Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
-
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 SOTTOSCRITTO IN DATA 14 MARZO 2001
A seguito
del parere favorevole espresso il 14.2.01 dal
Comitato di
settore
sul testo dell'ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL per
il 2° biennio economico 2000-2001 del personale
non dirigente degli Enti
pubblici non economici, stipulata il 19.1.01, nonché
della certificazione
della Corte
dei Conti, in
data 9.3.01, sull'attendibilità
dei costi
quantificati per il medesimo accordo e sulla loro
compatibilità con gli
strumenti di
programmazione e di bilancio, il giorno 14 marzo alle
ore
12,00,
presso la sede ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) nella persona del presidente facente funzioni,
Guido Fantoni e le seguenti organizzazioni
confederazioni sindacali:
e
- le
OO.SS.: CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, CSA di CISAL-FIALP, RDB-
PARASTATO
- Confederazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL,
CISAL, RDB/CUB
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto il CCNL per il 2°
biennio economico
2000-2001 del personale
non dirigente degli
Enti
pubblici
non economici.
Art. 1
- Campo di applicazione.
1. Il presente CCNL, relativo al biennio
economico 2000-2001, si applica
al
personale e ai
professionisti destinatari del CCNL
stipulato il
16.2.99.
Art. 2
- Aumenti dello stipendio tabellare.
1. Gli
stipendi tabellari di cui all'art. 28, comma 1, lett. a),
CCNL
16.2.99,
corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell'ambito
del
sistema di classificazione, sono
incrementati con le decorrenze e
negli
importi lordi mensili, per 13
mensilità, indicati nell'allegata
tabella 1.
2. Gli
importi degli stipendi tabellari
risultanti dalla applicazione
del
comma 1 sono rideterminati alle
scadenze e nelle misure stabilite
dall'allegata tabella 2.
Art. 3
- Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le
misure degli stipendi tabellari risultanti dalla
applicazione
dell'art.
2 sono utili ai fini della 13a mensilità, dei trattamenti di
previdenza e di quiescenza, dell'equo
indennizzo e sono assunte a base ai
fini
delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi
nonché della determinazione della misura dei
contributi di riscatto.
2. I
benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono
computati
ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle
scadenze e negli importi previsti dal
medesimo articolo, nei confronti del
personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo
di vigenza economica del
presente contratto; agli effetti del
trattamento di fine servizio, dell'indennità
sostitutiva del preavviso,
nonché
di quella prevista dall'art. 2122 C.C., si considerano solo gli
aumenti maturati alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Art. 4
- Finanziamento dei Fondi per i trattamenti accessori del personale
1. Le
parti confermano quanto previsto
dall'art. 19, ultimo periodo,
legge n. 488/99, in base al quale tutte le
decisioni e le iniziative di
attuazione del nuovo ordinamento
professionale, ad eccezione dei passaggi
da
un'area funzionale all'altra, sono finanziati esclusivamente dalle
risorse dei Fondi unici di ente e in ogni
caso da quelle destinate alla
contrattazione integrativa. In tal senso la contrattazione collettiva
integrativa individua, nell'ambito del
Fondo unico di ente, le risorse da
destinare sia al finanziamento delle
progressioni economiche all'interno
di ciascuna Area ai sensi dell'art. 15,
comma 1, lett. b), CCNL 16.2.99,
nonché degli sviluppi economici di cui
all'art. 16 del medesimo contratto.
Dalla
data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo
viene ridotto delle somme corrispondenti,
le quali sono riassegnate al
Fondo stesso dalla data di cessazione dal
servizio a qualsiasi titolo o di
passaggio di Area dei dipendenti che ne
hanno usufruito.
2. Per
l'anno 2000 è confermata la disciplina del CCNL 16.2.99 per
la
costituzione dei seguenti Fondi, fatte
salve le integrazioni specificate
nel comma 8:
a) il
Fondo unico di ente per i
trattamenti accessori per il personale
ricompreso nelle Aree A, B e C, costituito
secondo la disciplina dell'art.
31;
b) il Fondo dell'Area dei professionisti,
costituito secondo la
disciplina
dell'art. 42;
c) il Fondo dell'Area medica, costituito
secondo la disciplina dell'art.
43;
d) il Fondo per i trattamenti accessori per il
personale delle
qualifiche
ad esaurimento costituito secondo la disciplina dell'art. 44.
3. Al fine di assicurare lo sviluppo della
contrattazione integrativa e
di finanziare l'incremento della
produttività collettiva e individuale, il
miglioramento qualitativo delle prestazioni
e dei risultati e
l'innalzamento della qualificazione
professionale, e nel rispetto della
disciplina del comma 7, al Fondo unico di
ente di cui al comma 2, lett.
a), sono destinate, a valere dall'anno
2001, le seguenti ulteriori risorse
economiche:
a) un
importo pari allo
0,57% del monte salari
dell'anno 1999 del
personale ricompreso nelle Aree A, B e C;
b) le economie derivanti dalla riduzione di
personale, in applicazione
dell'art.
