Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
 
PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
-
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 SOTTOSCRITTO IN DATA 14 MARZO 2001
 
 
A  seguito 
del  parere  favorevole espresso il 14.2.01  dal 
Comitato  di
settore
sul testo dell'ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL per
il  2° biennio economico 2000-2001 del personale
non dirigente degli  Enti
pubblici  non economici, stipulata il 19.1.01, nonché
della certificazione
della  Corte 
dei  Conti,  in 
data 9.3.01, sull'attendibilità 
dei  costi
quantificati  per il medesimo accordo e sulla loro
compatibilità  con  gli
strumenti  di 
programmazione e di bilancio, il giorno 14 marzo  alle 
ore
12,00,
presso la sede ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
 
-      Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
  amministrazioni  (ARAN) nella persona del presidente  facente  funzioni,
  Guido Fantoni e le seguenti organizzazioni
confederazioni sindacali:
 
e
 
-    le 
OO.SS.:  CGIL-FP,  CISL-FPS, UIL-PA,  CSA  di  CISAL-FIALP,  RDB-
  PARASTATO
 
-   Confederazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL,
CISAL, RDB/CUB
 
Al  termine della riunione le parti hanno
sottoscritto il CCNL per  il  2°
biennio  economico 
2000-2001  del  personale 
non  dirigente  degli 
Enti
pubblici
non economici.
 
 
 
Art. 1
- Campo di applicazione.
 
1.   Il presente CCNL, relativo al biennio
economico 2000-2001, si applica
  al 
personale  e  ai 
professionisti destinatari del CCNL 
stipulato  il
  16.2.99.
 
 
 
Art. 2
- Aumenti dello stipendio tabellare.
 
1.   Gli 
stipendi tabellari di cui all'art. 28, comma 1, lett.  a), 
CCNL
  16.2.99, 
corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell'ambito
  del 
sistema  di classificazione, sono
incrementati con le decorrenze  e
  negli 
importi  lordi mensili, per 13
mensilità, indicati  nell'allegata
  tabella 1.
 
2.   Gli 
importi  degli stipendi tabellari
risultanti dalla  applicazione
  del 
comma  1 sono rideterminati alle
scadenze e nelle misure  stabilite
  dall'allegata tabella 2.
 
 
 
Art. 3
- Effetti dei nuovi stipendi.
 
1.   Le 
misure  degli  stipendi tabellari risultanti  dalla 
applicazione
  dell'art. 
2 sono utili ai fini della 13a mensilità, dei trattamenti  di
  previdenza e di quiescenza, dell'equo
indennizzo e sono assunte a base ai
  fini 
delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi
  nonché della determinazione della misura dei
contributi di riscatto.
 
2.   I 
benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2  sono
  computati 
ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,  alle
  scadenze e negli importi previsti dal
medesimo articolo, nei confronti del
  personale 
comunque cessato dal servizio, con diritto  a  pensione,  nel
  periodo 
di  vigenza economica del
presente contratto; agli effetti  del
  trattamento di fine servizio, dell'indennità
sostitutiva del  preavviso,
  nonché 
di quella prevista dall'art. 2122 C.C., si considerano solo  gli
  aumenti maturati alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
 
 
 
Art. 4
- Finanziamento dei Fondi per i trattamenti accessori del personale
 
1.   Le 
parti  confermano quanto previsto
dall'art. 19,  ultimo  periodo,
   legge n. 488/99, in base al quale tutte le
decisioni e le iniziative di
   attuazione del nuovo ordinamento
professionale, ad eccezione dei passaggi
   da 
un'area funzionale all'altra, sono finanziati esclusivamente  dalle
   risorse dei Fondi unici di ente e in ogni
caso da quelle destinate alla
   contrattazione  integrativa. In tal senso la contrattazione  collettiva
   integrativa individua, nell'ambito del
Fondo unico di ente, le risorse da
   destinare sia al finanziamento delle
progressioni economiche all'interno
   di ciascuna Area ai sensi dell'art. 15,
comma 1, lett. b), CCNL 16.2.99,
   nonché degli sviluppi economici di cui
all'art. 16 del medesimo contratto.
   Dalla 
data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il  Fondo
   viene ridotto delle somme corrispondenti,
le quali sono riassegnate  al
   Fondo stesso dalla data di cessazione dal
servizio a qualsiasi titolo o di
   passaggio di Area dei dipendenti che ne
hanno usufruito.
 
