Decreto Legislativo n 254 del 28 luglio 2000

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attivita' libero-professionale dei dirigenti sanitari. (GU n. 213 del 12-9-2000 - Suppl. Ordinario n.149)

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2000, n.254

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come

modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno

1999, n. 229, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e

federalismo fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di

entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della legge n.

419, del 1998 e nel rispetto delle procedure, dei principi e dei

criteri direttivi da essa stabiliti, con uno o piu' decreti

legislativi possono emanarsi disposizioni correttive ed integrative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri

adottata nella riunione del 21 giugno 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il parere della conferenza unificata di cui al decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 luglio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, delle finanze,

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per la

funzione pubblica, per gli affari regionali e della difesa;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Strutture per l'attivita' libero-professionale

1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, dopo l'articolo 15-undecies, sono aggiunti i seguenti

articoli:

"Art. 15-duodecies (Strutture per l'attivita' liberoprofessionale).

- 1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla

definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie

per l'attivita' libero-professionale intramuraria.

2. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza

Stato-Regioni, determina, nel limite complessivo di lire 1.800

miliardi, l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 20 della

richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per

gli interventi di cui al comma 1.

3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre

1998, n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli

adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove

strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto

necessario al loro funzionamento, la regione vi provvede tramite

commissari ad acta".

"Art. 15-terdecies (Denominazioni). - 1. I dirigenti del ruolo

sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 e

seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive

modificazioni, nonche' le disposizioni dei contratti collettivi

nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla

categoria professionale di appartenenza, all'attivita' svolta e alla

struttura di appartenenza:

a) responsabile di struttura complessa: Direttore;

b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile".

"Art. 15-quattordecies (Osservatorio per l'attivita'

libero-professionale). - 1. Con decreto del Ministro della sanita',

da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, e'

organizzato presso il Ministero della sanita' l'Osservatorio per

l'attivita' libero professionale con il compito di acquisire per il

tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in

collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della

relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:

a) la riduzione delle liste di attesa in relazione

all'attivazione dell'attivita' libero professionale;

b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di

attuazione degli istituti normativi concernenti l'attivita' libero

professionale intramuraria;

c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e

degli spazi destinati all'attivita' libero professionale

intramuraria;

d) il rapporto fra attivita' istituzionale e attivita' libero

professionale;

e) l'ammontare dei proventi per attivita' libero professionale,

della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;

f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le

disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attivita'

istituzionale e libero professionale".

Art. 2.

Personale di supporto per l'attivita' libero-professionale

1. All'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto

legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 5 e' aggiunto, in

fine, il seguente:

"5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento

dell'attivita' libero professionale deve essere utilizzato il

personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso

di oggettiva e accertata impossibilita' di far fronte con il

personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle

strutture e degli spazi per l'attivita' libero professionale, le

aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del

ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite

contratti di diritto privato a tempo determinato anche con societa'

cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad

assicurare l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie

possono, altresi', assumere il personale medico necessario, con

contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto

professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente

comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3,

comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validita' dei

contratti e' subordinata, a pena di nullita', all'effettiva

sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il

direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al

fine di evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il

personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto

professionale e' assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa

deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non

abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza.

La deroga puo' essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo

rapporto di lavoro con altra azienda".

 

 

 

 

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 15-septies, del citato decreto

legislativo n. 502/1992, come introdotto dall'art. 13 del

decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, come modificato

dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:

"Art. 15-septies (Contratti a tempo determinato) - 1. I

direttori generali possono conferire incarichi per

l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di

interesse strategico mediante la stipula di contratti a

tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro

il limite del due per cento della dotazione organica della

dirigenza, a laureati di particolare e comprovata

qualificazione professionale che abbiano svolto attivita'

in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche

o private con esperienza acquisita per almeno un

quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano

conseguito una particolare specializzazione professionale,

culturale e scientifica desumibile dalla formazione

universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni

scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non

godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno

durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque

anni, con facolta' di rinnovo.

