Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
ad
integrazione del CCNL
PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
stipulato
il 16.2.99, sottoscritto il 14 febbraio 2001.
A seguito
del parere favorevole espresso in data 12.10.00 e 16.1.01 dal
Comitato di Settore sul testo dell'ipotesi di accordo
a integrazione del
CCNL per
il personale non dirigente degli
enti pubblici non economici,
stipulato il 16.2.99, nonché della certificazione
della Corte dei Conti,
in data 5.2.01, sull'attendibilità dei costi
quantificati per il medesimo
accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti
di programmazione e
di bilancio,
il giorno 14.2.01 alle ore 17.30, presso la sede ARAN,
ha
avuto
luogo l'incontro tra:
- ARAN: nella persona del Presidente f.f. avv.
Guido Fantoni
e
- le OO.SS.: CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA,
Coordinamento Sindacale Autonomo
di
CISAL-FIALP (CISAL-FIALP,
USPPI-CUSP, CISAS-EPNE, CONFAIL,
CONFILL
par.), RDB-Parastato;
- le Confederazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL,
CISAL, RDB-CUB.
Al termine
della riunione le
parti hanno sottoscritto il CCNL ad
integrazione del CCNL per il personale non dirigente
degli enti pubblici
non
economici, stipulato il 16.2.99, nel testo allegato.
Titolo
I - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1
- Periodo di prova.
1.
Il dipendente assunto in servizio a
tempo indeterminato è soggetto ad
un periodo di prova la cui durata è
stabilita come segue:
a) 2
mesi per il personale dell'Area A;
b) 4
mesi per il personale delle Aree B e C.
2. Ai
fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio
effettivamente prestato.
3.
Il periodo di prova è sospeso nei
casi di assenza per malattia, di
astensione obbligatoria e negli altri casi
espressamente previsti dalla
legge. In caso di malattia il dipendente ha
diritto alla conservazione del
posto per un periodo massimo di sei mesi,
decorso il quale il rapporto può
essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio
sul lavoro o malattia derivante
da causa di servizio trova applicazione
l'art. 22, CCNL 6.7.95.
4. Le
assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3
sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per i dipendenti
non in prova.
5.
Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere
dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né
di
corresponsione dell'indennità sostitutiva
del preavviso, fatti salvi i
casi
di sospensione di cui al comma 3. Il recesso dell'Amministrazione
deve essere motivato.
6.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il
dipendente
si intende confermato in servizio con il
riconoscimento
dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
7.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo
giorno di effettivo servizio compresi i
ratei della tredicesima mensilità
maturati. Spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle
giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il
periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9.
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che
sia
vincitore di concorso presso la stessa o
altra amministrazione o ente, ha
diritto, durante il periodo di prova, alla
conservazione del posto senza
retribuzione, presso l'ente di
provenienza, e, in caso
di mancato
superamento della prova, o per recesso
dello stesso dipendente, rientra, a
domanda, nel profilo di provenienza.
10.Il
personale che fruisce dei passaggi interni di cui all'art. 15, comma
1, CCNL 16.2.99 non è soggetto al periodo
di prova.
Art. 2
- Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica.
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto
non idoneo in via permanente
allo svolgimento dei compiti del proprio
profilo professionale, l'Ente non
può
procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro per inidoneità
fisica
o psichica prima
di aver esperito ogni utile tentativo
per
recuperare lo stesso dipendente al servizio
impiegandolo in altro profilo
riferito
alla stessa posizione economica dell'area di
inquadramento
assicurando un adeguato percorso di
riqualificazione.
2. In
caso di mancanza di posti, previo consenso
dell'interessato, il
dipendente può essere impiegato in un
profilo collocato in una posizione
economica inferiore della medesima area e, in
via residuale, in un profilo
di area immediatamente inferiore.
3. I
posti che si
rendono vacanti successivamente alla eventuale
applicazione della disciplina del comma 2,
sono prioritariamente destinati
alla
ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito
della medesima
disciplina.
4. Nel
caso di destinazione ad un profilo
appartenente a posizione
economica
inferiore o ad area inferiore, il dipendente ha diritto al
mantenimento del trattamento retributivo, non riassorbibile, della
posizione economica di provenienza, ove
questo sia più favorevole.
5. Nel
caso in cui
detto personale non
possa essere ricollocato
nell'ambito dell'ente di appartenenza con le
modalità previste dai commi
precedenti,
si applica, in quanto
compatibile, la disciplina di
cui
all'art. 3.
Art. 3
- Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale
in eccedenza.
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 35,
comma 6, D.lgs. 3.2.93 n.
29 e successive modificazioni e
integrazioni, conclusa la procedura di cui
ai
commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di
facilitare il
passaggio diretto del personale dichiarato
in eccedenza ad altri enti del
comparto e di evitare il collocamento in
disponibilità del personale che
non
sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della
medesima
amministrazione, l'ente interessato comunica
a tutti gli enti del comparto
presenti
a livello provinciale, regionale e nazionale, l'elenco
del
personale
in eccedenza distinto
per area e
profilo professionale
richiedendo la loro disponibilità al
passaggio diretto, in tutto o in
parte, di tale personale.
2.
Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. 3.2.93 n.
29 e successive modificazioni
e
integrazioni presenti sempre
a livello provinciale, regionale
e
nazionale, al fine di accertare ulteriori
disponibilità di posti per i
passaggi diretti.
3. Gli
enti destinatari della richiesta di cui al
comma 1, qualora
interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entità dei
posti, per area e profilo, vacanti nella
rispettiva dotazione organica per
i
quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni,
sussiste
l'assenso al passaggio diretto del personale
in eccedenza.
4. I
posti disponibili sono
comunicati ai lavoratori in eccedenza che
possono
indicare le relative preferenze e chiederne
le conseguenti
assegnazioni; con la specificazione di
eventuali priorità; l'ente dispone
i trasferimenti nei 15 giorni successivi
alla richiesta.
5.
Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso
posto, l'ente di provenienza forma una
graduatoria sulla base dei seguenti
criteri:
- dipendenti portatori di handicap;
- dipendenti unici titolari di reddito nel
nucleo familiare;
- situazione di famiglia, privilegiando il
maggior numero di familiari a
carico;
- maggiore anzianità lavorativa presso la
pubblica amministrazione;
- particolari condizioni di salute del
lavoratore, dei familiari e dei
conviventi
stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in
tutti
gli altri richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base
della
certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
- presenza in famiglia di soggetti portatori
di handicap.
La
ponderazione dei criteri viene
definita in sede di contrattazione
integrativa nazionale di ente.
6. La
contrattazione integrativa nazionale
di ente può
prevedere
specifiche iniziative di formazione e
riqualificazione:
a) da
parte degli stessi
enti riceventi, al
fine di favorire
le
integrazioni dei lavoratori trasferiti nel
nuovo contesto organizzativo,
anche in relazione al modello di
classificazione vigente;
b) da
parte degli enti che hanno dichiarato il collocamento dei lavoratori
in
disponibilità ai sensi dell'art. 35, comma 7, D.lgs. 3.2.93 n. 29 e
successive
modificazioni e integrazioni, al fine di favorire la
ricollocazione
degli stessi lavoratori anche in attuazione dell'art.
35/bis,
commi 2 e 6, del ripetuto D.lgs. n. 29/93.
Art. 4
- Ricostituzione del rapporto di lavoro.
1. Il
dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto
di
dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni
stesse,
la ricostituzione del rapporto
di lavoro. L'ente si pronuncia
motivatamente, entro 60 giorni dalla
richiesta; in caso di accoglimento il
dipendente è ricollocato nella posizione
equivalente a quella rivestita,
secondo
il sistema di classificazione
applicato nell'ente, al momento
delle dimissioni.
2. Nel caso previsto dal precedente comma, la
ricostituzione del rapporto
di lavoro è subordinata alla disponibilità
del corrispondente posto nella
dotazione organica dell'ente.
Titolo
II - CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 5
- Aspettativa per motivi familiari o personali.
1. Al
dipendente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, che ne
faccia
formale e motivata
richiesta, possono essere
concessi,
compatibilmente con le esigenze
organizzative o di servizio, periodi di
aspettativa
per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e
senza decorrenza dell'anzianità, per una
durata complessiva di 12 mesi in
un triennio.
2. I
periodi di aspettativa di cui al comma 1 non
vengono presi in
considerazione ai fini della disciplina
contrattuale per il calcolo del
periodo di comporto del dipendente.
3. La
presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da
specifiche
disposizioni di legge o, sulla
base di queste, da altre
previsioni contrattuali.
Art. 6
- Servizio militare.
1. La chiamata alle armi per adempiere gli
obblighi di leva o il richiamo
alle armi per qualunque esigenza delle Forze
Armate, nonché l'arruolamento
volontario
allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio,
determinano la sospensione del rapporto di
lavoro, anche in periodo di
prova, ed il dipendente ha titolo alla
conservazione del posto per tutto
il periodo del servizio militare di leva,
senza diritto alla retribuzione.
2. I
dipendenti obiettori di
coscienza che prestano
il servizio
sostitutivo
civile hanno diritto, anche in periodo di prova,
alla
conservazione del posto di lavoro per tutta
la durata del servizio, senza
retribuzione.
3. Entro
30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata
in
attesa di congedo, il dipendente deve porsi
a disposizione dell'ente per
riprendere
servizio. Superato tale termine
il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità
di preavviso nei confronti del
dipendente, salvo i casi di comprovato
impedimento.
4. Il
periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti
gli effetti previsti dalle vigenti
disposizioni di legge, regolamentari e
contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno
diritto alla conservazione del
posto
per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai
fini
dell'anzianità di servizio. Al predetto
personale gli enti corrispondono
l'eventuale differenza fra la retribuzione
in godimento e quella erogata
dall'amministrazione militare.
