Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

- BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 SOTTOSCRITTO IN DATA 14 MARZO 2001

 

 

A  seguito  del  parere  favorevole espresso il 14.2.01  dal  Comitato  di

settore sul testo dell'ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL per

il  2° biennio economico 2000-2001 del personale non dirigente degli  Enti

pubblici  non economici, stipulata il 19.1.01, nonché della certificazione

della  Corte  dei  Conti,  in  data 9.3.01, sull'attendibilità  dei  costi

quantificati  per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità  con  gli

strumenti  di  programmazione e di bilancio, il giorno 14 marzo  alle  ore

12,00, presso la sede ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

 

-      Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche

  amministrazioni  (ARAN) nella persona del presidente  facente  funzioni,

  Guido Fantoni e le seguenti organizzazioni confederazioni sindacali:

 

e

 

-    le  OO.SS.:  CGIL-FP,  CISL-FPS, UIL-PA,  CSA  di  CISAL-FIALP,  RDB-

  PARASTATO

 

-   Confederazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL, CISAL, RDB/CUB

 

Al  termine della riunione le parti hanno sottoscritto il CCNL per  il 

biennio  economico  2000-2001  del  personale  non  dirigente  degli  Enti

pubblici non economici.

 

 

 

Art. 1 - Campo di applicazione.

 

1.   Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica

  al  personale  e  ai  professionisti destinatari del CCNL  stipulato  il

  16.2.99.

 

 

 

Art. 2 - Aumenti dello stipendio tabellare.

 

1.   Gli  stipendi tabellari di cui all'art. 28, comma 1, lett.  a),  CCNL

  16.2.99,  corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell'ambito

  del  sistema  di classificazione, sono incrementati con le decorrenze  e

  negli  importi  lordi mensili, per 13 mensilità, indicati  nell'allegata

  tabella 1.

 

2.   Gli  importi  degli stipendi tabellari risultanti dalla  applicazione

  del  comma  1 sono rideterminati alle scadenze e nelle misure  stabilite

  dall'allegata tabella 2.

 

 

 

Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi.

 

1.   Le  misure  degli  stipendi tabellari risultanti  dalla  applicazione

  dell'art.  2 sono utili ai fini della 13a mensilità, dei trattamenti  di

  previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai

  fini  delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi

  nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto.

 

2.   I  benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2  sono

  computati  ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,  alle

  scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del

  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto  a  pensione,  nel

  periodo  di  vigenza economica del presente contratto; agli effetti  del

  trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del  preavviso,

  nonché  di quella prevista dall'art. 2122 C.C., si considerano solo  gli

  aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

 

 

Art. 4 - Finanziamento dei Fondi per i trattamenti accessori del personale

 

1.   Le  parti  confermano quanto previsto dall'art. 19,  ultimo  periodo,

   legge n. 488/99, in base al quale tutte le decisioni e le iniziative di

   attuazione del nuovo ordinamento professionale, ad eccezione dei passaggi

   da  un'area funzionale all'altra, sono finanziati esclusivamente  dalle

   risorse dei Fondi unici di ente e in ogni caso da quelle destinate alla

   contrattazione  integrativa. In tal senso la contrattazione  collettiva

   integrativa individua, nell'ambito del Fondo unico di ente, le risorse da

   destinare sia al finanziamento delle progressioni economiche all'interno

   di ciascuna Area ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b), CCNL 16.2.99,

   nonché degli sviluppi economici di cui all'art. 16 del medesimo contratto.

   Dalla  data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il  Fondo

   viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate  al

   Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di

   passaggio di Area dei dipendenti che ne hanno usufruito.

 

2.   Per  l'anno 2000 è confermata la disciplina del CCNL 16.2.99  per  la

   costituzione dei seguenti Fondi, fatte salve le integrazioni specificate

   nel comma 8:

 

a)   il  Fondo  unico di ente per i trattamenti accessori per il personale

   ricompreso nelle Aree A, B e C, costituito secondo la disciplina dell'art.

   31;

b)  il Fondo dell'Area dei professionisti, costituito secondo la

disciplina dell'art. 42;

c)  il Fondo dell'Area medica, costituito secondo la disciplina dell'art.

43;

d)  il Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle

qualifiche ad esaurimento costituito secondo la disciplina dell'art. 44.

