Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001
DEL
PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
A seguito del parere favorevole espresso in
data 11.3.99 dal Comitato di
Settore sul
testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 del personale
del comparto
delle Regioni e
delle Autonomie Locali,
nonché della
certificazione della
Corte dei Conti
sull'attendibilità dei costi
qualificati per
il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli
strumenti
di programmazione e di bilancio, il giorno 1.4.99, alle ore
9,
ha
avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN:
nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa
e i
rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
-Organizzazioni sindacali: CGIL-FP, FIST-CISL, UIL-EE.LL,
DICCAP-CONFSAL-
DIPARTIMENTO ENTI LOCALI, CAMERE DI
COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE - (FENAL-
CONFSAL, SNALCC-CONFSAL, SULPM-CONFSAL),
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
(FIADEL-CISAL, FIALP-CISAL, CISAS-FISAEL,
CONFAIL-UNSIAU, CONFILL ENTI
LOCALI-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL),
FEDERAZIONE NAZIONALE EE.LL. (UGL
ENTI
LOCALI, CIL, CILDI-FILDI,
CONSAL-FEDNADEL; SAL, QUADRIL, SINPA,
OSPOL);
-Confederazioni
Sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, UGL.
Al termine
della riunione le parti hanno
sottoscritto l'allegato CCNL
relativo al
personale dipendente del
comparto delle Regioni
e delle
Autonomie
Locali.
Parte I
Titolo
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Art. 1
- Campo di applicazione.
1.Il presente CCNL si applica al personale con
rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale,
dipendente dagli enti del comparto delle Regioni
e delle Autonomie Locali
di cui all'accordo quadro 2.6.98, dal Comune
di Campione d'Italia, dalle
istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono
prevalente
attività assistenziale individuate dalle Regioni nonché ai
dipendenti degli enti locali in servizio
presso le case da gioco.
2.Nel testo del presente contratto i riferimenti
al D.lgs. 3.2.93 n. 29
come
modificato, integrato o
sostituito dai DD.lgs. 4.11.97 n.
396,
31.3.98 n. 80 e 29.10.98 n. 387, sono
riportati come D.lgs. n. 29/93.
Art. 2
- Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto.
1.Il presente contratto concerne il periodo 1°
gennaio 1998 - 31 dicembre
2001
per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31
dicembre 1999 per la parte economica.
2.Gli effetti
giuridici decorrono dal giorno
successivo alla data
di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del
presente contratto.
3.Gli istituti a contenuto economico e normativo
con carattere vincolato
ed automatico sono applicati dagli enti
destinatari entro 30 giorni dalla
data di stipulazione di cui al comma 2.
4.Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno in
anno
qualora non ne sia data disdetta
da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5.Per evitare
periodi di vacanza
contrattuale, le piattaforme
sono
presentate 3 mesi prima della scadenza del
contratto. Durante tale periodo
e per il mese successivo alla scadenza del
contratto, le parti negoziali
non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette.
6.Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di
scadenza o dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva,
ai dipendenti del comparto sarà corrisposta
la relativa indennità secondo
le scadenze previste dall'accordo sul costo
del lavoro del 23.7.93. Per le
modalità di erogazione di detta indennità,
l'ARAN stipula apposito accordo
ai sensi degli artt. 51 e 52, commi 1, 2, 3
e 4 del D.lgs. n. 29/93.
7.In sede di rinnovo biennale per la parte
economica, ulteriore punto di
riferimento
del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dal citato
accordo del 23.7.93.
Titolo
II - RELAZIONI SINDACALI
Capo I
Art. 3
- Obiettivi e strumenti.
1.Il
sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e
responsabilità degli enti e dei sindacati, è
definito in modo coerente con
l'obiettivo di contemperare l'esigenza di
incrementare e mantenere elevate
l'efficacia
e l'efficienza dei servizi
erogati alla collettività, con
l'interesse al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita
professionale del personale.
2.Il predetto obiettivo comporta la necessità di
un sistema di relazioni
sindacali stabile, che si articola nei
seguenti modelli relazionali:
a)contrattazione
collettiva a livello nazionale;
b)contrattazione
collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le
modalità indicate dal presente contratto;
c)contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con la
partecipazione di più enti, secondo la
disciplina degli artt. 5
e 6;
interpretazione autentica dei contratti
collettivi, secondo la disciplina
dell'art. 13 del CCNL 6.7.95;
d)concertazione
e informazione.
Art. 4
- Contrattazione collettiva decentrata integrativa
a livello di ente.
1.In ciascun
ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato
integrativo utilizzando le risorse di cui
all'art. 15 nel rispetto della
disciplina, stabilita dall'art. 17.
2.In sede
di contrattazione collettiva
decentrata integrativa sono
regolate le seguenti materie:
a)i criteri per la ripartizione e destinazione
delle risorse finanziarie,
indicate nell'art. 15, per le finalità
previste dall'art. 17, nel rispetto
della disciplina prevista dallo stesso art. 17;
b)i criteri
generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale
sulla base di obiettivi e programmi di
incremento della produttività e di
miglioramento della qualità del
servizio; i criteri generali delle
metodologie di valutazione basate su indici
e standard di valutazione e i
criteri
di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di
cui
all'art. 17, comma 2, lett. a);
c)le fattispecie, i criteri, i valori e le
procedure per l'individuazione
e la corresponsione dei compensi relativi
alle finalità previste nell'art.
17, comma 2, lett. e), f), g);
d)i programmi
annuali e pluriennali delle attività di
formazione
professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per
adeguarlo ai processi d'innovazione;
e)le linee
di indirizzo e i criteri per la
garanzia e il miglioramento
dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e
alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti
rivolti a facilitare l'attività dei
dipendenti disabili;
f)implicazioni in
ordine alla qualità del lavoro e alla
professionalità
dei
dipendenti in conseguenza
delle innovazioni degli
assetti
organizzativi, tecnologiche e della domanda
di servizi;
g)le pari
opportunità, per le finalità e con le procedure
indicate
dall'art. 28 del DPR 19.11.90 n. 333, anche
per le finalità della legge
10.4.91 n. 125;
h)i criteri
delle forme di incentivazione
delle specifiche attività e
prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate
nell'art.
15, comma 1, lett. k);
i)le modalità e le verifiche per l'attuazione
della riduzione d'orario di
cui all'art. 22;
l)le modalità
di gestione delle
eccedenze di personale
secondo la
disciplina e nel rispetto dei tempi e delle
procedure dell'art. 35 del
D.lgs. n. 29/93;
m)criteri
generali per le politiche dell'orario di lavoro.
3.La contrattazione collettiva decentrata
integrativa riguarda, altresì,
le materie previste dall'art. 16, comma 1, del CCNL stipulato in
data
31.3.99.
4.Fermi restando
i principi dell'autonomia negoziale e quelli
di
comportamento indicati dall'art. 3, comma 1,
decorsi 30 giorni dall'inizio
delle trattative, eventualmente prorogabili
in accordo tra le parti fino a
un
massimo di ulteriori 30 giorni,
le parti riassumono le rispettive
prerogative
e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle
materie di cui al comma 2, lett. d), e), f)
ed m).
5.I contratti
collettivi decentrati integrativi non
possono essere in
contrasto con vincoli risultanti dai CCNL o
comportare oneri non previsti
rispetto
a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art.
15, comma 5, e dall'art. 16. Le clausole
difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
Art. 5
- Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo
del contratto collettivo decentrato
integrativo.
1.I contratti collettivi decentrati integrativi
hanno durata quadriennale
e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello
da trattarsi in un'unica sessione negoziale.
Sono fatte salve le materie
previste dal presente CCNL che, per loro
natura, richiedano tempi diversi
o verifiche periodiche. L'utilizzo delle
risorse è determinato in sede di
contrattazione decentrata integrativa con
cadenza annuale.
2.L'ente provvede a costituire la delegazione di
parte pubblica abilitata
alle
trattative di cui al comma 1 entro 30 giorni da quello successivo
alla
data di stipulazione del presente contratto e a
convocare la
delegazione
sindacale di cui all'art. 10,
comma 2, per l'avvio del
negoziato, entro 30 giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3.Il controllo
sulla compatibilità dei
costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio è effettuato
dal
collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto,
dai nuclei di valutazione o dai servizi di
controllo interno. A tal fine,
l'ipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata a tale
organismo entro 5 giorni, corredata
da
apposita relazione illustrativa
tecnico-finanziaria. Trascorsi 15
giorni
senza rilievi, l'organo
di governo dell'ente
autorizza il
presidente
della delegazione trattante
di parte pubblica
alla
sottoscrizione del contratto.
4.I contratti collettivi decentrati integrativi
devono contenere apposite
clausole
circa tempi, modalità e procedure di
verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti collettivi decentrati
integrativi.
5.Gli enti
sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro 5
giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità
di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio.
6.I
contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 6.7.95 conservano
la
loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun
ente del
contratto collettivo decentrato integrativo
di cui al presente articolo.
Art. 6
- Contrattazione collettiva decentrata integrativa
di livello territoriale.
1.La
contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel caso di enti di
minori
dimensioni demografiche, nonché le IPAB prive di dirigenza, può
svolgersi a livello territoriale sulla base
di protocolli d'intesa fra le
OO.SS. firmatarie del presente contratto e
l'ANCI e l'UNCEM, da definirsi
in sede regionale o provinciale oppure di
comunità montane o di consorzi e
unioni di comuni, ovvero con riferimento
diretto a più enti locali. A tali
protocolli
possono aderire gli enti interessati e i relativi soggetti
sindacali.
2.I
protocolli devono precisare:
-la
composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
-la
composizione della delegazione sindacale;
-la procedura
per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto
decentrato
integrativo territoriale, ivi compreso
il controllo sulle
compatibilità dei costi con i vincoli di
bilancio, con i vincoli di cui
all'art. 5.
3.Gli Enti che aderiscono ai protocolli
definiscono con apposita intesa,
secondo i rispettivi ordinamenti, le
modalità per la formulazione degli
atti di indirizzo.
Art. 7
- Informazione.
1.L'ente
informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di
cui
all'art. 10, comma 2, sugli atti di valenza generale,
anche di
carattere finanziario, concernenti il
rapporto di lavoro, l'organizzazione
degli uffici e la gestione complessiva delle
risorse umane.
2.Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente
CCNL
prevede
la concertazione o la
contrattazione collettiva decentrata
integrativa, l'informazione deve essere preventiva.
3.Ai fini
di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di
ciascuna di esse, si incontrano con cadenza
almeno annuale e in ogni caso
in
presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli
uffici
e dei servizi; iniziative per l'innovazione tecnologica degli
stessi;
eventuali processi di
dismissione, di esternalizzazione
e di
trasformazione, tenuto anche conto di quanto
stabilito dall'art. 11, comma
5, del CCNL quadro per la definizione dei
comparti di contrattazione del
2.6.98.
4.Nei casi
di cui all'art.
19 del D.Lgs. 626/94 è
prevista la
consultazione del rappresentante della
sicurezza. La consultazione è
altresì effettuata nelle materie in cui essa
è prevista dal D.Lgs. 29/93.
Art. 8
- Concertazione.
1.Ciascuno dei
soggetti di cui
all'art. 10, comma
2, ricevuta
l'informazione, ai sensi dell'art. 7, può attivare, mediante richiesta
scritta,
la concertazione. La concertazione si effettua per le materie
previste dall'art. 16, comma 2, del CCNL stipulato
il 31.3.99 e per le
seguenti materie:
a)articolazione dell'orario di servizio;
b)calendari
delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili
nido;
c)criteri
per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento
di
attività o di disposizioni legislative comportanti
trasferimenti
di funzioni e personale;
d)andamento dei processi occupazionali;
e)criteri generali per la mobilità interna;
f)definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di
lavoro,
limitatamente alle amministrazioni che
ancora vi siano tenute ai
sensi dell'art. 6, comma 6, del D.lgs. n.
29/93.
2.La concertazione si svolge in appositi
incontri, che iniziano entro il
4°
giorno dalla data
di ricezione della
richiesta; durante la
concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
3.La
concertazione si conclude nel termine massimo di 30 giorni dalla data
della
relativa richiesta. Dell'esito
della stessa è redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni
delle parti.
Capo II
- I SOGGETTI SINDACALI
Art. 9
- Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro.
1.I
soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a)le rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
elette ai sensi dell'accordo
collettivo
quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e
per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 7.8.98;
b)gli organismi
di tipo associativo
delle associazioni sindacali
rappresentative previste dall'art. 10, comma
2, dell'accordo collettivo
indicato nella lett. a).