6. Alla
fine del richiamo,
il dipendente deve porsi a
disposizione
dell'amministrazione per riprendere la sua
occupazione entro il termine di
5
giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a 1 mese, di 8
giorni se ha avuto durata superiore a 1 mese
ma inferiore a 6 mesi, di 15
giorni se ha avuto durata superiore a 6
mesi. In tale ipotesi, il periodo
tra
la fine del
richiamo e l'effettiva ripresa del
servizio non è
retribuito.
Art. 7
- Assenze per malattia.
1.
L'art. 21, CCNL 6.7.95, è integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:
"7.bis. In caso di patologie gravi che
richiedano, terapie salvavita ed
altre assimilabili, come ad esempio
l'emodialisi, la chemioterapia, il
trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai
fini del
presente
articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia i relativi giorni di ricovero
ospedaliero o di day-hospital e
i giorni di assenza dovuti alle citate
terapie, debitamente certificati
dalla
competenze ASL o Struttura
convenzionata. In tali giornate il
dipendente ha diritto in ogni caso
all'intera retribuzione prevista dal
comma 7, lett. a) del presente
articolo."
"7.ter. Per agevolare il
soddisfacimento di particolari
esigenze
collegate
a terapie o visite specialistiche, gli
enti favoriscono
un'idonea
articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti
dei
soggetti interessati.
2.
"Il comma 9, art. 21, CCNL 6.7.95, è sostituito dal seguente:
"9.
L'Ente dispone il controllo
della malattia di norma fin dal
1°
giorno di assenza, attraverso le competenti
aziende sanitarie locali."
Art. 8
- Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
1.
All'art. 22, CCNL 6.7.95 sono aggiunti i seguenti commi: "4. Le assenze
di cui al presente articolo non sono
cumulabili, ai fini del calcolo del
periodo di comporto, con le assenze per
malattia di cui all'art. 21.
5.
Nel caso di
lavoratori che, non
essendo disabili al
momento
dell'assunzione, abbiano acquisito per
infortunio sul lavoro o malattia
collegata
a causa di servizio eventuali
disabilità trova applicazione
l'art.
1, comma 7, legge n. 68/99. Nel caso di lavoratori che divengono
inabili
allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza
di
infortunio
o malattia, trova applicazione
l'art. 4, comma 4, della
stessa legge."
Art. 9
- Diritto allo studio.
1. Ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono
concessi
- anche in
aggiunta alle attività
formative programmate
dall'amministrazione - speciali permessi
retribuiti, nella misura massima
di
150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del
personale in servizio a tempo indeterminato
presso ciascun Ente all'inizio
di ogni anno, con arrotondamento all'unità
superiore. Gli Enti articolati
territorialmente provvedono, con atti
organizzativi interni, a ripartire
tra
le varie unità operative il contingente di
personale di cui al
presente comma, definendo i relativi criteri
e modalità operative in sede
di contrattazione integrativa nazionale di
ente.
2. I
permessi di cui al comma 1 sono concessi per la
partecipazione a
corsi destinati al conseguimento di titoli
di studio universitari, post-
universitari, di scuole di
istruzione primaria, secondaria
e di
qualificazione professionale,
statali, pareggiate o
legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali
o attestati professionali riconosciuti
dall'ordinamento pubblico, per la
preparazione e successiva discussione
della tesi di laurea finale al
termine
degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati
dalla
UE e per sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi
sono
concessi anche per la partecipazione a corsi
di formazione in materia di
integrazione dei soggetti svantaggiati sul
piano lavorativo dal punto di
vista sociale o psico-fisico.
3. Il
personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni
di
lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi stessi e la preparazione
agli
esami e non
può essere obbligato
a prestazioni di
lavoro
straordinario né al lavoro nei giorni
festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora
il numero delle richieste superi le disponibilità individuate
ai
sensi del comma 1, per la
concessione dei permessi si rispetta il
seguente ordine di priorità:
a) dipendenti
che frequentino corsi
di formazione in
materia di
integrazione di soggetti svantaggiati sul
piano lavorativo;
b)
dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se
studenti
universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami
previsti
dai programmi relativi agli anni precedenti;
c)
dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
precedenti
l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,
frequentino,
sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso
il
primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-
universitari,
la condizione di cui alla lett. b);
d)
dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si
trovino
nelle condizioni di cui alle lett. a), b) e c).
5. Nell'ambito
di ciascuna delle fattispecie
di cui
al comma 4,
la
precedenza è accordata, nell'ordine, ai
dipendenti che frequentino corsi
di
studio della scuola media
inferiore, della scuola media
superiore,
universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei
criteri indicati nei commi 4 e
5
sussista ancora parità di
condizioni, sono ammessi al beneficio
i
dipendenti che non abbiano mai usufruito dei
permessi relativi al diritto
allo
studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo
l'ordine decrescente di età.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la
relativa graduatoria formano
oggetto di informazione successiva ai
soggetti sindacali di cui all'art.
8, CCNL 16.2.99.
8. Per
la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti
interessati
debbono presentare, prima
dell'inizio dei corsi,
il
certificato
d'iscrizione e, al termine
degli stessi, l'attestato di
partecipazione o altra idonea documentazione
preventivamente concordata
con
l'ente e comunque quello degli esami sostenuti, anche se con esito
negativo.
In mancanza delle predette
certificazioni, i permessi
già
utilizzati vengono considerati come
aspettativa per motivi personali.
9. Per
sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma
2, il
dipendente, in alternativa ai permessi
previsti nel presente articolo, può
utilizzare, per il solo giorno della prova,
anche i permessi per esami
previsti dall'art. 19, comma 1, 1a alinea,
CCNL 6.7.95.
Art. 10
- Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio.
1. I
dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi
di
dottorato
di ricerca, ai sensi della legge
13.8.84 n. 476 oppure che
usufruiscano delle borse di studio di cui
alla legge 30.11.89 n. 398 sono
collocati, a domanda, in aspettativa per
motivi di studio senza assegni
per tutto il periodo di durata del corso o
della borsa.
Art. 11
- Altre aspettative previste da disposizioni di legge.
1. Le
aspettative per cariche pubbliche elettive e
per volontariato
restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni di legge.
2. Il
dipendente, il cui coniuge o
convivente stabile presti servizio
all'estero,
può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni,
qualora
l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a
prestare
servizio nella stessa località in cui si
trova il coniuge o il convivente
stabile, o qualora non sussistano i
presupposti per un suo trasferimento
nella località in questione.
3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma
2 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui
permane la situazione che l'ha
originata. Essa può essere revocata in
qualunque momento per imprevedibili
ed eccezionali ragioni di servizio, con
preavviso di almeno 15 giorni, o
in
difetto di effettiva
permanenza all'estero del
dipendente in
aspettativa.
Art. 12
- Norme comuni sulle aspettative.
1. Il
dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi
di
aspettativa, o di congedo non
retribuito, anche richiesti per motivi
diversi, se tra essi non intercorrano almeno
4 mesi di servizio attivo. La
presente disposizione non si applica nei
casi di aspettativa per cariche
pubbliche elettive e per volontariato, di
distacchi sindacali, di assenza
o aspettativa ai sensi della legge n.
1204/71.
2. L'ente,
qualora accerti durante il
periodo di aspettativa che sono
venuti meno i motivi che ne hanno
giustificato la concessione, invita il
dipendente a riprendere servizio nel termine
di 15 giorni. Il dipendente,
per le stesse motivazioni, può riprendere
servizio di propria iniziativa.
3. Il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del
dipendente che, salvo casi di
comprovato
impedimento, non si presenti per
riprendere servizio alla
scadenza del periodo di aspettativa o del
termine di cui al comma 2.
Art. 13
- Congedi per la formazione.
1. I
congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5,
legge n. 53/00, sono concessi salvo
comprovate esigenze di servizio.
2. Ai
lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso
lo
stesso Ente, possono essere concessi a richiesta congedi
per la
formazione
nella misura percentuale complessiva dell'10% del personale
delle
diverse aree in
servizio con rapporto
di lavoro a
tempo
indeterminato; il numero complessivo
dei congedi viene
verificato
annualmente sulla base della consistenza del
personale al 31 dicembre di
ciascun anno. La contrattazione integrativa
nazionale di ente definisce i
criteri per la distribuzione e utilizzazione
della percentuale tra la sede
nazionale e le sedi decentrate.
3. Per
la concessione dei
congedi di cui al comma 1,
i lavoratori
interessati ed in possesso della prescritta
anzianità, devono presentare
all'Ente di appartenenza una specifica domanda,
contenente l'indicazione
dell'attività formativa che intendono svolgere, della data d'inizio
e
della
durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata
almeno 30 giorni prima dell'inizio delle
attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine
progressivo di presentazione, nei
limiti di cui al comma 2, e secondo la
disciplina dei commi 5 e 6.
5. Al
fine di contemperare le esigenze
organizzative degli uffici con
l'interesse formativo del lavoratore,
qualora la concessione del congedo
possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalità del servizio, non
risolvibile durante la fase di preavviso di
cui al comma 3, l'ente può
differire la fruizione del congedo stesso
fino ad un massimo di 6 mesi. Su
richiesta del dipendente tale periodo può
essere più ampio per consentire
la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo
si applica l'art. 5, comma
3,
legge n. 53/00. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art. 5,
comma
3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del
trattamento
economico, alle modalità di
comunicazione all'ente e ai
controlli si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 21, CCNL 6.7.95
così come modificato dalle disposizioni del
presente CCNL e, ove si tratti
di
malattie o infortuni dovuti a causa di servizio, nell'art. 22 dello
stesso CCNL 6.7.95.
7. Il
lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo
ai
sensi
dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo
formativo con diritto di priorità.
Art. 14
- Congedi dei genitori.
1. Al
personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia
di
tutela della maternità contenute nella legge
n. 1204/71, come
modificata e integrata dalle leggi nn.
903/77 e 53/00.
2.
Nel presente articolo tutti i richiami
alle disposizioni delle leggi
nn. 1204/71 e 903/77 s'intendono riferiti
al testo degli articoli di tali
leggi
risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni
introdotte dalla legge n. 53/00.
3.
