Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
SEGRETARI
COMUNALI E PROVINCIALI
(quadriennio
normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999).
A seguito
della delibera del 15.3.01, con
la quale il Consiglio dei
Ministri ha autorizzato il Ministro per la Funzione
Pubblica ad esprimere
parere favorevole
sul testo dell'ipotesi di accordo
per i segretari
comunali e provinciali relativa al quadriennio
normativo 1998-2001 e al
biennio economico 1998-1999, nonché della
certificazione positiva della
Corte dei Conti, resa con deliberazione del
15.5.01 delle Sezioni riunite
in sede
di controllo, sull'attendibilità dei costi quantificati per
il
medesimo
e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e
di bilancio,
il giorno 16 maggio 2001, alle ore 18.00, ha avuto luogo
l'incontro
tra:
- ARAN, nella persona del Presidente Guido
Fantoni
e
- i
rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e
Confederazioni
sindacali:
CGIL-FP
/Enti locali
CISL-FPS
UIL-FPL
UNSCP
Coordinamento sindacale autonomo FIADEL-CISAL,
FIALP-CISAL, CISAS-FISAEL,
CONFAIL-UNSIAU,
CONFILL Enti locali-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL
DICCAP-Dipartimento
Enti locali
CAMERE
DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE (FENAL, SNALCC, SULPM)
CGIL-FP
CISL-FPS
UIL-FPL
CIDA-Enti
locali
DIRER-DIREL
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
CIDA
CONFEDIR
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto l'allegato CCNL dei
Segretari comunali e provinciali relativo al
quadriennio normativo 1998-
2001 e
al biennio economico 1998-1999.
Parte I
Titolo
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Art. 1
- Campo di applicazione.
1. Il
presente CCNL si
applica a tutti
i segretari comunali
e
provinciali iscritti all'Albo di cui
all'art. 98, del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali
18.8.00 n. 267, e all'art. 9, DPR
n. 465/97.
2. Nel testo del presente contratto i
riferimenti al D.lgs. 3.2.93 n. 29
come
modificato, integrato o
sostituito dai Dd.lgs. 4.11.97 n.
396,
31.3.98 n. 80 e 29.10.98 n. 387, sono
riportati come D.lgs. n. 29/93.
3. Nel
testo del presente contratto i riferimenti al Testo unico delle
leggi
sull'ordinamento degli enti locali 18.8.00 n. 267 sono riportati
come TUEL n. 267/00.
4. Nel
testo del presente contratto l'Agenzia autonoma per la gestione
dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali è denominata semplicemente
Agenzia nazionale.
Art. 2
- Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione
del contratto.
1. Il presente contratto concerne il periodo
1° gennaio 1998-31 dicembre
2001
per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31
dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa e
specifica prescrizione del
presente
contratto.
3. Gli
istituti a contenuto
economico e normativo
con carattere
vincolato
e automatico sono applicati dagli enti destinatari entro
30
giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno
in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo CCNL.
5. Per
evitare periodi di vacanza
contrattuale, le piattaforme sono
presentate 3 mesi prima della scadenza del
contratto. Durante tale periodo
e per il mese successivo alla scadenza del
contratto, le parti negoziali
non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a 3 mesi dalla data di
scadenza o dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva,
ai dipendenti del comparto sarà corrisposta
la relativa indennità secondo
le
scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro 23.7.93. Per le
modalità di erogazione di detta indennità,
ARAN stipula apposito Accordo
ai sensi degli artt. 51 e 52, commi 1,
1-bis, 2, 3 e 4, D.lgs. n. 29/93.
7. In
sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto
di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dal citato
Accordo 23.7.93.
Titolo
II - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
- Obiettivi e strumenti.
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto dei distinti ruoli
e responsabilità degli enti e dei sindacati,
è definito in modo coerente
con
l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere
elevate l'efficacia e l'efficienza dei
servizi erogati alla collettività,
con l'interesse alla valorizzazione e alla
crescita della professionalità
della categoria dei segretari comunali e
provinciali e del riconoscimento
della
rilevanza dell'apporto degli stessi nella gestione dei
processi
d'innovazione in atto e nel governo degli
enti.
2. Il
predetto obiettivo comporta la
necessità di un
sistema di
relazioni
sindacali stabile, che si
articola nei seguenti
modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello
nazionale;
b) contrattazione collettiva decentrata
integrativa di livello nazionale
sulle materie e con le modalità indicate nel
presente contratto;
c) contrattazione decentrata integrativa di
livello territoriale secondo
la disciplina dell'art. 6;
d) interpretazione autentica dei CCNL,
secondo la disciplina dell'art.
14 del presente CCNL;
e) concertazione;
f) informazione;
g) consultazione nei casi previsti dal
presente contratto.
Art. 4
- Contrattazione collettiva decentrata integrativa
di livello nazionale.
1. La
contrattazione collettiva
decentrata integrativa si svolge
a
livello nazionale sulle seguenti materie:
a) pari opportunità, anche per le finalità
della legge 10.4.91 n. 125;
b) criteri
generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme
relative
alla tutela in materia d'igiene,
ambiente, sicurezza e
prevenzione nei luoghi di lavoro, con
riferimento al D.lgs. n. 626/94;
c) condizioni, criteri e parametri
per la definizione delle
maggiorazioni della retribuzione di
posizione;
d) criteri
per la definizione del
trattamento economico spettante al
segretario nei casi di reggenza o supplenza;
e) effetti dei provvedimenti di
riclassificazione delle sedi di ente sul
trattamento economico del segretario;
f) criteri
per la definizione delle modalità
di svolgimento e di
partecipazione ai corsi per l'accesso e
la progressione in carriera,
l'aggiornamento e la specializzazione;
g) definizione delle risorse da destinare
all'attività di formazione e
aggiornamento;
h) definizione delle modalità di versamento
dei contributi sindacali.
2. Fermi
restando i principi dell'autonomia negoziale e
quelli di
comportamento indicati nell'art. 3, comma 1,
decorsi 30 giorni dall'inizio
delle trattative, le parti riassumono,
relativamente alla materia indicata
alla
lett. g), le
rispettive prerogative e
libertà d'iniziativa e
decisione.
3. Il
contratto collettivo decentrato
integrativo non può essere in
contrasto con i vincoli derivanti dal CCNL o
comportare oneri non previsti
negli
strumenti di programmazione
annuale e pluriennale del bilancio
dell'Agenzia nazionale e degli enti. Le
clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
Art. 5
- Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo decentrato integrativo di
livello nazionale.
1. I
contratti collettivi decentrati
integrativi hanno durata
quadriennale e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a
tale
livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono
fatte
salve
le materie previste dal presente CCNL che,
per loro natura,
richiedano tempi diversi o verifiche
periodiche.
2. L'Agenzia
nazionale provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al
comma 1 entro 30 giorni da
quello successivo alla data di stipulazione
del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui
all'art. 9, comma 3, per l'avvio
del negoziato, entro 30 giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio è effettuato
dal
Collegio dei Revisori dei Conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo decentrato integrativo definita
dalla delegazione trattante è
inviata a tale Organismo entro 5 giorni,
corredata da apposita relazione
illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi,
l'organo di governo dell'Agenzia autorizza
il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto.
4. I
contratti collettivi decentrati
integrativi devono contenere
apposite clausole circa tempi, modalità e
procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti collettivi decentrati
integrativi.
5. L'Agenzia nazionale è tenuta a trasmettere
ad ARAN, entro 5 giorni
dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle
modalità
di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 6
- Contrattazione collettiva decentrata integrativa
di livello territoriale.
1. La contrattazione collettiva decentrata
integrativa territoriale si
svolge a livello regionale e riguarda la
definizione delle indennità da
corrispondere ai segretari gestiti
direttamente dalle Sezioni regionali
dell'Agenzia, sulla base dei criteri
stabiliti in sede di contrattazione
decentrata integrativa di livello nazionale.
2. Le
Sezioni regionali dell'Agenzia provvedono a costituire
le
delegazioni
trattanti di parte pubblica entro 30 giorni dalla data
di
stipulazione del contratto collettivo
decentrato di livello nazionale e a
convocare le delegazioni sindacali di cui
all'art. 9, comma 3, per l'avvio
del negoziato entro 30 giorni dalla
presentazione della piattaforma.
3. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione
collettiva decentrata integrativa regionale
è effettuato dal Collegio dei
Revisori dei Conti dell'Agenzia.
4. La
sezione regionale, in caso di certificazione positiva, autorizza
il
presidente della delegazione
trattante di parte
pubblica alla
sottoscrizione del contratto.
5. I
contratti collettivi decentrati integrativi regionali non possono
essere
in contrasto con i vincoli derivanti dal contratto collettivo
nazionale o da quello decentrato integrativo
di livello nazionale e non
possono
comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione
annuale
e pluriennale del bilancio dell'Agenzia e degli enti presso
i
quali i segretari prestano servizio. Le
clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
Art. 7
- Informazione.
1. L'Agenzia informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti
sindacali di cui all'art. 9, comma 3, sugli
atti organizzativi di valenza
generale,
anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di
lavoro
dei segretari comunali e provinciali e in particolare
quelli
elencati nell'art. 6, comma 1, DPR n.
465/97. Ai fini di una più compiuta
informazione, le parti, su richiesta di
ciascuna di esse, s'incontrano con
cadenza almeno annuale.
2. Nel
caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL
prevede
la concertazione o la
contrattazione decentrata integrativa,
l'informazione deve essere preventiva.
Art. 8
- Concertazione.
1. Ciascuno
dei soggetti di
cui all'art. 9,
comma 3, ricevuta
l'informazione, ai sensi dell'art. 7, può attivare entro i 5
giorni
successivi, mediante richiesta scritta, la
concertazione sulle seguenti
materie:
a) criteri
generali per l'elaborazione dei programmi annuali
e
pluriennali
della Scuola superiore relativi all'attività di formazione,
aggiornamento, studio e ricerca, ivi compresi quelle
dei corsi di
specializzazione per il conseguimento
dell'idoneità per l'iscrizione alle
fasce superiori dell'Albo;
b) criteri
generali per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula, ai
fini
della più ampia e completa divulgazione degli stessi anche al fine
assicurare la massima disponibilità di
informazioni utili per le procedura
di nomina;
c) criteri generali relativi
all'utilizzazione dei segretari comunali e
provinciali in disponibilità, comando,
collocamento fuori ruolo,
riammissione in servizio, mobilità ivi compresa quella fra le
sezioni
dell'Albo;
d) criteri
generali ai fini
della determinazione dell'eventuale
percentuale di maggiorazione di cui all'art.