20, comma 1, punto 20-ter, legge n. 488/99; la relativa verifica
deve
essere effettuata in modo da garantire che le economie siano
definitivamente
acquisite in bilancio;
c) le risorse derivanti dall'utilizzo dei
risparmi della retribuzione
individuale
d'anzianità, comprese le eventuali maggiorazioni, fruita dal
personale
ricompreso nelle Aree A, B e C, comunque cessato dal servizio a
decorrere
dall'1.1.00. A decorrere dall'esercizio successivo alla
cessazione
del rapporto di lavoro resta attribuito al Fondo, in via
permanente,
l'intero importo della retribuzione individuale d'anzianità
del
personale cessato, valutato su base annua; per l'anno in cui avviene
la
cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo
nell'esercizio
successivo, un importo pari al prodotto dell'importo
mensile
in godimento dal dipendente cessato per il numero di mensilità
residue,
computandosi a tal fine, oltre alla 13a mensilità, le frazioni di
mese
superiori a 15 giorni;
d) le risorse di cui al comma 1, recuperate a
seguito del passaggio di
Area o
di cessazione dal servizio a qualsiasi causa;
e) un importo non superiore all'1% del monte
salari dell'anno 1999 del
personale
ricompreso nelle Aree A, B e C, nel rispetto dei vincoli di
bilancio
degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88/89 la
predetta
percentuale è elevata fino alla misura dell'1,5%.
4. Per
le finalità di cui alla prima
parte del comma 3 e nel rispetto
della disciplina prevista dal comma 7, le
risorse del Fondo dell'Area dei
professionisti, di cui al comma 2, lett.
b), sono incrementate delle
seguenti ulteriori disponibilità:
a) un
importo pari all'1,29%
del monte salari dell'anno
1999 del
personale dell'Area dei professionisti;
b) un importo non superiore all'1% del monte
salari dell'anno 1999 di
cui
alla lett. a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per
gli
enti non destinatari della legge n. 88/89 la predetta percentuale è
elevata
fino alla misura dell'1,5%.
5. Per
le finalità di cui alla prima
parte del comma 3 e nel rispetto
della
disciplina prevista dal comma 7, le risorse del Fondo dell'Area
medica,
di cui al comma 2, lett. c), sono incrementate delle seguenti
ulteriori disponibilità:
a) un
importo pari all'1,29%
del monte salari dell'anno
1999 del
personale dell'Area medica;
b) un importo non superiore all'1% del monte
salari del 1999 di cui alla
lett.
a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti
non
destinatari della legge n. 88/89 la predetta percentuale è elevata
fino
alla misura dell'1,5%.
6. Per
le finalità di cui alla prima
parte del comma 3 e nel rispetto
della
disciplina prevista dal comma 7,
le risorse del Fondo
per i
trattamenti accessori per il personale
delle qualifiche ad esaurimento, di
cui
al comma 2, lett. d), sono
incrementate delle seguenti ulteriori
disponibilità:
a) un
importo pari allo
0,57% del monte salari
dell'anno 1999 del
personale delle qualifiche ad esaurimento;
b) di una somma di pari importo della
retribuzione individuale
d'anzianità,
comprese eventuali maggiorazioni, maturata dal personale
comunque
cessato dal servizio a decorrere dall'1.1.00; l'importo è
determinato
in ragione di annualità ed è comprensivo della quota di 13a
mensilità;
per il primo anno di cessazione dal servizio per la
quantificazione
delle risorse si prendono a riferimento le quote di
mensilità
non erogate;
c) un importo non superiore all'1% del monte
salari dell'anno 1999 di
cui
alla lett. a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per
gli
enti non destinatari della legge n. 88/89 la predetta percentuale è
elevata
all'1,5%.
La
contrattazione integrativa a
livello nazionale potrà valutare la
disponibilità complessiva e le condizioni
di utilizzo del Fondo al fine
di ipotizzare una diversa e più equilibrata
distribuzione delle risorse
anche per l'integrazione degli altri Fondi
di cui alle lett. a), b) e
c)
del comma 2, salvaguardando le quote già conferite al personale in
servizio in base alle disposizioni
contrattuali vigenti.
7. Le
risorse economiche destinate al
finanziamento delle voci della
retribuzione accessoria sono
prioritariamente destinate ad incentivare i
risultati, la qualità delle prestazioni, la
valorizzazione di posizioni
particolari per responsabilità o per
gravosità. Le conseguenti verifiche
vengono effettuate ai sensi dell'art. 31,
comma 2, CCNL 16.2.99.