 

3.   Al fine di assicurare lo sviluppo della contrattazione integrativa  e

   di finanziare l'incremento della produttività collettiva e individuale, il

   miglioramento   qualitativo  delle  prestazioni  e  dei   risultati   e

   l'innalzamento della qualificazione professionale, e nel rispetto della

   disciplina del comma 7, al Fondo unico di ente di cui al comma 2, lett.

   a), sono destinate, a valere dall'anno 2001, le seguenti ulteriori risorse

   economiche:

 

a)   un  importo  pari  allo  0,57% del monte salari  dell'anno  1999  del

   personale ricompreso nelle Aree A, B e C;

b)  le economie derivanti dalla riduzione di personale, in applicazione

dell'art. 20, comma 1, punto 20-ter, legge n. 488/99; la relativa verifica

deve essere effettuata in modo da garantire che le economie siano

definitivamente acquisite in bilancio;

c)  le risorse derivanti dall'utilizzo dei risparmi della retribuzione

individuale d'anzianità, comprese le eventuali maggiorazioni, fruita dal

personale ricompreso nelle Aree A, B e C, comunque cessato dal servizio a

decorrere dall'1.1.00. A decorrere dall'esercizio successivo alla

cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al Fondo, in via

permanente, l'intero importo della retribuzione individuale d'anzianità

del personale cessato, valutato su base annua; per l'anno in cui avviene

la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo

nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo

mensile in godimento dal dipendente cessato per il numero di mensilità

residue, computandosi a tal fine, oltre alla 13a mensilità, le frazioni di

mese superiori a 15 giorni;

d)  le risorse di cui al comma 1, recuperate a seguito del passaggio di

Area o di cessazione dal servizio a qualsiasi causa;

e)  un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 del

personale ricompreso nelle Aree A, B e C, nel rispetto dei vincoli di

bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88/89 la

predetta percentuale è elevata fino alla misura dell'1,5%.

 

4.   Per  le  finalità di cui alla prima parte del comma 3 e nel  rispetto

   della disciplina prevista dal comma 7, le risorse del Fondo dell'Area dei

   professionisti,  di  cui al comma 2, lett. b), sono incrementate  delle

   seguenti ulteriori disponibilità:

 

a)   un  importo  pari  all'1,29%  del monte  salari  dell'anno  1999  del

   personale dell'Area dei professionisti;

b)  un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 di

cui alla lett. a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per

gli enti non destinatari della legge n. 88/89 la predetta percentuale è

elevata fino alla misura dell'1,5%.

 

5.   Per  le  finalità di cui alla prima parte del comma 3 e nel  rispetto

   della  disciplina prevista dal comma 7, le risorse del Fondo  dell'Area

   medica,  di cui al comma 2, lett. c), sono incrementate delle  seguenti

   ulteriori disponibilità:

 

a)   un  importo  pari  all'1,29%  del monte  salari  dell'anno  1999  del

   personale dell'Area medica;

b)  un importo non superiore all'1% del monte salari del 1999 di cui alla

lett. a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti

non destinatari della legge n. 88/89 la predetta percentuale è elevata

fino alla misura dell'1,5%.

 

6.   Per  le  finalità di cui alla prima parte del comma 3 e nel  rispetto

   della  disciplina  prevista dal comma 7, le risorse  del  Fondo  per  i

   trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento, di

   cui  al  comma 2, lett. d), sono incrementate delle seguenti  ulteriori

   disponibilità:

 

a)   un  importo  pari  allo  0,57% del monte salari  dell'anno  1999  del

   personale delle qualifiche ad esaurimento;

b)  di una somma di pari importo della retribuzione individuale

d'anzianità, comprese eventuali maggiorazioni, maturata dal personale

comunque cessato dal servizio a decorrere dall'1.1.00; l'importo è

determinato in ragione di annualità ed è comprensivo della quota di 13a

mensilità; per il primo anno di cessazione dal servizio per la

quantificazione delle risorse si prendono a riferimento le quote di

mensilità non erogate;

c)  un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 di

cui alla lett. a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per

gli enti non destinatari della legge n. 88/89 la predetta percentuale è

elevata all'1,5%.

 

   La  contrattazione  integrativa a livello nazionale potrà  valutare  la

   disponibilità complessiva e le condizioni di utilizzo del Fondo al fine

   di ipotizzare una diversa e più equilibrata distribuzione delle risorse

   anche per l'integrazione degli altri Fondi di cui alle lett. a),  b)  e

   c)  del comma 2, salvaguardando le quote già conferite al personale  in

   servizio in base alle disposizioni contrattuali vigenti.

    

7.   Le  risorse  economiche destinate al finanziamento delle  voci  della

   retribuzione accessoria sono prioritariamente destinate ad incentivare i

   risultati, la qualità delle prestazioni, la valorizzazione di posizioni

   particolari per responsabilità o per gravosità. Le conseguenti verifiche

   vengono effettuate ai sensi dell'art. 31, comma 2, CCNL 16.2.99.