98, TUEL n. 267/00;
e) criteri generali per la determinazione
annuale del numero complessivo
dei segretari da ammettere ai corsi di
formazione e specializzazione.
2. La concertazione si svolge in appositi
incontri che iniziano entro il
4°
giorno dalla data
di ricezione della
richiesta; durante la
concertazione le parti si adeguano nei loro
comportamenti ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. La
concertazione si conclude nel termine massimo di 30 giorni dalla
data della relativa richiesta. Dell'esito
della stessa è redatto specifico
verbale
dal quale risultino
le posizioni delle
parti. Decorso
infruttuosamente tale termine le
parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà d'iniziativa e
decisione.
Capo II
- I SOGGETTI SINDACALI
Art. 9
- Composizione delle delegazioni.
1. Ai
fini della contrattazione
collettiva decentrata integrativa di
livello
nazionale, l'Agenzia nazionale
individua i componenti della
delegazione di parte pubblica e ne designa
il presidente.
2. Ai
fini della contrattazione
collettiva decentrata regionale, la
delegazione di parte pubblica è costituita
da rappresentanti delle Sezioni
regionali dell'Agenzia e da rappresentanti
di ANCI e UPI.
3. Per
le OOSS, sia ai fini della
contrattazione nazionale decentrata
integrativa che di quella di livello
regionale, la delegazione è composta
dai rappresentanti delle OOSS di categoria
firmatarie del presente CCNL.
4. È
fatta salva la possibilità di avvalersi, nella contrattazione
collettiva
integrativa decentrata di livello nazionale, dell'assistenza
dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN).
Capo
III - I DIRITTI SINDACALI
Art. 10
- Permessi, distacchi e aspettative sindacali.
Resta
integralmente confermata la disciplina dei CCNQ stipulati in materia
da
ARAN.
Art. 11
- Contributi sindacali.
1. I segretari hanno facoltà di rilasciare
delega, a favore della OS da
loro
prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio
per
il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai
competenti
organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è
trasmessa all'ente, all'Agenzia nazionale
per i segretari utilizzati ai
sensi
dell'art. 7, comma 1, DPR n. 465/97, o comunque
collocati in
disponibilità, e alle altre amministrazioni
che si avvalgono dei segretari
ai
sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/97, a cura del
segretario o della OS interessata.
2. La
delega ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3. Il segretario può revocare in qualsiasi
momento la delega rilasciata
ai
sensi del comma
1, inoltrando la
relativa comunicazione alle
amministrazioni ivi indicate e alla OS
interessata. L'effetto della revoca
decorre dal 1° giorno del mese successivo a
quello di presentazione della
stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle
amministrazioni di cui al
comma 1 sulle retribuzioni dei segretari in
base alle deleghe ricevute e
sono versate mensilmente alle OOSS
interessate secondo modalità concordate
con l'Agenzia nazionale.
5. Le
amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, nei confronti dei
terzi,
alla segretezza sui nominativi
del personale delegante e
sui
versamenti effettuati alle OOSS.
Art. 12
- Pari opportunità.
1. Al
fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale
parità
tra uomini e
donne, nell'ambito delle
più ampie previsioni
dell'art. 2, comma 6, legge n. 125/91 e
degli artt. 7, comma 1, e
61,
D.lgs.
n. 29/93, saranno
definiti, con la contrattazione
decentrata
integrativa
di livello nazionale, interventi
che si concretizzino in
"azioni positive" a favore delle
lavoratrici.
2. Presso
l'Agenzia è costituito l'apposito Comitato per le pari
opportunità previsto dall'art. 8, DPR n.
465/97, secondo le modalità e con
i compiti ivi previsti.
3. In sede di negoziazione decentrata
integrativa di livello nazionale,
tenendo
conto delle proposte
formulate dal Comitato
per le pari
opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari
opportunità
nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale con
particolare riferimento a:
a) accesso
ai corsi di
formazione professionale e
modalità di
svolgimento degli stessi;
b) flessibilità degli orari di lavoro in
rapporto a quelli dei servizi
sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio
di posizioni funzionali a
parità di requisiti professionali;
d) individuazione di iniziative d'informazione per promuovere
comportamenti coerenti con i principi di
pari opportunità nel lavoro;
e) proporre
iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali
nei luoghi di lavoro, anche attraverso
ricerche sulla diffusione e sulle
caratteristiche del fenomeno e
l'elaborazione di uno specifico codice di
condotta nella lotta contro le molestie
sessuali.
4. Gli effetti delle iniziative assunte
dall'Agenzia nazionale, a norma
del comma 3, formano oggetto di valutazione
del Comitato di cui al comma
2,
che elabora e diffonde, annualmente, uno specifico
rapporto sulla
situazione del personale maschile e
femminile nell'ambito della categoria
dei segretari e in relazione allo stato
delle assunzioni, della formazione
e
della promozione professionale,
dei passaggi di fascia nonché della
retribuzione complessiva di fatto percepita.
Capo IV
- PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 13
- Clausole di raffreddamento.
1. Il
sistema delle relazioni
sindacali è improntato ai principi di
correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti ed orientato alla
prevenzione dei conflitti. Entro il 1° mese
del negoziato relativo alla
contrattazione decentrata le parti non
assumono iniziative unilaterali né
procedono
ad azioni dirette. Durante il
periodo in cui si svolge
la
concertazione le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie
oggetto della stessa.
Art. 14
- Interpretazione autentica dei contratti.
1. In
attuazione dell'art. 53, D.lgs.
n. 29/93, quando insorgano
controversie sull'interpretazione dei
CCNL, le parti
che li hanno
sottoscritti s'incontrano, entro 30 giorni
dalla richiesta di cui al comma
2,
per definire consensualmente il significato del
la clausola
controversa.
2. Al
fine di cui al comma 1, la parte
interessata invia alle altre
richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere
una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali
si basa; essa deve comunque far riferimento
a problemi interpretativi ed
applicativi di rilevanza generale.
3. ARAN
si attiva autonomamente o su specifica richiesta dell'Agenzia,
delle Associazioni o Unioni rappresentative
degli enti del comparto o del
Dipartimento per la Funzione pubblica.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le
procedure di cui all'art. 51,
D.lgs. n. 29/93, sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con
analoghe modalità si
procede, tra le parti
che li hanno
sottoscritti, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei
contratti
decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le medesime
procedure di cui agli artt. 4 e 5 del
presente contratto sostituisce la
clausola
controversa sin dall'inizio
della vigenza del
contratto
decentrato.
6. Gli
accordi d'interpretazione autentica di cui ai precedenti commi
producono gli effetti previsti dall'art. 53,
D.lgs. n. 29/93.
Titolo
III
Capo I
- IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15
- Il contratto individuale di lavoro.
1. Il
rapporto di lavoro
dei segretari comunali e
provinciali è
costituito e regolato da contratti
individuali, secondo le disposizioni di
legge,
della normativa comunitaria e del presente CCNL. Il rapporto di
lavoro
con l'Agenzia nazionale si
instaura con la sottoscrizione del
contratto individuale con la 1a nomina a
segretario comunale.
2. Nel
contratto di lavoro individuale,
per il quale è richiesta la
forma scritta, sono comunque indicati:
a) data d'inizio del rapporto di lavoro,
coincidente con la 1a effettiva
assunzione in servizio;
b) qualifica di assunzione e trattamento
economico iniziale di fascia;
c) disciplina della fase iniziale del
rapporto e relativa prima sede di
destinazione;
3. Il
contratto individuale specifica
che il rapporto di
lavoro è
regolato dai CCNL nel tempo vigenti anche
per le cause di risoluzione del
contratto
di lavoro e per i termini di
preavviso. È, in ogni modo,
condizione
risolutiva del contratto,
senza obbligo di
preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4. L'Agenzia nazionale prima di
procedere alla stipulazione del
contratto
di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il
destinatario a presentare la documentazione
prescritta dalle disposizioni
regolanti l'accesso al rapporto di lavoro,
indicata nel bando di concorso,
assegnandogli un termine non inferiore
a 30 giorni, che può essere
incrementato di ulteriori 30 giorni in casi particolari. Nello
stesso
termine l'interessato, sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare, di
non avere altri rapporti d'impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni d'incompatibilità
richiamate dall'art. 58, D.lgs.
n. 29/93. In caso
contrario, unitamente ai
documenti, deve essere
espressamente presentata la
dichiarazione di opzione
per la nuova
amministrazione.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al
comma 4, l'Agenzia nazionale
comunica di non dar luogo alla stipulazione
del contratto.
6. Il contratto individuale di cui al comma 1,
con decorrenza dalla data
di
applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di
nomina dei segretari da assumere e ne
produce i medesimi effetti.
7. I
segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo
di
prova.
Art. 16
- Tenuta e aggiornamento dei curricula.
1. Al
fine di favorire la massima disponibilità di informazioni utili
per
le procedure di nomina,
l'Agenzia nazionale redige il curriculum
professionale di ciascun segretario,
a conclusione del
corso di
abilitazione per l'iscrizione
all'Albo, e provvede al
suo continuo
aggiornamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1,
l'Agenzia nazionale provvede alla
redazione
e all'aggiornamento dei
curricula dei segretari in servizio
entro 6 mesi dalla data di stipulazione del
presente contratto.
3. I criteri per la redazione, l'aggiornamento
e la tenuta dei curricula
sono
definiti dall'Agenzia nazionale,
previa concertazione ai
sensi
dell'art. 8.
Art. 17
- Nomina nell'incarico.
1. La
nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del
TUEL n. 267/00 e del DPR n. 465/97.
2. A
tal fine, a seguito dell'avvio
della procedura che deve essere
pubblicizzato nelle forme stabilite
dal Consiglio nazionale
di
amministrazione, la Sezione regionale
dell'Agenzia competente trasmette ai
sindaci che ne hanno fatto richiesta
l'elenco dei segretari iscritti e che
non
siano già titolari di incarichi
presso altri enti, con i relativi
curricula.
3. La
mancata accettazione della sede
da parte del segretario o la
mancata
assunzione del servizio, senza giustificato motivo, determinano
gli effetti di cui all'art. 13, comma 10, e
dell'art. 19, comma 14, DPR n.
465/97.
Art. 18
- Revoca dell'incarico.
1. La
revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del
TUEL n. 267/00 e del DPR n. 465/97.
2. Il
provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente
della provincia, previa delibera di giunta,
e deve essere motivato.
3. L'ente,
prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per
iscritto
al segretario i
fatti o i comportamenti
costituenti gravi
violazioni
dei doveri di ufficio,
convocandolo non prima
che siano
trascorsi 5 giorni dal ricevimento della
contestazione per sentirlo a sua
difesa.