8. Le
risorse destinate alla produttività collettiva ai sensi dell'art.
32 comma 2 primo alinea, dell'art. 42 comma
3 e dell'art. 43 comma 3 del
CCNL
16.2.99, sono incrementate, per il periodo luglio-dicembre 2000,
degli importi derivanti dal calcolo delle seguenti
percentuali applicate
al monte salari del 1999:
a) 0,36%
per il personale delle Aree A, B e C e delle qualifiche ad
esaurimento;
b) 0,80%, per i professionisti e per il
personale medico. Le nuove
disponibilità
sono corrisposte secondo le regole e i tempi definiti dalla
contrattazione
integrativa.
9. Una quota pari al 50% dell'importo
derivante dalla applicazione delle
percentuali indicate nel comma
8 integra, dall'1.7.00, l'importo
corrisposto a titolo di anticipazione
mensile della produttività secondo
la disciplina prevista dai contratti
integrativi.
10. Le
risorse dei Fondi indicati nei
commi 3, 4, 5 e 6 possono essere
adeguate, nell'ambito della capacità di
bilancio degli Enti, in caso di
attivazione di nuovi servizi
o di processi di riorganizzazione -
adottati
dai singoli Enti - finalizzati all'accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi
esistenti ai quali sia correlato un
ampliamento delle competenze, ovvero un
incremento stabile delle relative
dotazioni organiche.
Art. 5
- Previdenza complementare.
1. Ai fini di una completa attuazione
dell'art. 48. CCNL 16.2.99, previo
atto
di indirizzo all'ARAN da parte dell'Organismo di
coordinamento
intersettoriale, il contributo a carico del
datore di lavoro da destinare
al Fondo di pensione complementare, è
determinato in misura non inferiore
all'1%
della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina
dell'accordo di comparto di cui all'art. 4,
Accordo quadro 29.7.99.
2. A
tale fine, fermo restando quanto
previsto dall'art. 48, comma 2,
CCNL 16.2.99, sarà costituito, con apposito
accordo, il Fondo di pensione
complementare, definendone tutti gli
elementi, compresi quelli inerenti
alla contribuzione del lavoratore, all'avvio
e al funzionamento del Fondo
pensione, alle modalità di incentivazione
dell'iscrizione dei lavoratori
al Fondo medesimo, nonché all'utilizzo delle
risorse ad esso destinate.
Tabella
n. 1 - Incrementi tabellari mensili (valori per 13 mensilità).
aree ex qualifica funzionale dal dal
e posizioni 1.7.00 1.1.01
2° livello - tempo pieno 80.000 133.000
area medica
1° livello - tempo pieno 63.000 105.000
2° livello - tempo
definito 60.000 100.000
1° livello - tempo
definito 45.000 75.000
area
10° livello 2° differ.
81.000 136.000
professionisti
10° livello 1° differ. 68.000 113.000
10° livello base 53.000 89.000
C
Ispettore generale r.e.
59.000 98.000
C
Direttore divisione r.e.
54.000 91.000
C5 47.000 79.000
C4
9° livello
47.000 79.000
C3
8° livello
43.000 72.000
C2 39.000 66.000
C1
7° livello
39.000 66.000
B3 36.000 60.000
B2
6° livello
36.000 60.000
B1
5° livello
34.000 56.000
A3 32.000 54.000
A2
4° livello 32.000 54.000
A1
3° livello
30.000 51.000
Tabella
n. 2 - Tabellari annui (valori per 12 mensilità).
(valori
in migliaia)
aree e ex qualifica funzionale dal dal
posizioni 1.7.00 1.1.01
2° livello - tempo pieno 50.988 52.584
area medica
1° livello - tempo pieno 38.364 39.624
2° livello - tempo
definito 35.272 36.472
1° livello - tempo
definito 24.203 25.103
area
10° livello 2° differ.
52.228 53.860
professionisti
10° livello 1° differ. 41.748 43.104
10° livello base 30.277 31.345
C
Ispettore generale r.e.
34.024 35.200
C
Direttore divisione r.e.
30.886 31.978
C5 28.276
29.224
C4
9° livello
25.415 26.363
C3
8° livello
22.191 23.055
C2 20.592 21.384
C1
7° livello
19.355 20.147
B3 18.856 19.576
B2
6° livello
16.815 17.535
B1
5° livello
15.193 15.865
A3 14.852 15.500
A2
4° livello
13.903 14.551
A1
3° livello
12.589 13.201
Dichiarazione
congiunta n. 1.
Le
parti si danno reciprocamente atto che nei confronti del personale ex-
AIMA
(Azienda di stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo),
trasferito
all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ai sensi
del
D.lgs. 15.6.00 n. 188, trovano applicazione le clausole dei contratti
relativi
al comparto enti pubblici non economici, a decorrere dal
16.10.00.