Nel periodo di astensione obbligatoria,
ai sensi degli artt. 4 e 5,
legge n. 1204/71, alla lavoratrice o al
lavoratore, anche nell'ipotesi di
cui all'art. 6 bis, legge n. 903/77, spetta
l'intera retribuzione fissa
mensile
nonché le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti che
competono nei casi di malattia superiore a
15 giorni consecutivi o in caso
di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-
ricovero, secondo la disciplina di cui
all'art. 21, comma 7, lett. a), 2°
periodo, CCNL 6.7.95.
4.
In caso di parto prematuro, alle
lavoratrici spettano comunque i mesi
di
astensione obbligatoria. Qualora
il figlio nato prematuro
abbia
necessità
di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha la facoltà
di richiedere che il restante
periodo di congedo obbligatorio 'post
partum' e il restante periodo 'ante
partum' non fruito, possano decorrere in
tutto o in parte dalla data di
effettivo rientro a casa del figlio; la
richiesta viene accolta qualora
sia avallata da idonea certificazione
medica dalla quale risulti che le
condizioni di salute della lavoratrice
consentono il rientro al lavoro.
Alla lavoratrice rientrata al lavoro
spettano in ogni caso i periodi di
riposo di cui all'art. 10, legge n.
1204/71.
5.
Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7,
comma
1, lett. a),
legge n. 1204/71 e
successive modificazioni e
integrazioni, per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori
padri,
i primi 30 giorni, computati
complessivamente per entrambi i
genitori e fruibili anche in modo
frazionato, non riducono le ferie, sono
valutati ai fini dell'anzianità di servizio
e sono retribuiti per intero,
con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e le indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose
per la salute.
6.
Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e
sino al
compimento del 3° anno di vita del bambino,
nei casi previsti dall'art. 7,
comma 4, legge n. 1204/71 e successive
modificazioni e integrazioni, alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono riconosciuti 30 giorni per
ciascun
anno, computati complessivamente per entrambi i genitori,
di
assenza retribuita secondo le modalità
indicate nello stesso comma 3.
7.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel
caso di
fruizione continuativa, comprendono anche
gli eventuali giorni festivi che
ricadano
all'interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi
di assenza non siano intervallati dal
ritorno al lavoro del lavoratore o
della lavoratrice.
8.
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione
dal
lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 1204/71 e successive
modificazioni e integrazioni, la
lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano
la relativa domanda, con la indicazione della
durata,
all'ufficio di appartenenza di norma
15 giorni prima della data
di
decorrenza del periodo di astensione. La
domanda può essere inviata anche
a mezzo di raccomandata a.r. purché sia
assicurato comunque il rispetto
del termine minimo di 15 giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche
nel caso di proroga dell'originario periodo
di astensione.
9.
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente
comma
8, la domanda può essere
presentata entro le 48 ore precedenti
l'inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
10.In caso di parto plurimo i periodi di riposo di
cui all'art. 10, legge
n.
1204/71 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto
a quelle
previste
dal comma 1 dello stesso art. 10
possono essere utilizzate
anche dal padre.
11.La
presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art. 19, comma
8, CCNL 6.7.95.
Art. 15
- Congedi per eventi e cause particolari.
1. Le
lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi e ai congedi
per eventi e cause particolari previsti
dall'art. 4, legge n. 53/00.
2. Per
i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado
o del convivente stabile, pure previsti nel
citato art. 4, legge n. 53/00,
trova, invece, applicazione la generale
disciplina contenuta nell'art. 19,
comma 1, 2a alinea, CCNL 6.7.95.
3. Resta
confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta
nell'art. 19, CCNL 6.7.95, con la
precisazione che possono essere fruiti
anche
frazionatamene i permessi previsti dal comma 2 (per particolari
motivi personali e familiari) e dal comma 6
(permessi ex art. 33, comma 3,
legge n. 104/92).
Titolo
III - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 16
- Turnazioni.
1. Gli
enti, in relazione
alle proprie esigenze
organizzative o di
servizio
funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il
turno
consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite
articolazioni giornaliere. La disciplina per
l'organizzazione dei turni è
definita in sede di contrattazione
integrativa nazionale di ente.
2. Le
prestazioni lavorative svolte
in turnazione, ai
fini della
corresponsione dell'indennità di cui al
comma 6, devono essere distribuite
nell'arco
del mese in
modo tale da far risultare
una distribuzione
equilibrata
e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano,
pomeridiano
e, se previsto, notturno, in relazione
all'articolazione
adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani,
possono essere attuati in
strutture operative che prevedano una
erogazione giornaliera di servizi
per almeno 10 ore.
4. I
turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese,
facendo comunque salve le eventuali esigenze
eccezionali. La durata dei
turni può anche comprendere periodi di
limitata sovrapposizione, definiti
in
sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, quando emerga
l'esigenza di evitare discontinuità nelle
prestazioni o di assicurare il
passaggio delle consegne.
5. I
turni notturni sono compresi tra
le ore 22 e le ore 6;
i turni
pomeridiani
sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di
lavoro
rese in eventuali
turni intermedi tra quelli antimeridiani,
pomeridiani e notturni sono compensate
secondo le misure previste per le
fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al
personale turnista è
corrisposta una indennità
che compensa
interamente il disagio derivante
dalla particolare articolazione
dell'orario di lavoro i cui valori sono
stabiliti come segue:
- fascia
pomeridiana: maggiorazione oraria della
retribuzione di cui
all'art.
29, comma 2, lett. b), con l'aggiunta del rateo
della 13a
mensilità, nella misura del 20%;
- fascia notturna e giorni festivi:
maggiorazione oraria della
retribuzione
di cui all'art. 29, comma 2, lett. b), con l'aggiunta del
rateo
della 13a mensilità nella misura dell'80%;
- fascia festiva-notturna: maggiorazione
oraria della retribuzione di cui
all'art.
29, comma 2, lett. b), con l'aggiunta del rateo della 13a
mensilità
nella misura del 90%.
7. La maggiorazione di cui al comma 6 può
essere corrisposta solo per le
ore di effettiva prestazione di servizio in
turno.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo
si fa fronte, in ogni caso,
con le risorse previste dall'art. 31, CCNL
16.2.99.
Art. 17
- Lavoro straordinario.
1. Le
prestazioni di lavoro
straordinario sono rivolte a fronteggiare
situazioni di lavoro eccezionali e pertanto
non possono essere utilizzate
come
fattore ordinario di
programmazione del tempo di
lavoro e di
copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è
espressamente autorizzata dal
dirigente,
sulla base delle
esigenze organizzative e
di servizio
individuate
dagli enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di
autorizzazione. Il lavoratore è tenuto ad
effettuare, nei limiti previsti
dal presente contratto, il lavoro
straordinario, salvo giustificati motivi
di impedimento, correlati a documentate
esigenze personali e familiari.
3. Il limite massimo individuale di lavoro
straordinario è fissato in 200
ore
annue. Tale limite può essere elevato in sede di
contrattazione
integrativa nazionale di ente in presenza di
esigenze eccezionali o per
specifiche
categorie di lavoratori, con particolare
riferimento ai
dipendenti impegnati in attività di diretta
collaborazione con gli organi
istituzionali.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario, dalla data di
entrata
in vigore del
presente CCNL, è determinata maggiorando
la
retribuzione oraria corrispondente alla
definizione di retribuzione di cui
all'art.
29, comma 2, lett. a), calcolata con le modalità previste dal
comma
3 dello stesso articolo, a cui viene aggiunto il rateo della 13a
mensilità.
5. Le
maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari:
- al 15%
per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato
nei giorni festivi o in
orario
notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato
in orario notturno-festivo.
6. La
quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente
può essere operata in relazione al periodo,
anche plurisettimanale, preso
come
base di riferimento per il calcolo delle
prestazioni di lavoro
secondo
la disciplina adottata dall'ente
ai sensi dell'art. 17, CCNL
6.7.95.
7. Su
tempestiva richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro
straordinario debitamente autorizzate nei limiti di cui al comma
3,
possono dare luogo a riposo compensativo, da
fruire compatibilmente con le
esigenze organizzative e di servizio entro
il termine massimo di 4 mesi.
La
disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non
abbiano aderito alla banca delle ore di cui
all'art. 18.
Art. 18
- Banca delle ore.
1. Al
fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di
lavoro
straordinario o supplementare di cui all'art. 31,
in modo
retribuito o come permessi compensativi, è
istituita la banca delle ore,
con un conto individuale per ciascun
lavoratore.
2. Nel
conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le
ore di
prestazione di lavoro straordinario o supplementare
di cui all'art. 31,
debitamente autorizzate nel limite
complessivo annuo stabilito a livello
di contrattazione integrativa, da
utilizzarsi entro l'anno successivo a
quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste
da ciascun lavoratore o in
retribuzione o come riposi compensativi.
4. L'utilizzo
come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla
durata
ed al numero dei lavoratori
contemporaneamente ammessi alla
fruizione,
deve essere reso possibile tenendo conto
delle esigenze
tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri
fra le parti finalizzati al
monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di
iniziative tese a favorirne l'utilizzazione.
Nel rispetto dello spirito
della norma, possono essere eventualmente
individuate finalità e modalità
aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo
dei riposi accantonati. Le
ore accantonate sono evidenziate mensilmente
nella busta paga.
6. Le
maggiorazioni per le
prestazioni di lavoro
straordinario o
supplementare vengono pagate il
mese successivo alla
prestazione
lavorativa.
7. La
disciplina del presente articolo decorre dall'1.1.01.
Art. 19
- Reperibilità.
1. Il
servizio di pronta reperibilità può essere istituito dagli
enti,
durante le ore o le giornate eccedenti
l'orario ordinario di lavoro, per
assicurare essenziali e indifferibili
prestazioni riferite a servizi di
emergenza,
aree di pronto intervento, protezione civile e simili. La
relativa
disciplina è definita in sede di contrattazione integrativa
nazionale di ente e tiene conto anche delle
esigenze di rotazione tra più
soggetti volontari.
