Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del
terziario
della distribuzione e dei servizi.
L'anno
1994, il giorno 3 del mese di novembre in Roma
tra
la Confederazione Generale del Commercio del
Turismo e dei Servizi dal suo
Presidente Gr. Uff. Dott. Francesco Colucci con una
delegazione presieduta
dall'Ing. Vincenzo
Gervasio e composta
dai signori: Daniela Amadori,
Giampietro Badan, Sandra Balboni, Armando Baroni, Ennio
Bartolotta, Walter
Baumgartner, Giovanni
Belloni, Angelo Bossi,
Gianluigi Bracchi, Marco
Antonio Brogini, Alberto Busnelli, Riccardo
Calamandrei, Rinaldo Canofari,
Leopoldo
Capra, Daniela Ceruti, Marco Chimenti, Giuseppe Chinellato, Nicola
Cigliese, Giuseppe Ciuti, Giorgio Collo, Giuseppe Corollo, Alfio Corradi,
Tullio Cottinini, Edoardo Dal Pino, Fabio Dalla
Riva, Gianfranco De Biasi,
Antonio Del Nero,
Gianni Diamanti, Lorenzo Duetto,
Marcello D'Alfonso,
Franco Entilli, Paolo Ferraboschi, Vittorio Filipponi,
Arnaldo Fiorenzoni,
Luigi
Focacci, Paola Fontanelli, Ambrogio Forcucci, Renzo Fossati, Giuseppe
Gabriele,
Carlo Gandini, Clara Ghelli, Pio Giornofelice, Matteo Giovanardi,
Riccardo Goi, Ernesto Hausmann, Luigi Inverni, Giovanni Labella, Emanuele
Lajolo,
Luigi Lazzati, Pietro Leoni, Massimo Maciga, Mauro Malandri, Sergio
Malchiodi, Giuseppe
Manzo, Mario Manzoni,
Ugone Marchegiani, Carlo
Marinelli, Vittorio Massagrande, Guido
Mastropietro, Bruno Milani, Pier
Paolo
Mori, Eugenio Nardelli, Nicola Nardoni, Anita Navarra, Piero Navarra,
Maria
Giovanna Orsucci, Giampiero Pacilio, Pier Domenico Palazzi, Francesco
Panerai, Bruno Papette, Gianni Parvis,
Roberto Perna, Alberto Petrera,
Gianfranco Pizzorno,
Antonio Poddighe, Massimiliano Polacco, Alberto
Pomogranato, Donato Porreca, Giorgio Primavesi,
Giovanni Rinaldi, Paolo
Romanin, Augusto
Rossi, Luigi Ruggiero,
Mario Russomanno, Francesco
Salvaggio, Carlo
Salvini, Gian Franco
Soranna, Sergio Sparacio, Luca
Squeri, Maurizio Stanziano, Riccardo Tamburini, Sirio Tardella, Giuseppe
Tattoli, Lino Tedeschi, Claudio Tomassini, Steven
Tranquilli, Gian Ernesto
Zanin, con l'assistenza del Segretario Generale
Luigi Trigona, del Vice
Segretario
Generale Vicario Basilio Mussolin, del Direttore della Direzione
Lavoro Luigi De Romanis, del Direttore delle Relazioni Sindacali Giuseppe
Zabbatino, dei Capi Servizio Maria Cecilia Segatori, Daniela Tebaidi e di
Caterina
Calafiore, Guido Lazzarelli, Donata Tirelli
e
la Federazione
Italiana Lavoratori Commercio
Alberghi-Mense e Servizi
(FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Aldo
Amoretti, dal
Segretario Generale Aggiunto Pietro Ruffolo, dai
Segretari Nazionali Ivano
Corraini,
Maria Antonietta Franceschini, Gennaro Pannozzo, Luigi Piacenti e
dai componenti
il comitato Direttivo nelle persone di: Luigi Coppini,
Silvano Conti, Lionello Giannini, Piero Marconi,
Manlio Mazziotta, Bruno
Perin, Maria
Regina Ruiz, Claudio
Treves, Marco Bertolotti,
Antonio
Paparatto, Cristina
Ronco, Marisa Valenti,
Giovanna Vaudano, Gaetano
Vazzana, Antonio Amoruso, Giovanni Baseotto,
Domenico Campagnoli, Nadia
D'Amely, Patrizia Ferrari, Adriana Freddi, Lucia
Giorgi, Antonio Lareno,
Melissa Oliviero,
Carla Pasquale, Santino Pizzimiglio, Bruno Rastelli,
Fabio Sormanni, Marco Vicedomini, Mauro Dassio,
Carmela Minniti, Giorgio
Scarinci, Patrizia Vistori, Renato Zanieri, Marina
Bergamin, Loredana De
Checchi,
Giorgio Loro, Sandro Maccatrozzo, Vittorio Meneghini, Giusy
Muchon,
Celeste Paulon, Alessandro Forabosco, Ezio Medeot, Denise Trevisan,
Dino Bonazza,
Ramona Campari, Mauro
Capacci, Gualtiero Francisconi,
Gabriele Guglielmi,
Mirella Losi, Patrizia
Maestri, Gabriele Marchi,
Marinella Meschieri,
Daniela Pellicani, Walter Sgargi,
Giulio Tiberio,
Daniela Zini, Carlo Amato, Dalida Angelini, Fabio Giunti, Paolo Graziani,
Roberto Mali,
Silena Menchetti, Raffaello Nesi,
Stefania Palli, Marco
Raiconi, Alessandra Salvato, Fabrizio Angelelli,
Roberto Ghiselli, Roberta
Massacesi, Claudio
Bazzichetto, Orfeo Cecchini,
Simona Cervellini,
Antonella Chiusaroli, Luigi Corazzesi, Simona
Iovinella, Giuseppe Mancini,
Carla Mattiussi,
Vincenzo Quaranta, Laura Ricci,
Antonio Stancampiano,
Luigi Castiglione, Domenico Troise, Alfonso
Argeni, Giovanni Carpino,
Antonio Coppola,
Paola De Celmo, Rosario
Stornaiuolo, Giuri Giuseppe,
Giuseppe Scognamillo, Canio Cioffi, Michele
Furci, Giovanna Pellegrino,
Luisa Albanella, Cono Minnì, Sante Pellegrino,
Antonino Triglia, Gianni
Cotzia, Rosanna Facchin, con l'assistenza
della Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (CGIL) rappresentata dai
Segretari Confederali Alfiero
Grandi
e Walter Cerfeda.
La Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e
del Turismo (FISASCAT-CISL), rappresentata dal Segretario Generale Gianni
Baratta, dai
Segretari Generali Aggiunti:
Antonio Michelagnoli, Maria
Pantile e
dai Segretari Nazionali:
Luciana Cirillo, Mario Marchetti,
Pierangelo
Raineri; da Mario Dalmasso, Salvatore Falcone, Luigino Pezzullo,
Marco Pinna, Daniela Rondinelli, Armando
Ruggieri dell'Ufficio sindacale
unitamente ad una delegazione composta dai Signori
Piero Abrami, Attilio
Albanello,
Antonio Albiniano, Antonietta Aloisi, Cecilia Andriolo, Vittorio
Armando, Sante
Blasi, Maria Letizia
Borgia, Claudio Bosio,
Emiliano
Bovarini, Domenico Bove, Rocco Carbone, Luigi
Carignani, Carlo Castellano,
Antonio Castria, Alberto Cavalloni, Osvaldo
Cecconi, Romano Celandroni,
Franco Ciccolini, Antonio Cinosi, Bruno Cordiano,
Franco Corselli, Mario
Dal Soler, Adriano Degioanni, Franco Di Liberto,
Carlo Di Paola, Jmma
Egger, Giovanni Fabrizio, Alberto Farina,
Patrizio Fattorini, Ferruccio
Fiorot, Marino Friggeri, Silvano Gherbaz, Pietro
Giordano, Pietro Ianni,
Mario
Lapia, Calogero Lauria, Guido Malvisi, Iride Manca, Gilberto Mangone,
Enrico Mazzetti,
Maresa Meneghini, Amedeo Meniconi,
Biagio Montefusco,
Ivano Morandi,
Nicola Nistico', Giorgio
Pajaro, Ugo Parisi, Marcello
Pasquarella, Gianfranco
Patrignani, Paolo Perazzoli,
Ferruccio Petri,
Leonardo Piccinno, Mario Piovesan, Pietro
Pizzingrilli, Simone Ponziani,
Vincenzo Ramogida, Roberto Ricciardi, Vincenzo Riglietta, Tullio Ruffoni,
Vincenzo
Sacchetta, Francesco Sanfile, Rosanna Santarello, Fausto Scandola,
Santo
Schiappacasse, Rinelda Segatto, Domenico Simone, Rolando Sirni, Paola
Taddei, Mario
Testoni, Fernando Toma,
Giancarlo Trotta, Francesco
V.aragona, Alessandro
Varriale, Vincenzo Vasciaveo,
Laura Zerbin con
l'intervento della
Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori (CISL)
rappresentata
dal Segretario Confederale Natale Forlani.
La Unione
Italiana Lavoratori Turismo
Commercio e Servizi (UILTuCS),
rappresentata dal
Segretario Generale Raffaele
Vanni, dal Segretario
Generale Aggiunto
Salvatore Caronia, dai
Segretari Nazionali: Michele
Malerba,
Pierluigi Paolini, Virgilio Scarpellini, Parmenio Stroppa, Antonio
Zilli; da Emilio Fargnoli, Marco Marroni, Paolo Poma e Antonio Vargiu del
Dipartimento Sindacale della UILTuCS; dai membri
del Comitato Direttivo
Nazionale Amari Sergio, Amoretti Carlo,
Andreani Paolo, Beccati Marco,
Belletti Pina, Bellocchi Marco, Benanti Giuseppe,
Bettocchi Bruno, Boco
Bruno,
Cafagna Maria Pia, Callegaro Gianni, Canella Renzo, Cardonatti Enzo,
Carli Bruno, Casaggi Leonardo, Casadei Maurizio,
Celentano Antonio, Chisin
Grazia, Cieri Nicola, Cioccolini Gianluca,
Cocco Pietro, Codegoni Maria,
Colonghi Amedeo, Criscuolo Amedeo, D'amico Francesco,
Daniamo Domenico, De
Simone Michele,
Di Pierro Diego,- Diccidue
Sergio, Fanzone Salvatore,
Franzoni Stefano,
Fruggiero Giuseppe, Fulciniti
Caterina, Gagliardi
Giuseppe, Gandino
Giorgio, Gazzo Giovanni, Giorgio
Giovanni, Guggiardo
Rosario, Guidi Giancarlo, Ieralli Cesare, Iozzia
Bartolo, La Torre Pietro,
La Volta Cosimo, Lo Vasco Maria, Luchetti Maria Ernielinda, Merlin
Paolo,
Millone Teresa, Monaco Antonio, Moro Roberto,
Napoletano Antonio, Nomade
Raffaella, Ortelli
Francesco, Pace Leonardo, Parisi
Giulio, Pellegrini
Aurelio, Pezzetta Giannantonio, Regazzoni Maurizio, Rocchi Cristina, Sama
Carlo, Sansoni Sandro, Sastri Pasquale,
Scardaone Luigi, Tomasi Gianni,
Venturi Gianfranco, Veronese Ivana, Vestri Paolo, Visentini Luca, Zanghi
Domenico; e con la
partecipazione della Unione
Italiana del Lavoro (UIL)
nella
persona del Segretario Confederale Antimo Mucci.
visti
il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del
Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato in data 14 dicembre
1990
e
il
relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 3 novembre 1994
si è
stipulato
il presente Contratto Collettivo di Lavoro per
i Dipendenti da Aziende del
Terziario
della Distribuzione e dei Servizi composto di:
- Premessa
- Prima Parte (X Titoli, 37 articoli);
- Seconda Parte (XXXI Titoli e 164 articoli);
- Protocollo aggiuntivo per operatori di
vendita;
- 10 Allegati;
- 4 Tabelle.
Letti, approvati
e sottoscritti dai
rappresentanti di tutte
le
Organizzazioni
stipulanti.
Premessa
generale
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro, nell'assumere come
proprio lo
spirito del "Protocollo sulla politica dei
redditi e
dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche
del lavoro e
sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per
quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli
indirizzi
in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le Parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione
collettiva secondo i
termini e le procedure specificamente indicati dal
presente
contratto.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire
perché a tutti i livelli le
relazioni
sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le Parti, in
coerenza con quanto stabilito
dal Protocollo del 23 luglio
1993, ritengono
necessaria l'emanazione di
un apposito provvedimento
legislativo, inteso
a garantire il conseguimento della normalizzazione
delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati,
mediante l'estensione generalizzata del presente
sistema normativo
contrattuale
in tutte le sue articolazioni.
In questo
quadro, le Parti si
impegnano a proseguire la
loro azione
congiunta presso il Governo e le istituzioni per
conseguire l'approvazione
del
suddetto provvedimento.
Le Parti si impegnano ad intervenire
congiuntamente per l'emanazione di un
apposito provvedimento legislativo che applichi il
particolare trattamento
contributivo-previdenziale, così
come previsto per
le erogazioni del
secondo
livello di contrattazione dal Protocollo del 23 luglio '93.
Le Parti,
nel rispetto della piena
autonomia imprenditoriale e ferme
restando le rispettive responsabilità delle
Organizzazioni Imprenditoriali
e delle Organizzazioni Sindacali,
consapevoli dell'importanza del
ruolo
delle relazioni
sindacali per il
consolidamento e lo
sviluppo delle
potenzialità del terziario, della distribuzione e dei
servizi al mercato e
alle
imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento
all'occupazione,
convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali
e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori
del
settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti
innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche
con
riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.
A tal
fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire
corretti
e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze
dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un
più avanzato sistema di relazioni sindacali
e di strumenti di gestione
degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e,
quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le
Parti. Tale funzione è
svolta anche attraverso la raccolta e lo
studio di dati ed informazioni
utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le
condizioni per favorirlo, individuare eventuali
punti di debolezza per
verificarne
le possibilità di superamento.
Le Parti, tenuto conto delle
imminenti scadenze a livello comunitario,
concordano sull'esigenza di partecipare attivamente
allo sviluppo del
dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed
approfonditi i percorsi di
armonizzazione delle
normative legislative e
della contrattazione
collettiva
in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Le Parti infine convengono di elaborare
interventi congiunti nei confronti
degli organi governativi interessati al fine
di realizzare un quadro di
riferimento economico
ed istituzionale funzionale
allo sviluppo del
terziario ed
in particolare per porre
in essere condizioni normative
omogenee
rispetto agli altri settori.
Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo
sistema
di
relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai
vari livelli di
contrattazione e non
potranno richiedersi altre materie
oltre a quelle
previste per ciascun
livello (ivi compreso quello della
contrattazione aziendale),
rispettando le procedure
e le modalità di
confronto
previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e
prima dell'attivazione della
Commissione Paritetica
Nazionale di cui
all'art.3, Prima Parte,
su
richiesta anche di
una delle Parti e
nel rispetto di quanto previsto
all'ottavo comma dell'art.8, Prima Parte, si ricorrerà
ad un confronto tra
le
Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale
prima e
a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di
richiesta
dei singoli incontri.
Trascorso tale
periodo ed esperite le
procedure, le Parti riprendono
libertà
di azione.
VALIDITA'
E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
disciplina in maniera
unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e, per
quanto compatibile con le disposizioni di legge, i
rapporti
di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario,
della distribuzione e dei servizi appartenenti ai settori merceologici e
categorie
qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
a)
Alimentazione
-
commercio all'ingrosso di generi alimentari;
-
supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
- commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti),
eccettuate
le
rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
-
salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
-
importatori e torrefattori di caffè;
- commercio all'ingrosso di droghe
e coloniali; commercio al minuto di
droghe
e coloniali (droghe e torrefazioni);
-
commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
- commercio
all'ingrosso di bestiame
e carni macellate,
macellerie,
norcinerie,
tripperie, spacci di carni fresca e congelata;
-
commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
-
rivendite di pollame e selvaggina;
-
commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
-
commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in
genere; commercio al dettaglio di latte
(latterie non munite di licenza
P.S.) e
derivati;
- commercio
all'ingrosso ed in commissione
di prodotti ortofrutticoli
effettuati
nei mercati;
-
commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini,
mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di
vino); per quanto riguarda le
aziende
che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si
intendono
comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per
la produzione di vini, anche
tipici
e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e
mosti per la produzione di
vini anche tipici e la successiva loro
vendita, effettuano operazioni di
acquisto
e vendita di vini;
c) le
aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
- commercio all'ingrosso e al
minuto di acque minerali e gassate
e di
ghiaccio;
- commercio all'ingrosso e al minuto di
prodotti oleari (oli di oliva e di
semi);
- aziende
commerciali di stagionatura e conservazione dei
prodotti
lattiero-caseari.
b)
Fiori, piante e affini
-
commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
- commercio di piante aromatiche e officinali
e di prodotti erboristici in
genere;
- produttori, grossisti, esportatori e
rappresentanti di piante medicinali
e
aromatiche.
c)
Merci d'uso e prodotti industriali
-
grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
- tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie,
filati, merletti e trine;
confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere;
commercianti sarti e
sarte; mode e
novità; forniture per sarti
e sarte; camicerie ed affini;
busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi;
commercianti in lane
e materassi; calzature, accessori per
calzature; pelliccerie; valigerie ed
articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie,
bigiotteria ed affini; trecce di paglia e cappelli di
paglia non finiti;
abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il
noleggio
dei sacchi; corderie ed affini;
- lane sudicie e lavate, seme bachi,
bozzoli, cascami di seta, fibre
tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e
residuati tessili,
eccettuati
i classificatori all'uso pratese;
- pelli
crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle
pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali;
pelli crude esotiche non da
pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli
grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie
in
genere, cuoio per sellerie;
- articoli
casalinghi, specchi e
cristalli, cornici, chincaglierie,
ceramiche e
maioliche, porcellane, stoviglie,
terraglie, vetrerie e
cristallerie;
- lastre
e recipienti di vetro,
vetro scientifico, materie prime per
l'industria
del vetro e della ceramica;
- articoli di
elettricità, gas, idraulica
e riscaldamento eccettuate le
aziende
installatrici di impianti;
- giocattoli, negozi d'arte antica e moderna,
arredamenti e oggetti sacri;
prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli
per
regalo, articoli per fumatori;
- oreficerie e gioiellerie, argenterie,
metalli preziosi, pietre preziose,
perle;
articoli di orologeria;
-
librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri
usati); rivenditori
di edizioni musicali; cartolai
(dettaglianti di
articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno);
grossisti di cartoleria
e cancelleria; commercianti di
carta da macero; distributori di libri
giornali
e riviste, biblioteche circolanti;
-
francobolli per collezione;
-
mobili, mobili e macchine per ufficio;
-
macchine per cucire;
- ferro
e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie;
macchine in
genere; armi e
munizioni; articoli di
ferro e metalli;
apparecchi TV,
radiofonici, elettrodomestici; impianti
di sicurezza;
strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale
chirurgico e sanitario;
apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per
molino, pietra
pomice e pietre
litografiche; articoli tecnici
(cinghie di trasmissione,
fibra
vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);
-
autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche
se
esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza
e per riparazioni); cicli o motocicli ( anche
se esercitano il posteggio o
il noleggio
con o senza officine o
laboratori di assistenza
e per
riparazioni);
parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici;
oli lubrificanti, prodotti petroliferi
in genere (compreso il petrolio
agricolo);
-
gestori di impianti di distribuzione di carburante;
-
aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
- carboni
fossili, carboni vegetali;
combustibili solidi, liquidi
e
liquefatti;
-
imprese di riscaldamento;
- laterizi,
cemento, calce e
gesso, manufatti di
cemento, materiali
refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da
taglio in genere,
ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in
genere, pietrisco stradale,
catrame, bitumi, asfalti; materiale da
pavimentazione, da rivestimento,
isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle,
maioliche, piastrelle
di
cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
-
tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
-
prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
- aziende
distributrici di specialità medicinali e prodotti
chimico-farmaceutici;
-
legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
-
rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
-
prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi;
materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino;
mangimi e panelli; macchine e attrezzi
agricoli; piante non ornamentali,
altri
prodotti di uso agricolo);
- commercio all'ingrosso delle merci
e dei prodotti di cui al presente
punto
c).
d)
Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
-
agenti e rappresentanti di commercio;
-
mediatori pubblici e privati;
-
commissionari;
- stabilimenti per la
condizionatura dei prodotti
tessili (eccettuati
quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie
aziende);
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori
carcerari,
fornitori di bordo, ecc.);
- compagnie
di importazione ed esportazione e case per
il commercio
internazionale
(importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
- agenti di commercio preposti da case
commerciali e/o da società operanti
nel
settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
-
imprese portuali di controllo.
e) Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni,
Servizi di rete, Servizi alle
persone
-
imprese di leasing;
-
recupero crediti, factoring;
-
servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica;
-
servizi di revisione contabile, auditing;
-
servizi di gestione e amministrazione del personale;
-
servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
-
ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinione (*);
-
consulenza di direzione e organizzazione aziendale (**);
-
agenzie di relazioni pubbliche;
-
agenzie di informazioni commerciali;
- servizi di design, grafica, progettazione, e
allestimenti di interni e
vetrine;
-
servizi di progettazione industriale, engineering;
-
servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo
qualità;
- società
per lo sfruttamento commerciale di
brevetti, invenzioni e
scoperte;
-
agenzie pubblicitarie;
-
concessionarie di pubblicità;
-
aziende di pubblicità;
-
agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
-
promozione vendite;
-
agenzie fotografiche;
-
uffici Residences;
- società di
organizzazione e gestione
congressi, esposizioni, mostre e
fiere
(***);
-
intermediazione merceologica;
-
recupero e risanamento ambiente;
- altri
servizi alle imprese e alle organizzazioni;
-
autorimesse e autoriparatori non artigianali;
-
società di carte di credito;
-
uffici cambi extrabancari;
-
servizi fiduciari;
-
buying office;
-
agenzie di brokeraggio;
- aziende
ed agenzie di
consulenza,
intermediazione e promozione
immobiliare,
amministrazione e gestione beni immobili;
-
agenzie di operazioni doganali;
- servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e
fotocopiatura
(****);
-
servizi di traduzioni e interpretariato;
-
agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
-
vendita di multiproprietà;
-
autoscuole;
-
agenzie di servizi matrimonali;
- altri
servizi alle persone;
Le parti si danno atto che il presente
contratto, che per tutto il periodo
della sua validità deve essere considerato un
complesso normativo unitario
e inscindibile, nel realizzare maggiori
benefici per i
lavoratori è
globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce
ed assorbe ad ogni
effetto le norme
di tutti i precedenti
contratti collettivi e accordi
speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra
elencate. Sono fatte
salve le
condizioni di miglior
favore previste dalla
legge e dalla
contrattazione integrativa di cui agli artt. 12 e 15,
Prima Parte, del
presente
contratto.
Al
sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti
di rispettare
la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti,
per il
periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali
stipulate
in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni
di
legge
vigenti in materia.
__________________________________________________
(*) Comprende anche la classe
"marketing" del CCNL del 1990.
(**) Comprende la categoria "progettazione
e consulenza professionale e/o
organizzativa"
del CCNL del 1990.
(***)
Comprende la categoria "mostre e fiere" del CCNL del 1990.
(****)
Comprende anche la classe "agenzie pratiche auto" contenuta nel CCNL
del
1990.
PRIMA
PARTE
Sistemi
di relazioni sindacali
TITOLO
I
Relazioni
sindacali a livello nazionale
Art. 1
- Procedure per il rinnovo del CCNL
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per
consentire
l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.
Durante i
tre mesi precedenti la scadenza e nel
mese successivo e,
comunque,
per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di
presentazione della
piattaforma, le Parti
non assumeranno iniziative
unilaterali
né procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza
del CCNL
e, comunque, dopo
un periodo di
tre mesi dalla
data di
presentazione
della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del
CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti
un elemento provvisorio
della
retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).
L 'importo di
tale elemento sarà pari al trenta per
cento del tasso di
inflazione programmato, applicato ai minimi
retributivi contrattuali
vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in
assenza di accordo, detto importo sarà pari al
cinquanta per cento della
inflazione
programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La violazione delle disposizioni di cui al
secondo comma del presente
articolo
comporterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato
causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire
dal
quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
Nell'accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di
cessazione
dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
Art. 2
- Diritti di informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la
Confcommercio e le
Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si
incontreranno al fine
di effettuare un esame congiunto del
quadro economico e produttivo del
comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo,
dei più rilevanti processi di
ristrutturazione, di
terziarizzazione, di
affiliazione,
di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione
tecnologica.
Saranno
altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di
comparti
merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso
dell'incontro saranno oggetto
di informazioni e
di esame
congiunto,
sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo
stato e la dinamica qualitativa e
quantitativa dell'occupazione
derivante anche
dall'utilizzo
dell'apprendistato e dei
contratti di
formazione e
lavoro nonché l'andamento qualitativo e quantitativo
dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con
la
Raccomandazione CEE 63511984 e con la Legge n.125/91;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione
tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei
lavoratori
interessati;
c) la
formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e
settori nonché le prevedibili
evoluzioni
della
stessa;
e) i
problemi relativi al
processo di razionalizzazione del settore
commerciale
sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo
stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità
di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e
alla
regolamentazione di orari commerciali.
Art. 3
- Strumenti nazionali
Le parti, per
la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa
concordano
sull'opportunità di istituire:
1) il
Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità;
2)
l'Osservatorio Nazionale (1);
3) la
Commissione Paritetica Nazionale.
Il gruppo di lavoro per le Pari Opportunità, l'Osservatorio
Nazionale, la
Commissione
Paritetica Nazionale sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre
designati dalla
Confcommercio e tre
designati dalla FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-ClSL e dalla
UILTuCS-UIL. Per ogni
membro effettivo può essere
nominato
un supplente.
(1) L'Osservatorio Nazionale è stato costituito
in data 2 marzo 1988, come
risulta
dal verbale allegato (all. 2)
Art. 4
- Tutela delle lavoratrici
Le parti dichiarano di considerare prioritaria
la necessità di adottare, a
norma della Risoluzione CEE 29 maggio 1990, misure volte a migliorare le
condizioni di
vita e di
lavoro del personale
femminile, al fine
dell'effettiva
integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Il Gruppo di
lavoro per le Pari Opportunità, di cui all'art. 2, Prima
Parte, è deputato
ad elaborare un codice di condotta sulla tutela della
dignità
della persona nel mondo del lavoro, per lo sviluppo di una politica
positiva
appropriata sulla materia.
Tale codice
di condotta potrà
essere recepito nell'ambito della
regolamentazione
aziendale ove potrà costituire titolo per l'individuazione
di misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco della
integrità
umana,
nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto
della dignità della persona che possa essere offesa da qualsiasi tipo di
comportamento
indesiderato.
Art. 5-
Pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della
Raccomandazione CEE
del 13 dicembre 1984 n.635
e delle disposizioni
legislative
in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità
di opportunità uomo donna nel lavoro anche
attraverso attività di studio e
di ricerca finalizzate alla promozione e
attivazione di azioni positive ai
vari livelli
contrattuali e di
confronto (nazionale, territoriale,
aziendale)
a favore delle lavoratrici.
Al Gruppo di
lavoro per le Pari Opportunità sono assegnati i seguenti
compiti:
1) svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività
dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli,
anche al fine di
acquisire elementi conoscitivi per analizzare
l'andamento dell'occupazione
femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso,
livello
di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello
nazionale e
comunitario, con
particolare riferimento alle
modalità di
utilizzo
dei finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo;
3) studiare convenzioni tipo in
base alla legge 56/87 per
favorire il
reinserimento nel mercato
del lavoro di donne che desiderino riprendere
l'attività dopo
un'interruzione dell'attività
lavorativa per una delle
cause
che saranno individuate dal Gruppo di lavoro stesso;
4) predisporre. schemi di progetti di Azioni Positive finalizzati anche a
favorire
l'occupazione femminile e la crescita professionale.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi
di progetto di formazione
professionale concordemente definiti e recepiti
dalle Organizzazioni
stipulanti il
Contratto Nazionale, di
cui le parti promuoveranno la
conoscenza, costituisce
titolo per l'applicazione di benefici
previsti
dalle
disposizioni di legge vigenti in materia.
Il Gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente
ed annualmente riferirà sull'attività svolta
alle Organizzazioni
stipulanti.
Art. 6
- Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio Nazionale
costituisce lo strumento per lo studio delle
iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del
lavoro,
formazione e qualificazione professionale.
A tal
fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del
comparto e
le relative prospettive di sviluppo, sullo stato
e sulle
previsioni occupazionali, anche coordinando indagini
e rilevazioni,
elaborando stime e
proiezioni anche al fine
di fornire alle parti il
supporto tecnico
necessario alla realizzazione degli incontri di cui
all'art.
2, Prima Parte;
b) elabora
proposte in materia
di formazione e
qualificazione
professionale, anche in
relazione a disposizioni
legislative nazionali e
comunitarie
e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti,
finalizzate
anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica
realizzazione
a livello territoriale;
c) riceve
ed elabora, anche a
fini statistici, i dati
forniti dagli
Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in
materia di contratti di formazione e
lavoro ed apprendistato nonché dei
contratti
a termine;
d) riceve
dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a
livello
territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per
singole figure professionali, al
fine
del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) svolge le funzioni previste dal Titolo VI-C,
Prima Parte, (contratti di
formazione e lavoro),
dal Titolo V Seconda Parte (apprendistato) e dal
Titolo
VI-A, Prima Parte, (contratti a tempo determinato).
La realizzazione delle finalità sopra
indicate avviene attraverso le
modalità
e con gli strumenti di cui agli allegati 2 e 3.
Art. 7
- Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione
Paritetica Nazionale costituisce l'organo preposto a
garantire il
rispetto delle intese
intercorse ed a
proporre alle
Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su
quanto previsto
all'ultimo
comma del presente articolo.
A tal
fine:
a) con
le modalità e le procedure previste dall'art.8, Prima Parte, esamina
- ad
esclusione della materia delle
sanzioni disciplinari - tutte le
controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di
singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al
rispetto
delle modalità, delle procedure e dei temi
previsti dalla presente Prima
Parte
del contratto;
b) in
apposita sottocommissione:
1) individua figure
professionali non previste
nell'attuale
classificazione, in
relazione a processi di innovazione
tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza, con le
modalità e le
procedure
previste dall'art.9, Prima Parte;
2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza
tra le
attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle
Organizzazioni stipulanti
eventuali proposte di
aggiornamento, con le
modalità
e le procedure previste dall'Art.10, Prima Parte.
Art. 8
- Commissione Paritetica Nazionale - Procedure
Per
l'espletamento di quanto previsto dall'art.7, Prima Parte, lettere a) e
b), si
applicano le procedure di seguito indicate.
La Segreteria della Commissione Paritetica
Nazionale ha sede presso la
Confcommercio e
provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle
deliberazioni assunte,
che dovranno essere sottoscritte dai componenti
della
Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce
su istanza presentata, a
mezzo di raccomandata A.R., dalle
Organizzazioni stipulanti il
presente
contratto o
dalle Organizzazioni sindacali
locali facenti capo
alle
predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o
per conto di
un
prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite
le
Associazioni locali o nazionali di categoria.
All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la
parte
interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli
elementi
utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma
presso
la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata
d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla
presentazione dell'istanza di
cui al precedente quarto comma e l'intera
procedura deve esaurirsi entro i
30
giorni successivi.
La
Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia
per acquisire
ogni informazione e
osservazione utile all'esame della
controversia
stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica
sono trasmesse in copia alle
parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di
uniformarvisi e, ove ne
ricorrano
gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un
verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti
degli artt.411, terzo
comma, e 412 c.p.c. e 2113, quarto comma cc., come modificati dalla legge
11
agosto 1973, n.533.
In pendenza di
procedura presso la
Commissione Paritetica Nazionale, le
OO.SS.
e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa
sindacale
né legale.
Ove la
controversia e relativa procedura
abbiano riguardato questioni
attinenti
al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello
di cui
all'art. 11, Prima
Parte), la parte,
il cui diritto
di
organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia
previsto risulti
leso, sulla base della deliberazione della
Commissione Paritetica, ovvero,
in
assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà
decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da
esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua
volta alle procedure e
modalità
previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento
della Commissione Paritetica
Nazionale, potrà
provvedere la Commissione stessa, con proprie
deliberazioni.
Art.9 -
Commissione Paritetica Nazionale per la classificazione
Per l'espletamento di quanto previsto
dall'art.7, Prima Parte, lettera
b.1),
la Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di
un'esigenza di revisione della classificazione,
anche emersa in sede di
confronto
territoriale.
La
Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali
e del
relativo inquadramento, sulla
base dei criteri
contrattuali e
ricorrendo
a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà
particolare
attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel
settore
dei servizi.
Le conclusioni della Commissione dovranno
essere sottoposte alle parti
stipulanti
e, se accolte, integreranno il presente CCNL.
Art. 10
- Commissione Paritetica Nazionale per l'esame
della
classificazione
Per l'espletamento di quanto previsto
dall'art.7, Prima Parte, lettera
b.2), annualmente, di norma nel secondo semestre,
la Commissione riporterà
alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi
compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la
Commissione presenterà alle
parti
un rapporto conclusivo.
Dichiarazione
sulla previdenza integrativa
Le Parti,
nell'esprimere la propria
valutazione positiva circa
la
diffusione di
forme di previdenza
integrativa volontaria, si
danno
reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un
quadro normativo
che lo
consenta, una soluzione della materia per il settore.
Le Parti si impegnano a promuovere proprie iniziative presso il
Governo e
le
Istituzioni, per sollecitare una diversa normativa in grado di agevolare
realmente il decollo dei fondi pensione integrativi del sistema pubblico,
adeguato alle
esigenze dei lavoratori
e compatibile con
i costi
previdenziali
a carico delle aziende.
A tal
fine verrà insediata una
Commissione Paritetica di esperti che
esaminerà
le problematiche connesse.
La predetta Commissione, composta da dodici membri, verrà insediata entro
il 30
novembre 1994 e dovrà concludere i lavori entro dodici mesi.
TITOLO
II
Secondo
livello di contrattazione
Premessa
Le Parti nel ribadire quanto affermato nella
Premessa Generale al presente
contratto si
danno reciprocamente atto
che il secondo
livello di
contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al punto
3) del capitolo
"assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende
integralmente richiamato,
riguarda materie ed
istituti diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL ed è
realizzato in conformità
con le
modalità definite dalle Parti.
Gli accordi di tale livello, secondo quanto
previsto dal Protocollo del 23
luglio
1993, hanno durata quadriennale.
Le erogazioni
di secondo livello devono avere caratteristiche tali da
consentire l'applicazione del particolare trattamento
contributivo -
previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del
Protocollo
23 luglio 1993.
Tali
importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini
di alcun istituto legale e contrattuale,
ivi compreso il trattamento di
fine
rapporto.
In
occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due
mesi dalla presentazione della piattaforma
rivendicativa e comunque fino a
due mesi
successivi alla scadenza
dell'accordo precedente, saranno
garantite
condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare,
del
ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
Norma
transitoria
Il periodo
complessivo di quattro mesi
di cui all'ultimo comma della
presente
Titolo si applica dalla data di stipula del presente accordo, alle
piattaforme
rivendicative presentate antecedentemente a tale data.
Art. 11
- Contrattazione territoriale
Le Parti,
riconosciuto il carattere di
novità e sperimentalità di un
secondo livello alternativo a quello dell'art. 12,
Prima Parte, convengono
di istituire un'apposita Commissione Nazionale, che verrà insediata entro
il 30 novembre 1994 con il compito di
definire criteri e parametri certi
per le erogazioni economiche, nel rispetto di quanto previsto al punto 3
del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo
del 23 luglio 1993,
tenuto conto della
alternatività rispetto alla
contrattazione aziendale,
oltreché
dei seguenti elementi:
- modalità
di presentazione delle
piattaforme e di
svolgimento del
confronto;
-
modalità di verifica del rispetto dei criteri guida al livello nazionale;
-
monitoraggio.
La suddetta Commissione, alfine di acquisire
elementi di conoscenza comune
utili, si avvarrà del contributo degli Enti
Bilaterali e degli Osservatori
che
dovranno far pervenire sia analisi su:
- la composizione del tessuto imprenditoriale
esistente sul territorio con
particolare
riferimento alle fasce dimensionali;
- la
composizione dell'occupazione e la sua
articolazione per livelli
contrattuali;
sia
analisi su:
- i
livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi;
- i riflessi dell'applicazione delle nuove
tecnologie nello sviluppo delle
imprese;
- le valutazioni finali dei consumatori
sull'offerta dei servizi esistenti
sul
territorio.
