Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

PER IL QUADRIENNIO 1998-2001

 

 

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di Settore sul testo

dell'ipotesi  di accordo sottoscritta in data 6.11.98 per il  rinnovo  del

CCNL  relativo al personale del comparto degli Enti pubblici non economici

per  il quadriennio 1998-2001, nonché della certificazione della Corte dei

Conti  sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo contratto

e  sulla  loro  compatibilità con gli strumenti  di  programmazione  e  di

bilancio,  comunicata l'1.2.99, il giorno 16.2.99, alle ore 11.00,   si  è

svolto l'incontro tra:

 

l'Agenzia  per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

(ARAN)

 

-      nella  persona  del  Presidente,  prof.  Carlo  Dell'Aringa   e   i

  rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

 

Organizzazioni sindacali                      Confederazioni sindacali

                                      

CGIL/FP                                CGIL

CISL/FPI                               CISL

UIL/PA                                 UIL

                                      

                                      

CSA di CISAL/FIALP                    

(Cisal-Fialp, Usppi-Cuspp,            

Cisas-Epne, Confail,                   CISAL

Confill Parastato)

 

                                      

RdB/Parastato                          RdB/CUB

                                       

                                      

Fed. Aut. CONFSAL-UGL                  UGL

 

                                      

per la sottoscrizione del contratto.

 

Il  testo che si sottoscrive è depurato delle disposizioni già recate  dai

commi  4 e 5 dell'art. 45 della predetta ipotesi di accordo, tenuto  conto

dell'inapplicabilità  delle  stesse  disposizioni,  rilevata  anche  della

Presidenza  del  Consiglio  - Dipartimento della  Funzione  Pubblica,  per

effetto di quanto previsto dall'art. 52, comma 1, del D.lgs n. 387/98,  in

materia  di  copertura  finanziaria  degli  oneri  contrattuali   per   le

Amministrazioni diverse dallo Stato.

 

Il  testo, inoltre, è  emendato  degli  errori  materiali  precedentemente

segnalati  al  Comitato di settore e alla Corte dei Conti. In  particolare

nell'art.  19,  comma  1, lett. A) la correzione riguarda  il  riferimento

normativo che non è l'art. 18, comma 1,  ma  l'art.  15,  comma  1,  lett.

b) come nella preintesa sottoscritta il 30.7.98.

 

Al  termine  della  riunione le parti hanno sottoscritto  l'allegato  CCNL

relativo  al personale del comparto degli Enti pubblici non economici  che

diviene, pertanto, esecutivo a tutti gli effetti a partire dalle ore 24.00

del 16.2.99.

 

 

 

Parte I

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

 

Art. 1 - Campo di applicazione.

 

1.    Il  presente  CCNL si applica a tutto il personale con  rapporto  di

  lavoro a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, dipendente dagli enti

  del  comparto di cui all'art. 4 del Contratto collettivo quadro relativo

  alla  definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2.6.98,

  ivi compreso il personale della Croce Rossa Italiana di  cui  alla  legge

  n.  730/86. L'ambito contrattuale ricomprende, secondo quanto  stabilito

  all'art.  13, comma 4, del presente contratto e in conformità di  quanto

  previsto  dal predetto CCNL quadro del 2.6.98 e dall'Accordo  collettivo

  nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e

  permessi, nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 2.6.98,

  il  personale  medico  e i professionisti appartenenti  alle  specifiche

  tipologie professionali, collocati in apposite sezioni.

 

2.    La  disciplina risultante dal presente CCNL si applica nei confronti

  del personale non dirigente dell'Istituto per il Commercio con l'Estero,

  già ricompreso nell'area di contrattazione separata di cui all'art. 73 del

  D.lgs. n. 29/93, in virtù dell'art. 10 della legge 25.3.97 n. 68, che ha

  ricondotto il trattamento giuridico ed economico del personale di  detto

  ente alla normativa contrattuale relativa al comparto degli Enti pubblici

  non economici, sulla base dei provvedimenti adottati dall'ente nell'ambito

  della propria competenza.

 

3.     Sono   confermate  le  particolari  disposizioni  del  CCNL  6.7.95

  riguardanti  il  personale assunto con contratto a  tempo  indeterminato

  dall'ENIT negli uffici all'estero. Tali disposizioni s'intendono estese,

  con  effetto dalla data di entrata in vigore del presente contratto,  al

  personale dell'ICE assunto con contratto a tempo indeterminato ed operante

  negli uffici all'estero ai sensi della normativa vigente.

 

4.    Al  personale  del  comparto soggetto  a  processi  di  mobilità  in

  conseguenza   di  provvedimenti  di  soppressione,  fusione,   scorporo,

  trasformazione  e  riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione,

  riguardanti l'ente di appartenenza, si applica il presente contratto sino

  alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente

  pubblico  o  privato, data dalla quale decorre il contratto vigente  nel

  comparto di destinazione.

 

5.    Con  riguardo al personale dei ruoli locali della Provincia Autonoma

  di Bolzano, il presente CCNL è oggetto di una possibile contrattazione di

  raccordo ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 9.9.97 n. 354, per le  materie

  ivi previste.

 

6.    Il  D.lgs.  3.2.93 n. 29 come modificato e integrato con  i  DD.lgs.

  4.11.97 n. 396, 31.3.98 n. 80 e successivi,  è richiamato nel testo  del

  presente  contratto con la dizione "D.lgs. n. 29/93". L'Agenzia  per  la

  Rappresentanza  Negoziale  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (ARAN)   è

  richiamata con il termine "Agenzia".

 

 

 

Art.  2  -     Decorrenza  e  durata  del  CCNL.  Tempi  e  procedure   di

applicazione.

 

1.   Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre

  2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre

  1999 per la parte economica.

 

2.    Gli  effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data  di

  stipulazione,  salvo  diversa  prescrizione  del  contratto.  L'avvenuta

  stipulazione viene portata a conoscenza degli enti  interessati con idonea

  pubblicità da parte dell'Agenzia.

 

3.    Gli  istituti  a  contenuto  economico  e  normativo  con  carattere

  vincolato ed automatico sono applicati dagli enti entro 30 giorni  dalla

  data in cui ne hanno avuto conoscenza a norma del comma 2.

 

4.    Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno

  in  anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera

  raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. In  caso  di

  disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando

  non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

 

5.    Per  evitare  periodi di vacanza contrattuale, le  piattaforme  sono

  presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo

  e  per  il    mese  successivo alla scadenza del contratto,  le  parti

  negoziali  non assumono iniziative unilaterali né danno corso ad  azioni

  dirette.

 

6.    Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data  di

  scadenza  della parte economica del presente contratto o a 3 mesi  dalla

  data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del

  comparto  sarà  corrisposta la relativa indennità, secondo  le  scadenze

  previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23.7.93. Per l'erogazione

  di  detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, comma  1,  del

  D.lgs. n. 29/93.

 

7.    In  sede  di  rinnovo  biennale, per la determinazione  della  parte

  economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato

  sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella

  effettiva  intervenuta nel precedente biennio, secondo  quanto  previsto

  dall'accordo di cui al comma precedente.

 

 

 

Titolo II - RELAZIONI SINDACALI

 

Capo I

 

Art. 3 - Obiettivi e strumenti.

 

1.    Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione

  dei ruoli e delle responsabilità dell'amministrazione e dei sindacati, è

  riordinato  in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse

  dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita

  professionale  con   l'esigenza  di  incrementare  e  mantenere  elevate

  l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e la qualità dei

  servizi erogati alla collettività.

 

2.   Il perseguimento dell'obiettivo indicato al comma precedente comporta

  la   necessità   di   uno   stabile  sistema  di   relazioni   sindacali

  convenientemente articolato in momenti di confronto negoziale e in momenti

  d'interazione non negoziale atti a garantire la partecipazione delle parti

  sociali.   In  tale  impostazione  il  sistema  di  relazioni  sindacali

  nell'ambito del comparto ricomprende:

 

a)     la   contrattazione  collettiva,  che  si  svolge  sia   a  livello

  nazionale,  sia, con la contrattazione integrativa, a livello  di  ente,

  sulle materie e secondo le modalità previste dal presente contratto:  in

  coerenza  con il carattere privatistico della contrattazione, questa  si

  svolge  in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle  parti,

  salvo quanto previsto dall'art. 49 del D.lgs. n. 29/93;

b)    la  partecipazione sindacale, che si articola negli  istituti  della

  informazione, della concertazione e della consultazione e che può  avere

  come strumento applicativo la costituzione di Commissioni, Osservatori e

  Conferenze;

c)     le   procedure  per  l'interpretazione  autentica   dei   contratti

collettivi.

 

 

 

Capo II - LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

 

Art. 4 - Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa.

 

1.    La  contrattazione  collettiva integrativa si svolge  tra  le  parti

  individuate all'art. 10 per la destinazione delle risorse del Fondo unico

  per i trattamenti accessori previsto dall'art. 31, nonché dei Fondi di cui

  agli  artt.  42,  43  e 44. Il contratto collettivo  integrativo  assume

  l'obiettivo di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di

  sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica  e

  organizzativa.

 

 

2.     Il   contratto   collettivo  integrativo  regola   i   sistemi   di

  incentivazione  del  personale sulla base di  obiettivi  predefiniti,  e

  orientati  a un effettivo e verificabile  miglioramento dei  livelli  di

  produttività  e  del  livello quantitativo  e  qualitativo  dei  servizi

  istituzionali,  definisce  i  criteri  generali  delle  metodologie   di

  valutazione,  basate su indicatori e standard di riferimento, e indica i

  criteri  di ripartizione delle risorse del Fondo unico per i trattamenti

  accessori fra le varie finalità di utilizzo delle risorse del Fondo stesso

  indicate nell'art. 32, nonché quelli di ripartizione dei Fondi di cui agli

  artt 42, 43 e 44.

 

 

3.    In  sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata  sono

  prioritariamente regolate le seguenti materie:

 

A)   a livello nazionale o di sede unica di ente:

 

-      linee   di   indirizzo  generale  per  l'attività   di   formazione

  professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale in linea con

  i processi di innovazione e secondo le esigenze da questi poste;

-     ricaduta delle innovazioni tecnologiche e organizzative connesse  ai

  processi  di  riqualificazione dei servizi  per  una  migliore  risposta

  all'utenza  sulla  qualità  del  lavoro  e  sulla  professionalità   dei

  dipendenti;

-    accordi di mobilità;

-     linee di indirizzo e  criteri per la salvaguardia e il miglioramento

  dell'ambiente di lavoro;

-     pari  opportunità, per le finalità indicate nell'art. 7 del presente

  contratto, nonché per quelle della legge 10.4.91 n. 125;

-     criteri  generali per la gestione delle attività socio-assistenziali

  per il personale.

 

  Le  materie  di contrattazione collettiva integrativa di cui sopra  sono

  integrate  da  quelle  previste nell'art. 19,  comma  1,  lett.  A)  del

  presente CCNL. La contrattazione in tema di mobilità e di riflessi delle

  innovazioni   tecnologiche  e  organizzative  avviene  al  momento   del

  verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.

  E'  demandata al contratto collettivo integrativo l'articolazione  delle

  tipologie   dell'orario di lavoro di cui all'art. 17  del  CCNL  6.7.95.

  Decorsi  30  giorni  dall'inizio delle trattative senza  che  sia  stato

  raggiunto  l'accordo  le  parti  riassumono  la  rispettiva  libertà  di

  iniziativa.

 

B)     a   livello   di  struttura  periferica  di  livello  dirigenziale,

  identificabile, secondo le caratteristiche ordinamentali di ciascun ente,

  nelle articolazioni direzionali centrali, nelle strutture regionali e in

  quelle  provinciali  o subprovinciali, nonché, secondo  quanto  previsto

  dall'art. 5, comma 5, del CCNL stipulato in data 6.7.95, nelle strutture

  provinciali che secondo gli ordinamenti degli enti non sono  di  livello

  dirigenziale  e,  comunque, nelle strutture  individuate  come  sedi  di

  costituzione delle RSU:

 

-     applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal

  comma 2;

-     criteri  di applicazione, con riferimento ai tempi e alle  modalità,

  delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione

  nei  luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie  per facilitare  il

  lavoro dei dipendenti disabili;

-     articolazione  delle tipologie dell'orario di lavoro secondo  quanto

  previsto  dall'art.  17  del CCNL 6.7.95 in  relazione  ai  processi  di

  riorganizzazione  e di espansione dell'offerta di servizio.  Decorsi  30

  giorni  dall'inizio delle trattative relative a tale materia,  le  parti

  riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.

 

 

4.    Le  componenti retributive con valenza incentivante da attribuire  a

  livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati

  conseguiti  nella  realizzazione dei piani e  programmi  e  sono  quindi

  graduate sulla base della verifica dei risultati raggiunti. A tal fine gli

  enti  si dotano, qualora non ne dispongano, di un sistema di contabilità

  analitica  integrato  e  per budget, quale strumento  di  valutazione  e

  controllo delle attività e verifica dei risultati per ciascun centro  di

  costo.

 

 

5.    Fermi  restando i principi di comportamento delle parti  durante  lo

  svolgimento  del  negoziato stabiliti dall'art. 11,  relativamente  alle

  materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate ai

  trattamenti  economici  accessori  per l'incentivazione  del  personale,

  decorsi  30 giorni dall'inizio delle trattative le parti  riassumono  la

  rispettiva libertà di iniziativa.

 

 

6.   I contratti collettivi integrativi e decentrati non possono essere in

  contrasto  con vincoli risultanti dai contratti collettivi  nazionali  o

  comportare oneri non previsti rispetto all'ambito di risorse indicato al

  comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

 

 

 

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto integrativo.

 

1.    I  contratti  collettivi integrativi hanno durata  quadriennale,  si

  riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello e si

  svolgono in un'unica sessione negoziale. Essi conservano la loro efficacia

  fino  alla  stipulazione  dei  successivi contratti.  Sono  fatte  salve

  specifiche  materie previste dal presente contratto che per loro  natura

  richiedano  tempi  di  negoziazione diversi  essendo  legate  a  fattori

  organizzativi  contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle  risorse

  sono  determinati  in  sede di contrattazione  integrativa  con  cadenza

  annuale.

 

2.    Gli  enti  costituiscono la delegazione di parte pubblica  abilitata

  alla  trattativa  entro  30 giorni da quello  successivo  alla  data  di

  stipulazione del presente contratto e convocano la delegazione sindacale

  prevista  dall'art.  10, comma 1, punto I, lett.  a),  per  l'avvio  del

  negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.

 

3.    Il  controllo  sulla  compatibilità dei costi  della  contrattazione

  collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio

  dei sindaci o dei revisori ovvero, in mancanza, dai nuclei di valutazione

  o  dai  servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto

  collettivo integrativo decentrato definita dalla delegazione trattante è

  inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione

  illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi,  il

  contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica

  la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante.

 

4.    Il contratto integrativo deve contenere apposite clausole per quanto

  concerne  i  tempi,  le modalità e le procedure di verifica  della  loro

  attuazione.

 

5.    Gli enti sono tenuti a trasmettere all'Agenzia, entro 5 giorni dalla

  sottoscrizione,  il  testo  contrattuale, con  la  specificazione  delle

  modalità  di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti

  annuali e pluriennali di bilancio.

 

 

 

Capo III - LA PARTECIPAZIONE

 

Art. 6 - Il sistema di partecipazione.

