatore di Vendita per infortunio

sul  lavoro l'azienda,  qualora proceda  entro un  anno a nuove assunzioni,

riserverà  priorità  alla domanda  di  assunzione,  eventualmente prodotta,

compatibilmente  con  le  norme  sul  collocamento,  e  sempreché  il posto

disponibile  possa essere  ricoperto in  relazione alla  diminuita capacità

lavorativa ed alle attitudini personali dell'interessato.

Le  aziende con  più di ottanta  dipendenti sempre  che non debbano attuare

provvedimenti  di ristrutturazione con  riflessi occupazionali, a richiesta

dell'interessato,  assumeranno ex novo,  entro novanta giorni dalla data di

cessazione  del rapporto,  l'infortunato adibendolo  alle mansioni ritenute

più   opportune  in   relazione   alle  esigenze   tecnico-organizzative  e

produttive,  anche per quanto concerne  il luogo di prestazione del lavoro.

Qualora  il  lavoratore  abbia  riportato  dall'infortunio  una  invalidità

superiore  al terzo, dovrà iscriversi nell'elenco degli invalidi del lavoro

presso  gli uffici provinciali del lavoro, e l'azienda presenterà richiesta

di  avviamento all'ufficio anzidetto, a' sensi delle norme sul collocamento

obbligatorio.

Qualora  invece l'invalidità  non raggiunga  il terzo,  il lavoratore dovrà

iscriversi  nelle liste di collocamento  di cui la legge 29 aprile 1949, n.

264.

Le  parti convengono  che,  in ambedue  i  casi suddetti,  la  richiesta di

avviamento  presentata dall'azienda sarà  nominativa, ai sensi dell'art. 33

settimo  comma,  legge n.  300  del  1970. Il  rifiuto  dell'interessato ad

espletare  le mansioni di nuova  assunzione comporta per l'azienda il venir

meno dell'impegno di cui ai primi due commi.

Nei  casi in cui  all'Operatore di Vendita  cui sia richiesto espressamente

l'uso  dell'automezzo sia sospesa la patente per infrazione commesse - dopo

l'entrata  in vigore del  contratto -  durante lo svolgimento dell'attività

lavorativa,  allo  stesso è  data  facoltà  di richiedere,  per  un periodo

massimo  di sei  mesi, aspettativa  non retribuita  ne computabile ad alcun

effetto contrattuale o di legge.

 

 

Art. 14 - Scatti di anzianità

 

Per l'anzianità di servizio maturata, a datare dal 1°aprile 1972, presso la

stessa  azienda  o gruppo  aziendale  (intendendosi per  tale  il complesso

commerciale facente capo alla stessa società) il personale con qualifica di

Operatore di Vendita ha diritto a dieci scatti triennali.

Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre:

a)  dalla data di assunzione,  per tutto il personale assunto a partire dal

10 giugno 1995;

b)  dalla  data  del    giugno  1995,  per  tutto  il  personale  assunto

antecedentemente  e che a tale  data non abbia ancora raggiunto il 21° anno

di età;

c)  dal 21°  anno di età,  per tutto  il personale assunto antecedentemente

alla  data del 1° giugno  1995 e che a  tale data abbia già compiuto il 21°

anno di età.

Gli  importi degli  scatti  sono determinati  in  cifra fissa  per ciascuna

categoria, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:

 

    Decorrenze      I Categoria     II Categoria

    1°aprile'83       25.000           23.000

    1°aprile'84       26.000           24.000

    1°aprile'85       27.000           25.000

    1°aprile'86       28.000           26.000

    1°ottobre'86      30.000           28.000

 

In   occasione  del   nuovo   scatto,  l'importo   degli   scatti  maturati

successivamente  al 31  marzo 1983 è  calcolato in  base ai valori indicati

nella  tabella di cui al  presente articolo senza liquidazione di arretrati

per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

L'importo  degli  scatti determinati  secondo  i  criteri di  cui  ai commi

precedenti,  viene corrisposto  con decorrenza  dal  primo giorno  del mese

immediatamente  successivo  a  quello  in  cui  si  compie  il  triennio di

anzianità.  Gli  scatti  di  anzianità  non  possono  essere  assorbiti  da

precedenti  e successivi aumenti di  merito, né eventuali aumenti di merito

possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

 

Nota a verbale

Le  parti si danno atto  che l'importo degli  scatti maturati a tutto il 31

marzo  1983  rimane  congelato  in   cifra  e  deve  essere  erogato  senza

rivalutazione  in occasione  dei nuovi  scatti e  fermo restando  il numero

massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo.

Le  parti convengono altresì,  che la presente  disciplina degli scatti non

esc1ude  - in occasione  dei rinnovi contrattuali  - adeguamenti della loro

misura in funzione della prevedibile dinamica della retribuzione base.

 

Interpretazione autentica delle parti

Le parti si danno atto che, per quanto riguarda la decorrenza degli aumenti

periodici  di anzianità, la quale deve considerarsi svincolata da qualunque

riferimento  alla maggiore  età del  prestatore d'opera,  la contrattazione

collettiva  per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali

(ora  denominati Operatori di Vendita)  ha subito la medesima evoluzione di

quella  per  i dipendenti  da  aziende  della distribuzione  e  dei servizi

(Settore  Commercio)  e  pertanto  ne  riconfermano  pienamente  la  natura

convenzionale nonché tutto quanto altro sottolineato con la Interpretazione

autentica  delle parti sulla disciplina  degli scatti di anzianità in calce

all'art. 112, Seconda Parte, del presente CCNL.

 

 

Art. 15 - Trattamento economico

 

A  decorrere dalle  scadenze appresso  indicate  agli Operatori  di Vendita

verrà erogato il seguente aumento salariale.

 Decorrenza           I Categoria        II Categoria

1° gennaio '95          55.000              50.000

1° gennaio '96          50.000              40.000

 

L'aumento  salariale di cui al presente articolo può essere assorbito, fino

a  concorrenza, da  eventuali  elementi retributivi  concessi  con clausole

espresse  di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul

presente contratto.