Entro il 31.12.1995, la Commissione presenterà
alle parti il risultato dei
propri
lavori.
In caso di
mancato accordo, la materia sarà definita in occasione del
rinnovo
biennale dei minimi contrattuali.
In ogni caso, le relative piattaforme non
potranno essere presentate prima
del
luglio 1997, fermo restando che gli effetti economici degli accordi non
potranno
avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 1998.
Art. 12
- Contrattazione aziendale
Nelle
aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una
stessa provincia,
più di trenta dipendenti
potranno essere concordate
particolari
norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione
dell'orario di lavoro attraverso uno
o più dei seguenti regimi di orario: turni
continui, turni spezzati, fasce
differenziate;
-
eventuali forme di flessibilità;
-
part-time;
-
determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 71, Seconda Parte;
-
contratti a termine;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e
sicurezza
nei luoghi di lavoro;
- parità
di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto
dall'art.
5, Prima Parte;
-
modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n.
300/1970
Statuto dei lavoratori;
- erogazioni
economiche strettamente
correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione di programmi aziendali,
aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di qualità. altri elementi rilevanti ai fini
del miglioramento della
competitività, nonché ai
risultati legati
all'andamento
economico dell'impresa.
Laddove a
livello aziendale sussistano
erogazioni economiche comunque
denominate, anche
parzialmente variabili, dovrà
essere ricondotta
nell'ambito delle nuove
erogazioni sopra specificate la
parte variabile,
mentre
la parte fissa sarà conservata in cifra;
- altre
materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti
del
presente CCNL
In materia di
classificazione del
personale, possono essere oggetto di
esame, ove già
non siano previste nel presente contratto, le eventuali
qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale,
sempre che non
siano previste nella
classificazione di cui all'art. 3,
Seconda Parte, e
che assumano significato e valenza generali, così come
previsto nell'art.
7, Prima Parte, le
parti riporteranno all'apposita
Commissione di cui
all'art. 7, punto b), Prima Parte, le valutazioni in
merito,
anche fornendo adeguate proposte.
Le
Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed
in particolare le parti relative all'esercizio
dei diritti di informazione
nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si
danno altresì atto che
problemi relativi all'organizzazione del lavoro,
all'occupazione ed alle
condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione
degli incontri per la contrattazione aziendale, in
riferimento a programmi
di
innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
Inoltre potranno
essere concordati interventi di formazione e
riqualificazione connessi ad
iniziative o direttive dei pubblici poteri
anche a
livello nazionale e comunitario.
Le eventuali richieste relative ai punti
suddetti, presentate alle aziende
dalle strutture sindacali ai vari
livelli saranno altresì
trasmesse per
conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL alla
Confcommercio o alla
Associazione
competente per territorio ad essa aderente.
La relativa
contrattazione dovrà svolgersi
con l'intervento delle
Organizzazioni
Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni
Nazionali stipulanti
e, per i
datori di lavoro,
dell'Associazione
territoriale
a carattere generale aderente alla Confcommercio.
TITOLO
III
Relazioni
sindacali a livello territoriale
Art. 13
- Diritti di informazione
Annualmente, a livello
regionale e provinciale, di norma entro il primo
quadrimestre, le
associazioni
imprenditoriali territoriali e
le
corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di
procedere ad un esame
congiunto - articolato per
comparti merceologici e
settori omogenei
- sulle dinamiche
strutturali, sulle prospettive di
sviluppo,
sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione,
terziarizzazione, affiliazione, concentrazione,
internazionalizzazione,
innovazione tecnologica
e sviluppo in atto
e sui loro effetti sulla
professionalità, nonché
sullo stato e
sulla dinamica quantitativa e
qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione
giovanile
e femminile.
Art. 14
- Materie di accordi territoriali
Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 2, Prima
Parte, al
livello di competenza le Associazioni imprenditoriali
territoriali e le
corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno
confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in
materia di politiche
attive
del lavoro con particolare riferimento a:
- interventi di formazione e
riqualificazione professionale
connessi ad
iniziative o direttive
dei pubblici poteri anche a livello
nazionale o
comunitario;
- funzioni attribuite alle parti sociali dall'articolo 17 della legge 28
febbraio 1987, n.56, in materia di convenzioni
tra imprese e commissioni
regionali
o circoscrizionali per l'impiego;
- altre iniziative che le parti dovessero attivare in relazione a quanto
previsto dalla stessa legge n.56/1987 in tema
di mercato del lavoro, in
particolare
al Titolo II;
- definizione
di accordi in materia
di apprendistato e
contratti di
formazione e lavoro, sulla base di quanto ad esse delegato dagli articoli
di cui al
Titolo V, Seconda Parte (apprendistato) e Titolo VI-C, Prima
Parte
(C.F.L.) del presente contratto.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione della Raccomandazione
CEE del
13 dicembre 1984, n.635 e delle disposizioni legislative in tema di
parità uomo - donna e di pari opportunità, attività
di studio e di ricerca
finalizzate alla
promozione di azioni positive a
favore del personale
femminile; le eventuali intese conseguenti
saranno coerenti con quanto
convenuto
in materia a livello nazionale.
In materia di
classificazione del
personale ed in coerenza con quanto
definito
agli artt. 7 e 9, Prima Parte, verranno svolte analisi ed avanzate
proposte tese
ad evidenziare alla Commissione
Paritetica Nazionale le
istanze
emergenti nelle realtà locali.
Per tutti i
compiti sopra individuati, le
associazioni imprenditoriali
territoriali e
le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno
avvalersi del supporto degli strumenti previsti al
seguente art. 16, Prima
Parte,
anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente.
In relazione alle particolari esigenze del
settore del commercio e del
terziario al fine del
miglioramento della qualità dei
servizi offerti al
consumatore tenuto anche conto delle esigenze
dei dipendenti, a livello
territoriale di competenza, potranno essere
effettuati incontri per il
confronto su provvedimenti di carattere legislativo
o amministrativo in
materia
di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.
Al medesimo livello, infine, potranno essere
effettuati incontri per il
confronto
su quanto previsto dai seguenti articoli:
- dall'art. 32, Seconda Parte, in materia di
articolazione dell'orario
settimanale;
- dall'art. 34, Seconda Parte, in materia di
procedure per l'articolazione
dell'orario
settimanale;
-
dall'art. 35, Seconda Parte in materia di flessibilità dell'orario.
A tal
fine potranno essere
utilizzate le notizie
in possesso degli
Osservatori
territoriali ai sensi del successivo Art. 16, lettera d), Prima
parte, ovvero i
dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni
Sindacali
nel corso degli incontri di cui all 'Art. 13, Prima Parte.
Dichiarazione
a verbale
Le parti si
incontreranno al fine di procedere all'armonizzazione delle
risultanze dei lavori della Commissione di cui all 'Art. 11, Prima Parte,
con le materie
attualmente previste dal
presente contratto come oggetto
della contrattazione territoriale nonché con
le eventuali altre materie
attualmente indicate all'art. 12, Prima Parte, nel rispetto dei principi
dell'alternatività dei livelli di contrattazione e della non ripetitività
delle
materie previste dall'Accordo del 23 luglio.
Art. 15
- Congelamento contratti e accordi provinciali
I contratti ed accordi provinciali integrativi
del CCNL 31 luglio 1970 non
potranno essere: rinnovati, integrati e modificati
per tutto il periodo di
validità
del presente contratto.
Le norme contenute nei contratti e
accordi provinciali vigenti che non
siano in
contrasto con le
norme del presente
contratto nazionale
seguiteranno
ad avere efficacia fino alla scadenza di detto contratto.
Art. 16
- Enti bilaterali
L'Ente
Bilaterale ha le seguenti funzioni.
1. Istituisce l'Osservatorio, che svolge,
a livello locale, le medesime
funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando
una fase d'esame e di
studio idonea
a cogliere gli
aspetti peculiari delle
diverse realtà
presenti
nel territorio.
A tal
fine, l'Osservatorio:
a) programma
ed organizza, al livello
di competenza, relazioni sulle
materie previste alla lettera a)
dell'art.6, Prima Parte, inviandone i
risultati, di
norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale,
anche sulla
base di rilevazioni realizzate dalle associazioni
imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della
legge n.56/1987;
restano ferme, per le
imprese, le garanzie previste
dall'art.4,
quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n.628;
b) ricerca ed
elabora, anche a fini
statistici, i dati relativi alla
realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di
contratti di
formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i
risultati, di norma a
cadenza
trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le
singole figure professionali, al
fine
del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve dalle Associazioni territoriali
aderenti alla Confcommercio -
anche aggregandole per comparti
merceologici e settori
omogenei - le
comunicazioni di cui agli
artt.32 e 34, Seconda Parte; in
questo quadro,
possono,
inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art.
35,
Seconda Parte.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e
strumenti coerenti
con l'impostazione di cui all'art.6 Prima Parte, e
relativo
allegato 2;
2. l'Ente
Bilaterale, inoltre,
promuove e gestisce, a
livello locale,
iniziative
in materia di formazione e qualificazione professionale anche in
collaborazione
con le Regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni
più opportune affinché dagli
organismi
competenti
siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di
contribuire al
miglioramento culturale e
professionale dei lavoratori
tutelato dal Titolo XI, Seconda Parte, del presente
contratto, favoriscano
l'acquisizione
di più elevati valori professionali e siano appropriati alle
caratteristiche
delle attività del comparto;
2. svolge, attraverso apposite Commissioni
Paritetiche, composte da almeno
tre membri rappresentanti, designati
dalle OO.SS. territoriali
aderenti
alle parti
stipulanti il presente contratto, le funzioni previste dal
Titolo VI-A Prima Parte (contratti a tempo
determinato), dal Titolo VI-C
Prima Parte (contratti di formazione e lavoro), dal Titolo X, Prima Parte
(tutela della salute e dell'integrità fisica dei
lavoratori), e dal Titolo
V, Seconda
Parte (apprendistato), ovvero
dagli eventuali accordi
territoriali
in materia.
Dichiarazione
a verbale
Le parti si impegnano a promuovere la
costituzione degli Enti Bilaterali
entro
il 31 dicembre 1995, ivi compreso l'Ente Bilaterale nazionale.
TITOLO
IV
Composizione
delle controversie
Art.
17- Procedure
Per tutte
le controversie individuali singole o plurime
relative
all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi
comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende
comprese nella sfera
di applicazione del presente
contratto, è prescritto il tentativo di
conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al
presente articolo, da esperirsi presso l'Associazione o Unione competente
per territorio, aderente alla Confederazione Generale Italiana del
Commercio,
del Turismo e dei Servizi, con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa
Associazione o Unione competente
per
territorio;
b) per i
prestatori d'opera,
dell'Organizzazione sindacale
locale della
FILCAMS-CGIL,
della FISASCAT-CISL e della UILTuCS-UIL.
La parte
interessata alla definizione
della controversia è tenuta
a
richiedere
il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale
alla
quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte
interessata deve a sua
volta denunciare la controversia all'Organizzazione
contrapposta per mezzo
di
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione
sia promosso da un datore di
lavoro, l'Associazione imprenditoriale ne darà
comunicazione per lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a
designare entro otto giorni l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che
dovrà
assisterlo.
Ricevuta
la segnalazione, l'Associazione imprenditoriale provvede, entro 10
giorni, alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni Sindacali,
fissando il
giorno e l'ora
in cui sarà
esperito il tentativo
di
conciliazione.
I verbali di
conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie,
dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti
delle rispettive Organizzazioni. Due
copie del verbale saranno inviate
dalla Associazione imprenditoriale all'Ufficio del Lavoro competente per
territorio, per gli effetti dell'art. 411, 30 comma,
e art. 412 c.p.c. e
art. 2113 c.c. come modificati dalla legge lì
agosto 1973 n.533, e di ogni
altra
norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.
Art. 18
- Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Nel caso di controversie relative a
licenziamenti individuali, di cui alla
legge 15 luglio
1966, n.604, ed alla legge 20
maggio 1970, n.300, come
modificate dalla
Legge lì maggio
1990, n. 108,
non derivanti da
provvedimento disciplinare, devono ugualmente essere esperiti i tentativi
di
composizione di cui ai precedenti articoli.
Art. 19
- Contributi di assistenza contrattuale
Per la
pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e
per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio
dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione Generale
Italiana
del Commercio,
del Turismo e
dei Servizi, la
Federazione Italiana
Lavoratori del
Commercio, Alberghi-Mense e
Servizi (FILCAMS-CGIL), la
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi
Commerciali Affini e del
Turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione Italiana
Lavoratori Turismo Commercio e
Servizi (UILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione
di contributi di
assistenza contrattuale per il tramite di un
Istituto previdenziale o
assistenziale
ai sensi della legge4 giugno1973, n.311.
Sono tenuti
alla corresponsione dei
contributi di cui
al precedente
capoverso
tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.
Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno
oggetto
di appositi
accordi e regolamenti da stipularsi tra le
parti e con
l'Istituto
previdenziale o assistenziale prescelto.
Le
norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente
contratto e non possono subire deroghe nei confronti
dei soggetti ai quali
il
contratto stesso si applica.
I datori
di lavoro porteranno
espressamente a conoscenza
dei loro
dipendenti
il contenuto del presente articolo.
TITOLO
V
Relazioni
sindacali a livello aziendale
Art. 20
- Diritti di informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla
sfera
di applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente
più di:
a) 200
dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 300
dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 400
dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai
rispettivi
livelli per un esame congiunto delle prospettive di
sviluppo dell'azienda;
nella stessa
occasione, o anche al
di fuori delle scadenze previste,
forniranno informazioni sui programmi che comportino
processi rilevanti di
ristrutturazione e
di concentrazione, di
internazionalizzazione e di
innovazione tecnologica che investono l'intero
assetto aziendale e nuovi
insediamenti
nel territorio.
Qualora l'esame
abbia per oggetto problemi
e dimensioni di carattere
regionale o
nazionale, l'incontro si svolgerà ai
relativi livelli, su
richiesta di una
delle parti, convocato
dalle rispettive Organizzazioni
Imprenditoriali.
Nel corso
di tale incontro l'azienda
esaminerà con le Organizzazioni
Sindacali le
prevedibili implicazioni degli
investimenti predetti, i
criteri della loro localizzazione, gli eventuali
problemi della situazione
dei lavoratori,
con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi
aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione
riqualificazione del
personale connessi ad iniziative
o direttive dei
pubblici
poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel
territorio potrà essere avviato, su
richiesta
di una della parti, un confronto finalizzato all 'esame congiunto
dei
temi indicati ai commi precedenti.
TITOLO
VI
Mercato
del lavoro
Premessa
Le Parti,
con la sottoscrizione del
presente contratto, hanno inteso
promuovere e potenziare le occasioni di impiego
conseguibili mediante il
possibile ricorso a una pluralità di strumenti in
grado di soddisfare le
esigenze
rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le
potenzialità produttive e
occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento
anche al personale
femminile, mediante interventi che
facilitino l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro e
consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei
lavoratori.
A tal fine,
le parti confermano la
validità dell'istituto del
C.F.L.,
apportando ad
esso modifiche e arricchimenti, particolarmente per gli
aspetti relativi alla formazione, allo
scopo di promuovere l'effettiva
qualificazione
e lo stabile impiego dei lavoratori.
Convengono
inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che
permettano di facilitare in particolare l'inserimento nel lavoro di fasce
deboli
di lavoratori.
Art. 21
- A) Contratti a tempo determinato
Ai sensi
dell'art. 23, della
Legge 28 febbraio
1987, n.56,le Parti
individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti
di lavoro a termine di durata non inferiore a
un mese e non superiore a
dodici mesi, comunque prorogabili, ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n.
230.
Le assunzioni ai sensi del precedente
paragrafo potranno aver luogo in
presenza
di:
a) incrementi di attività in dipendenza
di ordini, commesse o progetti
straordinari;
b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da
richieste di
mercato alle quali
non si riesca a far
fronte con i normali organici
aziendali;
c)
assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
d) aspettative diverse da quelle
già previste dall'art. 1, lettera b),
Legge
230/62.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente
articolo si applica il diritto
di
priorità di cui all'art.8 bis legge 79/83.
Le imprese
non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze
lavoratori
assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero
superiore
al 10% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità
produttiva. Nelle
singole unità produttive
che abbiano meno
di 30
dipendenti
è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti
per tre lavoratori. Ai fini della percentuale
predetta non si computano le
assunzioni effettuate
con contratto a
termine nelle ipotesi previste
direttamente dalla legge (n. 230/62; D.L. 876/77
convertito nella L. 18/78
e successive proroghe), con contratto di formazione e lavoro,
né quelle
effettuate
ai sensi dell'art. 78, Seconda Parte.
Nell'ambito
del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate
intese
per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
Le aziende che intendono avvalersi del presente
provvedimento sono tenute,
pena la decadenza, a darne preventiva
comunicazione scritta ad apposita
Commissione costituita
presso l'Ente Bilaterale
territoriale e,
su
richiesta di questa, a fornire indicazione
analitica delle tipologie dei
contratti a termine intervenuti per effetto di norme
diverse da quelle del
presente contratto. La Commissione, ove ritenga che
con la richiesta venga
a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo
dell'istituto del contratto a
termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente
contratto che, valutati anche in contraddittorio con
l'impresa i programmi
occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine,
potranno,
quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla
sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle
imprese
interessate.
All'atto
della richiesta di nulla-osta per le assunzioni di cui al presente
punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal
quale risulti l'iscrizione
ad Associazione aderente alla Confcommercio, nonché una dichiarazione di
impegno relativa
all'applicazione del
presente CCNL e all'assolvimento
degli
obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Nelle unità produttive in cui sono in atto
sospensioni dal lavoro con
ricorso alla CIGS, la presente normativa non si
applica per assunzioni con
le medesime
qualifiche dei lavoratori sospesi.
Gli accordi territoriali e aziendali in materia
già in atto all'entrata in
vigore
del contratto sono confermati.
Art. 22
- B) Formazione e qualificazione professionale
In vista della
prossima scadenza per la realizzazione del Mercato Unico
Europeo
e anche alla luce delle indicazioni e dei principi che emergono dal
Memorandum Eurofiet - CECD in merito ai bisogni formativi nel settore del
commercio al dettaglio, le parti concordano sulla necessità di realizzare
una politica
attiva della formazione
professionale finalizzata al
conseguimento
dei seguenti obiettivi:
1) migliorare il livello professionale
degli occupati nei settori della
distribuzione e dei
servizi e più in generale
attivare un processo di
valorizzazione
delle risorse umane;
2) adeguare
l'offerta di prestazione
lavorativa alle richieste delle
aziende;
3) incrementare i livelli occupazionali,
superando altresì le maggiori
difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per
alcune fasce
sociali più deboli quali
i lavoratori ultraventinovenni,
extracomunitari
e donne;
4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze
professionali
derivanti dai processi di innovazione tecnologica;
5) migliorare i livelli aziendali di
competitività, il livello di servizio
e di
qualità offerto alla clientela ed infine ottimizzare la produttività.
Le parti concordano che la realizzazione di
quanto sopra è demandata al
confronto regionale e
aziendale, per la definizione
di programmi e di
attività
formative tra le quali possono essere ricomprese:
-
formazione nel settore della comunicazione sociale;
-
formazione sui principi generali della distribuzione, sulle problematiche
delle attività dei servizi, sul ruolo di tali
settori nell'economia, sulla
struttura
d'impresa;
- formazione riguardante il mondo del lavoro e
le sue regolamentazioni, la
legislazione
sulla salute e la sicurezza;
- formazione
sul ruolo e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie;
-
formazione in marketing, vendite e servizi, acquisti e gestione di stock;
-
formazione di contabilità;
-
studio di una lingua della Comunità in aggiunta alla lingua madre.
Inoltre, coerentemente con le finalità sopra
rappresentate,
- visto l'art. 15-ter della Legge
n. 479/78 che recita: "I giovani che
hanno stipulato
contratti di formazione ai
sensi dell'art. 7 o hanno
frequentato i corsi
di cui all'art. 16-bis o i
cicli formativi di cui
all'art. 26-bis della presente legge possono chiedere
l'accertamento della
qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di
collocamento.
- L'accertamento è effettuato da una commissione istituita presso ciascun
Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione composta da
quattro
esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministro del Lavoro e
della Previdenza
Sociale, della Regione, dei datori di lavoro
e dei
lavoratori";
- visto l'art. 16-quater della Legge n. 479/78
che recita: "La commissione
di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una
prova tecnico-pratica, la qualifica professionale
dei giovani, avvalendosi
delle attrezzature dei Centri di formazione
professionale riconosciuti
dalla
Regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle
aziende";
- visto
l'art. 14 della Legge n. 56/87 che recita: "Ai fini dell'iscrizione
nelle liste di collocamento, la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego ha
facoltà di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore
avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale
competenti, previsti dalla legge 21 dicembre
1978, n. 845, ovvero delle
attrezzature
messe a disposizione dalle imprese",
le parti, al
fine di contribuire all'attuazione dei succitati disposti
normativi, designando esperti e individuando aziende
che intendono porre a
disposizione le proprie attrezzature al fine di
collaborare con gli Uffici
Provinciali del Lavoro e M.O. e le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego
per l'accertamento della professionalità
dei lavoratori, convengono di
attribuire agli Enti Bilaterali il compito di provvedere adeguatamente in
merito.
Parimenti, al
fine di conseguire
soddisfacenti risultati per
la
qualificazione del personale femminile, le parti convengono di attribuire
altresì agli Enti Bilaterali le attività di studio e
ricerca per le azioni
positive,
ai sensi dell'Art.16, Prima Parte, del presente contratto.
Art. 23
- C) Contratti di formazione e lavoro
Premessa
Nel quadro della più generale intesa tra Confcommercio e FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL e
UILTuCS-UIL per la definizione di nuove
relazioni
sindacali, le parti,
ciascuna per le proprie competenze, convengono di
attivare strumenti
contrattuali e legislativi
finalizzati all'utilizzo
dell'istituto
dei contratti di formazione e lavoro.
La
Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL
e
UILTuCS-UIL, ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento
idoneo
a favorire l'incremento dell'occupazione, in particolare femminile e
giovanile. Concordano
inoltre nell'identificare
l'attivazione di comuni
interventi per affrontare i problemi della formazione e
dell'aggiornamento
professionale, come
uno degli obiettivi
prioritari da perseguire per
fornire una risposta concreta alle esigenze
di fluidità del mercato del
lavoro.
Le parti,
quindi, nel rispetto delle
proprie autonomie e competenze,
esprimono la volontà di recepire le disposizioni di legge vigenti al fine
di incentivare le assunzioni di giovani e
di assicurare agli stessi una
adeguata formazione, finalizzata
all'acquisizione di professionalità
conformi
alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati.
Normativa
Possono essere stipulati, ai sensi della legge
19 luglio 1994, n.451,
contratti
di formazione e lavoro mirati:
C.FL. di tipo a.1) all 'acquisizione di professionalità intermedie: (III,
IV e V
livello), con una durata di 24 mesi;
C.FL.
di tipo a.2) all 'acquisizione di professionalità elevate: (Quadri, I
e II
livello), con una durata di 24 mesi;
C.FL. di tipo
b) all 'inserimento
professionale mediante un 'esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
professionali al
contesto produttivo
ed organizzativo delle
imprese: (tutti i livelli
escluso
il VII) con una durata di 12 mesi.
Il
progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori
interessati, l'inquadramento iniziale, quello finale
e la durata del
contratto
di formazione e lavoro.
L'inquadramento
previsto all'atto dell'assunzione potrà essere inferiore di
un livello a
quello previsto al termine del
contratto di formazione e
lavoro.
Ai lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro si applicano le
disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di
lavoro subordinato
nonché la
normativa, anche economica, del
presente contratto e della
contrattazione
collettiva integrativa, laddove esistente.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, che
conterrà quanto previsto
dall'art. 14,
Seconda Parte, nonché il
periodo di prova, nei termini
previsti
dall'art. 17, Seconda Parte.
La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve
avere una durata di 130 ore per i contratti
di tipo a.2), di 80 ore per
contratti
di tipo a.1) e di 20 ore per i contratti di tipo b).
Il contenuto
dei progetti formativi
esonerati dalla procedura
di
approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite
Commissioni
Paritetiche competenti per territorio.
In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il
ricorso ai
progetti esistenti e
definiti in base
alla previ gente
disciplina, fatte
salve le modificazioni automaticamente
applicabili,
conformemente alla
L.451/94 in materia
di età, ore
di formazione,
retribuzione,
durata e livello di inquadramento.
L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo
schema di cui all'allegato 1
ed il progetto sarà accompagnato da dichiarazione
di impegno al rispetto
del vigente CCNL e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza
sociale.
Le
cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità del
termine finale per un periodo di durata pari
alla effettiva sospensione,
secondo i criteri
e con le modalità previsti dalla sentenza della Corte
Cost.
n. 149 del 1° aprile 1993.
I progetti
di formazione dovranno
essere presentati alla
specifica
Commissione Paritetica
competente per territorio
per il parere
di
conformità
ai fini della richiesta del nulla-osta.
Le aziende
che abbiano già attivato
contratti di formazione e lavoro
attraverso
la procedura di cui al presente articolo sono tenute, in caso di
richieste relative ad ulteriori assunzioni con contratto di formazione e
lavoro, a comunicare alla Commissione
Paritetica l'esito dei
precedenti
contratti anche con riferimento al comma 6 dell'art.8
della legge n.407/90
come modificato dall'art. 16 D.L. 299/94 convertito nella legge 19 luglio
1994,
n.451.
Il parere deve essere emesso entro il limite
massimo di 15 giorni dalla
data di ricevimento, anche sulla base di specifici accordi applicativi
territoriali. In
tal senso le
Organizzazioni firmatarie del presente
contratto ratificano gli accordi territoriali in
materia già in essere,
ferma
restando la procedura di cui sopra.
Le assunzioni dovranno essere attivate, ove non siano già
pianificati i
tempi
di assunzione, entro tre mesi dalla data del parere di conformità.
All'atto della
richiesta del nulla-osta
l'azienda dovrà esibire
un
attestato dal
quale risulti l'iscrizione dell'azienda stessa ad
una
Associazione
aderente alla Confcommercio.
Accordi
applicativi, a livello aziendale, possono altresì essere realizzati
nelle imprese che operino in più ambiti regionali.
In tal caso, le imprese
comunicheranno i contenuti
delle intese raggiunte alle loro
Associazioni
territorialmente competenti, che provvederanno a
trasmetterle agli Enti
Bilaterali
interessati e all'Osservatorio Nazionale.
Gli accordi in materia già in atto ai vari
livelli all'entrata in vigore
del
contratto sono confermati, ferma restando la procedura di cui sopra.
Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno
notificati, a cura
delle parti, al Ministero del Lavoro e agli Uffici
Regionali e Provinciali
del Lavoro per
il rilascio immediato del nulla-osta alle assunzioni da
parte
delle Sezioni Circoscrizionali territorialmente competenti.
Norma
transitoria
Le disposizioni contenute nel
presente articolo entrano in
vigore dal
momento in cui verranno recepite dal Ministero del
Lavoro, in applicazione
della nuova normativa di legge in materia di contratti di formazione e
lavoro.
Fino a tale data
rimangono in vigore le
norme di cui all'articolo 21-C)
della
Prima Parte del CCNL 14 dicembre 1990.
Art. 24
- Procedure
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore
di
lavoro, all'atto dell'assunzione, secondo il
disposto dell'art. 3, terzo
comma, legge
n.863/1984,
all'Ispettorato
Provinciale del Lavoro
territorialmente
competente.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l'azienda è tenuta
ad attestare
alle Sezioni Circoscrizionali territorialmente competenti
l'attività
svolta ed i risultati formativi conseguiti.
Dichiarazione
a verbale
Le parti
si danno atto che
nella Provincia di Bolzano
la formazione
professionale compreso l'istituto dei contratti di
formazione e lavoro può
essere
disciplinata da leggi, regolamenti e contratti provinciali, anche in
deroga
a quanto previsto dal presente contratto.
Art. 25
- D) Lavoratori inabili
Le parti convengono sull'obiettivo di favorire
l'inserimento nel mondo del
lavoro
con contratti di formazione e lavoro di giovani con ridotta capacità
lavorativa
per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e/o
delibere
regionali in materia, di cui alla Legge 56/1987.
Le
parti allo scopo convengono di promuovere, nelle Regioni nelle quali non
siano vigenti specifiche convenzioni in materia,
l'adozione di strumenti
equivalenti
secondo i seguenti criteri;
a) i soggetti
con ridotta capacità
lavorativa per handicap intellettivo
leggero devono essere riconosciuti tali dalle
Commissioni preposte dagli
organi competenti
e inseriti dalla
Commissione Provinciale (ex
Lege
n.48211968)
nelle quote delle categorie protette di cui alla stessa Legge;
b) le
offerte di lavoro - anche
per le deroghe previste
dalla Legge
n.5611987,
art. 25 - devono riguardare:
1) soggetti,
individuati dalla Commissione
competente come idonei al
lavoro,
che abbiano superato corsi prelavorativi effettuati presso gli Enti
locali
o, comunque, autorizzati dalle Regioni;
2) che gli stessi siano ritenuti idonei, dalla
competente USL, all'offerta
di
lavoro proposta.
L'inserimento
lavorativo seguirà il seguente iter:
"stage" di preinserimento in azienda da effettuare
con le modalità fissate
dalle convenzioni
e al termine dello
stage, eventuale assunzione con
ingresso
nel livello iniziale del "CCNL del terziario della distribuzione e
dei servizi" mediante contratti di formazione ~ lavoro della durata di
ventiquattro
mesi, in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
TITOLO
VII
Licenziamenti
collettivi
Dichiarazione
a verbale
Le parti concordano che, in caso di
licenziamenti collettivi, in linea con
gli obiettivi indicati nella Premessa al
presente contratto e tenuto conto
delle specificità del settore, le procedure
adottate saranno conformi alla
disciplina legislativa vigente, ivi compresa la Legge
23 Luglio 1991,n.223
e
successive modificazioni.
TITOLO
VIII
Diritti
sindacali
Art. 26
- Dirigenti sindacali
Agli effetti
di quanto stabilito
negli articoli seguenti
sono da
considerarsi
dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali,
regionali e provinciali o
comprensoriali delle Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori stipulanti il
presente
CCNL;
b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell'art. 19
della legge 20 maggio 1970 n.300, (1) nelle imprese che nell'ambito
dello
stesso comune
occupano più di quindici
dipendenti, i quali risultino
regolarmente eletti in
base alle norme statutarie
delle Organizzazioni
stesse;
c) della
Rappresentanza Sindacale Unitaria
costituita in luogo delle
R.S.A.,
ai sensi dell'Accordo interconfederale 27.7.94.
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve
essere comunicata per
iscritto con
lettera raccomandata alla
ditta e alla
rispettiva
Organizzazione
dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui
al comma
1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto
c) valgono
le norme di cui
all'art. 18 dell'Accordo interconfederale
27.7.94.
I componenti dei Consigli o Comitati di cui
alla lettera a), hanno diritto
ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle
riunioni
degli
organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.
Qualora il
dirigente sindacale di
cui al presente
articolo sia
contemporaneamente componente
di più Consigli o
Comitati di cui alla
precedente lettera
a), potrà usufruire di
un monte ore non superiore
globalmente
a 130 ore annue.
(1) Come
modificato dagli esiti
referendari dell'11 Giugno
1995 nel
seguente
nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995:
"rappresentanze
sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa
dei lavoratori in ogni unita
produttiva nell'ambito delle associazioni
sindacali, che
siano firmatarie di
contratti collettivi applicati
nell'unita produttiva. Nell'ambito di aziende con più unita produttive le
rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento."
Art.
27- Permessi retribuiti R.S.A. o C.D.A.
I componenti delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali di cui alla lett. b)
dell'art. 26,
Prima Parte, hanno diritto, per l'espletamento del loro
mandato,
a permessi retribuiti.
Il
diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna
Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle
unità che occupano fino a 200 dipendenti della
categoria per cui la stessa
è
organizzata;
b) ad un
dirigente ogni 300 o frazione di
300 dipendenti per ciascuna
Rappresentanza Sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti
della
categoria per cui la stessa è organizzata;
c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di
500 dipendenti della categoria
per cui è organizzata la Rappresentanza
Sindacale Aziendale nelle unità di
maggiori
dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).
I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12
ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b)
e c) del comma precedente
e a un'ora e
mezza all'anno per ciascun
dipendente nelle aziende di cui
alla
lettera a).
Il lavoratore che intende esercitare il diritto
di cui al primo comma deve
dare comunicazione scritta al datore
di lavoro di regola 24 ore prima,
tramite
la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno
diritto di affiggere, su
appositi spazi, che
il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in
luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità
aziendale,
pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale
e del
lavoro.
Art 28
- Compiti e funzioni delle R.S.U.
FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo
le competenze e le prerogative che sono
loro proprie, ferma restando la
verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati
all'ambito
contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U.
aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro
voto e
in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati
categoriali e delle
confederazioni svolgono,
unitamente alle federazioni
FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie
del livello aziendale, secondo le modalità
definite nel presente contratto
nonché in
attuazione delle politiche
confederali delle 00.
SS. di
categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive
sui diversi contenuti
della contrattazione ai vari livelli, l'attività
sindacale affidata alla
rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli
esterni
della organizzazione sindacale.
Art. 29 - Diritti, tutele, permessi sindacali e
modalità d'esercizio delle
R.S.U.
Ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo
interconfederale 27.7.94 i
componenti
delle R.S.U.
subentrano ai dirigenti delle
R.S.A. e dei C.d.A. nella
titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già
loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della
legge
300/70.
Sono
fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste
nei confronti delle Organizzazioni Sindacali
dagli accordi aziendali in
materia
di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come
possibile utilizzo a livello
esclusivamente di singola
unità produttiva e quindi non
cumulabile tra
diverse
unità produttive di una stessa azienda.
FILCAMS -
FISASCAT e UILTuCS
convengono di valutare
periodicamente
l'andamento
e l 'uso del monte ore.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la
R.S.U.
il monteore per le assemblee dei lavoratori viene cosi ripartito: il
70% a
disposizione delle R.S.U..
il restante 30%
sarà utilizzato
pariteticamente
da FILCAMS, FISASCAT e UIL TuCS tramite la R.S.U.
Art. 30
- Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del
23 luglio 1993, sotto il
titolo
rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi
per le aziende), per quanto riguarda il numero
dei componenti delle R.S.U.
ed i
relativi permessi retribuiti, si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 7
e 7 bis dell'Accordo interconfederale 27. 7.94.(1)
___________________________________________________________________________
(1)
Art. 7 - Numero dei componenti R.S.U.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del
23 luglio 1993, sotto il
titolo rappresentanze sindacali,. al punto
b) (vincolo della parità di
costi per le
aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così
determinato:
a) 3
componenti per la R.S.U.
costituita nelle unità
produttive che
occupano
fino a 200 dipendenti;
b) 3
componenti ogni 300
o frazione di
300 dipendenti nelle unità
produttive
che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3
componenti ogni 500
o frazione di
500 dipendenti nelle unità
produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta
al numero di cui alla
precedente
lettera b).
In fase di prima applicazione e comunque per un
periodo non superiore alla
vigenza del presente accordo. il numero dei
componenti le R.S.U. sarà
determinato
a titolo sperimentale nel seguente modo:
a) 3
rappresentanti nelle unità produttive che occupano da
16 a 50
dipendenti;
b) 4
rappresentanti nelle unità produttive che occupano da
51 a 90
dipendenti:
c) 6
rappresentanti nelle unità produttive
che occupano da 91 a
120
dipendenti;
d) 8 rappresentanti nelle unità
produttive che occupano da 121 a 200
dipendenti:
e) 9 rappresentanti nelle unità
produttive che occupano da
201 a 300
dipendenti:
f) 11 rappresentanti nelle unità
produttive che occupano da 301
a 600
dipendenti:
g) 13 rappresentanti nelle unità
produttive che occupano da 601
a 900
dipendenti:
h) 15 rappresentanti nelle unità produttive
che occupano da 901 a 1200
dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è
incrementata
di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Le
parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare
l'opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al secondo
comma.
