Contratto Collettivo Nazionale

 

COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

 

CCNL  relativo  al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio  economico

1998-1999 del personale del comparto "SCUOLA"

 

A  seguito  del parere favorevole espresso dal Governo in data 7.5.99  sul

testo  dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 del personale del  Comparto

Scuola,  nonché della certificazione della Corte dei Conti in data 24.5.99

sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e  sulla

loro  compatibilità con gli strumenti di programmazione  di  bilancio,  il

giorno 26.5.99 alle ore 13.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

 

l'ARAN nella persona del Presidente prof. Carlo Dell'Aringa

 

e   i   rappresentanti  delle  seguenti  organizzazioni  e  confederazioni

sindacali:

 

Per le OO.SS. di categoria:

 

CGIL-SNS - CISL-SCUOLA - UIL-SCUOLA - CONFSAL-SNALS - GILDA-UNAMS

 

Per le Confederazioni sindacali:

 

CGIL - CISL - UIL - CONFSAL

 

Al  termine  della riunione, le parti hanno sottoscritto  l'allegato  CCNL

relativo  al  personale dipendente del comparto Scuola per il  quadriennio

normativo 1998-2001 e del biennio economico 1998-1999.

 

 

 

Titolo I - RAPPORTO DI LAVORO

 

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO

 

1.    Il  presente  CCNL si applica a tutto il personale con  rapporto  di

  lavoro  a  tempo  indeterminato o a tempo  determinato  appartenente  al

  comparto  di  cui  all'art. 8 del contratto collettivo nazionale  quadro

  sottoscritto  il  2.6.98. Il personale del comparto  si  articola  nelle

  seguenti aree professionali:

 

a)   area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;

b)   area della funzione docente;

c)   area della specifica dirigenza scolastica.

 

2.    Il  presente  contratto concerne il periodo 1°  gennaio  1998  -  31

  dicembre 1999 per la parte economica e fino al 31 dicembre 2001  per  la

  parte normativa.

 

3.    Gli  effetti  giuridici decorrono dalla data di stipulazione,  salvo

  diversa  prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende

  avvenuta  al  momento della sottoscrizione del contratto  da  parte  dei

  soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di  cui

  all'art. 51, commi 1 e 2, D.lgs. n. 29/93.

 

4.   Il presente contratto, alla scadenza,  si rinnova tacitamente di anno

  in  anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera

  raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. In  caso  di

  disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando

  non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

 

5.    Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data  di

  scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del

  comparto  sarà  corrisposta la relativa indennità, secondo  le  scadenze

  previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23.7.93.

  Per  l'erogazione  di detta indennità si applica la procedura  dell'art.

  52, commi 1 e 2, D.lgs. n. 29/93.

 

6.   In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di

  riferimento  del  negoziato  sarà  costituito  dalla  comparazione   tra

  l'inflazione  programmata  e quella effettiva intervenuta  nel  presente

  biennio, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti sociali

  del 23.7.93.

 

7.    Ai sensi dei decreti legislativi 24.7.96, nn. 433 e 434, il presente

  contratto  di  lavoro  si  applica anche al personale  scolastico  delle

  province autonome di Bolzano e Trento, salvo quanto disposto eventualmente

  in  sede  di  contrattazione collettiva provinciale entro  i  limiti  di

  compatibilità fissati dai richiamati provvedimenti.

 

 

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DECRETO LEGISLATIVO n. 29/93

 

Articolo 51.

 

1.    Gli  indirizzi  per  la  contrattazione  collettiva  nazionale  sono

  deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale  e

  negli altri casi in cui è richiesta un'attività negoziale dell'ARAN. Gli

  atti  di  indirizzo  delle  amministrazioni  diverse  dallo  Stato  sono

  sottoposti  al  Governo che, non oltre 10 giorni, può esprimere  le  sue

  valutazioni, per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità

  con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

 

2.   L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo

  svolgimento delle trattative.

 

3.     Raggiunta  l'ipotesi  di  accordo,  l'ARAN  acquisisce  il   parere

  favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli  oneri

  finanziari  diretti e indiretti che ne conseguono a carico  dei  bilanci

  delle amministrazioni interessate.  Il comitato di settore esprime,  con

  gli effetti di cui all'art. 46, comma 1, il proprio parere entro 5 giorni

  dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'art. 46,

  comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri,

  tramite  il Ministro per la Funzione pubblica, previa deliberazione  del

  Consiglio dei Ministri.

 

4.    Acquisito  il parere favorevole sull'ipotesi di accordo,  il  giorno

  successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla

  Corte  dei Conti ai fini della certificazione di compatibilità  con  gli

  strumenti  di programmazione e di bilancio di cui all'art.  1-bis  della

  legge  5.8.78  n.  468, e successive modificazioni. La Corte  dei  Conti

  certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità

  con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal

  fine  elementi  istruttori  e valutazioni da  3  esperti  designati  dal

  Presidente  del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  del

  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica. La designazione

  degli  esperti,  per  la certificazione dei contratti  collettivi  delle

  amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa

  con  la  Conferenza Stato-Regioni e con la Conferenza Stato-Città.   Gli

  esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa  alla

  Corte dei Conti.

 

5.    La Corte dei Conti delibera entro 15 giorni dalla trasmissione della

  quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione

  si  intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene

  comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo.  Se

  la  certificazione  è  positiva,  il  Presidente  dell'ARAN  sottoscrive

  definitivamente il contratto collettivo.

 

6.    Se  la  certificazione della Corte dei Conti non è positiva, l'ARAN,

  sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei Ministri,

  assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi

  contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga

  possibile, convoca le OO.SS. ai fini della riapertura delle trattative.

 

7.    In  ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro

  40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'ARAN

  ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo

  che  non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del

  comma precedente.

 

 

Articolo 52.

 

1.    Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione

  economica, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-Regioni

  e  Stato-Città per i CCNL nazionali relativi alle amministrazioni di cui

  all'art.  46,  comma  3,  lett. a), quantifica l'onere  derivante  dalla

  contrattazione collettiva nazionale con specifica indicazione di quello da

  porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al quale provvedono,

  nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, le altre pubbliche

  amministrazioni.  L'onere a carico del bilancio dello Stato è determinato

  con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art.

  12, legge 5.8.78 n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

 

2.    I  contratti  collettivi sono corredati da prospetti  contenenti  la

  quantificazione   degli  oneri  nonché  l'indicazione  della   copertura

  complessiva  per  l'intero do di validità contrattuale,  prevedendo  con

  apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale  del

  contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di

  accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

 

3.    La  spesa  posta  a carico del bilancio dello Stato  è  iscritta  in

  apposito  Fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del

  bilancio  e  della  programmazione economica in  ragione  dell'ammontare

  complessivo.  In  esito  alla sottoscrizione dei  singoli  contratti  di

  comparto,  il Ministero del tesoro, del bilancio. e della programmazione

  economica  è  autorizzato a ripartire, con i propri  decreti,  le  somme

  destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore  dei

  competenti  capitoli  di bilancio, anche di nuova  istituzione,  per  il

  personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai

  bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei  quali

  sia  previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi

  oneri. Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con  i

  rispettivi bilanci.

 

4.    Le  somme  provenienti dai trasferimenti di cui al  comma  3  devono

  trovare   specifica   allocazione  nelle  entrate  dei   bilanci   delle

  amministrazioni ed enti beneficiari per essere assegnate  ai  pertinenti

  capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti  sia  in

  entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita

  autorizzazione legislativa.

 

5.    Il  controllo  sulla  compatibilità dei costi  della  contrattazione

  collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art.  45,

  comma 4, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove

  tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di

  controllo interno ai sensi dell'art. 20.

 

 

 

Art.  2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI

 

1.    In  attuazione  dell'art. 53 del D.lgs. n. 29/93,  quando  insorgano

  controversie  sull'interpretazione del contratto  collettivo  nazionale,

  integrativo  e  decentrato,  le  parti  che  li  hanno  sottoscritti  si

  incontrano, entro 30  giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2,

  per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La

  procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del 1° incontro.

 

2.    Al  fine  di  cui  al comma 1 la parte interessata invia   all'altra

  apposita  richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta  deve

  contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto

  sui  quali  si  basa;  essa  deve comunque far  riferimento  a  problemi

  interpretativi e applicativi di rilevanza  generale.

 

3.     L'eventuale   accordo  sostituisce  la  clausola  controversa   sin

  dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale, integrativo

  e decentrato.

 

 

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DECRETO LEGISLATIVO n. 29/93

 

Articolo 53.

 

1.    Quando  insorgano controversie  sull'interpretazione  dei  contratti

  collettivi,  le  parti   che li hanno sottoscritti  si  incontrano   per

  definire  consensualmente  il  significato della  clausola  controversa.

  L'eventuale  accordo, stipulato con le procedure  di  cui  all'art.  51,

  sostituisce  la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza  del

  contratto.

 

 

 

Capo II - RELAZIONI SINDACALI

 

Art.  3 - OBIETTIVI E STRUMENTI

 

1.    Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni

  dei   ruoli   e  delle  rispettive  responsabilità  dell'amministrazione

  scolastica   e  dei  sindacati,  persegue  l'obiettivo  di  contemperare

  l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e

  alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e

  l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

  Il  sistema  delle relazioni sindacali è improntato alla  correttezza  e

  trasparenza dei comportamenti.

 

2.   Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli

  relazionali:

 

a)    contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale

  e,  ad autonomia realizzata, a livello di istituzione scolastica, con le

  modalità,  i  tempi e le materie indicate agli artt. 4 e  6;  a  livello

  provinciale è collocata la contrattazione decentrata di cui all'art.  4,

  comma 2;

b)    partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione,  della

  concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l'istituzione di

  commissioni  paritetiche con finalità propositive, secondo  le  modalità

  indicate nell'art. 5;

c)   interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2.

 

 

 

Art. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

 

1.   La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata a incrementare

  la  qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in

  atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

  I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri

  di  distribuzione  al  personale  delle risorse  disponibili,  nonché  i

  criteri  generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici

  obiettivi programmati.

  In   sede  di  contrattazione  collettiva  integrativa  nazionale   sono

  disciplinate le seguenti materie:

 

  con cadenza annuale:

 

a)    i  criteri  generali di utilizzazione delle risorse complessivamente

  disponibili  per  il  miglioramento dell'attività  formativa  e  per  le

  prestazioni  aggiuntive, nonché le modalità di  verifica  dei  risultati

  conseguiti;

b)   la mobilità interna al comparto e incompartimentale;

c)   procedure  e criteri di utilizzazione del personale;

 

  con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti:

 

a)    i  criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione  della

  retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione della autonomia;

b)    i  criteri  per l'assegnazione dell'indennità di direzione  ai  capi

  d'istituto;

c)    i  criteri  per l'assegnazione dell'indennità di amministrazione  ai

  direttori amministrativi e ai responsabili amministrativi;

d)    le  linee d'indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per

  l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale  in

  relazione  alle  situazioni di esubero, nonché i criteri  relativi  alla

  ripartizione  delle  risorse e alle modalità di verifica  dei  risultati

  conseguiti;

e)    le  linee  di  indirizzo  e i criteri per  la  tutela  della  salute

  nell'ambiente di lavoro;

f)   l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate

  nelle zone a rischio e i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime

  risorse  a  livello d'istituto, inclusi l'assegnazione di una quota  dei

  Fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi

  specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati

  in relazione agli specifici obiettivi programmati;

g)    l'articolazione  e le modalità di composizione dell'Osservatorio  di

  orientamento e monitoraggio;

h)    i  criteri  generali  per  la valutazione  dei  titoli  culturali  e

  professionali,  nonché la quota di risorse da riservare  al  trattamento

  economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del

  personale ATA;

i)    le  indennità  di  turno notturno, notturno-festivo  e  festivo  del

  personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;

l)   quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.

 

 

2.    Presso  ciascun  ufficio  scolastico provinciale  la  contrattazione

  decentrata si svolge sulle seguenti materie:

 

a)    l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del

  personale soprannumerario, nonché di quello collocato fuori ruolo;

b)   i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

c)     i  criteri  e  le  modalità  per  lo  svolgimento  delle  assemblee

  territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale;

d)    le  opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA,

  inclusi  i  docenti  assunti a tempo determinato  che  provengano  dalle

  graduatorie permanenti;

e)   l'esercizio dei permessi sindacali.

 

 

3.    La  contrattazione  integrativa si svolge  con  i  limiti  stabiliti

  dall'art. 45 del D.lgs. n. 29/93.

  Entro  il    mese  di  negoziato  le  parti  non  assumono  iniziative

  unilaterali né procedono ad azioni dirette.

  Entro  il  30.6.2000 la materia del presente articolo verrà rivista  per

  adeguarla  con il completamento dell'autonomia scolastica. Fino  a  tale

  data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti.

  Sulle  materie  che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio  dell'anno

  scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.

 

 

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DECRETO LEGISLATIVO n. 29/93

 

Articolo 45.

 

1.    La  contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative

  al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali.

 

2.    Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti   di

  lavoro formano oggetto delle procedure d'informazione e di esame regolate

  dall'art. 10 e dai contratti collettivi.

 

3.     Mediante   appositi   accordi  tra  l'ARAN  e   le   confederazioni

  rappresentative ai  sensi  dell'art. 47-bis, comma 4, sono  stabiliti  i

  comparti della contrattazione  collettiva nazionale riguardanti  settori

  omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma

  relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area  contrattuale

  della   dirigenza del ruolo sanitario  quanto previsto dall'art. 15  del

  D.lgs.  30.12.92  n.  502,  e  successive modifiche.  Agli  accordi  che

  definiscono i comparti o  le aree contrattuali si applicano le procedure

  di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione

  di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano

  iscrizione   ad  albi  oppure tecnico-scientifici e   di  ricerca,  sono

  stabilite  discipline distinte nell'ambito dei contratti  collettivi  di

  comparto.

 

4.    La   contrattazione  collettiva  disciplina,  in  coerenza  con   il

  settore  privato,   la  durata  dei contratti  collettivi  nazionali   e

  integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli.

  Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione

  collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio  risultanti

  dagli  strumenti  di programmazione annuale e  pluriennale  di  ciascuna

  amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle

  materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi  nazionali, tra i

  soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;  essa

  può  avere  ambito  territoriale e riguardare  più  amministrazioni.  Le

  pubbliche amministrazioni  non possono sottoscrivere  in sede decentrata

  contratti collettivi  integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai

  CCNL o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione

  annuale  e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi

  sono nulle e non possono essere applicate.

 

5.    Le  pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con  i

  contratti   collettivi  nazionali  o  integrativi   dalla   data   della

  sottoscrizione  definitiva  e  ne assicurano  l'osservanza  nelle  forme

  previste dai rispettivi ordinamenti.

 

 

 

Art. 5 - PARTECIPAZIONE

 

1.    L'amministrazione  scolastica nazionale,  regionale  e  provinciale,

  nell'ambito   della   propria  autonomia  e   delle   proprie   distinte

  responsabilità,  fornisce informazioni e, ove  necessaria,  la  relativa

  documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all'art.

  9  sulle seguenti materie:

 

a)   criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto

  il  personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale

  ATA, dall'art. 31, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 29/93;

b)    modalità  organizzative  per  l'assunzione  del  personale  a  tempo

  determinato e indeterminato;

c)    documenti  di  previsione di bilancio relativi  alle  spese  per  il

  personale;

d)    operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica  dei  sistemi

  preesistenti  concernenti i servizi amministrativi e di  supporto  della

  attività scolastica;

e)    dati  generali  sullo stato dell'occupazione  degli  organici  e  di

  utilizzazione del personale;

f)   andamento generale della mobilità del personale;

g)    strumenti  e  metodologie per la valutazione della  produttività  ed

  efficacia  qualitativa del sistema scolastico, anche  in  rapporto  alle

  sperimentazioni in atto;

h)   informazioni di cui al comma 6 dell'art. 19.

 

2.    Gli  incontri  per  l'informazione si svolgono  con  cadenza  almeno

  annuale  Essi  hanno come oggetto il consuntivo degli atti  di  gestione

  adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie

  elencate La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo

  anticipo. Gli organismi di cui all'art. 9 possono richiedere nelle materie

  sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.

 

3.    Su  ciascuna  delle  materie previste  al  comma  1  e  sulle  linee

  essenziali  di  indirizzo  in  materia di  gestione  dell'organizzazione

  scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni

  paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di

  avanzare  proposte non vincolanti per l'amministrazione e  di  formulare

  raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.

 

4.    Ricevuta  l'informazione  i soggetti sindacali  di  cui  all'art.  9

  possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle

  seguenti materie:

 

a)   criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto

  il  personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale

  ATA, dall'art. 31, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 29/93;

b)    le  modalità  organizzative per l'assunzione del personale  a  tempo

  determinato e indeterminato.

 

  La  concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano  entro  48

  ore  dal  ricevimento  della  richiesta. Nella  concertazione  le  parti

  verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto  che  deve

  concludersi  entro  15  giorni dalla sua attivazione.  Dell'esito  della

  concertazione  è redatto verbale dal quale risultino le posizioni  delle

  parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non

  assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

  Entro  il  30.6.2000 la materia del presente articolo verrà rivista  per

  adeguarla  al  completamento dell'autonomia scolastica, in coerenza  con

  quanto previsto dal DL n. 5 del 22.1.99, convertito in legge n. 69/99.

  Sulle  materie  che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio  dell'anno

  scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.

 

 

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DECRETO LEGISLATIVO n. 29/93

 

Articolo 31.

 

1.    In  sede di 1a applicazione del presente decreto, le amministrazioni

  pubbliche procedono:

 

(omissis)

 

c)    alla revisione delle tabelle annesse al DPR 31.5.74 n. 420, al  fine

  di  realizzare, anche con riferimento ai principi e ai criteri fissati nel

  titolo I del presente decreto e in particolare negli artt. 4, 5 e 7, una

  più  razionale  assegnazione  e  distribuzione  dei  posti  delle  varie

  qualifiche per ogni singola unità  scolastica, nel limite massimo  della

  consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle

  predette tabelle.

 

 

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DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1999, N. 5

CONVERTITO IN LEGGE 24 MARZO 1999, N. 6

 

Articolo 1.

 

In  deroga  a quanto diversamente  previsto dall'art. 8 del D.lgs. 4.11.97

n.  396,  come modificato  dal D.lgs. 31.3.98 n. 80, nel comparto "scuola"

si  osservano le seguenti disposizioni in materia di elezioni di organismi

di   rappresentanza   unitaria  del  personale  e  di  valutazione   della

rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali:

 

a)    in  relazione  ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica,  le

  elezioni delle rappresentanze unitarie del personale di cui all'art.  47

  del  D.lgs.  3.2.93  n. 29,  e successive modifiche e integrazioni,  nel

  comparto  "scuola"  si  svolgono nelle date e  al  livello  contrattuale

  individuati  mediante  accordi tra l'ARAN e le confederazioni  sindacali

  rappresentative ai sensi dell'art. 47 bis del citato D.lgs. n. 29/93;

b)    in  via  transitoria,  limitatamente al  comparto  "scuola",  l'ARAN

  procede  alla  verifica della rappresentatività delle  organizzazioni  e

  delle  confederazioni, di cui  all'art. 8, comma 1, lett. g), del D.lgs.

  4.11.97 n. 396,  come modificato dal D.lgs. 31.3.98 n. 80, in base al solo

  dato associativo riferito al 1998; entro il 1° trimestre  del 2001 l'ARAN

  provvede, limitatamente  al  comparto "scuola", alla verifica definitiva

  in base alle deleghe relative al 2000 e ai voti riportati nelle elezioni

  delle  rappresentanze unitarie del  personale, ai sensi dell'art. 47-bis

  del D.lgs. 3.2.93 n. 29, e successive modifiche e integrazioni.

 

 

Articolo 2.

 

Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della   sua

pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  sarà

presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

Art. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

 

1.    A  livello  di  ogni  istituzione scolastica,  in  coerenza  con  le

  prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze

  del capo d'istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali  si

  svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

 

2.    Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica  e

  con l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto ciascuna istituzione

  scolastica è sede di contrattazione integrativa.

 

3.    Il capo d'istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art.  9

  un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle

  seguenti materie:

 

a)    proposte  di  formazione  delle classi  e  di  determinazione  degli

  organici della scuola;

b)    modalità  di  utilizzazione  del  personale  in  rapporto  al  piano

  dell'offerta formativa;

c)   utilizzazione dei servizi sociali;

d)    modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali,  nonché  i

  contingenti  di  personale previsti dall'art.  2  dell'allegato  accordo

  sull'attuazione della legge n. 146/90;

e)    attuazione  della normativa in materia di sicurezza  nei  luoghi  di

  lavoro;

f)    attività  e progetti retribuiti con il Fondo d'istituto o con  altre

  risorse derivanti da convenzioni ed accordi;

g)   criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello

  svolgimento delle attività aggiuntive;

h)    criteri  riguardanti  le assegnazioni alle  sezioni  staccate  e  ai

  plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti

  dalla   intensificazione  delle  prestazioni  legate  alla   definizione

  dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;

i)    modalità  relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione

  dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di

  quanto  previsto  dalla contrattazione integrativa nazionale,  nonché  i

  criteri per l'individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare

  nelle attività retribuite con il Fondo d'istituto;

l)   criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.

 

4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:

 

a)    nominativi  del  personale  utilizzato  nelle  attività  e  progetti

  retribuiti con il Fondo d'istituto;

b)    criteri  di individuazione e modalità di utilizzazione del personale

  in  progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da

  convenzioni,  intese  o  accordi di programma  stipulati  dalla  singola

  istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica  con

  altri enti e istituzioni.

  L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare  tra  le

  parti.

 

5.   Fino al 31.8.2000, ricevute le informazioni relative ai punti b), c),

  d),  e),  h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali  di  cui

  all'art. 9 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione.

  Il capo d'istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali

  presenti  nella  scuola  e procede, entro 3 giorni  dalla  richiesta,  a

  convocare un apposito incontro che può concludersi con un'intesa entro 15

  giorni. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica

  e  con  l'attribuzione  della dirigenza ai capi  d'istituto  le  materie

  indicate  nei  predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono  oggetto  di

  contrattazione integrativa.

 

6.   Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno

  scolastico  tutte  le procedure previste dal presente  articolo  debbono

  concludersi  nei termini stabiliti dal provveditore agli  studi  per  le

  questioni che incidono sull'assetto organizzativo provinciale e, per  le

  altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio

  delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi e alle loro

  famiglie.

 

 

 

Art. 7 - ESAME DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO

 

Entro  il  30.6.2000, l'ARAN e le OO.SS. firmatarie del presente  CCNL  si

incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali  a  livello

decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione i cui risultati

saranno  messi  a  disposizione delle stesse OO.SS. e del Ministero  della

pubblica istruzione.

 

 

 

Art. 8 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO

 

Entro  il 1° mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti  non

assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il

periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative

unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

 

 

 

Art. 9 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

 

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

 

I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

 

a)   Per la parte pubblica:

 

-    dal Ministro o da un suo delegato;

-      da   una   rappresentanza  dei  dirigenti  titolari  degli   uffici

  direttamente interessati alla trattativa.

 

b)   Per le organizzazioni sindacali:

 

-     dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente

  CCNL.

 

 

II - A LIVELLO DI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE

 

a)   Per la parte pubblica:

 

-       dal    dirigente    titolare   del   potere   di    rappresentanza

  dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da 2

  funzionari  dell'ufficio  medesimo, di  area  C.  L'amministrazione  può

  avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto e altro personale

  scolastico esperto nella materia.

 

b)   Per le organizzazioni sindacali:

 

-     dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente

  CCNL.

 

 

III - A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

 

a)   Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico;

 

b)   Per le organizzazioni sindacali:

 

-     dalle  Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)  (fino  all'elezione

  delle RSU) affiliate alle OO.SS. rappresentative  ai  sensi degli artt. 47

  comma 2, e 47 bis del D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni;

-     dalle  RSU e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie

  del  presente  CCNL  come  previsto  dall'accordo  quadro  7.8.98  sulla

  costituzione delle RSU.

 

2.    L'amministrazione  scolastica  può avvalersi,  nella  contrattazione

  collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza

  negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

 

 

 

Capo III - NORME COMUNI

 

Art. 10  - DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

 

1.    Allo  scopo  di  realizzare un sistema che  coniughi  efficienza  ed

  efficacia  del  servizio  e la trasparenza amministrativa  in  tutte  le

  strutture  scolastiche  i  responsabili delle medesime  sono  tenuti  ad

  adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti.

 

2.    I  responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti  a  compiere

  gli  atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche  che

  aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.

  Al  medesimo  scopo  deve essere privilegiata la  comunicazione  verbale

  nell'ambito  degli  organi collegiali, contenendone  la  verbalizzazione

  entro il limite strettamente indispensabile e deve essere data integrale

  attuazione  alla normativa in materia di semplificazione  e  trasparenza

  amministrativa.

 

3.    La  formazione  continua,  iniziale e in servizio,  costituisce  una

  risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale

  scolastico  per  migliorarne la qualità professionale e  l'attitudine  a

  realizzare  le  esigenze  connesse al regime di autonomia  della  scuola

  prefigurato dalla normativa vigente.

  Spetta  al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità

  formative da parte dei capi d'istituto, del personale docente, educativo

  e  ATA,  inclusi  i docenti assunti a tempo determinato  che  provengano

  dalle  graduatorie ad esaurimento.  In ogni caso, saranno assicurate  le

  concrete  condizioni di fruibilità legate a specificità territoriali.

 

4.    La  normativa  sulla  semplificazione  amministrativa  deve  trovare

  applicazione  anche relativamente agli atti di certificazione  posti  in

  essere con il concorso dei docenti.

 

5.   In relazione alla semplificazione amministrativa, per quanto riguarda

  la  disposizioni   non  contrattualizzate, viene  costituito,  entro  il

  30.6.99, un  apposito gruppo di lavoro presso il Ministero della pubblica

  istruzione.

 

 

 

Art. 11 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE

          IN ZONE A RISCHIO

 

1.    Il  Ministero della pubblica istruzione entro 30 giorni dall'entrata

  in vigore del presente contratto, d'intesa con le OO.SS. firmatarie e le

  altre amministrazioni pubbliche per il necessario coinvolgimento ai fini

  dell'attuazione di interventi integrati, individua, tenuto  conto  delle

  risorse  disponibili, le scuole situate nelle zone a rischio di devianza

  sociale  e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici

  sensibilmente superiori alla media nazionale.

 

2.    Le  scuole  situate  nelle predette zone possono elaborare  progetti

  finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico. Saranno finanziati i

  progetti  scelti dal Ministero della pubblica istruzione  in  base  alle

  disponibilità  delle  risorse complessive previste nella  contrattazione

  integrativa  di  cui  al successivo comma 5 e ai criteri  selettivi  ivi

  individuati.