Il segretario può
farsi assistere da
un rappresentante
dell'Associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da
un
legale di sua fiducia. Ove il segretario,
nonostante la convocazione, non
si presenti nel giorno stabilito o,
comunque, non adduca entro lo stesso
termine giustificazioni per iscritto, l'ente
adotta il provvedimento di
revoca di cui al comma 2.
Capo II
- STRUTTURA DEL RAPPORTO
Art. 19
- Orario di lavoro.
1. Nell'ambito dell'assetto
organizzativo dell'ente, il
segretario
assicura la propria presenza in servizio e
organizza il proprio tempo di
lavoro,
correlandoli in modo
flessibile alle esigenze
connesse
all'espletamento dell'incarico affidato alla
sua responsabilità in
relazione agli obiettivi e programmi da
realizzare.
2. La
presente disciplina trova
applicazione anche nei casi in
cui
l'Agenzia
nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari
comunali
e provinciali collocati
in disponibilità, ai
sensi
rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e
dell'art. 19, comma 5, DPR
n.
465/97.
Art. 20
- Ferie e festività.
1. Il segretario ha diritto, in ogni anno di
servizio, ad un periodo di
ferie retribuito pari a 32 giorni
lavorativi, comprensivi delle 2 giornate
previste dall'art. 1, comma 1, lett. a),
legge 23.12.77 n. 937. In tale
periodo, al segretario spetta anche la
retribuzione di posizione di cui
all'art. 41.
2. Il
segretario assunto al
1° impiego presso
la pubblica
amministrazione, dopo la stipulazione del
presente contratto, ha diritto a
30 giorni lavorativi di ferie comprensivi
delle 2 giornate previste dal
comma 1. Dopo 3 anni di servizio al
segretario spettano i giorni di ferie
previsti nel comma 1.
3. Nel
caso che presso
l'ente, l'Agenzia nazionale
o altra
amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali
collocati in disponibilità, ai sensi
rispettivamente dell'art. 7, comma 1,
e dell'art. 19, comma 5, DPR n. 465/97,
l'orario settimanale di lavoro si
articoli su 5 giorni, il sabato è
considerato non lavorativo e i giorni di
ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2
sono ridotti, rispettivamente, a
28 e 26, comprensivi delle 2 giornate
previste dall'art. 1, comma 1, lett.
a), legge 23.12.77 n. 937.
4. Al segretario sono altresì attribuite 4
giornate di riposo da fruire
nell'anno
solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata
legge n. 937/77. In caso di mancata
fruizione delle stesse il trattamento
economico da corrispondere è identico a
quello previsto per i giorni di
ferie.
5. La
ricorrenza del S. Patrono della
località in cui il segretario
presta servizio è considerata giorno
festivo purché ricadente in giorno
lavorativo; nel caso di segretario titolare
di segreterie convenzionate,
si considera giorno festivo il S. Patrono
del Comune capofila.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione
dal servizio la durata delle
ferie è determinata in proporzione dei
12simi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a 15 giorni è
considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
7. Il
segretario che è stato assente ai sensi dell'art. 18 conserva il
diritto alle ferie.
8. Le
ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono
monetizzabili,
salvo
quanto previsto nel
comma 13. Esse
sono fruite, anche
frazionatamente, nel corso di ciascun anno
solare in periodi programmati
dal segretario in relazione alle esigenze
connesse all'incarico affidato
alla
sua responsabilità e
nel rispetto dell'assetto organizzativo
dell'ente.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie
per necessità di servizio,
il
segretario ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di
ritorno al luogo di svolgimento
delle ferie, nonché all'indennità di missione
per la durata del medesimo
viaggio;
il segretario ha inoltre diritto al rimborso
delle spese
sostenute per il periodo di ferie non
goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si
siano protratte per più di 3
giorni
o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione,
alla
quale deve essere inviata la relativa certificazione medica, deve
essere tempestivamente informata.
11. In
caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non
abbiano reso possibile il godimento delle
ferie nel corso dell'anno, le
ferie dovranno essere fruite entro il 1°
semestre dell'anno successivo.
12. Il
periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia
o
infortunio, anche se tali assenze si siano
protratte per l'intero anno
solare.
In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre
il
termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8,
all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie
spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio,
l'amministrazione di appartenenza procede
al pagamento sostitutivo delle stesse.
Analogamente si procede nel caso
che
l'amministrazione receda dal
rapporto ai sensi della
normativa
vigente.
Capo
III - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
Art. 21
- Assenze retribuite.
1. Il segretario ha diritto ai permessi ed ai
congedi per eventi e cause
particolari previsti dall'art. 4, legge n.
53/00; per i casi di lutto del
coniuge, di un parente o del convivente
trova applicazione la disciplina
di cui al comma 2, lett. b) del presente
articolo.
2. Il segretario può assentarsi anche nei
seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi o esami,
limitatamente ai giorni
di
svolgimento
delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento professionale
facoltativo: giorni 8 all'anno;
b) lutti per coniuge, per parenti entro il 2°
grado e affini entro il 1°
grado nonché per decesso del convivente
stabile: giorni 3 consecutivi per
evento; la stabile convivenza è accertata
sulla base della certificazione
anagrafica presentata dal segretario;
c) particolari motivi personali o familiari: 3
giorni all'anno.
3. Il segretario ha altresì
diritto ad assentarsi per
15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
4. Le assenze di cui ai commi 2 e 3 possono
cumularsi nell'anno solare,
non
riducono le ferie e sono valutate agli effetti
dell'anzianità di
servizio.
5. Durante
i predetti periodi di assenza al segretario spetta l'intera
retribuzione, compresa la retribuzione di
posizione cui all'art. 41.
6. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3,
legge n. 104/92, non sono
computate
ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti
commi e non riducono le ferie.
7. Il
segretario ha altresì diritto ad
assentarsi, con conservazione
della retribuzione, negli altri casi
previsti da specifiche disposizioni
di
legge o dei
relativi regolamenti di attuazione, ivi
compresa la
partecipazione alle riunioni degli
Organismi di gestione dell'Agenzia
nazionale e delle Sezioni regionali.
8. Il presente istituto sostituisce la
precedente disciplina legislativa
e contrattuale del congedo straordinario.
Art. 22
- Congedi dei genitori.
1. Ai segretari comunali e provinciali
applicano le vigenti disposizioni
in
materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/71,
come modificata e
integrata dalle leggi nn. 903/77 e 53/00, nonché le
specifiche previsioni contenute nel
presente articolo.
2. Nel presente articolo tutte i richiami
alle disposizioni delle leggi
nn. 1204/71 e 903/77 s'intendono riferiti al
testo degli articoli di tali
leggi
risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni
introdotte dalla legge n. 53/00.
3. In caso di parto prematuro alla
lavoratrice spettano comunque i mesi
di
astensione obbligatoria. Qualora
il figlio nato prematuro
abbia
necessità
di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha la facoltà
di richiedere che il restante
periodo di congedo obbligatorio 'post
partum' e il periodo 'ante partum',
qualora non fruito, decorra dalla data di
effettivo rientro a casa del
figlio.
4. Nel
periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 4, legge
n. 1204/71, alla lavoratrice o al
lavoratore, anche nell'ipotesi di cui
all'art.
6 bis, legge n. 903/77, spettano l'intera retribuzione fissa
mensile, compresa la retribuzione di
posizione e quella di risultato nella
misura in cui l'attività svolta risulti
comunque valutabile.
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal
lavoro previsto dall'art.
7,
comma 1, lett. a), legge n. 1204/71, per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori padri, i primi
30 giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche frazionatamente,
non riducono le ferie, sono valutati ai
fini dell'anzianità di servizio e
sono retribuiti per intero, con riferimento
anche alla retribuzione di
posizione
e quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta
risulti comunque valutabile.
6. Successivamente al periodo di astensione
di cui al comma 4 e fino al
3° anno, nei casi previsti dall'art. 7,
comma 4, legge n. 1204/71, alle
lavoratrici madri e ai lavoratori padri
sono riconosciuti 30 giorni per
ciascun
anno, computati complessivamente per entrambi i genitori,
di
assenza retribuita secondo le modalità di
cui al precedente comma 5.
7. I
periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche
gli eventuali giorni festivi che
ricadano
all'interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi
di assenza non siano intervallati dal
ritorno al lavoro del lavoratore o
della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata,
dei periodi di astensione
dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1,
legge n. 1204/71, la lavoratrice
madre
o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con
la
indicazione della durata, all'ente di
appartenenza, o all'Agenzia
nazionale
o alle altre amministrazioni che
si avvalgono di segretari
collocati in disponibilità ai sensi
dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19,
comma 5, DPR n. 465/97, almeno 15 giorni
prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. La domanda può
essere inviata anche a mezzo di
raccomandata a.r., purché sia assicurato
comunque il rispetto del termine
minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di
proroga dell'originario periodo di
astensione.
9. In
presenza di particolari e
comprovate situazioni personali che
rendono oggettivamente impossibile il
rispetto della disciplina di cui al
precedente comma 8, la domanda può essere
presentata entro le 48
ore
precedenti l'inizio del periodo di
astensione dal lavoro.
10. In
caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui
all'art. 10,
legge n. 1204/71, sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle
previste dal comma 1 dello stesso art. 10
possono essere utilizzate anche
dal padre.
Art. 23
- Assenze per malattia.
1. Il
segretario, assente per malattia, ha diritto alla conservazione
del
posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione
del
predetto periodo, l'assenza in corso si
somma alle assenze per malattia
intervenute nei 3 anni precedenti.
2. Al
segretario che ne
faccia tempestiva richiesta
prima del
superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso
di
assentarsi
per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente
gravi, ovvero di essere sottoposto
all'accertamento delle sue condizioni
di salute, per il tramite della USL
territorialmente competente ai sensi
delle
vigenti disposizioni, al fine di
stabilire la sussistenza di
eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del
posto previsti dai commi 1 e
2,
o nel caso che il segretario, a seguito dell'accertamento di cui al
comma
2, sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro, il rapporto di lavoro può
essere risolto ed al segretario
è
corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso. A tal fine l'ente
comunica
tempestivamente all'Agenzia il
superamento dei periodi
di
conservazione del posto o la sopravvenuta
inidoneità a qualsiasi proficuo
lavoro e l'intervenuta risoluzione del
rapporto di lavoro.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo
quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni di
legge a tutela degli affetti
da Tbc.