2.   Per 
l'anno 2000 è confermata la disciplina del CCNL 16.2.99  per 
la
   costituzione dei seguenti Fondi, fatte
salve le integrazioni specificate
   nel comma 8:
 
a)   il 
Fondo  unico di ente per i
trattamenti accessori per il personale
   ricompreso nelle Aree A, B e C, costituito
secondo la disciplina dell'art.
   31;
b)  il Fondo dell'Area dei professionisti,
costituito secondo la
disciplina
dell'art. 42;
c)  il Fondo dell'Area medica, costituito
secondo la disciplina dell'art.
43;
d)  il Fondo per i trattamenti accessori per il
personale delle
qualifiche
ad esaurimento costituito secondo la disciplina dell'art. 44.
 
3.   Al fine di assicurare lo sviluppo della
contrattazione integrativa  e
   di finanziare l'incremento della
produttività collettiva e individuale, il
   miglioramento   qualitativo  delle  prestazioni 
e  dei   risultati   e
   l'innalzamento della qualificazione
professionale, e nel rispetto della
   disciplina del comma 7, al Fondo unico di
ente di cui al comma 2, lett.
   a), sono destinate, a valere dall'anno
2001, le seguenti ulteriori risorse
   economiche:
 
a)   un 
importo  pari  allo 
0,57% del monte salari 
dell'anno  1999  del
   personale ricompreso nelle Aree A, B e C;
b)  le economie derivanti dalla riduzione di
personale, in applicazione
dell'art.
20, comma 1, punto 20-ter, legge n. 488/99; la relativa verifica
deve
essere effettuata in modo da garantire che le economie siano
definitivamente
acquisite in bilancio;
c)  le risorse derivanti dall'utilizzo dei
risparmi della retribuzione
individuale
d'anzianità, comprese le eventuali maggiorazioni, fruita dal
personale
ricompreso nelle Aree A, B e C, comunque cessato dal servizio a
decorrere
dall'1.1.00. A decorrere dall'esercizio successivo alla
cessazione
del rapporto di lavoro resta attribuito al Fondo, in via
permanente,
l'intero importo della retribuzione individuale d'anzianità
del
personale cessato, valutato su base annua; per l'anno in cui avviene
la
cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo
nell'esercizio
successivo, un importo pari al prodotto dell'importo
mensile
in godimento dal dipendente cessato per il numero di mensilità
residue,
computandosi a tal fine, oltre alla 13a mensilità, le frazioni di
mese
superiori a 15 giorni;
d)  le risorse di cui al comma 1, recuperate a
seguito del passaggio di
Area o
di cessazione dal servizio a qualsiasi causa;
e)  un importo non superiore all'1% del monte
salari dell'anno 1999 del
personale
ricompreso nelle Aree A, B e C, nel rispetto dei vincoli di
bilancio
degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88/89 la
predetta
percentuale è elevata fino alla misura dell'1,5%.
 
4.   Per 
le  finalità di cui alla prima
parte del comma 3 e nel  rispetto
   della disciplina prevista dal comma 7, le
risorse del Fondo dell'Area dei
   professionisti,  di  cui al comma 2, lett.
b), sono incrementate  delle
   seguenti ulteriori disponibilità:
  
a)   un 
importo  pari  all'1,29% 
del monte  salari  dell'anno 
1999  del
   personale dell'Area dei professionisti;
b)  un importo non superiore all'1% del monte
salari dell'anno 1999 di
cui
alla lett. a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per
gli
enti non destinatari della legge n. 88/89 la predetta percentuale è
elevata
fino alla misura dell'1,5%.
 
5.   Per 
le  finalità di cui alla prima
parte del comma 3 e nel  rispetto
   della 
disciplina prevista dal comma 7, le risorse del Fondo  dell'Area
   medica, 
di cui al comma 2, lett. c), sono incrementate delle  seguenti
   ulteriori disponibilità:
 
a)   un 
importo  pari  all'1,29% 
del monte  salari  dell'anno 
1999  del
   personale dell'Area medica;
b)  un importo non superiore all'1% del monte
salari del 1999 di cui alla
lett.
a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti
non
destinatari della legge n. 88/89 la predetta percentuale è elevata
fino
alla misura dell'1,5%.
 
