CCNL interpretazione art. 44 del 18 ottobre 2000

COMPARTO SANITÁ

CCNL SULL’INTERPRETAZIONE AUTENTICA

DELL’ART. 44, COMMA 5 DEL CCNL 1 settembre 1995

A seguito dell’assenso del Comitato di Settore sul testo dell’accordo relativo al CCNL sull’interpretazione autentica dell’art. 44, comma 5, del CCNL 1994-1997– comparto sanità – stipulato il 1° settembre 1995 nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti, in data 29 settembre 2000, il giorno 18 ottobre 2000, alle ore 15,30 , presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:

l’ARAN :

Nella persona dell’Avv. Guido FANTONI componente del Comitato Direttivo con delega del

Presidente Prof. Carlo Dell’Aringa .......................... firmato ....….

E le OO.SS. di categoria : e le Confederazioni Sindacali :

CGIL f.p. Sanità .......................... firmato ....….CGIL........................ firmato ....….

CISL fps.......................... firmato ....….CISL..........................firmato ..….

UIL fpl.......................... firmato ....….UIL..........................firmato ..….

RSU : Snatoss, Adass, Fase, U.S.A.E. .......................firmato ..….

Fapas,Sunas, Soi.......................... firmato ....….

Fials.......................... firmato ....….CONFSAL.....................firmato ..…

Al termine della riunione avvenuta alle ore 16,00, le parti suindicate hanno sottoscritto l’allegato accordo sulla interpretazione autentica dell’art. 44, comma 5 del CCNL 1 settembre 1995 nel testo che segue.

CCNL SULL’ INTERPRETAZIONE AUTENTICA

DELL’ART. 44, COMMA 5 DEL CCNL 1 SETTEMBRE 1995

PREMESSO che il Tribunale ordinario di Torino – sezione del lavoro in relazione alla causa iscritta al R.G.L. 9586/1999, nella seduta del 24 marzo 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l’interpretazione dell’art. 44, comma 5 del CCNL 1 settembre 1995 (e non 4 agosto 1995 come citato nell’ordinanza) del comparto sanità ed in particolare “se l’indennità mensile lorda di lire 50.000 ivi prevista spetti soltanto agli operatori professionali Coordinatori – Capo Sala ed ostetriche – responsabili dell’organizzazione dell’assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura che operano nei presidi ospedalieri, ovvero se essa spetti anche agli operatori professionali di pari posizione funzionale che operano nei distretti territoriali (in specie Capo Sala dell’équipe di assistenza domiciliare integrata”.

CONSIDERATO che la dinamica della formazione della controversa clausola contrattuale va ricostruita nel modo seguente:

  • la disposizione trae la sua origine dall’art. 57 del DPR 270/1987 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla G.U. n. 160/1987), accordo valido per il triennio 1985 – 1987, il quale prevedeva un’indennità mensile lorda di L. 65.000 ( di cui L. 15.000 pensionabili confluite per effetto del CCNL 1 settembre 1995, in altra voce stipendiale motivo per il quale l’indennità è ora di L. 50.000) da attribuirsi al personale del ruolo sanitario di 4°, 6° e 7° livello (quest’ultimo ricomprendente le caposala e le ostetriche) operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura delle 24 ore;
  • la definizione dei servizi di diagnosi e cura si rinviene nel DPR. 128/1969, sull’ordinamento interno dei servizi ospedalieri all’epoca in vigore e tale sino al 1996;
  • il successivo DPR. 384/1990 non ha disapplicato l’art. 57 sopracitato, il quale ha continuato ad operare con le stesse modalità e caratteristiche ivi previste;
  • il CCNL ha revisionato la materia delle indennità del personale del SSN legate alle particolari condizioni di lavoro, confermando la dizione preesistente (servizi di diagnosi e cura ) che va letta - per conferma che si tratta dei servizi ospedalieri di degenza – in collegamento con la precisazione che l’indennità è erogata in quanto gli operatori che ne beneficiano sono responsabili dell’organizzazione dell’assistenza infermieristica ed alberghiera ad essi collegata, compito non di spettanza degli operatori che effettuano l’assistenza domiciliare.

RITENUTO che dalla ricostruzione emerge che le parti – nella loro autonomia negoziale - hanno deciso di confermare quanto già previsto dai precedenti accordi, recepiti in DPR prima della riforma di cui al dlgs 29/1993, limitando la corresponsione dei soggetti beneficiari dell’indennità a quelli originariamente previsti apprezzandone diversamente le condizioni di lavoro in ragione delle diverse e più complesse responsabilità attribuite a parità di funzioni, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’ art. 49, comma 3 del dlgs 29/1993 ;

CHE il ricorso è diretto, invece, ad ottenere l’estensione del beneficio ad operatori che operano in condizioni di lavoro diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma impugnata, che potranno essere valutate in presenza delle relative risorse economiche nell’ambito di un prossimo contratto collettivo di parte economica, in relazione all’effettivo mutato quadro dell’assetto organizzativo delle aziende sanitarie ed ai modelli di assistenza erogati;

TUTTO QUANTO SOPRA VALUTATO, le parti indicate in premessa concordano l’interpretazione autentica dell’art. 44, comma 5 del CCNL 1 settembre 1995 nel testo che segue:

ART. 1

Clausola di interpretazione autentica

  • Le parti confermano che l’indennità di L. 50.000, prevista dall’art. 44, comma 5 del CCNL 1 settembre 1995, compete esclusivamente alle caposala ed ostetriche operanti su un solo turno nei servizi ospedalieri di diagnosi e cura, in quanto responsabili dell’organizzazione dell’assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi stessi. Essa non è cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 44 citato ma solo con quella del comma 6 della stessa norma.

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