 

3.    Al  personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma sarà

  corrisposta un'indennità mensile accessoria commisurata alle prestazioni

  esigibili per la durata prevista dalla realizzazione del progetto stesso.

 

4.    La dichiarazione di disponibilità ad assicurare la permanenza per la

  durata prevista dalla realizzazione del progetto, e comunque non inferiore

  a 3 anni, dà titolo alla precedenza ai fini del trasferimento alle scuole

  di cui sopra.

 

5.    In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati:

 

a)   i criteri generali per la selezione dei progetti da finanziare;

b)    i  criteri  generali  di verifica dei risultati  in  relazione  agli

  specifici obiettivi programmati;

c)   i criteri di utilizzo a livello d'istituto delle risorse destinate al

  personale coinvolto nei progetti, inclusa l'assegnazione di una quota al

  finanziamento di moduli formativi specifici per il personale nell'ambito

  delle risorse disponibili per la formazione del personale scolastico.

 

6.    Ai  fini  di cui al comma 1, il Ministero della pubblica  istruzione

  promuoverà   le   opportune  iniziative  per  assicurare  l'integrazione

  interistituzionale degli interventi e delle risorse.

 

 

 

Art. 12 - FORMAZIONE IN SERVIZIO

 

1.   Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la

  formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo  sviluppo

  professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di

  cambiamento,  per un'efficace politica di sviluppo delle  risorse  umane

  attraverso  qualificate iniziative di 1a formazione e di  formazione  in

  servizio,  di  mobilità, riqualificazione e riconversione professionale,

  nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.

  La  formazione  si  realizza anche attraverso strumenti  che  consentono

  l'accesso  a  percorsi universitari, per favorire l'arricchimento  e  la

  mobilità  professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare

  il  piano  di  studi  con discipline coerenti con  le  nuove  classi  di

  concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.

  In  sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base della quale

  entro   il  31  ottobre  antecedente  a  ciascun  anno  finanziario   di

  riferimento  il  Ministero  della  pubblica  istruzione  emana  apposita

  direttiva, sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari

  con particolare riguardo:

 

-    ai processi di autonomia e di innovazione in atto;

-    al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;

-      al   potenziamento  dell'offerta  formativa  nel   territorio   con

  particolare  riguardo alla prevenzione dell'insuccesso scolastico  e  al

  recupero degli abbandoni, nonché all'esigenza di formazione continua degli

  adulti;

-     ai  processi  di  informatizzazione, con particolare  riguardo  alla

  valorizzazione della professionalità ATA in connessione con l'attuazione

  dell'autonomia organizzativa e amministrativo - contabile.

 

2.    Per  garantire  le  attività formative di cui al  presente  articolo

  l'amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse

  allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.

  Le   somme   destinate  alla  formazione  e  non  spese   nell'esercizio

  finanziario  di  riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio

  successivo  con  la  stessa  destinazione.  In  sede  di  contrattazione

  integrativa  nazionale sono definiti i tempi, i  livelli  e  le  materie

  della  contrattazione  decentrata. Sono altresì definiti  i  criteri  di

  ripartizione  delle  risorse. In via prioritaria si dovranno  assicurare

  alle   istituzioni   scolastiche   opportuni   finanziamenti   per    la

  partecipazione  del  personale in servizio ad iniziative  di  formazione

  deliberate  dal  collegio dei docenti, necessarie  per  una  qualificata

  risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.

 

3.   Anche allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo

  della  spesa  è  istituito  a  livello  nazionale  un  Osservatorio   di

  orientamento e monitoraggio, con la partecipazione di esperti.

  Non oltre il 30.6.2001 le parti contraenti valuteranno l'opportunità  di

  una  revisione dell'organismo ai fini del prossimo rinnovo contrattuale.

  Nel  frattempo,  allo scopo di attivare la costruzione di  una  rete  di

  servizi  formativi a livello territoriale, sarà avviato il decentramento

  funzionale  dell'Osservatorio  a  livello  regionale.  Articolazione   e

  modalità di composizione dell'Osservatorio saranno stabilite in sede  di

  contrattazione integrativa nazionale, in modo da assicurare  la  massima

  funzionalità e snellezza operativa.

 

4.   L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.

  In raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio individua:

 

-    i fabbisogni formativi;

-     le  metodologie  generali  dei moduli  formativi  corrispondenti  al

  fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione

  professionale;

-     i  criteri  generali  per il riconoscimento  dei  crediti  formativi

  corrispondenti alle professionalità necessarie per l'espletamento  delle

  funzioni  - obiettivo  di cui all'art. 28. Con riferimento alle medesime

  funzioni, contribuisce, altresì, alla progettazione dei relativi corsi di

  formazione   finalizzata,   individuandone   gli   elementi    formativi

  caratterizzanti e le modalità di certificazione degli stessi;

-     le  linee  generali per la formazione del personale coinvolto  nella

  realizzazione dei progetti di cui all'art. 11.

 

  L'Osservatorio  attua,  inoltre,  relativamente  alla  tipologia   delle

  funzioni   individuate   dalle  singole  istituzioni   scolastiche,   il

  monitoraggio  dei relativi incarichi di cui all'art. 28  assicurando  la

  massima pubblicizzazione agli esiti del monitoraggio stesso.

 

5.    In  sede  di contrattazione integrativa nazionale sono definiti  gli

  standard organizzativi e di costo e i criteri per determinare i requisiti

  richiesti  ai soggetti privati che intendano svolgere attività formative

  riconosciute dall'amministrazione.

 

 

 

Art. 13 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

 

1.    La  partecipazione  ad  attività di formazione  e  di  aggiornamento

  costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla  piena

  realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

 

2.     Le   iniziative   formative,  ordinariamente,  si  svolgono   fuori

  dell'orario di insegnamento.

 

3.    Il personale docente può usufruire, con l'esonero dal servizio e con

  sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi  dei

  diversi gradi scolastici, di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per

  la  partecipazione  a  iniziative  di aggiornamento  riconosciute  dalla

  amministrazione.

 

4.    Il  personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dalla

  amministrazione  a  livello  centrale o  periferico  o  dall'istituzione

  scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti.

  Qualora  i  corsi  si  svolgano fuori sede, la  partecipazione  ad  essi

  comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso  delle

  spese di viaggio.

 

5.   È abrogato l'art. 28 CCNL del 4.8.95, ad eccezione dei commi 12 e 13.

 

 

 

Art. 14 - FORMAZIONE INIZIALE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

 

1.     L'avvio   dell'applicazione  della  legge  n.  341/90   (formazione

  universitaria per i docenti) rappresenta un'occasione per:

 

-     un  impiego di competenze professionali della scuola presso le  sedi

  universitarie, in attività di formazione non esclusivamente  rivolte  al

  tutoraggio, per le quali andranno definiti,  nel rispetto dell'autonomia

  universitaria,   appositi   istituti   contrattuali   nell'ambito    dei

  finanziamenti previsti dalla legge 3.8.98 n. 315;

-    valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla formazione dei

  futuri docenti.

 

  In apposita sequenza contrattuale saranno disciplinati:

 

a)    le  procedure  di  mobilità dei docenti con funzioni  di  tutoraggio

  presso le sedi universitarie;

b)    le  procedure  di  mobilità dei docenti  con  altre  funzioni  nelle

  università;

c)   le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio presso le sedi

  scolastiche e delle funzioni di supporto dell'attività scolastica da parte

  dei docenti in formazione.

 

2.    Per  il  personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea  o  alle

  scuole di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità

  di articolazione dell'orario di lavoro e l'utilizzo dei permessi di studio

  retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione del personale  di

  nuova assunzione si realizza, in particolare, mediante corsi di formazione

  gestiti in sede di reti di scuola anche sulla base di programmi definiti

  dall'amministrazione.

 

 

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LEGGE 19 NOVEMBRE 1990, N. 341

Art. 1 - Titoli universitari.

 

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

 

a) diploma universitario (du);

b) diploma di laurea (dl);

c) diploma di specializzazione (ds);

d) dottorato di ricerca (dr).

 

 

Art. 2 - Diploma universitario.

 

(omissis)

 

 

Art. 3 - Diploma di laurea.

 

1.    Il  corso  di  laurea si svolge nelle facoltà,  ha  una  durata  non

  inferiore  a  4  anni e non superiore a 6 e ha il fine di  fornire  agli

  studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici

  e professionali di livello superiore.

 

2.    Uno  specifico  corso  di  laurea,  articolato  in  2  indirizzi,  è

  preordinato  alla formazione culturale e professionale degli insegnanti,

  rispettivamente,  della  scuola materna e della  scuola  elementare,  in

  relazione alle norme  del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea

  costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini

  dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e

  nella  scuola  elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo  per   la

  formazione  culturale  e  professionale degli  insegnanti  della  scuola

  elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione

  ai  concorsi  per  l'accesso a posti di istitutore o  istitutrice  nelle

  istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante.

  Ai  2  indirizzi   del corso  di  laurea contribuiscono  i  dipartimenti

  interessati; per  il funzionamento dei predetti  corsi sono utilizzati le

  strutture e, con  il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte

  le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

 

3.    Entro  2 anni dalla  data di entrata in vigore della presente legge,

  con  decreto  del Presidente della Repubblica, previa deliberazione  del

  Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e  della

  ricerca  scientifica  e  tecnologica, su parere conforme  del  Consiglio

  universitario nazionale (Cun), di concerto con il Ministro della pubblica

  istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione

  (Cnpi),  acquisito il parere del Consiglio  di Stato, viene definita  la

  tabella del  corso di laurea e  ne sono precisati modalità e  contenuti,

  comprese le attività di tirocinio didattico. I Ministri dell'università e

  della  ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione  si

  avvalgono della commissione di cui all'art. 4, comma 5, legge 9.5.89  n.

  168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso  di

  laurea stesso e della scuola di specializzazione di  cui all'art. 4, comma

  2, della presente legge.

 

4.    Il  decreto  del Presidente della Repubblica  di   cui  al  comma  3

  contiene altresì norme per la formazione degli insegnanti della  regione

  Valle  d'Aosta  ai  fini  di adeguarla alle particolari   situazioni  di

  bilinguismo di cui agli artt. 38, 39 e 40 dello statuto speciale. apposite

  convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle d'Aosta, d'intesa

  con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

  e della pubblica istruzione, con le università italiane e con quelle dei

  Paesi dell'area linguistica francese.

 

5.    Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle

  scuole  in  lingua   slovena e di quelle delle località  ladine  possono

  essere stipulate  dalle  province autonome di Trento  e di Bolzano e dalla

  regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'università e

  della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con

  le università italiane, con quelle dei Paesi dell'area linguistica tedesca

  e con quelle slovene.

 

6.    Con  lo  stesso decreto del  Presidente della Repubblica di  cui  al

  comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto

  altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e

  con   gli  altri  Ministri  interessati,  sono  individuati   i  profili

  professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il

  diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle

  corrispondenti  attività, nonché le qualifiche funzionali  del  pubblico

  impiego  per  le  quali  il  diploma di laurea  costituisce  titolo  per

  l'accesso.

 

7.    I  corsi  di  laurea  di  cui al comma 2 sono  attivati  a   partire

  dall'anno  accademico successivo a quello di emanazione del decreto  del

  Presidente della Repubblica di cui al comma 3.

 

8.    Con  decreto  del  Ministro della pubblica  istruzione,  emanato  di

  concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro 1 anno

  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti  i

  tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche

  con  riferimento  ai  diritti  degli insegnanti  di  scuola  materna  ed

  elementare in servizio.

 

 

Art. 4 - Diploma di specializzazione.

 

1.    Il  diploma  di  specializzazione si consegue, successivamente  alla

  laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a 2 anni

  finalizzato  alla  formazione di specialisti  in  settori  professionali

  determinati, presso le scuole di specializzazione di cui  al DPR 10.3.82

  n. 162.

 

2.     Con  una  specifica   scuola  di  specializzazione   articolata  in

  indirizzi, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati, e

  in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono

  alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli

  insegnanti  delle scuole secondarie, prevista dalle norme  del  relativo

  stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore

  di esame di Stato e abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui

  si  riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla

  scuola  di  specializzazione   costituiscono  titolo  di  ammissione  ai

  corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

 

3.   Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel  termine

  e  con  le modalità di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella

  della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2  del

  presente  articolo, la durata dei corsi da fissare  in  un  periodo  non

  inferiore a 1 anno e i relativi piani di studio. Questi devono comprendere

  discipline finalizzate  alla preparazione  professionale con riferimento

  alle  scienze  dell'educazione  e  all'approfondimento  metodologico   e

  didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio

  didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della

  ricerca  scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il  Ministro

  della pubblica istruzione, sono stabiliti i  criteri di ammissione  alla

  scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento

  dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3,

  commi 7 e 8.

 

4.    Con  lo stesso  decreto del  Presidente della Repubblica di  cui  al

  comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto

  altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica,

  sono determinati i diplomi di specializzazione  di cui al comma 2 che in

  relazione   a   specifici  profili  professionali  danno   titolo   alla

  partecipazione  agli  esami   di abilitazione   per  l'esercizio   delle

  corrispondenti  professioni  ovvero  danno  titolo  per  l'accesso  alla

  dirigenza nel pubblico impiego.

 

(omissis)

 

 

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LEGGE 3 AGOSTO 1998, n. 315

 

Articolo 1.

 

1.   È autorizzata la spesa:

 

a)    di £. 36  miliardi  per  il  1998, di £. 82,8 miliardi per il 1999 e

  di  £.  89,4  miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata  all'incremento

  dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato

  di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del Ministro

  dell'università e della ricerca scientifica e  tecnologica,  assicurando

  anche,  a partire dall'1.1.99, l'applicazione alle predette borse  delle

  disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, 1° periodo, della legge 8.8.95

  n.  335, nonché di cui all'art. 59, comma 16, legge 27.12.97 n.  449,  e

  successive modificazioni;

b)   di £. 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e  2000, per

la copertura degli oneri derivanti da attività di selezione e di

valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse

nazionale, nonché dall'attribuzione di compensi ai componenti della

apposita commissione di garanzia e agli altri soggetti incaricati delle

predette attività. L'importo dei compensi è determinato con decreto del

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c)   di £. 2,8 miliardi per il 1998, di £. 1 miliardo  per il 1999 e di £.

1 miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli istituti

scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo e il noleggio di

attrezzature didattiche;

d)   di £. 1,830 miliardi per il 1998, di £. 3,830 miliardi per il 1999 e

di £. 3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la costituzione di un Fondo

della ricerca scientifica  e tecnologica, da  ripartire con decreti del

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a

valere sul Fondo e nei limiti della disponibilità  di cui alla presente

lettera si provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di

organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca  scientifica e

tecnologica, ivi compresi i compensi o le  indennità per i componenti, per

attività di studio, indagine e rilevazione, di  fornitura di servizi

informativi e telematici, di consulenza, monitoraggio e  valutazione nel

predetto settore, nonché per assunzioni a tempo determinato, per le

predette attività e nel limite di 15 unità, secondo la normativa vigente

per le pubbliche amministrazioni;

e)   di  £. 4,7 miliardi  per  il  1998, di £. 5,4 miliardi per il 1999 e

di £. 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto "large

binocular telescope", con contributo all'osservatorio astrofisico di

Arcetri;

f)   di £. 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per

rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'art. 4

della legge 25.10.68 n. 1089, e successive modificazioni;

g)   di £. 38,3 miliardi per il 1998, di £. 74,3  miliardi per il 1999 e

di £. 88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento di progetti di

ricerca universitaria di  rilevante interesse nazionale e di grandi

attrezzature scientifiche universitarie;

h)   di £. 1,7 miliardi per il 1998 e £. 3,2 miliardi per ciascuno degli

anni 1999 e 2000 da destinare ad interventi di edilizia universitaria del

politecnico di Torino nella sede di Mondovì;

i)   di £. 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999  e 2000, da

assegnare all'università degli studi  "La Sapienza" di Roma, finalizzati

ad  interventi per opere di  edilizia e in particolare all'acquisizione

alla ristrutturazione della sede distaccata di Latina e delle relative

strutture.

 

2.    All'art. 5, comma 2, lett. b), legge 27.12.97  n. 449, le parole:  "

  e)  e  g)"  sono  sostituite dalle seguenti: " e), senza la  limitazione

  all'ambito territoriale   di cui  all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.

  2052/88, e successive modificazioni, nonché g)".

 

3.   Alla legge 25.5.90 n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e

  integrazioni:

 

a)    all'art.  1, comma 1, dopo le parole: "di proprietà pubblica",  sono

  inserite le seguenti: "ovvero per l'acquisto";

b)    all'art.  1, comma 1,  all'inizio del  2° periodo sono  premesse  le

  seguenti   parole:   "qualora   intenda  procedere  alla   realizzazione

  dell'immobile";

c)    all'art. 2, comma 1, dopo le parole: "da realizzare", sono  inserite

  le seguenti: "o da acquistare".

 

4.    Le  università   possono utilizzare personale  docente  in  servizio

  presso  istituzioni  scolastiche,  al  fine  di   svolgere  compiti   di

  supervisione del tirocinio e di coordinamento del  medesimo   con  altre

  attività  didattiche nell'ambito di corsi di laurea  in   scienze  della

  formazione  primaria e di scuole di specializzazione per  l'insegnamento

  nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale

  sono determinate con decreti del Ministero  della pubblica istruzione, nel

  limite di un onere  per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per

  la sostituzione dei docenti esonerati, di £. 8 miliardi per il 1998, di £.

  28,5 miliardi per il 1999 e di £. 50  miliardi a decorrere dal 2000.  In

  sede  di  1a  applicazione delle disposizioni del presente  comma,  tali

  modalità  sono  individuate nella concessione di  esoneri  parziali  dal

  servizio.  Gli  atenei,  con  proprie  disposizioni,  adottano  apposite

  procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da

  utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione

  di  cui all'art. 4, comma 5, legge 9.5.89 n. 168, nonché disciplinano le

  modalità di partecipazione dei predetti  docenti agli organi accademici.

  Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni

  comparative   fanno   comunque   parte   componenti   designati    dalla

  amministrazione scolastica.

 

5.    Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati,

  per   periodi  non  superiori  a un quinquennio,  docenti   e  dirigenti

  scolastici  della  scuola  elementare,  su  richiesta  delle   strutture

  didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4  nel limite del

  contingente  previsto dall'art. 456, comma 13, del  testo  unico approvato

  con  D.lgs.  16.4.94  n.  297.  Le utilizzazioni sono  disposte  con  le

  procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno

  tali per effetto dell'applicazione del comma 6.

 

6.    Il  personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data

  di entrata in vigore della  presente legge è assegnato  ad esercitazioni

  presso  cattedre  di pedagogia e psicologia delle università,  ai  sensi

  dell'art. 5, comma 1, legge 2.12.67 n. 1213, cessa da tale posizione alla

  scadenza del quinquennio di durata dell'assegnazione stessa. Sono abrogate

  le  norme  della medesima legge n. 1213/67 incompatibili con la presente

  legge.

 

7.    All'art. 17, comma 117, legge 15.5.97 n. 127, dopo le parole: "delle

  accademie  di  belle arti," sono inserite le seguenti:  "degli  istituti

  superiori per le industrie artistiche,".

 

8.    All'art.  4 della legge 19.11.90 n. 341, e successive modificazioni,

  dopo  il  comma  2  è  inserito il seguente:  "2-bis.  si  applicano  le

  disposizioni di cui all'art. 3, comma 8".

 

 

Articolo 2.

 

1.     All'onere  derivante  dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui

  all'art. 1, comma 1, lett. a),  b), c)  e  d) per il triennio 1998-2000,

  pari  a  £. 41,8 miliardi per l'anno 1998, £. 88,8 miliardi per   l'anno

  1999   e   £.  95,4  miliardi  per  l'anno  2000  si  provvede  mediante

  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

  triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

  corrente  "fondo speciale" dello stato di previsione del  Ministero  del

  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione   economica  per   l'anno

  finanziario  1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento  relativo  al

  Ministero dell'università e  della ricerca scientifica e tecnologica.

 

2.     All'onere  derivante  dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui

  all'art.  1, comma 1, lett. e), f), g), h) e i) per il triennio 1998-2000,

  pari  a  £. 49,7  miliardi per l'anno 1998, £. 140,4 miliardi per l'anno

  1999   e  £.  153,6  miliardi  per  l'anno  2000  si  provvede  mediante

  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

  triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto

  capitale  "fondo speciale" dello stato  di previsione del Ministero  del

  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  per  l'anno

  finanziario  1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento  relativo  al

  Ministero dell'università e della  ricerca scientifica e tecnologica.

 

3.     All'onere  derivante  dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui

  all'art. 1, comma 4, per il triennio 1998-2000, pari a £. 8 miliardi per

  l'anno 1998, £. 28,5 miliardi per l'anno 1999 e £. 50 miliardi per l'anno

  2000,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità

  previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello  stato  di

  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e  della programmazione

  economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente

  l'accantonamento  relativo al Ministero della pubblica istruzione.

 

4.     Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione

  economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le  occorrenti

  variazioni di bilancio.

 

(omissis)

 

 

 

Art. 15 - MOBILITÀ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE

 

1.    Sarà  favorita la mobilità professionale del personale della  scuola

   non  solo  per  superare  o  prevenire il soprannumero,  ma  anche  per

   valorizzare  le esperienze acquisite dal personale e per  sostenere  lo

   scambio  di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico.  I

   criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale

   e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono

   definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.

 

2.    In  tale  sede saranno definiti modalità e criteri per le  verifiche

   periodiche annuali sugli effetti degli istituti relativi alla  mobilità

   territoriale,  al  fine  di  apportare,  con  contrattazione  nazionale

   decentrata annuale i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.

 

3.    Analogamente  si  procederà  per  la  contrattazione  relativa  alla

   utilizzazione del personale.

 

4.    A  sostegno  dei processi d'innovazione, che esigono  un  equilibrio

   dinamico  tra  le esigenze del sistema scolastico e le aspettative  del

   personale, la mobilità professionale è finalizzata a:

 

a)    promuovere  il  reimpiego e la valorizzazione delle  professionalità

   esistenti;

b)    favorire la mobilità professionale ai fini del riassorbimento  delle

   eccedenze di personale.

 

   Ciò si  può realizzare anche  attraverso:

  

-     specifici  percorsi formativi  di riqualificazione  e  riconversione

   professionale mirati all'assegnazione di posti di lavoro vacanti;

-      rimborso  spese,  da  erogare  anche  in  misura  forfettaria,  per

   l'effettiva frequenza dei corsi;

-    indennità forfettaria di 1a sistemazione;

-      incentivazione   al   conseguimento   di   titoli   di   studio   e

   all'integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.

 

5.   La mobilità professionale a domanda nell'ambito del comparto si attua

   sulla  base  della previsione del fabbisogno di risorse  professionali,

   mediante    la   programmazione   delle   iniziative   di   formazione,

   riqualificazione  e  riconversione in ambito provinciale  o  regionale,

   rivolta,  con priorità, al personale appartenente a classi di concorso,

   aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di

   esubero. È assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno

   esercizio del diritto alla formazione.

 

6.    Il  personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente  comma

   conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a

   domanda o d'ufficio, nella procedura di mobilità relativamente al tipo di

   posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.

 

7.    La  formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale

   di   cui   sopra  è  altresì  orientata  verso  le  esigenze  emergenti

   dall'attuazione  dell'autonomia  scolastica,  con  l'individuazione  di

   specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi  allo

   sviluppo dell'educazione permanente e degli adulti, al potenziamento della

   ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla

   prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli  insuccessi

   formativi, all'espansione dell'istruzione e formazione integrata  post-

   secondaria,  nonché  al rafforzamento dell'efficienza  organizzativa  e

   amministrativa delle istituzioni scolastiche.

 

8.    Ai  fini indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del

   personale  sarà  effettuata  dal Ministero della  pubblica  istruzione,

   prevedendo, senza oneri aggiuntivi nella spesa complessiva, a livello di

   singole  istituzioni  scolastiche,  di  reti  di  scuole  o  di  ambiti

   territoriali sub - provinciali, dotazioni organiche funzionali al sostegno

   e allo sviluppo dell'autonomia scolastica, fermo restando quanto previsto

   per il personale ATA dall'art. 36, comma 5.

 

9.     Sulla  base  di  accordi  promossi  dal  Ministero  della  pubblica

   istruzione  con altre amministrazioni ed enti pubblici si procede  alla

   mobilità  intercompartimentale  a domanda,  previa  definizione,  nella

   contrattazione  integrativa  nazionale,  di  criteri  e  modalità   per

   l'individuazione   del  personale  da  trasferire;  la   contrattazione

   integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di

   lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di

   1a sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.

 

10.   Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità

   professionale  anche a seguito di procedure concorsuali  è  applicabile

   l'istituto  della  restituzione  al  ruolo  di  provenienza,  su  posto

   disponibile  in  tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato  esito

   negativo della prestazione lavorativa, d'ufficio. Sono, comunque, fatte

   salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza

   degli organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di

   pareri obbligatori e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

 

11.  Ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 29/93 come novellato dall'art. 25

   del  D.lgs.  n.  80/98, il personale docente utilizzato,  a  domanda  o

   d'ufficio,  in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale

   trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto

   per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta

   per  il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui

   l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla

   cattedra o posto di utilizzazione.

   In  caso  di  utilizzazione parziale, la corresponsione avrà  luogo  in

   rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.

 

 

 

Art. 16 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE

 

Al   personale  scolastico  viene  attribuito  un  trattamento   economico

differenziato per posizioni stipendiali.

 

Il  passaggio  tra  una  posizione  stipendiale  e  l'altra  potrà  essere

acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella  E,  sulla

base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla

funzione.

 

Il  servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel  periodo

di  maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso  in  sanzioni

disciplinari  definitive implicanti la sospensione dal servizio;  in  caso

contrario  trova applicazione l'art. 27, comma 3, lett. a) e b)  del  CCNL

sottoscritto il 4.8.95.

 

 

 

Art. 17 - SNELLIMENTO BUROCRATICO

 

In  sede  di  contrattazione integrativa nazionale saranno  determinati  i

criteri per l'attivazione di progetti nazionali volti:

 

-      al   monitoraggio  e  al  recupero  degli  arretrati  relativi   ai

  provvedimenti di stato giuridico ed economico;

-    all'istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile,

  contenente tutti i dati concernenti la carriera, i titoli professionali e

  il trattamento economico dell'interessato anche ai fini pensionistici.

 

 

 

Art. 18 - PARI OPPORTUNITÀ

 

1.    Al  fine  di consentire una reale parità uomini-donne, è  istituito,

  presso  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  il  Comitato   pari

  opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare  effettive

  condizioni di pari  opportunità,  secondo  i  principi  definiti   dalla

  legge 10.4.91 n. 125, con particolare riferimento all'art. 1.