 

A.   INFORMAZIONE

 

1.     Ciascun   ente,   nel   rispetto  delle   proprie   prerogative   e

  responsabilità, assicura ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, anche su

  loro  richiesta, informazioni puntuali su tutti gli atti aventi riflessi

  sul rapporto di lavoro.

 

2.     Nelle   materie  di  seguito  indicate  l'amministrazione  fornisce

  un'informazione preventiva:

 

A)   ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:

 

a)    definizione  dei  criteri per la determinazione e distribuzione  dei

  carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;

b)   verifica periodica della produttività degli uffici;

c)   stato dell'occupazione e politiche degli organici;

d)   criteri generali sulla programmazione della mobilità interna;

e)   criteri generali concernenti l'organizzazione del lavoro;

f)   sperimentazioni gestionali e/o affidamento all'esterno dei servizi;

g)   iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del

  personale;

h)    introduzione  di  nuove  tecnologie e processi  di  riorganizzazione

  dell'ente aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;

i)    elevazione  del contingente da riservare ai contratti  di  lavoro  a

  tempo parziale, secondo quanto previsto all'art. 21, comma 10;

j)   programmi di formazione del personale;

k)    misure  programmate in materia di igiene e sicurezza nei  luoghi  di

  lavoro;

 

B)   ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:

 

a)    definizione  dei  criteri per la determinazione e distribuzione  dei

  carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;

b)   verifica periodica della produttività in sede locale;

c)    stato  dell'occupazione e politiche degli organici  aventi  riflesso

  sulla sede locale;

d)   criteri generali per la riorganizzazione degli uffici in sede locale;

e)   criteri generali concernenti l'organizzazione del lavoro;

f)   iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del

  personale;

g)    introduzione  di  nuove  tecnologie e processi  di  riorganizzazione

  dell'ente aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;

h)   programmi di formazione del personale in sede locale;

i)    misure  programmate in materia di igiene e sicurezza  nel  luogo  di

  lavoro.

 

 

3.    Nelle  materie di seguito indicate, aventi per oggetto gli  atti  di

  gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, così come in tutte

  quelle   demandate   alla  contrattazione,  l'amministrazione   fornisce

  un'informazione successiva:

 

A)   ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:

 

a)   distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;

b)    applicazione di parametri di misurazione della produttività e  della

  qualità dei servizi e di standard di qualità in particolare riferiti  ai

  rapporti con l'utenza;

c)   attuazione dei programmi di formazione del personale;

d)    misure  adottate  in  materia di igiene e sicurezza  nei  luoghi  di

  lavoro;

e)   andamento generale della mobilità del personale;

f)   distribuzione complessiva delle risorse del Fondo unico di ente per i

  trattamenti accessori;

g)    distribuzione  complessiva  delle  ore  di  lavoro  straordinario  e

  utilizzo delle relative prestazioni;

h)    attuazione  dei  criteri  per la formazione  delle  graduatorie  per

  l'assegnazione degli alloggi;

 

B)   ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:

 

a)   distribuzione complessiva dei carichi di lavoro in sede locale;

b)    applicazione di parametri di misurazione della produttività e  della

  qualità dei servizi e di standard di qualità in particolare riferiti  ai

  rapporti con l'utenza in sede locale;

c)   attuazione dei programmi di formazione del personale in sede locale;

d)   misure adottate in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;

e)    distribuzione  complessiva  delle  ore  di  lavoro  straordinario  e

  utilizzo delle relative prestazioni.

 

 

4.    Per l'informazione di cui al comma 2 sono previsti almeno 2 incontri

  annuali. La documentazione viene fornita alle organizzazioni sindacali con

  un congruo anticipo.

 

 

B. CONCERTAZIONE

 

1.    La  concertazione è attivata, mediante richiesta  scritta,  entro  3

  giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'art. 6:

 

A)   dai soggetti sindacali di cui  8, comma 1 per le seguenti materie:

 

a)    definizione  dei  criteri per la determinazione e distribuzione  dei

  carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;

b)   verifica periodica della produttività degli uffici;

c)    introduzione  di  nuove  tecnologie e processi  di  riorganizzazione

  dell'ente aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;

 

B)   dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:

 

a)    definizione  dei  criteri per la determinazione e distribuzione  dei

  carichi di lavoro e delle dotazioni organiche in sede locale;

b)   la verifica periodica della produttività degli uffici in sede locale.

 

 

2.    Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste all'art.

  19, comma 1, lett. B).

 

 

3.   La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48

  ore dalla data di ricezione della richiesta;  durante la concertazione le

  parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,

  correttezza e trasparenza.

 

 

4.   Nella concertazione le parti verificano la possibilità di pervenire a

  un  accordo. Il confronto deve, comunque, concludersi entro  il  termine

  massimo di 30 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione

  è redatto verbale che riporta le posizioni delle parti nelle materie che

  sono state oggetto del confronto.

 

 

C.   CONSULTAZIONE

 

1.    La  consultazione  è attivata prima dell'adozione,  da  parte  della

  amministrazione, degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul

  rapporto  di  lavoro ed è facoltativa, salvo che per i casi previsti  al

  comma 2.

 

 

2.   La consultazione è obbligatoria per le materie di seguito indicate:

 

A)   nei confronti dei soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:

 

a)   organizzazione e disciplina degli uffici;

b)   consistenza e variazione delle dotazioni organiche;

c)    modalità  per  la periodica designazione dei rappresentanti  per  la

  composizione  del collegio arbitrale per le procedure disciplinari  fino

  all'entrata   in  vigore  della  disciplina  relativa  ai   Collegi   di

  conciliazione e arbitrato di cui all'art. 47 del presente CCNL;

d)    elevazione  del contingente da riservare ai contratti  di  lavoro  a

  tempo parziale, secondo quanto previsto all'art. 21, comma 10;

 

B)   nei confronti dei soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:

 

a)   organizzazione e disciplina degli uffici;

b)   consistenza e variazione delle dotazioni organiche.

 

 

3.    Resta ferma la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei

  casi di cui all'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626.

 

 

D.   ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

 

1.   Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di innovazione e

  di  ristrutturazione organizzativa degli enti, in applicazione di quanto

  previsto  dalla  legge n. 59/97, sono costituiti presso  ogni  ente  del

  comparto   appositi   Comitati   composti   dai   rappresentanti   della

  amministrazione  e  dai rappresentanti sindacali dei dipendenti  di  cui

  all'art. 8, comma 1.

 

2.    Nell'ambito  dei Comitati previsti al comma 1 le parti  esaminano  e

  verificano i risultati dell'azione dell'amministrazione e registrano  le

  convergenze sulle linee di indirizzo riguardo ai processi di rinnovamento

  e di ristrutturazione organizzativa dell'ente. Di tale attività, corredata

  dei  dati  raccolti  sulle  predette materie, viene  data  comunicazione

  semestrale al Comitato di settore.

 

3.    Presso  ogni  ente è costituita, anche in relazione alle  dimensioni

  dell'ente stesso, una Conferenza di rappresentanti dell'amministrazione e

  delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa.

  La  Conferenza  esamina  2 volte l'anno - una delle  quali  prima  della

  presentazione  del bilancio di previsione agli organi deliberanti  degli

  enti  le  linee  essenziali di indirizzo in materia di organizzazione  e

  gestione dell'ente, con particolare riguardo ai sistemi di verifica  dei

  risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi

  istituzionali.

 

4.    Per  l'approfondimento di specifiche problematiche,  in  particolare

  concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza

  del  lavoro, i servizi sociali e la formazione del personale, il sistema

  della  partecipazione è completato dalla possibilità  di  costituire,  a

  richiesta,  in  relazione  alle dimensioni  degli  enti  e  senza  oneri

  aggiuntivi per gli stessi, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con

  il  compito  di  raccogliere dati relativi alle predette materie  -  che

  l'amministrazione  è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine

  ai medesimi temi.

 

5.    La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non

  hanno  funzioni  negoziali, è paritetica e deve comprendere  un'adeguata

  rappresentanza femminile.

 

 

 

Art. 7 - Comitati per le pari opportunità.

 

1.    I  Comitati  per le pari opportunità, istituiti presso ciascun  ente

  nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. D),

  svolgono i seguenti compiti:

 

a)    raccolta  dei dati relativi alle materie di propria competenza,  che

  l'amministrazione è tenuta a fornire;

b)    formulazione  di proposte in ordine ai medesimi temi anche  ai  fini

  della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. A);

c)    promozione  di iniziative volte ad attuare le direttive  dell'Unione

  Europea  per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone,

  nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/91.

 

 

2.    I  Comitati,   presieduti da 1 rappresentante  dell'amministrazione,

  sono costituiti da 1 componente designato da ciascuna delle organizzazioni

  sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di

  rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato designa 1

  vicepresidente.  Per ogni componente effettivo è previsto  1  componente

  supplente.

 

 

3.    Nell'ambito  dei vari livelli di  relazioni sindacali  previsti  per

  ciascuna delle materie sottoindicate,  sentite le  proposte formulate dai

  Comitati  per  le  pari opportunità, sono previste misure  per  favorire

  effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale,

  che  tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno  alla

  famiglia:

 

-      accesso  ai  corsi  di  formazione  professionale  e  modalità   di

  svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo

  equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio;

-    flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi

  sociali nella fruizione del part-time;

-    processi di mobilità.

 

 

4.    Gli enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti

  gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e

  pubblicizzano con ogni mezzo,  nell'ambito lavorativo,  i risultati  del

  lavoro  da  essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione

  annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno degli enti.

 

 

5.    I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata

  di  un  quadriennio  e  comunque fino alla  costituzione  dei  nuovi.  I

  componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo

  mandato.

 

 

 

Capo IV - I SOGGETTI SINDACALI

 

Art. 8 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa.

 

1.    I  soggetti  sindacali titolari della contrattazione integrativa  di

  ente  di   cui  all'art.  4, comma 3, lett. A)  sono  le  organizzazioni

  sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto.

 

2.   I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui

  all'art. 4, comma 3. lett. B) sono:

 

-    le R.S.U.;

-     le  organizzazioni  territoriali  delle  associazioni  sindacali  di

  categoria firmatarie del CCNL.

 

 

 

Art. 9 - Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali.

 

1.   La titolarità  dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come

  previsto  dall'art.  10,  comma 1 dell'Accordo   collettivo  quadro  sui

  distacchi,  aspettative e permessi e sulle altre  prerogative  sindacali

  sottoscritto il 7.8.98, compete con le modalità e nelle quantità previste

  dall'Accordo stesso ai seguenti soggetti:

 

a)    componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)  elette  ai

  sensi   dell'Accordo   collettivo  quadro  per  la  costituzione   delle

  rappresentanze  sindacali unitarie per il personale dei  comparti  delle

  pubbliche  amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento

  elettorale, stipulato il 7.8.98;

 

b)   dirigenti sindacali:

 

-     dei  terminali  di  tipo associativo delle organizzazioni  sindacali

  rappresentative che dopo l'elezione delle RSU siano rimasti operativi nei

  luoghi di lavoro;

-    delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare

  alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8, comma 1;

-     componenti degli organismi statutari delle rispettive confederazioni

  e organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in

  distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti

  di cui alla lett. a) e ai 2 precedenti alinea.

 

 

2.    Per  le  altre prerogative si rinvia a quanto previsto  dall'Accordo

  quadro di cui al comma 1.

 

 

 

Art. 10 -     Composizione delle delegazioni nella contrattazione

          integrativa.

 

1.    La  delegazione  trattante  per  la  contrattazione  integrativa   è

costituita:

 

I - a livello nazionale o di sede unica di ente:

 

a)   per la parte pubblica:

 

-    dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;

-    dal Direttore generale o Segretario generale o suo delegato;

-      da   una   rappresentanza  dei  dirigenti  titolari  degli   uffici

  direttamente interessati alla trattativa;

 

b)    per  la parte  sindacale: dai soggetti sindacali di cui all'art.  8,

  comma 1;

 

II - a livello di struttura periferica come individuata all'art. 4,

     comma 3, lett. B):

 

a)   per la parte pubblica:

 

-     dal  titolare  del  potere  di  rappresentanza  dell'amministrazione

  nell'ambito della struttura o da un suo delegato;

-     da  una  rappresentanza dei responsabili degli  uffici  direttamente

  interessati  alla trattativa e tenuti all'applicazione del contratto;

 

b)    per  la  parte sindacale: dai soggetti sindacali di cui all'art.  8,

  comma 2.

 

 

2.    Gli  enti   del  comparto  possono avvalersi,  nella  contrattazione

  collettiva  integrativa, dell'attività di rappresentanza e di assistenza

  dell'Agenzia.

 

 

 

Capo V - NORME DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITA'

 

Art. 11 - Comportamento delle parti.

 

1.    Il  sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi della

  reciproca   responsabilità,  della  correttezza  e  buona  fede,   della

  trasparenza  dei  comportamenti  ed è  orientato  alla  prevenzione  dei

  conflitti.

 

2.    Nel  rispetto dei suddetti principi, entro il 1° mese del  negoziato

  relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative

  unilaterali  né procedono ad azioni dirette e compiono ogni  ragionevole

  sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.

 

3.    Durante  il  periodo  in  cui  si svolgono  la  concertazione  o  la

  consultazione, le parti si attengono allo stesso impegno di non assumere

  iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.

 

 

 

Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti.

 

1.     Qualora  insorgano  controversie  aventi  carattere  di  generalità

  sull'interpretazione dei contratti collettivi nazionali o integrativi, le

  parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente

  il   significato   della  clausola  controversa.  L'eventuale   accordo,

  stipulato   con   le  procedure di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 29/93 e

  successive  integrazioni  e modificazioni, ovvero  con  quelle  previste

  dall'art. 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione  sin

  dall'inizio della vigenza del contratto.

 

2.   La medesima procedura indicata al comma 1 può essere attivata anche a

  richiesta di una delle parti.

 

 

 

Parte II - IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Art. 13 - Aree di inquadramento.

 

1.    Il  nuovo  sistema di classificazione del personale è  orientato  al

  superamento delle attuali rigidità per porsi al passo con i processi  di

  cambiamento in corso nell'ambito degli enti e con l'evoluzione dei modelli

  organizzativi   e   contribuire   al  miglioramento   dei   livelli   di

  efficienza/efficacia dell'azione amministrativa e di qualità dei servizi.

  Esso  si  articola su 3 aree professionali, che accorpano come segue  le

  qualifiche  funzionali  dalla  I alla IX del  sistema  di  inquadramento

  previsto dal DPR n. 285/88:

 

  Area A: accorpa le qualifiche funzionali fino alla IV;

  Area B: accorpa le qualifiche funzionali V e VI;

  Area C: accorpa le qualifiche funzionali VII, VIII e IX.

 

2.    Le Aree predette sono individuate mediante le declaratorie riportate

  nell'allegato A che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per

  l'inquadramento in ciascuna Area, corrispondenti a livelli  omogenei  di

  competenze.

 

3.    I  profili  professionali ricompresi in ciascuna Area  esprimono  il

  contenuto  professionale  di attribuzioni specifiche  relative  all'Area

  stessa. I profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da

  differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su

  posizioni economiche diverse.

 

4.    Il personale medico e gli altri professionisti già destinatari delle

  speciali  normative contenute nelle apposite Sezioni dei  CCNL  relativi

  "all'Area  della  Dirigenza e delle specifiche tipologie  professionali"

  degli Enti pubblici non economici stipulati per il quadriennio 1994-1997

  per  effetto del Contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione

  dei  comparti del 2.6.98 nonché art. 1 D.lgs. n. 396/97, sono inquadrati

  nel  comparto  e collocati in 2 distinte Aree denominate rispettivamente

  "Area medica" e "Area dei professionisti".