A  decorrere  dalla  scadenza  appresso  indicata  il  fisso  mensile degli

Operatori di Vendita sarà, pertanto, il seguente:

 

    Decorrenza           I Categoria    II Categoria

    1° gennaio '96         854.636       729.736

 

Per  l'Operatore di Vendita  retribuito anche con  provvigione, o con altre

forme  di  incentivo, per  retribuzione  si  intende la  media  mensile dei

guadagni  globali percepiti nei dodici  mesi precedenti la data di scadenza

dell'ultima  liquidazione periodica. Nel caso  in cui il rapporto abbia una

durata  inferiore ad  un  anno, la  media  è computata  con  riferimento al

periodo di servizio prestato.

Le  parti, nel darsi atto  che il sistema retributivo previsto dal presente

articolo   sostituisce  ogni   altro   sistema  precedentemente   in  atto,

riconoscono  che restano ferme le condizioni di miglior favore derivanti da

contratti   provinciali  stipulati   con   riferimento  a   tale  categoria

anteriormente all'entrata in vigore del presente contratto.

 

Dichiarazione a verbale

Le  Organizzazioni stipulanti dichiarano  che, in  coerenza con la politica

sindacale  in atto,  nel  corso della  vigenza  del presente  contratto non

saranno  stipulati accordi provinciali o settoriali relativi al trattamento

economico e/o normativo degli Operatori di Vendita.

 

 

Art. 16 - Una tantum

 

A  tutto il personale avente la qualifica di Operatore di Vendita, in forza

alla  data del 1° giugno 1995 - compresi i giovani assunti con contratto di

formazione  e lavoro  - verrà  erogato un  importo una  tantum pari  a lire

200.000  lorde in relazione  all'intero periodo  di nove mesi intercorrenti

dal 1° aprile 1994 al 31 dicembre 1994.

Tale importo sarà erogato con il foglio paga di luglio 1995.

Per  i casi di anzianità inferiore ai nove mesi l'importo di cui sopra sarà

erogato  pro quota  in rapporto ai  mesi di  anzianità di servizio maturata

durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti

dagli articoli 106 e 107, Seconda Parte, del presente CCNL.

Analogamente  si  procederà  per  i  casi  in  cui  non  sia  dato  luogo a

retribuzione  nello stesso  periodo  a norma  di  legge e  di  contratto ad

eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

AI personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri

di proporzionalità.

Con  i medesimi  criteri  di cui  al  comma precedente  l'una  tantum verrà

erogata al personale assunto con contratto a termine.

L'importo  una tantum di cui sopra  non è utile agli effetti del computo di

alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

Con  la corresponsione ditale importo si intende assolto, fino al 31.12.94,

ogni onere contrattualmente connesso al periodo di carenza contrattuale.

In  caso  di  risoluzione del  rapporto  intervenuto  antecedentemente alla

scadenza  indicata al secondo  comma tale importo  verrà erogato sulla base

dei criteri di cui al successivo terzo comma.

 

 

Art. 17 - Provvigioni

 

Qualora  l'Operatore di Vendita  sia retribuito anche con provvigione sugli

affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.

Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta

all'Operatore  di Vendita alcuna provvigione sulla percentuale di reparto o

di  concordato,  se  questa  sia  inferiore  al  sessantacinque  per cento.

All'Operatore  di Vendita  spetterà però  integralmente la  provvigione nel

caso  di contratti che,  essendo stati già approvati, siano successivamente

stornati  dalla ditta senza giustificato  motivo e non giungano a buon fine

per colpa di essa.

Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni

di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a

buon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture.

La  liquidazione  dovrà  farsi in  base  all'importo  netto  delle fatture,

dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi.

Non  si dovranno  dedurre quegli  sconti extra  o abbuoni  o resi derivanti

tutti  da colpa  della ditta;  non sono  altresì deducibili  sconti extra o

abbuoni  concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o

dopo  l'emissione della fattura e  che siano dovuti ad iniziativa esclusiva

della ditta medesima.

All'Operatore  di Vendita  retribuito  anche con  provvigione,  spetterà la

provvigione  anche sugli  affari  fatti dalla  ditta  senza il  suo tramite

(affari  indiretti) con  la clientela  da esso  regolarmente visitata nella

zona  normalmente affidatagli oppure,  ove non esista una zona determinata,

con  la  clientela  abitualmente  e   regolarmente  da  esso  visitata.  La

provvigione  è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o

cessazione  del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del

rapporto stesso.

Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e

il dipendente Operatore di Vendita.

 

 

Art. 18 - Mensilità supplementari

 

Fermo  restando quanto previsto agli articoli 128 e 129, Seconda Parte, del

presente  CCNL nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, oltre ai

dodicesimi   relativi  ai   mesi   di  servizio   effettivamente  prestati,

competeranno   anche  i   dodicesimi   relativi  alle   assenze  anzidette,

limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto.

 

 

Art. 19 - Rischio macchina

 

Con  decorrenza dal 1°  giugno 1995, fermo restando l'accollo all'Operatore

di  Vendita della franchigia  di £. 200.000  per ogni sinistro, le spese di

riparazione  dell'automezzo per incidenti  passivi provocati - senza dolo -

dagli  Operatori  di  Vendita  durante  lo  svolgimento  delle  prestazioni

lavorative  saranno sostenute  dalle aziende  nella misura dell'ottanta per

cento  e  comunque  con  un  massimale  di  £.  4.200.000  anche  con forme

assicurative  o altre  equivalenti convenzionalmente  pattuite tra le parti

interessate,  fermo il diritto  di controllo sulla  effettività del danno e

sulla  corrispondenza  della  fattura.  L'uso  dell'automezzo  deve  essere

comunque preventivamente autorizzato dall'azienda.

 

 

Art. 20 - Preavviso

 

I termini di preavviso sono i seguenti:

a) fino a 5 anni di servizio compiuti: 30 giorni;

b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: 45 giorni;

c) oltre IO anni di servizio compiuti: 60 giorni.

I  termini di preavviso di  cui sopra decorrono  dalla fine o dalla metà di

ciascun mese.

 

 

Art. 21 - Trattamento di fine rapporto

 

Fermo  restando quanto  previsto all'art.  138 del  presente CCNL è facoltà

dell'azienda,  salvo espresso  patto contrario,  dedurre dal trattamento di

fine  rapporto quanto l'Operatore di Vendita percepisca, in conseguenza del

licenziamento,   per  eventuali   atti   di  previdenza   (Casse  Pensioni,

previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.