6. Il
trattamento economico spettante al segretario che si assenti per
malattia è il seguente:
a) intera
retribuzione , compresa la
retribuzione di posizione
cui
all'art. 41, per i primi 9 mesi di assenza.
b) 90%
della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi
di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett.
a) per gli ulteriori 6 mesi
del periodo di conservazione del posto
previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2
non sono retribuiti.
7. In caso di patologie gravi che richiedano
terapie salvavita, come ad
esempio
l'emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai
fini della presente
disciplina, sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia i
relativi
giorni di ricovero ospedaliero o di 'day hospital' nonché
i
giorni
di assenza dovuti alle citate
terapie, debitamente certificati
dalla competente ASL o struttura convenzionata. In tali giornate,
il
segretario ha diritto in ogni caso
all'intera retribuzione prevista dal
precedente comma 6, lett. a).
8. L'assenza per malattia deve
essere tempestivamente comunicata
all'ente, al quale va inviata la relativa certificazione medica.
9. L'ente
può disporre il controllo della malattia, nei modi previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.
10. Il
segretario che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori
in
luogo diverso da
quello di residenza,
deve darne tempestiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove
può essere reperito.
11. Nel
caso in cui
l'infermità sia causata da colpa
di un terzo,
l'eventuale risarcimento del danno da
mancato guadagno da parte del 3°
responsabile è versato dal segretario
all'ente fino a concorrenza di
quanto dalla stessa erogato durante il
periodo di assenza ai sensi del
comma
6, lett. a), b) e c), compresi
gli oneri riflessi inerenti. La
presente disposizione non pregiudica
l'esercizio, da parte dell'ente, di
eventuali azioni dirette nei confronti del
3° responsabile.
12. La
disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi
trova
applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia nazionale o
altra
amministrazione si avvalgono di segretari
comunali e provinciali collocati
in
disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7,
comma 1, e
dell'art. 19, comma 5, DPR n. 465/97.
13. Le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle
assenze per malattia iniziate
successivamente alla data di stipulazione
del contratto, nonché a quelle che pur
iniziate in precedenza siano ancora
in corso alla stessa data. In ogni caso, in
sede di 1a applicazione, il
triennio di riferimento previsto dal comma
1 è quello successivo alla data
di stipulazione del presente contratto.
Art. 24
- Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio
sul lavoro, ivi compresi gli
infortuni in itinere riferiti al segretario
titolare di sedi convenzionate
o incaricato di reggenza o supplenza, o a
malattia riconosciuta dipendente
da
causa di servizio, il segretario
ha diritto alla conservazione del
posto
fino alla guarigione clinica e comunque non oltre
il periodo
previsto dall'art. 23, commi 1 e 2. In tale
periodo al segretario spetta
l'intera retribuzione di cui all'art. 23,
comma 6, lett. a), comprensiva
della retribuzione di posizione di cui
all'art. 41.
2. Decorso
il periodo massimo
di conservazione del
posto, trova
applicazione quanto previsto dal comma 3,
art. 23. Nel caso in cui l'ente
decida di non procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro prevista
da tale disposizione, per l'ulteriore
periodo di assenza al segretario non
spetta alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il
procedimento previsto dalle
vigenti disposizioni per il riconoscimento
della dipendenza da causa di
servizio delle infermità e per la
corresponsione dell'equo indennizzo.
4. La disciplina del presente articolo trova
applicazione anche nei casi
in
cui l'Agenzia nazionale o altra amministrazione si
avvalgono di
segretari
comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai
sensi
rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e
dell'art. 19, comma 5, DPR
n.
465/97.
Art. 25
- Congedi per la formazione.
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall'art. 5,
legge n. 53/00, sono concessi al segretario
salvo comprovate esigenze di
servizio.
2. Al segretario, con anzianità di servizio
di almeno 5 anni presso lo
stesso
ente, possono essere
concessi a richiesta
congedi per la
formazione.
3. Per
la concessione dei congedi di
cui al comma 1, il
segretario
interessato
ed in possesso della prescritta anzianità, deve presentare
all'ente di appartenenza una specifica
domanda, contenente l'indicazione
dell'attività formativa che intende
svolgere, della data d'inizio e della
durata prevista della stessa. Tale domanda
deve essere presentata almeno
60 giorni prima dell'inizio delle attività
formative.
4. L'ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1
quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) il
periodo previsto di
assenza superi la
durata di 11
mesi
consecutivi;
b) non
sia oggettivamente possibile
assicurare la regolarità e la
funzionalità dei servizi.
5. Al
fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con
l'interesse formativo del segretario,
qualora la concessione del congedo
possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalità del servizio, non
risolvibile durante la fase di preavviso di
cui al comma 3, l'ente può
differire la fruizione del congedo stesso
fino ad un massimo di 6 mesi.
6. Al
segretario durante il periodo di
congedo si applica l'art. 5,
comma 3, legge n. 53/00. Nel caso
d'infermità previsto dallo stesso art.
5,
relativamente al periodo
di comporto, alla
determinazione del
trattamento
economico, alle modalità di
comunicazione all'ente e ai
controlli si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 23 e, ove si
tratti di malattie dovute a causa di
servizio, nell'art. 24 del presente
CCNL.
7. La
disciplina del presente
articolo, sussistendone i presupposti,
trova applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia
o altra amministrazione
si
avvalgono di segretari
comunali e provinciali
collocati in
disponibilità, ai sensi rispettivamente
dell'art. 7, comma 1, e dell'art.
19, comma 5, DPR n. 465/97.
Art. 26
- Servizio militare.
1. La
chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di
leva o il
richiamo
alle armi per qualunque esigenza
delle Forze Armate, nonché
l'arruolamento volontario allo scopo di
anticipare il servizio militare
obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro
e il
segretario ha titolo alla conservazione del
posto per tutto il periodo del
servizio militare di leva, senza diritto
alla retribuzione.
2. I segretari che prestano il servizio
sostitutivo civile hanno diritto
alla conservazione del posto di lavoro per
tutta la durata del servizio,
senza retribuzione.
3. Entro
15 giorni dal congedo o
dall'invio in licenza illimitata in
attesa
di congedo, il segretario deve
porsi a disposizione dell'ente,
dell'Agenzia nazionale, nel caso di
segretari utilizzati ai
sensi
dell'art. 7, comma 1, DPR n. 465/97, e delle
altre amministrazioni che si
avvalgono dei segretari ai sensi dell'art.
19, comma 5, dello stesso DPR
n. 465/97, per riprendere servizio. Superato
tale termine il rapporto di
lavoro
è risolto, senza diritto ad
alcuna indennità di preavviso nei
confronti del segretario, salvo i casi di
comprovato impedimento. A tal
fine
l'ente e le altre
amministrazioni che si avvalgono dei
segretari
comunicano
tempestivamente all'Agenzia nazionale la mancata ripresa di
servizio del segretario nel termine
prescritto e l'intervenuta risoluzione
del rapporto di lavoro.
4. Il periodo di servizio militare produce
sul rapporto di lavoro tutti
gli effetti previsti dalle vigenti
disposizioni di legge e contrattuali.
5. I segretari richiamati alle armi hanno
diritto alla conservazione del
posto
per tutto il periodo del
richiamo, che viene computato ai fini
dell'anzianità di servizio. Al predetto
personale l'ente, l'Agenzia, nel
caso di segretari utilizzati ai sensi
dell'art. 7, comma 1, DPR n. 465/97,
e
le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari
ai sensi
dell'art.
19, comma 5,
dello stesso DPR n.
465/97, corrispondono
l'eventuale differenza tra il
trattamento economico erogato
dall'Amministrazione militare e quello
fondamentale in godimento presso
gli
stessi, comprensivo anche della
retribuzione di posizione di cui
all'art. 41.
Art. 27
- Aspettativa per motivi personali.
1. Al
segretario che ne faccia formale
e motivata richiesta possono
essere
concessi, compatibilmente con le
esigenze organizzative o di
servizio,
periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia,
senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per
una durata
complessiva di 12 mesi in un triennio da
fruirsi al massimo in 2 periodi.
2. I
periodi di aspettativa di cui al comma 1 non
vengono presi in
considerazione ai fini della disciplina
contrattuale per il calcolo del
periodo di comporto del segretario.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi
espressamente tutelati da
specifiche
disposizioni di legge o, sulla
base di queste, da altre
previsioni contrattuali.
Art. 28
- Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio.
1. I segretari ammessi ai corsi di dottorato
di ricerca, ai sensi della
legge 13.8.84 n. 476 oppure che usufruiscano
delle borse di studio di cui
alla legge 30.11.89 n. 398, sono collocato,
a domanda, in aspettativa per
motivi di studio senza assegni per tutto il
periodo di durata del corso o
della borsa.
Art. 29
- Altre aspettative previste da disposizioni di legge.
1. Le
aspettative per cariche
pubbliche elettive e per volontariato
restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni di legge.
2. Il
segretario, il cui
coniuge presti servizio all'estero,
può
chiedere
il collocamento in aspettativa senza assegni, qualora l'ente,
l'Agenzia, nel caso di segretari utilizzati
ai sensi dell'art. 7, comma 1,
DPR n. 465/97, e le altre amministrazioni
che si avvalgono dei segretari
ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso
DPR n. 465/97, non ritenga di
poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa località in cui
si
trova
il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per
un suo
trasferimento nella località in questione.
3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui
permane la situazione che l'ha
originata. Essa può essere revocata in
qualunque momento per ragioni di
servizio o in difetto di effettiva
permanenza all'estero del segretario in
aspettativa.
Art. 30
- Cumulo di aspettative.
1. Il
segretario non può usufruire continuativamente di 2 periodi
di
aspettativa, anche richiesti per motivi
diversi, se tra
essi non
intercorrano almeno 6 mesi di servizio attivo. La presente disposizione
non si applica in caso di aspettativa per
cariche pubbliche elettive, per
cariche sindacali e per attività di
volontariato.
2. L'ente,
qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi
che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il
segretario
a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il
segretario, per le stesse motivazioni, può
riprendere servizio di propria
iniziativa.
3. Il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del
segretario che, salvo casi di
comprovato
impedimento, non si presenti per
riprendere servizio alla
scadenza del periodo di aspettativa o del
termine di cui al comma 2. In
tal caso l'ente comunica tempestivamente
all'Agenzia nazionale la mancata
ripresa di servizio e l'intervenuta
risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 31
- Fasce professionali.