  Il  Comitato  è  costituito da una persona  designata da ciascuna  delle

  OO.SS.  di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero  di

  rappresentanti  dell'amministrazione.  Il  presidente  del  Comitato   è

  nominato   dal   Ministro  della  pubblica  istruzione  e   designa   un

  vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto  un  componente

  supplente.

 

2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

 

a)    raccolta  dei dati relativi alle materie di propria competenza,  che

  l'amministrazione è tenuta a fornire;

b)    formulazione  di proposte in ordine ai medesimi temi anche  ai  fini

  della contrattazione integrativa;

c)   promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie

per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a

realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/91.

 

3.    Nell'ambito  dei vari livelli di relazioni sindacali  devono  essere

  sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna

  delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano

  effettive  pari  opportunità nelle condizioni di lavoro  e  di  sviluppo

  professionale delle lavoratrici:

 

·     percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari

  opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai  progetti

  per   l'orientamento  scolastico,  alla  riformulazione  dei   contenuti

  d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle

  politiche di riforma;

·     azioni  positive,  con particolare riferimento  alle  condizioni  di

  accesso  ai  corsi  di  formazione  e aggiornamento  e  all'attribuzione

  d'incarichi o funzioni più qualificate;

·     iniziative  volte a prevenire o reprimere molestie  sessuali  nonché

  pratiche discriminatorie in generale;

·    flessibilità degli orari di lavoro;

·    fruizione del part-time;

·    processi di mobilità.

 

4.    L'amministrazione assicura l'operatività del Comitato  e  garantisce

  tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in

  applicazione  dell'art. 17 del D.lgs. 29.10.98 n. 387.  In  particolare,

  valorizza  e  pubblicizza  con  ogni mezzo,  nell'ambito  lavorativo,  i

  risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere

  una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di

  cui deve essere data la massima pubblicizzazione.

 

5.   Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di

  un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti

  del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

 

6.    A  livello  di amministrazione scolastica provinciale, su  richiesta

  delle  OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa, possono  essere

  costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore  del

  presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale

  dei   quali  deve  essere  assicurato  il  funzionamento  da  parte  dei

  Provveditori agli studi. Il Presidente è nominato dal Provveditore  agli

  studi.

 

 

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LEGGE 10 APRILE 1991, N. 125

 

Articolo 1.

 

1.    Le  disposizioni contenute nella presente legge hanno  lo  scopo  di

  favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale

  tra  uomini  e  donne nel lavoro, anche mediante l'adozione  di  misure,

  denominate  azioni  positive per le donne, al   fine  di  rimuovere  gli

  ostacoli che di  fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

 

2.    Le  azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo  scopo

  di:

 

a)   eliminare  le disparità di fatto  di cui le donne sono  oggetto nella

  formazione  scolastica e professionale, nell'accesso  al  lavoro,  nella

  progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b)    favorire la diversificazione delle  scelte professionali delle donne

  in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e  gli

  strumenti  della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla

  formazione  imprenditoriale  e  la  qualificazione  professionale  delle

  lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

c)    superare  condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro  che

  provocano  effetti  diversi,  a seconda del  sesso,  nei  confronti  dei

  dipendenti    con   pregiudizio   nella   formazione,   nell'avanzamento

  professionale  e  di  carriera  ovvero  nel  trattamento   economico   e

  retributivo;

d)    promuovere  l'inserimento delle donne nelle  attività,  nei  settori

  professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e  in

  particolare  nei  settori  tecnologicamente avanzati  e  ai  livelli  di

  responsabilità;

e)    favorire,  anche  mediante una diversa  organizzazione  del  lavoro,

  delle  condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità

  familiari   e  professionali  e  una  migliore  ripartizione   di   tali

  responsabilità tra i 2 sessi.

 

3.   Le azioni positive di cui  ai commi 1 e 2 possono essere promosse dal

  comitato di cui all'art. 5 e dai consiglieri di  parità di cui all'art. 8,

  dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale

  e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati,

  dai  centri  di  formazione  professionale, dalle   OO.SS.  nazionali  e

  territoriali,   anche   su  proposta  delle  RSA   o   degli   organismi

  rappresentativi del personale di cui  all'art. 25  della  legge 29.3.83 n.

  93.

 

 

Art. 2 - Attuazione di azioni positive, finanziamenti.

 

1.    Le  imprese,  anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli  enti

  pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri di

  formazione professionale che adottano i progetti  di azioni positive  di

  cui  all'art.  1,  possono richiedere al Ministero del  lavoro  e  della

  previdenza  sociale di essere ammessi al rimborso  totale o parziale  di

  oneri  finanziari  connessi  all'attuazione  dei  predetti  progetti  ad

  eccezione di quelli di cui all'art. 3.

 

2.    Il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza  sociale,  sentito  il

  comitato  di  cui all'art. 5, ammette i progetti  di azioni positive  al

  beneficio di cui al comma 1 e, con  lo stesso provvedimento, autorizza le

  relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque

  avere inizio entro 2 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

 

3.    Con  decreto  emanato  dal Ministro del lavoro  e  della  previdenza

  sociale,  di   concerto con il Ministro del tesoro, sono  stabilite   le

  modalità di presentazione delle richieste, di erogazione dei fondi e dei

  tempi  di  realizzazione del progetto. In ogni caso i contributi  devono

  essere erogati sulla base della verifica dell'attuazione del progetto di

  azioni  positive, o di singole parti, in relazione alla complessità  del

  progetto stesso. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza

  del beneficio e la restituzione delle  somme  eventualmente già riscosse.

  In  caso  di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente  alla

  parte   non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai  criteri

  determinati dal decreto di cui al presente comma.

 

4.    I   progetti  di azioni positive concordate dai datori di lavoro con

  le   OO.SS.  maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  hanno

  precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.

 

5.    L'accesso  ai  fondi  comunitari  destinati  alla  realizzazione  di

  programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli  di  cui

  all'art. 3, è subordinato al parere del comitato di cui all'art. 5.

 

6.    Entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le

  amministrazioni dello Stato,  anche ad ordinamento autonomo, le regioni,

  le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali,

  regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del personale di

  cui all'art. 25 della legge 29.3.83 n. 93, o in loro mancanza, le OO.SS.

  locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano

  nazionale, sentito inoltre, in relazione alla sfera d'azione della propria

  attività, il comitato di cui all'art. 5 o il  consigliere di parità   di

  cui all'art. 8, adottano  piani di azioni positive tendenti ad assicurare,

  nel  loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di  fatto,

  impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro  e  nel

  lavoro tra uomini e donne.

 

 

Art. 3 - Finanziamento delle azioni positive realizzate

         mediante la formazione professionale.

 

1.     Al   finanziamento  dei  progetti  di  formazione  finalizzati   al

  perseguimento  dell'obiettivo di cui all'art. 1,  comma  1,  autorizzati

  secondo  le  procedure previste dagli artt.  25, 26  e  27  della  legge

  21.12.78 n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una

  quota  del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della stessa legge,

  determinata annualmente con deliberazione del comitato interministeriale

  per  la programmazione economica. In sede di 1a applicazione la predetta

  quota è fissata nella misura del 10%.

 

2.    La  finalizzazione  dei  progetti  di  formazione  al  perseguimento

  dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1,  viene accertata,  entro il 31

  marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione

  regionale per  l'impiego.  Scaduto il termine, al predetto  accertamento

  provvede il comitato di cui all'art. 5.

 

3.    La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le

  regioni  in  misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti

  per i progetti approvati.

 

 

Art. 4 - Azioni in giudizio.

 

1.    Costituisce  discriminazione, ai sensi della legge 9.12.77  n.  903,

   qualsiasi atto o comportamento  che  produca un effetto pregiudizievole

   discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso.

 

2.      Costituisce    discriminazione    indiretta    ogni    trattamento

   pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino  in

   modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e

   riguardino  requisiti  non  essenziali allo  svolgimento  dell'attività

   lavorativa.

 

3.    Nei  concorsi  pubblici e   nelle forme  di  selezione   attuate  da

   imprese  private  e  pubbliche la prestazione  richiesta   deve  essere

   accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro  sesso", fatta  eccezione

   per   i  casi  in  cui  il  riferimento al sesso costituisca  requisito

   essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

 

4.     Chi   intende   agire  in  giudizio  per  la  dichiarazione   delle

   discriminazioni ai sensi  dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle

   procedure  di  conciliazione  previste dai  contratti  collettivi,  può

   promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410  C.P.C.

   anche  tramite il consigliere di parità di cui all'art.  8,  comma   2,

   competente per territorio.

 

5.    Quando  il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche  da

   dati  di  carattere  statistico relativi  alle  assunzioni,  ai  regimi

   retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti,

   alla progressione in carriera e ai licenziamenti - idonei a fondare, in

   termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti  o

   comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al  convenuto

   l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.

 

6.     Qualora  il  datore  di  lavoro  ponga  in  essere  un  atto  o  un

   comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non

   siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle

   discriminazioni, il ricorso può essere proposto dal consigliere di parità

   istituito a livello regionale, previo parere non vincolante del collegio

   istruttorio di cui all'art. 7, da allegare al ricorso  stesso,  e sentita

   la commissione regionale per l'impiego. Decorso  inutilmente il termine di

   30 giorni dalla richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricorso

   può essere comunque  proposto.

 

7.    Il   giudice, nella sentenza  che accerta le discriminazioni   sulla

   base del ricorso presentato ai sensi del comma  6, ordina al datore  di

   lavoro  di definire,  sentite le RSA ovvero, in loro mancanza, le OO.SS.

   locali  aderenti  alle  OO.SS. maggiormente rappresentative  sul  piano

   nazionale, nonché il consigliere regionale per  la parità  competente  per

   territorio,   un  piano di rimozione delle  discriminazioni  accertate.

   Nella sentenza il giudice fissa un termine per la definizione del piano.

 

8.    In caso di mancata ottemperanza alla sentenza di  cui al comma 7  si

   applica  l'art. 650 C.P.  richiamato  dall'art. 15 della legge 9.12.77 n.

   903.

 

9.   Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dei

   commi  1  e  2,  posti in essere da imprenditori ai quali  siano  stati

   accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che

   abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere

   pubbliche,  di  servizi o di forniture, viene comunicato immediatamente

   dall'ispettorato  del lavoro ai ministri nelle cui amministrazioni  sia

   stata  disposta  la  concessione del beneficio o  dell'appalto.  Questi

   adottano  le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario,  la

   revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono

   decidere l'esclusione del  responsabile per un periodo di tempo fino a 2

   anni  da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie  o

   creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche

   quando  si tratti  di agevolazioni finanziarie o  creditizie ovvero  di

   appalti  concessi da enti  pubblici, ai quali l'ispettorato del  lavoro

   comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle

   sanzioni previste.

 

10.  Resta fermo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 9.12.77.

 

 

Art. 5 - Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità

         di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori

         e lavoratrici.

 

1.    Al  fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori

  per  sesso   e  di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza

  delle  donne  nell'accesso  al lavoro e sul  lavoro  e  la  progressione

  professionale e di carriera è istituito, presso il Ministero  del lavoro e

  della  previdenza  sociale, il comitato nazionale per  l'attuazione  dei

  principi  di  parità  di trattamento ed uguaglianza di  opportunità  tra

  lavoratori e lavoratrici.

 

2.   Fanno parte del comitato:

 

a)    il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega,

  un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;

b)    5 componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori

  maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c)    5  componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di

  lavoro  dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative  sul

  piano nazionale;

d)    1  componente   designato  unitariamente   dalle   associazioni   di

  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento  cooperativo  più

  rappresentative sul piano nazionale;

e)    11 componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili

  più rappresentativi sul piano  nazionale operanti nel campo della parità e

  delle pari opportunità nel lavoro;

f)    il  consigliere  di  parità componente la commissione  centrale  per

  l'impiego.

 

3.    Partecipano, inoltre, alle riunioni del comitato, senza  diritto  di

  voto:

 

a)    6  esperti  in  materie giuridiche, economiche e  sociologiche,  con

  competenze in materia di lavoro;

b)    5  rappresentanti,  rispettivamente, dei  Ministeri  della  pubblica

  istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri,  dell'industria,

  del  commercio  e  dell'artigianato,  del  dipartimento  della  funzione

  pubblica;

c)    5 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con

  qualifica non inferiore a quella di 1° dirigente, in  rappresentanza delle

  direzioni   generali  per  l'impiego,  dei  rapporti  di   lavoro,   per

  l'osservatorio  del  mercato del lavoro, della previdenza  e  assistenza

  sociale  nonché dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione

  professionale dei lavoratori.

 

4.   I componenti del comitato durano in carica 3 anni e sono nominati dal

  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, per  ogni  componente

  effettivo è nominato un supplente.

 

5.    Il  comitato  è convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro  del

  lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta metà più 1

  dei suoi componenti.

 

6.    Il  comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a  quello

  del  collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'art.  7,

  nonché in ordine alle relative spese.

 

7.    Il vicepresidente del comitato è designato dal Ministro del lavoro e

  della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti.

 

 

Art. 6 - Compiti del comitato.

 

1.    Per  il perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 1,  il

  comitato adotta ogni iniziativa utile e in particolare:

 

a)    formula  proposte  sulle questioni generali relative  all'attuazione

  degli  obiettivi della parità e delle pari opportunità,  nonché  per  lo

  sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente

  incide sulle condizioni di lavoro delle donne;

b)    informa  e  sensibilizza  l'opinione  pubblica  sulla  necessità  di

  promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita

  lavorativa;

c)   promuove l'adozione di azioni positive da parte delle istituzioni

pubbliche preposte alla politica del lavoro, nonché da parte dei  soggetti

di cui all'art. 2;

d)   esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di

azioni positive ed opera il controllo sui progetti 'in itinere'

verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;

e)   elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di

condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche

indirette delle discriminazioni;

f)   verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in

materia di parità;

g)   propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando

gli interessati all'adozione di piani di azioni positive per la rimozione

delle discriminazioni pregresse e la creazione  di pari opportunità per le

lavoratrici;

h)   può richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i

luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e

femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della  formazione e

promozione professionale;

i)   promuove un'adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici

nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione

professionale;

l)   redige il rapporto di cui all'art. 10.

 

 

Art. 7 - Collegio istruttorio e segreteria tecnica.

 

1.    Per  l'istruzione  degli  atti relativi  all'individuazione  e  alla

  rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al  comitato

  di  cui  all'art. 5 e ai consiglieri di parità, è istituito un  collegio

  istruttorio così composto:

 

a)   il vicepresidente del comitato di cui all'art. 5, che lo presiede;

b)    un  magistrato  designato dal Ministero di grazia  e  giustizia  fra

  quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro;

c)   un dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

d)   gli esperti di cui all'art. 5, comma 3, lett. a);

e)   il consigliere di parità di cui all'art. 8, comma 4.

 

2.    Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti  di

  cui  alle lett. b) e c) del comma 1, su  richiesta del comitato  di  cui

  all'art. 5 possono essere elevati a 2.

 

3.    Al  fine  di  provvedere alla gestione amministrativa e al  supporto

  tecnico del comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria

  tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza  del

  comitato  ed  è composta di personale proveniente dalle varie  direzioni

  generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, coordinato

  da  un  dirigente generale del medesimo ministero. La composizione della

  segreteria tecnica è determinata con decreto del Ministro del  lavoro  e

  della previdenza sociale, sentito il comitato.

 

4.    Il  comitato  ha  facoltà di deliberare in ordine  alla  stipula  di

  convenzioni per l'effettuazione di studi e ricerche.

 

 

Art. 8 - Consiglieri di parità.

 

1.   I consiglieri di parità di cui al DL 30.10.84 n. 726, convertito, con

   modificazioni, dalla legge 19.12.84 n. 863, sono componenti a tutti gli

   effetti delle rispettive commissioni regionali per l'impiego.

 

2.    A livello provinciale  è nominato un consigliere di parità presso la

   commissione circoscrizionale per l'impiego che  ha sede nel capoluogo di

   provincia,  con  facoltà  di intervenire presso  le  altre  commissioni

   circoscrizionali  per  l'impiego operanti  nell'ambito  della  medesima

   provincia.

 

3.    I  consiglieri  di parità di  cui ai commi 1 e 2 sono  nominati  dal

   Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale su  designazione  del

   competente   organo  delle  regioni,  sentite  le  OO.SS.  maggiormente

   rappresentative a livello nazionale e  devono essere scelti tra persone

   che abbiano maturato un'esperienza tecnico/professionale di durata almeno

   triennale nelle materie concernenti l'ambito della presente legge.

 

4.    Il   consigliere   di  parità  di cui all'art.  4,  comma  2,  legge

   28.2.87  n.  56,  è componente con voto deliberativo della  commissione

   centrale per l'impiego.

 

5.    Qualora   si determini parità di voti nelle commissioni  di  cui  ai

   commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.

 

6.    Oltre  ai  compiti  ad essi assegnati dalla legge nell'ambito  delle

   competenze delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per

   l'impiego, i consiglieri di parità svolgono ogni utile  iniziativa per la

   realizzazione delle finalità della presente legge. Nell'esercizio  delle

   funzioni loro attribuite, i consiglieri di parità sono pubblici funzionari

   e hanno l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria per i reati di cui

   vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni medesime. I consiglieri

   di  parità, ai rispettivi livelli, sono componenti degli  organismi  di

   parità presso gli enti locali regionali e provinciali.

 

7.    Per  l'espletamento  dei  propri compiti i  consiglieri  di   parità

   possono  richiedere all'Ispettorato del lavoro di acquisire   presso  i

   luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e

   femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e

   promozione professionale.

 

8.    I  consiglieri  di  parità  di cui al comma  2  e  quelli  regionali

   competenti per territorio, ferma restando l'azione in giudizio  di  cui

   all'art.  4,  comma  6, hanno facoltà di agire in   giudizio   sia  nei

   procedimenti   promossi davanti al pretore in funzione di  giudice  del

   lavoro che davanti al tribunale amministrativo regionale su delega della

   lavoratrice ovvero di  intervenire nei giudizi promossi dalla medesima ai

   sensi dell'art. 4.

 

9.    I  consiglieri di parità ricevono comunicazioni sugli indirizzi  dal

   comitato  di cui all'art. 5 e fanno ad esso relazione circa la  propria

   attività. I consiglieri di parità hanno facoltà di consultare il comitato

   e il consigliere nazionale di parità su ogni questione ritenuta utile.

 

10.   I consiglieri di  parità di cui ai commi 1,  2 e  4, per l'esercizio

   delle  loro funzioni, sono domiciliati rispettivamente presso l'ufficio

   regionale del lavoro e della massima occupazione, l'ufficio provinciale

   del lavoro e della massima occupazione e presso una direzione generale del

   Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tali uffici assicurano la

   sede, l'attrezzatura, il personale e quanto necessario all'espletamento

   delle funzioni dei consiglieri di parità. Il Ministro  del lavoro e della

   previdenza sociale, con proprio decreto, può modificare la collocazione

   del consigliere di parità nell'ambito del ministero.

 

11.  Oltre  al gettone giornaliero di  presenza per la partecipazione alle

   riunioni  delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale  per

   l'impiego, spettano ai consiglieri di parità gettoni dello stesso importo

   per le giornate  di effettiva presenza nelle sedi dove  sono  domiciliati

   in ragione del loro ufficio, entro un limite massimo fissato annualmente

   con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'onere

   relativo fa carico al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza

   sociale.

 

12.   Il  consigliere  di parità ha diritto, se lavoratore  dipendente,  a

   permessi non retribuiti per l'espletamento del suo mandato. Quando intenda

   esercitare questo diritto, deve  darne comunicazione scritta al datore di

   lavoro, di regola 3 giorni prima.

 

 

Art. 9 - Rapporto sulla situazione del personale.

 

1.   Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti sono

  tenute  a  redigere un rapporto almeno ogni 2 anni sulla situazione  del

  personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione

  allo   stato   delle  assunzioni,  della  formazione,  della  promozione

  professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di

  altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della CIG, dei licenziamenti,

  dei  prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente

  corrisposta.

 

2.    Il  rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle RSA e al consigliere

  regionale di parità.

 

3.    Il    rapporto   deve essere redatto entro 1 anno  dalla  data  di

  entrata  in  vigore della presente legge, in conformità alle indicazioni

  definite,   nell'ambito delle specificazioni di  cui  al  comma  1,  dal

  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto  da

  emanarsi  entro  3 mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente

  legge.

 

4.    Qualora,  nei termini prescritti, le aziende di cui al comma  1  non

  trasmettano  il   rapporto, l'Ispettorato regionale del  lavoro,  previa

  segnalazione dei soggetti di cui al comma  2, invita le aziende stesse a

  provvedere  entro 60 giorni. In caso di inottemperanza si  applicano  le

  sanzioni di cui all'art. 11 del  DPR 19.3.55 n. 520. Nei casi più  gravi

  può  essere disposta la sospensione per 1 anno dei benefici contributivi

  eventualmente goduti dall'azienda.

 

 

Art. 10 - Relazione al Parlamento.

 

1.    Trascorsi  2  anni dalla data di entrata in vigore  della   presente

  legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, entro

  30  giorni,  alle competenti commissioni parlamentari del  Senato  della

  Repubblica e della Camera dei Deputati sull'attuazione della legge stessa,

  sulla base di un rapporto redatto dal  comitato  di  cui  all'art. 5.

 

 

Articolo 11.

 

1.    Per  il  funzionamento degli organi di cui  agli  artt.  5  e  7,  a

  decorrere  dal 1991, è autorizzata la spesa  di £. 1.000 milioni  annui.

  per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2 è autorizzata,

  a decorrere dal 1991, la spesa di £. 9.000 milioni annui.

 

2.    All'onere  di  £.  10.000  milioni annui nel   triennio  1991-93  si

  provvede mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,

  ai  fini del bilancio triennale 1991-93, al capitolo 6856 dello stato di

  previsione   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1991  utilizzando

  l'accantonamento  "finanziamento del comitato nazionale  per  la  parità

  presso il ministero e delle azioni positive per le pari opportunità".

 

3.    Il  Ministro  del  tesoro  è autorizzato ad  apportare,  con  propri

  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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DECRETO LEGISLATIVO 29 OTTOBRE 1998, n. 387

 

Articolo 17.

 

1.    All'art.  61, comma 1,  del D.lgs. 3.2.93 n. 29, alla  lett.  b)  le

  parole: "pari dignità" sono sostituite dalle seguenti: "pari opportunità".

 

2.    All'art. 61, comma 1, del D.lgs. 3.2.93 n. 29, alla lett.  c),  sono

  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "adottando modalità organizzative

  atte a favorirne la  partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita

  professionale e vita familiare;".

 

3.    Al  comma  1  dell'art. 61 del D.lgs. 3.2.93 n. 29,  è  aggiunta  la

  seguente  lettera "d) possono finanziare programmi di azioni positive  e

  l'attività  dei  comitati  pari opportunità  nell'ambito  delle  proprie

  disponibilità di bilancio".

 

4.    All'art.  61, comma 2, del D.lgs. 3.2.93 n. 29, sono   soppresse  le

  parole  da   "previo" a "nazionale" e la parola "comunità" è  sostituita

  dalla parola "unione".

 

 

 

Capo IV - NORME DI AREA

 

Sezione I - CAPI DI ISTITUTO

 

Art. 19 - COMPITI DEL CAPO D'ISTITUTO

 

1.    Il capo d'istituto partecipa e concorre al processo di realizzazione

  dell'autonomia scolastica che andrà a regime l'1.9.2000.

  In sede di attualizzazione delle norme contrattuali saranno unificate  e

  comprese  in una distinta disciplina di area tutte le norme relative  ai

  capi  d'istituto. Questa specifica sequenza contrattuale sarà realizzata

  entro il 30.3.2000.

  Nell'attuale  fase  transitoria,  i  capi  d'istituto  eserciteranno  le

  proprie  funzioni  nella  prospettiva  dell'ingresso  delle  istituzioni

  scolastiche  nel  regime di autonomia previsto dalla  normativa  vigente

  valorizzando  le competenze acquisite nei corsi obbligatori  di  cui  al

  D.lgs. n. 59/98.

  In  previsione  dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica  di  cui

  all'art.  21  della  legge  n. 59/97, sarà avviata  entro  il  30.3.2000

  un'apposita  sessione  negoziale concernente la piena  attuazione  della

  dirigenza scolastica.

 

2.    Il  capo  d'istituto assicura la gestione unitaria  dell'istituzione

  scolastica  e  la  finalizza all'obiettivo della  qualità  dei  processi

  formativi,  predisponendo gli strumenti attuativi del piano dell'offerta

  formativa.

 

3.     Il   capo   d'istituto,  in  relazione  all'assetto   organizzativo

  conseguente al piano dell'offerta formativa dell'istituzione  scolastica

  organizza  la propria presenza in servizio e il proprio tempo di  lavoro

  secondo i criteri della flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse

  all'esercizio delle funzioni di competenza. Il capo d'istituto  assicura

  comunque  una  presenza ordinaria di 36 ore settimanali, anche  su  base

  plurisettimanale.

 

4.    Il  capo  d'istituto può avvalersi, nello svolgimento delle  proprie

  funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti  da

  lui  individuati  sulla  base  della  normativa  vigente.  La  scelta  è

  effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell'incarico  correlata

  alla responsabilità sugli esiti dell'incarico stesso, secondo criteri di

  efficienza ed efficacia nel servizio scolastico.

 

5.     In  relazione  agli  specifici  aspetti  di  carattere  generale  e

  organizzativo inerenti al piano attuativo dell'offerta formativa, il capo

  d'istituto,   prima   dell'inizio  dell'anno  scolastico   consulta   il

  responsabile  amministrativo  e,  previa  convocazione  di   un'apposita

  riunione, informa il personale ATA.

 

6.   In riferimento al comma 2 dell'art. 33 del CCNL 4.8.95 le modalità le

  procedure  e  i  compensi relativi al conferimento degli incarichi  sono

  oggetto  di  contrattazione integrativa nazionale. Gli stessi  incarichi

  conferiti  saranno  oggetto  di  informazione  preventiva  alle   OO.SS.

  firmatarie  del  CCNL  da  parte dei livelli di amministrazione  che  li

  conferiscono.

 

 

 

Art. 20 - LA VALUTAZIONE DEL CAPO D'ISTITUTO

 

1.   L'attività del capo d'istituto è oggetto di valutazione periodica. In

  attesa della piena attuazione di quanto previsto dall'art. 25 bis, comma

  1,  D.lgs.  3.2.93  n. 29, come integrato dal D.lgs. 6.3.98  n.  59,  la

  valutazione sarà formulata da un nucleo di valutazione da istituire entro

  3 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e da rendere funzionale

  entro  l'1.9.99.  Tale nucleo sarà istituito in via sperimentale  presso

  l'amministrazione scolastica regionale con le modalità indicate nel citato

  art.  25  bis,  comma  1. In sede di contrattazione integrativa  saranno

  definite le modalità, i contenuti e le procedure di garanzia in caso  di

  esito negativo della valutazione.

