Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE, PER I DIPENDENTI E SOCI DELLE COOPERATIVE

ESERCENTI ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL "TERZIARIO E SERVIZI"

 

(in vigore dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2005)

 

 

L'anno 2001 il giorno 26 del mese di luglio in Roma

 

tra

 

1)     Coordinamento    Nazionale   Associazioni    Imprenditori    (CNAI)

  rappresentata dal Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo e assistito

  da: Nanni Werther, Giangiacomo Pagliaro, Antonio Cucurachi, Rocco Vetrone;

 

2)   Unione  Cristiana Italiana Commercio e Turismo (UCICT)  rappresentata

  dal  Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo e assistito  da  Werther

  Nanni, Sacrorè Raffaella, Di Renzo Manola, Vitali Maria Teresa, Sacripante

  Sabatino, Lunerti Roberto, Lupattelli Severino e Vetrone Rocco;

 

3)   Movimento Cooperative e Mutue CNAI (MCM-CNAI) rappresentata da Franco

  Maldera, Vincenzo Sardano, Mario Gibellini, Tommaso Dodaro, Umberto Ferro

  e Francesco Ronca

 

e

 

1)    Confederazione   Italiana  Sindacati  Autonomi  Lavoratori   (CISAL)

  rappresentata  dal Segretario generale Giuseppe Carbone, dal  Segretario

  generale  vicario  Giovanni Liccardo, dal Segretario  generale  aggiunto

  Massimo  Cesarini, dai Segretari confederali Ulderico Cancilla  e  Luigi

  Spagnuolo;

2)    Federazione   Nazionale  Sindacati  Autonomi  Lavoratori   Commercio

  (FENASALC) rappresentata dal Segretario generale Adriano Cosimati e  dai

  Segretari nazionali Aurora Pitsolu, Enzo Natalini, Giuseppe Nicosia

 

si è stipulato

 

il  CCNL  per i dipendenti delle Aziende, per i dipendenti e i soci  delle

Cooperative esercenti attività nel settore del "TERZIARIO E SERVIZI"  esso

si compone:

 

A.  Indice.

B.  Premessa.

C.  Titoli LV.

D.  Articoli 87.

 

 

 

PREMESSA

 

Le OOSS e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto una

prima importante risposta alle esigenze da più parti rappresentate per  un

cambiamento  della  contrattualistica nazionale in un'ottica  di  rilancio

reale   dell'occupazione,  fattore  indispensabile  per   una   espansione

strutturale dell'economia e della produttività del Paese.

 

Il  contratto  si  muove  nelle logiche dettate dalla  UE  finalizzate  al

miglioramento  dei  rapporti  individuali e  collettivi  di  lavoro,  alla

crescita  dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza  sociale,

per  concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela

dei processi lavorativi

 

Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del  1991,

relativo alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie  su

cui  inciderà  la politica sociale comunitaria per il conseguimento  degli

obiettivi  delle  loro  azioni  comuni:  la  sicurezza  e  la  salute  del

lavoratore,  le  migliori  condizioni  di  lavoro,  l'informazione  e   la

consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e  la

difesa  collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori  di  lavoro

ivi   compresa  la  cogestione,  gli  aiuti  finanziari  alla   promozione

dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la  contrattazione

collettiva europea. Per questi obiettivi, le OOSS e datoriali svolgono una

specifica   funzione   che  esercitano  nei  confronti   del   legislatore

comunitario,  nonché  una  essenziale funzione negoziale  nell'ambito  del

dialogo sociale.

 

Le  parti  concordano, altresì, sulla necessità di affermare la  paritaria

funzione  delle  OOSS  e  datoriali, sul piano del  diritto  al  lavoro  e

all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute  libertà

associative.

 

Sulla  base  di tali principi le OOSS e datoriali firmatarie affermano  il

loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro,

nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con

gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese  e

della CE.

 

Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale,  la

stipula  di  questo  contratto,  tra le ulteriori  e  originali  soluzioni

introdotte,   ha  opportunamente  esplicitato  innovazioni   anche   sulla

metodologia  contrattuale,  prevedendo  in  modo  consapevole  un  duplice

livello di contrattazione:

 

-    il  primo,  di  livello  nazionale, mirato  a  realizzare  un  quadro

  normativo  generale  ed uno standard retributivo di medio  livello  che,

  dovendo  necessariamente  avere  come  riferimento  l'intero  territorio

  nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e

  disagio  riscontrabili  nel  Mezzogiorno  e  nelle  aree  a  più   bassa

  produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento

  economico  dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del  lavoro

  svolto;

-    il  secondo,  di  livello  regionale,  o  provinciale,  o  aziendale,

  destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati,

  che  permettono  di muovere la trattativa in ragione del contesto  socio

  economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali;  una

  contrattazione  locale, quindi, mirata ad adeguare  e  proporzionare  le

  retribuzioni  alle diverse situazioni in cui le aziende  si  trovano  ad

  operare.

 

Le   parti  stipulanti,  oltre  a  dare  valenza  al  duplice  livello  di

contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto  opportuno

inserire  nel  contratto un impianto nominativo rivolto  a  migliorare  il

rapporto   di   lavoro.  Sono  previsti  infatti,  istituti  di   garanzia

contrattuale,  una  più  efficace azione di tutela  dei  lavoratori  e  di

salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende  di

esercitare  liberamente  e  con  profitto  il  diritto  di  impresa  e  di

associazione.

 

Sono  state  inoltre,  adeguate  le retribuzioni  rispetto  al  potere  di

acquisto  ed accresciute le possibilità di guadagno con l'introduzione  di

elementi remunerativi della produttività e dei risultati aziendali.

 

Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto della

coerenza  dichiarata  in  tema  di  politica  dei  redditi,  gli  istituti

contrattuali    di   contenuto   economico   saranno   periodicamente    e

sistematicamente  sottoposti  a  critica  da  parte  delle  Organizzazioni

stipulanti,  essendo strettamente correlati alla dinamica  del  costo  del

lavoro  e formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi

di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.

 

Le  parti  ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata

alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire

in  tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli

utili   aziendali  venga  destinata  al  miglioramento  delle   condizioni

ambientali  e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire  i

risultati   conseguiti   in  ragione  dell'impegno   partecipativo   della

componente lavoro.

 

Le  parti, infine, s'impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una

azione  di  controllo  ed  a denunciare eventuali posizioni  e/o  gestioni

irregolari,  specie  in ordine al "lavoro nero", e allo  sfruttamento  del

lavoro  minorile,  che  degradano il rapporto di lavoro  e  disonorano  la

società civile.

 

 

 

Titolo I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

Articolo 1.

 

Il  presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il  territorio

nazionale,  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  ed  a  tempo

determinato,  posti  in essere in tutte le Aziende e  le  Cooperative  del

settore   del   terziario-servizi,  sotto  qualsiasi   forma   e   settore

merceologico, e limitatamente, per i soci lavoratori alle Cooperative  che

prescelgono  la  formula  del lavoro dipendente. A  titolo  indicativo  le

Aziende e le Cooperative a cui si applica il presente CCNL sono:

 

a)  area amministrativa e giuridica

 

-   fornitori di enti pubblici e privati;

-   imprese di casermaggio e fornitori vari;

-   compagnie di importazione ed esportazione;

-   aziende per il commercio Internazionale;

-   agenzie pubblicitarie;

-   agenzie di affari (immobiliari, multiproprietà, uffici residence);

-     agenzie   finanziarie,  agenzie  di  brocheraggio   assicurativo   e

  finanziario;

-   marketing, promozione alle vendite, indagine di mercato;

-    aziende  per  lo sfruttamento commerciale di brevetti,  invenzioni  e

  scoperte;

-   istituti di mostre, fiere congressi e convegni;

-   agenzie di leasing, carte di credito;

-   ricerca e selezione del personale;

-   call-center;

 

b)  area tecnica:

 

-   studi statistici ed attuariali;

-     informatica,   telematica  ed  eidomatica;  elaborazione   dati   ed

  elaborazioni testi;

-   auditing, revisione contabile;

-   società fiduciarie e di revisione e organizzazione;

-   società di assistenza fiscale e tributaria;

-   progettazione, consulenza professionale organizzata;

-   studi professionali;

-   autoscuola ed agenzie di pratiche auto;

-   copisterie e fotocopiatura;

 

c)  area socio sanitaria:

 

-    associazioni gestite da Enti religiosi, da fondazioni, da Cooperative

  e da privati operanti nel campo educativo sociale ed assistenziale;

-   laboratori di analisi, centri di diagnostica;

-    cooperative  di  trasporto  privato  di  malati  e  di  portatori  di

  handicap;

 

d)  ausiliari del commercio con l'estero:

 

-   agenti e rappresentanti di commercio;

-   mediatori pubblici e privati;

-   commissionari;

-    stabilimenti  per la condizionatura dei prodotti tessili  (eccettuati

  quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie

  aziende);

-     fornitori  di  enti  pubblici  e  privati  (imprese  di  casermaggio

  fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);

-    compagnie  di  importazione ed esportazione e case per  il  commercio

  internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);

-    agenti  di  commercio  preposti da case commerciali  e/o  da  società

  operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori;

-   imprese portuali di controllo;

 

e)   servizi  alle  imprese/alle organizzazioni, servizi di rete,  servizi

  alle persone:

 

-   imprese di leasing;

-   recupero crediti-factoring;

-      servizi   di   informatica,   telematica,   robotica,   eidomatica,

  implementazione  e  manutenzione di hardware e  produzione  di  software

  informatici;

-   servizi di revisione contabile, auditing;

-   servizi di gestione ed amministrazione del personale;

-   servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;

-     ricerche   di   mercato,  economiche  e  sondaggi  di   opinione   e

  telemarketing, televendite, call-center;

-   consulenza di direzione ed organizzazione aziendale;

-   agenzie di relazioni pubbliche;

-   agenzie di informazioni commerciali;

-    servizi di design, grafica, progettazione e allestimenti di interni e

  vetrine;

-   servizi di progettazione industriale, engineering;

-    servizi  di  ricerca,  collaudi, analisi,  certificazione  tecnica  e

  controllo qualità;

-    società  per  lo sfruttamento commerciale di brevetti,  invenzioni  e

  scoperte;

-   agenzie pubblicitarie;

-   concessionarie di pubblicità;

-   aziende di pubblicità;

-   agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;

-   promozione vendite;

-   agenzie fotografiche;

-   uffici residence;

-    società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e

  fiere;

-   intermediazione merceologica;

-   recupero e risanamento ambiente;

-    altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura  di

  servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi;

-   autorimesse e autoriparatori non artigianali;

-   società di carte di credito;

-   uffici cambi extra bancari;

-   servizi fiduciari;

-   buying office;

-   agenzie di brokeraggio;

-     aziende  e  agenzie  di  consulenza,  intermediazione  e  promozione

  immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;

-   agenzie di operazioni doganali;

-     servizi   di   richiesta  certificati,  di   sbrigo   pratiche,   di

  dattilografia e fotocopiatura (comprende anche la classe "agenzie pratiche

  auto");

-   servizi di traduzioni e interpretariato;

-   agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;

-   vendita di multiproprietà;

-   autoscuole;

-   agenzie di servizi matrimoniali;

-   altri servizi alle persone;

-   noleggio e vendita di audiovisivi.

 

Tutte  quelle attività similari che possono essere annoverate nel  settore

del  terziario  e  servizi. Le disposizioni del  presente  contratto  sono

correlate  ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa  la  parziale

applicazione.  Le  parti  concordano che il presente  CCNL  sostituisce  e

assorbe ad ogni effetto le norme, del precedente CCNL.

 

Le  parti  convengono  che tra i requisiti per accedere  ai  finanziamenti

agevolati  e/o  agevolazioni fiscali e contributive, o  ai  fondi  per  la

formazione  professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali,

provinciali e/o della UE, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende  e

delle Cooperative all'applicazione del presente CCNL e di legge in materia

di lavoro. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni

stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire

le  eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore  in  forza

prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate

'ad personam'.

 

Per  quanto  non  espressamente  previsto dal  presente  CCNL  valgono  le

disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

 

 

 

Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE: NAZIONALE E REGIONALE O PROVINCIALE

            O AZIENDALE

 

Articolo 2.

 

Le  parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva

nazionale di lavoro come appresso:

 

a)  contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;

b)   contrattazione  di    livello: contratto  integrativo  regionale  o

  provinciale, o aziendale di settore.

 

 

 

Articolo 3.