1. I
segretari comunali e provinciali
sono classificati in 3
fasce
professionali denominate A, B e C:
a) nella fascia professionale C, sono
inseriti i segretari, idonei alla
titolarità
di sedi di
Comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito
del
conseguimento dell'abilitazione concessa
dalla Scuola superiore di cui
all'art. 98, comma 4, TUEL n. 267/00;
b) nella
fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a
seguito
del superamento del
corso di specializzazione
della Scuola
superiore di cui all'art. 14, comma 1, DPR
n. 465/97, alla titolarità di
sedi
di Comuni fino a 65.000
abitanti, non capoluogo di provincia;
al
corso di specializzazione sono ammessi i
segretari con almeno 2 anni di
servizio nella fascia C;
c) nella
fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a
seguito
del superamento del 2° corso di
specializzazione della Scuola
superiore, di cui all'art. 14, comma 2, DPR
n. 465/97, alla titolarità di
sedi
di Comuni con popolazione
superiore a 65.000 abitanti, di Comuni
capoluogo
di provincia nonché di province; al corso di specializzazione
sono
ammessi i segretari con almeno 2 anni di servizio in
enti con
popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000
abitanti.
2. La
trasposizione nelle fasce professionali di cui al comma
1 dei
segretari comunali e provinciali già
collocati nelle fasce di cui all'art.
12, comma 1, DPR n. 465/97, avviene secondo
le previsioni dell'art. 35 del
presente CCNL.
3. Nell'ambito della fascia B, per la nomina
in sedi di Comuni superiori
a
10.000 e fino
a 65.000, è richiesta un'anzianità di
servizio del
segretario di almeno 2 anni in Comuni
inferiori della medesima fascia.
4. Nell'ambito della fascia A, per la nomina
in sedi di Comuni superiori
a 250.000 abitanti, di Comuni capoluogo di
provincia e di amministrazioni
provinciali è richiesta un'anzianità di
servizio di almeno 2 anni in enti
inferiori della stessa fascia. La
disposizione di cui all'art. 11, comma
10, ultimo periodo, del DPR n. 465/97 trova
applicazione sino al 31.12.00;
sono
fatti salvi i diritti acquisiti
entro tale data ai sensi
della
medesima disposizione.
5. Il
sindaco e il presidente della
provincia nominano il segretario
dell'ente
fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente
all'entità
demografica dello stesso, fatte salve
le riclassificazioni
intervenute
con il precedente ordinamento. La
corresponsione del
trattamento economico è correlata alla
effettiva assunzione in servizio
negli
enti, secondo i livelli della
retribuzione di posizione di cui
all'art. 41.
6. L'idoneità conseguita a seguito dei corsi
di specializzazione di cui
all'art. 14, DPR n. 465/97, comporta
l'iscrizione nella relativa fascia
professionale, fermo restando che
con l'applicazione del
presente
contratto
non è richiesta l'idoneità per i segretari con anzianità di
servizio di 9 anni e 6 mesi al 31.12.00.
7. Con
l'applicazione del presente
contratto, per il
conseguimento
dell'idoneità a seguito del corso già indetto per
i segretari con
un'anzianità di servizio compresa tra
4 e 9 anni e 6 mesi, ai
sensi
dell'art. 14, comma 1, DPR n. 465/97, e in
quello da indire per coloro che
risultano
iscritti nella fascia B secondo le disposizioni del presente
contratto, già iscritti nella precedente
lett. b), art. 12, DPR n. 465/97,
si prescinde dai riferimenti percentuali
indicati nello stesso articolo.
8. Ai
fini del conferimento degli incarichi nei Comuni superiori
a
10.000 abitanti, in sede di 1a applicazione
del presente contratto, per i
segretari di cui ai commi 6 e 7, si prescinde
dal prescritto requisito dei
2 anni d'anzianità di cui al comma 3.
9. Per
i segretari in servizio nei Comuni con popolazione superiore a
10.000 e inferiore a 65.000 abitanti,
iscritti al 31.12.00 nella lett. c)
di
cui all'art. 12, DPR n. 465/97,
inseriti nella fascia B ai
sensi
dell'art. 35, l'iscrizione nella fascia A,
come disciplinata dal presente
contratto, è subordinata al conseguimento
dell'idoneità da acquisire con
il corso di cui all'art. 14, comma 2, del
citato DPR n. 465/97.
Art. 32
- Mobilità presso altre amministrazioni.
1. In
caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la
conseguente cancellazione dall'Albo:
a) il
segretario collocato nella fascia professionale C del precedente
articolo viene equiparato alla categoria o
area professionale più elevata
prevista dal sistema di classificazione
vigente presso l'amministrazione
di destinazione;
b) il
segretario collocato nella
fascia professionale B,
con lo
stipendio tabellare iniziale di cui all'art.
39, comma 2, viene equiparato
alla categoria o area professionale più
elevata prevista dal sistema di
classificazione vigente presso l'amministrazione
di destinazione; la
presente disciplina ha natura transitoria e
si applica sino al 31.12.01;
c) il
segretario collocato nella
fascia professionale B,
con lo
stipendio tabellare economico di cui
all'art. 39, comma 1, è equiparato al
personale con qualifica dirigenziale;
d) il segretario collocato nella fascia A, è
equiparato al personale con
qualifica dirigenziale.
Art. 33
- Partecipazione ai corsi di formazione.
1. L'Agenzia determina annualmente il numero
complessivo dei segretari
da
ammettere ai corsi ai sensi dell'art. 14, comma 6, DPR n. 465/97, e
disciplina le relative modalità di
partecipazione, previa contrattazione
decentrata integrativa nazionale ai sensi
dell'art. 4, commi 1 e 2.
2. Qualora
il numero di cui al comma 1 risulti superiore
a quello
stabilito dal Consiglio d'amministrazione,
sono individuati, con le stesse
modalità
di cui all'art. 4, commi 1 e 2,
i criteri per la definizione
della
graduatoria necessaria per l'ammissione ai corsi, tenendo
conto
dell'anzianità di servizio e del credito
formativo di cui all'art. 34.
Art. 34
- Crediti formativi.
1. Il credito formativo matura a seguito della
partecipazione a percorsi
formativi organizzati dalla Scuola superiore
ai sensi dell'art. 5, comma
3, DPR n. 396/98, con esclusione dei corsi
di specializzazione.
2. L'entità
del credito formativo è
determinato, in relazione
alle
attestazioni e valutazioni rilasciate dalla
Scuola superiore al termine
dei
percorsi formativi di cui al precedente comma, attraverso un idoneo
sistema di certificazione delle competenze
maturate.
3. Il
sistema di certificazione di cui al
comma 2, definito
dal
Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia
nazionale, previa contrattazione
con
le OOSS, viene basato su
standard formativi distinti per fasce
in
relazione
ai quali si determina l'accrescimento del credito. Esso
può
tener conto delle competenze già in possesso
dei soggetti, acquisite al di
fuori dei percorsi formativi.
Art. 35
- Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali.
1. In
sede di 1a
applicazione dell'art. 31 del presente
CCNL, con
effetto
dalla data di stipulazione definitiva dello stesso, i segretari
comunali
e provinciali attualmente in
servizio alla stessa data, sono
inseriti
nelle nuove fasce professionali secondo i seguenti criteri di
corrispondenza:
a) nella fascia professionale C sono iscritti
i segretari inseriti nella
precedente fascia professionale corrispondente
alla lett. a), art. 12,
comma 1, DPR n. 465/97;
b) nella
fascia professionale B, sono
iscritti i segretari inseriti
nella precedente fascia professionale
corrispondente alla lett. b), art.
12, comma 1, DPR n. 465/97 nonché quelli
inseriti nella precedente fascia
professionale corrispondente alla lett. c), art. 12, comma 1,
DPR n.
465/97;
c) nella
fascia professionale A sono iscritti i segretari di cui alle
lett. d) ed e), art. 12, comma 1, DPR n.
465/97.
2. Restano
confermati gli effetti
dei provvedimenti adottati
dall'Agenzia in attuazione dell'art. 12, DPR
n. 465/97.
Art. 36
- Formazione e aggiornamento.
1. La
formazione e l'aggiornamento professionale sono elementi
essenziali
per lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità e
delle
attitudini del segretario e rappresentano un
indispensabile supporto per
l'assunzione delle responsabilità connesse
alle funzioni affidate.
2. L'Agenzia nazionale definisce annualmente
la quota delle risorse da
destinare alle iniziative di formazione
nella misura individuata in sede
di contrattazione decentrata integrativa
nazionale.
3. L'Agenzia, nell'ambito dei criteri generali
definiti in sede
di
contrattazione decentrata integrativa di
livello nazionale ai
sensi
dell'art.
4, realizza le iniziative formative avvalendosi della Scuola
superiore di PAL.
4. Il
segretario deve partecipare alle
iniziative di formazione ed
aggiornamento organizzate dalla Scuola superiore per almeno 20
giorni
all'anno.
La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in
appositi
percorsi formativi, anche
individuali, viene concordata dal
segretario interessato con l'ente, con
l'Agenzia nel caso di segretari in
disponibilità o con l'amministrazione presso
la quale presta servizio in
caso
di comando, di
distacco o di posizione di fuori
ruolo. Tale
partecipazione è considerata servizio utile
a tutti gli effetti.
5. Gli
oneri per la partecipazione dei
segretari alle iniziative di
formazione
e aggiornamento organizzate
dalla Scuola superiore sono a
carico degli enti presso i quali i medesimi
prestano servizio, fatti salvi
i
casi in cui gli oneri dei corsi
sono assunti integralmente a carico
della Scuola.
6. Il segretario può partecipare, senza oneri
per l'ente, per l'Agenzia
nel caso di segretari in disponibilità o con
l'amministrazione presso la
quale presta servizio in caso di comando, di
distacco o di posizione di
fuori ruolo, a corsi di formazione ed
aggiornamento che siano in linea con
le finalità indicate nel comma 1 e con i
contenuti dei programmi annuali e
pluriennali
elaborati dalla Scuola superiore. Al
segretario, inoltre,
possono essere concessi congedi per la
formazione ai sensi dell'art. 5,
legge n. 53/00, secondo la disciplina
dell'art. 25.
7. Qualora l'ente, l'Agenzia o
l'amministrazione presso la quale presta
servizio, riconosca l'effettiva connessione
delle iniziative di formazione
ed
aggiornamento svolte dal segretario, ai sensi del comma 6,
con le
funzioni
allo stesso affidate può concedere un contributo sulla
spesa
sostenuta e debitamente documentata.
Parte
II
Titolo
I - TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Art. 37
- Struttura della retribuzione.
1. La struttura della retribuzione dei
segretari comunali e provinciali
si compone delle seguenti voci:
a) trattamento stipendiale;
b) indennità integrativa speciale;
c) retribuzione individuale d'anzianità, ove
acquisita;
d) retribuzione di posizione;
e) maturato economico annuo, ove spettante;
f) retribuzione di risultato;
g) diritti di segreteria;
h) retribuzione aggiuntiva per sedi
convenzionate.