Art.7
Bis
Fermo
restando quanto previsto dal successivo art.8 e ai sensi dell'art. 23
della legge 20.5.70. n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per
l'espletamento
del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente
spetta almeno a:
a) 3
componenti per la R.S.U.
costituita nelle unità
produttive che
occupano
fino a 200 dipendenti:
b) 3
componenti ogni 300
o frazione di
300 dipendenti nelle unità
produttive
che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3
componenti ogni 500
o frazione di
500 dipendenti nelle unità
produttive di
maggiori dimensioni. in aggiunta
al numero di cui alla
precedente
lettera b),
salvo clausole
più favorevoli dei
contratti collettivi,
eventualmente
stipulati
in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere
superati i limiti previsti
dal
precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi
per
l'espletamento del mandato.
---------------------------------------------------------------------------
Art. 31
- Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.
I dirigenti sindacali aziendali di cui al
precedente art. 27, Prima Parte,
hanno diritto a permessi non retribuiti per la
partecipazione a trattative
sindacali o a
congressi e convegni di natura
sindacale, in misura non
inferiore
a otto giorni all'anno.
I
lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima
tramite le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I lavoratori
che siano eletti
membri del Parlamento
Nazionale o di
Assemblee Regionali
ovvero siano chiamati ad
altre funzioni pubbliche
elettive, possono,
a richiesta, essere
collocati in aspettativa
non
retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la
medesima disposizione
si
applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali
e
nazionali.
Ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo interconfederale
27.7.94 i permessi di
cui al
primo comma spettano anche ai componenti le R.S.U.
Art. 32
- Clausola di salvaguardia
Ai sensi
dell'art. 12 dell'Accordo interconfederale
27.7.1994 le
Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all'art.19 legge 20
maggio 1970 n.
300, che siano firmatarie
del suddetto accordo o che,
comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla
procedura
di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente
a costituire
R.S.A. e/o C.d.A.. ai
sensi della norma sopra
citata e
dichiarano
automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente
costituiti,
al momento della costituzione della R.S.U.
Art.
33- Assemblea
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente
più di 15 dipendenti, i
lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la
trattazione
di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni
avranno luogo su convocazioni singole o
unitarie delle
Rappresentanze
Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti
o
facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti.
Nelle unità
in cui siano
costituite R.S.U. ai
sensi dell'Accordo
interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in
base a quanto
previsto
nell'ultimo comma del precedente art.29.
La convocazione dovrà essere di
norma comunicata alla
Direzione
dell'azienda entro
la fine dell'orario
di lavoro del
secondo giorno
antecedente la
data di effettuazione, e con l'indicazione specifica
dell'ordine
del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché
durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue,
per le quali
verrà corrisposta la
retribuzione di fatto di cui
all'art.
115,
Seconda Parte.
Le riunioni
potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza
nell'unità
o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,
dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali
stipulanti il presente
contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario
di lavoro dovrà avere luogo
comunque con
modalità che tengano conto dell'esigenza di
garantire la
sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni
e degli impianti e il
servizio di
vendita al pubblico;
tali modalità saranno
concordate
aziendalmente con
l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali
aderenti
o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
Art. 34
- Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento,
fuori
dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria,
su materie
inerenti all'attività sindacale,
indetti da tutte
le
Rappresentanze Sindacali
Aziendali tra i
lavoratori, con diritto
di
partecipazione di tutti
i lavoratori appartenenti
all'unità aziendale e
alla
categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum
saranno stabilite nei
contratti
collettivi, anche aziendali.
Per quanto non previsto espressamente dal
presente contratto in materia di
esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si
rinvia
alla legge 20 maggio 1970, n.300.
Nota a
verbale (al Tit. VIII)
Le Parti dichiarano che la disciplina delle R.S.U. costituisce materia
di
livello interconfederale attualmente regolamentata dall'Accordo 27.7.94.
(Allegato
10)
Art. 35
- Trattenuta contributi sindacali
Ferma restando
la norma di
cui all'art. 19,
Prima Parte, l'azienda
provvederà altresì alla trattenuta del contributo
associativo sindacale ai
dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna
di una lettera di
delega
debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo
da
trattenere e l'Organizzazione Sindacale a cui l'azienda dovrà versano.
L'azienda
trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega
riguarda anche ogni
eventuale variazione
del contributo associativo
sindacale, debitamente
segnalata dall'Organizzazione Sindacale all'azienda, con lettera
raccomandata,
salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
TITOLO
IX
Delegato
aziendale
Art. 36
- Delegato aziendale
In relazione anche alle norme contenute nel
CCNL 28 giugno 1958, esteso
"erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio
1959, n.741, nelle aziende che
occupano
da lì sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti
possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei
lavoratori, con
compiti di intervento presso
il datore di lavoro per
l'applicazione
dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio
delle
sue
funzioni è nullo ai sensi della legge.
TITOLO
X
Tutela
della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 37
- Condizioni ambientali
Al fine
di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che
occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei
Delegati, e in mancanza la
Rappresentanza Aziendale, può promuovere, ai sensi dell'art. 9, legge 20
maggio 1970, n.300, la ricerca. l'elaborazione e l'attuazione di tutte le
misure
idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Dichiarazione
a verbale (sicurezza lavoro)
Le parti, considerato il recepimento della
direttiva 89/391 CEE del 12
giugno 1989
riguardante l'attuazione di misure
volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro, convengono di costituire un gruppo
di lavoro paritetico, con il
compito di proporre alle parti stipulanti ipotesi di armonizzazione della
vigente disciplina contrattuale con il nuovo quadro
normativo, rispondente
ai principi generali fissati dalla CEE relativamente alla prevenzione dei
rischi professionali, all'eliminazione dei fattori
di rischio e di
incidente,
all'informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori,
ed alla
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
La Commissione inizierà i propri lavori il 5 dicembre
1994 per concluderli
non
oltre il 28 febbraio 1995.
SECONDA
PARTE
Disciplina
del rapporto di lavoro
TITOLO
I
Classificazione
del personale
Art. 1
- Premessa
La classificazione unica del personale
delle aziende commerciali
è
strutturata in conformità dei livelli di cui dì
seguente art. 3. Seconda
Parte e non
modifica le norme contenute nel CCNL
31 luglio 1970 e nei
contratti
collettivi nazionali, per i relativi periodi di vigore.
Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge
n. 190/1985, infatti, la
distinzione
tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con
mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme
(legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono
un trattamento
differenziato o che comunque
fanno riferimento a tali
qualifiche.
I diversi trattamenti di cui
al precedente capoverso
conservano la loro
efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle
singole norme, che
nell'ambito
dell'intero contratto.
La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi,
regolamenti e
norme amministrative che comportano
differenziazioni tra
mansioni impiegatizie e mansioni non
impiegatizie richiamate e
non
richiamate nel precedente CCNL 31 luglio 1970, quali il trattamento per
richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro
ed ogni altra normativa in vigore ed emananda.
Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la
stipulazione
delle
norme di classificazione unica, e pertanto le parti si danno atto che
eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti
normativi ed
economici oltre i
limiti stabiliti nella
presente sede
contrattuale avranno
come conseguenza l'automatico scioglimento della
Confederazione Italiana del Commercio del Turismo
e dei Servizi e delle
aziende
da essa rappresentate, dalle obbligazioni assunte.
Art. 2 -
Evoluzione della classificazione
Le parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più
flessibile e
dinamica della
classificazione del personale
al fine di
identificare ed eventualmente definire nell'ambito
della classificazione
nazionale quelle peculiarità nuove ed emergenti che
assumono significato e
valenza generale in relazione ai processi di
trasformazione ed innovazione
tecnologica
ed organizzativa e alla dinamica professionale nelle aree e nei
comparti che fanno
riferimento al sistema di inquadramento del presente
CCNL.
Inoltre ha il compito di sviluppare l'esame della
classificazione, al fine
di ricercare
coerenza tra le
attuali declaratorie e
le relative
esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti
eventuali
proposte di
aggiornamento, con le
modalità e le
procedure previste
dall'art.
10, Prima Parte.
La
pratica attuazione di quanto sopra è definita negli artt.da 7 a 10 della
Prima
Parte.
Art. 3
- Classificazione Primo livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto
professionale anche
con responsabilità di
direzione esecutiva, che
sovraintendono alle unità produttive o ad
una funzione organizzativa con
carattere di
iniziativa e di
autonomia operativa nell'ambito
delle
responsabilità
ad essi delegate, e cioè:
1) capo
di servizio e di ufficio
tecnico, amministrativo,
commerciale
(vendita
o acquisti), legale; capo centro EDP;
2) gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato
alimentare
anche
se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3) responsabile laureato in chimica
- farmacia previsto
dalle leggi
sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti
farmaceutici e specialità
medicinali;
4)
analista sistemista;
5) gerente o
capo di officina o di sede
assistenziale con la completa
responsabilità
sia tecnica che amministrativa;
6)
responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7)
responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
8)
responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
9)
responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
10)
responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;
l1)
responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con
compiti
di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
12)
coprywriter nelle agenzie di pubblicità;
13) art
director nelle agenzie di pubblicità;
14)
producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
15)
account executive nelle agenzie di pubblicità;
16)
media planner nelle agenzie di pubblicità;
17)
pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità;
18)
research executive nelle agenzie di pubblicità;
19) tecnico stampa responsabile di un servizio
produzione nelle agenzie di
pubblicità;
20)
product manager;
21)
coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
22)
esperto di sviluppo organizzativo;
23)
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella
predetta
elencazione.
Secondo
livello
Appartengono
a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti
operativamente autonomi
e/o con funzioni di
coordinamento e controllo
nonché il personale
che esplica la propria attività con
carattere di
creatività nell'ambito
di una specifica professionalità tecnica
e/o
scientifica
e cioè:
1)
ispettore;
2)
cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3)
propagandista scientifico;
4)
corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5)
addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6) capo
di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7)
contabile con mansioni di concetto;
8)
segretario di direzione con mansioni di concetto;
9)
consegnatario responsabile di magazzino;
10)
agente acquisitore nelle aziende di legname;
11)
agente esterno consegnatario delle merci;
12)
determinatore di costi:
13)
estimatore nelle aziende di arte e antichità;
14)
spedizioniere patentato;
15)
enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
16)
chimico di laboratorio;
17)
capitano di rimorchiatore;
18) tecnico chimico anche con funzioni
di vendita nel settore commercio
chimico;
19)
interprete o traduttore simultaneo;
20)
creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;
21) colladuatore e/o accettatore: il
lavoratore che in piena autonomia
provvede ad effettuare la prova e la diagnosi
dell'autoveicolo, predispone
il piano di lavorazione, effettua il controllo
di accettazione e quello di
delibera. provvede a valutare il costo della
riparazione e ad intrattenere
con la clientela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua
specifica
funzione;
22)
impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di
impaginazione del
giornale o strumento
equivalente, in contatto
o
collegamento
con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia;
23) segretario (di produzione di concessionarie
di pubblicità con mansioni
di
concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
24)
programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
25)
art-buyer nelle agenzie di pubblicità;
26)
organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;
27)
visualizer nelle agenzie di pubblicità;
28)
assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
29)
assistente art director nelle agenzie di pubblicità;
30)
assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;
31)
assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
32)
tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;
33) capo piazzale: coordina su specifico
incarico del gestore il personale
e le vendite in quegli impianti che per
struttura ed importanza richiedono
tale funzione:
Svolge inoltre le
normali mansioni di
pompista
specializzato;
34)
programmatore analista;
35) programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i
seguenti
compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla
base di piani di
lavorazione sulle singole
commesse predisposte dai vari
accettatori, pianifica, in piena autonomia
operativa, l'attività
dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza
degli interventi
sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i
relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le
relative imputazioni dei
costi
per la contabilità di officina:
36)
supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
37)
supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
38)
assistente del product manager;
39)
internal auditor:
40) EDP
auditor;
41)
specialista di controllo di qualità;
42)
revisore contabile;
43)
analista di procedure organizzative;
44)
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella
predetta
elencazione.
Terzo
livello
A questo
livello appartengono i
lavoratori che svolgono
mansioni di
concetto o
prevalentemente tali che
comportino particolari
conoscenze
tecniche ed adeguata esperienza e i lavoratori
specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono lavori
che comportano una
specifica ed adeguata
capacità
professionale acquisita
mediante approfondita preparazione teorica e
tecnico-pratica
comunque conseguita e cioè:
1)
steno-dattilografo in lingue estere;
2)
disegnatore tecnico;
3)
figurinista;
4)
vetrinista;
5) creatore
o redattore di
rapporti negli istituti
di informazioni
commerciali,
con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
6)
commesso stimatore di gioielleria;
7) ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 140, R.D. 27
luglio 1934, n.1265: ottico patentato a norma degli
artt. 30 31,32 R.D. 31
maggio
1928, n. 1334;
8)
meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;
9) commesso
di libreria che
abbia la responsabilità tecnica per il
rifornimento librario della azienda o di un
reparto di essa, che sappia
provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento
stesso e che abbia
sufficiente
conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
10)
addetto a pratiche doganali e valutarie;
11)
operaio specializzato provetto;
12)
addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato;
13) operaio
specializzato provetto nel
settore automobilistico: il
meccanico
riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o
alimentazione), nonché
l'addetto alla carrozzeria (lattoniere,
verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia
operativa, sulla base
di cognizioni
teoriche e pratiche
approfondite, anche mediante l'uso
appropriato di specifiche strumentazioni, individuando,
dal punto di vista
tecnico economico,
nell'ambito di specifiche
direttive aziendali, le
opportunità e le
modalità di esecuzione, di intervento e di definizione
delle
cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale;
14) operaio
specializzato provetto
nelle concessionarie di pubblicità:
tecnico
cine-TV; tecnico proiezione;
15)
sportellista nelle concessionarie di pubblicità;
16)
commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale
con mansioni
di concetto, di
comprovata professionalità derivante da
esperienza acquisita
in azienda, al
quale è riconosciuta autonomia
operativa e adeguata
determinante iniziativa, con
l'incarico di svolgere
congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di
consulenza per
il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle
proprie mansioni
l'ottimale gestione delle
merceologie affidategli,
intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei
prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di
vendita al pubblico anche
attraverso opportune azioni promozionali, espletare
operazioni di incasso,
porre la
sua esperienza al fine dell'addestramento e
della formazione
professionale
degli altri lavoratori;
17)
operatore di elaboratore con controllo di flusso;
18)
schedulatore flussista;
19) contabile/impiegato amministrativo: personale che
in condizioni di
autonomia
operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle
proprie
mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative
complesse relative
al sistema contabile
e/o amministrativo adottato
nell'ambito dello specifico campo di competenza. è incaricato di svolgere
congiuntamente i seguenti compiti: rilevare,
riscontrare, imputare,
contabilizzare dati e
chiudere conti, elaborare
situazioni contabili ed
effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi,
evidenziare posizioni
irregolari e gestire
i conseguenti interventi
operativi;
20)
programmatore minutatore di programmi;
21)
addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo
stoccaggio
dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle
aziende commerciali dei settori ferro e acciai.
metalli non ferrosi e
rottami;
22) operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori
ferro e
acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il
riparatore
che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione
critica
del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la
successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento
di elevato grado di difficoltà per
aggiustaggio, riparazione, manutenzione
di macchine o
impianti, curandone la
messa a punto ed effettuandone la
delibera
funzionale;
b) il primo operatore di linea di comprovata professionalità
derivante da
esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che
dei compiti propri
della mansione, di svolgere congiuntamente,
in condizioni di autonomia
operativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere,
interventi su
organi, apparati e/o impianti
con la relativa prova di
avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura
operazioni
consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche
e manutenzioni, contribuire con la sua
esperienza all'addestramento e alla
formazione
professionale degli altri operatori;
23) addetto alla distribuzione dei fascettari, nell'ambito dei reparti di
lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle
aziende di distribuzione
di
libri e stampe periodiche;
24) conducente di autotreni e di autoarticolati
pesanti che, in condizioni
di
autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione
dell'automezzo
in dotazione;
25)
operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
26)
rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
27) tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l'aggiustatore ed
il
riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione
critica
del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti. sceglie la
successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento
di elevato grado di difficoltà per
l'aggiustaggio, la riparazione e la
manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed
effettuandone la
delibera funzionale, anche
presso il domicilio
del
cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla
prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe
dell'azienda:
28) tecnico riparatore del settore macchine per
ufficio: l'aggiustatore ed
il riparatore che, in condizione di autonomia operativa,
con
interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i
guasti, sceglie la
successione e le modalità degli interventi ed esegue
qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà
per l'aggiustaggio, la
riparazione e la
manutenzione di macchine ed
apparecchiature complesse
curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche
presso il
domicilio del cliente; compila,
se del caso. la necessaria
documentazione relativa
alla prestazione effettuata
ed incassa il
corrispettivo
previsto dalle tariffe dell'azienda;
29) macellaio specializzato provetto: è
il lavoratore con specifiche ed
adeguate capacità
professionali acquisite mediante
approfondita
preparazione teorico
e tecnico-pratica che,
in autonomia operativa,
nell'ambito delle mansioni assegnate. Esegue con perizia
tutte le seguenti
fasi di
lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura,
taglio a filo, a
mano e a macchina, presentazione
in vassoio, rifilatura
dei
tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
30)
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella
predetta
elencazione.
Quarto
livello
Al quarto livello appartengono i lavoratori che
eseguono compiti operativi
anche di vendita e relative operazioni complementari. nonché i lavoratori
adibiti ai
lavori che richiedono
specifiche conoscenze tecniche
e
particolari
capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1)
contabile d'ordine;
2)
cassiere comune;
3)
traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4)
astatore;
5) controllore di settore tecnico di centro
elaborazione dati, compreso il
settore
delle telecomunicazioni;
6)
operatore meccanografico;
7)
commesso alla vendita al pubblico;
8) addetto
alle operazioni ausiliarie
alla vendita nelle
aziende a
integrale libero servizio (grandi magazzini,
magazzini a prezzo unico,
supermercati ed
esercizi similari addetto all'insieme
delle operazioni
ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale
l'esercizio promiscuo delle
funzioni di
incasso e relativa
registrazione, di preparazione delle
confezioni, di prezzatura,. di marcatura, di
segnalazione dello scoperto
dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle
merci;
9) addetto
all'insieme delle
operazioni nei magazzini
di smistamento,
centro di
distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero
servizio (grandi
magazzini, magazzini a prezzo
unico. supermercati ed
esercizi
similari);
10) commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto
normalmente
alla preparazione e confezione;
11)
magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
12)
indossatrice;
13)
estetista, anche con funzioni di vendita;
14)
stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
15)
propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di
carattere
scientifico;
16) esattore, esclusi i fattorini e
portapacchi autorizzati a riscuotere
l'importo
della merce all'atto della consegna;
17)
pittore o disegnatore esecutivo;
18)
allestitore esecutivo di vetrine e display;
19)
addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20)
autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21)
banconiere di spacci di carne;
22) operaio
specializzato;
23)
specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi,
pasticceria,
anche con funzioni di vendita;
24) allestitore di commissioni nei magazzini
di ingrosso medicinali con
conoscenza
delle specialità farmaceutiche;
25) telefonista addetto agli ordini nei
magazzini di ingrosso medicinali
con conoscenza delle specialità farmaceutiche
anche con digitazione del
calcolatore;
26) addetto al controllo delle partite di resa
in arrivo da distributori e
da
rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
27) addetto al collaudo: lavoratore che effettua
prove sull'autoveicolo ed
operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o
del
collaudatore senza compiti di diagnosi;
28) pompista specializzato: attende alla
erogazione dei carburanti ed alla
vendita di tutti
i prodotti esitati dal
punto di vendita; attende ai
servizi
di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti
dell'utenza; provvede alla riscossione con
responsabilità di cassa, alla
fatturazione, alla
pulizia del proprio
posto di lavoro;
fornisce
informazioni
ed assistenza;
29) operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori
ferro e
acciai,
metalli non ferrosi e rottami:
a) il primo
operatore alle linee di
spianatura e taglio trasversale e/o
longitudinale il primo operatore su cesoia a ghigliottina
o pressa a piega
con alimentazione e scarico automatico,
l'operatore di macchina ossitaglio
a pantografo automatica. il primo operatore di linea di taglio e foratura
travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali
tutti con comprovata professionalità derivante da
esperienza acquisita nel
settore, operando in
condizioni di relativa
autonomia, su istruzioni di
massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e
delle modalità
di esecuzione, compiono
lavori di preparazione, di
avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad
altro personale,
con la predisposizione di strumenti
di misura ed
intervento
durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
b)
addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che
effettua manovre di
precisione per il
sollevamento, trasporto, carico e
scarico di materiali; il conduttore di
carrello elevatore appositamente
attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali
alloggiati
su
cantilever; il conduttore
di locomotore (anche
in
collegamento con le
FF.SS.) per il trasporto di materiali su vagoni che
effettua anche semplici interventi di registrazioni e manutenzione con i
mezzi disponibili
a bordo; il manovratore di
gru a carroponte o a
cavalletto, per
la movimentazione di
materiali, attrezzato con mezzi
speciali che richiedono grande precisione ed
elevata complessità per il
sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei
materiali (ragni
per rottame,
grandi elettromagneti,
pinze ribalta coils, pinze graffa
coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò
avvenga con equivalente
capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati consentiti
dall'uso
dei mezzi speciali di cui sopra);
c) il
montatore di coltelli
per linea di
taglio longitudinale che
scegliendo la
successione delle operazioni
- sulla scorta
delle
disposizioni ricevute
- provvede al
montaggio dei coltelli circolari
formando
e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
d) il demolitore alla fiamma nel settore dei
rottami che, con comprovata
professionalità derivante da esperienza acquisita nel
settore, operando in
condizioni di
relativa autonomia, su
istruzioni di massima ricevute,
scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di
esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre
strutture complesse
che richiedano interventi
di analogo contenuto
professionale;
e)
operatore alla presso-cesoia nel settore dei rottami;
f)
operatore al frantoio nel settore dei rottami;
g) il
qualificatore di prodotti
metalsiderurgici che, con comprovata
professionalità derivante da esperienza acquisita nel
settore, operando in
condizioni
di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue
oltre le
rilevazioni dimensionali,
prove di normale difficoltà
per il
controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali
scegliendo i mezzi e
le modalità di
esecuzione e con l'ausilio di apparecchiature mobili, da
predisporre,
se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;
h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con
cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di
normale
rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione,
la manutenzione elettrico e/o meccanica, la
messa a punto di macchine o di
impianti;
30) addetto
alle variazioni dei servizi diffusionari nelle
aziende di
distribuzione
di libri e stampe periodiche;
31)
operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
32)
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella
predetta
elencazione.
(1)
L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono
determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al Quarto livello
nei
tempi stabiliti dal presente contratto.
Quinto
livello
A questo livello appartengono i lavoratori che
eseguono lavori qualificati
per la
cui
esecuzione sono richieste normali conoscenze e
adeguate capacità tecnico
pratiche,
comunque
conseguite e cioè:
1)
fatturista;
2)
preparatore di commissioni;
3)
informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4)
addetto di biblioteca circolante;
5)
addetto al controllo delle vendite;
6)
addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7) addetto
al riscontro, controllo e
conteggio presso le
aziende di
distribuzione
di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8)
pratico di laboratorio chimico;
9)
dattilografo;
10)
archivista, protocollista;
11)
schedarista;
12)
codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici,ecc.);
13)
operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14) campionarista, prezzista (addetto alla
compilazione dei listini
dell'azienda);
15) addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di
accompagnamento presso le
aziende di distribuzione di giornali, libri e
riviste;
16) addetto
alla materiale
distribuzione di giornali
e riviste nelle
agenzie
giornalistiche;
17)
addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18)
addetto al centralino telefonico;
19) aiuto-commesso nelle aziende di vendita di
prodotti dell'alimentazione
generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di
ortaggi e frutta,
negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al
dettaglio
di latte e derivati);
20)
aiuto banconiere di spacci di carne;
21)
aiutante commesso (1);
22)
conducente di autovetture;
23) addetto
alle operazioni ausiliarie
alla vendita nelle
aziende a
integrale libero servizio (grandi magazzini,
magazzini a prezzo unico,
supermercati ed esercizi similari ), addetto all'insieme delle operazioni
ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali
l'esercizio promiscuo delle
funzioni di
incasso e relativa
registrazione, di preparazione delle
confezioni,
di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei
banchi,
di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci,
per i
primi 18 mesi di servizio;
24) addetto all'insieme delle
operazioni nei magazzini di smistamento,
centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad
integrale libero
servizio (grandi
magazzini, magazzini a prezzo
unico, supermercati ed
esercizi
similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25)
operaio qualificato;
26) operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed
acciai,
metalli non ferrosi e rottami:
a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o
longitudinale il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a
piega con alimentazione e scarico automatico, il. secondo operatore alla
linea di
taglio e foratura travi,
il secondo operatore alla
linea a
bandellare
o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici,
compiono anche
operazioni di preparazione, avviamento e conduzione
coadiuvando
il primo operatore;
b) l'operatore su macchine operatrici
non richiedenti elevate capacità
professionali, che
provvede, sulla base di
dettagliate istruzioni, ad
effettuare manovre di normale difficoltà per la
realizzazione del ciclo di
lavorazione, il tagliatore alle seghe
meccaniche anche con avanzamento
automatico, il
tagliatore con ossitaglio
manuale o semi-automatico,
l'addetto alle presse il sagomatore di tondo per
cemento armato, l'addetto
alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a
ghigliottina; il tagliatore alla
fiamma;
c)
l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il
manovratore di gru a ponte
e di gru a cavalletto con normali
attrezzature
per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e)
l'addetto alla manovra vagoni;
f) il
conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore
che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il
materiale
e alle relative registrazioni di peso;
h) il
manutentore meccanico o elettrico
che esegue le
operazioni di
manutenzione
e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27) addetto
alla preparazione e/o
suddivisione del fascettario nelle
aziende
di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28) altre
qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella
predetta
elencazione.
(1) L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che
non ha
compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a
prestare servizio (o perché ha superato l'età o
perché proviene da altri
settori).
L'aiutante
commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi.
Sesto
livello
A questo
livello appartengono i
lavoratori che compiono
lavori che
richiedono
il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1) dimostratore (addetto alla
propaganda e dimostrazione con
mansioni
prevalentemente
manuali);
2)
usciere;
3)
imballatore;
4)
impaccatore;
5)
conducente di motofurgone;
6)
conducente di motobarca;
7)
guardiano di deposito;
8)
fattorino;
9)
portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10)
custode;
11)
avvolgitore;
12) fascettatore e tagliatore di testate nelle
aziende di distribuzione di
giornali;
13)
portiere;
14)
ascensorista;
15)
addetto al carico e scarico:
16)
operaio comune;
17)
pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;
18) operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio,
metalli
non ferrosi e rottami:
a)
l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone
il
sollevamento, il trasporto, il deposito;
b) il
legatore che provvede
alla legatura del
materiale anche con
apparecchiature
manuali;
19)
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella
predetta
elencazione.
Nota a
verbale
Per gli
addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la
deroga
di cui all'art. 1, IV comma della legge 9 dicembre 1977, n.903.
Settimo
livello
A questo
livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia
o
equivalenti e cioè:
1)
addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2)
garzone.
TITOLO
II Quadri
Art. 4
- Declaratoria
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto
dalla legge 13
maggio 1985, n.190, i prestatori di lavoro subordinato,
esclusi i
dirigenti, che svolgano con
carattere continuativo funzioni
direttive loro
attribuite di rilevante
importanza per lo
sviluppo e
l'attuazione degli
obiettivi dell'impresa nell'ambito
di strategie e
programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e
struttura
anche decentrata e quindi:
-
abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali
anche
nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori
o
servizi di particolare complessità operativa
OVVERO
- siano
preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed
elevata professionalità di tipo specialistico. alla ricerca ed
alla
definizione di
progetti di rilevante
importanza per lo
sviluppo e
l'attuazione degli
obiettivi dell'impresa,
verificandone la fattibilità
economico-tecnica, garantendo
adeguato supporto sia
nella fase di
impostazione sia
in quella di
sperimentazione e realizzazione,
controllandone
la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Art. 5
- Formazione e aggiornamento
Con
riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza
di realizzare un continuo miglioramento
delle capacità professionali dei
Quadri, le aziende
favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale
categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal
successivo Art. 13,
Seconda
Parte.
Art. 6
- Assegnazione della qualifica
L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non
sia avvenuta
in sostituzione di
lavoratori assenti con
diritto alla
conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia
protratta per il
periodo
di sei mesi.
Art. 7
- Polizza assicurativa
Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso
apposita polizza assicurativa, la
copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di
procedimenti civili
o penali per cause non dipendenti da colpa
grave o dolo e relative a fatti
direttamente
connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta
altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di
responsabilità civile verso terzi, conseguente a
colpa nello svolgimento
delle
proprie funzioni.
Art. 8
- Orario
Ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 15
marzo 1923, n. 692, ai
Quadri si
applicano le disposizioni di cui all'art. 39, Seconda
Parte del presente
CCNL.
Art. 9
- Trasferimenti
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 e
89, Seconda Parte, il
trasferimento
dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di
norma comunicato per iscritto agli
interessati con un preavviso di 45
giorni
ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tale
ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto,
per un
periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del
canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello
occupato
nella località di provenienza.
Il Quadro
che abbia compiuto
il 55° anno di età,
può opporsi al
trasferimento
disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi
e
comprovati motivi.
Ove il datore di lavoro intenda confermare il
trasferimento, il Quadro può
fare ricorso
al collegio di
conciliazione e arbitrato
previsto al
successivo
Art. 10.
Art. 10
- Collegio di conciliazione e arbitrato
E' istituito a
cura delle Associazioni
territoriali competenti, aderenti
alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio
di arbitrato che
dovrà
pronunciarsi sui
ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo
precedente.
Il Collegio è
composto da tre membri,
uno dei quali designato dalla
Organizzazione imprenditoriale della
Confcommercio territorialmente
competente, un altro
designato congiuntamente dalla
FILCAMS, FISASCAT e
UILTuCS, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo
dalle
predette Organizzazioni territoriali.
In caso
di mancato accordo sulla scelta del Presidente
del Collegio
arbitrale,
quest'ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le
Organizzazioni predette,
dal Presidente del
Tribunale competente per
territorio. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con
gli
stessi criteri sopra indicati.
Il Collegio dura in carica un anno ed è
rinnovabile.
Ognuno dei
rappresentanti delle rispettive
Organizzazioni può essere
sostituito
di volta in volta.
Le spese relative al Collegio saranno
ripartite al 50% fra le parti.
La
segreteria
del Collegio è istituita presso l'Associazione imprenditoriale.
L
'istanza della parte sarà presentata dall'Organizzazione cui aderisce e/o
conferisce
mandato. La citata Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo
raccomandata a.r., il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti
giorni successivi alla data della conferma del trasferimento di cui al 4°
comma
del precedente art. 9.
Il Presidente, ricevuto l'incarico,
provvede a fissare entro 15 giorni la
data di
convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i
30
giorni successivi.
Art. 11
- Indennità di funzione
A decorrere dal 1° luglio 1987 o se
successiva, dalla data di attribuzione
della categoria
di Quadro da
parte dell'azienda, verrà
mensilmente
corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di
funzione pari a lire
60.000 (sessantamila) lorde per 14
mensilità, assorbibili al
40% da
indennità
similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi
retributivi concessi con clausole espresse di
assorbimento ovvero a titolo
di
acconto o di anticipazione sul presente contratto.
A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'indennità
di funzione è incrementata a
L.100.000
lorde per 14 mensilità.
L'aumento
di cui al precedente comma non è assorbibile.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'indennità di funzione è incrementata
di
lire
150.000 (centocinquantamila) lorde per 14 mensilità assorbibili al 50%
secondo
le modalità di cui al primo comma.
Art. 12
- Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."
A favore dei
Quadri compresi nella sfera
di applicazione del presente
contratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria
"QuAS", integrativa
del
Servizio Sanitario Nazionale.
A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo a favore della Cassa è
fissato nella misura di L.480.000
(quattrocentottantamila) annue, più un
contributo di
L.480.000 da corrispondere una sola volta
all'atto
dell'iscrizione,
entrambi posti a carico delle aziende.
A decorrere
dal 1° gennaio1995 il
contributo a favore della
Cassa è
incrementato di lire 70.000 (settantamila) annue, a carico del lavoratore
appartenente
alla categoria dei Quadri.
La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito
regolamento concordato
fra le Parti che hanno
stipulato il presente
contratto.
Art. 13
- Investimenti formativi
Al fine
di valorizzare l'apporto
dei Quadri e
il loro sviluppo
professionale e per mantenere nel tempo la loro
partecipazione ai processi
produttivi e gestionali, le parti convengono sull'opportunità di favorire
la realizzazione di adeguati investimenti formativi, anche
attraverso
l'attivazione di progetti collegati ai pro grammi europei con particolare
riferimento
al dialogo sociale.
Analogo impegno
viene assunto per
quanto concerne i
sistemi di
comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le
conoscenze
relative all'impresa.
Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza
con gli impegni assunti
nel titolo VI-B Prima Parte, del presente contratto e favorendo la parità
di
sviluppo professionale del personale femminile nell'impresa.
Le parti si impegnano a realizzare un Istituto,
avente lo scopo di offrire
ai Quadri opportunità di formazione nell'ambito delle finalità di cui al
primo
comma.
A tal fine,
a decorrere dal 1°
gennaio1995, le parti destineranno un
contributo
annuo di L.80.000 (ottantamila), di cui L.50.000 (cinquantamila)
a carico dell'azienda e L.30.000 (trentamila) a carico del lavoratore, da
versare
secondo le modalità che verranno determinate.
Dichiarazione
a verbale
Le parti
dichiarano che con
la individuazione dei
criteri per
l'attribuzione della qualifica di Quadro e con la presente
disciplina, per
tale
personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge
13
maggio 1985, n. 190.
TITOLO
III
Assunzione
Art. 14
- Assunzione
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo
le norme di legge in
vigore
sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro
L'assunzione dovrà
risultare da atto
scritto, contenente le seguenti
indicazioni:
a) la
data di assunzione;
b) la
durata del periodo di prova;
c) la
qualifica del lavoratore;
d) il
trattamento economico.
Art. 15
- Documentazione
Per
l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti;
a)
certificato di nascita;
b) certificato o diploma degli studi compiuti. oppure diploma o attestato
dei
corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che
implichino
tale requisito;
d)
certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e)
libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne
siano
provvisti;
g) libretto
di "idoneità
sanitaria" per il personale da adibire alla
preparazione, manipolazione e vendita di
sostanze alimentari di
cui
all'art. 14, legge 30 aprile 1962, n.283, ed
all'art.37. D.P.R. 26 marzo
1980.
n.327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;
h)
documentazione e dichiarazione necessarie per l'applicazione delle leggi
previdenziali
e fiscali;
i)
dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni
di malattia indennizzati nel periodo
precedente la data di assunzione,
dell'anno
di calendario in corso;
j)
dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a
termine, dalla quale risulti il numero delle giornate
lavorate nei 12 mesi
immediatamente precedenti la data di assunzione;
ciò ai fini di quanto
previsto
dall'art.5, legge 11 novembre 1983 n.638;
k)
eventuali altri documenti e certificati.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati
ed a
restituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 16
- Esclusione delle quote di riserva
Ai
sensi del secondo comma dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
non
sono computabili, ai fii della determinazione della riserva:
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa
nei livelli Quadro, I, II, III, nonché IV e
V a condizione che questi
ultimi abbiano già prestato servizio presso imprese del terziario e siano
stati
interessati da processi di mobilità, crisi aziendale o diminuzioni di
organico.
Sono comunque
esclusi i lavoratori assunti da adibire a
mansioni di
custodia,
fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto
comma, dell 'art.25, legge n. 223/1991, saranno computabili ai fini della
copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1
e 6 dell'art, 25
citato, anche quando vengano inquadrati nelle
qualifiche precedentemente
individuate.
TITOLO
IV
Periodo
di prova
Art. 17
- Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova
non potrà superare i seguenti
limiti:
Quadri
e Primo Livello 6 mesi
Secondo
e Terzo Livello 60 giorni
Quarto
e Quinto Livello 45 giorni
Sesto e
Settimo Livello 30 giorni
Ai sensi dell'art. 4. R.D.L. 13 novembre 1924,
n.1825, convertito in legge
18 marzo 1926, n.562, il periodo indicato per Quadri e Primo livello
deve
essere computato in giorni di calendario. I giorni
indicati per i restanti
livelli
devono intendersi di lavoro effettivo.
Durante
il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere
inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al
lavoratore
stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere
risolto
in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con
diritto al
trattamento di fine rapporto ed ai ratei
delle mensilità
supplementari
e delle ferie.