 

2.    In  relazione  all'attuazione di quanto previsto dal comma  1,  sono

  aboliti, nei confronti dei capi d'istituto, i rapporti informativi  e  i

  giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa vigente.

 

 

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DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29

 

Articolo 25 bis.

 

1.   Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la

  qualifica  dirigenziale per  i capi d'istituto preposti alle istituzioni

  scolastiche  ed  educative  alle quali è  stata  attribuita  personalità

  giuridica e autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15.3.97 n. 59.  I

  dirigenti  scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e

  rispondono, agli effetti dell'art. 20, in ordine ai risultati, che  sono

  valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle

  verifiche  effettuate  da  un  nucleo di  valutazione  istituito  presso

  l'amministrazione  scolastica regionale, presieduto da  un  dirigente  e

  composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

 

2.      Il    dirigente   scolastico   assicura   la   gestione   unitaria

  dell'istituzione,  ne ha la legale rappresentanza, è responsabile  della

  gestione  delle risorse finanziarie e strumentali e  dei  risultati  del

  servizio.   Nel  rispetto  delle  competenze   degli  organi  collegiali

  scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione,

  di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare

  il dirigente  scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri

  di  efficienza  e  di efficacia formative ed è titolare delle  relazioni

  sindacali.

 

3.    Nell'esercizio  delle  competenze di cui al  comma  2  il  dirigente

  scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi

  formativi  e  la  collaborazione delle risorse culturali, professionali,

  sociali ed economiche del territorio, per  l'esercizio della libertà  di

  insegnamento,  intesa  anche  come  libertà  di  ricerca  e  innovazione

  metodologica  e  didattica,  per l'esercizio  della  libertà  di  scelta

  educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento

  da parte degli alunni.

 

4.    Nell'ambito  delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,

  spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse

  e del personale dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati,  ai

  quali  possono  essere delegati specifici compiti, ed è  coadiuvato  dal

  responsabile  amministrativo, che sovrintende, con autonomia  operativa,

  nell'ambito  delle  direttive  di massima impartite  e  degli  obiettivi

  assegnati,   ai   servizi   amministrativi   e   ai   servizi   generali

  dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

 

5.    Il  dirigente presenta  periodicamente al consiglio di circolo o  al

  consiglio d'istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento

  dell'attività  formativa,  organizzativa e  amministrativa  al  fine  di

  garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio

  delle competenze degli organi dell'istituzione scolastica.

 

 

 

Art. 21 - L'INDENNITÀ DI DIREZIONE

 

1.    Ai capi d'istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta un'indennità

  accessoria  mensile.  Il relativo importo sarà determinato  in  sede  di

  contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire maggiorazioni in

  relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.

 

2.    L'indennità  compete  anche ai vicedirettori e  alle  vicedirettrici

  degli  istituti  di educazione, nonché ai direttori dei conservatori  di

  musica e delle accademie e al personale incaricato della direzione.  Nel

  caso in cui il capo d'istituto si trovi in posizione di stato implicante

  il  mancato esercizio della funzione direttiva, l'indennità di direzione

  per  lo  stesso periodo è corrisposta anche al dipendente che  lo  abbia

  sostituito, ai sensi della normativa vigente.

  Per  le  istituzioni  scolastiche affidate in  reggenza  l'indennità  di

  direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo d'istituto  sia

  al docente vicario della stessa istituzione scolastica.

 

3.     La   contrattazione  integrativa  nazionale  determinerà   criteri,

  consistenza  numerica  del  personale  destinatario  e  decorrenza   per

  l'attribuzione di un'indennità aggiuntiva di direzione ai capi d'istituto

  che abbiano superato le verifiche di cui al precedente art. 20.

 

 

 

Art. 22 - LA MOBILITÀ DEI CAPI D'ISTITUTO

 

Al  fine  di  agevolare la mobilità dei capi d'istituto sono  definite  le

seguenti modalità:

 

a)    la  mobilità  dei  capi d'istituto, rispettivamente  titolari  nelle

  scuole elementari, medie, negli istituti comprensivi nonché nella scuola

  secondaria  di    grado,  è territoriale; in  sede  di  contrattazione

  integrativa nazionale possono essere previste precedenze per il personale

  appartenente alle specifiche tipologie dell'istituto;

b)    in  relazione  al  nuovo profilo professionale dei capi  d'istituto,

  conseguente  anche  ai  percorsi  di  formazione  e  all'attuazione  del

  dimensionamento  della  rete scolastica, la mobilità  professionale  dei

  dirigenti scolastici titolari della scuola elementare e secondaria di 1°

  grado verso la scuola secondaria superiore e viceversa, si effettua sulla

  base di requisiti minimi da definire in sede di contrattazione integrativa

  nazionale.

 

In  tale  sede  vanno  confermate le disposizioni relative  alla  mobilità

d'ufficio  assunte  nel  contratto  collettivo  decentrato  nazionale  del

20.1.99.

 

 

 

Sezione II - PERSONALE DOCENTE

 

Art. 23 - AREA E FUNZIONE DOCENTE

 

1.    I  commi 4, 5 e 6 dell'art. 38 del CCNL sottoscritto il 4.8.95  sono

  così sostituiti:

 

4)     "La   funzione   docente  si  fonda  sull'autonomia   culturale   e

  professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali  e

  collegiali  e  nella  partecipazione alle attività  di  aggiornamento  e

  formazione in servizio.

 

5)    In  attuazione  dell'autonomia scolastica i docenti, nelle  attività

  collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-

  didattici,  il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione

  alle  differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto  del  contesto

  socio-economico di riferimento.

 

6)    Il  profilo  professionale dei docenti è  costituito  da  competenze

  disciplinari,   pedagogiche,   metodologico-didattiche,   organizzativo-

  relazionali  e  di  ricerca, tra loro correlate e  interagenti,  che  si

  sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e

  di   sistematizzazione  della  pratica  didattica.  I  contenuti   della

  prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro

  degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e

  nel  rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa

  della scuola."

 

 

2.   I commi 7 e 8 dello stesso art. 38 del CCNL 4.8.95 sono soppressi.

 

 

 

Art. 24 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE

 

1.    Le  istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che

  sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi

  generali  e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando  la

  promozione  e  il  sostegno dei processi innovativi e  il  miglioramento

  dell'offerta formativa.

 

2.    Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle

  istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche

  nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli

  alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal

  Regolamento  sull'autonomia didattica e organizzativa delle  istituzioni

  scolastiche  di cui all'art. 21 della legge n. 59 del 15.3.97  -  e,  in

  particolare, dell'art. 4 dello stesso Regolamento - tenendo conto  della

  disciplina contrattuale.

 

3.   Nella fase attuale, prima della concreta attuazione dell'autonomia, a

  partire dall'1.9.2000, e dell'entrata in vigore del regolamento previsto

  dallo stesso art. 21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4.8.95, ivi

  comprese  le  norme  di  interpretazione  autentica  ad  esso  riferite.

  Dall'1.9.2000 e comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del

  personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato

  al comma 2. Al riguardo entro il 30.6.2000 le parti adegueranno le norme

  del  presente articolo in relazione alla piena attuazione dell'autonomia

  scolastica e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute. Le

  istituzioni  scolastiche che nell'anno scolastico  1998/99  e  nell'anno

  scolastico  1999/2000  abbiano  in corso sperimentazioni  dell'autonomia

  adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto

  avviato secondo quanto indicato al comma 2.

 

4.    Gli  obblighi  di  lavoro  del  personale  docente  sono  funzionali

  all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati

  allo  svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori

  attività  di  programmazione,  progettazione,  ricerca,  valutazione   e

  documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.

  A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in

  attività  di  insegnamento e in attività funzionali alla prestazione  di

  insegnamento.

  Prima  dell'inizio  delle lezioni, il dirigente  scolastico  predispone,

  sulla  base delle eventuali proposte degli organi collegiali,  il  piano

  annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che

  può  prevedere attività aggiuntive. Il piano è deliberato  dal  collegio

  dei  docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con

  la  stessa  procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico,  per

  far fronte a nuove esigenze.

 

5.    Il  comma  1  dell'art. 42 del CCNL sottoscritto il  4.8.95  è  così

  sostituito:

 

  "L'attività  funzionale all'insegnamento è costituita  da  ogni  impegno

  inerente   alla  funzione  docente  previsto  dai  diversi   ordinamenti

  scolastici.  Essa  comprende  tutte  le  attività,  anche  a   carattere

  collegiale,  di  programmazione,  progettazione,  ricerca,  valutazione,

  documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei

  lavori  degli  organi  collegiali, la  partecipazione  alle  riunioni  e

  l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi."

 

 

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LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59

 

Articolo 21.

 

1.    L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi

   si  inserisce  nel  processo di realizzazione  dell'autonomia  e  della

   riorganizzazione   dell'intero  sistema  formativo.   Ai   fini   della

   realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche le  funzioni

   dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in

   materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli

   unitari  e  nazionali di fruizione del diritto allo studio  nonché  gli

   elementi  comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia   di

   gestione  e  programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente

   attribuite  alle  istituzioni scolastiche, attuando a  tal  fine  anche

   l'estensione ai circoli  didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli

   istituti  d'istruzione secondaria, della personalità  giuridica   degli

   istituti  tecnici e professionali e degli  istituti d'arte e  ampliando

   l'autonomia per tutte  le tipologie degli istituti d'istruzione, anche in

   deroga  alle  norme vigenti in materia di contabilità dello  Stato.  Le

   disposizioni  del  presente articolo si applicano anche  agli  istituti

   educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

 

2.    Ai  fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno  o  più

   regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge 23.8.88 n.

   400, nel termine di 9 mesi  dalla data di entrata in vigore della presente

   legge, sulla base dei criteri  generali  e principi  direttivi contenuti

   nei commi 3, 4, 5, 7, 8,  9, 10 e 11 del presente articolo.  Sugli schemi

   di  regolamento è  acquisito, anche contemporaneamente  al  parere  del

   Consiglio di Stato, il  parere delle competenti commissioni parlamentari.

   Decorsi  60  giorni  dalla  richiesta di  parere  alle  commissioni,  i

   regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti

   sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di  cui  all'art. 355

   del  testo  unico approvato con  D.lgs. 16.4.94 n. 297, con quelle della

   presente legge.

 

3.     I   requisiti   dimensionali  ottimali  per  l'attribuzione   della

   personalità giuridica e  dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di

   cui  al  comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli

   utenti una più agevole fruizione del servizio  di istruzione, e le deroghe

   dimensionali  in  relazione  a particolari  situazioni  territoriali  o

   ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle

   situazioni  locali e alla tipologia dei settori di istruzione  compresi

   nell'istituzione   scolastica.    Le   deroghe   dimensionali   saranno

   automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per  almeno

   1/3 montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano

   disagevoli e in cui vi sia  una dispersione e rarefazione di insediamenti

   abitativi.

 

4.     La   personalità  giuridica  e  l'autonomia  sono  attribuite  alle

   istituzioni  scolastiche di cui al comma 1 a mano a  mano  che raggiungono

   i  requisiti  dimensionali  di  cui al  comma  3  attraverso  piani  di

   dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31.12.2000

   contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per

   loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni

   caso  il  passaggio al nuovo regime di autonomia sarà  accompagnato  da

   apposite iniziative di formazione del personale,  da una  analisi delle

   realtà  territoriali, sociali ed economiche delle  singole  istituzioni

   scolastiche per l'adozione dei  conseguenti  interventi perequativi e sarà

   realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di

   iniziativa delle istituzioni stesse.

 

5.   La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già

   in  possesso  di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano  ai

   sensi  del  comma 4 è costituita dall'assegnazione dello stato  per  il

   funzionamento  amministrativo  e  didattico,  che  si   suddivide    in

   assegnazione  ordinaria  e  assegnazione  perequativa.  Tale  dotazione

   finanziaria è attribuita senza  altro vincolo di destinazione che quello

   dell'utilizzazione  prioritaria per lo svolgimento  delle  attività  di

   istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia

   e di ciascun indirizzo di scuola.

 

6.     Sono   abrogate    le  disposizioni  che  prevedono  autorizzazioni

   preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati  da  parte

   delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori   di

   istruzione  artistica,  delle fondazioni o  altre   istituzioni  aventi

   finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte  salve le

   vigenti disposizioni di legge  o di regolamento in materia di avviso  ai

   successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per donazione

   non sono dovute le imposte  in vigore  per le successioni e le donazioni.

 

7.     Le  istituzioni  scolastiche  che  abbiano  conseguito  personalità

   giuridica e autonomia ai sensi del  comma 1 e le istituzioni scolastiche

   già dotate di personalità e  autonomia, previa  realizzazione  anche per

   queste   ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma  4.

   Hanno autonomia organizzativa e didattica,  nel rispetto degli obiettivi

   del sistema nazionale d'istruzione e degli standard di livello nazionale.

 

8.    L'autonomia  organizzativa è finalizzata  alla  realizzazione  della

   flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e  dell'efficacia

   del  servizio scolastico, all'integrazione  e al miglior utilizzo delle

   risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al

   coordinamento con il contesto territoriale. essa si esplica liberamente,

   anche mediante superamento dei vincoli  in materia di unità oraria della

   lezione,  dell'unitarietà  del  gruppo   classe  e  delle  modalità  di

   organizzazione e impiego dei docenti,  secondo finalità di ottimizzazione

   delle  risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali,

   fermi restando i giorni  di attività didattica annuale previsti a livello

   nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non  meno  di  5

   giorni  settimanali, il  rispetto dei complessivi  obblighi annuali  di

   servizio dei  docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere

   assolti invece che in 5 giorni settimanali anche sulla base di un'apposita

   programmazione plurisettimanale.

 

9.     L'autonomia   didattica  è  finalizzata  al  perseguimento    degli

   obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della

   libertà  di insegnamento, della libertà di scelta educativa   da  parte

   delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta

   libera e programmata di metodologie, strumenti,  organizzazione e tempi di

   insegnamento,  da  adottare nel rispetto della possibile  pluralità  di

   opzioni  metodologiche,  e in ogni iniziativa che  sia  espressione  di

   libertà  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di  insegnamenti

   opzionali,   facoltativi  o aggiuntivi e nel  rispetto  delle  esigenze

   formative    degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto  disposto

   dall'art. 1, comma  71, legge 23.12.96  n. 662, sono definiti criteri per

   la determinazione degli organici funzionali d'istituto, fermi restando il

   monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello

   previsto  per  ciascuna  delle discipline ed  attività   indicate  come

   fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare

   procedure  e  strumenti  di verifica e valutazione  della  produttività

   scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

 

10.    Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa   e   didattica   le

   istituzioni  scolastiche  realizzano, sia  singolarmente che  in  forme

   consorziate,  ampliamenti dell'offerta formativa  che  prevedano  anche

   percorsi   formativi  per   gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione

   dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione

   delle  strutture  e delle tecnologie anche in orari extrascolastici  e a

   fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione  a

   programmi  nazionali,  regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi

   tra  le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati  tra

   diversi  sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche  autonome  hanno

   anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo  nei limiti  del

   proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti

   regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il centro

   europeo  dell'educazione,  la  biblioteca di documentazione pedagogica e

   le scuole e istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo  II,

   capo  III, del  testo  unico  approvato con D.lgs. 16.4.94 n. 297, sono

   riformati  come  enti  finalizzati  al  supporto  dell'autonomia  delle

   istituzioni scolastiche autonome.

 

11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite

   la personalità giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli

   istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica,

   alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi

   contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle

   specificità proprie di tali istituzioni.

 

12.    Le  università  e  le  istituzioni  scolastiche  possono  stipulare

   convenzioni allo scopo di favorire attività  di aggiornamento, di ricerca

   e di  orientamento scolastico e universitario.

 

13.    Con   effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore   delle   norme

   regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti

   con  esse  incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti

   stessi. Il  governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro 1 anno

   dalla data d'entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari,

   le norme del testo unico di cui al D.lgs. 16.4.94 n. 297, apportando tutte

   le conseguenti e necessarie modifiche.

 

14.   Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto  con

   il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma

   allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la  gestione

   delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di

   tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del  riscontro delle gestioni

   delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti

   nei regolamenti di cui al comma 2 è abrogato il comma 9 dell'art. 4 della

   legge 24.12.93 n. 537.

 

15.  Entro 1 anno dalla  data di entrata in vigore della presente legge il

   Governo  è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma  degli

   organi  collegiali  della  pubblica istruzione di livello  nazionale  e

   periferico   che tenga conto della specificità del settore  scolastico,

   valorizzando  l'autonomo  apporto delle diverse   componenti   e  delle

   minoranze    linguistiche   riconosciute,   nonché   delle   specifiche

   professionalità  e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

 

a)     armonizzazione  della  composizione,  dell'organizzazione  e  delle

   funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale

   e periferica come ridefinita a norma degli artt. 12 e 13 nonché con quelle

   delle istituzioni scolastiche autonome;

b)    razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1,  lett.

   p);

c)     eliminazione  delle   duplicazioni  organizzative  e    funzionali,

   secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lett. g);

d)    valorizzazione  del  collegamento con le  comunità  locali  a  norma

   dell'art. 12, comma 1, lett. i);

e)    attuazione   delle   disposizioni  di  cui all'art.  59  del  D.lgs.

   3.2.93  n.  29,  e   successive modificazioni, nella  salvaguardia  del

   principio della libertà d'insegnamento.

 

16.   Nel  rispetto  del  principio  della  libertà  d'insegnamento  e  in

   connessione  con  l'individuazione di nuove  figure  professionali  del

   personale  docente, ferma restando l'unicità della  funzione,  ai  capi

   d'istituto   è  conferita  la  qualifica  dirigenziale  contestualmente

   all'acquisto della  personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle

   singole  istituzioni  scolastiche. I contenuti e le  specificità  della

   qualifica   dirigenziale  sono  individuati  con  decreto   legislativo

   integrativo  delle disposizioni del D.lgs. 3.2.93 n. 29,  e  successive

   modificazioni, da emanare  entro 1 anno dalla data di entrata in vigore

   della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

 

a)     l'affidamento,   nel   rispetto  delle  competenze   degli   organi

   collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento

   e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e

   strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b)   il raccordo tra i  compiti previsti dalla lett. a) e l'organizzazione

   e  le  attribuzioni  dell'amministrazione scolastica  periferica,  come

   ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c)    la  revisione  del sistema di reclutamento, riservato  al  personale

   docente con adeguata anzianità di  servizio, in armonia con le modalità

   previste dall'art. 28 del D.lgs. 3.2.93 n. 29;

d)    l'attribuzione  della  dirigenza ai capi d'istituto  attualmente  in

   servizio, assegnati a un'istituzione scolastica autonoma, che frequentino

   un apposito corso di formazione.

 

17.   Il rapporto di lavoro  dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in

   sede  di  contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato  in

   autonome aree.

 

18.   Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma  degli

   uffici periferici  del Ministero della pubblica istruzione è realizzata

   armonizzando  e  coordinando   i compiti e le  funzioni  amministrative

   attribuiti  alle  regioni  e  agli enti  locali  anche  in  materia  di

   programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

 

19.   Il  Ministro  della  pubblica istruzione presenta  ogni  4  anni  al

   Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio  dell'attuazione  dell'autonomia

   prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati  conseguiti,

   anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano

   necessarie.

 

20.  Le regioni a statuto speciale e le  province autonome di  Trento e di

   Bolzano  disciplinano con propria legge la materia di cui  al  presente

   articolo  nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative

   norme di attuazione.

 

 

 

Art. 25 - ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

 

1.     Le  attività  aggiuntive  consistono  in  attività  aggiuntive   di

  insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.

 

2.    Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate

  dal collegio dei docenti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili

  in coerenza con il piano dell'offerta formativa.

 

3.    Il  compenso  orario  e le modalità di attribuzione  delle  attività

  aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, sono determinati in

  sede di contrattazione integrativa nazionale; il compenso è incrementato

  in misura non inferiore al 10%. Ove non sia possibile una quantificazione

  oraria   dell'impegno,   si  possono  prevedere   compensi   in   misura

  forfettizzata.

 

4.    Il  compenso per le attività aggiuntive d'insegnamento è erogato per

  le ore effettivamente prestate fino a un massimo di 6 ore settimanali.

 

5.    Tra  le  attività  funzionali all'insegnamento sono  da  considerare

  retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il

  limite previsto dall'art. 42, comma 3, lett. a) del CCNL 4.8.95.

 

6.    I compensi per le collaborazioni di cui all'art. 19, comma 4 saranno

  disciplinati in sede di contrattazione nazionale integrativa.

 

 

 

Art. 26 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

 

Le  istituzioni scolastiche, in coerenza con gli obiettivi di  ampliamento

dell'offerta  formativa, potranno prevedere la possibilità che  i  docenti

svolgano  attività  didattiche rivolte al pubblico  anche  di  adulti,  in

relazione   alle  esigenze  formative  provenienti  dal  territorio,   con

esclusione   dei  propri  alunni  per  quanto  riguarda  le   materie   di

insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni

dovranno  puntualmente  regolamentare  lo  svolgimento  di  tali  attività

precisando anche il regime delle responsabilità.

 

 

 

Art. 27 - COLLABORAZIONI PLURIME

 

I  docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che,

per  la  realizzazione  di  specifici progetti deliberati  dai  competenti

organi,   abbiano   necessità  di  disporre  di   particolari   competenze

professionali non presenti nel corpo docente dell'istituzione  scolastica.

Tale  collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento

nelle  scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal  competente

capo d'istituto.

 

 

 

Art. 28 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

 

1.    Per  la  realizzazione delle finalità istituzionali della scuola  in

  regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio

  professionale dei docenti, da valorizzare per l'espletamento di specifiche

  funzioni-obiettivo  riferite alle seguenti aree: la gestione  del  piano

  dell'offerta formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi  e

  servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi d'intesa con

  enti ed istituzioni esterni alla scuola.

  Tali  funzioni sono identificate e attribuite dal collegio dei  docenti,

  in coerenza con specifici piani dell'offerta formativa.

  Il  collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre

  alle  funzioni-obiettivo, le competenze professionali necessarie per  il

  perseguimento  di  tali  funzioni, i  parametri  e  le  cadenze  per  la

  valutazione  dei  risultati  attesi e la  durata  di  ciascun  incarico.

  L'incarico è rinnovabile.

  Lo  stesso  collegio  dei docenti designa, altresì, il  responsabile  di

  ciascuna  funzione,  sulla  base della valutazione  comparativa  sia  di

  comprovate  esperienze professionali e culturali comunque acquisite  sia

  di  specifici corsi di formazione organizzati dall'amministrazione della

  pubblica  istruzione o sottoposti, per quanto concerne la qualità  della

  formazione,   alla  vigilanza  da  parte  dell'amministrazione   stessa.

  Costituisce  requisito  preferenziale  la  dichiarata  disponibilità   a

  permanere nella scuola per tutta la durata dell'incarico.

 

2.    Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel

  comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono

  comportare esoneri totali dall'insegnamento.

 

3.    Le scuole invieranno tempestivamente al competente Provveditore agli

  studi - che le trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'art. 12  -

  schede  informative aggiornate in ordine alla quantità e alla  tipologia

  degli incarichi conferiti e ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio

  previsto da detto articolo, utile anche ad apportare eventuali modifiche o

  integrazioni  ai  criteri operativi adottati in sede  di  contrattazione

  integrativa.

 

4.    La contrattazione integrativa nazionale determina, nell'ambito delle

  risorse di cui all'art. 42, comma 4, con decorrenza 1.9.99 le retribuzioni

  accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e

  operativi,  nonché  le  procedure  di  conferimento.  In  ogni  caso  la

  retribuzione  non  può  essere  inferiore  al  50%  della  maggiorazione

  retributiva prevista per il personale docente dal successivo art. 29. Il

  personale incaricato non può superare il numero di 50.000 unità, salva la

  possibilità di elevare tale numero in sede di contrattazione integrativa

  nazionale   qualora  siano  acquisite  ulteriori  risorse  espressamente

  destinate all'istituto contrattuale.

 

5.     L'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al  presente  articolo  è

  valutabile ai fini dell'accesso agli incarichi in altre scuole e, più in

  generale,  nell'amministrazione scolastica, nonché ai fini  dell'accesso

  alla dirigenza scolastica.

 

6.    L'incarico di collaboratore vicario del capo d'istituto è equiparato

  ai  fini  del  trattamento economico agli incarichi di cui  al  presente

  articolo e rientra nei limiti numerici previsti dal precedente comma 4.

 

7.    In  sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti  i

  criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate alle

  funzioni-obiettivo di cui al presente articolo che saranno assegnate in un

  apposito capitolo del Fondo d'istituto. La ripartizione terrà conto della

  dimensione e della tipologia delle istituzioni scolastiche, destinando a

  ciascuna di esse risorse per non meno di 3 e per non più di 6 incarichi.

  Le  istituzioni  scolastiche possono nel caso in  cui  non  attivino  le

  funzioni-obiettivo  utilizzare nell'anno scolastico successivo,  con  la

  stessa finalità, le risorse assegnate.

 

 

 

Art. 29 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO

          DELLA PROFESSIONE DOCENTE

 

1.     È   offerta   l'opportunità   di  riconoscimento   della   crescita

  professionale  nell'esercizio della funzione docente  per  favorire  una

  dinamica  retributiva  e  professionale  in  grado  di  valorizzare   le

  professionalità  acquisite con particolare riferimento  all'attività  di

  insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun docente, con 10

  anni di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire  un

  trattamento  economico  accessorio  consistente  in  una   maggiorazione

  pari    a  £. 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione matura  a

  seguito del superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e

  titoli  attivata  ordinariamente nell'ambito della provincia  in  cui  è

  situata la scuola di titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le

  posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle valutazioni

  periodiche di cui al comma 3.

 

2.   Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20% del

  personale  di ruolo al 31.12.99 e comunque un numero di destinatari  del

  beneficio economico da determinare in sede di contrattazione integrativa

  nazionale  sulla base delle disponibilità di cui all'art. 42,  comma  3.

  Subordinatamente all'acquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle

  indicate  all'art.  42,  comma 3, la percentuale  dei  percettori  della

  maggiorazione  retributiva  di  cui al presente  articolo  potrà  essere

  aumentata  fino  al  30% del personale di ruolo  alla  stessa  data  del

  31.12.99. La decorrenza della maggiorazione è fissata all'1.1.2001.

  Con  le  stesse  procedure  si  provvederà,  a  cadenza  biennale,  alla

  reintegrazione  delle  predette  quote  percentuali.  A  tal  fine,   le

  procedure  saranno  avviate, in ciascuna provincia e  per  posti  o  per

  raggruppamenti  di cattedra individuati per aree disciplinari  omogenee,

  secondo i seguenti criteri:

 

a)     la   procedura   si  articola  nella  valutazione   del   curricolo

  professionale e culturale, debitamente certificato, e in prove riguardanti

  la  metodologia  pedagogico-didattica e le conoscenze  disciplinari,  da

  svolgersi anche mediante verifiche in situazione;

b)    i  contenuti  delle  prove  e i criteri per  la  costituzione  delle

  commissioni  giudicanti  sono  definiti  dal  Ministro  della   pubblica

  istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

c)     la   procedura  può  prevedere  momenti  formativi  da   realizzare

  eventualmente  in  collaborazione  con  l'università  e  con   l'impegno

  dell'amministrazione ad offrire opportunità distribuite sul territorio.