 

 

Art. 22 - Trattenimento in sede

 

Qualora  l'Operatore  di  Vendita retribuito  anche  con  provvigione fosse

trattenuto in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in

viaggio  in base  al suo  contratto individuale,  il rapporto  d'impiego si

intenderà  risolto, su  richiesta del  viaggiatore stesso,  con diritto, da

parte  di  questi,  a  considerarsi licenziato  a  tutti  gli  effetti  e a

percepire le relative indennità, compresa quella di mancato preavviso.

 

 

Art. 23 - Provvedimenti disciplinari

 

Fermo  restando  quanto  previsto  dal precedente  art.  7  per  le assenze

ingiustificate,  la inosservanza dei doveri da parte del personale comporta

i  seguenti  provvedimenti,  che  saranno presi  dal  datore  di  lavoro in

relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che li accompagnano:

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;

2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;

3)  multa  in   misura  non  eccedente  l'importo   di  mezza  giornata  di

retribuzione;

4)  sospensione dalla retribuzione e  dal servizio per un massimo di giorni

dieci;

5)  licenziamento disciplinare, senza  preavviso e con altre conseguenze di

ragione e di legge (licenziamento in tronco).

Salvo  ogni  altra  azione  legale, il  provvedimento  di  cui  al  punto 5

(licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di

moralità  e di  infedeltà verso  la ditta  in armonia  con le  norme di cui

all'art.  2105  c.c.,  e  cioè  l'abuso  di  fiducia,  la  concorrenza,  la

violazione  del segreto d'ufficio, nonché nei casi previsti dall'art. 7 del

presente Protocollo aggiuntivo ed in quelli di cui all'art. 2119 c.c..

L'importo  delle  multe sarà  destinato  al Fondo  Pensioni  dei Lavoratori

dipendenti.   Il  lavoratore   ha   facoltà  di   prendere   visione  della

documentazione relativa al versamento.

 

 

Art. 24 - Diritti sindacali

 

Fermo  restando quanto previsto nell'Accordo Interconfederale del 27 luglio

1994,  che le parti  riconfermano integralmente,  la disciplina relativa ai

diritti   sindacali  dell'Operatore   di  Vendita   viene  transitoriamente

riconfermata nelle seguenti disposizioni del presente articolo.

Con  decorrenza dal 1° luglio 1992, nelle unità produttive che occupano più

di  quindici  Operatori di  Vendita,  le O.O.S.S.  firmatarie  del presente

contratto  possono designare,  singolarmente  o unitariamente,  i dirigenti

delle  rappresentanze sindacali da  scegliersi tra gli Operatori di Vendita

dell'unità  produttiva stessa, secondo le misure previste nel secondo comma

dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

In  relazione alle peculiari  caratteristiche dell'attività degli Operatori

di  Vendita,   potrà  essere  unitariamente   designato  un  rappresentante

sindacale  aziendale  anche presso  imprese  di minori  dimensioni  che non

abbiano alle proprie dipendenze quindici Operatori di Vendita, sempreché il

numero  complessivo dei dipendenti dell'impresa sia superiore alle quindici

unità e gli Operatori di Vendita siano più di sette.

Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso

nessuna  unità produttiva nell'ambito provinciale, regionale o nazionale un

numero  di  Operatori  di  Vendita  di  almeno  quindici  unità,  le OO.SS.

firmatarie potranno costituire una rappresentanza sindacale degli Operatori

di  Vendita  presso  una   sede  dell'impresa.  rispettivamente  ad  ambito

provinciale, regionale o nazionale - purché in quell'ambito il numero degli

Operatori  di Vendita sia almeno di quindici unità - designando i dirigenti

nella misura indicata al primo comma, ovvero in ragione di un dirigente RSA

ogni  cinquanta Operatori di  Vendita (o frazione superiore a venticinque),

nella  sola ipotesi che questi  ultimi facciano direttamente capo alla sede

centrale.

Ai  suddetti  dirigenti  saranno concessi,  per  il  disimpegno  delle loro

funzioni, permessi nella misura di quattro giorni all'anno. Nel caso che il

dirigente  svolga la  sua attività  di lavoro  in una  zona che disti oltre

duecentocinquanta chilometri dalla sede dell'azienda, egli potrà richiedere

un ulteriore giorno di permesso ogni trimestre.

La  disciplina del presente articolo si applica nei confronti dei dirigenti

delle  rappresentanze sindacali  aziendali i  cui nominativi  e le relative

variazioni  siano stati  comunicati  per iscritto  dalle  OO.SS. firmatarie

all'azienda  cui l'Operatore  di Vendita  appartiene, per  il tramite della

competente  Associazione   territoriale  dei   commercianti  aderente  alla

Confederazione  Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

Il  lavoratore che  intenda esercitare  il diritto  di cui  al comma 4 deve

darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima.

Quanto  riconosciuto in tema  di rappresentanze  sindacali aziendali con il

presente   articolo  non   è  cumulabile   con  quanto   eventualmente  già

riconosciuto in sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare

da disposizioni di legge successive.

Nell'ambito  di aziende con più  unità produttive, presso le quali esistano

RSA,  possono essere istituiti  organi di coordinamento a livello centrale,

nominati  nell'ambito dei dirigenti  RSA, per formare un esecutivo composto

da:

- 3 dirigenti fino a venticinque unità produttive;

- 6 dirigenti da ventisei unità a settanta;

- 9 dirigenti oltre settanta unità.

Ai  dirigenti dell'esecutivo di cui  sopra saranno concessi, in aggiunta ai

permessi  di cui  sopra, ulteriori  cinque giorni  ogni anno  solare per il

disimpegno  dei compiti attinenti  al coordinamento dell'attività sindacale

nell'ambito aziendale.