2. Al
segretario comunale e
provinciale compete altresì
una 13a
mensilità corrisposta nel mese di dicembre
di ogni anno.
3. Per il calcolo del compenso per diritti di
segreteria previsti dalla
lett. g), comma 1, si prendono a base le
voci di cui allo stesso comma 1,
con esclusione della lett. f).
Art. 38
- Incrementi tabellari.
1. Il
valore degli stipendi tabellari
previsti dai vigenti contratti
collettivi
del 21.5.96 e
del 18.4.97, per la separata
area della
dirigenza,
è incrementato nelle misure mensili lorde, per 13 mensilità,
indicate nella tavola 1 con decorrenza dalle
date ivi previste.
Art. 39
- Stipendio tabellare.
1. Con effetto dall'1.7.99, a regime, il
nuovo stipendio tabellare dei
segretari
comunali e provinciali è stabilito nella misura unica
annua
lorda per 12 mensilità di £. 37.632.000.
2. Nell'ambito di vigenza della parte
economica del presente CCNL, per i
segretari comunali e provinciali comunque
collocati nella fascia B con lo
stipendio tabellare annuo di £. 23.639.000,
stabilito dal CCNL 25.7.96, è
previsto uno stipendio tabellare il cui
importo è determinato nella misura
percentuale del 65,66% di quello stabilito nel
comma 1, pari al valore di
£. 24.851.000, e con la decorrenza ivi
prevista.
3. Per i segretari comunali e provinciali
collocati nella fascia C, lo
stipendio tabellare di cui al comma 1, e con
la decorrenza ivi prevista, è
determinato
nella misura percentuale del 57,14%, pari al valore di
£.
21.675.000.
4. Ai
segretari comunali e provinciali
della ex 2a classe, collocati
nella fascia B, con decorrenza dalla data di
cui al comma 1, è attribuito
lo stipendio tabellare di cui allo stesso
comma 1.
5. Sono
confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale
d'anzianità in godimento
alla data di stipulazione del
presente
CCNL; è altresì confermato il maturato economico in godimento
secondo
la disciplina dei vigenti CCNL e
il trattamento economico 'ad
personam'
di cui all'art. 40, commi 5 e 6, CCNL 16.5.95, come integrato
dall'Accordo successivo 14.9.95.
Art. 40
- Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le
misure degli stipendi
tabellari risultanti
dall'applicazione
dell'art. 39 hanno effetto sulla 13a
mensilità, sul trattamento ordinario
di
quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità premio di fine
servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di
riscatto.
2. I
benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 39 sono
corrisposti
integralmente alle scadenze e negli
importi previsti dal
medesimo articolo al segretario comunque
cessato dal servizio, con diritto
a
pensione, nel periodo
di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell'indennità premio di servizio,
dell'indennità sostitutiva del
preavviso,
nonché di quella prevista dall'art. 2122 CC, si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione del rapporto.
Art. 41
- Retribuzione di posizione.
1. Ai
segretari comunali e provinciali è confermata l'attribuzione del
compenso
denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza
delle
funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione
alla
tipologia dell'ente di
cui il segretario è titolare.
Tale
denominazione è riferita anche ai compensi
prima denominati "indennità di
direzione" di cui all'art. 40, comma 3,
CCNL del comparto Ministeri.
2. Con
decorrenza dal 31.12.99, e a valere dall'1.1.00, le misure
dell'ex
indennità di direzione, di cui all'art. 40, comma 3, CCNL
del
comparto
Ministeri 16.5.95, nel testo risultante a seguito dell'Accordo
successivo 14.9.95, e della retribuzione di
posizione di cui all'art. 2,
CCNL 18.4.97, sono incrementate negli
importi annui lordi per 13 mensilità
indicati nella tavola 2.
3. Con effetto dalla stessa data, i valori
complessivi annui lordi, per
13
mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e
provinciali sono così rideterminati:
livello A
1) incarichi in enti metropolitani 72.314.000
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti,
in comuni 56.820.000
capoluogo di provincia, in amministrazioni
provinciali
3) incarichi in enti fino a 250.000
abitanti 34.092.000
livello B
1) incarichi
in enti superiori a 10.000 e
fino a
65.000 abitanti 23.754.000
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000
abitanti 17.744.000
livello C
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti 10.213.000
Gli enti
indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e numeri 1 e
2 del
livello
B ricomprendono anche quelli riclassificati.
4. Gli
Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della
capacità di spesa, possono corrispondere una
maggiorazione dei compensi di
cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed
i parametri di riferimento per
definire
le predette maggiorazioni sono individuate in
sede di
contrattazione decentrata integrativa nazionale.
5. Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito
delle risorse disponibili e
nel rispetto della capacità di spesa, che la
retribuzione di posizione del
segretario
non sia inferiore
a quella stabilita
per la funzione
dirigenziale più elevata nell'ente in
base al CCNL dell'area della
dirigenza
o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato
della più elevata posizione organizzativa.
6. La
retribuzione di posizione nel valore annuo definito ai sensi del
precedente
comma 3 assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle
prestazioni di lavoro, ivi compreso quello
per lavoro straordinario, con
eccezione
di quelli, indicati nell'art. 37, comma 1, lett. g), fino
a
diversa disciplina del CCNL dell'area della
dirigenza del comparto Regioni-
Autonomie Locali.
7. Al segretario comunale e provinciale in
posizione di disponibilità e
incaricato
della reggenza o supplenza spetta la stessa retribuzione di
posizione
prevista per l'ente presso il quale assume servizio, ove
il
relativo importo sia superiore a quello
garantito ai sensi dell'art. 43.
Art. 42
- Retribuzione di risultato.
1. Ai segretari comunali e provinciali è
attribuito un compenso annuale,
denominato
retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli
obiettivi
assegnati e tenendo
conto del complesso degli
incarichi
aggiuntivi conferiti, ad eccezione
dell'incarico di funzione di Direttore
generale.
2. Gli
Enti del comparto
destinano a tale compenso,
con risorse
aggiuntive a proprio carico, un importo non
superiore al 10% del monte
salari
riferito a ciascun
segretario nell'anno di
riferimento e
nell'ambito
delle risorse disponibili e nel rispetto della propria
capacità di spesa.
3. Ai fini della valutazione dei risultati
conseguiti e dell'erogazione
della relativa retribuzione ad essa
correlata, gli enti utilizzano, con
gli opportuni adattamenti, la disciplina
adottata ai sensi del D.lgs. n.
286/99,
relativo alla definizione
di meccanismi e
strumenti di
monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei
risultati.
Art. 43
- Trattamento economico dei segretari in disponibilità.
1. Ai segretari comunali e provinciali
collocati in disponibilità di cui
all'art.
19, comma 7,
DPR n. 465/97, è corrisposto
il trattamento
economico in godimento presso l'ultima sede
di servizio e composto delle
seguenti voci:
- trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale;
- 13a mensilità;
- retribuzione individuale d'anzianità, ove
acquisita;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico, ove spettante;
- retribuzione aggiuntiva per sedi
convenzionate.
2. In caso di nomina presso un ente di fascia
immediatamente inferiore a
quella d'iscrizione, il segretario
collocato in disponibilità conserva il
trattamento economico in godimento previsto
dal comma 1. I relativi oneri
sono
a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla
retribuzione di posizione che rimangono a
carico dall'Agenzia per la quota
corrispondente alla differenza tra quella
in godimento e quella prevista
per la fascia di appartenenza dell'ente.
Art. 44
-Trattamento economico del Segretario con funzioni
di Direttore generale.
1. Al
segretario comunale e
provinciale, a cui siano state
conferite
funzioni
di direttore generale, ai sensi dell'art. 108, TU n.
267/00,
nell'ente dove svolge le sue funzioni, viene
corrisposta in aggiunta alla
retribuzione di posizione in godimento una
specifica indennità, la cui
misura è determinata dall'ente nell'ambito
delle risorse disponibili e nel
rispetto della propria capacità di spesa.
Art. 45
-Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede
di segreteria convenzionata.
1. Al
segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete
una retribuzione mensile aggiuntiva d'importo
pari alla maggiorazione del
25% della retribuzione complessiva di cui
all'art. 37, comma 1, da a) ad
e) in godimento.
2. Al
segretario titolare di segreterie convenzionate, per
l'accesso
alle
diverse sedi, spetta
il rimborso delle
spese di viaggio
effettivamente sostenute e documentabili.
3. Gli
oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1
e 2 si
ripartiscono tra i diversi enti interessati
secondo le modalità stabilite
nella convenzione.
Art. 46
- Trattamento economico del segretario in distacco sindacale.
1. Al
segretario che usufruisce dei distacchi di cui all'art. 5, CCNQ
7.8.98, spetta il trattamento economico di
cui all'art. 37, comma 1, in
godimento al momento del collocamento in
distacco.
2. Gli
oneri relativi al
trattamento economico del segretario
in
distacco sindacale sono a carico
dell'Agenzia nazionale.
Capo II
Art. 47
- Trattamento di trasferta.
1. Il presente articolo si applica ai
segretari comandati a prestare la
propria attività lavorativa in località
diversa dalla dimora abituale e
distante più di km. 10 dalla ordinaria sede
di servizio. Nel caso in cui
il segretario venga inviato in trasferta in
luogo compreso tra la località
sede di servizio e quella di dimora
abituale, la distanza si computa dalla
località
più vicina a quella della
trasferta. Ove la località
della
trasferta
si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si
computano da quest'ultima località.
2. Ai
segretari di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione,
compete:
a) un'indennità di trasferta, avente natura
non retributiva, pari a:
- £. 46.700 per ogni periodo di 24 ore di
trasferta;
- £.
1.945 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata
inferiore
alle 24 ore o per le ore
eccedenti le 24 ore, in
caso di
trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b) il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in
ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di
trasporto extraurbani, nel limite
del costo del biglietto di 1a classe o
equiparate;
c) il rimborso delle spese per i taxi e per i
mezzi di trasporto urbani
nei
casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina
del comma 10.
3. Ai
soli fini del
comma 2, lett. a), nel
computo delle ore
di
trasferta si considera anche il tempo
occorrente per il viaggio.
4. Il segretario inviato in trasferta può
autorizzato ad utilizzare il
proprio mezzo di trasporto. In tal caso si
applica l'art. 49, commi 3 e
ss., del presente CCNL e al segretario
spetta l'indennità di cui al comma
2, lett. a), eventualmente ridotta ai sensi
del comma 6, il rimborso delle
spese autostradali, di parcheggio e
dell'eventuale custodia del mezzo e
un'indennità chilometrica pari a 1/5 del
costo di 1 litro di benzina verde
per ogni chilometro.