2.I soggetti
titolari dei diritti e delle prerogative sindacali,
ivi
compresi
quelli previsti dall'art. 10, comma 3, del CCNL quadro
sulle
modalità
di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi sindacali
stipulato
il 7.8.98, sono quelli previsti
dall'art. 10, comma 1, del
medesimo accordo.
Art. 10
- Composizione delle delegazioni.
1.Ai fini
della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto
salvo
quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente individua i
dirigenti -
o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della
delegazione trattante di parte pubblica.
2.Per
le OO.SS. la delegazione è composta:
-dalle
RSU;
-dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali di
categoria firmatarie del
presente CCNL.
3.Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa
decentrata, dell'assistenza dell'Agenzia per
la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN).
Capo
III - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 11
- Clausole di raffreddamento.
1.Il sistema
delle relazioni sindacali è
improntato ai principi
di
correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti e orientato alla
prevenzione dei conflitti. Entro il 1° mese
del negoziato relativo alla
contrattazione decentrata le parti, qualora non vengano interrotte
le
trattative, non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni
dirette. Durante il periodo in cui si svolge
la concertazione le parti non
assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto della stessa.
Parte
II
Titolo
III - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 12
- Incrementi tabellari.
1.Gli stipendi tabellari derivanti
dall'applicazione dell'art. 1 del CCNL
del
16.7.96 sono incrementati degli importi mensili
lordi, per 13
mensilità, indicati nell'allegata tabella A,
alle scadenze ivi previste.
2.A seguito
dell'attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i
valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e di
sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al CCNL del
31.3.99,
sono rideterminati secondo le indicazioni
delle allegate tabelle B e C e
con le decorrenze ivi previste.
3.Sono confermate
l'indennità integrativa
speciale e la
retribuzione
individuale
d'anzianità negli importi in
godimento dal personale in
servizio alla data di stipulazione del
presente contratto.
Art. 13
- Effetti dei nuovi stipendi.
1.Nei confronti
del personale cessato o che
cesserà dal servizio con
diritto
a pensione nel periodo di vigenza della parte economica
del
presente
contratto 1998-99, gli
incrementi di cui all'art. 12
hanno
effetto
integralmente, alle scadenze e
negli importi previsti nella
tabella
A, ai fini della determinazione
del trattamento di quiescenza.
Agli effetti dell'indennità premio di
servizio, dell'indennità sostitutiva
del
preavviso, nonché di
quella prevista dall'art. 2122
C.C., si
considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione del
rapporto.
2.Salvo diversa
espressa previsione del CCNL del 6.7.95, gli incrementi
dello
stipendio tabellare previsti
dall'art. 12 hanno effetto, dalle
singole decorrenze, su tutti sugli istituti
di carattere economico per la
cui quantificazione le vigenti disposizioni
prevedono un espresso rinvio
allo stipendio tabellare annuo.
3.Al personale
dell'ex 8a qualifica che ne abbia già
beneficiato, è
conservato, negli attuali importi,
nell'ambito della retribuzione
individuale d'anzianità, il compenso
riconosciuto dall'art. 69, comma 1,
DPR n. 268/97.
Art. 14
- Lavoro straordinario.
1.Per la
corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro
straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno
1999, risorse
finanziarie in misura non superiore a quelle
destinate, nell'anno 1998, al
Fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a)
del CCNL 6.7.95, per la parte
che residua dopo
l'applicazione dell'art. 15, comma 1,
lett. a) del
presente
CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti
rispetto a quelle
derivanti dalla puntuale applicazione delle
regole contenute nell'art. 31,
comma 2, lett. a), CCNL 6.7.95 e successive
modifiche e integrazioni, sono
destinate ad incrementare le disponibilità
dell'art. 15.
2.Le risorse
di cui al comma 1 possono essere incrementate con le
disponibilità derivanti da specifiche
disposizioni di legge connesse alla
tutela
di particolari attività, e in
particolare di quelle elettorali,
nonché alla necessità di fronteggiare eventi
eccezionali.
3.Le parti si incontrano a livello di ente,
almeno 3 volte all'anno, per
valutare le condizioni che hanno reso
necessario l'effettuazione di lavoro
straordinario e per individuare le soluzioni
che possono consentirne una
progressiva e stabile riduzione, anche
mediante opportuni interventi di
razionalizzazione dei servizi. I
risparmi accertati a consuntivo
confluiscono nelle risorse indicate
nell'art. 15, in
sede di
contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al
finanziamento del nuovo sistema di
classificazione del personale.
4.A decorrere
dal 31.12.99, le risorse
destinate nel medesimo anno al
pagamento
dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono
ridotte nella misura del 3% e il limite
massimo annuo individuale per le
medesime
prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente comma,
confluiscono nelle risorse di cui
all'art.
15 con prioritaria destinazione al finanziamento del
nuovo
sistema di classificazione del personale.
5.E' consentita la corresponsione da parte
dell'ISTAT e di altri Enti od
Organismi
pubblici autorizzati per
legge o per
provvedimento
amministrativo, per il tramite degli enti
del comparto, di specifici
compensi al personale per le prestazioni
connesse ad indagini periodiche e
attività di settore rese al di fuori
dell'orario ordinario di lavoro.
Art. 15
- Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività.
1.Presso
ciascun ente, a decorrere dall'1.1.99, sono annualmente destinate
all'attuazione della nuova classificazione del personale, fatto
salvo
quanto previsto nel comma 5, secondo la
disciplina del CCNL del 31.3.99,
nonché
a sostenere le iniziative
rivolte a migliorare la produttività,
l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le
seguenti risorse:
a)gli importi dei Fondi di cui all'art. 31, comma
2, lett. b), c), d) ed
e)
del CCNL 6.7.95, e successive modificazioni e integrazioni, previsti
per
l'anno 1998 e
costituiti in base
alla predetta disciplina
contrattuale, comprensivi anche delle
eventuali economie previste
dall'art. 1, comma 57 e seguenti della legge
n. 662/96, nonché la quota
parte delle risorse di cui alla lett. a)
dello stesso art. 31, comma 2,
già
destinate al personale delle ex qualifiche 7a e 8a
che risulti
incaricato
delle funzioni dell'area
delle posizioni organizzative
calcolata in proporzione al numero dei
dipendenti interessati;
b)le eventuali risorse aggiuntive destinate
nell'anno 1998 al trattamento
economico accessorio ai sensi dell'art. 32
del CCNL del 6.7.95 e dell'art.
3
del CCNL del 16.7.96, nel
rispetto delle effettive disponibilità
di
bilancio dei singoli enti;
c)gli eventuali risparmi di gestione destinati al
trattamento accessorio
nell'anno 1998 secondo la disciplina
dell'art. 32 del CCNL del 6.7.95 e
dell'art. 3 del CCNL 16.7.96, qualora dal
consuntivo dell'anno precedente
a
quello di utilizzazione non risulti un incremento
delle spese del
personale dipendente, salvo quello derivante
dalla applicazione del CCNL;
d)le
somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97;
e)le economie conseguenti alla trasformazione del
rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei
limiti dell'art. 1, comma 57 e
seguenti della legge n. 662/96 e successive
integrazioni e modificazioni;
f)i risparmi
derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2,
comma 3, del D.lgs. n. 29/93;
g)l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno
1998, al pagamento
del Livello Economico Differenziato (LED) al
personale in servizio, nella
misura corrispondente alle percentuali
previste dal CCNL del 16.7.96;
h)dalle risorse
destinate alla corresponsione dell'indennità di
£.
1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL 6.7.95;
i)da una
quota degli eventuali minori
oneri derivanti dalla riduzione
stabile di posti di organico del personale
della qualifica dirigenziale,
sino a un importo massimo corrispondente
allo 0,2% del monte salari annuo
della
stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del Fondo di cui
all'art.
17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è
applicabile alle Regioni; sono fatti salvi
gli accordi di miglior favore;
j)un
importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota
relativa alla dirigenza, corrispondente
all'incremento, in misura pari ai
tassi programmati d'inflazione, del
trattamento economico accessorio con
decorrenza dal 31.12.99 e a valere per
l'anno successivo;
k)le risorse
che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla
incentivazione di prestazioni o di risultati
del personale, da utilizzarsi
secondo la disciplina dell'art. 17;
l)le somme
connesse al trattamento
economico accessorio del personale
trasferito agli enti del comparto a seguito
dell'attuazione dei processi
di decentramento e delega di funzioni;
m)gli eventuali
risparmi derivanti
dall'applicazione della disciplina
dello straordinario di cui all'art. 14;
n)per
le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un
importo non superiore a quello stabilito al
31.12.97, ai sensi dell'art.
31, comma 5, del CCNL 6.7.95.
2.In sede
di contrattazione decentrata
integrativa, ove nel
bilancio
dell'ente
sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano
l'eventualità dell'integrazione, a decorrere
dall'1.4.99, delle risorse
economiche
di cui al comma 1, sino a un
importo massimo corrispondente
all'1,2% su base annua, del monte salari
dell'anno '97, esclusa la quota
relativa alla dirigenza.
3.La disciplina
prevista dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, non
trova
applicazione nei confronti degli
enti locali in situazione
di
dissesto
o di deficit strutturale, per i
quali non sia intervenuta ai
sensi
di legge l'approvazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente
riequilibrato.
4.Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e
dal comma 2, possono
essere
resi disponibili solo a seguito
del preventivo accertamento da
parte dei servizi di controllo interno o dei
nuclei di valutazione delle
effettive disponibilità di bilancio dei singoli
enti create a seguito di
processi
di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero
espressamente destinate dall'ente al
raggiungimento di specifici obiettivi
di produttività e di qualità.
5.In caso
di attivazione di nuovi servizi
o di processi di
riorganizzazione finalizzati a un
accrescimento di quelli esistenti, ai
quali sia correlato un aumento delle
prestazioni del personale in servizio
cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture
e/o
delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un
incremento stabile delle dotazioni
organiche, gli enti, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di cui all'art. 6 del
D.lgs.
n. 29/93, valutano anche
l'entità delle risorse necessarie per
sostenere
i maggiori oneri del trattamento economico accessorio
del
personale da impiegare nelle nuove attività
e ne individuano la relativa
copertura nell'ambito delle capacità di
bilancio.
Art. 16
- Norme programmatiche.
1.A decorrere
dall'1.6.99, le risorse
finanziarie destinate alla
contrattazione collettiva decentrata
integrativa possono essere integrate
dagli enti nell'ambito delle effettive
disponibilità di bilancio. Possono
avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso
dei requisiti, desunti dal bilancio,
individuati in un'apposita intesa che
le parti del presente CCNL si impegnano a
stipulare entro il 30.4.99; a
tal fine l'ARAN convoca le OO.SS. firmatarie
del presente contratto entro
il mese successivo alla data della sua
stipulazione.
2.
Salvo diversa disciplina eventualmente definita tra le parti stipulanti
il presente CCNL, ai sensi dell'art. 14,
comma 2, ultimo periodo del CCNL
del
31.3.99, a decorrere
dall'1.1.2001, il costo medio ponderato del
personale
collocato in ciascun percorso economico di sviluppo non
può
superare il valore medio del percorso dello
stesso.
Art. 17
- Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la
produttività.
1.Le
risorse di cui all'art. 15 sono
finalizzate a promuovere effettivi e
significativi miglioramenti nei livelli di
efficienza e di efficacia degli
enti
e delle amministrazioni e di qualità dei servizi
istituzionali
mediante
la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di
progetti strumentali e di risultato basati
su sistemi di programmazione e
di controllo quali-quantitativo dei
risultati.
2.In
relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art.