Agli  effetti   di  quanto   stabilito  nel   presente  articolo   sono  da

considerarsi,  altresì, dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte di

Consigli  o Comitati direttivi  nazionali e periferici delle Organizzazioni

sindacali  degli  Operatori  di Vendita  del  commercio  i  quali risultino

regolarmente  eletti in  base  alle norme  statutarie  delle Organizzazioni

stesse.  L'elezione  dei  lavoratori  a  dirigenti  sindacali  deve  essere

comunicata  per  iscritto  con  lettera  raccomandata  alla  ditta  e  alla

rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. I componenti dei Consigli o

Comitati  suddetti hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti

per  partecipare alle  riunioni degli  organi stessi,  nella misura di nove

giorni  annuì. Qualora il  dirigente sindacale di  cui al presente articolo

sia  contemporaneamente componente  di  più Consigli  o  Comitati direttivi

nazionali  e periferici  delle Organizzazioni  sindacali degli Operatori di

Vendita del commercio, potrà usufruire di ulteriori 7 giorni annuì.

Nelle unità produttive con più di quindici Operatori di Vendita l'assemblea

si  svolgerà giusta la  previsione dell'art.  20 della legge  n. 300 del 20

maggio 1970.

Qualora  gli Operatori di Vendita  dipendano dalla sede centrale ed abbiano

una  propria rappresentanza  sindacale ai  sensi del  presente articolo, in

considerazione   delle   peculiari    caratteristiche   della   prestazione

lavorativa,  per lo  svolgimento delle  assemblee di  cui all'art. 20 della

legge  n. 300, i lavoratori  interessati potranno assentarsi dal lavoro per

un  massimo di due giorni nel corso dell'anno di calendario, con decorrenza

della retribuzione.

 

 

Art. 25 - Tentativo di conciliazione presso UPLMO

 

Nel  caso in  cui il  tentativo previsto  dal titolo  IV, Prima  Parte, del

presente  CCNL abbia esito  negativo, è prescritto  un secondo tentativo da

esperirsi  presso  l'Ufficio  del  Lavoro  competente  per  territorio, con

l'intervento  dei rappresentanti delle  stesse Organizzazioni sindacali che

hanno  assistito  le parti  nel  corso  del primo  esperimento.  I relativi

verbali  di conciliazione  o di  mancato accordo,  redatti in cinque copie,

devono  recare le firme  delle parti  interessate, dei rappresentanti delle

rispettive Associazioni sindacali e del Direttore dell'Ufficio del Lavoro o

di un suo delegato.

Le  parti interessate potranno adire  il magistrato solo dopo avere espento

con  esito negativo  anche il  secondo tentativo  di composizione; le parti

sono  tuttavia libere  di iniziare  l'eventuale azione  giudiziaria qualora

l'intera  procedura di  conciliazione non  sia  esaurita alla  scadenza del

termine di trenta giorni dalla denuncia della controversia all'Associazione

territoriale  dei  commercianti.  Copia autentica  del  verbale  di mancato

accordo  dovrà essere esibita  in giudizio dalla  parte attrice a richiesta

della convenuta.

 

 

Art. 26 - Procedura II tentativo di conciliazione

 

Nel  caso di controversie relative  a licenziamenti individuali di cui alla

legge  15 luglio 1966, n.  604, ed alla legge  20 maggio 1970, n. 300, come

modificate  dalla legge    maggio 1990,  n.  108, deve  ugualmente essere

esperito  il tentativo di  conciliazione di cui  ai precedenti articoli del

presente Titolo.

In  caso di  conciliazione della controversia,  ai sensi  e per gli effetti

dell'art.  7 della legge  15 luglio 1966,  n. 604, il relativo verbale sarà

autenticato  dal  Direttore  dell'Ufficio  del  Lavoro  competente  per  il

territorio e acquisterà forza di titolo esecutivo con decreto del Pretore.

  termine di sessanta  giorni previsto dall'art.  6 della legge 15 luglio

1966,  n.  604,  per l'impugnativa  di  licenziamento,  resta  sospeso fino

all'esaurimento  della   procedura  conciliativa   di  cui   ai  precedenti

capoversi.

In  caso di esito negativo del tentativo di conciliazione presso gli Uffici

del  Lavoro  le  parti  possono  definire  consensualmente  la controversia

mediante  arbitrato irrituale  in armonia  con la  norma di  cui all'ultimo

comma dell'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con le procedure e le

modalità del seguente articolo.

 

 

Art. 27 - Collegio arbitrale

 

L'accordo  circa il deferimento al  Collegio arbitrale di cui al precedente

articolo  deve essere  comunicato dalle  parti interessate  alle rispettive

Organizzazioni  sindacali entro dieci giorni dall'esaurimento del tentativo

di  conciliazione in sede  di Ufficio del  Lavoro, e le Organizzazioni sono

tenute a procedere immediatamente alla costituzione del Collegio arbitrale.

Il  Collegio arbitrale è composto da un rappresentante del datore di lavoro

e  da  un  rappresentante del  lavoratore,  rispettivamente  nominati dalle

competenti   Organizzazioni  sindacali,   e   da  un   Presidente  nominato

consensualmente  dalle predette Organizzazioni.  In caso di mancato accordo

sulla  scelta  del  Presidente  del  Collegio  arbitrale,  si  procederà al

sorteggio  tra i nominativi compresi in una lista precedentemente compilata

d'intesa  tra le Associazioni  o Unioni provinciali  dei commercianti e gli

Organismi  sindacali  locali delle  Associazioni  nazionali  dei lavoratori

firmatarie del presente contratto.

 

 

Art. 28 - Contrattazione integrativa a livello aziendale

 

Nelle  aziende che occupano oltre sette Operatori di Vendita è istituito un

premio  aziendale  nella  misura  del  10%  dei  minimi  garantiti previsti

dall'art. 39 CCNL 5 marzo 1975.

Con tale premio si intendono assolti tutti gli adempimenti derivanti per la

parte  economica  della  contrattazione aziendale.  Il  premio  aziendale è

inoltre  assorbito da anticipi concessi  in conto di futuri miglioramenti e

da altri elementi retributivi dichiarati assorbibili.

Qualora  in sede  aziendale insorgano  problemi applicativi  della norma le

parti si impegnano ad incontrarsi per la loro soluzione.

 

 

Art. 29 - Contratti di Formazione e Lavoro

 

A  integrazione di  quanto  previsto dall'art.23  C,  I Parte  del presente

contratto, per quanto riguarda gli operatori di Vendita le parti confermano

che  è possibile  stipulare  Contratti di  Formazione  e Lavoro  secondo le

seguenti modalità:

 

C.F.L.  di   tipo  A.1)   destinati  all'acquisizione   di  professionalità

intermedie: I e II categoria, con una durata di 24 mesi;

C.F.L.  di   tipo  B)  destinati   all'inserimento  professionale  mediante

l'esperienza  lavorativa   che  consenta  un   adeguamento  delle  capacità

professionali al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese: I e II

categoria con una durata di 12 mesi.