 

La  contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle  Aziende  e

alle  Cooperative  il  diritto  di poter  impostare  la  propria  attività

produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro; esso

si  basa  su  elementi  predeterminati e validi per tutta  la  durata  del

presente CCNL.

 

Il  presente  CCNL  è  formato da una parte  normativa  la  cui  durata  è

quadriennale e da una parte economica la cui durata e biennale.

 

Per  il  rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle  Parti  dia,

almeno  3  mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando  le

proposte  per  un  nuovo CCNL per consentire l'apertura delle  trattative.

Durante  i  3  mesi  antecedenti e nel mese successivo alla  scadenza  del

presente  CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a  4  mesi

dalla  presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non  assumeranno

iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo

di  vacanza  contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza,  ovvero

dalla   data  di  presentazione  della  richiesta  se  successiva,   verrà

corrisposto  ai  lavoratori  un  elemento provvisorio  della  retribuzione

denominata: "Indennità di Vacanza Contrattuale".

 

L'importo  di  tale  indennità sarà pari al  30%  del  tasso  d'inflazione

programmato, applicato al minimo tabellare.

 

Dopo  6  mesi  di vacanza contrattuale detta indennità sarà  pari  al  50%

dell'inflazione programmata sempre calcolata sul minimo tabellare.

 

Dalla  data  di  decorrenza di rinnovo del presente CCNL,  l'indennità  di

vacanza  contrattuale cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo  del

presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione  delle

eventuali   differenze  retributive  per  tutto  il  periodo  di   vacanza

contrattuale.

 

Alla  contrattazione  collettiva di 1° livello è demandato  di  provvedere

sulle seguenti materie specificatamente individuate:

 

a)    costituzione  e  funzionamento  della  Commissione  di  garanzia   e

  conciliazione;

b)  regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.

 

 

 

Articolo 4.

 

La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede regionale o

provinciale  o  aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti  dal

presente  CCNL,  diversi e non ripetitivi rispetto a quelli  propri  della

contrattazione di 1° livello.

 

Alla  contrattazione  collettiva di 2° livello è demandato  di  provvedere

sulle seguenti materie specificatamente individuate:

 

a)   possibilità  di  una  diversa articolazione  dell'orario  normale  di

  lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;

b)   determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione  Presenza".

  Detto  elemento  sarà  concordato, in sede  regionale  o  provinciale  o

  aziendale  tenendo  conto  dell'andamento congiunturale  del  settore  e

  correlato  ai risultati conseguiti o nella regione o nella  provincia  o

  nella azienda, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o

  provinciali o aziendali;

c)   costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o

  aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle

  norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché, tutto quanto previsto

  dalla legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;

d)   realizzazione  di un incontro, a livello regionale  o  provinciale  o

  aziendale,  fra le parti stipulanti il presente CCNL per la  disamina  e

  approvazione dei contratti di formazione e lavoro, secondo la disciplina

  nazionale e le leggi vigenti;

e)  attuazione della disciplina della formazione professionale;

f)  disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente

demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal

presente CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.

 

L'accordo  di    livello regionale o provinciale o aziendale  ha  durata

quadriennale.

 

Nell'arco  di  vigenza  del  presente CCNL  potrà  aversi  una  sola  fase

negoziale  a  livello  regionale o provinciale o  aziendale,  da  svolgere

conformemente alla seguente procedura.

 

La  richiesta  di stipula della contrattazione di 2° livello  deve  essere

presentata dopo almeno 1 mese dal deposito presso il Ministero del  lavoro

e  della  previdenza sociale del presente CCNL. Le parti  non  assumeranno

iniziative  unilaterali    procederanno ad azioni  dirette  nel  periodo

intercorrente  tra la presentazione delle richieste e  il  termine  di  60

giorni decorrente dall'apertura delle trattative.

 

 

 

Titolo III - DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE

 

Articolo 5.

 

Le  parti  riconoscendo  che,  data la  tipicità  delle  Aziende  e  delle

Cooperative  e  la  loro  ridotta dimensione  operativa  non  è  possibile

individuare  normative  sindacali di valenza generalizzata  applicabili  a

tutte   le   specificità,   ma   intendendo  comunque   salvaguardare   la

partecipazione  dei  lavoratori  alla vita  sindacale,  nel  mentre  fanno

espresso   rinvio  alle  vigenti  disposizioni,  in  materia  di   diritti

sindacali,  concordano di assegnare 10 ore retribuite a ciascun lavoratore

dipendente  o socio per partecipare ad assemblee o riunioni indette  dalle

Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.

 

Esse  convengono altresì che bisogna tenere in particolare  considerazione

il  contenuto  delle  Convenzioni OIL nn. 87 e 98, riconoscendo  il  pieno

diritto  dei  lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi

in   libere  associazioni  sindacali  e  datoriali  e  ad  aderirvi  senza

impedimenti.  Sia  i  lavoratori che i datori di lavoro  hanno  diritto  a

trattare liberante e in piena autonomia.

 

 

 

Articolo 6.

 

Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle

OO.SS.  stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione  e

versamento delle quote sindacali.

 

 

 

Articolo 7.

 

Le  parti,  non  potendo ignorare che, attualmente la funzione  attribuita

alla  contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva,

  si  limita  ad  una  mera disciplina del rapporto  di  lavoro,  ma  si

configura come un complesso e ordinato apparato negoziale, che comporta la

condivisione  di  obiettivi, strategie e comportamenti,  tutti  mirati  al

miglioramento  degli  assetti  economici  e  sociali  del  paese  ed  alla

salvaguardia  dei livelli occupazionali, concordano, in  coerenza  con  lo

spirito  di  cui  alla premessa, di assegnare al presente CCNL,  anche  il

ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere

ad  ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare  e

stimolare  lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori  di

lavoro.  Con  tale  valenza vanno considerati gli allegati  contenuti  nel

testo  contrattuale.  Per  il  loro utilizzo  avrà  valore  esclusivamente

l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente CCNL.

 

 

 

Titolo IV - DECORRENZA - DURATA

 

Articolo 8.

 

Il  presente  CCNL decorre dal 1° giugno 2001 e scadrà il 31 maggio  2005;

per la materia di natura economica scadrà il 31 maggio 2003.

 

Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di

anno  in  anno qualora non venga data disdetta 3 mesi prima della scadenza

con lettera raccomandata.

 

In  caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal

successivo.

 

 

 

Titolo V - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI

 

Articolo 9.

 

Il  presente  CCNL,  conforme all'originale, è  stato  edito  dalle  parti

stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È

vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.

 

In  caso  di  controversia fanno fede i testi originali in possesso  delle

Organizzazioni firmatarie.

 

 

 

Articolo 10.

 

In  ottemperanza  a  quanto  previsto dalla  prassi  della  contrattazione

collettiva,  nonché  ai  sensi delle vigenti  norme  di  legge,  le  parti

contraenti  si impegnano ad inviare copia del presente CCNL  al  Consiglio

Nazionale  dell'Economia e del Lavoro (CNEL), al Ministero  del  lavoro  e

della  previdenza  sociale  e  agli  Enti  previdenziali  e  assistenziali

interessati.

 

 

 

Articolo 11.

 

Le  Aziende  e  le Cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente  ad

ogni  singolo  lavoratore dipendente in servizio e neo-assunto  copia  del

presente CCNL.

 

 

 

Titolo VI - EFFICACIA DEL CONTRATTO

 

Articolo 12.

 

Le  norme  del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro  efficacia

direttamente  nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori  e  sono

impegnative per le Organizzazioni stipulanti. Qualsiasi modifica  relativa

alla  costituzione  delle  parti  di cui al  presente  CCNL,  o  qualsiasi

estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti,  non

può  avvenire  se non con il consenso espresso compiutamente  dalle  parti

stipulanti.

 

 

 

Titolo VII - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO

 

Articolo 13.

 

Ferma  restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle  differenti

esigenze  delle  Aziende e delle Cooperative, degli  strumenti  idonei  di

legge  e  i contratti di solidarietà (legge 23.7.91 n. 223 e legge 19.7.93

n.  238 e successivi interventi), in via sperimentale, per tutta la durata

di vigenza del presente CCNL, le Parti convengono che, a fronte di casi di

difficoltà   temporanea  di  mercato,  di  crisi,   di   ristrutturazione,

riorganizzazione   o  riconversione  aziendale  che  determinano   esuberi

occupazionali,  si  debbano concordare di volta in  volta,  tra  le  parti

stipulanti  il  presente  CCNL, i comportamenti  e  gli  accorgimenti  che

tendano a diminuire per quanto possibile le conseguenze sociali di  minore

impiego della forza lavoro.

 

Le  Parti  altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente  con  specifici

accordi negoziali, soluzioni capaci di:

 

a)   definire  la  stima  dei fabbisogni di mano  d'opera  e  le  esigenze

  relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di

  lavoro extra e di surroga;

b)   promuovere  iniziative  idonee al conseguimento  di  nuovi  posti  di

  lavoro;

c)   realizzare  incontri con le istituzioni per verificare gli  obiettivi

  di sviluppo del settore.

 

 

 

Titolo VIII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Articolo 14.

 

I  lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata

su  5  livelli, alla quale corrispondono 5 livelli retributivi con  valori

minimi tabellari mensili.

 

I valori minimi tabellari mensili sono quelli appresso riportati.

 

L'inquadramento  delle  varie  mansioni  nelle  singole  categorie   verrà

effettuato sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati.

 

I  profili  rappresentano  le  caratteristiche  essenziali  del  contenuto

professionale  delle  mansioni  in  esse  considerate  ed   hanno   valore

esemplificativo minimo.

 

Resta  fermo  che  l'assegnazione dei lavori alle diverse  categorie  deve

essere   effettuata  in  base  alle  mansioni  degli  stessi  in  concreto

esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle Parti.

 

1° livello.

 

Appartengono  a  questo livello i lavoratori che,  muniti  di  diploma  di

laurea o di scuola media superiore, nello specifico settore di competenza,

esplicano funzioni direttive, sovrintendono all'intera attività  con  ampi

poteri decisionali e autonomia d'iniziativa.

 

 

2° livello.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  mansioni  di

concetto  o  prevalentemente  tali che comportino  particolari  conoscenze

tecniche e adeguate esperienze ed i lavoratori specializzati provetti che,

in  condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie  mansioni,

svolgono lavori che comportano specifica e adeguata capacità professionale

acquisita mediante approfondita preparazione teorica e teorico-pratica.

 

Esemplificazioni:

 

-   analista CED;

-   analista di costi aziendali;

-   capo ufficio tecnico o amministrativo;

-    bilancista  (colui che dal bilancio di verifica compie  autonomamente

  tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio

  civilistico e fiscale;

-   progettista disegnatore;

-   capo laboratorio geologo;

-   capo missine geologi;

-     laureato   addetto  ai  prelievi,  all'istologia,  alla  microscopia

  clinica,  alla  lettura  degli  elettrocardiogrammi,  alla  lettura   di

  elettroencefalogrammi, alla batteriologia, alla chimica clinica;

-   ortottista;

-   igienista dentale munito del relativo titolo di studio;

-   altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta

esemplificazione.

 

 

3° livello.

 

Appartengono  a  questo  livello i lavoratori  che  svolgono  mansioni  di

concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze  ed

esperienze  tecnico-professionali comunque acquisite, anche con  eventuale

coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti.

 

Esemplificazioni:

 

-   contabile di concetto;

-     addetto   all'elaborazione  di  schede  pilota   per   lo   sviluppo

  meccanografico delle paghe;

-   corrispondente in lingue estere;

-   operatore meccanografico;

-   addetto alle ispezioni ipotecarie e catastali;

-   segretario di concetto;

-    segretario  unico che svolge, in piena autonomia e  sulla  scorta  di

  particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine;

-    addetto  alle  elaborazioni di situazioni patrimoniali  e  contabili,

  bilanci di verifica e relazioni;

-    addetto  all'amministrazione  del personale  delle  aziende  e  delle

  cooperative in forma autonoma e completa;

-   traduttore e interprete;

-   primanotista e codificatore;

-   investigatore privato;

-     redattore   rapporti  informativi  con  ampia   discrezionalità   di

  valutazione;

-    disegnatore non progettista, con mansioni di rilevamento e/o sviluppo

  di particolari esecutivi;

-   assistente di cantiere geologico;

-   sperimentatore geologico;

-   rilevatore geologico;

-   analista chimico;

-   terapista di riabilitazione;

-   infermiere professionale;

-   tecnico di laboratorio;

-   tecnico radiologo;

-   odontotecnico;

-   assistente di studio odontoiatrico;

-   conducente di autotreni e di autoarticolati;

-   macellaio specializzato provetto;

-   pompista capo piazzale;

-    altre  qualifiche di valore equivalente non comprese  nella  suddetta

  esemplificazione.