 

5.   In sede di 1° inquadramento il personale in servizio confluisce nelle

  Aree e nei relativi livelli retributivi secondo lo schema seguente:

 

  III q.f. e inferiori:   - nel 1° livello retributivo dell'Area A

                           (posizione A1)

  IV  q.f.:              - nel 2° livello retributivo dell'Area A

                            (posizione A2)

  V   q.f.:              - nel 1° livello retributivo dell'Area B

                            (posizione B1)

  VI   q.f.:             - nel 2° livello retributivo dell'Area B

                            (posizione B2)

  VII  q.f.:             - nel 1° livello retributivo dell'Area C

                            (posizione C1)

  VIII q.f.:             - nel 3° livello retributivo dell'Area C

                            (posizione C3)

  IX   q.f.:             - nel 4° livello retributivo dell'Area C

                            (posizione C4)

 

  Nulla  è  innovato  per  quanto attiene al personale  con  qualifica  di

  Ispettore generale e di Direttore di Divisione.

 

6.     Ogni   dipendente  è  inquadrato  in  base  all'ex   qualifica   di

  appartenenza, ed   è   tenuto  a   svolgere,  come  previsto  dall'art. 56

  del  D.lgs.  n.  29/93, tutte le mansioni considerate  equivalenti   nel

  livello  economico  di  appartenenza, nonché le attività  strumentali  e

  complementari a quelle inerenti al profilo rivestito.

 

7.    L'individuazione di nuovi profili professionali e la ridefinizione o

  ricollocazione  di  quelli esistenti in ciascuna Area  sono  oggetto  di

  contrattazione collettiva integrativa a livello centrale di ente con  le

  organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1, e con  l'assistenza

  dell'Agenzia.

 

 

 

Art. 14 - Accesso dall'esterno.

 

1.    L'accesso  alle  posizioni delle varie Aree secondo  le  indicazioni

  contenute  nella  declaratoria all. A avviene  attraverso  le  procedure

  concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro  di

  cui alla legge n. 56/87, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs.

  n.  29/93 e dall'art. 45, comma 11, del D.lgs. n. 80/98, le quali devono

  garantire un adeguato accesso dall'esterno.

 

 

 

Art. 15 - Passaggi interni.

 

1.    Nell'ambito  del  sistema classificatorio  sono  possibili  passaggi

interni:

 

a)   tra le Aree, con le procedure indicate al successivo comma 2;

b)    all'interno  delle  singole  Aree,  con  le  procedure  indicate  al

  successivo comma 4.

 

2.    Il passaggio dei dipendenti dall'Area di appartenenza alla posizione

  iniziale  dell'Area immediatamente superiore avviene mediante  procedure

  selettive  volte  all'accertamento dell'idoneità e della professionalità

  richieste  previo  superamento di corso-concorso  con  appositi  criteri

  stabiliti  dall'amministrazione con le procedure indicate  all'art.  19,

  lett.  B),  sub  b). Alle  predette procedure selettive è consentita  la

  partecipazione del personale interno anche in deroga ai relativi titoli di

  studio  - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge  -

  purché esso sia in possesso di requisiti curriculari alternativi indicati

  nelle declaratorie contenute nell'allegato A.

 

3.    I  contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni  economiche

  interne   all'Area  sono  modificabili,  in  relazione   alle   esigenze

  organizzativo/funzionali  dell'amministrazione   o   ad   obiettivi   di

  riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le

  procedure previste dall'art. 19.

 

4.    La  progressione economica all'interno di ciascuna Area si  consegue

  mediante  percorsi di qualificazione e/o aggiornamento  professionale  e

  procedure  di  valutazione  che prevedono un  esame  finale  diretto  ad

  accertare l'effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze.

  Al  termine  delle procedure sarà definita una  graduatoria per  la  cui

  formulazione   saranno  considerati,  in  ogni  caso,   elementi   utili

  l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e

  professionali  coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione

  tecnologica.

 

5.   Gli enti possono indire concorsi pubblici o attivare le richieste per

  il  collocamento  solo se le procedure di cui ai punti precedenti  hanno

  avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità

  da selezionare.

 

6.    I  passaggi  di cui ai commi 2 e 4, con esclusione dei  passaggi  di

  progressione  economica di cui all'art. 16, avvengono nei  limiti  della

  dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, nel rispetto della

  programmazione triennale del fabbisogno del personale, per le assunzioni

  dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime  regole

  previste dall'art. 6 del D.lgs. n. 29/93.

 

 

 

Art. 16 - Sviluppi economici all'interno delle Aree.

 

1.    Nelle  Aree A, B e C sono previste posizioni di sviluppo  economico,

  identificate  nella  tabella C rispettivamente con le sigle A3, B3, C2 e

  C5.

 

2.     Gli   sviluppi  economici   nelle  posizioni  sopra  indicate  sono

  attribuiti  sulla  base di criteri - definiti nel  contratto  collettivo

  integrativo  di  ente  - ispirati alla valutazione  dell'impegno,  della

  prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso

  interventi formativi e di aggiornamento.

 

3.    Sono  riservati  esclusivamente al personale dipendente  i  passaggi

  interni all'Area C per la posizione economica C4, corrispondente all'ex IX

  qualifica funzionale, sulla base di criteri stabiliti dall'ente  con  le

  procedure di cui all'art. 19.

 

 

 

Art. 17 - Posizioni organizzative.

 

1.   Nell'ambito dell'area C gli enti, sulla base dei propri ordinamenti e

  in  relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti

  ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di

  appartenenza,   richiedano  lo  svolgimento  di   compiti   di   elevata

  responsabilità, che comportano l'attribuzione di una specifica indennità

  di posizione organizzativa.

 

2.    Le  posizioni  organizzative  di cui  al  punto  precedente  possono

  riguardare settori che richiedono l'esercizio di:

 

-     funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate  da  un

  elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

-     attività - ivi comprese quelle informatiche - con contenuti di  alta

  professionalità o richiedenti specializzazioni correlate al possesso  di

  titoli universitari e/o di adeguati titoli connessi all'esercizio  delle

  relative funzioni;

-     attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza

  e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

 

3.    I  valori  minimi e massimi dell'indennità di cui al  comma  1  sono

  ricompresi  tra un minimo di £. 2.000.000 e un massimo di  £.  5.000.000

  annue  lorde per 13 mensilità in relazione alle risorse disponibili  nei

  Fondi di cui agli artt. 31 e 44.

 

 

 

Art. 18 - Conferimento e revoca delle posizioni organizzative.

 

1.    Possono  procedere all'individuazione delle posizioni  organizzative

  gli enti che abbiano realizzato:

 

-     l'attuazione   dei   principi   di  razionalizzazione  previsti  dal

  D.lgs. n. 29/93, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14;

-     la  ridefinizione  delle strutture organizzative e  delle  dotazioni

  organiche;

-     l'istituzione e l'attivazione dei servizi di controllo interno o dei

  nuclei di valutazione, determinando i criteri generali e le procedure per

  il   conferimento  e  la  revoca  degli  incarichi  per   le   posizioni

  organizzative.

 

2.    Gli  incarichi  sono  conferiti dai dirigenti  con  atto  scritto  e

  motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle

  capacità  professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche

  dei programmi da realizzare.

 

3.    Gli  incarichi possono essere revocati con atto scritto e  motivato,

  prima  della scadenza, a seguito di:

 

-    inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;

-    intervenuti mutamenti organizzativi;

-    accertamento di risultati negativi.

 

4.    La  revoca  dell'incarico  comporta  la  perdita  dell'indennità  di

  posizione e la riassegnazione del dipendente alle funzioni del profilo di

  appartenenza.

 

5.   La valutazione dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui

  sono stati conferiti gli incarichi avviene di norma con cadenza annuale in

  base a criteri e procedure definite preventivamente da ciascun ente.

 

 

 

Art. 19 - Relazioni sindacali riferite al sistema classificatorio.

 

1.    Nell'ambito  del  sistema classificatorio sono previsti  i  seguenti

  livelli di relazioni sindacali:

 

A)     contrattazione  collettiva  integrativa,  per  quanto  concerne  la

  determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per

  le selezioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. b);

B)   informazione preventiva e concertazione, per quanto concerne:

 

a)   l'individuazione dei contingenti  destinati alle selezioni interne ai

  sensi dell'art. 15, comma 1;

b)    la  determinazione  dei criteri generali per  la  definizione  delle

  procedure di selezione interna di  cui al medesimo art. 15, comma 1, lett.

  a);

c)   con riferimento agli artt. 17 e 18:

 

-    i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di

  posizione organizzativa;

-       la    graduazione   delle   posizioni   organizzative,   ai   fini

  dell'attribuzione della relativa indennità;

-     i  criteri  e  le procedure di valutazione periodica delle  attività

  svolte dai dipendenti investiti di incarichi di posizione organizzativa e

  le relative necessarie garanzie di contraddittorio.

 

 

2.    Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo

  mediante  un confronto che deve, comunque, concludersi entro il  termine

  massimo di 30 giorni dalla sua attivazione.

 

 

 

Art. 20 - Norme di prima applicazione.

 

1.    Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente

  contratto  è inserito nel  nuovo sistema di classificazione con  effetto

  automatico  dalla stessa data mediante l'attribuzione  all'Area  e  alla

  posizione  interna secondo la tabella di corrispondenza  all.  B,  senza

  incremento di spesa, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

 

2.    Dalla stessa data indicata al comma 1, al personale già appartenente

  alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato nell'area A è attribuito il

  trattamento economico tabellare iniziale dell'ex III qualifica funzionale.

 

3.   Le dotazioni organiche di ciascun ente restano invariate e i relativi

  contingenti sono attribuiti, con i medesimi criteri e senza incremento di

  spesa, alle nuove Aree in base all'allegata tabella B di corrispondenza.

 

4.    Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali

  interne  ai singoli enti, indette per la copertura di posti vacanti,  in

  corso  o  già  programmate alla data di entrata in vigore  del  presente

  contratto. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema

  di classificazione, nella posizione nella quale confluisce quella cui si

  riferisce  la procedura selettiva o concorsuale, con effetto dalla  data

  stabilita nel contratto individuale.

 

5.    Al  personale assunto dall'esterno a seguito delle procedure di  cui

  all'art.  14  è attribuito il trattamento tabellare corrispondente  alla

  declaratoria  ricompresa  nell'all.  A  cui  si  riferisce  il   profilo

  professionale della selezione.

 

6.   Nelle ipotesi di progressione interna previste  all'art. 15, gli enti

  comunicano per iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento

  conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso

  correlate.

 

 

 

Parte III

 

Titolo I - IL RAPPORTO DI LAVORO

 

Capo I - FORME DI LAVORO FLESSIBILE

 

Art. 21 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

1.    Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo parziale  può  essere  costituito

   relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del

   sistema di classificazione del personale mediante:

 

a)   reclutamento dall'esterno, nell'ambito della programmazione triennale

   del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;

b)    trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

   su richiesta dei dipendenti interessati.

 

2.    Nell'ipotesi contemplata al comma 1, lett. b) la trasformazione  del

   rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente

   entro  60  giorni  dalla ricezione della domanda. In essa  deve  essere

   indicata l'eventuale attività  di lavoro subordinato o autonomo che  il

   dipendente intende svolgere ai fini di quanto previsto ai commi da 4 a 7.

 

3.    L'amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento

   motivato,   rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro   per  un

   periodo non superiore a 6 mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione

   alle  mansioni  e  alla posizione organizzativa del dipendente,   grave

   pregiudizio alla funzionalità del servizio.

 

4.   I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione

   lavorativa non superiore al 50% di quella del lavoratore a tempo pieno,

   nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere

   un'altra  attività lavorativa e professionale, subordinata o  autonoma,

   anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.

 

5.   Gli enti, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi,

   sono  tenuti  a  individuare le attività che,  in  ragione  della  loro

   interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque  consentite ai

   dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure previste dall'art.

   1, comma 58 bis della legge 23.12.96 n. 662 e successive modificazioni e

   integrazioni.

 

6.    Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi  tra

   l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma -  con

   quella  della specifica attività di servizio, come nel caso in  cui  la

   predetta  attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione

   pubblica, gli enti non possono consentire la trasformazione del rapporto a

   tempo parziale.

 

7.    Il dipendente a tempo parziale è tenuto a comunicare entro 15 giorni

   all'ente in cui presta servizio la data di inizio della eventuale attività

   lavorativa esterna e le modificazioni che in questa intervengano.

 

8.   Al fine di favorire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo

   pieno a tempo parziale  nell'ipotesi prevista al comma 1, lett. b),  il

   valore risultante dall'applicazione del limite percentuale del 25% della

   dotazione  organica complessiva di personale a tempo pieno di  ciascuna

   delle   posizioni  economiche  inserite  nelle  aree  del  sistema   di

   classificazione  del  personale  può essere  arrotondato  all'unità  se

   inferiore a 1. Il contingente corrispondente alla predetta percentuale  è

   utilizzato   fino   alla   capienza  per  soddisfare   le  domande  dei

   dipendenti interessati indipendentemente dalla relativa motivazione, con

   le procedure indicate nei commi precedenti.

 

9.    Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale sono

   rispettate  le  indicazioni minime della legge n. 449/97  e  successive

   modificazioni e integrazioni, non incidenti comunque sul contingente  di

   cui al comma 8.

 

10.    Le   amministrazioni,   in  presenza  di   particolari   situazioni

   organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti

   interessati, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo,

   possono  elevare il contingente di cui al comma 8 di un ulteriore 10% come

   tetto  massimo. In deroga alle procedure previste da detto  comma,   le

   domande per la trasformazione del rapporto di lavoro sono in tali  casi

   presentate con cadenza trimestrale e accolte ai sensi del comma 2 a valere

   dal 1° giorno del trimestre successivo.

 

11.  Qualora il numero delle richieste relative ai casi di cui al comma 10

   ecceda  il contingente comprensivo della quota aggiuntiva ivi prevista,

   viene data la precedenza ai dipendenti:

 

-     che  assistano propri famigliari portatori di handicap di grado  non

  inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti

  da gravi patologie, o, ancora, anziani e non autosufficienti;

-     che  abbiano  figli minori, con ordine di priorità in  relazione  al

  numero dei figli stessi.

 

12.   L'avvenuta  trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno  in

   rapporto a tempo parziale ai sensi del D.lgs. n. 152/97 è comunicata per

   iscritto  al  dipendente nei termini previsti  dai  commi  2  e  3  con

   l'indicazione  della  durata  e  dell'articolazione  della  prestazione

   lavorativa  secondo  quanto  concordato  tra  il  dipendente  stesso  e

   l'amministrazione.

 

 

 

Art. 22 -   Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro

          a tempo parziale.

 

1.    Il  dipendente  con  rapporto di lavoro a tempo parziale  copre  una

  frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione

  lavorativa.  Questa  non  può essere inferiore  al  30%  di  quella  del

  lavoratore a tempo pieno.  In ogni caso, la somma delle frazioni di posto

  a  tempo  parziale non può superare il numero complessivo dei  posti  di

  organico a tempo pieno trasformati.

 

2.   Il tempo parziale può essere realizzato:

 

-     con  articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti  i

  giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

-     con   articolazione della prestazione lavorativa  su  alcuni  giorni

  della settimana o del mese, ovvero con la concentrazione della prestazione

  stessa  in determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale),  in

  misura  tale  da  realizzare  comunque,  nell'arco  temporale  preso  in

  considerazione (settimana, mese o anno), la durata complessiva del lavoro

  prevista per il dipendente a tempo parziale.

