Sentenza di convalida delle assunzioni a tempo indeterminato dei precari del Policlinico Umberto I

SENTENZA 24424/03 DISPOSITIVO AL 35541/03

N. 200565/03 R.G.A.C.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – I SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dr. Alessandro Coco all’udienza del 7.11.03 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 200565/03 R.G.A.C. al Tribunale di Roma, cui sono riunite le cause iscritte ai n. 204815/03 e 204816/03, e promossa

DA

(nominativi)…….. elett.te dom.te le prime cinque in , presso lo studio dell’Avv. G. Pomponi che le rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, le ultime due in , presso lo studio dell’Avv. M. Gentilucci che le rappresenta e difende per procura in calce al ricorso

- ricorrenti -

CONTRO

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” DI ROMA , in persona del Magnifico Rettore p. t., ex lege dom.to in Roma, via dei Portoghesi 12 c/o l’Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende

- resistente -

E

AZIENDA POICLINICO UMBERTO I DI ROMA, in persona del Direttore Generale p. t., elett.te dom.to in Roma presso la propria sede sita in Viale del Policlinico 155, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Capparelli e M. Rinaldi per procura generale alle liti in atti

- resistente -

E

(nominativi)…….elett.te dom.ti in , presso lo studio dell’Avv. A. Salerni che li rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costitituzione e risposta

- resistenti -

CONCLUSIONI : come in atti -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi ritualmente notificati le ricorrenti in epigrafe sostenevano di essere risultate idonee ad un concorso pubblico indetto dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza” a diciassette posti di agenti socio-sanitari successivamente ampliato a cinquanta e di essere state illegittimamente discriminate dalla delibera n. 724/01 del Direttore Generale del Policlinico Umberto I con la quale è stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di sessanta agenti socio-sanitari poiché l’elenco delle persone individuato da tale delibera sarebbe stato redatto sul criterio opinabile della presenza o meno in servizio con contratti a termine al momento del provvedimento, con la conseguenza di poter essere pregiudicate nella possibilità di passare di ruolo.

Per tali ragioni chiedevano al Giudice del Lavoro di dichiarare la nullità e/o l’illegittimità della delibera sopra citata nonché di ogni altro atto a questo connesso, con conseguente richiesta di risarcimento danni.

Si costituivano in giudizio gli Istituti resistenti e i tre beneficiari delle delibera impugnata citati dalle ricorrenti eccependo, tra l’altro, l’infondatezza della domanda.

Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e decisa previo deposito di note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

La delibera in questione difatti ha attuato la Direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che all’art. 5 prevede che in caso di due assunzioni successive a termine effettuate senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato sin dalla data di stipulazione del primo contratto; al momento dell’adozione della delibera de quo tutti i sessanta lavoratori oggetto di tale provvedimento versavano nella fattispecie dell’art. 5 sopra citato, di talchè esso appare non frutto di discrezionalità amministrativa, ma atto dovuto.

Da quanto sopra argomentato discende la carenza di interesse ad agire delle ricorrenti, che non hanno titolo ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato rinnovato, di talchè anche in caso di accoglimento del ricorso continuerebbero a non lavorare.

Di conseguenza deve essere dichiarato inammissibile il ricorso.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

DISPOSITIVO

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

Roma, 8/11/03

IL GIUDICE

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