2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere

possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma

precedente, contratti a tempo determinato, in numero non

superiore al cinque per cento della dotazione organica

della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza

medica, nonche' della dirigenza professionale, tecnica e

amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura

dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico,

ed esperti di provata competenza che non godano del

trattamento di quiescenza e che siano in possesso del

diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le

esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.

3. Il trattamento economico e' determinato sulla base

dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della

dirigenza del servizio sanitario nazionale.

4. Per il periodo di durata del contratto di cui al

comma 1, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono

collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento

dell'anzianita' di servizio.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti

sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per

l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di

organico della dirigenza per i corrispondenti oneri

finanziari.

"5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse

all'espletamento dell'attivita' libero professionale deve

essere utilizzato il personale dipendente del servizio

sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata

impossibilita' di far fronte con il personale dipendente

alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e

degli spazi per l'attivita' libero professionale, le

aziende sanitarie possono acquisire personale, non

dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo

di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a

tempo determinato anche con societa' cooperative di

servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare

l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie

possono, altresi', assumere il personale medico necessario,

con contratti di diritto privato a tempo determinato o a

rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di

cui al presente comma sono a totale carico della gestione

di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,

n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata, a pena

di nullita', all'effettiva sussistenza delle risorse al

momento della loro stipulazione. Il direttore generale

provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di

evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il

personale assunto con rapporto a tempo determinato o a

rapporto professionale e' assoggettato al rapporto

esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda,

sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore

a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo'

essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo

rapporto di lavoro con altra azienda".

- L'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.

724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),

e' il seguente:

"6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui

all'art. 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed

integrazioni, le unita' sanitarie locali, le aziende

ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico provvedono, oltre alla contabilita' prevista

dall'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502

del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla

tenuta di una contabilita' separata che deve tenere conto

di tutti i costi diretti e indiretti, nonche' delle spese

alberghiere. Tale contabilita' non puo' presentare

disavanzo".

Art. 3.

Studi privati

1. All'articolo 15-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo

19 giugno 1999, n. 229, il comma 10 e' sostituito dal seguente:

"10. Fermo restando, per l'attivita' libero professionale in regime

di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge

23 dicembre 1998, n. 448, e' consentita, in caso di carenza di

strutture e spazi idonei alle necessita' connesse allo svolgimento

delle attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale,

limitatamente alle medesime attivita' e fino al 31 luglio 2003,

l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalita'

previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo

restando per l'azienda sanitaria la possibilita' di vietare l'uso

dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni

possono disciplinare in modo piu' restrittivo la materia in relazione

alle esigenze locali".

 

 

 

 

Note all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 15-quinquies, del citato

decreto legislativo n. 502/1992, come introdotto dall'art.

13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si veda

in nota all'art. 4.

- Per il testo dell'art. 72, comma 11, della citata

legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda in nota all'art. 1.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

27 marzo 2000, concerne "Atto di indirizzo e coordinamento

concernente l'attivita' libero-professionale intramuraria

del personale della dirigenza sanitaria del servizio

sanitario nazionale".

Art. 4.

Prestazioni sanitarie

1. All'articolo 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo

13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo le parole:

"alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro." e'

aggiunto il seguente periodo: "L'azienda disciplina i casi in cui

l'assistito puo' chiedere all'azienda medesima che la prestazione

sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito

ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle

particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere

occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto

fiduciario gia' esistente fra il medico e l'assistito con riferimento

all'attivita' libero professionale intramuraria gia' svolta

individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori

dell'orario di lavoro.".

 

 

 

Art. 5.

Collegio di direzione e Comitato di dipartimento

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, come introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo

19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 2 aggiunto, in fine, il

seguente:

"2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale

sull'attivita' e la composizione del Collegio di direzione e del

Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella

composizione e secondo le modalita' stabilite da ciascuna azienda

sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza

dei membri di diritto".

 

 

 

 

Nota all'art. 5:

- L'art. 17, del citato decreto legislativo n.