 

 

4° livello.

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati

per  la  cui  esecuzione  sono richieste normali  conoscenze  ed  adeguate

capacità tecnico-pratiche.

 

Esemplificazioni:

 

-   stenodattilografo;

-   investigatore privato;

-   dattilografo;

-   autista;

-   centralinista telefonico;

-   operatore meccanografico;

-   perforatore verificatore di schede;

-   contabile d'ordine;

-   primanotista d'ordine;

-   schedarista:

-   addetto di segretaria con mansioni d'ordine;

-    addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di

  registri e repertori obbligatori;

-    addetto  a  servizi esterni per disbrigo di ordinarie  ed  elementari

  commissioni e visure presso Enti ed uffici sia pubblici che privati;

-   informatore commerciale;

-   redattore;

-   tosatore;

-   infermiere generico;

-   esecutore prove di laboratorio;

-   assistente di studio odontoiatrico;

-     addetto   all'accettazione  clienti,  registrazione  dati,  consegna

  referti clinici;

-    altre  qualifiche di valore equivalente non comprese  nella  suddetta

  esemplificazione.

 

 

5° livello.

 

Appartengono  a  questo  livello  i lavoratori  che  compiono  lavori  che

richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.

 

Esemplificazioni:

 

-   addetto alle pulizie;

-   fattorino;

-   canneggiatore;

-   porta stadia;

-   usciere;

-    altre  qualifiche di valore equivalente non comprese  nella  suddetta

  esemplificazione.

 

Riepilogo delle categorie nei rispettivi livelli

 

classificazione  qualifiche

       

1° livello        impiegato           

                impiegato

                impiegato operaio specializzato

                impiegato operaio qualificato

                Impiegato operaio

 

Agli  effetti  della  interpretazione  e  dell'applicazione  del  presente

contratto  collettivo  nazionale  di lavoro  la  dizione  "lavoratore  e/o

dipendente" s'intende indicativa della categoria impiegati ed operai.

 

Per  le  clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono

usate le dizioni separate di impiegati od operai.

 

 

 

Articolo 15.

 

Al   rispettivi  livelli  previsti  dalla  classificazione  del  personale

corrisponde  un  valore  di  retribuzione  nazionale  mensile  come  sotto

elencata:

 

 classificazione      minimo       contingenza     paga base

  del personale     tabellare          (b)         nazionale

                       (a)                            (c)

                        

1° livello          1.099.859       1.020.000      2.119.859

                    981.103       1.010.000      1.991.103

                    744.408       1.003.000      1.747.408

                    665.386         997.000      1.662.386

                    596.782         992.000      1.588.782

 

Il significato dei vari termini di retribuzione indicati nel presente CCNL

è:

 

1)   per "minimo tabellare" s'intendono gli importi contrassegnati con  la

  lett. a), nella 1a colonna della tabella sopra riportata;

2)   per  "contingenza" s'intendono gli importi indicati con la  lett.  b)

  nella 2a colonna della tabella sopra riportata;

3)   per "paga base nazionale" s'intendono gli importi contrassegnati  con

  la lett. c) nella 3a colonna della tabella sopra riportata;

4)    per  "retribuzione  di  fatto"  s'intende  la  somma  percepita  dal

  lavoratore,  comprensiva  di:  paga  base  nazionale,  eventuali  scatti

  d'anzianità, terzi elementi, ecc.

 

 

 

Titolo IX - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY

 

Articolo 16.

 

Il  lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di continuità,  a

mansioni relative a diverse qualifiche sarà qualificato nella qualifica di

categoria  superiore e ne percepirà la retribuzione,  quando  le  mansioni

relative  alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e prevalente,

sul complesso delle attività dallo stesso svolte.

 

 

 

Articolo 17.

 

Al lavoratore dipendente che viene normalmente adibito per oltre 2 mesi  a

mansioni  per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella  che

percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della mansione

superiore.

 

Qualora l'esercizio delle mansioni, si prolunghi oltre 4 mesi consecutivi,

il dipendente acquisisce il diritto alla categoria superiore, salvo che la

temporanea  assegnazione a mansioni superiori non abbia  avuto  luogo  per

sostituzione di altro lavoratore.

 

 

 

Articolo 18.

 

Vengono  considerati Jolly quei lavoratori dipendenti cui l'Azienda  e  la

Cooperativa   non   assegna   una   specifica   mansione   per    adibirli

sistematicamente  a mansioni tecnicamente diverse su più fasi  dell'intero

ciclo  di  produzione  presente nell'Azienda e nella  Cooperativa  stessa.

L'inquadramento  dei  jolly  sarà al livello  immediatamente  superiore  a

quello della generalità delle singole mansioni svolte.

 

 

 

Titolo X - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA

 

Articolo 19.

 

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge.

 

L'assunzione  dovrà  risultare  da atto scritto,  contenente  le  seguenti

indicazioni:

 

1)  data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro;

2)   la  durata  del  rapporto di lavoro, nel caso di assunzione  a  tempo

  determinato;

3)  la durata del periodo di prova;

4)  la qualifica e il livello d'inquadramento;

5)  il trattamento economico.

 

La  lettera di assunzione deve inoltre indicare: il cognome e nome e/o  la

ragione  sociale,  l'indirizzo, il codice fiscale, la posizione  INPS  del

datore di lavoro, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge.

 

L'Azienda    e   la   Cooperativa   deve   consegnare   gratuitamente    e

contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL.

 

 

 

Articolo 20.

 

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

 

1)  libretto di lavoro e tesserino di disoccupazione;

2)   documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne

  sono in possesso;

3)   libretto  di  "indennità sanitaria" per il  personale  da  adibire  a

  quelle attività per cui è richiesto dalla legge;

4)   documentazione  e  dichiarazioni necessarie per l'applicazione  delle

  norme previdenziali e fiscali;

5)  accettazione della lettera di assunzione;

6)   attestato  di conoscenza di una o più lingue estere per  le  mansioni

  che implicano tale requisito;

7)   certificato  di servizio eventualmente prestato presso altre  Aziende

  e/o Cooperative;

8)   certificati o diplomi degli Studi compiuti, o diploma od attestazione

  dei corsi di addestramento frequentati;

9)    altri  documenti  e  certificati  che  l'Azienda  e  la  Cooperativa

  richiederà per le proprie esigenze.

 

Il  lavoratore  dovrà  dichiarare all'Azienda e alla  Cooperativa  la  sua

residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.

 

Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà

produrre   il   titolo  di  studio  e  dichiarare  gli   eventuali   corsi

professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.

 

L'Azienda  e  la  Cooperativa deve rilasciare ricevuta dei  documenti  che

trattiene.

 

 

 

Articolo 21.

 

Il  lavoratore  potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione,  a  visita

medica  da parte del sanitario di fiducia dell'Azienda e della Cooperativa

per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per

l'espletamento del lavoro cui è destinato.

 

Egualmente  potrà essere sottoposto a visita medica, a cura  di  gabinetti

medici   o   di  analisi  specializzati,  gestiti  da  Enti   pubblici   o

universitari,  allorquando il lavoratore dipendente  contesti  la  propria

idoneità  fisica  a  continuare ad espletare  le  proprie  mansioni  o  ad

espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità  con  la

propria idoneità fisica.

 

Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del

lavoratore  da  parte  di  Enti pubblici o da  istituti  specializzati  di

diritto pubblico.

 

Restano  in  ogni  caso ferme le norme di legge circa  le  visite  mediche

obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

 

 

 

Articolo 22.

 

In  considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2, legge n.  223

del  23.7.91, non sono computati ai fini della determinazione delle  quote

di riserva:

 

a)   le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli 1°

  e 2°;

b)   le  assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese  nei  livelli

  3°, 4° e 5° a condizione che abbiano già prestato servizio presso Aziende

  e  Cooperative del medesimo settore ovvero che siano in possesso  di  un

  titolo  di  studio o attestati professionali attinenti alle mansioni  da

  svolgere.

 

 

 

Titolo XI - PERIODO DI PROVA

 

Articolo 23.

 

La durata del periodo di prova non potrà superare:

 

  livelli                      periodo

    

1° livello  60 giorni di effettiva prestazione lavorativa

2° e 3°     45 giorni "      "         "            "

4° e 5°     30 giorni "      "         "            "

 

Per  gli  apprendisti, indipendentemente dal livello  di  riferimento,  la

durata  massima  del  periodo  di  prova  è  di  30  giorni  di  effettiva

prestazione lavorativa.

 

Ai  fini  del  computo del periodo di prova sono utili  esclusivamente  le

giornate effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo  di  6

mesi previsto dall'art. 10, legge n. 604 del 15.7.96.

 

Nel  corso  del periodo di prova e al termine dello stesso, il periodo  di

lavoro  potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di  preavviso

ma con diritto al TFR.

 

Il  lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia,  di

esperire il periodo di prova per il tempo minimo necessario, fruire  anche

del  mini comporto, ma non ha diritto alla retribuzione durante il periodo

di assenza per malattia.

 

Trascorso  il  periodo di prova senza che nessuna delle parti  abbia  dato

regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore s'intenderà confermata e il

periodo stesso sarà cumulato all'anzianità di servizio.

 

 

 

Titolo XII - ORARIO DI LAVORO

 

Articolo 24.

 

La  durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle Aziende  e

delle  Cooperative è fissata in 40 ore settimanali distribuite su  5  o  6

giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.

 

Per  lavoro effettivo s'intende ogni attività che richiede un'applicazione

assidua  e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella  dizione

di  cui  sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura  o  nella

specificità  del  caso,  un lavoro discontinuo  o  di  semplice  attesa  o

custodia.

 

Non  sono  altresì  da considerarsi lavoro effettivo le soste  durante  il

lavoro  superiore a 15 minuti, nonché quelle comprese tra  l'inizio  e  la

fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro,  i

riposi  intermedi presi sia all'interno che all'esterno  della  Azienda  e

della Cooperativa, comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n.  1955

del 10.9.23.

 

La  durata  normale  di lavoro per il lavoratore dipendente  con  mansioni

discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 25 è fissato  nei  limiti

previsti dalle leggi vigenti.

 

La  distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in  più

di tre frazioni.

 

In  relazione alle particolari esigenze delle Aziende e delle Cooperative,

al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo

ai  flussi  di  clientela  e di utenza, l'orario  complessivo  annuale  di

lavoro,  pari  a 40 ore settimanali per 52 settimane annue,  potrà  essere

distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di  12  ore  e

per  un  massimo  di  16  settimane all'anno.  Il  recupero  dovrà  essere

effettuato  nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione

del 10%.

 

La  contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà  disciplinare

la  possibilità,  per il lavoratore, di scegliere il  momento  iniziale  e

terminale  della prestazione entro una certa fascia, assicurando  comunque

una certa estensione temporanea (flex-time).

 

La   contrattazione  regionale  o  provinciale  aziendale  potrà   inoltre

disciplinare  la  possibilità della condivisione, a due o più  lavoratori,

dello  svolgimento  del  lavoro in un certo orario  lasciando  a  loro  la

determinazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing).

 

Diverse   condizioni   sono  demandate  alla  contrattazione   integrativa

regionale  o provinciale o aziendale anche se la distribuzione dell'orario

di lavoro viene determinata dal presente CCNL.

 

Il  datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in  luogo

accessibile  a  tutto  il  personale interessato l'orario  di  lavoro  con

indicazione  dell'ora  di  inizio e di termine del  lavoro  del  personale

occupato,  nonché la durata degli intervalli di riposo durante il  periodo

di lavoro.

 

Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare  il

proprio  posto  senza motivo legittimo e non potrà uscire  dall'Azienda  e

dalla Cooperativa senza esserne autorizzato.

 

Il  trattenersi  nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore  per  sue

determinate  esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione

della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non  è

considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.

 

Le  Parti,  in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo,

affermano la volontà di perseguire, nel corso della validità contrattuale,

una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una

politica   generale  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  per  favorire

l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.

 

Le parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo,

attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM 30.8.99.

 

 

 

Articolo 25.

 

Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui  o

di  semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione

di  orario  sancita  dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692,  approvata  con  RDL

6.12.23  n.  2657  e  pubblicato  nella  GU  n.  299  del  21.12.23,  sono

considerate tali le figure professionali quali ad esempio:

 

a)  uscieri e inservienti;

b)  fattorino;

c)  addetti ai centralini telefonici privati.