 

Il  contenuto dei progetti formativi, considerato l'aspetto specifico della

prestazione  dell'Operatore  di  Vendita  e  tenuto  conto  che  l'attività

lavorativa  si svolge, di norma, all'esterno della sede, dovrà in ogni caso

prevedere  congrui  periodi  di  formazione nella  zona  e/o  nel  punto di

vendita.

 

 

Art. 30 - Quote di riserva

 

Ad  integrazione  di  quanto  previsto  dall'art.  16,  Seconda  Parte, del

presente  CCNL (esclusione  dalle  quote di  riserva)  per i  dipendenti da

aziende  del  terziario  della  distribuzione   e  dei  servizi,  le  parti

concordano che ai sensi del secondo comma dell'art. 25, Legge 223/1991, non

sono  computabili, ai fini della determinazione della riserva le assunzioni

dei  lavoratori con  qualifica di Operatore  di Vendita  di prima e seconda

categoria.

 

 

Allegati e Tabelle

 

ALLEGATO 1

Progetto standard di formazione e lavoro

 

FAC SIMILE (Da riprodurre su carta intestata dell'azienda).

 

Oggetto: Progetto di formazione e lavoro.

 

Il sottoscritto..................................................nella sua

qualità di..................della Ditta/Società............................

sita in.................... prov.... Via......................... n......

tel................CAP.......  Esercente attività di....................

aderente alla.....................................  Codice Istat/o settore

produttivo.................................................................

Contratto applicato: CCNL Terziario della distribuzione e dei servizi

 

Con  organico di  n.........  dipendenti  addetti a  tempo indeterminato di

cui:

 

alla data di presentazione        al.....          al.....

del progetto

 

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Apprendisti

TOTALE

 

 

Precedente utilizzo dei contratti di formazione e lavoro:

Numero  Qualifiche  Tempi   % Conferme

 

 

chiede  che venga approvato il progetto di formazione e lavoro di tipo a.1)

relativo al conseguimento della/e qualifica/che finali di:

Numero     Qualifiche

 

 

 

Livello iniziale di inquadramento

Livello finale di inquadramento

 

ovvero

il  progetto di formazione e  lavoro di tipo a.2) relativo al conseguimento

della/e qualifica/che finali di:

Numero    Qualifiche

 

 

 

Livello iniziale di inquadramento

Livello finale di inquadramento

 

ovvero

il  progetto  di   formazione  e  lavoro  di   tipo  b)  per  l'inserimento

professionale nella qualifica di:

Numero  Qualifiche

 

 

 

Livello iniziale di inquadramento

Livello finale di inquadramento

N.  complessivo  delle  unità  interessate  all'assunzione    durata  del/i

contratto/i di

formazione e lavoro:

    Qualifiche  Tipo C.FL.  Mesi    Tempi di assunzione

                                        entro

                                        entro

                                        entro

 

La  formazione, per  i C.F.L.  di tipo  a.1) e  per i  C.F.L. di  tipo a.2)

consisterà  nell'impartire  nozioni   teorico-pratiche  necessarie  per  lo

svolgimento  delle mansioni  ed  il conseguimento  della  qualifica oggetto

della formazione stessa e consentirà l'inserimento graduale nella posizione

lavorativa  sopra indicata, conseguente alla progressiva acquisizione delle

capacità professionali.

Per  i C.F.L. di  tipo b)  la formazione sarà  relativa alla disciplina del

rapporto  di lavoro, all'organizzazione  del lavoro nonchè alla prevenzione

ambientale e antinfortunistica.

 

In particolare:

 

-  la formazione  sarà, di  norma, impartita  presso i locali dell'azienda,

dove viene svolta l'attività lavorativa;

- i contenuti dell'istruzione avranno particolare riferimento a:

 

 

 

La  formazione sarà  realizzata  sotto la  guida  del titolare  o  di altre

persone  esperte, anche, relativamente  ai monte ore sopra individuati, nel

corso dello svolgimento delle attività lavorative.

La  retribuzione sarà conforme a  quella all'uopo prevista dal vigente CCNL

per  i  dipendenti da  aziende  del  terziario, della  distribuzione  e dei

servizi.

Ai  sensi della  legge 1618/1962 il  sottoscritto dichiara  che non vi sono

stati  negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione di personale con la

stessa qualifica.

Ai  sensi dell'art.  2, Legge  675/1977, non  sono in  atto sospensioni dal

lavoro o riduzioni del personale con la stessa qualifica.

Dichiara  inoltre che  il presente  progetto standard  non sarà applicato a

giovani  che abbiano già fruito  di progetti formativi finanziati dal Fondo

Sociale Europeo. Dichiara infine di impegnarsi al rispetto del vigente CCNL

e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.

Gli oneri del finanziamento sono a totale carico dell'azienda.

All.  1  -  Attestato  da  cui  risulti  l'iscrizione  dell'azienda  ad una

Associazione aderente alla Confcommercio.

 

Data    La Ditta

 

 

ALLEGATO 2

Relazioni  sindacali  a livello  nazionale.  Insediamento dell'Osservatorio

Nazionale

 

Successivamente  alla conclusione del CCNL  per i dipendenti di aziende del

Terziario:  distribuzione e servizi, del  28 marzo 1987, la Confcommercio e

le  Organizzazioni sindacali dei  lavoratori Filcams  CGIL, Fisascat CISL e

Uiltucs  UIL, si  sono incontrate  numerose  volte in  ossequio all'impegno

contrattualmente  assunto   di  favorire   corretti  e   proficui  rapporti

nell'ottica  della gestione  e del  rilancio delle  relazioni sindacali. In

questo  ambito sono state poste le basi per l'attivazione dell'Osservatorio

Nazionale istituito ai sensi dell'art. 3, Prima Parte, del CCNL.

