ACCORDO

 

PER IL PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI

 

in  applicazione  dell'art.  18, comma 2, CCNL  15.3.01,  relativo  al 

biennio economico 2000-2001, per il personale del comparto Scuola.

 

A  seguito del parere favorevole espresso dal  Consiglio dei Ministri   il

9.8.01  sull'ipotesi  di  Accordo relativa al  personale  di  Accademie  e

Conservatori, in applicazione dell'art. 18, comma 2, CCNL 15.3.01 relativo

al    biennio economico 2000-2001,  per il comparto Scuola, nonché della

certificazione positiva della Corte dei Conti, espressa il 15.10.01, sulla

attendibilità dei costi per il medesimo Accordo e sulla loro compatibilità

con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il 18 ottobre 2001 alle

ore 12.30 ha avuto luogo l'incontro tra:

 

-   ARAN, nella persona del Presidente Guido Fantoni

 

e

 

i rappresentanti delle  Confederazioni sindacali

 

-   CGIL

-   CISL

-   UIL

-   CONFSAL

 

e

 

delle Organizzazioni sindacali

 

-   CGIL/SNS

-   CISL/Scuola

-   UIL/Scuola

-   CONFSAL//SNALS

-   GILDA/UNAMS

 

Al termine le parti sottoscrivono l'allegato Accordo.

 

 

 

PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI

 

Art. 1 - Destinatari.

 

La  presente sequenza contrattuale ha come destinatari i docenti e  i  non

docenti   delle  Accademie  di  Belle  Arti,  degli  ISIA,  dell'Accademia

Nazionale  di  Danza,  dell'Accademia Nazionale d'Arte  Drammatica  e  dei

Conservatori  di  Musica,  istituzioni che negli  articoli  seguenti  sono

nominate Istituzioni di Alta Cultura.

 

Per   quanto  disposto  dalla  legge  n.  124/99,  la  presente   sequenza

contrattuale  ha  come  destinatari,  altresì,  i  modelli  viventi  delle

Accademie di Belle Arti.

 

 

 

Capo I - RELAZIONI SINDACALI

 

Art. 2 - Obiettivi e strumenti.

 

1.   Il  sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni

  dei  ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione e  dei

  sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti

  al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale

  con  l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza  dei  servizi

  prestati  alla  collettività.  Il sistema delle  relazioni  sindacali  è

  improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

 

2.   Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli

  relazionali:

 

a)   contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo  nazionale

  e a livello di singola istituzione di alta cultura;

b)   partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione e  della

  concertazione;

c)   interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2,

  CCNL  26.5.99  del  comparto  scuola, per  quanto  concerne  i  riflessi

  applicativi  sul  settore  dell'alta formazione  artistica,  musicale  e

  coreutica.

 

 

 

Art. 3 - Contrattazione collettiva integrativa.

 

1.    La   contrattazione   collettiva  integrativa   è   finalizzata   ad

  incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in

  atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

  I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri

  di  distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato  -

  delle  risorse  disponibili, nonché i criteri generali di  verifica  dei

  risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.

 

2.   In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il

  Ministero, sono disciplinati i criteri generali per:

 

a)  la mobilità interna al comparto e intercompartimentale;

b)   procedure e criteri di utilizzazione del personale tenuto conto delle

  specificità  culturali e professionali anche ai fini  delle  prestazioni

  aggiuntive;

c)   i  criteri  per  l'attribuzione dell'indennità di amministrazione  ai

  direttori   amministrativi  e  ai  direttori  dei  servizi  generali   e

  amministrativi;

d)   le  linee  d'indirizzo per l'attività di formazione in servizio,  per

  l'aggiornamento e per l'eventuale riconversione del personale  anche  in

  caso  di  applicazione dell'art. 35, D.lgs. n. 29/93, nonché  i  criteri

  relativi alla ripartizione delle risorse e alle modalità di verifica dei

  risultati conseguiti;

e)   le  linee  d'indirizzo  e  i  criteri  per  la  tutela  della  salute

  nell'ambiente di lavoro;

f)   le  indennità di turno notturno, notturno-festivo e festivo spettanti

  al personale delle istituzioni di alta cultura di cui all'art. 1.

 

3.   La  contrattazione  integrativa si  svolge  con  i  limiti  stabiliti

  dall'art. 45, D.lgs. n. 29/93.

  Entro  il    mese  di  negoziato  le  parti  non  assumono  iniziative

  unilaterali né procedono ad azioni dirette.

  Sulle  materie  che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio  dell'anno

  accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.

 

 

 

Art. 4 - Partecipazione.

 

1.   Il  Ministero  fornisce informazioni e, ove necessaria,  la  relativa

  documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all'art.

  7 sulle seguenti materie:

 

a)   criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto

  il  personale, con riferimento a quanto previsto, dal D.lgs. n. 29/93  e

  dalla legge n. 508/99;

b)   operatività  di nuovi sistemi informativi o di modifica  dei  sistemi

  preesistenti  concernenti  i  servizi  amministrativi  e   di   supporto

  dell'attività accademica;

c)   dati  generali  sullo  stato dell'occupazione  degli  organici  e  di

  utilizzazione del personale.

