Legge n251 del 10 agosto 2000

LEGGE 10 agosto 2000, n.251
  Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica. (GU n. 208 del 6-9-2000)
testo in vigore dal: 21-9-2000
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato;
 
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                                  Promulga
    la seguente legge:
                                   Art. 1.
    Professioni   sanitarie   infermieristiche  e  professione  sanitaria
                                  ostetrica
 
      1.  Gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  dell'area  delle
    scienze  infermieristiche  e  della  professione  sanitaria ostetrica
    svolgono   con   autonomia   professionale   attivita'  dirette  alla
    prevenzione,  alla  cura  e  salvaguardia  della salute individuale e
    collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive
    dei  relativi  profili  professionali  nonche' dagli specifici codici
    deontologici   ed   utilizzando  metodologie  di  pianificazione  per
    obiettivi dell'assistenza.
      2.  Lo  Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
    funzioni    legislative,   di   indirizzo,   di   programmazione   ed
    amministrative,  la  valorizzazione  e  la responsabilizzazione delle
    funzioni  e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al
    fine  di  contribuire  alla realizzazione del diritto alla salute, al
    processo  di  aziendalizzazione  nel  Servizio  sanitario  nazionale,
    all'integrazione  dell'organizzazione  del  lavoro  della  sanita' in
    Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
      3.  Il  Ministero  della  sanita',  previo  parere della Conferenza
    permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
    autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
        a) l'attribuzione  in  tutte  le  aziende sanitarie della diretta
    responsabilita'    e   gestione   delle   attivita'   di   assistenza
    infermieristica e delle connesse funzioni;
        b) la  revisione  dell'organizzazione  del  lavoro,  incentivando
    modelli di assistenza personalizzata.

--------------------------------------------------------------------------------
 

              Avvertenza:
                  Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
              dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
              dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
              sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
              decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
              pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
              approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
              fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
              alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
              valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

                                   Art. 2.
                     Professioni sanitarie riabilitative
 
      1.  Gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  dell'area  della
    riabilitazione  svolgono  con  titolarita' e autonomia professionale,
    nei  confronti dei singoli individui e della collettivita', attivita'
    dirette   alla  prevenzione,  alla  cura,  alla  riabilitazione  e  a
    procedure   di  valutazione  funzionale,  al  fine  di  espletare  le
    competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
      2.  Lo  Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
    funzioni    legislative,   di   indirizzo,   di   programmazione   ed
    amministrative,  lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle
    professioni  sanitarie  dell'area  della  riabilitazione,  al fine di
    contribuire,  anche  attraverso  la  diretta  responsabilizzazione di
    funzioni  organizzative  e didattiche, alla realizzazione del diritto
    alla  salute  del  cittadino,  al  processo di aziendalizzazione e al
    miglioramento   della  qualita'  organizzativa  e  professionale  nel
    Servizio  sanitario  nazionale,  con  l'obiettivo di una integrazione
    omogenea  con  i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati
    dell'Unione europea.

                                   Art. 3.
                        Professioni tecnico-sanitarie
 
      1.    Gli   operatori   delle   professioni   sanitarie   dell'area
    tecnico-diagnostica  e  dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con
    autonomia   professionale,  le  procedure  tecniche  necessarie  alla
    esecuzione  di  metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla
    persona,  ovvero  attivita'  tecnico-assistenziale,  in attuazione di
    quanto  previsto  nei  regolamenti concernenti l'individuazione delle
    figure  e dei relativi profili professionali definiti con decreto del
    Ministro della sanita'.
      2.  Lo  Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
    funzioni    legislative,   di   indirizzo,   di   programmazione   ed
    amministrative,  lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle
    professioni   sanitarie   dell'area  tecnico-sanitaria,  al  fine  di
    contribuire,  anche  attraverso  la  diretta  responsabilizzazione di
    funzioni  organizzative  e  didattiche,  al  diritto  alla salute del
    cittadino,  al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della
    qualita'   organizzativa   e  professionale  nel  Servizio  sanitario
    nazionale  con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi
    sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Art. 4.
                   Professioni tecniche della prevenzione
 
      1.  Gli  operatori  delle  professioni  tecniche  della prevenzione
    svolgono    con    autonomia   tecnico-professionale   attivita'   di
    prevenzione,  verifica  e  controllo in materia di igiene e sicurezza
    ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e
    delle  bevande,  di  igiene  e  sanita'  pubblica e veterinaria. Tali
    attivita' devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilita'
    derivante dai profili professionali.
      2.  I  Ministeri della sanita' e dell'ambiente, previo parere della
    Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
    province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, emanano linee guida per
    l'attribuzione   in  tutte  le  aziende  sanitarie  e  nelle  agenzie
    regionali  per  l'ambiente  della  diretta responsabilita' e gestione
    delle  attivita'  di  competenza  delle  professioni  tecniche  della
    prevenzione.