502/1992, come modificato dal presente decreto, e' il

seguente:

"Art. 17 (Collegio di direzione) - 1. In ogni azienda

e' costituito il collegio di direzione, di cui il direttore

generale si avvale per il governo delle attivita' cliniche,

la programmazione e valutazione delle attivita'

tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione

sanitaria. Il collegio di direzione concorre alla

formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni

organizzative per l'attuazione della attivita'

libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei

risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il

direttore generale si avvale del collegio di direzione per

la elaborazione del programma di attivita' dell'azienda,

nonche' per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi,

anche in attuazione del modello dipartimentale e per

l'utilizzazione delle risorse umane.

2. La regione disciplina l'attivita' e la composizione

del collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del

direttore sanitario e amministrativo, di direttori di

distretto, di dipartimento e di presidio.

2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina

regionale sull'attivita' e la composizione del collegio di

direzione e del comitato di dipartimento, i predetti organi

operano nella composizione ed secondo le modalita'

stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per

il collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.

Art. 6.

Personale a rapporto convenzionale

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo

19 giugno 1999, n. 229, dopo il primo periodo e' inserito il

seguente: "La rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e'

basata sulla consistenza associativa.".

2. All'articolo 8, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla

seguente:

"h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina

generale del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti

nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo

sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui

all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o

titolo equipollente prevedendo altresi' che la graduatoria annuale

evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di

riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di

copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli

stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello

specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;".

3. All'articolo 8, comma 1, lettera i), prima delle parole "al fine

di prevenire" e' inserita la seguente: "anche".

4. All'articolo 8, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi

dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i

criteri per la valutazione:

a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli

specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalita'

sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed

economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34

della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime

convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza

territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano

proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi

del comma 1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal

decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto

dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici e' data

facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa

gia' costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza

medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento

dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma e'

valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a

quello dei medici e delle altre professionalita' sanitarie dipendenti

dalla azienda sanitaria.

2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita, senza

oneri a carico dello Stato, una commissione composta da

rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza

sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalita'

idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto

convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo

19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di eta' previsti dal comma 1

dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per

il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui

all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto

legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino alla attuazione

dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di

cui al presente comma.".

 

 

 

Art. 7.

Accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari e il

Servizio sanitario nazionale

1. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono

aggiunti i seguenti:

"2-bis. Con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro della

difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono individuate le categorie

destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture

sanitarie militari.

2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro della

difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome, sono individuate, nel

rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione

regionale e tenendo conto della localizzazione e della disponibilita'

di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le

strutture sanitarie militari accreditabili, nonche' le specifiche

categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli

accordi contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi

contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie

militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia".

 

 

 

 

Nota all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal

decreto qui publicato:

"Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali) - 1. Le

regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,

definiscono l'ambito di applicazione degli accordi

contrattuali e individuano i soggetti interessati, con

specifico riferimento ai seguenti aspetti:

a) individuazione delle responsabilita' riservate

alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie

locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella

verifica del loro rispetto;

b) indirizzi per la formulazione dei programmi di

attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione

delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da

depotenziare, secondo le linee della programmazione

regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano

sanitario nazionale;

c) determinazione del piano delle attivita' relative

alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;

d) criteri per la determinazione della remunerazione

delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di

prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,

tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del

concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la

regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso

valutazioni comparative della qualita' e dei costi,

definiscono accordi con le strutture pubbliche ed

equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con

i professionisti accreditati, anche mediante intese con le

loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,

che indicano:

a) gli obiettivi di salute e i programmi di

integrazione dei servizi;

b) il volume massimo di prestazioni che le strutture

presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'

sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per

tipologia e per modalita' di assistenza;

c) i requisiti del servizio da rendere, con

particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza

clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuita'

assistenziale;

d) il corrispettivo preventivato a fronte delle

attivita' concordate, globalmente risultante dalla

applicazione dei valori tariffari e della remunerazione

extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da

verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti

e delle attivita' effettivamente svolte secondo le

indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);

e) il debito informativo delle strutture erogatrici

per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure

che dovranno essere seguite per il controllo esterno della

appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e

delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art.