 

8.   Le  risorse destinate alla produttività collettiva ai sensi dell'art.

   32 comma 2 primo alinea, dell'art. 42 comma 3 e dell'art. 43 comma 3 del

   CCNL  16.2.99, sono incrementate, per il periodo luglio-dicembre  2000,

   degli importi derivanti dal calcolo delle seguenti percentuali applicate

   al monte salari del 1999:

 

a)   0,36%  per  il  personale delle Aree A, B e C e delle  qualifiche  ad

   esaurimento;

b)  0,80%, per i professionisti e per il personale medico. Le nuove

disponibilità sono corrisposte secondo le regole e i tempi definiti dalla

contrattazione integrativa.

 

9.   Una quota pari al 50% dell'importo derivante dalla applicazione delle

   percentuali  indicate  nel  comma  8  integra,  dall'1.7.00,  l'importo

   corrisposto a titolo di anticipazione mensile della produttività secondo

   la disciplina prevista dai contratti integrativi.

 

10.  Le  risorse  dei Fondi indicati nei commi 3, 4, 5 e 6 possono  essere

   adeguate, nell'ambito della capacità di bilancio degli Enti, in caso di

   attivazione  di  nuovi  servizi  o  di  processi  di  riorganizzazione -

   adottati  dai singoli Enti - finalizzati all'accrescimento dei  livelli

   qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti ai quali sia correlato un

   ampliamento delle competenze, ovvero un incremento stabile delle relative

   dotazioni organiche.

 

 

 

Art. 5 - Previdenza complementare.

 

1.   Ai fini di una completa attuazione dell'art. 48. CCNL 16.2.99, previo

  atto  di  indirizzo  all'ARAN da parte dell'Organismo  di  coordinamento

  intersettoriale, il contributo a carico del datore di lavoro da destinare

  al Fondo di pensione complementare, è determinato in misura non inferiore

  all'1%  della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina

  dell'accordo di comparto di cui all'art. 4, Accordo quadro 29.7.99.

 

2.   A  tale  fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma  2,

  CCNL 16.2.99, sarà costituito, con apposito accordo, il Fondo di pensione

  complementare, definendone tutti gli elementi, compresi quelli  inerenti

  alla contribuzione del lavoratore, all'avvio e al funzionamento del Fondo

  pensione, alle modalità di incentivazione dell'iscrizione dei lavoratori

  al Fondo medesimo, nonché all'utilizzo delle risorse ad esso destinate.

 

 

 

Tabella n. 1 - Incrementi tabellari mensili (valori per 13 mensilità).

 

 

     aree        ex qualifica funzionale       dal         dal

 e posizioni                                  1.7.00     1.1.01

                                                            

               2° livello - tempo pieno       80.000     133.000

 area medica

               1° livello - tempo pieno       63.000     105.000

               2° livello - tempo definito    60.000     100.000

               1° livello - tempo definito    45.000      75.000

     area      10° livello 2° differ.         81.000     136.000

professionisti

               10° livello 1° differ.         68.000     113.000

               10° livello base               53.000      89.000

      C        Ispettore generale r.e.        59.000      98.000

      C        Direttore divisione r.e.       54.000      91.000

      C5                                      47.000      79.000

      C4       9° livello                     47.000      79.000

      C3       8° livello                     43.000      72.000

      C2                                      39.000      66.000

      C1       7° livello                     39.000      66.000

      B3                                      36.000      60.000

      B2       6° livello                     36.000      60.000

      B1       5° livello                     34.000      56.000

      A3                                      32.000      54.000

      A2       4° livello                     32.000      54.000

      A1       3° livello                     30.000      51.000

 

 

 

Tabella n. 2 - Tabellari annui (valori per 12 mensilità).

 

(valori in migliaia)

 

    aree e       ex qualifica funzionale       dal         dal

  posizioni                                   1.7.00     1.1.01

                                                           

               2° livello - tempo pieno       50.988     52.584

 area medica

               1° livello - tempo pieno       38.364     39.624

               2° livello - tempo definito    35.272     36.472

               1° livello - tempo definito    24.203     25.103

     area      10° livello 2° differ.         52.228     53.860

professionisti

               10° livello 1° differ.         41.748     43.104

               10° livello base               30.277     31.345

      C        Ispettore generale r.e.        34.024     35.200

      C        Direttore divisione r.e.       30.886     31.978

      C5                                      28.276     29.224

      C4       9° livello                     25.415     26.363

      C3       8° livello                     22.191     23.055

      C2                                      20.592     21.384

      C1       7° livello                     19.355     20.147

      B3                                      18.856     19.576

      B2       6° livello                     16.815     17.535

      B1       5° livello                     15.193     15.865

      A3                                      14.852     15.500

      A2       4° livello                     13.903     14.551

      A1       3° livello                     12.589     13.201

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione congiunta n. 1.

 

Le parti si danno reciprocamente atto che nei confronti del personale ex-

AIMA (Azienda di stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo),

trasferito all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ai sensi

del D.lgs. 15.6.00 n. 188, trovano applicazione le clausole dei contratti

relativi al comparto enti pubblici non economici, a decorrere dal

16.10.00.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 2.