2. La
durata massima di un periodo di reperibilità è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio durante il
periodo di reperibilità, la
prestazione di lavoro non può essere
superiore a 6 ore.
4. Ciascun dipendente non può essere collocato
in reperibilità per più di
6
volte e, entro tale limite, per non più di 2 domeniche nell'arco di 1
mese.
5. Il
periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un
compenso
compreso tra £. 15.000 e £. 25.000, la cui
misura viene stabilita in sede
di
contrattazione integrativa
nazionale di ente. Detto compenso
è
frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è
corrisposto in
proporzione alla durata del turno di
reperibilità maggiorato, in tal caso,
del 10%.
6.
Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto
a 1 giorno di riposo compensativo, anche se
non chiamato a rendere alcuna
prestazione
lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non
comporta, comunque, alcuna riduzione
dell'orario di lavoro settimanale.
7. In
caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita
come lavoro straordinario o compensata, a
richiesta, con recupero orario;
sono fatte salve, in ogni caso, le
maggiorazioni per prestazioni notturne,
festive o notturne-festive.
8. Agli
oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte
in ogni caso con le risorse previste
dall'art. 31, CCNL 16.2.99.
Art. 20
- Riposo compensativo.
1. Al dipendente
che per particolari esigenze di servizio, e nell'ambito
della
disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art. 17, CCNL 6.7.95,
non
usufruisce del riposo
settimanale, deve essere corrisposta
la
retribuzione di cui all'art. 29, comma 2,
lett. a), maggiorata dell'80%
con diritto al riposo compensativo da fruire
di regola entro 15 giorni e
comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività
prestata in giorno
festivo infrasettimanale, ove
per
esigenze di servizio non sia possibile
consentire la fruizione del riposo
compensativo, dà titolo ad un compenso
sostitutivo commisurato al lavoro
straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario
festivo.
3. L'attività
prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di
articolazione di lavoro su 5 giorni, a
richiesta del dipendente dà titolo
a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per
lavoro
straordinario non festivo, sempre che sia
stato interamente
prestato l'orario contrattuale settimanale.
4. La
maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento
accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche
in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario
notturno e festivo è dovuta una
maggiorazione della retribuzione oraria di
cui
all'art. 29, comma 2, lett. a), nella misura del 20%; nel caso
di
lavoro ordinario festivo-notturno la
maggiorazione dovuta è del 30%.
Art. 21
- Trattamento di trasferta.
1.
Il presente articolo si applica ai
dipendenti comandati a prestare la
propria attività lavorativa in località
diversa dalla dimora abituale o
dalla ordinaria sede di servizio.
2.
Al personale di cui al
comma 1, oltre alla normale retribuzione,
compete:
a)
un'indennità di trasferta, avente natura non retributiva pari a:
- £. 40.000 per ogni periodo di 24 ore di
trasferta;
- un importo determinato proporzionalmente per
ogni ora di trasferta, in
caso di
trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti
le 24
ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b)
il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i
viaggi in
ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite
del costo del biglietto; per i viaggi in
aereo, la classe di rimborso è
individuata in relazione alla durata del
viaggio;
c)
un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e
del 10%
del costo per treno e nave;
d) il
rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani;
e) il
compenso per lavoro straordinario, nel caso che l'attività
lavorativa
nella sede della trasferta si protragga per un tempo
complessivamente
superiore al normale orario di lavoro previsto per la
giornata.
Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato,
tranne
che nel caso degli autisti per i quali si considera attività
lavorativa
anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per
la
sorveglianza e custodia del mezzo e nel caso del personale ispettivo,
per il
quale si applica la disciplina individuata ai sensi del comma 11.
3.
Ai soli fini del comma 2, lett. a), nel
computo delle ore di trasferta
si considera anche il tempo occorrente per
il viaggio.
4.
Il dipendente può essere autorizzato ad
utilizzare il proprio mezzo di
trasporto,
sempreché la trasferta riguardi località diverse dalla
ordinaria sede di servizio e diversa dalla
dimora abituale, qualora l'uso
di tale mezzo risulti più conveniente dei
normali servizi di linea. In tal
caso
si applica l'art
23, commi 2 e ss., e al
dipendente spetta
l'indennità di cui al comma 2, lett. a),
eventualmente ridotta ai sensi
del
comma 8, il rimborso delle spese autostradali,
di parcheggio e
dell'eventuale custodia del mezzo e
un'indennità chilometrica pari a 1/5
del costo di 1 litro di benzina verde per
ogni chilometro.
5. Per
le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il
rimborso:
a)
della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi fino a 4 stelle;
b)
della spesa per 1 o 2 pasti giornalieri, nel limite di £. 43.100 per il
1°
pasto e di complessive £. 85.700 per i 2 pasti.
Per
le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete
solo il
rimborso
per il 1° pasto. Nei casi di
missione continuativa nella
medesima
località di durata non inferiore a 30 giorni è consentito il
rimborso
della spesa per
il pernottamento in residenza
turistico
alberghiera di categoria corrispondente a
quella ammessa per l'albergo,
sempre
ché risulti economicamente più
conveniente rispetto al costo
medio della categoria consentita nella
medesima località.
6.
Il personale delle diverse aree inviato
in trasferta al seguito e per
collaborare con personale di area
dirigenziale o facente
parte di
delegazione ufficiale dell'ente è
autorizzato a fruire dei rimborsi e
delle
agevolazioni previste per la dirigenza o per i componenti della
predetta delegazione.
7.
Gli enti individuano, previo
confronto con le OO.SS.,
particolari
situazioni che, in considerazione della
impossibilità di fruire, durante
le trasferte, del pasto o del pernottamento
per mancanza di strutture e
servizi
di ristorazione, consentono la
corresponsione in luogo
dei
rimborsi di cui al comma 5 la somma
forfettaria di £. 50.000 lorde. Con la
stessa procedura gli enti stabiliscono le
condizioni per il rimborso delle
spese relative al trasporto del materiale e
degli strumenti occorrenti al
personale per l'espletamento dell'incarico
affidato.
8.
Nel caso in cui il dipendente fruisca
del rimborso di cui al comma 5,
l'indennità di cui al comma 2, lett. a,
viene ridotta del 70%. Non
è
ammessa in nessun caso l'opzione per
l'indennità di trasferta in misura
intera.
9.
L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi
240
giorni di trasferta continuativa nella
medesima località.
10.Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo ha
diritto
ad una anticipazione non inferiore al
75% del trattamento
complessivo presumibilmente spettante per
la trasferta.
11.Gli
enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti
ed
in funzione delle
proprie esigenze organizzative, e previa
informazione, seguita a richiesta da
incontro, ai soggetti sindacali di
cui
all'art. 8, CCNL 16.2.99, la disciplina
della trasferta per gli
aspetti
di dettaglio o
non regolati dal
presente articolo,
individuando, in particolare il sistema di
calcolo delle distanze, la
documentazione necessaria per i
rimborsi e le
relative modalità
procedurali, con particolare riferimento
all'uso dei taxi e degli altri
mezzi
di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in sede
in
presenza di particolari
esigenze di servizio,
la eventuale
individuazione di ulteriori casi di
rimborso spese non ricompresi nella
previsione
di cui al comma 1, i limiti e le
modalità attuative della
disciplina dell'art. 22, comma 1.
12.Le trasferte
all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del
presente articolo con le seguenti
modifiche:
a)
l'indennità di trasferta di cui al comma 1, lett. a),
è incrementata
del 50%; non si applica la disciplina del
comma 8;
b) i
rimborsi dei pasti di cui al comma 5, sono incrementati del 30%.
Gli enti incrementano le percentuali di cui al
presente comma in
armonia
con i criteri stabiliti dalle
norme che disciplinano i
trattamenti di trasferta all'estero del personale civile
dell'amministrazione dello Stato.
La
disciplina del presente comma decorre dal 60° giorno successivo
a
quello della sottoscrizione definitiva del
presente contratto.
13.Agli oneri
derivanti dal presente articolo si fa
fronte nei limiti
delle risorse destinate a tale specifica
finalità nei bilanci dei singoli
enti.
Art. 22
- Trattamento di trasferimento in Italia.
1.
Al dipendente trasferito ad altra sede
per motivi organizzativi o di
servizio, quando il trasferimento comporti
il cambio della sua residenza,
deve essere corrisposto il rimborso delle
spese documentate di viaggio,
vitto ed eventuale alloggio per sé e per le
persone di famiglia che lo
seguono nel trasferimento (coniuge, figli,
parenti entro il 3° grado ed
affini entro il 2° grado) nonché il
rimborso delle spese documentate di
trasporto per gli effetti familiari
(mobilio, bagaglio ecc.), il tutto nei
limiti definiti ai sensi dell'art. 21,
comma 11, e previ opportuni accordi
da prendersi con l'ente e secondo le
condizioni d'uso.
2. Al
dipendente competono anche:
- l'indennità di trasferta di cui
all'art. 21, comma 2, limitatamente
alla durata del viaggio;
- un'indennità di trasferimento, stabilita da
ciascun ente in sede di
contrattazione
integrativa nazionale di ente nell'ambito delle risorse di
cui al
comma 6, variabile, in funzione del carico di famiglia, da un
minimo
di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità, con maggiorazione fino
al 100%
in presenza delle condizioni di cui al comma 4; le mensilità sono
calcolate
con riferimento alla retribuzione di cui all'art. 29, comma 2,
lett.
b).
3. Il
dipendente ha altresì
diritto al rimborso
dell'indennizzo per
anticipata risoluzione del contratto di
locazione regolarmente registrato
quando sia tenuto al relativo pagamento per
effetto del trasferimento.
4. In
caso di trasferimento in sedi
considerate disagiate al dipendente
che abbia trasferito la residenza, è
riconosciuta, per tre anni, una somma
pari
al 50% della spesa sostenuta e
debitamente documentata per la
locazione
di un'abitazione non di lusso
rapportata alle esigenze del
nucleo familiare, secondo preventive intese
con il dipendente interessato.