6.   Per 
le  finalità di cui alla prima
parte del comma 3 e nel  rispetto
   della 
disciplina  prevista dal comma 7,
le risorse  del  Fondo 
per  i
   trattamenti accessori per il personale
delle qualifiche ad esaurimento, di
   cui 
al  comma 2, lett. d), sono
incrementate delle seguenti  ulteriori
   disponibilità:
  
a)   un 
importo  pari  allo 
0,57% del monte salari 
dell'anno  1999  del
   personale delle qualifiche ad esaurimento;
b)  di una somma di pari importo della
retribuzione individuale
d'anzianità,
comprese eventuali maggiorazioni, maturata dal personale
comunque
cessato dal servizio a decorrere dall'1.1.00; l'importo è
determinato
in ragione di annualità ed è comprensivo della quota di 13a
mensilità;
per il primo anno di cessazione dal servizio per la
quantificazione
delle risorse si prendono a riferimento le quote di
mensilità
non erogate;
c)  un importo non superiore all'1% del monte
salari dell'anno 1999 di
cui
alla lett. a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per
gli
enti non destinatari della legge n. 88/89 la predetta percentuale è
elevata
all'1,5%.
 
   La 
contrattazione  integrativa a
livello nazionale potrà  valutare  la
   disponibilità complessiva e le condizioni
di utilizzo del Fondo al fine
   di ipotizzare una diversa e più equilibrata
distribuzione delle risorse
   anche per l'integrazione degli altri Fondi
di cui alle lett. a),  b)  e
   c) 
del comma 2, salvaguardando le quote già conferite al personale  in
   servizio in base alle disposizioni
contrattuali vigenti.
     
7.   Le 
risorse  economiche destinate al
finanziamento delle  voci  della
   retribuzione accessoria sono
prioritariamente destinate ad incentivare i
   risultati, la qualità delle prestazioni, la
valorizzazione di posizioni
   particolari per responsabilità o per
gravosità. Le conseguenti verifiche
   vengono effettuate ai sensi dell'art. 31,
comma 2, CCNL 16.2.99.
 
8.   Le 
risorse destinate alla produttività collettiva ai sensi dell'art.
   32 comma 2 primo alinea, dell'art. 42 comma
3 e dell'art. 43 comma 3 del
   CCNL 
16.2.99, sono incrementate, per il periodo luglio-dicembre  2000,
   degli importi derivanti dal calcolo delle seguenti
percentuali applicate
   al monte salari del 1999:
 
a)   0,36% 
per  il  personale delle Aree A, B e C e delle  qualifiche  ad
   esaurimento;
b)  0,80%, per i professionisti e per il
personale medico. Le nuove
disponibilità
sono corrisposte secondo le regole e i tempi definiti dalla
contrattazione
integrativa.
 
9.   Una quota pari al 50% dell'importo
derivante dalla applicazione delle
   percentuali  indicate  nel  comma 
8  integra,  dall'1.7.00,  l'importo
   corrisposto a titolo di anticipazione
mensile della produttività secondo
   la disciplina prevista dai contratti
integrativi.
 
10.  Le 
risorse  dei Fondi indicati nei
commi 3, 4, 5 e 6 possono  essere
   adeguate, nell'ambito della capacità di
bilancio degli Enti, in caso di
   attivazione  di  nuovi  servizi 
o  di  processi  di  riorganizzazione -
   adottati 
dai singoli Enti - finalizzati all'accrescimento dei  livelli
   qualitativi e quantitativi dei servizi
esistenti ai quali sia correlato un
   ampliamento delle competenze, ovvero un
incremento stabile delle relative
   dotazioni organiche.
 
 
 
Art. 5
- Previdenza complementare.
 
1.   Ai fini di una completa attuazione
dell'art. 48. CCNL 16.2.99, previo
  atto 
di  indirizzo  all'ARAN da parte dell'Organismo  di 
coordinamento
  intersettoriale, il contributo a carico del
datore di lavoro da destinare
  al Fondo di pensione complementare, è
determinato in misura non inferiore
  all'1% 
della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina
  dell'accordo di comparto di cui all'art. 4,
Accordo quadro 29.7.99.
 