 

In  relazione a quanto indicato all'interno della Dichiarazione  congiunta

n.  6,  contenuta nel CCNL ad integrazione del CCNL per il  personale  non

dirigente  degli  Enti  pubblici non economici,  siglato  il  14.2.01,  si

precisa  che, per mero errore materiale è stata riportata come percentuale

del  compenso aggiuntivo per mancata fruizione del riposo settimanale,  il

50% in luogo dell'80%.

La  dichiarazione deve essere pertanto correttamente intesa nel senso che,

nel  rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1 del contratto sopra

richiamato,  al dipendente deve essere corrisposto un compenso  aggiuntivo

pari  all'80% della retribuzione oraria di cui all'art. 29, comma 2, lett.

a).

 

 

Nota a verbale.

 

La  scrivente O.S. facendo seguito alla nota a verbale presentata all'atto

della  non  sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sul  biennio  economico

2000-2001  EPNE,  ribadisce  il  proprio formale  dissenso  in  merito  ai

contenuti dell'articolato.

Il  tentativo  adottato 'in extremis' per ricercare un possibile  recupero

del potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori del comparto, non

risolve la sostanza del problema.

Infatti,  la  formulazione  del verbale redatto  ipotizza  un  adeguamento

economico  di  incerta natura circoscritto alla capacità di  bilancio  del

singolo ente.

Il provvedimento di integrazione, indeterminato nella misura e connesso ad

eventi  indipendenti  dalla  stessa volontà  dell'ente,  si  connota  come

elemento  di forte sperequazione nel trattamento economico dei  lavoratori

del  comparto che corrono il rischio di subire inevitabili discriminazioni

a parità di livello di prestazione e di produttività.

La  scrivente O.S. chiede che la presente nota, unitamente a quella che si

ripropone in allegato, siano recepite nel documento contrattuale definito.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

La RdB non sottoscrive il presente accordo per numerosi motivi di metodo e

di merito.

Per quanto riguarda il metodo la RdB contesta la fretta ingiustificata che

ha  portato,  in assenza della copertura di legge, alla sottoscrizione  di

una  "preintesa"  che  è  dovuta essere prima trasformata  in  ipotesi  di

accordo e successivamente persino integrata.

A  questo riguardo la RdB contesta più in generale la tendenza in atto  di

procedere  alla  stipula  prematura  di  ipotesi  di  accordo  incomplete,

successivamente infarcite di "note aggiuntive" e "verbali integrativi"  su

questioni,  anche  di carattere generale, volutamente  non  affrontate  in

precedenza.

Per quanto attiene al merito la RdB segnala i seguenti punti:

 

-    gli  aumenti  sulla  retribuzione tabellare non tengono  conto  (come

  invece  avrebbero  dovuto  in  base agli accordi  di  luglio  1993)  del

  differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni

  1998-1999, e per l'anno 2000 hanno decorrenza luglio anziché gennaio;

-   gli aumenti sul salario accessorio hanno per la massima parte valenza

per il solo 2001 e carattere di incertezza in quanto legati ad eventi non

quantificabili, quali d esempio gli eventuali pensionamenti;

-   i numerosi riferimenti al monte salari 1999, oltre ad aumentare le

differenze retributive già esistenti tra i dipendenti dei vari enti,

penalizzano tutti quegli enti che nel frattempo hanno aumentato la

consistenza del personale in servizio;

-   del tutto illegittima e basata su una volutamente distorta

interpretazione della legge n. 488/99 la previsione di finanziare i

passaggi di qualifica all'interno delle aree con i Fondi unici di ente;

-   penalizzante per gli ex Ispettori generali e gli ex Direttori di

divisione la previsione di poter dirottare con la contrattazione

integrativa di ente parte delle somme destinate al loro Fondo verso i

Fondi del restante personale;

-   arbitraria, contraddittoria e in totale antitesi con gli esiti della

Commissione ex art. 33, la scelta di procedere per medici e professionisti

al rinnovo del biennio economico in assenza della definizione del

contratto quadriennale di riferimento normativo.

 

In  questo  quadro  totalmente  negativo  la  tardiva  sottoscrizione  del

"verbale  integrativo" del 19.2.01, pur rappresentando una  significativa,

anche  se  non  sufficiente, apertura sul piano  economico,  non  modifica

(anche  perché  non  accompagnata da alcuna revisione  degli  altri  punti

contestati), il giudizio complessivamente negativo sull'accordo,  peraltro

sonoramente bocciato dai lavoratori con il referendum promosso dalla RdB.

 

La RdB proseguirà pertanto la mobilitazione già in atto contro i contenuti

e il metodo con cui si è raggiunto il presente accordo.