E  stato, pertanto, possibile  procedere all'insediamento di tale organismo

il giorno 2 marzo scorso, con un apposito incontro tenutosi in Roma, presso

la  Confcommercio.  Come previsto  dal  contratto  nazionale l'Osservatorio

costituisce  lo strumento  per lo  studio  delle iniziative  adottate dalle

parti  in  materia  di  occupazione,   mercato  del  lavoro,  formazione  e

qualificazione professionale.

In  questo  ambito  nel  corso  della  riunione  di  insediamento  i membri

dell'Osservatorio  hanno concordato  sull'opportunità di  procedere, in via

preliminare,  alla  individuazione  e   raccolta  di  dati  già  esistenti,

elaborati  da Enti  o  Istituti pubblici  e/o  privati ovvero  dalle stesse

articolazioni  territoriali delle  organizzazioni firmatarie  del CCNL. Può

essere effettuato anche un censimento degli istituti di rilevazione.

Per quanto riguarda, più in particolare, i temi da approfondire, sono stati

inizialmente individuati i seguenti:

-  Formazione e  qualificazione professionale  (conoscenza dello  stato del

settore).

-  Contratti  di  formazione  e  lavoro  (raccolta  accordi  territoriali e

aziendali).

 Le  parti hanno, inoltre,  concordato di incontrarsi  a breve scadenza per

dare  il  via  al  gruppo  di  lavoro  per  le  pari  opportunità, previsto

dall'art.2,  Prima Parte  del  CCNL e  di  dar corso  all'effettuazione dei

diritti di informazione.

 

 Roma, 18 marzo 1988

 

 

ALLEGATO 3

 

Schema di riferimento per l'attività dell'Osservatorio Nazionale

 

L'attività  dell'Osservatorio Nazionale potrà svilupparsi secondo lo schema

seguente,  anche con  riferimento a  dati  ed informazioni  trasmessi dagli

Osservatori Provinciali.

 

 

 

Campi di intervento

Compiti assegnati

A) Gestione aspetti contrattuali attraverso specifiche ricerche relative a:

-  raccolta e  registrazione di  tutti gli  accordi integrativi aziendali e

territoriali;

-  analisi dei contenuti degli accordi tra loro e con il CCNL;

-  elaborazione e statistiche dei punti precedenti;

-  elaborazione  dei  dati  forniti  dagli  Osservatori  Provinciali  sulla

realizzazione e l'utilizzo del CEL e dell'apprendistato.

B)  Analisi  delle  materie  oggetto  del  diritto  di  informazione, anche

attraverso apposite ricerche relative a:

 

1) Andamento occupazionale

-   esame  dello  stato  e  delle  previsioni  occupazionali  del  settore,

eventualmente articolato per subsettori;

-  coordinamento delle indagini e delle rilevazioni;

-   elaborazione delle stime  e delle proiezioni sull'occupazione nazionale

nel settore;

-  programmazione e realizzazione  di relazioni in merito alla preparazione

di incontri, su incarico delle parti.

2) Andamento economico e tecnologico

-   Esame dello stato  e delle previsioni  economiche e produttive relative

alle prospettive di sviluppo del settore;

-  coordinamento delle indagini e delle rilevazioni;

-  esame dell'andamento statistico e strutturale dei subsettori.

3) Ambito legislativo

-  Elaborazione della raccolta delle leggi e dei decreti che regolano tutti

i settori del commercio;

-  elaborazione e raccolta dei  disegni di legge e delle proposte di legge,

delle raccomandazioni e direttive CEE in materia di lavoro anche al fine di

assumere iniziative unitarie.

4)  Formazione professionale

-  Raccolta  delle  proposte degli  Enti  Bilaterali  Territoriali  e degli

Osservatori  Territoriali  ed  elaborazione  di  progetti  professionali di

riqualificazione ed aggiornamento continuo;

-  predisposizione  di  progetti  pilota  di  formazione  professionale  da

realizzare a livello territoriale;

-  predisposizione di  progetti formativi  per singole figure professionali

relative a:

- CFL;

- nuove professionalità;

- riconversione professionale;

- introduzione nuove tecnologie

- apprendistato

 

 

ALLEGATO 4

Statuto dell'Ente Bilaterale Nazionale

 

Omissis

 

ALLEGATO 5

Statuto tipo dell'Ente Bilaterale Territoriale

Omissis

 

ALLEGATO 6

Trattamento di malattia nelle province di Trieste e Gorizia

 

Le  parti, nel darsi atto  di quanto già convenuto nell'allegato 8 del CCNL

25  settembre 1976 e  di quanto stabilito  dalla legge 23 dicembre 1978, n.

833,  istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e della legge 29 febbraio

1980,  n.  33,   specificatamente  per  quanto   riguarda  le  nuove  norme

sull'anticipazione   dell'indennità   di  malattia   a   carico  dell'INPS,

confermano che:

1)  le aziende verseranno i contributi, nelle misure di legge, all'INPS che

corrisponderà  ai lavoratori  le prestazioni  economiche secondo le vigenti

disposizioni;

2)  i datori di lavoro integreranno, per i lavoratori in servizio alla data

del  1° ottobre1976,  l'indennità economica  corrisposta dall'INPS,  fino a

raggiungere  il   100%  della   retribuzione.  Per   i  lavoratori  assunti

successivamente al 1° ottobre 1976 si applicheranno invece integralmente le

norme del contratto nazionale;

3)  per i  dipendenti da  aziende commerciali  operanti nella  provincia di

Trieste  con anzianità  di  lavoro superiore  a 10  anni  alla data  del 1°

ottobre  1976, i datori di  lavoro si impegnano al mantenimento del miglior

trattamento  in atto  (50% della  retribuzione dal  181° al  270° giorno di

malattia).