 

3.    In  presenza  di particolari e motivate esigenze il  dipendente  può

  concordare  con  l'amministrazione  ulteriori modalità di  articolazione

  della  prestazione  lavorativa, che contemperino le reciproche  esigenze

  nell'ambito  delle  fasce orarie individuate con  le  procedure  di  cui

  all'art.  4 e nel rispetto delle tipologie di regime orario giornaliero,

  settimanale, mensile o annuale praticabili presso l'ente. A tal fine  si

  terrà  conto  della natura dell'attività istituzionale, degli  orari  di

  servizio  e  di lavoro praticati e della situazione degli  organici  nei

  diversi profili professionali.

 

4.   Il dipendente con  rapporto di lavoro a tempo parziale  ha diritto al

  ripristino del rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio  dalla

  trasformazione, anche in soprannumero, o anche prima della scadenza  del

  biennio qualora ricorra la condizione necessaria della disponibilità del

  posto in organico.

 

 

 

Art. 23 - Trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale.

 

1.    Per  quanto  concerne gli istituti normativi previsti  dal  presente

  contratto  non  considerati  nel presente  articolo  e  nei  2  articoli

  precedenti, tenuto conto della ridotta durata della prestazione e  della

  peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le

  disposizioni  di  legge e contrattuali dettate per il rapporto  a  tempo

  pieno.

 

2.    Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla

  prestazione  di  lavoro straordinario e non può fruire di  benefici  che

  comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste

  dalla legge.

 

3.    I  dipendenti  a tempo parziale con articolazione orizzontale  hanno

  diritto  a  un  numero  di giorni di ferie pari a  quello  spettante  ai

  lavoratori  a  tempo  pieno  secondo  le  disposizioni  contrattuali.  I

  lavoratori a tempo parziale con articolazione verticale hanno diritto a un

  numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno

  per il particolare tipo di rapporto; il relativo trattamento economico è

  commisurato alla durata  della prestazione giornaliera.

 

4.    Il  trattamento  economico,  anche  accessorio,  del  personale  con

  rapporto  di  lavoro a tempo parziale è proporzionale  alla  prestazione

  lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi

  compresa  l'indennità  integrativa speciale e  l'eventuale  retribuzione

  individuale d'anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno

  con la stessa posizione di inquadramento professionale.

 

5.    I  trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi  o

  alla realizzazione di progetti, nonché  altri istituti non collegati alla

  durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo

  parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale

  al regime orario adottato.

 

6.    Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle

  disposizioni  contenute nell'art. 8 della legge n. 554/88  e  successive

  modificazioni e integrazioni.

 

 

 

Capo II - MANSIONI DEL LAVORATORE

 

Art. 24 - Mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio.

 

1.    Il  presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista

  dall'art. 56, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 29/93, per la parte demandata

  alla contrattazione.

 

2.    Nell'ambito  del  nuovo  sistema di  classificazione  del  personale

  previsto dal presente contratto, si considerano "mansioni immediatamente

  superiori" le mansioni svolte dal dipendente all'interno della stessa Area

  in profilo appartenente alla posizione di livello economico immediatamente

  superiore  a  quella in cui egli è inquadrato, secondo  la  declaratoria

  riportata nell'allegato A del presente contratto. Le posizioni di sviluppo

  economico di cui all'art. 16 non sono prese in considerazione a tal fine.

  Sono,  altresì, considerate "mansioni immediatamente superiori",  per  i

  dipendenti  che  rivestono  l'ultima posizione  economica  dell'Area  di

  appartenenza, le mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale

  dell'Area immediatamente superiore.

 

3.    Il  conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2  avviene

  nei seguenti casi:

 

a)    nel  caso  di vacanza di posto in organico, per non più di  6  mesi,

  prorogabili fino a 12  qualora  siano state avviate le procedure per  la

  copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di  cui

  all'art. 15;

b)   nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla

  conservazione  del posto, per la durata dell'assenza. Non rientra  nella

  previsione l'ipotesi di assenza per ferie del titolare.

 

4.   Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è

  comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le  procedure

  stabilite  da ciascun ente secondo i propri ordinamenti, sulla  base  di

  criteri, coerenti con la propria organizzazione, da definire entro 3 mesi

  dall'entrata  in  vigore del presente contratto, che tengano  conto  del

  contenuto   professionale  delle  mansioni  da  conferire,  sentite   le

  Organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1. La disciplina delle

  mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra pertanto in

  vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.

 

5.    Il  dipendente  assegnato alle mansioni superiori come  definite  al

  comma  2  ha diritto al trattamento economico previsto per la  posizione

  corrispondente alle mansioni conseguentemente esercitate, fermo rimanendo

  quanto percepito a titolo di retribuzione individuale d'anzianità.

 

6.    Per  quanto  non  previsto  dal presente  articolo  resta  ferma  la

  disciplina dell'art. 56 del D.lgs n. 29/93.

 

7.     In   considerazione  dei  processi  di  riorganizzazione  e   delle

  sperimentazioni  professionali e organizzative di  cui  al  CCNL  6.7.95

  concluse  e  già certificate o in corso di certificazione alla  data  di

  entrata in vigore del presente contratto da parte dei nuclei di controllo

  interni,  o, in mancanza, da soggetti equivalenti, gli enti del comparto

  provvederanno ad applicare la disciplina delle mansioni prevista dall'art.

  56  del D.lgs. n. 29/93 così come modificato dal D.lgs. n. 80/89, mediante

  un'apposita  sessione di contrattazione  collettiva integrativa  con  le

  OO.SS.  di  cui  all'art. 8, comma 1, con l'assistenza dell'Agenzia.  La

  contrattazione avverrà sulla base della declaratoria dei profili di  cui

  all'allegato A e dalle risultanze della contrattazione di cui al comma 7

  dell'art. 13.

 

 

 

Capo III - ORARIO DI LAVORO

 

Art. 25 - Riduzione dell'orario.

 

1.    Al  personale adibito a regimi d'orario articolati su  più  turni  o

  coinvolto  in  sistemi d'orario comportanti  significative  oscillazioni

  degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza

  e/o  comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere  dalla

  data  di  entrata  in  vigore del contratto integrativo,  una  riduzione

  d'orario  sino  a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione  potrà

  realizzarsi alla condizione che,  in armonia con le premesse, il relativo

  costo   sia   fronteggiato  con  proporzionali  riduzioni    di   lavoro

  straordinario  oppure con stabili modifiche  degli assetti organizzativi

  che portano all'autofinanziamento.

 

2.    Entro  il  30.6.2000  le parti verificheranno  e  converranno  sulle

  modalità di applicazione a tutto il personale del comparto delle modifiche

  legislative eventualmente intervenute in materia.

 

 

 

Capo IV - ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE

 

Art. 26 - Norme in materia di Formazione e Aggiornamento professionale.

 

1.    Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica

  Amministrazione,   la   formazione  costituisce  una   leva   strategica

  fondamentale  per  lo  sviluppo professionale dei dipendenti  e  per  la

  realizzazione  degli  obiettivi  programmati.  Essa  è  in   particolare

  finalizzata allo sviluppo del sistema organizzativo degli enti attraverso

  l'affinamento  delle competenze del personale e più elevati  livelli  di

  motivazione e di consapevolezza rispetto agli obiettivi di rinnovamento.

 

2.     L'attività  formativa  si  realizza  sia  attraverso  programmi  di

  addestramento   /  aggiornamento  /  qualificazione  /  riqualificazione

  finalizzati all'ottimale mantenimento della risorsa umana, sia attraverso

  programmi  mirati allo sviluppo delle professionalità  in  linea  con  i

  cambiamenti organizzativi. L'attività formativa si svolge secondo percorsi

  definiti  in  conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito

  della  contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett.  A).

  Particolare  attenzione  è  posta  in  tale  ambito  sulle  esigenze  di

  riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità.

 

3.    La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante

  corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività  da

  svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del

  comma precedente.

 

4.    Le  iniziative  di  formazione  sottoelencate  riguardano  tutto  il

  personale  a  tempo  indeterminato, compreso il  personale  in  distacco

  sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo fruisce della formazione

  negli enti di appartenenza salvo che per i corsi di cui alla lett. b). I

  dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di  nuova

  istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del

  loro inquadramento presso l'ente di destinazione, partecipano ai programmi

  di formazione realizzati da quest'ultimo. I programmi stabiliscono quali

  iniziative  abbiano  carattere obbligatorio e  quali  abbiano  carattere

  facoltativo e in particolare definiscono:

 

a)    percorsi  di  qualificazione  e di aggiornamento  professionale  con

  esame  finale  collegati  ai passaggi dei dipendenti  da  una  posizione

  economica  all'altra  all'interno delle Aree  previste  dal  sistema  di

  classificazione;

b)    corsi di aggiornamento finalizzati  all'obiettivo di  far conseguire

  agli operatori il più alto grado di operatività e autonomia in relazione

  alle  funzioni  di assegnazione.  Le iniziative devono tener  conto,  in

  particolare, delle normative da applicare, delle caratteristiche  socio-

  istituzionali del contesto di riferimento, delle innovazioni tecnologiche

  e  organizzative  e  dell'evoluzione delle politiche di  gestione  della

  risorsa umana.

 

  Le  attività di formazione oggetto del presente comma si concludono  con

  l'accertamento  dell'avvenuto accrescimento  della  professionalità  del

  singolo dipendente, certificato attraverso l'attribuzione di un apposito

  attestato al termine dei corsi.

 

5.    Per  l'attuazione  dei  programmi di formazione,  gli  enti  possono

  avvalersi anche della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica

  Amministrazione, delle Università e di altri soggetti pubblici o società

  private specializzate nel settore. La predisposizione dei  programmi  in

  materia  di sistemi informativi destinati al personale informatico  sarà

  realizzata ai sensi dell'art. 7, lett. e)  del D.lgs. n. 39/94.

 

6.    Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, gli

  enti  utilizzano le risorse disponibili sulla base della  direttiva  del

  Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95  relativa alla formazione,

  nonché tutte le risorse allo scopo  previste da specifiche norme di legge,

  come  quelle  del  D.lgs.  n.  29/93, ovvero  da  particolari  normative

  dell'Unione Europea.

 

7.    Il  personale che partecipa alle attività di formazione  organizzate

  dall'ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri

  sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante

  l'orario  di  lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori  dalla  sede  di

  servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti,

  il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio. I corsi

  si  svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le

  esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei

  dipendenti e nel rispetto dei principi enunciati al comma 9.

 

8.     L'amministrazione  individua  i  dipendenti  che  partecipano  alle

  attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai  sensi

  dell'art. 4, la cui applicazione va verificata ai sensi dell'art. 6, comma

  3,  in relazione  alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei

  vari uffici, nonché alle esigenze di riqualificazione professionale  del

  personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali  e

  culturali dei dipendenti interessati e garantendo a tutti pari opportunità

  di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lett. c)

  del D.lgs. n. 29/93.

 

9.     Per   le  necessità  formative  riguardanti  personale  di  elevata

  qualificazione ovvero relative a materie attinenti le specifiche mansioni

  svolte,  i  dipendenti  direttamente interessati  hanno  la  facoltà  di

  frequentare su loro richiesta motivata, corsi specifici anche non previsti

  dai programmi dell'amministrazione  elevate o professionali, fruendo  di

  permessi non retribuiti.

 

 

 

Art. 27 - La mobilità volontaria nell'ambito del comparto.

 

1.    Gli enti del comparto possono ricoprire i posti vacanti in organico,

  destinati all'accesso dall'esterno, mediante passaggio diretto, a domanda,

  di  dipendenti in servizio presso altro ente del medesimo comparto   che

  rivestano la posizione corrispondente nel sistema classificatorio.

 

2.     Il   dipendente   è  trasferito,  previo  consenso   dell'ente   di

  appartenenza,  entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda.

 

 

 

Parte IV

 

Capo I - IL TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 28 - Struttura della retribuzione.

 

1.   La struttura della retribuzione del personale degli enti pubblici del

  comparto, ricompreso nelle aree A, B e C  si compone delle seguenti voci:

 

a)     stipendio   tabellare  corrispondente  alla   posizione   rivestita

  nell'ambito del sistema classificatorio;

b)   retribuzione individuale d'anzianità, comprensiva della maggiorazione

  per  esperienza   professionale   di  cui  all'art. 15,  comma 4,  DPR n.

  43/90, ove acquisita;

c)   indennità integrativa speciale;

d)   compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;

e)    compensi incentivanti e altri compensi e indennità previsti in  base

  al presente contratto, ove spettanti;

f)   altre indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.

 

 

2.    Per  il personale della sezione dei professionisti e dei  medici  si

  applicano gli artt. 42 e 43.

 

 

3.    Al  personale è corrisposto, ove spettante, l'assegno per il  nucleo

  familiare ai sensi della legge 13.5.88 n. 153 e successive modificazioni.

 

 

 

Art. 29 - Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi.

 

1.    Gli  stipendi tabellari derivanti dall'art. 2 del CCNL stipulato  in

  data  1.7.96  sono  incrementati degli importi  mensili  lordi,  per  13

  mensilità,  indicati nelle allegate tabelle D e D/bis  alle scadenze ivi

  previste.

 

2.    A  seguito  degli  incrementi indicati al  comma  1,  i  valori  dei

  trattamenti  correlati alle posizioni economiche del  nuovo  sistema  di

  classificazione di cui alla tabella C, sono rideterminati nelle misure  e

  alle decorrenze stabilite dalle allegate tabelle E ed F.

 

3.    Le  misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del  presente

  contratto  sono  utili ai fini della 13a mensilità, dei  trattamenti  di

  previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai

  fini  delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi

  nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto.  Il

  compenso per il lavoro straordinario nella strutturazione prevista dalle

  vigenti disposizioni, viene calcolato con riferimento al tabellare delle

  posizioni di appartenenza.

 

4.    Il personale cui è attribuita una posizione di sviluppo economico ai

  sensi  dell'art.  16,  mantiene  l'indennità  integrativa  speciale   in

  godimento.

 

5.    I  benefici  economici   risultanti dall'applicazione  del  presente

  articolo  sono computati ai fini previdenziali, secondo gli  ordinamenti

  vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal presente contratto nei

  confronti  del  personale comunque cessato dal servizio, con  diritto  a

  pensione,  nel periodo di vigenza economica del contratto  stesso.  Agli

  effetti del trattamento di fine servizio e delle competenze spettanti in

  caso di licenziamento, nonché dell'indennità prevista dall'art. 2122 C.C.,

  si  considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione

  del rapporto di lavoro.

 

 

 

Art. 30 - Lavoro straordinario.

 

1.   Le risorse in atto destinate, in base all'art. 35, comma 3,  lett. a)

  del CCNL 6.7.95, alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario

  sono ridotte del 10% a decorrere dall'1.1.99.

 

 

 

Art. 31 - Fondo di ente per i trattamenti accessori del personale

          ricompreso nelle Aree A, B e C.