15 sono utilizzate per:
a)erogare compensi
diretti a incentivare
la produttività e
il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di
compensi
correlati
al merito e all'impegno di
gruppo per centri di costo, e/o
individuale, in modo selettivo e secondo i
risultati accertati dal sistema
permanente di valutazione di cui all'art. 6
del CCNL del 31.3.99;
b)costituire il
Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi
collegati
alla progressione economica
nella categoria secondo
la
disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.99;
l'ammontare di tale Fondo è
determinato, a valere sulle risorse di
cui all'art. 15, in
sede di
contrattazione integrativa decentrata; in tale Fondo restano comunque
acquisite,
anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse
destinate
alle posizioni di
sviluppo della progressione economica
orizzontale attribuite a tutto il personale
in servizio;
c)costituire il
Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e
risultato
secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL
31.3.99, con
esclusione dei Comuni di minori dimensioni
demografiche di cui all'art. 11
dello stesso CCNL; ai fini della
determinazione del Fondo, a valere sulle
risorse
di cui all'art. 15, gli enti preventivamente istituiscono le
posizioni organizzative di cui all'art. 8 del
ripetuto CCNL del 31.3.99 e
ne
definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde
alla
dotazione complessiva del Fondo
stesso. Per gli enti destinatari
delle disposizioni richiamate nell'art. 11
del CCNL 31.3.99, resta fermo
quanto
previsto da tale
articolo anche per
quanto riguarda il
finanziamento degli oneri;
d)il pagamento delle indennità di turno, rischio,
reperibilità, maneggio
valori, orario notturno, festivo e
notturno-festivo, secondo la disciplina
prevista dagli artt. 11 comma 12, 13 comma
7, e 34 comma 1, lett. f) g)
ed h) del DPR n. 268/87, dall'art. 28 del
DPR n. 347/83, dall'art. 49 del
DPR n. 333/90 e dalle disposizioni in vigore
per le Camere di Commercio;
e)compensare
l'esercizio di attività svolte in
condizioni particolarmente
disagiate da parte del personale delle
categorie A, B e C;
f)compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano
specifiche
responsabilità da parte del personale delle
categorie B e C quando non
trovi applicazione la speciale disciplina di
cui all'art. 11, comma 3, del
CCNL
31.3.99; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al
personale
della categoria D, che non
risulti incaricato di
funzioni
dell'area delle posizioni
organizzative secondo la disciplina
degli
articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.99 in
misura non superiore
a £.
3.000.000 lordi annui per le Regioni e
2.000.000 per gli altri Enti; sino
alla stipulazione del contratto collettivo
integrativo resta confermata la
disciplina
degli artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.95 nonché dell'art. 2,
comma 3, 2° periodo, del CCNL del 16.7.96.
La contrattazione integrativa
decentrata
stabilisce le modalità di
verifica del permanere
delle
condizioni
che hanno determinato
l'attribuzione dei compensi previsti
dalla presente lettera;
g)incentivare le
specifiche attività e
prestazioni correlate alla
utilizzazione delle risorse indicate
nell'art. 15, comma 1, lett. k);
h)incentivare, limitatamente alle Camere di
commercio, il personale
coinvolto nella realizzazione di specifici
progetti finalizzati coerenti
con
il programma pluriennale di attività, utilizzando le risorse di cui
all'art.
15, comma 1, lett. n), destinate in via
esclusiva a tali
finalità.
3.Le risorse
di cui al comma 2, lett. c) sono incrementate della somma
necessaria al pagamento dell'indennità di £.
1.500.000 prevista dall'art.
37, comma 4, del CCNL 6.7.95 a tutto il
personale dell'ex qualifica 8a che
ne beneficiava alla data di stipulazione del
presente contratto e che non
sia investito di un incarico di posizione
organizzativa ai sensi dell'art.
9
del CCNL 31.3.99. Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di
posizione eventualmente attribuita ai sensi
dell'art. 10 del medesimo CCNL
del 31.3.99.
4.Le risorse
del Fondo di cui al comma 2,
lett. b) sono destinate al
pagamento degli incrementi economici
spettanti al personale collocato in
tutte
le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese
quelle conseguite ai sensi dell'art. 7,
comma 2, CCNL 31.3.99.
5.Le somme
non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità
del
corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle
risorse dell'anno successivo.
6.Gli istituti
previsti dalla lett. d) del comma 2,
per le parti non
modificate e fino all'attuazione della
disciplina dell'art. 24, comma 2,
lett.
c) del presente CCNL, restano disciplinati dalle disposizioni in
vigore; l'utilizzo delle risorse dei Fondi
previsti dal comma 2, lett. b)
e c) avviene sulla base del modulo di
relazioni sindacali di cui all'art.
16, commi 1 e 2, del CCNL 31.3.99.
7.Al fine
di incentivare i processi di
mobilità previsti dall'art. 44
della
legge n. 449/97 e dall'art. 34 del D.lgs. n. 29/93 nonché quelli
correlati
al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema
delle
autonomie
locali, gli enti possono prevedere l'erogazione di specifici
compensi 'una tantum' al personale
interessato dagli stessi, in misura non
superiore
a 6 mensilità di retribuzione
calcolata con le modalità
dell'indennità sostitutiva del preavviso, nei
limiti delle effettive
capacità di bilancio e, per le Regioni,
anche attraverso l'utilizzo delle
risorse
correlate alla disciplina
dell'art. 22, comma 2,
DPR n.
333/90.
Art. 18
- Collegamento tra produttività ed incentivi.
1.L'attribuzione
dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h)
è
strettamente correlata a
effettivi incrementi di produttività e di
miglioramento quali-quantitativo dei servizi
ed è quindi attuata, in unica
soluzione
ovvero secondo modalità definite a livello di ente, dopo
la
necessaria verifica e certificazione a
consuntivo dei risultati totali o
parziali
conseguiti, in coerenza
con gli obiettivi
annualmente
predeterminati secondo la disciplina del D.lgs, n. 29/93 e
successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 19
- Finanziamento degli oneri di prima attuazione.
1.Agli oneri
derivanti dalla
riclassificazione del personale previsto
dall'art. 7, commi 3 e 4 e dall'art. 12,
comma 4, del CCNL 31.3.99, si fa
fronte mediante utilizzo parziale delle
risorse dei singoli enti indicate
nell'art. 2, comma 2, CCNL 16.7.96. Le
disponibilità dei Fondi destinati
al
trattamento economico accessorio
per l'anno 1998 e successivi sono
ridotte in misura proporzionale.
2.Agli oneri
derivanti dal pagamento delle prime 3 mensilità
degli
incrementi
tabellari previsti
dall'art. 12, comma 1, del
presente
contratto,
con decorrenza dall'1.7.99, si
fa fronte con le risorse
finanziarie che i bilanci dei singoli enti
hanno già destinato alle spese
per
il trattamento economico del personale per l'anno 1999, secondo la
programmazione triennale dei fabbisogni, e
senza necessità di ulteriori
integrazioni.
Art. 20
- Disposizioni particolari per il personale incaricato
delle funzioni dell'area delle
posizioni organizzative.
1.La disciplina dell'art. 18 della legge n.
109/94 e dell'art. 69, comma
2, del DPR n. 268/87, trova applicazione
anche nei confronti del personale
incaricato di una delle funzioni dell'area
delle posizioni organizzative
ai sensi dell'art. 9 del CCNL 31.3.99.
2.Nelle IPAB
che risultino privi
di posizioni di
categoria D, la
disciplina
degli artt. 8, 9 e 10 si applica ai dipendenti classificati
nella categoria C. In tal caso il valore
economico della retribuzione di
posizione
può variare da
un minimo di £. 6.000.000 a un
massimo di £.
15.000.000
e comunque nei
limiti delle risorse del Fondo
previsto
dall'art. 17, comma 2, lett. c).
Art. 21
-Disapplicazione di disposizioni in
contrasto con la disciplina
contrattuale sul trattamento
economico.
1.Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi
dell'art. 2, comma 3, D.lgs.
n.
29/93 e successive modificazioni e
integrazioni, di disposizioni
legislative, regolamentari o di atti
amministrativi che abbiano attribuito
trattamenti economici in contrasto con
quelli previsti o confermati dal
presente
CCNL, i più elevati compensi, assimilabili
al trattamento
fondamentale per il loro
carattere di fissità
e di continuità,
eventualmente percepiti dal personale sono
riassorbiti nei limiti degli
incrementi previsti dall'art. 12;
l'eventuale differenza viene mantenuta
'ad personam'.
2.I risparmi
di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1,
nonché
quelli
correlati alla disapplicazione
di disposizioni riguardanti il
trattamento
economico accessorio, incrementano le risorse dell'art. 15
destinate
alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse
umane secondo la disciplina dell'art. 17.
3.La
disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del
personale inquadrato nelle dotazioni organiche
delle Autorità di bacino di
rilievo
nazionale ai sensi
delle disposizioni vigenti,
anche con
riferimento
all'indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16,
comma 3, legge n. 253/90 e in godimento
all'atto dell'inquadramento.
Titolo
IV
Art. 22
- Riduzione di orario.
1.Al personale
adibito a regimi di orario
articolato in più turni o
secondo una programmazione plurisettimanale,
ai sensi dell'art. 17, comma
4,
lett. b) e
c), CCNL 6.7.95,
finalizzati al miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia
delle attività istituzionali e in
particolare
all'ampliamento dei servizi all'utenza,
è applicata, a
decorrere
dalla data di
entrata in vigore del
contratto collettivo
decentrato integrativo, una riduzione di
orario fino a raggiungere le 35
ore
medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo devono essere fronteggiati
con proporzionali riduzioni
del
lavoro straordinario, oppure con
stabili modifiche degli assetti
organizzativi.
2.I servizi
di controllo interno o i nuclei di valutazione, nell'ambito
delle
competenze loro attribuite
dall'art. 20 del D.lgs.
n. 29/93,
verificano che i comportamenti degli enti
siano coerenti con gli impegni
assunti
ai sensi del
comma 1, segnalando eventuali
situazioni di
scostamento.
3.L'articolazione delle
tipologie dell'orario di lavoro
secondo quanto
previsto dal CCNL del 6.7.95 è determinata dagli
enti previo espletamento
delle procedure di contrattazione di cui
all'art. 4.
4.Le parti si impegnano a riesaminare la
disciplina del presente articolo
alla luce di eventuali modifiche legislative
riguardanti la materia.
Art. 23
- Sviluppo delle attività formative.
1.Le parti
concordano nel ritenere che per la realizzazione dei processi
di trasformazione degli apparati pubblici
occorre un'efficace politica di
sviluppo
delle risorse umane, rivolta anche al personale in distacco o
aspettativa
sindacale, che può realizzarsi, tra
l'altro, mediante la
rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce una
leva
strategica
per l'evoluzione professionale e
per l'acquisizione e la
condivisione degli obiettivi prioritari del
cambiamento. L'accrescimento e
l'aggiornamento professionale vanno, perciò,
assunti come metodo
permanente per assicurare il costante
adeguamento delle competenze, per
favorire
il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al
risultato,
per sviluppare l'autonomia e la
capacità innovativa e di
iniziativa
delle posizioni con più elevata responsabilità e infine per
orientare i percorsi di carriera di tutto il
personale.
2.Per il perseguimento delle finalità di cui al comma
1, le parti
convengono
sull'esigenza di favorire,
attraverso la contrattazione
collettiva
decentrata integrativa, un
significativo incremento dei
finanziamenti già esistenti da destinare
alla formazione, nel rispetto
delle
effettive capacità di bilancio,
anche mediante l'ottimizzazione
delle risorse dell'Unione europea e il
vincolo di reinvestimento di una
quota delle risorse rese disponibili dai
processi di riorganizzazione e di
modernizzazione. In conformità a quanto
previsto dal protocollo d'intesa
sul
lavoro pubblico del 12.3.97, nel quadriennio 1998-2001, si perverrà
alla
destinazione alle finalità previste dal presente articolo di
una
quota pari almeno all'1% della spesa
complessiva del personale. Le somme
destinate
alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario
di
riferimento, sono vincolate al riutilizzo
nell'esercizio successivo per le
medesime finalità.
3.In sede di contrattazione collettiva decentrata
integrativa, una quota
delle
risorse di cui
al comma 2 può essere destinata
alle finalità
previste dall'art. 35 bis, comma 5, D.lgs.
n. 29/93.
4.Gli enti
di minori dimensioni
demografiche appartenenti agli ambiti
territoriali definiti ai sensi dell'art. 6 possono associarsi
per
realizzare iniziative formative di comune
interesse.
Titolo
V - Norme finali e transitorie.
Art. 24
- Norma di rinvio.
1.Le parti
si impegnano a negoziare, a partire dal mese successivo alla
data
di stipulazione del
presente CCNL ed
entro il 30.4.99,
la
regolamentazione delle procedure di
conciliazione in sede sindacale nonché
quelle di arbitrato relative alle
controversie individuali di lavoro.
2.Le
parti si impegnano altresì a negoziare, a partire dal mese successivo
alla
data di stipulazione del presente CCNL ed entro
il 30.4.99, la
regolamentazione dei seguenti istituti:
a)forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale,
tenuto conto di quanto previsto dall'art.