Trascorso il periodo
di prova senza che nessuna delle parti abbia dato
regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e
il
periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.
Dichiarazione
a verbale
Le parti
si danno atto
che le norme di cui
al presente articolo
costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior
favore rispetto
a tutti
i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
TITOLO
V
Apprendistato
Premessa
Al fine del rilancio dell'apprendistato le Organizzazioni firmatarie, nel
quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni
sindacali, considerato il mutato assetto economico
e sociale in cui si
inquadra il
rapporto di lavoro anche in relazione al
riordino della
legislazione sul mercato del lavoro, convengono di rivedere la disciplina
contrattuale
dell'istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi
coerenti con
l'obiettivo di incrementare l'occupazione e la
sua
qualificazione.
Art. 18
- Sfera di applicazione
L'apprendistato ha
lo scopo di
consentire ai giovani
lavoratori di
apprendere
le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel
Quarto
e Quinto livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori
di scrittura, archivio
e protocollo (corrispondenti alle
qualifiche
di "archivista" e "protocollista");
b) lavori
di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di
"dattilografo") purché
il relativo personale
risulti in possesso
di
specifico diploma
di scuola professionale di
dattilografia, legalmente
riconosciuta;
c)
mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L'apprendistato non è
ammesso per i giovani in
possesso di diploma di
qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di
Stato istituiti con
Decreti
Presidenziali in applicazione dell'art.9, R.D.L. 21 settembre 1938,
n. 2038, convertito nella legge 2
giugno 1939, n. 739, e dagli
Istituti
legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della
legge 18 gennaio 1942,
n. 86, ovvero di attestato di qualifica conseguito ai sensi
dell'articolo
14 della
legge 21 dicembre
1978, n.845, limitatamente alle mansioni
corrispondenti
al diploma.
Art. 19
- Proporzione numerica
Ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio1955, n.25, come modificato
dalla
legge 2 aprile 1968, n.424, il numero degli apprendisti nelle singole
aziende non potrà
superare la proporzione di un apprendista per ogni 3
lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale
numero anche quelli che
appartengono
a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso.
Secondo quanto disposto dall'art. 21 della legge 28febbraio 1987, n.56, è
tuttavia
consentita l'assunzione fino a tre apprendisti anche nelle aziende
che abbiano fino a otto lavoratori alle
proprie dipendenze, nonché in
quelle nelle
quali il lavoro
è svolto dall'imprenditore e dai suoi
familiari
senza l'ausilio di personale subordinato.
Art. 20
- Età per l'assunzione
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a
quindici anni e non
superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni
previste dalla legge
17 ottobre1967, n.977,
sulla tutela del lavoro dei
fanciulli
e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti
in qualità
di apprendisti anche
coloro i quali
abbiano compiuto il
quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori
considerati leggeri a
norma di legge e a condizione che abbiano
adempiuto all'obbligo scolastico
ai
sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Nelle
aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione
di
apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
Art. 21
- Assunzione nominativa
Ai sensi dell'art. 21, legge 28
febbraio 1987, n. 56, per l'assunzione
degli
apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
A tal
fine il datore
di lavoro deve
ottenere l'autorizzazione
dell'Ispettorato del
Lavoro territorialmente competente, cui dovrà
precisare le condizioni della prestazione
richiesta agli apprendisti, il
genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi
potranno
conseguire al termine del rapporto.
Art. 22
- Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova per gli
apprendisti è fissata in 30
giorni di lavoro
effettivo, durante i quali è
reciproco il diritto di
risolvere
il rapporto senza preavviso.
Compiuto il
periodo di prova,
l'assunzione dell'apprendista diviene
definitiva.
Art. 23
- Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso
altre aziende sarà computato
presso la nuova,
ai fini del completamento del periodo prescritto
dal
presente contratto,
purché l'addestramento si
riferisca alle stesse
attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione
superiore
ad un anno.
Art. 24
- Obblighi del datore di lavoro
Il
datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua
azienda, all'apprendista alle
sue dipendenze,
l'insegnamento necessario perché
possa conseguire la
capacità
per diventare lavoratore qualificato;
b) di
non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in
genere
a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di
manovalanza e di produzione in
serie e di
non sottoporlo comunque a
lavori superiori alle sue forze
fisiche o che non
siano attinenti alla lavorazione
o al mestiere per il
quale è
stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza
operare trattenuta alcuna sulla
retribuzione,
i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi
di
insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore
settimanali
per non più di otto mesi l'anno;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi
al
conseguimento
di titoli di studio;
f) di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a
sei mesi, la famiglia dell'apprendista o chi
esercita legalmente la patria
potestà,
dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di
quanto richiamato alla
precedente lettera c), non sono
considerati lavori di
manovalanza quelli attinenti alle
attività nelle
quali l'addestramento si effettua in aiuto a un
lavoratore qualificato
sotto
la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto
di lavoro e quelli relativi a mansioni
normalmente affidate a fattorini,
sempre che lo
svolgimento ditale attività non
sia prevalente e, in ogni
caso,
rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Art. 25
- Doveri dell'apprendista
L'apprendista
deve:
a) seguire le istruzioni del datore
di lavoro o della persona da
questi
incaricata
della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno
gli
insegnamenti che gli vengono impartiti;
b)
prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare
con assiduità e
diligenza i corsi
di insegnamento
complementare;
d)
osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto
e le
norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché
questi
ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a
frequentare i corsi di cui alla lettera c) del
presente articolo, anche se in possesso di un titolo
di studio, ove la
frequenza
stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Art. 26
- Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di
apprendistato, allo stesso
trattamento normativo previsto dal presente
contratto per i lavoratori
della
qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di
insegnamento di cui alla
lettera d) del precedente art.24,
Seconda
Parte, sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Art. 27
- Trattamento economico
Le retribuzioni degli apprendisti risultano
costituite dalle seguenti
componenti:
a) paga
base tabellare:
- per la prima metà del periodo di
apprendistato: il 65% della paga base
tabellare
corrisposta ai lavoratori qualificati;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: l'80% della
paga base
tabellare
corrisposta ai lavoratori qualificati;
b)
indennità di contingenza:
secondo le misure
e le modalità previste dalla legge
26 febbraio 1986,
n.38.
Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione
tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato
assegnato
o per la quale ha svolto l'apprendistato.
Art. 28
- Durata dell'apprendistato
Salvo quanto
previsto dall'art. 29,
Seconda Parte, il
rapporto di
apprendistato si estingue
alla scadenza del termine di
18 mesi per le
qualifiche comprese nel Quinto livello e di 24
mesi per le qualifiche
comprese
nel Quarto livello.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente
Sezione Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti
ai quali sia stata
attribuita
la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione
Circoscrizionale
i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo
sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine
di cinque giorni dalla
cessazione
stessa.
Art. 29 -
Durata dell'apprendistato nel settore
alimentare e prodotti
freschi
Nelle aziende
o singoli reparti di
esse del settore
alimentare, che
trattano prodotti, freschi e non, da vendersi a taglio e peso, il periodo
di
apprendistato per il raggiungimento delle qualifiche di cui al n. 23 del
Quarto
livello è fissato in 36 mesi.
Al
livello di competenza tra le Associazioni Imprenditoriali territoriali e
le corrispondenti Organizzazioni
Sindacali, possono essere
realizzate
intese -
da trasmettersi agli
Enti Bilaterali interessati e
all'Osservatorio Nazionale
- che determinino, per specifiche
figure
professionali, periodi
di apprendistato più
ampi di quelli
previsti
all'art.
28, Seconda Parte, fino ad un massimo di 36 mesi.
Ferma restando
ogni altra norma
vigente in materia,
nelle aziende
commerciali di lane
sudice e lavate, seme
bachi, cascami di seta, fibre
tessili varie
e stracci, la durata
massima dell'apprendistato per le
qualifiche già comprese nelle ex categorie D e E
non potrà superare i 9
mesi se
l'apprendista non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, e i 6
mesi se
l'apprendista abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
I datori di lavoro che intendono assumere
apprendisti in base agli accordi
previsti dal
precedente secondo comma
debbono presentare -
prima
dell'inoltro
della richiesta dell'autorizzazione all'ispettorato del Lavoro
- domanda
alla specifica Commissione dell'Ente
Bilaterale, prevista
dall'art. 16, Prima Parte, competente per territorio, la quale, esaminate
le condizioni obiettive relative
al rapporto di apprendistato, esprime
parere
vincolante di congruità.
Art. 30
- Rinvio alla legge
Per quanto
non disciplinato dal
presente contratto in
materia di
apprendistato e
di istruzione professionale, le parti fanno espresso
riferimento
alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Dichiarazione
a verbale
Le parti
si danno atto
che nella provincia
di Bolzano l'istituto
dell'apprendistato può
essere disciplinato da
leggi provinciali,
regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto
previsto dal
presente
contratto.
TITOLO
VI
Orario
di lavoro
Art. 31
- Orario normale settimanale
La durata normale del lavoro effettivo,
per la generalità delle aziende
commerciali,
è fissata in 40 ore settimanali (1), salvo quanto disposto dai
seguenti
due commi.
Per i dipendenti da gestori di
impianti di distribuzione di carburanti
l'orario
di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Per i dipendenti da gestori di
impianti di distribuzione di carburante
esclusivamente autostradali e per i dipendenti da aziende
distributrici di
carburante metano compresso per autotrazione l'orario di lavoro è fissato
in 42
ore settimanali.
A
decorrere dal 1° dicembre 1997 per i dipendenti da gestori di impianti di
distribuzione di carburante esclusivamente autostradali
l'orario di lavoro
è
fissato in 41 ore settimanali.
Tale orario settimanale si realizza attraverso
l'assorbimento di 24 ore di
permesso
retribuito di cui al terzo comma dell'art. 68, Seconda Parte.
A decorrere dal 1° dicembre 1998 per i
dipendenti di cui al quarto comma
del presente articolo l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali,
fermo
restando l'assorbimento di 24 ore di cui al comma precedente.
Sempre
nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro
di
chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione
assidua
e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo
per recarsi al posto di lavoro, i riposi
intermedi presi sia all'interno
che all'esterno dell'azienda, le soste
comprese tra l'inizio e la fine
dell'orario
di lavoro giornaliero.
(1)
vedi art. 68, Seconda Parte
Art. 32
- Articolazione dell'orario settimanale
In relazione alle particolari esigenze del
settore del commercio e del
terziario, al
fine di migliorare
il servizio al
consumatore, con
particolare riferimento ai flussi di clientela
e di utenza, anche nelle
singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con
le procedure indicate nel
successivo art. 34,
Seconda Parte, anche per singole unità produttive e
tenuto conto
delle esigenze dei
lavoratori, alle seguenti
forme di
articolazione
dell'orario settimanale di lavoro:
a.1) 40
ore settimanali.
Si realizza
mediante la concessione
di mezza giornata
di riposo in
coincidenza
con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in
vigore, e per
le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore
mezza
giornata a turno settimanale.
Tenuto conto delle
aspirazioni dei lavoratori
di usufruire di una delle
mezze giornate
congiuntamente alla domenica,
le parti concordano
di
costituire a livello
territoriale le Commissioni
Paritetiche al fine di
cercare
adeguate soluzioni.
Nelle aziende
o nelle singole unità delle stesse, non
soggette alla
disciplina
legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle
quali - prima dell'entrata in vigore del presente contratto - l'orario di
lavoro settimanale
era distribuito in 5 giorni,
restano immutate le
situazioni
di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole
unità
delle stesse
non soggette alla disciplina
legislativa sull'orario di
apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano
di esaminare - in sede
di Commissione di cui al II comma della
presente lettera a.1) - la pratica
realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore
mediante la concessione
di
un'intera giornata di riposo.
a.2) 40
ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità.
Nel caso
in cui l'azienda faccia ricorso al
sistema di flessibilità
previsto dall'art.35, Seconda Parte, il monte ore di
permessi di cui al II
comma dell'art.
68, Seconda Parte,
sarà, per l'anno
di riferimento,
incrementato di otto
ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i
criteri
e le modalità previste dall'art. 68, Seconda Parte.
b) 39
ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di
cui al
secondo comma dell'art.68, Seconda Parte.
Le rimanenti ore di cui all'art.68, Seconda
Parte, sono disciplinate con i
criteri e
le modalità previste dallo
stesso articolo, ferma restando
l'applicabilità
dell'art.35, Seconda Parte.
c) 38
ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito
delle quali 16 al primo comma dell'art.68, Seconda Parte, e 56 al secondo
comma
dell'art.68, Seconda Parte.
Le rimanenti
ore sono disciplinate con i criteri e
con le modalità
dell'art.68, Seconda Parte, ferma restando
l'applicabilità dell'art. 35,
Seconda
Parte.
Art. 33
- Orario medio settimanale per specifiche tipologie
Fermo restando quanto previsto dal primo comma
dell'art.31, Seconda Parte,
le aziende che
esercitano l'attività di
vendita al pubblico nei grandi
magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati
alimentari, cash & carry
e ipermercati realizzeranno l'articolazione dell'orario medio
settimanale
di 38 ore,
utilizzando le 56 ore di permessi di
cui all 'art.68, terzo
comma, Seconda Parte, e le ulteriori 16 ore
di cui al successivo quarto
comma
dell'art.68, Seconda Parte.
Sono fatti salvi
gli accordi aziendali
vigenti in materia alla data di
stipula
del presente contratto.
Per le aziende che esercitano l'attività di
vendita al pubblico secondo le
tipologie di cui al
primo comma del presente
articolo, che alla data di
entrata in vigore
del presente contratto non applichino l'articolazione
dell'orario medio settimanale di 38 ore ivi prevista, tale regime medio
settimanale sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 1996, fatte salve
eventuali
diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.
Per le
catene di discount che occupino più di 400 dipendenti l'applicazione
del primo
comma di cui al
presente articolo avverrà con
la seguente
gradualità:
- dal 1° luglio 1996 distribuzione dell'orario
di lavoro medio settimanale
su 39
ore attraverso l'assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti di cui
all'art.68;
- dal 1° luglio 1997 distribuzione dell'orario
di lavoro medio settimanale
su 38
ore attraverso l'assorbimento di ulteriori 36 ore
di permessi
retribuiti
di cui all'art.68 (per complessive 72 ore);
sono fatte
salve eventuali diverse
pattuizioni realizzate a
livello
aziendale.
Art. 34
- Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale
L'eventuale variazione dell'articolazione
dell'orario in atto, tra quelle
previste al precedente art. 32, Seconda Parte, che deve essere realizzata
dal datore di lavoro armonizzando le istanze del
personale con le esigenze
dell'azienda, sarà comunicata entro il 30 novembre di ciascun anno, dal
datore di lavoro ai dipendenti interessati secondo
le modalità di cui al
successivo art.
38, Seconda Parte,
e contestualmente, per
iscritto,
all'Osservatorio della provincia di competenza, di cui
all'art.16, Prima
Parte, tramite la
corrispondente Associazione
territoriale aderente alla
Confcommercio.
L'articolazione dell'orario
settimanale prescelta avrà
vigore dal 1°
gennaio
dell'anno successivo e, al fine di favorire la realizzazione di una
reale
programmazione della distribuzione dell'orario, avrà validità annua.
Nel corso degli incontri di cui all'art.16, Prima Parte, i dati
aggregati
relativi all'applicazione di quanto sopra, articolati
per settore, saranno
oggetto di informazione alle Organizzazioni
Sindacali anche al fine di
consentire il confronto di cui all'ultimo
capoverso dell'art. 14, Prima
Parte.
Art. 35
- Flessibilità dell'orario
Fatto salvo il
confronto in materia
previsto in sede di contrattazione
aziendale dall'art.12, Prima Parte, per
far fronte alle
variazioni
dell'intensità lavorativa
dell'azienda, questa potrà realizzare diversi
regimi di orario, rispetto all'articolazione
prescelta, con il superamento
dell'orario
contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di
44 ore
settimanali, per un massimo di 16 settimane.
Nell'ambito
del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate
intese per il superamento dei limiti di cui al
precedente comma sino ad un
massimo
di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane.
A
fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi,
l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel
corso dell'anno ed in
periodi di
minore intensità lavorativa,
una pari entità
di ore di
riduzione,
con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi
di superamento dell'orario contrattuale, in particolare, ove le ore da
recuperare
nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate
in
mezza giornata.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente
riduzione dell'orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro
straordinario, nel caso di
ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora
successiva
all 'orario definito.
L'azienda
provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il
programma annuale
di applicazione della
flessibilità; le eventuali
variazioni
dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si
intende il
periodo di 12
mesi seguente la data di avvio
del programma annuale di
flessibilità.
Art. 36
- Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro
fuori della sede ove egli
presta normalmente
servizio, l'orario di lavoro avrà
inizio sul posto
indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di
rientrare in sede alla fine
della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine
del normale
orario di lavoro,
quanto è strettamente necessario al
lavoratore - in rapporto alla distanza ed al
mezzo di locomozione - per
raggiungere
la sede.
Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento saranno rimborsate
dal
datore di
lavoro secondo le
norme contenute nell'ultimo comma del
successivo
art. 86, Seconda Parte.
Art. 37
- Orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
L'orario dei
fanciulli e degli
adolescenti non può
durare senza
interruzione
più di quattro ore e 30 minuti.
Art. 38
- Fissazione dell'orario
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto
in
materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le
istanze
del personale con le esigenze dell'azienda.
Ai sensi
dell'art.12 del R.D.
10 settembre 1923,
n. l955 (1),
l'articolazione dell'orario di lavoro deve risultare da
apposita tabella
collocata
in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda
devono essere comunicati a cura
del
datore di lavoro all'Ispettorato del Lavoro.
(1) Reg. per
l'applicazione del R.D.L. 15
marzo 1923, n. 692, relativo
alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle
aziende industriali o commerciali, approvato con R.D. 10 settembre 1923,
n.1955{G.U. 28
settembre 1923 n.
228), art. 12:
"In ogni azienda
industriale o commerciale e in ogni altro
luogo di lavoro soggetto alle
disposizioni del
presente regolamento, dovrà
essere esposto, in modo
facilmente visibile
e in luogo accessibile a
tutti i dipendenti
interessati, l'orario di lavoro con le indicazioni
dell'ora di inizio e di
termine di lavoro, del personale occupato e dell'ora e della durata degli
intervalli
di riposo accordati durante il periodo di lavoro.
Quando l'orario non è comune per tutto il
personale, le indicazioni di cui
al comma precedente dovranno essere riportate
sull'orario di lavoro per
reparto
o categoria professionale o personale.
Quando il
lavoro è disimpegnato a squadre, dovranno
riportarsi le
indicazioni
suaccennate per ciascuna squadra.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel
posto di lavoro per essere
questo esercitato all'aperto, dovrà essere in ogni caso esposto nel luogo
dove
viene eseguita la paga.
L'orario di lavoro,
firmato dal datore di lavoro
o da un suo le
a e
rappresentante, sarà
trasmesso al competente
Circolo dell'Ispettorato
dell'Industria e del
Lavoro, al quale saranno anche comunicate tutte le
successive
modificazioni.
Sul libro
paga, vidimato dall'Istituto assicurazioni
infortuni o
dall'istituto di previdenza sociale se l'azienda non è
soggetta alla legge
infortuni degli operai sul lavoro, deve
essere notato, giornalmente per
ciascun
lavoratore, il numero di ore di lavoro straordinario, distintamente
da quelle delle ore normali. Per ogni periodo di paga su tale libro deve
risultare distinto l'importo pagato per le ore normali
di lavoro da quello
pagato
per lavoro straordinario.
Il libro paga deve essere presentato ad ogni
richiesta degli ispettori e
funzionari
incaricati della vigilanza".
Art. 39
- Disposizioni speciali
Al personale preposto alla direzione tecnica o
amministrativa dell'azienda
o di un reparto di essa con la diretta
responsabilità dell'andamento dei
servizi - e cioè
i gerenti, i direttori tecnici o
amministrativi, i capi
ufficio
ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al
lavoro manuale - che per il tempo necessario al
regolare funzionamento dei
servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale
di
lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte
o nei
giorni festivi per
i quali saranno
riconosciuti i seguenti
trattamenti:
- la
sola maggiorazione del
30% sulla quota
oraria della normale
retribuzione di cui
all'art.113, Seconda Parte,
per le ore prestate di
domenica;
- la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.115,
Seconda
Parte, e la
maggiorazione del 30% da
calcolare sulla quota oraria della
normale retribuzione di cui all'art.113,
Seconda Parte, per le
ore di
lavoro
straordinario prestate nelle festività;
- la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.115,
Seconda
Parte, e la
maggiorazione del 50% da
calcolare sulla quota oraria della
normale retribuzione di cui all'art.113,
Seconda Parte, per le
ore di
lavoro
straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o
settimanale i lavori di
riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e
sorveglianza degli
impianti e quegli
altri servizi che
non possono
compiersi durante l'orario normale senza
inconvenienti per l'esercizio o
pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e
prove straordinarie e la
compilazione
dell'inventario dell'anno.
Norma
transitoria
Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dal 1°
novembre
1984.
Art. 40
- Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il
seguente personale discontinuo o di
semplice attesa
o custodia addetto
prevalentemente alle mansioni che
seguono:
1)
custodi;
2)
guardiani diurni o notturni;
3)
portieri;
4)
personale addetto alla estinzione degli incendi;
5)
uscieri;
6)
personale addetto al carico e allo scarico;
7) commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso
di
contestazione si farà
ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del
rispettivo
comune);
8)
personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
9) personale
addetto agli impianti
di riscaldamento, ventilazione e
inumidimento;
è fissata
nella misura di
45 ore settimanali, purché
nell'esercizio
dell'attività lavorativa
eventuali abbinamenti di più mansioni
abbiano
carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di
lavoro e fatta salva la normativa prevista
dall'art.110, Seconda Parte, in
tema di
mansioni promiscue.
L'orario di lavoro non potrà comunque superare: le
sette ore giornaliere e
le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i
quindici anni; le otto giornaliere e le quaranta
settimanali, per i minori
tra i
quindici e i diciotto anni.
Restano
ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Dichiarazioni
a verbale
Sono
fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
Resta inteso
altresì che eventuali
modifiche delle condizioni
contrattualmente definite in
tema di orario di lavoro potranno avvenire
solo previo confronto in sede aziendale in base all'art.12, Prima Parte,
sulla
contrattazione aziendale.
TITOLO
VII
Part-time
Art. 41
- Premessa
Le
parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere
considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra
domanda ed offerta di
lavoro, nell'intento di garantire ai
lavoratori a tempo
parziale un
corretto
ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato
con
orario
ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto di
lavoro a tempo parziale
ha la funzione di consentire:
flessibilità della
forza lavoro in
rapporto ai flussi
di attività
nell'ambito
della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta
ad
esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
Art. 42
- Rapporto a tempo parziale
L'instaurazione del
rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto
scritto
(1), nel quale siano indicati:
1) il
periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la
durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da
ricondurre ai
regimi di orario
esistenti in azienda.
La prestazione
individuale
sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma, entro
le
seguenti fasce:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario settimanale da 12
a 25
ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario mensile da 48 a
120
ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a
1.300
ore;
3) il trattamento economico e normativo secondo
criteri di proporzionalità
all'entità
della prestazione lavorativa.
La prestazione
lavorativa giornaliera fino a
4 ore non potrà essere
frazionata
nell'arco della giornata.
(1)
Vedi legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 5 secondo comma.
Art. 43
- Genitori di portatori di handicap
I genitori di portatori di handicap grave,
comprovato dai Servizi Sanitari
competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale,
hanno diritto
di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Art. 44
- Disciplina del rapporto a tempo parziale
Il rapporto
a tempo parziale
sarà disciplinato secondo
i seguenti
principi:
a)
volontarietà di entrambi le parti;
b) reversibilità della prestazione
da tempo parziale a tempo
pieno in
relazione alle esigenze aziendali e quando sia
compatibile con le mansioni
svolte
e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei
lavoratori già in
forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le
stesse
mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili
con la
natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in
caso di modifiche
dell'articolazione
dell'orario
concordata.
Art. 45
- Relazioni sindacali aziendali
Nel rispetto
delle norme contrattuali che disciplinano le
relazioni
sindacali aziendali, potrà essere esaminata la
corretta applicazione dei
principi
suddetti.
Art. 46
- Riproporzionamento
Ai sensi del punto 3, dell'art. 42, Seconda
Parte, il riproporzionamento
del trattamento
economico e normativo del
lavoratore assunto a tempo
parziale si determina sulla base del
rapporto fra orario settimanale o
mensile ridotto ed il corrispondente orario
intero previsto dal presente
contratto.
Con riferimento ai punti 2 e 3 dell'art. 42,
Seconda Parte, verrà adottato
lo stesso criterio di proporzionalità anche per
quanto riguarda il periodo
di
comporto.
Art. 47
- Quota giornaliera della retribuzione
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la
retribuzione sia
normale che di fatto
dei lavoratori assunti a tempo
parziale è in
misura fissa mensile, la quota giornaliera
di essa si
ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile
determinato ai sensi
dell'art. 46, Seconda Parte, per il divisore
convenzionale 26, fatto salvo
quanto
previsto dall'art. 97, Seconda Parte.
Art. 48
- Quota oraria della retribuzione
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione,
sia
normale che di
fatto, si ottiene dividendo la retribuzione mensile che
sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per
il
divisore
convenzionale orario previsto all'art.118, Seconda Parte.
Art. 49
- Festività
Fermo restando quanto previsto all'art. 116,
Seconda Parte, in caso di
coincidenza di una delle festività di cui
all'art.64, Seconda Parte, con
una domenica, in aggiunta alla
retribuzione mensile sarà
corrisposto ai
lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota
giornaliera
della retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte.
Art. 50
- Permessi retribuiti
Fermo restando il
computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui
all'art.68, Seconda Parte, con le modalità previste
dallo stesso articolo,
il numero di ore annuo dei permessi retribuiti
spettanti al lavoratore a
tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal
precedente
art.
46, Seconda Parte.
Art. 51
- Ferie
Conformemente a quanto previsto all'art.69, Seconda Parte, i lavoratori a
tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie
annuali nella misura di
26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale
che sia la
distribuzione dell'orario di
lavoro settimanale - è comunque
considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al
sabato agli effetti del
computo delle
ferie. La retribuzione relativa va commisurata
alla
prestazione di lavoro ordinario riferita al
periodo di maturazione delle
ferie.
Nel
solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi
lavorati a tempo
pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto
previsto al
comma precedente, il
periodo di ferie
sarà calcolato
proporzionalmente
in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione,
con
corresponsione della retribuzione intera.
Art. 52
- Permessi per studio
Per i lavoratori occupati a tempo
parziale il numero di ore di
permesso
retribuito di
cui agli artt.77
e 80, Seconda Parte, è
determinato
utilizzando
i criteri previsti dal precedente art. 46, Seconda Parte.
Art.53
- Lavoro supplementare
Per lavoro supplementare si intende quello
prestato fino al raggiungimento
dell'orario
di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai
sensi del quarto comma dell'art.5, Legge 863/84,sono autorizzate, quando
vi sia accordo
tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro
supplementare, nella misura di 72 ore annue, con
riferimento alle seguenti
specifiche
esigenze organizzative:
- compilazione degli inventari e dei bilanci o
analoghe brevi necessità di
intensificazione
dell'attività lavorativa aziendale;
- particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze
per
malattia o infortunio di altri dipendenti.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di
lavoro a tempo parziale in
ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a
tempo pieno è consentita, durante tali periodi, la
effettuazione di lavoro
straordinario.
Le ore di
lavoro supplementare verranno
retribuite con la quota oraria
della retribuzione di fatto di cui all'art.115 Seconda Parte, secondo le
modalità previste
dall'art.118 a), Seconda
Parte, e la maggiorazione
forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 27%, da
calcolare sulla
quota oraria della
retribuzione di fatto
di cui
all'art.115,
Seconda Parte.
Tale maggiorazione, che non rientra nella
retribuzione di fatto di cui
all'art. 115, Seconda Parte, esclude il computo della retribuzione del
lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa è compresa in ogni
caso nella quota
annua della retribuzione utile
ai fini del calcolo del
trattamento di fine
rapporto ai sensi e per
gli effetti del II comma
dell'art.2120
c.c..
Ferma restando l'applicabilità della presente norma, mantengono validità
gli
accordi aziendali già esistenti.
Saranno
valide altresì intese a livello aziendale o di unità che, alla luce
di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di cui
sopra, prevedano quantità superiori a quelle indicate
al II comma del
presente
articolo.
Dichiarazione
verbale
Il nuovo
sistema di calcolo del
compenso per il lavoro supplementare
decorre
dal 1° gennaio 1995.
Art. 54
- Registro lavoro supplementare
Le ore di lavoro supplementare saranno
cronologicamente annotate, a cura
dell'azienda, su apposito registro, che dovrà essere
esibito in visione, a
richiesta delle
Organizzazioni Sindacali regionali, provinciali o
comprensoriali, presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale,
con l'obiettivo
di consentire alle
Parti, di norma
annualmente, il
monitoraggio circa
l'utilizzo del lavoro
supplementare, alfine di
verificare congiuntamente il consolidamento eventuale
di quota parte delle
ore di
lavoro supplementare. Ciò in rapporto all 'organizzazione del lavoro
o alle
cause che l 'abbiano reso necessario.
Il registro di
cui al precedente comma può
essere sostituito da altra
idonea
documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata
autorizzata.
Art. 55
- Mensilità supplementari (13A e 14A)
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del
rapporto
nel corso
dell'anno, l'importo della
13A e della 14A mensilità
è
determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno
di essi sulla base
dei
criteri previsti dal precedente art. 46 Seconda Parte.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della
retribuzione di fatto, di cui
all'art.115,
Seconda Parte, spettante all'atto della corresponsione.
Art. 56
- Preavviso
I termini di preavviso per i lavoratori
occupati a tempo parziale hanno la
stessa durata di
quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si
calcolano in
giorni di calendario
indipendentemente dalla durata
e
dall'articolazione
della prestazione lavorativa.
Essi
decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Art. 57
- Relazioni sindacali regionali
Nel corso degli incontri previsti a livello regionale dall'art. 13, Prima
Parte,
si procederà all'esame delle problematiche connesse all'istituto del
rapporto
a tempo parziale, considerando la specificità del settore.
Art. 58
- Condizioni di miglior favore
Restano confermate
eventuali condizioni di
miglior favore, anche con
riferimento
alla materia di cui al presente titolo.
TITOLO
VIII
Lavoro
straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 59
- Norme generali lavoro straordinario
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono
essere svolte durante il normale
orario
di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, è
facoltà del datore di
lavoro di
richiedere prestazioni d'opera
straordinarie a carattere
individuale
nel limite di 200 ore annue.
Per i dipendenti di aziende di
distribuzione di carburante, per lavoro
straordinario si
intende quello prestato dal
singolo lavoratore oltre
l'orario di lavoro stabilito dal secondo e terzo
comma del precedente art.
31,
Seconda Parte.
Il
lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato
dal
datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole
contenute nel presente
articolo hanno valore
di accordo
permanente fra le parti ai sensi e per gli
effetti dell'art.5, R.D.L. 15
marzo
1923, n.692, e dell'art.9 del relativo regolamento.
Art. 60
- Maggiorazione lavoro straordinario
Fermo
restando quanto previsto dall'art.5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le
ore di
lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti
l'orario normale
di lavoro previsto
dall'art.31, Seconda Parte,
del
presente contratto,
verranno retribuite con
la quota oraria
della
retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte,
e con le seguenti
maggiorazioni
da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di
cui
all'art.113, Seconda Parte:
- 15% (quindici per cento) per le prestazioni
di lavoro dalla 41a alla 48a
ora
settimanale;
- 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a
ora
settimanale.
Salvo quanto
disposto dal successivo art. 66, Seconda Parte,
le ore
straordinarie
di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con
la quota oraria della retribuzione di fatto di
cui all'art. 115, Seconda
Parte,
e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria
della
normale retribuzione di cui all'art. 113, Seconda Parte.
Le ore straordinarie di lavoro prestate per
la notte - intendendosi per
tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si
tratti di turni
regolari di servizio -
verranno retribuite con la quota
oraria
della retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte, e con
la maggiorazione del 50% (cinquanta per
cento) sulla quota oraria della
normale
retribuzione di cui all'art.113, Seconda Parte.
Per i
lavoratori retribuiti in
tutto o. in
parte a provvigioni la
maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla
quota
oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte,
tenendo conto, per il calcolo delle
provvigioni, della media dell'ultimo
semestre solare
o del periodo di
lavoro prestato, qualora questo sia
inferiore
a sei mesi.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili
tra
loro.
Norma
transitoria
Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dal 1°
novembre
1984.
Art. 61
- Registro lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario saranno
cronologicamente annotate, a cura
dell'azienda, su apposito
registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che
dovrà
essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali
regionali e
provinciali o
comprensoriali, presso la sede
della locale
Associazione
Imprenditoriale.
Il registro di
cui al presente capoverso
può essere sostituito da altra
idonea
documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata
autorizzata.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà
essere effettuata non oltre
il mese
successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto non
previsto dal presente
contratto in materia di orario di
lavoro e
lavoro straordinario valgono
le vigenti norme
di legge e
regolamentari.
Norma
transitoria
Le parti stipulanti si impegnano a favorire
l'applicazione della normativa
del
presente titolo nello spirito informatore della stessa.
Le Organizzazioni Sindacali provinciali e le Associazioni
provinciali a
carattere
generale aderenti alla Confcommercio si incontreranno, almeno una
volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in
relazione
ad eventuali
casi di palese
e sistematica violazione
delle norme
contrattuali
previste dal presente titolo.
Art. 62
- Lavoro ordinario notturno
A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore
di lavoro ordinario prestato di
notte -
intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino - verranno
retribuite con la quota oraria della retribuzione di
fatto
di cui all 'art. 115, Seconda Parte, maggiorata del 15%.
La maggiorazione di cui al
presente articolo è
assorbita, fino a
concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto
aventi la medesima
funzione ed
è comunque esclusa
dalla retribuzione di
fatto di cui
all'art.115,
Seconda Parte.
TITOLO
IX
Riposo
settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 63
- Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale nei modi previsti dalle
vigenti disposizioni di legge, alle
quali il presente
contratto fa
esplicito
riferimento.
Si richiamano in maniera particolare
le norme riguardanti: le attività
stagionali e quelle per le quali il funzionamento
domenicale corrisponda a
esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le
aziende esercenti la
vendita al minuto o
in genere attività rivolte a
soddisfare direttamente
bisogni
del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli
impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti, la compilazione
dell'inventario
e del bilancio annuale.
Art. 64
- Festività
Le
festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
Festività
nazionali
1) 25
aprile - Ricorrenza della Liberazione
2) 1°
maggio - Festa dei lavoratori
Festività
infrasettimanali
1) il
1° giorno dell'anno
2)
l'Epifania
3) il
giorno di lunedì dopo Pasqua
4) il
15 agosto - festa dell'Assunzione
5) il
1° novembre - Ognissanti
6) l'8
dicembre - Immacolata Concezione
7) il
25 dicembre - Natale
8) il
26 dicembre - S. Stefano
9) la
solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
In relazione alla norma di cui al
primo comma del presente articolo,
nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla
retribuzione di fatto ai
lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni
sopra indicati,
sempreché non si
tratti di prestazioni
saltuarie ed
occasionali
senza carattere di continuità.
Nulla è dovuto ad
alcun titolo al prestatore
d'opera - qualunque sia la
misura
ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in
un periodo di sospensione dalla retribuzione e
dal servizio in conseguenza
di provvedimenti disciplinari o di
assenza ingiustificata e comunque
derivante
da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
In caso di
coincidenza di una delle
festività sopra elencate con una
domenica, in
aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto
ai
lavoratori un
ulteriore importo pari
alla quota giornaliera
della
retribuzione
di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte.
Per le
due festività civili la cui celebrazione è stata spostata alla prima
domenica del mese, ai sensi dell'art.1, secondo
comma, della legge 5 marzo
1977, n.
54 (2 giugno e 4
novembre), il lavoratore
beneficerà del
trattamento
previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 65
- Retribuzione prestazioni festive
Le ore
di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi
indicati nel precedente art. 64, Seconda Parte,
dovranno essere compensate
come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste
dagli
artt. 60 e 118, Seconda Parte, di questo stesso contratto.
Art. 66 -
Retribuzione prestazioni nel
giorno di riposo settimanale di
legge
Le ore di
lavoro prestate nei giorni di riposo
settimanale di cui alla
legge 22 febbraio
1934, n.370, dovranno essere
retribuite con la sola
maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale
retribuzione di cui
all'art.113, Seconda Parte, fermo restando il
diritto del lavoratore di
godere il riposo compensativo nel giorno
successivo, avuto riguardo alle
disposizioni
di legge vigenti in materia.