 

1.    E'  costituito  presso  ciascun ente del comparto  un  Fondo  per  i

  trattamenti accessori alimentato dalle seguenti risorse economiche:

 

a)    gli  importi stanziati in applicazione dell'art. 35 del CCNL  6.7.95

  per le finalità di cui al comma 3 dello stesso articolo, lett. a) - nella

  misura  definita al punto 2 -, b), c), d) ed e), nonché quelli derivanti

  dall'art. 3 e - permanendo le relative condizioni - dall'art. 4 del CCNL

  1.7.96, nonché quelle previste dall'art. 6, comma 5, del predetto ultimo

  contratto, con le modalità gestionali ivi previste;

b)    gli  importi di cui all'art. 30 non più destinati all'erogazione  di

  compensi per lavoro straordinario;

c)   i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale, fatte salve

  le quote che  disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno

  complessivo;

d)    le  risorse  provenienti  da specifiche disposizioni  normative  che

  destinano risparmi all'incentivazione del personale;

e)    le  somme  derivanti dall'attuazione  dell'art. 43  della  legge  n.

  449/97;

f)    le  economie conseguenti  alla trasformazione del rapporto di lavoro

  da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg.

  della legge n. 662/96 e successive modificazioni e integrazioni;

g)    gli  incrementi  economici derivanti da disposizioni  di  legge,  da

  regolamenti o da atti amministrativi generali;

h)    per  gli  enti  destinatari della legge n. 88/89 le somme  derivanti

  dalla applicazione dell'art. 18 ferme rimanendo le specifiche e distinte

  utilizzazioni deliberate annualmente dai singoli enti;

i)   le somme stanziate per il 1998 in applicazione dell'art. 15, comma 2,

  della legge n. 88/89;

j)   un importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva, al

  netto degli incrementi di cui alla tabella D bis, a decorrere dall'1.5.99,

  da imputare su base annua per 13 mensilità;

k)    per gli enti destinatari della legge n. 88/89, un importo pari al 2%

  della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi

  relativi all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31.12.99 e a

  valere dal mese successivo, da imputare su base annua per 13 mensilità;

l)   per gli enti non destinatari della legge n. 88/89, un importo pari al

  7,5%  della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari  e  degli

  importi  relativi all'indennità integrativa speciale,  a  decorrere  dal

  31.12.99 e a valere dal mese successivo, da imputare su base annua per 13

  mensilità.

 

 

2.     L'erogazione   degli   incentivi  da  attribuire   a   livello   di

  contrattazione  integrativa  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  e

  programmi  di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria

  verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.

 

 

 

Art. 32 - Utilizzo del Fondo di ente per i trattamenti accessori

          per il personale ricompreso nelle Aree A, B e C.

 

1.     Il  Fondo  per  i  trattamenti  accessori  di  cui  all'art.  31  è

  prioritariamente   finalizzato  a  promuovere  reali   e   significativi

  miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia dell'amministrazione e

  di   qualità  dei  servizi  istituzionali,  mediante  la  realizzazione,

  attraverso la contrattazione integrativa, di piani produttivi annuali  e

  pluriennali e di progetti strumentali e di risultato, basati su sistemi di

  programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

 

2.   In relazione a tali finalità, le risorse che compongono il Fondo sono

  prioritariamente  utilizzate:

 

-      per   erogare  compensi  diretti  ad  incentivare  la  produttività

  collettiva per il miglioramento di servizi;

-     per  finanziare sistemi di turnazione che si rendano  necessari  per

  fronteggiare particolari situazioni di lavoro e per la corresponsione di

  compensi  per  lavoro  straordinario  qualora  le  risorse  direttamente

  assegnate al fine specifico dall'art. 30  siano esaurite per effetto delle

  prioritarie  esigenze  funzionali  e nei  limiti  della  percentuale  di

  riduzione di cui al citato art. 30;

-     per  finanziare i passaggi economici nell'ambito di  ciascuna  delle

  Aree  professionali,  destinando a tale scopo quote  di  risorse  aventi

  caratteri di certezza e stabilità;

-    per incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie

  degli enti;

-     per  compensare:  l'esercizio di compiti che  comportano  specifiche

  responsabilità,  rischi,  disagi; gravose articolazioni  dell'orario  di

  lavoro; la reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di

  urgenza;

-      per  corrispondere  compensi  correlati  al  merito  e  all'impegno

  individuale in modo selettivo.

 

 

 

Capo II - SEZIONE  DEI PROFESSIONISTI E  MEDICI

 

Art. 33.

 

PREMESSA

 

1.   I Professionisti destinatari della presente sezione costituiscono una

  risorsa   fondamentale  per  il  perseguimento  degli  obiettivi   delle

  amministrazioni. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di

  "professionisti"   e   di   "dipendenti"   investiti   di    particolari

  responsabilità,  essi  rappresentano un'area di  funzioni  di  peculiare

  interesse sotto il profilo contrattuale.

 

2.    I  Professionisti  svolgono  la loro  attività  in  conformità  alle

  normative  che  disciplinano le rispettive professioni, rispondendone  a

  norma  di  legge,  secondo  i  singoli  ordinamenti  professionali   con

  l'assunzione delle conseguenti responsabilità.

 

3.    Il  rigoroso  rispetto delle norme deontologiche che  promanano  dai

  rispettivi  Ordini  professionali costituisce un  vincolo  primario  per

  ciascun  professionista il quale si attiene altresì agli  indirizzi  del

  competente coordinatore della specifica branca professionale, al fine di

  assicurare  l'uniformità  di  indirizzo dell'attività  professionale  in

  relazione alle linee programmatiche e gestionali dell'amministrazione.

 

4.     Corollario   della   personale  responsabilità   e   dell'autonomia

  professionale  è  la sostanziale autonomia e unitarietà delle  strutture

  professionali, all'interno delle quali il professionista esplica la  sua

  opera, anche dal punto di vista organizzativo.

 

5.    Fatto  salvo  quanto  previsto dal presente contratto,  resta  ferma

  l'applicabilità  del CCNL 1994-97, in attesa della compiuta  definizione

  degli specifici istituti contrattuali da effettuarsi entro il 30.12.98. In

  particolare  per  quanto riguarda il personale medico e  veterinario  si

  conferma l'impianto e il riferimento di cui all'art. 94, comma 1, del CCNL

  1994-97.

 

6.    Gli incrementi economici previsti dalla presente sezione sono quelli

  di cui alle  tabelle  D e D bis, nonché quelli indicati negli artt. 42 e

  43.

 

7.    Con  la  presente  sezione  le parti, inoltre,  hanno  concordemente

  stabilito:

 

·     di individuare gli istituti di peculiare interesse per i destinatari

  in esse inclusi, riportati negli artt. da 34 a 41;

·     di confermare la struttura  retributiva vigente all'atto della firma

  del vigente contratto;

·     di  demandare  all'approfondimento istruttorio  di  una  commissione

  formata  dall'Agenzia e dalle OO.SS. firmatarie del  presente  CCNL,  la

  verifica dell'adeguamento della normativa del rapporto di lavoro nonché le

  modalità  di  utilizzo  e la relativa ripartizione  tra  le  varie  voci

  retributive delle risorse afferenti ai Fondi di cui agli artt. 42 e 43, al

  fine di armonizzarne i contenuti con la struttura della retribuzione;

·      di    confermare  l'orientamento  nell'ambito  delle  risorse  rese

  disponibili  dal presente CCNL  per la ricollocazione dei professionisti

  dipendenti in 2 fasce retributive.

 

 

 

AREA DEI PROFESSIONISTI

 

Art. 34 - Impegno di lavoro e obblighi relativi.

 

1.    Nell'ambito  dell'assetto organizzativo dell'ente, i  professionisti

  assicurano la propria presenza in servizio e la propria disponibilità per

  il regolare svolgimento delle attività, organizzando i propri impegni di

  lavoro anche esterni in correlazione con le esigenze della struttura e con

  le responsabilità connesse all'incarico professionale, nel rispetto degli

  indirizzi  organizzativi  generali  e  in  armonia  con  le  istanze  di

  coordinamento, ai vari livelli, di ciascuna area professionale. Gli enti

  porranno in essere misure atte ad assicurare la continuità dell'attività

  di consulenza e la presenza nella struttura operativa compatibilmente con

  il  calendario degli impegni esterni e specifiche modalità  che  tengano

  conto delle peculiari esigenze dell'area legale.

 

 

 

Art. 35 - Affidamento e revoca degli incarichi di coordinamento.

 

1.     Gli   enti   conferiscono  a  professionisti  delle  singole   aree

  professionali,  secondo le rispettive articolazioni  territoriali  e  le

  peculiari esigenze di funzionalità delle relative strutture professionali,

  incarichi  di coordinamento generale, centrale e periferico aventi  come

  contenuto la razionale distribuzione dei compiti tra i professionisti e la

  promozione della necessaria uniformità di indirizzo. Gli incarichi  sono

  conferiti per ciascuna area professionale mediante selezione per  titoli

  professionali  e  di  servizio,  in  relazione  alle  esigenze  connesse

  all'organizzazione  generale dell'ente e all'organizzazione  del  lavoro

  nell'ambito  di  ciascuna  area professionale:  quello  di  coordinatore

  generale   eventualmente   previsto  dall'organizzazione   dell'ente   a

  professionisti  con  almeno  15 anni di  servizio;  tutti  gli  altri  a

  professionisti con anzianità predeterminata secondo il tipo di incarico e

  di  norma  non  inferiore a 6 anni di servizio. Essi non danno  luogo  a

  sovraordinazione  gerarchica  di  alcun  tipo  nei  confronti  di  altri

  professionisti, sono di natura temporanea e sono revocabili anche  prima

  della scadenza.

 

2.   La selezione per titoli di cui al comma 1 è effettuata dagli enti nel

  rigoroso rispetto dei criteri vincolanti sanciti dall'art. 36, comma 1. A

  tal fine la selezione sarà affidata ad apposita Commissione comprendente,

  in ogni caso, il Direttore Generale o Segretario Generale dell'ente, o suo

  delegato, e 1 o più componenti esterni di chiara valenza professionale e

  di comprovata esperienza, appositamente individuati dall'amministrazione.

 

3.    La  Commissione di cui al comma 2 si atterrà a criteri obiettivi  di

  valutazione articolati sui seguenti elementi:

 

a)   livello di professionalità raggiunto da ciascun candidato, verificato

  sulla base dei titoli professionali e di servizio;

b)   capacità organizzativa e attitudini relazionali dimostrate da ciascun

  candidato nell'esercizio dei propri incarichi;

c)     esperienza  complessivamente  maturata  in  relazione  all'attività

  concretamente svolta e agli incarichi ricevuti.

d)   anzianità maturata nella qualifica.

 

4.     I  criteri  per  l'affidamento  e  la  revoca  degli  incarichi  di

  coordinamento,  prima della definitiva determinazione, sono  oggetto  di

  informazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) e, ove richiesto, di

  concertazione con le procedure dell'art. 6, comma 2, lett. B).

 

5.      La    durata    dell'incarico   di   coordinamento   è    definita

  dall'amministrazione nel contesto dei criteri generali di cui al comma 4.

  Alla scadenza l'incarico può essere motivatamente riconfermato.

 

6.     La  revoca  anticipata  rispetto  alla  scadenza  dell'incarico  di

  coordinamento, non superiore a 5 anni, può avvenire solo in conseguenza di

  risultati  negativi  nell'espletamento  della  funzione  accertati   dal

  Direttore  generale o Segretario generale dell'ente stesso,  sentito  il

  competente coordinatore professionale.

 

7.     L'attribuzione,  la  modifica  e  la  revoca  degli  incarichi   di

  coordinamento sono disposte con atti scritti e motivati, in attuazione dei

  criteri  e  modalità stabiliti dall'amministrazione,  come  previsto  al

  comma 2, dal soggetto responsabile dell'organizzazione generale dell'ente.

 

 

 

Art. 36 - Valutazione dei professionisti.

 

1.    Nella valutazione dell'attività dei professionisti l'amministrazione

  garantisce l'assoluta trasparenza del processo e l'apporto determinante in

  sede valutativa delle necessarie competenze tecniche sia sotto l'aspetto

  della  conoscenza  delle specifiche discipline e  delle  regole  che  le

  governano,  sia  sotto  quello della capacità di esprimere  un  giudizio

  rigorosamente obiettivo sulla base di metodiche valutative adeguate alla

  specificità delle aree professionali.

 

2.    I  criteri  che informano le procedure di valutazione,  prima  della

  definitiva determinazione, sono portati a conoscenza delle rappresentanze

  sindacali  delle  organizzazioni di categoria  firmatarie  del  presente

  contratto con le modalità previste dall'art. 4.

 

3.    Ai  fini della valutazione dell'operato dei professionisti, si terrà

  conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste

  a  disposizione dell'ufficio professionale, in relazione agli  obiettivi

  assegnati  e  ai  carichi  di lavoro, nonché  dell'impegno  profuso  dal

  professionista, in relazione alla rilevanza degli incarichi espletati.

 

4.   Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione

  ai  fini della revoca dell'incarico di coordinamento, e di provvedimenti

  sanzionatori,   l'amministrazione  acquisisce  in   contraddittorio   le

  valutazioni del professionista interessato, il quale può essere all'uopo

  assistito  da  1 rappresentante dell'organizzazione sindacale  cui  egli

  aderisce o comunque conferisce mandato ovvero da persona di sua fiducia.

 

5.    L'esito  della  valutazione, al pari degli  eventuali  provvedimenti

  adottati   nei  confronti  del  professionista  interessato  dall'Ordine

  professionale  di appartenenza, è riportato nel fascicolo personale  del

  medesimo professionista. Dell'esito stesso si tiene conto nelle decisioni

  di affidamento degli incarichi.

 

6.    L'esito  negativo  della  valutazione  e  i  provvedimenti  negativi

  dell'Ordine   di   appartenenza   per  demerito   professionale,   anche

  disgiuntamente,   possono  determinare,  a  seconda  della   gravità   e

  dell'incarico rivestito:

 

a)    il differimento di 1 anno della valutazione dei titoli professionali

  e   di  servizio  ai  fini  dell'accesso  ai  livelli  differenziati  di

  professionalità;

b)   la revoca dell'incarico di coordinamento.

 

7.    In  caso di accertamento di responsabilità particolarmente  grave  e

  reiterata del professionista si applica l'art. 40, comma 2.

 

 

 

Art. 37 - Responsabilità civile e patrocinio legale.

 

1.    L'Amministrazione  assume iniziative per provvedere  tempestivamente

  alla copertura assicurativa della responsabilità civile dei professionisti

  esposti  ai  relativi rischi, nonché dei correlati oneri  di  patrocinio

  legale, in relazione ai danni arrecati dallo stesso professionista a terzi

  nello svolgimento dell'attività professionale, con esclusione dei fatti e

  omissioni  commessi  con  dolo o colpa grave. Gli  oneri  connessi  alla

  suddetta  copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri  di

  assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, sono assunti dalle

  amministrazioni,  anche a tutela dei propri diritti e  interessi,  anche

  mediante l'utilizzo delle risorse destinate a servizi sociali a favore del

  personale interessato, secondo modalità che saranno concordate in sede di

  contrattazione decentrata.

 

 

 

Art. 38 - Obiettivi e strumenti dell'aggiornamento professionale.

 

1.    L'aggiornamento  professionale  è assunto  dagli  enti  come  metodo

  permanente  teso ad assicurare il costante adeguamento delle  competenze

  professionali all'evoluzione delle specifiche discipline e dei  relativi

  contesti di riferimento, nonché ai mutamenti organizzativi e tecnologici

  interni, nell'obiettivo di arricchire il patrimonio cognitivo necessario a

  ciascun  professionista, in relazione alle responsabilità attribuitegli,

  per la più efficace esplicazione dell'apporto professionale nell'interesse

  dell'ente.

