PROTOCOLLO
IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA
NEL
SETTORE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
In data
29 novembre 1996
la
CONFCOMMERCIO
e
FILCAMS-CGIL
FISASCAT
- CISL
UILTuCS-UIL
- in
considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 aprile 1993
in materia di disciplina delle forme di
previdenza per l'erogazione di
trattamenti pensionistici complementari;
- preso
atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte
dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il
sistema pensionistico
complementare;
- al
fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura
previdenziale a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende del settore
Terziario, della Distribuzione e dei
Servizi;
convengono
di costituire, entro il 30
giugno 1997, un
Fondo di Previdenza
Complementare, impegnandosi a predisporre, nello
stesso termine l'Atto
Costitutivo,
lo Statuto ed il Regolamento attuativo, nonchè a completare le
formalità
amministrative necessarie.
Resta inteso,
in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà avvenire
secondo
quanto di seguito indicato:
1) Il
Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei
trattamenti di pensioni pubbliche in forma
di rendita e capitale, sulla
base dei contributi accantonati e
capitalizzati nonchè dei rendimenti
realizzati dai soggetti gestori dello
stesso:
2) lo
stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti da
datori di lavoro appartenenti al settore
del terziario, della
distribuzione e dei servizi, nonché i
datori di lavoro titolari del
rapporto di lavoro intercorrente con gli
stessi.
E' altresì prevista la possibilità, da
regolamentare successivamente, di
adesione da parte di lavoratori dipendenti
da settori affini.
Per settori affini si intendono quelli in
cui vengono applicati
contratti collettivi nazionali di lavoro
sottoscritti dalle stesse OO.SS
dei lavoratori stipulanti il CCNL per i
dipendenti da Aziende del
Terziario, della Distribuzione e dei
Servizi;
3)
l'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione
volontaria, secondo forme e modalità da
definire e potrà riguardare
tutti i lavoratori assunti a tempo
indeterminato con contratto a tempo
pieno o a tempo parziale nonchè con
contratto di formazione lavoro,
classificati in uno dei livelli di cui al
CCNL del terziario della
distribuzione e dei servizi, nonché a
quelli appartenenti alla categoria
dei Quadri:
4)
l'adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore
pari
allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa
-
della
retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale versamento
a carico del datore di lavoro.
Inoltre
per i lavoratori già assunti è
previsto il versamento del 50%
del
TFR maturato nell'anno mentre per i nuovi assunti è
previsto il
versamento del 100% del TFR maturato
nell'anno.
Viene,
infine, stabilito l'obbligo
di effettuare un
versamento al
momento
dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a
lire
30.000
di cui 7.000 a carico
del dipendente, le cui
modalità di
esecuzione verranno definite dal Regolamento
del Fondo.
L'obbligo
posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la
durata
dell'adesione del lavoratore al Fondo
costituito sulla base del presente
protocollo;
5) il
lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche
derivanti da quanto maturato a titolo di
quota variabile in virtù di
contrattazione di II livello;
6) il
Fondo, cosi come costituito e regolamentato sulla base di quanto
previsto
dal presente protocollo, rappresenta la forma
pensionistica
complementare riconosciuta dalle parti come
applicabile ai dipendenti
del
settore. Pertanto, le
Parti si impegnano a collaborare
per la
massima
diffusione del Fondo, anche al
fine di pervenire ad
una sua
applicazione generalizzata a tutti i
soggetti operanti nel settore.
Le
Parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso
in
cui dovessero prospettarsi difficoltà nello
svolgimento di tale
progetto.
7)
possono divenire soci del fondo le aziende ed i lavoratori dipendenti
del
settore terziario già
iscritti a fondi
o casse aziendali
preesistenti alla data di costituzione
del Fondo a condizione che
un
nuovo
accordo sindacale tra
aziende e Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl e
Uiltucs-Uil stabilisca la confluenza del
fondo aziendale nel Fondo e che
tale
confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale
ed autorizzata dal Consiglio di Amministrazione
del Fondo;
8) il
Fondo, costituito come
Associazione riconosciuta e regolato
dallo
Statuto che
verrà predisposto sulla base del
presente protocollo, avrà
quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro
aderenti allo stesso e
verrà
gestito attraverso i seguenti organi:
-
Assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai
lavoratori che dai datori di lavoro che
contribuiscono;
-
Consiglio di Amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza
dei lavoratori e dei datori di lavoro sia
paritetica; le rappresentanze
verranno individuate anche in correlazione
ai versamenti effettuati;
-
Collegio dei revisori dei conti composto
pariteticamente;
-
Comitato dei garanti composto pariteticamente da rappresentanti delle
parti stipulanti il presente protocollo;
dei quali la formazione e le attribuzioni
verranno definite nello Statuto
costitutivo
il Fondo stesso;
9)
viene previsto un periodo di 12 mesi per la preadesione al Fondo;
10) durante
la fase transitoria, al fine di gestire le esigenze di tale
periodo, verrà creato un Organismo di
gestione paritetico che cesserà di
svolgere i suoi compiti con l'insediamento
degli organi del Fondo;
11)
fermo restando quanto verrà disciplinato dallo Statuto riguardo al
trasferimento del lavoratore ad altro
Fondo, viene comunque individuato
un tempo minimo di adesione pari a 5 anni
per i primi cinque anni di
vita del Fondo stesso e, successivamente a
tale termine, pari ad almeno
3 anni;
12) le
parti individueranno il ruolo che gli Enti Bilaterali nazionale e
territoriali potranno assumere in supporto
alle attività del Fondo e di
informazione ai lavoratori:
13) le
parti si incontreranno per definire norme contrattuali che tengano
conto della legislazione del Trentino Alto
- Adige sulla materia
NORMA
FINALE
Le Parti
si danno reciprocamente atto che eventuali
correzioni od
integrazioni del presente protocollo di intesa richieste
dagli Organi di
Vigilanza competenti
non pregiudicano la
validità e l'applicabilità
dell'intero protocollo
ma impegnano le Parti ad
apportare al testo
le
correzioni
od integrazioni necessarie.