 

3.     La   contrattazione  integrativa  nazionale  fisserà  le  procedure

  concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione di  cui  al

  presente articolo, e disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche

  necessarie  per  conservare  il diritto alla maggiorazione  anche  nelle

  posizioni stipendiali successive.

 

4.   Entro il 30.6.2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai

  fini del successivo rinnovo contrattuale, l'esperienza applicativa della

  presente  normativa  sulla  base dei dati forniti  dal  Ministero  della

  pubblica istruzione su richiesta dell'ARAN.

 

 

 

Sezione III - PERSONALE A.T.A.

 

Art. 30 - AREA E FUNZIONI

 

1.    Il  personale  amministrativo, tecnico e  ausiliario  statale  degli

  istituti  e  scuole d'istruzione primaria e secondaria,  degli  istituti

  d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie

  di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale

  d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole

  speciali  statali,  assolve  alle  funzioni  amministrative,  contabili,

  gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività

  delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo

  d'istituto e con il personale docente.

 

2.    Tali  funzioni  sono assolte sulla base dei principi  dell'autonomia

  scolastica  di  cui  all'art. 21 della legge n.  59/97  dei  regolamenti

  attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate,

  in  ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale della

  unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e

  organizzazione dei servizi tecnici.

 

3.    Il  personale  di  cui al comma 1 è collocato  nella  distinta  area

  contrattuale del personale ATA.

 

 

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LEGGE N. 59/97

 

Articolo 21 - (vedi pagine precedenti).

 

 

 

Art. 31 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

 

1.    I  profili  professionali del personale ATA sono  individuati  dalla

  tabella A.

  Le  modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge

  in  vigore,  tranne che per i requisiti culturali che  sono  individuati

  dall'allegata tabella B.

 

2.    Il  nuovo  sistema  di classificazione del personale,  improntato  a

  criteri  di  flessibilità  correlati alle innovazioni  organizzative,  è

  articolato in 4 aree comprendenti ciascuna una o più categorie e profili

  professionali; ogni dipendente è inquadrato, in base all'ex qualifica  e

  profilo  professionale  di  appartenenza, nell'area  e  nella  posizione

  economica ove questa è confluita, secondo la tabella C, senza incremento

  di spesa.

 

 

 

Art. 32 - COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE ATA

 

1.   I compiti del personale ATA sono costituiti:

 

a)     dalle  attività  e  mansioni  espressamente  previste  dal  profilo

  professionale di appartenenza;

b)    da  funzioni  aggiuntive che nell'ambito dei  profili  professionali

  comportano   l'assunzione di responsabilità ulteriori, per le  quali  si

  applicano le disposizioni di cui al successivo art. 36.

 

2.   I passaggi interni al sistema di classificazione possono avvenire:

 

A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:

 

a)     i   passaggi  del  personale  ATA  da  un'area  inferiore  all'area

  immediatamente  superiore  avviene mediante procedure  selettive  previa

  frequenza  di  apposito corso organizzato dall'amministrazione,  le  cui

  modalità  verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale.

  Nella stessa sede contrattuale il passaggio da assistente amministrativo a

  direttore dei servizi generali e amministrativi sarà oggetto di specifica

  disciplina  in  modo  da  tener  conto del nuovo  assetto  organizzativo

  conseguente all'attuazione dell'autonomia, secondo quanto previsto dagli

  artt. 30, comma 2, e 34;

b)    alle  predette  procedure selettive è consentita  la  partecipazione

  anche  del personale privo dei titoli di studio previsti per il  profilo

  professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti

  da  norme  di legge - purché in possesso del titolo di studio  stabilito

  dall'allegata  tabella  B  per l'accesso al profilo  di  appartenenza  o

  comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.

 

B)   ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:

 

-     il  passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra  all'interno

  dell'area  avverrà mediante percorsi di qualificazione  e  aggiornamento

  professionale,  ovvero  con  il possesso  dei  requisiti  culturali  e/o

  professionali  richiesti per l'accesso al profilo professionale  cui  si

  chiede il passaggio.

 

 

3.    I  passaggi di cui alle lett. A e B sono possibili nei limiti  della

  dotazione organica e nell'aliquota di posti prevista a tal fine.

 

 

 

Art. 33 - ORARIO DI LAVORO

 

1.    L'orario  ordinario  di  lavoro è di 36  ore  settimanali  di  norma

  suddivise in 6 ore continuative antimeridiane.

 

2.    In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno disciplinate

  le  modalità  di  articolazione  dei diversi  istituti  di  flessibilità

  dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e

  riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:

 

-     l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura

  all'utenza;

-    ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;

-    miglioramento della qualità delle prestazioni;

-    ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;

-     miglioramento  dei  rapporti funzionali con  altri  uffici  e  altre

  amministrazioni;

-    programmazione su base plurisettimanale dell'orario.

 

3.    L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. La pausa non  può

  essere inferiore a 30 minuti.

 

4.     In   quanto   autorizzate,  compatibilmente  con  gli  stanziamenti

  d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite

  con  le  modalità  e  nella misura definite in  sede  di  contrattazione

  integrativa nazionale.

 

5.    Al  personale adibito a regimi d'orario articolati su  più  turni  o

  coinvolto  in  sistemi d'orario comportanti  significative  oscillazioni

  degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza

  e/o   comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla

  data  di  entrata  in  vigore del contratto integrativo,  una  riduzione

  d'orario  a  35  ore  settimanali. La riduzione potrà  realizzarsi  alla

  condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei

  servizi,  il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni

  di  lavoro  straordinario  oppure con stabili  modifiche  degli  assetti

  organizzativi che portano all'autofinanziamento.

 

 

 

Art. 34 - IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

 

1.    Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica  e

  con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1.9.2000

  è  definito,  nel quadro dell'unità di conduzione affidata al  dirigente

  scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali e

  amministrativi nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado, di cui alla

  tabella A.

 

2.   A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B.

  In  1a  applicazione,  vi  accede il personale  con  contratto  a  tempo

  indeterminato  del profilo professionale di responsabile  amministrativo

  in servizio nell'anno scolastico 1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e

  grado  e  delle  istituzioni educative e nei conservatori  e  accademie,

  previa regolare  frequenza di apposito corso modulare di formazione  con

  valutazione  finale. È ammesso, altresì, al corso il  personale  di  cui

  all'art. 21 della legge n. 463/78, purché contestualmente all'ammissione

  opti  per  il  passaggio nel profilo professionale di  cui  al  presente

  articolo.

  Per   il  personale  in  possesso  di  esperienza  professionale  almeno

  decennale   in  qualità  di  responsabile  amministrativo,  coordinatore

  amministrativo o segretario ragioniere economo, negli istituti secondari

  superiori  e  nelle  istituzioni  educative,  già  dotati  di  autonomia

  amministrativo-contabile,  possono essere  previsti  percorsi  formativi

  abbreviati ferma restando la valutazione finale.

  Si applica, in proposito, la disciplina di cui all'art. 25 ter, comma 5,

  D.lgs.  n.  29/93, come integrato dal D.lgs. n. 59/98, per i  lavoratori

  che si trovano nella situazione indicata nello stesso articolo.

 

3.    Contenuti,  modalità  operative e crediti  culturali  dei  corsi  di

  formazione sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale.

  Sono del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale i criteri

  e  le  modalità  di  sostituzione del direttore dei servizi  generali  e

  amministrativi, che sarà affidata o per incarico a personale in servizio

  nella  stessa  o  in  altre  scuole, in possesso  dei  necessari  titoli

  professionali o, in subordine, per reggenza.

 

 

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LEGGE N. 463/78

 

Art. 21 - Insegnanti elementari in servizio nelle segreterie

          dei circoli didattici.

 

Gli  insegnanti   elementari  che siano già  stati  inquadrati  o  saranno

inquadrati  nei  ruoli provinciali dei segretari ai  sensi  dell'art.  28,

comma  3,  DPR  31.5.74 n. 420, ferma restando la loro assegnazione   alle

segreterie dei circoli didattici, possono optare, entro il termine  di  60

giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente  legge,  tra  il

collocamento  permanente  fuori ruolo, ai sensi dell'art.  8  della  legge

2.12.67 n. 1213, e l'inquadramento nei ruoli provinciali dei segretari.

 

 

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DECRETO LEGISLATIVO N. 29/93,

come integrato dal DECRETO LEGISLATIVO N. 59/98

 

Art. 25-ter - Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici

              dei capi d'istituto in servizio.

 

1.    I  capi d'istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi

  compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e

  vice  direttrici degli educandati,  assumono la qualifica di  dirigente,

  previa  frequenza  di  appositi  corsi  di  formazione,  all'atto  della

  preposizione alle  istituzioni scolastiche dotate di autonomia  e  della

  personalità  giuridica  a  norma dell'art. 21 della legge 15.3.97 n. 59,

  salvaguardando,  per  quanto possibile, la  titolarità   della  sede  di

  servizio.

 

2.     Il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  con  proprio   decreto,

  definisce  gli  obiettivi,  i contenuti e la  durata  della  formazione;

  determina  le modalità di partecipazione ai diversi moduli  formativi  e

  delle  connesse  verifiche;  definisce i criteri  di  valutazione  e  di

  certificazione  della  qualità di ciascun corso;  individua  gli  organi

  dell'amministrazione  scolastica responsabili dell'articolazione  e  del

  coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce

  le  modalità  di  svolgimento  dei corsi  con  il  loro  affidamento  ad

  università, agenzie specializzate ed enti pubblici e  privati anche  tra

  loro associati o consorziati.

 

3.    La  direzione dei conservatori di musica, delle accademie  di  belle

  arti,  degli  istituti  superiori per le industrie  artistiche  e  delle

  accademie  nazionali di arte  drammatica e  di danza, è equiparata  alla

  dirigenza  dei capi d'istituto, con decreto del Ministro della  pubblica

  istruzione   sono  disciplinate  le  modalità  di  designazione   e   di

  conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli

  attuali direttori di ruolo.

 

4.    Contestualmente  all'attribuzione della  qualifica  dirigenziale  ai

  vicedirettori  dei  convitti   nazionali  e  alle  vicedirettrici  degli

  educandati sono soppressi i corrispondenti posti; alla conclusione delle

  operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

 

5.     I   capi   d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di  Ministro   o

  Sottosegretario  di  Stato,  ovvero siano in  aspettativa   per  mandato

  parlamentare o amministrativo  o siano in  esonero sindacale, distaccati,

  comandati,   utilizzati  o  collocati  fuori  ruolo  possono   assolvere

  all'obbligo  di  formazione mediante la frequenza   di  appositi  moduli

  nell'ambito della  formazione prevista dal presente articolo, ovvero della

  formazione  di  cui all'art. 28 bis. In tale ultimo caso l'inquadramento

  decorre ai fini giuridici dalla 1a applicazione  degli inquadramenti  di

  cui  al  comma  1  e  ai  fini economici dalla data  di  assegnazione  a

  un'istituzione scolastica autonoma.

 

 

 

Art. 35 - INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE

 

Nel 1° biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle accademie  e

dei  conservatori e ai responsabili amministrativi delle scuole e istituti

di  ogni  ordine  e  grado è corrisposta un'indennità di  amministrazione,

determinata  in  sede  di  contrattazione  integrativa  nazionale,   avuto

riguardo   anche  della  tipologia  e  della  dimensione  dell'istituzione

scolastica.  La predetta indennità di amministrazione sarà corrisposta  al

direttore  dei servizi generali e amministrativi in luogo del responsabile

amministrativo  delle scuole di ogni ordine e grado, allorché  avrà  piena

attuazione   l'autonomia  scolastica  e  l'operatività  di  tale   profilo

professionale,  nonché al personale che, in base alla  normativa  vigente,

sostituisce le suddette figure professionali o  ne svolge le funzioni.

 

Gli  oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse  di  cui

all'art. 42, comma 4.

 

 

 

Art. 36 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE ATA

 

1.    La  complessità della scuola dell'autonomia richiede un  particolare

  impegno e specifiche competenze professionali relativamente alla gestione

  amministrativa, contabile e dei servizi tecnici e ausiliari.

 

2.    Al  fine di corrispondere alle esigenze indicate al comma 1 si rende

  necessario  l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 32,  comma  1,

  lett. b), che saranno assegnate a tempo determinato.

  Possono, pertanto, prevedersi, a titolo esemplificativo:

 

a)    per  gli  assistenti amministrativi, sostituzione del direttore  dei

  servizi  generali e amministrativi e/o del responsabile  amministrativo,

  funzioni di coordinamento di più addetti a settori operativi omogenei, con

  riguardo anche all'impiego di nuove tecnologie di tipo informatico;

b)    per gli assistenti tecnici, compiti di partecipazione agli organismi

  preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature tecniche e scientifiche,

  nonché  di  coordinamento di più addetti operanti in aree  professionali

  della medesima specializzazione;

c)    per  i  cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei servizi  di

  cucina, con rilievo anche esterno, e di coordinamento di più operatori in

  detti servizi;

d)    per  i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono particolare

  professionalità, come l'assistenza agli alunni portatori di handicap, il

  supporto all'attività amministrativa e didattica, la manutenzione di beni

  mobili e immobili, l'attività di pronto soccorso e 1° intervento in caso

  di necessità;

e)    per  i restanti profili professionali, mansioni complesse necessarie

  per la riorganizzazione dei servizi nella scuola dell'autonomia.

 

3.    Per  il  personale  sopra indicato, al quale è  richiesta  specifica

  esperienza e competenza professionale, vanno previsti adeguati  percorsi

  formativi.  Le conseguenti attività danno titolo a compensi accessori  e

  alla  costituzione  di crediti professionali valutabili  ai  fini  della

  mobilità.

 

4.    In  sede  di  contrattazione integrativa nazionale saranno  definiti

  criteri e modalità per l'individuazione delle professionalità funzionali e

  del personale cui assegnare tali funzioni, per la verifica di efficienza

  ed efficacia dell'attività svolta, oltre che la misura della retribuzione

  accessoria e gli ambiti di fruizione dei crediti professionali acquisiti.

  Ai fini previsti dal presente comma sono destinate le risorse indicate nel

  successivo art. 42, comma 4.

 

5.    Per  corrispondere adeguatamente alle esigenze indicate al comma  1,

  gli organici del personale ATA di cui al presente articolo possono essere

  rideterminati funzionalmente dal Ministero della pubblica istruzione, nei

  modi  del vigente art. 31, comma 1, lett. c, D.lgs. n. 29/93, in base  a

  modelli organizzativi anche di carattere innovativo, a livello di singola

  scuola  o  provinciale,  purché  senza  oneri  aggiuntivi  della   spesa

  complessiva. Rientrano in tali ipotesi, a titolo esemplificativo:

 

-     la  ridistribuzione del personale fra le scuole  di  ogni  ordine  e

  grado, nonché da e verso i conservatori e le accademie;

-     la possibilità di destinare unità di personale ATA a consorzi o reti

  di scuole;

-    la modifica dei contingenti e/o delle tipologie di posto.

 

La contrattazione integrativa nazionale determinerà i criteri generali per

la  definizione delle procedure di assegnazione del personale previsto dal

presente comma.

 

Al  fine  di  verificare gli elementi di corrispondenza  tra  gli  attuali

profili   professionali,  il  loro  arricchimento  interno  e  il  modello

organizzativo  dei  servizi  amministrativi  tecnici  ausiliari  derivante

dall'autonomia, le parti concordano di individuare una specifica  sequenza

contrattuale da aprire entro il 30.1.2000.

 

 

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DECRETO LEGISLATIVO N. 29/93

 

Art. 31, comma 1, lett. c - (vedi pagine precedenti).

 

 

 

Art. 37 - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

 

1.    I contingenti del personale ATA sono attribuiti, senza incrementi di

  spesa, con i medesimi criteri di cui al precedente art. 36, comma  5,  e

  alle nuove aree in base all'allegata tabella C.

 

2.    Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali

  interne  alle singole amministrazioni indette per la copertura di  posti

  vacanti,  in  corso  ovvero  già  programmate,  in  base  alle   vigenti

  disposizioni,  alla  data  di entrata in vigore  del  presente  CCNL.  I

  vincitori   sono  automaticamente  inquadrati  nel  nuovo   sistema   di

  classificazione,  nella posizione ove risulta confluita  quella  cui  si

  riferisce  la procedura selettiva o concorsuale con effetto  dalla  data

  stabilita nel contratto individuale.

 

3.    Il  profilo  di  aiutante cuoco è soppresso. Il  personale  ATA  già

  appartenente alla soppressa qualifica è inquadrato nel profilo di cuoco e

  i relativi posti in organico sono portati in aggiunta a quelli del profilo

  di cuoco.

 

4.    I  posti in organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore dei

  servizi  generali  e amministrativi e di assistente di  biblioteca  sono

  determinati  nei  modi  previsti dall'art. 36,  comma  5,  del  presente

  contratto.

 

5.    All'assistente  di  biblioteca spetta  la  stessa  retribuzione  del

  responsabile amministrativo.

 

 

 

Art. 38 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA

 

Il   personale  ATA,  con esclusione del responsabile amministrativo,  del

direttore   dei   servizi  generali  e  amministrativi  e  del   direttore

amministrativo, può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per

realizzare  specifiche  attività  che  richiedano  particolari  competenze

professionali non presenti in quella scuola.

 

Tale  collaborazione non comporta esoneri anche parziali nella  scuola  di

servizio  ed  è  autorizzata dal capo d'istituto sentito  il  responsabile

amministrativo o il direttore dei servizi generali e amministrativi  o  il

direttore amministrativo.

 

 

 

Capo V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CORSI

 

Art. 39 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

          E IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DIDATTICA

 

Sono  destinatari del presente articolo i docenti che operano  nei  centri

territoriali   permanenti,  nei  corsi  serali  della  scuola   secondaria

superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari.

 

Considerata la specificità professionale che contraddistingue  il  settore

dell'educazione degli adulti, si stabilisce che:

 

a)    deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità  a

  domanda  o  d'ufficio  per  analoga tipologia  per  chi  abbia  maturato

  esperienza  nel  settore  o  abbia  frequentato  specifici  percorsi  di

  formazione in ingresso;

b)    in  sede  di  piano  nazionale di aggiornamento saranno  annualmente

  definiti  le  risorse  e  interventi  formativi  mirati  agli  obiettivi

  dell'educazione degli adulti;

c)     nell'ambito  dei  compiti  dell'Osservatorio  saranno  definite  le

  tipologie formative valide ai fini dell'insegnamento nel settore;

d)    secondo  cadenze determinate in sede locale può essere  prevista  la

  convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento

  dei  docenti  del settore quale sede di proposta per la definizione  del

  piano  di formazione in servizio, nonché di specifiche iniziative per  i

  docenti assegnati per la prima volta a questo settore;

e)    l'articolazione dell'orario di rapporto con l'utenza dei docenti  in

  servizio presso i centri territoriali permanenti è definita in base alla

  programmazione annuale dell'attività e all'articolazione  flessibile  su

  base  annuale.  Nelle  funzioni di competenza  dei  docenti  all'interno

  dell'orario di rapporto con l'utenza si debbono considerare le attività di

  accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei  singoli

  utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento si

  fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 25;

f)     la  contrattazione  integrativa  nazionale  sull'utilizzazione  del

  personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri

  sia  in  classi ordinarie anche al fine di individuare scuole  polo  che

  assicurino  l'attività  educativa in un certo  numero  di  ospedali.  Al

  personale è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione,  di

  prevenzione  e  controllo sulla base di intese con l'autorità  sanitaria

  promosse dall'autorità scolastica;

g)    nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di

  informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per

  docenti  di  accedere ai presidi medici, sulla base  di  intese  con  le

  autorità competenti promosse dall'autorità scolastica;

h)   la contrattazione integrativa nazionale riguarderà anche il personale

  di  cui  al presente articolo, con particolare riguardo alla specificità

  delle tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi di

  innovazione in corso e in considerazione dell'espansione quantitativa  e

  qualitativa  del  settore.  In sede di contrattazione  integrativa  sarà

  prevista una specifica e autonoma destinazione di risorse per il personale

  impegnato nel settore;

i)    quanto  sopra  definito si applica anche al personale  operante  nei

  corsi  di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per lavoratori  (150

  ore), fino  al completo riassorbimento nei centri territoriali permanenti.

 

 

 

Capo VI - ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI

 

Art. 40 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

 

1.    Gli  stipendi tabellari derivanti dall'art. 1 del CCNL stipulato  in

  data  17.4.96  sono  incrementati degli importi mensili  lordi,  per  13

  mensilità, indicati nelle tabelle D1 e D2, alle scadenze ivi indicate.

 

2.    Per  effetto  degli incrementi indicati al comma 1, i  valori  degli

  stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite

  nella tabella E.

 

3.    Le  misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del  presente

  articolo hanno effetto sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività

  aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza,

  normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sulla indennità di

  cui  all'art. 62, comma 6, del CCNL  del 4.8.95, sull'equo indennizzo  e

  sull'assegno alimentare.

 

4.    I  benefici  economici  risultanti  dall'applicazione  del  presente

  articolo  sono  corrisposti integralmente alle scadenze e negli  importi

  previsti  dal  comma 1 al personale comunque cessato dal  servizio,  con

  diritto  a  pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli  effetti

  della indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli

  scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

 

 

Art. 41 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 

1.    Alla  contrattazione integrativa sono destinate  quote  parti  delle

  risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 9, legge 27.12.97 n. 450, e

  dell'art.  2,  commi  8 e 9, legge 23.12.98 n. 449,  nonché  le  risorse

  finanziarie  individuate specificatamente per il personale del  comparto

  scuola rinvenienti da altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte  a

  tali  risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva

  tabellare  prevista  dal  DPR  n. 399/98 a  quella  stabilita  dal  CCNL

  sottoscritto in data 4.8.95, in coerenza con quanto previsto dagli artt.

  27 comma 4, e 77 del citato contratto.

 

2.    Più  particolarmente e per una maggiore specificazione, si elencano,

  qui  di  seguito,  le risorse finanziarie destinate alla  contrattazione

  integrativa:

 

a.     l'importo   di   £.   198  miliardi  corrispondenti   al   recupero

  dell'inflazione programmata  sull'accessorio disponibile con  decorrenza

  31.12.99, e a valere sulle disponibilità dell'anno 2000, quale quota parte

  delle risorse destinate alla contrattazione collettiva dall'art. 2, comma

  9, legge n. 450/97;

b.   le risorse indicate dall'art. 2, comma 9, legge n. 449/98 (0,8% della

  massa salariale) per la quota parte da destinare al personale del comparto

  scuola ammontante a £. 97 miliardi per l'anno 1999 e a £. 508 miliardi per

  l'anno 2000;

c.    gli  stanziamenti iscritti nello stato di previsione  del  Ministero

  della pubblica istruzione, per l'anno 1999 e successivi, relativi al Fondo

  per  il  miglioramento  dell'offerta  formativa  e  per  le  prestazioni

  aggiuntive di cui alle pertinenti Unità Previsionali di Base (UPB 3.1.1.2

  - cap. 1051; UPB 4.1.1.2 - cap. 5963; UPB 5.1.1.2 - cap. 5964; UPB 6.1.1.2

  - cap. 5965; UPB 7.1.1.2 - cap. 5966; UPB 10.1.1.2 - cap. 5967; UPB 11.1.

  1.2 - cap. 5968). Per l'anno 1999 sono utilizzabili le somme residue sui

  predetti capitoli di bilancio;

d.    le  somme  iscritte  nello stato di previsione del  Ministero  della

  pubblica istruzione, per l'anno 1999 e successivi, al capitolo 1294 (UPB

  2.1.3.3.) ai sensi dell'art. 40 della legge 27.12.97, n. 449. Dette somme

  sono   quantificate  in £. 185 miliardi per l'anno  1999  e  in  £.  630

  miliardi a decorrere dall'anno 2000;

e.    ulteriori economie rispetto a quelle previste dall'art. 40, comma 1,

  legge  27.12.97 n. 449, fatte salve le quote che disposizioni  di  legge

  riservano  a  risparmio del fabbisogno complessivo,  nonché  ogni  altra

  risorsa  finanziaria diretta a remunerare le prestazioni lavorative  del

  personale;

f.    le  somme  di  £.  800 miliardi, di £. 900 miliardi  e  di  £.  1000

  miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001 da imputare allo

  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale   1999-2001,

  nell'ambito  dell'unità previsionale di base di  parte  corrente  "fondo

  speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio

  e  della  programmazione  economica per l'anno 1999,  mediante  parziale

  utilizzazione  dell'accantonamento relativo al Ministero della  pubblica

  istruzione;

g.    le  risorse  derivanti  dal  passaggio dalla  struttura  retributiva

  tabellare  prevista dal DPR n. 399/98 a quella vigente, in coerenza  con

  quanto previsto dagli artt. 27, comma 4, e  77 del CCNL sottoscritto  il

  4.8.95, quantificate in £. 130 miliardi, in £. 260 miliardi e in £.  425

  miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001, fermo restando

  che le risorse eventualmente non utilizzate in ciascuno degli anni 1999 e

  2000  possono essere utilizzate, nel limite massimo di £. 260  miliardi,

  nell'anno  successivo, giusta nota Ministero del tesoro, del bilancio  e

  della  programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale

  dello Stato del 23.12.98, prot. n. 218904.

 

 

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LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 450

 

Articolo 2.

 

1.    Per  ciascuno  degli  anni 1998, 1999 e 2000,  l'eventuale  maggiore

   gettito  rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa  vigente  è

   interamente  utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare,

   salvo  che  si  tratti  di   assicurare la  copertura  finanziaria   di

   interventi  urgenti  e  imprevisti necessari per fronteggiare  calamità

   naturali o improrogabili  esigenze  connesse con la tutela della sicurezza

   del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

 

2.    Gli  importi da iscrivere  nei fondi speciali di cui all'art. 11-bis

   della legge  5.8.78 n. 468, introdotto dall'art. 6 della legge 23.8.88 n.

   362, per il finanziamento  dei provvedimenti legislativi che si prevede

   possano essere approvati nel triennio 1998-2000, restano  determinati per

   l'anno 1998 in £. 17.395.069 milioni per il Fondo speciale destinato alle

   spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella A allegata alla

   presente legge, e in £. 3.878.300 milioni per il Fondo speciale destinato

   alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B

   allegata alla presente legge.