8-octies".

2-bis. Con decreto del Ministro della sanita' e del

Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono

individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle

prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.

2-ter. Con decreto del Ministro delle sanita' e del

Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome, sono individuate, nel ripetto delle

indicazioni degli strumenti di programmmazione regionale e

tenendo conto della localizzazione e delle disponibilita'

di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche

esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili,

nonche' le specifiche categorie destinatarie e le

prestazioni ai fini della stipula degli accordi

contrattuali previsti dal presente articoli. Gli accordi

contrattuali sono stipulati tra le predette strutture

sanitarie militari e le regioni nel rispetto della

reciproca autonomia".

Art. 8.

Correttivi in senso stretto

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) al comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:

"L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la

conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico,

professionale o gestionale, anche di maggior rilievo.";

b) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:

"ivi compresa la possibilita' di accesso con una specializzazione in

disciplina affine.";

c) al comma 8, nell'ultimo periodo, e' soppressa la parola

"gia'";

d) al comma 4, le parole: "possono essere attribuite" sono

sostituite dalle seguenti: "sono attribuite", e, dopo le parole: "di

verifica e di controllo, nonche', sono inserite le seguenti: "possono

essere attribuiti";

e) al comma 5, dopo le parole "i risultati raggiunti" sono

inserite le seguenti: "livello di partecipazione, con esito positivo,

ai programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-bis.".

2. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "Sono

definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal

contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli

obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di

revoca, nonche' il corrispondente trattamento economico.";

b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il

dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di

struttura complessa e' destinato ad altra funzione con il trattamento

economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal

contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso

indisponibile un posto di organico del relativo profilo.".

3. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16-quinquies, comma 1, primo periodo, le parole:

"l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello" sono

sostituite dalle seguenti: "la direzione di strutture complesse" e,

nel secondo periodo, le parole: "In sede di prima applicazione" sono

soppresse;

b) all'articolo 2, comma 2-septies, le parole: "del presente

decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:

"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";

c) all'articolo 3-bis, comma 4, terzo periodo, le parole: "del

presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni" sono sostituite dalle

seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";

d) all'articolo 3-bis, comma 4, quarto periodo, le parole: "del

presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto

legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";

e) all'articolo 3-octies, comma 1, le parole "del presente

decreto", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo

19 giugno 1999, n. 229,";

f) all'articolo 4, comma 1-quater e comma 1-sexies, le parole:

"del presente decreto, che modifica il decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni", sono

sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999,

n. 229,";

g) all'articolo 5, comma 5, le parole "del presente decreto, che

modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del

decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";

h) all'articolo 8, comma 1-bis, terzo e quarto periodo, le parole

"del presente decreto, che modifica il decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono

sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999,

n. 229,";

i) all'articolo 8-ter, comma 5, le parole "del presente decreto,

che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del

decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";

l) all'articolo 8-quater, comma 3, le parole "del presente

decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:

"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";

m) all'articolo 8-quinquies, comma 1, le parole "del presente

decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:

"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";

n) all'articolo 8-septies, comma 1, le parole: "del presente

decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:

"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";

o) all'articolo 8-octies, comma 3, le parole "del presente

decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:

"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";

p) all'articolo 15, comma 8, secondo periodo, e comma 9, le

parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono

sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999,

n. 229,";

q) all'articolo 15-quater, commi 1 e 3, le parole: "del presente

decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:

"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";

r) all'articolo 16-ter, comma 1, le parole: "del presente

decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:

"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";

s) all'articolo 7-ter, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta,

in fine, la seguente:

"f-bis tutela della salute nelle attivita' sportive.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E'¨ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di

farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Veronesi, Ministro della sanita'