 

 

 

Titolo XIII - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO

 

Articolo 26.

 

Le  parti  si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di  legge

sull'orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica

a  quanto  disposto  dall'art. 1, RDL n. 692/23, il  quale  esclude  dalla

limitazione  dell'orario  di lavoro i lavoratori dipendenti  con  funzioni

direttive svolgenti determinate mansioni.

 

A  tale  effetto  si  conferma che è da considerarsi  personale  direttivo

quello  addetto  alla  direzione tecnica o amministrativa  dell'Azienda  e

della  Cooperativa  o  di  un reparto di essa con  diretta  responsabilità

dell'andamento dei servizi (artt. 2 e 3, RD n. 1955/23).

 

I lavoratori dipendenti di cui sopra hanno diritto a un'indennità speciale

nella misura del 20% della paga base nazionale.

 

 

 

Titolo XIV - ORARIO DI LAVORO DI FANCIULLI E ADOLESCENTI

 

Articolo 27.

 

L'orario di lavoro dei minori di età, tra i 15 anni compiuti e i  18  anni

compiuti, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

 

L'orario  di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione

più  di  4,30 ore. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi  le  4,30

ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno

30  minuti  ai  sensi della legge n. 977/67 e successive  modificazioni  e

integrazioni.

 

L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei  pasti

non  è  cumulabile  con le interruzioni sopra previste. L'interruzione  di

maggior durata assorbe quella di minor durata.

 

L'orario  e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere  esposti

insieme agli altri orari.

 

 

 

Titolo XV - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO

 

Articolo 28.

 

Le  ore  di  lavoro  ordinario effettivamente prestate nella  giornata  di

domenica,   o   nelle  giornate  festive,  saranno  retribuite   con   una

maggiorazione  del  6%  da  calcolarsi sulla paga  base  nazionale,  quale

corrispettivo del maggior disagio per il lavoro prestato.

 

Per  quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro

notturno ordinario valgono le vigenti norme di legge.

 

 

 

Articolo 29.

 

Il  lavoro  ordinario prestato occasionalmente nelle  ore  notturne  viene

maggiorato  della  percentuale  del 15%  da  calcolarsi  sulla  paga  base

nazionale

 

 

 

Articolo 30.

 

Il  lavoro  ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne  di  una

giornata  festiva viene maggiorato del 20%, da calcolarsi sulla paga  base

nazionale.

 

Si  considera  lavoro notturno quello prestato dalle ore  22  alle  6.  Il

personale  addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro  si  protrae

dalle  ore  22  alle  6,  dovrà  osservare un  riposo  di  almeno  12  ore

consecutive prima di riprendere il lavoro.

 

 

 

Titolo XVI - LAVORO STRAORDINARIO

 

Articolo 31.

 

Le  prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero  sono

considerate lavoro straordinario.

 

Ai  sensi  delle  vigenti disposizioni di legge è facoltà  del  datore  di

lavoro   richiedere  prestazioni  lavorative  straordinarie  a   carattere

individuale nel limite di 160 ore annue. Il lavoratore dipendente non  può

compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro

o  da  chi  ne fa le veci. Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga  base

nazionale  per  i  lavoratori ai quale non si applica l'orario  di  lavoro

discontinuo o di semplice attesa o custodia sono:

 

1)  15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;

2)  25% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale;

3)  35% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;

4)  40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;

5)  50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.

 

Il  lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei  limiti

previsti  dal  presente  CCNL  e  dalla  legge  non  può  in  nessun  caso

considerarsi  un  prolungamento ordinario dell'orario  di  lavoro    può

trasformare  la  relativa retribuzione per straordinario  in  retribuzione

ordinaria. Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario

di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

 

 

 

Titolo XVII - LAVORO A TEMPO DETERMINATO

 

Articolo 32.

 

In  tutte le Aziende e Cooperative comprese nell'ambito di applicazione di

cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87  n.

56,  l'apposizione  di  un  termine alla durata del  contratto  di  lavoro

individuale,  oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1, legge  18.4.62  n.

230,  all'art. 12 della legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazioni  e

integrazioni, è consentito, in relazione a particolari esigenze  aziendali

ed al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:

 

a)   per  sostituzioni  di  lavoratori dipendenti  assenti  per  malattia,

  maternità, ferie, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore

  dipendente assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro;

b)   per  esecuzione  di opere o servizi predefiniti o predeterminati  nel

  tempo, anche ripetitivi;

c)   per  sostituzione, anche parziale, di lavoratori dipendenti, chiamati

  a  svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'azienda  e  della

  cooperativa   o   per   lavoratori  dipendenti  che   abbiano   ottenuto

  l'aspettativa;

d)  in periodi di intensificazione dell'attività;

e)    per  sostituzione  di  lavoratrici  dipendenti  a  part-time,  post-

  maternità;

f)   per  attività  straordinarie connesse alla fase di  lancio  di  nuovi

  prodotti;

g)   per sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le

  mansioni loro assegnate;

h)   per fabbisogni connessi alle attività amministrative ed alla modifica

  del  sistema informatico, all'inserimento di nuove procedure informative

  generali e di settori, di sistemi diversi di contabilità e di controlli di

  gestione;

i)  per l'elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;

j)    per  l'assistenza  specifica  nel  campo  della  prevenzione,  della

  sicurezza del lavoro e per l'ambiente.

 

Per il contratto a termine:

 

1)   ai  sensi dell'art. 1, legge 28.2.87 n. 56, le parti stabiliscono che

  sono consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine di durata non

  inferiore  a  1 mese e non superiore a 12 mesi comunque prorogabili,  ai

  sensi della legge 25.4.62 n. 230;

2)   i  lavoratori dipendenti hanno diritto di precedenza alla assunzione,

  qualora  l'azienda  e  la  cooperativa  ricorra  a  contratti  a   tempo

  indeterminato  per  la  stessa qualifica e mansione  e  alle  condizioni

  previste dall'art. 23, comma 2, legge n. 26/87;

3)    in   caso  di  dimissioni  precedenti  alla  scadenza  naturale  del

  contratto,  il  lavoratore dipendente è tenuto a  prestare  il  previsto

  preavviso  per i lavoratori assunti a tempo indeterminato  dello  stesso

  livello di inquadramento entro il limite massimo di durata del rapporto di

  lavoro;

4)   nel caso in cui la durata del contratto a termine sia superiore  a  4

  mesi,  il  lavoratore dipendente deve essere espressamente informato  di

  quanto  disposto  dal  comma  4,  art. 23,  legge  n.  56/87  (Decadenza

  dell'iscrizione  e  dalla  posizione  di  graduatoria  nelle  liste   di

  collocamento).

 

Le  Aziende  e  le Cooperative non potranno avere contemporaneamente  alle

loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore

a  quello degli assunti a tempo indeterminato. Le Aziende e le Cooperative

che  intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute,  a  pena  di

decadenza,  a  darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione  di

garanzia e conciliazione (art. 78 del presente CCNL).

 

 

 

Titolo XVIII - LAVORO PARZIALE O PART-TIME, GENITORI DI PORTATORI

               DI HANDICAP E DI TOSSICODIPENDENTI

 

Articolo 33.

 

Il  contratto  di  lavoro  a  tempo parziale comporta  lo  svolgimento  di

attività  lavorativa  ad  orario inferiore  rispetto  a  quello  ordinario

previsto dal presente CCNL. Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di

consentire  flessibilità  della forza lavoro  in  rapporto  ai  flussi  di

attività  nell'ambito della giornata, della settimana o  dell'anno  e  nel

contempo  una  risposta  valida ad esigenze  individuali  dei  lavoratori.

L'Instaurazione  del  rapporto  di lavoro a  part-time  avverrà  con  atto

scritto  nel  quale saranno precisati l'orario di lavoro - con riferimento

al  giorno,  alla  settimana, al mese ed all'anno - e gli  altri  elementi

previsti dal presente CCNL per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

Per  il  part-time  giornaliero o settimanale il periodo  di  prova  potrà

essere  prolungato in proporzione alla minor durata dell'orario di  lavoro

concordata.  Copia del contratto di lavoro deve essere  inviata  entro  30

giorni  all'Ispettorato  provinciale del  lavoro.  La  trasformazione  del

rapporto  di  lavoro  da  tempo pieno a tempo parziale  e  viceversa  deve

avvenire  con  il  consenso  delle parti, le quali  possono  stabilire  le

condizioni per il ripristino del rapporto di lavoro originario.  L'Azienda

e  la  Cooperativa  darà priorità nel passaggio da  tempo  pieno  a  tempo

parziale o viceversa ai lavoratori dipendenti già in forza che ne  abbiano

fatta  richiesta,  rispetto ad eventuali nuove assunzioni  per  le  stesse

mansioni.  La  retribuzione, nonché i vari istituti  contrattuali  vengono

calcolati  proporzionalmente  alle  ore  effettivamente  lavorate,   salvo

diversa pattuizione tra le parti.

 

 

 

Articolo 34.

 

I  lavoratori dipendenti, genitori di portatori di handicap e  di  tossico

dipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio,

che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza

rispetto agli altri lavoratori dipendenti.

 

 

 

Titolo XIX - APPRENDISTATO

 

Articolo 35.

 

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.95 n. 25, dal

regolamento  approvato dal DPR 3.12.96 n. 16 e dall'art 16, legge  21.6.97

n.  196,  oltre che dalle norme del presente CCNL. Possono essere assunti,

con contratto di apprendistato, i giovani d'età non inferiore a 16 anni  e

non superiore a 24 - ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e

2,  Regolamento  UE n. 2081/93). Qualora l'apprendista  sia  portatore  di

handicap,  i  limiti d'età di cui al precedente comma sono  elevati  di  2

anni.  I soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato  sono

computati   nelle  quote  di  cui  alla  legge  n.  482/68  e   successive

modificazioni e integrazioni.

 

Stante la delicatezza delle problematiche innescate dalla legge n. 196/97,

le parti si impegnano ad incontrarsi con periodicità frequente, allo scopo

di  verificare  le  opportunità e gli effetti  sull'occupazione  derivanti

dall'applicazione concreta di tale istituto per i fini occupazionali

 

 

 

Articolo 36.

 

Per  quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie,

all'indennità  di  malattia e infortuni valgono  le  norme  di  legge.  La

qualifica professionale oggetto dell'apprendistato, l'orario di lavoro e i

livelli  d'inquadramento  professionali sia iniziali  che  finali,  devono

essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.

 

 

 

Articolo 37.

 

La  durata dell'apprendistato è fissata in un massimo di 42 mesi per tutti

i  livelli  d'inquadramento. In caso di trasformazione  del  contratto  di

lavoro  di  apprendistato  da tempo pieno a tempo  parziale  in  corso  di

rapporto,  la  durata  inizialmente prevista  s'intende  proporzionalmente

prolungata fino ad un massimo di 48 mesi.

 

 

 

Articolo 38.

 

La  retribuzione dell'apprendista è determinata applicando le  percentuali

di  seguito riportate, sulla paga base nazionale relativamente al  livello

d'inquadramento:

 

 livello        durata      primi   secondi   terzi   ultimi

                           12 mesi  12 mesi  12 mesi  6 mesi

                              

1-2-3-4-5  massimo 42 mesi   60%      70%      80%      90%

 

Condizioni   diverse   possono  essere  stabilite  a  livelli   regionale,

provinciale   o   aziendale  dall'apposita  Commissione  di   garanzia   e

conciliazione (art. 78 del presente CCNL).

 

 

Norma transitoria.

 

Considerate  le sostanziali innovazioni rispetto al precedente  CCNL,  con

riferimento alla durata dell'apprendistato il cui periodo massimo è  stato

portato  a  42 mesi, le parti concordano che per i lavoratori  assunti  in

apprendistato  e  che alla data della stipula del presente  CCNL  avessero

maturato  i  42  mesi  ovvero fossero in procinto di  maturarli,  potranno

proseguire  il  loro  rapporto  di  lavoro  con  la  stessa  qualifica  di

apprendista  fino  ad  un massimo di ulteriori 90 giorni.  Con  la  stessa

decorrenza  della  stipula  del presente contratto,  la  retribuzione  per

l'apprendista  è  adeguata automaticamente alle percentuali  previste  dal

presente CCNL.

 

 

 

Articolo 39.