Dichiarazione
congiunta n. 2.
In relazione a quanto indicato all'interno
della Dichiarazione congiunta
n. 6,
contenuta nel CCNL ad integrazione del CCNL per il personale
non
dirigente degli
Enti pubblici non
economici, siglato il
14.2.01, si
precisa che, per mero errore materiale è stata
riportata come percentuale
del compenso aggiuntivo per mancata fruizione
del riposo settimanale, il
50% in
luogo dell'80%.
La dichiarazione deve essere pertanto
correttamente intesa nel senso che,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20,
comma 1 del contratto sopra
richiamato, al dipendente deve essere corrisposto un
compenso aggiuntivo
pari all'80% della retribuzione oraria di cui
all'art. 29, comma 2, lett.
a).
Nota a
verbale.
La scrivente O.S. facendo seguito alla nota a
verbale presentata all'atto
della non
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sul biennio economico
2000-2001 EPNE,
ribadisce il proprio formale dissenso in merito
ai
contenuti
dell'articolato.
Il tentativo
adottato 'in extremis' per ricercare un possibile recupero
del
potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori del comparto, non
risolve
la sostanza del problema.
Infatti, la
formulazione del verbale
redatto ipotizza un
adeguamento
economico di
incerta natura circoscritto alla capacità di bilancio del
singolo
ente.
Il
provvedimento di integrazione, indeterminato nella misura e connesso ad
eventi indipendenti dalla stessa volontà dell'ente,
si connota come
elemento di forte sperequazione nel trattamento
economico dei lavoratori
del comparto che corrono il rischio di subire
inevitabili discriminazioni
a
parità di livello di prestazione e di produttività.
La scrivente O.S. chiede che la presente nota,
unitamente a quella che si
ripropone
in allegato, siano recepite nel documento contrattuale definito.
Dichiarazione
a verbale.
La RdB
non sottoscrive il presente accordo per numerosi motivi di metodo e
di
merito.
Per
quanto riguarda il metodo la RdB contesta la fretta ingiustificata che
ha portato,
in assenza della copertura di legge, alla sottoscrizione di
una "preintesa" che
è dovuta essere prima
trasformata in ipotesi
di
accordo
e successivamente persino integrata.
A questo riguardo la RdB contesta più in
generale la tendenza in atto di
procedere alla
stipula prematura di
ipotesi di accordo
incomplete,
successivamente
infarcite di "note aggiuntive" e "verbali integrativi" su
questioni, anche
di carattere generale, volutamente
non affrontate in
precedenza.
Per
quanto attiene al merito la RdB segnala i seguenti punti:
- gli
aumenti sulla retribuzione tabellare non tengono conto
(come
invece
avrebbero dovuto in
base agli accordi di luglio
1993) del
differenziale tra inflazione programmata e
inflazione reale per gli anni
1998-1999, e per l'anno 2000 hanno
decorrenza luglio anziché gennaio;
- gli aumenti sul salario accessorio hanno
per la massima parte valenza
per il
solo 2001 e carattere di incertezza in quanto legati ad eventi non
quantificabili,
quali d esempio gli eventuali pensionamenti;
- i numerosi riferimenti al monte salari
1999, oltre ad aumentare le
differenze
retributive già esistenti tra i dipendenti dei vari enti,
penalizzano
tutti quegli enti che nel frattempo hanno aumentato la
consistenza
del personale in servizio;
- del tutto illegittima e basata su una
volutamente distorta
interpretazione
della legge n. 488/99 la previsione di finanziare i
passaggi
di qualifica all'interno delle aree con i Fondi unici di ente;
- penalizzante per gli ex Ispettori generali
e gli ex Direttori di
divisione
la previsione di poter dirottare con la contrattazione
integrativa
di ente parte delle somme destinate al loro Fondo verso i
Fondi
del restante personale;
- arbitraria, contraddittoria e in totale
antitesi con gli esiti della
Commissione
ex art. 33, la scelta di procedere per medici e professionisti
al
rinnovo del biennio economico in assenza della definizione del
contratto
quadriennale di riferimento normativo.
In questo
quadro totalmente negativo
la tardiva sottoscrizione del
"verbale integrativo" del 19.2.01, pur
rappresentando una significativa,
anche se
non sufficiente, apertura sul
piano economico, non
modifica
(anche perché
non accompagnata da alcuna
revisione degli altri
punti
contestati),
il giudizio complessivamente negativo sull'accordo, peraltro
sonoramente
bocciato dai lavoratori con il referendum promosso dalla RdB.
La RdB
proseguirà pertanto la mobilitazione già in atto contro i contenuti
e il
metodo con cui si è raggiunto il presente accordo.