Art. 67 -
Lavoro ordinario domenicale
per impianti di distribuzione di
carburante
autostradale
Ai dipendenti
da gestori di impianti di
distribuzione di carburante
esclusivamente autostradali che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22
febbraio
1934, n.370, effettuino il riposo settimanale di legge in giornata
diversa dalla
domenica, verrà corrisposta per
ciascuna ora di lavoro
ordinario
effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 10%
(dieci per cento)
della quota oraria della normale retribuzione di cui
all'art.
113, Seconda Parte.
La maggiorazione di cui al
presente articolo è
assorbita, fino a
concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto
aventi la medesima
funzione
ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all 'art.
115,
Seconda Parte.
Dichiarazione
a verbale
Le
Parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo ha
decorrenza
dal 1° gennaio 1995.
Art. 68
- Permessi retribuiti
Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale
retribuito, in sostituzione
delle 4 festività abolite dal combinato disposto
della legge 5 marzo 1977,
n.54, e
del D.P.R. 28
dicembre 1985, n.
792, verranno fruiti
dai
lavoratori,
a partire dal 1° gennaio 1980.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e
mediante rotazione
dei lavoratori che
non implichi assenze
tali da
ostacolare
il normale andamento dell'attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo
restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti
non
previsti nel presente contratto in materia di
riduzione, permessi e ferie,
per
complessive 56 ore annuali per le
aziende fino a 15 dipendenti.
Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti
sono
incrementati di 16 ore:
- 4 ore
a decorrere dal 1° gennaio 1992
- 4 ore
a decorrere dal 1° gennaio 1993
- 8 ore
a decorrere dal 10 gennaio 1994.
Resta fermo,
altresì, quanto previsto
dalla lettera a.2),
b) e c)
dell'art.32,
Seconda Parte.
I permessi non fruiti entro l'anno
di maturazione decadranno e saranno
pagati con la retribuzione di fatto, di cui
all'art.115, Seconda Parte, in
atto al momento
della scadenza, oppure
potranno essere fruiti in epoca
successiva
e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
In caso
di prestazione lavorativa
ridotta, nel corso
dell'anno di
calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di
cui al presente
articolo per ogni mese
intero di servizio prestato, non
computandosi, a tal
fine, i periodi in cui non
è dovuta, a carico del
datore
di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
(1) Le 56 ore
di permessi retribuiti sono
state concesse con le seguenti
decorrenze:
1°
gennaio 1982: 24 ore
1° luglio
1984:12 ore
1°
gennaio1985: 12 ore
1°
gennaio 1986: 8 ore
Dichiarazione
a verbale
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma
del
presente articolo:
il servizio militare e
il richiamo alle
armi, la
gravidanza
e il puerperio, l'assenza facoltativa postpartum, i permessi
e
le aspettative non retribuiti anche
se indennizzati da
Istituti
assistenziali o
previdenziali, la sospensione
con ricorso alla Cassa
integrazione guadagni straordinaria, nonché
la malattia e l'infortunio,
limitatamente
ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di
lavoro
alcuna integrazione retributiva.
Chiarimento
a verbale
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e la norma di cui
all'ultimo comma dell'art.64, Seconda Parte,
sostituiscono a tutti gli
effetti
quanto previsto dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977, sulle
festività
abolite.
Norma
di interpretazione autentica
Le
norme di cui al presente art.68 si applicano ai Quadri e al personale di
cui al
primo comma dell'art.39, Seconda Parte.
Per le
aziende che avessero
interpretato la presente
norma in modo
difforme, viene
fatta salva la prassi
finora adottata e le
presenti
disposizioni
si applicano a decorrere dal 1°gennaio 1995.
TITOLO
X
Ferie
Art. 69
- Ferie
Il personale di cui al presente contratto ha
diritto a un periodo di ferie
annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la
settimana
lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro
settimanale
- è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al
sabato
agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le
festività nazionali
e infrasettimanali cadenti
nel periodo stesso, e
pertanto
il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le
domeniche
e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Dichiarazione
a verbale
Le parti si danno atto reciprocamente che la
disciplina della misura e del
computo delle ferie di cui al presente articolo
costituisce un complesso
normativo
inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia.
Nei confronti
dei lavoratori che
alla data del
30 giugno 1973 già
usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità
di servizio oltre 20 anni) verranno
mantenute le condizioni di miglior
favore.
Chiarimento
a verbale
Nella ipotesi
di risoluzione del
rapporto di lavoro,
l'indennità
sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione
mensile
di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte.
Art. 70
- Funzioni pubbliche elettive
In
conformità alla vigente legge 21 marzo 1990, n.53, in occasione di tutte
le consultazioni elettorali disciplinate da
Leggi della Repubblica o delle
Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi
compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di
candidati nonché, in
occasione di Referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e
dei promotori del Referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per
tutto
il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel
periodo di cui al precedente
comma
sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Art. 71
- Determinazione periodo di ferie
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto
di quelle dei
lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro
stabilire il periodo delle
ferie dal
maggio all'ottobre, eccettuate
le aziende fornitrici
di
apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali,
bevande gassate,
gelati
e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze
fresche che
potranno fissare i
turni di ferie
in qualsiasi periodo
dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto
sopra, la determinazione dei turni feriali potrà
avvenire anche in periodi
diversi
dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.
Le
ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.
I turni di
ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno
festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo
ad
eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.
Il
decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante
il
periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle
strutture
sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Dichiarazione
a verbale
Le parti si danno atto che, anche con
riferimento alla normativa di cui al
presente articolo, restano fermi gli obblighi di cui ai successivi artt.
91, 1°
comma, e 150, 1° comma, Seconda Parte.
Art. 72
- Normativa retribuzione ferie
Durante
il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione
di
fatto, di cui all'art.115, Seconda Parte.
Al lavoratore retribuito in tutto o
in parte a provvigione il datore
di
lavoro corrisponderà, durante il periodo
di ferie, una quota pari alla
media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del
reparto.
Nelle aziende con un solo dipendente o quando
tutto il personale sia in
ferie
spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media
mensile
delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel
minor
periodo di servizio prestato.
Se il dipendente retribuito a provvigione è in
ferie e viene sostituito da
altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto
ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella
spettante
al suo sostituto.
Art. 73
- Normativa per cessazione rapporto
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore
tanti
dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto,
quanti sono i mesi di
effettivo
servizio prestato per l'anno di competenza.
Art. 74
- Richiamo lavoratore in ferie
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà chiamare il lavoratore
prima del termine
del periodo di ferie, fermi restando il diritto del
lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al
rimborso delle
spese sostenute sia per
l'anticipato rientro, sia per
tornare eventualmente al luogo dal
quale il dipendente
sia stato
richiamato.
Art. 75
- Irrinunciabilità
Le ferie sono
irrinunciabili e pertanto nessuna
indennità è dovuta al
lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di
ferie
assegnatogli.
Art. 76
- Registro ferie
Per le ferie
verrà istituito presso le
aziende apposito registro con le
stesse garanzie e modalità previste dal precedente
art. 61, Seconda Parte,
per il
lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra
idonea
documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata
autorizzata.
TITOLO
XI
Congedi
- Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 77
- Congedi retribuiti
In casi speciali e giustificati il
datore di lavoro potrà concedere in
qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con
facoltà di dedurli dai
permessi individuali
di cui all'art. 68, Seconda
Parte, ovvero, ove
esauriti,
dalle ferie.
Ai lavoratori studenti, compresi quelli
universitari, che devono sostenere
prove di esame, e
che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno
diritto ad
usufruire di permessi
giornalieri retribuiti, le
aziende
concederanno altri 5 giorni retribuiti, pari a 40 ore
lavorative all'anno,
per la
relativa preparazione.
I permessi
di cui al precedente comma
saranno retribuiti previa
presentazione della
documentazione ufficiale degli
esami sostenuti
(certificati,
dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).
Art. 78
- Aspettativa non retribuita
In presenza
di gravi e
comprovati motivi, potrà
essere concesso al
lavoratore
un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non
ripetibile, con
diritto alla conservazione del posto, di
durata non
inferiore a un mese e non superiore a sei mesi. In tal caso, il datore di
lavoro potrà procedere alla sostituzione del
lavoratore in aspettativa con
assunzione
a tempo determinato da non computarsi ai fini del raggiungimento
dei
limiti previsti dall'art. 21-A) Prima Parte.
Resta esclusa per tale periodo la maturazione
della retribuzione, di tutti
gli
istituti contrattuali e di legge ivi compresa I 'anzianità di servizio.
Art. 79
- Congedo matrimoniale
Al lavoratore che non sia in periodo
di prova compete, per contrarre
matrimonio, un congedo
straordinario della durata
di giorni quindici di
calendario.
Compatibilmente con le
esigenze dell'azienda, il
datore di lavoro dovrà
concedere il
congedo straordinario con
decorrenza dal terzo
giorno
antecedente
alla celebrazione del matrimonio.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del
congedo,
regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.
Durante
il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è
considerato
ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto
alla
retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte.
Art. 80
- Diritto allo studio
Al fine
di contribuire al miglioramento culturale e
professionale dei
lavoratori del settore
commerciale, le aziende
concederanno, nei casi e
alle condizioni
di cui ai successivi commi,
permessi retribuiti ai
lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi
di studio compresi
nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici
costituiti in
base alla legge
31 dicembre 1962, n. 1859, o
riconosciuti in base alla
legge 19 gennaio
1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il
conseguimento del
diploma di scuola
secondaria superiore e
per il
conseguimento
di diplomi universitari o di laurea.
I lavoratori potranno richiedere permessi
retribuiti per un massimo di 150
ore pro capite in un triennio e nei
limiti di un monte ore globale per
tutti i
dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di
ogni triennio - a decorrere dal 1 ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore
per un fattore
pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati
nella unità produttiva a tale data. Le ore
di permesso, da utilizzare
nell'arco
del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
I lavoratori
che potranno assentarsi
contemporaneamente dall'unità
produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due
per
cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è
comunque
riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.
In ogni
unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto,
deve
essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi
del
presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende
partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non
coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di
ore doppio di quelle
chieste
come permesso retribuito.
A tal fine il
lavoratore interessato dovrà
presentare la domanda scritta
all'azienda nei termini
e con le modalità che saranno concordate con il
datore di
lavoro. Tali termini,
di norma, non
saranno inferiori al
trimestre.
Qualora il numero
dei richiedenti sia tale da comportare il superamento
della media annua del monte ore triennale e
determini comunque l'insorgere
di situazioni contrastanti con le condizioni di
cui al 3° comma e 5° comma
del presente
articolo, la direzione
aziendale, d'accordo con
la
Rappresentanza Sindacale
ove esistente nell'azienda, e fermo restando
quanto previsto
ai precedenti 3° e 5°
comma, provvederà a
ridurre
proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base
ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di
servizio, caratteristiche
dei corsi di studio) per la identificazione dei
beneficiari dei permessi e
della
relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al
corso e successivamente certificati mensili
di effettiva frequenza con
identificazione
delle ore relative.
Dei permessi
di cui al secondo comma
potranno altresì usufruire
i
lavoratori
extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione
dedicati, organizzati da istituti e/o enti
pubblici, con i limiti e le
modalità
di cui ai commi precedenti.
È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni
Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente
le azioni più opportune
affinché dagli organismi competenti siano predisposti
corsi di studio che,
garantendo le finalità di cui al 1° comma,
favoriscano l'acquisizione di
più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche
dell'attività
commerciale.
Eventuali
condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente
art. 77,
Seconda Parte, si
intendono acquisite per
i lavoratori
interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di
permesso
accordate con il presente articolo.
Art. 81
- Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva
Al fine di agevolare l'esercizio delle
attribuzioni proprie dei lavoratori
con
responsabilità di direzione esecutiva, verrà favorita la partecipazione
degli stessi
ad iniziative di
aggiornamento professionale dirette al
miglioramento
delle competenze richieste dal ruolo.
Art. 82
- Aspettativa per tossicodipendenza
I lavoratori di cui viene accertato lo stato
di tossicodipendenza, i quali
intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i
servizi sanitari
delle unità sanitarie
locali o di
altre strutture
terapeutico-riabilitative e
socio-assistenziali, se assunti
a tempo
indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il
tempo in
cui la sospensione delle prestazioni
lavorative è dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e,
comunque, per un periodo
non
superiore a tre anni.
Tale
periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori familiari di un
tossicodipendente possono
essere posti, a
domanda, in
aspettativa non retribuita
per concorrere al
programma
terapeutico
e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio
per le tossicodipendenze ne attesti la necessità
per un periodo massimo di
tre
mesi non frazionabile e non ripetibile.
Il
periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà
essere frazionato
esclusivamente nel caso in
cui l'Autorità sanitaria
competente
(SERT) ne certifichi la necessità.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma
scritta dall'interessato corredate da
idonea documentazione redatta
dai
servizi
sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
Art. 83
- Congedi e permessi per handicap
La lavoratrice
madre o, in
alternativa, il lavoratore
padre, anche
adottivi, di
persona con handicap in situazione di gravità accertata,
possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della Legge 5
febbraio
1992, n. 104, e dall'art. 2 della Legge 27 ottobre 1993, n. 423, e
cioè:
a) il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino ai tre
anni di
età del bambino;
b) in
alternativa alla lettera
a), due ore
di permesso giornaliero
retribuito fino ai
tre anni di età del
bambino, indennizzate a carico
dell'INPS;
c) dopo
il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese,
indennizzati
a carico dell'INPS anche per colui che assiste una persona con
handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado,
convivente.
Le
agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che
il bambino o
la persona con handicap non sia
ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati. Ai permessi di cui
ai punti b) e c), che si
cumulano con
quelli previsti
dall'articolo 7 della
Legge 1204/71, si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo
comma del medesimo art. 7,
Legge
1204/71.
Il genitore,
parente o affine
entro il terzo
grado, convivente di
handicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina e
non può
essere trasferito senza il proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai
commi precedenti si
applicano anche agli
affidatari
di persone handicappate in situazioni di gravità.
La
persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertati, può
usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e
delle agevolazioni di
cui al
comma precedente.
Per tutte le
agevolazioni previste nel
presente articolo si fa espresso
riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla
legislazione in
vigore
(1).
(1) Cfr. D.L. 27 agosto 1993. n. 324,
convertito nella legge 27 ottobre
1993, n. 423 (art. 2); art. 33 legge 5 febbraio
1992, n. 104 "Legge Quadro
per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i
diritti delle persone
handicappate".
TITOLO
XII
Chiamata
e richiamo alle anni e servizio civile
Art. 84
- Chiamata alle armi
La chiamata alle armi per adempiere agli
obblighi di leva è disciplinata
dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n.303, a norma del quale il rapporto di
lavoro non viene
risolto, ma si considera
sospeso per il periodo del
servizio
militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.
Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il
lavoratore entro trenta giorni
dal congedamento o dall'invio in licenza
deve porsi a disposizione del
datore
di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di
lavoro
è risolto.
Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di
servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data
del 31
maggio 1982, e del preavviso.
A decorrere dal 1° giugno 1982, e
fino al 31 marzo 1987,
il periodo
trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di
fine
rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di
cui
all'art.2120 c.c., come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n.297.
Ai sensi e
per gli effetti del secondo
comma dell'art.2120 c.c., come
modificato dalla Legge
29 maggio 1982, n.297, a decorrere dal 1° aprile
1987, durante
il periodo trascorso
in servizio militare
deve essere
computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di
fine rapporto l'equivalente della normale
retribuzione di cui all'art.113,
Seconda Parte, alla quale il lavoratore avrebbe
avuto diritto in caso di
normale
svolgimento del rapporto di lavoro.
Non saranno,
invece, computati a
nessun effetto i
periodi di ferma
volontaria
eccedenti la durata normale del servizio di leva.
Nel caso di cessazione dell'attività
dell'azienda, il periodo trascorso in
servizio militare sarà computato nell'anzianità
del lavoratore fino alla
cessazione
della stessa.
Le norme del presente articolo non si applicano
nel caso di contratto a
termine
e di assunzione per lavoratori stagionali o saltuari.
Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art.7
della Legge 15 dicembre 1972 n.772, sul
riconoscimento dell'obiezione di
coscienza, anche ai
lavoratori che prestano servizio
civile sostitutivo,
nonché per effetto della Legge 26 febbraio 1987, n.49, sulla cooperazione
dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia
riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della
legge
stessa.
Art. 85
- Richiamo alle anni
In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha
diritto, per il periodo in
cui
rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.
Tale periodo
va computato nell'anzianità di
servizio ai soli effetti
dell'indennità di anzianità, in vigore fino alla data del 31 maggio 1982,
nonché
degli scatti di anzianità e del preavviso.
A decorrere dal 1° giugno 1982, fino al
31 marzo 1987, il periodo di
richiamo
alle armi è considerato utile per il trattamento di fine rapporto,
ai soli finì dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'ari
2120
c.c., come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n.297.
Ai sensi e
per gli effetti del secondo
comma dell'art.2120 c.c., come
modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297, a
decorrere dal 1° aprile
1987, durante il periodo di richiamo alle armi
deve essere computato nella
retribuzione utile ai
fini del calcolo del trattamento di fine rapporto
l'equivalente
della normale retribuzione di cui all'art.113, Seconda Parte,
alla quale
il lavoratore avrebbe
avuto diritto in
caso di normale
svolgimento
del rapporto di lavoro.
Durante il periodo
di richiamo alle armi il
personale avrà diritto al
trattamento
previsto dalla Legge 10 giugno 1940, n.653
Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei
richiamati
ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.
Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in
congedo come in quello di
invio
in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi
a
disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro
il
termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad
un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a
sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel
caso che, senza
giustificato impedimento, il
lavoratore non si ponga a
disposizione del
datore di lavoro
nei termini sopra
indicati, sarà
considerato
dimissionario.
Nei
confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) in
caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b) in
caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla
durata
del contratto;
c) durante il periodo di prova, il rapporto di
lavoro resta sospeso fino
alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare
non è
computato
agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) in caso
di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento. il
posto è conservato fino al termine del richiamo
alle armi e il relativo
periodo
è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
(1)
Vedi sentenza Corte Costituzionale 4 maggio 1984. n 136.
TITOLO
XIII
Missioni
e trasferimenti
Art. 86
- Missioni
L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori
della
propria residenza.
In tal caso al personale - fatta eccezione per gli operatori di vendita
-
compete:
1) il
rimborso delle spese effettive di viaggio;
2) il
rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3) il rimborso
delle spese postali,
telegrafiche ed altre, sostenute in
esecuzione
del mandato nell'interesse dell'azienda;
4) una
diaria non inferiore al doppio della quota
giornaliera della
retribuzione
di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte; qualora non vi sia
pernottamento
fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni
di durata superiore al mese verrà corrisposta una diana
ridotta del
10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del
lavoratore
comportino viaggi abituali.
In luogo delle
diarie di cui al n. 4)
del secondo comma, nonché della
diaria di cui al terzo comma del presente articolo,
il datore di lavoro ha
facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista
delle spese di vitto e
alloggio,
con trattamento uniforme per tutto il personale.
Per brevi trasferte in località vicine verrà
rimborsata la spesa effettiva
del
viaggio e quella di soggiorno.
Dichiarazione
a verbale
La disposizione di cui al quarto comma dell'art.86, Seconda Parte, del
presente contratto è
stata convenuta in
applicazione d~ principio della
facoltà
di adozione di convenzioni speciali, previste e ammesse dall'art.57
del
CCNL 28 giugno 1958 e dall'articolo 57 del CCNL 31luglio 1970.
Art. 87
- Trattamento retributivo trasporto merci
Agli addetti
al trasporto delle merci
a mezzo autocarri e autotreni,
comandati a
prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in
sostituzione della diana di cui al precedente art. 86, Seconda Parte, una
indennità
di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura:
a) 50% (cinquanta per cento) della quota
giornaliera della retribuzione di
fatto
di cui all'art.115, Seconda Parte, per le assenze da 9 a 11 ore;
b) in luogo
della precedente aliquota,
l'80% (ottanta per cento) della
quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda
Parte,
per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;
c) in
luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della
quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui aIl'art.115, Seconda
Parte,
per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.
Art. 88
- Trasferimenti
I
trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) al
lavoratore che non sia capofamiglia:
1)
rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
2) rimborso della spesa effettiva per il
trasporto del mobilio e del
bagaglio;
3) rimborso
dell'eventuale perdita di
pigione qualora non
sia stato
possibile sciogliere la locazione o far luogo al
subaffitto; tale rimborso
va
corrisposto per un massimo di sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il
personale in missione temporanea
pari a quella prevista dall'art. 86, Seconda
Parte, ovvero un rimborso a
pié di
lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè
abbia famiglia propria o
conviva
con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1) il
rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé
e per
le persone di famiglia;
2) il rimborso delle spese effettive per il
trasporto deI mobilio e del
bagaglio;
3) rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile
sciogliere la
locazione o far luogo
al subaffitto; tale
rimborso va
corrisposto
per un massimo di sei mesi;
4) una
diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea,
per se e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico
la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo
di detta diaria il datore di
lavoro
può corrispondere il rimborso a pié di lista delle spese di vitto ed
alloggio sostenute
dal lavoratore per sé e
per i
familiari a carico
componenti
il nucleo familiare.
Le diarie o i rimborsi di cui al presente
articolo saranno corrisposti per
il tempo
strettamente necessario al trasloco.
Quando il trasferimento
comporta anche il
trasporto del mobilio, il
lavoratore avrà diritto a
percepire le diarie
o i rimborsi di cui al
presente articolo fino a 8
giorni
dopo l'arrivo del mobilio.
Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva
che determini il cambiamento di residenza
verrà di norma comunicato per
iscritto
agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni
per
coloro che abbiano familiari a carico.
In tali
ipotesi, ai lavoratori
di cui al comma precedente
sarà
riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il
rimborso dell'eventuale
differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso
tipo di
quello occupato nella località di provenienza.
Art. 89
- Disposizioni per i trasferimenti
A norma dell'art.13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non
può essere
trasferito da un'unità
aziendale ad un'altra
se non per
comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso
di successivo licenziamento,
al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo
di provenienza, purché il rientro sia
effettuato entro sei
mesi dal
licenziamento,
salvo i casi di forza maggiore.
TITOLO
XIV
Malattie
e infortuni
Art. 90
- Malattia
Nell'ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di
lavoro ha
l'obbligo di rilasciare
ai propri dipendenti,
all'atto
dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti
disposizioni di
legge o di
regolamento ai fini
dell'iscrizione del
lavoratore
stesso ai Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 91
- Normativa
Salvo
il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli
obblighi di cui
al precedente art.90, Seconda
Parte, il lavoratore ha
l'obbligo di dare
immediata notizia della
propria malattia al datore di
lavoro; in caso di
mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio
dell'assenza, l'assenza
stessa sarà considerata ingiustificata, con le
conseguenze previste dagli artt.148 e 151, Seconda Parte, del presente
contratto.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata
dal certificato
del medico curante
ovvero, laddove siano
esperiti i
controlli sanitari previsti, alla data indicata dal
certificato del medico
di
controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato,
il rapporto
di lavoro si intenderà risolto di pieno
diritto con la
corresponsione di quanto previsto agli artt.137 e 138, Seconda Parte, del
presente
contratto.
Nell'ipotesi
di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato
e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata
notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di
mancata comunicazione, trascorso un giorno
dall'inizio dell'assenza,
l'assenza stessa
sarà considerata ingiustificata con le conseguenze
previste
dagli artt. 148 e 151, Seconda Parte, del presente contratto.
Il lavoratore che presti servizio in
aziende addette alla preparazione,
manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla
legge 30 aprile
1962, n.283, ha
l'obbligo in caso di malattia di
durata superiore a 5
giorni, di
presentare al rientro in
servizio al datore di
lavoro il
certificato medico
dal quale risulti
che il lavoratore non presenta
pericolo
di contagio dipendente dalla malattia medesima.
Ai sensi dell'art.5 della legge 20 maggio 1970,
n.300, il datore di lavoro
o chi
ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze
per infermità di malattia attraverso i
servizi ispettivi degli Istituti
competenti nonché dai medici dei Servizi Sanitari indicati dalla Regione.
Il datore di
lavoro o chi ne fa le
veci ha inoltre la facoltà di far
controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte
di enti pubblici ed
istituti
specializzati di diritto pubblico.
Art. 92
- Obblighi del lavoratore
Il
lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le
prescrizioni
mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore
10.00 alle
ore 12.00 e dalle
ore 17.00 alle ore
19.00, al fine di
consentire l'effettuazione delle visite di controllo,
richieste dal datore
di
lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo
siano effettuate
a seguito di
un provvedimento amministrativo o su
decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia,
in orari diversi da
quelli indicati
al secondo comma del presente articolo, questi ultimi
saranno
adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi
di giustificata e comprovata
necessità di assentarsi dal
domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e
le visite ambulatoriali di controllo e salvo i
casi di forza maggiore, dei
quali ultimi
il lavoratore ha
l'obbligo di dare
immediata notizia
all'azienda da cui
dipende, il mancato
rispetto da parte del lavoratore
dell'obbligo di
cui al secondo comma del
precedente articolo comporta
comunque l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art.5, Legge 11
novembre 1983,
n.638, quattordicesimo comma,
nonché l'obbligo
dell'immediato
rientro in azienda.
In caso di mancato rientro, l'assenza sarà
considerata ingiustificata, con
le conseguenze previste agli artt.148 e 151, Seconda parte, del presente
contratto.
Art. 93
- Periodo di comporto
Durante la
malattia, il lavoratore
non in prova ha diritto
alla
conservazione del posto per un periodo massimo di
180 giorni in un anno
solare, trascorso il quale, perdurando la
malattia, il datore di lavoro
potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto
agli artt.137 e 138, Seconda Parte, del
presente contratto, salvo quanto
disposto
dal successivo art. 99, Seconda Parte.
Il periodo di
malattia è considerato utile
ai fini del computo delle
indennità
di preavviso e di licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le
norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo
di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del
contratto
stesso.
Art. 94
- Trattamento economico di malattia
Durante il
periodo di malattia, previsto
dall'articolo precedente, il
lavoratore
avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad
una indennità pari
al cinquanta per
cento della retribuzione
giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due
terzi
della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in
poi, posta a
carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23
dicembre 1978,
n.833, secondo le modalità stabilite, e
anticipata dal
datore di
lavoro ai sensi dell'art.1, Legge 29 febbraio
1980, n.33.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è
posto a conguaglio con i
contributi
dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2,
Legge
29 febbraio 1980, n.33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico
dell'INPS da corrispondersi
dal
datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente
le
seguenti misure:
1) 100%
(cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75%
(settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione
giornaliera netta
cui il lavoratore avrebbe
avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende
la quota
giornaliera della
retribuzione di fatto
di cui all'art.115,
Seconda
Parte.
Al fine della percezione delle indennità
economiche relative al periodo di
malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi
dell'art.2, della Legge 29
febbraio
1980, n.33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico
curante, l'attestazione sull'inizio e la
durata presunta della malattia,
nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della
malattia.
Al momento della risoluzione del rapporto, il
datore di lavoro è obbligato
a rilasciare una dichiarazione di
responsabilità dalla quale
risulti il
numero di giornate di malattia indennizzate nel
periodo, precedente alla
data di
risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non
corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di
cui alla lettera a) del
presente articolo; se l'indennità stessa è
corrisposta dall'INPS in misura
ridotta, il
datore di lavoro non
è tenuto ad integrare
la parte di
indennità
non corrisposta dall'Istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non
sono dovute nei casi di cui
ai
successivi artt.96 e 100, Seconda Parte, né agli apprendisti.
Dichiarazione
a verbale
Il sistema di
computo delle integrazioni a
carico del datore di lavoro
decorre
dal 1° aprile 1987
Art. 95
- Infortunio
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni
sul lavoro e
le malattie professionali
il personale dipendente soggetto
all'obbligo assicurativo secondo le vigenti
norme legislative e
regolamentari.
Il
lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di
lieve entità, al
proprio datore di lavoro;
quando il lavoratore abbia
trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non
essendo venuto altrimenti a conoscenza
dell'infortunio, non abbia potuto
inoltrare la
prescritta denuncia
all'INAIL, il datore di
lavoro resta
esonerato
da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto e per la
risoluzione del rapporto di lavoro
valgono
le stesse norme di cui agli artt.46, 93 e 95, Seconda Parte.
Dichiarazione
a verbale
A
decorrere dall'1.1.95 i periodi di comporto per malattia e per infortunio
agli effetti del raggiungimento del termine
massimo di conservazione del
posto
sono distinti ed hanno la durata di centottanta giorni cadauno.
Art. 96
- Trattamento economico di infortunio
Ai sensi dell'art.73, D.P.R. 30 giugno 1965,
n.1124, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere un'intera quota
giornaliera della retribuzione di
fatto di cui
all'art.115, Seconda Parte, per
la giornata in cui avviene
l'infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo
a quello dell'infortunio, verrà
corrisposta
dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per
inabilità temporanea
assoluta derivante da infortunio
sul lavoro, una
integrazione dell'indennità corrisposta
dall'INAIL fino a
raggiungere
complessivamente
le seguenti misure:
1) 60%
(sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 90%
(novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione
giornaliera netta
cui il lavoratore avrebbe
avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende
la quota
giornaliera della
retribuzione di fatto
di cui all'art.115,
Seconda
Parte.
Per gli apprendisti le misure previste dai punti
2) e 3) del precedente
comma
sono fissate rispettivamente nell'80% e nel 90%.
L'indennità a carico
del datore di lavoro non è
dovuta se l'INAIL non
corrisponde
per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.
Dichiarazione
a verbale
Il sistema di
computo delle integrazioni
a carico del datore di lavoro
decorre
dal 1° aprile 1987
Art. 97
- Quota giornaliera per malattia e infortunio
Durante i periodi
di malattia ed infortunio la quota
giornaliera della
retribuzione di fatto
di cui all'art.115, Seconda Parte, stante la sua
natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e
dall'INAIL.
Art. 98
- Festività
Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90,
per le festività cadenti nel
periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha
diritto ad un'indennità
integrativa di quella a
carico rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, da
corrispondersi a
carico del datore di
lavoro, in modo da raggiungere
complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto di
cui
all'art.115, Seconda Parte.
Art. 99
- Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Nei confronti
dei lavoratori ammalati
o infortunati sul
lavoro la
conservazione del
posto, fissata nel
periodo massimo di
giorni 180
rispettivamente
dagli artt. 93 e 95, Seconda Parte, del presente contratto,
sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di
aspettativa
non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che
siano
esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
I
lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al
precedente comma dovranno presentare richiesta a
mezzo raccomandata A.R.
prima
della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e
firmare
espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di
lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente
comma,
comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà
procedere
al
licenziamento ai sensi del precedente art. 93, Seconda Parte; il periodo
stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di
prosecuzione
del rapporto.
Art.
100 - Tubercolosi
I lavoratori
affetti da tubercolosi, che siano
ricoverati in Istituti
Sanitari o Case
di Cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o
dello
Stato, delle Provincie e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto
alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del
lavoro a causa
della malattia tubercolare; nel
caso di dimissione per
dichiarata guarigione, prima della scadenza di
quattordici mesi dalla data
di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto
sussiste
fino a
quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le
aziende che impiegano
più di 15 dipendenti l'obbligo
di
conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei
mesi dopo la data
di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi
dell'art.9,
Legge 14dicembre 1970, n.1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata
l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in
caso di
contestazione in merito
all'idoneità stessa decide
in via
definitiva
il Direttore del Presidio Sanitario antitubercolare assistito, a
richiesta, da
sanitari indicati dalle
parti interessate, ai
sensi
dell'ultimo
comma dell'art.10 della legge 28febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di
ricovero in luogo di cura
quanto negli altri casi, al
lavoratore
affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità
di
servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Art.
101 - Rinvio alle leggi
Per quanto non
previsto dal presente contratto
in materia di malattia e
infortuni
valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano
ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
TITOLO
XV
Gravidanza
e puerperio
Art.
102 - Astensione dal lavoro
Durante lo stato
di gravidanza e puerperio
la lavoratrice ha diritto di
astenersi
dal lavoro:
a) per i
due mesi precedenti la data
presunta del parto indicata nel
certificato
medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto
stesso;
c) per
i tre mesi dopo il parto;
d) per
un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera
c).
In applicazione ed alle condizioni
previste dalla sentenza della Corte
Costituzionale n.
972 dell'11 ottobre 1988,
per le lavoratrici madri
addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il
periodo di astensione
obbligatoria
post partum è fissato in 7 mesi.
Il diritto di cui alla lettera c) è
riconosciuto anche al padre lavoratore
ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, legge 9 dicembre 1977, n.
903 alle condizioni previste nello stesso
articolo, nonché in applicazione
della sentenza della Corte Costituzionale n. 1
del 19 gennaio 1987, ove
l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o
grave
infermità.
Il diritto di
cui alla lettera d) è
riconosciuto, in alternativa
alla
madre, al padre
lavoratore ai sensi e per gli
effetti di cui all'art.7
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle
condizioni previste nello stesso
articolo.
La
lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo
di gestazione,
attestato da regolare
certificato medico, e
fino al
compimento di un anno
di età del bambino, salvo
eccezioni previste dalla
legge (licenziamento per giusta causa,
cessazione dell'attività
dell'azienda,
ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era
stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine
per il
quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera in
connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza
e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in
cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il
ripristino del rapporto di
lavoro
mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea
certificazione
dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del
licenziamento,
delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi
dell'art.4, D.P.R. 25
novembre 1976, n.
1026, la mancata
prestazione
di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data
della cessazione effettiva del rapporto di lavoro
e la presentazione della
certificazione non dà luogo a retribuzione. Il
periodo stesso è tuttavia
computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle
ferie,
alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
In caso di malattia prodotta dallo stato di
gravidanza nei mesi precedenti
il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è
obbligato a
conservare il posto alla lavoratrice alla quale è
applicabile il divieto
stesso.
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a),
b), c), devono
essere computati nell'anzianità
di servizio a tutti gli
effetti contrattualmente previsti, compresi quelli
relativi alla
tredicesima
mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Il periodo di
assenza facoltativa di cui
alla lettera d) è computato
nell'anzianità
di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle
mensilità
supplementari.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e
facoltativa la lavoratrice ha
diritto ad una
indennità pari
rispettivamente all'80% ed al
30% della
retribuzione, posta a
carico dell'INPS dall'art. 74, Legge
23 dicembre
1978, n. 833,
secondo le modalità stabilite,
e anticipata dal datore di
lavoro
ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. (1)
L'importo anticipato dal datore di lavoro è
posto a conguaglio con i
contributi
dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2,
Legge
29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori
stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento
delle prestazioni di
maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto
comma dell'art. 1, Legge
29
febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici che
abbiano adottato bambini o
che li
abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si
applica l'articolo 6, Legge
9
dicembre 1977, n. 903.
(1)
Vedi Sentenza Corte Costituzionale n.132 del 18 mano 1991 per il lavoro
a tempo
parziale a pag.
Art.
103 - Permessi per assistenza al
bambino
Il datore di
lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il
primo anno di vita del bambino, due periodi
di riposo, anche cumulabili,
durante la giornata. Il riposo è uno solo quando
l'orario giornaliero di
lavoro
è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è
riconosciuto in alternativa alla
madre, al padre
lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale
n. 179 del 21febbraio 1993.
La concessione dei riposi giornalieri al padre
lavoratore è subordinata in
ogni caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto
ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in
cui il padre lavoratore o la madre
lavoratrice godano già dei periodi di
astensione
obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause,
l'obbligo
della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli
effetti della durata del
lavoro, essi
comportano il diritto
della lavoratrice ad
uscire
dall'azienda.
Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità
pari all'intero ammontare
della
retribuzione relativa ai riposi medesimi. (1)
L'indennità è anticipata dal datore ed è portata
a conguaglio con gli
importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8,
Legge 9
dicembre 1977, n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono
indipendenti da quelli previsti
dagli articoli 18
e 19, Legge 26 aprile 1934, n.
635, sulla tutela del
lavoro
delle donne.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad
assentarsi dal lavoro durante le
malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di
certificato
medico.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla
madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di
godimento
di cui all'art 7, Legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I periodi di assenza di cui al penultimo e
terzultimo comma sono computati
nell'anzianità
di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle
mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 7, ultimo
comma, legge 30
dicembre
1971, n. 1204, e al trattamento di fine rapporto.