Le
sedi disagiate vengono
individuate dagli Enti sulla base di criteri
definiti previa informazione ai soggetti
sindacali di cui all'art. 8, CCNL
16.2.99.
5. Le indennità e i rimborsi di cui ai
precedenti commi spettano anche al
personale collocato a riposo ed alla
famiglia del dipendente deceduto in
attività di servizio, per il trasferimento
dall'ultima sede di servizio o
del
convivente stabile, se il
relativo importo risulta meno elevato,
dall'ultima residenza della famiglia ad un
domicilio eletto nel territorio
nazionale.
Il
diritto alle predette indennità si perde comunque entro 3 anni dalla
data di cessazione dal servizio.
6. Agli
oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo
si fa
fronte nei limiti delle risorse previste nei
bilanci dei singoli enti per
tale specifica finalità.
Art. 23
- Copertura assicurativa.
1. Gli
enti assumono le
necessarie iniziative per
la copertura
assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai
quali sia
attribuito
uno degli incarichi di cui
all'art. 17, CCNL 16.2.99, che
operino
in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta
di
responsabilità verso l'esterno, ivi compreso
il patrocinio legale,
assicurando le stesse condizioni previste dall'art.
24, salvo le ipotesi
di
dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tali finalità
sono indicate nei bilanci, nel rispetto
delle effettive capacità di spesa.
2. Gli
enti stipulano apposita
polizza assicurativa in
favore dei
dipendenti
autorizzati a servirsi, in
occasione di trasferte o per
adempimenti
di servizio fuori
dall'ufficio, del proprio
mezzo di
trasporto, limitatamente al tempo
strettamente necessario per l'esecuzione
delle prestazioni di servizio.
3. La
polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi, non
compresi nell'assicurazione obbligatoria, di
danneggiamento al mezzo di
trasporto
di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di
lesioni o decesso del dipendente medesimo e
delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
4. Le
polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell'ente sono in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con
le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o
decesso del
dipendente addetto alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato
il trasporto.
5. Gli importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze
stipulate da terzi responsabili e di quelle
previste dal presente articolo
sono
detratti dalle somme
eventualmente spettanti a titolo
di equo
indennizzo per lo stesso evento.
Art. 24
- Patrocinio legale.
1. L'ente,
anche a tutela
dei propri diritti ed interessi,
ove si
verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilità civile o penale
nei confronti di un suo dipendente per fatti
o atti direttamente connessi
all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio,
assumerà a proprio carico, a condizione che
il procedimento non sia stato
avviato su iniziativa dell'ente o che lo
stesso ente non sia controparte
nel procedimento, ogni onere di difesa sin
dall'apertura del procedimento,
facendo assistere il dipendente da un legale
di comune gradimento, anche
interno agli enti.
2. In
caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o
colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente
tutti gli oneri sostenuti per
la sua difesa in ogni stato e grado del
giudizio.
3. La
disciplina del presente articolo non si applica
ai dipendenti
assicurati ai sensi dell'art. 23, comma 1.
Art. 25
- Servizio mensa.
1. Gli
enti possono istituire un
servizio mensa, in gestione diretta o
mediante
convenzione con terzi, ovvero, in alternativa, attribuire al
personale buoni pasto sostitutivi.
2. I
criteri per usufruire del servizio mensa o del
buono pasto sono
stabiliti
dall'accordo per l'adeguamento della normativa in materia di
servizi sostitutivi della mensa sottoscritto
il 24.4.97.
3. A carico del personale è posto un concorso
spese pari al 20% del costo
di gestione dei relativi servizi. I servizi
in atto sono confermati alle
condizioni di miglior favore in essere.
4. In
ogni caso, è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
Art. 26
- Modalità di applicazione di benefici economici previsti
da discipline speciali.
1. In
favore del personale
riconosciuto, con
provvedimento formale,
invalido
o mutilato per causa di servizio
è riconosciuto un incremento
percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% della
retribuzione di cui all'art. 29, comma 2,
lett. a), in godimento alla data
di
presentazione della relativa domanda a seconda che l'invalidità sia
stata ascritta alle prime 6 categorie di
menomazione ovvero alle ultime 2.
Il predetto incremento, non riassorbibile,
viene corrisposto a titolo di
salario individuale d'anzianità.
Art. 27
- Benefici di natura assistenziale e sociale.
1. Gli Enti disciplinano, in sede di
contrattazione integrativa nazionale
di ente, la concessione dei seguenti
benefici di natura assistenziale e
sociale in favore dei propri dipendenti:
a)
sussidi;
b)
borse di studio;
c) contributi
a favore di attività culturali, ricreative e con finalità
sociale;
d)
prestiti;
e) interventi
derivanti dall'applicazione
dell'art. 46, CCNL 6.7.95,
assicurando
anche la permanenza degli enti interessati
ai processi
descritti nell'art. 1, comma 4, CCNL
16.2.99;
f)
mutui edilizi.
2.
L'onere complessivo a carico del bilancio degli Enti per la concessione
dei
benefici previsti dal punto a)
al punto e) del comma 1
non può
superare un importo pari all'1% delle spese
per il personale iscritte nel
bilancio di previsione.
Art. 28
- Trattenute per scioperi brevi.
1. Per
gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa,
le
relative trattenute sulle retribuzioni sono
limitate alla effettiva durata
della astensione dal lavoro e, comunque, in
misura non inferiore a 1 ora.
In
tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della
retribuzione di cui all'art. 29, comma 2,
lett. b).
Art. 29
- Retribuzione e sue definizioni.
1. La
retribuzione è corrisposta mensilmente in un
giorno stabilito
dall'ente, compreso tra il giorno 20 e
l'ultimo del mese; la 13a mensilità
è
corrisposta nel periodo
ricompreso tra il 16 e il 18 del
mese di
dicembre. Qualora nel giorno stabilito
ricorra una festività o un sabato
non lavorativo, il pagamento è effettuato il
precedente giorno lavorativo.
Sono fatti salvi i termini di pagamento
relativi alle voci del trattamento
economico accessorio per le quali la
contrattazione integrativa nazionale
di ente prevede diverse modalità temporali
di erogazione.
2. Sono
definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a)
retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile di
tutte le posizioni previste all'interno di
ciascuna area e dall'indennità
integrativa speciale;
b)
retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base
mensile,
dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali
assegni
personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;
c)
retribuzione globale di fatto, annuale o mensile: è costituita
dall'importo
della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui
si aggiunge
il rateo della 13a mensilità nonché l'importo annuo della
retribuzione
variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno
di
riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso
spese o
come equo indennizzo.
3. La
retribuzione oraria si
ottiene dividendo le
corrispondenti
retribuzioni mensili per 156. Per il
personale che fruisce della riduzione
d'orario di cui all'art. 25, CCNL 16.2.99 il
valore del divisore è fissato
in 151.
Art. 30
- Struttura della busta paga.
1. Al
lavoratore deve essere
consegnata una busta paga in cui
devono
essere
distintamente specificati: la denominazione dell'ente, il nome,
l'area e la posizione economica del
lavoratore, il periodo di paga cui la
retribuzione si riferisce, l'importo dei
singoli elementi che concorrono a
costituirla (stipendi, retribuzione
individuale di anzianità, indennità
integrativa
speciale, straordinario, turnazione,
assegni personali,
indennità varie, produttività, ecc.) e
l'elencazione delle trattenute di
legge e di contratto, ivi comprese le quote
sindacali, sia nella aliquota
applicata che nella cifra corrispondente.
2. In
conformità alle normative vigenti, il lavoratore
può avanzare
reclami per eventuali irregolarità
riscontrate.
3. L'ente
adotta tutte le misure idonee ad
assicurare il rispetto del
diritto del lavoratore alla riservatezza su
tutti i propri dati personali,
ai sensi della normativa vigente.
Art. 31
- Indennità guardiaparco.
1. Al
personale guardiaparco dell'Ente autonomo del Parco Nazionale
d'Abruzzo e nell'Ente Parco Nazionale del
Gran Paradiso, in possesso del
decreto di nomina di guardia particolare
giurata, è confermata l'indennità
pensionabile, i cui valori
sono determinati, in
relazione alla
collocazione del personale interessato nel nuovo sistema
di
classificazione, nei seguenti importi
mensili lordi:
posizioni importo
B1 (con
anzianità
inferiore
a 10 anni) 747.000
B1 (con
anzianità
superiore
a 10 anni) 829.000
B2 941.000
C1 1.130.000
C3 1.140.000
C4 1.162.000
Le misure
dei predetti valori sono
riconsiderate in sede
di rinnovo
contrattuale.
Titolo
IV - FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
La nuova
disciplina delle forme flessibili del rapporto di
lavoro,
definita dal
presente contratto, pur
all'interno di un
quadro di
necessaria sperimentazione, offre ulteriori opportunità
agli enti del
settore di
ampliare e qualificare l'offerta di servizi,
valorizzando
l'apporto
del personale dipendente alle attività istituzionali e operando,
coerentemente, per
evitare il ricorso alle collaborazione
coordinate e
continuative
e alle altre forme di lavoro qui non disciplinate.
Art. 32
- Rapporto di lavoro a tempo parziale.
1.
L'art. 21, CCNL 16.2.99 è integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:
"2-bis. Gli enti, previa analisi delle
proprie esigenze organizzative e
nell'ambito della programmazione triennale
dei fabbisogni di personale,
previa
informazione seguita da
incontro, individuano i
posti da
destinare ai rapporti di lavori a tempo
parziale.
13.
I dipendenti assunti con
rapporto di lavoro a tempo parziale hanno
diritto di ottenere la trasformazione del
rapporto a tempo pieno decorso
un
triennio dalla data
di assunzione, a
condizione che vi
sia
disponibilità del posto in organico."
Art. 33
- Trattamento economico-normativo del personale
con rapporto di lavoro a tempo
parziale.