 

3.    Le  dotazioni  da   iscrivere nei singoli stati  di  previsione  del

   bilancio  1998  e triennale 1998-2000, in relazione a  leggi  di  spesa

   permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono

   indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

 

4.    È  fatta  salva  la possibilità di provvedere in corso  d'anno  alle

   integrazioni  da disporre in forza dell'art. 7, legge  5.8.78  n.  468,

   relativamente agli  stanziamenti di cui ai comma 3 relativi a  capitoli

   ricompresi  nell'elenco  n. 1 allegato allo  stato  di  previsione  del

   Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

5.    Ai  termini dell'art. 11, comma 3, lett. f), legge  5.8.78  n.  468,

   come sostituito dall'art. 5, legge 23.8.88 n. 362, gli stanziamenti  di

   spesa  per  il  rifinanziamento di  norme che prevedono  interventi  di

   sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano

   determinati,  per  l'anno 1998, in £. 1.236,500  miliardi,  secondo  il

   dettaglio di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

 

6.   Ai termini dell'art. 11, comma 3, lett. e), legge 5.8.78 n. 468, come

   sostituito dall'art. 5, legge 23.8.88 n. 362,  le  autorizzazioni di spesa

   recate dalle leggi indicate nella tabella E allegata alla presente legge

   sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

 

7.     Gli   importi   da  iscrivere  in  bilancio  in   relazione    alle

   autorizzazioni di spesa  recate da leggi a  carattere  pluriennale restano

   determinati,  per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000,  nelle  misure

   indicate  nella  tabella F allegata alla presente  legge,  al  fine  di

   favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e

   ammodernamento,  tenuto  conto anche del completamento   dei  piani  di

   investimento  già  autorizzati, gli  apporti dello  Stato  al  capitale

   sociale delle Ferrovie dello Stato SpA, ivi compreso l'ulteriore apporto

   di  £. 12.800 miliardi a  decorrere dal 2001, sono rideterminati con la

   medesima tabella F.

 

8.    A  valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate  da

   leggi a carattere pluriennale riportate nella  tabella di cui al comma 7,

   le amministrazioni e  gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno

   1998,  a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità

   indicati per ciascuna  disposizione legislativa in  apposita colonna della

   stessa  tabella,  ivi compresi gli impegni già assunti  nei  precedenti

   esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

 

9.    Ai  fini di quanto disposto dall'art. 52 del D.lgs. 3.2.93 n. 29,  e

   successive  modificazioni, la spesa per gli  anni  1998,  1999  e  2000

   relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei

   ministeri,  delle aziende e amministrazioni dello Stato ad  ordinamento

   autonomo,  della   scuola è determinata, rispettivamente,   in  £.  345

   miliardi, in £. 1600 miliardi e in £. 2.865 miliardi.

 

10.   Le  somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici  al

   personale di cui all'art. 2, comma 4, D.lgs. 3.2.93 n. 29, per gli anni

   1998, 1999 e 2000 sono determinate, rispettivamente, in £. 148 miliardi,

   in  £. 598 miliardi e in £. 1.053 miliardi, ivi compresi i 23  miliardi

   annui per l'applicazione dell'art. 3, comma 2, legge 28.3.97 n. 85.

 

11.   Le  somme di cui ai commi 9 e 10 costituiscono l'importo complessivo

   massimo di cui all'art. 11, comma 3, lett. h), legge 5.8.78, n. 468, come

   sostituito dall'art. 5 della legge 23.8.88 n. 362.

 

12.   La  spesa  per  gli  anni  1998, 1999 e 2000,  relativa  ai  rinnovi

   contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici,

   delle regioni e delle autonomie locali, del servizio sanitario nazionale,

   delle  istituzioni  e degli enti di ricerca e sperimentazione  e  delle

   università,  ivi  compreso il personale degli osservatori  astronomici,

   astrofisici e vesuviano, e alla corresponsione dei miglioramenti economici

   al personale di cui all'art. 2, comma 5, D.lgs. 3.2.93 n. 29, e successive

   modificazioni, è determinata, rispettivamente, in £. 390 miliardi, in £.

   1.775  miliardi  e in £. 3.185 miliardi, le competenti  amministrazioni

   pubbliche  provvedono  nell'ambito delle disponibilità  dei  rispettivi

   bilanci;  per  il personale del servizio sanitario nazionale  la  quota

   capitaria che  verrà determinata in sede di riparto alle regioni del fondo

   sanitario nazionale è da intendere comprensiva degli oneri relativi  ai

   rinnovi contrattuali.

 

13.   Le  somme  di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive  degli  oneri

   contributivi per pensioni di cui alla legge 8.8.95 n. 335, e successive

   modificazioni.

 

14.   La  quota  delle  risorse da riassegnare, con  le  modalità  di  cui

   all'art. 17, comma 3, legge 5.8.78 n. 468, allo stato di previsione del

   Ministero della difesa derivanti dalle procedure di alienazione e gestione

   degli  immobili dismessi ai sensi del comma 112 dell'art. 3 della legge

   23.12.96 n. 662, è stabilita  per l'anno 1998 nella  misura massima di £.

   80 miliardi, da destinare al finanziamento di un programma di costruzione

   di  caserme nelle regioni  del Mezzogiorno in cui più squilibrato è  il

   rapporto tra gettito della leva e infrastrutture militari esistenti.

 

 

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LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 449

 

Articolo 2.

 

1.    Per  ciascuno  degli  anni 1999, 2000 e 2001,  l'eventuale  maggiore

   gettito  rispetto alle  previsioni derivanti dalla normativa vigente  è

   interamente  utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare,

   salvo  che  si  tratti  di   assicurare la  copertura  finanziaria   di

   interventi  urgenti  e  imprevisti necessari per fronteggiare  calamità

   naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza

   del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

 

2.    Gli  importi da  iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 11-bis

   della legge 5.8.78 n. 468, introdotto dall'art. 6 della legge 23.8.88 n.

   362,  per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede

   possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determinati per

   l'anno 1999 in £. 18.384.164 milioni per il Fondo speciale destinato alle

   spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella A allegata alla

   presente legge, e in £. 4.387.132 milioni per il Fondo speciale destinato

   alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B

   allegata alla presente legge.

 

3.    Le  dotazioni  da  iscrivere nei singoli  stati  di  previsione  del

   bilancio  1999  e triennale 1999-2001, in relazione a  leggi  di  spesa

   permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge  finanziaria, sono

   indicate  nella tabella C allegata alla presente legge.

 

4.   Ai termini dell'art. 11, comma 3, lett. f), legge 5.8.78 n. 468, come

   sostituito dall'art. 5, legge 23.8.88 n. 362, gli stanziamenti di spesa

   per  il  rifinanziamento di norme  che prevedono interventi di sostegno

   dell'economia  classificati  fra le spese  in  conto  capitale  restano

   determinati, per l'anno 1999, in £. 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio

   di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

 

5.   Ai termini dell'art. 11, comma 3, lett. e), legge 5.8.78 n. 468, come

   sostituito dall'art. 5, legge 23.8.88 n. 362, le autorizzazioni di spesa

   recate dalle leggi indicate nella tabella E allegata alla presente legge

   sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

 

6.     Gli   importi   da  iscrivere  in  bilancio   in   relazione   alle

   autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano

   determinati,  per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001,  nelle  misure

   indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

 

7.    A  valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate  da

   leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di  cui al comma 6,

   le amministrazioni e  gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno

   1999, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi  di impegnabilità

   indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della

   stessa  tabella,  ivi compresi gli impegni già assunti  nei  precedenti

   esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

 

8.    Ai  fini di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, D.lgs. 3.2.93  n.

   29,  e successive  modificazioni, la spesa di cui all'art. 2, comma  9,

   legge   27.12.97  n.  450, relativa ai rinnovi dei CCNL  del  personale

   dipendente  del comparto dei ministeri, delle aziende e amministrazioni

   dello  Stato   ad  ordinamento autonomo e  della  scuola,  nonché  alla

   determinazione del trattamento economico dei dirigenti incaricati della

   direzione  di  uffici dirigenziali di livello generale  o  comunque  di

   funzioni  di analogo livello ai sensi dell'art. 24, comma 2 del  citato

   decreto legislativo, è rideterminata in £. 2.092 miliardi per l'anno 1999

   e in £. 2.867 miliardi per l'anno 2000.

 

9.    Ai  fini di quanto disposto dall'art. 45, comma 4, D.lgs. 3.2.93  n.

   29,  e  successive modificazioni, la spesa relativa alla contrattazione

   collettiva  integrativa  del  personale  dipendente  del  comparto  dei

   ministeri,  delle aziende  e amministrazioni dello Stato ad ordinamento

   autonomo  e della  scuola, è autorizzata nel limite massimo di  £.  173

   miliardi per l'anno 1999 e di £. 665 miliardi per l'anno 2000.

 

10.   La  spesa  di  cui all'art. 2, comma 10, legge 27.12.97  n.  450,  è

   rideterminata in £. 837 miliardi per l'anno 1999 e in £. 1.291 miliardi

   per l'anno 2000.

 

 

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LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449

 

Articolo 40.

 

1.   Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine

   dell'anno  1999 inferiore del 3% rispetto a quello rilevato  alla  fine

   dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in

   servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i   fini

   della  programmazione sono inclusi i supplenti annuali  e  i  supplenti

   temporanei con l'esclusione dei soggetti chiamati a  svolgere supplenze

   brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno  1998

   superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno

   1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con

   il Ministro  del tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e

   con  il   Ministro   per  la  funzione pubblica,  previo  parere  delle

   commissioni parlamentari competenti per  materia, da esprimere entro 30

   giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della

   consistenza numerica del personale alla data del 31.12.99. Con decreti del

   Ministro  della  pubblica istruzione, previo parere  delle  commissioni

   parlamentari  competenti  per  materia, da esprimere  entro  30  giorni

   dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per

   il  raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni  sugli

   organici funzionali d'istituto, sulla formazione delle cattedre e delle

   classi,  sul  contenimento delle supplenze temporanee di  breve  durata

   assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale  della

   riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone

   svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonché per le

   aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In

   attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5.2.92 n.  104,  è

   assicurata  l'integrazione  scolastica degli  alunni  handicappati  con

   interventi adeguati al tipo e  alla gravità  dell'handicap, compreso il

   ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle  classi

   prevista  dall'art. 21, commi 8 e 9, legge 15.3.97  n.  59,  nonché  la

   possibilità di assumere con contratto a  tempo determinato insegnanti di

   sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma  3,  in

   presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di

   cui  al 1° periodo del presente comma, sono abrogati gli artt. 72,  315

   comma  3, 319 commi da 1 a 3, e 443 del  testo unico delle disposizioni

   legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni

   ordine  e  grado, approvato con D.lgs. 16.4.94 n. 297. Anche  in  vista

   dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di   cui

   all'art.  21, commi da 1 a 4, della legge 15.3.97 n. 59, è  consentita,

   altresì  alle istituzioni scolastiche la  stipulazione di contratti  di

   prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti,

   purché  non  sostitutivi  di  quelli curricolari,  per  sperimentazioni

   didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per

   l'avvio  dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche.  Al  fine  di

   incrementare  la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il

   conseguimento del diploma finale d'istruzione secondaria superiore, nel

   quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale

   dell'offerta  formativa, lo Stato e le regioni concordano  modalità  di

   intese per  la realizzazione, anche  nelle istituzioni scolastiche,  di

   corsi  di  formazione superiore non universitaria,  anche  mediante  la

   costituzione di  forme  associative con altri soggetti del territorio e

   utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'unione  europea,

   dalle  regioni,  dagli enti locali e da altre istituzioni  pubbliche  e

   private.

 

2.    I  docenti  compresi  nelle graduatorie dei concorsi per  titoli  ed

   esami  e  aventi  titolo alla nomina in ruolo sulle  cattedre  o  posti

   accantonati all'1.9.92 secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 22, 4°

   periodo,  legge  24.12.93 n. 537, hanno diritto, a decorrere  dall'anno

   scolastico  1997-98,  alla precedenza assoluta nel  conferimento  delle

   supplenze annuali e temporanee  del personale docente nella provincia per

   cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima  di

   quella prevista dall'art. 522, comma 5 del testo unico di cui al comma 1.

 

3.    La  dotazione  organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione

   degli alunni handicappati è fissata  nella misura di un insegnante  per

   ogni gruppo di 138 alunni complessivamente  frequentanti  gli  istituti

   scolastici statali della  provincia, assicurando, comunque, il graduale

   consolidamento, in misura non superiore all'80%, della dotazione di posti

   di  organico  e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-98,  fermo

   restando  il  vincolo di cui al 1° periodo del comma 1.  I  criteri  di

   ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole

   ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria,

   nonché di  assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con

   i decreti di  cui al comma 1, assicurando  la continuità educativa degli

   insegnanti  di  sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti  volti  a

   sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e

   ad  assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di

   handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre

   l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per

   l'acquisizione di strumenti tecnici  e ausili didattici funzionali  allo

   sviluppo  delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché  per

   l'aggiornamento  del personale. Le esperienze acquisite  sono  messe  a

   disposizione di altre scuole.

 

4.    Al  fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1,  si

   procede, altresì,  alla  revisione dei criteri di determinazione  degli

   organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola,

   ivi  compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'art.

   31  del D.lgs. 3.2.93 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,

   tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio della autonomia  delle

   istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e

   profili professionali.

 

5.    In  coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti

   sono   rimesse  alle  singole  istituzioni  scolastiche  le   decisioni

   organizzative, amministrative  e gestionali  che assicurano efficacia e

   funzionalità  alla prestazione dei servizi, consentendo,  tra  l'altro,

   alle  stesse  istituzioni, anche consorziate fra  loro,  di  deliberare

   l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e

   delle  loro  pertinenze, previa riduzione della dotazione  organica  di

   istituto,  approvata dal Provveditore agli studi sulla base di  criteri

   predeterminati idonei anche ad evitare  situazioni di soprannumero  del

   personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto

   del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su

   proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle

   economie  realizzate,  sono  effettuate le  occorrenti   variazioni  di

   bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello  provinciale sono

   ridefinite  le  modalità  di organizzazione del  lavoro  del  personale

   ausiliario che non svolga attività di pulizia.

 

6.     Dall'attuazione  dei  commi  1,  3,  4  e  12  devono   conseguirsi

   complessivamente  risparmi  pari  a  £. 442 miliardi per l'anno 1998,  a

   £. 1.232 miliardi per  l'anno 1999 e a £. 977 miliardi per l'anno 2000. Le

   predette  somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati

   alla costituzione del Fondo di cui al comma 7.

 

7.    I  risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con  esclusione

   del le economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze

   brevi, stimati, in ragione d'anno in £. 1.110 miliardi per il 1999 e in £.

   1.260  miliardi  a decorrere dall'anno 2000, sono destinati,  dall'anno

   scolastico 1999-2000, nel limite del 50%, quantificato in £. 185 miliardi

   per  l'anno 1999 e in £. 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000,  alla

   costituzione  di un apposito Fondo da iscrivere nello stato di previsione

   del  Ministero della pubblica istruzione,  da ripartire con decreti del

   Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  su

   proposta   del  Ministro  della  pubblica  istruzione,   da   destinare

   all'incremento dei  Fondi d'istituto per la retribuzione accessoria del

   personale,  finalizzata al sostegno delle attività e  delle  iniziative

   connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si

   rendono    disponibili   sono  ripartite  su base  provinciale.  Previa

   verifica  delle economie derivanti  dall'applicazione del comma  5,  il

   predetto  Fondo  viene  integrato,  a  decorrere  dall'anno  2000,   di

   un'ulteriore quota pari al 60% da calcolarsi sulle economie riscontrate,

   al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche

   per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.

 

8.    Con  periodicità  annuale, si provvede alla  verifica  dei  risparmi

   effettivamente realizzati in applicazione del comma   1,   al  fine  di

   accertarne  la corrispondenza con lo stanziamento del Fondo di  cui  al

   comma 7.

 

9.    Fermo   restando   quanto  disposto dall'art.  1,  comma  24,  legge

   28.12.95  n.  549, e dall'art. 1, comma 77, legge 23.12.96  n.  662,  è

   attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e

   della  programmazione  economica  la  competenza  all'ordinazione   dei

   pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle  retribuzioni  spettanti al

   personale   della  scuola con nomina del capo d'istituto  su  posti  di

   supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche,

   in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

 

10.   I  concorsi  per  titoli ed esami a cattedre e posti  d'insegnamento

   nelle  scuole  secondarie possono essere indetti al fine  di  reclutare

   docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e   per

   ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e

   istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il

   medesimo titolo di studio.

 

11.   È  estesa all'anno scolastico 1998-99 la validità  delle graduatorie

   dei  concorsi per titoli ed esami del personale docente e  a  posti  di

   coordinatore  amministrativo, nonché delle graduatorie di  conferimento

   delle  supplenze  del personale docente e del personale  amministrativo

   tecnico e ausiliario.

 

12.   Con  effetto  dall'anno scolastico 1997-98 sono aboliti  i  compensi

   giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

 

13.   Le  disposizioni di cui  al presente articolo non si applicano  alla

   regione Valle d'Aosta  e alle  province autonome di Trento e di Bolzano

   che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti  dai

   rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

 

 

 

Art. 42 - FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE

          ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 

1.   Le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono finalizzate

  a riconoscere lo specifico impegno del personale scolastico per l'efficace

  attuazione dell'autonomia  e degli altri processi innovatori in atto nella

  scuola, che richiedono una professionalità arricchita in relazione  alla

  maggiore  complessità della nuova organizzazione del  lavoro.  Tuttavia,

  considerato  che  talune  delle risorse di cui al  precedente  art.  41,

  ancorché  già  determinate nelle singole entità,  potranno  essere  rese

  spendibili  solo  dopo  il  perfezionamento  dei  provvedimenti  che  ne

  presuppongono l'utilizzazione, è indispensabile destinare le  stesse  al

  finanziamento degli istituti contrattuali, puntualmente definiti nei commi

  seguenti, al fine di dare indirizzi certi alla contrattazione integrativa.

 

2.    Per  compensare  lo specifico impegno di tutto il personale  per  la

  completa  realizzazione  del  processo dell'autonomia  scolastica,  sarà

  corrisposto un compenso individuale accessorio, indifferenziato  per  il

  personale  docente e, relativamente al personale ATA (ad esclusione  del

  direttore amministrativo e del responsabile amministrativo), in base  ai

  profili professionali, con decorrenza luglio 1999. Alla predetta finalità

  sono destinate, oltre alle somme di £. 100 miliardi, di £. 500 miliardi e

  di  £. 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001,  da

  portare  in  diminuzione  delle disponibilità iscritte  nello  stato  di

  previsione  del Ministero della pubblica istruzione di cui all'art.  41,

  comma  2, lett. c), le risorse finanziarie di cui all'art. 41, comma  2,

  lett. f), previa avvenuta approvazione del provvedimento legislativo che

  ne  autorizza l'utilizzazione. Queste ultime risorse, riferite  all'anno

  1999, sono utilizzabili per la finalità di cui al presente comma per  £.

  700 miliardi.

 

3.    Sarà  erogata  una maggiorazione retributiva connessa allo  sviluppo

  della  professionalità docente nelle misure e con le modalità  stabilite

  dall'art. 29. All'attivazione di tale istituto contrattuale si  provvede

  per  l'anno  2000 mediante l'utilizzazione di quota parte delle  risorse

  indicate all'art. 41, comma 2, lett. g). A decorrere dall'anno 2001,  le

  predette risorse sono integrate con quelle indicate all'art. 41, comma 2,

  lett. d), nonché con quota parte delle risorse indicate alla lett. c) del

  citato art. 41, comma 2. In sede di contrattazione integrativa, al fine di

  dare attuazione all'istituto, sarà determinato il numero dei beneficiari,

  entro  il limite stabilito al citato art. 29 (in relazione all'effettiva

  disponibilità delle risorse indicate all'art. 41, comma 2, lett. d).

 

4.    Nell'ambito  delle  disponibilità finanziarie  complessive  indicate

  all'art. 41 sono, poi, destinate, agli istituti di seguito riportati, le

  somme indicate per ciascuno degli istituti medesimi:

 

-     £.  234  miliardi, in ragione d'anno, a decorrere  dall'1.9.99,  per

  corrispondere compensi accessori per l'espletamento di funzioni connesse

  allo svolgimento di funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa

  di cui all'art. 28;

-     £.  160 miliardi, a decorrere dall'anno 1999, per la copertura degli

  oneri  derivanti  da  tutte  le  modifiche degli  istituti  contrattuali

  preesistenti,  ivi  compresi quelli relativi al personale  delle  scuole

  italiane  all'estero. L'eventuale somma non utilizzata per  le  predette

  finalità  costituisce ulteriore dotazione del Fondo per il miglioramento

  dell'offerta formativa;

-     £.  80  miliardi,  in ragione d'anno, a decorrere  dall'1.9.99,  per

  rivalutare l'indennità di direzione ai capi d'istituto e le indennità di

  amministrazione   ai   direttori  amministrativi   e   ai   responsabili

  amministrativi;

-    £. 100 miliardi, in ragione d'anno a decorrere dall'1.9.99, per

corrispondere compensi accessori per la valorizzazione professionale al

personale ATA secondo quanto previsto dall'art. 36;

-    £. 93 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dall'1.9.99, per

corrispondere particolare compensi per il personale impiegato in scuole di

aree a rischio sociale;

-    £. 322 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dall'1.9.99, da

destinare ai compensi per il personale impegnato negli interventi

didattici educativi.

 

5.    A  decorrere dall'anno 1999, tutte le risorse di cui all'art. 41 non

  utilizzate  per  compensare gli istituti indicati ai  commi  2,  3  e  4

  costituiscono  la  dotazione finanziaria del  Fondo  di  scuola  per  il

  miglioramento  dell'offerta  formativa  e  per  la  retribuzione   delle

  prestazioni  aggiuntive. La contrattazione integrativa  ne  definirà  la

  finalizzazione, nonché le modalità di ripartizione e di attribuzione alle

  singole  istituzioni  scolastiche, prevedendo,  altresì,  che  le  somme

  eventualmente non utilizzate alla fine di ciascun anno siano  utilizzate

  per le stesse finalità nell'esercizio successivo.

 

 

 

Art. 43 - CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE

 

È  garantita  la piena contrattualizzazione dei criteri di  erogazione  di

qualsiasi  ulteriore  somma destinata dallo Stato o  da  enti  pubblici  o

privati a compensare attività del personale della scuola, da realizzare in

sede di contrattazione integrativa nazionale.

 

 

 

Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI E INTEGRATIVE

 

Art. 44 - SEQUENZE CONTRATTUALI

 

1.    Con  apposite, successive sequenze contrattuali le parti  firmatarie

  del  presente  CCNL  definiranno gli istituti specifici  e  le  modalità

  applicative relativi a:

 

a)   entro il 30 giugno 1999:

 

-    personale delle accademie e conservatori;

-    personale delle scuole italiane all'estero;

-    personale delle istituzioni educative;

-    personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP;

-    procedure di conciliazione e arbitrato;

-    procedure di cui all'art. 14;

 

b)   entro il 31 dicembre 1999:

 

  completamento della contrattualizzazione degli istituti del rapporto  di

  lavoro  ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare,

  ai  sensi dell'art. 72 del D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni  e

  integrazioni.   Nelle  more  le  norme  di  legge  e  contrattuali   non

  espressamente abrogate rimangono in vigore.

 

 

2.    Le  parti firmatarie si impegnano ad adeguare entro il 30.6.2000  le

  norme del presente CCNL, in relazione alla piena attuazione dell'autonomia

  scolastica e ad ulteriori modifiche legislative eventualmente intervenute.

 

 

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DECRETO LEGISLATIVO N. 29/93

 

Art. 72 - Norma transitoria.

 

1.    Salvo  che  per  le materie di cui  all'art. 2, comma 1,  lett.  c),

  legge  23.10.92  n. 421, gli accordi sindacali recepiti in  decreti  del

  Presidente della Repubblica in  base alla legge 29.3.83 n. 93, e le norme

  generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in

  vigore del presente decreto e  non abrogate, costituiscono, limitatamente

  agli  istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art.  2,

  comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione

  dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai

  soggetti  e  alle   materie dagli stessi contemplati.   le  disposizioni

  vigenti  cessano  in  ogni caso di produrre effetti  dal  momento  della

  sottoscrizione,   per ciascun ambito di riferimento,  del    contratto

  collettivo previsto dal presente decreto.

 

2.   (comma abrogato)

 

3.   (comma abrogato)

 

4.    In  attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia,

  resta  ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, la  disciplina

  vigente in materia di trattamento di fine rapporto.

 

5.    Resta  ferma,  per  quanto non modificato dal presente  decreto,  la

  disciplina  dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale  delle

  istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione,   reso  esecutivo

  con  DPR  12.2.91  n.  171, fino alla sottoscrizione  del    contratto

  collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso.

 

 

 

Art. 45 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

1.    Le  parti  convengono  di procedere alla costituzione  di  un  Fondo

  nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai  sensi

  del  D.lgs.  n. 124/93, della legge n. 335/95, della legge n.  449/97  e

  successive modificazioni e integrazioni.

 

2.    Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di

  minimizzare  l'incidenza  delle spese di  gestione,  le  parti  potranno

  definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche con i lavoratori

  appartenenti ad altri comparti.

 

3.    La  misura  percentuale della quota di contribuzione a carico  delle

  amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione

  utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti

  successivamente alla stipula dell'accordo quadro Governo-Confederazioni e

  dell'emanazione dell'apposito DPCM.

 

4.    Nello  stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità

  di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per

  gli  accantonamenti  del TFR, nonché la quota  di  TFR  da  destinare  a

  previdenza complementare.

 

5.    Destinatari  del  Fondo  pensioni  sono  i  lavoratori  che  avranno

  liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge,

  dallo statuto e dai regolamenti.

 

6.    Ai  fini  del presente articolo le parti concordano di realizzare  i

  seguenti  impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo

  del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la

  scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni

  dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che

  saranno previste in sede di accordo istitutivo.

 

7.    Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti,

  convenendo a questi fini che una 1a verifica circa lo stato della attività

  normativa  e  il contenuto di eventuali atti di indirizzo si  realizzerà

  entro il 30.6.99.

 

 

 

Art. 46 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO

          DI MENSA GRATUITA

 

1.    Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il

  personale  docente in servizio in ciascuna classe o sezione  durante  la

  refezione.

 

2.     Nelle  sezioni  di  scuola  materna  funzionanti  secondo  l'orario

  giornaliero previsto dall'art. 104, comma 1, D.lgs. n. 297/94, ha diritto

  l'insegnante  in  servizio  in ciascuna sezione  durante  la  refezione.

  Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole

  scuole,  nella  sezione risultino contemporaneamente  2  insegnanti,  ha

  diritto  al servizio di mensa gratuita l'insegnante assegnato  al  turno

  pomeridiano.

 

3.    Nella  scuola  elementare hanno diritto gli insegnanti  assegnati  a

  classi  funzionanti  a  tempo pieno e a classi che  svolgano  un  orario

  settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i

  quali  siano  tenuti  ad effettuare l'assistenza  educativa  alla  mensa

  nell'ambito dell'orario di insegnamento.