36, comma 7, D.lgs. n. 29/93 e
successive modificazioni e integrazioni e
dall'art. 4, legge n. 191/98, in
coerenza
con i principi desumibili dalla disciplina
legislativa e
contrattuale vigente nel lavoro privato;
b)il trattamento
di fine rapporto e la previdenza
complementare con
particolare riferimento ai seguenti aspetti:
·l'integrale
rispetto di quanto disposto dal D.lgs n. 124/93, dalla legge
n. 335/95, dalla legge
n. 449/97 e loro successive
modificazioni e
integrazioni in favore del personale assunto
dall'1.1.96 nonché di quello
che abbia optato per l'applicazione della
stessa disciplina;
·la trasformazione dell'indennità premio di fine
servizio in TFR;
le
trattenute attualmente operate ai lavoratori
ai fini dell'indennità premio
di
fine servizio; la
quota del TFR da
destinare alla previdenza
integrativa; la possibilità di erogare
anticipazioni sul TFR;
·modalità
di finanziamento della previdenza complementare;
c)turni, rischio,
maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno
festivo,
reperibilità e altri istituti aventi riflesso sul trattamento
economico accessorio, ivi compreso quello
del personale educativo degli
asili nido;
d)nell'assoluto rispetto
della quantità dei servizi
erogati e senza
aggravi di costo, l'orario:
·del personale
docente delle scuole materne; del personale docente, di
sostegno e per attività integrative delle
scuole di ogni ordine e grado;
· del
personale educativo degli asili nido;
·dei docenti
della formazione professionale dipendenti dagli enti del
comparto;
e)le problematiche del personale dell'area di
vigilanza addetto a compiti
di
responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo collocato
nell'ex
6a qualifica funzionale
anteriormente alla vigenza del DPR n.
268/87
ovvero anche successivamente, a seguito di procedure concorsuali
per il conferimento delle specifiche
funzioni gerarchiche, fermo restando
quanto previsto nell'art. 7, comma 5, del
CCNL 31.3.99;
f)il completamento della disciplina delle
mansioni superiori prevista
dall'art. 56, D.lgs. n. 29/93, per la parte
demandata alla contrattazione;
g)il
trattamento economico del personale in distacco sindacale.
3.Le parti si impegnano a ridefinire entro il
30.4.99 la regolamentazione
di tutti gli altri istituti attinenti agli
aspetti economici e normativi
del rapporto di lavoro per i quali si
applica, in via transitoria, l'art.
26.
Art. 25
- Monitoraggio e verifiche.
1.Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro,
l'ambiente, l'igiene e sicurezza
del lavoro, i servizi sociali, possono
essere costituite, a richiesta, in
relazione alle dimensioni delle
amministrazioni e senza oneri aggiuntivi
per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero
Osservatori con il compito di
raccogliere dati relativi alle predette
materie - che l'ente è tenuto a
fornire - e di formulare proposte in ordine
ai medesimi temi. I Comitati
per
le pari opportunità, istituiti ai sensi delle
norme richiamate
nell'art. 9 del CCNL del 6.7.95, svolgono i
compiti previsti dal presente
comma.
2.La composizione degli organismi di cui
al comma 1, che non
hanno
funzioni negoziali, è di norma paritetica e
deve comprendere una adeguata
rappresentanza femminile.
3.Le Regioni, l'ANCI, l'UPI, l'UNIONCAMERE,
l'UNCEM, le IPAB e le OO.SS.
possono prevedere la costituzione di un
Osservatorio, con le finalità di
cui
al comma 1,
in materia di mobilità relativa a
trasferimento di
funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di
processi di riorganizzazione
o
di dissesto finanziario
nonché sui processi
di formazione e
aggiornamento professionale nonché
sull'andamento della contrattazione e
delle controversie individuali.
Art. 26
- Disposizioni transitorie e particolari.
1.In via
transitoria e fino alla completa attuazione di quanto previsto
nell'art. 24, la regolamentazione di cui
all'art. 2, commi 2 e 3,
del
D.lgs
n. 29/93 degli
istituti e delle materie non
disciplinati dai
contratti collettivi vigenti nel comparto,
stipulati ai sensi dello stesso
decreto legislativo, è quella contenuta
nelle previgenti disposizioni di
legge o degli accordi recepiti in decreti
del Presidente della Repubblica
in base alla legge n. 93/83.
2.Fino
all'attuazione di quanto previsto dall'art. 24, resta confermata la
disciplina delle indennità previste dal
commi 1, lett. b), c), d) ed e), 2
e 3
dell'art. 37 nonché dagli artt. 44 e 46 del CCNL 6.7.95.
3.Il personale
degli enti del comparto, assegnato alle segreterie della
Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza
Stato-Città e Autonomie Locali
e della Conferenza Unificata, ai sensi
dell'art. 10 del D.lgs. 28.8.97 n.
281, conserva la titolarità a fruire
integralmente della disciplina sul
trattamento
economico fondamentale e accessorio vigente per tutto il
personale
di pari categoria, ivi compresa quella definita in
sede di
contrattazione decentrata
integrativa, con oneri
a carico delle
amministrazioni di appartenenza anche per le quote relative al
lavoro
straordinario e al trattamento di missione.
4.Nella stipulazione dei contratti
individuali gli enti
non possono
inserire
clausole peggiorative
delle disposizioni dei
CCNL o in
contrasto con norme di legge.
Art. 27
- Norma di collegamento alla legislazione regionale.
1.I
richiami alle disposizioni dei Decreti del Presidente della Repubblica
di recepimento degli accordi nazionali per
il personale degli enti locali
sono riferiti anche alle corrispondenti
disposizioni delle leggi regionali
di recepimento dei medesimi accordi.
Art. 28
- Disapplicazioni.
1.Dalla data di stipulazione del presente CCNL e del
CCNL sulla revisione
del
sistema di classificazione del personale stipulato in data 31.3.99
sono
inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le
norme previgenti con essi incompatibili in
relazione ai soggetti e alle
materie
dalle stesse contemplate
e, in particolare, le seguenti
disposizioni:
·artt. 22
comma 1, 33 escluso comma 5, 34,
35 e 36 del DPR n. 333/90;
tabelle 1, 2 e 3 allegate al DPR n. 333/90;
·artt. 10, 21 escluso comma 4, 57, 58, 59, 62 comma
1, 69 comma 1, 71 e
73 del DPR n. 268/87;
·allegato
A al DPR n. 347/83 e al DPR n. 665/84;
·art.
10, 27 del DPR n. 347/83;
·artt.
dal 3 all'8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.95;
·artt. 27
bis, dal 31 al 34, 38 del CCNL
del 6.7.95, come integrati e
modificati dal CCNL del 16.7.96;
·artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.95, art. 2, comma
3, 2° periodo, del CCNL
del
16.7.96, con effetto
dalla data di stipulazione del
contratto
collettivo integrativo;
·artt. 2,
3, 4 e 5 del CCNL del 16.7.96;
la disciplina del comma
3
dell'art.
4 continua ad applicarsi al solo personale dell'ex 3a
e 4a
qualifica funzionale;
·art. 16, comma 3, legge n. 253/90 dalla data di
effettiva attuazione del
comma 3, art. 21, del presente CCNL.
2.Dalla data
di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate dai
singoli
enti del comparto,
in esercizio di potestà
legislativa o
regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati
nello stesso comma 1.
Tabella
A
CATEGORIE POSIZIONI
AUMENTI MENSILI
ECONOMICHE
Dal
1.11.98 dal 1.7.99
ex 8°
livello categoria D 54.000 45.000
ex 7°
livello categoria D 54.000 45.000
ex 6°
livello categoria C 42.000 35.000
ex 5°
livello categoria B 40.000 33.000
ex
4 livello categoria B
40.000 33.000
ex
1°-2°-3° livello categoria A 36.000 30.000
Tabella
B - CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE dal 1° novembre 1998
CATEGORIA D1 D2 D3 D4 D5
23.915.000
D 18.719.000 1.900.000 ..........
1.733.000 2.000.000
3.296.000
CATEGORIA C1 C2 C3 C4
C
16.275.000 800.000 829.000 1.100.000
CATEGORIA B1 B2 B3 B4 B5 B6
14.889.000
B
13.345.000 536.000
.......... 444.000 547.000
600.000
1.008.000
CATEGORIA A1 A2 A3 A4
A
12.129.000 400.000 503.000 500.000
Tabella
B bis - Tavola esemplificativa del trattamento economico
complessivo delle posizioni
economiche
al 1° novembre 1998.
D1 D2 D3 D4 D5
D
18.719.000 20.619.000 23.915.000
25.648.000 27.648.000
23.915.000
C C1 C2 C3 C4
16.275.000 17.075.000 17.904.000
19.004.000
B1 B2 B3 B4 B5 B6
B
13.345.000 13.881.000 14.889.000 15.333.000
15.880.000 16.480.000
14.889.000
A A1 A2 A3 A4
12.129.000 12.529.000 13.032.000
13.532.000
Tabella C - CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE DAL 1°
luglio 1999
CATEGORIA D1 D2 D3 D4 D5
24.455.000
D
19.259.000 1.900.000
.......... 1.733.000 2.000.000
3.296.000
CATEGORIA C1 C2 C3 C4
C
16.695.000 800.000 829.000 1.100.000
CATEGORIA B1 B2 B3 B4 B5 B6
15.285.000
B
13.741.000 536.000
.......... 444.000 547.000
600.000
1.008.000
CATEGORIA A1 A2 A3 A4
A
12.489.000 400.000 503.000 500.000
Tabella
C bis - Tavola esemplificativa del trattamento economico
complessivo delle posizioni
economiche al 1° luglio 1999.
D1 D2 D3 D4 D5
D
19.259.000 21.159.000 24.455.000
26.188.000 28.188.000
24.455.000
C C1 C2 C3 C4
16.695.000 17.495.000 18.324.000
19.424.000
B1 B2 B3 B4 B5 B6
B
13.741.000 14.277.000 15.285.000 15.729.000
16.276.000 16.876.000
15.285.000
A A1 A2 A3 A4
12.489.000 12.889.000 13.392.000
13.892.000
Dichiarazione
congiunta n. 1.
Le parti,
in sede di confronto per la definizione
dell'intesa di cui
all'art. 16
del presente CCNL, s'impegnano ad analizzare la situazione
degli enti
in condizione di deficit strutturale, anche in relazione ad
eventuali
modifiche legislative intervenute.
Dichiarazione
congiunta n. 2.
Le parti concordano che nell'ambito delle
iniziative per l'individuazione
e collocazione dei profili
professionali, in sede di attuazione della
disciplina sul
nuovo sistema di classificazione
del personale, devono
essere espressamente definiti e valorizzati
quelli destinati allo
svolgimento
delle attività degli Enti nei riguardi dei cittadini.
Dichiarazione
congiunta n. 3.
Le parti sottolineano la necessità che gli enti
provvedano a un sollecito
adempimento del
preciso obbligo previsto
dagli artt. 20 del
D.lgs.
n. 29/93
e 39, 40 e 41 del D.lgs. n. 77/95 relativamente all'istituzione
dei servizi
di controllo interno o dei nuclei di valutazione. Le
parti
sottolineano, altresì,
che il perdurante
inadempimento potrebbe anche
essere considerata come fonte di
responsabilità per la
ritardata
applicazione
ai dipendenti dei benefici economici connessi a tale ritardo.
Dichiarazione
congiunta n. 4.
Le parti
concordano sull'opportunità che
gli enti assumano tutte le
iniziative organizzative necessarie per dare effettiva
applicazione alla
disciplina
sull'EURO (moneta unica europea) con riferimento all'erogazione
del
trattamento economico del personale.
Dichiarazione
congiunta n. 5.
Le parti,
in sede di
confronto per la
stipulazione del CCNL
da
sottoscrivere entro
il 31.3.99, si impegnano a individuare
una forma
sperimentale
di previdenza sanitaria integrativa a partire dalle Camere di
Commercio,
tenendo conto della normativa vigente.
Dichiarazione
congiunta n. 6 - per la lotta al lavoro dei bambini.
Secondo
i dati dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), oltre
250 milioni
di bambini nel mondo sono costretti a lavorare. Il
lavoro
minorile cresce
soprattutto nelle zone dove
aumenta la disoccupazione
degli adulti, con gravi conseguenze sul loro
sviluppo psicofisico, sulla
loro
salute e sicurezza.
Al fine di concorrere all'impegno delle
istituzioni internazionali e del
Governo italiano,
che ha sottoscritto con le parti sociali italiane il
16.4.98
la Carta di impegni contro lo sfruttamento del lavoro minorile, le
parti firmatarie
si impegnano a dare il loro contributo
per combattere
tale fenomeno
e a richiedere alle imprese fornitrici degli enti del
comparto che
i prodotti siano fabbricati nel rispetto delle Convenzioni
fondamentali dell'OIL
e in particolare della Convenzione
1138 sull'età
minima,
inserendo apposite clausole nei propri capitolati.