 

 

ALLEGATO 7

 

Fondo di solidarietà

 

Successivamente  alla definizione legislativa  della normativa del Fondo di

solidarietà  di cui al punto 12  del lodo Scotti, le aziende si impegnano a

provvedere  mensilmente  alla  riscossione  delle  quote  di partecipazione

volontaria  dei lavoratori ed  al loro versamento  agli Istituti di Credito

secondo  le modalità  che saranno  stabilite dalle Organizzazioni Sindacali

dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

 

 

ALLEGATO 8

 

Priorità  per  la  concessione di  anticipazioni  del  trattamento  di fine

rapporto

 

1)  Nell'accoglimento delle  richieste di  anticipazione sul trattamento di

fine  rapporto per i dipendenti da aziende commerciali, nei limiti numerici

stabiliti dalla legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:

a)  interventi chirurgici o terapie  di notevole complessità e onerosità in

Italia  o  all'estero,  di  cui   necessitino  il  dipendente  o  familiari

conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;

b)  acquisto di  prima casa di  abitazione per  il dipendente con familiari

conviventi,  a seguito di  provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo

sfratto,  sempreché  il  coniuge  convivente  non  risulti  proprietario di

alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in

zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;

c)  interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in

Italia  o  all'estero,  di  cui   necessitino  il  dipendente  o  familiari

conviventi o familiari a carico;

d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con

familiari  conviventi,  alle  condizioni:  che  il  coniuge  convivente non

risulti  proprietario di alloggio  idoneo e  disponibile come indicato alla

lettera  b), che  l'alloggio da acquistare  o da  costruire sia situato nel

comune  sede di lavoro o  in zona che consenta il raggiungimento quotidiano

della sede di lavoro, che l'interessato o il coniuge convivente non abbiano

alienato  alloggio idoneo e  disponibile dopo la  data di entrata in vigore

della legge;

e)  terapie  o  protesi  che  non  siano  previste  dal  Servizio Sanitario

Nazionale  di  cui  necessitino  il  dipendente  o  familiari  conviventi o

familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due

dodicesimi della retribuzione annua;

f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con

familiari  conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti

proprietario  di alloggio idoneo disponibile  nel comune sede di lavoro del

dipendente  o in zona che  consenta il raggiungimento quotidiano della sede

di lavoro e alla condizione che l'alloggio da acquistare o da costruire sia

analogamente situato;

g)  acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in

tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;

h)  acquisto  o costruzione  di  prima  casa di  abitazione  per  figlio di

dipendente  che abbia  contratto matrimonio  quando il  coniuge non risulti

proprietario  di alloggio idoneo nel  comune di residenza del beneficiano o

in zona vicina;

i)  acquisto  o costruzione  di  prima  casa di  abitazione  per  figlio di

dipendente;

j) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.

 

2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un

preventivo  di spesa,  dovranno essere  presentate entro  il 28 febbraio di

ogni  anno  e  la  graduatoria  previa  consultazione  delle  r.s.a.  e del

Consiglio  di  Azienda, sarà  formata  entro  i due  mesi  successivi. Tale

graduatoria  sarà affìssa all'interno dell'azienda con indicazione sommaria

dei motivi di priorità.

Il  calcolo delle domande accoglibili  e degli aventi diritto si effettuerà

con  riferimento alla  data del  28 febbraio  di ogni  anno. Detti elementi

dovranno risultare in premessa alla graduatoria.

 

3)  Le domande dovranno  essere inoltrate a  mezzo di lettera raccomandata.

Qualora  il limite numerico  delle richieste accoglibili non consentisse di

soddisfare  le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo livello di

graduatoria,  si opererà accordando  la priorità al dipendente con maggiore

anzianità  di servizio e a  parità di anzianità seguendo l'ordine temporale

di presentazione delle domande. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio

postale.

 

4)  Per casi  urgenti di  cui alle  lettere  a), b)  e c)  del punto  1) si

riconoscerà d'intesa con le r.s.a. o il c.d.a. l'anticipazione in qualsiasi

momento,  con scomputo delle  richieste così accolte,  dal numero di quelle

accoglibili  nell'anno,  o  dal  numero  di  quelle  accoglibili  nell'anno

successivo quando l'anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento

del limite massimo di anticipazione previsto dalla legge.

 

5)  Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l'acquisto

o la costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto

notarile,   a   cui   farà  seguito   la   documentazione,   costituita  da

certificazione  rilasciata  dalla Conservatoria  dei  registri immobiliari.

Tale  certificazione riguarderà  il capo  famiglia e/o  i suoi  familiari a

seconda delle condizioni previste al punto 1).

 

6)  L'erogazione delle  somme per  l'acquisto dell'alloggio,  nei limiti di

legge,  è subordinata  alla presentazione  dell'atto notarile  di acquisto.

L'importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la

parte  di contanti  del medesimo e  gli oneri  accessori, ferma restando la

possibilità  da parte dell'interessato di incrementare la parte in contanti

per ottenere una riduzione delle rate del mutuo.

La  documentazione notarile dell'acquisto  della casa,  in caso di acquisto

con  mutuo, potrà  anche essere  di data  anteriore a  quella di entrata in

vigore  della legge,  qualora il  dipendente intenda  estinguere il mutuo o

ridurne  l'importo con il versamento  di una somma in contanti. In tal caso

la  somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente, all'Istituto

presso il quale il mutuo è acceso.

Le  domande saranno  accolte  anche se  accompagnate  da un  preliminare di

vendita  o, in  caso  di socio  di  cooperativa, dall'atto  di prenotazione

specifica dell'alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale,

dalla  delibera del Consiglio  di Amministrazione. In  questi casi la somma

concessa  sarà versata direttamente, per conto del dipendente, al venditore

contestualmente  alla stipulazione  dell'atto  notarile o  alla cooperativa

contestualmente all'atto notarile di assegnazione.

Nel  caso di costruzione di  alloggio dovrà essere allegata alla domanda la

copia  autenticata della concessione edilizia, accompagnata da preventivi e

da una dichiarazione del Comune attestante che i lavori sono in corso.

Le domande accolte di cui al precedente comma nentrano tra quelle dell'anno

di  formazione della graduatoria,  ferme restando le rivalutazioni di legge

fino all'erogazione della somma.

 

7)  L'erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è

subordinata  alla presentazione  di  dichiarazioni rilasciate  da organismi

sanitari  di   diritto  pubblico   e  i   dipendenti  interessati  dovranno

successivamente  esibire  la  documentazione   delle  spese  sostenute  per

l'intervento  e  una  dichiarazione  di  responsabilità  per  le  spese non

documentate.