1. Il
comma 3, art. 23, CCNL 16.2.99 è così sostituito:
"I dipendenti a tempo parziale
orizzontale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie pari a quello dei lavoratori
a tempo pieno. I lavoratori
a
tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni di ferie
e di
festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno;
il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della
prestazione giornaliera. Analogo
criterio di proporzionalità si
applica
anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e
dal CCNL, ivi comprese le assenze per
malattia. In presenza di part-time
verticale,
è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro previsto dalla legge n. 1204/71, anche per
la
parte
non cadente in
periodo lavorativo; il
relativo trattamento
economico, spettante per l'intero periodo di
astensione obbligatoria, è
commisurato
alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il
permesso
per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi
per
maternità, i permessi per lutto e i permessi
per il diritto allo studio,
spettano
per intero solo
per i periodi coincidenti con
quelli
lavorativi,
fermo restando che il relativo trattamento economico è
commisurato
alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In
presenza
di part-time verticale non si riducono i termini previsti per
il
periodo di prova
e per il preavviso che vanno
calcolati con
riferimento ai periodi effettivamente
lavorati."
2. Il
comma 2, art. 23, CCNL 16.2.99 è sostituito dal seguente:
"2.
Il personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale
di tipo
orizzontale
può essere chiamato
a svolgere prestazioni
di lavoro
supplementare, di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), D.lgs. n.
61/00,
nella
misura massima stabilita dall'art. 3, comma
2, dello stesso
decreto
legislativo e in
ogni caso con il consenso del
lavoratore
interessato. Il ricorso al lavoro
supplementare è ammesso per specifiche
e
comprovate esigenze organizzative o in presenza
di particolari
situazioni di difficoltà organizzative
derivanti da concomitanti assenze
di personale non prevedibili ed
improvvise"
3. Dopo
il comma 6, art. 23, CCNL 16.2.99 sono inseriti i seguenti:
"7.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari
alla retribuzione oraria corrispondente alla
nozione di retribuzione di
cui
all'art. 29, comma 2, lett. c), maggiorata di una percentuale pari
al
15%. I relativi oneri sono a
carico delle risorse destinate
ai
compensi per lavoro straordinario.
8.
Il personale con
rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo
verticale può effettuare prestazioni di
lavoro straordinario nelle sole
giornate
di effettiva attività lavorativa entro
il limite massimo
individuale annuo di 20 ore.
9.
Le ore di lavoro straordinario sono retribuite con un compenso pari
alla retribuzione oraria corrispondente alla
nozione di retribuzione di
cui
all'art. 29, comma 2, lett. a),
maggiorata di una percentuale del
50%.
10.
Il consolidamento nell'orario
di lavoro, su
richiesta del
lavoratore, del lavoro supplementare o straordinario,
svolto in via non
meramente occasionale, avviene previa
verifica sull'utilizzo del lavoro
supplementare e straordinario effettuato dal
lavoratore stesso per più
di 6 mesi.
11.
Al ricorrere delle condizioni di legge, al
lavoratore a tempo
parziale sono corrisposte per intero le
aggiunte di famiglia.
12.
Per tutto quanto non
disciplinato dalle clausole contrattuali,
in
materia
di rapporto di
lavoro a tempo
parziale si applicano
le
disposizioni contenute nel D.lgs. n.
61/00."
Art. 34
- Disciplina sperimentale del telelavoro.
1.
Gli enti, previa informazione ed
incontro con i soggetti sindacali di
cui all'art. 8, comma 1, CCNL 16.2.99,
possono definire progetti per la
sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite
dall'art. 3, DPR 8.3.99 n. 70 e dal CCNL
quadro sottoscritto il 23.3.00,
con particolare riferimento alla disciplina
dell'art. 3 dello stesso CCNL
quadro,
al fine di razionalizzare l'organizzazione
del lavoro e di
realizzare
economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle
risorse umane.
2.
Il telelavoro determina una modificazione del
luogo di adempimento
della
prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici
strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a)
telelavoro domiciliare, che
comporta la prestazione
dell'attività
lavorativa dal domicilio del dipendente;
b)
altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri
satellite,
i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi
comprese
quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della
prestazione
in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il
dipendente
è assegnato.
3. La
postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e
collaudata
a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano i costi di
manutenzione e di gestione dei sistemi di
supporto per i lavoratori. Nel
caso di telelavoro a domicilio, può essere
installata una linea telefonica
dedicata presso l'abitazione del lavoratore
con oneri di impianto e di
esercizio a carico degli enti,
espressamente preventivati nel progetto di
telelavoro. Lo stesso progetto prevede
l'entità dei rimborsi, anche in
forma
forfetaria, delle spese
sostenute dal lavoratore per
consumi
energetici e telefonici.
4.
I partecipanti ai progetti sperimentali
di telelavoro sono individuati
secondo le previsioni di cui all'art. 4, CCNL
quadro 23.3.00.
5. Gli
enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da
realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza
dei
rientri nella sede di lavoro originaria,
che non può essere inferiore a 1
giorno per settimana, nell'ambito dei
criteri definiti ai sensi del comma
1.
6.
L'orario di lavoro, a tempo pieno o
nelle diverse forme del
tempo
parziale, viene distribuito nell'arco della
giornata a discrezione del
dipendente in relazione all'attività da
svolgere, fermo restando che in
ogni
giornata di lavoro il dipendente
deve essere a disposizione per
comunicazioni di servizio in 2 periodi di 1
ora ciascuno concordati con
l'ente nell'ambito dell'orario di servizio;
per il personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale orizzontale, il
periodo è unico con durata di 1
ora. Per effetto della autonoma
distribuzione del tempo di lavoro, non
sono configurabili prestazioni
supplementari, straordinarie notturne o
festive
né permessi brevi ed altri
istituti che comportano riduzioni
d'orario.
7.
Ai fini della richiesta di temporaneo
rientro del lavoratore presso la
sede di lavoro, di cui all'art. 6, comma 1,
ultimo periodo dell'Accordo
quadro 23.3.00, per "fermo prolungato
per cause strutturali", s'intende
una
interruzione del circuito
telematico che non sia prevedibilmente
ripristinabile entro la stessa giornata
lavorativa.
8.
L'ente definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale
di
ente, le iniziative di formazione che
assumono carattere di specificità e
di
attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5,
commi
5 e 6, Accordo quadro 23.3.00;
utilizza, a tal fine, le risorse
destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel
caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora
siano
intervenuti mutamenti organizzativi, gli enti attivano opportune
iniziative di aggiornamento professionale
dei lavoratori interessati per
facilitarne il reinserimento.
10.Il lavoratore
ha il dovere di riservatezza su tutte
le informazioni
delle
quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di
quelle
derivanti dall'utilizzo delle
apparecchiature, dei programmi e dei dati
in essi contenuti. In nessun caso il
lavoratore può eseguire lavori per
conto
proprio o per
terzi utilizzando le attrezzature
assegnategli
senza previa autorizzazione dell'ente.
11.Gli enti,
nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della
sperimentazione del telelavoro, stipulano
polizze assicurative per la
copertura dei seguenti rischi:
- danni
alle attrezzature telematiche in
dotazione del lavoratore, con
esclusione di quelli derivanti da dolo o
colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari
del lavoratore, derivanti
dall'uso
delle stesse attrezzature;
- copertura assicurativa INAIL.
12.La
verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di
lavoro
avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni 6 mesi,
concordando preventivamente con
l'interessato i tempi e le modalità di
accesso
presso il domicilio. Copia del
documento di valutazione del
rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
D.lgs. n. 626/94, è inviata ad
ogni
dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante
della sicurezza.
13.La contrattazione integrativa
nazionale di ente
definisce il
trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione
nell'ambito delle finalità indicate
nell'art. 32, CCNL 16.2.99.
Le
relative
risorse sono ricomprese nel finanziamento complessivo
del
progetto.
14.È istituito,
presso ARAN, un Osservatorio nazionale a
composizione
paritetica con la partecipazione di
rappresentanti del Comitato di settore
e
delle OO.SS. firmatarie del
presente CCNL che, con riunioni almeno
annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto
nel comparto e gli eventuali
problemi.
15.È garantito
al lavoratore in
telelavoro l'esercizio dei
diritti
sindacali e la partecipazione alle
assemblee. In particolare, ai fini
della sua partecipazione all'attività
sindacale, il lavoratore deve poter
essere
informato attraverso
l'istituzione di una bacheca
sindacale
elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con
le
rappresentanze sindacali sul luogo di
lavoro.
Art. 35
- Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
1.
Gli enti possono stipulare contratti di
lavoro temporaneo, secondo la
disciplina della legge n. 196/97, per
soddisfare esigenze a carattere non
continuativo e/o a cadenza periodica, o
collegate a situazioni di urgenza
non fronteggiabili con il personale in
servizio o attraverso le modalità
del reclutamento ordinario previste dal
D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. I
contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art.
1, comma 2, lett. b) e c), legge n. 196/97,
sono stipulati nelle ipotesi
di
seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel
comma 1:
a)
per particolari fabbisogni professionali connessi
all'attivazione ed
all'aggiornamento di sistemi di controllo
di gestione e di elaborazione di
manuali di qualità e carte dei servizi;
b)
per far fronte a picchi di attività non prevedibili, e per un periodo
massimo di 60 giorni, o ad afflussi
straordinari di utenza o a esigenze
eccezionali derivanti anche da innovazioni
legislative;
c) in
presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di
programmazione dei fabbisogni, per la
temporanea copertura di posti
vacanti,
per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano
state avviate le procedure per la loro
copertura; il limite temporale è
elevato
a 180 giorni per la temporanea
copertura di posti relativi a
profili professionali non facilmente
reperibili o comunque necessari a
garantire standard definiti di prestazione, in particolare nell'ambito
dei
servizi assistenziali;
d) per
soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della
prevenzione
e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l'autonomia
professionale
e le relative competenze siano acquisite dal personale in
servizio
entro e non oltre 4 mesi.
3.
Il numero dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo non
può
superare
il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a
tempo indeterminato in servizio presso
l'ente, arrotondato, in caso di
frazioni, all'unità superiore.