 

2.    L'amministrazione definisce annualmente la quota  delle  risorse  da

  destinare  ad  iniziative di aggiornamento dei professionisti  anche  in

  relazione alle direttive impartite in materia dal Ministro per la Funzione

  Pubblica, con nota n. 14/95 e con riferimento alle altre risorse indicate

  all'art. 26.

 

3.     L'amministrazione  definisce  le  politiche  di   aggiornamento   e

  formazione  relative a ciascuna area professionale  in  conformità  alle

  proprie  linee  strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative  sono

  realizzate, nel rispetto dei criteri generali stabiliti ai sensi dell'art.

  26, anche in collaborazione con soggetti pubblici o società specializzate

  nel settore.

 

4.    La  partecipazione  alle iniziative di aggiornamento  professionale,

  inserite  in  appositi  percorsi  formativi,  anche  individuali,  viene

  concordata  dall'amministrazione con i professionisti interessati  ed  è

  considerata servizio utile a tutti gli effetti.

 

5.   Il professionista può partecipare, senza oneri per l'amministrazione,

  per  un  periodo massimo annuale di 15 giorni, a corsi di  formazione  e

  aggiornamento professionale che siano in linea con le finalità  indicate

  nei commi 1 e 3. Al professionista può inoltre essere concesso un periodo

  di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di

  3 mesi nell'arco di 1 anno.

 

6.     Qualora  riconosca  l'effettiva  connessione  delle  iniziative  di

  aggiornamento professionale svolte dal professionista ai sensi del comma 5

  con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, l'amministrazione può

  concorrere  con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente

  documentata.

 

 

 

Art. 39 - Area medica.

 

1.    Con  riferimento  al personale dell'Area medica le parti  confermano

  tutte  le  seguenti norme peculiari contenute nel CCNL  -  stipulato  il

  14.4.97 - attuativo dell'art. 94 del CCNL 11.10.97:

 

·    orario di lavoro;

·    aggiornamento professionale, didattica, ricerca;

·    attribuzione degli incarichi;

·    valutazione;

·    collocazione funzionale;

·    libera professione, prestazioni e consulti.

 

 

 

NORME COMUNI ALLA SEZIONE DEI PROFESSIONISTI E MEDICI

 

Art. 40 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro

 

1.   La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato avviene in

  tutti i casi previsti dal CCNL 6.7.95.

 

2.    A  tutti  i   professionisti ricompresi nella  presente  sezione  si

  applicano le norme disciplinari previste dagli articoli dal 26 al 30 del

  CCNL 6.7.95.

 

 

 

Art. 41 - Termini di preavviso.

 

1.    I termini per la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso  o

   con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva sono fissati

   come segue:

 

a)   8 mesi per professionisti con anzianità di servizio fino a 2 anni;

b)    ulteriori  15 giorni per ogni successivo anno - o frazione  di  anno

   pari o superiore a 6 mesi - d'anzianità, fino a un massimo di altri 4 mesi

   di preavviso.

 

2.    In caso di dimissioni del professionista i termini di cui al comma 1

   sono ridotti a 1/4.

 

3.    I  termini di preavviso decorrono dal 1° e dal 16° giorno di ciascun

   mese.

 

4.    La  parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini  di

   cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari

   all'importo  della  retribuzione spettante per il  periodo  di  mancato

   preavviso.  L'amministrazione  ha  diritto  di  trattenere  su   quanto

   eventualmente  dovuto al professionista l'importo  corrispondente  alla

   retribuzione per il periodo di preavviso da lui non osservato.

 

5.    È  in  facoltà  della parte che riceve la comunicazione  di  recesso

   risolvere anticipatamente il rapporto, con il consenso dell'altra parte,

   sia all'inizio che durante il periodo di preavviso comunicato.

 

6.    Durante  il periodo di preavviso non possono essere concesse  ferie.

   Pertanto,  in  caso  di  preavviso lavorato si dà  luogo  al  pagamento

   sostitutivo delle ferie non godute.

 

7.   Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità lavorativa a tutti

   gli effetti.

 

8.    In caso di decesso del professionista, l'amministrazione corrisponde

   agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto

   stabilito dall'art. 2122 C.C., nonché il corrispettivo dei giorni di ferie

   maturati e non goduti.

 

9.    L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando  la

   retribuzione di cui alle tabelle da C a F, nonché relativa ad eventuali

   incarichi di coordinamento.

 

10.   I  commi   da  6 a 9 si applicano anche nei confronti  del  restante

   personale del presente CCNL tenendo conto che in tal caso la retribuzione

   spettante è quella propria della posizione di appartenenza dei dipendenti.

 

 

 

Capo III - FINANZIAMENTO DEI FONDI RELATIVI ALLA SEZIONE

           DEI PROFESSIONISTI E MEDICI

 

Art. 42 - Fondo Area dei professionisti.

 

1.    Fatti salvi gli incrementi stipendiali previsti dalle tabelle D e  D

  bis  dell'art.  29, con le decorrenze ivi indicate, le componenti  della

  struttura retributiva definite con i CCNL stipulati in data 11.10.96   e

  10.7.97 restano ferme.

 

 

2.    La  dotazione  del Fondo di cui agli artt. 88 e seguenti   del  CCNL

  stipulato in data 11.10.96 è costituita dalle seguenti risorse economiche:

 

a)   gli importi stanziati in applicazione dell'art. 18 del CCNL 10.7.97;

b)   i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale, fatte salve

  le  quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno

  complessivo;

c)    le  risorse  provenienti  da specifiche disposizioni  normative  che

  destinano risparmi all'incentivazione del personale;

d)    le  somme  derivanti dall'attuazione dell'art.  43  della  legge  n.

  449/97;

e)    gli  incrementi  economici derivanti da disposizioni  di  legge,  da

  regolamenti o da atti amministrativi generali;

f)    per  gli  enti  destinatari della legge n. 88/89 le somme  derivanti

  dall'applicazione dell'art. 18 ferme rimanendo le specifiche e  distinte

  utilizzazioni deliberate annualmente dai singoli enti;

g)   un importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva, al

  netto degli incrementi di cui alla tabella D bis, a decorrere dall'1.5.99,

  da imputare su base annua per 13 mensilità;

h)    per gli enti destinatari della legge n. 88/89, un importo pari al 2%

  della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi

  relativi all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31.12.99 e a

  valere dal mese successivo, da imputare su base annua per 13 mensilità;

i)   per gli enti non destinatari della legge n. 88/89, un importo pari al

  7,5%  della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari  e  degli

  importi  relativi all'indennità integrativa speciale,  a  decorrere  dal

  31.12.99 e a valere dal mese successivo, da imputare su base annua per 13

  mensilità.

 

 

3.     L'erogazione   degli   incentivi  da  attribuire   a   livello   di

contrattazione  integrativa  per  la  realizzazione  degli   obiettivi   e

programmi  di  incremento della produttività è attuata dopo la  necessaria

verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.

 

 

 

Art. 43 - Fondo Area medica.

 

1.    Fatti salvi gli incrementi stipendiali previsti  dalle tabelle D e D

  bis  dell'art.  29, con le decorrenze ivi indicate, le componenti  della

  struttura  retributiva definite con i CCNL stipulati in  data  11.10.96,

  14.4.97 e 10.7.97 restano ferme.

 

 

2.    La  dotazione  dei  Fondi di cui all'art. 15 dell'Accordo  attuativo

  dell'art.  94 del CCNL 11.10.96, stipulato in data 14.4.97 è  costituita

  dalle seguenti risorse economiche:

 

a)   gli importi stanziati in applicazione dell'art. 30 del CCNL 10.7.97;

b)   i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale, fatte salve

  le  quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno

  complessivo;

c)    le  risorse  provenienti  da specifiche disposizioni  normative  che

  destinano risparmi all'incentivazione del personale;

d)    le  somme  derivanti dall'attuazione dell'art.  43  della  legge  n.

  449/97;

e)    gli  incrementi  economici derivanti da disposizioni  di  legge,  da

  regolamenti o da atti amministrativi generali;

f)    per  gli  enti  destinatari della legge n. 88/89 le somme  derivanti

  dalla applicazione dell'art. 18 ferme  rimanendo le specifiche e distinte

  utilizzazioni deliberate annualmente dai singoli enti;

g)   un importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva, al

  netto degli incrementi di cui alla tabella D bis, a decorrere dall'1.5.99,

  da imputare su base annua per 13 mensilità;

h)    per gli enti destinatari della legge n. 88/89, un importo pari al 2%

  della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi

  relativi all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31.12.99 e a

  valere dal mese successivo, da imputare su base annua per 13 mensilità;

i)   per gli enti non destinatari della legge n. 88/89, un importo pari al

  7,5%  della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari  e  degli

  importi  relativi all'indennità integrativa speciale,  a  decorrere  dal

  31.12.99 e a valere dal mese successivo, da imputare su base annua per 13

  mensilità.

 

 

3.     L'erogazione   degli   incentivi  da  attribuire   a   livello   di

  contrattazione  integrativa  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  e

  programmi  di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria

  verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.

 

 

 

Capo IV - NORME FINALI

 

Art. 44 - Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle

          qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della legge

          n. 88/89.

 

1.    Il  Fondo di cui all'art. 6 del CCNL sottoscritto in data  1.7.96  è

  incrementato delle seguenti risorse economiche:

 

a)   un importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva del

  personale oggetto del presente articolo, al netto degli incrementi di cui

  alla tabella D bis, a decorrere dall'1.5.99, da imputare su base annua per

  13 mensilità;

b)    per gli enti destinatari della legge n. 88/89, un importo pari al 2%

  della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi

  relativi all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31.12.99 e a

  valere dal mese successivo, da imputare su base annua per 13 mensilità;

c)   per gli enti non destinatari della legge n. 88/89, un importo pari al

  7,5%  della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari  e  degli

  importi  relativi all'indennità integrativa speciale,  a  decorrere  dal

  31.12.99 e a valere dal mese successivo, da imputare su base annua per 13

  mensilità;

d)   quota parte delle somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, legge

  n. 499/97;

e)   dalle somme di cui ai punti g), h) e i) dell'art. 31.

 

 

2.     L'erogazione   degli   incentivi  da  attribuire   a   livello   di

  contrattazione  integrativa  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  e

  programmi  di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria

  verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.

 

 

3.    Il Fondo sarà gestito con gli stessi criteri e modalità che regolano

  il funzionamento del Fondo di cui all'art 32 del presente CCNL.

 

 

 

Art. 45 - Efficacia giuridica ed economica di alcuni istituti.

 

1.    Per  il finanziamento dei contratti collettivi integrativi gli  enti

  utilizzano,  nel  rispetto  dei  vincoli di  bilancio  risultanti  dagli

  strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuno di essi, ai

  sensi dell'art. 45, comma 4 del D.lgs. n. 29/93, le risorse dei Fondi di

  cui   agli   artt. 31, 42, 43 e 44 risultanti, oltre che dalla legge  n.

  450/97,  da  risparmi  ed  economie di gestione (esclusi  gli  eventuali

  risparmi prodotti da interventi del legislatore nazionale con la manovra

  di finanza pubblica, finalizzati ad economie di bilancio), da specifiche

  norme vigenti che prevedono la destinazione di risorse alla contrattazione

  integrativa,  nonché dalle ulteriori risorse così come  determinate  nei

  medesimi art 31, comma 1, lett. j), art. 42, comma 1, lett. g), art. 43,

  comma 1, lett. g), art. 44 comma 1, lett. a), in relazione all'incremento

  complessivo della massa salariale dello 0,80% previsto dagli strumenti di

  programmazione bilancio e dalla legge finanziaria 1999.

 

2.     Tali   risorse   possono  essere  utilizzate   ai   fini   predetti

  compatibilmente con i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti  di

  programmazione annuali e pluriennali di ciascun ente. Ai sensi dell'art.

  52, comma 3, del D.lgs. n. 29/93, l'autorizzazione di spesa relativa  al

  rinnovo  dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con  cui

  vengono  approvati  i  bilanci, con distinta indicazione  dei  mezzi  di

  copertura.

 

3.    Nelle medesime forme, sempre nell'ambito dell'incremento della massa

  salariale  dello  0,80% annuo di cui al comma 1, gli enti  provvedono  a

  finanziare  la  decorrenza  dal  mese di giugno  1999  degli  incrementi

  tabellari relativi al tasso di inflazione programmata per l'anno 1999.

 

 

 

Parte V - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 46 - Disposizioni particolari.

 

1.    I  permessi retribuiti spettanti ai sensi dell'art. 19, comma 2  del

  CCNL 6.7.95 possono essere goduti in misura frazionata non superiore a n.

  18 ore complessive.

 

2.    Il comma 13 dell'art. 18 del CCNL 6.7.95 è integrato con l'aggiunta,

  dopo il punto, dal seguente periodo: "In caso di impedimento, derivante da

  malattia del lavoratore, all'utilizzo delle ferie residue entro il mese di

  aprile dell'anno successivo a quello di spettanza, la fruizione relativa

  può avvenire anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con

  le oggettive esigenze di servizio e comunque non oltre l'anno.

 

3.    Le  mansioni  superiori formalmente conferite prima dell'entrata  in

  vigore del presente CCNL o, successivamente, per i casi previsti dall'art.

  24 comma 2, sono valutate - nell'ambito della determinazione dei criteri

  generali per la definizione delle procedure di selezione interna  -  tra

  tutti gli altri elementi  e titoli presi in considerazione, purché non in

  modo esclusivo.

 

4.    Nell'ambito  delle progressioni economiche all'interno  di  ciascuna

  area  o  per  i  passaggi  tra aree di cui  all'art.  15,  comma  1,  la

  sperimentazione  di  cui  all'art. 24, comma  7,  costituisce  ulteriore

  elemento  nella  determinazione dei criteri generali per la  definizione

  delle  procedure  selettive  demandate  alla  contrattazione  collettiva

  integrativa, ai sensi dell'art.  19, comma 1, lett. A.

 

5.   La normativa relativa al trattamento di fine rapporto (TFR) in vigore

  presso l'ICE, così come in atto disciplinata in base agli artt. 33 e  34

  del CCNL ICE 1990-91 relativo al personale non dirigente, resta in vigore

  fino  alla  nuova  disciplina del TFR da valere per il comparto  secondo

  quanto previsto dall'art. 48. Con l'entrata in vigore del presente  CCNL

  sarà  definito  in sede di contrattazione integrativa,  senza  oneri 

  vantaggi  per  le parti rispetto alla vigente normativa, il  trattamento

  economico da prendere in considerazione ai fini del TFR per il personale

  in  servizio alla stessa data. I  trattamenti di  missione in Italia del

  personale non dirigente dell'ICE restano disciplinati dalle disposizioni

  in  vigore  fino  alla  ridefinizione della disciplina  nell'ambito  del

  processo  di  revisione delle normative del rapporto di  lavoro  secondo

  quanto previsto dall'art. 38.

 

6.    Nel 1° anno di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate  per

  il  finanziamento degli istituti di cui agli artt. 31, 42, 43 e  44  non

  siano  impegnate  nei  rispettivi esercizi finanziari  sono  riassegnate

  nell'esercizio dell'anno successivo.

 

7.    Resta  in  vigore  l'accordo per l'adeguamento  della  normativa  in

  materia di servizi sostitutivi della mensa per il personale del comparto,

  stipulato in data 24.4.97.

 

8.    Sino a diversa disciplina contrattuale resta  altresì congelata  per

  il  personale  in servizio  alla data di entrata in vigore del  presente

  contratto e con gli effetti maturati a tale data, l'applicazione dell'art.