Le parti
riconfermano il principio dell'assoluto rispetto delle singole
normative
nazionali contro il fenomeno dello sfruttamento dei minori.
Dichiarazione
a verbale (confermata in data odierna 25.2.99).
In riferimento
alle problematiche relative
alla Polizia Municipale e
Locale, le OO.SS. FP-CGIL, FIST-CISL, UIL EE.LL.,
FNEL-UGL, DICCAP-SULPM-
CONFSAL, C.S.A.
ribadiscono il loro
impegno, nell'ambito di
quanto
stabilito dall'art. 24, lett. e) e dal presente CCNL
e in
coerenza con
quanto sancito
dall'art. 7, comma 5 del CCNL sulla
classificazione, di
razionalizzare l'ordinamento professionale del settore,
evitando
l'appiattimento
professionale e retributivo delle figure di
coordinamento
e
controllo.
Inoltre si
ribadisce la necessità di giungere in
tempi brevi a
una
definizione del
ruolo della Polizia Municipale e Locale all'interno del
Comparto autonomie
locali, tesa a
sottolineare la specificità e
peculiarità delle
attività svolte a livello
territoriale, giungendo a
un'adeguata
e coerente strumentazione contrattuale che sappia cogliere la
complessità degli interventi e delle competenze
richieste agli operatori
del settore, disegnando un modello in grado di
rispondere, nel contempo,
sia alle
sollecitazioni che provengono dai bisogni dei cittadini, sia
dando un
giusto riconoscimento alle esigenze professionali ed economiche
delle
lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Il CCNL
deve prevedere in relazione alle
caratteristiche della Polizia
Municipale e
Locale, una norma di impegno
rivolta alle Amministrazioni
locali
in direzione della piena applicazione della norma del Codice della
Strada che
istituisce la patente di servizio per i
servizi di Polizia
Stradale.
Il CCNL
analogamente dovrà definire
precise regole di utilizzo
delle
risorse economiche derivanti dall'applicazione
dell'art. 208 del Codice
della
Strada.
Roma, 4
novembre 1998
C.S.A. -
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
- FIADEL-CISAL, FIALP-CISAL,
CISAS-FISAEL, CONFAIL-UNSIAU, CONFILL ENTI LOCALI-CUSAL,
USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL
Dichiarazione
a verbale.
Il C.S.A.,
nell'apporre la sigla sulla preintesa
sottoposta dall'ARAN,
dichiara
la sua insoddisfazione per quanto riguarda:
·il mancato allineamento della decorrenza del 2°
scaglione degli aumenti
tabellari
all'1.6.99, così come stabilito
negli altri contratti del
Pubblico Impiego, già definiti;
·la mancata
applicazione dell'art. 1, D.lgs
n. 396/97 della distinta
disciplina per le figure di alta
professionalità e in subordine la mancata
previsione
di una Commissione paritetica ARAN-OO.SS. per acquisire gli
elementi di conoscenza utili
all'individuazione di una separata area
di
professionisti, così come previsto dall'art. 38 del contratto
dei
Ministeri.
A tal proposito si rileva che in
tal modo si
accentua,
rifiutando
la suddetta proposta, l'appiattimento sia professionale che
retributivo, in spregio al principio di
valorizzazione previsto all'art. 3
della presente preintesa;
-conseguentemente
a ciò si disattende la disciplina dell'art. 2095 C.C.;
·il rifiuto
di prevedere la possibilità di
pervenire alla stipula
di
polizze sanitarie integrative delle
prestazioni erogate dal S.S.N., così
come previsto all'art. 39 del contratto dei
Ministeriali.
Infine si
è constatato che l'ARAN non ha
voluto affrontare il problema
relativo
all'istituzione di una polizza assicurativa per le responsabilità
civili e
penali connesse all'esercizio
delle funzioni, così
come il
rimborso da
parte degli Enti della tassa d'iscrizione obbligatoria agli
Albi
Professionali.
Il
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
Dichiarazione
a verbale.
Il
Coordinamento Sindacale Autonomo C.S.A. nel confermare le dichiarazioni
ripetutamente espresse
in sede di trattative con l'ARAN
per il CCNL
relativo sia all'Ordinamento Professionale e alla
disciplina del sistema
di classificazione professionale del personale
dipendente delle
amministrazioni, sia
per il CCNL 1998-2001 del
comparto Regioni e
Autonomie Locali, sottolinea le parti ritenute
illegittime, allegando la
seguente
dichiarazione a verbale.
1.La
garanzia delle specifiche figure professionali iscritti agli albi, è
stata assicurata dalla legge n. 59 del
15.3.97 di delega al Governo che
all'art. 11, comma 4, lett. d), quale norma
inderogabile stabilisce "che i
decreti legislativi e la contrattazione
possano distinguere la disciplina
relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche
tipologie
professionali, relative ai laureati
iscritti agli albi
e....."
stabiliscano altresì, una distinta disciplina per gli altri dipendenti
pubblici che svolgano qualificate attività
professionali, implicanti la
iscrizione agli albi concernenti di
dipendenti diplomati abilitati alla
professione.
2.Il D.lgs.
n. 396 del 4.11.97 all'art. 1, comma 3 prevede che per le
figure
professionali in posizione di
elevata responsabilità, svolgono
compiti
di direzione (concernenti i quadri) o che comportano iscrizione
agli
albi (concernenti i professionisti), sono stabilite
discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi
di comparto.
3.Tali norme
legislative in quanto inderogabili, sono state rispettate
dagli
altri ordinamenti professionali di comparto di cui ai CCNL degli
enti pubblici non economici e dei ministeri
sottoscritti dall'ARAN e dai
sindacati rappresentativi nei comparti
sopracitati.
4.L'ordinamento relativo
al comparto Regioni e
Autonomie Locali, ha
palesemente violato le norme legislative
sopra richiamate, poiché anziché
escludere dall'Ordinamento professionale le
figure professionali iscritte
agli
albi, legislativamente protette,
le ha comprese nella fascia
C
(geometri,
periti industriali) e
fascia D (architetti, ingegneri,
avvocati, geologi e altro personale
laureato), dando la possibilità alle
amministrazioni attraverso gli artt. 8 e 9 del
CCNL sul "Ordinamento
Professionale", non
solo di far conferire gli incarichi
professionali
anziché dal legale rappresentante
dell'amministrazione, direttamente dai
dirigenti,
per la durata di 5
anni, non considerando che le
amministrazioni assumono per concorso
pubblico, professionisti laureati e
diplomati iscritti agli albi per l'esercizio
della professione pubblica
senza
soluzioni di continuità, ma anche è stata
assegnata loro la
possibilità
di revocare tali incarichi professionali a seguito
di
risultati
negativi, il cui accertamento, viceversa, è riservato dalla
legge
in esclusiva alla disciplina degli Ordini professionali, come
ripetute sentenze della Cassazione hanno
sempre sancito, evidenziando il
loro "status" professionale, oltre
quello impiegatizio.
5.In conclusione, l'appiattimento dei valori
professionali che trovano la
loro
fonte primaria nella legge professionale, evidenzia negli
enti
locali, la debolezza delle amministrazioni
non disposte a pagare il giusto
prezzo
per acquisire le
elevate professionalità, come
chiaramente
denunciato
al Parlamento dal doc. CXI in data 23.10.96,
alla quale
debolezza
si aggiunge l'addebito dell'immotivata soppressione dell'area
contrattuale riservata dalla legge alla
specifica disciplina normativo-
economica degli iscritti agli albi e di
riflesso, alla loro esclusione da
un'adeguata presenza nelle RSU mediante
l'istituzione di specifici collegi
elettorali, a causa della loro modesta
incidenza nelle piante organiche,
viceversa,
previsto dal comma 10 dell'art. 6 del D.lgs. n. 396/97.
6.Il rifiuto
al rimborso dell'iscrizione agli albi, richiesto dalle
amministrazioni in sede di concorso
pubblico pena la decadenza della
assunzione, crea l'assurdo che un dipendente
deve sostenere annualmente,
nell'interesse dell'amministrazione di
appartenenza, una spesa, spesso di
centinaia
di migliaia di
lire, per poter lavorare, così come
deve
affrontare
i rischi professionali e di cantiere,
senza che
l'amministrazione provveda alla loro copertura
mediante una polizza
assicurativa.
Per quanto
sopra dichiarato, nel respingere
le parti contrattuali in
violazione alla
legge, si riserva ogni
iniziativa giurisdizionale per
eliminare
le parti del contratto ritenute illegittime e/o in contrasto con
i
provvedimenti legislativi sopracitati.
COORDINAMENTO
SINDACALE AUTONOMO - CUSPEL - ANTEL/USPPI
ALLEGATO
AL CCNL 1998-2001
COMPARTO
DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
CCNL
PER LA REVISIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
A seguito del parere favorevole espresso in
data 11.3.99 dal Comitato di
Settore sul
testo dell'accordo relativo alla revisione del sistema di
classificazione
del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali, nonché
della certificazione della
Corte dei Conti
sulla
attendibilità
dei costi qualificati per il medesimo accordo e sulla loro
compatibilità
con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno
31.3.99,
alle ore 18, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN:
nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa
e i
rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
-Organizzazioni
sindacali: CGIL-FP, FIST-CISL, UIL/EE.LL.,
DICCAP-CONFSAL-
DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI
COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE (FENAL-
CONFSAL, SNALCC-CONFSAL, SULPM-CONFSAL),
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
(FIADEL-CISAL, FIALP-CISAL, CISAS-FISAEL,
CONFAIL-UNSIAU, CONFILL ENTI
LOCALI-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL),
FEDERAZIONE NAZIONALE EE.LL. (UGL
ENTI
LOCALI, CIL, CILDI-FILDI,
CONSAL-FEDNADEL, SAL, QUADRIL, SINPA,
OSPOL)
-Confederazioni
Sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, UGL.
Al termine
della riunione le parti hanno
sottoscritto l'allegato CCNL
relativo al
personale dipendente del
comparto delle Regioni
e delle
Autonomie
Locali.
Parte
generale - CAMPO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI
Art. 1
- Oggetto e campo di applicazione.
1.Il presente
contratto disciplina il
sistema di classificazione
professionale del personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e
determinato, escluso quello con qualifica
dirigenziale, dipendente dalle
amministrazioni del Comparto Regioni e
Autonomie locali di cui all'accordo
2.6.98, dal Comune di Campione d'Italia,
dalle istituzioni pubbliche di
assistenza
e beneficenza (IPAB)
che svolgono prevalente
attività
assistenziale individuate dalle Regioni
nonché ai dipendenti degli enti
locali in servizio presso le case da gioco.
2.Nel testo del presente contratto i riferimenti
al D.lgs. 3.2.93 n. 29,
come
modificato, integrato o
sostituito dai DD.lgs. 4.11.97 n.
396,
31.3.98 n. 80 e 29.10.98 n. 387, sono
riportati come D.lgs. n. 29/93.
Art. 2
- Obiettivi.
1.Il presente
contratto persegue le
finalità del miglioramento della
funzionalità degli uffici,
dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia
dell'azione
amministrativa e della
gestione delle risorse
e del
riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni
lavorative individuali.
2.Le parti, conseguentemente, riconoscono la
necessità di valorizzare le
capacità professionali dei lavoratori,
promuovendone lo sviluppo in linea
con le esigenze di efficienza degli enti.
3.Alle finalità previste nel comma 2 sono correlati
adeguati e organici
interventi
formativi sulla base di programmi pluriennali, formulati e
finanziati dagli enti.
Parte I
- CLASSIFICAZIONE
Art. 3
- Il sistema di classificazione del personale.
1.Il sistema
di classificazione è articolato in 4 categorie denominate,
rispettivamente, A, B, C e D.
Per
il personale della categoria D è
prevista l'istituzione di un'area
delle posizioni organizzative, secondo la disciplina
degli artt. 8 e ss.
2.Ai sensi
dell'art. 56 del
D.lgs. n. 29/93, come modificato
dal
D.lgs. n. 80/98, tutte le mansioni
ascrivibili a ciascuna categoria, in
quanto professionalmente equivalenti, sono
esigibili. L'assegnazione di
mansioni
equivalenti costituisce atto
di esercizio del
potere
determinativo dell'oggetto del contratto di
lavoro.
3.L'assegnazione temporanea di mansioni proprie
della categoria
immediatamente superiore costituisce il solo
atto lecito di esercizio del
potere
modificativo. Essa, fino a
diversa disciplina contrattuale, è
regolata dai commi 2-4 dell'art. 56, D.lgs.
n. 29/93 come modificato dal
D.lgs. n. 80/98.