(1) Tale indennità è posta a carico dell'INPS dal 1° gennaio 1980
mentre,
con effetto
dal 1° gennaio 1978
era dovuta dall'Ente assicuratore di
malattia presso
il quale la
lavoratrice era assicurata,
ai sensi
dell'art.8,
L. 9 dicembre 1977, n. 903.
Art.
104 - Normativa
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta a ad esibire al datore di
lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico
del Servizio Sanitario Nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne
ricevuta.
Per usufruire
dei benefici connessi con
il parto ed il
puerperio la
lavoratrice è tenuta ad
inviare al datore di lavoro,
entro il 15° giorno
successivo al
parto, il certificato di nascita
del bambino rilasciato
dall'Ufficio di Stato Civile oppure il certificato di
assistenza al parto,
vidimato
dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
Nel caso di dimissione presentate durante il
periodo per cui è previsto il
divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine
rapporto e ad
un'indennità pari a quella
spettante in caso di preavviso
secondo
le modalità previste dall'art. 137, Seconda Parte.
Ai sensi della Legge 31 marzo 1954, n. 90,
per le festività cadenti nel
periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la
lavoratrice ha diritto a
un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da
corrispondersi a
carico
del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100%
(cento per cento) della quota giornaliera della
retribuzione di fatto di
cui
all'art. 115, Seconda Parte.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza
e
puerperio
valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
TITOLO
XVI
Sospensione
del lavoro
Art.
105 - Sospensione
In caso
di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro
e indipendente dalla volontà del
lavoratore, questi ha
diritto alla
retribuzione di fatto
di cui all'art. 115, Seconda Parte, per tutto il
periodo
della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si
applica nel caso di pubbliche
calamità,
eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
TITOLO
XVII
Anzianità
di servizio
Art.
106 - Decorrenza anzianità di servizio
L'anzianità
di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a
far
parte dell'azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate.
Sono
fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell'anzianità espressamente
previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei
relativi
diritti.
Chiarimento
a verbale
Tutte le
norme contrattuali relative all'anzianità di servizio non si
riferiscono comunque
al trattamento di
fine rapporto che
trova
regolamentazione specifica
nell'art. 138, Seconda
Parte, del presente
contratto
e nelle disposizioni della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Art.
107 - Computo anzianità frazione annua
Ad eccezione
degli effetti derivanti dalla
normativa sugli scatti di
anzianità, le frazioni
di anno saranno computate,
a tutti gli effetti
contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese
intero le frazioni di
mese
superiori o uguali a 15 giorni.
Per mesi si
intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio,
marzo,
ecc..)
TITOLO
XVIII
Anzianità
convenzionale
Art.
108 - Anzianità convenzionale
Ai lavoratori
che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà
riconosciuta, agli
effetti del preavviso
o della relativa
indennità
sostitutiva,
una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:
a)
mutilati ed invalidi di guerra: un anno;
b) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per
meriti
di
guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;
c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge, che abbiano
prestato
servizio presso reparti mobilitati in zona di operazione: sei mesi
per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori
ad
almeno
sei mesi.
Le
predette anzianità sono cumulabili fino al limite di trentasei mesi.
L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta
nella
carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende
ed enti
diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro
ha pertanto il
diritto di assumere
informazioni ed esperire indagini al
riguardo.
Il
lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al
datore di
lavoro i propri titoli
validi ad ottenere il
diritto alle
predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa,
impegnandosi a fornire
la
relativa documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.
Per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente
contratto restano ferme le norme di cui all'art. 76
del precedente CCNL 23
ottobre 1950 in
base alle quali i
lavoratori stessi, per ottenere il
riconoscimento dell'anzianità convenzionale,
dovevano esibire la
documentazione
entro sei mesi, se in servizio alla data del 23 ottobre 1950
e denunciare
all'atto dell'assunzione i titoli validi, con riserva di
presentare
i documenti entro sei mesi, se assunti dopo tale data; l'entrata
in
vigore del presente contratto non riapre i suddetti termini.
Il datore di
lavoro, ricevuta la
comunicazione e la documentazione dei
titoli, dovrà computare a favore del
lavoratore il periodo di anzianità
convenzionale
cui egli ha diritto.
Chiarimento
a verbale
Le
parti si danno atto che, per i lavoratori in forza al 31 maggio 1982 che
abbiano presentato le necessarie documentazioni,
l'anzianità convenzionale
è riconosciuta anche agli effetti
dell'indennità di anzianità
calcolata
secondo
la disciplina vigente sino alla predetta data.
TITOLI
XIX
Passaggi
di qualifica
Art.
109 - Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o
a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia
successivamente acquisito
ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione. Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione
stessa
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un
periodo
non superiore a tre mesi.
Art.
110 - Mansioni promiscue
Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni
d'ordine di
segreteria (quarto livello,
punto 14), di
addetto alle
operazioni ausiliare
alla vendita nelle
aziende ad integrale
libero
servizio (quarto livello, punto 8 e quinto livello,
punto 23) e di addetto
all'insieme delle
operazioni nei magazzini
di smistamento, centri di
distribuzione e/o
depositi nelle aziende ad
integrale libero servizio
(grandi magazzini,
magazzini a prezzo unico,
supermercati ed esercizi
similari) (quarto livello - quinto livello), in caso
di mansioni promiscue
si farà
riferimento all'attività prevalente.
Per
attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale,
sempre
che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo
di
addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al
lavoratore
compete
l'inquadramento al livello superiore.
Art.
111 - Passaggi di livello
Il lavoratore promosso a livello
superiore ha diritto alla
retribuzione
contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore
percepisca, all'atto
della promozione, una retribuzione superiore al
minimo tabellare del nuovo
livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno
ad personam avente lo
stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza
non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità di
contingenza.
Il lavoratore appartenente a qualifica non
impiegatizia ai sensi di legge,
in caso
di passaggio a
categoria impiegatizia, conserva
l'anzianità
maturata nelle
rispettive qualifiche di impiegato e
di lavoratore con
mansioni
non impiegatizie.
TITOLO
XX
Scatti
di anzianità
Art.
112 - Scatti di anzianità
Per l'anzianità di servizio maturata presso
la stessa azienda o gruppo
aziendale
(intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla
stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini
della
maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre:
a) dalla data di assunzione per tutto il
personale assunto a partire dalla
data di
entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987;
b) dalla data di entrata in vigore del
CCNL 28 marzo 1987 per tutto il
personale assunto antecedentemente e
che a tale data non
abbia ancora
raggiunto
il 21° anno di età;
c) dal
21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla
data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 e che a tale data abbia
già
compiuto il 21° anno di età.
Gli importi
degli scatti in cifra
fissa sono determinati per ciascun
livello di
inquadramento, nelle seguenti
misure e con
le seguenti
decorrenze:
1.1.1990
Quadri 49.300
I 48.100
II 44.200
III 42.500
IV 40.000
V 39.300
VI 38.200
VII 37.700
In occasione
del nuovo scatto
l'importo degli scatti
maturati
successivamente al 1° luglio 1973 è calcolato in base
ai valori indicati
nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati
per gli
scatti maturati per il periodo pregresso.
L'importo degli
scatti determinati secondo i
criteri di cui ai commi
precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese
immediatamente successivo
a quello in
cui si compie il triennio di
anzianità.
Gli scatti
di anzianità non possono
essere assorbiti da precedenti e
successivi
aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere
assorbiti
dagli scatti maturati o da maturare.
Nota a
verbale
Le parti confermano che l'importo degli scatti maturati a tutto il 1°
luglio 1973
rimane congelato in
cifra e deve
essere erogato senza
rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero
massimo
degli scatti indicati al primo comma del presente articolo.
Interpretazione Autentica delle parti sulla
disciplina degli scatti di
anzianità
La decorrenza
convenzionale degli aumenti
periodici di anzianità
(denominati, successivamente, scatti di anzianità), a partire dal
compimento del 21°
anno di età trova la sua
origine nel primo accordo
normativo
post-corporativo Settore Commercio del 10 agosto 1946.
La decorrenza
di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque
riferimento
alla maggiore età del prestatore d'opera, in quanto diretta, al
momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento
automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra
impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è
posto, fin dall'origine,
come
supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione
lavorativa e retribuzione; si tratta, in sostanza di un sistema meramente
convenzionale -
dove tra l'altro
la prima (eventuale)
differenza
retributiva
viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni - che, in
modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi
aspetti
oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per
livelli, periodicità triennale, ecc..) e soggettivi allo scopo principale
di conseguire
la suddetta finalità generale
contenendo, nel contempo,
l'onere
economico.
Si
deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque,
inteso determinare
una coincidenza tra
maturazione dell'anzianità di
servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali
del
rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al
numero degli
scatti stessi, numero
variato nel tempo
ma pur sempre
sussistente.
Nel quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l'esplicita
previsione
della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste
per singoli
istituti contrattuali al
principio della decorrenza
dell'anzianità
dal giorno dell'assunzione (art.75 CCNL 18 marzo 1983).
Per tutto quanto sopra indicato, le parti
riconfermano in particolare la
natura convenzionale del riferimento al
21° anno di
età, che deve
intendersi, pertanto,
sin dall'origine in
nessun modo collegabile al
concetto
del compimento della maggiore età.
Riaffermano, quindi, anche alla luce dei principi
costituzionali, la piena
validità
di tutte le intese contrattuali intercorse.
TITOLO
XXI
Trattamento
economico
Art.
113 - Normale retribuzione
La
normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga
base nazionale conglobata;
b)
indennità di contingenza;
c)
terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli
aventi diritto ai sensi del
precedente
art. 112, Seconda Parte;
e)
altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
L'indennità di cui
alla lettera b) è determinata in sede nazionale con
appositi
accordi.
L'importo giornaliero dell'indennità di contingenza si ottiene dividendo
per 26
l'importo mensile.
Art.
114 - Conglobamento elemento distinto della retribuzione
A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'importo di
lire ventimila corrisposto a
titolo di
elemento distinto della
retribuzione ai sensi dell'Accordo
Interconfederale 31
luglio 1992, è
conglobato nella indennità
di
contingenza
di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata
dalla
legge 13 luglio 1990, n. 91.
Conseguentemente,
alla data del 1° gennaio 1995,1'importo dell'indennità di
contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1° novembre
1991
sarà aumentato di lire ventimila per tutti i livelli. Contestualmente,
le aziende cesseranno di corrispondere il
predetto elemento distinto della
retribuzione.
Art.
115 - Retribuzione di fatto
La retribuzione di fatto è costituita dalle
voci di cui al precedente art.
113, Seconda Parte, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi
carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi
per lavoro straordinario, delle gratificazioni
straordinarie o una tantum,
e di
ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli
istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma
di
legge.
Art.
116 - Retribuzione mensile
Eccettuate
le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile,
sia normale che
di fatto, è in
misura fissa e cioè non
variabile in
relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo
settimanale di
legge cadenti nel periodo
di paga e,
fatte salve le
condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.
Essa si
riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
Art.
117 - Quota giornaliera
La quota giornaliera della retribuzione,
sia normale che di fatto, si
ottiene, in tutti
i casi. dividendo l'importo
mensile per il divisore
convenzionale
26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, Seconda Parte.
Chiarimento
a verbale
Le
parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui
al presente articolo hanno inteso stabilire
l'equivalenza di trattamento
sia per
le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
Art.
118 - Quota oraria
La quota oraria della retribuzione, sia normale
che di fatto, si ottiene
dividendo
l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
a) 168,
per il personale la cui
durata normale di lavoro è di 40 ore
settimanali;
b) 182,
per il personale la cui
durata normale di lavoro è di 42 ore
settimanali;
c) 195,
per il personale la cui
durata normale di lavoro è di 45 ore
settimanali.
Art.
119 - Paga base nazionale conglobata
Agli otto
livelli previsti dalla
classificazione del personale delle
aziende commerciali di cui al Titolo I e II, Seconda
Parte, del presente
contratto corrisponde
una paga base nazionale
conglobata nelle misure
indicate nelle allegate tabelle A e B
che fanno parte integrante del
presente
contratto.
La paga base nazionale conglobata di cui al precedente comma si raggiunge
con le modalità
e le decorrenze indicate nell'art. 120, Seconda Parte,
sommando alla paga base nazionale conglobata in
atto al 31 dicembre 1990
gli
aumenti di cui al successivo art. 120, Seconda Parte.
Nei confronti del personale assunto
successivamente al 31 dicembre
1990
verrà applicata la tabella in vigore
alla data di assunzione risultante
dall'applicazione dei
criteri di cui
al secondo comma
del presente
articolo.
Art.
120 - Aumenti retributivi mensili
A decorrere
dalle scadenze appresso
indicate a tutto
il personale
qualificato
verranno erogati i seguenti aumenti salariali:
--------------------------------------------------------------
LIVELLI AUMENTI AUMENTI TOTALE
1/1/95 1/1/96
--------------------------------------------------------------
Quadri 133.681 121.528 255.209
I 120.419 109.472 229.891
II 104.164 94.694 198.858
III 89.031 80.938 169.969
IV 77.000 70.000 147.000
V 69.567
63.243 132.810
VI 62.456 56.778 119.234
VII 53.472 48.611 102.083
--------------------------------------------------------------
Con le stesse decorrenze pertanto le paghe base nazionali conglobate sono
quelle
delle allegate tabelle A e B.
Gli
aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli
apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, Seconda Parte
(tabelle
A e B).
Art.
121 - Una tantum
A tutto il personale in forza alla data del 1° novembre 1994 - compresi i
giovani
assunti con CFL - verrà erogato un importo "una tantum".
Tale importo, pari a lire 350.000 lorde per i lavoratori qualificati
ed a
lire
250.000 per gli apprendisti, spetta in relazione all'intero periodo di
nove
mesi intercorrenti dal 1° aprile 1994 al 31 dicembre 1994.
Per i casi di
anzianità inferiore ai nove mesi
gli importi di cui sopra
verranno erogati pro
quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio
maturata
durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri
previsti dagli artt. 106 e 107 della Seconda Parte
del presente contratto.
Analogamente si
procederà per i
casi in cui
non sia dato
luogo a
retribuzione nello stesso periodo a norma di
legge e di contratto ad
eccezione
dell'assenza obbligatoria per maternità.
Al
personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri
di
proporzionalità.
Con i medesimi criteri di cui al
comma precedente l'una tantum verrà
erogata
al personale assunto con contratto a termine.
L'importo "una tantum" spettante ai lavoratori qualificati verrà erogato
per
lire 200.000 con il foglio paga di novembre 1994 e per lire 150.000 con
il
foglio paga di febbraio 1995.
Per gli
apprendisti l'importo "una tantum" spettante verrà erogato per lire
150.000 con il
foglio paga di novembre 1994 e
per lire 100.000 con il
foglio
paga di febbraio 1995.
Gli
importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti del computo
di
alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Con la corresponsione di tali importi si
intende assolto, fino al 31
dicembre 1994, ogni onere derivante dall'applicazione del capitolo 2 del
Protocollo del
23 luglio 1993
in materia di
indennità di vacanza
contrattuale.
Ai lavoratori
che, in forza
alla data di
stipulazione del presente
contratto, godano
dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni
straordinaria e
di riduzione dell'orario
di lavoro per
contratti di
solidarietà, le quote
mensili di una tantum o le
sue frazioni, saranno
erogate dall'Istituto competente secondo le
disposizioni vigenti in
materia.
In caso
di risoluzione del rapporto
intervenuta antecedentemente
alle
scadenze indicate al sesto comma tali importi verranno erogati sulla base
dei
criteri di cui al terzo comma.
Art.
122 - Terzi elementi provinciali
I terzi elementi provinciali in atto
alla data del 30 giugno 1973, già
congelati con il
CCNL 21 novembre 1973, rimangono ancora congelati, per
tutta la durata
del presente contratto, a titolo di elemento collettivo
valido
a tutti gli effetti stabiliti nei contratti integrativi.
I terzi elementi di cui al precedente comma
dovranno essere riportati in
aggiunta ai
nuovi livelli retributivi di
cui al precedente art. 119,
Seconda
Parte, e dovranno essere corrisposti anche ai lavoratori assunti in
data
successiva al 31 gennaio 1983.
Art.
123 - Terzi elementi nazionali
In relazione
all'impegno contenuto nell'ultimo comma della norma
transitoria dell'art.
75, CCNL 21
novembre 1973, le
parti, in
considerazione
delle differenziazioni retributive esistenti, convengono che
per i dipendenti di aziende operanti in provincie nelle quali non sono
in
atto terzi
elementi retributivi
provinciali comunque denominati, siano
corrisposte
a titolo di terzo elemento L.4.000 mensili.
Art.
124 - Assorbimenti
In caso
di aumenti di tabelle,
gli aumenti di merito
concessi dalle
aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono
essere
assorbiti.
Per aumenti
di merito devono
intendersi gli assegni
corrisposti con
riferimento
alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
Gli aumenti che non siano di merito e non
derivino da scatti di anzianità,
erogati dalle aziende indipendentemente dai
contratti collettivi stipulati
in sede
sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di
aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato
previsto da eventuali
accordi sindacali
oppure espressamente stabilito
all'atto della
concessione.
Non possono essere assorbiti gli
aumenti corrisposti collettivamente e
unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi
immediatamente
precedenti
la scadenza del presente contratto.
Art.
125 - Trattamento personale di vendita a provvigione
Per il personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in
parte a
provvigione, la parte fissa della retribuzione ed il tasso di provvigione
dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso sulla base
media
annuale delle vendite e comunicati per iscritto.
Con tale sistema dovrà essere assicurata
al personale una media mensile
riferita al periodo non eccedente l'anno, che sia superiore almeno del 5%
(cinque
per cento) alla paga base nazionale conglobata di cui all'art. 119,
Seconda
Parte, del presente contratto.
Dovrà essere, comunque, effettuato mensilmente il versamento di una somma
pari al minimo come sopra stabilito, tutte le
volte che tale minimo, tra
stipendio e provvigione. non sia raggiunto, fermo
restando il conguaglio
alla
fine del periodo di cui sopra (1).
Art.
126 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Senza pregiudizio
di eventuali procedimenti penali e delle
sanzioni
disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con
carattere di continuità, qualora abbia piena e
completa responsabilità
della gestione
di cassa, con
l'obbligo di accollarsi
le eventuali
differenze, compete un'indennità di cassa
e di maneggio di denaro nella
misura del 5% (cinque per cento) della paga
base nazionale conglobata di
cui
all'art. 119, Seconda Parte, del presente contratto. (1)
(1) Il sistema
di computo di cui agli artt.
125 e 126, Seconda Parte,
decorre
dal 1° agosto 1980.
Art.
127 - Prospetto paga
La retribuzione corrisposta al
lavoratore dovrà risultare
da apposito
prospetto paga nel quale dovrà essere specificato
il periodo di lavoro a
cui la
retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e
l'importo
dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi
che concorrono a formare l'importo
corrisposto nonché tutte le
ritenute
effettuate.
Il
prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro
o di
chi ne fa le veci.
TITOLO
XXII
Mensilità
supplementari (13a e 14a)
Art.
128 - Tredicesima mensilità
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni
anno le aziende dovranno
corrispondere al personale dipendente un
importo pari ad una mensilità
della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte, (esclusi
gli
assegni familiari).
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero
periodo di
12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti
dodicesimi dell'ammontare della 13 mensilità quanti sono i mesi interi di
servizio
prestato. (1)
Ai
lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali,
il
calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato
sulla base
della media delle provvigioni o delle percentuali
maturate
nell'anno corrente o
comunque nel periodo di minore servizio prestato
presso
l'azienda.
Dall'ammontare della
tredicesima mensilità saranno
detratti i ratei
relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro
la
retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per
gravidanza e puerperio di cui al
precedente art. 102, Seconda Parte, la lavoratrice ha diritto a percepire
dal datore di
lavoro la tredicesima mensilità
limitatamente all'aliquota
corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione
di fatto di cui
all'art.
115, Seconda Parte.
(1)
Vedi art. 107, Seconda Parte.
Art.
129 - Quattordicesima Mensilità
Al personale compreso nella sfera di
applicazione del presente contratto
sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni
anno, un importo pari
ad una
mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte,
in atto
al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità),
esclusi
gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero
periodo di
12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti
dodicesimi dell'ammontare della l4a mensilità quanti
sono i mesi interi di
servizio
prestato. (1)
Nei
confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni
o
percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità sarà
effettuato sulla base della media degli elementi
fissi e variabili della
retribuzione di fatto
di cui all'art. 115, Seconda Parte, percepiti nei
dodici
mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di
minore
servizio prestato presso l'azienda.
Non hanno diritto alla quattordicesima
mensilità tutti i lavoratori che
alla data dell'entrata in vigore del
presente contratto già percepiscono
mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità; ove la parte di
retribuzione
eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una
mensilità,
i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della
quattordicesima
mensilità e l'importo in atto percepito.
Non
sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità
o premi
erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
Per quanto
riguarda tutte le
altre modalità di
computo della
quattordicesima mensilità,
si fa riferimento alle analoghe
norme del
presente
Titolo riguardanti la tredicesima mensilità.
Nessun
obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dall'ultimo
comma
del precedente art. 128, Seconda Parte.
(1)
Vedi art. 107, Seconda Parte.
Nota a
verbale
Le parti
si danno reciprocamente atto
che nel corso delle trattative
intervenute
per la stipulazione del CCNL del 1976, 1979, 1983, 1987, 1990 e
di quello
sottoscritto in data
odierna la retribuzione è stata
concordemente determinata
su base annua e
che la suddivisione in 14
mensilità della retribuzione annua incide
esclusivamente sulle modalità di
pagamento.
Pertanto, qualsiasi riduzione dell'importo anche di una soltanto delle 14
mensilità determinerebbe la rottura dell'equilibrio delle prestazioni
corrispettive tra imprese e lavoratori ai quali si
applicano i contratti
sopraindicati.
Tale risultato non muterebbe nemmeno qualora la
ipotizzata riduzione fosse
la conseguenza dell'applicazione di norme
imperative di legge. Tutta la
negoziazione, infatti, si
è svolta nel presupposto che le contrapposte
Organizzazioni Sindacali
fossero pienamente libere
di determinare un
salario annuo rispondente ai parametri stabiliti
dall'articolo 36 della
Costituzione.
TITOLO
XXIII
Risoluzione
del rapporto di lavoro
a)
Recesso
Art.
130 - Recesso ex articolo 2118 c.c.
Ai sensi dell'art. 2218 c.c. ciascuno dei
contraenti può recedere dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a
certificare la data di
ricevimento, nei termini
stabiliti nel successivo
art.
136, Seconda Parte.
Art.
131 - Recesso ex art. 2119 c.c.
Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuno
dei contraenti può recedere dal
contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a
tempo determinato, o senza preavviso
se il contratto è a
tempo
indeterminato, qualora
si verifichi una
causa che non
consenta la
prosecuzione
anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a
certificare
la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le
cause di cui al primo comma del
presente
articolo:
- il diverbio
litigioso seguito da vie di fatto
in servizio anche fra
dipendenti,
che
comporti nocumento o
turbativa al normale
esercizio
dell'attività
aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori
accompagnata da comportamento
oltraggioso;
- l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo
delle
presenze al lavoro;
-
l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il
danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso, di lavoro
nell'azienda per conto proprio o
di
terzi.
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per
giusta causa compete l'indennità di cui
al successivo art. 137, Seconda
Parte.
Art.
132 - Normativa
Nelle aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio
1966,
n. 604, dell'art.35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e della legge
il maggio 1990, n. 108, nei
confronti del personale cui si
applica il
presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa
(art. 2119 cc. e
art. 131, Seconda Parte,
del presente contratto) o per
"giustificato
motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento
determinato da un
notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva,
all'organizzazione
del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro deve comunicare il
licenziamento per iscritto, a mezzo
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a
certificare
la data di ricevimento.
In caso
di licenziamento per
"giustificato motivo con
preavviso" il
lavoratore può
chiedere entro 15
giorni dalla comunicazione del
licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di
lavoro
è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza
delle norme di cui al secondo
e terzo
comma del presente articolo è inefficace.
Sono
esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori
in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge
per
avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Art.
133 - Nullità del licenziamento
Ai sensi delle
leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di
sesso, credo politico o fede religiosa,
dall'appartenenza a un sindacato e
dalla partecipazione attiva ad attività
sindacali è nullo,
indipendentemente
dalla motivazione adottata.
Art.
134- Nullità del licenziamento per matrimonio
Ai sensi
dell'art. 1 della legge
9 gennaio 1963, n.
7, è nullo il
licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali
effetti si
presume disposto per causa
di matrimonio il licenziamento
intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente
fra il giorno della
richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua
la
celebrazione,
e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di
lavoro ha facoltà di
provare che il licenziamento della
lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è
dovuto a causa
di matrimonio, ma per una
delle ipotesi previste dalle
lettere a), b)
e c) del terzo comma dell'art.2 della legge 30 dicembre
1971, n.
1204, e cioè:
licenziamento per giusta
causa, cessazione
dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice è
stata assunta o cessazione del rapporto di
lavoro per
scadenza
del termine per il quale è stato stipulato.
Per quanto
attiene alla disciplina
delle dimissioni rassegnate dalla
lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del
presente articolo,
si
rinvia al successivo art. 144, Seconda Parte.
Art.
135 - Licenziamento simulato
Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la
stessa
ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia
rivolto
alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e
sempre
che sia provata la simulazione.
Il
licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario -
se la
nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.
b)
Preavviso
Art.
136 - Preavviso
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di
ciascun
mese, sono i seguenti:
a) fino
a cinque anni di servizio compiuti:
Quadri e I Livello 60 giorni di calendario
II e III Livello 30 giorni di calendario
IV e V Livello 20 giorni di calendario
VI e VII Livello 15 giorni di calendario
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di
servizio compiuti:
Quadri e I Livello 90 giorni di calendario
Il e III Livello 45 giorni di calendario
IV e V Livello 30 giorni di calendario
VI e VII Livello 20 giorni di calendario
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
Quadri e I Livello 120 giorni di calendario
II e III Livello 60 giorni di calendario
IV e V Livello 45 giorni di calendario
VI e VII Livello 20 giorni di calendario
Art.
137 - Indennità sostitutiva del preavviso
Ai
sensi del secondo comma dell'art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso
al lavoratore sarà corrisposta una indennità
equivalente all'importo della
retribuzione
di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte, corrispondente al
periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva
dei ratei di 13a e 14a
mensilità.
c)
Trattamento di fine rapporto
Art.
138- Trattamento di fine rapporto
In ogni
caso di risoluzione
del rapporto di
lavoro subordinato il
prestatore di
lavoro ha diritto
ad un trattamento di fine rapporto
determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982,
n. 297, e secondo
le
norme del presente articolo (1).
Per i
periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di
fine rapporto
è calcolato con le
modalità e con
le misure previste
dall'art.
97 del CCNL 17 dicembre 1979 (all.9).
Ai sensi
e per gli effetti del 20
comma dell'art. 2120
c.c., come
modificato dalla legge
29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota
annua della retribuzione utile ai fini del calcolo
del trattamento di fine
rapporto
le seguenti somme:
- i
rimborsi spese;
- le
somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum"
gratificazioni
straordinarie
non contrattuali e simili;
- i
compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso, di
cui agli artt. 104, 137, 140 e
141,
Seconda Parte;
-
l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art.69, Seconda Parte;
- le indennità di trasferta e
diarie non aventi carattere continuativo
nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo,
una quota di esse
pari
all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a
carico
del
lavoratore;
- gli
elementi espressamente esclusi
dalla contrattazione collettiva
integrativa.
Ai sensi del terzo comma art. 2120 c.c.,
come modificato dalla legge 29
maggio 1982, n.297, in caso di sospensione della
prestazione di lavoro nel
corso dell'anno per una delle cause di cui
all'art. 2110 c.c., nonché in
caso di
sospensione totale o
parziale per la
quale sia prevista
l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte
dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato
nella
quota annua della
retribuzione utile al
calcolo del trattamento di fine
rapporto
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto
diritto
in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
(1) Il
testo della legge è riportato a pag. 197
Chiarimento
a verbale
Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei
lavoratori ai sensi
del presente articolo e
dalle somme già percepite a
titolo di anticipazione dell'indennità di anzianità dai lavoratori aventi
diritto ai sensi dell'art.74 quater, CCNL 25
settembre 1976 e dell'art.79,
CCNL 17
dicembre 1979.
Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297, 1982 sul trattamento di
fine rapporto,
le priorità per
la relativa concessione
sono fissate
nell'allegato
8 che fa parte integrante del presente contratto.
Art.
139 - Cessione o trasformazione dell'azienda
In caso
di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando
la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori
il preavviso e corrisposto
l'indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento,
la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale
con tutti
i diritti ed
oneri competenti per
il periodo di
lavoro
precedentemente prestato,
sarà tenuta all'osservanza integrale degli
obblighi gravanti
per effetto del presente
contratto sulla precedente
ditta,
come se avvenisse il licenziamento.
Art.
140 - Fallimento dell'azienda
In caso
di fallimento della
azienda, il dipendente
ha diritto alla
indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti nel
presente contratto, ed il complessivo suo avere
sarà considerato credito
privilegiato
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge(1).
(1)
Vedi art. 2, Legge 297/82.
Art.
141 - Decesso del dipendente
In caso di
decesso del dipendente, il
trattamento di fine rapporto e
l'indennità sostitutiva
del preavviso saranno
corrisposti agli aventi
diritto
secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art.
142 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della
cessazione dal servizio, dedotto quanto
eventualmente fosse dovuto dal
dipendente, nei tempi
tecnici necessari alla elaborazione del tasso di
rivalutazione, di cui
alla legge 29 maggio 1982, n.
297 e comunque non
oltre
30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di
ritardo dovuto a cause
non imputabili al lavoratore, sarà
corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2%
superiore
al tasso ufficiale di sconto.
L'importo così
determinato si intende
comprensivo della rivalutazione
monetaria
per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
Norma
transitoria
Il sistema di computo degli interessi di cui al presente articolo
decorre
dall'1
aprile 1987.
d)
Dimissioni
Art.
143- Dimissioni
In caso di
dimissioni, sarà
corrisposto al lavoratore dimissionario il
trattamento
di fine rapporto di cui all'art. 138, Seconda Parte.
Le dimissioni
devono essere rassegnate in
ogni caso per iscritto con
lettera raccomandata o altro mezzo
idoneo a certificare
la data di
ricevimento e con
rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art.
136,
Seconda Parte, del presente contratto.
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha
facoltà di ritenergli dalle competenze nette una
somma pari all'importo di
cui
all'art. 137, Seconda Parte.
Su richiesta del dimissionario, il
datore di lavoro può rinunciare al
preavviso, facendo in tal caso cessare subito il
rapporto di lavoro. Ove
invece il
datore di lavoro intenda
di sua iniziativa far
cessare il
rapporto prima della
scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà
corrispondere al
lavoratore l'indennità
sostitutiva per il
periodo di
anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro.
Art.
144 - Dimissioni per matrimonio
In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1, Legge 9
gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla
lavoratrice nel periodo
intercorrente fra
il giorno della richiesta delle pubblicazioni di
matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la
scadenza di un anno dalla
celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese
all'Ufficio
del Lavoro.
La lavoratrice
che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha
diritto al trattamento di fine rapporto
previsto dall'art. 138, Seconda
Parte,
con esclusione della indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono
essere rassegnate per iscritto
con l'osservanza dei termini di preavviso
di cui all'art. 136, Seconda
Parte, e confermate, a pena di nullità,
all'Ufficio del Lavoro entro il
termine
di un mese.
Art.
145 - Dimissioni per maternità
Per il
trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in
occasione della maternità, valgono le norme di
cui all'art. 104, Seconda
Parte,
del presente contratto.
TITOLO
XXIV
Doveri
del personale e norme disciplinari
Art.
146 - Obbligo del prestatore di lavoro
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel
modo più scrupoloso i doveri e
il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una
condotta
conforme ai civici doveri.
Il lavoratore
ha l'obbligo di conservare
diligentemente le merci e i
materiali,
di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Art.
147 - Divieti
E' vietato al
personale ritornare nei
locali dell'azienda e trattenersi
oltre l'orario
prescritto, se non
per ragioni di
servizio e con
l'autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto
dall'art.33, Prima
Parte, del
presente contratto. Non
è consentito al
personale di
allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e
con
permesso esplicito.
Il
datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale
oltre l'orario
normale, salvo nel
caso di prestazione di lavoro
straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione,
può allontanarsi dal lavoro
anche
per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore
di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore
di
lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad
alcuna
maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia
dato il segnale di uscita,
è
assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
Art.
148 - Giustificazione delle assenze
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui
sempre incombe al lavoratore
l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia
dell'assenza
al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per
iscritto
presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà
operata la trattenuta di tante
quote giornaliere della retribuzione di fatto di
cui all'art. 115, Seconda
Parte,
quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della
sanzione
prevista dal successivo art. 151, Seconda Parte.
Art.
149 - Rispetto orario di lavoro
I lavoratori
hanno l'obbligo di
rispettare l'orario di
lavoro. Nei
confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare
sul prospetto
paga, di importo pari
alle spettanze corrispondenti al
ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione
prevista dal successivo
art.
151, Seconda Parte.
Art.
150 - Comunicazione mutamento di domicilio
E' dovere
del personale di comunicare
immediatamente all'azienda ogni
mutamento della
propria dimora sia durante
il servizio che durante i
congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di
rispettare ogni altra disposizione
emanata dalla azienda per regolare il servizio
interno, in quanto non
contrasti con le norme del presente contratto e
con le leggi vigenti, e
rientri
nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali
norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta
o
mediante affissione nell'interno dell'azienda.
Art.
151 - Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i
seguenti
provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione
alla
entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo
inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di
cui al
precedente punto 1;
3) multa
in misura non
eccedente l'importo di
4 ore della normale
retribuzione
di cui all'art.113, Seconda Parte;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni
10;
5)
licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di
ragione
e di legge.
Il
provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
-
ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari
all'ammontare
della trattenuta;
-
esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si
assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata
giustificazione;
- non dia
immediata notizia all'azienda
di ogni mutamento della propria
dimora,
sia durante il servizio che durante i congedi.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal
servizio si
applica
nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute
in dotazione ed uso, con dimostrata
responsabilità;
- si
presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque
delle mancanze
che prevedono la
multa, salvo il
caso dell'assenza
ingiustificata.
Salva ogni
altra azione legale, il
provvedimento di cui
al punto 5
(licenziamento disciplinare) si applica
esclusivamente per le seguenti
mancanze:
-
assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva
nei ritardi ingiustificati oltre la
quinta volta nell'anno
solare,
dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di
cui all'art. 146, 1° e
2° comma,
Seconda
Parte;
- infrazione alle norme di legge circa
la sicurezza per la lavorazione,
deposito,
vendita e trasporto;
-
l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per
conto
proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta
nell'anno solare in qualunque delle
mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la
recidiva
nei ritardi.
L'importo delle
multe sarà destinato al Fondo
pensioni dei lavoratori
dipendenti. Il
lavoratore ha facoltà
di prendere visione
della
documentazione
relativa al versamento.
Art.
152 - Codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della
legge 20 maggio 1970, n. 300,
le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo
XXIV
nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di
sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei
lavoratori
mediante
affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore
colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda
impugnare la
legittimità del
provvedimento stesso può
avvalersi delle
procedure di conciliazione previste dall'art. 7, Legge 20 maggio 1970, n.
300 o
di quelle previste
dal Titolo IV,
Prima Parte, del presente
contratto.
Art.
153 - Normativa provvedimenti disciplinari
L'eventuale
adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata
al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del
termine assegnato
al lavoratore stesso
per presentare le
sue
controdeduzioni.
Per esigenze
dovute a difficoltà
nella fase di valutazione delle
controdeduzioni e di
decisione nel merito, il termine di
cui sopra può
essere prorogato
di 30 giorni, purché l'azienda
ne dia preventiva
comunicazione
scritta al lavoratore interessato.
TITOLO
XXV
Cauzioni
Art.
154 - Cauzioni
Per le mansioni
che la giustifichino il datore di
lavoro stabilirà por
iscritto di volta
in volta l'ammontare della cauzione che dovrà essere
prestata
dai lavoratori.
