Protocollo
d'Intesa aggiuntivo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
31
ottobre 1997 tra la FEDERTERZIARIO e la CISAL, sui:
- CONTRATTI DI LAVORO INTERINALE;
- APPRENDISTATO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.
Art. 1
- Casi di ammissibilità del lavoro interinale.
Ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 24.6.97 n. 196,
le
imprese, le
cooperative, gli enti e i liberi professionisti autonomi
possono ricorrere
ai contratti di fornitura
di lavoro temporaneo, in
aggiunta ai
casi previsti dalla
predetta normativa, nelle
seguenti
ipotesi:
1. adempimenti di pratiche o di attività
di natura tecnico-
contabile-amministrativa a
carattere non continuativo
e/o a cadenza
periodica, che non sia possibile espletare
con l'organico in servizio;
2. punte
di intensa attività non
prevedibili, a cui non si possa far
fronte
con i normali assetti organizzativi delle imprese, delle
cooperative, degli enti e dei liberi professionisti
autonomi, e con gli
istituti già definiti dai CCNL vigenti;
3. necessità non programmabili connesse alla
manutenzione straordinaria,
nonché
al ripristino della funzionalità
e sicurezza degli impianti e
attrezzature delle imprese, delle
cooperative, degli enti e dei liberi
professionisti autonomi;
4. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul
lavoro,
in relazione a nuovi assetti
organizzativi e/o produttivi e/o
tecnologici;
5. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere
le
mansioni assegnate, ai sensi del D.lgs. n.
626/94;
6. sostituzione di personale dimissionario
che non effettua, totalmente
o parzialmente, il periodo di preavviso
contrattuale.
Art. 2
- Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale
Le
qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali, ai sensi e
per gli
effetti dell'art. 1, comma 4 della legge n. 196/97 è espressamente
escluso
il ricorso al lavoro temporaneo, sono tutte quelle appartenenti ai
livelli
5°, 4°.
ART. 3
- Percentuale di lavoratori assumibili.
I prestatori di lavoro temporaneo,
impiegati per le
fattispecie
individuate dalle
parti all'art. 1 del presente accordo, non
potranno
superare il
25% mensile dei lavoratori
occupati nella stessa impresa,
cooperativa, ente
e liberi professionisti
autonomi, con contratto di
lavoro a
tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore
dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5%.
In alternativa, è
consentita la stipulazione di contratti di fornitura di
lavoro temporaneo
fino a
8 prestatori di lavoro temporaneo.
Art. 4
- Rinvio alle leggi.
Per quanto
non previsto dal
presente protocollo in tema
di lavoro
temporaneo
valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
Dichiarazione
congiunta.
In conformità
a quanto previsto dalla parte
prima, art. 1 (Sfera di
applicazione)
del CCNL 31.10.97 (Federterziario/CISAL), le parti si danno
atto che
le norme del succitato articolo sono inscindibilmente collegate
con le
altre disposizioni contenute nei sopra citati CCNL.
Art. 5
- Apprendistato.
Le parti con il presente accordo hanno inteso
armonizzare quanto definito
in tema
di apprendistato dal CCNL
31.10.97 con la legge n.
196/97,
procedendo
la modifica degli articoli sottoindicati (art. 24 e 25):
- Età per assunzione;
- Obblighi del datore di lavoro;
- Trattamento economico;
- Durata dell'apprendistato.
APPENDICE
CONTRATTUALE
A) Età per assunzione.
Possono
essere assunti, come apprendisti, i giovani di età non inferiore a
16 anni
e non superiore a 24, ovvero a
26 anni nelle aree di cui agli
obiettivi nn.
1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2881/93 del Consiglio del
20.7.93
e successive modificazioni.
Sono fatti
salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge
sulla
tutela
del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Qualora l'apprendista
sia portatore di handicap, i limiti di età di
cui al presente comma sono
elevati di
2 anni; i
soggetti portatori di
handicap impiegati
nell'apprendistato
sono commutati nelle quote di cui
alla legge 2.4.68
n. 428,
e successive modificazioni.
B) Obblighi del datore di lavoro.
*) Di
accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna
sulla
retribuzione,
i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi
di
insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e
di 4 ore settimanali per non più di 7 mesi
l'anno per gli apprendisti in
possesso di
titolo di studio post-obbligo o
di attestato di qualifica
professionale
idonei rispetto all'attività da svolgere.
C) Trattamento economico.
Agli apprendisti spetta il 70% della paga base
tabellare per i primi
6
mesi,
l'80% per i 6 mesi successivi, il 90% a partire dal 13° mese e fino
al 18°
mese, e il 100% oltre il 18° mese.
D) Durata dell'apprendistato.
Salvo
quanto previsto al successivo articolo, il rapporto di apprendistato
si estingue
alla scadenza del termine di 48 mesi per le
qualifiche
comprese
nel 5° livello.
E) Norme di rinvio.
Per
quanto non espressamente previsto nell'appendice contrattuale, valgono
le
leggi in materia attualmente in vigore.