Visco, Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione

economica

Del Turco, Ministro delle finanze

Zecchino, Ministro dell'universita' e

della ricerca scientifica e tecnologica

Bassanini, Ministro per la funzione

pubblica

Loiero, Ministro per gli affari

regionali

Mattarella, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Fassino

 

 

 

 

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto

legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto qui

pubblicato:

"Art. 15 (Disciplina della dirigenza medica e delle

professioni sanitarie) - 1. Fermo restando il principio

dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria e'

collocata in un unico ruolo, distinto per profili

professionali, e in un unico livello, articolato in

relazione alle diverse responsabilita' professionali e

gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale

sono previste, in conformita' ai principi e alle

disposizioni del presente decreto, criteri generali per la

graduazione delle funzioni dirigenziali nonche' per

l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi

dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento

economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e

alle connesse responsabilita' del risultato.

2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.

3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e'

caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e

funzioni, dall'autonomia tecnicoprofessionale i cui ambiti

di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e

verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia

tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si

esercita nel rispetto della collaborazione

multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e

programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a

livello dipartimentale e aziendale, finalizzati

all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di

prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in

relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da

realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso

attribuite, e' responsabile del risultato anche se

richiedente un impegno orario superiore a quello

contrattualmente definito.

4. All'atto della prima assunzione, al dirigente

sanitario sono affidati compiti professionali con precisi

ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli

indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono

attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita'

nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente

responsabile della struttura predispone e assegna al

dirigente un programma di attivita' finalizzato al

raggiungimento degli obiettivi prefissati e al

perfezionamento delle competenze tecnico professionali e

gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In

relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi

da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali

del singolo dirigente, accertate con le procedure

valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con

cinque anni di attivita' con valutazione positiva sono

attribuite funzioni di natura professionale anche di alta

specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,

ispettive, di verifica, e di controllo, nonche' possono

essere attribuiti incarichi di direzione di strutture

semplici.

5. Il dirigente e' sottoposto a verifica triennale;

quello con incarico di struttura, semplice o complessa, e'

sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le

verifiche concernono le attivita' professionali svolte e i

risultati raggiunti livello di partecipazione, con esito

positivo, ai programmi di formazione continua di cui

all'art. 16-bis, e sono effettuate da un collegio tecnico,

nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore

del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche

costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per

il conferimento di altro incarico, professionale o

gestionale, anche di maggior rilievo.

6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura

complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle

specifiche competenze professionali, funzioni di direzione

e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito

degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di

appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale

operante nella stessa, e l'adozione delle relative

decisioni necessarie per il corretto espletamento del

servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi

con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche e

riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il

dirigente e' responsabile dell'efficace ed efficiente

gestione delle risorse attribuite. I risultati della

gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il

nucleo di valutazione.

7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso

pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,

n. 483, ivi compresa la possibilita' di accesso con una

specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di

direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro

che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e

secondo le modalita' dallo stesso stabilite, salvo quanto

previsto dall'art. 15-ter, comma 2. Si applica quanto

previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo

3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come

sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre

1998, n. 387.

8. L'attestato di formazione manageriale di cui

all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente

della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato

dall'art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai

dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato

superamento del primo corso, attivato dalla regione

successivamente al conferimento dell'incarico, determina la

decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con

incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del

decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a

partecipare al primo corso di formazione manageriale

programmato dalla regione; i dirigenti confermati

nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di

formazione manageriale.

9. I contratti collettivi nazionali di lavoro

disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento

economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di

entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,

n. 229.

- Si riporta il testo dell'art. 15-ter del decreto

ligislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal

decreto qui pubblicato:

"Art. 15-ter (Incarichi di natura professionale e di

direzione di struttura) - 1. Gli incarichi di cui all'art.

15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal

direttore generale, secondo le modalita' definite nella

contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le

risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del

numero degli incarichi e delle strutture stabiliti

nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo

conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di

cui all'art. 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non

inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facolta'

di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'art. 19,

comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e

successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente,

nel rispetto dei parametri indicati dal contratto

collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli

obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i

casi di revoca, nonche' il corrispondente trattamento

economico.