5. Per
le trasferte di durata superiore a 12 ore, al segretario spetta
il rimborso della spesa sostenuta per il
pernottamento in un albergo di
categoria 4 stelle, secondo la disciplina
dell'art. 1, comma 68, legge n.
662/96, e della spesa per 1 o 2 pasti
giornalieri, nel limite di £. 59.150
per
il 1° pasto e di complessive £. 118.300 per i 2 pasti.
Per le
trasferte di durata non inferiore a 8 ore,
compete solo il rimborso per il
1° pasto.
Nei casi di missione continuativa nella
medesima località di durata non
inferiore
a 30 giorni è consentito il rimborso della spesa per il
pernottamento in residenza turistico
alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa
per l'albergo, sempreché
risulti
economicamente più conveniente rispetto al
costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
6. Nel caso in cui il segretario fruisca del
rimborso di cui al comma 5,
l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta
del 70%. Non è ammessa in
nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta
in misura intera.
7. L'indennità di trasferta non viene
corrisposta in caso di trasferte
di durata inferiore alle 4 ore.
8. L'indennità di trasferta cessa di essere
corrisposta dopo i primi 240
giorni di trasferta continuativa nella
medesima località.
9. Il segretario inviato in trasferta ai
sensi del presente articolo ha
diritto
ad un'anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento
complessivo presumibilmente spettante per
la trasferta.
10. Gli
enti stabiliscono, con
gli atti previsti
dai rispettivi
ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze
organizzative, la
disciplina della trasferta per gli aspetti
di dettaglio o non regolati dal
presente
articolo, individuando, in particolare, la documentazione
necessaria per i rimborsi e le relative
modalità procedurali.
11. Le
trasferte all'estero sono
disciplinate dalle disposizioni del
presente articolo con le seguenti
modifiche:
- l'indennità di trasferta di cui al comma
2, lett. a), è aumentata del
50% e non trova applicazione la disciplina
del comma 6;
- i rimborsi dei pasti di cui al comma 5
sono incrementati del 30%.
12. Agli
oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti
delle risorse già previste nei bilanci dei
singoli enti per tale specifica
finalità.
Art. 48
- Trattamento di trasferimento.
1. Al
segretario, nel caso che
l'assunzione della titolarità di una
nuova sede comporti il cambio della
residenza, deve essere corrisposto il
rimborso delle spese documentate di viaggio,
vitto ed eventuale alloggio
per
sé e per le persone di
famiglia che lo seguono nel trasferimento
(coniuge, figli, parenti entro il 3° grado e
affini entro il 2° grado), il
rimborso delle spese documentate di
trasporto degli effetti personali, il
tutto
nei limiti fissati nell'art. 47 e previi opportuni accordi
da
prendersi
con l'ente presso il quale deve
assumere l'incarico, nonché
l'indennità di trasferta di cui all'art. 47,
comma 2, limitatamente alla
durata del viaggio.
2. Il
segretario ha altresì diritto al rimborso dell'indennizzo per
anticipata risoluzione del contratto di
locazione regolarmente registrato
quando sia tenuto al relativo pagamento per
effetto del trasferimento.
3. Agli
oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo,
gli
enti vi fanno fronte nei limiti delle
risorse già previste nei bilanci dei
singoli enti per tale specifica finalità.
Art. 48
bis - Segretari utilizzati presso l'Agenzia nazionale e la
Scuola.
1. In caso di utilizzo di segretari per le
esigenze dell'Agenzia o della
Scuola, la sede di cui sono titolari si
rende disponibile agli effetti di
legge
e regolamentari, con
effetto dalla data
di efficacia del
provvedimento di utilizzo.
2. Ai
segretari durante il periodo di utilizzo compete il trattamento
economico, previsto dall'art. 37, comma 1,
del presente CCNL, in godimento
alla data del provvedimento di utilizzo.
Art. 49
- Copertura assicurativa.
1. Gli
enti, anche per
le ipotesi di incarichi di reggenza
o di
supplenza, assumono le iniziative necessarie
per la copertura assicurativa
della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi
compreso il patrocinio legale, salvo le
ipotesi di dolo e colpa grave. Le
risorse finanziarie destinate a tale
finalità sono indicate nei bilanci,
nel rispetto della effettiva capacità di
spesa.
2. Analoga
iniziativa assumono l'Agenzia nazionale, relativamente ai
segretari comunali e provinciali collocati
in disponibilità e utilizzati
per esigenze dell'Agenzia stessa, ai sensi
dell'art. 7, comma 1, DPR n.
465/97, e le altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed
enti
strumentali che comunque si avvalgono di
segretari comunali e provinciali
ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso
DPR n. 465/97.
3. Gli
enti, stipulano apposita polizza
assicurativa in favore
dei
segretari comunali e provinciali autorizzati
a servirsi, in occasione di
trasferte o per adempimenti di servizio
fuori dall'ufficio, del proprio
mezzo
di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per
l'esecuzione delle prestazioni di
servizio. Analoga polizza
viene
stipulata dall'Agenzia nazionale e dalle
altre pubbliche amministrazioni e
loro
organismi ed enti strumentali
nel caso di utilizzo di segretari
comunali e provinciali collocati in
disponibilità.
4. La polizza di cui al comma 3 è rivolta
alla copertura dei rischi non
compresi nell'assicurazione obbligatoria di
terzi, di danneggiamento al
mezzo
di trasporto di proprietà del
segretario, nonché di lesioni
o
decesso
del segretario medesimo e delle persone di cui
sia stato
autorizzato il trasporto.
5. Le
polizze di assicurazione relative ai mezzi
di trasporto di
proprietà
dell'amministrazione sono
in ogni caso
integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalità di
cui ai commi 3 e 4, dei rischi
di lesioni o decesso del dipendente addetto
alla guida e delle persone di
cui sia stato autorizzato il trasporto.
6. I massimali delle polizze non possono
eccedere quelli previsti, per i
corrispondenti danni, dalla legge per
l'assicurazione obbligatoria.
7. Gli
importi liquidati dalle società assicuratrici in
base alle
polizze stipulate da terzi responsabili e di
quelle previste dal presente
articolo sono detratti dalle somme
eventualmente spettanti al segretario a
titolo di equo indennizzo e per lo stesso
evento.
Art. 50
- Mensa.
1. Il
segretario, anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza
e di
supplenza,
ha diritto ad avvalersi delle
mense di servizio istituite
presso
gli enti o,
in alternativa, ai buoni pasto
sostitutivi, ove
riconosciuti al restante personale, secondo
le modalità indicate nell'art.
51; analogo diritto è riconosciuto altresì
al collocato in disponibilità e
utilizzato per esigenze dell'Agenzia stessa,
ai sensi dell'art. 7, comma
1, DPR n. 465/97, o da altre pubbliche
amministrazioni e loro organismi ed
enti
strumentali ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso
DPR n.
465/97.
2. Per
poter usufruire del diritto alla mensa è
necessario essere
effettivamente in servizio.
3. Il
segretario è tenuto a pagare,
per ogni pasto, un corrispettivo
pari a 1/3 del costo unitario risultante
dalla convenzione, se la mensa è
gestita da terzi, o un corrispettivo pari a
1/3 dei generi alimentari e
del personale, se la mensa è gestita
direttamente dall'ente o dall'Agenzia
nazionale e dalle altre amministrazioni di
cui al comma 1.
4. In ogni caso è esclusa ogni forma di
monetizzazione indennizzante.
Art. 51
- Buono pasto.
1. Il
costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è
pari
alla somma che l'ente, l'Agenzia nazionale o
le altre amministrazioni di
cui all'art. 19, comma 5, DPR n. 465/97
sarebbe tenuto a pagare per ogni
pasto, ai sensi del comma 3, art. 50, se
optasse per l'istituzione della
mensa di servizio.
2. Il
segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai singoli
enti per il restante personale, ad un buono
pasto per ogni giornata in cui
prestino servizio anche nelle ore
pomeridiane.
Parte
III - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 52
- Cause di cessazione del rapporto di lavoro.
1. La
cessazione del rapporto di lavoro del segretario, oltre che nei
casi di risoluzione già disciplinati negli
artt. 23 e 24, ha luogo:
a) al
compimento del limite
massimo d'età o
al raggiungimento
dell'anzianità massima di servizio previsti
dalle norme di legge;
b) per dimissioni del segretario;
c) per decesso del segretario.
Art. 53
- Obblighi delle parti.
1. Nel
caso di cui alla lett. a), art. 52, la risoluzione del rapporto
di lavoro avviene automaticamente al
verificarsi della condizione prevista
ed opera dal 1° giorno del mese successivo a
quello di compimento dell'età
prevista.
L'Agenzia nazionale comunica
comunque per iscritto
all'interessato l'intervenuta risoluzione
del rapporto. Nel 2° caso di cui
alla
lett. a), art. 52, l'Agenzia
nazionale può risolvere il rapporto
senza
preavviso, salvo domanda del
segretario per la
permanenza in
servizio oltre l'anzianità massima, da
presentarsi almeno 1 mese prima del
verificarsi
della condizione prevista. In
entrambi i casi l'Agenzia
nazionale
informa contestualmente l'ente presso il quale il segretario
presta servizio o le altre amministrazioni
che si avvalgono del segretario
ai sensi dell'art. 19, comma 5, DPR n.
465/97.
2. Nel
caso di dimissioni
del segretario, questi
deve darne
comunicazione scritta all'Agenzia nazionale, informando contestualmente
l'ente presso il quale presta servizio o le
altre amministrazioni che si
avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19,
comma 5, dello stesso DPR
n. 465/97, nel rispetto dei termini di
preavviso.
Art. 54
- Periodo di preavviso.
1. Nei
casi di risoluzione
del rapporto con
preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva
dello stesso, i relativi termini
sono fissati come segue:
a) 2 mesi per i segretari con anzianità di
servizio fino a 5 anni;
b) 3 mesi per i segretari con anzianità di
servizio fino a 10 anni;
c) 4 mesi per i segretari con anzianità di
servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del segretario i
termini di cui al comma 1 sono
ridotti alla metà.
3. I
termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun
mese.
