Ipotesi di accordo e arbitrato del 13 novembre 2001 (rif. accordo 23-1-2001)

Ipotesi di accordo sulla interpretazione autentica dell’art.6 comma 1 del contratto collettivo quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli artt.56,65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dell’art. 421 ter del codice di procedura civile .

PREMESSO che sono pervenute, da varie amministrazioni, alla cabina di regia istituita dal contratto collettivo quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato, richieste di chiarimenti in merito al termine per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari di fronte all’arbitro istituito dal citato CCNQ e che pertanto si ritiene necessaria una interpretazione autentica dell’art.6 del CCNQ che detta le disposizioni per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari,

le parti, alle ore 18.30 del giorno 13 novembre 2001

sottoscrivono l’allegata ipotesi di accordo.

L’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni in persona del Prof.Mario Ricciardi componente del Comitato Direttivo

Firmato

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale quadro:

CGIL Firmato_________________________________

CISL Firmato ______________________________________

UIL Firmato______________________________________

CISAL _Firmato_____________________________________

CONFSAL _Firmato__________________________________

CIDA Firmato_______________________________________

COSMED Firmato__________________________________

CONFEDIR _Firmato_________________________________

CONSIDERATO che il comma 7 dell’art. 55 del d.lgs. 165/2001 prevedeva il termine di 20 giorni per l’impugnazione delle suddette sanzioni di fronte ai collegi arbitrali di disciplina previsti e regolati nei successivi commi 8 e 9 del medesimo articolo 55;

CONSIDERATO che l’ art. 51 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, prevede la generale applicabilità della legge 20.5.1970 n.300 alle pubbliche amministrazioni indipendentemente dal numero di dipendenti;

CONSIDERATO che il comma 6 dell’art. 7 della citata legge 300/1970 prevede il termine di 20 giorni per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari di fronte ai collegi di conciliazione e arbitrato e la sospensione della sanzione disciplinare fino alla pronuncia del collegio stesso;

CONSIDERATO che l’articolo 6 del contratto collettivo quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato regola la materia dell’ impugnazione delle sanzioni disciplinari di fronte all’arbitro unico o di fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 55 del d.lgs.165/2001;

CONSIDERATO che le parti non hanno inteso modificare il regime del termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso a procedure arbitrali già previsto dalle normative di legge citate e che intendono comunque dare certezza sui termini di impugnazione in una materia rilevante come le sanzioni disciplinari;

tutto ciò considerato, le parti indicate in premessa sottoscrivono il seguente accordo relativo all’interpretazione autentica del comma 1 dell’art.6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro relativo alle procedura di conciliazione ed arbitrato nel testo che segue:

Art. 1

L’articolo 6 del CCNQ del 23.1.2001 non modifica il termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle procedure arbitrali, sia di fronte all’arbitro unico che di fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 55 del d.lgs. 165/2001. Tale termine rimane pertanto di 20giorni dall’applicazione della sanzione così come previsto dall’art.55 comma7 del d.lgs 165/2001 e dall’art.7 comma 6 della legge 300/1970.

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