 

8)  In tutti  i casi  di anticipazione,  qualora non  venga esibita entro i

tempi  tecnici necessari la  documentazione definitiva,  o essa non risulti

conforme  a   condizioni  che  abbiano   dato  luogo   a  preferenza  nella

graduatoria,  il  dipendente  dovrà restituire  la  somma  ricevuta  con un

interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo;

qualora  la  restituzione avvenga  mediante  trattenute  sulla retribuzione

queste  non  potranno  eccedere  il  quinto  della  medesima.  Rimane salva

l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

 

9)   Il presente  accordo ha  validità fino  al 31  marzo 1986. S'intenderà

rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi

prima  della scadenza. In caso di disdetta l'accordo rimarrà in vigore fino

all'eventuale rinnovo.

 

 

ALLEGATO 9

 

Art. 97 - CCNL 17 dicembre 1979

 

Oltre  al  preavviso  di  cui  all'art.   95  o,  in  difetto,  oltre  alla

corrispondente  indennità di cui  all'art.96, il lavoratore assunto a tempo

indeterminato  avrà  diritto  in caso  di  licenziamento  ad  una indennità

commisurata come segue:

 

1)  Personale con mansioni impiegatizie ai sensi di legge:

30/30  della  retribuzione  mensile  in  atto  per  ogni  anno  di servizio

prestato, per tutta la durata del rapporto di lavoro.

 

2)  Personale con mansioni non impiegatizie ai sensi di legge:

A)   per l'aiuto commesso dell'alimentazione in generale e per i banconieri

di macelleria, norcineria ed affini:

a)   giorni  15  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1947;

b)   giorni  18  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1948 al 30 giugno 1958;

c)   giorni  20  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1973;

d)   giorni  26  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi.

B)   per l'aiuto commesso  delle rivendite  di pane e  pasta non annesse ai

forni:

a)   giorni  12  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1947;

b)   giorni  15  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1963,

c)   giorni  16  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1970;

d)   giorni  20  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1973,

e)   giorni  26  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi.

 

C)  per tutto il restante personale già appartenente alla categoria D:

a)   giorni  12  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1963;

b)   giorni  16  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1970;

c)   giorni  20  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1973;

d)   giorni  26  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi.

 

D)  per tutto il personale già appartenente alla categoria E:

a)   giorni  12  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1963;

b)   giorni  16  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1970;

c)   giorni  20  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1973;

d)   giorni  26  per ogni  anno  di  servizio prestato  per  il  periodo di

anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi.

 

 

Il  calcolo dell'indennità deve essere effettuato, per tutto il personale e

per  l'intera anzianità, sulla  base della retribuzione  in atto al momento

della  cessazione del rapporto, fatte salve le diverse aliquote e i diversi

scaglioni  di cui al comma  precedente, anche nel caso previsto nell'ultimo

comma del precedente art. 71.

Ai  fini del computo dell'indennità di anzianità i valori di cui al punto 2

del  primo comma del presente articolo sono espressi in ventiseiesimi della

retribuzione  mensile.  Agli  effetti delle  norme  contenute  nel presente

articolo  dovranno computarsi  nella retribuzione,  oltre allo  stipendio o

salario  contrattuale di fatto,  le provvigioni, i  premi di produzione, le

partecipazioni  agli utili, nonché le indennità continuative e di ammontare

determinato, esclusi gli assegni familiari.

Ai sensi dell'art. 2121 c.c. modificato con legge 31 marzo 1977, n. 91, gli

aumenti  derivanti dall'indennità di contingenza maturati posteriormente al

31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo dell'indennità di cui al

presente articolo.

Se il lavoratore è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di

produzione  o partecipazione  agli utili,  questi saranno ragguagliati alla

media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato.

Non  costituiscono   accessori  computabili,  agli   effetti  del  presente

articolo,  i rimborsi  di spese,  i compensi  per lavoro  straordinario, le

gratificazioni straordinarie non contrattuali, e simili.

Agli  effetti del calcolo  dell'indennità di anzianità  le frazioni di anno

saranno  conteggiate  per  dodicesimi,  computandosi  come  mese  intero le

frazioni di mese superiori a quindici giorni.

 

Chiarimento a verbale

L'indennità  di  anzianità  è  costituita   da  quanto  di  competenza  dei

lavoratori,  in base  alle norme del  presente articolo,  e dalle somme già

percepite  a titolo di indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto

ai  sensi dell'art. 74 quater del CCNL 25 settembre 1976 e dell'art. 79 del

presente contratto.

 

 

ALLEGATO 10

 

Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali

unitarie

 

Omissis

 

 

 

 

 

Tabella A - Paga base nazionale dall'1 gennaio 1995

-----------------------------------------------------------

Livelli

-----------------------------------------------------------

Quadri       1.371.911

I            1.235.817

II           1.068.994

III           913.692

IV            790.221

V             713.943

VI            640.958

VII           548.764 + 10.000

------------------------------------------------------------

APPRENDISTI

------------------------------------------------------------

Livelli          Prima metà 65%

IV                 513.644

V                  464.063

 

Livelli          Seconda metà 80%

IV                 632.177

V                  571.154

------------------------------------------------------------

 

Tabella B - Paga base nazionale dall'1 gennaio 1996

------------------------------------------------------------

Livelli

------------------------------------------------------------

Quadri                 1.493.439

I                      1.345.289

Il                     1.163.688

III                      994.630

IV                       860.221

V                        777.186

VI                       697.736

VII                      597.375 + 10.000

-------------------------------------------------------------

APPRENDISTI

Livelli

Prima metà 65%

IV                       559.144

V                        505.171

Livelli

Seconda metà 80%

IV                      688.177

V                       621.749

-------------------------------------------------------------

 

Tabella C - Aumenti salariali

-------------------------------------------------------------------

Livelli               Aumenti          Aumenti             Totale

                     1.01.1995        1.01.1996

-------------------------------------------------------------------

Quadri                133.681          121.528             255.209

I                     120.419          109.472             229.891

Il                    104.164           94.694             198.858

III                    89.031           80.938             169.969

IV                     77.000           70.000             147.000

V                      69.567           63.243             132.810

VI                     62.456           56.778             119.234

VII                    53.472           48.611             102.083

-------------------------------------------------------------------

 

Tabella D - Paga base nazionale al 31 dicembre 1994

-----------------------------------------------------------

Livelli

-----------------------------------------------------------

Quadri                       1.238.230

I                            1.115.398

II                             964.830

III                            824.661

IV                             713.221

V                              644.376

VI                             578.502

VII                            495.292+10.000

----------------------------------------------------------