2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di

struttura complessa e' effettuata dal direttore generale,

previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati

idonei selezionata da una apposita commissione. Gli

incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facolta'

di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve.

La commissione, nominata dal direttore generale, e'

composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due

dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario

nazionale, preposti a una struttura complessa della

disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato

dal direttore generale e uno dal Collegio di direzione.

Fino alla costituzione del collegio alla individuazione

provvede il Consiglio dei sanitari.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati,

secondo Le procedure previste dalle disposizioni vigenti e

dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di:

inosservanza delle direttive impartite dalla direzione

generale o dalla direzione del dipartimento; mancato

raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita'

grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai

contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita', il

direttore generale puo' recedere dal rapporto di lavoro,

secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti

collettivi nazionali di lavoro. Il dirigente non confermato

alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura

complessa e' destinato ad altra funzione con il trattamento

economico relativo alla funzione di destinazione previsto

dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

contestualmente viene reso indisponibile un posto di

organico del relativo profilo.

4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la

direzione di strutture svolgono funzioni di natura

professionale, anche di alta specializzazione, di

consulenza, studio e ricerca nonche' funzioni ispettive, di

verifica e di controllo.

5. Il dirigente preposto a una struttura complessa e'

sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro

dirigente della struttura o del dipartimento individuato

dal responsabile della struttura stessa; alle predette

mansioni superiori non si applica l'art. 2103, comma primo,

del codice civile".

- Si riporta il testo dell'art. 16-quinquies del citato

decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal

decreto qui pubblicato:

"Art. 16-quinquies (Formazione manageriale). - 1. La

formazione di cui al presente articolo e' requisito

necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle

funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la

direzione di strutture complesse per le categorie dei

medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi,

chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue,

dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il

superamento dei corsi di cui al comma 2.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanita' ai

sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, organizzano e attivano, a livello regionale o

interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di

soggetti pubblici e privati accreditati dalla commissione

di cui all'art. 16-ter, i corsi per la formazione di cui al

comma 1, tenendo anche conto delle discipline di

appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base

ai quali l'Istituto superiore di sanita' attiva e organizza

i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili

di struttura complessa dell'area di sanita' pubblica che

vengono attivati a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro della sanita', su proposta

della commissione di cui all'art. 16-ter, sono definiti i

criteri per l'attivazione dei corsi di cui al comma 2, con

particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei

servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci,

alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del

lavoro, agli indicatori di qualita' dei servizi e delle

prestazioni, alla metodologia delle attivita' didattiche,

alla durata dei corsi stessi, nonche' alle modalita' con

cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.

4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del

personale interessato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano al personale dirigente del ruolo sanitario delle

unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli

istituti ed enti di cui all'art. 4, degli istituti

zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano,

altresi', al personale degli enti e strutture pubbliche

indicate all'art. 11 del decreto del Presidente della

Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata

estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di

struttura complessa di cui al presente decreto".

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2-septies, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come

modificato dal decreto qui pubblicato:

"Art. 2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,

n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni

e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1,

comma 18".

- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 4, del

decreto ligislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come

modificato dal decreto qui pubblicato:

"4. I direttori generali nominati devono produrre,

entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di

frequenza del corso di formazione in materia di sanita'

pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I

predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni,

anche in ambito interregionale e in collaborazione con le

universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati

ai sensi dell'art. 16-ter, operanti nel campo della

formazione manageriale, con periodicita' almeno biennale. I

contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche, la

durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore

programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonche'

le modalita' di conseguimento della certificazione, sono

stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore

del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto

del Ministro della sanita', previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I

direttori generali in carica alla data di entrata in vigore

del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono

il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi

dal tale data".

- Si riporta il testo dell'art. 3-octies, comma 1, del

decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal

decreto qui pubblicato:

"Art. 3-octies (Area delle professioni

sociosanitarie).- 1. Con decreto del Ministro della

sanita', di concerto con il Ministro per la solidarieta'

sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, sentito il Consiglio superiore di

sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo

Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e

Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e'

disciplinata l'istituzione all'interno del Servizio

sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata

integrazione sanitaria e sono individuate le relative

discipline della dirigenza sanitaria".

- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1-quater e

1-sexies, del decreto legislativo n. 502/1992, come

modificato dal decreto qui pubblicato:

"1-quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al

Ministro della sanita' le proprie indicazioni ai fini della

individuazione degli ospedali di rilievo nazionale o

interregionale da costituire in azienda ospedaliera avuto

riguardo a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter. Entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il Ministro della

sanita' attenendosi alle indicazioni pervenute dalle

regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla

base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al

Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da

costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni

dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri,

le regioni costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1,

i predetti ospedali".

1-quinquies (Omissis).

"1-sexies. I presi'di attualmente costituiti in aziende

ospedaliere, con esclusione dei presi'di di cui al comma 6,

per i quali viene richiesta la conferma e che non

soddisfano i requisiti di cui al comma 1-bis, possono

essere confermati per un periodo massimo di tre anni dalla

data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno

1999, n. 229, sulla base di un progetto di adeguamento

presentato dalla regione, con la procedura di cui al comma

1-ter. Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento

di conferma, ove permanga la carenza dei requisiti, le

regioni e il ministero della sanita' attivano la procedura

di cui all'ultimo periodo del comma 1-quinquies; ove i

requisiti sussistano, si procede ai sensi del comma

1-quater".

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto

legislativo n. 502/1992,come modificato dal decreto qui

pubblicato:

"5. Qualora non vi abbiano gia' provveduto, entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni emanano

norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale

delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,

informate ai princi'pi di cui al codice civile, cosi' come

integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile

1991, n. 127, e prevedendo:

a) la tenuta del libro delle deliberazioni del

direttore generale;

b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di

previsione nonche' del bilancio preventivo economico

annuale relativo all'esercizio successivo;

c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le

modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di

esercizio;

d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri

di costo e responsabilita' che consenta analisi comparative

dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

e) l'obbligo delle unita' sanitarie locali e delle

aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i

risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e

dei risultati per centri di costo e responsabilita';

f) il piano di valorizzazione del patrimonio

immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e

conferimenti".

- Per il testo dell'art. 8, del decreto legislativo n.

502/1992, vedasi nelle note all'art. 6.

- Si riporta il testo dell'art. 8-ter, comma 5, del

decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal

decreto qui pubblicato:

"5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le

regioni determinano:

a) le modalita' e i termini per la richiesta e

l'eventuale rilascio della autorizzazione alla

realizzazione di strutture e della autorizzazione

all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria,

prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in

caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal

soggetto richiedente;

b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano

carenze di strutture o di capacita' produttiva, definendo

idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti

eventualmente interessati".

- Si riporta il testo dell'art. 8-quater, comma 3, del

decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal

decreto qui pubblicato:

"3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai

sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del

decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti

l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio

superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento

dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine

dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i

criteri generali uniformi per:

a) la definizione dei requisiti ulteriori per

l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del

Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture

sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica

periodica di tali attivita';

b) la valutazione della rispondenza delle strutture

al fabbisogno e alla funzionalita' della programmazione

regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i

quali sia possibile accreditare quantita' di prestazioni in

eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da

assicurare un'efficace competizione tra le strutture

accreditate;

c) le procedure e i termini per l'accreditamento

delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la

possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito

negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto

richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti

ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica

negativa".

- Si riporta il testo dell'art. 8-septies, comma 1, del

citato decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal

decreto qui pubblicato:

"1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in

forma indiretta sono definiti dalle regioni e dalle

province autonome in misura non superiore al cinquanta per

cento delle corrispondenti tariffe regionali determinate ai

sensi dell'art. 8-sexies. Entro diciotto mesi dalla data di

entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,

n. 229, e' abolita l'assistenza in forma indiretta per le

prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in

regime di degenza. Resta ferma la normativa vigente in

materia di assistenza sanitaria all'estero".