4.
Il ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per
i profili
dell'area A del sistema di classificazione
di cui al CCNL stipulato il
16.2.99 nonché per il personale ispettivo.
5.
Nei casi di contratti di
lavoro temporaneo per
sostituzione di
lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma
2, lett. c), legge n. 196/97,
la durata dei contratti può comprendere periodi
di affiancamento per il
passaggio delle consegne, per un massimo di
15 giorni.
6.
Gli enti sono tenuti, nei
riguardi dei lavoratori
temporanei, ad
assicurare tutte le misure, le informazioni
e gli interventi di formazione
relativi alla sicurezza e prevenzione
previsti dal D.lgs. n. 626/94, in
particolare per quanto concerne i rischi
specifici connessi all'attività
lavorativa cui sono impegnati.
7.
La contrattazione integrativa nazionale di ente
definisce le
condizioni, i criteri e le modalità per la
corresponsione di eventuali
trattamenti accessori nell'ambito delle
finalità indicate dall'art. 32,
CCNL
16.2.99, nonché l'utilizzo dei
servizi sociali previsti per il
personale dell'ente. Le relative risorse
sono previste nel finanziamento
complessivo del progetto di utilizzo del
lavoro temporaneo.
8.
L'ente comunica tempestivamente
all'impresa fornitrice, titolare del
potere
disciplinare nei confronti
dei lavoratori temporanei, le
circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare
al
lavoratore temporaneo ai sensi dell'art. 7,
legge n. 300/70.
9.
I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso gli
enti
utilizzatori i diritti di libertà e di
attività sindacale previsti dalla
legge
n. 300/70 e possono partecipare alle assemblee del
personale
dipendente.
10.Gli enti
provvedono alla tempestiva
e preventiva informazione e
consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1,
CCNL
16.2.99, sul numero, sui motivi, sul
contenuto, anche economico, sulla
durata
prevista dei contratti di lavoro temporaneo e
sui relativi
costi.
Nei casi di
motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni
forniscono
l'informazione in via successiva, comunque non oltre i 5
giorni
successivi alla stipulazione dei
contratti di fornitura, ai
sensi dell'art. 7, comma 4, punto a), legge
24.6.97 n. 196.
11.Alla fine
di ciascun anno, le amministrazioni forniscono ai soggetti
sindacali
firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie
alla verifica del rispetto della
percentuale fissata dal comma 3. Entro
lo
stesso termine gli
enti forniscono alle
OO.SS. di categoria
firmatarie del presente CCNL tutte le
informazioni di cui al precedente
comma 10.
12.In conformità alle vigenti disposizioni di
legge, è fatto divieto agli
enti
di attivare rapporti per l'assunzione di personale di
cui al
presente
articolo con soggetti diversi
dalle agenzie abilitate alla
fornitura
di lavoro temporaneo dal Ministero del lavoro
e della
previdenza sociale.
Art. 36
- Contratto di formazione e lavoro (CFL).
1. Nell'ambito
della programmazione del fabbisogno di personale, gli enti
possono stipulare CFL nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 3,
DL 30.10.84 n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19.12.84 n.
863 e all'art. 16. DL 16.5.94 n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 19.7.94 n. 451.
2.
Non possono stipulare CFL gli enti
che si trovino nelle condizioni
previste dall'art. 34, D.lgs. 3.2.93 n. 29
e successive modificazioni e
integrazioni o che abbiano proceduto a
dichiarazioni di eccedenza o a
collocamento in disponibilità di proprio
personale nei 12 mesi precedenti
la richiesta, salvo che l'assunzione
avvenga per l'acquisizione di profili
professionali diversi da quelli dichiarati
in eccedenza, fatti salvi i
posti necessari per la ricollocazione del
personale ai sensi dell'art. 3.
3.
Le selezioni dei candidati destinatari
del CFL avvengono nel rispetto
della normativa generale vigente in tema di
reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve,
precedenze e preferenze.
4. Il
CFL può essere stipulato:
a) per
l'acquisizione di professionalità elevate;
b) per
agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
lavorativa
che consenta un adeguamento delle capacità professionali al
contesto
organizzativo e di servizio.
Le
esigenze organizzative che
giustificano l'utilizzo dei
CFL non
possono contestualmente essere utilizzate
per altre assunzioni a tempo
determinato.
5. Ai
fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione
del
personale, sono considerate elevate le professionalità inserite
nell'Area
C. Il CFL non può essere stipulato per
l'acquisizione di
professionalità ricomprese nell'Area A.
6. La
formazione, nel caso previsto dalla lett. a), comma 4, ha una durata
di almeno 130 ore per le professionalità
elevate e deve essere effettuata
in luogo della prestazione lavorativa.
Nella ipotesi di cui alla lett. b),
comma 4, la formazione ha una durata di
almeno 20 ore e deve riguardare:
la
disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la
prevenzione ambientale ed
anti-infortunistica.
7. Il
CFL è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art.
14,
CCNL 6.7.95, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche,
della durata e della tipologia dello
stesso. In particolare la durata è
fissata in misura non superiore a 24 mesi,
nel caso previsto dal comma 4,
lett. a), e in misura non superiore a
dodici mesi, nel caso previsto dal
comma 4, lett. b). Copia del CFL deve
essere consegnata al lavoratore.
8.
Ai lavoratori assunti con i CFL previsti dal comma 4 è attribuito il
trattamento della posizione economica
corrispondente al profilo
di
assunzione (B1, B2, C1, C3). Spettano,
inoltre, l'indennità integrativa
speciale e la 13a mensilità. La
contrattazione integrativa nazionale di
ente
può disciplinare, nell'ambito
del finanziamento del progetto di
formazione
e lavoro, la
attribuzione di compensi per
particolari
condizioni
di lavoro o per altri incentivi previsti dal CCNL 16.2.99
nonché
la fruizione di
servizi sociali previsti
per il personale
dell'ente.
9.
Il trattamento normativo è quello previsto per i
lavoratori a tempo
determinato. Il periodo di prova è
stabilito in un mese nei contratti di 1
anno
ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata.
Nelle ipotesi di malattia o di infortunio,
il lavoratore non in prova ha
diritto alla conservazione del posto di
lavoro per un periodo pari alla
metà del CFL di cui è titolare.
10.Nella
predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere
rispettati i principi di non
discriminazione diretta e indiretta di cui
alla legge 10.4.91 n. 125.
11.Il CFL
si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può
essere
prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della
formazione
prevista, in presenza dei
seguenti eventi oggettivamente
impeditivi
della formazione il contratto può essere prorogato per
un
periodo corrispondente a quello di durata
della sospensione stessa:
- malattia;
- gravidanza e puerperio;
- astensione facoltativa 'post partum';
- servizio militare di leva e richiamo alle
armi;
- infortunio sul lavoro.
12.Prima della
scadenza del termine stabilito nel comma 9 il CFL
può
essere risolto esclusivamente per giusta
causa.
13.Al termine del rapporto l'ente è tenuto ad
attestare l'attività svolta
e i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore. Copia dell'attestato è
rilasciata al lavoratore.
14.Il rapporto di formazione e lavoro può essere
trasformato in contratto
di
lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3,
comma 11, DL
30.10.84 n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19.12.84 n.
863. Gli enti disciplinano, previa
concertazione ai sensi dell'art. 6,
CCNL 16.2.99, il procedimento e i criteri
per l'accertamento selettivo dei
requisiti
attitudinali e professionali
richiesti in relazione alle
posizioni
di lavoro da ricoprire,
assicurando la partecipazione alle
selezioni anche ai lavoratori di cui al
comma 11.
15.Nel caso
in cui il rapporto di formazione
e lavoro si trasformi in
rapporto a tempo indeterminato, il periodo
di formazione e lavoro viene
computato a tutti gli effetti
nell'anzianità di servizio.
16.Non è
consentita la stipula di CFL da parte degli enti
che non
confermano almeno il 60% dei lavoratori il
cui contratto sia scaduto nei
24
mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata
impossibilità
correlati ad eventi eccezionali e non
prevedibili.
17.I lavoratori assunti con CFL hanno diritto di
esercitare i diritti di
libertà e di attività sindacale previsti
dalla legge n. 300/70 e possono
partecipare alle assemblee del personale
dipendente.
Titolo
V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 37
- Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
1. Allo
scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a
tempo indeterminato nei confronti dei quali
sia stata accertato, da una
struttura
sanitaria pubblica o da
strutture associative convenzionate
previste dalle leggi regionali vigenti, lo
stato di tossicodipendenza o di
alcolismo
cronico e che
si impegnino a sottoporsi
a un progetto
terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno
secondo le modalità di sviluppo
del progetto:
a) il
diritto alla conservazione del posto per
l'intera durata del
progetto
di recupero, con
corresponsione del
trattamento economico
previsto dall'art. 21, comma 7, CCNL 6.7.95;
i periodi eccedenti i 18 mesi
non sono retribuiti;
b)
concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo
di 2
ore, per la durata del progetto;
c)
riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi
e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo
parziale,
limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d)
assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali,
quando
tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il
progetto
di recupero come supporto della terapia in atto.
2.
I dipendenti i cui parenti entro il 2°
grado o, in mancanza, entro il
3° grado, ovvero i conviventi stabili si
trovino nelle condizioni previste
dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare
attuazione al progetto di recupero,
possono fruire dell'aspettativa per motivi
di famiglia per l'intera durata
del
progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini
dell'art. 12 del presente contratto.
3.
Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per
loro
volontà alle previste terapie, l'ente
dispone, con le modalità previste
dalle disposizioni vigenti, l'accertamento
dell'idoneità allo svolgimento
della prestazione lavorativa.
4.
Il dipendente deve riprendere servizio presso l'ente nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del
progetto di recupero.
Art. 38
- Interventi solidali a favore di lavoratori affetti da AIDS.
1. Le
parti prendono atto che, secondo
quanto disposto dalla legge n.