4.Le categorie
sono individuate mediante
le declaratorie riportate
nell'allegato A, che descrivono
l'insieme dei requisiti professionali
necessari per lo svolgimento delle mansioni
pertinenti a ciascuna di esse.
5.I profili
descrivono il contenuto professionale delle
attribuzioni
proprie
della categoria. Nell'allegato A sono riportati, a
titolo
esemplificativo, alcuni profili relativi a
ciascuna categoria.
6.Gli
enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i
profili professionali non individuati
nell'allegato A o aventi contenuti
professionali diversi rispetto ad essi e li
collocano nelle corrispondenti
categorie nel rispetto delle relative
declaratorie, utilizzando in via
analogica
i contenuti delle mansioni dei profili indicati
a titolo
semplificativo nell'allegato A.
7.Nell'allegato
A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri
per
l'individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne
delle stesse categorie, del trattamento
tabellare iniziale di particolari
profili professionali ai fini di cui
all'art. 13.
Art. 4
- Progressione verticale nel sistema di classificazione.
1.Gli
enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti,
nel rispetto dei principi di cui all'art. 36
del D.lgs. 3.2.93 n. 29, come
modificato dagli artt. 22 e 23 del D.lgs.
31.3.98 n. 80, e tenendo conto
dei requisiti professionali indicati nelle
declaratorie delle categorie di
cui all'allegato A, le procedure selettive
per la progressione verticale
finalizzate
al passaggio dei dipendenti alla
categoria immediatamente
superiore
del nuovo sistema di
classificazione, nel limite dei posti
vacanti
della dotazione organica di tale categoria che non siano stati
destinati all'accesso dall'esterno.
Analoga
procedura può essere attivata dagli enti per la copertura
dei
posti vacanti dei profili delle categorie B
e D di cui all'art. 3, comma
7,
riservando la partecipazione
alle relative selezioni al personale
degli altri profili professionali delle
medesime categorie.
2.Gli
enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie ai
sensi
delle vigenti disposizioni procedono alla copertura dei
posti
vacanti
dei profili caratterizzati da
una professionalità acquisibile
esclusivamente dall'interno degli stessi
enti con le medesime procedure
previste dal presente articolo.
3.Alle procedure
selettive del presente
articolo è consentita
la
partecipazione del personale interno anche
prescindendo dai titoli
di
studio
ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi
quelli prescritti dalle norme vigenti.
4.Anche i
posti ammessi a selezione ai
sensi del comma 1 sono coperti
mediante
accesso dall'esterno se la
selezione stessa ha avuto
esito
negativo
o se mancano del tutto
all'interno le professionalità da
selezionare.
5.Il personale riclassificato nella categoria
immediatamente superiore a
seguito delle procedure selettive previste
dal presente articolo, non è
soggetto al periodo di prova.
Art. 5
- Progressione economica all'interno della categoria.
1.All'interno
di ciascuna categoria è prevista una progressione economica
che
si realizza mediante la
previsione, dopo il trattamento
tabellare
iniziale,
di successivi incrementi economici secondo
la disciplina
dell'art. 13.
2.La
progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle
risorse
disponibili nel Fondo previsto dall'art. 14, comma 3
e nel
rispetto dei seguenti criteri:
a)per i
passaggi nell'ambito della
categoria A, sono utilizzati gli
elementi
di valutazione di
cui alle lett. b)
e c) adeguatamente
semplificati in relazione al diverso
livello di professionalità dei
profili interessati;
b)per i
passaggi alla 1a posizione
economica successiva ai trattamenti
tabellari
iniziali delle categorie B e C,
gli elementi di cui alla lett.
c) sono integrati valutando anche
l'esperienza acquisita;
c)per i
passaggi alla 2a posizione economica, successiva ai trattamenti
tabellari
iniziali delle categorie B e C,
previa selezione in base ai
risultati
ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento
professionale, anche conseguenti ad
interventi formativi e
di
aggiornamento collegati alle
attività lavorative e
ai processi di
riorganizzazione, all'impegno e alla
qualità della prestazione
individuale;
d)per i
passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C
nonché
per la progressione all'interno
della categoria D, secondo la
disciplina dell'art. 12, comma 3, previa
selezione basata sugli elementi
di
cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che
tengano conto del:
·diverso impegno
e qualità delle prestazioni svolte,
con particolare
riferimento ai rapporti con l'utenza;
·grado di
coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di
adattamento ai cambiamenti organizzativi,
partecipazione effettiva alle
esigenze di flessibilità;
·iniziativa personale
e capacità di proporre
soluzioni innovative o
migliorative dell'organizzazione del lavoro.
Art. 6
- Sistema di valutazione.
1.In ogni
ente sono adottate metodologie
permanenti per la valutazione
delle
prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini
della
progressione economica di cui al presente
contratto; la valutazione è di
competenza
dei dirigenti, si
effettua a cadenza
periodica ed è
tempestivamente comunicata al dipendente, in
base ai criteri definiti ai
sensi dell'art. 16, comma 2.
Art. 7
- Norma di inquadramento del personale in servizio
nel nuovo sistema di classificazione.
1.Il personale in servizio alla data di
stipulazione del presente CCNL è
inserito,
con effetto dalla
medesima data, nel
nuovo sistema di
classificazione con l'attribuzione della categoria e della posizione
economica
corrispondenti alla qualifica
funzionale e al trattamento
economico fondamentale in godimento
(tabellare più eventuale LED), secondo
le prescrizioni dell'allegata tabella C.
2.Il trattamento
economico corrispondente alla posizione
attribuita ai
sensi del comma 1, indicato nella colonna 3
della tabella C, sostituisce e
assorbe le voci retributive stipendio
tabellare e LED di cui all'art. 28,
comma 1, CCNL 6.7.95.
3.Il personale
dell'ex 1a e 2a qualifica
funzionale è collocato, con
decorrenza 1.1.98, nell'ex 3a qualifica
funzionale e, con decorrenza dalla
data
di stipulazione del presente CCNL, nella categoria
A, con la
attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali, con
riassorbimento dell'indennità di cui
all'art. 4, comma 3, CCNL 16.7.96.
4.Il personale
dell'area di vigilanza, ivi compresi
i custodi delle
carceri
mandamentali, inquadrato
nell'ex 5a qualifica funzionale è
collocato, con decorrenza 1.1.98, nell'ex 6a
qualifica funzionale e, con
decorrenza dalla data di stipulazione del
presente CCNL nella categoria C,
con l'attribuzione dei relativi trattamenti
tabellari iniziali e con il
conseguente
riassorbimento dell'integrazione tabellare prevista dall'art.
37,
comma 1, lett.
a), CCNL 6.7.95 e
successive modificazioni e
integrazioni.
5.A seguito
della riclassificazione del personale dell'area di vigilanza
di cui al comma 4, gli enti adottano tutte
le misure atte a dare adeguata
valorizzazione alle posizioni di
coordinamento e controllo collocate
nell'ex 6a qualifica funzionale della
medesima area a seguito di procedure
concorsuali.
6.Ai fini
dell'applicazione del presente
articolo, gli enti
devono
prioritariamente considerare anche gli
effetti dell'eventuale ritardata
applicazione delle norme sul LED,
relativamente alle selezioni non ancora
concluse alla data indicata nel comma 1.
7.All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3
e 4 del presente
articolo
e dell'art. 12, comma 4, si fa
fronte con le somme di cui
all'art. 2, comma 2, CCNL 16.7.96. Le
ulteriori disponibilità dello stesso
art.
2, comma 2, CCNL 16.7.96 saranno utilizzate secondo le indicazioni
del CCNL 1998-2001.
Art. 8
- Area delle posizioni organizzative.
1.Gli
enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione
diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato:
a)lo svolgimento
di funzioni di direzione di
unità organizzative di
particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia
gestionale e organizzativa;
b)lo svolgimento
di attività con contenuti
di alta professionalità e
specializzazione correlate a diplomi di
laurea e/o di scuole universitarie
e/o all'iscrizione ad albi professionali;
c)lo svolgimento di attività di staff e/o di
studio, ricerca, ispettive,
di
vigilanza e controllo
caratterizzate da elevate
autonomia ed
esperienza.
2.Tali posizioni,
che non coincidono necessariamente con
quelle già
retribuite con l'indennità di cui all'art.
37, comma 4, del CCNL 6.7.95,
possono essere assegnate esclusivamente a
dipendenti classificati nella
categoria D, sulla base e per effetto d'un
incarico a termine conferito in
conformità alle regole di cui all'art. 9.
Art. 9
-Conferimento e revoca degli incarichi
per le posizioni organizzative.
1.Gli incarichi
relativi all'area delle posizioni
organizzative sono
conferiti dai dirigenti per un periodo
massimo non superiore a 5 anni,
previa determinazione di criteri generali da
parte degli enti, con atto
scritto e motivato e possono essere
rinnovati con le medesime formalità.
2.Per il
conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto
alle funzioni e attività da svolgere - della
natura e caratteristiche dei
programmi
da realizzare, dei
requisiti culturali posseduti,
delle
attitudini
e della capacità professionale
ed esperienza acquisiti dal
personale della categoria D.
3.Gli incarichi
possono essere revocati prima della
scadenza con atto
scritto e motivato, in relazione a
intervenuti mutamenti organizzativi o
in conseguenza di specifico accertamento di
risultati negativi.
4.I risultati
delle attività svolte dai
dipendenti cui siano
stati
attribuiti
gli incarichi di cui al presente
articolo sono soggetti a
valutazione
annuale in base
a criteri e
procedure predeterminati
dall'ente.
La valutazione positiva dà anche
titolo alla corresponsione
della
retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3. Gli enti,
prima di procedere alla definitiva
formalizzazione di una valutazione non
positiva, acquisiscono in contraddittorio,
le valutazioni del dipendente
interessato anche assistito dall'O.S. cui
aderisce o conferisce mandato o
da
persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale
anche per la revoca anticipata dell'incarico
di cui al comma 3.
5.La revoca dell'incarico comporta la perdita
della retribuzione di cui
all'art. 10 da parte del dipendente
titolare. In tal caso il dipendente
resta inquadrato nella categoria di
appartenenza e viene restituito alle
funzioni del profilo di appartenenza.
6.La disciplina
del conferimento degli incarichi prevista dal presente
articolo
entra in vigore con il CCNL del quadriennio 1998-2001 con
le
decorrenze che saranno ivi previste e presuppone, altresì, che gli enti
abbiano
realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di 6
mesi
dalla data di stipulazione dello stesso
CCNL:
a)attuazione dei
principi di razionalizzazione previsti dal D.lgs.
n.
29/93 e successive modificazioni e integrazioni e, in
particolare,
dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo
II;
b)ridefinizione
delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche
dell'ente;
c)istituzione
e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei
di valutazione.
Art. 10
- Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
1.Il trattamento
economico accessorio del personale
della categoria D
titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è
composto dalla retribuzione
di
posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe
tutte le competenze accessorie e le
indennità previste dal vigente CCNL,
compreso
il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina
del CCNL per il quadriennio 1998-2001.
2.L'importo della
retribuzione di posizione
varia da un
minimo di
£. 10.000.000 a un massimo di £. 25.000.000
annui lordi per 13 mensilità.
Ciascun ente stabilisce la graduazione della
retribuzione di posizione in
rapporto a ciascuna delle posizioni
organizzative previamente individuate.
3.L'importo
della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10%
a
un
massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa
è
corrisposta a seguito di valutazione
annuale.
4.Il
valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non
può essere comunque inferiore all'importo
delle competenze accessorie e
delle indennità assorbite ai sensi del comma
1.
Art. 11
- Disposizioni in favore dei comuni
di minori dimensioni demografiche.
1.I
Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà
di cui all'art. 51, comma 3 bis, legge n.
142/90 introdotto dalla legge n.
191/98 e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico
dei
rispettivi
bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8
e ss.
esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli
uffici
e dei servizi formalmente individuati
secondo il sistema
organizzativo autonomamente definito e
adottato.
2.I Comuni
di cui al comma 1 stabiliscono
il valore economico della
retribuzione di posizione e di risultato
attribuibile al personale di cui
allo stesso comma classificato nella categoria
D, nell'ambito dei limiti
definiti dall'art. 10.
3.Nel caso
in cui siano privi di posizioni della categoria D, i
Comuni
applicano la disciplina degli artt. 8 e ss.
ai dipendenti di cui al comma
1
classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di
cui
alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In
tal
caso, il valore economico della relativa
retribuzione di posizione può
variare
da un minimo di £. 6.000.000 a
un massimo di £. 15.000.000
annui lordi per 13 mensilità.