 

4.   Nella scuola media hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a

  tempo  prolungato, che prevedono l'organizzazione della mensa, assegnati

  sulla base dell'orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti

  incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna

  classe che attui la sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del D.lgs. n.

  297/94.

 

5.    Ulteriori,  eventuali modalità attuative possono essere definite  in

  sede di contrattazione integrativa nazionale, ferme restando le competenze

  del Ministero della pubblica istruzione per quanto concerne le modalità di

  erogazione dei contributi ai comuni.

 

 

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LEGGE 14 GENNAIO 1999, N. 4

 

Art. 3 - Servizio di mensa nelle scuole.

 

1.    Per  l'anno  scolastico 1995-96 e per i mesi di settembre,  ottobre,

  novembre e dicembre 1996, il Ministero dell'interno provvede ad erogare un

  contributo   agli  enti locali per le spese sostenute  in  relazione  al

  servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente

  dallo Stato o da altri enti.

 

2.   Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma  1, pari a £. 26.000

  milioni  per  il 1995 e a £. 90.000 milioni per il 1996, si  provvede  a

  carico  degli  stanziamenti iscritti al capitolo  1601  dello  stato  di

  previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari medesimi.

 

3.    Il  Ministero  dell'interno provvede anche ad erogare un  contributo

  agli enti locali per l'anno 1997, al fine di assicurare la continuità del

  servizio  di mensa per il personale insegnante,  dipendente dallo Stato,

  impegnato nella vigilanza e assistenza degli alunni durante la refezione

  scolastica,  al  relativo  onere,  determinato  nell'importo massimo di £.

  90.000  milioni,  si  provvede mediante corrispondente  riduzione  dello

  stanziamento   iscritto al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del

  Ministero   del   tesoro  per  l'anno  1997,  parzialmente   utilizzando

  l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

 

4.    I  criteri per l'individuazione del personale docente avente diritto

  al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo

  statale   a  favore degli  enti locali che abbiano fornito  il  predetto

  servizio  sono quelli previsti  dal decreto del Ministro della  pubblica

  istruzione,  di  concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno,  del

  16.5.96, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 24.9.96.

 

5.    A  decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal   servizio  di

  mensa  di  cui al comma 3, si provvede con le disponibilità  finanziarie

  destinate  alla contrattazione collettiva per il comparto del  personale

  della scuola; a tal fine le predette disponibilità sono incrementate della

  somma  annua  di £. 90.000 milioni; al relativo onere si provvede,   per

  ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000,  mediante corrispondente  riduzione

  dello stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio  triennale  1998-2000,

  nell'ambito  dell'unità previsionale di base di  parte  corrente  "fondo

  speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio

  e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo

  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo.

  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  è

  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

  bilancio.  La   presente  legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sarà

  inserita nella raccolta  ufficiale degli  atti normativi della Repubblica

  italiana.  È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e  di  farla

  osservare come legge dello Stato.

 

 

 

Art. 47 - AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

 

Nelle   istituzioni  scolastiche  con  consistente  presenza   di   alunni

provenienti  da  famiglie  di  recente immigrazione  e/o  nomadi,  saranno

realizzati:

 

-    uno specifico piano di formazione del personale, nell'ambito e con le

  risorse destinate alla formazione del personale della scuola;

-     mediante  adeguate  forme  contrattuali, la  presenza  di  mediatori

  linguistici da utilizzare nelle sedi scolastiche, attraverso convenzioni

  con gli enti locali.

 

In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti la misura

e  i  criteri di erogazione delle risorse per sostenere il maggior impegno

del personale delle scuole interessate.

 

 

 

Art. 48 - NORMA DI SALVAGUARDIA

 

Le  norme  legislative, amministrative o contrattuali  non  esplicitamente

abrogate  o  disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore  in  quanto

compatibili.

 

 

 

Art. 49 - ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE

 

A - Il comma 10 dell'art. 19 del CCNL 4.8.95 è così sostituito:

 

10.In  caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate

  esigenze  di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito  il

  godimento   in  tutto  o  in  parte  delle  ferie  nel  corso  dell'anno

  scolastico  di  competenza, le ferie stesse potranno essere  fruite  dal

  personale  docente  entro l'anno scolastico successivo  nei  periodi  di

  sospensione  dell'attività didattica. I capi d'istituto  possono  fruire

  delle  ferie  non godute nell'anno di competenza anche  nei  periodi  di

  normale   attività,  con  esclusione  del  periodo  di  avvio  dell'anno

  scolastico  e  di quelli riservati agli scrutini periodici  e  finali  e

  agli esami.

  In  analoga  situazione,  il personale ATA può fruire  delle  ferie  non

  godute nell'anno successivo, non oltre il mese di aprile.

 

 

B - Il comma 1 dell'art. 21 è così sostituito:

 

1.     Al  dipendente  della  scuola  con  contratto  di  lavoro  a  tempo

  indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione, permessi

  retribuiti per i seguenti casi:

 

-     partecipazione  a  concorsi o esami: giorni 8 complessivi  per  anno

  scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

-     lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il 2° grado e  di

  affini di 1° grado: giorni 3 per evento.

 

I  permessi  sono concessi a domanda da presentarsi al capo d'istituto  da

parte  del personale docente ed ATA e al Provveditore agli studi, da parte

dei capi d'istituto.

 

 

C - Il comma 2 dell'art. 21 del CCNL 4.8.95 è così sostituito:

 

2.   A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico

  3  giorni  di  permesso  retribuito per  motivi  personali  o  familiari

  documentati,  anche  al rientro, o autocertificati in  base  alle  leggi

  vigenti. Per gli stessi  motivi sono fruibili i 6 giorni di ferie durante

  i periodi di attività didattica di cui all'art. 19, comma 9, CCNL 4.8.95

  indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma.

 

 

D - Il comma 8 dell'art. 23 del CCNL 4.8.95 è così sostituito:

 

8.   Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza

  per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:

 

a)    intera  retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni  compenso

  accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza.

  Nell'ambito  di  tale  periodo per le malattie  superiori  a  15  giorni

  lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo

  di  convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale

  trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo,  come

  determinato ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. e), f);

b)    90%  della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi

  di assenza;

c)    50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi

  del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

 

 

E - Al comma 8 dell'art. 23 del CCNL 4.8.95 è aggiunto il seguente comma 8

   bis:

 

8 bis. In  caso  di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente

       e/o  parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo  dei  giorni

       di  assenza  per  malattia, di cui ai commi  1  e  8  del  presente

       articolo,  oltre  ai  giorni  di ricovero  ospedaliero  o  di  day-

       hospital  anche quelli di assenza dovuti alle terapie,  certificate

       dalla  competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti  di  assenza

       spetta l'intera retribuzione.

 

 

F - Il comma 10 dell'art. 23 del CCNL 4.8.95 è così sostituito:

 

10.Il  dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a  recapitare  o

  spedire   a   mezzo   raccomandata  a.r.  il   certificato   medico   di

  giustificazione dell'assenza con indicazione della sola  prognosi  entro

  i   5  giorni  successivi  all'inizio  della  malattia  o  all'eventuale

  prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno  festivo

  esso è prorogato al 1° giorno lavorativo successivo.

 

 

G - Il comma 11 dell'art. 23 del CCNL 4.8.95 è così sostituito:

 

11.   L'istituzione  scolastica o l'amministrazione  di  appartenenza  può

   disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni

   di legge attraverso la competente ASL. Tale disposizione può avvenire fin

   dal 1° giorno.

   Il  controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in  ospedali

   pubblici o convenzionati.

 

 

H - Al  comma  1 dell'art. 24 del CCNL 4.8.95 è aggiunto il seguente comma

   1 bis:

 

1bis.  L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica di cui

     all'art.  3,  commi 6 e 7, DPR n. 399/88, e al personale  di  cui  al

     comma   3,   art.   25,   CCNL  4.8.95  limitatamente   alla   durata

     dell'incarico.

 

 

I -  Il comma 5 dell'art. 25 del CCNL 4.8.95 è così sostituito:

 

5.   Ai fini di cui ai precedenti  commi 3 e 4, la continuità del servizio

  si intende realizzata nel caso in cui, nell'anno scolastico immediatamente

  precedente, il  personale  interessato abbia prestato servizio per almeno

  180 giorni, anche con contratti stipulati nelle scuole statali per diverse

  tipologie di lavoro.

 

 

L - Il comma 18 dell'art. 25 del CCNL 4.8.95 è così sostituito:

 

18.   Il  personale  di  cui al comma 8 ha lo stesso  trattamento  per  le

   assenze del personale di cui al comma 6.

 

 

M - In sede di contrattazione integrativa nazionale, le parti si riservano

di  verificare il costo delle modificazioni normative di cui  al  presente

articolo, tenendo conto delle risorse stanziate a tale proposito.  Ciò  al

fine  di  valutare l'introduzione di ulteriori miglioramenti agli istituti

contrattuali di cui al presente articolo.

 

 

----------------------------------------------

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 399/88

 

Articolo 3.

 

1.    Al  personale  di cui all'art. 1 competono, nelle misure  e  con  le

  decorrenze  sottoindicate,  gli  stipendi  annui  iniziali  lordi  sotto

  indicati:

 

Area dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi:

 

a) ausiliari, guardarobieri e aiutanti cuochi:

 

-    dal 1° luglio 1988:  £. 6.031.000

-    dal 1° gennaio 1989:    6.325.000

-    dal 1° maggio 1990:     6.564.000

 

a1)  ausiliari,  guardarobieri e aiutanti cuochi, con 6  anni  d'anzianità

   giuridica di servizio:

 

-    dal 1° luglio 1988:  £. 6.759.000

-    dal 1° gennaio 1989:    7.306.000

-    dal 1° maggio 1990:     7.752.000

 

b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri

   e cuochi:

 

-    dal 1° luglio 1988:  £. 7.247.000

-    dal 1° gennaio 1989:    7.962.000

-    dal 1° maggio 1990:     8.544.000

 

b1)collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri

    e cuochi, con 6 anni d'anzianità giuridica di servizio:

 

-    dal 1° luglio 1988:  £.  8.161.000

-    dal 1° gennaio 1989:     9.212.000

-    dal 1° maggio 1990:     10.068.000

 

c) coordinatori amministrativi:

 

-    dal 1° luglio 1988:  £.  9.104.000

-    dal 1° gennaio 1989:    10.224.000

-    dal 1° maggio 1990:     11.136.000.

 

Gli  stipendi  annui  lordi  del  personale  appartenente  ai  profili  di

guardarobiere  e  aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna  posizione

stipendiale,  dell'importo pari a 2 aumenti biennali  convenzionali  nelle

misure indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto.

 

Area della funzione docente:

 

a)    docenti  della  scuola  materna; docenti  della  scuola  elementare;

  accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati

  della  scuola secondaria superiore; personale educativo dei  convitti  e

  degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:

 

-    dal 1° luglio 1988:  £.  9.143.000

-    dal 1° gennaio 1989:    10.242.000

-    dal 1° maggio 1990:     11.136.000

 

b)    docenti  della  scuola  media; vice rettori aggiunti  dei  convitti;

  docenti laureati delle scuole e istituti di istruzione secondaria di 

  grado  e artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei

  artistici:

 

-    dal 1° luglio 1988:  £. 10.628.000

-    dal 1° gennaio 1989:    11.894.000

-    dal 1° maggio 1990:     12.924.000

 

c)    docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti  e

  dell'accademia nazionale di danza:

 

-    dal 1° luglio 1988:  £. 12.519.000

-    dal 1° gennaio 1989:    14.548.000

-    dal 1° maggio 1990:     16.200.000

 

d)    docenti  confermati dei conservatori di musica, delle  accademie  di

  belle arti e dell'accademia nazionale di danza:

 

-    dal 1° luglio 1988:  £. 14.163.000

-    dal 1° gennaio 1989:    16.278.000

-    dal 1° maggio 1990:     18.000.000.

 

Area della funzione direttiva e ispettiva:

 

a)   direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi delle scuole

  e istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica; direttori dei

  conservatori  di  musica; direttori delle accademie  nazionali  di  arte

  drammatica  e  di danza; rettori e vice rettori dei convitti  nazionali;

  direttrici e vice direttrici degli educandati femminili; direttori e vice

  direttori delle scuole speciali dello Stato:

 

-    dal 1° luglio 1988:  £. 14.991.000

-    dal 1° gennaio 1989:    17.748.000

-    dal 1° maggio 1990:     19.992.000

 

b) ispettori tecnici periferici:

 

-    dal 1° luglio 1988:  £. 15.789.000

-    dal 1° gennaio 1989:    18.933.000

-    dal 1° maggio 1990:     21.492.000.

 

 

2.    Al  personale  supplente competono, oltre all'indennità  integrativa

   speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali lordi

   previsti nel comma 1.

 

3.    La  progressione economica per tutto il personale di  ruolo  di  cui

   all'art. 1 si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate  nella

   tabella A allegata al presente decreto.

 

4.    Nel  periodo  di  permanenza in ciascuna posizione stipendiale  sono

   altresì attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle

   disposizioni  vigenti,  aumenti biennali  convenzionali,  nella  misura

   indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3.

   Detti  aumenti  biennali convenzionali, maturati in ciascuna  posizione

   stipendiale,  salvo che la norma attributiva non disponga diversamente,

   sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali successive.

   L'anzianità, riconosciuta ai soli fini economici, è considerata utile per

   l'attribuzione  di  aumenti  biennali  convenzionali  nella   posizione

   stipendiale di 1° inquadramento e in quelle successive.

 

5.   Al personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle

   arti,  limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta

   direzione, compete la differenza, non pensionabile tra l'importo  dello

   stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica  e

   quello iniziale della qualifica di appartenenza.

 

6.   Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge

   11.7.80 n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso ha

   titolo a un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di

   scuola  in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti  laureati

   della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o

   elementare.  Il posto orario di insegnamento con trattamento  economico

   intero  è  costituito  nelle scuole materne con 27  ore  settimanali  a

   decorrere dall'1.9.88 e con 25 ore settimanali dall'1.9.90.

 

7.     Nei  confronti  del  personale  che  maturi  i  requisiti  previsti

   dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11.7.80 n. 312, successivamente

   al  30.6.88,  i periodi computati ai sensi della normativa  concernente

   l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti

   previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico

   di  cui  all'art.  4.  Le predette disposizioni si applicano  anche  al

   personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento

   non  inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché,

   qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie.

   Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale

   all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a

   quello previsto per la costituzione del posto orario.

 

8.    Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole  di

   ogni  ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio  per  gravi

   motivi per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

   Fermo  restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione

   spettante è corrisposta per intero nel 1° mese e nella misura del 50% nel

   2° e 3° mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto

   alla conservazione del posto senza assegni.

 

9.    Le  disposizioni di cui al comma 8 si applicano al personale docente

   supplente annuale, nominato ai sensi dell'art. 15, commi 1 e  3,  legge

   20.5.82  n.  270,  il  quale si trovi almeno nel 2°  anno  di  servizio

   scolastico continuativo.

 

10.  Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello dei

   licei  artistici  e  degli istituti di arte, può prestare,  a  domanda,

   limitatamente  agli  anni scolastici 1988-89  e  1989-90,  servizio  di

   insegnamento,  in  eccedenza  all'orario  d'obbligo,  fino  a  24   ore

   settimanali. Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei  docenti

   assenti sono retribuite nella misura prevista dal comma 1, art. 6,  DPR

   10.4.87 n. 209, aumentata del 20%; per le ore eccedenti prestate in classi

   collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico,  ferma

   restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono

   stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 6.

 

11.   I  nuovi stipendi di cui al presente articolo rappresentano  l'avvio

   del  ripristino del rapporto, da definire contrattualmente nel triennio

   1991-93, fra i livelli retributivi del personale dell'area docente e  i

   livelli retributivi previsti per i docenti universitari.

 

 

 

Art. 50 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO

 

Il  periodo trascorso dal personale della scuola in posizione di  comando,

distacco,  esonero,  aspettativa sindacale, utilizzazione  e  collocamento

fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione della pubblica

istruzione,  è  valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto  nella

scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dagli

artt. 16, 21, 29, 35 e 42 comma 2.

 

In  sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri,

modalità e misure dei compensi accessori da destinare al personale di  cui

al presente articolo.

 

Restano  ferme  le disposizioni in vigore che prevedono  la  validità  del

periodo  trascorso dal personale scolastico in altre situazioni  di  stato

che comportano assenza dalla scuola.

 

 

 

Tabella A

 

PROFILI PROFESSIONALI

 

1.    profili  professionali  del  personale ATA  sono  individuati  dalla

  presente tabella secondo quanto previsto dall'art. 32.

  Le  modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge

  in  vigore,  tranne che per i requisiti culturali che  sono  individuati

  dalla tabella B.

 

D/1: Profilo: DIRETTORE AMMINISTRATIVO (PER I CONSERVATORI E LE ACCADEMIE)

 

È  responsabile  dell'osservanza delle leggi  e  regolamenti.  Nell'ambito

delle  direttive  ricevute dal Direttore e dal Consiglio d'amministrazione

sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-

contabili  e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,

promozione  delle  attività e verifica dei risultati conseguiti,  rispetto

agli  obiettivi  assegnati e agli indirizzi impartiti, dal personale  ATA,

posto alle sue dirette dipendenze.

 

Svolge  attività  lavorativa di rilevante complessità e  avente  rilevanza

esterna. È funzionario delegato.

 

Provvede  all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'amministrazione  e

firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'amministrazione, tutti

i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è

segretario del Consiglio d'amministrazione e in tale ambito può  formulare

pareri.

 

Firma tutti gli atti di sua competenza.

 

Può  svolgere  attività di studio e di elaborazione di piani  e  programmi

richiedenti   specifica  specializzazione  professionale,   con   autonoma

determinazione dei processi formativi e attuativi. Può svolgere  incarichi

di  attività  tutoriale, di aggiornamento e formazione nei  confronti  del

personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli

istituti di istruzione artistica.

 

 

D/2: Profilo: DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

 

Svolge  attività  lavorativa di rilevante complessità e  avente  rilevanza

esterna.   Sovrintende,  con  autonomia  operativa,  ai  servizi  generali

amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni  di

coordinamento,  promozione  delle  attività  e  verifica   dei   risultati

conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi  impartiti,

dal  personale  ATA,  posto  alle  sue dirette  dipendenze.  Ha  autonomia

operativa  e  responsabilità diretta nella definizione  e  nell'esecuzione

degli  atti  a  carattere amministrativo-contabile,  di  ragioneria  e  di

economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.

 

Firma tutti gli atti di sua competenza.

 

L'espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà  della

gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza  e

strumentalmente   rispetto  alle  finalità  e  obiettivi  dell'istituzione

scolastica, in particolare del piano dell'offerta formativa.

 

Può  svolgere  attività di studio e di elaborazione di piani  e  programmi

richiedenti   specifica  specializzazione  professionale,   con   autonoma

determinazione dei processi formativi e attuativi. Può svolgere  incarichi

di  attività  tutoriale, di aggiornamento e formazione nei  confronti  del

personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle

istituzioni scolastiche.

 

 

C/1: Profilo: RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

 

Svolge  attività  lavorativa  complessa,  che  richiede  conoscenza  della

normativa   vigente  nonché  delle  procedure  amministrativo   contabili.

Organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed  è

responsabile  del  funzionamento degli stessi. Ha  autonomia  operativa  e

responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione  degli  atti  a

carattere  amministrativo  contabile di ragioneria  e  di  economato,  che

assumono   nei   casi  previsti  rilevanza  anche  esterna.   Sovrintende,

nell'ambito  delle  direttive  di  massima  impartite  e  degli  obiettivi

assegnati,   ai  servizi  amministrativi  e  ai  servizi  generali   della

istituzione  scolastica  ed educativa e coordina  il  relativo  personale.

Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti  e

copie   di   documenti,  che  non  comportino  valutazioni  discrezionali.

Provvede,   nel  rispetto  delle  competenze  degli  organi  di   gestione

dell'istituzione  scolastica ed educativa, all'esecuzione  delle  delibere

degli  organi  collegiali aventi carattere esclusivamente contabile  e  di

quelle  sottoposte  a procedimento vincolato. Esprime  pareri  sugli  atti

riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale,  elabora

progetti  e  proposte  inerenti  il  miglioramento  organizzativo   e   la

funzionalità  dei  servizi di competenza, anche in  relazione  all'uso  di

procedure   informatiche.   Cura  l'attività  istruttoria   diretta   alla

stipulazione  di  accordi, contratti e convenzioni con  soggetti  esterni.

Nelle  accademie  e  nei  conservatori svolge attività  di  collaborazione

diretta  con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento

dei  servizi  amministrativi e generali; è consegnatario dei beni  mobili;

sostituisce  il  direttore  amministrativo, con esclusione  dell'esercizio

delle  competenze  di  funzionario  delegato.  Può  svolgere  attività  di

formazione  e aggiornamento e attività tutorie nei confronti di  personale

neo-assunto.

 

(detto  profilo  rimane  in  vigore sino al  31.8.2000  nelle  istituzioni

scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado,  con  eccezione  di  accademie  e

conservatori).

 

 

C/2 Profilo: ASSISTENTE  DI BIBLIOTECA NELLE ACCADEMIE E NEI  CONSERVATORI

             DI MUSICA

 

È   addetto   ai   servizi   di   biblioteca,  all'inventariazione,   alla

classificazione  e  allo  studio dei fondi (raccolta  di  materiali  e  di

documentazioni) esistenti, cura la conservazione del materiale affidato. È

responsabile dell'integrità del materiale bibliotecario affidatogli.

 

 

B/1: Profilo: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

 

Esegue    attività    lavorativa   richiedente   specifica    preparazione

professionale  e  capacità  di  esecuzione  delle  procedure   anche   con

l'utilizzazione  di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia  operativa

con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli

atti  amministrativo-contabili dell'istituzione scolastica  ed  educativa,

nell'ambito  delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge  attività

di  diretta  e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo

coadiuvandolo  nelle  attività e sostituendolo nei  casi  di  assenza.  Ha

competenza  diretta  della  tenuta  dell'archivio  e  del  protocollo.  Ha

rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio

lavoro.

 

Nelle  istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto,

con   responsabilità   diretta,  alla  custodia,   alla   verifica,   alla

registrazione  delle entrate e delle uscite del materiale e delle  derrate

in giacenza.

 

In   relazione  all'introduzione  di  nuove  tecnologie,  anche  di   tipo

informatico,   partecipa  alle  iniziative  specifiche  di  formazione   e

aggiornamento.

 

Può  essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative

giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario.  Può

svolgere  attività di coordinamento di più addetti inseriti in  settori  o

aree   omogenee,   nonché   attività  di  supporto   amministrativo   alla

progettazione  e  realizzazione  di iniziative  didattiche,  decise  dagli

organi collegiali.

 

 

B/2 Profilo: ASSISTENTE TECNICO

 

Esegue    attività   lavorativa,   richiedente   specifica    preparazione

professionale,  conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi,  con

capacità  di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure

tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione

docente  relativamente delle attività didattiche e alle connesse relazioni

con  gli  studenti.  Ha autonomia e responsabilità nello  svolgimento  del

lavoro  con  margini  valutativi,  nell'ambito  delle  direttive  e  delle

istruzioni  ricevute.  È addetto alla conduzione tecnica  dei  laboratori,

officine  o  reparti  di  lavorazione  garantendone  l'efficienza   e   la

funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione  didattica,

oppure  alla  conduzione e alla manutenzione ordinaria  degli  autoveicoli

utilizzati  dall'istituzione scolastica per  lo  svolgimento  di  attività

connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:

 

-     alla  preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze

  didattiche  e per le esercitazioni pratiche nei laboratori,  officine  e

  reparti  di  lavorazione  o  nelle  aziende  agrarie  cui  è  assegnato,

  garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;

-     al  riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature

  tecniche,  garantendo la verifica e l'approvvigionamento  periodico  del

  materiale  utile  alle  esercitazioni didattiche,  in  rapporto  con  il

  magazzino.  Svolge  attività di diretta e immediata  collaborazione  con

  l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di

  attrezzature  tecnico-scientifiche e  al  loro  collaudo.  In  relazione

  all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche  e

  progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e

  aggiornamento.  Può svolgere attività di coordinamento  di  più  addetti

  operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.

 

 

B/3: Profilo: CUOCO

 

Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale,

conoscenza  di  strumenti  e  procedure anche  complesse,  con  autonomia,

margini di valutazione e capacità di utilizzazione degli stessi nonché  di

esecuzione  di  procedure tecniche. Esegue, nell'ambito  delle  istruzioni

ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni

preliminari  connesse e conseguenti alla preparazione, al  confezionamento

dei pasti, alla conservazione delle vivande dell'istituzione scolastica  a

cui   è  addetto,  impiegando  macchinari,  strumentazioni  e  utensileria

specifica di cui cura l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:

 

-     alla  preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali

  sulla base delle tabelle dietetiche;

-     alla  conservazione  dei  generi  alimentari,  osservando  le  norme

  igieniche del trattamento alimenti;

-     allo  svolgimento  di  altri  servizi, anche  esterni,  connessi  al

  funzionamento della cucina.

 

Provvede, inoltre:

 

-     al trasporto e alla predisposizione degli alimenti necessari per  la

  preparazione dei pasti;

-     alla  conservazione, pulizia e utilizzazione delle stoviglie e delle

  attrezzature, utilizzando apparecchi anche automatici;

-    all'ordinaria manutenzione e alla pulizia degli utensili;

-    alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina

  e mensa.

 

Può  svolgere  attività  di coordinamento di più addetti  nell'ambito  dei

servizi di cucina.

 

 

B/4: Profilo: INFERMIERE

 

Nell'ambito  di  quanto  previsto dal DPR  14.3.74  n.  225  e  successive

modificazioni,   dalla   normativa  vigente   in   materia   sanitaria   e

dall'ordinamento  dell'attività  paramedica,  svolge,  in  relazione  alla

specificità delle istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico,

attività di carattere professionale di tipo specialistico. È addetto  alla

organizzazione    e   al   funzionamento   dell'infermeria    garantendone

l'efficienza e la funzionalità. In particolare:

 

-     provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale

  di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;

-     pratica  le  terapie  prescritte e adotta le misure  di  prevenzione

  eventualmente necessarie.

 

 

A/1: Profilo: COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO

 

Esegue   nell'ambito  di  specifiche  istruzioni,  attività  e   procedure

operative  a  carattere tecnico che richiedono preparazione  professionale

non  specialistica, con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella

applicazione delle procedure stabilite.

 

Articolazioni del profilo:

 

a) - GUARDAROBIERE:

 

esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la

conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto.

 

Provvede inoltre:

 

-    all'organizzazione e alla conduzione del guardaroba;

-     alla  custodia,  al  lavaggio  meccanizzato,  alla  stiratura,  alla

  conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;

-     alla  rilevazione  periodica  delle giacenze  e  alla  registrazione

  dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è affidato;

-     allo  svolgimento  di altri servizi, eccezionalmente  anche  esterni

  connessi al funzionamento del guardaroba.