 

Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che questa andrà

articolata in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere

professionale, riprendendo le indicazioni fornite a riguardo  dai  decreti

del  Ministero del lavoro 8.4.98 e 20.5.99. La durata della  formazione  è

pari a quanto appresso riportato:

 

                                       ore di formazione

          titolo di studio               medie annuali

                                              

scuola dell'obbligo                           120

attestato di qualifica professionale          100

diploma di scuola media superiore              80

diploma universitario                          60

diploma di laurea                              60

 

 

 

Articolo 40.

 

All'apprendista   che   avesse   intrattenuto   precedenti   rapporti   di

apprendistato,  anche non in mansioni analoghe l'azienda e la  cooperativa

dovrà   fornire   esclusivamente   la   formazione   tecnico-professionale

eventualmente  non  effettuata, mentre dovrà esonerarlo dall'effettuazione

di  attività formativa con contenuti di natura generale, se già effettuata

presso il datore di lavoro precedente. All'atto dell'assunzione, l'Azienda

e  la  Cooperativa  richiederà all'apprendista di documentare  l'eventuale

attività   formativa  precedentemente  svolta  presso  altra   azienda   e

cooperativa,  ai fini del conseguimento del credito formativo  e  comunque

dell'esenzione  dalla frequenza dei moduli formativi già  contemplati.  Le

parti  entro  6 mesi dalla stipula del presente CCNL si incontreranno  per

definire il progetto formativo da sottoporre all'approvazione degli organi

competenti.

 

 

 

Titolo XX - FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

 

Articolo 41.

 

Nel  quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti  il

presente  CCNL,  preso  atto  che  tutte le  ragioni  di  addestramento  e

formazione    professionale   sono   finalizzate    all'arricchimento    e

all'aggiornamento  delle  conoscenze professionali  inerenti  le  mansioni

svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della

necessità  di  una  costante  revisione delle conoscenze  individuali,  le

aziende  e le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche

per consentire:

 

a)  un efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti neo-assunti;

b)   un  proficuo  aggiornamento  dei  lavoratori  dipendenti  per  quanto

  concerne  la  sicurezza,  i  nuovi metodi di lavoro,  l'automazione  dei

  processi produttivi;

c)   un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti, nelle nuove mansioni

  a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

 

 

 

Articolo 42.

 

Le  parti  convengono,  per  quanto di loro  competenza,  di  attuare  gli

strumenti più idonei di natura sia contrattuale che legislativa,  al  fine

di  utilizzare  al  meglio  l'istituto del CFL,  ravvisando  in  esso  uno

strumento  valido  per  favorire l'incremento  occupazionale  giovanile  e

concordano   sulla   necessità  di  realizzare   comuni   interventi   per

l'attivazione delle legge n. 863/84.

 

 

 

Articolo 43.

 

Le  parti convengono che le caratteristiche dei CFL per l'acquisizione dei

contenuti professionali sono indicate come segue:

 

Per l'acquisizione di professionalità elevata o professionalità intermedia

o  per  agevolale l'inserimento professionale il CFL è consentito  per  il

conseguimento   della  professionalità  corrispondente  al  1°-2°-3°-4°-5°

livello  d'inquadramento e ha una durata massima di  24  mesi.  Esso  deve

prevedere  una formazione massima di ore come dalla tabella  dell'art.  39

del presente CCNL, da effettuarsi presso il luogo di lavoro.

 

Le  cause  di sospensione legale del CFL comportano l'improrogabilità  del

termine  finale  per un periodo di durata pari all'effettiva  sospensione,

unitamente  nei casi in cui INPS riconosca il diritto alla  proroga  e  ai

benefici contributivi.

 

 

 

Articolo 44.

 

La  formazione  sarà normalmente impartita da persone  qualificate  o  dal

datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire

il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.

 

 

 

Articolo 45.

 

Ai  lavoratori assunti con CFL sarà assicurato il trattamento normativo ed

economico di cui al presente CCNL.

 

 

 

Titolo XXI - LAVORATORI STUDENTI

 

Articolo 46.

 

Per le Aziende e per le Cooperative terziarie si conviene:

 

a)  Lavoratori studenti universitari.

 

A tali lavoratori dipendenti sarà concesso 1 giorno di permesso retribuito

per ogni esame sostenuto.

 

Per  gli  esami di diploma universitario e di laurea i giorni di  permesso

retribuiti  sono  elevati  a 4. Ai lavoratori  dipendenti  che  nel  corso

dell'anno  debbano sostenere esami potranno essere concessi  a  richiesta,

permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 giorni l'anno.

 

b)  Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali.

 

A  tali  lavoratori dipendenti saranno concessi tanti giorni  di  permesso

retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.

 

Ai  lavoratori  dipendenti predetti possono essere concessi  a  richiesta,

permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni l'anno.

 

L'azienda   e   la  Cooperativa  potrà  richiedere  la  produzione   delle

certificazioni  necessarie all'esercizio dei diritti di  cui  al  presente

articolo.

 

Nell'arco di ogni anno potrà usufruire di permessi retribuiti il  20%  dei

lavoratori  occupati dall'azienda e dalla cooperativa, ma  compatibilmente

con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività produttiva.

 

I  permessi  retribuiti di cui al presente articolo  non  rientrano  nella

retribuzione  imponibile  per il calcolo dei  contributi  previdenziali  e

assistenziali ai sensi della legge n. 402/96.

 

 

 

Titolo XXII - CONTRATTO DI INSERIMENTO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

              - CONTRATTO DI INSERIMENTO DI LAVORATORI PORTATORI

              DI HANDICAP

 

Articolo 47.

 

Nel  caso  di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori

extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

 

 

 

Articolo 48.

 

Nel  caso  di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori

portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

 

 

 

Titolo XXIII - OCCUPAZIONE FEMMINILE

 

Articolo 49.

 

Le parti s'incontreranno periodicamente a livello regionale, provinciale o

aziendale, al fine di realizzare azioni positive a favore dell'occupazione

femminile. A tal fine saranno costituiti Comitati per le pari opportunità,

per  la  progettazione  e realizzazione delle suddette  iniziative,  anche

utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.

 

 

 

Titolo XXIV - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITÀ - PERMESSI RETRIBUITI

              - PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI - PERMESSI NON RETRIBUITI

 

Articolo 50.

 

Il  lavoratore  dipendente  ha  diritto al  riposo  settimanale  nei  modi

previsti  dalla  legge,  alla  quale il presente  contratto  fa  esplicito

riferimento.

 

Si  richiamano  in  maniera particolare le norme riguardanti  le  attività

stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia

e  riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende e nelle Cooperative  e

degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

 

 

 

Articolo 51.

 

Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con  le

maggiorazioni previste dal presente CCNL, i giorni appresso specificati:

 

a)  festività nazionali:

 

-   25 aprile - ricorrenza della Liberazione;

-   1 maggio - festa del Lavoro;

-   2 giugno - festa della Repubblica;

 

b)  festività infrasettimanali:

 

-   1° giorno dell'anno;

-   Epifania;

-   lunedì di Pasqua;

-   15 agosto - festa dell'Assunzione;

-   1° novembre - Ognissanti;

-   8 dicembre - Immacolata Concezione;

-   25 dicembre - S. Natale;

-   26 dicembre - S. Stefano;

-   solennità del S. Patrono.

 

Per  gli addetti al lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per

i  quali  sia  applicato  l'orario  normale  settimanale  di  50  ore,  il

trattamento  economico per le festività è pari rispettivamente  a  10  ore

maggiorate.

 

A  tutto  il  personale  assente nella giornata di festività,  per  riposo

settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta 1 giornata

di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione.

 

Per   le  festività  cadenti  nel  periodo  di  assenza  obbligatoria  per

gravidanza   e   puerperio,  la  lavoratrice  dipendente  ha   diritto   a

un'indennità integrativa da corrispondersi a carico del datore  di  lavoro

più quella a carico INPS.

 

Il  trattamento  di  cui al presente articolo non è  dovuto  nei  casi  di

coincidenza  delle  festività  sopra  elencate  con  uno  dei  giorni   di

sospensione   dal   servizio  e  dalla  retribuzione   per   provvedimenti

disciplinari.

 

Al  lavoratore  dipendente che presta la propria  opera  nelle  suindicate

festività  è  dovuta,  oltre  alla normale  retribuzione  giornaliera,  la

retribuzione  per  le  ore  di servizio effettivamente  prestate,  con  la

maggiorazione di cui all'art. 31 del presente CCNL.

 

 

 

Articolo 52.

 

Al   lavoratore   dipendente  potranno  essere  concessi  brevi   permessi

retribuiti per giustificati motivi, da chiedere normalmente durante la  1a

ora di lavoro.

 

Tali  permessi retribuiti non possono superare complessivamente le 24  ore

all'anno.  Essi  sono  concessi  a richiesta  del  lavoratore  dipendente,

tenendo conto delle esigenze di lavoro dell'Azienda e della Cooperativa.

 

Nel  caso in cui le ore di permesso retribuite non vengano in tutto  o  in

parte  usufruite,  il  lavoratore  dipendente  ha  diritto  comunque  alla

corresponsione della relativa retribuzione.

 

In  casi  speciali e giustificati il lavoratore dipendente potrà usufruire

di  permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante

ore di lavoro nella misura massima di 1 ora al giorno.

 

Ai  sensi  dell'art.  11, legge 21.3.90 n. 3, in  occasione  di  tutte  le

consultazioni  elettorali disciplinate da leggi della  Repubblica,  coloro

che  adempiano  funzioni  presso gli uffici  elettorali,  ivi  compresi  i

rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione  di

referendum,  hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto  il  periodo

corrispondente alla durata delle relative operazioni.

 

I  giorni  di  assenza dal lavoro compresi nel periodo  di  cui  al  comma

precedente  sono  considerati, a tutti gli  effetti,  giorni  di  attività

lavorativa.

 

 

 

Articolo 53.

 

Le  parti  convengono che il lavoratore dipendente ha diritto  a  permessi

straordinari retribuiti per i casi sotto elencati:

 

                       eventi                         giorni

                          

a) matrimonio di un figlio                           1 giorno

b) nascita o adozione di un figlio                   2 giorni

c) decesso del padre, della madre, di un fratello,      

   di una sorella, di un coniuge, di figli           2 giorni

d) decesso di un suocero, di un nonno                1 giorno

 

a)   al lavatore dipendente donatore di midollo osseo saranno riconosciuti

  permessi retribuiti nella misura necessaria alla effettuazione del ciclo

  di analisi rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione.

 

In  caso di comprovata disgrazia famigliare, con legami di stretto vincolo

di parentela (parentela di 1° grado ed eccezionalmente di 2° grado), o nei

casi  di  grave  calamità naturale, il datore di lavoro  e  il  lavoratore

dipendente  concorderanno un congedo straordinario retribuito, nel  limite

massimo  di  5 giorni di calendario che sarà strettamente rapportato  alle

reali  esigenze  di  assenza, reclamate dalla  natura  della  disgrazia  o

dall'evento calamitoso.

 

In  altri  casi di forza maggiore il lavoratore dipendente potrà usufruire

di  congedi  retribuiti deducibili dai permessi retribuiti o  dalle  ferie

annuali.

 

 

 

Articolo 54.

 

Al  lavoratore dipendente che ne faccia richiesta possono essere  concessi

permessi non retribuiti per un massimo di 48 ore all'anno.

 

 

 

Titolo XXV - SOSPENSIONE - SOSTE - RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI

 

Articolo 55.

 

In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del

lavoratore  dipendente quest'ultimo ha diritto alla  normale  retribuzione

per tutti i periodi della sospensione.

 

La  norma  di cui al precedente comma non si applica nel caso di  pubblica

emergenza, per calamità naturali, eventi atmosferici straordinari, casi di

forza maggiore o di scioperi.

 

In  caso  di  diminuzione  del  lavoro, constatata  anche  dai  lavoratori

dipendenti,  il  datore di lavoro può accordarsi con i  propri  lavoratori

dipendenti  per  una sospensione dal lavoro a rotazione  per  periodi  non

superiori a 10 giorni.

 

In  tale  periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non maturerà  alcuna

mensilità aggiuntiva ad esclusione del TFR.

 

Per  i  periodi  di  sosta  dovuti a cause impreviste  indipendenti  dalla

volontà  del  lavoratore dipendente o dell'Azienda o della  Cooperativa  è

ammesso  il  recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di  1  ora  al

giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

 

 

 

Titolo XXVI - INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI

 

Articolo 56.

 

La  durata  del  tempo per la consumazione dei pasti va da  un  minimo  di

mezz'ora  a  un  massimo  di 2 ore, e viene concordato  tra  i  lavoratori

dipendenti e il datore di lavoro.