4.Nei Comuni
tra loro convenzionati per l'esercizio di
funzioni
amministrative o per l'espletamento
associato dei servizi, ai responsabili
degli
uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli
altri
Comuni si applica,
limitatamente al periodo
di effettivo
svolgimento
delle predette funzioni, la disciplina dell'area delle
posizioni
organizzative di cui agli artt. 8 e ss., in attuazione della
disciplina di legge richiamata nel comma 1.
Art. 12
- Norme finali e transitorie della parte I.
1.L'inserimento nel
nuovo sistema di classificazione in
conformità del
presente
CCNL deve risultare dal contratto individuale che
tutti i
dipendenti in servizio dovranno stipulare ai
sensi dell'art. 14 del CCNL
del 6.7.95.
In
caso di progressione verticale nel sistema di classificazione ai
sensi
dell'art. 4 gli
enti comunicano ai
dipendenti il nuovo
inquadramento conseguito ai sensi della
legge n. 152/97.
2.Sono portati
a compimento i concorsi interni o pubblici banditi alla
data
di stipulazione del
presente contratto. I
vincitori sono
automaticamente collocati nel nuovo sistema
di classificazione, secondo
quanto
previsto nella tabella C, con effetto dalla data stabilita
nel
contratto individuale per la decorrenza della nuova posizione acquisita a
seguito dell'espletamento del concorso o
della selezione.
3.Fino al
31.12.2001, la progressione economica di cui all'art. 5 del
personale
dei profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente
alle posizioni economiche B1 e D1 delle
relative categorie può svilupparsi
fino
all'acquisizione degli incrementi
retributivi corrispondenti,
rispettivamente, ai valori B4 e D3.
4.In sede
di 1a applicazione dell'art. 7, le Camere di Commercio tengono
conto anche dell'accordo 7.10.93, punto b,
sottoscritto dalla UNIONCAMERE
e dalle OO.SS., previa verifica tra i
soggetti che lo hanno stipulato.
Parte
II - TRATTAMENTO ECONOMICO E SISTEMA DI FINANZIAMENTO
Art. 13
- Trattamento economico.
1.Il
trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie
A,
B, C e D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla
posizione economica iniziale di ogni
categoria, salvo che per i profili
delle
categorie B e D di cui all'art. 3, comma 7,
per i quali il
trattamento tabellare iniziale corrisponde,
rispettivamente, ai valori
economici complessivi indicati nelle
posizioni B3 e D3.
2.La progressione economica
all'interno della categoria
secondo la
disciplina
dell'art. 5 si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare
iniziale
individuato nel comma 1, con l'acquisizione in sequenza degli
incrementi
corrispondenti alle posizioni
successive risultanti dalla
tabella B.
Art. 14
- Finanziamento del sistema di classificazione.
1.Le procedure selettive di cui all'art. 4 sono
indette, ai sensi delle
vigenti
disposizioni, nel rispetto della programmazione in
tema di
gestione delle risorse umane e di
reclutamento del personale, utilizzando
le risorse a tal fine disponibili nei
bilanci degli enti.
2.Per il finanziamento della progressione
all'interno delle categorie di
cui
all'art. 5 e della retribuzione di posizione e di risultato di cui
all'art. 10, gli enti provvedono, con la decorrenza prevista dall'art.
9, comma 6, alla costituzione di 2 distinti
Fondi annuali. Limitatamente
al
periodo 1998-2001, il
CCNL, nel disciplinare le modalità di
finanziamento degli oneri derivanti
dalla progressione economica
all'interno della categoria, dovrà
individuare anche idonei strumenti per
il
controllo della spesa e per
stimolare la selettività della stessa
progressione prevedendo l'individuazione di
valori massimi di riferimento
per
il costo del personale di ciascuna categoria e
le regole per i
relativi aggiornamenti e/o modificazioni.
3.In attesa
della disciplina del CCNL
1998-2001, nel Fondo
per il
finanziamento della progressione economica all'interno delle categorie
di
cui all'art. 5 confluisce, dalla
data di stipulazione del presente
CCNL,
l'insieme delle risorse già destinate alla corresponsione, al
personale in servizio alla stessa data, del
LED.
4.Le
condizioni, le procedure e gli adempimenti necessari per l'incremento
del
Fondo di cui al comma 3 e per la
effettiva costituzione del Fondo
per
il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato
di
cui
all'art. 10, formano oggetto di organica disciplina nell'ambito del
CCNL per il quadriennio 1998-2001.
Art. 15
- Norme finali e transitorie di inquadramento economico.
1.Al personale
assunto dopo la
stipulazione del presente
CCNL viene
attribuito il trattamento tabellare iniziale
di cui alla tabella allegato
B
previsto per la
categoria cui il profilo di assunzione
appartiene
secondo la disciplina dell'art. 13, comma 1.
2.In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione di
uno dei
profili
di cui all'art. 3, comma 7, al dipendente viene attribuito il
trattamento tabellare iniziale previsto per
la nuova categoria o profilo.
Qualora il trattamento economico in
godimento, acquisito per effetto della
progressione economica, risulti superiore
al predetto trattamento
tabellare
iniziale, il dipendente conserva a
titolo personale la
differenza, assorbibile nella successiva
progressione economica.
3.Al personale proveniente per processi di mobilità
da altri enti del
comparto
resta attribuita la posizione economica conseguita nella
amministrazione di provenienza.
Parte
III - RELAZIONI SINDACALI
Art. 16 - Relazioni sindacali.
1.In attesa
di rivedere il sistema delle relazioni sindacali riguardante
la
contrattazione collettiva integrativa, le parti convengono che, allo
stato, le materie di contrattazione
decentrata di cui all'art. 5, comma 3,
CCNL 6.7.95, sono integrate dalle seguenti:
·completamento e
integrazione dei criteri per la progressione economica
all'interno della categoria di cui all'art.
5, comma 2;
·modalità di
ripartizione delle
eventuali risorse aggiuntive
per il
finanziamento della progressione economica e
per la loro distribuzione tra
i Fondi annuali di cui all'art. 14.
2.Nell'ambito della revisione del sistema delle
relazioni sindacali, da
attuarsi in sede di rinnovo del CCNL del
quadriennio 1998-2001, le parti
convengono
che le procedure di concertazione tra gli enti
e le
rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei
criteri generali per la disciplina delle
seguenti materie:
a)svolgimento
delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;
b)valutazione delle posizioni organizzative e relativa
graduazione delle
funzioni;
c)conferimento degli
incarichi relativi alle posizioni
organizzative e
relativa valutazione periodica;
d)metodologia
permanente di valutazione di cui all'art. 6;
e)individuazione
delle risorse aggiuntive per il finanziamento
del Fondo
per la progressione economica interna alla
categoria di cui all'art. 5;
f)individuazione
dei nuovi profili di cui all'art. 3, comma 6;
g)attuazione
delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di
cui all'art. 14, comma 2.
Le procedure
di concertazione di cui al
presente comma sono effettuate
attraverso un
confronto che deve comunque concludersi entro il termine
massimo
di 30 giorni dalla sua attivazione.
Parte
IV - NORME FINALI
Art. 17
- Norma programmatica.
1.Il CCNL del quadriennio 1998-2001 dovrà
prevedere la deferibilità delle
controversie individuali in materia di
classificazione a collegi
di
conciliazione e a collegi arbitrali stabili ai sensi
delle vigenti
disposizioni.
2.Il
CCNL del quadriennio 1998-2001 dovrà prevedere regole più flessibili,
anche per quanto riguarda l'utilizzo delle
risorse finanziarie, in favore
degli enti che presentano condizioni di
gestione economica e finanziaria
coerenti con parametri di riferimento
predeterminati e accertati in sede
di
consuntivo dell'esercizio
finanziario o che, pur non
presentando
pienamente tali condizioni, abbiano comunque
conseguito un significativo
avvicinamento ai predetti parametri.
Art. 18
- Disposizione finale.
1.La disciplina
dei commi 3 e 4 dell'art. 7 e del comma 4 dell'art. 12,
trova applicazione anche nei confronti del
personale cessato dal servizio
nel periodo dall'1.1.98 e la data di
stipulazione del presente CCNL; per
il
personale comunque assunto
successivamente all'1.1.98, l'efficacia
della
stessa disciplina coincide con la data di inizio del rapporto di
lavoro.
Allegato
A - DECLARATORIE
CATEGORIA A
Appartengono a
questa categoria i
lavoratori che svolgono
attività
caratterizzate
da:
·conoscenze di tipo operativo generale (la cui base
teorica si sviluppa
con
la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso
esperienza diretta
sulla mansione;
·contenuti di
tipo ausiliario rispetto
a più ampi processi
produttivi/amministrativi;
·problematiche
lavorative di tipo semplice;
·relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su
interazione tra pochi soggetti.
ESEMPLIFICAZIONE
DEI PROFILI:
-lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla
movimentazione di
merci,
ivi compresa la consegna
- ritiro della
documentazione
amministrativa. Provvede,
inoltre, all'ordinaria manutenzione
dell'automezzo segnalando eventuali
interventi di natura complessa;
-lavoratore che
provvede ad attività prevalentemente esecutive
o di
carattere tecnico manuali, comportanti anche
gravosità o disagio ovvero
uso e manutenzione ordinaria di strumenti e
arnesi di lavoro.
Appartengono alla
categoria, ad esempio, i
seguenti profili: custode,
bidello.
CATEGORIA B
Appartengono a
questa categoria i
lavoratori che svolgono
attività
caratterizzate
da:
·buone conoscenze
specialistiche (la base
teorica di conoscenze
è
acquisibile con la scuola dell'obbligo
generalmente accompagnato da corsi
di formazione specialistici) e un grado di
esperienza discreto;
·contenuto di
tipo operativo con
responsabilità di risultati parziali
rispetto a più ampi processi
produttivi/amministrativi;
·discreta
complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle
soluzioni possibili;
·relazioni organizzative interne di tipo semplice anche
tra più soggetti
interagenti, relazioni esterne (con altre
istituzioni) di tipo indiretto e
formale. Relazioni con gli utenti di natura
diretta.
ESEMPLIFICAZIONE
DEI PROFILI:
-lavoratore
che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e
provvedimenti utilizzando il software
grafico, fogli elettronici e sistemi
di videoscrittura nonché alla spedizione di
fax e telefax, alla gestione
della
posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione
degli archivi e degli schedari e
all'organizzazione di viaggi e riunioni;
-lavoratore che provvede all'esecuzione di operazioni
tecnico manuali di
tipo
specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione
di
impianti
complessi o che richiedono specifica abilitazione o
patente.
Coordina
dal punto di
vista operativo altro
personale addetto
all'impianto;
-lavoratore
che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di
apparecchiature degli impianti, effettuando
in casi complessi diagnosi,
impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad
esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore
addetto alla
cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di
macchine complesse
(scuolabus, macchine operatrici
che richiedono
specifiche
abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio
assistenziale.
Ai
sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la
disciplina del DPR n. 347/83 come integrato dal DPR n.
333/90, potevano
essere ascritti
alla 5a qualifica funzionale, il
trattamento tabellare
iniziale
è fissato nella posizione economica B3.
CATEGORIA C
Appartengono a
questa categoria i
lavoratori che svolgono
attività
caratterizzate
da:
·approfondite conoscenze
mono- specialistiche (la
base teorica di
conoscenze
è acquisibile con la scuola superiore) e un
grado di
esperienza pluriennale, con necessità di
aggiornamento;
·contenuto di
concetto con responsabilità di risultati relativi
a
specifici processi
produttivi/amministrativi;
·media complessità dei problemi da affrontare
basata su modelli esterni
predefiniti e significativa ampiezza delle
soluzioni possibili;
·relazioni organizzative interne anche di natura
negoziale e anche con
posizioni
organizzative al di
fuori delle unità
organizzative di
appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di
tipo
diretto. Relazioni con gli utenti di natura
diretta, anche complesse, e
negoziale.
ESEMPLIFICAZIONE
DEI PROFILI:
-lavoratore che, anche coordinando altri addetti,
provvede alla gestione
dei rapporti con tutte le tipologie di
utenza relativamente all'unità di
appartenenza;
-lavoratore che
svolge attività istruttoria
nel campo amministrativo,
tecnico
e contabile, curando, nel rispetto delle procedure
e degli
adempimenti di legge e avvalendosi delle
conoscenze professionali tipiche
del profilo, la raccolta, l'elaborazione e
l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti
profili: esperto di
attività socioculturali, agente di polizia municipale
e locale, educatore
asili nido e figure assimilate, geometra,
ragioniere, maestra di scuola
materna,
istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro
delle
imprese.
