PROTOCOLLO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA

NEL SETTORE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI

 

In data 29 novembre 1996

la CONFCOMMERCIO

 

e

 

FILCAMS-CGIL

FISASCAT - CISL

UILTuCS-UIL

 

- in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 aprile 1993

  in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di

  trattamenti pensionistici complementari;

 

- preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte

  dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico

  complementare;

 

- al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura

  previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore

  Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;

 

                                convengono

 

di   costituire,  entro  il  30  giugno  1997,  un  Fondo   di   Previdenza

Complementare,  impegnandosi  a predisporre, nello  stesso  termine  l'Atto

Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento attuativo, nonchè a completare le

formalità amministrative necessarie.

 

Resta  inteso,  in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà  avvenire

secondo quanto di seguito indicato:

 

1) Il Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei

   trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla

   base dei contributi accantonati e capitalizzati nonchè dei rendimenti

   realizzati dai soggetti gestori dello stesso:

 

2) lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti da

   datori di lavoro appartenenti al settore del terziario, della

   distribuzione e dei servizi, nonché i datori di lavoro titolari del

   rapporto di lavoro intercorrente con gli stessi.

   E' altresì prevista la possibilità, da regolamentare successivamente, di

   adesione da parte di lavoratori dipendenti da settori affini.

   Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati

   contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse OO.SS

   dei lavoratori stipulanti il CCNL per i dipendenti da Aziende del

   Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;

 

3) l'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione

   volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare

   tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo

   pieno o a tempo parziale nonchè con contratto di formazione lavoro,

   classificati in uno dei livelli di cui al CCNL del terziario della

   distribuzione e dei servizi, nonché a quelli appartenenti alla categoria

   dei Quadri:

 

4) l'adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore

  pari  allo  0,55%  - di cui lo 0,05% costituisce la quota  associativa  -

  della  retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale  versamento

  a carico del datore di lavoro.

  Inoltre  per  i lavoratori già assunti è previsto il versamento  del  50%

  del  TFR  maturato  nell'anno mentre per i nuovi assunti  è  previsto  il

  versamento del 100% del TFR maturato nell'anno.

  Viene,  infine,  stabilito  l'obbligo  di  effettuare  un  versamento  al

  momento  dell'adesione  al  Fondo a titolo di  iscrizione,  pari  a  lire

  30.000  di  cui  7.000  a  carico  del dipendente,  le  cui  modalità  di

  esecuzione verranno definite dal Regolamento del Fondo.

  L'obbligo  posto a carico del datore di lavoro sussisterà per  la  durata

  dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del  presente

  protocollo;

 

5) il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche

   derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di

   contrattazione di II livello;

 

6) il Fondo, cosi come costituito e regolamentato sulla base di quanto

  previsto  dal  presente  protocollo, rappresenta la  forma  pensionistica

  complementare  riconosciuta dalle parti come  applicabile  ai  dipendenti

  del  settore.  Pertanto,  le  Parti si impegnano  a  collaborare  per  la

  massima  diffusione  del Fondo, anche al fine di  pervenire  ad  una  sua

  applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore.

  Le  Parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel  caso

  in  cui  dovessero  prospettarsi difficoltà  nello  svolgimento  di  tale

  progetto.

 

7) possono divenire soci del fondo le aziende ed i lavoratori dipendenti

  del   settore   terziario  già  iscritti  a  fondi  o   casse   aziendali

  preesistenti  alla  data di costituzione del Fondo a  condizione  che  un

  nuovo  accordo  sindacale  tra  aziende e Filcams-Cgil,  Fisascat-Cisl  e

  Uiltucs-Uil stabilisca la confluenza del fondo aziendale nel Fondo e  che

  tale  confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale

  ed autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;

 

8)  il  Fondo,  costituito come Associazione riconosciuta e regolato  dallo

Statuto  che  verrà  predisposto sulla base del presente  protocollo,  avrà

quali  soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso  e

verrà gestito attraverso i seguenti organi:

 

- Assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai

  lavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono;

 

- Consiglio di Amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza

  dei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica; le rappresentanze

  verranno individuate anche in correlazione ai versamenti effettuati;

 

- Collegio dei revisori dei conti composto  pariteticamente;

 

- Comitato dei garanti composto pariteticamente da rappresentanti delle

  parti stipulanti il presente protocollo;

 

dei  quali la formazione e le attribuzioni verranno definite nello  Statuto

costitutivo il Fondo stesso;

 

9) viene previsto un periodo di 12 mesi per la preadesione al Fondo;

 

10) durante la fase transitoria, al fine di gestire le esigenze di tale

   periodo, verrà creato un Organismo di gestione paritetico che cesserà di

   svolgere i suoi compiti con l'insediamento degli organi del Fondo;

 

11) fermo restando quanto verrà disciplinato dallo Statuto riguardo al

   trasferimento del lavoratore ad altro Fondo, viene comunque individuato

   un tempo minimo di adesione pari a 5 anni per i primi cinque anni di

   vita del Fondo stesso e, successivamente a tale termine, pari ad almeno

   3 anni;

 

12) le parti individueranno il ruolo che gli Enti Bilaterali nazionale e

   territoriali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e di

   informazione ai lavoratori:

 

13) le parti si incontreranno per definire norme contrattuali che tengano

   conto della legislazione del Trentino Alto - Adige sulla materia

 

NORMA FINALE

 

Le   Parti  si  danno  reciprocamente  atto  che  eventuali  correzioni  od

integrazioni  del presente protocollo di intesa richieste dagli  Organi  di

Vigilanza   competenti  non  pregiudicano  la  validità  e  l'applicabilità

dell'intero  protocollo  ma impegnano le Parti ad  apportare  al  testo  le

correzioni od integrazioni necessarie.