4. La
parte che risolve il rapporto di
lavoro senza l'osservanza dei
termini
di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte
un'indennità pari all'importo della
retribuzione spettante per il periodo
di
mancato preavviso. L'Agenzia
nazionale, anche per
i segretari
utilizzati
ai sensi dell'art. 7, comma 1, DPR n. 465/97
o comunque
collocati
in disponibilità, e le altre amministrazioni che si avvalgono
dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma
5, dello stesso DPR n. 465/97,
hanno diritto di trattenere su quanto
eventualmente dovuto al segretario,
un importo corrispondente alla retribuzione
per il periodo di preavviso da
questi non dato, senza pregiudizio per
l'esercizio di altre azioni dirette
al recupero del credito.
5. È
in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione
del
rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio,
sia durante il periodo di preavviso, con il
consenso dell'altra parte. In
tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può
avvenire durante il periodo
di
preavviso.
Pertanto, in caso di preavviso lavorato si
dà luogo al
pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il
periodo di preavviso è computato nell'anzianità a
tutti gli
effetti.
8. In
caso di decesso del segretario,
l'Agenzia nazionale corrisponde
agli aventi diritto l'indennità sostitutiva
del preavviso secondo quanto
stabilito dall'art. 2122 CC, nonché una
somma corrispondente ai giorni di
ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando la
retribuzione fissa e le stesse voci di
trattamento accessorio riconosciute
in caso di malattia superiore a 15 giorni.
Art. 55
- Ricostituzione del rapporto di lavoro.
1. Il segretario il cui rapporto di lavoro si
sia interrotto per effetto
di
dimissioni può richiedere all'Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla
data delle dimissioni stesse, la
ricostituzione del rapporto di lavoro. In
caso
di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella
medesima fascia professionale posseduta al
momento delle dimissioni.
2. La
stessa facoltà di cui al comma 1 è data al segretario, senza
i
limiti
temporali di cui al medesimo
comma 1, nei casi previsti dalle
disposizioni di legge relative all'accesso
al lavoro presso le pubbliche
amministrazioni in correlazione con la
perdita e il riacquisto della
cittadinanza italiana o di uno dei Paesi UE.
3. Nei
casi previsti dai
precedenti commi, la ricostituzione del
rapporto
di lavoro è subordinata alla
disponibilità del corrispondente
posto nel numero complessivo degli iscritti
all'Albo.
Art. 56
- Trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR).
1. La retribuzione annua da prendersi a base
per la liquidazione del TFR
del segretario ricomprende le seguenti voci:
- trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale;
- retribuzione individuale d'anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico annuale, ove spettante;
- retribuzione aggiuntiva del segretario
titolare di sedi di segreteria
convenzionate;
- diritti di segreteria.
Art. 57
- Previdenza complementare.
1. Le parti convengono sulla necessità che i
segretari possano usufruire
di
una tutela previdenziale complementare a contribuzione definita e a
capitalizzazione individuale ai sensi del
D.lgs. n. 124/93, della legge n.
335/95 e delle successive modificazioni e
integrazioni.
2. A questi fini le parti prendono atto che
sono in corso negoziati per
definire l'Accordo istitutivo del Fondo
pensione complementare per tutti i
lavoratori dei comparti Regioni-Autonomie
locali e Sanità, al quale farà
seguito
la disciplina dello statuto, del regolamento elettorale
per
pervenire
all'atto costitutivo del Fondo
medesimo e ai
successivi
adempimenti a cura di quest'ultimo.
Art. 58
- Disapplicazioni.
Dalla data
d'entrata in vigore del presente contratto è disapplicata la
disciplina
di cui all'art. 17, DPR n. 465/97.
Tavola
1
AUMENTI
TABELLARI
(biennio
economico 1998-1999)
ex
tabellare annuo aumenti
mensili tabellare annuo
qualifica (x 12 mesi) (x
12 mesi) (x 12 mesi)
al 1,80% 1,50% al
31.12.97 (nov. 98) (lug. 99) 31.12.99
A classe 1a 36.000.000
74.000 62.000 37.632.000
B classe 2a 36.000.000
74.000 62.000 37.632.000
9° livello 23.639.000
55.000 46.000 24.851.000
C 8° livello 20.571.000 50.000
42.000 21.675.000
Tavola
2
Aumenti
retribuzione di posizione per il biennio economico 1998-1999
graduazione retribuzione
aumenti retribuzione
degli incarichi posizione mensili posizione
annua (x 13 mesi) annua
al al
31.12.97 dic. 99 31.12.99
A incarichi in enti
metropolitani 70.000.000
178.000 72.314.000
incarichi in enti
con oltre 250.000 ab.,
in comuni capoluogo
di provincia, 55.000.000
140.000 56.820.000
in amministrazioni
provinciali
incarichi in enti
fino a 250.000 ab. 33.000.000 84.000 34.092.000
B incarichi in enti
fino a 65.000 ab. 23.000.000
58.000 23.754.000
incarichi in enti
tra 3.000 e 10.000 ab. 17.172.000 44.000 17.744.000
C incarichi in enti
fino a 3.000 ab. 9.888.000
25.000 10.213.000
Dichiarazione
congiunta n. 1
Le parti
si danno reciprocamente atto
che, ai fini di una compiuta ed
equilibrata
regolazione degli effetti del convenzionamento delle sedi di
segreteria
sul trattamento economico dei segretari interessati, in sede di
revisione della
disciplina del DPR n. 465/97,
il numero delle
sedi
convenzionabili sia
determinato sulla base di
parametri che rendono
coerente lo
svolgimento della funzione con le esigenze di efficienza ed
efficacia
dell'azione amministrativa.
Dichiarazione
congiunta n. 2
Le parti auspicano un sollecito espletamento
dei corsi di cui al comma 9,
art. 31, CCNL relativo al quadriennio normativo
1998-2001 valevoli per i
segretari
con più di 9 anni e 6 mesi di servizio.
Dichiarazione
congiunta n. 3
Le parti
si danno reciprocamente atto dell'impegno di pervenire
alla
definizione
della disciplina generale relativa alle seguenti materie:
- definizione del contenzioso del precedente
contratto;
- disciplina valutazione del servizio
pre-ruolo ai fini
della
progressione nelle fasce professionali;
- disciplina del maturato economico per i
segretari generali nominati
prima del presente contratto;
- disciplina degli effetti giuridici
ed economici per i
segretari
nominati ai sensi dell'art. 11, comma 10,
DPR n. 465/97.
Le parti,
inoltre, concordano sull'esigenza che sia organicamente
ridisciplinata,
in sede di revisione del regolamento approvato col DPR n.
465/97, la
materia delle convenzioni
di segreteria, in
modo da
salvaguardare la
duplice esigenza della
più efficace e
produttiva
utilizzazione del segretario comunale, nel rispetto della
professionalità
da un
lato, e, dall'altro,
di favorire le forme
organizzative per
l'esercizio associato dei ruoli e delle funzioni,
secondo lo spirito del
TUEL n.
267/00.
A tal
proposito occorrerà prevedere i
limiti oltre i quali vengono
a
vanificarsi
gli scopi per cui sono concepiti gli accordi convenzionali.
Dichiarazione
a verbale FPS-CISL.
La FPS-CISL
ritiene gravemente
discriminatorie la normativa
prevista
all'art. 31, comma 1, lett. c), introdotta a modifica
rispetto al testo
presiglato il
24.11.00, che prevede uno sbarramento artificioso
alla
possibilità
di partecipazione al corso di specializzazione per la fascia
A) nel caso in cui non si sia prestato servizio
almeno 2 anni in enti tra
10.001 e 65.000 abitanti, e la normativa dello
stesso articolo, comma 4,
che prevede
la permanenza obbligatoria per 2
anni in enti inferiori a
250.000
abitanti per gli iscritti in fascia A.
Dichiarazioni
delle OOSS.
CGIL-CISL-UIL
e Unione concordano nella necessità che in sede di revisione
del
regolamento debbano essere introdotte le integrazioni della disciplina
sulla revoca
in previsione di
assicurare ogni forma
di garanzia,
analogamente a quella prevista per tutta la dirigenza
pubblica, ai fini
dell'uso
corretto dell'istituto.
Dichiarazione
a verbale CGIL-CISL-UIL-UNSCP.
Il maturato economico e la retribuzione
individuale d'anzianità spettanti
ai segretari che abbiano acquisito la qualifica
dirigenziale a decorrere
dall'1.1.97, devono essere attribuiti sulla base
della stessa normativa
applicata precedentemente a tale data, tenendo
conto del fatto che il
D.lgs.
31.3.98 n. 80, con l'art. 43, abrogando il comma 3, art. 72, D.lgs.
3.2.93, ha restituito validità al D.lgs. n. 681/82 e
legge di conversione
n.
869/82.
CORDINAMENTO
SINDACALE AUTONOMO (CSA)
Dichiarazione
a verbale.
In riferimento
al presente accordo, relativo al CCNL dei
Segretari
comunali e provinciali per il quadriennio normativo
1998-2001 e per il
biennio
economico 1998-1999, la scrivente OS, pur sottoscrivendolo, rileva
che lo stesso presenta soluzioni e statuizioni
che penalizzano fortemente
la
categoria.
Infatti, confrontando tale accordo con il
contratto già in
vigore,
dell'area della
dirigenza del comparto "Regioni-Autonomie locali" si
evidenzia
che ancora una volta il Segretario comunale, che svolge funzioni
sopraordinate rispetto ai dirigenti del Comune, si
trova in posizione
economicamente
svantaggiata rispetto a quella dei dirigenti stessi.
In
merito si sottolineano le seguenti norme contrattuali:
Art. 20
- Ferie e festività - commi 2 e 3.
Non si
capisce la diversificazione delle ferie, che,
per equità,
dovrebbero
essere uguali per tutti.
Art. 31
- Fasce professionali.
La norma contrattuale modifica la legge,
riducendo le fasce professionali
da 5
(DPR n. 465/97) a 3, salvo ad articolare le 3 fasce in sottofasce.
Art. 36
- Formazione e aggiornamento.
Sembra illogico
e certamente non incentivante al fine di migliorare la
professionalità
e qualità del lavoro, che gli oneri per la
partecipazione
a corsi
di formazione e aggiornamento siano a carico del Segretario, salva
la concessione
da parte del
Comune di un "contributo" sulla
spesa
sostenuta.
Art. 42
- Retribuzione di risultato.
Ne viene determinato l'importo nella misura del
10% del monte salari; per
i Dirigenti del Comune ne è stato determinato
l'importo nella misura del
15% del
monte salari.
A conclusione delle considerazioni di cui
sopra si rileva, altresì, che
non si
fa menzione dell'indennità di risultato che i Segretari comunali
avrebbero dovuto percepire in relazione al precedente
CCNL e che mai fu
erogata,
creando l'ennesima sperequazione nei confronti dei dirigenti che
l'anno
regolarmente percepita.
Roma,
16 maggio 2001