2.   A 
tale  fine, fermo restando quanto
previsto dall'art. 48, comma  2,
  CCNL 16.2.99, sarà costituito, con apposito
accordo, il Fondo di pensione
  complementare, definendone tutti gli
elementi, compresi quelli  inerenti
  alla contribuzione del lavoratore, all'avvio
e al funzionamento del Fondo
  pensione, alle modalità di incentivazione
dell'iscrizione dei lavoratori
  al Fondo medesimo, nonché all'utilizzo delle
risorse ad esso destinate.
 
 
 
Tabella
n. 1 - Incrementi tabellari mensili (valori per 13 mensilità).
 
 
     aree        ex qualifica funzionale       dal         dal
 e posizioni                                  1.7.00     1.1.01
                                                            
               2° livello - tempo pieno       80.000     133.000
 area medica
               1° livello - tempo pieno       63.000     105.000
               2° livello - tempo
definito    60.000     100.000
               1° livello - tempo
definito    45.000      75.000
     area     
10° livello 2° differ.        
81.000     136.000
professionisti
               10° livello 1° differ.         68.000     113.000
               10° livello base               53.000      89.000
      C       
Ispettore generale r.e.       
59.000      98.000
      C       
Direttore divisione r.e.      
54.000      91.000
      C5                                      47.000      79.000
      C4      
9° livello                    
47.000      79.000
      C3      
8° livello                    
43.000      72.000
      C2                                      39.000      66.000
      C1      
7° livello                    
39.000      66.000
      B3                                      36.000      60.000
      B2      
6° livello                    
36.000      60.000
      B1      
5° livello                    
34.000      56.000
      A3                                      32.000      54.000
      A2      
4° livello                     32.000      54.000
      A1      
3° livello                    
30.000      51.000
 
 
 
Tabella
n. 2 - Tabellari annui (valori per 12 mensilità).
 
(valori
in migliaia)
 
    aree e       ex qualifica funzionale       dal         dal
  posizioni                                   1.7.00     1.1.01
                                                            
               2° livello - tempo pieno       50.988     52.584
 area medica
               1° livello - tempo pieno       38.364     39.624
               2° livello - tempo
definito    35.272     36.472
               1° livello - tempo
definito    24.203     25.103
     area     
10° livello 2° differ.        
52.228     53.860
professionisti
               10° livello 1° differ.         41.748     43.104
               10° livello base               30.277     31.345
      C       
Ispettore generale r.e.       
34.024     35.200
      C       
Direttore divisione r.e.      
30.886     31.978
      C5                                      28.276    
29.224
      C4      
9° livello                    
25.415     26.363
      C3      
8° livello                    
22.191     23.055
      C2                                      20.592     21.384
      C1      
7° livello                    
19.355     20.147
      B3                                      18.856     19.576
      B2      
6° livello                    
16.815     17.535
      B1      
5° livello                    
15.193     15.865
      A3                                      14.852     15.500
      A2      
4° livello                    
13.903     14.551
      A1      
3° livello                    
12.589     13.201
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione
congiunta n. 1.
 
Le
parti si danno reciprocamente atto che nei confronti del personale ex-
AIMA
(Azienda di stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo),
trasferito
all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ai sensi
del
D.lgs. 15.6.00 n. 188, trovano applicazione le clausole dei contratti
relativi
al comparto enti pubblici non economici, a decorrere dal
16.10.00.
 
 
Dichiarazione
congiunta n. 2.
 
In  relazione a quanto indicato all'interno
della Dichiarazione  congiunta
n.  6, 
contenuta nel CCNL ad integrazione del CCNL per il  personale 
non
dirigente  degli 
Enti  pubblici non
economici,  siglato  il 
14.2.01,  si
precisa  che, per mero errore materiale è stata
riportata come percentuale
del  compenso aggiuntivo per mancata fruizione
del riposo settimanale,  il
50% in
luogo dell'80%.
La  dichiarazione deve essere pertanto
correttamente intesa nel senso che,
nel  rispetto di quanto previsto dall'art. 20,
comma 1 del contratto sopra
richiamato,  al dipendente deve essere corrisposto un
compenso  aggiuntivo
pari  all'80% della retribuzione oraria di cui
all'art. 29, comma 2, lett.
a).
 