 

Può  svolgere  attività  di coordinamento di più addetti  nell'ambito  dei

servizi di guardaroba.

 

 

b) - ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE:

 

esegue  attività di supporto alle professionalità specifiche  dell'azienda

agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni

semplici caratterizzate da procedure ben definite.

 

In particolare, è addetto:

 

-     alla  preparazione  materiale del terreno, alla semina  e  trapianto

  delle colture, alla raccolta dei prodotti;

-     al  supporto  materiale  connesso  e  conseguente  alle  analisi  di

  laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti

  in dotazione;

-      alla   protezione,  ricovero,  conservazione  e  magazzinaggio   di

  attrezzature, materiale e prodotti, secondo le modalità prescritte;

-     al  carico  e  scarico, trasporto dei materiali in dotazione  e  dei

  prodotti  dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici,  alla

  sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero

  del laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;

-     alla conduzione di macchinari agricoli, purché provvisto di apposita

  patente, se necessaria;

-      ad  ogni  altra  attività  di  carattere  materiale  inerente  alla

  conduzione    dell'azienda.

 

 

A/2: Profilo: COLLABORATORE SCOLASTICO

 

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa

alla  corretta  esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata  da

procedure  ben  definite  che  richiedono preparazione  professionale  non

specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con  compiti  di

accoglienza  e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del  pubblico;

di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi

scolastici  e  degli  arredi; di vigilanza sugli  alunni,  di  custodia  e

sorveglianza  generica  sui locali scolastici,  di  collaborazione  con  i

docenti.

 

In particolare svolge le seguenti mansioni:

 

-     sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine

  e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

-     concorso  in  accompagnamento degli alunni  in  occasione  del  loro

  trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche

  ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;

-     sorveglianza,  anche  notturna, con servizio  di  portineria,  degli

  ingressi  delle  istituzioni scolastiche ed  educative  con  apertura  e

  chiusura  degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche  e

  delle  altre  connesse al funzionamento della scuola,  limitatamente  ai

  periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;

-     svolgimento  delle mansioni di custode con concessione  gratuita  di

  idonei locali abitativi;

-     pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi  e

  relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

-    riassetto e pulizia delle camerate dei convittori;

-     compiti  di  carattere materiale inerenti al servizio,  compreso  lo

  spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il

  trasporto  dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte  le  attività

  connesse con i servizi di mensa e cucina;

-     lavaggio  delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche  in  cui  le

  esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;

-    servizi esterni inerenti la qualifica;

-     ausilio  materiale  agli alunni portatori di  handicap  nell'accesso

  dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.

 

In  relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con  riguardo

anche  all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione

della  dispersione  scolastica,  partecipa  a  specifiche  iniziative   di

formazione e aggiornamento.

 

Può, infine, svolgere:

 

-     attività  inerenti  alla  piccola manutenzione  dei  beni  mobili  e

  immobili, giardinaggio e simili;

-     attività  di  supporto  all'attività amministrativa  e  all'attività

  didattica nonché ai servizi di mensa;

-     assistenza  agli  alunni  portatori di  handicap  all'interno  delle

  strutture  scolastiche,  nell'uso dei  servizi  igienici  e  nella  cura

  dell'igiene personale;

-     compiti  di  centralinista telefonico, di conduttore di impianti  di

  riscaldamento  purché provvisto di apposita patente, di  manovratore  di

  montacarichi e ascensori.

 

 

Tabella B

 

REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI

DEL PERSONALE ATA

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA:

 

-     diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali  e

  amministrative;  in  economia  e commercio  o  in  scienze  coloniali  e

  marittime, titoli equipollenti.

 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI:

 

-     diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali  e

  amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.

 

 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO:

 

a)    diploma  di  ragioniere  o  perito commerciale  (anche  con  sezione

  commercio  con  l'estero); diploma di ragioniere, perito  commerciale  e

  programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;

b)    diploma  di  analista  contabile, diploma di operatore  commerciale;

  rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali;

c)    diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di

  maturità  di  tecnico dell'impresa turistica rilasciati  dagli  istituti

  professionali per i servizi commerciali e turistici.

 

I  titoli  elencati sono validi purché congiunti a uno dei  corrispondenti

titoli di specializzazione:

 

-     diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento  e

  specializzazione (post-secondario);

-     corsi di formazione professionale regionali di 2° livello (riservati

  ai  diplomati)  rilasciato  al termine di  corsi  svolti  in  regime  di

  convenzione e attinenti alle discipline amministrativo contabili;

-    diploma universitario relativo a corsi specifici.

 

In  caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lett. a), b) e  c)  è

valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia

bancaria;  laurea  attinente  alle scienze  e  tecniche  amministrative  o

commerciali o economico-aziendali o finanziarie).

 

In  caso  di  mancato possesso del diploma o attestato post-secondario,  è

valida,  in aggiunta del diploma di cui alle lett. a), b) e c), la  laurea

anche in discipline non specifiche.

 

 

ASSISTENTE DI BIBLIOTECA NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA:

 

-     diploma  finale  d'istituto di istruzione  secondaria  di    grado

  congiunto ad attestato professionale in archivistica o biblioteconomia e,

  limitatamente ai conservatori, diploma di conservatorio.

 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:

 

a)    diploma  di qualifica professionale ad indirizzo specifico  (addetto

  alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende; operatore

  della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica);

b)   diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica

  per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di

  corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.

 

In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lett. a) e b) è valido

un diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.

 

 

ASSISTENTE TECNICO:

 

a)   diploma di qualifica d'istituto professionale a indirizzo specifico;

b)   diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;

c)     diploma  di  scuola  media  integrato  da  attestato  di  qualifica

  specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14

  della legge n. 845/78.

 

In  caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lett.  a),

b),  c),  è  valido  qualsiasi  diploma di maturità,  corrispondente  alle

specifiche   aree  professionali,  che  consenta  l'accesso   agli   studi

universitari.

 

 

CUOCO:

 

a)     diploma   di   qualifica  specifica  rilasciato  da   un   istituto

  professionale alberghiero;

b)   diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica

  rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge

  n. 845/78.

 

 

INFERMIERE:

 

- diploma di infermiere professionale.

 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO:

 

- diploma di scuola media.

 

 

GUARDAROBIERE:

 

a)     diploma   di   qualifica  specifica  rilasciato  da   un   istituto

  professionale alberghiero;

b)   diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica

  rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge

  n. 845/78.

 

 

ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE:

 

a)   diploma di scuola media;

b)   attestato di qualifica specifica.

 

Per  il  personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal  precedente

ordinamento,  sia  titolare, prima dell'entrata  in  vigore  del  presente

contratto,  di  un rapporto di lavoro a tempo determinato o  sia  comunque

iscritto  nelle  graduatorie  provinciali  degli  aspiranti  a  supplenze,

rimangono comunque validi i titoli medesimi.

 

 

----------------

LEGGE N. 845/78

 

Art. 14 - Attestato di qualifica.

 

Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di

una  qualifica,  gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato  sono

ammessi  alle  prove finali per  l'accertamento dell'idoneità  conseguita.

Tali prove finali, che devono essere conformi  a quanto previsto dall'art.

18,  comma  1, lett. a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici,

composte  nei modi  previsti  dalle leggi regionali, delle quali  dovranno

comunque  far parte esperti  designati dalle amministrazioni   periferiche

del  Ministero  della pubblica istruzione e del Ministero  del   lavoro  e

della  previdenza  sociale,  nonché esperti  designati  dalle  OO.SS.  dei

lavoratori  e  dei datori di lavoro con il superamento delle prove  finali

gli  allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni,  in  base  ai

quali  gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide  ai  fini

dell'avviamento al lavoro  e dell'inquadramento aziendale.  Gli  attestati

di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

 

 

 

Tabella C

 

CORRISPONDENZA TRA AREE E PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ATA

 

nuove           profili professionali previsti

 aree                   dal CCNL 4.8.95

  

  D    direttore amministrativo

       direttore dei servizi generali e amministrativi

  C    responsabile amministrativo

       assistente di biblioteca

       assistente amministrativo

  B

       assistente tecnico

       cuoco

       infermiere

       guardarobiere

  A

       addetto alle aziende agrarie

       collaboratore scolastico

 

 

 

Tabella D1

 

AUMENTI  POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 1998

 

   anni      collab. guarda-   assistenti  respons.  docente  docente

            scolast. robieri     amm.vi    amminis.  scuola  diplomato

                                   ed                materna  istituti

                               equiparati              ed       sec.

                                                    element.  2° grado

                                                                (1)

da  0 a  2   34.000   35.000     38.000     43.000   43.000    43.000

da  3 a  8   35.000   36.000     39.000     44.000   44.000    44.000

da  9 a 14   37.000   38.000     42.000     48.000   48.000    48.000

da 15 a 20   39.000   40.000     45.000     52.000   52.000    52.000

da 21 a 27   41.000   42.000     47.000     56.000   56.000    58.000

da 28 a 34   43.000   44.000     50.000     60.000   60.000    62.000

da 35        44.000   45.000     51.000     63.000   63.000    65.000

 

(segue)

 

   anni      docente  docente     docente    direttore  capi d'istituto

             scuola   laureato  accademie e  amm. cons.        ed

              media   istituti  conservatori     ed        equiparati

                        sec.                   accad.

                      2° grado

                        (2)

da  0 a  2   47.000    47.000      57.000      50.000        66.000

da  3 a  8   48.000    50.000      59.000      52.000        68.000

da  9 a 14   52.000    54.000      66.000      56.000        74.000

da 15 a 20   57.000    59.000      72.000      61.000        80.000

da 21 a 27   62.000    66.000      76.000      67.000        87.000

da 28 a 34   67.000    70.000      81.000      73.000        95.000

   da 35     70.000    74.000      86.000      78.000       102.000

 

Nota (1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.

Nota (2): anche assistenti delle accademie di belle arti.

 

 

 

Tabella D2

 

AUMENTI  POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 1999

 

   anni     collabor.guarda-   assistenti  respons.  docente   docente

            scolast. robieri     amm.vi    amminis.   scuola  diplomato

                                   ed                materna   istituti

                               equiparati               ed       sec.

                                                    elementare 2° grado

                                                                 (1)

da  0 a  2   28.000   29.000     32.000     36.000    36.000    36.000

da  3 a  8   29.000   30.000     33.000     37.000    37.000    37.000

da  9 a 14   31.000   31.000     35.000     40.000    40.000    40.000

da 15 a 20   32.000   33.000     37.000     44.000    44.000    44.000

da 21 a 27   34.000   35.000     40.000     47.000    47.000    49.000

da 28 a 34   36.000   36.000     41.000     50.000    50.000    52.000

   da 35     37.000   37.000     43.000     53.000    53.000    54.000

 

(segue)

 

   anni     docente  docente      docente    direttore  capi d'istituto

             scuola  laureato    accademie   amm. cons.        ed

             media   istituti        e           ed        equiparati

                       sec.    conservatori    accad.

                     2° grado

                       (2)

da  0 a  2   39.000   39.000      48.000       42.000        55.000

da  3 a  8   40.000   41.000      49.000       43.000        56.000

da  9 a 14   44.000   45.000      55.000       47.000        62.000

da 15 a 20   48.000   49.000      60.000       51.000        67.000

da 21 a 27   52.000   55.000      64.000       56.000        72.000

da 28 a 34   56.000   59.000      68.000       61.000        79.000

   da 35     59.000   61.000      72.000       65.000        85.000

 

Nota (1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.

Nota (2): anche assistenti delle accademie di belle arti.

 

 

 

Tabella E

 

POSIZIONI STIPENDIALI A REGIME DAL 1° GIUGNO 1999

(importi in migliaia di lire)

 

 

   anni     collab. guarda-   assistenti respons.   docente    docente

            scolast.robieri     amm.vi   amminis.    scuola   diplomato

                                  ed                materna    istituti

                              equiparati               ed        sec.

                                                   elementare  2° grado

                                                                 (1)

da  0 a  2   11.240  11.831     13.889    17.446     17.446     17.446

da  3 a  8   11.682  12.273     14.469    18.241     18.241     18.241

da  9 a 14   13.324  13.891     16.567    20.729     20.729     20.729

da 15 a 20   14.853  15.432     18.539    23.623     23.623     23.623

da 21 a 27   16.358  16.973     20.535    26.441     26.441     27.818

da 28 a 34   17.481  18.071     21.963    29.208     29.208     30.573

   da 35     18.290  18.894     23.049    31.280     31.280     32.658

 

(segue)

 

   anni     docente   docente     docente     direttore capi d'istituto

             scuola  laureato    accademie   amm. cons.        ed

             media   istituti        e           ed        equiparati

                       sec.     conservatori   accad.

                     2° grado

                        (2)

da  0 a  2   19.853   19.853       26.644      21.567        32.147

da  3 a  8   20.739   21.673       28.072      22.566        33.625

da  9 a 14   23.656   24.616       32.380      25.677        38.022

da 15 a 20   27.005   28.218       36.676      29.312        42.407

da 21 a 27   30.277   32.842       39.772      33.184        46.828

da 28 a 34   33.485   35.862       43.132      37.178        52.678

   da 35     35.862   38.262       46.468      41.048        57.099

 

Nota (1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.

Nota (2): anche assistenti delle accademie di belle arti.

 

 

Dichiarazione congiunta.

 

In  conformità  a  quanto  previsto dal  protocollo  d'intesa  sul  lavoro

pubblico  del 12.3.97, che destina alla formazione una quota  pari  all'1%

della  spesa  per  il personale, e dal Patto sociale  per  lo  sviluppo  e

l'occupazione  del  22.12.98,  allegato  5,  le  parti  convengono   sulla

opportunità  di favorire un significativo incremento dei finanziamenti  da

destinare  alla  formazione,  anche ai fini  dell'attivazione  di  periodi

sabbatici.

 

 

Dichiarazione congiunta.

 

Con  riferimento all'art. 29 (Trattamento economico connesso allo sviluppo

della  professione  docente), a partire dal mese di  giugno  del  2000,  a

cadenza  semestrale,  il Ministero della pubblica istruzione  fornirà  una

esauriente informazione sullo stato di attuazione dell'istituto nel  corso

di un apposito incontro convocato dall'ARAN.

 

 

Dichiarazione congiunta.

 

Le  parti impegnano il Ministero della pubblica istruzione ad assumere  le

opportune,  urgenti  iniziative  volte ad  estendere  al  personale  della

scuola,  sulla  base  di  apposite risorse, la  normativa  in  materia  di

erogazione dei buoni pasto.

 

 

Dichiarazione congiunta.

 

Le  parti  concordano  sull'opportunità che il  Ministero  della  pubblica

istruzione  ricerchi le soluzioni e la copertura finanziaria necessarie  a

dare attuazione agli impegni assunti dal Governo per:

 

·     la defiscalizzazione delle spese sostenute per l'acquisto di libri e

  riviste;

·    la gratuità dell'ingresso ai musei e alle pinacoteche.

 

 

Dichiarazione a verbale - SNALS - CONFSAL

 

Lo  SNALS ribadisce tutte le censure svolte nel ricorso pendente presso la

Pretura  del  lavoro di Roma, avverso il nuovo sistema  di  rappresentanza

sindacale fondato sulla costituzione di RSU.

 

Alla  sottoscrizione  del  presente contratto non  può  essere,  pertanto,

attribuito il valore di accettazione, anche implicito, delle RSU ovvero di

rinunzia  al ricorso giurisdizionale proposto avverso il nuovo sistema  di

rappresentanza predetto.

 

Lo  SNALS esprime riserva in merito alla normativa contrattuale di cui  al

titolo  1,  capo  2  (relazioni  sindacali)  con  particolare  riferimento

all'art.  6  (relazioni a livello di istituzione scolastica) e all'art.  9

(composizione delle delegazioni).

 

 

 

Allegato

 

ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 146/90

 

Art. 1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

1.    Ai  sensi  della  legge  12.6.90  n.  146,  i  servizi  pubblici  da

  considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:

 

a)    l'istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti  contemplati

  dall'art. 1, legge 12.6.90, n. 146, comma 2, lett. d);

b)    igiene,  sanità  e  attività assistenziali a  tutela  dell'integrità

  fisica delle persone;

c)    attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia  e

  beni  di  prima necessità, nonché gestione e manutenzione  dei  relativi

  impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli

  impianti connessi con il servizio scolastico;

d)   erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

 

I  servizi di cui alle lett. b), c)  e d) sono considerati per gli aspetti

strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lett. a).

 

 

-----------------------------

LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146

 

Articolo 1.

 

1.    Ai  fini  della  presente  legge sono considerati  servizi  pubblici

  essenziali,  indipendentemente dalla natura giuridica  del  rapporto  di

  lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione,

  quelli  volti  a  garantire  il godimento  dei  diritti  della  persona,

  costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà e alla

  sicurezza,  alla  libertà di circolazione, all'assistenza  e  previdenza

  sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione.

 

2.    Allo scopo di contemperare l'esercizio del  diritto di sciopero  con

  il godimento dei diritti  della persona, costituzionalmente tutelati, di

  cui  al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e  le

  procedure  da  seguire in caso di conflitto collettivo,  per  assicurare

  l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti  medesimi,  in

  particolare   nei  seguenti  servizi e limitatamente  all'insieme  delle

  prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2:

 

a)    per  quanto  concerne  la tutela della vita,   della  salute,  della

  libertà  e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio

  storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione  civile; la

  raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici

  e  nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e  su  merci

  deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse

  naturali e beni di prima necessità, nonché  la gestione e la manutenzione

  dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli

  stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare  riferimento ai

  provvedimenti restrittivi della libertà personale e a quelli cautelari e

  urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato  di detenzione; i

  servizi di  protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;

b)    per  quanto  concerne la tutela della libertà   di  circolazione:  i

  trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari,

  aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con

  le isole;

c)   per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché  gli

  emolumenti  retributivi o  comunque quanto economicamente necessario  al

  soddisfacimento  delle necessità della vita attinenti  a  diritti  della

  persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi

  importi  anche effettuati a mezzo del servizio bancario;

d)     per  quanto  riguarda  l'istruzione:  l'istruzione  pubblica,   con

  particolare  riferimento all'esigenza di assicurare  la  continuità  dei

  servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari,

  nonché lo svolgimento degli  scrutini finali e degli esami, e l'istruzione

  universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli

  di istruzione;

e)   per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le

telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

 

 

 

Art. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE

 

1.    Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1  dovrà

  essere   assicurata,  con  le  modalità  di  cui  ai  commi  successivi,

  l'effettività  del  loro contenuto essenziale e la continuità,  per  gli

  aspetti  contemplati  nella  lett. d),  comma 2, art. 1, legge 12.6.90 n.

  146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso  di

  sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con

  la  garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori  e  diritti

  costituzionalmente tutelati:

 

a)    attività,  dirette e strumentali, riguardanti lo  svolgimento  degli

  scrutini e degli esami  finali nonché degli esami d'idoneità;

b)    attività,  dirette e strumentali, riguardanti lo  svolgimento  degli

  esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli

  di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di

  licenza   elementare,  esami  di  licenza  media,  esami  di   qualifica

  professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento

  del grado preparatorio, esami di Stato);

c)     vigilanza    sui  minori  durante  i  servizi  di  refezione,   ove

  funzionanti,  nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione

  del servizio;

d)     vigilanza   degli   impianti  e  delle   apparecchiature,   laddove

  l'interruzione  del  funzionamento comporti danni alle  persone  o  alle

  apparecchiature stesse;

e)   attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole

  per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame;

f)    raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e

  radioattivi;

g)    adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli  stipendi  e

  delle  pensioni, secondo modalità da definire in sede di  contrattazione

  decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in

  base all'organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;

h)    servizi  indispensabili nelle istituzioni educative,  come  indicati

  nelle precedenti lett. c) e d), con particolare riferimento alla cucina e

  alla mensa e alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.

 

2.    In  sede  di  contrattazione integrativa   a  livello  nazionale  di

  ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente

  accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei

  contingenti  del  personale educativo e ATA necessari ad  assicurare  le

  prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1.

  L'accordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale;

  nelle  more della sua definizione restano in vigore  le norme  derivanti

  dai precedenti accordi nella  stessa materia.

 

3.   In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma

  scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione

  allo sciopero entro il 10° giorno dalla comunicazione della proclamazione

  dello sciopero oppure entro il 5°, qualora lo sciopero sia proclamato per

  più comparti.

  Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi

  d'istituto  valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico

  e,   almeno   5   giorni   prima  dell'effettuazione   dello   sciopero,

  comunicheranno  le  modalità  di  funzionamento  o  la  sospensione  del

  servizio  alle  famiglie  nonché  al  Provveditore  agli  studi.   Dalla

  comunicazione  al  Provveditore  dovrà  altresì  risultare  se  il  capo

  d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo Provveditore

  di designare l'eventuale sostituto.

  L'astensione  individuale  dallo sciopero  che  eventualmente  segua  la

  comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva

  di  prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d'istituto

  o dal Provveditore agli studi.

 

4.     I    capi   d'istituto,   in   occasione   di   ciascuno  sciopero,

  individuano  -  sulla  base  anche della  comunicazione  volontaria  del

  personale  in  questione  circa i propri  comportamenti  sindacali  -  i

  nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente

  comma  2,   in  servizio presso le medesime istituzioni  scolastiche  ed

  educative,  tenuti  alle prestazioni indispensabili ed  esonerati  dallo

  sciopero   stesso   per  garantire  la  continuità   delle   prestazioni

  indispensabili di cui al precedente comma 1.

  I  nominativi  inclusi  nei contingenti saranno  comunicati  ai  singoli

  interessati 5 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

  Il  soggetto  individuato ha il diritto di esprimere,  entro  il  giorno

  successivo  alla ricezione della predetta comunicazione, la  volontà  di

  aderire  allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione,  nel  caso

  sia possibile.

  In  caso  di  adesione  allo sciopero del capo d'istituto,  le  relative

  funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza  saranno  svolte,

  nell'ordine,  dal vicario, da uno dei collaboratori o  dal  docente  più

  anziano d'età in servizio.

  I  capi  d'istituto  e  gli organi dell'amministrazione  scolastica,  ai

  relativi  livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici  i  dati

  relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.

 

 

 

Art. 3 - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO

 

1.   La comunicazione della proclamazione di qualsiasi  azione di sciopero

  relativa   al   solo  comparto  scuola,  da  parte  delle  strutture   e

  rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a

  giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto  per

  l'intera  giornata oppure se sia indetto per un periodo  più  breve.  Il

  preavviso  non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di  azioni  di

  sciopero che interessino più comparti.

  In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture  e

  le  rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione  alle

  amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio  per  il

  periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.

 

2.    La  proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle  vertenze

  nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio

  dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero della

  pubblica istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca

  di  scioperi  relativi a vertenze di livello territoriale o  di  singolo

  istituto  deve  essere  comunicata  al  Provveditorato  agli  studi   di

  appartenenza.

  In  caso  di  sciopero   il  Ministero della  pubblica  istruzione  e  i

  Provveditorati  agli  studi  sono tenuti a trasmettere  agli  organi  di

  stampa  e  alle  reti  radiotelevisive di maggiore diffusione  nell'area

  interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le  modalità

  e   l'eventuale  revoca  dell'azione  di  sciopero.  Le  amministrazioni

  predette  si  assicurano  che  gli organi di  informazione  garantiscano

  all'utenza   un'informazione  chiara,  esauriente  e  tempestiva   dello

  sciopero,  anche  relativamente alla frequenza e alle  fasce  orarie  di

  trasmissione dei messaggi.

 

3.    Al  fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni

  indispensabili indicati nell'art. 2:

 

a)   non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;

b)    atteso  che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione  e  alla

  attività  educativa  delle relative prestazioni indispensabili  indicate

  nell'art.  2  si  ottiene  solo  se non viene  compromessa   l'efficacia

  dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi,  di

  cui  alla successiva lett. d),  non possono superare per le attività  di

  insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola

  nel  corso  di  ciascun anno scolastico il limite di 40 ore  individuali

  (equivalenti  a 8 giorni per anno  scolastico) nelle scuole  materne  ed

  elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno

  scolastico) negli altri ordini e gradi d'istruzione;

c)   ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di

  sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola

  i 2 giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un

  intervallo di tempo non inferiore a 7 giorni;

d)    gli  scioperi  brevi - che sono alternativi rispetto  agli  scioperi

  indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella

  1a  oppure  nell'ultima  ora di lezione o di attività  educative,  o  di

  servizio per i capi d'istituto e per il personale  ATA.

  In  caso  di  organizzazione delle attività su più turni,  gli  scioperi

  possono essere effettuati soltanto nella 1a o nell'ultima ora di ciascun

  turno;  se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi

  saranno  effettuati nella 1a ora del turno antimeridiano  e  nell'ultima

  del turno pomeridiano.

  La  proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere

  precisato se lo sciopero riguarda la 1a oppure l'ultima ora di  lezione,

  non  essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi  sono

  computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lett. b); a

  tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono a 1 giornata di sciopero.

  La   durata   degli   scioperi   brevi  per   le   attività   funzionali

  all'insegnamento  deve  essere  stabilita  con  riferimento   all'orario

  predeterminato in sede di programmazione;

e)    gli  scioperi  effettuati in concomitanza con  le  iscrizioni  degli

  alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno

  comportare  un  differimento  oltre il 3° giorno  successivo  alle  date

  previste  come  terminali  delle operazioni relative  alle  disposizioni

  ministeriali;

f)    gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è

  prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non

  finali  non devono comunque comportare un differimento della conclusione

  delle  operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni  rispetto  alle

  scadenze fissate dal calendario scolastico;

g)    gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è

  prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne  la

  conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività  valutativa

  sia  propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei  cicli  di

  istruzione.  Negli altri casi, i predetti scioperi non  devono  comunque

  comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore  a  5

  giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

h)     gli  scioperi  di  qualsiasi  genere  dichiarati  o  in  corso   di

  effettuazione  saranno  immediatamente sospesi in  caso  di  avvenimenti

  eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;

i)    le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo  e

  di  indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal

  lavoro  in  difesa dell'ordine costituzionale  o di protesta  per  gravi

  eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

 

 

 

Art. 4 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

 

1.    Allo  scopo  di prevenire  e di comporre i conflitti  collettivi  di

  lavoro  nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono  sulla

  necessità che  la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione

  di  provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza

  siano  preceduti  da un tentativo di conciliazione davanti  ad  appositi

  organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro

  60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, d'intesa tra le

  parti  stesse,  presso  il  Ministero della pubblica  istruzione  per  i

  conflitti  a livello nazionale e presso i Provveditorati agli studi  per

  quelli a livello locale.

 

2.   Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di

  esclusione  dello  sciopero di cui all'art.  3,  le  amministrazioni  si

  astengono  dall'adottare iniziative pregiudizievoli  nei  confronti  dei

  lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.