 

 

 

Titolo XXVII - CONGEDO PER MATRIMONIO

 

Articolo 57.

 

Al  lavoratore dipendente non in prova sarà concesso in occasione del  suo

matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di

calendario.

 

Durante  tale periodo, per gli impiegati e gli operai decorrerà la normale

retribuzione  mensile,  mentre  il lavoratore  dipendente  apprendista  ha

diritto al pagamento di 80 ore di normale retribuzione.

 

Per  i  lavoratori  dipendenti il trattamento economico  di  cui  sopra  è

corrisposto  dall'azienda  e dalla cooperativa  in  via  anticipata  ed  è

comprensivo dell'assegno INPS.

 

La  richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal  lavoratore

dipendente,  salvo  casi  eccezionali,  con  anticipo  di  15  giorni   di

calendario.

 

Entro  i  30  giorni  successivi al termine di congedo matrimoniale  dovrà

essere prodotto il certificato di matrimonio.

 

Le  disposizioni del presente articolo non si applicano per  i  lavoratori

dipendenti con contratto a termine.

 

 

 

Titolo XXVIII - SERVIZIO MILITARE - VOLONTARIATO

 

Articolo 58.

 

In  caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si  fa

riferimento  alle  disposizioni  di  cui  al  DLCPS  13.9.46  n.  303.  Al

lavoratore dipendente ripresentatosi nel termine di 30 giorni  di  cui  al

citato  decreto, dopo il compimento del servizio militare  di  leva,  sarà

riconosciuto - agli effetti dell'anzianità - il periodo trascorso sotto le

armi.

 

Per  il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti, comunque,

il lavoratore dipendente ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le

armi, alla conservazione del posto di lavoro.

 

Il  compimento  di  eventuali  periodi  di  servizio  militare  per  ferma

volontaria   risolve  il  rapporto  di  lavoro,  senza   il   diritto   al

riconoscimento dei benefici di cui sopra.

 

 

 

Articolo 59.

 

Per il lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile o in

operazioni  di soccorso alpino e speleologico si fa riferimento  a  quanto

espressamente  previsto  dalle  norme che disciplinano  la  materia  e  in

particolare dal DPR n. 61 del marzo '94, dalla legge n. 162/92 e dal DM n.

379/94 applicativo della stessa.

 

Ai  lavoratori  impegnati in attività di servizio di protezione  civile  o

pronto  soccorso vengono riconosciuti i permessi retribuiti,  fino  ad  un

massimo di 16 ore nell'anno solare.

 

Ai  lavoratori  dipendenti "volontari in servizio  civile"  che  intendono

prestare  la  loro  opera  nei paesi in via di  sviluppo,  secondo  quanto

previsto  dalla normativa vigente in materia e in particolare dalle  leggi

nn.  49/97 e 266/91, le aziende e le cooperative, compatibilmente  con  le

esigenze  di  servizio  potranno  concedere  periodi  di  aspettativa  non

retribuita e senza decorrenza d'anzianità a tutti gli effetti,  di  durata

anche superiore a 1 anno fino ad un massimo di 2 salvo casi particolari.

 

 

 

Titolo XXIX - MATERNITÀ

 

Articolo 60.

 

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i

regolamenti  sulla  tutela  fisica ed economica  delle  lavoratrici  madri

dipendenti.

 

Le  parti concordano che la disposizione della legge 31.12.71 n. 1204,  in

materia  di  permessi 'post partum', trovino applicazione  in  alternativa

alla  madre,  anche nei confronti del padre dipendente al sensi,  per  gli

effetti  e alle condizioni previste dall'art. 7, legge n. 1204/71,  nonché

dalla Sentenza n. 1/87 della Corte Costituzionale.

 

La  lavoratrice dipendente in stato di gravidanza ha l'obbligo di  esibire

al  datore di lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario  o

dal medico del servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto

a darne ricevuta.

 

Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la lavoratrice

dipendente  è  tenuta  ad  inviare al datore di  lavoro  entro  15  giorni

successivi  al  parto  il  certificato di nascita del  bambino  rilasciato

dall'ufficiale  di stato civile o il certificato di assistenza  al  parto,

vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n. 2128.

 

Durante  lo  stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente  ha

diritto ad astenersi dal lavoro:

 

a)   per  2  mesi  precedenti  la data presunta  del  parto  indicata  nel

  certificato medico di gravidanza;

b)  per 3 mesi dopo il parto;

c)   per  il  periodo intercorrente tra la data presunta del  parto  e  il

  parto stesso;

d)   per  un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett.

  c);

e)    per   malattia  del  bambino  d'età  inferiore  a  3  anni.  Diritto

  riconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è  adottivo  o

  affidato, ai sensi della legge 4.5.83 n. 184;

f)   durante  il    anno di vita dei bambino, il datore di  lavoro  deve

  consentire alle madri lavoratrici dipendenti 2 periodi di riposo,  anche

  cumulabili,  durante  la giornata. Il riposo è 1  solo  quando  l'orario

  giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore. Detti periodi di riposo hanno

  durata di un ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre

  dipendente di uscire dall'Azienda e dalla Cooperativa; sono di  mezz'ora

  ciascuno  e  non  comportano il diritto ad uscire dall'Azienda  e  dalla

  Cooperativa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire della

  camera  di  allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore  di

  lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

 

Nessuna  indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il  periodo  di

assenza  obbligatoria  e  facoltativa, ad  eccezione  del  20%  della  13a

mensilità, art. 30, DPR 21.5.53 n. 568.

 

Durante  il  periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la  lavoratrice

madre  dipendente  ha  diritto a un'indennità pari all'80%  della  normale

retribuzione  posta  a  carico INPS, come stabilito  dall'art.  74,  legge

23.12.78  n.  833. L'indennità anticipata dal datore di  lavoro  ai  sensi

dell'art.  1,  legge 29.2.80 n. 33, è posto a conguaglio con i  contributi

dovuti  ad INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80

n. 33.

 

Nei confronti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a termine  o

stagionale,  INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni  di

maternità agli aventi diritto ai sensi del comma 6, art. 1, legge  29.2.80

n. 33.

 

I  periodi  di  assenza obbligatoria di cui alle lett. a), b),  c)  devono

essere  computati  agli effetti indicati dall'art. 6,  legge  30.12.71  n.

1204; il periodo di assenza facoltativa di cui alla lett. d) è computabile

solo ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7, legge 30.12.71 n. 1204.

 

La lavoratrice madre dipendente ha diritto alla conservazione del posto di

lavoro  per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di 1  anno

d'età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge "licenziamento per

giusta  causa, cessazione dell'attività dell'Azienda e della  Cooperativa,

ultimazione  per la quale la lavoratrice madre dipendente  era  assunta  o

cessazione  del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per  il  quale

era stato stipulato".

 

 

 

Titolo XXX - FERIE

 

Articolo 61.

 

Il  lavoratore  dipendente di cui al presente contratto ha diritto  ad  un

periodo di ferie annuali nella misura di 28 giornate di calendario,  salvo

quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti).

 

A  tal  fine  la  settimana  lavorativa, qualunque  sia  la  distribuzione

dell'orario di lavoro settimanale viene considerata di 6 giorni.

 

Compatibilmente con le esigenze dell'Azienda e della Cooperativa e  quelle

dei  lavoratori  dipendenti è facoltà del datore di  lavoro  stabilire  un

periodo di ferie pari a 2 settimane.

 

Le  ferie  non potranno essere frazionate in più di 3 periodi. Il  diritto

alle ferie è irrinunciabile ed inalienabile.

 

Per  ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in  servizio

il  lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il

diritto  del  lavoratore dipendente a completare detto  periodo  in  epoca

successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute.

 

Durante   il   periodo  di  ferie  spetta  al  lavoratore  dipendente   la

retribuzione di fatto.

 

In  caso  di  licenziamento  o di dimissioni,  spetteranno  al  lavoratore

dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto,  per

quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno.

 

 

 

Titolo XXXI - ASPETTATIVA

 

Articolo 62.

 

Al  lavoratore  dipendente  assunto a tempo indeterminato  che  ne  faccia

richiesta   deve   essere  concesso  un  periodo  di   aspettativa   senza

retribuzione   e   senza  decorrenza  dell'anzianità  ad  alcun   effetto,

continuativo o frazionato in 2 periodi pari a 1 mese ogni anno d'anzianità

maturata fino ad un massimo di 6 mesi.

 

Il  lavoratore dipendente che entro 7 giorni della scadenza del periodo di

aspettativa   non  si  presenti  per  riprendere  servizio  è  considerato

dimissionario.

 

L'Azienda  e  la  Cooperativa qualora accerti che durante  il  periodo  di

aspettativa  sono  venuti  meno  i motivi che  ne  hanno  giustificato  la

concessione,  può  richiedere al lavoratore dipendente  di  riprendere  il

lavoro nel termine di 7 giorni.

 

Al  lavoratore  dipendente,  ammalato  o  infortunato  sul  lavoro  a  sua

richiesta  il  periodo  di aspettativa sarà prolungato  per  un  ulteriore

periodo non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni:

 

a)   che  siano  esibiti  dal lavoratore dipendente  regolari  certificati

  medici;

b)  che non si tratti di malattie croniche o psichiche;

c)   che  il  periodo  richiesto  sia  considerato  di  aspettativa  senza

  retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun altro effetto.

 

 

 

Titolo XXXII - MALATTIA - INFORTUNI

 

Articolo 63.

 

L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo  i  casi

di   giustificato  impedimento;  inoltre  il  lavoratore  dipendente  deve

trasmettere entro 2 giorni il relativo certificato medico.

 

Il   lavoratore  dipendente  deve  dare  immediata  notizia  di  qualsiasi

infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando  il

lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto

e  il  datore  di  lavoro  non  essendo  venuto  altrimenti  a  conoscenza

dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad INAIL

ed   all'autorità  giudiziaria,  resta  esonerato  da  ogni  e   qualsiasi

responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.

 

In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le

assenze    scaturite   da   malattia   o   infortunio   sono   considerate

ingiustificate,  fermo restando le sanzioni previste dalla  legge  per  il

ritardo o mancata comunicazione nonché quelle contrattuali.

 

Il  lavoratore  dipendente che presti servizio in  Aziende  e  Cooperative

addette  alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari

di  cui  alla  legge 30.4.62 n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia  di

durata  superiore  a  5 giorni, di presentare al rientro  in  servizio  al

datore  di  lavoro il certificato medico attestante che il lavoratore  non

presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.

 

In  caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente

trattamento:

 

A.  Periodo di comporto:

 

1)   in  caso  di  malattia il lavoratore dipendente  non  in  prova,  con

  anzianità di servizio fino a 2 anni, ha diritto al mantenimento del posto

  di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi, anche a

  cavallo di 2 anni solari;

2)   in  caso  di  malattia il lavoratore dipendente  non  in  prova,  con

  anzianità di servizio superiore a 2 anni, ha diritto al mantenimento del

  posto  di lavoro per assenze, anche non continuative, e anche per eventi

  morbosi diversi, fino ad un massimo di 12 mesi (anno di 365 giorni)  nel

  periodo di 3 anni;

3)   in  caso  d'infortunio  sul  lavoro e/o  malattia  professionale,  il

  lavoratore  dipendente non in prova, ha diritto alla  conservazione  del

  posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e

  di  fatto  al  lavoratore dipendente medesimo di attendere al  lavoro  e

  comunque  non  oltre  la  data indicata nel  certificato  definitivo  di

  abilitazione alla ripresa del lavoro;

4)   in  caso  di malattia professionale il lavoratore dipendente  non  in

  prova  ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9  mesi

  consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.

 

Qualora  l'interruzione del servizio si protragga oltre  i  termini  sopra

indicati  è facoltà del datore del lavoro risolvere il rapporto di  lavoro

senza obbligo di preavviso.

 

 

B.  Trattamento economico.

 

Ferme  restando  le norme di legge per quanto concerne il  trattamento  di

malattia,  infortunio o malattia professionale l'azienda e la  cooperativa

corrisponderà al lavoratore dipendente quanto appresso:

 

 

C.  Caso di malattia:

 

1)   i  primi 3 giorni (carenza) vengono retribuiti, nella percentuale del

  60%, solo se la malattia sia superiore a 10 giorni lavorativi;

2)   per  il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro fino a 2  anni:

  integrazione  della prestazione INPS fino a garantire l'80%  dell'intero

  trattamento economico per i primi 6 mesi;

3)   per  il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro superiore  a  2

  anni:  integrazione  del  trattamento  INPS  fino  a  garantire  il  90%

  dell'intero trattamento economico per i primi 6 mesi.