La cauzione sarà costituita da titoli
dello Stato, depositati presso un
istituto bancario e
vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere
versata in libretto di risparmio parimenti vincolato
dal datore di lavoro;
il quale rilascerà regolare ricevuta
con gli estremi dei titoli
o del
libretto che gli vengono consegnati. Gli interessi
e gli eventuali premi
maturati restano a disposizione del lavoratore, il
quale ha sempre diritto
di prelevarli
senza alcuna formalità. La
cauzione potrà anche essere
prestata, con
il consenso del datore
di lavoro, mediante
polizza di
garanzia costituita presso un istituto
assicuratore o con fideiussione
bancaria.
In tal
caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei
relativi
premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera.
La
cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e
non può
comunque confondersi con i beni dell'azienda.
Art.
155 - Diritto di rivalsa
Il datore
di lavoro ha diritto
di rivalersi sulla
cauzione per gli
eventuali
danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera.
In caso di disaccordo, dovrà essere esperito un tentativo di componimento
attraverso
le associazioni sindacali competenti.
Art.
156 - Ritiro cauzioni per cessazione rapporto
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide
ragioni di contestazione da parte del datore
di lavoro, il prestatore
d'opera dovrà essere posto in condizione
di poter ritirare la cauzione
entro
il termine di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio.
TITOLO
XXVI
Calo
merci e inventari
Art.
157 - Calo merci
Le
merci affidate ai gestori di negozi e spacci di generi alimentari devono
essere
poste a loro carico al netto dei cali, delle tare e delle perdite di
cottura
a cui le merci stesse siano soggette rispetto all'effettivo peso di
consegna.
Le merci stesse saranno poste a carico dei gestori al prezzo fissato dal
datore di lavoro
per la vendita al
pubblico e segnato negli appositi
bollettini
di carico.
La
carta dovrà essere regolarmente fornita dal datore di lavoro e il prezzo
relativo è fissato nei contratti integrativi o,
in mancanza, dagli usi e
consuetudini locali.
Dove con precedenti consuetudini locali la carta
veniva
fornita a prezzo di costo, si terrà conto ditale circostanza.
I
gestori hanno diritto di controllare il peso, il calo, la tara, il valore
e la
qualità delle merci assunte in carico.
In considerazione della variabilità dei cali, delle tare, e delle perdite
di cottura,
in rapporto alle
condizioni di ambiente,
di clima, di
trasporto, di manipolazione e preparazione delle merci, la determinazione
di detti
cali, tare e
perdite di cottura,
è fissata da
contratti
integrativi provinciali in riferimento a generi di
maggior consumo, o in
mancanza,
dagli usi e consuetudini locali.
Art.
158 - Inventari
Gli inventari dei negozi o spacci affidati
ai gestori potranno essere
effettuati
dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi momento; in
ogni caso
dovranno essere effettuati
almeno due inventari
per ogni
esercizio
annuale.
Copia di
ogni inventario,
controfirmata dalle due parti,
dovrà essere
rilasciata
al prestatore d'opera.
Ogni
eventuale deficienza emergente dalle risultanze contabili dovrà, entro
il mese successivo alla effettuazione
dell'inventario, essere contestata
all'interessato, il quale entro 8 giorni dovrà comunicare per iscritto al
datore
di lavoro le eventuali eccezioni.
Il datore di
lavoro dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal
gestore, specie quando queste si
riferiscono a cali, tare, perdite di
cottura, deterioramento di merce, ecc., comuni
all'esercizio del negozio o
spaccio. Le
deficienze non giustificate emergenti
dopo tale controllo
saranno comunicate per iscritto all'interessato,
che avrà l'obbligo di
rifonderle al
datore di lavoro nel
termine massimo di
8 giorni dal
ricevimento
della comunicazione.
La mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il
gestore dalla
responsabilità per eventuali
differenze riscontrate
tardivamente,
salvo i casi perseguibili per legge.
TITOLO
XXVII
Responsabilità
civili e penali
Art.
159 - Assistenza legale
Ai
lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le
norme di
legge o di
regolamento attribuiscano loro
specifiche
responsabilità civili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei
rapporti con i terzi, è riconosciuta l'assistenza
legale e la copertura di
eventuali
spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause
non
dipendenti da colpa grave o dolo e relative fatti direttamente connessi
con
l'esercizio delle funzioni svolte.
Art.
160 - Normativa sui procedimenti penali
Ove il dipendente sia privato della
libertà personale in conseguenza di
procedimento
penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo
stipendio o salario e
ogni altro emolumento e compenso
fino al giudicato
definitivo.
In caso di
procedimento penale per reato
non colposo, ove il lavoratore
abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di
sospenderlo dal servizio e dallo
stipendio o salario
e ogni altro
emolumento
o compenso.
Salva
l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il
datore di lavoro
deciderà sull'eventuale
riammissione in servizio, fermo
restando che comunque il periodo di
sospensione non sarà computato agli
effetti
dell'anzianità del lavoratore.
Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il
lavoratore
ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.
In caso
di condanna per delitto non colposo commesso fuori dell'azienda, al
lavoratore che
non sia riammesso in
servizio spetterà il trattamento
previsto
dal presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece,
risolto di pieno diritto e con
gli effetti
del licenziamento in tronco,
qualora la condanna risulti
motivata
da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
TITOLO
XXVIII
Coabitazione,
vitto e alloggio
Art.
161 - Coabitazione, vitto e alloggio
La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti
integrativi provinciali in vigore al 30 giugno 1973 rimane in vigore fino
alla
scadenza del presente contratto.
In caso di carenza di norme locali, il valore del vitto e dell'alloggio
è
stabilito
nelle seguenti misure:
a) vitto e alloggio: metà della retribuzione di
fatto di cui all'art. 115,
Seconda
Parte;
b) vitto (due pasti): un terzo della
retribuzione di fatto di cui all'art.
115,
Seconda Parte;
c) vitto (un
pasto): un quarto della retribuzione di cui all'art. 115,
Seconda
Parte;
d) alloggio: un quinto della retribuzione
di fatto di cui all'art. 115,
Seconda
Parte.
TITOLO
XXIX
Divise
e attrezzi
Art.
162 - Divise e attrezzi
Quando viene fatto
obbligo al personale di indossare speciali divise la
spesa
relativa è a carico del datore di lavoro.
E'
parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti
che i
lavoratori siano tenuti
ad usare per
ragioni di carattere
igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a
fornire gli attrezzi e strumenti
necessari
per l'esecuzione del lavoro.
In caso di
risoluzione del rapporto di
lavoro, gli indumenti, divise,
attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di
lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore
d'opera è tenuto alla
sostituzione
o al rimborso.
TITOLO
XXX
Appalti
Art.
163 - Appalti
Le parti si danno atto che la materia relativa
agli appalti è disciplinata
dalla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, che dispone
norme in materia di
intermediazione
ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle
quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono
strettamente pertinenti
all'attività
propria dell'azienda.
Le
aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto
delle norme
contrattuali del settore merceologico cui appartengono le
aziende appaltatrici stesse e quello
di tutte le norme previdenziali
ed
antinfortunistiche. A
tal fine sarà
inserita apposita clausola
nel
capitolato
d'appalto.
Qualora l'introduzione di appalti per lavori che non
sono strettamente
pertinenti all'attività propria dell'azienda e
comunque autonomamente
ritenuti necessari
dall'imprenditore dovesse comportare
riduzione di
personale
dell'azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle
organizzazioni
sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.
La norma di cui al precedente capoverso trova applicazione per le aziende
previste
dall'art.12, Prima Parte.
TITOLO
XXXI
Art.
164 - Decorrenza e durata del contratto
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, il
contratto collettivo nazionale di lavoro
ha durata quadriennale per la
parte
normativa e biennale per la parte retributiva.
Salve le
decorrenze particolari previste
per i singoli istituti, il
presente contratto decorre dal 10 gennaio 1995 ed
avrà vigore fino a tutto
il 31 dicembre 1998; per la parte economica il
primo biennio avrà vigore
fino a
tutto il 31 dicembre 1996.
Il
contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma
se non disdetto, tre mesi prima della scadenza,
con raccomandata a.r. . In
caso di
disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia
stato
sostituito dal successivo contratto nazionale.
Dichiarazione
delle parti
Le parti si danno atto che, le regolamentazioni
che saranno concordate con
riferimento alle materie della contrattazione di
secondo livello, della
previdenza integrativa, della sicurezza sul
lavoro, costituiranno parte
integrante
del presente contratto.
In ogni
caso le parti convengono sulla necessità che tali questioni trovino
rapida
soluzione.
Protocollo
aggiuntivo per operatori di vendita (ex Viaggiatori e Piazzisti)
Il
giorno 29 maggio 1995
Verbale
d'intesa
La Commissione
Paritetica Nazionale per i Viaggiatori e Piazzisti del
Terziario,
cui la "Norma Transitoria" post art. 157 dell'ipotesi di accordo
3 novembre
1994 aveva affidato
il compito di
procedere affinché la
disciplina contrattuale dei Viaggiatori e Piazzisti dipendenti da aziende
del terziario
confluisse in quella
per i dipendenti da aziende del
terziario,
della distribuzione e dei servizi, ha terminato i propri lavori.
È stato
pertanto concordato il presente "Verbale d'intesa" che contiene, da
un lato, l'elencazione dei titoli degli
articoli riguardanti la disciplina
comune ai due contratti collettivi di lavoro, e
dall'altro, alcune norme
specifiche destinate a
regolare gli aspetti
peculiari della prestazione
lavorativa
tipica dei Viaggiatori e Piazzisti ora operatori di vendita.
La commissione ritiene quindi di poter
presentare alle parti stipulanti il
risultato
finale del proprio lavoro.
Operatori
di vendita
Premessa
Le
Parti contrattuali, premesso che:
- Con la "Dichiarazione congiunta" post art. 83 del CCNL 15 luglio 1992
convenivano
di costituire una Commissione Paritetica Nazionale al fine, fra
l'altro, di
valutare l'opportunità del
mantenimento dell'autonomia
contrattuale
della figura del Viaggiatore e Piazzista;
- a conclusione dei lavori, è
apparso non impossibile l'accorpamento
di
tale CCNL
per i Viaggiatori e
Piazzisti nell'ambito del CCNL
per il
Terziario, salvaguardando in apposito protocollo
aggiuntivo gli aspetti
peculiari
e specifici di tale figura professionale;
convengono sulla necessità che alcuni istituti
contrattuali, per essere
aderenti alle
specificità della prestazione
e del trattamento dei
Viaggiatori e Piazzisti
siano regolamentati con criteri
e formulazione
diversi
da quelli delle generalità dei dipendenti.
Le parti ritengono quindi di considerare
applicabile al rapporto di lavoro
dei Viaggiatori e Piazzisti, con decorrenza 1.01.95 le norme contrattuali
del CCNL per i
dipendenti del terziario della
distribuzione e servizi 14
dicembre
1990, come modificato dall'accordo di rinnovo 3 novembre 1994, qui
di seguito
tassativamente indicate, fatto
salvo quanto espressamente
disposto
in deroga.
Articoli
della II parte del CCNL terziario
Art. 14
"Assunzione"
Art. 15
"Documentazione"
Art. 63
"Riposo settimanale'
Art. 64
"Fesfività"
Art. 69
"Ferie"
Art. 70
"Funzioni pubbliche elettive"
Art. 71
"Determinazione periodo di ferie"
Art. 72
"Normativa retribuzione ferie" (limitatamente al primo comma)
Art. 73
"Normativa per cessazione rapporto"
Art. 74
"Richiamo lavoratore in ferie"
Art. 75
"Irrinunciabilità"
Art. 76
"Registro ferie"
Art. 77
"Congedi retribuiti"
Art. 78
"Aspettativa non retribuita"
Art. 79
"Congedo matrimoniale"
Art. 82
"Aspettativa per tossicodipendenza"
Art. 83
"Congedi per handicap"
Art. 84
"Chiamata alle armi"
Art. 85
"Richiamo alle armi"
Art. 90
"Malattia"
Art. 91
"Normativa"
Art. 92
"Obblighi del lavoratore"
Art.
100 "Tubercolosi"
Art.
101 "Rinvio alle leggi"
Art.
102 "Astensione per gravidanza o puerperio"
Art.
103 "Permessi per assistenza al bambino"
Art.
104 "Normativa gravidanza e puerperio"
Art.
105 "Sospensione dal lavoro"
Art.
106 "Decorrenza anzianità di servizio" e chiarimento a verbale
Art.
107 "Computo frazione annua
Art.
108 "Anzianità convenzionale"
Art.
109"Mansioni del lavoratore"
Art 110
"Mansioni promiscue"
Art.
111 "Passaggi di livello"
Art.
114 "Conglobamento EDR"
Art.
116 "Retribuzione mensile"
Art.
117 "Quota giornaliera"
Chiarimento
a verbale
Art.
124 "Assorbimenti"
Art.
126 "Indennità di maneggio denaro"
Art.
127 "Prospetto paga"
Art.
128 "Tredicesima mensilità"
Art.
129 "Quattordicesima mensilità"
Art.
130 "Recesso ex articolo 2118 cc."
Art.
131 "Recesso ex articolo 2119 c.c."
Art.
132 "Normativa recesso
Art.
133 "Nullità del licenziamento"
Art.
134 "Nullità licenziamento per matrimonio"
Art.
135 "Licenziamento simulato"
Art.
137 "Indennità sostitutiva di preavviso"
Art.
138 "Trattamento di fine rapporto"
Art.
139 "Cessione o trasformazione d'azienda"
Art.
140 "Fallimento dell'azienda"
Art.
141 "Decesso del dipendente"
Art.
142 "Corresponsione TFR"
Art.
143 "Dimissioni"
Art.
144 "Dimissioni per matrimonio"
Art.
145 "Dimissioni per maternità"
Art.
146 "Obblighi del prestatore di lavoro"
Art.
150 "Mutamento di domicilio"
Art.
152 "Codice disciplinare"
Art.
153 "Normativa provvedimenti disciplinari"
Art.
154 "Cauzioni"
Art.
155 "Diritto di rivalsa"
Art.
156 "Ritiro cauzione per cessazione rapporto"
Art.
160 "Procedimenti penali"
Art.
162 "Divise ed attrezzi"
Art.
163 "Appalti"
Art.
164 "Decorrenza e durata"
I Parte
Tutti gli articoli compresi nella Prima Parte come
modificati dall'Accordo
interconfederale 27 luglio
1994 in materia di
Rappresentanze Sindacali
Unitarie.
Parte
speciale
Art.
1 Classificazione del personale
Art.
2 Assunzione
Art.
3 Periodo di prova
Art.
4 Prestazione lavorativa settimanale
Art.
5 Riposo settimanale e festività
Art.
6 Permessi retribuiti
Art.
7 Giustificazione delle assenze
Art.
8 Part-time
Art.
9 Chiamata alle armi
Art. 10
Trasferimenti
Art. 11
Diarie
Art. 12
Trattamento economico di malattia e infortunio
Chiarimento
verbale
Art. 13
Tutela del posto di lavoro
Art. 14
Scatti di anzianità
Nota a
verbale
Interpretazione
autentica delle parti
Art. 15
Trattamento economico
Art. 16
Una tantum
Art. 17
Provvigioni
Art. 18
Mensilità supplementari
Art. 19
Rischio macchina
Art. 20
Preavviso
Art. 21
Trattamento di fine rapporto
Art. 22
Trattenimento in sede
Art. 23
Provvedimenti disciplinari
Art. 24
Diritti sindacali
Art. 25
Tentativo di conciliazione presso UPLMO
Art. 26
Procedura Il tentativo di conciliazione
Art. 27
Collegio arbitrale
Art. 28
Contrattazione integrativa aziendale
Art. 29
Contratti di formazione e lavoro
Art. 30
Quote di riserva
Nota a
verbale
Gli articoli del CCNL terziario, ove fanno riferimento alla "retribuzione
di fatto", ovvero al trattamento dei lavoratori retribuiti in tutto o in
parte con provvigioni o percentuali vanno
applicati al personale avente la
qualifica di Operatore di Vendita con riferimento alla
retribuzione di cui
al IV
comma dell'art. 39 CCNL Viaggiatori e Piazzisti 15 luglio 1992.
Ove invece
facciano riferimento alla
"Paga base" vanno
applicati
all'Operatore di Vendita
con riferimento al fisso
mensile di cui al III
comma
dell'art. 39 CCNL Viaggiatori e Piazzisti 15 luglio 1992.
Art. 1
- Classificazione del personale
Agli
effetti del presente contratto si considera:
a) Operatore di Vendita di la categoria l'impiegato di concetto,
comunque
denominato, assunto stabilmente da una azienda con
l'incarico di viaggiare
per la trattazione con la clientela e la ricerca
della stessa, per il
collocamento
degli articoli per i quali ha avuto incarico;
b) Operatore di Vendita di 2a categoria l'impiegato d'ordine, comunque
denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare
gli articoli
trattati dalla medesima, anche quando provveda
contemporaneamente
alla loro diretta consegna.
All'Operatore di Vendita potranno essere assegnati compiti
alternativi e/o
complementari all'attività diretta di
vendita, quali la promozione, la
propaganda,
l'assistenza al punto di vendita.
L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non
comporterà aggravi alle
preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da
reali
esigenze tecniche della distribuzione.
Chiarimento
a verbale
Le
parti si danno atto che l'eventuale assegnazione dei compiti alternativi
all'attività di
vendita non dovrà modificare
il profilo professionale
dell'Operatore di
Vendita sopra indicato.
Il distributore che
contemporaneamente alla
consegna è incaricato
dall'azienda in via
continuativa anche del
collocamento dei prodotti, viene
inquadrato nella
categoria
di cui al punto b).
Le parti si
danno atto che con
la presente formulazione hanno inteso
superare, ai fini
dell'attribuzione delle qualifiche,
il criterio della
territorialità implicito
nella precedente pattuizione tenuto conto
dell'evoluzione
intervenuta nei mezzi di comunicazione.
Sviluppo
professionale
Le
parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità
professionali
dei lavoratori.
Le aziende,
pertanto, nell'intento di
perseguire la predetta
comune
finalità, ove
se ne presentino le condizioni
di realizzabilità,
promuoveranno specifiche iniziative di addestramento volte
a far acquisire
all'Operatore di
Vendita le conoscenze
professionali necessarie allo
svolgimento dei
compiti alternativi e/o
complementari all'attività di
vendita
(promozione, propaganda, assistenza al punto di vendita).
Art. 2
- Assunzione
Fermo restando quanto previsto all'art.
14, Seconda Parte nel presente
CCNL, la lettera di assunzione dell'Operatore
di Vendita dovrà contenere
anche:
- il periodo di tempo minimo annuale per cui
l'azienda si impegna a tenere
in
viaggio l'Operatore di Vendita;
-
eventuali compiti dell'Operatore di Vendita durante il periodo in cui non
viaggia, tenuto
presente che non debbono
essere affidate allo stesso
mansioni
incompatibili con la sua qualifica;
- i
rapporti derivanti dall'eventuale uso di automezzi.
Art. 3
- Periodo di prova
La
durata massima del periodo di prova non potrà superare i 60 giorni.
I giorni
indicati nel precedente
comma devono intendersi
di lavoro
effettivo.
Durante il periodo
di prova il fisso mensile del lavoratore non potrà
essere inferiore
a quello contrattuale stabilito per la
categoria
attribuita
al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere
risolto
in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con
diritto al
trattamento di fine rapporto ed ai ratei
delle mensilità
supplementari
e delle ferie.
Trascorso il periodo
di prova senza che nessuna delle parti abbia dato
regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e
il
periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
Art. 4
- Prestazione lavorativa settimanale
La prestazione lavorativa del singolo Operatore di Vendita si svolgerà su
cinque giornate alla settimana ovvero su
quattro giornate intere e due
mezze
giornate.
La determinazione dei riposi relativi
alle due mezze
giornate sarà
concordata
in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse
al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle
due mezze giornate di non presentazione avverrà
nei periodi dell'anno in
cui
saranno cessate le anzidette esigenze.
Chiarimenti
a verbale
a)
Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze
in servizio si terrà conto in modo da non
alternare il significato della
normativa
nel senso che le ipotesi previste nel 1° comma debbono essere tra
loro
equivalenti.
b) Le festività coincidenti con un giorno di
parziale o totale prestazione
lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui
al
primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale
non
prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.
Art. 5
- Riposo settimanale
Fermo restando quanto previsto all'art. 63,
Seconda Parte, del presente
CCNL, l'Operatore di Vendita che per ragioni di dislocazione non può, per
oltre un
mese, recarsi in
famiglia, avrà diritto
di ottenere in
sostituzione
del riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non
fruiti,
con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.
L'Operatore
di Vendita per l'estero usufruirà del trattamento di cui sopra,
compatibilmente con la dislocazione e in seguito a
particolari accordi con
la
ditta.
Art. 6
- Permessi retribuiti
In sostituzione delle quattro festività
abolite dal combinato disposto
dalla legge n. 54 del 1977 e del D.P.R. n. 792
del 1985, verranno fruiti
dai lavoratori
altrettanti giorni ovvero
mezze giornate di
permesso
individuale retribuito.
I permessi saranno
fruiti individualmente, in
periodi di minore attività - anche con riferimento all'orario settimanale
praticato dall'utenza in relazione alle disposizioni
di legge in materia -
e mediante
rotazione dei lavoratori che
non implichi assenze tali da
ostacolare
il normale andamento dell'attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori
permessi per complessive 9
giornate
all'anno, con le seguenti decorrenze:
- 2
giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1984
- 2
giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1985
- 2
giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1986
- 3
giornate in ragione d'anno dal 1° luglio 1992
salvo
restando l'assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali trattamenti
non
previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi e
ferie.
I permessi non fruiti entro l'anno
di maturazione decadranno e saranno
pagati con
la retribuzione in atto
al momento della scadenza, oppure
potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il trenta
giugno
dell'anno successivo.
In caso
di prestazione lavorativa
ridotta, nel corso
dell'anno di
calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di
cui al presente
articolo per ogni mese
intero di servizio prestato, non
computandosi a tal fine i periodi in cui non è dovuta a carico del datore
di
lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Chiarimento
a verbale
Le
parti si danno atto che la presente regolamentazione sostituisce a tutti
gli effetti quella prevista dall'accordo interconfederale 16 maggio
1977,
sulle festività abolite, e che per quanto riguarda
le due festività civili
la cui celebrazione è stata spostata
alla domenica successiva, ai sensi
dell'art. 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1977,
n. 54, (2 giugno e 4
novembre), il
lavoratore beneficerà del
trattamento previsto per
le
festività
che coincidono con la domenica.
Art. 7
- Giustificazione delle assenze
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui
sempre incombe al lavoratore
l'onere
della prova, le assenze devono essere giustificate presso l'azienda
entro
le 24 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso
di assenze non
giustificate saranno applicate
le seguenti
sanzioni:
a)
trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente
un importo pari al 10% (dieci per
cento) della retribuzione stessa, nel
caso di
assenza fino a tre giorni;
b) licenziamento senza preavviso nel caso di
assenza oltre tre giorni o in
caso di
recidiva oltre la terza volta nell'anno solare.
Art. 8
- Part-time
La
disciplina sul part-time, come regolata dalla Legge 19 dicembre 1984, n.
863 e successive modifiche, nonché dal Titolo VII della Seconda Parte del
presente CCNL si applica agli Operatori di Vendita
in quanto compatibile
con la
disciplina della loro prestazione lavorativa settimanale.
Art. 9
- Chiamata alle armi
A
modifica di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 84, Seconda Parte,
del presente CCNL, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art.
2120 c.c., come modificato dalla Legge 29 maggio
1982, n. 297, a decorrere
dal 1° giugno 1995, durante il periodo trascorso
in servizio militare deve
essere computato
nella retribuzione utile
ai fini del
calcolo del
trattamento di fine rapporto,
l'equivalente di quanto
l'Operatore di
Vendita avrebbe percepito, in caso di normale svolgimento del rapporto di
lavoro,
a titolo di:
- fisso
mensile;
-
indennità di contingenza;
- eventuali scatti di anzianità agli aventi diritto ai sensi dell'art. 14
del
presente Protocollo aggiuntivo;
- altri
elementi derivanti dalla contrattazione integrativa.
Art. 10
- Trasferimenti
L'Operatore di Vendita trasferito conserva il
trattamento economico goduto
precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti
alle condizioni locali o alle particolari
prestazioni presso la sede di
origine
e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'Operatore di Vendita
che non accetti il trasferimento determinato da
comprovate esigenze
tecniche, organizzative e/o
produttive, sarà
considerato dimissionario e avrà diritto al trattamento
di fine rapporto e
al
preavviso.
All'Operatore
di Vendita che venga trasferito, sarà corrisposto il rimborso
delle spese di viaggio e trasporto per sé per le
persone di famiglia e per
gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da
prendersi
con l'azienda.
E'
dovuta inoltre la diaria per giorni 10 all'Operatore di Vendita celibe o
senza congiunti conviventi a carico e per giorni 20 - oltre un giorno per
ogni
figlio a carico - all'Operatore di Vendita con famiglia.
Qualora per
effetto del trasferimento l'Operatore di Vendita
debba
corrispondere un indennizzo per anticipata
risoluzione del contratto di
affitto, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo
fino alla concorrenza
di un
massimo di 6 mesi di pigione. Detto rimborso sarà dovuto a condizione
che il contratto di affitto sia stato, precedentemente alla comunicazione
del trasferimento, regolarmente
registrato o denunciato
al datore di
lavoro. Il
provvedimento di
trasferimento dovrà essere
comunicato per
iscritto all'Operatore di Vendita con un
preavviso non inferiore ai 30
giorni.
All'Operatore di Vendita che chiede il suo trasferimento,
non competono le
indennità
di cui sopra.
Art. 11
- Diarie
La diaria fissa, costituirà ad ogni
effetto per il 50% parte
integrante
della
retribuzione. Nessuna diaria è dovuta all'Operatore di Vendita quando
è in
sede a disposizione dell'azienda,
nella città ove
egli risiede
abitualmente.
Qualora,
però, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il
periodo convenuto contrattualmente, gli sarà
corrisposta una indennità per
i
giorni di mancato viaggio nella misura seguente:
a) se
ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrà una indennità nella
misura
di 2/5 della diaria;
b) se invece l'Operatore di Vendita, con consenso dell'azienda, ha la
sua
residenza in luogo
diverso da quello ove ha sede l'azienda stessa, avrà
diritto, oltre
al trattamento di
cui sopra, al
riconoscimento delle
maggiori
spese sostenute per l'eventuale permanenza nella città ove ha sede
l'azienda, per l'esplicazione dei compiti di cui alla
lettera e) dell'art.
2.
Qualora l'azienda
non corrisponda la
diana, le spese
sostenute e
documentate dall'Operatore di Vendita per
vitto e alloggio
nell'espletamento della
propria attività fuori
della città sede
di
deposito, di filiale o di residenza contrattuale,
sempre che lo stesso non
possa per
la distribuzione del
suo lavoro rientrare
nella propria
abitazione
saranno rimborsati nei limiti della normalità da individuarsi in
sede aziendale tra la direzione aziendale
e la rappresentanza sindacale
aziendale
di cui al Titolo VII, Prima Parte, del presente CCNL.
Lo stesso
criterio si applica
a tutte le
altre spese autorizzate
dall'azienda.
Art. 12
- Trattamento economico di malattia e infortunio
Al lavoratore non in prova che debba
interrompere il servizio a causa di
infortunio
o malattia sarà riservato il seguente trattamento:
Anni di
interrotta Conservazione Corresp. della Corresp. di
anzianità del posto retribuzione mezza retrib.
presso
l'azienda in mesi mensile intera per altri
fino
a mesi mesi
a) Fino
a 6 anni 8 5 3
b)
Oltre 6 anni 12 8 4
Per il
trattamento economico durante il periodo di malattia o di infortunio
si fa
riferimento alla retribuzione di fatto.
Il lavoratore che, posto in preavviso di
licenziamento, cada ammalato o si
infortuni,
usufruirà del trattamento sopra indicato per tutto il periodo di
comporto. Il
lavoratore dimissionario
che cada ammalato o subisca un
infortunio non professionale usufruirà del trattamento
stesso fino alla
scadenza
del preavviso.
Nel caso
invece di infortunio
per causa di
lavoro, il lavoratore
dimissionario usufruirà
del trattamento previsto
al primo comma
del
presente
articolo, per tutto il periodo di comporto.
Cesseranno per
l'azienda gli obblighi di cui
alla precedente tabella,
qualora
il lavoratore raggiunga, in complesso, durante 12 mesi consecutivi,
i limiti massimi previsti alla lettera a), e
durante 18 mesi consecutivi i
limiti
previsti alla lettera b), anche in caso di diverse malattie.
Alla scadenza
dei termini sopra
indicati, l'azienda, ove
proceda al
licenziamento dell'Operatore di Vendita, gli corrisponderà il trattamento
di fine
rapporto, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della
malattia oltre i
termini suddetti non
consenta all'Operatore di Vendita di riprendere
servizio, l'Operatore di
Vendita stesso
potrà risolvere il
rapporto con il
diritto al solo
trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda
al licenziamento, il rapporto rimane
sospeso salva la
decorrenza
dell'anzianità agli effetti del preavviso e del tasso di
rivalutazione del
trattamento
di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c..
Per gli infortuni sul lavoro il posto
sarà conservato fino a cessazione
dell'indennità
temporanea da parte dell'INAIL. A decorrere dal 1° giugno 95
per
tali infortuni, purché riconosciuti dall'INAIL, le aziende garantiranno
con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione
aggiuntiva
dei
seguenti capitali:
£.
35.000.000 per morte;
£.
46.000.000 per invalidità permanente totale (1).
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le
norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo
sono
applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
(1) Sino al 31
maggio 1995 restano in vigore
i seguenti capitali: £. 30
milioni
per morte e £. 40 milioni per invalidità permanente.
Chiarimento
a verbale
Le parti si
danno reciprocamente atto
che il trattamento economico per
infortunio di cui al primo comma dell'art. 12 è
comprensivo dell'indennità
a
carico dell' INAIL.
Art. 13
- Tutela del posto di lavoro
Nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita
della idoneità a svolgere mansioni di Operatore di Vendita per infortunio
sul lavoro l'azienda, qualora proceda entro
un anno a nuove assunzioni,
riserverà priorità
alla domanda di assunzione,
eventualmente prodotta,
compatibilmente con
le norme sul
collocamento, e sempreché
il posto
disponibile possa essere ricoperto in relazione
alla diminuita capacità
lavorativa
ed alle attitudini personali dell'interessato.
Le aziende con
più di ottanta dipendenti
sempre che non debbano attuare
provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta
dell'interessato, assumeranno ex novo, entro novanta giorni dalla data di
cessazione del rapporto, l'infortunato adibendolo
alle mansioni ritenute
più opportune
in relazione alle
esigenze
tecnico-organizzative e
produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il
lavoratore abbia riportato
dall'infortunio una invalidità
superiore al terzo, dovrà iscriversi nell'elenco degli
invalidi del lavoro
presso gli uffici provinciali del lavoro, e
l'azienda presenterà richiesta
di avviamento all'ufficio anzidetto, a' sensi
delle norme sul collocamento
obbligatorio.
Qualora invece l'invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore
dovrà
iscriversi nelle liste di collocamento di cui la legge 29 aprile 1949, n.
264.
Le parti convengono che, in ambedue i
casi suddetti, la richiesta di
avviamento presentata dall'azienda sarà nominativa, ai sensi dell'art. 33
settimo comma,
legge n. 300 del
1970. Il rifiuto dell'interessato ad
espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l'azienda il venir
meno
dell'impegno di cui ai primi due commi.
Nei casi in cui
all'Operatore di Vendita cui sia
richiesto espressamente
l'uso dell'automezzo sia sospesa la patente per
infrazione commesse - dopo
l'entrata in vigore del contratto - durante lo
svolgimento dell'attività
lavorativa, allo
stesso è data facoltà
di richiedere, per un periodo
massimo di sei
mesi, aspettativa non
retribuita ne computabile ad alcun
effetto
contrattuale o di legge.
Art. 14
- Scatti di anzianità
Per
l'anzianità di servizio maturata, a datare dal 1°aprile 1972, presso la
stessa azienda
o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso
commerciale
facente capo alla stessa società) il personale con qualifica di
Operatore
di Vendita ha diritto a dieci scatti triennali.
Ai fini
della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre:
a) dalla data di assunzione, per tutto il personale assunto a partire dal
10
giugno 1995;
b) dalla
data del 1°
giugno 1995, per
tutto il personale
assunto
antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno
di età;
c) dal 21°
anno di età, per tutto il personale assunto antecedentemente
alla data del 1° giugno 1995 e che a tale data
abbia già compiuto il 21°
anno di
età.
Gli importi degli scatti sono
determinati in cifra fissa
per ciascuna
categoria,
nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:
Decorrenze I Categoria II
Categoria
1°aprile'83 25.000
23.000
1°aprile'84 26.000 24.000
1°aprile'85 27.000
25.000
1°aprile'86 28.000
26.000
1°ottobre'86 30.000
28.000
In occasione
del nuovo scatto,
l'importo degli scatti
maturati
successivamente al 31
marzo 1983 è calcolato in base ai valori indicati
nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati
per gli
scatti maturati per il periodo pregresso.
L'importo degli
scatti determinati secondo i
criteri di cui ai commi
precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese
immediatamente successivo
a quello in
cui si compie il triennio di
anzianità. Gli
scatti di anzianità
non possono essere
assorbiti da
precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito
possono
essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Nota a
verbale
Le parti si danno atto che l'importo degli scatti maturati a tutto il 31
marzo 1983
rimane congelato in
cifra e deve
essere erogato senza
rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero
massimo
degli scatti indicati al primo comma del presente articolo.
Le parti convengono altresì, che la presente disciplina degli scatti non
esc1ude - in occasione dei rinnovi contrattuali
- adeguamenti della loro
misura
in funzione della prevedibile dinamica della retribuzione base.
Interpretazione
autentica delle parti
Le
parti si danno atto che, per quanto riguarda la decorrenza degli aumenti
periodici di anzianità, la quale deve considerarsi
svincolata da qualunque
riferimento alla maggiore età del prestatore
d'opera, la contrattazione
collettiva per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da
aziende commerciali
(ora denominati Operatori di Vendita) ha subito la medesima evoluzione di
quella per
i dipendenti da aziende
della distribuzione e dei servizi
(Settore Commercio)
e pertanto ne
riconfermano pienamente la
natura
convenzionale
nonché tutto quanto altro sottolineato con la Interpretazione
autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità in calce
all'art.
112, Seconda Parte, del presente CCNL.
Art. 15
- Trattamento economico
A decorrere dalle scadenze appresso
indicate agli Operatori di Vendita
verrà
erogato il seguente aumento salariale.
Decorrenza I Categoria
II Categoria
1°
gennaio '95 55.000 50.000
1°
gennaio '96 50.000 40.000
L'aumento salariale di cui al presente articolo può
essere assorbito, fino
a concorrenza, da eventuali elementi
retributivi concessi con clausole
espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o
di anticipazione sul
presente
contratto.
A decorrere
dalla scadenza appresso
indicata il fisso
mensile degli
Operatori
di Vendita sarà, pertanto, il seguente:
Decorrenza I Categoria II
Categoria
1° gennaio '96 854.636
729.736
Per l'Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, o con altre
forme di
incentivo, per retribuzione si
intende la media mensile dei
guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza
dell'ultima liquidazione periodica. Nel caso in cui il rapporto abbia una
durata inferiore ad un anno, la media
è computata con riferimento al
periodo
di servizio prestato.
Le parti, nel darsi atto che il sistema retributivo previsto dal
presente
articolo sostituisce ogni altro sistema
precedentemente in atto,
riconoscono che restano ferme le condizioni di miglior
favore derivanti da
contratti provinciali stipulati con riferimento a tale categoria
anteriormente
all'entrata in vigore del presente contratto.
Dichiarazione
a verbale
Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, in
coerenza con la politica
sindacale in atto,
nel corso della vigenza
del presente contratto non
saranno stipulati accordi provinciali o settoriali
relativi al trattamento
economico
e/o normativo degli Operatori di Vendita.
Art. 16
- Una tantum
A tutto il personale avente la qualifica di
Operatore di Vendita, in forza
alla data del 1° giugno 1995 - compresi i giovani
assunti con contratto di
formazione e lavoro
- verrà erogato un importo una
tantum pari a lire
200.000 lorde in relazione all'intero periodo di
nove mesi intercorrenti
dal 1°
aprile 1994 al 31 dicembre 1994.
Tale
importo sarà erogato con il foglio paga di luglio 1995.
Per i casi di anzianità inferiore ai nove mesi l'importo
di cui sopra sarà
erogato pro quota
in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata
durante
il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti
dagli
articoli 106 e 107, Seconda Parte, del presente CCNL.