                                   Art. 5.
                          Formazione universitaria
 
      1.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
    tecnologica,  di  concerto  con il Ministro della sanita', ai sensi e
    per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  17,  comma  95, della legge
    15 maggio  1997,  n.  127, individua con uno o piu' decreti i criteri
    per  la  disciplina  degli  ordinamenti  didattici di specifici corsi
    universitari  ai  quali possono accedere gli esercenti le professioni
    di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di
    diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
      2.  Le universita' nelle quali e' attivata la scuola diretta a fini
    speciali  per  docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono
    autorizzate  alla  progressiva  disattivazione  della suddetta scuola
    contestualmente  alla  attivazione  dei  corsi universitari di cui al
    comma 1.

--------------------------------------------------------------------------------
 

              Nota all'art. 5:
                  -   Il  testo  dell'art.  17,  comma  95,  della  legge
              15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
              dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
              decisione  e di controllo), come da ultimo modificato dalla
              legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' il seguente:
                  "95.  L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
              con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
              dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
              e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
              criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
              comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
              universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
              competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
              dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
              di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
              ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
              medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
              vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
              commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
              al presente comma determinano altresi':
                    a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
              accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
              comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
              serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
              obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
              sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
              internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
              corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
              sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
              comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
              anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
              cui  al  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  178, in
              corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
              specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
              formazione permanente e ricorrente;
                    b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
              favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
              informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
              attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
              telematici;
                    c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
              italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
              universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
              di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
              capo  II  del  titolo  III del decreto del Presidente della
              Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".

Art. 6.
    Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento
 
      1.   Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il  Ministro
    dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti
    i  pareri  del  Consiglio  superiore  di  sanita'  e  del comitato di
    medicina  del  Consiglio  universitario nazionale, include le diverse
    figure    professionali   esistenti   o   che   saranno   individuate
    successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3
    e 4.
      2.   Il   Governo,   con   atto   regolamentare  emanato  ai  sensi
    dell'articolo  18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
    n.  502,  come  sostituito  dall'articolo  19 del decreto legislativo
    7 dicembre   1993,  n.  517,  definisce  la  disciplina  concorsuale,
    riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati
    al  termine  dei  corsi  universitari di cui all'articolo 5, comma 1,
    della  presente  legge, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di
    dirigente  del  ruolo  sanitario,  alla quale si accede con requisiti
    analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio
    sanitario  nazionale  di  cui all'articolo 26 del decreto legislativo
    3 febbraio  1993,  n.  29.  Le  regioni  possono  istituire  la nuova
    qualifica  di  dirigente  del ruolo sanitario nell'ambito del proprio
    bilancio,   operando  con  modificazioni  compensative  delle  piante
    organiche  su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende
    ospedaliere.
 

                                   Art. 7.
                          Disposizioni transitorie
 
      1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle
    risorse   le   aziende   sanitarie   possono  istituire  il  servizio
    dell'assistenza  infermieristica  ed  ostetrica  e possono attribuire
    l'incarico  di  dirigente  del  medesimo servizio. Fino alla data del
    compimento  dei  corsi  universitari  di  cui  all'articolo  5  della
    presente  legge  l'incarico,  di  durata  triennale  rinnovabile,  e'
    regolato  da  contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite
    numerico  indicato  dall'articolo  15-septies,  comma  2, del decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del
    decreto  legislativo  19 giugno  1999, n. 229, dal direttore generale
    con  un  appartenente  alle  professioni  di cui all'articolo 1 della
    presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati
    in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale
    predeterminati.  Gli incarichi di cui al presente articolo comportano
    l'obbligo  per  l'azienda  di  sopprimere  un numero pari di posti di
    dirigente  sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della
    normativa  vigente.  Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
    si  applicano  le  disposizioni  del  comma  4  del  citato  articolo
    15-septies.  Con  specifico  atto d'indirizzo del Comitato di settore
    per  il comparto sanita' sono emanate le direttive all'Agenzia per la
    rappresentanza  negoziale  delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per
    la  definizione,  nell'  ambito  del  contratto  collettivo nazionale
    dell'area   della  dirigenza  dei  ruoli  sanitario,  amministrativo,
    tecnico   e  professionale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  del
    trattamento  economico  dei  dirigenti nominati ai sensi del presente
    comma  nonche'  delle  modalita'  di  conferimento, revoca e verifica
    dell'incarico.
      2.  Le  aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente,
    con  modalita'  analoghe  a  quelle  previste  al  comma  1,  per  le
    professioni  sanitarie  di  cui  alla  legge 26 febbraio 1999, n. 42,
    nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della
    funzione  di  direzione  relativa alle attivita' della specifica area
    professionale.
      3.  La legge regionale che disciplina l'attivita' e la composizione
    del  Collegio  di  direzione  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
    legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni,
    prevede   la   partecipazione  al  medesimo  Collegio  dei  dirigenti
    aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
      La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
        Data a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000
                                   CIAMPI
                                  Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                  Ministri
    Visto, il Guardasigilli: Fassino
 

PER UNA SOCIETA' DEI BENI COMUNI

Una giornata di dibattito sul libro di Piero Bernocchi
OLTRE IL CAPITALISMO
Discutendo di benicomunismo, per un’altra società.

Guarda gli interventi del Convegno

locandina WEB
Continua