 

2.   Ricevuta  l'informazione  i  soggetti sindacali  di  cui  all'art.  7

  possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione su:

 

a)   criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto

  il  personale con riferimento a quanto previsto, dal D.lgs. n.  29/93  e

  dalla legge n. 508/99.

 

  La  concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano  entro  10

  giorni  dal  ricevimento della richiesta. Nella concertazione  le  parti

  verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto  che  deve

  concludersi  entro  15  giorni dalla sua attivazione.  Dell'esito  della

  concertazione  è redatto verbale dal quale risultino le posizioni  delle

  parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non

  assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

  Sulle  materie  che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio  dell'anno

  accademico la concertazione deve concludersi entro il 30 luglio.

 

 

 

Art. 5 - Relazioni a livello di istituzione.

 

1.  Ciascuna istituzione accademica è sede di contrattazione integrativa.

 

2.   Il  direttore  fornisce  ai  soggetti sindacali  di  cui  all'art.  7

  un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle

  seguenti materie:

 

a)   proposte  di  organizzazione  didattica  e  di  determinazione  degli

  organici;

b)   criteri  generali per l'utilizzazione del personale in rapporto  alla

  programmazione didattica deliberata dal Collegio dei docenti;

c)  utilizzazione dei servizi sociali;

d)   modalità  e criteri di applicazione dei diritti sindacali,  nonché  i

  contingenti  di  personale previsti dall'art.  2  dell'allegato  Accordo

  sull'attuazione della legge n. 146/90;

e)   attuazione  della  normativa in materia di sicurezza  nei  luoghi  di

  lavoro;

f)   attività e i progetti retribuiti con il Fondo d'istituto o con  altre

  risorse derivanti da convenzioni e accordi;

g)   criteri  generali per la retribuzione e l'utilizzazione del personale

  impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;

h)   criteri  generali  per le politiche dell'orario e dell'organizzazione

  del lavoro;

i)   criteri  generali  per l'adattamento delle tipologie dell'orario  del

  personale  non docente alle esigenze delle singole istituzioni  di  alta

  cultura  e per  l'individuazione del personale non docente da utilizzare

  nelle attività retribuite con il Fondo di istituto;

j)  criteri generali per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

k)   criteri  generali per la fruizione dei permessi per il  diritto  allo

  studio;

l)   criteri  generali  di individuazione e modalità di utilizzazione  del

  personale  in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative,

  nonché  da  convenzioni, intese o accordi di programma  stipulati  dalla

  singola istituzione accademica con altri enti e istituzioni;

m)   linee di indirizzo per la realizzazione dei piani di aggiornamento  e

  formazione del personale non docente e criteri generali per la scelta del

  personale da impegnare in tali piani.

 

3.  L'informazione è successiva relativamente a:

 

-    unità  di  personale utilizzato nelle attività e progetti  retribuiti

  con il Fondo di istituto.

 

  L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare  tra  le

  parti.

 

4.   Ricevute  le informazioni, sulle materie indicate nei predetti  punti

  c), d), e), g), i), ed m,  si svolge la contrattazione integrativa.

 

5.   Le  parti,  decorsi 60 giorni dall'inizio effettivo delle trattative,

  riassumono le rispettive prerogative  e libertà di iniziativa e decisione

  relativamente  alle materie non direttamente implicanti l'erogazione  di

  risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle

  specifiche  discipline fissate dal presente CCNL.  Durante  il  predetto

  periodo  di  60  giorni  deve essere programmato un  congruo  numero  di

  incontri,  comunque funzionale alla più sollecita e positiva conclusione

  delle trattative.

 

 

 

Art. 6 - Clausole di raffreddamento.

 

Entro  il 1° mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti  non

assumono  iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.   Durante

il  periodo  in  cui  si  svolge la concertazione le  parti  non  assumono

iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

 

 

 

Art. 7 - Composizione delle delegazioni.

 

1.  Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

 

I - A livello nazionale di amministrazione.

 

a)  Per la parte pubblica:

 

-   dal Ministro o da un suo delegato;

-     da   una   rappresentanza  dei  dirigenti  titolari   degli   uffici

  direttamente interessati alla trattativa.

 

b)  Per le Organizzazioni sindacali:

 

-    dai  rappresentanti delle OOSS di categoria firmatarie  del  presente

  accordo.

 

 

II - A livello di istituzione di alta cultura.

 

a)  Per la parte pubblica: dal direttore;

b)  Per le Organizzazioni sindacali:

 

-    dalle RSU e dai rappresentanti delle OOSS di categoria firmatarie del

  presente accordo.

 

2.    Il   Ministero   può  avvalersi,  nella  contrattazione   collettiva

  integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la Rappresentanza negoziale

  delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

 

 

 

Capo II - RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 8 - Valutazione del direttore delle istituzioni di alta cultura.