  5 del CCNL - ICE del biennio 1996-97.

 

 

 

Art. 47 - Norme di rinvio.

 

1.   Le parti si impegnano a negoziare nei tempi sottoindicati le seguenti

  materie:

 

a)   entro il 31 gennaio 1999:

 

-    procedure di conciliazione e arbitrato;

-    mobilità volontaria tra enti e amministrazioni di comparti diversi;

-    mobilità connessa ad eccedenze;

-    disciplina sperimentale del telelavoro;

 

b)   entro il 31 dicembre 1999:

 

-     forme di lavoro flessibile (lavoro a tempo determinato; contratti di

  formazione  e  lavoro;  fornitura  di lavoro  temporaneo;  contratti  di

  solidarietà).

 

 

2.    Entro il 31.12.99 le parti procederanno, altresì, ai sensi dell'art.

  72 del D.lgs. n. 29/93, alla piena contrattualizzazione della disciplina

  dei  rapporti di lavoro mediante recupero alla disciplina pattizia degli

  istituti  non  regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale  revisione

  delle norme contrattuali da attualizzare.  Nelle more le norme di legge e

  contrattuali che non sono espressamente abrogate, rimangono in vigore.

 

 

 

Art. 48 - Previdenza complementare.

 

1.    Le  parti  convengono  di procedere alla costituzione  di  un  Fondo

  nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai  sensi

  del  D.lgs.  n. 124/93, della legge n. 335/95, della legge n.  449/97  e

  successive modificazioni e integrazioni.

 

2.    Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di

  minimizzare  l'incidenza delle spese di gestione,  le  parti  competenti

  potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche  per  i

  lavoratori   appartenenti  al  comparto  Ministeri,  a   condizione   di

  reciprocità.

 

3.    La  misura  percentuale della quota di contribuzione a carico  delle

  amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione

  utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti

  successivamente alla stipula dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e

  dell'emanazione dell'apposito DPCM.

 

4.    Nello  stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità

  di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per

  gli  accantonamenti  del TFR, nonché la quota  di  TFR  da  destinare  a

  previdenza complementare.

 

5.    Destinatari  del  Fondo  pensioni  sono  i  lavoratori  che  avranno

  liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge,

  dallo statuto e dai regolamenti.

 

6.    Ai  fini  del presente articolo le parti concordano di realizzare  i

  seguenti  impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo

  del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la

  scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni

  dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che

  saranno previste in sede di accordo istitutivo.

 

7.    Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti,

  convenendo a questi fini che una 1a verifica circa lo stato dell'attività

  normativa  e  il contenuto di eventuali atti di indirizzo si  realizzerà

  entro il 30.4.99.

 

8.   Nell'ambito della disciplina contenuta nel presente articolo e tenuto

  conto  di  quanto previsto dall'art. 39 del CCNL 1994-1997 stipulato  il

  6.7.95,  saranno esaminate le possibili forme di raccordo  tra  i  Fondi

  integrativi degli enti e la previdenza complementare. Nelle more gli enti

  provvederanno  alla proroga della disciplina transitoria,  in  atto  nei

  confronti del proprio personale ai sensi dell'art. 39 del CCNL 6.7.95.

 

 

 

Art. 49 - Disapplicazioni.

 

1.    In   attuazione  di  quanto  stabilito  dall'art. 72,  comma  1  del

  D.lgs  n.  29/93,  dalla  data  di  stipula  del  presente  CCNL,   sono

  inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni

  di legge e di regolamento che siano con esso in contrasto. In particolare

  risultano disapplicate le seguenti norme:

 

a)   con riferimento agli artt. da 1 a 12 e all'art. 19: gli articoli da 1

  a 13 del CCNL 6.7.95 e l'art. 5 del DPR n. 43/90;

b)    con  riferimento agli artt. da 13 a 18: il DPR 1.3.88 n.  285  e  le

  proposizioni annesse con le relative declaratorie di qualifiche e profili

  dal I al IX livello;

c)   con riferimento all'art. 21: l'art. 15 del CCNL  6.7.95;

d)   con riferimento all'art. 26: l'art. 31 del CCNL 6.7.95;

e)   con riferimento agli articoli da 28 a 32, gli articoli da 32 a 38 del

  CCNL 6.7.95 e gli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 1.7.96.

 

 

2.    Le  disapplicazioni dei CCNL dell'11.10.96 e del 14.4.97 per  l'area

  dei professionisti e per l'area medica saranno effettuate a completamento

  di quanto previsto dall'art. 33, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.

 

 

 

ALLEGATO A - DECLARATORIE DELLE AREE

 

AREA A

 

Comprende  professionalità  riferite  ad  attività  di  supporto  che  non

comportano   particolari  valutazioni  di  merito  e   che   presuppongono

conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali.

 

Accesso dall'esterno:  nelle posizioni A1 e A2, attraverso le procedure di

cui alla legge n. 56/87 e successive modificazioni.

 

Requisiti:  assolvimento dell'obbligo scolastico.

 

In quest'Area si inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze

e  delle  specializzazioni di base richieste, profili  di  professionalità

corrispondenti  a  ruoli  operativi  fungibili,  in  termini  di  supporto

strumentale ai processi produttivi.

 

 

Esempi di profili di professionalità corrispondenti ai diversi livelli  di

sviluppo nell'Area A:

 

Posizione A1.

 

CONOSCENZE.  Presuppone conoscenze di base su natura e ruolo dell'attività

istituzionale,  sui prodotti/servizi dell'ente e sulle  normative  interne

fondamentali.

 

CONTENUTI ATTITUDINALI. Presuppone la capacità di assicurare il necessario

supporto al processo produttivo con l'utilizzo di apparecchiature  di  uso

comune e di tecniche ordinarie.

 

Profili   professionali   di   riferimento  nell'ambito   del   previgente

ordinamento   per   qualifiche  funzionali  (DPR  n.   285/88)   e   della

organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: ausiliario

di amministrazione,  ausiliario alle lavorazioni.

 

 

Posizione A2.

 

CONOSCENZE.  Presuppone conoscenze di base su natura e ruolo dell'attività

istituzionale,  sui prodotti/servizi dell'ente e sulle  normative  interne

fondamentali.

 

CONTENUTI   ATTITUDINALI.  Presuppone:  la  capacità  di   assicurare   il

necessario   supporto   al   processo   produttivo   con   l'utilizzo   di

apparecchiature  di  uso  comune  e di tecniche  ordinarie;  requisiti  di

affidabilità nella gestione delle risorse tecniche affidate;  la  capacità

di fronteggiare imprevisti e anomalie nel funzionamento.

 

Profili   professionali   di   riferimento  nell'ambito   del   previgente

ordinamento   per   qualifiche  funzionali  (DPR  n.   285/88)   e   della

organizzazione   del   lavoro  cui  detto  ordinamento   era   rapportato:

archivista, operatore qualificato, addetto alle macchine ausiliarie.

 

Requisiti per l'accesso dalla posizione A1: esperienza professionale di  2

anni nella posizione A1.

 

 

AREA B.

 

Il  personale  appartenente a questa Area è strutturalmente  inserito  nel

processo  produttivo svolgendone fasi o fasce di attività  nell'ambito  di

direttive di massima e di procedure predeterminate attraverso la  gestione

delle  strumentazioni tecnologiche. Valuta nel merito i  casi  concreti  e

interpreta  le  istruzioni operative. Risponde dei  risultati  secondo  la

posizione rivestita.

 

Accesso  dall'esterno:  nelle  posizioni B1  e  B2  e  mediante  procedure

concorsuali.

 

Requisiti: Diploma di scuola media secondaria di 2° grado.

 

Requisiti per l'accesso dall'Area A: Titolo di studio richiesto per l'Area

A, accompagnato da 6 anni di esperienza professionale nella posizione A1 o

di 4 anni nella posizione A2.

 

In quest'Area si inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze

e  delle  competenze  richieste, ruoli organizzativi tra  loro  ampiamente

fungibili,  articolati  sia sulla figura dell'operatore  di  linea  (ruolo

gestionale),  sia  su  figure a medio-alta qualificazione  che  utilizzano

conoscenze  tecniche, metodologiche o specialistiche,  ovvero riferite  al

contesto  socio-tecnico nell'ambito di gruppi di  lavoro  o  in  ruoli  di

staff.

 

 

Esempi di profili di professionalità corrispondenti ai diversi livelli  di

sviluppo nell'Area B:

 

Posizione B1.

 

CONOSCENZE.  Presuppone:  conoscenze di base sul contesto  di  riferimento

interno  ed esterno, delle normative che regolano l'attività istituzionale

dell'ente  e  la  sua  organizzazione, nonché dei vincoli  da  rispettare;

conoscenze professionali di base riferite all'informatica applicata  e  al

processo o ai processi di pertinenza.

 

CONTENUTI ATTITUDINALI. Presuppone l'esplicazione di servizi interni e sul

territorio   rientranti  nell'attività  istituzionale  dell'ente,   ovvero

l'applicazione  al  processo  produttivo  sulla  base  di  conoscenze   ed

esperienze   adeguate  alle  esigenze  di  governo  delle  procedure   che

caratterizzano  il  processo  produttivo, in  sintonia  con  il  complesso

dell'ambiente operativo; deve saper utilizzare strumentazioni informatiche

e telematiche a supporto del servizio o del processo produttivo.

 

Profili   professionali   di   riferimento  nell'ambito   del   previgente

ordinamento   per   qualifiche  funzionali  (DPR  n.   285/88)   e   della

organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:  operatore

di  amministrazione,  operatore  specializzato;  operatore  di  vigilanza-

guardiaparco.

 

 

Posizione B2.

 

CONOSCENZE. Presuppone: conoscenze ed esperienze adeguate allo svolgimento

delle  attività  presenti nel processo produttivo con  riguardo  anche  al

contesto  di  riferimento interno ed esterno, alle normative che  regolano

l'attività istituzionale dell'ente e la sua organizzazione e ai vincoli da

rispettare;  conoscenze  professionali di  base  riferite  all'informatica

applicata e al processo o ai processi di pertinenza.

 

CONTENUTI  ATTITUDINALI. Presuppone: un'effettiva  capacità  di  controllo

delle  fasi  e/o  attività  del  processo in  sintonia  con  il  complesso

dell'ambiente  operativo; attitudini di 'problem solving' con  riferimento

alla  linea  operativa; la capacità di reperire le informazioni necessarie

per   le   attività   da  svolgere  e  di  operare  con  l'impiego   delle

strumentazioni informatiche e telematiche; la capacità di operare  per  il

raggiungimento   degli   obiettivi  prefissati   attraverso   un   apporto

qualitativamente  differenziato orientando il contributo professionale  ai

risultati  complessivi  del  gruppo  e  alla  soddisfazione  dei   clienti

interni/esterni; capacità di eseguire procedure ed elaborazioni del  ciclo

informatico.

 

Profili   professionali   di   riferimento  nell'ambito   del   previgente

ordinamento   per   qualifiche  funzionali  (DPR  n.   285/88)   e   della

organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: assistente

di amministrazione, assistente tecnico.

 

Requisiti per l'accesso dalla posizione B1: possesso del titolo di  studio

richiesto   per   l'accesso  dall'esterno  all'Area,   ovvero   esperienza

professionale di 4 anni nella posizione B1.

 

 

AREA C.

 

Il  personale  appartenente all'Area  opera strutturalmente  nel  processo

produttivo ed è competente a svolgere tutte le fasi del processo.

 

Esso  costituisce  garanzia di qualità dei risultati,  della  qualità,  di

circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione delle  procedure,

di consulenza specialistica.

 

Assume  la  responsabilità  di moduli organizzativi,  ottimizza  l'impiego

delle   risorse   a   disposizione  e,   in   correlazione   con   elevata

professionalità, assume il ruolo di facilitatore di processo, ai fini  del

raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

 

Esplica  funzioni  specialistiche  informatiche,  tecniche,  di  vigilanza

ispettiva e di collaborazione sanitaria.

 

Accesso dall'esterno: nelle posizioni C1 e C3 mediante pubblico concorso.

 

Requisiti:  Diploma  di  laurea  breve per l'accesso  alla  posizione  C1;

diploma di laurea per l'accesso alla posizione C3.

 

Requisiti  per  l'accesso  dall'Area B: Titolo  di  studio  richiesto  per

l'accesso dall'esterno alla posizione C1 o, in mancanza, titolo di  studio

richiesto per l'Area B, accompagnato da 7 anni di esperienza professionale

nella posizione B1 o di 5 anni nelle posizioni B2.

 

In quest'Area si inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze

e  delle  competenze  richieste, ruoli organizzativi tra  loro  ampiamente

fungibili,  articolati  su  figure sia di tipo  gestionale  (operatore  di

processo, facilitatore di processo, responsabile di processo, responsabile

di  struttura),  sia  di  tipo  professionale (esperti  di  progettazione,

specialisti  di  organizzazione, "professionals") operanti  a  livelli  di

responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum.

 

 

Esempi di profili di professionalità corrispondenti ai diversi livelli  di

sviluppo nell'Area C:

 

Posizione C1.

 

CONOSCENZE.  Presuppone: possesso di una cultura  di  impresa;  conoscenza

approfondita del ruolo dell'ente e del suo posizionamento in relazione  al

contesto  di  riferimento, conoscenza approfondita delle normative,  delle

regole   e   dei  principi  organizzativi  che  il  governo  dell'attività

istituzionale  dell'ente  presuppone,  nonché  dei  vincoli   esterni   da

rispettare;  conoscenze  professionali di  base  riferite  all'informatica

applicata e al processo o ai processi di pertinenza.

 

CONTENUTI  ATTITUDINALI.  Presuppone conoscenze ed  esperienze  idonee  ad

assicurare  la  capacità di gestire e regolare i processi  di  produzione;

attitudini  al  "problem  solving" rapportate al  particolare  livello  di

responsabilità;  capacità  di  operare orientando  il  proprio  contributo

professionale all'ottimizzazione del sistema, contribuendo al monitoraggio

della  qualità; capacità di gestire le varianze del processo  in  funzione

del "cliente"; attitudine alla cooperazione e all'integrazione nel gruppo.

Nel settore informatico: capacità di curare la realizzazione dei programmi

informatici  e  la relativa manutenzione, ottimizzazione e  revisione;  di

assicurare  l'installazione  e  assistenza  per  il  funzionamento   delle

apparecchiature;   di   effettuare  l'analisi  tecnica   delle   procedure

collaborando alla definizione dei programmi sottesi alle stesse.

 

Profili   professionali   di   riferimento  nell'ambito   del   previgente

ordinamento   per   qualifiche  funzionali  (DPR  n.   285/88)   e   della

organizzazione   del   lavoro  cui  detto  ordinamento   era   rapportato:

collaboratore di amministrazione, collaboratore di informatica.

 

 

Posizione C3.

 

CONOSCENZE.  Presuppone:  padronanza della  cultura  di  impresa;  elevata

esperienza   pratica;  conoscenze  approfondite  delle  tecniche  e  delle

metodologie  necessarie per il governo del sistema aziendale; orientamento

al  risultato; possesso di skills professionali adeguate alla  complessità

del contesto aziendale e fondate sulla conoscenza delle leve gestionali.