 

 

D.  Caso di infortunio o malattia professionale:

 

1)    per   il   giorno  dell'infortunio  o  dell'inizio  della   malattia

  professionale, il 100% della retribuzione percepita;

2)   Per  il  1°,  2°, 3° giorno successivi alla data dell'evento  il  60%

  della retribuzione percepita;

3)   per  i giorni successivi dal 4° giorno al 89° giorno una integrazione

  della  prestazione  INAIL,  nella  misura  del  40%  della  retribuzione

  percepita;

4)   dal  90°  giorno e successivi l'integrazione della prestazione  INAIL

  nella misura del 25% della retribuzione percepita.

 

Agli  effetti  retributivi, per ogni periodo di  malattia  il  computo  si

inizia dal 1° giorno di assenza.

 

L'integrazione  non  è  dovuta  se INPS  e/o  INAIL  non  riconoscono  per

qualsiasi motivo l'indennità a loro carico.

 

Durante  il periodo di prova non è dovuta al lavoratore dipendente nessuna

integrazione da parte dell'azienda e della Cooperativa.

 

Le  visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro per

malattia  sono  espletate  dalle  USL  alle  quali  spetta  la  competenza

esclusiva di tale accertamento.

 

Per   consentire  l'effettuazione  delle  visite  fiscali,  il  lavoratore

dipendente è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondo

le disposizioni dettate dalla competente autorità sanitaria.

 

Per  quanto  non  previsto  dal presente CCNL in  materia  di  malattia  e

infortunio, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia  nazionali

che regionali.

 

 

 

Titolo XXXIII - GRATIFICA NATALIZIA

 

Articolo 64.

 

In  occasione  delle  feste natalizie l'Azienda  e  la  Cooperativa  dovrà

corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari a 1 mensilità della

normale  retribuzione. Nel caso d'inizio o di cessazione del  rapporto  di

lavoro  durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente ha diritto  a

tanti  dodicesimi  della gratifica natalizia per quanti  sono  i  mesi  di

lavoro  prestato  presso  l'azienda e la cooperativa.  Per  tali  fini  il

periodo  iniziale  o  finale superiore a 15 giorni è computato  come  mese

intero.

 

 

 

Titolo XXXIV - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Articolo 65.

 

La  normale  retribuzione  del  lavoratore dipendente  è  costituta  dalle

seguenti voci:

 

a)  paga base nazionale di cui all'art. 15 del presente CCNL;

b)   elemento  economico "premio produzione presenza", di cui all'art.  4,

  punto b), del presente CCNL;

c)  eventuali scatti d'anzianità, di cui all'art. 66 del presente CCNL;

d)   eventuali  altri  elementi derivanti dalla contrattazione  collettiva

  sia di 1° che di 2° livello, di cui all'art. 2 del presente CCNL.

 

L'elemento  economico "premio produzione presenza" deve  essere  calcolato

fra  le  parti  stipulanti  il presente CCNL nella  contrattazione  di 

livello.

 

La  quota oraria della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti e in

tutti  i  casi  si  ottiene dividendo l'importo mensile  per  il  divisore

convenzionale 173.

 

La  quota giornaliera della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti

e  in  tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore

convenzionale 26.

 

Al  personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere  di

continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori,  che

comportano  l'obbligo  di  accollarsi  le  eventuali  differenze,  compete

un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5%  mensile

della paga base nazionale.

 

 

 

Titolo XXXV - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

 

Articolo 66.

 

L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nell'azienda  e

nella cooperativa, computando come intera la frazione di mese superiore  a

15 giorni.

 

Gli aumenti periodici biennali sono pari al 3% della paga base nazionale e

decorrono  dal  1° giorno del mese successivo a quello di  compimento  del

biennio.

 

Al lavoratore dipendente dovranno essere corrisposti un totale di 5 scatti

biennali d'anzianità.

 

 

 

Titolo XXXVI - TRASFERTA - INDENNITÀ PER USO DI MEZZO DI TRASPORTO

               DI PROPRIETÀ DEL LAVORATORE DIPENDENTE

 

Articolo 67.

 

Al  lavoratore  dipendente in trasferta oltre al rimborso delle  spese  di

viaggio  e  di  altre eventuali spese incontrate per conto dell'azienda  e

della  cooperativa,  dovrà essere corrisposta una  diaria  giornaliera  da

determinare  direttamente  tra  il  datore  di  lavoro  ed  il  lavoratore

dipendente,   ovvero,  in  difetto,  dalla  Commissione  di   garanzia   e

conciliazione (art. 78 del presente CCNL).

 

Se  al  lavoratore  dipendente sono state attribuite mansioni  comportanti

l'impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e le relative spese  saranno

a carico dell'Azienda e della Cooperativa.

 

Qualora  il mezzo di trasporto sia di proprietà del lavoratore dipendente,

deve  essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione

e   di   trasporto  per  usura  del  mezzo,  un  compenso  da  determinare

direttamente  tra il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente  ovvero,

in  difetto,  dalla Commissione di garanzia e conciliazione (art.  78  del

presente CCNL).

 

 

 

Titolo XXXVII - INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

 

Articolo 68.

 

In   caso  di  morte  del  lavoratore  dipendente  il  TFR  e  l'indennità

sostitutiva  del  preavviso devono essere corrisposti, a  norma  dell'art.

2122  C.C.,  al  coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del  lavoratore

dipendente, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.

 

La  ripartizione  dell'indennità, se non  vi  è  accordo  fra  gli  aventi

diritto, deve farsi secondo le leggi vigenti.

 

In  mancanza  delle  persone  indicate  al  comma  1,  le  indennità  sono

attribuite secondo le norme della successione legittima.

 

È  nullo  ogni patto anteriore alla morte del lavoratore dipendente  circa

l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

 

 

 

Titolo XXXVIII - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA BUSTA

                 PAGA

 

Articolo 69.

 

La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore dipendente con cadenza

periodica, comunque non superiore a quella mensile.

 

All'atto  del pagamento della retribuzione verrà consegnata al  lavoratore

dipendente  la  busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno  essere

distintamente  specificate:  la  denominazione  della  azienda   e   della

cooperativa, il nome ed il cognome del lavoratore dipendente,  il  periodo

di  paga  cui  la  retribuzione si riferisce, nonché  le  singole  voci  e

corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la  elencazione

delle trattenute.

 

Qualsiasi  reclamo  sulla  corrispondenza  della  somma  pagata  a  quella

indicata  sulla busta paga o documento equipollente nonché  sulla  qualità

del  denaro,  dovrà  essere  fatta all'atto del pagamento;  il  lavoratore

dipendente  che  non provveda perde ogni diritto al reclamo  per  ciò  che

riguarda il denaro contenuto nella busta paga stessa.

 

Qualsiasi  reclamo  sulla  retribuzione, ovvero inerente  al  rapporto  di

lavoro,  deve  essere  presentato  dal lavoratore  dipendente  a  pena  di

decadenza,  entro  6 mesi dalla cessazione del rapporto  di  lavoro  dello

stesso.

 

Resta  fermo  comunque  il disposto dell'art. 2113 C.C.,  come  modificato

dalla legge 11.8.73 n. 533.

 

 

 

Titolo XXXIX - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO

 

Articolo 70.

 

Fatte  salve  le leggi vigenti in materia di risoluzione del  rapporto  di

lavoro  nelle  Aziende e nelle Cooperative con un numero inferiore  di  15

lavoratori  dipendenti, il datore di lavoro può recedere dal contratto  di

lavoro  a  tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata  o

altro  mezzo  idoneo a certificare la data di ricevimento per le  clausole

sotto elencate:

 

a)   diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno della Azienda

  e della Cooperativa anche fra i dipendenti;

b)  insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;

c)  comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;

d)   appropriazione di beni della Azienda e della Cooperativa o  di  terzi

  sul luogo di lavoro;

e)   danneggiamento volontario di beni dell'Azienda e della Cooperativa di

  terzi, presso l'azienda;

f)   concorrenza  con  l'azienda e con la cooperativa  in  cui  presta  la

  propria opera;

g)   esecuzioni di lavori senza permesso, nell'Azienda e Cooperativa,  sia

  per proprio conto che per terzi;

h)   falsificazione  di  documentazione aziendale della  Azienda  e  della

  Cooperativa.

i)   assenze  non  giustificate di oltre 3 giornate  consecutive  o  di  6

  giornate nel biennio anche non consecutive;

j)   il  rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il 

  giorno dalla data di guarigione;

k)  cessazione dell'attività;

l)  gravi difficoltà economiche dell'Azienda e della Cooperativa.

 

I  termini  di  preavviso di rescissione del rapporto di  lavoro  a  tempo

indeterminato sono stabiliti dal successivo art. 71 del presente CCNL.

 

Il  lavoratore dipendente dalla azienda e dalla cooperativa  può  recedere

dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto con

raccomandata  o  altro mezzo idoneo a certificare la data di  ricevimento,

nei termini stabiliti nel successivo art. 71 del presente CCNL.

 

 

 

Articolo 71.

 

I  termini  di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente  CCNL

sono:

 

                  fino a 5 anni     fino a 10 anni    oltre a 10 anni

classificazione    di anzianità      di anzianità       di anzianità

                        

                    70 giorni         80 giorni          90 giorni

1° livello        di calendario     di calendario      di calendario

                  60 giorni         70 giorni          80 giorni

                  50 giorni         60 giorni          70 giorni

                  40 giorni         50 giorni          60 giorni

                  30 giorni         40 giorni          50 giorni

 

Il  periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, né di

congedo matrimoniale. Al lavoratore dipendente preavvisato potranno essere

concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. La parte  che

risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui all'art.

71  del  presente  CCNL o con preavviso insufficiente, deve  corrispondere

all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il

periodo di mancato o insufficiente preavviso.

 

Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.

 

 

 

Titolo XL - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Articolo 72.

 

Al  lavoratore  dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto  il

trattamento previsto dalla legge 29.5.82 n. 297.

 

 

 

Titolo XLI - CESSIONE - TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA - LIQUIDAZIONE

             DELLA COOPERATIVA

 

Articolo 73.

 

Per  il  trapasso,  la  cessione  ed il fallimento  dell'azienda  e  della

Cooperativa si fa riferimento alle disposizioni di legge.

 

 

 

Titolo XLII - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO

 

Articolo 74.

 

Quando  viene fatto obbligo al lavoratore dipendente di indossare speciali

divise, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.

 

È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti

che  i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza

e per motivi igienico-sanitari.

 

Il  datore  di  lavoro  è  inoltre tenuto a fornire  gli  attrezzi  e  gli

strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.

 

Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene

messo  a  sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione  se  non

dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.

 

Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a  sua

disposizione  darà  diritto all'azienda ed alla cooperativa  di  rivalersi

sulle  sue  competenze  per il danno subito, previa contestazione  formale

dell'addebito.

 

In  caso  di  risoluzione di rapporto di lavoro, il lavoratore  dipendente

deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello  che

ha ricevuto in consegna temporanea.

 

 

 

Titolo XLIII - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE

               - AMBIENTE DI LAVORO

 

Articolo 75.

 

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni

di  lavoro nelle aziende e nelle cooperative, convengono di promuovere  la

ricerca,  l'elaborazione  e  l'attuazione di  tutte  le  misure  idonee  a

tutelare  la  salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente  sulla

base  di  quanto  in materia previsto dalle norme di legge vigenti  nonché

dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

 

Nei casi previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali ai vari livelli

l'azienda  e la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi  protettivi

(esempio  guanti, stivali, maschere, grembiuli ecc.) osservando  tutte  le

precauzioni igieniche.

 

Il   lavoratore  dipendente  dovrà  utilizzare  secondo  le   disposizioni

aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi  avuti  in

consegna.

 

Ciascun  lavoratore dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza

e  della  propria  salute  e di quella degli altri  lavoratori  dipendenti

presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle

sue azioni od omissioni.

 

In particolare i lavoratori:

 

a)   osservano  le  disposizioni e le istruzioni impartite dal  datore  di

  lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale;

b)    utilizzano  correttamente  i  macchinari,  le  apparecchiature,  gli

  utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le

  altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

c)   utilizzano  in modo appropriato i dispositivi di protezione  messi  a

  loro disposizione;

d)   segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile  della

  sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c),

  nonché  le  altre  eventuali condizioni di pericolo  di  cui  vengono  a

  conoscenza,  adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,  nell'ambito

  delle  loro  competenze  e  possibilità, per eliminare  o  ridurre  tali

  deficienze  o  pericoli,  dandone notizie  al  datore  di  lavoro  o  al

  responsabile della sicurezza;

e)  non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di

sicurezza o di segnalazione o di controllo;

f)  non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono

di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria

o di altri lavoratori dipendenti;

g)  si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

h)  contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al responsabile della

sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità

competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei

lavoratori dipendenti durante il lavoro.