 

In  attesa  dell'apertura dello specifico comparto previsto  dall'art.  2,

comma  6,  legge  n.  508/99, il procedimento di  cui  all'art.  20,  CCNL

26.5.99,  si conclude, per i direttori delle istituzioni di alta  cultura,

ivi compresi quelli incaricati, con una valutazione espressa, tenuto conto

della  specificità  delle  funzioni esercitate,  da  un  nucleo  nazionale

istituito presso il Ministero.

 

 

 

Art. 9 - Direttore dei servizi generali e amministrativi.

 

Ai  sensi  dell'art.  34, comma 2, CCNL 26.5.99, del  comparto  scuola  il

responsabile  amministrativo che abbia superato l'apposito corso  modulare

di  formazione con valutazione finale è inquadrato direttore  dei  servizi

generali  e  amministrativi. Le relative attività sono coordinate  in  via

generale dal direttore amministrativo.

 

L'inquadramento avviene secondo quanto disposto dall'art. 8, CCNL 15.3.01,

del comparto scuola, 2° biennio.

 

Il  direttore dei servizi generali e amministrativi può essere incaricato,

nei  casi  di assenza o impedimento, superiore a 15 giorni, di entrambi  i

direttori  amministrativi, di svolgere funzione vicaria di  questi  ultimi

dal  direttore  che, se non ritiene di conferire le funzioni  vicarie,  lo

segnala al Ministero, con le relative motivazioni.

 

 

 

Art. 10 - Norme transitorie sulla mobilità del personale ATA.

 

Entro  l'anno  accademico 2001-2002 i direttori  dei  servizi  generali  e

amministrativi   e  tutto  il  personale  non  docente  di   Accademie   e

Conservatori  mantengono  titolo  a  transitare  a  domanda,   nei   ruoli

provinciali delle istituzioni scolastiche, secondo i criteri e le modalità

previsti  dalla  disciplina della mobilità relativa al personale  ATA  del

comparto scuola.

 

Gli  anzidetti  passaggi dovranno essere disciplinati in maniera  tale  da

garantire  la  funzionalità dello svolgimento dell'anno  scolastico  delle

istituzioni scolastiche e dell'anno accademico delle istituzioni  di  alta

formazione artistica, musicale e coreutica.

 

 

 

Art. 11 - Direttori amministrativi.

 

L'assegno  'ad  personam' di cui all'art. 3, comma 3, CCNL 1.8.96  del 

biennio   scuola   1996-97  non  è  riassorbibile   con   l'indennità   di

amministrazione  prevista dall'art. 35, CCNL 26.5.99 del comparto  scuola,

quadriennio 1998-2001, e dall'art. 34, CCNL 31.8.99 del comparto scuola.

 

 

 

Art. 12 - Modelli viventi.

 

Le  problematiche  inerenti  il rapporto di  lavoro  dei  modelli  viventi

saranno  oggetto  di contrattazione integrativa da effettuarsi  presso  il

Ministero,   con   particolare  riguardo  ai  criteri  di   assunzione   e

organizzazione del lavoro.

 

 

 

Art. 13 - Norma di rinvio e disapplicazioni.

 

Sino  a  quando  non  sarà sottoscritto il CCNL relativo  ad  Accademie  e

Conservatori  per il quadriennio 2002-2005, continuano ad applicarsi,  ove

compatibili  con  le  disposizioni del presente Accordo,  le  disposizioni

dell'Accordo  successivo 1.8.96, della sequenza contrattuale 24.2.00,  del

CCNL  26.5.99,  quadriennio normativo e 1° biennio economico  e  del  CCNL

15.3.01, 2° biennio economico del comparto scuola.

 

 

 

Allegato A

 

Profilo: Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle Accademie

         e nei Conservatori.

 

Svolge  attività  lavorativa di rilevante complessità e  avente  rilevanza

esterna.   Sovrintende,  con  autonomia  operativa,  ai  servizi  generali

amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni  di

coordinamento,   promozione  delle  attività,  rispetto   agli   obiettivi

assegnati   e   agli  indirizzi  impartiti.  Ha  autonomia   operativa   e

responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione  degli  atti  a

carattere  amministrativo-contabile, di ragioneria  e  di  economato,  che

assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.

 

Firma tutti gli atti di sua competenza.

 

L'espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà  della

gestione  dei  servizi  amministrativi  e  generali  dell'istituzione   in

coerenza  e  strumentalmente  rispetto alle  finalità  e  obiettivi  della

stessa, in particolare della programmazione didattica.

 

Può  svolgere  attività di studio e di elaborazione di piani  e  programmi

richiedenti   specifica  specializzazione  professionale,   con   autonoma

determinazione dei processi formativi e attuativi. Può svolgere  incarichi

di  attività  tutoriale, di aggiornamento e formazione nei  confronti  del

personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi.

 

È consegnatario dei beni mobili e gestisce il Fondo delle minute spese.