Analogamente si
procederà per i
casi in cui
non sia dato
luogo a
retribuzione nello stesso periodo a norma di
legge e di contratto ad
eccezione
dell'assenza obbligatoria per maternità.
AI
personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri
di
proporzionalità.
Con i medesimi
criteri di cui al
comma precedente l'una tantum verrà
erogata
al personale assunto con contratto a termine.
L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di
alcun
istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Con la corresponsione ditale importo si intende
assolto, fino al 31.12.94,
ogni
onere contrattualmente connesso al periodo di carenza contrattuale.
In caso
di risoluzione del rapporto
intervenuto antecedentemente
alla
scadenza indicata al secondo comma tale importo verrà erogato sulla base
dei
criteri di cui al successivo terzo comma.
Art. 17
- Provvigioni
Qualora l'Operatore di Vendita sia retribuito anche con provvigione sugli
affari,
questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.
Nel
caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta
all'Operatore di Vendita alcuna provvigione sulla
percentuale di reparto o
di concordato,
se questa sia
inferiore al sessantacinque per cento.
All'Operatore di Vendita
spetterà però integralmente
la provvigione nel
caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente
stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine
per
colpa di essa.
Le
provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni
di
miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a
buon
fine, esibendo ove occorra copia delle fatture.
La liquidazione dovrà farsi in base
all'importo netto delle fatture,
dedotti
vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi.
Non si dovranno
dedurre quegli sconti extra o abbuoni
o resi derivanti
tutti da colpa
della ditta; non sono altresì deducibili sconti extra o
abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione
dell'affare, all'atto o
dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva
della
ditta medesima.
All'Operatore di Vendita
retribuito anche con provvigione, spetterà la
provvigione anche sugli
affari fatti dalla ditta
senza il suo tramite
(affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella
zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata,
con la
clientela abitualmente e
regolarmente da esso
visitata. La
provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima
della risoluzione o
cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve
avvenire dopo la fine del
rapporto
stesso.
Eventuali
deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e
il
dipendente Operatore di Vendita.
Art. 18
- Mensilità supplementari
Fermo restando quanto previsto agli articoli 128 e
129, Seconda Parte, del
presente CCNL nel caso di assenza dovuta a malattia o
infortunio, oltre ai
dodicesimi relativi
ai mesi di
servizio effettivamente prestati,
competeranno anche
i dodicesimi relativi
alle assenze anzidette,
limitatamente
al periodo di obbligatoria conservazione del posto.
Art. 19
- Rischio macchina
Con decorrenza dal 1° giugno 1995, fermo restando l'accollo all'Operatore
di Vendita della franchigia di £. 200.000 per ogni sinistro, le spese di
riparazione dell'automezzo per incidenti passivi provocati - senza dolo -
dagli Operatori
di Vendita durante
lo svolgimento delle
prestazioni
lavorative saranno sostenute dalle aziende nella
misura dell'ottanta per
cento e
comunque con un
massimale di £.
4.200.000 anche con forme
assicurative o altre
equivalenti convenzionalmente
pattuite tra le parti
interessate, fermo il diritto di controllo sulla
effettività del danno e
sulla corrispondenza della fattura. L'uso
dell'automezzo deve essere
comunque
preventivamente autorizzato dall'azienda.
Art. 20
- Preavviso
I
termini di preavviso sono i seguenti:
a) fino
a 5 anni di servizio compiuti: 30 giorni;
b)
oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: 45 giorni;
c)
oltre IO anni di servizio compiuti: 60 giorni.
I termini di preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla metà di
ciascun
mese.
Art. 21
- Trattamento di fine rapporto
Fermo restando quanto previsto all'art. 138
del presente CCNL è facoltà
dell'azienda, salvo espresso patto contrario, dedurre
dal trattamento di
fine rapporto quanto l'Operatore di Vendita
percepisca, in conseguenza del
licenziamento, per
eventuali atti di
previdenza (Casse Pensioni,
previdenza,
assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.
Art. 22
- Trattenimento in sede
Qualora l'Operatore
di Vendita retribuito anche
con provvigione fosse
trattenuto
in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in
viaggio in base
al suo contratto
individuale, il rapporto d'impiego si
intenderà risolto, su
richiesta del viaggiatore
stesso, con diritto, da
parte di
questi, a considerarsi licenziato a
tutti gli effetti
e a
percepire
le relative indennità, compresa quella di mancato preavviso.
Art. 23
- Provvedimenti disciplinari
Fermo restando
quanto previsto dal precedente art. 7 per
le assenze
ingiustificate, la inosservanza dei doveri da parte del
personale comporta
i seguenti
provvedimenti, che saranno presi dal datore di
lavoro in
relazione
all'entità delle mancanze e alle circostanze che li accompagnano:
1)
biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2)
biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa
in misura non
eccedente l'importo di
mezza giornata di
retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni
dieci;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con altre conseguenze di
ragione
e di legge (licenziamento in tronco).
Salvo ogni
altra azione legale, il
provvedimento di cui
al punto 5
(licenziamento
in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di
moralità e di
infedeltà verso la ditta in armonia
con le norme di cui
all'art. 2105
c.c., e cioè
l'abuso di fiducia,
la concorrenza, la
violazione del segreto d'ufficio, nonché nei casi
previsti dall'art. 7 del
presente
Protocollo aggiuntivo ed in quelli di cui all'art. 2119 c.c..
L'importo delle
multe sarà destinato al Fondo
Pensioni dei Lavoratori
dipendenti. Il
lavoratore ha facoltà
di prendere visione
della
documentazione
relativa al versamento.
Art. 24
- Diritti sindacali
Fermo restando quanto previsto nell'Accordo
Interconfederale del 27 luglio
1994, che le parti riconfermano integralmente,
la disciplina relativa ai
diritti sindacali
dell'Operatore di Vendita
viene transitoriamente
riconfermata
nelle seguenti disposizioni del presente articolo.
Con decorrenza dal 1° luglio 1992, nelle unità
produttive che occupano più
di quindici
Operatori di Vendita, le O.O.S.S.
firmatarie del presente
contratto possono designare, singolarmente o
unitariamente, i dirigenti
delle rappresentanze sindacali da scegliersi tra gli Operatori di Vendita
dell'unità produttiva stessa, secondo le misure
previste nel secondo comma
dell'art.
23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività degli
Operatori
di Vendita,
potrà essere unitariamente designato un rappresentante
sindacale aziendale
anche presso imprese di minori
dimensioni che non
abbiano
alle proprie dipendenze quindici Operatori di Vendita, sempreché il
numero complessivo dei dipendenti dell'impresa sia
superiore alle quindici
unità e
gli Operatori di Vendita siano più di sette.
Le
parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso
nessuna unità produttiva nell'ambito provinciale,
regionale o nazionale un
numero di
Operatori di Vendita
di almeno quindici
unità, le OO.SS.
firmatarie
potranno costituire una rappresentanza sindacale degli Operatori
di Vendita
presso una sede
dell'impresa.
rispettivamente ad ambito
provinciale,
regionale o nazionale - purché in quell'ambito il numero degli
Operatori di Vendita sia almeno di quindici unità -
designando i dirigenti
nella
misura indicata al primo comma, ovvero in ragione di un dirigente RSA
ogni cinquanta Operatori di Vendita (o frazione superiore a
venticinque),
nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede
centrale.
Ai suddetti
dirigenti saranno concessi, per
il disimpegno delle loro
funzioni,
permessi nella misura di quattro giorni all'anno. Nel caso che il
dirigente svolga la
sua attività di lavoro in una
zona che disti oltre
duecentocinquanta
chilometri dalla sede dell'azienda, egli potrà richiedere
un
ulteriore giorno di permesso ogni trimestre.
La disciplina del presente articolo si applica
nei confronti dei dirigenti
delle rappresentanze sindacali aziendali i
cui nominativi e le relative
variazioni siano stati
comunicati per iscritto dalle
OO.SS. firmatarie
all'azienda cui l'Operatore di Vendita appartiene,
per il tramite della
competente Associazione territoriale dei commercianti aderente alla
Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo
e dei Servizi.
Il lavoratore che intenda esercitare il
diritto di cui al comma 4 deve
darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima.
Quanto riconosciuto in tema di rappresentanze sindacali aziendali con il
presente articolo
non è cumulabile con quanto
eventualmente già
riconosciuto
in sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare
da
disposizioni di legge successive.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive, presso le quali esistano
RSA, possono essere istituiti organi di coordinamento a livello centrale,
nominati nell'ambito dei dirigenti RSA, per formare un esecutivo composto
da:
- 3
dirigenti fino a venticinque unità produttive;
- 6
dirigenti da ventisei unità a settanta;
- 9
dirigenti oltre settanta unità.
Ai dirigenti dell'esecutivo di cui sopra saranno concessi, in aggiunta ai
permessi di cui
sopra, ulteriori cinque
giorni ogni anno solare per il
disimpegno dei compiti attinenti al coordinamento dell'attività sindacale
nell'ambito
aziendale.
Agli effetti
di quanto stabilito
nel presente articolo
sono da
considerarsi, altresì, dirigenti sindacali i lavoratori
che fanno parte di
Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni
sindacali degli
Operatori di Vendita del
commercio i quali risultino
regolarmente eletti in
base alle norme statutarie
delle Organizzazioni
stesse. L'elezione
dei lavoratori a
dirigenti sindacali deve
essere
comunicata per
iscritto con lettera
raccomandata alla ditta
e alla
rispettiva
Organizzazione dei datori di lavoro. I componenti dei Consigli o
Comitati suddetti hanno diritto ai necessari permessi
o congedi retribuiti
per partecipare alle riunioni degli organi
stessi, nella misura di nove
giorni annuì. Qualora il dirigente sindacale di
cui al presente articolo
sia contemporaneamente componente di più
Consigli o Comitati direttivi
nazionali e periferici delle Organizzazioni
sindacali degli Operatori di
Vendita
del commercio, potrà usufruire di ulteriori 7 giorni annuì.
Nelle
unità produttive con più di quindici Operatori di Vendita l'assemblea
si svolgerà giusta la previsione dell'art. 20
della legge n. 300 del 20
maggio
1970.
Qualora gli Operatori di Vendita dipendano dalla sede centrale ed abbiano
una propria rappresentanza sindacale ai sensi del presente
articolo, in
considerazione delle
peculiari caratteristiche della
prestazione
lavorativa, per lo
svolgimento delle assemblee
di cui all'art. 20 della
legge n. 300, i lavoratori interessati potranno assentarsi dal lavoro
per
un massimo di due giorni nel corso dell'anno di
calendario, con decorrenza
della
retribuzione.
Art. 25
- Tentativo di conciliazione presso UPLMO
Nel caso in
cui il tentativo previsto dal titolo
IV, Prima Parte, del
presente CCNL abbia esito negativo, è prescritto un
secondo tentativo da
esperirsi presso
l'Ufficio del Lavoro
competente per territorio, con
l'intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che
hanno assistito
le parti nel corso
del primo esperimento. I relativi
verbali di conciliazione o di mancato
accordo, redatti in cinque copie,
devono recare le firme delle parti interessate,
dei rappresentanti delle
rispettive
Associazioni sindacali e del Direttore dell'Ufficio del Lavoro o
di un
suo delegato.
Le parti interessate potranno adire il magistrato solo dopo avere espento
con esito negativo anche il secondo
tentativo di composizione; le parti
sono tuttavia libere di iniziare l'eventuale
azione giudiziaria qualora
l'intera procedura di conciliazione non
sia esaurita alla scadenza del
termine
di trenta giorni dalla denuncia della controversia all'Associazione
territoriale dei
commercianti. Copia
autentica del verbale di mancato
accordo dovrà essere esibita in giudizio dalla parte attrice a richiesta
della
convenuta.
Art. 26
- Procedura II tentativo di conciliazione
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali di cui alla
legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20
maggio 1970, n. 300, come
modificate dalla legge
lì maggio 1990, n.
108, deve ugualmente essere
esperito il tentativo di conciliazione di cui ai
precedenti articoli del
presente
Titolo.
In caso di
conciliazione della controversia,
ai sensi e per gli effetti
dell'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
il relativo verbale sarà
autenticato dal
Direttore dell'Ufficio del
Lavoro competente per
il
territorio
e acquisterà forza di titolo esecutivo con decreto del Pretore.
lì termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge 15 luglio
1966, n.
604, per l'impugnativa di
licenziamento, resta sospeso fino
all'esaurimento della
procedura conciliativa di
cui ai precedenti
capoversi.
In caso di esito negativo del tentativo di
conciliazione presso gli Uffici
del Lavoro
le parti possono
definire consensualmente la controversia
mediante arbitrato irrituale in armonia
con la norma di cui all'ultimo
comma
dell'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con le procedure e le
modalità
del seguente articolo.
Art. 27
- Collegio arbitrale
L'accordo circa il deferimento al Collegio arbitrale di cui al precedente
articolo deve essere
comunicato dalle parti
interessate alle rispettive
Organizzazioni sindacali entro dieci giorni
dall'esaurimento del tentativo
di conciliazione in sede di Ufficio del Lavoro, e le Organizzazioni sono
tenute
a procedere immediatamente alla costituzione del Collegio arbitrale.
Il Collegio arbitrale è composto da un
rappresentante del datore di lavoro
e da
un rappresentante del lavoratore,
rispettivamente nominati dalle
competenti Organizzazioni sindacali, e da
un Presidente nominato
consensualmente dalle predette Organizzazioni. In caso di mancato accordo
sulla scelta
del Presidente del
Collegio arbitrale, si
procederà al
sorteggio tra i nominativi compresi in una lista
precedentemente compilata
d'intesa tra le Associazioni o Unioni provinciali dei commercianti e gli
Organismi sindacali
locali delle Associazioni nazionali
dei lavoratori
firmatarie
del presente contratto.
Art. 28
- Contrattazione integrativa a livello aziendale
Nelle aziende che occupano oltre sette Operatori
di Vendita è istituito un
premio aziendale
nella misura del
10% dei minimi
garantiti previsti
dall'art.
39 CCNL 5 marzo 1975.
Con
tale premio si intendono assolti tutti gli adempimenti derivanti per la
parte economica
della contrattazione
aziendale. Il premio aziendale è
inoltre assorbito da anticipi concessi in conto di futuri miglioramenti e
da
altri elementi retributivi dichiarati assorbibili.
Qualora in sede
aziendale insorgano problemi
applicativi della norma le
parti
si impegnano ad incontrarsi per la loro soluzione.
Art. 29
- Contratti di Formazione e Lavoro
A integrazione di quanto previsto
dall'art.23 C, I Parte
del presente
contratto,
per quanto riguarda gli operatori di Vendita le parti confermano
che è possibile
stipulare Contratti di Formazione
e Lavoro secondo le
seguenti
modalità:
C.F.L. di
tipo A.1) destinati
all'acquisizione di professionalità
intermedie:
I e II categoria, con una durata di 24 mesi;
C.F.L. di
tipo B) destinati
all'inserimento
professionale mediante
l'esperienza lavorativa
che consenta un
adeguamento delle capacità
professionali
al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese: I e II
categoria
con una durata di 12 mesi.
Il contenuto dei progetti formativi,
considerato l'aspetto specifico della
prestazione dell'Operatore di Vendita e
tenuto conto che
l'attività
lavorativa si svolge, di norma, all'esterno della sede,
dovrà in ogni caso
prevedere congrui
periodi di formazione nella zona e/o nel
punto di
vendita.
Art. 30
- Quote di riserva
Ad integrazione di quanto previsto
dall'art. 16, Seconda
Parte, del
presente CCNL (esclusione dalle quote di riserva)
per i dipendenti da
aziende del
terziario della distribuzione e dei servizi,
le parti
concordano
che ai sensi del secondo comma dell'art. 25, Legge 223/1991, non
sono computabili, ai fini della determinazione
della riserva le assunzioni
dei lavoratori con qualifica di Operatore di
Vendita di prima e seconda
categoria.
Allegati
e Tabelle
ALLEGATO
1
Progetto
standard di formazione e lavoro
FAC
SIMILE (Da riprodurre su carta intestata dell'azienda).
Oggetto:
Progetto di formazione e lavoro.
Il
sottoscritto..................................................nella sua
qualità
di..................della Ditta/Società............................
sita
in.................... prov.... Via......................... n......
tel................CAP....... Esercente attività di....................
aderente
alla.....................................
Codice Istat/o settore
produttivo.................................................................
Contratto
applicato: CCNL Terziario della distribuzione e dei servizi
Con organico di
n......... dipendenti addetti a
tempo indeterminato di
cui:
alla
data di presentazione
al..... al.....
del
progetto
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
TOTALE
Precedente
utilizzo dei contratti di formazione e lavoro:
Numero Qualifiche
Tempi % Conferme
chiede che venga approvato il progetto di
formazione e lavoro di tipo a.1)
relativo
al conseguimento della/e qualifica/che finali di:
Numero Qualifiche
Livello
iniziale di inquadramento
Livello
finale di inquadramento
ovvero
il progetto di formazione e lavoro di tipo a.2) relativo al
conseguimento
della/e
qualifica/che finali di:
Numero Qualifiche
Livello
iniziale di inquadramento
Livello
finale di inquadramento
ovvero
il progetto
di formazione e
lavoro di tipo
b) per l'inserimento
professionale
nella qualifica di:
Numero Qualifiche
Livello
iniziale di inquadramento
Livello
finale di inquadramento
N. complessivo
delle unità interessate
all'assunzione durata del/i
contratto/i
di
formazione
e lavoro:
Qualifiche Tipo C.FL. Mesi Tempi di assunzione
entro
entro
entro
La formazione, per i C.F.L. di tipo a.1) e
per i C.F.L. di tipo a.2)
consisterà nell'impartire nozioni
teorico-pratiche necessarie per
lo
svolgimento delle mansioni ed il conseguimento della
qualifica oggetto
della
formazione stessa e consentirà l'inserimento graduale nella posizione
lavorativa sopra indicata, conseguente alla progressiva
acquisizione delle
capacità
professionali.
Per i C.F.L. di
tipo b) la formazione sarà relativa alla disciplina del
rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonchè alla prevenzione
ambientale
e antinfortunistica.
In
particolare:
- la formazione sarà, di norma,
impartita presso i locali dell'azienda,
dove
viene svolta l'attività lavorativa;
- i
contenuti dell'istruzione avranno particolare riferimento a:
La formazione sarà realizzata sotto la guida
del titolare o di altre
persone esperte, anche, relativamente ai monte ore sopra individuati, nel
corso
dello svolgimento delle attività lavorative.
La retribuzione sarà conforme a quella all'uopo prevista dal vigente CCNL
per i
dipendenti da aziende del
terziario, della
distribuzione e dei
servizi.
Ai sensi della
legge 1618/1962 il sottoscritto
dichiara che non vi sono
stati negli ultimi 12 mesi licenziamenti per
riduzione di personale con la
stessa
qualifica.
Ai sensi dell'art. 2, Legge 675/1977,
non sono in atto sospensioni dal
lavoro
o riduzioni del personale con la stessa qualifica.
Dichiara inoltre che
il presente progetto
standard non sarà applicato a
giovani che abbiano già fruito di progetti formativi finanziati dal Fondo
Sociale
Europeo. Dichiara infine di impegnarsi al rispetto del vigente CCNL
e delle
norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
Gli
oneri del finanziamento sono a totale carico dell'azienda.
All. 1
- Attestato da
cui risulti l'iscrizione dell'azienda ad una
Associazione
aderente alla Confcommercio.
Data La Ditta
ALLEGATO
2
Relazioni sindacali
a livello nazionale. Insediamento dell'Osservatorio
Nazionale
Successivamente alla conclusione del CCNL per i dipendenti di aziende del
Terziario: distribuzione e servizi, del 28 marzo 1987, la Confcommercio e
le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams CGIL, Fisascat CISL e
Uiltucs UIL, si sono incontrate
numerose volte in ossequio all'impegno
contrattualmente assunto
di favorire corretti
e proficui rapporti
nell'ottica della gestione e del rilancio delle relazioni sindacali. In
questo ambito sono state poste le basi per
l'attivazione dell'Osservatorio
Nazionale
istituito ai sensi dell'art. 3, Prima Parte, del CCNL.
E stato, pertanto, possibile procedere all'insediamento di tale organismo
il
giorno 2 marzo scorso, con un apposito incontro tenutosi in Roma, presso
la Confcommercio. Come previsto dal contratto
nazionale l'Osservatorio
costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle
parti in
materia di occupazione, mercato del lavoro,
formazione e
qualificazione
professionale.
In questo
ambito nel corso
della riunione di
insediamento i membri
dell'Osservatorio hanno concordato sull'opportunità di
procedere, in via
preliminare, alla
individuazione e raccolta
di dati già
esistenti,
elaborati da Enti
o Istituti pubblici e/o
privati ovvero dalle stesse
articolazioni territoriali delle organizzazioni firmatarie
del CCNL. Può
essere
effettuato anche un censimento degli istituti di rilevazione.
Per
quanto riguarda, più in particolare, i temi da approfondire, sono stati
inizialmente
individuati i seguenti:
- Formazione e qualificazione professionale
(conoscenza dello stato del
settore).
- Contratti
di formazione e
lavoro (raccolta accordi
territoriali e
aziendali).
Le
parti hanno, inoltre, concordato
di incontrarsi a breve scadenza per
dare il
via al gruppo di lavoro
per le pari opportunità,
previsto
dall'art.2, Prima Parte
del CCNL e di
dar corso all'effettuazione dei
diritti
di informazione.
Roma, 18 marzo 1988
ALLEGATO
3
Schema
di riferimento per l'attività dell'Osservatorio Nazionale
L'attività dell'Osservatorio Nazionale potrà
svilupparsi secondo lo schema
seguente, anche con
riferimento a dati ed informazioni trasmessi dagli
Osservatori
Provinciali.
Campi
di intervento
Compiti
assegnati
A)
Gestione aspetti contrattuali attraverso specifiche ricerche relative a:
- raccolta e
registrazione di tutti gli accordi integrativi aziendali e
territoriali;
- analisi dei contenuti degli accordi tra loro
e con il CCNL;
- elaborazione e statistiche dei punti
precedenti;
- elaborazione dei dati forniti
dagli Osservatori Provinciali
sulla
realizzazione
e l'utilizzo del CEL e dell'apprendistato.
B) Analisi
delle materie oggetto
del diritto di
informazione, anche
attraverso
apposite ricerche relative a:
1)
Andamento occupazionale
- esame
dello stato e
delle previsioni occupazionali del settore,
eventualmente
articolato per subsettori;
- coordinamento delle indagini e delle
rilevazioni;
- elaborazione delle stime e delle proiezioni sull'occupazione
nazionale
nel
settore;
- programmazione e realizzazione di relazioni in merito alla preparazione
di
incontri, su incarico delle parti.
2)
Andamento economico e tecnologico
- Esame dello stato e delle previsioni
economiche e produttive relative
alle
prospettive di sviluppo del settore;
- coordinamento delle indagini e delle
rilevazioni;
- esame dell'andamento statistico e
strutturale dei subsettori.
3)
Ambito legislativo
- Elaborazione della raccolta delle leggi e
dei decreti che regolano tutti
i
settori del commercio;
- elaborazione e raccolta dei disegni di legge e delle proposte di legge,
delle
raccomandazioni e direttive CEE in materia di lavoro anche al fine di
assumere
iniziative unitarie.
4) Formazione professionale
- Raccolta
delle proposte degli Enti
Bilaterali Territoriali e degli
Osservatori Territoriali ed elaborazione di
progetti professionali di
riqualificazione
ed aggiornamento continuo;
- predisposizione di progetti pilota
di formazione professionale da
realizzare
a livello territoriale;
- predisposizione di progetti formativi per
singole figure professionali
relative
a:
- CFL;
- nuove
professionalità;
-
riconversione professionale;
-
introduzione nuove tecnologie
-
apprendistato
ALLEGATO
4
Statuto
dell'Ente Bilaterale Nazionale
Omissis
ALLEGATO
5
Statuto
tipo dell'Ente Bilaterale Territoriale
Omissis
ALLEGATO
6
Trattamento
di malattia nelle province di Trieste e Gorizia
Le parti, nel darsi atto di quanto già convenuto nell'allegato 8 del
CCNL
25 settembre 1976 e di quanto stabilito dalla
legge 23 dicembre 1978, n.
833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale
e della legge 29 febbraio
1980, n.
33, specificatamente per
quanto riguarda le
nuove norme
sull'anticipazione dell'indennità di malattia a
carico dell'INPS,
confermano
che:
1) le aziende verseranno i contributi, nelle misure
di legge, all'INPS che
corrisponderà ai lavoratori le prestazioni economiche
secondo le vigenti
disposizioni;
2) i datori di lavoro integreranno, per i
lavoratori in servizio alla data
del 1° ottobre1976, l'indennità economica
corrisposta dall'INPS, fino a
raggiungere il
100% della retribuzione. Per i lavoratori
assunti
successivamente
al 1° ottobre 1976 si applicheranno invece integralmente le
norme
del contratto nazionale;
3) per i
dipendenti da aziende
commerciali operanti nella provincia di
Trieste con anzianità di lavoro superiore a 10
anni alla data del 1°
ottobre 1976, i datori di lavoro si impegnano al mantenimento del miglior
trattamento in atto
(50% della retribuzione dal 181° al
270° giorno di
malattia).
ALLEGATO
7
Fondo
di solidarietà
Successivamente alla definizione legislativa della normativa del Fondo di
solidarietà di cui al punto 12 del lodo Scotti, le aziende si impegnano a
provvedere mensilmente
alla riscossione delle
quote di partecipazione
volontaria dei lavoratori ed al loro versamento agli
Istituti di Credito
secondo le modalità
che saranno stabilite dalle
Organizzazioni Sindacali
dei
lavoratori firmatarie del presente contratto.
ALLEGATO
8
Priorità per
la concessione di anticipazioni del trattamento di fine
rapporto
1) Nell'accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di
fine rapporto per i dipendenti da aziende
commerciali, nei limiti numerici
stabiliti
dalla legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:
a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in
Italia o
all'estero, di cui
necessitino il dipendente
o familiari
conviventi
o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;
b) acquisto di
prima casa di abitazione
per il dipendente con familiari
conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo
sfratto, sempreché
il coniuge convivente
non risulti proprietario di
alloggio
idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in
zona
che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;
c) interventi chirurgici o terapie di notevole
complessità e onerosità, in
Italia o
all'estero, di cui
necessitino il dipendente
o familiari
conviventi
o familiari a carico;
d)
acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con
familiari conviventi,
alle condizioni: che
il coniuge convivente non
risulti proprietario di alloggio idoneo e
disponibile come indicato alla
lettera b), che
l'alloggio da acquistare o
da costruire sia situato nel
comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano
della
sede di lavoro, che l'interessato o il coniuge convivente non abbiano
alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data
di entrata in vigore
della
legge;
e) terapie
o protesi che
non siano previste
dal Servizio Sanitario
Nazionale di
cui necessitino il
dipendente o familiari
conviventi o
familiari
a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due
dodicesimi
della retribuzione annua;
f)
acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con
familiari conviventi alla condizione che il coniuge
convivente non risulti
proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del
dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede
di
lavoro e alla condizione che l'alloggio da acquistare o da costruire sia
analogamente
situato;
g) acquisto o costruzione di prima casa di
abitazione per il dipendente in
tutti i
casi non previsti alle lettere precedenti;
h) acquisto
o costruzione di prima
casa di abitazione per
figlio di
dipendente che abbia
contratto matrimonio quando
il coniuge non risulti
proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiano o
in zona
vicina;
i) acquisto
o costruzione di prima
casa di abitazione per
figlio di
dipendente;
j)
altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.
2) Le
domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un
preventivo di spesa,
dovranno essere presentate
entro il 28 febbraio di
ogni anno
e la graduatoria previa consultazione delle r.s.a. e del
Consiglio di
Azienda, sarà formata entro
i due mesi successivi. Tale
graduatoria sarà affìssa all'interno dell'azienda con
indicazione sommaria
dei
motivi di priorità.
Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà
con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni
anno. Detti elementi
dovranno
risultare in premessa alla graduatoria.
3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata.
Qualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentisse di
soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel
medesimo livello di
graduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente con maggiore
anzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo l'ordine temporale
di
presentazione delle domande. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio
postale.
4) Per casi
urgenti di cui alle lettere
a), b) e c) del punto
1) si
riconoscerà
d'intesa con le r.s.a. o il c.d.a. l'anticipazione in qualsiasi
momento, con scomputo delle richieste così accolte,
dal numero di quelle
accoglibili nell'anno,
o dal numero di quelle
accoglibili nell'anno
successivo
quando l'anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento
del
limite massimo di anticipazione previsto dalla legge.
5) Per la collocazione in graduatoria delle
domande concernenti l'acquisto
o la
costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto
notarile, a
cui farà seguito
la documentazione, costituita
da
certificazione rilasciata
dalla Conservatoria dei registri immobiliari.
Tale certificazione riguarderà il capo
famiglia e/o i suoi familiari a
seconda
delle condizioni previste al punto 1).
6) L'erogazione delle somme per l'acquisto
dell'alloggio, nei limiti di
legge, è subordinata alla presentazione
dell'atto notarile di acquisto.
L'importo
delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la
parte di contanti
del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando la
possibilità da parte dell'interessato di incrementare la
parte in contanti
per
ottenere una riduzione delle rate del mutuo.
La documentazione notarile dell'acquisto della casa,
in caso di acquisto
con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a
quella di entrata in
vigore della legge, qualora il dipendente
intenda estinguere il mutuo o
ridurne l'importo con il versamento di una somma in contanti. In tal caso
la somma sarà direttamente versata, per conto
del dipendente, all'Istituto
presso
il quale il mutuo è acceso.
Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di
vendita o, in
caso di socio di
cooperativa, dall'atto di
prenotazione
specifica
dell'alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale,
dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la somma
concessa sarà versata direttamente, per conto del
dipendente, al venditore
contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile o alla cooperativa
contestualmente
all'atto notarile di assegnazione.
Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda
la
copia autenticata della concessione edilizia,
accompagnata da preventivi e
da una
dichiarazione del Comune attestante che i lavori sono in corso.
Le
domande accolte di cui al precedente comma nentrano tra quelle dell'anno
di formazione della graduatoria, ferme restando le rivalutazioni di legge
fino
all'erogazione della somma.
7) L'erogazione delle anticipazioni per
interventi sanitari straordinari è
subordinata alla presentazione di dichiarazioni
rilasciate da organismi
sanitari di
diritto pubblico e i dipendenti
interessati dovranno
successivamente esibire
la documentazione delle
spese sostenute per
l'intervento e
una dichiarazione di
responsabilità per le
spese non
documentate.
8) In tutti
i casi di anticipazione, qualora non
venga esibita entro i
tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti
conforme a
condizioni che abbiano
dato luogo a
preferenza nella
graduatoria, il
dipendente dovrà restituire la
somma ricevuta con un
interesse
pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo;
qualora la
restituzione avvenga
mediante trattenute sulla retribuzione
queste non
potranno eccedere il
quinto della medesima.
Rimane salva
l'applicazione
dei provvedimenti disciplinari.
9) Il presente accordo ha validità
fino al 31 marzo 1986. S'intenderà
rinnovato
di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi
prima della scadenza. In caso di disdetta
l'accordo rimarrà in vigore fino
all'eventuale
rinnovo.
ALLEGATO
9
Art. 97
- CCNL 17 dicembre 1979
Oltre al
preavviso di cui
all'art. 95 o,
in difetto, oltre
alla
corrispondente indennità di cui all'art.96, il lavoratore assunto a tempo
indeterminato avrà
diritto in caso di
licenziamento ad una indennità
commisurata
come segue:
1) Personale con mansioni impiegatizie ai sensi
di legge:
30/30 della
retribuzione mensile in
atto per ogni
anno di servizio
prestato,
per tutta la durata del rapporto di lavoro.
2) Personale con mansioni non impiegatizie ai
sensi di legge:
A) per l'aiuto commesso dell'alimentazione in
generale e per i banconieri
di
macelleria, norcineria ed affini:
a) giorni
15 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata fino al 31 dicembre 1947;
b) giorni
18 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata dal 1° gennaio 1948 al 30 giugno 1958;
c) giorni
20 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1973;
d) giorni
26 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi.
B) per l'aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta non
annesse ai
forni:
a) giorni
12 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata fino al 31 dicembre 1947;
b) giorni
15 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1963,
c) giorni
16 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1970;
d) giorni
20 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1973,
e) giorni
26 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi.
C) per tutto il restante personale già appartenente
alla categoria D:
a) giorni
12 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata fino al 31 dicembre 1963;
b) giorni
16 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1970;
c) giorni
20 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1973;
d) giorni
26 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi.
D) per tutto il personale già appartenente alla
categoria E:
a) giorni
12 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata fino al 31 dicembre 1963;
b) giorni
16 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1970;
c) giorni
20 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1973;
d) giorni
26 per ogni anno
di servizio prestato per
il periodo di
anzianità
di servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi.
Il calcolo dell'indennità deve essere effettuato,
per tutto il personale e
per l'intera anzianità, sulla base della retribuzione in atto al momento
della cessazione del rapporto, fatte salve le
diverse aliquote e i diversi
scaglioni di cui al comma precedente, anche nel caso previsto nell'ultimo
comma
del precedente art. 71.
Ai fini del computo dell'indennità di anzianità
i valori di cui al punto 2
del primo comma del presente articolo sono
espressi in ventiseiesimi della
retribuzione mensile.
Agli effetti delle norme
contenute nel presente
articolo dovranno computarsi nella retribuzione, oltre allo
stipendio o
salario contrattuale di fatto, le provvigioni, i premi di produzione, le
partecipazioni agli utili, nonché le indennità continuative
e di ammontare
determinato,
esclusi gli assegni familiari.
Ai
sensi dell'art. 2121 c.c. modificato con legge 31 marzo 1977, n. 91, gli
aumenti derivanti dall'indennità di contingenza
maturati posteriormente al
31
gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo dell'indennità di cui al
presente
articolo.
Se il
lavoratore è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di
produzione o partecipazione agli utili, questi
saranno ragguagliati alla
media
degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato.
Non costituiscono accessori
computabili, agli effetti
del presente
articolo, i rimborsi
di spese, i compensi per lavoro
straordinario, le
gratificazioni
straordinarie non contrattuali, e simili.
Agli effetti del calcolo dell'indennità di anzianità le frazioni di anno
saranno conteggiate
per dodicesimi, computandosi come mese intero le
frazioni
di mese superiori a quindici giorni.
Chiarimento
a verbale
L'indennità di
anzianità è costituita
da quanto di
competenza dei
lavoratori, in base
alle norme del presente
articolo, e dalle somme già
percepite a titolo di indennità di anzianità dai
lavoratori aventi diritto
ai sensi dell'art. 74 quater del CCNL 25
settembre 1976 e dell'art. 79 del
presente
contratto.
ALLEGATO
10
Accordo
interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie
Omissis
Tabella
A - Paga base nazionale dall'1 gennaio 1995
-----------------------------------------------------------
Livelli
-----------------------------------------------------------
Quadri 1.371.911
I 1.235.817
II 1.068.994
III 913.692
IV 790.221
V 713.943
VI 640.958
VII 548.764 + 10.000
------------------------------------------------------------
APPRENDISTI
------------------------------------------------------------
Livelli Prima metà 65%
IV 513.644
V 464.063
Livelli Seconda metà 80%
IV 632.177
V 571.154
------------------------------------------------------------
Tabella
B - Paga base nazionale dall'1 gennaio 1996
------------------------------------------------------------
Livelli
------------------------------------------------------------
Quadri 1.493.439
I 1.345.289
Il 1.163.688
III 994.630
IV 860.221
V 777.186
VI 697.736
VII 597.375 + 10.000
-------------------------------------------------------------
APPRENDISTI
Livelli
Prima
metà 65%
IV 559.144
V 505.171
Livelli
Seconda
metà 80%
IV 688.177
V 621.749
-------------------------------------------------------------
Tabella
C - Aumenti salariali
-------------------------------------------------------------------
Livelli Aumenti
Aumenti Totale
1.01.1995 1.01.1996
-------------------------------------------------------------------
Quadri 133.681 121.528 255.209
I 120.419
109.472 229.891
Il 104.164 94.694 198.858
III 89.031 80.938 169.969
IV 77.000 70.000 147.000
V 69.567 63.243 132.810
VI 62.456 56.778 119.234
VII 53.472 48.611 102.083
-------------------------------------------------------------------
Tabella
D - Paga base nazionale al 31 dicembre 1994
-----------------------------------------------------------
Livelli
-----------------------------------------------------------
Quadri 1.238.230
I 1.115.398
II 964.830
III 824.661
IV 713.221
V 644.376
VI 578.502
VII 495.292+10.000
----------------------------------------------------------