 

Le  parti  firmatarie  del  presente  CCNL  concordano  di  istituire  una

Commissione  paritetica composta da tre persone per parte  per  realizzare

quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo d'intesa.

 

 

 

Titolo XLIV - DIVIETI

 

Articolo 76.

 

È  proibito  al lavoratore dipendente di prestare la propria opera  presso

aziende  e  cooperative  diverse da quella in cui è regolarmente  assunto,

salvo il caso di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico.

 

 

 

Titolo XLV - RISARCIMENTO DANNI

 

Articolo 77.

 

I  danni  che  comportano  trattenute per il risarcimento  debbono  essere

contestati formalmente al lavoratore dipendente non appena l'Azienda e  la

Cooperativa ne sia a conoscenza. L'importo del risarcimento, in  relazione

alla  entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella  misura

massima  del 10% della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione.  In

caso  di  risoluzione  del  rapporto di lavoro  il  saldo  eventuale  sarà

trattenuto su tutti i compensi e indennità dovuti al lavoratore dipendente

a qualsiasi titolo.

 

 

 

Titolo XLVI - COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE

 

Articolo 78.

 

È  costituita  una  Commissione  nazionale di  garanzia  e  conciliazione,

composta da 12 membri, di cui 6 nominati dalle Organizzazioni datoriali  e

6 nominati dalle OOSS firmatarie del presente CCNL.

 

La Commissione ha i seguenti compiti:

 

a)   esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione  e

  applicazione nell'Azienda e nella Cooperativa del presente CCNL e  della

  contrattazione integrativa di 2° livello;

b)    tentare  la  bonaria  composizione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti

  dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi  tipo  in

  sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;

c)   intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio  di

  produzione  presenza"  in  caso  di  controversia  fra  le  parti  nella

  contrattazione di 2° livello;

d)   verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole  Aziende

  e cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue

  modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte

  retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta

  di un solo lavoratore dipendente dell'Azienda e della Cooperativa: queste

  ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;

e)   esame  e  interpretazione autentica della normativa contrattuale,  in

  caso  di  dubbio  o  incertezza,  su segnalazione  di  una  delle  parti

  stipulanti;

f)   esame  e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi

  in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;

g)   definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 14

  del presente CCNL;

h)   definire  tutte  le  problematiche rinviate alla  Commissione  stessa

  dagli articoli del presente CCNL.

 

 

 

Titolo XLVII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

Articolo 79.

 

Per    tutte   le   controversie   individuali   o   collettive   relative

all'applicazione  del  presente  CCNL,  è  prescritto  il   tentativo   di

conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità  stabilite

dal presente articolo.

 

Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle

leggi  15.7.66  n.  604 e 11.5.90 n. 108, non derivanti  da  provvedimenti

disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per

il tramite della Commissione di cui all'art. 78 del presente CCNL.

 

I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie,

dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori dipendenti e dai  datori

di  lavoro  interessati. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio

provinciale del lavoro (legge 11.8.73 n. 533).

 

La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente che datore di lavoro,

alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di

conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.

 

La  Commissione di cui all'art. 78 del presente CCNL ricevuta la richiesta

di  conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di  legge,

alla  parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il  giorno  e

l'ora  in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione; l'incontro  tra

le  parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto

invio della comunicazione alla parte contrapposta.

 

 

Titolo XLVIII - CODICE DISCIPLINARE

 

Art. 80 - Doveri del lavoratore dipendente.

 

Il  lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale  è  stato

assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:

 

1)   osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o  chi

  per esso ed adempiere a tutte formalità che l'azienda e la cooperativa ha

  posto in essere per il controllo delle presenze;

2)   svolgere  tutti i compiti che gli verranno assegnati  dal  datore  di

  lavoro  o  chi  per  esso, nel rispetto delle norme  del  presente  CCNL

  applicato in Azienda e Cooperativa e delle disposizioni attuative con la

  massima diligenza ed assiduità;

3)   conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda  e

  della  cooperativa evitando di propagare, specialmente alla concorrenza,

  notizie  riguardanti  le strategie di mercato  usate  e  in  uso  presso

  l'azienda e la cooperativa stessa;

4)   in  merito  alla  posizione  assegnata  e  ai  compiti  inerenti,  il

  lavoratore dipendente deve evitare di trarre in qualsiasi modo  profitti

  propri  a danno dell'azienda e della cooperativa in cui lavora, evitando

  altresì  di  assumere impegni e incarichi, nonché svolgere  attività  in

  contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si

  richiama  a  proposito il RDL 13.11.24 n. 1825 convertito  in  legge  n.

  562/25;

5)   usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione,

  con  la  clientela  ed il pubblico che per qualsiasi motivo  intrattiene

  rapporti con l'azienda e con la cooperativa;

6)   evitare  nella  maniera più assoluta di ritornare  nel  locali  della

  azienda  e  della cooperativa e trattenersi oltre il normale  orario  di

  lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda e della

  cooperativa, ovvero che sia previsto dal presente CCNL o da disposizioni

  legislative;

7)   rispettare  tutte  le  disposizioni in  uso  presso  l'azienda  e  la

  cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con

  il presente CCNL e con le leggi vigenti.

 

 

Disposizioni disciplinari.

 

I lavoratori dipendenti che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti

all'attività  da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro  instaurato

saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:

 

1)  rimprovero verbale;

2)  rimprovero scritto;

3)  multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;

4)   sospensione  dal  lavoro  e della retribuzione  per  un  periodo  non

  superiore a 10 giorni.

 

Non  è  possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave  del

rimprovero  verbale nei confronti del lavoratore dipendente senza  avergli

preventivamente contestato formalmente l'addebito ed averlo sentito in sua

difesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero

verbale  non possono essere applicati prima che siano trascorsi  5  giorni

dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

 

La  comunicazione  degli  addebiti dovrà essere  fatta  con  comunicazione

scritta   contenente  la  specificazione  dell'infrazione   commessa.   Il

lavoratore dipendente avrà la possibilità di presentare le controdeduzioni

a sua difesa entro 5 giorni.

 

L'adozione  del  provvedimento disciplinare dovrà essere  presa  entro  10

giorni  dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore dipendente  per

presentare  le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà essere comunicata

al lavoratore dipendente con lettera raccomandata r.r.

 

I  provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti  dei  lavoratori

dipendenti che:

 

a)   risultano  assenti ingiustificati dal lavoro per  uno  o  più  giorni

  consecutivi fino ad un massimo di 3 giorni;

b)  abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;

c)   abbiano  ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro  e/o

  lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;

d)   procurino  guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti  e

  quanto altro esistente presso l'Azienda e la cooperativa;

e)   contravvengano  al divieto di accettare mance dalla  clientela  della

  azienda e della cooperativa, da fornitori della stessa o che comunque le

  promuovano e/o le sollecitino;

f)   non  rispettino le norme e le regole stabilite nel presente  CCNL  in

  Azienda e nella Cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla

  sicurezza, alla disciplina ed all'igiene dell'azienda e della Cooperativa.

 

È  evidente  che  il  rimprovero verbale e il rimprovero  scritto  saranno

adottate  per  le  mancanze di minor rilievo, la multa  e  la  sospensione

saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo.

 

 

 

Titolo XLIX - PATRONATI

 

Articolo 81.

 

Gli  Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su  un  piano  di

parità,  la  loro  attività all'interno delle Aziende e  Cooperative;  per

quanto  riguarda gli istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate

con  le  OOSS firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue:  gli

istituti  di  patronato potranno svolgere i compiti previsti  dalla  legge

mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati

preventivamente a conoscenza delle Aziende e delle Cooperative, muniti  di

documento  di  riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato  dalle

Direzioni dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali

variazioni.

 

I  rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende e  le

singole Cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che

deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale.

 

Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti

del  Patronato  dovessero  conferire durante l'orario  lavorativo  con  un

lavoratore  dipendente della Azienda e Cooperativa per l'espletamento  del

mandato  da  questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato  ne

daranno  tempestiva  comunicazione  alla  Direzione  aziendale,  la  quale

provvederà  a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il  permesso

di  allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario,  sempre  che

non ostino motivi di carattere tecnico organizzativo.

 

I  rappresentanti  del  Patronato usufruiranno di appositi  Albi  messi  a

disposizione  dalle  Aziende e dalle Cooperative  e  per  informazioni  di

carattere generale.

 

 

 

Titolo L - ASSISTENZA SANITARIA E INTEGRATIVA

 

Articolo 82.

 

Le  parti  convengono  di istituire una Commissione paritetica  a  livello

nazionale  composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il  presente

CCNL,  per  individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi  applicativi

nel  campo  dell'assistenza sanitaria e integrativa nonché  gli  eventuali

rapporti  di  compatibilità  tra l'offerta di  servizi  e  le  modalità  e

l'entità   dei  finanziamenti.  Fatta  salva  la  facoltà  del  lavoratore

dipendente di accedere o no, ovvero, esercitare opzioni diverse da  quelle

che potranno essere previste dalla Commissione stessa.

 

 

 

Titolo LI - PREVIDENZA INTEGRATIVA

 

Articolo 83.

 

Le  parti  convengono  di istituire una Commissione paritetica  a  livello

nazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il  presente

CCNL,  per  individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi  applicativi

nel  campo della previdenza integrativa, nonché gli eventuali rapporti  di

compatibilità  tra  l'offerta di servizi e  le  modalità  e  l'entità  dei

finanziamenti.  È  fatta  salva la facoltà del  lavoratore  dipendente  di

aderire  o  no, ovvero esercitare opzioni diverse da quelle  che  potranno

essere previste dalla Commissione stessa.

 

 

 

Titolo LII - ENTE NAZIONALE BILATERALE DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME

             (ENBOA).

 

Articolo 84.

 

Le  parti  convengono,  per  dare attuazione  all'intesa  sottoscritta  il

21.12.98  di  istituire una Commissione paritetica  a  livello  nazionale,

composta  da  6  persone, 3  per ogni parte stipulante il  presente  CCNL.

Fermo  restando  quanto  già  stabilito con la  precedente  contrattazione

collettiva nazionale.

 

 

 

Titolo LIII - ENTE NAZIONALE DI MUTUALITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI AUTONOME

              (ENMOA).

 

Articolo 85.

 

Le  parti  convengono, sia per dar seguito che per meglio regolamentare  e

rilanciare  il  Protocollo d'intesa tra loro sottoscritto il  29.9.99,  di

istituire  una Commissione paritetica a livello nazionale, composta  da  6

persone,  3  per  ogni parte stipulante il presente CCNL.  Fermo  restando

quanto   già   stabilito  con  la  precedente  contrattazione   collettiva

nazionale.

 

 

Nota a verbale.

 

Per  ciò  che  concerne  gli artt. 84 e 85, UNCI  si  riserva  di  aderire

successivamente.

 

 

 

Titolo LIV - CONTRATTI DI INSERIMENTO

 

Articolo 86.

 

L'assunzione,  a  tempo indeterminato di lavoratori  dipendenti  privi  di

specifica esperienza lavorativa, si applica per un periodo di 24  mesi  il

trattamento retributivo di seguito riportato:

 

a)     anno:  85%  della paga base nazionale corrispondente  al  livello

  d'inquadramento,

b)     anno:  90%  della paga base nazionale corrispondente  al  livello

  d'inquadramento.

 

L'instaurazione  del rapporto di lavoro con contratto d'inserimento  dovrà

risultare da atto scritto.

 

 

 

Titolo LV - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO

 

Articolo 87.

 

Il presente CCNL recepisce l'intera normativa vigente in tema di contratti

di riallineamento retributivo.

 

 

Proprietà privata.

 

Le  Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e  completa

proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale  o

parziale  ad  Enti,  Organizzazioni, Imprese e Privati, riservandosi  ogni

azione a salvaguardia dei loro diritti.

 

 

Norma transitoria.

 

Vacanza contrattuale.

 

Per  la  vacanza contrattuale i lavoratori dipendenti devono percepire  la

somma di £. 400.000, meno quanto già percepito dai lavoratori dipendenti o

soci per lo stesso motivo.