135/90,
l'accertata infezione da
HIV non può costituire motivo
di
discriminazione per l'accesso o il
mantenimento del posto di lavoro e che
è
fatto divieto agli enti di svolgere indagini rivolte ad accertare nei
dipendenti o nelle persone prese in
considerazione per l'instaurazione di
un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno
stato di sieropositività.
2. Le
parti ritengono, inoltre, in
considerazione del rilievo sociale
assunto dal fenomeno della sindrome da
immunodeficienza acquisita (Aids) e
pur
ribadendo la competenza degli
organismi preposti dalla legge
ad
attuare gli interventi per la prevenzione e
la lotta all'Aids, di dover
assumere un atteggiamento di solidarietà nei
confronti dei lavoratori che
abbiano
l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di primo grado
affetto
da Aids che necessiti di apposite terapie a domicilio o presso
strutture sanitarie pubbliche.
Art. 39
- Bilinguismo.
1. Al
personale degli uffici della provincia di Bolzano e degli
uffici
della provincia di Trento aventi competenza
regionale nonché delle altre
regioni a statuto speciale in cui vige
istituzionalmente, con carattere di
obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è
attribuita una indennità di
bilinguismo, collegata alla professionalità,
nella stessa misura e con le
stesse modalità previste per il personale
della regione a statuto speciale
Trentino
Alto Adige. Per il personale in
servizio nella regione Valle
d'Aosta trovano applicazione le misure e le
modalità definite dalla stessa
Regione.
2. La
presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti
disciplinato da disposizioni speciali.
Art. 40
- Fascicolo personale.
1. Per
ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione
delle
risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, tutti
gli atti e i documenti, prodotti dall'ente o
dallo stesso dipendente, che
attengono al percorso professionale,
all'attività svolta e ai fatti più
significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e ai
documenti conservati nel
fascicolo
personale
è assicurata la riservatezza dei
dati personali secondo le
disposizioni vigenti in materia.
3. Il
dipendente ha diritto a prendere visione liberamente degli atti e
documenti inseriti nel proprio fascicolo
personale.
Art. 41
- Assegnazione temporanea a domanda.
1. Gli
enti, compatibilmente con
le esigenze organizzative, possono
autorizzare, a domanda, per gravi e
comprovati motivi, l'assegnazione per
non più di 6 mesi del dipendente ad altra unità
organizzativa, rinnovabile
1 sola volta, senza corresponsione
d'indennità o rimborso spese.
Art. 42
- Disposizioni particolari.
1. Nell'art. 7, comma 1, CCNL 1.7.96, relativo
al biennio economico 1996-
97,
il richiamo alla "retribuzione
prevista dall'art. 32 del predetto
CCNL, con esclusione di quanto previsto alla
lett. b), punti 1 e 3", deve
intendersi sostituita con l'espressione
"retribuzione di cui all'art. 28,
CCNL
16.2.99, con esclusione dei
compensi per lavoro straordinario e
turni".
2. Nell'art. 21, comma 7, lett. a), CCNL
6.7.95, l'espressione "a norma
dell'art.
32, comma 1,
fatta eccezione per i compensi
per lavoro
straordinario" deve
intendersi sostituita con l'espressione
"a norma
dell'art. 28, comma 1, CCNL 16.2.99, fatta
eccezione per i compensi per
lavoro straordinario e turni".
3. I
lavoratori assunti con
contratti a termine
hanno diritto di
esercitare
i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla
legge
n. 300/70 e
possono partecipare alle assemblee
del personale
dipendente.
Art. 43
- Disapplicazioni.
1. Dalla
data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72,
comma
1, D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni,
cessano
di produrre effetti le norme
generali e speciali del pubblico
impiego
ancora vigenti, limitatamente
agli istituti del rapporto
di
lavoro.
2. Dalla
data di cui al comma 1 sono inapplicabile le clausole dei CCNL
incompatibili con il presente CCNL.
Art. 44
- Decorrenza degli effetti del contratto.
1. Gli
effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo a
quello
della sua definitiva
sottoscrizione, salvo diversa prescrizione
contenuta nello stesso.
Dichiarazione
congiunta n. 1
Le parti convengono che per il riconoscimento
delle malattie derivanti da
causa di
servizio e per l'equo indennizzo continuano ad applicarsi le
norme vigenti, trattandosi di istituti attinenti
ad aspetti previdenziali
ed
assicurativi e quindi estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.
Dichiarazione
congiunta n. 2
Le
parti convengono che in sede di contrattazione integrativa nazionale di
ente viene
definita la disciplina
relativa alla partecipazione del
personale comandato
alle finalità di cui
all'art. 32, comma 2, CCNL
16.2.99, con
esclusione dei passaggi economici nell'ambito di ciascuna
area.
Dichiarazione
congiunta n. 3
Le parti
convengono che, anche dopo
l'entrata in vigore del
presente
contratto, trovino
applicazione i trattamenti attualmente
vigenti di
miglior favore rispetto a quelli di cui al comma 2,
lett. a) e comma 8
dell'art.
21.
Dichiarazione
congiunta n. 4
Le parti
concordano nel rinviare ad
apposita sequenza contrattuale la
definizione della
base di calcolo
del TFR in
correlazione con la
disciplina contrattuale dell'istituendo
Fondo nazionale di
pensione
complementare
Dichiarazione
congiunta n. 5
Le parti
concordano nel ritenere
che la dizione
"retribuzione in
godimento" contenuta
nell'art. 6, comma 5, del presente
contratto deve
essere intesa come riferita alla nozione di
retribuzione di cui all'art.
29,
comma 2, lett. b).
Dichiarazione
congiunta n. 6
Al fine
di evitare ogni possibile dubbio circa la
effettiva portata
applicativa dell'art.
20, comma 1, del presente
contratto, le parti
concordano nel
ritenere che la disposizione
ivi prevista deve essere
interpretata
correttamente nel senso che al dipendente che per particolari
esigenze
di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve
essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al
50% della retribuzione
oraria di
cui all'art. 29, comma 2, lett.
a), calcolata applicando il
divisore
di cui al comma 3.
Dichiarazione
congiunta n. 7
Le parti
concordano nel ritenere che, nel testo dell'art. 7 del presente
contratto, l'espressione "ha diritto in ogni caso
all'intera retribuzione
prevista dal
comma 7, lett. a) del presente articolo" deve intendersi
riferita
alla disciplina del comma 7, lett. a), 2° periodo, art. 21, CCNL
6.7.95.
Dichiarazione
congiunta n. 8
Considerato
quanto specificato in materia di assemblee sindacali dall'art.
2, comma
1, CCNL quadro
sulle modalità di utilizzo
dei distacchi,
aspettative e
permessi sindacali del 7.8.98
per quanto riguarda
la
salvaguardia
delle condizioni di miglior favore, nonché quanto previsto in
materia dall'art.
63, DPR n. 509/79, le parti,
con apposita sessione,
riesamineranno
l'istituto tenendo conto della peculiarità del comparto.
CISAL
/FIALP - FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI PUBBLICI
Dichiarazione
a verbale.
In merito al CCNL ad integrazione del CCNL per
il personale non dirigente
degli enti
pubblici non economici, il CSA di CISAL-FIALP si
dichiara
disponibile a
siglare l'accordo, esprimendo
comunque, riguardo alla
situazione che
si è determinata sul tavolo contrattuale, le seguenti
contestazioni:
Art. 25
- Servizio mensa. Punto 4).
La scrivente O.S. è contraria alla formulazione
dell'enunciato di cui al
punto
4) che giudica inopportuno.
Escludere esplicitamente ogni forma di
monetizzazione indennizzante
costituisce un
limite alla possibilità
di fruizione del
sistema
sostitutivo del
servizio di mensa in quelle situazioni territoriali e/o
operative in
cui la disponibilità del
servizio di tickets-mensa si
manifesta
pressoché nullo.
Art. 31
- Indennità guardiaparco.
L'inciso che
recita "in possesso del decreto di nomina
di guardia
particolare
giurata" - è in contrasto con il trattamento di miglior favore
in atto.
Tale trattamento è già recepito
e formalizzato negli accordi
integrativi sottoscritti alla luce delle
esigenze organizzative e
funzionali
attestate dall'Ente sottoscrittore.
Art. 41
- Assegnazione temporanea a domanda.
L'intero
articolo deve essere stralciato dal testo dell'accordo in quanto
a materia di cui trattasi è rimessa alla
contrattazione integrativa come
previsto
al capo II, punto 3, lett. A) del vigente CCNL 1998-2001.
Rimane
comunque significativamente eloquente il mancato riferimento ad un
qualsiasi
intervento delle rappresentanze sindacali dell'Ente.
In relazione
alle contestazioni enunciate, la
scrivente O.S. tiene
a
stigmatizzare il
latente tentativo di
voler omologare contenuti
contrattuali del
comparto EPNE con quello di altri
Comparti, le cui
specificità
funzionali risultano difformi alla luce della realtà operativa
e dei
processi di riprogettazione dei sistemi di lavoro del parastato.
Per
quanto sopra, il CSA di CISAL-FIALP rivendica il principio della piena
autonomia
amministrativa, operativa e contrattuale degli Enti pubblici non
economici.
RdB/PARASTATO
Dichiarazione
a verbale.
La RdB
non sottoscrive il presente accordo integrativo del CCNL per il
personale degli
Enti pubblici non
economici stipulato il
16.2.99
ritenendolo complessivamente peggiorativo delle norme
attualmente in
vigore.
In particolare la RdB non condivide il
contenuto dell'intero titolo IV,
riguardante
la "flessibilità del rapporto di lavoro", che introduce anche
nella Pubblica
Amministrazione un sistema
di precarizzazione della
continuità del
rapporto di dipendenza
che rischia di
sconvolgere
l'organizzazione
del lavoro e la funzionalità del servizio pubblico.
La RdB
è comunque determinata a mettere
in atto le iniziative sindacali
che si
riterranno necessarie nella fase di applicazione per far emergere
tutte le
contraddizioni che sicuramente comporterà l'introduzione delle
forme
di lavoro atipico.