 
Nota a
verbale.
 
La  scrivente O.S. facendo seguito alla nota a
verbale presentata all'atto
della  non 
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sul  biennio  economico
2000-2001  EPNE, 
ribadisce  il  proprio formale  dissenso  in  merito 
ai
contenuti
dell'articolato.
Il  tentativo 
adottato 'in extremis' per ricercare un possibile  recupero
del
potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori del comparto, non
risolve
la sostanza del problema.
Infatti,  la 
formulazione  del verbale
redatto  ipotizza  un 
adeguamento
economico  di 
incerta natura circoscritto alla capacità di  bilancio  del
singolo
ente.
Il
provvedimento di integrazione, indeterminato nella misura e connesso ad
eventi  indipendenti  dalla  stessa volontà  dell'ente, 
si  connota  come
elemento  di forte sperequazione nel trattamento
economico dei  lavoratori
del  comparto che corrono il rischio di subire
inevitabili discriminazioni
a
parità di livello di prestazione e di produttività.
La  scrivente O.S. chiede che la presente nota,
unitamente a quella che si
ripropone
in allegato, siano recepite nel documento contrattuale definito.
 
 
Dichiarazione
a verbale.
 
La RdB
non sottoscrive il presente accordo per numerosi motivi di metodo e
di
merito.
Per
quanto riguarda il metodo la RdB contesta la fretta ingiustificata che
ha  portato, 
in assenza della copertura di legge, alla sottoscrizione  di
una  "preintesa"  che 
è  dovuta essere prima
trasformata  in  ipotesi 
di
accordo
e successivamente persino integrata.
A  questo riguardo la RdB contesta più in
generale la tendenza in atto  di
procedere  alla 
stipula  prematura  di 
ipotesi  di  accordo 
incomplete,
successivamente
infarcite di "note aggiuntive" e "verbali integrativi"  su
questioni,  anche 
di carattere generale, volutamente 
non  affrontate  in
precedenza.
Per
quanto attiene al merito la RdB segnala i seguenti punti:
 
-    gli 
aumenti  sulla  retribuzione tabellare non tengono  conto 
(come
  invece 
avrebbero  dovuto  in 
base agli accordi  di  luglio 
1993)  del
  differenziale tra inflazione programmata e
inflazione reale per gli anni
  1998-1999, e per l'anno 2000 hanno
decorrenza luglio anziché gennaio;
-   gli aumenti sul salario accessorio hanno
per la massima parte valenza
per il
solo 2001 e carattere di incertezza in quanto legati ad eventi non
quantificabili,
quali d esempio gli eventuali pensionamenti;
-   i numerosi riferimenti al monte salari
1999, oltre ad aumentare le
differenze
retributive già esistenti tra i dipendenti dei vari enti,
penalizzano
tutti quegli enti che nel frattempo hanno aumentato la
consistenza
del personale in servizio;
-   del tutto illegittima e basata su una
volutamente distorta
interpretazione
della legge n. 488/99 la previsione di finanziare i
passaggi
di qualifica all'interno delle aree con i Fondi unici di ente;
-   penalizzante per gli ex Ispettori generali
e gli ex Direttori di
divisione
la previsione di poter dirottare con la contrattazione
integrativa
di ente parte delle somme destinate al loro Fondo verso i
Fondi
del restante personale;
-   arbitraria, contraddittoria e in totale
antitesi con gli esiti della
Commissione
ex art. 33, la scelta di procedere per medici e professionisti
al
rinnovo del biennio economico in assenza della definizione del
contratto
quadriennale di riferimento normativo.
 
In  questo 
quadro  totalmente  negativo 
la  tardiva  sottoscrizione  del
"verbale  integrativo" del 19.2.01, pur
rappresentando una  significativa,
anche  se 
non  sufficiente, apertura sul
piano  economico,  non 
modifica
(anche  perché 
non  accompagnata da alcuna
revisione  degli  altri 
punti
contestati),
il giudizio complessivamente negativo sull'accordo,  peraltro
sonoramente
bocciato dai lavoratori con il referendum promosso dalla RdB.
 
La RdB
proseguirà pertanto la mobilitazione già in atto contro i contenuti
e il
metodo con cui si è raggiunto il presente accordo.