- Si riporta il testo dell'art. 8-octies, comma 3, del

citato decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal

decreto qui pubblicato:

"3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentita

l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'art.

8-quinquies, i principi in base ai quali la regione

assicura la funzione di controllo esterno sulla

appropriatezza e sulla qualita' della assistenza prestata

dalle strutture interessate. Le regioni, in attuazione

dell'atto di indirizzo e coordinamento, entro sessanta

giorni determinano:

a) le regole per l'esercizio della funzione di

controllo esterno e per la risoluzione delle eventuali

contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni;

b) il debito informativo delle strutture accreditate

interessate agli accordi e le modalita' per la verifica

della adeguatezza del loro sistema informativo;

c) l'organizzazione per la verifica del comportamento

delle singole strutture;

d) i programmi per promuovere la formazione e

l'aggiornamento degli operatori addetti alla gestione della

documentazione clinica e alle attivita' di controllo".

- Si riporta il testo dell'art. 15-quater del decreto

legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto qui

pubblicato.

"Art. 15-quater (Esclusivita' del rapporto di lavoro

dei dirigenti del ruolo sanitario). - 1. I dirigenti

sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a

tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il

contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data

successiva al 31 dicembre 1998, nonche' quelli che, alla

data di entrata in vigore del presente decreto, che

modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni, abbiano optato per l'esercizio

dell'attivita' libero professionale intramuraria, sono

soggetti al rapporto di lavoro esclusivo.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in

servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato

per l'esercizio dell'attivita' libero professionale

extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro

esclusivo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i

dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono

tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in

ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione

si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto

esclusivo.

4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro

esclusivo non puo' chiedere il passaggio al rapporto di

lavoro non esclusivo.

5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il

trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti

sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi

dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione

collettiva".

- Si riporta il testo dell'art. 16-ter, comma 1, del

citato decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal

decreto qui pubblicato:

"Art. 16-ter. - 1. Con decreto del Ministro della

sanita', da emanarsi entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,

n. 229, e' nominata una Commissione nazionale per la

formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La

commissione e' presieduta dal Ministro della sanita' ed e'

composta da due vicepresidenti, di cui uno nominato dal

Ministro della sanita' e l'altro rappresentato dal

Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei

medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da dieci

membri, di cui due designati dal Ministro della sanita',

due dal Ministro dell'Universita' e della ricerca

scientifica e tecnologica, uno dal Ministro per la Funzione

pubblica, uno dal Ministro per le Pari opportunita', due

dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due

dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici

chirurghi e degli odontoiatri. Con il medesimo decreto sono

disciplinate le modalita' di consultazione delle categorie

professionali interessate in ordine alle materie di

competenza della Commissione".

- Si riporta il testo dell'art. 7-ter, del citato

decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal

decreto qui pubblicato:

"Art. 7-ter (Funzioni del dipartimento di prevenzione).

- 1. In base alla definizione dei livelli essenziali di

assistenza, il dipartimento di prevenzione garantisce le

seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanita'

pubblica anche a supporto dell'autorita' sanitaria locale:

a) profilassi delle malattie infettive e

parassitarie;

b) tutela della collettivita' dai rischi sanitari

degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti

sanitari degli inquinanti ambientali;

c) tutela della collettivita' e dei singoli dai

rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di

lavoro;

d) sanita' pubblica veterinaria, che comprende

sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e

profilassi delle malattie infettive e parassitarie;

farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni

zootecniche; tutela igienico-sanitaria degli alimenti di

origine animale;

e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;

f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;

f-bis) tutela della salute nelle attivita' sportive.

2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre

alle attivita' di promozione della salute e di prevenzione

delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con

gli altri servizi e dipartimenti aziendali".

 

PER UNA SOCIETA' DEI BENI COMUNI

Una giornata di dibattito sul libro di Piero Bernocchi
OLTRE IL CAPITALISMO
Discutendo di benicomunismo, per un’altra società.

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