 

CONTENUTI  ATTITUDINALI. Presuppone la capacità di gestire  e  regolare  i

processi  di  produzione sulla base di una visione  globale  dei  processi

produttivi  della struttura organizzativa di appartenenza;  attitudini  al

"problem  solving"  rapportate al particolare livello  di  responsabilità;

capacità   di  operare  orientando  il  proprio  contributo  professionale

all'ottimizzazione del sistema, al monitoraggio sistematico della  qualità

e alla circolarità delle informazioni; capacità di gestire le varianze del

processo  in  funzione  del  "cliente";  attitudine  alla  cooperazione  e

all'integrazione  operativa e funzionale, capacità  di  gestire  teams  di

lavoro  anche  interfunzionali guidando e motivando  gli  appartenenti  al

gruppo.  Nel  settore  informatico: capacità di  analisi  complessa  delle

procedure e delle reti di comunicazione; di coordinamento e di gestione di

gruppi di progettazione informatica.

 

Profili   professionali   di   riferimento  nell'ambito   del   previgente

ordinamento   per   qualifiche  funzionali  (DPR  n.   285/88)   e   della

organizzazione   del   lavoro  cui  detto  ordinamento   era   rapportato:

funzionario di amministrazione; funzionario di informatica; funzionario di

vigilanza.

 

Requisiti  per l'accesso dalle posizioni C1 e C2: possesso del  titolo  di

studio  richiesto  per l'accesso dall'esterno all'Area, ovvero  titolo  di

studio  di  scuola media superiore e esperienza professionale  di  4  anni

nelle posizioni C1 o C2.

 

 

Posizione C4.

 

CONOSCENZE.  Presuppone: elevato livello di qualificazione nella  gestione

dei  processi  aziendali  in  un'ottica di  cultura  di  impresa;  elevata

esperienza    pratica;  conoscenza  approfondita  delle  leve   gestionali

dell'ente  e  in particolare delle strumentazioni gestionali  e  operative

orientate  al  risultato; possesso di skills professionali  adeguate  alla

complessità del ruolo nel contesto aziendale; attitudine all'assunzione di

responsabilità anche in contesti critici.

 

CONTENUTI ATTITUDINALI. Presuppone l'assunzione di responsabilità  formale

in ordine alla conduzione di strutture organizzative e alla gestione delle

risorse  nell'obiettivo di contribuire responsabilmente  allo  sviluppo  e

all'integrazione delle conoscenze rilevanti per i processi  aziendali;  la

partecipazione  al  sistema  di  valutazione;  la  capacità  di   assumere

decisioni   anche  in  situazioni  di  criticità  orientando  il   proprio

contributo  all'ottimizzazione del sistema,  al  monitoraggio  sistematico

della  qualità,  alla  circolarità  delle  informazioni,  all'integrazione

interna  ed  esterna. Nel settore informatico: capacità di  assicurare  in

posizione  di responsabilità l'analisi complessa delle procedure  e  delle

reti  di comunicazione e la loro gestione; di coordinamento e gestione  di

gruppi di progettazione informatica.

 

Profili   professionali   di   riferimento  nell'ambito   del   previgente

ordinamento   per   qualifiche  funzionali  (DPR  n.   285/98)   e   della

organizzazione   del   lavoro  cui  detto  ordinamento   era   rapportato:

funzionario capo; esperto di amministrazione; esperto di informatica.

 

Requisiti per l'accesso dalle posizioni C1, C2 e C3 : possesso del  titolo

di  studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'Area, ovvero titolo di

studio  di  scuola media superiore e esperienza professionale  di  8  anni

nelle posizioni C1 e  C2 o di 4 anni nella posizione C3.

 

 

 

NORME FINALI

 

1.    Nella 1a applicazione i profili del personale dipendente coincidono,

  nelle  denominazioni,  con  quelli  di  inquadramento previsti dal DPR n.

  285/88, sino all'applicazione dell'art. 13, comma 7, del presente CCNL.

 

2.    Ai fini del requisito dell'esperienza professionale per l'ammissione

  alle selezioni interne, per il personale dipendente non in possesso  dei

  requisiti  per l'accesso dall'esterno, in possesso del titolo di  studio

  richiesto per  l'area immediatamente inferiore , il periodo di  servizio

  maturato  nelle posizioni di sviluppo di cui all'art. 16  è  sommato  al

  servizio effettuato nelle posizioni economiche di riferimento A2, B1, C1

  e C4.

 

3.    Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 2 del D.lgs n. 29/93 e

  successive  modificazioni e integrazioni, sono considerate  equipollenti

  all'ex  carriera  direttiva le posizioni economiche C1,  C3  e  C4,  per

  l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.

 

4.   L'esperienza professionale richiesta tra i requisiti di accesso è sia

  quella  maturata  nella posizione economica di inquadramento  del  nuovo

  sistema classificatorio sia quella maturata nella qualifica di provenienza

  confluita nella medesima posizione.

 

 

 

TABELLA B

 

TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

 

Qualifiche funzionali   Area  Nuove posizioni

ex DPR n. 285/88                economiche

 

I                                   

II                        A        A 1

III                                A 2

IV

                                    

V                         B        B 1

VI                                 B 2

 

VII                                 

VIII                      C        C 1

IX                                 C 3

                                   C 4

 

* Nell'area  C  è compreso anche il personale delle qualifiche ad

  esaurimento ex art. 15, legge n. 88/89, che conserva il proprio

  trattamento economico.

 

 

 

TABELLA C

 

Aree e posizioni economiche di sviluppo (importi annui lordi).

 

Area dei    Base          I^            II^                      

profess.            differenziato  differenziato

ti        28273000     39192000       49192000

dipenden

ti

Area     I^ fascia    II^ fascia     I^ fascia    II^ fascia     

medica      t.p.         t.p.           t.d.         t.d.

          36000000     48000000       22499000     33028000

C            C1          C2*             C3           C4        C5*

          17879000     19200000       20571000     23639000   26500000

B            B1           B2            B3*                      

          13921000     15459000       17500000

A            A1           A2            A3*                      

          11461000     12703000       13700000

 

* Sviluppo economico

 

N.B. Gli importi dei tabellari sono in lire annue lorde per 12 mensilità e

non comprendono gli aumenti stipendiali previsti dal presente CCNL.

 

 

 

TABELLA D

 

Qualifica /livello    Aumenti mensili (in lire)

                            dall'1.11.98

 

Aree A, B, e C       

 

Ispettore Generale             68.000

Direttore Divisione            63.000

IX   livello       C4          55.000

VIII livello       C3          50.000

VII  livello       C1          46.000

VI   livello       B2          42.000

V    livello       B1          39.000

IV   livello       A2          37.000

III  livello       A1          35.000

II   livello       A1          35.000

I    livello       A1          35.000

 

Area dei             

professionisti

dipendenti

 

II DIFF.                       94.000

I DIFF.                        79.000

LIVELLO BASE                   62.000

 

Area medica          

 

m.l. TP II fascia              92.000

m.l. TP I Fascia               73.000

m.l. TD II Fascia              69.000

m.l. TD I Fascia               53.000

 

 

 

TABELLA D BIS

 

Qualifica /livello      Aumenti mensili (in lire)

                               dall'1.6.99

                                    

Aree A, B e C                      

                      

Ispettore Generale               57.000

Direttore Divisione              53.000

IX   livello        C4           46.000

VIII livello        C3           42.000

VII  livello        C1           38.000

VI   livello        B2           35.000

V    livello        B1           33.000

IV   livello        A2           31.000

III  livello        A1           29.000

II   livello        A1           29.000

I    livello        A1           29.000

                      

Area dei              

professionisti

dipendenti

                      

II DIFF.                         78.000

I DIFF.                          66.000

LIVELLO BASE                     52.000

                                    

Area medica                        

                                   

m.l. TP II fascia                77.000

m.l. TP I Fascia                 61.000

m.l. TD II Fascia                58.000

m.l. TD I Fascia                 44.000

 

 

 

TABELLA E

 

Aree e posizioni economiche di sviluppo

(importi annui lordi comprensivi di aumenti al 1° novembre 1998).

 

Area   dei    base          I^            II^                      

profess.ti            differenziato  differenziato

dipendenti  29017000     40140000       50320000

Area       I^ fascia    II^ fascia     I^ fascia    II^ fascia     

medica        t.p.         t.p.           t.d.         t.d.

            36876000     49104000       23135000     33856000

C              C1          C2*             C3           C4        C5*

            18431000     19668000       21171000     24299000   27160000

B              B1           B2            B3*                      

            14389000     15963000       18004000

A              A1           A2            A3*                      

            11881000     13147000       14120000

 

* Sviluppo economico.

 

N.B. Gli importi dei tabellari sono in lire annue lorde per 12 mensilità e

     comprendono  gli  aumenti  stipendiali  previsti  dal presente CCNL a

     decorrere dall'1.11.98.

 

 

 

TABELLA F

 

Aree e posizioni economiche di sviluppo

(importi annui lordi comprensivi di aumenti al 1° giugno 1999).

 

Area dei      base          I^            II^                       

Profess.ti            differenziato  differenziato

dipendenti  29641000     40932000       51256000

Area       I^ fascia    II^ fascia     I^ fascia    II^ fascia     

medica        t.p.         t.p.           t.d.         t.d.

            37608000     50028000       23663000     34552000

C              C1          C2*             C3           C4         C5*

            18887000     20124000       21675000     24851000   27712000

B              B1           B2            B3*                       

            14785000     16383000       18424000

A              A1           A2            A3*                      

            12229000     13519000       14468000

 

·    Sviluppo economico.

 

N.B. Gli importi  dei tabellari sono in lire annue lorde per 12 mensilità

     e  comprendono  gli aumenti stipendiali previsti dal presente CCNL a

     decorrere dall'1.11.98 e dall'1.6.99.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 1.

 

Con  riferimento all'art. 4 che disciplina la contrattazione  integrativa,

le  parti si atterranno ai principi e alle disposizioni della legislazione

italiana  e  comunitaria in materia di sicurezza e salute dei  lavoratori,

per perseguire  i seguenti obiettivi:

 

1)    promuovere le iniziative volte al miglioramento della salute e delle

  condizioni di lavoro dei dipendenti, con ciò favorendo la rimozione delle

  diverse cause che ancora rallentano la piena attuazione delle disposizioni

  dei DD.lgs. nn. 626/94 e 242/96;

2)    migliorare le condizioni di lavoro attraverso iniziative volte  alla

  formazione  continua delle varie  figure coinvolte nella gestione  della

  sicurezza dei luoghi di lavoro. A questo scopo la formazione rientra nelle

  finalità  prioritarie di utilizzo del fondo unico di  amministrazione  a

  partire dalla creazione di apposite figure di formatori che assicurino la

  diffusione omogenea delle conoscenze e digli aggiornamenti;

3)    prevedere  un  livello omogeneo di conoscenze di base  per  tutti  i

  lavoratori   promuovendo,   anche  mediante   l'utilizzo   di   supporti

  multimediali, l'autoapprendimento in forme controllate;

4)    assicurare  la massima efficacia alle azioni dirette a migliorare  i

  livelli di sicurezza e l'ambiente di lavoro, invitando le amministrazioni

  ad  adottare un'apposita programmazione che terrà conto, oltre che della

  valutazione  dei  rischi  e  delle  risorse  disponibili,  anche   delle

  indicazioni richieste ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 2.

 

In  riferimento  all'art.  33  le  parti  convengono,  inoltre,  di  dover

procedere  alla  verifica  e all'adeguamento degli  istituti  contrattuali

relativi  alla  sezione  dei  professionisti e  dei  medici  in  relazione

all'evoluzione  legislativa sulla libera professione  e  alle  innovazioni

contenute   nel   "collegato"  alla  legge  finanziaria  in   materia   di

contenzioso.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 3.

 

Le  parti  concordano  che, per gli adempimenti negoziali  anteriori  alla

stipula  del presente contratto, i relativi termini si intendono prorogati

di 4 mesi.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 4.

 

Le  parti  concordano sull'esigenza che la Commissione di cui all'art.  33

tenga   presenti  le  problematiche  relative  alle  figure  professionali

complessivamente esistenti nel comparto.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 5.

 

Le parti puntualizzano che la disapplicazione dell'art. 1 del CCNL 6.7.95,

risultante  dall'art.  49,  comma  1, del  presente  contratto,  non  deve

intendersi riferita anche alla disciplina riguardante il personale a tempo

determinato,  nei  cui  confronti il medesimo  contratto  1998-2001  trova

applicazione, ovviamente con le modalità previste per il particolare  tipo

di rapporto dalle vigenti norme contrattuali.

 

 

Dichiarazione a verbale della UIL.

 

La  UIL  e la UIL-PA firmano il contratto per il rispetto che è dovuto  ai

lavoratori, per la lunga attesa che hanno dovuto sopportare e per un senso

di alta responsabilità.

 

La  UIL  e  la UIL-PA considerano incomprensibile che per quanto  riguarda

l'art. 15 (passaggi interni)  vi sia una duplice valutazione di sistema  e

per questo esprimono il loro dissenso con questa dichiarazione a verbale.

 

Ritengono,  inoltre,  sbagliato anche impropriamente riproporre  un  testo

modificato in modo unilaterale dall'ARAN.

 

 

16 febbraio 1999

 

 

Dichiarazione a verbale RDB/CUB e RDB/PARASTATO,

 

La  Confederazione  RdB  CUB  e la Federazione  RdB  Parastato  dopo  aver

sottoposto  ai  lavoratori del comparto l'intesa contrattuale,  attraverso

assemblee  e  referendum, come previsto dal proprio statuto,  decidono  di

sottoscrivere il presente contratto 1998/2001, avendone ricevuto  espresso

mandato.

 

Tale  decisione  raccoglie  l'invito dei  lavoratori  a  partecipare  alle

trattative   nazionali   applicative  del  contratto   stesso,   ritenendo

sostanziali   i   miglioramenti  ottenuti  in   materia   di   Ordinamento

Professionale  rispetto  alla  preintesa  di  luglio,  pur  esprimendo  un

giudizio complessivamente negativo sull'impianto generale del contratto in

particolare  sulla parte economica, sulla concertazione e sulle  relazioni

sindacali.

 

 

Roma, 16 febbraio 1999

 

 

Dichiarazione a verbale CISAL e CISAL/FIALP.

 

Il  CSA  di  CISAL-FIALP  nel  sottoscrivere  il  presente  contratto  del

personale  Enti  pubblici non economici esprime le proprie  riserve  sugli

aspetti che seguono:

 

1)   Eccessivo ritardo nella definizione del CCNL scaduto il 31.12.97, con

  conseguente  slittamento  degli effetti  normativi  ed  economici.  Tale

  definizione si verifica peraltro, dopo la preintesa del luglio '98 e  la

  sigla  del  novembre  '98 con il rinvio di alcune parti  normative  alla

  costituzione  di  apposite commissioni (art. 47  per  il  personale  non

  dirigente, art. 33 per i professionisti).

2)    Conferma  della nota a verbale apposta il 30.7.98 in sede  di  firma

  della preintesa corrispondente alla posizione CISAL circa la definizione

  delle  autonome aree di contrattazione della Dirigenza tra le  quali  ai

  sensi  del  D.lgs.  n.  396 dovrebbe essere ricompresa  la  collocazione

  contrattuale dei Professionisti e dei Medici.

3)    Mancato riconoscimento tra i requisiti di accesso dall'esterno  alla

  posizione C1 dei professionisti in possesso del diploma di scuola  media

  superiore e la iscrizione all'albo professionale, laddove tale iscrizione

  è indispensabile per l'esercizio della funzione, così come previsto nella

  declaratoria  dei profili di collaboratore professionale  e  funzionario

  tecnico di cui al DPR n. 285/88.

 

 

Roma, 16 febbraio 1999