CATEGORIA D
Appartengono a
questa categoria i
lavoratori che svolgono
attività
caratterizzate
da:
·elevate
conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è
acquisibile
con la laurea breve o il diploma di laurea) e un grado
di
esperienza pluriennale, con frequente
necessità di aggiornamento;
·contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con
responsabilità di
risultati
relativi ad importanti
e diversi processi
produttivi/
amministrativi;
·elevata complessità dei problemi da affrontare
basata su modelli teorici
non
immediatamente utilizzabili ed
elevata ampiezza delle
soluzioni
possibili;
·relazioni
organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite
anche tra unità organizzative diverse da
quella di appartenenza, relazioni
esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto anche con rappresentanza
istituzionale. Relazioni con gli
utenti di natura
diretta, anche
complesse, e negoziale.
ESEMPLIFICAZIONE
DEI PROFILI:
-lavoratore che
espleta attività di ricerca, studio ed
elaborazione di
dati
in funzione della programmazione economico
finanziaria e della
predisposizione degli atti per
l'elaborazione dei diversi
documenti
contabili e finanziari;
-lavoratore che
espleta compiti di
alto contenuto specialistico
professionale in attività di
ricerca, acquisizione,
elaborazione e
illustrazione di dati e norme tecniche al
fine della predisposizione di
progetti inerenti la realizzazione e/o
manutenzione di edifici, impianti,
sistemi di prevenzione, ecc.;
-lavoratore che
espleta attività progettazione e
gestione del sistema
informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di
assistenza
e consulenza specialistica agli utenti di
applicazioni
informatiche;
-lavoratore che
espleta attività di
istruzione, predisposizione e
redazione
di atti e
documenti riferiti
all'attività amministrativa
dell'ente,
comportanti un significativo
grado di complessità, nonché
attività
di analisi, studio e ricerca con
riferimento al settore
di
competenza.
Fanno parte
di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili
nelle figure
professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere,
architetto, geologo,
avvocato, specialista di
servizi scolastici,
specialista in attività socio assistenziali, culturali e
dell'area della
vigilanza,
giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative
e contabili,
specialista in attività
di arbitrato e
conciliazione,
ispettore metrico,
assistente sociale, segretario economo delle
istituzioni
scolastiche delle Province.
Ai
sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la
disciplina del DPR n. 347/83 come integrato dal DPR n.
333/90, potevano
essere ascritti
alla 8a qualifica funzionale, il
trattamento tabellare
iniziale
è fissato nella posizione economica D3.
Tabella
B - CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE
D1 D2 D3 D4 D5
D
18.071.000 1.900.000 23.267.000
1.733.000 2.000.000
3.296.000
C C1 C2 C3 C4
15.771.000 800.000 829.000
1.100.000
B1 B2 B3 B4 B5 B6
B
12.865.000 536.000 14.409.000
444.000 547.000 600.000
1.008.000
A A1 A2 A3 A4
11.697.000 400.000 503.000
500.000
Tabella
B bis - TAVOLA ESEMPLIFICATIVA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
COMPLESSIVO DELLE POSIZIONI
ECONOMICHE
D1 D2 D3 D4 D5
D
18.071.000 19.971.000 23.267.000
25.000.000 27.000.000
23.267.000
C C1 C2 C3 C4
15.771.000 16.571.000 17.400.000
18.500.000
B1 B2 B3 B4 B5 B6
B
14.409.000
12.865.000 13.401.000 14.409.000 14.853.000
15.400.000 16.000.000
A A1 A2 A3 A4
11.697.000 12.097.000 12.600.000
13.100.000
Tabella
C - CORRISPONDENZE PER IL PRIMO INSERIMENTO
NELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE
precedente trattamento
trattamento posizione nuova
qualifica e tabellare
economico economica categoria
livello e LED (*) di
1° di 1°
differenziato ed eventuale inquadramento
inquadramento
indennità
1 9.386.000
11.697.000 A.1 A
1 led 9.770.000
11.697.000 A.1 A
2 10.502.000
11.697.000 A.1 A
2 led 10.958.000
11.697.000 A.1 A
3 11.697.000
11.697.000 A.1 A
3 led 12.097.000
12.097.000 A.2 A
4 12.865.000
12.865.000 B.1 B
4 led 13.401.000
13.401.000 B.2 B
5 14.409.000
14.409.000 B.3 B
5 led 14.853.000
14.853.000 B.4 B
5 + int.tab. 15.639.000
15.771.000 C.1 C
6 15.771.000
15.771.000 C.1 C
6 led 16.571.000
16.571.000 C.2 C
7 18.071.000
18.071.000 D.1 D
7 led 19.971.000
19.971.000 D.2 D
8 23.267.000 23.267.000 D.3 D
(*)
Livello Economico Differenziato.
Dichiarazione
congiunta n. 1.
Le parti
si danno atto della necessità di pervenire, in sede di rinnovo
del
CCNL 1998-2001, anche a seguito dei processi di riforma legislativa in
corso,
al superamento delle tipologie degli enti di cui all'art. 2 del DPR
n.
347/83.
Dichiarazione
congiunta n. 2.
Negli enti
privi di posizioni dirigenziali di
cui all'art. 11,
la
valutazione dei
risultati di cui agli artt. 6 e 9
è effettuata dal
soggetto appositamente individuato nel
regolamento degli uffici
e dei
servizi
in conformità alle disposizioni della legge n. 127/97.
Dichiarazione
congiunta n. 3.
Le parti
concordano nel ritenere che gli
enti locali che non
abbiano
potuto dare applicazione alle disposizioni di cui
all'art. 33, comma 5,
del DPR
n. 333/90 e all'art. 5, comma
21, DPR n. 268/87, a seguito di
rilievi formulati
da organismi di controllo,
possono ancora avvalersi
della
facoltà ivi prevista.
Dichiarazione
congiunta n. 4.
Le parti
ritengono che l'istituto
del LED trovi
applicazione fino
all'entrata
in vigore del presente CCNL e quindi anche relativamente alle
selezioni
riferite al 31.12.1998.
Dichiarazione
congiunta n. 5.
Le parti dichiarano che ai fini
dell'applicazione di quanto previsto
dal
comma 4
dell'art. 7 del presente contratto, per personale dell'area
di
vigilanza si
intende il personale che svolge
attività di prevenzione,
controllo e
repressione in materia di
polizia locale, urbana, ittica,
floro-faunistica,
venatoria, rurale e silvo-pastorale e
di ambiente, le
funzioni demandate dalla legge n. 65/86, da leggi e
regolamenti regionali
nonché le attività di custodia nelle carceri
mandamentali e al quale sia
stata
corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art. 37,
comma 1,
lett. a) del CCNL del 6.7.95, come modificato dall'art. 8
del
CCNL
del 16.7.96.
C.S.A. - COORDINAMENTO SINDACALE
AUTONOMO - FIADEL-CISAL, FIALP-CISAL,
CISAS-FISAEL,
CONFAIL-UNSIAU, CONFILL-CUSAL, USPPI-CUSPEL, FASIL-FADEL
Dichiarazione
a verbale.
Il
Coordinamento Sindacale Autonomo C.S.A. nel confermare le dichiarazioni
ripetutamente espresse
in sede di trattative con l'ARAN
per il CCNL
relativo sia all'Ordinamento Professionale e alla
disciplina del sistema
di classificazione professionale del personale
dipendente delle
amministrazioni, sia
per il CCNL 1998-2001 del
comparto Regioni e
Autonomie Locali, sottolinea le parti ritenute
illegittime, allegando la
seguente
dichiarazione a verbale.
1.La
garanzia delle specifiche figure professionali iscritti agli albi, è
stata assicurata dalla legge n. 59 del
15.3.97 di delega al Governo che
all'art. 11, comma 4, lett. d), quale norma
inderogabile stabilisce "che i
decreti legislativi e la contrattazione
possano distinguere la disciplina
relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche
tipologie
professionali, relative ai laureati iscritti
agli albi e...." stabiliscano
altresì,
una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che
svolgano qualificate attività professionali,
implicanti la iscrizione agli
albi concernenti di dipendenti diplomati
abilitati alla professione.
2.Il D.lgs.
n. 396 del 4.11.97 all'art. 1, comma 3 prevede che per le
figure
professionali in posizione di
elevata responsabilità, svolgono
compiti
di direzione (concernenti i quadri) o che comportano iscrizione
agli
albi (concernenti i professionisti), sono stabilite
discipline
distinte nell'ambito dei contratti
collettivi di comparto.
3.Tali norme
legislative in quanto inderogabili, sono state rispettate
dagli
altri ordinamenti professionali di comparto di cui ai CCNL degli
enti pubblici non economici e dei ministeri
sottoscritti dall'ARAN e dai
sindacati rappresentativi nei comparti
sopracitati.
4.L'ordinamento relativo
al comparto Regioni e
Autonomie Locali, ha
palesemente violato le norme legislative
sopra richiamate, poiché anziché
escludere dall'Ordinamento professionale le
figure professionali iscritte
agli
albi, legislativamente protette,
le ha comprese nella fascia
C
(geometri,
periti industriali) e
fascia D (architetti, ingegneri,
avvocati, geologi e altro personale
laureato), dando la possibilità alle
amministrazioni attraverso gli artt. 8 e 9 del
CCNL sul "Ordinamento
Professionale", non
solo di far conferire gli incarichi
professionali
anziché dal legale rappresentante
dell'amministrazione, direttamente dai
dirigenti,
per la durata di 5
anni, non considerando che le
amministrazioni assumono per concorso
pubblico, professionisti laureati e
diplomati iscritti agli albi per l'esercizio
della professione pubblica
senza
soluzioni di continuità, ma anche è stata
assegnata loro la
possibilità
di revocare tali incarichi professionali a seguito
di
risultati
negativi, il cui accertamento, viceversa, è riservato dalla
legge
in esclusiva alla disciplina degli Ordini professionali, come
ripetute sentenze della Cassazione hanno
sempre sancito, evidenziando il
loro "status" professionale, oltre
quello impiegatizio.
5.In conclusione, l'appiattimento dei valori
professionali che trovano la
loro
fonte primaria nella legge professionale, evidenzia negli
enti
locali, la debolezza delle amministrazioni
non disposte a pagare il giusto
prezzo
per acquisire le
elevate professionalità, come
chiaramente
denunciato
al Parlamento dal doc. CXI in data 23.10.96,
alla quale
debolezza
si aggiunge l'addebito dell'immotivata soppressione dell'area
contrattuale riservata dalla legge alla
specifica disciplina normativo-
economica degli iscritti agli albi e di
riflesso, alla loro esclusione da
un'adeguata presenza nelle RSU mediante
l'istituzione di specifici collegi
elettorali, a causa della loro modesta incidenza
nelle piante organiche,
viceversa,
previsto dal comma 10 dell'art. 6 del D.lgs. n. 396/97.
6.Il rifiuto
al rimborso dell'iscrizione agli albi,
richiesto dalle
amministrazioni in sede di concorso
pubblico pena la decadenza della
assunzione, crea l'assurdo che un dipendente
deve sostenere annualmente,
nell'interesse dell'amministrazione di
appartenenza, una spesa, spesso di
centinaia
di migliaia di
lire, per poter lavorare,
così come deve
affrontare
i rischi professionali e di cantiere,
senza che
l'amministrazione provveda alla loro
copertura mediante una
polizza
assicurativa.
Per quanto
sopra dichiarato, nel respingere
le parti contrattuali in
violazione alla
legge, si riserva ogni
iniziativa giurisdizionale per
eliminare
le parti del contratto ritenute illegittime e/o in contrasto con
i
provvedimenti legislativi sopracitati.
COORDINAMENTO
SINDACALE AUTONOMO - CUSPEL - ANTEL/USPPI
Dichiarazione
a verbale.
Nel mantenere
le riserve precedentemente esposte sul sistema
di
inquadramento
del personale attualmente in servizio nelle nuove categorie,
mancata previsione
della figura di
"quadro", revoca degli
incarichi,
premio di
qualità per le posizioni
organizzative, non inclusione
dei
criteri
riguardanti la progressione verticale (passaggi di qualifica) tra
le materie
oggetto di contrattazione decentrata, lo scrivente
C.S.A.
decide di
sottoscrivere l'accordo, in quanto
ritiene che lo
stesso
costituisca, in
una situazione ventennale di ristagno
e penalizzazioni
rispetto
agli altri Ordinamenti Professionali degli altri Comparti, un 1°
avvio per il conseguimento di un obiettivo più
razionale e corrispondente
alle
prospettive organizzative degli Enti nell'ambito dei prossimi rinnovi
contrattuali.
IL
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO.